Il cognome dei figli
Gilda Ferrando
Le funzioni del cognome
 di natura pubblica, relative alla certezza
degli stati familiari risultanti dagli atti di
stato civile
di natura privata, in quanto segno
identificativo della discendenza familiare
di natura individuale, in quanto espressivo
della identità della persona, pur nel mutare
degli status familiari
Cognome e identità
 Il diritto a conservare il "proprio"
cognome, segno dell'identità personale,
prima ancora che indice
dell'appartenenza alla famiglia paterna.


Corte cost. 3 febbraio 1994, n. 13 – mutamento di status
Corte cost. 23 luglio 1996, n. 297 – art. 262 c.c.

Corte cost. 11 maggio 2001, n. 120 - art. 299 c.c
E. Jayme
Cognome e protezione dell'identità della persona (con particolare
riguardo alla recente legislazione tedesca e con spunti al diritto
internazionale privato),RDC1995, 855
“Un campo del diritto considerato finora
come materia regolata più o meno dagli
usi e trattato solamente dagli specialisti
emerge come una materia centralissima
per i diritti dell'uomo".
Bundesverfassungsgericht
5 marzo 1991
“Il cognome (nome acquistato per la nascita)
di una persona è espressione
dell'individualità e dell'identità: per questo
motivo l'individuo può pretendere in
principio che l'ordinamento giuridico lo
rispetti e lo protegga”
La tutela dell’identità nel codice
civile
cognome della donna divorziata (art. 5,c.
3, l. 898 del 1970)
cognome del figlio naturale (art. 262, c.2 c.c.)
cognome del figlio legittimato (art. 33, d.p.r.
396/2000; Cass. 27 aprile 2001, n. 6098,
Fam. dir., 2001, 266)
II cognome della famiglia in
Europa
Cognome paterno (Italia)
Doppio cognome (Spagna)
Scelta del cognome della famiglia (Francia,
Germania)
La Corte di Strasburgo
 Burghartz c. Svizzera 22 febbraio 1994
 Stjerna c. Finlandia 25 novembre 1994
 in quanto mezzo di identificazione personale e di collegamento ad
una famiglia, il cognome concerne la vita privata e familiare,
concepita come comprensiva del diritto della persona ad instaurare
rapporti con i suoi simili (c.d. “vita privata sociale”);
 ambedue i coniugi hanno diritto a che il loro cognome divenga
cognome della famiglia.
Tekeli c. Turquie, 16 febbraio 2005
 “solo delle ragioni molto forti possono far ritenere compatibile
con la Convenzione una differenza di trattamento fondata
esclusivamente sul sesso”
Il cognome della famiglia in Italia
 Corte cost., ord.,11 febbraio 1988, n. 176
 Corte cost., ord., 19 maggio 1988, n. 586
L’unità della famiglia come limite all’eguaglianza
Corte cost. 16 febbraio 2006, n. 61
“l’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la
quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non
più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e
donna”.
Tuttavia
la Corte emette ad una pronuncia di inammissibilità:
“l’intervento che si invoca con la ordinanza di rimessione richiede una operazione manipolativa
esorbitante dai poteri della Corte” in quanto implica l’esercizio di una discrezionalità legislativa riservata
al Parlamento.
Cass. 14 luglio 2006, n. 16093, in Fam. dir., 2006, 469
Si adegua pur notando che la modifica in senso paritario delle regole sul cognome costituisce
attuazione
del principio di eguaglianza tra uomo e donna, tra marito e moglie
del diritto del figlio ad identificarsi anche nel ramo di ascendenza materno
Cass., ord., 22 settembre 2008,
n. 23934
Rimette alle sezioni unite la questione del
cognome del figlio legittimo
Le ragioni del dissenso dalla precedente
pronuncia :
di ordine interno
di ordine internazionale
di ordine interno
La giurisprudenza civile e amministrativa è
incline ad introdurre deroghe sempre più
numerose alla regola dell’attribuzione ai
figli del cognome paterno.
In tal modo si fanno prevalere le ragioni
private, legate all’identità delle persone, su
quelle pubbliche di certezza in passato
prevalenti.
di ordine internazionale
 gli obblighi internazionali assunti dall’Italia con la stipula della CEDU, della
Convenzione di New York sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione
nei confronti della donna (18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva con
l. 14 marzo1985, n. 132) e del nuovo Trattato Europeo.
“Gli art. 8 e 14 della Convenzione europea, nell’interpretazione costante della Corte di
Strasburgo ostano ad una legislazione nazionale che, come quella italiana ancora segua il
tradizionale principio patriarcale nell’attribuzione del cognome della famiglia”.
La lettura del nuovo art. 117 Cost operata dalle sentenze della Corte
costituzionale n. 348 e 349 del 24 ottobre 2007, determina una ricollocazione
delle citate convenzioni e del Trattato UE nel sistema delle fonti.
“l’obbligo del legislatore nazionale di rispettare tali norme con la conseguenza che la norma nazionale
con la stessa incompatibile viola per ciò stesso l’art. 117, 1° comma Cost., perchè la norma
convenzionale, alla quale la norma costituzionale fa rinvio “mobile”, dà vita e contenuto a quegli obblighi
internazionali genericamente evocati e con essi al parametro, tanto da essere comunemente qualificata
“norma interposta”.
nella fattispecie concreta in cui entrambi i genitori sono concordi nell’attribuire
al figlio il cognome materno, sarebbe possibile pronunciarsi in senso favorevole
alla richiesta.
La doppia nazionalità
 Corte di Giustizia UE 2 ottobre 2003, n. C-148/02
Il caso: Un minore con doppia cittadinanza belga e spagnola il quale, registrato
in Belgio col nome del padre, chiedeva l’attribuzione del doppio cognome,
con il quale era stato registrato in Spagna
Il problema: la diversità di cognomi può generare seri problemi specie per le
difficoltà di fruire in uno stato membro di documenti redatti nell’altro Stato
membro di cui possiedono la cittadinanza
(La Convenzione dell’Aja 8 settembre 1982 relativa al rilascio del certificato di
diversità di cognomi intende ovviare ai problemi pratici derivanti dal diverso
cognome attribuito in Stati diversi e facilitare la dimostrazione della propria
identità )
La soluzione: Il rifiuto opposto dal Belgio è stato ritenuto dalla Corte in
contrasto con gli artt. 12 (divieto di discriminazione basato sulla nazionalità)
e 17 (che conferisce a tutti i cittadini di uno stato dell’unione lo stato di
cittadino dell’Unione) del Trattato UE
Corte di Giustizia UE (G. S.)
14 ottobre 2008, n. C-353/06
Il caso: minore con cittadinanza tedesca, nato e residente in Danimarca
e ivi registrato con il doppio cognome
Il problema: la legge tedesca prevede la scelta di uno solo dei cognomi
(§1617 BGB)
La soluzione: la Corte ritiene che il fatto che il minore abbia solo la
cittadinanza tedesca non sia rilevante
“ il fatto di essere obbligati a portare, nello Stato membro di cui si è
cittadini, un cognome differente da quello già attribuito e registrato
nello Stato membro di nascita e di residenza è idoneo ad ostacolare
l’esercizio del diritto a circolare e soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri, sancito dall’art. 18 CE”
In Italia
Artt. 24, l. 218/1995 - Diritti della personalità:
legge nazionale
Artt. 19, l. 218/1995 - doppia cittadinanza:
prevale quella italiana
Art. 98,c.2, D.P.R. n.396/2000
L’uff. st. civ. nel caso in cui riceva per la
registrazione l’atto di nascita relativo a cittadino
italiano nato all’estero, al quale sia stato imposto
un cognome diverso da quello spettante per la
legge italiana, ha il potere di provvedere anche
d’ufficio alla correzione
Trib. Bologna 9 giugno 2004
Fam. dir., 2004, p. 441
E’ ammissibile l’istanza diretta ad ottenere la correzione degli atti di
stato civile per far sì che il figlio sia registrato in Italia con gli stessi
cognomi che la legge spagnola gli attribuisce.
“Dalla combinata interpretazione degli artt. 12 e 17 Trattato CE, quale
fissata dalla Corte di Giustizia CE del 2 ottobre 2003 (C 148/2002),
si ricava il principio che nel caso di persone aventi la cittadinanza di
due diversi stati membri dell’unione … non è consentito alle Autorità
amministrative di uno Stato di limitare gli effetti della cittadinanza
dell’altro Stato e … imporre contro la volontà dell’interessato la
normativa interna a rettifica degli effetti derivanti dall’applicazione
della normativa di uno stato membro: ciò costituirebbe … una forma
di ‘discriminazione effettuata in base alla nazionalità’ (vietata
dall’art. 12 Tr.CE)”
Cittadini extracomunitari
Nel caso di doppia cittadinanza il problema
della registrazione con il doppio cognome
come si risolve?
Con il diritto comunitario
Con i principi costituzionali e internazionali
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Lezione della Prof.ssa Ferrando