AUTOTRASPORTO MERCI:
PARTE LA LIBERALIZZAZIONE
LE OPPORTUNITA’
PER LE IMPRESE
LA NUOVA DISCIPLINA
Quella che oggi viene comunemente indicata come una
liberalizzazione, è in realtà una nuova disciplina che rende
libera solo la determinazione del corrispettivo del servizio
di trasporto delle merci, ma individua nuove regole, molto
più efficaci, per la definizione dei rapporti contrattuali fra
i vettori ed i loro clienti.
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LA NUOVA DISCIPLINA
Le tariffe obbligatorie hanno condizionato per oltre
vent’anni il mercato dell’autotrasporto, incentrando
l’attenzione esclusivamente sul fattore costo, ma
tralasciando di apprezzare le caratteristiche di qualità del
servizio.
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LA NUOVA DISCIPLINA
Questo approccio ha portato alla concorrenza
esasperata fra vettori che si offrivano sul mercato
senza tener conto neanche dell’esigenza di coprire i
costi di esercizio, e buona parte dell’utenza ha
approfittato di questa degenerazione della
concorrenza ricercando il vettore che si offriva a
tariffe inferiori.
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LA NUOVA DISCIPLINA
Non sarà più possibile basare la propria competitività su
questi elementi, perché al centro del rapporto fra il vettore
ed il suo cliente viene posto il rispetto delle regole
fondamentali che devono essere osservate da entrambi i
contraenti.
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LA NUOVA DISCIPLINA
Il sistema delle tariffe obbligatorie aveva infatti due difetti
fondamentali.
• Innanzi tutto la enorme difficoltà dei controlli, previsti
attraverso la verifica che la pubblica Amministrazione
avrebbe dovuto effettuare sulla base delle lettere di vettura
e delle copie del giornale di bordo.
• L’altro difetto, che si è nel tempo trasformato in uno
strumento di contenzioso esasperato, era costituito dal fatto
che i controlli venivano fatti solo su richiesta del vettore
allo scopo di ottenere le differenze tariffarie.
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LA NUOVA DISCIPLINA
Non vi era quindi - se non marginalmente - alcun interesse
della pubblica Amministrazione ad irrogare sanzioni che
condizionassero in qualche modo i comportamenti dei
contraenti.
Con la nuova legge vettori e utenti rischiano insieme
l’applicazione di sanzioni che possono essere irrogate a
seguito di un controllo che può essere effettuato anche su
strada, da tutti gli agenti a ciò abilitati.
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I NUOVI RAPPORTI
Si tratta quindi di instaurare nuovi rapporti fra i vettori ed
i loro clienti, basati sulla qualità del servizio e sulla
conoscenza di tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni
commerciali e materiali collegate al trasporto, poiché
ognuno rischia conseguenze per le inadempienze degli
altri, fino alla confisca della merce che il proprietario
potrebbe subire anche se incolpevole.
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I NUOVI RAPPORTI
In un momento come l’attuale, in cui la concorrenza dei
vettori esteri, ed in particolare di quelli neocomunitari ed
extracomunitari, è estremamente agguerrita, la
responsabilizzazione di tutti i soggetti della filiera appare
quanto mai opportuna per garantire che non si inneschino
processi di concorrenza sleale basati sulla violazione delle
norme di sicurezza.
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LA RESPONSABILITA’ DEL VETTORE
La nuova normativa ha confermato il principio della
limitazione della responsabilità del vettore per la perdita o
l’avaria della merce, ad evitare che il trasportatore si
possa trovare a sua insaputa chiamato a risarcire danni di
entità assai elevata nel caso in cui il mittente non abbia
comunicato il valore reale della spedizione.
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LA RESPONSABILITA’ DEL VETTORE
L’abrogazione del sistema tariffario obbligatorio rischiava
infatti di provocare l’applicazione immediata dell’art.
1693 del Codice civile che dichiara illimitatamente
responsabile il vettore nei casi suddetti, con il
conseguente calcolo del danno sulla base dell’art. 1696,
che fa riferimento al prezzo corrente delle cose trasportate
al momento della riconsegna.
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LA RESPONSABILITA’ DEL VETTORE
Il decreto di attuazione della legge 32/2005 ha
riconfermato il limite previsto dalla Convenzione CMR
per i trasporti internazionali, portandolo invece, per quelli
nazionali, a 1 Euro per ogni chilogrammo di merce
trasportata, eliminando necessariamente la differenza
precedentemente prevista, basata sull’applicabilità delle
tariffe obbligatorie al singolo trasporto.
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LA VERIFICA DEI REQUISITI
Al momento della revisione annuale dei veicoli, l’impresa
sarà tenuta a produrre una certificazione circa la
permanenza dei requisiti di iscrizione all’Albo.
Sarà possibile avere la certezza della regolare iscrizione
all’Albo attraverso il controllo della carta di circolazione
del veicolo da cui risulti l’avvenuta revisione.
Sarà indispensabile una verifica annuale sulla permanenza
dei requisiti, oggi effettuata in maniera discontinua e non
omogenea dalle diverse Province.
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LA VERIFICA DEI REQUISITI
In caso di locazione, a bordo del veicolo dovrà essere
presente – oltre alla copia del contratto di locazione –
anche una copia del certificato di iscrizione all’Albo
dell’impresa locataria dal quale possano desumersi
eventuali limitazioni all’esercizio dell’attività.
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LA VERIFICA DEI REQUISITI
Sarà così possibile accertare che la locazione di un veicolo
della massima portata non sia effettuato da impresa iscritta
all’Albo con limitazioni circa la massa o la tipologia dei
veicoli.
Si potrà in questo modo combattere la concorrenza sleale
che imprese prive dei requisiti della capacità finanziaria e
della capacità professionale possono oggi portare alle
imprese in regola, approfittando della difficoltà dei
controlli.
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LA QUALIFICAZIONE DEI CONDUCENTI
Il recepimento tempestivo della Direttiva sulla
qualificazione dei conducenti consentirà un’ulteriore
selezione delle imprese, le quali potranno operare
esclusivamente avvalendosi di conducenti qualificati,
siano essi lavoratori dipendenti o autonomi.
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LA QUALIFICAZIONE DEI CONDUCENTI
Questa nuova disciplina offrirà non solo maggiori
garanzie sulla sicurezza della circolazione, ma consentirà
allo stesso tempo ai conducenti dei veicoli industriali di
tenere distinte – ai fini della sottrazione dei punti patente
– le violazioni commesse nell’esercizio dell’attività
professionale da quelle commesse alla guida della propria
autovettura personale.
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LE OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE
L’opportunità più rilevante, come già risulta evidente da
quanto detto, è quella di modificare le stesse basi del
rapporto fra il vettore ed il suo cliente.
La maggiore responsabilità che i due contraenti devono
assumersi reciprocamente favorirà i rapporti diretti fra
committente e trasportatore, riducendo al massimo i
passaggi di intermediazione oggi molto diffusi.
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IL RAPPORTO DIRETTO
Ogni passaggio in più, infatti, espone a maggiori pericoli
l’utente primario, il quale rischia di perdere il controllo
della filiera, non conoscendo direttamente tutti i soggetti
che la compongono e tra questi soprattutto il vettore che,
eseguendo materialmente il trasporto, più lo espone a
responsabilità condivise.
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IL RAPPORTO DIRETTO
E’ una vera rivoluzione per il mondo dell’autotrasporto,
dove è sempre stata presente in modo pesante, la tanto
deprecata “intermediazione parassitaria”.
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IL RAPPORTO DIRETTO
La conseguenza aberrante della vecchia disciplina è stata
quella di favorire nei fatti l’intermediazione poiché,
avvalendosene, l’utente primario – in caso di violazione
del minimo tariffario – poteva mettersi al riparo dal
rischio di sanzioni o rivalse, perché “mittente tariffario”
era soltanto colui che aveva il rapporto diretto con il
vettore e quindi, in presenza di intermediari, solo questi
ultimi erano soggetti ai rischi.
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IL RAPPORTO DIRETTO
La nuova legge modifica radicalmente questa situazione,
risalendo inequivocabilmente a tutta la filiera,
individuandola con precisione e prevedendo la
responsabilità soggettiva – oltre che del vettore – del
committente, del caricatore e del proprietario della merce,
i quali vengono ancora meglio identificati dal decreto
legislativo di attuazione.
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IL RAPPORTO DIRETTO
Nessuno di questi soggetti ha più la possibilità di scaricare
i rischi né le sanzioni su un terzo, e questo porterà
inevitabilmente a rapporti più diretti attraverso una più
severa selezione dei vettori cui affidare i trasporti,
emarginando in questo modo le imprese di trasporto che
non offrono tutte le garanzie circa la regolarità della loro
posizione.
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IL RAPPORTO DIRETTO
E’ da augurarsi che questo impianto normativo rappresenti
un deterrente sufficiente a favorire un rapporto diretto fra
committente e vettore, il quale ultimo sarà a sua volta
tenuto ad osservare puntualmente tutte le disposizioni
sull’attività di autotrasporto merci se vorrà mantenere la
sua clientela offrendole le necessarie garanzie.
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LE NORME COMUNITARIE
Gli stessi principi si ritrovano nel testo del nuovo
Regolamento comunitario sui tempi di guida e di riposo
dei conducenti, che andrà in approvazione nel prossimo
mese di aprile e comporterà, fra l’altro, l’obbligo
dell’installazione del cronotachigrafo elettronico sui nuovi
veicoli immatricolati dopo il ventesimo giorno dalla sua
pubblicazione.
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LE NORME COMUNITARIE
La nuova normativa prevede che “Le imprese, i caricatori,
gli spedizionieri, (…), i subappaltatori e le agenzie di
collocamento (di lavoro interinale) di conducenti si
assicurano che gli orari di lavoro concordati
contrattualmente siano conformi al (...) regolamento”.
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LE NORME COMUNITARIE
Relativamente alle sanzioni “Gli Stati membri
provvedono affinché un sistema di sanzioni
proporzionate, che possono includere sanzioni pecuniarie,
si applichi nei casi di inosservanza del presente
regolamento o del regolamento (CEE) n. 3821/85 da parte
delle imprese o dei caricatori, spedizionieri, ecc….”.
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LE NORME COMUNITARIE
Il concetto è ancora rafforzato nel progetto di Direttiva sui
controlli, che sarà pubblicata contemporaneamente al
nuovo Regolamento, i cui allegati prevedono le verifiche
da effettuare su strada e presso le imprese.
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LE NORME COMUNITARIE
“Nel caso venga accertata un’infrazione durante la catena
di trasporto, gli Stati membri possono, se opportuno,
verificare la corresponsabilità di altri soggetti che hanno
istigato o in altro modo contribuito a commettere tale
infrazione, ad esempio caricatori, commissionari di
trasporto o subappaltatori, compresa la verifica che i
contratti per la fornitura di servizi di trasporto siano
conformi alle disposizioni dei Regolamenti (CEE) n.
3820/85 e n. 3821/85”.
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I CONTRATTI
La forma contrattuale diventa pertanto, nella nuova
disciplina sia nazionale che comunitaria, un ulteriore
elemento importante di garanzia reciproca per le parti.
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I CONTRATTI
La nuova disciplina favorisce la stipulazione di contratti
scritti a garanzia di entrambe le parti, prevedendo anche gli
elementi essenziali che debbono comparire nel documento,
in mancanza dei quali – anche di uno solo di quelli previsti
– il contratto si intenderà come stipulato non in forma
scritta e non produrrà quindi gli effetti positivi previsti in
sede di accertamento delle responsabilità.
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I CONTRATTI
Al fine di facilitare l’uso della forma scritta nella
stipulazione dei contratti, la riforma prevede l’emanazione
di un decreto dirigenziale per la determinazione di modelli
contrattuali tipo.
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I CONTRATTI
Il decreto dirigenziale, che porta la data del 1° febbraio
2006, è stato pubblicato in Gazzetta il 7 dello stesso mese
e porta in allegato quattro modelli riferiti rispettivamente
al caso dell’effettuazione di una singola prestazione di
trasporto, di una pluralità di prestazioni, di servizi previsti
da accordi volontari e di prestazioni da parte di subvettori.
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I CONTRATTI
Anche se il decreto specifica in maniera esplicita che i
contratti tipo hanno valore indicativo per le parti, le quali
mantengono la facoltà di scegliere altre formulazioni
contrattuali purché contengano gli elementi essenziali di
cui all’articolo 6 del decreto legislativo, i modelli allegati
portano già degli elementi di chiarezza di indubbio
interesse.
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GLI ACCORDI
Allo scopo di fornire ulteriori garanzie alle parti, la legge
prevede la possibilità di stipulare accordi collettivi di
diritto privato fra le rappresentanze dei vettori e dei
committenti. In questo caso i contratti che discendono
dagli accordi dovranno essere obbligatoriamente nella
forma scritta e questo darà alle parti contraenti una
garanzia doppia.
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GLI ACCORDI
Con le tariffe a forcella gli accordi erano previsti come
sistema per derogare alla disciplina obbligatoria e il più
delle volte sono stati utilizzati per legittimare l’esecuzione
dei servizi a livelli ben inferiori al minimo tariffario,
perché quello era il reale prezzo dettato dal mercato.
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GLI ACCORDI
Oggi, invece, gli accordi diventano un vantaggio reale e
concreto per entrambe le parti perché serviranno a fornire
le garanzie sufficienti a dimostrare che i contratti stipulati
per la loro applicazione tengono conto di tutte le regole di
sicurezza.
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GLI ACCORDI
Il vettore saprà con certezza che in quei settori non potrà
essergli chiesto di rischiare sanzioni per non aver osservato
limiti e prescrizioni di legge.
Il committente saprà di aver stipulato un contratto in virtù
di un accordo sottoscritto fra le rappresentanze delle due
parti, che - se applicato seriamente - costituisce in sé la
dimostrazione di aver rispettato tutte le prescrizioni sulla
sicurezza della circolazione e sulla sicurezza sociale.
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GLI ACCORDI
Negli accordi potranno essere introdotti meccanismi che
tengano conto dei fattori di costo e di produttività per la
determinazione del corrispettivo dei servizi, nonché
regole per l’adeguamento dei prezzi in funzione della
variazione di tali fattori.
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GLI ACCORDI
La determinazione del corrispettivo dovrà essere sempre
lasciata alle parti che stipulano i singoli contratti, poiché
le regole comunitarie vietano di stipulare accordi collettivi
nei quali sia determinato un prezzo uguale per tutte le
imprese che lo applicano, ma consentono di fissare tutte le
regole che le parti sono tenute ad applicare.
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GLI ACCORDI
La nuova disciplina prevede inoltre la costituzione di
organismi di verifica della corretta applicazione degli
accordi, con la partecipazione della pubblica
Amministrazione, nonché procedure di raffreddamento
delle vertenze con l’obbligo di ricorrere ad un tentativo di
conciliazione affidato ad un soggetto terzo, nominato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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GLI ACCORDI
Non più accordi per derogare alla legge.
NUOVI ACCORDI PER OPERARE NEL
RISPETTO DELLE REGOLE
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Presentazione ANITA