Modulo accompagnatorio dell’adesione al Servizio Spett.le Cesve S.p.a. Via Longhin, 1 35129 – Padova Oggetto: adesione al Gruppo di Acquisto Energia e al relativo Servizio ENERGY SHARING La sottoscritta: ........................................................................................................................ Società ........................................................................................................................ Partita IVA/Codice Fiscale in rapporto con la ........................................................................................................................ Banca di Credito Cooperativo – Cassa Rurale ed Artigiana trasmette: - il “Modulo di adesione al Gruppo di Acquisto Energia e al relativo Servizio ENERGY SHARING” - la copia di numero ...................... fatture di energia elettrica - la copia del contratto in essere per la fornitura di energia elettrica. Per qualsiasi comunicazione inerente il servizio vogliate fare riferimento al nostro referente: Sig./Sig.a ........................................................................................................................ Telefono ................................................ Fax ................................................ Email ........................................................................................................................ Cordiali saluti. Luogo e data____________________________ Firma _______________________________ MOD. I/ADE versione 2/2011 ADESIONE AL GRUPPO DI ACQUISTO ENERGIA E AL RELATIVO SERVIZIO ENERGY SHARING 1/ 4 CODICE UTENTE: CESVE SERVIZI INFORMATICI BANCARI S.P.A. SOCIETÀ CONSORTILE – Sede legale in 35129 Padova, via Longhin, n. 1, cap. soc. € 12.510.663,00 i.v., Iscritta al Reg. Impr. di Padova REA n. 208820, codice fiscale e partita IVA 01394820284 ___________________ N° contratto: Spett.le Cesve S.p.a. Via Longhin, n° 1 35129 – Padova La sottoscritta: (Società) .............................................................................................................................................. (di seguito “Utente”), con sede in .............................................................................., via ....................................................................................................... n. .................., C.F. ............................................................................................, P. IVA ................................................................................., iscritta al n. ................................................................................ della C.C.I.A.A. di ..............................................................................., R.E.A. n. .................................................., cap. soc. di € ............................................................................. i.v., in persona del suo legale rappresentante sig. ..............................................................................................................., chiede di poter aderire al Gruppo di Acquisto Energia e di potere usufruire del correlato Servizio ENERGY SHARING offerti e gestiti da Cesve, prendendo atto che i relativi rapporti sono regolati, salvo successive variazioni: - dalle disposizioni di cui al paragrafo “Condizioni economiche”; - dalle “Condizioni normative” di seguito riportate. Le disposizioni normative ed economiche sopra richiamate costituiscono tutte parte integrante e inscindibile del presente contratto. CONDIZIONI ECONOMICHE A) Per l’adesione al Gruppo di Acquisto Energia e al correlato Servizio ENERGY SHARING all’Utente non è richiesto di pagare nessun corrispettivo. B) Cesve stipula convenzioni con i fornitori di energia elettrica che, ove diventano Aggiudicatari di specifiche forniture, corrispondono a Cesve un compenso in base al consumo di energia effettuato dagli Utenti riuniti nel Gruppo di Acquisto Energia. CONDIZIONI NORMATIVE Art. 1. – Definizioni 1.1. Ai sensi e per gli effetti del presente disciplinare valgono le seguenti definizioni: a) “Cesve”, indica CESVE SERVIZI INFORMATICI BANCARI S.P.A. SOCIETÀ CONSORTILE, con Sede legale in Padova, via Longhin, n. 1, cap. soc. € 12.510.663,00 i.v., Iscritta al Reg. Impr. di Padova REA n. 208820, codice fiscale e partita IVA 01394820284. b) “Aggiudicatario” indica l’impresa che al termine della procedura di negoziazione condotta da Cesve per il GdA risulterà essersi aggiudicata la fornitura di energia elettrica. c) “Codici identificativi” sono i codici (user id e password) che consentono l’identificazione dell’Utente quando entra nella sezione ad accesso riservato “Accedi all’area riservata” del portale www.energysharing.it. d) “Contratto” indica il presente accordo di adesione al Gruppo di Acquisto Energia e al correlato Servizio ENERGY SHARING, contenente le disposizioni normative, economiche e tecniche (ivi comprese quelle riportate e costantemente aggiornate sul sito Internet www.energysharing.it) che disciplinano i rapporti fra le Parti. e) “GdA”, indica il Gruppo di Acquisto Energia, ovvero l’insieme di utenti i cui bisogni energetici vengono periodicamente messi a fattor comune da Cesve per ottenere risparmi economici nell’acquisto e nella correlata definizione del contratto di fornitura di energia elettrica in bassa e in media tensione. f) “Parti” indica congiuntamente Cesve e l’Utente. Pag. 1 – DA SPEDIRE A CESVE S.P.A. (firma per esteso dell’Utente) __________________________________________________________ _________________________________ g) “Servizio ENERGY SHARING” o “Servizio” indica un insieme funzionalizzato di strumenti informatici e di servizi finalizzato a consentire all’Utente di ottenere l’ottimizzazione delle condizioni negoziali ed economiche nell’acquisizione della fornitura di energia elettrica in bassa e in media tensione. Per una completa descrizione dei contenuti e delle modalità operative di fruizione del Servizio ENERGY SHARING si rinvia agli artt. 2 e 3. h) "Utente" è il soggetto (cliente di Cesve) che, con la sottoscrizione del Contratto, aderisce al Gruppo di Acquisto Energia e al correlato Servizio ENERGY SHARING. 1.2. Le espressioni di cui al glossario del presente articolo mantengono inalterata la definizione data sia che vengano utilizzate nella forma singolare anziché al plurale. Art. 2. – Oggetto del Contratto 2.1. L’Utente, unitamente agli altri utenti che partecipano al GdA: a) aderisce al GdA e al Servizio; b) conferisce a Cesve mandato senza rappresentanza (ai sensi e per gli effetti degli artt. 1723, co. 2, e 1726 cod. civ.) per negoziare, secondo quanto indicato all’art. 3, il proprio intero fabbisogno di energia elettrica per successivi periodi contrattuali di fornitura di 12 mesi, autorizzandola a porre in essere tutti gli atti e le attività necessari ed utili; c) si impegna a sottoscrivere i documenti contrattuali di fornitura consegnati da Cesve entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione; d) si impegna ad acquistare e prelevare per tutti i punti di prelievo individuati dalle proprie unità operative, fatte salve le variazioni operative che nel tempo interverranno, e per tutto il periodo di validità del contratto di fornitura, esclusivamente dall’Aggiudicatario l’energia elettrica per i propri fabbisogni, alle condizioni definite in sede di negoziazione; e) si impegna a sottoscrivere nei tempi richiesti per l’avvio della nuova fornitura il modulo di disdetta del servizio di fornitura dell’energia elettrica per il fornitore attuale. 2.2. La presente adesione al GdA e il correlato mandato, conferito anche nell’interesse di Cesve e di tutti gli altri aderenti, è irrevocabile. L’eventuale revoca individuale dell’adesione per giusta causa comporta lo scioglimento del rapporto limitatamente al singolo aderente. 2.3. In ogni caso, Cesve presta esclusivamente il supporto tecnico-organizzativo alle fasi di negoziazione. L’acquisto del bene o servizio oggetto della negoziazione avviene direttamente da parte dell’Utente il quale dichiara di agire esclusivamente in veste professionale, nell’esercizio della propria attività di impresa. Art. 3. – Modalità di esecuzione del Servizio e criteri per la determinazione dei prezzi di aggiudicazione della fornitura 3.1. Cesve non dà corso ad alcuna attività che viene richiesta con strumenti o modalità diversi da quelli specificatamente indicati nel Contratto o nell’apposita sezione del portale www.energysharing.it, ciò senza dover fornire all’Utente alcuna comunicazione al riguardo. 3.2. Modalità di esecuzione del Servizio per l’Utente che usufruisce del Servizio per la prima volta. 3.2.1. L’adesione dell’Utente al GdA e l’attivazione del Servizio avvengono entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione, da parte di Cesve, del Contratto regolarmente sottoscritto e dei documenti richiesti e indicati anche sull’apposita sezione del portale www.energysharing.it. Cesve, entro 40 giorni dalla data di attivazione del Servizio, negozia e sottopone all’Utente l’offerta più vantaggiosa che è riuscita a ottenere, comunque per un prezzo inferiore al prezzo medio presente nelle ultime 3 fatture che l’Utente le ha precedentemente fornito, unitamente al Contratto. Qualora l’Utente fornisca un numero inferiore di fatture, la media viene calcolata solo su queste, qualora non abbia fornito alcun dato o comunque il contratto a cui sono riferite le fatture scada senza possibilità di mantenere in essere quelle condizioni, Cesve semplicemente sottopone all’Utente la proposta di fornitura più economica che è riuscita a ottenere. Cesve sottopone all’Utente la migliore offerta ricevuta e il relativo contratto di somministrazione/fornitura dell’energia elettrica da sottoscrivere da parte dell’Utente. Se Cesve non riesce a ottenere un’offerta a prezzo inferiore entro 40 giorni dalla data di attivazione del Servizio il Contratto si scioglie immediatamente senza bisogno di comunicazioni reciproche. 3.2.2. L’Utente si impegna a sottoscrivere solo l’offerta più economica. Ove Cesve ottenga e sottoponga all’Utente nei tempi di cui al precedente comma un’offerta più vantaggiosa, l’Utente si impegna a sottoscriverla e a mantenere in essere la fornitura fino al termine del contratto. L’Utente che non tiene fede al presente metodo di negoziazione e contrattualizzazione deve corrispondere a titolo di risarcimento verso Cesve, in unica soluzione entro 30 giorni dalla richiesta, un importo pari a 8 €/Mwh per i consumi effettivi dei 12 mesi precedenti la richiesta di Cesve. 3.2.3. L’Utente entro 3 giorni dalla ricezione invia a Cesve, tramite fax o e-mail, copia dell’adesione all’offerta e del contratto sottoscritto con l’Aggiudicatario. L’Utente invia a Cesve l’originale sottoscritto del contratto di fornitura dell’energia elettrica entro il mese successivo alla negoziazione. 3.2.4. L’avvio della fornitura all’Utente avviene il primo giorno del 4° mese successivo alla data di stipula del contratto con l’Aggiudicatario o, in caso di Utente in media tensione, secondo le modalità individuate specificatamente tra Cesve e l’Utente. 3.3. Modalità di esecuzione del Servizio per l’Utente che già usufruisce del Servizio. 3.3.1. Se l’Utente già usufruisce di una fornitura di energia elettrica negoziata da Cesve, il mese precedente alla rinegoziazione dei contratti di fornitura elettrica Cesve invia all’Utente i dati specifici della richiesta di offerta sui quali l’Utente, se lo ritiene, può richiedere offerte anche ad altre aziende fornitrici. L’Utente ha tempo fino al giorno 8 del mese in cui il contratto è rinegoziato per poter inoltrare a Cesve eventuali offerte conformi ai dati trasmessi. Cesve ha a disposizione fino al giorno 25 dello stesso mese per trovare un’offerta migliore. Qualora l’Utente non inoltri offerte, Cesve negozia e sottopone all’Utente la migliore tra tutte le offerte ricevute e il relativo contratto di somministrazione/fornitura dell’energia elettrica da sottoscrivere da parte dell’Utente. Cesve valuta quando negoziare il nuovo periodo di fornitura, anche anticipando i tempi, in funzione dei prezzi di mercato per massimizzare il risparmio dell’Utente comprando nei periodi più convenienti. 3.3.2. L’Utente si impegna a sottoscrivere solo l’offerta più economica. Ove Cesve ottenga e sottoponga all’Utente nei tempi di cui al precedente comma un’offerta più vantaggiosa, l’Utente si impegna a sottoscriverla e a mantenere in essere la fornitura fino al termine del contratto. Qualora l’Utente non presenti offerte viene ritenuta più vantaggiosa l’offerta più economica tra quelle presentate nell’asta al ribasso. L’Utente che non tiene fede al presente metodo di negoziazione e contrattualizzazione deve corrispondere a titolo di risarcimento verso Cesve, in unica soluzione entro 30 giorni dalla richiesta, un importo pari a 8 €/Mwh per i consumi effettivi dei 12 mesi precedenti la richiesta di Cesve. 3.3.3. L’Utente entro 3 giorni dalla ricezione invia a Cesve, tramite fax o e-mail, copia dell’adesione all’offerta e del contratto sottoscritto con l’Aggiudicatario. L’Utente invia a Cesve l’originale sottoscritto del contratto di fornitura dell’energia elettrica entro il mese successivo alla rinegoziazione. 3.3.5. L’avvio della nuova fornitura all’Utente avviene a partire dal primo giorno successivo alla scadenza del precedente contratto di fornitura. 3.4 I fornitori che partecipano alle aste al ribasso di Cesve aderiscono a una policy che prevede modalità e tempi di fatturazione, verifiche dell’aggiornamento degli indici energetici, dei costi di trasporto, dispacciamento, distribuzione e accise, al fine di evitare addebiti non dovuti a danno dell’Utente. 3.5. L’Utente, entrando nella sezione ad accesso riservato del portale www.energysharing.it, ha la possibilità: a) di avere visibilità dell’andamento dei propri consumi resi disponibili dall’Aggiudicatario; b) di consultare e stampare copia del Contratto e delle modalità esecutive ad esso correlate. Art. 4. – Identificazione dell’Utente Pag. 2 – DA SPEDIRE A CESVE S.P.A. (firma per esteso dell’Utente) __________________________________________________________ _________________________________ 4.1. Cesve identifica l’Utente che entra nella sezione ad accesso del portale wwwenergysharing.it esclusivamente attraverso la verifica – secondo le modalità operative ivi descritte – dei Codici identificativi. 4.2. L’Utente, a proprio rischio e sotto la propria responsabilità, esegue direttamente le attività di interrogazione e stampa messe a disposizione nella sezione ad accesso riservato del portale www.energysharing.it, esonerando Cesve dall’effettuare controlli sulla legittimazione dei soggetti che hanno inoltrato le richieste medesime, fatta salva esclusivamente la verifica di cui al precedente comma. Art. 5. – Obbligo di custodia e di segretezza 5.1. E' fatto obbligo all’Utente di custodire con la massima diligenza i Codici identificativi, mantenendoli rigorosamente segreti. 5.2. Nel proprio interesse, l’Utente non deve conservare insieme eventuali schede (o fogli prodotti in autonomia) contenenti i Codici identificativi, con avvertenza (altresì) di non annotarli su un unico supporto. 5.3. Nel caso di smarrimento o sottrazione delle schede o dei Codici identificativi, l’Utente deve: a) cambiare tempestivamente la password secondo le modalità indicate nel portale www.energysharing.it; b) farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia e informare tempestivamente Cesve. In ogni caso l’Utente è tenuto ad indicare il giorno e l'ora in cui si è verificato o ha rilevato l'evento. 5.4. La denuncia di smarrimento o di sottrazione è opponibile a Cesve solo dopo trascorse 4 (quattro) ore lavorative dal ricevimento della stessa. 5.5. L’Utente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla violazione dell’obbligo di diligenza nella conservazione dei Codici identificativi, del dovere di cambiare tempestivamente la password o di denunciare tempestivamente lo smarrimento o il furto dei Codici identificativi. 5.6. L’Utente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito, comunque e da chiunque effettuato, dei Codici identificativi. Art. 6. – Riservatezza e tutela dei dati 6.1. Cesve assume tutte le opportune precauzioni per garantire la riservatezza e la sicurezza, anche sotto il profilo dell’integrità e della disponibilità, delle informazioni e dei dati personali acquisiti o generati nell’ambito della gestione operativa del GdA e del Servizio. Art. 7. – Sistema di registrazione 7.1. L’Utente autorizza espressamente Cesve a predisporre sistemi di registrazione in via continuativa ed automatica delle comunicazioni e delle conversazioni fra loro intercorrenti telefonicamente (indipendentemente dai protocolli utilizzati per la trasmissione dei dati) o sulla rete Internet nell’ambito dell’utilizzo delle funzioni rese disponibili nella sezione ad accesso riservato del portale www.energysharing.it Art. 8. – Valore probatorio delle scritture e delle registrazioni digitali 8.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, tenuto conto della natura del Servizio, la prova delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata, è validamente fornita per mezzo delle scritture contabili di Cesve, delle registrazioni di cui all’art. 7 e, più in generale, delle registrazioni digitali dei dati scambiati effettuate da Cesve stessa. Art. 9. – Sospensione e interruzione del GdA e del Servizio 9.1. Cesve si riserva la facoltà di sospendere o abolire, alcuni o tutti, i servizi che costituiscono il Servizio di consulenza energetica in qualunque momento, in relazione ad eventi connessi all'efficienza ed alla sicurezza dei servizi medesimi, senza assumere alcuna responsabilità per eventuali temporanee interruzioni, anche se non preventivamente comunicate all’Utente. Art. 10. – Limitazioni di responsabilità 10.1. In nessun caso Cesve risponde delle conseguenze dannose eventualmente derivanti da temporanee interruzioni del Servizio o da disservizi, dovute a causa non imputabile a Cesve (fra cui: la sospensione, il rallentamento o il cattivo funzionamento della rete Internet, del servizio telefonico, del servizio di erogazione dell’energia elettrica, del servizio postale; scioperi e serrate, anche del personale di Cesve; impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di Autorità nazionali o estere; provvedimenti o atti di natura giudiziaria; errori dell’Utente nell’uso Servizio o nell’invio dei dati a Cesve; altre cause e, in genere, ogni impedimento od ostacolo imputabile a strutture tecnologiche di terzi o a soggetti terzi su cui Cesve non ha controllo, nonché altri eventi che non possono essere evitati con la normale diligenza di Cesve). 10.2. Le Parti dichiarano di sapere e di accettare che Cesve nell’erogare il Servizio non si pone né come produttore né come venditore o rivenditore dei prodotti o dei servizi che l’Utente và acquistando. Cesve, quindi, non assume alcuna responsabilità sulla qualità dei beni o dei servizi acquistati dall’Utente né garantisce l’assenza di vizi. Art. 11. – Modifiche del Servizio 11.1. Cesve si riserva la facoltà di modificare il Servizio, le istruzioni per l'utilizzo del medesimo, nonché le norme contrattuali che lo disciplinano, ogni qualvolta ciò sia necessario o utile per migliorare le attuali funzionalità, per offrirne di nuove, per elevare il grado di sicurezza, per esigenze organizzative di Cesve e del centro informatico che eroga i servizi. Di tali eventuali modifiche Cesve dà all’Utente un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Art. 12. – Pubblicità e trasparenza; comunicazioni all’Utente e modifiche contrattuali 12.1. Cesve osserva, nei rapporti con l’Utente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. 12.2. Cesve, in particolare, si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate al Servizio rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole all’Utente, le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di trasparenza. 12.3. Cesve invia le lettere ed ogni altra comunicazione all’Utente, con pieno effetto, all'ultimo indirizzo da questi comunicato per iscritto; a scelta di Cesve, dette comunicazioni possono essere inoltrate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica indicata dall’Utente nella documentazione che questi consegna a Cesve in corso dell’esecuzione del Contratto. Art. 13. – Comunicazioni a Cesve 16.1. L’Utente deve inoltrare le sue comunicazioni (indirizzate a Cesve) per iscritto e direttamente presso la sede di Padova, via Longhin, n. 1, oppure al numero di fax 0498067327 o all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. Art. 14. – Durata del Contratto e recesso 14.1. Il Contratto è a tempo indeterminato e ciascuna delle Parti può recedere con effetti a fare data dalla scadenza del contratto di fornitura in essere con l’Aggiudicatario nel giorno di esercizio del diritto di recesso e dando un preavviso di almeno 90 giorni con comunicazione inviata all’altra Parte con telegramma o comunicazione scritta. Art. 15. - Conflitto di leggi 18.1. Il Contratto è soggetto in via esclusiva alla legge italiana. Pag. 3 – DA SPEDIRE A CESVE S.P.A. (firma per esteso dell’Utente) __________________________________________________________ _________________________________ Art. 16. – Foro competente 16.1. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Utente e Cesve sull’interpretazione o sull’esecuzione del Contratto e comunque in relazione all’erogazione del Servizio il Foro competente è esclusivamente quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale di Cesve. Art. 17. – Norme finali 17.1. Le disposizioni riportate e costantemente aggiornate sulla sezione ad accesso riservato del portale www.energysharing.it, a cui si rinvia per tutti gli aggiornamenti, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. Luogo e data ________________________ Firma dell’Utente _________________________________________________________________________ Nel dichiarare che un esemplare delle presenti condizioni ci è stato da Voi consegnato, approviamo specificamente - ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, cod. civ. - le seguenti clausole: Artt. 2, 4, 5, 6, 9, 10: limitazioni di responsabilità; Art. 9, 14: facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione; Artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12: limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni; Art. 15: legge applicabile; Art. 16: deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. Luogo e data ________________________ Firma dell’Utente _________________________________________________________________________ Pag. 4 – DA SPEDIRE A CESVE S.P.A. (firma per esteso dell’Utente) __________________________________________________________ _________________________________