Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
N. 319
03.12.2015
Bonus ristrutturazione: detrazione
fiscale delle spese
Categoria: Irpef
Sottocategoria: Detrazione 36%
La detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis
del D.P.R. 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale,
da cui risultino:
 causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del D.P.R. 917/1986);
 codice fiscale del soggetto che paga;
 codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti pagati per
concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti,
imposte di bollo) possono essere pagate con altre modalità.
Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa, e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico
deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio fiscale.
Interventi di
recupero del
patrimonio
edilizo
La documentazione attestante le spese sostenute per interventi di recupero del
patrimonio edilizio è rappresentata dalle ricevute, fatture fiscali e altra idonea
documentazione (se, ad esempio, l’esecuzione dei lavori è affidata ad un
soggetto non titolare di partita IVA).
Così recita la Circolare 24 febbraio 1998, n. 57:
⇒ “Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da
soggetti non tenuti all’osservanza delle disposizioni di cui al DPR 26
settembre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da
altra idonea documentazione”.
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In merito all’intestazione dei documenti di spesa, la Circolare n. 57/1998,
dispone quanto segue:
⇒ “ [...] i documenti giustificativi delle spese devono essere intestati al
soggetto o ai soggetti che intendono fruire della detrazione. In caso di
spese sostenute da uno dei soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, le
fatture o ricevute devono essere a questi intestate e, in caso di spese
relative alle parti comuni, i documenti giustificativi devono essere
intestati al condominio”.
Pertanto, in linea generale, il documento di spesa (fattura, ricevuta fiscale o altra
idonea documentazione) deve essere intestato al soggetto che vuole
beneficiare della detrazione.
In alcuni casi, di seguito analizzati, l’intestazione dei documenti attestanti le
spese per le quali si intende richiedere la detrazione del 36%-50% va ponderata
con attenzione.
Soggetto
interessato
Intestazione documento di spesa
Se più contribuenti intendono richiedere la detrazione
Pluralità di
del 36%-50% (comproprietari, contitolari di diritti reali,
soggetti
etc.) i documenti di spesa e le relative ricevute di
interessati
pagamento vanno intestate a tutti i soggetti interessati
alla detrazione
Nel caso di interventi eseguiti su immobili della società,
Società di
persone
i documenti di spesa vanno intestati alla società stessa.
La detrazione verrà ripartita tra i soci in sede di
dichiarazione dei redditi, tramite l’apposito prospetto di
riparto
Per gli interventi eseguiti su parti comuni condominiali,
le fatture/ricevute di pagamento sono intestate al
Condominio
condominio. Successivamente l’amministratore
provvederà a certificare ad ogni condomino la quota di
spesa a esso imputabile
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L’articolo 1, comma 3, Decreto Ministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, dispone che:
⇒ “Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico
bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del
beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice
fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”.
Pertanto, per poter fruire della detrazione, le spese sostenute devono essere
state pagate mediante bonifico bancario, dal quale devono risultare i seguenti
dati:
•
causale del versamento (con indicazione della Legge istitutiva
dell’agevolazione, ovvero l’art. 16-bis, TUIR);
•
codice fiscale del beneficiario della detrazione;
•
numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale il
bonifico è effettuato.
L’Amministrazione Finanziaria, nei propri documenti di prassi, ha inoltre
ammesso l’utilizzo del bonifico postale, dato che anche tale strumento
permette di reperire tutte le informazioni richieste dalla norma per il
riconoscimento della detrazione (C.M. 10 giugno 2004, n. 24, punto 1.11.).
Spese per le quali non è richiesto il pagamento con bonifico
Per determinate spese non è richiesto il pagamento con bonifico bancario.
Trattasi in particolare:
 delle spese relative agli oneri d’urbanizzazione;
 delle ritenute d’acconto operate sui compensi;
 dell’imposta di bollo;
 dei diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di
inizio lavori.
Soggetti
intestatari del
bonifico
Il bonifico di pagamento deve essere intestato al soggetto che intende
beneficiare della detrazione.
È comunque utile ricordare che l’Amministrazione Finanziaria permette la
correzione di alcuni errori concernenti l’intestazione dei documenti.
Nel caso in cui più soggetti intendano beneficiare
IMMOBILE IN
COMPROPRIETÀ
dell’agevolazione
(lavori
su
immobile
in
comproprietà) è richiesto che il bonifico bancario
attestante le spese sostenute sia intestato a tutti i
contribuenti interessati.
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Così dispone la Circolare n. 57/1998:
“[...] in presenza di più soggetti che intendono fruire
della detrazione relativamente agli stessi interventi, il
bonifico deve recare l’indicazione del codice fiscale di
tutti i soggetti che intendono fruire della detrazione”.
Nel caso in cui i soggetti beneficiari della detrazione
siano soci di una società di persone, ai sensi della
C.M. n. 57/1998, è richiesta l’indicazione del codice
SOCI DI SOCIETÀ DI
PERSONE
fiscale della società stessa e del socio che
materialmente esegue il versamento degli importi:
“Per gli interventi realizzati da soggetti di cui
all’articolo 5 del TUIR va indicato il codice fiscale del
soggetto stesso e di quello che provvede al
pagamento”.
Nel caso di lavori effettuati su parti comuni
condominiali, il bonifico di pagamento va intestato al
soggetto che provvede al pagamento (condomino o
PARTI COMUNI
CONDOMINIALI
amministratore) e del condominio:
“Per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici
residenziali il bonifico deve recare il codice fiscale
dell’amministratore
del
condominio
o
di
uno
qualunque dei condomini che provvede al pagamento,
nonché quello del condominio”.
Ritenuta
d’acconto sui
bonifici
Il D.L. n. 78/2010, a decorrere dal 1° luglio 2010 ha disposto che, in presenza di
un pagamento con bonifico bancario o postale, la Banca o Posta è tenuta a
operare una ritenuta d’acconto del 10% a titolo di acconto, con obbligo di
rivalsa, all’atto dell’accreditamento al beneficiario; tale percentuale è stata
ridotta al 4% dal 6 luglio 2011 e aumentata all’8% dal 1° gennaio 2015.
In linea generale, il contribuente non è “direttamente” interessato dalla ritenuta
in esame; tale soggetto, infatti, è tenuto a effettuare il bonifico alla banca/Posta
con le consuete modalità, riportando la causale del versamento, il codice fiscale
del beneficiario dell’agevolazione, nonché il codice fiscale/partita IVA del
beneficiario del bonifico.
Diversamente, sono interessati dalla disposizione le banche/Poste che,
agendo in qualità di sostituto d’imposta, devono:
•
operare le ritenute d’acconto, con obbligo di rivalsa, all’atto
dell’accreditamento dei pagamenti;
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•
versare la ritenuta d’acconto, con le modalità ex art. 17, D.Lgs. n.
241/97, entro il giorno 16 del mese successivo, riportando nel mod.
F24 l’apposito codice tributo “1039”;
•
rilasciare al beneficiario del pagamento, entro il 28 febbraio dell’anno
successivo, la certificazione delle somme erogate e delle ritenute
effettuate.
Il soggetto che effettua l’intervento edilizio riceve l’accredito della somma
fatturata e corrisposta dal committente al netto della ritenuta d’acconto operata
dalla banca/Posta.
Tale ritenuta, evidenziata nella certificazione rilasciata dalla Banca/Posta, può
essere scomputata dalle imposte sul reddito.
Indicazione
della causale
Nello spazio riservato alla causale del bonifico devono essere riportati gli
estremi della Legge di riferimento dell’agevolazione.
Considerata la revisione della disciplina introdotta dal D.L. n. 201/2011, nella
causale del bonifico bancario di pagamento delle spese sostenute, il
tradizionale riferimento alla Legge n. 449/1997 deve essere sostituito
dall’indicazione dell’articolo 16-bis, D.P.R. n. 917/1986, attualmente
disciplinante l’agevolazione.
In merito alla causale di versamento del bonifico, l’Agenzia delle Entrate, nel
corso degli anni, ha fornito i seguenti chiarimenti:
•
se il bonifico non contiene l’indicazione degli estremi della norma
agevolativa, il diritto alla detrazione permane se il contribuente dimostra
che le spese sono state sostenute nel rispetto delle condizioni e nei
limiti previsti (C.M. 12 maggio 2000 n. 95, punto 2.1.3);
•
se lo spazio nel bonifico on-line non è sufficiente per l’indicazione della
causale, è sufficiente che il contribuente sia in grado di dimostrare che
le spese sono state sostenute nel rispetto delle condizioni e dei limiti ivi
previsti (R.M. n. 353/2008).
Con Risoluzione 7 giugno 2012, n. 55, l’Agenzia delle Entrate è tornata sui
suoi passi, sostenendo la non riconoscibilità della detrazione in caso di
bonifico carente dei requisiti richiesti dalla norma tale da impedire a
banche e a Poste italiane di operare la ritenuta del 8%.
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L’unico modo per sanare la sopra indicata situazione sarebbe quello di
effettuare un nuovo bonifico alla ditta beneficiaria completo dei dati richiesti, in
modo da consentire alle banche o a Poste italiane di operare la ritenuta del 8%.
Spese
sostenute
prima
dell’inizio dei
lavori
Alcune spese relative agli interventi di recupero edilizio sono generalmente
sostenute prima dell’effettivo inizio dei lavori; si pensi, ad esempio, alle
prestazioni professionali connesse o alle spese di progettazione.
Con due distinti interventi di prassi (Circolare n. 122/1999 e Circolare n.
95/2000) l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, a proposito di spese sostenute
prima dell’invio della Comunicazione al Centro di servizio (adempimento oggi
soppresso), che tale invio doveva essere effettuato prima dell’inizio dei lavori,
ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti relativi alle
spese di ristrutturazione.
Alcuni pagamenti, infatti, non possono che essere precedenti alla data di inizio
dei lavori (ad esempio, spese relative alle pratiche di abilitazione amministrativa
all’esecuzione dei lavori).
Di conseguenza, possono beneficiare della detrazione del 36-50% anche le
spese connesse all’intervento (ad esempio, di progettazione, per materiali,
per acconti su futuri lavori, ecc.) effettuate prima della data di inizio dei
lavori.
Acquisto/costruzione di
box auto
È possibile beneficiare della detrazione del 36%-50% sulle spese sostenute per
la realizzazione del box o posto auto, a condizione che sia pertinenziale
all’immobile abitativo.
Al riguardo si fa presente che:
 DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LE SPESE SOSTENUTE
La documentazione attestante le spese sostenute per:
 ristrutturazione/costruzione del box o posto auto pertinenziale è
rappresentata dalle ricevute, fatture fiscali o altra idonea
documentazione;
 acquisto o assegnazione del box o posto auto pertinenziale, si
sostanzia nell’attestazione che l’impresa o cooperativa edilizia
che ha curato i lavori è tenuta a rilasciare al soggetto
interessato. In detta certificazione sono attestate le c.d. “spese
di realizzazione” per le quali è possibile beneficiare della
detrazione. Si ricorda che anche l’IVA relativa a tali spese è
detraibile.
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 CONTRATTO PRELIMINARE DI ACQUISTO O ASSEGNAZIONE
È ammessa la detrazione delle spese di realizzazione anche nel caso in
cui il box/posto auto pertinenziale sia in costruzione e il contribuente
abbia stipulato un contratto preliminare per l’acquisto o assegnazione
dello stesso unitamente all’abitazione. In tal caso, è richiesto che il
preliminare di vendita, dal quale deve risultare il vincolo pertinenziale sia
registrato presso l’ufficio competente (C.M. n. 55/2001, punto 1.5.4).
 INTESTAZIONE DEI DOCUMENTI DI SPESA
In merito all’intestazione dei documenti di spesa, valgono invece i
chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria nella Circolare n.
57/1998, illustrati precedentemente. In linea generale, comunque, i
documenti attestanti le spese devono essere intestati al soggetto o ai
soggetti che intendono fruire della detrazione.
 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE
In entrambe le ipotesi concernenti il box o posto auto pertinenziale
(costruzione/ristrutturazione ovvero acquisto) è richiesto il pagamento
degli importi tramite bonifico bancario o postale. Altre modalità di
pagamento sono causa di decadenza dall’agevolazione. Il bonifico di
pagamento deve essere intestato al soggetto che intende beneficiare
della detrazione.
Acquisto di
immobili
ristrutturati
Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati da imprese e
cooperative edilizie, il contribuente non è mai stato tenuto all’invio della
comunicazione di inizio lavori a Pescara (art. 16-bis, comma 3, TUIR e per il
passato art. 1, Decreto 9 maggio 2002, n. 153).
Circa tale spesa si fa presente che:
 DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LE SPESE SOSTENUTE
La documentazione attestante il sostenimento delle spese per acquisto
di immobili ristrutturati, per le quali il contribuente intende fruire della
detrazione del 36%-50%, è rappresentata dalla fattura di compravendita
o assegnazione dell’immobile ristrutturato, dal quale sia possibile
evincere:

il rispetto delle condizioni richieste dalla normativa;

il prezzo di acquisto dell’immobile.
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È sul 25% di tale importo che viene infatti calcolata la detrazione. Nel
caso in cui il contribuente voglia fruire della detrazione in relazione ad
eventuali acconti corrisposti prima del rogito, è necessaria l’esistenza
del compromesso di vendita, che deve essere stato registrato presso il
competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
 INTESTAZIONE DEI DOCUMENTI DI SPESA
La fattura attestante l’acquisto o assegnazione dell’immobile deve
essere intestata al soggetto/soggetti che intendono beneficiare
dell’agevolazione;
 MODALITÀ DI PAGAMENTO
Disponendo il Decreto n. 153/2002 che per l’acquisto di immobili
ristrutturati non devono essere effettuati gli adempimenti richiesti per
fruire della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio,
non è richiesto che il pagamento degli importi detraibili sia effettuato
tramite bonifico bancario o postale.
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