A cura di Crotti nicole Indice Diritto di sciopero Tutela delle donne e dei minori Diritto di sciopero Art. 40 Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Secondo quest’articolo i lavoratori hanno il diritto di scioperare ma entro determinati limiti posti da alcune leggi che lo regolano. Come viene considerato dalla costituzione? La costituzione riconosce lo sciopero come un diritto dei lavoratori di poter tutelare i loro interessi collettivi. È un diritto di libertà soggettivo e per questo viene proclamato anche nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 28) Art. 28 I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. Non avendo la Costituzione emanato una legge che lo disciplinasse, la Corte costituzionale ha indicato le forme e l’ambito entro il quale lo sciopero può essere esercitato. Inoltre la Corte: -ha dichiarato illegittime le norme che consideravano, in passato, lo sciopero un reato ed ha dichiarato legittimo lo sciopero politico e quello dei pubblici dipendenti, sebbene entrambi limitati. -Riconosce come scioperi economici quelli relativi alla retribuzione ed agli interessi economici generali (occupazione, casa, fisco ecc..). Quando lo sciopero è lecito? Viene considerato lecito se: è collettivo e dichiarata da un’organizzazione sindacale. Un’ astensione individuale verrebbe considerata ingiustificata e, quindi, punibile. è volontario. La propaganda e persuasione allo sciopero non deve essere costrittiva. In questo caso verrebbe violata la libertà di lavoro. Chi è responsabile del diritto di sciopero? Il singolo lavoratore è responsabile del diritto di sciopero, durante il quale il rapporto di lavoro e i relativi obblighi vengono sospesi. Il lavoratore non è perciò tenuto a lavorare e il datore di lavoro,viceversa, non è tenuto a retribuirlo. Diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Sono considerati dei servizi pubblici essenziali e quindi indispensabili per la collettività: la sanità, la giustizia, i trasporti, l’informazione ecc. In questi settori è consentito scioperare solo se si rispettano alcuni obblighi (preavviso di almeno 10 giorni e comunicazione agli utenti almeno 5 giorni prima della limitazione del servizio) e garantite le prestazioni minime indispensabili. In caso contrario gli scioperanti sono assoggettati a sanzioni pecuniarie o alla precettazione. * Provvedimento con il quali viene interrotto lo sciopero per garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali Tutela delle donne e dei minori Art. 37 La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. Secondo quest’articolo le donne lavoratrici hanno gli stessi diritti dell’uomo, relativi alla retribuzione e a tutto ciò che riguarda il lavoro. Mette quindi sullo stesso piano lavorativo sia l’uomo che la donna, favorendo un principio di uguaglianza che previene eventuali discriminazioni (Art 3) Art 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Maternità e famiglia Per quanto riguarda la donna nella famiglia e la maternità, sono state introdotte delle leggi specifiche che prevedono il divieto di licenziamento per matrimonio e gravidanza e che, al contrario, assicurano dei permessi straordinari, riposi ecc. anche del periodo precedente e successivo. Per esempio la donna durante la gestazione e dopo il parto gode una particolare tutela al fine di salvaguardare la sua salute e quella del suo bambino. Queste opportunità sono state poi estese anche per il padre. Pari opportunità Nel 2006 è nato il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna . Esso comprende anche: - Il divieto di discriminazione retributiva - Il divieto di discriminazione nella prestazione lavorativa - Il divieto nella progressione di carriera Lavoro minorile La seconda parte dell’ articolo 37 dice che l’età minima per lavorare è stabilita dalla legge. Quest’ultima afferma che il minore può lavorare solamente dopo aver assolto l’obbligo scolastico o comunque dopo i 15 anni (tranne in qualche raro caso). Inoltre, al fine di tutelarlo, il minore ha diritto a 2 giorni di riposo, preferibilmente consecutivi e non gli è consentito svolgere lavori che possano recare danni alla sua salute o al suo sviluppo psico-fisico. La terza parte dell’articolo 37 prevede invece la parità di retribuzione. Pertanto , se il minore svolge un lavoro che può essere svolto da qualsiasi altro lavoratore, ha il diritto di essere retribuito come tutti gli altri. Ciò è previsto anche nella Carta dei diritti fondamentali all’ articolo 32, il quale proibisce il lavoro minorile e tutela i giovani sul lavoro. Art 32 Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate. I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.