genzia
ntrate
MODELLO GATUITO
UNICO
Persone Fisiche 2008
FASCICOLO 1
PERIODO D’IMPOSTA 2007
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
FASCICOLO 1 (*)
Dati personali Compilazione
del frontespizio
Quadro RA Redditi dei terreni
FASCICOLO 2 (*)
FASCICOLO 3
Quadro RH Redditi di partecipazione ISTRUZIONI COMUNI AI
QUADRI RE - RF - RG - RD - RS
in società di persone
Novità della disciplina
ed assimilate
del reddito d’impresa
Quadro RE Lavoro autonomo
derivante dall’esercizio
di arti e professioni
Quadro RM Redditi soggetti
Quadro EC Prospetto per la
a tassazione separata e
deduzione extracontabile
dei componenti negativi
ad imposta sostitutiva
Quadro RF Impresa in contabilità
ordinaria
Quadro RT Plusvalenze di natura
Quadro RG Impresa in regime di
finanziaria
contabilità semplificata
Quadro RD Allevamento di animali,
produzione di vegetali
Quadro RR Contributi previdenziali
ed altre attività agricole
Quadro RS Prospetti comuni ai
Modulo RW Investimenti all’estero
quadri RA, RD, RE, RF,
RG e RH
e/o trasferimenti
da, per e sull’estero
Quadro RQ Imposta sostitutiva di
cui all’art. 8, comma 1,
della L. n. 342/2000
Quadro AC Comunicazione
Quadro RU Crediti di imposta concessi
dell’amministratore
a favore delle imprese
di condominio
Quadro FC Redditi dei soggetti
controllati residenti in
Stati o territori con
Persone fisiche Guida alla
regime fiscale privilegiato
non residenti compilazione
Quadro CE Credito di imposta
del Modello
per redditi prodotti
UNICO 2008
all’estero
Quadro RL Altri redditi
Quadro RB Redditi dei fabbricati
Quadro RC Redditi di lavoro
dipendente e assimilati
Familiari a carico
Quadro RP Oneri e spese
Quadro RN Calcolo dell’IRPEF
Quadro RV Addizionale regionale
e comunale all’IRPEF
Quadro CR Crediti d’imposta
Quadro BF Bonus fiscale
Quadro RX Compensazioni
e rimborsi
(*) I Fascicoli 1 e 2 sono in distribuzione gratuita presso gli uffici comunali.
Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili anche nei siti www.finanze.gov.it e www.agenziaentrate.gov.it
I SERVIZI PER L’ASSISTENZA FISCALE
ASSISTENZA UFFICI LOCALI
Nell’Ufficio Locale è possibile ottenere informazioni sulla normativa fiscale e assistenza per la compilazione e la trasmissione telematica della dichiarazione UNICO Persone Fisiche. Utilizzando il servizio “Trova l’Ufficio”, presente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, è
possibile individuare l’ufficio locale di competenza più vicino.
Per evitare inutili attese si può prenotare un appuntamento presso un Ufficio Locale collegandosi al sito internet dell’Agenzia delle Entrate oppure telefonando al numero 199.126.003 (al costo massimo di 11,88 centesimi di euro al minuto + IVA, senza scatto alla risposta, nella fascia oraria di punta).
ASSISTENZA TELEFONICA
848.800.444
Il Servizio è attivo:
• dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00;
• il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Costo della telefonata: tariffa urbana a tempo (T.U.T.).
È possibile ottenere informazioni su:
• modalità di compilazione e presentazione delle dichiarazioni;
• adempimenti e novità fiscali.
ll Servizio consente anche di ottenere correzioni ed annullamenti relativi a comunicazioni di irregolarità e cartelle di pagamento emesse a seguito di controlli automatizzati. Per facilitare l’accesso al Servizio nelle ore di maggior traffico telefonico è possibile prenotare
il servizio di richiamata telefonica (call back) tramite web o telefono. È possibile telefonare al call center anche tramite cellulare al numero 199.148.398. Il costo è a carico del chiamante secondo il piano tariffario applicato dal proprio gestore.
848.800.333
Si tratta di un servizio automatico tramite il quale è possibile ottenere i seguenti servizi (costo della telefonata: tariffa urbana a tempo - T.U.T.):
• richiesta codice PIN indispensabile per l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia;
• richiesta duplicato della tessera sanitaria o del tesserino del codice fiscale;
• informazioni agli intermediari sui preavvisi telematici.
800.100.645
Numero gratuito dedicato ai contribuenti in attesa di rimborso fiscale al fine di ottenere informazioni sullo stato del rimborso.
320.43.08.444
SMS - Inviando un SMS è possibile ricevere semplici informazioni fiscali sul telefonino.
www.agenziaentrate.gov.it
Il SITO INTERNET dell’Agenzia delle Entrate mette a disposizione
dei contribuenti i servizi on line:
• compilazione e trasmissione delle dichiarazioni;
• calcolo e versamento delle imposte (mod. F24)
e richiesta di accredito dei rimborsi;
• accesso ai propri dati fiscali (cassetto fiscale).
Inoltre è possibile consultare:
• modulistica;
• software;
• codici tributo e codici attività;
• scadenze;
• normativa e prassi (circolari, risoluzioni, comunicati stampa).
INDICE UNICO 2008 Persone fisiche – FASCICOLO 1
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ISTRUZIONI GENERALI
La dichiarazione in breve
Informazioni preliminari
Quali dichiarazioni presentare
La presentazione della dichiarazione
Quando si presenta
Come si eseguono i versamenti
Come si esegue la compensazione
Come si effettua la rateizzazione
II.
ISTRUZIONI PER LA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Le novità di quest’anno
Esonero dalla dichiarazione dei redditi
Altre informazioni
Informativa sul trattamento dei dati personali
10
10
10
11
13
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL
MODELLO UNICO 2008
Compilazione del frontespizio
Quadro RA – Redditi dei terreni
Quadro RB – Redditi dei fabbricati
14
14
19
22
1.
2.
3.
4.
III.
1.
2.
3.
3
3
3
4
5
6
6
8
9
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Quadro RC – Redditi di lavoro dipendente e assimilati
Familiari a carico
Quadro RP – Oneri e spese
Quadro RN – Calcolo dell’IRPEF
Quadro RV – Addizionale regionale e comunale all’IRPEF
Quadro CR – Crediti d’imposta
Quadro BF – Bonus fiscale
Quadro RX – Compensazioni e rimborsi
27
30
33
55
70
77
81
82
IV.
SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE
DELLE DICHIARAZIONI
84
APPENDICE
ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI
CODICI CATASTALI COMUNALI E ALIQUOTE
DELL’ADDIZIONALE COMUNALE
PER GLI ANNI 2007 E 2008
88
106
I-XXXIV
SCHEDA PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE
DELL’8 E DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF
La scheda va utilizzata esclusivamente nei casi di esonero dalla presentazione
della dichiarazione (in tal caso firmare l’attestazione posta sotto il riquadro della scelta)
PARTE I: ISTRUZIONI GENERALI
PER LA COMPILAZIONE MODELLO UNICO 2008
PERSONE FISICHE
Queste istruzioni vi assisteranno nelle operazioni di dichiarazione e calcolo di quanto da voi dovuto tramite il Modello Unico per le Persone Fisiche. Leggetele attentamente, potrebbero evitarvi errori e perdite di tempo.
Per informazioni più particolari si può consultare l’APPENDICE (vedere voce “Servizi di assistenza al contribuente”), ovvero si possono utilizzare le pagine dell’Agenzia delle Entrate su Internet (www.agenziaentrate.gov.it), il servizio telefonico con operatore n. 848.800.444 (centri di assistenza multicanale dell’Agenzia delle Entrate) e i servizi di assistenza organizzati dalle Direzioni Regionali. Inoltre, è possibile prenotare un appuntamento presso un ufficio locale
dell’Agenzia delle Entrate tramite il suddetto sito internet o telefonicamente al numero 199.126.003, per la soluzione
anche delle problematiche inerenti la compilazione e trasmissione telematica del modello UNICO Persone Fisiche.
1. LA DICHIARAZIONE IN BREVE
Le operazioni
da effettuare
La dichiarazione consiste nelle seguenti operazioni (tra parentesi il capitolo di questa Parte in cui l’argomento viene
trattato):
• compilazione del Modello (o dei Modelli) della dichiarazione;
• calcolo dei versamenti;
• effettuazione dei versamenti (capitolo 6);
• presentazione della dichiarazione (capitolo 4).
Inoltre per tutte le informazioni sugli adempimenti connessi alla trasmissione telematica, vedere la PARTE IV “SERVIZIO
TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI”.
2. INFORMAZIONI PRELIMINARI
Che cos’è il
Modello UNICO
Il Modello UNICO è un modello unificato tramite il quale è possibile effettuare più dichiarazioni fiscali.
Ai fini di una chiara identificazione del modello da utilizzare a seconda della tipologia dei soggetti interessati, sono
state evidenziate nella copertina delle istruzioni e nei singoli modelli le lettere iniziali che individuano la tipologia dei
contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione e in particolare: PF caratterizzano il modello UNICO
riservato alle persone fisiche, ENC quello riservato agli enti non commerciali ed equiparati, SC quello riservato alle
società di capitali, enti commerciali ed equiparati, SP quello riservato alle società di persone ed equiparate.
Chi deve
utilizzare il
Modello UNICO
Sulla base delle disposizioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono obbligati a presentare la dichiarazione in forma unificata i contribuenti tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni:
– dei redditi;
– dell’IVA;
– dell’IRAP.
Si ricorda che i contribuenti non possono comprendere nella dichiarazione unificata i modelli 770/2008 Semplificato e 770/2008 Ordinario.
È importante sapere che i contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA devono presentare la dichiarazione unificata esclusivamente in via telematica direttamente ovvero tramite intermediari (per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni fornite al cap. 4).
Si ricorda che da quest’anno sono, altresì, tenuti a presentare la dichiarazione in via telematica tutti i contribuenti che
hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 (per maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni fornite al cap. 4).
Il modello di dichiarazione da presentare nel 2008 è stato predisposto in colore azzurro. In luogo del colore azzurro, è comunque ammessa la stampa monocromatica di tutti i modelli utilizzando il colore nero.
Com’è fatto
il Modello UNICO
Il Modello UNICO 2008 Persone Fisiche si articola a sua volta in tre modelli, a seconda del loro utilizzo:
• Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;
• Modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;
• Modello per la dichiarazione IRAP, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera I;
Il Modello Unico per la dichiarazione dei redditi è composto da:
– FASCICOLO 1 (che deve essere utilizzato da ogni contribuente) che contiene:
IL FRONTESPIZIO, costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e le istruzioni fondamentali, la seconda e la terza che contengono informazioni personali e relative alla propria dichiarazione (tipo di dichiarazione; altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione; scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF; scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF; sottoscrizione della dichiarazione);
i quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi di fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RN (calcolo dell’IRPEF), Prospetto dei familiari a carico, RP (oneri), BF (Bonus Fiscale), RV (addizionali all’IRPEF), CR (crediti d’imposta) e RX (versamenti);
– FASCICOLO 2 che contiene:
i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il modulo RW (investimenti all’estero) ed il quadro AC
(amministratori di condominio);
le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;
3
– FASCICOLO 3 che contiene:
i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili;
istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA.
Tutti i Modelli sono a disposizione dei contribuenti su Internet nei siti web dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it) da cui possono essere prelevati. I FASCICOLI 1 e 2 possono anche essere ritirati, gratuitamente, presso gli uffici comunali.
Controllate che i modelli che state utilizzando corrispondano a questa descrizione.
3. QUALI DICHIARAZIONI PRESENTARE
È essenziale prima di tutto controllare quali dichiarazioni siete obbligati per legge a presentare in base alla vostra situazione fiscale. Leggete le informazioni seguenti per accertare i vostri obblighi fiscali.
a) Se avete solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati,
vi basterà compilare il FASCICOLO 1 del MODELLO UNICO.
Per esempio: un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizzerà, oltre al frontespizio,
anche:
• il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente;
• il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati;
• i quadri RN e RV per il calcolo dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale.
b) Se siete titolari di partita IVA,
dovete compilare il FASCICOLO 1 del MODELLO UNICO, gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei FASCICOLI 2 e
3, nonché le seguenti parti, come indicato nel prospetto:
SE SIETE:
DOVETE COMPILARE:
– tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA
i quadri IVA necessari (quadri V)
– tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP
il quadro IRAP (quadro IQ)
– tenuti a dichiarare investimenti all’estero e trasferimenti
da, per e sull’estero
il modulo RW (Fascicolo 2)
– tenuti alle comunicazioni come amministratore di condominio
il quadro AC (Fascicolo 2)
È inoltre importante sapere che:
• Il Modello UNICO 2008 Persone Fisiche deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al 2007 sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo.
• I Modelli riguardanti la dichiarazione IVA e IRAP da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma non unificata.
• Per la compilazione dei quadri dei Modelli IVA e IRAP compresi nel Modello UNICO 2008 - Persone Fisiche
non si deve tenere conto delle istruzioni riguardanti la predisposizione del frontespizio distribuito unitamente a
tali modelli in quanto i dati in esso contenuti vanno indicati nel frontespizio del Modello UNICO 2008 Persone Fisiche.
• Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, dell’IVA e dell’IRAP, sono indicati i contribuenti obbligati alla presentazione di ciascuna di queste dichiarazioni. In APPENDICE, voce “Modello UNICO – Casi particolari”, sono raccolte le istruzioni per alcune ipotesi particolari come, ad esempio, quelle riguardanti i soggetti che devono dichiarare capital gains e/o investimenti all’estero, gli amministratori di condominio tenuti ad effettuare la comunicazione annuale all’anagrafe tributaria relativa all’elenco dei fornitori del condominio.
• I contribuenti che nel 2007 hanno effettuato investimenti all’estero oppure attività estere di natura finanziaria e/o
effettuato trasferimenti da, per e sull’estero, devono, in ogni caso, presentare la dichiarazione compilando il frontespizio e il modulo RW.
• Chi presenta la dichiarazione IVA mediante il Modello UNICO 2008 è tenuto a presentare, per la richiesta del
rimborso dell’IVA, il Modello VR/2008 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. A tale riguardo si ricorda che l’importo del rigo VR4, campo 1, deve corrispondere a quello indicato nella colonna 3 del rigo
RX4; la somma degli importi indicati nelle colonne 3 e 4 del rigo RX4 deve corrispondere alla somma degli importi indicati nei righi VL39 e VL40.
• Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore il contribuente deve utilizzare
i modelli separatamente approvati.
• Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri, il contribuente deve utilizzare i modelli approvati unitamente al modello per la dichiarazione dei redditi.
• Non possono presentare la dichiarazione unificata i curatori fallimentari che presentano le dichiarazioni relative al
soggetto fallito.
4
4. LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
A chi e dove
presentare
la dichiarazione
Da quest’anno, tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione Modello Unico 2008 esclusivamente
per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.
Sono esclusi da tale obbligo e pertanto possono presentare il modello Unico 2008 cartaceo i contribuenti che:
• non possono presentare il mod. 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione;
• pur potendo presentare il mod. 730 devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Unico (RM, RT, RW, AC);
• devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
• sono privi di un sostituto d’imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato.
Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione in via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (cfr. Circolare n.
54/E del 19 giugno 2002).
I contribuenti persone fisiche, non obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione Modello Unico 2008,
possono consegnare la dichiarazione, indipendentemente dal proprio domicilio fiscale:
• agli uffici postali;
• agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, abilitati a fornire assistenza ai contribuenti per la compilazione della dichiarazione, che ne cureranno la presentazione per via telematica;
• agli intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati);
• direttamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, qualora decidano di avvalersi del servizio telematico Entratel o Internet a seconda dei requisiti posseduti per conseguire l’abilitazione all’uno o all’altro canale.
Presentazione
agli uffici postali
1. Per la presentazione della dichiarazione agli uffici postali, il cui servizio è gratuito per il contribuente, è possibile utilizzare anche dichiarazioni redatte su modelli predisposti mediante strumenti informatici, purché conformi a
quelli approvati dall’Agenzia delle Entrate (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser).
2. Possono essere presentate anche dichiarazioni redatte sui modelli prelevati dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) o del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it).
3. Gli uffici postali hanno l’obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Questa ricevuta
deve essere conservata dal contribuente come prova della presentazione della dichiarazione.
Come si inserisce
la dichiarazione
nella busta
1. La dichiarazione va inserita nella sua busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra del frontespizio corrisponda al triangolo sulla facciata della busta e che attraverso la finestra della busta risultino visibili il tipo di
modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuente.
In caso contrario gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.
2. Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il Modello UNICO devono essere inseriti nella busta
senza fermagli o cuciture.
3. La busta da utilizzare, in distribuzione gratuita presso tutti i Comuni, è quella approvata con il modello di dichiarazione IVA/2005, pubblicata nel S.O. n. 11 alla G.U. n. 22 del 28 gennaio 2005.
Copia per
il contribuente
La copia ad uso del contribuente va conservata, oltre che per documentazione personale, per determinare l’importo
degli eventuali acconti d’imposta da pagare nel 2008.
Presentazione
a intermediari:
Se il contribuente presenta la dichiarazione ad un intermediario abilitato, deve:
1. consegnare la propria dichiarazione originale sottoscritta;
2. conservare la dichiarazione originale recante la firma propria e quella dell’intermediario che ha assunto l’impegno a trasmettere la dichiarazione nonché i documenti da quest’ultimo rilasciati.
Il contribuente dovrà aver cura di consegnare la dichiarazione da lui compilata all’intermediario a cui intende rivolgersi per la trasmissione telematica in tempo utile per consentire allo stesso di svolgere tale servizio entro il 31 luglio
2008. Resta ferma la facoltà dell’intermediario di accettare o meno l’incarico.
L’intermediario è invece obbligato a trasmettere in via telematica sia le dichiarazioni da lui predisposte, sia quelle a
lui consegnate già compilate dai contribuenti, per le quali ha assunto l’impegno della trasmissione telematica, anche
se gli sono state consegnate successivamente al termine previsto per la presentazione telematica. Per tale servizio l’intermediario può richiedere un corrispettivo.
Cosa deve fare
il contribuente
Quale
documentazione
deve rilasciare
l’intermediario
Gli intermediari abilitati devono rilasciare al contribuente, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere per via telematica i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta. Detto impegno
dovrà essere datato e sottoscritto dall’intermediario, seppure rilasciato in forma libera. Quest’ultimo deve rilasciare,
entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, anche l’originale della dichiarazione,
debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente alla copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che
attesta l’avvenuta ricezione della dichiarazione.
Al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell’intermediario,
segnalando eventuali inadempienze all’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, e rivolgersi eventualmente ad
altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione
della dichiarazione.
5
ATTENZIONE Si ricorda che per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004 (si rimanda ai chiarimenti forniti con la circolare n. 36/2006 dell’Agenzia delle Entrate).
Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la
leggibilità nel tempo purché sia assicurato l’ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d’imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi
informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l’apposizione della marca temporale.
Presentazione
telematica
della dichiarazione
tramite intermediario
Nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica” deve essere indicata la data di tale impegno unitamente alla
firma dell’intermediario e del relativo codice fiscale.
Nel predetto riquadro inoltre, deve essere indicato se la dichiarazione che l’intermediario si impegna a trasmettere
è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal dichiarante.
Presentazione
telematica diretta
I contribuenti che predispongono la propria dichiarazione, possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; anche in tal caso quest’ultima si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione è data, in questo caso, dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.
I contribuenti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione, si avvalgono:
– del servizio telematico Entratel, qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod.
770 SEMPLIFICATO o ORDINARIO) in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
– del servizio telematico Internet, (Fisconline) qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta ma devono trasmettere per via telematica le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22
luglio 1998 n. 322 (es. dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto). Questo servizio può essere utilizzato ai fini della presentazione della dichiarazione, anche nell’ipotesi in cui il contribuente scelga di presentare per
via telematica la dichiarazione pur non essendovi obbligato.
La presentazione telematica diretta può avvenire anche consegnando la dichiarazione presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che ne curerà l’invio telematico.
Informazioni più dettagliate concernenti il servizio telematico sono contenute nella Parte IV “Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni”.
Variazione
dei dati dichiarati
Eventuali variazioni dei dati anagrafici che si verifichino nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all’intermediario e la sua trasmissione per via telematica non determinano l’obbligo di modificare la dichiarazione presentata. Per esempio, se il domicilio del contribuente è variato dopo che è stata presentata la dichiarazione all’intermediario, questo dato non deve essere indicato nella dichiarazione trasmessa in via telematica.
Dichiarazione
spedita
dall’estero
La dichiarazione può essere presentata via Internet anche dall’estero se il contribuente è in possesso del codice Pin
(per le modalità di attribuzione del codice Pin può essere utile consultare la Parte IV “Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni”).
In alternativa, la dichiarazione può essere spedita dai contribuenti non titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo entro il 31 luglio 2008 mediante raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la
data di spedizione.
In caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.
La busta deve essere indirizzata all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi n. 16,
30175 Marghera (VE) - Italia e deve recare scritto, a carattere evidente:
• cognome e nome del contribuente;
• codice fiscale del contribuente;
• la dicitura “Contiene dichiarazione Modello UNICO 2008 Persone Fisiche”.
5. QUANDO SI PRESENTA
Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello UNICO 2008 Persone Fisiche deve essere presentato entro i termini seguenti:
– dal 2 maggio 2008 (il 1° maggio è festivo) al 30 giugno 2008 se la presentazione viene effettuata in forma caratacea per il tramite di un ufficio postale;
– entro il 31 luglio 2008 se la presentazione viene effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente ovvero
se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o da un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
6. COME SI ESEGUONO I VERSAMENTI
Quando fare
i versamenti
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto devono essere
eseguiti entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio.
ATTENZIONE I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2007 e prima rata di acconto per il 2008) nel periodo dal 17 giugno al 16 luglio 2008 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
6
Si ricorda che gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, l’ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (acconti, rateazioni) prima di essere versato, si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro
10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.
Acconti
Acconto IRPEF dovuto per l’anno 2008
Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto IRPEF per l’anno 2008 occorre controllare l’importo indicato nel rigo RN 30.
Se questo importo:
• non supera euro 51,65, non è dovuto acconto;
• supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 99 per cento del suo ammontare.
Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l’acconto risulta dovuto qualora l’importo del rigo RN30 risulti pari o superiore a 52 euro.
L’acconto così determinato deve essere versato:
• in unica soluzione entro il 1° dicembre 2008 ( il 30 novembre è domenica) se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
• in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:
– la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 16 giugno 2008 ovvero entro il 16 luglio 2008 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
– la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 1° dicembre 2008 (il 30 novembre è domenica).
ATTENZIONE Se avete fruito della detrazione del 20% per l’acquisto di un apparecchio televisivo digitale e, pertanto avete compilato la colonna 2 del rigo RP43, per stabilire se è dovuto o meno l’acconto IRPEF dovete sommare all’ammontare indicato nel rigo RN30 il 20% dell’importo indicato nella citata colonna 2 del rigo RP43.
Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2008 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare
sulla base di tale minore imposta.
La prima rata di acconto dell’IRPEF può essere versata ratealmente alle condizioni indicate al capitolo 8 della Parte I.
I soggetti titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo per la determinazione dell’acconto Irpef devono, inoltre, consultare la voce dell’Appendice “Acconti Irpef e addizionale comunale all’Irpef – casi particolari”.
Acconto Addizionale Comunale all’Irpef dovuto per l’anno 2008
Per l’anno d’imposta 2008 è dovuto l’acconto per l’addizionale comunale all’Irpef.
Si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RV17 del quadro RV per la determinazione dell’acconto dovuto.
I soggetti titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo per la determinazione dell’acconto Irpef devono, inoltre, consultare la voce dell’Appendice “Acconti Irpef e addizionale comunale all’Irpef – casi particolari”.
Altri acconti
Per le modalità di calcolo dell’acconto relativo ai redditi derivanti da imprese estere partecipate, assoggettati a tassazione separata, vedere nell’Appendice del secondo fascicolo, sotto la voce “Acconto sui redditi derivanti da imprese estere partecipate”.
Per le modalità di calcolo dell’acconto IRAP vedere le istruzioni per la compilazione della relativa dichiarazione.
Saldo IVA
Anche il saldo dell’IVA, per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA all’interno della dichiarazione unificata, può essere pagato entro il 16 giugno 2008 ovvero entro il 16 luglio 2008.
Tuttavia, poiché il termine per il versamento dell’IVA scade il 17 marzo 2008 (il 16 marzo è domenica), i contribuenti che scelgono di effettuare il versamento dell’IVA nel periodo dal 18 marzo al 16 giugno 2008 devono applicare
sulla somma dovuta la maggiorazione dello 0,40 per cento per mese o frazione di mese. Qualora, invece, il contribuente scelga di effettuare il versamento dell’IVA nel periodo dal 17 giugno al 16 luglio 2008 deve applicare l’ulteriore maggiorazione dello 0,40 per cento sulla somma calcolata alla data del 16 giugno 2008.
Il contribuente che effettua il versamento dell’IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con
la maggiorazione dello 0,40 per cento, dovuto per effetto del differimento del versamento al 16 giugno, e sceglie di
effettuare la compensazione fra debiti e crediti d’imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere tale maggiorazione. Nel caso in cui l’importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all’imposta.
I contribuenti IVA trimestrali di cui all’art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e successive modificazioni, che effettuano il versamento dell’IVA a saldo alla scadenza prevista per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, devono indicare nella colonna “Importi a debito versati” della sezione “Erario” un unico importo
comprensivo dell’IVA da versare quale conguaglio annuale, degli interessi dovuti da tali contribuenti nella misura
dell’1 per cento e della maggiorazione dello 0,40 per cento dovuta per il differimento di tale versamento.
Chi non deve
effettuare
il versamento
È bene ricordare che, per le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi che non superano ciascuna l’importo di
euro 12,00, non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (comprese le addizionali).
Dove e come
pagare
I contribuenti non titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei
redditi con il modello di pagamento unificato F24, presso gli uffici postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario per
la riscossione delle imposte o le banche convenzionate.
Il pagamento può essere effettuato in contanti o con i seguenti sistemi:
– presso le banche si possono utilizzare assegni bancari e circolari;
– presso i concessionari sono ammessi assegni bancari e circolari e/o vaglia cambiari;
– presso gli sportelli bancari e dei concessionari dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire pagamenti tramite
carta Pago Bancomat;
– negli uffici postali è ammesso l’uso di assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali,
ovvero di carta Postamat.
7
Nel caso in cui gli assegni risultino anche parzialmente scoperti o comunque non pagabili, il versamento si considera omesso.
I contribuenti titolari di partita IVA devono utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte dovute così come previsto dall’art. 37,comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Versamenti
telematici
È consentita, inoltre, la possibilità di effettuare i versamenti telematici a coloro che possiedono un personal computer
collegato ad Internet e che siano titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con l’Agenzia delle Entrate.
Modello di
versamento F24
Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:
• gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico
rigo all’interno della stessa sezione utilizzando l’apposito codice tributo;
• in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile compilare soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
• l’importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è pari a euro 1,03, fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi (es. per l’IRPEF e l’IVA il versamento minimo risultante dalla dichiarazione annuale è, rispettivamente, di euro 12,00 e 10,33).
Principali
codici tributo
4001:
4033:
4034:
6099:
3800:
3812:
3813:
1668:
3801:
3844:
3843:
Irpef saldo
Irpef acconto prima rata
Irpef acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
IVA annuale saldo
Irap saldo
Irap acconto prima rata
Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario
Addizionale regionale
Addizionale comunale
Addizionale comunale acconto
7. COME SI ESEGUE LA COMPENSAZIONE
Cos’è la
compensazione
Il contribuente ha la facoltà di compensare i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.
Come si effettua
Si usa il modello di pagamento unificato F24 che permette di scrivere in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti. Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a
zero per effetto della compensazione stessa. Il modello F24 permette, infatti, a tutti gli enti di venire a conoscenza
delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.
Chi può avvalersi
della compensazione
Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in
forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d’imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.
In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i
predetti crediti, le somme dovute, per esempio, all’INPS da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti e dagli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e alla gestione separata dell’INPS. È compensabile anche l’IVA che risulti dovuta per l’adeguamento del volume d’affari dichiarato ai parametri e ai risultati degli studi di settore.
I contribuenti titolari di partita IVA, in caso di operazione di compensazione di importo superiore a euro 10.000,00
(ai sensi dell’articolo 1, commi 30 e 31, della legge n. 296 del 2006 - Finanziaria 2007), devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, l’importo e la tipologia del credito che intendono compensare. Tale comunicazione deve essere effettuata entro il quinto giorno precedente quello in cui si intende effettuare l’operazione di
compensazione. La mancata comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro il terzo giorno successivo a
quello della comunicazione, vale come silenzio assenso. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate
saranno stabilite le relative modalità di attuazione.
Quando possono
essere utilizzati
i crediti che risultano
dal Modello UNICO
I crediti che risultano dal Modello UNICO 2008 possono essere usati per compensare debiti dal giorno successivo
a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di principio, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di
gennaio, purché ci siano le seguenti condizioni:
– il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;
– il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.
Limite massimo
di utilizzo dei
crediti di imposta
Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di euro 516.456,90, per ciascun anno solare.
Qualora l’importo dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso
nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell’anno solare successivo.
È importante ricordare che l’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo
ai fini del limite massimo di euro 516.456,90, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.
È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.
Libertà di scelta
nella compensazione Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997
non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione.
8
Ad esempio, l’eccedenza a credito IRPEF può essere utilizzata per compensare altri debiti (imposte sostitutive, ritenute) piuttosto che per diminuire l’acconto IRPEF.
Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito:
– in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell’eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero;
– in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se
esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.
Per alcune esemplificazioni del modo di procedere vedere in APPENDICE, voce “Scelta della compensazione”.
Compensazione
crediti IVA
I crediti IVA risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere calcolati in diminuzione
di quanto risulta dovuto solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA.
I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell’eccedenza dell’IVA detraibile nel corso dell’anno possono, in alternativa, effettuare la compensazione di questa eccedenza.
Compensazione
crediti INPS
Possono essere compensati nel modello F24 i crediti INPS risultanti dal Modello DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non
ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa, barrando l’apposita casella del quadro I. La compensazione può
essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.
Possono essere compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla liquidazione effettuata nel quadro RR del Modello UNICO
2008 relativo agli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti ed ai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi dell’INPS. La compensazione può essere effettuata fino alla data di scadenza di
presentazione della dichiarazione successiva.
Compensazione
crediti INAIL
I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall’autoliquidazione dell’anno in corso. Tali crediti
possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione.
Così un credito derivante dall’autoliquidazione 2007/2008, in scadenza al 18 febbraio 2008, potrà essere utilizzato in compensazione dalla medesima data fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L’eventuale
quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso.
Non possono essere utilizzati in compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e
rettifiche dell’INAIL.
8. COME SI EFFETTUA LA RATEIZZAZIONE
Tutti i contribuenti possono rateizzare i versamenti, cioè versare in rate successive le somme dovute a titolo di saldo
e di acconto delle imposte, in un numero di rate diverso per ciascuno di essi.
Quali versamenti si
possono rateizzare
Si possono rateizzare gli importi dovuti a titolo di saldo e di primo acconto compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale. Non si possono rateizzare, pertanto, gli importi da versare a titolo
di acconto nel mese di novembre e dicembre. In ogni caso, infatti, il pagamento rateale deve essere completato
entro il mese di novembre.
Come si effettua
la rateizzazione
I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio “Rateazione/Regione/Provincia” del modello di versamento F24.
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 6 per cento annuo, da calcolarsi secondo il metodo
commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.
Si ricorda che gli interessi da rateizzazione non devono essere cumulati all’imposta, ma devono essere versati separatamente.
I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2008, ovvero entro il 16 luglio 2008 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. La
seconda rata deve essere versata entro il 30 giugno 2008 con l’applicazione degli interessi dello 0,23 per cento
ovvero entro il 31 luglio 2008 con l’applicazione degli interessi dello 0,23 per cento.
Per le rate successive si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria per ogni mese, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto:
Rata
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
Versamento
16 giugno
30 giugno
31 luglio
1 settembre
30 settembre
31 ottobre
1 dicembre
Interessi %
0,00
0,23
0,73
1,23
1,73
2,23
2,73
Versamento (*)
16 luglio
31 luglio
1 settembre
30 settembre
31 ottobre
1 dicembre
Interessi %
0,00
0,23
0,73
1,23
1,73
2,23
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
9
I contribuenti titolari di partita IVA possono anch’essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2008,
ovvero entro il 16 luglio 2008 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo.
La seconda rata deve essere versata entro il 16 luglio 2008 con l’applicazione degli interessi dello 0,50 per cento
ovvero, entro il 16 agosto 2008 (18 agosto per l’anno 2008 in quanto il 16 è sabato e il 17 è domenica) con
l’applicazione degli interessi dello 0,50 per cento.
Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto:
Rata
Versamento
Interessi %
Versamento (*)
Interessi %
1ª
16 giugno
0,00
16 luglio
0,00
2ª
16 luglio
0,50
18 agosto
0,50
3ª
18 agosto
1,00
16 settembre
1,00
4ª
16 settembre
1,50
16 ottobre
1,50
5ª
16 ottobre
2,00
17 novembre
2,00
6ª
17 novembre
2,50
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
PARTE II: ISTRUZIONI
PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
MODELLO UNICO 2008
1. LE NOVITÀ DI QUEST’ANNO
La dichiarazione dei redditi Mod.UNICO/2008 presenta delle novità, tra cui in particolare:
• la modifica delle aliquote e degli scaglioni di reddito;
• l’introduzione di detrazioni per carichi di famiglia in sostituzione delle precedenti deduzioni e di una ulteriore detrazione per le famiglie numerose;
• l’introduzione di detrazioni per redditi di pensione, redditi di lavoro dipendente, alcuni redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità semplificata in sostituzione delle precedenti deduzioni;
• l’introduzione di detrazioni per gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e per alcuni redditi di lavoro autonomo svolti in maniera occasionale (rientranti tra i redditi diversi), che in precedenza non godevano di deduzioni;
• la previsione di una detrazione d’imposta nella misura del 19% per le seguenti spese: spese per addetti all’assistenza personale (per le quali nell’anno precedente era stata prevista una deduzione); spese per attività sportive
praticate da ragazzi; spese per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede; spese per intermediazione immobiliare; spese per l’acquisto di personal computer da parte di docenti; spese per erogazioni liberali a favore di istituti scolastici;
• la previsione di una detrazione d’imposta nella misura del 55% per spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente;
• la previsione di una detrazione d’imposta nella misura del 20% per le seguenti spese: sostituzione di frigoriferi e
congelatori; acquisto di apparecchi televisivi digitali; acquisto di motori ad elevata efficienza; acquisto di variatori di velocità;
• la previsione di una detrazione d’imposta per i giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale;
• l’esclusione dal pagamento dell’imposta per i contribuenti che possiedono solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a 500 euro;
• la previsione di una detrazione d’imposta per canoni di locazione sostenuti per l’unità immobiliare da destinare ad
abitazione principale;
• la possibilità, nel caso in cui la dichiarazione venga trasmessa in via telematica da un intermediario abilitato, di
essere informato direttamente da quest’ultimo su eventuali comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate relative alla liquidazione della presente dichiarazione;
• la possibilità, per i contribuenti che nell’anno d’imposta 2006 si sono trovati in particolari situazioni, di richiedere
il bonus fiscale.
2. ESONERO DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Contribuenti
esonerati
Non siete obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi se avete posseduto:
• solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute d’acconto;
• solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se avete chiesto all’ultimo datore di lavoro di tenere
conto dei redditi erogati durante i rapporti precedenti e quest’ultimo ha effettuato conseguentemente il conguaglio;
10
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 8.000,00
nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato per un periodo non inferiore a 365 giorni e non
sono state operate ritenute;
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel
quale concorre un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
• un reddito complessivo, al netto dell’ abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro
7.750,00, nel quale concorre un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha
un’età pari o superiore a 75 anni e non sono state operate ritenute;
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 4.800,00
nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è
rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale), redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità semplificata, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
• solo redditi di lavoro dipendente (corrisposti da più soggetti, ma certificati dall’ultimo sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e
di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
• redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00, goduti per l’intero anno, ed
eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
• solo reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
• solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune
borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità,
comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali, compensi derivanti da attività sportive
dilettantistiche per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00), per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE, la voce “Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito”;
• solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro 28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali);
• solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).
Se non siete obbligati a tenere scritture contabili, siete in ogni caso esonerati dalla dichiarazione se in relazione al
reddito complessivo, al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze, avete un’imposta lorda
che, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per lavoro dipendente e/o pensione e/o altri redditi e delle ritenute, non supera euro 10,33.
Contribuenti
obbligati alla
presentazione
Siete obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi se avete conseguito redditi nell’anno 2007 e non
rientrate nelle condizioni di esonero sopra indicate. In particolare:
• se siete obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui
non abbiate conseguito alcun reddito;
• se siete lavoratori dipendenti ed avete cambiato datore di lavoro e siete in possesso di più certificazioni di lavoro
dipendente o assimilati (CUD 2008 e/o CUD 2007), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
• se siete lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti avete percepito indennità e somme a titolo
di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrano le
condizioni di esonero previste nei punti precedenti;
• se siete lavoratori dipendenti e vi sono state riconosciute dal sostituto d’imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di un solo CUD 2008 o CUD 2007);
• se siete lavoratori dipendenti ed avete percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
• se avete conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità
di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
• se siete lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati e non vi sono state trattenute o non sono
state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo
se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
• se avete conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
Importante: anche nel caso in cui non siate obbligati, potete comunque presentare la dichiarazione dei redditi per
far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2007 o
da acconti versati nello stesso anno.
3. ALTRE INFORMAZIONI
Redditi dei coniugi
e dei figli minori
Nel compilare la dichiarazione i genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l’usufrutto legale; per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE, voci “Redditi dei coniugi” e “Usufrutto legale”.
I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno
dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest’ultimo).
11
Redditi prodotti
all’estero
I residenti in Italia devono presentare la dichiarazione anche per i redditi prodotti all’estero, salvo le eventuali diverse disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con gli Stati esteri.
Dichiarazione
presentata da eredi
o da soggetti diversi
dal contribuente
Per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi. Sul frontespizio del Modello si
devono scrivere il codice fiscale e gli altri dati personali del contribuente deceduto.
L’erede deve compilare l’apposito riquadro della seconda pagina del Modello e sottoscrivere la dichiarazione.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di compilazione vedere in APPENDICE, voce “Dichiarazione presentata dagli
eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente”.
Per le persone decedute nel 2007 o entro il mese di febbraio 2008 la dichiarazione deve essere presentata dagli
eredi nei termini ordinari (dal 2 maggio, poiché il 1° è festivo, al 30 giugno 2008).
Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 16 dicembre 2008
per i versamenti e il 31 dicembre 2008 per la presentazione della dichiarazione.
È utile sapere che se nel 2007 la persona deceduta aveva presentato il Modello 730 dal quale risultava un credito
successivamente non rimborsato dal sostituto d’imposta, l’erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto. Per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE, voce “Crediti risultanti dal Modello 730
non rimborsati dal sostituto d’imposta”.
Modalità di arrotondamento
Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50
diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65). A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati
i due zeri finali dopo la virgola.
Conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all’euro
In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio
del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della
Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet dell’Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it).
Proventi sostitutivi e interessi
I proventi sostitutivi di redditi e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (vedere in APPENDICE la voce “Proventi sostitutivi e interessi”).
Importi indicati
nelle certificazioni
CUD 2008
e CUD 2007
Per i dati da riportare nel Modello UNICO 2008 contenuti nella certificazione CUD, le istruzioni di compilazione indicano in quali punti della certificazione gli stessi siano indicati facendo riferimento:
• al CUD 2008 in possesso della quasi totalità dei contribuenti;
• al CUD 2007 in possesso dei contribuenti ai quali lo stesso è stato rilasciato per certificare i redditi percepiti nel
2007 all’atto della interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno 2007.
Correzione nei termini
del Mod. 730/2008 e
del Mod. UNICO 2008
Modello 730/2008
Se avete già presentato il Modello 730 e vi trovate nella necessità di apportare delle correzioni a detto modello, potete farlo in diverse modalità, in riferimento al tipo di dati che intendete modificare:
– potete presentare entro il 25 ottobre 2008, al CAF un nuovo Mod. 730, con la relativa documentazione ovvero,
entro il 31 luglio 2008 un modello UNICO 2008 Persone Fisiche, quando le modifiche da apportare comportano un rimborso o un minor debito (ad esempio per oneri non precedentemente indicati) ovvero un’imposta pari a
quella determinata con la dichiarazione originaria (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte). Per ulteriori informazioni potete consultare le specifiche istruzioni contenute nel Modello
730/2008 al punto 1.14;
– potete presentare entro il 31 luglio 2008 un modello UNICO 2008 Persone Fisiche, quando le modifiche comportano un debito o un minor credito (ad esempio redditi non indicati in tutto o in parte), e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal Mod. 730, che verrà comunque
rimborsato dal sostituto d’imposta. Per le modalità di presentazione potete consultare l’APPENDICE, voce “Correzione del Modello 730”. Nella stessa voce di APPENDICE troverete informazioni riguardo ai contribuenti il cui rapporto di lavoro è cessato prima che il sostituto abbia effettuato o completato il rimborso dell’IRPEF risultante dal prospetto di liquidazione del Modello 730.
Modello UNICO 2008
Se prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione vi trovate nella necessità di apportare delle correzioni alla dichiarazione già presentata, potete farlo presentando un nuovo Modello UNICO, compilato in
ogni sua parte, sostitutivo del precedente, con le modalità indicate in APPENDICE, voce “Correzione del Modello UNICO nei termini”, avendo cura di barrare la casella “Correttiva nei termini” posta sul rigo “Tipo di dichiarazione” nella seconda facciata del frontespizio del Modello UNICO.
Se la dichiarazione correttiva viene presentata ad un intermediario abilitato, questi avrà cura di rilasciare al contribuente l’originale della nuova dichiarazione a lui consegnata per la successiva trasmissione, compilando l’apposita sezione “Impegno alla presentazione telematica” dove viene indicata la data dell’impegno a trasmettere la dichiarazione.
Dichiarazione
integrativa
Dopo la scadenza del termine di presentazione del Modello UNICO, se intendete apportare delle correzioni alla dichiarazione (Modello 730 o Modello UNICO) potete presentare una dichiarazione integrativa (circa le modalità di
compilazione della dichiarazione integrativa si rinvia alla Parte III, capitolo 1).
12
Conservazione della
documentazione
Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri, le spese, ecc., esposti nella presente dichiarazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2012, termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate
ha facoltà di richiederla. Se il contribuente, a seguito di richiesta dell’Agenzia, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa alle deduzioni, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d’imposta indicati o ai versamenti, si applica una sanzione amministrativa.
Sanzioni
Per le sanzioni applicabili nei confronti dei contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Modello UNICO, vedere in APPENDICE, voci “Sanzioni amministrative” e “Sanzioni penali”.
4. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono
i diritti riconosciuti al cittadino.
Finalità del trattamento
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d’imposta, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità
di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai
sensi dell’art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973.
I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l’I.N.P.S.), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una
norma di legge o di regolamento.
Dati personali
La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli
necessari per la determinazione dell’imponibile e dell’imposta) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
Indicando il numero di telefono, di cellulare e l’indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Altri dati (ad esempio quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti.
Dati sensibili
L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’8 per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art.
47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni
religiose.
L’effettuazione della scelta per la destinazione del 5 per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art.
3, comma 5 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).
Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura “sensibile”.
L’inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell’imposta, di spese sanitarie, ha anch’esso
carattere facoltativo e comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili.
Modalità del trattamento
La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate.
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità
da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:
• con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche forniti,
per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d’imposta);
• con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).
Titolari del trattamento
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal
D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
In particolare sono titolari:
• il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l’elenco dei responsabili;
• gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati
identificativi agli interessati.
Responsabili del trattamento
I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.
13
In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei
dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.
Diritti dell’interessato
Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato, in base all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti
dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
• Ministero dell’Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
• Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma.
Consenso
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali comuni in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali spetti
la detrazione dell’imposta e per poterli inoltre comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia
delle Entrate.
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell’8 per mille dell’Irpef e del 5 per mille dell’Irpef.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
PARTE III: GUIDA ALLA COMPILAZIONE
DEL MODELLO UNICO 2008
Troverete qui tutte le indicazioni utili a compilare il Modello Base UNICO 2008 Persone Fisiche.
Il Modello Base deve essere compilato da tutti i contribuenti non esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione. Ciascun contribuente è tenuto ad utilizzare esclusivamente i quadri relativi ai redditi posseduti.
Per facilitare l’elaborazione dei dati e per evitare errori di comprensione, scrivete sempre in maniera leggibile, rispettando le caselle e le indicazioni date.
1. COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO
Generalità
Il frontespizio del modello UNICO PF va utilizzato per la presentazione:
1) della dichiarazione in forma unificata;
2) della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione dell’IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione
in forma unificata. Tali dichiarazioni, che hanno termini di presentazione coincidenti, vanno, infatti, presentate in
ogni caso congiuntamente utilizzando un unico frontespizio.
Il frontespizio del modello UNICO PF si compone di tre facciate.
Nella parte superiore della prima facciata devono essere compilati i campi relativi ai dati identificativi.
La seconda e la terza facciata comprendono dodici riquadri: i primi sei relativi al tipo di dichiarazione, ai dati riguardanti il contribuente ed eventualmente il soggetto presso il quale intende eleggere domicilio per la notificazione degli atti, e ai dati riguardanti chi presenta la dichiarazione per altri; i restanti riquadri riservati alla scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF, alla scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF, alla firma della dichiarazione, alla sottoscrizione della dichiarazione all’impegno dell’intermediario alla presentazione telematica, al
visto di conformità rilasciato al dichiarante dai centri di assistenza fiscale o dai professionisti, secondo le disposizioni dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997 e alla certificazione tributaria.
Dati identificativi
Prima di tutto negli appositi spazi posti in alto nel Modello vanno riportati il cognome, il nome e il codice fiscale del
contribuente, rilevabile dalla tessera sanitaria, o nel caso in cui la tessera sanitaria non sia stata ancora emessa, dal
tesserino rilasciato dall’Amministrazione finanziaria.
ATTENZIONE Al fine di una corretta presentazione della dichiarazione è necessario che il codice fiscale indicato nel
frontespizio sia quello rilasciato dall’Amministrazione finanziaria così come riportato nella tessera sanitaria, o nel caso
in cui la tessera sanitaria non sia stata ancora emessa, nell’apposito tesserino rilasciato dalla stessa Amministrazione.
Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati sulla tessera sanitaria o nel
tesserino è errato, dovete recarvi presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate per ottenerne la variazione.
Fino a che questa variazione non è stata effettuata dovete utilizzare comunque il codice fiscale erroneamente attribuitovi.
Il cognome e il nome vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il
cognome da nubile.
Tipo di dichiarazione
Il contribuente deve barrare le caselle relative ai quadri ed ai modelli compilati.
La casella “Redditi” deve essere barrata se viene presentata la dichiarazione dei redditi. Il contribuente che presenti le dichiarazioni dell’IRAP e/o dell’IVA deve barrare le rispettive caselle, mentre quella relativa al modulo RW deve essere barrata se nel 2007 sono stati effettuati investimenti o detenute attività finanziarie all’estero.
14
La casella “Quadro VO” deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall’obbligo di presentazione
della dichiarazione annuale IVA per l’anno 2007 il quale, al fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d’imposta 2007 sulla base del comportamento concludente previsto dal D.P.R. 10 novembre
1997, n. 442, debba allegare alla propria dichiarazione il quadro VO contenuto nella dichiarazione IVA/2008 relativa all’anno 2007.
Infatti ai sensi dell’art. 2, comma 2, del citato D.P.R. n. 442 del 1997, come sostituito dall’art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, detti soggetti hanno l’obbligo di comunicare le scelte operate con le stesse modalità e termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA. Di conseguenza le caselle “IVA” e “Quadro VO” sono alternative.
La casella relativa al quadro AC deve essere barrata dal contribuente obbligato ad effettuare la comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e
dei dati identificativi dei relativi fornitori.
I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore, i parametri e/o gli indicatori di normalità economica devono:
barrare la casella corrispondente (“Studi di settore”, “Parametri”, “Indicatori”);
compilare ed allegare gli appositi modelli.
Può essere utile vedere
in APPENDICE, voci
“Correzione del Modello
730”, “Correzione del
Modello UNICO nei
termini” e “Ravvedimento”
Correzione ed integrazione della dichiarazione
Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare
una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando
la casella “Correttiva nei termini”.
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le
sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
1) Dichiarazione integrativa a favore
Tale casella va barrata nei seguenti casi:
– presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del DPR n. 322 del 1998, entro
il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, per correggere errori od omissioni, che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior
debito d’imposta o di un minor credito. In tal caso l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero richiesto a rimborso;
– presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, del DPR n. 322 del 1998,
per la correzione di errori od omissioni non rilevanti per la determinazione della base imponibile, dell’imposta, né
per il versamento del tributo e che non siano di ostacolo all’esercizio dell’attività di controllo.
2) Dichiarazione integrativa
Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa:
– nelle ipotesi di ravvedimento previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano
iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli
interessi;
– nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8 del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di minor reddito o, comunque, da cui consegua un minor debito d’imposta o un maggior credito e
fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
Nel caso di presentazione della “dichiarazione integrativa” è necessario evidenziare nella stessa quali quadri o allegati della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali non sono stati invece modificati.
Pertanto, nelle caselle relative ai quadri compilati presenti nel riquadro “Firma della dichiarazione” e nelle caselle
presenti nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio della dichiarazione integrativa, in sostituzione della barratura, dovrà essere indicato uno dei seguenti codici:
– “1”, quadro o allegato compilato sia nella dichiarazione integrativa che nella dichiarazione originaria senza modifiche;
– “2”, quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria;
– “3”, quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa.
Può essere utile
consultare in APPENDICE la
voce “Eventi eccezionali”
La casella “Eventi eccezionali” deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d’imposta, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. I soggetti interessati devono indicare nell’apposita casella il relativo codice
desunto dalla “Tabella degli eventi eccezionali” riportata in APPENDICE alla voce “Eventi eccezionali”.
Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all’evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione
della dichiarazione o dei versamenti.
Dati personali
Luogo e data di nascita
Scrivete il nome del Comune in cui siete nati e, nella casella successiva, la sigla della provincia nella quale si trova
il vostro comune di nascita.
Se siete nati all’estero, scrivere solo il nome dello Stato in cui siete nati.
15
Scrivere la vostra data di nascita in questa successione: giorno, mese, anno.
Barrare la casella M, se siete maschio, oppure la casella F, se siete femmina.
Se siete titolari di partita IVA, scrivere il numero nello spazio indicato.
Stato civile
Barrare la casella relativa allo stato civile riferito alla data in cui presentate il Modello:
casella 1: barrare, se non siete stati mai sposati;
casella 2: barrare, se siete sposato o sposata;
casella 3: barrare, se siete vedovo o vedova;
casella 4: barrare, se siete legalmente separato o separata;
casella 5: barrare, se siete divorziato o divorziata;
casella 6: barrare, se presentate la dichiarazione per una persona deceduta. La casella deve essere sempre barrata se siete il curatore dell’eredità giacente ed avete compilato nel riquadro “Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri” la casella “codice carica” con il codice ‘2’);
casella 7: barrare, se presentate la dichiarazione per una persona tutelata;
casella 8: barrare, se presentate la dichiarazione per una persona minorenne.
Se il vostro stato civile è cambiato, oppure se è cambiata la situazione che riguarda la persona per conto della quale presentate questa dichiarazione, barrare la casella corrispondente alla situazione alla data di presentazione della dichiarazione.
Residenza
anagrafica
Residenza anagrafica
Dovete indicare la residenza anagrafica solo se avete variato la vostra residenza nel periodo dal 1° gennaio 2007
alla data di presentazione della presente dichiarazione. Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel
caso di variazione dell’indirizzo nell’ambito dello stesso Comune.
Pertanto se avete cambiato la residenza dovete indicare:
• i dati della nuova residenza alla data di presentazione della dichiarazione, avendo cura di riportare negli appositi spazi, per esteso senza abbreviazioni, i dati relativi al comune, alla sigla della provincia, al CAP, alla tipologia (via, viale, piazza, largo, ecc), all’indirizzo, al numero civico ed eventualmente alla frazione;
• il giorno, il mese e l’anno in cui è intervenuta la variazione.
Dovete indicare la residenza anagrafica anche nel caso in cui presentate la dichiarazione per la prima volta, in tal
caso dovete barrare la casella 2 “vedere istruzioni”.
Dovete barrare la casella 1 se con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate vi è stato attribuito un domicilio fiscale diverso dalla vostra residenza anagrafica, indipendentemente dalla compilazione o meno della residenza anagrafica.
Potete indicare il numero di telefono, il numero di cellulare e l’indirizzo di posta elettronica negli appositi spazi.
Telefono e indirizzo
di posta elettronica
ATTENZIONE Si ricorda che Indicando il numero di telefono, di cellulare e l’indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Domicilio fiscale
I dati da indicare nei righi relativi al domicilio fiscale sono necessari per l’individuazione della Regione e del Comune per i quali è dovuta rispettivamente l’addizionale regionale e comunale.
Tali dati sono il nome del Comune, la sigla della provincia e il codice catastale del Comune rilevabile dall’elenco
allegato.
Si ricorda che il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica.
Domicilio non
variato
Se non avete variato la vostra residenza, ovvero la variazione è avvenuta nell’ambito dello stesso Comune, dovete
compilare solo il rigo “Domicilio fiscale al 01/01/2007”.
Domicilio variato
Nel caso in cui, invece, avete variato la vostra residenza trasferendola in un Comune diverso dovete compilare tutti
e tre i righi relativi al domicilio fiscale.
Al riguardo si ricorda che gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, e pertanto per compilare i righi relativi al domicilio fiscale dovete attenervi alle seguenti istruzioni.
Domicilio fiscale al
1° gennaio 2007
In questo rigo che dovete compilare sempre indicate il Comune del domicilio fiscale alla data del 1° gennaio 2007.
Nel caso di variazione di domicilio se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2006 indicate il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2006 indicate il nuovo domicilio.
Domicilio fiscale al
31 dicembre 2007
In questo rigo, da compilare solo in caso di variazione di domicilio, indicate il Comune del domicilio fiscale alla data del 31 dicembre 2007. Si fa presente che se la variazione del domicilio è avvenuta a partire dal 2 novembre
2007 indicate il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 1° novembre 2007 indicate il nuovo domicilio.
Domicilio fiscale al
1° gennaio 2008
In questo rigo, da compilare solo in caso di variazione di domicilio, indicate il Comune del domicilio fiscale alla data del 1° gennaio 2008. Si fa presente che se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2007 indicate il
precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2007 indicate il nuovo domicilio.
Domicilio
per la notificazione
degli atti
Questa parte deve essere compilata solo se volete che gli atti o gli avvisi dell’Agenzia delle Entrate vi vengano notificati ad un indirizzo diverso dalla residenza anagrafica.
Avete, infatti, la facoltà, sia se siete residenti in Italia sia se siete residenti all’estero, di eleggere domicilio per la notificazione degli atti o degli avvisi che vi riguardano, presso una persona o un ufficio, nel comune del vostro domicilio fiscale.
Se siete residenti all’estero e non avete eletto domicilio in Italia per la notificazione né costituito un rappresentante fiscale, potete indicare un indirizzo estero presso cui farvi notificare gli atti.
16
Si fa presente che potete eleggere domicilio per la notificazione degli atti anche successivamente alla presentazione
della dichiarazione mediante l’invio di una comunicazione al competente ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso in cui avete già inviato al competente ufficio locale la comunicazione per eleggere domicilio ai fini della
notificazione dovete compilare questa parte solo se intendete modificare l’indirizzo comunicato in precedenza.
Se siete residenti in Italia ovvero siete residenti all’estero ed intendete eleggere domicilio per la notificazione degli atti in Italia, nel riquadro dovete indicare:
– il codice fiscale, il cognome e il nome della persona ovvero il codice fiscale e la denominazione dell’ufficio presso il quale volete farvi notificare gli atti;
– il Comune, la Provincia, il codice comune, il CAP, la tipologia (via, viale, piazza, largo, ecc), l’indirizzo, il numero civico ed eventualmente la frazione della persona o dell’ufficio.
Il codice comune è rilevabile dall’elenco “Codici catastali comunali e aliquote dell’addizionale comunale” dell’APPENDICE.
Se siete residenti all’estero e non avete eletto domicilio per la notificazione degli atti in Italia né costituito un rappresentante fiscale ed intendete comunicare un indirizzo estero per la notificazione di detti atti dovete indicare:
– il cognome e il nome della persona ovvero la denominazione dell’ufficio presso il quale volete farvi notificare gli
atti;
– lo Stato estero con il relativo codice dello Stato e l’indirizzo estero della persona o dell’ufficio presso il quale volete farvi notificare gli atti.
Dichiarazione
presentata per un
altro contribuente
Può essere utile vedere
in APPENDICE, voce
“Dichiarazione presentata
dagli eredi o da altri
soggetti diversi
dal contribuente”
Accettazione
dell’eredità giacente
Può essere utile vedere
in APPENDICE, voce
“Accettazione
dell’eredità giacente“
Chi presenta la dichiarazione per altri deve scrivere nel settore relativo, in questo ordine:
il proprio codice fiscale;
il codice che identifica il tipo di carica che si ricopre, vedere in APPENDICE, voce “Dichiarazione presentata dagli
eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente”;
la data (giorno, mese e anno) in cui è stato nominato;
il proprio cognome, nome e il proprio sesso, barrando la casella M, se è maschio, oppure la casella F, se è femmina;
la data di nascita (il giorno, il mese e l’anno);
il comune o lo Stato estero in cui è nato;
la provincia relativa;
il nome del Comune nel quale ha la residenza;
la sigla della Provincia;
il Codice di avviamento postale (CAP);
la frazione, la via e il numero civico. Se vuole, può scrivere anche il numero di telefono.
Infine:
scrivere la data (il giorno, il mese e l’anno) di inizio della procedura;
barrare la casella, se la procedura non è ancora terminata;
se invece la procedura è terminata, scrivere la data relativa (il giorno, il mese e l’anno).
La parte in basso a destra di questo settore riguarda solo chi accetta un’eredità giacente. La casella serve per indicare la sua scelta in riferimento ai redditi precedentemente assoggettati a tassazione separata nella dichiarazione
presentata dal curatore con l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito.
In tal caso scrivere:
il codice 1 se chi accetta l’eredità giacente opta per la liquidazione definitiva dell’imposta su tali redditi, con le
modalità previste per i redditi a tassazione separata;
il codice 2 se, invece, opta per la liquidazione definitiva dell’imposta su tali redditi con tassazione ordinaria.
Residenti all’estero
Questa parte deve essere compilata solo dal contribuente che risulta essere residente all’estero nell’anno di imposta
2007; in tale caso seguire le istruzioni contenute nella PARTE III del Fascicolo 2 “PERSONE FISICHE NON RESIDENTI - GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2008”.
Destinazione
dell’otto e del cinque
per mille dell’IRPEF
Potete destinare:
l’otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure ad una Istituzione religiosa;
il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità.
Scelta
per la destinazione
dell’otto per mille
dell’IRPEF
Le scelte della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF non sono in alcun modo alternative tra loro e
possono, pertanto, essere entrambe espresse.
Tali scelte, da effettuare negli appositi riquadri presenti nel frontespizio, non determinano maggiori imposte dovute.
Potete destinare una quota pari all’otto per mille del gettito IRPEF:
allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
all’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e
culturali in Italia e all’estero sia direttamente sia attraverso un ente all’uopo costituito);
alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi (a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale);
alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all’estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);
all’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività cultura-
17
li, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special
modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l’antisemitismo).
Scelta
per la destinazione
del cinque per mille
dell’IRPEF
Potete scegliere una sola Istituzione. Indicate la vostra scelta firmando solo all’interno di una delle caselle, rispettando i confini della casella scelta.
La ripartizione dei fondi destinati alle diverse Istituzioni a beneficio delle quali avete firmato avviene in proporzione
alle scelte espresse.
Se non firmate, e quindi non indicate la vostra scelta, l’otto per mille dell’Iperf viene comunque attribuito, sempre in
maniera proporzionale alle scelte espresse, alle Istituzioni indicate in questo modello. Tuttavia, le quote che spetterebbero alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi sono affidate alla gestione dello Stato italiano.
Potete destinare una quota pari al cinque per mille della vostra imposta sul reddito alle seguenti finalità:
a) sostegno dei sottoelencati enti:
• organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460 e successive modificazioni;
• associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall’articolo 7,
commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
• associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
• associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma
di legge;
b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.
Per esprimere la scelta dovete apporre la vostra firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell’IRPEF. Avete la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui
intendete destinare direttamente la quota del cinque per mille dell’IRPEF.
Sul sito www.agenziaentrate.gov.it sono disponibili gli elenchi dei soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell’IRPEF.
Presentazione
della scheda
da parte
dei soggetti esonerati
Se siete esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione (vedete al riguardo la PARTE II del capitolo 2 “Esonero dalla dichiarazione dei redditi”), potete effettuare le scelte per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF alle condizioni sopra evidenziate, utilizzando l’apposita scheda presente nell’ultima pagina di questo FASCICOLO.
Le scelte vanno effettuate secondo le modalità sopra indicate, avendo cura, altresì, di apporre la firma nella casella
posta in fondo alla scheda.
La scheda va presentata, in busta chiusa, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei
redditi:
• allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere le scelte all’Amministrazione finanziaria. Il servizio
di ricezione della scheda da parte degli uffici postali è gratuito;
• ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF, etc.). Quest’ultimo deve rilasciare,
anche se non richiesta, una ricevuta attestante l’impegno a trasmettere le scelte. Gli intermediari hanno facoltà di
accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l’effettuazione del servizio prestato.
La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l’indicazione “SCELTA PER LA DESTINAZIONE
DELL’OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF”, il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente.
La scheda deve essere integralmente presentata anche se avete espresso soltanto una delle scelte consentite (otto o
cinque per mille dell’IRPEF).
Inoltre, la scheda per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF può essere presentata direttamente dal
contribuente avvalendosi del servizio telematico.
Firma della
dichiarazione
Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l’indicazione dei quadri che sono stati compilati.
Dovete sempre fare queste due operazioni:
barrare le caselle che corrispondono ai quadri che avete compilato;
firmare la dichiarazione.
La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità, che può essere sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte del competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Con riferimento alla casella “INVIO AVVISO TELEMATICO”, il decreto legge n. 159 del 1° ottobre 2007, convertito con
modificazioni dalla legge n. 222 del 29 novembre 2007, ha modificato l’articolo 2-bis del decreto legge n. 203 del
30 settembre 2005, disponendo che l’invito a fornire chiarimenti, previsto dall’art. 6 comma 5 della legge n.
212/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 e
54- bis del DPR n. 633/1972 emerga un’imposta da versare o un minor rimborso, sia inviato all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione qualora il contribuente ne abbia fatto richiesta (avviso telematico).
I suddetti intermediari sono tenuti a portare a conoscenza dei contribuenti interessati tempestivamente e comunque entro i termini previsti dall’art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 462/ 1997, gli esiti presenti nella comunicazione di irregolarità ricevuta.
Se il contribuente non effettua la scelta per l’avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio
fiscale con raccomandata con avviso di ricevimento (comunicazione di irregolarità).
La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30
giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.
Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l’invio dell’avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’avviso all’intermediario.
18
La scelta di far recapitare l’avviso all’intermediario di fiducia consente, inoltre, la verifica da parte di un professionista qualificato degli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione.
Il contribuente esercita tale facoltà, barrando la casella “INVIO AVVISO TELEMATICO” inserita nel riquadro “FIRMA
DELLA DICHIARAZIONE”.
L’intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l’avviso telematico, barrando la casella “RICEZIONE AVVISO TELEMATICO” inserita nel riquadro “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”.
Impegno alla
presentazione
telematica
Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.
L’intermediario deve riportare:
• il proprio codice fiscale;
• se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all’albo;
• la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a presentare la dichiarazione;
• la firma.
Inoltre, nella casella “impegno a presentare in via telematica la dichiarazione”, deve essere indicato il codice 1 se
la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da
chi effettua l’invio.
Con riferimento alla cassella “Ricezione avviso telematico” si rimanda alle indiicazioni fornite nella sezione “Firma
della dichiarazione”.
Visto di conformità
Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al
professionista che lo rilascia.
Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del Centro di Assistenza Fiscale e quello del relativo CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il
professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art. 35
del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, sono escluse dall’assistenza fiscale prestata dai CAF –
imprese, e quindi dal rilascio del visto di conformità, le imprese soggette all’imposta sul reddito delle società (IRES)
tenute alla nomina del collegio sindacale e quelle alle quali non siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, mentre nessuna limitazione è prevista per il rilascio del visto di conformità da parte dei professionisti individuati dall’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998.
Per maggiori chiarimenti sulla materia si rinvia alla circolare n. 134/E del 17 giugno 1999.
A seguito della soppressione del secondo comma dell’art. 2 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, effettuata dall’art.
1, comma 1, lett. a), del D.M. 18 gennaio 2001, non è più prevista, in sede di apposizione del visto di conformità,
l’attestazione della congruità dell’ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero l’attestazione di cause che giustificano l’eventuale scostamento.
Certificazione
tributaria
L’art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di
redditi d’impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione.
Con decreto ministeriale sono definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto.
Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservato al professionista incaricato che deve negli appositi spazi:
• riportare il proprio codice fiscale;
• indicare il codice fiscale del contribuente che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili ovvero
la partita IVA della società di servizi o del CAF-imprese di cui all’art. 24, comma 2, del DM 31 maggio 1999, n.
164, nel caso in cui le attività di predisposizione della dichiarazione e di tenuta delle scritture contabili siano state effettuate dai predetti soggetti sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista che rilascia la certificazione tributaria;
• apporre la firma che attesta il rilascio della certificazione come previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
2. QUADRO RA – REDDITI DEI TERRENI
Chi deve compilare
il quadro RA
Devono compilare il quadro RA:
• i proprietari di terreni situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti in catasto come dotati di rendita;
• chi è titolare dell’usufrutto o altro diritto reale su terreni situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono
essere iscritti in catasto come dotati di rendita. È importante sapere che in caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il terreno;
• gli affittuari che esercitano l’attività agricola nei fondi condotti in affitto. L’affittuario deve dichiarare il reddito agrario a
partire dalla data in cui ha effetto il contratto. In tal caso deve essere compilata solo la colonna del reddito agrario;
• gli associati nei casi di conduzione associata;
• il titolare dell’impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell’azienda coniugale
non gestita in forma societaria che conduce il fondo. Se questi contribuenti non sono proprietari del terreno, non lo
hanno in usufrutto o non hanno su di esso un altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.
Chi non deve
compilare
il quadro RA
Non devono utilizzare questo quadro i partecipanti dell’impresa familiare agricola, il coniuge nell’azienda coniugale e i soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice oppure di società di fatto. In tutti questi casi deve essere utilizzato il quadro RH.
Terreni situati all’estero I terreni situati all’estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel quadro RL.
19
Quali terreni non
vanno dichiarati
I seguenti tipi di terreni non producono reddito dominicale e agrario e non vanno dichiarati:
• i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
• i terreni utilizzati dal possessore come beni strumentali nell’esercizio delle proprie specifiche attività commerciali;
• i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali. Questa condizione è valida solo se il proprietario non ha ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d’imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.
Non danno luogo, inoltre, a reddito dominicale e agrario (e non vanno pertanto indicati in tale quadro) i terreni affittati per uso non agricolo (ad es. per una cava o una miniera) che costituiscono redditi diversi e, pertanto, vanno indicati nel rigo RL11, del quadro RL “Altri redditi” del Modello UNICO 2008, fascicolo 2.
Com’è composto
il quadro RA e uso
dei quadri aggiuntivi
Il quadro RA è composto da undici righi. I primi dieci righi (RA1-RA10) sono suddivisi in dieci colonne, l’undicesimo
(RA11) in due colonne.
Se dovete dichiarare più di dieci terreni compilate un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente
la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).
Nell’undicesimo rigo (RA11) va indicato il totale complessivo dei redditi dei terreni che in seguito potrete trascrivere
insieme agli altri redditi soggetti all’IRPEF nello “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN.
Da ora in poi trovate informazioni su ciascuna delle voci delle dieci colonne (“Reddito dominicale”, ecc.) e le istruzioni su come compilare il quadro.
Come si compila
il quadro RA
Anche se i redditi non sono variati rispetto al precedente anno, dovete comunque dettagliatamente compilare i singoli righi del quadro RA. Se nel corso del 2007 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella
colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.
Occorre compilare due distinti righi, senza barrare la casella di colonna 8, nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad es. nell’ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto.
Variazioni della
situazione di proprietà
di un terreno
Come conoscere
il reddito dominicale
o agrario
Se la coltura indicata nel catasto corrisponde a quella reale, per conoscere il reddito dominicale o agrario è sufficiente consultare il certificato catastale del terreno. In caso contrario per conoscere il reddito, vedere in APPENDICE,
voce “Variazioni di coltura dei terreni”.
Quali attività vengono Per sapere quali attività vengono considerate agricole per la determinazione del reddito agrario, vedere in APPENDIconsiderate agricole CE, voce “Attività agricole”.
Rivalutazione dei
redditi dei terreni
I redditi risultanti dai certificati catastali vanno rivalutati:
• dell’80 per cento per i redditi dominicali;
• del 70 per cento per i redditi agrari.
Anche nel caso in cui i redditi dominicali e agrari vengano rilevati dal quadro A del Modello 730/2007, gli importi da indicare nel quadro RA del Modello UNICO (colonne 1 e 3) devono essere rivalutati moltiplicando i corrispondenti redditi per 1,80 nel caso dei redditi dominicali e 1,70 nel caso dei redditi agrari. Questo perché i redditi riportati nel quadro A del Modello 730 dell’anno precedente sono stati indicati senza le relative rivalutazioni.
La rivalutazione non si applica per i terreni che godono delle agevolazioni previste per l’imprenditoria giovanile in
agricoltura.
Colture in serra
e funghicoltura
Per conoscere il reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, vedere in APPENDICE, voce
“Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura”.
Agriturismo
L’imprenditore agricolo che svolge anche attività di agriturismo, ai sensi della legge 5 dicembre 1985 n. 730, deve determinare il reddito corrispondente a quest’ultima attività nel quadro RD.
Imprese agricole
familiari e aziende
coniugali non gestite
in forma societaria
Per l’attribuzione delle quote di reddito agrario che spettano ai collaboratori familiari e al coniuge, il titolare di un’impresa agricola familiare o il titolare di un’azienda coniugale non gestita in forma societaria deve compilare l’apposito prospetto del quadro RS, contenuto nel Fascicolo 3.
Quadro RA: Istruzioni rigo per rigo
Da ora in poi trovate le istruzioni per compilare il quadro RA, rigo per rigo.
Per ciascun terreno potete indicare dieci tipi di dati, ognuno nelle rispettive colonne:
Colonna 1 (Reddito dominicale): scrivere l’ammontare del reddito dominicale rivalutato dell’80 per cento.
Non dovete rivalutare il reddito dominicale dei terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani ai quali si applicano le agevolazioni per imprenditoria giovanile (vedere in APPENDICE, voce “Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura”).
Colonna 2 (Titolo):
– scrivere 1 se si è proprietari del terreno;
– scrivere 2 se si è proprietari del terreno e questo è stato dato in affitto in regime legale di determinazione del
canone (regime vincolistico);
– scrivere 3 se si è proprietari del terreno e questo è stato dato in affitto in regime di libero mercato;
20
Se avete scritto i codici
7, 8 e 9, per attribuire
il reddito agrario vedere
in APPENDICE, voce
“Impresa agricola
individuale ed impresa
familiare o coniugale”
Per i casi previsti nella
colonna 7 vedere
in APPENDICE, voce
“Riduzione del reddito
dei terreni”
– scrivere 4 in due casi:
a) se si è conduttori ma non possessori del terreno;
b) se si è affittuari;
– scrivere 7 se si è titolari dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
– scrivere 8 se si è titolari dell’impresa agricola individuale in forma di impresa familiare;
– scrivere 9 se si è titolari dell’impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria.
Se il proprietario del terreno è anche il titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, si può scrivere indifferentemente 1 o 7.
Se il conduttore del fondo è anche il titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare si
può scrivere indifferentemente 4 o 7.
Colonna 3 (Reddito agrario): scrivere l’ammontare del reddito agrario rivalutato del 70 per cento.
Non dovete rivalutare il reddito agrario dei terreni condotti in affitto per usi agricoli da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni (vedere in APPENDICE, voce “Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura”).
In caso di conduzione associata la quota di reddito agrario da indicare è quella relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura del contribuente e da esibire a richiesta dell’ufficio. In mancanza di
tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.
Colonna 4 (Periodo di possesso): scrivere per quanti giorni è stato posseduto il terreno (365, se per l’intero anno).
Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative ad un singolo terreno, la somma dei giorni indicata nei singoli righi non può essere superiore a 365.
Colonna 5 (Percentuale di possesso): scrivere la relativa percentuale di possesso del terreno (100, se per intero).
Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno concesso in affitto in regime di determinazione legale del canone scrivere l’ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo indicato
nella colonna 4.
Colonna 7 (Casi particolari):
– scrivere 1 in caso di mancata coltivazione del terreno;
– scrivere 2 in caso di perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto;
– scrivere 3 in caso di conduzione associata del terreno;
– scrivere 4 in caso di terreno concesso o condotto in affitto per usi agricoli a/da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni;
– scrivere 5 se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 1 e 4;
– scrivere 6 se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 2 e 4.
Colonna 8 (Continuazione): barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente tranne nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario.
Colonna 9 (Quota del reddito dominicale): in questa colonna dovete indicare la quota di reddito dominicale imponibile per ciascun terreno. Per calcolarla, seguite le seguenti istruzioni:
• se avete utilizzato un solo rigo per esporre i dati del terreno (ad esempio nel corso dell’anno 2006 non sono
variati il titolo di utilizzo del terreno e la quota di possesso):
a) se avete indicato nella colonna 2 uno dei seguenti codici: 1, 7, 8, 9 procedete nel seguente modo:
a1) se nella colonna 7 “Casi particolari” non avete indicato alcun codice o avete indicato il codice 3, scrivete nella colonna 9 l’importo del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
a2) se nella colonna 7 “Casi particolari” avete indicato il codice 1 scrivete nella colonna 9 il 30 per cento
del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
a3) se nella colonna 7 “Casi particolari” avete indicato il codice 2 il reddito dominicale è uguale a zero e
pertanto non dovete compilare la colonna 9;
b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 procedete nel seguente modo:
b1) se nella colonna 7 “Casi particolari” non avete indicato alcun codice o avete indicato il codice 4:
1) calcolate il reddito dominicale rapportando l’importo indicato nella colonna 1 ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
2) rapportate il canone di affitto in regime legale di determinazione (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);
3) se l’importo di cui al punto 2 risulta inferiore all’80 per cento di quello indicato al punto 1, indicate
nella colonna 9 l’importo calcolato al punto 2; se, viceversa, l’importo di cui al punto 2 risulta superiore o uguale all’80 per cento di quello determinato al punto 1, indicate nella colonna 9 l’importo
calcolato al punto 1;
b2) se nella colonna 7 “Casi particolari” avete indicato il codice 1 o il codice 5:
1) calcolate il 30 per cento del reddito dominicale indicato a colonna 1 rapportato ai giorni (col. 4) ed
alla percentuale di possesso (col. 5);
2) rapportate il canone di affitto alla percentuale di possesso (col. 5);
3) a colonna 9 indicate il minore tra i due valori determinati ai punti 1 e 2;
b3) se nella colonna 7 “Casi particolari” avete indicato il codice 2 od il codice 6 il reddito dominicale è
uguale a zero e pertanto non dovete compilare la colonna 9;
c) se avete indicato nella colonna 2 il codice 3 procedete nel seguente modo:
c1) se nella colonna 7 “Casi particolari” non avete indicato alcun codice o avete indicato il codice 4 scrivete nella colonna 9 l’importo del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
c2) se nella colonna 7 “Casi particolari” avete indicato il codice 1 o il codice 5, a colonna 9 riportate il 30
per cento del reddito dominicale indicato a colonna 1 rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale
di possesso (col. 5);
c3) se nella colonna 7 “Casi particolari” avete indicato il codice 2 od il codice 6, il reddito dominicale è
uguale a zero e pertanto non dovete compilare la colonna 9;
21
d) se avete indicato nella colonna 2 il codice 4 il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto non dovete
compilare la colonna 9;
• se avete utilizzato più righi per esporre i dati del terreno (ad esempio nel corso dell’anno 2007 sono variati il
titolo di utilizzo del terreno o la quota di possesso):
a) se in nessuno dei righi avete indicato a colonna 2 il codice 2, compilate la colonna 9 di ciascun rigo, utilizzando le regole descritte precedentemente per il terreno presente su un solo rigo;
b) se in almeno uno dei righi avete indicato a colonna 2 il codice 2, vedete le modalità di calcolo presenti in
APPENDICE, voce “Terreni in affitto - Casi particolari”.
Colonna 10 (Quota del reddito agrario): in questa colonna dovete indicare la quota di reddito agrario imponibile
per ciascun terreno. Per calcolarla, seguite le seguenti istruzioni:
a) se avete indicato nella colonna 2 uno dei seguenti codici: 1, 4, 7, 8, 9, scrivete nella colonna 10 l’importo
del reddito agrario (colonna 3) rapportato ai giorni (colonna 4) ed alla percentuale di possesso (colonna 5):
– nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 “Casi particolari” uno dei seguenti codici: 1, 2, 5, 6, nessun
importo deve essere indicato nella colonna 10 poiché il reddito agrario è pari a zero;
– nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 “Casi particolari” il codice 3, l’importo da indicare nella colonna 10 coincide con quello indicato nella colonna 3 in quanto già rapportato alla percentuale di partecipazione ed al periodo di durata del contratto;
b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 o il codice 3, non dovete compilare la colonna 10 poiché il reddito agrario è pari a zero.
Per maggiori informazioni sulla compilazione delle colonne 9 e 10 vedere in APPENDICE, voce “Riduzione del
reddito dei terreni”.
Totale dei redditi
dominicali e agrari
Rigo RA11 (Totali): scrivere il totale o i totali degli importi della colonna 9 e quelli della colonna 10. Tali importi dovranno essere riportati, unitamente ad eventuali altri redditi, nel rigo RN1 colonna 2. Il totale complessivo dei redditi dei terreni può essere trascritto e poi sommato agli altri redditi IRPEF nello “Schema riepilogativo dei redditi e delle
ritenute” che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN. È importante ricordare che se avete
compilato più di un quadro RA dovete scrivere i totali dei redditi dominicale e agrario nel rigo RA11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).
Contributi UNIRE e
trattenute assistenziali
INAIL
È bene ricordare che devono essere sommate alle altre ritenute e riportate nel rigo RN29 del quadro RN le ritenute operate a titolo di acconto nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall’UNIRE come incentivo all’allevamento
(contributi che risultano dalla certificazione di questo ente) e quelle operate dall’INAIL per trattamenti assistenziali ai titolari di redditi agrari. Tali contributi e trattamenti assistenziali tuttavia non vanno dichiarati quando sono percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali o dai produttori agricoli tenuti a dichiarare il reddito agrario.
3. QUADRO RB – REDDITI DEI FABBRICATI
A che cosa serve
il quadro RB
Dovete utilizzare il quadro RB per dichiarare i redditi dei fabbricati anche se tali redditi non sono variati rispetto all’anno precedente.
Nel compilare il quadro dovete indicare i dati di tutti i fabbricati. In questo quadro dovete anche indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione.
Com’è composto
il quadro RB
Il quadro RB è composto da due sezioni: la prima (RB1-RB11) serve per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda (RB12-RB14), serve per indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione di cui si parla più avanti.
Se dovete dichiarare più di dieci situazioni/fabbricati va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare
progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del Modello. In questo caso scrivete il totale del reddito dei fabbricati nel rigo RB11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).
Chi deve compilare
il quadro RB
Deve compilare il quadro RB:
• chi è proprietario di fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto
dei fabbricati come dotati di rendita;
• chi è titolare dell’usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o
abitazione) il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il fabbricato. Vedere in APPENDICE, voce “Diritto di abitazione”;
• chi possiede fabbricati che vengono utilizzati in modo promiscuo, cioè sia per usi personali o familiari che per attività professionali, artigianali o d’impresa;
• chi esercita attività d’impresa per gli immobili che, pur utilizzati per l’esercizio della propria attività, non sono considerati relativi all’impresa in quanto non sono stati indicati nell’inventario o nel registro dei beni ammortizzabili oppure sono stati esclusi, in base alla normativa vigente, dal patrimonio dell’impresa;
• chi possiede immobili che secondo le leggi in vigore non hanno i requisiti per essere considerati rurali (vedere in
APPENDICE, voce “Costruzioni rurali”).
Redditi da proprietà
condominiali
CASI PARTICOLARI
1) I locali per la portineria, l’alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale dotati di rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito che gli spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore a euro 25,82. L’esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.
Soci di cooperative
Edilizie
2) I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo
individuale, devono dichiarare il reddito dell’alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa.
Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggi che possono essere riscattati o per i quali è previsto un patto
22
di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.
Redditi di natura
Fondiaria
3) I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all’estero devono essere dichiarati nel quadro RL, contenuto nel Fascicolo 2.
Immobili in comodato
4) Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l’immobile) ma dal proprietario.
Quali immobili non
vanno dichiarati
Non vanno dichiarati:
• le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all’affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti
per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;
• le costruzioni strumentali alle attività agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
• i fabbricati rurali destinati all’agriturismo;
• gli immobili per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Il proprietario non deve dichiarare l’immobile solo per il periodo al quale si riferisce il provvedimento e solo se durante questo periodo non ha utilizzato l’immobile;
• gli immobili completamente adibiti a musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche aperti al pubblico. Il proprietario non deve denunciare l‘immobile quando dalla sua utilizzazione non gli deriva alcun reddito per l’intero anno. Tale circostanza deve essere comunicata all’ufficio delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
• gli immobili destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze, nonché i monasteri di clausura, a
meno che non siano dati in locazione;
• gli immobili adibiti esclusivamente alla propria attività professionale e d’impresa.
Per ulteriori informazioni
vedere in APPENDICE, voci
“Costruzioni rurali” e
“Attività agricole”
Valorizzazione del
patrimonio abitativo
rurale
Non vanno altresì dichiarati, in quanto considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono, i redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7 maggio 2004,
che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall’imprenditore agricolo proprietario e che acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall’imprenditore agricolo.
Tale disciplina, valevole ai fini delle imposte dirette, si applica per il periodo relativo al primo contratto di locazione
che abbia una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a nove anni (art. 12 del D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).
Come si compila il
quadro RB e I’uso dei
quadri aggiuntivi
Ogni rigo (da RB1 a RB10) del quadro RB serve per indicare una determinata situazione fiscale di un immobile.
Come compilare
i righi RB1 - RB11
Se nel corso del 2007 è variato l’utilizzo dell’immobile (abitazione principale, a disposizione, locata ecc.) o la quota di possesso o l’immobile è stato distrutto o dichiarato inagibile a seguito di eventi calamitosi, dovete compilare un
rigo per ogni diversa situazione.
Può essere utile vedere in
APPENDICE, voci “Immobili
inagibili”, “Deduzione
per l’abitazione principale - Casi particolari”,
“Unità immobiliari tenute
a disposizione”
Se usufruite dell’agevolazione relativa alla sospensione della procedura esecutiva di sfratto per la durata di otto mesi
a decorrere dal 15 febbraio 2007 prevista dalla Legge 8 febbraio 2007, n. 9 dovete compilare due distinti righi
barrando la casella continuazione di colonna 7: un rigo riservato all’esposizione dei dati del fabbricato relativi al periodo di sospensione (dal 15 febbraio al 15 ottobre 2007), l’altro rigo riservato all’esposizione dei dati dello stesso
fabbricato relativi alla restante parte dell’anno (dal 1 gennaio al 14 febbraio e dal 16 ottobre al 31 dicembre 2007).
Per esporre nel rigo i dati del periodo di sospensione indicate:
– nella colonna 3 il numero dei giorni relativi al periodo di sospensione che non può essere superiore a 243;
– nella colonna 5 il canone di locazione relativo al solo periodo di sospensione;
– nella colonna 6 “Casi particolari”il codice “6”.
Da ora in poi trovate le istruzioni per compilare il quadro RB, rigo per rigo.
Per ciascun immobile sono previsti dieci tipi di dati, da indicare nelle rispettive colonne.
Nell’altro rigo utilizzato per esporre i dati del fabbricato relativi alla restante parte dell’anno indicate:
– nella colonna 3 il numero dei giorni dell’anno non compresi nel periodo di sospensione;
– nella colonna 5 il canone di locazione relativo ai giorni non compresi nel periodo di sospensione.
L’agevolazione prevede l’esclusione dal reddito imponibile del fabbricato della quota di reddito relativa al periodo
per il quale ha operato la sospensione della procedura esecutiva di sfratto. Tale agevolazione riguarda gli immobili
adibiti ad uso di abitazione situati nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta densità abitativa (di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13
novembre 2003) e locati a soggetti con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro che abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico ovvero che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare
ultrasessantacinquenni, malati terminali ovvero handicappati con invalidità superiore al 66%, purché non posseggano altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.
Righi RB1 - RB10
Colonna 1 (Rendita catastale): scrivere l’ammontare della rendita catastale rivalutata del 5%. Per gli immobili non censiti o con rendita catastale non più adeguata scrivere la rendita catastale presunta.
In caso di immobili inagibili vedere in APPENDICE, voce “Immobili inagibili”.
Colonna 2 (Utilizzo):
– scrivere 1 se l’immobile è utilizzato come abitazione principale.
23
Si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.
Per l’abitazione principale compete la deduzione dal reddito complessivo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze. La deduzione va indicata nel rigo RN2 (vedere istruzioni al rigo RN2).
La deduzione spetta anche quando l’unità immobiliare costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del
contribuente che vi risiedono.
È bene ricordare che la deduzione per l’abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se
un contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale ed uno utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell’immobile adibito ad abitazione principale del
contribuente.
La deduzione per l’abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale a
seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché l’unità immobiliare non risulti locata;
– scrivere 2 se l’immobile è tenuto a disposizione e, quindi, non è utilizzato come abitazione principale. In tal caso si applica l’aumento di un terzo della rendita catastale rivalutata (per i casi particolari vedere in APPENDICE,
voce “Unità immobiliari tenute a disposizione”);
– scrivere 3 se l’immobile è locato in regime di libero mercato o “patti in deroga”;
– scrivere 4 se l’immobile è locato in regime legale di determinazione del canone (“equo canone”);
– scrivere 5 se l’immobile è una pertinenza dell’abitazione principale (box, cantina, ecc.) dotata di rendita catastale autonoma. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);
– scrivere 6 se l’immobile è utilizzato in parte come abitazione principale e in parte per la propria attività;
– scrivere 8 se l’immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in locazione in base agli
accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (legge n. 431/98 art.
2, comma 3, e art. 5, comma 2). Vedere in APPENDICE, voce “Comuni ad alta densità abitativa”;
– scrivere 9 se l’immobile non rientra in nessuno dei casi precedenti;
Colonna 3 (Periodo di possesso): scrivere per quanti giorni è stato posseduto l’immobile (365 se per tutto l’anno). Se
vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righi non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato
a partire dalla data in cui il fabbricato è pronto all’uso o è stato comunque utilizzato dal possessore.
Nel caso in cui usufruite dell’agevolazione di cui alla Legge 8 febbraio 2007, n. 9 “Interventi per la riduzione
del disagio abitativo per particolari categorie sociali ” per compilare la presente colonna si rimanda alle istruzioni fornite nella premessa del paragrafo “Come compilare i righi da RB1 a RB10”.
Colonna 4 (Percentuale di possesso): scrivere la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per l’intero).
Colonna 5 (Canone di locazione): la colonna 5 va utilizzata se tutto o parte dell’immobile è dato in locazione e non
si configuri attività d’impresa, anche occasionale. Se l’immobile è locato si ha diritto a una deduzione forfettaria
del 15 per cento (25 per cento per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di
Murano e di Burano) sul canone annuo che risulta dal contratto di locazione. Scrivere in questa colonna l’importo
al netto della deduzione, calcolando l’eventuale rivalutazione automatica sulla base dell’indice ISTAT e l’eventuale maggiorazione percepita in caso di sublocazione. L’ammontare indicato non deve comprendere le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili eventualmente incluse nel canone. In caso
di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso salvo quanto chiarito
nelle istruzioni relative alla compilazione della colonna 6 per il caso particolare “5”. Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell’anno indicare il canone relativo al periodo di possesso. Se l’immobile è posseduto in
comproprietà ma è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due) va indicata soltanto la quota del canone annuo
di locazione spettante al contribuente e nella colonna 6 “Casi particolari” deve essere indicato il codice “5”.
Non devono essere dichiarati i canoni (derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo) non percepiti per morosità dell’inquilino se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità. In tal caso deve essere comunque dichiarata la rendita catastale.
Nel caso in cui usufruite dell’agevolazione di cui alla Legge 8 febbraio 2007, n. 9 “Interventi per la riduzione
del disagio abitativo per particolari categorie sociali ” per compilare la presente colonna si rimanda alle istruzioni fornite nella premessa del paragrafo “Come compilare i righi da RB1 a RB10”.
Se il contratto di locazione comprende oltre all’abitazione anche le sue pertinenze (box, cantina, ecc.) e queste
sono dotate di rendita catastale autonoma, bisogna indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone
ad essa relativa. Le quote si calcolano ripartendo il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.
Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:
Quota proporzionale del canone = canone totale x singola rendita
totale delle rendite
Esempio:
Rendita catastale dell’abitazione rivalutata del 5%:
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%:
Canone di locazione totale:
464,81
51,65
10.329,14
Quota del canone relativo alla abitazione:10.329,14 x 464,81 = 9.296,15
(464,81 + 51,65)
Quota del canone relativo alla pertinenza: 10.329,14 x51,65
(464,81 + 51,65)
= 1.032,99
24
Colonna 6 (Casi particolari):
– scrivere 1 se l’immobile è stato distrutto o è inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi e per legge è stato escluso da tassazione, a patto che il Comune di appartenenza abbia rilasciato un certificato in cui
si dichiara la distruzione o l’inagibilità dell’immobile (per maggiori informazioni vedere in APPENDICE, voce “Immobili inagibili”);
– scrivere 3 se l’immobile è inagibile per altre cause ed è stata richiesta la revisione della rendita catastale;
– scrivere 4 se l’immobile è stato locato ma non sono stati percepiti i canoni per morosità e se il procedimento di
convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
– scrivere 5 se l’immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari ciascuno per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due); in tal caso nella colonna 5 va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al
contribuente e non l’intero canone annuo;
– scrivere 6 se per l’immobile, locato a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio e situato nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e
nei comuni ad alta densità abitativa; è intervenuta la sospensione della procedura esecutiva di sfratto per la durata di otto mesi a decorrere dal 14 febbraio 2007, disposta dalla Legge 8 febbraio 2007, n. 9.
Colonna 7 (Continuazione): barrate la casella per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.
Colonna 8 (Imponibile): in questa colonna dovete indicare per ciascun immobile le quote di reddito imponibile da
calcolare osservando le seguenti istruzioni:
• se per esporre i dati del fabbricato avete utilizzato un solo rigo (ad esempio non sono variati l’utilizzo dell’immobile e la quota di possesso) operate come segue:
a) se il fabbricato non è locato o non è tenuto a disposizione (codici 1, 5, 6 e 9 nel campo “Utilizzo”, colonna
2), scrivete nella colonna 8 l’importo della rendita catastale (colonna 1) moltiplicata per il numero di giorni
(col. 3) diviso 365 e moltiplicata per la percentuale di possesso (col. 4) diviso 100.
Nel caso di parziale locazione dell’immobile adibito ad abitazione principale, per determinare l’importo da
riportare nella colonna 8 vedete le istruzioni riportate di seguito con riferimento alla lettera c).
Se è stato indicato il codice 9 nel campo “Utilizzo” di colonna 2 ed il codice 1 nel campo “Casi particolari” di colonna 6, il reddito del fabbricato è pari a zero e quindi, non dovete compilare questa colonna;
b) se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nel campo “Utilizzo”, colonna 2), scrivete nella colonna 8
l’importo della rendita catastale (colonna 1) aumentata di un terzo e moltiplicata per il numero di giorni (col.
3) diviso 365 e moltiplicata per la percentuale di possesso (col. 4) diviso 100 (vedere in APPENDICE, voce
“Unità immobiliari tenute a disposizione”);
c) se l’immobile è locato in regime di libero mercato o con “patto in deroga” (codice 3 nel campo “Utilizzo”,
colonna 2) ovvero è stato indicato come utilizzo il codice 1 ed è stato indicato anche il canone di locazione (parziale locazione dell’immobile adibito ad abitazione principale) scrivete nella colonna 8 il maggiore
tra l’importo della rendita catastale (colonna 1) moltiplicata per il numero di giorni (col. 3) diviso 365 e moltiplicata per la percentuale di possesso (col. 4) diviso 100 e quello del canone di locazione (colonna 5) moltiplicato per la percentuale di possesso (col. 4) diviso 100; se nella casella casi particolari di colonna 6 è
presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso) il canone di locazione
non deve essere rapportato alla percentuale di possesso in quanto in questo caso il canone indicato in colonna 5 rappresenta già la vostra quota di spettanza;
Se nella casella casi particolari di colonna 6 è presente il codice 6 (agevolazione per sospensione procedura esecutiva di sfratto) il reddito del fabbricato è pari a zero e pertanto non dovete compilare la colonna 8.
d) se l’immobile è locato in regime legale di determinazione del canone - “equo canone” - (codice 4 nel campo “Utilizzo”, colonna 2) scrivete nella colonna 8 l’importo del canone di locazione (colonna 5) moltiplicato per la percentuale di possesso (col. 4) diviso 100; se nella casella casi particolari di colonna 6 è presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso in quanto in questo caso il canone indicato in colonna 5
rappresenta già la vostra quota di spettanza.
Se nella casella casi particolari di colonna 6 è presente il codice 4 (canoni di locazione non percepiti per
morosità) e nella colonna 5 (canone di locazione) non è stato indicato alcun importo, riportare nella colonna 8 la rendita catastale (colonna 1) moltiplicata per il numero di giorni (col. 3) diviso 365 e moltiplicata per
la percentuale di possesso (col. 4) diviso 100;.
Se nella casella casi particolari di colonna 6 è presente il codice 6 (agevolazione per sospensione procedura esecutiva di sfratto) il reddito del fabbricato è pari a zero e pertanto non dovete compilare la colonna 8.
Per maggiori informazioni
vedere in APPENDICE, la voce
“Comuni ad alta densità
abitativa”
e) se il fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato ad un canone “convenzionale”
sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (codice 8 nel campo “Utilizzo” colonna 2) calcolate il maggiore tra l’importo di colonna 1 (Rendita catastale) moltiplicato per il numero di giorni (col. 3) diviso 365 e moltiplicato per la percentuale di possesso
(col. 4) diviso 100 e quello del canone di locazione (colonna 5) moltiplicato per la percentuale di possesso
(col. 4) diviso 100; scrivete nella colonna 8 il risultato della precedente operazione ridotto del 30 per cento; se nella casella casi particolari di colonna 6 è presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso
in quanto in questo caso il canone indicato in colonna 5 rappresenta già la vostra quota di spettanza.
Esempio: con una rendita catastale rivalutata di euro 2.500 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di
euro 18.000 – che ridotto del 15 per cento è pari a euro 15.300 (colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l’importo di euro 10.710 ottenuto applicando l’ulteriore riduzione del 30 per cento sul canone ridotto di
euro 15.300 (tassazione in base al canone). Ipotizzando invece una rendita catastale rivalutata di euro
3.800 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di euro 4.000 – che ridotto del 15 per cento è pari a
25
euro 3.400 (colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l’importo di euro 2.660, ottenuto applicando l’ulteriore riduzione del 30 per cento sulla rendita catastale di euro 3.800 (tassazione in base alla rendita);
Se nella casella casi particolari di colonna 6 è presente il codice 6 (agevolazione per sospensione procedura esecutiva di sfratto) il reddito del fabbricato è pari a zero e pertanto non dovete compilare la colonna 8.
Ricordate che per usufruire della ulteriore riduzione del 30 per cento (codice 8 in colonna 2) sul reddito del
fabbricato è necessario compilare la sezione “Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i
contratti di locazione” (righi RB12 - RB14 del Modello);
• se per esporre i dati del fabbricato avete invece utilizzato più righi (ad esempio è variato nel corso del 2007
l’utilizzo o la quota di possesso):
1) se in nessuno dei righi avete indicato il canone di locazione (colonna 5) compilate la colonna 8 di ciascun rigo utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente su un solo rigo.
Nel caso in cui è stato indicato in un rigo il codice 9 nel campo “Utilizzo” (colonna 2) ed il codice 1 nel campo “Casi particolari” (colonna 6), nella corrispondente colonna 8 del rigo (imponibile) non deve essere indicato alcun importo;
2) se in almeno un rigo è presente il canone di locazione è necessario adottare le modalità di calcolo di seguito
descritte per la determinazione del reddito del fabbricato; se in un rigo del fabbricato è compilata la casella “casi particolari” di colonna 6 con il codice “6” (agevolazione per sospensione procedura esecutiva di sfratto) i dati del rigo non devono essere considerati ai fini della determinazione dell’imponibile del fabbricato. Pertanto:
– calcolare per ogni rigo del fabbricato la relativa quota di rendita moltiplicando la rendita catastale di colonna 1 (eventualmente maggiorata di un terzo quando l’immobile è tenuto a disposizione) per il numero di
giorni (col. 3) diviso 365 e moltiplicando il risultato ottenuto per la percentuale di possesso (col. 4) diviso
100; la quota di rendita è pari a zero se la casella “casi particolari” di colonna 6 è compilata con il codice “6. Sommare successivamente gli importi delle quote di rendita così determinati;
– calcolare per ogni rigo nel quale è presente il canone di locazione la relativa quota di canone moltiplicando il canone di locazione (colonna 5) per la percentuale di possesso (colonna 4) diviso 100; se nella casella casi particolari di colonna 6 è presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso) il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso in quanto in
questo caso il canone indicato in colonna 5 rappresenta già la quota di spettanza del contribuente.
Il canone di locazione è pari a zero se la casella “casi particolari” di colonna 6 è compilata con il codice
“6. Sommare successivamente gli importi delle singole quote di canone come sopra determinate;
– ai fini della determinazione del reddito del fabbricato, verificare quali delle seguenti situazioni interessa il
vostro fabbricato:
a) se nel campo “Utilizzo” (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 8:
– se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione, il
reddito del fabbricato è pari alla quota di rendita relativa al rigo nel cui campo “Utilizzo” (col. 2) è
stato indicato il codice 8, ridotta del 30 per cento e sommata al totale delle altre quote di rendita (tassazione in base alla rendita);
– se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione, il reddito
del fabbricato è pari alla quota del canone di locazione, indicata con il codice 8 nel campo “Utilizzo” (col. 2), ridotta del 30% e sommata al totale delle altre quote del canone di locazione (tassazione in base al canone).
Riportare l’importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è
stato indicato.
b) se nel campo “Utilizzo” (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 3, oppure nel campo “Utilizzo” è indicato il codice 1 e nello stesso rigo è presente il canone di locazione (locazione di una parte
dell’immobile adibito ad abitazione principale) e in nessuno degli altri righi è indicato nel campo “Utilizzo” il codice 8 riportare, nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato, il maggiore tra il totale delle quote di rendita e il totale delle quote di canone di locazione.
c) se in tutti i righi nei quali è presente il canone di locazione (colonna 5) è indicato nel campo “Utilizzo”
(colonna 2) il codice 4, riportare il totale delle quote di canone di locazione nella colonna 8 del primo
rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato (tassazione in base al canone).
Nel caso in cui è stato indicato in un rigo il codice 9 nel campo “Utilizzo” (colonna 2) ed il codice 1 nel campo
“casi particolari” (colonna 6), i dati di tale rigo non devono essere considerati nel calcolo di determinazione del
reddito sopra descritto.
Si ricorda che se il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale, si ha diritto alla relativa deduzione solamente nei casi a), b), sopra descritti e a condizione che il totale delle quote di rendita sia superiore o uguale al
totale delle quote di canone di locazione (tassazione in base alla rendita).
Nella colonna 9 dovete indicare il codice catastale del comune ove è situata l’unità immobiliare; il codice è rilevabile dall’elenco “Codici catastali comunali e aliquote dell’addizionale comunale” presente alla fine dell’appendice.
Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.
Nella colonna 10 dovete indicare, con riferimento all’unità immobiliare indicata nel rigo, l’importo dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l’anno 2007.
Nel caso in cui possedete l’immobile in comproprietà indicate l’importo dell’ICI dovuta in relazione alla percentuale di possesso; pertanto, solo se possedete l’immobile al 100% dovete riportare nella colonna l’importo totale dell’ICI dovuta sull’intero immobile.
Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell’ICI dovete indicare l’imposta “dovuta” anche se non versata o
versata in misura inferiore.
La colonna deve essere sempre compilata ad eccezione dei casi di esonero dal pagamento di detta imposta ovvero, nel caso di immobili condominiali, qualora l’ICI sia stata versata dall’amministratore di condominio.
26
Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, l’importo dell’ICI dovuta deve essere riportato solo sul primo rigo
del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.
Rigo RB11 (Totale): scrivete il totale degli importi della colonna 8. Tale importo dovrà essere riportato, unitamente ad
eventuali altri redditi, nel rigo RN1 colonna 2. Il totale complessivo dei redditi dei fabbricati può essere trascritto e
poi sommato agli altri redditi IRPEF nello “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN. Si ricorda che se avete compilato più di un quadro RB dovete scrivere
il totale dei redditi dei fabbricati nel rigo RB11 del primo quadro che avete utilizzato (Mod. N. 1).
Come compilare
i righi RB12 - RB14
Dati necessari
per usufruire delle
agevolazioni previste
per i contratti
di locazione
Per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito è necessario compilare nell’apposito riquadro i righi RB12,
RB13 e RB14 nel modo seguente:
Colonna 1: indicate il numero del rigo del Quadro RB nel quale sono stati riportati i dati dell’immobile locato;
Colonna 2: se avete compilato più Modelli, scrivete il numero del Modello sul quale sono stati riportati i dati dell’immobile locato;
Colonne 3, 4 e 5: riportate i dati della registrazione del contratto di locazione rispettivamente: data, numero di registrazione e codice identificativo dell’Ufficio del Registro o dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate (codice riportato
sul modello di versamento F23 con il quale è stata pagata l’imposta di registro);
Colonna 6: scrivete l’anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all’immobile in questione.
4. QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
E ASSIMILATI
In questo quadro dovete inserire tutti i dati relativi ai vostri redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati. La
maggior parte di questi dati si trovano nel CUD 2008 (Certificazione Unica dei Dipendenti), in possesso della maggioranza dei contribuenti o, eventualmente, nel CUD 2007, in possesso di alcuni dipendenti il cui rapporto di lavoro
è cessato nel corso del 2007 (prima dell’approvazione del CUD 2008).
Da quest’anno, l’articolo 13 del TUIR prevede per i redditi derivanti da lavoro dipendente, pensione ed assimilati delle detrazioni d’imposta in sostituzione delle precedenti deduzioni.
A cosa sono destinate
le diverse sezioni
Questo quadro è composto da quattro sezioni:
Sezione I: riservata ai redditi di lavoro dipendente e assimilati nonchè ai redditi di pensione per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell’anno;
Sezione II: riservata agli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro nell’anno;
Sezione III: riservata alle ritenute IRPEF, alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF nonché all’acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2008 trattenute dal datore di lavoro;
Sezione IV: riservata alle ritenute IRPEF e all’addizionale regionale all’IRPEF trattenute sui compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato.
Da ora in poi trovate le indicazioni su come compilare il quadro RC, rigo per rigo.
Redditi per i quali
la detrazione
è rapportata
al periodo di lavoro
nell’anno
Sezione I: in questa sezione dovete dichiarare tutti i redditi di lavoro dipendente, i redditi ad esso assimilati e i redditi di pensione per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell’anno. Per tali detrazioni consultate le
istruzioni relative ai righi RN 10 e RN11 del quadro RN).
In APPENDICE sotto la voce
“Stipendi, redditi e
pensioni prodotti all’estero“
sono contenute
informazioni circa
il trattamento fiscale
di stipendi, pensioni
e redditi assimilati
prodotti all’estero
• i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera. Vedere al riguardo in APPENDICE il punto 2 della voce “Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero”;
• le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da
parte dell’INPS o di altri Enti; in proposito vedere l’APPENDICE, voce “Indennità e somme erogate dall’INPS o da altri Enti“ dove sono elencate, a titolo esemplificativo, le indennità più comuni;
• le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
• i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993 nonché l’ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto
esercitato ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 124/93 che non dipenda dal pensionamento dell’iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (riscatto volontario);
• i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
• le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d’acconto;
• i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
• le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in APPENDICE, voce “Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito“;
• le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di da-
In particolare, indicate:
• i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
27
ta certa anteriore all’inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
• le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall’Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate;
• i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle AA.SS.LL. con contratto di
lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all’attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all’emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
• le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione
a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali, svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati, e con retribuzione periodica prestabilita. Vi rientrano anche quelli percepiti per:
– cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
– collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d’autore;
– partecipazioni a collegi e a commissioni.
Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti
per uffici e collaborazione che rientrino:
a) nell’oggetto proprio dell’attività professionale esercitata dal contribuente in ragione di una previsione specifica
dell’ordinamento professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l’ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti che devono essere dichiarati nel quadro RE) o di una
connessione oggettiva con l’attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l’amministrazione di una società edile);
b) nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
c) nell’ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Si ricorda che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati,
i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti dall’artista o professionista
al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.
Righi RC1-RC4.
Colonna 1:
La compilazione di questa colonna è obbligatoria. Indicate:
• il codice 1 se dichiarate il reddito di pensione. Si precisa che se siete titolari di trattamenti pensionistici integrativi (ad es. quelli corrisposti dai fondi pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993) dovete riportare il codice 2;
• il codice 2 se dichiarate redditi di lavoro dipendente o assimilati;
• il codice 3 se dichiarate compensi percepiti per lavori socialmente utili e avete raggiunto l’età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, per i quali si applica un regime fiscale agevolato in conformità
a specifiche disposizioni normative.
La presenza di tali compensi in regime agevolato è rilevabile dalle annotazioni del CUD 2008 nelle quali è riportata sia la parte di compensi esclusi dalla tassazione (quota esente) che la parte di compensi assoggettata a tassazione (quota imponibile). In tal caso nella colonna 3 deve essere riportata la somma di tali due importi.
Inoltre, nelle annotazioni del CUD 2008 è riportato sia l’ammontare delle ritenute IRPEF che l’ammontare dell’addizionale regionale trattenuta operate sui compensi erogati per lavori socialmente utili in regime agevolato.
L’ammontare delle ritenute IRPEF deve essere riportato nel rigo RC16 (e non nel rigo RC10), e l’addizionale regionale trattenuta deve essere riportata nel rigo RC17 (e non nel rigo RC11).
Se, invece, nelle annotazioni del CUD non sono riportate tali indicazioni, i compensi percepiti per lavori socialmente utili non hanno usufruito del regime agevolato e sono state pertanto assoggettate a regime ordinario.
In questo caso i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono stati indicati nel punto 1 del CUD 2008 e le
ritenute IRPEF e l’addizionale regionale rispettivamente nei punti 5 e 6 dello stesso CUD 2008. L’ammontare dei
compensi indicati nel punto 1 dovrà essere riportato nella colonna 3 di uno dei righi da RC1 a RC4, riportando
nella relativa casella di col. 1 il codice 2, mentre le ritenute Irpef e l’addizionale regionale trattenuta dovranno essere riportate rispettivamente nei righi RC10 e RC11 del quadro RC.
ATTENZIONE Se il vostro reddito complessivo risulta superiore a euro 9.296,22 al netto della deduzione per l’abitazione principale e le relative pertinenze, dovete assoggettare i compensi ad Irpef, ed all’addizionale regionale e
comunale all’Irpef. Per ulteriori informazioni vedere in APPENDICE la voce “Lavori socialmente utili agevolati”. Se avete percepito solo compensi di cui al codice 3, per i quali sono state applicate le ritenute a titolo d’imposta e di addizionale regionale nelle misure previste, siete esonerati dalla presentazione della dichiarazione.
Colonna 2: compilate questa colonna se state indicando un reddito di lavoro dipendente ovvero compensi per lavori socialmente utili e, pertanto, avete indicato il codice 2 o 3 nella colonna 1. In tal caso scrivete:
• il codice ‘1’ se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato;
• il codice ‘2’ se il contratto di lavoro è a tempo determinato.
Colonna 3: scrivete l’importo del reddito di lavoro dipendente, reddito di pensione e reddito assimilato, risultante dal
punto 1 del CUD 2008 o del CUD 2007. Se nella colonna 1 avete indicato il codice 3, per compilare questa
colonna seguite le indicazioni date per la compilazione di detta colonna 1 con riferimento al codice 3.
È importante sapere che, se nel corso del 2007 avete intrattenuto più rapporti di lavoro e avete chiesto all’ultimo
sostituto d’imposta di tener conto dei redditi percepiti per gli altri rapporti, dovete indicare i dati che risultano dalla certificazione consegnata dall’ultimo datore di lavoro.
Se siete invece in possesso di un CUD 2008 o di un CUD 2007 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e
un reddito di pensione per i quali è stato effettuato il conguaglio, compilate due distinti righi, individuando i rela-
28
tivi importi nelle annotazioni del CUD 2008 o del CUD 2007. In questo caso, nel rigo RC6 riportate a colonna
1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 3 del CUD 2008 o del CUD 2007 e a colonna 2
il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 4 del CUD 2008 o del CUD 2007.
Rigo RC5
Nella colonna 2 scrivete la somma dei redditi indicati nei righi da RC1 a RC4.
Nella colonna 1 riportate la somma dei redditi per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1 dei righi da
RC1 a RC4. In questo caso, per calcolare esattamente l’importo da riportare nella colonna 2 del rigo RN1 del quadro RN, vedete le istruzioni, per la compilazione del rigo RN1, colonna 2, e le istruzioni contenute in APPENDICE, voce “Lavori socialmente utili agevolati”.
Se non avete indicato alcun importo nella colonna 1 del rigo RC5, dovete aggiungere l’importo indicato nella colonna 2 del rigo RC5 a quello di eventuali altri redditi e scrivere la somma ottenuta nella colonna 2 del rigo RN1 del
quadro RN.
Per fare questo calcolo potete utilizzare lo “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” che trovate nelle istruzioni relative alla compilazione del quadro RN.
Può essere utile consultare
in APPENDICE, voce
“Periodo di lavoro Casi particolari”
Rigo RC6: il rigo è suddiviso in due colonne:
• nella colonna 1, indicate il numero dei giorni relativo al periodo di lavoro dipendente o assimilato, per il quale è
prevista la detrazione d’imposta: scrivete ‘365’ se il rapporto di lavoro è stato della durata di un anno; altrimenti,
indicate il numero dei giorni relativi al periodo nel quale avete lavorato. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi; vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di
assegni).
In caso di rapporto di lavoro part-time, le detrazioni spettano per l’intero periodo ancorché la prestazione lavorativa venga resa per un orario ridotto.
Se avete compilato un solo rigo perché avete avuto un unico rapporto di lavoro, scrivete la cifra che si trova al punto 3 del CUD 2008 o del CUD 2007.
Se avete indicato più redditi di lavoro dipendente o assimilati, esponete in colonna 1 il numero totale dei giorni
compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati
una volta sola.
Se nei righi da RC1 a RC4 avete indicato, oltre a redditi di lavoro dipendente, anche compensi per lavori socialmente utili (codice “3” nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC4), i giorni da riportare in questa colonna sono pari:
– alla somma dei giorni riportati al punto 3 del CUD 2008 o del CUD 2007 relativi ai redditi per lavoro dipendente e ai redditi per lavori socialmente utili, se per questi ultimi compensi non fruite del regime agevolato, tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola;
– al solo numero dei giorni di lavoro dipendente riportati al punto 3 del CUD 2008 o del CUD 2007, se per i
compensi per lavori socialmente utili fruite del regime agevolato.
Se siete in possesso di un CUD 2008 o di un CUD 2007 conguagliato che certifichi, oltre a redditi per lavoro dipendente, anche redditi per lavori socialmente utili e fruite del regime agevolato, il numero di giorni da indicare
nella presente colonna è quello relativo ai redditi di lavoro dipendente ad esclusione, quindi, di quelli relativi ai
compensi per lavori socialmente utili.
Se avete percepito compensi per lavori socialmente utili, per verificare se potete usufruire del regime agevolato, vedete in APPENDICE la voce “Lavori socialmente utili agevolati”;
• nella colonna 2, indicate il numero dei giorni relativi al periodo di pensione per il quale è prevista la detrazione
d’imposta (365 per l’intero anno).
In particolare, se avete indicato un solo reddito di pensione, potete tener conto del numero dei giorni indicato nel
punto 4 del CUD 2008 o del CUD 2007. Se avete indicato più redditi di pensione, esponete in colonna 2 il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.
Se avete indicato, oltre a redditi di lavoro dipendente, anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in
colonna 1 ed in colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei
vanno indicati una volta sola.
Redditi assimilati
per i quali
la detrazione
non è rapportata
al periodo di lavoro
Sezione II: in questa sezione dovete dichiarare i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro nell’anno (per tali detrazioni consultate le istruzioni relative al rigo
RN12 del quadro RN).
In particolare, indicate:
a) gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. È importante sapere che se il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per
il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo;
b) gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le
rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
c) i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l’esercizio di pubbliche funzioni. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
d) i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
e) le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l’attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
f) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso. Le rendite derivanti da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60 per cento dell’ammontare lordo percepito. Per i
contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l’intero ammontare;
29
Le condizioni e
le categorie professionali
alle quali si applica
la disciplina fiscale
dell’attività intramuraria
sono indicate in APPENDICE
alla voce “Attività libero
professionale intramuraria“
g)i compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale.
Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.
Righi RC7 e RC8.
Colonna 1: barrate questa colonna solo se state indicando assegni periodici ricevuti dal coniuge o ex-coniuge in base a quanto previsto dall’autorità giudiziaria (sopra individuati con la lettera a)).
Colonna 2: indicate il reddito assimilato a quello di lavoro dipendente risultante dal punto 2 del CUD 2008 o del
CUD 2007.
Rigo RC9: scrivete la somma degli importi indicati nella colonna 2 dei righi RC7 e RC8.
Dovete aggiungerla a quella di eventuali altri redditi e scrivere la somma ottenuta nella colonna 2 del rigo RN1 del
Quadro RN, nella quale va scritta la somma di tutti i redditi dichiarati. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo
“Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” che si trova nelle ISTRUZIONI del quadro RN.
Ritenute
Sezione III: in questa sezione dovete dichiarare l’ammontare delle ritenute IRPEF, delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF nonché dell’acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF trattenute dal datore di lavoro.
Rigo RC10: riportate il totale delle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati nelle Sezioni I
e II, risultante dal punto 5 del CUD 2008 o del CUD 2007. Nel caso in cui siano stati percepiti compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato si rimanda alle informazioni fornite con riferimento al codice 3 della casella
1 dei righi da RC1 a RC4.
L’importo del rigo RC10 deve essere poi riportato nel rigo RN28, colonna 2 nel quale dovete scrivere la somma di
tutte le ritenute. Per fare questo calcolo potete utilizzare lo “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” che si
trova nelle ISTRUZIONI del quadro RN.
Rigo RC11: riportate il totale dell’addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati delle Sezioni I e
II, risultante dal punto 6 del CUD 2008 o del CUD 2007.
L’importo del rigo RC11 deve essere poi riportato nel rigo RV3, colonna 3.
Nel caso in cui siano stati percepiti compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato si rimanda alle informazioni fornite con riferimento al codice 3 della casella 1 dei righi da RC1 a RC4.
Rigo RC12: riportate l’acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati delle
Sezioni I e II, risultante dal punto 10 del CUD 2008 o dal punto 7-bis del CUD 2007.
L’importo del rigo RC12 deve essere poi riportato nel rigo RV11.
Rigo RC13: riportate il saldo dell’addizionale comunale all’IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati delle Sezioni I e II, risultante dal punto 11 del CUD 2008 o dal punto 7 del CUD 2007.
L’importo di questo rigo deve essere poi riportato nel rigo RV11.
Rigo RC14: compilate questo rigo solo se il reddito di lavoro dipendente relativo all’anno 2007 è certificato in un
CUD 2007 (cessazione del rapporto di lavoro nel 2007) e nelle relative annotazioni è indicato un importo per “addizionale comunale rimborsato e/o non trattenuto”. In tal caso riportate in questo rigo detto importo del quale dovrete tener conto per la compilazione del rigo RV11. Si precisa che se nelle annotazioni detto importo è preceduto dal
segno “–” dovete riportare il solo importo non preceduto dal segno “–”.
Rigo RC15: riportate l’acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2008 sui redditi di lavoro dipendente
e assimilati delle Sezioni I e II, risultante dal punto 13 del CUD 2008.
Ritenute sui redditi
derivanti da lavori
socialmente utili
in regime agevolato
Sezione IV: in questa sezione dovete riportare le ritenute IRPEF e l’addizionale regionale relative ai compensi percepiti per lavori socialmente utili se avete raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia.
Rigo RC16: riportate le ritenute IRPEF relative ai redditi esposti nella Sezione I del quadro RC per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1, (compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato). Per la compilazione del
rigo si rimanda alle informazioni fornite con riferimento al codice 3 della casella 1 dei righi da RC1 a RC4.
Rigo RC17: riportate l’addizionale regionale relativa ai redditi esposti nella Sezione I del quadro RC per i quali avete indicato il codice 3 nella colonna 1, (compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato). Per la compilazione del rigo si rimanda alle informazioni fornite con riferimento al codice 3 della casella 1 dei righi da RC1 a RC4.
Se siete in possesso di un CUD 2008 o di un CUD 2007 conguagliato che certifichi, oltre a redditi per lavoro dipendente, anche redditi per lavori socialmente utili in regime agevolato consultate in APPENDICE la voce “lavori socialmente utili agevolati”.
5. FAMILIARI A CARICO
I dati relativi ai familiari che nel 2007 sono stati fiscalmente a vostro carico devono essere scritti nel prospetto FAMILIARI A CARICO DEL CONTRIBUENTE.
Per i contribuenti con coniuge, figli o altri familiari a carico sono previste delle detrazioni dall’imposta lorda.
Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della vostra famiglia che nel 2007 non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, per i quali potete fruire delle
detrazioni.
30
Nel limite di reddito di euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili, che il familiare non deve superare nel corso
dell’anno per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere comprese:
le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
Le retribuzioni e i redditi appena elencati, anche se non compresi nel reddito complessivo, nei casi in cui gli stessi
non sono imponibili in Italia, sono considerati rilevanti fiscalmente quando si devono attribuire le eventuali detrazioni
per carichi di famiglia.
Possono essere considerati familiari a vostro carico:
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.
Questi familiari possono anche non convivere con voi e possono risiedere all’estero.
Anche i seguenti altri familiari possono essere considerati a carico:
il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
i discendenti dei figli;
i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
i generi e le nuore;
il suocero e la suocera;
i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).
Come è composto
il prospetto dei
familiari a carico
Detrazione per
carichi di famiglia
II familiari di questo secondo gruppo possono essere a carico solo alle seguenti condizioni: devono convivere con
il contribuente, oppure, devono ricevere, sempre dal contribuente in questione, assegni alimentari non risultanti da
provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
Il prospetto è composto da otto righi che servono per scrivere i dati relativi ai familiari che sono fiscalmente a vostro carico.
In particolare, il primo rigo serve per scrivere i dati relativi al vostro coniuge, anche se non fiscalmente a carico.
Il secondo rigo è riservato esclusivamente all’esposizione dei dati relativi al primo figlio a carico, intendendo per primo figlio a carico quello anagraficamente di maggiore età.
I successivi righi dal terzo al sesto servono per l’esposizione dei dati relativi agli altri figli o familiari.
Il settimo rigo è riservato all’esposizione della percentuale di spettanza dell’ulteriore detrazione di 1.200,00 euro se
avete un numero di figli superiore a tre.
L’ottavo rigo serve per scrivere il numero dei figli a carico residenti all’estero.
Le colonne dei righi da 1 a 6 servono per indicare, nell’ordine, per ogni familiare inserito nel prospetto: il tipo di rapporto di parentela che avete con il familiare in questione (C, coniuge; F1, primo figlio/a; F, altro figlio/a; A, altro tipo di rapporto), l’eventuale condizione di handicap del figlio a carico (D, disabile), il suo codice fiscale, il numero
di mesi durante i quali è stato a vostro carico nel 2007, il numero di mesi durante i quali il figlio a carico ha avuto
un’età inferiore ai tre anni, la percentuale di detrazione prevista.
Per la determinazione della detrazione spettante per carichi di famiglia si rimanda alle istruzioni fornite con riferimento ai righi RN6, RN7, RN8 e RN9.
Da ora in poi, seguono istruzioni dettagliate per compilare il prospetto dei familiari a carico, rigo per rigo.
Innanzitutto, tenete presente che, se nel corso del 2007 è cambiata la situazione di un familiare, dovete compilare
un rigo per ogni situazione, cioè uno per la situazione vecchia e uno per la situazione nuova.
Come si compila
il rigo relativo
al coniuge
Rigo 1: scrivere i dati relativi al vostro coniuge.
Colonna 1: barrare la casella “C”.
Colonna 4: scrivere il codice fiscale del coniuge, anche se non è a vostro carico.
Colonna 5: utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a vostro carico. Scrivere ‘12’ se il vostro coniuge è stato a vostro carico per tutto il 2007. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o
annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2007, scrivere il numero dei mesi per i
quali il coniuge è stato a vostro carico. Per esempio, se vi siete sposati a giugno del 2007, la detrazione spetta per
sette mesi, pertanto, nella casella dovrete scrivere 7.
Come compilare
i righi relativi
ai figli e agli altri
familiari carico
Righi 2-6: in ognuno di questi righi dovete inserire i dati relativi solo a un figlio o a un altro familiare a vostro carico.
Nel rigo 2 devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.
Colonna 1: barrare la casella “F1” se il familiare indicato è il primo figlio/a e la casella “F” per i figli successivi al
primo.
Colonna 2: barrare la casella “A” se si tratta di un altro familiare.
Colonna 3: barrare la casella “D” se si tratta di un figlio portatore di handicap. Qualora venga barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella ‘F’. Si precisa che è considerato portatore di handicap la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Colonna 4: scrivere il codice fiscale di ciascuno dei figli e degli altri familiari che avete a carico.
È bene sapere che il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere scritto comunque, anche se non
fruite delle relative detrazioni, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto.
I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo status di familiare che può essere alternativamente formata da:
a) documentazione originale rilasciata dall’autorità consolare del Paese d’origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
31
b) documentazione con apposizione dell’apostille , per i soggetti provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;
c) documentazione validamente formata nel Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano
e asseverata come conforme all’originale dal Consolato italiano nel paese di origine.
Colonna 5: utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il familiare è stato a vostro carico e pertanto vi spetta la detrazione. Scrivere ‘12’ se il familiare è stato a vostro carico per tutto il 2007; se
invece è stato a vostro carico solo per una parte del 2007, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio,
per un figlio nato il 14 agosto 2007 la detrazione spetta per cinque mesi; pertanto nella casella dovrete scrivere 5.
Detrazione
per figli minori
di tre anni
Per maggiori chiarimenti
vedere in APPENDICE la
voce “Casi particolari di
compilazione della
casella F1 del prospetto
Familiari a carico”.
Colonna 6: utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il figlio a carico ha
un’età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato il 15 marzo 2006, nella casella scrivere ‘12’; per un figlio che ha compiuto 3 anni il 18 maggio 2007, indicare ‘5’.
Colonna 7: utilizzate questa casella per indicare la percentuale di detrazione che vi spetta per ogni familiare a vostro carico.
Prima di indicare la percentuale di detrazione che vi spetta, tenete presente che :
• la detrazione per figli a carico da quest’anno, non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori.
Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno.
Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore affidatario ovvero in caso di affidamento congiunto nella misura del 50% ciascuno.
Tuttavia, anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal
genitore con il reddito inferiore.
Se un genitore fruisce al 100% della detrazione per figlio a carico, l’altro genitore non può fruirne.
La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l’altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei
seguenti altri casi:
• figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
• figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato;
• per il primo figlio si ha diritto alla stessa detrazione per coniuge a carico, quando l’altro genitore manca perché
deceduto o non ha riconosciuto il figlio, oppure se il figlio è adottivo, affidato o affiliato a un solo genitore che non
è sposato o se sposato si è legalmente ed effettivamente separato. In tal caso, scrivete in questa colonna la lettera C. Se tale detrazione non spetta per l’intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge. Per il periodo in cui spetta per il primo figlio la detrazione prevista per il coniuge, il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio;
• se invece l’onere del mantenimento grava anche su altre persone, oltre a voi, la detrazione (sia quella per il figlio
che per altri familiari) deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto.
• dovete scrivere ‘0’ (zero) se non fruite delle detrazioni perché l’onere del mantenimento per il figlio o familiare è
stato assunto da un altro contribuente.
Detrazioni e
deduzioni sulle
spese sostenute per
i familiari
La legge prevede che il contribuente può detrarre una percentuale (19%) per alcune spese (spese mediche, premi di
assicurazione e spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria) sostenute nell’interesse delle persone fiscalmente a carico.
La detrazione del 19 per cento spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico,
affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte
di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta.
La deduzione per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali, e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, spetta anche per gli oneri sostenuti nell’interesse delle persone fiscalmente a
carico per la parte da questi ultimi non dedotti.
La legge permette di dedurre le spese mediche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, anche se sono state sostenute per familiari fiscalmente non a carico.
Troverete maggiori dettagli in proposito nelle istruzioni per compilare il quadro RP ‘ONERI E SPESE’, qui di seguito.
Ulteriore detrazione
per famiglie
numerose
Rigo 7: Potete fruire di una ulteriore detrazione di 1.200,00 euro se vi spettano le detrazioni per figli a carico e avete almeno quattro figli. L’ulteriore detrazione per famigli numerose vi spetta anche qualora l’esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell’anno (nel prospetto dei familiari a carico per uno o più figli il numero dei mesi a carico è inferiori a 12). Tale detrazione non vi spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e
non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i
genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le ordinarie detrazioni. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione
compete per intero.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.
In questo rigo 7 scrivete la percentuale riferita alla suddetta ulteriore detrazione.
Rigo 8: Qualora in uno o più righi del prospetto dei familiari a carico non avete potuto indicare il codice fiscale dei
figli in quanto residenti all’estero (righi da 2 a 6 per i quali è barrata la casella “F” o “D”), è necessario compilare
questo rigo “Numero figli residenti all’estero a carico del contribuente”. Pertanto, scrivete il numero di figli residenti
all’estero per i quali nel citato prospetto non avete indicato il codice fiscale. Tale informazione è necessaria al fine di
32
determinare correttamente la detrazione per figli a carico essendo la stessa diversamente modulata in base al numero di figli. Ad esempio qualora nel prospetto familiari a carico siano stati compilati tre righi relativi a tre figli residenti all’estero ma solo per uno di essi è stato indicato il codice fiscale, nel rigo 8 “Numero figli residenti all’estero a carico del contribuente” dovrà essere indicato il valore 2.
6. QUADRO RP – ONERI E SPESE
A che cosa serve
il quadro
Questo quadro serve per indicare gli importi di tutti gli oneri e le spese sostenute e per calcolare le relative deduzioni e detrazioni.
Le detrazioni sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, in modo
da pagare di meno, mentre le deduzioni sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte.
Le detrazioni e le deduzioni sono ammesse solo se gli oneri e le spese sono stati sostenuti nel 2007 dal contribuente e non sono stati già esclusi dai redditi che contribuiscono a formare il reddito complessivo. Alcuni oneri e spese
sono ammessi anche se sono stati sostenuti per i familiari.
Quali spese danno
diritto alla detrazione
Per le seguenti spese avete diritto a una detrazione del 19 per cento sulle imposte che dovete pagare, sia se avete
sostenuto le spese nell’interesse vostro che per le persone fiscalmente a vostro carico:
– spese sanitarie (solo sulla parte che supera euro 129,11);
– spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei portatori di handicap;
– premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000;
– premi per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 2001;
– spese per l’istruzione superiore e universitaria.
Per sapere chi può essere considerato a carico, vedere il capitolo 5 “Familiari a carico”.
La detrazione del 19 per cento spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la
parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta.
Le spese che danno diritto alla detrazione del 19%, sono:
– gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti;
– le spese funebri;
– le somme date spontaneamente a favore di popolazioni colpite da calamità, di organizzazioni di utilità sociale
(ONLUS), di società ed associazioni sportive dilettantistiche, di enti o fondazioni che svolgono attività culturali e
artistiche, di movimenti e partiti politici, di società di mutuo soccorso, di associazioni di promozione sociale e alla
Società di cultura “La Biennale di Venezia”;
– le somme pagate per il mantenimento dei beni soggetti a regime vincolistico, cioè beni sui quali grava un vincolo artistico;
– le spese veterinarie;
– le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti;
– le spese per la frequenza di asili nido
– spese sostenute per l’assistenza personale o del familiare (per le quali nell’anno precedente era prevista una deduzione);
– le spese per attività sportive praticate da ragazzi;
– le spese per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede;
– le spese per intermediazione immobiliare;
– le spese per l’acquisto di personal computer da parte di docenti;
– le spese per erogazioni liberali a favore di istituti scolastici.
Da quest’anno danno diritto ad una detrazione del 20 per cento le seguenti spese: sostituzione di frigoriferi e congelatori; l’acquisto di apparecchi televisivi digitali; l’acquisto di motori ad elevata efficienza; l’acquisto di variatori
di velocità.
Danno diritto a una detrazione del 41 per cento o del 36 per cento alcune spese per interventi di recupero del
patrimonio edilizio e boschivo.
Da quest’anno è stata prevista anche una detrazione d’imposta nella misura del 55 per cento per spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.
Infine, hanno diritto a specifiche detrazioni fisse:
– i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
– gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;
– i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro e che pagano canoni di locazione;
– i non vedenti per il mantenimento del cane guida;
– coloro ai quali è stata riconosciuta una borsa di studio dalle Regioni o dalle Province autonome;
– coloro che hanno effettuato donazioni all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera di Genova”.
Quali spese danno
diritto a deduzione
Potete dedurre dal vostro reddito complessivo le seguenti spese:
– i contributi previdenziali e assistenziali, anche se li avete sostenuti per i familiari a carico;
– i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
– i contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, anche se li avete sostenuti per i familiari a carico;
33
– le somme date spontaneamente a istituzioni religiose e paesi in via di sviluppo;
– le spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap sostenute anche per i familiari (elencati nel
paragrafo “Familiari a carico”) non fiscalmente a carico;
– gli assegni corrisposti al coniuge;
– le somme versate alle forme pensionistiche complementari e individuali, anche se le avete sostenute per i familiari a carico;
– gli altri oneri (specificati nelle istruzioni del rigo RP28).
Spese sostenute
per i figli
Spese sostenute
dagli eredi
Se la spesa è sostenuta per i figli la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa.
Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se intendete ripartire le spese in misura diversa dal
50 per cento, nel documento che comprova la spesa dovete annotare la percentuale di ripartizione. Se uno dei due
coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, ai fini del calcolo della detrazione, quest’ultimo può considerare l’intero
ammontare della spesa.
Gli eredi hanno diritto alla detrazione d’imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso.
Oneri sostenuti
dalle società semplici
e dalle società
partecipate in regime
di trasparenza
È bene ricordare che i soci di società semplici hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione di imposta, oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, nella proporzione stabilita
dall’art. 5 del Tuir. Tali oneri sono specificati in APPENDICE, alla voce “Oneri sostenuti dalle società semplici” e vanno
riportati nei corrispondenti righi del quadro RP. Si precisa che anche i soci di società partecipate in regime di trasparenza hanno diritto di fruire della detrazione d’imposta per gli oneri sostenuti dalle società.
Come è composto
il quadro RP
Il quadro RP è composto di sette sezioni e serve per indicare:
• nella Sezione I, gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta la detrazione del 19 per cento;
• nella Sezione II, gli oneri e le spese deducibili dal reddito complessivo;
• nella Sezione III, le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del
41 per cento e/o 36 per cento;
• nella Sezione IV, le spese per le quali è riconosciuta la detrazione del 20 per cento;
• nella Sezione V, le spese per interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti per le quali è riconosciuta la detrazione del 55 per cento;
• nella Sezione VI, i dati per fruire delle detrazioni per canoni di locazione;
• nella Sezione VII, i dati per fruire di altre detrazioni quali quelle per il mantenimento dei cani guida, per le borse
di studio riconosciute dalle Regioni o dalle Province autonome, per le donazioni all’ente Ospedaliero ”Ospedali
Galliera di Genova”.
Come si compila
il quadro RP
Da ora in poi, trovate le istruzioni dettagliate per compilare il quadro RP rigo per rigo.
SEZIONE I
ONERI PER I QUALI
È RICONOSCIUTA
LA DETRAZIONE
D’IMPOSTA DEL 19%
Per avere ulteriori
informazioni sulle spese
sanitarie, comprese
quelle sostenute all’estero,
vedere in APPENDICE,
voce “Spese sanitarie”
A ciascuna detrazione d’imposta del 19 per cento è stato attribuito un codice, così come risulta dalla tabella “Oneri
per i quali spetta la detrazione del 19%” che trovate nelle istruzioni relative ai righi RP19, RP20 e RP21. I codici
attribuiti sono gli stessi che risultano dal CUD 2008.
Righi RP1- RP5: questi righi riguardano le spese sanitarie e quelle per i portatori di handicap.
Potete scegliere di ripartire le detrazioni di cui ai righi RP1 colonne 1 e 2, RP2 e RP3 in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La scelta è consentita se l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno, indicate nei
righi RP1, RP2 ed RP3, supera (al lordo della franchigia di euro 129, 11) euro 15.493,71.
Nel rigo RP22 (colonna 1) dovrete indicare se intendete o meno avvalervi della possibilità di rateizzare tali importi. A tal fine si rimanda alle istruzioni relative al rigo RP22 (colonna 1).
Rigo RP1: in questo rigo a colonna 2, scrivere l’importo delle spese sanitarie diverse da quelle relative a patologie
esenti dalla spesa sanitaria pubblica da riportare, invece, a colonna 1.
È possibile usufruire di questa detrazione per le spese sostenute per prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, prestazioni specialistiche, acquisto o affitto di protesi sanitarie, prestazioni di un
medico generico (anche per visite e cure di medicina omeopatica), ricoveri per operazioni chirurgiche o degenze.
È possibile usufruire della detrazione del 19 per cento anche per le spese per l’acquisto di medicinali, l’acquisto o
l’affitto di attrezzature sanitarie (per esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna); le spese per il trapianto di organi; l’importo del ticket pagato, se le spese sono state sostenute nell’ambito del
Servizio Sanitario Nazionale.
Per il ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per la retta di ricovero
ma solo per le spese mediche indicate separatamente nella documentazione rilasciata dall’Istituto; invece, se l’anziano è portatore di handicap vedere le istruzioni per la compilazione del rigo RP27.
È possibile fruire della detrazione d’imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:
• assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
• prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
• prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
• prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
• prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Con riferimento alle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si precisa che a decorrere dal 1° luglio 2007
la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2007 se l’acquirente non è il destinatario del farmaco e non ne conosce il codi-
34
ce fiscale né abbia con se la tessera sanitaria, il destinatario dovrà riportare a mano sullo scontrino fiscale il proprio codice fiscale. Inoltre, per lo stesso periodo dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2007 se lo scontrino fiscale
rilasciato non è “parlante” a questo deve essere allegata l’attestazione del farmacista in cui vengono specificate la
natura, la qualità e la quantità dei farmaci venduti.
Spese sostenute
per particolari
patologie
Le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica sostenute, nell’interesse dei familiari non
fiscalmente a carico, possono essere portate in detrazione per la parte che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta. La compilazione del rigo RP1 colonna 1 è riservata ai contribuenti affetti da determinate patologie
per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l’esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni
sanitarie. Nel caso in cui il contribuente si sia rivolto a strutture che prevedono il pagamento delle prestazioni sanitarie in riferimento alla patologia per la quale è stata riconosciuta l’esenzione, la relativa spesa sostenuta va indicata
nel citato rigo RP1 colonna 1 (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private).
Per individuare la quota delle spese che può essere trasferita al familiare che le ha sostenute (il quale le potrà indicare nel rigo RP2 della propria dichiarazione dei redditi), il contribuente affetto dalle suddette patologie deve indicare:
• nella colonna 1 del rigo RP1 l’importo totale di tali spese;
• nella colonna 2 del rigo RP1 le altre spese sanitarie che non riguardano dette patologie.
Per le spese sanitarie la detrazione del 19 per cento spetta solo sulla parte che supera euro 129,11 (per esempio,
se la spesa ammonta ad euro 413,17, l’importo su cui spetta la detrazione è di euro 284,06).
Al fine della applicazione della franchigia di euro 129,11, si deve procedere come segue:
1) ridurre l’importo da esporre nella colonna 2 del rigo RP1 di euro 129,11;
2) se l’importo da indicare nella colonna 2 del rigo RP1, è inferiore a euro 129,11 si deve ridurre l’importo da indicare nel rigo RP1 colonna 1 della quota rimanente della franchigia.
Nell’importo da indicare nel rigo RP1, colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie indicate nelle annotazioni del CUD 2008 e/o del CUD 2007 con il codice 1 o alla voce “Importo delle spese mediche inferiore alla
franchigia”.
Spese sanitarie
sostenute per
familiari non a carico
Rigo RP2: scrivere l’importo della spesa sanitaria sostenuta nell’interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, la cui detrazione non ha trovato capienza
nell’imposta lorda da questi dovuta. L’importo di tali spese si ottiene dividendo per 0,19 la parte di detrazione che
non ha trovato capienza nell’imposta del familiare desumibile dalle annotazioni del Mod. 730 o dal rigo RN 39,
colonna 3, del quadro RN del Mod. UNICO di quest’ultimo.
L’ammontare massimo delle spese sanitarie sulle quali spetta la detrazione del 19 per cento in questi casi è complessivamente di euro 6.197,48; l’importo di tali spese deve essere ridotto della franchigia di euro 129,11, anche
se la stessa è stata già applicata dal familiare, affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, nella propria dichiarazione dei redditi.
Tuttavia non si deve tener conto di detta franchigia per la parte che è stata già sottratta ai fini della determinazione
dell’importo indicato nel rigo RP1, colonna 2.
Se avete anche delle spese da indicare nel rigo RP1, colonna 1, dovete:
1) applicare la franchigia di euro 129,11, sulla spesa da indicare nella colonna 2 del rigo RP1;
2) se l’importo delle spese da indicare nella colonna 2 del rigo RP1 è inferiore a euro 129,11, dovete ridurre l’importo da indicare nel rigo RP2 della quota rimanente della franchigia;
3) se la somma degli importi da indicare nella colonna 2 del rigo RP1 e nel rigo RP2 è inferiore a euro 129,11,
dovete ridurre l’importo da indicare nella colonna 1 del rigo RP1 della quota residua della franchigia.
Per individuare esattamente
i soggetti portatori di
handicap e le spese da
scrivere nel rigo RP3,
vedere in APPENDICE,
voce “Spese sanitarie”
Rigo RP3: scrivere l’importo delle spese per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione,
sollevamento dei portatori di handicap, e le spese per i sussidi tecnici e informatici per l’autosufficienza e integrazione dei portatori di handicap. Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull’intero importo.
Nell’importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 3 nelle annotazioni del
CUD 2008 e/o del CUD 2007.
Per individuare esattamente
gli autoveicoli e
i motoveicoli dei soggetti
portatori di handicap,
vedere in APPENDICE,
voce “Spese sanitarie”
Rigo RP4: scrivere le spese sostenute per l’acquisto:
– di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei portatori di handicap;
– di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordomuti, soggetti con handicap psichico o
mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con
grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.
La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. La detrazione, nei limiti di spesa di euro 18.075,99, spetta per un solo veicolo (motoveicolo
o autoveicolo) a condizione che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di
handicap. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, da euro 18.075,99, si sottrae l’eventuale rimborso dell’assicurazione.
In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto è dovuta la differenza tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione, a meno che tale trasferimento sia avvenuto in seguito ad un mutamento dell’handicap che
comporti per il disabile la necessità di acquistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.
La detrazione si può dividere in quattro rate dello stesso importo: in tal caso indicate il numero 1 nella casella contenuta nel rigo RP4, per segnalare che volete fruire della prima rata, e indicate in tale rigo l’importo della rata spettante. Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2004, nel 2005 o nel 2006 e nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tali anni avete barrato la casella per la ripartizione della detrazione in quattro rate annuali di pari
importo, nella casella del rigo RP4 scrivete il numero 4, 3 o 2 per segnalare che volete fruire della quarta, della
terza o della seconda rata, e indicate nel rigo RP4 l’importo della rata spettante.
35
Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione,
con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante).
Per le spese di manutenzione straordinaria non è prevista la possibilità di dividere la detrazione in quattro rate e,
pertanto, la rateizzazione non può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate tali spese.
Si precisa che le spese suddette concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite
massimo consentito di euro 18.075,99.
Nell’importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 4 nelle annotazioni del
CUD 2008 e/o del CUD 2007 nel limite dell’importo massimo predetto.
Quali spese
non vanno indicate
Non si indicano nei righi RP1, RP2, RP3 e RP4 alcune delle spese sanitarie sostenute nel 2007 che sono già state
rimborsate al contribuente, per esempio:
– le spese nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
– le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad
enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto
44 del CUD 2008 o al punto 33 del CUD 2007 consegnato al lavoratore. Se nelle annotazioni del CUD viene
indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente.
Quali spese
vanno indicate
Vanno indicate perché rimaste a carico:
– le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal dichiarante (per i quali non
spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento);
– le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta, o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Per questi premi non spetta la detrazione di imposta. Per tali assicurazioni, l’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al punto 46 del CUD 2008 o al punto 34 del CUD 2007.
CANE GUIDA
Nel rigo RP5 scrivere la spesa sostenuta per l’acquisto del cane guida dei non vedenti. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale.
La detrazione spetta con riferimento all’acquisto di un solo cane e per l’intero ammontare del costo sostenuto.
La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tal caso indicate nella casella contenuta
nel rigo RP5 il numero corrispondente alla rata di cui volete fruire e indicate in tale rigo l’importo della rata spettante.
Si ricorda che per il mantenimento del cane guida il non vedente ha diritto anche ad una detrazione forfetaria di
euro 516,46 (vedere le istruzioni al rigo RP49). Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP5 anche le
spese indicate con il codice 5 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o del CUD 2007.
SPESE SANITARIE PER LE
QUALI È STATA RICHIESTA
LA RATEIZZAZIONE
NELLA PRECEDENTE
DICHIARAZIONE
Il rigo RP6 è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie
per un importo superiore a euro 15.493,71, hanno optato nel 2004 e/o nel 2005 e/o nel 2006 per la rateizzazione di tali spese. Indicare, in tale rigo a col. 2, l’importo della rata spettante. Detto importo può essere rilevato dal
Mod. UNICO 2007, rigo RP6, col. 2 per le spese sostenute nel 2004 e nel 2005 e rigo RP18 colonna 2 per le
spese sostenute nell’anno 2006, oppure può essere ricavato dividendo per quattro (numero delle rate previste) l’importo indicato nel mod. 730/2007, rigo E6 per le spese sostenute nell’anno 2004 o nel 2005 e rigo 55 del mod.
730-3 per le spese sostenute nell’anno 2006. Nell’apposita casella del medesimo rigo indicare il numero della rata di cui si intende fruire (es. per le spese sostenute nell’anno 2006 indicare il numero 2).
Il contribuente che abbia optato per la rateizzazione delle spese sostenute sia nel 2004 che nel 2005 o nel 2006
deve compilare il rigo RP6 in distinti modelli.
Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP6 anche le spese indicate con il codice 6 nelle annotazioni del
CUD 2008 e/o del CUD 2007.
INTERESSI PASSIVI
Sulle condizioni per
usufruire della detrazione
sugli interessi per
i contratti di mutuo,
vedere in APPENDICE, voci
“Mutuo ipotecario relativo
ad immobile per il quale
è variata la destinazione”,
“Rinegoziazione
di un contratto di mutuo”
Righi da RP7 a RP11. Questi righi servono per indicare gli importi degli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione pagati nel 2007 in dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata.
In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto
capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.
Tra gli oneri accessori sono compresi anche: l’intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per
la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca
e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta “provvigione” per scarto rateizzato, le spese di istruttoria,
quelle notarili e di perizia tecnica, ecc. Le spese notarili comprendono sia l’onorario del notaio per la stipula del
contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) che le spese sostenute dal
notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca.
Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:
• mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione (ad esempio per la
ristrutturazione);
• mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale (ad esempio per l’acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli
immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale.
Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancario, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di
mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.
36
Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile possono essere portati in detrazione gli interessi
relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all’acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:
costo di acquisizione dell’immobile x interessi pagati
capitale dato in mutuo
In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria
quota di interessi.
MUTUI PER ACQUISTO
ABITAZIONE PRINCIPALE
Rigo RP7: scrivete gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione che avete pagato per i mutui ipotecari destinati all’acquisto dell’abitazione principale.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).
Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di
divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta
comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l’immobile hanno la propria dimora
abituale i suoi familiari.
La detrazione spetta su un importo massimo di euro 3.615,20. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di
più contratti di mutuo il suddetto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di
rivalutazione sostenuti (ad es.: coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali del mutuo
che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro
1.807,60 ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene
interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.
La detrazione spetta anche al “nudo proprietario” (e cioè al proprietario dell’immobile gravato , ad esempio, da un
usufrutto in favore di altra persona) sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all’usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l’unità immobiliare.
La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro
dell’Unione europea.
La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto,
e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non risulti locato.
Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità
immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto ad eccezione del caso in cui al
1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina. Per i soli mutui
stipulati nel corso dell’anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita
ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994.
Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l’originario contratto di
mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca
diversa, compresa l’ipotesi di surrogazione per volontà del debitore, prevista dall’art. 8 del decreto legge n. 7 del
31/01/2007. In tale ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo (vedere in APPENDICE la voce
“Rinegoziazione di un contratto di mutuo”) il diritto alla detrazione compete per un importo non superiore a quello
che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata delle spese e degli
oneri correlati all’estinzione del vecchio mutuo e all’accensione del nuovo.
Qualora l’immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall’acquisto.
Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a
condizione che entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l’anno dal rilascio l’immobile sia adibito ad abitazione principale.
Si ha diritto alla detrazione anche se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a
causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più
utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale,
in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.
La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell’abitazione principale.
La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle
Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l’acquisto di un immobile costituente unica
abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.
Contratti di mutuo
stipulati prima del 1993
Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 3.615,20
per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.
In questo caso, se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi
da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di euro 2.065,83
per ciascun intestatario del mutuo.
37
Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto. Al riguardo, vedere in APPENDICE
la voce “Rinegoziazione di un contratto di mutuo”.
In particolare, se l’ammontare dell’importo scritto nel rigo RP7 è maggiore o uguale a euro 2.065,83, nel rigo RP8
non deve essere indicato alcun importo. Se, invece, l’importo di rigo RP7 è inferiore a euro 2.065,83, la somma
degli importi indicati nei righi RP7 e RP8 non deve superare questo importo, cioè euro 2.065,83.
Gli esempi che seguono servono per illustrare meglio la compilazione di questo punto.
Esempio 1: interessi passivi relativi all’abitazione principale (rigo RP7) pari a euro 2.582,28; interessi passivi relativi a residenza secondaria pari a euro 1.032,91; nel rigo RP8 non va indicato alcun importo.
Esempio 2: interessi passivi relativi all’abitazione principale (rigo RP7) pari a euro 1.291,14; interessi passivi relativi a residenza secondaria pari a euro 1.032,91; nel rigo RP8 scrivere euro 774,69.
Nel rigo RP7 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 7 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o del CUD 2007.
MUTUI PER ACQUISTO
ALTRI IMMOBILI
Rigo RP8: In questo rigo scrivete, per un importo non superiore a euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo,
gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, che avete
pagato per mutui ipotecari, finalizzati all’acquisto di abitazioni diverse dalla principale, stipulati prima del 1993.
Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all’acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo RP7)
e per i quali non sia variata tale condizione (ad es. si verifica variazione se l’immobile viene concesso in locazione).
Nel rigo RP8 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 8 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o del CUD 2007.
In base alle modalità precedentemente esposte, vanno indicate nel rigo RP7 o nel rigo RP8 le somme pagate dagli
acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso
degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa
stessa e ancora indivisi.
Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell’acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell’alloggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere
anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.
Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, successivamente al 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.
La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto
per l’acquisto dell’abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo, sempre
che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se
il reddito dell’unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso, sempre che sussistano gli altri requisiti.
È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. Al riguardo, vedere in
APPENDICE la voce “Rinegoziazione di un contratto di mutuo“.
Può essere utile vedere in
APPENDICE, voce “Mutui
contratti nel 1997
per interventi
di recupero edilizio”
Rigo RP9: in questo rigo scrivete gli importi degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.
La detrazione spetta su un importo massimo complessivo di euro 2.582,28, e in caso di contitolarità del contratto
di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori
e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in proporzione ai millesimi di proprietà.
Nell’importo scritto nel rigo RP9 vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati con il codice 9 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o del CUD 2007.
Può essere utile vedere in
APPENDICE, voce “Mutuo
ipotecario relativo
alla costruzione
e ristrutturazione edilizia
dell’abitazione principale”
Rigo RP10: in questo rigo scrivete gli importi degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
La detrazione spetta su un importo massimo di euro 2.582,28.
Nel rigo RP10 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 10 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o del CUD 2007.
La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle
Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.
Rigo RP11: in questo rigo scrivete gli importi degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.
L’importo dell’onere da indicare per il calcolo della detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo,
non può essere superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati, compresi i redditi dei terreni dichiarati nel quadro RH per i quali è stata barrata la casella di colonna 6 (reddito dei terreni).
Nel rigo RP11 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 11 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o del CUD 2007.
38
PREMI DI ASSICURAZIONI
Rigo RP12: in questo rigo scrivete:
– per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli
infortuni, anche se versati all’estero o a compagnie estere. La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla
vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
– per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto
il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante), di non
autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest’ultimo caso la detrazione spetta a condizione
che l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge non sono più detraibili, ma sono diventati interamente deducibili e devono essere indicati nel rigo RP23.
L’importo da indicare nel rigo RP12 non deve superare complessivamente euro 1.291,14.
Nel rigo RP12 vanno compresi anche i premi di assicurazione indicati con il codice 12 nelle annotazioni del CUD
2008 e/o del CUD 2007.
SPESE PER ISTRUZIONE
Rigo RP13: in questo rigo scrivete l’importo delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.
Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso, e per gli istituti o università privati e
stranieri non devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali italiani.
L’importo scritto nel rigo RP13 deve comprendere anche le spese indicate con il codice 13 nelle annotazioni del
CUD 2008 e/o del CUD 2007.
SPESE FUNEBRI
Rigo RP14: in questo rigo scrivete gli importi delle spese funebri sostenute per la morte di familiari compresi tra quelli elencati nella PARTE III del capitolo 5 “Familiari a carico”.
Per ciascun decesso può essere indicato un importo non superiore a euro 1.549,37.
L’importo scritto nel rigo RP14 deve comprendere anche le spese indicate con il codice 14 nelle annotazioni del
CUD 2008 e/o del CUD 2007.
SPESE PER ADDETTI
ALL’ASSISTENZA
PERSONALE
Rigo RP15: in questo rigo indicate le spese, per un importo non superiore a euro 2.100,00, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Si precisa che è possibile fruire della detrazione solo se il reddito complessivo non supera euro 40.000,00.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari indicati nel capitolo 5 “Familiari a carico”. Non è
necessario tuttavia, che il familiare per il quale si sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente.
Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado,
ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.
Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.
La detrazione non compete pertanto per spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti come, ad esempio, i
bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie.
Il limite di euro 2.100,00 deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l’importo da indicare in questo rigo non può essere comunque superiore a euro 2.100,00.
Nel caso in cui più familiari hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di
euro 2.100,00 dovrà essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.
Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall’addetto all’assistenza.
La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento
e di quello che presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere
indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.
L’importo scritto nel rigo RP15 deve comprendere anche le spese indicate con il codice 15 nelle annotazioni del
CUD 2008.
SPESE PER ATTIVITA’
SPORTIVE PRATICATE
DAI RAGAZZI
Rigo RP16: in questo rigo indicate le spese, per un importo non superiore a euro 210,00, sostenute per l’iscrizione
annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.
Le spese devono risultare da idonea documentazione che può consistere in un bollettino bancario o postale, ovvero fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risultino:
– la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale ovvero, se persona fisica, il nome cognome e residenza, nonché il codice fiscale del soggetto che ha reso la prestazione;
– la causale del pagamento;
– l’attività sportiva praticata;
– l’importo corrisposto per la prestazione resa;
– i dati anagrafici del praticante l’attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.
L’importo scritto nel rigo RP16 deve comprendere le spese indicate con il codice 16 nelle annotazioni del CUD 2008.
SPESE PER
INTERMEDIAZIONE
IMMOBILIARE
Rigo RP17: in questo rigo indicate i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. L’importo da indicare nel rigo non può
essere superiore a euro 1.000,00.
Si precisa che se l’unità immobiliare è acquistata da più soggetti, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.
L’importo scritto nel rigo RP17 deve comprendere le spese indicate con il codice 17 nelle annotazioni del CUD 2008.
39
SPESE PER CANONI DI
LOCAZIONE SOSTENUTE
DA STUDENTI
UNIVERSITARI FUORI
SEDE
RP18: in questo rigo indicate le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431.
Si precisa che per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un Comune distante almeno cento chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa.
L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a euro 2.633,00.
La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.
L’importo scritto nel rigo RP18 deve comprendere le spese indicate con il codice 18 nelle annotazioni del CUD 2008.
ALTRI ONERI PER I QUALI
SPETTA LA DETRAZIONE
Nei righi RP19, RP20 e RP21 indicate tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d’imposta diversi da quelli riportati nei precedenti righi della sezione. In questi righi riportate solamente gli oneri contraddistinti dai codici da
19 a 34 utilizzando per ognuno di essi un apposito rigo ad iniziare da RP19. Al riguardo vedere la seguente tabella “Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%”.
ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19%
CODICE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
DESCRIZIONE
Spese sanitarie
Spese sanitarie per familiari non a carico
Spese sanitarie per portatori di handicap
Spese per veicoli per i portatori di handicap
Spese per l’acquisto di cani guida
Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la
rateizzazione nella precedente dichiarazione
Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione
principale
Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili
Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero
edilizio
Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione
principale
Interessi per prestiti o mutui agrari
Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l’invalidità
e non autosufficienza
Spese per istruzione
Spese funebri
Spese per addetti all’assistenza personale
Spese per attività sportive per ragazzi
(palestre, piscine ed altre strutture sportive)
Spese per intermediazione immobiliare
Spese per canoni di locazione sostenute da studenti
universitari fuori sede
CODICE
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
DESCRIZIONE
Erogazioni liberali ai partiti politici
Erogazioni liberali alle ONLUS
Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive
dilettantistiche
Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
Erogazioni liberali a favore delle associazioni di
promozione sociale
Erogazioni liberali a favore della società di cultura
Biennale di Venezia
Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel
settore musicale
Spese veterinarie
Spese sostenute per servizi di interpretariato dai
soggetti ricosciuti sordomuti
Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di
ogni ordine e grado
Spese per l’acquisto di personal computer da parte dei
docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado
Altri oneri detraibili
Spese per asili nido
Nella colonna 1 indicare il codice e nella colonna 2 il relativo importo.
In particolare, indicare con il codice:
– “19” le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, a favore dei movimenti e partiti politici comprese tra euro 51,65 e euro 103.291,38. L’erogazione deve essere stata effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti politici, che possono raccoglierle sia per mezzo
di un unico conto corrente nazionale che in più conti correnti diversi. La detrazione non spetta se il contribuente
nella dichiarazione relativa ai redditi del 2006 ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo. Si precisa che le erogazioni liberali che consentono di usufruire della detrazione d’imposta devono riguardare, quali beneficiari, partiti o movimenti politici che abbiano o abbiano avuto almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica.
Con questo codice vanno comprese anche le spese indicate con il codice 19 nelle annotazioni del CUD 2008
e/o con il codice 15 nelle annotazioni del CUD 2007;
– “20” le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro per un importo non superiore a euro
2.065,83 a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico (OCSE). Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da
calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:
• Onlus;
• organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro;
• altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
• amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
• associazioni sindacali di categoria.
40
Per le liberalità alle ONLUS (codice 20) e alle associazioni di promozione sociale (codice 23) erogate nel 2007
è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo (vedere le successive istruzioni della sezione II relativa agli oneri deducibili). Pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d’imposta o della deduzione dal reddito non potendo
cumulare entrambe le agevolazioni.
Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 20 nelle annotazioni del CUD 2008
e/o con il codice 16 nelle annotazioni del CUD 2007;
– “21” le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, per un importo non superiore a euro
1.500,00, effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 21 nelle annotazioni del CUD 2008
e/o con il codice 17 nelle annotazioni del CUD 2007;
– “22” i contributi associativi, fino a euro 1.291,14, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano
esclusivamente nei settori di cui all’art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati per se stessi, e non per i familiari.
Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 22 nelle annotazioni del CUD 2008
e/o con il codice 18 nelle annotazioni del CUD 2007;
– “23” le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale fino a euro 2.065,83.
Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 23 nelle annotazioni del CUD 2008
e/o con il codice 19 nelle annotazioni del CUD 2007.
Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 20, 21, 22 e 23
Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito,
carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto
conto della società che gestisce la carta di credito;
– “24” le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro a favore della Società di cultura ”La
Biennale di Venezia”. La somma da indicare non deve superare il 30 per cento del reddito complessivo.
Con questo codice vanno comprese le spese indicate con il codice 24 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o con
il codice 20 nelle annotazioni del CUD 2007;
– “25” le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che dal 1° maggio 2004 ha abrogato il D.L.gs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La
necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata
dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione
non si verifica la detrazione spetta nell’anno d’imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione.
Questa detrazione è cumulabile con quella del 36 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento.
Pertanto, fino ad un importo di euro 48.000,00 le spese sostenute nell’anno 2007, per le quali si è chiesto di
fruire della detrazione, possono essere indicate anche in questo rigo nella misura del 50%.
Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di euro 48.000,00 deve tenere conto
anche di quanto speso nelle annualità precedenti.
Le spese che eccedono euro 48.000,00, per le quali non spetta più la detrazione, potranno essere riportate in
questo rigo per il loro intero ammontare.
Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 25 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o
con il codice 21 nelle annotazioni del CUD 2007;
– “26” le erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche. In particolare, il costo specifico o, in mancanza, il
valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione nonché le erogazioni liberali in
denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati
organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e
di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che dal 1° maggio 2004 ha abrogato il D.L.gs. 29 ottobre
1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate
per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle
cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate.
Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 26 nelle annotazioni del CUD 2008
e/o con il codice 22 nelle annotazioni del CUD 2007;
– “27” le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, per un importo non superiore al 2
per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per
la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 27 nelle annotazioni del CUD 2008
e/o con il codice 23 nelle annotazioni del CUD 2007;
41
– “28” le erogazioni liberali (cioè le somme date spontaneamente) in denaro, per un importo non superiore al 2
per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell’art.1 del D.Lgs.
29 giugno 1996, n. 367. Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:
• al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione;
• come contributo alla sua gestione nell’anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;
• come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto. In questo caso per fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i predetti tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del citato
decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell’impegno si provvederà al recupero delle somme detratte.
Con questo codice vanno comprese le erogazioni indicate con il codice 28 nelle annotazioni del CUD 2008
e/o con il codice 24 nelle annotazioni del CUD 2007;
– “29” le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.
La detrazione del 19 per cento spetta sulla parte che eccede l’importo di euro 129,11 e nel limite massimo di
euro 387,34.
Quindi, ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un ammontare totale di euro 464,81, l’onere su cui calcolare la detrazione spettante è pari a euro 258,23.
Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 29 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o
con il codice 25 nelle annotazioni del CUD 2007;
– “30” le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della L. 26 maggio 1970 n. 381. Si considerano sordomuti i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita prima dell’apprendimento della lingua parlata, purché la sordità non sia di natura psichica o dipendente da
cause di guerra, di lavoro o di servizio.
Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 30 nelle annotazioni del CUD 2008 e/o
con il codice 26 nelle annotazioni del CUD 2007;
– “31” le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo
di lucro finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa. Si
precisa che detti istituti devono appartenere al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000,
n. 62, e successive modificazioni. Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 31 nelle annotazioni del CUD 2008;
– “32” le spese, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000,00 euro, per l’acquisto di un solo personal computer nuovo di fabbrica da parte dei docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado ( anche non di ruolo
con incarico annuale) nonché dal personale docente presso le università statali. Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la fattura o ricevuta fiscale dalla quale risultino i propri dati identificativi,
compresi il codice fiscale e la tipologia dell’acquisto.
Con questo codice vanno riportate le somme indicate con il codice 32 nelle annotazioni del CUD 2008;
– “33” gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento.
Con questo codice vanno comprese le somme relative agli “Altri oneri detraibili” indicate con il codice 33 nelle
annotazioni del CUD 2008 e/o con il codice 28 nelle annotazioni del CUD 2007;
– “34” le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo
complessivamente non superiore a euro 632,00 annui per ogni figlio.
Con questo codice vanno comprese le spese relative alla frequenza di asili nido riportate nel CUD. In particolare, si precisa che nelle annotazioni del CUD 2008 sono riportate con il codice 33 insieme alle spese relative agli
“Altri oneri detraibili”, mentre nelle annotazioni del CUD 2007 sono riportate con il codice 27.
Totale degli oneri
sui quali calcolare
la detrazione
Rigo RP22: dovete sempre compilare questo rigo in presenza di oneri che danno diritto alla detrazione del 19%.
In relazione alle spese sanitarie dei righi RP1, RP2 e RP3, se intendete avvalervi della rateizzazione (in quanto la
somma delle stesse, al lordo della franchigia di euro 129,11, eccede euro 15.493,71) dovete:
– barrare la casella 1;
– riportare nella colonna 2 l’importo della rata di cui intendete beneficiare, risultante dalla seguente operazione:
RP1, col.1 e 2, + RP2 + RP3
4
Se non effettuate la rateizzazione delle spese sanitarie, dovete soltanto riportare nella colonna 2 la somma degli
importi indicati nei righi RP1 col. 2, RP2 e RP3.
In relazione, invece, a tutti gli altri oneri dovete:
– sommare gli importi dei righi da RP4 a RP21 e riportare il totale nella colonna 3;
– riportare, infine, nella colonna 4 la somma di quanto indicato nelle colonne 2 e 3 di questo rigo.
Per determinare la detrazione spettante, dovete riportare nel rigo RN13 il 19 per cento di quanto indicato nel rigo
RP22 colonna 4.
SEZIONE II
ONERI DEDUCIBILI
DAL REDDITO
COMPLESSIVO
In questa sezione dovete indicare tutti gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo, ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e
che invece sono state tassate.
Non devono, invece, essere indicati nei righi da RP23 a RP33 gli oneri deducibili già riconosciuti dal sostituto d’imposta in sede di formazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato. Questi oneri sono indicati nel punto 37
del CUD 2008 o nel punto 26 del CUD 2007 nonché nel punto 38 del CUD 2008 o nel punto 28 del CUD
2007. Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati al punto 39 del CUD 2008 o al punto 29 del CUD 2007
si rinvia alle istruzioni da RP29 a RP33.
42
CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI
Rigo RP23: in questo rigo scrivete l’importo dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza.
Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.
Rientrano in questa voce anche:
• i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio sanitario nazionale effettivamente
versati nel 2007 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
• i contributi agricoli unificati versati all’Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale
e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti);
• i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela
contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
• i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche
i contributi versati al cosiddetto “fondo casalinghe”. Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto
degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.
In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempre che la legge preveda l’esercizio del diritto di rivalsa, la
deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Ad esempio, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare dell’impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche
per i familiari che collaborano nell’impresa; tuttavia, poiché per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi non può mai dedurli, neppure se di fatto non ha esercitato la rivalsa, a meno che il collaboratore non sia
anche fiscalmente a carico. I collaboratori, invece, possono dedurre i contributi soltanto se il titolare dell’impresa ha
effettivamente esercitato detta rivalsa.
ASSEGNO PERIODICO
CORRISPOSTO AL
CONIUGE, CON
ESCLUSIONE DELLA
QUOTA DI
MANTENIMENTO
DEI FIGLI
Rigo RP24: : in questo rigo scrivete:
– nella colonna 1 il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici. Si precisa che in
assenza del codice fiscale del coniuge non sarà riconosciuta la deduzione dal reddito con riferimento all’importo indicato nella colonna 2;
– nella colonna 2 l’importo degli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento di matrimonio, o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, stabiliti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Non si possono dedurre e, quindi, non si devono scrivere in questo rigo, gli assegni o la parte degli assegni destinati al mantenimento dei figli.
È importante sapere che se il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota dell’assegno periodico
destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà
del suo importo. Non sono deducibili le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato.
CONTRIBUTI PER
GLI ADDETTI AI SERVIZI
DOMESTICI E FAMILIARI
Rigo RP25: in questo rigo scrivete i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici
ed all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico
del datore di lavoro, fino all’importo massimo di euro 1.549,37.
CONTRIBUTI ED
EROGAZIONI LIBERALI A
FAVORE DI ISTITUZIONI
RELIGIOSE
Vedere in APPENDICE, voce
“Contributi ed erogazioni
liberali a favore
di istituzioni religiose”
Rigo RP26: in questo rigo scrivete l’importo delle erogazioni liberali in denaro (cioè le somme date spontaneamente) a favore di istituzioni religiose.
Ciascuna erogazione è deducibile fino ad un importo di euro 1.032,91.
Dovete conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle erogazioni scritte in questo rigo.
SPESE MEDICHE E DI
ASSISTENZA SPECIFICA
DEI PORTATORI
DI HANDICAP
Quali spese possono
essere indicate
nel rigo RP27
Rigo RP27: in questo rigo scrivete l’importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap. Per individuare esattamente quali soggetti sono considerati portatori di handicap, può
essere utile vedere in APPENDICE la voce “Spese sanitarie”.
Quali spese non vanno
scritte nel rigo RP27
Le spese di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap sono quelle relative:
all’assistenza infermieristica e riabilitativa;
al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
al personale con la qualifica di educatore professionale;
al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
I soggetti portatori di handicap possono usufruire della deduzione anche se fruiscono dell’assegno di accompagnamento.
È importante sapere che in caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero, non è
possibile dedurre l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza
specifica. Per poter fruire della deduzione è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.
È importante sapere che non vanno scritte in questo rigo le spese che seguono, perché per esse spetta la detrazione da indicare nella Sezione I, nei righi RP1, RP2, RP3 e RP4:
spese chirurgiche;
spese per prestazioni specialistiche;
spese per protesi dentarie e sanitarie;
spese per i mezzi di locomozione, di deambulazione, di sollevamento dei portatori di handicap;
43
spese per i veicoli per i portatori di handicap;
spese per sussidi tecnici e informatici per facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap.
Con riferimento alle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si precisa che a decorrere dal 1° luglio 2007
la deduzione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2007 se l’acquirente non è il destinatario del farmaco e non ne conosce il codice
fiscale né abbia con se la tessera sanitaria, il destinatario dovrà riportare a mano sullo scontrino fiscale il proprio
codice fiscale. Inoltre, per lo stesso periodo dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2007, se lo scontrino fiscale rilasciato non è “parlante” a questo deve essere allegata l’attestazione del farmacista in cui vengono specificate la natura, la qualità e la quantità dei farmaci venduti.
ALTRI ONERI DEDUCIBILI
Maggiori informazioni
su questi oneri sono
contenute in APPENDICE,
alla voce “Altri oneri
deducibili“.
Rigo RP28: in questo rigo scrivete tutti gli altri oneri deducibili diversi da quelli riportati nei precedenti righi contraddistinti dai relativi codici.
Nella colonna 1 riportare il codice e nella colonna 2 il relativo importo.
In particolare, indicare con il codice:
“1” i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a euro 2.065,83.
La deduzione spetta anche per quanto sostenuto nell’interesse delle persone fiscalmente a carico indicate nel
capitolo 5 per la sola parte da questi ultimi non dedotta.
“2” i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
L’importo è deducibile nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo. Per tali liberalità è possibile indicare, in alternativa al codice 2, il codice 3 in presenza del quale è possibile dedurre tali importi nel
limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro.
I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate. Per visionare l’elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it.
“3” le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di
associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.
Dette liberalità possono essere dedotte nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro, se erogate in favore di:
– organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n.460);
– associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della
legge 7 dicembre 2000, n.383;
– fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42).
– fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività
di ricerca scientifica individuate dal D.P.C.M. 8 maggio 2007 se effettuate dopo tale data.
“4” le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonchè
degli enti parco regionali e nazionali
Dette liberalità possono essere dedotte in favore di:
– università, fondazioni universitarie (di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388);
– istituzioni universitarie pubbliche;
– enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
– enti parco;
– enti parco regionali e nazionali.
“5” gli altri oneri deducibili diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici. Si tratta in particolare di: rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennità corrisposte per la perdita dell’avviamento; somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e
assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione; 50 per cento delle imposte arretrate; 50 per
cento delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri; erogazioni liberali per oneri difensivi dei
soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio previsto dalla L. 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla
L. 9 marzo 2001, n. 134.
Modalità di versamento delle erogazioni di cui ai codici 2, 3 e 4
Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito,
carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto
conto della società che gestisce la carta di credito.
Non vanno indicate in questo rigo le somme per le quali si intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (codice 20) e delle associazioni di promozione sociale (codice 23).
CONTRIBUTI PER FORME
PENSIONISTICHE
COMPLEMENTARI
E INDIVIDUALI
Righi da RP29 a RP33: non dovete compilare i righi da RP29 a RP33 se non avete contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Tale situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi relativi ad altre forme di previdenza integrativa, non sia certificato alcun importo al punto 39 del CUD 2008.
A partire dall’anno di imposta 2007 il Decreto Legislativo n. 252 del 5/12/2005 ha modificato la disciplina fiscale della previdenza complementare. Con riferimento alla deducibilità dei contributi versati a forme pensionistiche
complementari, comprese quelle istituite negli stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo
44
sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo contributi per un importo non superiore
ad euro 5.164,57.
Il predetto limite di deducibilità non si applica ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche, per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi soggetti possono dedurre senza limiti i contributi versati nell’anno d’imposta.
Si precisa che per determinare la deduzione effettivamente spettante sull’importo di cui si chiede la deduzione il contribuente deve compilare uno o più righi tra quelli di seguito descritti a seconda della forma pensionistica a cui risulta iscritto. Nel caso in cui il contribuente abbia aderito a più di un fondo pensione versando contributi per i quali è
applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo; tale ipotesi, in presenza di CUD 2008
conguagliato, è evidenziata dall’indicazione della lettera “A” nel punto 8 della Sezione “Dati generali” del CUD
2008 e le informazioni relative alle singole situazioni sono rilevabili dalle annotazioni al CUD 2008.
Rigo RP29: in questo rigo indicate i contributi ed i premi per i quali intendete chiedere la deduzione ed il limite di
deducibilità è quello ordinario di 5.164,57 euro. In particolare, riportate le somme versate alle forme pensionistiche
complementari sia se relative a fondi negoziali sia se relative a fondi individuali. Per i contributi versati a fondi negoziali dovete utilizzare i dati riportati nei punti 38 e 39 del CUD 2008 se è indicato il codice “1” nella casella 8
“Previdenza complementare” presente nella Sezione “Dati generali” del CUD 2008. Se, invece, nella suddetta
casella 8 della Sezione “Dati generali” è riportato il codice A (presenza diverse tipologie di fondi) per compilare il
rigo fate riferimento a quanto indicato nelle annotazioni al CUD 2008.
Si precisa che i dipendenti pubblici compilano tale rigo solo per esporre i contributi versati ai fondi pensione per i
quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (mentre per esporre i contributi versati ai fondi negoziali ad essi
riservati devono compilare il rigo RP33 seguendo le relative istruzioni).
In particolare:
– nella colonna 1 scrivete l’importo dei contributi che il sostituto d’imposta ha escluso dall’imponibile di cui al punto
38 del CUD 2008. Qualora risulti compilato il punto 41 del CUD 2008 (previdenza per familiari a carico) l’ammontare da riportare nella colonna 1 è quello indicato nel punto 38 diminuito dell’importo escluso dal reddito e
riferito alla previdenza complementare per familiari a carico, desumibile dalle annotazioni del CUD 2008;
– se avete compilato uno solo dei righi da RP29 a RP33 (iscrizione ad una sola tipologia di fondo pensione) nella
colonna 2 scrivete il minore importo tra i risultati delle seguenti operazioni:
1) calcolate il totale degli oneri di previdenza complementare dei quali chiedete la deduzione in dichiarazione
importo del punto 39 del CUD 2008 + somme versate alle forme pensionistiche individuali
2) calcolate la seguente differenza per verificare il limite di deducibilità ordinaria
5.164,57 – l’importo indicato in colonna 1
Se, invece, avete compilato due o più righi da RP29 a RP33 (iscrizione a più tipologie di fondo pensione) per la
individuazione del limite di deducibilità e pertanto dell’importo da indicare nella colonna 2, vedere le istruzioni di
seguito fornite e relative alla individuazione del limite di deducibilità nel caso di più righi compilati.
Rigo RP30: compilate questo rigo soltanto se siete lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, ossia
se alla data del 1° gennaio 2007 non siete titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria. Potete dedurre i contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro, ma se nei primi cinque anni di
partecipazione alle forme pensionistiche complementari avete effettuato versamenti di importo inferiore al limite predetto,
potete godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche
e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad euro 2.582,29. I dati da utilizzare per compilare questo rigo sono quelli indicati nei punti 38 e 39
del CUD 2008 se è indicato il codice “3” nella casella 8 “Previdenza complementare” presente nella Sezione “Dati
generali” del CUD 2008. Se, invece, nella suddetta casella 8 della Sezione “Dati generali” è riportato il codice A (presenza diverse tipologie di fondi) per compilare il rigo fate riferimento a quanto indicato nelle annotazioni al CUD 2008.
In particolare:
– nella colonna 1 scrivete l’importo dei contributi che il sostituto d’imposta ha escluso dall’imponibile di cui al punto
38 del CUD 2008;
– se avete compilato uno solo dei righi da RP29 a RP33 (iscrizione ad una sola tipologia di fondo pensione), nella
colonna 2 scrivete il minore importo tra quello dei contributi che il sostituto d’imposta non ha escluso dall’imponibile di cui del punto 39 del CUD 2008 e il risultato della seguente differenza
5.164,57 – l’importo indicato in colonna 1
Se, invece, avete compilato due o più righi da RP29 a RP33 (iscrizione a più tipologie di fondo pensione) per la
individuazione del limite di deducibilità e pertanto dell’importo da indicare nella colonna 2, vedere le istruzioni di
seguito fornite e relative alla individuazione del limite di deducibilità nel caso di più righi compilati.
Rigo RP31: in questo rigo indicate i contributi versati a Fondi in squilibrio finanziario per i quali non è previsto alcun
limite di deducibilità. I dati da riportare in questo rigo sono quelli indicati nei punti 38 e 39 del CUD 2008 se è
indicato il codice “2” nella casella 8 “Previdenza complementare” presente nella Sezione “Dati generali” del CUD
2008. Se, invece, nella suddetta casella 8 della Sezione “Dati generali” è riportato il codice A (presenza diverse
tipologie di fondi) per compilare il rigo fate riferimento a quanto indicato nelle annotazioni al CUD 2008.
45
In particolare:
– nella colonna 1 scrivete l’importo dei contributi che il sostituto d’imposta ha escluso dall’imponibile di cui al punto
38 del CUD 2008;
– nella colonna 2 scrivete l’importo dei contributi versati a Fondi in squilibrio finanziario per il quale si richiede di
fruire della deduzione con la presente dichiarazione. In tale colonna riportate l’importo che il sostituto d’imposta
non ha escluso dall’imponibile di cui del punto 39 del CUD 2008.
Rigo RP32: in questo rigo indicate le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non
dedotta. Si ricorda che sono considerati a carico coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a
2.840,51 euro. Qualora i contributi per familiari a carico siano stati versati tramite il datore di lavoro e, pertanto,
il punto 41 del CUD 2008 è compilato scrivete:
– nella colonna 1 l’importo dei contributi che il sostituto d’imposta ha escluso dall’imponibile; tale importo è rilevabile dalle annotazioni del CUD 2008;
– se avete compilato uno solo dei righi da RP29 a RP33 (iscrizione ad una sola tipologia di fondo pensione), nella
colonna 2 scrivete il minore importo tra quello dei contributi che il sostituto d’imposta non ha escluso dall’imponibile rilevabile dalle annotazioni del CUD 2008 e il risultato della seguente differenza
5.164,57 – l’importo indicato in colonna 1
Se, invece, avete compilato due o più righi da RP29 a RP33 (iscrizione a più tipologie di fondo pensione) per
la individuazione del limite di deducibilità e pertanto dell’importo da indicare nella colonna 2, vedere le istruzioni di seguito fornite e relative alla individuazione del limite di deducibilità nel caso di più righi compilati.
Rigo RP33: compilate questo rigo soltanto se siete dipendenti delle pubbliche amministrazioni iscritti a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siete destinatari (ad esempio il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della
scuola). Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006. Pertanto l’importo deducibile
non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, a euro 5.164,57 al netto dell’importo già escluso dal sostituto d’imposta. Con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può
superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione e sempre nel rispetto dei precedenti limiti. Invece,
se siete dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche per le quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico
(ad esempio adesione ad un fondo aperto) dovete compilare il rigo RP29.
I dati da riportare nel presente rigo RP33 sono quelli indicati nei punti 38 e 39 del CUD 2008 se è indicato il codice “4” nella casella 8 “Previdenza complementare” presente nella Sezione “Dati generali” del CUD 2008. Se, invece, nella suddetta casella 8 della Sezione “Dati generali” è riportato il codice A (presenza diverse tipologie di fondi)
per compilare il rigo fate riferimento a quanto indicato nelle annotazioni al CUD 2008.
In particolare:
– nella colonna 1 scrivete l’importo dei contributi che il sostituto d’imposta ha escluso dall’imponibile di cui al punto
38 del CUD 2008;
– nella colonna 2 riportate l’importo indicato nelle annotazioni del CUD 2008 relativo all’ammontare della quota
di TFR destinata al fondo;
– nella colonna 3 scrivete l’importo dei contributi non esclusi dal sostituto d’imposta per i quali è possibile fruire
della deduzione nella presente dichiarazione; per individuare l’importo da indicare nella colonna 3 di questo
rigo, seguire le istruzioni riportate in Appendice alla voce “Previdenza complementare - Prospetto per la compilazione del rigo RP33”.
Compilazione di due o più dei righi da RP29 a RP33: iscrizione a più tipologie di fondi pensione
Se avete compilato due o piu dei righi da RP29 a RP33 l’ammontare massimo della deduzione da indicare nelle colonne 2 dei righi RP29, RP30 RP32 e nella colonna 3 del rigo RP33 è pari al risultato della seguente operazione:
Limite di deducibilità =
5.164,57 – RP29 col. 1 – RP30 col. 1 – RP31 col. 1 – RP31 col. 2 – RP32 col. 1 – RP33 col.1
Pertanto, se la somma delle deduzioni da indicare nelle colonne 2 dei righi RP29, RP30, RP32 e nella colonna 3
del rigo RP33 è superiore al limite di deducibilità come sopra determinato, l’importo delle singole deduzioni deve
essere ridotto in misura tale che la loro somma non risulti superiore a detto limite di deducibilità.
L’importo da considerare ai fini della col. 3 del rigo RP33 è quello determinato con riferimento al punto 11 del prospetto per la compilazione del rigo RP33 presente in appendice all voce “Previdenza complementare - prospetto per
la compilazione del rigo RP33”.
Si precisa che, se avete compilato il rigo RP31, l’ammontare dei contributi versati indicato nella col. 2 di questo
rigo è interamente deducibile ma tale ammontare è rilevante per determinare la deduzione spettante nel caso in cui
abbiate compilato anche altri righi relativi agli oneri per previdenza complementare ( RP29, RP30 RP32 e RP33).
Totale degli oneri
deducibili
Rigo RP34: in questo rigo scrivere la somma degli importi deducibili già scritti nei righi da RP23 a RP28, nelle colonne 2 dei righi da RP29 a RP32 e nella colonna 3del rigo RP33. Dovete poi riportare questa somma nel rigo RN3
del quadro RN.
46
SEZIONE III
SPESE PER IL RECUPERO
DEL PATRIMONIO EDILIZIO
PER LE QUALI SPETTA LA
DETRAZIONE D’IMPOSTA
DEL 41% O DEL 36%
Per conoscere le condizioni,
le modalità applicative e la
documentazione necessaria
per fruire della detrazione,
vedere in APPENDICE, voci
“Spese per interventi di
recupero del patrimonio
edilizio” e “Spese
per prosecuzione lavori Esempi”.
In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2007 o negli anni precedenti, relative:
– alla ristrutturazione di immobili;
– all’acquisto o all’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati se l’acquisto o l’assegnazione sono
avvenute entro il 30 giugno 2007.
In questa sezione vanno indicate anche le spese sostenute negli anni precedenti al 2007 relative agli interventi di
manutenzione o salvaguardia dei boschi.
Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili
Le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio per le quali è possibile fruire della detrazione sono:
• le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
• le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
• le spese di restauro e risanamento conservativo;
• altre spese di ristrutturazione ( quali ad esempio quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica
ed antisismica).
I soggetti che possono usufruire di tale agevolazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l’immobile sul
quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
Si ricorda che per poter usufruire della detrazione è necessario aver trasmesso la comunicazione preventiva al Centro
Operativo di Pescara e che i pagamenti relativi alle spese siano stati effettuati tramite bonifico bancario o postale.
Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati; tuttavia la
detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, semprechè le stesse
siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore.
In tal caso il modello di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo
di Pescara può essere inviato successivamente alla data di inizio lavori (che sono effettuati dal concessionario o dall’impresa di costruzione) ma entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale s’intende fruire della detrazione.
La detrazione d’imposta prevista è:
• del 36 per cento per le spese sostenute dal 2000 al 2005 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture
emesse dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 e a quelle emesse in data antecedente al 1° gennaio 2006 e per
le spese sostenute nel 2007;
• del 41 per cento per quelle sostenute negli anni 1998 e 1999 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 .
La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:
• euro 77.468,53 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;
• euro 48.000,00 per le spese sostenute negli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007.
Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare
sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d’imposta.
Si fa presente che per le spese sostenute dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va
riferito solo alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e, quindi, in caso
di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa di euro 48.000 va ripartito tra
gli stessi.
Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità
immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese
sostenute negli anni pregressi. Pertanto, per le spese sostenute nel corso del 2007 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione, non ha
superato il limite complessivo di euro 48.000,00.
La detrazione deve essere ripartita in 10 rate di pari importo.
Si ricorda che dall’anno 2003 i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, titolari di un diritto reale sull’immobile
oggetto dell’intervento edilizio (ad esclusione quindi di inquilini e comodatari), possono optare per una diversa ripartizione della spesa. In particolare:
• coloro che alla data del 31 dicembre 2007 hanno compiuto 75 anni, possono optare anche per la ripartizione
in 5 rate annuali di pari importo;
• coloro che alla data del 31 dicembre 2007 hanno compiuto 80 anni, possono optare anche per la ripartizione
in 3 o 5 rate annuali di pari importo.
Tale modalità può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti. Ad esempio, il contribuente che
alla data del 31 dicembre 2007 ha compiuto 80 anni di età ed ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2005,
ripartendo la quota di spesa detraibile in 10 anni, potrà optare per la ripartizione della residua parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo, da far valere nei successivi periodi d’imposta, e potrà usufruirne con riferimento ai periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009.
In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla
stessa viene trasferito rispettivamente all’acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Nel caso in cui
le spese sono state sostenute dall’inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato
non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario.
Spese sostenute per l’acquisto, o l’assegnazione, di immobili facenti parte di edifici ristrutturati
Dal 2002 la detrazione d’imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti
parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese
di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.
47
All’acquirente o assegnatario dell’immobile spetta una detrazione del 36 per cento o del 41 per cento da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.
In particolare la detrazione spetta nella misura:
-del 36% se il rogito è avvenuto dal 2002 al 2005, dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 ovvero dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007 sempreché i lavori di ristrutturazione siano stati ultimati entro il 31 dicembre 2006;
-del 41% se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006.
La fruizione di detta detrazione, tuttavia, è riconosciuta entro determinati limiti di spesa e a condizione che i lavori
di ristrutturazione relativi all’intero edificio siano stati, o vengano, ultimati entro determinate date.
In particolare, l’importo costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di:
• euro 77.468,53 nel caso in cui l’atto di acquisto o di assegnazione sia avvenuto entro il 30 giugno 2003 e
riguardi unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002;
• euro 48.000,00 nel caso in cui l’acquisto o l’assegnazione sia avvenuta nel 2003 o nel 2004 o nel 2005 o
nel 2006 e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2002, ma non oltre il 31 dicembre 2006.
Si fa presente che per gli acquisti o assegnazioni effettuati da 1° ottobre 2006 al 30 giugno 2007 il limite di spesa
su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa di euro 48.000 va ripartito tra gli stessi.
Si ricorda che gli importi degli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al
raggiungimento del limite massimo complessivo di euro 48.000,00. Pertanto, nell’anno in cui viene stipulato il rogito l’ammontare sul quale calcolare detta detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito della somma relativa agli acconti già considerata per il riconoscimento del beneficio.
La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Tuttavia, i contribuenti di età non inferiore a
75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 quote annuali di pari importo. Tale modalità
di ripartizione può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti (vedere le istruzioni relative alla
compilazione della colonna 5 “rideterminazione rate”).
Spese sostenute per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi
Per gli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico spetta la detrazione per le spese sostenute dal 2002 al 2006 e non anche per quelle sostenute nel 2007.
La spesa su cui spetta la detrazione del 36 per cento non può superare il limite di:
• euro 77.468,53 per le spese sostenute nell’anno 2002;
• euro 100.000,00 per le spese sostenute negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.
La detrazione deve essere ripartita in 5 o 10 rate di pari importo. La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione in questione, per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese, non è modificabile.
Come si compila
la SEZIONE III
Se avete avete diritto alla detrazione del 41 per cento dovete compilare la sezione III-A; se invece avete diritto alla
detrazione del 36 per cento dovete compilare la sezione III-B.
SEZIONE III-A
I righi RP35, RP36, RP37 e RP38 vanno compilati per le spese sostenute prima del 2000 e per le spese sostenute
nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006. La detrazione spetta nella misura del 41
per cento. In questi righi:
nella colonna 1, scrivere l’anno in cui sono state sostenute le spese;
nella colonna 2, scrivere il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l’apposito Modello di comunicazione per fruire della detrazione (per esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull’immobile o i soggetti indicati nell’art. 5 del Tuir, ecc.). Tuttavia, questa colonna non va compilata se
la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve
essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa.
la colonna 3, deve essere compilata esclusivamente dai contribuenti che si trovano in una delle situazioni di seguito descritte indicando il relativo codice:
“1” nel caso di spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006 per
lavori iniziati in anni precedenti ed ancora in corso in tale anno;
“4” nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati per i quali l’atto di acquisto è stato stipulato dal
1° gennaio al 30 settembre 2006 ovvero sono stati versati acconti relativi a fatture emesse dal 1° gennaio
al 30 settembre 2006 ed il rogito non era stato ancora stipulato alla data del 31 dicembre 2006.
Detrazione del 41%
Come si compilano
i righi RP35, RP36,
RP37 e RP38
Le colonne 4, 5 e 6 riguardano situazioni particolari e non devono essere compilate dalla generalità dei contribuenti. Tali colonne sono riservate ai contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese
sostenute in anni precedenti, intendono rideterminare nell’anno 2007 o hanno rideterminato negli anni 2004, 2005
o 2006, il numero delle rate, nonché ai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile dai predetti soggetti.
In particolare:
nella colonna 4, riservata ai contribuenti che si trovano in situazioni particolari, indicare il codice:
“1” nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto che,
avendo un’età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato la spesa in 3 o
5 rate;
“2” nel caso in cui il contribuente ha compiuto 80 anni nell’anno 2005 o 2006 ed ha rideterminato nel medesimo anno in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva rideterminato in 5 rate;
“3” nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto
che, avendo compiuto 80 anni nel corso dell’anno 2005 o 2006 aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che in precedenza aveva già rideterminato in 5 rate.
La colonna non va compilata se il contribuente non rientra nei casi precedenti;
48
nella colonna 5 deve essere indicato l’anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Se
il contribuente ha compilato la colonna 4 indicandovi i codici “2” o “3”, e quindi si trova in uno dei due casi che
prevedono la doppia rideterminazione, deve indicare in questa colonna l’anno della prima rideterminazione;
nella colonna 6, deve essere indicato il numero delle rate (10) in cui è stata ripartita la detrazione nell’anno di sostenimento della spesa.
Si precisa che, qualora il numero delle rate residue risulti inferiore o uguale a 3, non è possibile optare per la rideterminazione delle rate e, pertanto, questa colonna non va compilata;
nella colonna 7, compilare la casella “Numero rate” contrassegnata con il numero ”5” se si è scelto di ripartire la
detrazione in cinque rate, quella contrassegnata dal numero “10” se si è scelto di ripartire la detrazione in dieci rate o quella contrassegnata dal numero “3” se, avendo un’età non inferiore a 80 anni, si è scelto di ripartire la detrazione in tre rate, ovvero si è optato nel 2003 o nel 2004 o nel 2005 o 2006 per la rideterminazione del numero delle rate. Ad esempio se la spesa è stata sostenuta nel 1999 e si è scelta la ripartizione in dieci rate, indicare nella casella di colonna 7, contraddistinta dal numero “10”, il numero “9”. Il contribuente che nell’anno 2005
aveva un’età non inferiore a 80 anni ed ha rideterminato la spesa residua dovrà indicare il numero “10” nella casella rideterminazione rate e il numero “3” in corrispondenza della casella relativa alla rateizzazione in tre rate;
nella colonna 8, scrivere l’importo di ciascuna rata delle spese sostenute. Tale importo si ottiene dividendo l’ammontare della spesa sostenuta, nei limiti sopra indicati, per il numero delle rate relativo alla rateizzazione scelta
nella colonna 7.
Se avete compilato la colonna 6, per stabilire l’importo da indicare in colonna 8, seguire le istruzioni relative alla
compilazione della colonna 8, dei righi da RP39 a RP41
Rigo RP38: in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nei righi RP35, RP36 e RP37. Su questa somma
si determina la detrazione del 41 per cento che va riportata nel rigo RN14 del quadro RN.
SEZIONE III B
Detrazione del 36%
Come si compilano
i righi RP39, RP40,
RP41 e RP42
I righi RP39, RP40, RP41 e RP42 vanno compilati per le spese sostenute dal 2000 al 2005, per le spese sostenute
nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° ottobre 2006 e a quelle emesse in data antecedente al 1° gennaio 2006
e per le spese sostenute nel 2007. La detrazione spetta nella misura del 36%. In questi righi:
nella colonna 1, scrivere l’anno in cui sono state sostenute le spese;
nella colonna 2, scrivere il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, l’apposito Modello di comunicazione per fruire della detrazione (per esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull’immobile o i soggetti indicati nell’art. 5 del Tuir, ecc.). Tuttavia, questa colonna non va compilata se
la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve
essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa. Per l’acquisto o l’assegnazione di unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell’impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori;
la colonna 3 deve essere compilata esclusivamente dai contribuenti che si trovano in una delle situazioni di seguito descritte indicando il relativo codice:
“1” nel caso di spese sostenute dal 2002 al 2007 per lavori iniziati in anni precedenti ed ancora in corso in
tale anno;
“2” nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati entro il 31 dicembre 2002, e per i quali l’atto
di acquisto sia stato stipulato entro il 30 giugno 2003;
“3” nel caso di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi (spese sostenute solo dal 2002 al 2006);
“4” nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati successivamente al 31 dicembre 2002 ovvero
ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 ma per i quali l’atto di acquisto sia stato stipulato successivamente al
30 giugno 2003. Ad esempio deve indicare il codice “4” il contribuente che si trova in una delle seguenti
condizioni:
– l’atto di acquisto è stato stipulato dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007;
– sono stati versati acconti nel corso del 2006 ed il rogito è stato stipulato dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007;
– nella precedente dichiarazione dei redditi ha già indicato il codice “4” per l’acquisto di un immobile ristrutturato.
Le colonne 4, 5 e 6 riguardano situazioni particolari e non devono essere compilate dalla generalità dei contribuenti. Tali colonne sono riservate ai contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese
sostenute in anni precedenti, intendono rideterminare nell’anno 2007 o hanno rideterminato negli anni 2003,
2004, 2005 o 2006, il numero delle rate, nonché ai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in
donazione l’immobile dai predetti soggetti.
nella colonna 4, riservata ai contribuenti che si trovano in situazioni particolari, indicare il codice:
“1” nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto
che, avendo un’età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato, la spesa
in 3 o 5 rate;
“2” nel caso in cui il contribuente ha compiuto 80 anni nel corso dell’anno 2007 ed intende rideterminare in 3
rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate ovvero ha compiuto 80 anni nell’anno 2005 o 2006 ed ha rideterminato nel medesimo anno in 3 rate la detrazione che nella
precedente dichiarazione aveva rideterminato in 5 rate;
“3” nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da un soggetto
che, avendo compiuto 80 anni nel corso dell’anno 2005 o 2006 aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate;
La colonna non va compilata se il contribuente non rientra nei casi precedenti;
nella colonna 5 deve essere indicato l’anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Se
il contribuente ha compilato la colonna 4 indicandovi i codici “2” o “3”, e quindi si trova in uno dei due casi che
prevedono la doppia rideterminazione, deve indicare in questa colonna l’anno della prima rideterminazione;
nella colonna 6 deve essere indicato il numero delle rate (5 o 10) in cui è stata ripartita la detrazione nell’anno
di sostenimento della spesa; la casella di colonna 6 non può essere compilata qualora il numero di rate residue
risulti inferiore o uguale al numero delle rate previste per la rideterminazione (3 o 5);
49
nella colonna 7 indicare nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (3, 5 o 10) il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2007. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2007, indicare il numero ‘1’; per
una spesa sostenuta nel 2003 da un contribuente che aveva compiuto in tale anno 75 anni e che aveva scelto di
ripartire in cinque rate, andrà indicato il numero ‘5’ nella casella di colonna 7 relativa alla rateizzazione in 5 rate;
nella colonna 8, scrivere l’importo di ciascuna rata delle spese sostenute.Tale importo si ottiene dividendo l’ammontare della spesa sostenuta (nei limiti sopra indicati) per il numero delle rate relativo alla rateizzazione scelta
nella colonna 7. Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati la rata deve essere determinata con
riferimento al 25 per cento del prezzo di acquisto.
Si precisa che per gli immobili ristrutturati per i quali è stato indicato il codice “4” nella colonna 3, l’importo massimo del 25 per cento del prezzo di acquisto non può superare euro 48.000,00; invece, per gli immobili ristrutturati per i quali è stato indicato il codice “2” nella colonna 3, l’importo massimo del 25 per cento del prezzo di
acquisto non può superare il precedente limite di euro 77.468,53.
Nel caso in cui l’importo delle spese sostenute nel 2007 sia relativo alla prosecuzione di un intervento iniziato in
anni precedenti, su una singola unità immobiliare, l’importo su cui calcolare la rata spettante non può essere superiore alla differenza tra euro 48.000,00 e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione al
medesimo intervento, vedere in appendice la voce “Spese per prosecuzione lavori – Esempi”.
Si riportano di seguito la modalità di determinazione della rata spettante con riferimento a particolari situazioni.
Caso A) - Contribuente che avendo una età non inferiore a 75 anni intende fruire nella presente dichiarazione
della rideterminazione delle rate (colonne 5 e 6 compilate).
Per stabilire l’importo da indicare in colonna 8 dovete effettuare la seguente operazione: al totale dell’importo delle
spese sostenute nell’anno 2006 o in anni precedenti, sottraete la somma degli importi delle rate già utilizzate nelle
precedenti dichiarazioni e dividete il risultato ottenuto per il numero delle rate relativo alla rateizzazione scelta nella
colonna 7 (3 o 5):
Totale spese sostenute – somma importi rate già utilizzate = importo rata spettante
3o5
Nel totale delle rate già utilizzate devono essere comprese anche quelle eventualmente non usufruite nell’anno di spettanza.
Esempio: contribuente che ha compiuto 80 anni nell’anno 2007 e intende avvalersi della rideterminazione in tre rate. Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.
Il rigo deve essere così compilato:
Situazioni particolari
Codice fiscale
Anno
RP31
1
2002
2
XXXXXXXXXXXXXXXX
Vedere
istruzioni
3
Anno
Codice
4
5
2007
Rideterminazione
rate
6
10
3
7
1
N. rate
5
7
Importo rata
10
7
8
2.000 ,00
L’importo da indicare a colonna 8 è di euro 2.000,00 pari ad un terzo del residuo della spesa ancora da utilizzare (euro 6.000,00) derivante dalla differenza tra il totale della spesa sostenuta ed il totale degli importi delle
rate maturate dal 2002 al 2006 (euro 12.000,00 – euro 6.000,00 = euro 6.000,00).
Caso B) - Contribuente che ha optato nella precedente dichiarazione (o nelle precedenti) per la rideterminazione
delle rate e che usufruisce nella presente dichiarazione della successive rate (colonne 5 e 6 compilate)
Se nel precedente anno è stata presentato il modello Unico 2007 Persone fisiche, riportare a colonna 8 lo stesso importo indicato per il medesimo immobile a colonna 8 del quadro RP, nei righi da RP31 a RP33, del modello UNICO/2007.
Se invece nel precedente anno è stato utilizzato il modello 730 è necessario determinare l’ammontare della rata per
la quale si è fruito della detrazione; a tal fine procedere come segue:
1) determinare l’importo della rata fruita fino all’anno d’imposta nel quale si è optato per la rideterminazione; l’importo della rata fruita si ottiene dividendo il totale della spesa sostenuta per il numero di rate indicate nella casella “rideterminazione rate” (rateizzazione iniziale);
2) determinare l’importo della spesa residua relativa al periodo successivo a quello nel quale si è optato per la rideterminazione a tal fine utilizzare le seguenti istruzioni:
– se si è optato per la rideterminazione nel mod. 730/2004 (redditi 2003) calcolare la spesa residua come segue:
spesa residua =totale spesa – (importo singola rata fruita fino all’anno di imposta 2002 X numero rate fruite
fino all’anno di imposta 2002)
– se si è optato per la rideterminazione nel mod. 730/2005 (redditi 2004) calcolare la spesa residua come segue:
spesa residua = totale spesa – (importo singola rata fruita fino all’anno di imposta 2003 X numero rate fruite
fino all’anno di imposta 2003)
– se si è optato per la rideterminazione nel mod. 730/2006 (redditi 2005) calcolare la spesa residua come segue:
spesa residua = totale spesa – (importo singola rata fruita fino all’anno di imposta 2004 X numero rate fruite
fino all’anno di imposta 2004)
– se si è optato per la rideterminazione nel mod. 730/2007 (redditi 2006) calcolare la spesa residua come segue:
spesa residua = totale spesa – (importo singola rata fruita fino all’anno di imposta 2005 X numero rate fruite
fino all’anno di imposta 2005)
3) l’importo da indicare a colonna 8 è pari alla spesa residua come sopra determinata diviso il numero delle rate relative alla rateizzazione scelta nella colonna 7 (3 o 5)
50
Esempio: contribuente che avendo compiuto 80 anni nell’anno 2005, ha optato nella dichiarazione 730/2006 per
la rideterminazione in tre rate e che usufruisce nella presente dichiarazione della terza rata.
Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.
Il rigo deve essere così compilato:
Situazioni particolari
Codice fiscale
Anno
RP31
1
2002
2
XXXXXXXXXXXXXXXX
Vedere
istruzioni
3
Anno
Codice
4
5
2005
Rideterminazione
rate
6
3
7
10
3
N. rate
5
7
Importo rata
10
8
7
2.800 ,00
a colonna 8 indicare l’importo di euro 2.800,00 così determinato:
importo della singola rata fruita per gli anni d’imposta 2002, 2003 e 2004
spesa residua all’anno di imposta 2005
rata spettante per il 2007 (col. 8)
=12.000,00 / 10 = 1.200,00
=12.000,00 – (1.200,00 X 3) = 8.400,00
= 8.400,00 / 3 = 2.800,00
Caso C) - Contribuente che ha compiuto 80 anni nel corso dell’anno 2007 ed intende rideterminare in tre rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già ridefinito in cinque rate (colonne 4, 5 e 6 compilate)
Per stabilire l’importo da indicare in colonna 8 dovete effettuare le seguenti operazioni:
– determinare l’importo della singola “rata fruita fino all’anno d’imposta 2005” dividendo il totale della spesa sostenuta per il numero di rate indicate nella casella “rideterminazione rate” (rateizzazione iniziale);
– determinare il “totale dell’importo delle rate fruite fino all’anno d’imposta 2005”:
totale importo rate fruite fino all’anno d’imposta 2005 = importo rata fruita fino al 2005 X numero rate fruite fino al 2005
– determinare l’importo della rata per la quale si è fruito della detrazione per l’anno d’imposta 2006:
rata fruita nel 2006 = totale spesa – totale importo rate fruite fino all’anno d’imposta 2005
5
– l’importo da indicare a colonna 8 è pari :
rata spettante = totale spesa – totale importo rate fruite fino all’anno d’imposta 2005 – rata fruita nel 2006
3
Esempio: contribuente che ha compiuto 80 anni nel corso dell’anno 2007 ed intende rideterminare in tre rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già ridefinito in cinque rate.
Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.
Il rigo deve essere così compilato:
Situazioni particolari
Codice fiscale
Anno
RP31
1
2002
2
XXXXXXXXXXXXXXXX
Vedere
istruzioni
3
Anno
Codice
4
5
2
2006
Rideterminazione
rate
6
10
3
7
1
N. rate
5
7
Importo rata
10
8
7
1.920 ,00
a colonna 8 indicare l’importo di euro 1.920,00 così determinato:
importo singola rata fruita per gli anni d’imposta 2002, 2003, 2004 e 2005 =
12.000,00/10 = 1.200,00
totale importo rate fruite per gli anni d’imposta 2002, 2003, 2004 e 2005 =
1.200,00 X 4 = 4.800,00
rata fruita per l’anno d’imposta 2006 =
12.000,00 – 4.800,00 =
7.200,00/5 = 1.440,00
rata spettante per il 2007 (col. 8) =
12.000,00 – 4.800,00 – 1.440,00 =
5.760,00/3 = 1.920,00
Caso D) -Contribuente che ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione un immobile da un soggetto che lo
scorso anno nella dichiarazione aveva optato per la rideterminazione delle rate (colonne 4, 5 e 6 compilate)
Esempio: contribuente che ha ereditato un immobile da un soggetto che lo scorso anno aveva un’età non inferiore
ad 80 anni e aveva optato nella precedente dichiarazione per la rideterminazione in tre rate.
Spesa sostenuta nel 2002 per un importo di euro 12.000,00 con originaria rateizzazione in 10 quote annuali.
Il rigo deve essere così compilato:
Situazioni particolari
Codice fiscale
Anno
RP31
1
2002
2
XXXXXXXXXXXXXXXX
Vedere
istruzioni
3
Anno
Codice
4
1
5
2006
Rideterminazione
rate
6
10
3
7
2
N. rate
5
7
Importo rata
10
7
8
2.400 ,00
a colonna 8 indicare l’importo di euro 2.400,00 così determinato:
importo della singola rata fruita dal de cuius per gli anni d’imposta 2002, 2003, 2004 e 2005 =
12.000,00 / 10 = 1.200,00
spesa residua all’anno di imposta 2006 =
12.000,00 – (1.200,00 X 4) = 7.200,00
rata spettante per il 2007 (col. 8) =
7.200,00 / 3 = 2.400,00
si precisa che i modelli di dichiarazione (UNICO 2007 o 730/2007) da prendere in considerazione ai fini del calcolo sono quelli presentati dal contribuente deceduto (venditore o donante).
Rigo RP42: in questo rigo scrivere la somma degli importi indicati nei righi RP39, RP40 e RP41. Su questa somma
si determina la detrazione del 36 per cento che va riportata nel rigo RN15 del quadro RN.
51
SEZIONE IV
In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2007 per le quali spetta la detrazione d’imposta del
20 per cento.
A ciascuna detrazione d’imposta del 20 per cento è stato attribuito un codice, che è lo stesso di quello che risulta
dal CUD 2008.
SPESE PER
LA SOSTITUZIONE DI
FRIGORIFERI,
CONGELATORI E LORO
COMBINAZIONI
Rigo RP43 colonna 1: in questa colonna indicate le spese sostenute nel corso del 2007 per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+. Tra le spese possono essere considerati anche i costi di trasporto e le eventuali spese di smaltimento dell’elettrodomestico dismesso
purchè debitamente documentati.
Qualora nello stesso anno abbiate sostituito più di un apparecchio e per ognuno si intende fruire della detrazione prevista, dovete compilare un distinto rigo per ogni frigorifero o congelatore acquistato utilizzando un nuovo modulo.
Per usufruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la fattura o lo scontrino fiscale recante i
propri dati identificativi, la data di acquisto e la classe energetica non inferiore ad A+, nonché una autodichiarazione da cui risulti la tipologia dell’apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, ecc.), le modalità utilizzate per
la dismissione e l’indicazione del soggetto che ha provveduto al ritiro e allo smaltimento dell’elettrodomestico.
L’importo da indicare in questa colonna non può essere superiore a euro 1.000,00 in quanto la detrazione massima consentita è di 200,00 euro.
Riportate nel rigo RN16 il 20 per cento dell’importo indicato nella presente colonna.
SPESE PER L’ACQUISTO
DI APPARECCHI
TELEVISIVI E DIGITALI
Rigo RP43 colonna 2: in questa colonna indicate le spese sostenute nel corso del 2007 per l’acquisto di un
apparecchio televisivo digitale con sintonizzatore digitale integrato e cioè di un apparecchio adatto alla ricezione
dei segnali televisivi digitali. Sul sito www.comunicazioni.it è pubblicato un elenco aggiornato di tali apparecchi.
Per usufruire della detrazione dovete essere in regola per l’anno 2007 con il pagamento del canone di abbonamento televisivo RAI e dovete acquisire e conservare la fattura o lo scontrino fiscale rilasciato per l’acquisto dell’apparecchio televisivo recante i propri dati identificativi e dal quale risulti la marca e il modello dell’apparecchio acquistato.
Si fa presente che la detrazione non può essere riconosciuta agli abbonati al servizio di radiodiffusione delle regioni
autonome della Sardegna e della Valle d’Aosta usufruendo gli stessi per l’acquisto dei sopraccitati apparecchi televisivi del contributo previsto dalla legge finanziaria per il 2006 (art. 1, comma 572, legge 23 dicembre 2005, n.266).
L’importo da indicare in questa colonna non può essere superiore a euro 1.000,00 in quanto la detrazione massima consentita è di 200,00 euro.
Riportate nel rigo RN16 il 20 per cento dell’importo indicato nella presente colonna.
SPESE PER L’ACQUISTO
DI MOTORI AD ELEVATA
EFFICIENZA
Rigo RP43 colonna 3: in questa colonna indicate le spese sostenute nel corso del 2007 per l’acquisto ed installazione
di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kw, anche in sostituzione di motori esistenti.
Qualora nello stesso anno abbiate sostituito più di un motore e per ognuno intendete fruire della detrazione prevista, dovete compilare un distinto rigo per ogni motore acquistato utilizzando un nuovo modulo.
Per usufruire della detrazione dovete acquisire e conservare la fattura con l’indicazione della potenza e dei codici
di identificazione dei singoli motori e la copia della certificazione del produttore del motore.
E’ necessario, altresì, che abbiate compilato l’apposita scheda raccolta dati e l’abbiate trasmessa, entro il 29 febbraio 2008, all’ENEA, anche mediante un unico invio per tutti gli interventi effettuati. La trasmissione deve essere
stata effettuata all’ENEA attraverso il sito www.acs.enea.it (la ricevuta in tal caso è quella rilasciata dall’ENEA per
via informatica) ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta semplice.
L’importo da indicare in questa colonna non può essere superiore a euro 7.500,00 in quanto la detrazione massima consentita è di 1.500,00 euro.
Riportate nel rigo RN16 il 20 per cento dell’importo indicato nella presente colonna.
SPESE PER L’ACQUISTO
DI VARIATORI DI
VELOCITÀ
Rigo RP43 colonna 4: in questa colonna indicate le spese sostenute nel corso del 2007 per l’acquisto di variatori
di velocità ovvero di apparecchi applicati ai motori elettrici a corrente alternata basati sul principio di variazione
della frequenza e della tensione di alimentazione (inverter).
Qualora nello stesso anno abbiate sostituito più di un motore e per ognuno intendete fruire della detrazione prevista, dovete compilare un distinto rigo per ogni motore acquistato utilizzando un nuovo modulo.
Per usufruire della detrazione dovete acquisire e conservare la fattura con l’indicazione della potenza e dei codici
di identificazione dei singoli motori e la copia della certificazione del produttore del motore.
È necessario, altresì, che abbiate compilato l’apposita scheda raccolta dati e l’abbiate trasmessa, entro il 29 febbraio 2008, all’ENEA, anche mediante un unico invio per tutti gli interventi effettuati. La trasmissione deve essere
stata effettuata all’ENEA attraverso il sito www.acs.enea.it (la ricevuta in tal caso è quella rilasciata dall’ENEA per
via informatica) ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta semplice.
L’importo da indicare in questa colonna non può essere superiore a euro 7.500,00 in quanto la detrazione massima consentita è di 1.500,00 euro.
Riportate nel rigo RN16 il 20 per cento dell’importo indicato nella presente colonna.
SEZIONE V
Vanno indicate in questa sezione le spese sostenute nell’anno 2007 per interventi finalizzati al risparmio energetico
degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale anche rurale. Per tali spese spetta la detrazione d’imposta del
55 per cento da ripartire in tre quote annuali di pari importo entro il limite massimo di detrazione previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato.
Le tipologie di interventi previste sono:
• riqualificazione energetica di edifici esistenti;
• interventi su sull’involucro di edifici esistenti;
• installazione di pannelli solari;
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione dello stesso in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’ICI, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile.
ONERI PER I QUALI È
RICONOSCIUTA LA
DETRAZIONE
D’IMPOSTA DEL 20%
ONERI PER I QUALI È
RICONOSCIUTA LA
DETRAZIONE
D’IMPOSTA DEL 55%
52
Possono fruire della detrazione coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l’immobile sul quale sono stati effettuati gli
interventi per conseguire il risparmio energetico e i condomini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto
dell’intervento purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. In caso di vendita, o di
donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito rispettivamente all’acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall’inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario.
Si precisa che la detrazione del 55 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi, come ad esempio la detrazione del 36 per cento per il recupero del patrimonio edilizio.
È compatibile, invece, con altre agevolazioni di natura non fiscale come contributi o finanziamenti. In tal caso, tuttavia, i contributi o incentivi ricevuti per la realizzazione di interventi per il risparmio energetico per i quali si fruisce
della detrazione del 55 per cento, dovranno successivamente essere assoggettati a tassazione separata.
Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli
interventi che per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione) ed alle opere edilizie funzionali all’intervento destinato al risparmio energetico.
Il pagamento delle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del
versamento, il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è effettuato.
Il limite massimo di detrazione spettante va riferito all’unità immobiliare e pertanto va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’importo effettivamente sostenuto. Anche
per gli interventi su parti condominiali l’ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità
immobiliari che compongono l’edificio ad eccezione del caso in cui l’intervento si riferisca all’intero edificio e non
a parti di esso (spese per la riqualificazione energetica per le quali il limite massimo di detrazione di 100.000 euro
l’ammontare della detrazione va ripartito tra i soggetti che hanno diritto al beneficio).
Per fruire della detrazione del 55 per cento dovete:
• acquisire la fattura in cui sia indicato il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento;
• acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, dei dottori agronomi o dei dottori forestali ovvero ai collegi professionali dei
geometri, dei periti industriali o agrari, che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. L’asseverazione sul rispetto degli specifici requisiti minimi rilasciata dal tecnico abilitato può essere sostituita da
una certificazione dei produttori nel caso in cui siano stati utilizzati beni con determinate caratteristiche energetiche
per interventi sull’involucro di edifici esistenti, sulla installazione di pannelli solari e sulla sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale (ad esempio sostituzione di finestre comprensive di infissi, caldaie a condensazione e
valvole termostatiche a bassa inerzia termica per impianti di potenza nominale inferiore a 100 kW);
• acquisire, al termine dei lavori, dal tecnico abilitato un attestato di certificazione energetica, se introdotto dagli enti locali, ovvero, in caso diverso un attestato di qualificazione energetica predisposto secondo lo schema riportato
in allegato al decreto del 19 febbraio 2007 del Ministro dell’Economia e delle Finanze;
• redigere una scheda informativa sugli interventi realizzati che, insieme alla copia dell’attestato di certificazione (o
di qualificazione), deve essere stata trasmessa all’ENEA entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e comunque entro e non oltre il 29 febbraio 2008. La trasmissione può avvenire tramite raccomandata, ovvero attraverso il sito
www.acs.enea.it ottenendo la ricevuta informatica;
• conservare ed esibire, su richiesta, all’amministrazione finanziaria l’asseverazione, la ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico attestante il pagamento. Nel caso in cui gli interventi riguardino parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Nel caso in cui le spese siano state effettuate dal detentore deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori resa dal possessore.
Per fruire della detrazione non è necessario inviare alcuna comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro
Operativo di Pescara.
SPESE PER
LA RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA
Rigo RP44, colonna 1: in questa colonna indicate le spese sostenute nel corso del 2007 per la riqualificazione energetica.
Sono tali le spese per qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di
energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio che permettono di
conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento
rispetto ai valori richiesti. Rientrano ad esempio la sostituzione o l’installazione di climatizzazione invernale anche
con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con
caldaie a biomasse gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche indicate richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi. il riscaldamento, la produzione di acqua calda, interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti).
L’indice di prestazione energetica va calcolato con riferimento al fabbisogno energetico dell’intero edificio e non
a quello delle singole unità che lo compongono ed è misurato in base agli indici riportati nella tabella dell’allegato C, numero 1), tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192.
L’importo da indicare in questa colonna non può essere superiore a 181.818,18 euro in quanto la detrazione massima consentita è di 100.000,00 euro da ripartire in tre rate di pari importo.
Per calcolare la detrazione spettante dovete individuare l’ammontare della singola rata dividendo l’importo indicato nella presente colonna per 3.
Riportare nel rigo RN17 il 55 per cento dell’importo della singola rata come sopra calcolata.
53
SPESE PER INTERVENTI
SULL’INVOLUCRO DEGLI
EDIFICI
Rigo RP44, colonna 2: indicate in questa colonna le spese sostenute nel corso del 2007 per interventi sull’involucro degli edifici. Sono tali le spese per interventi su edifici o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti),
strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, di materiale ordinario, di nuove finestre compresive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e
ricostruzione dell’elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U,
espressa in W/m2K, della tabella 3 di cui all’art. 1 , comma 23 della legge finanziaria per il 2008 che sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2007, la tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n.296.
L’importo da indicare in questa colonna non può essere superiore a 109.090,90 euro in quanto la detrazione massima consentita è di 60.000,00 euro da ripartire in tre rate di pari importo.
Per calcolare la detrazione spettante dovete individuare l’ammontare della singola rata dividendo l’importo indicato nella presente colonna per 3.
Riportate nel rigo RN17 il 55 per cento dell’importo della singola rata come sopra calcolata.
SPESE
PER L’INSTALLAZIONE
DI PANNELLI
Rigo RP44, colonna 3: in questa colonna indicate le spese sostenute nel corso del 2007 per l’installazione di pannelli solari. Sono tali le spese per pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico.
L’importo da indicare in questa colonna non può essere superiore a 109.090,90 euro in quanto la detrazione massima consentita è di 60.000,00 euro da ripartire in tre rate di pari importo.
Per calcolare la detrazione spettante dovete individuare l’ammontare della singola rata dividendo l’importo indicato nella presente colonna per 3.
Riportate nel rigo RN17 il 55 per cento dell’importo della singola rata come sopra calcolata.
SPESE
PER LA SOSTITUZIONE
DI IMPIANTI
DI CLIMATIZZAZIONE
Rigo RP44, colonna 4: in questa colonna indicate le spese sostenute nel corso del 2007 per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
L’importo da indicare in questa colonna non può essere superiore a 54.545,45 euro in quanto la detrazione massima consentita è di 30.000,00 euro da ripartire in tre rate di pari importo.
Per calcolare la detrazione spettante dovete individuare l’ammontare della singola rata dividendo l’importo indicato nella presente colonna per 3.
Riportate nel rigo RN17 il 55 per cento dell’importo della singola rata come sopra calcolata.
SEZIONE VI
In questa sezione vanno indicati i dati per poter fruire delle detrazioni spettanti agli inquilini per canoni di locazione adibiti ad abitazione principale.
È importante sapere che le detrazioni di cui ai righi RP45, RP46, RP47 e RP48 sono alternative e, pertanto, siete
liberi di scegliere quella a voi più favorevole compilando esclusivamente il rigo che vi interessa. Tuttavia, nei casi in
cui potete beneficiare di più detrazioni trovandovi in una delle previste situazioni per una parte dell’anno e in una
delle altre situazioni per la restante parte dell’anno potete compilare più righi. In tale caso la somma dei giorni indicati nelle colonne 1 dei rispettivi righi non può essere superiore a 365.
DETRAZIONI
PER CANONI
DI LOCAZIONE
DETRAZIONE PER GLI
INQUILINI DI ALLOGGI
ADIBITI AD ABITAZIONE
PRINCIPALE
Rigo RP45: dovete compilare questo rigo solo se siete intestatari di un contratto di locazione di immobile adibito
ad abitazione principale e solo se il contratto di locazione è stato stipulato o rinnovato ai sensi della legge n.
431 del 1998.
La detrazione deve essere calcolata in base al periodo dell’anno in cui l’immobile è stato la vostra abitazione principale e al numero dei cointestatari del contratto di locazione, nonché al reddito di ciascuno dei cointestatari del
contratto.
Se il reddito complessivo è superiore a euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.
Compilate il rigo RP45 nel modo seguente:
• nella colonna 1 scrivete il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata la vostra abitazione principale;
• nella colonna 2 scrivete la percentuale della detrazione spettante. Per esempio, se marito e moglie sono cointestatari del contratto di locazione della loro abitazione principale, devono indicare 50 (per cento), cioè metà per ciascuno. Se, invece, il contratto di locazione è intestato a una sola persona, si deve indicare 100, perché la detrazione spetta per intero.
La detrazione che vi spetta in base al vostro reddito complessivo, rapportata al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 1 e alla percentuale indicata in colonna 2, deve essere indicata nel rigo RN18.
Se nel corso dell’anno si sono verificate più situazioni che hanno comportato diverse percentuali di spettanza, occorre compilare per ognuna di esse un rigo RP45. In tal caso la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi
righi non può essere superiore a 365.
DETRAZIONE PER GLI
INQUILINI DI ALLOGGI
ADIBITI AD ABITAZIONE
PRINCIPALE LOCATI
CON CONTRATTI
IN REGIME
CONVENZIONALE
Rigo RP46: dovete compilare questo rigo solo se siete intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come
abitazione principale e solo se il contratto di locazione è stato stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 3, e dall’art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 1998 (i cosiddetti contratti convenzionali).
In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad
esempio, i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).
La detrazione deve essere calcolata in base al periodo dell’anno in cui l’immobile è stato la vostra abitazione principale e al numero dei cointestatari del contratto di locazione, nonché al reddito di ciascuno dei cointestatari del
contratto.
Se il reddito complessivo è superiore a euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.
Compilate il rigo RP46 nel modo seguente:
• colonna 1 scrivete il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata la vostra abitazione principale;
• colonna 2 scrivete la percentuale della detrazione spettante. Per esempio, se marito e moglie sono cointestatari del
contratto di locazione della loro abitazione principale, devono indicare 50 (per cento), cioè metà per ciascuno.
54
Se, invece, il contratto di locazione è intestato a una sola persona, si deve indicare 100, perché la detrazione
spetta per intero.
La detrazione che vi spetta in base al vostro reddito complessivo, rapportata al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 1 e alla percentuale indicata in colonna 2, deve essere indicata nel rigo RN18.
Se nel corso dell’anno si sono verificate più situazioni che hanno comportato diverse percentuali di spettanza, occorre compilare per ognuna di esse un rigo RP46. In tal caso la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi
righi non può essere superiore a 365.
DETRAZIONE
D’IMPOSTA PER CANONI
DI LOCAZIONE
SPETTANTE A LAVORATORI DIPENDENTI CHE
TRASFERISCONO
LA RESIDENZA PER
MOTIVI DI LAVORO
Rigo RP47: dovete compilare questo rigo se siete lavoratori dipendenti ed avete trasferito la residenza nel comune
di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siete titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune
di residenza, a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della vostra regione.
Tale detrazione spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, un contribuente che
ha trasferito la propria residenza nel mese di ottobre 2005, potrà beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007.
La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di
un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Qualora, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale
qualifica.
Se il reddito complessivo è superiore a euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.
Compilate il rigo RP47 nel modo seguente:
• colonna 1: scrivete il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
• colonna 2: scrivete la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti. Si precisa che in questo caso la percentuale deve essere determinata con riferimento ai soli
cointestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratore dipendente.
La detrazione che vi spetta in base al vostro reddito complessivo, rapportata al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 1 e della percentuale indicata in colonna 2 deve essere indicata nel rigo RN18.
Se nel corso dell’anno è variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un
rigo RP47. In tal caso la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi righi non può essere superiore a 365.
DETRAZIONE
D’IMPOSTA PER CANONI
DI LOCAZIONE
SPETTANTE AI GIOVANI
PER L’ABITAZIONE
PRINCIPALE
Rigo RP48: dovete compilare questo rigo se avete un’età compresa tra i 20 e 30 anni e avete stipulato, ai sensi
della legge n. 431 del 1998, un contratto di locazione per una unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Si precisa che tale unità immobiliare deve essere diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati agli organi competenti ai sensi di legge.
Se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71, non spetta alcuna detrazione.
Compilate il rigo RP48 nel modo seguente:
• colonna 1: scrivete il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
• colonna 2: scrivete la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti.
La detrazione che vi spetta in base al vostro reddito complessivo, rapportata al numero dei giorni di locazione indicati in colonna 1 e della percentuale indicata in colonna 2 deve essere indicata nel rigo RN18.
Se nel corso dell’anno è variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un
rigo RP48. In tal caso la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi righi non può essere superiore a 365.
SEZIONE VII
In questa sezione vanno indicati i dati per poter fruire spettanti ai non vedenti per il mantenimento del cane guida
e delle altre detrazioni contraddistinte dal relativo codice.
Compilate il rigo RP49 nel modo seguente:
• in colonna 1:
– il codice 1 per la borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a
sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio i soggetti che al momento
della richiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del
14 febbraio 2001, pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001;
– il codice 2 per le donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera di Genova” finalizzate all’attività
del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.
• in colonna 2 l’importo della detrazione relativa al codice di colonna 1. Il totale delle detrazioni indicate nel rigo
RP49 devono essere riportate nel rigo RN19. Si precisa che per le donazioni effettuate all’ente ospedaliero
“Ospedali Galliera di Genova” la detrazione compete nei limiti del 30 per cento dell’imposta lorda; pertanto, in
questa colonna dovete indicare l’intero ammontare della donazione effettuata, mentre nel rigo RN19 dovete indicare l’ammontare della donazione entro i limiti del 30 per cento dell’imposta lorda dovuta.
• in colonna 3 barrare la casella per usufruire della detrazione forfettaria di euro 516,46 spettante per le spese di
mantenimento dei cani guida. La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente (e non anche alle persone delle quali risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta. La detrazione deve essere riportata nel rigo RN19.
ALTRE DETRAZIONI
7. QUADRO RN
Questo quadro riassume tutti i dati da voi dichiarati negli altri quadri di questo modello, utili per determinare l’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) dovuta per l’anno d’imposta 2007.
Tale imposta si applica sul reddito complessivo formato, se siete residenti in Italia, da tutti i redditi posseduti, ovunque
prodotti, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 del TUIR (se non siete residenti in Italia consultate la
“Guida alla compilazione del mod. Unico 2008” presente alla fine del fascicolo 2 di questo Modello).
55
Per determinare l’imposta dovuta si tiene conto altresì delle detrazioni e dei crediti d’imposta previsti.
Al fine di calcolare l’eventuale imposta a debito o a credito è necessario considerare anche gli acconti già versati e
le ritenute d’acconto.
Per calcolare gli importi totali dei redditi e delle ritenute da inserire nel quadro RN, potete utilizzare il seguente schema riepilogativo trascrivendovi i dati dei totali che avete riportato nei righi indicati nello schema stesso.
IRPEF – SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE
TIPO DI REDDITO
Dominicali
Agrari
Fabbricati
REDDITI
RITENUTE
(Quadro RA, rigo RA11 col. 9)
(Quadro RA, rigo RA11 col. 10)
(Quadro RB, rigo RB11)
(Quadro RC - Sez. I, rigo RC5 col. 2) vedere istruzioni
Lavoro dipendente
(Quadro RC - Sez. II, rigo RC9)
(Quadro RC - Sez. III, rigo RC10)
(Quadro RC - Sez. IV, rigo RC16) vedere istruzioni
Lavoro autonomo
Impresa
Partecipazione
Plusvalenze di
natura finanziaria
(Quadro RE, rigo RE25 e rigo RE26)
(Quadro RF, rigo RF53 e rigo RF54 col. 5)
(Quadro RG, rigo RG34 e rigo RG35 col. 5)
(Quadro RH, rigo RH18 e rigo RH19)
(Quadro RT, rigo RT16 + rigo RT22 e rigo RT27)
(Quadro RL - Sez. I, rigo RL3 col. 2 e col. 3)
Altri redditi
(Quadro RL - Sez. II-A, rigo RL19 col. 1 e RL20 col. 1)
(Quadro RL - Sez. II-B, rigo RL22 col. 2 e rigo RL23 col. 2)
(Quadro RL - Sez. III, rigo RL30 col 1 e rigo RL31 col. 1)
Allevamento
Tassazione separata
(solo in caso di opzione
per la tassazione ordinaria)
(Quadro RD, rigo RD18 e rigo RD19)
(Quadro RM, rigo RM15, col. 1 e col. 2)
REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE
(riportare rispettivamente al rigo RN1 colonna 2 e al rigo RN28, colonna 2)
Può essere utile vedere
nell’APPENDICE del
FASCICOLO 2, voce
”Perdite d’impresa
e di lavoro autonomo”
Se avete compilato i quadri ‘RF’ o ‘RG’ e/o ‘RH’ e/o ‘RE’ si ricorda che le perdite derivanti dall’esercizio di impresa
in contabilità semplificata, quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità semplificata e quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni non vanno sottratte dall’importo degli
altri redditi da riportare nel rigo RN1 col. 2. Pertanto:
– le perdite derivanti dall’esercizio di impresa in contabilità ordinaria e quelle in contabilità semplificata;
– le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria e quelle in contabilità semplificata;
– le perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni;
possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi.
Può essere utile vedere
nell’APPENDICE del
FASCICOLO 2, voce
“Perdite riportabili
senza limiti di tempo”
Si ricorda, inoltre, che dall’anno 1997 le perdite che derivano dall’esercizio di imprese in contabilità ordinaria e
quelle che derivano dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria, formatesi nei primi tre periodi d’imposta, possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti
nel periodo d’imposta e per la differenza nei successivi, per l’intero importo che trova capienza in essi, senza alcun
limite di tempo. È previsto poi che anche le perdite derivanti all’esercizio di imprese in contabilità semplificata, quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità semplificata
e quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni , possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta e per la differenza nei successivi, per l’intero importo che trova capienza in essi, senza
alcun limite di tempo.
Quali dati vanno
inseriti nel quadro RN
Da ora in poi trovate le indicazioni dettagliate per compilare il quadro RN, rigo per rigo.
REDDITO
COMPLESSIVO
Rigo RN1:
colonna 1: questa colonna è riservata ai soli contribuenti percettori di redditi di impresa che intendono fruire del
credito d’imposta per investimento in fondi comuni avendo compilato i relativi righi presenti nei quadri RF, RG e
RH. In particolare riportare in tale colonna l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nei righi, RF54
col. 2, RG35 col. 2 e RH20 col. 2.
colonna 2: scrivete il reddito complessivo dato dalla somma dei singoli redditi indicati nei vari quadri. Se utilizzate lo schema riepilogativo sopra riportato, scrivete l’importo indicato nell’ultimo rigo, colonna ‘redditi’.
Se avete compilato la colonna 1 del rigo RC5 del quadro RC (perché avete percepito compensi per lavori socialmente utili e avete raggiunto l’età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la pensione di vecchiaia), prima
di riportare i totali nel rigo RN1, colonna 2, leggete le istruzioni contenute in APPENDICE alla voce ”Lavori socialmente utili agevolati”.
56
Deduzione
per l’abitazione
principale
Rigo RN2: per beneficiare della deduzione prevista, dovete compilare questo rigo solo se avete scritto nella colonna 2 del quadro RB i codici 1 oppure 5 e quindi dichiarato il reddito dell’abitazione principale e delle sue pertinenze. Tale deduzione spetta per l’intero importo del reddito. Pertanto, l’importo da indicare nel presente rigo è pari alla somma dei redditi dei fabbricati utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze (campo “Utilizzo” uguale a 1 e 5).
Può essere utile vedere
in APPENDICE, voce
”Deduzione per
l’abitazione principale Casi particolari”
Se avete utilizzato il fabbricato come abitazione principale solo per una parte dell’anno, dovete considerare solamente la quota di reddito relativa al periodo per il quale lo avete utilizzato come abitazione principale. In questo caso qualora il numero dei giorni di possesso della singola pertinenza sia superiore a quello dell’abitazione principale, riportate la quota di reddito della pertinenza stessa relativa al periodo nel quale avete utilizzato il fabbricato come abitazione principale.
Se avete utilizzato il fabbricato come abitazione principale per una parte dell’anno e per un’altra parte lo avete
concesso in locazione la deduzione non vi spetta se avete determinato il reddito imponibile in base al canone di
locazione.
È bene sapere che la deduzione per l’abitazione principale non spetta ai non residenti per gli immobili posseduti in Italia.
Detta deduzione in alcuni casi spetta anche secondo particolari modalità.
Oneri deducibili
Rigo RN3: dovete compilare questo rigo solo se avete avuto oneri deducibili. Scrivete la somma indicata nel rigo RP34.
REDDITI IMPONIBILE
Rigo RN4: questo rigo serve per calcolare il reddito imponibile sul quale applicare l’imposta. Scrivete in questo rigo
l’importo che risulta dalla seguente operazione:
RN1 col. 1 + RN1 col. 2 – RN2 – RN3
Se il risultato è negativo, scrivete “0” (zero). In questo caso, scrivete “0” (zero) anche nei righi RN5 (imposta lorda)
e RN25 (imposta netta).
IMPOSTA LORDA
Rigo RN5: in questo rigo dovete scrivere l’imposta lorda corrispondente al vostro reddito imponibile di rigo RN4, calcolata consultando la tabella “Calcolo dell’IRPEF” riportata successivamente.
Individuate lo scaglione di reddito corrispondente e seguite lo schema di calcolo.
CALCOLO DELL’IRPEF
REDDITO
(per scaglioni)
Aliquota
(per scaglioni)
Imposta dovuta sui redditi intermedi
compresi negli scaglioni
fino a euro 15.000,00
23
oltre euro 15.000,00
e fino a euro 28.000,00
27
3.450,00 + 27% parte eccedente
oltre euro 28.000,00
e fino a euro 55.000,00
38
oltre euro 55.000,00
e fino a euro 75.000,00
41
6.960,00 + 38% parte eccedente
17.220,00 + 41% parte eccedente
25.420,00 + 43% parte eccedente
oltre euro 75.000,00
43
23% sull’intero importo
15.000,00
28.000,00
55.000,00
75.000,00
Presenza di
compensi per
attività sportiva
dilettantistica
Se avete compilato il rigo RL22, colonna 1, del quadro RL del FASCICOLO 2, in quanto avete percepito compensi
per attività sportiva dilettantistica, dovete determinare l’imposta lorda seguendo le successive istruzioni:
• sommate all’importo di rigo RN4, quello scritto nel rigo RL22 colonna 1;
• calcolate, secondo la tabella “Calcolo dell’IRPEF”, l’imposta corrispondente a questa somma;
• calcolate, secondo la tabella “Calcolo dell’IRPEF”, l’imposta corrispondente all’importo del rigo RL22 colonna 1 e
sottraetela dall’imposta sopra determinata;
• scrivete l’importo così calcolato in questo rigo RN5.
Contribuenti con
redditi di pensione
non superiore
ad euro 7.500
L’imposta non è dovuta se il vostro reddito complessivo (RN1 colonna 2) è costituito soltanto da redditi di pensione
non superiori a 7.500,00 euro, ed eventualmente dai redditi derivanti da abitazione principale e relative pertinenze
e dai redditi dei terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e non avete compilato la colonna 1 del rigo
RN1 (Credito per fondi comuni). In questo caso l’imposta lorda è pari a zero e non dovete compilare questo rigo.
Si precisa che i redditi di pensione devono essere goduti per l’intero anno e pertanto il numero di giorni di pensione
riportato nel rigo RC6 col. 2 deve essere pari a 365.
Se invece, non avete goduto per l’intero anno di tali redditi di pensione e pertanto il numero di giorni di pensione riportato nel rigo RC6 col. 2 è inferiore a 365, per verificare se l’imposta lorda è pari a zero dovete commisurare il
reddito di pensione percepito all’intero anno operando come di seguito descritto:
Totale Reddito di pensione = somma degli importi indicati nella colonna 3 dei righi da RC1 a RC4 del quadro C
per i quali la relativa casella di colonna 1 è impostata con il codice “1”;
Reddito Pensione Annuale
=
365
giorni di pensione (RC6 col. 2)
x Totale Reddito di pensione
Non è dovuta imposta se l’importo del Reddito Pensione Annuale (come sopra determinato) non è superiore a euro 7.500,00 .
57
Contribuenti con solo
redditi di terreni e
fabbricati non
superiori a euro 500,00
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di terreni e fabbricati di importo complessivo non superiore a 500,00 euro e non avete compilato la colonna 1 del rigo RN1 (Credito per fondi comuni),
l’imposta non è dovuta e pertanto tale rigo non deve essere compilato.
Detrazione per
carichi di famiglia
Da quest’anno le deduzioni per oneri di famiglia sono state sostituite dalle detrazioni per carichi di famiglia. Di seguito si forniscono le istruzioni per la determinazione delle detrazioni per coniuge, figli e altri familiari a carico.
Detrazione per
coniuge a carico
Rigo RN6: dovete compilare questo rigo solo se avete il coniuge a carico.
Da quest’anno è prevista per il coniuge a carico una detrazione teorica variabile da zero a 800 euro secondo tre diverse modalità di determinazione della detrazione effettivamente spettante corrispondenti a tre distinte fasce di reddito. La
singola fascia di reddito è costituita dal reddito complessivo diminuito dal reddito derivante dall’abitazione principale e
delle relative pertinenze. La detrazione deve essere rapportata al numero di mesi per i quali il coniuge è risultato a carico. Determinate l’importo della detrazione che vi spetta attenendovi alle istruzioni che seguono. Determinare:
Reddito Netto = rigo RN1 col. 2 – rigo RN2
Sono previste tre distinte modalità di determinazione della detrazione a seconda dell’ammontare del Reddito Netto
come sopra determinato. Pertanto:
• se il Reddito Netto non è superiore ad euro 15.000,00 seguire le istruzioni di cui alla lettera a);
• se il Reddito Netto è superiore ad euro 15.000,00 ma non ad euro 40.000,00 seguire le istruzioni di cui alla
lettera b);
• se il Reddito Netto è superiore ad euro 40.000,00 ma non ad euro 80.000,00 seguire le istruzioni di cui alla
lettera c);
• se il Reddito Netto è superiore ad euro 80.000,00 la detrazione per coniuge a carico è pari a zero.
A) REDDITO NETTO
Calcolare:
NON SUPERIORE AD EURO
15.000
Quoziente = Reddito Netto
15.000
Si precisa che per il Quoziente devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
Detrazione spettante = [ 800 – (110 X Quoziente) ] X
mesi a carico
12
Dovete riportare in questo rigo RN6 l’importo della detrazione come sopra determinata.
B) REDDITO NETTO
SUPERIORE AD EURO
15.000 MA INFERIORE O UGUALE AD EURO 40.000
La detrazione spetta nella misura fissa di euro 690,00 da rapportare al numero di mesi a carico ed aumentata eventualmente degli incrementi previsti per alcune fasce di reddito così come indicato nella tabella di seguito riportata.
Si precisa che l’importo della maggiorazione spetta per intero non dovendo essere rapportato al numero di mesi a
carico.
Individuate l’eventuale Maggiorazione in relazione alle diverse fasce di “Reddito Netto”:
Reddito Netto
superiore ad euro
Reddito Netto
fino a euro
Maggiorazione
spettante
15.000
29.000
zero
29.000
29.200
10
29.200
34.700
20
34.700
35.000
30
35.000
35.100
20
35.100
35.200
10
35.200
40.000
zero
La detrazione spettante è pari a:
Detrazione spettante = 690 x
mesi a carico + Maggiorazione (come sopra determinata)
12
Dovete riportare in questo rigo RN6 l’importo della detrazione come sopra determinata.
C) REDDITO NETTO SUPERIORE AD EURO 40.000 MA INFERIORE O UGUALE AD EURO 80.000
Calcolare: Quoziente = 80.000 – Reddito netto
40.000
58
Si precisa che per il Quoziente devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
Detrazione spettante = 690 x Quoziente x
mesi a carico
12
Dovete riportare in questo rigo RN6 l’importo della detrazione come sopra determinata.
Detrazione per
i figli a carico
Rigo RN7: dovete compilare questo rigo solo se avete figli a carico.
Da quest’anno per ciascun figlio a carico è prevista una Detrazione Teorica pari a :
– 800 euro per ciascun figlio di età superiore o uguale a tre anni;
– 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni (casella “minore di tre anni” dei righi da 2 a 6 del prospetto dei familiari a carico compilata);
La Detrazione Teorica è aumentata di un importo pari a:
– 220 euro per ciascun figlio portatore di handicap (casella D barrata nei righi da 2 a 6 del prospetto dei familiari
a carico);
– 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico;
La detrazione teorica deve essere rapportata al numero di mesi a carico (casella “mesi a carico” presente nel prospetto dei familiari a carico) ed alla percentuale di spettanza (casella “percentuale” presente nel prospetto dei familiari a carico) che da quest’anno può essere esclusivamente pari a 100, 50 o zero. Si ricorda, come chiarito nelle istruzioni per la compilazione del prospetto dei familiari a carico, che da quest’anno la detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i coniugi. Tuttavia, i coniugi possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con il reddito complessivo più alto.
A seconda dei casi che si possono presentare si riporta di seguito un prospetto esemplificativo delle possibili situazioni:
Contribuente con un numero di figli
inferiore o uguale a tre
Importo Detrazione Teorica
(da rapportare al numero di mesi ed alla percentuale)
Figlio di età inferiore a 3 anni
900,00
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni
800,00
1.120,00
(900,00 + 220,00)
1.020,00
(800,00 + 220,00)
Figlio di età inferiore a 3 anni portatore di handicap
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni portatore
di handicap
Contribuente con un numero di figli superiore a tre
Figlio di età inferiore a 3 anni
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni
Figlio di età inferiore a 3 anni portatore di handicap
Figlio di età superiore o uguale a 3 anni portatore di handicap
Importo Detrazione Teorica
(da rapportare al numero di mesi ed alla percentuale)
1.100,00
(900,00 + 200,00)
1.000,00
(800,00 + 200,00)
1.320,00
(900,00 + 220,00 + 200,00)
1.220,00
(800,00 + 220,00 + 200,00)
Per ogni singolo figlio la relativa detrazione teorica deve essere rapportata al numero di mesi a carico ed alla relativa percentuale.
Ad esempio, se avete un solo figlio a carico per l’intero anno nella misura del 50% e lo stesso ha avuto una età inferiore ai tre anni per 8 mesi la detrazione teorica è pari a:
(900 x 8/12 + 800 x 4/12) x 50/100 = (600 + 266,66) x 50/100 = 433,00
Tali detrazioni sono solo teoriche in quanto l’importo della detrazione effettivamente spettante è in funzione del reddito complessivo del contribuente e del numero di figli a carico.
Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante operare come di seguito indicato.
1) calcolare:
Reddito Netto = rigo RN1 col. 2 – rigo RN2
2) calcolare:
Incremento = ( numero di figli a carico – 1 ) x 15.000
3) calcolare:
Quoziente = (95.000 + Incremento) – Reddito Netto
(95.000 + Incremento)
Se il Quoziente è minore di zero ovvero pari ad uno lo stesso va ricondotto a zero.
Se il Quoziente è maggiore di zero ma minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
59
Calcolare Totale Detrazione Teorica che è pari alla somma delle detrazioni teoriche determinate con riferimento a
ciascun figlio.
Calcolare Detrazione spettante = Totale Detrazione Teorica X Quoziente
Dovete riportare in questo rigo RN7 l’importo della detrazione come sopra determinata.
Con riferimento all’esempio precedente, ed ipotizzando che il contribuente abbia un reddito complessivo di euro
30.000,00 ed una deduzione per abitazione pari ad euro 1.000,00 avremo che:
Reddito Netto =
Incremento =
Quoziente =
Detrazione Spettante =
30.000,00 – 1.000,00 = 29.000,00
(1 -1) x 15.000 = 0
(95.000 – 29.000) / 95.000 = 66.000 / 95.000 = 0,6947
433,00 x 0,6947 = 301,00
Detrazione
spettante nel caso
di coniuge
mancante
Se nel prospetto dei familiari a carico avete indicato per il primo figlio il valore “C” nel campo percentuale, in quanto il coniuge manca ovvero non ha riconosciuto i figli naturali ovvero il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente separato, per il primo figlio potete usufruire della detrazione prevista per il coniuge a carico se più favorevole.
Ulteriore detrazione
per i figli a carico
Rigo RN8: da quest’anno per i contribuenti con un numero di figli superiore a tre spetta una ulteriore detrazione di
euro 1.200,00 da ripartire tra i coniugi. Pertanto, dovete compilare questo rigo solo nel prospetto dei familiari a carico avete indicato un numero di figli superiore a tre ed avete potuto usufruire della detrazione per figli a carico di
cui al rigo RN7. Si ricorda che la detrazione per figli a carico diminuisce all’aumentare del reddito fino ad annularsi. Pertanto se avete quattro figli a carico ma il vostro reddito complessivo diminuito della deduzione per abitazione
principale è pari o superiore ad euro 140.000,00, essendo pari a zero la detrazione spettante per figli a carico,
non potete usufruire della ulteriore detrazione.
In questo rigo RN8 dovete riportare l’ammontare della ulteriore detrazione di euro 1.200,00 rapportata alla percentuale indicata nel rigo 7 del prospetto dei familiari a carico.
Detrazione per altri
familiari a carico
Rigo RN9: da quest’anno è previsto per ogni altro familiare a carico (casella A barrata nei righi da 3 a 6 del prospetto dei familiari a carico) una Detrazione Teorica pari a euro 750,00 da rapportare al numero di mesi a carico
(casella “mesi a carico” presente nel prospetto dei familiari a carico) ed alla percentuale di spettanza (casella “percentuale” presente nel prospetto dei familiari a carico); tale detrazione è solo teorica in quanto l’importo di quella effettivamente spettante è in funzione del reddito complessivo del contribuente al netto della deduzione per abitazione
principale. Per determinare l’ammontare della detrazione effettivamente spettante operare come di seguito indicato.
1) calcolare:
Reddito Netto = rigo RN1 col. 2 – rigo RN2
2) calcolare:
Quoziente = 80.000 – Reddito Netto
80.000
Se il Quoziente è minore di zero, pari a zero ovvero pari ad uno lo stesso va ricondotto a zero;
Se il Quoziente è maggiore di zero ma minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
3) calcolare Totale-Detrazione-Teorica che è pari alla somma delle detrazioni teoriche determinate con riferimento
a ciascun altro familiare a carico (casella A barrata nei righi da 3 a 6 del prospetto dei familiari a carico);
4) calcolare Detrazione-spettante = Totale-Detrazione-Teorica X Quoziente
Dovete riportare in questo rigo RN9 l’importo della detrazione come sopra determinata.
Detrazione per
redditi di lavoro
dipendente, di
pensione ed altri
redditi
Righi da RN10 a RN12
Da quest’anno per i redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo, di impresa in contabilità semplificata ed alcuni redditi diversi il sistema delle deduzioni dal reddito complessivo è sostituito con il sistema delle detrazioni dall’imposta lorda. In particolare, sono previste specifiche detrazioni con riferimento alle diverse tipologie di
reddito. Tali detrazioni costituiscono importi teorici in quanto, la detrazione effettivamente spettante è in funzione del
reddito complessivo (diminuito della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze). L’importo della detrazione effettivamente spettante diminuisce al crescere del reddito fino ad annullarsi del tutto. La norma dispone, altresì, che le detrazioni previste per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, per redditi di pensione, per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore e per redditi diversi non sono cumulabili tra loro.
La non cumulabilità della detrazione di lavoro dipendente e di quella di pensione è riferita al periodo d’anno nel
quale il contribuente ha percepito sia redditi di lavoro dipendente che di pensione. Invece, se i redditi di lavoro dipendente e di pensione si riferiscono a periodi diversi dell’anno, spetterà sia la detrazione per redditi da lavoro dipendente che la detrazione per redditi da pensione ciascuna delle quali rapportata al periodo di lavoro o di pensione considerato.
Di seguito si forniscono le istruzioni per la determinazione delle detrazioni di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo e/o di impresa in contabilità semplificata ed alcuni redditi diversi.
60
Detrazione per
redditi di lavoro
dipendente ed
assimilati
Rigo RN10: dovete compilare questo rigo se avete percepito redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimilati indicati nei righi da RC1 a RC4 del quadro RC per i quali è stato indicato nella colonna 1 il codice 2 o il codice
3 ed avete compilato la colonna 1 del rigo RC6 (giorni di lavoro dipendente).
Si precisa che se nella sezione I del quadro RC avete indicato solo redditi per lavori socialmente utili (codice “3” in
colonna 1 dei righi da RC1 a RC4) la detrazione spetta solo se tali redditi concorrono alla formazione del reddito
complessivo. Per verificare se tali redditi concorrono o meno alla formazione del reddito complessivo vedere in appendice la voce “Lavori socialmente utili agevolati”.
Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto.
Determinare:
Reddito Netto = rigo RN1 col. 2 – rigo RN2
Sono previste tre distinte modalità di determinazione della detrazione a seconda dell’ammontare del Reddito Netto
come sopra determinato. Pertanto:
• se il Reddito Netto non è superiore ad euro 8.000,00 seguire le istruzioni di cui alla lettera a);
• se il Reddito Netto è superiore ad euro 8.000,00 ma non ad euro 15.000,00 seguire le istruzioni di cui alla lettera b);
• se il Reddito Netto è superiore ad euro 15.000,00 ma non ad euro 55.000,00 seguire le istruzioni di cui alla lettera c);
• se il Reddito Netto è superiore ad euro 55.000,00 la detrazione per lavoro dipendente e assimilati è pari a zero.
A) Reddito Netto fino ad euro 8.000
Per importi del reddito netto non superiore ad euro 8.000,00 la detrazione spetta nella misura di euro 1.840,00 da
rapportare al numero di giorni di lavoro dipendente. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può
comunque essere inferiore ad euro 690,00 per redditi di lavoro dipendente derivanti da contratti a tempo indeterminato, ovvero ad euro 1.380,00 per redditi di lavoro dipendente derivanti da contratti a tempo determinato. Pertanto, calcolare la detrazione come segue:
Detrazione =
1.840 x
N. Giorni Lav. Dip (rigo RC6 col. 1)
365
Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 690,00 e il reddito di lavoro dipendente deriva da un rapporto
a tempo indeterminato (codice 1 nella col. 2 dei righi da RC1 a RC4) la detrazione spettante è pari ad euro 690,00.
Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 1.380,00 e il reddito di lavoro dipendente deriva da un rapporto
a tempo determinato (codice 2 nella col. 2 dei righi da RC1 a RC4) la detrazione spettante è pari ad euro 1.380,00.
Qualora abbiate percepito sia redditi di lavoro dipendente derivanti da un rapporto a tempo indeterminato che redditi di lavoro dipendente derivanti da un rapporto a tempo determinato, potete usufruire come detrazione minima di
quella più favorevole pari ad euro 1.380,00.
Dovete riportare in questo rigo RN10 l’importo della detrazione come sopra determinata.
B) Reddito netto superiore ad euro 8.000 e fino ad euro 15.000
1) calcolare Quoziente = 15.000 - Reddito Netto
7.000
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
Detrazione = [ 1.338 + (502 x Quoziente) ] x N. Giorni Lav. Dip (rigo RC6 col. 1)
365
Dovete riportare in questo rigo RN10 l’importo della detrazione come sopra determinata.
C) Reddito Netto superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000
1) calcolare Quoziente = 55.000 – Reddito Netto
40.000
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
2) Calcolare la detrazione spettante:
Detrazione = [ 1.338 x Quoziente x
N. Giorni Lav. Dip (rigo RC6 col. 1) ]
365
3) Per importi del Reddito Netto superiori ad euro 23.000,00 e non superiori ad euro 28.000,00 la detrazione come sopra determinata deve essere aumentata di un importo come descritto nella tabella che segue:
Reddito Netto
Reddito Netto
Maggiorazione
superiore
ad
euro
fino
a
euro
spettante
MAGGIORAZIONE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
23.000
zero
23.000
24.000
10
24.000
25.000
20
25.000
26.000
30
26.000
27.700
40
27.700
28.000
25
28.000
zero
61
L’importo della maggiorazione individuata con riferimento alla fascia di reddito non deve essere rapportata al numero di giorni di lavoro dipendente e quindi spetta per l’intero ammontare.
Dovete riportare in questo rigo RN10 l’importo della detrazione come sopra determinata.
Detrazione per
redditi di Pensione
Rigo RN11: dovete compilare questo rigo se avete percepito redditi di pensione indicati nei righi da RC1 a RC4
del quadro RC per i quali è stato indicato nella colonna 1 il codice 1 ed avete compilato la colonna 2 del rigo RC6
(giorni di pensione). Sono previste diverse detrazioni per redditi di pensione in relazione all’età del contribuente.
Contribuente
che alla data
del 31/12/2007
non ha compiuto
75 anni di età
Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto.
Determinare: Reddito Netto = rigo RN1 col. 2 – rigo RN2
Sono previste tre distinte modalità di determinazione della detrazione a seconda dell’ammontare del Reddito Netto
come sopra determinato. Pertanto:
• se il Reddito Netto non è superiore ad euro 7.500,00 seguire le istruzioni di cui alla lettera a);
• se il Reddito Netto è superiore ad euro 7.500,00 ma non ad euro 15.000,00 seguire le istruzioni di cui alla lettera b);
• se il Reddito Netto è superiore ad euro 15.000,00 ma non ad euro 55.000,00 seguire le istruzioni di cui alla
lettera c);
• se il Reddito Netto è superiore ad euro 55.000,00 la detrazione per redditi da pensione è pari a zero.
A) Reddito Netto fino ad euro 7.500
Per importi del reddito netto non superiore ad euro 7.500,00 la detrazione spetta nella misura di euro 1.725,00 da
rapportare al numero di giorni di pensione. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore ad euro 690,00.
Pertanto, calcolare la detrazione rapportata ai giorni Pensione:
1) Detrazione =
1.725 X
N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)
365
Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 690,00 nel rigo RN11 riportare l’importo della detrazione minima prevista pari ad euro 690,00.
B) Reddito Netto superiore ad euro 7.500 e fino ad euro 15.000
1) calcolare Quoziente = 15.000 - Reddito Netto
7.500
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
Detrazione = [ 1.255 + (470 X Quoziente) ]
X
N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)
365
C) Reddito Netto superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000
1) calcolare Quoziente = 55.000 - Reddito Netto
40.000
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
2) Calcolare la detrazione spettante:
Detrazione = 1.255 X Quoziente X N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)
365
Contribuente
che alla data
del 31/12/2007
ha compiuto
75 anni di età
Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto.
Determinare: Reddito Netto = rigo RN1 col. 2 – rigo RN2
Sono previste tre distinte modalità di determinazione della detrazione a seconda dell’ammontare del Reddito Netto
come sopra determinato. Pertanto:
• se il Reddito Netto non è superiore ad euro 7.750,00 seguire le istruzioni di cui alla lettera a);
• se il Reddito Netto è superiore ad euro 7.750,00 ma non ad euro 15.000,00 seguire le istruzioni di cui alla lettera b);
• se il Reddito Netto è superiore ad euro 15.000,00 ma non ad euro 55.000,00 seguire le istruzioni di cui alla
lettera c);
• se il Reddito Netto è superiore ad euro 55.000,00 la detrazione per redditi da pensione è pari a zero.
A) Reddito Netto fino ad euro 7.750
Per importi del reddito netto non superiore ad euro 7.750,00 la detrazione spetta nella misura di euro 1.783,00 da
rapportare al numero di giorni di pensione. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può comunque essere inferiore ad euro 713,00.
62
Pertanto, calcolare la detrazione rapportata ai giorni Pensione:
Detrazione =
1.783 X
N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)
365
Se la detrazione così determinata è inferiore ad euro 713,00 nel rigo RN11 riportare l’importo della detrazione minima prevista pari ad euro 713,00.
B) Reddito Netto superiore ad euro 7.750 e fino ad euro 15.000
1) calcolare Quoziente = 15.000 - Reddito Netto
7.250
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
Detrazione = [ 1.297 + (486 X Quoziente) ]
X
N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)
365
Dovete riportare in questo rigo RN11 l’importo della detrazione come sopra determinata.
C) Reddito Netto superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000
1) calcolare Quoziente = 55.000 - Reddito Netto
40.000
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
2) Calcolare la detrazione spettante:
Detrazione = 1.297 X Quoziente X
N. Giorni Pensione (RC6 col. 2)
365
Dovete riportare in questo rigo RN11 l’importo della detrazione come sopra determinata.
Detrazione per
redditi assimilati a
quelli di
lavoro dipendente
ed altri redditi
Rigo RN12: dovete compilare questo rigo se avete percepito uno o più dei seguenti redditi:
• redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati nella sezione II del quadro RC;
• redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, da attività di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente e dall’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere (righi RL14. RL15 e RL16 del quadro RL);
• redditi di lavoro autonomo di cui al quadro RE, esclusi quelli assoggettati ad imposta sostitutiva e redditi di lavoro
autonomo derivanti dalla partecipazione in società di persone per i quali nel quadro RH è stata barrata la casella di colonna 7 dei righi da RH1 a RH4.;
• altri redditi di lavoro autonomo indicati nella sezione III del quadro RL;
• redditi di impresa in contabilità semplificata di cui al quadro RG, esclusi quelli assoggettati ad imposta sostitutiva,
e redditi di impresa in contabilità semplificata derivanti dalla partecipazione in società di persone per i quali nel
quadro RH è stata barrata la casella di colonna 7 dei righi da RH1 a RH4;
• redditi di impresa determinati in misura forfetaria di cui al quadro RD.
Se avete percepito somme per assegni periodici del coniuge (Casella di colonna 1 dei righi da RC7 a RC8 barrata) essendo stata prevista una diversa detrazione, vedere le indicazioni fornite nell’apposito paragrafo.
Con riferimento ai redditi sopra indicati, ad esclusione delle somme percepite per assegni periodici del coniuge, determinare la detrazione spettante come di seguito descritto.
Determinare:
Reddito Netto = rigo RN1 col. 2 – rigo RN2
Sono previste due distinte modalità di determinazione della detrazione a seconda dell’ammontare del Reddito Netto come sopra determinato. Pertanto:
• se il Reddito Netto non è superiore ad euro 4.800,00 seguire le istruzioni di cui alla lettera a);
• se il Reddito Netto è superiore ad euro 4.800 ma non ad euro 55.000,00 seguire le istruzioni di cui alla lettera b);
• se il Reddito Netto è superiore ad euro 55.000,00 la detrazione per altri redditi è pari a zero.
A) Reddito Netto fino ad euro 4.800
La detrazione, spetta nella misura fissa di euro 1.104. Pertanto riportare tale importo in questo rigo RN12.
B) Reddito Netto superiore ad euro 4.800 e fino a euro 55.000
1) calcolare Quoziente = 55.000 - Reddito Netto
50.200
63
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
2) Calcolare la detrazione spettante:
Detrazione = 1.104 X Quoziente
Dovete riportare in questo rigo RN12 l’importo della detrazione come sopra determinata.
DETERMINAZIONE
DELLA DETRAZIONE
PER ASSEGNI PERIODI
CORRISPOSTI
DAL CONIUGE
Se nei righi da RC7 a RC8 è presente un importo per il quale la relativa casella di colonna 1 risulta barrata (assegno periodico corrisposto dal coniuge) spetta una detrazione d’imposta con le modalità di seguito descritte. La detrazione non deve essere rapportata ad alcun periodo dell’anno.
Al fine della individuazione della detrazione spettante operare come di seguito descritto.
Determinare: Reddito Netto = rigo RN1 col. 2 – rigo RN2
Sono previste tre distinte modalità di determinazione della detrazione a seconda dell’ammontare del Reddito Netto
come sopra determinato. Pertanto:
• se il Reddito Netto non è superiore ad euro 7.500,00 seguire le istruzioni di cui alla lettera a);
• se il Reddito Netto è superiore ad euro 7.500,00 ma non ad euro 15.000,00 seguire le istruzioni di cui alla lettera b);
• se il Reddito Netto è superiore ad euro 15.000,00 ma non ad euro 55.000,00 seguire le istruzioni di cui alla
lettera c);
• se il Reddito Netto è superiore ad euro 55.000,00 la detrazione per redditi da pensione è pari a zero.
A) Reddito Netto fino ad euro 7.500
Per importi del reddito netto non superiore ad euro 7.500,00 la detrazione spetta nella misura di euro 1.725,00. Pertanto, riportare tale importo nella colonna 2 del rigo RN12 e barrare l’apposita casella presente nella colonna 1.
B) Reddito Netto superiore ad euro 7.500 e fino ad euro 15.000
1) calcolare Quoziente = 15.000 - Reddito Netto
7.500
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
2) Calcolare la detrazione spettante: Detrazione = 1.255 + (470 X Quoziente)
Dovete riportare nella colonna 2 di questo rigo RN12 l’importo della detrazione come sopra determinata e barrare
l’apposita casella presente nella colonna 1.
C) Reddito Netto superiore ad euro 15.000 e fino ad euro 55.000
1) calcolare Quoziente = 55.000 - Reddito Netto
40.000
Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.
2) Calcolare la detrazione spettante: Detrazione = 1.255 X Quoziente
Dovete riportare nella colonna 2 di questo rigo RN12 l’importo della detrazione come sopra determinata e barrare
l’apposita casella presente nella colonna 1.
Detrazione per
oneri indicati nella
Sez. I, quadro RP
Rigo RN13: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione per gli oneri indicati nella Sezione I del
quadro RP. In tal caso, calcolate il 19 per cento dell’importo indicato nel rigo RP22, colonna 4 e scrivetelo nel presente rigo.
Detrazione per
oneri indicati nella
Sez. III, quadro RP
Totale oneri sul quale determinare la detrazione del 41% o del 36%
Rigo RN14: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione nella misura del 41 per cento per “Spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio”. In tal caso, calcolate il 41 per cento dell’importo indicato nel rigo RP38 e scrivetelo nel presente rigo.
Rigo RN15: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione nella misura del 36 per cento per “Spese di interventi di recupero del patrimonio edilizio”. In tal caso, calcolate il 36 per cento dell’importo indicato nel rigo RP42 e scrivetelo nel presente rigo.
Detrazione per
oneri indicati nella
Sez. IV, quadro RP
Totale oneri sul quale determinare la detrazione del 20%
Rigo RN16: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione nella misura del 20 per cento per spese relative alla sostituzione di frigoriferi e congelatori e/o per spese relative all’acquisto di apparecchi televisivi digitali e/o per l’acquisto di motori ad elevata efficienza e/o per l’acquisto di variatori di velocità. In tal caso scrivete
in questo rigo RN16 il 20% delle spese indicate nelle colonne 1, 2, 3, e 4 del rigo RP43 del quadro RP.
64
Detrazione per
oneri indicati nella
Sez. V, quadro RP
Totale oneri sul quale determinare la detrazione del 55%
Rigo RN17: dovete compilare questo rigo solo se avete chiesto la detrazione nella misura del 55 per cento per spese relative alla riqualificazione energetica, agli interventi sull’involucro degli edifici, all’installazione di pannelli solari e/o agli impianti di climatizzazione. In tal caso scrivete in questo rigo RN17 il 55% della rata relativa a ciascuna spesa indicata nelle colonne 1, 2, 3, e 4 del rigo RP44 del quadro RP. Si ricorda che la rata è pari all’importo
della spesa, entro i limiti previsti e descritti nelle istruzioni al rigo RP44, diviso 3.
Rigo RN18: dovete compilare questo rigo solo se avete compilato la Sez. VI del quadro RP.
Detrazione per
oneri indicati nella
Sez. VI, quadro RP
Sono previste quattro distinte detrazioni per canoni di locazione tra loro non cumulabili, se riferite ad un medesimo
periodo dell’anno:
• Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale ai sensi della legge n. 431/1998 (rigo RP45);
• Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratti a regime convenzionale (rigo RP46);
• Detrazione per canone di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per
motivi di lavoro (Rigo RP47);
• Detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni per canoni di locazione relativi a contratti di locazione per abitazione principale (Rigo RP48)
Inoltre da quest’anno se la detrazione spettante è di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di pensione e/o altri rediti, spetta un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze verranno stabilite le modalità di fruizione di tale importo. Per la determinazione dell’ammontare delle detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta lorda come sopra precisato, si rimanda alle indicazioni fornite con le istruzioni relative alla colonna 2 del rigo RN39.
Se avete compilato il rigo RP45, in quanto siete titolari di un contratto di locazione per abitazione principale ai sensi della legge n. 431/1998, dovete calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell’anno in cui l’immobile è
stato adibito a vostra abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione e al vostro reddito complessivo (RN1, colonna 2).
La detrazione è pari:
• a euro 300,00 se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) non supera euro 15.493,71;
• a euro 150,00, se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
Se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) è superiore al citato importo di euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.
Qualora abbiate compilato più righi (perché ad esempio è variata nel corso dell’anno la percentuale di spettanza della detrazione), la detrazione spettante è pari alla somma delle quote di detrazione calcolate per ogni singolo rigo.
La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN18.
Se avete compilato il rigo RP46, in quanto siete titolari di un contratto di locazione per abitazione principale in regime convenzionale, dovete calcolare la relativa detrazione in base ai giorni dell’anno in cui l’immobile è stato adibito a vostra abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione e al vostro reddito complessivo
(RN1, colonna 2).
La detrazione è pari:
• a euro 495,80 se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) non supera euro 15.493,71;
• a euro 247,90, se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
Se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) è superiore al citato importo di euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.
Per esempio, se il vostro reddito complessivo nel 2007 è stato di euro 20.000,00, il contratto di locazione è cointestato al coniuge e l’immobile è stato utilizzato come abitazione principale per 180 giorni, la detrazione che vi spetta è pari a:
247,90 x 50 x 180 = euro 61,13 arrotondata a euro 61,00
100 365
Qualora abbiate compilato più righi (perché ad esempio è variata nel corso dell’anno la percentuale di spettanza della detrazione), la detrazione spettante è pari alla somma delle quote di detrazione calcolate per ogni singolo rigo.
La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN18.
Se avete compilato il rigo RP47, in quanto siete lavoratori dipendenti che avete trasferito la residenza per motivi di
lavoro e siete titolari di un contratto di locazione per abitazione principale, dovete calcolare la relativa detrazione
in base ai giorni dell’anno in cui l’immobile è stato adibito a vostra abitazione principale, alla percentuale di spettanza della detrazione e al vostro reddito complessivo (RN1, colonna 2).
La detrazione è pari:
• a euro 991,60 se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) non supera euro 15.493, 71;
• a euro 495,80, se il reddito complessivo (RN1, colonna 2 ) supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
Se il reddito complessivo (RN1, colonna 2) è superiore al citato importo di euro 30.987,41, non spetta alcuna detrazione.
Qualora abbiate compilato più righi (perché ad esempio è variata nel corso dell’anno la percentuale di spettanza della detrazione), la detrazione spettante è pari alla somma delle quote di detrazione calcolate per ogni singolo rigo.
La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN18.
Se avete compilato il rigo RP48, in quanto avete una età compresa tra i 20 ed i 30 anni e siete titolari di un contratto di locazione per abitazione principale ai sensi della legge n. 431/1998 ed il vostro reddito complessivo non
65
supera euro 15.493, 71 , dovete calcolare la relativa detrazione di euro 991,60 in base ai giorni dell’anno in cui
l’immobile è stato adibito a vostra abitazione principale ed alla percentuale di spettanza della detrazione.
La detrazione così determinata deve essere riportata nel rigo RN18.
Rigo RN19: dovete compilare questo rigo solo se avete compilato la Sez. VII del quadro RP.
Se avete compilato le colonne 1 e 2 del rigo RP49, relative alla detrazione dell’importo equivalente alla borsa di studio riconosciuta dalle regioni o province autonome ed alla detrazione per le donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova, dovete riportare tali detrazioni nel rigo RN19.
Si ricorda che per le le donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera di Genova” l’importo da indicare in questo rigo non può essere superiore al 30 per cento dell’imposta lorda dovuta.
Se avete barrato la casella di colonna 3 del rigo RP49, relativa alla detrazione forfetaria per le spese di mantenimento dei cani guida, dovete riportare euro 516,46 nel rigo RN19.
TOTALE DETRAZIONI
D’IMPOSTA
Rigo RN20: dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni esposte nei righi da RN6 a RN19.
Detrazioni spese
sanitarie per
determinate
patologie
Rigo RN21: dovete utilizzare questo rigo solo se avete compilato la colonna 1 del rigo RP1 del quadro RP e non
avete scelto di rateizzare le spese sanitarie dei righi RP1, RP2 e RP3 (casella 1 del rigo RP22 non barrata).
In mancanza di rateizzazione, riportate nel presente rigo il 19 per cento dell’importo indicato nella colonna 1 del rigo RP1.
Credito d’imposta
per il riacquisto
prima casa
Rigo RN22: dovete compilare questo rigo se intendete utilizzare in diminuzione dall’IRPEF oppure successivamente in
compensazione, il credito di imposta per il riacquisto della prima casa (indicato nella colonna 2 del rigo CR7 del
quadro CR) ed il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 1 del rigo CR7 del quadro CR).
In tale caso riportate in questo rigo la somma dei crediti indicati nelle colonne 1 e 2 del rigo CR7 del quadro CR diminuita dell’importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 esposto a colonna 3 del medesimo rigo CR7.
Credito d’imposta
per l’incremento
dell’occupazione
Rigo RN23: dovete compilare questo rigo se intendete utilizzare in diminuzione dell’IRPEF il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione indicato nella colonne 1 del rigo CR9 del quadro CR che residua dalla precedente dichiarazione.
In tale caso, riportate nel presente rigo l’importo del credito indicato nella colonne 1 del rigo CR9 del quadro CR diminuito dell’importo eventualmente utilizzato in compensazione nel mod. F24 ed esposto nella colonna 2 del medesimo rigo CR9.
TOTALE ALTRE
DETRAZIONI E CREDITI
D’IMPOSTA
Rigo RN24: dovete compilare questo rigo per calcolare il totale delle detrazioni e dei crediti d’imposta indicati nei
righi RN21, RN22 e RN23.
IMPOSTA NETTA
Rigo RN25: questo rigo serve per calcolare l’importo della vostra imposta netta.
A tal fine effettuate il seguente calcolo:
RN5 – RN20 – RN24
Se il risultato di tale operazione è maggiore di zero, riportate l’importo così ottenuto nel presente rigo. Se invece il risultato è negativo scrivete zero.
Crediti per imposte
pagate all’estero
Rigo RN26: questo rigo è riservato a coloro che hanno pagato delle imposte all’estero per redditi ivi prodotti ed intendono, pertanto, fruire dei crediti d’imposta spettanti. In particolare, occorre aver compilato la sez. I-A e la sez. IB del quadro CR nel caso in cui all’estero siano stati prodotti redditi diversi da quelli d’impresa, ovvero aver compilato il quadro CE se all’estero sono stati prodotti anche redditi d’impresa. In questo rigo va indicato:
nella colonna 1 il credito d’imposta spettante che deriva da redditi esteri esentati, in tutto o in parte, da imposte nei
paesi esteri per i quali tuttavia è riconosciuto il diritto al credito (imposte figurative);
nella colonna 2 il credito d’imposta complessivamente spettante; se avete compilato il quadro CR riportare la somma degli importi indicati nelle colonne 4 dei righi da CR5 a CR6 del quadro CR di tutti i moduli compilati; se invece avete compilato il quadro CE, riportare quanto indicato nel rigo CE26 del quadro CE. In questa colonna deve
essere, inoltre, riportato l’importo indicato nel rigo RF54, col. 3 del quadro RF e/o nel rigo RG35, col. 3 del quadro
RG, e/o del rigo RH21 del quadro RH.
Altri crediti
d’imposta
Rigo RN27:
nella colonna 1 riportare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta relativi agli investimenti in fondi comuni
ed indicati nei seguenti righi: RH20 colonna 1; RG35 colonna 2; RF54 colonna 2;
nella colonna 2 indicare i seguenti crediti di imposta:
– il credito di imposta che spetta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non
percepiti e indicati nel rigo CR8;
– il credito indicato nella colonna 2 del rigo RH20 del quadro RH;
– il credito indicato nella colonna 4 del rigo RF54 del quadro RF;
– il credito indicato nella colonna 4 del rigo RG35 del quadro RG;
– il totale dei crediti esposti nelle colonne 11 e 12 di tutti i righi RS21 ed RS22 del quadro RS compilati (articoli
167 e 168 del TUIR).
66
RITENUTE TOTALI
Può essere utile vedere in
APPENDICE, voci “ Eventi
eccezionali”
Rigo RN28: questo rigo serve per indicare il totale delle ritenute subite e già indicate nei diversi quadri.
Se avete solo redditi di lavoro dipendente o redditi a questi assimilati (con esclusione di quelli da lavoro socialmente utile per i quali è applicabile il regime agevolato), scrivete nella colonna 2, l’importo del rigo RC10.
Se invece avete redditi di altro tipo, riportate nel rigo RN28 colonna 2 l’importo presente nella colonna “ritenute” del
rigo “Reddito complessivo e totale ritenute” dello “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute”.
Nella colonna 1 del rigo RN28, scrivete l’importo delle ritenute sospese per eventi eccezionali, sulla base di specifici provvedimenti, già comprese nell’importo di colonna 2.
Se avete compilato la colonna 1 del rigo RC5 del quadro RC (perché avete percepito compensi per lavori socialmente utili e avete raggiunto l’età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per la pensione di vecchiaia), prima di
riportare i totali nel rigo RN28 colonna 2, leggete le istruzioni contenute in APPENDICE alla voce ”Lavori socialmente
utili agevolati”.
Altre ritenute subite
Rigo RN29: scrivete le ritenute subite sui contributi corrisposti dall’UNIRE e quelle operate dall’INAIL per trattamenti
assistenziali ai titolari di redditi agrari.
Differenza
Rigo RN30: scrivete l’importo che risulta dalla seguente operazione:
RN25 – RN26 col. 2 – RN27 col. 1 – RN27 col. 2 – RN28 col. 2 – RN29
Se il risultato è negativo, scrivetelo preceduto dal segno meno.
Crediti d’imposta
per le imprese e i
lavoratori autonomi
Rigo RN31: dovete compilare questo rigo, per un importo fino a concorrenza di quello di rigo RN30, solo se usufruite di crediti d’imposta per le imprese e per i lavoratori autonomi riportati nel quadro RU del FASCICOLO 3.
Si ricorda che il comma 53 dell’art 1 legge Finanziaria 2008 ha previsto che i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU possono essere utilizzati nel limite annuale di euro 250.000. L’ammontare eccedente è riportato in avanti
ed è compensabile per l’intero importo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si è generata l’eccedenza.
Si rimanda a tal fine alle indicazioni contenute nelle istruzioni al quadro RU del Fascicolo 3.
Eccedenza d’imposta
risultante dalla precedente
dichiarazione
Rigo RN32: dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di imposta delle quali non avete chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. Questo importo si trova nella colonna 4 del rigo RX1 del Modello UNICO 2007.
Se nel 2007 avete fruito dell’assistenza fiscale e il sostituto d’imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito
risultante dal Modello 730-3 potete scrivere nel rigo RN32 il credito non rimborsato. Trovate tale importo al punto
26 del CUD 2008 o al punto 14 del CUD 2007. Potete scrivere nel rigo RN32 anche l’eccedenza dell’IRPEF risultante dalle dichiarazioni degli anni precedenti e non richiesta a rimborso, nei casi in cui non avete presentato la dichiarazione nell’anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero.
Può essere utile vedere in
APPENDICE, voci “ Crediti
risultanti dal Mod. 730
non rimborsati dal sostituto
d’imposta” e “Eccedenze
di imposte risultanti dalla
precedente dichiarazione“
In caso di comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO 2007 con la
quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4):
• se il credito comunicato è maggiore dell’importo dichiarato, dovete riportare nel rigo RN32 l’importo comunicato.
Si precisa che per la conferma del maggior credito è necessario rivolgersi ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
• se il credito comunicato (ad esempio: 800) è inferiore all’importo dichiarato (ad esempio: 1.000), dovete riportare nel rigo RN32 l’importo inferiore (ad esempio: 800). Se a seguito della comunicazione avete versato con il mod.
F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il credito riconosciuto (200, nell’esempio riportato), dovete indicare
l’intero credito dichiarato (ad esempio: 1.000).
Inoltre, se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2007 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell’Ici ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare in questo rigo anche l’eventuale importo del credito IRPEF indicato nel rigo 60 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2007 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nel rigo RN33 riportare l’eventuale credito IRPEF utilizzato in compensazione per il Mod. F24.
I contribuenti che hanno percepito redditi di impresa derivanti dalla partecipazione in società che operano in regime
di trasparenza devono riportare in tale rigo anche l’importo eventualmente indicato nel rigo RH23 del quadro RH (eccedenza d’imposta attribuita al socio dalla società).
Inoltre in tale rigo devono essere riportate anche le eccedenze d’imposta derivanti da società trasparenti ovvero da
Trust trasparenti o misti indicate nella colonna 6 del rigo RF54 del quadro RF, nonché quelle indicate nella colonna 6
del rigo RG35 del quadro RG.
Eccedenza d’imposta
risultante dalla
precedente dichiarazione compensata
nel mod. F24
Rigo RN33: dovete compilare questo rigo solo per indicare la parte dell’eccedenza dell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo RN32, che avete utilizzato in compensazione nel mod. F24.
Nello stesso rigo dovete comprendere anche l’eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell’Agenzia delle Entrate ed ugualmente utilizzato in compensazione.
ACCONTI VERSATI
Rigo RN34: dovete compilare questo rigo per riportare l’importo degli acconti indicati nella colonna “Importi a debito versati” della Sezione “Erario” del mod. F24. In particolare, dovete indicare:
nella colonna 1 è riservata ai soggetti partecipanti in società fuoriuscite dal regime di cui all’art. 116 del TUIR che
hanno ceduto alla società già trasparente quota dell’acconto versato; in tal caso dovete riportare in colonna 1 la
somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi RS23 e RS24 del quadro RS dei diversi moduli compilati
qualora nella colonna 2 di detti righi sia stato indicato il codice 1.
Può essere utile vedere
in APPENDICE, voce
“Eventi eccezionali”
67
nella colonna 2 l’importo degli acconti dovuti ma non versati se avete goduto della sospensione dei termini sulla
base di specifici provvedimenti emanati per eventi eccezionali;
nella colonna 3 la somma degli acconti versati (considerando eventuali versamenti integrativi), compresi quelli sospesi per eventi eccezionali sulla base di specifici provvedimenti. In questa colonna dovete riportare anche l’importo degli acconti già indicati nella colonna 1 di questo rigo.
Se avete pagato gli acconti usufruendo del differimento dei termini o siete ricorsi alla rateizzazione, non considerate le maggiorazioni dell’importo o gli interessi versati.
Se per l’anno precedente avete fruito dell’assistenza fiscale e avete versato gli acconti tramite il datore di lavoro dovete indicare nel rigo RN34, colonna 3, gli importi trattenuti da quest’ultimo, pari alla somma dei punti 21 e 22 del
CUD 2008 ovvero alla somma dei punti 11 e 12 del CUD 2007. Anche in questo caso l’importo deve essere indicato senza tenere conto degli interessi dovuti per la rateazione della prima rata dell’acconto.
Se avete eventuali acconti sospesi, per eventi eccezionali, nella colonna 2 scrivete l’importo di questi acconti, già
compresi nell’importo indicato nella colonna 3. L’importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e nei termini che saranno previsti da un apposito decreto per la ripresa delle riscossioni delle somme sospese.
È bene sapere che se tramite il sistema del casellario delle pensioni non è stata effettuata la tassazione alla fonte delle somme corrisposte, tenendo conto del cumulo dei trattamenti pensionistici, non saranno irrogate sanzioni nei confronti dei titolari di più trattamenti pensionistici che hanno omesso o versato in misura insufficiente gli acconti dell’IRPEF per il 2007.
I contribuenti che hanno percepito redditi di impresa derivanti dalla partecipazione in società che operano in regime
di trasparenza devono riportare nella colonna 3 di questo rigo anche l’importo eventualmente indicato nel rigo RH24
del quadro RH (acconti d’imposta versati dalla società di capitale ed attribuiti al socio).
Inoltre nella colonna 3 devono essere riportati anche gli acconti d’imposta di società trasparenti ovvero di Trust trasparenti o misti indicati nella colonna 7 del rigo RF54 del quadro RF, nonché quelli indicati nella colonna 7 del rigo
RG35 del quadro RG.
BONUS fiscale
Rigo RN35: dovete compilare questo rigo se avete compitato il quadro BF.
Il Bonus spetta nella misura di euro 150,00 per il contribuente e per ogni familiare a carico per il quale risulta compilato il relativo rigo nel prospetto dei familiari presente nel quadro BF. Il Bonus spettante per il familiare a carico deve essere rapportato alla percentuale di spettanza indicata nel relativo rigo.
Se ad esempio, nel quadro BF avete indicato il codice 1 nella casella presente nel riquadro “Dichiarazione sostitutiva” ed avete compilato nel prospetto “Ulteriore rimborso per familiari a carico nell’anno d’imposta 2006” due righi
relativi a figli a carico indicando per entrambi il valore 100 come percentuale di spettanza della detrazione, l’ammontare complessivo del Bonus Fiscale da riportare in questo rigo RN35 è pari ad euro 450,00 (150,00 x 3).
Se invece, nel quadro BF avete indicato il codice 2 nella casella presente nel riquadro “Dichiarazione sostitutiva” in
quanto avete fruito solo voi, e non anche per i familiari a carico, del bonus tramite il sostituto d’imposta ed avete compilato nel prospetto “Ulteriore rimborso per familiari a carico nell’anno d’imposta 2006” due righi relativi a figli a carico, indicando per entrambi il valore 100 come percentuale di spettanza della detrazione, l’ammontare complessivo del Bonus Fiscale da riportare in questo rigo RN35 è pari ad euro 300,00 (150,00 x 2).
IRPEF da versare o
da rimborsare
risultante dal
Mod. 730/2008
Rigo RN36: questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un
modello 730/2008 precedentemente presentato.
Nella colonna 1 riportate quanto indicato nella colonna 6 del rigo 44 del modello 730-3/2008 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2008 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 6
del rigo 52 del modello 730-3/2008.
La colonna 2 deve essere compilata solo se nel quadro I del modello 730/2008 avete chiesto di utilizzare il credito
originato dalla liquidazione della dichiarazione 730 per il pagamento dell’ICI e se nel mod. 730-3/2008 (prospetto
di liquidazione), rilasciato dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, risulta compilata la colonna 3 del rigo 44
(ovvero col. 3 del rigo 52 per il coniuge dichiarante). In tal caso riportate l’ammontare del credito utilizzato in compensazione con il modello F24, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, per il pagamento dell’ICI.
Nella colonna 3 riportate quanto indicato nella colonna 4 del rigo 44 del modello 730-3/2008 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2008 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 4
del rigo 52 del modello 730-3/2008.
DETERMINAZIONE
DELL’IMPOSTA
Righi RN37 e RN38: dovete compilare questi righi per determinare l’imposta a debito o a credito.
A tal fine effettuate la seguente operazione:
Imposta a debito
o a credito
RN30 – RN31 – RN32 + RN33 – RN34 col.3 + RN34 col. 1 – RN35 – RN36 col. 1 + RN36 col. 2 + RN36 col. 3
Se il risultato di tale operazione è positivo riportate l’importo così ottenuto nel rigo RN37 (imposta a debito).
Se il risultato di tale operazione è negativo riportate l’importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RN38
(imposta a credito).
È bene sapere che l’imposta non è dovuta oppure non è rimborsata ne può essere utilizzata in compensazione se
non supera euro 12,00.
Per utilizzare l’eventuale credito potete consultare le istruzioni relative al quadro RX.
68
RESIDUO DELLE
DETRAZIONI E DEI
CREDITI D’IMPOSTA
Rigo RN39: dovete compilare questo rigo per indicare l’eventuale importo delle detrazioni e dei crediti d’imposta di
cui ai righi RN8, RN18, RN21, RN22 e RN23 che non ha trovato capienza nell’imposta lorda.
Istruzioni per la determinazione dei residui delle detrazioni di cui ai righi RN8 e RN18
Ai fini della la determinazione del residuo della detrazione d’imposta di cui al rigo RN8 operate come di seguito
descritto.
Calcolate:
A = RN5 – RN20
1. se il risultato della precedente operazione (A) è maggiore o uguale a zero, la detrazione di cui al rigo RN8 ha
trovato per intero capienza nell’imposta lorda e pertanto la colonna 1 del rigo RN39 non deve essere compilata.
Se oltre al rigo RN8 avete compilato anche il rigo RN18 , anche la detrazione di cui al rigo RN18 ha trovato
per intero capienza nell’imposta lorda e pertanto la colonna 2 del rigo RN39 non deve essere compilata.
2. se invece, il risultato della precedente operazione (A) è inferiore a zero, è necessario individuare l’eventuale
ammontare della detrazione di cui al rigo RN8 che non ha trovato capienza nell’imposta lorda. A tal fine è necessario confrontare l’importo del rigo RN8 con il valore di A precedentemente determinato considerando tale importo in valore assoluto ossia non preceduto dal segno meno “-“; si precisa che al fine delle istruzioni che seguono l’importo di A come sopra determinato deve essere sempre considerato in valore assoluto ossia non preceduto dal segno meno “–“;
2.1 se l’importo del rigo RN8 è inferiore al valore di A, l’intero importo della detrazione indicata nel rigo RN8,
non ha trovato capienza nell’imposta lorda e pertanto deve essere riportato l’importo del rigo RN8 nella colonna 1 del rigo RN39. Se oltre al rigo RN8 avete compilato anche il rigo RN18 al fine della individuazione
dell’eventuale residuo relativo al rigo RN18, utilizzate le istruzioni di seguito riportate.
B = RN5 – RN6 –RN7 –RN8 + RN39 col. 1 – RN9 –RN10 – RN11 – RN12
• se il risultato della precedente operazione (B) è inferiore o uguale a zero, la detrazione di cui al rigo RN18
non ha trovato capienza nell’imposta lorda; nella colonna 2 del rigo RN39 deve essere riportato il minore tra
il valore di RN18 e la differenza tra A e il valore del rigo RN39, colonna 1;
• se invece, il risultato della precedente operazione (B) è superiore a zero, è necessario individuare l’eventuale ammontare della detrazione di cui al rigo RN18 che non ha trovato capienza nell’imposta lorda. A tal fine è necessario confrontare l’importo del rigo RN18 con il valore di B precedentemente determinato. Se l’importo del rigo
RN18 è inferiore uguale al valore di B, l’intero importo della detrazione indicata nel rigo RN18, ha trovato capienza nell’imposta lorda e pertanto non deve essere compilata la colonna 2 del rigo RN39. Se, invece l’importo del rigo RN18 è superiore al valore di B, l’ importo della detrazione indicata nel rigo RN18 che non ha trovato capienza è pari al minore importo risultante dalle seguenti due operazioni:
RN18 – B
A – RN39 col. 1
riporatate l’importo così determinato nella colonna 2 del rigo RN39;
2.2 se l’importo del rigo RN8 è uguale al valore di A, l’intero importo della detrazione indicata nel rigo RN8,
non ha trovato capienza nell’imposta lorda e pertanto deve essere riportato l’importo del rigo RN8 nella colonna 1 del rigo RN39. Se oltre al rigo RN8 avete compilato anche il rigo RN18, la detrazione di cui al rigo
RN18 ha trovato per intero capienza nell’imposta lorda e pertanto la colonna 2 del rigo RN39 non deve essere
compilata;
2.3 se invece l’importo del rigo RN8 è superiore al valore di A, l’ importo della detrazione indicata nel rigo RN8
che non ha trovato capienza è pari al valore di A; riportare l’importo di A nella colonna 1 del rigo RN39. Se oltre al rigo RN8 avete compilato anche il rigo RN18, la detrazione di cui al rigo RN18 ha trovato per intero capienza nell’imposta lorda e pertanto la colonna 2 del rigo RN39 non deve essere compilata.
Istruzioni per la determinazione del residuo della detrazioni di cui ai righi RN18 nel caso in cui il rigo RN8 non
è compilato
Ai fini della la determinazione del residuo della detrazione d’imposta di cui al rigo RN8 operate come di seguito
descritto.
Calcolate:
C = RN5 – RN6 – RN7 – RN9 – RN10 – RN11 –RN12
– se il risultato della precedente operazione è minore o uguale a zero, la detrazione di cui al rigo RN18 non ha trovato capienza nell’imposta lorda, pertanto nella colonna 2 del rigo RN39 riportate l’ammontare del rigo RN18;
– se invece, il risultato della precedente operazione è maggiore di zero è necessario individuare l’eventuale ammontare della detrazione di cui al rigo RN18 che non trova capienza nell’imposta lorda. A tal fine è necessario confrontare l’importo del rigo RN18 con il valore di C precedentemente determinato;
• se l’importo del rigo RN18 è inferiore o uguale al valore di C, la detrazione del rigo RN18 trova per intero capienza nell’imposta lorda e pertanto non deve essere compilata la colonna 2 del rigo RN39;
• se, invece l’importo del rigo RN18 è superiore al valore di C, l’ importo della detrazione indicata nel rigo
RN18 che non trova capienza è pari alla differenza tra l’ammontare indicato nel rigo RN18 e l’ammontare di C
come sopra determinato; riportare il risultato di tale operazione nella colonna 2 del rigo RN39.
69
Istruzioni per la determinazione dei residui delle detrazioni e dei crediti d’imposta di cui ai righi RN21, RN22 e RN23
Ai fini della la determinazione dei residui e dei crediti d’imposta di cui ai righi RN21, RN22 e RN23 operate come segue: calcolare la differenza tra l’ammontare dell’imposta lorda, scritta nel rigo RN5 e la somma delle detrazioni scritte nel rigo RN20.
– se tale differenza è superiore o uguale all’importo delle detrazioni indicate nel rigo RN24, non dovete compilare
le colonne 3, 4 e 5 questo rigo RN39;
– se invece tale differenza è inferiore all’importo del rigo RN24, per ciascuna detrazione o credito esposto nei righi
da RN21 a RN23 indicare nella relativa colonna del rigo RN39 il corrispondente ammontare che non ha trovato
capienza nell’imposta lorda.
In caso di mancata ripartizione in quattro rate delle spese sanitarie, l’importo residuo esposto nella colonna 3 del rigo RN39 costituisce la parte di detrazione che, non avendo trovato capienza nell’imposta lorda, può essere trasferita al familiare che ha sostenuto, nel vostro interesse, le spese sanitarie per particolari patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica. In questo caso il familiare che ha sostenuto le spese
può indicare nella propria dichiarazione dei redditi al rigo RP2 l’importo da voi indicato nella colonna 3 del rigo
RN39 diviso 0,19.
L’importo residuo esposto nelle colonne 4 e 5 di questo rigo sarà utilizzabile nella prossima dichiarazione, oppure,
tramite delega di pagamento modello F24, in compensazione delle somme a debito.
ESEMPIO
Imposta lorda
Totale detrazioni (rigo RN20)
Differenza tra imposta lorda e rigo RN20 (4.000 – 1.000)
Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (rigo RN22)
Credito per l’incremento dell’occupazione (rigo RN23)
Totale altre detrazioni (rigo RN24)
=
=
=
=
=
=
4.000
1.000
3.000
3.100
500
3.600
Essendo la differenza tra l’imposta lorda e il rigo RN20 (euro 3.000) inferiore all’importo del rigo RN24 (euro
3.600), il contribuente può indicare l’importo di euro 600 che costituisce il residuo che non ha trovato capienza nell’imposta lorda, o nella colonna 3 del rigo RN39 per il suo intero ammontare ovvero suddividerla nella misura che
ritiene più opportuna tra le colonne 4 e 5 del rigo RN39.
A titolo esemplificativo si propongono alcune delle possibili modalità di compilazione delle colonne 4 e 5 del rigo RN39:
Ipotesi 1:
Ipotesi 2:
Ipotesi 3:
Rigo 39 col. 4 = 600
Rigo 39 col. 4 = 100
Rigo 39 col. 4 = 300
Rigo 39 col. 5 =
0
Rigo 39 col. 5 = 500
Rigo 39 col. 5 = 300
Si precisa che nell’esempio riportato, il credito residuo di euro 600 non può essere indicato per intero nella colonna
5 del rigo RN39 in quanto d’importo superiore a quello del credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione di
cui al rigo RN23.
8. QUADRO RV – ADDIZIONALE REGIONALE
E COMUNALE ALL’IRPEF
Chi è tenuto
al pagamento
Siete obbligati al pagamento dell’addizionale regionale in relazione al domicilio fiscale al 31 dicembre 2007. Inoltre siete obbligati al pagamento dell’addizionale comunale all’lRPEF sia a saldo per il 2007, con riferimento al
domicilio fiscale al 1 gennaio 2007, sia in acconto per l’anno di imposta 2008, con riferimento al domicilio fiscale
al 1 gennaio 2008, sempreché il comune abbia deliberato l’aliquota dell’addizionale comunale.
Siete tenuti al pagamento delle addizionali regionale e comunale sia che siate residenti che non residenti nel territorio dello Stato se, con riferimento al 2007, dovete l’IRPEF dopo aver sottratto gli importi di tutte le detrazioni d’imposta che vi spettano e dei crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero che, sempre all’estero, hanno subìto il pagamento di imposte a titolo definitivo.
Chi non è tenuto
al pagamento
Non siete, invece, obbligati al pagamento dell’addizionale regionale e comunale all’IRPEF se:
• possedete soltanto redditi esenti dall’IRPEF;
• possedete soltanto redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell’IRPEF;
• possedete soltanto redditi soggetti a tassazione separata salvo che, avendone la facoltà, abbiate optato per la tassazione ordinaria facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo;
• avete un’imposta lorda (rigo RN5) che, al netto delle detrazioni riportate nei righi RN20 e RN21, dei crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero, indicati nel rigo RN26, col. 2 e dei crediti d’imposta per fondi comuni indicati nel rigo RN27 col. 1, non supera euro 10,33.
Come si determina
Le addizionali regionale e comunale si calcolano applicando un’aliquota al reddito complessivo determinato, ai fini
dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili.
70
Aliquote
In deroga alle disposizioni generali, che stabiliscono per tutto il territorio nazionale l’aliquota dell’addizionale regionale nella misura dello 0,90 per cento, alcune regioni hanno deliberato una maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale in vigore. Inoltre, sono state previste differenti condizioni soggettive per l’applicazione delle varie
aliquote ed aliquote agevolate per alcuni soggetti.
L’addizionale comunale all’IRPEF è dovuta soltanto se avete il domicilio fiscale nei comuni che l’hanno deliberata.
Consultate l’apposita tabella dei comuni che hanno deliberato l’addizionale comunale e che trovate alla fine del presente fascicolo.
Le addizionali regionale e comunale non sono deducibili ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.
Domicilio fiscale
Salvo i casi di domicilio fiscale stabilito dall’Agenzia delle Entrate, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la
Pubblica Amministrazione, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. Per quanto riguarda
i contribuenti deceduti, va fatto riferimento al loro ultimo domicilio fiscale.
Per individuare la regione a favore della quale effettuare il versamento dell’addizionale, si deve fare riferimento al
domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre 2007. Per individuare il comune a favore del quale effettuare il versamento dell’addizionale comunale dovuta a saldo per il 2007, si deve fare riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 1 gennaio 2007 mentre per quella dovuta in acconto per il 2008 si deve fare
riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 1 gennaio 2008. Per ulteriori chiarimenti consultate le
ISTRUZIONI GENERALI, PARTE III, capitolo 1 (“Dati personali Domicilio fiscale”).
Quando e come
si effettua il
versamento
Dovete versare in unica soluzione le addizionali regionale e comunale con le modalità e nei termini previsti per il
versamento del saldo dell’lRPEF.
Si ricorda che è dovuto l’acconto per l’addizionale comunale all’Irpef per l’anno di imposta 2008 nella misura del
30% determinato applicando al reddito imponibile relativo all’anno di imposta 2007 l’aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2008; si rinvia per ulteriori informazioni a
quanto precisato nel paragrafo 6 “Come si eseguono i versamenti”.
Da ora in poi trovate indicazioni dettagliate per compilare il quadro RV, rigo per rigo.
SEZIONE I
COME SI CALCOLA
L’ADDIZIONALE
REGIONALE ALL’IRPEF
Vedere in APPENDICE,
voce “Eventi eccezionali”
Rigo RV1: scrivete l’importo pari al risultato della seguente operazione:
RN1 col. 2 – RN2 – RN3
Rigo RV2
Nella colonna 1 la casella “Casi particolari addizionale regionale” è riservata esclusivamente a coloro che hanno il
domicilio fiscale nelle regioni Lombardia e Veneto e che si trovano in determinate condizioni come chiarito con riferimento a ciascuna regione nelle istruzioni che seguono. In tali casi è stata prevista l’aliquota agevolata dello 0,90
per cento.
Regione Lombardia
La regione Lombardia ha previsto l’applicazione di una aliquota agevolata dello 0,90% per i contribuenti per i quali risultano verificate entrambe le seguenti condizioni:
• contribuente al cui reddito complessivo (rigo RN1, colonna 2) concorrono esclusivamente redditi da pensione di ogni
genere ed eventualmente redditi derivanti dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze.
Si precisa che per pensioni di ogni genere si intendono sia quelle esposte nel quadro RC con il codice 1 sia quelle esposte con il codice 2 poiché relative a trattamenti pensionistici integrativi, quali ad esempio quelle corrisposte dai fondi pensione;
• contribuente il cui reddito complessivo (rigo RN1, colonna 2), ridotto degli oneri deducibili (rigo RN3), non è superiore ad euro 10.329,14.
Qualora ricorrano entrambe le suddette condizioni per usufruire dell’aliquota agevolata dello 0,90% è necessario
barrare la casella di colonna 1 “Casi particolari addizionale regionale”.
Regione Veneto
La regione Veneto in sostituzione delle aliquote per i diversi scaglioni di reddito come indicato nella tabella che segue, ha previsto l’applicazione di una aliquota agevolata dello 0,90% a favore di:
a) soggetti disabili ai sensi dell’art. 3, legge 5/2/92, n.104, con un reddito imponibile per l’anno 2007 non superiore ad euro 45.000,00;
b) contribuenti con un familiare disabile ai sensi della citata legge 104, fiscalmente a carico con un reddito imponibile non superiore ad euro 45.000,00. In questo caso qualora il disabile sia fiscalmente a carico di più soggetti
l’aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 45.000,00;
c) contribuenti aventi un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale, non superiore ad euro 50.000,00 e
con tre figli fiscalmente a carico. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l’aliquota dello 0,9% si applica solo nel caso in cui la cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell’addizionale regionale, non sia superiore ad eu-
71
ro 50.000,00. La soglia di reddito imponibile è innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo. Ad esempio con quattro figli a carico la soglia è pari ad euro 60.000,00.
Per usufruire dell’aliquota agevolata dello 0,90% dovete indicare nella casella di colonna 1 “Casi particolari addizionale regionale” il codice 1 se vi trovate nei casi descritti nei punti a) e/o b) ovvero il codice 2 se vi trovate nel
caso descritto nel punto c).
Nella colonna 2 scrivete l’importo dell’addizionale regionale all’IRPEF dovuta in relazione al domicilio fiscale al 31
dicembre 2007 e determinata applicando le aliquote previste dalle singole regioni all’importo scritto nel rigo RV1
(reddito imponibile) con le modalità dalle stesse stabilite come riportato nella tabella che segue.
Le regioni di seguito indicate hanno previsto per la determinazione dell’addizionale regionale più aliquote a seconda degli scaglioni di reddito ovvero una modalità di calcolo particolare.
Emilia Romagna
Per la regione Emilia Romagna si precisa che per i redditi fino a euro 15.000,00 l’aliquota prevista è del 1,10 %;
per i redditi superiori a euro 15.000,00 e fino a euro 20.000,00 l’aliquota del 1,20 % si applica sull’intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 15.000,00; per i redditi superiori a euro 20.000,00 e
fino a euro 25.000,00 l’aliquota del 1,30 % si applica sull’intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che
eccede euro 20.000,00; per i redditi oltre euro 25.000,00 l’aliquota del 1,40 % si applica sull’intero ammontare
di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 25.000,00. Ad esempio, per un reddito di euro 30.000,00 l’imposta dovuta sarà pari a euro 420,00.
Regione Liguria
Per la regione Liguria si precisa che per i redditi fino a euro 20.000,00 l’aliquota prevista è del 0.90 %; per i redditi
superiori a euro 20.000,00 l’aliquota del 1,40 % si applica sull’intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che
eccede euro 20.000,00. Ad esempio, per un reddito di euro 30.000,00 l’imposta dovuta sarà pari a euro 420,00.
Tuttavia, per i redditi compresi tra euro 20.001,00 ed euro 20.101,42 l’imposta determinata applicando l’aliquota 1,4% è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente “0,986” e la differenza tra euro 20.101,42 ed il
reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale; Il calcolo da eseguire è il seguente:
RV1 x 1,40
100
_ 0,986 x (20.101,42 _ RV1)
Regione Piemonte
Per la regione Piemonte si precisa che per i redditi fino a euro 11.071,35 l’aliquota prevista è del 0.90 %; l’aliquota dell’1,4 per cento prevista per i redditi superiori a euro 11.071,35 si applica sull’intero ammontare di reddito e
non solo sulla parte che eccede euro 11.071,35. Ad esempio per un reddito di euro 15.000,00 l’imposta dovuta
sarà pari ed euro 210,00.
Regione Umbria
Per la regione Umbria si precisa che per i redditi fino a euro 15.000,00 l’aliquota prevista è del 0.90 %; per i redditi superiori a euro 15.000,00 l’aliquota dell’1,1 per cento prevista si applica sull’intero ammontare di reddito e
non solo sulla parte che eccede euro 15.000,00. Ad esempio per un reddito di euro 30.000,00 l’imposta dovuta
sarà pari ed euro 330,00.
Regione Veneto
Per la regione Veneto si precisa che l’aliquota dell’1,4 per cento prevista per i redditi (rigo RV1) superiori a euro
28.000,00 si applica sull’intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede euro 28.000,00. Ad esempio, per un reddito di euro 30.000,00 l’imposta dovuta sarà pari a euro 420,00.
Tuttavia, per i redditi compresi tra euro 28.001,00 ed euro 28.142,00, l’aliquota da applicare non è dell’1,4% ma
è determinata in termini percentuali sottraendo al coefficiente “1” il rapporto tra l’ammontare di euro 27.748,00 ed
il reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale. L’aliquota così determinata, deve essere arrotondata alla quarta cifra decimale; l’ultima cifra va arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a cinque.
A tal fine determinare l’aliquota da applicare con la modalità di seguito descritta:
Aliquota = 1 – (27.748,00 / rigo RV1)
L’aliquota così determinata deve essere arrotondata alla quarta cifra decimale secondo le modalità sopra riportate.
L’ammontare dell’addizionale regionale dovuta si ottiene applicando al rigo RV1 l’aliquota dell’addizionale regionale come sopra determinata:
RV2 = rigo RV1 x aliquota
ESEMPIO
* rigo RV1 = 28.100
* aliquota = 1 – (27.748 / 28.100) = 0,0125
* rigo RV2 = 28.100 x 0,0125 = 351,25 che arrotondato è pari a 351,00
72
TABELLA ADDIZIONALI REGIONALI ALL’IRPEF 2007
REGIONE
Cod.
Reg.
Scaglioni di reddito
Aliquota
oltre euro
fino a euro
Abruzzo
01
Per qualunque reddito
1,40%
Basilicata
02
Per qualunque reddito
0,90%
Bolzano
03
Per qualunque reddito
0,90%
Calabria
04
Per qualunque reddito
1,40%
Campania
05
Per qualunque reddito
1,40%
Emilia Romagna
06
15.000,00
1,10%
1,10 % sull'intero importo
15.000,00
20.000,00
1,20%
1,20 % sull'intero importo
20.000,00
25.000,00
1,30%
1,30 % sull'intero importo
25.000,00
1,40%
1,40 % sull'intero importo
Friuli Venezia Giulia
07
Per qualunque reddito
0,90%
Lazio
08
Per qualunque reddito
1,40%
Liguria
09
20.000,00
0,90%
0,90% sull’intero importo
1,40%
1,40% sull’intero importo
15.493,71
30.987,41
1,20%
1,30%
1,40%
1,2% sull’intero importo
185,92 + 1,30% sulla parte che eccede 15.493,71
387,34 + 1,40% sulla parte che eccede 30.987,41
15.500,00
31.000,00
0,90%
1,20%
1,40%
0,90% sull’intero importo
139,50 + 1,20% sulla parte che eccede 15.500,00
325,50 + 1,40% sulla parte che eccede 31.000,00
20.000,00
Lombardia
10
Marche
11
Molise
12
Piemonte
13
Puglia
14
Imposta dovuta sui redditi intermedi
compresi negli scaglioni
(Regioni Lombardia e Marche)
15.493,71
30.987,41
15.500,00
31.000,00
Per qualunque reddito
11.071,35
0,90% sull’intero importo
11.071,35
1,40%
1,40% sull’intero importo
Per qualunque reddito
0,90%
Sardegna
15
Per qualunque reddito
0,90%
Sicilia
16
Per qualunque reddito
1,40%
Toscana
17
Per qualunque reddito
0,90%
Trento
18
Per qualunque reddito
0,90%
0,90%
0,90% sull’intero importo
1,10% sull’intero importo
Umbria
19
15.000,00
1,10%
Valle d'Aosta
20
Per qualunque reddito
0,90%
Veneto
21
28.000,00
28.000,00
Per i redditi superiori a euro 20.000,00
l'aliquota del 1,40 % si applica sull'intero
ammontare di reddito e non solo sulla
parte che eccede euro 20.000,00.
Per i redditi compresi tra 20.000,01 euro
e 20.101,42 euro l'imposta determinata
con l'aliquota dell'1,40 % è ridotta di un
importo pari al prodotto tra il coefficiente
0,986 e la differenza fra euro 20.101,42
ed il reddito imponibile ai fini
dell'addizionale regionale (Rigo RV1)
È prevista l”applicazione
dell'aliquota agevolata
dello 0,90 % in determinate
condizioni. Si rinvia
alle istruzioni del rigo RV2.
1,40%
0,90%
15.000,00
NOTE
0,90%
0,90% sull’intero importo
1,40%
1,40% sull’intero importo
Per i redditi superiori a euro 11.071,35
l'aliquota del 1,40 % si applica sull'intero
1,40% si applica sull'intero
ammontare di reddito e non solo
sulla parte che eccede euro 11.071,35.
Per i redditi superiori a euro
15.000,00 l'aliquota del
1,10 % si applica sull'intero
ammontare di reddito e non
solo sulla parte che eccede
euro 15.000,00.
Per i redditi superiori a euro 28.000,00
l'aliquota del 1,40 % si applica sull'intero
ammontare del reddito e non solo sulla
parte che eccede euro 28.000,00.
Per i contribuenti aventi un reddito
imponibile ai fini dell’Addizionale
regionale all’Irpef compreso tra euro
28.001,00 e 28.142,00 (rigo RV1),
l’aliquota dell’addizionale regionale è
determinata in termini percentuali
sottraendo al coefficiente “1” il rapporto
tra l’ammontare di euro 27.748,00 ed il
reddito imponibile ai fini dell’addizionale
regionale. Si rinvia alle precisazioni contenute
nel rigo RV2.
E' prevista l'applicazione dell'aliquota
agevolata dello 0,90 % nel caso di
contribuente disabile (o contribuente
con a carico fiscalmente un disabile) e
con un imponibile (rigo RV1)
non superiore a euro 45.000,00.
Si rinvia alle precisazioni contenute
nel rigo RV2.
E' prevista l'applicazione dell'aliquota
agevolata dello 0,90 % nel caso di
contribuente con tre o più figli fiscalmente
a carico ed un imponibile (rigo RV1)
non superiore a euro 50.000,00. Il limite
di euro 50.000,00 è innalzata di euro
10.000,00 per ogni figlio a carico
oltre il terzo. Si rinvia alle precisazioni
contenute nel rigo RV2.
Rigo RV3:
nella colonna 1 scrivete l’ammontare dell’addizionale regionale trattenuta, diversa da quella indicata nei quadri RC
ed RL (ad esempio, l’addizionale relativa ai trattamenti assistenziali erogati dall’Inail ai titolari di redditi agrari);
nella colonna 2 scrivete l’ammontare dell’addizionale regionale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali, già compresa nell’importo di colonna 3. Questo importo è quello che potete trovare al punto 15 del CUD 2008 ovvero al punto 9 del CUD 2007;
nella colonna 3 scrivete l’ammontare dell’addizionale regionale trattenuta o da trattenere dal sostituto d’imposta
se nel 2007 avete percepito reddito da lavoro dipendente o da lavoro a questo assimilato. Tale importo è quello che potete trovare nel rigo RC11 della Sezione III del quadro RC, eventualmente sommato all’importo indicato
nel rigo RC17 della Sezione IV del quadro RC qualora abbiate percepito compensi per lavori socialmente utili (riportando il codice “3” nella colonna 1 dei righi da RC1 a RC4 della Sezione I del quadro RC) ed il vostro reddito complessivo superi euro 9.296,22, al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze. Se avete percepito compensi per attività sportive dilettantistiche sommate anche l’importo indicato nel rigo
RL24, colonna 2.
Nella colonna 3 del rigo RV3 va riportato anche l’ammontare delle trattenute già indicate a colonna 1 dello stesso rigo.
Rigo RV4: dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di addizionale regionale delle quali non avete
chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.
Nella colonna 1 indicate il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2006, che trovate nella
“Tabella Addizionali regionali all’IRPEF 2007” presente nelle istruzioni di questo quadro RV.
Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2007 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla
dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell’Ici ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare nella colonna 2 di questo rigo RV4, anche l’eventuale importo del credito per addizionale regionale indicato nel
rigo 61 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2007 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e
nel rigo RV5 riportare l’eventuale credito per addizionale regionale utilizzato in compensazione con il Mod. F24. L
’importo indicato nella colonna 2 deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 3 di questo rigo.
Nella colonna 3 indicate l’ammontare dell’eccedenza derivante dalla precedente dichiarazione. Questo importo si
trova al rigo RX2, colonna 4, del Modello UNICO 2007. Se avete fruito dell’assistenza fiscale e il sostituto non ha
rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Modello 730-3 potete scrivere sul rigo RV4, il credito non rimborsato. Trovate tale importo al punto 27 del CUD 2008 o al punto 15 del CUD 2007. In tale colonna deve essere compreso anche l’importo eventualmente indicato nella colonna 2 di questo rigo RV4.
Rigo RV5: scrivete l’eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione e compensata con il modello F24.
Addizionale regionale all’IRPEF da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2008
Rigo RV6: questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare un
modello 730/2008 precedentemente presentato.
Nella colonna 1 riportate quanto indicato nella colonna 6 del rigo 45 del modello 730-3/2008 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2008 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 6
del rigo 53 del modello 730-3/2008.
La colonna 2 deve essere compilata solo se nel quadro I del modello 730/2008 avete chiesto di utilizzare il credito originato dalla liquidazione della dichiarazione 730 per il pagamento dell’ICI e se nel mod. 730-3/2008
(prospetto di liquidazione), rilasciato dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, risulta compilata la colonna
3 del rigo 45 (ovvero col. 3 del rigo 53 per il coniuge dichiarante). In tal caso riportate l’ammontare del credito
utilizzato in compensazione con il modello F24, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, per il
pagamento dell’ICI.
Nella colonna 3 riportate quanto indicato nella colonna 4 del rigo 45 del modello 730-3/2008 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2008 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 4
del rigo 53 del modello 730-3/2008.
Righi RV7 e RV8: dovete compilare questi righi per determinare l’addizionale regionale a debito o a credito.
A tal fine effettuate la seguente operazione:
RV2 colonna 2 – RV3 colonna 3 – RV4 colonna 3 + RV5 – RV6 colonna 1 + RV6 colonna 2 + RV6 colonna 3
• se il risultato di tale operazione è positivo riportate l’importo così ottenuto nel rigo RV7;
• se il risultato di tale operazione è negativo riportate l’importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo RV8.
SEZIONE II-A
COME SI CALCOLA
L’ADDIZIONALE
COMUNALE ALL’IRPEF
Vedere in APPENDICE,
voce “Eventi eccezionali”
Rigo RV9: scrivete l’aliquota deliberata per l’anno 2007 dal comune nel quale avete il vostro domicilio fiscale alla
data del 1 gennaio 2007. Tale aliquota è rilevabile nella colonna “Saldo 2007 - Aliquota” della tabella “Codici
catastali comunali e aliquote dell’addizionale comunale per gli anni 2007 e 2008” posta alla fine dell’appendice.
Rigo RV10: scrivete l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF da voi dovuta. Per determinarlo dovete applicare
all’importo riportato al rigo RV1, l’aliquota indicata al rigo RV9. Prima della determinazione dell’addizionale comunale dovuta, dovete tenere conto dell’eventuale soglia di esenzione deliberata dal comune e riportata nella colonna “Saldo 2007 – Esenzione ” della tabella “Codici catastali comunali e aliquote dell’addizionale comunale per
gli anni 2007 e 2008” posta alla fine dell’appendice. Pertanto, qualora nella colonna esenzione è riportato un
importo, lo stesso è riferito al limite di reddito imponibile ai fini dell’addizionale comunale (rigo RV1) entro il quale
74
non è dovuta addizionale comunale. Se l’importo del rigo RV1 è minore o uguale all’importo indicato nella colonna esenzione, l’addizionale comunale per il 2007 (Saldo) non è dovuta e la colonna 2 di questo rigo non va compilata; se invece, l’importo del rigo RV1 è maggiore all’importo indicato nella colonna esenzione, l’addizionale
comunale è dovuta e l’aliquota indicata nel rigo RV9 va applicata sull’intero importo del rigo RV1. Se nella colonna esenzione è riportato un asterisco “*” il comune ha deliberato una soglia di esenzione con riferimento a particolari condizioni reddituali.
Per verificare se siete in possesso dei requisiti previsti per fruire dell’esenzione, dovete consultare il sito internet
www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef/index.htm. Se siete in possesso dei requisiti previsti per fruire dell’esenzione e gli stessi sono riferiti a condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti
nella dichiarazione (ad esempio l’importo ISEE ovvero una particolare composizione del nucleo familiare) per attestare il possesso di tali requisiti dovete barrare la casella di colonna 1 (“Esenzione”) del presente rigo e non compilare la colonna 2.
Rigo RV11: nella colonna 1 scrivete l’ammontare dell’addizionale comunale trattenuta o da trattenere dal sostituto
d’imposta. L’importo da indicare è desumibile dai dati indicati nella sezione III del quadro RC; in particolare:
– calcolare Rigo RC12 – Rigo RC14 (se il risultato è negativo considerare zero);
– sommare al risultato della precedente operazione l’importo del rigo RC13.
– nella colonna 2, scrivete l’importo dell’addizionale comunale trattenuta in sede di assistenza fiscale se lo scorso
anno avete presentato il modello 730/2007. Tale importo è quello riportato nel punto 24 del CUD 2008.
– nella colonna 3, scrivete l’importo dell’addizionale comunale versata con il modello F24 qualora lo scorso anno
avete presentato il modello Unico 2007.
– nella colonna 4 scrivete l’ammontare dell’addizionale comunale trattenuta, diversa da quelle indicate nelle precedenti colonne di questo rigo RV11 (ad esempio, l’addizionale relativa ai trattamenti assistenziali erogati dall’Inail
ai titolari di redditi agrari);
– nella colonna 5 scrivete l’addizionale comunale sospesa e non versata per effetto delle disposizioni emanate a
seguito degli eventi eccezionali, già compresa negli importi indicati dalla colonna 1 alla colonna 4 di questo
rigo RV11. Con riferimento alla colonna 1 l’ importo è quello che potete trovare ai punti 17 e 18 del CUD 2008
ovvero al punto 10 del CUD 2007;
– nella colonna 6 scrivete la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2, 3 e 4 di questo rigo RV11.
Rigo RV12: dovete compilare questo rigo solo se avete eccedenze di addizionale comunale delle quali non avete
chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.
Nella colonna 1 indicate il codice regione relativo al domicilio fiscale al 31 dicembre 2006, che trovate nella
“Tabella Addizionali regionali all’IRPEF 2007” presente nelle istruzioni di questo quadro RV.
Inoltre, se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2007 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente
dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell’Ici ma tale credito non è stato utilizzato tutto o in parte, riportare nella colonna 2 di questo rigo RV12 anche l’eventuale importo del credito per addizionale comunale indicato nel
rigo 62 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2007 (colonna 2 per il dichiarante, colonna 4 per il coniuge) e nel
rigo RV13 riportare l’eventuale credito addizionale comunale utilizzato in compensazione con il Mod. F24. L ’importo
indicato nella colonna 2 deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 3 di questo rigo.
Nella colonna 3 indicate l’ammontare dell’eccedenza derivante dalla precedente dichiarazione. Questo importo si
trova al rigo RX3, colonna 4, del Modello UNICO 2007. Se avete fruito dell’assistenza fiscale e il sostituto non ha
rimborsato, in tutto o in parte, il credito risultante dal Modello 730-3 potete scrivere sul rigo RV12 il credito non rimborsato. Trovate tale importo al punto 28 del CUD 2008 o al punto 16 del CUD 2007. L ’importo indicato nella
colonna 2 deve essere sommato agli altri importi da indicare nella colonna 3 di questo rigo.
Rigo RV13: scrivete l’eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione e compensata con il mod. F24.
Addizionale comunale all’IRPEF da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2008
Rigo RV14: questo rigo deve essere compilato se con la presente dichiarazione intendete correggere o integrare
un modello 730/2008 precedentemente presentato.
Nella colonna 1 riportate quanto indicato nella colonna 6 del rigo 46 del modello 730-3/2008 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2008 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 6
del rigo 54 del modello 730-3/2008.
La colonna 2 deve essere compilata solo se nel quadro I del modello 730/2008 avete chiesto di utilizzare il credito originato dalla liquidazione della dichiarazione 730 per il pagamento dell’ICI e se nel mod. 730-3/2008 (prospetto di liquidazione), rilasciato dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, risulta compilata la colonna 3 del
rigo 46 (ovvero col. 3 del rigo 54 per il coniuge dichiarante). In tal caso riportate l’ammontare del credito utilizzato
in compensazione con il modello F24, entro la data di presentazione della presente dichiarazione, per il pagamento dell’ICI.
Nella colonna 3 riportate quanto indicato nella colonna 4 del rigo 46 del modello 730-3/2008 (prospetto di liquidazione). Nel caso in cui il modello 730/2008 sia stato presentato in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, in questa colonna deve essere riportato quanto indicato nella colonna 4
del rigo 54 del modello 730-3/2008.
Righi RV15 e RV16: dovete compilare questi righi per determinare l’addizionale comunale a debito o a credito.
A tal fine effettuate la seguente operazione:
RV10 col. 2 – RV11 col. 6 – RV12 col. 3 + RV13 – RV14 col. 1 + RV14 col. 2 + RV14 col. 3
75
• se il risultato di tale operazione è positivo riportate l’importo così ottenuto nel rigo RV15;
• se il risultato di tale operazione è negativo riportate l’importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel
rigo RV16.
SEZIONE II-B
ACCONTO
ADDIZIONALE
COMUNALE ALL’IRPEF
PER IL 2008
Rigo RV17: l’acconto per l’addizionale comunale all’Irpef per il 2008 è dovuto nella misura del 30% dell’addizionale
comunale ottenuta applicando al reddito imponibile relativo all’anno di imposta 2007 (importo del rigo RV17 col. 2)
l’aliquota deliberata dal comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1° gennaio 2008.
L’importo così determinato deve essere ridotto dell’acconto per l’addizionale comunale 2008 trattenuto dal datore
di lavoro e indicato nel rigo RC15.
L’aliquota da applicare è quella deliberata per l’anno 2008, qualora la pubblicazione della delibera sia avvenuta
entro il 31 dicembre 2007 ovvero quella vigente per l’anno di imposta 2007 nel caso di pubblicazione successiva a tale data.
Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri deducibili sostenuti nel 2008 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può versare un acconto,
per il 2008, di importo inferiore a quello determinato con riferimento al reddito imponibile della presente dichiarazione. In tal caso, tuttavia, l’importo da indicare nella colonna 7 di questo rigo RV17 deve essere quello determinato utilizzando le istruzioni che seguono e non il minore importo versato o che si intende versare.
La rata di acconto dell’Addizionale comunale può essere versata ratealmente alle condizioni indicate al capitolo 8
della Parte I.
Per la determinazione dell’acconto compilare il rigo RV17 utilizzando le istruzioni che seguono.
Prima della determinazione dell’acconto dovuto per addizionale comunale 2008, dovete tenere conto dell’eventuale
soglia di esenzione deliberata dal comune e riportata nella colonna “Acconto 2008 – Esenzione ” della tabella
“Codici catastali comunali e aliquote dell’addizionale comunale per gli anni 2007 e 2008” posta alla fine dell’appendice. Pertanto, qualora nella colonna esenzione relativa al comune nel quale avete il vostro domicilio fiscale al 1 gennaio 2008 è riportato un importo, lo stesso è riferito al limite di reddito imponibile ai fini dell’acconto addizionale comunale 2008 (rigo RV17 col. 2) entro il quale non è dovuta addizionale comunale. Se l’importo del rigo RV17 col. 2 è
minore o uguale all’importo indicato nella colonna esenzione, l’acconto per addizionale comunale 2008 non è dovuto e la colonna 2 di questo rigo non va compilata; se invece, l’importo del rigo RV17 col. 2 è maggiore dell’importo indicato nella colonna esenzione, è dovuto l’acconto per l’addizionale comunale 2008 e l’aliquota indicata nella
colonna 3 di questo rigo RV17 va applicata sull’intero importo di colonna 2.
Se nella colonna esenzione è riportato un asterisco “*” il comune ha deliberato una soglia di esenzione con riferimento a particolari condizioni reddituali. Per verificare se siete in possesso dei requisiti previsti per fruire dell’esenzione,
dovete consultare il sito internet www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef/index.htm.
Se siete in possesso dei requisiti previsti per fruire dell’esenzione e gli stessi sono riferiti a condizioni soggettive non
desumibili dai dati presenti nella dichiarazione (ad esempio l’importo ISEE ovvero una particolare composizione
del nucleo familiare) per attestare il possesso di tali requisiti dovete barrare la casella di colonna 1 (“Esenzione”)
del presente rigo e non compilare la colonna 4.
Per la determinazione dell’acconto compilare il rigo RV17 utilizzando le seguenti istruzioni:
– nella colonna 1 del rigo RV17 barrare la casella solo se risultano verificate le condizioni sopra descritte (si usufruisce dell’esenzione per il possesso di requisiti non desumibili dai dati presenti nella dichiarazione);
– nella colonna 2 del rigo RV17 indicare l’imponibile relativo all’anno di imposta 2007; l’imponibile da indicare
nella colonna 2 di questo rigo è quello indicato nel rigo RV1. Qualora abbiate percepito redditi di lavoro autonomo e/o di impresa per i quali trovano applicazione disposizioni fiscali che assumono rilievo anche ai fini
della determinazione dell’acconto dovuto per il 2008, indicare nella colonna 2 di questo rigo l’imponibile relativo all’anno di imposta 2007 rideterminato tenendo conto di tali disposizioni (vedere in Appendice la voce
“Acconti Irpef e Addizionale comunale – casi particolari);
– nella colonna 3 del rigo RV17 indicare l’aliquota da applicare per la determinazione dell’acconto; si ricorda che
tale aliquota è quella deliberata per l’anno 2008, qualora la pubblicazione della delibera sia avvenuta entro il
31 dicembre 2007 ovvero quella vigente per l’anno di imposta 2007 nel caso di pubblicazione successiva a
tale data. L’aliquota da scrivere in questa colonna 3 è quella relativa al comune nel quale avete il domicilio
fiscale alla data del 1/1/2008 e indicata nella colonna “Acconto 2008 – Aliquota” della tabella “Codici catastali comunali e aliquote dell’addizionale comunale per gli anni 2007 e 2008” posta alla fine dell’appendice.
– nella colonna 4 del rigo RV17 riportare il risultato della seguente operazione:
RV17 col. 2 x
RV17 col. 3 x 0,3
100
Se il comune ha deliberato una soglia di esenzione e siete nella condizione prevista per poterne fruire, non dovete compilare questa colonna 4. Si rimanda a tal fine alle istruzioni precedentemente fornite;
– nella colonna 5 del rigo RV17 riportare l’importo indicato nel rigo RC15 del quadro RC;
– nella colonna 6, da compilare solo nel caso di dichiarazione integrativa o correttiva riportate:
– l’importo versato con il mod. F24 per il pagamento dell’acconto dell’addizionale comunale, se state integrando un precedente modello Unico PF 2008;
– quanto indicato nella col. 6 del rigo 50 (ovvero col. 6 del rigo 58 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2008
(prospetto di liquidazione) rilasciato dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, se state integrando un precedente modello 730/2008;
– nella colonna 7 riportare il risultato della seguente operazione:
Rigo RV17 col. 4 – Rigo RV17 col. 5 – Rigo RV17 col. 6
Se il risultato è negativo la colonna 7 non deve essere compilata.
76
9. QUADRO CR – CREDITI D’IMPOSTA
Il quadro CR deve essere utilizzato per calcolare e/o esporre alcuni crediti d’imposta.
Questo quadro si compone di quattro sezioni:
Sezione I: riservata ai crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero;
Sezione II: riservata ai crediti d’imposta per il riacquisto della prima casa ed ai crediti d’imposta per i canoni di locazione non percepiti;
Sezione III: riservata ai crediti d’imposta per l’incremento dell’occupazione;
Sezione IV: riservata agli altri crediti d’imposta.
SEZIONE I
CREDITI D’IMPOSTA
PER REDDITI PRODOTTI
ALL’ESTERO
La compilazione di questa sezione è riservata ai contribuenti che hanno prodotto redditi in un paese estero nel quale
sono state pagate imposte a titolo definitivo per le quali è riconosciuto il diritto a richiedere un credito d’imposta.
Tale sezione è riservata all’esposizione delle informazioni relative ai redditi prodotti all’estero, diversi da quelli d’impresa, al fine di determinare il credito per le imposte pagate all’estero previsto dall’art. 165, comma 1 del TUIR. In
presenza di redditi d’impresa prodotti all’estero deve essere invece utilizzato il quadro CE presente nel terzo fascicolo il quale consente la determinazione sia del credito di cui al comma 1 dell’art. 165 che dell’ ulteriore credito d’imposta previsto dal comma 6 del citato articolo. Si rimanda, per ulteriori chiarimenti, alle istruzioni del quadro CE contenute nel terzo fascicolo.
ATTENZIONE Qualora siano stati prodotti all’estero sia redditi d’impresa che redditi diversi da quelli di impresa le sezioni I-A e I-B del quadro CR non vanno utilizzate e deve essere compilato esclusivamente il quadro CE.
Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2007 (se non già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione della presente dichiarazione.
Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili. Pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le
imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale. Si precisa che in presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo da indicare nel presente quadro, non possono eccedere l’aliquota prevista dalla convenzione.
Per maggiori informazioni si rimanda alla voce “Utili prodotti all’estero” presente nell’APPENDICE del FASCICOLO 2.
Può accadere che nel 2007 sia stata pagata in via definitiva un’imposta corrispondente ad una parte soltanto dei redditi
esteri dichiarati nei quadri della presente dichiarazione, oppure che non sia stata pagata alcuna imposta. In tali casi, fermo restando che i redditi esteri conseguiti nell’anno 2007 devono essere dichiarati per l’intero ammontare, nella presente
dichiarazione l’imposta estera, non pagata in tutto o in parte, potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dell’anno in cui sarà avvenuto il pagamento in via definitiva, compilando in tale dichiarazione il relativo quadro CR.
Viceversa, nel caso in cui si siano rese definitive nel 2007 imposte estere relative a redditi prodotti negli anni precedenti e già dichiarati, dette imposte devono essere indicate nel presente quadro al fine di fruire del relativo credito
d’imposta.
Si sottolinea, infine, che con alcuni Paesi, con i quali sono in vigore convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, è prevista una clausola particolare per cui, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il contribuente residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l’imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposta figurativa).
Si ricorda che è necessario conservare la documentazione da cui risultino l’ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterla esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari.
Per poter usufruire del credito d’imposta di cui al comma 1 dell’art. 165 del Tuir è necessario compilare sia la sezione I-A che la sezione I-B.
– La sezione I-A è riservata all’indicazione dei dati necessari per la determinazione del credito d’imposta teoricamente spettante;
– la sezione I-B è riservata alla determinazione del credito d’imposta effettivamente spettante.
Si ricorda che il credito per le imposte pagate all’estero spetta fino a concorrenza della quota d’imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all’estero ed il reddito complessivo e sempre comunque nel limite dell’imposta netta italiana relativa all’anno di produzione del reddito estero. Al fine dell’individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni, riferito allo stesso anno di produzione del reddito.
Pertanto, ai fini della determinazione del credito d’imposta spettante è necessario:
– ricondurre, ove eccedente, l’importo dell’imposta estera (resasi definitiva in un singolo Stato e relativa ad un singolo anno di produzione del reddito), alla quota di imposta lorda italiana (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo) eventualmente diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso Stato estero ed allo stesso periodo di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-A sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d’imposta;
– ricondurre, ove eccedente, l’importo così determinato entro il limite dell’imposta netta (diminuita dell’eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa all’anno di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-B sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d’imposta.
A tal fine compilare la sezione I-A e la sezione I-B utilizzando le seguenti istruzioni.
SEZIONE I-A
Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto rigo.
Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all’estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi. Viceversa, in presenza di redditi prodotti nello stesso Stato e nel medesimo anno ma appartenenti a più categorie reddituali, diverse da quelle di impresa, è necessario compilare un unico rigo sommando i relativi importi da indicare
nelle colonne 3 e 4.
In particolare nei righi da CR1 a CR4 dovete indicare:
nella colonna 1, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito; detto codice è rilevabile dall’Elenco dei paesi e territori esteri presente alla fine dell’appendice;
77
nella colonna 2, l’anno d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2007
indicare “2007”;
nella colonna 3, il reddito prodotto all’estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel 2007, va riportato il reddito già indicato nei quadri RC, RE, RH (solo per redditi derivanti da partecipazioni in società semplici e associazioni tra artisti e professionisti), RL e RM (solo se avete optato per
la tassazione ordinaria) della presente dichiarazione per il quale compete detto credito. Per i redditi del quadro
RC certificati nel CUD 2008 o nel CUD 2007, l’importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa
certificazione;
nella colonna 4, le imposte pagate all’estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione
per le quali non si è già fruito del credito d’imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per i redditi
prodotti all’estero nel 2006 nello Stato A, si è resa definitiva una imposta complessiva di euro 3.000, di cui euro 2.000 resasi definitiva entro il 31/07/2007 e pertanto già riportata nella precedente dichiarazione, ed euro 1.000 resasi definitiva entro il 31/07/2008, nella colonna 4 va indicato l’importo di euro 1.000 relativo alla sola imposta resasi definitiva entro il 31/07/2008.
L’importo dell’imposta estera, utilizzabile ai fini del credito spettante ai sensi del comma 1 dell’art. 165 del Tuir,
non può essere superiore all’ammontare dell’imposta italiana determinata applicando al reddito estero l’aliquota
marginale (riferita al proprio reddito imponibile) vigente nel periodo di produzione del reddito. Ad esempio per i
redditi prodotti nel 2007 con un reddito imponibile pari a euro 27.000,00 l’importo di questa colonna 4 non
può essere superiore al 27% dell’importo di col. 3 (reddito estero).
Per i redditi del quadro RC certificati nel CUD 2008 o nel CUD 2007, l’importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione. Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all’estero abbia concorso
parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente;
nella colonna 5, il reddito complessivo relativo all’anno d’imposta indicato a colonna 2 (aumentato eventualmente dei crediti d’imposta sui fondi comuni e dei crediti d’imposta sui dividendi, se ancora vigenti nell’anno di produzione del reddito). Se l’anno indicato è il 2007 riportare l’importo indicato in colonna 2 del rigo RN1 di questo modello aumentato di quanto eventualmente indicato nella colonna 1 del rigo RN1 (credito d’imposta per fondi comuni);
nella colonna 6, l’imposta lorda italiana relativa all’anno d’imposta indicato a colonna 2. Se l’anno è il 2007,
tale dato è desumibile dal rigo RN5 del quadro RN di questo modello; se l’anno è il 2006, tale dato è desumibile dal rigo RN7 (o dal rigo RN18 col. 3 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del quadro
RN del Mod. UNICO Persone Fisiche 2007 o dal rigo 13 del Mod. 730-3/2007; se l’anno è il 2005, tale dato è desumibile dal rigo RN7 (o dal rigo RN18 col. 3 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia)
del quadro RN del Mod. UNICO Persone Fisiche 2006 o dal rigo 13 del Mod. 730-3/2006;
nella colonna 7, l’imposta netta italiana relativa all’anno d’imposta indicato a colonna 2. Se l’anno è il 2007, tale dato è desumibile dal rigo RN25 del quadro RN di questo modello; se l’anno è il 2006, tale dato è desumibile dal rigo RN17 (o dal rigo RN18 col. 7 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del quadro
RN Mod. UNICO Persone Fisiche 2007 o dal rigo 22 del mod. 730/2007; se l’anno è il 2005, tale dato è
desumibile dal rigo RN17 (o dal rigo RN18 col. 7 nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia) del
quadro RN Mod. UNICO Persone Fisiche 2006 o dal rigo 21 del Mod. 730-3/2006;
nella colonna 8 il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all’estero nell’anno indicato in col. 2 indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Pertanto, può essere necessario compilare tale colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo relativo al
credito d’imposta per redditi prodotti all’estero (rigo G4 del mod. 730/2007 o rigo F8 del mod. 730/2006
ovvero il quadro CR Sez. I del Mod. UNICO Persone Fisiche).
Contribuenti che hanno usufruito del credito d’imposta per redditi prodotti nell’anno indicato in col. 2 nella
dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2006
I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello UNICO Persone Fisiche 2007 devono compilare
questa colonna se l’anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna
2 dei righi da CR1 a CR4 del quadro CR del modello UNICO Persone Fisiche 2007. In tale caso l’importo del
credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 4 dei righi CR5 o CR6 del
quadro CR del modello Unico PF 2007 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.
I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2007 devono compilare questa colonna se
l’anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo G4 del
quadro G della precedente dichiarazione. In tale caso, l’importo del credito già utilizzato da indicare in questa
colonna è quello riportato nella colonna 2 “Totale credito utilizzato” del rigo 56 (o 57 per il coniuge dichiarante)
del mod. 730-3/2007 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.
Contribuenti che hanno usufruito del credito d’imposta per redditi prodotti nell’anno indicato in col. 2 nella
dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2005
I contribuenti che hanno presentato nell’anno 2006 il modello UNICO Persone Fisiche 2006 devono compilare
questa colonna se l’anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna
2 dei righi da CR1 a CR4 del quadro CR del modello UNICO Persone Fisiche 2006. In tale caso l’importo del
credito già utilizzato da indicare in questa colonna è quello riportato nella colonna 4 dei righi CR5 o CR6 del
quadro CR del modello Unico PF 2006 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.
I contribuenti che hanno presentato nell’anno 2006 il modello 730/2006 devono compilare questa colonna se
l’anno indicato in colonna 2 di questo rigo risulta essere lo stesso di quello indicato in colonna 2 del rigo F8 del
quadro F del mod. 730/2006. In tale caso, l’importo del credito già utilizzato da indicare in questa colonna è
quello riportato nella colonna 2 “Totale credito utilizzato” del rigo 48 (o 49 per il coniuge dichiarante) del mod.
730-3/2006 relativo allo stesso anno di produzione del reddito.
nella colonna 9 il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e nello Stato estero di quello indicato in colonna 1.
L’importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8; pertanto la colonna 9 non va compilata se non risulta compilata la colonna 8.
78
La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l’imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d’imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi.
Nel caso ipotizzato nell’esempio che segue:
Stato
Estero
Anno
di produzione
Reddito
estero
Imposta pagata
all’estero
di cui resasi
definitiva nel
corso del 2006
A
2006
1.000
350
200
B
2006
2.000
600
600
di cui resasi
Credito utilizzato nella precedente
definitiva nel
dichiarazione relativo all’imposta
corso del 2007
resasi definitiva nel 2006
150
200
600
con riferimento allo Stato A, l’importo da indicare nella colonna 8 è di euro 800 (200 + 600) e l’importo da indicare nella colonna 9 è di euro 200 pari al credito utilizzato nella precedente dichiarazione per la parte d’imposta
resasi definitiva.
Se, per l’anno di produzione indicato nella colonna 2 di questo rigo, nella dichiarazione mod. UNICO/2007 è stato compilato un solo rigo della sez. I-A del quadro CR relativo allo stesso Stato estero di colonna 1, l’importo da riportare nella colonna 9 è quello indicato in uno dei righi CR5 o CR6, colonna 4, del mod. UNICO/2007 relativo
allo stesso anno di produzione del reddito.
Se invece per l’anno di produzione indicato nella colonna 2 di questo rigo, nella dichiarazione mod. UNICO/2007
sono stati compilati più righi CR (da CR1 a CR4) relativi a diversi Stati esteri, consultare in appendice la voce “Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero”;
Se nella dichiarazione mod. 730/2007 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono stati indicati uno Stato estero
ed un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo, l’importo da indicare nella colonna 9 è desumibile dal rigo 56 (o 57 per il coniuge) del mod. 730-3/2007, relativo al medesimo anno di produzione del reddito,
colonna 4 o 6 “Credito utilizzato” riferita al medesimo Stato estero.
Nella colonna 10 la quota d’imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:
(colonna 3 / colonna 5) x colonna 6
Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto
deve essere ricondotto ad 1.
Nella colonna 11 l’importo dell’imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d’imposta lorda,
quest’ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo allo stesso Stato ed anno di produzione. A tal fine riportare il minore importo tra quello indicato nella col. 4 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione:
colonna 10 – colonna 9
SEZIONE I-B
Con riferimento all’importo indicato a colonna 11 dei righi da CR1 a CR4 della sezione I-A per il quale si richiede
di fruire del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero è necessario, per ogni anno di produzione del reddito
estero, ricondurre, ove eccedenti, tali importi nei limiti delle relative imposte nette (col. 7 dei righi sez. I-A) tenendo
conto di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni.
Se nella sez. I-A sono stati compilati più righi è necessario procedere, per ogni anno di produzione del reddito estero (col. 2 dei righi da CR1 a CR4), alla somma degli importi indicati nella colonna 11 di ciascun rigo. Pertanto, per
ogni singolo anno di produzione del reddito indicato nella sez. I-A, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione I-B (ad esempio, se nella sezione I-A sono stati compilati 3 righi di cui i primi 2 relativi all’anno 2005
ed il terzo rigo relativo all’anno 2006, nella sezione I-B dovranno essere compilati 2 distinti righi, uno per l’anno
2005 ed uno per l’anno 2006).
In particolare nei righi CR5 e CR6 dovete indicare:
– nella colonna 1, l’anno d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero (o sono stati prodotti i redditi esteri nel
caso di compilazione nella sez. I-A di più righi relative allo stesso anno);
– nella colonna 2, il totale degli importi indicati nella colonna 11 dei righi da CR1 a CR4 riferiti all’anno indicato
nella colonna 1 di questo rigo;
– nella colonna 3, l’importo dell’imposta netta (col. 7) diminuito del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni (col. 8) dei righi della sez. I-A riferiti all’anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;
– nella colonna 4, l’importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione. A tal fine indicare il minore tra l’importo di colonna 2 e l’importo di colonna 3 di questo rigo.
Il totale degli importi indicati nelle colonne 4 dei righi CR5 e CR6 di questa sezione I-B dovrà essere riportato nella
colonna 2 del rigo RN26.
Ad esempio nel caso in cui siano stati compilati nella sezione I-A quattro righi con i seguenti valori:
Reddito
estero
(col. 3)
Imposta
estera
(col. 4)
Reddito
complessivo
(col. 5)
Imposta
lorda
(col. 6)
Imposta
netta
(col. 7)
Imposta estera
Credito
di cui relativo
Quota di
entro il limite
precedenti
allo Stato
imposta lorda
dichiarazioni estero di col.
dell'imposta
(col.
10)
(col. 8)
1 (col. 9)
lorda (col. 11)
Stato
(col. 1)
Anno
(col. 2)
a
2005
10
50
10
10
10
b
2005
20
50
10
15
15
c
2006
20
60
15
20
20
d
2007
30
20
25
25
i dati relativi al reddito estero di col. 3, al reddito complessivo di col. 5 ed alla imposta lorda di col. 6 non sono stati indicati in quanto non significativi ai fini del presente esempio.
79
Nella sezione I-B dovranno essere riportati i seguenti valori:
Anno
(col. 1)
Totale colonne 11 riferite
allo stesso anno
(col. 2)
Capienza nell’imposta netta
(col. 3)
(col. 7 – col. 8 sez. I-A)
Credito utilizzato nella presente
dichiarazione (col. 4)
(minore tra col. 2 e col. 3)
2005
25
40
25
2006
20
45
20
2007
25
20
20
Nella colonna 2 del rigo RN26 dovrà essere riportato l’importo di euro 65 (25 + 20 +20) pari alla somma delle
colonne 4 della sezione I-B.
SEZIONE II
CREDITO D’IMPOSTA
PER IL RIACQUISTO
DELLA PRIMA CASA
E PER CANONI
DI LOCAZIONE
NON PERCEPITI
La compilazione di questa sezione è riservata ai contribuenti per i quali sia maturato il credito d’imposta per il
riacquisto della prima casa e per canoni di locazione non percepiti.
Il rigo CR7 deve essere compilato se avete maturato un credito d’imposta a seguito del riacquisto della prima casa.
Per maggiori informazioni vedere in APPENDICE, voce “Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa”.
Questo rigo si compone di tre colonne:
nella colonna 1 deve essere riportato il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo RN31, colonna 2, del quadro
RN del Mod. UNICO 2007, persone fisiche ovvero quello indicato nel rigo 53 del prospetto di liquidazione
(mod. 730-3) del mod. 730/2007;
nella colonna 2 deve essere indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato nel 2007, che spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:
– che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e la data di presentazione della dichiarazione abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa;
– che l’acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa;
– che non siano decaduti dal beneficio prima casa.
L’importo del credito d’imposta è pari all’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposta in relazione al
primo acquisto agevolato; in ogni caso detto importo non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta in relazione al secondo acquisto;
nella colonna 3 deve essere riportato il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla
data di presentazione della presente dichiarazione.
Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:
• in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina;
• in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero delle imposte sulle successioni e donazioni
dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.
Nel rigo CR8 dovete indicare il credito d’imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione ad uso abitativo non percepiti (vedere in APPENDICE la voce “Crediti d’imposta per canoni di locazione non percepiti”).
SEZIONE III
CREDITO D’IMPOSTA
PER L’INCREMENTO
DELL’OCCUPAZIONE
SEZIONE IV
ALTRI CREDITI D’IMPOSTA
Dovete compilare questa sezione se avete un credito residuo relativo al credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione previsto dall’art. 7 della legge n. 388 del 2000, modificato dall’art. 63 della legge n. 289 del 2002.
Il contributo può essere utilizzato in compensazione con il Mod.F24 ovvero in diminuzione dall’IRPEF.
Il rigo CR9 si compone di due colonne. In particolare, indicare:
nella colonna 1, il credito d’imposta residuo per l’incremento dell’occupazione indicato nel rigo RN31, colonna
3, del Mod. UNICO 2007, ovvero nel rigo 54 del prospetto di liquidazione 730-3 del Mod. 730/2007;
nella colonna 2, il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione. Se avete erroneamente utilizzato in compensazione un importo del credito maggiore di quello spettante e avete provveduto, a seguito di ravvedimento, al versamento del maggior importo utilizzato, dovete riportare in questa colonna 2 l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione al netto del credito d’imposta riversato, senza tener conto di interessi e sanzioni.
Il l rigo CR10 di questa sezione è riservato all’esposizione dei dati relativi ai seguenti crediti d’imposta:
– credito d’imposta derivante dall’applicazione dell’euroritenuta;
– credito spettante a soci qualificati e loro parti correlate di cui all’art. 3, comma 4 D.Lgs. n. 344/2003.
Nel caso in cui il contribuente fruisca di entrambi i crediti dovrà compilare due diversi moduli.
Credito d’imposta derivante dall’applicazione dell’euroritenuta
Rigo CR10:
nella colonna 1 indicare il codice 1, qualora al contribuente spetti il credito d’imposta previsto al fine di eliminare la doppia imposizione che potrebbe derivare dall’applicazione dell’euroritenuta di cui all’art. 11 della Direttiva 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
Tale ritenuta alla fonte (euroritenuta) è operata, in via generale, sui pagamenti effettuati in Austria, Belgio e Lussemburgo a favore di soggetti residenti in Italia, aventi ad oggetto interessi così come individuati dall’art. 2 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2005, n. 84 (cfr. Circolare n. 55/E del 30 dicembre 2005).
In tal caso, qualora il reddito estero assoggettato alla suddetta euroritenuta concorra a formare il reddito complessivo nella presente dichiarazione, il credito d’imposta è determinato ai sensi dell’articolo 165 del TUIR, secondo
le istruzioni fornite per la compilazione del quadro CR ovvero del quadro CE.
80
Tuttavia, se l’ammontare del credito così determinato è inferiore all’importo della ritenuta subita all’estero, il contribuente può chiedere la differenza in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero a rimborso, presentando apposita istanza;
nella colonna 2 il credito d’imposta residuo derivante dalla precedente dichiarazione ed indicato nella colonna
4 del relativo rigo CR10 del quadro CR del Mod. UNICO 2007;
nella colonna 3 indicare il credito maturato nel 2007, ridotto di quanto eventualmente già usufruito come credito
d’imposta ai sensi dell’articolo 165 del TUIR, così come determinato nella sez. I del quadro CR (ovvero nel quadro CE nel caso sono stati prodotti all’estero anche redditi d’impresa). Nel caso in cui non trovi applicazione l’art.
165 del TUIR (ad es. se il reddito prodotto all’estero non ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia) in
tale colonna deve essere indicato l’intero importo dell’euroritenuta subita;
nella colonna 4 indicare l’importo del credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell’articolo
17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
nella colonna 5 indicare l’importo del credito residuo così determinato:
col. 2 + col. 3 – col. 4
Tale importo può essere utilizzato in compensazione delle somme a debito tramite delega di pagamento modello F24
ovvero chiesto a rimborso presentando apposita istanza.
Credito spettante a soci qualificati e loro parti correlate di cui all’art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 344/2003
Rigo CR10:
nella colonna 1 indicare il codice 2, qualora al contribuente spetti il credito d’imposta previsto dall’art. 3, comma
4 D.Lgs. n. 344/2003;
nella colonna 2 il credito d’imposta residuo derivante dalla precedente dichiarazione ed indicato nella colonna
4 del relativo rigo CR10 del quadro CR del Mod. UNICO 2007;
nella colonna 3 indicare il credito maturato nel 2007;
nella colonna 4 indicare l’importo del credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell’articolo
17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
nella colonna 5 indicare l’importo del credito residuo così determinato:
col. 2 + col. 3 – col. 4
Tale importo può essere utilizzato in compensazione delle somme a debito tramite delega di pagamento modello F24.
10. QUADRO BF – BONUS FISCALE
Questo quadro è riservato ai contribuenti che si trovano nelle condizioni per richiedere in sede di presentazione
della dichiarazione dei redditi il Bonus fiscale previsto dall’articolo 44 del Decreto Legge del 1/10/2007 n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
Possono richiedere il Bonus fiscale i contribuenti che:
• nell’anno d’imposta 2006, hanno percepito uno o più dei seguenti redditi: lavoro dipendente, pensione, taluni
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, remunerazione dei sacerdoti, compensi per lavori socialmente utili, assegni periodici corrisposti al coniuge), redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa, taluni redditi diversi (redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente);
• nell’anno 2006 indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione, hanno avuto un’imposta netta pari a zero;
• nell’anno d’imposta 2006 hanno posseduto un reddito complessivo non superiore a euro 50.000;
• non hanno già fruito del bonus fiscale per se e/o per i familiari a carico tramite il sostituto d’imposta;
• con riferimento ai redditi del 2007 sono obbligati ovvero hanno interesse a presentare la dichiarazione;
• nell’anno d’imposta 2006 non sono stati fiscalmente a carico di altri soggetti.
Le suddette condizioni non sono alternative e, pertanto, devono risultare tutte presenti.
Si precisa che potete richiedere il bonus fiscale compilando il quadro BF del modello UNICO PF 2008 solo se avete
compilato anche altri quadri. Pertanto, non potendo presentare il modello UNICO PF 2008 ai soli fini della richiesta del Bonus, potete richiedere tale agevolazione utilizzando l’apposito modello di richiesta.
Il bonus fiscale consiste nel riconoscimento di una somma pari a 150 euro, maggiorata di un ulteriore importo pari
a 150 euro per ciascun familiare a carico nell’anno 2006. Qualora il familiare nel 2006 sia stato a carico di più
soggetti la somma deve essere ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della deduzione per carichi
familiari.
Per fruire di detta agevolazione in sede di presentazione della dichiarazione è necessario compilare il quadro “BF”
osservando le seguenti istruzioni.
Se il bonus spetta solo per il contribuente:
– indicare il codice 1 nella casella presente nel riquadro “Dichiarazione sostitutiva”, mentre i righi da BF1 a BF6
non devono essere compilati. La somma che spetta sarà pari a euro 150.
Se il bonus spetta oltre che per il contribuente anche per i familiari a carico:
– indicare il codice 1 nella casella presente nel riquadro “Dichiarazione sostitutiva” e compilare nel prospetto
“Ulteriore rimborso per familiari a carico nell’anno d’imposta 2006” il rigo o i righi da BF1 a BF6 che interessano a seconda se il bonus spetta anche per il coniuge e/o per i figli a carico nel 2006. La somma che spetta è
pari a euro 150 (per il contribuente) maggiorata di un ulteriore importo pari a 150 euro per ciascun familiare da
rapportare alla percentuale di deduzione.
Se il bonus spetta oltre che per il dichiarante anche per i familiari a carico ma lo stesso è stato fruito solo per sé
tramite il sostituto d’imposta e non anche per i familiari a carico:
– indicare il codice 2 nella casella presente nel riquadro “Dichiarazione sostitutiva” e compilare nel prospetto
“Ulteriore rimborso per familiari a carico nell’anno d’imposta 2006” il rigo o i righi da BF1 a BF6 che interessa-
81
no a seconda se il bonus spetta anche al coniuge e/o ai figli a carico nel 2006. La somma che spetta è di 150
euro per ciascun familiare a carico.
Si fa presente che con la compilazione della casella presente nel riquadro “Dichiarazione Sostitutiva” si attesta di
essere in possesso, per l’anno 2006, dei requisiti previsti dalla norma per fruire del bonus fiscale e di rientrare tra
le categorie individuate dal decreto 8 novembre 2007 del Ministro dell’Economia e Finanze.
Nel prospetto “Ulteriore rimborso per familiari a carico nell’anno d’imposta 2006” il rigo BF1 è riservato all’indicazione delle informazioni relative al coniuge a carico.
Se il bonus è chiesto per il coniuge:
– barrare la casella ‘C’ e scrivere il codice fiscale del coniuge.
Se il bonus è chiesto per il figlio o altro familiare a carico compilare i righi da BF2 a BF6 barrando la casella del
relativo rigo e indicando e il codice fiscale del familiare a carico.
Nel righi da BF3 a BF6 barrare la casella ‘F’ se il familiare indicato è un figlio a carico successivo al primo. Barrare
la casella ‘A’ se si tratta di un altro familiare.
Nella casella “Codice fiscale” scrivere il codice fiscale di ciascuno dei figli o degli altri familiari a carico.
Nella casella “Percentuale” indicare, per ogni familiare a carico, la percentuale di deduzione spettante nell’anno
2006. Se per l’anno d’imposta 2006 è stata presentata la dichiarazione dei redditi riportare in tale casella la percentuale indicata nella corrispondente casella del prospetto familiari a carico di tale dichiarazione presentata nell’anno 2007.
Si precisa che la percentuale di spettanza del “Bonus Fiscale” è riferita alla percentuale di deduzione per tali familiari fruita nell’anno di imposta 2006.
Qualora, sempre nell’anno 2006, con riferimento a un familiare siano stati compilati due righi perché è variata nel
corso dell’anno la percentuale di spettanza della deduzione, nel quadro “BF” con riferimento a questo familiare deve
essere compilato un solo rigo indicando la media ponderata della percentuale nella relativa casella.
La percentuale media ponderata deve essere così determinata:
(Percentuale 1° periodo x n. mesi 1° periodo ) + (Percentuale 2° periodo x n. mesi 2° periodo)
Mesi 1° periodo + mesi 2° periodo
Ad esempio, se con riferimento al medesimo figlio nel prospetto dei familiari a carico del mod. UNICO PF 2007 (o
del mod. 730/2007), sono stati compilati due righi di cui nel primo rigo i mesi a carico sono tre e la percentuale è
pari al 50% e nel secondo rigo i mesi a carico sono nove e la percentuale è pari al 100%, la percentuale media
ponderata da indicare nella casella “Percentuale” del quadro “BF” è pari al risultato della seguente operazione.
(50 x 3) + (100 x 9)
12
=
150 + 900
12
=
1050
2
=
87,50
Per calcolare il bonus fiscale spettante seguire le istruzioni fornite nel rigo RN35 del quadro RN.
11. QUADRO RX - COMPENSAZIONE E RIMBORSI
Generalità
Il quadro RX deve essere compilato per l’indicazione delle modalità di utilizzo dei crediti d’imposta e/o delle eccedenze di versamento a saldo, nonché per l’indicazione del versamento annuale dell’Iva.
Il presente quadro è composto da tre sezioni:
• la prima, relativa ai crediti ed alle eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
• la seconda, relativa alle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei
quadri del presente modello di dichiarazione;
• la terza, relativa all’indicazione del versamento annuale dell’IVA.
I crediti d’imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo possono essere richiesti a rimborso, utilizzati in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 o in diminuzione delle imposte dovute per i periodi
successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
È consentito ripartire le somme a credito tra importi da chiedere a rimborso ed importi da portare in compensazione.
Nel caso in cui si intende chiedere a rimborso il credito risultante dalla presente dichiarazione ovvero il credito derivante dalla precedente dichiarazione e pertanto risulti compilata la colonna 3 di uno o più dei righi da RX1 a RX17,
e/o la colonna 3 di uno o più dei righi da RX18 a RX25, il contribuente, per ridurre i tempi di erogazione del rimborso, può comunicare direttamente all’Agenzia delle entrate le proprie coordinate bancarie mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero presentare la richiesta di accreditamento ad un qualsiasi ufficio locale.
ATTENZIONE Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell’art.
17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 è di euro 516.456,90, per ciascun anno solare.
Da ora in poi trovate indicazioni dettagliate per compilare il quadro RX, rigo per rigo.
SEZIONE I
CREDITI ED ECCEDENZE
RISULTANTI
DALLA PRESENTE
DICHIARAZIONE
Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d’imposta risultanti dalla presente dichiarazione e le eccedenze di versamento a saldo, nonché il relativo utilizzo.
Nella colonna 1, va indicato l’importo a credito risultante dalla presente dichiarazione ed in particolare:
– al rigo RX1 (IRPEF), l’importo a credito di cui al rigo RN38, al netto dell’importo utilizzato per il pagamento dell’imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (rigo RQ4);
– al rigo RX2 (Addizionale regionale IRPEF), l’importo a credito di cui al rigo RV8;
– al rigo RX3 (Addizionale comunale IRPEF), l’importo a credito di cui al rigo RV16;
– al rigo RX4 (IVA), l’importo a credito di cui al rigo VL39. In caso di compilazione del rigo VL40 riportare la somma
degli importi di cui ai righi VL39 e VL40 Se sono state compilate più Sezioni 2 del quadro VL, come nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, deve essere riportato l’importo complessivo delle eccedenze detraibili,
82
risultante dalla differenza tra la somma degli importi a credito indicati nei righi VL39 e VL40 e la somma degli
importi a debito indicati nei righi VL38;
– al rigo RX5 (IRAP), l’importo a credito di cui al rigo IQ96;
– al rigo RX6 (imposta sostitutiva di cui al rigo RT26, colonna 3);
– al rigo RX8 (imposta da tassazione separata CFC di cui al quadro RM), l’importo a credito di cui al rigo RM18,
colonna 6.
Nella colonna 2, va indicata l’eccedenza di versamento a saldo, ossia l’importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione.
La somma degli importi di colonna 1 e colonna 2 deve essere ripartita tra le colonne 3 e/o 4.
Nella colonna 3, va indicato il credito di cui si chiede il rimborso.
Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione
fino alla data di presentazione della presente dichiarazione. Per quanto riguarda l’Iva deve essere indicato l’importo richiesto a rimborso, già esposto nel rigo VR4 campo 1 del modello per la richiesta di rimborso del credito Iva
(vedi Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2008 da presentare nell’ambito della dichiarazione unificata).
Nella colonna 4, va indicato il credito da utilizzare in compensazione con il Mod. F24 ai sensi del D.Lgs. 9 luglio
1997, n. 241. ovvero, con riferimento all’IRPEF, all’IVA ed all’IRAP, in diminuzione della medesima imposta dovuta
per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.
Ad esempio, in caso di credito IRPEF, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai
sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione dell’acconto IRPEF dovuto per l’anno 2008 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.
Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo dei relativi utilizzi già effettuati.
SEZIONE II
CREDITI ED ECCEDENZE
RISULTANTI
DALLA PRECEDENTE
DICHIARAZIONE
SEZIONE III
SALDO ANNUALE IVA
La presente sezione accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d’imposta
che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l’utilizzo con
l’indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.
La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:
1. il contribuente non è più tenuto alla presentazione di una o più dichiarazioni o di singoli quadri che compongono il modello UNICO e quindi non trova collocazione il riporto dell’eccedenza e del relativo utilizzo. È il caso,
ad esempio, di un contribuente che, avendo cessato un’attività di impresa o di lavoro autonomo entro il 31 dicembre 2006, ha presentato la dichiarazione con saldo di IVA a credito ed ha scelto di utilizzare l’eccedenza, risultante dal modello UNICO 2007, in compensazione di altri tributi a debito;
2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive; è il caso, ad
esempio, del quadro RQ che non contempla ordinariamente il formarsi di eccedenze;
3. presenza di eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello UNICO 2007
e/o comunicate dall’Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione a condizione che esso
non possa essere riportato nello specifico quadro a cui l’eccedenza d’imposta afferisce ovvero nella sez. I del
quadro RX.
Nella colonna 1, va indicato , limitatamente ai righi RX22, RX23, RX24 e RX25 il codice tributo dell’importo od
eccedenza a credito che si intende riportare dall’anno precedente per le imposte diverse da quelle espressamente
previste nei righi da RX18 a RX21.
Nella colonna 2, va indicato l’ammontare del credito, di cui alla colonna 4 del corrispondente rigo del quadro RX
– Sezione I del modello UNICO 2007, oppure le eccedenze di versamento rilevate successivamente alla presentazione della dichiarazione UNICO 2007 o riconosciute dall’Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della
dichiarazione a condizione che esso non possa essere riportato nello specifico quadro a cui l’eccedenza d’imposta afferisce ovvero nella sez. I del quadro RX.
Nella colonna 3, va indicato l’ammontare del credito o eccedenza di cui alla precedente colonna 2 che è stato
complessivamente utilizzato in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 entro
la data di presentazione della presente dichiarazione.
La differenza risultante fra l’importo indicato nella colonna 2 e l’importo indicato nella colonna 3 deve essere ripartito tra le colonne 4 e/o 5.
Nella colonna 4, va indicato l’ammontare del credito di cui si intende chiedere il rimborso. Per quanto concerne il
rimborso del credito IVA, dovrà essere presentata anche specifica istanza al competente ufficio dell’Agenzia delle
Entrate. Per quanto concerne il rimborso dei contributi previdenziali a credito, dovrà essere presentata specifica istanza all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Nella colonna 5, va indicato l’ammontare del credito da utilizzare in compensazione con il Mod. F24 ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fine nel
modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l’anno di riferimento 2007 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti. Infatti con l’indicazione nel presente quadro la validità del credito viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formatisi nello stesso periodo.
Nella presente sezione deve essere indicato l’importo dell’IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione
IVA, desunto dal rigo VL38. La sezione non deve essere compilata nell’ipotesi in cui il totale dell’IVA dovuta risulti
pari o inferiore a 10,33 euro ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 126 del 16 aprile 2003 (10,00 euro per effetto degli
arrotondamenti effettuati in dichiarazione). Nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (trasferimenti d’azienda, ecc.), che comportano la compilazione di più Sezioni 2 del quadro VL (cioè, di una Sezione 2 per ogni soggetto partecipante alla trasformazione), nella presente sezione deve essere indicato l’importo complessivo da versare, risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito indicati nei righi VL38 e la somma degli importi a
credito indicati nei righi VL39.
83
PARTE IV: SERVIZIO TELEMATICO
DI PRESENTAZIONE
DELLE DICHIARAZIONI
La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso:
• il servizio telematico Entratel, riservato a coloro che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti e Agenzia delle Entrate e a quei soggetti che
presentano la dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione a più di venti soggetti (maggiori dettagli al paragrafo 5);
• il servizio telematico Internet (Fisconline), utilizzato dai contribuenti che, pur
non avendo l’obbligo della trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, vogliono avvalersi di tale facoltà e da coloro che presentano la dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione a non più di venti soggetti
oppure non dovendo presentare tale dichiarazione sono comunque tenuti alla trasmissione telematica delle altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (maggiori dettagli al paragrafo 6).
I servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via Internet all’indirizzo http://telematici.agenziaentrate.gov.it. Rimane
ferma la possibilità di accedere a Entratel attraverso rete privata virtuale, per
gli utenti che ne fanno ancora uso.
I due servizi possono essere utilizzati anche per effettuare i versamenti delle
imposte dovute, a condizione che si disponga di un conto corrente presso una
delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste
Italiane S.p.a.
Ormai da tempo, gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono effettuare i versamenti telematici in nome e per conto dei propri
clienti, previa adesione ad una Convenzione con l’Agenzia delle Entrate.
Tale Convenzione disciplina le modalità di svolgimento, da parte degli intermediari di cui all’art 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998, del servizio di pagamento telematico, delle imposte, contributi e premi che costituiscono oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione.
Nei paragrafi che seguono vengono riportate alcune informazioni di tipo generale, utilizzando una terminologia tecnica non di uso corrente; per la sua
descrizione si rimanda al paragrafo 8 “Spiegazione di termini tecnici”.
Si ricorda che, per effettuare i versamenti on line, è possibile utilizzare i servizi di home banking offerti dalle banche o da Poste Italiane, ovvero utilizzando i servizi di remote banking (CBI) erogati dal sistema bancario.
Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), sul sito web dedicato ai servizi telematici http://telematici.agenziaentrate.gov.it, nonché sul sito http://assistenza.finanze.it .
1. PRODOTTI SOFTWARE
L’Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti che consentono di:
a) compilare tutti i modelli di dichiarazione;
b) controllare le dichiarazioni o i versamenti predisposti anche utilizzando un
qualunque software disponibile in commercio;
c) di autenticare ed inviare i file predisposti.
Questi prodotti possono essere utilizzati da tutti i contribuenti e sono disponibili nel sito www.agenziaentrate.gov.it.
2. UTENTI ABILITABILI
2.1 Servizio telematico Entratel
L’accesso al servizio telematico Entratel è riservato a tutti coloro che:
• sono già in possesso dell’abilitazione a questo canale;
• devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad
un numero di soggetti superiore a 20;
• sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte in quanto intermediari individuati dall’art 3, commi 2-bis e 3 del
Decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni.
Si ribadisce che i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle proprie
dichiarazioni sono:
• i contribuenti tenuti, nell’anno 2008, alla presentazione della dichiarazione
dei sostituti d’imposta in forma autonoma o unificata;
• i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto;
• i contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle società (Ires) di cui all’art.
73, comma 1, del Tuir senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio netto (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato che hanno o meno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, le società e gli enti di ogni tipo, con
o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato);
• i contribuenti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei
dati relativi all’applicazione degli studi di settore;
• le persone fisiche che hanno i requisiti per presentare al CAF o al proprio
sostituto d’imposta il modello 730, ma decidono di presentare il modello
Unico PF 2008.
I soggetti obbligati alla trasmissione telematica, possono assolvere tale adempimento anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte ai sensi dell’art. 43-ter, comma 4, del
D.P.R. n. 602/73.
L’accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e
l’intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l’attività prestata.
Gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il servizio telematico Entratel sono:
• gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, e degli esperti contabili e dei
consulenti del lavoro;
• gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di
diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
• gli iscritti negli albi degli avvocati;
• gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992,
n. 88;
• le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a),b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
• associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
• i Caf – dipendenti;
• i Caf – imprese;
• coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;
• gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
• gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18
febbraio 1999. Tali soggetti possono assolvere l’obbligo di presentazione
telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate
dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi,
dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.
Questi soggetti trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di
autenticazione ma l’impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei
confronti dei propri clienti;
• il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d’imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l’erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a
ritenuta alla fonte;
• le amministrazioni di cui all’art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la presentazione delle dichiarazioni in base all’ordinamento o modello organizzativo interno.
Gli incaricati sopra elencati sono obbligati alla presentazione telematica sia
delle dichiarazioni da loro predisposte su incarico dei contribuenti, sia delle
dichiarazioni predisposte dai contribuenti e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione telematica.
Sono obbligati ad utilizzare il servizio telematico Entratel per effettuare la trasmissione telematica sia delle proprie dichiarazioni sia delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti agli sportelli di Poste italiane S.p.A.
Poste italiane S.p.A. può adempiere l’obbligo telematico anche avvalendosi
di soggetti appositamente delegati.
Possono richiedere l’abilitazione al servizio telematico Entratel anche:
• le società appartenenti a un gruppo ai sensi dell’art. 43-ter, comma 4, del
D.P.R. n. 602/73 di cui fa parte almeno un soggetto in possesso dei requisiti per ottenere l’abilitazione;
• gli intermediari finanziari di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, tenuti all’obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
2.2 Servizio telematico Internet (Fisconline)
Tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero
obbligati ad altro titolo alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es.
soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA) devono utilizzare il
servizio telematico Fisconline se intendono effettuare direttamente la trasmissione delle proprie dichiarazioni
Tutti coloro che non sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni possono comunque:
a) utilizzare il servizio telematico Internet (Fisconline);
84
b) consegnare la dichiarazione a Poste Italiane S.p.A.;
c) avvalersi di intermediari abilitati.
ATTENZIONE: si ricorda che i contribuenti abilitati al servizio Fisconline possono presentare, tramite detto canale,, esclusivamente le proprie dichiarazioni.
2.3 Abilitazione soggetti non residenti
I contribuenti italiani persone fisiche, non residenti nel territorio dello Stato, possono trasmettere la propria dichiarazione tramite il servizio telematico Internet.
Per ottenere l’abilitazione, devono inoltrare una richiesta via web collegandosi al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it.
Se si tratta di soggetto italiano non residente iscritto presso l’Anagrafe Consolare, deve inoltrare, anche tramite fax, copia della predetta richiesta al Consolato competente, allegando la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
I contribuenti italiani temporaneamente non residenti e non iscritti presso l’Anagrafe Consolare, per consentire la verifica della propria identità, devono recarsi personalmente al Consolato, dove esibiranno un valido documento di riconoscimento.
I Consolati dovranno utilizzare il suddetto indirizzo del nuovo sito “unificato”:
http://telematici.agenziaentrate.gov.it.
Il Consolato, effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la prima parte del Pincode e la relativa password.
Il contribuente che ha ricevuto tale comunicazione, può ottenere le restanti sei
cifre, accedendo al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it
I contribuenti persone fisiche non residenti che non siano cittadini italiani possono richiedere il codice Pin on-line solo se hanno un domicilio fiscale in Italia presso il quale può esserne recapitata la seconda parte, altrimenti, se presenti sul territorio nazionale, possono rivolgersi ad un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
I soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, che hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, possono avvalersi del servizio telematico Internet, previa attribuzione del codice Pin, su richiesta del rappresentante fiscale medesimo.
In alternativa, possono avvalersi di un intermediario abilitato.
I contribuenti non residenti, siano essi persone fisiche o giuridiche, obbligati
alla presentazione telematica delle dichiarazioni, che non hanno nominato un
proprio rappresentante fiscale in Italia, ma si sono identificati direttamente ai
fini IVA, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 35 ter del DPR 26 ottobre
1973, n. 633, e successive modificazioni, utilizzano il servizio telematico Entratel: la relativa abilitazione è rilasciata dal Centro Operativo di Pescara contestualmente all’attribuzione della partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l’identificazione diretta.
3. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
La presentazione della dichiarazione per via telematica si articola nelle fasi di
seguito descritte:
– compilazione della dichiarazione in formato elettronico;
– controllo della dichiarazione;
– predisposizione e autenticazione del file da trasmettere;
– invio dei dati;
– elaborazione dei dati;
– gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione.
3.1 Compilazione della dichiarazione in formato elettronico
L’Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente, prodotti software di ausilio alla compilazione della dichiarazione in formato elettronico.
In generale, comunque, utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun
utente predispone la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per
la trasmissione telematica.
Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente mediante apposite specifiche tecniche che sono pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, e che dettagliano:
– l’elenco dei dati che compongono la dichiarazione;
– per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, percentuale, codice fiscale, valori previsti, ecc.;
– i dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte
dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.
3.2 Controllo della dichiarazione
L’Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti software che permettono di verificare la conformità della dichiarazione alle specifiche tecniche approvate con provvedimento del direttore dell’Agenzia.
I programmi di controllo forniti dall’Agenzia delle Entrate consentono, in particolare:
– di verificare che l’elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione;
– di verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può
contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc.;
– di eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.
Si sottolinea che l’utilizzo di tali prodotti non è obbligatorio; essi costituiscono
un ausilio per l’utente, in quanto segnalano la presenza di errori che impedirebbero l’accettazione della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entrate durante la fase di controllo successiva all’invio.
Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo,
l’Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente anche il software che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione così come predisposta in formato elettronico.
3.3 Predisposizione del file da trasmettere
Prima di procedere all’invio, è necessario “autenticare” il file contenente la dichiarazione, tramite il software distribuito dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente appone a detto file il codice che consente la verifica dell’identità del
responsabile della trasmissione e dell’integrità dei dati.
Lo stesso software che calcola il suddetto codice provvede a contrassegnare i
dati in maniera tale da garantire il principio di riservatezza, e cioè che i dati
contenuti nel file possano essere letti solo dall’Agenzia delle Entrate.
3.4 Invio dei dati
Per presentare la dichiarazione, l’utente deve:
– collegarsi al sito Internet unificato dei servizi Fisconline e Entratel http://telematici.agenziaentrate.gov.it;
– inviare il file autenticato.
Completata la trasmissione, l’utente riceve un messaggio che conferma l’avvenuta ricezione del file.
3.5 Elaborazione dei dati
I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:
– controllare il codice di autenticazione;
– controllare l’univocità del file;
– controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
– controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche stesse.
I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qualunque momento dell’“originale” del file trasmesso dall’utente.
I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti software distribuiti agli
utenti.
Esistono tuttavia alcuni particolari tipi di controllo che sul PC non sono replicabili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguiti durante la fase
di elaborazione.
Al termine dell’elaborazione vengono prodotte le comunicazioni per gli utenti sulle quali viene calcolato il codice di autenticazione dell’Agenzia delle Entrate.
L’intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione della ricevuta risulta, in condizioni normali, di pochi minuti. Può tuttavia diventare più lungo in prossimità delle scadenze.
Non può, in ogni caso, superare i cinque giorni per il servizio telematico Entratel o un giorno per il servizio telematico Internet.
3.6 Gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione
ATTENZIONE: il servizio telematico restituisce, immediatamente dopo l’invio,
un messaggio che conferma solo l’avvenuta trasmissione del file e, in seguito,
fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione
effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Le comunicazioni di avvenuta presentazione (ricevute) sono prodotte per ciascuna dichiarazione trasmessa, comprese quelle che vengono scartate per la
presenza di uno o più errori, per le quali si specificano in dettaglio gli errori
medesimi.
Pertanto, soltanto quest’ultima comunicazione costituisce la prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.
A fronte di ciascun invio vengono prodotte:
– una ricevuta relativa al file inviato;
– tante ricevute quante sono le dichiarazioni contenute nel file.
È quindi necessario controllare periodicamente se le ricevute sono disponibili
nell’apposita sezione del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it. Infatti, il
messaggio che conferma, contestualmente all’invio, l’avvenuta ricezione del file non tiene conto delle elaborazioni successive e non è quindi sufficiente a
certificare di aver completato i propri adempimenti.
Pertanto, l’utente, dopo aver trasferito sul proprio PC i file che contengono le ricevute, provvede a controllare il codice di autenticazione e a visualizzare e/o
stampare i dati, utilizzando il software distribuito dall’Agenzia delle Entrate.
Le comunicazioni di avvenuta presentazione contengono:
– i dati generali del contribuente e del soggetto che ha presentato la dichiarazione;
– i principali dati contabili;
– le segnalazioni;
– gli eventuali motivi per i quali la dichiarazione è stata scartata.
85
Nell’intestazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico, costituito da:
– protocollo assegnato al momento in cui l’utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione;
– numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all’interno del
file. Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, identifica univocamente la dichiarazione.
Si sottolinea che, qualora il file originario contenga errori, l’utente riceve:
– una ricevuta di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodotte le ricevute relative alle singole dichiarazioni;
– una ricevuta di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un’apposita sezione della ricevuta stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).
4. SITUAZIONI ANOMALE
Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori occorre:
– modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni;
– trasmettere nuovamente la dichiarazione per via telematica.
4.1 File scartato
Lo scarto del file comporta la mancata presentazione di tutte le dichiarazioni
in esso contenute.
Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all’invio precedente.
4.2 Dichiarazioni scartate
Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori “gravi”, cioè equivalenti ad un “modello non conforme”: dopo aver rimosso l’errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l’invio.
In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l’errore, si richiama l’attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi:
– la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure
di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal software di
controllo con il simbolo “***”;
– la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra
loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali
errori vengono evidenziati dal software di controllo con il simbolo “***C”.
Nel primo caso, l’errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in
considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza
possono non contemplare alcune situazioni molto particolari, l’utente, prima di
procedere ad un nuovo invio, è tenuto a:
– controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la
compilazione;
– confermare i dati dichiarati, utilizzando un’apposita casella prevista nelle
specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.
4.3 Dichiarazioni presentate con dati inesatti, incomplete
o inviate per errore
Nell’ipotesi in cui si rilevi che una dichiarazione, per la quale l’Agenzia delle
Entrate ha dato comunicazione dell’avvenuto ricevimento, è stata presentata in
maniera incompleta o con dati inesatti, si deve presentare una dichiarazione
correttiva, se nei termini, ovvero una dichiarazione integrativa, se fuori termine,
barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del modello. È da tenere
presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello non
indichino specificamente il contrario, la dichiarazione “correttiva” o “integrativa” deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto alla dichiarazione da correggere o integrare.
Nel caso in cui si rilevino, invece, errori non sanabili con la presentazione di
una dichiarazione “correttiva” o “integrativa” (es. dichiarazione riferita ad uno
stesso soggetto presentata più volte, dichiarazione relativa ad un dichiarante
contenente dati relativi a un soggetto diverso, dichiarazione con errata indicazione del periodo d’imposta, ecc.) è necessario procedere all’annullamento
della dichiarazione stessa.
L’operazione di annullamento può essere eseguita esclusivamente dallo stesso
soggetto che ha effettuato la trasmissione della dichiarazione da annullare, indicandone la tipologia di modello, il codice fiscale ed il protocollo telematico, rilevabili dalla comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta dall’Agenzia delle Entrate.
Si evidenzia che non possono essere accettate richieste di annullamento relative a dichiarazioni per le quali sia in corso la “liquidazione” ai sensi degli articoli 36 bis del D.P.R. 600 del 1973 e 54 bis del D.P.R. 633 del 1972.
Al momento della ricezione della richiesta di annullamento, il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate provvede a verificare le informazioni pervenute
e a predisporre una comunicazione che riporta la conferma dell’avvenuto annullamento della dichiarazione oppure la notifica dell’eventuale motivo per cui
la richiesta di annullamento non è stata accettata.
Nel caso in cui l’annullamento viene richiesto da un incaricato ed ha esito positivo, questi è tenuto a fornire al dichiarante copia della predetta comunicazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate.
Se, a seguito dell’avvenuto annullamento, si rende necessario presentare una
nuova dichiarazione, questa si considera presentata nel giorno in cui è completa la ricezione da parte del sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate.
Se la nuova dichiarazione è presentata tramite un incaricato, quest’ultimo è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della comunicazione con la quale l’Agenzia delle Entrate attesta l’avvenuta presentazione della dichiarazione
nonché copia della stessa dichiarazione stampata su modello conforme a
quello approvato.
Si ricorda che le modalità di annullamento delle dichiarazioni sono ampiamente illustrate, sul sito http://assistenza.finanze.it e sul sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it.
4.4 Dichiarazioni doppie
Periodicamente l’Agenzia delle Entrate provvede a segnalare, con avvisi specifici disponibili nel sito WEB dei servizi telematici o per posta elettronica, le
dichiarazioni che in base all’analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale
del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, ecc.) risultano duplicate.
In tale ipotesi l’utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico al quale è abilitato, l’elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l’annullamento.
L’Agenzia delle Entrate rende disponibile il software che consente di effettuare l’operazione descritta.
Per tali richieste, l’Agenzia delle Entrate attesta, con apposita comunicazione
telematica l’esito della loro elaborazione.
5. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL
5.1 Abilitazione al servizio
È necessario presentare una domanda a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate
della regione nella quale ricade il domicilio fiscale del soggetto cui deve essere intestata l’abilitazione.
La normativa vigente non prevede termini perentori per richiedere l’abilitazione al servizio telematico Entratel, ma è necessario che l’istanza venga presentata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica.
Le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni non legittimano in alcun modo il differimento dei termini previsti per l’assolvimento degli adempimenti in
materia fiscale.
I modelli di domanda e le relative istruzioni sono disponibili nel sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it, oltre che presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate oppure su richiesta telefonica al numero 848.800.333.
Contestualmente all’abilitazione, vengono consegnate le istruzioni e una busta
sigillata contenente i codici per l’accesso al servizio.
5.2 Accesso al servizio
Il servizio è raggiungibile con le seguenti modalità:
a) via Internet, all’indirizzo http://telematici.agenziaentrate.gov.it; coloro i
quali accedono con collegamento ADSL sono obbligati a far ricorso a questa modalità;
b) tramite una “Rete Privata Virtuale”, cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti abilitati.
In quest’ultimo caso è accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il
territorio nazionale, che viene comunicato dall’ufficio al momento del rilascio
dell’abilitazione.
Si ricorda che la possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite. È quindi importante anticipare la fase
di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni.
Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmetterle contemporaneamente all’interno dello stesso file; se ciò non
è possibile, è necessario preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all’interno di un’unica connessione.
Le applicazioni del servizio telematico Entratel permettono a ciascun utente di
effettuare invii di prova.
Importante: le modalità di invio sono identiche a quelle previste per gli invii
definitivi, ma nella fase di elaborazione il sistema provvederà sempre a scartare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all’utente l’esito delle
operazioni effettuate.
5.3 Generazione dell’ambiente di sicurezza
Per gli utenti del servizio telematico Entratel sono necessarie alcune operazioni
preliminari che vanno eseguite “una tantum” tipicamente quando si utilizza per
la prima volta il servizio e possibilmente non a ridosso di una scadenza.
La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presentare la dichiarazione, consiste nella “Generazione dell’ambiente di sicurezza”.
Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione
sostituisce il modello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono:
– l’identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;
86
– il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa
contenuti.
Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo “certo e non
contestabile” chi è “responsabile” della presentazione telematica, creando
una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con
il suo contenuto, con l’obiettivo di garantire sia l’Agenzia delle Entrate che il
contribuente.
Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che
pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti software che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.
Per calcolare il codice, ciascun utente e l’Agenzia delle Entrate possiedono
una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è “privata” e nota solo al titolare, mentre l’altra è “pubblica” ed è nota a entrambi.
Ogni parte autentica i propri documenti usando la sua chiave privata e li invia al destinatario. Questo legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente.
A carico dell’utente è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave
privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito.
Le chiavi di autenticazione sono, infatti, associate in modo univoco a ciascun
utente. Affidare a terzi l’utilizzo della chiave privata non modifica le proprie
responsabilità personali nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima delle quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, mentre la seconda va
conservata in luogo sicuro.
Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l’utente deve provvedere al “ripristino e ambiente”.
Tale funzione è disponibile nella sezione “Profilo utente” del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it.
Dopo aver eseguito con successo il “ripristino ambiente”, l’utente dovrà generare nuovamente l’ambiente di sicurezza.
ATTENZIONE: l’utente è tenuto a recarsi comunque presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, solo nel caso in cui non possegga più i codici
contenuti nella busta di abilitazione.
5.4 Servizio di assistenza
Per la soluzione dei problemi legati a:
– connessione al servizio;
– installazione delle applicazioni e configurazione della postazione;
– utilizzo delle applicazioni distribuite dall’Agenzia delle Entrate;
– utilizzo di chiavi e password;
– normativa;
– scadenze di trasmissione;
è previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati,
accessibile mediante il numero 848.836.526, attivo dalle ore 8 alle ore 18
dei giorni dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 14 il sabato, con esclusione delle sole festività nazionali. In prossimità di una scadenza fiscale (es. presentazione telematica della dichiarazione), il servizio è attivo dalle ore 8 alle ore
22.
Ad integrazione dell’assistenza telefonica mediante operatore, sono a disposizione degli utenti anche:
• il sito http://assistenza.finanze.it, nell’ambito del quale sono consultabili i
quesiti più frequenti in merito al servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni per gli intermediari e gli altri soggetti abilitati. Da questo sito è
anche possibile porre quesiti via e-mail e chiedere di essere contattati telefonicamente dal call center;
• avvisi “personalizzati”, predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni;
• numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all’utilizzo di chiavi e password.
È indispensabile quindi che ciascun utente acceda al servizio telematico per
controllare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano
la soluzione dei problemi: gli avvisi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato
di un’analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il
servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stessa tipologia.
6. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO INTERNET
(Fisconline)
6.1 Abilitazione al servizio
È necessario presentare una domanda di abilitazione registrandosi attraverso
il sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it.
L’interessato otterrà subito una prima parte del codice Pin, riceverà, tramite il
servizio postale, al proprio domicilio sia la seconda parte del codice Pin sia
la password che gli consentirà di accedere al servizio.
Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico Internet non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l’assolvimento degli
adempimenti in materia fiscale.
Si ricorda che il codice Pin può essere richiesto anche tramite il numero
848.800.333.
Per quanto concerne le modalità di abilitazione al servizio telematico Internet
per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, si rinvia a quanto descritto nel paragrafo 2.3.
6.2 Accesso al servizio
Per accedere al servizio Fisconline è necessario usufruire dei servizi di un qualunque Internet Service Provider.
6.3 Codice Pin
Il codice Pin viene assegnato a ciascun utente e lo identifica unitamente al codice fiscale.
Viene utilizzato in particolare:
• durante la predisposizione del file da trasmettere, per calcolare il codice di
riscontro della dichiarazione;
• per accedere ai servizi disponibili via Web (es. il “Cassetto fiscale” che
consente al contribuente di accedere direttamente alle proprie informazioni
fiscali, consultazione delle ricevute, comunicazione delle richieste di accredito del rimborso, registrazione telematica dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili, presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione di attività, ecc.).
L’utilizzo è quindi strettamente personale e occorre conservare tale informazione con una certa cura.
6.4 Assistenza
È possibile contattare il Call Center dell’Agenzia delle Entrate al numero
848.800.444, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17, il sabato dalle ore 9 alle 13. Costo della telefonata: tariffa urbana a tempo (T.U.T.).
Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it, nonché il sito http://assistenza.finanze.it.
7. SPIEGAZIONE DI TERMINI TECNICI
Comunicazione di avvenuta presentazione
È la ricevuta che attesta l’esito dell’elaborazione effettuata dall’Agenzia sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Chiavi asimmetriche
È una coppia di chiavi, di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.
Codice Pin
È una sequenza di dieci cifre generate casualmente.
Codice di autenticazione
È una sequenza di caratteri estratti dal file originario, crittografati con la chiave privata o il codice Pin del proprietario del file stesso. Tale sequenza viene
calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice. Logicamente, l’operazione equivale a chiudere e “sigillare” la busta prima di inviarla a destinazione. Il destinatario apre il sigillo e
lo controlla con le seguenti modalità:
– lo interpreta con la chiave privata o il Codice Pin del mittente, ottenendo una
prima sequenza di caratteri;
– ricalcola il codice, ottenendo una seconda sequenza.
Se le due sequenze di caratteri così ottenute sono identiche, è certo che la busta proviene proprio dalla persona indicata come mittente e che nessuno ha
rotto il sigillo in precedenza. In caso contrario, il messaggio non è integro oppure proviene da un’altra persona e viene quindi respinto.
Dichiarazione in formato elettronico
È l’insieme di dati dichiarati, tradotti nel modello conforme dell’Agenzia, approvato con decreto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, delle specifiche
tecniche. Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da
tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo,
cioè frontespizio e quadri compilati.
File
È l’archivio, predisposto dall’utente, che contiene le dichiarazioni. Logicamente, corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere. A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene
una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo.
File autenticato
È il file predisposto in precedenza (dall’utente o dall’Agenzia), pronto per essere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, in formato non leggibile se non da parte del destinatario.
Supporto ottico
È un supporto non riscrivibile: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato.
87
APPENDICE
(Le voci sono citate in ordine alfabetico)
Abbreviazioni
Art.
ASI
ASL
AVS
BOT
CAF
c.c.
c.d.
CEE
CSSN
CUD
DIT
D.L.
D.Lgs.
D.M.
D.P.C.M.
D.P.R.
ENEA
GEIE
G.U.
IACP
ICI
ICIAP
ILOR
INAIL
INCIS
INPS
INVIM
IRAP
IRES
IRPEF
IRPEG
ISTAT
IVA
L.
Lett.
Mod.
N.
ONG
ONLUS
PRA
SCAU
S.O.
TOSAP
TUIR
UE
UNIRE
Articolo
Agenzia Spaziale Italiana
Azienda Sanitaria Locale
Assicurazione Vecchiaia e Superstiti
Buoni ordinari del Tesoro
Centro di Assistenza Fiscale
Codice civile
cosiddetto
Comunità Economica Europea
Contributo al Servizio Sanitario Nazionale
Certificazione Unificata dei Dipendenti
Dual Income Tax
Decreto Legge
Decreto Legislativo
Decreto Ministeriale
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Decreto del Presidente della Repubblica
Ente Nazionale Energia e Ambiente
Gruppo Europeo di Interesse Economico
Gazzetta Ufficiale
Istituto Autonomo Case Popolari
Imposta Comunale sugli Immobili
Imposta Comunale sugli Immobili per Attività Produttive
Imposta Locale sui Redditi
Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro
Istituto Nazionale Case Impiegati dello Stato
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Imposta Comunale sull’Incremento di Valore degli Immobili
Imposta Regionale sulle Attività Produttive
Imposta sul reddito delle società
Imposta sui redditi delle Persone Fisiche
Imposta sui Redditi delle Persone Giuridiche
Istituto Centrale di Statistica
Imposta sul Valore Aggiunto
Legge
Lettera
Modello
Numero
Organizzazione Non Governativa
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
Pubblico registro automobilistico
Servizio Contributi Agricoli Unificati
Supplemento Ordinario
Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
Testo Unico delle Imposte sui Redditi
Unione Europea
Unione Nazionale Incremento Razze Equine
Accettazione dell’eredità giacente
In base all’art. 19, comma 3, del D.P.R. n. 42 del 4 febbraio 1988,
se è stato nominato un curatore di eredità giacente o un amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di
nascituro non ancora concepito, l’erede che ha accettato l’eredità
deve predisporre e conservare un prospetto, con riferimento al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l’amministrazione,
dal quale risultino:
• la data di cessazione della curatela o dell’amministrazione;
• l’ufficio delle Entrate del domicilio fiscale del contribuente deceduto;
• i dati identificativi del deceduto, del curatore, dell’amministratore e
degli altri eredi;
• la quota di eredità spettante al dichiarante.
Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è
cessata la curatela o l’amministrazione, l’erede è tenuto a dichiarare i
redditi derivanti dall’eredità relativi allo stesso periodo d’imposta.
Acconti IRPEF e addizionale comunale all’IRPEF - casi particolari
I soggetti titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che rientrano in uno o più dei sotto elencati casi, ai fini del calcolo degli acconti
IRPEF e addizionale comunale, devono tener conto delle disposizioni normative di seguito riportate.
Soggetti titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che hanno
sostenuto spese relative ai mezzi di trasporto a motore
Ai sensi dell'art. 2, comma 72, del decreto- legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, per il versamento dell'acconto dovuto ai fini dell' IRPEF con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006 ed a
quelli successivi, il contribuente può continuare ad applicare le disposizioni previgenti alle modifiche apportate dal comma 71, del medesimo
articolo 2, in materia di deducibilità delle spese e degli altri componenti
negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore.
Soggetti titolari di reddito d'impresa rientrante nel settore del commercio
che effettuano interventi di efficienza energetica per l'illuminazione
Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito
per il secondo e il terzo periodo d'imposta successivi a quello in corso al
31 dicembre 2006, si assume, quale imposta del periodo precedente,
quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni
del comma 354 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Acquisto prima casa
Ai fini dell’applicazione delle aliquote agevolate del 3 per cento per l’imposta di registro, del 4 per cento per l’imposta sul valore aggiunto e in
misura fissa per le imposte ipotecaria e catastale (euro 168 per ciascuna imposta), agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di
abitazione non di lusso (D.M. 2 agosto 1969) e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, la nota II-bis) all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dispone che devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente
ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza o, se
diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero,
se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o
esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui
l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile
sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione
di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto. La condizione del trasferimento della residenza nel
comune ove è situata l’unità abitativa non è richiesta per il personale
in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze
di polizia ad ordinamento militare, per il personale dipendente dalle
Forze di polizia ad ordinamento civile nonché per i cittadini italiani
emigrati all’estero;
b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare
esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà , usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del
comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio
nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal
coniuge con le agevolazioni in questione, ovvero di quelle previste dall’art. 1 della Legge n. 168 del 22 aprile 1982, dall’art. 2 del D.L. n.
12 del 7 febbraio 1985, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
118 del 5 aprile 1985, dall’art. 3, comma 2, della Legge n. 415 del
31 dicembre 1991, dall’art. 5, commi 2 e 3, dei D.L. n. 14 del 21
gennaio 1992, n. 237 del 20 marzo 1992, e n. 293 del 20 maggio
1992, dall’art. 2, commi 2 e 3, del D.L. n. 348 del 24 luglio 1992,
dall’art. 1, comma 2 e 3, del D.L. n. 388 del 24 settembre 1992, dall’art. 1, commi 2 e 3, del D.L. n. 455 del 24 novembre 1992, dall’art.
1, comma 2, del D.L. n. 16 del 23 gennaio 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 75 del 24 marzo 1993, e dall’art. 16 del
D.L. n. 155 del 22 maggio 1993, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 243 del 19 luglio 1993.
In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c), comunque riferite al momento in cui si
realizza l’effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell’atto
d’acquisto, anche in sede di contratto preliminare.
Se sussistono le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) le agevolazioni suddette spettano per l’acquisto delle pertinenze dell’immobile di cui alla lettera (a), anche se con atto separato. Sono comprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o
88
classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate al servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.
In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici in questione prima
del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono
dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si
tratta di cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, l’ufficio presso
cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti un importo pari alla differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell’art. 55 del D.P.R.
26 aprile 1986, n. 131. Le predette regole non si applicano nel caso in
cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici in questione, proceda all’acquisto di altro immobile da
adibire a propria abitazione principale. Vedere in questa APPENDICE, voce “Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa”.
Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura
L’art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, prevede che
non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei
redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell’80
per cento e del 70 per cento) per i periodi d’imposta durante i quali i
terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata
non inferiore a cinque anni, a giovani che:
• non hanno ancora compiuto quaranta anni;
• hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscono una di tali qualifiche entro dodici
mesi dalla stipula del contratto di affitto.
Si precisa che:
• per i contratti d’affitto stipulati a partire dal 6 gennaio 1999 (data di
entrata in vigore della L. 441 del 1998) questa agevolazione spetta
a partire dal periodo d’imposta in cui sono stipulati fino a quello di
scadenza del contratto stesso;
• per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata di
almeno cinque anni, l’agevolazione si applica a decorrere dal periodo d’imposta 1999;
• per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata inferiore a cinque anni, l’agevolazione spetta a decorrere dal periodo d’imposta in cui il contratto è eventualmente rinnovato a condizione che:
– l’affittuario non abbia compiuto quaranta anni alla data del 6 gennaio 1999;
– l’affittuario possegga la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale al momento del rinnovo del contratto
o l’acquisisca entro dodici mesi da tale data;
– la durata del contratto rinnovato non sia inferiore a cinque anni.
Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale,
ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve
accertare l’acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore
agricolo dell’affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.
Altri oneri deducibili (Quadro RP)
Rientrano tra gli oneri deducibili da indicare nel rigo RP28 con il codice 5, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
• gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante
in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell’art. 433 del c.c.;
• i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili
che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti
della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
• le indennità per perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni
di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti per usi diversi da quello di abitazione;
• le somme che in precedenti periodi d’imposta sono state assoggettate
a tassazione, anche separata, e che nel 2007 sono state restituite al
soggetto erogatore. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale (compresi
gli altri redditi di lavoro autonomo: diritti di autore, ecc.), di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale, o altro);
• il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori
al 1974 (esclusa l’imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui ri-
scossione ha avuto inizio nel 2007 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n.
42 del 1988);
• le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di
lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a
tassazione;
• il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri, certificate
nell’ammontare complessivo dall’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nell’art. 3 della legge 476 del 1998.
L’albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per
le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri
con delibera del 18 ottobre 2000, pubblicata sul S.O. n. 179 alla
G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000 e successive modificazioni. L’ Albo degli enti autorizzati è, comunque, consultabile sul sito Internet
www.commissioneadozioni.it.
È ammessa inoltre nella medesima misura del 50 per cento la deduzione anche delle spese sostenute dagli aspiranti genitori che, avendo
iniziato le procedure prima del 16 novembre 2000, data di approvazione dell’albo degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali, si siano avvalsi di enti non autorizzati o abbiano posto in essere procedure di adozione senza l’aiuto di intermediari, a condizione, però che la prosecuzione della procedura sia consentita dalla
Commisssione stessa. In tal caso l’inerenza della spesa alla procedura
di adozione dovrà essere autocertificata dai contribuenti.
Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all’assistenza che gli adottanti hanno ricevuto, alla legalizzazione o traduzione dei documenti, alla richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno all’estero, all’eventuale quota associativa nel caso
in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all’adozione del minore. Le spese sostenute in valuta
estera devono essere convertite seguendo le istruzioni indicate nel capitolo 3 della PARTE II del modello di dichiarazione;
• le erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del
patrocinio a spese dello Stato;
• le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni
presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge.
Attività agricole
Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività
agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto
dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui
la produzione stessa insiste;
c) le attività di cui al terzo comma dell’art. 2135 del codice civile dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall’allevamento di animali con riferimento ai beni individuati, ogni
due anni con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali. Si considerano altresì produttive di reddito agrario la produzione e la cessione
di energia elettrica e calorica di fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo.
Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti,
la parte di reddito imputabile all’attività eccedente è considerata reddito d’impresa da determinarsi in base alle norme contenute nella sezione I del capo II del titolo II del Tuir.
Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare
la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie
adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla
quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella
coperta dalla struttura. Pertanto, nel caso il suolo non venga utilizzato
per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni
svolte su non più di due ripiani o bancali.
Attività libero professionale intramuraria
In base all’art. 50, comma 1, lett. e), del Tuir, sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi per l’attività intramuraria
89
del personale dipendente del servizio sanitario nazionale delle seguenti
categorie professionali:
• il personale appartenente ai profili di medico-chirurgo, odontoiatra e
veterinario e altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario
(farmacisti, biologi,chimici, fisici e psicologi) dipendente dal Servizio
sanitario nazionale;
• il personale docente universitario e i ricercatori che esplicano attività
assistenziale presso cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura
anche se gestiti direttamente dall’Università;
• il personale laureato medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facoltà
di medicina e chirurgia delle aree tecnico-scientifica e sociosanitaria;
• il personale dipendente degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico con personalità giuridica di diritto privato, degli enti ed istituti di cui all’art. 4, comma 12, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
502, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attività sanitaria e degli enti pubblici che già applicano al proprio personale l’istituto dell’attività libero-professionale intramuraria della dirigenza del Servizio Sanitario, sempreché i predetti enti e istituti
abbiano adeguato i propri ordinamenti ai principi di cui all’art. 1,
commi da 5 a 19 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed a quelli contenuti nel decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997.
Ai fini dell’inquadramento nell’ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è necessario che venga rispettata la disciplina amministrativa dell’attività libero professionale intramuraria in questione contenuta nell’art. 1, commi da 5 a 19 della L. 23 dicembre 1996, n. 662,
nell’art. 72 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e nel decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997.
La disciplina vigente per l’attività libero professionale intramuraria si applica
anche ai compensi relativi alle attività di ricerca e consulenza stabiliti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, poste in essere dalle Università con la collaborazione di personale docente e non docente.
Resta fermo che le restanti attività, non rientranti tra quelle svolte secondo le
condizioni e i limiti sopra precisati, costituiscono reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Tuir e pertanto non possono essere dichiarati nel quadro RC ma devono essere dichiarati nel quadro RE.
I compensi percepiti nel 2007, per attività appositamente autorizzata all’esercizio presso studi privati, costituiscono reddito nella misura del 75%.
Casi particolari di compilazione della casella F1 del prospetto
“Familiari a carico”
Si precisa che anche se le detrazioni per familiari a carico, non prevedono una distinzione tra il primo figlio e i figli successivi, la casella F1
del prospetto “Familiari a carico” deve, comunque, essere compilata per
consentire al soggetto che presenta la dichiarazione l’applicazione al
primo figlio in caso di mancanza del coniuge, della detrazione prevista
per quest’ultimo se più favorevole.
Si illustrano, i seguenti esempi relativi ad alcuni casi particolari di compilazione del prospetto “Familiari a carico”:
1. Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31 luglio 2007 e da tale data sia a carico del
proprio coniuge.
Nel caso in esame il secondo figlio, di minore età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di “secondo figlio”, mentre
per i successivi cinque mesi, esso assume la veste di “primo figlio”.
Pertanto, ai fini della compilazione del prospetto “Familiari a carico” occorre utilizzare due righi F1 e, conseguentemente, compilare due distinti prospetti del predetto modello: uno per descrivere la situazione del primo periodo, indicando il codice fiscale del figlio che ha contratto matrimonio ed il numero dei mesi (7) sino a tale data; l’altro per rappresentare la situazione del secondo periodo, indicando il codice fiscale dell’altro figlio rimasto fiscalmente a carico ed il numero dei mesi (5) per i
quali quest’ultimo viene considerato “primo figlio”.
2. Contribuente con un unico figlio fiscalmente a carico al 50% per i
primi 4 mesi ed al 100% per i successivi 8 mesi dell’anno.
Qualora nel corso dell’anno 2007 si sia verificata una variazione della
percentuale di spettanza della detrazione per la compilazione del prospetto “Familiari a carico” occorre procedere come precisato nel caso
precedente e, quindi, utilizzare due distinti prospetti, ciascuno corrispondente ai diversi periodi.
In tali prospetti va indicato in entrambi il codice fiscale del figlio fiscalmente a carico ed, in particolare, nel rigo F1 relativo al primo prospetto, il numero di mesi (4) e la relativa percentuale di spettanza (50%) e
nel rigo F1 relativo al secondo prospetto, il numero di mesi (8) e la relativa percentuale di spettanza (100%).
3. Contribuente con due figli rimasto vedovo del coniuge fiscalmente a
carico nel corso del mese di luglio dell’anno 2007.
Nel caso in esame, relativamente al primo figlio possono spettare nel
corso dell’anno due detrazioni, quella relativa al primo figlio per il periodo in cui il coniuge è in vita e quella relativa al coniuge per il periodo successivo al suo decesso.
Nella compilazione del prospetto “Coniuge e familiari a carico” occorre
tenere presente che essendo stato il coniuge in vita solo nei primi mesi dell’anno, nel rigo dei predetti prospetti ad esso riservato va indicato il codice fiscale del coniuge a carico ed il numero di mesi in cui questo è stato in
vita (in questo caso 7) in corrispondenza della colonna “mesi a carico”.
Per il primo figlio occorre compilare due righi: un primo rigo in cui va
qualificato come primo figlio, barrando la casella F1 ed indicando “7”
nella colonna dedicata al numero di mesi a carico; un secondo rigo in
cui nella casella percentuale va riportata la lettera “C” ed il numero dei
mesi corrispondenti al secondo periodo dell’anno (in questo caso 5) nella colonna relativa al periodo in cui spetta la detrazione.
Per il secondo figlio deve, invece, essere compilato un unico rigo in cui va
riportato il numero “12” quale numero di mesi a carico, non essendo intervenuta per tale figlio alcuna variazione nel corso dell’anno 2007.
Comuni ad alta densità abitativa
Nell’ambito applicativo delle agevolazioni previste dall’ articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia
e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all’articolo 1 del decreto legge 30
dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni.
Si tratta, in particolare, degli immobili situati:
• nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti
con gli stessi;
• negli altri comuni capoluoghi di provincia;
• nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non compresi
nei punti precedenti;
• nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.
Il sopracitato art. 8 della L. 431/98 al comma 4 dispone che il CIPE provveda ogni 24 mesi all’aggiornamento dell’elenco dei comuni ad alta densità abitativa. Al riguardo, si fa presente che, se in seguito all’aggiornamento periodico operato dal CIPE, il comune ove è sito l’immobile non rientri più nell’elenco di quelli ad alta tensione abitativa, il locatore non è più
ammesso a fruire dell’agevolazione fiscale prevista ai fini dell’Irpef sin dall’inizio del periodo d’imposta in cui interviene la delibera del CIPE.
Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
Nel rigo RP26, possono essere indicate le erogazioni liberali in denaro
a favore delle seguenti istituzioni religiose:
• Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica
italiana;
• Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il
sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
• Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
• Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini
delle Chiese e degli enti facenti parte dell’ordinamento valdese;
• Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per fini di culto, istruzione
e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e
degli enti aventi parte nell’Unione;
• Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate
per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze
di culto e di evangelizzazione;
• Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche
sono deducibili anche i contributi annuali versati.
Ciascuna di tali erogazioni (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo di euro 1.032,91.
90
Correzione del Modello 730
I contribuenti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale possono integrare
il Modello 730 mediante la presentazione del Modello UNICO. In tal
modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero
evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte nel Modello 730. Il contribuente avrà cura di indicare, barrando la casella “Correttiva nei termini” posta nel rigo “Tipo
di dichiarazione” nella seconda facciata del frontespizio del Modello
UNICO, che intende rettificare il Modello 730 a suo tempo presentato.
I contribuenti che presentano il Modello UNICO per integrare il Modello 730, devono effettuare il versamento della maggiore imposta e dell’addizionale regionale e comunale eventualmente dovute. Se dal Modello UNICO risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza
rispetto all’importo del credito risultante dal Modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto di imposta. Se dal Modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all’importo del credito o del debito risultante dal Modello 730 potrà
essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione per l’anno successivo.
Si precisa che il sostituto d’imposta per i versamenti ed i rimborsi risultanti
dal Modello 730 procederà comunque alla relativa liquidazione. Il contribuente che presenta un Modello UNICO sostitutivo del Modello 730 è tenuto, con le avvertenze sopra precisate, a compilare completamente il modello e a ricalcolare integralmente l’imposta dovuta, nonché a rispettare tutte le modalità e i termini di presentazione previste per il modello stesso.
Il Modello UNICO può essere presentato dai lavoratori dipendenti che
si sono avvalsi dell’assistenza anche nei casi in cui è intervenuta la cessazione del rapporto con il datore di lavoro, al fine di ottenere il rimborso delle somme che risultano a credito dal prospetto di liquidazione.
In tal caso il contenuto del Modello UNICO sarà sostanzialmente analogo a quello del Modello 730.
Si fa presente, comunque, che il credito può essere riportato direttamente nella dichiarazione da presentare nell’anno successivo, quale eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione senza necessità di presentare un Modello UNICO sostitutivo. Quest’ultima procedura potrà essere seguita anche dagli eredi che, in caso di decesso del contribuente,
presentano la dichiarazione dei redditi del deceduto in qualità di eredi.
Correzione del Modello UNICO nei termini
I contribuenti possono integrare la dichiarazione eventualmente già presentata, provvedendo a presentare, entro i termini, una successiva dichiarazione interamente compilata.
In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte
ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione,
non indicati in tutto o in parte in quella precedente.
Il contribuente deve barrare la casella “Correttiva nei termini” posta sul
rigo “Tipo di dichiarazione” nella seconda facciata del frontespizio del
Modello UNICO.
I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle
addizionali regionale e comunale eventualmente dovute.
Se dal nuovo Modello UNICO risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all’importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.
Se dal Modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o un minor
debito la differenza rispetto all’importo del credito o del debito risultante
dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione da ulteriori importi a debito.
Costruzioni rurali
Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate poiché il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, se
vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni fino al
30 novembre 2007:
• il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di
proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall’affittuario del
terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui
l’immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti
dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti
pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini
previdenziali;
• l’immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui
sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero dalle persone addette all’attività di alpeggio in zone di montagna;
• il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso
Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture
specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 97 del 31 gennaio 1994, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
• il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che
conduce il fondo relativamente all’anno 2007 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo per il 2007, determinato
senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata Legge n. 97 del
1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto
che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo
reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d’affari dei soggetti che non presentano
la dichiarazione ai fini dell’IVA si presume pari al limite massimo
previsto per l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione (euro 7.000,00). Al riguardo si sottolinea che il requisito di
cui al presente punto è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può essere diverso da quello che
utilizza l’immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo.
Così, ad esempio, se il fabbricato è utilizzato ad uso abitativo dal
titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività
svolte in agricoltura e il fondo è condotto da altri soggetti, il requisito di cui al presente punto deve sussistere nei confronti di chi conduce il fondo.
In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i
requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno
esistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse.
Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello
stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario
che sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di
80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri
quadrati per ogni abitante oltre il primo.
Inoltre, ai fini fiscali sono riconosciuti quali fabbricati rurali le costruzioni
strumentali alle attività agricole di cui all’art. 29 del Tuir, le costruzioni
strumentali all’attività agricola destinata alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine , degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché i fabbricati destinati all’agriturismo.
Le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito di fabbricati.
La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un’autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui
sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da fornire a richiesta
degli organi competenti. L’autocertificazione deve attestare l’assenza di
allacciamento alle reti della energia elettrica, dell’acqua e del gas.
I fabbricati rurali e le eventuali pertinenze ad uso abitativo iscritti al catasto fabbricati con attribuzione di rendita, conservano il requisito della
ruralità e non vanno pertanto dichiarati se hanno tutti i requisiti in precedenza precisati.
I fabbricati iscritti al Catasto Terreni che hanno perso i requisiti di ruralità
perché è venuto meno il requisito soggettivo di “imprenditore agricolo
iscritto nel registro delle imprese”, devono essere stati dichiarati al Catasto Urbano a cura dei titolari dei diritti reali entro il 30 giugno 2007. Il
mancato adempimento entro tale data da parte dei soggetti interessati
farebbe rientrare gli immobili non ancora regolarizzati nel processo generale di aggiornamento dei dati catastali riferibili alle costruzioni che
hanno perso i requisiti di ruralità. In tal caso l’Agenzia del territorio, avvalendosi delle informazioni fornite dall’AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), nonchè di quelle fornite dai soggetti interessati alle
richieste di contributi agricoli, presentate a partire dall’anno 2007, pubblica con apposito comunicato, avente carattere periodico, un elenco
dei Comuni nei quali è stata accertata la presenza di immobili pei i
quali sono venuti meno i requisiti di ruralità. Gli elenchi di tali immobili,
91
consultabili per i successivi 60 giorni dalla pubblicazione presso ciascun comune interessato, presso le sedi dei competenti uffici provinciali
dell’Agenzia del Territorio e sul sito della stessa Agenzia, assumono per
i titolari dei diritti reali valore di richiesta della presentazione degli atti di
aggiornamento catastale. In caso di mancato adempimento provvederà
direttamente l’Agenzia del Territorio con oneri carico dei soggetti inadempienti e conseguente applicazione delle sanzioni previste.
A partire dal 1° dicembre 2007 i requisiti descritti nei punti a) e b) vengono sostituiti come segue.
Il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attivita' agricola svolta;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo
idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2)
risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come
tali a fini previdenziali;
4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di
attivita' svolta in agricoltura;
5) da uno dei soci o amministratori delle societa' agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
I soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Inoltre, anche il riconoscimento ai fini fiscali del carattere di ruralità alle
costruzioni strumentali viene modificato come segue.
È riconosciuto il carattere di ruralità ai fini fiscali alle cosruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all'articolo
2135 del codice civile e in particolare destinate:
– alla protezione delle piante;
– alla conservazione dei prodotti agricoli;
– alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;
– all'allevamento e al ricovero degli animali;
– all’agriturismo;
– ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a
tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di
giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
– alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
– ad uso di ufficio dell’azienda agricola;
– alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o
commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
– all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
Le porzioni di immobili destinate allo svolgimento delle attività agricole
sopra citate, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.
Crediti di imposta per canoni di locazione non percepiti
L’art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a
scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito
del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è
riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare.
Per determinare il credito d’imposta che spetta, da indicare nel rigo
CR8, è necessario calcolare le imposte pagate in più, relativamente ai
canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all’accertamento avvenuto nell’ambito
del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del
conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di
locazione non riscossi.
Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tenere conto:
– della rendita catastale degli immobili;
– di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.
Ai fini del calcolo del credito d’imposta spettante invece,non è rilevante
quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.
L’eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d’imposta come sopra determinato, comporterà l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata
(salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.
Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento
giurisdizionale di convalida dello sfratto, e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.
In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito
d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di
presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione
sopra indicati, apposita istanza di rimborso.
Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d’imposta utili cui
fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente
credito vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto,
si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 1997,
sempre che per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del
conduttore nell’ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2007.
Credito di imposta per il riacquisto della prima casa
Il credito d’imposta spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti
condizioni:
• nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e la data di presentazione di questa dichiarazione abbiano acquistato, (anche mediante permuta o contratto di appalto), un immobile usufruendo delle agevolazioni
prima casa. Per l’individuazione delle condizioni per fruire dei benefici
sulla prima casa vedere in APPENDICE la voce “Acquisto prima casa”;
• l’acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa.
Si precisa che il credito d’imposta spetta anche a coloro che hanno
acquistato l’abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni c.d. “prima casa”) se dimostrano
che alla data d’acquisto dell’immobile alienato erano comunque in
possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di
acquisto della c.d. “prima casa” e tale circostanza risulti nell’atto di
acquisto dell’immobile per il quale il credito è concesso;
• non siano decaduti dal beneficio prima casa.
L’importo del credito d’imposta è pari all’ammontare dell’imposta di registro, o dell’IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in
ogni caso non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta in relazione al secondo acquisto agevolato.
Il credito d’imposta è utilizzabile:
• in diminuzione dall’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto
agevolato che lo determina;
• in diminuzione, per l’intero importo, dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero dalle imposte sulle successioni e donazioni
dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.
Ovvero alternativamente:
• in diminuzione dall’IRPEF;
• in compensazione dalle somme dovute a titolo di ritenute d’acconto,
di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. In questo
caso, se il credito è stato utilizzato solo parzialmente in compensazione, nel rigo RN39, colonna 4, può essere indicata la somma residua
non compensata.
Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero
Compilazione colonna 9 - Casi particolari
Le indicazioni che seguono sono relative al caso in cui l’imposta complessivamente pagata in uno Stato estero per il reddito prodotto in un dato anno si è resa definitiva parte nel corso del 2006 e parte nel corso del 2007
e nella dichiarazione modello UNICO 2007 si è usufruito del credito relativo all’imposta resasi definitiva nel 2006. Per fruire nella presente dichiarazione del credito relativo all’imposta che si è resa definitiva nel corso del
2007, è necessario determinare, con riferimento al suddetto Stato estero,
la quota del credito d’imposta già fruita nel modello UNICO 2007. Tale importo è quello che dovrà essere riportato nella colonna 9 del rigo CR.
In questo caso il dato da riportare può essere desunto dalla colonna 11
del rigo, della sezione 1-A del quadro CR del modello UNICO 2007, relativo allo stesso Stato e allo stesso anno di produzione del reddito, tenendo conto del limite costituito dall’imposta netta relativa all’anno di produzione del reddito.
92
Crediti risultanti dal Modello 730 non rimborsati
dal sostituto di imposta
Se il contribuente che nel 2007 si è avvalso dell’assistenza fiscale non
ha avuto rimborsati, in tutto o in parte, i crediti IRPEF che gli spettano, (in
quanto è, poi, intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro o per insufficienza delle ritenute o per altre cause), potrà portare tali crediti in
diminuzione dall’IRPEF dovuta per la presente dichiarazione.
Analogamente, in caso di rimborso non effettuato dal sostituto di imposta a causa del decesso del contribuente, il credito IRPEF può essere
portato in diminuzione nella dichiarazione presentata dagli eredi per
conto del deceduto.
L’importo spettante da indicare al rigo RN32 per il credito IRPEF è indicato al punto 26 del CUD 2008 o al punto 14 del CUD 2007.
Deduzione per l’abitazione principale - Casi particolari
La deduzione per l’abitazione principale deve essere calcolata in modo
particolare nei seguenti casi:
• l’abitazione principale è stata utilizzata anche come luogo di esercizio dell’attività d’impresa o dell’arte e professione;
• la percentuale di possesso relativa all’abitazione principale è variata
nel corso dell’anno;
• l’immobile è stato utilizzato come abitazione principale solo per una
parte dell’anno ed è locato per la rimanente parte;
• l’immobile è utilizzato come abitazione principale e una parte è locata.
Ecco i dettagli caso per caso:
1. L’abitazione principale è utilizzata come luogo di esercizio dell’attività di impresa o dell’arte e professione
Se l’abitazione principale è utilizzata anche come luogo di esercizio
dell’attività di impresa o dell’arte e professione, la deduzione spettante,
deve essere ridotta del 50 per cento.
2. La percentuale di possesso relativa all’abitazione principale è variata nel corso dell’anno
Se nel corso dell’anno è variata la percentuale di possesso relativa all’abitazione principale, la deduzione spettante è pari alla somma degli imponibili indicati nei relativi righi di colonna 8 del quadro RB.
3. L’immobile è stato utilizzato come abitazione principale solo per
una parte dell’anno ed è locato per la rimanente parte
In caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale solo
per una parte dell’anno e nella rimanente parte concessa in locazione,
la deduzione rapportata alla quota di possesso e al periodo di utilizzo
come abitazione principale, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il
confronto tra la rendita di colonna 1 e l’importo di colonna 5, l’unità è
assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.
4. L’immobile è utilizzato come abitazione principale e una parte è locata
In caso di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale e della quale una parte è concessa in locazione, la deduzione, rapportata alla quota di possesso, spetta soltanto se, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita di colonna 1 e l’importo di colonna 5, l’unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.
chiarazione unificata per conto di quest’ultimo, utilizzando i quadri dei
redditi e dell’IVA relativi al soggetto deceduto.
Il dichiarante che prosegue, invece, in qualità di erede, l’attività esercitata dal deceduto, può comprendere nella propria dichiarazione unificata oltre ai quadri dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA anche i quadri necessari all’esposizione dei dati relativi all’imposta sul valore aggiunto
che si riferiscono al soggetto deceduto. Resta fermo l’obbligo di presentare un’autonoma dichiarazione ai soli fini dell’IRPEF e dell’IRAP del soggetto deceduto.
Si ricorda che non è possibile inserire la dichiarazione Mod.
770/2008 ORDINARIO all’interno della dichiarazione.
Nella dichiarazione unificata presentata per conto di altri devono essere osservate, inoltre, le seguenti modalità:
a. nel riquadro “Stato civile” del contribuente barrare la casella:
6 nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dall’erede per il
deceduto; in tal caso nel campo “data” presente nella sezione
“Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri” del frontespizio indicare il giorno, il mese e l’anno del decesso;
7 nel caso di dichiarazione presentata dal rappresentante legale
per la persona incapace o dall’amministratore giudiziario in qualità di rappresentante per i beni sequestrati;
8 nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei
figli minori esclusi dall’usufrutto legale (vedere in questa APPENDICE, voce “Usufrutto legale”).
b. nella casella “Codice carica” relativa a colui che presenta la dichiarazione in luogo del contribuente indicare il codice corrispondente alla
qualifica rivestita, rilevabile dalla seguente tabella che è comprensiva
di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.
Codice di carica
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi
dal contribuente
In caso di dichiarazione presentata dall’erede per il defunto, dal rappresentante legale per la persona incapace o dai genitori per i redditi
dei figli minori esclusi dall’usufrutto legale, dal liquidatore di impresa individuale, dal curatore fallimentare, dal curatore dell’eredità giacente,
dall’amministratore dell’eredità devoluta sotto condizione sospensiva in
favore di nascituro non ancora concepito, devono essere osservate le
modalità di seguito illustrate.
I soggetti che presentano la dichiarazione per conto di altri, devono compilare il Modello UNICO indicando i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce. Deve inoltre essere compilato il
riquadro “Erede, curatore fallimentare o dell’eredità o altro dichiarante
diverso dal contribuente” per indicare le generalità del soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella “Codice carica” il codice corrispondente alla propria qualifica. I redditi del soggetto che presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati a quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.
Va precisato che in caso di decesso di un contribuente che esercitava attività d’impresa o professionale, il dichiarante, che non prosegue l’attività
del deceduto, deve presentare, in qualità di erede, un’autonoma di-
11
12
13
14
15
Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell’eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire
Curatore fallimentare
Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero
amministrazione straordinaria)
Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
Rappresentante fiscale di soggetto non residente
Erede
Liquidatore (liquidazione volontaria)
Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del
soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d’azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte
sui redditi, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni
di cui all’art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
Soggetto esercente l’attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo
ante messa in liquidazione)
Amministratore di condominio
Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione
Diritto di abitazione
Tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione che spetta, per esempio, al coniuge superstite ai sensi dell’art.
540 del c.c.
Si precisa, inoltre, che il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale.
Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione
Si ricorda che la scelta tra l’utilizzo in compensazione o il rimborso delle eccedenze di imposte deve essere effettuata nella dichiarazione uti-
93
lizzando la colonna 3 “Credito di cui si chiede il rimborso” o la colonna 4 “Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione“ del
quadro RX sezione I.
La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per l’utilizzo in
compensazione.
Se il contribuente non ha utilizzato il credito in compensazione in F24 e
non fa valere il credito nella dichiarazione successiva o se questa, non
è presentata, perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiedere il
rimborso presentando una apposita istanza agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale.
Se il contribuente nell’anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione, può comunque indicare il credito in
questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.
Eventi eccezionali
I soggetti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi
all’adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai
seguenti codici:
1 - Vittime di richieste estorsive e dell’usura
Soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o,
comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato
un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi
commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste
estorsive, l’articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n.
44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli
adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale.
2 - Piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM
Piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM, per le quali l’art.
1 del D.L. n. 532 del 23 dicembre 1993, convertito dalla legge n.
111 del 17 febbraio 1994, stabilisce la sospensione dei termini relativi ai versamenti dell’IRPEF, dell’imposta sul patrimonio netto dell’impresa, dell’IVA, nonché delle ritenute da versare iscritte a ruolo. Ai sensi dell’art.6 del D.L.n. 415 del 2 ottobre 1995, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 507 del 29 novembre 1995, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese deve essere effettuato entro
30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o
parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.
3 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa in taluni comuni
delle province di Campobasso e di Foggia, colpiti dall’evento
sismico verificatosi in data 31 ottobre 2002
I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria nei confronti dei soggetti individuati dai decreti 14 novembre
2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), 15 novembre 2002
(G.U. n.272 del 20 novembre 2002) e 9 gennaio 2003 (G.U. n.
16 del 21 gennaio 2003) sono stati sospesi dagli stessi decreti dal
31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 e successivamente differiti al
30 giugno 2003 dall’art. 18 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003 n. 3282, al 31 marzo 2004 dall’art. 4 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2003, n. 3308, al 31 dicembre 2005 dall’articolo 4, c.1,
della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio
2004, n. 3354, successivamente prorogati al 31 dicembre 2006
dall’art. 1, c. 1 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2006 n. 3496 (G.U. n. 50 del 1° marzo 2006).
Sono stati ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2007 dall’art. 21,
comma 4, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
dicembre 2006 n. 3559 (G.U. n.1 del 2 gennaio 2007).
4 - Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali
Nell’ipotesi in cui il soggetto abbia usufruito di agevolazioni non previste
nei codici precedenti dovrà indicare nell’apposita casella il codice 4.
Immobili inagibili
Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati,
pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determinano l’ordinaria destinazione del cespite immobiliare
e, quindi, ad ottenere la variazione dell’accertamento catastale.
Tale procedura consiste nell’inoltro all’Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) di una denuncia di variazione, corredata dell’attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31
gennaio, con effetto per l’anno in cui la denuncia è stata prodotta e per
gli anni successivi. Ciò, naturalmente, a condizione che l’unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 6 relativa ai casi particolari, devono dichiarare nella colonna 1 la nuova rendita attribuita dall’Ufficio del
Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) o, in mancanza, la rendita presunta.
Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il
reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.
L’obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno qualora l’immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò
risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l’inagibilità totale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l’evento calamitoso si
sia verificato nel corso del 2007 è necessario compilare due righi per lo
stesso immobile: uno per il periodo antecedente alla data della calamità, ed
un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell’immobile) indicando in colonna 6 il codice 1 e barrando la casella
di colonna 7 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.
Impresa agricola individuale ed impresa familiare o coniugale
Il titolare dell’impresa agricola individuale, esercente attività agricole indicate all’articolo 2135 del c.c., anche a seguito della modificazione delle
comunioni tacite familiari di cui all’art. 230-bis, ultimo comma, del c.c. e
delle società di fatto, deve presentare il Modello UNICO provvedendo ad
indicare nel quadro RA l’intero reddito agrario del terreno dove viene svolta l’attività agricola e l’eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.
Gli altri comproprietari indicano, nella propria dichiarazione, la sola
quota del reddito dominicale.
In presenza di costituzione di impresa familiare, avvenuta con le modalità
previste dall’art. 5, comma 4, del Tuir, il titolare della medesima impresa
deve dichiarare la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall’atto di costituzione dell’impresa familiare e l’eventuale quota
di spettanza del reddito dominicale.
Nei casi di modificazione, la dichiarazione ha effetto per l’intero periodo
d’imposta e, pertanto, nel quadro RA deve essere compilato un solo rigo.
Il titolare dell’impresa inoltre, utilizzando il quadro RS del Fascicolo 3,
provvede nella stessa dichiarazione ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal
predetto atto di costituzione dell’impresa familiare. Deve inoltre attestare, in calce al quadro, che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa, in modo
continuativo e prevalente, nel periodo d’imposta.
Gli altri componenti l’impresa familiare che presentano il Modello UNICO indicano nel quadro RH la quota di spettanza del reddito agrario,
nel limite non eccedente il 49 per cento, e nel quadro RA l’eventuale
quota di spettanza del reddito dominicale.
Il titolare dell’impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria deve indicare nel quadro RA il 50 per cento del reddito agrario oltre l’eventuale quota spettante del reddito dominicale. Il coniuge deve
indicare il 50 per cento del reddito agrario nel quadro RH e l’eventuale quota spettante del reddito dominicale nel quadro RA.
Indennità e somme erogate dall’INPS o da altri Enti
A titolo esemplificativo si elencano alcune delle più frequenti indennità e
somme erogate ai lavoratori dipendenti dall’INPS o da altri Enti direttamente o tramite il datore di lavoro e che sono assoggettate a tassazione:
• cassa integrazione guadagni;
• mobilità;
• disoccupazione ordinaria e speciale (ad esempio nell’edilizia e nell’agricoltura, ecc.);
• malattia;
• maternità ed allattamento;
• TBC e post-tubercolare;
• donazione di sangue;
• congedo matrimoniale.
Le indennità e somme già assoggettate a tassazione dal datore di lavoro non vanno, autonomamente, dichiarate.
Lavori socialmente utili agevolati
L’articolo 52, lett. d-bis), del Tuir prevede una particolare disciplina per i
compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno
raggiunto l’età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di
94
vecchiaia e che hanno un reddito complessivo, al netto della deduzione
prevista per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, non superiore a euro 9.296,22.
Tali compensi, infatti, sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ai
sensi dell’art. 24, comma 1-bis, D.P.R. n. 600/73 con l’aliquota prevista
per il primo scaglione di reddito sull’importo che eccede euro 3.098,74.
Per determinare correttamente l’importo del reddito complessivo da riportare nella colonna 2 del rigo RN1, compilate il prospetto che segue:
1 Reddito Complessivo calcolato nello Schema riepilogativo
dei redditi e delle ritenute
2 Importo di colonna 1 del rigo RC5
3 Differenza
Rigo 1 – Rigo 2
4 Deduzione per abitazione principale
e relative pertinenze
5 Differenza
Rigo 3 – Rigo 4
,00
,00
,00
,00
,00
Riportate nel rigo 1 il totale del Reddito Complessivo che avete indicato
nello “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute”; riportate nel rigo 2 l’importo della colonna 1 del rigo RC5 del quadro RC.
Sottraete questo importo da quello del rigo 1 e scrivete la differenza
nel rigo 3.
Nel rigo 4 riportate l’importo della Deduzione per abitazione principale
e per le relative pertinenze; sottraete tale importo da quello del rigo 3.
Scrivete il risultato della differenza nel rigo 5.
A) Se il risultato ottenuto (rigo 5) è di importo superiore a euro
9.296,22, e pertanto non fruite del regime agevolato, il Reddito
Complessivo da riportare nella colonna 2 del rigo RN1 del quadro
RN è quello calcolato nello “Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” (riportato nel rigo 1).
L’importo delle ritenute da indicare nel rigo RN28 colonna 2 del
quadro RN è pari al totale delle ritenute che avete calcolato utilizzando lo schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute.
L’importo dell’addizionale regionale trattenuto sui compensi ed indicato nel rigo RC17 del quadro RC deve essere sommato alle addizionali trattenute sugli eventuali altri redditi e riportato nel rigo RV3,
colonna 3, del quadro RV.
B) Se il risultato ottenuto (rigo 5) è di importo pari o inferiore a euro
9.296,22, e pertanto fruite del regime agevolato, l’importo del Reddito Complessivo da indicare nella colonna 2 del rigo RN1 è quello
indicato nel rigo 3.
L’importo delle ritenute da riportare nel rigo RN28 colonna 2 del
quadro RN è pari alla differenza tra le ritenute totali calcolate nello
“Schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute” e quello che avevate indicato al rigo RC16 del quadro RC.
L’importo dell’addizionale regionale indicato nel rigo RC17 del quadro
RC non deve essere riportato nel rigo RV3 colonna 3 del quadro RV.
Modello UNICO - Casi particolari
Cessazione attività
I contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del 2007 sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata anche per le dichiarazioni che, in relazione al reddito derivante dall’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, si riferiscono ad una sola parte dell’anno.
Contribuenti che hanno presentato il Modello 730 e devono compilare alcuni quadri del Modello UNICO Persone Fisiche.
I contribuenti che hanno presentato il Modello 730/2008 devono, altresì, presentare unitamente al frontespizio del Mod. UNICO/2008:
• il quadro RM del Mod. UNICO/2007 Persone fisiche:
– se hanno percepito nel 2007 redditi di capitale di fonte estera sui
quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi
previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali
non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1°
aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
– se hanno percepito nel 2007 indennità di fine rapporto da soggetti
che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;
– se nel 2007 hanno percepito proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta una imposta sostitutiva pari al 20%, ai
sensi dell’art. 7, commi da 1 a 4, del D.L. n. 323 del 1996 convertito in legge n. 425/1996;
• il quadro RT del Mod. UNICO/2008 Persone fisiche:
– se nel 2007 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate ed altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito.
Inoltre, possono presentare in aggiunta al modello 730 il quadro RT i contribuenti che nel 2007 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria ed intendono riportarle negli anni successivi;
• il modulo RW, se nel 2007 hanno detenuto investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria per un valore superiore a
12.500,00 euro o hanno effettuato trasferimenti da e verso l’estero,
attraverso soggetto non residente senza il tramite di intermediari per un
ammontare complessivo superiore a euro 12.500,00.
Si precisa che nei suddetti casi non occorre barrare la casella “Dichiarazione integrativa” posta sul frontespizio del Mod. UNICO 2008.
Amministratori di condominio
Gli amministratori di condominio obbligati alla presentazione dei propri
Modelli UNICO 2008 effettuano la comunicazione allegando il quadro
AC del Modello UNICO 2008, Fascicolo 2, alla dichiarazione. Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi, il quadro AC deve essere
presentato unitamente al frontespizio del Modello UNICO 2008, con le
modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello.
Eredi di contribuenti
Vedere in questa APPENDICE la voce “Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente“.
Mutui contratti nel 1997 per interventi di recupero edilizio
In base a quanto disposto dall’art. 1, comma 4, del D.L. n. 669 del 31
dicembre 1996, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 30 del
28 febbraio 1997, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
si detrae dall’imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare,
un importo pari al 19 per cento dell’ammontare complessivo, non superiore a euro 2.582,28, degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato
membro dell’Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti
nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere a), b), c)
e d) dell’art. 31, primo comma, della Legge 5 agosto 1978, n. 457.
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali
compete la predetta detrazione, sono i seguenti:
a. interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b. interventi di manutenzione straordinaria, cioè le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli
edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari
e tecnologici, a condizione che non alterino i volumi e le superfici
delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle
destinazioni d’uso;
c. interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioè quelli rivolti
ad assicurare le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere
che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
d. interventi di ristrutturazione edilizia, cioè quelli rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che pos-
95
sono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione
di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e
l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Al fine di usufruire della detrazione è necessario che il contratto di mutuo
– così come definito dall’art.1813 del c.c. – sia stato stipulato nel 1997
con lo specifico scopo di finanziare i citati interventi di recupero edilizio
che possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, sia principale
che secondaria, ma anche unità immobiliari adibite ad usi diversi (box,
cantine, uffici, negozi, ecc.), a condizione che gli interventi stessi siano
posti in essere su immobili situati nel territorio nazionale e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l’attività edilizia.
Non sono ammessi altri tipi di finanziamento, come ad esempio aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc.
La detrazione in questione può coesistere con quella prevista per gli interessi relativi a mutui ipotecari contratti per l’acquisto o la costruzione di
unità immobiliari utilizzate come abitazione principale e spetta oltre che
in riferimento agli immobili di proprietà del contribuente, anche per quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.
L’art. 3 del D.M. del 22 marzo 1997 (di attuazione dell’art.1, comma
4, della Legge n. 30 del 1997) stabilisce che per fruire della detrazione
è necessario che il contribuente conservi ed esibisca o trasmetta, a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione:
• quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
• copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti;
• copia della documentazione comprovante l’effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi medesimi.
Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull’importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento, nel 1997 e negli anni successivi, delle spese relative agli interventi di recupero per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di
mutuo. Pertanto, nel caso in cui l’ammontare del mutuo sia superiore
alle menzionate spese documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l’ammontare
delle stesse. Qualora per questi ultimi per gli anni suddetti si è fruito
della detrazione è necessario che vengano dichiarati nel quadro RM
relativo ai redditi a tassazione separata.
Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata
la destinazione
Per la detrazione degli interessi passivi relativi a un mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, se nel corso dell’anno è
variata la destinazione, occorre prima di tutto individuare la data di stipulazione del mutuo.
Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993 la detrazione spetta, su
un importo massimo di euro 3.615,20, per ciascun intestatario del mutuo, alle seguenti condizioni:
• che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla
data dell’8 dicembre1993;
• che nella rimanente parte dell’anno 1993, e negli anni successivi, il
contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.
Se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione
principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione degli interessi passivi (nonché oneri accessori e quote
di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) per il mutuo
ipotecario contratto per l’acquisto di tale abitazione spetta solo sull’importo massimo di euro 2.065,83, per ciascun intestatario del mutuo.
Per i contratti di mutuo stipulati dal 1° gennaio1993 la detrazione spetta, su un importo massimo complessivo di euro 3.615,20, se sussistono
le seguenti condizioni:
• l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto (ovvero entro l’8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel
corso dell’anno 1993) ovvero, a decorrere dal 2001 entro un anno;
• l’acquisto è avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di
stipulazione del mutuo ovvero, a decorrere dal 2001 entro un anno.
Se nel corso del 2007 l’immobile non è più stato utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) la detrazione
spetta nell’intera misura.
Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia
dell’abitazione principale
L’art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 prevede che, si detrae dall’imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento
dell’ammontare complessivo non superiore a euro 2.582,28. Deve trattarsi di oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione
pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro
dell’Unione Europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire
dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità
immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o
l’autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.
Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia
di cui all’art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457.
Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:
– l’unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il
contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
– il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione.
Con riferimento a quest’ultima condizione a decorrere dal 1° dicembre 2007 per poter fruire della detrazione la stipula del contratto di
mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti ovvero nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione;
– l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
– il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
Attenzione: la condizione del trasferimento della dimora abituale nell’immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle
Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente
dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.
La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi
oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di
mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell’art. 1813 del c.c., dal 1° gennaio
1998 e limitatamente all’ammontare di essi riguardante l’importo del mutuo
effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell’immobile.
In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo,
il limite di euro 2.582,28, si riferisce all’ammontare complessivo degli
interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale
di cui all’art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per
il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato per abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi
di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di
conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica
della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell’unità immobiliare
da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell’immobile stesso (salva la possibilità di proroga); in tal caso è da tale data che inizia
a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da
parte dell’Agenzia delle Entrate. Il diritto alla detrazione non viene meno
se per ritardi imputabili esclusivamente all’Amministrazione comunale,
nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo o i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati.
Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi re-
96
lativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che
lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell’immobile da destinare ad abitazione principale), le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia e le copie delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese di costruzione dell’immobile stesso.
Le condizioni e modalità applicative della detrazione in questione appena illustrate, sono contenute nel regolamento n. 311 del 30 luglio 1999
(G.U. 8 settembre 1999, n. 211).
Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull’importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell’immobile. Pertanto, nel caso in cui
l’ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di
mutuo eccedente l’ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per
gli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano dichiarati nel quadro RM relativo ai redditi a tassazione separata.
Oneri sostenuti dalle società semplici
I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:
• somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni
presso gli uffici elettorali;
• contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
• indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di
legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili
urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
• Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo
d’imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.
Ai singoli soci sono riconosciute inoltre proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili detrazioni d’imposta:
• nella misura del 19 per cento per i seguenti oneri:
– interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
– interessi passivi fino a euro 2.065,83 complessivi, per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l’acquisto di immobili;
– interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a euro
2.582,28, per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di
manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
– spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
– erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza
scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e
di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
– erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che
senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito
complessivo dichiarato;
– erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista
la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell’art.1
del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
– erogazioni liberali fino a euro 2.065,83, a favore di organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati (vedere istruzioni per la compilazione del rigo RP15 al codice 16);
– erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo
non superiore a euro 1.291,14;
– costo specifico o il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in
base ad apposita convenzione a favore dello Stato, delle regioni,
degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza
fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e
di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
– erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30
per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società
di cultura La Biennale di Venezia;
– erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a euro
2.065,83, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
• nella misura del 20 per cento per i seguenti oneri sostenuti nel 2007:
– spese per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni;
– spese per l’acquisto di apparecchi televisivi;
– spese per l’acquisto di motori ad elevata efficenza;
– spese per l’acquisto di variatori di velocità;
• nella misura del 41 e/o 36 per cento per le spese sostenute relativamente
agli interventi di recupero del patrimonio edilizio secondo quanto previsto
dall’art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449;
• nella misura del 36 per cento per le spese riguardanti gli interventi di
manutenzione e salvaguardia dei boschi sostenute sino al
31/12/2006;
• nella misura del 55 per cento per le spese sostenute nel 2007 relative a:
– riqualificazione energetica di edifici esistenti;
– interventi sull’involucro di edifici esistenti;
– installazione di pannelli solari;
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Periodo di lavoro - Casi particolari
Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni “a giornata” (ad esempio per i lavoratori edili ed i
braccianti agricoli) le festività, i giorni di riposo settimanale ed i giorni
non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e
quella di fine di tali rapporti di lavoro devono essere determinate proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di
lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a
tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto,
se decimale, va arrotondato alla unità successiva.
In caso di indennità o somme erogate dall’INPS o da altri enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell’anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi, nel rigo RC6, colonna 1, vanno indicati i giorni che
hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti;
in tal caso la somma non può essere superiore a 365 giorni.
Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo RC6,
colonna 1, è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche
se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa. Pertanto,
se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l’intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il
periodo di frequenza obbligatoria prevista.
Per l’indennità speciale in agricoltura il numero da indicare nel rigo RC6
colonna 1, è quello dei giorni nei quali il contribuente è rimasto disoccupato e che risultano dalla relativa certificazione.
Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il
diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi
di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle deduzioni o delle detrazioni.
Previdenza complementare – Prospetto per la compilazione
del rigo RP33
Al fine di determinare l'ammontare dei contributi versati per i quali è possibile fruire in sede di dichiarazione della relativa deduzione da riportare nella colonna 3 del rigo RP33, utilizzare il seguente prospetto seguendo le istruzioni di seguito riportate.
PROSPETTO PER LA COMPILAZIONE DEL RIGO RP33
CASELLA
1 Esclusi dal sostituto (RP33 col. 1)
2 Quota TFR (RP33 col. 2)
3 Non esclusi dal sostituto
4 Reddito Complessivo
5 Totale redditi di lavoro dipendente
6 Limite reddituale sui redditi di lavoro dipendente
7 Limite reddituale sui redditi diversi da quelli
di lavoro dipendente
8 Limite reddituale complessivo
9 Limite assoluto
10 Limite percenutale
11 Contributi deducibili nella presente dichiarazione
IMPORTO
I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
I
• Nella casella 1 riportare quanto indicato nella colonna 1 del rigo RP33.
• Nella casella 2 riportare quanto indicato nella colonna 2 del rigo RP33.
97
• Nella casella 3 riportare l’ammontare dei contributi non esclusi dal sostituto di cui al punto 39 del CUD 2008, se è indicato il codice “4”
nella casella 8 “Previdenza complementare” presente nella Sezione
“Dati generali” del CUD 2008. Se, invece, nella suddetta casella 8
della Sezione “Dati generali” è riportato il codice A (presenza diverse
tipologie di fondi) l'importo da indicare è quello desumibile dalle annotazioni al CUD 2008.
• Nella casella 4 riportare l'ammontare del reddito complessivo da indicare nel rigo RN1 col. 2 del quadro RN.
• Nella casella 5 riportare l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente indicati nella sezione I del quadro RC. In particolare riportare la somma degli importi indicati nei righi da RC1 a RC4 per i
quali nella casella di colonna 1 è stato indicato il codice "2". Qualora siano stati indicati redditi derivanti da lavori socialmente utili (casella di colonna 1 impostata con il codice "3") tali redditi devono essere
sommati agli altri redditi di lavoro dipendente sole se gli stessi hanno
concorso alla formazione del reddito complessivo con riferimento a
quanto indicato nelle istruzioni riportate in Appendice alla voce "Lavori socialmente utili agevolati" (Caso A delle istruzioni in Appendice).
• Nella casella 6 calcolare:
-– il minore importo tra il Totale dei redditi di lavoro dipendente indicati nella casella 5 del presente prospetto ed il doppio dell’ammontare del TFR indicato nella casella 2 del presente prospetto;
– sottrarre dall’importo così determinato l’importo indicato nella casella 1 del presente prospetto (importo escluso dal sostituto). Considerare zero se il risultato è negativo.
Riportare nella casella 6 del presente prospetto l'importo così determinato.
• Nella casella 7 riportare la differenza tra l'importo indicato nella casella 4 (Reddito complessivo) e quanto indicato nella casella 5 ( Totale redditi di lavoro dipendente) del presente prospetto.
• Nella casella 8 riportare la somma degli importi indicati nelle caselle
6 e 7 del presente prospetto.
• Nella casella 9 riportare la differenza tra euro 5.164,57 e l'importo
indicato nella casella 1 del presente prospetto.
• Nella casella 10 riportare il risultato della seguente operazione:
(casella 4 x 12/100) – casella 3
• Nella casella 11 determinare l'ammontare dei contributi previdenziali per i quali è possibile fruire della deduzione nella presente dichiarazione. L'ammontare dei contributi deducibili è pari al minore tra i seguenti quattro importi:
– casella 3 (Non esclusi dal sostituto)
– casella 8 (limite reddituale complessivo)
– casella 9 (limite assoluto)
– casella 10 (limite percentuale)
L'importo della casella 11 così determinato deve essere riportato
nella colonna 3 del rigo RP33.
Proventi sostitutivi e interessi
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione
dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a
titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi
quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della
stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.
Tra gli altri rientrano, in questa categoria: la cassa integrazione, l’indennità di disoccupazione, la mobilità, l’indennità di maternità, le somme
che derivano da transazioni di qualunque tipo e l’assegno alimentare
corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio
innanzi all’Autorità giudiziaria.
Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nel quadro RM, sez. II.
Ravvedimento
A) Errori concernenti la dichiarazione
L’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni
commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.
Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime
delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l’autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/97).
Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:
1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze,
delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla
dichiarazione.
La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento
viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale (tasso pari al 3%
dal 1° gennaio 2008) con maturazione giorno per giorno.
Alle medesime condizioni, se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione del 30
per cento è ridotta al 6 per cento.
2) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.
Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione
può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di euro 32, pari ad 1/8 di euro
258, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali
violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.
3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione
e sul pagamento del tributo.
a) Errori non ancora rilevati dall’Amministrazione finanziaria in sede
di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute (artt. 36bis e 36-ter del D.P.R. n.600 del 1973), quali: errori materiali e di
calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d’acconto e di crediti di imposta.
La sanzione prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 6 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo:
• venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
• venga presentata una dichiarazione integrativa.
b) Errori ed omissioni, non ancora accertati dall’Amministrazione finanziaria, diversi da quelli rilevabili in sede di liquidazione o di controllo
formale, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall’imponibile.
La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 20
per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all’anno successivo:
• venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
• venga presentata una dichiarazione integrativa.
Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed
omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata
un’unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle
somme complessivamente dovute.
B) Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24
Nell’ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erroneamente in modo da non consentire l’identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, al
fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può presentare direttamente ad un qualsiasi ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate un’istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24
(vedi la circ. n. 5 del 21 gennaio 2002).
Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni “Erario” e “Regioni – Enti Locali” relativi a:
• codice fiscale;
98
• periodo di riferimento;
• codice tributo;
• suddivisione in più tributi dell’importo versato con un solo codice tributo.
Si riportano di seguito i principali codici tributo utilizzati per il versamento
delle sanzioni derivanti dal ravvedimento operoso:
8901:
8902:
8903:
8911:
Sanzione pecuniaria Irpef
Sanzione pecuniaria Addizionale regionale all’Irpef
Sanzione pecuniaria Addizionale comunale all’Irpef
Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle
imposte sui redditi
Redditi dei coniugi
Nella dichiarazione devono essere inclusi i redditi che affluiscono ai coniugi in regime di comunione di beni (artt. 177 e seguenti c.c.) o per altri
regimi patrimoniali (art. 167 c.c.), per la quota che compete a ciascuno.
I redditi della comunione tra coniugi sono attribuiti a ciascuno di essi, ai
fini fiscali, nella misura del 50 per cento, salvo che non sia stata stabilita una diversa ripartizione a norma dell’art. 210 del c.c.
Nel caso di aziende coniugali il reddito deve essere dichiarato nel Modello UNICO 2008 Società di persone se vi è esercizio in società fra i
coniugi (ad es.: coniugi cointestatari della licenza ovvero entrambi imprenditori) e, successivamente, da ciascun coniuge per la propria quota
di spettanza nel quadro RH. Negli altri casi il coniuge imprenditore deve
utilizzare i quadri RA, RD, RF o RG, a seconda dell’attività svolta, mentre
l’altro indicherà la quota di sua spettanza nel quadro RH.
Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito
Ai fini dell’esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sentenza n. 387 del 4-11 luglio 1989
della Corte Costituzionale):
• le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di
complemento o di sottufficiale (militari di leva promossi sergenti nella
fase terminale del servizio);
• le pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva
presso l’Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di
leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel
corpo dei Vigili del Fuoco ed a militari volontari, a condizione che la
menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio.
Sono anche esenti:
• la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
• l’indennità di mobilità di cui all’art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
• l’assegno di maternità, previsto dalla legge n. 448 del 1998, per la
donna non lavoratrice;
• le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi ed ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in
tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
• le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi
divenuti invalidi nell’adempimento del loro dovere o a seguito di atti
terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
• gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle
università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli
enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del D.P.C.M.
30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall’Enea e dall’ASI.
Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:
• le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base
alla Legge n. 390 del 2 dicembre 1991, agli studenti universitari e
quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
• le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla Legge 30 novembre 1989, n. 398, per
la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca postdottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;
• le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates” istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla
decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che
l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
• le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (Legge 23 novembre
1998, n. 407);
• le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. n. 257 dell’8 agosto
1991, per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione
delle facoltà di medicina e chirurgia.
Le rendite INAIL, esclusa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea
assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza
ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.
Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall’Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale
Accertamento un’autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti,
non deve essere riprodotta.
Riduzione del reddito dei terreni
Mancata coltivazione
La mancata coltivazione, neppure in parte, per un’intera annata agraria
e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dall’IRPEF. In tal caso indicare nella colonna 7 del quadro RA il codice 1.
Rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, se i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l’intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione.
Perdita di prodotto
In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell’anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all’Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) l’evento
dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell’inizio
del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall’evento stesso sono esclusi dall’IRPEF. In tal caso nella colonna 7 del
quadro RA va indicato il codice 2.
Rinegoziazione di un contratto di mutuo
In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l’acquisto di propria
abitazione si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del contratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d’interesse. In tal caso le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite
immobiliare concesso in garanzia restano invariati. Il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di
interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene
la conversione nonché degli oneri susseguenti all’estinzione anticipata della provvista in valuta estera). Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente
originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.
Sanzioni amministrative
1) Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e/o
dichiarazione IRAP, si applica la sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo
di euro 258. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 258 ad euro 1.032 aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili (art. 1, c. 1 del D.Lgs.
18/12/97 n. 471 e art. 32, c. 1, del D.Lgs. 15/12/97 n. 446).
La stessa sanzione si applica anche nei casi di:
• dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a
quelli approvati dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
99
• dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio;
• dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.
2) La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da
euro 258 ad euro 1.032, aumentabile fino al doppio nei confronti
dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l’applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.
3) Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile e/o imponibile IRAP inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore
a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la
sanzione dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o
della differenza del credito (art. 1, c. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997
n. 471 e art. 32, c. 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446). La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta, ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se
esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte. La misura della
sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata al 10 per
cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei
modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior reddito d’impresa ovvero di arte o professione e/o il maggiore imponibile IRAP accertato a
seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito d’impresa o di lavoro autonomo (art.
1, c. 2-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e art. 32, c. 2-bis,
del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 come inseriti dall’art. 1, commi
25 e 27 della Legge finanziaria per il 2007).
4) Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si applica la sanzione del 30 per cento delle somme non versate. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte
scadenze e sulle maggiori imposte risultanti dai controlli automatici e formali effettuati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e
art. 34, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446).
La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:
– ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R.
n. 600 del 1973 (art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462);
– ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del
controllo formale effettuato ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del
1973 (art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462).
La violazione dell’obbligo di corretta indicazione del proprio numero di
codice fiscale, dell’obbligo di corretta comunicazione a terzi del proprio
numero di codice fiscale, dell’obbligo di indicazione del numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti, è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 2.065,00 (art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605).
Si richiama l’attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall’art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente
omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti
per essere considerate tali.
Si ricorda che in base al disposto dell’articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs.
18 dicembre 1997, n. 472, introdotto dall’articolo 7, lett. a), del D.Lgs. 26
gennaio 2001, n. 32 non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.
Per ulteriori informazioni vedere in questa APPENDICE la voce “Ravvedimento”.
Sanzioni penali
È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque,
al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro 154.937,07, si applica la reclusione da sei
mesi a due anni.
È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi atti-
vi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi,
quando si verificano congiuntamente le due condizioni seguenti:
• l’imposta evasa è superiore ad euro 103.291,38;
• il reddito sottratto ad imposizione (anche mediante l’indicazione di elementi passivi fittizi) è superiore al dieci per cento di quello indicato in
dichiarazione o, comunque, superiore ad euro 2.065.827,60.
È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presenta la relativa dichiarazione, quando
l’imposta evasa è superiore ad euro 77.468,53. Detta pena non si applica se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o non viene sottoscritta o viene redatta su
modello non conforme.
Scelta della compensazione
Il contribuente può utilizzare gli importi a credito, non chiesti a rimborso, sia
in diminuzione degli importi a debito della medesima imposta, sia in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24.
Ad esempio, qualora il contribuente abbia un saldo IRPEF a credito e un
debito a titolo di acconto IRPEF dovuto per il successivo periodo di imposta può indifferentemente:
– utilizzare il credito IRPEF in diminuzione dell’acconto IRPEF dovuto per
il periodo di imposta successivo, senza presentare il modello F24.
Qualora il credito IRPEF sia superiore all’acconto IRPEF dovuto, può utilizzare il credito eccedente per compensare, in tutto o in parte, altri debiti (IVA, INPS) presentando il modello F24, nel quale deve indicare
tale eccedenza nella colonna “Importi a credito compensati”. In caso,
invece, di credito IRPEF inferiore all’acconto IRPEF dovuto, deve effettuare il versamento, in misura pari alla differenza tra l’importo a debito e quello a credito, indicando tale ammontare nella colonna “Importi a debito versati” del modello F24;
– utilizzare il credito IRPEF per diminuire l’acconto IRPEF dovuto per il periodo di imposta successivo utilizzando il modello F24. In tal caso, nella colonna “Importi a debito versati” va indicato il debito IRPEF e nella colonna “Importi a credito compensati” va indicato il credito IRPEF
risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.
Servizi di assistenza al contribuente
Durante il periodo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi l’Agenzia delle Entrate assicura attraverso diversi canali operativi uno specifico servizio di informazione e assistenza ai contribuenti. Tale servizio
è fornito, in particolare, da:
• Uffici locali, i quali garantiscono:
– l’informazione di carattere generale sulla compilazione di tutti i modelli di dichiarazione;
– la compilazione, su richiesta dei contribuenti, della dichiarazione
Unico-Persone fisiche;
– la trasmissione telematica, su richiesta dei contribuenti, del medesimo modello di dichiarazione riservato alle persone fisiche.
Tali servizi sono offerti anche fissando un appuntamento mediante
prenotazione telefonica al numero 199.126.003 o attraverso il sito
dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it);
• Direzioni Regionali, che curano l’assistenza specialistica agli ordini
professionali, alle associazioni di categoria e ai CAF, in merito alle problematiche connesse alla compilazione dei modelli di dichiarazione;
• Centri di Assistenza Multicanale, che rispondono al numero 848.800.444
ed erogano i servizi di informazione sulla compilazione delle dichiarazioni, forniscono chiarimenti sulla normativa fiscale ed assistono i
contribuenti che utilizzano il servizio telematico Internet per la trasmissione della propria dichiarazione dei redditi.
Il servizio di assistenza telefonica è attivo dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle 17,00 ed il sabato dalle ore 9,00 alle 13,00 al costo
della tariffa urbana a tempo (TUT).
Si può anche telefonare tramite cellulare al numero 199.148.398 (il
costo dipende dal proprio piano tariffario) oppure dall’estero al numero
0039.085.4322.008 (il costo è a carico del chiamante).
È, inoltre, possibile inviare un SMS al numero 3204308444 per chiedere semplici informazioni;
• Sito Internet dell’Agenzia delle Entrate Il sito www.agenziaentrate.gov.it, accessibile anche ai diversamente abili, mette a disposizione dei contribuenti documentazione, modulistica, software, codici tributo, codice attività, scadenze, ecc. Attraverso il sito internet dell’
Agenzia è possibile accedere ai servizi telematici, quali:
– presentazione on line delle dichiarazioni (vedere anche la Parte IV
“Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni”);
100
– pagamento on line delle imposte;
– “cassetto fiscale” (dati fiscali del contribuente).
Inoltre, il sito dell’Agenzia fornisce altri servizi di assistenza e informazione, quali:
– “trova l’ufficio”, un motore di ricerca in grado di visualizzare immediatamente qualsiasi ufficio locale oltre quello di competenza;
– assistenza dedicata alle persone svantaggiate;
– web mail (richiesta di informazioni fiscali tramite e-mail);
– duplicazione del codice fiscale;
– controllo delle partite IVA comunitarie;
– prenotazione di richiamata telefonica (web call back).
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio
L’art. 1, commi da 1 a 7, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, prevede la detrazione del 41 o del 36 per cento
dall’Irpef dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, a fronte delle
spese sostenute dal 1998 al 2007, ed effettivamente rimaste a carico,
per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale,
di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione del 41 o del 36 per cento spetta a tutti i soggetti passivi dell’Irpef,
residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato), l’immobile sul
quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o
detentore dell’immobile oggetto dell’intervento purchè sostenga le spese
e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
Qualora gli interventi siano eseguiti su immobili storici ed artistici di cui al
D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che dal 1° maggio 2004 ha abrogato il
D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni) si può fruire, per le spese sostenute, anche della detrazione d’imposta del 19 per cento, ridotta del 50 per cento.
Le categorie di intervento edilizio ammesse a fruire della detrazione in
questione sono:
– manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
– manutenzione straordinaria;
– restauro e risanamento conservativo;
– ristrutturazione edilizia;
– eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista
in alcune ipotesi indicate alla voce spese sanitarie);
– opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
– opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico;
– opere finalizzate al risparmio energetico;
– opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
– interventi di messa a norma degli edifici;
– opere interne;
– opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi;
– opere finalizzate alla prevenzione d’infortuni domestici;
– realizzazione di parcheggi pertinenziali;
– le spese sostenute al fine di adottare misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi;
– interventi di bonifica dall’amianto.
Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:
– progettazione dei lavori;
– acquisto dei materiali;
– esecuzione dei lavori;
– altre prestazioni professionali richieste dal tipo d’intervento;
– relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
– perizie e sopralluoghi;
– imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
– oneri di urbanizzazione;
– la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la
sicurezza statica del patrimonio edilizio;
– altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi
e gli adempimenti posti dal regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998.
È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi
relativa all’anno nel quale le spese sono state sostenute a condizione che:
• il contribuente abbia trasmesso la comunicazione preventiva di inizio
lavori, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o
per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s’intende fruire della detrazione.
La comunicazione, redatta su apposito modulo, deve riportare la data
di inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta documentazione.
In luogo della trasmissione della documentazione prevista il contribuente può rendere una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della
stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici dell’Agenzia
delle Entrate. Tale dichiarazione sostitutiva va resa sullo stesso modello
di comunicazione di inizio lavori barrando l’apposita casella.
Fino al 31 dicembre 2001 le comunicazioni di inizio lavori dovevano
essere trasmesse al Centro di Servizio delle Imposte Dirette o Indirette
competente per territorio. A decorrere dal 1° gennaio 2002, invece, a
seguito della progressiva soppressione dei suddetti centri di servizio, tutte le istanze devono essere inviate al seguente indirizzo: Agenzia delle
Entrate, Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto, 21 – 65100 Pescara. Le istanze eventualmente già trasmesse ai precedenti indirizzi verranno comunque fatte pervenire al Centro Operativo di Pescara per la
successiva lavorazione;
• le spese siano effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del
soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate
dall’art. 1 della L. 449/97.
• per le spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006 le fatture dell’impresa che esegue i lavori debbano evidenziare, in maniera distinta, il
costo della manodopera utilizzata.
Si ricorda che non è necessario attestare mediante bonifico bancario:
– i pagamenti effettuati entro il 28 marzo 1998 data di entrata in vigore del suindicato regolamento;
– le spese relative agli oneri di urbanizzazione;
– le ritenute di acconto operate sui compensi;
– l’imposta di bollo;
– i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.
Si precisa che la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro
Operativo di Pescara deve essere effettuata prima di iniziare i lavori ma
non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione. Infatti, alcuni pagamenti possono essere precedenti all’invio del modulo come ad esempio quelli relativi alle pratiche
amministrative per l’esecuzione dei lavori.
Tuttavia per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000 si considerano validamente presentate le comunicazioni trasmesse entro 90 giorni dall’inizio dei lavori.
In caso di lavori di ristrutturazione e/o pagamenti a cavallo di due anni non
è necessario inviare una nuova comunicazione, anche se resta fermo che,
ai fini della detrazione, le spese devono essere imputate all’anno nel corso
del quale sono state sostenute (criterio di cassa), che determinerà anche la
diversa misura della detrazione spettante (41 per cento o 36 per cento).
In presenza di una pluralità di soggetti aventi diritto alla detrazione e dell’indicazione sul bonifico bancario del solo codice fiscale del soggetto che
ha trasmesso il modulo di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara, la detrazione è
consentita anche nell’ipotesi in cui non ci sia coincidenza tra intestazione
della fattura e ordinanti del bonifico bancario se nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi viene esposto il codice fiscale già riportato sul
bonifico bancario, fermo restando il rispetto delle altre condizioni.
Il contribuente ha l’obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale è
stato eseguito il pagamento, nonché ogni altra prevista documentazione.
In luogo di detta documentazione, per gli interventi realizzati sulle parti
comuni la detrazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui il contribuente utilizzi una certificazione dell’amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione.
In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha
eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di
comunicazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sull’immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali,
deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.
Spese per prosecuzione lavori - Esempi
A titolo esemplificativo si riportano alcuni possibili casi:
Esempio 1
Contribuente di età inferiore a 75 anni;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2006 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2007, in prosecuzione del medesimo intervento euro 10.000,00.
L’importo da indicare in colonna 8 è pari ad un decimo di euro 10.000,00.
101
Esempio 2
Contribuente che ha compiuto gli 80 anni di età ed ha optato per la rateizzazione in tre rate;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2005 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2006, in prosecuzione del medesimo intervento euro 10.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2007, in prosecuzione del medesimo intervento euro 20.000,00.
In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di euro 48.000,00
l’importo da indicare a colonna 8 è pari ad un terzo di euro 8.000,00,
dato dalla seguente operazione:
48.000,00 (limite massimo) – 40.000,00 (somma complessivamente sostenuta negli anni 2005 e 2006).
Esempio 3
Contribuente di età inferiore a 75 anni;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2006 euro 30.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2007, in prosecuzione del medesimo intervento euro 20.000,00;
spese di ristrutturazione sostenute nel 2007, per un diverso ed autonomo intervento relativo allo stesso immobile euro 40.000,00.
In questo caso l’importo da indicare a colonna 8 è pari ad un decimo
di euro 48.000,00, infatti, occorre determinare l’importo massimo su cui
calcolare la detrazione per la continuazione dei lavori in analogia all’esempio precedente:
48.000,00 (limite massimo) – 30.000,00 (somma complessiva sostenuta nel 2006) = 18.000,00.
Poiché anche il nuovo intervento di ristrutturazione iniziato nel 2007 è
stato effettuato sullo stesso immobile, la relativa spesa pari ad euro
40.000,00 deve essere sommata all’importo di euro 18.000,00. Tenuto conto che l’importo risultante da tale sommatoria (euro 58.000,00)
supera il limite massimo annuo (euro 48.000,00) di spesa per immobile ammesso a fruire della detrazione, l’importo su cui calcolare la detrazione sarà comunque pari ad euro 48.000,00.
Spese sanitarie
Tra le spese sanitarie rientrano le:
• spese per mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali
spetta la detrazione sull’intero importo (rigo RP3). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
– l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei
difetti della colonna vertebrale;
– le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza del
soggetto portatore di handicap (spesa di accompagnamento). In
questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche
effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie
che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la
somma di euro 129,11;
– l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
– la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
– la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche
esterne ed interne alle abitazioni;
– l’installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento
per portatori di handicap.
Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41 per cento o del 36 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righi RP35, RP36, RP37, RP39, RP40 e RP41);
• spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza
e le possibilità d’integrazione dei portatori di handicap riconosciuti
tali ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l’acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico (rigo RP3);
• spese per i mezzi necessari alla locomozione di portatori di handicap
con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione
sull’intero importo (rigo RP3). Sono tali le spese sostenute per l’acquisto
di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma
1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30
aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Le impedite capacità motorie permanenti devono risultare dalla certificazione medica ri-
lasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il
riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti coloro che
sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra,
ecc. Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli
autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti e dei
sordomuti, individuati dall’art. 1, della L. 12 marzo 1999, n. 68.
La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall’adattamento, anche:
1) ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento;
2) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
3) ai soggetti affetti da pluriamputazioni.
Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come
definito dall’art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
La gravità dell’handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’art. 4 della L. n. 104
del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, emesso dalla
commissione per l’accertamento dell’invalidità civile.
Per i disabili che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”, le “ridotte o impedite capacità motorie permanenti” sussistono ogni qualvolta l’invalidità accertata comporti di per sé l’impossibilità o la difficoltà di deambulazione per
patologie che escludono o limitano l’uso degli arti inferiori; in tal caso,
pertanto, non si rende necessaria l’esplicita indicazione della ridotta o
impedita capacità motoria sul certificato di invalidità.
Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano “ridotte o impedite capacità motorie permanenti” la cui valutazione,
richiedendo specifiche conoscenze mediche, non può essere effettuata
dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedite capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia
della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione
comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell’art.8 della L. n. 449 del 1997.
Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla
struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a
seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei
trasporti terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:
• pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
• scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
• braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
• paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
• sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;
• sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
• sportello scorrevole.
Qualora a causa della natura dell’handicap i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento.
I grandi invalidi di guerra di cui all’art.14, del T.U. n. 915 del 1978 e
i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non
sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica
istituita ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso,
è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri
competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei
termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui
al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento
di identità del sottoscrittore) attestante che l’invalidità comporta ridotte o
impedite capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento
di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del
tipo dell’invalidità medesima.
Si precisa che la detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedite capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi pa-
102
tente di guida da parte sia del portatore di handicap che dei soggetti
cui risulta a carico.
Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:
– motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);
– motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);
– motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature
relative a tale scopo (lett. f) - art. 53).
Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:
– autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo
nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));
– autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci
di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente
(art. 54, lett. c));
– autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale
scopo (art. 54, lett. f));
– autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m)).
Documentazione da conservare
Per le spese indicate nei righi RP1, RP2, RP3, RP4, RP5 e RP27 occorre
conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata dai percettori
delle somme:
• la documentazione della spesa sostenuta per i tickets potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all’importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
• per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica il contribuente deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che può consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l’avvenuto
acquisto dei detti medicinali e l’importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione medica, può rendere a richiesta degli uffici,
un’autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata
se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del
sottoscrittore, attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell’avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell’anno.
Nel caso in cui lo scontrino rilasciato dalla farmacia non rechi la dicitura “medicinali” o “farmaci” l’autocertificazione resa dal contribuente
dovrà anche attestare che l’importo pagato è riferito all’acquisto degli
stessi farmaci necessari al contribuente o ai familiari a suo carico, e
non all’acquisto di altri prodotti non sanitari disponibili in farmacia.
Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa
a richiesta degli uffici finanziari;
• per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante,
salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina,
da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa
di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta
degli uffici, un’autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle
predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per
la quale è stata acquistata la protesi;
• per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o
quietanze, occorre acquisire e conservare anche una certificazione
del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico
è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del
soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della L.
n. 104 del 1992.
Si ricorda, che non è possibile utilizzare l’autocertificazione in casi di-
versi da quelli sopra indicati neanche per motivi di tutela della riservatezza, tenendo conto che, per la detrabilità ai fini Irpef delle spese sanitarie sostenute nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, il documento comprovante queste spese può essere indifferentemente intestato
al soggetto per le quali sono state sostenute o al soggetto di cui questi risulti fiscalmente a carico.
Spese mediche all’estero
Le spese mediche sostenute all’estero sono soggette allo stesso regime di
quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.
Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero
sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che
danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.
Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una
traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a
cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.
Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è
scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.
Stipendi, redditi e pensioni prodotti all’estero
Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti
da contribuenti residenti in Italia:
a. prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
b. prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le
doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
c. prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le
doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.
Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito
per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, ai sensi dell’art. 165
del Tuir. Nel caso previsto dalla lettera c) se i redditi hanno subito un
prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente,
residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d’imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all’autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.
Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione
che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.
Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell’elenco o provenienti da altri Paesi è necessario consultare le singole convenzioni.
1. Stipendi
Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato,
in quasi tutte le convenzioni (ad esempio quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati
Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
• Il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel paese estero
per meno di 183 giorni;
• le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
• l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa
che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
2. Redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto
esclusivo del rapporto
I redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo
del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all’abrogazione dell’art. 3 c. 3 lettera c) del Tuir. Ai sensi del comma 8-bis
dell’art. 51 del Tuir il reddito dei dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni,
è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per
l’anno 2007, si fa riferimento al D.M. 19/01/2007 pubblicato sulla
G.U. n. 24 del 30/01/2007 .
Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all’estero per più di
183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.
Dall’anno 2003, i redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato,
derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e
103
come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, sono imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 8.000,00
euro, ai sensi dell’art 2 comma 11, della legge 27/12/2002 n. 289.
Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l’intero ammontare del reddito prodotto all’estero, compresa quindi la quota esente, all’ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.
3. Pensioni estere percepite da residenti italiani
Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di
uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite
da un residente in Italia. Con alcuni paesi sono in vigore convenzioni
contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di
fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale
tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.
Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi
previdenziali dei paesi esteri preposti all’erogazione del trattamento
pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel
paese di residenza del beneficiario.
Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti paesi sono così assoggettate a tassazione:
Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il
contribuente ha la nazionalità italiana.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.
Belgio - Germania
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il
contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il
contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata
solo in tale paese.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.
Francia
Le pensioni pubbliche di fonte francese sono di norma tassate solo in
Francia.Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se
il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese.
Le pensioni private francesi sono tassate, secondo una regola generale,
solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di “sicurezza
sociale” sono imponibili in entrambi gli Stati.
Australia
Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, sono assoggettate a
tassazione solo in Italia.
Canada
Sia le pensioni pubbliche, sia quelle private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l’ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro.
Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in
Canada ed in Italia spetta il credito per l’imposta pagata in Canada in
via definitiva.
Svizzera
Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia.
Le pensioni private sono tassate solo in Italia.
Le rendite corrisposte da parte dell’Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia
in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
4. Borse di studio
Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica,
quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle
Università ed Istituti di istruzione universitaria (Legge n. 398 del 30 novembre 1989).
La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla
base delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad
esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è
previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di
studio in uno degli Stati esteri considerati e la borsa di studio è pagata
da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia;
se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello
Stato estero di soggiorno, quest’ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l’imposta pagata all’estero.
Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura
L’attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b) e c) del Tuir.
In tal caso i redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l’applicazione della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno.
Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale e agrario si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.
Terreni in affitto - Casi particolari
Nel caso in cui il terreno è stato riportato su più righi e sia stato indicato
in almeno un rigo il codice 2 a colonna 2 (terreno concesso in affitto in
regime legale di determinazione del canone) è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito dominicale.
• Calcolate per ogni rigo del terreno la relativa quota di reddito dominicale:
a) se avete indicato nella colonna 2 uno dei codici: 1, 7, 8, 9, rapportate l’importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4)
ed alla percentuale di possesso (col. 5);
– nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il
codice 1 l’importo del reddito dominicale, così calcolato, deve
essere ridotto al 30%;
– nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il
codice 2 l’importo del reddito dominicale è pari a zero;
b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 oppure il codice 3,
anche se a colonna 7 (casi particolari) avete indicato il codice 4
rapportate l’importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col.
4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
– nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il
codice 1 o 5 l’importo del reddito dominicale così determinato
deve essere ridotto al 30%;
– nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il
codice 2 o 6 l’importo del reddito dominicale è pari a zero;
c) se avete indicato nella colonna 2 il codice 4, l’importo del reddito
dominicale è pari a zero.
Sommate successivamente gli importi delle quote di reddito dominicale che di seguito chiameremo “totale quote reddito dominicale”
• Calcolate per ogni rigo del terreno per il quale a colonna 2 avete indicato il codice 2 oppure il codice 3 la quota del canone di affitto:
a) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2, rapportate il canone
di affitto (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);
b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 3, si presume come canone di affitto il reddito dominicale indicato nella colonna 1, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5),
anche se a colonna 7 “Casi particolari” avete indicato il codice 4;
– se, invece, nella colonna 7 “Casi particolari” è indicato il codice
1 oppure il codice 5, rapportate la quota di reddito dominicale
(col. 1) ridotto al 30% ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di
possesso (col. 5);
– se nella colonna 7 “Casi particolari” è indicato il codice 2 o 6,
l’importo del reddito dominicale è pari a zero.
Sommate successivamente gli importi delle quote relative al canone
di affitto.
• Se in nessuno dei righi relativi al terreno è stato indicato in colonna 7
“Casi particolari” uno dei seguenti codici 1, 2, 5 o 6 procedete come segue:
a) se il totale delle quote relative al canone di affitto risulta inferiore
all’80% del “totale quote reddito dominicale” , riportate il totale
delle quote relative al canone di affitto nella colonna 9 del primo
rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato;
b) se invece il totale delle quote relative al canone di affitto risulta superiore o uguale all’80% del “totale quote reddito dominicale”, riportate il “totale quote reddito dominicale” nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato.
104
• Se in almeno uno dei righi relativi al terreno è stato indicato in colonna 7 “Casi particolari” uno dei seguenti codici 1, 2, 5 o 6 procedete come segue:
1) se il totale delle quote del canone di affitto come sopra determinato risulta maggiore del totale delle quote di reddito dominicale come sopra calcolato, riportate nella colonna 9 del primo rigo del
quadro RA in cui il terreno è stato indicato il totale delle quote del
reddito dominicale;
2) se il totale delle quote del canone di affitto come sopra determinato risulta minore del totale delle quote di reddito dominicale come
sopra calcolato, procedete come segue:
a) determinate per ogni singolo rigo la relativa quota di reddito dominicale non considerando l’agevolazione prevista per la mancata coltivazione o la perdita di almeno il 30% del prodotto per
eventi naturali e quindi rapportate il reddito dominicale indicato
a colonna 1 ai giorni di possesso (col. 4) e alla percentuale di
possesso (col. 5);
b) sommate le quote di reddito dominicale così calcolato che di seguito chiameremo “totale quote reddito dominicale non agevolato”;
c) confrontate l’importo del “totale quote reddito dominicale non
agevolato” come calcolato al precedente punto b) con il totale
delle quote di canone di affitto:
– se il “totale delle quote del canone di affitto” è inferiore
all’80% del “totale quote reddito dominicale non agevolato”
come calcolato al punto b), riportate a colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il “totale delle quote del canone di affitto”;
– se il “totale delle quote del canone di affitto” è superiore o
uguale all’80% del “totale quote reddito dominicale non agevolato” come calcolato al punto b), riportate a colonna 9 del
primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il
“totale quote reddito dominicale”.
Unità immobiliari tenute a disposizione
Per unità immobiliari a disposizione, per le quali si applica l’aumento di
un terzo, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini
entro il secondo grado) o all’esercizio di arti e professioni o di imprese
commerciali da parte degli stessi.
Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Normalmente l’abitazione principale coincide con
quella di residenza anagrafica.
Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale
l’unità immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo.
In particolare, l’aumento di un terzo si applica anche se:
• l’unità immobiliare nella quale è situata l’abitazione principale non
è di proprietà ma è detenuta in locazione;
• l’unità immobiliare a disposizione è posseduta in comproprietà o acquistata in multiproprietà;
• l’unità immobiliare destinata alla locazione è rimasta sfitta.
L’aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare
adibita ad abitazione principale, anche a:
• unità date in uso gratuito a un proprio familiare, a condizione che lo
stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica;
• una delle unità immobiliari tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all’estero;
• unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
• unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
• unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell’energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici.
Nel caso in cui le unità immobiliari siano state utilizzate o tenute a propria disposizione solo per una parte dell’anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (ad es., abitazione principale, locazione), l’aumento di un terzo si applica alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione prevista dalla legge.
Usufrutto legale
I genitori esercenti la potestà hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio minore. Tuttavia non sono soggetti ad usufrutto legale:
• i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
• i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte
o una professione;
• i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto (la condizione, però, non
ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
• i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati
nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
• le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.
Si ricorda che i redditi soggetti ad usufrutto legale vanno dichiarati dai
genitori unitamente ai redditi propri, mentre quelli sottratti ad usufrutto
devono essere dichiarati con un modello separato, intestato al minore,
ma compilato dal genitore esercente la potestà. Vedere in questa APPENDICE la voce “Dichiarazione presentata, dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente”.
Variazioni di coltura dei terreni
Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando
la tariffa d’estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le
deduzioni fuori tariffa.
La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita
dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui
è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse.
Per le qualità di coltura non censite nello stesso Comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a
terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel Comune o sezione
censuaria più vicina nell’ambito della stessa provincia.
Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.
La determinazione del reddito dominicale e agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:
• dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le
variazioni di coltura che hanno causato l’aumento del reddito;
• dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, se la denuncia della variazione all’Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) è
stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d’imposta in
cui la stessa è presentata.
Si ricorda che i contribuenti hanno l’obbligo di denunciare le variazioni
dei redditi dominicale e agrario al competente Ufficio del Territorio (ex
Ufficio Tecnico Erariale) entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia
delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065.
Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere
presentata direttamente dall’affittuario.
Tale denuncia di variazione colturale è sostituita – per taluni contribuenti –
dalla dichiarazione sull’uso del terreno presentata all’AGEA (Agenzia per
le Erogazioni in Agricoltura) per la richiesta dei contributi agricoli CEE. Si
precisa che tale modalità operativa è limitata ai contribuenti che beneficiano dei suddetti contributi, tutti gli altri contribuenti devono presentare la
denuncia di variazione colturale, applicandosi in caso di inadempimento
la sanzione prevista (semprechè la variazione colturale determini un aumento di reddito).
L’AGEA ha fornito all’Agenzia del Territorio i dati acquisiti dalle dichiarazioni per l’anno 2006 aggiornando la banca dati catastale con l’attribuzione di una rendita coerente con la coltura effettivamente praticata. I redditi dominicali e agrari così attribuiti e notificati (comunicato dell’Agenzia
del Territorio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2007 e pubblicizzato per i successivi 60 giorni presso i Comuni interessati dalle variazioni colturali, tramite gli uffici provinciali e sul sito Internet dell’Agenzia
del Territorio) producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2006.
105
ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI
ABU DHABI....................................... 238
AFGHANISTAN ................................. 002
AJMAN ............................................ 239
ALBANIA .......................................... 087
ALDERNEY C.I. ................................. 794
ALGERIA........................................... 003
AMERICAN SAMOA ISOLE ................. 148
ANDORRA........................................ 004
ANGOLA ......................................... 133
ANGUILLA ........................................ 209
ANTIGUA E BARBUDA........................ 197
ANTILLE OLANDESI ............................ 251
ARABIA SAUDITA ............................... 005
ARGENTINA ..................................... 006
ARMENIA ......................................... 266
ARUBA ............................................. 212
ASCENSION .................................... 227
AUSTRALIA........................................ 007
AUSTRIA........................................... 008
AZERBAIGIAN................................... 268
AZZORRE ISOLE ................................ 234
BAHAMAS........................................ 160
BAHRAIN ......................................... 169
BANGLADESH .................................. 130
BARBADOS....................................... 118
BARBUDA ......................................... 795
BELGIO ............................................ 009
BELIZE .............................................. 198
BENIN ............................................. 158
BERMUDA ........................................ 207
BHUTAN .......................................... 097
BIELORUSSIA..................................... 264
BOLIVIA............................................ 010
BOSNIA-ERZEGOVINA....................... 274
BOTSWANA..................................... 098
BOUVET ISLAND................................ 280
BRASILE ............................................ 011
BRUNEI DARUSSALAM ....................... 125
BULGARIA ........................................ 012
BURKINA FASO ................................. 142
BURUNDI ......................................... 025
CAMBOGIA ..................................... 135
CAMERUN ....................................... 119
CAMPIONE D'ITALIA .......................... 139
CANADA ......................................... 013
CANARIE ISOLE................................. 100
CAPO VERDE .................................... 188
CAROLINE ISOLE............................... 256
CAYMAN (ISOLE) .............................. 211
CECA (REPUBBLICA)........................... 275
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)........ 143
CEUTA ............................................. 246
CHAFARINAS.................................... 230
CHAGOS ISOLE................................ 255
CHRISTMAS ISLAND .......................... 282
CIAD ............................................... 144
CILE................................................. 015
CINA............................................... 016
CIPRO.............................................. 101
CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA..... 279
CLIPPERTON ..................................... 223
COCOS (KEELING) ISLAND ................ 281
COLOMBIA ...................................... 017
COMORE......................................... 176
CONGO ......................................... 145
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL) ..... 018
COOK ISOLE .................................... 237
COREA (REPUBBLICA DI) ..................... 084
COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA) 074
COSTA D'AVORIO ............................. 146
COSTA RICA..................................... 019
CROAZIA ......................................... 261
CUBA .............................................. 020
DANIMARCA .................................... 021
DOMINICA ...................................... 192
DOMINICANA (REPUBBLICA) .............. 063
DUBAI.............................................. 240
EAST TIMOR ..................................... 287
ECUADOR ........................................ 024
EGITTO ............................................ 023
EL SALVADOR .................................... 064
EMIRATI ARABI UNITI .......................... 796
ERITREA ............................................ 277
ESTONIA ......................................... 257
ETIOPIA............................................ 026
FAEROER (ISOLE)................................ 204
FALKLAND (ISOLE) .............................. 190
FIJI ................................................... 161
FILIPPINE........................................... 027
FINLANDIA ....................................... 028
FRANCIA.......................................... 029
FUIJAYRAH ........................................ 241
GABON........................................... 157
GAMBIA .......................................... 164
GEORGIA......................................... 267
GERMANIA ...................................... 094
GHANA........................................... 112
GIAMAICA ....................................... 082
GIAPPONE ....................................... 088
GIBILTERRA ....................................... 102
GIBUTI ............................................. 113
GIORDANIA ..................................... 122
GOUGH .......................................... 228
GRECIA............................................ 032
GRENADA........................................ 156
GROENLANDIA ................................ 200
GUADALUPA ..................................... 214
GUAM ISOLA DI................................ 154
GUATEMALA..................................... 033
GUAYANA FRANCESE ....................... 123
GUERNSEY C.I.................................. 201
GUINEA........................................... 137
GUINEA BISSAU ............................... 185
GUINEA EQUATORIALE ...................... 167
GUYANA ......................................... 159
HAITI ............................................... 034
HEARD AND MCDONALD ISLAND ...... 284
HERM C.I. ....................................... 797
HONDURAS ..................................... 035
HONG KONG ................................. 103
INDIA .............................................. 114
INDONESIA ..................................... 129
IRAN ............................................... 039
IRAQ ............................................... 038
IRLANDA .......................................... 040
ISLANDA .......................................... 041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO........ 252
ISOLE SALOMONE ............................ 191
ISRAELE ............................................ 182
JERSEY C.I. ....................................... 202
KAZAKISTAN .................................... 269
KENYA............................................. 116
KIRGHIZISTAN................................... 270
KIRIBATI ............................................ 194
KUWAIT ........................................... 126
LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE) 136
LESOTHO......................................... 089
LETTONIA......................................... 258
LIBANO ........................................... 095
LIBERIA ............................................. 044
LIBIA ................................................ 045
LIECHTENSTEIN ................................ 090
LITUANIA.......................................... 259
LUSSEMBURGO ................................ 092
MACAO .......................................... 059
MACEDONIA ................................... 278
MADAGASCAR ................................. 104
MADEIRA.......................................... 235
MALAWI........................................... 056
MALAYSIA ........................................ 106
MALDIVE .......................................... 127
MALI................................................ 149
MALTA ............................................. 105
MAN ISOLA...................................... 203
MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE) ... 219
MAROCCO...................................... 107
MARSHALL (ISOLE) ............................. 217
MARTINICA ...................................... 213
MAURITANIA .................................... 141
MAURITIUS ....................................... 128
MAYOTTE......................................... 226
MELILLA ............................................ 231
MESSICO......................................... 046
MICRONESIA (STATI FEDERATI DI) ......... 215
MIDWAY ISOLE ................................. 177
MOLDOVIA ...................................... 265
MONGOLIA ..................................... 110
MONTENEGRO................................ 290
MONTSERRAT ................................... 208
MOZAMBICO .................................. 134
MYANMAR....................................... 083
NAMIBIA.......................................... 206
NAURU ............................................ 109
NEPAL.............................................. 115
NICARAGUA .................................... 047
NIGER ............................................. 150
NIGERIA........................................... 117
NIUE ............................................... 205
NORFOLK ISLAND ............................. 285
NORVEGIA....................................... 048
NUOVA CALEDONIA ......................... 253
NUOVA ZELANDA ............................. 049
OMAN ............................................ 163
PAESI BASSI ...................................... 050
PAESI NON CLASSIFICATI................... 799
PAKISTAN ......................................... 036
PALAU .............................................. 216
PANAMA ......................................... 051
PANAMA - ZONA DEL CANALE........... 250
PAPUA NUOVA GUINEA .................... 186
PARAGUAY ....................................... 052
PENON DE ALHUCEMAS ................... 232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA ...... 233
PERU' ............................................... 053
PITCAIRN ......................................... 175
POLINESIA FRANCESE ....................... 225
POLONIA ......................................... 054
PORTOGALLO ................................... 055
PORTORICO ..................................... 220
PRINCIPATO DI MONACO ................. 091
QATAR ............................................. 168
RAS EL KAIMAH................................. 242
REGNO UNITO ................................ 031
REPUBBLICA SUDAFRICANA ................ 078
REUNION ........................................ 247
ROMANIA........................................ 061
RUANDA .......................................... 151
RUSSIA (FEDERAZIONE DI) .................. 262
SAHARA OCCIDENTALE ..................... 166
SAINT KITTS E NEVIS ......................... 195
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE ........ 222
SAINTE LUCIA ................................... 199
SAINT-PIERRE E MIQUELON................. 248
SAMOA OCCIDENTALI ...................... 131
SAN MARINO .................................. 037
SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO) ... 093
SAO TOME E PRINCIPE ...................... 187
SARK C.I. ......................................... 798
SENEGAL ......................................... 152
SEYCHELLES...................................... 189
SERBIA ............................................. 289
SHARJAH.......................................... 243
SIERRA LEONE .................................. 153
SINGAPORE ..................................... 147
SIRIA................................................ 065
SLOVACCHIA.................................... 276
SLOVENIA ........................................ 260
SOMALIA ......................................... 066
SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH. 283
SPAGNA .......................................... 067
SRI LANKA........................................ 085
ST. HELENA ...................................... 254
ST. VINCENTE E LE GRENADINE.......... 196
STATI UNITI ....................................... 069
SUDAN............................................ 070
SURINAM......................................... 124
SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS... 286
SVEZIA............................................. 068
SVIZZERA ......................................... 071
SWAZILAND ..................................... 138
TAGIKISTAN...................................... 272
TAIWAN........................................... 022
TANZANIA ....................................... 057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO .. 180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE .... 183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO .. 245
THAILANDIA ..................................... 072
TOGO ............................................. 155
TOKELAU.......................................... 236
TONGA ........................................... 162
TRINIDAD E TOBAGO ........................ 120
TRISTAN DA CUNHA ......................... 229
TUNISIA ........................................... 075
TURCHIA .......................................... 076
TURKMENISTAN ................................ 273
TURKS E CAICOS (ISOLE).................... 210
TUVALU ............................................ 193
UCRAINA ......................................... 263
UGANDA......................................... 132
UMM AL QAIWAIN ........................... 244
UNGHERIA....................................... 077
URUGUAY ........................................ 080
UZBEKISTAN ..................................... 271
VANUATU......................................... 121
VENEZUELA ...................................... 081
VERGINI AMERICANE (ISOLE).............. 221
VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)............ 249
VIETNAM ......................................... 062
WAKE ISOLE ..................................... 178
WALLIS E FUTUNA ............................. 218
YEMEN ............................................ 042
ZAMBIA ........................................... 058
ZIMBABWE ...................................... 073
106
CODICI CATASTALI COMUNALI E ALIQUOTE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE PER GLI ANNI 2007 E 2008
AVVERTENZA La tabella riporta con riferimento ad ogni Comune sia l’aliquota dell’addizionale relativa all’anno 2007, per il saldo, che quella relativa all’anno
2008, per l’acconto, nonché, con riferimento ad entrambi gli anni, l’eventuale soglia di esenzione deliberata in base al possesso di specifici requisiti reddituali.
Si precisa che se la soglia di esenzione deliberata è stata determinata sulla base di particolari situazioni, nella relativa colonna è riportato un asterisco.In tal caso
per verificare se ricorrono le condizioni per fruire dell’esenzione occorre consultare il sito Internet: www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/
addirpef/index.htm ovvero chiedere informazioni presso gli Uffici Comunali. Si precisa, inoltre, che tra le aliquote sotto elencate, quelle che riportano un
asterisco si riferiscono ai Comuni che, alla data del 31 dicembre 2007, non hanno comunicato la deliberazione sull’addizionale comunale IRPEF al competente Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ufficio Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione nell’apposito sito Internet prevista dall’art. 1
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Pertanto, per le aliquote contraddistinte con l’asterisco, occorre verificare alla data di presentazione
della dichiarazione l’eventuale pubblicazione nel predetto sito Internet ovvero chiedere informazioni presso gli Uffici Comunali.
CODICE
CATASTALE COMUNE
A001
A004
A005
A006
A007
A008
A010
A012
A013
A014
A015
A016
A017
A018
A019
A020
A023
A024
A025
A026
A027
A029
A028
A031
A032
A033
A034
A035
A039
A038
A040
A041
A042
A043
A044
A045
A050
A048
A051
A047
A049
M211
A052
A053
A054
A055
A056
A057
A058
A059
A060
A061
A062
A064
A065
A067
A068
A069
A070
A071
A072
A074
H848
A075
A076
A077
A080
A082
A083
A084
A085
A087
A088
A089
A091
A092
A093
A096
A097
A098
A100
A102
A103
A101
A105
A106
A107
A109
A110
A111
A112
A113
A116
A115
A117
A118
A119
A120
A121
A122
A123
A124
A125
A126
ABANO TERME
ABBADIA CERRETO
ABBADIA LARIANA
ABBADIA SAN SALVATORE
ABBASANTA
ABBATEGGIO
ABBIATEGRASSO
ABETONE
ABRIOLA
ACATE
ACCADIA
ACCEGLIO
ACCETTURA
ACCIANO
ACCUMOLI
ACERENZA
ACERNO
ACERRA
ACI BONACCORSI
ACI CASTELLO
ACI CATENA
ACI SANT’ANTONIO
ACIREALE
ACQUACANINA
ACQUAFONDATA
ACQUAFORMOSA
ACQUAFREDDA
ACQUALAGNA
ACQUANEGRA CREMONESE
ACQUANEGRA SUL CHIESE
ACQUAPENDENTE
ACQUAPPESA
ACQUARICA DEL CAPO
ACQUARO
ACQUASANTA TERME
ACQUASPARTA
ACQUAVIVA COLLECROCE
ACQUAVIVA DELLE FONTI
ACQUAVIVA D’ISERNIA
ACQUAVIVA PICENA
ACQUAVIVA PLATANI
ACQUEDOLCI
ACQUI TERME
ACRI
ACUTO
ADELFIA
ADRANO
ADRARA SAN MARTINO
ADRARA SAN ROCCO
ADRIA
ADRO
AFFI
AFFILE
AFRAGOLA
AFRICO
AGAZZANO
AGEROLA
AGGIUS
AGIRA
AGLIANA
AGLIANO TERME
AGLIE’
AGLIENTU
AGNA
AGNADELLO
AGNANA CALABRA
AGNONE
AGNOSINE
AGORDO
AGOSTA
AGRA
AGRATE BRIANZA
AGRATE CONTURBIA
AGRIGENTO
AGROPOLI
AGUGLIANO
AGUGLIARO
AICURZIO
AIDOMAGGIORE
AIDONE
AIELLI
AIELLO CALABRO
AIELLO DEL FRIULI
AIELLO DEL SABATO
AIETA
AILANO
AILOCHE
AIRASCA
AIROLA
AIROLE
AIRUNO
AISONE
ALA
ALA’ DEI SARDI
ALA DI STURA
ALAGNA
ALAGNA VALSESIA
ALANNO
ALANO DI PIAVE
ALASSIO
ALATRI
ALBA
ALBA ADRIATICA
ALBAGIARA
SALDO 2007
PROV.
PD
LO
LC
SI
OR
PE
MI
PT
PZ
RG
FG
CN
MT
AQ
RI
PZ
SA
NA
CT
CT
CT
CT
CT
MC
FR
CS
BS
PU
CR
MN
VT
CS
LE
VV
AP
TR
CB
BA
IS
AP
CL
ME
AL
CS
FR
BA
CT
BG
BG
RO
BS
VR
RM
NA
RC
PC
NA
SS
EN
PT
AT
TO
SS
PD
CR
RC
IS
BS
BL
RM
VA
MI
NO
AG
SA
AN
VI
MI
OR
EN
AQ
CS
UD
AV
CS
CE
BI
TO
BN
IM
LC
CN
TN
SS
TO
PV
VC
PE
BL
SV
FR
CN
TE
OR
ACCONTO 2008
SALDO 2007
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE
CATASTALE COMUNE
0,8
0*
0,4
0,3
0*
0,5
0,1
0,2
0*
0*
0,5
0
0,4
0,2
0,2
0,2
0,6
0*
0,3
0*
0,5
0*
0,5
0*
0,1
0,5
0,35
0,6
0,2
0,4
0,7
0,5
0,5
0*
0,8
0,8
0,2
0,4
0*
0,5
0*
0*
0,5
0,2
0,2
0,7
0,8
0*
0,5
0,6
0*
0,2
0,5
0,5
0,8
0,2
0,7
0,5
0*
0,5
0,6
0,6
0*
0,5
0*
0,4
0,1
0*
0,5
0*
0
0,4
0,4
0,4
0,5
0,45
0,2
0,3
0*
0*
0,2
0,5
0*
0,8
0*
0,4
0,2
0,3
0,5
0*
0,1
0,2
0,35
0*
0*
0,2
0,1
0,5
0,8
0,5
0,5
0,3
0,8
0*
10000
7500
10000
*
10000
12000
8000
0,8
0*
0,4
0,3
0*
0,5
0,1
0,2
0*
0*
0,5
0
0,4
0,2
0,2
0,2
0,6
0*
0,3
0*
0,5
0*
0,5
0*
0,1
0,5
0,35
0,6
0,2
0,4
0,7
0,5
0,5
0*
0,8
0,8
0,2
0,4
0*
0,5
0*
0*
0,5
0,2
0,2
0,7
0,8
0*
0,5
0,6
0*
0,2
0,5
0,5
0,8
0,2
0,7
0,5
0*
0,5
0,6
0,6
0*
0,6
0*
0,4
0,1
0*
0,5
0*
0
0,4
0,4
0,4
0,5
0,65
0,2
0,3
0*
0*
0,2
0,5
0*
0,8
0*
0,4
0,2
0,3
0,5
0*
0,1
0,2
0,35
0*
0*
0,2
0,1
0,5
0,8
0,8
0,5
0,3
0,8
0*
10000
7500
10000
*
10000
12000
8000
A127
A128
A131
A132
A129
A130
A134
A137
A135
A138
A139
A143
A145
A146
A149
A150
A153
A154
A155
A158
A157
A159
A160
A161
A162
A163
A164
A166
A165
A167
A171
A172
A173
A175
A176
A177
A178
A179
A180
A182
A183
A181
A184
A185
A186
A187
A188
A189
A191
A192
A193
A194
A201
A195
A196
A197
A198
A199
A200
A202
A203
A204
A206
A205
A207
A208
A210
A211
A214
A216
A217
A218
A220
A221
A222
A223
A224
A225
A226
A228
A229
A227
A230
A231
A233
A234
A235
A236
A237
A238
A239
A240
A241
A242
A243
A244
A246
A245
A249
A251
A252
A253
A254
A255
-I-
ALBAIRATE
ALBANELLA
ALBANO DI LUCANIA
ALBANO LAZIALE
ALBANO SANT’ALESSANDRO
ALBANO VERCELLESE
ALBAREDO ARNABOLDI
ALBAREDO D’ADIGE
ALBAREDO PER SAN MARCO
ALBARETO
ALBARETTO DELLA TORRE
ALBAVILLA
ALBENGA
ALBERA LIGURE
ALBEROBELLO
ALBERONA
ALBESE CON CASSANO
ALBETTONE
ALBI
ALBIANO
ALBIANO D’IVREA
ALBIATE
ALBIDONA
ALBIGNASEGO
ALBINEA
ALBINO
ALBIOLO
ALBISOLA SUPERIORE
ALBISSOLA MARINA
ALBIZZATE
ALBONESE
ALBOSAGGIA
ALBUGNANO
ALBUZZANO
ALCAMO
ALCARA LI FUSI
ALDENO
ALDINO .ALDEIN.
ALES
ALESSANDRIA
ALESSANDRIA DEL CARRETTO
ALESSANDRIA DELLA ROCCA
ALESSANO
ALEZIO
ALFANO
ALFEDENA
ALFIANELLO
ALFIANO NATTA
ALFONSINE
ALGHERO
ALGUA
ALI’
ALI’ TERME
ALIA
ALIANO
ALICE BEL COLLE
ALICE CASTELLO
ALICE SUPERIORE
ALIFE
ALIMENA
ALIMINUSA
ALLAI
ALLEGHE
ALLEIN
ALLERONA
ALLISTE
ALLUMIERE
ALLUVIONI CAMBIO’
ALME’
ALMENNO SAN BARTOLOMEO
ALMENNO SAN SALVATORE
ALMESE
ALONTE
ALPETTE
ALPIGNANO
ALSENO
ALSERIO
ALTAMURA
ALTARE
ALTAVILLA IRPINA
ALTAVILLA MILICIA
ALTAVILLA MONFERRATO
ALTAVILLA SILENTINA
ALTAVILLA VICENTINA
ALTIDONA
ALTILIA
ALTINO
ALTISSIMO
ALTIVOLE
ALTO
ALTOFONTE
ALTOMONTE
ALTOPASCIO
ALVIANO
ALVIGNANO
ALVITO
ALZANO LOMBARDO
ALZANO SCRIVIA
ALZATE BRIANZA
AMALFI
AMANDOLA
AMANTEA
AMARO
AMARONI
PROV.
MI
SA
PZ
RM
BG
VC
PV
VR
SO
PR
CN
CO
SV
AL
BA
FG
CO
VI
CZ
TN
TO
MI
CS
PD
RE
BG
CO
SV
SV
VA
PV
SO
AT
PV
TP
ME
TN
BZ
OR
AL
CS
AG
LE
LE
SA
AQ
BS
AL
RA
SS
BG
ME
ME
PA
MT
AL
VC
TO
CE
PA
PA
OR
BL
AO
TR
LE
RM
AL
BG
BG
BG
TO
VI
TO
TO
PC
CO
BA
SV
AV
PA
AL
SA
VI
AP
CS
CH
VI
TV
CN
PA
CS
LU
TR
CE
FR
BG
AL
CO
SA
AP
CS
UD
CZ
ACCONTO 2008
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
0,65
0,5
0,5
0,8
0,1
0*
0*
0,7
0*
0,4
0,5
0,3
0,6
0,2
0*
0
0,4
0,1
0,6
0*
0,5
0,6
0,2
0,5
0,4
0,5
0,1
0,8
0,8
0,5
0*
0*
0,3
0,4
0,2
0,5
0*
0*
0*
0,5
0*
0*
0,6
0*
0,3
0*
0*
0,2
0,6
0,7
0,6
0,8
0,6
0,5
0,5
0,3
0*
0*
0,1
0*
0,4
0*
0,5
0*
0,6
0,6
0,4
0,4
0,5
0,5
0*
0,5
0*
0,1
0,35
0,2
0,5
0,35
0,5
0,1
0,5
0,3
0,7
0*
0,8
0,7
0,5
0,8
0,4
0*
0*
0,5
0,5
0,3
0,8
0,6
0,4
0,2
0,3
0,5
0,5
0,6
0*
0,4
*
*
6000
8000
*
8000
7000
8500
7500
0,65
0,5
0,5
0,8
0,1
0*
0*
0,7
0*
0,4
0,5
0,3
0,6
0,2
0*
0
0,4
0,1
0,6
0*
0,5
0,6
0,2
0,5
0,4
0,5
0,1
0,8
0,8
0,5
0*
0*
0,3
0,4
0,2
0,5
0*
0*
0*
0,5
0*
0*
0,6
0*
0,3
0*
0*
0,2
0,6
0,7
0,6
0,8
0,6
0,5
0,5
0,3
0*
0*
0,1
0*
0,4
0*
0,5
0*
0,6
0,6
0,4
0,4
0,5
0,5
0*
0,5
0*
0,1
0,35
0,2
0,5
0,35
0,5
0,1
0,5
0,3
0,7
0*
0,8
0,7
0,5
0,8
0,4
0*
0*
0,5
0,5
0,3
0,8
0,6
0,4
0,2
0,3
0,5
0,5
0,6
0*
0,4
*
*
10500
6000
8000
*
8000
7000
8500
7500
CODICE
CATASTALE COMUNE
A256
A257
A258
A259
A260
A261
A262
A263
A264
A265
A267
A268
A269
A270
A271
A272
A274
A273
A275
A278
A280
A281
A282
A283
A284
A285
A286
A287
A288
A290
A291
A292
A293
A294
A295
A297
A296
A299
A301
A302
A303
A304
A306
A305
A309
A312
A313
A314
A315
A317
A318
A319
A320
A321
A323
A324
A325
A326
A327
A328
A329
A330
A333
A332
A334
A335
A337
A338
A339
A340
A341
A343
A344
A346
A347
A348
A350
A351
A352
A354
A357
A358
A359
A360
A363
A365
A366
A367
A369
A370
A371
A372
A373
A374
A375
A376
A377
A379
A380
M213
A382
A383
A385
A386
A387
A388
A389
A390
A391
A392
A393
A394
A396
A397
A398
A399
A400
A401
A402
A403
A405
AMASENO
AMATO
AMATRICE
AMBIVERE
AMBLAR
AMEGLIA
AMELIA
AMENDOLARA
AMENO
AMOROSI
AMPEZZO
ANACAPRI
ANAGNI
ANCARANO
ANCONA
ANDALI
ANDALO
ANDALO VALTELLINO
ANDEZENO
ANDORA
ANDORNO MICCA
ANDRANO
ANDRATE
ANDREIS
ANDRETTA
ANDRIA
ANDRIANO .ANDRIAN.
ANELA
ANFO
ANGERA
ANGHIARI
ANGIARI
ANGOLO TERME
ANGRI
ANGROGNA
ANGUILLARA SABAZIA
ANGUILLARA VENETA
ANNICCO
ANNONE DI BRIANZA
ANNONE VENETO
ANOIA
ANTEGNATE
ANTERIVO .ALTREI.
ANTEY-SAINT-ANDRE’
ANTICOLI CORRADO
ANTIGNANO
ANTILLO
ANTONIMINA
ANTRODOCO
ANTRONA SCHIERANCO
ANVERSA DEGLI ABRUZZI
ANZANO DEL PARCO
ANZANO DI PUGLIA
ANZI
ANZIO
ANZOLA DELL’EMILIA
ANZOLA D’OSSOLA
AOSTA
APECCHIO
APICE
APIRO
APOLLOSA
APPIANO GENTILE
APPIANO SULLA STRADA DEL VINO .EPPAN AN DER.
APPIGNANO
APPIGNANO DEL TRONTO
APRICA
APRICALE
APRICENA
APRIGLIANO
APRILIA
AQUARA
AQUILA D’ARROSCIA
AQUILEIA
AQUILONIA
AQUINO
ARADEO
ARAGONA
ARAMENGO
ARBA
ARBOREA
ARBORIO
ARBUS
ARCADE
ARCE
ARCENE
ARCEVIA
ARCHI
ARCIDOSSO
ARCINAZZO ROMANO
ARCISATE
ARCO
ARCOLA
ARCOLE
ARCONATE
ARCORE
ARCUGNANO
ARDARA
ARDAULI
ARDEA
ARDENNO
ARDESIO
ARDORE
ARENA
ARENA PO
ARENZANO
ARESE
AREZZO
ARGEGNO
ARGELATO
ARGENTA
ARGENTERA
ARGUELLO
ARGUSTO
ARI
ARIANO IRPINO
ARIANO NEL POLESINE
ARICCIA
ARIELLI
ARIENZO
ARIGNANO
SALDO 2007
PROV.
FR
CZ
RI
BG
TN
SP
TR
CS
NO
BN
UD
NA
FR
TE
AN
CZ
TN
SO
TO
SV
BI
LE
TO
PN
AV
BA
BZ
SS
BS
VA
AR
VR
BS
SA
TO
RM
PD
CR
LC
VE
RC
BG
BZ
AO
RM
AT
ME
RC
RI
VB
AQ
CO
FG
PZ
RM
BO
VB
AO
PU
BN
MC
BN
CO
BZ
MC
AP
SO
IM
FG
CS
LT
SA
IM
UD
AV
FR
LE
AG
AT
PN
OR
VC
CA
TV
FR
BG
AN
CH
GR
RM
VA
TN
SP
VR
MI
MI
VI
SS
OR
RM
SO
BG
RC
VV
PV
GE
MI
AR
CO
BO
FE
CN
CN
CZ
CH
AV
RO
RM
CH
CE
TO
ACCONTO 2008
SALDO 2007
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE
CATASTALE COMUNE
0,5
0,2
0,4
0,4
0*
0,4
0,8
0*
0*
0,3
0,4
0,4
0,8
0,5
0,7
0*
0*
0*
0,4
0*
0,5
0,5
0,5
0*
0,5
0,7
0*
0*
0*
0,7
0*
0,3
0,2
0,3
0,5
0,8
0,6
0,5
0,2
0,4
0,3
0,2
0*
0*
0,2
0,3
0,6
0,4
0,3
0*
0*
0,2
0*
0,4
0,5
0,4
0*
0,3
0,5
0*
0,5
0,4
0*
0,3
0,65
0,8
0,2
0,4
0,5
0,5
0,6
0,4
0,4
0*
0*
0*
0,5
0*
0,2
0*
0,1
0,1
0,1
0,2
0,4
0,5
0,6
0,5
0,5
0,2
0,3
0*
0,4
0,2
0,5
0,1
0,5
0*
0*
0,4
0*
0,4
0,8
0*
0,5
0,2
0,55
0,5
0,4
0,6
0,6
0,2
0,4
0*
0,8
0,4
0,7
0*
0*
0,8
0,2
8000
10500
8000
7500
*
0,5
0,2
0,4
0,4
0*
0,4
0,8
0*
0*
0,3
0,4
0,4
0,8
0,5
0,8
0*
0*
0*
0,4
0*
0,7
0,5
0,5
0*
0,5
0,7
0*
0*
0*
0,7
0*
0,3
0,2
0,3
0,5
0,8
0,6
0,5
0,2
0,4
0,3
0,2
0*
0*
0,2
0,3
0,6
0,4
0,3
0*
0*
0,2
0*
0,4
0,5
0,4
0*
0,3
0,5
0*
0,5
0,4
0*
0,3
0,65
0,8
0,2
0,4
0,7
0,5
0,6
0,4
0,4
0*
0*
0*
0,5
0*
0,2
0*
0,1
0,1
0,1
0,2
0,4
0,5
0,6
0,5
0,5
0,2
0,3
0*
0,4
0,2
0,5
0,1
0,5
0*
0*
0,4
0*
0,6
0,8
0*
0,5
0,2
0,55
0,5
0,4
0,6
0,6
0,2
0,4
0*
0,8
0,4
0,7
0*
0,8
0,8
0,2
8000
10500
10000
8000
7500
*
10000
A407
A409
A412
A413
A414
A415
A418
A419
A424
A421
A422
A425
A427
A429
A430
A431
A432
A433
A434
A435
A437
A436
A438
A439
A441
A443
A444
A445
A446
A447
A448
A449
A451
A452
A453
A440
A454
A455
A456
A458
A459
A460
A461
A462
A463
A464
A465
A467
A466
A470
A471
A473
A474
A475
A476
A477
A478
A479
A480
A481
A482
A484
A485
A486
A487
A488
A489
A490
A491
A492
A493
A494
A495
A496
A497
A499
A501
A502
A503
A506
A507
A508
A509
A511
A512
A514
A515
A516
A517
A518
A519
M258
A520
A521
A522
A523
A094
A108
A525
A526
A527
A530
A529
A528
A531
A532
A533
A534
A535
A536
M214
A537
A540
A538
A539
A541
A542
A544
A546
A547
A552
- II -
ARITZO
ARIZZANO
ARLENA DI CASTRO
ARLUNO
ARMENO
ARMENTO
ARMO
ARMUNGIA
ARNAD
ARNARA
ARNASCO
ARNESANO
AROLA
ARONA
AROSIO
ARPAIA
ARPAISE
ARPINO
ARQUA’ PETRARCA
ARQUA’ POLESINE
ARQUATA DEL TRONTO
ARQUATA SCRIVIA
ARRE
ARRONE
ARSAGO SEPRIO
ARSIE’
ARSIERO
ARSITA
ARSOLI
ARTA TERME
ARTEGNA
ARTENA
ARTOGNE
ARVIER
ARZACHENA
ARZAGO D’ADDA
ARZANA
ARZANO
ARZENE
ARZERGRANDE
ARZIGNANO
ASCEA
ASCIANO
ASCOLI PICENO
ASCOLI SATRIANO
ASCREA
ASIAGO
ASIGLIANO VENETO
ASIGLIANO VERCELLESE
ASOLA
ASOLO
ASSAGO
ASSEMINI
ASSISI
ASSO
ASSOLO
ASSORO
ASTI
ASUNI
ATELETA
ATELLA
ATENA LUCANA
ATESSA
ATINA
ATRANI
ATRI
ATRIPALDA
ATTIGLIANO
ATTIMIS
ATZARA
AUDITORE
AUGUSTA
AULETTA
AULLA
AURANO
AURIGO
AURONZO DI CADORE
AUSONIA
AUSTIS
AVEGNO
AVELENGO .HAFLING.
AVELLA
AVELLINO
AVERARA
AVERSA
AVETRANA
AVEZZANO
AVIANO
AVIATICO
AVIGLIANA
AVIGLIANO
AVIGLIANO UMBRO
AVIO
AVISE
AVOLA
AVOLASCA
AYAS
AYMAVILLES
AZEGLIO
AZZANELLO
AZZANO D’ASTI
AZZANO DECIMO
AZZANO MELLA
AZZANO SAN PAOLO
AZZATE
AZZIO
AZZONE
BACENO
BACOLI
BADALUCCO
BADESI
BADIA .ABTEI.
BADIA CALAVENA
BADIA PAVESE
BADIA POLESINE
BADIA TEDALDA
BADOLATO
BAGALADI
BAGHERIA
BAGNACAVALLO
BAGNARA CALABRA
PROV.
NU
VB
VT
MI
NO
PZ
IM
CA
AO
FR
SV
LE
VB
NO
CO
BN
BN
FR
PD
RO
AP
AL
PD
TR
VA
BL
VI
TE
RM
UD
UD
RM
BS
AO
SS
BG
NU
NA
PN
PD
VI
SA
SI
AP
FG
RI
VI
VI
VC
MN
TV
MI
CA
PG
CO
OR
EN
AT
OR
AQ
PZ
SA
CH
FR
SA
TE
AV
TR
UD
NU
PU
SR
SA
MS
VB
IM
BL
FR
NU
GE
BZ
AV
AV
BG
CE
TA
AQ
PN
BG
TO
PZ
TR
TN
AO
SR
AL
AO
AO
TO
CR
AT
PN
BS
BG
VA
VA
BG
VB
NA
IM
SS
BZ
VR
PV
RO
AR
CZ
RC
PA
RA
RC
ACCONTO 2008
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
0,2
0,2
0,4
0,3
0,2
0*
0,8
0*
0*
0,4
0,8
0,4
0*
0,2
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,7
0,5
0,5
0,7
0,3
0,6
0,3
0,3
0,1
0,4
0,5
0,6
0
0*
0*
0,5
0*
0,3
0,3
0,5
0,8
0,6
0,6
0,8
0,5
0,2
0,5
0*
0,3
0,5
0,4
0*
0,4
0*
0*
0,5
0*
0,4
0*
0,2
0,4
0,4
0
0,5
0,5
0,4
0,5
0,2
0,1
0*
0,6
0*
0,5
0,8
0*
0,6
0,1
0,8
0,5
0,3
0*
0,6
0,6
0*
0,5
0,8
0,2
0,3
0,5
0,4
0,5
0,6
0*
0
0*
0,2
0*
0*
0,7
0,6
0,2
0*
0
0,5
0,5
0,15
0,6
0*
0,6
0,7
0*
0*
0,8
0,8
0,8
0*
0,5
0,4
0,3
0,6
0,3
10000
12000
8500
8500
8000
6000
*
7500
8000
*
8000
0,2
0,2
0,4
0,3
0,2
0*
0,8
0*
0*
0,4
0,8
0,4
0*
0,2
0,4
0,5
0,5
0,8
0,5
0,5
0,7
0,5
0,5
0,7
0,3
0,6
0,3
0,3
0,1
0,4
0,5
0,6
0
0*
0*
0,5
0*
0,3
0,3
0,5
0,8
0,6
0,6
0,8
0,5
0,2
0,5
0*
0,3
0,5
0,4
0*
0,4
0*
0*
0,5
0*
0,4
0*
0,2
0,4
0,4
0
0,5
0,5
0,4
0,5
0,2
0,1
0*
0,6
0*
0,5
0,8
0*
0,6
0,1
0,8
0,5
0,3
0*
0,6
0,6
0*
0,5
0,8
0,2
0,3
0,5
0,4
0,5
0,6
0*
0
0*
0,2
0*
0*
0,7
0,6
0,2
0*
0
0,5
0,5
0,15
0,6
0*
0,6
0,7
0*
0*
0,8
0,8
0,8
0*
0,5
0,4
0,3
0,6
0,3
10000
12000
8500
8500
10000
8000
6000
*
7500
8000
*
8000
CODICE
CATASTALE COMUNE
A551
A550
A553
A555
A557
A560
A564
A565
A567
A568
A566
A570
A572
A574
A573
A569
A571
A575
A576
A577
A578
A579
A580
A581
A584
A586
A587
A588
A590
A589
A591
A592
A593
A594
A597
A599
A600
A601
A603
A604
A605
A606
A607
A610
A612
A613
A614
A615
A616
A617
A618
A619
A621
A625
A626
A628
A627
A629
A630
A631
A632
A633
A634
A635
A637
A638
A639
A640
A643
A645
A646
A647
A650
A651
A652
A653
A655
A656
A657
A658
A660
A661
A662
A663
A664
A665
A666
A667
A668
A669
A670
A671
A673
A674
A676
A677
A678
A681
A683
A684
A686
A687
A689
A690
A691
A692
A694
A696
A697
A698
A699
A700
A702
A703
A706
A704
A707
A708
A709
A710
A711
BAGNARA DI ROMAGNA
BAGNARIA
BAGNARIA ARSA
BAGNASCO
BAGNATICA
BAGNI DI LUCCA
BAGNO A RIPOLI
BAGNO DI ROMAGNA
BAGNOLI DEL TRIGNO
BAGNOLI DI SOPRA
BAGNOLI IRPINO
BAGNOLO CREMASCO
BAGNOLO DEL SALENTO
BAGNOLO DI PO
BAGNOLO IN PIANO
BAGNOLO MELLA
BAGNOLO PIEMONTE
BAGNOLO SAN VITO
BAGNONE
BAGNOREGIO
BAGOLINO
BAIA E LATINA
BAIANO
BAIARDO
BAIRO
BAISO
BALANGERO
BALDICHIERI D’ASTI
BALDISSERO CANAVESE
BALDISSERO D’ALBA
BALDISSERO TORINESE
BALESTRATE
BALESTRINO
BALLABIO
BALLAO
BALME
BALMUCCIA
BALOCCO
BALSORANO
BALVANO
BALZOLA
BANARI
BANCHETTE
BANNIO ANZINO
BANZI
BAONE
BARADILI
BARAGIANO
BARANELLO
BARANO D’ISCHIA
BARANZATE
BARASSO
BARATILI SAN PIETRO
BARBANIA
BARBARA
BARBARANO ROMANO
BARBARANO VICENTINO
BARBARESCO
BARBARIGA
BARBATA
BARBERINO DI MUGELLO
BARBERINO VAL D’ELSA
BARBIANELLO
BARBIANO .BARBIAN.
BARBONA
BARCELLONA POZZO DI GOTTO
BARCHI
BARCIS
BARD
BARDELLO
BARDI
BARDINETO
BARDOLINO
BARDONECCHIA
BAREGGIO
BARENGO
BARESSA
BARETE
BARGA
BARGAGLI
BARGE
BARGHE
BARI
BARI SARDO
BARIANO
BARICELLA
BARILE
BARISCIANO
BARLASSINA
BARLETTA
BARNI
BAROLO
BARONE CANAVESE
BARONISSI
BARRAFRANCA
BARRALI
BARREA
BARUMINI
BARZAGO
BARZANA
BARZANO’
BARZIO
BASALUZZO
BASCAPE’
BASCHI
BASCIANO
BASELGA DI PINE’
BASELICE
BASIANO
BASICO’
BASIGLIO
BASILIANO
BASSANO BRESCIANO
BASSANO DEL GRAPPA
BASSANO IN TEVERINA
BASSANO ROMANO
BASSIANO
BASSIGNANA
BASTIA MONDOVI’
BASTIA UMBRA
BASTIDA DE’ DOSSI
SALDO 2007
PROV.
RA
PV
UD
CN
BG
LU
FI
FC
IS
PD
AV
CR
LE
RO
RE
BS
CN
MN
MS
VT
BS
CE
AV
IM
TO
RE
TO
AT
TO
CN
TO
PA
SV
LC
CA
TO
VC
VC
AQ
PZ
AL
SS
TO
VB
PZ
PD
OR
PZ
CB
NA
MI
VA
OR
TO
AN
VT
VI
CN
BS
BG
FI
FI
PV
BZ
PD
ME
PU
PN
AO
VA
PR
SV
VR
TO
MI
NO
OR
AQ
LU
GE
CN
BS
BA
NU
BG
BO
PZ
AQ
MI
BA
CO
CN
TO
SA
EN
CA
AQ
CA
LC
BG
LC
LC
AL
PV
TR
TE
TN
BN
MI
ME
MI
UD
BS
VI
VT
VT
LT
AL
CN
PG
PV
ACCONTO 2008
SALDO 2007
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE
CATASTALE COMUNE
0,5
0,2
0,4
0,3
0*
0,1
0,6
0,2
0,4
0,4
0,5
0,3
0,1
0,7
0,2
0,35
0*
0*
0,1
0,4
0,4
0,5
0,2
0,2
0,4
0*
0,5
0,7
0,1
0,4
0,4
0,4
0,6
0,35
0*
0*
0*
0*
0,2
0,5
0,5
0*
0,6
0,4
0*
0,5
0*
0,8
0,6
0,8
0,8
0,3
0*
0,4
0,4
0*
0,4
0,5
0,4
0,4
0,5
0*
0*
0*
0,5
0,5
0,5
0*
0*
0,2
0,6
0*
0,4
0*
0,7
0,5
0*
0*
0,7
0,35
0,4
0,4
0,5
0,8
0,5
0,5
0,5
0*
0,2
0,2
0,2
0,5
0,6
0,5
0*
0,2
0*
0*
0,4
0,4
0*
0*
0,3
0,4
0,4
0,5
0*
0,2
0,5
0,5
0*
0,4
0*
0,6
0,4
0,4
0,5
0,4
0*
0,4
0,4
8000
8000
10000
11000
*
9000
8000
*
7150
13000
10000
8500
10000
11000
*
12000
0,5
0,2
0,4
0,3
0*
0,1
0,6
0,2
0,4
0,4
0,5
0,3
0,1
0,7
0,2
0,35
0*
0*
0,5
0,4
0,4
0,5
0,2
0,2
0,4
0*
0,5
0,7
0,1
0,4
0,4
0,4
0,6
0,35
0*
0*
0*
0*
0,2
0,5
0,5
0*
0,6
0,4
0*
0,5
0*
0,8
0,6
0,8
0,8
0,3
0*
0,4
0,4
0*
0,4
0,5
0,4
0,4
0,5
0*
0*
0*
0,5
0,5
0,5
0*
0*
0,2
0,6
0*
0,4
0*
0,7
0,5
0*
0*
0,7
0,35
0,4
0,4
0,5
0,8
0,5
0,5
0,5
0*
0,2
0,2
0,2
0,5
0,6
0,5
0*
0,2
0*
0*
0,4
0,4
0*
0*
0,3
0,4
0,4
0,5
0*
0,2
0,5
0,5
0*
0,4
0*
0,6
0,4
0,4
0,5
0,4
0*
0,6
0,4
8000
8000
10000
11000
*
9000
8000
*
7150
13000
10000
8500
10000
11000
*
12000
A712
A713
A714
A716
A717
A718
A719
A721
A722
A725
A726
A728
A729
A730
A731
A732
A733
A734
A735
A736
A737
A740
A739
A738
A741
A742
A743
A744
A745
A746
A747
A749
A750
A751
A752
M294
A755
A756
A757
A759
A762
A763
A761
A765
A764
A760
A766
A768
A772
A774
A773
A769
A770
A776
A777
A778
A779
A780
A781
A782
A783
A784
A785
A786
A787
A788
A789
A791
A792
A793
A794
A795
A796
A798
A799
A801
A802
A804
A805
A806
A808
A809
A810
A811
A812
A813
A816
A817
A815
A818
A819
A820
A821
A823
A825
A826
A827
A831
A832
A834
A835
A836
A837
A839
A841
A842
A843
A844
A845
A846
A847
A848
A849
A850
A851
A852
A853
A854
A855
A856
A859
- III -
BASTIDA PANCARANA
BASTIGLIA
BATTAGLIA TERME
BATTIFOLLO
BATTIPAGLIA
BATTUDA
BAUCINA
BAULADU
BAUNEI
BAVENO
BAZZANO
BEDERO VALCUVIA
BEDIZZOLE
BEDOLLO
BEDONIA
BEDULITA
BEE
BEINASCO
BEINETTE
BELCASTRO
BELFIORE
BELFORTE ALL’ISAURO
BELFORTE DEL CHIENTI
BELFORTE MONFERRATO
BELGIOIOSO
BELGIRATE
BELLA
BELLAGIO
BELLANO
BELLANTE
BELLARIA-IGEA MARINA
BELLEGRA
BELLINO
BELLINZAGO LOMBARDO
BELLINZAGO NOVARESE
BELLIZZI
BELLONA
BELLOSGUARDO
BELLUNO
BELLUSCO
BELMONTE CALABRO
BELMONTE CASTELLO
BELMONTE DEL SANNIO
BELMONTE IN SABINA
BELMONTE MEZZAGNO
BELMONTE PICENO
BELPASSO
BELSITO
BELVEDERE DI SPINELLO
BELVEDERE LANGHE
BELVEDERE MARITTIMO
BELVEDERE OSTRENSE
BELVEGLIO
BELVI
BEMA
BENE LARIO
BENE VAGIENNA
BENESTARE
BENETUTTI
BENEVELLO
BENEVENTO
BENNA
BENTIVOGLIO
BERBENNO
BERBENNO DI VALTELLINA
BERCETO
BERCHIDDA
BEREGAZZO CON FIGLIARO
BEREGUARDO
BERGAMASCO
BERGAMO
BERGANTINO
BERGEGGI
BERGOLO
BERLINGO
BERNALDA
BERNAREGGIO
BERNATE TICINO
BERNEZZO
BERRA
BERSONE
BERTINORO
BERTIOLO
BERTONICO
BERZANO DI SAN PIETRO
BERZANO DI TORTONA
BERZO DEMO
BERZO INFERIORE
BERZO SAN FERMO
BESANA IN BRIANZA
BESANO
BESATE
BESENELLO
BESENZONE
BESNATE
BESOZZO
BESSUDE
BETTOLA
BETTONA
BEURA-CARDEZZA
BEVAGNA
BEVERINO
BEVILACQUA
BEZZECCA
BIANCAVILLA
BIANCHI
BIANCO
BIANDRATE
BIANDRONNO
BIANZANO
BIANZE’
BIANZONE
BIASSONO
BIBBIANO
BIBBIENA
BIBBONA
BIBIANA
BICCARI
BICINICCO
BIDONI’
BIELLA
PROV.
PV
MO
PD
CN
SA
PV
PA
OR
NU
VB
BO
VA
BS
TN
PR
BG
VB
TO
CN
CZ
VR
PU
MC
AL
PV
VB
PZ
CO
LC
TE
RN
RM
CN
MI
NO
SA
CE
SA
BL
MI
CS
FR
IS
RI
PA
AP
CT
CS
KR
CN
CS
AN
AT
NU
SO
CO
CN
RC
SS
CN
BN
BI
BO
BG
SO
PR
SS
CO
PV
AL
BG
RO
SV
CN
BS
MT
MI
MI
CN
FE
TN
FC
UD
LO
AT
AL
BS
BS
BG
MI
VA
MI
TN
PC
VA
VA
SS
PC
PG
VB
PG
SP
VR
TN
CT
CS
RC
NO
VA
BG
VC
SO
MI
RE
AR
LI
TO
FG
UD
OR
BI
ACCONTO 2008
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
0*
0,3
0,6
0,8
0,5
0,1
0,6
0*
0*
0,3
0,7
0,4
0,3
0*
0,5
0,5
0,65
0,45
0,1
0*
0,4
0,5
0,2
0*
0,8
0,2
0,1
0*
0,7
0,4
0*
0,5
0*
0,4
0,5
0,8
0,1
0,2
0,5
0,3
0,4
0*
0*
0,6
0*
0,5
0*
0,4
0,4
0,5
0,2
0,5
0,5
0*
0*
0*
0,6
0,5
0*
0,2
0,8
0,5
0,4
0,6
0*
0,4
0*
0*
0,5
0,2
0,7
0,8
0*
0,8
0,2
0,6
0,2
0,2
0*
0,6
0*
0,2
0,5
0,1
0*
0,1
0,1
0*
0,5
0,5
0,2
0,2
0*
0,2
0,4
0,1
0*
0,4
0,8
0,5
0,6
0,5
0,6
0*
0*
0,4
0,4
0*
0,8
0,1
0,6
0*
0*
0,5
0,1
0*
0,4
0*
0,1
0*
0,5
7500
12000
10000
13000
7500
*
12000
10000
8500
0*
0,3
0,6
0,8
0,5
0,1
0,6
0*
0*
0,6
0,7
0,4
0,3
0*
0,5
0,5
0,65
0,45
0,1
0*
0,4
0,5
0,2
0*
0,75
0,2
0,1
0*
0,7
0,4
0*
0,5
0*
0,4
0,5
0,8
0,1
0,2
0,5
0,3
0,4
0*
0*
0,6
0*
0,5
0*
0,4
0,4
0,5
0,2
0,5
0,5
0*
0*
0*
0,6
0,5
0*
0,2
0,8
0,5
0,4
0,6
0*
0,4
0*
0*
0,5
0,2
0,6
0,8
0*
0,8
0,2
0,6
0,2
0,2
0*
0,6
0*
0,2
0,5
0,1
0*
0,1
0,1
0*
0,5
0,5
0,4
0,2
0*
0,2
0,4
0,1
0*
0,4
0,8
0,5
0,6
0,5
0,6
0*
0*
0,4
0,4
0*
0,8
0,1
0,6
0*
0*
0,5
0,1
0*
0,4
0*
0,1
0*
0,5
7500
12000
10000
14000
7500
*
12000
10000
8500
CODICE
CATASTALE COMUNE
A861
A863
A864
A866
A870
A872
A874
A876
A877
A878
A880
A881
A882
A883
A884
A885
A887
A889
A891
A892
A893
A894
A895
A896
A897
A898
A901
A902
A903
A857
A904
A905
M268
A906
A909
A910
A911
A912
A914
A916
A918
A919
A920
A922
A925
A929
A930
A931
A932
A933
A937
A940
A941
A944
A945
A946
A947
A948
A949
A950
A952
A953
A954
A955
A956
A957
A958
A959
A960
A961
A963
A962
A964
A965
A967
A968
A970
A971
A972
A973
A975
A976
A977
A978
A979
A981
A982
A983
A984
A986
A987
A988
A989
A990
A991
A993
A998
A992
A995
A999
B001
B002
B003
B005
B007
B009
B010
B026
B028
B033
B035
B017
B036
B037
B038
B043
B044
B042
B006
A996
B046
BIENNO
BIENO
BIENTINA
BIGARELLO
BINAGO
BINASCO
BINETTO
BIOGLIO
BIONAZ
BIONE
BIRORI
BISACCIA
BISACQUINO
BISCEGLIE
BISEGNA
BISENTI
BISIGNANO
BISTAGNO
BISUSCHIO
BITETTO
BITONTO
BITRITTO
BITTI
BIVONA
BIVONGI
BIZZARONE
BLEGGIO INFERIORE
BLEGGIO SUPERIORE
BLELLO
BLERA
BLESSAGNO
BLEVIO
BLUFI
BOARA PISANI
BOBBIO
BOBBIO PELLICE
BOCA
BOCCHIGLIERO
BOCCIOLETO
BOCENAGO
BODIO LOMNAGO
BOFFALORA D’ADDA
BOFFALORA SOPRA TICINO
BOGLIASCO
BOGNANCO
BOGOGNO
BOIANO
BOISSANO
BOLANO
BOLBENO
BOLGARE
BOLLATE
BOLLENGO
BOLOGNA
BOLOGNANO
BOLOGNETTA
BOLOGNOLA
BOLOTANA
BOLSENA
BOLTIERE
BOLZANO .BOZEN.
BOLZANO NOVARESE
BOLZANO VICENTINO
BOMARZO
BOMBA
BOMPENSIERE
BOMPIETRO
BOMPORTO
BONARCADO
BONASSOLA
BONATE SOPRA
BONATE SOTTO
BONAVIGO
BONDENO
BONDO
BONDONE
BONEA
BONEFRO
BONEMERSE
BONIFATI
BONITO
BONNANARO
BONO
BONORVA
BONVICINO
BORBONA
BORCA DI CADORE
BORDANO
BORDIGHERA
BORDOLANO
BORE
BORETTO
BORGARELLO
BORGARO TORINESE
BORGETTO
BORGHETTO D’ARROSCIA
BORGHETTO DI BORBERA
BORGHETTO DI VARA
BORGHETTO LODIGIANO
BORGHETTO SANTO SPIRITO
BORGHI
BORGIA
BORGIALLO
BORGIO VEREZZI
BORGO A MOZZANO
BORGO D’ALE
BORGO DI TERZO
BORGO PACE
BORGO PRIOLO
BORGO SAN DALMAZZO
BORGO SAN GIACOMO
BORGO SAN GIOVANNI
BORGO SAN LORENZO
BORGO SAN MARTINO
BORGO SAN SIRO
BORGO TICINO
BORGO TOSSIGNANO
BORGO VAL DI TARO
BORGO VALSUGANA
BORGO VELINO
BORGO VERCELLI
SALDO 2007
PROV.
BS
TN
PI
MN
CO
MI
BA
BI
AO
BS
NU
AV
PA
BA
AQ
TE
CS
AL
VA
BA
BA
BA
NU
AG
RC
CO
TN
TN
BG
VT
CO
CO
PA
PD
PC
TO
NO
CS
VC
TN
VA
LO
MI
GE
VB
NO
CB
SV
SP
TN
BG
MI
TO
BO
PE
PA
MC
NU
VT
BG
BZ
NO
VI
VT
CH
CL
PA
MO
OR
SP
BG
BG
VR
FE
TN
TN
BN
CB
CR
CS
AV
SS
SS
SS
CN
RI
BL
UD
IM
CR
PR
RE
PV
TO
PA
IM
AL
SP
LO
SV
FC
CZ
TO
SV
LU
VC
BG
PU
PV
CN
BS
LO
FI
AL
PV
NO
BO
PR
TN
RI
VC
ACCONTO 2008
SALDO 2007
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE
CATASTALE COMUNE
0*
0*
0*
0,2
0,4
0,5
0,4
0,5
0*
0,45
0*
0,4
0,5
0,4
0*
0,1
0,8
0,15
0*
0,4
0,4
0,5
0*
0*
0,65
0,4
0*
0*
0*
0,5
0,4
0,4
0*
0,2
0,5
0,3
0*
0,1
0,4
0*
0,5
0,5
0,7
0,8
0*
0,4
0,4
0,2
0,4
0*
0*
0,2
0,5
0,7
0,4
0,2
0,4
0*
0,4
0,2
0,2
0*
0*
0,6
0,5
0,5
0*
0,3
0*
0*
0,2
0,5
0,7
0,6
0*
0*
0,8
0*
0,3
0,8
0,8
0*
0*
0*
0*
0,4
0*
0,2
0,2
0*
0,3
0,2
0,1
0,3
0,8
0,6
0,5
0*
0,8
0,4
0*
0,5
0,2
0,6
0,7
0,4
0*
0,8
0,4
0,1
0,6
0,3
0,55
0,8
0,5
0,5
0,4
0,65
0*
0,3
0,4
8000
10000
8000
12000
28000
8000
8500
8000
11000
8000
10000
0*
0*
0*
0,2
0,4
0,5
0,4
0,5
0*
0,45
0*
0,4
0,5
0,4
0*
0,1
0,8
0,15
0*
0,4
0,4
0,5
0*
0*
0,65
0,4
0*
0*
0*
0,5
0,4
0,4
0*
0,2
0,5
0,3
0*
0,1
0,4
0*
0,5
0,5
0,7
0,8
0*
0,4
0,4
0,2
0,4
0*
0*
0,2
0,5
0,7
0,4
0,2
0,4
0*
0,4
0,2
0,2
0*
0*
0,6
0,5
0,5
0*
0,3
0*
0*
0,2
0,5
0,7
0,6
0*
0*
0,8
0*
0,3
0,8
0,8
0*
0*
0*
0*
0,4
0*
0,2
0,2
0*
0,3
0,2
0,1
0,3
0,8
0,6
0,5
0*
0,8
0,4
0*
0,5
0,2
0,6
0,7
0,4
0*
0,8
0,4
0,5
0,6
0,3
0,55
0,8
0,5
0,5
0,4
0,65
0*
0,3
0,4
8000
10000
8000
12000
28000
8000
8500
8000
11000
8000
8000
10000
B011
B015
B013
B016
B018
B019
B020
B021
B024
B025
B029
B030
B031
B008
B040
B041
B048
B049
B051
B054
B055
B056
B057
B058
B061
B062
B063
B064
B067
B068
B069
B070
B073
B071
B075
B076
B077
B078
B079
B080
B081
B082
B083
B084
B085
B086
B088
B091
B094
B097
B099
B098
B100
B101
B102
A720
B104
B105
B106
B107
B109
B110
B111
B112
B114
B115
B116
B117
B118
B120
B121
B123
B124
B126
B128
B131
B132
B134
B135
B136
B137
B138
B140
B141
B142
B143
B144
B145
B149
B150
B152
B153
B154
B156
B157
B158
B159
B160
B161
B162
B165
B166
B167
B169
B171
B172
B173
B175
B176
B178
B179
B180
B181
B182
B183
B184
B185
B187
B188
B191
B192
- IV -
BORGOFORTE
BORGOFRANCO D’IVREA
BORGOFRANCO SUL PO
BORGOLAVEZZARO
BORGOMALE
BORGOMANERO
BORGOMARO
BORGOMASINO
BORGONE SUSA
BORGONOVO VAL TIDONE
BORGORATTO ALESSANDRINO
BORGORATTO MORMOROLO
BORGORICCO
BORGOROSE
BORGOSATOLLO
BORGOSESIA
BORMIDA
BORMIO
BORNASCO
BORNO
BORONEDDU
BORORE
BORRELLO
BORRIANA
BORSO DEL GRAPPA
BORTIGALI
BORTIGIADAS
BORUTTA
BORZONASCA
BOSA
BOSARO
BOSCHI SANT’ANNA
BOSCO CHIESANUOVA
BOSCO MARENGO
BOSCONERO
BOSCOREALE
BOSCOTRECASE
BOSENTINO
BOSIA
BOSIO
BOSISIO PARINI
BOSNASCO
BOSSICO
BOSSOLASCO
BOTRICELLO
BOTRUGNO
BOTTANUCO
BOTTICINO
BOTTIDDA
BOVA
BOVA MARINA
BOVALINO
BOVEGNO
BOVES
BOVEZZO
BOVILLE ERNICA
BOVINO
BOVISIO-MASCIAGO
BOVOLENTA
BOVOLONE
BOZZOLE
BOZZOLO
BRA
BRACCA
BRACCIANO
BRACIGLIANO
BRAIES .PRAGS.
BRALLO DI PREGOLA
BRANCALEONE
BRANDICO
BRANDIZZO
BRANZI
BRAONE
BREBBIA
BREDA DI PIAVE
BREGANO
BREGANZE
BREGNANO
BREGUZZO
BREIA
BREMBATE
BREMBATE DI SOPRA
BREMBILLA
BREMBIO
BREME
BRENDOLA
BRENNA
BRENNERO .BRENNER.
BRENO
BRENTA
BRENTINO BELLUNO
BRENTONICO
BRENZONE
BRESCELLO
BRESCIA
BRESIMO
BRESSANA BOTTARONE
BRESSANONE .BRIXEN.
BRESSANVIDO
BRESSO
BREZ
BREZZO DI BEDERO
BRIAGLIA
BRIATICO
BRICHERASIO
BRIENNO
BRIENZA
BRIGA ALTA
BRIGA NOVARESE
BRIGNANO GERA D’ADDA
BRIGNANO-FRASCATA
BRINDISI
BRINDISI MONTAGNA
BRINZIO
BRIONA
BRIONE
BRIONE
BRIOSCO
BRISIGHELLA
BRISSAGO-VALTRAVAGLIA
BRISSOGNE
PROV.
MN
TO
MN
NO
CN
NO
IM
TO
TO
PC
AL
PV
PD
RI
BS
VC
SV
SO
PV
BS
OR
NU
CH
BI
TV
NU
SS
SS
GE
NU
RO
VR
VR
AL
TO
NA
NA
TN
CN
AL
LC
PV
BG
CN
CZ
LE
BG
BS
SS
RC
RC
RC
BS
CN
BS
FR
FG
MI
PD
VR
AL
MN
CN
BG
RM
SA
BZ
PV
RC
BS
TO
BG
BS
VA
TV
VA
VI
CO
TN
VC
BG
BG
BG
LO
PV
VI
CO
BZ
BS
VA
VR
TN
VR
RE
BS
TN
PV
BZ
VI
MI
TN
VA
CN
VV
TO
CO
PZ
CN
NO
BG
AL
BR
PZ
VA
NO
BS
TN
MI
RA
VA
AO
ACCONTO 2008
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
0,8
0,5
0,2
0,4
0,4
0,1
0,65
0,4
0,35
0,2
0,6
0*
0,2
0,4
0,2
0,15
0,8
0,5
0,4
0,5
0*
0*
0*
0,5
0,4
0*
0*
0*
0,2
0,5
0,2
0,2
0,4
0,6
0,2
0,5
0,1
0*
0,3
0*
0,5
0,2
0,4
0,5
0,5
0,5
0*
0*
0*
0*
0,4
0,5
0*
0,6
0,35
0,2
0,6
0,6
0,7
0,5
0,8
0,4
0,6
0,4
0,6
0,2
0*
0,4
0,3
0*
0,6
0*
0*
0,5
0,4
0,4
0,5
0,4
0*
0,2
0,4
0,5
0,5
0,2
0,4
0,3
0,5
0*
0,4
0,4
0,8
0*
0*
0,3
0*
0*
0,3
0,2
0,2
0,8
0*
0,5
0,5
0,4
0,5
0,4
0,3
0,1
0,2
0,6
0*
0,8
0,1
0,4
0,4
0,4
0*
0,4
0,5
0,5
0*
*
8000
8000
7500
*
10000
10000
8000
7500
10000
8000
*
8000
10000
7500
7500
10000
10000
8500
0,8
0,5
0,2
0,4
0,4
0,1
0,65
0,4
0,35
0,2
0,6
0*
0,2
0,4
0,2
0,15
0,8
0,5
0,4
0,5
0*
0*
0*
0,5
0,4
0*
0*
0*
0,2
0,5
0,2
0,2
0,4
0,6
0,2
0,5
0,1
0*
0,3
0*
0,5
0,2
0,4
0,5
0,5
0,5
0*
0*
0*
0*
0,4
0,5
0*
0,6
0,35
0,2
0,6
0,6
0,7
0,5
0,8
0,4
0,6
0,4
0,6
0,2
0*
0,4
0,3
0*
0,6
0*
0*
0,5
0,8
0,4
0,5
0,4
0*
0,2
0,4
0,5
0,5
0,2
0,4
0,3
0,5
0*
0,4
0,4
0,8
0*
0*
0,3
0*
0*
0,3
0,2
0,2
0,8
0*
0,5
0,5
0,4
0,5
0,4
0,3
0,1
0,3
0,6
0*
0,8
0,1
0,4
0,4
0,4
0*
0,4
0,5
0,5
0*
*
8000
8000
7500
*
10000
10000
8000
7500
10000
8000
*
8000
10000
7500
7500
10000
10000
8500
CODICE
CATASTALE COMUNE
B193
B194
B195
B196
B197
B198
B200
B201
B202
B203
B204
B205
B207
B209
B212
B213
B214
B215
B216
B217
B218
B219
B220
B221
B223
B225
B227
B228
B229
B230
B232
B234
B235
B236
B237
B238
B239
B240
B242
B243
B246
B247
B248
B249
B250
B251
B255
B256
B258
B259
B261
B262
B264
B265
B266
B267
B269
B270
B272
B274
B275
B276
B278
B279
B280
B281
B282
B283
B284
B285
B286
B287
B288
B289
B292
B293
B294
B295
B296
B297
B300
B301
B302
B303
B304
B305
B306
B309
B320
B311
B313
B314
B315
B319
B326
B328
B332
B335
B345
B346
B347
B349
B350
B351
B352
B354
B355
B358
B357
B359
B360
B361
B362
B364
B365
B366
B367
B368
B369
B371
B374
BRITTOLI
BRIVIO
BROCCOSTELLA
BROGLIANO
BROGNATURO
BROLO
BRONDELLO
BRONI
BRONTE
BRONZOLO .BRANZOLL.
BROSSASCO
BROSSO
BROVELLO-CARPUGNINO
BROZOLO
BRUGHERIO
BRUGINE
BRUGNATO
BRUGNERA
BRUINO
BRUMANO
BRUNATE
BRUNELLO
BRUNICO .BRUNECK.
BRUNO
BRUSAPORTO
BRUSASCO
BRUSCIANO
BRUSIMPIANO
BRUSNENGO
BRUSSON
BRUZOLO
BRUZZANO ZEFFIRIO
BUBBIANO
BUBBIO
BUCCHERI
BUCCHIANICO
BUCCIANO
BUCCINASCO
BUCCINO
BUCINE
BUDDUSO’
BUDOIA
BUDONI
BUDRIO
BUGGERRU
BUGGIANO
BUGLIO IN MONTE
BUGNARA
BUGUGGIATE
BUJA
BULCIAGO
BULGAROGRASSO
BULTEI
BULZI
BUONABITACOLO
BUONALBERGO
BUONCONVENTO
BUONVICINO
BURAGO DI MOLGORA
BURCEI
BURGIO
BURGOS
BURIASCO
BUROLO
BURONZO
BUSACHI
BUSALLA
BUSANA
BUSANO
BUSCA
BUSCATE
BUSCEMI
BUSETO PALIZZOLO
BUSNAGO
BUSSERO
BUSSETO
BUSSI SUL TIRINO
BUSSO
BUSSOLENGO
BUSSOLENO
BUSTO ARSIZIO
BUSTO GAROLFO
BUTERA
BUTI
BUTTAPIETRA
BUTTIGLIERA ALTA
BUTTIGLIERA D’ASTI
BUTTRIO
CA’ D’ANDREA
CABELLA LIGURE
CABIATE
CABRAS
CACCAMO
CACCURI
CADEGLIANO-VICONAGO
CADELBOSCO DI SOPRA
CADEO
CADERZONE
CADONEGHE
CADORAGO
CADREZZATE
CAERANO DI SAN MARCO
CAFASSE
CAGGIANO
CAGLI
CAGLIARI
CAGLIO
CAGNANO AMITERNO
CAGNANO VARANO
CAGNO
CAGNO’
CAIANELLO
CAIAZZO
CAINES .KUENS.
CAINO
CAIOLO
CAIRANO
CAIRATE
CAIRO MONTENOTTE
CAIVANO
CALABRITTO
SALDO 2007
PROV.
PE
LC
FR
VI
VV
ME
CN
PV
CT
BZ
CN
TO
VB
TO
MI
PD
SP
PN
TO
BG
CO
VA
BZ
AT
BG
TO
NA
VA
BI
AO
TO
RC
MI
AT
SR
CH
BN
MI
SA
AR
SS
PN
NU
BO
CA
PT
SO
AQ
VA
UD
LC
CO
SS
SS
SA
BN
SI
CS
MI
CA
AG
SS
TO
TO
VC
OR
GE
RE
TO
CN
MI
SR
TP
MI
MI
PR
PE
CB
VR
TO
VA
MI
CL
PI
VR
TO
AT
UD
CR
AL
CO
OR
PA
KR
VA
RE
PC
TN
PD
CO
VA
TV
TO
SA
PU
CA
CO
AQ
FG
CO
TN
CE
CE
BZ
BS
SO
AV
VA
SV
NA
AV
ACCONTO 2008
SALDO 2007
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE
CATASTALE COMUNE
0,5
0*
0,5
0,7
0,2
0*
0,4
0,5
0,7
0,2
0,5
0*
0*
0,5
0,5
0,8
0*
0,6
0,5
0*
0,5
0*
0*
0,4
0*
0,4
0,5
0*
0,5
0*
0,45
0,5
0,6
0,4
0*
0,8
0,8
0*
0*
0,1
0,6
0*
0,2
0,2
0,5
0,5
0*
0*
0,5
0*
0,4
0,18
0*
0*
0,3
0*
0,2
0,5
0,4
0,5
0*
0*
0,2
0,3
0*
0*
0,5
0*
0,2
0,4
0,4
0,5
0,5
0*
0,5
0,6
0,1
0*
0,5
0,65
0,4
0,2
0,25
0,2
0,4
0,55
0,4
0,2
0,2
0,3
0,65
0*
0,5
0*
0,4
0,4
0,8
0*
0,5
0,6
0,4
0,1
0*
0,5
0,6
0,7
0*
0*
0,2
0,1
0*
0,5
0,3
0*
0*
0,2
0*
0,5
0,5
0,8
0,4
10000
12000
9000
15000
7500
10000
8000
10000
8000
6000
*
11000
10000
*
0,5
0*
0,5
0,7
0,2
0*
0,4
0,5
0,7
0,2
0,5
0*
0*
0,5
0,5
0,8
0*
0,6
0,5
0*
0,7
0*
0*
0,4
0*
0,4
0,5
0*
0,6
0*
0,45
0,5
0,6
0,4
0*
0,8
0,8
0*
0*
0,1
0,6
0*
0,2
0,2
0,5
0,5
0*
0*
0,5
0*
0,4
0,18
0*
0*
0,3
0*
0,2
0,5
0,4
0,5
0*
0*
0,2
0,3
0*
0*
0,5
0*
0,2
0,4
0,4
0,5
0,5
0*
0,5
0,6
0,1
0*
0,5
0,65
0,4
0,2
0,25
0,2
0,4
0,55
0,4
0,2
0,2
0,3
0,65
0*
0,5
0*
0,4
0,4
0,8
0*
0,5
0,6
0,4
0,1
0*
0,5
0,6
0,7
0*
0*
0,2
0,1
0*
0,5
0,3
0*
0*
0,2
0*
0,5
0,5
0,8
0,4
10000
12000
9000
15000
7500
10000
8000
10000
8000
6000
*
11000
10000
*
B375
B376
B377
B378
B379
B380
B381
B382
B383
B384
B385
B386
B388
B389
B390
B391
B392
B393
B394
B395
B396
B397
B398
B399
B400
B402
B403
B404
B405
B406
B408
B410
B409
B413
B415
B416
B417
B418
B419
B423
B424
B425
B426
B427
B428
B429
B430
B431
B432
B433
B434
B435
B436
B437
B439
B440
B441
B442
B443
B444
B446
B445
B447
B448
B450
B452
B453
B455
B456
B457
B460
B461
B462
B463
B465
B467
B468
B469
B471
B472
B470
B473
B474
B476
B477
B479
B481
B482
B483
B484
B485
B486
B489
B490
B492
B493
B496
B497
B498
B499
B500
B501
B502
B504
B505
B507
B506
B508
B511
B509
B512
B513
B514
B515
B516
B526
B529
B538
B553
B564
B570
-V-
CALALZO DI CADORE
CALAMANDRANA
CALAMONACI
CALANGIANUS
CALANNA
CALASCA-CASTIGLIONE
CALASCIBETTA
CALASCIO
CALASETTA
CALATABIANO
CALATAFIMI
CALAVINO
CALCATA
CALCERANICA AL LAGO
CALCI
CALCIANO
CALCINAIA
CALCINATE
CALCINATO
CALCIO
CALCO
CALDARO SULLA STRADA DEL VINO .KALTERN AN DE.
CALDAROLA
CALDERARA DI RENO
CALDES
CALDIERO
CALDOGNO
CALDONAZZO
CALENDASCO
CALENZANO
CALESTANO
CALICE AL CORNOVIGLIO
CALICE LIGURE
CALIMERA
CALITRI
CALIZZANO
CALLABIANA
CALLIANO
CALLIANO
CALOLZIOCORTE
CALOPEZZATI
CALOSSO
CALOVETO
CALTABELLOTTA
CALTAGIRONE
CALTANISSETTA
CALTAVUTURO
CALTIGNAGA
CALTO
CALTRANO
CALUSCO D’ADDA
CALUSO
CALVAGESE DELLA RIVIERA
CALVANICO
CALVATONE
CALVELLO
CALVENE
CALVENZANO
CALVERA
CALVI
CALVI DELL’UMBRIA
CALVI RISORTA
CALVIGNANO
CALVIGNASCO
CALVISANO
CALVIZZANO
CAMAGNA MONFERRATO
CAMAIORE
CAMAIRAGO
CAMANDONA
CAMASTRA
CAMBIAGO
CAMBIANO
CAMBIASCA
CAMBURZANO
CAMERANA
CAMERANO
CAMERANO CASASCO
CAMERATA CORNELLO
CAMERATA NUOVA
CAMERATA PICENA
CAMERI
CAMERINO
CAMEROTA
CAMIGLIANO
CAMINATA
CAMINI
CAMINO
CAMINO AL TAGLIAMENTO
CAMISANO
CAMISANO VICENTINO
CAMMARATA
CAMO
CAMOGLI
CAMPAGNA
CAMPAGNA LUPIA
CAMPAGNANO DI ROMA
CAMPAGNATICO
CAMPAGNOLA CREMASCA
CAMPAGNOLA EMILIA
CAMPANA
CAMPARADA
CAMPEGINE
CAMPELLO SUL CLITUNNO
CAMPERTOGNO
CAMPI BISENZIO
CAMPI SALENTINA
CAMPIGLIA CERVO
CAMPIGLIA DEI BERICI
CAMPIGLIA MARITTIMA
CAMPIGLIONE FENILE
CAMPIONE D’ITALIA
CAMPITELLO DI FASSA
CAMPLI
CAMPO CALABRO
CAMPO DI GIOVE
CAMPO DI TRENS .FREIENFELD.
CAMPO LIGURE
CAMPO NELL’ELBA
CAMPO SAN MARTINO
CAMPO TURES .SAND IN TAUFERS.
PROV.
BL
AT
AG
SS
RC
VB
EN
AQ
CA
CT
TP
TN
VT
TN
PI
MT
PI
BG
BS
BG
LC
BZ
MC
BO
TN
VR
VI
TN
PC
FI
PR
SP
SV
LE
AV
SV
BI
AT
TN
LC
CS
AT
CS
AG
CT
CL
PA
NO
RO
VI
BG
TO
BS
SA
CR
PZ
VI
BG
PZ
BN
TR
CE
PV
MI
BS
NA
AL
LU
LO
BI
AG
MI
TO
VB
BI
CN
AN
AT
BG
RM
AN
NO
MC
SA
CE
PC
RC
AL
UD
CR
VI
AG
CN
GE
SA
VE
RM
GR
CR
RE
CS
MI
RE
PG
VC
FI
LE
BI
VI
LI
TO
CO
TN
TE
RC
AQ
BZ
GE
LI
PD
BZ
ACCONTO 2008
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
0,4
0,5
0,2
0,2
0,2
0,4
0*
0*
0,4
0,2
0,5
0*
0,5
0*
0,8
0*
0,4
0*
0,2
0,5
0,45
0*
0,3
0,5
0*
0,4
0,3
0*
0,1
0*
0,4
0*
0,4
0,6
0,2
0*
0,6
0,4
0*
0,2
0*
0,5
0*
0*
0*
0,6
0,4
0,4
0,5
0,2
0,5
0,5
0,4
0,2
0,2
0*
0,5
0,3
0,2
0,2
0,4
0,2
0*
0,2
0,5
0,4
0,8
0,2
0,4
0,5
0,4
0,5
0,4
0,4
0,5
0,6
0,5
0*
0,4
0,5
0,4
0,4
0,4
0,5
0,4
0*
0,5
0,5
0,2
0,1
0,2
0,5
0,5
0*
0,2
0,4
0,3
0
0,2
0*
0*
0,5
0,2
0,3
0,7
0,6
0,6
0,6
0,5
0,4
0,3
0*
0*
0,8
0,6
0*
0*
0,5
0*
0,5
0*
8000
9000
15000
7500
8000
8500
7500
7500
0,4
0,5
0,2
0,2
0,2
0,4
0*
0*
0,4
0,2
0,5
0*
0,5
0*
0,8
0*
0,4
0*
0,2
0,5
0,45
0*
0,3
0,5
0*
0,4
0,3
0*
0,1
0,3
0,4
0*
0,4
0,6
0,2
0*
0,6
0,4
0*
0,2
0*
0,5
0*
0*
0*
0,6
0,4
0,4
0,8
0,2
0,5
0,5
0,4
0,2
0,2
0*
0,5
0,3
0,2
0,2
0,4
0,2
0*
0,2
0,5
0,4
0,8
0,2
0,4
0,5
0,4
0,5
0,4
0,4
0,5
0,6
0,5
0*
0,4
0,5
0,4
0,4
0,4
0,5
0,4
0*
0,5
0,5
0,2
0,1
0,2
0,5
0,5
0*
0,2
0,4
0,3
0
0,2
0*
0*
0,5
0,2
0,3
0,7
0,6
0,6
0,6
0,5
0,4
0,4
0*
0*
0,8
0,6
0*
0*
0,5
0*
0,5
0*
8000
9000
15000
7500
7500
8000
8500
7500
7500
CODICE
CATASTALE COMUNE
B519
B520
B521
B522
B524
B525
B527
B528
B530
B531
B533
B532
B534
B535
B536
B537
B539
B541
B543
B542
B544
B545
B546
B547
B549
B550
B551
B554
B555
B556
B557
B559
B562
B561
B563
B565
B566
B567
B569
B572
B577
B573
B574
B576
B578
B579
B580
B581
B582
B584
B586
B588
B587
B589
B590
B591
B592
B593
B594
B597
B598
B599
B602
B603
B604
B605
B606
B607
B608
B609
B610
B613
B612
B615
B616
B617
B618
B619
B620
B621
C669
B624
B626
B627
B628
B631
B629
B630
B633
B634
B635
B636
B637
B639
B640
B641
B642
B643
B644
B645
B646
B647
B648
B649
B650
B651
B653
B655
B656
B658
B660
B661
B664
B666
B663
B667
B669
B670
B671
B672
B674
CAMPOBASSO
CAMPOBELLO DI LICATA
CAMPOBELLO DI MAZARA
CAMPOCHIARO
CAMPODARSEGO
CAMPODENNO
CAMPODIMELE
CAMPODIPIETRA
CAMPODOLCINO
CAMPODORO
CAMPOFELICE DI FITALIA
CAMPOFELICE DI ROCCELLA
CAMPOFILONE
CAMPOFIORITO
CAMPOFORMIDO
CAMPOFRANCO
CAMPOGALLIANO
CAMPOLATTARO
CAMPOLI APPENNINO
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO
CAMPOLIETO
CAMPOLONGO AL TORRE
CAMPOLONGO MAGGIORE
CAMPOLONGO SUL BRENTA
CAMPOMAGGIORE
CAMPOMARINO
CAMPOMORONE
CAMPONOGARA
CAMPORA
CAMPOREALE
CAMPORGIANO
CAMPOROSSO
CAMPOROTONDO DI FIASTRONE
CAMPOROTONDO ETNEO
CAMPOSAMPIERO
CAMPOSANO
CAMPOSANTO
CAMPOSPINOSO
CAMPOTOSTO
CAMUGNANO
CANAL SAN BOVO
CANALE
CANALE D’AGORDO
CANALE MONTERANO
CANARO
CANAZEI
CANCELLARA
CANCELLO ED ARNONE
CANDA
CANDELA
CANDELO
CANDIA CANAVESE
CANDIA LOMELLINA
CANDIANA
CANDIDA
CANDIDONI
CANDIOLO
CANEGRATE
CANELLI
CANEPINA
CANEVA
CANEVINO
CANICATTI’
CANICATTINI BAGNI
CANINO
CANISCHIO
CANISTRO
CANNA
CANNALONGA
CANNARA
CANNERO RIVIERA
CANNETO PAVESE
CANNETO SULL’OGLIO
CANNOBIO
CANNOLE
CANOLO
CANONICA D’ADDA
CANOSA DI PUGLIA
CANOSA SANNITA
CANOSIO
CANOSSA
CANSANO
CANTAGALLO
CANTALICE
CANTALUPA
CANTALUPO IN SABINA
CANTALUPO LIGURE
CANTALUPO NEL SANNIO
CANTARANA
CANTELLO
CANTERANO
CANTIANO
CANTOIRA
CANTU’
CANZANO
CANZO
CAORLE
CAORSO
CAPACCIO
CAPACI
CAPALBIO
CAPANNOLI
CAPANNORI
CAPENA
CAPERGNANICA
CAPESTRANO
CAPIAGO INTIMIANO
CAPISTRANO
CAPISTRELLO
CAPITIGNANO
CAPIZZI
CAPIZZONE
CAPO DI PONTE
CAPO D’ORLANDO
CAPODIMONTE
CAPODRISE
CAPOLIVERI
CAPOLONA
CAPONAGO
CAPORCIANO
CAPOSELE
SALDO 2007
PROV.
CB
AG
TP
CB
PD
TN
LT
CB
SO
PD
PA
PA
AP
PA
UD
CL
MO
BN
FR
BN
CB
UD
VE
VI
PZ
CB
GE
VE
SA
PA
LU
IM
MC
CT
PD
NA
MO
PV
AQ
BO
TN
CN
BL
RM
RO
TN
PZ
CE
RO
FG
BI
TO
PV
PD
AV
RC
TO
MI
AT
VT
PN
PV
AG
SR
VT
TO
AQ
CS
SA
PG
VB
PV
MN
VB
LE
RC
BG
BA
CH
CN
RE
AQ
PO
RI
TO
RI
AL
IS
AT
VA
RM
PU
TO
CO
TE
CO
VE
PC
SA
PA
GR
PI
LU
RM
CR
AQ
CO
VV
AQ
AQ
ME
BG
BS
ME
VT
CE
LI
AR
MI
AQ
AV
ACCONTO 2008
SALDO 2007
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE
CATASTALE COMUNE
0,8
0,4
0,8
0*
0,4
0*
0,4
0,4
0*
0,4
0,2
0,2
0,7
0*
0*
0*
0,4
0,3
0,8
0,5
0,2
0*
0,6
0*
0,8
0,6
0,8
0,6
0*
0*
0,5
0,4
0,2
0,4
0,4
0,5
0,4
0*
0*
0,6
0*
0,6
0,5
0,8
0,7
0*
0,1
0,8
0,5
0,4
0,5
0,5
0,6
0,4
0,5
0,5
0,5
0,3
0,5
0*
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0*
0,3
0*
0*
0,3
0*
0,4
0,4
0
0*
0,2
0,4
0,4
0,8
0*
0,2
0*
0,8
0,4
0,4
0,8
0,45
0,5
0,7
0,2
0*
0,5
0,4
0*
0,4
0,7
0,5
0*
0,8
0,5
0*
0,4
0,5
0,8
0*
0*
0,5
0,5
0,52
0*
0*
0*
0,2
0,5
0,3
0,2
0,4
0,5
0*
0*
0,4
7500
10500
7500
10000
10000
9000
10000
13000
0,8
0,4
0,8
0*
0,4
0*
0,4
0,4
0*
0,4
0,2
0,2
0,7
0*
0*
0*
0,4
0,3
0,8
0,5
0,2
0*
0,6
0*
0,8
0,6
0,8
0,6
0*
0*
0,5
0,4
0,2
0,4
0,4
0,5
0,4
0*
0*
0,6
0*
0,6
0,5
0,8
0,7
0*
0,1
0,8
0,5
0,4
0,5
0,5
0,6
0,4
0,5
0,5
0,5
0,3
0,5
0*
0,4
0,4
0,4
0,8
0,4
0*
0,3
0*
0*
0,3
0*
0,4
0,4
0
0*
0,2
0,4
0,4
0,8
0*
0,2
0*
0,8
0,4
0,4
0,8
0,45
0,5
0,7
0,2
0*
0,5
0,4
0*
0,4
0,7
0,5
0*
0,8
0,5
0*
0,4
0,5
0,8
0*
0*
0,5
0,5
0,52
0*
0*
0*
0,2
0,5
0,3
0,2
0,4
0,5
0*
0*
0,4
7500
10500
7500
10000
10000
9000
8000
10000
13000
B675
B676
B677
B679
B680
B678
B681
B682
B684
B685
B686
B688
B687
B690
B691
B692
B693
B694
B696
B695
B697
B698
B701
B703
B704
B705
B706
B707
B708
B710
B709
B711
B712
B715
B716
B718
B717
B719
B720
B722
B723
B724
B725
B726
B727
B729
B730
B731
B732
B733
B734
B735
B741
B740
B739
B736
B742
B743
B744
B745
B748
B749
B752
B754
B755
M285
B756
B758
B759
B760
B762
B763
B765
B766
B767
B768
B769
B771
B772
B774
B776
B777
B778
B779
B780
B781
B782
B783
B784
B785
B787
B788
B789
B790
B791
B792
B794
B795
B796
B798
B801
B802
B803
B804
B805
B807
B808
B809
B810
B812
B813
B814
B816
B817
B818
B819
B820
B822
B823
B825
B827
- VI -
CAPOTERRA
CAPOVALLE
CAPPADOCIA
CAPPELLA CANTONE
CAPPELLA DE’ PICENARDI
CAPPELLA MAGGIORE
CAPPELLE SUL TAVO
CAPRACOTTA
CAPRAIA E LIMITE
CAPRAIA ISOLA
CAPRALBA
CAPRANICA
CAPRANICA PRENESTINA
CAPRARICA DI LECCE
CAPRAROLA
CAPRAUNA
CAPRESE MICHELANGELO
CAPREZZO
CAPRI
CAPRI LEONE
CAPRIANA
CAPRIANO DEL COLLE
CAPRIATA D’ORBA
CAPRIATE SAN GERVASIO
CAPRIATI A VOLTURNO
CAPRIE
CAPRIGLIA IRPINA
CAPRIGLIO
CAPRILE
CAPRINO BERGAMASCO
CAPRINO VERONESE
CAPRIOLO
CAPRIVA DEL FRIULI
CAPUA
CAPURSO
CARAFFA DEL BIANCO
CARAFFA DI CATANZARO
CARAGLIO
CARAMAGNA PIEMONTE
CARAMANICO TERME
CARANO
CARAPELLE
CARAPELLE CALVISIO
CARASCO
CARASSAI
CARATE BRIANZA
CARATE URIO
CARAVAGGIO
CARAVATE
CARAVINO
CARAVONICA
CARBOGNANO
CARBONARA AL TICINO
CARBONARA DI NOLA
CARBONARA DI PO
CARBONARA SCRIVIA
CARBONATE
CARBONE
CARBONERA
CARBONIA
CARCARE
CARCERI
CARCOFORO
CARDANO AL CAMPO
CARDE’
CARDEDU
CARDETO
CARDINALE
CARDITO
CAREGGINE
CAREMA
CARENNO
CARENTINO
CARERI
CARESANA
CARESANABLOT
CAREZZANO
CARFIZZI
CARGEGHE
CARIATI
CARIFE
CARIGNANO
CARIMATE
CARINARO
CARINI
CARINOLA
CARISIO
CARISOLO
CARLANTINO
CARLAZZO
CARLENTINI
CARLINO
CARLOFORTE
CARLOPOLI
CARMAGNOLA
CARMIANO
CARMIGNANO
CARMIGNANO DI BRENTA
CARNAGO
CARNATE
CAROBBIO DEGLI ANGELI
CAROLEI
CARONA
CARONIA
CARONNO PERTUSELLA
CARONNO VARESINO
CAROSINO
CAROVIGNO
CAROVILLI
CARPANETO PIACENTINO
CARPANZANO
CARPASIO
CARPEGNA
CARPENEDOLO
CARPENETO
CARPI
CARPIANO
CARPIGNANO SALENTINO
CARPIGNANO SESIA
CARPINETI
CARPINETO DELLA NORA
PROV.
CA
BS
AQ
CR
CR
TV
PE
IS
FI
LI
CR
VT
RM
LE
VT
CN
AR
VB
NA
ME
TN
BS
AL
BG
CE
TO
AV
AT
BI
BG
VR
BS
GO
CE
BA
RC
CZ
CN
CN
PE
TN
FG
AQ
GE
AP
MI
CO
BG
VA
TO
IM
VT
PV
NA
MN
AL
CO
PZ
TV
CA
SV
PD
VC
VA
CN
NU
RC
CZ
NA
LU
TO
LC
AL
RC
VC
VC
AL
KR
SS
CS
AV
TO
CO
CE
PA
CE
VC
TN
FG
CO
SR
UD
CA
CZ
TO
LE
PO
PD
VA
MI
BG
CS
BG
ME
VA
VA
TA
BR
IS
PC
CS
IM
PU
BS
AL
MO
MI
LE
NO
RE
PE
ACCONTO 2008
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
0,5
0,4
0*
0*
0,5
0,2
0,5
0,5
0,4
0,2
0,4
0,2
0,8
0,4
0,5
0*
0,1
0*
0,5
0,2
0*
0,5
0,35
0,4
0,4
0,2
0*
0,6
0,6
0,5
0,8
0*
0,6
0,5
0*
0*
0,4
0,4
0,2
0,2
0*
0,5
0*
0*
0,7
0,6
0*
0,5
0,2
0,5
0,8
0,4
0,5
0,2
0,2
0,5
0*
0,2
0,7
0,4
0,62
0,5
0*
0*
0,5
0*
0,8
0*
0,4
0*
0,2
0,3
0*
0,4
0,5
0*
0*
0*
0*
0,4
0,2
0,5
0,35
0,4
0,4
0,8
0*
0*
0,2
0*
0,5
0,4
0,2
0,1
0,4
0,7
0,2
0*
0,4
0,5
0,4
0,8
0*
0,4
0,2
0,1
0,5
0,5
0,2
0*
0,5
0*
0,4
0*
0,5
0,5
0,2
0*
0,5
0*
0,2
7500
*
8000
*
13200
0,5
0,4
0*
0*
0,5
0,2
0,5
0,5
0,4
0,2
0,4
0,2
0,8
0,4
0,5
0*
0,1
0*
0,5
0,2
0*
0,5
0,35
0,4
0,4
0,2
0*
0,6
0,6
0,5
0,8
0*
0,6
0,5
0*
0*
0,4
0,4
0,2
0,2
0*
0,5
0*
0*
0,7
0,6
0*
0,5
0,2
0,5
0,8
0,4
0,5
0,2
0,2
0,5
0*
0,2
0,7
0,4
0,8
0,5
0*
0*
0,5
0*
0,8
0*
0,4
0*
0,2
0,3
0*
0,4
0,5
0*
0*
0*
0*
0,4
0,2
0,5
0,35
0,4
0,4
0,8
0*
0*
0,2
0*
0,5
0,4
0,4
0,1
0,4
0,7
0,2
0*
0,4
0,5
0,4
0,8
0*
0,4
0,2
0,1
0,5
0,5
0,2
0*
0,5
0*
0,4
0*
0,5
0,5
0,2
0*
0,5
0*
0,2
7500
*
8000
13000
*
13200
CODICE
CATASTALE COMUNE
B828
B826
B829
B830
B832
B835
B836
B838
B839
B840
B841
B842
B844
B845
B846
B847
B848
B850
B851
B853
B854
B856
B857
B858
B859
B860
B870
B872
B895
B861
B862
B864
B865
B866
B867
B868
B869
B871
B873
B876
B881
B877
B875
B878
B885
B879
B880
B882
B883
B886
B889
B890
B887
B888
B891
B892
B893
B894
B896
B897
B898
B899
B900
B901
B902
B905
B904
B907
B910
B911
B912
B916
B917
B918
B919
B920
B921
B922
B923
B924
B925
B928
B927
B929
B932
M260
B933
B934
B935
B936
B937
B938
B940
B939
B941
B942
B943
B945
B946
B947
B948
B949
A559
B950
B953
B954
B955
B956
B959
B961
B958
B960
B963
B965
B966
B967
B971
B974
B977
B978
B980
CARPINETO ROMANO
CARPINETO SINELLO
CARPINO
CARPINONE
CARRARA
CARRE’
CARREGA LIGURE
CARRO
CARRODANO
CARROSIO
CARRU’
CARSOLI
CARTIGLIANO
CARTIGNANO
CARTOCETO
CARTOSIO
CARTURA
CARUGATE
CARUGO
CARUNCHIO
CARVICO
CARZANO
CASABONA
CASACALENDA
CASACANDITELLA
CASAGIOVE
CASAL CERMELLI
CASAL DI PRINCIPE
CASAL VELINO
CASALANGUIDA
CASALATTICO
CASALBELTRAME
CASALBORDINO
CASALBORE
CASALBORGONE
CASALBUONO
CASALBUTTANO ED UNITI
CASALCIPRANO
CASALDUNI
CASALE CORTE CERRO
CASALE CREMASCO-VIDOLASCO
CASALE DI SCODOSIA
CASALE LITTA
CASALE MARITTIMO
CASALE MONFERRATO
CASALE SUL SILE
CASALECCHIO DI RENO
CASALEGGIO BOIRO
CASALEGGIO NOVARA
CASALEONE
CASALETTO CEREDANO
CASALETTO DI SOPRA
CASALETTO LODIGIANO
CASALETTO SPARTANO
CASALETTO VAPRIO
CASALFIUMANESE
CASALGRANDE
CASALGRASSO
CASALINCONTRADA
CASALINO
CASALMAGGIORE
CASALMAIOCCO
CASALMORANO
CASALMORO
CASALNOCETO
CASALNUOVO DI NAPOLI
CASALNUOVO MONTEROTARO
CASALOLDO
CASALPUSTERLENGO
CASALROMANO
CASALSERUGO
CASALUCE
CASALVECCHIO DI PUGLIA
CASALVECCHIO SICULO
CASALVIERI
CASALVOLONE
CASALZUIGNO
CASAMARCIANO
CASAMASSIMA
CASAMICCIOLA TERME
CASANDRINO
CASANOVA ELVO
CASANOVA LERRONE
CASANOVA LONATI
CASAPE
CASAPESENNA
CASAPINTA
CASAPROTA
CASAPULLA
CASARANO
CASARGO
CASARILE
CASARSA DELLA DELIZIA
CASARZA LIGURE
CASASCO
CASASCO D’INTELVI
CASATENOVO
CASATISMA
CASAVATORE
CASAZZA
CASCIA
CASCIAGO
CASCIANA TERME
CASCINA
CASCINETTE D’IVREA
CASEI GEROLA
CASELETTE
CASELLA
CASELLE IN PITTARI
CASELLE LANDI
CASELLE LURANI
CASELLE TORINESE
CASERTA
CASIER
CASIGNANA
CASINA
CASIRATE D’ADDA
CASLINO D’ERBA
CASNATE CON BERNATE
CASNIGO
CASOLA DI NAPOLI
SALDO 2007
PROV.
RM
CH
FG
IS
MS
VI
AL
SP
SP
AL
CN
AQ
VI
CN
PU
AL
PD
MI
CO
CH
BG
TN
KR
CB
CH
CE
AL
CE
SA
CH
FR
NO
CH
AV
TO
SA
CR
CB
BN
VB
CR
PD
VA
PI
AL
TV
BO
AL
NO
VR
CR
CR
LO
SA
CR
BO
RE
CN
CH
NO
CR
LO
CR
MN
AL
NA
FG
MN
LO
MN
PD
CE
FG
ME
FR
NO
VA
NA
BA
NA
NA
VC
SV
PV
RM
CE
BI
RI
CE
LE
LC
MI
PN
GE
AL
CO
LC
PV
NA
BG
PG
VA
PI
PI
TO
PV
TO
GE
SA
LO
LO
TO
CE
TV
RC
RE
BG
CO
CO
BG
NA
ACCONTO 2008
SALDO 2007
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE
CATASTALE COMUNE
0,8
0,4
0,5
0,1
0,1
0,2
0*
0*
0*
0*
0*
0,6
0,2
0,3
0,5
0*
0,3
0,4
0,2
0,5
0,5
0*
0,6
0,5
0,8
8000
0,6
0,2
0,8
5000
0,4
0,1
0,5
0,5
0,5
0,2
0,5
0*
0,5
0*
0,8
0,5
0,3
0,2
0,4
0,4
0,5 12000
0,2
0,6
8000
0*
0,2
0,4
0,2
0*
0,2
0*
0,25
0,3
0,5 12000
0,4
0,5
0*
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,5
0,5
0,2
0,4 10000
0,8
0,5
0,5
0,2
0,5
0,6
0*
0,7
9000
0,35
0*
0,8
0,6
0,6 10000
0,8
0*
0,2
0,5
*
0,3
0,1
0,1
0,6
0*
0,38
*
0*
0,5
7747
0,4
0,2
0,35
0,2
0,5
0,5
0,4
0,8
0,5
0,4
0,5
0*
0,3
0,3
0,4
0,1
0,3
8000
0,2
0,4
0,4
0,5
0,3
0,4
0,3
0,25 11117,08
0*
0,4
0,8
0,4
0,5
0,1
0,1
0,2
0*
0*
0*
0*
0*
0,6
0,2
0,3
0,5
0*
0,3
0,4
0,2
0,5
0,5
0*
0,6
0,5
0,8
8000
0,6
0,2
0,8
5000
0,4
0,1
0,5
0,5
0,5
0,2
0,5
0*
0,5
0*
0,8
0,5
0,3
0,5
0,4
0,4
0,5
12000
0,2
0,6
8000
0*
0,2
0,4
0,2
0*
0,2
0*
0,25
0,3
0,5
12000
0,4
0,5
0*
0,2
0,2
0,35
0,1
0,2
0,5
0,5
0,2
0,4
10000
0,8
0,5
0,5
0,2
0,5
0,6
0*
0,7
9000
0,35
0*
0,8
0,6
0,6
10000
0,8
0*
0,2
0,5
*
0,3
0,1
0,1
0,6
0*
0,38
*
0*
0,5
7747
0,4
0,2
0,35
0,2
0,5
0,5
0,4
0,8
0,5
0,4
0,5
0*
0,3
0,3
0,4
0,1
0,3
8000
0,2
0,4
0,4
0,5
0,3
0,4
0,3
0,2511117,08
0*
0,4
B979
B982
B983
B984
B985
B988
B987
B989
B990
B991
A472
B993
B994
B996
C002
C003
B998
B997
C004
C005
B999
C006
C007
C014
C020
C024
C022
C027
C030
C033
C034
C037
C038
C041
C044
C045
C046
C049
C047
C048
C050
C052
C053
C055
C056
C058
C064
C065
B494
C040
C071
C183
C075
C076
C078
C082
C083
C085
C086
B969
C090
C091
C093
C094
C096
C097
C098
C102
C114
C115
C116
C117
C118
C121
C203
C204
C208
C211
C252
C253
C255
C259
C261
C262
C263
C266
C265
C270
C268
C269
C289
C110
C291
C057
C059
C060
C062
C063
C066
C067
C069
C072
C073
C074
C080
C081
C089
C100
C101
C103
C104
C105
C112
C113
C107
C106
C111
C119
C120
C122
C123
- VII -
CASOLA IN LUNIGIANA
CASOLA VALSENIO
CASOLE BRUZIO
CASOLE D’ELSA
CASOLI
CASORATE PRIMO
CASORATE SEMPIONE
CASOREZZO
CASORIA
CASORZO
CASPERIA
CASPOGGIO
CASSACCO
CASSAGO BRIANZA
CASSANO ALLO IONIO
CASSANO D’ADDA
CASSANO DELLE MURGE
CASSANO IRPINO
CASSANO MAGNAGO
CASSANO SPINOLA
CASSANO VALCUVIA
CASSARO
CASSIGLIO
CASSINA DE’ PECCHI
CASSINA RIZZARDI
CASSINA VALSASSINA
CASSINASCO
CASSINE
CASSINELLE
CASSINETTA DI LUGAGNANO
CASSINO
CASSOLA
CASSOLNOVO
CASTAGNARO
CASTAGNETO CARDUCCI
CASTAGNETO PO
CASTAGNITO
CASTAGNOLE DELLE LANZE
CASTAGNOLE MONFERRATO
CASTAGNOLE PIEMONTE
CASTANA
CASTANO PRIMO
CASTEGGIO
CASTEGNATO
CASTEGNERO
CASTEL BARONIA
CASTEL BOGLIONE
CASTEL BOLOGNESE
CASTEL CAMPAGNANO
CASTEL CASTAGNA
CASTEL COLONNA
CASTEL CONDINO
CASTEL D’AIANO
CASTEL D’ARIO
CASTEL D’AZZANO
CASTEL DEL GIUDICE
CASTEL DEL MONTE
CASTEL DEL PIANO
CASTEL DEL RIO
CASTEL DI CASIO
CASTEL DI IERI
CASTEL DI IUDICA
CASTEL DI LAMA
CASTEL DI LUCIO
CASTEL DI SANGRO
CASTEL DI SASSO
CASTEL DI TORA
CASTEL FOCOGNANO
CASTEL FRENTANO
CASTEL GABBIANO
CASTEL GANDOLFO
CASTEL GIORGIO
CASTEL GOFFREDO
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
CASTEL MADAMA
CASTEL MAGGIORE
CASTEL MELLA
CASTEL MORRONE
CASTEL RITALDI
CASTEL ROCCHERO
CASTEL ROZZONE
CASTEL SAN GIORGIO
CASTEL SAN GIOVANNI
CASTEL SAN LORENZO
CASTEL SAN NICCOLO’
CASTEL SAN PIETRO ROMANO
CASTEL SAN PIETRO TERME
CASTEL SAN VINCENZO
CASTEL SANT’ANGELO
CASTEL SANT’ELIA
CASTEL VISCARDO
CASTEL VITTORIO
CASTEL VOLTURNO
CASTELBALDO
CASTELBELFORTE
CASTELBELLINO
CASTELBELLO CIARDES .KASTELBELL TSCHARS.
CASTELBIANCO
CASTELBOTTACCIO
CASTELBUONO
CASTELCIVITA
CASTELCOVATI
CASTELCUCCO
CASTELDACCIA
CASTELDELCI
CASTELDELFINO
CASTELDIDONE
CASTELFIDARDO
CASTELFIORENTINO
CASTELFONDO
CASTELFORTE
CASTELFRANCI
CASTELFRANCO DI SOPRA
CASTELFRANCO DI SOTTO
CASTELFRANCO EMILIA
CASTELFRANCO IN MISCANO
CASTELFRANCO VENETO
CASTELGOMBERTO
CASTELGRANDE
CASTELGUGLIELMO
CASTELGUIDONE
PROV.
MS
RA
CS
SI
CH
PV
VA
MI
NA
AT
RI
SO
UD
LC
CS
MI
BA
AV
VA
AL
VA
SR
BG
MI
CO
LC
AT
AL
AL
MI
FR
VI
PV
VR
LI
TO
CN
AT
AT
TO
PV
MI
PV
BS
VI
AV
AT
RA
CE
TE
AN
TN
BO
MN
VR
IS
AQ
GR
BO
BO
AQ
CT
AP
ME
AQ
CE
RI
AR
CH
CR
RM
TR
MN
BO
RM
BO
BS
CE
PG
AT
BG
SA
PC
SA
AR
RM
BO
IS
RI
VT
TR
IM
CE
PD
MN
AN
BZ
SV
CB
PA
SA
BS
TV
PA
PU
CN
CR
AN
FI
TN
LT
AV
AR
PI
MO
BN
TV
VI
PZ
RO
CH
ACCONTO 2008
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
0,8
0,8
0*
0,5
0,6
0,4
0,4
0,2
0,8
0,8
0,5
0*
0,2
0,5
0*
0,3
0,5
0,5
0,45
0,6
0*
0*
0,4
0,5
0,2
0*
0,5
0,6
0,3
0,2
0,5
0*
0,7
0,8
0,5
0,5
0,2
0,4
0,2
0,4
0,1
0,6
0,6
0*
0,2
0,1
0,5
0,5
0,5
0,4
0*
0*
0,4
0,5
0,2
0*
0,4
0,5
0,5
0,7
0*
0*
0,5
0*
0,2
0,1
0,4
0,5
0,7
0*
0,5
0,4
0,4
0*
0,5
0,3
0*
0,4
0,5
0,2
0,2
0,4
0,2
0*
0,5
0,2
0,4
0*
0,5
0*
0,5
0*
0,4
0,6
0,5
0,4
0*
0,3
0*
0,2
0,2
0*
0,1
0*
0,4
0*
0,4
0,47
0,4
0*
0,2
0,3
0,45
0,4
0,8
0*
0,3
0,5
0*
0,8
0*
11500
7500
10000
8000
12000
0,8
0,8
0*
0,5
0,6
0,4
0,4
0,2
0,8
0,8
0,5
0*
0,2
0,5
0*
0,3
0,5
0,5
0,45
0,6
0*
0*
0,4
0,5
0,2
0*
0,5
0,6
0,3
0,2
0,5
0*
0,7
0,8
0,5
0,5
0,2
0,4
0,2
0,4
0,1
0,8
0,6
0*
0,2
0,1
0,5
0,5
0,5
0,4
0*
0*
0,4
0,5
0,2
0*
0,4
0,5
0,5
0,7
0*
0*
0,5
0*
0,2
0,1
0,4
0,5
0,7
0*
0,5
0,4
0,4
0*
0,5
0,3
0*
0,4
0,5
0,2
0,2
0,4
0,2
0*
0,5
0,2
0,4
0*
0,5
0*
0,5
0*
0,4
0,6
0,5
0,4
0*
0,3
0*
0,2
0,2
0*
0,1
0*
0,4
0*
0,4
0,47
0,4
0*
0,2
0,3
0,45
0,4
0,8
0*
0,3
0,5
0*
0,8
0*
11500
7500
10000
8000
12000
CODICE
CATASTALE COMUNE
C125
C126
C127
C128
C130
C129
C133
C134
C135
C136
C137
C139
C140
C142
C141
C143
C145
C146
C147
C148
C149
C153
C152
C154
C155
C156
C157
C158
C160
C161
C162
C166
C165
C167
C169
C079
C172
C174
C173
C175
C176
C177
B312
C184
C185
C178
C186
A300
C187
C188
C190
C191
C194
C189
C195
C198
C199
C201
C202
C051
C205
C206
C207
C197
C209
C210
C213
C215
C217
C218
C219
C216
C226
C227
C228
C229
C220
C230
C231
C225
C222
C214
C235
C224
C236
C237
C232
C240
C241
C223
C242
C243
C244
C245
C246
C247
C248
C250
C251
C254
C267
C271
C272
C273
B968
C274
C275
C181
C278
C276
C279
C280
B129
C200
C284
C283
C286
C287
C288
C290
C292
CASTELLABATE
CASTELLAFIUME
CASTELL’ALFERO
CASTELLALTO
CASTELLAMMARE DEL GOLFO
CASTELLAMMARE DI STABIA
CASTELLAMONTE
CASTELLANA GROTTE
CASTELLANA SICULA
CASTELLANETA
CASTELLANIA
CASTELLANZA
CASTELLAR
CASTELLAR GUIDOBONO
CASTELLARANO
CASTELLARO
CASTELL’ARQUATO
CASTELLAVAZZO
CASTELL’AZZARA
CASTELLAZZO BORMIDA
CASTELLAZZO NOVARESE
CASTELLEONE
CASTELLEONE DI SUASA
CASTELLERO
CASTELLETTO CERVO
CASTELLETTO D’ERRO
CASTELLETTO DI BRANDUZZO
CASTELLETTO D’ORBA
CASTELLETTO MERLI
CASTELLETTO MOLINA
CASTELLETTO MONFERRATO
CASTELLETTO SOPRA TICINO
CASTELLETTO STURA
CASTELLETTO UZZONE
CASTELLI
CASTELLI CALEPIO
CASTELLINA IN CHIANTI
CASTELLINA MARITTIMA
CASTELLINALDO
CASTELLINO DEL BIFERNO
CASTELLINO TANARO
CASTELLIRI
CASTELLO CABIAGLIO
CASTELLO D’AGOGNA
CASTELLO D’ARGILE
CASTELLO DEL MATESE
CASTELLO DELL’ACQUA
CASTELLO DI ANNONE
CASTELLO DI BRIANZA
CASTELLO DI CISTERNA
CASTELLO DI GODEGO
CASTELLO DI SERRAVALLE
CASTELLO TESINO
CASTELLO-MOLINA DI FIEMME
CASTELLUCCHIO
CASTELLUCCIO DEI SAURI
CASTELLUCCIO INFERIORE
CASTELLUCCIO SUPERIORE
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE
CASTELL’UMBERTO
CASTELMAGNO
CASTELMARTE
CASTELMASSA
CASTELMAURO
CASTELMEZZANO
CASTELMOLA
CASTELNOVETTO
CASTELNOVO BARIANO
CASTELNOVO DEL FRIULI
CASTELNOVO DI SOTTO
CASTELNOVO NE’ MONTI
CASTELNUOVO
CASTELNUOVO BELBO
CASTELNUOVO BERARDENGA
CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA
CASTELNUOVO BORMIDA
CASTELNUOVO BOZZENTE
CASTELNUOVO CALCEA
CASTELNUOVO CILENTO
CASTELNUOVO DEL GARDA
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
CASTELNUOVO DI CEVA
CASTELNUOVO DI CONZA
CASTELNUOVO DI FARFA
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
CASTELNUOVO DI PORTO
CASTELNUOVO DON BOSCO
CASTELNUOVO MAGRA
CASTELNUOVO NIGRA
CASTELNUOVO PARANO
CASTELNUOVO RANGONE
CASTELNUOVO SCRIVIA
CASTELNUOVO VAL DI CECINA
CASTELPAGANO
CASTELPETROSO
CASTELPIZZUTO
CASTELPLANIO
CASTELPOTO
CASTELRAIMONDO
CASTELROTTO .KASTELRUTH.
CASTELSANTANGELO SUL NERA
CASTELSARACENO
CASTELSARDO
CASTELSEPRIO
CASTELSILANO
CASTELSPINA
CASTELTERMINI
CASTELVECCANA
CASTELVECCHIO CALVISIO
CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA
CASTELVECCHIO SUBEQUO
CASTELVENERE
CASTELVERDE
CASTELVERRINO
CASTELVETERE IN VAL FORTORE
CASTELVETERE SUL CALORE
CASTELVETRANO
CASTELVETRO DI MODENA
CASTELVETRO PIACENTINO
CASTELVISCONTI
CASTENASO
SALDO 2007
PROV.
SA
AQ
AT
TE
TP
NA
TO
BA
PA
TA
AL
VA
CN
AL
RE
IM
PC
BL
GR
AL
NO
CR
AN
AT
BI
AL
PV
AL
AL
AT
AL
NO
CN
CN
TE
BG
SI
PI
CN
CB
CN
FR
VA
PV
BO
CE
SO
AT
LC
NA
TV
BO
TN
TN
MN
FG
PZ
PZ
FG
ME
CN
CO
RO
CB
PZ
ME
PV
RO
PN
RE
RE
TN
AT
SI
LO
AL
CO
AT
SA
VR
FG
CN
SA
RI
LU
RM
AT
SP
TO
FR
MO
AL
PI
BN
IS
IS
AN
BN
MC
BZ
MC
PZ
SS
VA
KR
AL
AG
VA
AQ
SV
AQ
BN
CR
IS
BN
AV
TP
MO
PC
CR
BO
ACCONTO 2008
SALDO 2007
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE
CATASTALE COMUNE
0,4
0,8
0,1
0,2
0,15
0,1
0,1
0,4
0*
0,5
0,5
0,3
0,2
0*
0,5
0,4
0,63
0,5
0,4
0,6
0,4
0,53
0,4
0,4
0*
0,4
0,2
0,5
0,2
0,2
0,5
0,35
0,2
0,5
0,4
0,2
0,5
0,4
0,5
0,4
0,4
0,8
0,5
0,5
0,68
0,6
0,6
0,2
0,4
0,5
0,2
0,4
0*
0*
0,4
0,2
0,1
0*
0,4
0,5
0,2
0*
0,8
0,1
0*
0,5
0,8
0,5
0*
0,2
0,2
0*
0,3
0,8
0,5
0,5
0,8
0,5
0,2
0,2
0*
0,4
0*
0,5
0,8
0,8
0,4
0,4
0,5
0,4
0,2
0,6
0*
0,4
0,5
0,3
0,3
0,4
0,5
0*
0,2
0,5
0,8
0*
0,5
0,1
0,2
0,2
0*
0*
0,2
0,5
0,4
0,4
0,2
0,4
0*
0,2
0,3
0,2
0,1
*
10000
*
8000
7500
12000
*
8000
8000
8000
*
8000
0,4
0,8
0,1
0,2
0,15
0,1
0,1
0,4
0*
0,5
0,5
0,3
0,2
0*
0,5
0,4
0,63
0,5
0,4
0,6
0,4
0,53
0,4
0,4
0*
0,4
0,2
0,5
0,2
0,2
0,5
0,35
0,2
0,5
0,4
0,2
0,5
0,4
0,5
0,4
0,4
0,8
0,5
0,5
0,68
0,6
0,6
0,2
0,4
0,5
0,2
0,4
0*
0*
0,4
0,2
0,1
0*
0,4
0,5
0,2
0*
0,8
0,1
0*
0,5
0,8
0,7
0*
0,2
0,2
0*
0,3
0,8
0,5
0,5
0,8
0,5
0,2
0,2
0*
0,4
0*
0,5
0,8
0,8
0,4
0,4
0,5
0,4
0,2
0,6
0*
0,4
0,5
0,3
0,3
0,4
0,5
0*
0,2
0,5
0,8
0*
0,5
0,1
0,2
0,2
0*
0*
0,2
0,5
0,4
0,4
0,2
0,4
0*
0,2
0,3
0,2
0,1
*
10000
*
8000
7500
12000
*
8000
8000
8000
*
8000
C293
M288
C318
C319
C308
C302
C301
C304
C296
C306
C309
C310
C312
C303
C297
C299
C313
C314
C315
C298
C316
C300
C317
C307
C321
C322
C323
C325
C324
C327
C329
C330
C331
C332
C334
C335
C336
C337
M261
C338
C339
C340
C341
C108
C343
C344
C345
C346
C347
C348
C349
C351
C352
C353
C354
C357
C356
C285
C359
C361
C360
C362
C363
C364
C365
C367
C369
C370
C372
C374
C375
C376
C377
M308
C378
C380
C381
C382
C383
C384
C385
C387
C389
C390
C392
C393
C394
C395
C396
C398
C400
C404
C405
C406
C407
C409
C408
C412
C410
C413
C414
C415
C417
C418
C420
C421
C422
C424
C426
C428
C429
C430
C435
C432
C436
C437
C438
C439
C444
C441
C440
- VIII -
CASTENEDOLO
CASTIADAS
CASTIGLION FIBOCCHI
CASTIGLION FIORENTINO
CASTIGLIONE A CASAURIA
CASTIGLIONE CHIAVARESE
CASTIGLIONE COSENTINO
CASTIGLIONE D’ADDA
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
CASTIGLIONE DEL GENOVESI
CASTIGLIONE DEL LAGO
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA
CASTIGLIONE DI SICILIA
CASTIGLIONE D’INTELVI
CASTIGLIONE D’ORCIA
CASTIGLIONE FALLETTO
CASTIGLIONE IN TEVERINA
CASTIGLIONE MESSER MARINO
CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO
CASTIGLIONE OLONA
CASTIGLIONE TINELLA
CASTIGLIONE TORINESE
CASTIGNANO
CASTILENTI
CASTINO
CASTIONE ANDEVENNO
CASTIONE DELLA PRESOLANA
CASTIONS DI STRADA
CASTIRAGA VIDARDO
CASTO
CASTORANO
CASTREZZATO
CASTRI DI LECCE
CASTRIGNANO DE’ GRECI
CASTRIGNANO DEL CAPO
CASTRO
CASTRO
CASTRO DEI VOLSCI
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
CASTROCIELO
CASTROFILIPPO
CASTROLIBERO
CASTRONNO
CASTRONOVO DI SICILIA
CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA
CASTROPIGNANO
CASTROREALE
CASTROREGIO
CASTROVILLARI
CATANIA
CATANZARO
CATENANUOVA
CATIGNANO
CATTOLICA
CATTOLICA ERACLEA
CAULONIA
CAUTANO
CAVA DE’ TIRRENI
CAVA MANARA
CAVACURTA
CAVAGLIA’
CAVAGLIETTO
CAVAGLIO D’AGOGNA
CAVAGLIO-SPOCCIA
CAVAGNOLO
CAVAION VERONESE
CAVALESE
CAVALLASCA
CAVALLERLEONE
CAVALLERMAGGIORE
CAVALLINO
CAVALLINO-TREPORTI
CAVALLIRIO
CAVARENO
CAVARGNA
CAVARIA CON PREMEZZO
CAVARZERE
CAVASO DEL TOMBA
CAVASSO NUOVO
CAVATORE
CAVAZZO CARNICO
CAVE
CAVEDAGO
CAVEDINE
CAVENAGO D’ADDA
CAVENAGO DI BRIANZA
CAVERNAGO
CAVEZZO
CAVIZZANA
CAVOUR
CAVRIAGO
CAVRIANA
CAVRIGLIA
CAZZAGO BRABBIA
CAZZAGO SAN MARTINO
CAZZANO DI TRAMIGNA
CAZZANO SANT’ANDREA
CECCANO
CECIMA
CECINA
CEDEGOLO
CEDRASCO
CEFALA’ DIANA
CEFALU’
CEGGIA
CEGLIE MESSAPICA
CELANO
CELENZA SUL TRIGNO
CELENZA VALFORTORE
CELICO
CELLA DATI
CELLA MONTE
CELLAMARE
CELLARA
CELLARENGO
CELLATICA
CELLE DI BULGHERIA
CELLE DI MACRA
CELLE ENOMONDO
PROV.
BS
CA
AR
AR
PE
GE
CS
LO
BO
SA
PG
GR
MN
LU
CT
CO
SI
CN
VT
CH
TE
VA
CN
TO
AP
TE
CN
SO
BG
UD
LO
BS
AP
BS
LE
LE
LE
BG
LE
FR
FC
FR
AG
CS
VA
PA
PZ
CB
ME
CS
CS
CT
CZ
EN
PE
RN
AG
RC
BN
SA
PV
LO
BI
NO
NO
VB
TO
VR
TN
CO
CN
CN
LE
VE
NO
TN
CO
VA
VE
TV
PN
AL
UD
RM
TN
TN
LO
MI
BG
MO
TN
TO
RE
MN
AR
VA
BS
VR
BG
FR
PV
LI
BS
SO
PA
PA
VE
BR
AQ
CH
FG
CS
CR
AL
BA
CS
AT
BS
SA
CN
AT
ACCONTO 2008
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
0,2
0*
0,5
0,4
0,2
0,4
0,5
0,5
0,5
0,6
0,5
0*
0,5
0,6
0*
0,4
0,4
0,1
0,2
0*
0,2
0,65
0,65
0,5
0,7
0,5
0*
0*
0*
0,4
0,5
0,4
0,5
0*
0,6
0*
0,5
0,5
0*
0,4
0*
0,5
0*
0,8
0,5
0,1
0*
0*
0,2
0,2
0*
0,2
0,5
0,5
0,2
0,15
0*
0,3
0*
0,6
0,5
0,4
0,5
0,2
0,2
0*
0,5
0,4
0*
0,2
0,4
0,3
0,5
0*
0,2
0*
0*
0,5
0,7
0,4
0,3
0,8
0*
0,45
0*
0*
0,2
0,5
0,2
0,5
0*
0,4
0,25
0,4
0,5
0,7
0*
0,8
0*
0,4
0,4
0,6
0,4
0*
0,4
0,2
0,8
0,6
0,8
0,2
0*
0*
0,5
0,6
0,4
0*
0,4
0*
0,5
0,5
0,2
8000
10000
10000
8000
7500
7500
10000
0,2
0*
0,5
0,4
0,2
0,4
0,8
0,5
0,5
0,6
0,5
0*
0,5
0,6
0*
0,4
0,4
0,1
0,2
0*
0,2
0,65
0,65
0,5
0,7
0,5
0*
0*
0*
0,4
0,5
0,4
0,5
0*
0,6
0*
0,5
0,5
0*
0,4
0*
0,5
0*
0,8
0,5
0,1
0*
0*
0,2
0,2
0,5
0,2
0,5
0,5
0,2
0,15
0*
0,3
0*
0,6
0,5
0,4
0,5
0,2
0,2
0*
0,5
0,4
0*
0,2
0,4
0,3
0,5
0*
0,2
0*
0*
0,5
0,7
0,4
0,3
0,8
0*
0,45
0*
0*
0,2
0,5
0,2
0,5
0*
0,4
0,25
0,4
0,5
0,6
0*
0,8
0*
0,4
0,4
0,6
0,4
0*
0,4
0,2
0,8
0,6
0,8
0,2
0*
0*
0,5
0,6
0,4
0*
0,4
0*
0,5
0,5
0,2
8000
10000
10000
7500
8000
7500
7500
10000
CODICE
CATASTALE COMUNE
C443
C442
C446
C447
C449
C448
C450
M262
C452
C453
C456
C457
C458
C459
C461
C463
C467
C466
C469
C470
C472
C471
C474
C476
C478
C479
C480
C481
C483
C482
C484
C485
C486
C487
C488
C489
C492
C493
C494
C495
C496
C498
C500
C501
C497
C502
C503
C504
C505
C506
C508
C509
C510
C511
C512
C513
C514
C515
C516
A022
C517
C520
C521
C523
C526
C528
C524
C527
C507
C529
C518
C525
C530
C531
C532
C536
C534
C537
C533
C538
C539
C540
C541
C542
C543
C544
C545
C547
C548
C549
C550
C551
C552
C553
C554
C555
C556
C557
C558
C559
C560
C561
C563
C564
C565
C566
C567
C568
C569
C573
C574
C576
C578
C577
C580
C581
C582
C583
C584
C585
C587
CELLE LIGURE
CELLE SAN VITO
CELLENO
CELLERE
CELLINO ATTANASIO
CELLINO SAN MARCO
CELLIO
CELLOLE
CEMBRA
CENADI
CENATE SOPRA
CENATE SOTTO
CENCENIGHE AGORDINO
CENE
CENESELLI
CENGIO
CENTA SAN NICOLO’
CENTALLO
CENTO
CENTOLA
CENTRACHE
CENTURIPE
CEPAGATTI
CEPPALONI
CEPPO MORELLI
CEPRANO
CERAMI
CERANESI
CERANO
CERANO D’INTELVI
CERANOVA
CERASO
CERCEMAGGIORE
CERCENASCO
CERCEPICCOLA
CERCHIARA DI CALABRIA
CERCHIO
CERCINO
CERCIVENTO
CERCOLA
CERDA
CEREA
CEREGNANO
CERENZIA
CERES
CERESARA
CERESETO
CERESOLE ALBA
CERESOLE REALE
CERETE
CERETTO LOMELLINA
CERGNAGO
CERIALE
CERIANA
CERIANO LAGHETTO
CERIGNALE
CERIGNOLA
CERISANO
CERMENATE
CERMES .TSCHERMS.
CERMIGNANO
CERNOBBIO
CERNUSCO LOMBARDONE
CERNUSCO SUL NAVIGLIO
CERRETO CASTELLO
CERRETO D’ASTI
CERRETO D’ESI
CERRETO DI SPOLETO
CERRETO GRUE
CERRETO GUIDI
CERRETO LAZIALE
CERRETO SANNITA
CERRETTO LANGHE
CERRINA
CERRIONE
CERRO AL LAMBRO
CERRO AL VOLTURNO
CERRO MAGGIORE
CERRO TANARO
CERRO VERONESE
CERSOSIMO
CERTALDO
CERTOSA DI PAVIA
CERVA
CERVARA DI ROMA
CERVARESE SANTA CROCE
CERVARO
CERVASCA
CERVATTO
CERVENO
CERVERE
CERVESINA
CERVETERI
CERVIA
CERVICATI
CERVIGNANO D’ADDA
CERVIGNANO DEL FRIULI
CERVINARA
CERVINO
CERVO
CERZETO
CESA
CESANA BRIANZA
CESANA TORINESE
CESANO BOSCONE
CESANO MADERNO
CESARA
CESARO’
CESATE
CESENA
CESENATICO
CESINALI
CESIO
CESIOMAGGIORE
CESSALTO
CESSANITI
CESSAPALOMBO
CESSOLE
CETARA
CETO
CETONA
SALDO 2007
PROV.
SV
FG
VT
VT
TE
BR
VC
CE
TN
CZ
BG
BG
BL
BG
RO
SV
TN
CN
FE
SA
CZ
EN
PE
BN
VB
FR
EN
GE
NO
CO
PV
SA
CB
TO
CB
CS
AQ
SO
UD
NA
PA
VR
RO
KR
TO
MN
AL
CN
TO
BG
PV
PV
SV
IM
MI
PC
FG
CS
CO
BZ
TE
CO
LC
MI
BI
AT
AN
PG
AL
FI
RM
BN
CN
AL
BI
MI
IS
MI
AT
VR
PZ
FI
PV
CZ
RM
PD
FR
CN
VC
BS
CN
PV
RM
RA
CS
LO
UD
AV
CE
IM
CS
CE
LC
TO
MI
MI
VB
ME
MI
FC
FC
AV
IM
BL
TV
VV
MC
AT
SA
BS
SI
ACCONTO 2008
SALDO 2007
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE
CATASTALE COMUNE
0,5
0*
0,5
0,4
0,5
0,4
0,5
0*
0*
0*
0,4
0,5
0,4
0*
0,4
0,5
0*
0,5
0,6
0,5
0*
0,4
0,4
0,6
0*
0,8
0*
0,5
0,65
0,2
0,5
0,2
0,2
0,5
0*
0,5
0,4
0*
0*
0,4
0,8
0,2
0,25
0*
0,6
0*
0,5
0,3
0*
0,4
0,2
0*
0,4
0,8
0,2
0,7
0,5
0,5
0,2
0*
0,6
0,3
0,35
0,4
0,5
0,2
0,5
0*
0
0,6
0,5
0,8
0,1
0,4
0,4
0,3
0,1
0*
0,2
0,8
0*
0,4
0,2
0,4
0,4
0,5
0,5
0*
0*
0*
0,5
0,4
0,4
0,4
0,5
0,2
0*
0,2
0,2
0,5
0*
0*
0*
0*
0,4
0,6
0,25
0*
0,4
0,4
0,4
0,5
0,8
0,2
0,4
0,1
0,2
0,2
0,5
0*
0,2
*
12500
5000
5700
8500
10001
0,5
0*
0,5
0,4
0,5
0,4
0,5
0*
0*
0*
0,4
0,5
0,4
0*
0,4
0,5
0*
0,5
0,6
0,5
0*
0,4
0,4
0,6
0*
0,8
0*
0,5
0,65
0,2
0,5
0,2
0,2
0,5
0*
0,5
0,4
0*
0*
0,4
0,8
0,2
0,25
0*
0,6
0*
0,5
0,3
0*
0,4
0,2
0*
0,4
0,8
0,2
0,7
0,5
0,5
0,2
0*
0,6
0,3
0,35
0,4
0,5
0,2
0,5
0*
0
0,6
0,5
0,8
0,1
0,4
0,4
0,3
0,1
0*
0,2
0,8
0*
0,4
0,2
0,4
0,4
0,5
0,5
0*
0*
0*
0,5
0,4
0,4
0,4
0,5
0,2
0*
0,2
0,2
0,5
0*
0*
0*
0*
0,4
0,6
0,25
0*
0,4
0,4
0,4
0,5
0,8
0,2
0,4
0,1
0,2
0,2
0,5
0*
0,2
*
12500
5000
5700
8500
10001
C588
C589
C591
C593
C594
C595
B491
C596
B540
C598
C294
C599
C600
C604
C605
C606
C608
C609
C610
C612
C613
C614
C615
C616
C618
C619
C620
C621
C623
C624
C625
C627
C630
C628
C629
C631
C632
C633
C634
C635
C637
C638
C639
C640
C641
C648
C649
C650
C651
C652
C653
C655
C654
C656
C657
C658
C659
C660
C661
C662
C663
C665
M272
C668
C672
C673
C674
C675
C676
C677
C678
C679
C680
C681
C684
C685
C686
C689
C691
C694
C695
C696
C697
C699
C700
C701
C702
C703
C704
C705
C707
C708
C709
C710
C711
C712
C714
C713
C715
C716
C718
C719
C722
C723
C724
C725
C726
C727
C728
C729
C730
C732
C733
C734
C735
C738
C739
C740
C741
C742
C744
- IX -
CETRARO
CEVA
CEVO
CHALLAND-SAINT-ANSELME
CHALLAND-SAINT-VICTOR
CHAMBAVE
CHAMOIS
CHAMPDEPRAZ
CHAMPORCHER
CHARVENSOD
CHATILLON
CHERASCO
CHEREMULE
CHIALAMBERTO
CHIAMPO
CHIANCHE
CHIANCIANO TERME
CHIANNI
CHIANOCCO
CHIARAMONTE GULFI
CHIARAMONTI
CHIARANO
CHIARAVALLE
CHIARAVALLE CENTRALE
CHIARI
CHIAROMONTE
CHIAUCI
CHIAVARI
CHIAVENNA
CHIAVERANO
CHIENES .KIENS.
CHIERI
CHIES D’ALPAGO
CHIESA IN VALMALENCO
CHIESANUOVA
CHIESINA UZZANESE
CHIETI
CHIEUTI
CHIEVE
CHIGNOLO D’ISOLA
CHIGNOLO PO
CHIOGGIA
CHIOMONTE
CHIONS
CHIOPRIS VISCONE
CHITIGNANO
CHIUDUNO
CHIUPPANO
CHIURO
CHIUSA .KLAUSEN.
CHIUSA DI PESIO
CHIUSA DI SAN MICHELE
CHIUSA SCLAFANI
CHIUSAFORTE
CHIUSANICO
CHIUSANO D’ASTI
CHIUSANO DI SAN DOMENICO
CHIUSAVECCHIA
CHIUSDINO
CHIUSI
CHIUSI DELLA VERNA
CHIVASSO
CIAMPINO
CIANCIANA
CIBIANA DI CADORE
CICAGNA
CICALA
CICCIANO
CICERALE
CICILIANO
CICOGNOLO
CICONIO
CIGLIANO
CIGLIE’
CIGOGNOLA
CIGOLE
CILAVEGNA
CIMADOLMO
CIMBERGO
CIMEGO
CIMINA’
CIMINNA
CIMITILE
CIMOLAIS
CIMONE
CINAGLIO
CINETO ROMANO
CINGIA DE’ BOTTI
CINGOLI
CINIGIANO
CINISELLO BALSAMO
CINISI
CINO
CINQUEFRONDI
CINTANO
CINTE TESINO
CINTO CAOMAGGIORE
CINTO EUGANEO
CINZANO
CIORLANO
CIPRESSA
CIRCELLO
CIRIE’
CIRIGLIANO
CIRIMIDO
CIRO’
CIRO’ MARINA
CIS
CISANO BERGAMASCO
CISANO SUL NEVA
CISERANO
CISLAGO
CISLIANO
CISMON DEL GRAPPA
CISON DI VALMARINO
CISSONE
CISTERNA D’ASTI
CISTERNA DI LATINA
CISTERNINO
CITERNA
CITTA’ DELLA PIEVE
PROV.
CS
CN
BS
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
CN
SS
TO
VI
AV
SI
PI
TO
RG
SS
TV
AN
CZ
BS
PZ
IS
GE
SO
TO
BZ
TO
BL
SO
TO
PT
CH
FG
CR
BG
PV
VE
TO
PN
UD
AR
BG
VI
SO
BZ
CN
TO
PA
UD
IM
AT
AV
IM
SI
SI
AR
TO
RM
AG
BL
GE
CZ
NA
SA
RM
CR
TO
VC
CN
PV
BS
PV
TV
BS
TN
RC
PA
NA
PN
TN
AT
RM
CR
MC
GR
MI
PA
SO
RC
TO
TN
VE
PD
TO
CE
IM
BN
TO
MT
CO
KR
KR
TN
BG
SV
BG
VA
MI
VI
TV
CN
AT
LT
BR
PG
PG
ACCONTO 2008
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
0,2
0,4
0,4
0*
0*
0*
0*
0*
0*
0*
0*
0,2
0*
0,1
0,8
0*
0,6
0,5
0,5
0*
0*
0,5
0,5
0,5
0*
0,1
0*
0*
0,4
0,45
0*
0,4
0,5
0,5
0,2
0,5
0,65
0,4
0,35
0,2
0,4
0*
0,8
0*
0,3
0,5
0,4
0,5
0,5
0*
0,4
0,2
0,3
0*
0,5
0*
0,4
0,8
0,3
0,3
0,4
0,7
0,8
0*
0*
0,8
0,8
0,6
0,2
0,8
0,2
0,5
0,3
0,5
0*
0*
0,5
0,5
0*
0*
0,2
0*
0,7
0*
0*
0,3
0*
0,5
0,5
0,4
0,5
0,4
0*
0,2
0,2
0*
0,6
0,4
0,7
0,2
0,4
0,5
0,6
0,2
0*
0,4
0*
0*
0
0,5
0,4
0,3
0,8
0*
0,8
0*
0,4
0,5
0,5
0,2
0,5
10333
*
10000
10000
10000
0,2
0,4
0,4
0*
0*
0*
0*
0*
0*
0*
0*
0,2
0*
0,1
0,8
0*
0,6
0,5
0,5
0*
0*
0,5
0,5
0,5
0*
0,3
0*
0*
0,4
0,45
0*
0,4
0,5
0,5
0,2
0,5
0,65
0,4
0,35
0,2
0,4
0*
0,8
0*
0,3
0,5
0,4
0,5
0,5
0*
0,4
0,2
0,3
0*
0,5
0*
0,4
0,8
0,3
0,8
0,4
0,7
0,8
0*
0*
0,8
0,8
0,6
0,2
0,8
0,4
0,5
0,3
0,5
0*
0*
0,5
0,5
0*
0*
0,2
0*
0,7
0*
0*
0,3
0*
0,5
0,5
0,4
0,5
0,4
0*
0,2
0,2
0*
0,6
0,4
0,7
0,2
0,4
0,5
0,6
0,2
0*
0,4
0*
0*
0
0,5
0,4
0,3
0,8
0*
0,8
0*
0,4
0,5
0,5
0,2
0,5
10333
*
10000
7500
10000
10000
CODICE
CATASTALE COMUNE
C745
C750
C743
C746
C747
C749
C751
C752
C754
C755
C756
C757
C758
C759
C760
C763
C765
C766
C764
C768
C769
C770
C771
C773
C778
C779
C780
C781
C777
C774
C776
C782
C783
C784
C785
C787
C790
C791
C792
C793
C794
C795
C796
C797
C800
C801
C803
C804
C806
C807
C810
C811
C812
C813
C814
C815
C816
C817
C818
C819
C820
C821
C823
C824
C826
C829
C830
C835
C836
C838
C839
C840
C841
C844
C845
C851
C854
C857
C847
C870
C846
C872
C848
C850
C852
C853
C311
C855
C856
C858
C859
C860
C862
C864
C865
C866
C867
C868
C869
C871
C875
C876
C878
C877
C880
C879
C882
C883
C884
C885
C886
C888
C890
C893
C894
C895
C897
C900
C901
C902
C903
CITTA’ DI CASTELLO
CITTA’ SANT’ANGELO
CITTADELLA
CITTADUCALE
CITTANOVA
CITTAREALE
CITTIGLIO
CIVATE
CIVENNA
CIVEZZA
CIVEZZANO
CIVIASCO
CIVIDALE DEL FRIULI
CIVIDATE AL PIANO
CIVIDATE CAMUNO
CIVITA
CIVITA CASTELLANA
CIVITA D’ANTINO
CIVITACAMPOMARANO
CIVITALUPARELLA
CIVITANOVA DEL SANNIO
CIVITANOVA MARCHE
CIVITAQUANA
CIVITAVECCHIA
CIVITELLA ALFEDENA
CIVITELLA CASANOVA
CIVITELLA D’AGLIANO
CIVITELLA DEL TRONTO
CIVITELLA DI ROMAGNA
CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
CIVITELLA MESSER RAIMONDO
CIVITELLA PAGANICO
CIVITELLA ROVETO
CIVITELLA SAN PAOLO
CIVO
CLAINO CON OSTENO
CLAUT
CLAUZETTO
CLAVESANA
CLAVIERE
CLES
CLETO
CLIVIO
CLOZ
CLUSONE
COASSOLO TORINESE
COAZZE
COAZZOLO
COCCAGLIO
COCCONATO
COCQUIO-TREVISAGO
COCULLO
CODEVIGO
CODEVILLA
CODIGORO
CODOGNE’
CODOGNO
CODROIPO
CODRONGIANOS
COGGIOLA
COGLIATE
COGNE
COGOLETO
COGOLLO DEL CENGIO
COGORNO
COLAZZA
COLBORDOLO
COLERE
COLFELICE
COLI
COLICO
COLLAGNA
COLLALTO SABINO
COLLARMELE
COLLAZZONE
COLLE BRIANZA
COLLE D’ANCHISE
COLLE DI TORA
COLLE DI VAL D’ELSA
COLLE SAN MAGNO
COLLE SANNITA
COLLE SANTA LUCIA
COLLE UMBERTO
COLLEBEATO
COLLECCHIO
COLLECORVINO
COLLEDARA
COLLEDIMACINE
COLLEDIMEZZO
COLLEFERRO
COLLEGIOVE
COLLEGNO
COLLELONGO
COLLEPARDO
COLLEPASSO
COLLEPIETRO
COLLERETTO CASTELNUOVO
COLLERETTO GIACOSA
COLLESALVETTI
COLLESANO
COLLETORTO
COLLEVECCHIO
COLLI A VOLTURNO
COLLI DEL TRONTO
COLLI SUL VELINO
COLLIANO
COLLINAS
COLLIO
COLLOBIANO
COLLOREDO DI MONTE ALBANO
COLMURANO
COLOBRARO
COLOGNA VENETA
COLOGNE
COLOGNO AL SERIO
COLOGNO MONZESE
COLOGNOLA AI COLLI
COLONNA
COLONNELLA
COLONNO
COLORINA
SALDO 2007
PROV.
PG
PE
PD
RI
RC
RI
VA
LC
CO
IM
TN
VC
UD
BG
BS
CS
VT
AQ
CB
CH
IS
MC
PE
RM
AQ
PE
VT
TE
FC
AR
CH
GR
AQ
RM
SO
CO
PN
PN
CN
TO
TN
CS
VA
TN
BG
TO
TO
AT
BS
AT
VA
AQ
PD
PV
FE
TV
LO
UD
SS
BI
MI
AO
GE
VI
GE
NO
PU
BG
FR
PC
LC
RE
RI
AQ
PG
LC
CB
RI
SI
FR
BN
BL
TV
BS
PR
PE
TE
CH
CH
RM
RI
TO
AQ
FR
LE
AQ
TO
TO
LI
PA
CB
RI
IS
AP
RI
SA
CA
BS
VC
UD
MC
MT
VR
BS
BG
MI
VR
RM
TE
CO
SO
ACCONTO 2008
SALDO 2007
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE
CATASTALE COMUNE
0,6 10000
0,5
0*
0*
0,5
0*
0,5
0,4 10000
0*
0,5
0*
0,1
0,4
0,3
0,4
0,5
0,2
0,4
0,2
0*
0*
0,4
0,8
0,3
0,4
0,2
0,4
0,6 5669,82
0,4
0,4
9000
0,4
0*
0,4
7500
0,3
0,3
0*
0*
0*
0,4
0*
0*
0*
0*
0*
0,1
0,4
0,2
0,4
0,3
0,5
0,55 10000
0*
0,5
0,1
0,5
0,5
0,55
0,2
0*
0,5
0*
0*
0,8 10500
0,4
0,7
5800
0*
0,7
9000
0,4
0*
0,4
0,2
0*
0,4
0,4
0,5
0*
0,2
0,5
0,5
0,3
0,5
0,5
0,25
0,2
0,5 10000
0,5
0,6
*
0,5
0*
0,6
0,5
0,4
0,4
0,2
0,5
0*
0,4
0,45
0,4
0,2
0*
0,5
0,4
0,7
0,4
0*
0*
0,1
0*
0,25
0,45
0,3
0,5
0,2
0,2
0,65
0,4
0,5
0,5
0,4
0,2
0,6
10000
0,5
0*
0,5
10000
0,5
0*
0,5
0,4
10000
0*
0,5
0*
0,1
0,4
0,3
0,4
0,5
0,2
0,4
0,2
0*
0*
0,4
0,8
0,3
0,4
0,2
0,4
0,6 5669,82
0,4
0,4
9000
0,4
0*
0,4
7500
0,3
0,3
0*
0*
0*
0,4
0*
0*
0*
0*
0*
0,1
0,4
0,2
0,4
0,3
0,5
0,55 10000
0*
0,5
0,1
0,5
0,5
0,55
0,2
0*
0,5
0*
0*
0,8
10500
0,4
0,7
5800
0*
0,8
9000
0,4
0*
0,4
0,2
0*
0,4
0,4
0,5
0*
0,2
0,5
0,5
0,3
0,5
0,5
0,25
0,2
0,5
10000
0,5
0,6
*
0,5
0*
0,6
0,5
0,4
0,4
0,2
0,5
0*
0,4
0,45
0,4
0,2
0*
0,5
0,4
0,7
0,4
0*
0*
0,1
0*
0,25
0,45
0,3
0,5
0,2
0,2
0,65
0,4
0,5
0,5
0,4
0,2
C904
C905
C908
C910
C911
C912
C914
C917
C918
C920
C922
C925
C926
C927
C928
C929
C930
C931
C933
C934
C937
C935
C938
C941
C940
C939
C943
C944
C946
C948
C949
C950
C951
C952
C953
C954
C955
C956
C957
C958
C959
C960
C962
C963
C964
C965
C968
C969
C971
C972
C973
C974
C975
C976
C977
C978
C979
C980
C982
C983
C984
C986
C987
C988
C990
C991
C992
C993
C994
C996
C995
C998
C999
D003
D004
D005
D006
D007
D008
D009
D011
D010
D013
D014
D015
D016
D017
D018
D019
B799
D020
D021
D022
D026
D027
D028
D029
D030
D037
D038
D040
D041
D042
D043
D044
D045
D046
D048
D049
D050
D051
D052
D054
D056
D057
D058
D068
D061
D062
D064
D065
-X-
COLORNO
COLOSIMI
COLTURANO
COLZATE
COMABBIO
COMACCHIO
COMANO
COMAZZO
COMEGLIANS
COMELICO SUPERIORE
COMERIO
COMEZZANO-CIZZAGO
COMIGNAGO
COMISO
COMITINI
COMIZIANO
COMMESSAGGIO
COMMEZZADURA
COMO
COMPIANO
COMUN NUOVO
COMUNANZA
CONA
CONCA CASALE
CONCA DEI MARINI
CONCA DELLA CAMPANIA
CONCAMARISE
CONCEI
CONCERVIANO
CONCESIO
CONCO
CONCORDIA SAGITTARIA
CONCORDIA SULLA SECCHIA
CONCOREZZO
CONDINO
CONDOFURI
CONDOVE
CONDRO’
CONEGLIANO
CONFIENZA
CONFIGNI
CONFLENTI
CONIOLO
CONSELICE
CONSELVE
CONSIGLIO DI RUMO
CONTESSA ENTELLINA
CONTIGLIANO
CONTRADA
CONTROGUERRA
CONTRONE
CONTURSI TERME
CONVERSANO
CONZA DELLA CAMPANIA
CONZANO
COPERTINO
COPIANO
COPPARO
CORANA
CORATO
CORBARA
CORBETTA
CORBOLA
CORCHIANO
CORCIANO
CORDENONS
CORDIGNANO
CORDOVADO
COREDO
COREGLIA ANTELMINELLI
COREGLIA LIGURE
CORENO AUSONIO
CORFINIO
CORI
CORIANO
CORIGLIANO CALABRO
CORIGLIANO D’OTRANTO
CORINALDO
CORIO
CORLEONE
CORLETO MONFORTE
CORLETO PERTICARA
CORMANO
CORMONS
CORNA IMAGNA
CORNALBA
CORNALE
CORNAREDO
CORNATE D’ADDA
CORNEDO ALL’ISARCO .KARNEID.
CORNEDO VICENTINO
CORNEGLIANO LAUDENSE
CORNELIANO D’ALBA
CORNIGLIO
CORNO DI ROSAZZO
CORNO GIOVINE
CORNOVECCHIO
CORNUDA
CORREGGIO
CORREZZANA
CORREZZOLA
CORRIDO
CORRIDONIA
CORROPOLI
CORSANO
CORSICO
CORSIONE
CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO .KURTATSCH A.
CORTALE
CORTANDONE
CORTANZE
CORTAZZONE
CORTE BRUGNATELLA
CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE
CORTE DE’ FRATI
CORTE FRANCA
CORTE PALASIO
CORTEMAGGIORE
CORTEMILIA
CORTENO GOLGI
CORTENOVA
PROV.
PR
CS
MI
BG
VA
FE
MS
LO
UD
BL
VA
BS
NO
RG
AG
NA
MN
TN
CO
PR
BG
AP
VE
IS
SA
CE
VR
TN
RI
BS
VI
VE
MO
MI
TN
RC
TO
ME
TV
PV
RI
CZ
AL
RA
PD
CO
PA
RI
AV
TE
SA
SA
BA
AV
AL
LE
PV
FE
PV
BA
SA
MI
RO
VT
PG
PN
TV
PN
TN
LU
GE
FR
AQ
LT
RN
CS
LE
AN
TO
PA
SA
PZ
MI
GO
BG
BG
PV
MI
MI
BZ
VI
LO
CN
PR
UD
LO
LO
TV
RE
MI
PD
CO
MC
TE
LE
MI
AT
BZ
CZ
AT
AT
AT
PC
CR
CR
BS
LO
PC
CN
BS
LC
ACCONTO 2008
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
0,6
0,2
0,6
0,65
0,2
0,3
0,5
0,5
0*
0,6
0,2
0,4
0*
0,5
0,5
0*
0,2
0*
0,2
0,7
0,5
0,7
0,6
0,5
0,3
0*
0,5
0*
0,5
0*
0,5
0,6
0,4
0,2
0*
0,4
0*
0,5
0,5
0*
0*
0*
0,3
0,6
0,5
0,2
0,4
0,6
0,6
0,2
0*
0,5
0,8
0,1
0,8
0,3
0,2
0,4
0,4
0,5
0,5
0,35
0,4
0,5
0,2
0,4
0,4
0,2
0*
0*
0,5
0,6
0*
0,8
0*
0,8
0*
0,35
0,5
0*
0*
0*
0,4
0,1
0*
0,4
0,4
0,5
0*
0*
0,8
0,5
0,25
0,5
0*
0,4
0,3
0,5
0*
0,1
0,6
0*
0,1
0,4
0,5
0*
0*
0*
0*
0,2
0*
0*
0,4
0*
0,2
0*
0*
0
0,8
0*
0*
12000
9000
12000
6000
8000
4500
0,6
0,2
0,6
0,65
0,2
0,3
0,5
0,5
0*
0,6
0,2
0,4
0*
0,5
0,5
0*
0,2
0*
0,2
0,7
0,5
0,7
0,6
0,5
0,3
0*
0,5
0*
0,5
0*
0,5
0,6
0,5
0,2
0*
0,4
0*
0,5
0,5
0*
0*
0*
0,3
0,6
0,5
0,2
0,4
0,6
0,6
0,2
0*
0,5
0,8
0,1
0,8
0,3
0,2
0,4
0,4
0,5
0,5
0,35
0,4
0,5
0,2
0,4
0,4
0,2
0*
0*
0,5
0,6
0*
0,8
0*
0,8
0,5
0,35
0,5
0*
0*
0*
0,4
0,1
0*
0,4
0,4
0,5
0*
0*
0,8
0,5
0,25
0,5
0*
0,4
0,3
0,5
0*
0,1
0,6
0*
0,1
0,4
0,5
0*
0*
0*
0*
0,2
0*
0*
0,4
0*
0,2
0*
0*
0
0,8
0*
0*
12000
9000
12000
6000
8000
4500
10000
CODICE
CATASTALE COMUNE
D066
D067
D072
A266
D075
D076
D077
D078
D079
D081
D082
D085
D086
D087
D088
D089
D093
D092
D094
D095
D096
D099
D100
D101
D109
D110
D105
D112
D111
D103
D102
D117
D107
D108
D113
D114
D118
D119
D120
D121
D123
D124
D012
D126
D127
D128
D131
D132
D133
D134
D136
D137
D139
D141
D142
D143
D144
D145
D147
D149
D150
D151
D154
D156
D157
D158
D159
D160
D161
D162
D165
D166
D168
D170
D171
D172
D175
C670
D177
D179
D180
D181
D182
D184
D185
D122
D186
D187
D188
D189
D192
D194
D195
D196
D197
D198
D199
D200
D201
D202
D203
D204
D205
D206
D207
D208
D209
D210
D211
B824
D214
D216
D217
D218
D219
D221
D222
D223
D225
D226
D227
CORTENUOVA
CORTEOLONA
CORTIGLIONE
CORTINA D’AMPEZZO
CORTINA SULLA STRADA DEL VINO .KURTINIG AN D.
CORTINO
CORTONA
CORVARA
CORVARA IN BADIA .CORVARA.
CORVINO SAN QUIRICO
CORZANO
COSEANO
COSENZA
COSIO D’ARROSCIA
COSIO VALTELLINO
COSOLETO
COSSANO BELBO
COSSANO CANAVESE
COSSATO
COSSERIA
COSSIGNANO
COSSOGNO
COSSOINE
COSSOMBRATO
COSTA DE’ NOBILI
COSTA DI MEZZATE
COSTA DI ROVIGO
COSTA MASNAGA
COSTA SERINA
COSTA VALLE IMAGNA
COSTA VESCOVATO
COSTA VOLPINO
COSTABISSARA
COSTACCIARO
COSTANZANA
COSTARAINERA
COSTERMANO
COSTIGLIOLE D’ASTI
COSTIGLIOLE SALUZZO
COTIGNOLA
COTRONEI
COTTANELLO
COURMAYEUR
COVO
COZZO
CRACO
CRANDOLA VALSASSINA
CRAVAGLIANA
CRAVANZANA
CRAVEGGIA
CREAZZO
CRECCHIO
CREDARO
CREDERA RUBBIANO
CREMA
CREMELLA
CREMENAGA
CREMENO
CREMIA
CREMOLINO
CREMONA
CREMOSANO
CRESCENTINO
CRESPADORO
CRESPANO DEL GRAPPA
CRESPELLANO
CRESPIATICA
CRESPINA
CRESPINO
CRESSA
CREVACUORE
CREVALCORE
CREVOLADOSSOLA
CRISPANO
CRISPIANO
CRISSOLO
CROCEFIESCHI
CROCETTA DEL MONTELLO
CRODO
CROGNALETO
CROPALATI
CROPANI
CROSA
CROSIA
CROSIO DELLA VALLE
CROTONE
CROTTA D’ADDA
CROVA
CROVIANA
CRUCOLI
CUASSO AL MONTE
CUCCARO MONFERRATO
CUCCARO VETERE
CUCCIAGO
CUCEGLIO
CUGGIONO
CUGLIATE-FABIASCO
CUGLIERI
CUGNOLI
CUMIANA
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO
CUNARDO
CUNEO
CUNEVO
CUNICO
CUORGNE’
CUPELLO
CUPRA MARITTIMA
CUPRAMONTANA
CURA CARPIGNANO
CURCURIS
CUREGGIO
CURIGLIA CON MONTEVIASCO
CURINGA
CURINO
CURNO
CURON VENOSTA .GRAUN IM VINSCHGAU.
CURSI
CURSOLO-ORASSO
CURTAROLO
CURTATONE
SALDO 2007
PROV.
BG
PV
AT
BL
BZ
TE
AR
PE
BZ
PV
BS
UD
CS
IM
SO
RC
CN
TO
BI
SV
AP
VB
SS
AT
PV
BG
RO
LC
BG
BG
AL
BG
VI
PG
VC
IM
VR
AT
CN
RA
KR
RI
AO
BG
PV
MT
LC
VC
CN
VB
VI
CH
BG
CR
CR
LC
VA
LC
CO
AL
CR
CR
VC
VI
TV
BO
LO
PI
RO
NO
BI
BO
VB
NA
TA
CN
GE
TV
VB
TE
CS
CZ
BI
CS
VA
KR
CR
VC
TN
KR
VA
AL
SA
CO
TO
MI
VA
OR
PE
TO
CR
VA
CN
TN
AT
TO
CH
AP
AN
PV
OR
NO
VA
CZ
BI
BG
BZ
LE
VB
PD
MN
ACCONTO 2008
SALDO 2007
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE
CATASTALE COMUNE
0*
0*
0,5
0*
0*
0,2
0,4
0,8
0*
0,4
0*
0*
0,8
0,1
0,5
0,4
0,2
0,5
0,5
0,5
0,7
0*
0*
0*
0*
0,2
0,7
0*
0,4
0*
0*
0,35
0,4
0,29
0,1
0,5
0,8
0,6
0,4
0,6
0*
0*
0*
0,4
0,4
0*
0*
0,2
0,3
0*
0,5
0,4
0,2
0*
0,2
0,4
0*
0*
0*
0,5
0,15
0,2
0,3
0,6
0,25
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,4
0,8
0*
0,4
0,5
0,5
0*
0,4
0*
0,5
0*
0,8
0,5
0,6
0,1
0,6
0,3
0*
0*
0*
0,5
0,5
0,4
0*
0,5
0,5
0*
0*
0,7
0,4
0,3
0*
0,4
0*
0,2
0,45
0,5
0,8
0,8
0,5
0*
0,3
0,5
0,4
0,6
0,2
0*
0,2
0*
0,8
0*
8000
10000
8500
10000
*
8000
10000
10500
0*
0*
0,5
0*
0*
0,2
0,4
0,8
0*
0,4
0*
0*
0,8
0,1
0,5
0,4
0,2
0,5
0,5
0,5
0,7
0*
0*
0*
0*
0,2
0,7
0*
0,4
0*
0*
0,35
0,4
0,29
0,1
0,5
0,8
0,6
0,4
0,6
0*
0*
0*
0,4
0,4
0*
0*
0,2
0,3
0*
0,5
0,4
0,2
0*
0,2
0,4
0*
0*
0*
0,5
0,15
0,2
0,3
0,6
0,25
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,4
0,8
0*
0,4
0,5
0,5
0*
0,4
0*
0,5
0*
0,8
0,5
0,6
0,1
0,6
0,3
0*
0*
0*
0,5
0,5
0,4
0*
0,5
0,5
0*
0*
0,7
0,4
0,3
0*
0,4
0*
0,2
0,45
0,5
0,8
0,8
0,5
0*
0,3
0,5
0,4
0,6
0,2
0*
0,2
0*
0,8
0*
8000
10000
8500
10000
*
8000
10000
10500
D228
D229
D231
D230
D232
D233
D234
D235
D236
D237
D238
D239
D243
D244
D245
D246
D247
D248
D250
D251
D253
D255
D256
D257
D258
D259
D260
D261
D264
D265
D266
D267
D268
D269
D270
D271
D272
D273
D277
D278
D279
D280
D281
D284
D286
D287
D289
D293
D296
D291
D297
D298
D299
D300
D302
D303
D304
D305
D309
D310
D311
D312
D314
D315
D316
D317
D318
D319
D321
D323
D325
D327
D328
D329
D330
D331
D332
D333
D334
D336
D339
D341
D338
D344
D345
D346
D347
D348
D349
D350
D351
D352
D355
D356
D357
D358
D360
D361
D364
D365
D366
D367
D369
D370
D371
D372
D373
D374
D376
D377
M300
D379
D380
D383
D384
D385
D386
C772
D388
D390
D391
- XI -
CURTI
CUSAGO
CUSANO MILANINO
CUSANO MUTRI
CUSINO
CUSIO
CUSTONACI
CUTIGLIANO
CUTRO
CUTROFIANO
CUVEGLIO
CUVIO
DAIANO
DAIRAGO
DALMINE
DAMBEL
DANTA DI CADORE
DAONE
DARE’
DARFO BOARIO TERME
DASA’
DAVAGNA
DAVERIO
DAVOLI
DAZIO
DECIMOMANNU
DECIMOPUTZU
DECOLLATURA
DEGO
DEIVA MARINA
DELEBIO
DELIA
DELIANUOVA
DELICETO
DELLO
DEMONTE
DENICE
DENNO
DERNICE
DEROVERE
DERUTA
DERVIO
DESANA
DESENZANO DEL GARDA
DESIO
DESULO
DIAMANTE
DIANO ARENTINO
DIANO CASTELLO
DIANO D’ALBA
DIANO MARINA
DIANO SAN PIETRO
DICOMANO
DIGNANO
DIMARO
DINAMI
DIPIGNANO
DISO
DIVIGNANO
DIZZASCO
DOBBIACO .TOBLACH.
DOBERDO’ DEL LAGO
DOGLIANI
DOGLIOLA
DOGNA
DOLCE’
DOLCEACQUA
DOLCEDO
DOLEGNA DEL COLLIO
DOLIANOVA
DOLO
DOLZAGO
DOMANICO
DOMASO
DOMEGGE DI CADORE
DOMICELLA
DOMODOSSOLA
DOMUS DE MARIA
DOMUSNOVAS
DON
DONATO
DONGO
DONNAS
DONORI
DORGALI
DORIO
DORMELLETTO
DORNO
DORSINO
DORZANO
DOSOLO
DOSSENA
DOSSO DEL LIRO
DOUES
DOVADOLA
DOVERA
DOZZA
DRAGONI
DRAPIA
DRENA
DRENCHIA
DRESANO
DREZZO
DRIZZONA
DRO
DRONERO
DRUENTO
DRUOGNO
DUALCHI
DUBINO
DUE CARRARE
DUEVILLE
DUGENTA
DUINO-AURISINA
DUMENZA
DUNO
DURAZZANO
DURONIA
DUSINO SAN MICHELE
EBOLI
EDOLO
PROV.
CE
MI
MI
BN
CO
BG
TP
PT
KR
LE
VA
VA
TN
MI
BG
TN
BL
TN
TN
BS
VV
GE
VA
CZ
SO
CA
CA
CZ
SV
SP
SO
CL
RC
FG
BS
CN
AL
TN
AL
CR
PG
LC
VC
BS
MI
NU
CS
IM
IM
CN
IM
IM
FI
UD
TN
VV
CS
LE
NO
CO
BZ
GO
CN
CH
UD
VR
IM
IM
GO
CA
VE
LC
CS
CO
BL
AV
VB
CA
CA
TN
BI
CO
AO
CA
NU
LC
NO
PV
TN
BI
MN
BG
CO
AO
FC
CR
BO
CE
VV
TN
UD
MI
CO
CR
TN
CN
TO
VB
NU
SO
PD
VI
BN
TS
VA
VA
BN
CB
AT
SA
BS
ACCONTO 2008
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
0,4
0,25
0,7
0,8
0,2
0*
0
0,5
0,5
0*
0,5
0,2
0*
0,2
0,3
0*
0,5
0*
0*
0,5
0*
0,5
0,2
0,5
0*
0,2
0,4
0*
0,4
0,5
0*
0,5
0,5
0,2
0,2
0,4
0,2
0*
0*
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,7
0,5
0,2
0,4
0,8
0,5
0,5
0,4
0*
0,1
0,5
0,5
0,5
0,2
0*
0*
0,2
0,5
0*
0,2
0,2
0,4
0*
0,4
0,7
0,2
0,2
0,4
0,8
0*
0,1
0,5
0*
0*
0,5
0,5
0,3
0,2
0*
0,2
0*
0,4
0*
0,5
0,4
0,6
0
0*
0,2
0*
0,4
0*
0,1
0*
0*
0,2
0*
0*
0*
0,4
0,45
0*
0*
0,2
0,5
0,4
0,2
0*
0,5
0,5
0,4
0,1
0,6
0,1
0*
*
8000
7500
8000
*
8000
9000
10000
7500
10000
0,4
0,25
0,7
0,8
0,2
0*
0
0,5
0,5
0*
0,5
0,2
0*
0,2
0,3
0*
0,5
0*
0*
0,5
0*
0,5
0,2
0,5
0*
0,2
0,4
0*
0,4
0,5
0*
0,5
0,5
0,2
0,2
0,4
0,2
0*
0*
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,7
0,5
0,2
0,4
0,8
0,65
0,5
0,4
0*
0,1
0,5
0,5
0,5
0,2
0*
0*
0,2
0,5
0*
0,2
0,2
0,4
0*
0,4
0,7
0,2
0,2
0,4
0,8
0*
0,1
0,5
0*
0*
0,5
0,5
0,15
0,2
0*
0,2
0*
0,4
0*
0,5
0,4
0,6
0
0*
0,2
0*
0,4
0*
0,1
0*
0*
0,2
0*
0*
0*
0,4
0,45
0*
0*
0,2
0,5
0,4
0,2
0*
0,5
0,5
0,4
0,1
0,6
0,1
0*
*
8000
7500
8000
*
8000
9000
10000
7500
10000
CODICE
CATASTALE COMUNE
D392
D394
D395
D398
D399
D401
D402
D403
D406
D407
D408
C342
D410
D411
D412
D414
D415
D416
D419
D420
D421
D422
H243
D423
D424
D426
M292
D428
D429
D430
D431
D434
D436
D440
D441
D442
D443
D444
D445
D433
D447
D449
D450
D451
D452
D453
D454
D455
D457
D456
D458
D459
D461
D462
D463
D465
D464
D467
D468
D469
D470
D471
D473
D472
D474
D475
D476
D477
D480
D481
D482
D483
D484
D486
D487
D488
D489
D494
D490
D493
D492
D491
D495
D496
D497
D499
D501
D502
D503
D506
D505
D504
D508
D509
D510
D511
D512
D514
D516
D518
D520
D523
D524
D526
D527
D528
D529
D530
D531
D532
D537
D538
D539
D540
D541
D542
D543
D544
D545
D547
D548
EGNA .NEUMARKT.
ELICE
ELINI
ELLO
ELMAS
ELVA
EMARESE
EMPOLI
ENDINE GAIANO
ENEGO
ENEMONZO
ENNA
ENTRACQUE
ENTRATICO
ENVIE
EPISCOPIA
ERACLEA
ERBA
ERBE’
ERBEZZO
ERBUSCO
ERCHIE
ERCOLANO
ERICE
ERLI
ERTO E CASSO
ERULA
ERVE
ESANATOGLIA
ESCALAPLANO
ESCOLCA
ESINE
ESINO LARIO
ESPERIA
ESPORLATU
ESTE
ESTERZILI
ETROUBLES
EUPILIO
EXILLES
FABBRICA CURONE
FABBRICHE DI VALLICO
FABBRICO
FABRIANO
FABRICA DI ROMA
FABRIZIA
FABRO
FAEDIS
FAEDO
FAEDO VALTELLINO
FAENZA
FAETO
FAGAGNA
FAGGETO LARIO
FAGGIANO
FAGNANO ALTO
FAGNANO CASTELLO
FAGNANO OLONA
FAI DELLA PAGANELLA
FAICCHIO
FALCADE
FALCIANO DEL MASSICO
FALCONARA ALBANESE
FALCONARA MARITTIMA
FALCONE
FALERIA
FALERNA
FALERONE
FALLO
FALMENTA
FALOPPIO
FALVATERRA
FALZES .PFALZEN.
FANANO
FANNA
FANO
FANO ADRIANO
FARA FILIORUM PETRI
FARA GERA D’ADDA
FARA IN SABINA
FARA NOVARESE
FARA OLIVANA CON SOLA
FARA SAN MARTINO
FARA VICENTINO
FARDELLA
FARIGLIANO
FARINDOLA
FARINI
FARNESE
FARRA D’ALPAGO
FARRA DI SOLIGO
FARRA D’ISONZO
FASANO
FASCIA
FAUGLIA
FAULE
FAVALE DI MALVARO
FAVARA
FAVER
FAVIGNANA
FAVRIA
FEISOGLIO
FELETTO
FELINO
FELITTO
FELIZZANO
FELONICA
FELTRE
FENEGRO’
FENESTRELLE
FENIS
FERENTILLO
FERENTINO
FERLA
FERMIGNANO
FERMO
FERNO
FEROLETO ANTICO
FEROLETO DELLA CHIESA
FERRANDINA
FERRARA
SALDO 2007
PROV.
BZ
PE
NU
LC
CA
CN
AO
FI
BG
VI
UD
EN
CN
BG
CN
PZ
VE
CO
VR
VR
BS
BR
NA
TP
SV
PN
SS
LC
MC
NU
NU
BS
LC
FR
SS
PD
NU
AO
CO
TO
AL
LU
RE
AN
VT
VV
TR
UD
TN
SO
RA
FG
UD
CO
TA
AQ
CS
VA
TN
BN
BL
CE
CS
AN
ME
VT
CZ
AP
CH
VB
CO
FR
BZ
MO
PN
PU
TE
CH
BG
RI
NO
BG
CH
VI
PZ
CN
PE
PC
VT
BL
TV
GO
BR
GE
PI
CN
GE
AG
TN
TP
TO
CN
TO
PR
SA
AL
MN
BL
CO
TO
AO
TR
FR
SR
PU
AP
VA
CZ
RC
MT
FE
ACCONTO 2008
SALDO 2007
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE
CATASTALE COMUNE
0*
0,2
0*
0,5
0,4
0,3
0*
0,3
0,5
0,6
0*
0,1
0*
0,2
0*
0*
0,5
0,2
0,7
0,8
0
0,8
0*
0,3
0,4
0*
0*
0,5
0,5
0*
0*
0,2
0,4
0,5
0*
0,5
0*
0*
0,2
0*
0*
0,4
0,15
0,4
0,8
0,2
0,5
0,1
0*
0,5
0,5
0*
0,5
0,2
0,6
0*
0,5
0,5
0*
0,5
0,4
0,3
0*
0,8
0,4
0,5
0,6
0,5
0,2
0,2
0,2
0,6
0*
0,4
0*
0,8
0,5
0*
0,3
0,5
0,3
0,2
0,6
0,5
0,3
0,4
0,2
0,5
0*
0*
0,2
0,2
0*
0,5
0,4
0,4
0,5
0*
0*
0*
0,4
0,2
0,4
0,6
0*
0*
0,4
0,3
0,3
0,5
0*
0,4
0,6
0,5
0,5
0,8
0,2
0,2
0,5
0,2
0,5
8000
4500
10500
8000
10000
10000
7500
9000
0*
0,2
0*
0,5
0,4
0,3
0*
0,3
0,5
0,6
0*
0,1
0*
0,2
0*
0*
0,5
0,2
0,7
0,8
0
0,8
0*
0,3
0,4
0*
0*
0,5
0,5
0*
0*
0,2
0,4
0,5
0*
0,5
0*
0*
0,2
0*
0*
0,4
0,15
0,4
0,8
0,2
0,5
0,1
0*
0,5
0,5
0*
0,5
0,2
0,6
0*
0,5
0,5
0*
0,5
0,4
0,3
0*
0,8
0,4
0,5
0,6
0,5
0,2
0,2
0,2
0,6
0*
0,4
0*
0,8
0,5
0*
0,3
0,5
0,3
0,2
0,6
0,5
0,3
0,4
0,2
0,5
0*
0*
0,2
0,2
0,7
0,5
0,4
0,4
0,5
0*
0*
0*
0,4
0,2
0,4
0,6
0*
0*
0,4
0,3
0,3
0,5
0*
0,4
0,6
0,5
0,5
0,8
0,2
0,2
0,5
0,2
0,5
8000
4500
10500
8000
10000
10000
10000
7500
9000
D549
D550
D551
D552
D554
D555
D557
D560
D562
D561
D564
D565
D567
D568
D569
D570
B034
D571
D572
D573
D574
D575
D576
D578
D577
D579
D583
D582
D586
D587
D588
D589
D590
D591
D592
D593
D594
D595
D596
D597
D599
D600
D604
D605
D606
D608
D607
D609
D611
D612
D613
D614
D615
A310
D617
D619
D621
D622
D624
D623
D627
M297
D628
D629
D630
D631
D634
D635
D636
D637
D638
D639
D640
D641
D643
D644
D645
D646
D649
D650
D651
D652
D653
D654
D655
D656
D660
D661
D662
D663
D665
D666
D667
D670
D671
D668
D672
D673
D674
D675
D676
D677
D678
D679
D680
M309
D681
D682
D683
D684
D685
D686
D688
D689
D691
D693
D694
D695
D696
D697
D700
- XII -
FERRARA DI MONTE BALDO
FERRAZZANO
FERRERA DI VARESE
FERRERA ERBOGNONE
FERRERE
FERRIERE
FERRUZZANO
FIAMIGNANO
FIANO
FIANO ROMANO
FIASTRA
FIAVE’
FICARAZZI
FICAROLO
FICARRA
FICULLE
FIDENZA
FIE’ ALLO SCILIAR .VOELS AM SCHLERN.
FIERA DI PRIMIERO
FIEROZZO
FIESCO
FIESOLE
FIESSE
FIESSO D’ARTICO
FIESSO UMBERTIANO
FIGINO SERENZA
FIGLINE VALDARNO
FIGLINE VEGLIATURO
FILACCIANO
FILADELFIA
FILAGO
FILANDARI
FILATTIERA
FILETTINO
FILETTO
FILIANO
FILIGHERA
FILIGNANO
FILOGASO
FILOTTRANO
FINALE EMILIA
FINALE LIGURE
FINO DEL MONTE
FINO MORNASCO
FIORANO AL SERIO
FIORANO CANAVESE
FIORANO MODENESE
FIORDIMONTE
FIORENZUOLA D’ARDA
FIRENZE
FIRENZUOLA
FIRMO
FISCIANO
FIUGGI
FIUMALBO
FIUMARA
FIUME VENETO
FIUMEDINISI
FIUMEFREDDO BRUZIO
FIUMEFREDDO DI SICILIA
FIUMICELLO
FIUMICINO
FIUMINATA
FIVIZZANO
FLAIBANO
FLAVON
FLERO
FLORESTA
FLORIDIA
FLORINAS
FLUMERI
FLUMINIMAGGIORE
FLUSSIO
FOBELLO
FOGGIA
FOGLIANISE
FOGLIANO REDIPUGLIA
FOGLIZZO
FOIANO DELLA CHIANA
FOIANO DI VAL FORTORE
FOLGARIA
FOLIGNANO
FOLIGNO
FOLLINA
FOLLO
FOLLONICA
FOMBIO
FONDACHELLI-FANTINA
FONDI
FONDO
FONNI
FONTAINEMORE
FONTANA LIRI
FONTANAFREDDA
FONTANAROSA
FONTANELICE
FONTANELLA
FONTANELLATO
FONTANELLE
FONTANETO D’AGOGNA
FONTANETTO PO
FONTANIGORDA
FONTANILE
FONTANIVA
FONTE
FONTE NUOVA
FONTECCHIO
FONTECHIARI
FONTEGRECA
FONTENO
FONTEVIVO
FONZASO
FOPPOLO
FORANO
FORCE
FORCHIA
FORCOLA
FORDONGIANUS
FORENZA
FORESTO SPARSO
FORGARIA NEL FRIULI
PROV.
VR
CB
VA
PV
AT
PC
RC
RI
TO
RM
MC
TN
PA
RO
ME
TR
PR
BZ
TN
TN
CR
FI
BS
VE
RO
CO
FI
CS
RM
VV
BG
VV
MS
FR
CH
PZ
PV
IS
VV
AN
MO
SV
BG
CO
BG
TO
MO
MC
PC
FI
FI
CS
SA
FR
MO
RC
PN
ME
CS
CT
UD
RM
MC
MS
UD
TN
BS
ME
SR
SS
AV
CA
NU
VC
FG
BN
GO
TO
AR
BN
TN
AP
PG
TV
SP
GR
LO
ME
LT
TN
NU
AO
FR
PN
AV
BO
BG
PR
TV
NO
VC
GE
AT
PD
TV
RM
AQ
FR
CE
BG
PR
BL
BG
RI
AP
BN
SO
OR
PZ
BG
UD
ACCONTO 2008
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
0,4
0,1
0*
0*
0*
0*
0,5
0,4
0*
0,3
0,4
0*
0,4
0,5
0,4
0,2
0,6 10000
0*
0*
0*
0,4
0,7
0,2
0,4
0,5 10000
0,5
0,7
0,2
0*
0,4 11071,35
0,15
0,5
0,2
0,4
0,4
0,4
*
0,4 12500
0,6
0*
0,7
0,7 10000
0,6
0,1
0,35
0,4
0,5
0,1
0,5
7500
0,3
0,3
0,4
0,6
0,6
0,2
0*
0,4
0*
0,5
0,2
0,3
0,4
0,8 10000
0,6
0,8
0,4
0*
0,2
0,3
0*
0*
0,3
0,2
0*
0,4
0,8
0,2
0,3
7500
0,5
0,5
0,5
0*
0,8
0,3
0,4
0,3 12000
0,5
0,2
0,2
0,6
0*
0,7
0*
0,5
0,1
0,5
0,5
0,5
0,5 10000
0,5
0,3
0,3
0,4
0,4
0*
0*
0,4
0,5
0,5
8000
0,5
0,4
0,35 20000
0,6
0,4
0,7
0,4
0,8
0*
0,4
0,5
0*
0,4
0,4
0,1
0*
0*
0*
0*
0,5
0,4
0*
0,3
0,4
0*
0,4
0,5
0,4
0,2
0,6
12000
0*
0*
0*
0,4
0,7
0,2
0,4
0,5
10000
0,5
0,7
0,2
0*
0,4 11071,35
0,15
0,5
0,2
0,4
0,4
0,4
*
0,4
12500
0,6
0*
0,75
0,7
10000
0,6
0,1
0,35
0,4
0,5
0,1
0,5
7500
0,3
0,3
0,4
0,6
0,6
0,2
0*
0,4
0*
0,5
0,2
0,3
0,4
0,8
10000
0,6
0,8
0,4
0*
0,2
0,3
0*
0*
0,3
0,2
0*
0,4
0,8
0,2
0,3
7500
0,5
0,5
0,5
0*
0,8
0,3
0,4
0,3
12000
0,5
0,2
0,2
0,6
0*
0,7
0*
0,5
0,25
0,5
0,5
0,5
0,5
10000
0,5
0,3
0,3
0,4
0,4
0*
0*
0,4
0,5
0,5
8000
0,5
0,4
0,35 15000
0,6
0,4
0,7
0,4
0,8
0*
0,4
0,5
0*
0,4
CODICE
CATASTALE COMUNE
D701
D702
D704
D703
D705
D706
D707
D708
D709
D710
D711
D712
D713
D714
D715
D718
D719
D720
D725
D726
D728
D727
D730
D731
D732
D733
D734
D735
D736
D738
D740
D741
D737
D742
D745
D744
D748
D749
D750
D751
D752
D559
D754
D755
D756
D757
D758
D763
D762
D759
D760
D765
D761
D766
D764
D767
D768
D769
D770
D771
D773
D774
D775
D776
D777
D780
D781
D782
D783
D785
D784
D788
D787
D789
D790
D791
D793
D794
D796
D797
D798
D799
D802
D803
D804
D805
D807
D808
D810
D811
D812
D813
D814
D815
D817
D818
D819
D821
D823
D824
D825
D826
D827
D828
D829
D830
D832
D834
D835
D836
D839
D841
D842
D843
D844
D845
D847
D848
D850
D849
D851
FORINO
FORIO
FORLI’
FORLI’ DEL SANNIO
FORLIMPOPOLI
FORMAZZA
FORMELLO
FORMIA
FORMICOLA
FORMIGARA
FORMIGINE
FORMIGLIANA
FORMIGNANA
FORNACE
FORNELLI
FORNI AVOLTRI
FORNI DI SOPRA
FORNI DI SOTTO
FORNO CANAVESE
FORNO DI ZOLDO
FORNOVO DI TARO
FORNOVO SAN GIOVANNI
FORTE DEI MARMI
FORTEZZA .FRANZENSFESTE.
FORTUNAGO
FORZA D’AGRO’
FOSCIANDORA
FOSDINOVO
FOSSA
FOSSACESIA
FOSSALTA DI PIAVE
FOSSALTA DI PORTOGRUARO
FOSSALTO
FOSSANO
FOSSATO DI VICO
FOSSATO SERRALTA
FOSSO’
FOSSOMBRONE
FOZA
FRABOSA SOPRANA
FRABOSA SOTTANA
FRACONALTO
FRAGAGNANO
FRAGNETO L’ABATE
FRAGNETO MONFORTE
FRAINE
FRAMURA
FRANCAVILLA AL MARE
FRANCAVILLA ANGITOLA
FRANCAVILLA BISIO
FRANCAVILLA D’ETE
FRANCAVILLA DI SICILIA
FRANCAVILLA FONTANA
FRANCAVILLA IN SINNI
FRANCAVILLA MARITTIMA
FRANCICA
FRANCOFONTE
FRANCOLISE
FRASCARO
FRASCAROLO
FRASCATI
FRASCINETO
FRASSILONGO
FRASSINELLE POLESINE
FRASSINELLO MONFERRATO
FRASSINETO PO
FRASSINETTO
FRASSINO
FRASSINORO
FRASSO SABINO
FRASSO TELESINO
FRATTA POLESINE
FRATTA TODINA
FRATTAMAGGIORE
FRATTAMINORE
FRATTE ROSA
FRAZZANO’
FREGONA
FRESAGRANDINARIA
FRESONARA
FRIGENTO
FRIGNANO
FRINCO
FRISA
FRISANCO
FRONT
FRONTINO
FRONTONE
FROSINONE
FROSOLONE
FROSSASCO
FRUGAROLO
FUBINE
FUCECCHIO
FUIPIANO VALLE IMAGNA
FUMANE
FUMONE
FUNES .VILLNOESS.
FURCI
FURCI SICULO
FURNARI
FURORE
FURTEI
FUSCALDO
FUSIGNANO
FUSINE
FUTANI
GABBIONETA BINANUOVA
GABIANO
GABICCE MARE
GABY
GADESCO PIEVE DELMONA
GADONI
GAETA
GAGGI
GAGGIANO
GAGGIO MONTANO
GAGLIANICO
GAGLIANO ATERNO
GAGLIANO CASTELFERRATO
GAGLIANO DEL CAPO
SALDO 2007
PROV.
AV
NA
FC
IS
FC
VB
RM
LT
CE
CR
MO
VC
FE
TN
IS
UD
UD
UD
TO
BL
PR
BG
LU
BZ
PV
ME
LU
MS
AQ
CH
VE
VE
CB
CN
PG
CZ
VE
PU
VI
CN
CN
AL
TA
BN
BN
CH
SP
CH
VV
AL
AP
ME
BR
PZ
CS
VV
SR
CE
AL
PV
RM
CS
TN
RO
AL
AL
TO
CN
MO
RI
BN
RO
PG
NA
NA
PU
ME
TV
CH
AL
AV
CE
AT
CH
PN
TO
PU
PU
FR
IS
TO
AL
AL
FI
BG
VR
FR
BZ
CH
ME
ME
SA
CA
CS
RA
SO
SA
CR
AL
PU
AO
CR
NU
LT
ME
MI
BO
BI
AQ
EN
LE
ACCONTO 2008
SALDO 2007
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE
CATASTALE COMUNE
0,4
0,8
0,49
0*
0,3
0*
0,4
0,4
0,6
0,4
0,4
0*
0,8
0*
0,7
0*
0,4
0*
0,3
0*
0,5
0,4
0,2
0*
0*
0,5
0,5
0,6
0*
0,6
0,5
0,5
0,1
0,45
0*
0,6
0,8
0,4
0*
0,8
0,1
0,5
0,4
0,5
0,5
0*
0*
0,8
0*
0,6
0,2
0*
0,8
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0*
0,2
0*
0*
0,8
0,6
0,8
0,2
0*
0,6
0*
0,8
0,3
0,4
0,3
0,8
0,5
0,5
0*
0,5
0,6
0,2
0,6
0,4
0,5
0*
0,5
0,5
0,7
0,5
0*
0,3
0,5
0,6
0,55
0*
0,4
0,5
0*
0,2
0,8
0,5
0,5
0*
0,4
0,8
0,5
0,2
0,4
0,5
0,5
0*
0,2
0,2
0,65
0,5
0,5
0,7
0,5
0,2
0*
0*
11000
12000
7000
8000
7000
*
10500
11000
10000
8000
0,4
0,8
0,49
0*
0,3
0*
0,4
0,4
0,6
0,4
0,4
0*
0,8
0*
0,7
0*
0,4
0*
0,3
0*
0,5
0,4
0,2
0*
0*
0,5
0,5
0,6
0*
0,6
0,5
0,5
0,1
0,45
0*
0,6
0,8
0,4
0*
0,8
0,1
0,5
0,4
0,5
0,5
0*
0*
0,8
0*
0,6
0,2
0*
0,8
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0*
0,2
0*
0*
0,8
0,6
0,8
0,2
0*
0,6
0*
0,8
0,3
0,4
0,3
0,8
0,5
0,5
0*
0,5
0,6
0,2
0,6
0,4
0,5
0*
0,5
0,5
0,7
0,5
0*
0,3
0,5
0,6
0,55
0*
0,4
0,5
0*
0,2
0,8
0,5
0,5
0*
0,4
0,8
0,5
0,2
0,4
0,5
0,5
0*
0,2
0,2
0,65
0,5
0,5
0,8
0,5
0,2
0*
0*
11000
12000
7000
8000
7000
*
10500
11000
10000
8000
D852
D853
D854
D855
D856
D858
D859
D860
D861
D862
D863
D864
D865
D867
D868
D869
D870
D872
D871
D873
D874
D875
D876
D878
D879
D881
D882
D883
D884
D885
D886
D888
D889
D890
D891
D892
D894
D895
D896
D897
D898
D899
D901
D902
D903
D905
D906
D907
D909
D910
D911
D912
D913
D915
D917
D918
D920
D921
D923
D924
D925
D926
D927
D928
D930
D931
D932
D933
D934
D935
D937
D938
D940
D941
D942
D943
D944
D945
D946
D947
D948
D949
D951
D952
D956
D957
D958
D959
D960
D961
D962
D963
D964
D965
D966
D967
D968
D969
D970
D971
D972
D973
D974
D975
D977
D978
D980
D981
D982
D983
D984
D986
D987
D988
D990
D991
D993
D994
D995
D996
D997
- XIII -
GAGLIATO
GAGLIOLE
GAIARINE
GAIBA
GAIOLA
GAIOLE IN CHIANTI
GAIRO
GAIS .GAIS.
GALATI MAMERTINO
GALATINA
GALATONE
GALATRO
GALBIATE
GALEATA
GALGAGNANO
GALLARATE
GALLESE
GALLIATE
GALLIATE LOMBARDO
GALLIAVOLA
GALLICANO
GALLICANO NEL LAZIO
GALLICCHIO
GALLIERA
GALLIERA VENETA
GALLINARO
GALLIO
GALLIPOLI
GALLO MATESE
GALLODORO
GALLUCCIO
GALTELLI
GALZIGNANO TERME
GAMALERO
GAMBARA
GAMBARANA
GAMBASCA
GAMBASSI TERME
GAMBATESA
GAMBELLARA
GAMBERALE
GAMBETTOLA
GAMBOLO’
GAMBUGLIANO
GANDELLINO
GANDINO
GANDOSSO
GANGI
GARAGUSO
GARBAGNA
GARBAGNA NOVARESE
GARBAGNATE MILANESE
GARBAGNATE MONASTERO
GARDA
GARDONE RIVIERA
GARDONE VAL TROMPIA
GARESSIO
GARGALLO
GARGAZZONE .GARGAZON.
GARGNANO
GARLASCO
GARLATE
GARLENDA
GARNIGA TERME
GARZENO
GARZIGLIANA
GASPERINA
GASSINO TORINESE
GATTATICO
GATTEO
GATTICO
GATTINARA
GAVARDO
GAVAZZANA
GAVELLO
GAVERINA TERME
GAVI
GAVIGNANO
GAVIRATE
GAVOI
GAVORRANO
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
GAZZADA SCHIANNO
GAZZANIGA
GAZZO
GAZZO VERONESE
GAZZOLA
GAZZUOLO
GELA
GEMMANO
GEMONA DEL FRIULI
GEMONIO
GENAZZANO
GENGA
GENIVOLTA
GENOLA
GENONI
GENOVA
GENURI
GENZANO DI LUCANIA
GENZANO DI ROMA
GENZONE
GERA LARIO
GERACE
GERACI SICULO
GERANO
GERENZAGO
GERENZANO
GERGEI
GERMAGNANO
GERMAGNO
GERMASINO
GERMIGNAGA
GEROCARNE
GEROLA ALTA
GEROSA
GERRE DE’ CAPRIOLI
GESICO
GESSATE
GESSOPALENA
GESTURI
PROV.
CZ
MC
TV
RO
CN
SI
NU
BZ
ME
LE
LE
RC
LC
FC
LO
VA
VT
NO
VA
PV
LU
RM
PZ
BO
PD
FR
VI
LE
CE
ME
CE
NU
PD
AL
BS
PV
CN
FI
CB
VI
CH
FC
PV
VI
BG
BG
BG
PA
MT
AL
NO
MI
LC
VR
BS
BS
CN
NO
BZ
BS
PV
LC
SV
TN
CO
TO
CZ
TO
RE
FC
NO
VC
BS
AL
RO
BG
AL
RM
VA
NU
GR
MN
VA
BG
PD
VR
PC
MN
CL
RN
UD
VA
RM
AN
CR
CN
NU
GE
CA
PZ
RM
PV
CO
RC
PA
RM
PV
VA
NU
TO
VB
CO
VA
VV
SO
BG
CR
CA
MI
CH
CA
ACCONTO 2008
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
0*
0,5
0,5
0,5
0,4
0,5
0,5
0*
0,5
0,375
0,8
0,5
0,6
0,5
0,4
7500
0,55
0,6
0,7
0,5
0,2
0,5
0,8
*
0,2
0,4 10000
0,2
0*
0,4
0,4
0,5
0,5
0,4
0*
0,4
0,3
0,2
8000
0*
0,2
0,3
0,5
0*
0*
0,2
0,5
0,5
0,5
0,1
0,2
0*
0,5
0,4
0,2
0,15 8000
0*
0,8
0*
0,5
0,2
0,1
0*
0*
0,5
0,2
0,5
0*
0,2
0,4
0,5
0,5
0,2
0,3
0,1
0,7
0,5
0,4
0,1
0*
0,7
0,5
0,4
0,2
0,4
0,5
5000
0,5
0,1
0*
0,5
0,3
0,3
0,5
0,5
8000
0,2
0,5
7500
0,4
0,2
0,2
0,2
0*
0,47
0*
0,44 9000
0,6
0*
0*
0,5
0*
0,7
0*
0*
0*
0,5
0,1
0,4
0,3
0,5
0*
0,2
0,4
0*
0*
0,2
0*
0*
0,5
0,5
0,5
0,4
0,5
0,5
0*
0,5
0,375
0,8
0,5
0,6
0,5
0,4
0,55
0,6
0,7
0,5
0,2
0,5
0,8
0,2
0,4
0,2
0*
0,4
0,4
0,5
0,5
0,4
0*
0,4
0,3
0,2
0*
0,2
0,3
0,5
0*
0*
0,2
0,5
0,5
0,5
0,1
0,2
0*
0,5
0,4
0,2
0,15
0*
0,8
0*
0,5
0,2
0,1
0*
0*
0,5
0,2
0,5
0*
0,2
0,4
0,5
0,5
0,2
0,3
0,1
0,7
0,5
0,4
0,1
0*
0,7
0,5
0,4
0,2
0,4
0,5
0,5
0,1
0*
0,5
0,3
0,3
0,5
0,5
0,2
0,5
0,4
0,2
0,2
0,2
0*
0,47
0*
0,44
0,6
0*
0*
0,5
0*
0,7
0*
0*
0*
0,5
0,1
0,4
0,3
0,5
0*
0,2
0,4
0*
0*
0,2
0*
7500
*
10000
8000
8000
5000
8000
7500
9000
CODICE
CATASTALE COMUNE
D998
D999
E001
E003
E004
E006
E007
E008
E009
E010
E012
E011
E013
E014
E015
E016
E017
E019
E020
E021
E022
E023
E024
E025
E026
E027
E028
E029
E030
E031
E033
E034
E036
E037
E040
E038
E039
E041
E044
E043
E045
E047
E048
E049
E050
E051
E052
E053
E054
E055
E057
E056
E058
E059
E060
E061
E062
E063
E064
E065
E066
E067
E068
E069
E071
E072
E074
E078
E079
E081
M274
E082
E083
E084
E086
E087
E085
D585
E088
E089
E090
E091
E092
E093
E094
E096
E098
E101
E102
E100
E103
E104
E106
E107
E109
E111
E113
E114
E115
E116
E118
E120
E122
E124
E125
E126
E127
E128
E130
E131
E132
E133
E134
E135
E136
E138
E139
E141
E142
E143
E144
GESUALDO
GHEDI
GHEMME
GHIFFA
GHILARZA
GHISALBA
GHISLARENGO
GIACCIANO CON BARUCHELLA
GIAGLIONE
GIANICO
GIANO DELL’UMBRIA
GIANO VETUSTO
GIARDINELLO
GIARDINI-NAXOS
GIAROLE
GIARRATANA
GIARRE
GIAVE
GIAVENO
GIAVERA DEL MONTELLO
GIBA
GIBELLINA
GIFFLENGA
GIFFONE
GIFFONI SEI CASALI
GIFFONI VALLE PIANA
GIGNESE
GIGNOD
GILDONE
GIMIGLIANO
GINESTRA
GINESTRA DEGLI SCHIAVONI
GINOSA
GIOI
GIOIA DEI MARSI
GIOIA DEL COLLE
GIOIA SANNITICA
GIOIA TAURO
GIOIOSA IONICA
GIOIOSA MAREA
GIOVE
GIOVINAZZO
GIOVO
GIRASOLE
GIRIFALCO
GIRONICO
GISSI
GIUGGIANELLO
GIUGLIANO IN CAMPANIA
GIULIANA
GIULIANO DI ROMA
GIULIANO TEATINO
GIULIANOVA
GIUNCUGNANO
GIUNGANO
GIURDIGNANO
GIUSSAGO
GIUSSANO
GIUSTENICE
GIUSTINO
GIUSVALLA
GIVOLETTO
GIZZERIA
GLORENZA .GLURNS.
GODEGA DI SANT’URBANO
GODIASCO
GODRANO
GOITO
GOLASECCA
GOLFERENZO
GOLFO ARANCI
GOMBITO
GONARS
GONI
GONNESA
GONNOSCODINA
GONNOSFANADIGA
GONNOSNO’
GONNOSTRAMATZA
GONZAGA
GORDONA
GORGA
GORGO AL MONTICANO
GORGOGLIONE
GORGONZOLA
GORIANO SICOLI
GORIZIA
GORLA MAGGIORE
GORLA MINORE
GORLAGO
GORLE
GORNATE-OLONA
GORNO
GORO
GORRETO
GORZEGNO
GOSALDO
GOSSOLENGO
GOTTASECCA
GOTTOLENGO
GOVONE
GOZZANO
GRADARA
GRADISCA D’ISONZO
GRADO
GRADOLI
GRAFFIGNANA
GRAFFIGNANO
GRAGLIA
GRAGNANO
GRAGNANO TREBBIENSE
GRAMMICHELE
GRANA
GRANAGLIONE
GRANAROLO DELL’EMILIA
GRANCONA
GRANDATE
GRANDOLA ED UNITI
GRANITI
GRANOZZO CON MONTICELLO
GRANTOLA
SALDO 2007
ACCONTO 2008
PROV.
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE
AV
BS
NO
VB
OR
BG
VC
RO
TO
BS
PG
CE
PA
ME
AL
RG
CT
SS
TO
TV
CA
TP
BI
RC
SA
SA
VB
AO
CB
CZ
PZ
BN
TA
SA
AQ
BA
CE
RC
RC
ME
TR
BA
TN
NU
CZ
CO
CH
LE
NA
PA
FR
CH
TE
LU
SA
LE
PV
MI
SV
TN
SV
TO
CZ
BZ
TV
PV
PA
MN
VA
PV
SS
CR
UD
CA
CA
OR
CA
OR
OR
MN
SO
RM
TV
MT
MI
AQ
GO
VA
VA
BG
BG
VA
BG
FE
GE
CN
BL
PC
CN
BS
CN
NO
PU
GO
GO
VT
LO
VT
BI
NA
PC
CT
AT
BO
BO
VI
CO
CO
ME
NO
VA
0,5
0*
0,4375
0*
0*
0,2
0,3
0,3
0,5
0,4
0,4
0*
0,5
0,5
0,5
0,5
0,8
0*
0,8
0,4
0*
0,5
0,3
0,5
0,4
0,8
0*
0*
0*
0,4
0,5
0,2
0,5
0,4
0*
0*
0,5
0,8
0,5
0*
0,6
0,5
0*
0*
0,5
0,1
0,5
0,4
0,5
0,5
0,5
0,8
0,6
0,5
0
0,2
0,2
0*
0,25
0*
0,1
0,2
0,2
0*
0,4
0,2
0,5
0,2
0,35
0*
0,6
0,5
0,5
0*
0,5
0*
0,4
0*
0*
0,5
0*
0,6
0,5
0,2
0,4
0,2
0,1
0*
0,2
0,4
0,1
0,4
0,3
0,2
0,5
0,3
0,4
0,3
0,4
0*
0,3
0,4
0,5
0,2
0*
0,2
0,4
0,5
0,7
0,5
0,2
0*
0,2
0,5
0,3
0,2
0*
0,4
0,2
0,2
0,5
SALDO 2007
CATASTALE COMUNE
8000
*
10000
7500
7500
8000
8000
*
10000
18000
0,5
0*
0,4375
0*
0*
0,2
0,3
0,5
0,5
0,4
0,4
0*
0,5
0,5
0,5
0,5
0,8
0*
0,8
0,4
8000
0*
0,5
0,3
0,5
0,4
0,8
*
0*
0*
0*
0,4
0,5
0,2
0,5
0,4
0*
0*
0,5
0,8
0,5
0*
0,6
10000
0,5
0,2
7500
0*
0,5
0,1
0,5
0,4
0,5
7500
0,5
0,5
0,8
0,6
7500
0,5
0
0,2
0,2
0*
0,25
0*
0,1
0,2
0,2
0*
0,4
0,2
8000
0,5
0,2
0,35
8000
0*
0,6
0,5
0,5
0*
0,5
0*
0,4
0*
0*
0,5
0*
0,6
0,5
0,2
*
0,4
0,2
0,1
0*
0,2
0,4
0,1
0,4
0,3
0,2
0,5
0,3
0,4
0,3
10000
0,4
0*
0,3
0,4
0,5
0,2
0*
0,2
0,4
0,5
0,7
0,5
18000
0,2
0*
0,2
0,5
0,3
0,2
0*
0,4
0,2
0,2
0,5
E145
E146
E147
E148
E149
E150
E151
E152
E153
E154
E156
E155
E158
E159
E160
E161
E163
E164
E165
E167
E168
E169
E170
E171
E172
E173
E177
E178
E179
E180
E182
E184
E185
E187
E188
E189
E191
E192
E193
E195
E196
E199
E200
E201
E202
E203
E204
E205
E206
E207
E208
E209
E210
E212
E213
E214
E215
E216
E217
E219
E221
E222
E223
E224
E226
E227
E228
E229
E230
E232
E233
E234
E235
E236
E240
E237
E238
E239
E241
E245
E246
E242
E249
E243
E244
E248
E250
E251
E252
E253
E255
E256
E258
E259
E261
E263
E264
E266
E269
E270
E271
E272
E273
E280
E281
E282
E283
E284
E285
E287
E288
E289
E290
E291
E292
E296
E295
E297
E299
E301
E304
- XIV -
GRANTORTO
GRANZE
GRASSANO
GRASSOBBIO
GRATTERI
GRAUNO
GRAVEDONA
GRAVELLONA LOMELLINA
GRAVELLONA TOCE
GRAVERE
GRAVINA DI CATANIA
GRAVINA IN PUGLIA
GRAZZANISE
GRAZZANO BADOGLIO
GRECCIO
GRECI
GREGGIO
GREMIASCO
GRESSAN
GRESSONEY-LA-TRINITE’
GRESSONEY-SAINT-JEAN
GREVE IN CHIANTI
GREZZAGO
GREZZANA
GRIANTE
GRICIGNANO DI AVERSA
GRIGNASCO
GRIGNO
GRIMACCO
GRIMALDI
GRINZANE CAVOUR
GRISIGNANO DI ZOCCO
GRISOLIA
GRIZZANA MORANDI
GROGNARDO
GROMO
GRONDONA
GRONE
GRONTARDO
GROPELLO CAIROLI
GROPPARELLO
GROSCAVALLO
GROSIO
GROSOTTO
GROSSETO
GROSSO
GROTTAFERRATA
GROTTAGLIE
GROTTAMINARDA
GROTTAMMARE
GROTTAZZOLINA
GROTTE
GROTTE DI CASTRO
GROTTERIA
GROTTOLE
GROTTOLELLA
GRUARO
GRUGLIASCO
GRUMELLO CREMONESE ED UNITI
GRUMELLO DEL MONTE
GRUMENTO NOVA
GRUMES
GRUMO APPULA
GRUMO NEVANO
GRUMOLO DELLE ABBADESSE
GUAGNANO
GUALDO
GUALDO CATTANEO
GUALDO TADINO
GUALTIERI
GUALTIERI SICAMINO’
GUAMAGGIORE
GUANZATE
GUARCINO
GUARDA VENETA
GUARDABOSONE
GUARDAMIGLIO
GUARDAVALLE
GUARDEA
GUARDIA LOMBARDI
GUARDIA PERTICARA
GUARDIA PIEMONTESE
GUARDIA SANFRAMONDI
GUARDIAGRELE
GUARDIALFIERA
GUARDIAREGIA
GUARDISTALLO
GUARENE
GUASILA
GUASTALLA
GUAZZORA
GUBBIO
GUDO VISCONTI
GUGLIONESI
GUIDIZZOLO
GUIDONIA MONTECELIO
GUIGLIA
GUILMI
GURRO
GUSPINI
GUSSAGO
GUSSOLA
HONE
IDRO
IGLESIAS
IGLIANO
ILBONO
ILLASI
ILLORAI
IMBERSAGO
IMER
IMOLA
IMPERIA
IMPRUNETA
INARZO
INCISA IN VAL D’ARNO
INCISA SCAPACCINO
INCUDINE
INDUNO OLONA
INGRIA
INTRAGNA
PROV.
PD
PD
MT
BG
PA
TN
CO
PV
VB
TO
CT
BA
CE
AT
RI
AV
VC
AL
AO
AO
AO
FI
MI
VR
CO
CE
NO
TN
UD
CS
CN
VI
CS
BO
AL
BG
AL
BG
CR
PV
PC
TO
SO
SO
GR
TO
RM
TA
AV
AP
AP
AG
VT
RC
MT
AV
VE
TO
CR
BG
PZ
TN
BA
NA
VI
LE
MC
PG
PG
RE
ME
CA
CO
FR
RO
VC
LO
CZ
TR
AV
PZ
CS
BN
CH
CB
CB
PI
CN
CA
RE
AL
PG
MI
CB
MN
RM
MO
CH
VB
CA
BS
CR
AO
BS
CA
CN
NU
VR
SS
LC
TN
BO
IM
FI
VA
FI
AT
BS
VA
TO
VB
ACCONTO 2008
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
0*
0,2
0,4
0*
0,6
0*
0,2
0,5
0,4
0,2
0,5
0,4
0,6
0*
0,5
0,4
0*
0*
0*
0*
0
0,5
0,5
0,8
0,2
0,2
0,4
0*
0*
0,5
0,4
0,4
0*
0,4
0,2
0
0,5
0*
0,5
0,3
0,1
0,2
0,2
0,2
0,5
0,2
0,65
0,65
0,6
0,5
0,7
0*
0,7
0,5
0,3
0,4
0,65
0,1
0*
0,2
0,2
0*
0,4
0,8
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3
0*
0,4
0,5
0*
0*
0,65
0,4
0,2
0*
0,4
0,5
0,6
0,8
0,4
0,2
0,3
0,2
0,2
0*
0,6
0*
0,5
0,7
0*
0,2
0,2
0*
0,5
0,4
0,4
0*
0,1
0,5
0*
0*
0,5
0*
0,3
0*
0,2
0,8
0,7
0,4
0,7
0,5
0*
0*
0,5
0*
8000
9000
7500
5000
8000
7500
*
8000
10000
8000
8000
10000
8000
11000
7500
10000
8000
0*
0,2
0,4
0*
0,6
0*
0,2
0,5
0,4
0,2
0,5
0,4
0,6
0*
0,5
0,4
0*
0*
0*
0*
0
0,5
0,5
0,8
0,2
0,2
0,4
0*
0*
0,5
0,4
0,4
0*
0,4
0,2
0
0,5
0*
0,5
0,3
0,1
0,2
0,2
0,2
0,5
0,2
0,65
0,65
0,6
0,5
0,7
0*
0,7
0,5
0,3
0,4
0,65
0,1
0*
0,2
0,2
0*
0,4
0,8
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3
0*
0,4
0,5
0*
0*
0,65
0,4
0,2
0*
0,4
0,5
0,6
0,8
0,4
0,2
0,3
0,2
0,2
0*
0,6
0*
0,5
0,7
0*
0,2
0,2
0*
0,5
0,4
0,4
0*
0,1
0,5
0*
0*
0,5
0*
0,3
0*
0,2
0,8
0,7
0,4
0,7
0,5
0*
0*
0,5
0*
8000
9000
7500
5000
8000
7500
*
8000
10000
8000
8000
10000
8000
11000
7500
10000
8000
CODICE
CATASTALE COMUNE
E305
E306
E307
E308
E309
E310
E311
E313
E314
E317
E321
E323
E325
E326
E327
E328
E329
E330
E332
E333
E334
E335
E336
E337
E338
E341
E348
E343
E340
E351
E349
E350
E339
E353
E356
E358
E360
E354
E345
E346
E363
E364
E365
E366
E367
E368
E369
E370
E371
E373
E374
E375
E376
E377
E378
E379
E380
E274
E381
E382
E386
E387
E388
C388
E320
E389
E390
E391
E394
E423
E425
A308
E430
E458
E463
E470
E491
E490
E392
E393
E395
E396
E397
E398
E400
M212
E401
E402
E403
E405
E406
E407
E409
E410
E412
E414
E415
E416
E417
E419
E420
E421
E413
E422
E424
E426
E428
M208
E429
E431
E432
E433
E434
E435
E436
E437
E438
E439
E441
C767
E443
INTROBIO
INTROD
INTRODACQUA
INTROZZO
INVERIGO
INVERNO E MONTELEONE
INVERSO PINASCA
INVERUNO
INVORIO
INZAGO
IONADI
IRGOLI
IRMA
IRSINA
ISASCA
ISCA SULLO IONIO
ISCHIA
ISCHIA DI CASTRO
ISCHITELLA
ISEO
ISERA
ISERNIA
ISILI
ISNELLO
ISOLA D’ASTI
ISOLA DEL CANTONE
ISOLA DEL GIGLIO
ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA
ISOLA DEL LIRI
ISOLA DEL PIANO
ISOLA DELLA SCALA
ISOLA DELLE FEMMINE
ISOLA DI CAPO RIZZUTO
ISOLA DI FONDRA
ISOLA DOVARESE
ISOLA RIZZA
ISOLA SANT’ANTONIO
ISOLA VICENTINA
ISOLABELLA
ISOLABONA
ISOLE TREMITI
ISORELLA
ISPANI
ISPICA
ISPRA
ISSIGLIO
ISSIME
ISSO
ISSOGNE
ISTRANA
ITALA
ITRI
ITTIREDDU
ITTIRI
IVANO FRACENA
IVREA
IZANO
JACURSO
JELSI
JENNE
JERAGO CON ORAGO
JERZU
JESI
JESOLO
JOLANDA DI SAVOIA
JOPPOLO
JOPPOLO GIANCAXIO
JOVENCAN
LA CASSA
LA LOGGIA
LA MADDALENA
LA MAGDELEINE
LA MORRA
LA SALLE
LA SPEZIA
LA THUILE
LA VALLE .WENGEN.
LA VALLE AGORDINA
LABICO
LABRO
LACCHIARELLA
LACCO AMENO
LACEDONIA
LACES .LATSCH.
LACONI
LADISPOLI
LAERRU
LAGANADI
LAGHI
LAGLIO
LAGNASCO
LAGO
LAGONEGRO
LAGOSANTO
LAGUNDO .ALGUND.
LAIGUEGLIA
LAINATE
LAINO
LAINO BORGO
LAINO CASTELLO
LAION .LAJEN.
LAIVES .LEIFERS.
LAJATICO
LALLIO
LAMA DEI PELIGNI
LAMA MOCOGNO
LAMBRUGO
LAMEZIA TERME
LAMON
LAMPEDUSA E LINOSA
LAMPORECCHIO
LAMPORO
LANA .LANA.
LANCIANO
LANDIONA
LANDRIANO
LANGHIRANO
LANGOSCO
LANUSEI
LANUVIO
LANZADA
SALDO 2007
PROV.
LC
AO
AQ
LC
CO
PV
TO
MI
NO
MI
VV
NU
BS
MT
CN
CZ
NA
VT
FG
BS
TN
IS
NU
PA
AT
GE
GR
TE
FR
PU
VR
PA
KR
BG
CR
VR
AL
VI
TO
IM
FG
BS
SA
RG
VA
TO
AO
BG
AO
TV
ME
LT
SS
SS
TN
TO
CR
CZ
CB
RM
VA
NU
AN
VE
FE
VV
AG
AO
TO
TO
SS
AO
CN
AO
SP
AO
BZ
BL
RM
RI
MI
NA
AV
BZ
NU
RM
SS
RC
VI
CO
CN
CS
PZ
FE
BZ
SV
MI
CO
CS
CS
BZ
BZ
PI
BG
CH
MO
CO
CZ
BL
AG
PT
VC
BZ
CH
NO
PV
PR
PV
NU
RM
SO
ACCONTO 2008
SALDO 2007
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE
CATASTALE COMUNE
0,5
0*
0*
0,4
0,4
0,35
0,6
0*
0*
0,2
0,5
0*
0*
0,5
0,5
0,5
0,8
0,5
0,8
0,4
0*
0,5
0,4
0,3
0,1
0*
0*
0*
0,8
0,8
0,4
0,5
0*
0*
0,3
0,4
0,8
0,2
0*
0,4
0*
0,15
0,2
0,8
0,5
0,5
0*
0*
0
0,2
0,5
0,7
0,3
0*
0*
0,5
0,2
0,2
0*
0,2
0,5
0*
0,3
0,3
0,8
0,8
0*
0*
0*
0,3
0,2
0*
0,5
0*
0,4
0*
0*
0,6
0,6
0,4
0,6
0,8
0,4
0*
0*
0,3
0*
0*
0*
0,5
0,3
0,4
0,8
0,5
0*
0*
0,4
0,5
0,4
0*
0*
0,2
0,1
0,4
0,5
0,2
0,5
0,2
0,4
0,5
0,6
0,2
0*
0,6
0,4
0,4
0,5
0,2
0,4
0,3
0,4
5000
8000
8000
12500
15000
8000
8000
0,5
0*
0*
0,4
0,4
0,35
0,6
0*
0*
0,2
0,5
0*
0*
0,5
0,5
0,5
0,8
0,5
0,8
0,4
0*
0,5
0,4
0,3
0,1
0*
0*
0*
0,8
0,8
0,4
0,5
0*
0*
0,3
0,4
0,8
0,2
0*
0,4
0*
0,15
0,2
0,8
0,5
0,5
0*
0*
0
0,2
0,5
0,7
0,3
0*
0*
0,5
0,2
0,2
0*
0,2
0,5
0*
0,3
0,3
0,8
0,8
0*
0*
0*
0,3
0,2
0*
0,5
0*
0,4
0*
0*
0,6
0,6
0,4
0,6
0,8
0,4
0*
0*
0,3
0*
0*
0*
0,5
0,3
0,4
0,8
0,5
0*
0*
0,4
0,5
0,4
0*
0*
0,2
0,1
0,4
0,5
0,2
0,5
0,2
0,4
0,5
0,6
0,2
0*
0,6
0,4
0,4
0,5
0,2
0,4
0,3
0,4
5000
8000
8000
12500
15000
8000
8000
E444
E445
E447
E448
E450
A345
E451
E452
E454
E455
M207
E456
E464
E457
E459
E461
E462
E465
E466
E467
E468
E469
E471
E472
E473
E474
E475
E476
E480
E479
E481
E482
E483
E484
E485
E486
E487
E488
E489
E492
E493
E494
E496
E497
E498
E500
E502
E504
E506
E505
E507
E509
E510
E512
E514
E515
E517
E518
E519
E520
E522
E523
E524
E525
E526
E527
E528
E530
E531
C562
E532
E535
E536
E537
E538
E540
E539
E541
E542
E543
E544
E546
E547
E549
E550
E551
E552
E553
E554
E555
E557
E558
E559
E560
E562
E563
E564
E565
E566
E569
E570
E571
E573
E574
E576
E578
E581
E583
E584
E585
E586
E587
E588
E589
E590
E591
E592
E593
E594
E597
E596
- XV -
LANZO D’INTELVI
LANZO TORINESE
LAPEDONA
LAPIO
LAPPANO
L’AQUILA
LARCIANO
LARDARO
LARDIRAGO
LARI
LARIANO
LARINO
LAS PLASSAS
LASA .LAAS.
LASCARI
LASINO
LASNIGO
LASTEBASSE
LASTRA A SIGNA
LATERA
LATERINA
LATERZA
LATIANO
LATINA
LATISANA
LATRONICO
LATTARICO
LAUCO
LAUREANA CILENTO
LAUREANA DI BORRELLO
LAUREGNO .LAUREIN.
LAURENZANA
LAURIA
LAURIANO
LAURINO
LAURITO
LAURO
LAVAGNA
LAVAGNO
LAVARONE
LAVELLO
LAVENA PONTE TRESA
LAVENO-MOMBELLO
LAVENONE
LAVIANO
LAVIS
LAZISE
LAZZATE
LECCE
LECCE NEI MARSI
LECCO
LEFFE
LEGGIUNO
LEGNAGO
LEGNANO
LEGNARO
LEI
LEINI
LEIVI
LEMIE
LENDINARA
LENI
LENNA
LENNO
LENO
LENOLA
LENTA
LENTATE SUL SEVESO
LENTELLA
LENTIAI
LENTINI
LEONESSA
LEONFORTE
LEPORANO
LEQUILE
LEQUIO BERRIA
LEQUIO TANARO
LERCARA FRIDDI
LERICI
LERMA
LESA
LESEGNO
LESIGNANO DE’ BAGNI
LESINA
LESMO
LESSOLO
LESSONA
LESTIZZA
LETINO
LETOJANNI
LETTERE
LETTOMANOPPELLO
LETTOPALENA
LEVANTO
LEVATE
LEVERANO
LEVICE
LEVICO TERME
LEVONE
LEZZENO
LIBERI
LIBRIZZI
LICATA
LICCIANA NARDI
LICENZA
LICODIA EUBEA
LIERNA
LIGNANA
LIGNANO SABBIADORO
LIGONCHIO
LIGOSULLO
LILLIANES
LIMANA
LIMATOLA
LIMBADI
LIMBIATE
LIMENA
LIMIDO COMASCO
LIMINA
LIMONE PIEMONTE
LIMONE SUL GARDA
PROV.
CO
TO
AP
AV
CS
AQ
PT
TN
PV
PI
RM
CB
CA
BZ
PA
TN
CO
VI
FI
VT
AR
TA
BR
LT
UD
PZ
CS
UD
SA
RC
BZ
PZ
PZ
TO
SA
SA
AV
GE
VR
TN
PZ
VA
VA
BS
SA
TN
VR
MI
LE
AQ
LC
BG
VA
VR
MI
PD
NU
TO
GE
TO
RO
ME
BG
CO
BS
LT
VC
MI
CH
BL
SR
RI
EN
TA
LE
CN
CN
PA
SP
AL
NO
CN
PR
FG
MI
TO
BI
UD
CE
ME
NA
PE
CH
SP
BG
LE
CN
TN
TO
CO
CE
ME
AG
MS
RM
CT
LC
VC
UD
RE
UD
AO
BL
BN
VV
MI
PD
CO
ME
CN
BS
ACCONTO 2008
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
0,4
0,65
0,5
0*
0,5
0,6
0,5
0*
0,6
0,4
0,6
0,5
0*
0*
0,5
0*
0,4
0,2
0,5
0,4
0,7
0,8
0,55
0,4
0,4
0,4
0,5
0*
0,2
0,5
0*
0*
0,5
0,7
0,2
0,5
0,8
0,2
0,8
0*
0,5
0*
0,5
0,5
0*
0*
0*
0,2
0*
0*
0*
0*
0,2
0,3
0*
0,5
0*
0,5
0,5
0,3
0,7
0,5
0*
0,3
0*
0,2
0,4
0,3
0,8
0,4
0,6
0,5
0,5
0,8
0,2
0,2
0,3
0*
0,1
0,2
0,1
0,3
0,5
0,6
0*
0,4
0,4
0,6
0,1
0,5
0,5
0,3
0,4
0,5
0,4
0*
0,7
0*
0,4
0*
0,4
0,5
0*
0,5
0,5
0*
0,4
0*
0*
0
0*
0*
0,5
0,2
0,4
0,6
0,4
0,5
0,5
0,3
0*
9000
10000
10000
13000
10000
10500
12000
10000
8500
0,4
0,65
0,5
0*
0,5
0,6
0,5
0*
0,6
0,4
0,6
0,5
0*
0*
0,5
0*
0,4
0,2
0,5
0,4
0,7
0,8
0,55
0,4
0,7
0,4
0,5
0*
0,2
0,5
0*
0*
0,5
0,7
0,2
0,5
0,8
0,2
0,8
0*
0,5
0*
0,5
0,5
0*
0*
0*
0,2
0*
0*
0*
0*
0,2
0,3
0*
0,5
0*
0,5
0,5
0,3
0,7
0,5
0*
0,3
0*
0,2
0,4
0,3
0,8
0,4
0,6
0,5
0,5
0,8
0,2
0,2
0,3
0*
0,1
0,2
0,1
0,3
0,5
0,6
0*
0,4
0,4
0,6
0,1
0,5
0,5
0,3
0,4
0,5
0,4
0*
0,7
0*
0,4
0*
0,4
0,5
0*
0,5
0,5
0*
0,4
0*
0*
0
0*
0*
0,5
0,2
0,4
0,6
0,4
0,5
0,5
0
0*
9000
10000
10000
13000
10000
10500
12000
10000
8500
CODICE
CATASTALE COMUNE
E599
E600
E602
E605
E606
E607
E608
E610
E611
E613
E614
E615
E617
E620
E621
E622
E623
E624
E625
E626
E627
E629
E630
A771
E632
E633
E635
E639
E638
E640
E644
E645
D976
E646
E647
E648
E651
E649
E652
E654
E655
M275
E656
E658
E659
E660
E661
E662
E664
E665
E666
E667
E668
E669
E671
E672
E673
E674
E675
E677
E678
E679
E681
E682
E683
E684
E685
E687
E688
E689
E690
E691
E692
E693
E694
E695
E698
E700
E704
E705
E706
E707
E709
E708
E711
E712
E713
E715
E714
E716
E718
E719
E722
E723
E724
E726
E727
E729
E730
E731
E734
E735
E736
E737
E738
E742
E743
B387
E745
E746
E747
E748
E749
E750
E751
E752
E753
E754
E757
E758
E759
LIMOSANO
LINAROLO
LINGUAGLOSSA
LIONI
LIPARI
LIPOMO
LIRIO
LISCATE
LISCIA
LISCIANO NICCONE
LISIGNAGO
LISIO
LISSONE
LIVERI
LIVIGNO
LIVINALLONGO DEL COL DI LANA
LIVO
LIVO
LIVORNO
LIVORNO FERRARIS
LIVRAGA
LIZZANELLO
LIZZANO
LIZZANO IN BELVEDERE
LOANO
LOAZZOLO
LOCANA
LOCATE DI TRIULZI
LOCATE VARESINO
LOCATELLO
LOCERI
LOCOROTONDO
LOCRI
LOCULI
LODE’
LODI
LODI VECCHIO
LODINE
LODRINO
LOGRATO
LOIANO
LOIRI PORTO SAN PAOLO
LOMAGNA
LOMASO
LOMAZZO
LOMBARDORE
LOMBRIASCO
LOMELLO
LONA LASES
LONATE CEPPINO
LONATE POZZOLO
LONATO
LONDA
LONGANO
LONGARE
LONGARONE
LONGHENA
LONGI
LONGIANO
LONGOBARDI
LONGOBUCCO
LONGONE AL SEGRINO
LONGONE SABINO
LONIGO
LORANZE’
LOREGGIA
LOREGLIA
LORENZAGO DI CADORE
LORENZANA
LOREO
LORETO
LORETO APRUTINO
LORIA
LORO CIUFFENNA
LORO PICENO
LORSICA
LOSINE
LOTZORAI
LOVERE
LOVERO
LOZIO
LOZZA
LOZZO ATESTINO
LOZZO DI CADORE
LOZZOLO
LU
LUBRIANO
LUCCA
LUCCA SICULA
LUCERA
LUCIGNANO
LUCINASCO
LUCITO
LUCO DEI MARSI
LUCOLI
LUGAGNANO VAL D’ARDA
LUGNACCO
LUGNANO IN TEVERINA
LUGO
LUGO DI VICENZA
LUINO
LUISAGO
LULA
LUMARZO
LUMEZZANE
LUNAMATRONA
LUNANO
LUNGAVILLA
LUNGRO
LUOGOSANO
LUOGOSANTO
LUPARA
LURAGO D’ERBA
LURAGO MARINONE
LURANO
LURAS
LURATE CACCIVIO
LUSCIANO
LUSERNA
LUSERNA SAN GIOVANNI
LUSERNETTA
SALDO 2007
ACCONTO 2008
PROV.
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE
CB
PV
CT
AV
ME
CO
PV
MI
CH
PG
TN
CN
MI
NA
SO
BL
CO
TN
LI
VC
LO
LE
TA
BO
SV
AT
TO
MI
CO
BG
NU
BA
RC
NU
NU
LO
LO
NU
BS
BS
BO
SS
LC
TN
CO
TO
TO
PV
TN
VA
VA
BS
FI
IS
VI
BL
BS
ME
FC
CS
CS
CO
RI
VI
TO
PD
VB
BL
PI
RO
AN
PE
TV
AR
MC
GE
BS
NU
BG
SO
BS
VA
PD
BL
VC
AL
VT
LU
AG
FG
AR
IM
CB
AQ
AQ
PC
TO
TR
RA
VI
VA
CO
NU
GE
BS
CA
PU
PV
CS
AV
SS
CB
CO
CO
BG
SS
CO
CE
TN
TO
TO
0*
0,4
0*
0,2
0*
0,5
8000
0,4
0*
0,5
0,4
0*
0,5
0,4
0,5
*
0*
0,4
0*
0*
0,4
0,4
0,3
0,4
0,5
0,6
0,5
0,4
0,4
0,5
0,4
0,2
0*
0,2
0,8
0,2
0*
0,2
0,4
0*
0,5
0*
0,7
0,5
0,4
0*
0,2
0,5
0*
0,5
0*
0,2
0,2
0,5
0,4
0,3
*
0,7
0,8
0*
0*
0*
0*
0*
0,4
0,4
0,5
0,6
0,2
0*
0,8
0,4
0,6
0,4 15000
0,5
0,1
0,5
0,4
0,8
0,4
0,3
0,6
0*
0,2
0,4
0,5
0,5
0,6
0,5
0,2
0,5
0*
0,4
0,5
0,5
0*
0*
0*
0,3
0,5
0,4
3500
0,8 11500
0,5
0,525 13000
0,3
0*
0,8
0,4
0,5
0,6
0,4
0,8
0*
0*
0,2
0,6
0,3
0,4
0*
0,2
0,2
0*
0,5
0,5
SALDO 2007
CATASTALE COMUNE
0*
0,4
0*
0,2
0*
0,5
0,4
0*
0,5
0,4
0*
0,5
0,4
0,5
0*
0,4
0*
0*
0,4
0,4
0,3
0,4
0,5
0,6
0,5
0,4
0,4
0,5
0,4
0,2
0*
0,2
0,8
0,2
0*
0,2
0,4
0*
0,5
0*
0,7
0,5
0,4
0*
0,2
0,5
0*
0,5
0*
0,2
0,2
0,5
0,4
0,3
0,7
0,8
0*
0*
0*
0*
0*
0,4
0,4
0,5
0,6
0,2
0*
0,8
0,4
0,6
0,4
0,5
0,1
0,5
0,4
0,8
0,4
0,3
0,6
0*
0,2
0,4
0,5
0,5
0,6
0,5
0,2
0,5
0*
0,4
0,5
0,5
0*
0*
0*
0,3
0,5
0,4
0,8
0,5
0,525
0,3
0*
0,8
0,4
0,5
0,6
0,4
0,8
0*
0*
0,2
0,6
0,3
0,4
0*
0,4
0,2
0*
0,5
0,5
8000
*
*
15000
3500
11500
13000
E760
E761
E762
E763
E764
E767
E769
E770
E772
E773
E775
E777
E778
E780
E779
E782
E783
E784
E785
E786
E787
E788
E789
E790
E791
E342
E793
E794
E795
E798
E799
E800
E801
E803
E804
E805
E806
E809
E808
E811
E807
E810
E813
E812
E814
E815
E816
E817
E818
E819
E821
E820
E825
E829
E830
E834
E835
E836
E837
E838
E839
E840
E841
E842
E833
E843
E844
E847
E848
E850
E851
E852
E853
E854
E855
E856
E858
E859
E860
E862
E863
E864
E865
E866
E868
E869
E870
E872
E873
E874
E875
E876
E877
E878
B632
E879
E880
E882
E883
E884
E885
E887
E888
M283
E889
E891
E892
E893
E894
E896
E897
E899
E900
E901
E902
E903
E904
E906
E911
E908
E910
- XVI -
LUSEVERA
LUSIA
LUSIANA
LUSIGLIE’
LUSON .LUESEN.
LUSTRA
LUVINATE
LUZZANA
LUZZARA
LUZZI
MACCAGNO
MACCASTORNA
MACCHIA D’ISERNIA
MACCHIA VALFORTORE
MACCHIAGODENA
MACELLO
MACERATA
MACERATA CAMPANIA
MACERATA FELTRIA
MACHERIO
MACLODIO
MACOMER
MACRA
MACUGNAGA
MADDALONI
MADESIMO
MADIGNANO
MADONE
MADONNA DEL SASSO
MAENZA
MAFALDA
MAGASA
MAGENTA
MAGGIORA
MAGHERNO
MAGIONE
MAGISANO
MAGLIANO ALFIERI
MAGLIANO ALPI
MAGLIANO DE’ MARSI
MAGLIANO DI TENNA
MAGLIANO IN TOSCANA
MAGLIANO ROMANO
MAGLIANO SABINA
MAGLIANO VETERE
MAGLIE
MAGLIOLO
MAGLIONE
MAGNACAVALLO
MAGNAGO
MAGNANO
MAGNANO IN RIVIERA
MAGOMADAS
MAGRE’ SULLA STRADA DEL VINO .MARGREID AN DE.
MAGREGLIO
MAIDA
MAIERA’
MAIERATO
MAIOLATI SPONTINI
MAIOLO
MAIORI
MAIRAGO
MAIRANO
MAISSANA
MAJANO
MALAGNINO
MALALBERGO
MALBORGHETTO-VALBRUNA
MALCESINE
MALE’
MALEGNO
MALEO
MALESCO
MALETTO
MALFA
MALGESSO
MALGRATE
MALITO
MALLARE
MALLES VENOSTA .MALS.
MALNATE
MALO
MALONNO
MALOSCO
MALTIGNANO
MALVAGNA
MALVICINO
MALVITO
MAMMOLA
MAMOIADA
MANCIANO
MANDANICI
MANDAS
MANDATORICCIO
MANDELA
MANDELLO DEL LARIO
MANDELLO VITTA
MANDURIA
MANERBA DEL GARDA
MANERBIO
MANFREDONIA
MANGO
MANGONE
MANIACE
MANIAGO
MANOCALZATI
MANOPPELLO
MANSUE’
MANTA
MANTELLO
MANTOVA
MANZANO
MANZIANA
MAPELLO
MARA
MARACALAGONIS
MARANELLO
MARANO DI NAPOLI
MARANO DI VALPOLICELLA
MARANO EQUO
MARANO LAGUNARE
PROV.
UD
RO
VI
TO
BZ
SA
VA
BG
RE
CS
VA
LO
IS
CB
IS
TO
MC
CE
PU
MI
BS
NU
CN
VB
CE
SO
CR
BG
VB
LT
CB
BS
MI
NO
PV
PG
CZ
CN
CN
AQ
AP
GR
RM
RI
SA
LE
SV
TO
MN
MI
BI
UD
NU
BZ
CO
CZ
CS
VV
AN
PU
SA
LO
BS
SP
UD
CR
BO
UD
VR
TN
BS
LO
VB
CT
ME
VA
LC
CS
SV
BZ
VA
VI
BS
TN
AP
ME
AL
CS
RC
NU
GR
ME
CA
CS
RM
LC
NO
TA
BS
BS
FG
CN
CS
CT
PN
AV
PE
TV
CN
SO
MN
UD
RM
BG
SS
CA
MO
NA
VR
RM
UD
ACCONTO 2008
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
0,2
0,8
0,4
0,4
0*
0*
0,5
0,2
0,3
0,8
0
0,2
0,4
0,4
0,2
0*
0,6
0,4
0,5
0,1
0*
0,2
0,5
0,8
0,5
0
0,1
0,5
0,3
0,6
0*
0,2
0,5
0*
0,5
0,5
0,2
0,5
0,4
0,6
0,4
0*
0,5
0,8
0,4
0,5
0*
0,6
0,8
0,3
0,4
0*
0,8
0*
0*
0,2
0,8
0,2
0,5
0,5
0,7
0,6
0,4
0*
0,2
0,2
0,4
0*
0*
0*
0*
0,5
0*
0*
0,3
0,4
0,3
0,5
0,6
0*
0*
0,5
0,2
0*
0,5
0,5
0*
0,2
0,5
0*
0,5
0,3
0,3
0,5
0,5
0,2
0*
0,5
0*
0,6
0,8
0,6
0,2
0,5
0*
0,2
0,2
0,5
0,5
0,1
0,4
0*
0,5
0,5
0*
0
0,4
0,5
0,4
0*
0*
9000
8500
8000
10000
12500
7500
12000
20000
*
8000
10000
0,2
0,8
0,4
0,4
0*
0*
0,5
0,2
0,3
0,8
0
0,2
0,4
0,4
0,2
0*
0,6
0,4
0,5
0,1
0*
0,2
0,5
0,8
0,5
0
0,1
0,5
0,3
0,6
0*
0,2
0,5
0*
0,5
0,5
0,2
0,5
0,4
0,6
0,4
0*
0,5
0,8
0,4
0,5
0*
0,6
0,8
0,3
0,4
0*
0,8
0*
0*
0,2
0,8
0,2
0,5
0,5
0,7
0,6
0,4
0*
0,2
0,2
0,5
0*
0*
0*
0*
0,5
0*
0*
0,3
0,4
0,3
0,5
0,6
0*
0,3
0,5
0,2
0*
0,5
0,5
0*
0,2
0,5
0*
0,5
0,3
0,3
0,5
0,5
0,2
0*
0,5
0*
0,6
0,8
0,6
0,2
0,5
0*
0,2
0,2
0,5
0,5
0,1
0,4
0*
0,5
0,5
0*
0
0,4
0,5
0,4
0*
0*
9000
8500
8000
10000
12500
7500
12000
20000
12000
*
8000
10000
CODICE
CATASTALE COMUNE
E914
E915
E905
E907
E912
E917
E919
E921
E922
E923
E924
E925
E927
E928
E929
E930
E931
E932
E933
E934
E936
E938
E939
E940
E941
E944
E945
E946
E947
E949
E951
E952
E953
E954
E955
E956
E957
E958
E959
E960
E961
E962
E963
E965
E967
E968
E970
E971
E972
E973
E974
E975
E976
E977
E978
E979
E980
E981
E982
E983
E984
E986
E987
E988
E989
E990
E991
E992
E993
E994
E995
B689
E999
E998
E997
F001
F002
M270
F003
F004
F005
F006
F007
F009
F010
F011
F012
F013
F016
F015
F017
F019
F020
F023
F022
M289
F025
F021
F026
F029
F030
F032
F024
F027
F028
F033
F035
F037
F041
F042
F044
F045
F046
F047
F048
F050
F051
F052
F053
F054
F055
MARANO MARCHESATO
MARANO PRINCIPATO
MARANO SUL PANARO
MARANO TICINO
MARANO VICENTINO
MARANZANA
MARATEA
MARCALLO CON CASONE
MARCARIA
MARCEDUSA
MARCELLINA
MARCELLINARA
MARCETELLI
MARCHENO
MARCHIROLO
MARCIANA
MARCIANA MARINA
MARCIANISE
MARCIANO DELLA CHIANA
MARCIGNAGO
MARCON
MAREBBE .ENNEBERG.
MARENE
MARENO DI PIAVE
MARENTINO
MARETTO
MARGARITA
MARGHERITA DI SAVOIA
MARGNO
MARIANA MANTOVANA
MARIANO COMENSE
MARIANO DEL FRIULI
MARIANOPOLI
MARIGLIANELLA
MARIGLIANO
MARINA DI GIOIOSA IONICA
MARINEO
MARINO
MARLENGO .MARLING.
MARLIANA
MARMENTINO
MARMIROLO
MARMORA
MARNATE
MARONE
MAROPATI
MAROSTICA
MARRADI
MARRUBIU
MARSAGLIA
MARSALA
MARSCIANO
MARSICO NUOVO
MARSICOVETERE
MARTA
MARTANO
MARTELLAGO
MARTELLO .MARTELL.
MARTIGNACCO
MARTIGNANA DI PO
MARTIGNANO
MARTINA FRANCA
MARTINENGO
MARTINIANA PO
MARTINSICURO
MARTIRANO
MARTIRANO LOMBARDO
MARTIS
MARTONE
MARUDO
MARUGGIO
MARZABOTTO
MARZANO
MARZANO APPIO
MARZANO DI NOLA
MARZI
MARZIO
MASAINAS
MASATE
MASCALI
MASCALUCIA
MASCHITO
MASCIAGO PRIMO
MASER
MASERA
MASERA’ DI PADOVA
MASERADA SUL PIAVE
MASI
MASI TORELLO
MASIO
MASLIANICO
MASON VICENTINO
MASONE
MASSA
MASSA D’ALBE
MASSA DI SOMMA
MASSA E COZZILE
MASSA FERMANA
MASSA FISCAGLIA
MASSA LOMBARDA
MASSA LUBRENSE
MASSA MARITTIMA
MASSA MARTANA
MASSAFRA
MASSALENGO
MASSANZAGO
MASSAROSA
MASSAZZA
MASSELLO
MASSERANO
MASSIGNANO
MASSIMENO
MASSIMINO
MASSINO VISCONTI
MASSIOLA
MASULLAS
MATELICA
MATERA
MATHI
MATINO
MATRICE
SALDO 2007
PROV.
CS
CS
MO
NO
VI
AT
PZ
MI
MN
CZ
RM
CZ
RI
BS
VA
LI
LI
CE
AR
PV
VE
BZ
CN
TV
TO
AT
CN
FG
LC
MN
CO
GO
CL
NA
NA
RC
PA
RM
BZ
PT
BS
MN
CN
VA
BS
RC
VI
FI
OR
CN
TP
PG
PZ
PZ
VT
LE
VE
BZ
UD
CR
LE
TA
BG
CN
TE
CZ
CZ
SS
RC
LO
TA
BO
PV
CE
AV
CS
VA
CA
MI
CT
CT
PZ
VA
TV
VB
PD
TV
PD
FE
AL
CO
VI
GE
MS
AQ
NA
PT
AP
FE
RA
NA
GR
PG
TA
LO
PD
LU
BI
TO
BI
AP
TN
SV
NO
VB
OR
MC
MT
TO
LE
CB
ACCONTO 2008
SALDO 2007
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE
CATASTALE COMUNE
0,7
0,7
0,6
0,4
0,2
0,6
0,8
0,6
0,5
0*
0,8
0,2
0,5
0,2
0,2
0*
0,2
0,6
0,4
0,4
0,5
0*
0,2
0,1
0,5
0,5
0*
0,5
0*
0*
0,8
0*
0*
0,4
0,2
0,4
0*
0,4
0*
0,5
0*
0,2
0,3
0,4
0,5
0,4
0,2
0,6
0,2
0*
0,1
0,5
0,4
0,2
0,5
0,65
0,5
0*
0,2
0,3
0,6
0,8
0,5
0*
0,8
0*
0,4
0*
0*
0,2
0,8
0,65
0,5
0,4
0,5
0,2
0,7
0*
0,5
0,3
0,5
0,4
0,3
0,3
0*
0,4
0,4
0,65
0,8
0,5
0
0,1
0,7
0,7
0,5
0,6
0,5
0,6
0,8
0,5
0,8
0,4
0,5
0,7
0,5
0,5
0,8
0,4
0,3
0,6
0,5
0*
0,5
0*
0*
0,5
0,8
0,3
0,3
0*
0,5
10000
10000
8000
8000
12000
*
8000
10000
10000
7500
*
0,7
0,7
0,6
0,4
0,6
0,6
0,8
0,6
0,5
0*
0,8
0,2
0,5
0,2
0,4
0*
0,2
0,6
0,4
0,4
0,5
0*
0,2
0,1
0,5
0,5
0*
0,5
0*
0*
0,6
0*
0*
0,4
0,2
0,4
0*
0,4
0*
0,5
0*
0,2
0,3
0,4
0,8
0,4
0,2
0,6
0,2
0*
0,1
0,5
0,4
0,2
0,5
0,65
0,5
0*
0,2
0,3
0,6
0,8
0,5
0*
0,8
0*
0,4
0*
0*
0,2
0,8
0,65
0,5
0,4
0,5
0,2
0,7
0*
0,5
0,3
0,5
0,4
0,3
0,3
0*
0,4
0,4
0,65
0,8
0,5
0
0,1
0,7
0,7
0,5
0,6
0,5
0,6
0,8
0,5
0,8
0,4
0,5
0,7
0,5
0,5
0,8
0,4
0,3
0,6
0,5
0*
0,5
0*
0*
0,5
0,8
0,3
0,3
0*
0,5
10000
10000
8000
8000
12000
*
8000
10000
10000
7500
*
F058
F059
F061
F063
F064
F065
F066
M271
F067
F068
F070
F074
F073
F078
F080
F081
F082
F083
F084
F085
F086
F087
F088
F089
F091
F092
F093
F094
F095
F096
F097
F098
F100
F101
F102
F104
F105
F106
F107
F108
F109
F111
F112
F110
F113
F114
F115
F117
F118
F119
F120
F121
F122
F123
F125
F126
F127
F130
F131
F132
F133
F134
F135
F136
F138
F139
F140
F141
F144
F145
F146
F147
F148
F149
F151
F152
F153
F154
F155
F156
F157
F158
F161
F162
F164
F165
F168
F170
F167
F171
F172
F173
F174
F175
F176
F181
F182
F183
F184
F186
F187
F188
F189
F190
F191
F192
F193
F194
F196
F198
F199
F200
F201
F202
F203
F205
F206
E618
F207
F208
F209
- XVII -
MATTIE
MATTINATA
MAZARA DEL VALLO
MAZZANO
MAZZANO ROMANO
MAZZARINO
MAZZARRA’ SANT’ANDREA
MAZZARRONE
MAZZE’
MAZZIN
MAZZO DI VALTELLINA
MEANA DI SUSA
MEANA SARDO
MEDA
MEDE
MEDEA
MEDESANO
MEDICINA
MEDIGLIA
MEDOLAGO
MEDOLE
MEDOLLA
MEDUNA DI LIVENZA
MEDUNO
MEGLIADINO SAN FIDENZIO
MEGLIADINO SAN VITALE
MEINA
MEL
MELARA
MELAZZO
MELDOLA
MELE
MELEGNANO
MELENDUGNO
MELETI
MELFI
MELICUCCA’
MELICUCCO
MELILLI
MELISSA
MELISSANO
MELITO DI NAPOLI
MELITO DI PORTO SALVO
MELITO IRPINO
MELIZZANO
MELLE
MELLO
MELPIGNANO
MELTINA .MOELTEN.
MELZO
MENAGGIO
MENAROLA
MENCONICO
MENDATICA
MENDICINO
MENFI
MENTANA
MEOLO
MERANA
MERANO .MERAN.
MERATE
MERCALLO
MERCATELLO SUL METAURO
MERCATINO CONCA
MERCATO SAN SEVERINO
MERCATO SARACENO
MERCENASCO
MERCOGLIANO
MERETO DI TOMBA
MERGO
MERGOZZO
MERI’
MERLARA
MERLINO
MERONE
MESAGNE
MESE
MESENZANA
MESERO
MESOLA
MESORACA
MESSINA
MESTRINO
META
MEUGLIANO
MEZZAGO
MEZZANA
MEZZANA BIGLI
MEZZANA MORTIGLIENGO
MEZZANA RABATTONE
MEZZANE DI SOTTO
MEZZANEGO
MEZZANI
MEZZANINO
MEZZANO
MEZZEGRA
MEZZENILE
MEZZOCORONA
MEZZOJUSO
MEZZOLDO
MEZZOLOMBARDO
MEZZOMERICO
MIAGLIANO
MIANE
MIASINO
MIAZZINA
MICIGLIANO
MIGGIANO
MIGLIANICO
MIGLIARINO
MIGLIARO
MIGLIERINA
MIGLIONICO
MIGNANEGO
MIGNANO MONTE LUNGO
MILANO
MILAZZO
MILENA
MILETO
MILIS
MILITELLO IN VAL DI CATANIA
PROV.
TO
FG
TP
BS
RM
CL
ME
CT
TO
TN
SO
TO
NU
MI
PV
GO
PR
BO
MI
BG
MN
MO
TV
PN
PD
PD
NO
BL
RO
AL
FC
GE
MI
LE
LO
PZ
RC
RC
SR
KR
LE
NA
RC
AV
BN
CN
SO
LE
BZ
MI
CO
SO
PV
IM
CS
AG
RM
VE
AL
BZ
LC
VA
PU
PU
SA
FC
TO
AV
UD
AN
VB
ME
PD
LO
CO
BR
SO
VA
MI
FE
KR
ME
PD
NA
TO
MI
TN
PV
BI
PV
VR
GE
PR
PV
TN
CO
TO
TN
PA
BG
TN
NO
BI
TV
NO
VB
RI
LE
CH
FE
FE
CZ
MT
GE
CE
MI
ME
CL
VV
OR
CT
ACCONTO 2008
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
0,2
0,8
0,4
0,8
0,8
0,2
0,4
0,5
0,7
0*
0,1
0,8
0*
0,1
0,7
0,15
0,3
0,5
0,4
0*
0*
0,5
0,5
0*
0,4
0*
0*
0,4
0,1
0,3
0,2
0,6
0,3
0,4
0,2
0,2
0*
0,4
0*
0,1
0,4
0,7
0,2
0,7
0,5
0,5
0*
0*
0*
0,5
0,5
0*
0,2
0*
0,4
0,1
0,65
0,7
0,2
0,1
0,5
0,2
0,6
0,5
0,6
0,5
0,6
0,1
0,3
0,6
0,1
0,4
0,5
0,3
0,2
0,5
0,2
0*
0,2
0,5
0,5
0,8
0,2
0,5
0,5
0,4
0*
0,5
0,65
0,2
0,4
0,2
0,2
0,2
0*
0,2
0,5
0*
0,5
0*
0*
0,6
0,5
0,4
0,1
0*
0,5
0,4
0,6
0,8
0,6
0,2
0,8
0,7
0,4
0*
0,4
0,2
0,8
0,5
0,2
*
7500
5000
11000
15000
10000
10000
12000
8000
0,2
0,8
0,4
0,8
0,8
0,2
0,4
0,5
0,7
0*
0,1
0,8
0*
0,1
0,7
0,15
0,3
0,5
0,4
0*
0*
0,5
0,5
0*
0,4
0*
0*
0,4
0,1
0,3
0,2
0,6
0,3
0,4
0,2
0,2
0*
0,4
0*
0,1
0,4
0,7
0,2
0,7
0,5
0,5
0*
0*
0*
0,5
0,5
0*
0,2
0*
0,4
0,1
0,65
0,7
0,2
0,1
0,5
0,2
0,6
0,5
0,6
0,5
0,6
0,1
0,3
0,6
0,1
0,4
0,5
0,3
0,2
0,5
0,2
0*
0,2
0,5
0,5
0,8
0,2
0,5
0,5
0,4
0*
0,5
0,65
0,2
0,4
0,2
0,2
0,2
0*
0,2
0,5
0*
0,5
0*
0*
0,6
0,5
0,4
0,1
0*
0,5
0,4
0,6
0,8
0,6
0,2
0,8
0,7
0,4
0*
0,4
0,2
0,8
0,5
0,2
*
7500
5000
11000
15000
10000
10000
12000
8000
CODICE
CATASTALE COMUNE
F210
F213
F214
F216
F217
F218
F219
F221
F220
F223
F224
F225
F226
F229
F230
F231
F235
F232
F233
F238
F239
F240
F241
F242
F244
F243
F246
F247
F248
F249
F250
F251
F254
F256
F257
F258
F259
F261
F262
F263
F265
F266
F267
F268
F269
F270
F272
F274
F275
F277
F276
F278
F279
F280
F281
F283
F284
M255
F286
F287
F288
F290
F293
F294
F295
F297
F301
F304
F305
F306
F307
F308
F309
F310
F311
F312
F315
F313
F316
F317
F318
F319
F320
F322
F323
F324
F325
F327
F326
F329
F328
F330
F332
F333
F335
F336
D553
F337
F338
F340
F341
F342
F343
F346
F347
F348
F351
F352
F354
F355
F356
F358
F359
F360
F361
F363
F364
F365
F368
F369
F370
MILITELLO ROSMARINO
MILLESIMO
MILO
MILZANO
MINEO
MINERBE
MINERBIO
MINERVINO DI LECCE
MINERVINO MURGE
MINORI
MINTURNO
MINUCCIANO
MIOGLIA
MIRA
MIRABELLA ECLANO
MIRABELLA IMBACCARI
MIRABELLO
MIRABELLO MONFERRATO
MIRABELLO SANNITICO
MIRADOLO TERME
MIRANDA
MIRANDOLA
MIRANO
MIRTO
MISANO ADRIATICO
MISANO DI GERA D’ADDA
MISILMERI
MISINTO
MISSAGLIA
MISSANELLO
MISTERBIANCO
MISTRETTA
MOASCA
MOCONESI
MODENA
MODICA
MODIGLIANA
MODOLO
MODUGNO
MOENA
MOGGIO
MOGGIO UDINESE
MOGLIA
MOGLIANO
MOGLIANO VENETO
MOGORELLA
MOGORO
MOIANO
MOIMACCO
MOIO ALCANTARA
MOIO DE’ CALVI
MOIO DELLA CIVITELLA
MOIOLA
MOLA DI BARI
MOLARE
MOLAZZANA
MOLFETTA
MOLINA ATERNO
MOLINA DI LEDRO
MOLINARA
MOLINELLA
MOLINI DI TRIORA
MOLINO DEI TORTI
MOLISE
MOLITERNO
MOLLIA
MOLOCHIO
MOLTENO
MOLTRASIO
MOLVENA
MOLVENO
MOMBALDONE
MOMBARCARO
MOMBAROCCIO
MOMBARUZZO
MOMBASIGLIO
MOMBELLO DI TORINO
MOMBELLO MONFERRATO
MOMBERCELLI
MOMO
MOMPANTERO
MOMPEO
MOMPERONE
MONACILIONI
MONALE
MONASTERACE
MONASTERO BORMIDA
MONASTERO DI LANZO
MONASTERO DI VASCO
MONASTEROLO CASOTTO
MONASTEROLO DEL CASTELLO
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO
MONASTIER DI TREVISO
MONASTIR
MONCALIERI
MONCALVO
MONCENISIO
MONCESTINO
MONCHIERO
MONCHIO DELLE CORTI
MONCLASSICO
MONCRIVELLO
MONCUCCO TORINESE
MONDAINO
MONDAVIO
MONDOLFO
MONDOVI’
MONDRAGONE
MONEGLIA
MONESIGLIO
MONFALCONE
MONFORTE D’ALBA
MONFORTE SAN GIORGIO
MONFUMO
MONGARDINO
MONGHIDORO
MONGIANA
MONGIARDINO LIGURE
MONGIUFFI MELIA
MONGRANDO
MONGRASSANO
SALDO 2007
PROV.
ME
SV
CT
BS
CT
VR
BO
LE
BA
SA
LT
LU
SV
VE
AV
CT
FE
AL
CB
PV
IS
MO
VE
ME
RN
BG
PA
MI
LC
PZ
CT
ME
AT
GE
MO
RG
FC
NU
BA
TN
LC
UD
MN
MC
TV
OR
OR
BN
UD
ME
BG
SA
CN
BA
AL
LU
BA
AQ
TN
BN
BO
IM
AL
CB
PZ
VC
RC
LC
CO
VI
TN
AT
CN
PU
AT
CN
TO
AL
AT
NO
TO
RI
AL
CB
AT
RC
AT
TO
CN
CN
BG
CN
TV
CA
TO
AT
TO
AL
CN
PR
TN
VC
AT
RN
PU
PU
CN
CE
GE
CN
GO
CN
ME
TV
AT
BO
VV
AL
ME
BI
CS
ACCONTO 2008
SALDO 2007
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE
CATASTALE COMUNE
0,5
0,8
0*
0,2
0*
0,4
0,5
0,56
0,5
0,6
0,2
0,6
0,4
0,4
0,3
0,8
0,3
0,6
0*
0,3
0,5
0,42
0,5
0,5
0*
0,4
0*
0*
0*
0*
0,4
0,1
0,5
0,5
0,5
0*
0,4
0*
0*
0*
0,3
0*
0*
0,5
0,5
0,4
0,2
0,5
0*
0,5
0,5
0,2
0,2
0,4
0,2
0,5
0,5
0,2
0*
0*
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,5
0,4
0,2
0,4
0,2
0*
0,6
0,3
0,7
0,5
0,5
0*
0,5
0,55
0,5
0,8
0,5
0*
0,2
0*
0,4
0,6
0,2
0,7
0,1
0,8
0,8
0,4
0,4
0,46
0,5
0*
0,5
0*
0,5
0*
0*
0,2
0,8
0,8
0,7
0,4
0*
0,2
0,5
0,3
0,5
0,5
0,2
0,5
0,8
0*
0*
0,2
0,5
0*
7500
*
6500
10000
7500
15000
8000
0,5
0,8
0*
0,2
0*
0,4
0,5
0,56
0,5
0,6
0,2
0,6
0,4
0,4
0,3
0,8
0,6
0,6
0*
0,3
0,5
0,42
0,5
0,5
0*
0,4
0*
0*
0*
0*
0,4
0,1
0,5
0,5
0,5
0*
0,4
0*
0*
0*
0,3
0*
0*
0,5
0,5
0,4
0,2
0,5
0*
0,5
0,5
0,2
0,2
0,4
0,2
0,5
0,5
0,2
0*
0*
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,5
0,4
0,2
0,4
0,2
0*
0,6
0,3
0,7
0,5
0,5
0*
0,5
0,55
0,5
0,8
0,5
0*
0,2
0*
0,4
0,6
0,2
0,7
0,1
0,8
0,8
0,4
0,4
0,46
0,5
0*
0,5
0*
0,5
0*
0*
0,2
0,8
0,8
0,7
0,4
0*
0,2
0,5
0,3
0,5
0,5
0,2
0,5
0,8
0*
0*
0,2
0,6
0*
7500
*
6500
10000
7500
15000
8000
F371
F372
F373
F374
F375
F376
F377
F378
F379
F380
F381
F382
F383
F384
F385
F386
F387
F390
F391
F392
F393
F394
F395
F396
F397
F398
F400
F399
F402
F403
F404
F405
F408
F409
F407
F410
F411
F414
F415
F419
F420
F406
F417
F416
F422
F423
F424
F426
F427
F428
F429
F430
F432
F433
F437
F456
F460
F467
F476
F434
F486
F488
F517
F524
F532
F561
F589
F590
F599
F600
F603
F616
F618
F620
F619
F621
F622
F626
F627
F628
F634
F629
F631
F653
F664
F665
F440
F441
D746
B268
F442
F443
F445
F446
F450
F448
F449
F452
F453
F454
F455
F457
A561
F458
F461
F462
F463
F464
F465
F469
F468
F473
F474
F475
F477
F478
F479
F480
F481
F482
F483
- XVIII -
MONGUELFO-TESIDO .WELSBERG-TAISTEN.
MONGUZZO
MONIGA DEL GARDA
MONLEALE
MONNO
MONOPOLI
MONREALE
MONRUPINO
MONSAMPIETRO MORICO
MONSAMPOLO DEL TRONTO
MONSANO
MONSELICE
MONSERRATO
MONSUMMANO TERME
MONTA’
MONTABONE
MONTACUTO
MONTAFIA
MONTAGANO
MONTAGNA .MONTAN.
MONTAGNA IN VALTELLINA
MONTAGNANA
MONTAGNAREALE
MONTAGNE
MONTAGUTO
MONTAIONE
MONTALBANO ELICONA
MONTALBANO JONICO
MONTALCINO
MONTALDEO
MONTALDO BORMIDA
MONTALDO DI MONDOVI’
MONTALDO ROERO
MONTALDO SCARAMPI
MONTALDO TORINESE
MONTALE
MONTALENGHE
MONTALLEGRO
MONTALTO DELLE MARCHE
MONTALTO DI CASTRO
MONTALTO DORA
MONTALTO LIGURE
MONTALTO PAVESE
MONTALTO UFFUGO
MONTANARO
MONTANASO LOMBARDO
MONTANERA
MONTANO ANTILIA
MONTANO LUCINO
MONTAPPONE
MONTAQUILA
MONTASOLA
MONTAURO
MONTAZZOLI
MONTE ARGENTARIO
MONTE CASTELLO DI VIBIO
MONTE CAVALLO
MONTE CERIGNONE
MONTE COLOMBO
MONTE CREMASCO
MONTE DI MALO
MONTE DI PROCIDA
MONTE GIBERTO
MONTE GRIMANO TERME
MONTE ISOLA
MONTE MARENZO
MONTE PORZIO
MONTE PORZIO CATONE
MONTE RINALDO
MONTE ROBERTO
MONTE ROMANO
MONTE SAN BIAGIO
MONTE SAN GIACOMO
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA
MONTE SAN GIUSTO
MONTE SAN MARTINO
MONTE SAN PIETRANGELI
MONTE SAN PIETRO
MONTE SAN SAVINO
MONTE SAN VITO
MONTE SANTA MARIA TIBERINA
MONTE SANT’ANGELO
MONTE URANO
MONTE VIDON COMBATTE
MONTE VIDON CORRADO
MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA
MONTEBELLO DI BERTONA
MONTEBELLO IONICO
MONTEBELLO SUL SANGRO
MONTEBELLO VICENTINO
MONTEBELLUNA
MONTEBRUNO
MONTEBUONO
MONTECALVO IN FOGLIA
MONTECALVO IRPINO
MONTECALVO VERSIGGIA
MONTECARLO
MONTECAROTTO
MONTECASSIANO
MONTECASTELLO
MONTECASTRILLI
MONTECATINI TERME
MONTECATINI VAL DI CECINA
MONTECCHIA DI CROSARA
MONTECCHIO
MONTECCHIO EMILIA
MONTECCHIO MAGGIORE
MONTECCHIO PRECALCINO
MONTECHIARO D’ACQUI
MONTECHIARO D’ASTI
MONTECHIARUGOLO
MONTECICCARDO
MONTECILFONE
MONTECOMPATRI
MONTECOPIOLO
MONTECORICE
MONTECORVINO PUGLIANO
MONTECORVINO ROVELLA
MONTECOSARO
MONTECRESTESE
PROV.
BZ
CO
BS
AL
BS
BA
PA
TS
AP
AP
AN
PD
CA
PT
CN
AT
AL
AT
CB
BZ
SO
PD
ME
TN
AV
FI
ME
MT
SI
AL
AL
CN
CN
AT
TO
PT
TO
AG
AP
VT
TO
IM
PV
CS
TO
LO
CN
SA
CO
AP
IS
RI
CZ
CH
GR
PG
MC
PU
RN
CR
VI
NA
AP
PU
BS
LC
PU
RM
AP
AN
VT
LT
SA
FR
RI
MC
MC
AP
BO
AR
AN
PG
FG
AP
AP
AP
PV
PE
RC
CH
VI
TV
GE
RI
PU
AV
PV
LU
AN
MC
AL
TR
PT
PI
VR
TR
RE
VI
VI
AL
AT
PR
PU
CB
RM
PU
SA
SA
SA
MC
VB
ACCONTO 2008
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
0*
0,2
0*
0,2
0*
0,4
0*
0*
0,7
0,7
0,2
0,5
0,5
0,5
0,2
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,2
0,45
0,2
0*
0*
0,3
0,5
0,5
0,4
0,3
0,5
0*
0,2
0,4
0,5
0,5
0,4
0*
0,5
0*
0,5
0,7
0*
0,8
0,8
0*
0,2
0*
0*
0,7
0,8
0,5
0,5
0,4
0,2
0,6
0,2
0,4
0*
0,2
0,8
0,4
0,5
0,5
0,4
0,5
0,5
0,695
0,5
0,4
0,1
0,5
0*
0*
0,4
0,8
0,6
0,8
0,7
0,3
0,5
0,6
0
0,6
0,5
0,5
0*
0,4
0,5
0*
0*
0,5
0,5
0,1
0,2
0,2
0*
0,5
0,2
0,7
0,4
0,4
0,8
0,2
0,8
0,5
0,35
0,7
0,2
0,5
0,1
0,7
0,8
0,5
0,5
0,4
0,1
0,4
0,6
0,8
0*
*
10000
9000
8000
7500
8500
12000
10000
7500
7500
13000
8000
12000
8000
8500
0*
0,2
0*
0,2
0*
0,4
0*
0*
0,7
0,7
0,2
0,5
0,5
0,5
0,2
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,2
0,45
0,2
0*
0*
0,3
0,5
0,5
0,4
0,3
0,5
0*
0,2
0,4
0,5
0,5
0,4
0*
0,5
0*
0,5
0,7
0*
0,8
0,8
0*
0,2
0*
0*
0,7
0,8
0,5
0,5
0,4
0,2
0,6
0,2
0,4
0*
0,2
0,8
0,4
0,5
0,5
0,4
0,5
0,5
0,695
0,5
0,4
0,1
0,5
0*
0*
0,4
0,8
0,6
0,8
0,7
0,3
0,5
0,6
0
0,6
0,5
0,5
0*
0,4
0,5
0*
0*
0,5
0,5
0,1
0,2
0,2
0*
0,5
0,2
0,7
0,4
0,4
0,8
0,2
0,8
0,5
0,35
0,7
0,2
0,5
0,1
0,7
0,8
0,5
0,5
0,4
0,1
0,4
0,6
0,8
0*
*
10000
9000
8000
7500
8500
12000
10000
7500
7500
13000
8000
12000
8000
8500
CODICE
CATASTALE COMUNE
F484
F487
F489
F491
F492
F493
F494
F495
F496
F497
F498
F499
F500
F502
F501
F503
F504
F507
F508
F506
F509
F510
F511
F512
F513
F514
F515
F516
F518
F519
F520
F522
F523
F526
F527
F528
F529
F531
F533
F534
F535
F536
F538
F540
F543
F542
F541
F544
F545
F546
F547
F548
F549
F550
F551
F552
F555
F553
F556
F558
F559
F560
F562
F563
F564
F565
F566
F568
F569
F570
F572
F573
F574
F576
F579
F580
F578
F582
F586
F587
F591
F592
F593
F594
F595
F596
F597
F598
F601
F605
F604
F606
F609
F610
F607
F608
F611
F612
F614
F623
F625
F636
F637
F638
F639
F640
F641
F642
F644
F646
F648
F651
F654
F655
F656
F657
F659
F660
F661
F662
F666
MONTECRETO
MONTEDINOVE
MONTEDORO
MONTEFALCIONE
MONTEFALCO
MONTEFALCONE APPENNINO
MONTEFALCONE DI VAL FORTORE
MONTEFALCONE NEL SANNIO
MONTEFANO
MONTEFELCINO
MONTEFERRANTE
MONTEFIASCONE
MONTEFINO
MONTEFIORE CONCA
MONTEFIORE DELL’ASO
MONTEFIORINO
MONTEFLAVIO
MONTEFORTE CILENTO
MONTEFORTE D’ALPONE
MONTEFORTE IRPINO
MONTEFORTINO
MONTEFRANCO
MONTEFREDANE
MONTEFUSCO
MONTEGABBIONE
MONTEGALDA
MONTEGALDELLA
MONTEGALLO
MONTEGIOCO
MONTEGIORDANO
MONTEGIORGIO
MONTEGRANARO
MONTEGRIDOLFO
MONTEGRINO VALTRAVAGLIA
MONTEGROSSO D’ASTI
MONTEGROSSO PIAN LATTE
MONTEGROTTO TERME
MONTEIASI
MONTELABBATE
MONTELANICO
MONTELAPIANO
MONTELEONE DI FERMO
MONTELEONE DI PUGLIA
MONTELEONE DI SPOLETO
MONTELEONE D’ORVIETO
MONTELEONE ROCCA DORIA
MONTELEONE SABINO
MONTELEPRE
MONTELIBRETTI
MONTELLA
MONTELLO
MONTELONGO
MONTELPARO
MONTELUPO ALBESE
MONTELUPO FIORENTINO
MONTELUPONE
MONTEMAGGIORE AL METAURO
MONTEMAGGIORE BELSITO
MONTEMAGNO
MONTEMALE DI CUNEO
MONTEMARANO
MONTEMARCIANO
MONTEMARZINO
MONTEMESOLA
MONTEMEZZO
MONTEMIGNAIO
MONTEMILETTO
MONTEMILONE
MONTEMITRO
MONTEMONACO
MONTEMURLO
MONTEMURRO
MONTENARS
MONTENERO DI BISACCIA
MONTENERO SABINO
MONTENERO VAL COCCHIARA
MONTENERODOMO
MONTEODORISIO
MONTEPAONE
MONTEPARANO
MONTEPRANDONE
MONTEPULCIANO
MONTERADO
MONTERCHI
MONTEREALE
MONTEREALE VALCELLINA
MONTERENZIO
MONTERIGGIONI
MONTERODUNI
MONTERONI D’ARBIA
MONTERONI DI LECCE
MONTEROSI
MONTEROSSO AL MARE
MONTEROSSO ALMO
MONTEROSSO CALABRO
MONTEROSSO GRANA
MONTEROTONDO
MONTEROTONDO MARITTIMO
MONTERUBBIANO
MONTESANO SALENTINO
MONTESANO SULLA MARCELLANA
MONTESARCHIO
MONTESCAGLIOSO
MONTESCANO
MONTESCHENO
MONTESCUDAIO
MONTESCUDO
MONTESE
MONTESEGALE
MONTESILVANO
MONTESPERTOLI
MONTEU DA PO
MONTEU ROERO
MONTEVAGO
MONTEVARCHI
MONTEVECCHIA
MONTEVEGLIO
MONTEVERDE
MONTEVERDI MARITTIMO
MONTEVIALE
MONTEZEMOLO
SALDO 2007
ACCONTO 2008
PROV.
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE
MO
AP
CL
AV
PG
AP
BN
CB
MC
PU
CH
VT
TE
RN
AP
MO
RM
SA
VR
AV
AP
TR
AV
AV
TR
VI
VI
AP
AL
CS
AP
AP
RN
VA
AT
IM
PD
TA
PU
RM
CH
AP
FG
PG
TR
SS
RI
PA
RM
AV
BG
CB
AP
CN
FI
MC
PU
PA
AT
CN
AV
AN
AL
TA
CO
AR
AV
PZ
CB
AP
PO
PZ
UD
CB
RI
IS
CH
CH
CZ
TA
AP
SI
AN
AR
AQ
PN
BO
SI
IS
SI
LE
VT
SP
RG
VV
CN
RM
GR
AP
LE
SA
BN
MT
PV
VB
PI
RN
MO
PV
PE
FI
TO
CN
AG
AR
LC
BO
AV
PI
VI
CN
0,1
0,8
0,4
0,2
0,7
0,5
0*
0,2
0,625
0,8
0*
0,4
0,6
8000
0,4
0,6
8000
0*
0,5
0*
0,5
0,2
0,5
0,5
8000
0,5
0*
0,6
0,2
0,2
0,2
0,5
0,2
0,8
7500
0,8
7500
0,5
0,4
0,35
0*
0,4
0,5
0,5
0,5
0*
0,5
0,5
0*
0,4
0*
0,5
0,6
0,4
0,8
8000
0*
0*
0,6
0,4
0,4
0,6
0,5
0,2
0,5
0*
0,2
0,65 8000
0,2
0,8
6800
0*
0*
0,6
0,5
0,2
0,4
0,6
9000
0*
0*
0,5
0*
0*
0,2
0,4
0,65 7500
0,6
0,5
0,8 13000
0*
0,2
0*
0,1
8000
0,8
0,4
0,2
0,5
8500
0,5
0,5 10000
0*
0,5
0,4
0,4
0,8
0*
0,5
8000
0,1
0,5
0,4
0,5 12000
0*
0*
0*
0*
0,2
0,3
0,8
0,4
0,4
0,5
0,5
0,8
9000
0,1
0,8
8500
0,2
0*
0,2
0,8
SALDO 2007
CATASTALE COMUNE
0,1
0,8
0,4
0,2
0,7
0,5
0*
0,2
0,625
0,8
0*
0,4
0,6
0,4
0,6
0*
0,5
0*
0,5
0,2
0,5
0,5
0,5
0*
0,6
0,2
0,2
0,2
0,5
0,2
0,8
0,8
0,5
0,4
0,35
0*
0,4
0,5
0,5
0,5
0*
0,5
0,5
0*
0,4
0*
0,5
0,6
0,4
0,8
0*
0*
0,6
0,4
0,4
0,6
0,5
0,2
0,5
0*
0,2
0,65
0,2
0,8
0*
0*
0,6
0,5
0,2
0,4
0,6
0*
0*
0,5
0*
0*
0,2
0,4
0,65
0,6
0,5
0,8
0*
0,2
0*
0,1
0,8
0,4
0,2
0,5
0,5
0,5
0*
0,5
0,4
0,4
0,8
0*
0,5
0,1
0,5
0,4
0,5
0*
0*
0*
0*
0,2
0,3
0,8
0,4
0,4
0,5
0,5
0,8
0,1
0,8
0,2
0*
0,3
0,8
8000
8000
8000
7500
7500
8000
8000
6800
9000
7500
13000
8000
8500
10000
8000
12000
9000
8500
F667
F668
F672
F671
F670
F674
F675
F669
F471
F676
F677
M302
F679
F680
F367
F681
F682
F685
F687
F686
F688
F690
F689
F692
F693
F694
F696
F697
F698
F701
F703
F704
F705
F706
F708
F707
F709
F710
F711
F712
F713
F716
F715
F717
F718
F720
F721
F722
F723
F724
F725
F726
F727
F728
F729
F730
F731
D033
F732
F733
F734
F735
F736
F737
F738
F739
F740
F743
F744
F745
F747
F746
F748
F749
F750
F751
F754
F756
F758
F760
F761
F762
F764
F765
F766
F767
F768
M304
F771
F772
F773
F774
F770
F777
F779
F780
F781
F783
F775
F776
B012
F784
F785
F786
F788
F789
F791
F793
F795
F797
F798
F799
F801
F802
F806
F808
F809
F811
F813
F814
F815
- XIX -
MONTI
MONTIANO
MONTICELLI BRUSATI
MONTICELLI D’ONGINA
MONTICELLI PAVESE
MONTICELLO BRIANZA
MONTICELLO CONTE OTTO
MONTICELLO D’ALBA
MONTICHIARI
MONTICIANO
MONTIERI
MONTIGLIO MONFERRATO
MONTIGNOSO
MONTIRONE
MONTJOVET
MONTODINE
MONTOGGIO
MONTONE
MONTOPOLI DI SABINA
MONTOPOLI IN VAL D’ARNO
MONTORFANO
MONTORIO AL VOMANO
MONTORIO NEI FRENTANI
MONTORIO ROMANO
MONTORO INFERIORE
MONTORO SUPERIORE
MONTORSO VICENTINO
MONTOTTONE
MONTRESTA
MONTU’ BECCARIA
MONVALLE
MONZA
MONZAMBANO
MONZUNO
MORANO CALABRO
MORANO SUL PO
MORANSENGO
MORARO
MORAZZONE
MORBEGNO
MORBELLO
MORCIANO DI LEUCA
MORCIANO DI ROMAGNA
MORCONE
MORDANO
MORENGO
MORES
MORESCO
MORETTA
MORFASSO
MORGANO
MORGEX
MORGONGIORI
MORI
MORIAGO DELLA BATTAGLIA
MORICONE
MORIGERATI
MORIMONDO
MORINO
MORIONDO TORINESE
MORLUPO
MORMANNO
MORNAGO
MORNESE
MORNICO AL SERIO
MORNICO LOSANA
MOROLO
MOROZZO
MORRA DE SANCTIS
MORRO D’ALBA
MORRO D’ORO
MORRO REATINO
MORRONE DEL SANNIO
MORROVALLE
MORSANO AL TAGLIAMENTO
MORSASCO
MORTARA
MORTEGLIANO
MORTERONE
MORUZZO
MOSCAZZANO
MOSCHIANO
MOSCIANO SANT’ANGELO
MOSCUFO
MOSO IN PASSIRIA .MOOS IN PASSEIER.
MOSSA
MOSSANO
MOSSO
MOTTA BALUFFI
MOTTA CAMASTRA
MOTTA D’AFFERMO
MOTTA DE’ CONTI
MOTTA DI LIVENZA
MOTTA MONTECORVINO
MOTTA SAN GIOVANNI
MOTTA SANTA LUCIA
MOTTA SANT’ANASTASIA
MOTTA VISCONTI
MOTTAFOLLONE
MOTTALCIATA
MOTTEGGIANA
MOTTOLA
MOZZAGROGNA
MOZZANICA
MOZZATE
MOZZECANE
MOZZO
MUCCIA
MUGGIA
MUGGIO’
MUGNANO DEL CARDINALE
MUGNANO DI NAPOLI
MULAZZANO
MULAZZO
MURA
MURAVERA
MURAZZANO
MURELLO
MURIALDO
MURISENGO
MURLO
PROV.
SS
FC
BS
PC
PV
LC
VI
CN
BS
SI
GR
AT
MS
BS
AO
CR
GE
PG
RI
PI
CO
TE
CB
RM
AV
AV
VI
AP
NU
PV
VA
MI
MN
BO
CS
AL
AT
GO
VA
SO
AL
LE
RN
BN
BO
BG
SS
AP
CN
PC
TV
AO
OR
TN
TV
RM
SA
MI
AQ
TO
RM
CS
VA
AL
BG
PV
FR
CN
AV
AN
TE
RI
CB
MC
PN
AL
PV
UD
LC
UD
CR
AV
TE
PE
BZ
GO
VI
BI
CR
ME
ME
VC
TV
FG
RC
CZ
CT
MI
CS
BI
MN
TA
CH
BG
CO
VR
BG
MC
TS
MI
AV
NA
LO
MS
BS
CA
CN
CN
SV
AL
SI
ACCONTO 2008
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
0,6
0,4
0,3
0,3
0,2
0,55
0,5
0,4
0*
0,4
0*
0*
0*
0,5
0*
0*
0,3
0,6
0,2
0,2
0,2
0,8
0,4
0,7
0,5
0,5
0,2
0,8
0*
0,4
0,4
0,5
0,6
0,55
0,8
0,5
0,4
0,2
0,7
0,5
0*
0,4
0*
0*
0,2
0,5
0*
0,6
0,4
0,8
0,4
0*
0*
0*
0,5
0,4
0,2
0*
0,4
0*
0,6
0,2
0,6
0,4
0*
0,3
0,6
0,3
0*
0,6
0,5
0,5
0*
0,6
0,2
0,3
0*
0,5
0*
0,5
0,1
0,8
0,5
0,5
0*
0,5
0,6
0,1
0,2
0,7
0*
0,5
0,5
0,4
0,6
0*
0,2
0,4
0,3
0,4
0,55
0,5
0,5
0,5
0,3
0,4
0,2
0,3
0,4
0,6
0,7
0,4
0,3
0,6
0*
0,1
0,5
0,45
0,5
0,2
0,6
8000
12500
12000
8000
8000
15000
12000
8870
0,6
0,4
0,3
0,3
0,2
0,55
0,5
0,4
0*
0,4
0*
0*
0*
0,5
0*
0*
0,3
0,6
0,2
0,2
0,2
0,8
0,4
0,7
0,5
0,5
0,2
0,8
0*
0,4
0,4
0,5
0,6
0,55
0,8
0,5
0,4
0,2
0,7
0,5
0*
0,4
0*
0*
0,2
0,5
0*
0,6
0,4
0,8
0,4
0*
0*
0*
0,5
0,4
0,2
0*
0,4
0*
0,6
0,2
0,6
0,4
0*
0,3
0,6
0,3
0*
0,6
0,5
0,5
0*
0,6
0,2
0,3
0*
0,5
0*
0,5
0,1
0,8
0,5
0,5
0*
0,5
0,6
0,1
0,2
0,7
0*
0,5
0,5
0,4
0,6
0*
0,2
0,4
0,3
0,4
0,55
0,5
0,5
0,5
0,3
0,4
0,2
0,3
0,4
0,6
0,7
0,4
0,3
0,6
0*
0,1
0,5
0,45
0,5
0,2
0,6
8000
12500
12000
8000
8000
15000
12000
8870
CODICE
CATASTALE COMUNE
F816
F817
F818
F820
F822
F826
F828
F829
F830
F832
F833
F835
F836
F837
F838
F839
F840
F841
F842
F843
F844
F845
F846
F847
F848
F849
F851
F853
F852
F856
F857
F858
F859
F861
F862
F863
F864
F865
F866
F867
F868
F870
F871
F872
F874
F876
F877
F878
F880
F881
F882
F883
F884
F885
F886
F887
F889
F890
F891
F892
F893
F894
F895
F898
F899
F900
F901
F902
F904
F906
F907
F908
F912
F913
F910
F911
F914
F915
F916
F917
F918
F920
F921
F922
F923
F924
F925
F926
F927
F929
F930
F931
F932
F933
F934
F935
F937
F939
F942
F943
F949
F944
F950
A942
F137
F947
F948
F952
F951
F956
F955
F957
F958
F960
F961
F963
F962
F964
F966
F965
F967
MURO LECCESE
MURO LUCANO
MUROS
MUSCOLINE
MUSEI
MUSILE DI PIAVE
MUSSO
MUSSOLENTE
MUSSOMELI
MUZZANA DEL TURGNANO
MUZZANO
NAGO-TORBOLE
NALLES .NALS.
NANNO
NANTO
NAPOLI
NARBOLIA
NARCAO
NARDO’
NARDODIPACE
NARNI
NARO
NARZOLE
NASINO
NASO
NATURNO .NATURNS.
NAVE
NAVE SAN ROCCO
NAVELLI
NAZ SCIAVES .NATZ SCHABS.
NAZZANO
NE
NEBBIUNO
NEGRAR
NEIRONE
NEIVE
NEMBRO
NEMI
NEMOLI
NEONELI
NEPI
NERETO
NEROLA
NERVESA DELLA BATTAGLIA
NERVIANO
NESPOLO
NESSO
NETRO
NETTUNO
NEVIANO
NEVIANO DEGLI ARDUINI
NEVIGLIE
NIARDO
NIBBIANO
NIBBIOLA
NIBIONNO
NICHELINO
NICOLOSI
NICORVO
NICOSIA
NICOTERA
NIELLA BELBO
NIELLA TANARO
NIMIS
NISCEMI
NISSORIA
NIZZA DI SICILIA
NIZZA MONFERRATO
NOALE
NOASCA
NOCARA
NOCCIANO
NOCERA INFERIORE
NOCERA SUPERIORE
NOCERA TERINESE
NOCERA UMBRA
NOCETO
NOCI
NOCIGLIA
NOEPOLI
NOGARA
NOGAREDO
NOGAROLE ROCCA
NOGAROLE VICENTINO
NOICATTARO
NOLA
NOLE
NOLI
NOMAGLIO
NOMI
NONANTOLA
NONE
NONIO
NORAGUGUME
NORBELLO
NORCIA
NORMA
NOSATE
NOTARESCO
NOTO
NOVA LEVANTE .WELSCHNOFEN.
NOVA MILANESE
NOVA PONENTE .DEUTSCHNOFEN.
NOVA SIRI
NOVAFELTRIA
NOVALEDO
NOVALESA
NOVARA
NOVARA DI SICILIA
NOVATE MEZZOLA
NOVATE MILANESE
NOVE
NOVEDRATE
NOVELLARA
NOVELLO
NOVENTA DI PIAVE
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA VICENTINA
NOVI DI MODENA
NOVI LIGURE
NOVI VELIA
SALDO 2007
ACCONTO 2008
PROV.
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE
LE
PZ
SS
BS
CA
VE
CO
VI
CL
UD
BI
TN
BZ
TN
VI
NA
OR
CA
LE
VV
TR
AG
CN
SV
ME
BZ
BS
TN
AQ
BZ
RM
GE
NO
VR
GE
CN
BG
RM
PZ
OR
VT
TE
RM
TV
MI
RI
CO
BI
RM
LE
PR
CN
BS
PC
NO
LC
TO
CT
PV
EN
VV
CN
CN
UD
CL
EN
ME
AT
VE
TO
CS
PE
SA
SA
CZ
PG
PR
BA
LE
PZ
VR
TN
VR
VI
BA
NA
TO
SV
TO
TN
MO
TO
VB
NU
OR
PG
LT
MI
TE
SR
BZ
MI
BZ
MT
PU
TN
TO
NO
ME
SO
MI
VI
CO
RE
CN
VE
PD
VI
MO
AL
SA
0,5
0,4
0,5
0,4
0,1
0,5
0,4
0,3
0*
0,2
0,4
0*
0*
0*
0,4
0,5
0*
0,2
0,5
0*
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0*
0,5
0*
0*
0*
0,2
0*
0*
0,5
0,5
0,6
0
0,8
0,4
0*
0,2
0,4
0,8
0*
0,55
0,5
0,6
0,6
0,8
0,2
0,6
0*
0*
0,5
0*
0,4
0,5
0,8
0,4
0*
0,5
0,2
0,4
0,2
0,8
0*
0,5
0,7
0,5
0*
0*
0,4
0,5
0,6
0,2
0,2
0,5
0,2
0,4
0*
0,5
0*
0,5
0,7
0*
0,4
0,4
0,5
0,2
0*
0,7
0*
0*
0*
0*
0,2
0,8
0,4
0,8
0,4
0*
0,1
0*
0,5
0,6
0*
0,1
0,8
0,5
0*
0,575
0,6
0*
0,6
0,3
0,4
0,4
0,5
0,4
0,5
0,5
SALDO 2007
CATASTALE COMUNE
11000
10000
10000
10400
*
9000
10000
7500
10000
7500
10500
10000
7500
0,5
0,4
0,5
0,4
0,1
0,5
0,4
0,3
0*
0,2
0,4
0*
0*
0*
0,4
0,5
0*
0,2
0,5
0*
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0*
0,5
0*
0*
0*
0,2
0*
0*
0,5
0,5
0,6
0
0,8
0,4
0*
0,2
0,4
0,8
0*
0,55
0,5
0,6
0,7
0,8
0,2
0,6
0*
0*
0,5
0*
0,4
0,5
0,8
0,4
0*
0,5
0,2
0,4
0,2
0,8
0*
0,5
0,7
0,5
0*
0*
0,4
0,5
0,6
0,2
0,2
0,5
0,2
0,4
0*
0,5
0*
0,5
0,7
0*
0,4
0,4
0,5
0,2
0*
0,7
0*
0*
0*
0*
0,2
0,8
0,4
0,8
0,4
0*
0,1
0*
0,5
0,6
0*
0,1
0,8
0,5
0*
0,575
0,6
0*
0,6
0,3
0,4
0,4
0,5
0,4
0,5
0,5
11000
10000
10000
10400
*
9000
10000
7500
10000
7500
10500
10000
7500
F968
F970
F972
F975
F974
F976
F977
F978
F979
F980
F981
F982
F983
F985
F986
F987
F988
F989
F990
F991
F992
F993
F994
F995
F996
F997
F998
F999
G001
G002
G003
G004
G005
G006
G007
G008
G009
G010
G011
G015
G016
G018
G019
G020
G021
G022
G023
G025
G026
G028
G030
G031
G032
G034
G036
G039
G040
G037
G041
G042
G043
G044
G045
G046
G047
G049
G048
G050
G054
G056
G058
G061
G062
G063
G064
G065
G066
G068
G070
G071
G074
G075
G076
G078
G079
G080
G081
G082
G083
G084
G086
G087
G088
G089
G090
D522
M266
G093
G095
G097
G098
G102
G103
G105
G108
G109
G107
G110
G111
G113
G114
G115
G116
G117
G118
G119
G120
G121
G122
G123
G124
- XX -
NOVIGLIO
NOVOLI
NUCETTO
NUGHEDU SAN NICOLO’
NUGHEDU SANTA VITTORIA
NULE
NULVI
NUMANA
NUORO
NURACHI
NURAGUS
NURALLAO
NURAMINIS
NURECI
NURRI
NUS
NUSCO
NUVOLENTO
NUVOLERA
NUXIS
OCCHIEPPO INFERIORE
OCCHIEPPO SUPERIORE
OCCHIOBELLO
OCCIMIANO
OCRE
ODALENGO GRANDE
ODALENGO PICCOLO
ODERZO
ODOLO
OFENA
OFFAGNA
OFFANENGO
OFFIDA
OFFLAGA
OGGEBBIO
OGGIONA CON SANTO STEFANO
OGGIONO
OGLIANICO
OGLIASTRO CILENTO
OLBIA
OLCENENGO
OLDENICO
OLEGGIO
OLEGGIO CASTELLO
OLEVANO DI LOMELLINA
OLEVANO ROMANO
OLEVANO SUL TUSCIANO
OLGIATE COMASCO
OLGIATE MOLGORA
OLGIATE OLONA
OLGINATE
OLIENA
OLIVA GESSI
OLIVADI
OLIVERI
OLIVETO CITRA
OLIVETO LARIO
OLIVETO LUCANO
OLIVETTA SAN MICHELE
OLIVOLA
OLLASTRA
OLLOLAI
OLLOMONT
OLMEDO
OLMENETA
OLMO AL BREMBO
OLMO GENTILE
OLTRE IL COLLE
OLTRESSENDA ALTA
OLTRONA DI SAN MAMETTE
OLZAI
OME
OMEGNA
OMIGNANO
ONANI
ONANO
ONCINO
ONETA
ONIFAI
ONIFERI
ONO SAN PIETRO
ONORE
ONZO
OPERA
OPI
OPPEANO
OPPIDO LUCANO
OPPIDO MAMERTINA
ORA .AUER.
ORANI
ORATINO
ORBASSANO
ORBETELLO
ORCIANO DI PESARO
ORCIANO PISANO
ORCO FEGLINO
ORDONA
ORERO
ORGIANO
ORGOSOLO
ORIA
ORICOLA
ORIGGIO
ORINO
ORIO AL SERIO
ORIO CANAVESE
ORIO LITTA
ORIOLO
ORIOLO ROMANO
ORISTANO
ORMEA
ORMELLE
ORNAGO
ORNAVASSO
ORNICA
OROSEI
OROTELLI
ORRIA
ORROLI
ORSAGO
ORSARA BORMIDA
PROV.
MI
LE
CN
SS
OR
SS
SS
AN
NU
OR
NU
NU
CA
OR
NU
AO
AV
BS
BS
CA
BI
BI
RO
AL
AQ
AL
AL
TV
BS
AQ
AN
CR
AP
BS
VB
VA
LC
TO
SA
SS
VC
VC
NO
NO
PV
RM
SA
CO
LC
VA
LC
NU
PV
CZ
ME
SA
LC
MT
IM
AL
OR
NU
AO
SS
CR
BG
AT
BG
BG
CO
NU
BS
VB
SA
NU
VT
CN
BG
NU
NU
BS
BG
SV
MI
AQ
VR
PZ
RC
BZ
NU
CB
TO
GR
PU
PI
SV
FG
GE
VI
NU
BR
AQ
VA
VA
BG
TO
LO
CS
VT
OR
CN
TV
MI
VB
BG
NU
NU
SA
NU
TV
AL
ACCONTO 2008
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
0,4
0,6
0,5
0*
0*
0*
0*
0,5
0,4
0*
0*
0,5
0*
0*
0,3
0*
0,5
0*
0*
0*
0,5
0,6
0,8
0,5
0,2
0,4
0,5
0,2
0*
0*
0,2
0,6
0,8
0,2
0*
0*
0,5
0,2
0,5
0,7
0,5
0,4
0,6
0,1
0,6
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,2
0*
0,3
0*
0,5
0,2
0*
0,4
0*
0,6
0,2
0,2
0*
0*
0,5
0*
0*
0,5
0,3
0*
0*
0,2
0,2
0,6
0*
0,4
0*
0,5
0*
0*
0*
0*
0,6
0,4
0*
0,2
0*
0,4
0,2
0*
0,2
0,3
0,8
0,7
0,6
0,4
0,8
0,5
0,2
0*
0,6
0,2
0,5
0,5
0*
0,6
0,4
0*
0,4
0,4
0,2
0,5
0,4
0,5
0*
0,4
0*
0,2
0,2
0,8
0,5
12000
8000
8000
9000
9000
8000
10000
0,4
0,6
0,5
0*
0*
0*
0*
0,5
0,4
0*
0*
0,5
0*
0*
0,3
0*
0,5
0*
0*
0*
0,5
0,7
0,8
0,5
0,2
0,4
0,5
0,2
0*
0*
0,2
0,6
0,8
0,2
0*
0,5
0,5
0,2
0,5
0,8
0,5
0,4
0,6
0,1
0,6
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,2
0*
0,3
0*
0,5
0,2
0,8
0,4
0*
0,6
0,2
0,2
0*
0*
0,5
0*
0*
0,5
0,3
0*
0*
0,2
0,4
0,6
0*
0,4
0*
0,5
0*
0*
0*
0*
0,6
0,4
0*
0,2
0*
0,4
0,2
0*
0,2
0,3
0,8
0,7
0,6
0,4
0,8
0,5
0,2
0*
0,6
0,2
0,5
0,5
0*
0,6
0,4
0*
0,4
0,4
0,2
0,5
0,4
0,5
0*
0,4
0*
0,2
0,2
0,8
0,5
12000
8000
8000
9000
9000
8000
10000
CODICE
CATASTALE COMUNE
G125
G126
G128
G129
G130
G131
G134
G133
G135
G136
G137
G139
G140
G141
G142
G143
G144
G145
G146
G147
G148
B595
G149
G150
G151
G152
G153
G154
G155
G156
G157
G158
G159
G160
E529
G161
G163
G164
G168
G165
G167
G166
G169
G170
G171
G173
G178
G179
G181
G182
G183
G184
G185
G186
F401
F581
G187
G188
G189
G191
G192
G190
G193
G194
G195
G196
G197
G198
G199
G200
G201
G012
G202
G203
G205
G204
G206
G207
G209
G208
G210
G211
G212
G213
G214
G215
G218
G221
G220
G217
G222
G224
G225
M301
G226
G227
G228
G229
G230
G232
G233
G234
G237
G238
G240
G241
G242
G243
G247
G248
G249
G250
G251
G252
G253
G254
G255
G257
G258
G259
G263
ORSARA DI PUGLIA
ORSENIGO
ORSOGNA
ORSOMARSO
ORTA DI ATELLA
ORTA NOVA
ORTA SAN GIULIO
ORTACESUS
ORTE
ORTELLE
ORTEZZANO
ORTIGNANO RAGGIOLO
ORTISEI .ST ULRICH.
ORTONA
ORTONA DEI MARSI
ORTONOVO
ORTOVERO
ORTUCCHIO
ORTUERI
ORUNE
ORVIETO
ORVINIO
ORZINUOVI
ORZIVECCHI
OSASCO
OSASIO
OSCHIRI
OSIDDA
OSIGLIA
OSILO
OSIMO
OSINI
OSIO SOPRA
OSIO SOTTO
OSMATE
OSNAGO
OSOPPO
OSPEDALETTI
OSPEDALETTO
OSPEDALETTO D’ALPINOLO
OSPEDALETTO EUGANEO
OSPEDALETTO LODIGIANO
OSPITALE DI CADORE
OSPITALETTO
OSSAGO LODIGIANO
OSSANA
OSSI
OSSIMO
OSSONA
OSSUCCIO
OSTANA
OSTELLATO
OSTIANO
OSTIGLIA
OSTRA
OSTRA VETERE
OSTUNI
OTRANTO
OTRICOLI
OTTANA
OTTATI
OTTAVIANO
OTTIGLIO
OTTOBIANO
OTTONE
OULX
OVADA
OVARO
OVIGLIO
OVINDOLI
OVODDA
OYACE
OZEGNA
OZIERI
OZZANO DELL’EMILIA
OZZANO MONFERRATO
OZZERO
PABILLONIS
PACE DEL MELA
PACECO
PACENTRO
PACHINO
PACIANO
PADENGHE SUL GARDA
PADERGNONE
PADERNA
PADERNO D’ADDA
PADERNO DEL GRAPPA
PADERNO DUGNANO
PADERNO FRANCIACORTA
PADERNO PONCHIELLI
PADOVA
PADRIA
PADRU
PADULA
PADULI
PAESANA
PAESE
PAGANI
PAGANICO SABINO
PAGAZZANO
PAGLIARA
PAGLIETA
PAGNACCO
PAGNO
PAGNONA
PAGO DEL VALLO DI LAURO
PAGO VEIANO
PAISCO LOVENO
PAITONE
PALADINA
PALAGANO
PALAGIANELLO
PALAGIANO
PALAGONIA
PALAIA
PALANZANO
PALATA
PALAU
PALAZZAGO
PALAZZO ADRIANO
SALDO 2007
PROV.
FG
CO
CH
CS
CE
FG
NO
CA
VT
LE
AP
AR
BZ
CH
AQ
SP
SV
AQ
NU
NU
TR
RI
BS
BS
TO
TO
SS
NU
SV
SS
AN
NU
BG
BG
VA
LC
UD
IM
TN
AV
PD
LO
BL
BS
LO
TN
SS
BS
MI
CO
CN
FE
CR
MN
AN
AN
BR
LE
TR
NU
SA
NA
AL
PV
PC
TO
AL
UD
AL
AQ
NU
AO
TO
SS
BO
AL
MI
CA
ME
TP
AQ
SR
PG
BS
TN
AL
LC
TV
MI
BS
CR
PD
SS
SS
SA
BN
CN
TV
SA
RI
BG
ME
CH
UD
CN
LC
AV
BN
BS
BS
BG
MO
TA
TA
CT
PI
PR
CB
SS
BG
PA
ACCONTO 2008
SALDO 2007
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE
CATASTALE COMUNE
0,2
0*
0,5
0,4
0,5
0,4
0,4
0*
0,1
0,5
0,5
0,4
0*
0,6
0,2
0,2
0,4
0,4
0,4
0*
0,8
0,3
0,5
0,5
0,2
0,8
0*
0*
0,5
0,4
0,8
0*
0,4
0,5
0,2
0,3
0*
0,2
0*
0,5
0,3
0*
0,2
0*
0,5
0*
0*
0,4
0,6
0,4
0,4
0,75
0,5
0,5
0,6
0,8
0,2
0*
0,8
0*
0*
0,3
0,2
0*
0,2
0*
0,5
0,1
0,4
0*
0*
0*
0,4
0,5
0,5
0,6
0,3
0,2
0,2
0,4
0*
0,5
0,5
0,1
0*
0*
0,35
0,5
0,4
0*
0,35
0,6
0*
0*
0,4
0,3
0,5
0,2
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,2
0*
0*
0,5
0,3
0,2
0,1
0,3
0,4
0,5
0*
0,8
0,5
0,4
0,5
0*
0,1
0*
10000
10000
7500
9000
8000
10500
12000
0,2
0*
0,5
0,4
0,5
0,4
0,4
0*
0,1
0,5
0,5
0,4
0*
0,6
0,2
0,2
0,4
0,4
0,4
0*
0,8
0,3
0,5
0,5
0,2
0,8
0*
0*
0,5
0,4
0,8
0*
0,4
0,5
0,2
0,3
0*
0,2
0*
0,5
0,3
0*
0,2
0*
0,5
0*
0*
0,4
0,6
0,4
0,4
0,75
0,5
0,5
0,6
0,8
0,2
0*
0,8
0*
0*
0,3
0,2
0*
0,2
0*
0,5
0,1
0,4
0*
0*
0*
0,4
0,5
0,5
0,6
0,3
0,2
0,2
0,4
0*
0,5
0,5
0,1
0*
0*
0,35
0,5
0,4
0*
0,35
0,6
0*
0*
0,4
0,3
0,5
0,2
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,2
0*
0*
0,5
0,3
0,2
0,1
0,3
0,4
0,5
0*
0,8
0,5
0,4
0,5
0*
0,1
0*
10000
10000
7500
9000
8000
10500
12000
G262
G260
G261
G267
G268
G264
G266
G270
G271
G272
G273
G274
G275
G276
G277
G278
G280
G281
G283
G282
G284
G285
G286
G288
G289
G290
G291
G293
G294
G292
G295
G297
G296
G298
G300
G302
G303
G304
G305
G306
G307
G308
G311
G312
G315
G316
G317
G318
G320
G323
G324
G325
G327
G328
G329
G330
G331
G333
G334
G335
G336
G337
G338
G339
G340
G342
G344
G346
G347
G348
G349
G350
G352
G353
G354
G358
G359
G361
G362
G364
G365
G367
G368
M269
G371
G372
G370
G374
G376
G377
G378
G379
G381
G382
G384
G385
G386
G387
G388
G389
G392
G391
G393
G394
G395
G396
G397
G398
G399
G400
G402
G403
G404
G406
G408
G410
G411
G412
G415
G416
G417
- XXI -
PALAZZO CANAVESE
PALAZZO PIGNANO
PALAZZO SAN GERVASIO
PALAZZOLO ACREIDE
PALAZZOLO DELLO STELLA
PALAZZOLO SULL’OGLIO
PALAZZOLO VERCELLESE
PALAZZUOLO SUL SENIO
PALENA
PALERMITI
PALERMO
PALESTRINA
PALESTRO
PALIANO
PALIZZI
PALLAGORIO
PALLANZENO
PALLARE
PALMA CAMPANIA
PALMA DI MONTECHIARO
PALMANOVA
PALMARIGGI
PALMAS ARBOREA
PALMI
PALMIANO
PALMOLI
PALO DEL COLLE
PALOMBARA SABINA
PALOMBARO
PALOMONTE
PALOSCO
PALU’
PALU’ DEL FERSINA
PALUDI
PALUZZA
PAMPARATO
PANCALIERI
PANCARANA
PANCHIA’
PANDINO
PANETTIERI
PANICALE
PANNARANO
PANNI
PANTELLERIA
PANTIGLIATE
PAOLA
PAOLISI
PAPASIDERO
PAPOZZE
PARABIAGO
PARABITA
PARATICO
PARCINES .PARTSCHINS.
PARE’
PARELLA
PARENTI
PARETE
PARETO
PARGHELIA
PARLASCO
PARMA
PARODI LIGURE
PAROLDO
PAROLISE
PARONA
PARRANO
PARRE
PARTANNA
PARTINICO
PARUZZARO
PARZANICA
PASIAN DI PRATO
PASIANO DI PORDENONE
PASPARDO
PASSERANO MARMORITO
PASSIGNANO SUL TRASIMENO
PASSIRANO
PASTENA
PASTORANO
PASTRENGO
PASTURANA
PASTURO
PATERNO
PATERNO’
PATERNO CALABRO
PATERNOPOLI
PATRICA
PATTADA
PATTI
PATU’
PAU
PAULARO
PAULI ARBAREI
PAULILATINO
PAULLO
PAUPISI
PAVAROLO
PAVIA
PAVIA DI UDINE
PAVONE CANAVESE
PAVONE DEL MELLA
PAVULLO NEL FRIGNANO
PAZZANO
PECCIOLI
PECCO
PECETTO DI VALENZA
PECETTO TORINESE
PECORARA
PEDACE
PEDARA
PEDASO
PEDAVENA
PEDEMONTE
PEDEROBBA
PEDESINA
PEDIVIGLIANO
PEDRENGO
PEGLIO
PEGLIO
PEGOGNAGA
PROV.
TO
CR
PZ
SR
UD
BS
VC
FI
CH
CZ
PA
RM
PV
FR
RC
KR
VB
SV
NA
AG
UD
LE
OR
RC
AP
CH
BA
RM
CH
SA
BG
VR
TN
CS
UD
CN
TO
PV
TN
CR
CS
PG
BN
FG
TP
MI
CS
BN
CS
RO
MI
LE
BS
BZ
CO
TO
CS
CE
AL
VV
LC
PR
AL
CN
AV
PV
TR
BG
TP
PA
NO
BG
UD
PN
BS
AT
PG
BS
FR
CE
VR
AL
LC
PZ
CT
CS
AV
FR
SS
ME
LE
OR
UD
CA
OR
MI
BN
TO
PV
UD
TO
BS
MO
RC
PI
TO
AL
TO
PC
CS
CT
AP
BL
VI
TV
SO
CS
BG
CO
PU
MN
ACCONTO 2008
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
0,65
0,35
0,1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,7
0*
0,4
0,7
0,3
0,5
0,2
0*
0*
0,7
0,4
0,6
0,3
0*
0*
0,5
0,8
0*
0,3
0,8
0,4
0,2
0,2
0*
0*
0*
0*
0*
0,5
0
0*
0,5
0*
0,6
0,4
0,4
0,1
0,2
0,8
0,5
0,4
0,5
0,3
0,65
0*
0*
0,4
0,4
0,4
0*
0,2
0,4
0,2
0,4
0,2
0,5
0,5
0*
0,2
0,3
0,5
0*
0*
0,2
0,4
0,4
0*
0,6
0,5
0,2
0,5
0,2
0,8
0,2
0,3
0,2
0*
0,5
0,5
0,4
0*
0,5
0,2
0*
0*
0*
0*
0,4
0*
0,2
0,58
0,1
0,5
0*
0,5
0,4
0*
0,5
0,5
0,2
0,2
0*
0,6
0,5
0,7
0*
0,4
0*
0,6
0,3
0*
0,5
0,7
*
*
12000
8000
7500
10500
10000
8000
12500
8000
15000
0,65
0,35
0,1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,7
0*
0,4
0,7
0,3
0,5
0,2
0*
0*
0,7
0,4
0,6
0,3
0*
0*
0,5
0,8
0*
0,3
0,8
0,4
0,2
0,2
0*
0*
0*
0*
0*
0,5
0
0*
0,5
0*
0,6
0,4
0,4
0,1
0,2
0,8
0,5
0,4
0,5
0,3
0,65
0*
0*
0,4
0,4
0,4
0*
0,2
0,4
0,2
0,4
0,2
0,5
0,5
0*
0,2
0,3
0,5
0*
0*
0,2
0,4
0,4
0*
0,6
0,5
0,2
0,5
0,2
0,8
0,2
0,3
0,2
0*
0,5
0,5
0,4
0*
0,5
0,2
0*
0*
0*
0*
0,4
0*
0,2
0,58
0,1
0,5
0*
0,5
0,4
0*
0,5
0,5
0,2
0,2
0*
0,6
0,5
0,7
0,3
0,4
0*
0,6
0,3
0*
0,5
0,7
*
*
12000
8000
7500
10500
10000
8000
12500
8000
15000
CODICE
CATASTALE COMUNE
G418
G419
G420
G421
G424
G426
G427
G428
G429
G430
G432
G436
G437
G433
G434
G435
G438
G439
G441
G442
G443
G444
G445
G446
G447
G448
G449
G450
G451
G452
G453
G454
G455
G456
G457
G458
G459
G461
C013
G463
G462
G465
G469
G471
G474
G475
G476
G477
G478
G479
G480
G481
G482
G483
G484
G485
G486
G487
G488
G489
G491
G492
G494
G493
G495
G496
G497
G498
G499
G500
G502
G504
G505
G506
G508
G509
G510
G511
G513
G512
G514
G515
G516
G517
G518
M281
G519
G520
G521
G522
G523
G524
G525
G526
G528
G529
G532
G535
G534
G536
G537
G538
G546
G552
G542
G543
G541
G547
G549
G551
G553
G555
G556
G557
G558
G559
G560
G561
G564
G565
G568
PEIA
PEIO
PELAGO
PELLA
PELLEGRINO PARMENSE
PELLEZZANO
PELLIO INTELVI
PELLIZZANO
PELUGO
PENANGO
PENNA IN TEVERINA
PENNA SAN GIOVANNI
PENNA SANT’ANDREA
PENNABILLI
PENNADOMO
PENNAPIEDIMONTE
PENNE
PENTONE
PERANO
PERAROLO DI CADORE
PERCA .PERCHA.
PERCILE
PERDASDEFOGU
PERDAXIUS
PERDIFUMO
PEREGO
PERETO
PERFUGAS
PERGINE VALDARNO
PERGINE VALSUGANA
PERGOLA
PERINALDO
PERITO
PERLEDO
PERLETTO
PERLO
PERLOZ
PERNUMIA
PERO
PEROSA ARGENTINA
PEROSA CANAVESE
PERRERO
PERSICO DOSIMO
PERTENGO
PERTICA ALTA
PERTICA BASSA
PERTOSA
PERTUSIO
PERUGIA
PESARO
PESCAGLIA
PESCANTINA
PESCARA
PESCAROLO ED UNITI
PESCASSEROLI
PESCATE
PESCHE
PESCHICI
PESCHIERA BORROMEO
PESCHIERA DEL GARDA
PESCIA
PESCINA
PESCO SANNITA
PESCOCOSTANZO
PESCOLANCIANO
PESCOPAGANO
PESCOPENNATARO
PESCOROCCHIANO
PESCOSANSONESCO
PESCOSOLIDO
PESSANO CON BORNAGO
PESSINA CREMONESE
PESSINETTO
PETACCIATO
PETILIA POLICASTRO
PETINA
PETRALIA SOPRANA
PETRALIA SOTTANA
PETRELLA SALTO
PETRELLA TIFERNINA
PETRIANO
PETRIOLO
PETRITOLI
PETRIZZI
PETRONA’
PETROSINO
PETRURO IRPINO
PETTENASCO
PETTINENGO
PETTINEO
PETTORANELLO DEL MOLISE
PETTORANO SUL GIZIO
PETTORAZZA GRIMANI
PEVERAGNO
PEZZANA
PEZZAZE
PEZZOLO VALLE UZZONE
PIACENZA
PIACENZA D’ADIGE
PIADENA
PIAGGE
PIAGGINE
PIAN CAMUNO
PIAN DI SCO
PIANA CRIXIA
PIANA DEGLI ALBANESI
PIANA DI MONTE VERNA
PIANCASTAGNAIO
PIANCOGNO
PIANDIMELETO
PIANE CRATI
PIANELLA
PIANELLO DEL LARIO
PIANELLO VAL TIDONE
PIANENGO
PIANEZZA
PIANEZZE
PIANFEI
PIANICO
PIANIGA
PIANO DI SORRENTO
SALDO 2007
PROV.
BG
TN
FI
NO
PR
SA
CO
TN
TN
AT
TR
MC
TE
PU
CH
CH
PE
CZ
CH
BL
BZ
RM
NU
CA
SA
LC
AQ
SS
AR
TN
PU
IM
SA
LC
CN
CN
AO
PD
MI
TO
TO
TO
CR
VC
BS
BS
SA
TO
PG
PU
LU
VR
PE
CR
AQ
LC
IS
FG
MI
VR
PT
AQ
BN
AQ
IS
PZ
IS
RI
PE
FR
MI
CR
TO
CB
KR
SA
PA
PA
RI
CB
PU
MC
AP
CZ
CZ
TP
AV
NO
BI
ME
IS
AQ
RO
CN
VC
BS
CN
PC
PD
CR
PU
SA
BS
AR
SV
PA
CE
SI
BS
PU
CS
PE
CO
PC
CR
TO
VI
CN
BG
VE
NA
ACCONTO 2008
SALDO 2007
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE
CATASTALE COMUNE
0,2
0*
0,4
0*
0,5
0,4
0,3
0*
0*
0,4
0,5
8000
0,5
0,4
0,6
0,5
0*
0,6 10000
0,6
0,4
0,3
0*
0*
0*
0,2
0,6
0,4
*
0*
0*
0,65
0*
0,6
0,2
0,4
0*
0,2
0,5
0*
0,4
0,5
0,5
0,5
0,4
0,5
0*
0*
0,4
0,5
0,45
0,7 10500
0,6
9000
0,8
0,8
8000
0,49 15050
0,5
0,2
0,5
0,4
0,5
0,2
0*
0,5 10500
0,5
0,2
0,4
0,4
0,5
0,1
0,4
0,2
0,3
0,8
0,2
0,2
0,5
8000
0*
0*
0*
0*
0,5
0*
0,8
8000
0,4
0,5
0,4
0,2
0,5
0,4
0,5
0,5
0*
0,4 10000
0,2
0,8
0,4
0,4
0,4
0,5
0,1
0,45
0*
0,5
0,2
0,5
0,5
0,6
0*
0,3
0,4
0,4
0,5
0,3 10000
0,4
0*
0,6
8000
0,8
7000
0,3 11071,35
0,4
0*
0,3
0,6
0,5
0,2
0*
0,4
0*
0,5
0,4
0,3
0*
0*
0,4
0,5
8000
0,5
0,4
0,6
0,5
0*
0,6
10000
0,6
0,4
0,3
0*
0*
0*
0,2
0,6
0,4
*
0,6
0*
0,65
0*
0,6
0,2
0,4
0*
0,2
0,5
0*
0,4
0,5
0,5
0,5
0,4
0,5
0*
0*
0,4
0,5
0,45
0,7
10500
0,6
9000
0,8
0,8
8000
0,49 15050
0,5
0,2
0,5
0,4
0,5
0,2
0*
0,5
10500
0,5
0,2
0,4
0,4
0,5
0,1
0,4
0,2
0,3
0,8
0,2
0,2
0,5
8000
0*
0*
0*
0*
0,5
0*
0,8
8000
0,4
0,5
0,4
0,2
0,5
0,4
0,5
0,5
0*
0,4
10000
0,2
0,8
0,4
0,4
0,4
0,5
0,1
0,45
0*
0,5
0,2
0,5
0,5
0,6
0*
0,3
0,4
0,4
0,5
0,3
10000
0,4
0*
0,6
8000
0,8
7000
0,3 11071,35
0,4
0*
0,3
0,6
0,5
D546
G570
G571
G572
G574
G575
G576
G577
G582
G580
G579
G583
G587
G588
G589
G590
G591
G592
G593
G594
G597
G596
G598
G600
G601
G602
G603
G612
G605
G619
G606
G607
G608
G609
G610
G611
G613
G615
G616
G618
G620
G604
G621
G622
G623
G624
G625
G626
G627
G628
G629
G630
G631
G636
G635
G638
G639
G641
G642
G643
G633
G644
G645
G632
G647
G634
G096
G648
G646
G650
G651
G653
G656
G657
G658
G637
G649
G659
G660
G662
G661
G663
G664
G665
G666
G669
G670
G671
G672
G673
G674
F831
G676
G677
G678
G680
G681
G682
G683
G684
G685
G686
G687
G688
G690
G691
G692
G693
G694
G695
G696
G697
G699
G702
G703
G705
M291
G707
G710
G704
G712
- XXII -
PIANOPOLI
PIANORO
PIANSANO
PIANTEDO
PIARIO
PIASCO
PIATEDA
PIATTO
PIAZZA AL SERCHIO
PIAZZA ARMERINA
PIAZZA BREMBANA
PIAZZATORRE
PIAZZOLA SUL BRENTA
PIAZZOLO
PICCIANO
PICERNO
PICINISCO
PICO
PIEA
PIEDICAVALLO
PIEDIMONTE ETNEO
PIEDIMONTE MATESE
PIEDIMONTE SAN GERMANO
PIEDIMULERA
PIEGARO
PIENZA
PIERANICA
PIETRA DE’ GIORGI
PIETRA LIGURE
PIETRA MARAZZI
PIETRABBONDANTE
PIETRABRUNA
PIETRACAMELA
PIETRACATELLA
PIETRACUPA
PIETRADEFUSI
PIETRAFERRAZZANA
PIETRAFITTA
PIETRAGALLA
PIETRALUNGA
PIETRAMELARA
PIETRAMONTECORVINO
PIETRANICO
PIETRAPAOLA
PIETRAPERTOSA
PIETRAPERZIA
PIETRAPORZIO
PIETRAROJA
PIETRARUBBIA
PIETRASANTA
PIETRASTORNINA
PIETRAVAIRANO
PIETRELCINA
PIEVE A NIEVOLE
PIEVE ALBIGNOLA
PIEVE D’ALPAGO
PIEVE DEL CAIRO
PIEVE DI BONO
PIEVE DI CADORE
PIEVE DI CENTO
PIEVE DI CORIANO
PIEVE DI LEDRO
PIEVE DI SOLIGO
PIEVE DI TECO
PIEVE D’OLMI
PIEVE EMANUELE
PIEVE FISSIRAGA
PIEVE FOSCIANA
PIEVE LIGURE
PIEVE PORTO MORONE
PIEVE SAN GIACOMO
PIEVE SANTO STEFANO
PIEVE TESINO
PIEVE TORINA
PIEVE VERGONTE
PIEVEBOVIGLIANA
PIEVEPELAGO
PIGLIO
PIGNA
PIGNATARO INTERAMNA
PIGNATARO MAGGIORE
PIGNOLA
PIGNONE
PIGRA
PILA
PIMENTEL
PIMONTE
PINAROLO PO
PINASCA
PINCARA
PINEROLO
PINETO
PINO D’ASTI
PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE
PINO TORINESE
PINZANO AL TAGLIAMENTO
PINZOLO
PIOBBICO
PIOBESI D’ALBA
PIOBESI TORINESE
PIODE
PIOLTELLO
PIOMBINO
PIOMBINO DESE
PIORACO
PIOSSASCO
PIOVA’ MASSAIA
PIOVE DI SACCO
PIOVENE ROCCHETTE
PIOVERA
PIOZZANO
PIOZZO
PIRAINO
PISA
PISANO
PISCINA
PISCINAS
PISCIOTTA
PISOGNE
PISONIANO
PISTICCI
PROV.
CZ
BO
VT
SO
BG
CN
SO
BI
LU
EN
BG
BG
PD
BG
PE
PZ
FR
FR
AT
BI
CT
CE
FR
VB
PG
SI
CR
PV
SV
AL
IS
IM
TE
CB
CB
AV
CH
CS
PZ
PG
CE
FG
PE
CS
PZ
EN
CN
BN
PU
LU
AV
CE
BN
PT
PV
BL
PV
TN
BL
BO
MN
TN
TV
IM
CR
MI
LO
LU
GE
PV
CR
AR
TN
MC
VB
MC
MO
FR
IM
FR
CE
PZ
SP
CO
VC
CA
NA
PV
TO
RO
TO
TE
AT
VA
TO
PN
TN
PU
CN
TO
VC
MI
LI
PD
MC
TO
AT
PD
VI
AL
PC
CN
ME
PI
NO
TO
CA
SA
BS
RM
MT
ACCONTO 2008
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
0,4
0,6
0,4
0*
0*
0,7
0,2
0,5
0,7
0*
0,45
0*
0,5
0,2
0,4
0,5
0,5
0,1
0*
0,6
0,5
0,8
0,5
0*
0,5
0,4
0*
0,2
0,6
0,4
0,5
0,5
0*
0*
0*
0,6
0,4
0,2
0,3
0,5
0,8
0,5
0,5
0*
0,5
0,2
0,2
0,5
0,4
0,575
0,2
0,8
0*
0,5
0,2
0,2
0,4
0*
0,4
0,45
0,4
0*
0,5
0,5
0,325
0,2
0*
0,5
0,5
0,5
0,4
0*
0*
0,2
0,65
0,5
0,1
0,65
0,5
0,8
0,4
0,8
0,5
0,6
0,3
0*
0,4
0*
0,5
0,5
0,5
0,3
0,2
0*
0*
0,4
0*
0,3
0,5
0,2
0,4
0,2
0,5
0*
0,2
0,3
0,2
0,7
0,5
0,3
0,5
0,4
0,5
0,2
0*
0,4
0,2
0,5
0,4
0,7
0,5
10000
7500
10000
5000
12000
7000
*
9000
10000
9000
8500
10500
7500
0,4
0,6
0,4
0*
0*
0,7
0,2
0,5
0,7
0*
0,45
0*
0,5
0,2
0,4
0,5
0,5
0,1
0*
0,6
0,5
0,8
0,5
0*
0,5
0,4
0*
0,2
0,6
0,4
0,5
0,5
0*
0*
0*
0,6
0,4
0,2
0,3
0,5
0,8
0,5
0,5
0*
0,5
0,2
0,2
0,5
0,4
0,575
0,2
0,8
0*
0,5
0,2
0,2
0,4
0*
0,5
0,45
0,4
0*
0,5
0,5
0,325
0,59
0*
0,5
0,5
0,5
0,4
0*
0*
0,2
0,65
0,5
0,1
0,65
0,5
0,8
0,4
0,8
0,5
0,6
0,3
0*
0,4
0*
0,5
0,5
0,5
0,8
0,2
0*
0*
0,4
0*
0,3
0,5
0,2
0,4
0,2
0,5
0,4
0,2
0,3
0,2
0,7
0,5
0,3
0,5
0,4
0,5
0,2
0*
0,4
0,2
0,5
0,4
0,7
0,5
10000
7500
10000
5000
12000
7000
*
9000
10000
9000
8500
8000
10500
10500
7500
CODICE
CATASTALE COMUNE
G713
G715
G716
G717
G718
G719
G720
G721
G722
G724
G726
G727
G728
G729
G733
G734
G735
G299
G737
G740
G741
G742
G743
G746
G747
G749
G751
G752
G754
G755
G756
G757
G761
G763
G764
G765
G766
G768
G753
G770
G771
D566
B317
G758
G760
G762
G767
G769
G431
G772
G773
G774
G775
G776
G777
G779
G780
G782
G783
G784
G785
G786
G787
G789
G790
G791
G792
G793
G794
G795
F567
G796
G797
G798
G799
G800
G801
G802
G803
G804
G805
G806
G807
G808
G809
G811
G812
G813
G814
G815
G816
G817
G818
G820
G821
G822
G823
G826
G825
G545
G827
G833
G842
G844
G846
G830
G829
G847
B662
G851
F941
G855
G856
G831
G834
G836
G837
G838
G839
G840
G843
PISTOIA
PITEGLIO
PITIGLIANO
PIUBEGA
PIURO
PIVERONE
PIZZALE
PIZZIGHETTONE
PIZZO
PIZZOFERRATO
PIZZOLI
PIZZONE
PIZZONI
PLACANICA
PLATACI
PLATANIA
PLATI’
PLAUS .PLAUS.
PLESIO
PLOAGHE
PLODIO
POCAPAGLIA
POCENIA
PODENZANA
PODENZANO
POFI
POGGIARDO
POGGIBONSI
POGGIO A CAIANO
POGGIO BERNI
POGGIO BUSTONE
POGGIO CATINO
POGGIO IMPERIALE
POGGIO MIRTETO
POGGIO MOIANO
POGGIO NATIVO
POGGIO PICENZE
POGGIO RENATICO
POGGIO RUSCO
POGGIO SAN LORENZO
POGGIO SAN MARCELLO
POGGIO SAN VICINO
POGGIO SANNITA
POGGIODOMO
POGGIOFIORITO
POGGIOMARINO
POGGIOREALE
POGGIORSINI
POGGIRIDENTI
POGLIANO MILANESE
POGNANA LARIO
POGNANO
POGNO
POIANA MAGGIORE
POIRINO
POLAVENO
POLCENIGO
POLESELLA
POLESINE PARMENSE
POLI
POLIA
POLICORO
POLIGNANO A MARE
POLINAGO
POLINO
POLISTENA
POLIZZI GENEROSA
POLLA
POLLEIN
POLLENA TROCCHIA
POLLENZA
POLLICA
POLLINA
POLLONE
POLLUTRI
POLONGHERA
POLPENAZZE DEL GARDA
POLVERARA
POLVERIGI
POMARANCE
POMARETTO
POMARICO
POMARO MONFERRATO
POMAROLO
POMBIA
POMEZIA
POMIGLIANO D’ARCO
POMPEI
POMPEIANA
POMPIANO
POMPONESCO
POMPU
PONCARALE
PONDERANO
PONNA
PONSACCO
PONSO
PONT CANAVESE
PONTASSIEVE
PONTBOSET
PONTE
PONTE BUGGIANESE
PONTE DELL’OLIO
PONTE DI LEGNO
PONTE DI PIAVE
PONTE GARDENA .WAIDBRUCK.
PONTE IN VALTELLINA
PONTE LAMBRO
PONTE NELLE ALPI
PONTE NIZZA
PONTE NOSSA
PONTE SAN NICOLO’
PONTE SAN PIETRO
PONTEBBA
PONTECAGNANO FAIANO
PONTECCHIO POLESINE
PONTECHIANALE
PONTECORVO
PONTECURONE
PONTEDASSIO
PONTEDERA
SALDO 2007
PROV.
PT
PT
GR
MN
SO
TO
PV
CR
VV
CH
AQ
IS
VV
RC
CS
CZ
RC
BZ
CO
SS
SV
CN
UD
MS
PC
FR
LE
SI
PO
RN
RI
RI
FG
RI
RI
RI
AQ
FE
MN
RI
AN
MC
IS
PG
CH
NA
TP
BA
SO
MI
CO
BG
NO
VI
TO
BS
PN
RO
PR
RM
VV
MT
BA
MO
TR
RC
PA
SA
AO
NA
MC
SA
PA
BI
CH
CN
BS
PD
AN
PI
TO
MT
AL
TN
NO
RM
NA
NA
IM
BS
MN
OR
BS
BI
CO
PI
PD
TO
FI
AO
BN
PT
PC
BS
TV
BZ
SO
CO
BL
PV
BG
PD
BG
UD
SA
RO
CN
FR
AL
IM
PI
ACCONTO 2008
SALDO 2007
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE
CATASTALE COMUNE
0,5
0,6 10000
0,5 10000,01
0,2
0*
0,65
0,4
0,5
0,35 7500
0,6
0*
0*
0,2
0,5
0,8
0*
0,5
0*
0,5
0
0,8
0,6
0*
0,8
8000
0,2 10000
0,45
0,6
0,6
0,5
0,2
0,8
0,5
0,2
0,36
0,6
0,8
5160
0*
0,6
0,7
0,5
7500
0,4
0,5
0,2
0*
0,7
0,2
0,6
0,4
0,3
0,65
0,4
0,4
0,3
0*
0,8
0*
0,65 10000
0,5
0,5 11000
0,4
0*
0,8
8000
0,4
0,4
0*
0,2
0,2
0,8
0*
0,8
0,7
0,2
0,5
0,7
0,8
0,5
0*
0,6
7500
0,4
0,2
0,4
0,6
0,7
0*
0,5
0,4
0,5
0,2
0,4
0,2
0*
0*
0*
0,7
0,2
0,4
0,4
*
0,4
0,7
0*
0,2
8000
0,6
0,2
0*
0,5
0*
0,4
0,3
0,55
0,4
0,2
0,6 10000
0,4
0,2
0,5
0,2
0*
0,5
0,3
0,8
0,5
*
0,5
0,6
10000
0,6 10000,01
0,2
0*
0,65
0,4
0,5
0,35
7500
0,6
0*
0*
0,2
0,5
0,8
0*
0,5
0*
0,5
0
0,8
0,6
0*
0,8
8000
0,2
10000
0,45
0,6
0,6
0,5
0,2
0,8
0,5
0,2
0,36
0,6
0,8
5160
0*
0,6
0,7
0,5
7500
0,4
0,5
0,2
0*
0,7
0,2
0,6
0,4
0,3
0,65
0,4
0,4
0,3
0*
0,8
0*
0,65 10000
0,5
0,5
11000
0,4
0*
0,8
8000
0,4
0,4
0*
0,2
0,2
0,8
0*
0,8
0,7
0,2
0,5
0,7
0,8
0,5
0*
0,6
7500
0,4
0,2
0,4
0,6
0,7
0*
0,5
0,4
0,5
0,2
0,4
0,2
0*
0*
0*
0,7
0,2
0,4
0,4
*
0,4
0,7
8000
0*
0,2
8000
0,6
0,2
0*
0,5
0*
0,4
0,3
0,55
0,4
0,2
0,6
10000
0,4
0,2
0,5
0,2
0*
0,5
0,3
0,8
0,5
*
G848
G849
G850
G852
G853
G858
G859
G860
G861
G862
G864
G865
G866
G867
G869
G870
G854
G871
G873
G872
G874
G875
G877
G878
G879
G881
G882
G886
G888
G889
G890
G891
A558
G894
G895
G900
G902
G903
G904
G905
E680
G906
M263
F299
G917
G919
G920
G921
G923
G924
G907
G926
G909
G910
G912
G913
G914
G916
M257
G922
G925
G927
G929
G931
G932
G933
G934
G935
G936
G937
G939
G940
G942
F632
G943
G944
G945
G947
G949
G950
G951
B914
G953
G954
G955
G960
G959
G957
G961
G962
G963
G964
G966
G965
G968
G969
G970
G973
G975
G976
G977
G978
G979
G980
G981
G982
G985
G986
G987
G988
G989
G993
G992
G994
G990
G991
G995
G997
G999
H004
H002
- XXIII -
PONTELANDOLFO
PONTELATONE
PONTELONGO
PONTENURE
PONTERANICA
PONTESTURA
PONTEVICO
PONTEY
PONTI
PONTI SUL MINCIO
PONTIDA
PONTINIA
PONTINVREA
PONTIROLO NUOVO
PONTOGLIO
PONTREMOLI
PONT-SAINT-MARTIN
PONZA
PONZANO DI FERMO
PONZANO MONFERRATO
PONZANO ROMANO
PONZANO VENETO
PONZONE
POPOLI
POPPI
PORANO
PORCARI
PORCIA
PORDENONE
PORLEZZA
PORNASSIO
PORPETTO
PORRETTA TERME
PORTACOMARO
PORTALBERA
PORTE
PORTICI
PORTICO DI CASERTA
PORTICO E SAN BENEDETTO
PORTIGLIOLA
PORTO AZZURRO
PORTO CERESIO
PORTO CESAREO
PORTO EMPEDOCLE
PORTO MANTOVANO
PORTO RECANATI
PORTO SAN GIORGIO
PORTO SANT’ELPIDIO
PORTO TOLLE
PORTO TORRES
PORTO VALTRAVAGLIA
PORTO VIRO
PORTOBUFFOLE’
PORTOCANNONE
PORTOFERRAIO
PORTOFINO
PORTOGRUARO
PORTOMAGGIORE
PORTOPALO DI CAPO PASSERO
PORTOSCUSO
PORTOVENERE
PORTULA
POSADA
POSINA
POSITANO
POSSAGNO
POSTA
POSTA FIBRENO
POSTAL .BURGSTALL.
POSTALESIO
POSTIGLIONE
POSTUA
POTENZA
POTENZA PICENA
POVE DEL GRAPPA
POVEGLIANO
POVEGLIANO VERONESE
POVIGLIO
POVOLETTO
POZZA DI FASSA
POZZAGLIA SABINA
POZZAGLIO ED UNITI
POZZALLO
POZZILLI
POZZO D’ADDA
POZZOL GROPPO
POZZOLENGO
POZZOLEONE
POZZOLO FORMIGARO
POZZOMAGGIORE
POZZONOVO
POZZUOLI
POZZUOLO DEL FRIULI
POZZUOLO MARTESANA
PRADALUNGA
PRADAMANO
PRADLEVES
PRAGELATO
PRAIA A MARE
PRAIANO
PRALBOINO
PRALI
PRALORMO
PRALUNGO
PRAMAGGIORE
PRAMOLLO
PRAROLO
PRAROSTINO
PRASCO
PRASCORSANO
PRASO
PRATA CAMPORTACCIO
PRATA D’ANSIDONIA
PRATA DI PORDENONE
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA
PRATA SANNITA
PRATELLA
PRATIGLIONE
PRATO
PRATO ALLO STELVIO .PRAD AM STILFSERJOCH.
PRATO CARNICO
PROV.
BN
CE
PD
PC
BG
AL
BS
AO
AL
MN
BG
LT
SV
BG
BS
MS
AO
LT
AP
AL
RM
TV
AL
PE
AR
TR
LU
PN
PN
CO
IM
UD
BO
AT
PV
TO
NA
CE
FC
RC
LI
VA
LE
AG
MN
MC
AP
AP
RO
SS
VA
RO
TV
CB
LI
GE
VE
FE
SR
CA
SP
BI
NU
VI
SA
TV
RI
FR
BZ
SO
SA
VC
PZ
MC
VI
TV
VR
RE
UD
TN
RI
CR
RG
IS
MI
AL
BS
VI
AL
SS
PD
NA
UD
MI
BG
UD
CN
TO
CS
SA
BS
TO
TO
BI
VE
TO
VC
TO
AL
TO
TN
SO
AQ
PN
AV
CE
CE
TO
PO
BZ
UD
ACCONTO 2008
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
0,5
0,2
0,7
0,6
0,5
0,5
0*
0*
0,5
0*
0,6
0,2
0,5
0*
0,2
0,5
0*
0,1
0,5
0,6
0,2
0,5
0*
0,6
0,4
0,5
0,2
0,5
0,2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,3
0,5
0*
0,7
0,4
0,5
0,8
0,2
0*
0,8
0,3
0,6
0,8
0*
0,2
0*
0,4
0,7
0,3
0,5
0,5
0*
0,5
0,8
0,2
0*
0*
0,5
0*
0,6
0,5
0,2
0,2
0,5
0*
0,2
0,5
0*
0,8
0,3
0,45
0,6
0,4
0,2
0,4
0*
0,3
0,3
0,4
0*
0,5
0,4
0*
0,1
0,4
0*
0,4
0,65
0,4
0,2
0,2
0*
0,5
0*
0,5
0,5
0,25
0,3
0*
0,8
0,5
0,2
0,4
0,35
0,2
0,2
0*
0*
0*
0*
0,2
0,3
0*
0,2
0,5
0*
0*
8000
10000
7500
7500
*
8000
10000
8000
8000
8000
10000
*
0,5
0,2
0,7
0,6
0,5
0,5
0*
0*
0,5
0*
0,6
0,2
0,5
0*
0,2
0,5
0*
0,1
0,5
0,6
0,2
0,5
0*
0,6
0,4
0,5
0,2
0,5
0,2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,3
0,5
0*
0,7
0,4
0,5
0,8
0,2
0*
0,8
0,3
0,6
0,8
0*
0,2
0*
0,4
0,7
0,3
0,5
0,5
0*
0,6
0,8
0,2
0*
0*
0,5
0*
0,6
0,5
0,2
0,2
0,5
0*
0,2
0,5
0*
0,8
0,3
0,45
0,6
0,4
0,2
0,4
0*
0,3
0,3
0,45
0*
0,6
0,4
0*
0,1
0,4
0*
0,4
0,65
0,4
0,2
0,2
0*
0,5
0*
0,5
0,5
0,25
0,3
0*
0,8
0,5
0,2
0,4
0,35
0,2
0,2
0*
0*
0*
0*
0,2
0,3
0*
0,2
0,5
0*
0*
8000
10000
7500
7500
*
8000
10000
8000
8000
8000
10000
*
CODICE
CATASTALE COMUNE
H001
H007
H006
H008
H010
G974
H011
H014
H015
H017
H018
H019
H020
H021
H022
H026
H027
H028
H029
H030
H033
H034
H036
H037
H038
H039
H040
H042
H043
H045
H046
H047
H048
H050
H052
H055
H056
H057
H059
H062
H061
H063
H068
H069
M279
G698
H070
H071
H072
H073
H074
H076
H078
H077
H081
H083
H085
H086
H087
H088
H089
H090
H091
H092
H094
H095
H096
H097
H098
H100
H101
H102
H103
H104
H106
H107
H108
H109
H110
H114
H117
H118
H119
H120
H121
H122
H124
H126
H127
H128
H129
H130
H131
H132
H134
H140
H143
H145
H146
H147
H148
H150
H151
H152
H153
H154
H156
H157
H159
M287
H161
H162
H163
H166
H168
G654
H171
H173
H174
H175
H176
PRATO SESIA
PRATOLA PELIGNA
PRATOLA SERRA
PRATOVECCHIO
PRAVISDOMINI
PRAY
PRAZZO
PRECENICCO
PRECI
PREDAPPIO
PREDAZZO
PREDOI .PRETTAU.
PREDORE
PREDOSA
PREGANZIOL
PREGNANA MILANESE
PRELA’
PREMANA
PREMARIACCO
PREMENO
PREMIA
PREMILCUORE
PREMOLO
PREMOSELLO-CHIOVENDA
PREONE
PREORE
PREPOTTO
PRE’-SAINT-DIDIER
PRESEGLIE
PRESENZANO
PRESEZZO
PRESICCE
PRESSANA
PRESTINE
PRETORO
PREVALLE
PREZZA
PREZZO
PRIERO
PRIGNANO CILENTO
PRIGNANO SULLA SECCHIA
PRIMALUNA
PRIOCCA
PRIOLA
PRIOLO GARGALLO
PRIVERNO
PRIZZI
PROCENO
PROCIDA
PROPATA
PROSERPIO
PROSSEDI
PROVAGLIO D’ISEO
PROVAGLIO VAL SABBIA
PROVES .PROVEIS.
PROVVIDENTI
PRUNETTO
PUEGNAGO DEL GARDA
PUGLIANELLO
PULA
PULFERO
PULSANO
PUMENENGO
PUOS D’ALPAGO
PUSIANO
PUTIFIGARI
PUTIGNANO
QUADRELLE
QUADRI
QUAGLIUZZO
QUALIANO
QUARANTI
QUAREGNA
QUARGNENTO
QUARNA SOPRA
QUARNA SOTTO
QUARONA
QUARRATA
QUART
QUARTO
QUARTO D’ALTINO
QUARTU SANT’ELENA
QUARTUCCIU
QUASSOLO
QUATTORDIO
QUATTRO CASTELLA
QUERO
QUILIANO
QUINCINETTO
QUINDICI
QUINGENTOLE
QUINTANO
QUINTO DI TREVISO
QUINTO VERCELLESE
QUINTO VICENTINO
QUINZANO D’OGLIO
QUISTELLO
QUITTENGO
RABBI
RACALE
RACALMUTO
RACCONIGI
RACCUJA
RACINES .RATSCHINGS.
RADDA IN CHIANTI
RADDUSA
RADICOFANI
RADICONDOLI
RAFFADALI
RAGALNA
RAGOGNA
RAGOLI
RAGUSA
RAIANO
RAMACCA
RAMISETO
RAMPONIO VERNA
RANCIO VALCUVIA
RANCO
RANDAZZO
RANICA
SALDO 2007
PROV.
NO
AQ
AV
AR
PN
BI
CN
UD
PG
FC
TN
BZ
BG
AL
TV
MI
IM
LC
UD
VB
VB
FC
BG
VB
UD
TN
UD
AO
BS
CE
BG
LE
VR
BS
CH
BS
AQ
TN
CN
SA
MO
LC
CN
CN
SR
LT
PA
VT
NA
GE
CO
LT
BS
BS
BZ
CB
CN
BS
BN
CA
UD
TA
BG
BL
CO
SS
BA
AV
CH
TO
NA
AT
BI
AL
VB
VB
VC
PT
AO
NA
VE
CA
CA
TO
AL
RE
BL
SV
TO
AV
MN
CR
TV
VC
VI
BS
MN
BI
TN
LE
AG
CN
ME
BZ
SI
CT
SI
SI
AG
CT
UD
TN
RG
AQ
CT
RE
CO
VA
VA
CT
BG
ACCONTO 2008
SALDO 2007
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE
CATASTALE COMUNE
0,5
0,2
0*
0,2
0*
0,5
0*
0,4
0,1
0,5
0*
0*
0*
0*
0,6
0,4
0*
0,1
0,2
0,5
0*
0,2
0,3
0,5
0*
0*
0,2
0*
0,2
0*
0,2
0,4
0,4
0,4
0,2
0*
0*
0*
0,3
0,4
0,4
0,4
0,5
0,1
0*
0,7
0*
0,5
0,8
0*
0,4
0,5
0,5
0,4
0*
0*
0,35
0*
0,4
0,4
0,1
0,8
0,4
0,5
0,3
0*
0,5
0,4
0,2
0,5
0,45
0,4
0,5
0,6
0*
0*
0,6
0,5
0*
0,8
0,4
0,5
0,2
0,2
0,4
0,6
0,7
0,5
0,5
0,2
0,5
0*
0,3
0,5
0*
0,4
0,5
0,2
0*
0,8
0,2
0,5
0*
0*
0,8
0,4
0,8
0,4
0,2
0*
0,2
0*
0,6
0,5
0,1
0*
0*
0,5
0,1
0,4
0,3
7500
7500
9000
10000
8000
10000
*
8500
7500
0,5
0,2
0*
0,2
0*
0,5
0*
0,4
0,1
0,5
0*
0*
0*
0*
0,6
0,4
0*
0,1
0,2
0,5
0*
0,2
0,3
0,5
0*
0*
0,2
0*
0,2
0*
0,2
0,4
0,4
0,4
0,2
0*
0*
0*
0,3
0,4
0,4
0,4
0,5
0,1
0*
0,7
0*
0,5
0,8
0*
0,4
0,5
0,5
0,4
0*
0*
0,35
0*
0,4
0,4
0,1
0,8
0,4
0,5
0,3
0*
0,5
0,4
0,2
0,5
0,45
0,4
0,5
0,6
0*
0*
0,6
0,5
0*
0,8
0,4
0,5
0,2
0,2
0,4
0,6
0,7
0,5
0,5
0,2
0,5
0*
0,3
0,5
0*
0,4
0,5
0,2
0*
0,8
0,2
0,5
0*
0*
0,8
0,4
0,8
0,4
0,2
0*
0,2
0*
0,6
0,5
0,1
0*
0*
0,5
0,1
0,4
0,3
7500
7500
9000
10000
8000
10000
*
8500
7500
H177
H180
H182
H183
H184
H185
H186
H187
H188
H189
H192
H194
H195
H196
H198
H199
H200
H202
H203
H204
H205
H206
H207
H210
H211
H212
H213
H214
H216
H218
H219
H220
H221
H222
H224
H223
H225
H227
H228
H229
H230
H233
H235
H236
H238
H240
H242
H244
H245
H246
H247
H248
H250
H253
H254
H255
H256
H257
H258
H262
H263
H264
H265
H266
H267
H268
H269
H270
H271
H272
H273
H274
H275
H276
H277
H280
H281
H282
H284
H285
H288
H287
H286
H289
H291
H292
H293
H294
H299
H305
H297
H298
H300
H301
H302
H303
H304
H307
H308
H320
H311
H312
H313
H314
H315
H316
H319
H321
H322
H323
H324
H325
H326
H330
H331
H328
H337
H329
H333
H334
H335
- XXIV -
RANZANICO
RANZO
RAPAGNANO
RAPALLO
RAPINO
RAPOLANO TERME
RAPOLLA
RAPONE
RASSA
RASUN ANTERSELVA .RASEN ANTHOLZ.
RASURA
RAVANUSA
RAVARINO
RAVASCLETTO
RAVELLO
RAVENNA
RAVEO
RAVISCANINA
RE
REA
REALMONTE
REANA DEL ROIALE
REANO
RECALE
RECANATI
RECCO
RECETTO
RECOARO TERME
REDAVALLE
REDONDESCO
REFRANCORE
REFRONTOLO
REGALBUTO
REGGELLO
REGGIO DI CALABRIA
REGGIO NELL’EMILIA
REGGIOLO
REINO
REITANO
REMANZACCO
REMEDELLO
RENATE
RENDE
RENON .RITTEN.
RESANA
RESCALDINA
RESIA
RESIUTTA
RESUTTANO
RETORBIDO
REVELLO
REVERE
REVIGLIASCO D’ASTI
REVINE LAGO
REVO’
REZZAGO
REZZATO
REZZO
REZZOAGLIO
RHEMES-NOTRE-DAME
RHEMES-SAINT-GEORGES
RHO
RIACE
RIALTO
RIANO
RIARDO
RIBERA
RIBORDONE
RICADI
RICALDONE
RICCIA
RICCIONE
RICCO’ DEL GOLFO DI SPEZIA
RICENGO
RICIGLIANO
RIESE PIO X
RIESI
RIETI
RIFIANO .RIFFIAN.
RIFREDDO
RIGNANO FLAMINIO
RIGNANO GARGANICO
RIGNANO SULL’ARNO
RIGOLATO
RIMA SAN GIUSEPPE
RIMASCO
RIMELLA
RIMINI
RIO DI PUSTERIA .MUEHLBACH.
RIO MARINA
RIO NELL’ELBA
RIO SALICETO
RIOFREDDO
RIOLA SARDO
RIOLO TERME
RIOLUNATO
RIOMAGGIORE
RIONERO IN VULTURE
RIONERO SANNITICO
RIPA TEATINA
RIPABOTTONI
RIPACANDIDA
RIPALIMOSANI
RIPALTA ARPINA
RIPALTA CREMASCA
RIPALTA GUERINA
RIPARBELLA
RIPATRANSONE
RIPE
RIPE SAN GINESIO
RIPI
RIPOSTO
RITTANA
RIVA DEL GARDA
RIVA DI SOLTO
RIVA LIGURE
RIVA PRESSO CHIERI
RIVA VALDOBBIA
RIVALBA
RIVALTA BORMIDA
RIVALTA DI TORINO
PROV.
BG
IM
AP
GE
CH
SI
PZ
PZ
VC
BZ
SO
AG
MO
UD
SA
RA
UD
CE
VB
PV
AG
UD
TO
CE
MC
GE
NO
VI
PV
MN
AT
TV
EN
FI
RC
RE
RE
BN
ME
UD
BS
MI
CS
BZ
TV
MI
UD
UD
CL
PV
CN
MN
AT
TV
TN
CO
BS
IM
GE
AO
AO
MI
RC
SV
RM
CE
AG
TO
VV
AL
CB
RN
SP
CR
SA
TV
CL
RI
BZ
CN
RM
FG
FI
UD
VC
VC
VC
RN
BZ
LI
LI
RE
RM
OR
RA
MO
SP
PZ
IS
CH
CB
PZ
CB
CR
CR
CR
PI
AP
AN
MC
FR
CT
CN
TN
BG
IM
TO
VC
TO
AL
TO
ACCONTO 2008
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
0,4
0,4
0,8
0*
0,4
0,6
0,2
0*
0,3
0*
0*
0*
0,5
0*
0,5
0,6
0,25
0,2
0*
0*
0,2
0,6
0,4
0,2
0,7
0,3
0,3
0,8
0,4
0*
0,2
0,4
0*
0,5
0,5
0,2
0,3
0*
0,8
0,6
0,1
0,2
0,5
0*
0,4
0,1
0*
0,1
0,5
0,4
0*
0,5
0,2
0,3
0*
0,2
0,2
0,5
0,4
0*
0*
0,38
0*
0,8
0,6
0,5
0*
0*
0,4
0,15
0,1
0*
0,5
0,45
0,2
0*
0,4
0,8
0*
0*
0,8
0,5
0,5
0*
0*
0*
0*
0,3
0*
0,8
0*
0,2
0*
0,2
0,5
0*
0,5
0,7
0,2
0,5
0*
0,2
0,1
0,2
0*
0*
0*
0,5
0,6
0,5
0,8
0,6
0,5
0*
0*
0,4
0,4
0,5
0,5
0,35
0,45
7500
10000
9000
8500
8000
10000
15000
15000
7500
3500
12000
10000
*
7600
0,4
0,4
0,8
0*
0,4
0,6
0,5
0*
0,3
0*
0*
0*
0,5
0*
0,5
0,6
0,25
0,2
0*
0*
0,2
0,6
0,4
0,2
0,7
0,3
0,3
0,8
0,4
0*
0,2
0,4
0*
0,5
0,5
0,2
0,3
0*
0,8
0,6
0,1
0,2
0,5
0*
0,4
0,1
0*
0,1
0,5
0,4
0*
0,5
0,2
0,3
0*
0,2
0,2
0,5
0,4
0*
0*
0,38
0*
0,8
0,6
0,5
0*
0*
0,4
0,15
0,1
0*
0,5
0,45
0,2
0*
0,4
0,8
0*
0*
0,8
0,5
0,5
0*
0*
0*
0*
0,3
0*
0,8
0*
0,2
0*
0,2
0,5
0*
0,5
0,7
0,2
0,5
0*
0,2
0,1
0,2
0*
0*
0*
0,5
0,6
0,5
0,8
0,6
0,5
0*
0*
0,4
0,4
0,5
0,8
0,35
0,5
7500
10000
9000
8500
8000
10000
15000
15000
7500
3500
12000
10000
*
7600
CODICE
CATASTALE COMUNE
H327
H336
H338
H340
H341
H342
H343
H344
H346
H347
H348
H350
H352
H353
H354
H355
H356
H357
H359
H360
H361
H362
H363
H365
H366
H367
G223
H369
H371
H372
H375
H373
H376
H377
H378
H386
H387
H391
H392
H395
H396
H398
H399
H400
H401
H402
H403
H404
H414
H416
H421
H429
H379
H432
H437
H438
H439
H440
H441
H446
H450
H382
H383
H384
H385
H389
H393
H394
H405
H390
H408
H406
H407
H409
H410
H411
H412
H413
H417
H418
H420
H422
H423
H424
H425
H426
H427
H428
H431
H433
H434
H436
H442
H443
H444
H445
H447
H448
H449
H380
H451
H452
H453
H454
H456
H455
H458
H462
H461
H459
H465
H460
H466
H467
H468
H470
H472
H473
H474
H475
H477
RIVAMONTE AGORDINO
RIVANAZZANO
RIVARA
RIVAROLO CANAVESE
RIVAROLO DEL RE ED UNITI
RIVAROLO MANTOVANO
RIVARONE
RIVAROSSA
RIVE
RIVE D’ARCANO
RIVELLO
RIVERGARO
RIVIGNANO
RIVISONDOLI
RIVODUTRI
RIVOLI
RIVOLI VERONESE
RIVOLTA D’ADDA
RIZZICONI
RO
ROANA
ROASCHIA
ROASCIO
ROASIO
ROATTO
ROBASSOMERO
ROBBIATE
ROBBIO
ROBECCHETTO CON INDUNO
ROBECCO D’OGLIO
ROBECCO PAVESE
ROBECCO SUL NAVIGLIO
ROBELLA
ROBILANTE
ROBURENT
ROCCA CANAVESE
ROCCA CANTERANO
ROCCA CIGLIE’
ROCCA D’ARAZZO
ROCCA DE’ BALDI
ROCCA DE’ GIORGI
ROCCA D’EVANDRO
ROCCA DI BOTTE
ROCCA DI CAMBIO
ROCCA DI CAVE
ROCCA DI MEZZO
ROCCA DI NETO
ROCCA DI PAPA
ROCCA GRIMALDA
ROCCA IMPERIALE
ROCCA MASSIMA
ROCCA PIA
ROCCA PIETORE
ROCCA PRIORA
ROCCA SAN CASCIANO
ROCCA SAN FELICE
ROCCA SAN GIOVANNI
ROCCA SANTA MARIA
ROCCA SANTO STEFANO
ROCCA SINIBALDA
ROCCA SUSELLA
ROCCABASCERANA
ROCCABERNARDA
ROCCABIANCA
ROCCABRUNA
ROCCACASALE
ROCCADARCE
ROCCADASPIDE
ROCCAFIORITA
ROCCAFLUVIONE
ROCCAFORTE DEL GRECO
ROCCAFORTE LIGURE
ROCCAFORTE MONDOVI’
ROCCAFORZATA
ROCCAFRANCA
ROCCAGIOVINE
ROCCAGLORIOSA
ROCCAGORGA
ROCCALBEGNA
ROCCALUMERA
ROCCAMANDOLFI
ROCCAMENA
ROCCAMONFINA
ROCCAMONTEPIANO
ROCCAMORICE
ROCCANOVA
ROCCANTICA
ROCCAPALUMBA
ROCCAPIEMONTE
ROCCARAINOLA
ROCCARASO
ROCCAROMANA
ROCCASCALEGNA
ROCCASECCA
ROCCASECCA DEI VOLSCI
ROCCASICURA
ROCCASPARVERA
ROCCASPINALVETI
ROCCASTRADA
ROCCAVALDINA
ROCCAVERANO
ROCCAVIGNALE
ROCCAVIONE
ROCCAVIVARA
ROCCELLA IONICA
ROCCELLA VALDEMONE
ROCCHETTA A VOLTURNO
ROCCHETTA BELBO
ROCCHETTA DI VARA
ROCCHETTA E CROCE
ROCCHETTA LIGURE
ROCCHETTA NERVINA
ROCCHETTA PALAFEA
ROCCHETTA SANT’ANTONIO
ROCCHETTA TANARO
RODANO
RODDI
RODDINO
RODELLO
RODENGO .RODENECK.
RODENGO-SAIANO
SALDO 2007
PROV.
BL
PV
TO
TO
CR
MN
AL
TO
VC
UD
PZ
PC
UD
AQ
RI
TO
VR
CR
RC
FE
VI
CN
CN
VC
AT
TO
LC
PV
MI
CR
PV
MI
AT
CN
CN
TO
RM
CN
AT
CN
PV
CE
AQ
AQ
RM
AQ
KR
RM
AL
CS
LT
AQ
BL
RM
FC
AV
CH
TE
RM
RI
PV
AV
KR
PR
CN
AQ
FR
SA
ME
AP
RC
AL
CN
TA
BS
RM
SA
LT
GR
ME
IS
PA
CE
CH
PE
PZ
RI
PA
SA
NA
AQ
CE
CH
FR
LT
IS
CN
CH
GR
ME
AT
SV
CN
CB
RC
ME
IS
CN
SP
CE
AL
IM
AT
FG
AT
MI
CN
CN
CN
BZ
BS
ACCONTO 2008
SALDO 2007
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE
CATASTALE COMUNE
0,8
0,2
0,3
0,5
0*
0,4
0,4
0,6
0,4
0,4
0,6
0,2
0,3
0*
0,4
0,2
0,5
0*
0,5
0,75
0,5
0*
0*
0,5
0,6
0,25
0,4
0,7
0,5
0,3
0,5
0,35
0,4
0,4
0,5
0,8
0*
0,5
0,3
0,5
0*
0,4
0*
0*
0,4
0*
0,5
0,7
0,5
0,5
0,6
0*
0,4
0,4
0,2
0,5
0,3
0,8
0,8
0,6
0,2
0,4
0,4
0,6
0,4
0,1
0,1
0,2
0,5
0,65
0,1
0*
0,4
0,6
0*
0,5
0*
0,4
0,6
0,5
0,1
0,6
0,8
0,1
0,6
0*
0,6
0,4
0,2
0,4
0*
0,4
0,5
0,4
0,5
0,8
0,4
0*
0,5
0,5
0,5
0,8
0*
0*
0,8
0,5
0*
0,4
0*
0*
0,6
0,4
0,4
0,2
0,2
0,5
0,4
0,5
0,4
0*
0,2
7000
11000
7500
8000
0,8
0,2
0,3
0,5
0*
0,4
0,4
0,6
0,4
0,4
0,6
0,2
0,3
0*
0,4
0,2
0,5
0*
0,5
0,75
0,5
0*
0*
0,5
0,6
0,25
0,4
0,7
0,5
0,3
0,5
0,35
0,4
0,4
0,5
0,8
0*
0,5
0,3
0,5
0*
0,4
0*
0*
0,4
0*
0,5
0,7
0,5
0,5
0,6
0*
0,4
0,4
0,2
0,5
0,3
0,8
0,8
0,6
0,2
0,4
0,4
0,6
0,4
0,1
0,1
0,2
0,5
0,65
0,1
0*
0,4
0,6
0*
0,5
0*
0,4
0,6
0,5
0,1
0,6
0,8
0,1
0,6
0*
0,6
0,4
0,2
0,4
0*
0,4
0,5
0,8
0,5
0,8
0,4
0*
0,5
0,5
0,5
0,8
0*
0*
0,8
0,5
0*
0,4
0*
0*
0,6
0,4
0,4
0,2
0,2
0,5
0,4
0,5
0,4
0*
0,2
7000
11000
7500
8000
H478
H480
H479
H481
H484
H485
H486
H488
H489
H490
H491
H492
H493
H494
H495
H497
H498
H500
H501
H503
H502
H505
H506
H507
H508
H511
H512
H509
H514
H516
H517
H518
H519
H521
H522
H523
H525
H527
H528
H529
H531
H532
H533
H534
H540
H538
H537
H539
H536
H535
H541
H542
H544
H545
H546
H547
H549
M303
H552
H553
H554
H556
H558
H559
H560
H561
H562
H564
H565
H566
H572
F585
H568
H570
H569
H573
H574
H575
H577
H578
H579
H580
H581
H583
H584
H585
H588
H589
H590
H591
H592
H593
H594
H555
H596
H364
H598
H599
H601
H602
H604
H606
H607
H608
H610
H609
H612
H614
H615
H618
H620
H621
H622
H623
H625
H627
H628
H629
H630
H631
H632
- XXV -
RODERO
RODI GARGANICO
RODI’ MILICI
RODIGO
ROE’ VOLCIANO
ROFRANO
ROGENO
ROGGIANO GRAVINA
ROGHUDI
ROGLIANO
ROGNANO
ROGNO
ROGOLO
ROIATE
ROIO DEL SANGRO
ROISAN
ROLETTO
ROLO
ROMA
ROMAGNANO AL MONTE
ROMAGNANO SESIA
ROMAGNESE
ROMALLO
ROMANA
ROMANENGO
ROMANO CANAVESE
ROMANO D’EZZELINO
ROMANO DI LOMBARDIA
ROMANS D’ISONZO
ROMBIOLO
ROMENO
ROMENTINO
ROMETTA
RONAGO
RONCA’
RONCADE
RONCADELLE
RONCARO
RONCEGNO TERME
RONCELLO
RONCHI DEI LEGIONARI
RONCHI VALSUGANA
RONCHIS
RONCIGLIONE
RONCO ALL’ADIGE
RONCO BIELLESE
RONCO BRIANTINO
RONCO CANAVESE
RONCO SCRIVIA
RONCOBELLO
RONCOFERRARO
RONCOFREDDO
RONCOLA
RONCONE
RONDANINA
RONDISSONE
RONSECCO
RONZO-CHIENIS
RONZONE
ROPPOLO
RORA’
ROSA’
ROSARNO
ROSASCO
ROSATE
ROSAZZA
ROSCIANO
ROSCIGNO
ROSE
ROSELLO
ROSETO CAPO SPULICO
ROSETO DEGLI ABRUZZI
ROSETO VALFORTORE
ROSIGNANO MARITTIMO
ROSIGNANO MONFERRATO
ROSOLINA
ROSOLINI
ROSORA
ROSSA
ROSSANA
ROSSANO
ROSSANO VENETO
ROSSIGLIONE
ROSTA
ROTA D’IMAGNA
ROTA GRECA
ROTELLA
ROTELLO
ROTONDA
ROTONDELLA
ROTONDI
ROTTOFRENO
ROTZO
ROURE
ROVAGNATE
ROVASENDA
ROVATO
ROVEGNO
ROVELLASCA
ROVELLO PORRO
ROVERBELLA
ROVERCHIARA
ROVERE’ DELLA LUNA
ROVERE’ VERONESE
ROVEREDO DI GUA’
ROVEREDO IN PIANO
ROVERETO
ROVESCALA
ROVETTA
ROVIANO
ROVIGO
ROVITO
ROVOLON
ROZZANO
RUBANO
RUBIANA
RUBIERA
RUDA
RUDIANO
RUEGLIO
RUFFANO
PROV.
CO
FG
ME
MN
BS
SA
LC
CS
RC
CS
PV
BG
SO
RM
CH
AO
TO
RE
RM
SA
NO
PV
TN
SS
CR
TO
VI
BG
GO
VV
TN
NO
ME
CO
VR
TV
BS
PV
TN
MI
GO
TN
UD
VT
VR
BI
MI
TO
GE
BG
MN
FC
BG
TN
GE
TO
VC
TN
TN
BI
TO
VI
RC
PV
MI
BI
PE
SA
CS
CH
CS
TE
FG
LI
AL
RO
SR
AN
VC
CN
CS
VI
GE
TO
BG
CS
AP
CB
PZ
MT
AV
PC
VI
TO
LC
VC
BS
GE
CO
CO
MN
VR
TN
VR
VR
PN
TN
PV
BG
RM
RO
CS
PD
MI
PD
TO
RE
UD
BS
TO
LE
ACCONTO 2008
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
0*
0,5
0,2
0,5
0,2
0,5
0,5
0*
0,2
0,4
0*
0*
0*
0*
0*
0*
0,1
0,2
0,5
0,4
0,3
0,7
0*
0*
0,4
0,65
0,4
0,2
0,3
0,5
0*
0,5
0,5
0,2
0,8
0,5
0*
0,1
0*
0,4
0,2
0*
0*
0*
0,2
0,5
0,3
0*
0,5
0*
0,6
0,2
0*
0*
0,5
0,5
0*
0*
0*
0,4
0*
0*
0,6
0,2
0,4
0,5
0,6
0,4
0,1
0*
0
0,8
0,4
0*
0,5
0,5
0*
0,3
0,5
0,45
0*
0,2
0,4
0,2
0*
0,4
0,7
0*
0,1
0,4
0,2
0,2
0,6
0,3
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0,3
0,2
0,4
0*
0,8
0,3
0
0*
0,2
0,2
0*
0,8
0,6
0*
0,4
0,5
0,5
0,3
0,2
0,7
0,8
0,2
8000
8000
12500
10000
8000
8000
8500
10000
7500
0*
0,5
0,2
0,5
0,2
0,5
0,5
0*
0,2
0,4
0*
0*
0*
0*
0*
0*
0,1
0,2
0,5
0,4
0,3
0,7
0*
0*
0,4
0,65
0,4
0,2
0,3
0,5
0*
0,5
0,5
0,2
0,8
0,5
0*
0,1
0*
0,4
0,2
0*
0*
0*
0,2
0,5
0,3
0*
0,5
0*
0,6
0,2
0*
0*
0,5
0,5
0*
0*
0*
0,4
0*
0*
0,6
0,2
0,4
0,5
0,6
0,4
0,1
0*
0
0,8
0,4
0*
0,5
0,5
0*
0,3
0,5
0,45
0*
0,2
0,4
0,2
0*
0,4
0,7
0*
0,1
0,4
0,2
0,5
0,6
0,3
0,4
0,4
0,2
0,5
0,2
0,3
0,2
0,6
0*
0,8
0,3
0
0*
0,2
0,2
0*
0,8
0,6
0*
0,4
0,5
0,5
0,5
0,2
0,7
0,8
0,2
8000
8000
12500
10000
8000
8000
10000
8500
10000
7500
CODICE
CATASTALE COMUNE
H633
H634
H635
F271
H637
H639
H641
H642
H643
H644
H165
H646
H645
H647
H648
H650
H652
H654
H655
H657
H658
H659
H661
H662
H665
H666
H669
H670
H671
H672
H673
H674
H675
H676
H682
H681
H678
H679
H683
H677
H687
H688
H689
H690
H691
H684
F810
H693
H694
H695
H699
H704
H700
H686
H702
H701
H703
H705
H706
H707
H708
H710
H713
H714
H715
H716
H717
H719
H720
H721
H723
H724
H725
H726
H727
H729
H731
H732
H734
H733
H735
H736
H738
H739
H743
H744
H745
H746
H749
H013
H752
H753
H754
H755
H756
H763
H764
H760
H765
H766
H767
H768
H770
H772
H769
H773
H771
H774
G566
H775
H777
H780
H781
H778
H779
H782
H783
H784
H785
H786
H787
RUFFIA
RUFFRE’ MENDOLA
RUFINA
RUINAS
RUINO
RUMO
RUOTI
RUSSI
RUTIGLIANO
RUTINO
RUVIANO
RUVO DEL MONTE
RUVO DI PUGLIA
SABAUDIA
SABBIA
SABBIO CHIESE
SABBIONETA
SACCO
SACCOLONGO
SACILE
SACROFANO
SADALI
SAGAMA
SAGLIANO MICCA
SAGRADO
SAGRON MIS
SAINT-CHRISTOPHE
SAINT-DENIS
SAINT-MARCEL
SAINT-NICOLAS
SAINT-OYEN
SAINT-PIERRE
SAINT-RHEMY-EN-BOSSES
SAINT-VINCENT
SALA BAGANZA
SALA BIELLESE
SALA BOLOGNESE
SALA COMACINA
SALA CONSILINA
SALA MONFERRATO
SALANDRA
SALAPARUTA
SALARA
SALASCO
SALASSA
SALBERTRAND
SALCEDO
SALCITO
SALE
SALE DELLE LANGHE
SALE MARASINO
SALE SAN GIOVANNI
SALEMI
SALENTO
SALERANO CANAVESE
SALERANO SUL LAMBRO
SALERNO
SALETTO
SALGAREDA
SALI VERCELLESE
SALICE SALENTINO
SALICETO
SALISANO
SALIZZOLE
SALLE
SALMOUR
SALO’
SALORNO .SALURN.
SALSOMAGGIORE TERME
SALTARA
SALTRIO
SALUDECIO
SALUGGIA
SALUSSOLA
SALUZZO
SALVE
SALVIROLA
SALVITELLE
SALZA DI PINEROLO
SALZA IRPINA
SALZANO
SAMARATE
SAMASSI
SAMATZAI
SAMBUCA DI SICILIA
SAMBUCA PISTOIESE
SAMBUCI
SAMBUCO
SAMMICHELE DI BARI
SAMO
SAMOLACO
SAMONE
SAMONE
SAMPEYRE
SAMUGHEO
SAN BARTOLOMEO AL MARE
SAN BARTOLOMEO IN GALDO
SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA
SAN BASILE
SAN BASILIO
SAN BASSANO
SAN BELLINO
SAN BENEDETTO BELBO
SAN BENEDETTO DEI MARSI
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
SAN BENEDETTO IN PERILLIS
SAN BENEDETTO PO
SAN BENEDETTO ULLANO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
SAN BENIGNO CANAVESE
SAN BERNARDINO VERBANO
SAN BIAGIO DELLA CIMA
SAN BIAGIO DI CALLALTA
SAN BIAGIO PLATANI
SAN BIAGIO SARACINISCO
SAN BIASE
SAN BONIFACIO
SAN BUONO
SAN CALOGERO
SAN CANDIDO .INNICHEN.
SAN CANZIAN D’ISONZO
SALDO 2007
PROV.
CN
TN
FI
OR
PV
TN
PZ
RA
BA
SA
CE
PZ
BA
LT
VC
BS
MN
SA
PD
PN
RM
NU
NU
BI
GO
TN
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
PR
BI
BO
CO
SA
AL
MT
TP
RO
VC
TO
TO
VI
CB
AL
CN
BS
CN
TP
SA
TO
LO
SA
PD
TV
VC
LE
CN
RI
VR
PE
CN
BS
BZ
PR
PU
VA
RN
VC
BI
CN
LE
CR
SA
TO
AV
VE
VA
CA
CA
AG
PT
RM
CN
BA
RC
SO
TO
TN
CN
OR
IM
BN
CO
CS
CA
CR
RO
CN
AQ
AP
AQ
MN
CS
BO
TO
VB
IM
TV
AG
FR
CB
VR
CH
VV
BZ
GO
ACCONTO 2008
SALDO 2007
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE
CATASTALE COMUNE
0,2
0*
0,6
0*
0*
0*
0*
0,3
0,3
0,4
0,3
0*
0,8
0,4
0,4
0,7
0,3
0*
0,4
0*
0,6
0,4
0*
0,5
0,1
0*
0*
0*
0*
0*
0*
0*
0*
0*
0,6
0,4
0,6
0,2
0,5
0,5
0,4
0,5
0,55
0*
0*
0*
0,7
0,4
0*
0,5
0,4
0,4
0*
0,5
0,5
0*
0,6
0,2
0,5
0*
0,4
0,65
0,1
0,6
0*
0,1
0*
0,2
0,7
0,5
0,5
0,5
0,2
0*
0,2
0,2
0,2
0*
0,3
0,25
0,3
0,55
0,6
0*
0,75
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0*
0,3
0*
0,3
0*
0*
0,5
0,2
0,4
0*
0,4
0,8
0,3
0,4
0,5
0,2
0,62
0,6
0,2
0,3
0*
0,1
0,5
0*
0,4
0*
0,6
0,5
0,5
0*
0,3
8000
8000
7500
10000
10000
12000
5000
10000
8000
12000
10000
15000
0,2
0*
0,6
0*
0*
0*
0*
0,3
0,3
0,4
0,3
0*
0,8
0,4
0,4
0,7
0,3
0*
0,4
0*
0,6
0,4
0*
0,5
0,1
0*
0*
0*
0*
0*
0*
0*
0*
0*
0,6
0,4
0,6
0,2
0,5
0,5
0,4
0,5
0,55
0*
0*
0*
0,7
0,4
0*
0,5
0,4
0,4
0,3
0,5
0,5
0*
0,6
0,2
0,5
0*
0,4
0,65
0,1
0,6
0*
0,1
0*
0,2
0,7
0,5
0,5
0,5
0,2
0*
0,2
0,2
0,2
0*
0,3
0,25
0,3
0,55
0,6
0*
0,75
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0*
0,3
0*
0,3
0*
0*
0,5
0,2
0,4
0*
0,4
0,8
0,3
0,4
0,5
0,2
0,62
0,6
0,2
0,3
0*
0,1
0,5
0*
0,4
0*
0,6
0,5
0,5
0*
0,4
8000
8000
7500
10000
10000
12000
5000
10000
8000
12000
10000
15000
H789
H790
H791
M264
H792
M295
H793
H794
H795
H796
H797
H798
H800
H799
H801
H803
H804
H802
H805
H806
H808
H807
H809
H810
H814
H811
H812
H816
H815
H818
H819
H820
H823
H822
H826
H825
H827
H824
D324
H830
H831
H834
H836
H838
H833
H835
M277
H839
H840
H841
H842
H843
H844
H845
H846
H847
H850
H856
H857
H858
H859
H860
H862
H863
H861
H865
H867
H870
H868
B952
H873
H875
H876
H892
H880
H881
H890
H894
H891
H893
H885
H883
H895
H886
H896
H897
H882
H898
H888
H878
H889
H887
H899
H884
H900
H907
H906
H910
H911
H912
H903
H914
H916
H918
H919
H920
H921
G467
H917
H922
H923
H924
H926
G287
D690
H901
H928
H929
H930
A562
H933
- XXVI -
SAN CARLO CANAVESE
SAN CASCIANO DEI BAGNI
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
SAN CASSIANO
SAN CATALDO
SAN CESAREO
SAN CESARIO DI LECCE
SAN CESARIO SUL PANARO
SAN CHIRICO NUOVO
SAN CHIRICO RAPARO
SAN CIPIRELLO
SAN CIPRIANO D’AVERSA
SAN CIPRIANO PICENTINO
SAN CIPRIANO PO
SAN CLEMENTE
SAN COLOMBANO AL LAMBRO
SAN COLOMBANO BELMONTE
SAN COLOMBANO CERTENOLI
SAN CONO
SAN COSMO ALBANESE
SAN COSTANTINO ALBANESE
SAN COSTANTINO CALABRO
SAN COSTANZO
SAN CRISTOFORO
SAN DAMIANO AL COLLE
SAN DAMIANO D’ASTI
SAN DAMIANO MACRA
SAN DANIELE DEL FRIULI
SAN DANIELE PO
SAN DEMETRIO CORONE
SAN DEMETRIO NE’ VESTINI
SAN DIDERO
SAN DONA’ DI PIAVE
SAN DONACI
SAN DONATO DI LECCE
SAN DONATO DI NINEA
SAN DONATO MILANESE
SAN DONATO VAL DI COMINO
SAN DORLIGO DELLA VALLE
SAN FEDELE INTELVI
SAN FELE
SAN FELICE A CANCELLO
SAN FELICE CIRCEO
SAN FELICE DEL BENACO
SAN FELICE DEL MOLISE
SAN FELICE SUL PANARO
SAN FERDINANDO
SAN FERDINANDO DI PUGLIA
SAN FERMO DELLA BATTAGLIA
SAN FILI
SAN FILIPPO DEL MELA
SAN FIOR
SAN FIORANO
SAN FLORIANO DEL COLLIO
SAN FLORO
SAN FRANCESCO AL CAMPO
SAN FRATELLO
SAN GAVINO MONREALE
SAN GEMINI
SAN GENESIO ATESINO .JENESIEN.
SAN GENESIO ED UNITI
SAN GENNARO VESUVIANO
SAN GERMANO CHISONE
SAN GERMANO DEI BERICI
SAN GERMANO VERCELLESE
SAN GERVASIO BRESCIANO
SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE
SAN GIACOMO FILIPPO
SAN GIACOMO VERCELLESE
SAN GILLIO
SAN GIMIGNANO
SAN GINESIO
SAN GIORGIO A CREMANO
SAN GIORGIO A LIRI
SAN GIORGIO ALBANESE
SAN GIORGIO CANAVESE
SAN GIORGIO DEL SANNIO
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
SAN GIORGIO DI LOMELLINA
SAN GIORGIO DI MANTOVA
SAN GIORGIO DI NOGARO
SAN GIORGIO DI PESARO
SAN GIORGIO DI PIANO
SAN GIORGIO IN BOSCO
SAN GIORGIO IONICO
SAN GIORGIO LA MOLARA
SAN GIORGIO LUCANO
SAN GIORGIO MONFERRATO
SAN GIORGIO MORGETO
SAN GIORGIO PIACENTINO
SAN GIORGIO SCARAMPI
SAN GIORGIO SU LEGNANO
SAN GIORIO DI SUSA
SAN GIOVANNI A PIRO
SAN GIOVANNI AL NATISONE
SAN GIOVANNI BIANCO
SAN GIOVANNI D’ASSO
SAN GIOVANNI DEL DOSSO
SAN GIOVANNI DI GERACE
SAN GIOVANNI GEMINI
SAN GIOVANNI ILARIONE
SAN GIOVANNI IN CROCE
SAN GIOVANNI IN FIORE
SAN GIOVANNI IN GALDO
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
SAN GIOVANNI IN PERSICETO
SAN GIOVANNI INCARICO
SAN GIOVANNI LA PUNTA
SAN GIOVANNI LIPIONI
SAN GIOVANNI LUPATOTO
SAN GIOVANNI ROTONDO
SAN GIOVANNI SUERGIU
SAN GIOVANNI TEATINO
SAN GIOVANNI VALDARNO
SAN GIULIANO DEL SANNIO
SAN GIULIANO DI PUGLIA
SAN GIULIANO MILANESE
SAN GIULIANO TERME
SAN GIUSEPPE JATO
PROV.
TO
SI
FI
LE
CL
RM
LE
MO
PZ
PZ
PA
CE
SA
PV
RN
MI
TO
GE
CT
CS
PZ
VV
PU
AL
PV
AT
CN
UD
CR
CS
AQ
TO
VE
BR
LE
CS
MI
FR
TS
CO
PZ
CE
LT
BS
CB
MO
RC
FG
CO
CS
ME
TV
LO
GO
CZ
TO
ME
CA
TR
BZ
PV
NA
TO
VI
VC
BS
CB
MN
SO
VC
TO
SI
MC
NA
FR
CS
TO
BN
PN
PD
PV
MN
UD
PU
BO
PD
TA
BN
MT
AL
RC
PC
AT
MI
TO
SA
UD
BG
SI
MN
RC
AG
VR
CR
CS
CB
RN
BO
FR
CT
CH
VR
FG
CA
CH
AR
CB
CB
MI
PI
PA
ACCONTO 2008
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
0,3
0,5
0,5
0,5
0,4
0,7
0,2
0,1
0,6
0*
0*
0,4
0,8
0,4
0*
0,5
0,5
0,5
0,4
0*
0*
0,4
0,5
0,3
0*
0,5
0,3
0,2
0*
0*
0*
0,3
0,8
0,4
0,4
0,8
0,25
0,5
0,5
0*
0,2
0,5
0,5
0,2
0,5
0*
0,6
0,6
0,2
0,2
0,5
0,5
0,4
0*
0,5
0,3
0,5
0,4
0,4
0*
0,4
0,5
0,4
0,2
0,2
0*
0,4
0,5
0*
0,4
0,4
0
0,6
0,8
0,5
0*
0,5
0,5
0*
0*
0,2
0,4
0*
0,6
0,72
0,4
0,6
0,2
0,5
0,4
0*
0,8
0*
0,2
0,8
0*
0,4
0,5
0*
0,2
0,2
0,2
0,8
0,2
0,2
0,2
0,4
0,65
0,2
0,36
0*
0,4
0*
0,4
0,2
0,8
0,2
0*
0,2
0,5
0,5
15000
10000
7500
7500
9000
10000
10000
9000
15000
8000
*
0,3
0,5
0,5
0,5
0,4
0,7
0,2
0,1
0,6
0*
0*
0,4
0,8
0,4
0*
0,5
0,5
0,5
0,4
0*
0*
0,4
0,5
0,3
0*
0,5
0,3
0,2
0*
0*
0*
0,3
0,8
0,4
0,4
0,8
0,25
0,5
0,5
0*
0,2
0,5
0,5
0,2
0,5
0*
0,6
0,6
0,2
0,2
0,5
0,5
0,4
0*
0,5
0,3
0,5
0,4
0,4
0*
0,4
0,5
0,4
0,2
0,2
0*
0,4
0,5
0*
0,4
0,4
0
0,6
0,8
0,5
0*
0,5
0,5
0*
0*
0,2
0,4
0*
0,6
0,72
0,4
0,6
0,2
0,5
0,4
0*
0,8
0*
0,2
0,8
0*
0,4
0,5
0*
0,2
0,2
0,2
0,8
0,2
0,2
0,2
0,4
0,65
0,2
0,36
0*
0,4
0*
0,4
0,2
0,8
0,2
0*
0,2
0,5
0,5
15000
10000
7500
7500
9000
10000
10000
9000
15000
8000
*
CODICE
CATASTALE COMUNE
H931
H935
H936
H937
H942
H940
H941
H943
H939
H938
H945
H949
H951
H952
H953
H955
H959
H957
H961
H962
H956
H966
H958
H964
H967
H969
H970
H971
H973
H976
H977
H975
H978
H979
H980
H981
H982
H984
F043
H985
H986
H999
H987
I003
H997
H994
I005
I007
H992
I008
H996
H988
H989
H990
I011
I012
I002
I014
H991
I016
I018
I017
I019
I023
I024
I025
I028
I031
H712
I029
I032
I026
I027
I030
I040
I042
I035
I034
I037
I045
I046
I047
I049
I052
I051
I060
I061
I058
I057
I056
I062
A368
I063
G383
I065
I066
G407
B906
I073
I074
B310
I072
I071
I076
I079
I082
I084
I085
I086
I093
I092
I089
I095
I096
I098
I088
I102
I103
I105
I108
I109
SAN GIUSEPPE VESUVIANO
SAN GIUSTINO
SAN GIUSTO CANAVESE
SAN GODENZO
SAN GREGORIO DA SASSOLA
SAN GREGORIO DI CATANIA
SAN GREGORIO D’IPPONA
SAN GREGORIO MAGNO
SAN GREGORIO MATESE
SAN GREGORIO NELLE ALPI
SAN LAZZARO DI SAVENA
SAN LEO
SAN LEONARDO
SAN LEONARDO IN PASSIRIA .ST LEONHARD IN PAS.
SAN LEUCIO DEL SANNIO
SAN LORENZELLO
SAN LORENZO
SAN LORENZO AL MARE
SAN LORENZO BELLIZZI
SAN LORENZO DEL VALLO
SAN LORENZO DI SEBATO .ST LORENZEN.
SAN LORENZO IN BANALE
SAN LORENZO IN CAMPO
SAN LORENZO ISONTINO
SAN LORENZO MAGGIORE
SAN LORENZO NUOVO
SAN LUCA
SAN LUCIDO
SAN LUPO
SAN MANGO D’AQUINO
SAN MANGO PIEMONTE
SAN MANGO SUL CALORE
SAN MARCELLINO
SAN MARCELLO
SAN MARCELLO PISTOIESE
SAN MARCO ARGENTANO
SAN MARCO D’ALUNZIO
SAN MARCO DEI CAVOTI
SAN MARCO EVANGELISTA
SAN MARCO IN LAMIS
SAN MARCO LA CATOLA
SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO
SAN MARTINO ALFIERI
SAN MARTINO BUON ALBERGO
SAN MARTINO CANAVESE
SAN MARTINO D’AGRI
SAN MARTINO DALL’ARGINE
SAN MARTINO DEL LAGO
SAN MARTINO DI FINITA
SAN MARTINO DI LUPARI
SAN MARTINO DI VENEZZE
SAN MARTINO IN BADIA .ST MARTIN IN THURN.
SAN MARTINO IN PASSIRIA .ST MARTIN IN PASSEI.
SAN MARTINO IN PENSILIS
SAN MARTINO IN RIO
SAN MARTINO IN STRADA
SAN MARTINO SANNITA
SAN MARTINO SICCOMARIO
SAN MARTINO SULLA MARRUCINA
SAN MARTINO VALLE CAUDINA
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
SAN MARZANO OLIVETO
SAN MARZANO SUL SARNO
SAN MASSIMO
SAN MAURIZIO CANAVESE
SAN MAURIZIO D’OPAGLIO
SAN MAURO CASTELVERDE
SAN MAURO CILENTO
SAN MAURO DI SALINE
SAN MAURO FORTE
SAN MAURO LA BRUCA
SAN MAURO MARCHESATO
SAN MAURO PASCOLI
SAN MAURO TORINESE
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
SAN MICHELE ALL’ADIGE
SAN MICHELE DI GANZARIA
SAN MICHELE DI SERINO
SAN MICHELE MONDOVI’
SAN MICHELE SALENTINO
SAN MINIATO
SAN NAZARIO
SAN NAZZARO
SAN NAZZARO SESIA
SAN NAZZARO VAL CAVARGNA
SAN NICOLA ARCELLA
SAN NICOLA BARONIA
SAN NICOLA DA CRISSA
SAN NICOLA DELL’ALTO
SAN NICOLA LA STRADA
SAN NICOLA MANFREDI
SAN NICOLO’ D’ARCIDANO
SAN NICOLO’ DI COMELICO
SAN NICOLO’ GERREI
SAN PANCRAZIO .ST PANKRAZ.
SAN PANCRAZIO SALENTINO
SAN PAOLO
SAN PAOLO ALBANESE
SAN PAOLO BEL SITO
SAN PAOLO CERVO
SAN PAOLO D’ARGON
SAN PAOLO DI CIVITATE
SAN PAOLO DI JESI
SAN PAOLO SOLBRITO
SAN PELLEGRINO TERME
SAN PIER D’ISONZO
SAN PIER NICETO
SAN PIERO A SIEVE
SAN PIERO PATTI
SAN PIETRO A MAIDA
SAN PIETRO AL NATISONE
SAN PIETRO AL TANAGRO
SAN PIETRO APOSTOLO
SAN PIETRO AVELLANA
SAN PIETRO CLARENZA
SAN PIETRO DI CADORE
SAN PIETRO DI CARIDA’
SAN PIETRO DI FELETTO
SAN PIETRO DI MORUBIO
SAN PIETRO IN AMANTEA
SAN PIETRO IN CARIANO
SALDO 2007
PROV.
NA
PG
TO
FI
RM
CT
VV
SA
CE
BL
BO
PU
UD
BZ
BN
BN
RC
IM
CS
CS
BZ
TN
PU
GO
BN
VT
RC
CS
BN
CZ
SA
AV
CE
AN
PT
CS
ME
BN
CE
FG
FG
PN
AT
VR
TO
PZ
MN
CR
CS
PD
RO
BZ
BZ
CB
RE
LO
BN
PV
CH
AV
TA
AT
SA
CB
TO
NO
PA
SA
VR
MT
SA
KR
FC
TO
VE
TN
CT
AV
CN
BR
PI
VI
BN
NO
CO
CS
AV
VV
KR
CE
BN
OR
BL
CA
BZ
BR
BS
PZ
NA
BI
BG
FG
AN
AT
BG
GO
ME
FI
ME
CZ
UD
SA
CZ
IS
CT
BL
RC
TV
VR
CS
VR
ACCONTO 2008
SALDO 2007
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE
CATASTALE COMUNE
0*
0,6
0,3
0,5
0,4
0,3
0,2
0*
0,1
0,4
0,2
0,8
0,1
0*
0,2
0,5
0,6
0,5
0*
0,8
0*
0*
0,4
0,1
0,5
0,7
0,7
0,5
0*
0*
0,3
0,5
0,2
0,2
0,53
0*
0,6
0*
0,5
0,7
0,2
0,2
0,4
0,5
0,2
0*
0,6
0,2
0,5
0*
0,5
0*
0*
0,7
0,2
0,5
0,5
0
0,5
0,5
0,8
0,5
0,5
0,2
0,25
0*
0,5
0,5
0,8
0*
0*
0,1
0,4
0,5
0*
0*
0,2
0,5
0,1
0,4
0,4
0,2
0,5
0*
0*
0*
0,6
0*
0*
0,4
0,5
0*
0,4
0*
0*
0,2
0*
0*
0,5
0*
0,5
0,5
0,7
0,4
0,5
0,3
0,2
0,7
0,5
0,4
0,2
0*
0*
0,4
0,45
0,8
0,4
0,5
0,3
0*
0,5
11000
10000
11000
*
15000
10000
15000
10000
7500
8000
0*
0,6
0,3
0,5
0,4
0,3
0,2
0*
0,1
0,4
0,2
0,8
0,1
0*
0,2
0,5
0,6
0,5
0*
0,8
0*
0*
0,4
0,1
0,5
0,7
0,7
0,5
0*
0*
0,3
0,5
0,2
0,2
0,53
0*
0,6
0*
0,5
0,7
0,2
0,2
0,4
0,5
0,2
0*
0,6
0,2
0,5
0*
0,5
0*
0*
0,7
0,2
0,5
0,5
0
0,5
0,5
0,8
0,5
0,5
0,2
0,25
0*
0,5
0,5
0,8
0*
0*
0,1
0,4
0,5
0*
0*
0,2
0,5
0,1
0,6
0,4
0,2
0,5
0*
0*
0*
0,6
0*
0*
0,4
0,5
0*
0,4
0*
0*
0,2
0*
0*
0,5
0*
0,5
0,5
0,7
0,4
0,5
0,4
0,2
0,7
0,5
0,4
0,2
0*
0*
0,4
0,45
0,8
0,4
0,5
0,3
0*
0,5
11000
10000
11000
*
15000
10000
15000
10000
7500
8000
I110
G788
I107
I114
I115
I113
I116
I117
I090
I119
I120
I121
I125
I123
I124
I122
I126
I128
I130
I129
I131
I132
I133
I135
I136
I137
I138
I139
I140
I142
I143
I147
I144
I145
I148
I151
I150
I152
I154
I153
I157
I156
I158
I162
I163
I164
I165
I166
I261
I328
I329
I347
I376
I377
I381
I382
I384
I390
I388
I389
I391
I402
I403
I404
I394
I396
I392
I405
I401
I407
I400
I393
I408
I409
I414
I412
I415
I416
I417
H757
H821
H829
H851
H852
H855
H872
H877
H944
H974
I048
I053
I054
I059
I155
I168
I171
I170
I169
I172
I176
I175
I174
I173
I178
I179
I181
I177
I183
I184
I185
I187
I188
I203
I205
I206
I207
I217
I220
I221
I219
I226
- XXVII -
SAN PIETRO IN CASALE
SAN PIETRO IN CERRO
SAN PIETRO IN GU
SAN PIETRO IN GUARANO
SAN PIETRO IN LAMA
SAN PIETRO INFINE
SAN PIETRO MOSEZZO
SAN PIETRO MUSSOLINO
SAN PIETRO VAL LEMINA
SAN PIETRO VERNOTICO
SAN PIETRO VIMINARIO
SAN PIO DELLE CAMERE
SAN POLO DEI CAVALIERI
SAN POLO D’ENZA
SAN POLO DI PIAVE
SAN POLO MATESE
SAN PONSO
SAN POSSIDONIO
SAN POTITO SANNITICO
SAN POTITO ULTRA
SAN PRISCO
SAN PROCOPIO
SAN PROSPERO
SAN QUIRICO D’ORCIA
SAN QUIRINO
SAN RAFFAELE CIMENA
SAN REMO
SAN ROBERTO
SAN ROCCO AL PORTO
SAN ROMANO IN GARFAGNANA
SAN RUFO
SAN SALVATORE DI FITALIA
SAN SALVATORE MONFERRATO
SAN SALVATORE TELESINO
SAN SALVO
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO
SAN SEBASTIANO CURONE
SAN SEBASTIANO DA PO
SAN SECONDO DI PINEROLO
SAN SECONDO PARMENSE
SAN SEVERINO LUCANO
SAN SEVERINO MARCHE
SAN SEVERO
SAN SIRO
SAN SOSSIO BARONIA
SAN SOSTENE
SAN SOSTI
SAN SPERATE
SAN TAMMARO
SAN TEODORO
SAN TEODORO
SAN TOMASO AGORDINO
SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE
SAN VALENTINO TORIO
SAN VENANZO
SAN VENDEMIANO
SAN VERO MILIS
SAN VINCENZO
SAN VINCENZO LA COSTA
SAN VINCENZO VALLE ROVETO
SAN VITALIANO
SAN VITO
SAN VITO AL TAGLIAMENTO
SAN VITO AL TORRE
SAN VITO CHIETINO
SAN VITO DEI NORMANNI
SAN VITO DI CADORE
SAN VITO DI FAGAGNA
SAN VITO DI LEGUZZANO
SAN VITO LO CAPO
SAN VITO ROMANO
SAN VITO SULLO IONIO
SAN VITTORE DEL LAZIO
SAN VITTORE OLONA
SAN ZENO DI MONTAGNA
SAN ZENO NAVIGLIO
SAN ZENONE AL LAMBRO
SAN ZENONE AL PO
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
SANARICA
SANDIGLIANO
SANDRIGO
SANFRE’
SANFRONT
SANGANO
SANGIANO
SANGINETO
SANGUINETTO
SANLURI
SANNAZZARO DE’ BURGONDI
SANNICANDRO DI BARI
SANNICANDRO GARGANICO
SANNICOLA
SANSEPOLCRO
SANTA BRIGIDA
SANTA CATERINA ALBANESE
SANTA CATERINA DELLO IONIO
SANTA CATERINA VILLARMOSA
SANTA CESAREA TERME
SANTA CRISTINA D’ASPROMONTE
SANTA CRISTINA E BISSONE
SANTA CRISTINA GELA
SANTA CRISTINA VALGARDENA .ST CHRISTINA IN G.
SANTA CROCE CAMERINA
SANTA CROCE DEL SANNIO
SANTA CROCE DI MAGLIANO
SANTA CROCE SULL’ARNO
SANTA DOMENICA TALAO
SANTA DOMENICA VITTORIA
SANTA ELISABETTA
SANTA FIORA
SANTA FLAVIA
SANTA GIULETTA
SANTA GIUSTA
SANTA GIUSTINA
SANTA GIUSTINA IN COLLE
SANTA LUCE
SANTA LUCIA DEL MELA
SANTA LUCIA DI PIAVE
SANTA LUCIA DI SERINO
SANTA MARGHERITA D’ADIGE
PROV.
BO
PC
PD
CS
LE
CE
NO
VI
TO
BR
PD
AQ
RM
RE
TV
CB
TO
MO
CE
AV
CE
RC
MO
SI
PN
TO
IM
RC
LO
LU
SA
ME
AL
BN
CH
NA
AL
TO
TO
PR
PZ
MC
FG
CO
AV
CZ
CS
CA
CE
ME
NU
BL
PE
SA
TR
TV
OR
LI
CS
AQ
NA
CA
PN
UD
CH
BR
BL
UD
VI
TP
RM
CZ
FR
MI
VR
BS
MI
PV
TV
LE
BI
VI
CN
CN
TO
VA
CS
VR
CA
PV
BA
FG
LE
AR
BG
CS
CZ
CL
LE
RC
PV
PA
BZ
RG
BN
CB
PI
CS
ME
AG
GR
PA
PV
OR
BL
PD
PI
ME
TV
AV
PD
ACCONTO 2008
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
0,67
0,1
0*
0,5
0,4
0,4
0*
0,4
0,4
0,5
0,5
0*
0,8
0,1
0,5
0,8
0*
0,5
0,4
0,4
0,8
0*
0,4
0*
0*
0,4
0*
0,2
0*
0,7
0,5
0,5
0,6
0*
0,5
0,6
0*
0,5
0,2
0,1
0,2
0,5
0,5
0*
0,6
0,2
0,5
0,5
0,3
0*
0*
0,4
0,3
0,4
0,7
0*
0,5
0,5
0,4
0,4
0,7
0*
0,4
0*
0,5
0,8
0*
0,4
0,4
0,2
0,8
0,4
0*
0*
0,5
0,5
0,3
0,2
0,2
0,4
0,55
0,2
0,45
0,3
0,2
0,45
0,8
0,8
0,4
0,4
0,3
0,5
0,1
0,55
0,4
0*
0,5
0*
0,3
0,4
0,2
0,4
0*
0*
0,5
0,2
0,1
0*
0,8
0*
0,5
0,2
0,7
0*
0,2
0,2
0,5
0,4
0,5
0,4
0,2
7750
7500
7500
10000
7000
5500
*
10000
7500
15000
*
9000
8000
0,67
0,1
0*
0,5
0,4
0,4
0*
0,4
0,4
0,5
0,5
0*
0,8
0,1
0,5
0,8
0*
0,5
0,4
0,4
0,8
0*
0,4
0*
0*
0,4
0*
0,2
0*
0,7
0,5
0,5
0,6
0*
0,5
0,6
0*
0,5
0,2
0,1
0,2
0,5
0,5
0*
0,6
0,2
0,5
0,5
0,3
0*
0*
0,4
0,3
0,4
0,7
0*
0,5
0,5
0,4
0,4
0,7
0*
0,4
0*
0,5
0,8
0*
0,4
0,4
0,2
0,8
0,4
0*
0*
0,5
0,5
0,3
0,2
0,2
0,4
0,55
0,2
0,45
0,3
0,2
0,45
0,8
0,8
0,4
0,4
0,3
0,6
0,1
0,55
0,4
0*
0,5
0*
0,3
0,4
0,3
0,4
0*
0,3
0,5
0,2
0,1
0*
0,8
0*
0,5
0,2
0,7
0*
0,2
0,2
0,5
0,4
0,7
0,4
0,2
7750
7500
7500
10000
7000
5500
*
10000
7500
15000
*
9000
8000
12000
CODICE
CATASTALE COMUNE
I224
I230
I225
I232
I233
I234
M284
C717
I238
I237
I240
I242
I243
I244
M273
I247
I248
I249
I251
I253
I254
I255
I291
I301
I308
I310
I309
I311
I312
I314
I316
I315
I182
I189
I191
I197
I198
I192
I199
I193
I201
I190
I202
I196
I208
I209
I210
I213
I214
I215
I216
I258
I259
I256
I262
I263
I266
I265
I264
I271
I277
I278
I280
I279
I273
I281
I282
I283
I275
I285
I286
I287
I288
I289
I274
I276
I290
I284
M209
I292
I293
I294
I296
I300
M276
I302
I305
I304
F557
I306
I307
I326
I318
I317
I319
B466
I320
I321
I324
I327
I330
I332
I333
I335
I336
I337
I339
I341
I342
I344
I365
I367
I368
I357
C919
I370
I363
I359
I360
I371
I362
SANTA MARGHERITA DI BELICE
SANTA MARGHERITA DI STAFFORA
SANTA MARGHERITA LIGURE
SANTA MARIA A MONTE
SANTA MARIA A VICO
SANTA MARIA CAPUA VETERE
SANTA MARIA COGHINAS
SANTA MARIA DEL CEDRO
SANTA MARIA DEL MOLISE
SANTA MARIA DELLA VERSA
SANTA MARIA DI LICODIA
SANTA MARIA DI SALA
SANTA MARIA HOE’
SANTA MARIA IMBARO
SANTA MARIA LA CARITA’
SANTA MARIA LA FOSSA
SANTA MARIA LA LONGA
SANTA MARIA MAGGIORE
SANTA MARIA NUOVA
SANTA MARINA
SANTA MARINA SALINA
SANTA MARINELLA
SANTA NINFA
SANTA PAOLINA
SANTA SEVERINA
SANTA SOFIA
SANTA SOFIA D’EPIRO
SANTA TERESA DI RIVA
SANTA TERESA GALLURA
SANTA VENERINA
SANTA VITTORIA D’ALBA
SANTA VITTORIA IN MATENANO
SANTADI
SANT’AGAPITO
SANT’AGATA BOLOGNESE
SANT’AGATA DE’ GOTI
SANT’AGATA DEL BIANCO
SANT’AGATA DI ESARO
SANT’AGATA DI MILITELLO
SANT’AGATA DI PUGLIA
SANT’AGATA FELTRIA
SANT’AGATA FOSSILI
SANT’AGATA LI BATTIATI
SANT’AGATA SUL SANTERNO
SANT’AGNELLO
SANT’AGOSTINO
SANT’ALBANO STURA
SANT’ALESSIO CON VIALONE
SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE
SANT’ALESSIO SICULO
SANT’ALFIO
SANT’AMBROGIO DI TORINO
SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA
SANT’AMBROGIO SUL GARIGLIANO
SANT’ANASTASIA
SANT’ANATOLIA DI NARCO
SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO
SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO
SANT’ANDREA DI CONZA
SANT’ANDREA FRIUS
SANT’ANGELO A CUPOLO
SANT’ANGELO A FASANELLA
SANT’ANGELO A SCALA
SANT’ANGELO ALL’ESCA
SANT’ANGELO D’ALIFE
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI
SANT’ANGELO DEL PESCO
SANT’ANGELO DI BROLO
SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO
SANT’ANGELO IN LIZZOLA
SANT’ANGELO IN PONTANO
SANT’ANGELO IN VADO
SANT’ANGELO LE FRATTE
SANT’ANGELO LIMOSANO
SANT’ANGELO LODIGIANO
SANT’ANGELO LOMELLINA
SANT’ANGELO MUXARO
SANT’ANGELO ROMANO
SANT’ANNA ARRESI
SANT’ANNA D’ALFAEDO
SANT’ANTIMO
SANT’ANTIOCO
SANT’ANTONINO DI SUSA
SANT’ANTONIO ABATE
SANT’ANTONIO DI GALLURA
SANT’APOLLINARE
SANT’ARCANGELO
SANTARCANGELO DI ROMAGNA
SANT’ARCANGELO TRIMONTE
SANT’ARPINO
SANT’ARSENIO
SANTE MARIE
SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA
SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
SANT’ELENA
SANT’ELENA SANNITA
SANT’ELIA A PIANISI
SANT’ELIA FIUMERAPIDO
SANT’ELPIDIO A MARE
SANTENA
SANTERAMO IN COLLE
SANT’EUFEMIA A MAIELLA
SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE
SANT’EUSANIO DEL SANGRO
SANT’EUSANIO FORCONESE
SANTHIA’
SANTI COSMA E DAMIANO
SANT’ILARIO DELLO IONIO
SANT’ILARIO D’ENZA
SANT’IPPOLITO
SANTO STEFANO AL MARE
SANTO STEFANO BELBO
SANTO STEFANO D’AVETO
SANTO STEFANO DEL SOLE
SANTO STEFANO DI CADORE
SANTO STEFANO DI CAMASTRA
SANTO STEFANO DI MAGRA
SANTO STEFANO DI ROGLIANO
SANTO STEFANO DI SESSANIO
SANTO STEFANO IN ASPROMONTE
SANTO STEFANO LODIGIANO
SALDO 2007
PROV.
AG
PV
GE
PI
CE
CE
SS
CS
IS
PV
CT
VE
LC
CH
NA
CE
UD
VB
AN
SA
ME
RM
TP
AV
KR
FC
CS
ME
SS
CT
CN
AP
CA
IS
BO
BN
RC
CS
ME
FG
PU
AL
CT
RA
NA
FE
CN
PV
RC
ME
CT
TO
VR
FR
NA
PG
CZ
FR
AV
CA
BN
SA
AV
AV
CE
AV
IS
ME
PD
PU
MC
PU
PZ
CB
LO
PV
AG
RM
CA
VR
NA
CA
TO
NA
SS
FR
PZ
RN
BN
CE
SA
AQ
TE
SA
PD
IS
CB
FR
AP
TO
BA
PE
RC
CH
AQ
VC
LT
RC
RE
PU
IM
CN
GE
AV
BL
ME
SP
CS
AQ
RC
LO
ACCONTO 2008
SALDO 2007
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE
CATASTALE COMUNE
0,5
0,1
0*
0,4
0,4
0,8
0,1
0,8
0,1
0,3
0,1
0,4
0
0,2
0,4
0,4
0*
0*
0,3
0*
0,4
0*
0,5
0,2
0,5
0,5
0,3
0,75
0,5
0,4
0,2
0,7
0,2
0,2
0,8
0,2
0,5
0,6
0,8
0,4
0,4
0*
0,2
0,6
0,45
0,4
0,3
0,4
0*
0*
0,5
0,35
0,4
0,1
0,2
0*
0*
0,5
0,2
0,2
0,5
0,3
0,4
0,2
0,2
0,2
0,4
0,5
0,4
0,8
0,5
0,6
0,2
0*
0,4
0,2
0*
0*
0,4
0,7
0,4
0,7
0,4
0*
0,8
0,7
0*
0,2
0,2
0,4
0,2
0,1
0,5
0,35
0,5
0*
0,2
0,5
0,5
0,2
0,2
0,5
0,2
0,5
0*
0,6
0,4
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,2
0,6
0,5
0,5
0*
0,2
0,5
0,2
8000
7000
8000
8000
7500
15000
7500
7000
9000
12500
0,5
0,1
0*
0,4
0,4
0,8
0,1
0,8
0,1
0,3
0,1
0,4
0,4
0,2
0,4
0,4
0*
0*
0,3
0*
0,4
0*
0,5
0,2
0,5
0,5
0,3
0,75
0,5
0,4
0,2
0,7
0,2
0,2
0,8
0,2
0,5
0,6
0,8
0,4
0,4
0*
0,2
0,6
0,3
0,4
0,3
0,4
0*
0*
0,5
0,35
0,4
0,1
0,2
0*
0*
0,5
0,2
0,2
0,5
0,3
0,4
0,2
0,2
0,2
0,4
0,5
0,4
0,8
0,5
0,6
0,2
0*
0,4
0,2
0*
0*
0,4
0,7
0,4
0,7
0,4
0*
0,8
0,7
0*
0,2
0,2
0,4
0,2
0,1
0,5
0,35
0,5
0*
0,2
0,5
0,5
0,7
0,2
0,5
0,2
0,5
0*
0,6
0,4
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,2
0,6
0,5
0,5
0*
0,2
0,5
0,4
8000
12000
7000
8000
8000
7500
15000
7500
7000
9000
12500
I356
I372
I361
I373
I346
I260
I348
I349
I350
I351
I352
I353
I354
I374
I375
I410
I411
I418
I420
I421
I422
I423
I424
I425
I426
I428
I429
I430
I431
I432
I433
I434
I435
I436
I437
I438
I439
I441
I442
I443
I444
I445
I447
I448
I449
I451
I452
I453
I454
I455
I457
G972
I459
I460
I461
I462
I463
G614
I464
I465
I466
I467
I468
I469
I470
I471
I473
I472
I474
I475
I476
I477
I478
I479
H730
I480
I482
I483
I484
I486
I485
I487
I489
I490
I492
I493
I494
I496
B962
I497
I498
I499
I501
I503
I504
M256
I506
I507
I510
I511
I512
I514
I519
I520
I522
I523
I526
I527
I529
I530
I531
I532
I533
I534
I535
I536
D290
I537
I538
I539
I540
- XXVIII -
SANTO STEFANO QUISQUINA
SANTO STEFANO ROERO
SANTO STEFANO TICINO
SANTO STINO DI LIVENZA
SANT’OLCESE
SANTOMENNA
SANT’OMERO
SANT’OMOBONO TERME
SANT’ONOFRIO
SANTOPADRE
SANT’ORESTE
SANTORSO
SANT’ORSOLA TERME
SANTU LUSSURGIU
SANT’URBANO
SANZA
SANZENO
SAONARA
SAPONARA
SAPPADA
SAPRI
SARACENA
SARACINESCO
SARCEDO
SARCONI
SARDARA
SARDIGLIANO
SAREGO
SARENTINO .SARNTAL.
SAREZZANO
SAREZZO
SARMATO
SARMEDE
SARNANO
SARNICO
SARNO
SARNONICO
SARONNO
SARRE
SARROCH
SARSINA
SARTEANO
SARTIRANA LOMELLINA
SARULE
SARZANA
SASSANO
SASSARI
SASSELLO
SASSETTA
SASSINORO
SASSO DI CASTALDA
SASSO MARCONI
SASSOCORVARO
SASSOFELTRIO
SASSOFERRATO
SASSUOLO
SATRIANO
SATRIANO DI LUCANIA
SAURIS
SAUZE DI CESANA
SAUZE D’OULX
SAVA
SAVELLI
SAVIANO
SAVIGLIANO
SAVIGNANO IRPINO
SAVIGNANO SUL PANARO
SAVIGNANO SUL RUBICONE
SAVIGNO
SAVIGNONE
SAVIORE DELL’ADAMELLO
SAVOCA
SAVOGNA
SAVOGNA D’ISONZO
SAVOIA DI LUCANIA
SAVONA
SCAFA
SCAFATI
SCAGNELLO
SCALA
SCALA COELI
SCALDASOLE
SCALEA
SCALENGHE
SCALETTA ZANCLEA
SCAMPITELLA
SCANDALE
SCANDIANO
SCANDICCI
SCANDOLARA RAVARA
SCANDOLARA RIPA D’OGLIO
SCANDRIGLIA
SCANNO
SCANO DI MONTIFERRO
SCANSANO
SCANZANO JONICO
SCANZOROSCIATE
SCAPOLI
SCARLINO
SCARMAGNO
SCARNAFIGI
SCARPERIA
SCENA .SCHENNA.
SCERNI
SCHEGGIA E PASCELUPO
SCHEGGINO
SCHIAVI DI ABRUZZO
SCHIAVON
SCHIGNANO
SCHILPARIO
SCHIO
SCHIVENOGLIA
SCIACCA
SCIARA
SCICLI
SCIDO
SCIGLIANO
SCILLA
SCILLATO
SCIOLZE
SCISCIANO
PROV.
AG
CN
MI
VE
GE
SA
TE
BG
VV
FR
RM
VI
TN
OR
PD
SA
TN
PD
ME
BL
SA
CS
RM
VI
PZ
CA
AL
VI
BZ
AL
BS
PC
TV
MC
BG
SA
TN
VA
AO
CA
FC
SI
PV
NU
SP
SA
SS
SV
LI
BN
PZ
BO
PU
PU
AN
MO
CZ
PZ
UD
TO
TO
TA
KR
NA
CN
AV
MO
FC
BO
GE
BS
ME
UD
GO
PZ
SV
PE
SA
CN
SA
CS
PV
CS
TO
ME
AV
KR
RE
FI
CR
CR
RI
AQ
OR
GR
MT
BG
IS
GR
TO
CN
FI
BZ
CH
PG
PG
CH
VI
CO
BG
VI
MN
AG
PA
RG
RC
CS
RC
PA
TO
NA
ACCONTO 2008
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
0*
0,3
0,5
0,5
0,5
0*
0,2
0*
0,1
0,5
0,2
0,4
0*
0*
0*
0*
0*
0,2
0,5
0,2
0*
0,6
0*
0,3
0,2
0,2
0,8
0,3
0,5
0,6
0*
0,3
0,5
0,7
0,4
0,4
0*
0,45
0*
0*
0,39
0,3
0,8
0,1
0,4
0,2
0,3
0,65
0,5
0,1
0,2
0,4
0,7
0,4
0,7
0,45
0,1
0,5
0,3
0*
0*
0,8
0*
0,8
0,5
0,2
0,5
0,4
0,7
0,3
0,4
0,5
0,4
0*
0,4
0,33
0,5
0,4
0,2
0,3
0*
0,2
0,5
0,4
0,8
0,2
0*
0,2
0,5
0,2
0,4
0,6
0*
0*
0,5
0,5
0,1
0,1
0*
0,2
0*
0,5
0*
0,8
0,3
0*
0*
0*
0,2
0,6
0,8
0,4
0,2
0*
0,4
0*
0,5
0,6
0*
0,4
0,4
15000
8000
*
8000
15000
9000
15000
9000
8000
9000
8000
0*
0,3
0,5
0,5
0,5
0*
0,2
0*
0,1
0,5
0,2
0,4
0*
0*
0*
0*
0*
0,2
0,5
0,2
0*
0,6
0*
0,3
0,2
0,2
0,8
0,3
0,5
0,6
0*
0,3
0,5
0,7
0,4
0,4
0*
0,45
0*
0*
0,39
0,3
0,8
0,1
0,4
0,2
0,3
0,65
0,5
0,1
0,2
0,4
0,7
0,4
0,7
0,45
0,1
0,5
0,3
0*
0*
0,8
0*
0,8
0,5
0,2
0,5
0,4
0,7
0,3
0,4
0,5
0,4
0*
0,4
0,33
0,5
0,4
0,2
0,3
0*
0,2
0,5
0,4
0,8
0,2
0*
0,55
0,5
0,2
0,4
0,6
0*
0*
0,5
0,5
0,1
0,1
0*
0
0*
0,5
0*
0,8
0,3
0*
0*
0*
0,2
0,6
0,8
0,4
0,2
0*
0,4
0*
0,5
0,6
0*
0,4
0,4
15000
8000
*
8000
15000
9000
15000
9000
10000
8000
9000
8000
CODICE
CATASTALE COMUNE
I541
I543
I544
I545
I546
I548
I549
I551
I553
I554
I555
I556
I558
I559
I561
I562
I563
I564
I565
I566
I567
I569
I570
I571
I573
I576
I577
I578
I580
I581
I582
I585
I588
I589
I590
I593
I592
I594
I591
I595
I596
I597
I598
I599
I600
I601
I602
I604
I603
I605
I606
I607
I608
I609
I610
I611
I612
I613
I614
I615
I618
I619
I621
I622
I624
I625
I626
I627
I628
I629
I630
I631
I632
I634
I635
I636
I637
I642
I643
I650
I640
I639
I653
I654
I641
I644
I646
I645
I647
F357
I648
I649
I651
I652
I655
I656
I662
I661
I659
I660
I657
I663
I666
I667
I668
I669
I670
I671
C070
I676
I677
I678
I679
E070
I681
I687
I686
I688
I682
I683
I684
SCLAFANI BAGNI
SCONTRONE
SCOPA
SCOPELLO
SCOPPITO
SCORDIA
SCORRANO
SCORZE’
SCURCOLA MARSICANA
SCURELLE
SCURZOLENGO
SEBORGA
SECINARO
SECLI’
SECUGNAGO
SEDEGLIANO
SEDICO
SEDILO
SEDINI
SEDRIANO
SEDRINA
SEFRO
SEGARIU
SEGGIANO
SEGNI
SEGONZANO
SEGRATE
SEGUSINO
SELARGIUS
SELCI
SELEGAS
SELLANO
SELLERO
SELLIA
SELLIA MARINA
SELVA DEI MOLINI .MUEHLWALD.
SELVA DI CADORE
SELVA DI PROGNO
SELVA DI VAL GARDENA .WOLKENSTEIN IN GROEDEN.
SELVAZZANO DENTRO
SELVE MARCONE
SELVINO
SEMESTENE
SEMIANA
SEMINARA
SEMPRONIANO
SENAGO
SENALES .SCHNALS.
SENALE-SAN FELICE .UNSERE LIEBE FRAU IM WALD.
SENEGHE
SENERCHIA
SENIGA
SENIGALLIA
SENIS
SENISE
SENNA COMASCO
SENNA LODIGIANA
SENNARIOLO
SENNORI
SENORBI’
SEPINO
SEPPIANA
SEQUALS
SERAVEZZA
SERDIANA
SEREGNO
SEREN DEL GRAPPA
SERGNANO
SERIATE
SERINA
SERINO
SERLE
SERMIDE
SERMONETA
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
SERNIO
SEROLE
SERRA D’AIELLO
SERRA DE’ CONTI
SERRA PEDACE
SERRA RICCO’
SERRA SAN BRUNO
SERRA SAN QUIRICO
SERRA SANT’ABBONDIO
SERRACAPRIOLA
SERRADIFALCO
SERRALUNGA D’ALBA
SERRALUNGA DI CREA
SERRAMANNA
SERRAMAZZONI
SERRAMEZZANA
SERRAMONACESCA
SERRAPETRONA
SERRARA FONTANA
SERRASTRETTA
SERRATA
SERRAVALLE A PO
SERRAVALLE DI CHIENTI
SERRAVALLE LANGHE
SERRAVALLE PISTOIESE
SERRAVALLE SCRIVIA
SERRAVALLE SESIA
SERRE
SERRENTI
SERRI
SERRONE
SERRUNGARINA
SERSALE
SERVIGLIANO
SESSA AURUNCA
SESSA CILENTO
SESSAME
SESSANO DEL MOLISE
SESTA GODANO
SESTINO
SESTO .SEXTEN.
SESTO AL REGHENA
SESTO CALENDE
SESTO CAMPANO
SESTO ED UNITI
SESTO FIORENTINO
SALDO 2007
PROV.
PA
AQ
VC
VC
AQ
CT
LE
VE
AQ
TN
AT
IM
AQ
LE
LO
UD
BL
OR
SS
MI
BG
MC
CA
GR
RM
TN
MI
TV
CA
RI
CA
PG
BS
CZ
CZ
BZ
BL
VR
BZ
PD
BI
BG
SS
PV
RC
GR
MI
BZ
BZ
OR
AV
BS
AN
OR
PZ
CO
LO
OR
SS
CA
CB
VB
PN
LU
CA
MI
BL
CR
BG
BG
AV
BS
MN
LT
TV
SO
AT
CS
AN
CS
GE
VV
AN
PU
FG
CL
CN
AL
CA
MO
SA
PE
MC
NA
CZ
RC
MN
MC
CN
PT
AL
VC
SA
CA
NU
FR
PU
CZ
AP
CE
SA
AT
IS
SP
AR
BZ
PN
VA
IS
CR
FI
ACCONTO 2008
SALDO 2007
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE
CATASTALE COMUNE
0*
0,2
0,5
0*
0*
0*
0,5
0,3
0,2
0*
0,5
0,2
0,4
0*
0,5
0,2
0,4
0*
0*
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,7
0*
0,2
0,5
0,3
0,3
0*
0*
0,2
0,4
0,5
0*
0*
0,5
0*
0,4
0,5
0,5
0*
0,3
0,2
0,4
0,4
0*
0*
0*
0,5
0,2
0,4
0*
0,8
0,3
0,4
0*
0,4
0
0,3
0*
0*
0,65
0,2
0,6
0,4
0,2
0,3
0,4
0,8
0*
0,2
0,7
0,5
0*
0,2
0*
0,6
0,2
0,5
0,5
0,6
0,5
0,8
0,5
0,2
0,2
0,5
0,4
0,2
0,8
0,5
0,8
0,6
0,2
0,2
0*
0,2
0,2
0,5
0,4
0,5
0,4
0,2
0,1
0,5
0,4
0,5
0,4
0,4
0,3
0*
0,6
0,2
0*
0,3
0,35
0,4
0,4
0,3
8000
7500
12000
8000
9000
15000
9500
10000
7500
10000
8000
0*
0,2
0,5
0*
0*
0*
0,5
0,3
0,2
0*
0,5
0,2
0,4
0*
0,5
0,2
0,4
0*
0*
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,7
0*
0,2
0,5
0,3
0,3
0*
0*
0,2
0,4
0,5
0*
0*
0,5
0*
0,4
0,5
0,5
0*
0,5
0,2
0,4
0,4
0*
0*
0*
0,5
0,2
0,4
0*
0,8
0,3
0,4
0*
0,4
0
0,3
0*
0*
0,65
0,2
0,6
0,4
0,2
0,3
0,4
0,8
0*
0,2
0,7
0,5
0*
0,2
0*
0,6
0,2
0,5
0,5
0,6
0,5
0,8
0,5
0,2
0,2
0,5
0,4
0,2
0,8
0,5
0,8
0,6
0,2
0,2
0*
0,2
0,2
0,5
0,4
0,5
0,4
0,2
0,1
0,5
0,4
0,5
0,4
0,4
0,3
0*
0,6
0,2
0*
0,3
0,35
0,4
0,4
0,3
8000
7500
12000
8000
10000
9000
15000
9500
10000
7500
10000
8000
I690
I689
I693
I692
I695
I696
I697
I698
I700
I701
I699
I703
I702
I704
I705
I706
I707
I709
I711
I712
I714
I715
I716
I717
I718
I720
I721
M253
I723
I724
I725
I726
I727
I728
I729
I730
F116
I732
I734
I735
I737
I736
I738
I739
I741
I742
I743
I744
I745
I747
A468
I748
I749
I750
I751
I752
I753
I754
I756
I757
I633
I758
I759
I760
I761
I763
I765
E265
I767
I771
I772
I774
I775
I777
I778
I779
I780
I781
I782
I783
I785
I786
I787
I790
I791
I792
I793
I794
I796
I797
I798
I799
I800
I801
I802
I803
I805
I808
I809
I812
I813
I815
I817
I819
I820
I821
I822
I823
I824
I825
I826
I827
I828
I829
I830
I831
I832
I835
I838
I839
I840
- XXIX -
SESTO SAN GIOVANNI
SESTOLA
SESTRI LEVANTE
SESTRIERE
SESTU
SETTALA
SETTEFRATI
SETTIME
SETTIMO MILANESE
SETTIMO ROTTARO
SETTIMO SAN PIETRO
SETTIMO TORINESE
SETTIMO VITTONE
SETTINGIANO
SETZU
SEUI
SEULO
SEVESO
SEZZADIO
SEZZE
SFRUZ
SGONICO
SGURGOLA
SIAMAGGIORE
SIAMANNA
SIANO
SIAPICCIA
SICIGNANO DEGLI ALBURNI
SICULIANA
SIDDI
SIDERNO
SIENA
SIGILLO
SIGNA
SILANDRO .SCHLANDERS.
SILANUS
SILEA
SILIGO
SILIQUA
SILIUS
SILLANO
SILLAVENGO
SILVANO D’ORBA
SILVANO PIETRA
SILVI
SIMALA
SIMAXIS
SIMBARIO
SIMERI CRICHI
SINAGRA
SINALUNGA
SINDIA
SINI
SINIO
SINISCOLA
SINNAI
SINOPOLI
SIRACUSA
SIRIGNANO
SIRIS
SIRMIONE
SIROLO
SIRONE
SIROR
SIRTORI
SISSA
SIURGUS DONIGALA
SIZIANO
SIZZANO
SLUDERNO .SCHLUDERNS.
SMARANO
SMERILLO
SOAVE
SOCCHIEVE
SODDI’
SOGLIANO AL RUBICONE
SOGLIANO CAVOUR
SOGLIO
SOIANO DEL LAGO
SOLAGNA
SOLARINO
SOLARO
SOLAROLO
SOLAROLO RAINERIO
SOLARUSSA
SOLBIATE
SOLBIATE ARNO
SOLBIATE OLONA
SOLDANO
SOLEMINIS
SOLERO
SOLESINO
SOLETO
SOLFERINO
SOLIERA
SOLIGNANO
SOLOFRA
SOLONGHELLO
SOLOPACA
SOLTO COLLINA
SOLZA
SOMAGLIA
SOMANO
SOMMA LOMBARDO
SOMMA VESUVIANA
SOMMACAMPAGNA
SOMMARIVA DEL BOSCO
SOMMARIVA PERNO
SOMMATINO
SOMMO
SONA
SONCINO
SONDALO
SONDRIO
SONGAVAZZO
SONICO
SONNINO
SOPRANA
SORA
SORAGA
SORAGNA
PROV.
MI
MO
GE
TO
CA
MI
FR
AT
MI
TO
CA
TO
TO
CZ
CA
NU
NU
MI
AL
LT
TN
TS
FR
OR
OR
SA
OR
SA
AG
CA
RC
SI
PG
FI
BZ
NU
TV
SS
CA
CA
LU
NO
AL
PV
TE
OR
OR
VV
CZ
ME
SI
NU
OR
CN
NU
CA
RC
SR
AV
OR
BS
AN
LC
TN
LC
PR
CA
PV
NO
BZ
TN
AP
VR
UD
OR
FC
LE
AT
BS
VI
SR
MI
RA
CR
OR
CO
VA
VA
IM
CA
AL
PD
LE
MN
MO
PR
AV
AL
BN
BG
BG
LO
CN
VA
NA
VR
CN
CN
CL
PV
VR
CR
SO
SO
BG
BS
LT
BI
FR
TN
PR
ACCONTO 2008
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
0,2
0,2
0,4
0*
0*
0*
0,3
0,2
0,5
0,7
0,3
0,8
0,3
0,2
0*
0,2
0,5
0,75
0,5
0,5
0*
0*
0,8
0*
0*
0,4
0*
0,4
0*
0*
0,4
0,7
0,4
0,6
0*
0*
0,6
0*
0*
0*
0,7
0*
0,3
0,4
0,8
0*
0,2
0,5
0,1
0,2
0,5
0*
0*
0,5
0,2
0,4
0*
0,8
0,5
0*
0*
0,5
0*
0*
0,2
0,8
0,2
0,4
0,2
0*
0*
0,5
0,4
0,1
0*
0*
0,8
0,2
0,3
0,3
0,2
0,4
0,75
0,2
0,1
0,2
0,4
0*
0,1
0,3
0,4
0,5
0,2
0,5
0,4
0,5
0,5
0,6
0,5
0,4
0,4
0,2
0,3
0,4
0,7
0,4
0,2
0,2
0,4
0,2
0,4
0,2
0,5
0,61
0*
0,4
0,5
0,3
0,7
0*
0,7
10000
5000
8000
12000
10000
8000
8400
*
8000
8000
10000
*
10000
0,2
0,2
0,4
0*
0*
0*
0,3
0,2
0,5
0,7
0,3
0,8
0,3
0,2
0*
0,2
0,5
0,75
0,5
0,5
0*
0*
0,8
0*
0*
0,4
0*
0,4
0*
0*
0,4
0,7
0,4
0,6
0*
0*
0,6
0*
0*
0*
0,7
0*
0,3
0,4
0,8
0*
0,2
0,5
0,5
0,2
0,5
0*
0*
0,5
0,2
0,4
0*
0,8
0,5
0*
0*
0,5
0*
0*
0,2
0,8
0,2
0,4
0,2
0*
0*
0,5
0,4
0,1
0*
0*
0,8
0,2
0,3
0,3
0,2
0,4
0,75
0,2
0,1
0,2
0,4
0*
0,1
0,3
0,4
0,5
0,2
0,5
0,4
0,5
0,5
0,6
0,5
0,4
0,4
0,2
0,3
0,4
0,7
0,4
0,2
0,2
0,4
0,2
0,4
0,2
0,5
0,61
0*
0,4
0,5
0,3
0,7
0*
0,7
10000
5000
8000
12000
10000
8000
8000
8400
*
8000
8000
10000
*
10000
CODICE
CATASTALE COMUNE
I841
I844
I843
I845
I847
I848
I849
I850
I851
I852
I853
I854
I855
I856
I857
I858
I860
I861
I862
I863
I864
I865
I866
I867
I868
I869
I871
I872
I873
I874
I875
I876
I877
I878
I879
I673
I880
I881
I884
I885
I886
I887
I888
I889
I891
I892
I893
I894
I895
I896
I898
I899
I901
I902
I903
I904
I905
I906
I907
I908
I909
I910
I911
I912
I914
I916
I917
I919
I921
I922
I923
I924
I925
I926
I927
I928
I929
I930
I932
I935
I936
I937
I938
I939
M298
I941
I942
I943
I945
I946
G887
I947
I948
I949
I950
I951
I952
I953
I954
I955
I956
I959
M290
I960
I962
I963
I964
I965
I968
I969
I970
I973
I974
I975
I976
I977
I978
I979
I980
I981
I982
SORANO
SORBO SAN BASILE
SORBO SERPICO
SORBOLO
SORDEVOLO
SORDIO
SORESINA
SORGA’
SORGONO
SORI
SORIANELLO
SORIANO CALABRO
SORIANO NEL CIMINO
SORICO
SORISO
SORISOLE
SORMANO
SORRADILE
SORRENTO
SORSO
SORTINO
SOSPIRO
SOSPIROLO
SOSSANO
SOSTEGNO
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
SOVER
SOVERATO
SOVERE
SOVERIA MANNELLI
SOVERIA SIMERI
SOVERZENE
SOVICILLE
SOVICO
SOVIZZO
SOVRAMONTE
SOZZAGO
SPADAFORA
SPADOLA
SPARANISE
SPARONE
SPECCHIA
SPELLO
SPERA
SPERLINGA
SPERLONGA
SPERONE
SPESSA
SPEZZANO ALBANESE
SPEZZANO DELLA SILA
SPEZZANO PICCOLO
SPIAZZO
SPIGNO MONFERRATO
SPIGNO SATURNIA
SPILAMBERTO
SPILIMBERGO
SPILINGA
SPINADESCO
SPINAZZOLA
SPINEA
SPINEDA
SPINETE
SPINETO SCRIVIA
SPINETOLI
SPINO D’ADDA
SPINONE AL LAGO
SPINOSO
SPIRANO
SPOLETO
SPOLTORE
SPONGANO
SPORMAGGIORE
SPORMINORE
SPOTORNO
SPRESIANO
SPRIANA
SQUILLACE
SQUINZANO
STAFFOLO
STAGNO LOMBARDO
STAITI
STALETTI
STANGHELLA
STARANZANO
STATTE
STAZZANO
STAZZEMA
STAZZONA
STEFANACONI
STELLA
STELLA CILENTO
STELLANELLO
STELVIO .STILFS.
STENICO
STERNATIA
STEZZANO
STIA
STIENTA
STIGLIANO
STIGNANO
STILO
STIMIGLIANO
STINTINO
STIO
STORNARA
STORNARELLA
STORO
STRA
STRADELLA
STRAMBINELLO
STRAMBINO
STRANGOLAGALLI
STREGNA
STREMBO
STRESA
STREVI
STRIANO
STRIGNO
STRONA
STRONCONE
STRONGOLI
SALDO 2007
PROV.
GR
CZ
AV
PR
BI
LO
CR
VR
NU
GE
VV
VV
VT
CO
NO
BG
CO
OR
NA
SS
SR
CR
BL
VI
BI
BG
TN
CZ
BG
CZ
CZ
BL
SI
MI
VI
BL
NO
ME
VV
CE
TO
LE
PG
TN
EN
LT
AV
PV
CS
CS
CS
TN
AL
LT
MO
PN
VV
CR
BA
VE
CR
CB
AL
AP
CR
BG
PZ
BG
PG
PE
LE
TN
TN
SV
TV
SO
CZ
LE
AN
CR
RC
CZ
PD
GO
TA
AL
LU
CO
VV
SV
SA
SV
BZ
TN
LE
BG
AR
RO
MT
RC
RC
RI
SS
SA
FG
FG
TN
VE
PV
TO
TO
FR
UD
TN
VB
AL
NA
TN
BI
TR
KR
ACCONTO 2008
SALDO 2007
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE
CATASTALE COMUNE
0,6
0*
0,2
0,4
0,5
0,2
0,5 10000
0,5
0,2
0,4
0*
0,6
0,8
0*
0,4
0,4
0,2
0*
0,15
0,5
0,1
0,3
0,6
0,5
0,4
0,4
0*
0,8
0,4
0,2
0,4
0*
0,5 13000
0,5
0,2
0,5
0,3
0,5
0,5
0,4
0,1
0,2
0,5
0*
0*
0*
0,5
0,2
0,5
0,5 10000
0,5
8000
0*
0,2
0,3
*
0,3 10329
0*
0,5
0,3
0,65
*
0,5
0,4
0*
0*
0,5
0*
0,5
0,4
*
0,4
0,5
0*
0,5
0*
0*
0,5
0,4
0*
0,5
0,2
0,5
0,4
6000
0,4
0*
0,5
0,4 15000
0,4
0,8
0,7
*
0,4
0,2
0,8
0,2
0,4
0*
0*
0,6
7500
0,1
0,6
0,8
0,2
0*
0,65 8000
0*
0*
0*
0,8
0,3
0*
0,8
0,5 10000
0,4
0,6 11071,35
0,4
0*
0*
0*
0,2
0,5
0*
0,5
0,7
0,2
0,6
0*
0,2
0,4
0,5
0,2
0,5
10000
0,5
0,2
0,4
0*
0,6
0,8
0*
0,4
0,4
0,2
0*
0,15
0,5
0,3
0,3
0,6
0,5
0,4
0,4
0*
0,8
0,4
0,2
0,4
0*
0,5
13000
0,5
0,2
0,5
0,3
0,5
0,5
0,4
0,1
0,2
0,5
0*
0*
0*
0,5
0,2
0,5
0,5
10000
0,5
8000
0*
0,2
0,3
*
0,3
10329
0*
0,5
0,3
0,65
*
0,5
0,4
0*
0*
0,5
0*
0,5
0,4
*
0,4
0,5
0*
0,5
0*
0*
0,5
0,4
0*
0,5
0,2
0,5
0,4
6000
0,4
0*
0,5
0,4
15000
0,4
0,8
0,7
*
0,4
0,2
0,8
0,2
0,4
0*
0*
0,6
7500
0,1
0,6
0,8
0,2
0*
0,65
8000
0*
0*
0*
0,8
0,5
0*
0,8
0,5
10000
0,4
0,6 11071,35
0,4
0*
0*
0*
0,2
0,5
0*
0,5
0,7
0,2
I984
I985
I986
I990
B014
I991
I992
I993
I994
I995
I996
I997
I998
I804
L002
L003
L004
L006
L007
L008
L009
L010
L011
L013
L014
L015
L016
L017
L018
L019
L020
L022
L023
L024
L025
L026
L027
L030
L032
L033
G736
L034
L035
L036
L037
L038
L039
L040
L042
L044
L046
L047
L048
L049
L050
D024
L055
L056
L057
L058
L059
L060
L061
L062
L063
L064
L065
L066
L067
F260
L069
L070
L071
L073
C698
L074
L075
L078
L081
L082
L083
D292
L084
L085
L086
L087
L088
L089
L090
L093
L094
L096
L097
L100
L101
L102
L103
L104
L105
L106
E548
M282
L107
L108
L109
M210
L111
L112
L113
L115
L116
L117
L118
L120
L121
L122
L124
L125
L126
L127
L123
- XXX -
STROPPIANA
STROPPO
STROZZA
STURNO
SUARDI
SUBBIANO
SUBIACO
SUCCIVO
SUEGLIO
SUELLI
SUELLO
SUISIO
SULBIATE
SULMONA
SULZANO
SUMIRAGO
SUMMONTE
SUNI
SUNO
SUPERSANO
SUPINO
SURANO
SURBO
SUSA
SUSEGANA
SUSTINENTE
SUTERA
SUTRI
SUTRIO
SUVERETO
SUZZARA
TACENO
TADASUNI
TAGGIA
TAGLIACOZZO
TAGLIO DI PO
TAGLIOLO MONFERRATO
TAIBON AGORDINO
TAINO
TAIO
TAIPANA
TALAMELLO
TALAMONA
TALANA
TALEGGIO
TALLA
TALMASSONS
TAMBRE
TAORMINA
TAPOGLIANO
TARANO
TARANTA PELIGNA
TARANTASCA
TARANTO
TARCENTO
TARQUINIA
TARSIA
TARTANO
TARVISIO
TARZO
TASSAROLO
TASSULLO
TAURANO
TAURASI
TAURIANOVA
TAURISANO
TAVAGNACCO
TAVAGNASCO
TAVARNELLE VAL DI PESA
TAVAZZANO CON VILLAVESCO
TAVENNA
TAVERNA
TAVERNERIO
TAVERNOLA BERGAMASCA
TAVERNOLE SUL MELLA
TAVIANO
TAVIGLIANO
TAVOLETO
TAVULLIA
TEANA
TEANO
TEGGIANO
TEGLIO
TEGLIO VENETO
TELESE TERME
TELGATE
TELTI
TELVE
TELVE DI SOPRA
TEMPIO PAUSANIA
TEMU’
TENNA
TENNO
TEOLO
TEOR
TEORA
TERAMO
TERDOBBIATE
TERELLE
TERENTO .TERENTEN.
TERENZO
TERGU
TERLAGO
TERLANO .TERLAN.
TERLIZZI
TERME VIGLIATORE
TERMENO SULLA STRADA DEL VINO .TRAMIN AN DER.
TERMINI IMERESE
TERMOLI
TERNATE
TERNENGO
TERNI
TERNO D’ISOLA
TERRACINA
TERRAGNOLO
TERRALBA
TERRANOVA DA SIBARI
TERRANOVA DEI PASSERINI
TERRANOVA DI POLLINO
TERRANOVA SAPPO MINULIO
TERRANUOVA BRACCIOLINI
PROV.
VC
CN
BG
AV
PV
AR
RM
CE
LC
CA
LC
BG
MI
AQ
BS
VA
AV
NU
NO
LE
FR
LE
LE
TO
TV
MN
CL
VT
UD
LI
MN
LC
OR
IM
AQ
RO
AL
BL
VA
TN
UD
PU
SO
NU
BG
AR
UD
BL
ME
UD
RI
CH
CN
TA
UD
VT
CS
SO
UD
TV
AL
TN
AV
AV
RC
LE
UD
TO
FI
LO
CB
CZ
CO
BG
BS
LE
BI
PU
PU
PZ
CE
SA
SO
VE
BN
BG
SS
TN
TN
SS
BS
TN
TN
PD
UD
AV
TE
NO
FR
BZ
PR
SS
TN
BZ
BA
ME
BZ
PA
CB
VA
BI
TR
BG
LT
TN
OR
CS
LO
PZ
RC
AR
ACCONTO 2008
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
0,4
0*
0,5
0,1
0,7
0,5
0,8
0,4
0,5
0*
0,4
0,2
0,3
0,1
0,5
0,2
0,5
0*
0,3
0,8
0,4
0,4
0*
0,3
0*
0,5
0,3
0*
0,2
0,4
0,35
0,2
0*
0,4
0,5
0,5
0*
0,5
0*
0*
0*
0,5
0,4
0,2
0*
0,5
0,3
0,5
0,5
0*
0,6
0,4
0*
0,8
0,2
0,4
0,5
0,2
0,1
0,1
0,2
0*
0,5
0,2
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,6
0,4
0*
0,4
0,5
0,1
0,8
0,65
0,7
0,8
0,2
0,3
0,4
0,1
0,5
0,8
0*
0,5
0*
0*
0,6
0*
0*
0*
0,3
0,3
0,2
0,5
0,2
0,4
0*
0,7
0*
0*
0,2
0,3
0,8
0,4
0,65
0,5
0*
0,5
0,5
0,8
0,8
0*
0,4
0*
0*
0*
0,5
0,4
7000
6500
7750
9000
8000
9000
9000
8000
0,4
0*
0,5
0,1
0,7
0,5
0,8
0,4
0,5
0*
0,4
0,2
0,3
0,5
0,5
0,2
0,5
0*
0,3
0,8
0,4
0,4
0*
0,3
0*
0,5
0,3
0*
0,2
0,4
0,35
0,2
0*
0,4
0,5
0,5
0*
0,5
0*
0*
0*
0,5
0,4
0,2
0*
0,5
0,3
0,5
0,5
0*
0,6
0,4
0*
0,8
0,2
0,4
0,5
0,2
0,1
0,1
0,2
0*
0,5
0,2
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,6
0,4
0*
0,4
0,5
0,1
0,8
0,65
0,7
0,8
0,2
0,3
0,4
0,1
0,5
0,8
0*
0,5
0*
0*
0,6
0*
0*
0*
0,3
0,3
0,2
0,5
0,2
0,4
0*
0,7
0*
0*
0,2
0,3
0,8
0,4
0,65
0,5
0*
0,5
0,5
0,8
0,8
0*
0,4
0*
0*
0*
0,5
0,4
4000
7000
6500
7750
9000
8000
9000
9000
8000
CODICE
CATASTALE COMUNE
L131
L132
L134
L136
L137
L138
L139
L140
L142
L143
L144
L145
L146
L147
L149
L150
L152
L153
L154
L155
L156
L157
L158
L160
L162
L163
L164
L165
L166
L167
L168
L169
L172
L173
L174
L175
L176
L177
L178
L180
L181
L182
L183
L184
L185
L186
L187
L188
L189
L190
L191
L192
L193
L194
L195
L197
L199
L200
L201
L202
L203
L204
D717
L205
L206
L207
L210
L211
L212
L213
L214
L215
L216
L217
L219
L218
L220
L221
L223
L224
L225
L227
L228
L229
L230
L231
L233
L235
L237
L238
L239
L245
L250
L251
L252
L243
L247
L256
L257
L262
L263
L258
L265
L259
L267
L240
L244
L269
L272
L241
L274
L276
L277
L278
L279
L280
L246
L248
L253
L254
L270
TERRASINI
TERRASSA PADOVANA
TERRAVECCHIA
TERRAZZO
TERRES
TERRICCIOLA
TERRUGGIA
TERTENIA
TERZIGNO
TERZO
TERZO DI AQUILEIA
TERZOLAS
TERZORIO
TESERO
TESIMO .TISENS.
TESSENNANO
TESTICO
TETI
TEULADA
TEVEROLA
TEZZE SUL BRENTA
THIENE
THIESI
TIANA
TIARNO DI SOPRA
TIARNO DI SOTTO
TICENGO
TICINETO
TIGGIANO
TIGLIETO
TIGLIOLE
TIGNALE
TINNURA
TIONE DEGLI ABRUZZI
TIONE DI TRENTO
TIRANO
TIRES .TIERS.
TIRIOLO
TIROLO .TIROL.
TISSI
TITO
TIVOLI
TIZZANO VAL PARMA
TOANO
TOCCO CAUDIO
TOCCO DA CASAURIA
TOCENO
TODI
TOFFIA
TOIRANO
TOLENTINO
TOLFA
TOLLEGNO
TOLLO
TOLMEZZO
TOLVE
TOMBOLO
TON
TONADICO
TONARA
TONCO
TONENGO
TONEZZA DEL CIMONE
TORA E PICCILLI
TORANO CASTELLO
TORANO NUOVO
TORBOLE CASAGLIA
TORCEGNO
TORCHIARA
TORCHIAROLO
TORELLA DEI LOMBARDI
TORELLA DEL SANNIO
TORGIANO
TORGNON
TORINO
TORINO DI SANGRO
TORITTO
TORLINO VIMERCATI
TORNACO
TORNARECCIO
TORNATA
TORNIMPARTE
TORNO
TORNOLO
TORO
TORPE’
TORRACA
TORRALBA
TORRAZZA COSTE
TORRAZZA PIEMONTE
TORRAZZO
TORRE ANNUNZIATA
TORRE BERETTI E CASTELLARO
TORRE BOLDONE
TORRE BORMIDA
TORRE CAJETANI
TORRE CANAVESE
TORRE D’ARESE
TORRE DE’ BUSI
TORRE DE’ NEGRI
TORRE DE’ PASSERI
TORRE DE’ PICENARDI
TORRE DE’ ROVERI
TORRE DEL GRECO
TORRE DI MOSTO
TORRE DI RUGGIERO
TORRE DI SANTA MARIA
TORRE D’ISOLA
TORRE LE NOCELLE
TORRE MONDOVI’
TORRE ORSAIA
TORRE PALLAVICINA
TORRE PELLICE
TORRE SAN GIORGIO
TORRE SAN PATRIZIO
TORRE SANTA SUSANNA
TORREANO
TORREBELVICINO
TORREBRUNA
TORRECUSO
TORREGLIA
SALDO 2007
ACCONTO 2008
PROV.
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE
PA
PD
CS
VR
TN
PI
AL
NU
NA
AL
UD
TN
IM
TN
BZ
VT
SV
NU
CA
CE
VI
VI
SS
NU
TN
TN
CR
AL
LE
GE
AT
BS
NU
AQ
TN
SO
BZ
CZ
BZ
SS
PZ
RM
PR
RE
BN
PE
VB
PG
RI
SV
MC
RM
BI
CH
UD
PZ
PD
TN
TN
NU
AT
AT
VI
CE
CS
TE
BS
TN
SA
BR
AV
CB
PG
AO
TO
CH
BA
CR
NO
CH
CR
AQ
CO
PR
CB
NU
SA
SS
PV
TO
BI
NA
PV
BG
CN
FR
TO
PV
LC
PV
PE
CR
BG
NA
VE
CZ
SO
PV
AV
CN
SA
BG
TO
CN
AP
BR
UD
VI
CH
BN
PD
0,2
0,5
0,2
8000
0,6
0*
0,5
0,6
0*
0,8
7500
0,5
0*
0*
0,7
0*
0*
0,6
0,3
0,1
0,25
0,5
0,5
0,5
0,1
0*
0*
0*
0*
0,6
0,4
0,6
0,3
0,5
0*
0*
0*
0,8 12000
0
0,4
0*
0*
0,5
0,35
0,8
7500
0,2
0,1
0*
0*
0,4
0,1
0,5
0,425 7000
0,4
0,7
0,5
0,5
0,5
0,2
0*
0*
0*
0,2
0,2
0,3
0,2
0,6
9000
0,6
0*
0*
0,2
0,2
0,4
0,3
0,5
0*
0,5 10300
0,5
0,7
0*
0,4
0,4
0*
0,6
0,2
0,4
0,8
0*
0*
0*
0,4
0,5
0,5
0,8
0*
0,2
0*
0,4
0,6
0,4
*
0,5
0,4 12000
0,4
0,2
0,1
0,3
0,4
0*
0*
0,2
0*
0,3
0,4
0,4
0,65 7500
0,2
0,8
0,6
0,3
0,8
0,3
0,5
0,5
SALDO 2007
CATASTALE COMUNE
0,2
0,6
0,2
0,6
0*
0,5
0,6
0*
0,8
0,5
0*
0*
0,7
0*
0*
0,6
0,3
0,1
0,25
0,5
0,5
0,5
0,1
0*
0*
0*
0*
0,8
0,4
0,6
0,3
0,5
0*
0*
0*
0,8
0
0,4
0*
0*
0,5
0,35
0,8
0,2
0,1
0*
0,1
0,4
0,1
0,5
0,425
0,4
0,7
0,5
0,5
0,5
0,2
0*
0*
0*
0,2
0,2
0,3
0,2
0,6
0,6
0*
0*
0,2
0,2
0,4
0,3
0,5
0*
0,5
0,5
0,7
0*
0,4
0,4
0*
0,6
0,2
0,5
0,8
0*
0*
0*
0,4
0,5
0,5
0,8
0*
0,2
0*
0,4
0,6
0,5
0,5
0,4
0,4
0,2
0,1
0,3
0,4
0*
0*
0,2
0*
0,3
0,4
0,4
0,65
0,2
0,8
0,6
0,3
0,8
0,3
0,5
0,5
8000
7500
12000
7500
7000
9000
10300
7500
12000
7500
L271
L273
M286
L281
L282
L285
L284
L287
L297
L286
I550
L290
L294
L296
L293
L291
L295
L292
L298
L299
L301
L303
L302
A355
L304
L305
L306
L307
L308
L309
L312
L314
L316
L315
L317
L319
L321
L322
L323
L324
L325
L326
L327
L328
L329
L330
L331
L332
L333
L334
L335
L336
L337
L338
I236
L339
L342
L345
L346
L340
L347
L348
L349
L353
L354
M280
L355
L356
L357
L359
L361
L363
L364
L366
L367
L368
L369
L371
L372
L375
L377
L378
L379
L380
L381
L382
L383
L384
L385
L386
L388
L389
L390
L392
L393
L396
L397
L398
L399
L400
L402
L401
L403
L404
L407
L406
L408
L409
L411
L410
L413
L414
L415
L416
L418
L419
L420
L421
L422
L423
L424
- XXXI -
TORREGROTTA
TORREMAGGIORE
TORRENOVA
TORRESINA
TORRETTA
TORREVECCHIA PIA
TORREVECCHIA TEATINA
TORRI DEL BENACO
TORRI DI QUARTESOLO
TORRI IN SABINA
TORRIANA
TORRICE
TORRICELLA
TORRICELLA DEL PIZZO
TORRICELLA IN SABINA
TORRICELLA PELIGNA
TORRICELLA SICURA
TORRICELLA VERZATE
TORRIGLIA
TORRILE
TORRIONI
TORRITA DI SIENA
TORRITA TIBERINA
TORTOLI’
TORTONA
TORTORA
TORTORELLA
TORTORETO
TORTORICI
TORVISCOSA
TOSCOLANO-MADERNO
TOSSICIA
TOVO DI SANT’AGATA
TOVO SAN GIACOMO
TRABIA
TRADATE
TRAMATZA
TRAMBILENO
TRAMONTI
TRAMONTI DI SOPRA
TRAMONTI DI SOTTO
TRAMUTOLA
TRANA
TRANI
TRANSACQUA
TRAONA
TRAPANI
TRAPPETO
TRAREGO VIGGIONA
TRASACCO
TRASAGHIS
TRASQUERA
TRATALIAS
TRAUSELLA
TRAVACO’ SICCOMARIO
TRAVAGLIATO
TRAVEDONA-MONATE
TRAVERSELLA
TRAVERSETOLO
TRAVES
TRAVESIO
TRAVO
TREBASELEGHE
TREBISACCE
TRECASALI
TRECASE
TRECASTAGNI
TRECATE
TRECCHINA
TRECENTA
TREDOZIO
TREGLIO
TREGNAGO
TREIA
TREISO
TREMENICO
TREMESTIERI ETNEO
TREMEZZO
TREMOSINE
TRENTA
TRENTINARA
TRENTO
TRENTOLA DUCENTA
TRENZANO
TREPPO CARNICO
TREPPO GRANDE
TREPUZZI
TREQUANDA
TRES
TRESANA
TRESCORE BALNEARIO
TRESCORE CREMASCO
TRESIGALLO
TRESIVIO
TRESNURAGHES
TREVENZUOLO
TREVI
TREVI NEL LAZIO
TREVICO
TREVIGLIO
TREVIGNANO
TREVIGNANO ROMANO
TREVILLE
TREVIOLO
TREVISO
TREVISO BRESCIANO
TREZZANO ROSA
TREZZANO SUL NAVIGLIO
TREZZO SULL’ADDA
TREZZO TINELLA
TREZZONE
TRIBANO
TRIBIANO
TRIBOGNA
TRICARICO
TRICASE
TRICERRO
TRICESIMO
TRICHIANA
TRIEI
TRIESTE
PROV.
ME
FG
ME
CN
PA
PV
CH
VR
VI
RI
RN
FR
TA
CR
RI
CH
TE
PV
GE
PR
AV
SI
RM
NU
AL
CS
SA
TE
ME
UD
BS
TE
SO
SV
PA
VA
OR
TN
SA
PN
PN
PZ
TO
BA
TN
SO
TP
PA
VB
AQ
UD
VB
CA
TO
PV
BS
VA
TO
PR
TO
PN
PC
PD
CS
PR
NA
CT
NO
PZ
RO
FC
CH
VR
MC
CN
LC
CT
CO
BS
CS
SA
TN
CE
BS
UD
UD
LE
SI
TN
MS
BG
CR
FE
SO
OR
VR
PG
FR
AV
BG
TV
RM
AL
BG
TV
BS
MI
MI
MI
CN
CO
PD
MI
GE
MT
LE
VC
UD
BL
NU
TS
ACCONTO 2008
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
0*
0,4
0,3
0,4
0,8
0,2
0,3
0,2
0,4
0,5
0*
0,5
0,8
0,2
0,4
0,4
0,8
0,3
0*
0,35
0,2
0,4
0*
0,5
0,8
0,7
0*
0*
0,4
0*
0*
0,2
0*
0,5
0,5
0,1
0,4
0*
0*
0*
0*
0*
0,6
0,7
0*
0*
0,5
0*
0*
0*
0*
0*
0*
0,5
0,45
0*
0,4
0,5
0,6
0,2
0*
0,2
0*
0,5
0,4
0,4
0,38
0,6
0,3
0,5
0,2
0,5
0,4
0,8
0,4
0,4
0,3
0,2
0*
0,3
0*
0*
0,5
0*
0*
0,4
0,6
0*
0*
0,5
0,2
0,4
0,8
0,4
0*
0*
0,2
0*
0*
0,4
0,2
0,8
0,4
0,2
0,6
0*
0,4
0,5
0,5
0,5
0*
0,6
0,4
0,1
0,8
0,5
0,4
0,3
0,4
0*
0,8
10000
*
12000
6500
9200
10000
8000
7500
13000
12000
10000
8000
0*
0,4
0,3
0,4
0,8
0,2
0,3
0,2
0,4
0,5
0*
0,5
0,8
0,2
0,4
0,4
0,8
0,3
0*
0,35
0,2
0,4
0*
0,5
0,8
0,7
0*
0*
0,4
0*
0*
0,2
0*
0,5
0,5
0,1
0,4
0*
0*
0*
0*
0*
0,6
0,7
0*
0*
0,5
0*
0*
0*
0*
0*
0*
0,5
0,45
0*
0,4
0,5
0,6
0,2
0*
0,2
0*
0,5
0,4
0,4
0,38
0,6
0,3
0,8
0,2
0,5
0,5
0,8
0,4
0,4
0,3
0,2
0*
0,3
0*
0*
0,5
0*
0*
0,4
0,6
0*
0*
0,5
0,2
0,4
0,8
0,4
0*
0*
0,2
0*
0*
0,4
0,2
0,8
0,4
0,2
0,6
0*
0,4
0,5
0,5
0,5
0*
0,6
0,4
0,1
0,8
0,5
0,4
0,3
0,4
0*
0,8
10000
*
12000
6500
9200
10000
8000
7500
10000
13000
12000
10000
8000
CODICE
CATASTALE COMUNE
L425
L426
L427
L428
B915
L429
L430
L431
L432
L433
L434
L435
L436
L437
L438
L439
L440
L444
L445
L447
L448
L449
L450
A705
L451
L452
L453
L454
L455
L457
L458
L459
L460
L461
L462
L463
L464
L466
G507
L469
L470
L471
L472
L473
L474
L475
L477
L478
L310
C789
L480
L482
L483
L484
L485
L487
L488
L489
L490
D786
L492
L494
L496
L497
L498
L499
L500
L501
L502
L503
L505
L506
L507
L508
L509
L511
L512
L513
L514
L515
L516
L517
L519
L521
L522
L524
L525
L526
L527
L528
L533
L529
L532
L531
L537
L535
L538
L539
L540
M265
L555
L562
L564
L638
H259
L544
L545
L546
L547
L550
L551
L552
L554
L556
G319
L557
L558
L561
L563
L565
L566
TRIGGIANO
TRIGOLO
TRINITA’
TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA
TRINITAPOLI
TRINO
TRIORA
TRIPI
TRISOBBIO
TRISSINO
TRIUGGIO
TRIVENTO
TRIVERO
TRIVIGLIANO
TRIVIGNANO UDINESE
TRIVIGNO
TRIVOLZIO
TRODENA .TRUDEN.
TROFARELLO
TROIA
TROINA
TROMELLO
TRONTANO
TRONZANO LAGO MAGGIORE
TRONZANO VERCELLESE
TROPEA
TROVO
TRUCCAZZANO
TUBRE .TAUFERS IM MUENSTERTAL.
TUENNO
TUFARA
TUFILLO
TUFINO
TUFO
TUGLIE
TUILI
TULA
TUORO SUL TRASIMENO
TURANIA
TURANO LODIGIANO
TURATE
TURBIGO
TURI
TURRI
TURRIACO
TURRIVALIGNANI
TURSI
TUSA
TUSCANIA
UBIALE CLANEZZO
UBOLDO
UCRIA
UDINE
UGENTO
UGGIANO LA CHIESA
UGGIATE-TREVANO
ULA’ TIRSO
ULASSAI
ULTIMO .ULTEN.
UMBERTIDE
UMBRIATICO
URAGO D’OGLIO
URAS
URBANA
URBANIA
URBE
URBINO
URBISAGLIA
URGNANO
URI
URURI
URZULEI
USCIO
USELLUS
USINI
USMATE VELATE
USSANA
USSARAMANNA
USSASSAI
USSEAUX
USSEGLIO
USSITA
USTICA
UTA
UZZANO
VACCARIZZO ALBANESE
VACONE
VACRI
VADENA .PFATTEN.
VADO LIGURE
VAGLI SOTTO
VAGLIA
VAGLIO BASILICATA
VAGLIO SERRA
VAIANO
VAIANO CREMASCO
VAIE
VAILATE
VAIRANO PATENORA
VAJONT
VAL DELLA TORRE
VAL DI NIZZA
VAL DI VIZZE .PFITSCH.
VAL MASINO
VAL REZZO
VALBONDIONE
VALBREMBO
VALBREVENNA
VALBRONA
VALDA
VALDAGNO
VALDAORA .OLANG.
VALDASTICO
VALDENGO
VALDERICE
VALDIDENTRO
VALDIERI
VALDINA
VALDISOTTO
VALDOBBIADENE
VALDUGGIA
SALDO 2007
PROV.
BA
CR
CN
SS
FG
VC
IM
ME
AL
VI
MI
CB
BI
FR
UD
PZ
PV
BZ
TO
FG
EN
PV
VB
VA
VC
VV
PV
MI
BZ
TN
CB
CH
NA
AV
LE
CA
SS
PG
RI
LO
CO
MI
BA
CA
GO
PE
MT
ME
VT
BG
VA
ME
UD
LE
LE
CO
OR
NU
BZ
PG
KR
BS
OR
PD
PU
SV
PU
MC
BG
SS
CB
NU
GE
OR
SS
MI
CA
CA
NU
TO
TO
MC
PA
CA
PT
CS
RI
CH
BZ
SV
LU
FI
PZ
AT
PO
CR
TO
CR
CE
PN
TO
PV
BZ
SO
CO
BG
BG
GE
CO
TN
VI
BZ
VI
BI
TP
SO
CN
ME
SO
TV
VC
ACCONTO 2008
SALDO 2007
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE
CATASTALE COMUNE
0,4
0*
0,4
0*
0,5
0,2
0,4
0,4
0,5
0,8
0,5
0,8
0,4
0,5
0*
0,3
0,4
0,1
0,5
0,2
0*
0,4
0*
0*
0,4
0,6
0,2
0,2
0*
0*
0,2
0,2
0*
0,6
0,4
0*
0*
0,4
0*
0,2
0*
0,5
0,1
0,5
0*
0,4
0,5
0*
0,8
0,4
0*
0,5
0,2
0,5
0,2
0*
0,1
0*
0*
0,5
0,4
0,4
0,4
0,2
0,6
0,7
0,6
0,5
0,2
0,1
0,4
0*
0,4
0,5
0,2
0*
0,4
0,2
0*
0,6
0*
0*
0*
0,2
0,6
0*
0,3
0,4
0*
0,5
0,5
0,6
0,4
0,8
0,8
0,5
0,2
0,2
0,2
0*
0*
0,4
0*
0*
0*
0,4
0,8
0,6
0,4
0*
0,8
0*
0,3
0,5
0,5
0,2
0,5
0*
0,5
0,4
0,6
7500
8000
12000
7500
10500
10000
12000
10000
0,4
0*
0,4
0*
0,5
0,2
0,4
0,4
0,5
0,8
0,5
0,8
0,4
0,5
0*
0,3
0,4
0,1
0,5
0,2
0*
0,4
0*
0*
0,4
0,6
0,2
0,2
0*
0*
0,2
0,2
0*
0,6
0,4
0*
0*
0,4
0*
0,2
0*
0,5
0,1
0,5
0*
0,4
0,5
0*
0,8
0,4
0*
0,5
0,2
0,5
0,2
0*
0,1
0*
0*
0,5
0,4
0,4
0,4
0,2
0,6
0,7
0,6
0,5
0,2
0,1
0,4
0*
0,4
0,5
0,2
0*
0,4
0,2
0*
0,6
0*
0*
0*
0,2
0,6
0*
0,3
0,4
0*
0,5
0,5
0,6
0,4
0,8
0,8
0,5
0,2
0,2
0,6
0*
0*
0,4
0*
0*
0*
0,4
0,8
0,6
0,4
0*
0,8
0*
0,3
0,5
0,5
0,2
0,5
0*
0,5
0,4
0,6
7500
8000
12000
7500
10500
10000
12000
10000
L568
L567
L569
L570
L571
L572
L573
L574
L575
L576
L577
L578
L579
L580
L581
L582
L583
L584
L586
L588
L589
L594
L595
L597
G540
L590
L601
L591
L593
L606
L617
L620
L596
L598
L599
L603
L604
I322
L607
L609
L605
L611
L612
L613
L614
L616
L623
L624
L625
L626
L628
L627
L629
L631
L633
L634
L636
L639
L640
L641
L642
L643
L644
B510
L647
L649
D513
C936
L650
L651
L653
L655
L654
L656
L657
L658
L659
L468
L660
L664
L665
L666
L667
L668
L669
L670
L671
L672
L673
L675
L676
L677
L678
L680
L682
L681
L685
L686
L687
L689
L690
L691
L692
A701
L693
E372
L696
L697
L698
L699
L700
L702
L704
L703
L705
L706
L707
L709
L710
L711
L712
- XXXII -
VALEGGIO
VALEGGIO SUL MINCIO
VALENTANO
VALENZA
VALENZANO
VALERA FRATTA
VALFABBRICA
VALFENERA
VALFLORIANA
VALFURVA
VALGANNA
VALGIOIE
VALGOGLIO
VALGRANA
VALGREGHENTINO
VALGRISENCHE
VALGUARNERA CAROPEPE
VALLADA AGORDINA
VALLANZENGO
VALLARSA
VALLATA
VALLE AGRICOLA
VALLE AURINA .AHRNTAL.
VALLE CASTELLANA
VALLE DELL’ANGELO
VALLE DI CADORE
VALLE DI CASIES .GSIES.
VALLE DI MADDALONI
VALLE LOMELLINA
VALLE MOSSO
VALLE SALIMBENE
VALLE SAN NICOLAO
VALLEBONA
VALLECORSA
VALLECROSIA
VALLEDOLMO
VALLEDORIA
VALLEFIORITA
VALLELONGA
VALLELUNGA PRATAMENO
VALLEMAIO
VALLEPIETRA
VALLERANO
VALLERMOSA
VALLEROTONDA
VALLESACCARDA
VALLEVE
VALLI DEL PASUBIO
VALLINFREDA
VALLIO TERME
VALLO DELLA LUCANIA
VALLO DI NERA
VALLO TORINESE
VALLORIATE
VALMACCA
VALMADRERA
VALMALA
VALMONTONE
VALMOREA
VALMOZZOLA
VALNEGRA
VALPELLINE
VALPERGA
VALPRATO SOANA
VALSAVARENCHE
VALSECCA
VALSINNI
VALSOLDA
VALSTAGNA
VALSTRONA
VALTOPINA
VALTORTA
VALTOURNENCHE
VALVA
VALVASONE
VALVERDE
VALVERDE
VALVESTINO
VANDOIES .VINTL.
VANZAGHELLO
VANZAGO
VANZONE CON SAN CARLO
VAPRIO D’ADDA
VAPRIO D’AGOGNA
VARALLO
VARALLO POMBIA
VARANO BORGHI
VARANO DE’ MELEGARI
VARAPODIO
VARAZZE
VARCO SABINO
VAREDO
VARENA
VARENNA
VARESE
VARESE LIGURE
VARISELLA
VARMO
VARNA .VAHRN.
VARSI
VARZI
VARZO
VAS
VASANELLO
VASIA
VASTO
VASTOGIRARDI
VATTARO
VAUDA CANAVESE
VAZZANO
VAZZOLA
VECCHIANO
VEDANO AL LAMBRO
VEDANO OLONA
VEDDASCA
VEDELAGO
VEDESETA
VEDUGGIO CON COLZANO
VEGGIANO
VEGLIE
VEGLIO
PROV.
PV
VR
VT
AL
BA
LO
PG
AT
TN
SO
VA
TO
BG
CN
LC
AO
EN
BL
BI
TN
AV
CE
BZ
TE
SA
BL
BZ
CE
PV
BI
PV
BI
IM
FR
IM
PA
SS
CZ
VV
CL
FR
RM
VT
CA
FR
AV
BG
VI
RM
BS
SA
PG
TO
CN
AL
LC
CN
RM
CO
PR
BG
AO
TO
TO
AO
BG
MT
CO
VI
VB
PG
BG
AO
SA
PN
CT
PV
BS
BZ
MI
MI
VB
MI
NO
VC
NO
VA
PR
RC
SV
RI
MI
TN
LC
VA
SP
TO
UD
BZ
PR
PV
VB
BL
VT
IM
CH
IS
TN
TO
VV
TV
PI
MI
VA
VA
TV
BG
MI
PD
LE
BI
ACCONTO 2008
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
0*
0*
0,4
0,8
0,4
0,2
0,5
0,5
0*
0,5
0,4
0,4
0,5
0,4
0,4
0*
0,1
0,5
0,5
0*
0,4
0,1
0*
0,2
0,2
0,5
0,2
0,5
0,4
0,5
0,4
0,5
0,1
0,5
0,8
0*
0,2
0,5
0*
0,5
0,8
0,5
0,4
0,2
0,4
0,1
0*
0,6
0,4
0,2
0,5
0*
0,2
0,2
0,7
0,2
0,2
0,5
0*
0,5
0,2
0*
0,4
0*
0*
0*
0,5
0*
0,2
0*
0,5
0*
0*
0*
0,1
0,5
0,3
0,2
0,4
0,5
0,29
0,5
0,3
0,2
0,5
0,5
0,35
0,5
0,4
0*
0,1
0,5
0*
0,1
0,7
0*
0,3
0,4
0*
0,6
0,2
0*
0,4
0,6
0,6
0,5
0,2
0*
0,3
0*
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,2
0*
0,5
0,4
0,5
0,4
8000
8000
8000
5000
0*
0,5
0,4
0,8
0,4
0,2
0,5
0,5
0*
0,5
0,4
0,4
0,5
0,4
0,4
0*
0,1
0,5
0,5
0*
0,4
0,1
0*
0,2
0,2
0,5
0,2
0,5
0,4
0,5
0,4
0,5
0,1
0,5
0,8
0*
0,2
0,5
0*
0,5
0,8
0,5
0,4
0,2
0,4
0,1
0*
0,6
0,4
0,2
0,5
0*
0,2
0,2
0,7
0,2
0,2
0,5
0*
0,5
0,2
0*
0,4
0*
0*
0*
0,5
0*
0,2
0*
0,5
0*
0*
0*
0,1
0,5
0,3
0,2
0,4
0,5
0,29
0,5
0,3
0,2
0,5
0,5
0,35
0,65
0,4
0*
0,1
0,5
0*
0,1
0,7
0*
0,3
0,4
0*
0,6
0,2
0*
0,4
0,6
0,6
0,5
0,2
0*
0,3
0*
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,2
0*
0,5
0,4
0,5
0,4
8000
8000
8000
5000
CODICE
CATASTALE COMUNE
L713
L715
L716
L719
L720
L723
L722
L724
L725
L727
L728
L729
L726
L730
L731
L733
L734
L735
L736
L737
L738
L739
L741
L740
L742
L743
L745
L744
L746
L747
L748
L749
L750
L751
L752
L753
L755
L756
L758
L762
L763
L764
L765
L768
L769
L771
L772
L773
L774
L775
L776
L777
L778
L779
L780
L781
D193
L783
C282
L784
L785
L788
L787
L792
L795
L797
L798
L799
L800
L801
L802
L804
L805
L806
L807
L808
L809
L810
L811
L812
L813
L814
L815
L817
L816
L821
L819
L820
L823
L826
L827
L828
L829
L830
L831
L833
L834
F537
L835
L836
L837
L838
L840
L548
L842
L845
L843
L841
L846
L847
L850
L851
M259
L854
L856
L857
L858
L859
L860
L864
L866
VEJANO
VELESO
VELEZZO LOMELLINA
VELLETRI
VELLEZZO BELLINI
VELO D’ASTICO
VELO VERONESE
VELTURNO .FELDTHURNS.
VENAFRO
VENARIA REALE
VENAROTTA
VENASCA
VENAUS
VENDONE
VENDROGNO
VENEGONO INFERIORE
VENEGONO SUPERIORE
VENETICO
VENEZIA
VENIANO
VENOSA
VENTICANO
VENTIMIGLIA
VENTIMIGLIA DI SICILIA
VENTOTENE
VENZONE
VERANO .VOERAN.
VERANO BRIANZA
VERBANIA
VERBICARO
VERCANA
VERCEIA
VERCELLI
VERCURAGO
VERDELLINO
VERDELLO
VERDERIO INFERIORE
VERDERIO SUPERIORE
VERDUNO
VERGATO
VERGEMOLI
VERGHERETO
VERGIATE
VERMEZZO
VERMIGLIO
VERNANTE
VERNASCA
VERNATE
VERNAZZA
VERNIO
VERNOLE
VEROLANUOVA
VEROLAVECCHIA
VEROLENGO
VEROLI
VERONA
VERONELLA
VERRAYES
VERRES
VERRETTO
VERRONE
VERRUA PO
VERRUA SAVOIA
VERTEMATE CON MINOPRIO
VERTOVA
VERUCCHIO
VERUNO
VERVIO
VERVO’
VERZEGNIS
VERZINO
VERZUOLO
VESCOVANA
VESCOVATO
VESIME
VESPOLATE
VESSALICO
VESTENANOVA
VESTIGNE’
VESTONE
VESTRENO
VETRALLA
VETTO
VEZZA D’ALBA
VEZZA D’OGLIO
VEZZANO
VEZZANO LIGURE
VEZZANO SUL CROSTOLO
VEZZI PORTIO
VIADANA
VIADANICA
VIAGRANDE
VIALE D’ASTI
VIALFRE’
VIANO
VIAREGGIO
VIARIGI
VIBO VALENTIA
VIBONATI
VICALVI
VICARI
VICCHIO
VICENZA
VICO CANAVESE
VICO DEL GARGANO
VICO EQUENSE
VICO NEL LAZIO
VICOFORTE
VICOLI
VICOLUNGO
VICOPISANO
VICOVARO
VIDDALBA
VIDIGULFO
VIDOR
VIDRACCO
VIESTE
VIETRI DI POTENZA
VIETRI SUL MARE
VIGANELLA
VIGANO’
SALDO 2007
PROV.
VT
CO
PV
RM
PV
VI
VR
BZ
IS
TO
AP
CN
TO
SV
LC
VA
VA
ME
VE
CO
PZ
AV
IM
PA
LT
UD
BZ
MI
VB
CS
CO
SO
VC
LC
BG
BG
LC
LC
CN
BO
LU
FC
VA
MI
TN
CN
PC
MI
SP
PO
LE
BS
BS
TO
FR
VR
VR
AO
AO
PV
BI
PV
TO
CO
BG
RN
NO
SO
TN
UD
KR
CN
PD
CR
AT
NO
IM
VR
TO
BS
LC
VT
RE
CN
BS
TN
SP
RE
SV
MN
BG
CT
AT
TO
RE
LU
AT
VV
SA
FR
PA
FI
VI
TO
FG
NA
FR
CN
PE
NO
PI
RM
SS
PV
TV
TO
FG
PZ
SA
VB
LC
ACCONTO 2008
SALDO 2007
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE
CATASTALE COMUNE
0,5
0,6
0*
0,4
0,2
0,5
0,8
0*
0,5
0,5
0,4
0*
0,5
0,5
0,5
0,3
0,4
0*
0
0*
0,4
0,5
0,6
0,4
0,5
0*
0*
0,2
0,3
0,4
0,4
0*
0,3
0,2
0,5
0,5
0*
0,2
0*
0,6
0,4
0,4
0,8
0,2
0*
0,37
0,3
0,1
0,3
0,8
0,4
0*
0*
0,5
0,2
0,3
0,5
0*
0*
0,2
0
0,5
0,5
0,15
0,3
0*
0,5
0*
0*
0*
0,4
0,5
0,4
0,5
0,2
0,6
0,1
0,3
0,7
0,5
0,5
0,2
0*
0,5
0*
0*
0,5
0,2
0,5
0,5
0*
0,5
0,2
0,5
0,3
0,8
0,5
0,6
0,2
0,5
0*
0,5
0,4
0,4
0,7
0,8
0,4
0,6
0,4
0*
0,2
0,5
0,2
0,5
0,2
0,5
0,5
0,4
0,6
0*
0,1
7000
10000
10000
7500
*
7500
10000
12000
*
7000
10000
10000
10000
7500
5000
0,5
0,6
0*
0,8
0,2
0,5
0,8
0*
0,5
0,5
0,4
0*
0,5
0,5
0,5
0,3
0,4
0*
0
0*
0,4
0,5
0,6
0,4
0,5
0*
0*
0,2
0,3
0,4
0,4
0*
0,3
0,2
0,5
0,5
0*
0,2
0*
0,6
0,4
0,4
0,8
0,2
0*
0,37
0,3
0,5
0,3
0,8
0,4
0*
0,15
0,5
0,2
0,3
0,5
0*
0*
0,2
0
0,5
0,5
0,15
0,3
0*
0,5
0*
0*
0*
0,4
0,5
0,4
0,5
0,2
0,6
0,1
0,8
0,7
0,5
0,5
0,2
0*
0,5
0*
0*
0,5
0,2
0,5
0,5
0*
0,5
0,2
0,5
0,3
0,8
0,5
0,6
0,2
0,5
0*
0,5
0,4
0,4
0,7
0,8
0,4
0,6
0,4
0*
0,2
0,5
0,2
0,5
0,2
0,5
0,5
0,4
0,6
0*
0,1
7000
10000
10000
7500
12000
*
8500
7500
10000
12000
*
7000
10000
10000
10000
7500
5000
L865
L868
L869
L872
L873
L874
L876
L878
L880
L879
L881
L882
L883
L885
L886
L887
L888
L889
L890
L893
L903
L892
L894
L896
L897
L898
L899
L900
L904
L910
L912
L913
L917
L919
L920
L922
L926
L928
L929
A215
L933
L934
D801
L907
L936
L908
L938
L937
L943
L956
L957
A081
L844
L969
F804
M006
M018
H913
I118
M019
L905
M021
M022
M023
I298
L909
I364
A609
M034
L915
L916
L923
L924
L931
L939
L906
L942
L945
L949
L946
L947
L948
L944
L950
L951
L952
L953
L958
L959
L961
L963
L964
L965
L966
L967
L968
L970
L971
L978
L982
L975
L983
L984
L973
L985
L977
L979
L988
L974
L972
L989
L990
L980
L991
L986
L987
L992
L994
L995
M278
B903
- XXXIII -
VIGANO SAN MARTINO
VIGARANO MAINARDA
VIGASIO
VIGEVANO
VIGGIANELLO
VIGGIANO
VIGGIU’
VIGHIZZOLO D’ESTE
VIGLIANO BIELLESE
VIGLIANO D’ASTI
VIGNALE MONFERRATO
VIGNANELLO
VIGNATE
VIGNOLA
VIGNOLA FALESINA
VIGNOLE BORBERA
VIGNOLO
VIGNONE
VIGO DI CADORE
VIGO DI FASSA
VIGO RENDENA
VIGODARZERE
VIGOLO
VIGOLO VATTARO
VIGOLZONE
VIGONE
VIGONOVO
VIGONZA
VIGUZZOLO
VILLA AGNEDO
VILLA BARTOLOMEA
VILLA BASILICA
VILLA BISCOSSI
VILLA CARCINA
VILLA CASTELLI
VILLA CELIERA
VILLA COLLEMANDINA
VILLA CORTESE
VILLA D’ADDA
VILLA D’ALME’
VILLA DEL BOSCO
VILLA DEL CONTE
VILLA DI BRIANO
VILLA DI CHIAVENNA
VILLA DI SERIO
VILLA DI TIRANO
VILLA D’OGNA
VILLA ESTENSE
VILLA FARALDI
VILLA GUARDIA
VILLA LAGARINA
VILLA LATINA
VILLA LITERNO
VILLA MINOZZO
VILLA POMA
VILLA RENDENA
VILLA SAN GIOVANNI
VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA
VILLA SAN PIETRO
VILLA SAN SECONDO
VILLA SANTA LUCIA
VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI
VILLA SANTA MARIA
VILLA SANT’ANGELO
VILLA SANT’ANTONIO
VILLA SANTINA
VILLA SANTO STEFANO
VILLA VERDE
VILLA VICENTINA
VILLABASSA .NIEDERDORF.
VILLABATE
VILLACHIARA
VILLACIDRO
VILLADEATI
VILLADOSE
VILLADOSSOLA
VILLAFALLETTO
VILLAFRANCA D’ASTI
VILLAFRANCA DI VERONA
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA
VILLAFRANCA PADOVANA
VILLAFRANCA PIEMONTE
VILLAFRANCA SICULA
VILLAFRANCA TIRRENA
VILLAFRATI
VILLAGA
VILLAGRANDE STRISAILI
VILLALAGO
VILLALBA
VILLALFONSINA
VILLALVERNIA
VILLAMAGNA
VILLAMAINA
VILLAMAR
VILLAMARZANA
VILLAMASSARGIA
VILLAMIROGLIO
VILLANDRO .VILLANDERS.
VILLANOVA BIELLESE
VILLANOVA CANAVESE
VILLANOVA D’ALBENGA
VILLANOVA D’ARDENGHI
VILLANOVA D’ASTI
VILLANOVA DEL BATTISTA
VILLANOVA DEL GHEBBO
VILLANOVA DEL SILLARO
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
VILLANOVA MARCHESANA
VILLANOVA MONDOVI’
VILLANOVA MONFERRATO
VILLANOVA MONTELEONE
VILLANOVA SOLARO
VILLANOVA SULL’ARDA
VILLANOVA TRUSCHEDU
VILLANOVAFORRU
VILLANOVAFRANCA
VILLANOVATULO
VILLANTERIO
VILLANUOVA SUL CLISI
VILLAPERUCCIO
VILLAPIANA
PROV.
BG
FE
VR
PV
PZ
PZ
VA
PD
BI
AT
AL
VT
MI
MO
TN
AL
CN
VB
BL
TN
TN
PD
BG
TN
PC
TO
VE
PD
AL
TN
VR
LU
PV
BS
BR
PE
LU
MI
BG
BG
BI
PD
CE
SO
BG
SO
BG
PD
IM
CO
TN
FR
CE
RE
MN
TN
RC
VT
CA
AT
FR
AQ
CH
AQ
OR
UD
FR
OR
UD
BZ
PA
BS
CA
AL
RO
VB
CN
AT
VR
MS
PD
TO
AG
ME
PA
VI
NU
AQ
CL
CH
AL
CH
AV
CA
RO
CA
AL
BZ
BI
TO
SV
PV
AT
AV
RO
LO
PD
RO
CN
AL
SS
CN
PC
OR
CA
CA
NU
PV
BS
CA
CS
ACCONTO 2008
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
0*
0,5
0,5
0,55
0*
0
0,7
0,5
0,7
0,3
0,7
0,4
0*
0,5
0*
0,8
0,1
0,4
0,5
0*
0*
0,4
0,8
0*
0,4
0,5
0,5
0,5
0,4
0*
0,2
0,5
0*
0,4
0,8
0,4
0,8
0,2
0,5
0,5
0,5
0*
0,2
0*
0,4
0*
0*
0,325
0,5
0,1
0*
0,8
0,4
0,2
0,2
0*
0,4
0,5
0*
0,5
0,4
0*
0,8
0*
0,5
0,4
0,4
0*
0,2
0*
0,5
0,5
0,4
0,4
0,6
0,6
0,4
0,8
0*
0,8
0*
0,4
0*
0,2
0,1
0,5
0*
0*
0,5
0,5
0*
0,8
0,5
0,2
0,8
0,2
0,4
0,4
0*
0,2
0,6
0*
0*
0,4
0,7
0*
0,3
0,8
0,25
0,1
0*
0,8
0*
0*
0,5
0*
0*
0,4
0,5
0,2
0,4
8500
*
11500
10000
8000
11100
10000
8000
10000
9000
10000
8500
0*
0,5
0,5
0,55
0*
0
0,7
0,5
0,7
0,3
0,7
0,4
0*
0,5
0*
0,8
0,1
0,4
0,5
0*
0*
0,4
0,8
0*
0,4
0,5
0,5
0,5
0,4
0*
0,2
0,5
0*
0,4
0,8
0,4
0,8
0,2
0,5
0,5
0,5
0*
0,2
0*
0,4
0*
0*
0,325
0,5
0,1
0*
0,8
0,4
0,2
0,2
0*
0,4
0,5
0*
0,5
0,4
0*
0,8
0*
0,5
0,4
0,4
0*
0,2
0*
0,5
0,5
0,4
0,4
0,6
0,6
0,4
0,8
0*
0,8
0*
0,4
0*
0,2
0,1
0,5
0*
0*
0,5
0,5
0*
0,8
0,5
0,2
0,8
0,2
0,4
0,4
0*
0,2
0,6
0*
0*
0,4
0,7
0*
0,3
0,8
0,25
0,1
0*
0,8
0*
0*
0,5
0*
0*
0,4
0,5
0,2
0,4
8500
*
11500
10000
8000
10000
11100
10000
8000
10000
9000
10000
8500
CODICE
CATASTALE COMUNE
L998
L999
M007
M013
M014
M015
M002
M003
M004
G309
M009
M011
M016
M017
B738
M025
M026
M027
M028
M030
M031
M032
L981
M043
M041
M042
M044
M045
M048
M050
M052
M053
M055
M057
M058
M059
M060
M062
M063
M065
M067
H123
M069
M070
M071
M072
M073
M077
M078
M079
M080
M081
M082
M083
M085
M086
M088
M089
M090
M091
M093
M092
M094
M096
M095
M098
M100
M101
M102
M103
M104
M105
M106
M108
M109
M110
M111
M113
VILLAPUTZU
VILLAR DORA
VILLAR FOCCHIARDO
VILLAR PELLICE
VILLAR PEROSA
VILLAR SAN COSTANZO
VILLARBASSE
VILLARBOIT
VILLAREGGIA
VILLARICCA
VILLAROMAGNANO
VILLAROSA
VILLASALTO
VILLASANTA
VILLASIMIUS
VILLASOR
VILLASPECIOSA
VILLASTELLONE
VILLATA
VILLAURBANA
VILLAVALLELONGA
VILLAVERLA
VILLENEUVE
VILLESSE
VILLETTA BARREA
VILLETTE
VILLIMPENTA
VILLONGO
VILLORBA
VILMINORE DI SCALVE
VIMERCATE
VIMODRONE
VINADIO
VINCHIATURO
VINCHIO
VINCI
VINOVO
VINZAGLIO
VIOLA
VIONE
VIPITENO .STERZING.
VIRGILIO
VIRLE PIEMONTE
VISANO
VISCHE
VISCIANO
VISCO
VISONE
VISSO
VISTARINO
VISTRORIO
VITA
VITERBO
VITICUSO
VITO D’ASIO
VITORCHIANO
VITTORIA
VITTORIO VENETO
VITTORITO
VITTUONE
VITULANO
VITULAZIO
VIU’
VIVARO
VIVARO ROMANO
VIVERONE
VIZZINI
VIZZOLA TICINO
VIZZOLO PREDABISSI
VO
VOBARNO
VOBBIA
VOCCA
VODO CADORE
VOGHERA
VOGHIERA
VOGOGNA
VOLANO
SALDO 2007
PROV.
CA
TO
TO
TO
TO
CN
TO
VC
TO
NA
AL
EN
CA
MI
CA
CA
CA
TO
VC
OR
AQ
VI
AO
GO
AQ
VB
MN
BG
TV
BG
MI
MI
CN
CB
AT
FI
TO
NO
CN
BS
BZ
MN
TO
BS
TO
NA
UD
AL
MC
PV
TO
TP
VT
FR
PN
VT
RG
TV
AQ
MI
BN
CE
TO
PN
RM
BI
CT
VA
MI
PD
BS
GE
VC
BL
PV
FE
VB
TN
ACCONTO 2008
SALDO 2007
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE CODICE
CATASTALE COMUNE
0*
0,4
0,7
0,3
0,6
0,5
0,25
0,5
0,8
0*
0*
0*
0*
0,5
0,2
0,4
0
0,7
0*
0*
0*
0,5
0
0*
0,5
0*
0,2
0*
0*
0,7
0,5
0,4
0*
0,5
0,6
0,8
0,4
0,5
0,3
0*
0,2
0,6
0,5
0,4
0,2
0,4
0*
0,2
0,2
0,3
0,5
0,5
0,4
0*
0*
0,5
0,7
0,5
0,1
0*
0*
0,4
0,4
0*
0*
0,5
0*
0*
0,13
0,4
0,5
0*
0*
0,7
0,25
0,6
0,5
0*
7500
8000
10000
8000
12500
9000
7500
0*
0,4
0,7
0,3
0,6
0,5
0,25
0,5
0,8
0*
0*
0*
0*
0,5
0,2
0,4
0
0,7
0*
0*
0,5
0,5
0
0*
0,5
0*
0,2
0*
0,4
0,7
0,5
0,4
0*
0,5
0,6
0,8
0,4
0,5
0,3
0*
0,2
0,6
0,5
0,4
0,2
0,4
0*
0,2
0,2
0,3
0,5
0,5
0,4
0*
0*
0,5
0,7
0,5
0,1
0*
0*
0,4
0,4
0*
0*
0,5
0*
0*
0,13
0,4
0,5
0*
0*
0,7
0,25
0,6
0,5
0*
7500
8000
10000
10000
10000
8000
12500
9000
7500
M115
M116
M118
M119
M120
M121
M122
M125
M123
M124
M126
M127
M131
M130
M132
M133
M136
M138
M139
M140
M141
M142
M143
M144
M145
M147
M267
M150
M152
M153
M156
M158
M160
M161
M162
M163
M165
M166
M167
M168
M169
M170
M171
M172
M173
L848
M174
M176
M177
M178
M179
M180
M182
M183
M184
M185
I345
M187
M188
M189
M190
M194
M196
M197
M198
M199
M200
M201
M202
M203
M204
- XXXIV -
VOLLA
VOLONGO
VOLPAGO DEL MONTELLO
VOLPARA
VOLPEDO
VOLPEGLINO
VOLPIANO
VOLTA MANTOVANA
VOLTAGGIO
VOLTAGO AGORDINO
VOLTERRA
VOLTIDO
VOLTURARA APPULA
VOLTURARA IRPINA
VOLTURINO
VOLVERA
VOTTIGNASCO
ZACCANOPOLI
ZAFFERANA ETNEA
ZAGARISE
ZAGAROLO
ZAMBANA
ZAMBRONE
ZANDOBBIO
ZANE’
ZANICA
ZAPPONETA
ZAVATTARELLO
ZECCONE
ZEDDIANI
ZELBIO
ZELO BUON PERSICO
ZELO SURRIGONE
ZEME
ZENEVREDO
ZENSON DI PIAVE
ZERBA
ZERBO
ZERBOLO’
ZERFALIU
ZERI
ZERMEGHEDO
ZERO BRANCO
ZEVIO
ZIANO DI FIEMME
ZIANO PIACENTINO
ZIBELLO
ZIBIDO SAN GIACOMO
ZIGNAGO
ZIMELLA
ZIMONE
ZINASCO
ZOAGLI
ZOCCA
ZOGNO
ZOLA PREDOSA
ZOLDO ALTO
ZOLLINO
ZONE
ZOPPE’ DI CADORE
ZOPPOLA
ZOVENCEDO
ZUBIENA
ZUCCARELLO
ZUCLO
ZUGLIANO
ZUGLIO
ZUMAGLIA
ZUMPANO
ZUNGOLI
ZUNGRI
PROV.
NA
CR
TV
PV
AL
AL
TO
MN
AL
BL
PI
CR
FG
AV
FG
TO
CN
VV
CT
CZ
RM
TN
VV
BG
VI
BG
FG
PV
PV
OR
CO
LO
MI
PV
PV
TV
PC
PV
PV
OR
MS
VI
TV
VR
TN
PC
PR
MI
SP
VR
BI
PV
GE
MO
BG
BO
BL
LE
BS
BL
PN
VI
BI
SV
TN
VI
UD
BI
CS
AV
VV
ACCONTO 2008
ALIQUOTA ESENZIONE ALIQUOTA ESENZIONE
0,6
0,2
0*
0*
0,4
0*
0,5
0,4
0*
0,4
0,2
0*
0*
0*
0,5
0,57
0,2
0,6
0,5
0,4
0,4
0*
0,3
0,2
0*
0,2
0,5
0,5
0*
0*
0,5
0,5
0*
0*
0,5
0,5
0,2
0,6
0*
0*
0,5
0*
0,5
0*
0*
0,4
0,6
0,4
0*
0,8
0,5
0,1
0*
0,4
0,5
0,5
0,2
0,2
0,7
0*
0*
0,2
0,7
0*
0*
0,4
0,3
0,5
0,2
0,5
0,5
10000
7500
7500
6000
10000
9000
8000
0,6
0,2
0*
0*
0,4
0*
0,6
0,4
0*
0,4
0,2
0*
0*
0*
0,5
0,57
0,2
0,6
0,5
0,4
0,4
0*
0,3
0,2
0*
0,2
0,5
0,5
0*
0*
0,5
0,5
0*
0*
0,5
0,5
0,2
0,6
0*
0*
0,5
0*
0,5
0*
0*
0,4
0,6
0,4
0*
0,8
0,5
0,1
0*
0,4
0,5
0,5
0,2
0,2
0,7
0*
0*
0,2
0,7
0*
0*
0,4
0,3
0,5
0,2
0,5
0,5
10000
7500
7500
6000
10000
9000
8000
PERIODO D’IMPOSTA 2007
PERSONE FISICHE
2008
genzia
Scheda per la scelta della destinazione
dell’8 per mille dell’IRPEF e del 5 per mille dell’IRPEF
Da utilizzare esclusivamente nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione
ntrate
CODICE FISCALE
(obbligatorio)
CONTRIBUENTE
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)
DATI
ANAGRAFICI
DATA DI NASCITA
GIORNO
MESE
ANNO
NOME
SESSO (M o F)
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA
PROVINCIA (sigla)
LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF
NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE
DA STACCARE E INSERIRE IN BUSTA
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)
Stato
Chiesa cattolica
Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno
Assemblee di Dio in Italia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chiesa Valdese unione delle chiese metodiste e valdesi
Chiesa Evangelica Luterana in Italia
Unione Comunità Ebraiche Italiane
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
In aggiunta a quanto indicato nell’informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 4 della parte II delle istruzioni, si precisa
che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve
apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni.La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni
beneficiarie.
La mancanza della firma in uno dei sette riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della
quota d’imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. Le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese Unione delle Chiese metodiste e Valdesi, sono devolute alla gestione statale.
SE SI È ESPRESSA LA SCELTA È NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL’APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA.
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)
Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute
che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997
e delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi
FIRMA
Finanziamento agli enti
della ricerca scientifica e della università
FIRMA
.....................................................................
.....................................................................
Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)
Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)
Finanziamento agli enti
della ricerca sanitaria
FIRMA
.....................................................................
Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)
In aggiunta a quanto indicato nell’informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 4 della parte II delle istruzioni, si precisa
che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell’IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie.
✄
SE SI È ESPRESSA LA SCELTA È NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL’APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA.
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto
né intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi.
Per le modalità di invio della scheda, vedere il paragrafo 1 della parte III
delle istruzioni.
FIRMA
Scarica

Persone Fisiche 2008