Comunicazioni rilevanti ai fini Iva
ULTIMI CHIARIMENTI
CONTRATTI COLLEGATI: la verifica del superamento della soglia
va effettuata sulla base dell’ammontare complessivo dei contratti, e
non con riferimento all’ammontare annuo
Esempio: due operazioni riferite a contratti collegati di importo di
euro 2.000 ciascuno, anche se effettuate in anni diversi, devono
essere comunicate (modalità di pagamento 2 – pagamenti frazionati)
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CONTRATTI CON CORRISPETTIVI PERIODICI: il contribuente
deve comunicare l’importo complessivo delle operazioni rese o
ricevute compilando un’unica riga di dettaglio, con riferimento alla
data dell’ultima operazione dell’anno di riferimento.
L’Agenzia chiarisce che, in alternativa, è possibile riportare ciascuna
operazione in una riga distinta (se più agevole)
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a cura di Sandro Cerato
Comunicazioni rilevanti ai fini Iva
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CONTRIBUENTI MINIMI: l’esonero dall’obbligo di comunicazione
viene meno, già nell’anno stesso, se nel corso del predetto anno il
contribuente minimo supera la soglia di euro 45.000 di ricavi. Se il
superamento del limite non eccede la soglia indicata, l’obbligo scatta
dall’anno successivo.
La controparte deve invece sempre inserire le operazioni acquisite
presso il minimo, se eccedono la soglia di euro 3.000.
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SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DELLA DISPENSA EX ART.
36-BIS DEL DPR 633/72: sono obbligati alla comunicazione delle
operazioni a prescindere dal fatto che sia stata o meno emessa
fattura. In caso di emissione della fattura, la soglia rilevante è di euro
3.000, anche se la fattuta è stata emessa su richiesta del cliente.
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FATTURAZIONE DIFFERITA: ai fini della verifica della soglia, si
deve aver riguardo all’importo della fattura, e non a quello delle
singole consegne (documentate da Ddt).
FATTURA CUMULATIVA PER PIU’ OPERAZIONI: se viene
emessa un’unica fattura a fronte di più operazioni di diversa natura
(cessioni di beni e prestazioni di servizi), si deve aver riguardo
all’importo totale della fattura, indicando quale tipologia
dell’operazione quella prevalente.
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FATTURE COINTESTATE: per la verifica della soglia si deve aver
riguardo al totale del documento, e nella comunicazione occorre
indicare l’operazione in distinti righi di dettaglio. Se l’importo proquota è inferiore alla soglia di rilevanza, si deve indicare la modalità
di pagamento “importo frazionato”.
OMAGGI: per le autofatture emesse cumulativamente a fine mese,
a fronte di omaggi di beni rientranti nell’attività propria dell’impresa,
devono essere indicati i dati del cedente.
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SERVIZI INTERNAZIONALI: i servizi internazionali che fruiscono
del regime di non imponibilità, di cui all’art. 9 del DPR 633/72,
devono essere oggetto di comunicazione, salvo che la soglia di
rilevanza sia superata per effetto di riaddebiti di spese ex art. 15
(escluse da Iva).
RICEVUTE FISCALI: nel caso siano emesse ricevute fiscali nei
confronti di soggetti Iva, si deve procedere allo scorporo
dell’imposta, ai fini della distinta indicazione dell’imponibile e
dell’imposta (trattandosi di operazioni effettuate con soggetti Iva).
CODICE FISCALE: l’indicazione di un codice fiscale errato comporta
lo scarto della comunicazione, mentre quelli formalmente corretti
sono accettati, anche se non indicati in anagrafe tributaria.
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