Studio Legale Associato
Sandoli - Fable - De Pascalis
SI NOTIFICHI OGGI
URGENTE
Avv. Mauro De Pascalis
39100 Bolzano, Via Museo 31 ∙
Tel. 0471 976061 Fax 0471 324616
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
RICORSO per
l’ Associazione Italiana per il World Wild Fund for
Nature (W.W.F. Italia)1 – ONLUS –
con sede in Roma,
via Po 25 c., in persona del Presidente Nazionale e
Legale rappresentante Stefano Leoni
rappresentato e
difeso, giusta delega a margine del presente atto,
dall’avvocato Mauro De Pascalis (DPSMRA67T21I729K),
[email protected] del Foro di Bolzano,
presso il di cui studio, sito in Bolzano Via Museo,
31 elegge domicilio
contro
la PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (00390090215)
in
persona
in
del
Presidente
pro
tempore,
con
sede
Bolzano, Via Crispi 3 – 39100
per l’annullamento
della delibera
–
Alto
Adige
denominata
delle
della Provincia Autonoma di Bolzano
-
del
“Linee
distanze
30
guida
nella
dicembre
2011,
per
regolamentazione
una
distribuzione
di
nr.
2021
prodotti
1
Doc. nr. 7 Decreto del Ministro dell’ambiente con il quale viene identificato il WWF
“associazione di protezione ambientale
1
fitosanitari in agricolutura” pubblicata sul BUR nr.
3/I-II del 17/01/2012.
***
A.Considerazioni di carattere generale e indirizzi
per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari.
Definizioni.
La
materia
è
estremamente
complessa
e
articolata
qualche breve approfondimento appare importante.
Incominciamo con qualche definizione. Per prodotto
fitosanitario
si
intende
(Reg.CE
1107/2009)
il
prodotto contenente sostanze attive e coformulanti,
antidoti agronomici e sinergizzanti, destinati a:
a.
proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da
tutti gli organismi nocivi o a prevenire gli effetti
di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali
prodotti siano utilizzati principalmente per motivi
di
igiene,
piuttosto
che
per
la
protezione
dei
vegetali o dei prodotti vegetali;
b.
favorire
o
regolare
i
processi
vitali
dei
vegetali, con esclusione di quelli specificatamente
nutrizionali
per
i
quali
sono
deputati
i
fertilizzanti;
c.
conservare i prodotti vegetali, con esclusione
dei
conservanti
disciplinati
da
particolari
disposizioni;
2
d.
controllare la flora infestante indesiderata o
dannosa;
e.
eliminare parti vegetali, frenare o evitare un
loro indesiderato accrescimento.
Orbene il dato comune a tutti questi prodotti è
unico: sono altamente nocivi per l’uomo e per gli
animali e ovviamente anche per l’ambiente.
Al
fine
di
generali
contemperare
alla
tutela
al
meglio
gli
interessi
della
salute
dell’uomo,
la
salvaguardia dell’ambiente, le biodiversità, e le
esigenze
di
chi
lavora
e
produce,
indispensabile
un
impegno
di
tutti,
amministrazione
compresa,
che
gli
a
appare
pubblica
orientamenti
espressi dal Legislatore Europeo non rimangano solo
dei buoni propositi ma si trasformino in precetti
chiari
e
soprattutto
finalizzati
normativa
comunitaria
ad
una
reale
tutela.
Orbene,
la
di
riferimento
(doc.3), di cui poi si dirà, appare estremamente
dettagliata
e
precisa
a
riprova
della
importanza
della materia.
In provincia di Bolzano (doc. 1) vengono utilizzati
circa oltre 2.500.000 kg di fitofarmaci di cui solo
una minima parte biologici. Va da sé quindi che di
fronte a queste cifre anche in Provincia di Bolzano
3
si possa pretendere un intervento serio e rispettoso
della normativa europea.
Ora,
anche
dalla
semplice
lettura
della
delibera
adottata ed oggi impugnata, si evince chiaramente
che
l’intervento
garantire
i
adottato
principi
e
non
gli
appare
idoneo
orientamenti
a
espressi
dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e
del
Consiglio
deliberativo
va
del
21
dunque
ottobre
annullato
2009.
per
i
L’atto
seguenti
motivi.
1.Dubbi sulla procedura adottata in riferimento alla
Legge
4/2/2005
nr.
11.
Violazione
di
legge.
Violazione della Legge Prov. 13/01/1992 nr. 1.
Il testo di legge è chiaro.
LEGGE 04/02/2005, n. 11
Articolo 16
Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province
autonome
1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza,
possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. Nelle materie
di competenza concorrente la legge comunitaria indica i principi
fondamentali non derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta
e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle
regioni e dalle province autonome.
4
2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare
attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie di propria competenza
legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva
attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
comunitarie.
3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le
disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi
comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle
condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 8, secondo
periodo.
4. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,
cui hanno riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le
direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini
del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento
degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni
derivanti dagli obblighi internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in cui sia
esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge
comunitaria, con i regolamenti previsti dall'articolo 11, è esercitata mediante
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, d'intesa con
i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15
marzo 1997, n. 59.
5
Dalla
lettura
Autonoma
di
della
Bolzano
delibera
il
richiamo
della
Provincia
alla
Direttiva
Europea non appare diretto e rispettoso del criterio
indicato
dal
introduttivo
II
comma
fa
dell’art.
riferimento
al
16.
Il
fatto
cappello
che
la
distribuzione di prodotti fitosanitari su terreni
agricoli che confinano con orti familiari o zone
d’abitazione sono causa di ripetute lamentele nei
diversi Uffici dell’amministrazione provinciale da
parte delle persone coinvolte.
La delibera non reca nel titolo che la stessa è
adottata in attuazione delle direttiva europea e già
questo
appare
una
violazione
di
legge
idonea
a
giustificare una richiesta di annullamento dell’atto
deliberativo.
Il richiamo alla direttiva 2009/128/CE compare solo
nel testo e pare più un mero richiamo di stile come
se le linee guida provinciali apparissero, da un
punto di vista delle fonti del diritto, addirittura
superiori ai precetti europei.
Il dato poi è rafforzato dal fatto che ai comuni
interessati è fatto espresso divieto di modificare
le linee guida provinciali; al punto 9 si legge si
legge
infatti:”(…)
qualora
intendano
(i
Comuni)
6
adottare
delle
materia,
devono
proprie
fare
disposizioni
riferimento
a
in
questa
queste
Linee
guida, recepirle pienamente e limitarsi a queste.
Al momento non si ha notizia di regolamenti comunali
che abbiano recepito la delibera ma la limitazione
imposta alle amministrazioni comunali di non poter
modificare
nessuna
delle
linee
guida
appare
in
palese violazione della L.P. 13/01/1992 nr. 1 che
qualifica il Sindaco quale autorità sanitaria con
particolari competenze.
Art. 15 (Autorità sanitaria locale)
(1) Il sindaco è l'autorità sanitaria locale cui compete l'emanazione di tutti i provvedimenti in
materia di igiene e sanità pubblica che comportino, secondo le vigenti disposizioni,
l'esercizio di poteri autorizzativi, concessivi o prescrittivi, ivi compresi quelli già di
competenza dell'ufficiale sanitario o del medico provinciale, che non rientrano nelle
competenze riservate alla Provincia.
La limitazione potrebbe avere un valore solo nella
eventualità
di
comprende
un
però
recipimento
perché
in
peuis,
limitare
le
non
si
singole
amministrazioni comunali ad adottare regolamenti più
restrittivi.
3. Analisi della Delibera del 30/12/2011 nr. 2021
denominata
delle
“Linee
distanze
guida
nella
per
una
regolamentazione
distribuzione
di
prodotti
fitosanitari in agricoltura. Breve comparazione con
7
la Direttiva 2009/128/CE nonché con l’art. 174 del
Trattato UE. Violazione della direttiva, eccesso di
potere,
travisamento
dei
fatti,
mancato
rispetto
dell’art. 174 del Trattato Ue – art. 191 Trattato di
Lisbona.
La Direttiva 2009/128/CE è articolata e complessa e
trova il suo fondamento nel rispetto del principio
di precauzione.
Il
principio
di
precauzione
viene
definito
da
autorevole dottrina nel seguente modo:
Parlare oggi di "Principio di precauzione" significa fare riferimento a una linea di condotta
nel campo delle decisioni politiche che riguardano la gestione dell'incertezza scientifica con
riferimento alla difesa dell'ambiente, della fauna, della flora, delle risorse naturali, nonché
alla tutela della salute del consumatore e della sicurezza alimentare. Alcuni atti politiconormativi dell'Unione europea hanno lo scopo di formalizzare il Principio entro canoni
formali
il
più
possibile
rigorosi.
(G.M. Borrello).
Da
un
punto
di
vista
strettamente
giuridico
non
appare superfluo evidenziare come il principio di
precauzioni
principio
sia
valutabile
generale
e
alla
come
stregua
tale
di
un
ampliamente
applicabile alle autonomie locali anche autonome2.
Il
suddetto
principio
conseguentemente
2
tutti
comporta
gli
enti
che
con
gli
una
stati
e
propria
In quest’ottica vedi Sentenza del Tar di Trento (doc.4)
8
potestà
legislativa
territorio
e
di
in
materia
prevenzione
di
della
tutela
salute,
del
devono
applicare il principio di precauzione adottando una
serie di misure preventive da inserirsi nel quadro
offerto della Direttiva 2009/128/CE che ha infatti
istituito il quadro per l’azione comunitaria ai fini
dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi.
Tutto ciò manca nelle delibera impugnata. Le misure
adottate sono praticamente irrisorie e non offrono
una tutela appropriata.
Le
distanze
introdotte
infatti,
8
metri
per
i
frutteti e 5 metri per i vigneti, riducibili a metà
in caso di utilizzo di atomizzatori o di ugelli
antideriva, sono completamente inadeguate.
A ciò si aggiunge che la delibera si applica solo
per
aree
confinanti
con
edifici,
strutture
pubbliche, strade e terreni non agricoli.
Nella elaborazione delle linee guida della provincia
autonoma mancano quindi tutta una serie di altre
aree
che
attenzione.
punto
di
meritano
Piste
estrema
ciclabili,
riferimento
tutela
oramai
costante
della
e
estrema
diventate
un
popolazione
altoatesina, si pensi alla Val Pusteria e alla Val
Venosta.
9
Anche per le colture biologiche non è stata presa in
considerazione
nessuna
distanza
di
rispetto.
E’
chiaro che se un terreno biologico confina con un
meleto trattato gli 8 metri di distanza non servono
praticamente
a
niente
andando
a
vanificare
gli
sforzi dell’agricoltore biologico.
Non
si
è
tenuto
neanche
conto
del
rischio
di
contaminazione del foraggio delle mucche da late.
Niente è poi stato detto per la eventuale vicinanza
ai corsi d’acqua. E questo è l’elemento di maggiore
gravità.
Altra dimenticanza riguarda la eventuale vicinanza
con aree protette come biotopi e parchi naturali.
E’ dato scientifico infatti che anche con un minimo
di vento le gocce piccole dei prodotti pesticidi
arrivano anche a circa 330 metri di distanza (doc.
5).
La
direttiva
europea
invece
impone
misure
più
incisive.
Già nelle premesse si intuisce l’orientamento del
legislatore europeo:
(…) piani d’azione nazionali
per definire gli obiettivi quantitativi, le misure,
i tempi e gli indicatori per la riduzione dei rischi
e degli impatti dell’utilizzo dei pesticidi sulla
salute umana e sull’ambiente e per incoraggiare lo
10
sviluppo e l’introduzione della difesa integrata e
di
approcci
o
tecniche
alternativi
al
fine
di
ridurre la dipendenza dall’utilizzo di pesticidi.
La delibera parla poi di partecipazione del pubblico
alla
elaborazione
dei
programmi
in
materia
ambientale (punto nr. 7) di corsi di formazione per
chi utilizza questi prodotti (punto nr. 8), prevede
campagne di sensibilizzazione (punto nr. 10).
Evidenzia, punto nr. 14 come l’irrorazione aerea sia
completamente vietata.
Al punto nr. 15 viene fatto espresso riferimento
agli
ambienti
aquatici
evidenziando
come
sia
opportuno creare delle fasce di rispetto dando altri
elementi per poter operare nel piene rispetto del
principio di precauzione.
Il punto nr. 16 si occupa di scuole ed altre aree
molto sensibili. La delibera provinciale al punto 8
offre
solo
una
limitazione
legata
agli
orari
di
apertura. Basta leggere il punto nr. 16 per rendersi
conto
del
affrontato
modo
il
superficiale
problema
da
con
parte
cui
degli
è
stato
organi
provinciale.
La Direttiva infatti arriva addirittura a vietarne
l’uso e qualora ciò non sia possibile suggerisce di
11
prendere in considerazione pesticidi a basso rischio
o controllo biologico.
“Noi” ci accontentiamo invece di “spruzzare veleno”
qualsiasi veleno, quando le scuole sono chiuse.
Simpatico
poi
il
divieto,
solo
diurno,
di
distribuzione dei prodotti fitosanitari, nei pressi
di ospedali e case di cura e di riposo.
Non risulta infatti che durante le ore notturne case
di riposo e ospedali si svuotino.
Tutti i punti trattati riguardano solo le premesse
alla
direttiva
che
poi
sono
stati
ripresi
e
tipizzati in apposite norme alle quali per brevità
si rimanda.
Si richiamano solo gli artt. 11 “misure specifiche
per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua
non potabile”. Il rilievo è d’obbligo dato che la
delibera provinciale non considera luogo sensibile
la vicinanza a corsi d’acqua e/o acque non potabili;
e 12 “riduzione dell’uso di pesticidi o dei rischi
in
aree
specifiche”
visto
che
per
scuole,
campi
sportivi, ospedali, aree ricreative ecc. si auspica
che l’uso dei pesticidi sia ridotto
al minimo o
vietato e non solo regolamentato per fasce orarie.
Si precisa poi che (art. 23) che le direttiva doveva
essere recepita entro il 14 dicembre 2011.
12
In buona sostanza quindi quanto previsto in punto
“distanze da rispettare” nella delibera provinciale
è assolutamente insufficiente. Le distanze indicate
per l’esecuzione dei trattamenti non sono infatti
idonee
ad
evitare
(contaminazione
il
delle
ruscellamento
cd.
fenomeno
aree
“deriva”
circostanti)
(contaminazione
delle
e
acque
superficiali e sottorranee).
Neanche l’individuazione delle aree sensibili appare
idonea al rispetto del principio di precauzione né
in sintonia con la direttiva stessa.
Per
tutti
i
motivi,
in
fatto
ed
in
diritto,
antescritti e per altri che ci si riserva di dedurre
sulla
base
delle
considerazioni
in
fatto
e
in
diritto che la amministrazione dovesse esporre ed
eccepire,
si
chiede
che
l’Ecc.mo
TRGA
Sezione
Autonoma di Bolzano voglia accogliere il presente
ricorso e per l’effetto accogliere le conclusioni
che
seguono.
nuovamente
Non
che
appare
si
superfluo
sta
sottolineare
trattando
un
tema
delicatissimo che tocca direttamente la salute.
Studi
zone
recenti
ove
pesticidi
(doc.6)
sono
i
hanno
presenti
lavoratori,
confermato
alte
la
che
nelle
concentrazioni
popolazione,
di
risulta
essere più “sensibile” a neoplasie maligne.
13
Si precisa che le conclusioni, al fine di tutelare
al
meglio
la
situazione
giuridica
dedotta
giudizio, che appare complessa e articolata,
potranno
che
essere
articolate
in
non
anche
in
considerazione del nuovo codice amministrativo.
Così pertanto si conclude:
In via principale.
- annullare ex art. 29 e 34 cod. amm., la delibera
della Provincia Autonoma di Bolzano del 30 dicembre
2011 nr. 2021 e questo per i motivi in fatto e in
diritto, di merito e formali, di cui in narrativa;
conseguentemente,
visto
che
il
richiesto
annullamento della delibera comporterebbe un vuoto
normativo che, paradossalmente lascerebbe del tutto
priva di significato sia l’azione giudiziaria sia la
tutela che con il presente ricorso viene richiesta,
ex
art.
34
lettera
e)
del
cod.
amm.
disporre
affinchè gli organi provinciali, anche alla luce del
punto
nr.
73
2009/128/CE
composto
della
introduzione
costituiscano
da
tecnici
un
e
delle
Gruppo
esperti
Direttiva
di
lavoro
(anche
in
rappresentanza del WWF) che predispongano il testo
3
Ai fini della preparazione e della modifica dei piani d’azione nazionali è opportuno che
venga applicata la direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26
maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e
programmi in materia ambientale
14
di una nuova delibera in perfetta sintonia con la
direttiva europea.
Si dimettono i seguenti documenti:
1) Relazione
denominata:
“
La distribuzione
per
uso agricolo dei prodotti fitosanitari
2) Delibera
del
30/12/2011
nr.
2021
(atto
impugnato)
3) Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 21 ottobre 2009
4) Sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa di Trento del 29/09/2011
5) Schema delle derive dei trattamenti pesticidi
6) Elaborato su “Tumori del sangue e pesticidi”.
ai fini del c.v. dell’art. 9 della legge 23.12.1999 nr. 488 e successive modifiche si
dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato ed è soggetta ad
un contributo unificato di Euro 600. Visto lo status dell’Ente ricorrente se ne
precisa la gratuità essendo l’Ente ammesso al gratuito patrocinio.
Il sottoscritto procuratore, ai sensi dell’art. 176 comma 2, cpc dichiara di voler
ricevere le comunicazioni presso il proprio nr. di fax 0471/324616 o indirizzo di
posta
elettronica
oppure
[email protected]
(pec)
o
[email protected] indicati per gli effetti di cui all’art. 2 del DPR nr. 68 del
2005
Bolzano, 15 marzo ’12
Mauro De Pascalis
avvocato
15
Scarica

QUI