AUTOTRASPORTO MERCI: PARTE LA LIBERALIZZAZIONE LE OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE LA NUOVA DISCIPLINA Quella che oggi viene comunemente indicata come una liberalizzazione, è in realtà una nuova disciplina che rende libera solo la determinazione del corrispettivo del servizio di trasporto delle merci, ma individua nuove regole, molto più efficaci, per la definizione dei rapporti contrattuali fra i vettori ed i loro clienti. 2 LA NUOVA DISCIPLINA Le tariffe obbligatorie hanno condizionato per oltre vent’anni il mercato dell’autotrasporto, incentrando l’attenzione esclusivamente sul fattore costo, ma tralasciando di apprezzare le caratteristiche di qualità del servizio. 3 LA NUOVA DISCIPLINA Questo approccio ha portato alla concorrenza esasperata fra vettori che si offrivano sul mercato senza tener conto neanche dell’esigenza di coprire i costi di esercizio, e buona parte dell’utenza ha approfittato di questa degenerazione della concorrenza ricercando il vettore che si offriva a tariffe inferiori. 4 LA NUOVA DISCIPLINA Non sarà più possibile basare la propria competitività su questi elementi, perché al centro del rapporto fra il vettore ed il suo cliente viene posto il rispetto delle regole fondamentali che devono essere osservate da entrambi i contraenti. 5 LA NUOVA DISCIPLINA Il sistema delle tariffe obbligatorie aveva infatti due difetti fondamentali. • Innanzi tutto la enorme difficoltà dei controlli, previsti attraverso la verifica che la pubblica Amministrazione avrebbe dovuto effettuare sulla base delle lettere di vettura e delle copie del giornale di bordo. • L’altro difetto, che si è nel tempo trasformato in uno strumento di contenzioso esasperato, era costituito dal fatto che i controlli venivano fatti solo su richiesta del vettore allo scopo di ottenere le differenze tariffarie. 6 LA NUOVA DISCIPLINA Non vi era quindi - se non marginalmente - alcun interesse della pubblica Amministrazione ad irrogare sanzioni che condizionassero in qualche modo i comportamenti dei contraenti. Con la nuova legge vettori e utenti rischiano insieme l’applicazione di sanzioni che possono essere irrogate a seguito di un controllo che può essere effettuato anche su strada, da tutti gli agenti a ciò abilitati. 7 I NUOVI RAPPORTI Si tratta quindi di instaurare nuovi rapporti fra i vettori ed i loro clienti, basati sulla qualità del servizio e sulla conoscenza di tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni commerciali e materiali collegate al trasporto, poiché ognuno rischia conseguenze per le inadempienze degli altri, fino alla confisca della merce che il proprietario potrebbe subire anche se incolpevole. 8 I NUOVI RAPPORTI In un momento come l’attuale, in cui la concorrenza dei vettori esteri, ed in particolare di quelli neocomunitari ed extracomunitari, è estremamente agguerrita, la responsabilizzazione di tutti i soggetti della filiera appare quanto mai opportuna per garantire che non si inneschino processi di concorrenza sleale basati sulla violazione delle norme di sicurezza. 9 LA RESPONSABILITA’ DEL VETTORE La nuova normativa ha confermato il principio della limitazione della responsabilità del vettore per la perdita o l’avaria della merce, ad evitare che il trasportatore si possa trovare a sua insaputa chiamato a risarcire danni di entità assai elevata nel caso in cui il mittente non abbia comunicato il valore reale della spedizione. 10 LA RESPONSABILITA’ DEL VETTORE L’abrogazione del sistema tariffario obbligatorio rischiava infatti di provocare l’applicazione immediata dell’art. 1693 del Codice civile che dichiara illimitatamente responsabile il vettore nei casi suddetti, con il conseguente calcolo del danno sulla base dell’art. 1696, che fa riferimento al prezzo corrente delle cose trasportate al momento della riconsegna. 11 LA RESPONSABILITA’ DEL VETTORE Il decreto di attuazione della legge 32/2005 ha riconfermato il limite previsto dalla Convenzione CMR per i trasporti internazionali, portandolo invece, per quelli nazionali, a 1 Euro per ogni chilogrammo di merce trasportata, eliminando necessariamente la differenza precedentemente prevista, basata sull’applicabilità delle tariffe obbligatorie al singolo trasporto. 12 LA VERIFICA DEI REQUISITI Al momento della revisione annuale dei veicoli, l’impresa sarà tenuta a produrre una certificazione circa la permanenza dei requisiti di iscrizione all’Albo. Sarà possibile avere la certezza della regolare iscrizione all’Albo attraverso il controllo della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l’avvenuta revisione. Sarà indispensabile una verifica annuale sulla permanenza dei requisiti, oggi effettuata in maniera discontinua e non omogenea dalle diverse Province. 13 LA VERIFICA DEI REQUISITI In caso di locazione, a bordo del veicolo dovrà essere presente – oltre alla copia del contratto di locazione – anche una copia del certificato di iscrizione all’Albo dell’impresa locataria dal quale possano desumersi eventuali limitazioni all’esercizio dell’attività. 14 LA VERIFICA DEI REQUISITI Sarà così possibile accertare che la locazione di un veicolo della massima portata non sia effettuato da impresa iscritta all’Albo con limitazioni circa la massa o la tipologia dei veicoli. Si potrà in questo modo combattere la concorrenza sleale che imprese prive dei requisiti della capacità finanziaria e della capacità professionale possono oggi portare alle imprese in regola, approfittando della difficoltà dei controlli. 15 LA QUALIFICAZIONE DEI CONDUCENTI Il recepimento tempestivo della Direttiva sulla qualificazione dei conducenti consentirà un’ulteriore selezione delle imprese, le quali potranno operare esclusivamente avvalendosi di conducenti qualificati, siano essi lavoratori dipendenti o autonomi. 16 LA QUALIFICAZIONE DEI CONDUCENTI Questa nuova disciplina offrirà non solo maggiori garanzie sulla sicurezza della circolazione, ma consentirà allo stesso tempo ai conducenti dei veicoli industriali di tenere distinte – ai fini della sottrazione dei punti patente – le violazioni commesse nell’esercizio dell’attività professionale da quelle commesse alla guida della propria autovettura personale. 17 LE OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE L’opportunità più rilevante, come già risulta evidente da quanto detto, è quella di modificare le stesse basi del rapporto fra il vettore ed il suo cliente. La maggiore responsabilità che i due contraenti devono assumersi reciprocamente favorirà i rapporti diretti fra committente e trasportatore, riducendo al massimo i passaggi di intermediazione oggi molto diffusi. 18 IL RAPPORTO DIRETTO Ogni passaggio in più, infatti, espone a maggiori pericoli l’utente primario, il quale rischia di perdere il controllo della filiera, non conoscendo direttamente tutti i soggetti che la compongono e tra questi soprattutto il vettore che, eseguendo materialmente il trasporto, più lo espone a responsabilità condivise. 19 IL RAPPORTO DIRETTO E’ una vera rivoluzione per il mondo dell’autotrasporto, dove è sempre stata presente in modo pesante, la tanto deprecata “intermediazione parassitaria”. 20 IL RAPPORTO DIRETTO La conseguenza aberrante della vecchia disciplina è stata quella di favorire nei fatti l’intermediazione poiché, avvalendosene, l’utente primario – in caso di violazione del minimo tariffario – poteva mettersi al riparo dal rischio di sanzioni o rivalse, perché “mittente tariffario” era soltanto colui che aveva il rapporto diretto con il vettore e quindi, in presenza di intermediari, solo questi ultimi erano soggetti ai rischi. 21 IL RAPPORTO DIRETTO La nuova legge modifica radicalmente questa situazione, risalendo inequivocabilmente a tutta la filiera, individuandola con precisione e prevedendo la responsabilità soggettiva – oltre che del vettore – del committente, del caricatore e del proprietario della merce, i quali vengono ancora meglio identificati dal decreto legislativo di attuazione. 22 IL RAPPORTO DIRETTO Nessuno di questi soggetti ha più la possibilità di scaricare i rischi né le sanzioni su un terzo, e questo porterà inevitabilmente a rapporti più diretti attraverso una più severa selezione dei vettori cui affidare i trasporti, emarginando in questo modo le imprese di trasporto che non offrono tutte le garanzie circa la regolarità della loro posizione. 23 IL RAPPORTO DIRETTO E’ da augurarsi che questo impianto normativo rappresenti un deterrente sufficiente a favorire un rapporto diretto fra committente e vettore, il quale ultimo sarà a sua volta tenuto ad osservare puntualmente tutte le disposizioni sull’attività di autotrasporto merci se vorrà mantenere la sua clientela offrendole le necessarie garanzie. 24 LE NORME COMUNITARIE Gli stessi principi si ritrovano nel testo del nuovo Regolamento comunitario sui tempi di guida e di riposo dei conducenti, che andrà in approvazione nel prossimo mese di aprile e comporterà, fra l’altro, l’obbligo dell’installazione del cronotachigrafo elettronico sui nuovi veicoli immatricolati dopo il ventesimo giorno dalla sua pubblicazione. 25 LE NORME COMUNITARIE La nuova normativa prevede che “Le imprese, i caricatori, gli spedizionieri, (…), i subappaltatori e le agenzie di collocamento (di lavoro interinale) di conducenti si assicurano che gli orari di lavoro concordati contrattualmente siano conformi al (...) regolamento”. 26 LE NORME COMUNITARIE Relativamente alle sanzioni “Gli Stati membri provvedono affinché un sistema di sanzioni proporzionate, che possono includere sanzioni pecuniarie, si applichi nei casi di inosservanza del presente regolamento o del regolamento (CEE) n. 3821/85 da parte delle imprese o dei caricatori, spedizionieri, ecc….”. 27 LE NORME COMUNITARIE Il concetto è ancora rafforzato nel progetto di Direttiva sui controlli, che sarà pubblicata contemporaneamente al nuovo Regolamento, i cui allegati prevedono le verifiche da effettuare su strada e presso le imprese. 28 LE NORME COMUNITARIE “Nel caso venga accertata un’infrazione durante la catena di trasporto, gli Stati membri possono, se opportuno, verificare la corresponsabilità di altri soggetti che hanno istigato o in altro modo contribuito a commettere tale infrazione, ad esempio caricatori, commissionari di trasporto o subappaltatori, compresa la verifica che i contratti per la fornitura di servizi di trasporto siano conformi alle disposizioni dei Regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85”. 29 I CONTRATTI La forma contrattuale diventa pertanto, nella nuova disciplina sia nazionale che comunitaria, un ulteriore elemento importante di garanzia reciproca per le parti. 30 I CONTRATTI La nuova disciplina favorisce la stipulazione di contratti scritti a garanzia di entrambe le parti, prevedendo anche gli elementi essenziali che debbono comparire nel documento, in mancanza dei quali – anche di uno solo di quelli previsti – il contratto si intenderà come stipulato non in forma scritta e non produrrà quindi gli effetti positivi previsti in sede di accertamento delle responsabilità. 31 I CONTRATTI Al fine di facilitare l’uso della forma scritta nella stipulazione dei contratti, la riforma prevede l’emanazione di un decreto dirigenziale per la determinazione di modelli contrattuali tipo. 32 I CONTRATTI Il decreto dirigenziale, che porta la data del 1° febbraio 2006, è stato pubblicato in Gazzetta il 7 dello stesso mese e porta in allegato quattro modelli riferiti rispettivamente al caso dell’effettuazione di una singola prestazione di trasporto, di una pluralità di prestazioni, di servizi previsti da accordi volontari e di prestazioni da parte di subvettori. 33 I CONTRATTI Anche se il decreto specifica in maniera esplicita che i contratti tipo hanno valore indicativo per le parti, le quali mantengono la facoltà di scegliere altre formulazioni contrattuali purché contengano gli elementi essenziali di cui all’articolo 6 del decreto legislativo, i modelli allegati portano già degli elementi di chiarezza di indubbio interesse. 34 GLI ACCORDI Allo scopo di fornire ulteriori garanzie alle parti, la legge prevede la possibilità di stipulare accordi collettivi di diritto privato fra le rappresentanze dei vettori e dei committenti. In questo caso i contratti che discendono dagli accordi dovranno essere obbligatoriamente nella forma scritta e questo darà alle parti contraenti una garanzia doppia. 35 GLI ACCORDI Con le tariffe a forcella gli accordi erano previsti come sistema per derogare alla disciplina obbligatoria e il più delle volte sono stati utilizzati per legittimare l’esecuzione dei servizi a livelli ben inferiori al minimo tariffario, perché quello era il reale prezzo dettato dal mercato. 36 GLI ACCORDI Oggi, invece, gli accordi diventano un vantaggio reale e concreto per entrambe le parti perché serviranno a fornire le garanzie sufficienti a dimostrare che i contratti stipulati per la loro applicazione tengono conto di tutte le regole di sicurezza. 37 GLI ACCORDI Il vettore saprà con certezza che in quei settori non potrà essergli chiesto di rischiare sanzioni per non aver osservato limiti e prescrizioni di legge. Il committente saprà di aver stipulato un contratto in virtù di un accordo sottoscritto fra le rappresentanze delle due parti, che - se applicato seriamente - costituisce in sé la dimostrazione di aver rispettato tutte le prescrizioni sulla sicurezza della circolazione e sulla sicurezza sociale. 38 GLI ACCORDI Negli accordi potranno essere introdotti meccanismi che tengano conto dei fattori di costo e di produttività per la determinazione del corrispettivo dei servizi, nonché regole per l’adeguamento dei prezzi in funzione della variazione di tali fattori. 39 GLI ACCORDI La determinazione del corrispettivo dovrà essere sempre lasciata alle parti che stipulano i singoli contratti, poiché le regole comunitarie vietano di stipulare accordi collettivi nei quali sia determinato un prezzo uguale per tutte le imprese che lo applicano, ma consentono di fissare tutte le regole che le parti sono tenute ad applicare. 40 GLI ACCORDI La nuova disciplina prevede inoltre la costituzione di organismi di verifica della corretta applicazione degli accordi, con la partecipazione della pubblica Amministrazione, nonché procedure di raffreddamento delle vertenze con l’obbligo di ricorrere ad un tentativo di conciliazione affidato ad un soggetto terzo, nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 41 GLI ACCORDI Non più accordi per derogare alla legge. NUOVI ACCORDI PER OPERARE NEL RISPETTO DELLE REGOLE 42