Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
N. 190
06.07.2015
Agente
della
riscossione:
impugnazione degli atti
Categoria: Accertamento e riscossione
Sottocategoria: Equitalia
Non è sempre facile, per il contribuente, individuare contro chi deve essere presentato il ricorso,
soprattutto nei casi in cui, ad essere impugnato, è un atto dell’Agente della riscossione.
Secondo consolidata giurisprudenza l’Agente della riscossione è parte del processo tributario se oggetto
della controversia sia l’impugnazione di atti a lui direttamente imputabili: il ricorso presentato nei
confronti dell’Ente creditore per vizi propri della cartella di pagamento è pertanto inammissibile.
È invece necessario proporre ricorso avverso l’Ente creditore nel caso in cui si intenda contestare nel
merito la pretesa impositiva.
Tuttavia, in quest’ultimo caso, il contribuente può impugnare l’atto sia nei confronti dell’Agente della
riscossione che dell’Ente creditore: sarà infatti compito dell’Agente della riscossione chiamare in causa
l’Ente creditore se non vuole rispondere dell’esito eventualmente sfavorevole della lite.
Premessa
Non è sempre facile, per il contribuente, individuare contro chi deve essere
presentato il ricorso, soprattutto nei casi in cui, ad essere impugnato, è un atto
dell’Agente della riscossione.
Secondo consolidata giurisprudenza l’Agente della riscossione è parte del
processo tributario se oggetto della controversia sia l’impugnazione di atti a lui
direttamente imputabili.
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Impugnazione degli atti emanati dall’Agente della riscossione
Errori imputabili allo stesso
Altri casi nei quali non può
Agente dalla riscossione
essere individuata una
responsabilità dell’Agente della
riscossione
ESEMPIO: errori commessi nella
compilazione, nella intestazione
e nella notificazione della
Parte del processo tributario è
cartella di pagamento
l’Ente creditore
Parte del processo tributario è
l’Agente della riscossione
Se quanto appena esposto può apparire di facile comprensione, vi sono tuttavia
dei casi nei quali non è così semplice individuare di chi, effettivamente, è la
responsabilità dell’errore.
L’Iva non versata
Abbiamo ricevuto una cartella di pagamento per omesso versamento Iva
2012.
In realtà, nell’annualità in oggetto abbiamo versato tutti gli importi dovuti e
intendiamo quindi proporre ricorso. Sarà necessario impugnare l’atto nei
confronti di Equitalia che ha emesso la cartella di pagamento o nei confronti
dell’Agenzia delle Entrate?
Nel caso di specie appare evidente che il ricorso attiene al merito della
pretesa, ragion per cui deve essere proposto contro l’ente creditore, ovvero
l’Agenzia delle Entrate.
L’iscrizione ipotecaria
Ci siamo appena accorti che sul nostro fabbricato è stata iscritta ipoteca da
parte di Equitalia.
Riteniamo che la stessa sia del tutto illegittima, e intendiamo proporre
ricorso. Contro chi va presentato?
Nel caso di specie non si contesta il merito della pretesa ma si intende
contestare una misura cautelare adottata dall’Agente della riscossione.
È pertanto quest’ultimo a dover essere chiamato in giudizio.
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La notifica tardiva
Ci è stata notificata una cartella di pagamento quando ormai i termini per
l’accertamento erano spirati.
Intendiamo promuovere pertanto ricorso. Contro chi dovrà essere impugnato
l’atto?
In questo caso non è chiaro a chi possa essere imputato il ritardo, ragion per
cui potrebbero esservi delle difficoltà nell’individuazione dell’Ente contro il
quale può essere impugnato l’atto.
Si consiglia di proporre ricorso sia nei confronti dell’Agente della riscossione
che dell’Ente creditore.
Cosa fare nelle
situazioni
dubbie
Come sopra anticipato può accadere che, effettivamente, il contribuente possa
avere difficoltà nell’individuare il soggetto contro il quale deve essere promosso
il ricorso.
In tutti i casi in cui è difficile individuare con certezza una responsabilità
dell’Agente della riscossione o dell’Ente creditore:
 è
possibile
coinvolgere
sia
l’Agente
della
riscossione
(con
l’impugnazione della cartella di pagamento) sia l’Ente creditore
(impugnando il ruolo);
 è possibile chiamare in causa soltanto l’Agente della riscossione, il
quale è comunque gravato dell’onere di chiamare in giudizio l’Ente
creditore nel caso in cui il giudizio attenda il merito della pretesa
tributaria.
Si consiglia invece di prestare la massima attenzione ai casi in cui dovesse
rendersi necessaria la chiamata in causa dell’Agente della riscossione.
Si ricorda, infatti che, escludere l’agente della riscossione potrebbe far
scattare l’inammissibilità del ricorso.
Intendo impugnare una cartella di pagamento, ma non mi è chiaro se la
responsabilità possa essere imputata all’Agente della riscossione o meno.
Che fare?
Posso coinvolgere nel Giudizio
Posso proporre ricorso nei confronti
sia l’Ente creditore che
dell’Agente della riscossione, il
l’Agente della riscossione
quale chiamerà in causa l’Ente
creditore nel caso in cui il giudizio
attenga il merito della pretesa
tributaria.
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ATTENZIONE! Non dimenticare mai di chiamare in causa l’Agente della
riscossione (pena inammissibilità del ricorso!)
Nel caso in cui si intenda impugnare una cartella di pagamento il
destinatario del ricorso deve essere principalmente individuato nell’Agente
della riscossione!
La
giurisprudenza
Sul tema appare particolarmente rilevante richiamare la sentenza della
Cassazione n. 5832 dell’11 marzo 2011, con la quale è stato espressamente
stabilito che, nel caso di vizi propri della cartella di pagamento, l’impugnazione
deve essere rivolta all’Agente della riscossione: il ricorso presentato
esclusivamente nei confronti dell’Amministrazione è invece inammissibile.
Corte di Cassazione, Sezione TRI civile
Sentenza 11 marzo 2011, n. 5832
“. . .
L. Si è precisato al riguardo che - nel processo tributario regolato dal Decreto
Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - il concessionario del servizio di
riscossione è parte (articolo 10) quando oggetto della controversia è
l'impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili, e cioè
solo nel caso di vizi propri della cartella di pagamento e dell'avviso di mora.
In queste ipotesi l'atto va impugnato chiamando in causa esclusivamente il
concessionario, cui è direttamente ascrivibile il vizio dell'atto. In tali casi non
è, perciò, configurabile un litisconsorzio necessario con l'ente impositore, con
conseguente inammissibilità del ricorso proposto - come nell'ipotesi in esame
- esclusivamente nei confronti dell'amministrazione, dovendosi escludere la
possibilità di disporre successivamente l'integrazione del contraddittorio nei
confronti dello stesso concessionario (Cass. Sez. 5, n. 3242 del 14/02/2007; v.
Cass. n. 22939 del 30/10/2007 e n. 27653 del 21/11/2008).
…”
Merita altresì di essere richiamata l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 1532
del 2 febbraio 2012, con la quale è stato precisato che:
 qualora il contribuente intenda far valere la nullità della cartella
esattoriale non preceduta dall’atto presupposto, lo stesso può citare
l’Ente creditore oppure l’Agente della riscossione, senza distinzioni.
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Corte di Cassazione, Sezione 6 civile
Ordinanza 2 febbraio 2012, n. 1532
“Il ricorso appare inammissibile in relazione all'articolo 360-bis c.p.c., n. 1.
Invero l'impugnata sentenza ha accolto l'appello del contribuente
sull'essenziale rilievo della mancata notifica degli atti impositivi presupposti
dalle cartelle in oggetto. Lo ha fatto affermando la concorrente
legittimazione, nel relativo giudizio di opposizione, della Regione (ente
impositore) e del concessionario (emittente la cartella). Tanto è conforme
all'orientamento recepito dalle sezioni unite di questa Corte, secondo il
quale, in materia tributaria, l'omessa notifica di un atto presupposto
costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e per quanto interessa in ordine al profilo sollevato nell'odierno ricorso l'azione del contribuente, diretta a far valere la nullità detta, può essere
svolta
indifferentemente
nei
confronti
dell'ente
creditore
o
del
concessionario alla riscossione (senza litisconsorzio necessario tra i due),
essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà di chiamata
nei riguardi dell'ente medesimo (cfr. sez. un. 16412/2007)”.
Più risalente nel tempo è invece la sentenza della Corte di Cassazione del 25
luglio 2007, n. 16412, con la quale è stato stabilito che:
 se il contribuente intende contestare la pretesa tributaria può
impugnare l’atto sia nei confronti dell’Agente della riscossione che
dell’Ente creditore: in questo caso sarà compito dell’Agente della
riscossione chiamare in causa l’Ente creditore. Non si potrà quindi
parlare di inammissibilità della domanda.
Corte di Cassazione, sentenza del 25 luglio 2007, n. 16412
…
V'è, peraltro, da rilevare che a norma dell'art. 40 D.P.R. n. 43 del 1988 prima, e
dell'art. 39 D.Lgs. n. 112 del 1999, poi, "il concessionario, nelle liti promosse
contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità
degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in
mancanza, risponde delle conseguenze della lite": in buona sostanza, se
l'azione del contribuente per la contestazione della pretesa tributaria a
mezzo dell'impugnazione dell'avviso di mora è svolta direttamente nei
confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del
giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (v. Cass. n. 21222 del
2006); se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi,
se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve
chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito.
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In ogni caso l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il
legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non
determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata
in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il
concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice
adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio.”
Confermando gli orientamenti della sentenza del 2007 n. 16412, la Corte di
Cassazione, con la sentenza 6 giugno 2014, n. 12746, ha ritenuto che:
 incombe sull’Agente della riscossione l’onere di chiamare in giudizio
l’Ente creditore;
 il Giudice non è invece tenuto, d’ufficio, a disporre l’integrazione del
contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sentenza 6 giugno 2014, n. 12746
….
Il ricorso è fondato, atteso che, secondo il consolidato orientamento di questa
Corte, con riguardo all'impugnazione della cartella esattoriale, "la tardività
della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale
da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo
giudizio. La legittimazione passiva spetta pertanto all'ente titolare del credito
tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario
dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio l'ente predetto, se
non vuole rispondere all'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a
disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è
configurabile nella specie un litisconsorzio necessario" (Cass. n. 22939 del
2007, n. 16990 del 2012, n. 10646 del 2013). Il concessionario per la
riscossione, infatti, la parte l'esercizio dei poteri propri, volti alla riscossione
delle imposte iscritte nel ruolo, nell'operazione di portare a conoscenza del
contribuente il ruolo, dispiega una mera funzione di notifica, ovverosia di
trasmissione al destinatario del titolo esecutivo così come, salva l'ipotesi di
errore materiale, formato dall'ente e, pertanto, non è passivamente
legittimato a rispondere di vizi propri del ruolo, come trasfuso nella cartella
(Cass. n. 933 del 2009).”
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Il contribuente
Intende contestare la pretesa
Intende eccepire vizi propri della
impositiva
cartella

Può impugnare l’atto sia
nei
confronti
dell’Agente


Il
ricorso
proposto
deve
nei
essere
confronti
della
dell’Agente
della
riscossione che dell’Ente
riscossione
(pena
creditore;
inammissibilità).
sarà
compito
dell’Agente
della
riscossione chiamare in
causa l’Ente creditore;

il ricorso proposto nei
confronti
del
solo
Agente della riscossione
non è inammissibile.
L’omesso versamento Iva
Ho ricevuto una cartella di pagamento per omesso versamento Iva.
In realtà ho già effettuato i versamenti dovuti, ragion per cui intendo
impugnarla.
Ho proposto ricorso nei confronti esclusivamente dell’Agente della
riscossione.
Il mio ricorso è inammissibile?
Il ricorso doveva essere proposto nei confronti dell’Ente creditore. Tuttavia
sarà compito dell’Agente della riscossione chiamare in causa l’Ente
creditore, e, in questo caso, non si potrà parlare di inammissibilità del
ricorso.
Il fermo sui beni strumentali
Sono un idraulico e l’autocarro necessario per lo svolgimento della mia
attività è stato sottoposto a fermo amministrativo senza alcuna
comunicazione preventiva.
Ho proposto ricorso avverso l’Agenzia delle Entrate in considerazione del
fatto che la cartella di pagamento dalla quale si è originato il debito
riguarda un omesso versamento Iva (effettivamente non versata). È corretto?
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No, nel caso di specie era necessario proporre ricorso avverso l’Agente della
riscossione.
Il ricorso in oggetto è inammissibile.
CONCLUSIONI
In tutti i casi dubbi è preferibile:
-
presentare ricorso sia nei confronti dell’Agente della riscossione
che dell’Ente creditore;
-
oppure, presentare ricorso soltanto nei confronti dell’Agente della
riscossione.
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