CARTA DI QUALIFICAZIONE
DEL CONDUCENTE
NORMATIVA di RIFERIMENTO
Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n.286
(Gazzetta Ufficiale del 9.1.2006, n.6)
Attuazione della Direttiva 2003/59/CE
sulla qualificazione iniziale e formazione dei conducenti professionali
e relativi decreti di attuazione
CARTA DI QUALIFICAZIONE
DEL CONDUCENTE
DECRETI DI ATTUAZIONE
• Decreto del Ministro dei Trasporti 7 febbraio 2007
(Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2007 - S.O. n. 96, alla G.U. n. 80)
“Enti per la formazione dei conducenti professionali, programmi del corso e
procedure d’esame per il conseguimento della carta di qualificazione del
conducente”.
• Decreto Capo Dipartimento Trasporti Terrestri 7 febbraio 2007, n. 371
(Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2007 - S.O. n. 96, alla G.U. n. 80)
“Rilascio della carta di qualificazione del conducente”.
• Decreto Capo Dipartimento Trasporti Terrestri 7 febbraio 2007, n. 372
(Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2007 - S.O. n. 96, alla G.U. n. 80)
“Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente”.
CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL
CONDUCENTE
6. FOTOGRAFIA
1.
2.
3.
4a.
4c.
5a.
7.
(8)
(STATO MEMBRO)
LA CARTA DI QUALIFICAZIONE
DEL CONDUCENTE
é composta da due facciate
4b.
(4d)
5b.
FRONTE
9.
11
9
C1
C
RETRO
1. Nome
2. Cognome
3. Data e luogo di nascita
4a. Data di rilascio
4b. Data di scadenza amministrativa
4c. Rilasciata da
5a. Numero della patente
5b. Numero di serie
10. Codice comunitario
D1
D
C1E
CE
D1E
DE
10
LA CARTA DI QUALIFICAZIONE
DEL CONDUCENTE
LEGENDA
• dicitura “carta di qualificazione del conducente” stampata in caratteri di
grandi dimensioni;
• la menzione “Repubblica Italiana”;
• la sigla distintiva dell’Italia: “I”, stampata in negativo in un rettangolo blu e
circondata da dodici stelle gialle;
• le informazioni specifiche della carta, numerate come segue:
1. cognome del titolare;
2. nome del titolare;
3. data e luogo di nascita del titolare;
4a. data di rilascio;
4b. data di scadenza;
4c. designazione autorità che rilascia la carta
(può essere stampata sulla facciata 2);
4d. numero diverso da quello della patente di guida per scopi
amministrativi (menzione facoltativa);
5a. numero della patente;
• la dicitura “modello delle Comunità
Europee”
e la dicitura “carta di
qualificazione del conducente” nelle altre
lingue della Comunità, stampate in blu in
modo da costituire lo sfondo della carta;
5b. numero di serie;
• colori di riferimento:
9. categorie o sottocategorie di veicoli per i quali il conducente risponde
- blu;
- giallo.
6. fotografia del titolare;
7. firma del titolare;
8. luogo di residenza o indirizzo postale del titolare (menzione facoltativa);
agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;
NOTE
Il Decreto Legislativo n.286/2005
con il recepimento della direttiva comunitaria 2003/59/CE
introduce nuove norme sulla
qualificazione iniziale e formazione periodica
dei conducenti di taluni veicoli stradali
adibiti al trasporto di merci e passeggeri.
Le norme fissate dal Decreto Legislativo n. 286/2005, subordinate
all’emanazione di Decreti attuativi (emanati in data 7 febbraio 2007 e
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 5 Aprile 2007), sono operanti dal
giorno 5 Aprile 2007.
FINALITA’
• Estendere, quanto già stabilito dall’articolo 5 del
Regolamento CEE 3820/85, che prevede che taluni
conducenti addetti al trasporto di merci o viaggiatori su
strada debbano essere titolari di un C.A.P. – art. 5,
comma1, lett. b) – c), anche a tutti coloro che esercitano
professionalmente l’attività di conducente di autoveicoli
adibiti al trasporto di persone e di cose.
• Obbligo, per queste persone, di qualificarsi inizialmente
e di riqualificarsi periodicamente.
QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE
(ART. 14)
• E’ OBBLIGATO ALLA QUALIFICAZIONE:
Il conducente che effettua professionalmente l’autotrasporto di persone e di
cose su un veicolo per la cui guida è richiesta la patente delle categorie
C - CE - D - DE
• LA QUALIFICAZIONE SI CONSEGUE:
Con la frequenza di un corso di qualificazione iniziale e successivamente con
la frequenza di un corso di formazione periodica.
• SANZIONI:
La sanzione prevista dal codice della strada per chi guida senza C.A.P. (art.
116/15°), è estesa anche al titolare di patente che guida un autoveicolo senza
essere munito della CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE, quando
prescritta.
CAMPO DI APPLICAZIONE
(ART. 15)
LA NORMA IN ESAME
INDIVIDUA
LE PERSONE
CHE POSSONO CHIEDERE IL RILASCIO
DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE:
• Il conducente residente in Italia che svolge l’attività di
autotrasporto di persone e di cose;
• Il conducente, cittadino di uno Stato non appartenente
all’U.E. o allo S.E.E., che svolge l’attività alle dipendenze di
un’impresa di autotrasporto di persone o cose stabilita sul
territorio italiano.
DEROGHE
(ART. 16)
La carta di qualificazione
non è richiesta per i conducenti:
• dei veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
• dei veicoli ad uso delle forza armate, della protezione civile, dei pompieri e
delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a
loro disposizione;
• dei veicoli sottoposti a prove su strada ai fini di perfezionamento tecnico, riparazione
o manutenzione, e dei veicoli nuovi trasformati non ancora immessi in
circolazione;
• dei veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
• dei veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente
guida o dei certificati di abilitazione professionale;
di
• dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non
commerciali;
• dei veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente
nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non
costituisca l’attività principale del conducente.
ESENZIONI
(ART. 17)
La norma salvaguarda i diritti acquisiti
esentando dall’obbligo di qualificazione iniziale:
• i conducenti residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo n.286/2005, del certificato di abilitazione professionale
di tipo KD;
• i conducenti residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo n.286/2005, della patente di guida della categoria C
ovvero CE;
• i conducenti cittadini di Stati non appartenenti all’U.E. o allo S.E.E.
dipendenti da un’impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in
Italia, titolari di patente di guida equivalente alle categorie C, CE, D e DE
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.286/2005.
N.B. Seppur esentati dall’obbligo di qualificazione iniziale, i citati soggetti sono tenuti a
richiedere, con le modalità fissate dal decreto dirigenziale del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti (n.371 del 7 febbraio 2007), il rilascio della carta di qualificazione del conducente
cui ricondurre il sistema sanzionatorio per la detrazione dei punti fissato dall’articolo 23 del decreto
legislativo n.286/2005.
RICHIESTA DI RILASCIO DELLA CARTA DI
QUALIFICAZIONE PER ESENZIONE
La richiesta va presentata ad un ufficio provinciale della
Motorizzazione secondo il seguente calendario (previsto per evitare
concentrazioni di richieste in un ristretto periodo di tempo), in
funzione del cognome del conducente:
Iniziali del cognome del
conducente
Inizio della richiesta
Dalla A alla F
Dal giorno successivo alla data di entrata in
vigore del decreto 20.04.2007
Dalla G alla M
Dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto 05.07.2007
Dalla N alla R
Dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto 05.09.2007
Dalla S alla Z
Dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto 05.12.2007
Un utente non può tassativamente anticipare la richiesta di rilascio del documento rispetto
alle date fissate dal decreto, ma può posticiparla, fermo restando che, trascorsi tre anni dalla
data di entrata in vigore del D.M. 7 febbraio 2007 (vale a dire dal 20 aprile 2010) non sarà in
alcun modo possibile ottenerlo per documentazione, ma solo a seguito di corso di
qualificazione.
DECORRENZA ENTRATA IN VIGORE
DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE

10 settembre 2008 per il trasporto di persone

10 settembre 2009 per il trasporto di cose
Il quinquennio di validità della carta di qualificazione
sarà computato da dette decorrenze
(esempio scadenza settembre 2014 per il trasporto di cose),
anche se al conducente sarà rilasciata il 1° ottobre 2007
I conducenti che hanno conseguito la patente di categoria C dopo il 20 aprile 2007
non potranno ottenere la carta di qualificazione in esenzione, ma dovranno
sostenere, entro il 10 settembre 2009, il corso di qualificazione iniziale e superare
lo specifico esame di idoneità, pena l’applicazione dell’applicazione della sanzione
prevista dall’articolo 116, comma 15, del C.d.S.
QUALIFICAZIONE INIZIALE
(ART. 18)
Questa norma fissa l’età minima per condurre veicoli
adibiti al trasporto di cose o di persone e, nello stesso
tempo, stabilisce che il conducente, munito della carta di
qualificazione, deve aver compiuto:
• 18 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è
richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, in deroga alle
limitazioni di massa di cui all’articolo 115, comma 1, lettera d), punto
2, del codice della strada (7,5 t.);
• 21 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui
è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E.
La norma in esame stabilisce altresì che la carta di
qualificazione del conducente sostituisce il certificato di
abilitazione professionale di tipo KC e KD.
CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
COMPROVANTE LA QUALIFICAZIONE INIZIALE
(ART. 19)
• La norma fissa le condizioni per conseguire la carta di qualificazione
del conducente:
Frequenza di un corso specifico della durata di 280 ore, comprendente almeno
20 ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria.
Superamento di un esame d’idoneità.
• Il corso è organizzato:
Dalle autoscuole, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria
e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida.
Dai soggetti autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
• Coloro che hanno già conseguito l’attestato d’idoneità professionale
in materia d’accesso alla professione, sono esentati dalla frequenza
dei corsi e dal sostenere il relativo esame sulle parti comuni.
FORMAZIONE PERIODICA
(ART. 20)
Il titolare della carta di qualificazione del conducente è obbligato a rinnovarla
ogni 5 anni, con la frequenza di un corso di formazione al cui termine è
rilasciata una nuova carta:
la durata di tali corsi è di 35 ore, suddivisi per periodi di almeno 7 ore.
Nel caso in cui il titolare della carta di qualificazione trascorsi i 5 anni,
continui a svolgere l’attività professionale di conducente di veicoli adibiti al
trasporto di cose o di persone, senza aver frequentato il corso di formazione,
è sottoposto alla stessa sanzione di colui che guida con patente di guida
scaduta di validità (art.126 del C.d.S. con sanzione di € 148,00 e ritiro della
carta di qualificazione), mentre la circolazione con la carta di qualificazione
ritirata e sanzionata dall’articolo 216 del codice della strada.
N.B. I corsi di formazione iniziale e quelli di formazione periodica, possono
essere seguiti dai conducenti residenti in Italia e dai cittadini di uno Stato non
appartenente all’U.E. o allo S.E.E. dipendenti di un’impresa di autotrasporto
stabilita in Italia.
CODICE COMUNITARIO
(ART. 22)
Il modello della carta di qualificazione del conducente è conforme al modello
previsto all’allegato 2 della direttiva 2003/59/CE.
Sulla patente di guida del titolare, in corrispondenza della
categoria C, ovvero CE – D o DE, deve essere indicato il
codice comunitario armonizzato 95 seguito dalla data di
scadenza e di validità della carta.
Cod. 95 – significa:
“conducente titolare di CAP in regola con l’obbligo di idoneità
professionale di cui all’articolo 3 fino a . . . . . . . . . . . . . .”
sulla patente andrà annotato, ad esempio: 95. 01.01.2012
CODICE COMUNITARIO
(ART. 22)
L’Italia riconosce la carta di qualificazione
rilasciata dagli altri Stati dell’U.E. o dello S.E.E.
I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente
all’U.E. o allo S.E.E., dipendenti di un’impresa di
autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso
dall’Italia, possono guidare veicoli adibiti al trasporto
di merci, comprovando la propria qualificazione con la
seguente documentazione:
• Carta di qualificazione del conducente
•
Il codice armonizzato “95” riportato sulla patente di guida
•
L’attestato di conducente di cui al regolamento 484/2002/CE
SISTEMA SANZIONATORIO
E DETRAZIONE DEI PUNTI
(ART. 23)
La disciplina sanzionatoria sulla detrazione dei punti
(di cui all’articolo 126 bis del codice della strada)
si applica anche alla carta di qualificazione del conducente,
nonché al C.A.P. del tipo KB.
Quando gli illeciti, che comportano la decurtazioni dei punti previsti
dall’articolo 126 bis del codice della strada, sono commessi alla guida di un
autoveicolo che richiede il possesso della carta di qualificazione del
conducente e nell’esercizio dell’attività professionale, la decurtazione del
punteggio opera su detto documento.
La carta di qualificazione del conducente è revocata nel caso in cui si verifichi
la perdita totale del punteggio, a meno che il titolare non superi l’esame di
revisione previsto dall’articolo 126 bis del codice della strada.
In caso di revoca della patente di guida, determinata dall’esito negativo
dell’esame di revisione, è revocata anche la carta di qualificazione del
conducente o il C.A.P. di tipo KB.
CARTA
QUALIFICAZIONE CONDUCENTE
Ipotesi
Violazione
C.d.S.
Oblazione
in misura
ridotta
€
Oblazione
oltre
60 gg.
€
Motivazione
36,00
74,00
180/5-7
Mancanza momentanea, perché
non al seguito, della Carta di
Qualificazione del Conducente
Carta di Qualificazione del
Conducente scaduta di validità
148,00
297,00
Ritiro del documento
126/7
148,00
297,00
116/15-17
Guida
senza
carta
di
qualificazione del conducente
perché mai conseguita
Fermo
amministrativo
del veicolo per 60 giorni
370,00
724,50
116/12
Incauto affidamento di veicolo a
persona
senza
Carta
di
Qualificazione del Conducente
216/6
Circolazione
con
Qualificazione del
ritirata
carta
di
Conducente
Non
Ammesso
Fermo
amministrativo
del veicolo per 3 mesi
Sanzione
da € 1754,00
a € 7018,00
218/6
Circolazione
con
Qualificazione del
sospesa
carta
di
Conducente
Non
ammesso
Fermo
amministrativo
del veicolo per 3 mesi
Revoca
Sanzione
da € 1754,00
a € 7018,00
Sanzione
accessoria
Note
Scarica

CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE