elios previdenza
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
UNIT LINKED DESTINATO AD ATTUARE UNA
FORMA PENSIONISTICA INDIVIDUALE (F.I.P.)
Il presente Fascicolo informativo, contenente
a. Scheda sintetica
b. Nota informativa
c. Condizioni di assicurazione, comprensive di
Regolamento dei fondi interni
d. Glossario
e. Modulo di proposta
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.
Antoniana Veneta Popolare Vita S.p.A.
Largo Ugo Irneri, 1
34123 Trieste – Italia
Tel. 040 311 919 - Fax 040 311 922
Cap. soc. int.versato € 100.000.000
REA Trieste n. 100643
Reg. Imp. Trieste n. 00791040322
P.IVA e c.f. 00791040322
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
del 11 aprile 1991 (G.U. 18.4.1991 n. 91)
Società soggetta all'attività congiunta
di direzione e coordinamento di
LLOYD ADRIATICO e
BANCA ANTONVENETA
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SCHEDA SINTETICA
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL
CONTRATTO.
La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al Contraente un’informazione
di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.”
1. INFORMAZIONI GENERALI
1.a) Impresa di assicurazione
Il contratto viene stipulato con Antonveneta Vita S.p.A., soggetta all’attività congiunta di direzione e coordinamento di
Lloyd Adriatico S.p.A. (gruppo Allianz) e Banca Antonveneta.
1.b) Denominazione del contratto
Elios Previdenza.
1.c) Tipologia del contratto
Le prestazioni previste dal contratto sono espresse, nella fase di accumulo della prestazione previdenziale, in quote di
un fondo interno scelto dal Contraente il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le
quote sono rappresentazione. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili
all’andamento del valore delle quote. Per le prestazioni pensionistiche collegate ai fondi “Sicuro” e “Protetto” è
prevista una garanzia, rispettivamente, di rendimento minimo e di restituzione degli importi investiti nel fondo. Nella fase
di erogazione la rendita è contrattualmente garantita dall’impresa e si rivaluta annualmente in base al rendimento di una
gestione interna separata di attivi.
1.d) Durata
La durata della fase di accumulo va dalla data di decorrenza alla data di accesso alla prestazione pensionistica
coincidente, ai sensi del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (di seguito Decreto) , con:
• il compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di
iscrizione ad una forma pensionistica complementare;
• la cessazione dell’attività lavorativa con almeno 15 anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare e
un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia dal proprio regime
obbligatorio.
E’ consentita la prosecuzione della partecipazione alla forma pensionistica individuale non oltre i 5 anni dal
raggiungimento del limite dell’età pensionabile.
1.e) Pagamento dei premi
Il Contraente stabilisce l’importo del premio tenendo conto delle sue esigenze previdenziali. L'ammontare minimo del
primo versamento, inclusi i diritti di contratto, è pari a 500 euro oppure a 100 euro se contestualmente viene acceso un
piano di accumulo di versamento premi (PAC) tramite RID.
È possibile per il Contraente effettuare in qualsiasi momento ulteriori versamenti aggiuntivi al premio iniziale, tramite
bonifico bancario (in tale caso, di importo minimo pari a 100 euro) oppure mediante l’accensione di un PAC tramite RID
(in tale caso di importo minimo pari a 25 euro). Nel caso di pagamenti a mezzo RID, il Contraente deve indicare la
periodicità del versamento da effettuare scegliendo tra periodicità mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale,
semestrale o annuale.
Il versamento dei premi è consentito sino all’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica.
E’ facoltà del Contraente:
- variare l’importo del premio da pagare, in aumento o in diminuzione;
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- variare la periodicità dei versamenti mediante RID;
- sospendere e successivamente riprendere il versamento dei premi, interrompere il versamento dei premi.
2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
Elios Previdenza è un contratto di assicurazione sulla vita finalizzato all'attuazione di una forma pensionistica individuale
ai sensi dell’art. 9 ter del Decreto, e la prestazione principale consiste nell'erogazione di un trattamento pensionistico in
forma di rendita in caso di pensionamento del Contraente.
L’adesione alle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita è libera, non
essendo necessariamente legata ad una determinata occupazione o all'esercizio di una libera professione.
Le agevolazioni fiscali previste per i contratti destinati ad attuare forme pensionistiche individuali operano solo in
presenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge e illustrate al punto 14 della Nota informativa.
Il contratto è strutturato in due distinte fasi:
• la fase di accumulo, durante la quale il Contraente, per la costituzione progressiva delle prestazioni pensionistiche,
versa i premi in un contratto di assicurazione di tipo unit linked;
• la fase di erogazione della rendita, durante la quale, sulla base dell’ammontare maturato durante la fase di
accumulo, viene erogata la prestazione di rendita vitalizia rivalutabile.
Si precisa che una parte dei premi versati dal Contraente è trattenuta da Antonveneta Vita per far fronte ai costi relativi
all’acquisizione e alla gestione del contratto e non concorre pertanto alla formazione della prestazione previdenziale.
Al fine di consentire al Contraente una valutazione orientativa del proprio fabbisogno previdenziale, Antonveneta Vita è
tenuta a consegnare, unitamente alla Nota informativa, un Progetto esemplificativo redatto in forma
personalizzata secondo lo schema di cui alla circolare ISVAP 445/01.
3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità
Rendita: in caso di vita del Contraente al raggiungimento dei requisiti stabiliti dal Decreto, il contratto prevede
l'erogazione di una rendita rivalutabile, che potrà essere “vitalizia”, “vitalizia reversibile” o “certa e
successivamente vitalizia”.
Capitale: il Contraente può chiedere la liquidazione in forma di capitale nel limite del 50% (cinquanta per cento) della
prestazione pensionistica maturata. Qualora la rendita vitalizia annua risulti inferiore all’assegno sociale di cui
all’art. 3 commi 6 e 7 della Legge 8 agosto 1995 n. 335, il Contraente può optare per la liquidazione in capitale
dell’intera prestazione pensionistica maturata.
b) Riscatto
Riscatto in caso di cessazione dell’attività lavorativa: in caso di cessazione dell’attività lavorativa senza aver
maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica di cui al punto a), il contratto, come stabilito dal
Decreto, prevede il pagamento al Contraente che lo richieda del capitale maturato.
Riscatto in caso decesso del Contraente: in caso di decesso del Contraente prima dell’accesso ad una prestazione
pensionistica complementare, il contratto prevede il pagamento agli eredi del capitale maturato alla data di
decesso, maggiorato, nel caso in cui sia decorso almeno 1 anno dalla decorrenza del contratto, in base all’età del
Contraente al verificarsi dell’evento, secondo quanto meglio descritto nella Nota informativa.
Riscatto ex art. 10, comma 1, D. Lgs. 124/93: trascorsi 8 anni di iscrizione alla forma pensionistica individuale il
contratto prevede il pagamento, al Contraente, della totalità o di una parte del capitale maturato, per le
motivazioni previste dal Decreto: per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o per la
realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a) b) c) e d) dell’articolo 31, comma
1, della legge 5 agosto 1978 n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, ovvero per eventuali spese
sanitarie, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
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Ai fini dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto al riscatto anche parziale della posizione individuale, sono
considerati utili tutti i periodi di iscrizione ad altre forme pensionistiche, per i quali non è stato esercitato il diritto di
riscatto.
c) Prestazioni in caso di trasferimento della posizione individuale
Come stabilito dal Decreto, il Contraente ha facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma
pensionistica complementare alla quale abbia facoltà di accesso in relazione alla sua attività lavorativa, senza vincoli
temporali. Il trasferimento con destinazione diversa da quella di cui sopra è possibile trascorso un periodo minimo di 3
anni dalla decorrenza del contratto.
Per le prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità collegate al fondo Antonveneta Vita “Sicuro” è previsto il
riconoscimento di una garanzia di rendimento minimo pari, per ciascun premio versato, al massimo tasso tecnico
applicabile in un contratto di assicurazione all’epoca del versamento stesso (Provvedimento ISVAP n. 1036/98 e
successive modifiche ed integrazioni).
Per le prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità collegate al fondo Antonveneta Vita “Protetto” è prevista
una garanzia di capitale.
Per la presenza di costi gravanti sul contratto, è comunque possibile che l'entità della prestazione corrisposta risulti
inferiore ai premi versati.
Per le prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità collegate ai fondi interni Anonveneta Vita “Armonico” e
“Attivo” e per tutti i casi di riscatto e di trasferimento della posizione individuale, non essendo presente alcuna garanzia
di capitale o di rendimento minimo, è possibile che in caso di andamento sfavorevole del valore delle quote e/o per la
presenza di costi gravanti sul contratto, l'entità della prestazione corrisposta risulti inferiore ai premi versati.
Antonveneta Vita si riserva la facoltà di modificare la base demografica utilizzata per il calcolo della prestazione
pensionistica in forma di rendita, ai sensi della circolare ISVAP 434/01. Tale modifica ha effetto su tutti i premi versati,
compresi quelli già versati al momento dell’entrata in vigore della modifica.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le prestazioni assicurative sono
regolate dagli articoli 1, 6, 10, 11, 12, 13 e 14 delle Condizioni di assicurazione.
4. RISCHI FINANZIARI A CARICO DEL CONTRAENTE
Per le prestazioni pensionistiche collegate ai fondi interni “Sicuro” e “Protetto” è prevista una garanzia, rispettivamente,
di rendimento minimo e di restituzione degli importi investiti nel fondo. In tutti gli altri casi l’Antonveneta Vita non offre
alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari riconducibili
all’andamento del valore delle quote.
4.a) Rischi finanziari a carico del Contraente
Il contratto comporta per il Contraente i seguenti rischi finanziari:
a) ottenere, al termine della fase di accumulo, un capitale inferiore ai premi versati;
b) ottenere, in caso di riscatto o di trasferimento della posizione previdenziale maturata, un valore inferiore ai premi
versati;
c) ottenere un capitale in caso di morte del Contraente inferiore ai premi versati.
4.b) Profilo di rischio dei fondi
Ciascun fondo presenta profili di rischio di cui il Contraente deve tenere conto con riferimento alla propria propensione al
rischio e al periodo temporale che lo separa dal pensionamento. Nella successiva tabella è riportato, in base alla
classificazione indicata dall’ISVAP, il profilo di rischio dei fondi a cui le prestazioni possono essere collegate.
Profilo di rischio
Fondo
Sicuro
Protetto
Armonico
Attivo
Basso Medio Basso
⌧
⌧
Medio
Medio Alto
Alto
Molto alto
⌧
⌧
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5. COSTI
Antonveneta Vita, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva
dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D.
I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dal fondo riducono l’ammontare delle prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo nella fase di accumulo della prestazione
previdenziale, viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall’ISVAP, l’indicatore sintetico “Costo percentuale
medio annuo”.
Il “Costo percentuale medio annuo” indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di
rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.
A titolo di esempio, se per una durata della fase di accumulo pari a 40 anni il “Costo percentuale medio annuo” del 10°
anno è pari all’1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di trasferimento della posizione
individuale al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell’1% per ogni anno di durata del
rapporto previdenziale. Il “Costo percentuale medio annuo” del 40° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto
dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino al raggiungimento dei requisiti per
la prestazione pensionistica.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durata ed impiegando
un’ipotesi di rendimento del fondo che è soggetta a discostarsi dai dati reali.
Il dato non tiene conto degli eventuali costi di overperformance e di switch gravanti sui fondi, in quanto elementi variabili
dipendenti dall’attività gestionale e dalle possibili opzioni esercitabili a discrezione del Contraente.
Il “Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito
dall’ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale prevista in fase di erogazione delle prestazioni.
Fondo: “Sicuro”
(Profilo di rischio Basso)
Premio annuo: € 1.250
Sesso ed Età: qualunque
Durata fase di accumulo: 40
Durata
dell'operazione
assicurativa
5
10
15
20
25
30
35
40
Costo
percentuale
medio annuo
4,78%
2,79%
2,17%
1,87%
1,69%
1,58%
1,49%
1,43%
Premio annuo: € 2.500
Sesso ed Età: qualunque
Durata fase di accumulo: 40
Durata
dell'operazione
assicurativa
5
10
15
20
25
30
35
40
Costo
percentuale
medio annuo
4,49%
2,71%
2,13%
1,85%
1,68%
1,57%
1,49%
1,43%
Premio annuo: € 5.000
Sesso ed Età: qualunque
Durata fase di accumulo: 40
Durata
dell'operazione
assicurativa
5
10
15
20
25
30
35
40
Costo
percentuale
medio annuo
4,14%
2,60%
2,08%
1,81%
1,66%
1,55%
1,47%
1,42%
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Fondo: “Armonico”
(Profilo di rischio Medio)
Premio annuo: € 1.250
Sesso ed Età: qualunque
Durata fase di accumulo: 40
Durata
dell'operazione
assicurativa
5
10
15
20
25
30
35
40
Costo
percentuale
medio annuo
5,12%
3,15%
2,53%
2,23%
2,05%
1,94%
1,86%
1,79%
Premio annuo: € 2.500
Sesso ed Età: qualunque
Durata fase di accumulo: 40
Durata
dell'operazione
assicurativa
5
10
15
20
25
30
35
40
Costo
percentuale
medio annuo
4,84%
3,06%
2,49%
2,21%
2,04%
1,93%
1,85%
1,79%
Premio annuo: € 5.000
Sesso ed Età: qualunque
Durata fase di accumulo: 40
Durata
dell'operazione
assicurativa
5
10
15
20
25
30
35
40
Costo
percentuale
medio annuo
4,49%
2,96%
2,44%
2,18%
2,02%
1,91%
1,84%
1,78%
Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni della fase di accumulo può risultare
significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.
Costi di erogazione della rendita
Nella fase di erogazione della rendita è previsto un costo per il relativo pagamento. In caso di rendita corrisposta con
periodicità annuale il caricamento è pari all’1,25%; in caso di rendita corrisposta con periodicità mensile il caricamento è
pari al 4%.
6. ILLUSTRAZIONE DI ALCUNI DATI STORICI DI RENDIMENTO DEI FONDI
In questa sezione è rappresentato il rendimento storico realizzato nell’ultimo anno, negli ultimi 2 e negli ultimi 3 dai fondi
a cui possono essere collegate le prestazioni assicurative. Non è disponibile il rendimento storico realizzato negli ultimi
5 e 10 anni in quanto tutti i fondi sono di recente istituzione.
Il dato è confrontato con quello di un parametro di riferimento, di seguito denominato “benchmark”. Il benchmark è un
indice comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un
fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontare il risultato della gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è
gravato da costi.
Le predette informazioni sono integrate con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Fondo “Sicuro”
Benchmark
Rendimento medio annuo composto
Ultimi 2 anni
Ultimi 3 anni
2,02%
2,94%
2,65%
2,85%
Ultimi 4 anni
2,93%
3,57%
Fondo “Protetto”
Benchmark
Rendimento medio annuo composto
Ultimi 2 anni
Ultimi 3 anni
2,78%
3,39%
6,84%
6,37%
Ultimi 4 anni
3,40%
5,75%
Fondo “Armonico”
Benchmark
Rendimento medio annuo composto
Ultimi 2 anni
Ultimi 3 anni
6,89%
7,61%
9,15%
9,38%
Ultimi 4 anni
3,10%
3,76%
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Fondo “Attivo”
Benchmark
Rendimento medio annuo composto
Ultimi 2 anni
Ultimi 3 anni
11,57%
12,31%
10,51%
11,44%
Ultimi 4 anni
4,61%
0,55%
Tasso medio di inflazione
Ultimi 2 anni
Ultimi 3 anni
Ultimi 4 anni
1,85%
2,07%
2,17%
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
7. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA
In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata “Fondo S. Giusto”
negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il
tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di impiegati ed operai.
Anno
2001
2002
2003
2004
2005
Rendimento realizzato dal
“FONDO S. GIUSTO”
nell’anno precedente
6,35%
5,51%
4,80%
4,00%
4,00%
Rendimento minimo
riconosciuto agli
Assicurati
5,15%
4,31%
3,60%
2,80%
2,80%
Rendimento medio dei
titoli di Stato e delle
obbligazioni
4,93%
4,67%
3,73%
3,59%
3,16%
Inflazione
2,70%
2,50%
2,50%
2,00%
1,70%
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
8. DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione
E della Nota informativa.
L’Antonveneta Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda
sintetica.
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NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto
alla preventiva approvazione da parte dell’ISVAP.
La Nota informativa si articola in sei sezioni:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
INFORMAZIONI RELATIVE AD ANTONVENETA VITA
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E AI RISCHI FINANZIARI
INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI E ALLA GESTIONE SEPARATA
INFORMAZIONI RELATIVE AI COSTI E REGIME FISCALE
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE CONTRATTO
DATI STORICI RELATIVI AI FONDI
A. INFORMAZIONI RELATIVE AD ANTONVENETA VITA
1. Informazioni generali
Il contratto viene stipulato con Antonveneta Vita S.p.A., soggetta all'attività congiunta di direzione e coordinamento di
Lloyd Adriatico (Gruppo Allianz), e Banca Antonveneta.
Antonveneta Vita ha forma giuridica di società per azioni, sede legale in Italia, in Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste e
capitale sociale di 100.000.000 euro interamente versato. Il numero telefonico è 040 311919, il sito internet è
www.antonvenetavita.it e l’indirizzo di posta elettronica è [email protected].
Antonveneta Vita è impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato dell’11 aprile 1991 (G.U. 18.4.91 n. 91) e successive integrazioni.
La società di revisione di Antonveneta Vita è KPMG S.p.A., via G. Carducci 20, 34122 Trieste.
2. Conflitto di interessi
Dato che Antonveneta Vita appartiene al gruppo Allianz ed a quello Banca Antonveneta, presenti ed attivi nel campo
dell’intermediazione e della gestione finanziaria, per tutelare il Contraente da possibili situazioni di conflitto d’interessi,
essa si impegna ad acquistare, nel caso di titoli emessi da società dei gruppi di appartenenza, solo titoli che siano
quotati presso mercati regolamentati.
Tuttavia, anche in presenza di potenziale conflitto d’interessi, la società opera in modo da non recare pregiudizio ai
Contraenti: nelle operazioni sui valori mobiliari e nell’acquisizione dei servizi le condizioni pattuite sono infatti quelle
presenti sul mercato.
Antonveneta Vita ha inoltre stipulato accordi con Allianz Asset Management, Antonveneta ABN Amro Investment Funds
Ltd ed Edmond de Rotschild Asset Management per i quali le vengono riconosciute una parte delle commissioni di
gestione dei fondi che essa va ad acquistare.
Coerentemente a quanto previsto dalla normativa Isvap, qualora tali fondi vengano inseriti nei fondi interni di
investimento di Antonveneta Vita e nella gestione interna separata l’utilità andrà riconosciuta agli assicurati nel momento
dell’incasso da parte della SGR e di tali poste il cliente troverà apposita nota nel rendiconto annuale.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI
Il contratto è strutturato in due fasi distinte:
• la fase di accumulo, durante la quale il Contraente, per la costituzione progressiva delle prestazioni pensionistiche,
versa i premi in un contratto di assicurazione di tipo unit linked;
• la fase di erogazione della rendita, durante la quale, sulla base dell’ammontare maturato durante la fase di
accumulo, viene erogata la prestazione tramite un contratto di assicurazione di rendita vitalizia rivalutabile.
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B.1. FASE DI ACCUMULO
3. Rischi finanziari
Elios Previdenza è una forma pensionistica individuale attuata mediante un contratto di assicurazione sulla vita di tipo
unit linked. Le assicurazioni unit linked comportano rischi finanziari per il Contraente, in quanto l’entità delle prestazioni
dovute è direttamente collegata alle variazioni del valore delle quote del fondo interno assicurativo scelti dal Contraente,
le quali variazioni a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono
rappresentazione.
I rischi finanziari che il Contraente si assume sottoscrivendo la presente polizza unit linked, sono riconducibili ai rischi
propri sia di un investimento azionario che obbligazionario, ed in particolare:
• il rischio, tipico dei titoli azionari, collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi sia delle aspettative di
mercato sulle prospettive di andamento economico dell'emittente (rischio specifico) che delle fluttuazioni dei mercati
sui quali tali titoli sono negoziati (rischio generico e sistematico);
• il rischio, tipico dei titoli obbligazionari, connesso all'eventualità che l'emittente, ad esempio per effetto di un
deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale
(rischio di controparte);
• il rischio, tipico dei titoli obbligazionari, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di
interesse di mercato (rischio di interesse);
• il rischio di liquidità, connesso all’attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi in moneta senza perdita di
valore.
Per le attività finanziarie espresse in valute diverse dall’euro, a tali fenomeni si potrà aggiungere il rischio derivante dalle
oscillazioni dei tassi di cambio (rischio di cambio).
I profili di rischio finanziario cui si espone il Contraente con la sottoscrizione della presente polizza unit linked dipendono
anche dal fondo interno assicurativo prescelto, a seconda della previsione o meno di una garanzia di capitale o di
rendimento minimo. Per le prestazioni pensionistiche collegate ai fondi interni assicurativi "Armonico" ed "Attivo" non è
previsto alcun valore minimo garantito, per cui il rischio di investimento è interamente a carico del Contraente. Per le
prestazioni pensionistiche collegate ai fondi interni “Sicuro” e “Protetto” è prevista una garanzia, rispettivamente, di
rendimento minimo e di restituzione degli importi investiti nel fondo.
4. Informazioni sull’impiego dei premi
I premi versati, al netto dei costi, vengono investiti in un fondo interno assicurativo scelto dal Contraente e collegato al
presente contratto.
Una parte del premio versato dal Contraente viene trattenuta da Antonveneta Vita per far fronte ai costi del contratto e
pertanto tale parte non concorre alla formazione della prestazione pensionistica.
5. Prestazioni assicurative
Elios Previdenza è un contratto di assicurazione sulla vita finalizzato all'attuazione di una forma pensionistica individuale
ai sensi dell’art. 9 ter del Decreto, e la prestazione principale consiste nell'erogazione di un trattamento pensionistico in
forma di rendita in caso di pensionamento del Contraente.
5.1. Descrizione delle prestazioni
La durata della fase di accumulo va dalla data di decorrenza alla data di maturazione dei requisiti per accedere alla
prestazione pensionistica di anzianità o vecchiaia, definita al punto a) successivo.
Le prestazioni assicurative previste dal contratto sono:
a) prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità
La prestazione principale consiste nell’erogazione al Contraente di un trattamento pensionistico sotto forma di rendita:
1. al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni
di iscrizione ad una forma pensionistica complementare;
2. alla cessazione dell’attività lavorativa con almeno 15 anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare e
un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia dal proprio regime
obbligatorio.
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E’ consentita la prosecuzione della partecipazione alla forma pensionistica individuale non oltre i 5 anni dal
raggiungimento del limite dell’età pensionabile.
L’anzianità di iscrizione che il Contraente abbia maturato presso altre forme pensionistiche individuali o collettive per le
quali non è stato esercitato il diritto di riscatto è riconosciuta ai fini dell’anzianità maturata all’interno del contratto.
Il Contraente può chiedere la liquidazione in forma di capitale nel limite del 50% (cinquanta per cento) della prestazione
pensionistica maturata. Qualora la rendita vitalizia annua risulti inferiore all’assegno sociale di cui all’art. 3 commi 6 e 7
della Legge 8 agosto 1995 n. 335, il Contraente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera prestazione
pensionistica maturata.
Il contratto prevede, all'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica complementare, l'erogazione di una rendita
rivalutabile, che potrà essere “vitalizia”, “vitalizia reversibile” o “certa e successivamente vitalizia”. Il valore della rendita
si ottiene convertendo il capitale maturato (valore della posizione individuale) al termine della fase di accumulo (per la
prestazione di rendita, si rinvia al successivo punto B.2). Il valore della posizione individuale è pari al prodotto del
numero di quote attribuito sulla posizione medesima ed il valore della quota rilevato il primo giorno di valorizzazione utile
successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione pensionistica, eventualmente integrato dalla
relativa garanzia di risultato, al netto dell’eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
Garanzie previste per il caso di prestazioni pensionistiche collegate al fondo interno assicurativo Antonveneta
Vita "Sicuro"
Il fondo interno assicurativo Antonveneta Vita “Sicuro” garantisce un risultato di gestione almeno pari alla somma degli
importi investiti nel fondo, ciascuno capitalizzato (interesse annuo composto), in ogni singolo anno solare, al tasso
minimo garantito più avanti definito, per il periodo intercorrente tra la data di accredito del contributo ed il primo giorno di
valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione.
Per importi investiti si intendono i contributi versati nel fondo interno assicurativo incluse le somme trasferite da altro
fondo assicurativo, da altro fondo pensione o da altra forma pensionistica individuale, al netto di diritti e caricamenti,
ridotti proporzionalmente in base ad eventuali anticipazioni ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 124/93, o ad
eventuali riscatti di cui all’art. 10 comma 1-bis dello stesso Decreto.
La misura del tasso minimo garantito è per ogni versamento effettuato pari al massimo tasso tecnico applicabile in un
contratto di assicurazione (Provvedimento ISVAP n. 1036/98 e successive modifiche ed integrazioni) all’epoca del
versamento stesso. Il metodo di calcolo di tale tasso è descritto al punto 9 della presente Nota informativa.
Nel caso in cui venga prestata la garanzia, ed il valore corrente della posizione individuale sia inferiore a quello
garantito, resta totalmente a carico di Antonveneta Vita l’eventuale differenza. La garanzia di cui sopra è operante solo
nel caso di esercizio del diritto alla prestazione pensionistica.
Al verificarsi di tale evento, il Contraente avrà diritto ad un importo pari al maggior valore tra il minimo garantito ed il
valore corrente della posizione individuale, calcolati con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla
verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione.
E’ comunque possibile che, per la presenza di costi gravanti sul contratto, l'entità della prestazione corrisposta
risulti inferiore ai premi versati.
Garanzie previste per il caso di prestazioni pensionistiche collegate al fondo interno assicurativo Antonveneta
Vita "Protetto"
Il fondo interno assicurativo Antonveneta Vita “Protetto” garantisce un risultato di gestione almeno pari alla somma dei
versamenti, al netto di diritti e caricamenti, effettuati nel fondo interno assicurativo, inclusi gli eventuali importi trasferiti
da altro fondo interno assicurativo, da altro fondo pensione o da altra forma pensionistica individuale, ridotti
proporzionalmente in base ad eventuali anticipazioni ai sensi dell’Art. 7, comma 4, del D.Lgs. 124/93, o ad eventuali
riscatti di cui all’Art. 10 comma 1-bis dello stesso Decreto. Nel caso in cui sia prestata la garanzia, ed il valore corrente
della posizione individuale sia inferiore a quello garantito, resta totalmente a carico di Antonveneta Vita l’eventuale
differenza. La garanzia di cui sopra è operante solo nel caso di esercizio del diritto alla prestazione pensionistica. Al
verificarsi dell’evento, il Contraente avrà diritto ad un importo pari al maggior valore tra il minimo garantito ed il valore
corrente della posizione individuale, calcolati con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla
verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione.
E’ comunque possibile che, per la presenza di costi gravanti sul contratto, l'entità della prestazione corrisposta
risulti inferiore ai premi versati.
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Prestazioni pensionistiche collegate ai fondi interni assicurativi Antonveneta Vita “Armonico” e “Attivo”
Per le prestazioni pensionistiche collegate ai fondi interni assicurativi Antonveneta Vita “Armonico” e Antonveneta Vita
"Attivo" non è prevista alcuna garanzia, per cui il Contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo
del valore delle quote.
E’ pertanto possibile che in caso di andamento sfavorevole del valore delle quote e/o per la presenza di costi
gravanti sul contratto, l'entità della prestazione corrisposta risulti inferiore ai premi versati.
b) Riscatto
Il contratto prevede il riscatto della posizione individuale nei seguenti casi:
• Riscatto in caso di cessazione dell’attività lavorativa
Il riscatto totale in caso di cessazione dell’attività lavorativa è possibile senza che il Contraente abbia maturato i requisiti
per il diritto alla prestazione pensionistica.
• Riscatto in caso decesso del Contraente
In caso di decesso del Contraente prima dell’accesso ad una prestazione pensionistica complementare, gli eredi
possono richiedere il riscatto delle prestazioni maturate alla data di decesso. L’importo liquidabile è pari al valore di
riscatto totale che, nel caso in cui sia decorso almeno 1 anno dalla sottoscrizione del contratto, viene maggiorato del
50% se, al verificarsi dell’evento, il Contraente ha meno di 30 anni (età computabile), del 25% se ha età compresa tra 30
e 39 anni, del 15% se ha età compresa tra 40 e 49 anni, del 5% se ha età compresa tra 50 e 59 anni, dell’1% se ha età
compresa tra 60 e 69 anni. Tale maggiorazione non può comunque essere superiore a 50.000 euro.
• Riscatto ex art. 10, comma 1, D. Lgs. 124/93
Trascorsi 8 anni di iscrizione alla forma pensionistica individuale il Contraente, pur proseguendo il rapporto contrattuale,
può richiedere il riscatto anche parziale della posizione individuale, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o
per i figli, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a) b) c) e d) dell’articolo
31, comma 1, della legge 5 agosto 1978 n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, ovvero per eventuali spese
sanitarie, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
Ai fini dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto al riscatto anche parziale della posizione individuale, sono
considerati utili tutti i periodi di iscrizione ad altre forme pensionistiche, per i quali non è stato esercitato il diritto di
riscatto.
Il valore di riscatto totale è pari al valore della posizione individuale, cioè al prodotto del numero di quote attribuito alla
posizione medesima per il valore unitario delle quote alla data della relativa richiesta.
L'interruzione anticipata del contratto in corso potrebbe produrre effetti economici negativi per il Contraente. Infatti, non
essendo prevista alcuna garanzia finanziaria, il Contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del
valore delle quote.
E’ pertanto possibile che, in caso di andamento sfavorevole del valore delle quote e/o per la presenza di costi
gravanti sul contratto, l'entità della prestazione corrisposta risulti inferiore ai premi versati.
c) prestazioni in caso di trasferimento della posizione individuale presso altra forma pensionistica individuale
o fondo pensione
Il Contraente ha facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare alla
quale abbia facoltà di accesso in relazione alla sua attività lavorativa, senza vincoli temporali.
Il trasferimento con destinazione diversa da quella di cui sopra è possibile trascorso un periodo minimo di 3 anni dalla
decorrenza del contratto.
Il valore della posizione individuale trasferita è pari al prodotto del numero di quote attribuito alla posizione medesima
per il valore unitario delle quote alla data della relativa richiesta, al netto del costo per trasferimento.
Il Contraente deve valutare con particolare attenzione le conseguenze negative dell’interruzione anticipata del contratto
in corso per il trasferimento ad altra forma pensionistica con contestuale sottoscrizione di un altro contratto presso la
stessa o presso un’altra società. Non essendo prevista in tale ipotesi alcuna garanzia finanziaria, il Contraente assume
il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote.
E’ pertanto possibile che in caso di andamento sfavorevole del valore delle quote e/o per la presenza di costi
gravanti sul contratto, l'entità della prestazione corrisposta risulti inferiore ai premi versati.
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5.2. Modifica delle basi di calcolo delle prestazioni
Per la determinazione dei coefficienti di conversione in rendita del capitale maturato sulla posizione individuale,
l’Antonveneta Vita ha formulato delle ipotesi in ordine alla sopravvivenza degli Assicurati (base demografica) e ai
rendimenti ottenibili con gli investimenti finanziari (base finanziaria).
I coefficienti sono calcolati tenendo conto:
−
(base demografica) della speranza media di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza RG48, distinta per sesso e
anno di nascita; tuttavia, poiché le ipotesi stesse si fondano su proiezioni che abbracciano un lunghissimo arco di
tempo, è verosimile che possano verificarsi scostamenti significativi tra gli scenari previsivi e gli effettivi andamenti
demografici. A tale riguardo, nelle Condizioni di assicurazione sono predefiniti i motivi, connessi alla variazione della
probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall’ISTAT o
da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli assicurativi, che nel corso della durata contrattuale
giustifichino la modifica dei coefficienti di conversione. La modifica dei coefficienti di conversione in seguito alle
nuove ipotesi di sopravvivenza degli Assicurati avrà effetto su tutti i premi versati.
−
(base finanziaria) di un tasso di interesse che è pari al massimo tasso tecnico applicabile, alla data di accesso
alla prestazione pensionistica, in un contratto di assicurazione (Provvedimento ISVAP n. 1036/98 e successive
modifiche ed integrazioni). Tale tasso viene determinato mensilmente nel modo seguente: all’inizio di ogni mese
vengono presi in considerazione gli ultimi tre valori mensili noti del 60% del tasso medio di rendimento dei prestiti
obbligazionari emessi dallo Stato, denominato TMO. Se ciascuno di tali valori si discosta dal tasso massimo in
vigore, nello stesso segno ed in misura superiore al 15% o comunque in misura superiore a mezzo punto
percentuale, il nuovo tasso massimo applicabile, i cui termini variano in ragione di un quarto di punto percentuale, è
pari a quello che risulta più prossimo alla media di tali valori, con il limite superiore del 4%. In caso contrario, viene
mantenuto il tasso massimo in vigore. Il nuovo tasso massimo dovrà trovare applicazione entro tre mesi dalla fine
del mese nel quale se ne determina il valore.
In ogni caso, la modifica dei coefficienti di conversione si rende possibile solo a condizione che:
a) siano decorsi almeno 3 anni dalla data di decorrenza del contratto;
b) la rideterminazione, se sfavorevole al Contraente, sia stata effettuata almeno 3 anni prima dell’erogazione della
rendita;
c) non abbia ancora avuto luogo l’erogazione della rendita.
La rideterminazione dei coefficienti di conversione incide sull’ammontare della rendita pagabile al Contraente.
Nell’ipotesi di variazione sfavorevole per il Contraente dei coefficienti di conversione , il Contraente, prima della data di
effetto della modifica stessa, può avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza l’applicazione
di alcun onere amministrativo. Si rinvia al punto 26 per i tempi e le modalità di comunicazione.
5.3. Progetto esemplificativo
L’Antonveneta Vita è tenuta a consegnare al Contraente, unitamente al Fascicolo informativo, un Progetto
esemplificativo personalizzato redatto secondo lo schema di cui alla circolare ISVAP 445/2001.
6. Valore della quota
Il valore unitario delle quote dei fondi interni assicurativi si determina con frequenza almeno settimanale (almeno il
giovedì di ogni settimana o, se festivo, il primo giorno lavorativo ad esso successivo) ed è pubblicato giornalmente, al
netto di qualsiasi onere a carico del fondo, da “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet della Compagnia
www.antonvenetavita.it.
Per ogni ipotesi di liquidazione prevista dal presente contratto, ai fini del calcolo del valore della posizione individuale il
valore unitario delle quote utilizzato è quello rilevato al primo giovedì (o, se festivo, al primo giorno lavorativo ad esso
seguente) successivo al giorno del pervenimento della relativa richiesta ad Antonveneta Vita.
7. Opzioni di contratto
All'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, il Contraente può chiedere la liquidazione in forma di capitale nel
limite del 50% (cinquanta per cento) della prestazione pensionistica maturata.
Qualora la rendita vitalizia annua risulti inferiore all’assegno sociale di cui all’art. 3 commi 6 e 7 della Legge 8 agosto
1995 n. 335, il Contraente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera prestazione pensionistica maturata.
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Il Contraente, in luogo della rendita vitalizia, può richiedere l’erogazione delle prestazioni in una delle forme di rendita
indicate al successivo punto 8 della presente Nota informativa.
L’Antonveneta Vita fornirà per iscritto al Contraente - al più tardi sessanta giorni prima dell’esercizio
dell’opzione - una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni
economiche ove non prefissate nelle Condizioni di assicurazione.
B.2. FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA
8. Erogazione della rendita e garanzie offerte
All'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, il Contraente può richiedere l’erogazione delle prestazioni in rendita
in una delle forme di seguito indicate:
• rendita vitalizia;
• rendita vitalizia reversibile che sarà corrisposta al Contraente finché è in vita e successivamente, in misura totale o
per quota scelta dallo stesso Contraente, alle persone da lui designate tra i soggetti previsti dalla normativa in
vigore;
• rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per un numero prefissato di anni (5 o 10) al
Contraente o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate tra i soggetti previsti dalla normativa in vigore.
Successivamente al numero prefissato di anni (5 o 10), la rendita è corrisposta al Contraente finché è in vita.
La rendita non sarà riscattabile nel periodo di godimento.
Le basi demografiche e finanziarie utilizzate sono la tavola di mortalità RG48 proiettata e selezionata e il massimo tasso
tecnico applicabile, alla data di accesso alla prestazione pensionistica, in un contratto di assicurazione (Provvedimento
ISVAP n. 1036/98 e successive modifiche ed integrazioni).
Alle Condizioni di assicurazione sono allegati i coefficienti di conversione in rendita vitalizia adottati in relazione a tassi
tecnici dal 2% al 4%. Su richiesta del Contraente possono essere trasmessi i coefficienti di conversione delle altre
tipologie di rendita oppure per rateazioni diverse da quelle rappresentate.
Ciascuna rendita sarà erogata a mezzo accredito bancario.
9. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
Le tariffe di rendita utilizzate dall’Antonveneta Vita per dar luogo alle prestazioni pensionistiche complementari fanno
parte di una particolare categoria di contratti per i quali l’Antonveneta Vita ha istituito una specifica forma di gestione
degli investimenti, denominata “Fondo S. Giusto”, disciplinata dal relativo regolamento il cui contenuto è riportato in
allegato alle Condizioni di assicurazione.
Il 1° aprile immediatamente seguente l’impiego del montante contributivo quale premio unico, la rendita inizialmente
assicurata verrà adeguata in base alla “misura della rivalutazione” sotto definita, rapportata al periodo trascorso dalla
data di stipulazione.
Ogni 1° aprile successivo, l’adeguamento della rendita assicurata il 1° aprile precedente avverrà in base alle “misure di
rivalutazione” determinate di anno in anno.
La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico già riconosciuto nel
calcolo del coefficiente di conversione, la differenza tra il rendimento attribuito per l’anno in corso ed il suddetto tasso
tecnico.
E’ definito “rendimento attribuito per l’anno in corso” il minore fra il 90% del rendimento della gestione speciale “Fondo S.
Giusto” dell’esercizio precedente (di cui al punto 3 del regolamento “Fondo S. Giusto”) e lo stesso rendimento della
gestione speciale “Fondo S. Giusto” meno 0,5 punti percentuali.
Per una descrizione dettagliata della gestione speciale “Fondo S. Giusto”, si rinvia alla successiva sezione C2 della
presente Nota informativa.
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C. INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI E ALLA GESTIONE INTERNA SEPARATA
C.1. INFORMAZIONI SUI FONDI A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
10. Fondo interno
Le prestazioni assicurative previste dal contratto sono direttamente collegate al valore delle quote del fondo interno
d’investimento, gestito dall’Antonveneta Vita, scelto dal Contraente.
Riportiamo di seguito descrizione dettagliata dei fondi interni.
10.1. Fondo Antonveneta Vita “Sicuro”
a. Denominazione: Fondo Antonveneta Vita “Sicuro”;
b. Data di inizio operatività: 28 giugno 2001;
c. Categoria del fondo: fondo obbligazionario puro euro;
d. Valuta di denominazione: euro;
e. Finalità del fondo: realizzare l’incremento delle somme conferite dai sottoscrittori investendo in titoli obbligazionari.
Per la prestazione pensionistica collegata al fondo “Sicuro” è prevista una garanzia di rendimento minimo sugli
importi investiti;
f. Orizzonte temporale minimo consigliato: 2 – 4 anni;
g. Profilo di rischio: basso (nullo nel caso in cui opera la prevista garanzia di rendimento minimo);
h. Composizione del fondo: il fondo investe tutto il portafoglio in obbligazioni e in liquidità e non può detenere azioni, a
meno che queste non provengano da conversione di titoli obbligazionari presenti in portafoglio, e a condizione che il
loro ammontare complessivo non superi il 10% del portafoglio stesso e che vengano vendute nel più breve tempo
possibile. Il fondo è caratterizzato da un investimento principale pari almeno al 70% del portafoglio in titoli
obbligazionari denominati in euro e da un investimento residuale pari al massimo al 30% del portafoglio;
i. Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari e in OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di
gestione armonizzate del medesimo gruppo di appartenenza dell’Antonveneta Vita: 0 – 10%;
l. Stile gestionale: è concesso l'investimento in titoli con rating inferiore a "BB" ovvero "not rated", nei limiti previsti dalla
circolare ISVAP n. 474/D (ovvero 5% del valore corrente del fondo); i titoli con rating uguale a "BB" comunque non
possono essere superiori al 40% del valore corrente del fondo;
m. Parametro di riferimento (benchmark): 90% J.P. Morgan Emu Bond Index 1-3 anni e 10% MTS BOT L’obiettivo
dell’Antonveneta Vita non è quello di replicare l’andamento del benchmark, ma di selezionare gli investimenti, al fine
di massimizzare il rendimento del fondo.
10.2. Fondo Antonveneta Vita “Protetto”
a. Denominazione: Fondo Antonveneta Vita “Protetto”;
b. Data di inizio operatività: 28 giugno 2001;
c. Categoria del fondo: fondo obbligazionario misto area euro;
d. Valuta di denominazione: euro;
e. Finalità del fondo: realizzare l’incremento delle somme conferite dai sottoscrittori investendo prevalentemente in titoli
obbligazionari e ponendo un limite massimo del 20% all'investimento azionario. Per la prestazione pensionistica
collegata al fondo “Protetto” è prevista una garanzia di restituzione degli importi investiti;
f. Orizzonte temporale minimo consigliato: 2 – 4 anni;
g. Profilo di rischio: medio basso (nullo nel caso in cui opera la prevista garanzia di restituzione degli importi investiti);
h. Composizione del fondo: il fondo è caratterizzato da un investimento principale pari almeno al 70% del portafoglio in
obbligazioni dell’area euro e da un investimento residuale pari al massimo al 30% del portafoglio, con un massimo
del 20% in azioni;
i. Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari e in OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di
gestione armonizzate del medesimo gruppo di appartenenza dell’Antonveneta Vita: 0 – 10%;
l. Stile gestionale: la gestione è orientata ad un’analisi macroeconomica e politica dei Paesi oggetto di investimento, ad
analisi economico-finanziarie per la selezione delle singole società e ad una valutazione del rischio di credito e
dell'andamento della curva dei tassi di interesse e delle divise;
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m. Parametro di riferimento (benchmark): 80% J.P. Morgan Emu Bond Index, 10% MTS BOT e 10% Dow Jones Euro
STOXX 50. L’obiettivo dell’Antonveneta Vita non è quello di replicare l’andamento del benchmark, ma di selezionare
gli investimenti, al fine di massimizzare il rendimento del fondo.
10.3. Fondo Antonveneta Vita “Armonico”
a. Denominazione: Fondo Antonveneta Vita “Armonico”;
b. Data inizio operatività: 28 giugno 2001;
c. Categoria del fondo: fondo bilanciato obbligazionario;
d. Valuta di denominazione: euro;
e. Finalità del fondo: realizzare l’incremento delle somme conferite dai sottoscrittori investendo in modo bilanciato in
titoli azionari ed obbligazionari, con un limite massimo di presenza di titoli azionari pari al 50% del portafoglio. Non è
prevista alcuna garanzia, né di rendimento minimo né di restituzione degli importi investiti;
f. Orizzonte temporale minimo consigliato: 3 – 5 anni;
g. Profilo di rischio: medio;
h. Composizione del fondo: il fondo è caratterizzato da una componente di investimento obbligazionario pari almeno al
50% del portafoglio e da una componente di investimento azionario compresa tra il 30% e il 50% del portafoglio
stesso. E’ possibile l’inserimento di quote di fondi chiusi per un massimo del 10%;
i. Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari e in OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di
gestione armonizzate del medesimo gruppo di appartenenza dell’Antonveneta Vita: 0 – 10%;
l. Stile gestionale: la gestione è orientata ad un’analisi macroeconomica e politica dei Paesi oggetto di investimento e
ad un’analisi economico-finanziaria per la selezione delle singole società. Vi è inoltre una valutazione del rischio di
credito e dell'andamento della curva dei tassi di interesse e delle divise;
m. Parametro di riferimento (benchmark): 50% J.P. Morgan Emu Bond Index, 10% MTS BOT e 40% Dow Jones Euro
STOXX 50. L’obiettivo dell’Antonveneta Vita non è quello di replicare l’andamento del benchmark, ma di selezionare
gli investimenti, al fine di massimizzare il rendimento del fondo.
10.4. Fondo Antonveneta Vita “Attivo”
a. Denominazione: Fondo Antonvneta Vita “Attivo”;
b. Data inizio operatività: 28 giugno 2001;
c. Categoria del fondo: fondo bilanciato;
d. Valuta di denominazione: euro;
e. Finalità del fondo: realizzare l’incremento delle somme conferite dai sottoscrittori investendo in modo bilanciato in
titoli azionari fino ad un massimo del 70% del portafoglio. Non è prevista alcuna garanzia, né di rendimento minimo
né di restituzione degli importi investiti;
f. Orizzonte temporale minimo consigliato: 3 – 5 anni;
g. Profilo di rischio: medio alto;
h. Composizione del fondo: il fondo è caratterizzato per la centralità della componente di investimento azionario, che
comunque può oscillare in un intervallo compreso tra il 30% e il 70% del portafoglio gestito al fine di consentire una
più ampia delega al gestore di cogliere le opportunità di mercato. E’ consentito l’inserimento di quote di fondi chiusi
per un massimo del 15% delle attività del fondo;
i. Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari e in OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di
gestione armonizzate del medesimo gruppo di appartenenza dell’Antonveneta Vita: 0%;
l. Stile gestionale: la gestione è orientata ad un’analisi macro-economica per la determinazione dei pesi dei singoli
Paesi e ad un’analisi economico-finanziaria per la selezione delle società che presentano prospettive di crescita degli
utili, con attenzione all'andamento settoriale, alle strategie industriali e di ristrutturazione ed alla qualità del
management;
m. Parametro di riferimento (benchmark): 20% J.P. Morgan Emu Bond Index 1-3 anni, 10% MTS BOT e 70% Dow
Jones Euro STOXX 50. L’obiettivo dell’Antonveneta Vita non è quello di replicare l’andamento del benchmark, ma di
selezionare gli investimenti, al fine di massimizzare il rendimento del fondo.
Di seguito vengono descritti sinteticamente gli indici che compongono i benchmark dei fondi.
MTS BOT (già BOT Banca d’Italia): è l’indice di capitalizzazione lorda dei BOT calcolato da MTS Spa e rispecchia il
rendimento medio lordo dei BOT nel periodo considerato.
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J.P. Morgan Emu Bond Index 1-3 anni: l’indice è rappresentativo dei mercati obbligazionari dell'Unione Monetaria
Europea ed è composto da strumenti finanziari di natura obbligazionaria, emessi dagli Stati membri dell'EMU, con vita
residua compresa tra 1 e 3 anni.
J.P. Morgan Emu Bond Index: l’indice è rappresentativo dei mercati obbligazionari dell'Unione Monetaria Europea ed è
composto da strumenti finanziari di natura obbligazionaria, emessi dagli Stati membri dell'EMU, con vita residua
superiore a 1 anno.
Dow Jones Euro STOXX 50: rappresenta l’andamento di 50 titoli azionari a maggiore capitalizzazione (“bluechips”)
quotati nelle principali Borse dell’area euro.
Gli indici vengono pubblicati giornalmente sulla stampa specializzata.
Modalità di valorizzazione delle quote
Il valore unitario delle quote di ciascun fondo interno assicurativo si determina con frequenza almeno settimanale
(almeno il giovedì di ogni settimana o, se festivo, il primo giorno lavorativo ad esso seguente) dividendo il valore netto
complessivo del fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.
Il profilo di rischio di ciascun fondo interno assicurativo è stato stimato avendo presente anche la volatilità delle quote del
fondo (scostamento quadratico medio dei rendimenti almeno settimanali) nel corso degli ultimi tre anni o in alternativa,
qualora essa non sia disponibile, del relativo benchmark. L’attribuzione del profilo di rischio segue la scala di valori
indicata dall’ISVAP e le linee guida comunicate dall’ANIA alle imprese di assicurazione con nota del luglio 2005,
secondo la tabella sottostante:
Volatilità
0% - 3%
3% - 8%
8% - 14%
14% - 20%
20% - 25%
25% - +
Profilo di rischio
Basso
Medio Basso
Medio
Medio Alto
Alto
Molto Alto
Ciascun fondo interno assicurativo può investire anche in strumenti finanziari di tipo derivato, nel rispetto dei
presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dal provvedimento ISVAP n. 297/96, come
modificato dal provvedimento n. 981/G/98, e finalizzato alla riduzione del rischio di investimento o al raggiungimento di
una gestione degli attivi più efficace, coerentemente con il profilo di rischio del fondo interno. La normativa
assicurativa vieta l’utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini speculativi.
Si evidenzia che le commissioni di gestione eventualmente retrocesse dai gestori di OICR nei quali i fondi abbiano
effettuato investimenti sono riconosciute ai fondi stessi.
La gestione di ciascun fondo è annualmente certificata da una società di revisione contabile iscritta all’albo di cui all’art.
161 del D.Lgs. n. 58 del 1998. L’incarico è attualmente affidato alla KPMG S.p.A., via G. Carducci 20, 34122 Trieste.
11. Crediti di imposta
Questa tipologia di credito ha subito notevoli cambiamenti nel corso del tempo.
Attualmente comprende prevalentemente crediti per ritenute su interessi di conto corrente, crediti relativi a imposte su
dividendi trattenute all’estero e recuperabili in base alle convenzioni internazionali, crediti d’imposta su fondi
d’investimento di diritto italiano.
Per tutte queste poste l’assegnazione al fondo avviene al momento della loro maturazione oppure, qualora non sia
possibile determinare l’importo con esattezza, al momento del loro utilizzo in sede di dichiarazione dei redditi della
società o al momento dell’incasso dall’autorità fiscale estera (per es. crediti per imposte trattenute all’estero).
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C.2 INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA
12. Gestione interna separata
Le prestazioni assicurate sono rivalutate in funzione del rendimento di una specifica gestione interna separata:
denominazione della gestione: Fondo “S. Giusto ”;
valuta di denominazione: euro;
finalità della gestione: garantire un’adeguata remunerazione alle polizze di assicurazione mediante la gestione
professionale degli investimenti in valori mobiliari opportunamente diversificati al fine di minimizzare la volatilità dei
risultati attesi;
d) periodo di osservazione per la determinazione del rendimento: dodici mesi, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
anno;
e) composizione della gestione: il patrimonio è investito prevalentemente in titoli di debito denominati in euro.
Possono essere altresì acquistati prodotti di securitization e similari, crediti, titoli di capitale e quote di OICR la cui
natura è coerente con la politica di investimento della gestione interna. Il patrimonio potrà essere anche
momentaneamente investito in strumenti di liquidità.
L’area geografica di investimento è rappresentata prevalentemente dai paesi dell’ area euro.
Per quanto riguarda i titoli di debito, sono inseriti in portafoglio titoli governativi, titoli obbligazionari di emittenti
sovranazionali, enti pubblici e società per azioni. Per i titoli di capitale si fa riferimento a società opportunamente
selezionate in base alle prospettive di crescita degli utili nel lungo periodo.
Potranno essere effettuati investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti dei medesimi
gruppi di appartenenza della Società, purché siano quotati su mercati regolamentati;
f) peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da società del gruppo: 010%;
g) stile gestionale: la composizione del portafoglio è basata, per la parte obbligazionaria, sull’analisi del rischio paese
per quanto riguarda i titoli governativi e del rischio di credito per quanto concerne gli emittenti privati.
Con riferimento alla parte azionaria, il portafoglio è costituito privilegiando le seguenti caratteristiche societarie:
solidità patrimoniale/finanziaria e prospettive di crescita degli utili nel lungo periodo.
La gestione interna separata è annualmente certificata da una società di revisione contabile iscritta all’albo di cui all’art.
161 del D.Lgs. n. 58 del 1998. L’incarico è attualmente affidato alla KPMG S.p.A., via G. Carducci 20, 34122 Trieste.
a)
b)
c)
D. INFORMAZIONI RELATIVE AI COSTI E REGIME FISCALE
13. Costi
13.1. Costi gravanti direttamente sul contraente
13.1.1. Costi gravanti sul premio
I costi che gravano sui premi sono:
Premio iniziale
importi inferiori a 5.000 euro
importi superiori o uguali a 5.000 euro
Premi successivi
Somma premi, al netto dei diritti,
versati nello stesso anno solare
fino a 2.500,00 euro
tra 2.500,00 e 5.000,00 euro
oltre 5.000,00 euro
Diritti di emissione
50 euro
5 euro
1,50 euro
Caricamenti
7,5%
5,5%
4,0%
I caricamenti sono applicati al netto dei diritti di emissione.
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13.1.2. Costi per riscatto, trasferimento e switch
Costi per riscatto:
In caso di riscatto non è prevista l’applicazione di nessun costo.
Costi per trasferimento:
da altra forma pensionistica o in altra forma pensionistica: 50 euro.
Costi di switch:
− prima operazione di ogni anno contrattuale: gratuita
− operazioni successive: 50 euro
13.2. Costi gravanti sul fondo interno
Remunerazione dell’impresa di assicurazione
Fondo “Sicuro”
Fondo “Protetto”
Fondo “Armonico”
Fondo “Attivo”
Commissione annua di gestione
1,2 %
1,4 %
1,6 %
1,8 %
La commissione annua di gestione è calcolata sul valore netto complessivo del fondo ed è prelevata settimanalmente
sulla base delle disponibilità del fondo stesso. Sulla parte del patrimonio del fondo investito in OICR “collegati”,
l’Antonveneta Vita non addebita tutta la commissione di gestione ma solo una quota parte individuata per il servizio
prestato per l’asset allocation degli OICR “collegati” e per l’amministrazione dei contratti, pari al 75%.
Altri costi
• oneri inerenti l’acquisizione e dismissione delle attività del fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza: tali oneri non
sono quantificabili a priori in quanto variabili;
• spese di amministrazione e custodia delle attività, spese inerenti alla pubblicazione del valore della quota, spese di
verifica e di revisione del fondo.
Si rinvia al Total Expenses Ratio (TER) di ciascun fondo interno, riportato nella sezione F della presente Nota
informativa, per la quantificazione storica dei costi di cui sopra.
13.3. Costi per l’erogazione della rendita
I costi per l’erogazione della rendita sono:
− 1,25% in caso di rateazione annuale;
− 1,5% in caso di rateazione semestrale;
− 1,75% in caso di rateazione quadrimestrale;
− 2% in caso di rateazione trimestrale;
− 2,5% in caso di rateazione bimestrale;
− 4% in caso di rateazione mensile.
14. Regime fiscale applicabile al contratto (alla data di redazione della presente Nota)
Regime fiscale dei premi
I premi delle forme pensionistiche individuali assicurative sono deducibili – insieme ai contributi versati ad altre forme
pensionistiche previste dal Decreto – dal reddito complessivo a fini IRPEF del Contraente (o della persona di cui è
fiscalmente a carico), alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Salvo casi particolari, la deducibilità spetta per un
importo complessivamente non superiore al 12% del reddito complessivo del Contraente e, comunque, non superiore a
5.164,57 euro; se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, e per tale rapporto di
lavoro è operante una forma pensionistica collettiva, l’importo complessivamente deducibile non può comunque
superare un ammontare pari ai redditi diversi da quello di lavoro dipendente aumentato del doppio della quota di TFR
destinata a detta forma pensionistica.
Se il Contraente non ha usufruito o non intende usufruire della deduzione, deve comunicare all’Antonveneta Vita (entro il
30 settembre dell’anno successivo a quello del versamento del premio o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto
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alla prestazione) l’importo di premio non dedotto o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi. In tal caso, il
suddetto importo non concorrerà a formare base imponibile al momento della sua erogazione.
Regime fiscale dei risultati maturati in fase di accumulo
Fino alla data in cui viene esercitato il diritto all’erogazione della prestazione, sul risultato netto maturato in ciascun anno
grava un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11%.
Regime fiscale delle somme corrisposte
• Prestazioni pensionistiche
a)
-
erogazioni in forma di rendita:
costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e, quindi, soggetto a tassazione ordinaria per
l’importo derivante dai premi versati e dedotti dal reddito complessivo ai fini IRPEF;
costituiscono reddito da capitale soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’12,5% per
l’importo derivante dai rendimenti della rendita.
b)
erogazioni in forma di capitale
Le prestazioni erogate in forma di capitale , sono soggetti a tassazione separata effettuata con l'applicazione di
una aliquota media (determinata sulla base della prestazione maturata e del periodo di partecipazione alla forma
pensionistica); in sede di erogazione definitiva della prestazione, gli uffici finanziari provvederanno a riliquidare
l’imposta in base all’aliquota media di tassazione degli ultimi 5 anni.
Se i capitali complessivamente erogati superano 1/3 dell’importo complessivamente maturato, l’imposta verrà
applicata sulla prestazione maturata al netto dei soli premi non dedotti; se, invece, i capitali complessivamente
erogati non superano 1/3 dell’importo complessivamente maturato l'imponibile sarà al netto anche dei rendimenti
già assoggettati ad imposta in fase di accumulo. Quest’ultima disposizione si applica anche quando il capitale
viene corrisposto a seguito di riscatto successivo al decesso dell'Assicurato oppure quando i 2/3 dell'importo
complessivamente maturato darebbero luogo ad un ammontare annuo di rendita inferiore al 50% di quello
dell'assegno sociale stabilito dalla legge.
•
Riscatti
riscatto corrisposto a seguito della cessazione dell’attività lavorativa
Il riscatto totale corrisposto a seguito della cessazione dell’attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per
l'erogazione della prestazione - ad eccezione di quello corrisposto a seguito di pensionamento o di cessazione del
rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti - costituisce reddito assimilato a
quello di lavoro dipendente, limitatamente all'importo corrispondente ai premi dedotti.
Il riscatto totale corrisposto a seguito della cessazione dell’attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per
l'erogazione della prestazione corrisposto a seguito di pensionamento, decesso o di cessazione del rapporto di lavoro
per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti è soggetto tassazione separata effettuata con
l'applicazione di una aliquota media (determinata sulla base della prestazione maturata e del periodo di partecipazione
alla forma pensionistica); in sede di erogazione definitiva della prestazione, gli uffici finanziari provvederanno a
riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione degli ultimi 5 anni.
a)
b) riscatto ex art. 10, comma 1, d. lgs. 124/93
Al riscatto, anche parziale, corrisposto per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, per la
realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a) b) c) e d) dell’articolo 31, comma 1, della
legge 5 agosto 1978 n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, o per eventuali spese sanitarie, per terapie ed
interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, si applica - in una prima fase - la tassazione
separata sull'intero importo della prestazione al netto dei soli contributi non dedotti, salvo conguaglio all'atto della
liquidazione definitiva della prestazione.
•
Trasferimento ad altra forma pensionistica
Il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica (individuale o collettiva) prevista dal Decreto, è
esente da ogni onere fiscale.
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E. ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
16. Modalità di perfezionamento del contratto, di pagamento del premio e di conversione in quote
Elios Previdenza è un contratto a premi unici ricorrenti; il primo premio è versato in via anticipata alla conclusione del
contratto.
Il contratto si considera concluso, a condizione che sia stato pagato il primo premio, nel momento in cui:
- il documento di polizza, firmato dall’Antonveneta Vita, viene sottoscritto dal Contraente oppure
- a seguito della sottoscrizione della proposta, l’Antonveneta Vita abbia rilasciato al Contraente il documento di polizza
debitamente firmato o altra comunicazione scritta attestante il proprio assenso.
L’assicurazione entra in vigore dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto. Qualora la polizza preveda una
data di decorrenza successiva, l'assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto.
I mezzi di pagamento ammessi dall’Antonveneta Vita sono i seguenti:
-
bonifico bancario su conto corrente intestato esclusivamente all'Antonveneta Vita;
-
RID (Rimessa Interbancaria Diretta) sul conto corrente bancario intrattenuto dal Contraente con la Banca
autorizzata ad effettuare l’incasso per conto di Antonveneta Vita.
L’Antonveneta Vita non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo di mezzi di pagamento diversi da quelli
previsti.
L’ammontare minimo del premio iniziale, inclusi i diritti di contratto, è pari a 500 euro, oppure a 100 euro se
contestualmente viene acceso un piano d’accumulo del capitale (PAC) tramite RID.
Nel caso di accensione di un piano d’accumulo tramite RID, l’importo minimo dei versamenti è pari a 25 euro. Il
Contraente deve indicare la periodicità del versamento da effettuare scegliendo tra periodicità mensile, bimestrale,
trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale.
È possibile per il Contraente effettuare in qualsiasi momento versamenti aggiuntivi al premio iniziale o al piano
d’accumulo, tramite bonifico bancario, di importo minimo pari a 100 euro.
Se in corso di contratto l’Antonveneta Vita intende proporre ai Contraenti il versamento di premi in nuovi fondi, si
impegna a consegnare preventivamente ai Contraenti l’estratto della Nota informativa aggiornata a seguito
dell’inserimento del nuovo fondo, unitamente al Regolamento di gestione.
Il premio investito si determina riducendo il premio versato dei diritti e caricamenti, di cui al punto 13.1.1.
Il premio investito, diviso per il valore della quota del fondo scelto dal Contraente, dà luogo al numero delle quote
possedute.
Il giorno di valorizzazione delle quote preso a riferimento per il calcolo (data di riferimento) è il primo giovedì (o, se
festivo, il primo giorno lavorativo ad esso seguente) coincidente o successivo alla data di accredito del RID o del bonifico
bancario.
Il versamento dei premi è consentito sino all’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, descritta al precedente
punto 5.
E’ facoltà del Contraente:
- variare l’importo del premio da pagare, in aumento o in diminuzione;
- variare la periodicità dei versamenti mediante RID;
- sospendere e successivamente riprendere il versamento dei premi, interrompere il versamento dei premi.
17. Lettera di conferma di investimento del premio
L’Antonveneta Vita dà comunicazione al Contraente dell'avvenuto investimento del premio lordo di perfezionamento
entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione, mediante lettera riportante: l’ammontare del premio di
perfezionamento lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite, il
loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione.
Analoga comunicazione viene effettuata per il versamento dei premi successivi.
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18. Scioglimento del contratto e sospensione del pagamento dei premi
Il contratto si scioglie (oltre che in conseguenza dell’esercizio, da parte del Contraente, del diritto di recesso, di cui al
punto 20 della presente Nota informativa) unicamente per il verificarsi delle seguenti cause, previste dal Decreto:
nella fase di accumulo:
• conseguentemente alla richiesta, da parte del Contraente, di liquidazione del valore di riscatto totale in caso di
cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica;
• conseguentemente alla richiesta, da parte del Contraente, di liquidazione totale della prestazione pensionistica in
forma di capitale, qualora sussistano le condizioni previste dal Decreto;
• in caso di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica;
• in caso di decesso del Contraente, conseguentemente alla richiesta, da parte degli eredi, di liquidazione della
posizione individuale;
nella fase di erogazione della rendita vitalizia:
• a seguito del decesso del Contraente o degli eventuali soggetti subentrati a quest'ultimo nella percezione della
rendita stessa.
In caso di interruzione del pagamento dei premi il contratto resterà in vigore e, al raggiungimento dei requisiti previsti dal
Decreto, la prestazione previdenziale maturata sarà calcolata sulla base dei premi effettivamente versati. Il pagamento
dei premi potrà comunque essere ripreso dal Contraente in qualunque momento.
19. Operazioni di switch
Il Contraente può richiedere all’Antonveneta Vita di disinvestire totalmente le quote possedute del fondo interno per
reinvestirle in un altro fondo interno collegato alla presente polizza Elios Previdenza.
Se in corso di contratto l’Antonveneta Vita intende proporre ai Contraenti uno switch in nuovi fondi, si impegna a
consegnare preventivamente ai Contraenti l’estratto della Nota informativa aggiornata a seguito dell’inserimento dei
nuovi fondi, unitamente al Regolamento di gestione.
Per la quantificazione dei costi, si rimanda al punto 13.1.2 della presente Nota informativa.
L’operazione di switch è regolata utilizzando i valori delle quote rilevati il primo giovedì (o, se festivo, il primo giorno
lavorativo ad esso seguente) successivo al pervenimento della richiesta di trasferimento all’Antonveneta Vita.
L’Antonveneta Vita invierà al Contraente un'apposita lettera per informarlo in merito al numero delle quote disinvestite e
di quelle attribuite, nonché ai rispettivi valori unitari del giorno di valorizzazione.
20. Revoca della proposta
Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione.
La revoca deve essere esercitata mediante lettera raccomandata indirizzata a: Antonveneta Vita S.p.A., largo Ugo Irneri
1, 34123 Trieste.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Antoneneta Vita rimborserà il Contraente dell’eventuale premio
versato al netto dei diritti indicati al punto 13.1.1 e nella proposta.
La revoca libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dalla proposta, con decorrenza dalle ore 24 del
giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risulta dal timbro postale di invio della stessa.
21. Diritto di recesso
Il Contraente e Antonveneta Vita hanno diritto di recedere dal contratto, tramite lettera raccomandata, entro 30 giorni dal
momento in cui il Contraente è informato che il contratto stesso è stato concluso. Tale informazione si considera recepita
con la sottoscrizione della polizza o, nel caso venga sottoscritta una proposta, con il rilascio della polizza debitamente
firmata o altra comunicazione scritta attestante l'assenso dell’Antonveneta Vita, come indicato all'art. 15 delle Condizioni
di assicurazione.
In caso di recesso del Contraente la lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto deve essere
inviata al seguente recapito: Antonveneta Vita S.p.A., largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso l’Antonveneta Vita, dietro consegna dell’originale di
polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, rimborsa al Contraente il controvalore delle quote
possedute, rilevato il primo giovedì (o, se festivo, il primo giorno lavorativo ad esso seguente) successivo al
pervenimento della richiesta all’Antonveneta Vita, a cui vanno aggiunti i caricamenti con esclusione dei diritti, indicati al
punto 13.1.1 della presente Nota informativa, nella proposta e in contratto.
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Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del
giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risulta dal timbro postale di invio della stessa.
22. Documentazione da consegnare all’Antonveneta Vita per la liquidazione delle prestazioni
Per una descrizione dettagliata della documentazione da presentare per ogni ipotesi di liquidazione richiesta
all’Antonveneta Vita, si rinvia all'art. 17 delle Condizioni di assicurazione.
I pagamenti dovuti vengono effettuati dall’Antonveneta Vita entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui
sopra. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente diritto.
Si ricorda che il codice civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un
anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
23. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
Si ricorda in particolare:
Non pignorabilità e non sequestrabilità dei capitali assicurati
Le somme dovute da Antonveneta Vita in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non possono essere
assoggettati ad azioni esecutive (pignoramenti) né ad azioni cautelari (sequestri) (art. 1923, comma 1 del codice civile).
Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori
e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni (art. 1923, comma 2 del codice civile).
Diritto proprio dei Beneficiari
Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei
confronti della Società.
Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso del Contraente non rientrano nell'asse
ereditario.
24. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.
25. Reclami
Antonveneta Vita intende assicurare ai propri clienti assistenza e servizi di elevata qualità.
Ricordiamo che per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al numero telefonico 040 311919, attivo presso la
Sede Centrale di Antonveneta Vita.
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al
SERVIZIO RECLAMI del Gruppo Lloyd Adriatico S.p.A., largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste, telefax 040 3220526,
indirizzo e-mail [email protected].
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine
massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187
Roma, telefono 06 421331, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In
relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva
dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
26. Ulteriore informativa disponibile
A richiesta del Contraente, in fase precontrattuale l’Antonveneta Vita consegnerà l’ultimo rendiconto annuale della
gestione di ciascun fondo interno assicurativo e l’ultimo rendiconto della gestione speciale “Fondo S. Giusto”, compreso
il prospetto riportante la composizione degli attivi. Tali documenti sono disponibili anche sul sito internet
www.antonvenetavita.it.
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27. Informativa in corso di contratto
L’Antonveneta Vita comunicherà tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute
nella presente Nota informativa, o nel Regolamento dei Fondi interni, o nel Regolamento della gestione speciale “Fondo
S. Giusto”, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
Ai sensi della circolare ISVAP 434/01, nell’ipotesi di modifica dei coefficienti di conversione del capitale maturato in
rendita applicati per il calcolo della prestazione pensionistica, o di modifica del tasso minimo di interesse garantito nel
caso di prestazioni pensionistiche collegate al fondo interno assicurativo Antonveneta Vita "Sicuro”, l’Antonveneta Vita
comunicherà al Contraente le variazioni adottate almeno sessanta giorni prima della data di decorrenza delle variazioni
stesse.
In caso di variazione a lui sfavorevole, il Contraente avrà sessanta giorni di tempo per avvalersi della facoltà di trasferire
la propria posizione individuale senza l’applicazione di alcun onere amministrativo.
L’Antonveneta Vita trasmetterà al Contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l’estratto conto
della posizione previdenziale, unitamente all’aggiornamento dei dati storici di cui alla successiva sezione F e alla
sezione 6 della Scheda sintetica, contenente le seguenti informazioni minimali:
nel corso della fase di accumulo:
− totale dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell’anno precedente, numero e
controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell’anno precedente;
− dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell’anno di
riferimento;
− numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch;
− numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto nell’anno di riferimento;
− numero delle quote complessivamente assegnate, del relativo controvalore alla fine dell’anno di riferimento e valore
della posizione individuale trasferibile;
− valore della prestazione garantita, nel caso di prestazione pensionistica collegata ai fondi interni assicurativi “Sicuro”
o “Protetto”;
nel corso della fase di erogazione:
importo della rendita assicurata alla data di riferimento dell’estratto conto precedente;
importo della rendita assicurata alla data di riferimento dell’estratto conto;
tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione interna separata “Fondo S. Giusto”, aliquota di
retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso, con evidenza del rendimento
minimo trattenuto dall’Antonveneta Vita, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.
−
−
−
L’Antonveneta Vita si impegna a dare comunicazione per iscritto al Contraente qualora in corso di contratto il
controvalore delle quote complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all’ammontare complessivo dei
premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti, e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La
comunicazione viene effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l’evento.
28. Comunicazioni del Contraente all’Antonveneta Vita
In caso di adesione per trasferimento da altro fondo pensione o da altra forma pensionistica individuale, il Contraente
dovrà fornire all’Antonveneta Vita tutte le informazioni necessarie per effettuare il trasferimento.
Il Contraente che non ha usufruito o che non intende usufruire della deduzione fiscale dei premi può comunicare
all’Antonveneta vita l’importo dei premi non dedotti o che non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi,
rilasciando una apposita dichiarazione presso l’Agenzia che gestisce il suo contratto entro il 30 settembre dell’anno
successivo al versamento o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione. Gli importi così comunicati
non concorreranno a formare la base imponibile per l’applicazione dell’imposta sulle prestazioni al momento della loro
erogazione.
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F. DATI STORICI RELATIVI AI FONDI
29. Dati storici di rendimento
Fondo Antonveneta Vita “SICURO”
Andamento valore quota del fondo e
del benchmark nell’ultimo anno
Rendimento annuo del fondo e del benchmark
8%
3%
7,37%
7%
5,83% 5,76%
5,87%
6%
4,70%
5%
2%
4,80%
3,82%
4%
2,91%
3,25% 3,26%
1%
2,48%
2,05%
1,87%
2%
1%
0,25%
0%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Rendimento annuo fondo
0%
di
c0
ge 4
n0
fe 5
b0
m 5
ar
-0
ap 5
r0
m 5
ag
-0
5
gi
u05
lu
g0
ag 5
o05
se
t-0
5
ot
t-0
no 5
v05
di
c05
3%
Rendimento annuo benchmark
Andamento valore quota
Andamento benchmark
Fondo Antonveneta Vita “PROTETTO”
Andamento valore quota del fondo e
del benchmark nell’ultimo anno
Rendimento annuo del fondo e del benchmark
16%
7%
14,76%
6%
14%
10%
8%
6%
4%
2%
5%
10,65%
4%
8,91%
3%
7,17%
6,52%
6,07%
5,44%
4,62%
3,88%
4,07%
3,42%
3,21%
2,05%
1,50%
2%
1%
0%
-1%
0%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Rendimento annuo fondo
di
c0
ge 4
n0
fe 5
b0
m 5
ar
-0
ap 5
r0
m 5
ag
-0
5
gi
u05
lu
g0
ag 5
o05
se
t-0
5
ot
t-0
no 5
v05
di
c05
12%
Rendimento annuo benchmark
Andamento valore quota
Andamento benchmark
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
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Fondo Antonveneta Vita “ARMONICO”
Andamento valore quota del fondo e
del benchmark nell’ultimo anno
Rendimento annuo del fondo e del benchmark
24%
16%
17,96%
14,63%
10%
9%
15,04%
8%
11,24%
9,85%
7,53%
9,06%
7,09%
6,25%
12%
8%
3,47%
4%
7%
6%
5%
4%
3%
0%
2%
1%
-4%
0%
-4,64%
-8%
-1%
-9,31%
-12%
-11,44%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Rendimento annuo fondo
di
c0
ge 4
n0
fe 5
b0
m 5
ar
-0
ap 5
r0
m 5
ag
-0
5
gi
u05
lu
g0
ag 5
o05
se
t-0
5
ot
t-0
no 5
v05
di
c05
20%
11%
21,53%
Rendimento annuo benchmark
Andamento valore quota
Andamento benchmark
Fondo Antonveneta Vita “ATTIVO”
Andamento valore quota del fondo e
del benchmark nell’ultimo anno
Rendimento annuo del fondo e del benchmark
30%
15%
30,38%
26,39% 26,55%
13%
24%
18%
17,83%
13,79%
12%
6%
0%
15,30%
13,66%
13,34%
9,52%
5,91%
-0,02%
11%
9%
7%
5%
-6%
3%
-12%
-12,55%
-15,46%
-18%
1%
-24%
-30%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Rendimento annuo fondo
di
c0
ge 4
n0
fe 5
b0
m 5
ar
-0
ap 5
r0
m 5
ag
-0
5
gi
u05
lu
g0
ag 5
o05
se
t-0
5
ot
t-0
no 5
v05
di
c05
-1%
-26,14%
Rendimento annuo benchmark
Andamento valore quota
Andamento benchmark
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
Le performance dei fondi sopra descritti sono comprensive dei costi applicati agli stessi. Il benchmark, in quanto indice
teorico, non è gravato da costi.
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30. Dati storici di rischio
Riportiamo di seguito il confronto per l’anno 2005 fra la volatilità dichiarata ex ante e quella rilevata ex post, secondo le
indicazioni di cui alle sezioni di confronto dell’allegato II al rendiconto annuale del fondo interno (Circolare ISVAP n.
474/2002).
Volatilità fondo “Sicuro”
dichiarata ex ante
rilevata ex post
0% - 3%
1,03%
Volatilità fondo “Protetto”
dichiarata ex ante
rilevata ex post
3% - 8%
1,67%
Volatilità fondo “Armonico”
dichiarata ex ante
rilevata ex post
8% - 14%
4,30%
Volatilità fondo “Attivo”
dichiarata ex ante
rilevata ex post
14% - 20%
7,12%
31. Total Expenses Ratio (TER): costi effettivi del fondo interno
Di seguito viene riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell’ultimo triennio (o minor periodo
disponibile) fra il totale dei costi posti a carico di ciascun fondo interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la
periodicità di valorizzazione dello stesso.
TER
2003
1,26%
1,44%
1,65%
1,89%
fondo “Sicuro”
fondo “Protetto”
fondo “Armonico”
fondo “Attivo”
2004
1,28%
1,46%
1,68%
1,94%
2005
1,26%
1,45%
1,65%
1,89%
Nel calcolo del TER sono stati considerati i seguenti costi:
COSTI GRAVANTI
SUL FONDO INTERNO
2003
Sicuro
2004
2005
commissioni di gestione
1,20%
1,20%
commissione di eventuale
overperformance
0,00%
TER degli OICR sottostanti
oneri inerenti all’acquisizione o
alla dismissione delle attività
spese di amministrazione e di
custodia
spese di revisione e certificazione
del fondo
spese di pubblicazione del valore
della quota
2003
Protetto
2004
2005
1,20%
1,40%
1,40%
1,40%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,01%
0,00%
0,01%
0,00%
0,01%
0,03%
0,06%
0,04%
0,03%
0,04%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
0,02%
0,01%
0,01%
__________________________________________________________________________________________
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COSTI GRAVANTI
SUL FONDO INTERNO
2003
Armonico
2004
2005
2003
Attivo
2004
2005
commissioni di gestione
1,60%
1,61%
1,61%
1,80%
1,81%
1,81%
commissione di eventuale
overperformance
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
TER degli OICR sottostanti
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
oneri inerenti all’acquisizione o
alla dismissione delle attività
0,00%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,02%
0,02%
0,01%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,03%
0,03%
0,04%
0,04%
0,05%
0,01%
0,01%
0,01%
0,02%
0,02%
0,01%
spese di amministrazione e di
custodia
spese di revisione e certificazione
del fondo
spese di pubblicazione del valore
della quota
La quantificazione dei costi fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul Contraente, di cui al punto 13.1.
32. Turnover di portafoglio del fondo
La tabella sottostante indica il tasso di movimentazione del portafoglio di ciascun fondo (c.d. turnover) per l’ultimo anno
solare espresso dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto
dell’investimento e disinvestimento delle quote del fondo derivanti da nuovi premi e da liquidazioni, e il patrimonio netto
medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota. Esso rappresenta pertanto un indicatore
dello stile di gestione del fondo (“attivo” o “passivo”) e mostra inoltre la volontà di adeguamento del gestore ai continui
mutamenti dei mercati finanziari.
TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEI FONDI
2004
fondo “Sicuro”
187,47%
fondo “Protetto”
186,83%
fondo “Armonico”
483,95%
fondo “Attivo”
461,72%
2005
327,67%
228,41%
399,36%
433,59%
L’Antonveneta Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella
presente Nota informativa.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
ELIOS PREVIDENZA (TARIFFA 48RVP1)
Art. 1 - Prestazione pensionistica complementare
Elios Previdenza è un contratto di assicurazione sulla vita (d’ora innanzi “contratto”) finalizzato alla attuazione di una
forma pensionistica individuale ai sensi dell’art. 9 ter del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive
modificazioni ed integrazioni (di seguito Decreto).
L’Antonveneta Vita si impegna, a fronte del versamento di premi periodici, a corrispondere al Contraente, alla
maturazione del diritto di accesso alla prestazione pensionistica complementare, una prestazione assicurativa in forma
di rendita vitalizia.
Il Contraente ha facoltà di chiedere l’erogazione della prestazione in forma di capitale nei casi e nei limiti previsti dal
Decreto.
Le somme assicurate in virtù del presente contratto non possono costituire oggetto né di pegno né di vincolo di qualsiasi
genere a favore di terzi.
Art. 2 - Requisiti del Contraente
La sottoscrizione del contratto è riservata ai soggetti che il Decreto individua quali destinatari delle forme pensionistiche
individuali e a coloro che trasferiscono la loro posizione da altra forma pensionistica collettiva od individuale.
Art. 3 - Premi
Il contratto prevede il pagamento di una successione di premi, il primo dei quali è pagato in via anticipata alla
stipulazione.
I mezzi di pagamento ammessi dall’Antonveneta Vita sono i seguenti:
-
bonifico bancario su conto corrente intestato esclusivamente all'Antonveneta Vita;
-
RID (Rimessa Interbancaria Diretta) sul conto corrente bancario intrattenuto dal Contraente con la Banca
autorizzata ad effettuare l’incasso per conto di Antonveneta Vita.
L’Antonveneta Vita non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo di mezzi di pagamento diversi da quelli
previsti.
L’ammontare minimo del premio iniziale, inclusi i diritti di contratto, è pari a 500 euro, oppure a 100 euro se
contestualmente viene acceso un piano d’accumulo del capitale (PAC) tramite RID.
Nel caso di accensione di un piano d’accumulo tramite RID, l’importo minimo dei versamenti è pari a 25 euro. Il
Contraente deve indicare la periodicità del versamento da effettuare scegliendo tra periodicità mensile, bimestrale,
trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale.
È possibile per il Contraente effettuare in qualsiasi momento versamenti aggiuntivi al premio iniziale o al piano
d’accumulo, di importo minimo pari a 100 euro.
Il versamento dei premi è consentito sino all’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica come descritto al
successivo art. 13.
Art. 4 - Fondi interni assicurativi
L'importo di ogni versamento, al netto di diritti e caricamenti (di seguito “premio investito”), viene investito nel fondo
interno assicurativo prescelto, le cui caratteristiche sono riportate nei Regolamenti in calce alle presenti Condizioni di
assicurazione.
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L’Antonveneta Vita si riserva, in qualunque momento, la possibilità di ampliare la gamma dei fondi assicurativi disponibili
all’investimento.
Art. 5 - Attribuzione delle quote
Il premio investito diviso per il valore unitario della quota del fondo interno assicurativo scelto dal Contraente dà luogo al
numero di quote attribuito al contratto.
Il giorno di valorizzazione delle quote preso a riferimento per il calcolo (data di riferimento) è il primo giovedì (o, se
festivo, il primo giorno lavorativo ad esso seguente) coincidente o successivo alla data di accredito del RID o del bonifico
bancario.
Dell'avvenuto investimento nel fondo assicurativo prescelto viene data apposita comunicazione al Contraente mediante
lettera di conferma della Compagnia riportante le indicazioni relative al versamento effettuato, entro 10 giorni dal giorno
di riferimento.
Art. 6 - Determinazione della prestazione di rendita
Il capitale costitutivo della rendita è dato, per ciascun premio versato, dal prodotto tra il numero di quote attribuito nel
fondo assicurativo prescelto con l’investimento dello stesso premio ed il valore della quota.
La prestazione pensionistica assicurata è pari al rapporto tra il capitale costitutivo della rendita relativo a ciascun premio
versato, eventualmente integrato dalla relativa garanzia di risultato, ed il coefficiente di conversione in rendita, di cui
all’Allegato 1, relativo al sesso dell’Assicurato e all’età di pensionamento.
Per la determinazione dei coefficienti di conversione in rendita del capitale maturato sulla posizione individuale,
l’Antonveneta Vita ha formulato delle ipotesi in ordine alla sopravvivenza degli Assicurati (base demografica) e ai
rendimenti ottenibili con gli investimenti finanziari (base finanziaria).
I coefficienti sono calcolati tenendo conto:
−
(base demografica) della speranza media di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza RG48, distinta per sesso e
anno di nascita; tuttavia, poiché le ipotesi stesse si fondano su proiezioni che abbracciano un lunghissimo arco di
tempo, è verosimile che possano verificarsi scostamenti significativi tra gli scenari previsivi e gli effettivi andamenti
demografici. A tale riguardo, nelle Condizioni di assicurazione sono predefiniti i motivi, connessi alla variazione della
probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall’ISTAT o
da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli assicurativi, che nel corso della durata contrattuale
giustifichino la modifica dei coefficienti di conversione. La modifica dei coefficienti di conversione in seguito alle
nuove ipotesi di sopravvivenza degli Assicurati avrà effetto su tutti i premi versati.
−
(base finanziaria) di un tasso di interesse che è pari al massimo tasso tecnico applicabile, alla data di accesso
alla prestazione pensionistica, in un contratto di assicurazione (Provvedimento ISVAP n. 1036/98 e successive
modifiche ed integrazioni). Tale tasso viene determinato mensilmente nel modo seguente: all’inizio di ogni mese
vengono presi in considerazione gli ultimi tre valori mensili noti del 60% del tasso medio di rendimento dei prestiti
obbligazionari emessi dallo Stato, denominato TMO. Se ciascuno di tali valori si discosta dal tasso massimo in
vigore, nello stesso segno ed in misura superiore al 15% o comunque in misura superiore a mezzo punto
percentuale, il nuovo tasso massimo applicabile, i cui termini variano in ragione di un quarto di punto percentuale, è
pari a quello che risulta più prossimo alla media di tali valori, con il limite superiore del 4%. In caso contrario, viene
mantenuto il tasso massimo in vigore. Il nuovo tasso massimo dovrà trovare applicazione entro tre mesi dalla fine
del mese nel quale se ne determina il valore.
In ogni caso, la modifica dei coefficienti di conversione si rende possibile solo a condizione che:
a) siano decorsi almeno 3 anni dalla data di decorrenza del contratto;
b) la rideterminazione, se sfavorevole al Contraente, sia stata effettuata almeno 3 anni prima dell’erogazione della
rendita;
c) non abbia ancora avuto luogo l’erogazione della rendita.
La rideterminazione dei coefficienti di conversione incide sull’ammontare della rendita pagabile al Contraente.
Nell’ipotesi di variazione sfavorevole per il Contraente dei coefficienti di conversione , il Contraente, prima della data di
effetto della modifica stessa, può avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza che ciò incida
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sulla posizione maturata. L’Antonveneta Vita comunicherà al Contraente le variazioni adottate almeno sessanta giorni
prima della data di decorrenza delle variazioni stesse.
Art. 7 - Scelta del fondo interno assicurativo
Il Contraente dovrà indicare all’Antonveneta Vita il fondo interno assicurativo nel quale il premio deve essere investito.
Art. 8 - Trasferimento fra fondi interni assicurativi (switch)
Il Contraente può richiedere all’Antonveneta Vita il trasferimento dell’intera posizione individuale ad altro fondo interno
assicurativo.
Per tale operazione verranno usati i valori delle quote rilevati alla data di valorizzazione successiva al pervenimento
della richiesta di trasferimento all’Antonveneta Vita.
Per ogni anno contrattuale, la prima di tali operazioni è gratuita. Ogni switch successivo al primo effettuato nel corso
della singola annualità contrattuale, prevede il pagamento di una commissione pari a 50 euro che viene detratta dal
controvalore delle quote di fondo interno assicurativo trasferite.
L’Antonveneta Vita informerà il Contraente dei nuovi valori contrattuali.
Art. 9 - Trasferimento da altre forme previdenziali
Il contratto consente il trasferimento da altre forme di previdenza complementare disciplinate dal Decreto.
In tal caso il Contraente dovrà fornire all’Antonveneta Vita tutti gli elementi utili per effettuare il trasferimento.
Art. 10 - Trasferimento ad altre forme previdenziali
Dopo un periodo minimo di 3 anni dalla stipulazione del contratto, il Contraente può trasferire la propria posizione
individuale ad altra forma pensionistica prevista dal Decreto. Tale limite temporale non sussiste quando il Contraente
voglia aderire ad una forma previdenziale collettiva cui possa accedere in relazione alla propria attività lavorativa.
Art. 11 - Riscatto totale o parziale
Prima dell’accesso alla prestazione pensionistica il contratto può essere riscattato totalmente o parzialmente, nei soli
casi previsti dal Decreto, purché siano trascorsi almeno otto anni dalla data di stipulazione del contratto o, se
precedente, dalla data di adesione ad altra forma pensionistica individuale non ancora riscattata.
Il valore liquidato sarà pari al numero di quote disinvestite moltiplicato per il controvalore della quota calcolata alla data
di valorizzazione successiva al pervenimento della richiesta di liquidazione della prestazione all’Antonveneta Vita.
Date le particolarità del contratto non è prevista la concessione di prestiti.
Art. 12 - Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato prima dell’accesso alla prestazione pensionistica, la prestazione maturata per tale
evento spetta agli eredi.
Elios Previdenza garantisce la liquidazione del valore di riscatto che, nel caso in cui sia trascorso almeno un anno dalla
sottoscrizione del contratto, viene maggiorato del 50% se, al verificarsi dell’evento, l’Assicurato ha meno di 30 anni (età
computabile), del 25% se ha età compresa tra 30 e 39 anni, del 15% se ha età compresa tra 40 e 49 anni, del 5% se ha
età compresa tra 50 e 59 anni, 1% se ha età compresa tra 60 e 69 anni.
Tale maggiorazione non può comunque essere superiore a 50.000 euro.
Art. 13 - Accesso alla prestazione pensionistica
Il Contraente, nell’intervallo temporale in cui matura il diritto di accesso previsto dal Decreto, può chiedere l’erogazione
della prestazione pensionistica.
Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, al raggiungimento dell’età di vecchiaia prevista dal regime
obbligatorio, Antonveneta Vita provvederà all’erogazione della prestazione pensionistica complementare previa
acquisizione dell’indicazione del beneficiario e della tipologia di prestazione prescelta.
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E’ consentita la prosecuzione della partecipazione alla forma pensionistica individuale non oltre i 5 anni dal
raggiungimento del limite dell’età pensionabile.
All’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il coefficiente di conversione del capitale in rendita vitalizia:
a) è quello relativo al sesso ed all’età computabile dell’Assicurato all’atto dell’erogazione;
b) impiega quale base finanziaria il massimo tasso tecnico applicabile, alla data di accesso alla prestazione
pensionistica, in un contratto di assicurazione (Provvedimento ISVAP n. 1036/98 e successive modifiche ed
integrazioni).
Art. 14 - Opzioni
All'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, il Contraente può chiedere la liquidazione in forma di capitale nel
limite del 50% (cinquanta per cento) della prestazione pensionistica maturata. Qualora la rendita vitalizia annua risulti
inferiore all’assegno sociale di cui all’art. 3 commi 6 e 7 della Legge 8 agosto 1995 n. 335, il Contraente può optare per
la liquidazione in capitale dell’intera prestazione pensionistica maturata.
Il Contraente, in luogo della rendita vitalizia, può richiedere l’erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito
indicate:
• rendita vitalizia reversibile che sarà corrisposta all’Assicurato finché è in vita e successivamente, in misura totale o
per quota scelta dallo stesso Assicurato, alle persone da lui designate tra i soggetti previsti dalla normativa in
vigore;
• rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per un numero prefissato di anni (5 o 10)
all’Assicurato o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate tra i soggetti previsti dalla normativa in vigore.
Successivamente al numero prefissato di anni (5 o 10), la rendita è corrisposta all’Assicurato finché è in vita.
La rendita non sarà riscattabile nel periodo di godimento.
Art. 15 - Entrata in vigore dell’assicurazione
L’assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio, dalle ore 24 del giorno in cui:
- il documento di polizza, firmato da Antonveneta Vita, viene sottoscritto dal Contraente; oppure
- a seguito della sottoscrizione della proposta, l’Antonveneta Vita abbia rilasciato al Contraente il documento di polizza
debitamente firmato o altra comunicazione scritta attestante il proprio assenso.
Art. 16 - Recesso dal contratto e revoca della proposta
Il Contraente e l’Antonveneta Vita hanno diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il Contraente
è informato che il contratto stesso è stato concluso. La conclusione del contratto si considera avvenuta, con l'incasso del
premio e la contestuale consegna della polizza sottoscritta.
Il recesso del Contraente deve essere esercitato mediante lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del
contratto indirizzata a: Antonveneta Vita S.p.A., largo Ugo Irneri n.1, 34123 Trieste.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, l’Antonveneta Vita, rimborsa al Contraente il
controvalore delle quote possedute alla data di valorizzazione successiva al pervenimento della richiesta all’Antonveneta
Vita, cui vanno aggiunti i caricamenti.
Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente ha inoltre la facoltà di revocare la proposta di
assicurazione; in tale caso il Contraente verrà rimborsato delle somme eventualmente pagate al netto dei soli diritti
indicati in contratto. La revoca deve essere esercitata mediante lettera raccomandata inviata al recapito suindicato.
Il recesso e la revoca hanno l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con
decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio
della stessa.
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Art. 17 - Pagamenti effettuati dall’Antonveneta Vita
Per tutti i pagamenti effettuati dall’Antonveneta Vita dovranno essere preventivamente consegnati tutti i documenti, che
saranno riportati nel modulo di richiesta di liquidazione disponibile presso la rete di vendita dell’Antonveneta Vita,
necessari a verificare l’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
L’Antonveneta Vita si riserva di chiedere agli interessati l’ulteriore documentazione che si rendesse necessaria in caso di
specifiche esigenze istruttorie o a seguito di intervenute modifiche legislative o regolamentari.
Tutti i pagamenti vengono effettuati di preferenza tramite bonifico sul conto corrente bancario (nel qual caso dovranno
essere forniti i dati bancari necessari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codici ABI e CAB,
intestazione del conto, indirizzo dell'intestatario), oppure a mezzo assegno bancario. In ogni caso, verificata la sussistenza
dell’obbligo di pagamento, l’Antonveneta Vita mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della
documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore
dell’avente diritto.
I diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si
fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Art. 18 - Dichiarazioni del Contraente (incontestabilità)
Dichiarazioni del Contraente inesatte o non complete danno all’Antonveneta Vita il diritto di impugnare il contratto o di
recedere dallo stesso (artt. 1892 e 1893 del Codice Civile).
Il Contraente deve fornire all’Antonveneta Vita tutti i dati necessari per la sua identificazione anche al fine di ottemperare
alla normativa in tema di “antiriciclaggio”.
Eventuali variazioni devono essere comunicate all’Antonveneta Vita utilizzando i moduli predisposti a tale scopo dalla
stessa Società.
Art. 19 - Rinvio alle norme di legge
L’assicurazione sulla vita è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le norme
di legge.
Art. 20 - Tasse e imposte
Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto.
Art. 21 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto, è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio
del Contraente, dell’Assicurato o del Beneficiario parte in causa.
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ALLEGATO 1
CONDIZIONI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE
Prestazioni pensionistiche erogate
I coefficienti di conversione in rendita impiegati dall’Antonveneta Vita per dar luogo alle prestazioni pensionistiche
complementari a favore degli Assicurati sono quelli relativi a:
1. rendita vitalizia immediata posticipata annualmente rivalutata;
2. rendita vitalizia immediata posticipata annualmente rivalutata, reversibile dal 10% al 100% su una o più teste.
3. rendita certa per un numero prefissato di anni (5 o 10) e successivamente vitalizia, immediata posticipata
annualmente rivalutata.
La scelta della percentuale della posizione individuale maturata non impiegata in forma di capitale, della tariffa e della
rateazione, deve essere comunicata all’Antonveneta Vita alla quale deve anche essere trasmesso, con periodicità
annuale, un valido certificato di esistenza in vita.
La rendita spettante viene accesa entro 30 giorni dal pervenimento della documentazione completa. I pagamenti
vengono effettuati tramite bonifico bancario.
Periodicità di erogazione delle rendite
L’erogazione della rendita maturata avviene posticipatamente con cadenza, a scelta dell’Assicurato, mensile o annuale;
è data comunque facoltà di scegliere rateazioni diverse (bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o semestrale posticipata)
i cui tassi utilizzano le stesse basi tecniche e sono a disposizione presso l’Antonveneta Vita.
Rivalutazione della rendita assicurata
Le tariffe di rendita di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 fanno parte di una particolare categoria di contratti per i quali
l’Antonveneta Vita ha istituito una specifica forma di gestione degli investimenti, denominata “Fondo S. Giusto”,
disciplinata dal relativo regolamento il cui contenuto è riportato nel presente allegato.
Il 1° aprile immediatamente seguente l’impiego del montante contributivo quale premio unico, la rendita inizialmente
assicurata verrà adeguata in base alla “misura della rivalutazione” sotto definita, rapportata al periodo trascorso dalla
data di stipulazione.
Ogni 1° aprile successivo, l’adeguamento della rendita assicurata il 1° aprile precedente avverrà in base alle “misure di
rivalutazione” determinate di anno in anno.
Misura della rivalutazione
La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico già riconosciuto nel
calcolo del coefficiente di conversione, la differenza tra il rendimento attribuito per l’anno in corso ed il suddetto tasso
tecnico.
E’ definito “rendimento attribuito per l’anno in corso” il minore fra il 90% del rendimento della gestione speciale “Fondo S.
Giusto” dell’esercizio precedente (di cui al punto 3 del regolamento “Fondo S. Giusto”) e lo stesso rendimento della
gestione speciale “Fondo S. Giusto” meno 0,5 punti percentuali.
Regolamento della gestione speciale “Fondo S. Giusto”
1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività
dell’Antonveneta Vita S.p.A., che viene contraddistinta con il nome "Fondo S. Giusto".
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che
prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del “Fondo S. Giusto”. La gestione del Fondo S.
Giusto” è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
con la circolare n. 71 del 26.3.87, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
2. La gestione del “Fondo S. Giusto” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione
iscritta all'albo di cui al all’Art.161 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni, la quale attesta la
rispondenza del “Fondo S. Giusto” al presente regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione
delle attività attribuite al “Fondo S. Giusto”, il rendimento annuo del “Fondo S. Giusto”, quale descritto al seguente
punto 3 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dall’Antonveneta Vita sulla base
delle riserve matematiche.
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elios previdenza _________________________________________________
3. Il rendimento annuo del “Fondo S. Giusto”, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato
finanziario del “Fondo S. Giusto” di competenza di quell'esercizio al valore medio del “Fondo S. Giusto” stesso. Per
risultato finanziario del “Fondo S. Giusto” si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del “Fondo S. Giusto” - al lordo delle ritenute di
acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono
determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel “Fondo S. Giusto” e cioè al prezzo di
acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel “Fondo S. Giusto” per i
beni già di proprietà della Società. Per valore medio del “Fondo S. Giusto” si intende la somma della giacenza media
annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli
e della consistenza media annua di ogni altra attività del “Fondo S. Giusto”. La consistenza media annua dei titoli e
delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel “Fondo S. Giusto”. Ai fini della determinazione
del rendimento annuo del “Fondo S. Giusto” l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio fino al 31
dicembre del medesimo anno.
4. La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di
cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.
Basi demografiche e finanziarie
Il tasso di interesse tecnico per le tariffe del presente allegato è il massimo tasso tecnico applicabile, alla data di
accesso alla prestazione pensionistica, in un contratto di assicurazione (Provvedimento ISVAP n. 1036/98 e successive
modifiche ed integrazioni), mentre la tavola di mortalità adottata è la RG48 proiettata e selezionata.
Caricamento applicato sul premio assicurativo
I coefficienti di conversione sotto riportati sono comprensivi di un caricamento, per far fronte alle spese amministrative di
liquidazione della rendita per tutta la residua durata contrattuale, pari a:
• 1,25% in caso di rateazione annuale della rendita;
• 1,5% in caso di rateazione semestrale della rendita;
• 1,75% in caso di rateazione quadrimestrale della rendita
• 2% in caso di rateazione trimestrale della rendita;
• 2,5% in caso di rateazione bimestrale della rendita;
• 4% in caso di rateazione mensile della rendita.
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elios previdenza _________________________________________________
Coefficienti di conversione per un euro di rendita vitalizia iniziale annua posticipata
Assicurato di sesso maschile
età *
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
2,00%
21,481
20,960
20,433
19,901
19,362
18,816
18,263
17,706
17,144
16,578
16,009
15,437
14,863
14,288
13,714
13,141
12,572
12,004
11,440
10,879
10,325
2,25%
20,741
20,254
19,762
19,263
18,758
18,244
17,724
17,197
16,665
16,129
15,588
15,044
14,497
13,948
13,399
12,850
12,303
11,757
11,213
10,673
10,136
2,50%
20,039
19,585
19,124
18,657
18,182
17,699
17,208
16,711
16,207
15,698
15,185
14,666
14,145
13,620
13,094
12,568
12,043
11,518
10,994
10,472
9,953
Tasso tecnico
2,75%
3,00%
19,372
18,740
18,948
18,344
18,517
17,940
18,079
17,529
17,633
17,110
17,178
16,681
16,715
16,244
16,245
15,800
15,768
15,348
15,286
14,890
14,797
14,425
14,304
13,955
13,806
13,480
13,305
13,000
12,801
12,518
12,296
12,034
11,792
11,549
11,286
11,062
10,781
10,575
10,277
10,088
9,776
9,603
3,25%
18,139
17,769
17,390
17,005
16,610
16,206
15,794
15,373
14,945
14,509
14,067
13,619
13,165
12,707
12,245
11,780
11,314
10,845
10,375
9,905
9,436
3,50%
17,568
17,221
16,867
16,504
16,133
15,752
15,362
14,964
14,558
14,144
13,724
13,296
12,863
12,424
11,981
11,534
11,086
10,635
10,181
9,727
9,273
3,75%
17,025
16,700
16,368
16,027
15,678
15,318
14,950
14,572
14,187
13,794
13,393
12,985
12,571
12,151
11,726
11,297
10,866
10,431
9,993
9,554
9,114
4,00%
16,508
16,204
15,892
15,571
15,242
14,903
14,554
14,197
13,831
13,457
13,075
12,686
12,290
11,887
11,479
11,068
10,653
10,233
9,811
9,386
8,960
3,50%
19,369
19,058
18,737
18,406
18,064
17,710
17,346
16,971
16,584
16,187
15,778
15,357
14,926
14,483
14,028
13,562
13,086
12,603
12,111
11,610
11,101
3,75%
18,715
18,428
18,130
17,822
17,503
17,173
16,832
16,480
16,117
15,742
15,356
14,958
14,549
14,128
13,696
13,251
12,796
12,334
11,861
11,380
10,890
4,00%
18,096
17,829
17,553
17,267
16,969
16,661
16,342
16,012
15,670
15,317
14,952
14,576
14,187
13,787
13,375
12,951
12,516
12,073
11,620
11,156
10,684
Assicurato di sesso femminile
età *
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
2,00%
24,149
23,649
23,139
22,620
22,092
21,554
21,006
20,450
19,884
19,310
18,727
18,136
17,537
16,929
16,314
15,692
15,064
14,434
13,799
13,161
12,521
2,25%
23,235
22,774
22,303
21,822
21,331
20,830
20,319
19,799
19,268
18,729
18,180
17,622
17,055
16,479
15,895
15,303
14,703
14,101
13,493
12,881
12,265
2,50%
22,373
21,947
21,511
21,065
20,609
20,142
19,665
19,178
18,681
18,174
17,656
17,130
16,593
16,047
15,492
14,928
14,356
13,780
13,198
12,610
12,017
Tasso tecnico
2,75%
3,00%
21,558
20,788
21,165
20,424
20,761
20,051
20,348
19,667
19,923
19,272
19,488
18,866
19,043
18,450
18,587
18,023
18,120
17,585
17,643
17,136
17,156
16,676
16,658
16,206
16,150
15,725
15,633
15,234
15,105
14,732
14,567
14,220
14,021
13,698
13,470
13,171
12,912
12,636
12,348
12,094
11,778
11,545
3,25%
20,059
19,723
19,377
19,020
18,653
18,274
17,885
17,485
17,073
16,651
16,217
15,773
15,317
14,851
14,373
13,885
13,387
12,882
12,369
11,848
11,320
* Età computabile corretta: età in anni interi, determinata trascurando le frazioni d'anno fino a sei mesi ed
arrotondando ad un anno intero le frazioni d'anno superiori a sei mesi, e corretta in base ai criteri di cui alla
successiva Tabella di Correzione dell'età al pensionamento.
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elios previdenza _________________________________________________
Coefficienti di conversione per un euro di rendita vitalizia iniziale annua posticipata
frazionata mensilmente
Assicurato di sesso maschile
età *
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
2,00%
22,542
22,006
21,465
20,918
20,364
19,803
19,236
18,663
18,086
17,505
16,920
16,333
15,743
15,153
14,563
13,975
13,390
12,807
12,227
11,652
11,082
2,25%
21,781
21,281
20,775
20,263
19,744
19,216
18,682
18,141
17,595
17,044
16,488
15,929
15,367
14,804
14,239
13,675
13,114
12,553
11,995
11,439
10,888
2,50%
21,060
20,593
20,120
19,640
19,152
18,656
18,152
17,641
17,124
16,601
16,074
15,541
15,006
14,467
13,927
13,386
12,847
12,308
11,769
11,233
10,700
Tasso tecnico
2,75%
3,00%
20,375
19,726
19,940
19,319
19,497
18,904
19,047
18,482
18,589
18,051
18,121
17,611
17,646
17,162
17,163
16,705
16,673
16,241
16,177
15,771
15,676
15,293
15,169
14,811
14,658
14,322
14,143
13,830
13,625
13,335
13,107
12,837
12,589
12,339
12,070
11,839
11,551
11,339
11,033
10,839
10,518
10,341
3,25%
19,108
18,728
18,339
17,943
17,538
17,123
16,699
16,267
15,827
15,380
14,926
14,466
14,000
13,529
13,054
12,576
12,098
11,616
11,134
10,651
10,169
3,50%
18,522
18,166
17,802
17,429
17,048
16,657
16,256
15,847
15,430
15,005
14,573
14,134
13,689
13,238
12,783
12,324
11,864
11,400
10,934
10,468
10,001
3,75%
17,964
17,630
17,289
16,939
16,580
16,211
15,832
15,445
15,049
14,645
14,233
13,815
13,389
12,957
12,521
12,081
11,638
11,191
10,741
10,290
9,838
4,00%
17,433
17,120
16,800
16,471
16,133
15,784
15,426
15,059
14,683
14,299
13,907
13,507
13,100
12,687
12,268
11,845
11,419
10,988
10,554
10,118
9,680
3,50%
20,372
20,053
19,723
19,383
19,031
18,668
18,294
17,909
17,512
17,103
16,683
16,251
15,808
15,353
14,886
14,407
13,918
13,422
12,917
12,402
11,880
3,75%
19,700
19,405
19,099
18,783
18,455
18,116
17,766
17,405
17,031
16,647
16,250
15,841
15,421
14,989
14,544
14,088
13,620
13,145
12,660
12,165
11,662
4,00%
19,064
18,790
18,507
18,212
17,907
17,590
17,262
16,923
16,572
16,209
15,835
15,448
15,049
14,639
14,215
13,780
13,333
12,878
12,412
11,936
11,451
Assicurato di sesso femminile
età *
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
2,00%
25,281
24,768
24,244
23,711
23,168
22,616
22,053
21,482
20,901
20,311
19,712
19,105
18,490
17,866
17,234
16,595
15,949
15,302
14,651
13,995
13,337
2,25%
24,343
23,869
23,385
22,891
22,387
21,872
21,348
20,813
20,268
19,714
19,150
18,577
17,995
17,404
16,804
16,195
15,579
14,961
14,337
13,707
13,075
2,50%
23,457
23,020
22,572
22,114
21,645
21,166
20,676
20,176
19,665
19,144
18,613
18,072
17,521
16,960
16,390
15,810
15,222
14,631
14,033
13,429
12,820
Tasso tecnico
2,75%
3,00%
22,620
21,829
22,216
21,456
21,802
21,072
21,377
20,678
20,941
20,272
20,494
19,855
20,037
19,428
19,568
18,989
19,089
18,539
18,599
18,078
18,098
17,606
17,587
17,123
17,066
16,629
16,534
16,124
15,992
15,609
15,440
15,083
14,878
14,547
14,313
14,006
13,740
13,456
13,160
12,899
12,574
12,335
3,25%
21,080
20,735
20,380
20,013
19,636
19,247
18,847
18,436
18,014
17,580
17,134
16,678
16,210
15,731
15,240
14,739
14,227
13,709
13,182
12,647
12,104
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* Età computabile corretta: età in anni interi, determinata trascurando le frazioni d'anno fino a sei mesi ed
arrotondando ad un anno intero le frazioni d'anno superiori a sei mesi e corretta in base ai criteri di cui alla
seguente Tabella di Correzione dell'età al pensionamento.
Correzione dell’età al pensionamento
Maschi
Anno di nascita
Correzione
dell'età
fino al 1941
+1
dal 1942 al 1951
+0
dal 1952 al 1965
-1
dal 1966
-2
Femmine
Anno di nascita
Correzione
dell'età
fino al 1943
+1
dal 1944 al 1950
+0
dal 1951 al 1964
-1
dal 1965
-2
Coefficienti di conversione del montante contributivo in rendita reversibile o inizialmente certa
I documenti inerenti ai coefficienti di conversione relativi alle prestazioni di reversibilità e di rendita certa sono depositati
presso la sede dell’Antonveneta Vita.
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REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI
1. Aspetti generali
L’Antonveneta Vita ha istituito e controlla, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, la gestione delle
risorse destinate ai fondi interni assicurativi denominati fondo Antonveneta Vita “Sicuro”, “Protetto”, “Armonico” e “Attivo”.
I fondi sono espressi in quote e sono di tipo ad accumulazione: l’incremento di valore del patrimonio di ciascun fondo
non viene distribuito ma determina l'incremento di valore delle rispettive quote. Ogni fondo costituisce patrimonio
separato dal patrimonio dell’Antonveneta Vita, nonché di ogni altro fondo dalla stessa gestito.
La gestione di ciascun fondo è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta
all’albo di cui all’art.161 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 che accerta la rispondenza della gestione al presente
Regolamento ed attesta l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve
matematiche e la determinazione del valore unitario delle quote. Annualmente, pertanto, alla chiusura di ogni esercizio
l’Antonveneta Vita redige un rendiconto della gestione di ciascun fondo.
Per esigenze di adeguatezza dimensionale del fondo ovvero di efficienza gestionale, sempre con riferimento al
perseguimento dell’interesse dei Contraenti, l’Antonveneta Vita si riserva la facoltà di effettuare operazioni di fusione o
scissione tra fondi interni con analogo profilo di rischio e caratteristiche similari, anche in conseguenza a operazioni di
fusione tra imprese o a trasferimenti di portafoglio. Il passaggio tra il precedente fondo ed il nuovo fondo avverrà senza
alcun aggravio di spese per il cliente. L’Antonvenetqa Vita comunicherà al Contraente le modalità e le conseguenze di
tali operazioni almeno 90 giorni prima della data di effetto delle stesse.
2. Obiettivi
Fondo Antonveneta Vita “Sicuro”
L'obiettivo del fondo è di massimizzare nel medio periodo le somme conferite dai sottoscrittori investendo in titoli
obbligazionari. E’ prevista una garanzia di rendimento minimo sugli importi investiti.
Il profilo di rischio cui è esposto il fondo, esprimibile nella variabilità del valore della quota, è basso. L'investimento è a
profilo di rischio nullo nel caso in cui opera la prevista garanzia di rendimento minimo.
Parametro di riferimento (benchmark): 90% J.P. Morgan Emu Bond Index 1-3 anni e 10% MTS BOT.
Fondo Antonveneta Vita “Protetto”
L'obiettivo del fondo è di massimizzare nel medio periodo le somme conferite dai sottoscrittori, investendo
prevalentemente in titoli obbligazionari e ponendo un limite massimo del 20% all’investimento azionario. E’ prevista una
garanzia di restituzione degli importi investiti.
Il profilo di rischio cui è esposto il fondo, esprimibile nella variabilità del valore della quota, è medio basso. L'investimento
è a profilo di rischio nullo nel caso in cui opera la prevista garanzia di restituzione degli importi investiti.
Parametro di riferimento (benchmark): 80% J.P. Morgan Emu Bond Index, 10% MTS BOT e 10% Dow Jones Euro
STOXX 50.
Fondo Antonveneta Vita “Armonico”
L'obiettivo del fondo è di massimizzare nel medio-lungo periodo le somme conferite dai sottoscrittori investendo in modo
bilanciato in titoli azionari ed obbligazionari, con un limite massimo di presenza di titoli azionari pari al 50% del
portafoglio. Non è prevista alcuna garanzia, né di rendimento minimo né di restituzione degli importi investiti.
Il profilo di rischio cui è esposto il fondo, esprimibile nella variabilità del valore della quota, è medio.
Parametro di riferimento (benchmark): 50% J.P. Morgan Emu Bond Index, 10% MTS BOT e 40% Dow Jones Euro
STOXX 50.
Fondo Antonveneta Vita “Attivo”
L'obiettivo del fondo è di massimizzare nel lungo periodo le somme conferite dai sottoscrittori investendo in modo
bilanciato in titoli azionari fino ad un massimo del 70% del portafoglio. Non è prevista alcuna garanzia, né di rendimento
né di restituzione degli importi investiti.
Il profilo di rischio cui è esposto il fondo, esprimibile nella variabilità del valore della quota, è medio alto.
Parametro di riferimento (benchmark): 20% J.P. Morgan Emu Bond Index 1-3 anni, 10% MTS BOT e 70% Dow Jones
Euro STOXX 50.
Di seguito vengono descritti sinteticamente gli indici che compongono i benchmark dei fondi.
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MTS BOT (già BOT Banca d’Italia): è l’indice di capitalizzazione lorda dei BOT calcolato da MTS Spa e rispecchia il
rendimento medio lordo dei BOT nel periodo considerato.
J.P. Morgan Emu Bond Index 1-3 anni: l’indice è rappresentativo dei mercati obbligazionari dell'Unione Monetaria
Europea ed è composto da strumenti finanziari di natura obbligazionaria, emessi dagli Stati membri dell'EMU, con vita
residua compresa tra 1 e 3 anni.
J.P. Morgan Emu Bond Index: l’indice è rappresentativo dei mercati obbligazionari dell'Unione Monetaria Europea ed è
composto da strumenti finanziari di natura obbligazionaria, emessi dagli Stati membri dell'EMU, con vita residua
superiore a 1 anno.
Dow Jones Euro STOXX 50: rappresenta l’andamento di 50 titoli azionari a maggiore capitalizzazione (“bluechips”)
quotati nelle principali Borse dell’area Euro.
Gli indici vengono pubblicati giornalmente sulla stampa specializzata.
Ciascun fondo non si propone di replicare gli investimenti sottostanti l’indice, ma di selezionarli sulla base di proprie
valutazioni, al fine di massimizzare il rendimento del fondo stesso.
3. Caratteristiche
Fondo Antonveneta Vita “Sicuro”
Categoria del fondo: obbligazionario puro euro.
Valuta di denominazione: euro.
Orizzonte temporale minimo consigliato: 2 – 4 anni.
Composizione del fondo: il fondo investe tutto il portafoglio in obbligazioni e in liquidità e non può detenere azioni, a
meno che queste non provengano da conversione di titoli obbligazionari presenti in portafoglio, e a condizione che il loro
ammontare complessivo non super il 10% del portafoglio stesso e che vengano vendute nel più breve tempo possibile. Il
fondo è caratterizzato da un investimento principale pari almeno al 70% del portafoglio in titoli obbligazionari denominati
in euro e da un investimento residuale pari al massimo al 30% del portafoglio.
Criteri di selezione degli strumenti finanziari: è concesso l'investimento in titoli con rating inferiore a "BB" ovvero "not
rated", nei limiti previsti dalla circolare ISVAP n. 474/D (ovvero 5% del valore corrente del fondo); i titoli con rating uguale
a "BB" comunque non possono essere superiori al 40% del valore corrente del fondo.
Fondo Antonveneta Vita “Protetto”
Categoria del fondo: fondo obbligazionario misto area euro.
Valuta di denominazione del fondo: euro.
Orizzonte temporale minimo consigliato: 2 – 4 anni.
Composizione del fondo: il fondo è caratterizzato da un investimento principale pari almeno al 70% del portafoglio in
obbligazioni dell’area euro e da un investimento residuale pari al massimo al 30% del portafoglio, con un massimo del
20% in azioni.
Criteri di selezione degli strumenti finanziari: analisi macroeconomica e politica dei Paesi oggetto di investimento, analisi
economico-finanziarie per la selezione delle singole società, valutazione del rischio di credito e dell'andamento della
curva dei tassi di interesse e delle divise.
Fondo Antonveneta Vita “Armonico”
Categoria del fondo: fondo bilanciato obbligazionario.
Valuta di denominazione: euro.
Orizzonte temporale minimo consigliato: 3 – 5 anni.
Profilo di rischio: medio.
Composizione del fondo: il fondo è caratterizzato da una componente di investimento obbligazionario pari almeno al
50% del portafoglio e da una componente di investimento azionario compresa tra il 30% e il 50% del portafoglio stesso.
E’ possibile l’inserimento di quote di fondi chiusi per un massimo del 10%.
Criteri di selezione degli strumenti finanziari: analisi macroeconomica e politica dei Paesi oggetto di investimento, analisi
economico-finanziarie per la selezione delle singole società, valutazione del rischio di credito e dell'andamento della
curva dei tassi di interesse e delle divise.
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Fondo Antonveneta Vita “Attivo”
Categoria del fondo: fondo bilanciato.
Valuta di denominazione: euro.
Orizzonte temporale minimo consigliato: 3 – 5 anni.
Profilo di rischio: medio alto.
Composizione del fondo: il fondo è caratterizzato per la centralità della componente di investimento azionario, che
comunque può oscillare in un intervallo compreso tra il 30% e il 70% del portafoglio gestito al fine di consentire una più
ampia delega al gestore di cogliere le opportunità di mercato. E’ consentito l’inserimento di quote di fondi chiusi per un
massimo del 15% delle attività del fondo.
Criteri di selezione degli strumenti finanziari: analisi macro-economiche per la determinazione dei pesi dei singoli Paesi,
analisi economiche-finanziarie per la selezione delle società che presentano prospettive di crescita degli utili, con
attenzione all'andamento settoriale, alle strategie industriali e di ristrutturazione ed alla qualità del management.
Le scelte di investimento possono anche essere affidate, senza oneri aggiuntivi per il fondo, ad intermediari abilitati a
prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dall’Antonveneta
Vita. In tal caso responsabile verso gli investitori per l'attività di gestione del fondo è esclusivamentel’Antonveneta Vita.
Ciascun fondo interno assicurativo può investire anche in strumenti finanziari di tipo derivato, nel rispetto dei
presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dal provvedimento ISVAP n. 297/96, come
modificato dal provvedimento n. 981/G/98, e finalizzato alla riduzione del rischio di investimento o al raggiungimento di
una gestione degli attivi più efficace, coerentemente con il profilo di rischio del fondo interno. La normativa assicurativa
vieta l’utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini speculativi.
Ciascun fondo interno assicurativo può investire anche in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del
Risparmio) coerentemente con la categoria del fondo. Possono essere effettuati investimenti anche in quote di OICR
promossi o gestiti da imprese del gruppo Allianz o altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo Allianz.
Nel caso in cui il patrimonio del fondo interno venga investito in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di
gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente al gruppo Allianz (OICR “collegati”), sul
fondo acquirente non possono gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle
parti di OICR “collegati” acquistati. Inoltre, l’Antonveneta Vita non addebita alla parte del fondo rappresentata da OICR
“collegati” le commissioni di gestione, fatta eccezione per la quota parte del 75% delle commissioni individuata
dall’Antonveneta Vita per il servizio prestato per l’asset allocation degli OICR collegati e per l’amministrazione dei
contratti.
4. Garanzia
Fondo Antonveneta Vita “Sicuro”
Il fondo interno assicurativo garantisce un risultato di gestione almeno pari alla somma degli importi investiti nel fondo
interno assicurativo, ciascuno capitalizzato (interesse annuo composto), in ogni singolo anno solare, al tasso minimo
garantito più avanti definito, per il periodo intercorrente tra la data di accredito del contributo ed il primo giorno di
valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione.
Per una definizione di importi investiti si rimanda a quanto contenuto nelle Condizioni di assicurazione della polizza
collegata al presente fondo.
La misura del tasso minimo garantito è per ogni versamento effettuato pari al massimo tasso tecnico applicabile in un
contratto di assicurazione (Provvedimento ISVAP n. 1036/98 e successive modifiche ed integrazioni) all’epoca del
versamento stesso.
Nel caso in cui venga prestata la garanzia, ed il controvalore delle quote sia inferiore a quello garantito, resta totalmente
a carico della Società l’eventuale differenza. La garanzia di cui sopra è operante solo nel caso previsto dalle Condizioni
di assicurazione della polizza collegata al presente fondo.
Al verificarsi di tale evento, il Contraente avrà diritto ad un importo pari al maggior valore tra il minimo garantito ed il
controvalore delle quote, calcolati con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle
condizioni che danno diritto alla prestazione.
Fondo Antonveneta Vita “Protetto”
Il fondo interno assicurativo garantisce un risultato di gestione almeno pari alla somma degli importi investiti nel fondo
interno assicurativo. Per una definizione di importi investiti si rimanda a quanto contenuto nelle Condizioni di
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assicurazione della polizza collegata al presente fondo. Nel caso in cui venga prestata la garanzia, ed il controvalore
delle quote sia inferiore a quello garantito, resta totalmente a carico della Società l’eventuale differenza. La garanzia di
cui sopra è operante solo nel caso previsto dalle Condizioni di assicurazione della polizza collegata al presente fondo.
Al verificarsi di tale evento, il Contraente avrà diritto ad un importo pari al maggior valore tra il minimo garantito ed il
controvalore delle quote, calcolati con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle
condizioni che danno diritto alla prestazione.
Fondi Antonveneta Vita “Armonico” e “Attivo”
Per tali fondi non è prevista alcuna garanzia per cui il rischio di investimento è interamente a carico del Contraente.
5. Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota
Il valore netto complessivo del fondo è determinato sulla base delle seguenti attività e passività, riferite al primo giorno
utile precedente il giorno di valorizzazione:
a) posizione netta dei valori mobiliari valutati a prezzo di mercato, in particolare, i titoli di debito e di capitale quotati alla
Borsa Italiana saranno valutati rispettivamente al prezzo ufficiale ed al prezzo di riferimento mentre per quelli quotati
all'estero si utilizzerà il prezzo di chiusura riportato sui circuiti telematici. Inoltre, le attività quotate per le quali non
sia determinabile un prezzo di negoziazione con periodicità coerente con quella di valorizzazione della quota,
saranno valutate all'ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di negoziazione. Nel caso in cui tali attività quotate
siano individualmente sospese dalle negoziazioni, le stesse saranno valutate sulla base dei criteri previsti per quelle
non quotate, tenendo anche conto dell'ultima quotazione rilevata. Le attività non quotate saranno valutate al costo di
acquisto, quindi svalutate ovvero rivalutate al fine di ricondurre il costo di acquisto al presumibile valore di realizzo
sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione oggettivamente considerati dai responsabili
organi dell’Antonveneta Vita, concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza sia quella del
mercato. In caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisione degli organi di
Borsa, l’Antonveneta Vita si riserva di effettuare la valorizzazione utilizzando i prezzi dell'ultimo giorno utile
precedente l'evento suindicato oppure di sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto
nonché le emissioni ed i rimborsi delle quote;
b) interessi attivi e passivi;
c) dividendi;
d) spese a carico del fondo;
e) ogni altra attività e passività di pertinenza del fondo non precedentemente indicata.
I crediti d'imposta sono attribuiti al fondo al momento della loro esatta determinazione e loro utilizzo o rimborso.
Le commissioni di gestione eventualmente retrocesse dai gestori di OICR nei quali il fondo abbia effettuato investimenti
sono riconosciute al fondo stesso.
Il valore di ogni singola quota si determina con frequenza almeno settimanale (almeno il giovedì di ogni settimana o, se
festivo, il primo giorno lavorativo ad esso seguente) dividendo il valore netto complessivo del fondo per il numero di
quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione. Esso, pertanto, è al netto di qualsiasi onere a carico
del fondo e viene pubblicato giornalmente da “Il Sole 24 Ore” o altro quotidiano economico a diffusione nazionale
indicato nella Nota informativa della polizza assicurativa collegata ai presenti fondi.
6. Spese
Le spese a carico del fondo, sono rappresentate da:
a) commissione di gestione;
b) oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo non ricompresi nel prezzo di compravendita
delle attività ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
c) spese di amministrazione e custodia delle attività del fondo, spese inerenti alla pubblicazione del valore della quota,
spese di verifica e di revisione del fondo.
La commissione di gestione di cui alla lettera a) è pari su base annua a:
• 1,2% per il fondo Antonveneta Vita “Sicuro”;
• 1,4% per il fondo Antonveneta Vita “Protetto”;
• 1,6% per il fondo Antonveneta Vita “Armonico”;
• 1,8% per il fondo Antonveneta Vita “Attivo”.
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Dette commissioni sono calcolate sul valore netto complessivo del fondo e prelevate settimanalmente sulla base delle
disponibilità del fondo stesso.
Nel caso in cui il patrimonio del fondo interno venga investito in parti di OICR “collegati”, su detta parte l’Antonveneta
Vita non addebita alcuna commissione di gestione, fatta eccezione per la quota parte del 75% della commissione
individuata dall’Antonveneta Vita per il servizio di asset allocation degli OICR “collegati” e per l’amministrazione dei
contratti.
Gli oneri inerenti all’acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo ricompresi nel prezzo di compravendita delle
attività (in aumento del prezzo di mercato in caso di acquisto ed in diminuzione del prezzo di mercato in caso di vendita)
gravano indirettamente sul valore netto complessivo del fondo.
Ciascun fondo non prevede l’acquisto esclusivo o prevalente di parti di OICR.
7. Modifiche al Regolamento
L’Antonveneta Vita si riserva la possibilità di effettuare modifiche al presente Regolamento, derivanti dall'adeguamento
alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di variazioni
sfavorevoli al sottoscrittore se non consentite dalla predetta normativa.
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INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice")
In applicazione della normativa sulla “privacy”, La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.
Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1)
Per fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società, titolare del trattamento,
deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che
devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) - e deve trattarli, per finalità assicurative, secondo le
molteplici modalità operative dell’assicurazione. Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi
dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo
riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) o giudiziari (5) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti
assicurativi citati. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate ed in relazione allo specifico rapporto intercorrente
tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al
settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o
all’estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (6). Il consenso che Le
chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le
comunicazioni e trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i
Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.
Modalità di uso dei dati personali
I dati sono trattati (7) dalla nostra Società solo con modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie
per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità anche
quando i dati vengono comunicati - in Italia o all’estero - per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente
informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per
le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati
da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute,
esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene
presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo
soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all’estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od
organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e
trasferimenti qui indicati.
Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la
nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di
farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9). Per
l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al
Responsabile dell'U.S. Affari Generali presso la Sede del Lloyd Adriatico, Largo Ugo Irneri, 1, 34123 TRIESTE (10).
NOTE
1) La “finalità assicurativa” richiede che i dati siano trattati per: stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi;
liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione delle frodi
assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri
specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività
statistiche.
2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato,
beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione
ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.),
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forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti
pubblici
3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
4) Cioè dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche,
sindacali, religiose.
5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati, ad esempio, a taluni dei seguenti
soggetti: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione,
produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; società di servizi per il quietanzamento;
società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell’invito), tra cui
centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall’interessato); società di servizi
informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali; società di revisione e di consulenza (indicata negli atti
di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società
di recupero crediti; società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche
indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici;
organismi consortili propri del settore assicurativo , quali, ad esempio, a seconda dei rami assicurativi interessati:
Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID, Ufficio Centrale Italiano - UCI, ecc.; CONSAP - Concessionaria
Servizi Assicurativi Pubblici; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo; nonché
altri soggetti pubblici , nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio UIC - Ufficio Italiano dei
Cambi; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie; Ministero dell’economia e delle finanze - Anagrafe tributaria;
Magistratura; Forze dell’ordine, ecc.)
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui sopra può essere chiesto gratuitamente alla struttura aziendale
indicata in informativa.
7) Il trattamento può comportare le operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice (raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati, ecc.); è
esclusa la diffusione di dati.
8) Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati.
Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena
assicurativa” con funzione organizzativa.
9) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in
violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei
riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi
l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
10) L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento,
nonché l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento,
possono essere chiesti gratuitamente alla struttura aziendale indicata in informativa.
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GLOSSARIO
BENEFICIARIO: il soggetto al quale spetta la somma assicurata.
CONTRAENTE/ASSICURATO: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’Antonveneta Vita e versa i
premi; è titolare a tutti gli effetti del contratto. È anche la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
CONTROVALORE DELLE QUOTE: l’importo in euro ottenuto moltiplicando il valore unitario della quota di ciascun fondo
interno per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal Contraente ad una determinata data.
DECORRENZA: la data a partire dalla quale il contratto inizia a produrre i suoi effetti.
DECRETO: Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni.
ETÀ COMPUTABILE: età in anni interi determinata trascurando le frazioni d'anno fino a sei mesi ed arrotondando ad un
anno intero le frazioni d'anno superiori a sei mesi.
FONDO INTERNO ASSICURATIVO: portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie, gestito separatamente
dagli altri attivi detenuti dall’impresa ed espresso in quote (unit).
GIORNO DI VALORIZZAZIONE: giorno (attualmente è il giovedì di ogni settimana) in cui si calcola il valore unitario delle
quote dei fondi interni assicurativi.
ISVAP: Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576.
OICR: Organismi si Investimento Collettivo del Risparmio di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.
OICR “COLLEGATI”: OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di
gestione armonizzata appartenente al gruppo Allianz.
POLIZZA UNIT LINKED: polizza assicurativa che si caratterizza per il diretto collegamento delle prestazioni dovute alle
variazioni del valore delle quote dei fondi interni assicurativi scelti dal Contraente, le quali variazioni a loro volta
dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie in cui i fondi investono.
PREMIO: importo che il Contraente versa all’Antonveneta Vita per ottenere le prestazioni previste dal contratto.
PREMIO INVESTITO: premio al netto dei caricamenti; detto importo viene convertito in quote di fondi interni assicurativi.
PREMI UNICI RICORRENTI: libertà del Contraente di versare i premi, secondo un piano predeterminato o meno, senza
alcuna penalizzazione in caso di interruzione del pagamento in quanto ciascun premio concorre a definire,
indipendentemente dagli altri, una quota di prestazione assicurata.
RECESSO: diritto del Contraente di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione.
REVOCA: diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
RISCATTO: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto e di chiedere la liquidazione del
controvalore in Euro della totalità del numero di quote assicurate al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto
dell’eventuale penale prevista dalle condizioni contrattuali.
RISCATTO PARZIALE: facoltà del Contraente di chiedere la liquidazione del controvalore in euro di una parte del
numero di quote assicurate al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell’eventuale penale prevista dalle
condizioni contrattuali.
SGR: Società di Gestione del Risparmio, che sono delle società di diritto italiano autorizzate al servizio di gestione
collettiva del risparmio e degli investimenti.
SWITCH: trasferimento di capitali investiti da uno o più fondi interni ad altri fondi interni.
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INDICE
SCHEDA SINTETICA ......................................................................................................................................................... 3
NOTA INFORMATIVA ........................................................................................................................................................ 9
A. INFORMAZIONI RELATIVE AD ANTONVENETA VITA ................................................................................... 9
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI........................................ 9
C. INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI E ALLA GESTIONE INTERNA SEPARATA.......................................... 15
D. INFORMAZIONI RELATIVE AI COSTI E REGIME FISCALE .......................................................................... 18
E. ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO ................................................................................... 21
F. DATI STORICI RELATIVI AI FONDI ............................................................................................................. 25
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.................................................................................................................................. 29
ALLEGATO 1 ................................................................................................................................................................... 34
REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI ................................................................................................. 39
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 ............................................................................................................... 44
GLOSSARIO..................................................................................................................................................................... 46
MODULO DI PROPOSTA…………………………………………………………………………………………………………..49
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Mod. 4255
Ultimo aggiornamento: marzo 2006
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