A cura di Cristina Scardanzan
Le fonti del diritto
Copyright © 2010 Pearson Italia S.p.A.
All Right Reserved
caratteri
coercitiva
generale
NORMA
GIURIDICA
pecuniaria<
precetto
sanzione
tipologia
detentiva
astratta
funzione
bilaterale
Si crea un
rapporto giuridico
E troviamo un
Gerarchia
delle fonti
Costituzione e
leggi
costituzionali
Regolamenti e Direttive
UE
Leggi ordinarie, atti aventi forza
di legge e leggi regionali
soggetto
attivo
soggetto
Regolamenti locali e statali
Consuetudine
passivo
Ordinamento giuridico
preventiva
riparatoria
punitiva
rieducativa
La norma giuridica
È una regola di comportamento
imposta dallo Stato
e costituita da
Un precetto
Una sanzione
Precetto
 È il comando contenuto
nella norma giuridica.
 Ad esempio il Codice
della strada ci obbliga a
indossare il casco se
usiamo il ciclomotore.
Sanzione
• Se non rispettiamo il
precetto incorriamo in una
sanzione, cioè una
punizione inflitta dallo
Stato.
• Ad esempio se non
indossiamo il casco
quando usiamo lo scooter
saremo sanzionati.
Sanzione pecuniaria
• Consiste nel pagamento di
una somma di denaro.
• Art. 624 c.p. Furto:
Chiunque si impossessa
della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la
detiene, al fine di trarne
profitto per sé o per altri è
punito con la reclusione
fino a tre anni e con la
multa da euro 32,57 a
euro 526,31.
Sanzione detentiva
 Consiste nella privazione della
libertà personale per un certo
periodo di tempo.
 Art. 624 c.p. Furto:
Chiunque si impossessa della
cosa mobile altrui, sottraendola
a chi la detiene, al fine di trarne
profitto per sé o per altri è
punito con la reclusione fino a
tre anni e con la multa da euro
32,57 a euro 526,31.
La funzione della sanzione
 PREVENTIVA: se mira a evitare l’infrazione della
norma
 RIPARATORIA: se il suo scopo è rimediare al
danno arrecato da un comportamento negativo
 PUNITIVA: se lo scopo è punire un certo
comportamento negativo
 RIEDUCATIVA: se mira a far comprendere al
colpevole l’errore, in modo da poterlo evitare in futuro
Caratteri della norma giuridica
Coercitività
Generalità
La norma giuridica
s impone con la minaccia
di una sanzione
La norma giuridica si rivolge a
tutti coloro che si trovano
nel territorio dello Stato
Astrattezza:
La norma giuridica disciplina
casi ipotetici che possono
verificarsi nella realtà
Bilateralità:
La norma giuridica pone un soggetto
in posizione di vantaggio
(soggetto attivo)
e uno in posizione di svantaggio
(soggetto passivo)
Rapporto giuridico
È una relazione fra più soggetti
regolamentata dalla
norma giuridica
Il soggetto attivo
è in posizione
di vantaggio
Il soggetto passivo
è in posizione
di svantaggio
Soggetto del rapporto giuridico
Mario, con la macchina, urta la bicicletta di Fulvio e la danneggia.
Chi sarà il soggetto passivo? E chi l’attivo?
Soggetto attivo
Soggetto passivo
Fulvio può pretendere da Mario
il risarcimento del danno
Mario ha il dovere di pagare a
Fulvio il danno provocato
Ordinamento giuridico
• È l’insieme delle norme
giuridiche esistenti in uno
Stato
• È sinonimo di diritto
oggettivo
• Il diritto soggettivo invece
è il potere di un soggetto,
riconosciuto e tutelato dal
diritto oggettivo
Esempio: Marco ha
il diritto soggettivo
di essere mantenuto, istruito
ed educato dai
genitori
La gerarchia delle fonti
Rappresenta
l’importanza
che le diverse
norme giuridiche
hanno nel diritto oggettivo.
Fa sì che la norma di grado inferiore
non possa mai modificare la norma di grado superiore
La Costituzione
• È il pilastro su cui si
fonda tutto il nostro
ordinamento giuridico
• Tutte le norme
prodotte dalle fonti
inferiori devono
rispettare i principi
in essa contenuti
Scritta dall’Assemblea
Costituente ed entrata in
vigore l’1 gennaio 1948
Le leggi costituzionali sono dirette a integrare e
modificare la Costituzione.
Sono approvate dal Parlamento mediante una procedura
speciale detta “procedimento aggravato”.
Regolamenti U.E.
• Creano norme giuridiche
immediatamente
obbligatorie per gli Stati
membri e prevalgono sulle
leggi interne grazie
all’articolo 249 del
Trattato CE.
• Sono usati per garantire
una disciplina identica
negli Stati dell’Unione.
Hanno uno scopo diverso
dalle Direttive.
Prodotti dal
Consiglio
dell’Unione europea
in collaborazione
con il Parlamento
europeo
Direttive U.E.
Atti normativi che
hanno lo scopo di
creare una disciplina
uniforme nei Paesi
UE.
• Dettano gli obiettivi che
gli Stati membri devono
raggiungere attraverso
norme giuridiche create
con una propria fonte di
diritto interno (per
esempio: legge ordinaria o
decreto legislativo).
• Non sono immediatamente
obbligatori.
Leggi ordinarie
Sono atti
normativi
emanati dal
Parlamento
attraverso l’iter
legislativo
• L’articolo 117 della
Costituzione elenca le
materie nelle quali solo
lo Stato può legiferare
(competenza esclusiva).
Atti aventi forza di legge
Decreti legislativi
Atti normativi prodotti dal
Governo su incarico del
Parlamento.
Nella delega sono indicati:
oggetto, tempi, principi e
criteri direttivi della delega
stessa.
(Codici e Testi unici)
Decreti legge
Atti normativi prodotti
dal Governo, di propria
iniziativa, in casi di
necessità ed urgenza.
Devono essere convertiti
in legge dal Parlamento
entro 60 giorni, altrimenti
decadono e cessano di
produrre effetti.
Codici e Testi unici
I testi unici
I codici
Sono raccolte di leggi
realizzate dal Governo, in
cui sono riunite e coordinate
tutte le disposizioni
legislative relative a una
determinata materia
Sono leggi che disciplinano
in maniera organica una
determinata materia. Ne
sono un esempio il Codice
civile e il Codice della strada
Hanno la stessa “forza” di una legge ordinaria
Leggi regionali
Competenza legislativa delle
Regioni:
• concorrente con lo Stato
nelle materie previste
dall’art. 117 c. 3 Cost.
• residuale per tutte le materie
non riservate allo Stato o alla
competenza concorrente con
lo Stato
Vengono
prodotte dal
Consiglio
regionale
Regolamenti
STATALI
Atti normativi emanati
dal Governo con lo
scopo di chiarire i
criteri di applicazione
delle leggi
LOCALI
Atti normativi emanati da
un ente pubblico
territoriale: la Regione, la
Provincia, il Comune o la
Città metropolitana
Consuetudine
Si tratta di un comportamento che i componenti di una
comunità rispettano nella convinzione che sia imposto
da una norma giuridica
Secundum legem
Praeter legem
Contra legem
Scarica

Le fonti del dirittoC. Scardanzan - Il ricettario è ospitato da allimaca