A cura di
Crotti nicole
Indice
 Diritto di sciopero
 Tutela delle donne e dei minori
Diritto di sciopero
Art. 40
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito
delle leggi che lo regolano.
Secondo quest’articolo i lavoratori hanno il
diritto di scioperare ma entro determinati limiti
posti da alcune leggi che lo regolano.
Come viene considerato dalla
costituzione?
La costituzione riconosce lo sciopero
come un diritto dei lavoratori di poter
tutelare i loro interessi collettivi.
È un diritto di libertà soggettivo e per
questo viene proclamato anche nella
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea (art. 28)
Art. 28
I funzionari e i dipendenti dello Stato e
degli enti pubblici sono direttamente
responsabili, secondo le leggi penali,
civili e amministrative, degli atti compiuti
in violazione di diritti. In tali casi la
responsabilità civile si estende allo Stato
e agli enti pubblici.
Non avendo la Costituzione emanato una legge che
lo disciplinasse, la Corte costituzionale ha indicato
le forme e l’ambito entro il quale lo sciopero può
essere esercitato.
Inoltre la Corte:
-ha dichiarato illegittime le norme che
consideravano, in passato, lo sciopero un reato ed
ha dichiarato legittimo lo sciopero politico e quello
dei pubblici dipendenti, sebbene entrambi limitati.
-Riconosce come scioperi economici quelli relativi
alla retribuzione ed agli interessi economici
generali (occupazione, casa, fisco ecc..).
Quando lo sciopero
è lecito?
Viene considerato lecito se:
 è collettivo e dichiarata da un’organizzazione
sindacale. Un’ astensione individuale verrebbe
considerata ingiustificata e, quindi, punibile.
 è volontario. La propaganda e persuasione allo
sciopero non deve essere costrittiva.
In questo caso verrebbe violata la libertà di lavoro.
Chi è responsabile del diritto di
sciopero?
Il singolo lavoratore è responsabile del diritto
di sciopero, durante il quale il rapporto di
lavoro e i relativi obblighi vengono sospesi.
Il lavoratore non è perciò tenuto a lavorare e il
datore di lavoro,viceversa, non è tenuto a
retribuirlo.
Diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali.
Sono considerati dei servizi pubblici essenziali e quindi
indispensabili per la collettività: la sanità, la giustizia, i
trasporti, l’informazione ecc.
In questi settori è consentito scioperare solo se si
rispettano alcuni obblighi (preavviso di almeno 10 giorni
e comunicazione agli utenti almeno 5 giorni prima della
limitazione del servizio) e garantite le prestazioni
minime indispensabili.
In caso contrario gli scioperanti sono assoggettati a
sanzioni pecuniarie o alla precettazione.
* Provvedimento con il quali viene
interrotto lo sciopero per garantire il
funzionamento dei servizi pubblici
essenziali
Tutela delle donne e dei minori
Art. 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di
lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire
l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e
assicurare alla madre e al bambino una speciale e
adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro
salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali
norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto
alla parità di retribuzione.
Secondo quest’articolo le donne lavoratrici hanno gli stessi
diritti dell’uomo, relativi alla retribuzione e a tutto ciò che
riguarda il lavoro.
Mette quindi sullo stesso piano lavorativo sia l’uomo che la
donna, favorendo un principio di uguaglianza che previene
eventuali discriminazioni (Art 3)
Art 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la
uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Maternità e famiglia
Per quanto riguarda la donna nella famiglia e la
maternità, sono state introdotte delle leggi
specifiche che prevedono il divieto di licenziamento
per matrimonio e gravidanza e che, al contrario,
assicurano dei permessi straordinari, riposi ecc.
anche del periodo precedente e successivo.
Per esempio la donna durante la gestazione e dopo il
parto gode una particolare tutela al fine di
salvaguardare la sua salute e quella del suo bambino.
Queste opportunità sono state poi estese anche per il
padre.
Pari opportunità
Nel 2006 è nato il Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna . Esso
comprende anche:
- Il divieto di discriminazione retributiva
- Il divieto di discriminazione nella
prestazione lavorativa
- Il divieto nella progressione di carriera
Lavoro minorile
La seconda parte dell’ articolo 37 dice che l’età
minima per lavorare è stabilita dalla legge.
Quest’ultima afferma che il minore può lavorare
solamente dopo aver assolto l’obbligo scolastico
o comunque dopo i 15 anni (tranne in qualche raro
caso).
Inoltre, al fine di tutelarlo, il minore ha diritto a 2
giorni di riposo, preferibilmente consecutivi e non
gli è consentito svolgere lavori che possano
recare danni alla sua salute o al suo sviluppo
psico-fisico.
La terza parte dell’articolo 37 prevede invece la
parità di retribuzione. Pertanto , se il minore
svolge un lavoro che può essere svolto da
qualsiasi altro lavoratore, ha il diritto di essere
retribuito come tutti gli altri.
Ciò è previsto anche nella Carta dei diritti
fondamentali all’ articolo 32, il quale proibisce il
lavoro minorile e tutela i giovani sul lavoro.
Art 32
Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul
luogo di lavoro
Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per
l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in
cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme
più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe
limitate.
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di
condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere
protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni
lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo
sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa
mettere a rischio la loro istruzione.
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