Gennaio 2010 | www.estv.admin.ch
Info IVA concernente la transizione 01
IVA in breve
e info IVA concernente la transizione
(senza aumento delle aliquote dal 1° gennaio 2011)
Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Abbreviazioni
AF
AFC
AFD
art.
AS
CC
CHF
CO
cpv.
DFF
EUR
IVA
LDerr
LEF
lett.
LFus
LIFD
LSu
Mod.
N.IVA
N.Rif.
nLIVA
nm.
nOIVA
OPF
ORC
RS
UFAG
vLIVA
vOLIVA
Aliquota/e forfetaria/e
Amministrazione federale delle contribuzioni
Amministrazione federale delle dogane
articolo
Aliquota/e saldo
Codice civile svizzero (RS 210)
Franchi svizzeri
Codice delle obbligazioni (RS 220)
capoverso
Dipartimento federale delle finanze
Euro
Imposta sul valore aggiunto
Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti
d’uso (RS 817.0)
Legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (RS 281.1)
lettera
Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione
e il trasferimento di patrimonio (RS 221.301)
Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (RS 642.11)
Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (RS 616.1)
Modulo
Numero di registro dei contribuenti IVA
Numero di riferimento del contribuente
Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto
(RS 641.20)
numero marginale delle Istruzioni 2008 sull’IVA, valevole dal 1° gennaio 2008
Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto
(RS 641.201)
Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l’immissione sul mercato di prodotti
fitosanitari (RS 916.161)
Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (RS 221.411)
Raccolta sistematica del diritto federale
Ufficio federale dell’agricoltura
Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l’imposta sul valore aggiunto
(RS 641.20)
Ordinanza del 29 marzo 2000 relativa alla legge federale concernente l’imposta
sul valore aggiunto (RS 641.201)
©Edito dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna
Dicembre 2009
IVA in breve e info IVA concernente la transizione
Introduzione
Gentili lettrici,
egregi lettori,
il nuovo anno 2010 segna l’introduzione di una nuova base giuridica per l’imposta sul valore aggiunto. Probabilmente si renderanno necessari cambiamenti per la vostra azienda, anche se in sostanza il principio resta il medesimo. Per darvi un’idea delle modifiche che vi possono interessare direttamente, abbiamo redatto la presente info che risponde alle domande più importanti, come per esempio:
l
l
l
l
l
l
l
l
IVA in breve – Perché una nuova legge?
Rimango o divento contribuente?
Quali aliquote d’imposta valgono dal 1° gennaio 2010?
Cambiano i periodi di rendiconto?
Dal 1° gennaio 2010 ho bisogno di nuove autorizzazioni? Che
provvedimenti devo adottare ed entro quando?
Dal 1° gennaio 2010 posso cambiare metodo di rendiconto
(metodi delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie, metodo
effettivo)?
Come effettuare la transizione 2009/2010 (abolizione del consumo proprio per lavori su costruzioni; deduzione dell’imposta precedente fittizia invece dell’imposizione dei margini ecc.)?
Esiste un nuovo modulo di rendiconto?
Gli altri temi trattati nella presente info si evincono dall’indice delle materie.
Inoltre, la parte I (IVA in breve) contiene informazioni fondamentali in merito
alla nuova legge.
Se, oltre alla presente pubblicazione, avete bisogno di ulteriori informazioni,
vi raccomando di leggere le info IVA e le info IVA settoriali che a partire
dall’anno prossimo saranno pubblicate a scadenze regolari su internet. Per
conoscere le ultime novità nell’ambito dell’IVA, è consigliabile abbonarsi alle
nostre newsletter (www.estv.admin.ch). Ovviamente potete anche contattarci direttamente (componendo il numero di telefono della persona competente, indicato sul modulo di rendiconto IVA; inoltre, sul sito www.estv.admin.ch potete trovare i numeri di telefono dei collaboratori della divisione riscossione o della divisione diritto competenti per il vostro caso). Le domande
scritte vanno indirizzate all’Amministrazione federale delle contribuzioni AFC,
Divisione principale IVA, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna.
3
Info IVA concernente la transizione 01
Ci potete raggiungere anche tramite posta elettronica (contatto specializzato). La vostra domanda sarà trasmessa direttamente all’ufficio interno competente per la risposta diretta. Per ogni domanda scritta vi invito a indicare il
vostro numero IVA (se disponibile), nonché il vostro indirizzo e recapito telefonico presso cui siete raggiungibili durante il giorno. Si raccomanda di spedire
per posta o telefax le domande di una certa importanza.
Vi auguro un buon periodo di transizione e a voi e alla vostra azienda un buon
anno nuovo.
Cordiali saluti
Dr. G. Rumo, capo della divisione principale
Berna, dicembre 2009
4
IVA in breve e info IVA concernente la transizione
Osservazioni preliminari
Espressioni che possono indicare una forma femminile o maschile non verranno in seguito distinte nella presente pubblicazione ma saranno utilizzate
nell’una o nell’altra forma e sono considerate equivalenti.
Le informazioni scritte o verbali comunicate sotto il regime della vLIVA del
2 settembre 1999, che non corrispondono al contenuto della presente pubblicazione, non sono più valide per le operazioni commerciali effettuate a partire dall’entrata in vigore della nLIVA del 12 giugno 2009. Per contro, mantengono la loro validità le informazioni impartite e le pubblicazioni edite sulla
base della vLIVA e riferite a fattispecie verificatesi fra il 1° gennaio 2001 e il
31 dicembre 2009.
Aliquote d’imposta valevoli fino al 31.12.2010:
Aliquota normale 7,6 %; aliquota ridotta 2,4 %; aliquota speciale 3,6 %
Aliquote d’imposta valevoli dal 01.01.2011:
Aliquota normale 8,0 %; aliquota ridotta 2,5 %; aliquota speciale 3,8 %
5
Info IVA concernente la transizione 01
Spiegazione introduttiva sull’info IVA concernente la transizione
Il 12 giugno 2009 il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno adottato la nLIVA, contro la quale non è stato lanciato il referendum. La nLIVA entra pertanto in vigore il 1° gennaio 2010, fatti salvi l’articolo 34 capoverso 3
(esercizio commerciale quale periodo fiscale) e l’articolo 78 capoverso 4 nLIVA
(richiesta dell’esecuzione di un controllo) che il Consiglio federale metterà in
vigore successivamente.
Il 27 novembre 2009 il Consiglio federale ha adottato la nOIVA che entrerà in
vigore parimenti il 1° gennaio 2010.
N
Il 27 settembre 2009 Popolo e Cantoni hanno approvato in
votazione il progetto di finanziamento aggiuntivo temporaneo
dell’assicurazione invalidità (AI). In base alla decisione parlamentare
del 12 giugno 2009, l’aumento temporaneo delle aliquote d’imposta
entrerà in vigore soltanto il 1° gennaio 2011.
Le numerose modifiche e novità originate dall’introduzione della nLIVA sono
già state pubblicate nell’opuscolo informativo n. 01.01 “Panoramica delle
principali modifiche della nuova legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto”. Nelle spiegazioni che seguono, le novità sono spiegate in dettaglio e, nella misura del possibile, confrontate con il diritto anteriore. In seguito, in un capitolo separato sono illustrati i provvedimenti da adottare in vista della transizione.
Le modifiche e le informazioni concernenti l’imposta sull’importazione e la
regola concernente la dichiarazione d’adesione ”Semplificazioni all’importazione“ sono pubblicate nella circolare dell’AFD “La nuova legge del 12 giugno
2009 sull’IVA (LIVA)”, disponibile sul sito internet (www.ezv.admin.ch).
Breve panoramica del contenuto della presente pubblicazione
Parte I IVA in breve (dalla pagina 13)
Parte II Principali modifiche della nLIVA rispetto alla vLIVA
(dalla pagina 22)
Parte III Questioni specifiche alla transizione (dalla pagina 59)
Parte IVAllegato (dalla pagina 69)
6
IVA in breve e info IVA concernente la transizione
Indice delle materie
Parte I
IVA in breve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1
Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Come funziona l’imposta sul valore aggiunto? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La caratteristica fondamentale dell’imposta sul valore aggiunto . . . . . . . . . . . . .
Importazioni ed esportazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esclusioni dall’imposta, aliquota ridotta e aliquota speciale . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aliquote saldo e aliquote forfetarie (AS e AF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assoggettamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Importanza dell’IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Perché una (nuova) revisione della legge? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
Che cosa cambia dal 1° gennaio 2010? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’essenziale della revisione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nuovo punto forte: controlli materiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sicurezza giuridica e parità di trattamento nella procedura giudiziaria . . . . . . . . .
Altre novità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Novità nell’ambito delle importazioni ed esportazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Novità nell’ambito delle prestazioni escluse dall’IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Novità nell’ambito dei metodi delle aliquote saldo e forfetarie (AS e AF) . . . . . . .
Novità nell’ambito dell’assoggettamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soppressione di alcune fattispecie d’imposizione e riduzioni
della deduzione dell’imposta precedente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deduzione dell’imposta precedente fittizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Altre modifiche in breve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parte II
Principali modifiche della nLIVA rispetto alla vLIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1
Luogo della prestazione di servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
Imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soggetto fiscale (chi diventa contribuente?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Principio (art. 10 cpv. 1 nLIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esenzione dall’assoggettamento (art. 10 cpv. 2 lett. a e c nLIVA) . . . . . . . . . . . . .
Assoggettamento di imprese con sede all’estero
(art. 10 cpv. 2 lett. b nLIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rinuncia all’esenzione dall’assoggettamento (art. 11 nLIVA) . . . . . . . . . . . . . . . .
Collettività pubbliche e corporazioni di diritto pubblico
(art. 12 nLIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4
2.1.5
7
13
13
14
14
15
15
16
17
17
17
18
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
22
23
23
24
24
Info IVA concernente la transizione 01
2.1.6
2.1.7
2.1.8
Imposizione di gruppo (art. 13 nLIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Inizio dell’assoggettamento (art. 14 cpv. 1 nLIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Fine dell’assoggettamento (art. 14 cpv. 2 nLIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.2
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.1.3.1
2.2.1.3.2
2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.2.1
2.2.2.2.2
2.2.2.3.2
2.2.2.3.3
2.2.3
2.2.4
2.2.4.1
2.2.4.2
2.2.4.3
Oggetto dell’imposta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quali prestazioni vanno imposte? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Principio (art. 18 nLIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rapporto di prestazione (art. 18 cpv. 1 nLIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distinzione tra controprestazioni e non controprestazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Principio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distinzione e delimitazione fra sussidi e doni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quali prestazioni non devono essere imposte? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prestazioni escluse dall’imposta (art. 21 nLIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opzione per l’imposizione delle prestazioni escluse dall’imposta (art. 22 nLIVA) . .
Principio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’opzione non è ammessa per le seguenti prestazioni escluse
dall’imposta (art. 22 cpv. 2 nLIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Principi e condizioni per l’opzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prestazioni esenti dall’imposta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esenzione dall’imposta per la messa a disposizione di beni
per l’uso o il godimento (art. 23 cpv. 2 n. 2 nLIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esenzione dall’imposta per i trasporti internazionali in autobus (art. 43 nOIVA) . .
Prestazioni di mediazione (art. 23 cpv. 2 n. 9 e art. 20 nLIVA) . . . . . . . . . . . . . . . .
Combinazioni di prestazioni (art. 19 cpv. 2 nLIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Attribuzione delle prestazioni (art. 20 nLIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Principio (art. 20 cpv. 1 nLIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rappresentanza diretta (art. 20 cpv. 2 nLIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rappresentanza indiretta (art. 20 cpv. 3 nLIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
33
33
33
34
34
34
35
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.3.1
2.3.3.2
2.3.3.3
2.3.4
2.3.5
Base di calcolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prestazioni a persone strettamente vincolate (art. 24 cpv. 2 nLIVA) . . . . . . . . . . . .
Prestazioni al personale (art. 24 cpv. 1 e 3 nLIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quota privata alle spese d’automobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Determinazione forfettaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veicoli aziendali della categoria di lusso a contare da 100 000 franchi . . . . . . . . .
Veicoli aziendali ripresi da un leasing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imposte sui diritti d’entrata e sui diritti di mutazione (art. 24 cpv. 6 lett. a nLIVA) .
Valore del terreno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
35
36
36
36
37
37
37
37
2.4
2.4.1
2.4.2
Aliquote d’imposta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Alimenti e additivi (art. 25 cpv. 2 lett. a n. 2 nLIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Prodotti fitosanitari (art. 25 cpv. 2 lett. a n. 7 nLIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.2.2.2.3
2.2.2.3
2.2.2.3.1
8
26
26
26
27
27
27
28
29
29
30
30
31
32
32
IVA in breve e info IVA concernente la transizione
2.4.3
2.4.4
Aliquote d’imposta in caso d’opzione (art. 25 cpv. 2 lett. c nLIVA) . . . . . . . . . . . . 38
Alimenti in distributori automatici (art. 25 cpv. 3 nLIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.2.1
2.5.2.2
2.5.2.3
2.5.2.4
Deduzione dell’imposta precedente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Principio (art. 28 nLIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modifiche essenziali in dettaglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deduzione dell’imposta precedente su spese di vitto e bevande . . . . . . . . . . . . .
Deduzione dell’imposta precedente sui veicoli della categoria di lusso . . . . . . . . .
Forma della fattura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deduzione dell’imposta precedente per prestazioni escluse
dall’imposta ed eseguite all’estero (art. 60 nOIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.2.5 Deduzione dell’imposta precedente fittizia (art. 28 cpv. 3 nLIVA) . . . . . . . . . . . . .
2.5.2.5.1 Metodo di rendiconto effettivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.2.5.2 Metodo delle aliquote saldo (AS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.2.5.3 Esclusione della deduzione dell’imposta precedente fittizia (art. 63 cpv. 3 nOIVA)
2.5.2.6 Deduzione dell’imposta precedente nell’ambito dell’acquisto, della detenzione e
dell’alienazione di partecipazioni (art. 29 cpv. 2 nLIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.3
Consumo proprio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.3.1 Soppressione dei presupposti per la deduzione dell’imposta precedente
(art. 31 cpv. 1 nLIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.3.2 Lavori su costruzioni per proprio conto (locazione/vendita) . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.3.3 Correzione della deduzione dell’imposta precedente
per i beni fabbricati in proprio (art. 69 cpv. 3 nOIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.3.4 Regali in generale (art. 31 cpv. 2 lett. c nLIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.3.5 Regali pubblicitari e campioni di merci utilizzati
per l’attività imprenditoriale (art. 31 cpv. 2 lett. c nLIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.4
Riduzione della deduzione dell’imposta precedente (art. 33 nLIVA) . . . . . . . . . . .
40
40
41
41
41
41
42
43
43
44
44
45
45
46
46
47
48
48
48
2.6
Periodo fiscale (art. 34 nLIVA), periodo di rendiconto (art. 35 nLIVA) . . . . . . . . . . 49
2.7
Credito fiscale in caso di allestimento del rendiconto secondo il metodo effettivo
(art. 36 cpv. 2 nLIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.8
2.8.1
2.8.2
2.8.3
Aliquote saldo (AS, art. 37 cpv. 1–4 nLIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Limiti di cifra d’affari e durata d’applicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chi non può applicare il metodo delle AS (art. 77 cpv. 2 nOIVA)? . . . . . . . . . . . . .
Metodo delle AS e opzione per l’imposizione delle prestazioni escluse
dall’imposta (art. 77 cpv. 3 nOIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aliquote saldo (AS) attribuibili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Correzioni in caso di cambiamento del metodo di rendiconto
(art. 79 segg. nOIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imposta sull’acquisto (art. 91 nOIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prestazioni a persone strettamente vincolate (art. 94 cpv. 1 nOIVA) . . . . . . . . . . .
2.8.4
2.8.5
2.8.6
2.8.7
9
50
50
50
50
51
51
51
52
Info IVA concernente la transizione 01
2.8.8
2.8.9
Prestazioni al personale (persone non strettamente vincolate,
art. 94 cpv. 2 nOIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Computo dell’imposta precedente fittizia in caso di rivendita di beni usati
(art. 90 cpv. 2 nOIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
2.9
Aliquote forfetarie (AF, art. 37 cpv. 5 nLIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2.10
Procedura di notifica (art. 38 nLIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Imposta sull’acquisto (art. 45–49 nLIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osservazioni introduttive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Campo d’applicazione dell’imposta sull’acquisto (art. 45 nLIVA) . . . . . . . . . . . . .
Nascita del debito fiscale (art. 48 nLIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aliquota d’imposta e base di calcolo (art. 46 nLIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dichiarazione dell’imposta sull’acquisto (art. 47 nLIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4.1
4.2
Diritto procedurale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Correzione di lacune nel rendiconto (finalizzazione, art. 72 nLIVA) . . . . . . . . . . . 57
Controlli da parte dell’AFC (art. 78 nLIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
55
55
55
56
56
57
Parte III Questioni specifiche alla transizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
1
Applicazione del diritto anteriore (art. 112 cpv. 1 nLIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2
3
3.1
3.2
Periodo in cui la prestazione è eseguita e momento della fatturazione
(art. 112 cpv. 2 e 3 nLIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assoggettamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Radiazione dal registro dei contribuenti IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iscrizione nel registro dei contribuenti IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Sgravio fiscale successivo (art. 113 cpv. 2 nLIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
5
5.1
5.2
Possibilità di scelta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Principi (art. 114 nLIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Correzione successiva a seguito delle possibilità di scelta (AS/AF) . . . . . . . . . . . . . 63
6
6.1
Opzione per l’imposizione di prestazioni escluse dall’imposta (art. 22 nLIVA) . . . .
Conseguenze eventuali dell’opzione per chi è già iscritto nel registro
dei contribuenti IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conseguenze eventuali dell’opzione per chi non è ancora iscritto nel registro
dei contribuenti IVA e desidera imporre volontariamente le prestazioni . . . . . . . .
Inizio e fine dell’opzione; sgravio fiscale successivo e imposizione del consumo
proprio (modifica d’utilizzazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2
6.3
10
59
60
60
61
63
63
63
64
IVA in breve e info IVA concernente la transizione
7
Deduzione dell’imposta precedente fittizia
(art. 28 cpv. 3 nLIVA; art. 62–64 nOIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
8
8.1
Edificazioni per proprio conto e per conto di terzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Modo di procedere in presenza di edificazioni per proprio conto
che si trovano ancora in fase di costruzione al 31 dicembre 2009 . . . . . . . . . . . . 65
Edificazioni per conto di terzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
8.2
9
Sgravio fiscale successivo al 1° gennaio 2010 sulla parte di lusso
di veicoli aziendali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
10
Rendiconto concernente l’IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Allegati
I
II
III
IV
V
VI
VII
Luogo della prestazione di servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assoggettamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assoggettamento delle collettività pubbliche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rendiconto IVA secondo il metodo effettivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rendiconto IVA secondo il metodo delle aliquote saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diagramma decisionale per la delimitazione fra prestazione a titolo oneroso
e consumo proprio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Presupposti per il trasferimento mediante procedura di notifica . . . . . . . . . . . . . .
11
69
70
71
72
73
74
76
Info IVA concernente la transizione 01
12
IVA in breve e info IVA concernente la transizione
Parte I
IVA in breve
1
Introduzione
La nuova legge concernente l’imposta sul valore aggiunto (nLIVA) che entra in
vigore il 1° gennaio 2010 è stata totalmente riveduta e contiene oltre 50 modifiche che la rendono più vicina e consona agli ambienti economici e apporta
ai contribuenti una moltitudine di semplificazioni. La nLIVA rinuncia, ad esempio, a formalismi eccessivi, spesso criticati, rinforza la sicurezza giuridica, abolisce la riduzione della deduzione dell’imposta precedente originata da doni e
finanziamenti (cosiddetti flussi di mezzi finanziari) e, nell’ambito del commercio con beni usati, concede persino la possibilità di dedurre un’imposta precedente fittizia.
Per rendere agevolmente comprensibili le novità previste dalla nuova legge, la
presente introduzione illustra in maniera semplice il funzionamento dell’IVA,
le ragioni che hanno originato la recente riforma e le modifiche essenziali. I
dettagli, le deroghe e i casi speciali possono essere tratti dalla LIVA, dall’OIVA,
dalle info IVA e dalle info IVA settoriali.
2
2.1
Come funziona l’imposta sul valore aggiunto?
La caratteristica fondamentale dell’imposta sul valore aggiunto
L’IVA è fondata sul principio che chi consuma contribuisce al finanziamento
dello Stato. Poiché sarebbe troppo complicato se ogni consumatore dovesse
conteggiare con lo Stato ogni suo consumo, lo Stato la riscuote direttamente
presso gli imprenditori (produttori, fabbricanti, commercianti, artigiani, prestatori di servizi ecc.), i quali a loro volta si rivalgono sui consumatori, includendo l’IVA nel prezzo o indicandola separatamente sulla fattura.
I contribuenti ( cifra 2.5) che acquistano una prestazione presso un altro imprenditore per utilizzarla nell’ambito della loro attività imprenditoriale imponibile non dovrebbero sopportare aggravi d’imposta. Per tal motivo, i contribuenti possono dedurre l’IVA che pagano all’acquisto (cosiddetta imposta
precedente), deducendola nei loro rendiconti per l’AFC.
Questo sistema è chiamato onnifase al netto con deduzione dell’imposta precedente. Formano oggetto dell’imposizione (oggetto dell’imposta) tutte le
prestazioni effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero, nella misura in
cui la legge non prevede un’eccezione.
13
Info IVA concernente la transizione 01
2.2
Importazioni ed esportazioni
Soggiacciono all’IVA anche le prestazioni provenienti dall’estero. Quando si
tratta di beni, gli stessi sono imposti all’importazione; per contro, le prestazioni di servizi e determinate prestazioni in esecuzione di un contratto d’appalto
devono essere dichiarate e imposte dall’acquirente/destinatario. Per contro, le
esportazioni e le prestazioni eseguite all’estero sono esenti dall’imposta perché sottostanno all’IVA estera.
Il fatto che una prestazione di servizi sia considerata come eseguita sul territorio svizzero (e sia quindi imposta in conformità del diritto svizzero dell’IVA) dipende dal cosiddetto luogo della prestazione. La determinazione di questo
luogo dipende da svariati principi, come ad esempio il principio del luogo del
destinatario, il principio del luogo del prestatore o il luogo dell’esecuzione
dell’attività.
2.3
Esclusioni dall’imposta, aliquota ridotta e aliquota speciale
Per ragioni sociali, congiunturali o per altri motivi, determinate prestazioni
non devono soggiacere all’IVA o lo devono essere solo limitatamente. Sono in
particolare interamente escluse dall’imposta le prestazioni nei settori della sanità, dell’istruzione, della cultura e della locazione di immobili. Chi esegue simili prestazioni e acquista a tal fine prestazioni a monte non ha per contro il
diritto di dedurre l’imposta precedente su tali acquisti nei confronti dell’AFC,
a meno che si dichiari disposto a imporre a titolo volontario le prestazioni
escluse dall’imposta (si tratta dell’opzione per l’imposizione di prestazioni
escluse dall’imposta).
Determinate prestazioni di prima necessità sono imponibili all’aliquota ridotta, quelle nel settore alberghiero (pernottamento) sono imponibili all’aliquota
speciale; in ambedue i casi può essere dedotta l’IVA precedente gravante le
prestazioni a monte.
In Svizzera, alle prestazioni non escluse dall’imposta o non esenti dall’imposta
(p. es. esportazioni) si applicano le seguenti aliquote:
*
Aliquota normale Aliquota ridotta
Aliquota speciale
fino al 31.12.2010
7,6 %
2,4 %
3,6 %
dal 01.01.2011*
8,0 %
2,5 %
3,8 %
Nella votazione del 27 settembre 2009, il Popolo svizzero ha deciso l’aumento delle aliquote IVA negli anni 2011–2017
in favore dell’assicurazione invalidità.
14
IVA in breve e info IVA concernente la transizione
2.4
Aliquote saldo e aliquote forfetarie (AS e AF)
Le imprese e collettività pubbliche che non superano un determinato limite di
cifra d’affari possono ricorrere a una semplificazione amministrativa che permetta loro di evitare di calcolare e dichiarare l’imposta precedente sulle prestazioni acquistate. Per consentire loro, ciononostante, uno sgravio dell’imposta, esse possono trattenere una parte dell’imposta fatturata e versare all’AFC
solo la parte calcolata moltiplicando le controprestazioni conseguite (incl. IVA)
con una cosiddetta aliquota saldo (per le imprese private) o forfetaria (per le
collettività pubbliche e le istituzioni affini). L’ammontare delle aliquote saldo o
forfetarie è stabilito dall’AFC in funzione del settore di attività (0,1–6,4 %).
Eventuali correzioni della deduzione dell’imposta precedente che risultano dal
fatto che le prestazioni acquistate vengono impiegate per un’attività più o
meno imprenditoriale (differenti fattispecie di consumo proprio e di sgravio
fiscale successivo) sono già comprese nelle aliquote saldo o forfetarie.
In caso di contabilizzazione separata dei ricavi, l’AFC autorizza al contribuente
due aliquote saldo. Per le collettività pubbliche il numero di aliquote forfetarie
applicabili non è limitato.
Chi applica il metodo delle aliquote saldo allestisce i rendiconti solamente
ogni semestre (invece che trimestralmente).
2.5
Assoggettamento
Assoggettamento significa semplicemente che qualcuno è obbligato
l
a riscuotere l’IVA sulle proprie prestazioni;
l
a dichiarare la propria cifra d’affari e l’imposta nei periodici rendiconti per
l’AFC e a pagare i debiti fiscali dichiarati.
L’assoggettamento è dato a dipendenza del volume delle prestazioni non
escluse dall’imposta realizzate annualmente sul territorio svizzero. L’impresa
deve annunciarsi all’AFC come contribuente IVA, se supera effettivamente il
limite di cifra d’affari (100 000 franchi) previsto dalla legge o se già all’inizio
dell’attività imprenditoriale è evidente che supererà il limite determinante; in
tal caso, l’AFC attribuisce all’impresa un N.IVA.
Più soggetti giuridici che sono legati tra loro dalla direzione unica (p. es. gruppo di società) possono, a richiesta, essere trattati come un unico contribuente
15
Info IVA concernente la transizione 01
(imposizione di gruppo). Ciò significa che le prestazioni effettuate reciprocamente da tali imprese non sono imponibili.
L’assoggettamento entra in considerazione non solo per le imprese individuali
o società, ma anche per i servizi dei Comuni, per le forme di collaborazione
temporanea (p. es. consorzi dell’edilizia), o per le comunità d’acquisto o comunità di spese.
2.6
Importanza dell’IVA
L’IVA è oggi la principale fonte d’introito della Confederazione: con entrate
pari a 20,5 miliardi di franchi, l’IVA ha finanziato nel 2008 un buon terzo delle
spese della Confederazione di 56,6 miliardi di franchi.
3
Perché una (nuova) revisione della legge?
L’IVA era stata introdotta nel 1995 non con una legge federale, come ci si
aspetterebbe secondo la concezione dello stato di diritto svizzero, bensì con
un’ordinanza governativa, ossia l’ordinanza del Consiglio federale del 22 giugno 1994 concernente l’imposta sul valore aggiunto, fondata direttamente
sulla Costituzione federale. Questo procedimento è stato adottato nell’intento di introdurre al più presto possibile l’IVA, in seguito all’esito positivo della
votazione popolare del 28 novembre 1993. Il Parlamento aveva tuttavia ritenuto che il sistema dell’IVA non corrispondesse a quello da esso deciso, ragion per cui decise, appoggiandosi a un’iniziativa parlamentare, di elaborare
la legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto che entrò in vigore il 1° gennaio 2001. Anche se grazie alle consultazioni erano stati introdotti
molti miglioramenti in favore dell’economia rispetto alle norme adottate dal
Consiglio federale nell’ordinanza, dopo l’entrata in vigore della legge furono
comunque riscontrate lacune; in particolare furono rimproverati all’AFC eccessi di formalismo nella sua prassi e controlli fiscali sotto vari aspetti insoddisfacenti. Il Consiglio federale ha pertanto proceduto a un’analisi di fondo,
pubblicando, nel 2005, i risultati nel suo rapporto 10 anni di IVA e redigendo, il 25 giugno 2008, il messaggio in favore della semplificazione dell’IVA, la
cui parte A è stata trattata dalle Camere federali nelle sessioni primaverile ed
estiva 2009 e adottata in votazione finale il 12 giugno 2009. In tale occasione, il Parlamento ha deciso che la nuova legge sarebbe entrata in vigore il
1° gennaio 2010.
16
IVA in breve e info IVA concernente la transizione
4
4.1
Che cosa cambia dal 1° gennaio 2010?
L’essenziale della revisione
La nuova legge ha lo scopo di instaurare di pari passo una collaborazione leale ed efficace fra i contribuenti e l’AFC, che collaborano e si assumono d’intesa la responsabilità della corretta applicazione della legge. Mentre sinora
all’AFC spettava il diritto di emanare le direttive, d’ora in poi all’AFC incombe
l’obbligo di pubblicare immediatamente le comunicazioni della prassi amministrativa che non sono di esclusivo carattere amministrativo interno. Una novità è costituita anche dal fatto che i contribuenti possono decidere se applicare
questa prassi o una loro propria prassi. Tuttavia, i contribuenti devono, per ragioni di correttezza, informare subito l’AFC se decidono di applicare in modo
differente, in tutto o in parte, le chiare disposizioni di legge, gli ordinamenti o
le definizioni della prassi.
Nello spirito di questa collaborazione, anche il principio dell’autotassazione
spettante per legge ai contribuenti è ora completato con la decisione d’imposizione, che subentra non appena l’AFC emette un avviso di tassazione o una
decisione. Questo aspetto evidenzia fra l’altro che la tassazione d’ufficio deve
contenere non solamente l’imposta dovuta sulla cifra d’affari, ma anche la
deduzione dell’imposta precedente spettante per diritto ai contribuenti; ciò è
una conseguenza del cosiddetto principio del saldo secondo cui un credito
fiscale comprende il saldo tra imposta sulla cifra d’affari dovuta e imposta
precedente deducibile.
Infine, il contribuente potrà d’ora in poi pretendere un controllo sul posto da
parte dell’AFC con cui essere tassato d’ufficio (il Consiglio federale fisserà ancora quando potrà essere esercitato tale diritto).
4.2
Nuovo punto forte: controlli materiali
Esaudendo l’auspicio espresso da tempo dagli ambienti economici, l’AFC si
concentrerà ancor di più sull’esame materiale, distanziandosi dal controllo di
meri formalismi. Segnatamente per l’esame della deduzione dell’imposta precedente è d’ora in poi essenziale determinare se le prestazioni a monte confluiscono nell’attività imprenditoriale. Dal canto loro, i contribuenti devono
comprovare le imposte precedenti da loro dedotte. Il giustificativo più adatto
e convincente rimane come sinora la tipica fattura descritta dalla legge. Se la
fattura non soddisfa i requisiti o se eccezionalmente non è disponibile, è possibile comprovare il versamento dell’imposta precedente anche con altri giustificativi (libero apprezzamento delle prove).
17
Info IVA concernente la transizione 01
4.3
Sicurezza giuridica e parità di trattamento nella procedura giudiziaria
Un altro obiettivo della riforma dell’imposta sul valore aggiunto è di garantire
la maggior sicurezza giuridica possibile ai contribuenti e quindi una conseguente ripartizione proporzionata del rischio. Così, un avviso di tassazione riconosciuto per scritto o pagato senza riserva oppure una decisione passata in
giudicato è vincolante in ugual misura per i contribuenti e per l’AFC; in questo
modo, viene a cadere la riserva di un controllo contenuta in parte nelle decisioni attuali.
Anche l’accorciamento di determinati termini contribuisce alla sicurezza giuridica. Per esempio, la prescrizione assoluta è stata accorciata a 10 anni, mentre la prescrizione relativa è ancora di 5 anni. Se il termine della prescrizione
relativa è interrotto dall’AFC o da un’istanza di ricorso, il termine è persino accorciato a 2 anni, ciò che contribuirà al celere trattamento dei rimedi giuridici.
L’AFC è inoltre tenuta a concludere il controllo al più tardi entro 360 giorni dal
suo annuncio risp. dal suo inizio.
Inoltre, per i contribuenti non esiste più come sinora la limitazione dei mezzi
di prova previsti dalla legge.
4.4
Altre novità
Il testo seguente descrive in breve una selezione delle modifiche che entrano
in vigore il 1° gennaio 2010. Una lista dettagliata delle modifiche, che comporta inevitabilmente ripetizioni, si trova nella parte II della presente info IVA.
4.4.1
Novità nell’ambito delle importazioni ed esportazioni
L’acquisto di prestazioni di servizi da imprese con sede all’estero è ormai regolato nel titolo concernente l’imposta sull’acquisto. Detta imposta comprende
d’ora in poi anche le forniture eseguite da imprese con sede all’estero senza
che del materiale passi il confine. Ciò può essere il caso se una persona (ad
esempio una persona privata domiciliata in Svizzera) fa eseguire da un giardiniere estero lavori di sistemazione esterna e di giardinaggio senza apporto di
materiale.
Se non vi è nessuna disposizione particolare concernente il luogo delle prestazioni di servizi, è applicabile il principio del luogo del destinatario, ossia del
luogo in cui il destinatario della prestazione ha la sede della sua attività. Finora, in casi simili, era applicabile il principio del luogo del prestatore.
18
IVA in breve e info IVA concernente la transizione
4.4.2
Novità nell’ambito delle prestazioni escluse dall’IVA
Determinate prestazioni (arbitrato, prestazioni all’interno delle collettività
pubbliche, prestazioni nell’ambito della produzione naturale) non erano già
imponibili o lo erano solo in parte perché considerate prestazioni sovrane,
prestazioni non comportanti l’assoggettamento oppure operazioni non considerate prestazioni dal punto di vista dell’IVA. La novità consiste solamente nel
fatto che queste prestazioni sono elencate, conformemente alla sistematica
dell’IVA, nelle esclusioni dall’imposta (oggetto dell’imposta).
Il principio secondo il quale i beni o le prestazioni di servizi acquistati al fine di
svolgere un’attività esclusa dall’imposta non danno diritto alla deduzione
dell’imposta precedente rimane valido anche sotto la nuova legge.
D’ora in poi, il contribuente può decidere, per ogni singola prestazione esclusa dall’imposta, se imporla volontariamente. Non è più necessario fare una
richiesta di opzione; il contribuente deve solamente indicare chiaramente
l’imposta sulle prestazioni per le quali desidera optare. Tuttavia, l’imposizione
volontaria di determinate operazioni (p. es. operazioni nel settore del mercato
monetario e dei capitali, operazioni di assicurazione) non era e non è tuttora
possibile.
4.4.3
Novità nell’ambito dei metodi delle aliquote saldo e forfetarie
(AS e AF)
I metodi delle aliquote saldo e forfetarie hanno dato buoni risultati, ragion
per cui sono stati estesi: il metodo delle AS può d’ora in poi essere applicato
da tutte le imprese che realizzano una cifra d’affari massima di 5 milioni di
franchi (finora: CHF 3 mio.) e che presentano un debito fiscale massimo di
100 000 franchi (finora CHF 60 000). Al metodo delle AF sono applicabili altre
disposizioni.
Il termine di cinque anni durante il quale un metodo di rendiconto deve essere mantenuto è stato ridotto. È di 1 anno per il metodo delle AS e di 3 anni
per il metodo effettivo. Per quanto concerne le collettività pubbliche e le istituzioni simili, esse devono mantenere il metodo di rendiconto scelto (metodo
delle AF risp. metodo effettivo) per 3, rispettivamente 10 anni.
D’ora in poi sono applicabili le 10 aliquote seguenti: 0,1 %; 0,6 %; 1,2 %;
2,0 %; 2,8 %; 3,5 %; 4,2 %; 5,0 %; 5,8 % e 6,4 % (aliquote applicabili in
precedenza: 0,6 %; 1,2 %; 2,3 %; 3,5 %; 4,6 %; 5,2 %; 6,0 %). Si è quindi
resa necessaria una parziale nuova attribuzione delle AS e AF ai diversi settori
e attività.
19
Info IVA concernente la transizione 01
4.4.4
Novità nell’ambito dell’assoggettamento
Dal punto di vista della tecnica fiscale, vi è un nuovo approccio. L’assoggettamento subentra al momento in cui una persona esercita un’impresa. Chi non
raggiunge ancora un determinato limite di cifra d’affari è, senza un suo intervento, esentato dall’assoggettamento. L’opzione per l’assoggettamento volontario è d’ora in poi definita come rinuncia all’esenzione dall’assoggettamento.
La prassi rimane però la stessa nel senso che un’impresa deve annunciarsi
presso l’AFC solo quando supera un determinato limite di cifra d’affari; esso è
stato aumentato da 75 000 a 100 000 franchi, mentre è rimasto immutato a
150 000 franchi per le associazioni sportive e culturali senza scopo lucrativo e
gestite a titolo onorifico, nonché per le istituzioni di utilità pubblica. Con la
nLIVA, le imprese che realizzano una cifra d’affari massima di 250 000 franchi
non devono più determinare l’imposta dovuta annualmente (cosiddetto debito fiscale netto; finora CHF 4000).
Un’impresa non ancora assoggettata che non supera i limiti precitati può annunciarsi quale contribuente volontario (rinuncia all’esenzione dall’assoggettamento); il limite minimo di cifra d’affari di 40 000 franchi valido finora non
è più rilevante. Un’impresa assoggettata che non raggiunge invece il limite di
100 000, rispettivamente 150 000 franchi, ma che continua ad esercitare
un’attività imprenditoriale deve annunciarsi presso l’AFC per poter far valere
l’esenzione dall’assoggettamento (finora fine dell’assoggettamento).
L’esame dell’assoggettamento per le collettività pubbliche è stato semplificato; infatti, esse non devono più tener conto delle prestazioni ad altri servizi o
gruppi della stessa collettività per il calcolo della cifra d’affari determinante.
Chi riprende, nell’ambito di una cessione, il credito da un contribuente riprende sussidiariamente l’obbligo di versare l’IVA compresa nel credito.
4.4.5
Soppressione di alcune fattispecie d’imposizione e riduzioni
della deduzione dell’imposta precedente
Il consumo proprio per lavori su costruzioni è soppresso nella nuova legge. Di
conseguenza, non vi è più alcun diritto alla deduzione dell’imposta precedente sulle costruzioni per proprio conto (per la realizzazione di prestazioni escluse dall’imposta o per un’attività non imprenditoriale).
Doni e altri flussi di mezzi finanziari che non sono considerati controprestazioni non causano più nessuna riduzione dell’imposta precedente. Questa regola
non si applica invece ai sussidi e agli altri contributi di diritto pubblico nonché
20
IVA in breve e info IVA concernente la transizione
a determinati fondi versati agli uffici turistici e società di sviluppo turistico, alle
aziende di smaltimento dei rifiuti e alle aziende fornitrici d’acqua.
4.4.6
Deduzione dell’imposta precedente fittizia
L’imposizione dei margini, detta anche imposizione della differenza, è sostituita dall’imposizione normale. In futuro, un garagista può ad esempio trattare
fiscalmente in modo ordinario tutte le sue vendite di veicoli; esso indica l’IVA
su ogni vendita e versa detta imposta all’AFC. In cambio, il contribuente può
dedurre un’imposta precedente fittizia sul prezzo d’acquisto. Un contribuente
che acquista da un privato un veicolo usato al prezzo di 30 000 franchi per
rivenderlo oppure per darlo in locazione o in leasing sul territorio svizzero
può, in caso di applicazione dell’aliquota del 7,6 %, dedurre un’imposta precedente fittizia di CHF 2’118.95 (= 30 000 : 107,6 x 7,6).
In merito allo sgravio dello stock al 1° gennaio 2010 si rimanda alla parte III
cifra 7.
4.4.7
Altre modifiche in breve
l
Prestazioni al personale: va imposto ciò che il personale paga o riceve
quale salario in natura. Le prestazioni a persone strettamente vincolate
possono comportare una rivalutazione della controprestazione, le prestazioni eseguite a titolo gratuito al personale qualsiasi possono comportare
una correzione della deduzione dell’imposta precedente.
l
Procedura di notifica: la parte di patrimonio è definita quale ramo di attività ai sensi delle imposte dirette; ciò facilita notevolmente l’esame
dell’obbligo d’applicazione della procedura di notifica.
l
Vitto e bevande: l’esclusione dal diritto alla deduzione dell’imposta precedente del 50 % degli ammontari d’imposta concernenti spese di vitto e
bevande è soppressa.
l
Errori nei rendiconti: alla fine dell’anno civile o dell’esercizio commerciale*, il contribuente deve procedere a una riconciliazione della cifra d’affari
e correggere gli eventuali errori al più tardi il 180° giorno dalla fine del periodo fiscale in questione; si tratta della cosiddetta finalizzazione. A tale
data il debito fiscale diventa definitivo.
* Il contribuente può presentare una domanda per poter dichiarare e pagare l’imposta secondo il suo esercizio commerciale invece dell’anno civile. Il Consiglio federale deve ancora determinare a partire da quando si potrà fare uso di questa
possibilità.
21
Info IVA concernente la transizione 01
Parte II
Principali modifiche della nLIVA rispetto alla vLIVA
1
Luogo della prestazione di servizi
Solo le prestazioni di servizi che sono considerate eseguite sul territorio svizzero possono essere imponibili all’IVA. Prima di determinare se una prestazione
di servizi è esclusa o esente dall’IVA oppure se è imponibile, occorre esaminare se è eseguita sul territorio svizzero. Oltre alla nuova regola generale (sede
del destinatario della prestazione), in alcuni settori, il luogo della prestazione
di servizi è definito in modo diverso nella nLIVA rispetto alla vLIVA, ad esempio nei seguenti ambiti:
l
il trasporto di beni e le prestazioni accessorie al trasporto;
le prestazioni di riciclaggio, di smaltimento e d’eliminazione;
l le prestazioni d’organizzazione;
l le prestazioni della ristorazione; e
l le prestazioni d’alloggio.
l
Per determinare in modo corretto il luogo della prestazione è consigliato procedere all’esame corrispondente (F grafico, allegato I).
2
2.1
2.1.1
Imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero
Soggetto fiscale (chi diventa contribuente?)
Principio (art. 10 cpv. 1 nLIVA)
Sotto il regime della nLIVA, il volume della cifra d’affari realizzata non è dapprima più rilevante per determinare se vi è assoggettamento all’IVA (vedi però
in merito anche cifre 2.1.2, 2.1.4 e 2.1.5). È assoggettata all’imposta qualsiasi
persona, istituzione, comunità di persone senza capacità giuridica (p. es. consorzio attivo nel settore edile), istituto ecc. che esercita un’impresa.
Esercita un’impresa chiunque:
l
svolge un’attività indipendente, professionale o commerciale, diretta al
conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità;
l agisce in nome proprio nei confronti dei terzi.
Valgono altresì attività imprenditoriale (art. 10 nLIVA) l’acquisto, la detenzione
e l’alienazione di partecipazioni ai sensi dell’articolo 29 capoversi 2 e 3 nLIVA
(partecipazioni di almeno 10 %, art. 9 nOIVA).
22
IVA in breve e info IVA concernente la transizione
2.1.2
Esenzione dall’assoggettamento (art. 10 cpv. 2 lett. a e c nLIVA)
Fino al 31 dicembre 2009:
Nessun assoggettamento obbligatorio in caso di
Dal 1° gennaio 2010:
Prestazioni imponibili inferiori a
CHF 100 000
(Fgrafico, allegato II)
cifra d’affari < CHF 75 000 risp.
cifra d’affari < CHF 250 000 e
debito fiscale netto < CHF 4000
annui
Se le prestazioni imponibili sul territorio svizzero sono inferiori a 100 000 franchi annui, l’assoggettamento non è richiesto, poiché in questi casi è prevista
l’esenzione. Se invece il limite precitato è superato, l’assoggettamento è obbligatorio e la cifra d’affari complessiva imponibile va conteggiata. Chi realizza una cifra d’affari imponibile inferiore a 100 000 franchi annui, ma desidera
essere assoggettato, ha la possibilità di rinunciare all’esenzione dall’assoggettamento e di annunciarsi presso l’AFC quale contribuente IVA (cifra 2.1.4).
Un’esenzione dall’assoggettamento è prevista anche per le associazioni sportive o culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico e per le istituzioni di utilità pubblica che realizzano sul territorio svizzero una cifra d’affari
imponibile inferiore a 150 000 franchi. Anch’esse possono rinunciare all’esenzione dall’assoggettamento e annunciarsi presso l’AFC, se realizzano una cifra
d’affari annua inferiore a 150 000 franchi.
2.1.3
Assoggettamento di imprese con sede all’estero
(art. 10 cpv. 2 lett. b nLIVA)
Le imprese con sede all’estero, che eseguono esclusivamente prestazioni che
soggiacciono all’imposta sull’acquisto (art. 45–49 nLIVA), sono di principio
esentate dall’assoggettamento. Come finora, detta esenzione non è valida
per le imprese con sede all’estero che eseguono sul territorio svizzero prestazioni di servizi in materia di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti.
D’ora in poi, l’esenzione dall’assoggettamento non è valida nemmeno per le
imprese con sede all’estero, che eseguono sul territorio svizzero prestazioni di
servizi in materia d’informatica (definizione di prestazioni di servizi in materia
d’informatica, art. 10 nOIVA) nonché forniture di energia elettrica e gas naturale in condotte a destinatari non contribuenti.
Spesso l’esenzione non trova applicazione presso le imprese estere che eseguono forniture sul territorio svizzero (p. es. prestazioni di pulizia o di mon23
Info IVA concernente la transizione 01
taggio, vendite di beni); si consiglia a queste imprese di prendere contatto
con l’AFC per esaminare se vi è assoggettamento all’IVA.
Le modifiche e le informazioni in merito alla regolamentazione per la richiesta
d’autorizzazione “Semplificazioni all’importazione” sono pubblicate nella circolare dell’AFD “La nuova legge del 12 giugno 2009 sull’IVA (LIVA)”, disponibile sul sito internet dell’AFD (www.ezv.admin.ch).
2.1.4
Rinuncia all’esenzione dall’assoggettamento (art. 11 nLIVA)
Fino al 31 dicembre 2009:
- Opzione per l’assoggettamento
a partire da una cifra d’affari annua di CHF 40 000 proveniente
da prestazioni a destinatari contribuenti in territorio svizzero
risp. prestazioni eseguite verso
l’estero o all’estero; durata minima di 5 anni
Dal 1° gennaio 2010:
- Attività imprenditoriale;
- Rinuncia all’esenzione
dall’assoggettamento possibile,
senza limite di cifra d’affari. La
rinuncia vale per almeno un periodo fiscale (anno civile).
oppure
- Assoggettamento volontario
all’avvio dell’attività in caso di
realizzazione di una cifra d’affari
annua minima di CHF 250 000
nei successivi 5 anni.
Chi esercita un’impresa ed è esentato dall’assoggettamento (cifra 2.1.2) ha
d’ora in poi il diritto di assoggettarsi volontariamente all’IVA, anche se non
realizza ancora nessuna cifra d’affari. La rinuncia all’esenzione dall’assoggettamento è effettiva al più presto all’inizio del periodo fiscale in corso e deve
essere mantenuta durante almeno un periodo fiscale.
2.1.5
Collettività pubbliche e corporazioni di diritto pubblico
(art. 12 nLIVA)
Sono soggetti fiscali delle collettività pubbliche come finora i servizi autonomi
della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché gli altri enti di diritto
pubblico. Un servizio diventa contribuente a seguito della sua attività imprenditoriale (art. 3 lett. g nLIVA e contrario).
24
IVA in breve e info IVA concernente la transizione
Fino al 31 dicembre 2009:
Assoggettamento obbligatorio da:
- prestazioni a terzi che non sono
collettività pubbliche:
cifra d’affari CHF 25 000;
Dal 1° gennaio 2010:
Assoggettamento a partire da:
- prestazioni a terzi che non sono
collettività pubbliche:
cifra d’affari > CHF 25 000;
e (cumulativamente)
- cifra d’affari > CHF 75 000 e
cifra d’affari < CHF 250 000 e
debito fiscale > CHF 4000
o
- cifra d’affari > CHF 250 000.
e (cumulativamente)
- cifra d’affari ≥ CHF 100 000.
(F grafico, allegato III)
D’ora in poi, nelle collettività pubbliche, le prestazioni eseguite ad altri servizi
della medesima collettività pubblica sono sempre escluse dall’imposta (definizione medesima collettività pubblica, art. 38 nOIVA) e non sono più rilevanti
per la determinazione dell’assoggettamento (è ammessa l’opzione di cui
all’art. 22 in relazione con l’art. 21 nLIVA). Come finora, una collettività pubblica è esentata dall’assoggettamento finché non realizza una cifra d’affari
annua superiore a 25 000 franchi proveniente da prestazioni imponibili a terzi
che non sono collettività pubbliche. Se questo primo limite è superato, la collettività pubblica rimane esentata dall’assoggettamento se non realizza una
cifra d’affari superiore a 100 000 franchi proveniente da prestazioni imponibili a terzi che non sono collettività pubbliche e ad altre collettività pubbliche.
I servizi possono, come finora, riunirsi in un unico soggetto fiscale. I servizi di
una collettività possono d’ora in poi scegliere liberamente come riunirsi.
2.1.6
Imposizione di gruppo (art. 13 nLIVA)
Nel gruppo possono d’ora in poi essere inclusi anche soggetti giuridici che
non esercitano un’impresa. Inoltre, può essere scelta più liberamente la composizione del gruppo (art. 15 segg. nOIVA).
Le istituzioni di previdenza sono di principio indipendenti. Per questa ragione,
non possono appartenere a un gruppo d’imposizione.
2.1.7
Inizio dell’assoggettamento (art. 14 cpv. 1 nLIVA)
L’assoggettamento inizia con l’avvio dell’attività imprenditoriale (compresa la
creazione dell’impresa).
25
Info IVA concernente la transizione 01
Gli indizi dell’avvio di un’attività imprenditoriale sono (enumerazione non
esaustiva):
l
iscrizione di una persona giuridica nel registro di commercio;
contratto di società di una società semplice;
l costituzione degli statuti di un’associazione;
l data di apertura del negozio;
l conclusione di un contratto di locazione per un locale.
l
2.1.8
Fine dell’assoggettamento (art. 14 cpv. 2 nLIVA)
L’assoggettamento termina:
l
l
con la cessazione dell’attività imprenditoriale;
in caso di liquidazione patrimoniale, con la chiusura della procedura di liquidazione.
Il fatto di scendere al di sotto della cifra d’affari minima non comporta la fine
dell’assoggettamento. Finché vi è esercizio di un’attività imprenditoriale (ne
fanno parte anche la demolizione e lo smantellamento di un’impresa), l’assoggettamento permane. Il contribuente che non supera più il limite determinante di cifra d’affari (CHF 100 000 risp. CHF 150 000) e che desidera essere
esentato dall’assoggettamento deve annunciare all’AFC la fine dell’assoggettamento (art. 14 cpv. 5 nLIVA).
2.2
2.2.1
2.2.1.1
Oggetto dell’imposta
Quali prestazioni vanno imposte?
Principio (art. 18 nLIVA)
Come sotto il diritto previgente, soggiacciono all’imposta tutte le prestazioni
effettuate sul territorio svizzero da contribuenti dietro controprestazione
(cosiddetto rapporto di prestazione). Non soggiacciono all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero le prestazioni il cui luogo della fornitura
si trova all’estero (luogo della prestazione; art. 7 e 8 nLIVA) e le prestazioni
escluse dall’imposta (art. 21 nLIVA). Non imponibili sono pure le prestazioni
esenti dall’imposta (art. 23 nLIVA).
Il consumo proprio non costituisce più una fattispecie fiscale, bensì soltanto
una regola per la correzione della deduzione dell’imposta precedente
(art. 31 nLIVA). Pertanto, sotto la nLIVA il consumo proprio per lavori su
costruzioni è stato abrogato quale fattispecie fiscale.
26
IVA in breve e info IVA concernente la transizione
2.2.1.2
Rapporto di prestazione (art. 18 cpv. 1 nLIVA)
Vi è un rapporto di prestazione ai sensi dell’IVA se una persona (destinatario
della prestazione) per ottenere una prestazione versa al prestatore contribuente una controprestazione. La prestazione è imponibile se è eseguita da
un contribuente in territorio svizzero e non è esclusa dall’imposta.
La nLIVA definisce la prestazione (art. 3 lett. c nLIVA) come “la concessione a
terzi di un valore economico destinato al consumo nell’aspettativa di una controprestazione; sono prestazioni anche quelle che avvengono in virtù di una
legge o su ordine di un’autorità“.
La nozione di valore economico destinato al consumo comprende sia
la fornitura di beni (art. 3 lett. d nLIVA), sia le prestazioni di servizi
(art. 3 lett. e nLIVA).
La legge definisce la nozione di controprestazione (art. 3 lett. f nLIVA) quale
“valore patrimoniale che il destinatario, o un terzo in sua vece, impiega per
ottenere in cambio una prestazione“.
Eccezionalmente vi è un rapporto di prestazione anche se il destinatario
non impiega alcuna controprestazione (prestazione a titolo gratuito;
art. 26 nOIVA):
l
l
prestazioni a persone strettamente vincolate;
prestazioni al personale fondate su una pretesa giuridica.
Per domande concernenti la base di calcolo per questi casi e altri casi speciali
vedi cifra 2.3.1 segg.
2.2.1.3
2.2.1.3.1
Distinzione tra controprestazioni e non controprestazioni
Principio
Se il destinatario di un pagamento oppure di una liberalità non esegue in
cambio una prestazione, non vi è un rapporto di prestazione. Pertanto,
le liberalità, quali sussidi, doni e contributi analoghi (elencati
all’art. 18 cpv. 2 nLIVA), non sono considerate controprestazioni (cosiddette
non controprestazioni).
Secondo la nLIVA, solo ancora in caso di ottenimento di sussidi e altri contributi di diritto pubblico e di versamenti simili a sussidi (flussi di mezzi finanziari
secondo l’art. 18 cpv. 2 lett. a–c n�������������������������������������������
LIVA���������������������������������������
) l’imposta precedente deve essere proporzionalmente ridotta (art. 33 cpv. 2 nLIVA, F cifra 2.5.4). Per contro, in
27
Info IVA concernente la transizione 01
caso di altre liberalità quali doni ecc. non deve essere eseguita una riduzione
della deduzione dell’imposta precedente (art. 18 cpv. 2 lett. d–l n�����������
LIVA�������
). Perciò, con il nuovo diritto, è particolarmente importante operare una distinzione
fra, da un lato, i mezzi elencati all’articolo 18 capoverso 2 lettere a–c nLIVA
(sussidi e simili) e, dall’altro, quelli previsti dall’articolo 18 capoverso 2 lettere d–l nLIVA (in particolare i doni). La dichiarazione è fatta alle cifre 900 e 910
del rendiconto IVA.
2.2.1.3.2
Distinzione e delimitazione fra sussidi e doni
In ogni singolo caso occorre decidere, in caso di liberalità, se si tratta di un
sussidio oppure di un dono applicando i criteri che seguono. In caso di dubbi
potete sottoporre fattispecie poco chiare all’AFC.
Secondo l’articolo 29 nOIVA sono considerati sussidi o altri contributi di diritto pubblico segnatamente i seguenti flussi di mezzi finanziari versati da una
collettività pubblica:
a. gli aiuti finanziari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 LSu;
b. le indennità ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 lettera a LSu, in quanto
non sia dato un rapporto di prestazione;
c. i contributi per la ricerca, in quanto la collettività pubblica non abbia il diritto esclusivo sui risultati della ricerca;
d. i flussi di mezzi finanziari paragonabili a quelli di cui alle lettere a–c versati
in virtù del diritto cantonale e comunale.
Si tratta pertanto di un sussidio se viene versata una liberalità da parte di una
collettività pubblica e il beneficiario non esegue in cambio alcuna prestazione
diretta;
L’articolo 3 lettera i nLIVA definisce i doni come segue:
l
liberalità fatta senza aspettarsi una controprestazione ai sensi del diritto
dell’imposta sul valore aggiunto;
l una liberalità è considerata dono anche se è menzionata una o più volte,
in forma neutra, in una pubblicazione, e ciò anche in caso di utilizzazione
della ditta o del logo del donatore;
l i contributi di membri passivi e di benefattori ad associazioni o a organizzazioni di utilità pubblica sono equiparati ai doni.
28
IVA in breve e info IVA concernente la transizione
In primo piano vi è sempre l’intenzione del donatore di arricchire col suo dono
il destinatario per sostenerlo. Perciò, la legge sancisce chiaramente che il fatto
di ringraziare per il dono ricevuto menzionando la ditta o il logo del donatore
non significa ancora che ci si trovi di fronte a un rapporto di prestazione (di
pubblicità) imponibile.
I contributi di membri passivi e di benefattori sono considerati doni, in quanto
si fondano pure sull’intenzione di prestare sostegno senza ottenere attivamente prestazioni. In questi casi è sempre determinante come sono strutturate le effettive relazioni d’appartenenza dei membri e non la designazione dei
soci quali membri attivi, passivi o benefattori.
2.2.2
2.2.2.1
Quali prestazioni non devono essere imposte?
Prestazioni escluse dall’imposta (art. 21 nLIVA)
L’articolo 21 nLIVA corrisponde essenzialmente all’articolo 18 vLIVA. Il legislatore ha
mantenuto le prestazioni escluse dall’imposta e ha proceduto unicamente a modifiche redazionali.
Certe prestazioni sono state riportate nell’articolo 21 nLIVA. Tuttavia, le seguenti prestazioni già con il vecchio diritto non soggiacevano all’IVA o vi soggiacevano solo in
parte:
l
la vendita, da parte degli agricoltori, dei selvicoltori e degli orticoltori, di
prodotti agricoli, forestali e orticoli della propria azienda, la vendita di be­
stiame da parte di commercianti di bestiame e la vendita di latte alle
aziende di trasformazione da parte dei centri di raccolta del latte (produzione naturale; art. 21 cpv. 2 n. 26 nLIVA). Sotto la vLIVA tale eccezione
figurava tra le eccezioni relative all’obbligo fiscale soggettivo;
l le prestazioni di organizzazioni di utilità pubblica volte a promuovere
l’immagine di terzi e le prestazioni di terzi volte a promuovere
l’immagine di organizzazioni di utilità pubblica (art. 21 cpv. 2 n. 27
nLIVA). In caso di doni occorre accertarsi che le liberalità siano menzionate
in una pubblicazione in forma neutra affinché non costituiscano una prestazione ai sensi dell’IVA (art. 3 lett. i nLIVA);
l le prestazioni effettuate in seno alla medesima collettività pubblica
(art. 21 cpv. 2 n. 28 nLIVA). Sotto il vecchio diritto, le prestazioni effettuate fra i servizi della medesima collettività pubblica potevano essere imponibili;
l l’esercizio di funzioni d’arbitrato (art. 21 cpv. 2 n. 29 nLIVA). Già secondo
la vLIVA l’arbitrato non soggiaceva all’imposta in quanto era considerato
un atto sovrano.
29
Info IVA concernente la transizione 01
2.2.2.2
2.2.2.2.1
Opzione per l’imposizione delle prestazioni escluse dall’imposta
(art. 22 nLIVA)
Principio
L’articolo 22 nLIVA disciplina il diritto all’opzione (imposizione volontaria) di
prestazioni che sono escluse dall’imposta in virtù dell’articolo 21 nLIVA. Con
l’imposizione volontaria (per l’aliquota d’imposta determinante vedi cifra 2.4.3) si ottiene il diritto di dedurre l’imposta precedente addebitata sulle
prestazioni a monte.
Con la nLIVA il contribuente non deve richiedere un’autorizzazione formale presso l’AFC per l’imposizione di prestazioni escluse dall’imposta; è sufficiente che indichi in modo visibile l’imposta sulla fattura indirizzata al destinatario della prestazione.
30
IVA in breve e info IVA concernente la transizione
2.2.2.2.2
L’opzione non è ammessa per le seguenti prestazioni escluse
dall’imposta (art. 22 cpv. 2 nLIVA)
Fino al 31 dicembre 2009:
Secondo l’art. 18 vLIVA
- prestazioni nell’ambito della medicina umana a non contribuenti
(n. 2–6);
- prestazioni di assicurazione
(n. 18);
- prestazioni nel settore del mercato monetario e dei capitali
(n. 19);
- vendita di immobili a non contribuenti (n. 20);
- prestazioni effettuate da comunioni di comproprietari per piani
in conformità del numero 20 a
non contribuenti;
- locazione di immobili a non contribuenti (n. 21)
- fornitura di beni usati, che sono
stati utilizzati unicamente per
prestazioni escluse dall’imposta
(n. 24);
- prestazioni delle casse di compensazione (n. 25).
31
Dal 1° gennaio 2010:
Secondo l’art. 21 cpv. 2 nLIVA
- prestazioni di assicurazione
(n. 18);
- prestazioni nel settore del mercato monetario e dei capitali
(n. 19);
- vendita di immobili, se
l’acquirente utilizza il bene
esclusivamente per scopi privati
(n. 20);
- prestazioni effettuate da comunioni di comproprietari per piani
in conformità del numero 20,
nella misura in cui il comproprietario utilizza il bene unicamente
per scopi privati;
- locazione di immobili, se il locatario utilizza il bene esclusivamente per scopi privati (n. 21);
- scommesse, lotterie e altri giochi
d’azzardo (n. 23).
Info IVA concernente la transizione 01
2.2.2.2.3
Principi e condizioni per l’opzione
Per l’opzione valgono i seguenti principi e condizioni:
il contribuente può scegliere se optare o meno per l’imposizione di
ogni singola prestazione. Non vi sono quindi più limiti temporali come
con la vLIVA sotto la quale bisognava optare per almeno cinque anni;
l il contribuente che conteggia l’imposta secondo il metodo delle aliquote
saldo può optare solo per l’imposizione delle prestazioni previste all’articolo 21 capoverso 2 numero 26 nLIVA (produzione naturale);
l il contribuente che applica il metodo delle aliquote forfetarie può optare solo per l’imposizione delle prestazioni previste all’articolo 21 capoverso 2 numero 28 n�������������������������������������������������������
LIVA���������������������������������������������������
(prestazioni effettuate in seno alla medesima collettività pubblica);
l il contribuente deve dichiarare alla cifra 205 del rendiconto IVA le prestazioni per la cui imposizione ha optato; si raccomanda pertanto di re­
gistrarle separatamente nella contabilità;
l����������������������������������������������������������������������������
se non può indicare chiaramente (nella fattura al destinatario della prestazione) che intende optare per l’imposizione di determinate prestazioni, il
contribuente può comunicare in altro modo all’AFC che intende esercitare
l’opzione. Un’opzione corrispondente è data anche prima che siano
state eseguite prestazioni (p. es. l’edificazione di un immobile con lo
scopo di locarlo con opzione). È fatto salvo l’articolo 22 capoverso 2 nLIVA
(art. 39 nOIVA).
l
2.2.2.3
2.2.2.3.1
Prestazioni esenti dall’imposta
Esenzione dall’imposta per la messa a disposizione di beni
per l’uso o il godimento (art. 23 cpv. 2 n. 2 nLIVA)
Fino al 31 dicembre 2009:
Regolamentazione valevole solo
per vagoni ferroviari e aeromobili
Dal 1° gennaio 2010:
Regolamentazione valevole per
tutti i beni
La novità consiste nel fatto che la locazione sul territorio svizzero di qualsiasi
bene è d’ora in poi esente dall’imposta, se il destinatario della fornitura lo utilizza prevalentemente all’estero. Il contribuente deve poter dimostrare che
l’utilizzo avviene prevalentemente all’estero.
Si ha trasporto diretto o spedizione diretta all’estero ai sensi dell’articolo 23
capoverso 2 numero 2 nLIVA se prima dell’esportazione non sono effettuate
altre forniture in territorio svizzero (art. 40 nOIVA).
32
IVA in breve e info IVA concernente la transizione
2.2.2.3.2
Esenzione dall’imposta per i trasporti internazionali in autobus
(art. 43 nOIVA)
Fino al 31 dicembre 2009:
Suddivisione del tragitto in territorio svizzero ed estero (determina­
zione approssimativa o effettiva).
Dal 1° gennaio 2010:
Suddivisione del tragitto in territorio svizzero ed estero; il trasporto è
esente dall’imposta se il tragitto si
svolge prevalentemente in territorio estero.
È esente dall’imposta il trasporto di persone in autobus su tragitti che si svolgono prevalentemente in territorio estero o transitano sul territorio svizzero
per collegare luoghi di partenza e d’arrivo situati all’estero. È pure esente
dall’imposta il trasporto di persone su tragitti situati esclusivamente in territorio svizzero, che sia unicamente destinato a portare una persona direttamente
nel luogo in cui viene effettuata una prestazione di trasporto succitata (prevalentemente in territorio estero/transito su territorio svizzero) purché esso sia
fatturato unitamente a quest’ultima.
Se la quota della prestazione di un’impresa internazionale di trasporto in autobus è effettuata prevalentemente sul territorio svizzero, il tragitto su territorio svizzero è imponibile all’aliquota normale.
2.2.2.3.3
Prestazioni di mediazione (art. 23 cpv. 2 n. 9 e art. 20 nLIVA)
La mediazione, rispettivamente la rappresentanza diretta prevista dall’articolo 23 capoverso 2 numero 9 nLIVA, deve essere trattata come nell’articolo 20
nLIVA (F cifra 2.2.4). Perciò, è sufficiente, contrariamente al testo di legge
secondo cui il mediatore deve agire espressamente in nome di un’altra persona, che il rapporto di rappresentanza risulti dalle circostanze.
2.2.3
Combinazioni di prestazioni (art. 19 cpv. 2 nLIVA)
Sebbene nel vecchio diritto è stabilito chiaramente che le prestazioni indipendenti di norma devono essere conteggiate separatamente nella fattura, l’AFC
ammette nella maggior parte dei casi una fatturazione forfetaria. La controprestazione complessiva può essere considerata fiscalmente come la prestazione preponderante se quest’ultima rappresenta, secondo calcolazioni, almeno il 70 % della controprestazione complessiva.
Tuttavia, sotto la vLIVA, questa semplificazione non è applicabile in caso di
combinazioni di prestazioni comprendenti prestazioni del settore alberghiero
33
Info IVA concernente la transizione 01
o prestazioni escluse (p. es. prestazioni d’insegnamento). Inoltre, questa prassi accettata dall’AFC non è fissata nella legge.
Secondo la n�������������������������������������������������������������������
LIVA, �������������������������������������������������������������
più prestazioni indipendenti le une dalle altre che sono riunite in un insieme possono essere trattate come la prestazione preponderante
(offerta quale combinazione), se sono eseguite in cambio di una controprestazione complessiva e la prestazione preponderante rappresenta almeno il
70 % della controprestazione complessiva. La prestazione preponderante può
essere composta di diverse prestazioni singole imponibili alla stessa aliquota
d’imposta.
Questa regola vale d’ora in poi anche se il prezzo complessivo comprende sia
prestazioni imponibili, sia prestazioni escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 nLIVA. È immaginabile anche il caso di combinazioni di
prestazioni imponibili all’aliquota speciale secondo l’articolo 25 capoverso 4
nLIVA.
L’articolo 19 capoverso 2 nLIVA non si applica all’atto di determinare, per una
combinazione di prestazioni, se il luogo della prestazione si trovi in territorio
svizzero o all’estero (art. 32 nOIVA).
Esempi in cui è possibile applicare la succitata regola concernente le
combinazioni:
l
pernottamento/prima colazione combinati con la mezza pensione (settore
alberghiero e della ristorazione);
l formazione combinata con prestazioni della ristorazione;
l biglietto d’entrata al circo (prestazione di servizi culturale) e vitto durante
la pausa (panini e birra);
l cestino natalizio con frutta, prosciutto, salame (alimentari, aliquota ridotta) e una bottiglia di vino (aliquota normale).
2.2.4
2.2.4.1
Attribuzione delle prestazioni (art. 20 nLIVA)
Principio (art. 20 cpv. 1 nLIVA)
Una prestazione è considerata effettuata dalla persona che agisce quale fornitore della prestazione (prestatore).
2.2.4.2
Rappresentanza diretta (art. 20 cpv. 2 nLIVA)
Se una persona autorizzata in proposito (rappresentante) agisce in nome e
per conto di un’altra persona (e non agisce verso l’esterno in qualità di prestatore), il rappresentato è considerato il prestatore. Un rapporto di rappresen34
IVA in breve e info IVA concernente la transizione
tanza dal profilo del diritto dell’IVA presuppone un rapporto di rappresentanza diretto secondo il diritto civile:
l
il rappresentante è autorizzato dal rappresentato (in anticipo o a posteriori; vedi art. 32 risp. 38 CO);
l l’esistenza del rapporto di rappresentanza è comunicata al destinatario
della prestazione o risulta dalle circostanze, ad esempio in caso d’acquisto
di un’opera d’arte a un’asta o di un biglietto del concerto presso punti di
prevendita.
Se sono adempiuti i presupposti della rappresentanza diretta, la prestazione a
terzi non è eseguita dal rappresentante, bensì dal rappresentato. Di conseguenza, spetta al rappresentato e non al rappresentante imporre la prestazione. Il rappresentante deve solamente conteggiare la sua provvigione.
Le disposizioni della nLIVA richiedono che il rappresentante conteggi apertamente la prestazione e che l’AFC veda chi è il rappresentato. Il rappresentante
dev’essere in grado di provare all’AFC di aver agito come tale.
2.2.4.3
Rappresentanza indiretta (art. 20 cpv. 3 nLIVA)
Se un rappresentante agisce in proprio nome, ma per conto di terzi, la prestazione non è attribuita al rappresentato, bensì al rappresentante che agisce
verso l’esterno come prestatore. Trattandosi di un rapporto trilaterale, esistono due rapporti di prestazione analoghi e consecutivi (art. 20 cpv. 3 nLIVA):
l
l
prestatore - rappresentante (destinatario della prestazione); e
rappresentante (nuovo prestatore) – destinatario della prestazione.
Un tipico esempio d’applicazione per la rappresentanza indiretta è la commissione (art. 425 segg. CO).
2.3
2.3.1
Base di calcolo
Prestazioni a persone strettamente vincolate (art. 24 cpv. 2 nLIVA)
In caso di prestazioni a persone strettamente vincolate, si considera controprestazione il valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti.
Secondo l’articolo 3 lettera h nLIVA appartengono alla cerchia delle persone
strettamente vincolate i titolari di partecipazioni determinanti in un’impresa o
persone a loro vicine. Una partecipazione è considerata determinante se supera uno dei tre valori soglia (almeno il 10 % del capitale azionario o del capitale sociale, almeno il 10 % dell’utile e delle riserve, o diritti di partecipazione
35
Info IVA concernente la transizione 01
il cui valore venale è di almeno CHF 1 mio.) oppure se esiste una partecipazione corrispondente in una società di persone. Tra le persone vicine rientrano ad
esempio i familiari o le società consorelle.
2.3.2
Prestazioni al personale (art. 24 cpv. 1 e 3 nLIVA)
Per le prestazioni al personale occorre tener conto di quanto segue
(art. 47 nOIVA):
l
per le prestazioni eseguite a titolo oneroso al personale, l’imposta è calcolata sulla controprestazione effettivamente ricevuta;
l le prestazioni del datore di lavoro al personale che vanno dichiarate nel
certificato di salario sono considerate effettuate a titolo oneroso.
L’imposta va calcolata sulla base dell’importo determinante anche per le
imposte dirette. Le prestazioni che non devono essere dichiarate nel certificato di salario sono considerate effettuate a titolo gratuito; per tali prestazioni si presume vi sia un motivo imprenditoriale (non occorre quindi
correggere la deduzione dell’imposta precedente secondo l’art. 31 cpv. 2
lett. c nLIVA);
l se nell’ambito delle imposte dirette sono ammessi, per la determinazione
delle componenti salariali, valori forfettari (promemoria N1/2007,
N2/2007 e NL1/2007 dell’imposta federale diretta) utili anche ai fini del
calcolo dell’IVA, tali valori possono essere applicati anche all’IVA.
Per l’applicazione dei punti 2 e 3 è irrilevante che si tratti di persone strettamente vincolate o di personale secondo l’articolo 3 lettera h nLIVA (F grafico, allegato VI).
2.3.3
Quota privata alle spese d’automobile
Se i veicoli aziendali vengono utilizzati prevalentemente (ossia oltre il 50 %)
per scopi commerciali, per l’utilizzazione privata non occorre correggere la
deduzione dell’imposta precedente, bensì imporre una quota privata. Questa
può essere conteggiata con una determinazione effettiva (p. es. mediante il
libretto di bordo) o forfettaria. Il conteggio di questa quota privata prevede le
seguenti novità:
2.3.3.1
Determinazione forfettaria
In caso di determinazione forfettaria la quota privata ammonta al minimo allo
0,8 % al mese, ossia al 9,6 % all’anno, del prezzo d’acquisto (escl. IVA all’aliquota normale) del veicolo. Viene a cadere la possibilità di conteggiare con un
valore forfettario dello 0,4 % al mese.
36
IVA in breve e info IVA concernente la transizione
2.3.3.2
Veicoli aziendali della categoria di lusso a contare da 100 000 franchi
La prassi prevista dal vecchio diritto, secondo cui per i veicoli della categoria di
lusso (costi d’acquisto [escl. IVA] superano CHF 100 000 [cosiddetto valore di
soglia]) non era ammessa la deduzione dell’imposta precedente sulla parte di
lusso (ossia la parte che supera i CHF 100 000), viene a cadere con la nLIVA.
Per la determinazione forfettaria della quota privata sui veicoli della categoria
di lusso occorre prendere in considerazione come base di calcolo l’intero prezzo d’acquisto (escl. IVA) e conteggiare con lo 0,8 % al mese.
2.3.3.3
Veicoli aziendali ripresi da un leasing
Fino al 31 dicembre 2009:
Valore di ripresa/valore residuo
(escl. IVA)
Dal 1° gennaio 2010:
Valore d’acquisto secondo contratto di leasing (escl. IVA) dopo la
ripresa in proprietà
Per i veicoli in precedenza presi in leasing e che l’impresa contribuente riprende definitivamente acquistandoli, per il calcolo della quota privata è applicabile il valore di base del veicolo stabilito nel contratto di leasing (analogamente
al calcolo per il certificato di salario).
2.3.4
Imposte sui diritti d’entrata e sui diritti di mutazione
(art. 24 cpv. 6 lett. a nLIVA)
Non sono più incluse nella base di calcolo le imposte sui diritti di entrata e sui
diritti di mutazione. Queste imposte devono essere menzionate separatamente sul biglietto rispettivamente sulla fattura.
2.3.5
Valore del terreno
Fino al 31 dicembre 2009:
Il ricavo della vendita del terreno è
escluso dall’imposta senza possibilità di imposizione volontaria
(opzione).
37
Dal 1° gennaio 2010:
Il valore del terreno non fa più
parte della base di calcolo.
Info IVA concernente la transizione 01
Con la nuova regolamentazione i costi legati al terreno non sono di principio
più eccettuati dal diritto alla deduzione dell’imposta precedente (p. es. urbanizzazione grezza, demolizione totale) ma possono essere tenuti in considerazione proporzionalmente nell’ambito dell’utilizzazione imprenditoriale
dell’edificio, per la quale la deduzione dell’imposta precedente non è esclusa.
2.4
2.4.1
Aliquote d’imposta
Alimenti e additivi (art. 25 cpv. 2 lett. a n. 2 nLIVA)
Invece di prodotti commestibili e bevande, la nLIVA parla di alimenti e additivi
secondo la LDerr. Fatte salve poche eccezioni, i nuovi concetti non comportano alcuna modifica della prassi. Continuano a essere imponibili all’aliquota
ridotta, tra l’altro, anche i coadiuvanti tecnologici (antiagglomeranti per la panetteria, acidi carbonici ecc.) secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera n dell’ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso
(RS 817.02).
2.4.2
Prodotti fitosanitari (art. 25 cpv. 2 lett. a n. 7 nLIVA)
Sono d’ora in poi considerati prodotti fitosanitari ai sensi dell’articolo 25 capoverso 2 lettera a numero 7 nLIVA tutti i prodotti fitosanitari omologati negli
articoli 4 e 5 OPF. Ne fanno segnatamente parte tutti i prodotti fitosanitari
pubblicati dal servizio di omologazione nell’elenco secondo l’articolo 57 capoverso 1 OPF, nonché i prodotti fitosanitari omologati all’estero che corrispondono a quelli autorizzati in Svizzera e che sono iscritti nell’elenco secondo l’articolo 32 OPF.
Sono d’ora in poi imponibili all’aliquota ridotta quindi tutti i prodotti fitosanitari contenuti nell’Elenco dei prodotti fitosanitari pubblicato in forma elettronica dall’UFAG oppure nell’Elenco dei prodotti fitosanitari autorizzati senza
omologazione (www.blw.admin.ch/psm). Ne fanno in particolare parte i prodotti delle seguenti categorie: disinfettanti, insetticidi (p. es. insetticidi a protezione del legname abbattuto in boschi e in depositi), prodotti umidificanti e
adesivi (p.es. additivi) e prodotti di protezione delle scorte (p. es. inibitori dei
germi per patate da consumo e da foraggio).
2.4.3
Aliquote d’imposta in caso d’opzione (art. 25 cpv. 2 lett. c nLIVA)
Se si opta per l’imposizione di prestazioni secondo l’articolo 21 capoverso 2 nLIVA (imposizione volontaria delle prestazioni escluse dall’imposta), è di
principio applicabile l’aliquota normale.
38
IVA in breve e info IVA concernente la transizione
L’aliquota ridotta è applicabile alle seguenti prestazioni:
l
le prestazioni di servizi culturali eseguite direttamente al pubblico, nella
misura in cui viene richiesta una determinata controprestazione (art. 21
cpv. 2 n. 14 nLIVA);
l le controprestazioni richieste in caso di manifestazioni sportive, compresi i
diritti di partecipazione a dette manifestazioni (p. es. la tassa d’iscrizione)
e le prestazioni accessorie (art. 21 cpv. 2 n. 15 nLIVA);
l le prestazioni di servizi culturali e le forniture di opere d’arte da parte degli
autori, come scrittori, compositori, cineasti, pittori e scultori, nonché le
prestazioni di servizi degli editori e delle società di riscossione per la diffusione di queste opere (art. 21 cpv. 2 n. 16 nLIVA).
N
In caso di opzione, gli agricoltori, i selvicoltori e gli orticoltori
impongono le forniture di prodotti della propria azienda all’aliquota
d’imposta determinante. Lo stesso vale per la vendita di bestiame da
parte dei commercianti di bestiame e per la vendita di latte alle
aziende di trasformazione da parte dei centri di raccolta del latte.
N
In caso di opzione per le prestazioni effettuate in seno alla medesima
collettività pubblica, è applicabile l’aliquota d’imposta determinante.
2.4.4
Alimenti in distributori automatici (art. 25 cpv. 3 nLIVA)
Fino al 31 dicembre 2009:
Prestazioni della ristorazione (esistono impianti particolari per il consumo sul posto): è applicabile
l’aliquota normale anche in caso
d’impiego di distributori automatici.
Dal 1° gennaio 2010:
Prestazioni della ristorazione (esistono impianti particolari per il consumo sul posto): è applicabile
l’aliquota normale, se le bevande e
gli alimenti non sono somministrati tramite distributori automatici; la
loro somministrazione tramite distributori automatici (p. es. distributore automatico di caffè servisol) è
imponibile all’aliquota ridotta.
Gli alimenti somministrati tramite distributori automatici servisol in generale
- anche nell’ambito delle prestazioni della ristorazione (impianti particolari per
il consumo sul posto) - sono imponibili all’aliquota ridotta. La vendita di prodotti imponibili all’aliquota normale, come ad esempio bevande alcoliche e
prodotti del tabacco, va tuttavia imposta all’aliquota normale anche in caso di
39
Info IVA concernente la transizione 01
vendita tramite distributori automatici. Si tratta di un distributore automatico,
se la vendita dei beni avviene, con l’introduzione di soldi rispettivamente con
addebito di un mezzo di pagamento prepagato (carta ricaricabile ecc.), direttamente al distributore senza alcun intervento umano del venditore. Per contro, se, in presenza di impianti particolari per il consumo sul posto e di distributori automatici, il personale di vendita è sollecitato, il relativo acquisto è imponibile all’aliquota normale.
Esempio
Il cliente paga alla cassa il cibo che ha prelevato rifornendosi al servisol. Si è in
presenza di una prestazione imponibile all’aliquota normale.
Gli acquisti dai minibar negli alberghi sono sempre imponibili all’aliquota normale.
2.5
2.5.1
Deduzione dell’imposta precedente
Principio (art. 28 nLIVA)
Fino al 31 dicembre 2009:
In caso di utilizzazione per realizzare prestazioni imponibili ed esenti
dall’imposta (connessione con la
cifra d’affari).
Dal 1° gennaio 2010:
In caso di utilizzazione nell’ambito
dell’attività imprenditoriale, purché
sia ammessa la deduzione
dell’imposta precedente secondo
l’art. 28 segg. nLIVA.
Sotto il regime della nLIVA la deduzione dell’imposta precedente è rielaborata
grazie all’allentamento della connessione tra costi e prestazione. Occorre specificare quanto segue:
nell’ambito dell’attività imprenditoriale vi è di principio un diritto alla deduzione dell’imposta precedente, purché sia ammessa la deduzione
dell’imposta precedente secondo l’articolo 28 segg. nLIVA (p. es. anche
costi di costituzione, costi generali, investimenti errati, nonché lavori di
sgombero e di smontaggio alla fine del ciclo vitale di un’impresa);
l non vi è di principio un diritto alla deduzione dell’imposta precedente per
le prestazioni utilizzate in ambito non imprenditoriale (p. es. attività private, sovrane e/o dipendenti, nonché attività di raccolta di fondi [fundraising]) oppure utilizzate per effettuare prestazioni escluse dall’imposta;
l la deduzione dell’imposta precedente in relazione con l’ottenimento di
non controprestazioni secondo l’articolo 18 capoverso 2 nLIVA va valutata
singolarmente.
l
40
IVA in breve e info IVA concernente la transizione
2.5.2
2.5.2.1
Modifiche essenziali in dettaglio
Deduzione dell’imposta precedente su spese di vitto e bevande
Fino al 31 dicembre 2009:
Riduzione del 50 %
Dal 1° gennaio 2010:
Diritto integrale alla deduzione
dell’imposta precedente
nell’ambito dell’attività imprenditoriale, purché sia ammessa la deduzione dell’imposta precedente
secondo l’art. 28 segg. nLIVA.
Non è più prevista la correzione della deduzione dell’imposta precedente in
ragione del 50 % sulle spese di vitto e bevande. La deduzione dell’imposta
precedente sulle spese di vitto è d’ora in poi di principio possibile al 100 %
nell’ambito dell’attività imprenditoriale, purché sia ammessa la deduzione
dell’imposta precedente secondo l’articolo 28 segg. nLIVA.
2.5.2.2
Deduzione dell’imposta precedente sui veicoli della categoria di lusso
Sotto il regime della nLIVA, sui costi d’acquisto di veicoli della categoria di lusso (prezzo d’acquisto > CHF 100 000) vi è un diritto alla deduzione totale
dell’imposta precedente nell’ambito dell’attività imprenditoriale, purché sia
ammessa la deduzione dell’imposta precedente secondo l’articolo 28 segg.
nLIVA.
2.5.2.3
Forma della fattura
Secondo il nuovo diritto, una fattura con le indicazioni secondo l’articolo 26 nLIVA non costituisce più un presupposto per far valere la deduzione
dell’imposta precedente. Il destinatario della prestazione può però tuttora farla valere soltanto se può provare che gli è stata trasferita un’IVA (importo
d’imposta sulla controprestazione oppure controprestazione lorda [incl. imposta] con l’indicazione dell’aliquota d’imposta determinante) per una propria
attività imprenditoriale, purché sia ammessa la deduzione dell’imposta precedente secondo l’articolo 28 segg. nLIVA. L’AFC continua quindi a raccomandare di rilasciare e farsi rilasciare fatture con gli elementi indicati nell’articolo 26 nLIVA.
Occorre inoltre osservare le prescrizioni di diritto commerciale in materia di
contabilità e in relazione alle esigenze per i giustificativi.
41
Info IVA concernente la transizione 01
2.5.2.4
Deduzione dell’imposta precedente per prestazioni escluse
dall’imposta ed eseguite all’estero (art. 60 nOIVA)
Fino al 31 dicembre 2009:
- L’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero trasferita sui costi sostenuti per effettuare prestazioni escluse
dall’imposta eseguite all’estero
non legittima la deduzione
dell’imposta precedente.
Dal 1° gennaio 2010:
- L’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero trasferita sui costi sostenuti per effettuare prestazioni escluse
dall’imposta all’estero legittima
di principio la deduzione
dell’imposta precedente.
- Non è tuttora possibile far valere
imposte precedenti per le operazioni di assicurazione e riassicurazione, le operazioni nel settore
del mercato monetario e dei capitali, le operazioni concernenti
scommesse, lotterie e altri giochi
d’azzardo
(art. 21 cpv. 2 n. 23 nLIVA).
La deduzione dell’imposta precedente per le prestazioni eseguite all’estero è
ammessa nella stessa misura in cui sarebbe possibile se le prestazioni fossero
eseguite in territorio svizzero e si fosse optato per la loro imposizione secondo
l’articolo 22 nLIVA.
42
IVA in breve e info IVA concernente la transizione
2.5.2.5
2.5.2.5.1
Deduzione dell’imposta precedente fittizia (art. 28 cpv. 3 nLIVA)
Metodo di rendiconto effettivo
Fino al 31 dicembre 2009:
- Imposizione dei margini;
- Nessuna deduzione dell’imposta
precedente all’acquisto;
- Base di calcolo in caso di vendita: soltanto il margine;
- Menzione dell’IVA non ammessa;
- In caso di vendita con perdita,
non è ammesso il computo della
perdita.
Dal 1° gennaio 2010:
- Deduzione dell’imposta precedente fittizia; soltanto beni per
la fornitura diretta (rivendita,
leasing, locazione);
- Per la fornitura diretta è neutra
un’altra utilizzazione soltanto se
essa è temporanea (ossia
< 6 mesi; non è considerato
un’altra utilizzazione p. es. lo
stazionamento di un’automobile
usata [incl. corse di prova] o la
messa a disposizione a titolo
oneroso o gratuito di veicoli di
riserva).
- Deduzione dell’imposta precedente fittizia, all’aliquota applicabile al momento dell’acquisto;
prezzo d’acquisto, non
s’impongono ammortamenti;
- Prezzo di vendita totale imponibile all’aliquota d’imposta legale;
- Menzione dell’IVA ammessa;
- Computo della perdita possibile.
Il sistema dell’imposizione dei margini è sostituito dal sistema della deduzione
dell’imposta precedente fittizia. L’imposta precedente fittizia può essere dedotta, se il contribuente ha acquistato senza IVA un bene mobile usato e accertabile per rivenderlo (incl. leasing e locazione) a un acquirente sul territorio
svizzero. Ciò è segnatamente il caso per determinati beni che dal settore privato rientrano nel settore imprenditoriale (p. es. automobile usata).
Un’altra utilizzazione solo temporanea del bene usato fra il suo acquisto e la
fornitura successiva a un acquirente in territorio svizzero non esclude la deduzione dell’imposta precedente fittizia, se tale utilizzazione temporanea è infe43
Info IVA concernente la transizione 01
riore a 6 mesi (non è considerato un’altra utilizzazione lo stazionamento di
un’automobile usata [incl. corse di prova] o la messa a disposizione a titolo
oneroso o gratuito di veicoli di riserva).
Non sono considerati beni usati i metalli preziosi delle voci di tariffa doganale
7106–7112 e le pietre preziose delle voci di tariffa 7102–7105. Non è possibile applicare il sistema della deduzione dell’imposta precedente fittizia per
questi beni.
Se i presupposti sono adempiuti, questo nuovo sistema è applicabile a tutti i
beni usati venduti a contare dal 1° gennaio 2010, indipendentemente dal
momento dell’acquisto dei beni.
2.5.2.5.2
Metodo delle aliquote saldo (AS)
La previgente procedura dell’imposizione dei margini in caso di rivendita di
beni usati nell’ambito dell’allestimento dei rendiconti con il metodo delle aliquote saldo è sostituito dalla procedura del computo dell’imposta precedente
fittizia. La nuova regolamentazione corrisponde in linea di massima a quella
previgente, ma d’ora in poi è computabile un margine negativo. La procedura
non è applicabile ai veicoli fino a 3,5 t, poiché i vantaggi della deduzione
dell’imposta precedente fittizia nel commercio di automobili usate sono compensati con un’aliquota saldo più bassa (0,6 %).
2.5.2.5.3
Esclusione della deduzione dell’imposta precedente fittizia
(art. 63 cpv. 3 nOIVA)
La deduzione dell’imposta precedente fittizia non è ammessa nei seguenti
casi:
a. se, al momento dell’acquisto del bene usato, è stata applicata la procedura di notifica di cui all’articolo 38 nLIVA;
b. se il contribuente ha importato il bene usato;
c. se sono acquistati beni per eseguire prestazioni secondo l’articolo 21 capoverso 2 nLIVA (prestazioni escluse dall’imposta);
d. se il contribuente ha acquistato il bene in territorio svizzero da una persona che ha importato tale bene in esenzione d’imposta;
e. per l’importo pagato nell’ambito della liquidazione dei danni eccedente il
valore effettivo del bene al momento della sua ripresa.
44
IVA in breve e info IVA concernente la transizione
Il contribuente che fornisce il bene a un acquirente all’estero deve annullare la
deduzione dell’imposta precedente fittizia nel periodo di rendiconto nel quale
ha luogo la fornitura.
In caso di prelievo durevole di un bene summenzionato (ossia utilizzazione diversa dalla rivendita, dal leasing o dalla locazione superiore a 6 mesi) la deduzione dell’imposta precedente fittizia va annullata.
Esempi
Un garage acquista da un privato un veicolo fuoristrada e lo impiega come
veicolo di soccorso.
Il titolare dell’impresa individuale preleva un’automobile trasferendola nel patrimonio privato (automobile della moglie che lavora o non lavora nell’impresa).
2.5.2.6
Deduzione dell’imposta precedente nell’ambito dell’acquisto, della
detenzione e dell’alienazione di partecipazioni (art. 29 cpv. 2 nLIVA)
La vendita di cartevalori costituisce come sinora una prestazione esclusa
dall’imposta (art. 21 cpv. 2 n. 19 lett. e nLIVA). Tuttavia, se vengono acquistati, detenuti o alienati interi pacchetti di cartevalori alla stregua di partecipazioni nell’impresa, in primo piano non vi è la negoziazione con cartevalori, bensì
l’organizzazione o il rapporto di proprietà dell’impresa. L’imposta precedente
sulle prestazioni in relazione a partecipazioni qualificate (almeno il 10 % del
capitale secondo la nLIVA) può essere pertanto di principio dedotta nell’ambito dell’attività imprenditoriale, purché sia ammessa la deduzione dell’imposta
precedente secondo l’articolo 28 segg. nLIVA. In caso di acquisto, detenzione
e alienazione, l’entità del diritto alla deduzione dell’imposta precedente si misura in funzione dell’attività imprenditoriale imponibile della società la cui
partecipazione è acquistata rispettivamente alienata.
2.5.3
Consumo proprio
Fino al 31 dicembre 2009:
Il consumo proprio costituisce una
fattispecie fiscale.
45
Dal 1° gennaio 2010:
Il consumo proprio costituisce soltanto una regola per la correzione
della deduzione dell’imposta precedente.
Info IVA concernente la transizione 01
2.5.3.1
Soppressione dei presupposti per la deduzione
dell’imposta precedente (art. 31 cpv. 1 nLIVA)
Fino al 31 dicembre 2009:
Imposizione con l’aliquota
d’imposta attuale al momento in
cui subentra il consumo proprio, se
vi è stato un diritto alla deduzione
totale o parziale dell’imposta precedente.
Dal 1° gennaio 2010:
L’imposta precedente dedotta va
corretta in maniera corrispondente.
Se i presupposti per la deduzione dell’imposta precedente vengono successivamente a cadere (consumo proprio), la deduzione dell’imposta precedente
deve essere corretta nel momento in cui tali presupposti vengono a cadere.
L’imposta precedente dedotta a suo tempo, comprese le relative quote corrette a titolo di sgravio fiscale successivo, deve essere interamente o parzialmente restituita.
2.5.3.2
Lavori su costruzioni per proprio conto (locazione/vendita)
In base alla vLIVA, nei casi di edificazione di costruzioni per proprio conto (per
l’alienazione, la locazione o l’affitto) il consumo proprio va dichiarato quale
cifra d’affari imponibile (la base di calcolo per l’imposta corrispondeva alle
spese d’investimento, senza il valore del terreno). Dato che secondo la nLIVA
ciò non costituisce più una fattispecie fiscale (oggetto dell’imposta), viene a
cadere la dichiarazione quale cifra d’affari imponibile. Di conseguenza, non vi
è però più un diritto alla deduzione dell’imposta precedente sulle spese per
l’edificazione di costruzioni per proprio conto (è fatta salva l’opzione secondo
l’art. 22 cpv. 1 nLIVA in relazione con l’art. 21 cpv. 2 n. 20 e 21 nLIVA).
Il contribuente deve inoltre correggere la deduzione dell’imposta precedente
in base all’articolo 69 capoverso 3 nOIVA se utilizza l’infrastruttura per l’edificazione di tali costruzioni.
Vi è edificazione per proprio conto quando prima dell’inizio dei lavori di costruzione per l’intera costruzione o per parti indipendenti di essa (p. es. singole proprietà per piani) non esistono contratti d’appalto secondo l’articolo 363
CO e/o contratti di vendita o contratti preliminari legalmente validi secondo
l’articolo 216 capoversi 1 e 2 CO. Se prima dell’inizio dei lavori di costruzione
esistono simili contratti, si tratta di edificazione per conto di terzi (fornitura).
46
IVA in breve e info IVA concernente la transizione
2.5.3.3
Correzione della deduzione dell’imposta precedente
per i beni fabbricati in proprio (art. 69 cpv. 3 nOIVA)
Fino al 31 dicembre 2009:
Base di calcolo per la correzione
della deduzione dell’imposta precedente:
- il valore delle parti costitutive e
degli eventuali lavori di terzi (semifabbricati);
- un supplemento del 10 % su
questo valore per l’utilizzazione
dell’infrastruttura.
Dal 1° gennaio 2010:
Base di calcolo per la correzione
della deduzione dell’imposta precedente:
- il valore delle parti costitutive e
degli eventuali lavori di terzi (semifabbricati);
- un supplemento del 33 % su
questo valore per l’utilizzazione
dell’infrastruttura.
Per i beni fabbricati in proprio deve essere corretta, oltre alla deduzione
dell’imposta precedente sul materiale (e sui lavori di terzi in caso di semifabbricati), anche la deduzione dell’imposta precedente per l’utilizzazione dell’infrastruttura (doppia utilizzazione, vedi art. 30 cpv. 1 nLIVA). Oltre alla determinazione effettiva delle imposte precedenti riguardanti l’utilizzazione dell’infrastruttura, in base all’articolo 69 capoverso 3 nOIVA esiste anche la possibilità di procedere alla dovuta correzione della deduzione dell’imposta
precedente in modo forfetario tramite un supplemento del 33 %, calcolato
sulle imposte precedenti sul materiale (parti costitutive) e sugli eventuali lavori
di terzi (semifabbricati).
Invece che tramite il supplemento forfetario del 33 %, il consumo proprio
può essere determinato in base alle imposte precedenti effettive riguardanti
l’utilizzazione dell’infrastruttura.
Esempio
Un falegname utilizza per scopi privati un tavolo fabbricato in proprio. Alla
cifra 415 del modulo di rendiconto restituisce l’imposta precedente di 100
franchi dedotta a suo tempo sul materiale utilizzato. Contemporaneamente
determina in modo forfetario la dovuta correzione della deduzione dell’imposta precedente sull’infrastruttura. Alla cifra 415 del modulo di rendiconto corregge quindi l’imposta precedente per il tavolo per un importo complessivo di
133 franchi.
47
Info IVA concernente la transizione 01
2.5.3.4
Regali in generale (art. 31 cpv. 2 lett. c nLIVA)
Fino al 31 dicembre 2009:
Limite di franchigia di CHF 300
per regali
Dal 1° gennaio 2010:
Limite di franchigia di CHF 500
per regali
Per regali sino a 500 franchi per persona e anno la legge presume il motivo
imprenditoriale. Di conseguenza, non vi è consumo proprio e non è necessaria la correzione della deduzione dell’imposta precedente.
Se il valore di 500 franchi è superato, non vi è alcun diritto alla deduzione
dell’imposta precedente, ossia l’intero valore del regalo (non soltanto la parte
eccedente i 500 franchi) va considerato per la correzione della deduzione
dell’imposta precedente a titolo di consumo proprio.
2.5.3.5
Regali pubblicitari e campioni di merci utilizzati
per l’attività imprenditoriale (art. 31 cpv. 2 lett. c nLIVA)
Fino al 31 dicembre 2009:
Valore massimo di CHF 5000
per destinatario e anno
2.5.4
Dal 1° gennaio 2010:
Nessun limite di valore
Riduzione della deduzione dell’imposta precedente (art. 33 nLIVA)
I flussi di mezzi finanziari che non si basano su prestazioni ai sensi dell’IVA (cosiddette non controprestazioni) non comportano di principio una riduzione
della deduzione dell’imposta precedente. Ciò vale per tutte le non controprestazioni menzionate nell’articolo 18 capoverso 2 lettere d–l nLIVA (p. es. doni,
conferimenti alle imprese, dividendi ecc.). Determinati flussi di mezzi finanziari non danno tuttavia diritto alla deduzione dell’imposta precedente sulle spese come per esempio il fundraising in caso di doni.
Una riduzione proporzionale della deduzione dell’imposta precedente va comunque effettuata in caso di sussidi o contributi simili giusta l’articolo 18 capoverso 2 lettere a–c nLIVA.
48
IVA in breve e info IVA concernente la transizione
2.6
Periodo fiscale (art. 34 nLIVA), periodo di rendiconto (art. 35 nLIVA)
Nella vLIVA il periodo fiscale corrisponde al periodo di rendiconto. Nella nLIVA
il periodo fiscale corrisponde all’anno civile. La regola secondo cui, su richiesta
del contribuente, l’esercizio commerciale è considerato come periodo fiscale,
non trova ancora applicazione dal 1° gennaio 2010. Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore di tale regola.
Come indicato, nella nLIVA il periodo di rendiconto non corrisponde più al periodo fiscale. Il periodo di rendiconto è il trimestre civile (norma) o il semestre
civile (in caso di applicazione del metodo delle AS) o – su domanda – il mese
civile (in caso di regolare eccedenza dell’imposta precedente).
(F ��������������������������������������������������������������������������
esempi di rendiconti IVA: allegato IV [metodo effettivo] e allegato V [metodo delle AS]).
Il contribuente è tenuto a correggere il rendiconto in caso di lacune (finalizzazione, vedi cifra 4.1).
2.7
Credito fiscale in caso di allestimento del rendiconto secondo il metodo effettivo (art. 36 cpv. 2 nLIVA)
Il concetto di credito fiscale nella nLIVA ha un altro significato rispetto alla
vLIVA. Nella vLIVA si intende l’ammontare d’imposta che il contribuente doveva pagare all’AFC (senza tenere in considerazione l’imposta precedente deducibile).
La nLIVA definisce il concetto di credito fiscale, in caso di allestimento del rendiconto secondo il metodo effettivo, quale differenza fra la somma dell’imposta dovuta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, dell’imposta
sull’acquisto come pure dell’imposta sull’importazione dichiarata secondo la
procedura di riporto del pagamento, da una parte, e l’imposta precedente deducibile del corrispondente periodo di rendiconto, dall’altra (cosiddetto principio del saldo).
49
Info IVA concernente la transizione 01
2.8
2.8.1
Aliquote saldo (AS, art. 37 cpv. 1–4 nLIVA)
Limiti di cifra d’affari e durata d’applicazione
Fino al 31 dicembre 2009:
Importi limite (al massimo):
- Cifra d’affari: CHF 3 mio.,
- Imposta: CHF 60 000 (controprestazioni lorde alle AS determinanti)
Durata d’applicazione/
cambiamento:
- dal metodo delle AS al metodo
effettivo: 5 anni
- dal metodo effettivo al metodo
delle AS: 5 anni
Dal 1° gennaio 2010:
Importi limite (al massimo):
- Cifra d’affari: CHF 5 mio.,
- Imposta: CHF 100 000 (controprestazioni lorde alle AS determinanti)
Durata d’applicazione/
cambiamento:
- dal metodo delle AS al metodo
effettivo: 1 anno
- dal metodo effettivo al metodo
delle AS: 3 anni
Con l’introduzione della nLIVA i contribuenti hanno la possibilità di passare
dal metodo di rendiconto delle aliquote saldo al metodo effettivo e viceversa.
Un tale cambiamento va comunicato per scritto all’AFC entro il 31 marzo
2010 (art. 114 cpv. 2 nLIVA).
2.8.2
Chi non può applicare il metodo delle AS (art. 77 cpv. 2 nOIVA)?
Il metodo delle AS non può essere scelto dai contribuenti che:
a. in base all’articolo 37 capoverso 5 nLIVA possono applicare il metodo delle aliquote forfetarie;
b. applicano la procedura di riporto del pagamento dell’imposta secondo
l’articolo 63 nLIVA;
e. applicano l’imposizione di gruppo secondo l’articolo 13 nLIVA;
d. hanno la loro sede o uno stabilimento d’impresa nelle valli di Samnaun o
Sampuoir;
e. conseguono oltre il 50 % della loro cifra d’affari con prestazioni eseguite
a un altro contribuente che applica il metodo effettivo e che controllano o
dal quale sono controllati.
2.8.3
Metodo delle AS e opzione per l’imposizione delle prestazioni escluse
dall’imposta (art. 77 cpv. 3 nOIVA)
Chi applica il metodo delle AS non può optare per l’imposizione delle cifre
d’affari escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 nu­­­­meri 1–25,
27 e 29 nLIVA.
50
IVA in breve e info IVA concernente la transizione
Per le prestazioni nell’ambito della produzione naturale (agricoltura, selvicoltura e orticoltura ecc.) come pure per le prestazioni in seno alla medesima collettività pubblica che in base alla vLIVA non erano assoggettate all’imposta
(non esisteva l’obbligo fiscale soggettivo), è possibile optare per la loro imposizione anche in caso di applicazione del metodo delle AS (art. 21 cpv. 2 n. 26
nLIVA e art. 21 cpv. 2 n. 28 nLIVA).
2.8.4
Aliquote saldo (AS) attribuibili
L’AFC fissa le aliquote saldo dopo consultazione delle associazioni dei settori
interessati. Inoltre, l’adeguatezza delle AS viene regolarmente verificata dal
Controllo federale delle finanze.
Con il 1° gennaio 2010, le aliquote saldo passano da 7 a 10. Esse vengono
pubblicate dall’AFC.
2.8.5
Correzioni in caso di cambiamento del metodo di rendiconto
(art. 79 segg. nOIVA)
Al momento del passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle
AS e viceversa non si effettuano più correzioni. Costituisce un’eccezione a
questa regola il fatto di modificare simultaneamente anche il sistema di rendiconto (passaggio dal sistema di rendiconto secondo le controprestazioni ricevute a quello secondo le controprestazioni convenute o viceversa).
In caso di assunzione di un patrimonio nell’ambito della procedura di notifica
da contribuenti che applicano il metodo effettivo, l’assuntore deve pagare
l’imposta all’aliquota d’imposta legale sulla parte che in seguito non utilizza
per un’attività che legittima la deduzione dell’imposta precedente.
Nuovo è inoltre il fatto che il periodo di ammortamento in caso di trasferimento nella sfera esclusa dall’imposta o nella sfera privata di beni immobili
(acquistati, costruiti o trasformati con deduzione dell’imposta precedente, oppure assunti con la procedura di notifica da un contribuente con il metodo di
rendiconto effettivo) sgravati dall’imposta precedente è di 20 anni (finora 5
anni).
2.8.6
Imposta sull’acquisto (art. 91 nOIVA)
Il contribuente deve dichiarare l’imposta sull’acquisto (art. 45–49 nLIVA) alla
corrispondente aliquota d’imposta legale, anche in caso di applicazione del
metodo delle AS (l’importo minimo di CHF 10 000 viene a cadere).
51
Info IVA concernente la transizione 01
2.8.7
Prestazioni a persone strettamente vincolate (art. 94 cpv. 1 nOIVA)
Di principio, l’imposta va pagata sulla controprestazione effettivamente versata, al minimo però sul valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti. Se la persona strettamente vincolata è impiegata e se in base al contratto di lavoro ha diritto a tali prestazioni, fa stato la regolamentazione secondo la cifra 2.3.1. Le prestazioni che devono figurare nel certificato di salario ai fini delle imposte dirette sono sempre considerate come eseguite a
titolo oneroso e vanno di conseguenza pure conteggiate.
2.8.8
Prestazioni al personale (persone non strettamente vincolate,
art. 94 cpv. 2 nOIVA)
Di principio, l’imposta va corrisposta sulla controprestazione pagata. Le prestazioni che devono figurare nel certificato di salario valgono sempre come
eseguite a titolo oneroso e vanno conteggiate con l’imposta (F cifra 2.3.2).
2.8.9
Computo dell’imposta precedente fittizia in caso di rivendita di beni
usati (art. 90 cpv. 2 nOIVA)
La nLIVA consente al contribuente che applica il metodo effettivo di dedurre
un’imposta precedente fittizia, se acquista senza IVA un bene mobile usato e
accertabile per la rivendita, il leasing o la locazione a un acquirente sul territorio svizzero. Ai contribuenti che applicano il metodo delle AS, l’AFC mette a
disposizione una procedura per il computo dell’imposta precedente fittizia,
se:
l
l
il bene è stato acquistato per la rivendita; e
l’acquirente ha la sua sede in territorio svizzero.
Non è determinante se il bene è stato acquistato da un contribuente o da un
non contribuente.
Il contribuente che applica il metodo delle AS e che può e vuole far valere la
deduzione dell’imposta precedente fittizia (non però per il commercio di automobili usate, vedi anche cifra 2.5.2.5.2) per l’allestimento del rendiconto
IVA procede nel modo seguente:
l
52
In una prima fase calcola per il relativo periodo fiscale la cifra d’affari globale e il margine globale dei beni usati venduti. I margini negativi e positivi
possono essere compensati tra loro. A tal fine tutti i beni in questione vanno riportati singolarmente in un’apposita lista;
IVA in breve e info IVA concernente la transizione
l
In una seconda fase dichiara alla cifra 200 del modulo di rendiconto la totalità delle cifre d’affari corrispondenti, conteggiandole con le AS autorizzata alle cifre 320, rispettivamente 330 del modulo di rendiconto;
l In seguito compila in modo completo e firma legalmente il modulo
n. 1055. Da questo modulo risulta la differenza tra l’IVA sulla cifra d’affari
calcolata con l’AS autorizzata e l’IVA sul margine calcolata con l’AS del
6,4 %. A libri, giornali e riviste usati e accertabili secondo l’articolo 25 capoverso 2 lettera a numero 9 nLIVA è applicabile l’AS del 2,0 %. Questa
differenza va dedotta alla cifra 471 del rendiconto IVA. Il modulo n. 1055
è ottenibile presso l’AFC ed è anche scaricabile dal sito internet (www.
estv.admin.ch).
Questa procedura garantisce il computo dell’imposta precedente fittizia.
2.9
Aliquote forfetarie (AF, art. 37 cpv. 5 nLIVA)
La nLIVA menziona espressamente le collettività pubbliche e le istituzioni affini che possono applicare il metodo delle AF (cliniche e scuole private, imprese
di trasporto concessionarie nonché associazioni e fondazioni ecc.). Nell’articolo 97 capoverso 1 nOIVA sono elencate le istituzioni affini.
Con l’introduzione della nLIVA valgono i seguenti termini per i cambiamenti:
Fino al 31 dicembre 2009:
Durata d’applicazione/
cambiamento:
- dal metodo delle AF al
metodo effettivo: 5 anni
- dal metodo effettivo al
metodo delle AF: 15 anni
Dal 1° gennaio 2010:
Durata d’applicazione/
cambiamento:
- dal metodo delle AF al
metodo effettivo: 3 anni
- dal metodo effettivo al
metodo delle AF: 10 anni
Di principio, al momento del passaggio dal metodo effettivo al metodo delle
AF e viceversa non si effettuano più correzioni. Costituisce un’eccezione a
questa regola il fatto di modificare simultaneamente anche il sistema di rendiconto (passaggio dal sistema di rendiconto secondo le controprestazioni ricevute a quello secondo le controprestazioni convenute o viceversa).
Nuovo è inoltre il fatto che il periodo di ammortamento in caso di trasferimento nella sfera esclusa dall’imposta oppure nella sfera privata o sovrana di
beni immobili (acquistati, costruiti o trasformati con deduzione dell’imposta
precedente, oppure assunti con la procedura di notifica da un contribuente
53
Info IVA concernente la transizione 01
con il metodo di rendiconto effettivo) sgravati dall’imposta precedente è di 20
anni (finora 5 anni).
Con il 1° gennaio 2010, le aliquote forfetarie passano da 8 a 10 (F parte I
cifra 4.4.3). Esse vengono pubblicate dall’AFC (analogamente alle AS).
2.10
Procedura di notifica (art. 38 nLIVA)
Per la procedura di notifica valgono di principio le seguenti condizioni:
imponibilità del trasferimento (per legge o in virtù dell’opzione secondo
l’art. 22 nLIVA);
l assoggettamento di tutti i partecipanti;
l esistenza di una fattispecie di riorganizzazione;
l se la ristrutturazione non avviene secondo gli articoli 19 LFus o 61 LIFD:
trasferimento di un patrimonio o parte di esso.
l
Se tutte le summenzionate condizioni sono adempite, la procedura di notifica
va obbligatoriamente applicata se il trasferimento avviene a una persona
strettamente vincolata secondo l’articolo 3 lettera h nLIVA o se l’imposta dovuta sui valori patrimoniali trasferiti, calcolata all’aliquota d’imposta legale,
supera 10 000 franchi (F grafico, allegato VII).
Si è in presenza di una parte di patrimonio solo ancora se esso costituisce un
ramo d’attività ai sensi della LIFD. Di conseguenza, costituisce una parte di patrimonio secondo l’articolo 38 capoverso 1 lettera b LIVA ogni minima unità
autosufficiente di un’impresa. (art. 101 nOIVA).
Nei documenti relativi al trasferimento di patrimonio va fatto riferimento con
un’appropriata menzione alla procedura di notifica. Come sinora non può essere fatto riferimento all’IVA.
Nuovo è il fatto che le notifiche devono essere effettuate nell’ambito del regolare rendiconto IVA (il termine di 30 giorni è soppresso). La dichiarazione
nel rendiconto IVA va effettuata alla cifra 200 e dedotta alla cifra 225 del modulo di rendiconto. Al rendiconto IVA va allegato l’apposito modulo n. 764.
54
IVA in breve e info IVA concernente la transizione
Applicazione volontaria della procedura di notifica (art. 104 nOIVA)
Se ambedue le parti sono contribuenti o lo diventano, la procedura di notifica
è applicabile:
l
l
in caso di trasferimento di fondi o di parti di fondi;
su richiesta del trasferente, se esiste un interesse rilevante.
L’AFC esamina di volta in volta quando esiste un interesse rilevante.
3
3.1
Imposta sull’acquisto (art. 45–49 nLIVA)
Osservazioni introduttive
L’imposta sull’acquisto secondo gli articoli 45–49 nLIVA sostituisce l’ottenimento di prestazioni di servizi di imprese con sede all’estero disciplinato dalla
vLIVA. Rispetto ai precedenti ottenimenti di prestazioni di servizi di imprese
con sede all’estero si verifica tuttavia un ampliamento, in quanto a determinate condizioni il destinatario di prestazioni deve imporre anche le prestazioni
ottenute in base ai contratti d’appalto.
3.2
Campo d’applicazione dell’imposta sull’acquisto (art. 45 nLIVA)
Vanno imposti:
l
le prestazioni di servizi di imprese con sede all’estero non iscritte nel regi­
stro dei contribuenti IVA, purché il luogo della prestazione di servizi si trovi
sul territorio svizzero (art. 8 cpv. 1 nLIVA: principio del luogo del destinatario);
l i supporti di dati senza valore di mercato (con le prestazioni di servizi e i
diritti ivi contenuti). Per supporto di dati senza valore di mercato s’intende
ogni supporto di dati che nel genere e nella natura in cui viene importato,
non può essere acquistato dietro versamento di una controprestazione già
stabilita al momento dell’importazione. È pure considerato supporto di
dati senza valore di mercato il supporto di dati che può essere utilizzato,
come da contratto, dietro pagamento di un diritto di licenza unico e già
stabilito al momento dell’importazione;
l le forniture sul territorio svizzero da parte di imprese con sede all’estero
non iscritte nel registro dei contribuenti, purché tali forniture non soggiacciano all’imposta sull’importazione.
55
Info IVA concernente la transizione 01
Esempio
Se un’impresa non iscritta nel registro dei contribuenti importa in territorio svizzero materiale per l’esecuzione di lavori, l’imposta sull’importazione è di principio dovuta sia sul materiale, sia sulla relativa prestazione in
virtù di un contratto d’appalto. Per contro, se non viene importato materiale, viene a mancare l’oggetto dell’imposta sull’importazione. In tal caso,
la fornitura va imposta e conteggiata con l’AFC dal destinatario della prestazione nell’ambito dell’imposta sull’acquisto (art. 45 cpv. 1 lett. c nLIVA).
Possono diventare contribuenti:
l
l
3.3
tutti i destinatari di prestazioni iscritti come contribuenti, per tutte le prestazioni ottenute;
tutti i destinatari di prestazioni non iscritti come contribuenti (segnatamente anche le persone private) se in un anno civile le prestazioni ottenute superano i 10 000 franchi.
Nascita del debito fiscale (art. 48 nLIVA)
Il debito fiscale relativo all’imposta sull’acquisto sorge con il pagamento della
controprestazione (in caso di ottenimenti di prestazioni di servizi secondo la
vLIVA al momento della loro ricezione).
Per i contribuenti che allestiscono il rendiconto secondo le controprestazioni
convenute il debito fiscale sorge al momento della ricezione della fattura e, in
caso di prestazioni senza fatturazione, al momento del pagamento della controprestazione.
3.4
Aliquota d’imposta e base di calcolo (art. 46 nLIVA)
L’ottenimento di prestazioni è di principio imponibile all’aliquota normale.
Costituiscono un’eccezione le prestazioni alle quali, in caso di prestazioni eseguite in territorio svizzero, è applicabile l’aliquota ridotta (art. 25 nLIVA). Ciò
vale anche per i contribuenti che applicano i metodi delle AS o AF. La controprestazione per le prestazioni imponibili s’intende per principio senza IVA (la
controprestazione corrisponde al 100 %). La controprestazione comprende
tutte le prestazioni connesse (p. es. materiale e lavoro al momento dell’ottenimento della prestazione, spese di trasporto, porti e altre spese).
56
IVA in breve e info IVA concernente la transizione
3.5
Dichiarazione dell’imposta sull’acquisto (art. 47 nLIVA)
Il destinatario della prestazione già iscritto come contribuente deve dichiarare
spontaneamente le prestazioni che soggiacciono all’imposta sull’acquisto nei
propri rendiconti IVA.
Per il destinatario della prestazione non iscritto come contribuente fa stato
quanto segue:
4
4.1
l
in caso di ottenimento di prestazioni di servizi e d’importazione di supporti di dati senza valore di mercato, il destinatario della prestazione deve annunciarsi spontaneamente per scritto all’AFC entro 60 giorni dalla fine
dell’anno civile in cui si è verificato l’ottenimento (art. 47 cpv. 2 in relazione con l’art. 66 cpv. 3 nLIVA);
l
per contro, in caso di ottenimento di forniture che soggiacciono
all’imposta sull’acquisto (art. 45 cpv. 1 lett. c nLIVA), l’autorità competente lo informa per scritto riguardo all’assoggettamento all’imposta
sull’acquisto e lo esorta a dichiarare l’imposta dovuta.
Diritto procedurale
Correzione di lacune nel rendiconto (finalizzazione, art. 72 nLIVA)
La nLIVA impone al contribuente di riconciliare i rendiconti di un periodo fiscale con la rispettiva chiusura annuale e correggere eventuali lacune. La correzione va effettuata al più tardi nel rendiconto allestito per il periodo in cui
cade il 180° giorno dalla fine dell’esercizio contabile in questione. Le lacune
riscontrate vanno comunicate all’AFC con un rendiconto di rettifica scaricabile
dal sito internet (www.estv.admin.ch). Se allo scadere di 240 giorni dalla fine
dell’esercizio contabile non è pervenuto alcun rendiconto di rettifica, l’AFC
presuppone che i rendiconti inviati dal contribuente sono completi e corretti e
che il periodo fiscale è stato finalizzato. Sull’ammontare d’imposta dichiarato
a posteriori è dovuto un interesse moratorio.
Il contribuente deve inoltrare un rendiconto di rettifica unicamente se ha constatato lacune nei propri rendiconti nell’ambito della stesura della chiusura
annuale.
I rendiconti di rettifica non sostituiscono i rendiconti ordinari. Le dichiarazioni
vanno ancora effettuate in corrispondenza del rispettivo periodo. Le correzioni per l’anno corrente vanno effettuate come finora. Il contribuente deve rettificare anche le lacune anteriori.
57
Info IVA concernente la transizione 01
4.2
Controlli da parte dell’AFC (art. 78 nLIVA)
Dal 1° gennaio 2010 i controlli fiscali si svolgono in base all’articolo 78 nLIVA;
ciò vale anche per i periodi fiscali che rientrano nel campo d’applicazione della vLIVA.
A questo proposito vale segnatamente quanto segue:
l
un controllo viene preannunciato dall’AFC per scritto e deve essere concluso entro 360 giorni dal suo annuncio con un avviso di tassazione;
quest’ultimo indica l’ammontare del credito fiscale per i periodi controllati
e viene notificato mediante una decisione che il contribuente, se non è
d’accordo, può impugnare con reclamo entro 30 giorni;
l lo scritto che preannuncia un controllo comporta l’interruzione della
prescrizione;
l dati i brevi termini di prescrizione, un rinvio da parte del contribuente di
un controllo preannunciato per scritto non è di principio previsto;
l il contribuente può chiedere l’esecuzione di un controllo; tuttavia, va rilevato che ciò non sarà ancora possibile a partire dal 1° gennaio 2010.
58
IVA in breve e info IVA concernente la transizione
Parte III
Questioni specifiche alla transizione
1
Applicazione del diritto anteriore (art. 112 cpv. 1 nLIVA)
Le disposizioni della vLIVA e le loro prescrizioni d’esecuzione rimangono ancora applicabili, sotto riserva delle disposizioni concernenti il diritto procedurale
e concernenti la seguente cifra 2, a tutti i fatti e rapporti di diritto sorti durante la loro validità. La prescrizione continua ad essere retta dagli articoli 49 e 50
vLIVA. Altrimenti, il nuovo diritto procedurale (ossia le disposizioni del titolo
quinto nLIVA, ad eccezione dell’art. 91) è applicabile a tutti i procedimenti
pendenti al momento della sua entrata in vigore. Occorre inoltre rilevare che
la correzione annuale dei rendiconti IVA (cosiddetta finalizzazione, vedi parte II cifra 4.1) deve essere eseguita la prima volta alla fine del primo periodo
fiscale che scade sotto il nuovo diritto, ossia nel 2011. Per i periodi di rendiconto fino alla fine del 2009 è ancora valido il procedimento descritto al
nm. 968 delle Istruzioni 2008 sull’IVA.
2
Periodo in cui la prestazione è eseguita e momento della fatturazione (art. 112 cpv. 2 e 3 nLIVA)
Le nuove disposizioni sono applicabili a tutti i fatti e rapporti che sorgono
dopo l’entrata in vigore della nLIVA. Lo stesso vale per tutte le prestazioni effettuate dopo il 1° gennaio 2010. Le prestazioni effettuate interamente o parzialmente fino al 31 dicembre 2009 vanno invece giudicate secondo la vLIVA.
Il criterio di delimitazione è la data o il periodo in cui è eseguita la prestazione.
Occorre tener conto di questi principi se la fatturazione delle prestazioni non
avviene nello stesso anno in cui esse sono effettuate.
Le prestazioni effettuate parzialmente fino al 31 dicembre 2009 e parzialmente a partire dal 1° gennaio 2010 vanno ripartite nella fattura secondo il periodo in cui sono state effettuate. Occorre rilevare che le prestazioni parziali possono avere una qualificazione differente in funzione se esse sono eseguite
sotto il regime della vLIVA o sotto il regime della nLIVA.
Si attira l’attenzione dei contribuenti in particolare sui casi seguenti:
l
prestazioni per la cui imposizione si intende optare;
cessazione dell’opzione;
l combinazioni di prestazioni;
l acconti;
l pagamenti anticipati;
l
59
Info IVA concernente la transizione 01
l
l
deduzione dell’imposta precedente fittizia; esercizio della deduzione
dell’imposta precedente;
soppressione dell’imposta sul consumo proprio per lavori su costruzioni;
correzione della deduzione dell’imposta precedente.
Anche per quanto concerne il diritto alla deduzione dell’imposta precedente è
determinante il periodo in cui la prestazione è effettuata (la contabilizzazione
o il pagamento non sono rilevanti).
Esempio
La fattura per due diligence del 26 novembre 2009 concernente l’acquisto di
partecipazioni durante l’anno 2009 è pagata il 15 gennaio 2010. È applicabile
la vLIVA e non vi è quindi diritto alla deduzione dell’imposta precedente.
3
Assoggettamento
I principi per la determinazione dell’assoggettamento si trovano nella parte II
cifre 2.1.1–2.1.8.
Alcune imprese dovranno interrogarsi se, a partire dal 1° gennaio 2010, diverranno o rimarranno contribuenti oppure se potranno essere radiate dal registro dei contribuenti IVA. Per il calcolo del limite di cifra d’affari è determinante la cifra d’affari realizzata nel corso dei 12 mesi precedenti, ossia la cifra
d’affari realizzata nel 2009 (senza l’IVA dovuta sulle controprestazioni). Occorre tener conto sia delle controprestazioni provenienti da prestazioni imponibili sul territorio svizzero, sia delle prestazioni esenti dall’imposta. Se l’attività è stata esercitata durante meno di 12 mesi, la cifra d’affari deve essere riportata su un anno intero (art. 11 nOIVA).
3.1
Radiazione dal registro dei contribuenti IVA
Le imprese iscritte finora nel registro dei contribuenti IVA che, secondo le disposizioni della nLIVA, non adempiono più le condizioni per l’assoggettamento sulla base delle cifre realizzate nel 2009, sono esentate dall’assoggettamento a partire dal 1° gennaio 2010 e possono chiedere all’AFC la loro radiazione dal registro dei contribuenti IVA fino al 31 gennaio 2010. Si considera che le imprese che non annunciano la fine dell’assoggettamento
rinunciano all’esenzione dall’assoggettamento e rimangono quindi iscritte
quali contribuenti IVA almeno per un periodo fiscale.
60
IVA in breve e info IVA concernente la transizione
3.2
Iscrizione nel registro dei contribuenti IVA
Un’impresa che realizza una cifra d’affari annua proveniente da prestazioni
imponibili per un importo pari o superiore a 100 000 franchi, rispettivamente
150 000 franchi (F parte II cifra 2.1), deve annunciarsi spontaneamente per
scritto al più tardi entro il 31 gennaio 2010 per l’iscrizione nel registro dei
contribuenti IVA. Si raccomanda di procedere in tempo ai relativi lavori preparatori (p. es. richiesta di un numero IVA, adattamenti informatici).
L’annuncio quale contribuente IVA può essere fatto tramite internet (www.
estv.admin.ch) o per scritto (indirizzo vedi retro).
4
Sgravio fiscale successivo (art. 113 cpv. 2 nLIVA)
Le disposizioni concernenti lo sgravio fiscale successivo giusta l’articolo 32
nLIVA concernono tutti i casi per i quali i presupposti per la deduzione dell’imposta precedente si verificano successivamente; esse sono quindi applicabili
alle prestazioni per le quali non era dato il diritto alla deduzione dell’imposta
precedente prima dell’entrata in vigore della nLIVA. Occorre inoltre osservare
che i beni e le prestazioni di servizi utilizzati devono essere ancora disponibili al momento in cui subentra il diritto alla deduzione dell’imposta precedente. Ciò non è di regola (più) il caso per le prestazioni di servizi nell’ambito
della consulenza, della contabilità, del reclutamento di personale, del management e della pubblicità, poiché si presume che siano consumate già al momento dell’acquisto (art. 72 cpv. 2 nOIVA).
L’articolo 165 nOIVA precisa invece quando le disposizioni sullo sgravio fiscale
successivo non sono applicabili, ossia in particolare in caso di:
a. flussi di mezzi finanziari non considerati controprestazioni
(art. 18 cpv. 2 nLIVA) che, con l’entrata in vigore del nuovo diritto, non
comportano più la riduzione della deduzione dell’imposta precedente secondo l’articolo 33 capoverso 2 nLIVA (p. es. doni);
b. prestazioni proprie imposte nell’ambito del consumo proprio per lavori su
costruzioni secondo l’articolo 9 capoverso 2 vLIVA.
Se un bene o una prestazione di servizi è stato utilizzato durante il periodo
compreso tra la ricezione della prestazione (o l’importazione) e il verificarsi dei
presupposti per la deduzione dell’imposta precedente, l’imposta precedente
deducibile si limita al valore attuale del bene o della prestazione di servizi. Il
61
Info IVA concernente la transizione 01
valore attuale, indipendentemente dal trattamento contabile, va calcolato nel
modo seguente:
l
per i beni mobili e per le prestazioni di servizi, il valore d’acquisto è ridotto
linearmente del 20 % per ogni anno trascorso;
l per i beni immobili, il valore d’acquisto è ridotto linearmente del 5 % per
ogni anno trascorso.
L’imposta precedente può essere dedotta interamente sui beni e sulle prestazioni di servizi che non sono stati utilizzati.
I calcoli e i dettagli in merito allo sgravio fiscale successivo devono di principio
essere allegati al modulo di rendiconto IVA.
5
5.1
Possibilità di scelta
Principi (art. 114 nLIVA)
Con l’entrata in vigore della nLIVA i contribuenti possono di nuovo avvalersi
delle possibilità di scelta previste da questa legge. Nella misura in cui le possibilità di scelta soggiacciono a determinati termini, questi ultimi decorrono
nuovamente dalla data di entrata in vigore della nLIVA (art. 114 cpv. 1 nLIVA).
Se il contribuente non si esprime sulle possibilità di scelta entro 90 giorni
dall’entrata in vigore della nLIVA (ossia entro il 31 marzo 2010), si presume
che mantenga la sua scelta precedente, per quanto ciò sia giuridicamente
possibile (art. 114 cpv. 2 nLIVA).
L’articolo 114 nLIVA concerne segnatamente le possibilità di scelta seguenti:
l
l
l
l
l
passaggio al sistema di rendiconto delle controprestazioni ricevute o convenute;
passaggio al metodo effettivo;
passaggio al metodo delle AS;
passaggio al metodo delle AF;
passaggio all’imposizione di gruppo o cessazione dell’imposizione di
gruppo oppure modifica della composizione o dell’organizzazione del
gruppo.
Inoltre, è possibile passare al forfait bancario o alla correzione della deduzione
dell’imposta precedente secondo la determinazione effettiva (il termine per
esercitare la scelta è pure il 31 marzo 2010).
62
IVA in breve e info IVA concernente la transizione
5.2
Correzione successiva a seguito delle possibilità di scelta (AS/AF)
In caso di cambiamento del metodo di rendiconto può rivelarsi necessaria una
correzione successiva al 31 dicembre 2009. Sotto la vLIVA, il metodo delle AS
deve essere applicato durante 5 anni al minimo. Chi cambia anticipatamente
il metodo di rendiconto per applicare il metodo effettivo deve procedere a
una correzione, se non ha sempre applicato il metodo delle AS oppure se ha
ripreso, negli ultimi 5 anni, un patrimonio nell’ambito della procedura di notifica da un contribuente che applica il metodo effettivo. Di regola, per il calcolo della correzione successiva, è determinante il valore di bilancio (scorta merci, mezzi d’esercizio e beni d’investimento). In tal caso, è applicabile l’aliquota
d’imposta legale valevole prima del cambiamento del metodo di rendiconto. Il
valore è ridotto di 1/60 per ogni mese interamente o parzialmente trascorso
(cifra 4.3.3.2 dell’opuscolo speciale n. 3 “Aliquote saldo” valevole dal 1° gennaio 2008).
6
Opzione per l’imposizione di prestazioni escluse dall’imposta
(art. 22 nLIVA)
Oltre alle spiegazioni della parte II cifra 2.2.2.2, occorre tener conto di quanto
segue.
6.1
Conseguenze eventuali dell’opzione per chi è già iscritto nel registro
dei contribuenti IVA
I contribuenti che desiderano imporre, a partire dal 1° gennaio 2010, determinate prestazioni giusta l’articolo 22 nLIVA, non devono prendere alcun
provvedimento amministrativo nei confronti dell’AFC. Manifestano la loro volontà di optare indicando chiaramente nelle fatture l’importo d’IVA all’aliquota d’imposta determinante.
6.2
Conseguenze eventuali dell’opzione per chi non è ancora iscritto nel
registro dei contribuenti IVA e desidera imporre volontariamente le
prestazioni
Le imprese che sono esentate dall’assoggettamento giusta l’articolo 10 capoverso 2 o l’articolo 12 capoverso 3 nLIVA devono dapprima rinunciare
all’esenzione dall’assoggettamento (art. 11 nLIVA) e, in seguito, possono optare per l’imposizione delle prestazioni giusta l’articolo 22 nLIVA.
Occorre inoltre tener conto delle spiegazioni della cifra 7.
63
Info IVA concernente la transizione 01
6.3
Inizio e fine dell’opzione; sgravio fiscale successivo e imposizione del
consumo proprio (modifica d’utilizzazione)
All’inizio dell’opzione giusta l’articolo 22 nLIVA è possibile far valere un eventuale sgravio fiscale successivo (art. 32 nLIVA). Alla fine dell’opzione si deve
procedere invece a una correzione della deduzione dell’imposta precedente
sotto forma di un’imposizione del consumo proprio (art. 31 nLIVA).
7
Deduzione dell’imposta precedente fittizia
(art. 28 cpv. 3 nLIVA; art. 62–64 nOIVA)
L’imposizione dei margini viene sostituita dal sistema della deduzione dell’imposta precedente fittizia. Il contribuente può dedurre un’imposta precedente
fittizia dall’importo che ha versato se, nell’ambito della sua attività imprenditoriale (parte II cifra 2.1.1) che legittima la deduzione dell’imposta precedente
secondo l’articolo 28 segg. nLIVA, ha acquistato senza IVA un bene mobile
usato e accertabile per fornirlo (vendita, locazione o leasing) a un acquirente
sul territorio svizzero.
In cambio, il contribuente deve imporre la controprestazione complessiva in
caso di vendita, locazione o leasing del bene mobile usato e accertabile. Può
indicare chiaramente l’IVA sul giustificativo di vendita (p. es. contratto, fattura, quietanza, nota di credito).
Gli articoli 62–64 nOIVA e la parte II cifra 2.5.2.5 contengono ulteriori informazioni concernenti la deduzione dell’imposta precedente fittizia, segnatamente su che cosa è un bene usato, nonché su quando la deduzione dell’imposta precedente fittizia è possibile rispettivamente non è ammessa.
Nel 1° trimestre 2010 (eccezionalmente – senza diritto a interessi rimunerato­ri – anche successivamente, entro il termine di prescrizione) è possibile dichiarare una correzione unica ai sensi di uno sgravio dello stock per il 1° gennaio 2010 alla cifra 410 del modulo di rendiconto IVA. Siccome i suddetti beni
sono destinati alla fornitura e non vengono impiegati come mezzi d’esercizio,
non occorre tener conto di ammortamenti ai sensi dell’articolo 32 nLIVA.
Occorre allestire una distinta dei beni mobili usati e accertabili che sono stati
acquistati senza IVA per fornirli a un acquirente sul territorio svizzero, ossia
per i quali non è stata fatta valere alcuna deduzione dell’imposta precedente.
La distinta contiene indicazioni sui valori relativi ai prezzi d’acquisto dei singoli
beni, nonché data d’acquisto, fornitore, descrizione del bene accertabile e
numero di matricola. Per il calcolo dell’imposta, il prezzo d’acquisto si considera il valore, imposta inclusa (107,6 %).
64
IVA in breve e info IVA concernente la transizione
Eccenzionalmente, la distinta non va allegata al modulo di rendiconto contrariamente a quanto indicato alla cifra 410. La distinta va conservata con gli altri
dettagli di rendiconto e inoltrata solo su richiesta.
Esempio
Stock dei suddetti beni descritti
per il 1° gennaio 2010 (importo al 107,6 %):
CHF 100’000.00
Deduzione dell’imposta precedente fittizia
nel 1° trimestre 2010 (7,6 % di 107,6 %):
CHF
7’063.20
I contribuenti che sinora hanno applicato l’imposizione dei margini anche
se avevano ricevuto i beni usati e accertabili da fornitori contribuenti con il
trasferimento dell’IVA (e non avevano quindi fatto valere la deduzione
dell’imposta precedente al momento dell’acquisto), possono pure procedere,
nel 1° trimestre 2010 o più tardi, allo sgravio fiscale successivo sui beni acquistati gravati di IVA in stock (in ragione dell’imposta precedente finora non
fatta valere).
8
8.1
Edificazioni per proprio conto e per conto di terzi
Modo di procedere in presenza di edificazioni per proprio conto
che si trovano ancora in fase di costruzione al 31 dicembre 2009
Per le edificazioni per proprio conto ancora in fase di costruzione al momento
del passaggio dalla vLIVA alla nLIVA, vanno determinate le spese d’investimento sostenute fino al 31 dicembre 2009 compreso, dichiarandole a titolo
di consumo proprio per lavori su costruzioni secondo le cifre 17.3–17.6
dell’opuscolo n. 4 “Edilizia“, rispettivamente le cifre 7.3.3–7.3.6 dell’opuscolo speciale n. 4 “Consumo proprio” (edizioni valevoli dal 1° gennaio 2008).
Questo modo di procedere vale per tutte le edificazioni (singolo oggetto, progetto globale o fase di costruzione), per le quali l’inizio dei lavori è avvenuto
prima del 1° gennaio 2010 e che sono considerate effettuate per proprio conto secondo la cifra 15.1 lettere a–c dell’opuscolo n. 4 “Edilizia” rispettivamente la cifra 7.1.1 lettere a–c dell’opuscolo speciale n. 4 “Consumo proprio”
(edizioni valevoli dal 1° gennaio 2008). Il trattamento fiscale riservato a queste edificazioni al momento dell’inizio dei lavori su costruzioni (fornitura, risp.
consumo proprio) va applicato fino alla loro ultimazione e i lavori vanno imposti a titolo di fornitura, rispettivamente a titolo di consumo proprio (questi ultimi solo fino al 31 dicembre 2009).
65
Info IVA concernente la transizione 01
Per maggiori precisazioni in relazione alle edificazioni per proprio conto fino
al 31 dicembre 2009 vedi parte II cifra 2.5.3.2, rispettivamente a partire dal
1° gennaio 2010 vedi parte II cifra 2.5.3.3.
8.2
Edificazioni per conto di terzi
In presenza di edificazioni per conto di terzi secondo la cifra 16 dell’opuscolo
n. 4 “Edilizia”, rispettivamente la cifra 7.2 dell’opuscolo speciale n. 4 “Consumo proprio” (edizioni valevoli dal 1° gennaio 2008), il trattamento fiscale non
comporta modifiche fra la vLIVA e la nLIVA.
9
Sgravio fiscale successivo al 1° gennaio 2010 sulla parte di lusso
di veicoli aziendali
Nell’ambito dell’attività imprenditoriale imponibile, e purché sia ammessa la
deduzione dell’imposta precedente secondo l’articolo 28 segg. nLIVA, è possibile far valere lo sgravio fiscale successivo sul valore attuale attivato della
parte di lusso di un veicolo aziendale (parte del valore d’acquisto
> CHF 100 000) tenuto conto del deprezzamento.
Esempio 1
Acquisto di un veicolo il 15 settembre 2007 per 140 000 franchi IVA esclusa.
Parte di lusso:
28,57 %
Imposta precedente deducibile secondo
giustificativo:
Parte di lusso (senza diritto alla deduzione
dell’imposta precedente):
Imposta precedente deducibile
autorizzata/fatta valere:
(40’000 di 140’000)
CHF
10’640
CHF
3’040
CHF
7’600
CHF 1’216
Ammortamento 2007: 20 %
Ammortamento 2008: 20 %
Ammortamento 2009: 20 %
Valore attuale:
40 %
Sgravio fiscale successivo 40 % di 3’040 franchi
66
IVA in breve e info IVA concernente la transizione
10
Rendiconto concernente l’IVA
A causa dell’introduzione della nLIVA, anche il modulo di rendiconto IVA ha
dovuto essere adattato, ma il principio di base è che le informazioni non vanno determinate differentemente e vanno registrate come finora.
Per quanto la nuova delimitazione prevista tra le cifre d’affari considerate conseguite all’estero e le cifre d’affari considerate conseguite sul territorio svizzero esenti dall’imposta non può (ancora) essere attuata, i valori della cifra 221
del modulo di rendiconto (prestazioni all’estero) possono, secondo una
soluzione transitoria valida fino al 31 dicembre 2010, essere dichiarati alla
cifra 220 del modulo di rendiconto (prestazioni esenti).
I contribuenti che non sono in grado di attuare i cambiamenti necessari per le
singole posizioni nel rendiconto IVA in tempo per il 1° gennaio 2010 sono invitati ad annunciarsi alla persona competente dell’AFC (il numero di telefono
figura sul modulo di rendiconto).
L’articolo 128 capoverso 1 nOIVA cita ulteriori documenti che il contribuente
deve presentare su richiesta dell’AFC. Ciò non rappresenta un cambiamento
rispetto alla prassi attuale riguardo al genere e all’entità di documenti richiesti
al contribuente. Per questo motivo, l’articolo 128 capoverso 4 nOIVA stabilisce anche che la richiesta di alcuni di questi documenti da parte dell’AFC non
costituisce un controllo ai sensi dell’articolo 78 nLIVA.
L’articolo 128 capoverso 2 nOIVA descrive in modo più dettagliato quali esigenze deve soddisfare la riconciliazione delle cifre d’affari. La disposizione esige che sia raggiunta la concordanza tra la dichiarazione per il periodo fiscale e
la chiusura di fine anno, considerando le diverse aliquote d’imposta, rispettivamente le aliquote saldo o forfetarie, ed elenca alcuni esempi di quali fattori
devono eventualmente essere presi in considerazione. Di principio, anche in
futuro sarà sufficiente effettuare la riconciliazione delle cifre d’affari così
come finora secondo quanto esposto nel nm. 968 delle Istruzioni 2008
sull’IVA.
67
***
Info IVA concernente la transizione 01
68
IVA in breve e info IVA concernente la transizione
I
Allegato
Luogo della prestazione di servizi
Trattasi di prestazioni di servizi quali
trattamenti e terapie, prestazioni di cura,
cura del corpo, ecc., che di norma sono
eseguite direttamente a persone fisiche
presenti?
sì
Luogo in cui il
prestatore ha la sede
(art. 8 cpv. 2 lett. a+b
LIVA)
no
Trattasi di prestazioni di servizi di
agenzie di viaggio o
di natura organizzativa?
sì
no
Trattasi di prestazioni
culturali, artistiche, sportive, scientifiche,
didattiche, di intrattenimento o
analoghe?
sì
Luogo in cui la
prestazione è
effettivamente eseguita
(art. 8 cpv. 2 lett. c+d
LIVA)
no
Trattasi di prestazioni della ristorazione?
sì
no
Trattasi di prestazioni di
trasporto di persone?
sì
Luogo in cui è
effettuato il tragitto
(art. 8 cpv. 2 lett. e
LIVA)
sì
Luogo in cui si trova il
fondo
(art. 8 cpv. 2 lett. f
LIVA)
no
Trattasi di prestazioni di servizi relative a
un fondo?
no
Trattasi di prestazioni di
alloggio?
sì
no
Trattasi di prestazioni di servizi
nell’ambito della cooperazione
internazionale allo sviluppo?
no
Articolo generico
Sede del destinatario della
prestazione
(art. 8 cpv. 1 LIVA)
69
sì
Luogo cui la
prestazione è destinata
(art. 8 cpv. 2 lett. g
LIVA)
70
sì
Cifra d’affari delle
prestazioni imponibili
> CHF 100'000?
no
Società sportive o
culturali o istituzioni di
utilità pubblica?
sì
sì
no
no
Assoggettamento
sì
Rinuncia
all’esenzione dall’assoggettamento?
sì
Cifra d’affari delle
prestazioni imponibili
> CHF 150'000?
no
Assoggettamento
Attività imprenditoriale
ai sensi
dell’art. 10 cpv. 1 LIVA?
II
no
sì
Rinuncia
all’esenzione dall’assoggettamento?
no
Esenzione dall’assoggettamento
Esenzione dall’assoggettamento
Nessun assoggettamento
Info IVA concernente la transizione 01
IVA in breve e info IVA concernente la transizione
III
Assoggettamento delle collettività pubbliche
Servizio autonomo/unità di servizi autonomi/
altri enti di diritto pubblico
Prestazione complessiva/cifra d’affari complessiva
Prestazioni escluse dall’imposta
secondo l’art. 21 cpv. 2 n. 28 LIVA
(prestazioni effettuate in seno alla
medesima collettività pubblica)
Prestazioni imponibili
= cifra d’affari determinante
sì
Cifra d’affari da prestazioni imponibili
eseguite a terzi che non sono collettività
pubbliche
> CHF 25'000
no
Esenzione
dall’assoggettamento
sì
Cifra d’affari da prestazioni imponibili
eseguite a terzi che non sono collettività
pubbliche e ad altre collettività pubbliche
> CHF 100'000
sì
Assoggettamento
Da imporre:
cifra d’affari proveniente da prestazioni
eseguite a terzi che non sono collettività
pubbliche, nonché ad altre collettività
pubbliche e istituzioni affini
71
no
Info IVA concernente la transizione 01
Rendiconto IVA secondo il metodo effettivo
Periodo di rendiconto:
Da inoltrare e pagare entro il:
Valuta (interesse moratorio dal):
N.IVA:
N.Rif.:
B
I. CIFRA D’AFFARI (i citati articoli si riferiscono alla legge federale del 12 giugno 2009 sull’IVA) Cifra
Totale delle controprestazioni convenute o ricevute (art. 39), incluse quelle inerenti
a trasferimenti mediante procedura di notifica e a prestazioni all’estero
200
Controprestazioni contenute nella cifra 200 conseguite con prestazioni non imponibili (art. 21)
per la cui imposizione si è optato in virtù dell’art. 22
205
Deduzioni:
Cifra d’affari CHF
220
Prestazioni all’estero
221
+
Trasferimenti mediante procedura di notifica (art. 38; vogliate p.f. inoltrare anche
il modulo n. 764)
225
+
230
+
235
+
280
+
Prestazioni non imponibili (art. 21) per la cui imposizione non si è optato in virtù dell’art. 22
Diminuzioni della controprestazione
Diversi ................................................................................................................
II. CALCOLO DELL’IMPOSTA
Totale cifre 220-280
=–
Prestazioni CHF
all’aliquota applicabile
Prestazioni imponibili all’aliquota normale
+
Prestazioni imponibili all’aliquota ridotta
+
289
=
299
IM
Cifra d’affari imponibile complessiva (cifra 200, dedotta la cifra 289)
Cifra d’affari CHF
EN
Prestazioni esenti dall’imposta (p. es. esportazioni; art. 23), prestazioni esenti a beneficiari
istituzionali e persone beneficiarie (art. 107 LIVA)
Imposta CHF / cts.
all’aliquota applicabile
300
+
7,6%
310
+
2,4%
Prestazioni imponibili all’aliquota speciale per l’alloggio+
340
+
3,6%
+
380
+
SP
EC
IV
Imposta sull’acquisto
Totale dell’imposta dovuta (cifre 300-380)
Imposta CHF / cts.
Imposta precedente su costi del materiale e prestazioni di servizi
400
Imposta precedente su investimenti e altri costi d’esercizio
405
+
Sgravio fiscale successivo (art. 32; vogliate p.f. allegare una distinta dettagliata)
410
+
utilizzaz
Correzioni dell’imposta precedente: doppia utilizzazione
(art. 30), consumo proprio (art. 31)
415
–
Riduzioni della deduzione dell’imposta precedente: non controprestazioni come sussidi,
tasse di soggiorno ecc. (art. 33 cpv. 2)
420
–
Importo da versare all’Amministrazione federale delle contribuzioni
500
Credito del contribuente
510
=
=
Sussidi, tasse di soggiorno e simili, contributi per lo smaltimento dei rifiuti e le aziende fornitrici
d’acqua (lett. a-c)
900
Doni, dividendi, risarcimenti dei danni ecc. (lett. d-l)
910
Il/la sottoscritto/a conferma l’esattezza della sua dichiarazione:
Data
Ufficio contabile
Telefono
399
Totale cifre 400-420
=–
III. ALTRI FLUSSI DI MEZZI FINANZIARI (art. 18 cpv. 2)
72
=
Firma legale
479
IVA in breve e info IVA concernente la transizione
V
Rendiconto IVA secondo il metodo delle aliquote saldo
Periodo di rendiconto:
Da inoltrare e pagare entro il:
Valuta (interesse moratorio dal):
N.IVA:
N.Rif.:
B
I. CIFRA D’AFFARI (i citati articoli si riferiscono alla legge federale del 12 giugno 2009 sull’IVA) Cifra
Totale delle controprestazioni convenute o ricevute (art. 39), incluse quelle inerenti
a trasferimenti mediante procedura di notifica e a prestazioni all’estero
Deduzioni:
Cifra d’affari CHF
Prestazioni esenti dall’imposta (p. es. esportazioni; art. 23), prestazioni esenti a beneficiari
istituzionali e persone beneficiarie (art. 107)
220
Prestazioni all’estero
221
+
Trasferimenti mediante procedura di notifica (art. 38; vogliate p.f. inoltrare anche
il modulo n. 764)
225
+
Prestazioni non imponibili (art. 21) per la cui imposizione non si è optato in virtù dell’art. 22
230
+
Diminuzioni della controprestazione
235
+
Diversi ................................................................................................................
280
Cifra d’affari imponibile complessiva (cifra 200, dedotta la cifra 289)
299
+
Prestazioni
+
C
E
+
Imposta sull’acquisto
+
Computo dell’imposta secondo il modulo n. 1050
Computo dell’imposta secondo il modulo n. 1055
+
Totale cifre 220-280
289
=
Prestazioni CHF
all’aliquota applicabile
Imposta CHF / cts.
all’aliquota applicabile
320
+
(2a aliquota)
330
+
+
+
380
Imposta CHF / cts.
=
399
470
471
+
+
–
Totale cifre 470-471
–
Importo da versare all’Amministrazione federale delle contribuzioni
500
Credito del contribuente
510
=–
=
=
III. ALTRI FLUSSI DI MEZZI FINANZIARI (art. 18 cpv. 2)
Sussidi, tasse di soggiorno e simili, contributi per lo smaltimento dei rifiuti e le aziende fornitrici
d’acqua (lett. a-c)
900
Doni, dividendi, risarcimenti dei danni ecc. (lett. d-l)
910
Il/la sottoscritto/a conferma l’esattezza della sua dichiarazione:
Data
Ufficio contabile
Telefono
73
=–
(1a aliquota)
P
S
Totale dell’imposta dovuta (cifre 300-380)
N
E
IM
II. CALCOLO DELL’IMPOSTA
Prestazioni
Cifra d’affari CHF
200
Firma legale
479
Info IVA concernente la transizione 01
VI
Diagramma decisionale per la delimitazione fra prestazione a titolo
oneroso e consumo proprio
Titolare d’impresa
individuale
incl. persone vicine che
non lavorano nell’impresa
Persona strettamente vincolata
incl. persone a essa vicine che
non lavorano nell’impresa
Prestazione a
condizioni di
favore
Prestazione
gratuita
Prelievo per il
fabbisogno privato
Consumo proprio
art. 31 cpv. 2
lett. a LIVA
Nessun limite di
franchigia
74
Analoga prestazione
sarebbe eseguita gratis
pure a terzi indipendenti
sì
Regalo
occasionale
no
Carattere di
consumo
Consumo proprio
art. 31 cpv. 2
lett. c LIVA
Limite di
franchigia
CHF 500
Prestazione a
titolo oneroso
art. 24 cpv. 2
LIVA
Valore come fra
terzi indipendenti
IVA in breve e info IVA concernente la transizione
Personale
senza partecipazione determinante
Prestazione
gratuita
Ribassi
per persona
e anno
Pretesa giuridica
Criteri del
certificato di salario
fino a
CHF 500
oltre
CHF 500
sì
Salario
in natura
Prestazione a
titolo oneroso
art. 24 cpv. 1 LIVA
Controprestazione
effettivamente
ricevuta
75
Prestazione motivata da ragioni
socioaziendali o altre speciali
ragioni imprenditoriali
Prestazione a
condizioni di favore
Prestazione a
titolo oneroso
art. 24 cpv. 3 LIVA
Criteri di valore
secondo il
certificato di
salario
no
“Regalo”
Consumo proprio
art. 31 cpv. 2
lett. c LIVA
Limite di franchigia
CHF 500
Esempi:
messa a disposizione di
mezzi d’esercizio (CO 327),
p. es. notebook, spese in
relazione ai nidi d’infanzia,
ai decessi di collaboratori,
al risanamento del debito di
singoli collaboratori ecc.
Nessun rapporto
di prestazione
Nessun
consumo proprio
Info IVA concernente la transizione 01
VII
Presupposti per il trasferimento mediante procedura di notifica
Le prestazioni
trasferite sono
imponibili?
no
sì
I partecipanti
sono
contribuenti(1)?
no
sì
Ristrutturazione
secondo la Lfus o
gli art.19/61 LIFD?
Trasferimento
di un patrimonio
o di una parte di
esso?
no
sì
sì
Imposta sul prezzo
di vendita
> CHF 10'000?
Trasferimento di
fondi o di parti di essi
oppure interesse
rilevante(2)?
no
sì
sì
no
Persona
strettamente
vincolata?
no
Procedura
di notifica
Procedura
di notifica
Procedura
di notifica
obbligatoria
facoltativa
non applicabile
sì
no
(1) La condizione è adempita se l‘assuntore del patrimonio diventa contribuente solo in
seguito all‘assunzione
(2) Su richiesta del trasferente
76
Competenze
L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) è competente per
• la riscossione dell’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero;
• la riscossione dell’imposta sull’acquisto di prestazioni eseguite da imprese
con sede all’estero.
L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) è competente per
• la riscossione dell’imposta sull’importazione di beni.
Le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti.
Potete raggiungere la Divisione principale IVA come segue:
per scritto:
Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna
per fax:
031 325 75 61
per e-mail:
[email protected]
Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo
postale, il vostro numero di telefono e, se disponibile,
il vostro N.IVA.
Le pubblicazioni dell‘AFC riguardanti l‘IVA sono ottenibili:
• in forma elettronica tramite internet:
www.estv.admin.ch (Webcode: d_03358_it)
• in forma cartacea: Ufficio federale delle costruzioni
e della logistica UFCL
Distribuzione pubblicazioni
Stampati IVA
3003 Berna
605.525.01
www.bundespublikationen.admin.ch
Scarica

IVA in breve e info IVA concernente la transizione