Torino, 12 maggio 2009
CORSO IN MATERIA DI ARBITRATO
COORDINATRICE
Avv. CRISTINA MARTINETTI
Avv. STEFANO A. CERRATO
Avv. MARCO D’ARRIGO
Avv. GIANANDREA GIANCOTTI
Avv. LUCA NEGRINI
Dott.ssa PATRIZIA MARCHETTI
Dott. GIANCARLO ALBIS
Dott. MARCO CIANI
Dott. CARLO REGIS
PRIMO CASO PRATICO
ARBITRO UNICO
Dott. Carlo Regis
PARTI DEL PROCEDIMENTO
Attore-Acquirente: Gianandrea Giancotti, difeso dall’Avv. Marco D’Arrigo
Convenuto-Venditore: Stefano Cerrato, difeso dall’Avv. Luca Negrini
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LA FATTISPECIE CONCRETA
Contratto di vendita di macchinari.
I macchinari sono già stati consegnati e i pagamenti su fattura sono scaduti il 30 marzo 2009.
L’acquirente solleva delle contestazioni per vizi e conseguentemente non intende pagare
spontaneamente.
Il contratto di vendita si è formato a seguito dell’accettazione dell’ordine da parte del venditore
attraverso l’invio della conferma di vendita.
La conferma di vendita contiene tra le altre una clausola arbitrale.
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CLAUSOLA ARBITRALE
ART. 3 - ARBITRATO
Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente ogni controversia derivante dal
presente contratto nel caso non fosse possibile trovare un accordo in via amichevole la
controversia sara’ risolta da un arbitro unico tramite arbitrato che sara’ condotto secondo
le regole della Camera Arbitrale del Piemonte.
Foro esclusivamente competente per ogni controversia relativa alla vendita e relativi
contratti conclusi dalla nostra societa’ e’ quello di Torino
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LODO ARBITRALE
(omissis)
in diritto,
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ritenuto che occorre innanzitutto esaminare la questione preliminare relativa alla validità della clausola arbitrale sollevata
da parte convenuta;
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ritenuto che la clausola contiene due statuizioni fra loro contraddittorie;
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ritenuto che, nel caso di specie, non può trovare applicazione l’art. 808-quater, poiché tale disposizione è diretta a
disciplinare l’estensione dell’area di arbitrabilita’ di una clausola valida, mentre in questa sede è controversa la validità
stessa dell’opzione convenzionale per la giustizia arbitrale;
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ritenuto che il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione ordinaria;
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ritenuto che, per consolidata giurisprudenza di Cassazione (Cass. 8575/2005; Cass. 5717/1998), il dubbio sulla comune
intenzione delle pari di deferire ad arbitri le controversie insorte dal contratto deve essere risolto, con interpretazione
restrittiva, nel senso della competenza del giudice ordinario quale giudice naturale;
per questi motivi, l’Arbitro Unico,
dichiara improponibili le domande proposte da parte attrice
dichiara integralmente compensate le spese del presente procedimento.
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SECONDO CASO PRATICO
COLLEGIO ARBITRALE
Dott.ssa Patrizia Marchetti (Pres. Collegio arbitrale)
Dott. Giancarlo Albis (Arbitro) e Dott. Marco Ciani (Arbitro)
PARTI DEL PROCEDIMENTO
Attore: Marco D’Arrigo, difeso dall’Avv. Stefano Cerrato
Convenuto: Luca Negrini, difeso dall’Avv. Gianandrea Giancotti
LA FATTISPECIE CONCRETA
Il socio di un S.r.l. non partecipa all’ultima assemblea sociale del 28 aprile 2009 durante la
quale - a sorpresa - gli altri tre soci deliberano la sua esclusione per gravi inadempienze
al contratto sociale.
La delibera viene notificata al socio escluso il 3 maggio 2009.
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CLAUSOLA ARBITRALE
STATUTO SOCIETARIO - art. 12
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci e la societa’, fra i soci, gli
amministratori, saranno devolute ad un collegio arbitrale composto da tre membri,
nominati, rispettivamente, i primi due dalle parti ed il terzo di comune accordo, ovvero dal
Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Torino.
Per le controversie che non sono devolute in arbitrato e’ competente il Tribunale di
Pinerolo.
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Verbale: 1a udienza
VERBALE DI RIUNIONE
del 22 maggio 2009
Nel procedimento arbitrale tra:
Marco D’Arrigo, residente in …., 10100, Torino (qui di seguito “D’Arrigo”), rappresentato e difeso dall’Avv. Stefano Cerrato, e
domiciliato, ai fini della presente procedura, presso il suo studio, in …., 10100, Torino;
- Attore Alfa s.r.l., con sede legale in …, 10100, Torino, (qui di seguito “Alfa”), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Luca
Negrini, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianandrea Giancotti, e domiciliato, ai fini della presente procedura, presso il suo
studio, in …, 10100, Torino;
- Convenuto *****
Oggi, …, ore …, in Torino, …, presso lo studio …, sono presenti:
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i dott.ri Patrizia Marchetti, Giancarlo Albis e Marco Ciani, nominati componenti del Collegio arbitrale dal Presidente dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, con lettera del … (PROT. …), ex art. xx dello Statuto della società
Alfa del gg/mm/aaaa, su istanza di D’Arrigo in data gg/mm/aaaa.
l’Avv. Cerrato per D’Arrigo, come da procura speciale in data gg/mm/aaaa già depositata in atti;
l’Avv. Giancotti per Alfa, come da procura speciale in data gg/mm/aaaa, che viene depositata oggi presso la sede dell’arbitrato ed
inserita nel fascicolo d’ufficio;
D’Arrigo, domiciliato, rappresentato e difeso come sopra;
Alfa, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Negrini, domiciliato, rappresentato e difeso come sopra.
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Segue. Verbale: 1a udienza
I dott.ri Marchetti, Albis e Ciani dichiarano di accettare l’incarico per la definizione della controversia
insorta tra le parti e ad essi deferita ex art. xx dello Statuto della societa’ Alfa.
I componenti del Collegio arbitrale dichiarano altresi’ l’inesistenza di ragioni ostative all’assunzione
dell’incarico e l’inesistenza di relazioni professionali, commerciali, personali o quant’altro con le
parti del presente arbitrato.
Con riferimento alla clausola arbitrale di cui al citato art. xx dello statuto della societa’ Alfa, le parti
riconoscono la regolare nomina e prendono atto dell’accettazione dell’incarico da parte del
Collegio arbitrale.
Le parti confermano la clausola compromissoria che, prodotta in copia dal ricorrente, si acquisisce
agli atti ed e’ cosi’ formulata:
“…”
Con l’espresso accordo delle parti, anche in deroga a quanto stabilito nella clausola
compromissoria di cui sopra, il Collegio giudicante delibera che:
la sede dell'arbitrato viene fissata a Torino presso lo studio….., via ……., n. ;
·
l'arbitrato deve intendersi rituale e di diritto (OPPURE: rituale e di equita’, etc…);
·
il dott. Tizio viene nominato Segretario del presente procedimento arbitrale.
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Segue. Verbale: 1a udienza
Le parti ed i loro difensori avvalendosi dei poteri loro conferiti, dichiarano che il Collegio arbitrale avrà ogni e piu’
ampio potere di regolare l’iter del procedimento, nel rispetto del contraddittorio.
Preso atto di quanto sopra, il Collegio arbitrale, con il consenso delle parti e dei difensori presenti, al fine di
regolare lo svolgimento della procedura ed assicurare l’esercizio del diritto di difesa e il rispetto del principio
del contraddittorio stabilisce quanto segue.
Ciascuna parte dovrà depositare entro i termini gli atti e i documenti in originale presso la sede dell’arbitrato,
tramite consegna a mani o spedizione via corriere e dovrà provvedere alla consegna a mani, ovvero alla
spedizione via corriere, o via e-mail di una copia degli atti e dei documenti alle rispettive controparti.
Il termine per il deposito di atti e i documenti si intende rispettato con il deposito dell’originale presso la sede
dell’arbitrato tramite consegna a mani ovvero con la consegna al corriere per la spedizione.
A tal fine le parti ed i componenti del Collegio indicano qui di seguito i rispettivi indirizzi:
…
Il Collegio Arbitrale riceve dalle parti, con atto separato, la dichiarazione di proroga del termine, che si allega al
presente verbale per farne parte integrante.
Il Collegio Arbitrale su accordo delle parti emette ordinanza per fissare il calendario della procedura.
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Il verbale viene chiuso alle ore ……:00.
(Firme)
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Verbale: ud. conciliazione
OMISSIS
Il Collegio Arbitrale, su richiesta, procede al tentativo di conciliazione.
Il Collegio Arbitrale, invitate le parti alla conciliazione, prende atto che allo stato il tentativo non sortisce effetto
positivo.
ALTERNATIVA
Il Collegio Arbitrale dà atto che le parti hanno raggiunto una transazione su tutte le controversie sottoposte al
presente arbitrato.
Pertanto, il Collegio Arbitrale, con l’accordo delle parti, dichiara cessata la materia del contendere e provvede ad
emettere ordinanza conclusiva della procedura in tal senso.
OMISSIS
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Verbale: ud. istruttoria
OMISSIS
Il Collegio Arbitrale, richiamata la propria ordinanza resa in data gg/mm/aaaa, con la quale ha ammesso i capitoli di
prova nn. 1, 2, 5, 7, 9 della prima memoria di parte attrice e nn. 11, 14, 15, 18, 22 della seconda memoria di
parte attrice nonché gli argomenti indicati nella seconda memoria di parte convenuta, dispone la prosecuzione
dell’udienza per l’escussione dei testi ammessi con la medesima ordinanza.
Viene dunque ammesso in sala il sig. Caio, il quale declina le proprie generalità e dichiara di essere [dipendente di
Alfa].
ADR: …
Esaurito l’esame dei testi, il Collegio arbitrale, su richiesta delle parti, fissa udienza al gg/mm/aaaa per la
discussione della causa e termini al gg/mm/aaaa per il deposito della memoria conclusiva.
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Il verbale viene chiuso alle ore ……:00.
(Firme)
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