Studio Legale Associato Sandoli - Fable - De Pascalis SI NOTIFICHI OGGI URGENTE Avv. Mauro De Pascalis 39100 Bolzano, Via Museo 31 ∙ Tel. 0471 976061 Fax 0471 324616 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO RICORSO per l’ Associazione Italiana per il World Wild Fund for Nature (W.W.F. Italia)1 – ONLUS – con sede in Roma, via Po 25 c., in persona del Presidente Nazionale e Legale rappresentante Stefano Leoni rappresentato e difeso, giusta delega a margine del presente atto, dall’avvocato Mauro De Pascalis (DPSMRA67T21I729K), [email protected] del Foro di Bolzano, presso il di cui studio, sito in Bolzano Via Museo, 31 elegge domicilio contro la PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (00390090215) in persona in del Presidente pro tempore, con sede Bolzano, Via Crispi 3 – 39100 per l’annullamento della delibera – Alto Adige denominata delle della Provincia Autonoma di Bolzano - del “Linee distanze 30 guida nella dicembre 2011, per regolamentazione una distribuzione di nr. 2021 prodotti 1 Doc. nr. 7 Decreto del Ministro dell’ambiente con il quale viene identificato il WWF “associazione di protezione ambientale 1 fitosanitari in agricolutura” pubblicata sul BUR nr. 3/I-II del 17/01/2012. *** A.Considerazioni di carattere generale e indirizzi per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari. Definizioni. La materia è estremamente complessa e articolata qualche breve approfondimento appare importante. Incominciamo con qualche definizione. Per prodotto fitosanitario si intende (Reg.CE 1107/2009) il prodotto contenente sostanze attive e coformulanti, antidoti agronomici e sinergizzanti, destinati a: a. proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali; b. favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione di quelli specificatamente nutrizionali per i quali sono deputati i fertilizzanti; c. conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni; 2 d. controllare la flora infestante indesiderata o dannosa; e. eliminare parti vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento. Orbene il dato comune a tutti questi prodotti è unico: sono altamente nocivi per l’uomo e per gli animali e ovviamente anche per l’ambiente. Al fine di generali contemperare alla tutela al meglio gli interessi della salute dell’uomo, la salvaguardia dell’ambiente, le biodiversità, e le esigenze di chi lavora e produce, indispensabile un impegno di tutti, amministrazione compresa, che gli a appare pubblica orientamenti espressi dal Legislatore Europeo non rimangano solo dei buoni propositi ma si trasformino in precetti chiari e soprattutto finalizzati normativa comunitaria ad una reale tutela. Orbene, la di riferimento (doc.3), di cui poi si dirà, appare estremamente dettagliata e precisa a riprova della importanza della materia. In provincia di Bolzano (doc. 1) vengono utilizzati circa oltre 2.500.000 kg di fitofarmaci di cui solo una minima parte biologici. Va da sé quindi che di fronte a queste cifre anche in Provincia di Bolzano 3 si possa pretendere un intervento serio e rispettoso della normativa europea. Ora, anche dalla semplice lettura della delibera adottata ed oggi impugnata, si evince chiaramente che l’intervento garantire i adottato principi e non gli appare idoneo orientamenti a espressi dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio deliberativo va del 21 dunque ottobre annullato 2009. per i L’atto seguenti motivi. 1.Dubbi sulla procedura adottata in riferimento alla Legge 4/2/2005 nr. 11. Violazione di legge. Violazione della Legge Prov. 13/01/1992 nr. 1. Il testo di legge è chiaro. LEGGE 04/02/2005, n. 11 Articolo 16 Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome 1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. Nelle materie di competenza concorrente la legge comunitaria indica i principi fondamentali non derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome. 4 2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie di propria competenza legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie. 3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 8, secondo periodo. 4. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, cui hanno riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge comunitaria, con i regolamenti previsti dall'articolo 11, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 5 Dalla lettura Autonoma di della Bolzano delibera il richiamo della Provincia alla Direttiva Europea non appare diretto e rispettoso del criterio indicato dal introduttivo II comma fa dell’art. riferimento al 16. Il fatto cappello che la distribuzione di prodotti fitosanitari su terreni agricoli che confinano con orti familiari o zone d’abitazione sono causa di ripetute lamentele nei diversi Uffici dell’amministrazione provinciale da parte delle persone coinvolte. La delibera non reca nel titolo che la stessa è adottata in attuazione delle direttiva europea e già questo appare una violazione di legge idonea a giustificare una richiesta di annullamento dell’atto deliberativo. Il richiamo alla direttiva 2009/128/CE compare solo nel testo e pare più un mero richiamo di stile come se le linee guida provinciali apparissero, da un punto di vista delle fonti del diritto, addirittura superiori ai precetti europei. Il dato poi è rafforzato dal fatto che ai comuni interessati è fatto espresso divieto di modificare le linee guida provinciali; al punto 9 si legge si legge infatti:”(…) qualora intendano (i Comuni) 6 adottare delle materia, devono proprie fare disposizioni riferimento a in questa queste Linee guida, recepirle pienamente e limitarsi a queste. Al momento non si ha notizia di regolamenti comunali che abbiano recepito la delibera ma la limitazione imposta alle amministrazioni comunali di non poter modificare nessuna delle linee guida appare in palese violazione della L.P. 13/01/1992 nr. 1 che qualifica il Sindaco quale autorità sanitaria con particolari competenze. Art. 15 (Autorità sanitaria locale) (1) Il sindaco è l'autorità sanitaria locale cui compete l'emanazione di tutti i provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica che comportino, secondo le vigenti disposizioni, l'esercizio di poteri autorizzativi, concessivi o prescrittivi, ivi compresi quelli già di competenza dell'ufficiale sanitario o del medico provinciale, che non rientrano nelle competenze riservate alla Provincia. La limitazione potrebbe avere un valore solo nella eventualità di comprende un però recipimento perché in peuis, limitare le non si singole amministrazioni comunali ad adottare regolamenti più restrittivi. 3. Analisi della Delibera del 30/12/2011 nr. 2021 denominata delle “Linee distanze guida nella per una regolamentazione distribuzione di prodotti fitosanitari in agricoltura. Breve comparazione con 7 la Direttiva 2009/128/CE nonché con l’art. 174 del Trattato UE. Violazione della direttiva, eccesso di potere, travisamento dei fatti, mancato rispetto dell’art. 174 del Trattato Ue – art. 191 Trattato di Lisbona. La Direttiva 2009/128/CE è articolata e complessa e trova il suo fondamento nel rispetto del principio di precauzione. Il principio di precauzione viene definito da autorevole dottrina nel seguente modo: Parlare oggi di "Principio di precauzione" significa fare riferimento a una linea di condotta nel campo delle decisioni politiche che riguardano la gestione dell'incertezza scientifica con riferimento alla difesa dell'ambiente, della fauna, della flora, delle risorse naturali, nonché alla tutela della salute del consumatore e della sicurezza alimentare. Alcuni atti politiconormativi dell'Unione europea hanno lo scopo di formalizzare il Principio entro canoni formali il più possibile rigorosi. (G.M. Borrello). Da un punto di vista strettamente giuridico non appare superfluo evidenziare come il principio di precauzioni principio sia valutabile generale e alla come stregua tale di un ampliamente applicabile alle autonomie locali anche autonome2. Il suddetto principio conseguentemente 2 tutti comporta gli enti che con gli una stati e propria In quest’ottica vedi Sentenza del Tar di Trento (doc.4) 8 potestà legislativa territorio e di in materia prevenzione di della tutela salute, del devono applicare il principio di precauzione adottando una serie di misure preventive da inserirsi nel quadro offerto della Direttiva 2009/128/CE che ha infatti istituito il quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi. Tutto ciò manca nelle delibera impugnata. Le misure adottate sono praticamente irrisorie e non offrono una tutela appropriata. Le distanze introdotte infatti, 8 metri per i frutteti e 5 metri per i vigneti, riducibili a metà in caso di utilizzo di atomizzatori o di ugelli antideriva, sono completamente inadeguate. A ciò si aggiunge che la delibera si applica solo per aree confinanti con edifici, strutture pubbliche, strade e terreni non agricoli. Nella elaborazione delle linee guida della provincia autonoma mancano quindi tutta una serie di altre aree che attenzione. punto di meritano Piste estrema ciclabili, riferimento tutela oramai costante della e estrema diventate un popolazione altoatesina, si pensi alla Val Pusteria e alla Val Venosta. 9 Anche per le colture biologiche non è stata presa in considerazione nessuna distanza di rispetto. E’ chiaro che se un terreno biologico confina con un meleto trattato gli 8 metri di distanza non servono praticamente a niente andando a vanificare gli sforzi dell’agricoltore biologico. Non si è tenuto neanche conto del rischio di contaminazione del foraggio delle mucche da late. Niente è poi stato detto per la eventuale vicinanza ai corsi d’acqua. E questo è l’elemento di maggiore gravità. Altra dimenticanza riguarda la eventuale vicinanza con aree protette come biotopi e parchi naturali. E’ dato scientifico infatti che anche con un minimo di vento le gocce piccole dei prodotti pesticidi arrivano anche a circa 330 metri di distanza (doc. 5). La direttiva europea invece impone misure più incisive. Già nelle premesse si intuisce l’orientamento del legislatore europeo: (…) piani d’azione nazionali per definire gli obiettivi quantitativi, le misure, i tempi e gli indicatori per la riduzione dei rischi e degli impatti dell’utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull’ambiente e per incoraggiare lo 10 sviluppo e l’introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall’utilizzo di pesticidi. La delibera parla poi di partecipazione del pubblico alla elaborazione dei programmi in materia ambientale (punto nr. 7) di corsi di formazione per chi utilizza questi prodotti (punto nr. 8), prevede campagne di sensibilizzazione (punto nr. 10). Evidenzia, punto nr. 14 come l’irrorazione aerea sia completamente vietata. Al punto nr. 15 viene fatto espresso riferimento agli ambienti aquatici evidenziando come sia opportuno creare delle fasce di rispetto dando altri elementi per poter operare nel piene rispetto del principio di precauzione. Il punto nr. 16 si occupa di scuole ed altre aree molto sensibili. La delibera provinciale al punto 8 offre solo una limitazione legata agli orari di apertura. Basta leggere il punto nr. 16 per rendersi conto del affrontato modo il superficiale problema da con parte cui degli è stato organi provinciale. La Direttiva infatti arriva addirittura a vietarne l’uso e qualora ciò non sia possibile suggerisce di 11 prendere in considerazione pesticidi a basso rischio o controllo biologico. “Noi” ci accontentiamo invece di “spruzzare veleno” qualsiasi veleno, quando le scuole sono chiuse. Simpatico poi il divieto, solo diurno, di distribuzione dei prodotti fitosanitari, nei pressi di ospedali e case di cura e di riposo. Non risulta infatti che durante le ore notturne case di riposo e ospedali si svuotino. Tutti i punti trattati riguardano solo le premesse alla direttiva che poi sono stati ripresi e tipizzati in apposite norme alle quali per brevità si rimanda. Si richiamano solo gli artt. 11 “misure specifiche per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua non potabile”. Il rilievo è d’obbligo dato che la delibera provinciale non considera luogo sensibile la vicinanza a corsi d’acqua e/o acque non potabili; e 12 “riduzione dell’uso di pesticidi o dei rischi in aree specifiche” visto che per scuole, campi sportivi, ospedali, aree ricreative ecc. si auspica che l’uso dei pesticidi sia ridotto al minimo o vietato e non solo regolamentato per fasce orarie. Si precisa poi che (art. 23) che le direttiva doveva essere recepita entro il 14 dicembre 2011. 12 In buona sostanza quindi quanto previsto in punto “distanze da rispettare” nella delibera provinciale è assolutamente insufficiente. Le distanze indicate per l’esecuzione dei trattamenti non sono infatti idonee ad evitare (contaminazione il delle ruscellamento cd. fenomeno aree “deriva” circostanti) (contaminazione delle e acque superficiali e sottorranee). Neanche l’individuazione delle aree sensibili appare idonea al rispetto del principio di precauzione né in sintonia con la direttiva stessa. Per tutti i motivi, in fatto ed in diritto, antescritti e per altri che ci si riserva di dedurre sulla base delle considerazioni in fatto e in diritto che la amministrazione dovesse esporre ed eccepire, si chiede che l’Ecc.mo TRGA Sezione Autonoma di Bolzano voglia accogliere il presente ricorso e per l’effetto accogliere le conclusioni che seguono. nuovamente Non che appare si superfluo sta sottolineare trattando un tema delicatissimo che tocca direttamente la salute. Studi zone recenti ove pesticidi (doc.6) sono i hanno presenti lavoratori, confermato alte la che nelle concentrazioni popolazione, di risulta essere più “sensibile” a neoplasie maligne. 13 Si precisa che le conclusioni, al fine di tutelare al meglio la situazione giuridica dedotta giudizio, che appare complessa e articolata, potranno che essere articolate in non anche in considerazione del nuovo codice amministrativo. Così pertanto si conclude: In via principale. - annullare ex art. 29 e 34 cod. amm., la delibera della Provincia Autonoma di Bolzano del 30 dicembre 2011 nr. 2021 e questo per i motivi in fatto e in diritto, di merito e formali, di cui in narrativa; conseguentemente, visto che il richiesto annullamento della delibera comporterebbe un vuoto normativo che, paradossalmente lascerebbe del tutto priva di significato sia l’azione giudiziaria sia la tutela che con il presente ricorso viene richiesta, ex art. 34 lettera e) del cod. amm. disporre affinchè gli organi provinciali, anche alla luce del punto nr. 73 2009/128/CE composto della introduzione costituiscano da tecnici un e delle Gruppo esperti Direttiva di lavoro (anche in rappresentanza del WWF) che predispongano il testo 3 Ai fini della preparazione e della modifica dei piani d’azione nazionali è opportuno che venga applicata la direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale 14 di una nuova delibera in perfetta sintonia con la direttiva europea. Si dimettono i seguenti documenti: 1) Relazione denominata: “ La distribuzione per uso agricolo dei prodotti fitosanitari 2) Delibera del 30/12/2011 nr. 2021 (atto impugnato) 3) Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 4) Sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento del 29/09/2011 5) Schema delle derive dei trattamenti pesticidi 6) Elaborato su “Tumori del sangue e pesticidi”. ai fini del c.v. dell’art. 9 della legge 23.12.1999 nr. 488 e successive modifiche si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato ed è soggetta ad un contributo unificato di Euro 600. Visto lo status dell’Ente ricorrente se ne precisa la gratuità essendo l’Ente ammesso al gratuito patrocinio. Il sottoscritto procuratore, ai sensi dell’art. 176 comma 2, cpc dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio nr. di fax 0471/324616 o indirizzo di posta elettronica oppure [email protected] (pec) o [email protected] indicati per gli effetti di cui all’art. 2 del DPR nr. 68 del 2005 Bolzano, 15 marzo ’12 Mauro De Pascalis avvocato 15