«Con ordinanza emessa in data…2008, il GIP distrettuale
disponeva nei confronti di TIZIO, in concorso con altri, la
misura coercitiva degli arresti domiciliari in relazione al reato
rubricato al capo z: Caio, Mevio, Sempronio, TIZIO ... Del
delitto p..e..p.. dagli artt. 479, 476 … c.p. ed art..7…L.203/1991
perché, in concorso tra loro, il Caio quale istigatore e
beneficiario dell’atto, il Mevio quale intermediario ed istigatore,
il TIZIO, quale istigatore, Sempronio quale materiale
redattore, formavano un falso certificato di iscrizione al
Ser.T di M. che attestava, facendone fede sino a querela di
falso, la sussistenza di uno stato di tossicodipendenza del
Caio, allo scopo di utilizzare tale certificazione per la
scarcerazione del medesimo Caio e la sua sottoposizione agli
arresti domiciliari presso la Comunità di recupero...Con
l’aggravante di aver realizzato il reato allo scopo di favorire un
componente apicale dell’associazione camorristica X,
egemone sul territorio di M. e su quelli limitrofi…
…Effettivamente, tra gli atti acquisiti presso la Casa
Circondariale di S. e presso la struttura sanitaria di M., fu
reperito il suddetto documento rilasciato dal Ser.T. di M. il
14.10.2002 sottoscritto dal responsabile, dott. Sempronio, in cui
si attestava l’iscrizione al Ser.T. del Caio a partire dal 20.5.2002
con modalità palesemente sospette. Infatti, l’iscrizione al Ser.T.
dal 20.5.2002, data di apertura della cartella clinica, non
risultava corredata da alcun esame tossicologico del Caio
ancorché trattasi di adempimento imprescindibile.
Il Caio risultava, altresì, stranamente visitato esclusivamente
dal dott. Sempronio, dirigente del Ser.T.….. Giova appena
evidenziare che il dottor Sempronio rettificava le originarie
dichiarazioni rese alla P.G., confermando in un secondo
momento che … il Caio non si presentò personalmente né
alle visite né a richiedere i certificati ma, in sua vece,
vennero i familiari e, contrariamente ad ogni prassi
regolamentare, la cartella clinica fu aperta in assenza del
soggetto tossicodipendente …
…Sul punto il dottor Sempronio asseriva di
essersi lasciato convincere dalla specificità
ed urgenza della situazione che gli fu
rappresentata, sostenendo di aver agito con
leggerezza a fronte delle insistenze del
parente del Caio a nome C presentatosi a
richiedere il suddetto certificato….»
«…La legge della vita, così come
la legge positiva, ci assegna un
duplice ruolo di vittime e carnefici:
per questo dobbiamo
assumerci la RESPONSABILITA’
di ogni nostro ATTO e SCELTA
in quanto carichi di conseguenza
non solo per noi stessi ma
anche per gli altri…»
Da “La Responsabilita’ professionale del medico”
Cataldi R., Matricardi C. et al. Ed Maggioli 2005
Maschio, anni 52
Anamnesi: HCV+; triplice violazione art.186 CdS
(ultima nel 2003); pregresso uso di sostanze
stupefacenti
Validità mesi 3 in relazione ai risultati
degli esami di laboratorio (↑ γGT, ↑ GOT e
GPT); invio al CA
CML 15/3/2007
Giudicato
TEMPORANEAMENTE NON IDONEO
in quanto dalla
relazione CA-SerT emergeva
trattamento con Metadone
dal mese di Dicembre 2006
CML 11/10/2008
Veniva giudicato
TEMPORANEAMENTE NON IDONEO FINO AL 13/2/2009
Dalla relazione CA-SerT (11/10/08) emergeva infatti:
“...Seguito da questo servizio per ‘Disturbo da uso di sostanza
in terapia sostitutiva, in remissione protratta' e ‘Disturbo da
uso di alcol, in remissione completa protratta‘. Il pz assume
una terapia metadonica stabilizzata da due anni e presenta 6
mesi di urine negative per la ricerca di sostanze
stupefacenti...Unica eccezione il tossicologico del 13/08
positivo per oppiacei, metadone e BDZ del tossicologico
del 13/8 seguito, il giorno seguente, da altro referto
tossicologico positivo solo per Metadone, di difficile
interpretazione...L’uso di alcol sembra essere quasi
scomparso ...Il paziente si considera eligibile per una idoneità
alla patente di guida per sei mesi circa...”
IL SOGGETTO CHIEDEVA TUTTAVIA
DI POTER ESSERE RIVALUTATO
DALLA CML PRODUCENDO NUOVA
CERTIFICAZIONE SPECIALISTICA
CML 5/11/2008
Veniva prodotta relazione CA-SerT
(4/11/2008) da cui emergeva che dagli
accertamenti effettuati, la positività per
oppiacei e BDZ dell'esame tossicologico
del 13/8 era stata erroneamente attribuita
al pz per una verosimile omonimia.
“…In relazione al risultato dell’esame
tossicologico del 13/8/2008 e riportato nella
precedente certificazione del 11/10/2008 da
ulteriori accertamenti è risultato che la
positività per oppiacei e benzodiazepine è
stata erroneamente attribuita al sig…
per una verosimile omonimia…”.
Il medico SERT spiega al ragazzo:
che la cura della tossicodipendenza di un
ragazzo giovane non può non prevedere
il coinvolgimento della famiglia;
che non gli si può dare terapia sostitutiva
essendo minorenne (ma che non è
nemmeno corretto prescriverla senza
prima aver provato altre terapie)…
Sono stati prescritti farmaci sintomatici e si è
fissato un altro appuntamento a distanza di due
giorni.
L’obiettivo del medico era quello di non “perdere”
il paziente...nel frattempo cercare di convincerlo a
coinvolgere la famiglia...
É POSSIBILE PRENDERE IN CARICO
FARMACOLOGICAMENTE
UN MINORENNE SENZA
COINVOLGERE LA FAMIGLIA?
Per alcuni atti sanitari è escluso l’obbligo di acquisire il consenso
dei genitori o del tutore e il medico, su richiesta del minorenne, può
procedere all’atto sanitario a prescindere dal consenso, dal
dissenso o all’insaputa dei genitori o del tutore e precisamente per:
 accertamenti diagnostici, anche di laboratorio, e le cure qualora si
presentino sintomi di insorgenza di una malattia trasmessa
sessualmente (art. 4 legge 25 luglio 1956, n. 837 sulla riforma della legislazione per
la profilassi delle malattie veneree e artt. 9 e 14 del relativo regolamento di attuazione
emanato con d.p.r. 27 ottobre 1962, n. 2056);
 prescrizioni mediche e le somministrazioni nelle strutture sanitarie
e nei consultori dei mezzi necessari per conseguire le finalità
liberamente scelte in ordine alla Procreazione responsabile (art. 2
Legge n. 194 sulla interruzione della gravidanza); e in particolare, a partire dai
14 anni di età, per visite, anche ginecologiche, trattandosi di
intervento non terapeutico ma riferito alla sfera sessuale;
 interruzione di gravidanza quando il giudice tutelare abbia
autorizzato la minorenne a decidere a prescindere dal
consenso dei genitori o del tutore, in presenza di seri motivi
che impediscano o sconsiglino la loro consultazione o che
inducano a procedere contro il loro parere (art. 12 della legge 27
maggio 1978, n. 194);
 accertamenti diagnostici e gli interventi terapeutici e riabilitativi
al minorenne che faccia uso personale non terapeutico di
sostanze stupefacenti; il minorenne può mantenendo
l’anonimato accedere personalmente ai servizi per le
tossicodipendenze, ottenere dei trattamenti terapeutici e
consentire al controllo delle urine o del capello (art. 120 D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309).
«…La nostra/mia presenza sarà richiesta quando necessaria
al percorso di cura; in caso contrario il minore (nome, cognome)
svolgerà le attività previste senza la partecipazione né
l’assistenza del genitore/tutore legale…»
«informiamo/informo, inoltre, che il minore
termine del trattamento, tornerà a casa:
(nome, cognome),
al
o accompagnata/o da ______________________________
(Nome e cognome di chi verrà a prendere il/la minore)
o non accompagnata/o _____________________________
(Specificare la modalità di ritorno a casa)
E’ inoltre CONSIGLIABILE che dichiari
anche di aver informato l’altro genitore!
«…il P è agli arresti domiciliari per i fatti di cui alla condanna da espiare
e…in questo tempo è stato autorizzato a frequentare un programma
terapeutico riabilitativo di tipo ambulatoriale il quale sta dando
frutti ampiamente positivi…l’UEPE…dava atto del comportamento corretto
serbato dal P e del percorso critico positivamente intrapreso circa le sue
precedenti esperienze in piena collaborazione con il servizio. Di più, il
SERT di … nella relazione del 26 marzo 2013 annota “evidente …
motivazione … nel soggetto … al proseguimento del lavoro terapeutico
che ha come obiettivo un profondo cambiamento della condizione
esistenziale personale e familiare pertanto si ritiene che l’interruzione di
tale processo potrebbe compromettere la buona riuscita del processo
riabilitativo … alla luce di quanto sopra il servizio scrivente ritiene
opportuno e necessario che il paziente in oggetto prosegua il
percorso riabilitativo intrapreso…”
«…In siffatto razionale contesto deve altresì inserirsi l’insegnamento della
C. Cost.; ha infatti rimarcato il giudice delle leggi che, nel caso
dell’affidamento “terapeutico” di persona tossicodipendente o alcool
dipendente, la “ratio” legislativa è nel senso di una preminenza data dalla
norma all’intento di cura dello stato di dipendenza (C. Cost. 5.12.1997 n.
377)…»
Il certificato è l’atto scritto con cui si
dichiarano conformi a verità fatti di natura
tecnica direttamente constatati di cui il
certificato è destinato a provare l’esistenza
COMPLETEZZA, CHIAREZZA E
VERIDICITÁ DEL CONTENUTO
CORRETTEZZA FORMALE NELLA COMPILAZIONE
RIGORISMO OBIETTIVO
DEL METODO
DOMINANTE CONOSCENZA
DEL RAPPORTO GIURIDICO
CUI I FATTI DI NATURA TECNICA
ATTESTATI SI RIFERISCONO
IL CERTIFICATO MEDICO
la forma più diffusa di
DOCUMENTAZIONE dell’ATTIVITÁ
MEDICA e SANITARIA in generale….
ma anche la più DELICATA
“…testimonianza scritta su fatti e
comportamenti tecnicamente apprezzabili
e valutabili, la cui dimostrazione può
produrre affermazione di particolari diritti
soggettivi previsti dalla legge ovvero
determinare particolari conseguenze a carico
dell’individuo e della società, aventi
rilevanza giuridica e/o amministrativa…”
(Mauro Barni)
Il suo contenuto concettuale, quando
vengono affermati fatti o condizioni
inesistenti (Falso ideologico ex artt. 479 e ss. CP)
Il suo aspetto formale
(Falso materiale ex artt. 486 e ss. CP)
Art. 480 c.p.
Falsità ideologica commessa dal pubblico
ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative
Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni,
attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni
amministrative, fatti dei quali l’atto è destinato a provare
la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni
Art. 481
Falsità ideologica in certificati commessa
da persone esercenti un servizio di pubblica necessità
Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o
forense, o di un altro servizio di pubblica necessità,
attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è
destinato a provare la verità, è punito con la reclusione
fino a un anno o con la multa ...
Art. 476 c.p.
Falsità materiale commessa dal
pubblico ufficiale in atti pubblici
Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni,
forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un fatto vero,
è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità
concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a
querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.
Art. 477 c.p.
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in
certificati o autorizzazioni amministrative
Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni,
contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative,
ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire
adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
IL MEDICO CHE COMPIE GLI ACCERTAMENTI
CLINICO-DIAGNOSTICI per esempio AI SENSI
DEGLI ARTT. 186 e 187 del CdS DEVE AVER BEN
PRESENTE CHE BISOGNA
POSTE A TUTELA:
- sia DI DIRITTI INDIVIDUALI
- sia DELLA SALUTE PUBBLICA
Costituzione
italiana
1948
Art. 2 “La Repubblica riconosce
e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo,
sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità…”
Art. 13 “La libertà
personale è inviolabile…”
Art. 32 “Nessuno può essere
obbligato ad un determinato
trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge
non può in nessun caso violare
i limiti imposti dal rispetto
della persona umana.”
I TRATTAMENTI SANITARI
SONO DI NORMA VOLONTARI
ECCEZIONALMENTE,
se previsti come tali dalla legge, sono OBBLIGATORI, ma…
obbligatori non coattivi
obbligatori e coattivi
ai sensi degli artt. 186 e art 187 CdS
sono
OBBLIGATORI
MA NON COATTIVI
ACCERTAMENTI OBBLIGATORI
La previsione di accertamenti obbligatori risponde
ad una esigenza sociale di tutela della salute pubblica
che lo Stato ha il dovere di garantire anche a costo
di ledere diritti e prerogative individuali:
un sacrificio che richiama la persona singola
ai doveri di solidarietà e responsabilità
propri del consorzio civile
Il medico può rifiutarsi di
eseguire gli accertamenti
richiesti dalla polizia giudiziaria?
Il medico pur vincolato al
rispetto
della libertà, della dignità,
della riservatezza del/la paziente
non può sottrarsi per ragione alcuna
dal
rispetto della legge
che in questo caso non prevede la coazione…
Sentenza Corte di Cassazione penale
(16 giugno 2005, n. 22599)
ha affermato che l’eventuale assunzione di liquido
ematico prelevato per meri scopi clinici
e quindi utilizzato anche per accertamenti ematici
finalizzati all’accertamento del tasso alcolemico
nel sangue, non rientra nell’ambito
dei c.d. trattamenti sanitari, non mette in pericolo
né la salute, né la dignità della persona
e dunque non necessita di alcun
previo consenso da parte dell’interessato
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