PROVINCIA BARLETTA – ANDRIA - TRANI
Settore Politiche del Lavoro, Formazione
Professionale e Pubblica Istruzione
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AVVIAMENTO A SELEZIONE PRESSO
LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
(Legge n.56 del 28/02/1987 art. 16)
MODALITA’ E PROCEDURE DI ASSUNZIONE
Sono tenute ad applicare la procedura prevista dall’art.16
legge 56/87:
Le Amministrazioni Statali, compresi Istituti e scuole di
ogni ordine e grado e le Istituzioni educative;
Le aziende ed Amministrazioni Statali ad ordinamento
autonomo;
Le Regioni, Le Province, i Comuni, le Comunità Montane e
loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie,
gli Istituti Autonomi Case Popolari, le CCIAA e loro
consorzi, gli Enti pubblici non economici nazionali,
regionali, locali; le Amministrazioni, Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario Nazionale.
Le Pubbliche Amministrazioni per l’assunzione di lavoratori, sia
a tempo determinato che indeterminato, da inquadrare nei
livelli retributivo funzionali per l’accesso ai quali non è richiesto
un titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo,
devono chiedere l’avviamento a selezione degli iscritti nelle
apposite graduatorie formulate dai Centri per l’Impiego
competenti:
• al Centro per l’Impiego per le Amministrazioni ed Enti le cui
circoscrizioni amministrative sono comprese o coincidono con
l’ambito territoriale di competenza di un solo Centro;
• alla Provincia – Settore Politiche del Lavoro, per le
Amministrazioni ed Enti le cui circoscrizioni amministrative
insistono nell’ambito territoriale di più Centri:
• alla Regione qualora le Amministrazioni e gli Enti insistono
nell’ambito territoriale di più Province.
Le Amministrazioni o gli Enti che formulano la richiesta
hanno
autonoma
ed
esclusiva
responsabilità
nell’assoggettabilità o meno alla normativa di cui all’art.16
legge 57/87. Pertanto i Centri evaderanno in ogni caso le
richieste di avviamento a selezione, prescindendo da ogni
valutazione circa la legittimità ed il merito delle richieste
medesime (DPCM 27/12/1988 art.8 c. 6).
La richiesta deve contenere le indicazioni per
l’individuazione dei profili professionali da assumere. Nel
caso in cui l’Ente sia tenuto all’applicazione delle riserve
previste dalle vigenti disposizioni(Lavoratori in mobilità,
ex militari, ex LSU) tale riserva deve essere esplicitata nella
richiesta.
AVVIAMENTO A SELEZIONE
Le richieste vanno pubblicate, sia sul sito della
Provincia che nella bacheca del Centro interessato, ed
evase in ordine cronologico.
Le richieste di assunzioni a tempo indeterminato,
dovendosi evadere nel rispetto della graduatoria
vigente, verranno pubblicate ed evase entro dieci
giorni dal loro ricevimento, salvo diverse motivate
esigenze ( Legge 56/87 art.15) in numero triplo rispetto
alle unità richieste .
Le richieste di assunzione a tempo determinato, di
durata non superiore a quattro mesi, verranno
pubblicate il primo lunedì utile, per otto giorni
consecutivi ed evase, decorsi cinque giorni, in
numero triplo rispetto ai posti richiesti o l’intera
graduatoria, in caso di richiesta di utilizzo per
ulteriori assunzioni.
Si raccoglieranno le prenotazioni da parte degli
iscritti e si redigerà apposita graduatoria dei
prenotati nel rispetto del punteggio da ciascuno
posseduto nella graduatoria in vigore (DGP n.15 del
15/03/2011 punto 12).
PROCEDURE PER LA FORMULAZIONE DELLA
GRADUATORIA
Ogni Centro per l’Impiego entro il 31/08 di ogni
anno deve predisporre un avviso pubblico per
l’iscrizione nella graduatoria. L’avviso dovrà
contenere la data di inizio e scadenza per la
presentazione delle istanze: 01/09 – 30/11 di ogni
anno.
La fonte normativa per la formulazione delle
graduatorie ex art. 16 legge 56/87 è
rappresentata dalla DGR n.1492 del 25/10/2005.
Tale DGR nel revocare le DGR n.125 del 2005 e
572 del 2005 ridefinisce in toto i criteri per la
formulazione delle stesse.
Le richieste di iscrizione nella graduatoria
verranno presentate dagli interessati correlate
da dichiarazione reddituale su modello ISEE
relativo all’anno precedente.
Reddito: il reddito viene rilevato dal modello ISEE relativo
all’anno precedente ed influisce sul punteggio con la
sottrazione di un punto ogni 1500 Euro oltre l’importo del
reddito minimo personale esente da imposizione (
quest’anno 8000 Euro).Tanto fino ad un massimo di
venticinque punti.
Anzianità di disoccupazione: chi ha reso la dichiarazione di
immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa(
D.L. 181/2000 e successive modificazioni e integrazioni) ha
diritto ad un incremento di:
• 5 punti fino a 3 anni;
• 7 punti fino a 5 anni;
• 9 punti fino a 7 anni;
• 12 punti fino a 10 anni ed oltre (dall’anno 2008).
Carico di famiglia: il carico di famiglia va computato
con le seguenti modalità:
1 punto per il coniuge o convivente more uxorio
disoccupato;
1 punto per ogni figlio minorenne a carico (il
punteggio per i figli a carico è attribuito ad
entrambi i genitori se disoccupati), in caso di
coniuge o convivente occupato il punteggio per i
figli a carico si riduce a 0,50.
1 punto per ogni figlio maggiorenne fino al 26° anno di
età.
Per carico si intende:
PER I FIGLI A CARICO LA FONTE NORMATICA RICHIAMATA DALLA DGR 1492 è IL DPCM 27/12/1988
COSI COME CHIARITO DALLA NOTA N.42 DEL 10/12/2007 DELLA REGIONE PUGLIA COME
INTEGRATO DALLA INTRODUZIONE DEL MODELLO ISEE.
•
Il figlio maggiorenne fino al compimento del 26 anno di
età, se studente e disoccupato, con reddito non
superiore alla soglia non assoggettabile a IRPEF (2840,51
euro) iscritto nell’elenco anagrafico del CPI. Tanto va
autocertificato;
• Il figlio disabile minore o maggiore fino a 26 anni punti
2 ( da documentare);
• Il figlio disabili oltre il 26° anno di età se incollocabile 2
punti (da documentare).
• Altri familiari (a totale carico) tutti quelli contenuti nel
modello ISEE compresi i figli maggiori di 18 anni ed
oltre i 26 se non iscritti come disoccupati o non studenti
punti 0,50 se con reddito non superiore a 2840,51 euro
(da autocertificare).
La graduatoria così realizzata sarà ordinata secondo
un criterio di preferenza per chi ha punteggio
maggiore.
A parità di punteggio prevale la persona più giovane.
La graduatoria verrà validatà con determina del
Dirigente del Servizio Politiche attive del lavoro e
pubblicata per gg.10 nella bacheca di ciascun C.P.I.
Entro gg.10 dalla data di pubblicazione gli eventuali
interessati potranno rilevare errori materiali che sarà
cura di ciascun Centro correggere dopo verifica.
Se non trattasi di errori materiali ma di ricorsi, essi
potranno essere inoltrati in 1^ istanza al responsabile
del Centro di appartenenza che provvederà ad
esaminarli e rispondere.
In seconda istanza al Dirigente del servizio Politiche
del Lavoro per il tramite del Centro per l’impiego di
appartenenza che provvederà ad istruirlo.
Alla scadenza dei 10 giorni la graduatoria diventerà
operativa.
Non incidono sulla graduatoria le variazioni eventuali
relative
al
carico
familiare
intervenute
successivamente alla data di riferimento del modello
ISEE.
Le variazioni dello stato di disoccupazione incidono
immediatamente sulla graduatoria in vigore.(art.5
D.Lgs.297/2003)
Nell’evasione della richiesta il Centro per l’Impiego provvederà ad
inviare comunicazione scritta dell’avviamento a selezione agli aventi
titolo e, contestualmente, a comunicare all’Ente richiedente i
nominativi degli aventi titolo all’avviamento.
Si consiglia di stampare tutte le informazioni relative ai criteri di
formulazione graduatoria ed ai termini e modalità di ricorso
inserendoli nelle prime pagine della graduatoria in visione all’utenza.
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