A cura di Cristina Scardanzan Le fonti del diritto Copyright © 2010 Pearson Italia S.p.A. All Right Reserved caratteri coercitiva generale NORMA GIURIDICA pecuniaria< precetto sanzione tipologia detentiva astratta funzione bilaterale Si crea un rapporto giuridico E troviamo un Gerarchia delle fonti Costituzione e leggi costituzionali Regolamenti e Direttive UE Leggi ordinarie, atti aventi forza di legge e leggi regionali soggetto attivo soggetto Regolamenti locali e statali Consuetudine passivo Ordinamento giuridico preventiva riparatoria punitiva rieducativa La norma giuridica È una regola di comportamento imposta dallo Stato e costituita da Un precetto Una sanzione Precetto È il comando contenuto nella norma giuridica. Ad esempio il Codice della strada ci obbliga a indossare il casco se usiamo il ciclomotore. Sanzione • Se non rispettiamo il precetto incorriamo in una sanzione, cioè una punizione inflitta dallo Stato. • Ad esempio se non indossiamo il casco quando usiamo lo scooter saremo sanzionati. Sanzione pecuniaria • Consiste nel pagamento di una somma di denaro. • Art. 624 c.p. Furto: Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 32,57 a euro 526,31. Sanzione detentiva Consiste nella privazione della libertà personale per un certo periodo di tempo. Art. 624 c.p. Furto: Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 32,57 a euro 526,31. La funzione della sanzione PREVENTIVA: se mira a evitare l’infrazione della norma RIPARATORIA: se il suo scopo è rimediare al danno arrecato da un comportamento negativo PUNITIVA: se lo scopo è punire un certo comportamento negativo RIEDUCATIVA: se mira a far comprendere al colpevole l’errore, in modo da poterlo evitare in futuro Caratteri della norma giuridica Coercitività Generalità La norma giuridica s impone con la minaccia di una sanzione La norma giuridica si rivolge a tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato Astrattezza: La norma giuridica disciplina casi ipotetici che possono verificarsi nella realtà Bilateralità: La norma giuridica pone un soggetto in posizione di vantaggio (soggetto attivo) e uno in posizione di svantaggio (soggetto passivo) Rapporto giuridico È una relazione fra più soggetti regolamentata dalla norma giuridica Il soggetto attivo è in posizione di vantaggio Il soggetto passivo è in posizione di svantaggio Soggetto del rapporto giuridico Mario, con la macchina, urta la bicicletta di Fulvio e la danneggia. Chi sarà il soggetto passivo? E chi l’attivo? Soggetto attivo Soggetto passivo Fulvio può pretendere da Mario il risarcimento del danno Mario ha il dovere di pagare a Fulvio il danno provocato Ordinamento giuridico • È l’insieme delle norme giuridiche esistenti in uno Stato • È sinonimo di diritto oggettivo • Il diritto soggettivo invece è il potere di un soggetto, riconosciuto e tutelato dal diritto oggettivo Esempio: Marco ha il diritto soggettivo di essere mantenuto, istruito ed educato dai genitori La gerarchia delle fonti Rappresenta l’importanza che le diverse norme giuridiche hanno nel diritto oggettivo. Fa sì che la norma di grado inferiore non possa mai modificare la norma di grado superiore La Costituzione • È il pilastro su cui si fonda tutto il nostro ordinamento giuridico • Tutte le norme prodotte dalle fonti inferiori devono rispettare i principi in essa contenuti Scritta dall’Assemblea Costituente ed entrata in vigore l’1 gennaio 1948 Le leggi costituzionali sono dirette a integrare e modificare la Costituzione. Sono approvate dal Parlamento mediante una procedura speciale detta “procedimento aggravato”. Regolamenti U.E. • Creano norme giuridiche immediatamente obbligatorie per gli Stati membri e prevalgono sulle leggi interne grazie all’articolo 249 del Trattato CE. • Sono usati per garantire una disciplina identica negli Stati dell’Unione. Hanno uno scopo diverso dalle Direttive. Prodotti dal Consiglio dell’Unione europea in collaborazione con il Parlamento europeo Direttive U.E. Atti normativi che hanno lo scopo di creare una disciplina uniforme nei Paesi UE. • Dettano gli obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere attraverso norme giuridiche create con una propria fonte di diritto interno (per esempio: legge ordinaria o decreto legislativo). • Non sono immediatamente obbligatori. Leggi ordinarie Sono atti normativi emanati dal Parlamento attraverso l’iter legislativo • L’articolo 117 della Costituzione elenca le materie nelle quali solo lo Stato può legiferare (competenza esclusiva). Atti aventi forza di legge Decreti legislativi Atti normativi prodotti dal Governo su incarico del Parlamento. Nella delega sono indicati: oggetto, tempi, principi e criteri direttivi della delega stessa. (Codici e Testi unici) Decreti legge Atti normativi prodotti dal Governo, di propria iniziativa, in casi di necessità ed urgenza. Devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti decadono e cessano di produrre effetti. Codici e Testi unici I testi unici I codici Sono raccolte di leggi realizzate dal Governo, in cui sono riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative relative a una determinata materia Sono leggi che disciplinano in maniera organica una determinata materia. Ne sono un esempio il Codice civile e il Codice della strada Hanno la stessa “forza” di una legge ordinaria Leggi regionali Competenza legislativa delle Regioni: • concorrente con lo Stato nelle materie previste dall’art. 117 c. 3 Cost. • residuale per tutte le materie non riservate allo Stato o alla competenza concorrente con lo Stato Vengono prodotte dal Consiglio regionale Regolamenti STATALI Atti normativi emanati dal Governo con lo scopo di chiarire i criteri di applicazione delle leggi LOCALI Atti normativi emanati da un ente pubblico territoriale: la Regione, la Provincia, il Comune o la Città metropolitana Consuetudine Si tratta di un comportamento che i componenti di una comunità rispettano nella convinzione che sia imposto da una norma giuridica Secundum legem Praeter legem Contra legem