elios previdenza CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA UNIT LINKED DESTINATO AD ATTUARE UNA FORMA PENSIONISTICA INDIVIDUALE (F.I.P.) Il presente Fascicolo informativo, contenente a. Scheda sintetica b. Nota informativa c. Condizioni di assicurazione, comprensive di Regolamento dei fondi interni d. Glossario e. Modulo di proposta deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa. Antoniana Veneta Popolare Vita S.p.A. Largo Ugo Irneri, 1 34123 Trieste – Italia Tel. 040 311 919 - Fax 040 311 922 Cap. soc. int.versato € 100.000.000 REA Trieste n. 100643 Reg. Imp. Trieste n. 00791040322 P.IVA e c.f. 00791040322 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 11 aprile 1991 (G.U. 18.4.1991 n. 91) Società soggetta all'attività congiunta di direzione e coordinamento di LLOYD ADRIATICO e BANCA ANTONVENETA elios previdenza _________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ Pagina 2 di 50 elios previdenza _________________________________________________ SCHEDA SINTETICA ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.” 1. INFORMAZIONI GENERALI 1.a) Impresa di assicurazione Il contratto viene stipulato con Antonveneta Vita S.p.A., soggetta all’attività congiunta di direzione e coordinamento di Lloyd Adriatico S.p.A. (gruppo Allianz) e Banca Antonveneta. 1.b) Denominazione del contratto Elios Previdenza. 1.c) Tipologia del contratto Le prestazioni previste dal contratto sono espresse, nella fase di accumulo della prestazione previdenziale, in quote di un fondo interno scelto dal Contraente il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all’andamento del valore delle quote. Per le prestazioni pensionistiche collegate ai fondi “Sicuro” e “Protetto” è prevista una garanzia, rispettivamente, di rendimento minimo e di restituzione degli importi investiti nel fondo. Nella fase di erogazione la rendita è contrattualmente garantita dall’impresa e si rivaluta annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi. 1.d) Durata La durata della fase di accumulo va dalla data di decorrenza alla data di accesso alla prestazione pensionistica coincidente, ai sensi del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (di seguito Decreto) , con: • il compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare; • la cessazione dell’attività lavorativa con almeno 15 anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare e un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia dal proprio regime obbligatorio. E’ consentita la prosecuzione della partecipazione alla forma pensionistica individuale non oltre i 5 anni dal raggiungimento del limite dell’età pensionabile. 1.e) Pagamento dei premi Il Contraente stabilisce l’importo del premio tenendo conto delle sue esigenze previdenziali. L'ammontare minimo del primo versamento, inclusi i diritti di contratto, è pari a 500 euro oppure a 100 euro se contestualmente viene acceso un piano di accumulo di versamento premi (PAC) tramite RID. È possibile per il Contraente effettuare in qualsiasi momento ulteriori versamenti aggiuntivi al premio iniziale, tramite bonifico bancario (in tale caso, di importo minimo pari a 100 euro) oppure mediante l’accensione di un PAC tramite RID (in tale caso di importo minimo pari a 25 euro). Nel caso di pagamenti a mezzo RID, il Contraente deve indicare la periodicità del versamento da effettuare scegliendo tra periodicità mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale. Il versamento dei premi è consentito sino all’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica. E’ facoltà del Contraente: - variare l’importo del premio da pagare, in aumento o in diminuzione; __________________________________________________________________________________________ Pagina 3 di 50 elios previdenza _________________________________________________ - variare la periodicità dei versamenti mediante RID; - sospendere e successivamente riprendere il versamento dei premi, interrompere il versamento dei premi. 2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO Elios Previdenza è un contratto di assicurazione sulla vita finalizzato all'attuazione di una forma pensionistica individuale ai sensi dell’art. 9 ter del Decreto, e la prestazione principale consiste nell'erogazione di un trattamento pensionistico in forma di rendita in caso di pensionamento del Contraente. L’adesione alle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita è libera, non essendo necessariamente legata ad una determinata occupazione o all'esercizio di una libera professione. Le agevolazioni fiscali previste per i contratti destinati ad attuare forme pensionistiche individuali operano solo in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge e illustrate al punto 14 della Nota informativa. Il contratto è strutturato in due distinte fasi: • la fase di accumulo, durante la quale il Contraente, per la costituzione progressiva delle prestazioni pensionistiche, versa i premi in un contratto di assicurazione di tipo unit linked; • la fase di erogazione della rendita, durante la quale, sulla base dell’ammontare maturato durante la fase di accumulo, viene erogata la prestazione di rendita vitalizia rivalutabile. Si precisa che una parte dei premi versati dal Contraente è trattenuta da Antonveneta Vita per far fronte ai costi relativi all’acquisizione e alla gestione del contratto e non concorre pertanto alla formazione della prestazione previdenziale. Al fine di consentire al Contraente una valutazione orientativa del proprio fabbisogno previdenziale, Antonveneta Vita è tenuta a consegnare, unitamente alla Nota informativa, un Progetto esemplificativo redatto in forma personalizzata secondo lo schema di cui alla circolare ISVAP 445/01. 3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni: a) Prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità Rendita: in caso di vita del Contraente al raggiungimento dei requisiti stabiliti dal Decreto, il contratto prevede l'erogazione di una rendita rivalutabile, che potrà essere “vitalizia”, “vitalizia reversibile” o “certa e successivamente vitalizia”. Capitale: il Contraente può chiedere la liquidazione in forma di capitale nel limite del 50% (cinquanta per cento) della prestazione pensionistica maturata. Qualora la rendita vitalizia annua risulti inferiore all’assegno sociale di cui all’art. 3 commi 6 e 7 della Legge 8 agosto 1995 n. 335, il Contraente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera prestazione pensionistica maturata. b) Riscatto Riscatto in caso di cessazione dell’attività lavorativa: in caso di cessazione dell’attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica di cui al punto a), il contratto, come stabilito dal Decreto, prevede il pagamento al Contraente che lo richieda del capitale maturato. Riscatto in caso decesso del Contraente: in caso di decesso del Contraente prima dell’accesso ad una prestazione pensionistica complementare, il contratto prevede il pagamento agli eredi del capitale maturato alla data di decesso, maggiorato, nel caso in cui sia decorso almeno 1 anno dalla decorrenza del contratto, in base all’età del Contraente al verificarsi dell’evento, secondo quanto meglio descritto nella Nota informativa. Riscatto ex art. 10, comma 1, D. Lgs. 124/93: trascorsi 8 anni di iscrizione alla forma pensionistica individuale il contratto prevede il pagamento, al Contraente, della totalità o di una parte del capitale maturato, per le motivazioni previste dal Decreto: per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a) b) c) e d) dell’articolo 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978 n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. __________________________________________________________________________________________ Pagina 4 di 50 elios previdenza _________________________________________________ Ai fini dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto al riscatto anche parziale della posizione individuale, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione ad altre forme pensionistiche, per i quali non è stato esercitato il diritto di riscatto. c) Prestazioni in caso di trasferimento della posizione individuale Come stabilito dal Decreto, il Contraente ha facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare alla quale abbia facoltà di accesso in relazione alla sua attività lavorativa, senza vincoli temporali. Il trasferimento con destinazione diversa da quella di cui sopra è possibile trascorso un periodo minimo di 3 anni dalla decorrenza del contratto. Per le prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità collegate al fondo Antonveneta Vita “Sicuro” è previsto il riconoscimento di una garanzia di rendimento minimo pari, per ciascun premio versato, al massimo tasso tecnico applicabile in un contratto di assicurazione all’epoca del versamento stesso (Provvedimento ISVAP n. 1036/98 e successive modifiche ed integrazioni). Per le prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità collegate al fondo Antonveneta Vita “Protetto” è prevista una garanzia di capitale. Per la presenza di costi gravanti sul contratto, è comunque possibile che l'entità della prestazione corrisposta risulti inferiore ai premi versati. Per le prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità collegate ai fondi interni Anonveneta Vita “Armonico” e “Attivo” e per tutti i casi di riscatto e di trasferimento della posizione individuale, non essendo presente alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo, è possibile che in caso di andamento sfavorevole del valore delle quote e/o per la presenza di costi gravanti sul contratto, l'entità della prestazione corrisposta risulti inferiore ai premi versati. Antonveneta Vita si riserva la facoltà di modificare la base demografica utilizzata per il calcolo della prestazione pensionistica in forma di rendita, ai sensi della circolare ISVAP 434/01. Tale modifica ha effetto su tutti i premi versati, compresi quelli già versati al momento dell’entrata in vigore della modifica. Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le prestazioni assicurative sono regolate dagli articoli 1, 6, 10, 11, 12, 13 e 14 delle Condizioni di assicurazione. 4. RISCHI FINANZIARI A CARICO DEL CONTRAENTE Per le prestazioni pensionistiche collegate ai fondi interni “Sicuro” e “Protetto” è prevista una garanzia, rispettivamente, di rendimento minimo e di restituzione degli importi investiti nel fondo. In tutti gli altri casi l’Antonveneta Vita non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari riconducibili all’andamento del valore delle quote. 4.a) Rischi finanziari a carico del Contraente Il contratto comporta per il Contraente i seguenti rischi finanziari: a) ottenere, al termine della fase di accumulo, un capitale inferiore ai premi versati; b) ottenere, in caso di riscatto o di trasferimento della posizione previdenziale maturata, un valore inferiore ai premi versati; c) ottenere un capitale in caso di morte del Contraente inferiore ai premi versati. 4.b) Profilo di rischio dei fondi Ciascun fondo presenta profili di rischio di cui il Contraente deve tenere conto con riferimento alla propria propensione al rischio e al periodo temporale che lo separa dal pensionamento. Nella successiva tabella è riportato, in base alla classificazione indicata dall’ISVAP, il profilo di rischio dei fondi a cui le prestazioni possono essere collegate. Profilo di rischio Fondo Sicuro Protetto Armonico Attivo Basso Medio Basso ⌧ ⌧ Medio Medio Alto Alto Molto alto ⌧ ⌧ __________________________________________________________________________________________ Pagina 5 di 50 elios previdenza _________________________________________________ 5. COSTI Antonveneta Vita, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D. I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dal fondo riducono l’ammontare delle prestazioni. Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo nella fase di accumulo della prestazione previdenziale, viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall’ISVAP, l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”. Il “Costo percentuale medio annuo” indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi. A titolo di esempio, se per una durata della fase di accumulo pari a 40 anni il “Costo percentuale medio annuo” del 10° anno è pari all’1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di trasferimento della posizione individuale al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell’1% per ogni anno di durata del rapporto previdenziale. Il “Costo percentuale medio annuo” del 40° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino al raggiungimento dei requisiti per la prestazione pensionistica. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durata ed impiegando un’ipotesi di rendimento del fondo che è soggetta a discostarsi dai dati reali. Il dato non tiene conto degli eventuali costi di overperformance e di switch gravanti sui fondi, in quanto elementi variabili dipendenti dall’attività gestionale e dalle possibili opzioni esercitabili a discrezione del Contraente. Il “Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall’ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale prevista in fase di erogazione delle prestazioni. Fondo: “Sicuro” (Profilo di rischio Basso) Premio annuo: € 1.250 Sesso ed Età: qualunque Durata fase di accumulo: 40 Durata dell'operazione assicurativa 5 10 15 20 25 30 35 40 Costo percentuale medio annuo 4,78% 2,79% 2,17% 1,87% 1,69% 1,58% 1,49% 1,43% Premio annuo: € 2.500 Sesso ed Età: qualunque Durata fase di accumulo: 40 Durata dell'operazione assicurativa 5 10 15 20 25 30 35 40 Costo percentuale medio annuo 4,49% 2,71% 2,13% 1,85% 1,68% 1,57% 1,49% 1,43% Premio annuo: € 5.000 Sesso ed Età: qualunque Durata fase di accumulo: 40 Durata dell'operazione assicurativa 5 10 15 20 25 30 35 40 Costo percentuale medio annuo 4,14% 2,60% 2,08% 1,81% 1,66% 1,55% 1,47% 1,42% __________________________________________________________________________________________ Pagina 6 di 50 elios previdenza _________________________________________________ Fondo: “Armonico” (Profilo di rischio Medio) Premio annuo: € 1.250 Sesso ed Età: qualunque Durata fase di accumulo: 40 Durata dell'operazione assicurativa 5 10 15 20 25 30 35 40 Costo percentuale medio annuo 5,12% 3,15% 2,53% 2,23% 2,05% 1,94% 1,86% 1,79% Premio annuo: € 2.500 Sesso ed Età: qualunque Durata fase di accumulo: 40 Durata dell'operazione assicurativa 5 10 15 20 25 30 35 40 Costo percentuale medio annuo 4,84% 3,06% 2,49% 2,21% 2,04% 1,93% 1,85% 1,79% Premio annuo: € 5.000 Sesso ed Età: qualunque Durata fase di accumulo: 40 Durata dell'operazione assicurativa 5 10 15 20 25 30 35 40 Costo percentuale medio annuo 4,49% 2,96% 2,44% 2,18% 2,02% 1,91% 1,84% 1,78% Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni della fase di accumulo può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno. Costi di erogazione della rendita Nella fase di erogazione della rendita è previsto un costo per il relativo pagamento. In caso di rendita corrisposta con periodicità annuale il caricamento è pari all’1,25%; in caso di rendita corrisposta con periodicità mensile il caricamento è pari al 4%. 6. ILLUSTRAZIONE DI ALCUNI DATI STORICI DI RENDIMENTO DEI FONDI In questa sezione è rappresentato il rendimento storico realizzato nell’ultimo anno, negli ultimi 2 e negli ultimi 3 dai fondi a cui possono essere collegate le prestazioni assicurative. Non è disponibile il rendimento storico realizzato negli ultimi 5 e 10 anni in quanto tutti i fondi sono di recente istituzione. Il dato è confrontato con quello di un parametro di riferimento, di seguito denominato “benchmark”. Il benchmark è un indice comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontare il risultato della gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi. Le predette informazioni sono integrate con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai. Fondo “Sicuro” Benchmark Rendimento medio annuo composto Ultimi 2 anni Ultimi 3 anni 2,02% 2,94% 2,65% 2,85% Ultimi 4 anni 2,93% 3,57% Fondo “Protetto” Benchmark Rendimento medio annuo composto Ultimi 2 anni Ultimi 3 anni 2,78% 3,39% 6,84% 6,37% Ultimi 4 anni 3,40% 5,75% Fondo “Armonico” Benchmark Rendimento medio annuo composto Ultimi 2 anni Ultimi 3 anni 6,89% 7,61% 9,15% 9,38% Ultimi 4 anni 3,10% 3,76% __________________________________________________________________________________________ Pagina 7 di 50 elios previdenza _________________________________________________ Fondo “Attivo” Benchmark Rendimento medio annuo composto Ultimi 2 anni Ultimi 3 anni 11,57% 12,31% 10,51% 11,44% Ultimi 4 anni 4,61% 0,55% Tasso medio di inflazione Ultimi 2 anni Ultimi 3 anni Ultimi 4 anni 1,85% 2,07% 2,17% Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 7. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata “Fondo S. Giusto” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai. Anno 2001 2002 2003 2004 2005 Rendimento realizzato dal “FONDO S. GIUSTO” nell’anno precedente 6,35% 5,51% 4,80% 4,00% 4,00% Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati 5,15% 4,31% 3,60% 2,80% 2,80% Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni 4,93% 4,67% 3,73% 3,59% 3,16% Inflazione 2,70% 2,50% 2,50% 2,00% 1,70% Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 8. DIRITTO DI RIPENSAMENTO Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota informativa. L’Antonveneta Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica. __________________________________________________________________________________________ Pagina 8 di 50 elios previdenza _________________________________________________ NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione da parte dell’ISVAP. La Nota informativa si articola in sei sezioni: A. B. C. D. E. F. INFORMAZIONI RELATIVE AD ANTONVENETA VITA INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E AI RISCHI FINANZIARI INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI E ALLA GESTIONE SEPARATA INFORMAZIONI RELATIVE AI COSTI E REGIME FISCALE ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE CONTRATTO DATI STORICI RELATIVI AI FONDI A. INFORMAZIONI RELATIVE AD ANTONVENETA VITA 1. Informazioni generali Il contratto viene stipulato con Antonveneta Vita S.p.A., soggetta all'attività congiunta di direzione e coordinamento di Lloyd Adriatico (Gruppo Allianz), e Banca Antonveneta. Antonveneta Vita ha forma giuridica di società per azioni, sede legale in Italia, in Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste e capitale sociale di 100.000.000 euro interamente versato. Il numero telefonico è 040 311919, il sito internet è www.antonvenetavita.it e l’indirizzo di posta elettronica è [email protected]. Antonveneta Vita è impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato dell’11 aprile 1991 (G.U. 18.4.91 n. 91) e successive integrazioni. La società di revisione di Antonveneta Vita è KPMG S.p.A., via G. Carducci 20, 34122 Trieste. 2. Conflitto di interessi Dato che Antonveneta Vita appartiene al gruppo Allianz ed a quello Banca Antonveneta, presenti ed attivi nel campo dell’intermediazione e della gestione finanziaria, per tutelare il Contraente da possibili situazioni di conflitto d’interessi, essa si impegna ad acquistare, nel caso di titoli emessi da società dei gruppi di appartenenza, solo titoli che siano quotati presso mercati regolamentati. Tuttavia, anche in presenza di potenziale conflitto d’interessi, la società opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti: nelle operazioni sui valori mobiliari e nell’acquisizione dei servizi le condizioni pattuite sono infatti quelle presenti sul mercato. Antonveneta Vita ha inoltre stipulato accordi con Allianz Asset Management, Antonveneta ABN Amro Investment Funds Ltd ed Edmond de Rotschild Asset Management per i quali le vengono riconosciute una parte delle commissioni di gestione dei fondi che essa va ad acquistare. Coerentemente a quanto previsto dalla normativa Isvap, qualora tali fondi vengano inseriti nei fondi interni di investimento di Antonveneta Vita e nella gestione interna separata l’utilità andrà riconosciuta agli assicurati nel momento dell’incasso da parte della SGR e di tali poste il cliente troverà apposita nota nel rendiconto annuale. B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI Il contratto è strutturato in due fasi distinte: • la fase di accumulo, durante la quale il Contraente, per la costituzione progressiva delle prestazioni pensionistiche, versa i premi in un contratto di assicurazione di tipo unit linked; • la fase di erogazione della rendita, durante la quale, sulla base dell’ammontare maturato durante la fase di accumulo, viene erogata la prestazione tramite un contratto di assicurazione di rendita vitalizia rivalutabile. __________________________________________________________________________________________ Pagina 9 di 50 elios previdenza _________________________________________________ B.1. FASE DI ACCUMULO 3. Rischi finanziari Elios Previdenza è una forma pensionistica individuale attuata mediante un contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit linked. Le assicurazioni unit linked comportano rischi finanziari per il Contraente, in quanto l’entità delle prestazioni dovute è direttamente collegata alle variazioni del valore delle quote del fondo interno assicurativo scelti dal Contraente, le quali variazioni a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. I rischi finanziari che il Contraente si assume sottoscrivendo la presente polizza unit linked, sono riconducibili ai rischi propri sia di un investimento azionario che obbligazionario, ed in particolare: • il rischio, tipico dei titoli azionari, collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'emittente (rischio specifico) che delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (rischio generico e sistematico); • il rischio, tipico dei titoli obbligazionari, connesso all'eventualità che l'emittente, ad esempio per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale (rischio di controparte); • il rischio, tipico dei titoli obbligazionari, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato (rischio di interesse); • il rischio di liquidità, connesso all’attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi in moneta senza perdita di valore. Per le attività finanziarie espresse in valute diverse dall’euro, a tali fenomeni si potrà aggiungere il rischio derivante dalle oscillazioni dei tassi di cambio (rischio di cambio). I profili di rischio finanziario cui si espone il Contraente con la sottoscrizione della presente polizza unit linked dipendono anche dal fondo interno assicurativo prescelto, a seconda della previsione o meno di una garanzia di capitale o di rendimento minimo. Per le prestazioni pensionistiche collegate ai fondi interni assicurativi "Armonico" ed "Attivo" non è previsto alcun valore minimo garantito, per cui il rischio di investimento è interamente a carico del Contraente. Per le prestazioni pensionistiche collegate ai fondi interni “Sicuro” e “Protetto” è prevista una garanzia, rispettivamente, di rendimento minimo e di restituzione degli importi investiti nel fondo. 4. Informazioni sull’impiego dei premi I premi versati, al netto dei costi, vengono investiti in un fondo interno assicurativo scelto dal Contraente e collegato al presente contratto. Una parte del premio versato dal Contraente viene trattenuta da Antonveneta Vita per far fronte ai costi del contratto e pertanto tale parte non concorre alla formazione della prestazione pensionistica. 5. Prestazioni assicurative Elios Previdenza è un contratto di assicurazione sulla vita finalizzato all'attuazione di una forma pensionistica individuale ai sensi dell’art. 9 ter del Decreto, e la prestazione principale consiste nell'erogazione di un trattamento pensionistico in forma di rendita in caso di pensionamento del Contraente. 5.1. Descrizione delle prestazioni La durata della fase di accumulo va dalla data di decorrenza alla data di maturazione dei requisiti per accedere alla prestazione pensionistica di anzianità o vecchiaia, definita al punto a) successivo. Le prestazioni assicurative previste dal contratto sono: a) prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità La prestazione principale consiste nell’erogazione al Contraente di un trattamento pensionistico sotto forma di rendita: 1. al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare; 2. alla cessazione dell’attività lavorativa con almeno 15 anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare e un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia dal proprio regime obbligatorio. __________________________________________________________________________________________ Pagina 10 di 50 elios previdenza _________________________________________________ E’ consentita la prosecuzione della partecipazione alla forma pensionistica individuale non oltre i 5 anni dal raggiungimento del limite dell’età pensionabile. L’anzianità di iscrizione che il Contraente abbia maturato presso altre forme pensionistiche individuali o collettive per le quali non è stato esercitato il diritto di riscatto è riconosciuta ai fini dell’anzianità maturata all’interno del contratto. Il Contraente può chiedere la liquidazione in forma di capitale nel limite del 50% (cinquanta per cento) della prestazione pensionistica maturata. Qualora la rendita vitalizia annua risulti inferiore all’assegno sociale di cui all’art. 3 commi 6 e 7 della Legge 8 agosto 1995 n. 335, il Contraente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera prestazione pensionistica maturata. Il contratto prevede, all'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica complementare, l'erogazione di una rendita rivalutabile, che potrà essere “vitalizia”, “vitalizia reversibile” o “certa e successivamente vitalizia”. Il valore della rendita si ottiene convertendo il capitale maturato (valore della posizione individuale) al termine della fase di accumulo (per la prestazione di rendita, si rinvia al successivo punto B.2). Il valore della posizione individuale è pari al prodotto del numero di quote attribuito sulla posizione medesima ed il valore della quota rilevato il primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione pensionistica, eventualmente integrato dalla relativa garanzia di risultato, al netto dell’eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale. Garanzie previste per il caso di prestazioni pensionistiche collegate al fondo interno assicurativo Antonveneta Vita "Sicuro" Il fondo interno assicurativo Antonveneta Vita “Sicuro” garantisce un risultato di gestione almeno pari alla somma degli importi investiti nel fondo, ciascuno capitalizzato (interesse annuo composto), in ogni singolo anno solare, al tasso minimo garantito più avanti definito, per il periodo intercorrente tra la data di accredito del contributo ed il primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione. Per importi investiti si intendono i contributi versati nel fondo interno assicurativo incluse le somme trasferite da altro fondo assicurativo, da altro fondo pensione o da altra forma pensionistica individuale, al netto di diritti e caricamenti, ridotti proporzionalmente in base ad eventuali anticipazioni ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 124/93, o ad eventuali riscatti di cui all’art. 10 comma 1-bis dello stesso Decreto. La misura del tasso minimo garantito è per ogni versamento effettuato pari al massimo tasso tecnico applicabile in un contratto di assicurazione (Provvedimento ISVAP n. 1036/98 e successive modifiche ed integrazioni) all’epoca del versamento stesso. Il metodo di calcolo di tale tasso è descritto al punto 9 della presente Nota informativa. Nel caso in cui venga prestata la garanzia, ed il valore corrente della posizione individuale sia inferiore a quello garantito, resta totalmente a carico di Antonveneta Vita l’eventuale differenza. La garanzia di cui sopra è operante solo nel caso di esercizio del diritto alla prestazione pensionistica. Al verificarsi di tale evento, il Contraente avrà diritto ad un importo pari al maggior valore tra il minimo garantito ed il valore corrente della posizione individuale, calcolati con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione. E’ comunque possibile che, per la presenza di costi gravanti sul contratto, l'entità della prestazione corrisposta risulti inferiore ai premi versati. Garanzie previste per il caso di prestazioni pensionistiche collegate al fondo interno assicurativo Antonveneta Vita "Protetto" Il fondo interno assicurativo Antonveneta Vita “Protetto” garantisce un risultato di gestione almeno pari alla somma dei versamenti, al netto di diritti e caricamenti, effettuati nel fondo interno assicurativo, inclusi gli eventuali importi trasferiti da altro fondo interno assicurativo, da altro fondo pensione o da altra forma pensionistica individuale, ridotti proporzionalmente in base ad eventuali anticipazioni ai sensi dell’Art. 7, comma 4, del D.Lgs. 124/93, o ad eventuali riscatti di cui all’Art. 10 comma 1-bis dello stesso Decreto. Nel caso in cui sia prestata la garanzia, ed il valore corrente della posizione individuale sia inferiore a quello garantito, resta totalmente a carico di Antonveneta Vita l’eventuale differenza. La garanzia di cui sopra è operante solo nel caso di esercizio del diritto alla prestazione pensionistica. Al verificarsi dell’evento, il Contraente avrà diritto ad un importo pari al maggior valore tra il minimo garantito ed il valore corrente della posizione individuale, calcolati con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione. E’ comunque possibile che, per la presenza di costi gravanti sul contratto, l'entità della prestazione corrisposta risulti inferiore ai premi versati. __________________________________________________________________________________________ Pagina 11 di 50 elios previdenza _________________________________________________ Prestazioni pensionistiche collegate ai fondi interni assicurativi Antonveneta Vita “Armonico” e “Attivo” Per le prestazioni pensionistiche collegate ai fondi interni assicurativi Antonveneta Vita “Armonico” e Antonveneta Vita "Attivo" non è prevista alcuna garanzia, per cui il Contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote. E’ pertanto possibile che in caso di andamento sfavorevole del valore delle quote e/o per la presenza di costi gravanti sul contratto, l'entità della prestazione corrisposta risulti inferiore ai premi versati. b) Riscatto Il contratto prevede il riscatto della posizione individuale nei seguenti casi: • Riscatto in caso di cessazione dell’attività lavorativa Il riscatto totale in caso di cessazione dell’attività lavorativa è possibile senza che il Contraente abbia maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica. • Riscatto in caso decesso del Contraente In caso di decesso del Contraente prima dell’accesso ad una prestazione pensionistica complementare, gli eredi possono richiedere il riscatto delle prestazioni maturate alla data di decesso. L’importo liquidabile è pari al valore di riscatto totale che, nel caso in cui sia decorso almeno 1 anno dalla sottoscrizione del contratto, viene maggiorato del 50% se, al verificarsi dell’evento, il Contraente ha meno di 30 anni (età computabile), del 25% se ha età compresa tra 30 e 39 anni, del 15% se ha età compresa tra 40 e 49 anni, del 5% se ha età compresa tra 50 e 59 anni, dell’1% se ha età compresa tra 60 e 69 anni. Tale maggiorazione non può comunque essere superiore a 50.000 euro. • Riscatto ex art. 10, comma 1, D. Lgs. 124/93 Trascorsi 8 anni di iscrizione alla forma pensionistica individuale il Contraente, pur proseguendo il rapporto contrattuale, può richiedere il riscatto anche parziale della posizione individuale, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a) b) c) e d) dell’articolo 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978 n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Ai fini dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto al riscatto anche parziale della posizione individuale, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione ad altre forme pensionistiche, per i quali non è stato esercitato il diritto di riscatto. Il valore di riscatto totale è pari al valore della posizione individuale, cioè al prodotto del numero di quote attribuito alla posizione medesima per il valore unitario delle quote alla data della relativa richiesta. L'interruzione anticipata del contratto in corso potrebbe produrre effetti economici negativi per il Contraente. Infatti, non essendo prevista alcuna garanzia finanziaria, il Contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote. E’ pertanto possibile che, in caso di andamento sfavorevole del valore delle quote e/o per la presenza di costi gravanti sul contratto, l'entità della prestazione corrisposta risulti inferiore ai premi versati. c) prestazioni in caso di trasferimento della posizione individuale presso altra forma pensionistica individuale o fondo pensione Il Contraente ha facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare alla quale abbia facoltà di accesso in relazione alla sua attività lavorativa, senza vincoli temporali. Il trasferimento con destinazione diversa da quella di cui sopra è possibile trascorso un periodo minimo di 3 anni dalla decorrenza del contratto. Il valore della posizione individuale trasferita è pari al prodotto del numero di quote attribuito alla posizione medesima per il valore unitario delle quote alla data della relativa richiesta, al netto del costo per trasferimento. Il Contraente deve valutare con particolare attenzione le conseguenze negative dell’interruzione anticipata del contratto in corso per il trasferimento ad altra forma pensionistica con contestuale sottoscrizione di un altro contratto presso la stessa o presso un’altra società. Non essendo prevista in tale ipotesi alcuna garanzia finanziaria, il Contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote. E’ pertanto possibile che in caso di andamento sfavorevole del valore delle quote e/o per la presenza di costi gravanti sul contratto, l'entità della prestazione corrisposta risulti inferiore ai premi versati. __________________________________________________________________________________________ Pagina 12 di 50 elios previdenza _________________________________________________ 5.2. Modifica delle basi di calcolo delle prestazioni Per la determinazione dei coefficienti di conversione in rendita del capitale maturato sulla posizione individuale, l’Antonveneta Vita ha formulato delle ipotesi in ordine alla sopravvivenza degli Assicurati (base demografica) e ai rendimenti ottenibili con gli investimenti finanziari (base finanziaria). I coefficienti sono calcolati tenendo conto: − (base demografica) della speranza media di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza RG48, distinta per sesso e anno di nascita; tuttavia, poiché le ipotesi stesse si fondano su proiezioni che abbracciano un lunghissimo arco di tempo, è verosimile che possano verificarsi scostamenti significativi tra gli scenari previsivi e gli effettivi andamenti demografici. A tale riguardo, nelle Condizioni di assicurazione sono predefiniti i motivi, connessi alla variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall’ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli assicurativi, che nel corso della durata contrattuale giustifichino la modifica dei coefficienti di conversione. La modifica dei coefficienti di conversione in seguito alle nuove ipotesi di sopravvivenza degli Assicurati avrà effetto su tutti i premi versati. − (base finanziaria) di un tasso di interesse che è pari al massimo tasso tecnico applicabile, alla data di accesso alla prestazione pensionistica, in un contratto di assicurazione (Provvedimento ISVAP n. 1036/98 e successive modifiche ed integrazioni). Tale tasso viene determinato mensilmente nel modo seguente: all’inizio di ogni mese vengono presi in considerazione gli ultimi tre valori mensili noti del 60% del tasso medio di rendimento dei prestiti obbligazionari emessi dallo Stato, denominato TMO. Se ciascuno di tali valori si discosta dal tasso massimo in vigore, nello stesso segno ed in misura superiore al 15% o comunque in misura superiore a mezzo punto percentuale, il nuovo tasso massimo applicabile, i cui termini variano in ragione di un quarto di punto percentuale, è pari a quello che risulta più prossimo alla media di tali valori, con il limite superiore del 4%. In caso contrario, viene mantenuto il tasso massimo in vigore. Il nuovo tasso massimo dovrà trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore. In ogni caso, la modifica dei coefficienti di conversione si rende possibile solo a condizione che: a) siano decorsi almeno 3 anni dalla data di decorrenza del contratto; b) la rideterminazione, se sfavorevole al Contraente, sia stata effettuata almeno 3 anni prima dell’erogazione della rendita; c) non abbia ancora avuto luogo l’erogazione della rendita. La rideterminazione dei coefficienti di conversione incide sull’ammontare della rendita pagabile al Contraente. Nell’ipotesi di variazione sfavorevole per il Contraente dei coefficienti di conversione , il Contraente, prima della data di effetto della modifica stessa, può avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza l’applicazione di alcun onere amministrativo. Si rinvia al punto 26 per i tempi e le modalità di comunicazione. 5.3. Progetto esemplificativo L’Antonveneta Vita è tenuta a consegnare al Contraente, unitamente al Fascicolo informativo, un Progetto esemplificativo personalizzato redatto secondo lo schema di cui alla circolare ISVAP 445/2001. 6. Valore della quota Il valore unitario delle quote dei fondi interni assicurativi si determina con frequenza almeno settimanale (almeno il giovedì di ogni settimana o, se festivo, il primo giorno lavorativo ad esso successivo) ed è pubblicato giornalmente, al netto di qualsiasi onere a carico del fondo, da “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet della Compagnia www.antonvenetavita.it. Per ogni ipotesi di liquidazione prevista dal presente contratto, ai fini del calcolo del valore della posizione individuale il valore unitario delle quote utilizzato è quello rilevato al primo giovedì (o, se festivo, al primo giorno lavorativo ad esso seguente) successivo al giorno del pervenimento della relativa richiesta ad Antonveneta Vita. 7. Opzioni di contratto All'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, il Contraente può chiedere la liquidazione in forma di capitale nel limite del 50% (cinquanta per cento) della prestazione pensionistica maturata. Qualora la rendita vitalizia annua risulti inferiore all’assegno sociale di cui all’art. 3 commi 6 e 7 della Legge 8 agosto 1995 n. 335, il Contraente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera prestazione pensionistica maturata. __________________________________________________________________________________________ Pagina 13 di 50 elios previdenza _________________________________________________ Il Contraente, in luogo della rendita vitalizia, può richiedere l’erogazione delle prestazioni in una delle forme di rendita indicate al successivo punto 8 della presente Nota informativa. L’Antonveneta Vita fornirà per iscritto al Contraente - al più tardi sessanta giorni prima dell’esercizio dell’opzione - una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche ove non prefissate nelle Condizioni di assicurazione. B.2. FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA 8. Erogazione della rendita e garanzie offerte All'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, il Contraente può richiedere l’erogazione delle prestazioni in rendita in una delle forme di seguito indicate: • rendita vitalizia; • rendita vitalizia reversibile che sarà corrisposta al Contraente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dallo stesso Contraente, alle persone da lui designate tra i soggetti previsti dalla normativa in vigore; • rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per un numero prefissato di anni (5 o 10) al Contraente o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate tra i soggetti previsti dalla normativa in vigore. Successivamente al numero prefissato di anni (5 o 10), la rendita è corrisposta al Contraente finché è in vita. La rendita non sarà riscattabile nel periodo di godimento. Le basi demografiche e finanziarie utilizzate sono la tavola di mortalità RG48 proiettata e selezionata e il massimo tasso tecnico applicabile, alla data di accesso alla prestazione pensionistica, in un contratto di assicurazione (Provvedimento ISVAP n. 1036/98 e successive modifiche ed integrazioni). Alle Condizioni di assicurazione sono allegati i coefficienti di conversione in rendita vitalizia adottati in relazione a tassi tecnici dal 2% al 4%. Su richiesta del Contraente possono essere trasmessi i coefficienti di conversione delle altre tipologie di rendita oppure per rateazioni diverse da quelle rappresentate. Ciascuna rendita sarà erogata a mezzo accredito bancario. 9. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Le tariffe di rendita utilizzate dall’Antonveneta Vita per dar luogo alle prestazioni pensionistiche complementari fanno parte di una particolare categoria di contratti per i quali l’Antonveneta Vita ha istituito una specifica forma di gestione degli investimenti, denominata “Fondo S. Giusto”, disciplinata dal relativo regolamento il cui contenuto è riportato in allegato alle Condizioni di assicurazione. Il 1° aprile immediatamente seguente l’impiego del montante contributivo quale premio unico, la rendita inizialmente assicurata verrà adeguata in base alla “misura della rivalutazione” sotto definita, rapportata al periodo trascorso dalla data di stipulazione. Ogni 1° aprile successivo, l’adeguamento della rendita assicurata il 1° aprile precedente avverrà in base alle “misure di rivalutazione” determinate di anno in anno. La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico già riconosciuto nel calcolo del coefficiente di conversione, la differenza tra il rendimento attribuito per l’anno in corso ed il suddetto tasso tecnico. E’ definito “rendimento attribuito per l’anno in corso” il minore fra il 90% del rendimento della gestione speciale “Fondo S. Giusto” dell’esercizio precedente (di cui al punto 3 del regolamento “Fondo S. Giusto”) e lo stesso rendimento della gestione speciale “Fondo S. Giusto” meno 0,5 punti percentuali. Per una descrizione dettagliata della gestione speciale “Fondo S. Giusto”, si rinvia alla successiva sezione C2 della presente Nota informativa. __________________________________________________________________________________________ Pagina 14 di 50 elios previdenza _________________________________________________ C. INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI E ALLA GESTIONE INTERNA SEPARATA C.1. INFORMAZIONI SUI FONDI A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE 10. Fondo interno Le prestazioni assicurative previste dal contratto sono direttamente collegate al valore delle quote del fondo interno d’investimento, gestito dall’Antonveneta Vita, scelto dal Contraente. Riportiamo di seguito descrizione dettagliata dei fondi interni. 10.1. Fondo Antonveneta Vita “Sicuro” a. Denominazione: Fondo Antonveneta Vita “Sicuro”; b. Data di inizio operatività: 28 giugno 2001; c. Categoria del fondo: fondo obbligazionario puro euro; d. Valuta di denominazione: euro; e. Finalità del fondo: realizzare l’incremento delle somme conferite dai sottoscrittori investendo in titoli obbligazionari. Per la prestazione pensionistica collegata al fondo “Sicuro” è prevista una garanzia di rendimento minimo sugli importi investiti; f. Orizzonte temporale minimo consigliato: 2 – 4 anni; g. Profilo di rischio: basso (nullo nel caso in cui opera la prevista garanzia di rendimento minimo); h. Composizione del fondo: il fondo investe tutto il portafoglio in obbligazioni e in liquidità e non può detenere azioni, a meno che queste non provengano da conversione di titoli obbligazionari presenti in portafoglio, e a condizione che il loro ammontare complessivo non superi il 10% del portafoglio stesso e che vengano vendute nel più breve tempo possibile. Il fondo è caratterizzato da un investimento principale pari almeno al 70% del portafoglio in titoli obbligazionari denominati in euro e da un investimento residuale pari al massimo al 30% del portafoglio; i. Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari e in OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di gestione armonizzate del medesimo gruppo di appartenenza dell’Antonveneta Vita: 0 – 10%; l. Stile gestionale: è concesso l'investimento in titoli con rating inferiore a "BB" ovvero "not rated", nei limiti previsti dalla circolare ISVAP n. 474/D (ovvero 5% del valore corrente del fondo); i titoli con rating uguale a "BB" comunque non possono essere superiori al 40% del valore corrente del fondo; m. Parametro di riferimento (benchmark): 90% J.P. Morgan Emu Bond Index 1-3 anni e 10% MTS BOT L’obiettivo dell’Antonveneta Vita non è quello di replicare l’andamento del benchmark, ma di selezionare gli investimenti, al fine di massimizzare il rendimento del fondo. 10.2. Fondo Antonveneta Vita “Protetto” a. Denominazione: Fondo Antonveneta Vita “Protetto”; b. Data di inizio operatività: 28 giugno 2001; c. Categoria del fondo: fondo obbligazionario misto area euro; d. Valuta di denominazione: euro; e. Finalità del fondo: realizzare l’incremento delle somme conferite dai sottoscrittori investendo prevalentemente in titoli obbligazionari e ponendo un limite massimo del 20% all'investimento azionario. Per la prestazione pensionistica collegata al fondo “Protetto” è prevista una garanzia di restituzione degli importi investiti; f. Orizzonte temporale minimo consigliato: 2 – 4 anni; g. Profilo di rischio: medio basso (nullo nel caso in cui opera la prevista garanzia di restituzione degli importi investiti); h. Composizione del fondo: il fondo è caratterizzato da un investimento principale pari almeno al 70% del portafoglio in obbligazioni dell’area euro e da un investimento residuale pari al massimo al 30% del portafoglio, con un massimo del 20% in azioni; i. Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari e in OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di gestione armonizzate del medesimo gruppo di appartenenza dell’Antonveneta Vita: 0 – 10%; l. Stile gestionale: la gestione è orientata ad un’analisi macroeconomica e politica dei Paesi oggetto di investimento, ad analisi economico-finanziarie per la selezione delle singole società e ad una valutazione del rischio di credito e dell'andamento della curva dei tassi di interesse e delle divise; __________________________________________________________________________________________ Pagina 15 di 50 elios previdenza _________________________________________________ m. Parametro di riferimento (benchmark): 80% J.P. Morgan Emu Bond Index, 10% MTS BOT e 10% Dow Jones Euro STOXX 50. L’obiettivo dell’Antonveneta Vita non è quello di replicare l’andamento del benchmark, ma di selezionare gli investimenti, al fine di massimizzare il rendimento del fondo. 10.3. Fondo Antonveneta Vita “Armonico” a. Denominazione: Fondo Antonveneta Vita “Armonico”; b. Data inizio operatività: 28 giugno 2001; c. Categoria del fondo: fondo bilanciato obbligazionario; d. Valuta di denominazione: euro; e. Finalità del fondo: realizzare l’incremento delle somme conferite dai sottoscrittori investendo in modo bilanciato in titoli azionari ed obbligazionari, con un limite massimo di presenza di titoli azionari pari al 50% del portafoglio. Non è prevista alcuna garanzia, né di rendimento minimo né di restituzione degli importi investiti; f. Orizzonte temporale minimo consigliato: 3 – 5 anni; g. Profilo di rischio: medio; h. Composizione del fondo: il fondo è caratterizzato da una componente di investimento obbligazionario pari almeno al 50% del portafoglio e da una componente di investimento azionario compresa tra il 30% e il 50% del portafoglio stesso. E’ possibile l’inserimento di quote di fondi chiusi per un massimo del 10%; i. Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari e in OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di gestione armonizzate del medesimo gruppo di appartenenza dell’Antonveneta Vita: 0 – 10%; l. Stile gestionale: la gestione è orientata ad un’analisi macroeconomica e politica dei Paesi oggetto di investimento e ad un’analisi economico-finanziaria per la selezione delle singole società. Vi è inoltre una valutazione del rischio di credito e dell'andamento della curva dei tassi di interesse e delle divise; m. Parametro di riferimento (benchmark): 50% J.P. Morgan Emu Bond Index, 10% MTS BOT e 40% Dow Jones Euro STOXX 50. L’obiettivo dell’Antonveneta Vita non è quello di replicare l’andamento del benchmark, ma di selezionare gli investimenti, al fine di massimizzare il rendimento del fondo. 10.4. Fondo Antonveneta Vita “Attivo” a. Denominazione: Fondo Antonvneta Vita “Attivo”; b. Data inizio operatività: 28 giugno 2001; c. Categoria del fondo: fondo bilanciato; d. Valuta di denominazione: euro; e. Finalità del fondo: realizzare l’incremento delle somme conferite dai sottoscrittori investendo in modo bilanciato in titoli azionari fino ad un massimo del 70% del portafoglio. Non è prevista alcuna garanzia, né di rendimento minimo né di restituzione degli importi investiti; f. Orizzonte temporale minimo consigliato: 3 – 5 anni; g. Profilo di rischio: medio alto; h. Composizione del fondo: il fondo è caratterizzato per la centralità della componente di investimento azionario, che comunque può oscillare in un intervallo compreso tra il 30% e il 70% del portafoglio gestito al fine di consentire una più ampia delega al gestore di cogliere le opportunità di mercato. E’ consentito l’inserimento di quote di fondi chiusi per un massimo del 15% delle attività del fondo; i. Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari e in OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di gestione armonizzate del medesimo gruppo di appartenenza dell’Antonveneta Vita: 0%; l. Stile gestionale: la gestione è orientata ad un’analisi macro-economica per la determinazione dei pesi dei singoli Paesi e ad un’analisi economico-finanziaria per la selezione delle società che presentano prospettive di crescita degli utili, con attenzione all'andamento settoriale, alle strategie industriali e di ristrutturazione ed alla qualità del management; m. Parametro di riferimento (benchmark): 20% J.P. Morgan Emu Bond Index 1-3 anni, 10% MTS BOT e 70% Dow Jones Euro STOXX 50. L’obiettivo dell’Antonveneta Vita non è quello di replicare l’andamento del benchmark, ma di selezionare gli investimenti, al fine di massimizzare il rendimento del fondo. Di seguito vengono descritti sinteticamente gli indici che compongono i benchmark dei fondi. MTS BOT (già BOT Banca d’Italia): è l’indice di capitalizzazione lorda dei BOT calcolato da MTS Spa e rispecchia il rendimento medio lordo dei BOT nel periodo considerato. __________________________________________________________________________________________ Pagina 16 di 50 elios previdenza _________________________________________________ J.P. Morgan Emu Bond Index 1-3 anni: l’indice è rappresentativo dei mercati obbligazionari dell'Unione Monetaria Europea ed è composto da strumenti finanziari di natura obbligazionaria, emessi dagli Stati membri dell'EMU, con vita residua compresa tra 1 e 3 anni. J.P. Morgan Emu Bond Index: l’indice è rappresentativo dei mercati obbligazionari dell'Unione Monetaria Europea ed è composto da strumenti finanziari di natura obbligazionaria, emessi dagli Stati membri dell'EMU, con vita residua superiore a 1 anno. Dow Jones Euro STOXX 50: rappresenta l’andamento di 50 titoli azionari a maggiore capitalizzazione (“bluechips”) quotati nelle principali Borse dell’area euro. Gli indici vengono pubblicati giornalmente sulla stampa specializzata. Modalità di valorizzazione delle quote Il valore unitario delle quote di ciascun fondo interno assicurativo si determina con frequenza almeno settimanale (almeno il giovedì di ogni settimana o, se festivo, il primo giorno lavorativo ad esso seguente) dividendo il valore netto complessivo del fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione. Il profilo di rischio di ciascun fondo interno assicurativo è stato stimato avendo presente anche la volatilità delle quote del fondo (scostamento quadratico medio dei rendimenti almeno settimanali) nel corso degli ultimi tre anni o in alternativa, qualora essa non sia disponibile, del relativo benchmark. L’attribuzione del profilo di rischio segue la scala di valori indicata dall’ISVAP e le linee guida comunicate dall’ANIA alle imprese di assicurazione con nota del luglio 2005, secondo la tabella sottostante: Volatilità 0% - 3% 3% - 8% 8% - 14% 14% - 20% 20% - 25% 25% - + Profilo di rischio Basso Medio Basso Medio Medio Alto Alto Molto Alto Ciascun fondo interno assicurativo può investire anche in strumenti finanziari di tipo derivato, nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dal provvedimento ISVAP n. 297/96, come modificato dal provvedimento n. 981/G/98, e finalizzato alla riduzione del rischio di investimento o al raggiungimento di una gestione degli attivi più efficace, coerentemente con il profilo di rischio del fondo interno. La normativa assicurativa vieta l’utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini speculativi. Si evidenzia che le commissioni di gestione eventualmente retrocesse dai gestori di OICR nei quali i fondi abbiano effettuato investimenti sono riconosciute ai fondi stessi. La gestione di ciascun fondo è annualmente certificata da una società di revisione contabile iscritta all’albo di cui all’art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 1998. L’incarico è attualmente affidato alla KPMG S.p.A., via G. Carducci 20, 34122 Trieste. 11. Crediti di imposta Questa tipologia di credito ha subito notevoli cambiamenti nel corso del tempo. Attualmente comprende prevalentemente crediti per ritenute su interessi di conto corrente, crediti relativi a imposte su dividendi trattenute all’estero e recuperabili in base alle convenzioni internazionali, crediti d’imposta su fondi d’investimento di diritto italiano. Per tutte queste poste l’assegnazione al fondo avviene al momento della loro maturazione oppure, qualora non sia possibile determinare l’importo con esattezza, al momento del loro utilizzo in sede di dichiarazione dei redditi della società o al momento dell’incasso dall’autorità fiscale estera (per es. crediti per imposte trattenute all’estero). __________________________________________________________________________________________ Pagina 17 di 50 elios previdenza _________________________________________________ C.2 INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA 12. Gestione interna separata Le prestazioni assicurate sono rivalutate in funzione del rendimento di una specifica gestione interna separata: denominazione della gestione: Fondo “S. Giusto ”; valuta di denominazione: euro; finalità della gestione: garantire un’adeguata remunerazione alle polizze di assicurazione mediante la gestione professionale degli investimenti in valori mobiliari opportunamente diversificati al fine di minimizzare la volatilità dei risultati attesi; d) periodo di osservazione per la determinazione del rendimento: dodici mesi, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; e) composizione della gestione: il patrimonio è investito prevalentemente in titoli di debito denominati in euro. Possono essere altresì acquistati prodotti di securitization e similari, crediti, titoli di capitale e quote di OICR la cui natura è coerente con la politica di investimento della gestione interna. Il patrimonio potrà essere anche momentaneamente investito in strumenti di liquidità. L’area geografica di investimento è rappresentata prevalentemente dai paesi dell’ area euro. Per quanto riguarda i titoli di debito, sono inseriti in portafoglio titoli governativi, titoli obbligazionari di emittenti sovranazionali, enti pubblici e società per azioni. Per i titoli di capitale si fa riferimento a società opportunamente selezionate in base alle prospettive di crescita degli utili nel lungo periodo. Potranno essere effettuati investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti dei medesimi gruppi di appartenenza della Società, purché siano quotati su mercati regolamentati; f) peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da società del gruppo: 010%; g) stile gestionale: la composizione del portafoglio è basata, per la parte obbligazionaria, sull’analisi del rischio paese per quanto riguarda i titoli governativi e del rischio di credito per quanto concerne gli emittenti privati. Con riferimento alla parte azionaria, il portafoglio è costituito privilegiando le seguenti caratteristiche societarie: solidità patrimoniale/finanziaria e prospettive di crescita degli utili nel lungo periodo. La gestione interna separata è annualmente certificata da una società di revisione contabile iscritta all’albo di cui all’art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 1998. L’incarico è attualmente affidato alla KPMG S.p.A., via G. Carducci 20, 34122 Trieste. a) b) c) D. INFORMAZIONI RELATIVE AI COSTI E REGIME FISCALE 13. Costi 13.1. Costi gravanti direttamente sul contraente 13.1.1. Costi gravanti sul premio I costi che gravano sui premi sono: Premio iniziale importi inferiori a 5.000 euro importi superiori o uguali a 5.000 euro Premi successivi Somma premi, al netto dei diritti, versati nello stesso anno solare fino a 2.500,00 euro tra 2.500,00 e 5.000,00 euro oltre 5.000,00 euro Diritti di emissione 50 euro 5 euro 1,50 euro Caricamenti 7,5% 5,5% 4,0% I caricamenti sono applicati al netto dei diritti di emissione. __________________________________________________________________________________________ Pagina 18 di 50 elios previdenza _________________________________________________ 13.1.2. Costi per riscatto, trasferimento e switch Costi per riscatto: In caso di riscatto non è prevista l’applicazione di nessun costo. Costi per trasferimento: da altra forma pensionistica o in altra forma pensionistica: 50 euro. Costi di switch: − prima operazione di ogni anno contrattuale: gratuita − operazioni successive: 50 euro 13.2. Costi gravanti sul fondo interno Remunerazione dell’impresa di assicurazione Fondo “Sicuro” Fondo “Protetto” Fondo “Armonico” Fondo “Attivo” Commissione annua di gestione 1,2 % 1,4 % 1,6 % 1,8 % La commissione annua di gestione è calcolata sul valore netto complessivo del fondo ed è prelevata settimanalmente sulla base delle disponibilità del fondo stesso. Sulla parte del patrimonio del fondo investito in OICR “collegati”, l’Antonveneta Vita non addebita tutta la commissione di gestione ma solo una quota parte individuata per il servizio prestato per l’asset allocation degli OICR “collegati” e per l’amministrazione dei contratti, pari al 75%. Altri costi • oneri inerenti l’acquisizione e dismissione delle attività del fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza: tali oneri non sono quantificabili a priori in quanto variabili; • spese di amministrazione e custodia delle attività, spese inerenti alla pubblicazione del valore della quota, spese di verifica e di revisione del fondo. Si rinvia al Total Expenses Ratio (TER) di ciascun fondo interno, riportato nella sezione F della presente Nota informativa, per la quantificazione storica dei costi di cui sopra. 13.3. Costi per l’erogazione della rendita I costi per l’erogazione della rendita sono: − 1,25% in caso di rateazione annuale; − 1,5% in caso di rateazione semestrale; − 1,75% in caso di rateazione quadrimestrale; − 2% in caso di rateazione trimestrale; − 2,5% in caso di rateazione bimestrale; − 4% in caso di rateazione mensile. 14. Regime fiscale applicabile al contratto (alla data di redazione della presente Nota) Regime fiscale dei premi I premi delle forme pensionistiche individuali assicurative sono deducibili – insieme ai contributi versati ad altre forme pensionistiche previste dal Decreto – dal reddito complessivo a fini IRPEF del Contraente (o della persona di cui è fiscalmente a carico), alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Salvo casi particolari, la deducibilità spetta per un importo complessivamente non superiore al 12% del reddito complessivo del Contraente e, comunque, non superiore a 5.164,57 euro; se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, e per tale rapporto di lavoro è operante una forma pensionistica collettiva, l’importo complessivamente deducibile non può comunque superare un ammontare pari ai redditi diversi da quello di lavoro dipendente aumentato del doppio della quota di TFR destinata a detta forma pensionistica. Se il Contraente non ha usufruito o non intende usufruire della deduzione, deve comunicare all’Antonveneta Vita (entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello del versamento del premio o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto __________________________________________________________________________________________ Pagina 19 di 50 elios previdenza _________________________________________________ alla prestazione) l’importo di premio non dedotto o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi. In tal caso, il suddetto importo non concorrerà a formare base imponibile al momento della sua erogazione. Regime fiscale dei risultati maturati in fase di accumulo Fino alla data in cui viene esercitato il diritto all’erogazione della prestazione, sul risultato netto maturato in ciascun anno grava un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11%. Regime fiscale delle somme corrisposte • Prestazioni pensionistiche a) - erogazioni in forma di rendita: costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e, quindi, soggetto a tassazione ordinaria per l’importo derivante dai premi versati e dedotti dal reddito complessivo ai fini IRPEF; costituiscono reddito da capitale soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’12,5% per l’importo derivante dai rendimenti della rendita. b) erogazioni in forma di capitale Le prestazioni erogate in forma di capitale , sono soggetti a tassazione separata effettuata con l'applicazione di una aliquota media (determinata sulla base della prestazione maturata e del periodo di partecipazione alla forma pensionistica); in sede di erogazione definitiva della prestazione, gli uffici finanziari provvederanno a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione degli ultimi 5 anni. Se i capitali complessivamente erogati superano 1/3 dell’importo complessivamente maturato, l’imposta verrà applicata sulla prestazione maturata al netto dei soli premi non dedotti; se, invece, i capitali complessivamente erogati non superano 1/3 dell’importo complessivamente maturato l'imponibile sarà al netto anche dei rendimenti già assoggettati ad imposta in fase di accumulo. Quest’ultima disposizione si applica anche quando il capitale viene corrisposto a seguito di riscatto successivo al decesso dell'Assicurato oppure quando i 2/3 dell'importo complessivamente maturato darebbero luogo ad un ammontare annuo di rendita inferiore al 50% di quello dell'assegno sociale stabilito dalla legge. • Riscatti riscatto corrisposto a seguito della cessazione dell’attività lavorativa Il riscatto totale corrisposto a seguito della cessazione dell’attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per l'erogazione della prestazione - ad eccezione di quello corrisposto a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti - costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, limitatamente all'importo corrispondente ai premi dedotti. Il riscatto totale corrisposto a seguito della cessazione dell’attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per l'erogazione della prestazione corrisposto a seguito di pensionamento, decesso o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti è soggetto tassazione separata effettuata con l'applicazione di una aliquota media (determinata sulla base della prestazione maturata e del periodo di partecipazione alla forma pensionistica); in sede di erogazione definitiva della prestazione, gli uffici finanziari provvederanno a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione degli ultimi 5 anni. a) b) riscatto ex art. 10, comma 1, d. lgs. 124/93 Al riscatto, anche parziale, corrisposto per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a) b) c) e d) dell’articolo 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978 n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, o per eventuali spese sanitarie, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, si applica - in una prima fase - la tassazione separata sull'intero importo della prestazione al netto dei soli contributi non dedotti, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva della prestazione. • Trasferimento ad altra forma pensionistica Il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica (individuale o collettiva) prevista dal Decreto, è esente da ogni onere fiscale. __________________________________________________________________________________________ Pagina 20 di 50 elios previdenza _________________________________________________ E. ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO 16. Modalità di perfezionamento del contratto, di pagamento del premio e di conversione in quote Elios Previdenza è un contratto a premi unici ricorrenti; il primo premio è versato in via anticipata alla conclusione del contratto. Il contratto si considera concluso, a condizione che sia stato pagato il primo premio, nel momento in cui: - il documento di polizza, firmato dall’Antonveneta Vita, viene sottoscritto dal Contraente oppure - a seguito della sottoscrizione della proposta, l’Antonveneta Vita abbia rilasciato al Contraente il documento di polizza debitamente firmato o altra comunicazione scritta attestante il proprio assenso. L’assicurazione entra in vigore dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto. Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l'assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto. I mezzi di pagamento ammessi dall’Antonveneta Vita sono i seguenti: - bonifico bancario su conto corrente intestato esclusivamente all'Antonveneta Vita; - RID (Rimessa Interbancaria Diretta) sul conto corrente bancario intrattenuto dal Contraente con la Banca autorizzata ad effettuare l’incasso per conto di Antonveneta Vita. L’Antonveneta Vita non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo di mezzi di pagamento diversi da quelli previsti. L’ammontare minimo del premio iniziale, inclusi i diritti di contratto, è pari a 500 euro, oppure a 100 euro se contestualmente viene acceso un piano d’accumulo del capitale (PAC) tramite RID. Nel caso di accensione di un piano d’accumulo tramite RID, l’importo minimo dei versamenti è pari a 25 euro. Il Contraente deve indicare la periodicità del versamento da effettuare scegliendo tra periodicità mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale. È possibile per il Contraente effettuare in qualsiasi momento versamenti aggiuntivi al premio iniziale o al piano d’accumulo, tramite bonifico bancario, di importo minimo pari a 100 euro. Se in corso di contratto l’Antonveneta Vita intende proporre ai Contraenti il versamento di premi in nuovi fondi, si impegna a consegnare preventivamente ai Contraenti l’estratto della Nota informativa aggiornata a seguito dell’inserimento del nuovo fondo, unitamente al Regolamento di gestione. Il premio investito si determina riducendo il premio versato dei diritti e caricamenti, di cui al punto 13.1.1. Il premio investito, diviso per il valore della quota del fondo scelto dal Contraente, dà luogo al numero delle quote possedute. Il giorno di valorizzazione delle quote preso a riferimento per il calcolo (data di riferimento) è il primo giovedì (o, se festivo, il primo giorno lavorativo ad esso seguente) coincidente o successivo alla data di accredito del RID o del bonifico bancario. Il versamento dei premi è consentito sino all’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, descritta al precedente punto 5. E’ facoltà del Contraente: - variare l’importo del premio da pagare, in aumento o in diminuzione; - variare la periodicità dei versamenti mediante RID; - sospendere e successivamente riprendere il versamento dei premi, interrompere il versamento dei premi. 17. Lettera di conferma di investimento del premio L’Antonveneta Vita dà comunicazione al Contraente dell'avvenuto investimento del premio lordo di perfezionamento entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione, mediante lettera riportante: l’ammontare del premio di perfezionamento lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione. Analoga comunicazione viene effettuata per il versamento dei premi successivi. __________________________________________________________________________________________ Pagina 21 di 50 elios previdenza _________________________________________________ 18. Scioglimento del contratto e sospensione del pagamento dei premi Il contratto si scioglie (oltre che in conseguenza dell’esercizio, da parte del Contraente, del diritto di recesso, di cui al punto 20 della presente Nota informativa) unicamente per il verificarsi delle seguenti cause, previste dal Decreto: nella fase di accumulo: • conseguentemente alla richiesta, da parte del Contraente, di liquidazione del valore di riscatto totale in caso di cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica; • conseguentemente alla richiesta, da parte del Contraente, di liquidazione totale della prestazione pensionistica in forma di capitale, qualora sussistano le condizioni previste dal Decreto; • in caso di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica; • in caso di decesso del Contraente, conseguentemente alla richiesta, da parte degli eredi, di liquidazione della posizione individuale; nella fase di erogazione della rendita vitalizia: • a seguito del decesso del Contraente o degli eventuali soggetti subentrati a quest'ultimo nella percezione della rendita stessa. In caso di interruzione del pagamento dei premi il contratto resterà in vigore e, al raggiungimento dei requisiti previsti dal Decreto, la prestazione previdenziale maturata sarà calcolata sulla base dei premi effettivamente versati. Il pagamento dei premi potrà comunque essere ripreso dal Contraente in qualunque momento. 19. Operazioni di switch Il Contraente può richiedere all’Antonveneta Vita di disinvestire totalmente le quote possedute del fondo interno per reinvestirle in un altro fondo interno collegato alla presente polizza Elios Previdenza. Se in corso di contratto l’Antonveneta Vita intende proporre ai Contraenti uno switch in nuovi fondi, si impegna a consegnare preventivamente ai Contraenti l’estratto della Nota informativa aggiornata a seguito dell’inserimento dei nuovi fondi, unitamente al Regolamento di gestione. Per la quantificazione dei costi, si rimanda al punto 13.1.2 della presente Nota informativa. L’operazione di switch è regolata utilizzando i valori delle quote rilevati il primo giovedì (o, se festivo, il primo giorno lavorativo ad esso seguente) successivo al pervenimento della richiesta di trasferimento all’Antonveneta Vita. L’Antonveneta Vita invierà al Contraente un'apposita lettera per informarlo in merito al numero delle quote disinvestite e di quelle attribuite, nonché ai rispettivi valori unitari del giorno di valorizzazione. 20. Revoca della proposta Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione. La revoca deve essere esercitata mediante lettera raccomandata indirizzata a: Antonveneta Vita S.p.A., largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Antoneneta Vita rimborserà il Contraente dell’eventuale premio versato al netto dei diritti indicati al punto 13.1.1 e nella proposta. La revoca libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dalla proposta, con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risulta dal timbro postale di invio della stessa. 21. Diritto di recesso Il Contraente e Antonveneta Vita hanno diritto di recedere dal contratto, tramite lettera raccomandata, entro 30 giorni dal momento in cui il Contraente è informato che il contratto stesso è stato concluso. Tale informazione si considera recepita con la sottoscrizione della polizza o, nel caso venga sottoscritta una proposta, con il rilascio della polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l'assenso dell’Antonveneta Vita, come indicato all'art. 15 delle Condizioni di assicurazione. In caso di recesso del Contraente la lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto deve essere inviata al seguente recapito: Antonveneta Vita S.p.A., largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso l’Antonveneta Vita, dietro consegna dell’originale di polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, rimborsa al Contraente il controvalore delle quote possedute, rilevato il primo giovedì (o, se festivo, il primo giorno lavorativo ad esso seguente) successivo al pervenimento della richiesta all’Antonveneta Vita, a cui vanno aggiunti i caricamenti con esclusione dei diritti, indicati al punto 13.1.1 della presente Nota informativa, nella proposta e in contratto. __________________________________________________________________________________________ Pagina 22 di 50 elios previdenza _________________________________________________ Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risulta dal timbro postale di invio della stessa. 22. Documentazione da consegnare all’Antonveneta Vita per la liquidazione delle prestazioni Per una descrizione dettagliata della documentazione da presentare per ogni ipotesi di liquidazione richiesta all’Antonveneta Vita, si rinvia all'art. 17 delle Condizioni di assicurazione. I pagamenti dovuti vengono effettuati dall’Antonveneta Vita entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente diritto. Si ricorda che il codice civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. 23. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. Si ricorda in particolare: Non pignorabilità e non sequestrabilità dei capitali assicurati Le somme dovute da Antonveneta Vita in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non possono essere assoggettati ad azioni esecutive (pignoramenti) né ad azioni cautelari (sequestri) (art. 1923, comma 1 del codice civile). Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni (art. 1923, comma 2 del codice civile). Diritto proprio dei Beneficiari Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso del Contraente non rientrano nell'asse ereditario. 24. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana. 25. Reclami Antonveneta Vita intende assicurare ai propri clienti assistenza e servizi di elevata qualità. Ricordiamo che per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al numero telefonico 040 311919, attivo presso la Sede Centrale di Antonveneta Vita. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al SERVIZIO RECLAMI del Gruppo Lloyd Adriatico S.p.A., largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste, telefax 040 3220526, indirizzo e-mail [email protected]. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06 421331, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 26. Ulteriore informativa disponibile A richiesta del Contraente, in fase precontrattuale l’Antonveneta Vita consegnerà l’ultimo rendiconto annuale della gestione di ciascun fondo interno assicurativo e l’ultimo rendiconto della gestione speciale “Fondo S. Giusto”, compreso il prospetto riportante la composizione degli attivi. Tali documenti sono disponibili anche sul sito internet www.antonvenetavita.it. __________________________________________________________________________________________ Pagina 23 di 50 elios previdenza _________________________________________________ 27. Informativa in corso di contratto L’Antonveneta Vita comunicherà tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente Nota informativa, o nel Regolamento dei Fondi interni, o nel Regolamento della gestione speciale “Fondo S. Giusto”, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. Ai sensi della circolare ISVAP 434/01, nell’ipotesi di modifica dei coefficienti di conversione del capitale maturato in rendita applicati per il calcolo della prestazione pensionistica, o di modifica del tasso minimo di interesse garantito nel caso di prestazioni pensionistiche collegate al fondo interno assicurativo Antonveneta Vita "Sicuro”, l’Antonveneta Vita comunicherà al Contraente le variazioni adottate almeno sessanta giorni prima della data di decorrenza delle variazioni stesse. In caso di variazione a lui sfavorevole, il Contraente avrà sessanta giorni di tempo per avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza l’applicazione di alcun onere amministrativo. L’Antonveneta Vita trasmetterà al Contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l’estratto conto della posizione previdenziale, unitamente all’aggiornamento dei dati storici di cui alla successiva sezione F e alla sezione 6 della Scheda sintetica, contenente le seguenti informazioni minimali: nel corso della fase di accumulo: − totale dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell’anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell’anno precedente; − dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell’anno di riferimento; − numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch; − numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto nell’anno di riferimento; − numero delle quote complessivamente assegnate, del relativo controvalore alla fine dell’anno di riferimento e valore della posizione individuale trasferibile; − valore della prestazione garantita, nel caso di prestazione pensionistica collegata ai fondi interni assicurativi “Sicuro” o “Protetto”; nel corso della fase di erogazione: importo della rendita assicurata alla data di riferimento dell’estratto conto precedente; importo della rendita assicurata alla data di riferimento dell’estratto conto; tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione interna separata “Fondo S. Giusto”, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso, con evidenza del rendimento minimo trattenuto dall’Antonveneta Vita, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni. − − − L’Antonveneta Vita si impegna a dare comunicazione per iscritto al Contraente qualora in corso di contratto il controvalore delle quote complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all’ammontare complessivo dei premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti, e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione viene effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l’evento. 28. Comunicazioni del Contraente all’Antonveneta Vita In caso di adesione per trasferimento da altro fondo pensione o da altra forma pensionistica individuale, il Contraente dovrà fornire all’Antonveneta Vita tutte le informazioni necessarie per effettuare il trasferimento. Il Contraente che non ha usufruito o che non intende usufruire della deduzione fiscale dei premi può comunicare all’Antonveneta vita l’importo dei premi non dedotti o che non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi, rilasciando una apposita dichiarazione presso l’Agenzia che gestisce il suo contratto entro il 30 settembre dell’anno successivo al versamento o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione. Gli importi così comunicati non concorreranno a formare la base imponibile per l’applicazione dell’imposta sulle prestazioni al momento della loro erogazione. __________________________________________________________________________________________ Pagina 24 di 50 elios previdenza _________________________________________________ F. DATI STORICI RELATIVI AI FONDI 29. Dati storici di rendimento Fondo Antonveneta Vita “SICURO” Andamento valore quota del fondo e del benchmark nell’ultimo anno Rendimento annuo del fondo e del benchmark 8% 3% 7,37% 7% 5,83% 5,76% 5,87% 6% 4,70% 5% 2% 4,80% 3,82% 4% 2,91% 3,25% 3,26% 1% 2,48% 2,05% 1,87% 2% 1% 0,25% 0% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Rendimento annuo fondo 0% di c0 ge 4 n0 fe 5 b0 m 5 ar -0 ap 5 r0 m 5 ag -0 5 gi u05 lu g0 ag 5 o05 se t-0 5 ot t-0 no 5 v05 di c05 3% Rendimento annuo benchmark Andamento valore quota Andamento benchmark Fondo Antonveneta Vita “PROTETTO” Andamento valore quota del fondo e del benchmark nell’ultimo anno Rendimento annuo del fondo e del benchmark 16% 7% 14,76% 6% 14% 10% 8% 6% 4% 2% 5% 10,65% 4% 8,91% 3% 7,17% 6,52% 6,07% 5,44% 4,62% 3,88% 4,07% 3,42% 3,21% 2,05% 1,50% 2% 1% 0% -1% 0% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Rendimento annuo fondo di c0 ge 4 n0 fe 5 b0 m 5 ar -0 ap 5 r0 m 5 ag -0 5 gi u05 lu g0 ag 5 o05 se t-0 5 ot t-0 no 5 v05 di c05 12% Rendimento annuo benchmark Andamento valore quota Andamento benchmark Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri __________________________________________________________________________________________ Pagina 25 di 50 elios previdenza _________________________________________________ Fondo Antonveneta Vita “ARMONICO” Andamento valore quota del fondo e del benchmark nell’ultimo anno Rendimento annuo del fondo e del benchmark 24% 16% 17,96% 14,63% 10% 9% 15,04% 8% 11,24% 9,85% 7,53% 9,06% 7,09% 6,25% 12% 8% 3,47% 4% 7% 6% 5% 4% 3% 0% 2% 1% -4% 0% -4,64% -8% -1% -9,31% -12% -11,44% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Rendimento annuo fondo di c0 ge 4 n0 fe 5 b0 m 5 ar -0 ap 5 r0 m 5 ag -0 5 gi u05 lu g0 ag 5 o05 se t-0 5 ot t-0 no 5 v05 di c05 20% 11% 21,53% Rendimento annuo benchmark Andamento valore quota Andamento benchmark Fondo Antonveneta Vita “ATTIVO” Andamento valore quota del fondo e del benchmark nell’ultimo anno Rendimento annuo del fondo e del benchmark 30% 15% 30,38% 26,39% 26,55% 13% 24% 18% 17,83% 13,79% 12% 6% 0% 15,30% 13,66% 13,34% 9,52% 5,91% -0,02% 11% 9% 7% 5% -6% 3% -12% -12,55% -15,46% -18% 1% -24% -30% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Rendimento annuo fondo di c0 ge 4 n0 fe 5 b0 m 5 ar -0 ap 5 r0 m 5 ag -0 5 gi u05 lu g0 ag 5 o05 se t-0 5 ot t-0 no 5 v05 di c05 -1% -26,14% Rendimento annuo benchmark Andamento valore quota Andamento benchmark Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri Le performance dei fondi sopra descritti sono comprensive dei costi applicati agli stessi. Il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato da costi. __________________________________________________________________________________________ Pagina 26 di 50 elios previdenza _________________________________________________ 30. Dati storici di rischio Riportiamo di seguito il confronto per l’anno 2005 fra la volatilità dichiarata ex ante e quella rilevata ex post, secondo le indicazioni di cui alle sezioni di confronto dell’allegato II al rendiconto annuale del fondo interno (Circolare ISVAP n. 474/2002). Volatilità fondo “Sicuro” dichiarata ex ante rilevata ex post 0% - 3% 1,03% Volatilità fondo “Protetto” dichiarata ex ante rilevata ex post 3% - 8% 1,67% Volatilità fondo “Armonico” dichiarata ex ante rilevata ex post 8% - 14% 4,30% Volatilità fondo “Attivo” dichiarata ex ante rilevata ex post 14% - 20% 7,12% 31. Total Expenses Ratio (TER): costi effettivi del fondo interno Di seguito viene riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell’ultimo triennio (o minor periodo disponibile) fra il totale dei costi posti a carico di ciascun fondo interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso. TER 2003 1,26% 1,44% 1,65% 1,89% fondo “Sicuro” fondo “Protetto” fondo “Armonico” fondo “Attivo” 2004 1,28% 1,46% 1,68% 1,94% 2005 1,26% 1,45% 1,65% 1,89% Nel calcolo del TER sono stati considerati i seguenti costi: COSTI GRAVANTI SUL FONDO INTERNO 2003 Sicuro 2004 2005 commissioni di gestione 1,20% 1,20% commissione di eventuale overperformance 0,00% TER degli OICR sottostanti oneri inerenti all’acquisizione o alla dismissione delle attività spese di amministrazione e di custodia spese di revisione e certificazione del fondo spese di pubblicazione del valore della quota 2003 Protetto 2004 2005 1,20% 1,40% 1,40% 1,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,03% 0,06% 0,04% 0,03% 0,04% 0,03% 0,02% 0,01% 0,01% 0,02% 0,01% 0,01% __________________________________________________________________________________________ Pagina 27 di 50 elios previdenza _________________________________________________ COSTI GRAVANTI SUL FONDO INTERNO 2003 Armonico 2004 2005 2003 Attivo 2004 2005 commissioni di gestione 1,60% 1,61% 1,61% 1,80% 1,81% 1,81% commissione di eventuale overperformance 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TER degli OICR sottostanti 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% oneri inerenti all’acquisizione o alla dismissione delle attività 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 0,01% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 0,04% 0,04% 0,05% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,01% spese di amministrazione e di custodia spese di revisione e certificazione del fondo spese di pubblicazione del valore della quota La quantificazione dei costi fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul Contraente, di cui al punto 13.1. 32. Turnover di portafoglio del fondo La tabella sottostante indica il tasso di movimentazione del portafoglio di ciascun fondo (c.d. turnover) per l’ultimo anno solare espresso dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell’investimento e disinvestimento delle quote del fondo derivanti da nuovi premi e da liquidazioni, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota. Esso rappresenta pertanto un indicatore dello stile di gestione del fondo (“attivo” o “passivo”) e mostra inoltre la volontà di adeguamento del gestore ai continui mutamenti dei mercati finanziari. TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEI FONDI 2004 fondo “Sicuro” 187,47% fondo “Protetto” 186,83% fondo “Armonico” 483,95% fondo “Attivo” 461,72% 2005 327,67% 228,41% 399,36% 433,59% L’Antonveneta Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. __________________________________________________________________________________________ Pagina 28 di 50 elios previdenza _________________________________________________ CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ELIOS PREVIDENZA (TARIFFA 48RVP1) Art. 1 - Prestazione pensionistica complementare Elios Previdenza è un contratto di assicurazione sulla vita (d’ora innanzi “contratto”) finalizzato alla attuazione di una forma pensionistica individuale ai sensi dell’art. 9 ter del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito Decreto). L’Antonveneta Vita si impegna, a fronte del versamento di premi periodici, a corrispondere al Contraente, alla maturazione del diritto di accesso alla prestazione pensionistica complementare, una prestazione assicurativa in forma di rendita vitalizia. Il Contraente ha facoltà di chiedere l’erogazione della prestazione in forma di capitale nei casi e nei limiti previsti dal Decreto. Le somme assicurate in virtù del presente contratto non possono costituire oggetto né di pegno né di vincolo di qualsiasi genere a favore di terzi. Art. 2 - Requisiti del Contraente La sottoscrizione del contratto è riservata ai soggetti che il Decreto individua quali destinatari delle forme pensionistiche individuali e a coloro che trasferiscono la loro posizione da altra forma pensionistica collettiva od individuale. Art. 3 - Premi Il contratto prevede il pagamento di una successione di premi, il primo dei quali è pagato in via anticipata alla stipulazione. I mezzi di pagamento ammessi dall’Antonveneta Vita sono i seguenti: - bonifico bancario su conto corrente intestato esclusivamente all'Antonveneta Vita; - RID (Rimessa Interbancaria Diretta) sul conto corrente bancario intrattenuto dal Contraente con la Banca autorizzata ad effettuare l’incasso per conto di Antonveneta Vita. L’Antonveneta Vita non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo di mezzi di pagamento diversi da quelli previsti. L’ammontare minimo del premio iniziale, inclusi i diritti di contratto, è pari a 500 euro, oppure a 100 euro se contestualmente viene acceso un piano d’accumulo del capitale (PAC) tramite RID. Nel caso di accensione di un piano d’accumulo tramite RID, l’importo minimo dei versamenti è pari a 25 euro. Il Contraente deve indicare la periodicità del versamento da effettuare scegliendo tra periodicità mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale. È possibile per il Contraente effettuare in qualsiasi momento versamenti aggiuntivi al premio iniziale o al piano d’accumulo, di importo minimo pari a 100 euro. Il versamento dei premi è consentito sino all’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica come descritto al successivo art. 13. Art. 4 - Fondi interni assicurativi L'importo di ogni versamento, al netto di diritti e caricamenti (di seguito “premio investito”), viene investito nel fondo interno assicurativo prescelto, le cui caratteristiche sono riportate nei Regolamenti in calce alle presenti Condizioni di assicurazione. __________________________________________________________________________________________ Pagina 29 di 50 elios previdenza _________________________________________________ L’Antonveneta Vita si riserva, in qualunque momento, la possibilità di ampliare la gamma dei fondi assicurativi disponibili all’investimento. Art. 5 - Attribuzione delle quote Il premio investito diviso per il valore unitario della quota del fondo interno assicurativo scelto dal Contraente dà luogo al numero di quote attribuito al contratto. Il giorno di valorizzazione delle quote preso a riferimento per il calcolo (data di riferimento) è il primo giovedì (o, se festivo, il primo giorno lavorativo ad esso seguente) coincidente o successivo alla data di accredito del RID o del bonifico bancario. Dell'avvenuto investimento nel fondo assicurativo prescelto viene data apposita comunicazione al Contraente mediante lettera di conferma della Compagnia riportante le indicazioni relative al versamento effettuato, entro 10 giorni dal giorno di riferimento. Art. 6 - Determinazione della prestazione di rendita Il capitale costitutivo della rendita è dato, per ciascun premio versato, dal prodotto tra il numero di quote attribuito nel fondo assicurativo prescelto con l’investimento dello stesso premio ed il valore della quota. La prestazione pensionistica assicurata è pari al rapporto tra il capitale costitutivo della rendita relativo a ciascun premio versato, eventualmente integrato dalla relativa garanzia di risultato, ed il coefficiente di conversione in rendita, di cui all’Allegato 1, relativo al sesso dell’Assicurato e all’età di pensionamento. Per la determinazione dei coefficienti di conversione in rendita del capitale maturato sulla posizione individuale, l’Antonveneta Vita ha formulato delle ipotesi in ordine alla sopravvivenza degli Assicurati (base demografica) e ai rendimenti ottenibili con gli investimenti finanziari (base finanziaria). I coefficienti sono calcolati tenendo conto: − (base demografica) della speranza media di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza RG48, distinta per sesso e anno di nascita; tuttavia, poiché le ipotesi stesse si fondano su proiezioni che abbracciano un lunghissimo arco di tempo, è verosimile che possano verificarsi scostamenti significativi tra gli scenari previsivi e gli effettivi andamenti demografici. A tale riguardo, nelle Condizioni di assicurazione sono predefiniti i motivi, connessi alla variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall’ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli assicurativi, che nel corso della durata contrattuale giustifichino la modifica dei coefficienti di conversione. La modifica dei coefficienti di conversione in seguito alle nuove ipotesi di sopravvivenza degli Assicurati avrà effetto su tutti i premi versati. − (base finanziaria) di un tasso di interesse che è pari al massimo tasso tecnico applicabile, alla data di accesso alla prestazione pensionistica, in un contratto di assicurazione (Provvedimento ISVAP n. 1036/98 e successive modifiche ed integrazioni). Tale tasso viene determinato mensilmente nel modo seguente: all’inizio di ogni mese vengono presi in considerazione gli ultimi tre valori mensili noti del 60% del tasso medio di rendimento dei prestiti obbligazionari emessi dallo Stato, denominato TMO. Se ciascuno di tali valori si discosta dal tasso massimo in vigore, nello stesso segno ed in misura superiore al 15% o comunque in misura superiore a mezzo punto percentuale, il nuovo tasso massimo applicabile, i cui termini variano in ragione di un quarto di punto percentuale, è pari a quello che risulta più prossimo alla media di tali valori, con il limite superiore del 4%. In caso contrario, viene mantenuto il tasso massimo in vigore. Il nuovo tasso massimo dovrà trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore. In ogni caso, la modifica dei coefficienti di conversione si rende possibile solo a condizione che: a) siano decorsi almeno 3 anni dalla data di decorrenza del contratto; b) la rideterminazione, se sfavorevole al Contraente, sia stata effettuata almeno 3 anni prima dell’erogazione della rendita; c) non abbia ancora avuto luogo l’erogazione della rendita. La rideterminazione dei coefficienti di conversione incide sull’ammontare della rendita pagabile al Contraente. Nell’ipotesi di variazione sfavorevole per il Contraente dei coefficienti di conversione , il Contraente, prima della data di effetto della modifica stessa, può avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza che ciò incida __________________________________________________________________________________________ Pagina 30 di 50 elios previdenza _________________________________________________ sulla posizione maturata. L’Antonveneta Vita comunicherà al Contraente le variazioni adottate almeno sessanta giorni prima della data di decorrenza delle variazioni stesse. Art. 7 - Scelta del fondo interno assicurativo Il Contraente dovrà indicare all’Antonveneta Vita il fondo interno assicurativo nel quale il premio deve essere investito. Art. 8 - Trasferimento fra fondi interni assicurativi (switch) Il Contraente può richiedere all’Antonveneta Vita il trasferimento dell’intera posizione individuale ad altro fondo interno assicurativo. Per tale operazione verranno usati i valori delle quote rilevati alla data di valorizzazione successiva al pervenimento della richiesta di trasferimento all’Antonveneta Vita. Per ogni anno contrattuale, la prima di tali operazioni è gratuita. Ogni switch successivo al primo effettuato nel corso della singola annualità contrattuale, prevede il pagamento di una commissione pari a 50 euro che viene detratta dal controvalore delle quote di fondo interno assicurativo trasferite. L’Antonveneta Vita informerà il Contraente dei nuovi valori contrattuali. Art. 9 - Trasferimento da altre forme previdenziali Il contratto consente il trasferimento da altre forme di previdenza complementare disciplinate dal Decreto. In tal caso il Contraente dovrà fornire all’Antonveneta Vita tutti gli elementi utili per effettuare il trasferimento. Art. 10 - Trasferimento ad altre forme previdenziali Dopo un periodo minimo di 3 anni dalla stipulazione del contratto, il Contraente può trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica prevista dal Decreto. Tale limite temporale non sussiste quando il Contraente voglia aderire ad una forma previdenziale collettiva cui possa accedere in relazione alla propria attività lavorativa. Art. 11 - Riscatto totale o parziale Prima dell’accesso alla prestazione pensionistica il contratto può essere riscattato totalmente o parzialmente, nei soli casi previsti dal Decreto, purché siano trascorsi almeno otto anni dalla data di stipulazione del contratto o, se precedente, dalla data di adesione ad altra forma pensionistica individuale non ancora riscattata. Il valore liquidato sarà pari al numero di quote disinvestite moltiplicato per il controvalore della quota calcolata alla data di valorizzazione successiva al pervenimento della richiesta di liquidazione della prestazione all’Antonveneta Vita. Date le particolarità del contratto non è prevista la concessione di prestiti. Art. 12 - Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato In caso di decesso dell’Assicurato prima dell’accesso alla prestazione pensionistica, la prestazione maturata per tale evento spetta agli eredi. Elios Previdenza garantisce la liquidazione del valore di riscatto che, nel caso in cui sia trascorso almeno un anno dalla sottoscrizione del contratto, viene maggiorato del 50% se, al verificarsi dell’evento, l’Assicurato ha meno di 30 anni (età computabile), del 25% se ha età compresa tra 30 e 39 anni, del 15% se ha età compresa tra 40 e 49 anni, del 5% se ha età compresa tra 50 e 59 anni, 1% se ha età compresa tra 60 e 69 anni. Tale maggiorazione non può comunque essere superiore a 50.000 euro. Art. 13 - Accesso alla prestazione pensionistica Il Contraente, nell’intervallo temporale in cui matura il diritto di accesso previsto dal Decreto, può chiedere l’erogazione della prestazione pensionistica. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, al raggiungimento dell’età di vecchiaia prevista dal regime obbligatorio, Antonveneta Vita provvederà all’erogazione della prestazione pensionistica complementare previa acquisizione dell’indicazione del beneficiario e della tipologia di prestazione prescelta. __________________________________________________________________________________________ Pagina 31 di 50 elios previdenza _________________________________________________ E’ consentita la prosecuzione della partecipazione alla forma pensionistica individuale non oltre i 5 anni dal raggiungimento del limite dell’età pensionabile. All’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il coefficiente di conversione del capitale in rendita vitalizia: a) è quello relativo al sesso ed all’età computabile dell’Assicurato all’atto dell’erogazione; b) impiega quale base finanziaria il massimo tasso tecnico applicabile, alla data di accesso alla prestazione pensionistica, in un contratto di assicurazione (Provvedimento ISVAP n. 1036/98 e successive modifiche ed integrazioni). Art. 14 - Opzioni All'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, il Contraente può chiedere la liquidazione in forma di capitale nel limite del 50% (cinquanta per cento) della prestazione pensionistica maturata. Qualora la rendita vitalizia annua risulti inferiore all’assegno sociale di cui all’art. 3 commi 6 e 7 della Legge 8 agosto 1995 n. 335, il Contraente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera prestazione pensionistica maturata. Il Contraente, in luogo della rendita vitalizia, può richiedere l’erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate: • rendita vitalizia reversibile che sarà corrisposta all’Assicurato finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dallo stesso Assicurato, alle persone da lui designate tra i soggetti previsti dalla normativa in vigore; • rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per un numero prefissato di anni (5 o 10) all’Assicurato o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate tra i soggetti previsti dalla normativa in vigore. Successivamente al numero prefissato di anni (5 o 10), la rendita è corrisposta all’Assicurato finché è in vita. La rendita non sarà riscattabile nel periodo di godimento. Art. 15 - Entrata in vigore dell’assicurazione L’assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio, dalle ore 24 del giorno in cui: - il documento di polizza, firmato da Antonveneta Vita, viene sottoscritto dal Contraente; oppure - a seguito della sottoscrizione della proposta, l’Antonveneta Vita abbia rilasciato al Contraente il documento di polizza debitamente firmato o altra comunicazione scritta attestante il proprio assenso. Art. 16 - Recesso dal contratto e revoca della proposta Il Contraente e l’Antonveneta Vita hanno diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il Contraente è informato che il contratto stesso è stato concluso. La conclusione del contratto si considera avvenuta, con l'incasso del premio e la contestuale consegna della polizza sottoscritta. Il recesso del Contraente deve essere esercitato mediante lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto indirizzata a: Antonveneta Vita S.p.A., largo Ugo Irneri n.1, 34123 Trieste. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, l’Antonveneta Vita, rimborsa al Contraente il controvalore delle quote possedute alla data di valorizzazione successiva al pervenimento della richiesta all’Antonveneta Vita, cui vanno aggiunti i caricamenti. Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente ha inoltre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione; in tale caso il Contraente verrà rimborsato delle somme eventualmente pagate al netto dei soli diritti indicati in contratto. La revoca deve essere esercitata mediante lettera raccomandata inviata al recapito suindicato. Il recesso e la revoca hanno l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. __________________________________________________________________________________________ Pagina 32 di 50 elios previdenza _________________________________________________ Art. 17 - Pagamenti effettuati dall’Antonveneta Vita Per tutti i pagamenti effettuati dall’Antonveneta Vita dovranno essere preventivamente consegnati tutti i documenti, che saranno riportati nel modulo di richiesta di liquidazione disponibile presso la rete di vendita dell’Antonveneta Vita, necessari a verificare l’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. L’Antonveneta Vita si riserva di chiedere agli interessati l’ulteriore documentazione che si rendesse necessaria in caso di specifiche esigenze istruttorie o a seguito di intervenute modifiche legislative o regolamentari. Tutti i pagamenti vengono effettuati di preferenza tramite bonifico sul conto corrente bancario (nel qual caso dovranno essere forniti i dati bancari necessari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codici ABI e CAB, intestazione del conto, indirizzo dell'intestatario), oppure a mezzo assegno bancario. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, l’Antonveneta Vita mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente diritto. I diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (art. 2952 del Codice Civile). Art. 18 - Dichiarazioni del Contraente (incontestabilità) Dichiarazioni del Contraente inesatte o non complete danno all’Antonveneta Vita il diritto di impugnare il contratto o di recedere dallo stesso (artt. 1892 e 1893 del Codice Civile). Il Contraente deve fornire all’Antonveneta Vita tutti i dati necessari per la sua identificazione anche al fine di ottemperare alla normativa in tema di “antiriciclaggio”. Eventuali variazioni devono essere comunicate all’Antonveneta Vita utilizzando i moduli predisposti a tale scopo dalla stessa Società. Art. 19 - Rinvio alle norme di legge L’assicurazione sulla vita è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le norme di legge. Art. 20 - Tasse e imposte Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto. Art. 21 - Foro competente Per le controversie relative al presente contratto, è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell’Assicurato o del Beneficiario parte in causa. __________________________________________________________________________________________ Pagina 33 di 50 elios previdenza _________________________________________________ ALLEGATO 1 CONDIZIONI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE Prestazioni pensionistiche erogate I coefficienti di conversione in rendita impiegati dall’Antonveneta Vita per dar luogo alle prestazioni pensionistiche complementari a favore degli Assicurati sono quelli relativi a: 1. rendita vitalizia immediata posticipata annualmente rivalutata; 2. rendita vitalizia immediata posticipata annualmente rivalutata, reversibile dal 10% al 100% su una o più teste. 3. rendita certa per un numero prefissato di anni (5 o 10) e successivamente vitalizia, immediata posticipata annualmente rivalutata. La scelta della percentuale della posizione individuale maturata non impiegata in forma di capitale, della tariffa e della rateazione, deve essere comunicata all’Antonveneta Vita alla quale deve anche essere trasmesso, con periodicità annuale, un valido certificato di esistenza in vita. La rendita spettante viene accesa entro 30 giorni dal pervenimento della documentazione completa. I pagamenti vengono effettuati tramite bonifico bancario. Periodicità di erogazione delle rendite L’erogazione della rendita maturata avviene posticipatamente con cadenza, a scelta dell’Assicurato, mensile o annuale; è data comunque facoltà di scegliere rateazioni diverse (bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o semestrale posticipata) i cui tassi utilizzano le stesse basi tecniche e sono a disposizione presso l’Antonveneta Vita. Rivalutazione della rendita assicurata Le tariffe di rendita di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 fanno parte di una particolare categoria di contratti per i quali l’Antonveneta Vita ha istituito una specifica forma di gestione degli investimenti, denominata “Fondo S. Giusto”, disciplinata dal relativo regolamento il cui contenuto è riportato nel presente allegato. Il 1° aprile immediatamente seguente l’impiego del montante contributivo quale premio unico, la rendita inizialmente assicurata verrà adeguata in base alla “misura della rivalutazione” sotto definita, rapportata al periodo trascorso dalla data di stipulazione. Ogni 1° aprile successivo, l’adeguamento della rendita assicurata il 1° aprile precedente avverrà in base alle “misure di rivalutazione” determinate di anno in anno. Misura della rivalutazione La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico già riconosciuto nel calcolo del coefficiente di conversione, la differenza tra il rendimento attribuito per l’anno in corso ed il suddetto tasso tecnico. E’ definito “rendimento attribuito per l’anno in corso” il minore fra il 90% del rendimento della gestione speciale “Fondo S. Giusto” dell’esercizio precedente (di cui al punto 3 del regolamento “Fondo S. Giusto”) e lo stesso rendimento della gestione speciale “Fondo S. Giusto” meno 0,5 punti percentuali. Regolamento della gestione speciale “Fondo S. Giusto” 1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività dell’Antonveneta Vita S.p.A., che viene contraddistinta con il nome "Fondo S. Giusto". Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del “Fondo S. Giusto”. La gestione del Fondo S. Giusto” è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26.3.87, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni. 2. La gestione del “Fondo S. Giusto” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al all’Art.161 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni, la quale attesta la rispondenza del “Fondo S. Giusto” al presente regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al “Fondo S. Giusto”, il rendimento annuo del “Fondo S. Giusto”, quale descritto al seguente punto 3 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dall’Antonveneta Vita sulla base delle riserve matematiche. __________________________________________________________________________________________ Pagina 34 di 50 elios previdenza _________________________________________________ 3. Il rendimento annuo del “Fondo S. Giusto”, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del “Fondo S. Giusto” di competenza di quell'esercizio al valore medio del “Fondo S. Giusto” stesso. Per risultato finanziario del “Fondo S. Giusto” si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del “Fondo S. Giusto” - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel “Fondo S. Giusto” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel “Fondo S. Giusto” per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio del “Fondo S. Giusto” si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del “Fondo S. Giusto”. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel “Fondo S. Giusto”. Ai fini della determinazione del rendimento annuo del “Fondo S. Giusto” l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno. 4. La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale. Basi demografiche e finanziarie Il tasso di interesse tecnico per le tariffe del presente allegato è il massimo tasso tecnico applicabile, alla data di accesso alla prestazione pensionistica, in un contratto di assicurazione (Provvedimento ISVAP n. 1036/98 e successive modifiche ed integrazioni), mentre la tavola di mortalità adottata è la RG48 proiettata e selezionata. Caricamento applicato sul premio assicurativo I coefficienti di conversione sotto riportati sono comprensivi di un caricamento, per far fronte alle spese amministrative di liquidazione della rendita per tutta la residua durata contrattuale, pari a: • 1,25% in caso di rateazione annuale della rendita; • 1,5% in caso di rateazione semestrale della rendita; • 1,75% in caso di rateazione quadrimestrale della rendita • 2% in caso di rateazione trimestrale della rendita; • 2,5% in caso di rateazione bimestrale della rendita; • 4% in caso di rateazione mensile della rendita. __________________________________________________________________________________________ Pagina 35 di 50 elios previdenza _________________________________________________ Coefficienti di conversione per un euro di rendita vitalizia iniziale annua posticipata Assicurato di sesso maschile età * 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 2,00% 21,481 20,960 20,433 19,901 19,362 18,816 18,263 17,706 17,144 16,578 16,009 15,437 14,863 14,288 13,714 13,141 12,572 12,004 11,440 10,879 10,325 2,25% 20,741 20,254 19,762 19,263 18,758 18,244 17,724 17,197 16,665 16,129 15,588 15,044 14,497 13,948 13,399 12,850 12,303 11,757 11,213 10,673 10,136 2,50% 20,039 19,585 19,124 18,657 18,182 17,699 17,208 16,711 16,207 15,698 15,185 14,666 14,145 13,620 13,094 12,568 12,043 11,518 10,994 10,472 9,953 Tasso tecnico 2,75% 3,00% 19,372 18,740 18,948 18,344 18,517 17,940 18,079 17,529 17,633 17,110 17,178 16,681 16,715 16,244 16,245 15,800 15,768 15,348 15,286 14,890 14,797 14,425 14,304 13,955 13,806 13,480 13,305 13,000 12,801 12,518 12,296 12,034 11,792 11,549 11,286 11,062 10,781 10,575 10,277 10,088 9,776 9,603 3,25% 18,139 17,769 17,390 17,005 16,610 16,206 15,794 15,373 14,945 14,509 14,067 13,619 13,165 12,707 12,245 11,780 11,314 10,845 10,375 9,905 9,436 3,50% 17,568 17,221 16,867 16,504 16,133 15,752 15,362 14,964 14,558 14,144 13,724 13,296 12,863 12,424 11,981 11,534 11,086 10,635 10,181 9,727 9,273 3,75% 17,025 16,700 16,368 16,027 15,678 15,318 14,950 14,572 14,187 13,794 13,393 12,985 12,571 12,151 11,726 11,297 10,866 10,431 9,993 9,554 9,114 4,00% 16,508 16,204 15,892 15,571 15,242 14,903 14,554 14,197 13,831 13,457 13,075 12,686 12,290 11,887 11,479 11,068 10,653 10,233 9,811 9,386 8,960 3,50% 19,369 19,058 18,737 18,406 18,064 17,710 17,346 16,971 16,584 16,187 15,778 15,357 14,926 14,483 14,028 13,562 13,086 12,603 12,111 11,610 11,101 3,75% 18,715 18,428 18,130 17,822 17,503 17,173 16,832 16,480 16,117 15,742 15,356 14,958 14,549 14,128 13,696 13,251 12,796 12,334 11,861 11,380 10,890 4,00% 18,096 17,829 17,553 17,267 16,969 16,661 16,342 16,012 15,670 15,317 14,952 14,576 14,187 13,787 13,375 12,951 12,516 12,073 11,620 11,156 10,684 Assicurato di sesso femminile età * 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 2,00% 24,149 23,649 23,139 22,620 22,092 21,554 21,006 20,450 19,884 19,310 18,727 18,136 17,537 16,929 16,314 15,692 15,064 14,434 13,799 13,161 12,521 2,25% 23,235 22,774 22,303 21,822 21,331 20,830 20,319 19,799 19,268 18,729 18,180 17,622 17,055 16,479 15,895 15,303 14,703 14,101 13,493 12,881 12,265 2,50% 22,373 21,947 21,511 21,065 20,609 20,142 19,665 19,178 18,681 18,174 17,656 17,130 16,593 16,047 15,492 14,928 14,356 13,780 13,198 12,610 12,017 Tasso tecnico 2,75% 3,00% 21,558 20,788 21,165 20,424 20,761 20,051 20,348 19,667 19,923 19,272 19,488 18,866 19,043 18,450 18,587 18,023 18,120 17,585 17,643 17,136 17,156 16,676 16,658 16,206 16,150 15,725 15,633 15,234 15,105 14,732 14,567 14,220 14,021 13,698 13,470 13,171 12,912 12,636 12,348 12,094 11,778 11,545 3,25% 20,059 19,723 19,377 19,020 18,653 18,274 17,885 17,485 17,073 16,651 16,217 15,773 15,317 14,851 14,373 13,885 13,387 12,882 12,369 11,848 11,320 * Età computabile corretta: età in anni interi, determinata trascurando le frazioni d'anno fino a sei mesi ed arrotondando ad un anno intero le frazioni d'anno superiori a sei mesi, e corretta in base ai criteri di cui alla successiva Tabella di Correzione dell'età al pensionamento. __________________________________________________________________________________________ Pagina 36 di 50 elios previdenza _________________________________________________ Coefficienti di conversione per un euro di rendita vitalizia iniziale annua posticipata frazionata mensilmente Assicurato di sesso maschile età * 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 2,00% 22,542 22,006 21,465 20,918 20,364 19,803 19,236 18,663 18,086 17,505 16,920 16,333 15,743 15,153 14,563 13,975 13,390 12,807 12,227 11,652 11,082 2,25% 21,781 21,281 20,775 20,263 19,744 19,216 18,682 18,141 17,595 17,044 16,488 15,929 15,367 14,804 14,239 13,675 13,114 12,553 11,995 11,439 10,888 2,50% 21,060 20,593 20,120 19,640 19,152 18,656 18,152 17,641 17,124 16,601 16,074 15,541 15,006 14,467 13,927 13,386 12,847 12,308 11,769 11,233 10,700 Tasso tecnico 2,75% 3,00% 20,375 19,726 19,940 19,319 19,497 18,904 19,047 18,482 18,589 18,051 18,121 17,611 17,646 17,162 17,163 16,705 16,673 16,241 16,177 15,771 15,676 15,293 15,169 14,811 14,658 14,322 14,143 13,830 13,625 13,335 13,107 12,837 12,589 12,339 12,070 11,839 11,551 11,339 11,033 10,839 10,518 10,341 3,25% 19,108 18,728 18,339 17,943 17,538 17,123 16,699 16,267 15,827 15,380 14,926 14,466 14,000 13,529 13,054 12,576 12,098 11,616 11,134 10,651 10,169 3,50% 18,522 18,166 17,802 17,429 17,048 16,657 16,256 15,847 15,430 15,005 14,573 14,134 13,689 13,238 12,783 12,324 11,864 11,400 10,934 10,468 10,001 3,75% 17,964 17,630 17,289 16,939 16,580 16,211 15,832 15,445 15,049 14,645 14,233 13,815 13,389 12,957 12,521 12,081 11,638 11,191 10,741 10,290 9,838 4,00% 17,433 17,120 16,800 16,471 16,133 15,784 15,426 15,059 14,683 14,299 13,907 13,507 13,100 12,687 12,268 11,845 11,419 10,988 10,554 10,118 9,680 3,50% 20,372 20,053 19,723 19,383 19,031 18,668 18,294 17,909 17,512 17,103 16,683 16,251 15,808 15,353 14,886 14,407 13,918 13,422 12,917 12,402 11,880 3,75% 19,700 19,405 19,099 18,783 18,455 18,116 17,766 17,405 17,031 16,647 16,250 15,841 15,421 14,989 14,544 14,088 13,620 13,145 12,660 12,165 11,662 4,00% 19,064 18,790 18,507 18,212 17,907 17,590 17,262 16,923 16,572 16,209 15,835 15,448 15,049 14,639 14,215 13,780 13,333 12,878 12,412 11,936 11,451 Assicurato di sesso femminile età * 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 2,00% 25,281 24,768 24,244 23,711 23,168 22,616 22,053 21,482 20,901 20,311 19,712 19,105 18,490 17,866 17,234 16,595 15,949 15,302 14,651 13,995 13,337 2,25% 24,343 23,869 23,385 22,891 22,387 21,872 21,348 20,813 20,268 19,714 19,150 18,577 17,995 17,404 16,804 16,195 15,579 14,961 14,337 13,707 13,075 2,50% 23,457 23,020 22,572 22,114 21,645 21,166 20,676 20,176 19,665 19,144 18,613 18,072 17,521 16,960 16,390 15,810 15,222 14,631 14,033 13,429 12,820 Tasso tecnico 2,75% 3,00% 22,620 21,829 22,216 21,456 21,802 21,072 21,377 20,678 20,941 20,272 20,494 19,855 20,037 19,428 19,568 18,989 19,089 18,539 18,599 18,078 18,098 17,606 17,587 17,123 17,066 16,629 16,534 16,124 15,992 15,609 15,440 15,083 14,878 14,547 14,313 14,006 13,740 13,456 13,160 12,899 12,574 12,335 3,25% 21,080 20,735 20,380 20,013 19,636 19,247 18,847 18,436 18,014 17,580 17,134 16,678 16,210 15,731 15,240 14,739 14,227 13,709 13,182 12,647 12,104 __________________________________________________________________________________________ Pagina 37 di 50 elios previdenza _________________________________________________ * Età computabile corretta: età in anni interi, determinata trascurando le frazioni d'anno fino a sei mesi ed arrotondando ad un anno intero le frazioni d'anno superiori a sei mesi e corretta in base ai criteri di cui alla seguente Tabella di Correzione dell'età al pensionamento. Correzione dell’età al pensionamento Maschi Anno di nascita Correzione dell'età fino al 1941 +1 dal 1942 al 1951 +0 dal 1952 al 1965 -1 dal 1966 -2 Femmine Anno di nascita Correzione dell'età fino al 1943 +1 dal 1944 al 1950 +0 dal 1951 al 1964 -1 dal 1965 -2 Coefficienti di conversione del montante contributivo in rendita reversibile o inizialmente certa I documenti inerenti ai coefficienti di conversione relativi alle prestazioni di reversibilità e di rendita certa sono depositati presso la sede dell’Antonveneta Vita. __________________________________________________________________________________________ Pagina 38 di 50 elios previdenza _________________________________________________ REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI 1. Aspetti generali L’Antonveneta Vita ha istituito e controlla, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, la gestione delle risorse destinate ai fondi interni assicurativi denominati fondo Antonveneta Vita “Sicuro”, “Protetto”, “Armonico” e “Attivo”. I fondi sono espressi in quote e sono di tipo ad accumulazione: l’incremento di valore del patrimonio di ciascun fondo non viene distribuito ma determina l'incremento di valore delle rispettive quote. Ogni fondo costituisce patrimonio separato dal patrimonio dell’Antonveneta Vita, nonché di ogni altro fondo dalla stessa gestito. La gestione di ciascun fondo è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo di cui all’art.161 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 che accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento ed attesta l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche e la determinazione del valore unitario delle quote. Annualmente, pertanto, alla chiusura di ogni esercizio l’Antonveneta Vita redige un rendiconto della gestione di ciascun fondo. Per esigenze di adeguatezza dimensionale del fondo ovvero di efficienza gestionale, sempre con riferimento al perseguimento dell’interesse dei Contraenti, l’Antonveneta Vita si riserva la facoltà di effettuare operazioni di fusione o scissione tra fondi interni con analogo profilo di rischio e caratteristiche similari, anche in conseguenza a operazioni di fusione tra imprese o a trasferimenti di portafoglio. Il passaggio tra il precedente fondo ed il nuovo fondo avverrà senza alcun aggravio di spese per il cliente. L’Antonvenetqa Vita comunicherà al Contraente le modalità e le conseguenze di tali operazioni almeno 90 giorni prima della data di effetto delle stesse. 2. Obiettivi Fondo Antonveneta Vita “Sicuro” L'obiettivo del fondo è di massimizzare nel medio periodo le somme conferite dai sottoscrittori investendo in titoli obbligazionari. E’ prevista una garanzia di rendimento minimo sugli importi investiti. Il profilo di rischio cui è esposto il fondo, esprimibile nella variabilità del valore della quota, è basso. L'investimento è a profilo di rischio nullo nel caso in cui opera la prevista garanzia di rendimento minimo. Parametro di riferimento (benchmark): 90% J.P. Morgan Emu Bond Index 1-3 anni e 10% MTS BOT. Fondo Antonveneta Vita “Protetto” L'obiettivo del fondo è di massimizzare nel medio periodo le somme conferite dai sottoscrittori, investendo prevalentemente in titoli obbligazionari e ponendo un limite massimo del 20% all’investimento azionario. E’ prevista una garanzia di restituzione degli importi investiti. Il profilo di rischio cui è esposto il fondo, esprimibile nella variabilità del valore della quota, è medio basso. L'investimento è a profilo di rischio nullo nel caso in cui opera la prevista garanzia di restituzione degli importi investiti. Parametro di riferimento (benchmark): 80% J.P. Morgan Emu Bond Index, 10% MTS BOT e 10% Dow Jones Euro STOXX 50. Fondo Antonveneta Vita “Armonico” L'obiettivo del fondo è di massimizzare nel medio-lungo periodo le somme conferite dai sottoscrittori investendo in modo bilanciato in titoli azionari ed obbligazionari, con un limite massimo di presenza di titoli azionari pari al 50% del portafoglio. Non è prevista alcuna garanzia, né di rendimento minimo né di restituzione degli importi investiti. Il profilo di rischio cui è esposto il fondo, esprimibile nella variabilità del valore della quota, è medio. Parametro di riferimento (benchmark): 50% J.P. Morgan Emu Bond Index, 10% MTS BOT e 40% Dow Jones Euro STOXX 50. Fondo Antonveneta Vita “Attivo” L'obiettivo del fondo è di massimizzare nel lungo periodo le somme conferite dai sottoscrittori investendo in modo bilanciato in titoli azionari fino ad un massimo del 70% del portafoglio. Non è prevista alcuna garanzia, né di rendimento né di restituzione degli importi investiti. Il profilo di rischio cui è esposto il fondo, esprimibile nella variabilità del valore della quota, è medio alto. Parametro di riferimento (benchmark): 20% J.P. Morgan Emu Bond Index 1-3 anni, 10% MTS BOT e 70% Dow Jones Euro STOXX 50. Di seguito vengono descritti sinteticamente gli indici che compongono i benchmark dei fondi. __________________________________________________________________________________________ Pagina 39 di 50 elios previdenza _________________________________________________ MTS BOT (già BOT Banca d’Italia): è l’indice di capitalizzazione lorda dei BOT calcolato da MTS Spa e rispecchia il rendimento medio lordo dei BOT nel periodo considerato. J.P. Morgan Emu Bond Index 1-3 anni: l’indice è rappresentativo dei mercati obbligazionari dell'Unione Monetaria Europea ed è composto da strumenti finanziari di natura obbligazionaria, emessi dagli Stati membri dell'EMU, con vita residua compresa tra 1 e 3 anni. J.P. Morgan Emu Bond Index: l’indice è rappresentativo dei mercati obbligazionari dell'Unione Monetaria Europea ed è composto da strumenti finanziari di natura obbligazionaria, emessi dagli Stati membri dell'EMU, con vita residua superiore a 1 anno. Dow Jones Euro STOXX 50: rappresenta l’andamento di 50 titoli azionari a maggiore capitalizzazione (“bluechips”) quotati nelle principali Borse dell’area Euro. Gli indici vengono pubblicati giornalmente sulla stampa specializzata. Ciascun fondo non si propone di replicare gli investimenti sottostanti l’indice, ma di selezionarli sulla base di proprie valutazioni, al fine di massimizzare il rendimento del fondo stesso. 3. Caratteristiche Fondo Antonveneta Vita “Sicuro” Categoria del fondo: obbligazionario puro euro. Valuta di denominazione: euro. Orizzonte temporale minimo consigliato: 2 – 4 anni. Composizione del fondo: il fondo investe tutto il portafoglio in obbligazioni e in liquidità e non può detenere azioni, a meno che queste non provengano da conversione di titoli obbligazionari presenti in portafoglio, e a condizione che il loro ammontare complessivo non super il 10% del portafoglio stesso e che vengano vendute nel più breve tempo possibile. Il fondo è caratterizzato da un investimento principale pari almeno al 70% del portafoglio in titoli obbligazionari denominati in euro e da un investimento residuale pari al massimo al 30% del portafoglio. Criteri di selezione degli strumenti finanziari: è concesso l'investimento in titoli con rating inferiore a "BB" ovvero "not rated", nei limiti previsti dalla circolare ISVAP n. 474/D (ovvero 5% del valore corrente del fondo); i titoli con rating uguale a "BB" comunque non possono essere superiori al 40% del valore corrente del fondo. Fondo Antonveneta Vita “Protetto” Categoria del fondo: fondo obbligazionario misto area euro. Valuta di denominazione del fondo: euro. Orizzonte temporale minimo consigliato: 2 – 4 anni. Composizione del fondo: il fondo è caratterizzato da un investimento principale pari almeno al 70% del portafoglio in obbligazioni dell’area euro e da un investimento residuale pari al massimo al 30% del portafoglio, con un massimo del 20% in azioni. Criteri di selezione degli strumenti finanziari: analisi macroeconomica e politica dei Paesi oggetto di investimento, analisi economico-finanziarie per la selezione delle singole società, valutazione del rischio di credito e dell'andamento della curva dei tassi di interesse e delle divise. Fondo Antonveneta Vita “Armonico” Categoria del fondo: fondo bilanciato obbligazionario. Valuta di denominazione: euro. Orizzonte temporale minimo consigliato: 3 – 5 anni. Profilo di rischio: medio. Composizione del fondo: il fondo è caratterizzato da una componente di investimento obbligazionario pari almeno al 50% del portafoglio e da una componente di investimento azionario compresa tra il 30% e il 50% del portafoglio stesso. E’ possibile l’inserimento di quote di fondi chiusi per un massimo del 10%. Criteri di selezione degli strumenti finanziari: analisi macroeconomica e politica dei Paesi oggetto di investimento, analisi economico-finanziarie per la selezione delle singole società, valutazione del rischio di credito e dell'andamento della curva dei tassi di interesse e delle divise. __________________________________________________________________________________________ Pagina 40 di 50 elios previdenza _________________________________________________ Fondo Antonveneta Vita “Attivo” Categoria del fondo: fondo bilanciato. Valuta di denominazione: euro. Orizzonte temporale minimo consigliato: 3 – 5 anni. Profilo di rischio: medio alto. Composizione del fondo: il fondo è caratterizzato per la centralità della componente di investimento azionario, che comunque può oscillare in un intervallo compreso tra il 30% e il 70% del portafoglio gestito al fine di consentire una più ampia delega al gestore di cogliere le opportunità di mercato. E’ consentito l’inserimento di quote di fondi chiusi per un massimo del 15% delle attività del fondo. Criteri di selezione degli strumenti finanziari: analisi macro-economiche per la determinazione dei pesi dei singoli Paesi, analisi economiche-finanziarie per la selezione delle società che presentano prospettive di crescita degli utili, con attenzione all'andamento settoriale, alle strategie industriali e di ristrutturazione ed alla qualità del management. Le scelte di investimento possono anche essere affidate, senza oneri aggiuntivi per il fondo, ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dall’Antonveneta Vita. In tal caso responsabile verso gli investitori per l'attività di gestione del fondo è esclusivamentel’Antonveneta Vita. Ciascun fondo interno assicurativo può investire anche in strumenti finanziari di tipo derivato, nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dal provvedimento ISVAP n. 297/96, come modificato dal provvedimento n. 981/G/98, e finalizzato alla riduzione del rischio di investimento o al raggiungimento di una gestione degli attivi più efficace, coerentemente con il profilo di rischio del fondo interno. La normativa assicurativa vieta l’utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini speculativi. Ciascun fondo interno assicurativo può investire anche in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) coerentemente con la categoria del fondo. Possono essere effettuati investimenti anche in quote di OICR promossi o gestiti da imprese del gruppo Allianz o altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo Allianz. Nel caso in cui il patrimonio del fondo interno venga investito in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente al gruppo Allianz (OICR “collegati”), sul fondo acquirente non possono gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR “collegati” acquistati. Inoltre, l’Antonveneta Vita non addebita alla parte del fondo rappresentata da OICR “collegati” le commissioni di gestione, fatta eccezione per la quota parte del 75% delle commissioni individuata dall’Antonveneta Vita per il servizio prestato per l’asset allocation degli OICR collegati e per l’amministrazione dei contratti. 4. Garanzia Fondo Antonveneta Vita “Sicuro” Il fondo interno assicurativo garantisce un risultato di gestione almeno pari alla somma degli importi investiti nel fondo interno assicurativo, ciascuno capitalizzato (interesse annuo composto), in ogni singolo anno solare, al tasso minimo garantito più avanti definito, per il periodo intercorrente tra la data di accredito del contributo ed il primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione. Per una definizione di importi investiti si rimanda a quanto contenuto nelle Condizioni di assicurazione della polizza collegata al presente fondo. La misura del tasso minimo garantito è per ogni versamento effettuato pari al massimo tasso tecnico applicabile in un contratto di assicurazione (Provvedimento ISVAP n. 1036/98 e successive modifiche ed integrazioni) all’epoca del versamento stesso. Nel caso in cui venga prestata la garanzia, ed il controvalore delle quote sia inferiore a quello garantito, resta totalmente a carico della Società l’eventuale differenza. La garanzia di cui sopra è operante solo nel caso previsto dalle Condizioni di assicurazione della polizza collegata al presente fondo. Al verificarsi di tale evento, il Contraente avrà diritto ad un importo pari al maggior valore tra il minimo garantito ed il controvalore delle quote, calcolati con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione. Fondo Antonveneta Vita “Protetto” Il fondo interno assicurativo garantisce un risultato di gestione almeno pari alla somma degli importi investiti nel fondo interno assicurativo. Per una definizione di importi investiti si rimanda a quanto contenuto nelle Condizioni di __________________________________________________________________________________________ Pagina 41 di 50 elios previdenza _________________________________________________ assicurazione della polizza collegata al presente fondo. Nel caso in cui venga prestata la garanzia, ed il controvalore delle quote sia inferiore a quello garantito, resta totalmente a carico della Società l’eventuale differenza. La garanzia di cui sopra è operante solo nel caso previsto dalle Condizioni di assicurazione della polizza collegata al presente fondo. Al verificarsi di tale evento, il Contraente avrà diritto ad un importo pari al maggior valore tra il minimo garantito ed il controvalore delle quote, calcolati con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione. Fondi Antonveneta Vita “Armonico” e “Attivo” Per tali fondi non è prevista alcuna garanzia per cui il rischio di investimento è interamente a carico del Contraente. 5. Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota Il valore netto complessivo del fondo è determinato sulla base delle seguenti attività e passività, riferite al primo giorno utile precedente il giorno di valorizzazione: a) posizione netta dei valori mobiliari valutati a prezzo di mercato, in particolare, i titoli di debito e di capitale quotati alla Borsa Italiana saranno valutati rispettivamente al prezzo ufficiale ed al prezzo di riferimento mentre per quelli quotati all'estero si utilizzerà il prezzo di chiusura riportato sui circuiti telematici. Inoltre, le attività quotate per le quali non sia determinabile un prezzo di negoziazione con periodicità coerente con quella di valorizzazione della quota, saranno valutate all'ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di negoziazione. Nel caso in cui tali attività quotate siano individualmente sospese dalle negoziazioni, le stesse saranno valutate sulla base dei criteri previsti per quelle non quotate, tenendo anche conto dell'ultima quotazione rilevata. Le attività non quotate saranno valutate al costo di acquisto, quindi svalutate ovvero rivalutate al fine di ricondurre il costo di acquisto al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione oggettivamente considerati dai responsabili organi dell’Antonveneta Vita, concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza sia quella del mercato. In caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisione degli organi di Borsa, l’Antonveneta Vita si riserva di effettuare la valorizzazione utilizzando i prezzi dell'ultimo giorno utile precedente l'evento suindicato oppure di sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto nonché le emissioni ed i rimborsi delle quote; b) interessi attivi e passivi; c) dividendi; d) spese a carico del fondo; e) ogni altra attività e passività di pertinenza del fondo non precedentemente indicata. I crediti d'imposta sono attribuiti al fondo al momento della loro esatta determinazione e loro utilizzo o rimborso. Le commissioni di gestione eventualmente retrocesse dai gestori di OICR nei quali il fondo abbia effettuato investimenti sono riconosciute al fondo stesso. Il valore di ogni singola quota si determina con frequenza almeno settimanale (almeno il giovedì di ogni settimana o, se festivo, il primo giorno lavorativo ad esso seguente) dividendo il valore netto complessivo del fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione. Esso, pertanto, è al netto di qualsiasi onere a carico del fondo e viene pubblicato giornalmente da “Il Sole 24 Ore” o altro quotidiano economico a diffusione nazionale indicato nella Nota informativa della polizza assicurativa collegata ai presenti fondi. 6. Spese Le spese a carico del fondo, sono rappresentate da: a) commissione di gestione; b) oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo non ricompresi nel prezzo di compravendita delle attività ed ulteriori oneri di diretta pertinenza; c) spese di amministrazione e custodia delle attività del fondo, spese inerenti alla pubblicazione del valore della quota, spese di verifica e di revisione del fondo. La commissione di gestione di cui alla lettera a) è pari su base annua a: • 1,2% per il fondo Antonveneta Vita “Sicuro”; • 1,4% per il fondo Antonveneta Vita “Protetto”; • 1,6% per il fondo Antonveneta Vita “Armonico”; • 1,8% per il fondo Antonveneta Vita “Attivo”. __________________________________________________________________________________________ Pagina 42 di 50 elios previdenza _________________________________________________ Dette commissioni sono calcolate sul valore netto complessivo del fondo e prelevate settimanalmente sulla base delle disponibilità del fondo stesso. Nel caso in cui il patrimonio del fondo interno venga investito in parti di OICR “collegati”, su detta parte l’Antonveneta Vita non addebita alcuna commissione di gestione, fatta eccezione per la quota parte del 75% della commissione individuata dall’Antonveneta Vita per il servizio di asset allocation degli OICR “collegati” e per l’amministrazione dei contratti. Gli oneri inerenti all’acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo ricompresi nel prezzo di compravendita delle attività (in aumento del prezzo di mercato in caso di acquisto ed in diminuzione del prezzo di mercato in caso di vendita) gravano indirettamente sul valore netto complessivo del fondo. Ciascun fondo non prevede l’acquisto esclusivo o prevalente di parti di OICR. 7. Modifiche al Regolamento L’Antonveneta Vita si riserva la possibilità di effettuare modifiche al presente Regolamento, derivanti dall'adeguamento alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di variazioni sfavorevoli al sottoscrittore se non consentite dalla predetta normativa. __________________________________________________________________________________________ Pagina 43 di 50 elios previdenza _________________________________________________ INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice") In applicazione della normativa sulla “privacy”, La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1) Per fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società, titolare del trattamento, deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) - e deve trattarli, per finalità assicurative, secondo le molteplici modalità operative dell’assicurazione. Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) o giudiziari (5) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate ed in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (6). Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Modalità di uso dei dati personali I dati sono trattati (7) dalla nostra Società solo con modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all’estero - per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all’estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. Diritti dell’interessato Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9). Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al Responsabile dell'U.S. Affari Generali presso la Sede del Lloyd Adriatico, Largo Ugo Irneri, 1, 34123 TRIESTE (10). NOTE 1) La “finalità assicurativa” richiede che i dati siano trattati per: stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche. 2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), __________________________________________________________________________________________ Pagina 44 di 50 elios previdenza _________________________________________________ forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici 3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. 4) Cioè dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose. 5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini. 6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati, ad esempio, a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell’invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall’interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali; società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici; organismi consortili propri del settore assicurativo , quali, ad esempio, a seconda dei rami assicurativi interessati: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID, Ufficio Centrale Italiano - UCI, ecc.; CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo; nonché altri soggetti pubblici , nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio UIC - Ufficio Italiano dei Cambi; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie; Ministero dell’economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell’ordine, ecc.) L’elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui sopra può essere chiesto gratuitamente alla struttura aziendale indicata in informativa. 7) Il trattamento può comportare le operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati, ecc.); è esclusa la diffusione di dati. 8) Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa. 9) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo. 10) L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, possono essere chiesti gratuitamente alla struttura aziendale indicata in informativa. __________________________________________________________________________________________ Pagina 45 di 50 elios previdenza _________________________________________________ GLOSSARIO BENEFICIARIO: il soggetto al quale spetta la somma assicurata. CONTRAENTE/ASSICURATO: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’Antonveneta Vita e versa i premi; è titolare a tutti gli effetti del contratto. È anche la persona sulla cui vita è stipulato il contratto. CONTROVALORE DELLE QUOTE: l’importo in euro ottenuto moltiplicando il valore unitario della quota di ciascun fondo interno per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal Contraente ad una determinata data. DECORRENZA: la data a partire dalla quale il contratto inizia a produrre i suoi effetti. DECRETO: Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni. ETÀ COMPUTABILE: età in anni interi determinata trascurando le frazioni d'anno fino a sei mesi ed arrotondando ad un anno intero le frazioni d'anno superiori a sei mesi. FONDO INTERNO ASSICURATIVO: portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall’impresa ed espresso in quote (unit). GIORNO DI VALORIZZAZIONE: giorno (attualmente è il giovedì di ogni settimana) in cui si calcola il valore unitario delle quote dei fondi interni assicurativi. ISVAP: Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576. OICR: Organismi si Investimento Collettivo del Risparmio di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. OICR “COLLEGATI”: OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente al gruppo Allianz. POLIZZA UNIT LINKED: polizza assicurativa che si caratterizza per il diretto collegamento delle prestazioni dovute alle variazioni del valore delle quote dei fondi interni assicurativi scelti dal Contraente, le quali variazioni a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie in cui i fondi investono. PREMIO: importo che il Contraente versa all’Antonveneta Vita per ottenere le prestazioni previste dal contratto. PREMIO INVESTITO: premio al netto dei caricamenti; detto importo viene convertito in quote di fondi interni assicurativi. PREMI UNICI RICORRENTI: libertà del Contraente di versare i premi, secondo un piano predeterminato o meno, senza alcuna penalizzazione in caso di interruzione del pagamento in quanto ciascun premio concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota di prestazione assicurata. RECESSO: diritto del Contraente di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione. REVOCA: diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto. RISCATTO: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto e di chiedere la liquidazione del controvalore in Euro della totalità del numero di quote assicurate al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell’eventuale penale prevista dalle condizioni contrattuali. RISCATTO PARZIALE: facoltà del Contraente di chiedere la liquidazione del controvalore in euro di una parte del numero di quote assicurate al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell’eventuale penale prevista dalle condizioni contrattuali. SGR: Società di Gestione del Risparmio, che sono delle società di diritto italiano autorizzate al servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti. SWITCH: trasferimento di capitali investiti da uno o più fondi interni ad altri fondi interni. __________________________________________________________________________________________ Pagina 46 di 50 elios previdenza _________________________________________________ INDICE SCHEDA SINTETICA ......................................................................................................................................................... 3 NOTA INFORMATIVA ........................................................................................................................................................ 9 A. INFORMAZIONI RELATIVE AD ANTONVENETA VITA ................................................................................... 9 B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI........................................ 9 C. INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI E ALLA GESTIONE INTERNA SEPARATA.......................................... 15 D. INFORMAZIONI RELATIVE AI COSTI E REGIME FISCALE .......................................................................... 18 E. ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO ................................................................................... 21 F. DATI STORICI RELATIVI AI FONDI ............................................................................................................. 25 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.................................................................................................................................. 29 ALLEGATO 1 ................................................................................................................................................................... 34 REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI ................................................................................................. 39 INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 ............................................................................................................... 44 GLOSSARIO..................................................................................................................................................................... 46 MODULO DI PROPOSTA…………………………………………………………………………………………………………..49 __________________________________________________________________________________________ Pagina 47 di 50 elios previdenza _________________________________________________ Mod. 4255 Ultimo aggiornamento: marzo 2006 __________________________________________________________________________________________ Pagina 48 di 50