PRINCIPI DI PARI OPPORTUNITA’
A cura di Tonina Santi
Avanti
Percorso storico-legislativo del
lavoro femminile
• Legame tra:
• Evoluzione femminile
• Evoluzione legislativa
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Distinzione delle fasi
Tutela – Riconoscimento del bisogno di
tutelare la maternità
Parità – riconoscimento giuridico della
parità (formale)
Pari opportunità – riconoscimento
giuridico della parità sostanziale come
valore, del bisogno di strumenti adeguati
per evitare discriminazioni sul lavoro.
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Adeguare la società e il mondo del
lavoro
 Meno donne lavorano rispetto agli
uomini
 Spesso sono collocate nelle posizioni
medio basse
 Spesso sono discriminate dopo la
nascita di un figlio
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Perché?
– Storicamente il mondo del lavoro industrializzato è stato abitato
prevalentemente dal soggetto maschile che si è dato delle regole,
una organizzazione, delle modalità e degli orari, basandosi su una
realtà sociale che teneva conto del maschio lavoratore e della
donna che si faceva carico di tutto il resto, della cura dei figli e della
famiglia.
– Nella sostanza di tutto ciò che oggi viene chiamato “lavoro di cura”.
– Sappiamo che non è più così. Oggi molte ragazze studiano, cercano
un lavoro, diventano donne e madri, ma intendono continuare a
lavorare.
– C’è disarmonia fra mondo sociale, famigliare e lavorativo che
occorre ricomporre.
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Legislazione
– Dopo la seconda guerra mondiale e durante
il periodo fascista, furono varate una serie di
leggi, che seguivano le concezioni del tempo
sia nella concessione di diritti che nei
divieti.
– Leggi che tendevano a tutelare la maternità
ma che limitavano la capacità giuridica delle
donne, discriminandole con divieti che
saranno aboliti solo nel 1963.
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Esempi di leggi approvate nei primi
anni del 900
1902 – Divieto di lavoro nelle cave, nelle
miniere, del lavoro notturno e insalubre.
I congedi di maternità non sono pagati e
prevedono solo 4 settimane dopo il parto
Interruzione del rapporto (politiche aziendali e
legislazione)
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Esempi di leggi approvate nei primi
anni del 900
• 1910 – Viene istituita la Cassa di
maternità. Si tratta di un sussidio di
maternità erogato durante il congedo
obbligatorio
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Durante la prima guerra mondiale
– Molte donne vengono impiegate in attività
produttive, per sostituire gli uomini impiegati
a combattere.
– Vengono quindi sospese tutte le norme di
tutela precedenti.
– Alla fine della guerra le donne vengono
licenziate per far posto ai reduci di guerra.
– In questo periodo il salario delle donne è
del 30-40% inferiore a quello maschile.
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Esempi di leggi approvate nei primi
anni del 900
1919 - Una piccola conquista: il diritto ad
esercitare tutte le professioni e a coprire
impieghi pubblici , tranne quelli a carattere
militare, giudiziario e la carriera diplomatica.
Bisognerà attendere il 1963, dopo 15 anni
dall’approvazione della Costituzione, per
l’abolizione di queste norme
discriminatorie.
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Proibizioni sancite per legge durante il
periodo fascista.
Ø
Viene proibita alle donne la direzione delle scuole medie
secondarie
Ø
Viene proibito alle donne l’insegnamento della filosofia, della
storia e dell’economia
Ø
Si sancisce che la pubblica amministrazione può discriminare
le donne escludendole da una serie di pubblici uffici
(magistratura)
Viene emanato il divieto ai datori di lavoro di assumere più del 10 %
delle donne, ad esclusione di quei lavori ritenuti più adatti a loro.
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1934 - Primo provvedimento specifico in
materia di tutela delle lavoratrici madri.
• L’astensione obbligatoria è elevata a 10
settimane – quattro prima e sei dopo il parto
• Viene affermato il divieto di licenziamento
durante il periodo di astensione obbligatoria
• Viene istituito il c.d. trattamento di maternità
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Dopo la seconda guerra
mondiale
• Le donne voteranno per la prima
volta nel 1946 in occasione del
Referendum istituzionale. Tutti i
maschi avevano diritto al voto fin dal
1912.
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La Costituzione e i principi
di parità
• Art. 1 “L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro”
• Art. 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche…
• E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e
l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del paese”
• Art. 4 – La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al
lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo
diritto….
• Si riconosce, quindi il diritto al lavoro per tutti e si sancisce la
necessità di promuovere condizioni che rendano effettivo
questo diritto.
•
.
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La Costituzione e i principi
di parità
• Art. 37 – Nel titolo terzo della Costituzione dedicato ai rapporti
economici, si sancisce il diritto alla parità salariale a parità di
lavoro, ma viene stabilito che il diritto della donna al lavoro
debba consentire l’adempimento della sua essenziale funzione
famigliare assicurando alla madre e al bambino una speciale
adeguate protezione” Si tratta quindi di tutela, non parità di
parità effettiva, di un limite culturale al desiderio di esprimersi
nel mondo del lavoro a pieno titolo.
• Dopo 12 anni dall’entrata in vigore della Costituzione, ci
sarà un accordo, solo per il settore industriale, sulla parità
salariale uomo-donna.
• Dopo 15 anni, nel 1963 sarà approvata una legge che
ammette l’accesso delle donne ai pubblici uffici e alle
professioni senza limitazioni. Nello stesso anno viene
varata una norma che vieta il licenziamento per matrimonio.
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La Costituzione e i principi
di parità
• Art. 51 – tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono
accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in
condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla
legge.
•
• L’8 marzo 2003, su iniziativa della Commissione pari
opportunità operante presso la Presidenza del
consiglio, all’art. 51 è stato aggiunto un secondo
comma: “A tale fine la Repubblica promuove con
appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e
uomini”
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Legge 1204/71 per la tutela
delle lavoratrici madri
E’ una legge ancora oggi vigente. Prevede:
5 mesi di congedo obbligatorio retribuito
divieto di licenziamento della lavoratrice fino
al compimento di un anno d’ età dei figli
divieto di lavoro notturno e pesante
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Legge 53/2000 sui congedi
parentali
• Il ciclo delle leggi sulla tutela della maternità si chiude
con l’approvazione della legge 53/00 sui congedi
parentali. E’ la prima legge che coinvolge i padri nella
condivisione della cura dei figli, nell’interesse
principale di questi ultimi.
•
• Con questa legge viene attuato un passaggio
culturale significativo, sotto il profilo giuridico.
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Legge 9037/1977 - La prima
legge di parità
• Questa legge è stata sollecitata da alcune
Direttive europee del 1975 e ’76, sulla
parità di retribuzione e la possibilità di
adottare Azioni positive.
• Le Direttive europee entrano nel nostro
ordinamento giuridico in quanto
dobbiamo uniformarci ai principi che
dettano.
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Legge 9037/1977 - La prima
legge di parità
• La legge del 1977 è la prima legge che vieta le discriminazioni
nell’accesso al lavoro e sul lavoro verso le donne:
• per la prima volta coinvolge i padri nella cura dei figli in quanto
prevede che possano usufruire dei congedi per la malattia dei
figli
• le lavoratrici possono rimanere al lavoro fino al raggiungimento
dei contributi necessari per ottenere la pensione
• vieta il lavoro notturno (oggi per uniformarci alla direttiva
europea questo divieto è caduto)
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Legge 9037/1977 - La prima
legge di parità
• Ma:
• non definisce il concetto di discriminazione indiretta
• non prevede l’inversione dell’onere della prova
• le sanzioni previste per chi discrimina sono
irrisorie
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Anni 70 - Femminismo e richiesta delle donne
del riconoscimento della loro diversità come
valore.
• La teoria della differenza di genere elaborata dal
movimento femminista, ha fatto sì che le leggi che
seguirono tenessero conto della necessità di darsi
degli strumenti legislativi che, seguendo il dettato
costituzionale, promuovessero condizioni per
rendere effettivo il diritto al lavoro per le donne.
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Legge 125/1991 “Azioni positive per
la parità uomo-donna nel lavoro”
• Con la legge 125 si attua il passaggio dalla parità
giuridica formale, alla parità sostanziale.
• E’ stata chiamata la legge della differenza che
viene riconosciuta prevedendo strumenti
opportuni per la realizzazione della parità uomodonna nei luoghi di lavoro.
• Tali strumenti vengono definiti azioni positive: si
tratta di strategie adottate per correggere lo scarto
che non permette la reale uguaglianza tra i sessi.
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Legge 125/1991 “Azioni positive per
la parità uomo-donna nel lavoro”
• Questa legge ripara i limiti della 903/77.
• Definisce la discriminazione indiretta quale trattamento
pregiudizievole che ha come conseguenza lo svantaggio per uno dei
due sessi
• Prevede azioni positive rimuovere gli ostacoli che di fatto
impediscono la realizzazione di pari opportunità nell’accesso al
lavoro, nella formazione, nella progressione di carriera, nella vita
lavorativa, nell’orientamento scolastico e per favorire il lavoro
autonomo
• Prevede azioni positive per superare un’organizzazione e una
distribuzione del lavoro, che provocano effetti diversi a seconda del
sesso
• Promuove l’inserimento delle donne nei settori di attività dove
sono sottorappresentate
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Consigliere di Parità nazionale,
regionale e provinciale.
• Tra gli strumenti per l’applicazione
corretta della legge è stata prevista la
figura delle consigliere di parità
nazionale, regionale e provinciale.
• Le Consigliere di Parità operano su due
fronti: la promozione delle azioni
positive e la lotta alle discriminazioni
verso le lavoratrici.
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Consigliere di Parità
• Tra gli strumenti per l’applicazione corretta
della legge è stata prevista la figura delle
Consigliere di Parità nazionale, regionale e
provinciale.
• Le Consigliere di Parità operano su due
fronti: la promozione delle azioni positive e
la lotta alle discriminazioni verso le
lavoratrici.
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Norme per le Aziende
• Le aziende con più di 100 dipendenti devono
presentare ogni due anni una relazione sulla
situazione del personale.
•
• Sono previsti finanziamenti per l’attuazione di
azioni positive nelle aziende relative alla
riorganizzazione aziendale che tenga conto del
riequilibrio delle mansioni, delle carriere, di una
distribuzione delle fasce orarie in rapporto al
bisogno di conciliare famiglia e lavoro.
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Alcuni strumenti per la
realizzazione di azioni positive
Flessibilità oraria in entrata e uscita
Riorganizzazione aziendale
Formazione per favorire un miglior inserimento delle donne nel
mondo del lavoro
Part time
Job sharing o lavoro ripartito
Servizi all’infanzia, centri di aggregazione giovanile
Congedi parentali per padri e madri fino all’ottavo anno di vita del
figlio
Consigliere di parità cui rivolgersi
Banca del tempo, delle ore
Tempi della città
Eliminazione della burocrazia inutile, ecc.
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