IL TRASPORTO DEI RIFIUTI LA NORMATIVA SULL’INQUINAMENTO DA RIFIUTI IL DECRETO LEGISLATIVO N° 22 DEL 5 FEBBRAIO 1997 DECRETO RONCHI La struttura del d.l.vo 22/97 Il DPR 915/82 (vecchia normativa) individuava lo smaltimento quale punto centrale del vecchio sistema. Oggi il cardine su cui si incentra la nuova normativa, in linea tra l’altro con la disciplina comunitaria, è la "gestione dei rifiuti" che si articola nelle diverse fasi della raccolta, trasporto, recupero e smaltimento. Mentre prima rientrava tutto nello smaltimento, per cui la raccolta era smaltimento, il trasporto era smaltimento, il recupero era smaltimento, oggi invece la parola d’ordine è la gestione dei rifiuti, in cui lo smaltimento è solo una fase di esso. Quindi ogni volta che nella legge si trova scritto "gestione" (per esempio lo troviamo spesso nelle sanzioni) il termine è da intendersi riferito agli obblighi riguardanti raccolta, trasporto, smaltimento e recupero. La struttura del d.l.vo 22/97 Attività di gestione dei rifiuti assoggettate alla normativa prevista dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 Gestione RACCOLTA TRASPORTO •PRELIEVO •CERNITA •RAGGRUPPAMENTO RIFIUTI •RACCOLTA DIFFERENZIATA •TRASPORTO PER LO SMALTIMENTO •TRASPORTO PER IL RECUPERO Realizzazione impianto Messa in esercizio Gestione impianto Bonifica del sito Attività di gestione di impianti di terzi Attività di gestione di impianti mobili SMALTIMENTO D1 Deposito sul suolo e nel suolo D2 trattamento in ambiente terrestre D3 iniezioni in profondità D4 Lagunaggio D5 Messa in discarica specialmente allestita D6 Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente eccetto l’immissione D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo Manno D8 Trattamento biologico D9 Trattamento chimico - fisico D10 Incenerimento a terra D11 Incenerimento a mare D12 Deposito permanente D13 Raggruppamento preliminare prima dei punti da D1 a D12 D14 Ricondizionamento preliminare prima dei punti da D1 a D13 D15 Deposito preliminare prima dei punti da D1 a D14 Attività di gestione dei rifiuti assoggettate alla normativa prevista dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 Gestione RECUPERO Commercio e intermediazione rifiuti Bonifica dei beni contenenti amianto R1 come combustibile R2 Rigenerazione / recupero solventi R3 Riciclo / recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi R4 Riciclo / recupero di metalli e dei composti metallici R5 Riciclo / recupero di altre sostanze inorganiche R6 Rigenerazione di acidi e delle basi R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinamenti R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori R9 Rigenerazione o altri impieghi degli oli R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10 R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R12 Attività di gestione di impianti di terzi Realizzazione impianto Messa in esercizio Gestione impianto Bonifica del sito Attività di gestione di impianti mobili Campo di applicazione Il Dlgs 22/97 disciplina la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio Definizione di rifiuto - Il decreto Ronchi, recependo letteralmente la direttiva 91/156/CEE, definisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi" (art. 6 comma 1 lett. a)). Il criterio essenziale quindi per la qualificazione di un prodotto come rifiuto è la cessazione della sua utilizzazione da parte del detentore: infatti, rifiuto è qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi (o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi), poco importa se ciò avviene attraverso lo smaltimento o tramite il recupero. La struttura del d.l.vo 22/97 Va però osservato che il Ronchi, prevede – per sua espressa previsione – alcune deroghe specifiche e rinvia di fatto alla normativa pregressa due importantissimi settori: L’INQUINAMENTO AERIFORME E L’INQUINAMENTO IDRICO La struttura del d.l.vo 22/97 L’ inquinamento aeriforme resta disciplinato dal Dpr 24 maggio 1988 n. 203. L’ inquinamento idrico o meglio lo scarico delle acque reflue, è disciplinato dal Dlgs 152/1999 (e prima dalla “legge Merli”). Il “Decreto Ronchi” trova applicazione solo per la parte del Dlgs 152/1999 in materia di scarichi e tutela acque non regolamenta. Va infatti evidenziato che l’articolo 8 del "Decreto Ronchi", al comma 1, lett. e), crea una deroga parziale per il vastissimo campo dei rifiuti liquidi, i quali come categoria generale restano disciplinati dal medesimo decreto. Definizione di scarico art. 2 lett. bb) D.lgs. 152/99 “qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide semiliquide o comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo o in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.” Definizione di scarico ELEMENTI ESSENZIALI CONDOTTA: tubatura, canale, (talvolta anche le comuni “canalette di scolo” dei piazzali aziendali), qualsiasi struttura che consenta un convogliamento delle acque. PERMANENTE: Fisso, continuo, ma questa caratteristica indica soprattutto una non occasionalità, ciò vuol dire che uno scarico può anche essere discontinuo o stagionale ad esempio. (n.b.: lo sversamento occasionale non è scarico, proprio perché affinché esso si configuri giuridicamente e tecnicamente, è necessaria una struttura permanente) STATO FISICO DELLE ACQUE: definizione della Corte di Cassaz. ”sostanza convogliabile tramite condotta per forza inerziale sua propria” . INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA INQUINANTE: scarico autorizzato e con valori rientranti in tabella. CORPO RICETTORE: suolo sottosuolo, acque superficiali, rete fognaria. RIFIUTO LIQUIDO : resta soggetto al D.lgs 22/97 dalla fase di produzione alla fase di smaltimento all’interno di un impianto di trattamento acque reflue ACQUE REFLUE : restano escluse dal D.lgs 22/97 ai sensi dell’ art. 8. Tali acque reflue sono considerate “rifiuti liquidi” solo nel caso in cui siano trasportate, mediante un vettore, dal produttore all’impianto (ex “scarico indiretto”) esclusioni L’art. 8 elenca le seguenti sostanze e gli oggetti esclusi dal campo di applicazione del Dlgs 22/97: 1. Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto Ronchi gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge: a) i rifiuti radioattivi; b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave; c) le carogne ed i rifiuti agricoli seguenti: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli; e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido; esclusioni f) i materiali esplosivi in disuso; f-bis) le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilita' stabiliti dalle norme vigenti; f-ter) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto; f-quater) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo; 1-bis. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava; Classificazione Il Dlgs 22/97 abbandona la tripartizione tra rifiuti urbani, speciali e tossico/nocivi che proponeva l’ormai abrogato DPR 915/82 ed opta per la bipartizione tra rifiuti urbani e speciali. Entrambe le categorie si dividono poi in rifiuti pericolosi e non pericolosi. Classificazione Classificazione RIFIUTI URBANI i rifiuti domestici (anche ingombranti, quali elettrodomestici e mobili) i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade i rifiuti giacenti sulle strade, sulle spiagge e sulle rive dei fiumi i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi (quali giardini, parchi e aree cimiteriali) i rifiuti provenienti da attività cimiteriali (quali esumazioni ed estumulazioni) Classificazione RIFIUTI SPECIALI i rifiuti da attività agricole e agro-industriali i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo i rifiuti da lavorazioni industriali i rifiuti da lavorazioni artigianali i rifiuti da attività commerciali i rifiuti da attività di servizio i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti i rifiuti derivanti da attività sanitarie i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti i veicoli a motore, rimorchi o simili fuori uso e loro parti Deposito temporaneo Il deposito temporaneo è una attività preventiva e distinta rispetto alla gestione, è un’ipotesi derogatoria ECCEZIONALE rispetto alla fase di gestione. Il deposito temporaneo è un raggruppamento di rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti nel rispetto di alcune specifiche condizioni. Deposito temporaneo Il deposito temporaneo è però consentito solo se si rispettano le seguenti condizioni : Rifiuti non pericolosi il deposito temporaneo va effettuato obbligatoriamente nel luogo di produzione se < 20 m³ : rifiuti possono essere accumulati fino ad 1 anno se > 20 m³ : rifiuti devono essere asportati ogni 3 mesi (*) Rifiuti pericolosi se < 10 m³ : rifiuti possono essere accumulati fino ad 1 anno se > 10 m³ : rifiuti devono essere asportati ogni 2 mesi (*) (*) Il termine di durata del deposito temporaneo è sempre di 1 anno (indipendentemente dalla quantità) se il deposito temporaneo di rifiuti è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori (ad esclusione quindi della Sicilia e Sardegna). Deposito temporaneo Il mancato rispetto anche di una sola delle suddette condizioni farebbe configurare l’operazione non più come deposito temporaneo, ma come stoccaggio che, come ogni altra operazione di smaltimento o recupero (allegati B e C), deve essere autorizzata dalla Regione (con la piena applicazione delle sanzioni relative alla mancanza di autorizzazione). L’abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti L’art. 14 del Decreto Ronchi prevede il principio base del divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo; analogamente vieta la immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee; Il sistema sanzionatorio è articolato negli artt. 50 e 51. Qualche esempio di abbandono …. Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti da parte di privati Precetto: Art. 14/1 Informativa al Sindaco (*) DIMINUENTE: se si tratta di rifiuti non pericolosi e non ingombranti da € 25 a € 154 Sanzione: Art. 50/1 da € 103 a € 619 (*) ordinanza rimozione art. 14/3 Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti da parte di enti o imprese Rifiuti non pericolosi: penale - arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da € 2.582 a € 25.822 Precetto: Art. 14/1 CNR Sanzione: Art. 51/2 Rifiuti pericolosi: penale – arresto da sei mesi a due anni e ammenda da € 2.582 a € 25.822 informativa al sindaco Gestione di rifiuti non autorizzata CONDOTTA: Effettuare un`attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in mancanza della prescritta, autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 e cioè in mancanza di: 1. autorizzazione regionale alla realizzazione di impianto di smaltimento o di recupero rifiuti (art. 27); 2. autorizzazione regionale all’esercizio delle operazioni di smaltimento o di recupero rifiuti (art. 28); 3. autorizzazione regionale alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione (art. 29); 4. iscrizione alla sezione regionale dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (art. 30); 5. comunicazione alla Provincia di inizio attività di autosmaltimento (nello stesso luogo di produzione) di rifiuti non pericolosi (artt. 31 e 32) 6. comunicazione alla Provincia di inizio attività di recupero di rifiuti (artt. 31 e 33). Gestione di rifiuti non autorizzata Rifiuti pericolosi e non pericolosi Precetto artt. 27,28,29,30,3 1,32,33 Sanzione:ar t. 51/1 lett. a) e b) Gestione di rifiuti non autorizzata Discarica abusiva Precetto: art. 28 sequestro Sanzione: art. 51/3 confisca dell’area Ricapitolando… LE VARIE IPOTESI ILLECITE DI DEPOSITO TEMPORANEO IRREGOLARE (non rispettate tutte le modalità previste dall’art. 6 D.l.vo n. 22/97) PICCOLO QUANTITATIVO DI RIFIUTI Quantità molto inferiore ai 10/20 metri cubi DEPOSITO INCONTROLLATO Previsione: art. 14 - sanzione (penale) art. 51/2 comma (per titolari di imprese) MEDIO QUANTITATIVO DI RIFIUTI Quantità massima intorno ai 10/20 metri cubi STOCCAGGIO ABUSIVO Previsione: sanzione (penale) art. 51/2 comma GRANDE QUANTITATIVO DI RIFIUTI Quantità molto superiore ai 10/20 metri cubi DISCARICA ABUSIVA Previsione: sanzione (penale) art. 51/3 comma Per essere precisi… Definizione di discarica abusiva “Attività sistematica, reiterata e ripetuta nel tempo attraverso una serie di azioni logico –operative e soggettive tali da integrare una fattispecie tesa a realizzare concretamente quel complesso sicuramente impegnativo stabile e duraturo nel tempo che rappresenta il concetto di discarica.” (Sez. Unite Cass. Sent. N. 12753/94) “Per la configurazione dell’elemento materiale della contravvenzione di realizzazione di una discarica abusiva occorre verificare la sussistenza di due elementi, costituiti dal ripetitivo accumulo nello stesso luogo di sostanze destinate all’abbandono e dalla trasformazione sia pur tendenziale del sito, degradato dalla presenza dei rifiuti.” (Cass. III Sez. pen. Sent. 3377/00) IL TRASPORTO DEI RIFIUTI Il trasporto dei rifiuti In assenza di previsioni in deroga specifiche, poiché il decreto disciplina genericamente il "trasporto" in tale concetto deve, per forza di cose, ricomprendersi: il trasporto con mezzi su strada il trasporto con natanti su mare il trasporto con velivoli aerei Il trasporto su rotaia Il controllo del traffico dei rifiuti Il formulario di identificazione: Punto centrale del sistema di controllo del trasporto Adempimento oggi necessario anche per il trasporto di “rifiuti liquidi costituiti da acque reflue” Il formulario: punto centrale del sistema del trasporto Il decreto-Ronchi elabora tutta la prassi gestionale ed amministrativa nel sistema del trasporto valorizzando il formulario di identificazione. Tale documento non rappresenta nel contesto di questo sistema un mero atto formale ma costituisce il punto centrale anche e soprattutto per la verifica ed il controllo su strada immediato ed in momento successivo nel tempo. Per questo motivo il decreto ricollega alle violazioni in materia di formulario addirittura una reato delitto previsto dal codice penale. Corretta tenuta del documento : Dal formulario devono risultare, in particolare, i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore (anche se coincidono); b) destinatario; c) trasportatore del rifiuto (estremi impresa e nominativo conducente del mezzo + targa del veicolo e del rimorchio); d) caratteristiche del rifiuto (origine, tipologia e quantità); e) impianto di destinazione; f) data e percorso dell’ instradamento; g) firma del produttore/detentore, firma del trasportatore e firma del destinatario. Il formulario Il formulario deve essere emesso alternativamente dai seguenti soggetti: produttore dei rifiuti detentore dei rifiuti dal soggetto che effettua il trasporto il formulario deve essere redatto in quattro esemplari e deve essere: datato e firmato su tutti e quattro gli esemplari dal detentore dei rifiuti; controfirmato su tutti e quattro gli esemplari dal trasportatore; la prima copia resta al detentore; le altre tre copie sono acquisite dal trasportatore e devono essere controfirmate e datate in arrivo dal destinatario. Di queste tre copie: 1. Una resta al destinatario 2. Due sono acquisite dal trasportatore Di queste due copie: 3. Una resta al trasportatore 4. Una viene inviata dal trasportatore al detentore originale entro i 3 mesi successivi alla data del conferimento (6 mesi in caso di spedizioni transfrontaliere PRODUTTORE DETENTORE DEL RIFIUTO Consegna/ritiro assistita fin dal primo momento dal formulario con firma e controfirma reciproca del produttore/detentore e del trasportatore TRASPORTATORE Percorso di andata con instradamento prefissato e descritto nel formulario; viaggio assistito da 3 copie del formulario DESTINAZIONE FINALE Consegna/ritiro assistita dal formulario con firma e controfirma reciproca del trasportatore e del destinatario finale PRODUTTORE DETENTORE DEL RIFIUTO Consegna/ritiro assistita fin dal primo momento dal formulario con firma e controfirma reciproca del produttore/detentore e del trasportatore TRASPORTATORE Percorso di ritorno - viaggio assistito da 2 copie del formulario TRASPORTATORE Percorso di andata con instradamento prefissato e descritto nel formulario; viaggio assistito da 3 copie del formulario DESTINAZIONE FINALE Consegna/ritiro assistita dal formulario con firma e controfirma reciproca del trasportatore e del destinatario finale PRODUTTORE DETENTORE DEL RIFIUTO Consegna/ritiro assistita fin dal primo momento dal formulario con firma e controfirma reciproca del produttore/detentore e del trasportatore TRASPORTATORE Ritorno del mezzo scarico in azienda ed invio al produttore della quarta copia del formulario controfirmata dal destinatario finale. TRASPORTATORE Percorso di ritorno - viaggio assistito da 2 copie del formulario TRASPORTATORE Percorso di andata con instradamento prefissato e descritto nel formulario; viaggio assistito da 3 copie del formulario DESTINAZIONE FINALE Consegna/ritiro assistita dal formulario con firma e controfirma reciproca del trasportatore e del destinatario finale PRODUTTORE DETENTORE DEL RIFIUTO Consegna/ritiro assistita fin dal primo momento dal formulario con firma e controfirma reciproca del produttore/detentore e del trasportatore TRASPORTATORE Ritorno del mezzo scarico in azienda ed invio al produttore della quarta copia del formulario controfirmata dal destinatario finale. NO SITO INTERMEDIO TRASPORTATORE Percorso di ritorno - viaggio assistito da 2 copie del formulario TRASPORTATORE Percorso di andata con instradamento prefissato e descritto nel formulario; viaggio assistito da 3 copie del formulario DESTINAZIONE FINALE Consegna/ritiro assistita dal formulario con firma e controfirma reciproca del trasportatore e del destinatario finale il sito intermedio nel trasporto dei rifiuti Il trasportatore che effettua stoccaggi in siti inetrmedi o depositi temporanei exrtraziendali, non sta facendo solo un trasporto, ma sta GESTENDO dei rifiuti in modo illegale •Illegale perché il deposito va effettuato all’interno del luogo di produzione (a piè di macchina) •Illegale perché ogni operazione che interrompe il trasporto va annotata come sosta tecnica e se c’è uno scarico ed un successivo carico di rifiuti questo andrebbe documentato con l’emissione di un uovo formulario e con le corrispondenti iscrizioni su un registro di carico e scarico di un destinatario autorizzato. il trasbordo I Ministeri dell’ambiente e dell’industria con la Circolare del 4 agosto 1998 su registri e formulari ritenevano che “in caso di trasbordo parziale del carico su mezzo diverso effettuato per motivi eccezionali, il trasportatore dovrà emettere un nuovo formulario relativo al quantitativo di rifiuti conferito al secondo mezzo di trasporto” Responsabilità del produttore Art. 10 comma 3° La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa: a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 15 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione deve essere effettuata alla Regione. Mancato invio della 4^ copia del formulario La responsabilità condivisa ancora attiva impone produttore/detentore l'obbligo di denuncia alla Provincia; al Una conseguente omissione costituisce certamente colpa in senso penale (con il rischio di sconfinamento nel dolo eventuale in caso di palese irregolarità o dolo in senso stretto nei casi di complicità fraudolenta preliminare); È bene ricordare che il l’articolo 10, comma 3, non attribuendo alcun aggettivo alla responsabilità, non la qualifica; Pertanto, non si evince se trattasi di responsabilità penale, civile o amministrativa. Responsabilita’ del produttore In caso di mancato invio della comunicazione alla Provincia la sanzione prevista è quella dell’art. 52/4°comma sanzione amministrativa pecuniaria da € 258/00 a €1549/00 La quantità La norma presuppone e prevede che nel formulario di identificazione debba essere indicata la quantità dei rifiuti trasportati Questo è un campo del formulario estremamente importante e rilevante, in quanto la quantità è elemento essenziale per la corretta qualificazione e verifica del viaggio Perché un viaggio senza quantità indicata è un viaggio che può essere spacciato in modo fraudolento in una maniera ripetitiva, senza alcun tipo di controllo. La quantità e il “peso da verificarsi a destino” L’allegato B del D.M. primo aprile 1998 n. 145 nel riportare il modello di formulario di accompagnamento dei rifiuti, al punto 6, relativo alle quantità da dichiarare, prevede due voci: “(-) kg o litri” oppure “ (-) peso da verificarsi a destino” Ma ciò non significa che le due voci siano alternative. In altri termini, è sempre necessario indicare la quantità di rifiuti in chilogrammi o in litri ed è proprio solo nei casi in cui vi siano possibilità che durante il percorso il carico possa mutare per motivi fisiologici, è possibile barrare anche la seconda opzione, che svolge un ruolo meramente integrativo e non assolutamente alternativo in caso di divergenze anche notevoli tra il peso dichiarato e quello reale, anche e specialmente per evitare possibili episodi di frode. La quantità e il “peso da verificarsi a destino” Quindi le omissioni totali, grossolane o in modo più sofisticato mascherate sotto il profilo della indicazione “a destino” rientrano certamente nel sistema sanzionatorio previsto dal decreto n. 22/97 in relazione ad una incompletezza nella compilazione del formulario (Sanzione pecuniaria da € 258 a € 1.549) Il trasporto di rifiuti costituito da merci pericolose Riferimenti legislativi: D.lgs. 22/97 art. 15/3: “durante la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia”; D.M. Min. Ambiente 1° Aprile 1998 n. 145 art. 3 “Formulario Trasporto rifiuti”: “Fatta salva la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose, ove prevista dalla normativa vigente, e alle spedizioni di rifiuti disciplinate dal regolamento CE 259/93, il formulario di cui all'articolo 1 sostituisce gli altri documenti di accompagnamento dei rifiuti trasportati. Durante il trasporto devono essere rispettate le norme vigenti che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi nonché le norme tecniche che disciplinano le attività di trasporto dei rifiuti. Direttiva CEE n. 55 del 21/11/94 (e successive modificazioni) Il trasporto di rifiuti costituito da merci pericolose Il FIR dovrà indicare nelle note e nello spazio riservato: a. b. c. d. e. f. g. Le materie trasportate con indicazione di numero ONU La classe ADR di materie pericolose Il certificato di idoneità degli imballaggi L’abilitazione del trasportatore Le etichettature degli imballaggi Il certificato di sicurezza trasporto su strada Etc… Il trasporto di rifiuti costituito da merci pericolose Simile all’ADR è il regolamento che disciplina il trasporto per ferrovia, il RID (D.Lgs 13 gennaio 1999 n° 41) Il trasporto di rifiuti costituito da merci pericolose L’articolo del nuovo Codice della Strada che regola per l’Italia il trasporto di merci pericolose in ADR su strada è il n.168 che contiene una serie di prescrizioni a cui è necessario attenersi per non incorrere in sanzioni estremamente severe che possono arrivare al ritiro della patente e alla confisca del mezzo. Il trasporto di rifiuti costituito da merci pericolose QUINDI POSSIAMO RIASSUMERE CHE AI RIFIUTI COSTITUITI DA MERCI PERICOLOSE SI APPLICA LA NORMATIVA ADR LA MANCATA INDICAZIONE SUL FORMULARIO DELLA ANNOTAZIONE (ADR SI/NO) COMPORTA LA VIOLAZIONE DELL’ART. 52/3° IN AGGIUNTA ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (art. 168/9°) Il trasporto di rifiuti costituito da merci pericolose Infrazioni a carico del conducente del veicolo Veicolo circolante privo di documento di carico; Colli privi di nr. di identificazione; Veicolo sprovvisto dei prescritti pannelli; Mancanza delle etichette; Carico misto non consentito; Avarie o pedite; Veicolo privo dell’equipaggiamento previsto; Cisterne non revisionate; Passeggero a bordo non autorizzato Sanzione accessoria: fermo del veicolo + L. 254,030 Art. 116/12° C.d.S.:Infrazioni a carico del titolare del veicolo (se diverso dal conducente) IL SISTEMA SANZIONATORIO PER IL TRASPORTO ILLECITODEI RIFIUTI (artt. 15 - 51 - 52 - 53 D.lvo n. 22 del 5/2/97) Ipotesi di trasporto senza iscrizione all’albo Trasporto rifiuti non pericolosi senza iscrizione all’ Albo: Art. 51/1 ( gestione non autorizzata) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da € 2.582 a € 25.822 Trasporto rifiuti pericolosi senza iscrizione all’ Albo: Art. 51/1 ( gestione non autorizzata) arresto da sei mesi ad due anni e ammenda da € 2.582 a € 25.822 SEQUESTRO DEL MEZZO Ipotesi di trasporto con formulario mancante, incompleto o inesatto Trasporto rifiuti non pericolosi senza formulario Art. 52/3 Sanzione pecuniaria da € 1.549 a € 9.296 Trasporto rifiuti non pericolosi con formulario con indicazioni incomplete o inesatte ma contenenti tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge Art. 52/4 Sanzione pecuniaria da € 258 a € 1.549 Trasporto rifiuti pericolosi senza formulario: sequestro del mezzo Art. 52/3 rinvio art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico) Reclusione fino a 2 anni In ordine all’errore materiale con dati non completi o inesatti è prevista una sanzione attenuata Trattasi evidentemente di caso ricollegabile esclusivamente ad errore di tipo materiale privo di fraudolenta manomissione dei dati; Appare evidente che in tale situazione normativa particolare responsabilità é connessa alla funzione del personale di vigilanza L’organo di controllo sarà comunque costretto ad operare su strada e nell’immediatezza dei fatti una scelta del tutto autonoma per decidere con ampio spazio di discrezionalità tecnica: se trattasi di alterazione fraudolenta tesa a inibire il controllo e quindi soggetta a sanzione penale se trattasi di errore materiale privo di presupposti fraudolenti e senza danno sostanziale per il controllo e quindi soggetta a sanzione amministrativa Obbligo del sequestro art. 53/2 confisca obbligatoria del mezzo di trasporto in caso di condanna o di patteggiamento per i reati relativi al trasporto illecito di rifiuti ex artt. 51 e 52/3. POICHE’ IN SEDE PENALE NON PUO’ ESSERE CONFISCATO UN BENE CHE NON SI TROVI IN STATO DI SEQUESTRO, CONSEGUE IN VIA LOGICA CHE LA NORMA VA INTERPRETATA NEL SENSO CHE E’ OBBLIGATORIO IL SEQUESTRO DEI VEICOLI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO/TRAFFICO ILLECITO DEI RIFIUTI DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA IN SEDE DI PRIMO ACCERTAMENTO DEI FATTI-REATO IN QUESTIONE Obbligo del sequestro Principio stabilito: Obbligatorietà del sequestro da parte della P.G. dei veicoli utilizzati per il trasporto/traffico illecito di rifiuti pericolosi nel contesto del D.L.vo n. 22/97 principi validi anche in relazione al trasporto di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue Registro di carico e scarico Chi produce, detiene o trasporta rifiuti, nonché chi smaltisce o recupera, è obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico, da compilarsi ogni qualvolta il rifiuto subisce una movimentazione chi è OBBLIGATO le imprese che producono rifiuti speciali (pericolosi e non) le imprese che svolgono (a titolo professionale) attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali le imprese che svolgono (a titolo professionale) attività di smaltimento o recupero le imprese di intermediazione e commercio di rifiuti speciali Registro di carico e scarico chi è ESCLUSO le piccole aziende agricole (di cui all’art. 2135 del c.c.) con un volume di affari annuo inferiore a 15 milioni. le piccole imprese artigiane (di cui all’art. 2083 del c.c.) con massimo 3 dipendenti (limitatamente però ai rifiuti non pericolosi) Modalità di tenuta Sul registro le annotazioni vanno effettuate entro una settimana dalla movimentazione del rifiuto (produzione / smaltimento / recupero / trasporto). Solo le imprese di smaltimento e recupero devono registrare entro 24 ore dalla presa in carico del rifiuto. I registri devono essere conservati per 5 anni dall’ultima registrazione. Denuncia annuale MUD Gli stessi soggetti tenuti a compilare il registro di carico e scarico, sono tenuti a presentare ogni anno il modello unico di dichiarazione dei rifiuti (MUD - legge 70/94). Il MUD (chiamato anche "740 ecologico") va presentato entro il 30 aprile di ogni anno presso la CCIAA competente per territorio, su supporto cartaceo o informatico (floppy disk). Sono esclusi dalla presentazione del MUD gli stessi soggetti esclusi dalla tenuta del registro di carico e scarico. I VEICOLI FUORI USO D.LGS 24.06.2003 N° 209 I VEICOLI FUORI USO D.LGS 24.06.2003 N° 209 Il D.Lgs n. 209/2003 ha attuato, seppur in ritardo, la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso Sino ad oggi la disciplina dei veicoli destinati alla demolizione era contenuta nell’art. 46 del d.lgs. 22/97 Individua e disciplina in modo organico le fasi di: RACCOLTA TRATTAMENTO REIMPIEGO E RECUPERO I VEICOLI FUORI USO D.LGS 24.06.2003 N° 209 Il D. Lgs. n. 209/2003, conferma il ruolo centrale dei centri di raccolta nei quali devono essere consegnati dal detentore i veicoli destinati alla demolizione I centri di raccolta devono essere autorizzati ai sensi degli art. 27 e 28 D.Lgs n. 22/1997 I VEICOLI FUORI USO D.LGS 24.06.2003 N° 209 Il D.Lgs n. 209/2003 ( all’art.3, comma 2 ) precisa i casi in cui un veicolo è classificato fuori uso e deve essere trattato come rifiuto Con la consegna a un centro di raccolta; Prima della consegna a un centro di raccolta, quando sia stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, ed in evidente stato d’abbandono l’art. 3, comma 2, lettera a) 2° capoverso consente un deroga nel caso in cui il proprietario del veicolo intenda utilizzare il veicolo in aree private. I VEICOLI FUORI USO D.LGS 24.06.2003 N° 209 Sono quindi considerati rifiuti i veicoli giacenti in area privata che risultino in evidente stato di abbandono (senza targa e mancanti di parti essenziali per l’uso e la conservazione, come ad esempio: motore, parti di carrozzeria ecc.) ; Nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati ( art. 215, comma 4,D.Lgs. N. 285/1992, e D.M. 22 ottobre 1999, n. 460 ); A seguito di specifico provvedimento dell’autorità amministrativa o giudiziaria; I VEICOLI FUORI USO Veicolo abbandonato in area privata = RIFIUTO Proprietario/produttore del rifiuto art. 14 d.lgs. 22/97 Art. 5 d.lgs. 209/03 (ex art. 50/1d.lgs 22/97) Verificare la responsabilità del proprietario del fondo ai fini dell’accertamento della colpa o del dolo Onere della prova a carico dell’organo di vigilanza Ordinanza sindacale DIRIGENTE D.L.vo 267/00 TUEL art. 107 I VEICOLI FUORI USO Veicolo abbandonato su suolo pubblico Contestazione verbale C.d.S. Accertamento relativo ad eventuali violazioni del C.d.S. Conferimento del veicolo presso un centro autorizzato Verbale relativo allo stato del veicolo Decorsi 60 gg dal ritrovamento o dalla notifica al proprietario si procede alla DEMOLIZIONE I VEICOLI FUORI USO D.LGS 24.06.2003 N° 209: aspetti sanzionatori Effettuazione dell’attività di gestione dei veicoli fuori uso in violazione: Art. 6 comma 2 Arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da € 3.000 a € 30.000 Violazione dell’obbligo di consegnare il veicolo destinato alla rottamazione o a un centro di raccolta o a un concessionario. Art. 5 comma 1 Sanzione amministrativa da € 1.000 A € 5.000 Mancata consegna al detentore della dichiarazione di presa in carico del veicolo o del certificato di rottamazione Art. 5 comma 6 Sanzione amministrativa da € 300 a € 3.000. In caso di documenti inesatti o non conformi le sanzioni sono ridotte alla metà Violazione dei seguenti obblighi: •cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso da parte, esclusiva, del centro di raccolta o del concessionario e restituzione, entro 3 giorni dalla consegna del veicolo, della carta di circolazione e della targa; Art. 5 commi 8,9,10 e 11 (segue) Sanzione amministrativa da € 1.000 a € 5.000 1.delle norme generali contenute nel D.lgs. n. 22/97; 2.delle prescrizioni contenute nell’All. I; 3.degli obblighi di preventiva messa in sicurezza e rimozione e separazione materiali e componenti pericolosi. I VEICOLI FUORI USO D.LGS 24.06.2003 N° 209: aspetti sanzionatori Procedere al trattamento solamente dopo la cancellazione al PRA ( obbligo applicabile anche ai titolari dei centri di raccolta o luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi delle disposizioni del codice della strada). Art. 5 commi 8,9,10 e 11 Sanzione amministrativa da € 1.000 a € 5.000 Art. 9 Sanzione amministrativa da € 20.000 a € 100.000 Annotazione sul registro “Veicoli dismessi” vidimato dalla questura (obbligo applicabile anche ai titolari dei centri di raccolta o luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi delle disposizioni del codice della strada). Violazione dell’obbligo di produrre o immettere sul mercato materiali o componenti di veicoli fuori uso contenenti , piombo, mercurio,cadmio o cromo esavalente( salvi i casi e condizioni previsti nell’Allegato 2°) I VEICOLI FUORI USO D.LGS 24.06.2003 N° 209: aspetti sanzionatori Violazione da parte del produttore del veicolo, dei seguenti obblighi: Messa a disposizione, entro 6 mesi dall’immissione sul mercato del veicolo, delle informazioni per una corretta demolizione; Art. 10, commi 1 e3 Sanzione amministrativa da € 5.000 a € 25.000 Art. 11/3° comma sanzione pecuniaria da € 3.000 a € 18.000 Obbligo di utilizzare le norme di codifica dei componenti e dei materiali contenute nella decisione 2003/138/CE per identificare quelli idonei ad essere reimpiegati e recuperati Violazione da parte dei soggetti che effettuano attività di raccolta, trasporto e trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali, dell’obbligo di effettuare annualmente la comunicazione sui dati relativi ai veicoli fuori uso e ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché dei dati relativi ai materiali, ai prodotti e componenti ottenuti e avviati al reimpiego,al reciclaggio e recupero. TERRE E ROCCE DA SCAVO DEFINIZIONE: Art. 10 L. n. 93/01 “relativamente all’art. 8/1 lett. f-bis) del d.lgs. 22/97, si escludono dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le terre e le rocce da scavo destinate all’effettivo riutilizzo per reinterri, rilevati e macinati, con esclusione dei materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità previsti dal D.M. 471/99” È FACILE COMPRENDERE LE INCERTEZZE INTERPRETATIVE ED APPLICATIVE DEL DETTATO NORMATIVO … DEFINIZIONE: Art. 1 comma 17 L. 443/01 INTERPRETAZIONE AUTENTICA “il comma 3, lett. b) dell’art. 7 ed il comma 1, lett. f-bis) dell’art. 8 del d.lgs. 22/97, si interpretano nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti, e sono perciò, escluse dal campo di applicazione del medesimo decreto legislativo, anche quando contaminate durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinati derivanti da attività di escavazione, perforazione e costruzione, semprechè la composizione media dell’intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalla normativa vigente” DEFINIZIONE: Art. 1 comma 17 L. 443/01 CONDIZIONI PER L’ESCLUSIONE DAL DECRETO RONCHI: 1. composizione (valutazione sui siti di destinazione – ex post); 2. effettivo riutilizzo (reinterri, rilevati e macinati anche destinati a diversi cicli di produzione industriale, ivi incluso il riempimento di cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito a qualsiasi titolo autorizzata dall’autorità amministrativa competente) DEFINIZIONE- MODIFICHE: Art. 23 L. 306/03 (modifiche all’art. 1 della L.443/01) La riformulazione dei commi 17, 18 e 19 della L. 443/01 apportate con la l’art. 23 della l. 306/03, reca una nuova ed ulteriore interpretazione della natura di rifiuto/non rifiuto delle terre e rocce da scavo. Elemento essenziale diventa l’ assenza di “TRASFORMAZIONI PRELIMINARI” e del rispetto delle condizioni della Via o delle Autorità di controllo. DEFINIZIONE- MODIFICHE: Art. 23 L. 306/03 (modifiche all’art. 1 della L.443/01) Le CONDIZIONI per l’esclusione delle terre e rocce da scavo dalla disciplina del D.lgs n. 22/97 sono: - Assenza di trasformazioni preliminari; - Riutilizzo secondo le modalità previste dal relativo progetto di VIA o, in mancanza di VIA, secondo le indicazioni dettate dalle competenti Autorità amministrative (previo parere dell’Arpab) nel progetto approvato. RIFIUTI DA DEMOLIZIONE Rifiuti speciali Materiali derivanti da attività di demolizione e costruzione, (inquanto strutturalmente differenti dai materiali provenienti da scavo); SOGGETTI ALLA DISCIPLINA NORMATIVA DEL DECRETO RONCHI GRAZIE PER L’ATTENZIONE E ARRIVEDERCI NELLA POLIZIA PROVINCIALE DI POTENZA PAUSA !?!?