UN ANNO DI ANTITRUST
Le decisioni dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato:
Le intese
Denis Fosselard
18 aprile 2012
Le intese nel 2011: dati numerici
•
Nel 2011, l’Autorità ha concluso 8 procedimenti istruttori:
– in 2 casi ha accettato gli impegni presentati dalle parti;
-
in 5 casi ha accertato l’esistenza di una violazione e, in particolare:
-
2 casi di violazione dell’art. 2 della legge n. 287;
-
3 casi di violazione dell’art. 101 TFUE (I731 Gare assicurative ASL e
aziende ospedaliere campane, I729 Gara d'appalto per la sanità per le
apparecchiature per la risonanza magnetica, e I722 Logistica
internazionale); solo in questi tre casi sono state inflitte delle
sanzioni rilevanti;
-
in 1 caso ha concluso l’istruttoria senza accertare alcuna violazione (I732
Aumento Prezzi Bitume);
-
solo in un caso le indagini sono state avviate a seguito di una
richiesta di “leniency” (I722 Logistica internazionale), derivante da
una domanda di clemenza già presentata alla Commissione Europea.
2
Provvedimenti di chiusura di procedimenti aventi ad oggetto intese (2008/2011)
12
10
8
Nessuna violazione
Impegni
Violazioni art. 2
Violazioni art. 101
6
4
2
0
2011
2010
2009
2008
3
Le intese nel 2011: dati numerici (segue)
Nel 2011, l’Autorità ha complessivamente irrogato sanzioni per
circa € 95 milioni. Solo in 3 casi le sanzioni sono state significative.
I735
MANUTENZIONE
COMUNE DI POTENZA
IMPIANTI
TERMICI
€500 per ciascuna parte
(€2000)
I734 GUIDA REMUNERAZIONI E TARIFFE
2009/2010 PER OPERATORI PUBBLICITARI
€1000 per ciascuna parte
(€2000)
I729 GARA D'APPALTO PER LA SANITÀ PER LE
APPARECCHIATURE
PER
LA
RISONANZA
MAGNETICA
€5.538.750
I731 GARE ASSICURATIVE
OSPEDALIERE CAMPANE
ASL
E
AZIENDE
Oltre €13.000.000
I722 LOGISTICA INTERNAZIONALE
Oltre €76.000.000
I732 AUMENTO PREZZI BITUME
Nessuna sanzione
4
Totale delle sanzioni irrogate per violazioni degli artt. 2 legge 287/90 e 101 TFUE
€ 120.000.000
€ 100.000.000
€ 80.000.000
€ 60.000.000
€ 40.000.000
€ 20.000.000
€0
2008
2009
2010
2011
5
Le intese nel 2011: dati numerici (segue)
•
Nel corso dell’anno l’Autorità ha avviato solo 3 istruttorie:
– in 2 casi per l’accertamento dell’esistenza di violazioni del divieto ex art.
101 del TFUE (I743 Tariffe Traghetti Da/Per La Sardegna, I745
Consigli Degli Ordini Degli Avvocati/Diniego All'esercizio Di
Avvocato);
-
in un caso per violazioni dell’art. 101 del TFUE o dell’art. 2 della legge n.
287/90 (I740 Comune Di Casalmaggiore-Gara Per L'affidamento Del
Servizio Di Distribuzione Del Gas);
Si tratta di un dato preoccupante che potrebbe indicare un livello di
“under enforcement”.
6
Un confronto con la Francia
Anno 2011
Manutenzione al porto della Réunion
Restauro dei monumenti storici
Lavori di manutenzione (pittura) industriali
Cartello detergenti
Gare d'appalto nel settore dell'energia elettrica
Fissazione prezzo dei gadgets Diddl
Totale
70.000
circa 9.800.000
circa 1.200.000
circa 368.000.000 Leniency
circa 8.300.000
circa 1.340.000
circa 389.000.000
Inizio 2012
Commercializzazione delle endivie
Cartello della farina
Intesa relativa agli alimenti per animali di compania
Totale
circa 4.000.000
circa 240.000.000 Leniency
circa 35.000.000
circa 279.000.000
•
Nel 2011 il numero dei procedimenti svolti in Francia è pari a quello dei
procedimenti conclusi in Italia. Tuttavia, il totale delle sanzioni irrogate
è quasi 4 volte superiore a quello delle sanzioni comminate in Italia.
•
L’inizio del 2012 è stato caratterizzato da una marcata attività di
enforcement e da sanzioni elevate.
7
Un confronto con la Germania
•
Relazione annuale 2011:
– “In 2011 approx. € 193 million in fines were imposed on 42
companies in a total number of 17 cases [ne ho trovati 10]. Cartels
were fined in diverse economic sectors such as paper plates, fire
engines, concrete pipes, dishwasher detergent, chipboard panels,
mills and hydrants. ... In the past year the Bundeskartellamt
conducted 11 searches at 42 companies and at the premises of 5
private individuals”;
– In Germania si è avuto un maggior numero di interventi (10 casi a
fronte dei 6 procedimenti in Italia);
– il totale delle sanzioni irrogate è circa il doppio rispetto a quello
delle sanzioni attribuite in Italia;
– i settori economici interessati sono molto distinti.
8
Il ruolo della leniency
•
In Germania “The authority's Leniency Programme again played an
instrumental role in uncovering cartels. 37 applications for leniency
were received in 28 different cases”.
•
In Francia: “Les demandes de clémence sont, quant à elles, en hausse
(7 demandes déposées en 2010, contre 5 en 2009) ”.
– Nel 2008 le domande depositate sono state 18. Si trattava di casi
specifici relativi alla Francia (non derivanti da procedimenti
comunitari).
•
In Italia, non vi sono statistiche ufficiali, tuttavia i casi avviati a seguito
di una leniency sono ancora pochi.
9
Le intese nel 2011 – Una rapida disamina dei casi
•
I provvedimenti di chiusura di istruttoria adottati dall’AGCM nel 2011
possono essere ricondotti a tre tipologie:
A. casi molto simili a fattispecie di abuso di posizione dominante, in
cui sono stati accettati gli impegni presentati dalle parti;
B. casi che riguardano mercati locali o imprese con una presenza
modesta sul mercato, conclusi con l’irrogazione di sanzioni
simboliche;
C. casi più tradizionali, conclusi con l’irrogazione di sanzioni
significative. Solo in un caso, tuttavia, l’istruttoria è stata avviata
sulla base di una richiesta di leniency.
10
A. Casi simili a pratiche unilaterali
ex art. 102 TFUE
Si tratta di casi :
– in cui sono coinvolti consorzi/associazioni di imprese con una
posizione particolare sul mercato (i.e. un consorzio obbligatorio per la
gestione dei rifiuti da imballaggio e una federazione sportiva);
– che hanno ad oggetto delibere aventi un effetto “escludente”;
– conclusi con l’accettazione di impegni.
11
A378C – Federitalia/Federazione Italiana
Sport Equestri (FISE)
Interessante sotto un profilo procedurale: ridefinizione degli impegni post
annullamento di una prima delibera di accettazione.
-
A FISE era stato contestato di tentare di impedire/limitare, senza alcuna
giustificazione di carattere sportivo, lo svolgimento di manifestazioni ed
attività equestri da parte di associazioni concorrenti.
-
I nuovi impegni sono stati ritenuti in grado di favorire l’apertura del
settore interessato ed idonei a rimuovere i profili anticoncorrenziali.
-
Gli impegni accettati consentono comunque a FISE di mantenere un
margine rilevante di esclusiva sulla disciplina dell’attività equestre.
12
I730 Gestione di Rifiuti Cartacei – COMIECO
Apertura di istruttoria post indagine di settore.
–
I criteri di assegnazione dei rifiuti da imballaggi alle cartiere
consorziate, applicati dal Comieco, sono stati considerati restrittivi
della concorrenza. In sostanza: i) la ripartizione avveniva – solo tra
gli associati - in misura proporzionale al quantitativo di imballaggi
immesso al consumo nell’anno precedente; ii) il corrispettivo era
fissato uniformemente a livello nazionale, eliminando eventuali
vantaggi competitivi tra i membri del consorzio;
–
Gli impegni presentati consistono nell’introduzione di aste per
l’assegnazione dei rifiuti. Tramite le gare, tuttavia, è prevista
l’assegnazione solo del 40% dei rifiuti da imballaggio gestiti dal
Comieco.
13
B. Casi con sanzioni simboliche
•
I734 – Guida remunerazioni e tariffe 2009/2010 per operatori
pubblicitari
ACPI e TP sono state condannate per aver predisposto e diffuso un
tariffario per i servizi offerti dai propri associati, limitando l’autonomia
degli operatori del settore nell’individuazione dei prezzi delle proprie
prestazioni.
•
I735 – Manutenzione impianti termici Comune di Potenza
Le associazioni Confartigianato di Potenza, Confindustria Basilicata,
Confcooperative Basilicata, API Basilicata e UIL Basilicata sono state
condannate per aver posto in essere un’intesa avente ad oggetto la
fissazione delle condizioni economiche per lo svolgimento della verifica
del rendimento di combustione e della manutenzione degli impianti
termici nel Comune di Potenza (attività interessate dall’applicazione del
Contratto Tipo allegato al Protocollo d’intesa concluso con il Comune).
14
B. Casi con sanzioni simboliche (segue)
In entrambi i casi:
-
le parti sono associazioni di imprese;
-
viene contestata la fissazione delle condizioni economiche delle
prestazioni svolte dalle parti;
-
l’impatto sul mercato è probabilmente modesto;
-
i procedimenti si sono conclusi con l’irrogazione di sanzioni
simboliche (1.000 euro).
15
C. Casi (più ?)“tradizionali”
16
I729- Gara d’appalto per la sanità per le
apparecchiature per la risonanza magnetica
•
Alliance, Siemens, Philips e Toshiba Medical Systems sono state
condannate per aver posto in essere un’intesa avente per oggetto la
ripartizione concordata della fornitura di apparecchiature elettromedicali
oggetto della gara SO.RE.SA. attraverso lo scambio di informazioni
sensibili ed il coordinamento delle strategie commerciali.
•
L’intesa ha determinato l’alterazione del confronto concorrenziale che si
sarebbe realizzato in assenza dell’accordo, “potendo condizionare, per tale
via, l’esito della gara stessa”.
•
La scelta di Philips e Toshiba di non partecipare alla gara, così come la
scelta di Siemens di partecipare alla gara in ATI con Alliance, “sono state
sicuramente influenzate dall’accordo che ha inciso sull’elaborazione, non
più autonoma, delle strategie commerciali”.
17
I729 - Gara d’appalto per la Sanità per le
apparecchiature per la risonanza magnetica (segue)
L’Autorità ha considerato la violazione grave e ha irrogato sanzioni
significative:
– Alliance 341.250 €
– Siemens 1.102.500 €
– Philips 3.953.250 €
– Toshiba 141.750 €
Sulla base di:
- Un’unica riunione presso la sede di Alliance in cui le parti hanno fornito
indicazioni sulle proprie intenzioni in merito alla gara anche se, de facto,
si sono comportate in parte in modo diverso da quanto dichiarato;
- Gara non aggiudicata: non vi è stata una cristallizzazione delle quote di
mercato.
18
I731 - Gare assicurative ASL e aziende
ospedaliere campane
-
Tre imprese di assicurazione ed un’agenzia plurimandataria sono state
condannate per aver posto in essere un’intesa relativa a numerose gare per
l’affidamento dei servizi assicurativi ed ospedalieri di ASL e AO localizzate nella
regione Campania;
-
In particolare, le imprese sono state accusate di: (i) uso anticoncorrenziale della
coassicurazione, (ii) partecipazione coordinata alle gare con offerte economiche
sulla base della ripartizione dei lotti, anche tramite il broker in comune;
-
Sanzioni molto significative alla luce del mercato interessato:
– HDI Gerling 5.868.703 €
– Faro 2.015.544 €
– Navale (ora UGF) 5.471.168 €
– Primogest 228.100 €
La soglia del 10% di fatturato è stata raggiunta per FARO (in seguito ridotta in
quanto era in liquidazione) e sembrerebbe molto vicina anche per HDI-Gerling.
19
I731 - Gare assicurative ASL e aziende
ospedaliere campane (segue)
Caso interessante per il settore assicurativo
- L’istituto della coassicurazione deve essere utilizzato con prudenza e, nel
caso di ricorso a questa fattispecie, le motivazioni devono essere
dettagliate;
- L’agenzia plurimandataria è un istituto che comporta rischi soprattutto
in caso di gare. Il normale coordinamento dell’agente tra le imprese da
questo rappresentate costituisce un’intesa restrittiva della concorrenza
(cfr. caso C-243/83 Binon/AMP, conclusioni dell’avvocato generale Sir
Gordon Slynn: l’affidamento da parte di imprese che operano sullo
stesso mercato dello svolgimento dei servizi ad un’impresa specializzata
può costituire un cartello).
20
I722 - Logistica Internazionale
•
Unico caso nel 2011 di istruttoria chiusa sulla base di una leniency
application. Si tratta tuttavia di una leniency “derivata”, ovvero depositata
in seguito ad una richiesta di leniency presentata a livello UE.
•
Fattispecie “standard”: riunioni associative durante le quali le imprese
scambiavano vedute ed opinioni sull’opportunità di incrementare i prezzi
per tener conto dell’andamento dei costi.
– Discussioni a volte molto generiche → si è comunque in presenza di una
violazione.
•
Irrogazione di sanzioni elevate in relazione al fatturato delle imprese
interessate.
21
I722 - Logistica Internazionale (segue)
Caso molto interessante per i risvolti in tema di leniency
•
•
La leniency (in forma abbreviata o estesa) presentata all’AGCM
successivamente ad una richiesta di leniency depositata alla Commissione
UE deve essere aggiornata in presenza di eventuali “nuovi” elementi forniti a
livello UE; in caso contrario, si rischia di rimanere “scoperti” a livello
nazionale in relazione a tali nuovi elementi.
In sintesi:
– 5 giugno 2007, DP AG per conto di DHL presenta una domanda di
clemenza all’UE relativa alle spedizioni aeree e marittime;
– 12 luglio 2007, DP AG presenta la stessa domanda in forma semplificata
all’AGCM;
– 2 ottobre e 20 dicembre 2007, DP AG completa la leniency relativa alle
spedizioni via terra a livello UE, ma non lo fa a livello italiano;
– 23 giugno 2008, DP AG completa la leniency “italiana” in relazione al
settore delle spedizioni via terra;
– Tuttavia: un altro operatore aveva formulato nel frattempo (in data 12
dicembre 2007) una richiesta di leniency relativa al settore “via terra”:
DP AG non può beneficiare dell’immunity in Italia per tale settore.
22
I732 - Aumento prezzi bitume
-
Ipotesi di pratica concordata tra le principali imprese petrolifere: istruttoria
avviata in base a segnalazioni relative all’esistenza di un parallelismo dei
prezzi sul mercato del bitume stradale in Italia:
- nella seconda metà del 2008, tutti produttori avrebbero mantenuto i
prezzi del bitume mediamente alti, allorché le quotazioni Platt’s erano in
forte calo.
-
All’esito delle indagini svolte, l’AGCM ha concluso per l’inesistenza di una
violazione dell’art. 101 TFUE in quanto:
- il mero parallelismo di comportamento non è sufficiente a dimostrare
l’intesa se esistono spiegazioni alternative alla collusione che giustificano
il parallelismo riscontrato sul mercato;
- esistevano valide spiegazioni alternative (inter alia: trasparenza del
mercato, crescita stagionale della domanda a fronte ad una riduzione
dell’offerta a causa della chiusura di alcune raffinerie, rigidità dell’offerta
in quanto la produzione non è facilmente incrementabile).
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