AMBIENTE
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Il sistema sanzionatorio
Altea S.p.A.
Strada Cavalli, 42 – 28835 Feriolo di Baveno (VB)
Tel. +39 0323 280811 Fax. +39 0323 2808110
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Il sistema sanzionatorio
Caratteristiche:






Parte precettiva staccata dal sistema sanzionatorio
Depenalizzazione di alcune fattispecie penali
Aggravamento sanzioni penali
Frequente previsione dell’obbligo del ripristino
Sanzioni accessorie
Introiti sanzioni amministrative devolute alle Province e vincolate di destinazione
all’esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale
2
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Il sistema sanzionatorio
Principali illeciti amministrativi:




3
Abbandono di rifiuti da parte di privato
Sanzioni legate ai controlli c/o attività produttive e al trasporto (MUD, registri c/s, FIR)
Imballaggi
Sanzioni legate a particolari categorie di rifiuti (rifiuti urbani di imballaggi terziari,
veicoli a motore e rimorchi, oli e grassi animali e vegetali esausti, rifiuti di beni in
polietilene, batterie al Pb esauste, oli minerali usati)
Il sistema sanzionatorio
Principali illeciti penali:







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Abbandono di rifiuti da parte di Ente o impresa
Deposito incontrollato (tempo, prescrizioni tecniche)
Sanzioni da controlli c/o attività produttive e al trasporto (assenza FIR per rifiuti
pericolosi, certificati di analisi falsi)
Sanzioni legate ai controlli delle attività gestione rifiuti (assenza Iscrizioni,
Comunicazioni, Autorizzazioni, violazioni alle prescrizioni tecniche degli atti
autorizzativi)
Realizzazione e gestione discarica non autorizzata
Sanzioni legate a particolari categorie di rifiuti
Traffico illecito rifiuti
Illeciti legali allo “smaltimento”
Realizzazione di una
discarica abusiva
Smaltimento
irregolare
Deposito incontrollato
di rifiuti o immissione
Abbandono
di rifiuti
Da privato
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Da titolare di
impresa
Divieto di abbandono
Art. 192 (Divieto di abbandono)
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1.
L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2.
E' altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido,
nelle acque superficiali e sotterranee.
3.
Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt.255 e 256, chiunque viola i
divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione o allo smaltimento
dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i
titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia
imputabile a titolo di dolo o colpa in base agli accertamenti effettuati, in
contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il
Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine
entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti
obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4.
Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o
rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono
tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti
della persona stessa,secondo le previsioni del D.Lvo 231/2001 in materia di
responsabilità delle giuridiche, delle società e delle associazioni.
Abbandono di rifiuti
Art. 255 (Abbandono di rifiuti)
1.
2.
3.
7
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226 comma 2 e 231, commi
1 e 2 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o
sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque
euro a seicentoventi euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non
pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire venticinque euro a centocinquantacinque euro.
Omissis
Omissis.
Attività di gestione rifiuti non autorizzata (I)
Art. 256 (Attività di gestione rifiuti non autorizzata)
1.
Chiunque effettua un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio
ed intermediazione di rifiuti, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o
comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non
pericolosi;
b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2.
8
Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti
che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti, ovvero li immettono
nelle acque superficiali e sotterranee, in violazione dell’art. 192 comma 1 e 2.
Attività di gestione rifiuti non autorizzata (II)
Art. 256 (Attività di gestione rifiuti non autorizzata)
3.
9
Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena
dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a
ventiseimila euro. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da
euro cinquemiladuecento a cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in
parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione
emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca
dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del
compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei
luoghi.
Bonifica
Art. 257 (Bonifica dei siti)
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1.
Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o
delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è
punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità
al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli
articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui
all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno
o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
2.
Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da
cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da
sostanze pericolose.
3.
Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella
sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio
della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione
degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
4.
L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce
condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il
medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.
Traffico illecito
Art. 259 (Traffico illecito di rifiuti)
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1.
Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art.
26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti
elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3,
lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da
millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La
pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
2.
Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto
illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca
del mezzo di trasporto.
Piccolo prontuario D.lgs. 152/06
CONDOTTA
Abbandono o
deposito in
modo
incontrollato i
propri rifiuti
(non
pericolosi/
pericolosi) sul
suolo, nel
sottosuolo o
immissione
nelle acque, da
parte di privato
ART.
VIOLATO
ART.
SANZIONE
SANZIONE
PRINCIPALE
SANZIONE
ACCESSORIA
Art. 192
comma 1
o2
Art 255 c.
1
(abbandon
oo
deposito)
in rel. Art.
192 c. 1
Amministrativ
a da
€ 105 a €
620
(PMR €
206,67)
Art. 192 comma
3
Obbligo a carico
del soggetto
autore dei fatti di
procedere alla
rimozione,
all’avvio al
recupero o allo
smaltimento dei
rifiuti e al
ripristino dello
stato dei luoghi
in solido con il
proprietario e
con i titolari di
diritti reali o
personali di
godimento
sull’area, ai quali
tale violazione sia
imputabile a
titolo di dolo o
colpa
Ipotesi
minore per
abbandono di
rifiuti non
pericolosi e
non
ingombranti
sul suolo da
€ 25 a € 155
(PMR € 50)
COMPETENZA
PROVINCIA/COMUNE
Provincia competente a irrogare
sanzione
Il Sindaco dispone con Ordinanza
le operazioni a tal fine necessarie
e il termine entro cui provvedere,
decorso il quale procede
all’esecuzione in danno dei
soggetti obbligati e al recupero
delle somme anticipate.
Per omessa ottemperanza
all’ordinanza è prevista la sanzione
penale di cui all’art. 255, 3°
comma (arresto fino ad un anno).
Con la sentenza di condanna il
beneficio della sospensione
condizionale della pena può essere
subordinato alla esecuzione di
quanto stabilito nell’ordinanza e/o
contenuto sostanzialmente
nell’obbligo stesso non attuato
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Piccolo prontuario D.lgs. 152/06
CONDOTTA
Abbandono o
deposito
incontrollato
sul suolo, nel
sottosuolo o
immissione
nelle acque di
rifiuti non
pericolosi da
parte di
Titolare di
impresa o
responsabile di
Ente
ART.
VIOLATO
ART.
SANZIONE
SANZIONE
PRINCIPALE
SANZIONE
ACCESSORIA
Art. 192
c. 1 o 2
Art. 256 c.
2
in
relazione
alla pena
di cui
all’art. 256
c. 1 lett. a)
Penale con
Arresto da 3
mesi ad un
anno oppure
ammenda
da
€ 2.600 a €
26.000
Oblazione
ammessa
(½ €
26.000)
Art. 192 comma 3
Obbligo a carico del
soggetto autore dei
fatti di procedere alla
rimozione, all’avvio al
recupero o allo
smaltimento dei rifiuti e
al ripristino dello stato
dei luoghi in solido con
il proprietario e con i
titolari di diritti reali o
personali di godimento
sull’area, ai quali tale
violazione sia
imputabile a titolo di
dolo o colpa
COMPETENZA
Autorità Giudiziaria
(Procura della Repubblica
presso il Tribunale
Ordinario)
Idem come sopra per
Ordinanza
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Piccolo prontuario D.lgs. 152/06
CONDOTTA
Abbandono o
deposito
incontrollato sul
suolo, nel
sottosuolo o
immissione
nelle acque di
rifiuti pericolosi
da parte di
Titolare di
impresa o
responsabile di
Ente
ART.
VIOLATO
Art. 192
c. 1 o 2
ART.
SANZIONE
SANZIONE
PRINCIPALE
Art. 256 c.
2
in relazione
alla pena di
cui all’art.
256 c. 1
lett. b)
Penale con
Arresto da 6
mesi a due
anni e
ammenda da
€ 2.600 a €
26.000
Oblazione non
ammessa
SANZIONE ACCESSORIA
COMPETENZA
Art. 192 comma 3
Obbligo a carico del
soggetto autore dei fatti
di procedere alla
rimozione, all’avvio al
recupero o allo
smaltimento dei rifiuti e
al ripristino dello stato
dei luoghi in solido con il
proprietario e con i
titolari di diritti reali o
personali di godimento
sull’area, ai quali tale
violazione sia imputabile
a titolo di dolo o colpa
Autorità Giudiziaria
(Procura della Repubblica
presso il Tribunale
Ordinario)
idem come sopra per
Ordinanza
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Art. 256 (Attività di gestione rifiuti non autorizzata) - Si-Web