MEDICINA LEGALE
Corso C.E.P.I.C.
“Scienze criminologiche e forensi”
Roma, 27 novembre 2009
Dott. Antonio Grande - Dottore di Ricerca in Criminalistica - Specialista in Medicina Legale - Medico Capo della Polizia di Stato
Medicina legale
Accertamento urgente: sopralluogo
Accertamento tecnico: autopsia giudiziaria
visita medico legale
2
“… il ritratto parlato del
sopralluogo
(portrait
parlé)
rappresenta il documento più
importante di tutto l’incartamento
processuale, la base di qualsiasi
altra
indagine
di
polizia
giudiziaria per l’accertamento dei
reati e la ricerca dei rei …”.
[Salvatore Ottolenghi, 1901].
Definizioni
“… L’atto di accesso sulla località nella quale sia stato ritrovato
un cadavere può assumere la più grande importanza per
stabilire, lì per lì, oppure in seguito di tempo, alcune modalità
che abbiano rapporto con la morte e con la sua causa … in ciò
che è di ragione medico-legale, ha un obiettivo immediato che,
considerato in linea generale, è quello di fissare: a) le condizioni
della località nella quale è stato ritrovato il cadavere; b) i
rapporti di situazione tra questo e l’ambiente; Si fonde poi con
l’ispezione giuridica del cadavere … quando al Perito passi a
stabilire: c) i rapporti delle varie parti del cadavere tra di loro
(atteggiamento del cadavere) compresevi le eventuali mancanze
di parti (mutilazioni, spezzettamenti); d) l’esistenza e il grado
dei fenomeni cadaverici, in base ai quali, rispetto alle condizioni
intrinseche al cadavere ed a quelle di ambiente, si può risalire
alla data della morte; e) gli elementi, fondandosi sui quali, o
sicuramente si possono affermare, o in linea di ipotesi o di
orientamento presuntivo, o si possano emettere delle opinioni
sulla causa della morte. …”.
[Filippi et al., 1914].
“… Nel sopralluogo giudiziario si attua una delle più
importanti fasi dell’indagine istruttoria che in questo
trova elementi, sovente risolutivi, per la conoscenza
delle modalità di un reato … nel corso dell’ispezione
dovranno formare oggetto di osservazione: l’ambiente
ed i locali ove il fatto è avvenuto, gli oggetti in essi
contenuti, il cadavere, le impronte e le macchie. I
rilievi effettuati sui singoli elementi ed opportunamente
coordinati e valutati porteranno un notevole contributo
non solo al fine di risolvere i classici quesiti medicolegali (omicidio, suicidio, accidente) ma anche per
orientare sui particolari di un fatto, sulla posizione
reciproca della vittima e dell’aggressore, sull’epoca
della morte, sulle circostanze che l’abbiano preceduta o
seguita, ecc. …”.
[Fornari, 1950].
“… E’ opportuno ricordare, infine, che ogni
evento – accidentale o delittuoso – ha una sua
particolare dinamica e si svolge di volta in volta
in modo pressoché irripetibile. Ogni
sopralluogo fa quindi storia a sé ed esige una
ben meditata ponderatezza interpretativa. Si
basi, in specie, a non restare preda della facile
tentazione di ricostruzioni suggestive ma
corrispondenti solo al proprio opinabile
convincimento, non di rado esposto a
successive clamorose smentite. …”.
[De Bernardi, 1976].
“… Il carattere puramente descrittivo (statico)
di luoghi e cose inerenti al presunto reato,
originariamente a fondamento del concetto di
sopralluogo, si viene a connotare nella prassi di
aspetti dinamici, finalizzati a ricercare
attivamente, con atteggiamento critico, le
connessioni delle eventuali tracce riscontrate con
la natura del reato, cosa che comporta – di fatto
– l’estensione della ricognizione del corpo del
reato, nella specie il cadavere …”.
[Palmieri, 1989].
“… è la base, il fondamento sul quale verrà
costruito l’edificio che porta alla verità o,
per lo meno, alla verità empirica qual è la
verità dell’uomo. E’ la base i cui ulteriori
elementi saranno costituiti dall’autopsia
della vittima, dalle indagini di laboratorio,
dalla relazione, dal rapporto, dalla perizia
ed infine dal dibattimento …”.
[Fornari, 1994].
“… per <<sopralluogo>> si intende quel
complesso di operazioni, aventi carattere di
metodicità scientifica, tendenti ad individuare,
raccogliere e fissare tutti gli elementi utili alla
ricostruzione dell’evento e/o alla identificazione
del reo. Esso ha pertanto un duplice scopo: 1) la
identificazione, attraverso i dati che lo
definiscono, dell’ambiente ove si presume siasi
verificato il reato e la determinazione del suo
contenuto; 2) la ricerca di ogni prova di reato e
delle tracce di chi può averlo commesso. …”.
[Paceri e Montanaro, 1994].
“… Il sopralluogo giudiziario può dunque
definirsi come una serie di atti di indagine
svolti nel luogo ove si suppone sia stato
commesso un reato al fine di rilevarne i
segni sul cadavere, oltre che le tracce ed i
relativi
effetti
materiali
anche
extracorporei, per acquisire elementi
probatori utili ai fini processuali, o per
escluderne la valenza penale …”.
[Umani Ronchi, Marinelli e Grande, 1997].
“… complesso di attività a carattere scientifico che ha
come fine la conservazione dello stato dei luoghi, la
ricerca e l’assicurazione delle cose e delle tracce
pertinenti al reato, utili per l’identificazione del reo e/o
della vittima, nonché per la compiuta ricostruzione
della dinamica dell’evento e per l’accertamento delle
circostanze in cui esso si è realizzato, anche in
relazione alla verifica del modus operandi dell’autore
del reato …”.
[Carella Prada e Tancredi, 2000].
Norme
Sopralluogo e autopsia giudiziaria: circolari “Fani”
Accertamenti urgenti: c.p.p./ c.p.p n. att.
- artt. 55, 348, 354, 356
- art. 114 c.p.p.
Ispezioni: c.p.p.
- art. 244
Indagini difensive: c.p.p.
- artt. 391 sexies e septies
“…. In ogni caso di sopraluogo … si deve procedere col primo intervento ad un esame completo, ordinato allo scopo che
nulla rimanga di non osservato e si evitino le contestazioni tanto frequenti sui particolari del fatto e sulle circostanze nelle
quali viene compiuto. Gioverà poi procedere a fissare uno schizzo o meglio con la fotografia, in tutti i casi più importanti, i
particolari più interessanti del sopraluogo e specialmente la posizione del cadavere, dei mobili e degli altri oggetti
eventualmente trovati. 2. E’ richiamata in modo speciale l’attenzione sulla ricerca e conservazione delle cosiddette
impronte. La denominazione di impronte si riferisce a tutte quelle tracce che si possono riscontrare nel cadavere, nei mobili,
nel pavimento, nelle pareti, nei vetri, negli usci, negli oggetti, nei cortili, sui tetti, sulla strada, ecc. e che furono lasciate
dalle mani, dai piedi, dai denti dei rei o della vittima, e dagli strumenti adoperati, dai liquidi organici (sangue, sperma) da
prodotti di secrezione (orina, feci, ecc.). …”
Art. 55 cpp = La P.G. deve, anche di propria iniziativa, compiere gli atti
necessari per assicurare le fonti di prova; svolge ogni indagine ed attività
disposta o delegata dall’A.G.
Art. 244 cpp = L’ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta
con decreto motivato (del Giudice) quando occorre accertare le tracce e gli
altri effetti materiali del reato.
Art. 348 cpp = Anche successivamente alla comunicazione della notizia di
reato, la P.G. continua a svolgere le funzioni indicate nell’art. 55
raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla
individuazione del colpevole; procede, fra l’altro: a) alla ricerca delle cose e
delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello
stato dei luoghi; la P.G. può avvalersi di persone idonee
Art. 354 cpp = Gli ufficiali e gli agenti di P.G. curano che le tracce e le cose
pertinenti siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga
mutato prima dell’intervento del P.M. … Se vi è pericolo che le cose, le
tracce e i luoghi … si alterino o di disperdano o comunque si modifichino e
il pubblico ministero non può intervenire … gli ufficiali di P.G. compiono i
necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose.
Art. 356 cpp = Il difensore ha facoltà di assistere, senza diritto di essere
preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli artt. 352 e 354.
Art. 391-sexies = Quando effettuano un accesso per prendere visione dello
stato dei luoghi e delle cose, ovvero per procedere alla loro descrizione o
per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il
difensore, il sostituto e gli ausiliari indicati nell’articolo 391-bis
(investigatori privati autorizzati o consulenti tecnici) possono redigere un
verbale;
Art. 391-septies = Se è necessario accedere a luoghi privati o non aperti al
pubblico e non vi è il consenso di chi ne ha la disponibilità, l’accesso, su
richiesta del difensore, è autorizzato dal giudice, con decreto motivato (del
Giudice) che ne specifica le concrete modalità; non è consentito l’accesso
ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario accertare
le tracce e gli altri effetti materiali del reato.
Art. 114 att. Cpp = Nel procedere al compimento degli atti indicati nell’art.
356 del codice, la P.G. avverte la persona sottoposta alle indagini, se
presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.
Atti tipici: ispezioni dei luoghi o delle cose (accertamento
diretto, cioè osservazione, constatazione e rilevazione da parte
della P.G. delle tracce e degli altri effetti materiali del reato),
ovvero il sequestro del corpo del reato o delle cose ad esso
pertinenti
Atti atipici: rilievi ed operazioni tecniche sullo stato dei luoghi,
delle cose o delle persone.
Atti di accertamento = comprendono “… lo studio e la relativa
elaborazione critica, per lo più su base tecnico-scientifica” dei
dati materiali pertinenti al reato e alla sua prova …”.
Rilievi = consistono nella “constatazione e la raccolta di detto
materiale e cioè l’effettuazione di semplici operazioni di
carattere materiale, quale, ad esempio, l’estrapolazione di
fotogrammi da una videocassetta e il raffronto degli stessi con
le fotografie di determinate persone, al fine evidenziare
eventuali somiglianze”
[Cass. 10/11/92, Arena ed altro, Arch. N. proc. Pen. 93, 465].
Accertamenti urgenti: insieme di atti tipici ed atipici, con
finalità investigative e/o assicurative, compiuti d’iniziativa
dalla P.G. nell’immediatezza del reato ed al ricorrere di
determinate
condizioni,
attraverso
l’osservazione,
l’acquisizione e la rilevazione di effetti materiali del reato
(l’attività di individuazione e rilevamento delle impronte
dattiloscopico-papillari: “risolvendosi in operazioni urgenti
non ripetibili di natura meramente materiale, rientra nella
disciplina di cui all’art. 354, comma 2°, c.p.p. e non in quella
concernente gli accertamenti tecnici non ripetibili di cui all’art.
360, i quali presuppongono attività di carattere valutativo su
base tecnico-scientifica ed impongono il rispetto del
contraddittorio e delle correlate garanzie difensive”
[Cass., n. 213311 del 27/10/1998].
L’accertamento urgente,
da una iniziale
attività di tipo statico, di natura conservativa,
volta ad impedire che nulla venga modificato
prima dell’intervento del Magistrato, diviene
ulteriore attività di tipo dinamico, di natura
modificativa lo stato dei luoghi, delle cose e
delle persone, costituita da un complesso di atti
tipici (disciplinati dal codice per quanto
riguarda scopi e presupposti) ed atipici
(individuati nello scopo ma non nella
realizzazione).
Epicrisi
giuridico / metodologica
teorica
Accertamento urgente:
raccolta di ogni elemento utile alle successive
ricostruzione del fatto ed individuazione del
colpevole mediante / ricerca delle cose e delle tracce
pertinenti al reato; conservazione delle tracce, delle
cose e dello stato dei luoghi; cura che lo stato dei
luoghi e delle cose non venga mutato; accertamenti e
rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose se vi è
pericolo che le cose, le tracce e i luoghi si alterino o
di disperdano o comunque si modifichino.
Sopralluogo:
ricerca, individuazione e raccolta di ogni elemento
utile, nel luogo del reato, in modo logico, sistematico,
legale.
TEORIA
DELL’INTERSCAMBIO
[Locard, 1923-1930]
Luogo e cose
Reo
Vittima
Basi metodologiche
Logicità: razionalità (semplicità di base
seguita
e
mai
preceduta,
da
approfondimenti) delle procedure.
 Scientificità:
ripetibilità
con
uguaglianza di risultati svolgendo,
secondo le precedenti indicazioni e con
i metodi più semplici e meno costosi, le
procedure.
 Sistematicità: ordine di esecuzione e
completezza delle procedure.
 Legalità: aderenza rigorosa alla realtà
ed all’oggettività delle procedure.
Logicità

-
-
Razionalità delle procedure:
generale  particolare
esterno  interno
basso  alto / cranio  caudale
destra  sinistra
indietro  in avanti / mediale  laterale
ecc.
Scientificità
Esecuzione corretta delle procedure più
semplici e meno costose, a parità di
efficacia ed efficienza con altre più
complesse: adeguata professionalità di
base.
 Unicità di linguaggio tecnico per le
descrizioni.

Legalità

-
-
Individuazione ed esaltazione delle
fonti di prova;
Individuazione,
descrizione
ed
eventuale
motivazione
delle
“contaminazioni”;
Descrizione rigorosa dei rilievi;
Descrizione rigorosa e motivazione
degli accertamenti.
Esempio descrittivo
metodologico
Riferimento: posizione anatomica
Postura: supina, prona, laterale destra/sinistra, ecc.
Oggetto di descrizione: indumenti, superficie cute;
Criterio descrittivo: caratteristiche del rilievo
Distretti: capo, collo, tronco, arti;
Versanti/regioni;
Linee anatomiche: orizzontali/verticali;
Segmenti: degli arti
Articolazioni: degli arti
Superfici: degli arti
Regola del III°: degli arti
Riferimento: posizione anatomica
Postura: supina, prona, laterale destra/sinistra, ecc.
Oggetto di descrizione: indumenti, superficie cute;
Criterio descrittivo: caratteristiche del rilievo
Distretti: capo, collo, tronco, arti;
Versanti/regioni;
Linee anatomiche: orizzontali/verticali;
Segmenti: degli arti
Articolazioni: degli arti
Superfici: degli arti
Regola del III°: degli arti
Riferimento:
- Posizione anatomica = in piedi con arti
estesi,
superfici
palmari
verso
l’osservatore, arti inferiori divaricati
quanto l’ampiezza delle spalle
Postura:
- supino, prono, in decubito laterale
destro/sinistro, in posizione fetale, in
posizione seduta, sospeso, a lottatore, …


-
Oggetto della descrizione.
Per gli indumenti: area o discontinuazione
Per il cadavere: area o soluzione di
continuo
Criterio descrittivo.
Di ciascuno rilievo: sede, forma,
dimensioni (ove necessario), colore, stato
dei margini (ove visibili), fondo (ove
visibile).
Obiettivo: il “puzzle”
Fenomeni
post-mortem
Lesioni
Elementi
identificativ
i
Tracce non
biologiche
Tracce
biologiche
Stato del
cadavere
Stato delle cose
Stato dei luoghi
Impronte
Le tracce di sangue possono fornire indicazioni immediate, in base alla loro
sede, forma, dimensione (o entità), colorito, e stato di margini, riguardanti:
- la provenienza
- l’inclinazione
- la distanza
- l’epoca
- la compatibilità con la posizione del
cadavere ed il tipo di lesioni
- la compatibilità tra l’ubicazione del
cadavere, l’entità delle lesioni, e la
possibilità di aver disperso tracce di
sangue a distanza dalla posizione
finale
Discussione
Il riaccesso al luogo: non è mai più sopralluogo ed è sintomo
di errore. Il “corpo del reato”, se ancora nel luogo, deve essere
individuato; diversamente deve accertarsene l‘assenza, e non
reiterare gli accessi nel tentativo di trovare qualcosa di
diverso!!
Inoltre riaccedere nel luogo, e prolungare i tempi
dell’accertamento, significa diluire progressivamente la
congruità cronologica tra lo stato dei luoghi e delle cose
originari (i più attinenti al reato), ed eventuali tracce rinvenute
tempo dopo, e sempre più difficilmente ricollegabili al fatto.
[P.S.: Carpe diem!!!]
Gli elementi di sopralluogo non richiedono una diagnosi, una
interpretazione o, men che meno, una ipotesi.
Gli elementi del luogo del reato ricercati, individuati, rilevati,
eventualmente accertati, e conservati, se ottenuti secondo la
metodologia descritta “parlano da soli”. Non è dovuto rilevare
direttamente un colpo d’arma da fuoco di entrata, ma è dovuto
rilevare una soluzione di continuo della cute, di forma
rotondeggiante, a margini finemente irregolari, con alone di
imbrattamento grigio-nerastro sui margini esterni e con fondo
non visibile: di fatto un colpo d’arma da fuoco di entrata! [P.S.:
Res ipsa loquitir!]
E che dalle osservazioni del sopralluogo risultino addirittura dipendenti
alcuni risultati di accertamenti tecnici è cognizione riscontrabile
sistematicamente in ambito medico legale ove ci si riferisca alle citate
attività volte alla formulazione dell’epoca della morte: non v’è mai
sufficiente attendibilità in una simile formulazione diagnostica ove non si
sia provveduto a rilevare in fase di sopralluogo quei fondamentali elementi
indicativi della modificazione dello “stato della cosa” oggetto peculiare
dell’osservazione del medico legale, ovvero del cadavere.
Dalla rigorosità metodologica del sopralluogo, e dunque dalla scientificità,
sistematicità e legalità con cui si sarà ubicato, descritto, definito
qualitativamente e quantitativamente e reciprocamente ogni elemento di
prova presente nei luoghi e sulle cose attinenti il reato, deriva la concreta
possibilità – condivisa anche dalla dottrina anglosassone - di collocare nel
giusto ordine le risultanze tecnico-scientifiche successive, e dunque la
concreta possibilità di ricostruire l’evento criminoso. Gli elementi di
sopralluogo, infine, vanno utilizzati con razionalità ma, soprattutto,
basandosi sull’assoluta certezza della loro completa individuazione.
Di qui l’imperativa e più volte ricordata rigorosità metodologica
nell’esecuzione degli accertamenti urgenti: l’identificazione di un’impronta
digitale o di un profilo di D.NA. da una traccia ematica (acquisti in
sopralluogo) con analogo reperto acquisito da un sospetto, certamente
derivante da attività tecniche caratterizzate da espressione di giudizio, non
può esulare dalla precisa collocazione e descrizione di tali tracce nei luoghi
o sulle cose attinenti al reato, nonché dalla loro conseguente attinenza
cronologica con il fatto reato, pur derivanti da un’attività - apparentemente
non particolarmente complessa - di rilievo ed accertamento urgente nel
senso della loro definizione topografica, morfologica, dimensionale e
cromatica anche in relazione al luogo ed alle cose circostanti.
Deve essere categoricamente rifiutata la tendenza, talvolta patita dalla
classica e consolidata metodologia del sopralluogo, di omettere la
sistematicità descrittiva con l’illusione dell’ausilio tecnologico: i moderni
rilievi ed accertamenti urgenti non possono e non devono ricondursi ad un
banale, seppure tecnologicamente sofisticato, servizio video-fotografico
corredato da una raccolta illogica e spesso eccessiva di reperti che spesso
non risultano identificabili con vere tracce.
Il sopralluogo giudiziario moderno deve invece sfruttare le possibilità
tecnologiche inserendole razionalmente su una solida architettura
metodologica: così l’osservazione visiva potrà essere corredata, nella giusta
sequenza cronologica, da una visione con sorgenti di luce particolari; la
descrizione
potrà
essere
ampliata,
progressivamente,
con
l’informatizzazione dei dati; la repertazione potrà essere ampliata con
l’utilizzo di reagenti idonei per rendere visibili tracce occulte
all’osservazione.
Una simile rigorosità metodologica non lascia spazio a deviazioni,
risultando infatti la sola in grado di assicurare il più giusto (e non già il più
favorevole) risultato.
Gli elementi di sopralluogo, vanno ricercati, individuati,
rilevati, eventualmente accertati, e conservati, seguendo una
sequenza rigorosa, che deve escludere qualunque “salto”: mai
descrivere a posteriori sulla base di rilievi fotografici, mai
“fumigare” un ambiente prima di averlo esaminato a vista, mai
cercare tracce di sangue con Luminolo prima di averle cercate
a vista: talvolta per ambiente da “macelleria messicana” può
scambiarsi una banale officina meccanica!!
[P.S.: il Luminolo, come tutte le tecniche altamente sensibili è
poco specifico, dando quindi inevitabilmente luogo a molti
falsi positivi, in primis i residui ferrosi!!]
Gli elementi di sopralluogo, infine, vanno utilizzati con
razionalità ma, soprattutto, basandosi sull’assoluta certezza
della loro completa individuazione.
Le ricostruzioni 3D a tavolino, soprattutto se effettuate da chi
non ha effettuato il sopralluogo, non forniranno mai una
ricostruzione concreta, quale invece quella che appare
immediatamente agli occhi degli operatori che hanno
completato correttamente un sopralluogo.
L’associazione tra il “rigorismo obiettivo”, di nota estrazione
medico legale, e la puntuale applicazione del dettato della
circolare Fani del 24 luglio 1910 n. 1667, ove aggiornata nei
suoi contenuti tecnici, costituisce tutt’ora uno strumento
insostituibile
per
la
migliore
effettuazione
di
quell’accertamento urgente che di identifica con il sopralluogo,
intesa anche come garanzia per la difesa.
In sostanza il sopralluogo giudiziario deve basarsi su principi
metodologici consolidati nel tempo, potendo certamente
avvalersi delle più moderne tecnologie ma l’applicazione delle
quali deve essere inserita razionalmente nella logica e nei
giusti tempi di rilievo ed accertamento, evitando l’omissione di
attività apparentemente semplici ove illusoriamente ritenute
sostituibili dall’applicazione di tecnologie che, in concreto,
consentono di ottenere altri risultati .
sopralluogo medico legale
Autopsia
Analisi reperti
•identificazione
•tanatologia
•lesivita’
R
i
c
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s
t
r
u
z
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o
n
e
Conclusione
Il metodo medico legale dunque, consente di attribuire un significato ai rilievi ed
agli accertamenti già in sopralluogo, pur non esprimendosi in tale fase una
interpretazione del dato.
Una descrizione ed una fissazione puntuale di tutto ciò che è presente sul luogo e
sulle cose all’interno di questo, suggerisce già, ma senza esprimerlo in termini
epicritici, il significato delle tracce ovvero di tutti gli elementi utili per collegare il
luogo e le cose alla vittima ed al reo.
Concetti fondamentali, da cui ancora oggi non può prescindersi - anche a fronte
delle innovazioni tecnologiche – per l’effettuazione di un corretto sopralluogo
giudiziario debbono ritenersi:
-la rigorosa ubicazione, descrizione e fissazione di ogni elemento presente nel
luogo e sulle cose;
- l’attenzione al generale prima ancora del particolare, in modo da collocare nel
giusto modo il particolare stesso;
- la sistematicità e scientificità nell’individuare, ed eventualmente conservare, ogni
elemento potenzialmente idoneo a dimostrare la connessione - ovvero
l’interscambio secondo il Locard -, tra la vittima, il reo e l’ambiente;
- la rigorosità nel non inquinare il luogo e le cose in esso presenti;
- l’assicurazione di una adeguata catena di custodia degli eventuali “reperti”
E’ SOPRATTUTTO
UNA QUESTIONE
DI METODO
?
Bibliografia essenziale
 Carella Prada O., Tancredi D.M.: Il sopralluogo giudiziario medico legale. SEU,
Roma, 2000.
 De Bernardi A: Il sopralluogo giudiziario. In: Chiodi V., Gilli R., Puccini C. et al.:
Manuale di medicina legale, Vallardi, Milano, 1976, pag. 1063.
 Filippi A.: Trattato di Medicina legale. 3^ ed., Vallardi, Milano, 1914.
 Fornari A.: Il sopralluogo giudiziario. In: Domenici F.: La medicina legale per il
medico pratico. Wassermann, Milano, 1950, p. 771.
 Fornari A.: L’importanza del sopralluogo giudiziario: sintesi finale dei lavori dal
punto di vista medico-legale. In: Atti del Convegno “Il Sopralluogo Giudiziario”,
Lugano, 6-8.10.1994.
 Locard E.: Manual of Police Technique, Univ. Lyon, 1923.
 Margot P.: La fissazione dello stato dei luoghi: anello essenziale
nell’investigazione tecnica e scientifica. In: Atti del Convegno “Il Sopralluogo
Giudiziario”, op. cit.
 Ottolenghi S.: Trattato di Polizia Scientifica, Vol. I, S.E.L., Milano, 1910.
 Paceri R., Montanaro S.: La Polizia Scientifica. 3^ ed., Laurus Robuffo, Roma,
1994
 Palmieri L.: Il sopralluogo giudiziario nella nuova procedura penale. In: De Fazio
F., Beduschi G. (ed.): La medicina legale ed il nuovo codice di procedura penale.
Giuffrè, Milano, 1989.
 Umani Ronchi G., Marinelli E., Grande A.: Primi accessi del medico necroscopo
ai sopralluoghi giudiziari. In: De Fazio F.: Medicina Necroscopica. Masson, Milano,
1997.
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