ORGANI DI GIUSTIZIA COMMISSIONE DISCIPLINARE FEDERALE NAZIONALE COMUNICATO N. 7 DEL 5 novembre 2014 Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 5 novembre 2014 a Roma, presso la sede federale della FCI Stadio Olimpico – Curva nord - Roma, presenti: il Presidente Avv. Salvatore Minardi, ed i Componenti Avv. Emiliano Celli , Avv. Giovanni Petrella nonché il segretario Sig.ra Claudia Giusti e Avv. Marzia Picchioni (funzionari FCI), la Commissione Disciplinare Federale Nazionale (CDFN) ha emesso le seguenti pronunce: N. 13/14 ANDREA SCOLASTICO, ALESSIA PICCOLO E ASD ALE' CIPOLLINI. UFF. PROCURA FEDERALE – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 10/14 In punto: violazione art. 1 (comma 1) RGDF; art. 1 (comma 1, 03) Norme attuative 2014 del S.A.N. ed art. 12 (comma 2) del Codice di Comportamento Sportivo deliberato dal CONI in data 02-02-2012 per Andrea SCOLASTICO; per Alessia PICCOLO violazione art. 1 (comma 1) RGDF; art. 1 (comma 1, 03) Norme attuative 2014 del S.A.N. e per ASD ALE’ CIPOLLINI, violazione dell' art. 1, comma 5 lett. a) e lett. b) del RGDF (vigente) per responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al tesserato Andrea SCOLASTICO . NOMINATO relatore l’Avv. Giovanni PETRELLA che espone i fatti del provvedimento di deferimento E’ PRESENTE per la P.F. l'Avv. SIMONE DI LEGINIO E’ PRESENTE il deferito Andrea SCOLASTICO personalmente, nonché assistito e difeso dall’Avv. Francesca BATTISTINI da Cesenatico, che deposito memoria di costituzione e difesa unitamente ai suoi allegati; nonché l’Avv. Giuseppe NAPOLEONE, per la deferita Alessia PICCOLO (assente) e per la soc.tà ASD ALE’ CIPOLLINI, che deposita memoria difensiva per i medesimi incolpati. Il rappresentante della P.F., Avv. Simone DI LEGINIO, riferisce sul provvedimento di deferimento e ritenendo ampiamente provata le contestazioni mosse, chiede che venga riconosciuta la responsabilità sia del tesserato Andrea SCOLASTICO, che dell’ ASD ALE’ CIPOLLINI e del suo Presidente sig.ra Alessia PICCOLO, con richiesta d’irrogazione delle sanzioni come si riserva di formulare all’esito dell’istruttoria del procedimento de quo . L’Avv. NAPOLEONE per i suoi assistiti si riporta alla memoria e richiama, in particolare, la sent. n° 1 del 10/03/2014 della Corte Federale nella parte della motivazione in cui le limitazioni imposte dall’art. 1 delle “Norme Attuative” del SAN si riferiscono ai soli casi di condanna “effettiva” . L’Avv. BATTISTINI, per il deferito Andrea SCOLASTICO, si riporta alla memoria ed alle conclusioni in essa contenute precisando che non c’è stata nessuna interpretazione di tipo estensivo della norma etica, ma è stata semplicemente riportata ed applicata la valutazione effettuata in data 10/03/2014 dalla Corte Federale . La P.F., all’esito della lettura delle memorie depositate dai difensori dei deferiti, chiede confermarsi la responsabilità degli incolpati così come dedotta nell’atto del deferimento e, per l’effetto, chiede che vengano adottate nei confronti dei deferiti le seguenti sanzioni: per l’atleta Andrea SCOLASTICO la squalifica di anni due; per la sig.ra Alessia PICCOLO l’ammonizione; per la soc.tà ASD ALE’ la censura con ammenda di € 1.000,00 (mille) . Il difensore chiede di mandare assolta la deferita e la società. La C.D.F.N PREMESSO CHE a seguito di Deferimento del 14 luglio 2014 viene portato a conoscenza di questa Commissione il fatto che : 1) il responsabile SAN (Settore Cicloturistico e Amatoriale Nazionale) in data 25/03/2014 ha segnalato il tesseramento di Andrea Scolastico (deferito) quale “cicloamatore” con la Soc. ASD ALE’ a far data dal 28/03/2014, in contrasto con le norme attuative del cd. “Codice Etico” per essere stato condannato il medesimo con sentenza del G.O. a due anni e tre mesi per traffico di sostanze dopanti; 2) il predetto tesserato in qualità di Master 2 ha partecipato alla 18° GF Selle Italia in data 06/04/2014 a CERVIA classificandosi al 192° posto; 3) in fase istruttoria la PF ha acquisito la sentenza di condanna del sig. SCOLASTICO emessa il 18/01/2011 dal Tribunale di Perugia, con cui gli è stata irrogato una pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione oltre ad € 4.000,00 di multa per i reati di cui alla rubrica del procedimento ordinario definito; 4) Il presidente dell’ASD ALE’ CIPOLLINI (sig.ra Alessia Piccolo) era a conoscenza sia della sottoscrizione della dichiarazione etica resa dal deferito per il tesseramento ad amatore M2 che della condizione di condannato a ben ed oltre due anni di reclusione per fatti di doping del medesimo tesserando; RILEVATO CHE per il tesserato Andrea SCOLASTICO è stato raggiunto pienamente il grado di prova previsto e richiesto per formulare una decisione di condanna nei suoi confronti per aver sottoscritto l’autocertificazione richiesta dalla normativa federale ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 di cui all’art. 1.1.03 – Tesseramento Cicloamatori – Requisito Etico delle Norme Attuative 2014 del Settore Amatoriale e Cicloturistico Nazionale F.C.I., sebbene sprovvisto dei requisiti previsti per ottenere il detto tesseramento stante la vigenza nei suoi confronti di una condanna penale da parte del G.O. dell’anno 2011 per fatti di doping . La CDNF, per quanto innanzi, ritiene non accoglibili le argomentazioni tecnicogiuridiche dedotte e poste a sostegno della difesa del deferito, poiché la “pretesa interpretazione” della decisione del 10 marzo 2014 della Corte Federale nei termini esposti dall’Avv. Battistini, non è suffragata da elementi idonei e tali da aderirvi . Invero la espressione richiamata dal difensore in atti: … “non ha riportato una condanna effettiva” … va interpretata in modo letterale nel senso che per “effettiva” deve intendersi che esplica i suoi effetti giuridici e che, pertanto, medio tempore è “efficace” . Non risulta percorribile l’interpretazione data dal termine utilizzato nella decisione della Corte Federale richiamata dalla difesa di parte deferita, nel senso che la parola “effettiva” debba e/o possa essere mutuata ed interpretata in altri termini quali sono “irrevocabile” e/o “inoppugnabile” e che hanno una loro preciso significato in diritto. La Commissione giudicante, pertanto, ritiene che l’interpretazione della già più volte richiamata parte della decisione della Corte Federale debba essere fatta in modo e nel senso letterale del termine “effettiva” , per cui non ritiene consentita e giustificata l’interpretazione (come fatta dal sig. SCOLASTICO ex sé, interpretando il termine nel modo a lui più favorevole) che ha indotto lo stesso deferito a rendere la dichiarazione etica per il suo tesseramento a cicloamatore nonostante l’assenza palese dei requisiti previsti . CHE, altresì, il comportamento del sig. Andrea SCOLASTICO è certamente sanzionabile e censurabile per aver disatteso “scientemente” le norme richiamate nell’atto di deferimento, ciò – peraltro - anche alla luce della circostanza che lo stesso (come ha confermato in occasione di precisa domanda sul punto da parte del relatore del procedimento in sede d’udienza), previa la sospensione richiesta ed ottenuta con la società ASD ALE’ CIPOLLINI del suo tesseramento da cicloamatore, addirittura dopo l’instaurazione del procedimento de quo in data 01/08/2014, provvedeva a tesserarsi nuovamente e sempre per la medesima ctg. M2 di cicloamatore con altra società, quale la “ASD A.C.S. PROJECT” di cui lo stesso risulta Presidente p.t. . PER quanto attiene, altresì, la deferita sig.ra Alessia PICCOLO, n.q. di Presidente dell’ASD ALE’ CIPOLLINI, le motivazioni poste a sostegno del deferimento nei suoi confronti e della società dalla medesima rappresentata, non hanno trovato piena prova, poiché come - peraltro - argomentato sia nella memoria difensiva e precedentemente in sede di audizione presso la P.F. la deferita ha usato prudentemente e con sufficiente diligenza ogni strumento (anche documentale, versato in atti) per non incorrere in violazioni che si potessero ritenere riferibili alla sfera giuridica sia propria che dell’ ASD – ALE’ . P.Q.M. La C.D.F.N. commina al tesserato Andrea Scolastico la squalifica di anni 1 (uno); manda assolta la tesserata Alessia Piccolo (Presidente della ASD Alè) e per l’effetto dichiara non luogo a provvedere nei confronti della ASD Alè. N. 14/14 ILARIA RINALDI, GIUSEPPE PERUZZI E ASD CAVALLINO UFF. PROCURA FEDERALE – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 13/14 In punto: violazione art. 1.1.03 – Tesseramento Cicloamatori – requisito etico, comma 1, e art. 3.2.03 previsti dalle “Norme Attuative 2014” del Settore Amatoriale e Cicloturistico Nazionale della F.C.I., nonché art. 1 (comma 1) RGDF per Rinaldi; art. 1 (comma 1) RGDF per Peruzzi e art. 1 (comma 5, lett. a e lett. b) per ASD Cavallino NOMINATO relatore l’Avv. Emiliano Celli che espone i fatti del provvedimento di deferimento adottato dalla P.F. nei confronti di Rinaldi, Peruzzi e ASD Cavallino Sono PRESENTI per la P.F. l’Avv. Antonio Villani e l’Avv. Simone Di Leginio Sono PRESENTI i deferiti personalmente assistiti dall’Avv. Marcello Lazzeri. I rappresentanti della P.F. riferiscono sul provvedimento di deferimento. Ritengono quindi ampiamente provata la contestazione oggi mossa. Chiedono che venga riconosciuta la responsabilità dei tesserati in ordine agli addebiti contestati, con riserva di indicare successivamente le richieste della sanzioni. Il difensore dei deferiti deposita memoria difensiva con allegata documentazione, alla quale integralmente si riporta, evidenziando che l’atleta Rinaldi è tesserata quale “cicloturista” ed in tale qualità ha partecipato alla manifestazione sportiva “18° Gran Fondo Selle Italia – Crono Cima Pantani”, gara aperta anche ai cicloturisti e non riservata esclusivamente ai cicloamatori. Chiede che venga sentito come testimone il Sig. Maurizio Cartocci con riferimento alle modalità di iscrizione dell’atleta Rinaldi alla suddetta manifestazione. La P.F. si oppone alla ammissione della prova testimoniale richiesta e, confermato che la responsabilità dei deferiti risulta ampiamente provata, chiede che vengano adottate nei confronti dei medesimi le seguenti sanzioni: per l’atleta Rinaldi, due anni di squalifica; per il tesserato Peruzzi, Presidente della ASD Cavallino, due mesi di squalifica; per la ASD Cavallino la censura con ammenda di euro 1.000,00 I difensori chiedono di mandare assolti i deferiti e la società. La C.D.F.N PREMESSO CHE a seguito di Deferimento n. 13/14 viene portato a conoscenza di questa Commissione il fatto avvenuto in occasione della “18° Gran Fondo Selle Italia – Crono Cima Pantani” tenutasi a Cervia (Ra) in data 6 aprile 2014. In tale occasione è risultato che l’atleta Ilaria Rinaldi, tesserata per la ASD Cavallino quale “Cicloturista”, aveva partecipato alla competizione quale “Cicloamatore”, come risultante dall’ordine di arrivo della manifestazione. Dall’istruttoria svolta dalla P.F. è emerso che l’atleta Rinaldi era stata iscritta alla manifestazione come “Cicloturista” ed all’iscrizione della medesima aveva provveduto il Sig. Maurizio Cartocci, Consigliere della ASD Cavallino. Dall’anagrafica della F.C.I. l’atleta Rinaldi risulta essere tesserata per la ASD Cavallino nella categoria “Cicloturista”. Interrogato dalla P.F. il Presidente della ASD Cavallino, Sig. Giuseppe Peruzzi, ha dichiarato di aver ritenuto che la mancata corrispondenza tra l’iscrizione dell’atleta Rinaldi fatta quale “Cicloturista” e l’indicazione della medesima nell’ordine di arrivo quale “Cicloamatore” fosse conseguenza di un “mero errore materiale di cronometraggio” e di non aver segnalato la circostanza agli organizzatori della manifestazione stante il risultato poco rilevante. RILEVATO CHE, con riferimento all’art. 1.1.03 delle “Norme Attuative 2014” del Settore Amatoriale e Cicloturistico Nazionale della F.C.I., l’atleta Ilaria Rinaldi risulta essere stata tesserata per la ASD Cavallino quale “Cicloturista”, come si evince sia dalla documentazione prodotta in giudizio dalla difesa dei deferiti che dalla anagrafica della F.C.I.; CHE, con riferimento all’art. 3.2.03 delle “Norme Attuative 2014” del Settore Amatoriale e Cicloturistico Nazionale della F.C.I. non risulta che la manifestazione sportiva “18° Gran Fondo Selle Italia – Crono Cima Pantani” fosse riservata esclusivamente ai “Cicloamatori” e, del resto, se così fosse stato l’organizzazione della stessa avrebbe dovuto rifiutare l’iscrizione dell’atleta Rinaldi effettuata quale “Cicloturista”; CHE, con riferimento all’art. 1, comma 1 del RGDF, l’atleta Ilaria Rinaldi risulta essere stata iscritta alla manifestazione sportiva “18° Gran Fondo Selle Italia – Crono Cima Pantani” quale “Cicloturista” e come tale stata accettata la sua iscrizione da parte dell’organizzazione dell’evento. Non risulta provato che l’inserimento della medesima atleta nell’ordine di arrivo dei “Cicloamatori” possa essere conseguenza di un comportamento sleale o, comunque, tenuto in violazione della normativa federale da parte della deferita, piuttosto che la conseguenza di un errore dell’organizzazione della manifestazione. RITENUTO CHE, pertanto, nessuna violazione degli artt. 1.1.03 e 3.2.03 delle “Norme Attuative 2014” del Settore Amatoriale e Cicloturistico Nazionale della F.C.I. è stata commessa dai deferiti; CHE nessun comportamento compiuto in violazione della normativa federale è ascrivibile ai medesimi e CHE, di conseguenza, nessuna responsabilità diretta e/o oggettiva è imputabile alla ASD Cavallino P.Q.M. La C.D.F.N. manda assolta la tesserata Ilaria Rinaldi; manda assolto il tesserato Peruzzi Giuseppe ( Presidente della ASD Cavallino) e per l’effetto dichiara non luogo a provvedere nei confronti della ASD Cavallino. N. 15/14 DOMENICO MICCOLI, E ASD TEAM BC TIME UFF. PROCURA FEDERALE – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 18/14 In punto: violazione art. 1 (comma 1) RGDF ed art. 1 (comma 1, 03) Norme attuative 2014 del S.A.N. per MICCOLI Domenico e per ASD TEAM BC TIME, violazione dell' art. 1, comma 7 lett. b RGDF (vigente) per responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al tesserato MICCOLI Domenico . NOMINATO relatore l’Avv. Giovanni PETRELLA che espone i fatti del provvedimento di deferimento E’ PRESENTE per la Procura Federale l'Avv. SIMONE DI LEGINIO E’ ASSENTE il deferito MICCOLO Domenico E’ PRESENTE il deferito PASQUA Andrea (n.q. di Presidente dell’ ASD TEAM BC TIME), assistito dall’Avv. Davide CARPANO Il rappresentante della P.F. riferisce sul provvedimento di deferimento rappresentando la fondatezza degli addebiti mossi ai tesserati convenuti. Ritiene quindi ampiamente provata la contestazione oggi mossa. Il difensore del deferito Pasqua ANDREA evidenzia l’estraneità dei fatti oggetto dell’incolpazione per il Presidente dell’ ASD TEAM BC TIME per l’estromissione del MICCOLI dalla compagine sociale giusta la verbalizzazione dell’Assemblea Straordinaria dell’ ASD del 13/05/2014 e del quale documento chiede l’acquisizione agli atti. Il rappresentante della P.F. si oppone all’acquisizione del documento poiché non ratificato da tutti i consiglieri ed in quanto successivo rispetto alla segnalazione del Responsabile del San per i fatti per cui è stato promosso il procedimento de quo. La P.F. chiede che sia riconosciuta la responsabilità dei tesserati in ordine agli addebiti contestati, con richieste d’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Domenico MICCOLI la squalifica ad anni due; per la Soc. ASD TEAM BC TIME la censura con ammenda di € 1.000,00 (mille). Il difensore del sig. PASQUA Andrea chiede che la Società vada esente da sanzione, ed in via subordinata, vengano irrogate sanzione nel minimo previa applicazione di attenuanti. La C.D.F.N. PREMESSO CHE a seguito di deferimento del 14 agosto 2014 viene portato a conoscenza di questa Commissione il fatto che : 1) Il responsabile SAN (Settore Cicloturistico e Amatoriale Nazionale) in data 28/04/2014 segnalò il tesseramento di Domenico MICCOLI (deferito) quale “cicloamatore” con la Soc. ASD TEAM BC TIME’ per l’anno 2014, ciò in palese contrasto con le norme attuative del cd. “Codice Etico” per essere stato il predetto condannato con sentenza del G.O. ad anni uno e mesi quattro di reclusione per compravendita e possesso di sostanze dopanti (EPO); 2) Il medesimo tesserato in qualità di Master 7 ha partecipato alla 18° GF Gepin Olmo in data 30/03/2014 classificandosi al 662° posto; 3) In fase istruttoria la P.F. ha avuto cognizione della sentenza di condanna del sig. MICCOLI emessa il 7/12/2011 dal Tribunale di TORINO, con cui gli è stato irrogata una pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per i reati di cui alla rubrica del procedimento ordinario definito (con sentenza di patteggiamento); 4) Il presidente dell’ ASD TEAM BC Time’ (sig. Andrea PASQUA) in sede di audizione in fase istruttoria della P.F. ha dichiarato di NON essere a conoscenza della necessità della sottoscrizione della dichiarazione cd. etica, secondo la normativa vigente, ai fini del tesseramento a cicloamatore (ctg. M7) del deferito e, che NON conosceva assolutamente, la condizione di condannato ad oltre anni 1 di reclusione per fatti di doping del tesserato MICCOLI Domenico ; 5) In sede istruttoria ed in occasione della sua audizione dalla P.F., il deferito MICCOLI, di fatto formulava piena confessione dei fatti posti a sostegno dell' incolpazione e del deferimento nei suoi confronti. RILEVATO CHE è indiscutibile che il tesserato MICCOLI Domenico abbia violato tutte le norme richiamate nell' atto di deferimento emesso dalla P.F., così come è emerso anche all' esito della fase istruttoria dibattimentale che ha, altresì, confermato la responsabilità anche del Sig. ANDREA PASQUA (Presidente dell' ASL TEAM BC TIM) RITENUTO CHE è stato raggiunto pienamente il grado di prova previsto e richiesto P.Q.M. La C.D.F.N. commina al tesserato Sig. Domenico Miccoli la squalifica di anni 2 (due); commina altresì alla ASD Team BC Time la censura al pagamento dell’ammenda di euro 1000,00 (mille). N° 16/14 STEFANO PIRAZZI e ASTER SPORT LTD - UFF. PROCURA FEDERALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – N. 28/14 In punto: violazione art. 1 (commi 1) ed art. 1 comma 7, lettera b) Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale. NOMINATO relatore il Presidente Avv. Salvatore Minardi che espone i fatti del provvedimento di deferimento adottato dall’U.P.F. in data 14/08/2014 nei confronti di Pirazzi Stefano e Aster Sport LTD. E’ PRESENTE per l’U.P.F. l’Avv. Simone Di leginio E’ PRESENTE il deferito personalmente. NESSUNO PRESENTE per la società Il rappresentante della P.F. riferisce sul provvedimento di deferimento rappresentando la fondatezza degli addebiti mossi ai tesserati convenuti. Ritiene quindi ampiamente provata la contestazione oggi mossa. Il deferito ammette il proprio errore, si scusa con la Federazione e gli Organi federali, giustifica il gesto come momento di "sfogo" per le tensioni private e sportive che in quei giorni stava vivendo. Il P.F. chiede che al deferito venga comminata la sanzione dell'ammonizione. Il deferito si rimette alla decisione della Commissione. La C.D.F.N. PREMESSO CHE a seguito di Deferimento del 14/08/2014 viene portato a conoscenza di questa Commissione il fatto che in occasione della 17° tappa del Giro D’Italia Sarnonico/Vittorio Veneto del 28/05/2014 l’atleta Stefano Pirazzi effettuava il “gesto dell’ombrello” dopo aver varcato la linea d’arrivo. Nell’occasione l’atleta risultava vincitore della tappa. A seguito di audizione davanti alla P.F. in data 10/06/2014 confermava tale circostanza. Tale gesto generava grande eco mediatica e il Pirazzi procedeva immediatamente a formulare le pubbliche scuse, come per altro ribadito in sede di audizione davanti alla P.F. Tale condotta in ogni caso, concesse tutte le attenuanti ed accolte tutte le motivazioni giustificative, integra la violazione dei principi normativi, statutari e regolamentari della FCI. CHE nella richiesta di deferimento la Procura ritiene violata la norma prevista dall’Art. 1, comma 1 del R.G.D.F. per aver omesso di osservare una condotta conforme ai principi di lealtà, rettitudine e correttezza morale in tutti i rapporti riguardanti l’attività federale, nonché del divieto di esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di persone ed organi operanti nell’ambito federale nonché per essere venuto meno alla più scrupolosa ottemperanza alle norme statutarie e regolamentari della FCI. CHE per la Società Aster Sport LTD ai sensi dell’art. 1, comma 7 lettera b) secondo la nuova formulazione R.G.D.F. si configura, a titolo di responsabilità oggettiva, la violazione del citato articolo per il comportamento del proprio tesserato Pirazzi Stefano. CHE la Commissione dei Giudici di Gara ha comminato la sanzione di chf 200 e che la stessa è stata pagata dal deferito. RITENUTO CHE è stato raggiunto il grado di prova previsto e richiesto sia in capo all’atleta sia in capo alla Società; CHE la violazione dell’art. 1 comma 1 del RGDF risulta pertanto integrata e provata anche in virtù delle dichiarazioni rese dallo stesso deferito in udienza; CHE la violazione dell’art. 1 comma 7 lettera b) del RGDF risulta integrata e provata per la Società. TENUTO CONTO delle condizioni ambientali, delle motivazioni giustificative rese dall’atleta; P.Q.M. La C.D.F.N. commina all’atleta Stefano Pirazzi la sanzione dell’ammonizione, con invito a non reiterare il comportamento. Commina altresì alla società Aster Sport LTD la sanzione dell’ammonizione. N. 17/14 UFF. PROCURA FEDERALE – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 27/14 Francesco Avanzo e ASD TVB Unterthurner In punto: violazione art. 1 (comma 1 e 2) RGDF per Avanzo; art. 1 (comma 7, lett. b) per ASD TVB Unterthurner NOMINATO relatore l’Avv. Emiliano Celli che espone i fatti del provvedimento di deferimento adottato dalla P.F. in data 14 agosto 2014 nei confronti di Avanzo e ASD TVB Unterthurner SONO PRESENTI per la P.F. l’Avv. Antonio Villani e l’Avv. Simone Di Leginio E’ PRESENTE il deferito personalmente I rappresentanti della P.F. riferiscono sul provvedimento di deferimento Ritengono quindi ampiamente provata la contestazione oggi mossa. Chiedono che venga riconosciuta la responsabilità del tesserato in ordine agli addebiti contestati, con riserva di indicare successivamente le richieste delle sanzioni. Il deferito riconosce il proprio errore nell’aver utilizzato espressioni offensive verso gli organi della F.C.I., esprime il proprio pentimento e formula le scuse; giustifica il proprio comportamento, ritenendolo conseguenza di un periodo di particolare tensione emotiva dovuta anche al fatto che la nuova normativa gli impedisce di partecipare a numerose manifestazioni sportive, circostanza che lo rende oggetto di “derisione” da parte di altri atleti. L’U.P.F. confermato che la responsabilità quindi è ampiamente provata chiede che vengano adottate nei confronti dei deferiti le seguenti sanzioni: per l’atleta Avanzo, un mese di squalifica; per la ASD TVB Unterthurner la censura con ammenda di euro 200,00 Il deferito si rimette alla decisione della Commissione. La C.D.F.N PREMESSO CHE a seguito di Deferimento del 14 agosto 2014 viene portato a conoscenza di questa Commissione il fatto che il tesserato Avanzo ha inviato alla F.C.I., in data 26 maggio 2014, una e-mail dal tenore offensivo nei confronti degli organi federali. Pur non avendo potuto rispondere alla convocazione effettuata dalla P.F., il tesserato Avanzo, nel giustificare l’impossibilità di rispondere alla convocazione con e-mail del 13 luglio 2014, ha riconosciuto di aver usato nella e-mail del 26 maggio 2014 un linguaggio offensivo, dettate dalla rabbia e dal particolare momento di stress attraversato dal medesimo. Il tesserato Avanzo ha riconosciuto il proprio errore, ha chiesto scusa agli organi della F.C.I. ed ha chiesto clemenza per l’errore commesso RILEVATO CHE è indiscutibile che il tesserato Avanzo abbia utilizzato espressioni offensive nei confronti degli organi della F.C.I. RITENUTO CHE, tuttavia, il medesimo ha riconosciuto il proprio errore ed ha espresso sincero pentimento per l’accaduto porgendo le scuse agli organi della F.C.I.; CHE le giustificazioni addotte dal deferito, pur attenuandola, non escludono in assoluta la responsabilità del medesimo P.Q.M. La C.D.F.N. commina al tesserato Sig. Francesco Avanzo la sanzione dell’ammonizione con invito a non reiterare il comportamento. Commina altresì alla ASD TVB Unterthurner la sanzione dell’ammonizione. Il Presidente Avv. Salvatore Minardi