ANNO VI - N. 1 - GENNAIO 2003 Pensioni 2003 Scadenza istanze 10 gennaio ‘03 (D.M. 127/02 C.M. 129/02) 5 LE NUOVE NORME PENSIONISTICHE DI CUI ALLA L.449/98 Anno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Età + anzianità contributiva 53 e 35 53 e 35 54 e 35 55 e 35 55 e 35 56 e 35 57 e 35 57 e 35 57 e 35 57 e 35 57 e 35 Ovvero solo anzianità contributiva 36 37 37 37 37 37 38 38 39 39 40 **Schema grafico tratto da "Cessazione dal servizio e pensione del personale della scuola" M.Rossi - Ed. Tecnodid Da Agorà… ...tutta la necessaria consulenza, l’esame delle singole posizioni e l’elaborazione di conteggi previsionali certi N.B. − Le lavoratrici possono accedere alla pensione di vecchiaia a 60 anni, pur se prive dei 35 anni di servizio. Permane altresì la possibilità di pensionamento in caso di inabilità o inidoneità. − A decorrere dal 2003 è totalmente cumulabile qualsiasi lavoro autonomo o dipendente con la pensione. L’anzianità contributiva deve essere pari o superiore a 37 anni e l’età minima del lavoratore pari a 58 anni compiuti. − “Bonus” amianto riservato, ad oggi, ai soli lavoratori del settore privato. I dipendenti pubblici non sono infatti “assicurati” all’INAIL per tale rischio e non hanno pertanto titolo ad ottenerne beneficio (liberamente tratto da: il Messaggero del 2/12/02 Previdenza e Fisco). Il collaboratore scolastico… quali competenze... quali certezze... Il profilo A/2 di cui al CCNL 26/5/99 tab. A specifica che il collaboratore scolastico ha compiti: in generale − “...di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni… − ...di pulizia… − ...di vigilanza sugli alunni… − ...di collaborazione con i docenti…” in particolare − “...sorveglianza degli alunni… in caso di momentanea assenza degli insegnanti… − ...concorso in accompagnamento degli alunni… per visite guidate… − ...sorveglianza… degli ingressi… con apertura e chiusura degli stessi… − ...pulizia dei locali scolastici… − ...ausilio materiale degli alunni portatori di handicap nell’accesso alle aree esterne…” Il CCNL 15/3/01 tab. D specifica altresì che “Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l’impiego di funzioni aggiuntive o l’erogazione di specifici compensi, le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per l’attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola materna nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”. “Ai collaboratori scolastici che operano nelle scuole materne è attribuito il compenso per la specifica attività aggiuntiva in presenza di orario antimeridiano, due in presenza di tempo pieno (nota MIUR n° 624 del 25/9/02). 2 L’all. 6 del CCNI 31/8/99 identifica quali funzioni in aggiunta a quelle proprie di ciascun profilo attività di: a) pronto soccorso; b) assistenza qualificata agli alunni portatori di handicap; c) supporto all’attività amministrativa… didattica… o ai servizi di mensa; d) supporto al funzionamento dei laboratori… piccola manutenzione…; e) centralinista telefonico… Tale accordo, trasmesso ai Provveditorati con nota n° 102/DS del 29 settembre 2000 stabilisce in particolare la possibilità di stipulare convenzioni con gli EE.LL. per la retribuzione (£ 1.850.000 annue per unità di personale; euro 955,45) di attività istituzionalmente di competenza degli EE.LL. e comunque aggiuntive rispetto alle mansioni previste contrattualmente, così come sotto specificato: − “...assistenza specialistica ai disabili…”; − “...apertura e chiusura dei locali… relative pulizie…” per le “...attività di pre e post scuola” lunghe “...con valenza educativa…” deliberate come progetto; − “...brevi periodi di accoglienza e sorveglianza degli alunni in arrivo anticipato ed in uscita posticipata rispetto all’orario della attività didattica…” per esigenze di trasporto scolastico; − “...apertura delle scuole in orario extra scolastico e durante i periodi di interruzione della attività didattica…”. Ma… la “finanziaria” per il 2003 non ha dimenticato i collaboratori scolastici e, specificamente, per il loro profilo prevede: a) taglio del 2 % annuo della dotazione organica 2002 /03 dal 2003 al 2005, per un calo totale - nel triennio del numero degli addetti del 6 % (art. 35 comma 2); b) “l’accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l’ordinaria vigilanza ed assistenza degli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche” demandata a tale personale, a prescindere dalla erogazione di quote aggiuntive comunque in precedenza previste e retribuibili, anche sotto forma di “funzioni miste” (art. 35 comma 3); c) possibilità di affidamento “in appalto” dei servizi di pulizia e di vigilanza dei locali scolastici, con conseguente “indisponibilità” di corrispondente numero di posti di collaboratore scolastico. iorm er f f i in d , p ssi unque sine m l e io, o com nze de rtare z i v / o e r i se tiva e li esig comp scolad i a a in eu ri m no Ord a nor event posso borato i comp n o l lla on nd o c dal e ad tà onder tore, n o di co ive no ratuit bilità t risp geni iment ggiun itolo g sponsa o g t a l l re o o à a v ivit g te - di oin t il c i in at presta altro r stic a e/o e - pe z n n o e i . t nti unz ass spetta non Il 27 settembre 2000 è stato stipulato - a livello nazionale presso l’Aran il protocollo d’intesa sulle funzioni miste del personale ATA. Agorà Sindacato Naz.le Autonomo Scuola - Via Piave 62 - 05100 Terni - Tel./Fax 0744/279785 È di nuovo illecito… ...stare male… (a meno che non si sia in condizioni di lasciare in breve tempo questa valle di lacrime…) ...o almeno… così ha deliberato l’Aran (v. nota prot. 5778 del 14/6/02), dichiarando “chiusa” l’annosa questione, sulla base di quanto risulta dall’articolato contrattuale. Responsabile è l’art. 23 del CCNL 4/8/95 - “opportunamente” modificato ed integrato dagli artt. 42 e 49 del CCNL 26/05/99, dall’art. 25 comma 6 del CCNI 31/8/99 e art. 7 CCNL 15/3/01, comma 3. Tali norme riservano - di fatto ai soli malati per almeno 16 giorni o in caso di ricovero ospedaliero, il diritto alla corresponsione dei compensi accessori come - ad esempio - l’RPD (retribuzione professionale docenti, già CIA) e la CIA (compenso individuale accessorio del personale ATA). Nell’imminenza del previsto “prelievo”… esaminiamo insieme la materia…: − Art. 23 comma 8 CCNL 4/8/95 “il trattamento economico spettante al dipendente… è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile con esclusione di ogni compenso accessorio comunque denominato per i primi nove mesi di assenza…”. − Art. 49 CCNL 26/5/99 “...nell’ambito di tale periodo, per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di consulenza post ricovero, al dipendente compete anche l’eventuale trattamento economico accessorio…” − Art. 25 comma 6 CCNI 31/8/99 “nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt. 23 e 25 del CCNL-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall’art. 49 del CCNL…” − Art. 7 CCNL 15/3/01 comma 3 “...la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità, con le modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31/8/99, nei limiti di cui all’art. 49, lettera D del CCNL 26/5/99 ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4/8/95…” Il tutto... comporterà - analogamente a quanto già applicato in altre province - la “decurtazione” di una somma di circa 10 mila lire (euro 5 circa) per ciascun giorno di assenza del docente, relativo a periodi inferiori a 16 giorni. Gli ATA avranno minori perdite non essendo stata rivalutata la “CIA” nell’ultimo contratto... (!!) Il resto . . . parole . . . … informazioni reticenti … Chi lo desidera potrà agevolmente esercitarsi nella quantificazione delle perdite… e/o sperare nella contrattazione in atto... La Federazione Gilda-UNAMS non ha sottoscritto i contratti citati, ritenendone inadeguati e punitivi (e pertanto non condivisibili) taluni contenuti... Se poi…, già docente sei in servizio come “utilizzato permanentemente in altri compiti” per motivi di salute e sei “colpito” dall’art. 35 comma 5 della legge finanziaria, hai almeno quattro possibilità di scelta: a) guarire… ed ottenere certificazione di tale “prodigio” da parte della USL competente; b) transitare… nei ruoli della amministrazione scolastica o di altra amministrazione o ente pubblico; c) “ottenere” risoluzione del rapporto di lavoro dopo cinque anni dalla data di pubblicazione in G.U. della legge finanziaria appena approvata; d) inoltrare specifica “petizione/supplica” ai più autorevoli rappresentanti dello Stato… (...ut orantibus quisque praebeat aures…!!). Se invece sei un “ATA” in tale situazione, potrai optare per le soluzioni a) oppure d), ma anche per la soluzione delineata dall’art. 35 comma 6: − cessazione dal collocamento fuori ruolo, con effetto 1/9/03... Come Agorà, abbiamo deliberato di percorrere una strada diversa, a tutela di tale personale ed a costo zero per il medesimo: impugnazione degli atti dinanzi alla autorità giudiziaria per la dichiarazione della incostituzionalità della norma e richiesta delle misure cautelari del caso (il trattenimento in servizio). Il profilo di illegittimità infatti appare scaturire dalla lesione dei diritti costituzionalmente garantiti al lavoro ed alla salute. 3 S.O.S. mamme L’art. 11 del CCNL del 15/03/01 equipara i lavoratori a tempo determinato (supplenti) ai lavoratori a tempo indeterminato (ruolo) ai fini della corresponsione del trattamento economico per astensione obbligatoria. Viene così integrata la legge 53/00 e sancito il trattamento economico al 100 %, anziché all’80 % della retribuzione in godimento al momento della fruizione di tale forma di congedo (comma 3). L’astensione facoltativa al primo dei sei mesi fruibili è retribuita al 100 %, anziché al 30 % (comma 5). Le lavoratrici che si sono viste decurtare percentuali di stipendio, sono invitate presso i nostri uffici, per i necessari adempimenti utili al recupero dei benefici economici di cui sopra, onde non incorrere nella prescrizione quinquennale. ° ° ° * Con decisione n° 2479 dell’8/5/02 (di cui possiamo fornire copia…) il Consiglio di Stato ha dichiarato “servizio a tutti gli effetti” il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità della lavoratrice. In precedenza, tale personale, seppure destinatario di nomina, non potendo assumere servizio per prescrizione normativa, poteva ottenere nomina giuridica, senza alcun beneficio economico sino al momento della “presa di servizio”. D’ora in poi… e… a ritroso per i cinque anni precedenti le lavoratrici “penalizzate” potranno rivendicare il diritto “sancito” al recupero della mancata retribuzione. “Trattandosi di norma interpretativa, infatti, ha effetto retroattivo…”. Il docente… quali competenze... quali certezze… Ai sensi dell’art. 42 del CCNL 4/8/95 il docente ha compiti di: “programmazione valutazione progettazione documentazione ricerca aggiornamento…” Tra gli adempimenti individuali annovera: − preparazione delle lezioni… − correzione elaborati − rapporti individuali con le famiglie… Tra gli adempimenti collegiali identifica: − n° 40 ore (fisse) per − collegi docenti − programmazione e verifica inizio e fine anno − ricevimento periodico genitori − n° 40 ore (di massima) per − consigli di classe… − scrutini ed esami I docenti devono assicurare “...l’accoglienza e la vigilanza degli alunni…” trovandosi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e assistendo alla uscita degli alunni… Le funzioni del docente cessano cioè col termine dell’orario scolastico. Altre eventualità identificherebbero una nuova figura professionale da determinare... ° ° ° L’art. 20 del D.P.R. 1026 del 25 nov. 1976 che recita: “Non sono computabili, agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi per il trattamento normale di malattia, i periodi di assistenza sanitaria per malattia determinata da gravidanza, ancorché non rientrante, nei casi previsti dalla lettera a) dell’art. 5 della legge, o da puerperio.” tuttora vigente …… è 4 tuttora …… ignorato e dai contratti e da un gran numero di operatori della scuola ai vari livelli. La depressione “post partum”, lo stress da gravidanza possono comportare - per mesi - dopo l’evento effetti di vario rilievo. Sarà opportuno, pertanto, che le neo mamme si informino sui propri diritti, diritti da gestire in aggiunta alla più nota astensione facoltativa, ma con diritto all’intera retribuzione. Da AGORA’ – come sempre – la necessaria consulenza tecnico/normativa e procedurale. * Nella pagina 4 di Agorà n° 10 nov. ‘02 abbiamo erroneamente indicato nel terzultimo comma dei “congedi parentali” un numero errato relativo alla specifica “sentenza” del Consiglio di Stato. Il riferimento corretto è quello richiamato dall’asterisco. rmi iffo per d in , essi unque l sinm e m , e de izio e/o co enze ortar v r p à g e i s i s m a e o v iv t di ini ormati ntuali sono c in att stad r O a n os pre eve nti all re ad non p doce za e/o e - pe d tà onde tore, o di eten zion nti. n t p risp geni gimen i com assu spetta n o l d l go oinvo non ito co tà non il c iuntive gratu sabili n agg titolo respo a i te ro - d ralt Agorà Sindacato Naz.le Autonomo Scuola - Via Piave 62 - 05100 Terni - Tel./Fax 0744/279785 Facciamo un po’ di conti… col... Onde non incorrere nella “prescrizione quinquennale” rispetto a quote non percepite la circolare INPDAP n° 30 del 1 agosto 2002 e l’informativa INPDAP 7/11/02 n° 121 ci forniscono alcune “informazioni” essenziali. Personale immesso in ruolo con decorrenza giuridica 01/09/00, economica 1/9/01 Diritto a corresponsione della quota di TFR maturata in caso di cessazione - nell’arco di tempo considerato - di supplenza in atto con soluzione di continuità rispetto alla decorrenza economica del ruolo (es.: supplenza sino al 30 giugno 2001, ruolo 1/9/01) Non sussiste alcun diritto di accesso a quote di TFR qualora non si sia verificata soluzione di continuità tra la supplenza in atto e la decorrenza economica del ruolo nel periodo considerato (es.: supplenza sino al 31 agosto ‘01, ruolo 1/9/01) Entrambe le tipologie sopra indicate (personale comunque assunto prima del 31/12/00) conservano il diritto al TFS (buonuscita) ed hanno interesse al riscatto dei periodi di servizio pregressi, nonché facoltà di riscatto di altri periodi valutabili in regime di TFS (laurea, specializzazione). Personale supplente con servizio protrattosi oltre la data del 30/05/00 o nominato, in data successiva Nessun diritto in caso di servizi prestati “a cavallo” di due mesi, ma per meno di 15 giorni in ciascuno di essi (es. 20 aprile / 10 maggio) Diritto a corresponsione del TFR in caso di servizio prestato per almeno 15 giorni continuativi nello stesso mese (es. 10 aprile/24 aprile). Tale diritto sussiste anche nel caso di servizio continuativo prestato su più scuole nello stesso mese. L’onere dell’espletamento delle procedure è a carico dell’ultima. L’indennità per maternità corrisposta dopo la risoluzione del rapporto di lavoro ed il periodo di nomina giuridica in caso di mancata assunzione del servizio per astensione obbligatoria non sono utili ai fini del TFR. Si perde il diritto al riscatto di periodi di servizio anteriori al 30/05/00 e alla costituzione del “montante” - per il complessivo conteggio della somma spettante quale TFR al termine del rapporto di lavoro precario o a tempo indeterminato nel caso in cui: a) i servizi pregressi abbiano dato luogo a liquidazione o diritto di iscrizione all’INPDAP (ex ENPAS o ex INADEL); b) il lavoratore non sia risultato in servizio alla data del 30/05/00. Benché l’erogazione del TFR debba essere attuata “d’ufficio”, è opportuno che ciascuno controlli la propria posizione sulla base degli esempi proposti, inoltrando - in caso di “silenzio” della Amministrazione - apposita istanza. ° ° ° In base alla informativa INPDAP n° 24 del 29/10/02 in applicazione del Decreto Legislativo 26/3/01 è considerato utile - a domanda - ai fini pensionistici, il periodo corrispondente alla astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, anche se verificatasi al di fuori del rapporto di lavoro. Condizione necessaria: l’interessata deve vantare regolare contribuzione da lavoro, per almeno cinque anni, al momento della domanda. Ai sensi del D.L.vo n° 151/01 artt. 23 e 25: − i periodi di cui sopra sono ora valutabili a prescindere da riferimenti temporali; − è analogamente possibile il “riscatto” - ai fini pensionistici - dei periodi di congedo parentale (astensione facoltativa). ° ° ° In materia di contribuzione giova altresì ricordare il D.L.vo 184/97 e la Circolare INPDAP 13/2000 che consentono di “coprire” - sempre ai fini pensionistici - : − aspettative non retribuite; − congedi per maternità e formazione (es. L. 53 dell’ 8/3/00); − periodi intercorrenti fra la cessazione di una supplenza e l’inizio di quella successiva. Agorà è - come sempre - a disposizione per gli opportuni chiarimenti e/o la necessaria tutela del personale. Agorà Sindacato Naz.le Autonomo Scuola - Via Piave 62 - 05100 Terni - Tel./Fax 0744/279785 5 Tagli e… cuciti?... Razionalizzare, ridurre, tagliare sugli esuberi, i “malati”…, i portatori di handicap… Questa la ricetta - come sembra - essenziale per garantire - almeno in prospettiva - un effetto tampone rispetto alle poco pingui attuali retribuzioni del personale della scuola. In attesa di contratto, dunque, e con risorse da reperire sulla base di interventi che riverberano sugli stessi lavoratori effetti infausti, si va avanti… − e… (art. 35 comma 1 legge finanziaria) le cattedre di I° e II°, dall’orario precedentemente fissato dai decreti costitutivi, “sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi…” Fra un “distinguo” ed un altro, dunque, si verrà a determinare in base a tale intervento - nel tempo - una riduzione di circa 27 mila cattedre (come sembra potersi evincere dai dati forniti dal Ministro nella audizione del 23/10/02 in commissione cultura scienza, istruzione della Camera); − e… (Decreto Legge 212/02, poi divenuto Legge n° 268 del 22/11/02) si va ad identificare e “riconvertire” o “convertire” alla mobilità ad analoga o ad altra mansione, nella medesima o in altra pubblica Amministrazione, gli insegnanti facenti parte delle discipline ove - già nell’attuale - esiste esubero… Le classi sotto riportate corrispondono a situazioni di effettiva “criticità”. Abbiamo ritenuto di omettere “situazioni” suscettibili di riassorbimento a seguito di previsti o prevedibili pensionamenti. in più A030 - Educazione fisica nella scuola media A032 - Educazione musicale nella scuola media A033 - Educazione tecnica nella scuola media A016 - Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico A017 - Discipline economiche-aziendali A019 - Discipline giuridiche ed economiche A021 - Discipline pittoriche A022 - Discipline plastiche A031 - Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado A037 - Filosofia e storia A039 - Geografia A048 - Matematica applicata A060 - Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia A072 - Topografia generale, costruzioni rurali e disegno A075 - Dattilografia e stenografia A246 - Lingua e civiltà straniera (francese) C260 - Laboratorio di elettronica C270 - Laboratorio di elettrotecnica C300 - Laboratorio di informatica gestionale C555 - Esercitazioni di pratica professionale 621 133 959 145 404 82 80 52 67 44 90 41 43 59 425 83 183 158 66 100 Aggiornamento deliberato… aggiornamento obbligatorio? Agorà sarà a disposizione per tutta la consulenza necessaria presso il Liceo Scientifico Majorana a Orvieto Scalo il giorno 23 gennaio 2003 dalle ore 15.00 alle ore 17.30. SI se il collegio ne individua i criteri di realizzazione e partecipazione dei docenti. NO se il collegio esprime una semplice condivisione dell’iniziativa avviata. 6 In tal senso il parere espresso dal comitato orizzontale MIUR della scuola secondaria superiore del 20/3/02, su ricorso gerarchico studio legale D’Angelo e Arciprete di Treviso (v. anche Gildains.it) Agorà Sindacato Naz.le Autonomo Scuola - Via Pia- La comunicazione di servizio MIUR n° 4088 del 2 ottobre ‘02 ha identificato quali destinatari di iniziative di formazione in servizio sulla “integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap” i docenti di posto comune. Sin qui “nulla quaestio”. Qualche sospetto nasce invece dal disposto di cui all’art. 35, comma 7 della legge finanziaria per il 2003, laddove - di fatto - si prevede il ridimensionamento del fabbisogno di personale specializzato... 3 Agorà Sindacato Naz.le Autonomo Scuola Via Piave 62 - 05100 Terni Tel./Fax 0744/279785 TERNI -VIA PIAVE 64 - TEL 0744/282589 DENUNCE I.C.I. 730 CERTIFICAZIONI ISEE per: assegno maternità assegno famiglie numerose riduzione canone Telecom borse di studio iscrizione dei bambini agli asili buoni libro altre prestazioni sociali Da anni… garanzia di professionalità e competenza... 7 DOCUMENTI PER CALCOLO ISEE per tutti i componenti del nucleo familiare − Dati dei componenti del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda − Codici fiscali − Attestazione invalidità superiore al 66 % − Saldo al 31/12/01 per depositi e conti correnti bancari e postali ed il rispettivo codice CAB e ABI − Valore nominale di titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati al 31/12/01 ed i dati dell’intermediario che li gestisce − Valori di azioni o quote di investimento al 31/12/01 ed i dati dell’intermediario che li gestisce − Capitale maturato al 31/12/01 di assicurazioni sulla vita ed i dati dell’intermediario che li gestisce − Dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Unico) o Mod. CUD − Quota capitale residuo del mutuo fatto per l’acquisto o la costruzione di immobili − Contratto di affitto registrato − Visura catastale per terreni e fabbricati posseduti al 31/12/01 Modelli I.S.E. Prestazioni sociali agevolate Controlli da parte della Guardia di Finanza Con circolare n° 393000 dell’11/11/02 la Guardia di Finanza rende noto che - a breve - avranno inizio i controlli sulle dichiarazioni reddituali e patrimoniali (Modello I.S.E.) presentate per beneficiare di prestazioni sociali agevolate. Tra queste rientrano: 1. borse di studio; 2. assegni ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; 3. assegni di maternità; 4. iscrizione agli asili d’infanzia; 5. iscrizione ai corsi universitari (determinazione tasse); 6. servizi di pubblica utilità (riduzione canone Telecom, luce e gas); 7. prestazioni socio-sanitarie ed assistenziali. In caso di irregolarità due possono essere le conseguenze: − revoca dei benefici concessi dagli Enti eroganti la prestazione sociale; − sanzione ai sensi del codice penale in base a: a) art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); b) art. 76 D.P.R. 445/2000 (falsità in atti); c) art. 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato). Medea Centro Servizi 8 Via Piave 64 - 05100 Terni Tel./Fax 0744/282589 Borsa di studio Regione Umbria scuole elementari, medie, superiori Scadenza 30 gennaio 2003 A tutti i nuclei familiari residenti in Umbria, in cui siano presenti studenti iscritti alle scuole elementari, medie e superiori, e che: − abbiano un parametro ISEE non superiore ad euro 14.177,00; − abbiano sostenuto spese documentate per trasporto, iscrizione, sussidi (non acquisto dei testi scolastici) superiori a euro 51,66. Viene concessa su domanda un sussidio / borsa di studio fino ad un massimo di euro 360,00. Mod. 730 per appuntamento Gli utenti che avranno preparato per tempo tutta la necessaria documentazione, dovranno telefonare allo 0744/282589, per fissare la data per l’elaborazione della propria denuncia dei redditi. In questo modo si avrà, per l’utente stesso, un notevole risparmio di tempo. Agorà Sindacato Naz.le Autonomo Scuola - Via Piave 62 - 05100 Terni - Tel./Fax 0744/279785