Ai clienti Gescofid SA Chiasso, 4 maggio 2018 Newsletter no. 2/2015 Egregi Clienti, Re: Circolare normativa UE per i veicoli aziendali 1. Quadro generale Con la presente intendiamo fornirVi un quadro normativo in materia di ammissione temporanea di veicoli aziendali nello spazio UE e svizzero, alla luce dell’entrata in vigore del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/234 del 13 febbraio 2015. Con la vigenza del sopra citato Regolamento, l’Unione Europea ha quindi modificato il Regolamento (CEE) n. 2454/93 (Codice Doganale Comunitario). Per effetto di tali modifiche, che entrano in vigore a far data dal 1° maggio 2015, l’utilizzo dei veicoli aziendali esteri (e quindi anche svizzeri) da parte di persone residenti sul territorio UE viene fortemente limitato. In particolare, ai sensi dell’art. 1 di detto Regolamento, l’art. 561 del regolamento (CEE) n. 2454/93, al paragrafo 2 si prevede l’esonero totale dai dazi alla importazione concesso per i mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale o privato da una persona fisica stabilita nel territorio doganale dell’Unione Europea e alle dipendenze del proprietario, del locatario o dell’affittuario dei mezzi di trasporto stabilito fuori dallo stesso territorio. L’uso ai fini privati dei mezzi di trasporto, sia esso un mezzo commerciale o privato, viene pero’ consentito, per effetto del successivo comma, esclusivamente per effettuare il tragitto tra il posto di lavoro (in territorio elvetico) e il luogo di residenza (UE) del dipendente, ovvero per svolgere mansioni professionali proprie previste dal contratto di lavoro. Inoltre, l’esonero dai dazi all’importazione è escluso se le persone, che non hanno un rapporto di lavoro con l’impresa svizzera, utilizzano il mezzo di trasporto aziendale intestato a soggetto elvetico per viaggi privati. Si considerano come non aventi un rapporto di lavoro con l’impresa svizzera, rispettivamente i suoi organi amministrativi (ovvero i consiglieri di amministrazione o i membri della direzione), nonché i coniugi del dipendente, i parenti e amici dello stesso. GESCOLEGAL Sagl, Corso San Gottardo 73, 6830 Chiasso Tel.: +4191 682 03 08 – Fax: +4191 682 16 85 – email: [email protected] Giova infine ricordare che viene fatto obbligo di esibire una copia del contratto di lavoro alle autorità doganali, che quindi dovrà essere sempre conservato nell’automezzo utilizzato dal dipendente. 2. Fattispecie a) Prescrizioni doganali Italiane: I dipendenti con domicilio territoriale nella UE potranno utilizzare privatamente la vettura aziendale (immatricolata in Svizzera) del datore di lavoro svizzero solamente: - Per compiere il tragitto dal luogo di lavoro sino al luogo di residenza, o Al fine di svolgere mansioni professionali proprie previste dal contratto di lavoro (trasferte, visite al cliente/fornitore, prestazioni professionali etc.). Per effetto quindi delle restrizioni ora in vigore, non sarà più consentito il prolungamento del tragitto verso il luogo di residenza per compiere attività ai fini meramente privati, come effettuare acquisti, visitare amici, prendere i figli a scuola, etc. In caso di mancata osservanza delle disposizioni sopra richiamate, e quindi a seguito di controllo effettuato dalle autorità fiscali/doganali UE, la vettura aziendale potrà essere confiscata dalla Dogana Ue e restituita solamente dietro il pagamento dei dazi doganali ad essa inerenti e dell’imposta sul valore aggiunto UE, oltre al pagamento di una pena pecuniaria. b) Prescrizioni doganali svizzere: Utilizzo automezzo da dipendente impresa Svizzera: a) Veicoli imposti ed immatricolati in Svizzera utilizzati da dipendente domiciliato paese UE, di imprese con sede in Svizzera: CONSENTITO sul territorio elvetico b) Veicoli imposti ed immatricolati in paesi UE utilizzati da dipendente UE nel territorio elvetico nell’ambito dell’uso privato/proprio: ESCLUSIVAMENTE per il tragitto casa lavoro c) Veicoli imposti ed immatricolati in paesi UE utilizzati nel territorio elvetico da dipendente domiciliato in paese UE nell’ambito delle sue mansioni lavorative: NON CONSENTITO Pertanto, alla luce di quanto sopra, se il dipendente UE utilizza il veicolo non solo per carsi al lavoro ma anche per il suo datore di lavoro svizzero, nell’ambito delle sue mansioni di lavoro, sarà obbligatorio imporre ed immatricolare tale veicolo in Svizzera. In tal caso quindi si ricade nella fattispecie precedentemente descritta, nella quale l’utilizzo di automezzo immatricolato in Svizzera da parte di dipendente UE può essere effettuato solamente per il tragitto lavoro/casa. Unica deroga è quella prevista ai sensi delle istruzioni emesse dalla AFD (Amministrazione Federale delle Dogane) (art. 2) in caso di “corse occasionali ordinate dal datore di lavoro tra il domicilio e il luogo di lavoro situati nel territorio doganale svizzero ed infine rientro nel territorio doganale estero” (i.e. inizio del lavoro il giorno seguente presso il cliente svizzero) Come nel caso di utilizzo di veicolo svizzero utilizzato nel territorio UE, anche nel caso di automezzo immatricolato UE ed utilizzato ai fini lavorativi da un dipendente di società Svizzera, l’inosservanza delle GESCOLEGAL Sagl, Corso San Gottardo 73, 6830 Chiasso Tel.: +4191 682 03 08 – Fax: +4191 682 16 85 – email: [email protected] prescrizioni doganali svizzere comporta la riscossione posticipata dei tributi all’importazione e l’avvio di una procedura (che per il diritto svizzero) sarà quella penale. c) Conclusioni: Al fine di evitare ogni sanzione sia da parte di autorità doganali italiane che svizzere, il dipendente UE di una impresa svizzera che abbia necessità di utilizzare un automezzo per i suoi spostamenti ad uso promiscuo, privato e lavorativo, dovrà: - - Utilizzare un automezzo immatricolato in Svizzera senza alcun vincolo ove circolante nel territorio elvetico, ma solo per compiere il tragitto lavoro/casa se circolante nel territorio italiano (portando con sé il contratto di lavoro in cui si assegni un automezzo ad uso promiscuo); Utilizzare un automezzo immatricolato in Italia, liberamente se circolante nel territorio italiano o elvetico ai fini privati o di lavoro occasionale (in tal caso si consiglia un documento di assegnazione del compito di visita occasionale al cliente), ma esclusivamente per il tragitto casa/lavoro se nell’ambito delle sue mansioni lavorative. *** Vi ricordiamo che le disposizioni sopra descritte ed esemplificate sono una rappresentazione della normativa applicabile sia svizzera che UE e che un comportamento diverso da quello sopra consigliato, comporta l’assunzione di un tangibile e significativo rischio di irrogazione di sanzioni pari ai tributi per immatricolazione e Iva, oltre che di azione giudiziale che nel caso svizzero è di natura penale. Sperando di averVi fornito un quadro chiaro ed esauriente della normativa sia svizzera che UE applicabile in materia, restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. Fabio Marchese Gescolegal sagl GESCOLEGAL Sagl, Corso San Gottardo 73, 6830 Chiasso Tel.: +4191 682 03 08 – Fax: +4191 682 16 85 – email: [email protected]