SOCIETÀ TRIVENETA DI CHIRURGIA U.O. CHIRURGIA GENERALE SCHIO Primario: Dr. M. Rebonato RESPONSABIL ITÀ CONDIVISE IN CHIRURGIA Presidenti: Dr. H. Pernthaler - Dr. M. Rebonato Daniele Rodriguez - Università degli Studi di Padova SCHIO Sabato 19 Aprile 2008 Metodi di indagine delle prestazioni sanitarie Il punto di vista del medico-legale Daniele Rodriguez P.O. di Medicina legale Università degli Studi di Padova Metodi di indagine delle prestazioni sanitarie Un punto di vista di un medico-legale Daniele Rodriguez P.O. di Medicina legale Università degli Studi di Padova RESPONSABILITÀ CIVILE Daniele Rodriguez - Università degli Studi di Padova RESPONSABILITÀ CIVILE: una novità Daniele Rodriguez - Università degli Studi di Padova RESPONSABILITÀ CIVILE: NATURA CONTRATTUALE NATURA EXTRA-CONTRATTUALE [ OBBLIGAZIONI DA FATTO ILLECITO ] Daniele Rodriguez - Università degli Studi di Padova CODICE CIVILE Art. 1173 (Fonti delle obbligazioni) Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico. Daniele Rodriguez - Università degli Studi di Padova CODICE CIVILE Art. 1321 (Nozione) Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare od estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Daniele Rodriguez - Università degli Studi di Padova L’accordo con un professionista sanitario esercente privatamente la professione costituisce un rapporto contrattuale con le relative obbligazioni e la connessa responsabilità contrattuale Daniele Rodriguez - Università degli Studi di Padova Riflessi sul regime dell’onere della prova in un eventuale giudizio Notazione sommaria sulla teoria generale del processo e della prova Daniele Rodriguez - Università degli Studi di Padova * Attore è colui che agisce in giudizio per veder riconosciuta e soddisfatta una propria pretesa (= creditore = in un’azione di risarcimento, la persona che assume di aver subito il danno) * Convenuto è colui che, chiamato in giudizio, resiste alla pretesa della controparte (= debitore = in un’azione di risarcimento, il presunto autore del danno) Daniele Rodriguez - Università degli Studi di Padova Nel processo civile, in linea di principio generale l’onere della prova • di un fatto cosiddetto costitutivo (= di un fatto a fondamento della pretesa che si avanza) incombe sull’attore • di un fatto impeditivo od estintivo, (= di un fatto che contrasta la pretesa avanzata) incombe sul convenuto Daniele Rodriguez - Università degli Studi di Padova In casi di responsabilità contrattuale, chi assume di aver subito un danno avrà solo l’onere di dover provare l’esistenza del rapporto contrattuale [e la natura ordinaria della prestazione dovutagli (e mancatagli)] Daniele Rodriguez - Università degli Studi di Padova In questi casi, spetterà al professionista sanitario l’onere di dimostrare di aver usato quella diligenza media che l’art. 1176 c.c. impone e che il danno è ascrivibile ad altro di diverso piuttosto che ad un suo difetto di diligenza (“causa a lui non imputabile”, secondo la formula dell’art. 1218 c.c.). Daniele Rodriguez - Università degli Studi di Padova [Invece, nelle ipotesi, in cui si prospettano speciali difficoltà, è onere di chi lamenta il danno il dover fornire anche la prova della colpa grave del professionista sanitario che ha operato e quindi dover dimostrare che vi è stato quel particolare grado di imperizia che fonda la responsabilità e giustifica il risarcimento] Daniele Rodriguez - Università degli Studi di Padova La situazione era diversa in caso di rapporto instauratosi fra il paziente e il medico operante nell’ambito di una struttura pubblica Daniele Rodriguez - Università degli Studi di Padova Per molto tempo si è ritenuto che, in questi casi, nell’eventualità di danno provocato al paziente (dal medico) a seguito della prestazione erogata, si versasse in un’ipotesi di responsabilità di natura extra-contrattuale e quindi che il comportamento dannoso tenuto dal professionista e sfociato necessariamente nella morte od in una lesione subita dal paziente desse luogo ad un’obbligazione di risarcimento da fatto illecito. Daniele Rodriguez - Università degli Studi di Padova In realtà, si è fatta strada una diversa prospettiva, che riconduce la responsabilità del medico dipendente di una struttura sanitaria pubblica alla categoria della responsabilità contrattuale. Daniele Rodriguez - Università degli Studi di Padova Affermare che la situazione giurisprudenziale sia mutata sarebbe semplicistico, in quanto la giurisprudenza della Corte di Cassazione mantiene sul punto alcune incertezze e perplessità Daniele Rodriguez - Università degli Studi di Padova Il rapporto fra il paziente e l’ente pubblico di assistenza sanitaria (azienda ospedaliera o USL), che si instaura a seguito dell’accettazione del paziente stesso da parte della struttura, deve essere configurato di natura contrattuale: l’ente assume contrattualmente l’obbligo della prestazione che eroga mediante i professionisti inquadrati nella struttura, che agiscono quali organi dell’ente medesimo Daniele Rodriguez - Università degli Studi di Padova Circa la qualificazione della responsabilità del professionista sanitario, che effettua la prestazione nell’ambito della struttura: si è affermato che, essendo egli terzo estraneo al rapporto che si costituiva fra il paziente e la struttura assistenziale, la sua eventuale responsabilità dovesse essere qualificata da fatto illecito e quindi di natura extra-contrattuale Daniele Rodriguez - Università degli Studi di Padova La Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589; Massa c. Fineschi ed altri; Comune di Roma c. Quirinis ed altri) ha affermato: “La responsabilità del medico ospedaliero deve qualificarsi contrattuale, al pari di quella dell’ente gestore del servizio sanitario, non già per l’esistenza di un pregresso rapporto obbligatorio insorto fra le parti, bensì in virtù di un rapporto contrattuale di fatto, originato dal contatto sociale.” Daniele Rodriguez - Università degli Studi di Padova SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Sentenza 11 gennaio 2008, n. 577 “A sua volta anche l'obbligazione del medico dipendente dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", ha natura contrattuale. In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato Daniele Rodriguez eziologicamente rilevante.” In sostanza, la Cassazione afferma: è ormai acquisito che i contratti possano nascere anche da rapporti di fatto idonei a generare obbligazioni (per l’appunto di natura contrattuale); la situazione che genererebbe il contratto andrebbe individuata nel “contatto sociale”, che si instaura fra il paziente ed il professionista della struttura sanitaria pubblica in cui quest’ultimo organicamente si inquadra. Daniele Rodriguez - Università degli Studi di Padova In ipotesi di danno, il paziente avrebbe quindi la possibilità, in alternativa, di scegliere di agire con un’azione risarcitoria * per responsabilità contrattuale oppure * per responsabilità extracontrattuale Daniele Rodriguez - Università degli Studi di Padova Le due forme di responsabilità sarebbero, in questo come in altri casi, concorrenti ed è allora rimessa all’interessato la scelta fra le due azioni cui ricorrere Daniele Rodriguez - Università degli Studi di Padova L’alternativa non è affatto nominalistica ma, al contrario, gravida di conseguenze Daniele Rodriguez - Università degli Studi di Padova 1. Muta il termine prescrizionale (cinque anni se si agisce per responsabilità extracontrattuale da fatto illecito; dieci anni se si agisce per responsabilità contrattuale): nella realtà il paziente assistito da un legale avveduto potrà avvalersi facilmente di uno qualsiasi dei meccanismi previsti di interruzione della prescrizione determinandone così il decorso ex novo Daniele Rodriguez - Università degli Studi di Padova 2. Muta il regime probatorio, in quanto, in caso di azione per responsabilità contrattuale, al paziente sarà sufficiente dimostrare l’esistenza del rapporto obbligatorio (facilmente dimostrabile in questo caso) ed il relativo inadempimento (oggettivo), mentre incomberà sul professionista la prova dell’adeguatezza della sua condotta e che il danno deriva da causa a lui non imputabile. Nell’ipotesi di responsabilità extracontrattuale incomberà sul paziente, invece, la prova anche della colpevolezza del professionista sanitario che si assume autore del fatto (in forza dell’art. 2697 c.c.) Daniele Rodriguez - Università degli Studi di Padova Come può il professionista sanitario fornire la prova dell’adeguatezza della propria condotta professionale? Daniele Rodriguez - Università degli Studi di Padova documentazione clinica (… ovviamente integrata) Daniele Rodriguez - Università degli Studi di Padova ma può bastare ? Daniele Rodriguez - Università degli Studi di Padova nella pratica: Daniele Rodriguez - Università degli Studi di Padova a quale livello di dettaglio si deve spingere la cartella clinica ? Daniele Rodriguez - Università degli Studi di Padova dobbiamo filmare tutto? Daniele Rodriguez - Università degli Studi di Padova … la prova impossibile ! Daniele Rodriguez - Università degli Studi di Padova HO CONCLUSO grazie per l’attenzione questo file può essere chiesto a daniele.rodriguez @fastwebnet.it