IL TRASPORTO
DEI RIFIUTI
LA NORMATIVA SULL’INQUINAMENTO DA RIFIUTI
IL DECRETO LEGISLATIVO N° 22
DEL 5 FEBBRAIO 1997
DECRETO RONCHI
La struttura del d.l.vo 22/97
 Il DPR 915/82 (vecchia normativa) individuava lo smaltimento quale
punto centrale del vecchio sistema. Oggi il cardine su cui si incentra la
nuova normativa, in linea tra l’altro con la disciplina comunitaria, è la
"gestione dei rifiuti" che si articola nelle diverse fasi della raccolta,
trasporto, recupero e smaltimento.
 Mentre prima rientrava tutto nello smaltimento, per cui la raccolta era
smaltimento, il trasporto era smaltimento, il recupero era smaltimento,
oggi invece la parola d’ordine è la gestione dei rifiuti, in cui lo
smaltimento è solo una fase di esso.
Quindi ogni volta che nella legge si trova scritto "gestione" (per
esempio lo troviamo spesso nelle sanzioni) il termine è da intendersi
riferito agli obblighi riguardanti raccolta, trasporto, smaltimento e
recupero.
La struttura del d.l.vo 22/97
Attività di gestione dei rifiuti assoggettate alla normativa prevista dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Gestione
RACCOLTA
TRASPORTO
•PRELIEVO
•CERNITA
•RAGGRUPPAMENTO RIFIUTI
•RACCOLTA DIFFERENZIATA
•TRASPORTO PER LO SMALTIMENTO
•TRASPORTO PER IL RECUPERO
Realizzazione impianto
Messa in esercizio
Gestione impianto
Bonifica del sito
Attività di gestione di impianti di terzi
Attività di gestione di impianti mobili
SMALTIMENTO
D1 Deposito sul suolo e nel suolo
D2 trattamento in ambiente terrestre
D3 iniezioni in profondità D4 Lagunaggio
D5 Messa in discarica specialmente allestita
D6 Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente eccetto l’immissione
D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo Manno
D8 Trattamento biologico
D9 Trattamento chimico - fisico
D10 Incenerimento a terra
D11 Incenerimento a mare
D12 Deposito permanente
D13 Raggruppamento preliminare prima dei punti da D1 a D12
D14 Ricondizionamento preliminare prima dei punti da D1 a D13
D15 Deposito preliminare prima dei punti da D1 a D14
Attività di gestione dei rifiuti assoggettate alla normativa prevista dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Gestione
RECUPERO
Commercio e intermediazione rifiuti
Bonifica dei beni contenenti amianto
R1 come combustibile
R2 Rigenerazione / recupero solventi
R3 Riciclo / recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi
R4 Riciclo / recupero di metalli e dei composti metallici
R5 Riciclo / recupero di altre sostanze inorganiche
R6 Rigenerazione di acidi e delle basi
R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinamenti
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9 Rigenerazione o altri impieghi degli oli
R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R12
Attività di gestione di impianti di terzi
Realizzazione impianto
Messa in esercizio
Gestione impianto
Bonifica del sito
Attività di gestione di impianti mobili
Campo di applicazione
Il Dlgs 22/97 disciplina la gestione dei rifiuti,
degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio
Definizione di rifiuto
- Il decreto Ronchi, recependo letteralmente la direttiva 91/156/CEE,
definisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle
categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore si disfi o
abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi" (art. 6 comma 1 lett. a)).
Il criterio essenziale quindi per la qualificazione di un prodotto come
rifiuto è la cessazione della sua utilizzazione da parte del detentore:
infatti, rifiuto è qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si
disfi (o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi), poco importa se
ciò avviene attraverso lo smaltimento o tramite il recupero.
La struttura del d.l.vo 22/97
Va però osservato che il Ronchi, prevede – per sua espressa
previsione – alcune deroghe specifiche e rinvia di fatto alla normativa
pregressa due importantissimi settori:
L’INQUINAMENTO AERIFORME E L’INQUINAMENTO IDRICO
La struttura del d.l.vo 22/97
L’ inquinamento aeriforme resta disciplinato dal Dpr 24 maggio 1988 n. 203.
L’ inquinamento idrico o meglio lo scarico delle acque reflue, è disciplinato
dal Dlgs 152/1999 (e prima dalla “legge Merli”).
Il “Decreto Ronchi” trova applicazione solo per la parte del Dlgs 152/1999 in
materia di scarichi e tutela acque non regolamenta.
Va infatti evidenziato che l’articolo 8 del "Decreto Ronchi", al comma 1, lett.
e), crea una deroga parziale per il vastissimo campo dei rifiuti liquidi, i quali
come categoria generale restano disciplinati dal medesimo decreto.
Definizione di scarico
art. 2 lett. bb) D.lgs. 152/99
“qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque
reflue liquide semiliquide o comunque convogliabili
nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo o in
rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura
inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento
di depurazione.”
Definizione di scarico
ELEMENTI ESSENZIALI
 CONDOTTA: tubatura, canale, (talvolta anche le comuni “canalette di
scolo” dei piazzali aziendali), qualsiasi struttura che consenta un
convogliamento delle acque.
 PERMANENTE: Fisso, continuo, ma questa caratteristica indica soprattutto
una non occasionalità, ciò vuol dire che uno scarico può anche essere
discontinuo o stagionale ad esempio.
(n.b.: lo sversamento occasionale non è scarico, proprio perché affinché esso si configuri
giuridicamente e tecnicamente, è necessaria una struttura permanente)
 STATO FISICO DELLE ACQUE: definizione della Corte di Cassaz.
”sostanza convogliabile tramite condotta per forza inerziale sua propria” .
 INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA INQUINANTE: scarico
autorizzato e con valori rientranti in tabella.
 CORPO RICETTORE: suolo sottosuolo, acque superficiali, rete fognaria.
RIFIUTO LIQUIDO :
resta soggetto al D.lgs 22/97 dalla fase di produzione alla fase di
smaltimento all’interno di un impianto di trattamento acque reflue
ACQUE REFLUE :
restano escluse dal D.lgs 22/97 ai sensi dell’ art. 8. Tali acque reflue
sono considerate “rifiuti liquidi” solo nel caso in cui siano trasportate,
mediante un vettore, dal produttore all’impianto (ex “scarico indiretto”)
esclusioni
L’art. 8 elenca le seguenti sostanze e gli oggetti esclusi dal campo di
applicazione del Dlgs 22/97:
1.
Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto Ronchi gli effluenti gassosi
emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di
legge:
a)
i rifiuti radioattivi;
b)
i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso
di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
c)
le carogne ed i rifiuti agricoli seguenti:
materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività
agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali
pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione
provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
e)
le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
esclusioni
f)
i materiali esplosivi in disuso;
f-bis)
le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri,
riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da
siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai
limiti di accettabilita' stabiliti dalle norme vigenti;
f-ter)
i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai
limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n.
471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come
prodotto;
f-quater) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
1-bis.
Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle
lavorazioni di minerali e di materiali da cava;
Classificazione
Il Dlgs 22/97 abbandona la tripartizione tra
rifiuti urbani, speciali e tossico/nocivi che
proponeva l’ormai abrogato DPR 915/82 ed
opta per la bipartizione tra rifiuti urbani e
speciali.
Entrambe le categorie si dividono poi in
rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Classificazione
Classificazione
RIFIUTI URBANI
 i rifiuti domestici (anche ingombranti, quali elettrodomestici e
mobili)
 i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani
 i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
 i rifiuti giacenti sulle strade, sulle spiagge e sulle rive dei fiumi
 i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi (quali giardini, parchi e
aree cimiteriali)
 i rifiuti provenienti da attività cimiteriali (quali esumazioni ed
estumulazioni)
Classificazione
RIFIUTI SPECIALI
 i rifiuti da attività agricole e agro-industriali
 i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione,
nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo
 i rifiuti da lavorazioni industriali
 i rifiuti da lavorazioni artigianali
 i rifiuti da attività commerciali
 i rifiuti da attività di servizio
 i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di
rifiuti
 i rifiuti derivanti da attività sanitarie
 i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti
 i veicoli a motore, rimorchi o simili fuori uso e loro parti
Deposito temporaneo
Il deposito temporaneo è una attività preventiva e distinta rispetto
alla gestione, è un’ipotesi derogatoria ECCEZIONALE rispetto alla
fase di gestione.
Il deposito temporaneo è un raggruppamento di rifiuti effettuato,
prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti nel rispetto di
alcune specifiche condizioni.
Deposito temporaneo
Il deposito temporaneo è però consentito solo se si rispettano le
seguenti condizioni :
 Rifiuti non pericolosi
il deposito temporaneo va effettuato obbligatoriamente nel luogo di
produzione
se < 20 m³ : rifiuti possono essere accumulati fino ad 1 anno
se > 20 m³ : rifiuti devono essere asportati ogni 3 mesi (*)
 Rifiuti pericolosi
se < 10 m³ : rifiuti possono essere accumulati fino ad 1 anno
se > 10 m³ : rifiuti devono essere asportati ogni 2 mesi (*)
(*) Il termine di durata del deposito temporaneo è sempre di 1 anno
(indipendentemente dalla quantità) se il deposito temporaneo di rifiuti
è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori (ad esclusione
quindi della Sicilia e Sardegna).
Deposito temporaneo
Il mancato rispetto anche di una sola delle
suddette condizioni farebbe configurare
l’operazione non più come deposito temporaneo,
ma come stoccaggio che, come ogni altra
operazione di smaltimento o recupero (allegati B
e C), deve essere autorizzata dalla Regione (con
la piena applicazione delle sanzioni relative alla
mancanza di autorizzazione).
L’abbandono ed il deposito incontrollato
di rifiuti
L’art. 14 del Decreto Ronchi prevede il principio base
del divieto di abbandono e deposito incontrollato di
rifiuti sul suolo e nel sottosuolo;
analogamente vieta la immissione di rifiuti di qualsiasi
genere allo stato solido o liquido nelle acque
superficiali e sotterranee;
Il sistema sanzionatorio è articolato negli artt. 50 e 51.
Qualche esempio di abbandono ….
Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti da parte
di privati
Precetto:
Art. 14/1
Informativa al Sindaco
(*) DIMINUENTE: se si tratta di rifiuti non
pericolosi e non ingombranti da € 25 a € 154
Sanzione:
Art. 50/1
da € 103 a € 619 (*)
ordinanza
rimozione
art. 14/3
Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti
da parte di enti o imprese
Rifiuti non pericolosi:
penale - arresto da tre
mesi ad un anno o
ammenda da € 2.582 a €
25.822
Precetto:
Art. 14/1
CNR
Sanzione:
Art. 51/2
Rifiuti pericolosi:
penale – arresto da
sei mesi a due anni e
ammenda da € 2.582
a € 25.822
informativa al sindaco
Gestione di rifiuti non autorizzata
CONDOTTA: Effettuare un`attività di raccolta,
trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed
intermediazione di rifiuti, in mancanza della prescritta,
autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli
articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 e cioè in mancanza
di:
1. autorizzazione regionale alla realizzazione di impianto di smaltimento
o di recupero rifiuti (art. 27);
2. autorizzazione regionale all’esercizio delle operazioni di smaltimento o
di recupero rifiuti (art. 28);
3. autorizzazione regionale alla realizzazione ed all’esercizio di impianti
di ricerca e di sperimentazione (art. 29);
4. iscrizione alla sezione regionale dell’Albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti (art. 30);
5. comunicazione alla Provincia di inizio attività di autosmaltimento
(nello stesso luogo di produzione) di rifiuti non pericolosi (artt. 31 e
32)
6. comunicazione alla Provincia di inizio attività di recupero di rifiuti
(artt. 31 e 33).
Gestione di rifiuti non autorizzata
Rifiuti pericolosi e non pericolosi
Precetto artt.
27,28,29,30,3
1,32,33
Sanzione:ar
t. 51/1 lett.
a) e b)
Gestione di rifiuti non autorizzata
Discarica abusiva
Precetto: art. 28
sequestro
Sanzione: art. 51/3
confisca
dell’area
Ricapitolando…
LE VARIE IPOTESI ILLECITE DI
DEPOSITO TEMPORANEO IRREGOLARE
(non rispettate tutte le modalità previste dall’art. 6 D.l.vo n. 22/97)
PICCOLO QUANTITATIVO DI RIFIUTI
Quantità molto inferiore ai 10/20 metri cubi
DEPOSITO INCONTROLLATO
Previsione: art. 14 - sanzione (penale) art. 51/2 comma (per titolari di imprese)
MEDIO QUANTITATIVO DI RIFIUTI
Quantità massima intorno ai 10/20 metri cubi
STOCCAGGIO ABUSIVO
Previsione: sanzione (penale) art. 51/2 comma
GRANDE QUANTITATIVO DI RIFIUTI
Quantità molto superiore ai 10/20 metri cubi
DISCARICA ABUSIVA
Previsione: sanzione (penale) art. 51/3 comma
Per essere precisi…
Definizione di discarica abusiva
“Attività sistematica, reiterata e ripetuta nel tempo attraverso una serie
di azioni logico –operative e soggettive tali da integrare una fattispecie
tesa a realizzare concretamente quel complesso sicuramente
impegnativo stabile e duraturo nel tempo che rappresenta il concetto di
discarica.” (Sez. Unite Cass. Sent. N. 12753/94)
“Per la configurazione dell’elemento materiale della contravvenzione di
realizzazione di una discarica abusiva occorre verificare la sussistenza di
due elementi, costituiti dal ripetitivo accumulo nello stesso luogo di
sostanze destinate all’abbandono e dalla trasformazione sia pur
tendenziale del sito, degradato dalla presenza dei rifiuti.” (Cass. III Sez.
pen. Sent. 3377/00)
IL TRASPORTO
DEI RIFIUTI
Il trasporto dei rifiuti
In assenza di previsioni in deroga specifiche, poiché il
decreto disciplina genericamente il "trasporto" in tale
concetto deve, per forza di cose, ricomprendersi:
 il trasporto con mezzi su strada
 il trasporto con natanti su mare
 il trasporto con velivoli aerei
 Il trasporto su rotaia
Il controllo del traffico dei rifiuti
Il formulario di identificazione:
 Punto centrale del sistema di
controllo del trasporto
 Adempimento oggi necessario
anche per il trasporto di “rifiuti
liquidi costituiti da acque reflue”
Il formulario:
punto centrale del sistema del trasporto
 Il decreto-Ronchi elabora tutta la prassi gestionale ed
amministrativa nel sistema del trasporto valorizzando
il formulario di identificazione.
 Tale documento non rappresenta nel contesto di
questo sistema un mero atto formale ma costituisce il
punto centrale anche e soprattutto per la verifica ed il
controllo su strada immediato ed in momento
successivo nel tempo.
 Per questo motivo il decreto ricollega alle violazioni in
materia di formulario addirittura una reato delitto
previsto dal codice penale.
Corretta tenuta del documento :
 Dal formulario devono risultare, in particolare, i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore (anche se
coincidono);
b) destinatario;
c) trasportatore del rifiuto (estremi impresa e nominativo
conducente del mezzo + targa del veicolo e del rimorchio);
d) caratteristiche del rifiuto (origine, tipologia e quantità);
e) impianto di destinazione;
f) data e percorso dell’ instradamento;
g) firma del produttore/detentore, firma del trasportatore e firma
del destinatario.
Il formulario
Il formulario deve essere emesso
alternativamente dai seguenti soggetti:
produttore dei rifiuti
detentore dei rifiuti
dal soggetto che effettua il trasporto
il formulario deve essere redatto in quattro esemplari
e deve essere:
 datato e firmato su tutti e quattro gli esemplari dal
detentore dei rifiuti;
 controfirmato su tutti e quattro gli esemplari dal
trasportatore;
 la prima copia resta al detentore;
 le altre tre copie sono acquisite dal trasportatore e
devono essere controfirmate e datate in arrivo dal
destinatario.
Di queste tre copie:
1. Una resta al destinatario
2. Due sono acquisite dal trasportatore
Di queste due copie:
3. Una resta al trasportatore
4. Una viene inviata dal trasportatore al detentore originale
entro i 3 mesi successivi alla data del conferimento (6
mesi in caso di spedizioni transfrontaliere
PRODUTTORE
DETENTORE DEL RIFIUTO
Consegna/ritiro assistita fin dal primo momento dal
formulario con firma e controfirma reciproca del produttore/detentore e
del trasportatore
TRASPORTATORE
Percorso di andata con instradamento
prefissato e descritto nel formulario;
viaggio assistito da 3 copie del formulario
DESTINAZIONE FINALE
Consegna/ritiro assistita dal formulario
con firma e controfirma reciproca del trasportatore e del destinatario finale
PRODUTTORE
DETENTORE DEL RIFIUTO
Consegna/ritiro assistita fin dal primo
momento dal
formulario con firma e controfirma
reciproca del produttore/detentore e
del trasportatore
TRASPORTATORE
Percorso di ritorno - viaggio
assistito da 2 copie del formulario
TRASPORTATORE
Percorso di andata con instradamento
prefissato e descritto nel formulario;
viaggio assistito da 3 copie del formulario
DESTINAZIONE FINALE
Consegna/ritiro assistita dal formulario
con firma e controfirma reciproca del trasportatore e del destinatario finale
PRODUTTORE
DETENTORE DEL RIFIUTO
Consegna/ritiro assistita fin dal primo
momento dal
formulario con firma e controfirma
reciproca del produttore/detentore e
del trasportatore
TRASPORTATORE
Ritorno del mezzo scarico in azienda ed
invio al produttore della quarta copia del
formulario controfirmata dal destinatario
finale.
TRASPORTATORE
Percorso di ritorno - viaggio
assistito da 2 copie del formulario
TRASPORTATORE
Percorso di andata con instradamento
prefissato e descritto nel formulario;
viaggio assistito da 3 copie del formulario
DESTINAZIONE FINALE
Consegna/ritiro assistita dal formulario
con firma e controfirma reciproca del trasportatore e del destinatario finale
PRODUTTORE
DETENTORE DEL RIFIUTO
Consegna/ritiro assistita fin dal primo
momento dal
formulario con firma e controfirma
reciproca del produttore/detentore e
del trasportatore
TRASPORTATORE
Ritorno del mezzo scarico in azienda ed
invio al produttore della quarta copia del
formulario controfirmata dal destinatario
finale.
NO SITO INTERMEDIO
TRASPORTATORE
Percorso di ritorno - viaggio
assistito da 2 copie del formulario
TRASPORTATORE
Percorso di andata con instradamento
prefissato e descritto nel formulario;
viaggio assistito da 3 copie del formulario
DESTINAZIONE FINALE
Consegna/ritiro assistita dal formulario
con firma e controfirma reciproca del trasportatore e del destinatario finale
il sito intermedio nel trasporto dei rifiuti
Il trasportatore che effettua stoccaggi in siti inetrmedi o depositi
temporanei exrtraziendali, non sta facendo solo un trasporto, ma sta
GESTENDO dei rifiuti in modo illegale
•Illegale perché il deposito va effettuato all’interno del luogo di produzione (a piè di
macchina)
•Illegale perché ogni operazione che interrompe il trasporto va annotata come sosta
tecnica e se c’è uno scarico ed un successivo carico di rifiuti questo andrebbe
documentato con l’emissione di un uovo formulario e con le corrispondenti iscrizioni
su un registro di carico e scarico di un destinatario autorizzato.
il trasbordo
I Ministeri dell’ambiente e dell’industria con la Circolare
del 4 agosto 1998 su registri e formulari ritenevano
che “in caso di trasbordo parziale del carico su mezzo
diverso effettuato per motivi eccezionali, il
trasportatore dovrà emettere un nuovo formulario
relativo al quantitativo di rifiuti conferito al secondo
mezzo di trasporto”
Responsabilità del produttore
Art. 10 comma 3°
 La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento
dei rifiuti è esclusa:
 a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
 b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di
recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto
il formulario di cui all'articolo 15 controfirmato e datato in arrivo dal
destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al
trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia
provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione
del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è
elevato a sei mesi e la comunicazione deve essere effettuata alla
Regione.
Mancato invio della 4^ copia del formulario
 La
responsabilità
condivisa
ancora
attiva
impone
produttore/detentore l'obbligo di denuncia alla Provincia;
al
 Una conseguente omissione costituisce certamente colpa in senso
penale (con il rischio di sconfinamento nel dolo eventuale in caso di
palese irregolarità o dolo in senso stretto nei casi di complicità
fraudolenta preliminare);
 È bene ricordare che il l’articolo 10, comma 3, non attribuendo alcun
aggettivo alla responsabilità, non la qualifica;
 Pertanto, non si evince se trattasi di responsabilità penale, civile
o amministrativa.
Responsabilita’ del produttore
In caso di mancato invio della comunicazione alla
Provincia la sanzione prevista è quella dell’art.
52/4°comma
sanzione amministrativa pecuniaria da € 258/00 a
€1549/00
La quantità
La norma presuppone e prevede che nel formulario di
identificazione debba essere indicata la quantità dei
rifiuti trasportati
Questo è un campo del formulario estremamente importante
e rilevante, in quanto la quantità è elemento essenziale per la
corretta qualificazione e verifica del viaggio
Perché un viaggio senza quantità indicata è un viaggio che
può essere spacciato in modo fraudolento in una maniera
ripetitiva, senza alcun tipo di controllo.
La quantità e il “peso da verificarsi a destino”
L’allegato B del D.M. primo aprile 1998 n. 145 nel riportare il modello
di formulario di accompagnamento dei rifiuti, al punto 6, relativo alle
quantità da dichiarare, prevede due voci: “(-) kg o litri” oppure “ (-)
peso da verificarsi a destino”
Ma ciò non significa che le due voci siano alternative.
In altri termini, è sempre necessario indicare la quantità di rifiuti in
chilogrammi o in litri ed è proprio solo nei casi in cui vi siano possibilità
che durante il percorso il carico possa mutare per motivi fisiologici, è
possibile barrare anche la seconda opzione, che svolge un ruolo
meramente integrativo e non assolutamente alternativo in caso di
divergenze anche notevoli tra il peso dichiarato e quello reale, anche e
specialmente per evitare possibili episodi di frode.
La quantità e il “peso da verificarsi a destino”
Quindi le omissioni totali, grossolane o in modo più
sofisticato mascherate sotto il profilo della indicazione “a
destino” rientrano certamente nel sistema sanzionatorio
previsto dal decreto n. 22/97 in relazione ad una
incompletezza nella compilazione del formulario
(Sanzione pecuniaria da € 258 a € 1.549)
Il trasporto di rifiuti costituito da merci
pericolose
 Riferimenti legislativi:
 D.lgs. 22/97 art. 15/3:
“durante la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed
etichettati in conformità alle norme vigenti in materia”;
 D.M. Min. Ambiente 1° Aprile 1998 n. 145 art. 3 “Formulario Trasporto
rifiuti”:
“Fatta salva la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose, ove
prevista dalla normativa vigente, e alle spedizioni di rifiuti disciplinate dal
regolamento CE 259/93, il formulario di cui all'articolo 1 sostituisce gli altri
documenti di accompagnamento dei rifiuti trasportati.
Durante il trasporto devono essere rispettate le norme vigenti che disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi nonché le norme tecniche
che disciplinano le attività di trasporto dei rifiuti.
 Direttiva CEE n. 55 del 21/11/94 (e successive modificazioni)
Il trasporto di rifiuti costituito da merci
pericolose
Il FIR dovrà indicare nelle note e nello spazio riservato:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Le materie trasportate con indicazione di numero ONU
La classe ADR di materie pericolose
Il certificato di idoneità degli imballaggi
L’abilitazione del trasportatore
Le etichettature degli imballaggi
Il certificato di sicurezza trasporto su strada
Etc…
Il trasporto di rifiuti costituito da merci
pericolose
Simile all’ADR è il regolamento che disciplina il
trasporto per ferrovia, il RID (D.Lgs 13 gennaio
1999 n° 41)
Il trasporto di rifiuti costituito da merci
pericolose
 L’articolo del nuovo Codice della Strada che regola per
l’Italia il trasporto di merci pericolose in ADR su strada è il
n.168 che contiene una serie di prescrizioni a cui è
necessario attenersi per non incorrere in sanzioni
estremamente severe che possono arrivare al ritiro della
patente e alla confisca del mezzo.
Il trasporto di rifiuti costituito da merci
pericolose
QUINDI POSSIAMO RIASSUMERE CHE AI RIFIUTI
COSTITUITI DA MERCI PERICOLOSE SI APPLICA
LA NORMATIVA ADR
LA MANCATA INDICAZIONE SUL FORMULARIO
DELLA ANNOTAZIONE
(ADR SI/NO)
COMPORTA LA VIOLAZIONE DELL’ART. 52/3° IN
AGGIUNTA ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA
STRADA (art. 168/9°)
Il trasporto di rifiuti costituito da merci
pericolose
Infrazioni a carico del conducente del veicolo









Veicolo circolante privo di documento di carico;
Colli privi di nr. di identificazione;
Veicolo sprovvisto dei prescritti pannelli;
Mancanza delle etichette;
Carico misto non consentito;
Avarie o pedite;
Veicolo privo dell’equipaggiamento previsto;
Cisterne non revisionate;
Passeggero a bordo non autorizzato
Sanzione accessoria: fermo del veicolo + L. 254,030
Art. 116/12° C.d.S.:Infrazioni a carico del titolare del veicolo (se
diverso dal conducente)
IL SISTEMA SANZIONATORIO
PER IL TRASPORTO
ILLECITODEI RIFIUTI
(artt. 15 - 51 - 52 - 53 D.lvo n. 22 del 5/2/97)
Ipotesi di trasporto senza iscrizione all’albo
Trasporto rifiuti non pericolosi senza iscrizione all’ Albo:
Art. 51/1 ( gestione non autorizzata)
arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da € 2.582 a € 25.822
Trasporto rifiuti pericolosi senza iscrizione all’ Albo:
Art. 51/1 ( gestione non autorizzata)
arresto da sei mesi ad due anni e ammenda da € 2.582 a € 25.822
SEQUESTRO DEL MEZZO
Ipotesi di trasporto con formulario mancante,
incompleto o inesatto
 Trasporto rifiuti non pericolosi senza formulario
Art. 52/3
Sanzione pecuniaria da € 1.549 a € 9.296
 Trasporto rifiuti non pericolosi con formulario con indicazioni
incomplete o inesatte ma contenenti tutti gli elementi per
ricostruire le informazioni dovute per legge
Art. 52/4
Sanzione pecuniaria da € 258 a € 1.549
 Trasporto rifiuti pericolosi senza formulario:
sequestro
del mezzo
Art. 52/3 rinvio art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico)
Reclusione fino a 2 anni
In ordine all’errore materiale con dati non
completi o inesatti è prevista una sanzione
attenuata
 Trattasi evidentemente di caso ricollegabile esclusivamente ad errore
di tipo materiale privo di fraudolenta manomissione dei dati;
 Appare evidente che in tale situazione normativa particolare
responsabilità é connessa alla funzione del personale di vigilanza
 L’organo di controllo sarà comunque costretto ad operare su strada e
nell’immediatezza dei fatti una scelta del tutto autonoma per decidere
con ampio spazio di discrezionalità tecnica:
 se trattasi di alterazione fraudolenta tesa a inibire il controllo e
quindi soggetta a sanzione penale
 se trattasi di errore materiale privo di presupposti fraudolenti e
senza danno sostanziale per il controllo e quindi soggetta a
sanzione amministrativa
Obbligo del sequestro
art. 53/2
confisca obbligatoria del mezzo di trasporto in caso di
condanna o di patteggiamento per i reati relativi al
trasporto illecito di rifiuti ex artt. 51 e 52/3.
POICHE’ IN SEDE PENALE NON PUO’ ESSERE CONFISCATO UN
BENE CHE NON SI TROVI IN STATO DI SEQUESTRO, CONSEGUE IN
VIA LOGICA CHE LA NORMA VA INTERPRETATA NEL SENSO CHE E’
OBBLIGATORIO IL SEQUESTRO DEI VEICOLI UTILIZZATI PER IL
TRASPORTO/TRAFFICO ILLECITO DEI RIFIUTI DA PARTE DELLA
POLIZIA GIUDIZIARIA IN SEDE DI PRIMO ACCERTAMENTO DEI
FATTI-REATO IN QUESTIONE
Obbligo del sequestro
Principio stabilito:
Obbligatorietà del sequestro da parte della
P.G. dei veicoli utilizzati per il
trasporto/traffico illecito di rifiuti pericolosi
nel contesto del D.L.vo n. 22/97
principi validi anche in relazione al trasporto di rifiuti
liquidi costituiti da acque reflue
Registro di carico e scarico
Chi produce, detiene o trasporta rifiuti, nonché chi smaltisce o recupera,
è obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico, da compilarsi
ogni qualvolta il rifiuto subisce una movimentazione
chi è OBBLIGATO




le imprese che producono rifiuti speciali (pericolosi e non)
le imprese che svolgono (a titolo professionale) attività di raccolta e trasporto
di rifiuti speciali
le imprese che svolgono (a titolo professionale) attività di smaltimento o
recupero
le imprese di intermediazione e commercio di rifiuti speciali
Registro di carico e scarico
chi è ESCLUSO
 le piccole aziende agricole (di cui all’art. 2135 del
c.c.) con un volume di affari annuo inferiore a 15
milioni.
 le piccole imprese artigiane (di cui all’art. 2083 del
c.c.) con massimo 3 dipendenti (limitatamente però
ai rifiuti non pericolosi)
Modalità di tenuta
Sul registro le annotazioni vanno effettuate entro una
settimana dalla movimentazione del rifiuto
(produzione / smaltimento / recupero / trasporto).
Solo le imprese di smaltimento e recupero devono
registrare entro 24 ore dalla presa in carico del rifiuto.
I registri devono essere conservati per 5 anni
dall’ultima registrazione.
Denuncia annuale MUD
Gli stessi soggetti tenuti a compilare il registro di carico
e scarico, sono tenuti a presentare ogni anno il modello
unico di dichiarazione dei rifiuti (MUD - legge
70/94).
Il MUD (chiamato anche "740 ecologico") va
presentato entro il 30 aprile di ogni anno presso la
CCIAA competente per territorio, su supporto cartaceo
o informatico (floppy disk).
Sono esclusi dalla presentazione del MUD gli stessi
soggetti esclusi dalla tenuta del registro di carico e
scarico.
I VEICOLI FUORI USO
D.LGS 24.06.2003 N° 209
I VEICOLI FUORI USO
D.LGS 24.06.2003 N° 209
Il D.Lgs n. 209/2003 ha attuato, seppur in ritardo,
la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso
Sino ad oggi la disciplina dei veicoli destinati alla
demolizione era contenuta nell’art. 46 del d.lgs.
22/97
Individua e disciplina in modo organico le fasi di:
 RACCOLTA
 TRATTAMENTO
 REIMPIEGO E RECUPERO
I VEICOLI FUORI USO
D.LGS 24.06.2003 N° 209
 Il D. Lgs. n. 209/2003, conferma il ruolo centrale dei
centri di raccolta nei quali devono essere consegnati
dal detentore i veicoli destinati alla demolizione
 I centri di raccolta devono essere autorizzati ai sensi
degli art. 27 e 28 D.Lgs n. 22/1997
I VEICOLI FUORI USO
D.LGS 24.06.2003 N° 209
Il D.Lgs n. 209/2003 ( all’art.3, comma 2 ) precisa i
casi in cui un veicolo è classificato fuori uso e deve
essere trattato come rifiuto
 Con la consegna a un centro di raccolta;
 Prima della consegna a un centro di raccolta, quando sia stato
ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, ed in evidente
stato d’abbandono
l’art. 3, comma 2, lettera a) 2° capoverso consente un deroga nel caso in cui il
proprietario del veicolo intenda utilizzare il veicolo in aree private.
I VEICOLI FUORI USO
D.LGS 24.06.2003 N° 209
 Sono quindi considerati rifiuti i veicoli giacenti in area privata
che risultino in evidente stato di abbandono (senza targa e
mancanti di parti essenziali per l’uso e la conservazione, come
ad esempio: motore, parti di carrozzeria ecc.) ;
 Nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a
motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati ( art. 215,
comma 4,D.Lgs. N. 285/1992, e D.M. 22 ottobre 1999, n. 460
);
 A seguito di specifico provvedimento dell’autorità
amministrativa o giudiziaria;
I VEICOLI FUORI USO
Veicolo abbandonato
in area privata = RIFIUTO
Proprietario/produttore del
rifiuto
art. 14 d.lgs. 22/97
Art. 5 d.lgs. 209/03 (ex art.
50/1d.lgs 22/97)
Verificare la
responsabilità del
proprietario del
fondo ai fini
dell’accertamento
della colpa o del
dolo
Onere della
prova a
carico
dell’organo
di vigilanza
Ordinanza
sindacale
DIRIGENTE D.L.vo
267/00
TUEL art. 107
I VEICOLI FUORI USO
Veicolo abbandonato
su suolo pubblico
Contestazione
verbale C.d.S.
Accertamento relativo
ad eventuali violazioni
del C.d.S.
Conferimento del
veicolo presso un
centro autorizzato
Verbale relativo
allo stato del
veicolo
Decorsi 60 gg dal
ritrovamento o dalla notifica al
proprietario si procede alla
DEMOLIZIONE
I VEICOLI FUORI USO
D.LGS 24.06.2003 N° 209: aspetti sanzionatori
Effettuazione dell’attività di gestione dei veicoli fuori uso in
violazione:
Art. 6 comma 2
Arresto da 6 mesi a 2 anni e
ammenda da € 3.000 a €
30.000
Violazione dell’obbligo di consegnare il veicolo destinato alla
rottamazione o a un centro di raccolta o a un
concessionario.
Art. 5 comma 1
Sanzione amministrativa da
€ 1.000 A € 5.000
Mancata consegna al detentore della dichiarazione di presa
in carico del veicolo o del certificato di rottamazione
Art. 5 comma 6
Sanzione amministrativa da
€ 300 a € 3.000.
In caso di documenti inesatti
o non conformi le sanzioni
sono ridotte alla metà
Violazione dei seguenti obblighi:
•cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso da parte,
esclusiva, del centro di raccolta o del concessionario e
restituzione, entro 3 giorni dalla consegna del veicolo, della
carta di circolazione e della targa;
Art. 5 commi
8,9,10 e 11
(segue)
Sanzione amministrativa da
€ 1.000 a € 5.000
1.delle norme generali contenute nel D.lgs. n. 22/97;
2.delle prescrizioni contenute nell’All. I;
3.degli obblighi di preventiva messa in sicurezza e rimozione
e separazione materiali e componenti pericolosi.
I VEICOLI FUORI USO
D.LGS 24.06.2003 N° 209: aspetti sanzionatori
Procedere al trattamento solamente dopo la
cancellazione al PRA ( obbligo applicabile anche ai
titolari dei centri di raccolta o luogo di custodia dei
veicoli rimossi ai sensi delle disposizioni del codice
della strada).
Art. 5 commi
8,9,10 e 11
Sanzione amministrativa da
€ 1.000 a € 5.000
Art. 9
Sanzione amministrativa da € 20.000 a
€ 100.000
Annotazione sul registro “Veicoli dismessi”
vidimato dalla questura (obbligo applicabile anche
ai titolari dei centri di raccolta o luogo di custodia
dei veicoli rimossi ai sensi delle disposizioni del
codice della strada).
Violazione dell’obbligo di produrre o immettere sul
mercato materiali o componenti di veicoli fuori uso
contenenti , piombo, mercurio,cadmio o cromo
esavalente( salvi i casi e condizioni previsti
nell’Allegato 2°)
I VEICOLI FUORI USO
D.LGS 24.06.2003 N° 209: aspetti sanzionatori
Violazione da parte del produttore del veicolo,
dei seguenti obblighi:
Messa a disposizione, entro 6 mesi
dall’immissione sul mercato del veicolo, delle
informazioni per una corretta demolizione;
Art. 10, commi 1
e3
Sanzione amministrativa da € 5.000 a
€ 25.000
Art. 11/3°
comma
sanzione pecuniaria da € 3.000 a €
18.000
Obbligo di utilizzare le norme di codifica dei
componenti e dei materiali contenute nella
decisione 2003/138/CE per identificare quelli
idonei ad essere reimpiegati e recuperati
Violazione da parte dei soggetti che effettuano
attività di raccolta, trasporto e trattamento dei
veicoli fuori uso e dei relativi componenti e
materiali, dell’obbligo di effettuare annualmente
la comunicazione sui dati relativi ai veicoli fuori
uso e ai pertinenti materiali e componenti
sottoposti a trattamento, nonché dei dati relativi
ai materiali, ai prodotti e componenti ottenuti e
avviati al reimpiego,al reciclaggio e recupero.
TERRE E
ROCCE
DA SCAVO
DEFINIZIONE: Art. 10 L. n. 93/01
“relativamente all’art. 8/1 lett. f-bis) del d.lgs. 22/97, si escludono
dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le terre e le
rocce da scavo destinate all’effettivo riutilizzo per reinterri, rilevati
e macinati, con esclusione dei materiali provenienti da siti
inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore
ai limiti di accettabilità previsti dal D.M. 471/99”
È FACILE COMPRENDERE LE INCERTEZZE
INTERPRETATIVE ED APPLICATIVE DEL DETTATO
NORMATIVO …
DEFINIZIONE: Art. 1 comma 17 L. 443/01
INTERPRETAZIONE AUTENTICA
“il comma 3, lett. b) dell’art. 7 ed il comma 1, lett. f-bis)
dell’art. 8 del d.lgs. 22/97, si interpretano nel senso che
le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non
costituiscono rifiuti, e sono perciò, escluse dal campo
di applicazione del medesimo decreto legislativo,
anche quando contaminate durante il ciclo produttivo,
da sostanze inquinati derivanti da attività di
escavazione, perforazione e costruzione, semprechè la
composizione media dell’intera massa non presenti
una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti
massimi previsti dalla normativa vigente”
DEFINIZIONE: Art. 1 comma 17 L. 443/01
CONDIZIONI PER L’ESCLUSIONE DAL DECRETO RONCHI:
1. composizione (valutazione sui siti di destinazione – ex
post);
2. effettivo riutilizzo (reinterri, rilevati e macinati anche
destinati a diversi cicli di produzione industriale, ivi
incluso il riempimento di cave coltivate, nonché la
ricollocazione in altro sito a qualsiasi titolo autorizzata
dall’autorità amministrativa competente)
DEFINIZIONE- MODIFICHE: Art. 23 L. 306/03
(modifiche all’art. 1 della L.443/01)
 La riformulazione dei commi 17, 18 e 19 della L.
443/01 apportate con la l’art. 23 della l. 306/03, reca
una nuova ed ulteriore interpretazione della natura di
rifiuto/non rifiuto delle terre e rocce da scavo.
 Elemento essenziale diventa l’ assenza di
“TRASFORMAZIONI PRELIMINARI” e del rispetto
delle condizioni della Via o delle Autorità di controllo.
DEFINIZIONE- MODIFICHE: Art. 23 L. 306/03
(modifiche all’art. 1 della L.443/01)
Le CONDIZIONI per l’esclusione delle terre e rocce da
scavo dalla disciplina del D.lgs n. 22/97 sono:
- Assenza di trasformazioni preliminari;
- Riutilizzo secondo le modalità previste dal relativo
progetto di VIA o, in mancanza di VIA, secondo le
indicazioni dettate dalle competenti Autorità
amministrative (previo parere dell’Arpab) nel
progetto approvato.
RIFIUTI DA DEMOLIZIONE
Rifiuti speciali
Materiali derivanti da attività di demolizione e costruzione,
(inquanto strutturalmente differenti dai materiali provenienti
da scavo);
SOGGETTI ALLA DISCIPLINA NORMATIVA DEL DECRETO RONCHI
GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
E ARRIVEDERCI
NELLA POLIZIA
PROVINCIALE DI
POTENZA
PAUSA !?!?
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