ORGANI DI GIUSTIZIA
COMMISSIONE DISCIPLINARE FEDERALE NAZIONALE
COMUNICATO N. 7 DEL 5 novembre 2014
Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 5 novembre 2014 a
Roma, presso
la sede federale della FCI Stadio Olimpico – Curva nord - Roma, presenti:
il Presidente Avv. Salvatore Minardi, ed i Componenti Avv. Emiliano Celli , Avv.
Giovanni Petrella nonché il segretario Sig.ra Claudia Giusti e Avv. Marzia Picchioni
(funzionari FCI), la Commissione Disciplinare Federale Nazionale (CDFN) ha
emesso le seguenti pronunce:
N. 13/14 ANDREA SCOLASTICO, ALESSIA PICCOLO E ASD ALE'
CIPOLLINI. UFF. PROCURA FEDERALE
– PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE N° 10/14
In punto: violazione art. 1 (comma 1) RGDF; art. 1 (comma 1, 03) Norme attuative
2014 del S.A.N. ed art. 12 (comma 2) del Codice di Comportamento Sportivo
deliberato dal CONI in data 02-02-2012 per Andrea SCOLASTICO; per Alessia
PICCOLO violazione art. 1 (comma 1) RGDF; art. 1 (comma 1, 03) Norme attuative
2014 del S.A.N. e per ASD ALE’ CIPOLLINI, violazione dell' art. 1, comma 5 lett.
a) e lett. b) del RGDF (vigente) per responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte
al tesserato Andrea SCOLASTICO .
NOMINATO relatore l’Avv. Giovanni PETRELLA che espone i fatti del
provvedimento di deferimento
E’ PRESENTE per la P.F. l'Avv. SIMONE DI LEGINIO
E’ PRESENTE il deferito Andrea SCOLASTICO personalmente, nonché assistito e
difeso dall’Avv. Francesca BATTISTINI da Cesenatico, che deposito memoria di
costituzione e difesa unitamente ai suoi allegati; nonché l’Avv. Giuseppe
NAPOLEONE, per la deferita Alessia PICCOLO (assente) e per la soc.tà ASD ALE’
CIPOLLINI, che deposita memoria difensiva per i medesimi incolpati.
Il rappresentante della P.F., Avv. Simone DI LEGINIO, riferisce sul provvedimento
di deferimento e ritenendo ampiamente provata le contestazioni mosse, chiede che
venga riconosciuta la responsabilità sia del tesserato Andrea SCOLASTICO, che
dell’ ASD ALE’ CIPOLLINI e del suo Presidente sig.ra Alessia PICCOLO, con
richiesta d’irrogazione delle sanzioni come si riserva di formulare all’esito
dell’istruttoria del procedimento de quo .
L’Avv. NAPOLEONE per i suoi assistiti si riporta alla memoria e richiama, in
particolare, la sent. n° 1 del 10/03/2014 della Corte Federale nella parte della
motivazione in cui le limitazioni imposte dall’art. 1 delle “Norme Attuative” del
SAN si riferiscono ai soli casi di condanna “effettiva” .
L’Avv. BATTISTINI, per il deferito Andrea SCOLASTICO, si riporta alla memoria
ed alle conclusioni in essa contenute precisando che non c’è stata nessuna
interpretazione di tipo estensivo della norma etica, ma è stata semplicemente riportata
ed applicata la valutazione effettuata in data 10/03/2014 dalla Corte Federale .
La P.F., all’esito della lettura delle memorie depositate dai difensori dei deferiti,
chiede confermarsi la responsabilità degli incolpati così come dedotta nell’atto del
deferimento e, per l’effetto, chiede che vengano adottate nei confronti dei deferiti le
seguenti sanzioni: per l’atleta Andrea SCOLASTICO la squalifica di anni due; per la
sig.ra Alessia PICCOLO l’ammonizione; per la soc.tà ASD ALE’ la censura con
ammenda di € 1.000,00 (mille) .
Il difensore chiede di mandare assolta la deferita e la società.
La C.D.F.N
PREMESSO
CHE a seguito di Deferimento del 14 luglio 2014 viene portato a conoscenza di
questa Commissione il fatto che :
1) il responsabile SAN (Settore Cicloturistico e Amatoriale Nazionale) in data
25/03/2014 ha segnalato il tesseramento di Andrea Scolastico (deferito) quale
“cicloamatore” con la Soc. ASD ALE’ a far data dal 28/03/2014, in contrasto
con le norme attuative del cd. “Codice Etico” per essere stato condannato il
medesimo con sentenza del G.O. a due anni e tre mesi per traffico di sostanze
dopanti;
2) il predetto tesserato in qualità di Master 2 ha partecipato alla 18° GF Selle
Italia in data 06/04/2014 a CERVIA classificandosi al 192° posto;
3) in fase istruttoria la PF ha acquisito la sentenza di condanna del sig.
SCOLASTICO emessa il 18/01/2011 dal Tribunale di Perugia, con cui gli è
stata irrogato una pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione oltre ad € 4.000,00 di
multa per i reati di cui alla rubrica del procedimento ordinario definito;
4) Il presidente dell’ASD ALE’ CIPOLLINI (sig.ra Alessia Piccolo) era a
conoscenza sia della sottoscrizione della dichiarazione etica resa dal deferito
per il tesseramento ad amatore M2 che della condizione di condannato a ben ed
oltre due anni di reclusione per fatti di doping del medesimo tesserando;
RILEVATO
CHE per il tesserato Andrea SCOLASTICO è stato raggiunto pienamente il grado di
prova previsto e richiesto per formulare una decisione di condanna nei suoi confronti
per aver sottoscritto l’autocertificazione richiesta dalla normativa federale ai sensi e
per gli effetti del DPR 445/2000 di cui all’art. 1.1.03 – Tesseramento Cicloamatori –
Requisito Etico delle Norme Attuative 2014 del Settore Amatoriale e Cicloturistico
Nazionale F.C.I., sebbene sprovvisto dei requisiti previsti per ottenere il detto
tesseramento stante la vigenza nei suoi confronti di una condanna penale da parte del
G.O. dell’anno 2011 per fatti di doping .
La CDNF, per quanto innanzi, ritiene non accoglibili le argomentazioni tecnicogiuridiche dedotte e poste a sostegno della difesa del deferito, poiché la “pretesa
interpretazione” della decisione del 10 marzo 2014 della Corte Federale nei termini
esposti dall’Avv. Battistini, non è suffragata da elementi idonei e tali da aderirvi .
Invero la espressione richiamata dal difensore in atti: … “non ha riportato una
condanna effettiva” … va interpretata in modo letterale nel senso che per “effettiva”
deve intendersi che esplica i suoi effetti giuridici e che, pertanto, medio tempore è
“efficace” .
Non risulta percorribile l’interpretazione data dal termine utilizzato nella decisione
della Corte Federale richiamata dalla difesa di parte deferita, nel senso che la parola
“effettiva” debba e/o possa essere mutuata ed interpretata in altri termini quali sono
“irrevocabile” e/o “inoppugnabile” e che hanno una loro preciso significato in diritto.
La Commissione giudicante, pertanto, ritiene che l’interpretazione della già più volte
richiamata parte della decisione della Corte Federale debba essere fatta in modo e nel
senso letterale del termine “effettiva” , per cui non ritiene consentita e giustificata
l’interpretazione (come fatta dal sig. SCOLASTICO ex sé, interpretando il termine
nel modo a lui più favorevole) che ha indotto lo stesso deferito a rendere la
dichiarazione etica per il suo tesseramento a cicloamatore nonostante l’assenza palese
dei requisiti previsti .
CHE, altresì, il comportamento del sig. Andrea SCOLASTICO è certamente
sanzionabile e censurabile per aver disatteso “scientemente” le norme richiamate
nell’atto di deferimento, ciò – peraltro - anche alla luce della circostanza che lo stesso
(come ha confermato in occasione di precisa domanda sul punto da parte del
relatore del procedimento in sede d’udienza), previa la sospensione richiesta ed
ottenuta con la società ASD ALE’ CIPOLLINI del suo tesseramento da cicloamatore,
addirittura dopo l’instaurazione del procedimento de quo in data 01/08/2014,
provvedeva a tesserarsi nuovamente e sempre per la medesima ctg. M2 di
cicloamatore con altra società, quale la “ASD A.C.S. PROJECT” di cui lo stesso
risulta Presidente p.t. .
PER quanto attiene, altresì, la deferita sig.ra Alessia PICCOLO, n.q. di Presidente
dell’ASD ALE’ CIPOLLINI, le motivazioni poste a sostegno del deferimento nei
suoi confronti e della società dalla medesima rappresentata, non hanno trovato piena
prova, poiché come - peraltro - argomentato sia nella memoria difensiva e
precedentemente in sede di audizione presso la P.F. la deferita ha usato
prudentemente e con sufficiente diligenza ogni strumento (anche documentale,
versato in atti) per non incorrere in violazioni che si potessero ritenere riferibili alla
sfera giuridica sia propria che dell’ ASD – ALE’ .
P.Q.M.
La C.D.F.N. commina al tesserato Andrea Scolastico la squalifica di anni 1 (uno);
manda assolta la tesserata Alessia Piccolo (Presidente della ASD Alè) e per l’effetto
dichiara non luogo a provvedere nei confronti della ASD Alè.
N. 14/14 ILARIA RINALDI, GIUSEPPE PERUZZI E ASD CAVALLINO UFF.
PROCURA FEDERALE – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 13/14
In punto: violazione art. 1.1.03 – Tesseramento Cicloamatori – requisito etico,
comma 1, e art. 3.2.03 previsti dalle “Norme Attuative 2014” del Settore Amatoriale
e Cicloturistico Nazionale della F.C.I., nonché art. 1 (comma 1) RGDF per Rinaldi;
art. 1 (comma 1) RGDF per Peruzzi e art. 1 (comma 5, lett. a e lett. b) per ASD
Cavallino
NOMINATO relatore l’Avv. Emiliano Celli che espone i fatti del provvedimento di
deferimento adottato dalla P.F. nei confronti di Rinaldi, Peruzzi e ASD Cavallino
Sono PRESENTI per la P.F. l’Avv. Antonio Villani e l’Avv. Simone Di Leginio
Sono PRESENTI i deferiti personalmente assistiti dall’Avv. Marcello Lazzeri.
I rappresentanti della P.F. riferiscono sul provvedimento di deferimento.
Ritengono quindi ampiamente provata la contestazione oggi mossa.
Chiedono che venga riconosciuta la responsabilità dei tesserati in ordine agli addebiti
contestati, con riserva di indicare successivamente le richieste della sanzioni.
Il difensore dei deferiti deposita memoria difensiva con allegata documentazione, alla
quale integralmente si riporta, evidenziando che l’atleta Rinaldi è tesserata quale
“cicloturista” ed in tale qualità ha partecipato alla manifestazione sportiva “18° Gran
Fondo Selle Italia – Crono Cima Pantani”, gara aperta anche ai cicloturisti e non
riservata esclusivamente ai cicloamatori. Chiede che venga sentito come testimone il
Sig. Maurizio Cartocci con riferimento alle modalità di iscrizione dell’atleta Rinaldi
alla suddetta manifestazione.
La P.F. si oppone alla ammissione della prova testimoniale richiesta e, confermato
che la responsabilità dei deferiti risulta ampiamente provata, chiede che vengano
adottate nei confronti dei medesimi le seguenti sanzioni: per l’atleta Rinaldi, due anni
di squalifica; per il tesserato Peruzzi, Presidente della ASD Cavallino, due mesi di
squalifica; per la ASD Cavallino la censura con ammenda di euro 1.000,00
I difensori chiedono di mandare assolti i deferiti e la società.
La C.D.F.N
PREMESSO
CHE a seguito di Deferimento n. 13/14 viene portato a conoscenza di questa
Commissione il fatto avvenuto in occasione della “18° Gran Fondo Selle Italia –
Crono Cima Pantani” tenutasi a Cervia (Ra) in data 6 aprile 2014.
In tale occasione è risultato che l’atleta Ilaria Rinaldi, tesserata per la ASD Cavallino
quale “Cicloturista”, aveva partecipato alla competizione quale “Cicloamatore”,
come risultante dall’ordine di arrivo della manifestazione.
Dall’istruttoria svolta dalla P.F. è emerso che l’atleta Rinaldi era stata iscritta alla
manifestazione come “Cicloturista” ed all’iscrizione della medesima aveva
provveduto il Sig. Maurizio Cartocci, Consigliere della ASD Cavallino.
Dall’anagrafica della F.C.I. l’atleta Rinaldi risulta essere tesserata per la ASD
Cavallino nella categoria “Cicloturista”.
Interrogato dalla P.F. il Presidente della ASD Cavallino, Sig. Giuseppe Peruzzi, ha
dichiarato di aver ritenuto che la mancata corrispondenza tra l’iscrizione dell’atleta
Rinaldi fatta quale “Cicloturista” e l’indicazione della medesima nell’ordine di arrivo
quale “Cicloamatore” fosse conseguenza di un “mero errore materiale di
cronometraggio” e di non aver segnalato la circostanza agli organizzatori della
manifestazione stante il risultato poco rilevante.
RILEVATO
CHE, con riferimento all’art. 1.1.03 delle “Norme Attuative 2014” del Settore
Amatoriale e Cicloturistico Nazionale della F.C.I., l’atleta Ilaria Rinaldi risulta essere
stata tesserata per la ASD Cavallino quale “Cicloturista”, come si evince sia dalla
documentazione prodotta in giudizio dalla difesa dei deferiti che dalla anagrafica
della F.C.I.;
CHE, con riferimento all’art. 3.2.03 delle “Norme Attuative 2014” del Settore
Amatoriale e Cicloturistico Nazionale della F.C.I. non risulta che la manifestazione
sportiva “18° Gran Fondo Selle Italia – Crono Cima Pantani” fosse riservata
esclusivamente ai “Cicloamatori” e, del resto, se così fosse stato l’organizzazione
della stessa avrebbe dovuto rifiutare l’iscrizione dell’atleta Rinaldi effettuata quale
“Cicloturista”;
CHE, con riferimento all’art. 1, comma 1 del RGDF, l’atleta Ilaria Rinaldi risulta
essere stata iscritta alla manifestazione sportiva “18° Gran Fondo Selle Italia – Crono
Cima Pantani” quale “Cicloturista” e come tale stata accettata la sua iscrizione da
parte dell’organizzazione dell’evento. Non risulta provato che l’inserimento della
medesima atleta nell’ordine di arrivo dei “Cicloamatori” possa essere conseguenza di
un comportamento sleale o, comunque, tenuto in violazione della normativa federale
da parte della deferita, piuttosto che la conseguenza di un errore dell’organizzazione
della manifestazione.
RITENUTO
CHE, pertanto, nessuna violazione degli artt. 1.1.03 e 3.2.03 delle “Norme Attuative
2014” del Settore Amatoriale e Cicloturistico Nazionale della F.C.I. è stata commessa
dai deferiti;
CHE nessun comportamento compiuto in violazione della normativa federale è
ascrivibile ai medesimi e
CHE, di conseguenza, nessuna responsabilità diretta e/o oggettiva è imputabile alla
ASD Cavallino
P.Q.M.
La C.D.F.N. manda assolta la tesserata Ilaria Rinaldi;
manda assolto il tesserato Peruzzi Giuseppe ( Presidente della ASD Cavallino) e per
l’effetto dichiara non luogo a provvedere nei confronti della ASD Cavallino.
N. 15/14 DOMENICO MICCOLI, E ASD TEAM BC TIME UFF. PROCURA
FEDERALE – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 18/14
In punto: violazione art. 1 (comma 1) RGDF ed art. 1 (comma 1, 03) Norme attuative
2014 del S.A.N. per MICCOLI Domenico e per ASD TEAM BC TIME, violazione
dell' art. 1, comma 7 lett. b RGDF (vigente) per responsabilità oggettiva per le
violazioni ascritte al tesserato MICCOLI Domenico .
NOMINATO relatore l’Avv. Giovanni PETRELLA che espone i fatti del
provvedimento di deferimento
E’ PRESENTE per la Procura Federale l'Avv. SIMONE DI LEGINIO
E’ ASSENTE il deferito MICCOLO Domenico
E’ PRESENTE il deferito PASQUA Andrea (n.q. di Presidente dell’ ASD TEAM BC
TIME), assistito dall’Avv. Davide CARPANO
Il rappresentante della P.F. riferisce sul provvedimento di deferimento
rappresentando la fondatezza degli addebiti mossi ai tesserati convenuti.
Ritiene quindi ampiamente provata la contestazione oggi mossa.
Il difensore del deferito Pasqua ANDREA evidenzia l’estraneità dei fatti oggetto
dell’incolpazione per il Presidente dell’ ASD TEAM BC TIME per l’estromissione
del MICCOLI dalla compagine sociale giusta la verbalizzazione dell’Assemblea
Straordinaria dell’ ASD del 13/05/2014 e del quale documento chiede l’acquisizione
agli atti.
Il rappresentante della P.F. si oppone all’acquisizione del documento poiché non
ratificato da tutti i consiglieri ed in quanto successivo rispetto alla segnalazione del
Responsabile del San per i fatti per cui è stato promosso il procedimento de quo.
La P.F. chiede che sia riconosciuta la responsabilità dei tesserati in ordine agli
addebiti contestati, con richieste d’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il
Domenico MICCOLI la squalifica ad anni due; per la Soc. ASD TEAM BC TIME la
censura con ammenda di € 1.000,00 (mille).
Il difensore del sig. PASQUA Andrea chiede che la Società vada esente da sanzione,
ed in via subordinata, vengano irrogate sanzione nel minimo previa applicazione di
attenuanti.
La C.D.F.N.
PREMESSO
CHE a seguito di deferimento del 14 agosto 2014 viene portato a conoscenza di
questa Commissione il fatto che :
1) Il responsabile SAN (Settore Cicloturistico e Amatoriale Nazionale) in data
28/04/2014 segnalò il tesseramento di Domenico MICCOLI (deferito) quale
“cicloamatore” con la Soc. ASD TEAM BC TIME’ per l’anno 2014, ciò in palese
contrasto con le norme attuative del cd. “Codice Etico” per essere stato il predetto
condannato con sentenza del G.O. ad anni uno e mesi quattro di reclusione per
compravendita e possesso di sostanze dopanti (EPO);
2) Il medesimo tesserato in qualità di Master 7 ha partecipato alla 18° GF Gepin
Olmo in data 30/03/2014 classificandosi al 662° posto;
3) In fase istruttoria la P.F. ha avuto cognizione della sentenza di condanna del sig.
MICCOLI emessa il 7/12/2011 dal Tribunale di TORINO, con cui gli è stato
irrogata una pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per i reati di cui alla rubrica del
procedimento ordinario definito (con sentenza di patteggiamento);
4) Il presidente dell’ ASD TEAM BC Time’ (sig. Andrea PASQUA) in sede di
audizione in fase istruttoria della P.F. ha dichiarato di NON essere a conoscenza
della necessità della sottoscrizione della dichiarazione cd. etica, secondo la
normativa vigente, ai fini del tesseramento a cicloamatore (ctg. M7) del deferito e,
che NON conosceva assolutamente, la condizione di condannato ad oltre anni 1 di
reclusione per fatti di doping del tesserato MICCOLI Domenico ; 5) In sede istruttoria ed in occasione della sua audizione dalla P.F., il deferito
MICCOLI, di fatto formulava piena confessione dei fatti posti a sostegno dell'
incolpazione e del deferimento nei suoi confronti.
RILEVATO
CHE è indiscutibile che il tesserato MICCOLI Domenico abbia violato tutte le
norme richiamate nell' atto di deferimento emesso dalla P.F., così come è emerso
anche all' esito della fase istruttoria dibattimentale che ha, altresì, confermato la
responsabilità anche del Sig. ANDREA PASQUA (Presidente dell' ASL TEAM BC
TIM)
RITENUTO
CHE è stato raggiunto pienamente il grado di prova previsto e richiesto
P.Q.M.
La C.D.F.N. commina al tesserato Sig. Domenico Miccoli la squalifica di anni 2
(due);
commina altresì alla ASD Team BC Time la censura al pagamento dell’ammenda di
euro 1000,00 (mille).
N° 16/14 STEFANO PIRAZZI e ASTER SPORT LTD - UFF. PROCURA
FEDERALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – N. 28/14
In punto: violazione art. 1 (commi 1) ed art. 1 comma 7, lettera b) Regolamento di
Giustizia e Disciplina Federale.
NOMINATO relatore il Presidente Avv. Salvatore Minardi che espone i fatti del
provvedimento di deferimento adottato dall’U.P.F. in data 14/08/2014 nei confronti
di Pirazzi Stefano e Aster Sport LTD.
E’ PRESENTE per l’U.P.F. l’Avv. Simone Di leginio
E’ PRESENTE il deferito personalmente.
NESSUNO PRESENTE per la società
Il rappresentante della P.F. riferisce sul provvedimento di deferimento
rappresentando la fondatezza degli addebiti mossi ai tesserati convenuti.
Ritiene quindi ampiamente provata la contestazione oggi mossa.
Il deferito ammette il proprio errore, si scusa con la Federazione e gli Organi federali,
giustifica il gesto come momento di "sfogo" per le tensioni private e sportive che in
quei giorni stava vivendo.
Il P.F. chiede che al deferito venga comminata la sanzione dell'ammonizione.
Il deferito si rimette alla decisione della Commissione.
La C.D.F.N.
PREMESSO
CHE a seguito di Deferimento del 14/08/2014 viene portato a conoscenza di questa
Commissione il fatto che in occasione della 17° tappa del Giro D’Italia
Sarnonico/Vittorio Veneto del 28/05/2014 l’atleta Stefano Pirazzi effettuava il “gesto
dell’ombrello” dopo aver varcato la linea d’arrivo. Nell’occasione l’atleta risultava
vincitore della tappa. A seguito di audizione davanti alla P.F. in data 10/06/2014
confermava tale circostanza. Tale gesto generava grande eco mediatica e il Pirazzi
procedeva immediatamente a formulare le pubbliche scuse, come per altro ribadito in
sede di audizione davanti alla P.F.
Tale condotta in ogni caso, concesse tutte le attenuanti ed accolte tutte le motivazioni
giustificative, integra la violazione dei principi normativi, statutari e regolamentari
della FCI.
CHE nella richiesta di deferimento la Procura ritiene violata la norma prevista
dall’Art. 1, comma 1 del R.G.D.F. per aver omesso di osservare una condotta
conforme ai principi di lealtà, rettitudine e correttezza morale in tutti i rapporti
riguardanti l’attività federale, nonché del divieto di esprimere pubblicamente giudizi
lesivi della reputazione di persone ed organi operanti nell’ambito federale nonché per
essere venuto meno alla più scrupolosa ottemperanza alle norme statutarie e
regolamentari della FCI.
CHE per la Società Aster Sport LTD ai sensi dell’art. 1, comma 7 lettera b) secondo
la nuova formulazione R.G.D.F. si configura, a titolo di responsabilità oggettiva, la
violazione del citato articolo per il comportamento del proprio tesserato Pirazzi
Stefano.
CHE la Commissione dei Giudici di Gara ha comminato la sanzione di chf 200 e che
la stessa è stata pagata dal deferito.
RITENUTO
CHE è stato raggiunto il grado di prova previsto e richiesto sia in capo all’atleta sia in
capo alla Società;
CHE la violazione dell’art. 1 comma 1 del RGDF risulta pertanto integrata e provata
anche in virtù delle dichiarazioni rese dallo stesso deferito in udienza;
CHE la violazione dell’art. 1 comma 7 lettera b) del RGDF risulta integrata e provata
per la Società.
TENUTO CONTO delle condizioni ambientali, delle motivazioni giustificative rese
dall’atleta;
P.Q.M.
La C.D.F.N. commina all’atleta Stefano Pirazzi la sanzione dell’ammonizione, con
invito a non reiterare il comportamento.
Commina altresì alla società Aster Sport LTD la sanzione dell’ammonizione.
N. 17/14 UFF. PROCURA FEDERALE – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
N° 27/14 Francesco Avanzo e ASD TVB Unterthurner
In punto: violazione art. 1 (comma 1 e 2) RGDF per Avanzo; art. 1 (comma 7, lett. b)
per ASD TVB Unterthurner
NOMINATO relatore l’Avv. Emiliano Celli che espone i fatti del provvedimento di
deferimento adottato dalla P.F. in data 14 agosto 2014 nei confronti di Avanzo e ASD
TVB Unterthurner
SONO PRESENTI per la P.F. l’Avv. Antonio Villani e l’Avv. Simone Di Leginio
E’ PRESENTE il deferito personalmente
I rappresentanti della P.F. riferiscono sul provvedimento di deferimento
Ritengono quindi ampiamente provata la contestazione oggi mossa.
Chiedono che venga riconosciuta la responsabilità del tesserato in ordine agli addebiti
contestati, con riserva di indicare successivamente le richieste delle sanzioni.
Il deferito riconosce il proprio errore nell’aver utilizzato espressioni offensive verso
gli organi della F.C.I., esprime il proprio pentimento e formula le scuse; giustifica il
proprio comportamento, ritenendolo conseguenza di un periodo di particolare
tensione emotiva dovuta anche al fatto che la nuova normativa gli impedisce di
partecipare a numerose manifestazioni sportive, circostanza che lo rende oggetto di
“derisione” da parte di altri atleti.
L’U.P.F. confermato che la responsabilità quindi è ampiamente provata chiede che
vengano adottate nei confronti dei deferiti le seguenti sanzioni: per l’atleta Avanzo,
un mese di squalifica; per la ASD TVB Unterthurner la censura con ammenda di euro
200,00
Il deferito si rimette alla decisione della Commissione.
La C.D.F.N
PREMESSO
CHE a seguito di Deferimento del 14 agosto 2014 viene portato a conoscenza di
questa Commissione il fatto che il tesserato Avanzo ha inviato alla F.C.I., in data 26
maggio 2014, una e-mail dal tenore offensivo nei confronti degli organi federali.
Pur non avendo potuto rispondere alla convocazione effettuata dalla P.F., il tesserato
Avanzo, nel giustificare l’impossibilità di rispondere alla convocazione con e-mail
del 13 luglio 2014, ha riconosciuto di aver usato nella e-mail del 26 maggio 2014 un
linguaggio offensivo, dettate dalla rabbia e dal particolare momento di stress
attraversato dal medesimo. Il tesserato Avanzo ha riconosciuto il proprio errore, ha
chiesto scusa agli organi della F.C.I. ed ha chiesto clemenza per l’errore commesso
RILEVATO
CHE è indiscutibile che il tesserato Avanzo abbia utilizzato espressioni offensive nei
confronti degli organi della F.C.I.
RITENUTO
CHE, tuttavia, il medesimo ha riconosciuto il proprio errore ed ha espresso sincero
pentimento per l’accaduto porgendo le scuse agli organi della F.C.I.;
CHE le giustificazioni addotte dal deferito, pur attenuandola, non escludono in
assoluta la responsabilità del medesimo
P.Q.M.
La C.D.F.N. commina al tesserato Sig. Francesco Avanzo la sanzione
dell’ammonizione con invito a non reiterare il comportamento.
Commina altresì alla ASD TVB Unterthurner la sanzione dell’ammonizione.
Il Presidente
Avv. Salvatore Minardi
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