COSTI PER L’USO IRRIGUO DELLE ACQUE
ing. Fabio Galiazzo
6° CONFERENZA ORGANIZZATIVA
14,15,16 MARZO 2011
6 a Conferenza Organizzativa ANBI
Grosseto, marzo 2011
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Grosseto, marzo 2011
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LR 1/2004 - Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004
Art. 21 – Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001 n. 11 “Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni.
Dopo il comma 2 dell’articolo 82 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , sono
aggiunti i seguenti commi 2 bis ed 2 ter:
“2 bis. Al fine di tutelare le falde acquifere e di programmare l’ottimale utilizzo della
risorsa acqua, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere uno studio
particolareggiato sullo stato e sulla dinamica degli acquiferi regionali, i cui esiti sono
comunicati
alle
Autorità
di
bacino
idrografico
competenti.
2 ter. Fino all’acquisizione delle risultanze dello studio di cui al comma 2 bis, sono
sospese le istruttorie delle istanze di ricerca o di derivazione di acque sotterranee per
qualsiasi tipologia di uso, presentate in data successiva all’entrata in vigore della
presente legge; tali disposizioni non si applicano, oltre che alle acque minerali e
termali, alle istanze per uso potabile e antincendio avanzate da soggetti pubblici
ovvero da soggetti privati qualora relative ad aree non servite da acquedotto nonché
alle istanze per uso irriguo avanzate da consorzi di bonifica.”.
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PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE
Art. 40 - Azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee
1. Nei
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territori dei comuni ricadenti nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi, elencati
nell’Allegato “E”, possono essere assentite esclusivamente le istanze di:
a) derivazione di acque sotterranee per uso termale e minerale ….;
b) derivazione di acque sotterranee per uso potabile, igienico sanitario e antincendio, avanzate da
soggetti pubblici;
c) derivazione di acque sotterranee per uso potabile, igienico sanitario e antincendio, avanzate da
soggetti privati qualora relative ad aree non servite da acquedotto;
d) derivazione di acque sotterranee per uso antincendio, avanzate da soggetti privati, qualora non
esistano alternative per l’approvvigionamento idrico necessario;
e) derivazione di acque sotterranee per uso irriguo avanzate da consorzi di bonifica, nel limite di una
portata media, su base annua, non superiore a 6 l/s, previa installazione di idonee apparecchiature per
la registrazione delle portate istantanee estratte;
derivazione di acque sotterranee per usi geotermici o di scambio termico, con esclusione dei territori
dei comuni di cui alle Tabelle 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25 del paragrafo 3.6.3 degli “Indirizzi di Piano”;
g) derivazione di acque sotterranee per impianti funzionali all’esercizio di un pubblico servizio;
h) riconoscimento o concessione preferenziale ….;
i) rinnovo delle concessioni …;
j) derivazione di acque sotterranee per uso irriguo relative a interventi di miglioramento fondiario
ammessi a contributo dal Piano di Sviluppo Rurale, che comportino un effettivo e documentato
risparmio della risorsa idrica.
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Aree di primaria tutela quantitativa
Alta Pianura Alluvionale tra le colline moreniche dell’anfiteatro del Garda ad Ovest fino al
fiume Livenza ad Est (pianura del Leogra, Astico, Brenta, Piave e Livenza), che
costituisce l’area di ricarica dell’intero sistema idrogeologico della Pianura Veneta in senso
stretto;
Media Pianura tra i Monti Lessini e il fiume Livenza, dove è presente la fascia delle
risorgive ed il sistema multifalde artesiano che almenta i grandi acquedotti del Veneto;
Alta e Media Pianura Veronese, dallo sbocco dell’Adige dal tratto montano a Pescantina,
fino al limite inferiore del sistema multifalde in pressione
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 LR 1/2008 Legge regionale finanziaria 2008
 Art. 39 - Azioni a salvaguardia delle risorse idriche
 1. ….. i canoni dovuti per le concessioni di derivazione di acque
sotterranee destinate a qualsiasi uso, nonché di derivazione di acque
superficiali, sono aumentati di un importo pari al cento per cento.
 2. I proventi di cui al comma 1, sono finalizzati al finanziamento di
interventi da realizzare nelle aree territoriali interessate dall’aumento
medesimo, per l’ ottimizzazione dell’uso dell’acqua, per la salvaguardia
delle risorse idriche, per la ricarica delle falde sotterranee interessate
dal prelievo, nonché per la tutela delle fonti di approvvigionamento.
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 Legge regionale finanziaria 2011
 Art. 14 - Modifica all’articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008,
n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”
 1. Il comma 2 dell’articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n.
1 è sostituito dal seguente:
 “2. I proventi derivanti dall’incremento di cui al comma 1 sono
finalizzati:
 a) nella misura del 60 per cento, al finanziamento degli interventi da
realizzare, in tutto il territorio regionale, per la riduzione del rischio
idraulico e idrogeologico;
 b) nella misura del 40 per cento, al finanziamento di interventi da
realizzare, nelle aree interessate dal prelievo, per l’ottimizzazione
dell’uso dell’acqua, per la salvaguardia delle risorse idriche, per la
ricarica di falde sotterranee e per la tutela delle fonti ”.
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L. 5 gennaio 1994, n. 36. Disposizioni in materia di risorse idriche
Art. 18. Canoni per le utenze di acqua pubblica
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a) per ogni modulo di acqua ad uso di irrigazione, lire 70.400, ridotte alla metà se le
colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda;
b) per ogni ettaro, per irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere
fatta a bocca tassata, lire 640;
c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano, lire 3 milioni;
d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, lire 22 milioni, assumendosi
ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. ….
e) per ogni modulo di acqua per la pescicoltura, l'irrigazione di attrezzature sportive e di
aree destinate a verde pubblico, lire 500.000;
f) per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, per le concessioni di
derivazione ad uso idroelettrico lire 20.467. E' abrogato l'articolo 32 della legge 9 gennaio
1991, n. 9 , e successive modificazioni;
g) per ogni modulo di acqua ad uso igienico ed assimilati, concernente l'utilizzo dell'acqua
per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi,
industrie e strutture varie qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo,
per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti
alle precedenti lettere, lire 1.500.000.
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Costi per categorie
TOT 28.178.618 €
canoni concessioni di
derivazione
1.9%
spese manutenzione,
esercizio, vigilanza
(personale, materiali,
attrezzi)
spese energia elettrica
24.0%
54.7%
19.4%
spese generali
100%
21.2%
25.2%
80%
spese generali
20.0%
19.2%
60%
spese energia elettrica
40%
spese manutenzione,
esercizio, vigilanza
(personale, materiali,
attrezzi)
canoni concessioni di
derivazione
56.5%
53.9%
2.2%
irrigazione su superfici
non attrezzate (di
soccorso)
1.7%
irrigazione su superfici
attrezzate
20%
0%
Costi per tipologia d'irrigazione
Superficie per tipologia d'irrigazione
TOT 28.178.618 €
TOT 502.188 ha
30.7%
36.6%
69.3%
63.4%
irrigazione su superfici non attrezzate (di
soccorso)
irrigazione su superfici attrezzate
COSTI MEDI DELL’IRRIGAZIONE
PER UNITÀ DI SUPERFICIE
SUPERFICI ATTREZZATE
METODI IN PRESSIONE
METODI A GRAVITÀ
106,5 €/ha
196,6 €/ha
93,7 €/ha
SUPERFICI NON ATTREZZATE
24,7 €/ha
SUPERFICI IRRIGATE COMPLESSIVE
56,1 €/ha
VOLUMI PRELEVATI E RESTITUITI
Milioni di m3
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
Volume annuo prelevato
Volume annuo restituito
VOLUME ANNUO PRELEVATO PER FONTE
TOT 3.181.000.000 m3
78% POZZI
3%
22% RISORGIVE
acque superficiali
97%
SOLO FIUMI
acque sotterranee
grazie per l’attenzione
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