UNIONE DEI COMUNI BASSA ROMAGNA
Lunedì, 08 dicembre 2014
UNIONE DEI COMUNI BASSA ROMAGNA
Lunedì, 08 dicembre 2014
Prime Pagine
08/12/2014 Prima Pagina
1
Il Sole 24 Ore
08/12/2014 Prima Pagina
2
La Voce di Romagna
Enti locali
08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 1
3
Più facile e rapido pignorare le auto
08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 1
5
1618 Agevolazioni sulla casa
08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 1
6
Non paga più chi affitta l' unica azienda
08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 1
7
Saldo Imu e Tasi: domande e risposte sul...
08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 1
8
Tributi, agricoltura, lavoro e previdenza: gli appuntamenti
08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 2
9
come pagare l' imu e la tasi
08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 2
10
Imu e Tasi, la check list per il saldo di...
08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 2
13
Terreni, rebus sui pagamenti
08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 3
15
Il conto delle tasse locali: 466 euro per abitante
08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 3
17
Sulla spesa tagli finti, sui tributi aumenti veri
08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 3
18
Il quesito
08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 4
19
Scambio di informazioni con il Qatar
08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 5
23
La disclosure punta anche all' Italia
08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 5
25
Una finestra utilizzabile anche dalle società
08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 5
27
Martedì 16 Addizionale Irpef Ultima rata...
08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 7
32
Le Regioni «dimenticano» i principi della concorrenza
08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 7
34
FISCO Agevolazioni sulla casa
08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 10
51
Sul demansionamento previsto dal Jobs Act vanno evitati gli abusi
08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 14
52
i termini da conoscere
08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 15
BARBARA NEPITELLI
a cura di Barbara Nepitelli MERCOLEDì 10 pA Presentazione della...
08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 17
54
Un nuovo modello ibrido per le imprese sociali
08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 21
56
Senato a tutta manovra 2015, Camera a fari spenti o quasi.
08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 22
57
Remissione in bonis preclusa ai ritardatari
08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 22
59
Unico ai supplementari per rimediare agli errori
08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 24
61
Fideiussioni, il costo va rimborsato
08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 24
63
L' anomalia nell' arbitraggio prova il «dividend washing»
08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 24
65
Quote sociali conferite al trust tassate con l' imposta fissa
08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 26
67
in edicola e in libreria Come difendersi dal Fisco: due volumi
08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 27
Le massime.
08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 27
Consolidato al via negli sperimentatori
08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 27
Gli incentivi
53
VITTORIO ITALIA
69
71
73
08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 27
74
Per le partecipate «razionalizzazione» solo sulla carta
08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 27
76
Personale «libero» nelle fusioni se la spesa è sotto il...
08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 27
78
Sulle casse l' incognita dell' Imu
08/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 4
PAGINA A CURA DI STEFANO LOCONTE
Voluntary, impunità e sanzioni spingono l' ago della bilancia
08/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 6
PAGINE A CURA DI TANCREDI CERNE
Usa­Ue, gioco di squadra partendo dallo stop ai dazi
08/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 7
PAGINA A CURA DI ANDREA BONGI
Minimi, per ricavi e compensi il limite diventa variabile
08/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 9
PAGINA A CURA DI VALERIO STROPPA
Vanno riviste le soglie massime
08/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 11
BENITO FUOCO
Niente sospensive legate ai disponenti
08/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 15
PAGINA A CURA DI CINZIA DE STEFANIS
Investimenti, bonus apparentati
08/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 22
08/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 51
PAGINA A CURA DI LUIGI DELL' OLIO
Liberalizzare per poter crescere
GIAMPAOLO DI MARCO
Disco rosso al concordato per le società in house
08/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 205
DARIO FERRARA
Serve la Dia per il soppalco
08/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 207
letture di diritto
95
98
Nuovo bonus abitazioni
08/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 205
92
97
Contabilità e fisco separati in casa
08/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 204
89
93
Scade il 16/12 l' acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione del tfr
08/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 17
87
91
Fisco Flash A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio
08/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 13
82
85
Dagli Ogm all' energia: le ragioni del fronte del no
08/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 8
80
A CURA DI FRANCESCO ROMANO
100
102
103
104
Il Resto del Carlino Ravenna
08/12/2014 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
Inseguimento a 200 all'ora dopo un furto in casa
08/12/2014 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
Inaugura oggi Cacciatori di teste
08/12/2014 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
Al via la creatività per la mostra di presepi
08/12/2014 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 7
Cotignola, le prove del concerto di Paolo Olmi
08/12/2014 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
Villoresi e Casadio Prima nazionale a Bagnacavallo
106
107
108
109
110
Corriere di Romagna Ravenna
08/12/2014 Corriere di Romagna (ed. Ravenna­Imola) Pagina 24
Caccia grossa ai ladri ai 200 all' ora nella notte fra Bagnara, Faenza e...
08/12/2014 Corriere di Romagna (ed. Ravenna­Imola) Pagina 24
Club Ferrari, un 2014 alla grande
111
113
La Voce di Romagna Ravenna
08/12/2014 La Voce di Romagna Pagina 11
Inseguimento mozzafiato di 3 ladri
08/12/2014 La Voce di Romagna Pagina 47
Diari di guerra
114
115
8 dicembre 2014
Il Sole 24 Ore
Prima Pagina
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
1
8 dicembre 2014
La Voce di Romagna
Prima Pagina
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
2
8 dicembre 2014
Pagina 1
Il Sole 24 Ore
Enti locali
norme& tributi.
Più facile e rapido pignorare le auto
Controlli più serrati e procedure più veloci per i pignoramenti
che riguardano auto, moto e rimorchi. I debitori infatti
dovranno consegnare entro dieci giorni i veicoli all' istituto
vendite giudiziarie.
E se non lo faranno, la polizia che li trovi al volante potrà
ritirare la carta di circolazione del mezzo. Le nuove regole si
applicano ai procedimenti che iniziano giovedì 11 dicembre.
Servizi pagina 25 La ricerca dei beni da pignorare prova a
imboccare il canale telematico; una strada che potrebbe
rendere il processo esecutivo più veloce ed efficace. In teoria,
la novità si applica ai procedimenti che inizieranno da giovedì
11 dicembre. Nella pratica, però, la partenza è destinata di
fatto a slittare, in attesa delle disposizioni attuative e dell'
adeguamento tecnologico degli uffici giudiziari. Ma andiamo
con ordine. Il passaggio A veicolare la novità è il Dl 132/2014
(convertito nella legge 162/2014).
L' articolo 19, comma 1, lettera d), introduce infatti l' articolo
492­bis del Codice di procedura civile, che disciplina la
ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare e
consente ai creditori di accedere alle banche dati di enti
pubblici per ricostruire il patrimonio dei loro debitori. Ad
accedere ai database sarà direttamente l' ufficiale giudiziario,
se autorizzato dal presidente del tribunale o da un suo
delegato.
Al contempo il Dl sopprime il comma 7 dell' articolo 492 del
Codice d i r i t o , c h e d i s c i p l i n a l e m o d a l i t à d i r i c e r c a
tradizionale: secondo questa procedura, l' ufficiale giudiziario
deve individuare i beni in base alle indicazioni del creditore e,
se non riesce o non trova beni sufficienti, può chiedere notizie
ai gestori dell' anagrafe tributaria e di altre banche dati
pubbliche. Un sistema che si è rivelato lento, farraginoso e
dagli incerti esiti.
La nuova procedura Secondo il nuovo articolo 492­bis, il
creditore può chiedere che sia usata la ricerca telematica al
presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la
residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Per farlo, va
pagato il contributo unificato di 43 euro. Nell' istanza vanno
indicati indirizzo di posta elettronica ordinaria, numero di fax
e indirizzo Pec del difensore.
Il presidente del tribunale verifica il diritto del creditore all' esecuzione forzata e, se ne ravvisa la
fondatezza, autorizza la ricerca telematica. Quindi dispone che l' ufficiale giudiziario acceda con
collegamento telematico diretto ai dati contenuti nei database delle Pa o alle quali le stesse possono
accedere, nell' anagrafe tributaria, compreso l' archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro
automobilistico e nei database degli enti previdenziali. L' obiettivo è quello di acquisire tutte le
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
3
8 dicembre 2014
Pagina 1
<­­ Segue
Il Sole 24 Ore
Enti locali
informazioni rilevanti per individuare cose e crediti da sottoporre a esecuzione.
Terminate le operazioni, l' ufficiale giudiziario redige un processo verbale in cui indica tutte le banche
dati interrogate e le risultanze.
Se la consultazione consente di individuare cose che si trovano in luoghi del debitore inclusi nel
territorio di competenza dell' ufficiale giudiziario, quest' ultimo provvede d' ufficio al pignoramento,
senza ulteriore impulso del creditore. Se invece i beni si trovano fuori dal territorio di competenza dell'
ufficiale giudiziario che ha svolto le ricerche, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che ha
tempo 15 giorni per rivolgersi all' ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se non rispetta questo
termine, la richiesta di pignoramento perde efficacia.
Se l' ufficiale giudiziario non trova una cosa individuata consultando le banche dati, intima al debitore di
indicare entro 15 giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l' omessa o falsa comunicazione è
punita con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 516 euro (in base all' articolo 388, comma 6,
del Codice penale).
Se l' accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest' ultimo che sono nella
disponibilità di terzi, l' ufficiale giudiziario notifica d' ufficio, se possibile tramite Pec o fax, al debitore e
al terzo il verbale in cui si dà atto delle ricerche effettuate. Se poi dalle ricerche derivano i presupposti
sia per l' espropriazione mobiliare presso il debitore di singoli beni, sia per l' espropriazione presso
terzi, l' ufficiale giudiziario sottopone a esecuzione i beni scelti dal creditore.
La ricerca telematica si applica anche per l' esecuzione del sequestro conservativo e per la
ricostruzione dell' attivo e del passivo nell' ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia
di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui.
L' attuazione Mancano però due tasselli perché la ricerca diretta dei beni da parte dell' ufficiale
giudiziario diventi operativa. Da un lato, infatti, occorre attendere le istruzioni sui casi, i limiti e le
modalità dell' accesso telematico alle banche dati, il loro trattamento e la loro conservazioni e le tutele
alla riservatezza dei debitori. A disciplinare questi aspetti sarà un decreto attuativo, che il ministero
della Giustizia dovrà emanare di concerto con l' Interno e l' Economia e sentito il Garante della privacy.
Ma soprattutto, perché la ricerca diretta parta occorre che gli uffici giudiziari adeguino le loro strutture
tecnologiche. Se mancano, il Dl 132 (con il nuovo articolo 155­quinquies delle disposizioni per l'
attuazione del Codice di procedura civile) prevede che i creditori possano ottenere le informazioni dai
gestori delle banche dati: vale a dire, continuando a usare la "vecchia" consultazione indiretta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Pagina a cura di Giovanbattista Tona.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
4
8 dicembre 2014
Pagina 1
Il Sole 24 Ore
Enti locali
1618 Agevolazioni sulla casa
1618 Agevolazioni sulla casa ­ A cura di Marco
Zandonà 1618 Accertamento/Contenzioso ­ A
cura di Giorgio Bommarco, Ezio Maria Pisapia
1619 Dichiarazione dei redditi delle persone
fisiche ­ A cura di Alfredo Calvano 1620
Imposta di successione e donazione ­ A cura
di Caterina Valia 1621 Contribuenti minori,
minimi e regimi contabili ­ A cura di Nicola
Forte, Paolo Meneghetti 1622 Irap ­ A cura di
Roberto Moscati, Romano Mosconi 1622 Iva ­
A cura di Stefano Aldovisi, Giuseppe Barbiero,
Giampaolo Giuliani, Albino Leonardi, Romano
Mosconi 1624 Redditi dei terreni e fabbricati ­
A cura di Luigi Lovecchio 1626 Riscossione ­
A cura di Ezio Maria Pisapia 1627 Tributi locali
­ A cura di Alberto Bonino e Gianni Marchetti,
Luigi Lovecchio, Ezio Maria Pisapia 1628
Ravvedimento operoso ­ A cura di Ezio Maria
Pisapia 1629 Antiriciclaggio­Tracciabilità dei
pagamenti ­ A cura di Nicola Forte 1630
Agenti, rappresentanti, promotori e mediatori ­
A cura di Piero Gualtierotti 1631 Banche e
clienti ­ A cura di Marco Marinaro 1631
Condominio ­ A cura di Ezio Maria Pisapia,
Paola Pontanari, Edoardo Riccio 1634 Diritto
dell' ambiente ­ A cura di Marco Fabrizio 1636
Edilizia e Urbanistica ­ A cura di Massimo
Ghiloni, Vincenzo Petrone, Massimo Sanguini 1638 Enti locali ­ A cura di Umberto Fantigrossi, Giorgio
Lovili 1639 Locazioni ­ A cura di Matteo Rezzonico, Luca Stendardi 1640 Previdenza ­ A cura di Aldo
Ciccarella, Fabio Venanzi 1641 Sicurezza sul lavoro ­ A cura di Carmelo G. Catanoso 1642
Controversie legali ­ A cura di Paolo Mariotti 1643 Controversie stradali ­ A cura di Maria Laura Barbera
1644 Diritto di famiglia ­ A cura di Alfredo Calvano, Silvia Giamminola 1646 Libere professioni ­ A cura
di Alessandra Pacchioni 1647 Assicurazioni ­ A cura di Raffaele Pellino.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
5
8 dicembre 2014
Pagina 1
Il Sole 24 Ore
Enti locali
Non paga più chi affitta l' unica azienda
Con l' affitto dell' unica azienda da parte di una
persona fisica viene meno il requisito
soggettivo della qualità d' imprenditore, e,
pertanto, l' Irap non è più dovuta.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
6
8 dicembre 2014
Pagina 1
Il Sole 24 Ore
Enti locali
Saldo Imu e Tasi: domande e risposte sul sito del
Sole
Sono presenti, nella sezione Esperto risponde
del sito del Sole 24 Ore, domande dei lettori e
risposte degli esperti sul saldo di Imu e Tasi.
Ulteriori quesiti possono essere inviati fino a
venerdì, 12 dicembre.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
7
8 dicembre 2014
Pagina 1
Il Sole 24 Ore
Enti locali
Tributi, agricoltura, lavoro e previdenza: gli
appuntamenti
Dall' Irap all' Iva e all' Imu, dai contributi all'
imposta sulle rivalutazioni del Tfr, gli
adempimenti in tema di Fisco, agricoltura,
lavoro e previdenza nella seconda metà di
dicembre.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
8
8 dicembre 2014
Pagina 2
Il Sole 24 Ore
Enti locali
online.
come pagare l' imu e la tasi
Ne dossier online che raccoglie le delibere
locali e il calcolatore delle imposte, è possibile
accedere alla versione digitale di «Come
p a g a r e l ' Imu e l a Tasi» c o n t u t t i g l i
approfondimenti.
www.ilsole24ore.com/sosimutasi.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
9
8 dicembre 2014
Pagina 2
Il Sole 24 Ore
Enti locali
DOMANDE?& RISPOSTE.
Imu e Tasi, la check list per il saldo di martedì 16
Quali soggetti sono chiamati alla cassa il 16
dicembre prossimo?
Tutti i proprietari di beni immobili devono fare i
conti con Imu e Tasi i n s e d e d i s a l d o i n
scadenza il prossimo 16 dicembre. Sono
interessati anche i soggetti non residenti che
possiedono beni immobili in Italia.
Quali sono gli immobili considerati?
Sono considerati beni immobili i fabbricati,
compresa l' abitazione principale, le aree
fabbricabili e i terreni agricoli. Ai fini della tasi,
inoltre, sono chiamati alla cassa anche i
detentori degli immobili, cioè coloro i quali
utilizzano il bene senza esserne proprietari. Si
tratta, ad esempio, degli inquilini e dei
comodatari. A tale scopo, occorre tuttavia
leggere con attenzione la delibera comunale
poiché in molti Comuni si è deciso di applicare
l a Tasi solo sull' abitazione principale,
escludendo di fatto la generalità dei detentori.
Va ricordato che in caso di utilizzi di immobili
di durata inferiore a 6 mesi, l' intero importo
della Tasi è dovuto solo dal proprietario.
Quali imposte devono versare i proprietari
di abitazione principale?
L' abitazione principale è esente da Imu. Fanno eccezione le abitazioni principali di lusso, e cioè quelle
classificate catastalmente come A1, A8 e A9. L' abitazione principale è invece di regola soggetta
sempre a Tasi.
Cosa si intende per abitazione principale?
Il concetto di abitazione principale è diverso da quello di prima casa, valevole ai fini delle agevolazioni
per l' imposta di registro. Non rileva infatti la circostanza che si tratti dell' unico immobile posseduto,
poiché è necessario che in quella casa il proprietario e il suo nucleo familiare risiedano anagraficamente
e dimorino abitualmente. La nozione di abitazione principale è identica nella Tasi e nell' Imu.
Come deve comportarsi chi possiede un immobile ma risiede in un altro immobile, in affitto?
Se il proprietario di un immobile risiede in una casa detenuta in locazione, sull' immobile posseduto le
imposte locali dovranno essere versate con l' aliquota delle seconde case.
Cosa devono fare i coniugi con residenze anagrafiche diverse?
Se due coniugi non separati hanno residenze anagrafiche distinte in due immobili posseduti e ubicati
nello stesso Comune, solo uno di essi, a scelta del contribuente, potrà essere considerato abitazione
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
10
8 dicembre 2014
Pagina 2
<­­ Segue
Il Sole 24 Ore
Enti locali
principale. Viceversa, se le residenze separate sono in due città diverse entrambe potranno beneficiare
del trattamento dell' abitazione principale.
Quali agevolazioni ci sono per l' abitazione principale?
L' abitazione principale non di lusso è del tutto esente da Imu.
Se si tratta invece di immobile di categoria catastale A1, A8 o A9 l' aliquota base è il 4 per mille e può
essere elevata sino al 6 per mille. Spetta inoltre una detrazione base di 200 euro che i Comuni possono
elevare. Nella tasi l' abitazione principale è soggetta a imposta. La disciplina di riferimento non prevede
nessuna agevolazione di legge per tale tipologia, ma i Comuni possono prevedere detrazioni o riduzioni
in regolamento. Se il Comune si è avvalso del potere di superare il tetto dell' aliquota massima dello 0,8
per mille, allora vi è obbligo di deliberare agevolazioni in favore dell' abitazione principale. La misura di
queste agevolazioni è tuttavia rimessa alla discrezionalità del comune.
Qual è il trattamento fiscale in presenza di separazione o divorzio?
Le regole sulla soggettività passiva sono diverse nell' Imu e nella Tasi. Nel caso di assegnazione dell'
immobile che costituiva la dimora coniugale, per effetto di un provvedimento del giudice, nell' Imu vi è
una specifica disposizione di legge che prevede che il diritto dell' assegnatario sia assimilato al diritto di
abitazione. Ne consegue che gli eventuali obblighi Imu faranno capo all' assegnatario e non all' effettivo
proprietario del bene. peraltro, trattandosi di una fattispecie esente, il problema della soggettività si
porrà solo nell' ipotesi di immobili di lusso.
Le cose cambiano nella Tasi: in questa imposta, infatti, non esiste alcuna regola specifica per gli
immobili assegnati in sede di separazione o divorzio, il che comporta l' applicazione delle regole
ordinarie. Ne deriva che l' imposta sarà dovuta, per la quota del possessore, da parte dell' effettivo
titolare del bene, mentre l' assegnatario, qualora non vanti alcun diritto reale sull' immobile, sarà
chiamato a versare la quota del detentore.
In assenza di specifiche previsioni deliberative locali, l' immobile assegnato al coniuge separato o
divorziato, nella Tasi, deve essere trattato con le regole (aliquote e detrazioni) valevoli per l' abitazione
principale.
Quali sono le aliquote da applicare nella Tasi?
In linea di principio, bisogna applicare le aliquote che il Comune ha pubblicato sull' apposito sito delle
Finanze. il termine ultimo per la pubblicazione è scaduto il 18 settembre scorso. Se il Comune non ha
pubblicato nulla, occorre applicare l' aliquota di base dell' 1 per mille sulla totalità degli immobili
soggetti a Tasi e versare l' intero importo dovuto in un' unica soluzione entro il 16 dicembre. Si tratta dei
fabbricati, compresa l' abitazione principale, e delle aree fabbricabili. Tuttavia, la normativa di
riferimento stabilisce che anche in caso di mancata pubblicazione bisogna rispettare il limite massimo
di legge, derivante dalla somma di Tasi e Imu, rappresentato dal 10,6 per mille, per gli immobili diversi
dall' abitazione principale. Ciò comporta la necessità di verificare quale è l' aliquota imu deliberata per l'
anno in corso, in modo che il prelievo della tasi si conformi alla prima.
Così, per fare alcuni esempi: se il Comune ha un' aliquota Imu al massimo di legge (10,6 per mille, per l'
appunto) il contribuente non dovrà versare nulla a titolo di tasi sugli immobili diversi dall' abitazione
principale; qualora il Comune dovesse aver deliberato una aliquota Imu del 10 per mille, la Tasi sarà
conseguentemente applicata con l' aliquota dello 0,6 per mille, è così via.
Come si calcola la quota tasi del detentore?
La quota tasi del detentore può variare tra il 10 e il 30 per cento dell' imposta complessiva, a seconda di
quanto deciso a livello locale. In assenza di precisazioni in delibera, trova applicazione la quota minima
del 10 per cento. L' importo complessivo sul quale calcolare la quota del detentore va determinato sulla
base dell' aliquota spettante al proprietario, trattandosi di una frazione del totale. Il numero dei detentori
non cambia l' importo dovuto. L' obbligazione dei detentori è solidale: quindi, in caso di versamento
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
11
8 dicembre 2014
Pagina 2
<­­ Segue
Il Sole 24 Ore
Enti locali
omesso o carente, il Comune potrà rivolgersi per l' intero importo dovuto a tutti o ad alcuni di essi,
senza alcun distinzione. Dunque, in presenza di una pluralità di detentori i criteri di riparto tra di essi
della quota di tasi dovuta avranno una mera rilevanza interna e non potranno essere opposti ai Comuni.
il criterio più diffuso è quello di suddividere la Tasi in proporzione alla superficie da ciascuno occupata.
Come si determina la base imponibile?
Su questo aspetto le regole sono comuni a Imu e Tasi. In particolare: per i fabbricati si parte dalla
rendita catastale rivalutata del 5 per cento e si moltiplica l' importo per i coefficienti previsti dalla legge,
differenziati in funzione della tipologia catastale dell' immobile; per le aree edificabili, invece, si assume
il valore di mercato al primo gennaio dell' anno di riferimento. Per orientare il contribuente nella
determinazione di questo valore di mercato, in molti Comuni sono adottati con delibere i valori medi di
riferimento. Di norma, il contribuente che si attiene a tali valori non è soggetto ad accertamento in
rettifica; per i terreni agricoli, che sono soggetti solo a Imu e non anche a Tasi, il valore imponibile si
ottiene assumendo il reddito dominicale rivalutato del 25 per cento, poi moltiplicato per il coefficiente di
legge, che per i soggetti Iap e per i coltivatori diretti è pari a 75.
Come si versano le imposte e cosa accade in presenza di più contitolari?
Sia la Tasi che l' Imu si versano solo con il modello F24. le regole inoltre cambiano in presenza di più
contitolari, a seconda che si tratti di Imu o Tasi. Nell' Imu ogni comproprietario risponde della sua quota
d' imposta corrispondente alla quota di possesso. Nella Tasi, invece, vi è solidarietà tra comproprietari,
di modo che in caso di versamento complessivamente insufficiente per l' immobile in questione il
Comune può rivolgersi a tutti o ad uno qualsiasi dei proprietari per richiedere l' intera differenza dovuta.
Come si versano le imposte in caso di eredità?
Il periodo di possesso che si è verificato in capo al de cuius deve essere oggetto di un versamento a
nome del soggetto deceduto, eseguito da uno qualsiasi degli eredi. il periodo successivo sarà
assoggettato a tassazione pro quota in capo a ciascun erede. Va però ricordato che se cade in
successione la dimora coniugale spetta per legge il diritto di abitazione al coniuge superstite. Quindi,in
questo caso l' applicazione delle imposte locali grava interamente sul coniuge.
© RIPRODUZIONE RISERVATA a cura di Luigi Lovecchio.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
12
8 dicembre 2014
Pagina 2
Il Sole 24 Ore
Enti locali
Fisco e comuni.
Terreni, rebus sui pagamenti
In settimana la decisione sui versamenti delle aree ex montane.
Arriverà in settimana la "soluzione" al pasticcio
dell' Imu sui terreni che stanno perdendo l'
esenzione riservata fino a ieri nei Comuni
classificati come «montani» dall' Istat. Dopo
un' ipotesi iniziale di un rinvio del problema a
giugno, si è fatta strada la tesi di un rinvio più
stretto, a gennaio, anche per l' impossibilità di
trovare a fine anno coperture alternative per i
350 milioni che hanno finanziato una piccola
parte del bonus Irpef 2014, e che il bilancio
pubblico attende dai terreni ex montani. Dalla
scelta finale del Governo dipende anche l'
applicazione dei criteri per distinguere chi
viene chiamato al pagamento e chi continua a
esserne escluso.
La bozza di decreto pubblicata dall' Economia
individua tre diverse fasce altimetriche e per
ciascuna prevede un diverso trattamento. Se il
terreno è fra quelli per i quali è ancora prevista
l' esenzione (dunque terreni situati in comuni
di altezza superiore a 280 metri se posseduti
da coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali (Iap), e 600 metri per tutti gli
altri), non si dovrà effettuare nessun
versamento.
Se, invece, il terreno rientra tra quelli soggetti
a tassazione, le cose si complicano.
Occorre sempre fare riferimento al titolare del diritto reale; se ad esempio un terreno posto a 300 metri
di altezza è di proprietà di un coltivatore diretto ma l' usufrutto è a favore del padre pensionato, non
iscritto all' Inps, non scatta l' esenzione.
L' imposta si calcola applicando alla base imponibile l' aliquota approvata dai Comuni; se i Comuni non
l' hanno deliberata per i terreni, si dovrebbe applicare quella del 7,6 per mille (articolo 13, comma 6, del
D.L. 201/2011).
Il calcolo dell' imposta avviene in tre fasi: anzitutto occorre individuare il reddito dominicale risultante in
catasto alla data del 1° gennaio dell' anno di imposizione; quindi occorre rivalutare la tariffa catastale del
25% e, infine, applicare al risultato così ottenuto un moltiplicatore pari a 135 ridotto a 75 per i coltivatori
diretti e Iap.
Infatti se il terreno è posseduto e coltivato da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (Iap)
iscritti nella previdenza agricola, come individuati dal decreto legislativo 99/2004, si applica il
moltiplicatore ridotto pari a 75. In tutti gli altri casi si applica, invece, il moltiplicatore pari a 135.
I soggetti che posseggono e coltivano un terreno e che sono in possesso delle qualifiche professionali
agricole hanno diritto a un' ulteriore agevolazione sotto forma di riduzione della base imponibile. Questa
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
13
8 dicembre 2014
Pagina 2
<­­ Segue
Il Sole 24 Ore
Enti locali
agevolazione consiste nella esenzione sul valore del terreno fino a 6mila euro e alla riduzione del 70 per
cento dell' imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 6.000 euro e fino a euro 15.500;
quindi la riduzione è del 50 per cento sul valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro e del 25 per
cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro.
Se il terreno è situato alla altitudine compresa fra 281 e 600 metri ed è in comproprietà di più persone
alcune delle quali con la qualifica di coltivatore diretto o Iap, che lo coltivano, mentre gli altri
comproprietari sono estranei alla conduzione del fondo, secondo il dato letterale della norma (in senso
contrario pe le aree edificabili la circolare n. 3/DF/2012), l' imposta è dovuta solo da questi ultimi, sulla
rispettiva quota di proprietà determinando la base imponibile con il coefficiente 135.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Gian Paolo Tosoni Gianni Trovati.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
14
8 dicembre 2014
Pagina 3
Il Sole 24 Ore
Enti locali
Da Imu, Irpef e rifiuti le casse dei Comuni attendono pagamenti per 16 miliardi da oggi al 16
dicembre.
Il conto delle tasse locali: 466 euro per abitante
Milano è la città più cara ­ Subito dopo vengono Venezia e Roma.
Le tasse sulla casa. Ma anche l' addizionale Irpef e u n a
miriade di altri balzelli che, tutto incluso, valgono in media
466 euro per ogni abitante. È questo il conto annuale che i
sindaci presentano ai cittadini: un malloppo che porta nella
casse dei Comuni 27 miliardi all' anno (erano meno di 20 nel
2008). Un risultato che cambia drasticamente da città a città,
come mostrano i numeri elaborati dal Centro Studi ReAl­
Sintesi sulla base dei rendiconti 2013 dei capoluoghi di
regione. Nella corsa delle tasse locali è Milano a tagliare il
traguardo per prima, con 905 euro ad abitante, tallonata da
Venezia che presenta un conto pro capite da 853 euro e da
Roma, che si ferma a 813.
Intanto, da qui ai prossimi nove giorni, il fisco municipale
chiederà ai cittadini qualcosa come 16 miliardi di euro, tra
Imu, Tasi e Rifiuti.
Trovati pagina 3 Il «conto» per cittadino nei capoluoghi di
regione La «Iuc», l' imposta unica nel nome e triplice nei fatti
che ha deliziato la vita dei contribuenti nel 2014, arriva alla
sua stretta finale: finale davvero, a quanto pare, perché lo
sfortunato esperimento partorito dalla legge di stabilità dell'
anno scorso sembra destinato a cedere il passo alla nuova
«tassa locale» in costruzione per l' anno prossimo.
Prima di abbandonare la scena, però, nei prossimi nove
giorni chiederà ai contribuenti circa 16 miliardi di euro, per
più della metà targati Imu (il suo saldo varrà intorno ai 10
miliardi, due dei quali destinati allo Stato per la «quota
erariale» p a g a t a s u c a p a n n o n i , a l b e r g h i e c e n t r i
commerciali). L' anno prossimo, comunque, cambieranno i
nomi e miglioreranno (si spera) i meccanismi, ma gli importi
non offriranno sorprese, quanto meno piacevoli.
Immobili protagonisti Il Fisco del mattone rappresenta ormai il
piatto principale nel menu dei bilanci comunali, dopo che le
diverse ondate di tagli più o meno lineari hanno alleggerito
fino a cancellare l' intervento statale, ma non è l' unico.
Sindaci e amministrazioni hanno contato sempre di più in
questi anni anche sull' addizionale Irpef, che dopo aver
viaggiato per lungo tempo intorno ai 2,9 miliardi di euro all'
anno veleggia ora a quota 4 miliardi, con un aumento del 38
per cento tra il 2011 e oggi.
Ancora più robusta, ma legata esclusivamente al finanziamento dell' igiene urbana, è l' entrata del
tributo sui rifiuti, che è stato protagonista di una girandola di nomi (dalla Tarsu alla Tia, in formato «1» e
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
15
8 dicembre 2014
Pagina 3
<­­ Segue
Il Sole 24 Ore
Enti locali
«2», dalla Tares fino alla Tari di oggi) e chiede ai cittadini 8 miliardi all' anno. Chiudono la partita i
cosiddetti tributi "minori", che comprendono la tassa (o il canone) per l' occupazione del suolo pubblico,
l' imposta sulla pubblicità e, dove c' è, l' imposta di soggiorno.
Il conto complessivo Tutto compreso, questo arcobaleno fiscale chiede porta nelle casse dei Comuni 27
miliardi all' anno, cioè 466 euro per ogni cittadino, bambini compresi. Nel 2008, per fare solo un
confronto, le entrate tributarie d e i Comuni non arrivavano a quota 20 miliardi, ma negli anni del
federalismo prima e della crisi di finanza pubblica poi lo scambio è stato chiaro:?lo Stato, a suon di
tagli, ha progressivamente alleggerito fino ad azzerarlo il proprio contributo alla finanza locale, e le
norme hanno chiesto ai cittadini­contribuenti di sostituirlo in questo ruolo.
Nelle città Il risultato cambia però drasticamente da città a città, come mostrano i numeri messi in
vetrina dal grafico in questa pagina e realizzati dal Centro Studi ReAl­Sintesi sulla base degli ultimi
rendiconti dei capoluoghi di regione.
Nella corsa delle tasse locali, in base a questi calcoli, è Milano a tagliare il traguardo per prima, con 905
euro ad abitante, tallonata da Venezia che presenta un conto pro capite da 853 euro e da Roma, che si
ferma a 813.
All' altro capo della graduatoria si incontrano l' Aquila, dove il rapporto fra entrate tributarie e abitanti
non supera i 314 euro anche per le esenzioni Imu seguite al terremoto del 2009, Campobasso (452
euro) e Trento (453 euro, grazie allo Statuto di Autonomia che ha permesso di non esagerare con l' Imu
e di evitare, unico tra i capoluoghi, l' addizionale Irpef).
Dati e pressione fiscale La classifica, è bene dirlo subito, non indica direttamente la pressione fiscale
decisa da sindaco e giunta, perché i risultati dipendono da un insieme di variabili:?le aliquote, certo, ma
anche il qaudro locale della ricchezza immobiliare misurata dal Fisco, la situazione dei redditi e l'
intensità delle attività economiche. Milano e Roma, per intenderci, hanno aliquote pressoché uguali, ma
dal punto di vista dei soldi chiesti ai cittadini la Capitale economica si rivela anche la Capitale delle
tasse locali.
A spingere in alto Venezia, poi, è il ruolo dell' imposta di soggiorno, che gonfia la voce dedicata agli
«altri tributi»:?è ovvio, in questo caso, che il numero indica il rapporto fra le entrate e gli abitanti, e non i
soldi chiesti ai residenti perché a pagare l' imposta di soggiorno sono i turisti.
Sui redditi La geografia dei redditi influenza invece l' addizionale Irpef, ma in questo caso i risultati
effettivi mostrano un collegamento più diretto con le scelte fiscali dei sindaci. Da segnalare, a questo
riguardo, oltre all' eccezione trentina, è anche il dato di Firenze (34 euro a cittadino), destinato a
migliorare ancora nel conto 2014 dopo che la Giunta Nardella ha deciso di azzerare l' addizionale per i
redditi sotto i 25mila euro.
[email protected] © RIPRODUZIONE RISERVATA Gianni Trovati.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
16
8 dicembre 2014
Pagina 3
Il Sole 24 Ore
Enti locali
Sulla spesa tagli finti, sui tributi aumenti veri
L' ANALISI Fino a oggi le tasse locali sono
state trattate da Governi e Parlamenti come un
ramo cadetto della politica fiscale. Per dirla in
modo più chiaro, le varie "riforme" che si sono
affastellate in questi anni hanno sempre
risposto a scopi estranei alla finanza locale,
cioè prima di tutto a trovare soldi per
puntellare il bilancio statale.
La vicenda dell' Imu, che almeno nel nome
pare destinata a concludersi dopo tre anni di
sofferenza, è esemplificativa. Fin dall' inizio,
questa versione geneticamente modificata
della vecchia (e ordinata) Ici ha gonfiato il
gettito con l' obiettivo di aumentare le entrate
statali, al punto da girare allo Stato quote
rilevanti di un' imposta municipale solo nel
nome.
Questo difetto d' origine si è inevitabilmente
riverberato su tutti gli sviluppi dell' Imu, fino all'
ultima puntata che interessa in questi giorni i
terreni agricoli ex montani (lo raccontiamo
nella pagina a fianco). Anche in questo caso,
si è partiti dall' esigenza di trovare 350 milioni
già spesi dallo Stato con il bonus Irpef, e per
raggiungere questo scopo che non c' entra
nulla con l' eventuale ricchezza tassabile dei
terreni si sono costruiti criteri riconosciuti come irrazionali dallo stesso Governo, che infatti ora annuncia
proroghe e correzioni future. Questa prassi, intendiamoci, è iniziata anni fa, e all' inizio deve essere
sembrata geniale a Governi in cerca di risorse e consensi. In questo modo, infatti, è stato possibile a
tanta politica far finta di tagliare spesa pubblica senza aumentare le tasse, dando però ad altri il compito
di trovare le risorse per far quadrare i conti. Il gioco, però, ha il fiato corto, i contribuenti l' hanno capito
da tempo e la moltiplicazione degli importi e delle complicazioni per pagarli ha azzerato la pazienza. La
nuova «tassa locale» ha il compito titanico di affrontare questo problema:?anche per dare ai contribuenti
la possibilità di capire quali sindaci sono stati vittime del meccanismo, e quali invece l' hanno sfruttato
per continuare a finanziare inefficienze sulle spalle degli altri.
[email protected] © RIPRODUZIONE RISERVATA Gianni Trovati.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
17
8 dicembre 2014
Pagina 3
Il Sole 24 Ore
Enti locali
Il quesito
Qualche giorno fa a mia madre è arrivata una
raccomandata da parte del Comune di
residenza, che la invita a integrare, con
molteplici documenti, la domanda di condono
edilizio presentata nel lontano 1986. Preciso
che sull' immobile oggetto del condono
vengono pagate l' ex Ici, attuale Imu, la tassa
s u i rifiuti eccetera. La documentazione che
abbiamo consiste nella fotocopia della
domanda con la ricevuta di presentazione , nei
versamenti dell' oblazione e in una serie di
planimetrie e cose simili. Può il Comune
chiedere, a distanza di 20 anni, la
documentazione che definisce mancante? Può
un immobile essere dichiarato abusivo se su
di esso vengono pagate le tasse?
m. f. ­ vicenza.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
18
8 dicembre 2014
Pagina 4
Il Sole 24 Ore
Enti locali
Scambio di informazioni con il Qatar
Scambio di informazioni con il Qatar
Accertamento Decreto ministeriale 24 ottobre
2014 Convenzioni sulle doppie imposizioni ­
Scambio informazioni ­ Elenco Stati ­ Stato del
Qatar. Aggiunto, con decreto, lo Stato del
Qatar all' elenco degli Stati con i quali risulta
attuabile lo scambio di informazioni ai sensi
delle Convenzioni per evitare la doppia
imposizione sul reddito in vigore con la
Repubblica italiana ex articolo 1 del Dm 4
settembre 1996 [CFF 2 6540]. «Gazzetta
Ufficiale» 17 novembre 2014, n. 267 «Il Sole
24 Ore» 18 novembre 2014 Agevolazioni
Risoluzione agenzia Entrate 17 novembre
2014, n. 100/E Agevolazioni per la piccola
proprietà contadina ­ Ammissibilità di altre
agevolazioni chieste in subordine. Alla luce del
consolidato orientamento della giurisprudenza
di legittimità, costituito, in particolare, dalle
sentenze 5 aprile 2013, n. 8409, e 22 gennaio
2014, n. 1259, della Corte di cassazione, non è
ritenuto più attuale quanto sancito dalla
circolare 23 maggio 2007, n. 32/E, laddove si
afferma che il regime fiscale degli imprenditori
agricoli professionali può essere riconosciuto
in via subordinata, se richiesto nell' atto di
acquisto e alle altre condizioni di legge. Tale
principio si applica dunque anche al caso di
specie di una società agricola che aveva acquistato terreni agricoli e pertinenze fruendo delle
agevolazioni per la piccola proprietà contadina (ex articolo 2, comma 4­bis, del Dl 194/2009, convertito
con modifiche dalla legge 25/2010 [CFF 1 2349]) ,e che aveva chiesto nell' atto di acquisto, in via
subordinata, le agevolazioni previste per gli Iap iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale ex
articolo 1, comma 4, del Dlgs 99/2004 [CFF 1 2293], in base al quale si applicano le imposte di registro
e ipotecaria in misura fissa, l' imposta catastale dell' 1% e l' esenzione da bollo, nonché, in ulteriore
subordine, le agevolazioni previste per gli Iap (imposta di registro dell' 8 per cento, imposte ipotecaria
del 2% e catastale dell' 1 per cento. La stessa società era poi decaduta dalle agevolazioni per la piccola
proprietà contadina, in quanto non aveva coltivato i terreni agricoli acquistati. Alla luce di quanto
affermato, dunque, non si può applicare l' agevolazione chiesta in via subordinata e vanno recuperate le
imposte, applicando in particolare l' aliquota del 15% per l' imposta di registro, e non quella dell' 8%
prevista per gli acquisti effettuati dai soggetti Iap. La risoluzione evidenzia anche che la nota I dell'
articolo 1 della tariffa, parte prima, del Dpr 131/1986 [CFF 1 2101], che prevedeva l' aliquota dell' 8 per
cento, è stata abrogata con effetto dal 1° gennaio 2014. «Il Sole 24 Ore» 18 novembre 2014
Antiriciclaggio Legge 17 ottobre 2014, n. 167 Accordo tra Italia e Repubblica di San Marino ­
Prevenzione e repressione della criminalità. La legge dispone la ratifica e l' esecuzione dell' accordo tra
il Governo italiano e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
19
8 dicembre 2014
Pagina 4
<­­ Segue
Il Sole 24 Ore
Enti locali
prevenzione e la repressione della criminalità, stilato a Roma il 29 febbraio 2012. Per quanto riguarda i
settori di tale cooperazione, si prevede che le parti collaborino, nel rispetto delle reciproche legislazioni
nazionali, per prevenire, contrastare e condurre indagini sul crimine, comprendendo, ma non
esclusivamente, il crimine organizzato transnazionale, inclusi la criminalità informatica e il traffico illecito
d i beni culturali, la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope e
precursori utilizzati per la loro preparazione, l' immigrazione irregolare e la tratta di persone in tutte le
sue forme, con particolare riferimento allo sfruttamento, anche sessuale, di donne e minori; la frode, la
falsificazione o la contraffazione di documenti, il traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, sostanze
tossiche e radioattive e il riciclaggio e i reati economici e finanziari. «Gazzetta Ufficiale» 14 novembre
2014, n. 265 Dal 1° gennaio c' è il bollo «virtuale» Bollo Provvedimento agenzia Entrate 14 novembre
2014 Imposta di bollo «virtuale» ­ Approvazione del modello. È stato approvato, con le istruzioni per la
compilazione, il modello di dichiarazione dell' imposta di bollo assolta in modo virtuale, ai sensi dell'
articolo 15, comma 5, del Dpr 642/1972 [CFF 1 2715]. Il modello dev' essere utilizzato, a partire dal
prossimo 1° gennaio, per la dichiarazione ai fini dell' imposta di bollo "virtuale" relativa agli atti e
documenti emessi nell' anno precedente, nonché, in caso di rinuncia, per il periodo compreso tra il 1°
gennaio e il giorno da cui la rinuncia ha effetto. Il modello è disponibile gratuitamente in formato
elettronico nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it e può essere prelevato anche da altri siti internet,
purché sia conforme a quello approvato con il provvedimento e rechi l' indirizzo del sito dal quale è
stato prelevato. Tale modello può essere presentato solo online, direttamente, dai contribuenti abilitati a
Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni di cui al
Dpr 322/1998, o tramite uno dei soggetti incaricati del' invio delle dichiarazioni. Invece, per quanto
riguarda il periodo transitorio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, le dichiarazioni da inviare a seguito di
rinuncia all' autorizzazione (anche nei casi in cui quest' ultima avvenga in relazione a operazioni
straordinarie) devono essere presentate in formato cartaceo all' ufficio territoriale competente. Gli utenti
del servizio telematico devono inviare online i dati contenuti nel modello di dichiarazione in conformità
delle specifiche tecniche per la trasmissione, contenute nell' allegato B al provvedimento. Sito agenzia
Entrate ­ 14 novembre 2014 «Il Sole 24 Ore» 15 novembre 2014 Concessioni governative Risoluzione
agenzia Entrate 27 novembre 2014, n. 105/E Licenza di pesca professionale marittima ­ Tassa sulle
concessioni governative . Chiarimenti in merito alla tassa sulle concessioni governative per il rilascio
della licenza di pesca professionale marittima e, in particolare, sull' individuazione del momento
impositivo. Posto quanto previsto dall' articolo 8 della tariffa del Dpr 641/1972 [CFF 1 3648], le Entrate
precisano che tale tassa, corrisposta per il rilascio della licenza di pesca, non dev' essere nuovamente
assolta fino al momento della naturale scadenza del titolo abilitativo, salvo che non si verifichi una
ipotesi di mutamento sostanziale dello stesso. Ciò in quanto la tassa sulle concessioni governative,
corrisposta a norma del citato articolo 8, non ha una propria validità, ma segue la validità della licenza
per la cui emanazione è stata pagata. In particolare, secondo quanto stabilito dall' articolo 2, comma 2,
del Dpr 641/1972 [CFF 1 3602] e chiarito nella risoluzione 391/E/2008, il presupposto applicativo della
tassa sorge nel momento in cui si rende necessario rinnovare il titolo amministrativo poiché il
precedente non è più valido. Pertanto, nel caso in cui, a seguito della richiesta di rinnovo della licenza di
pesca, sia rilasciata al richiedente l' attestazione provvisoria, in attesa della definitiva emanazione della
licenza di pesca, è dovuta comunque la tassa sulle concessioni governative. La tassa, tuttavia, non
dovrà essere nuovamente versata al momento del rilascio della licenza, in quanto copre anche il
periodo di utilizzo dell' attestazione provvisoria. «Il Sole 24 Ore» 28 novembre 2014 Imposte dirette
Decreto presidente della Repubblica 17 novembre 2014, n. 172 Otto per mille dell' Irpef ­ Utilizzazione
della quota ­ Criteri e procedure. Il decreto contiene il regolamento recante le modifiche e le integrazioni
agli articoli 2, 2­bis, 3, 5, 6, 8 e 8­ter del Dpr 76/1998, in materia di criteri e procedure per l' utilizzazione
della quota dell' otto per mille dell' Irpef devoluta alla diretta gestione statale. In merito alle disposizioni
transitorie, si prevede che per il 2014 la scadenza per la presentazione delle istanze per la concessione
del contributo a valere sulla suddetta quota, in base all' articolo 6, comma 2 ,del Dpr 76/1998, sia
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
20
8 dicembre 2014
Pagina 4
<­­ Segue
Il Sole 24 Ore
Enti locali
differita al prossimo 15 dicembre limitatamente agli interventi per la ristrutturazione, il miglioramento, la
messa in sicurezza, l' adeguamento antisismico e l' efficientamento energetico degli immobili di
proprietà pubblica adibiti a uso scolastico di proprietà dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo
edifici di culto di cui all' articolo 56 della legge 222/1985. «Gazzetta Ufficiale» 26 novembre 2014, n. 275
Risoluzione agenzia Entrate 19 novembre 2014, n. 101/E Partecipazione a Oicr ­ Obblighi del sostituto
d' imposta ­ Regime del risparmio amministrato. L' agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti riguardo
agli obblighi di sostituzione d' imposta ex articolo 26­quinquies, commi 1 e 3 del Dpr 600/1973 [CFF?2
6326d], a carico delle società di gestione del risparmio (Sgr) sui redditi di capitale derivanti dalla
partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) istituiti in Italia e in
Lussemburgo, diversi dagli Oicr immobiliari, e riguardo all' applicazione, da parte delle stesse Sgr, del
regime di risparmio amministrato (articolo 6 del Dlgs 461/1997 [CFF 2?5648]) sui redditi diversi
realizzati tramite cessione a titolo oneroso di quote o azioni degli stessi organismi. In particolare, per
quanto riguarda i proventi periodici e gli altri proventi erogati per effetto del rimborso (anche parziale)
delle quote e della liquidazione, il sostituto d' imposta che deve applicare la ritenuta di cui al citato
articolo 26­quinquies, comma 1, del Dpr 600/1973 è l' emittente delle quote, ossia la Sgr. Nell' ipotesi di
cessione a titolo oneroso delle quote, il sostituto d' imposta sui relativi redditi di capitale è la Sgr nel
caso in cui sia stata incaricata della cessione dal contribuente, oppure l' intermediario che abbia
ricevuto tale incarico. Laddove la cessione sia avvenuta senza l' intervento di tali soggetti, il contribuente
non esercente attività d' impresa è tenuto all' autoliquidazione dell' imposta sostitutiva nel quadro RM
della dichiarazione annuale dei redditi, nella misura della ritenuta a titolo d' imposta che avrebbe
applicato il sostituto, e deve compilare il quadro RT per fruire delle eventuali minusvalenze realizzate.
Per le cessioni di quote al portatore di valore pari o superiore a 1.000 euro per le quali è obbligatorio l'
intervento dell' intermediario, così come nel caso in cui il contribuente attribuisca l' incarico alla
cessione, resta fermo che l' intermediario interessato (compresa la Sgr) applica la ritenuta di cui al
citato articolo 26­quinquies. Il soggetto che deve applicare il regime del risparmio amministrato
(compreso l' adempimento del rilascio della certificazione delle eventuali minusvalenze) è l'
intermediario presso cui le quote sono in custodia, amministrazione, deposito o gestione o in altro
stabile rapporto anche non formalizzato, vale a dire la Sgr nel caso di collocamento diretto delle quote,
oppure l' intermediario collocatore. «Il Sole­24 Ore» 20 novembre 2014 Modello TR, le possibilità di
modifica Iva Risoluzione agenzia Entrate 11 novembre 2014, n. 99/E Crediti Iva ­ Rimborsi ­
Chiarimenti. In merito alla facoltà di modificare la scelta di utilizzo dell' eccedenza di credito Iva
trimestrale tramite la presentazione del modello TR, l' agenzia delle Entrate precisa che la facoltà di
rettificare il modello, presentato in modo valido e tempestivo ex articolo 8 del Dpr 542/1999 [CFF 1
1702o], dev' essere concessa anche una volta decorso il termine ultimo di presentazione della
«correttiva nei termini», ossia l' ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. In
particolare, il contribuente può variare la scelta operata anche oltre i termini di presentazione del
modello TR, chiedendo l' utilizzo in compensazione della somma già richiesta a rimborso, previa
verifica con l' ufficio territorialmente competente che non sia già stata conclusa la fase istruttoria e non
sia stata validata la disposizione di pagamento. Nel caso di avvenuta validazione della disposizione di
pagamento, la rettifica non è consentita. Inoltre, è precisato che la modifica della scelta da
compensazione a rimborso può essere effettuata a condizione che il credito non sia stato utilizzato in
compensazione. Si evidenzia, inoltre, che, comunque, la modifica della modalità di utilizzo del credito,
effettuata presentando un nuovo modello TR, deve successivamente trovare una corretta esposizione
nella dichiarazione annuale Iva; pertanto, la rettifica del modello non può essere esercitata dopo la data
di presentazione della stessa dichiarazione. Riguardo, invece, al caso in cui sia utilizzata in
compensazione l' eccedenza di credito Iva infrannuale già chiesta a rimborso, senza avere previamente
operato la rettifica dell' istanza, si ritiene che si verifichi il caso di indebito utilizzo di somme in
compensazione, violazione sanzionabile in base all' articolo 13 del Dlgs 471/1997 [CFF 1 1628]. È, in
ogni caso, riconosciuta la possibilità per il contribuente di avvalersi, qualora ne ricorrano i presupposti,
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
21
8 dicembre 2014
Pagina 4
<­­ Segue
Il Sole 24 Ore
Enti locali
del ravvedimento operoso. «Il Sole­24 Ore» 12 novembre 2014 Riscossione Risoluzione agenzia
Entrate 6 novembre 2014, n. 96/E Imposta sostitutiva sui redditi diversi ­ Ridenominazione dei codici
tributo. A seguito della reintroduzione (da parte dell' articolo 3, commi 15 e 16, del Dl 66/2014,
convertito con modifiche dalla legge 89/2014) della possibilità per i contribuenti di affrancare i valori
degli strumenti finanziari, posseduti al di fuori dell' esercizio di impresa commerciale alla data del 30
giugno 2014 ,mediante l' esercizio di una opzione per l' applicazione di un' imposta sostitutiva sui redditi
diversi, maturati fino alla medesima data, sono stati rinominati i codici tributo 1133, «Imposta sostitutiva
sui redditi diversi di cui all' articolo 67, comma 1, lettera da c­bis) a c­quinquies) del Tuir a seguito dell'
opzione per l' affrancamento ­ articolo 3, commi 15 e 16 del Dl 66/2014 ­ regime dichiarativo», e 1135,
«Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all' articolo 67, comma 1, lettere da c­bis) a c­quinquies) del
Tuir a seguito dell' opzione per l' affrancamento ­ articolo 3, commi 15 e 16 del Dl 66/2014 ­ regime
amministrato». «Il Sole­24 Ore» 14 novembre 2014 Comunicato stampa Mef 12 novembre 2014, n. 255
Eventi alluvionali di ottobre 2014 ­ Sostituti d' imposta ­ Sanzioni. Le Entrate potranno decidere di non
applicare sanzioni nei confronti dei sostituti d' imposta che operano nelle zone colpite dall' alluvione che
si è verificata tra il 10 e il 14 ottobre 2014 e che hanno versato in ritardo le ritenute. Si ricorda che il Dm
20 ottobre 2014 ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari
nelle zone colpite dall' alluvione di ottobre 2014 che ha interessato la Liguria, il Piemonte, l' Emilia
Romagna, la Toscana, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, escludendo da tale sospensione le ritenute
che devono essere operate e versate dai sostituti d' imposta. In caso di impossibilità dei sostituti a
effettuare i versamenti delle ritenute alla scadenza prevista per il mese di ottobre, a causa dei disagi
procurati dal maltempo a ridosso della medesima scadenza, l' agenzia delle Entrate valuterà la
possibilità di non applicare le sanzioni a tali sostituti, in applicazione di quanto disposto dall' articolo 6,
comma 5 del Dlgs 472/1997 [CFF 2 9469]. «Il Sole­24 Ore» 13 novembre 2014.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
22
8 dicembre 2014
Pagina 5
Il Sole 24 Ore
Enti locali
Dal provvedimento appena approvato un' opportunità per i contribuenti più a rischio di
contestazioni.
La disclosure punta anche all' Italia
Si possono regolarizzare contanti, preziosi, immobili e altri beni «domestici»
Voluntary disclosure non solo dai paradisi fiscali. La legge
sull' emersione e il rientro dei capitali dall' estero appena
approvata dal?Parlamento prevede anche una procedura per
sanare l' evasione di redditi con cui sono stati formati capitali
non esportati oltreconfine. L' emersione riguarda contanti
(anche detenuti nelle cassette di sicurezza) immobili
«fantasma», beni ereditati e non riportati in successione. L'
adeguamento in ambito nazionale può completare l' iter per il
rientro dall' estero.
Valerio Vallefuoco pagina 5 La legge sull' emersione e il
rientro dei capitali dall' estero approvata dal Parlamento la
scorsa settimana (la voluntary disclosure ) prevede anche
una procedura di collaborazione volontaria «nazionale».
C' è la possibilità di sanare, con la nuova procedura, anche l'
evasione di redditi con cui siano stati formati capitali non
esportati all' estero:?ad esempio, quelli detenuti nelle
cassette di sicurezza.
Le riflessioni che sin da subito devono fare i contribuenti e i
loro consulenti che vogliono far emergere delle attività non
dichiarate in Italia sono le reali motivazioni sottese all' uso del
nuovo strumento.
Innanzitutto, se lo stesso contribuente ha deciso di aderire
alla procedura di rientro dei capitali dall' estero, deve valutare
il pericolo di decadere dagli effetti favorevoli della voluntary
disclosure .
La normativa prevede infatti ­ anche se non manca qualche
opinione diversa ­ che la collaborazione sia completa; quindi,
in caso di successivo accertamento, il contribuente potrebbe
subire la revoca e il disconoscimento degli effetti favorevoli
della procedura già azionata per i capitali all' estero che
ormai però ha dichiarato.
Non mancherà infatti qualche soggetto che, nel clima di
incertezza precedente all' approvazione della nuova norma
sul rientro dei capitali, avrà prelevato ingenti somme dal suo
conto corrente estero nell' errata convinzione che la chiusura
del conto o i prelievi non siano poi riportati a tassazione una
volta scoperti dall' amministrazione.
Peraltro, proprio la collaborazione volontaria si presta a
essere l' unico strumento lecito per sanare tali prelievi magari
detenuti in cassette di sicurezza o nelle case di questi contribuenti. Infatti, se i prelievi sono compatibili
con le somme da dichiarare, si potrà chiedere all' amministrazione di riconoscere che le somme siano
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
23
8 dicembre 2014
Pagina 5
<­­ Segue
Il Sole 24 Ore
Enti locali
riconducibili ai capitali dichiarati.
Anche per le cassette di sicurezza detenute in Italia il cui contenuto non è stato dichiarato al momento
della successione ereditaria, questo strumento appare l' unico utilizzabile per evitare gravose sanzioni e
la sottoposizione a integrale tassazione ordinaria.
Si può ipotizzare anche l' utilizzo dello strumento per far emergere mobili e immobili non registrati (le
cosiddette case fantasma non registrate al catasto): questi beni possono infatti essere significativi di
redditi nascosti. Com' è noto, peraltro, l' uso del contante per pagamenti non può superare mille euro e
ci sono specifiche segnalazioni in caso di utilizzo anomalo e ripetuto nonché frazionato di contante per
tutti gli operatori commerciali, non solo per le banche. I mezzi di cui dispone l' Amministrazione
finanziaria sono tali e tanti che a oggi, più di qualche tempo fa, è impossibile pensare di sfuggire allo
studio incrociato delle banche dati di cui il Fisco dispone.
L' istituzione dell' archivio dei rapporti finanziari, come sezione dell' Anagrafe tributaria, con procedure
esclusivamente telematiche, rappresenta infatti un grande strumento di indagine per l' amministrazione,
dal momento che è ormai possibile confrontare le dichiarazioni dei contribuenti, anche passate, con i
loro conti correnti e con tutte le operazioni di acquisto, vendita e spese effettuate da loro, dai loro
familiari e dai soggetti da loro delegati.
Spesso, peraltro, prima della decadenza dell' ultimo anno di accertamento, partono richieste di
informazioni e giustificazione da parte del Fisco dalle quali scaturiscono accertamenti su tutte le
annualità precedenti e sulle successive, perché si superano le soglie di rilevanza penale.
Anche il moltiplicarsi delle segnalazioni antiriciclaggio è un patrimonio informativo per l'
amministrazione tale da far scaturire numerosi accertamenti fiscali.
Quindi, chi è consapevole che i movimenti dei propri conti correnti, negli ultimi cinque anni, non sono
coerenti con le dichiarazioni presentate, avrà un motivo in più per riflettere sull' opportunità di aderire
alla nuova procedura.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Pagina a cura di Valerio Vallefuoco.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
24
8 dicembre 2014
Pagina 5
Il Sole 24 Ore
Enti locali
Una finestra utilizzabile anche dalle società
Possono avvalersi della procedura di
collaborazione volontaria per sanare le
violazioni degli obblighi di dichiarazione
commesse fino al 30 settembre 2014 anche
contribuenti diversi da quelli sottoposti al
monitoraggio fiscale e quelli destinatari degli
obblighi dichiarativi ivi previsti che abbiano
adempiuto correttamente. La formulazione
della legge estende alle società di capitali la
procedura e introduce (si veda l' altro articolo)
la possibilità di sanare anche l' evasione di
redditi con cui siano stati formati capitali non
esportati all' estero.
I contribuenti interessati dovranno presentare,
con le modalità previste da un provvedimento
ad hoc del direttore dell' agenzia delle Entrate
(le bozze per la pubblica consultazione sono
già disponibili sul sito dell' Agenzia), un'
istanza di accesso alla procedura di
collaborazione volontaria, fornendo
spontaneamente all' Amministrazione
finanziaria i documenti e le informazioni per
determinare i maggiori imponibili delle
imposte sui redditi e delle relative addizionali,
delle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi, dell' Irap, dei contributi previdenziali,
dell' Iva e delle ritenute, per tutti i periodi d' imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta,
non sono scaduti i termini per l' accertamento.
Dovranno poi essere versate le somme dovute in base un invito a comparire dell' Agenzia, ovvero in
base all' accertamento con adesione.
Tra i punti di forza di questo provvedimento meritano di essere sottolineati: la riduzione di un quarto
delle sanzioni amministrative; la previsione per chi aderisce, dell' applicazione delle stesse cause di
non punibilità previste per chi si avvale della voluntary disclosure per capitali detenuti all' estero (si
vedano le schede).
Da questa situazione di non punibilità potrebbe scaturire anche l' effetto del mancato raddoppio dei
termini di accertamento. Secondo alcuni pareri costituzionalmente orientati, l' amministrazione non
potrebbe valersi strumentalmente della comunicazione di reato al solo fine di poter accertare le
annualità ordinariamente prescritte.
Secondo altri orientamenti, invece, il mancato raddoppio dei termini deriva dalla prescrizione ordinaria
dei reati tributari medio tempore maturata e dalla mancata tempestiva comunicazione di reato. Quest'
ultimo orientamento è stato peraltro recepito nella legge delega fiscale (art. 8, c. 2).
Da ultimo si segnala che la voluntary nazionale evita al contribuente di incorrere nel nuovo reato di
autoriclaggio (648 1 ter c.p.c) oltre che ovviamente quello di riciclaggio (648 bis c.p.) e di utilizzo di
denaro di provenienza illecita (648 quater c.p.). Tale esclusione di punibilità si estende sia alle società
che sarebbero ormai passibili di ulteriori sanzioni dato l' inserimento di tale nuovo reato nell' elenco dei
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
25
8 dicembre 2014
Pagina 5
<­­ Segue
Il Sole 24 Ore
Enti locali
reati presupposto del dlgs 231/01 che agli eventuali soggetti concorrenti mettendo in salvo il
contribuente dalla conseguente confisca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
26
8 dicembre 2014
Pagina 5
Il Sole 24 Ore
Enti locali
Martedì 16 Addizionale Irpef Ultima rata conguagli
2012
M a r t e d ì 1 6 Addizionale Irpef U l t i m a r a t a
conguagli 2012 Entro oggi i datori di lavoro
devono versare l' ultima rata dell' addizionale
regionale Irpef trattenuta ai dipendenti in sede
di operazioni di conguaglio di fine 2013. Per i
redditi di lavoro dipendente e assimilati, l'
addizionale regionale all' Irpef è determinata
dai sostituti d' imposta all' atto di effettuazione
delle operazioni di conguaglio. Per l'
addizionale provinciale e comunale, se dovute,
valgono le stesse regole previste per la
regionale. Riferimenti normativi Articoli 17, 18
e 19, Dlgs 9 luglio 1997, n. 241 . Articolo 50,
Dlgs 446 del 15 dicembre 1997. Articolo 1,
Dlgs 360 del 28 settembre 1998. Circolare
247/E del 29 dicembre 1999, paragrafo 1.10.
Assistenza fiscale Datori di lavoro Versamento
acconto Irpef t r a t t e n u t o i n n o v e m b r e a i
"percipienti­sostituiti". Scade il termine per i
datori di lavoro che effettuano l' assistenza
fiscale per versare la seconda o unica rata, a
titolo di acconto Irpef dovuta dai dipendenti,
collaboratori o pensionati, trattenuta dalle
retribuzioni, dai compensi o dalle pensioni
corrisposte in novembre. Riferimenti normativi
Articolo 19, Dm164 del 31 maggio 1999.
Circolare 31/E del 23 marzo 2001.
Associazioni sportive dilettantistiche
Versamento ritenute Ultimo giorno per società e associazioni sportive dilettantistiche per versare
ritenute d' imposta sui compensi erogati nel mese precedente. Riferimenti normativi Articoli 17, 18 e 19,
Dlgs 9 luglio 1997, n. 241 . Articolo 37, legge 342 del 21 novembre 2000. Condomìni Versamento
ritenuta del 4% Scade il termine per i condomini che devono versare ritenuta d' acconto del 4% operata
alle imprese per i corrispettivi pagati nel mese di novembre in relazione a contratti di appalto .
Riferimenti normativi Articolo 25­ter, Dpr 29 settembre 1973, n. 600. Articoli 17, 18 e 19, Dlgs 9 luglio
1997, n. 241. Articolo 25, Dl 31 maggio 2010, n. 78. Circolare 40/E del 28 luglio 2010. Enti pubblici
Versamento ritenute Ultimo giorno per versare le ritenute operate nel mese precedente da parte degli
enti pubblici. Riferimenti normativi Articolo 3, secondo comma, lettera h­bis), Dpr 602/73. Legge 29
ottobre 1984, n. 720. Articolo 18, Dlgs 9 luglio 1997, n. 241. Imposta sugli intrattenimenti Versamento
mese precedente (F24) Ultimo giorno per gli esercenti attività da intrattenimento che svolgono l' attività
in modo continuativo per eseguire il versamento relativo al mese precedente con il modello F24.
Riferimenti normativi Articoli 17, 18 e 19, Dlgs 9 luglio 1997, n. 241. Articolo 6, Dpr 544 del 30 dicembre
1999. Circolare 165/E del 7 settembre 2000. Imu Versamento a saldo 2014 Ultimo giorno per versare la
seconda e ultima rata a saldo dell' imposta municipale sugli immobili (Imu) per il 2014. Il versamento
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
27
8 dicembre 2014
Pagina 5
<­­ Segue
Il Sole 24 Ore
Enti locali
può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente. Riferimenti normativi Articoli 8, 9 e 13,
Dlgs 14 marzo 2011. Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504. Articolo 13, comma 11, Dl 6 dicembre 2011, n.
201. Risoluzione 35/E del 12 aprile 2012. Irap Acconto mensile delle amministrazioni dello Stato Gli
organi, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici, devono versare entro oggi l' acconto mensile
Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente. Riferimenti
normativi Articolo 18, Dlgs9 luglio 1997, n. 241. Articolo 3, comma 1, e 10­bis, Dlgs 15 dicembre 1997,
n. 446. Articolo 30, comma 5,Dlgs446/97. Articolo 2, comma 1, Dm 421 del 2 novembre 1998. Iva
Contribuenti mensili Entro il 16 di ciascun mese il contribuente Iva mensile determina la differenza tra l'
Iva esigibile nel mese precedente, risultante dalle operazioni attive registrate o da registrare, e l' Iva
detraibile risultante dagli acquisti registrati. Entro lo stesso giorno deve essere versata la differenza.
Riferimenti normativi Articoli 17 e 18, Dlgs 9 luglio 1997, n. 241. Articolo 1, Dpr 23 marzo 1998, n. 100.
Dichiarazioni d' intento ricevute Ultimo giorno per presentare la comunicazione relativa alle dichiarazioni
d' intento ricevute nel mese precedente, per i contribuenti mensili. Riferimenti normativi Articolo 1,
comma 1, lettera c), Dl 746/83. Articolo 1, comma 381, legge 30 dicembre 2004, n. 311, Finanziaria
2005. Articolo 2, comma 4, Dl 16 del 2 marzo 2012. Poste o Banche Ritenuta del 4% sui bonifici del 36,
50, 55 o 65% Entro oggi le banche e le Poste Italiane devono effettuare il versamento con il modello F24
delle ritenute del 4% operate nel mese precedente sui bonifici del 36, 50, 55 o 65%. Le banche e le
Poste operano la ritenuta del 4% a titolo di acconto dell' imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con
obbligo di rivalsa, all' atto dell' accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per
beneficiare del 36% o 50% in relazione alle spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, o del
55% o 65% in relazione alle spese per interventi di risparmio energetico, o per altri lavori, cosiddetti
"ecobonus". Riferimenti normativi: Articolo 25, Dl 31 maggio 2010, n. 78. Articolo 17, Dlgs 9 luglio 1997,
n. 241. Articolo 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449. Articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, legge 27
dicembre 2006, n. 296. Risoluzione 65/E del 30 giugno 2010. Ritenute Mese di novembre Entro oggi
devono essere versate le ritenute operate nel mese precedente su: redditi di lavoro dipendente e
assimilati; compensi di lavoro autonomo e sulle provvigioni ad agenti e rappresentanti di commercio;
redditi di capitale e assimilati; compensi per la perdita dell' avviamento commerciale; premi e contributi
corrisposti dall' Unire e dalla Fise; premi per l' allevamento equino; riscatto assicurazione vita; premi e
altre vincite; contributi degli enti pubblici ad imprese; redditi derivanti dall' utilizzazione di marchi e
opere dell' ingegno. Riferimenti normativi Articolo 23 e seguenti, Dpr 600/1973. Articoli 17, 18 e 19, Dlgs
9 luglio 1997, n. 241. Unico 2014 Persone fisiche decedute dopo il 16 febbraio 2014 Scade il termine
per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi 2013, modello Unico 2014, che devono eseguire gli
eredi di persone decedute dopo il 16 febbraio 2014. Per tali persone, i termini ordinari sono prorogati di
sei mesi. Il termine per il versamento delle imposte scade perciò il 16 dicembre 2014 (dal 16 giugno
2014). I contribuenti possono anche versare le somme dovute con l' aumento dello 0,40% entro il 15
gennaio 2015. Riferimenti normativi Articolo 65, terzo comma, Dpr 600/73. Mercoledì 17 Ravvedimento
breve Tributi omessi scaduti il 17 novembre 2014 Scade il termine per i contribuenti che intendono
fruire del ravvedimento "breve", cioè entro i trenta giorni dalla scadenza, per sanare omessi versamenti
di tributi in scadenza al 17 novembre 2014 (il 16, di scadenza, era domenica). Con lo stesso modello
F24 vanno versate le somme dovute, più la sanzione del 3%, e gli interessi dell' 1% annuo per i giorni
dal 18 novembre 2014 fino al giorno di pagamento compreso . Riferimenti normativi Articoli 17, 18 e 19,
Dlgs 9 luglio 1997, n. 241. Articolo 13, Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472. Risoluzione 109/E del 22 maggio
2007. Ravvedimento sprint Tributi scaduti il 17 novembre 2014, pagati entro il 1° dicembre I contribuenti
che hanno "saltato" l' appuntamento con i versamenti, in scadenza il 17 novembre 2014 (il 16, di
scadenza, era domenica), ma che hanno pagato solo le imposte, nel periodo dal 18 novembre fino al 1°
dicembre 2014, possono avvalersi del ravvedimento "sprint". La sanzione varia dallo 0,2% per un giorno
di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo. Nel calcolo delle somme da pagare, oltre alle sanzioni,
occorre anche considerare gli interessi dovuti nella misura dell' 1% annuo. Riferimenti normativi:
Articolo 23, comma 31, Dl 6 luglio 2011, n. 98. Articolo 13, Dlgs 471/1997. Articolo 13, Dlgs 472/1997.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
28
8 dicembre 2014
Pagina 5
<­­ Segue
Il Sole 24 Ore
Enti locali
Circolare 41/E del 5 agosto 2011. Giovedì 18 770 semplificato o ordinario Presentazione tardiva del
modello 770/2014 Scade il termine per i contribuenti che, non avendo presentato il modello 770/2014
semplificato o ordinario entro il 19 settembre 2014, lo presentano tardivamente. La dichiarazione
presentata con ritardo non superiore a 90 giorni può essere regolarizzata, eseguendo spontaneamente,
entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione ridotta di 25 euro (un decimo di 258 euro, con
troncamento dei decimali), ferma restando l' applicazione delle sanzioni per eventuali violazioni per il
tardivo o omesso pagamento delle ritenute. Riferimenti normativi Articolo 4, Dpr 22 luglio 1998, n. 322.
Articolo 2, Dlga 18 dicembre 1997, n. 471. Articolo 13, Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471. Lunedì 22 (slitta
da sabato 20) Imposta sulle assicurazioni Versamento mensile Entro oggi deve essere versata l'
imposta sui premi e accessori incassati nel mese di novembre 2014 nonché gli eventuali conguagli dell'
imposta dovuta sui premi e accessori incassati in ottobre 2014. Riferimenti normativi Articolo 9, legge
1216/61. Lunedì 29 (slitta da giovedì 25) Operazioni intracomunitarie Elenchi Intrastat di novembre
Entro oggi devono essere presentati agli uffici doganali o alle Entrate esclusivamente per via telematica
gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente da parte dei
soggetti tenuti agli adempimenti mensili. Riferimenti normativi Articolo 7­ter, comma 2, lettere b) e c),
decreto Iva, Dpr 633/1972. Articolo 17, secondo comma, decreto Iva, Dpr 633/1972. Dlgs 11 febbraio
2010, n. 18. Articolo 3, comma 2, legge 212 del 27 luglio 2000. Lunedì 29 (slitta da sabato 27) Iva
Acconto 2014 Scade il termine per versare l' acconto Iva per il 2014. Acconto non dovuto se di
ammontare inferiore a 103,29 euro. I contribuenti Iva che lo versano scomputano l' importo dal debito d'
imposta relativo: al mese di dicembre 2014, se contribuente mensile; al quarto trimestre 2014, se
contribuente trimestrale "particolare" di cui all' articolo 74 del Dpr 633/72; alla dichiarazione annuale
2014, se contribuente trimestrale normale. Riferimenti normativi Articolo 6, comma 4, legge 405/90.
Articolo 74 del Dpr 633/72. Lunedì 29 Ravvedimento Unico 2014, Irap 2014, Iva 2014 Presentazione
entro 90 giorni. Scade oggi il termine per i contribuenti che, essendosi dimenticati di presentare Unico
2014, Irap 2014, Iva 2014, in scadenza ordinaria al 30 settembre 2014, intendono valersi del
ravvedimento. Per i contribuenti che presentano Unico in ritardo, ma entro 90 giorni dalla scadenza,
sono applicabili tante distinte sanzioni per ogni dichiarazione compresa nella dichiarazione unificata.
Per la tardiva presentazione delle dichiarazioni, tenuto conto che la sanzione applicabile è di 258 euro
per ciascuna dichiarazione, ha diritto alla riduzione a un decimo del minimo di ciascuna sanzione. Deve
quindi la sanzione minima di 25 euro (un decimo arrotondato di 258 euro, con troncamento dei decimali)
per ogni dichiarazione tardiva. Riferimenti normativi Articolo 4, Dpr 22 luglio 1998, n. 322. Articoli 2, 13
e 14, Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471. Articolo 13, Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472. Martedì 30 Locazioni
Imposta di registro Scade il termine per la registrare e pagare l' imposta in banca, all' agente della
riscossione o alla posta, per i contratti di locazione soggetti a imposta di registro che hanno avuto inizio
con il primo dicembre 2014. Scade anche il termine per pagare l' imposta sui rinnovi scaduti a fine
novembre. L' adempimento non riguarda i contratti di locazione di abitazione e pertinenze per i quali il
locatore ha esercitato opzione per la cedolare secca o tassa piatta. Riferimenti normativi Articolo 17,
Dpr 26 aprile 1986, n. 131. Dlgs 9 luglio 1997, n. 237. Dlgs 14 marzo 2011, n. 23. Circolare 1° giugno
2011, n. 26/E. Ravvedimento sprint Tributi scaduti il 16 dicembre 2014 Chi ha "saltato" l' appuntamento
con i versamenti, in scadenza il 16 dicembre 2014, a partire dal 17 dicembre fino al 30 dicembre 2014,
ha la possibilità di avvalersi del ravvedimento "sprint", che può essere effettuato entro i 14 giorni
successivi alla scadenza del termine. Con ravvedimento "sprint", la sanzione varia dallo 0,2% per un
giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo. Nel calcolo dei pagamenti, per imposte e
sanzioni, vanno considerati gli interessi dovuti dell' 1% annuo. Riferimenti normativi: Articolo 23, comma
31, Dl 6 luglio 2011, n. 98. Articolo 13, Dlgs 471/1997. Articolo 13, Dlgs 472/1997. Circolare 41/E del 5
agosto 2011. Mercoledì 31 Attività di intrattenimento Opzione per l' Iva normale. Scade il termine per
imprese esercenti attività di intrattenimento che intendono optare per l' applicazione dell' Iva nei modi
ordinari. L' opzione ha effetto fino a quando non è revocata e, comunque, per almeno un quinquennio.
Riferimenti normativi Articolo 74, comma 6, del Dpr 633/72. Black list Comunicazioni per il mese di
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
29
8 dicembre 2014
Pagina 5
<­­ Segue
Il Sole 24 Ore
Enti locali
novembre Scade il termine per la trasmissione telematica delle comunicazioni per novembre degli
elenchi clienti e fornitori di black list. Riferimenti: Dm 27 luglio 2010. Dm 5 agosto 2010. Circolare 53/E
del 2010. Bollo Pagamento in modo virtuale sesta rata 2014 I soggetti autorizzati al pagamento dell'
imposta di bollo in modo virtuale devono versare entro oggi la sesta rata bimestrale, in base alla
dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2014. Riferimenti normativi Articolo 15, Dpr 642/1972.
Contabilità tenuta con sistemi meccanografici Stampa scritture Scade oggi il termine per stampare su
carta i libri contabili dei contribuenti che hanno presentato in via telematica la dichiarazione unificata,
modello Unico 2014, in scadenza al 30 settembre 2014. Riferimenti normativi Articolo 7, comma 4­ter,
Dl 10 giugno 1994, n. 357. Articolo 1, comma 161, Imprese Scheda carburanti Rilevazione dei
chilometri. I soggetti che usano i mezzi di trasporto nell' esercizio di impresa devono rilevare alla fine
del mese o del trimestre il numero complessivo dei chilometri da riportare nella scheda carburanti,
mensile o trimestrale. Riferimenti normativi Articolo 4, Dpr 444/1997. Iva Autofattura per acquisti
intracomunitari Ultimo giorno per emettere autofattura nel caso di acquisti intracomunitari fatti in ottobre
per i quali l' operatore non ha emesso fattura entro novembre. Riferimenti normativi Articolo 46, comma
5, Dl 331/93, convertito nella legge 427/93. Articolo 2, comma 1, lettera e, n. 3, Dlgs 11 febbraio 2010, n.
18. Annotazione fatture intracomunitarie Le fatture per acquisti intracomunitari devono essere annotate
nel registro acquisti e in quello delle vendite entro il mese di ricevimento, oppure dopo, ma comunque
entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento allo stesso mese. Riferimenti normativi Articolo 47,
comma 1, Dl 331/93. Trasporti pubblici urbani di persone Ultimo giorno per annotare nel registro di cui
all' articolo 39 del Dpr 633/72 le provvigioni di novembre liquidate ai rivenditori autorizzati, da fatturare
entro il 5 gennaio 2015. Riferimenti normativi Articoli 2 e 3, Dm 5 maggio 1980. Iva Enti non commerciali
Dichiarazione e versamento per acquisti intracomunitari Entro oggi i soggetti di cui all' articolo 4, quarto
comma, del Dpr 633/72 ­ enti non commerciali, associazioni o altre organizzazioni non commerciali ­
non soggetti passivi ai fini Iva, devono presentare dichiarazione degli acquisti intracomunitari per i quali
è dovuta l' Iva, registrati con riferimento al secondo mese precedente, ed effettuare il pagamento dell'
Iva relativa. Riferimenti normativi Articolo 4, quarto comma, Dpr 633/72. Articolo 49, comma 1, Dl
331/93. Articolo 2, comma 1, lettera g, Dlgs 11 febbraio 2010, n. 18. Articolo 1, legge 24 dicembre 2012,
n. 228. Consolidato fiscale mondiale Le società con esercizio coincidente con l' anno solare che
intendono esercitare l' opzione per il consolidato mondiale, per il periodo d' imposta 2014 e seguenti,
devono presentare interpello all' agenzia delle Entrate. Riferimenti normativi Articoli 130 e 132 del Testo
unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/86. Opzione per la trasparenza fiscale. Le società con esercizio
coincidente con l' anno solare che intendano esercitare opzione per la trasparenza fiscale, per il periodo
d' imposta 2014 e seguenti (triennio 2014­2016), devono comunicarla all' Amministrazione finanziaria.
Riferimenti normativi Articoli 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/86.
Provvedimento del 4 agosto 2004. Ravvedimento sprint e breve Sanatoria secondo acconto per il 2014.
Doppio ravvedimento in pista mercoledì 31 dicembre. In agenda il ravvedimento "breve", cioè entro i
trenta giorni dalla scadenza, per sanare gli omessi versamenti di tributi che erano in scadenza al 1°
dicembre 2014 (il 30 novembre, di scadenza, era domenica). Questo ravvedimento "breve" può
riguardare persone fisiche e società di persone che hanno omesso il secondo acconto per il 2014 delle
imposte sui redditi, dell' Irap o della cedolare secca, in scadenza il 1° dicembre. Chi si ravvede deve
versare con lo stesso modello F24 le somme dovute, più la sanzione del 3%, più gli interessi dell' 1%
annuo per i giorni dal 2 dicembre 2014 fino al giorno di pagamento compreso. Mercoledì 31 dicembre è
anche l' ultimo giorno per i contribuenti che intendono avvalersi del ravvedimento sprint, che hanno
"saltato" l' appuntamento con i versamenti, in scadenza il 1° dicembre 2014, ma hanno pagato solo le
imposte, nel periodo dal 2 dicembre al 15 dicembre 2014. Il ravvedimento "sprint", per sole sanzioni e
interessi, può infatti essere fatto entro 30 giorni nel caso di contribuente che ha pagato le sole imposte,
entro i 14 giorni successivi alla scadenza originaria. Con il ravvedimento "sprint", la sanzione varia dallo
0,2% per ogni giorno di ritardo, fino al 2,80 % per 14 giorni di ritardo. Nel calcolo delle somme da
pagare, oltre alle sanzioni, occorre anche considerare gli interessi dovuti nella misura dell' 1% annuo.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
30
8 dicembre 2014
Pagina 5
<­­ Segue
Il Sole 24 Ore
Enti locali
Riferimenti normativi Articolo 23, comma 31, Dl 6 luglio 2011, n. 98. Articolo 13, Dlgs 471/1997. Articolo
13, Dlgs 472/1997. Risoluzione 109/E del 22 maggio 2007. Circolare 41/E del 5 agosto 2011. Unico
2014 Persone fisiche decedute dopo il 28 febbraio 2014 Scade il termine per presentre alla posta Unico
2014, delle persone fisiche decedute dopo il 28 febbraio 2014. Riferimenti normativi Articolo 65, terzo
comma, Dpr 600/73. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
31
8 dicembre 2014
Pagina 7
Il Sole 24 Ore
Enti locali
Federalismo. Bilancio Antitrust sui ricorsi alla Consulta contro le leggi locali.
Le Regioni «dimenticano» i principi della
concorrenza
La concorrenza non abita in regione. Nello
scrivere le leggi, i parlamentini locali, infatti,
dimenticano spesso di rispettare le dinamiche
del mercato, indulgendo ­ attraverso deroghe,
proroghe, divieti ­ a situazioni di monopolio o
di esclusiva. Il tutto favorito dall' intrico
normativo scaturito dopo la riforma del Titolo V
della Costituzione, che nel 2001 ha rivisto la
ripartizione delle compentenze tra centro e
periferia.
Per questo la Corte costituzionale è
intervenuta più volte per dichiarare illegittime
l e p r e t e s e d e l l e regioni d i l e g i f e r a r e i n
determinati settori. Tra questi, quello della
concorrenza, dove negli ultimi due anni
diverse pronunce della Consulta sono state
originate dalla collaborazione tra Governo e
Antitrust, che ha segnalato a Palazzo Chigi le
leggi regionali lesive della competitività.
Questo è accaduto in 27 casi: con altrettanti
pareri, l' Autorità ha suggerito al Governo di
impugnare davanti alla Corte le normative
regionali. La Presidenza del consiglio ha
accolto i suggerimenti dell' Authority in 16 casi,
13 dei quali sono già arrivati a sentenza,
confermando, in buona parte, i rilievi dell'
Antitrust. Delle 13 pronunce, 9 sono, infatti, di illegittimità costituzionale , 3 hanno dichiarato il ricorso
inammissibile per ragioni processuali e una è di rigetto per erroneità del presupposto interpretativo.
È, dunque, positivo il primo bilancio del canale di comunicazione tra Palazzo Chigi e Antitrust aperto nel
2012 dal decreto Cresci­Italia (Dl n. 1).
L' articolo 4 della manovra varata dal Governo Monti ha come obiettivo quello di promuovere e tutelare
la concorrenza nella pubblica amministrazione e per perseguirlo prevede che la Presidenza del
consiglio raccolga le segnalazioni delle Autorità indipendenti in materia di restrizioni della competitività
e di vincoli al corretto funzionamento dei mercati.
A finire nel mirino dell' Antitrust sono state, in particolare, le leggi regionali che, in barba alle misure di
liberalizzazione adottate negli ultimi anni con le varie manovre anti­crisi, hanno continuato a privilegiare
situazioni di freno alla concorrenza. È il caso dell' orario di chiusura e apertura dei negozi, che con il
decreto Salva­Italia (Dl 201/2011) è stato reso flessibile, facendo inoltre cadere il vincolo di chiusura nei
giorni festivi e infrasettimanali. Misure che sono state, invece, ignorate da diverse leggi regionali. Così
ha fatto, per esempio, la regione Toscana con la Finanziaria per il 2012 ­ la prima normativa a essere
censurata dalla Consulta su richiesta di Palazzo Chigi e dell' Antitrust ­, che aveva imposto vincoli agli
orari dei negozi e reintrodotto la chiusura festiva per i bar.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
32
8 dicembre 2014
Pagina 7
<­­ Segue
Il Sole 24 Ore
Enti locali
Tra le altre, sono finite sotto la lente della Corte anche le disposizioni regionali in materia di aiuti di Stato
­ l' Abruzzo aveva, per esempio, istituito alcuni contributi per valorizzare l' aeroporto senza darne
preventiva comunicazione alla Commissione europea ­ e quelle sull' affidamento di servizi e di ambiti
demaniali o sulla concessione di contributi. La provincia di Bolzano ha, per esempio, subordinato gli
aiuti finanziari alle emittenti radiotelevisive e ai portali informativi online al requisito che avessero la
sede legale a la redazione principale nella provincia.
Vincolo che la Consulta ha dichiarato incostituzionale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
33
8 dicembre 2014
Pagina 7
Il Sole 24 Ore
Enti locali
FISCO Agevolazioni sulla casa
FISCO Agevolazioni sulla casa [4037][350470]
IVA AL 22% PER MATERIALI ACQUISTATI
DAL COMMITTENTE In caso di manutenzione
straordinaria di un bagno ­ con sostituzione di
pavimenti, rivestimenti e sanitari ­ l'
agevolazione fiscale del 50% è fruibile anche
se i materiali vengono fatturati e pagati, con
bonifico, al committente proprietario dell'
appartamento, oppure, per utilizzare i vantaggi
fiscali, i beni devono essere acquistati dal
muratore o dall' idraulico che poi li ingloberà
nella fattura relativa ai lavori? L.T.FIRENZE Il
rifacimento del bagno (comprese le tubature e
il massetto) è definibile come intervento di
manutenzione straordinaria (articolo 3, comma
1, lettera b, del Dpr 380/2001) e, come tale,
fruisce della detrazione del 50 per cento
(articolo 16­bis del Tuir, Dpr 917/1986, articolo
1, comma 139, della legge 147/2013; si veda
anche la guida al 36%­50% su
www.agenziaentrate.it). Nell' ipotesi di
acquisto diretto dei materiali da parte del
committente, la detrazione si applica
ugualmente. Per i sanitari,in caso di acquisto
diretto, l' Iva è al 22 per cento, cosi come per
tutti gli altri materiali, mentre se è l' impresa ad
acquistare i materiali l' Iva per l' appalto del
rifacimento integrale del bagno, compreso l'
acquisto dei sanitari, si applica con l' aliquota del 10 per cento (articolo 2, comma 11, della legge
191/2009; circolare 71/E/2000). In ogni caso, l' Iva, per il committente, rientra tra le spese detraibili ai fini
del 50 per cento. [4038][350379] TASSATIVI I SEI MESI POST RISTRUTTURAZIONE Per un
appartamento comprato a dicembre del 2013 da una impresa che ha effettuato una ristrutturazione
edilizia sull' intero fabbricato, è possibile fruire dell' agevolazione del 50% sul 25% del costo dell'
appartamento, nel limite di 96.000 euro, anche se, per pochi giorni, sono trascorsi più di sei mesi dalla
data di termine dei lavori? Se, prima del rogito, ci fosse stato un preliminare di compravendita
registrato, ci sarebbe differenza? G.P.VERONA La cessione dopo i sei mesi dall' ultimazione dei lavori,
anche se lo "sforamento" è avvenuto per pochi giorni, impedisce l' applicazione dei benefici fiscali. La
detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie (articolo 1, comma 139, della legge 147/2013) si
applica anche alla fattispecie indicata nel comma 3 dell' articolo 16­bis del Tuir (Dpr 917/1986), che
agevola l' acquisto di abitazioni poste in edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione, o da
cooperative edilizie, che provvedano, entro sei mesi dalla fine dei lavori, alla vendita dell' immobile. Il
termine dei sei mesi è tassativo a pena di decadenza, ed è stato inserito nell' articolo 16­bis con l'
assunzione a regime dei benefici fiscali (sino al 2012, in pratica, si avevano ben 18 mesi per vendere il
fabbricato ristrutturato). Per tale fattispecie, la detrazione del 36% "a regime" viene riconosciuta (solo
all' acquirente privato e non all' impresa costruttrice), forfetariamente sul 25% del corrispettivo d'
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
34
8 dicembre 2014
Pagina 7
<­­ Segue
Il Sole 24 Ore
Enti locali
acquisto dell' abitazione, nel limite massimo di 48.000 euro (ora 96.000), a condizione che l' intervento
di recupero abbia interessato l' intero fabbricato. In alternativa, la detrazione del 50 per cento, in
presenza di preliminare registrato, si rende applicabile solo se vi sia stata formale immissione in
possesso dell' abitazione prima del rogito, e a condizione che si provveda alla registrazione del
contratto preliminare e che nella dichiarazione dei redditi siano indicati gli estremi di registrazione del
medesimo preliminare nell' apposito spazio predisposto. In tal caso, la detrazione si applica solo per le
spese sostenute per la ristrutturazione dopo l' immissione in possesso. A cura di Marco Zandonà
Accertamento/Contenzioso [4039][350913] SPESOMETRO, FATTURA PRO QUOTA AI
COINTESTATARI Le istruzioni ministeriali per il cosiddetto Spesometro stabiliscono che, per le fatture
cointestate, le operazioni debbano essere comunicate per ognuno dei cointestatari. Ipotizzando una
fattura emessa da un professionista e intestata a due persone fisiche, l' importo da indicare per ognuno
dei cointestatari sarà pari al totale fatturato o al 50 per cento di esso? M.S.VARESE Come rileva il
lettore, le istruzioni ministeriali indicano che «le operazioni documentate da fatture cointestate devono
essere comunicate per ciascuno dei cointestatari», senza precisare se il corrispettivo vada ripartito tra i
plurimi acquirenti o se, per ciascuno di essi, sia necessario indicare l' importo totale riportato in fattura.
In assenza di indicazioni ufficiali a riguardo, si segnala che la stampa specializzata propende per
ritenere che per ciascun cointestatario vada indicato in autonomo campo record il relativo corrispettivo
pro quota, indicando quale modalità di pagamento «importo frazionato» (si veda «Il Sole 24 Ore» nelle
edizioni del 27 marzo 2014, del 23 ottobre 2013 e del 22 dicembre 2011). A cura di Giorgio Bommarco
[4040][350938] LE POSSIBILI CONSEGUENZE PER DICHIARAZIONI OMESSE Un soggetto ha
omesso di inviare la dichiarazione Unico per gli anni 2008 e 2009. Nel 2013, a seguito di comunicazione
di irregolarità, al fine di ottenere il riconoscimento di un credito dell' anno 2007 che era stato usato in
compensazione nel 2010, l' agenzia delle Entrate ha obbligato il soggetto in questione a effettuare la
dichiarazione omessa per gli anni 2008 e 2009, riportando in tal modo il credito del 2007 al 2008 e al
2009. A oggi, il soggetto non ha ricevuto alcuna sanzione da parte dell' Agenzia. Ove entro il 31
dicembre 2014 non venga notificato alcun atto, si può ritenere prescritta ogni possibile richiesta per
tributi, Inps, sanzioni relativamente all' anno 2008? Oppure la dichiarazione effettuata nel 2013 (per il
2008) ha allungato i termini per l' accertamento? In tal caso, fino a quando? G.G.TREVISO L' invito a
presentare le dichiarazioni omesse era rivolto a dare continuità a un "salto" nel riporto del credito
maturato nel periodo d' imposta 2007, utilizzato in compensazione nel 2010, ma del quale si erano
perse le tracce. Le dichiarazioni omesse nel 2009 e nel 2010 (per il 2008 e il 2009) possono dare luogo
ad accertamenti d' ufficio, da notificare, rispettivamente, entro la fine del 2014 e del 2015 (articolo 43,
comma 2, del Dpr 600 del 1973). A tal fine, è insignificante la data in cui la dichiarazione omessa è stata
presentata tardivamente, e ciò non ha allungato i termini per l' accertamento. Se il soggetto in questione
era tenuto a redigere le scritture contabili (poiché titolare di redditi commerciali, artigianali o
professionali), e visto che egli teme per richieste di non meglio specificati contributi Inps, l' obbligo di
presentare la dichiarazione sussisteva «anche in mancanza di redditi» (articolo 1, comma 1, del Dpr
600/1973). Se non c' erano tributi da pagare, l' omissione è punita con la sanzione minima di 258 euro
(articolo 1 del Dlgs 471 del 1997), che il contravventore può definire pagandola nella misura ridotta a un
terzo (articolo 16, comma 3, del Dlgs 472 del 1997). Se, invece, il lettore non era tenuto alle scritture
contabili, e non aveva redditi imponibili, l' obbligo di presentare la dichiarazione non sussisteva (articolo
1, comma 4, del Dpr 600/1973: «sono esonerati dall' obbligo della dichiarazione... le persone fisiche che
non possiedono alcun reddito, sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili»). Se l'
agenzia delle Entrate ha revocato la comunicazione d' irregolarità riconoscendo il credito, tutto fa
pensare che la questione si sia chiusa in tal modo, e non c' è ragione di aspettarsi gli accertamenti per
le denunce omesse. A cura di Ezio Maria Pisapia Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche [4041]
[350935] NASCITA DI FIGLI: ESENTE IL CONTRIBUTO ENASARCO Ho percepito il contributo
Enasarco per la nascita di mio figlio: tale importo va inserito in dichiarazione dei redditi? Giuseppe Del
MonacoFOGGIA L' Enasarco eroga due specifiche tipologie di contributi ai propri iscritti: una riferita alla
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
35
8 dicembre 2014
Pagina 7
<­­ Segue
Il Sole 24 Ore
Enti locali
nascita o all' adozione di figli, l' altra alla maternità. Dal regolamento istitutivo si desume che la prima si
connota quale mera liberalità, mentre la seconda risulta esplicitamente finalizzata ad assistere la donna
agente per la diminuzione di reddito e l' incremento degli oneri derivanti dal completamento della
gravidanza. In base ai princìpi generali regolati dal comma 2 dell' articolo 6 del Tuir, pertanto, è da
ritenere rilevante, ai fini reddituali, soltanto quest' ultima erogazione. [4042][350789] NESSUN
ADEMPIMENTO PER L'«AIUTO» DEI GENITORI Mia figlia vive in Germania, dove intende acquistare
un immobile. Dovrò intervenire con una liberalità per consentirle l' investimento. Devo segnalare l'
operazione nel quadro RW di Unico? Che cosa dovrà dichiarare mia figlia in Italia, pur vivendo all'
estero per circa 10 mesi l' anno? G.D.TORINO Con la legge europea 97/2013 sono state introdotte
significative modifiche in merito agli obblighi di monitoraggio fiscale disciplinati dal Dl 167/1990, fino a
ora attuati mediante il quadro RW di Unico persone fisiche. In particolare, già a decorrere dall' anno in
corso (periodo d' imposta 2013), è stato soppresso l' obbligo di indicare i trasferimenti da, verso e sull'
estero relativi a investimenti e attività estere (sezione III del quadro RW) , nonché i trasferimenti
transfrontalieri effettuati per cause diverse da quelle menzionate (sezione I). La circolare 38/E del 23
dicembre 2013 ha posto in evidenza che il nuovo quadro RW (Unico 2014) dev' essere compilato
soltanto per indicare la consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all' estero nel
periodo d' imposta di riferimento (ex sezione II). Pertanto, il genitore non è tenuto ad alcun
adempimento di monitoraggio, che incombe invece nei confronti della figlia, qualora essa abbia
mantenuto la propria soggettività fiscale in Italia, in relazione all' immobile che andrà ad acquistare all'
estero. Fatte salve le specifiche ipotesi di esenzione oggettive, la figlia dovrà, inoltre, corrispondere l'
Ivie (imposta sul valore degli immobili all' estero). [4043][350934] SE LA FIGLIA NON PIÙ A CARICO
RISULTA INCAPIENTE Mia figlia, nel 2014, ha prestato per 10 mesi servizio civile, percependo un
compenso di 4.000 euro; di conseguenza, non potrà essere considerata a mio carico per il 2014. Io, nell'
anno in corso, pagherò circa 2.000 euro per riscatto della sua laurea e per sue spese sanitarie. In che
modo potrò portare in detrazione, nel mio 730/2015, tali spese da me sostenute a suo nome,
considerato che, per incapienza di reddito, lei non le può recuperare facendo un suo 730? F.D.TRIESTE
Non ricorre alcuna forma di rimedio all' incapienza reddituale della figlia del lettore, non più a carico
fiscalmente del genitore, che consenta a quest' ultimo di recuperare la detrazione delle quote di riscatto
previdenziale della laurea, nonché di ogni altra spesa a rilevanza fiscale, versate in favore della figlia
stessa. La preclusione opera inevitabilmente per il periodo d' imposta 2014. Se dovessero ripristinarsi,
nei successivi periodi d' imposta, le condizioni reddituali richieste dalla norma (reddito del familiare non
superiore a ? 2.840,51), il contribuente potrà legittimamente tornare a beneficiare della detrazione delle
eventuali residue rate sostenute per il riscatto e/o di ogni altro onere, previsto dalla norma, a favore
della figlia. [4044][350780] SUCCESSIONE, TRANSAZIONE SENZA VALORE REDDITUALE In caso di
transazione tra erede testamentario ed erede pretermesso, che preveda il pagamento di una somma al
pretermesso a tacitazione di ogni richiesta e a chiusura del contenzioso intrapreso, quale imposta di
registro si applica alla transazione? L' importo ricevuto a titolo di transazione può essere considerato
reddito diverso e, quindi, soggetto a tassazione Irpef? M.G.FIRENZE La definizione transattiva del
contenzioso con la quale l' erede viene, in certa misura, indennizzato della lesione dei diritti economico­
patrimoniali che gli sarebbero ordinariamente spettati non può assumere valenza reddituale, trattandosi
di utilità acquisite, in via sostitutiva, a titolo di successione ereditaria. Verosimilmente, il contenuto della
transazione deve intendersi incentrato su questo elemento d' intesa. Quindi, la eventuale presenza
anche di una dichiarazione di rinuncia a ogni ulteriore pretesa, non espressamente remunerata, è da
intendere meramente accessoria, e, come tale, si ritiene che non implichi la qualificazione dell' importo
ricevuto dalla controparte quale reddito diverso, derivante dall'«assunzione dell' obbligo di non fare»,
previsto dalla lettera l, comma 1, dell' articolo 67 del Tuir. Ai fini del registro si ritiene applicabile ­ in
base all' articolo 29 del Dpr 131/1986 ­ l' imposta proporzionale del 3% delle somme pagate, prevista
dall' articolo 9 della tariffa, parte prima. A cura di Alfredo Calvano Imposta di successione e donazione
[4045][350787] I BUONI POSTALI FRUTTIFERI VANNO IN DICHIARAZIONE In data 16 ottobre 2014 è
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
36
8 dicembre 2014
Pagina 7
<­­ Segue
Il Sole 24 Ore
Enti locali
deceduto mio papà (lasciando come eredi legittimi il coniuge e me), che, oltre che nella prima casa,
aveva investito in buoni postali fruttiferi emessi in due tranche, a novembre 2000 e a febbraio 2001. Si
tratta di buoni cartacei intestati a lui, a mia mamma e a me, e con Pfr (pari facoltà di riscossione). Non
avendo intenzione di riscuoterli, e volendo bensì portarli a scadenza, chiedo se questi buoni vanno
indicati in denuncia di successione (quadri B2/B4), oppure se si deve espletare una pratica successoria
alle Poste (su loro modulistica), ma senza obbligo di indicazione nella denuncia di successione.
G.P.PAVIA I buoni postali fruttiferi, essendo intestati in parte al genitore defunto, per la quota di sua
titolarità devono essere inseriti nella dichiarazione di successione; nessuna pratica successoria si
espleta alle Poste. A seguito della presentazione della dichiarazione di successione, i buoni postali
fruttiferi saranno, anche per la parte appartenuta al defunto, del coniuge superstite e del figlio. A cura di
Caterina Valia Contribuenti minori, minimi e regimi contabili [4046][350690] ADESIONE CON LIMITI SE
SI PARTECIPA A UNA STP Sono un socio non professionista di una società tra professionisti (Stp). In
data recente ho deciso di iscrivermi all' Albo degli architetti, e pensavo di aprire la partita Iva con il
regime dei minimi (2011), dato che ritengo di possedere tutti i relativi requisiti. Unico nodo rimane la
mia partecipazione a questa Stp. La mia posizione, in qualità di socio non professionista, può essere di
ostacolo alla mia decisione di adottare questo tipo di regime fiscale? S.L.ROMA Con decorrenza dal 1°
gennaio 2015, il regime dei minimi sarà gradualmente sostituito da un nuovo regime forfetario,
disciplinato dalla legge di stabilità del 2015. Le nuove disposizioni prevedono che non possono
avvalersi del nuovo regime gli esercenti arti e professioni che partecipano, contemporaneamente all'
esercizio dell' attività, a società di persone o ad associazioni professionali di cui all' articolo 5 del Tuir.
Non possono avvalersi del medesimo regime neppure i professionisti che partecipano a società a
responsabilità limitata in regime di trasparenza (articolo 116 del Tuir).Pertanto, se la società di
professionisti partecipata non si avvale del regime di trasparenza, il soggetto in questione potrà
scegliere il nuovo regime forfetario . [4047][350689] IL NUOVO REGIME «APRE» A CHI ERA USCITO
IN PASSATO Sulla base della nuova legge di stabilità, il nuovo sistema introdotto, che consente anche
di superare i cinque anni previsti per i "minimi", potrà essere applicato anche a chi ha già fruito dei
cinque anni previsti dalla normativa precedente e ne è uscito? Antonio MarandolaROMA La risposta è
positiva. Nessuna specifica disposizione impedisce ai soggetti che in passato hanno già fruito del
regime dei minimi, e successivamente ne sono usciti, di fruire, in presenza delle condizioni di legge, del
nuovo regime forfetario disciplinato dalla legge di stabilità del 2015. [4048][350442] È POSSIBILE
RIMANERE TRA I VECCHI MINIMI Ho 22 anni e opero nel regime dei minimi, con aliquota agevolata al
5 per cento. Con le nuove regole che verranno introdotte della legge di stabilità, potrò scegliere di
continuare a operare in questo regime fino ai 35 anni di età, o devo per forza aderire al nuovo regime
con l' aliquota al 15 per cento? Giovanni MengasciniMACERATA La legge di stabilità non dispone, con
effetto dall' inizio dell' anno prossimo, l' abrogazione del regime dei minimi, ma prevede l' introduzione
di un nuovo regime forfetario riguardante i soggetti di modeste dimensioni il cui ammontare di compensi
massimo (che non deve essere superato) è variabile a seconda della tipologia di attività esercitata
(avendo riguardo alla codifica Ateco 2007). Conseguentemente, sarà possibile continuare ad applicare
anche il vecchio regime dei minimi, limitatamente ai contribuenti che già ne fruiscono, fino a
esaurimento. Pertanto, fino al raggiungimento del 35° anno di età (per il lettore ventiduenne, dunque,
ancora per 13 anni), in presenza dei presupposti di legge, sarà possibile ancora assoggettare a
tassazione il reddito in misura forfetaria con l' applicazione dell' aliquota del 5 per cento. Infine, dev'
essere evidenziato che, mentre in base al regime dei minimi il reddito va determinato in base a criteri
analitici, il nuovo regime prevede che il reddito tassabile sia determinato seguendo criteri di tipo
forfetario. A cura di Nicola Forte [4049][350769] LA RILEVANZA DELL' ACQUISTO DI UN BENE
STRUMENTALE Un soggetto, contribuente minimo, ha acquistato a settembre un' autovettura, del
valore di 18.000 euro, da un soggetto privato. A giustificazione dell' acquisto, ha fornito come
documentazione la copia del certificato di proprietà e il documento di trascrizione dell' atto di vendita.
Avendo concluso la transazione con un soggetto privato, non è stato fatto alcun riferimento alla partita
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
37
8 dicembre 2014
Pagina 7
<­­ Segue
Il Sole 24 Ore
Enti locali
Iva. Al fine di poter detrarre il 50% del costo di acquisto, è necessario porre in essere qualche
adempimento? Nel caso in cui il soggetto procedesse alla rivendita del bene, l' eventuale prezzo di
vendita andrebbe tutto a plusvalenza, o è necessario considerare il 50% del prezzo? Sara
QuinzaniFIORENZUOLA D' ARDA L' acquisto di un bene strumentale è rilevante per il contribuente
minimo a prescindere dalla circostanza che il cedente sia o meno un soggetto Iva. In particolare, l'
acquisto di un' autovettura determina una deduzione del 50% del costo effettivamente sostenuto, che
verrà documentato dal cedente con una ricevuta soggetta a imposta di bollo. Il contribuente minimo
conserverà tale documento, senza dover istituire alcun registro dei beni strumentali. Infine, in caso di
cessione del bene, il corrispettivo incassato dal contribuente minimo sarà assoggettato a tassazione
nella misura della deduzione, cioè il 50 per cento. A cura di Paolo Meneghetti Irap [4050][350352]
AFFITTO DELL' UNICA AZIENDA: NON SI È PIÙ IMPRENDITORI L' imprenditore individuale esercente
attività commerciale, che mette in affitto l' unica azienda, è esente dall' Irap? G.B.BOMPORTO L' Irap,
nel caso descritto, non è dovuta perché viene a mancare il presupposto impositivo (articolo 2 del Dlgs
446/1997). Con l' affitto dell' unica azienda da parte di una persona fisica viene meno, infatti, il requisito
soggettivo della qualità d' imprenditore, mentre il canone di affitto rientra, ai fini dell' imposizione diretta,
nei redditi diversi ex articolo 67, lettera h, del Tuir. A cura di Roberto Moscati [4051][350726] L'
IMPONIBILE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI In merito alla determinazione dell' Irap per Enc (enti
non commerciali), Onlus e imprese sociali, con il metodo retributivo per l' esclusivo svolgimento di
attività istituzionale, e non anche commerciale, l' importo delle retribuzioni spettanti al personale
dipendente e assimilato è da assumere in misura pari all' ammontare imponibile ai fini previdenziali,
determinato a norma dell' articolo 12 del Dpr 153/1969, come sostituito dall' articolo 6 del Dlgs
314/1997, e illustrato nella circolare del ministero delle Finanze n. 326 del 23 dicembre 1997, con l'
esclusione, quindi, dei contributi e oneri previdenziali? M.G.NAPOLI La risposta è affermativa. Per gli
enti non commerciali, ai fini della individuazione dell' imponibile Irap, la nozione di "retribuzioni erogate
ai lavoratori dipendenti" fa riferimento alla nozione di redditi da lavoro dipendente agli effetti
previdenziali, così come determinata ex articolo 12 della legge 153/1969 (sostituito dall' articolo 6 del
Dlgs 314/1997). Tale norma stabilisce, al comma 1, che ai fini contributivi costituiscono reddito di lavoro
dipendente i redditi individuati, agli effetti fiscali, come redditi di lavoro dipendente ex articolo 49,
comma 1, del Tuir, nel cui ambito rientra tutto ciò che è conseguito "sulla base del rapporto" di lavoro,
anche indipendentemente dal nesso di corrispettività tra la prestazione di lavoro reso e le somme e i
valori percepiti dal lavoratore. Per tale motivo, diversamente da quanto avviene per le società, l'
imponibile Irap degli Enc non comprende i contributi previdenziali e gli oneri sociali. A cura di Romano
Mosconi Iva [4052][350939] INTERMEDIAZIONI ONLINE: LE REGOLE DA SEGUIRE Un' agenzia d'
affari, tramite portale web, vuole svolgere attività di intermediazione nella vendita di beni/servizi
mettendo in contatto i prestatori di servizi con i clienti finali. Tramite Paypal l' agenzia incassa tutto l'
importo dal cliente finale in virtù di mandato all' incasso in nome­conto e rappresentanza del prestatore,
trattenendo la sua commissione e trasferendo in automatico la rimanente somma al prestatore. Il
rapporto tra l' agenzia e il prestatore costituisce una mera movimentazione finanziaria, esclusa da Iva,
mentre la commissione di intermediazione sarà fatturata al prestatore. Il rapporto giuridico, quindi, si
instaura direttamente tra cliente e prestatore, con obbligo di quest' ultimo di emettere fattura
direttamente al cliente (come da risoluzione 228/E/2008 dell' agenzia delle Entrate). Le movimentazioni
(denaro) tracciate saranno oggetto di prospetti riepilogativi allegati alle fatture di intermediazione e
verranno stampate sul registro d' affari. L' impostazione giuridica e fiscale prospettata è corretta? Gianni
InfanteSPINEA La risposta è affermativa. Si conferma, in particolare, che la fattispecie è inquadrabile
nel mandato all' incasso con rappresentanza, che ricorre quando il mandatario agisce in nome e per
conto del mandante, su cui ricadono tutti gli effetti giuridici del rapporto, che, pertanto, s' instaura
direttamente tra cliente finale e prestatore del servizio (mandante della rappresentanza). Nel caso di
specie, infatti, l' agenzia d' affari si limita a riscuotere gli incassi per poi riversarli al mandante, e rimane
soggetto terzo rispetto al rapporto tra il prestatore di servizi e il cliente. Dal punto di vista impositivo,
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
38
8 dicembre 2014
Pagina 7
<­­ Segue
Il Sole 24 Ore
Enti locali
come afferma la risoluzione 228/E/2008, richiamata nel quesito, i soggetti terzi devono emettere un
documento che attesti l' incasso di somme in nome e per conto terzi; tuttavia, il riversamento alla società
mandante costituisce una mera movimentazione finanziaria e, come tale, non rilevante ai fini Iva, ex
articolo 2 del Dpr 633/1972. La commissione trattenuta dall' agenzia d' affari è invece rilevante ai fini Iva,
in quanto è il corrispettivo percepito dalla stessa a seguito di una prestazione di servizi (l' attività di
intermediazione) di cui all' articolo 3 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633. Corretta appare anche l' istituzione
di un registro degli affari, così come previsto dall' articolo 120 del Tulps (testo unico pubblica sicurezza)
per gli esercenti attività di agenzia d' affari. Si segnala che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai servizi
elettronici resi via Internet a soggetti privati, non residenti in Italia (tra i quali rientrano i servizi
contemplati dal quesito), si applicheranno le nuove disposizioni dell' articolo 58 della direttiva
2006/112/CE, così come modificato dall' articolo 5 della direttiva 2008/8/CE. Secondo il citato articolo
58, il luogo delle prestazioni dei suddetti servizi nei confronti di destinatari privi di soggettività passiva
Iva è identificato nel luogo in cui il fruitore del servizio è stabilito, ha il suo domicilio oppure la sua
residenza abituale. Da ciò consegue, in via generale, per i prestatori di tali servizi che abbiano nel
territorio dell' Unione europea i rispettivi clienti, l' esigenza di identificarsi ai fini Iva nei diversi Stati di
localizzazione dei clienti (denominati "Stati di consumo"), ove devono assolvere i rilevanti obblighi
fiscali. A tal fine, sempre a partire dal 1° gennaio 2015, essi potranno avvalersi di speciali regimi
opzionali previsti dagli articoli 358 e seguenti della citata direttiva Iva 2006/112/CE, nonché dal
regolamento del Consiglio 967/2012 del 9 ottobre 2012: si tratta, in particolare, del cosiddetto regime
del "mini sportello unico Iva" (in acronimo Moss ­ mini one stop shop), che permette a tutte le imprese
che operano in Stati membri in cui non sono stabilite di avere un unico punto di contatto elettronico per
tutti gli adempimenti d' iscrizione, dichiarazione e pagamento dell' Iva. A cura di Stefano Aldovisi [4053]
[350947] IL «DDT» SUPERA LE PRESUNZIONI DI ACQUISTO Una Srl (committente), operante nel
settore del commercio all' ingrosso di calzature, ha concluso un contratto di commissione (ex articolo
1731 del Codice civile) con una società con decine di punti vendita sul territorio nazionale, operante nel
settore al dettaglio (commissionaria). Le consegne sono documentate a mezzo Ddt (documento di
trasporto) con riferimento al contratto di commissione, e mensilmente viene emessa fattura sulla base
delle vendite effettuate dal commissionario. Quest' ultimo ha richiesto espressamente che il committente
presenti il modello AA7/10 per comunicare l' apertura di un deposito per ciascun punto vendita presso il
quale vengono fatte le consegne. È corretta tale richiesta? E, in caso affermativo, sulla base di quale
norma o documento di prassi? L' obbligo sussisterebbe anche per i contratti estimatori? Secondo l'
articolo 53, commi 1 e 3, del Dpr 633/1972, che tratta anche dei contratti estimatori e di commissione,
non è sufficiente l' emissione dei Ddt per vincere la presunzione di cessione/acquisto? G.F.PISA A
norma dell' articolo 3, commi 1 e 2, del Dpr 10 novembre 1997, n. 441 (che ha sostituito le disposizioni
di cui all' articolo 53 del Dpr 633/1972), i beni che si trovano in uno dei luoghi in cui il contribuente
(ossia, il commissionario, nel caso in esame) svolge la propria attività, si presumono acquistati dallo
stesso, qualora non dimostri di averli ricevuti in base a un titolo non traslativo della proprietà (quale il
contratto di commissione e quello estimatorio), e ciò risulti dal documento di trasporto,
progressivamente numerato dal ricevente, di cui all' articolo 1, comma 3, del Dpr 14 agosto 1996, n.
472. Preso atto, inoltre, che anche quest' ultima norma dispone che il documento di trasporto è idoneo a
superare le presunzioni di acquisto dei beni nei confronti del contribuente­commissionario, quest'
ultimo, verificandosi tali condizioni, è considerato legittimamente non acquirente dei beni ricevuti per la
vendita. Quindi,non è giuridicamente fondata la richiesta del commissionario di apertura ­ da parte del
committente ­ di un deposito per ciascun punto di vendita, al fine di superare la presunzione indicata. A
cura di Giuseppe Barbiero [4054][351037] IL 22% PER LA DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE
Un fabbricato viene demolito senza successiva riscostruzione, ma solo al fine di rendere il terreno
edificabile per la vendita. Quale aliquota Iva si applica a chi demolisce lo stabile? J.R.ANCONA Non
essendoci disposizioni agevolative per la sola demolizione, dev' essere applicata l' aliquota Iva
ordinaria del 22 per cento. [4055][350944] PRESTAZIONI PROFESSIONALI, ALIQUOTA SEMPRE
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
39
8 dicembre 2014
Pagina 7
<­­ Segue
Il Sole 24 Ore
Enti locali
ORDINARIA In riferimento alla risposta 3143 dell' Esperto risponde del 29 settembre 2014, dal titolo «La
cappella sepolcrale con l' aliquota agevolata», nella quale si conferma, l' aliquota del 10% per la
costruzione della cappella cimiteriale, si chiede se tale aliquota è applicabile anche alla prestazione del
tecnico progettista. Gerardo VigliottiSANT' AGATA DE' GOTI Le prestazioni professionali non sono mai
interessate dalle aliquote ridotte e, pertanto, scontano sempre l' aliquota ordinaria del 22 per cento. A
cura di Giampaolo Giuliani [4056][350909] LIMITI ALL' OBBLIGO DI USARE FATTURE
PRENUMERATE La mia impresa ha per oggetto l' installazione e la manutenzione di impianti
idrotermosanitari. Al termine del lavoro di appalto, emetto fattura (ricevuta fiscale) prenumerata. Chiedo
se è corretta questa impostazione o se, anziché la fattura fiscale prenumerata, basterebbe emettere
semplice fattura con il solo numero progressivo per anno solare. Egidio BelleggiaMONTEGIORGIO L'
impostazione indicata dal lettore nella prima parte del quesito è corretta. Va, tuttavia, evidenziato che la
fattura, se emessa contestualmente alla consegna del bene o all' ultimazione della prestazione,
sostituisce lo scontrino e la ricevuta fiscale (circolare 97 del 4 aprile 1997), non rendendo necessario l'
utilizzo della fattura­ricevuta fiscale prenumerata. A cura di Albino Leonardi [4057][351074] COOP A
PROPRIETÀ DIVISA, SI «ATTENDONO» I MUTUI In base a un contratto, vanno eseguiti lavori edili con
detrazione fiscale da parte di un condominio in cui, oltre ad alloggi di proprietà privata, vi sono alloggi di
una cooperativa edilizia divisa, con soci non ancora ti tolari dei mutui individuali. Le spese da affrontare
(lavori più Iva) verranno sostenute in base alle quote millesimali, che, per la cooperativa, sono
rappresentate dal totale degli alloggi di appartenenza, di cui, peraltro, verrà curata la provvista
finanziaria per poi versarla al condominio. Ricevendo dall' amministratore condominale i documenti di
rito (riguardanti anche i bonifici di pagamento a favore della ditta), si ritiene che la cooperativa andrà a
rilasciare una ulteriore documentazione aggiuntiva ai singoli soci, per fruire delle detrazioni fiscali.
Inoltre, si pensa che la cooperativa potrebbe contabilizzare, a credito, la somma Iva complessivamente
versata da parte dei propri soci. È corretta la procedura illustrata? N.F.ROMA La risposta è affermativa.
La cooperativa a proprietà divisa, fintanto che non viene effettuata la ripartizione dei mutui individuali
con contestuale assegnazione degli alloggi, gode delle medesime attribuzioni della cooperativa edilizia
a proprietà indivisa. In conseguenza di ciò, regolerà direttamente i rapporti con il condominio,
chiedendo però all' amministratore del condominio di rilasciare ai propri soci la documentazione idonea
a godere delle detrazioni fiscali. In tale documentazione, infatti, dovrà risultare il codice fiscale del
condominio che ha svolto la relativa pratica presso l' amministrazione finanziaria. Nella medesima
documentazione, verrà data comunque l' indicazione del destinatario del beneficio con la specifica di
"socio della cooperativa XY". Se la documentazione di spesa verrà intestata al condominio, la
cooperativa non potrà contabilizzare Iva a credito. Per poterlo fare, dovrebbero esservi delle fatture di
spesa intestate alla medesima. Tale ipotesi, però, non si potrà determinare, essendo il condominio il
committente del lavori. A cura di Romano Mosconi Redditi dei terreni e fabbricati [4058][350791] IL
DIRITTO DI ABITAZIONE INDICA IL SOGGETTO PASSIVO A seguito di successione legittima, al
coniuge del de cuius, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla
casa adibita a residenza familiare, se di proprietà del defunto o comune. Quindi, il coniuge che
succede, con quattro figli, rappresenta l' unico soggetto passivo, ai fini Irpef e dei tributi locali, della
casa adibita a residenza familiare. Successivamente, il coniuge superstite cede i diritti di nuda
proprietà, pari ai due sesti dell' intero (con riserva a sé dell' usufrutto) per un sesto a uno dei figli,
convivente, e per la medesima quota a un terzo estraneo. A seguito di tale cessione, il coniuge
superstite è considerato ancora l' unico soggetto passivo, ai fini Irpef e dei tributi locali, della casa
adibita a residenza familiare? Biagio LisbinoFRATTAMINORE L' atto di cessione dei diritti di nuda
proprietà non comporta la rinuncia al diritto di abitazione, che continua, pertanto, a trovare applicazione,
salvo diversa previsione nel contratto di cessione. Ne consegue che il coniuge superstite resta sempre l'
unico soggetto passivo ai fini Irpef e dei tributi locali. [4059][351132] I REQUISITI PER APPLICARE LA
CEDOLARE «ARRETRATA» Il 29 gennaio 2014 ho registrato un contratto di locazione abitativo di
natura transitoria, a uso foresteria, con una impresa di costruzioni (che vi alloggia suoi operai), della
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
40
8 dicembre 2014
Pagina 7
<­­ Segue
Il Sole 24 Ore
Enti locali
durata di 12 mesi, non esercitando l' opzione per la cedolare secca, sin qui preclusa, e versando,
quindi, l' imposta di registro del 2 per cento. Dopo la sentenza 470/03/2014 della Commissione
tributaria provinciale di Reggio Emilia, posso esercitare l' opzione in sede di Unico 2015 (relativo ai
redditi 2014) anche senza inviare una raccomandata all' impresa locataria, non essendo previsti
adeguamenti Istat contrattuali? Posso anche fare istanza di rimborso dell' imposta di registro, non
dovuta ai sensi della legge istitutiva della tassa "piatta"? D.O.GROSSETO Per chiedere l' applicazione
della cedolare secca, con effetto retroattivo, avvalendosi della rimessione in termini prevista dall'
articolo 2 del Dl 16/2012, il contribuente avrebbe dovuto, pur in assenza di obbligo di comunicazione all'
inquilino: a) non pagare l' imposta di registro per la prima (e, nel caso in questione, unica annualità); b)
comunicare tardivamente l' opzione con il modello Rli all' agenzia delle Entrate, entro la scadenza del
modello Unico 2014 (in "scadenza" a fine settembre scorso); c) versare la sanzione fissa di 258 euro. In
questo senso, si veda la circolare 47/E del 20 dicembre 2012. Nel caso descritto, le suddette condizioni
non risultano rispettate e, quindi, l' opzione tardiva non è ammessa. [4060][350563] PER IL PRIMO
ANNO L' ACCONTO NON VA VERSATO Sono titolare di un appartamento, sfitto nel corso del 2013 e
locato a partire dal 1° febbraio 2014. Ho effettuato l' opzione per la cedolare secca. Dovevo pagare l'
acconto per il 2014, che scadeva il 30 novembre? Sul sito dell' agenzia delle Entrate si legge che «l'
acconto non è dovuto nel primo anno di esercizio dell' opzione». Tuttavia, nel 2012, in una situazione
analoga, sono stato multato per avere versato un acconto inferiore al dovuto. A.G.AREZZO Si conferma
che, come evidenziato anche nel sito dell' agenzia delle Entrate, l' acconto di cedolare non dev' essere
versato, trattandosi del primo anno di applicazione di tale tributo sostitutivo dell' Irpef. Si tratta, peraltro,
di una regola ordinaria nella disciplina sulle modalità di versamento degli acconti, che si pagano, di
regola, assumendo come base di commisurazione l' imposta di riferimento dell' anno precedente, che,
nella specie, per l' appunto, manca del tutto. [4061][350984] SI DICHIARANO ANCHE I CANONI NON
PERCEPITI Il conduttore di un immobile abitativo risulta moroso per alcune mensilità. A seguito del
decesso dello stesso conduttore, l' immobile viene liberato; tuttavia, gli eredi rinunciano all' eredità (il
patrimonio del defunto è nullo) e, pertanto, per il locatore non vi è alcun modo di recuperare il proprio
credito. Si precisa che il locatore, in pendenza della situazione di morosità, non ha promosso alcuna
domanda giudiziale per intimare lo sfratto al conduttore. I canoni non incassati sono comunque
imponibili, nonostante il disposto del 1° comma dell' articolo 26 del Tuir, considerando l' oggettiva
impossibilità di recuperare le somme citate, e il conseguente prelievo fiscale su redditi mai percepiti che
ne deriverebbe? A.C.PADOVA Considerato che il criterio di tassazione dei redditi fondiari è quello di
competenza, e non quello di cassa, per cui i canoni di locazione vanno chiarati anche se non percepiti, e
che l' unico caso in cui è ammesso il rimborso delle imposte pagate su canoni non riscossi riguarda, per
l' appunto, le locazioni abitative oggetto di sfratto per morosità (articolo 26 del Tuir), non vi è una
procedura tipizzata per rimediare alla situazione descritta nel quesito. Si dovrebbe, al limite, provare a
presentare istanza di rimborso, eccependo in via pregiudiziale l' illegittimità costituzionale della
disciplina di legge. A cura di Luigi Lovecchio Riscossione [4062][350926] NO A IPOTECHE SU BENI
INESPROPRIABILI La titolare di una ditta individuale ha accumulato debiti con Equitalia per più di
120.000 euro. Equitalia ha iscritto ipoteca sulla sua prima casa, per il suo 50% di proprietà. È possibile
chiedere a Equitalia che venga tolta l' ipoteca, in quanto si tratta, da sempre, della piccola imprenditrice
in questione e del marito? P.G.TORINO Si ritiene che la risposta sia positiva. Quando non è ammessa l'
espropriazione forzata di un immobile, non è ammessa, in linea di massima, nemmeno l' ipoteca,
perché questa non ha senso. L' articolo 76 del Dpr 602 del 1973 prevede che «l' agente della
riscossione non dà corso all' espropriazione, se l' unico immobile di proprietà del debitore, con
esclusione delle abitazioni di lusso... e... dei fabbricati classificati nelle categorie... A/8 e A/9, è adibito
ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente». Se la debitrice si trova in tale situazione, la sua
quota del cinquanta per cento nella comproprietà dell' immobile non può esserle espropriata. Da ciò
discende che l' iscrizione dell' ipoteca esattoriale, «rappresentando un atto preordinato e strumentale all'
espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest' ultima stabiliti dall' articolo 76 del
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
41
8 dicembre 2014
Pagina 7
<­­ Segue
Il Sole 24 Ore
Enti locali
medesimo Dpr» (Cassazione, sezioni unite, 22 febbraio 2010, n. 4077) e, come tale, non è ammessa.
Non deve indurre in errore la norma contenuta nell' articolo 77 del medesimo decreto ­ laddove
consente l' iscrizione ipotecaria «anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per
procedere all' espropriazione di cui all' articolo 76, commi 1 e 2» ­ perché il divieto di espropriare l'
abitazione principale, una volta che esistono i requisiti fissati, è assoluto e non è subordinato a
condizioni di alcun genere. [4063][350790] RIMBORSI DA 730 SENZA TERMINI PERENTORI Vorrei
sapere se l' agenzia delle Entrate deve rispettare un termine entro il quale effettuare i controlli e, quindi,
provvedere al rimborso risultante da un 730 superiore a 4.000 euro. Il 31 dicembre 2014 è un termine
verosimile? M.O.BELLUNO L' articolo 1, comma 586, della legge 147 del 2013 prevede che i controlli in
parola siano completati dall' agenzia delle Entrate «entro sei mesi dalla scadenza dei termini» previsti
per la trasmissione dei modelli 730, oppure entro sei mesi dalla data della trasmissione effettiva, se
questa è avvenuta con ritardo. Il modello 730 per il 2013 andava spedito, di regola, entro la fine di aprile
del 2014, e per la fine di ottobre (entro i sei mesi) l' Agenzia doveva avere completato i controlli. La
stessa legge non stabilisce anche termini speciali per i rimborsi, i quali comunque dipendono dall' esito
dei controlli. I risultati dei controlli dovrebbero essere stati comunicati agli interessati entro la fine di
ottobre. Non si tratta, però, di termini perentori, e il lettore dovrebbe pazientare ancora qualche
settimana, se il suo modello 730 è stato spedito puntualmente ad aprile scorso. Se, invece, è stato
spedito con ritardo ­ e questo glielo può dire il centro di assistenza fiscale presso il quale ha presentato
il modello 730 ­ l' attesa è proporzionalmente più lunga. La procedura di rimborso delle imposte
risultanti dalle dichiarazioni è disciplinata dall' articolo 42­bis del Dpr 602 del 1973, e tutto lascia
prevedere che il rimborso, se supera il controllo, avverrà durante il 2015. [4064][350568] LA
RESPONSABILITÀ PER L' IMU NON È SOLIDALE Secondo i quesiti 3235, dal titolo «Tasi, sì al
pagamento unico di uno dei comproprietari», e 3603, dal titolo «Comproprietari, un credito bilancia per
tutti», comparsi rispettivamente sull' Esperto risponde del 6 ottobre e del 3 novembre 2014, un solo
comproprietario può pagare l' intera Tasi con il modello F24 (con possibilità di compensazione di crediti
Irpef eccetera). Chiedo se è possibile usare lo stesso criterio per l' Imu, cioè, ad esempio, se il marito,
creditore di un importo Irpef, paga anche per la moglie, indicando nel modello F24 il codice fiscale della
moglie e il codice 50. F.R.FOGGIA La risposta è negativa. Per l' Imu è ammesso il versamento
congiunto, ma per gli altri comproprietari non può essere indicato il codice 50 ("coobbligato solidale"),
dato che fra i comproprietari non esiste responsabilità solidale (la moglie non risponde del debito Imu
del marito, e viceversa). Per la Tasi e per la Tari esiste la responsabilità solidale tra i vari
compossessori (proprietari, usufruttuari eccetera), oppure tra i vari occupanti (per esempio, inquilini).
Questo permette che uno dei contribuenti si accolli il debito degli altri, e lo compensi con un proprio
credito. Nell' Imu le obbligazioni dei vari comproprietari sono personali ("parziarie"). Non essendo
ammesso l' accollo del debito di un compossessore da parte di un altro, questo impedisce di
compensare il debito di un soggetto (per esempio, della moglie) con il credito Irpef di un altro soggetto
(per esempio, il marito). [4065][351128] NON SI POSSONO RIFIUTARE PAGAMENTI PARZIALI Un
contribuente ottiene da Equitalia un provvedimento di rateazione per debiti tributari iscritti a ruolo, con
un piano di rientro in 48 rate (scadenza 23 di ogni mese). Il decreto "del fare" prevede la decadenza dal
beneficio della dilazione, se non sono pagate otto rate anche non consecutive. Il contribuente paga
regolarmente, o con pochi giorni di ritardo rispetto alla scadenza, le prime 22 rate; poi, per fare fronte
alla grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, ritarda il pagamento delle rate
successive (per esempio, la rata scadente il 23 marzo viene pagata a settembre 2014, maggiorata degli
interessi di mora), cercando di non ritardare più di sette rate. Equitalia ha bloccato la rateazione e non
ha permesso di pagare allo sportello la rata successiva. È giusto il comportamento di Equitalia?
N.F.LATINA Concordiamo con la lettrice sul fatto che il comportamento dell' agente della riscossione
lascia perplessi. Intanto, l' esattore delle imposte non può mai rifiutare «pagamenti parziali di rate
scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute» (articolo 31 del Dpr 602 del
1973), il che già implica che il pagamento andava accettato comunque. Inoltre, con comunicato stampa
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
42
8 dicembre 2014
Pagina 7
<­­ Segue
Il Sole 24 Ore
Enti locali
del 19 marzo 2014, l' agenzia delle Entrate ha chiarito che «possono avvalersi della norma agevolativa ­
che ha innalzato da due a otto il numero delle rate il cui mancato pagamento comporta la decadenza dal
beneficio della rateazione delle somme iscritte a ruolo ­ anche i piani di rateazione in corso alla data del
22 giugno 2013, data di entrata in vigore dal "decreto fare"» (ex Dl 69/2013, il cui articolo 52 ha elevato il
numero delle rate). A cura di Ezio Maria Pisapia Tributi locali [4066][350776] I LOTTI AUTONOMI
SONO SOGGETTI A IMU Sono proprietaria di due terreni (particelle fondiarie) che circondano casa mia
e che il piano regolatore del Comune classifica come zona satura, con indice di edificabilità nullo,
mentre è consentito, una tantum, un ampliamento volumetrico di eventuali edifici esistenti. Dato che ho
scoperto che il Comune ha attribuito un valore venale anche ad aree verdi in zona satura, su queste mie
due particelle è dovuta l' Imu? F.Z.TRENTO La condizione che i terreni circostanti la casa della lettrice
siano considerati "lotti autonomi" conferisce loro la natura di cespite indipendente, che va qualificato
come area agricola o come area edificabile. Stante la destinazione attribuita dal piano regolatore,
diversa da "area agricola", il loro valore venale (diverso da zero) va assoggettato all' Imu. Solo nel caso
in cui tali aree assumessero la qualità di aree pertinenziali al fabbricato, il loro valore sarebbe assorbito
dal valore del fabbricato cui sono asservite. Per ricondurle a tale situazione, si dovrebbe procedere a
una fusione catastale con il fabbricato stesso. Nella situazione attuale, comunque, risulta corretta la loro
imposizione ai fini Imu. A cura di Alberto Bonino e Gianni Marchetti [4067][350870] COME SI
QUALIFICA LA RURALITÀ STRUMENTALE Una società a responsabilità limitata, che si occupa di
gestione immobiliare, ha affittato terreni agricoli unitamente a un fabbricato strumentale agricolo, iscritto
al Catasto urbano tramite procedura Docfa (documenti catasto fabbricati), con attribuzione della
categoria D/10. Spetta l' esenzione Imu, prevista nel 2013 e ribadita per il 2014, per i fabbricati agricoli
strumentali, di categoria D/10, anche se la Srl proprietaria non svolge direttamente attività agricola?
A.F.MILANO Ai fini della qualificazione di ruralità strumentale di un fabbricato, occorre che tale qualifica
sia riconosciuta catastalmente e che il fabbricato sia oggettivamente destinato allo svolgimento di un'
attività agricola, ex articolo 2135 del Codice civile, anche da parte di soggetti diversi dal proprietario
dell' immobile. Quanto alla prima condizione, essa sussiste se, trattandosi di unità accatastata entro la
fine del 2011, è stata attribuita la categoria catastale D/10. A partire dal 2012, invece, si applicano le
regole stabilite nel Dm del 26 luglio 2012 del ministero delle Finanze, in forza delle quali occorre un'
annotazione apposta dagli uffici catastali, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza.
[4068][350936] ISTANZA DI RIMBORSO ENTRO CINQUE ANNI Sono comproprietario di una
mansarda e di un secondo piano non ultimato, mentre il piano terra e il primo piano sono accatastati.
Sulla base della risposta al quesito 1532, pubblicato dall' Esperto risponde del 12 maggio 2014, dal
titolo «L' immobile in costruzione non entra nel 730», si evince che l' immobile non è soggetto a Imu.
Considerando il pagamento dell' Isi per il 1992, quelli dell' Ici e dell' Imu fino al 31 dicembre 2013, già
effettuati, è possibile inoltrare la richiesta di rimborso con decorrenza 1992? V.G.BENEVENTO
Secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza 17035/2013, in caso di
sopraelevazione di un fabbricato già esistente, l' area di sedime dei lavori di costruzione non è
considerata come area edificabile e non è comunque tassabile ai fini Ici/Imu, in quanto ricompresa nel
valore imponibile del fabbricato già ultimato ed esistente. Ne consegue che il pagamento dell' imposta
sulla parte di fabbricato ultimata "assorbe" il tributo dovuto sull' area di costruzione, fino alla ultimazione
dei lavori. Si ritiene che l' istanza di rimborso possa essere presentata, al massimo, entro il termine
decadenziale di cinque anni dal pagamento. A cura di Luigi Lovecchio [4069][350810] TASI, SE IL
COMUNE DELIBERA L' ALIQUOTA ZERO Un alloggio è detenuto, in comproprietà al 50 per cento,
dalla figlia (abitazione principale) e dalla madre (abitazione non principale). La figlia pagherà la Tasi per
il suo 50% di proprietà (come abitazione principale). La madre pagherà solo l' Imu per il suo 50 per
cento (in quanto il Comune ha deliberato aliquota zero per la Tasi sulle abitazioni diverse dalla
principale). È corretto questo ragionamento? P.C.ASTI Si condivide l' impostazione indicata nel quesito.
Siccome il Comune si è avvalso del potere di azzerare l' aliquota Tasi per la tipologia d' immobile in
argomento (abitazioni diverse da quelle principali), la comproprietaria che non abita la casa paga solo l'
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
43
8 dicembre 2014
Pagina 7
<­­ Segue
Il Sole 24 Ore
Enti locali
Imu, rapportata alla metà del valore catastale. La comproprietaria che la abita, invece, paga solo la
Tasi, rapportata alla metà del valore catastale, e non paga alcunché quale occupante "non proprietaria"
della metà della casa spettante alla madre. [4070][350788] NIENTE CONTRIBUTO PER IL CATASTO
CONSORTILE Un consorzio di bonifica mi ha richiesto il pagamento del contributo generale di bonifica
di 15 euro (per terreni non irrigabili, in quanto coperti da un bosco con alberi di alto fusto) e di un nuovo
balzello, denominato "contributo per la gestione delle attività del catasto consortile", per cui dovrei
sborsare 10 euro. A parte quella che ritengo la palese illegittimità del primo, non mi sembra che il
secondo rientri nelle previsioni degli articoli 10 e 11 del Rd 25/1933 e dell' articolo 860 del Codice civile.
Ritengo, pertanto, che anche questo secondo contributo sia illegittimo e, dunque, non dovuto. Ho
ragione? G.N.L' AQUILA Il lettore parte dal ragionamento che il presupposto del contributo di bonifica
sia circoscritto all' irrigazione dei fondi, la qual cosa non è del tutto corretta. Le opere di bonifica «sono
quelle che si compiono in base a un piano generale di lavori e di attività coordinate, con rilevanti
vantaggi igienici, demografici, economici o sociali, in comprensori in cui cadano laghi, stagni, paludi e
terre paludose, o costituiti da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero da
terreni, estensivamente utilizzati per gravi cause d' ordine fisico e sociale, e suscettibili, rimosse queste,
di una radicale trasformazione dell' ordinamento produttivo» (articolo 1 del Rd 253 del 1933). Quindi, è
verosimile che le opere di bonifica per le quali è stato imposto il contributo abbiano uno spessore
diverso da quello della sola irrigazione. Il presupposto per concorrere nella spesa (articolo 10 del Rd
253/1933) è il «beneficio che il proprietario ritrae dalla bonifica», non necessariamente circoscritto all'
irrigazione. I proprietari tenuti a concorrere sono quelli inclusi nel «perimetro di contribuenza», riguardo
ai quali il beneficio è presunto, fatta salva la prova contraria. Gli altri proprietari, inclusi nel più ampio
perimetro del comprensorio, concorrono nella spesa, se il consorzio prova che anche i loro fondi ne
hanno beneficiato (Cassazione, 29 settembre 2004, n. 19509; 26 febbraio 2006, n. 4605). Condividiamo,
invece, la tesi dell' illegittimità dell' imposizione del "contributo per la gestione delle attività del catasto
consortile", che non è esattamente un' opera di bonifica da cui il contribuente riceva un beneficio, diretto
o indiretto. Contro l' imposizione, il lettore può ricorrere alla Commissione tributaria provinciale nel cui
territorio si trova il consorzio, entro 60 giorni da quello in cui gli è pervenuta la richiesta di pagamento. A
cura di Ezio Maria Pisapia Ravvedimento operoso [4071][350097] COMPENSAZIONE NEI CASI
ESPRESSAMENTE PREVISTI Un contribuente, in data 3 gennaio 2013, ha compensato parzialmente il
credito Irpef 2011, di 907 euro, con il debito annuale Iva 2011, scaduto il 16 marzo 2012, di 1.010 euro,
avvalendosi del ravvedimento per maggiori imponibili non dichiarati e pagando gli interessi e la
sanzione del 12,50% sulla differenza da versare, e precisamente su 103 euro, secondo il principio che l'
importo non versato su cui calcolare le sanzioni e gli interessi è costituito dalla differenza fra i tributi a
debito e i crediti utilizzati in compensazione. L' ufficio delle Entrate sostiene, invece, che la sanzione
bisogna applicarla sul debito, e non sulla differenza, e che questa disposizione è valida solo in
presenza della maggiorazione dello 0,40 per cento. Qual è il parere dell' esperto? C.D.PALERMO
Premesso che non abbiamo trovato precedenti giurisprudenziali o di prassi amministrativa sul caso
prospettato dal lettore, concordiamo con quanto afferma l' agenzia delle Entrate. La compensazione,
nell' ambito dei rapporti fra privati, è un modo di estinzione "legale" dei debiti tra due persone
reciprocamente obbligate, e si verifica dal momento in cui i due debiti coesistono (articoli 1241 e 1242
d e l Codice civile). Se nei rapporti tributari si potesse applicare la compensazione così come è
disciplinata dal Codice civile, avrebbe ragione il lettore, perché la violazione sarebbe consistita nell'
avere omesso un versamento (alla data del 16 marzo 2012) pari all' eccedenza del debito Iva rispetto al
credito Irpef. In tal caso, sarebbe corretto applicare la sanzione di omesso versamento ­ anche in via di
ravvedimento ­ alla sola eccedenza del debito (nel quesito, 1.010 meno 907, vale a dire 103 euro).
Senonché, «in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni
civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui
"ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione" è regolata da
specifiche, inderogabili norme di legge» (Corte di cassazione, 25 maggio 2007, n. 12262). Questa
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
44
8 dicembre 2014
Pagina 7
<­­ Segue
Il Sole 24 Ore
Enti locali
sentenza ­ rinviando alle specifiche, inderogabili norme di legge ­ contiene tutte le regole che governano
la compensazione fiscale e ciò che ne consegue in termini sanzionatori per effetto di violazioni agli
obblighi di versamento. Quando si verte in tema di compensazione "interna" o "verticale" (quella che
opera all' interno del medesimo tributo: per esempio, Iva da Iva, Irpef da Irpef) e il contribuente vanta un
credito per il quale ha optato per il riporto invece che per il rimborso, i reciproci debiti si compensano ex
lege (per esempio, articolo 22, comma 2, del Tuir approvato con Dpr 917/1986, per l' Irpef; articolo 30,
comma 2, del Dpr 633/1972, per l' Iva). In tal caso è corretto che, in ipotesi di pagamento tardivo dell'
eccedenza, la sanzione sia applicata solo all' eccedenza. Sul piano prettamente pratico o procedurale,
si osservi che la compensazione dell' Irpef (o dell' Iva) a credito con quella a debito avviene nella
dichiarazione stessa (e non nel modello F24). Siccome il contribuente ha manifestato l' intenzione di
compensare prima o contemporaneamente al versamento, la violazione sussiste, ed è punibile, solo per
l' eccedenza non compensata. Le cose si complicano quando il contribuente effettui una compensazione
"esterna" od "orizzontale", che concerne tributi diversi (per esempio, credito Irpef con debito Iva, o
viceversa). Non esiste un momento precedente al versamento in cui il contribuente possa manifestare l'
intenzione di compensare. Il minore debito per compensazione viene "a esistenza" solo nel momento in
cui si presenta o si inoltra telematicamente il modello F24 (che è cruciale nella disciplina delle
compensazioni "esterne" o "orizzontali"). Al momento di effettuare il pagamento tardivo (dell' Iva
scaduta il 16 marzo 2012), la violazione investiva tutto il debito ­ ed era punibile in proporzione ­ in
quanto nessuna decurtazione del debito si era "già" verificata. Il che aveva fatto "già" scattare la
sanzione del 30 per cento. Essendo già maturato il diritto alla sanzione, la successiva decurtazione del
debito al momento di redigere l' F24 non incide sulla violazione e, quindi, nemmeno sull' entità della
sanzione. A cura di Ezio Maria Pisapia Antiriciclaggio­Tracciabilità dei pagamenti [4072][350616] DA
SEGNALARE I DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE In tema di antiriciclaggio ho un dubbio: se
siano o meno da registrare nel registro della clientela i dati del legale rappresentante, quando il cliente
è una società. A stretto tenore letterale, l' articolo 38, comma 1­bis, del Dlgs 231/2007 rimanda all'
articolo 36, comma 2, che, tra le informazioni da "conservare", indica anche «le generalità dei delegati a
operare per conto del titolare del rapporto» (in sostanza, pare di capire che ci si riferisca ai legali
rappresentanti nel caso in cui il cliente sia una società). Però è l' articolo 38, comma 2, che per i
commercialisti prevede la possibilità di istituire il registro della clientela in luogo dell' archivio
informatico; quindi, sembrerebbe che non valga, per loro, il rimando all' articolo 36, comma 2, in quanto
è previsto solo dall' articolo 38, comma 1­bis, e non dall' articolo 38, comma 2. A favore di questa tesi,
inoltre, i dati del legale rappresentante quando il cliente è società, non rientrano tra quelli che l' articolo
1 definisce "dati identificativi". A.S.PADOVA In caso di società o di ente, il professionista deve verificare
la sussistenza in capo al soggetto del relativo potere di rappresentanza. In tal senso, il cliente che sia
rappresentante di società o di un altro ente dovrà fornire al professionista la documentazione ufficiale da
cui risultino i dati identificativi e il conferimento dei poteri rappresentativi. Ad esempio, costituiscono
documentazione idonea ad attestare i dati identificativi e i poteri rappresentativi del cliente le visure
camerali, i certificati rilasciati da enti competenti, le delibere assembleari o consiliari eccetera. In
concreto, l' identificazione del cliente avviene mediante presentazione (e rilevazione degli estremi) di un
documento valido a tale fine, e non scaduto, da cui risultino il nome e cognome del cliente, il luogo e la
data di nascita, l' indirizzo della residenza o del domicilio e il codice fiscale. Qualora il cliente sia
soggetto diverso da una persona fisica, devono risultare la denominazione, la sede legale e il codice
fiscale. [4073][350601] NIENTE REGISTRO PER L' INVIO DI DICHIARAZIONI FISCALI Il mio studio ha
sempre tenuto il registro protocollo delle dichiarazioni trasmesse con Entratel in via telematica. La
tenuta di questo registro è un adempimento obbligatorio per i commercialisti? Se sì, è sufficiente la
stampa dal nostro programma gestionale degli invii effettuati, riportante la data della presa in carico
degli stessi e il nominativo e il codice fiscale del cliente? Claudio RossiMARTINENGO L' adempimento
descritto dal quesito non è obbligatorio ai fini delle disposizioni antiriciclaggio. Il professionista che si
limita a svolgere la mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
45
8 dicembre 2014
Pagina 7
<­­ Segue
Il Sole 24 Ore
Enti locali
fiscali non è tenuto agli obblighi di registrazione e archiviazione del cliente ai fini di antiriciclaggio,
previsti dal Dlgs 231/2007. Alla luce di quanto previsto dall' articolo 12 del Dlgs 231/2007, il
professionista che si limita a svolgere la mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni
dei redditi è esonerato dagli obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione delle informazioni
nell' archivio unico e segnalazione delle operazioni sospette, in relazione ai soggetti per cui si limita a
fare tale attività. Pertanto, qualora un contribuente si presentasse dal professionista per la sola richiesta
di elaborazione del 730/2013 o di Unico 2013, non vi sarà alcun obbligo di verificare l' identità del cliente
o l' identità del titolare effettivo, né di registrare e conservare le informazioni acquisite. A cura di Nicola
Forte Agenti, rappresentanti, promotori e mediatori [4074][350651] IMPONIBILE ENASARCO AL
NETTO DEGLI STORNI Liquidiamo le provvigioni sulla base della merce consegnata e fatturata, salvo
poi trattenerle fino a che non avviene l' incasso. Gli storni provvigionali incidono sull' imponibile
Enasarco? Per esempio, nel caso di provvigioni maturate nel trimestre per mille euro, con storni
provvigionali per insolvenze ammontanti a 200 euro e una somma di 800 euro liquidata all' agente, la
base imponibile per il contributo Enasarco mille o 800 euro? M.M.PADOVA L' articolo 4 del regolamento
Enasarco stabilisce che i contributi sono dovuti per tutte le somme spettanti all' agente, anche se non
ancora liquidate. Nel caso prospettato, l' azienda corrisponde le provvigioni prima del buon fine degli
affari, al quale è stato evidentemente condizionato il pagamento. In tal modo, effettua il versamento su
somme che successivamente si rivelano non dovute a causa di sopravvenute insolvenze. Pertanto,
legittimamente viene considerato imponibile, stando all' esempio, l' importo di 800 euro, in quanto tale è
la somma spettante all' agente in quel trimestre. Se, poi, la somma stornata verrà riaccreditata, essa
tornerà a fare parte delle somme spettanti e dovrà essere assoggettata a contribuzione nel periodo di
riferimento. [4075][350343] SI CONSIDERANO LIQUIDATE LE CIFRE RESE ESIGIBILI La normativa
per gli agenti e rappresentanti prescrive che «le ditte preponenti sono tenute ad accantonare
annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo le aliquote stabilite
dagli accordi economici collettivi». La somma in questione è quella effettivamente corrisposta, oppure è
l' importo fatturato, ancorché non pagato all' agente? Antonio CaponeAFRAGOLA Il termine «liquidate»,
riferito alle provvigioni, non sta per "corrisposte", ma per "rese esigibili". Negli accordi, con riferimento
alle provvigioni, si hanno tre momenti: 1) la maturazione, che individua la mera insorgenza del diritto
durante ogni singolo trimestre; 2) la liquidazione, fissata al termine di ogni trimestre attraverso l' estratto
conto, che dà ragione del dovuto; 3) il pagamento, che dev' essere effettuato contestualmente all' invio
dell' estratto conto. La non coincidenza del termine "liquidate" con quello "corrisposte" si ricava anche
dall' articolo 1749 del Codice civile il quale stabilisce che entro il medesimo termine (30 giorni dalla
scadenza del trimestre) le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all' agente; il che
significa che non si tratta di sinonimi. Con specifico riferimento all' indennità per la cessazione del
rapporto da accantonare all' Enasarco, gli accordi economici hanno sempre fatto riferimento, quale base
di computo, alle provvigioni maturate e liquidate, indipendentemente dall' avvenuto pagamento. L'
accordo 30 luglio 2014 del settore industria ha portato un elemento di disturbo alla pacifica
interpretazione, laddove, nel prendere in esame in via generale le tre indennità, ha precisato che vanno
computate «su tutte le somme, comunque denominate, percepite dall' agente nel corso del rapporto»;
ma poi, nell' indicare la percentuale di calcolo, ha fatto riferimento alle «provvigioni annualmente
maturate», sopprimendo il richiamo a quelle liquidate. Tenuto conto che, in caso di cessazione del
rapporto, si deve avere riguardo alle provvigioni per le quali sia sorto il diritto al pagamento, anche se
non ancora corrisposte, sembra corretto ritenere che la base di calcolo delle somme da accantonare sia
costituita tuttora dalle provvigioni liquidate, nel senso ricavabile dalla formulazione letterale della legge
e degli accordi, richiamata in precedenza. A cura di Piero Gualtierotti Banche e clienti [4076][350962]
NULLA LA POSTDATAZIONE, VALIDO L' ASSEGNO Vorrei sapere se si può versare un assegno post
datato prima della data, e, in caso di risposta negativa, che cosa rischia chi lo versa. D.F.NUORO L'
articolo 31 del Rd 1736/1933 prevede che «l' assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria
disposizione si ha per non scritta. L' assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
46
8 dicembre 2014
Pagina 7
<­­ Segue
Il Sole 24 Ore
Enti locali
indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione». Inoltre, l' articolo 121 del Rd
1736/1933 precisa che, «qualora nell' assegno venga indicata una data di emissione posteriore a quella
dell' effettiva emissione dell' assegno non giustificata dal periodo di tempo necessario per far pervenire
il titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione e sempreché la data non
differisca di oltre quattro giorni da quella dell' emissione, si rende applicabile la tassa graduale delle
cambiali, salvo le sanzioni di cui all' articolo 66, n. 5, della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268».
Ciò significa che la data successiva (postdatazione) non comporta la nullità dell' assegno bancario, ma
soltanto la nullità del relativo patto ("pactum de non petendo") per contrarietà a norme imperative poste
a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di
esigere immediatamente il suo pagamento. Per cui l' assegno bancario postdatato, non diversamente
da quello regolarmente datato, deve considerarsi venuto a esistenza come titolo di credito e mezzo di
pagamento al momento stesso della sua emissione, che si identifica con il distacco dalla sfera giuridica
del traente e il passaggio nella disponibilità del prenditore (Cassazione, 2160/2006). Occorre precisare
che, qualora non vi fosse la disponibilità sul conto corrente bancario del debitore, al fine di procedere al
protesto, l' articolo 121 citato impone la regolarizzazione fiscale a carico del presentatore del titolo (il
prenditore dovrà recarsi all' agenzia delle Entrate per versare sia l' imposta dovuta, pari al 12 per mille
dell' importo, sia la sanzione). Il presentatore dovrà altresì versare le spese notarili per il protesto,
tenendo presente che tutti i costi sostenuti sono da ritenere anticipati dal prenditore dell' assegno e che,
pertanto, nella procedura esecutiva che sarà poi avviata saranno posti a esclusivo carico del debitore
(Cassazione, 191/1985). A cura di Marco Marinaro Condominio [4077][350812] RETTIFICA DEL 770
CON IL CODICE FISCALE GIUSTO Abbiamo inviato un modello 770 per un condominio, con un codice
fiscale non corrispondente, ma comunque esistente, per cui il modello stesso non è stato scartato da
Entratel. Come possiamo rimediare all' errore? A.D.RIETI Il condominio deve inviare una dichiarazione
"rettificativa" (articolo 2 del Dpr 322 del 1998) identica alla precedente, ma con il codice fiscale
appropriato. L' adempimento non comporta sanzioni, perché si tratta di «una mera violazione formale
senza alcun debito d' imposta» (articolo 10 dello statuto dei diritti del contribuente, approvato con legge
212 del 2000). La rettifica è doverosa e urgente, perché l' invio della prima dichiarazione, contenente il
codice fiscale di un altro contribuente, mette in grave difficoltà quest' ultimo (iscrizione a ruolo delle
imposte emergenti dalla dichiarazione, che il contribuente identificato con il codice sbagliato non ha
pagato e non era tenuto a pagare). A cura di Ezio Maria Pisapia [4078][350648] ASSEMBLEA,
MAGGIORANZA SEMPLICE PER IL PRESIDENTE Come si fa, in un' assemblea condominiale, a
nominare il segretario e il presidente, e quale maggioranza è necessaria per ogni singola
designazione? Costituisce titolo preferenziale che a ricoprire uno dei due incarichi sia l' amministratore
condominiale? Il verbale dev' essere compilato all' istante e, su richiesta dell' amministratore, dev'
essere firmato da tutti i condòmini? Si chiede, inoltre, se tale richiesta dell' amministratore rientrerebbe
nelle sue mansioni. R.P. VICENZA L' assemblea di condominio è l' organo di autogoverno dei
condòmini e serve ad amministrare i servizi e le cose comuni. Il compito di far eseguire le delibere
assembleari è nelle mani dell' amministratore del condominio. Si tenga comunque presente che la
prima decisione che deve prendere l' assemblea condominiale riunita è, per prassi, la nomina di un
presidente e di un segretario, due figure non previste da alcuna norma ma estremamente utili per il
corretto funzionamento dell' assemblea stessa. Si ritiene comunemente che per la nomina del
presidente e del segretario sia sufficiente il voto della maggioranza semplice degli intervenuti (ossia la
metà più uno dei votanti), prescindendo dai millesimi, dato che non è una di quelle decisioni "formali"
previste dalla legge (articolo 1136 del Codice civile). Compito del presidente dell' assemblea è quello di
constatare che siano stati convocati tutti i condòmini, che siano raggiunti i quorum previsti, che le
deleghe siano valide; più in generale, egli dovrebbe gestire gli aspetti procedurali della riunione. Il
segretario, invece, ha il compito di redigere il verbale dell' assemblea con la massima cura possibile, in
quanto dalla mancata o inesatta verbalizzazione potrebbero sorgere spiacevoli conseguenze. Si ricordi,
altresì, che l' amministratore non è obbligato a partecipare all' assemblea. Tuttavia, è preferibile che lo
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
47
8 dicembre 2014
Pagina 7
<­­ Segue
Il Sole 24 Ore
Enti locali
faccia direttamente, in quanto egli è in grado di fornire tutte le delucidazioni e i chiarimenti relativi al
rendiconto e alle varie questioni condominiali. Emerge, pertanto, che la figura di amministratore di
condominio non costituisce "titolo preferenziale" al fine di ricoprire la carica di presidente o segretario.
Qualora il regolamento condominiale non disponga alcunché, l' amministratore di condominio può
ricoprire la carica di presidente o segretario dell' assemblea condominiale. Tuttavia, è preferibile che le
due cariche siano ricoperte da condòmini. Al riguardo, infatti, si precisa che è nulla la delibera adottata
da un' assemblea condominiale nella quale le funzioni di segretario e/o di presidente siano state affidate
all' amministratore, quando ciò avvenga in violazione delle norme del regolamento condominiale sulla
validità della costituzione dell' assemblea stessa (Tribunale di Bologna 12 marzo 1997). Inoltre, il
verbale dell' assemblea dev' essere compilato durante il suo svolgimento. L' ultimo comma dell' articolo
1136 del Codice civile prevede che «delle riunioni dell' assemblea si redige processo verbale da
trascrivere nel registro tenuto dall' amministratore». Il verbale di assemblea può essere scritto a penna
dal segretario e riprodotto, successivamente, mediante stampa su formato word. Ciò che importa è che
esso documenti in maniera fedele lo svolgimento di tutte le attività compiute in sede assembleare. Il
verbale dev' essere sottoscritto solo dal presidente e dal segretario. Non rientra nelle mansioni dell'
amministratore la richiesta di farlo sottoscrivere a tutti i condòmini. Tuttavia, se c' è unanimità sul punto,
tutti i condòmini lo possono sottoscrivere. A cura di Paola Pontanari [4079][349934] NON È
NECESSARIA LA PREESISTENZA DI TABELLE Un condominio orizzontale è composto da 17 unità
immobiliari con quote uguali, in quanto non sono state credatte tabelle millesimali. Ora una villetta è
stata acquisita da un condomino, per cui risultano 17 unità immobiliari e 16 condòmini. Le villette sono
di varie grandezze e le spese vengono divise, con delibera unanime del 2000, sempre per 17. Alla luce
della nuova legge, qual è la maggioranza necessaria per la nomina dell' amministratore? A.Z.SASSARI
L' amministratore dev' essere nominato con la maggioranza ex articolo 1136, comma 2, cioè la
maggioranza degli intervenuti all' assemblea e almeno la metà dei millesimi. La norma è inderogabile.
Occorrerà pertanto che l' assemblea, anche ai fini delle ripartizioni delle spese, approvi una tabella
millesimale con la stessa maggioranza indicata sopra. Fino alla loro approvazione, tuttavia, non deve
intendersi paralizzata la vita del condominio. Giova richiamare la sentenza della Cassazione 10 febbraio
2009, n. 3245, secondo la quale le tabelle millesimali possono esistere (o non esistere), posto che l'
allegazione di esse al regolamento rappresenta un dato meramente formale che non muta la diversa
natura intrinseca dei due atti, non potendosi escludere che i condòmini, in mancanza di un regolamento
con annesse tabelle, ai fini della ripartizione delle spese (di tutte o alcune di esse) si accordino
liberamente tra loro stabilendone i criteri, purché siano rispettate la quota di spesa posta a carico di
ciascun condomino e la quota di proprietà esclusiva di questi, essendo il criterio di ripartizione previsto
dalla legge (articolo 1123 del Codice civile) preesistente e indipendente dalla formazione delle tabelle.
Del resto, la (pre)esistenza di tabelle millesimali non è necessaria per il funzionamento e la gestione del
condominio, non solo ai fini della ripartizione delle spese, ma neppure per la costituzione delle
assemblee e per la validità delle deliberazioni, tanto più se si considera che la necessità del
regolamento di condominio e delle annesse tabelle millesimali è obbligatoria (articolo 1138 del Codice
civile) solo per i condomìni con più di dieci partecipanti. [4080][350645] IL CANCELLO SI PAGA
SECONDO I MILLESIMI Abito in una palazzina di quattro appartamenti di diversa metratura,
appartenenti a quattro proprietari diversi. Tre dei quattro alloggi hanno a disposizione anche un terreno.
Per raggiungere l' entrata dello stabile, bisogna passare da un cancello e poi percorrere un viale di
circa 40 metri. Ultimamente abbiamo sostituito il cancello, con accordo di tutti, perché obsoleto. Per il
riparto delle spese, su quali basi dobbiamo regolarci? Avevamo pensato di dividere in parti uguali, ma
la persona che non ha il terreno si è opposta e dice che la quota va divisa per millesimi. Ma il criterio dei
millesimi non si adotta per interventi sul solo fabbricato? G.P.COMO La tabella millesimale generale
dev' essere utilizzata per la ripartizione delle spese afferenti alla conservazione di tutte le parti comuni
(siano esse riferite all' edificio o ad altri beni), a norma dell' articolo 1123, comma 1, del Codice civile.
Non si ritiene, infatti, che il cancello sia uno di quei beni che vanno a servire i condòmini in misura
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
48
8 dicembre 2014
Pagina 7
<­­ Segue
Il Sole 24 Ore
Enti locali
diversa, ex articolo 1123, comma 2, del Codice civile. Appare, pertanto, fondata l' opinione del
condomino, il quale ritiene che la spesa vada ripartita in base alla tabella millesimale. [4081][350316] IL
REGOLAMENTO PUÒ RIDURRE IL NUMERO DELLE DELEGHE Il regolamento contrattuale del nostro
condominio prevede che «i condòmini possono farsi rappresentare nell' assemblea da altro condomino,
con mandato e delega scritta» (quindi, esclusi figli e coniuge non proprietari), «ma ciascun condomino
non potrà rappresentare più di due condòmini». L' articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice
civile, al comma 1, stabilisce che «ogni condomino può intervenire all' assemblea a mezzo di
rappresentante». Non pone alcun tipo di limite per le persone che possono essere delegate a
partecipare, per cui si può anche trattare di estranei al condominio. Quale delle due norme prevale per
quanto riguarda i delegati condòmini, i soli che sarebbero ammessi secondo il regolamento, e i delegati
estranei (consentiti dal citato articolo 67)? Inoltre, un condomino proprietario di quattro unità immobiliari
in quale modo può gestire le sue deleghe? A.C.CASERTA Si consideri che l' articolo 67 delle
disposizioni di attuazione del Codice civile non è norma derogabile, nemmeno da un regolamento
avente natura contrattuale. Il requisito della forma scritta deve pertanto essere soddisfatto in ogni caso.
L' articolo 67, comma 1, periodo primo, in ogni caso, disciplina esclusivamente il diritto di delegare. Si
ritiene che il regolamento, nei limiti della norma, possa prevedere ulteriori disposizioni, quali ­ ad
esempio ­ proprio quella di limitare la possibilità di essere delegati solo per i condòmini. Si
incontrerebbero, però, serie difficoltà a considerare non valida la delega a un familiare convivente,
posto che, in ogni caso, la riforma del condominio (legge 220/2012, entrata in vigore il 18 giugno 2013)
riconosce diritti anche a soggetti diversi dai condòmini. Il limite al cumulo di deleghe vale unicamente se
il numero dei condòmini è superiore a venti. Pertanto, si ritiene che fino a tale limite il regolamento
possa disporre diversamente (senza arrivare a vietare la possibilità di delega). Sopra il numero di 20,
data l' inderogabilità dell' articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, sembrerebbe
prevalere la norma codicistica. Secondo quest' ultima, si ricorda, il delegato non può rappresentare più
di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale. [4082][350198] UN RICORSO PER ATTUARE I
PROVVEDIMENTI NECESSARI Il Dlgs 102/2014 dispone l' obbligo, per i condòmini dotati di
riscaldamento centralizzato, di installare sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore
nelle singole unità immobiliari del condominio stesso. In caso di "pigrizia" dell' assemblea, da cui derivi
la mancata assunzione della dovuta delibera, quale via si può perseguire per applicare la norma di
legge citata? L.C.BARI L' articolo 1105 del Codice civile ­ che verte in materia di comunione, ma è
applicabile anche al condominio in virtù del rinvio disposto dall' articolo 1139 del Codice stesso ­
prevede che, se non si prendono i provvedimenti necessari per l' amministrazione della cosa comune o
non si forma una maggioranza, o se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante
può ricorrere all' autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un
amministratore. In caso di delibera negativa o di mancato raggiungimento del quorum di legge per la
validità della costituzione dell' assemblea, ciascun condomino potrà pertanto rivolgersi al Tribunale
allegando il verbale al ricorso. Si tratta di un procedimento di volontaria giurisdizione. Non è, pertanto,
un contenzioso e i tempi sono molto più ristretti. [4083][350197] GLI ONERI RESIDUI PER CHI SI È
«DISTACCATO» Il Dlgs 102/2014 dispone l' obbligo, per i condòmini dotati di riscaldamento
centralizzato, di installare sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore nelle singole
unità immobiliari del condominio stesso. I condòmini che si sono distaccati dall' impianto centralizzato,
come devono comportarsi? La delibera assembleare che, all' uopo, verrà adottata, è valida e
impegnativa anche per loro? In caso di risposta negativa, come viene gestita la procedura
amministrativa/contabile relativa al bonus fiscale, posto che il bonifico bancario a favore di chi esegue i
lavori viene considerato dell' intero condominio, ma in effetti trasferisce i quattrini dei soli condòmini
rimasti allacciati all' impianto centralizzato? La tragressione alle norme previste comporta l' applicazione
di pesanti sanzioni a carico degli interessati e di «eventuali obbligati in solido»: chi sono questi ultimi?
E.R.FOGGIA Il condomino che si è distaccato dall' impianto centralizzato di riscaldamento ha rinunziato
al servizio, ma non alla proprietà dello stesso. Tuttavia, non essendo da questo servito, sarà esonerato
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
49
8 dicembre 2014
Pagina 7
<­­ Segue
Il Sole 24 Ore
Enti locali
da alcune spese. La termoregolazione e contabilizzazione prevede due principali gruppi di spesa: 1)
incarico al professionista che rediga il progetto e faccia i calcoli ai sensi della norma Uni 10200
(dovendo questa anche ripartire le dispersioni di calore, riguarda i distaccati); 2) installazione delle
valvole termostatiche e dei ripartitori all' interno delle unità immobiliari. In quanto proprietari dell'
impianto, ne consegue che i condomini distaccati devono essere convocati in assemblea e la loro
votazione dev' essere conteggiata. La sanzione è prevista dall' articolo 16, comma 7, del Dlgs 4 luglio
2014, n. 102, ed è diretta al «condominio e ai clienti finali» per un importo da 500 a 2.500 euro per
ciascuno. Non è chiaro, quindi, se la sanzione riguarda sia il condominio nel suo insieme sia i singoli
condòmini. Parrebbe che la sanzione ai singoli non debba essere pagata dal distaccato, mentre lo
stesso contribuirà per l' eventuale sanzione al condominio. Per i benefici fiscali, infine, il distaccato ne
godrà in proporzione a quanto avrà contribuito. [4084][350611] NUOVA CALDAIA: VALE LA TABELLA
MILLESIMALE L' assemblea condominiale dello stabile nel quale abito ha deciso di procedere alla
contabilizzazione del calore, con la sostituzione della caldaia con una a condensazione. La spesa
relativa sia all' installazione dei ripartitori e delle valvole termostatiche sia a quella per la sostituzione
della caldaia e della nuova canna fumaria dev' essere ripartita in base alla tabella millesimale di
proprietà oppure applicando quella relativa al riscaldamento? A.R.ROMA L' impianto di riscaldamento è
composto da quattro sottoinsiemi: 1) produzione del calore .
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
50
8 dicembre 2014
Pagina 10
Il Sole 24 Ore
Enti locali
Lettere.
Sul demansionamento previsto dal Jobs Act vanno
evitati gli abusi
Tutti, ancora oggi, continuano a parlare dell'
articolo 18, ma pochi hanno fatto caso alla
modifica dell' articolo 13 dello Statuto dei
lavoratori contenuta nel Jobs Act. Una norma
che offre la possibilità ­ secondo quanto ho
letto anche sul Sole 24 Ore ­ di arrivare al
demansionamento del dipendente nei casi di
riorganizzazione, ristrutturazione o
riconversione aziendale. Secondo me, occorre
vigilare sui possibili abusi. Si sa come,
spesso, finiscano queste cose in Italia: la
nuova norma potrebbe essere utilizzata
semplicemente per tagliare gli stipendi,
abbassando la mansione con la scusa che la
globalizzazione e la congiuntura rendono
necessario riorganizzare l' azienda. Speriamo
che il tutto non si traduca, automaticamente,
nell' ennesimo passo in direzione dello
smantellamento dei diritti del lavoro. L. I. email
Troppe tasse sotto l' albero Dopo Natale spero
che i giornali evitino di pubblicare i s o l i t i
articoli allarmati sul calo dei consumi natalizio
sul crollo nell' acquisto di panettoni e regali. Lo
sappiamo già: a noi cittadini comuni ­ tra Imu,
Tasi, Tari, tasse dell' auto e canone Rai ­ non
restano poi molti soldi da spendere. Come ha
scritto anche Il Sole, le tasse peseranno il 18%
in più. G. Q. email.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
51
8 dicembre 2014
Pagina 14
Il Sole 24 Ore
Enti locali
i termini da conoscere
Obbligazione L' obbligazione è un titolo di
credito rappresentativo di un prestito emesso
da una società privata (in questo caso si parla
di obbligazioni societarie oppure di corporate
bond), oppure da un soggetto della pubblica
amministrazione (in questo caso si parla di
titoli di Stato o obbligazioni governative) per
finanziare parte del proprio fabbisogno
finanziario Scadenza La scadenza di un'
obbligazione indica la data in cui si prevede di
riavere il proprio capitale e per quanto tempo
ci si può aspettare di ricevere gli interessi
Tasso d' interesse Il tasso di interesse di un'
obbligazione o di un titolo di Stato può essere
fisso per tutta la durata del bond, oppure
variabile e quindi indicizzato a un tasso di
riferimento, come per esempio il Libor o l'
Euribor Cedola La cedola (o il coupon) è l'
interesse delle obbligazioni, societarie o
governative, che viene pagato semestralmente
o annualmente. Le obbligazioni zero­coupon,
vendute sotto la pari, non pagano interessi con
cadenza periodica Rendimento Il rendimento
di un titolo obbligazionario è dato dal valore
delle cedole staccate e dalla differenza tra
prezzo di acquisto e valore di mercato.
Se l' obbligazione viene acquistata alla pari e porta fino alla scadenza, allora il rendimento complessivo
coinciderà con gli interessi corrisposti Fondo obbligazionario È un o strumento del risparmio gestito che
investe il patrimonio in titoli obbligazionari, governativi e corporate a seconda della sottocategoria di
appartenenza.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
52
8 dicembre 2014
Pagina 15
Il Sole 24 Ore
Enti locali
L' Agenda.
a cura di Barbara Nepitelli MERCOLEDì 10 pA
Presentazione della Relazione annuale 2014 al ...
a cura di Barbara Nepitelli MERCOLEDì 10 pA
Presentazione della Relazione annuale 2014 al
Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità
dei servizi offerti dalle Pa centrali e locali alle
imprese e ai cittadini.
Palazzo Giustiniani, via della Dogana Vecchia
29, Roma (ore 10).
GIOVEDì 11 IMPRESE L' Istat diffonde i dati
sulla produzione industriale a ottobre (ore 10).
Terza edizione del "Premio imprese per la
sicurezza".
Confindustria, viale dell' Astronomia 30, Roma
(ore 14).
Italia­Germania Primo Italian­German High
Level Dialogue. Oggi cerimonia inaugurale con
i presidenti della Repubblica di Italia e di
Germania, Giorgio Napolitano e Joachim
Gauck. Teatro Regio, Torino (ore 18,15). I
lavori proseguono domani, Reggia di Venaria,
Torino (ore 9).
BARBARA NEPITELLI
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
53
8 dicembre 2014
Pagina 17
Il Sole 24 Ore
Enti locali
INTERVENTO.
Un nuovo modello ibrido per le imprese sociali
Mai come in questo momento il Terzo settore è
stato al centro del dibattito e della visibilità
politica nel nostro Paese. Nel nascente
processo di ricostruzione politica e riforma
istituzionale, l' impresa sociale deve essere
protagonista del cambiamento, partendo dalla
consapevolezza dell' impatto sociale fin qui
generato e dalla capacità di progettare un
futuro adeguato al momento storico.
Finora il Gruppo cooperativo Cgm ha costruito
un modello economico sostenibile, fatto di
vicinanza e prossimità alle comunità, fondato
su inclusione, coesione sociale e
redistribuzione della ricchezza. Componenti
fondamentali per il vivere civile e la tutela dei
diritti e dei beni comuni. Tuttavia oggi a questi
elementi è necessario aggiungere un' ulteriore
sfida: lo sviluppo e la capacità di rispondere al
cambiamento. Le trasformazioni che investono
il tessuto sociale, in Italia come in Europa,
nascono dalla necessità di rispondere ai
bisogni primari sempre più complessi dei
cittadini e dalla riduzione delle risorse
economiche che l' amministrazione pubblica è
in grado di mettere a disposizione per
finanziare l' offerta dei servizi.
Il cambiamento investe naturalmente il modello di business della cooperazione.
Infatti l' architettura del welfare si orienta verso una maggiore sostenibilità, da un lato, al sostegno alla
domanda espressa dai cittadini, dall' altro verso un allargamento del numero e delle tipologie di fornitori
di servizi accreditati a operare nei mercati pubblici. Vi sono poi elementi emergenti e sfidanti: l' apertura
di mercati nuovi, dalle politiche di welfare aziendale alla sanità, dall' energia all' abitare, dalla cultura al
turismo. Sono contesti che richiedono la capacità di operare in modo competitivo, con alta intensità di
investimenti.
A questa sfida dobbiamo rispondere sperimentando un nuovo modello di impresa sociale che opera
come agente di sviluppo del territorio. Ciò significa aggiungere alla capacità unica della cooperazione
sociale di rispondere ai bisogni e di sostenere le comunità, nuovi elementi di forza. La capacità di fare
investimenti e di attrarre capitali, sviluppare nuove competenze manageriali, costruire collaborazioni e
partnership con gli enti pubblici e con gli attori dell' economia for profit, per strutturare processi di
valorizzazione globale dei territori generando innovazione, occupazione, ricchezza, nuovi patti di
coesione e di solidarietà.
I cosiddetti ibridi organizzativi che si stanno sviluppando all' interno della rete Cgm vanno in questa
direzione. Si tratta di forme organizzative e societarie aperte all' ingresso di soggetti differenti,
appartenenti al settore for profit, che partecipano all' iniziativa e al rischio imprenditoriale ed entrano
nella governance insieme alle imprese sociali.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
54
8 dicembre 2014
Pagina 17
<­­ Segue
Il Sole 24 Ore
Enti locali
Sono queste ultime ad avere in mano le quote di maggioranza di queste società. Questo nuovo modello
apre alla possibilità di realizzare progetti di impatto sociale con processi industriali, con grandi volumi di
investimenti portati proprio dai soggetti for profit che permettono di agire su mercati altrimenti preclusi
alle iniziative delle sole imprese sociali, per esempio l' housing.
Per contro le imprese sociali hanno legami consolidati nei territori, sono accreditate presso una
molteplicità di stakeholder e con il loro lavoro garantiscono la coesione e l' inclusione nelle comunità.
Questo le rende interlocutori primari per soggetti esterni che intendono arrivare dentro quegli stessi
territori in modo efficace con le proprie iniziative d' impresa, soprattutto in settori che riguardano i beni
comuni.
L' unione di queste due prospettive sta generando l' ibridazione: l' espansione dei mercati per il for profit
si può tradurre in occupazione, sviluppo e inclusione se a governare l' azione è il non profit. Questa
convergenza costituisce la via per costruire un modello di sviluppo nuovo, sostenibile e inclusivo che
può valere non solo per l' Italia, ma per l' Europa.
Presidente Gruppo cooperativo Cgm © RIPRODUZIONE RISERVATA Stefano Granata.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
55
8 dicembre 2014
Pagina 21
Il Sole 24 Ore
Enti locali
L' Agenda dei decreti legge A cura diRoberto Turno.
Senato a tutta manovra 2015, Camera a fari spenti o
quasi.
Senato a tutta manovra 2015, Camera a fari
spenti o quasi. Sarà una settimana "corta" in
Parlamento, e non solo per il ponte festivo di
oggi.
A palazzo Madama comincia la sessione di
bilancio che fatalmente metterà la sordina a
tutti gli altri provvedimenti in calendario per un
autentico tour de force che dovrà portare la
legge di stabilità in aula dopo soli dieci giorni
di lavori per martedì 16 dicembre. Dopo di che
la manovra tornerà in terza lettura alla Camera
per il voto finale proprio sotto Natale. Una
navigazione che costringerà la commissione
Bilancio a lavorare a tappe forzate:
emendamentri entro domani, poi via al voto.
7 Novità rispetto alla settimana precedente
DECRETI LEGGE Provvedimento N. N. atto
Scad. Stato dell' iter Bonifica e messa in
sicurezza di siti contaminati 165 C 2715 10­
gen All' esame della commissione Ambiente
della Camera Elezione dei componenti i
comitati degli italiani all' estero e adempimenti
relativi alle armi a uso scenico 168 C 2727 17­
gen La commissione Affari costituzionali della
Camera ne ha concluso l' esame DISEGNI DI
LEGGE Provvedimento (relatore) N. atto Stato
dell' iter Delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali, servizi e politiche del lavoro S 1428 B 7
Approvato definitivamente dopo 244 giorni dalla presentazione. Riforma della legge elettorale
(Finocchiaro, Pd) S 1385 Approvato dalla Camera. All' esame della commissione Affari costituzionali
del Senato in sede referente ­ presentato da 342 giorni Riforma del Senato, del titolo V, abolizione delle
Province e del Cnel (Sisto, Fi, e Fiano, Pd) C 2613 Approvato dal Senato. All' esame della commissione
Affari costituzionali della Camera in sede referente Delega per la riforma della Pa (Pagliari, Pd) S 1577
All' esame della commissione Affari costituzionali del Senato in sede referente ­ presentato da 138
giorni Green Economy (collegato alla legge di Stabilità 2014) (Vaccari, Pd) S 1676 Approvato dalla
Camera. All' esame della commissione Territorio del Senato in sede referente ­ presentato da 299 giorni
Misure sanitarie omnibus ­ Ddl Lorenzin (De Biase, Pd) S 1324 All' esame della commissione Igiene e
sanità del Senato in sede referente presentato da 290 giorni.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
56
8 dicembre 2014
Pagina 22
Il Sole 24 Ore
Enti locali
Il caso. Il Dl 16/2012.
Remissione in bonis preclusa ai ritardatari
Le dichiarazioni tardive, entro 90 giorni dal
termine, si considerano validamente
presentate, ma non rilevano ai fini della
cosiddetta "remissione in bonis".
È questa una particolare forma di
ravvedimento operoso, introdotto dall' articolo
2, comma 1, del Dl n.
16/2012 (convertito dalla legge n. 44/2012),
che consente al contribuente, qualora sia in
possesso dei requisiti sostanziali, di
regolarizzare gli obblighi di preventiva
comunicazione e, in generale, gli adempimenti
formali non eseguiti tempestivamente,
necessari per poter fruire di benefici fiscali o di
regimi opzionali.
Il presupposto richiesto dal legislatore per
fruire dell' istituto della remissione in bonis è
che il contribuente effettui la comunicazione (o
esegua l' adempimento richiesto) entro il
termine di presentazione della prima
dichiarazione utile. Secondo le indicazioni
contenute nella circolare del 28 settembre
2012, n. 38/E, il termine entro cui deve essere
effettuata la comunicazione è da intendersi
come la prima dichiarazione dei redditi il cui
termine di presentazione scade
successivamente al termine previsto per eseguire l' adempimento originariamente omesso. A tal fine la
circolare ha precisato che per «termine di presentazione» si intende quello ordinario di presentazione
del modello Unico, a nulla rilevando il "periodo di tolleranza" di 90 giorni previsto dall' articolo 2, comma
7, Dpr 322/98.
Pertanto, secondo quanto previsto dal documento di prassi, superato il termine della prima
dichiarazione utile, la remissione in bonis non può più essere esercitata e, quindi, il beneficio di natura
fiscale o l' accesso a regimi fiscali opzionali deve ritenersi precluso.
La relazione illustrativa al decreto 16 ha individuato, a titolo meramente esemplificativo, alcune
fattispecie alle quali risulta applicabile la remissione. In particolare: il regime di tassazione per
trasparenza nell' ambito delle società di capitali; il consolidato fiscale; le disposizioni di favore introdotte
per gli enti di tipo associativo (omesso invio del modello Eas, sul punto si veda anche la risoluzione del
12 dicembre 2012, n. 110/E).
Ulteriori ipotesi sono state, individuate dalla circolare n. 38/E: l' opzione per l' adesione al regime di
liquidazione e versamento mensile o trimestrale dell' Iva di gruppo; l' opzione per la determinazione dell'
Irap in base al bilancio; il regime della tonnage tax . Inoltre, la circolare del 20 dicembre 2012, n. 47/E ha
previsto che l' istituto della remissione in bonis è utilizzabile anche per sanare il tardivo esercizio dell'
opzione per la cedolare secca.
Seppur non previsto espressamente, si dovrebbe ritenere che anche la mancata comunicazione d i
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
57
8 dicembre 2014
Pagina 22
<­­ Segue
Il Sole 24 Ore
Enti locali
adesione al regime di oneri documentali, in quanto astrattamente riconducibile tra i regimi fiscali
opzionali, potrebbe fruire della possibilità di "ravvedimento" con l' istituto della remissione in bonis. Tale
impostazione sarebbe coerente con lo spirito a cui è improntata la disciplina in materia di
documentazione sul transfer pricing , volta a premiare i comportamenti collaborativi dei contribuenti, e
con la ratio dell' istituto che intende evitare che mere dimenticanze possano precludere al contribuente
la possibilità di fruire di benefici concessi dall' ordinamento fiscale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Umberto Iannarilli.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
58
8 dicembre 2014
Pagina 22
Il Sole 24 Ore
Enti locali
Dichiarazioni. La presentazione entro il 2014 non prolunga i termini di accertamento.
Unico ai supplementari per rimediare agli errori
Entro lunedì 29 gli invii per «tardiva» e «rettificativa»
Tre chance per rimediare da qui a fine anno al
mancato invio o agli errori in dichiarazione: per
la generalità dei soggetti, entro il 29 dicembre
scade il termine di 90 giorni entro il quale si
può presentare la dichiarazione "tardiva",
prevista dall' articolo 2, comma 7, del Dpr
322/98; per chi ha già presentato Unico,
sempre entro il 29 dicembre può essere
presentata la cosiddetta dichiarazione
"rettificativa", cioè l' integrativa a sfavore che
arriva entro 90 giorni e che sostituisce a tutti
gli effetti la dichiarazione originaria; per chi
intende dedurre componenti negativi derivanti
da errori contabili di competenza 2009, entro il
31 dicembre è il termine ultimo per presentare
l' integrativa (si veda l' articolo più sotto).
Per i ritardatari La norma prevede che sono
considerate valide le dichiarazioni presentate
entro 90 giorni dalla scadenza del termine,
salva l' applicazione della sanzione
amministrativa ( d a 2 5 8 a 1 . 0 3 2 e u r o ,
aumentata fino al doppio per i soggetti
obbligati alla tenuta delle scritture contabili).
La sanzione è tuttavia ridotta ad 1/10 del
minimo se si accede all' istituto del
ravvedimento operoso.
Le dichiarazioni presentate con un ritardo superiore a 90 giorni si considerano invece a tutti gli effetti
omesse ­ e quindi fanno scattare le sanzioni per omessa dichiarazione (dal 120% al 240% dell' imposta
accertata) ­ ma costituiscono comunque titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli
imponibili ivi indicati.
L' istituto della dichiarazione tardiva nasce quindi per "sanare" le ipotesi di mancata presentazione della
dichiarazione. La dichiarazione tardiva è inoltre equiparata ex lege alla dichiarazione presentata nei
termini, ed infatti le scadenze ancorate al termine di presentazione della dichiarazione, salvo alcune
eccezioni (si veda articolo in pagina), vanno generalmente intese nel termine più ampio di 90 giorni
dalla scadenza (circolare 8/E/2010).
L' integrativa a sfavore La dichiarazione tardiva si differenzia dalla dichiarazione rettificativa (o
integrativa a sfavore), disciplinata dal successivo comma 8 dell' articolo 2 Dpr 322, in base al quale il
contribuente può correggere errori e omissioni che hanno determinato un minor reddito o un minor
debito d' imposta o un maggior credito d' imposta, presentando una dichiarazione integrativa.
La dichiarazione integrativa presuppone infatti che la dichiarazione originaria sia stata validamente
presentata (nei termini, ovvero entro 90 giorni dalla scadenza).
Se l' integrativa è presentata entro la scadenza della dichiarazione relativa all' anno successivo, si può
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
59
8 dicembre 2014
Pagina 22
<­­ Segue
Il Sole 24 Ore
Enti locali
accedere all' istituto del ravvedimento operoso, beneficiando, pertanto, di sanzioni ridotte ad un ottavo
del minimo; se la dichiarazione integrativa a sfavore è invece presentata oltre i termini del
ravvedimento, ma entro i termini per l' accertamento (31 dicembre del quarto anno successivo a quello
in cui è stata presentata la dichiarazione), non sono previste riduzioni delle sanzioni. La materia è
comunque soggetta a variazioni per effetto di quanto previsto dal Ddl di stabilità all' esame del
Parlamento, che prevede diverse modifiche all' istituto del ravvedimento, incluso un allungamento dei
termini per perfezionarlo.
Nonostante la diversa funzione della dichiarazione "tardiva" rispetto alla dichiarazione "integrativa", con
la circolare 55/E del 14 giugno 2001 le Entrate hanno in qualche modo unificato le due casistiche,
introducendo la dichiarazione rettificativa presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto
per la presentazione della dichiarazione originaria.
Benché tale fattispecie non sia espressamente disciplinata dal punto di vista sanzionatorio ­ e in effetti
la disciplina del ravvedimento operoso non preveda finora alcuna agevolazione per la dichiarazione
integrativa presentata entro 90 giorni ­ secondo le Entrate anche la dichiarazione rettificativa presentata
entro il termine "di tolleranza" sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione originaria.
Ciò consentirebbe, ad esempio, di esercitare opzioni non effettuate nella dichiarazione originaria o di
correggere scelte non ravvedibili attraverso l' istituto della remissione in bonis.
I tempi di accertamento L' opportunità di presentare una dichiarazione integrativa di Unico 2014 entro
90 giorni, o comunque entro il 31 dicembre, potrebbe essere valutata anche per evitare l' allungamento
dei termini per l' accertamento. Secondo le Entrate, infatti, le dichiarazione integrative comportano l'
allungamento dei termini di accertamento, pur se con esclusivo riferimento agli elementi rigenerati con
la nuova dichiarazione, indipendentemente dal fatto che questi siano a favore del contribuente o dell'
Erario (circolare n. 31/E del 2013, par. 8). In tal senso, la presentazione di una dichiarazione integrativa
di Unico 2014 entro il prossimo 31 dicembre evita l' allungamento di un anno dei termini di
accertamento, con riferimento agli elementi rettificati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Giacomo Albano.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
60
8 dicembre 2014
Pagina 24
Il Sole 24 Ore
Enti locali
Contenzioso. Per il recupero degli oneri accessori dopo la sentenza definitiva non serve alcun
provvedimento attuativo.
Fideiussioni, il costo va rimborsato
Il giudice tributario decide sulla restituzione delle spese pagate per garanzie non più
dovute.
La giurisdizione per le controversie relative al
rimborso del costo delle fideiussioni prestate
spetta alle commissioni tributarie in base al
principio di concentrazione della tutela. È il
principio statuito dalla Ctr Lombardia, con la
sentenza 4903/30/2014 depositata lo scorso
24 settembre (presidente Venditti, relatore
Ramondetta), in linea con quanto affermato
anche dalla Ctp Vicenza 740/1/2014 del 10
novembre (presidente Manduzio, relatore
Parenzo).
La controversia decisa dalla Ctr Lombardia
nasceva a seguito del silenzio­rifiuto opposto
contro l' istanza di rimborso del costo della
fideiussione prestata dal contribuente per
evitare il versamento delle somme già
rimborsate dall' Ufficio, fino a concorrenza dei
tributi in seguito accertati e successivamente
dichiarati non dovuti con sentenza definitiva.
La Ctp di Milano rigettava il ricorso
dichiarando il proprio difetto di giurisdizione. Il
contribuente appellava la decisione invocando
il diritto al rimborso in base all' articolo 8,
comma 4, della legge 212/2000 (lo statuto del
contribuente).
Ad ulteriore prova l' interessato sosteneva l'
erronea interpretazione della sentenza 25934/2011 delle Sezioni unite sulla quale si fondava la
decisione della Ctp. A questo punto l' Ufficio resisteva, insistendo sul difetto di giurisdizione: il credito
chiesto a rimborso non rientrerebbe nell' articolo 2 del Dlgs 546/1992.
La Ctr osserva che la Suprema corte (sentenza 19751/13) ha statuito che, in base al principio di
concentrazione della tutela, il giudice tributario può riconoscere il rimborso non solo delle imposte
indebitamente versate, ma anche degli accessori.
Tra questi ultimi gli interessi, il maggior danno oppure l' importo pagato per la prestazione di cauzioni
non dovute. La Ctr evidenzia che, secondo la Corte, il costo della fideiussione si pone in relazione
diretta con il rapporto d' imposta, da elemento accessorio a principale. Quindi il giudice tributario può
trattare il caso (ex articolo 2, Dlgs 546/92). Pertanto secondo la Ctr, in conclusione, sussistono sia la
giurisdizione sia il diritto al rimborso, stante la specifica previsione dell' articolo8, comma 4, della legge
212/2000.
Va nella stessa direzione la decisione della Ctp di Vicenza 740/1/2014, che ritiene altresì infondata la
tesi secondo cui l' azione di rimborso ­ prevista dall' articolo 8 della legge 212/2000 ­ sarebbe
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
61
8 dicembre 2014
Pagina 24
<­­ Segue
Il Sole 24 Ore
Enti locali
subordinata alla previa emanazione del regolamento di attuazione, tuttora non adottato.
Entrambe le sentenze riconoscono, dunque, il diritto al rimborso sulla base del carattere "accessorio"
del costo della fideiussione rispetto al tributo. Questa natura si fonda sull' attività di accertamento: l'
onere di prestazione della garanzia, previsto dall' articolo 38 bis del Dpr 633/72, in questo caso
strumentale alla concessione della sospensione del versamento, risponde ad un principio di
adeguatezza e proporzionalità rispetto all' interesse erariale.
In base agli stessi principi, quindi, l' Agenzia non può non essere tenuta a rimborsare il costo della
fideiussione qualora l' interesse erariale sia venuto meno con sentenza definitiva.
La tesi, secondo cui il rimborso sarebbe subordinato alla previa emanazione del regolamento attuativo,
non trova fondamento normativo. In particolare, collide con la natura chiaramente precettiva dell' articolo
8, comma 4, della legge 212/2000, che dispone un preciso dovere a carico della pubblica
amministrazione, legato alla mera verifica che l' imposta accertata è, in tutto o in parte, non dovuta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Marcello Maria De Vito.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
62
8 dicembre 2014
Pagina 24
Il Sole 24 Ore
Enti locali
Abuso del diritto. L' intermediazione finanziaria nella stagione dei dividendi non sempre è
speculativa.
L' anomalia nell' arbitraggio prova il «dividend
washing»
Non è fondata la contestazione di un abuso del
diritto con riferimento a operazioni di
arbitraggio finanziario che rappresentano l'
attività tipica di un intermediario finanziario,
anche se queste operazioni vengono
realizzate nella codiddetta "stagione dei
dividendi".
Questo il principio stabilito dalla Ctp di Milano,
con le sentenze 9582/41/14, 9583/41/14,
9584/41/14 e 9593/41/14 (presidente e relatore
Ortolani).
L' oggetto del contendere ha riguardato delle
operazioni di arbitraggio finanziario, legate all'
acquisto di attività finanziarie sul mercato
azionario e la rivendita sul mercato dei
derivati, al fine di sfruttare le differenze di
prezzo tra i due mercati.
Secondo l' agenzia delle Entrate, attraverso
alcune operazioni di questo tipo, effettuate in
prossimità dello stacco di dividendi, in realtà la
società oggetto di verifica fiscale avrebbe
realizzato dei trasferimenti dissimulati degli
stessi dividendi.
In questo modo avrebbe commesso un abuso
del diritto, comportante dei recuperi a
tassazione per Ires, Irap e ritenute (oltre alla
consequenziale irrogazione di sanzioni).
La Ctp ha accolto i ricorsi della contribuente, negando nel caso di specie la sussistenza di una
fattispecie abusiva qualificabile come dividend washing . Preliminarmente, il collegio di primo grado ha
rammentato che si può parlare di abuso del diritto solo quando ­ attraverso un uso improprio e indebito
di norme di legge ­ un contribuente ritragga un vantaggio fiscale indebito, disapprovato dal sistema. «In
via di principio ­ ha proseguito la Ctp ­ il legittimo risparmio d' imposta e l' evasione sono i punti estremi
entro i quali può collocarsi l' abuso del diritto. Poiché, infatti, quest' ultimo ha una portata indefinita, si ha
abuso quando il vantaggio fiscale non è legittimo, anche allorché il vantaggio, purché indebito, avvenga
senza violazione di norma specifica di legge».
Partendo da tale premessa, i giudici milanesi hanno rilevato che le operazioni speculative oggetto di
accertamento sono «tipiche e normali per gli intermediari finanziari, qual è la ricorrente, e ne
costituiscono il core business e pertanto ­ affinché si possa parlare di abuso di diritto ­ occorre verificare
se le stesse sono avvenute in modo anomalo o con un disegno preordinato a finalità diverse».
Anomalie nelle modalità e nei disegni che nel caso di specie, a parere dei giudici milanesi, non sono
state adeguatamente dimostrate dall' Ufficio.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
63
8 dicembre 2014
Pagina 24
<­­ Segue
Il Sole 24 Ore
Enti locali
In questa direzione i giudici di primo grado hanno rammentato come l' attività di arbitraggio finanziario
della ricorrente fosse stata «continua ed esercitata per tutto il periodo d' imposta e non solo durante la
"stagione dei dividendi"».
Questa circostanza è pacifica e incontroversa tra le parti, con la conseguenza che trattandosi di
operazioni rientranti nella normale operatività della società, non si poteva ipotizzare ­ come fatto dall'
Ufficio ­ che fossero state poste in essere con l' esclusivo o principale intento di ottenere un vantaggio
fiscale indebito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Gianluca Boccalatte.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
64
8 dicembre 2014
Pagina 24
Il Sole 24 Ore
Enti locali
Donazioni. Bocciata l' aliquota proporzionale in assenza di effetti traslativi.
Quote sociali conferite al trust tassate con l' imposta
fissa
È illegittima l' applicazione dell' imposta di
successione e donazione in misura
proporzionale in sede di conferimento del
trust. Lo ha affermato dalla Ctp di Lodi con la
sentenza 164/01/2014.
L' Ufficio ha liquidato una maggiore imposta di
donazione in relazione all' atto istitutivo di un
trust mediante il quale una persona fisica ­ in
qualità di disponente ­ aveva conferito nel trust
una partecipazione posseduta in una Srl
indicando tra i beneficiari sé stesso, il figlio e
la nipote. Secondo l' amministrazione
finanziaria la costituzione del vincolo di
destinazione dei beni nel trust giustificaval'
applicazione dell' imposta di donazione in
misura proporzionale, in conformità con l'
articolo 2, commi 47­49, del Dl 262/2006.
Il contribuente ha evidenziato l' illegittimità dell'
accertamento sotto diversi profili. In particolare
è stata sottolineata la necessità di
assoggettare la costituzione del trust alla sola
imposta di donazione nella misura fissa
(articolo 58, comma 2, del Dl 346/90), visto
che questa operazione è assimilabile ad una
donazione soggetta a condizione sospensiva.
Inoltre è stata evidenziata l' assenza del
presupposto per l' applicazione dell' imposta di donazione e l' illegittimità dell' atto notificato, vista l'
illogicità e l' insufficienza di motivazione.
Nel costituirsi in giudizio, l' Ufficio ha ribadito che il presupposto per l' applicazione dell' imposta di
donazione è costituito dall' istituzione del vincolo di destinazione, così come era stato previsto nell' atto
costitutivo del trust. La Ctp ha accolto le ragioni del contribuente. In particolare, secondo i giudici di
primo grado, nel caso specifico il conferimento delle quote sociali nel trust non ha determinato il
trasferimento della proprietà a favore del trust, confermando l' assenza del presupposto per l'
applicazione dell' imposta di donazione nella misura proporzionale (dovuta, invece, nella sola misura
fissa, in base a quanto previsto dall' articolo 1 del Dlgs 346/1990 per gli atti che non prevedono il
trasferimento del diritto di proprietà).
A conferma dell' irragionevolezza della pretesa erariale la Ctp ha ricordato che nella circolare 3/E /2008
è previsto che la trascrizione degli atti di destinazione prevista dall' articolo 2645­ter del Codice civile
può essere richiesta anche nelle ipotesi di costituzione di vincoli che non hanno effetti traslativi e che, in
questo caso, le imposte sono dovute in misura fissa.
La sentenza ­ a fronte di una sola sentenza in senso opposto emessa dalla Ctr Firenze 1702/2014
(peraltro con riferimento ad un caso molto particolare di evidente abuso del diritto tenuto dal
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
65
8 dicembre 2014
Pagina 24
<­­ Segue
Il Sole 24 Ore
Enti locali
contribuente) ­ conferma così l' orientamento che si può definire ormai consolidato in relazione all'
esclusione dell' imposta donazione in misura proporzionale per i beni che vengono conferiti nel trust
(Ctp Milano 5200/2014; Ctp Reggio Emilia 418/02/14; Ctp Perugia 470/2014; Ctp Lodi 70/2014; Ctp
Milano 1208/2014; Ctp Milano 1002/2014).
© RIPRODUZIONE RISERVATA Marco Nessi.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
66
8 dicembre 2014
Pagina 26
Il Sole 24 Ore
Enti locali
Le proposte del Sole.
in edicola e in libreria Come difendersi dal Fisco:
due volumi
in edicola e in libreria Come difendersi dal
Fisco: due volumi La tutela del contribuente è l'
orizzonte in cui si muovono i due volumi della
collana «Come difendersi dal Fisco».
Concepiti con l' obiettivo di costituire strumenti
di lavoro affidabili e completi, i volumi
affrontano in modo organico la normativa e la
prassi relative ai dei vari istituti, offrendo al
lettore una guida efficace per difendersi dalle
pretese dell' Erario in un' ottica di deflazione
del contenzioso. Il secondo volume
«Accertamento esecutivo e cartella di
pagamento» prende in esame gli strumenti
con i quali l' amministrazione finanziaria
esercita il proprio potere di riscossione delle
imposte. Il testo è disponibile in edicola a
12,90 euro oltre al prezzo del quotidiano.
Il primo volume, già disponibile in edicola dal
26 novembre, è dedicato a «Interpello e
consulenza giuridica».
La guida al bilancio per il 2015 Una guida
completa in otto volumi per la corretta
predisposizione del bilancio 2015 (relativo all'
esercizio 2014) dal punto di vista civilistico,
fiscale e contabile.
La prima applicazione dei nuovi principi
contabili nazionali, completamente rivisitati dall' Oic, i rapporti con gli Ias/Ifrs e i relativi riflessi fiscali, le
novità civilistiche impongono ad aziende e professionisti di aggiornarsi e dotarsi di strumenti operativi
adeguati al nuovo scenario normativo.
Il primo volume della collana è dedicato all' analisi delle poste di bilancio relative alle immobilizzazioni
materiali e immateriali e alle svalutazioni ed è arricchito dai contributi degli esperti del Sole 24 Ore tratti
da Norme e tributi. Il volume è disponibile in edicola da domani, martedì 9 dicembre, a 9,90 euro oltre al
prezzo del quotidiano.
Imu e Tasi: la bussola per non sbagliare Una guida di agevole consultazione, in cui gli esperti del Sole
24 Ore spiegano nel dettaglio come affrontare senza rischi, entro il 16 dicembre, l' adempimento con il
saldo Imu e Tasi 2014: le regole da rispettare, le agevolazioni e le esenzioni, i percorsi di calcolo, gli
esempi pratici. In più, l' accesso al dossier online del Sole 24 Ore con tutte le delibere e i calcolatori Imu
e Tasi. In edicola dal 27 novembre a 9,90 euro oltre al prezzo del quotidiano.
La via semplificata per il divorzio La monografia «Divorzio facile» illustra nel dettaglio tutte le nuove
regole sulla semplificazione dei procedimenti di separazione e divorzio introdotte dalla legge di
conversione del Dl 132/2014. Gli approfondimenti si concentrano sulla negoziazione assistita dagli
avvocati e sulla nuova procedura davanti al sindaco, senza trascurare le altre novità in cantiere come il
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
67
8 dicembre 2014
Pagina 26
<­­ Segue
Il Sole 24 Ore
Enti locali
divorzio breve. Un ricco apparato di norme, schemi orientativi e formule ad hoc per i nuovi istituti
completa la monografia. In edicola pe r tutto il mese di dicembre a 9,90 euro oltre al prezzo del
quotidiano.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
68
8 dicembre 2014
Pagina 27
Il Sole 24 Ore
Enti locali
Le massime.
a cura di Vittorio Italia DEMOLIZIONE Stop
implicito al vecchio permesso È legittima la
demolizione di un manufatto abusivo, anche se
non è stato prima annullato il permesso di
costruire.
(Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 novembre
2014, n. 5887) La sentenza ha precisato che il
«comportamento conseguente» (la
demolizione) è un «provvedimento
amministrativo implicito».
PARGHEGGI L' area gratuita non è
obbligatoria È legittima la delibera della Giunta
che ha derogato all' obbligo di attivare, nei
pressi delle zone blu, anche aree di sosta
libere.
(Cassazione, Sez. VI, ordinanza 24 novembre
2014, n. 24939) Le deroghe erano giustificate
dall' offerta di parcheggi a pagamento che era
inferiore alla domanda, e dai "siti attrattivi" del
traffico in queste strade.
COSTRUZIONE Il titolare di servitù è
«legittimato» Il titolare della servitù di
passaggio è legittimato a chiedere il permesso
per allargare la strada con servitù a favore del
fondo di pertinenza. (Tar Sardegna, Sez.
II, 27 novembre 2014, n. 1026) L' articolo 15,
comma 1, del Dpr 380/2004 stabilisce che «il permesso di costruire è rilasciato al proprietario ( ) o a chi
abbia titolo per richiederli», e cioè al titolare di diritti reali o personali.
CONCORSI PUBBLICI Date comunicabili con la «Gazzetta» È legittima l' esclusione di un concorrente
che non si è presentato se le date erano state pubblicate suInternet e sulla Gazzetta Ufficiale. (Tar Lazio
­ Roma, Sez. I bis, 26 novembre 2014, n. 11873) Se il bando o il regolamento non prevedono la
comunicazione individuale, si deve far riferimento all' articolo 7 del Dpr 483/1997, che prevede la
pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale».
DIPENDENTE COMUNALE La nomina è danno se manca il titolo Vi è danno erariale se è stato
nominato ed inquadrato come responsabile per il gabinetto del Sindaco una persona che non aveva il
titolo di studio richiesto. (Corte dei conti, Sez.
giur. Regione Emilia Romagna, 18 novembre 2014, n. 155) La nomina e l' inquadramento sono
illegittimi per violazione dell' articolo 90 del Tuel ACCESSO / 1 Consultabile il parere esterno Si può
accedere a un parere pro veritate redatto da un professionista esterno, se il parere è interno e destinato
alla determinazione finale della Pa. (Tar Calabria ­ Catanzaro, Sez. I, 25 novembre 2014, n. 1991) Il
parere deve avere una funzione interna alla Pa, e non una funzione defensionale nelle controversie
ACCESSO / 2 La concorrenza è «trasparente» È illegittimo il diniego del Comune alla richiesta del
titolare di un bar per conoscere la pratica edilizia e la licenza di un concorrente.
(Tar Puglia ­ Lecce, Sez. II, 27 novembre 2014, n. 2933) C' è l' interesse diretto, concreto ed attuale, alla
conoscenza della legittimità dei titoli di un esercizio concorrente.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
69
8 dicembre 2014
Pagina 27
Il Sole 24 Ore
Enti locali
<­­ Segue
www.ilsole24ore.com I testi delle sentenze.
VITTORIO ITALIA
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
70
8 dicembre 2014
Pagina 27
Il Sole 24 Ore
Enti locali
Armonizzazione. Dal 1°?gennaio.
Consolidato al via negli sperimentatori
L' armonizzazione dei sistemi contabili
ridefinisce dal 2015 alcuni elementi essenziali
d e l r a p p o r t o t r a g l i enti locali e l e l o r o
partecipate. L' avvio "soft" della nuova
contabilità determina una consistente
differenza tra gli enti sperimentatori e gli altri,
in quanto i primi devono adottare dal prossimo
a n n o i l bilancio consolidato. Il principio
contabile per il consolidato è comunque utile
per la definizione dei rapporti economico­
finanziari degli enti locali con le partecipate,
secondo la logica del «gruppo ente locale».
La struttura informativa si connota come una
vera check­list, che può essere ricondotta agli
strumenti di controllo sviluppati dagli articoli
147, 147­quater e 147­quinquies del Tuel.
Le norme di riferimento chiariscono quali sono
le tipologie di organismi che fanno parte del
«gruppo»;?gli articoli 11­ter, 11­quater e 11­
quinquies del Dlgs 118/2011 indicano gli enti
strumentali (controllati e partecipati), le società
controllate e le società partecipate.
Il dato più innovativo è costituito dalla precisa
identificazione dei presupposti che
determinano il controllo sull' organismo o la
semplice partecipazione.
Per le società controllate, ad esempio, il rapporto più intenso con l' ente socio deriva anzitutto dal
possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti
esercitabili nell' assemblea ordinaria o dalla possibilità di disporre di voti sufficienti per esercitare un'
influenza dominante sull' assemblea ordinaria. Questo presupposto deve essere accompagnato dal
diritto, per contratto o clausola statutaria, di esercitare un' influenza dominante, quando la legge
consente questi contratti o clausole.
La regola delinea anche un indicatore sostanziale dell' influenza dominante, che si ha se la società
svolge prevalentemente l' attività oggetto dei contratti di servizio pubblico e degli atti di concessione
stipulati con l' ente locale.
Altro aspetto interessante è la classificazione degli organismi (entri strumentali, società controllate e
partecipate) in funzione delle missioni di bilancio, dal quale si desumono gli ambiti di potenziale
operatività dei soggetti partecipati.
Dal principio sulla contabilità economico­patrimoniale si desume un ulteriore elemento importante: in
caso di durevolezza delle perdite delle società partecipate, è necessario svalutare direttamente le
partecipazioni.
Questo profilo si collega all' obbligo di costituzione del fondo per la copertura delle perdite delle società
partecipate, che tutte le amministrazioni locali (anche quelle non in sperimentazione) devono attivare
dal 2015 come è previsto dall' articolo 1, commi 551­2, della legge 147/2013.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
71
8 dicembre 2014
Pagina 27
Il Sole 24 Ore
Enti locali
<­­ Segue
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
72
8 dicembre 2014
Pagina 27
Il Sole 24 Ore
Enti locali
Gli incentivi
Gli incentivi 01 FUSIONI E PERSONALE
Esenzione per cinque anni dai tetti alle
assunzioni se rispettano i limiti di spesa
complessiva e spendono per il personale (tutto
compreso) fino al 30% delle uscite correnti
(articolo 2, comma 159, lettera a) 02 fusioni e
patto Esonero dei Comuni nati a partire dal
2011 a seguito di fusioni dai vincoli del Patto di
stabilità per i quattro anni successivi ed
assunzione quale base di riferimento delle
risultanze del triennio precedente (articolo 2,
c o m m a 1 9 4 ) 0 3 UNIONI E PERSONALE
Calcolo in modo cumulativo della spesa del
personale e delle facoltà di assunzione nell'
ambito delle convenzioni e delle Unioni
(articolo 2, comma 159, lettera b) 04 UNIONI E
BILANCI Contributo di 5 milioni alle Unioni
(articolo 2, comma 159, lettera b)
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
73
8 dicembre 2014
Pagina 27
Il Sole 24 Ore
Enti locali
Società. L' emendamento alla legge di stabilità.
Per le partecipate «razionalizzazione» solo sulla
carta
L' emendamento al disegno di legge di
stabilità c h e a l l u d e a u n a s o r t a d i
«applicazione» del programma Cottarelli è
talmente debole che non sembra certo andare
incontro ai desiderata espressi dallo slogan
«da 8mila a mille» società partecipate più volte
evocato dallo stesso premier Matteo Renzi.
Un obiettivo ambizioso come questo, infatti,
richiederebbe una legge interamente dedicata
all' argomento, in modo da affrontare
compiutamente e con ragionevole fermezza le
tante criticità che si dovrebbero affrontare, dal
destino dei dipendenti all' inquadramento
normativo dei servizi prodotti, dagli incentivi
alle sanzioni per gli inadempienti.
Il nuovo comma, invece, ripropone l' abituale
copione del compitino in classe affidato alle
amministrazioni locali, c o n l ' a g g r a v a n t e ,
recidiva, dei tempi strettissimi che per altro
fanno presagire che il tutto sia destinato a
restare lettera morta: i Comuni e le altre Pa,
infatti, dal 1° gennaio 2015 «avviano un
processo di razionalizzazione delle società e
delle partecipazioni» dirette e indirette, «in
modo da conseguirne la riduzione entro il 31
dicembre 2015». Come non bastasse, per
altro, il tema è a libera scelta, o dovrà essere svolto «anche tenendo conto dei seguenti criteri», che non
sono quindi tassativi ma solo esemplificativi, e rappresentano per di più una successione di indicazioni
vaghe che in parte già si ritrovano (inascoltate) nella normativa. È il caso della richiesta di eliminare le
società «non indispensabili» (cosa richiesta già dall' articolo 3, comma 27 della Finanziaria 2008) e
della previsione di arrivare alla «aggregazione di società di servizi pubblici locali», questione per altro
assai più concretamente affrontata nella stessa manovra 2015.
Alcune indicazioni, ancora, sono assolutamente ovvie: deve essere evitato che vi siano più aziende che
svolgono attività analoghe o similari. In questi casi il Comune dovrà attivarsi anche con fusioni (e questo
è logico) o internalizzazioni delle funzioni (e questo tanto logico non è: perché si dovrebbe ricorrere alla
reinternalizzazione solo in questo caso?).
Si arriva infine alla pretesa del classico «contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante
riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso
la riduzione delle relative remunerazioni». È solo il caso di ricordare che ancora non ha trovato
applicazione l' articolo 16 del Dl 90/2014, che richiede la riduzione dei compensi degli amministratori in
misura almeno del 20% di quanto prendeva il medesimo organo nel 2013 a decorrere dal 1° gennaio
2015.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
74
8 dicembre 2014
Pagina 27
<­­ Segue
Il Sole 24 Ore
Enti locali
In tutto questo non si prevede alcuna sanzione, ma solo l' invio alla competente sezione della Corte dei
Conti del piano da redigere entro marzo 2015 e della relazione sui risultati da produrre entro il marzo
del 2016. Si noti, per altro, che gli interventi sulle società sono deliberati d a l Consiglio Comunale,
mentre il piano e la relazione sui risultati andranno firmati dal Sindaco.
Utile, invece, la proroga dei termini del comma 568­bis della legge di stabilità 2014 (agevolazioni fiscali
alla liquidazione ed alla cessione delle società). Sarebbe stato preferibile, però rivederlo ed adeguarlo,
alla luce dei problemi di applicazione che si sono riscontrati quest' anno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
75
8 dicembre 2014
Pagina 27
Il Sole 24 Ore
Enti locali
Piccoli?Comuni. Le agevolazioni per i «virtuosi»
Personale «libero» nelle fusioni se la spesa è sotto il
30 per cento
Una decisa spinta alla realizzazione di fusioni
tra i piccoli Comuni sia con l' assoggettamento
a l Patto d i stabilità solamente a partire dal
quinto anno sia, per gli enti virtuosi, con l'
allentamento dei vincoli alle assunzioni,
nonchè l' aumento significativo della flessibilità
nelle assunzioni e nella spesa del personale
p e r i Comuni aderenti alle unioni e d a l l e
convenzioni.
Sono queste le principali misure per i
piccoli?Comuni dettate dalla legge di stabilità
approvata dalla Camera in prima lettura. A
queste si aggiungono i limitati finanziamenti
aggiuntivi, appena cinque milioni di euro, per
le Unioni di Comuni. Si deve sottolineare che
nessuno di questi provvedimenti era presente
nella proposta iniziale: queste misure sono
state tutte inserite nel corso dell' esame da
p a r t e d e l l a C o m m i s s i o n e Bilancio d i
Montecitorio.
I Comuni che danno vita a un nuovo municipio
a seguito di fusioni, beneficio che si estende a
quelle che sono realizzate a partire dal 2011,
sono esentati per i quattro anni successivi dai
vincoli del Patto di stabilità.
La base di calcolo per il Patto di stabilità sarà
costituita dai conti del triennio precedente. La materia era disciplinata dall' articolo 31 comma 23, della
legge n. 183/2011, che disponeva la esenzione dai vincoli del Patto di stabilità per tre anni per tutte le
amministrazioni locali di nuova nascita e l' assunzione come base di calcolo di tutto il periodo
successivo alla formazione del nuovo ente.
È evidente la volontà di garantire una maggiore flessibilità ai Comuni risultanti da fusioni, sia ampliando
la durata di esenzione dai vincoli del Patto, sia garantendo che nel primo anno i conti non saranno
utilizzati come base di calcolo per determinare la base di riferimento del Patto.
Sempre per questi enti è prevista una ulteriore agevolazione che riguarda la spesa del personale e la
possibilità di effettuare assunzioni per quelle amministrazioni "virtuose" nella gestione delle risorse
umane.
Sono considerate tali quelle che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al
30 per cento.
Questo rapporto deve essere calcolato inserendo nella spesa del personale tutte le componenti, ivi
comprese le voci escluse per la verifica del rispetto del tetto di spesa. Queste amministrazioni sfuggono
per i primi cinque anni dai tetti alle assunzioni a tempo indeterminato e determinato, a condizione che
rispettino il tetto alla spesa del personale e quello complessivo.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
76
8 dicembre 2014
Pagina 27
<­­ Segue
Il Sole 24 Ore
Enti locali
Non è sicuramente meno importante la possibilità di allentamento delle soglie massime dettate per le
assunzioni e per la spesa del personale. Questa possibilità è offerta ai Comuni che hanno aderito a
forme di gestione associata. La norma amplia la chance prima offerta solo alle unioni che sforavano la
spesa del personale e/o i tetti alle assunzioni di giustificarsi attingendo ai risparmi dei comuni aderenti.
Sulla base delle nuove regole si possono operare compensazioni, ovviamente con il consenso delle
singole amministrazioni, anche tra i comuni. La condizione è che non venga superato il tetto
complessivo.
Questa agevolazione viene estesa anche ai Comuni che realizzano la gestione associata delle funzioni
fondamentali tramite convenzioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Arturo Bianco.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
77
8 dicembre 2014
Pagina 27
Il Sole 24 Ore
Enti locali
Bilanci. Rinvio dei pagamenti accompagnato dall' accertamento convenzionale, ma restano
divergenze sulle cifre.
Sulle casse l' incognita dell' Imu
Nuova versione del decreto sull' imposta agricola con i tagli agli enti.
Nella travagliata vicenda dell' Imu sui terreni
che perdono la definizione di «montani» e
quindi l' esenzione dall' imposta ha fatto
capolino anche un piccolo giallo, ininfluente
per i contribuenti ma determinante per i
Comuni:?nei giorni scorsi il ministero dell'
Economia ha pubblicato la bozza di decreto
attuativo, quello che fissa le nuove fasce fino a
280 metri (niente esenzione), da 281 a 600
(esenzione solo per coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali) e sopra i
600 (esenzione per tutti), e l' allegato A con i
tagli alle migliaia di Comuni interessati dalla
novità. L' allegato però, dopo aver suscitato
allarme in parecchi amministratori che l' hanno
consultato, è scomparso dal sito ministeriale,
per poi ricomparire solo nel pomeriggio di
venerdì.
Il problema è stato rappresentato con tutta
probabilità da alcuni errori individuati nella
versione iniziale dell' allegato, corretti poi in
corso d' opera. Ora tocca alle amministrazioni
locali verificare la propria condizione, ma
vanno date per scontate le divergenze fra le
stime ministeriali e quelle elaborate dai
Comuni interessati, che come dimostrano l'
esperienze recenti sono il corollario abituale di queste "regolazioni contabili L' incognita è aggravata dal
meccanismo dell'«accertamento convenzionale» che sarà messo in campo dal decreto (destinato a
confluire con tutta probabilità nella legge di stabilità) con il quale il Governo ha intenzione di spostare un
po' in avanti la scadenza per i pagamenti da parte dei nuovi contribuenti. L' accertamento convenzionale
è una vecchia conoscenza per i Comuni, e permette di iscrivere a bilancio un' entrata che si trasformerà
(forse) in incasso effettivo solo l' anno successivo, e serve sostanzialmente a evitare sforamenti al Patto
di stabilità determinati dai tagli di risorse in extremis La pubblicazione dei numeri definitivi non risolve
comunque tutti i problemi. Rimane comunque una forte incognita sulla cassa, proprio nelle settimane in
cui il debutto generalizzato dell' armonizzazione dovrebbe avviare quella «operazione verità» sui bilanci
locali evocata pochi giorni fa dalla Corte dei conti.
Se fosse stata confermata la scadenza del 16 settembre, gli incassi effettivi nei tempi ordinari sarebbero
con tutta probabilità rimasti vicini allo zero.
Occorre infatti chiamare alla cassa qualche milione di contribuenti su beni che sono esenti dalle imposte
immobiliari dal lontano 1992, anno di debutto dell' Ici:?un' operazione difficile che diventa praticamente
impossibile se si considera che le società di software hanno annunciato l' impossibilità di aggiornare in
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
78
8 dicembre 2014
Pagina 27
<­­ Segue
Il Sole 24 Ore
Enti locali
pochi giorni i sistemi operativi utilizzati da professionisti e centri di assistenza fiscale per gestire l'
imposta.
Il rinvio in arrivo non modifica però di molto i termini del problema per le amministrazioni locali. La
competenza si può infatti gestire con normative più o meno ordinate, ma per la cassa non c' è
«convenzione» che tenga, e le conseguenze più probabili sono due:?l' esigenza di anticipazioni di
tesoreria aggiuntive, e la formazione di una dose extra di residui attivi, che con i bilanci armonizzati
hanno ricadute ben più pesanti rispetto al passato.
[email protected] © RIPRODUZIONE RISERVATA Gianni Trovati.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
79
8 dicembre 2014
Pagina 4
Italia Oggi Sette
Enti locali
Vantaggi e svantaggi dell' adesione o meno alla procedura di collaborazione volontaria.
Voluntary, impunità e sanzioni spingono l' ago della
bilancia
La voluntary disclosure è legge. La lotta all'
evasione e all' elusione fiscale, nonché all'
erosione della base impositiva, così voluta
soprattutto per le difficoltà finanziarie degli
ultimi anni, trova finalmente nel dettato
normativo la sua, si auspica, concreta
realizzazione. Nessuna modifica rispetto al
disegno di legge approvato precedentemente
alla Camera. Vediamo dunque quale
situazione si prospetta, con particolare
riferimento agli effetti, nel caso di adesione o
meno alla procedura di collaborazione
volontaria. È innanzitutto confermata l'
esclusione di punibilità per chi accede alla
procedura di disclosure per tutti i reati tributari
dichiarativi (compresi quelli fraudolenti) e l'
omesso versamento di ritenute certificate e di
Iva. Nello specifico non sono punibili i seguenti
reati: dichiarazione fraudolenta mediante uso
di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti (art. 2 dlgs 74/2000), dichiarazione
fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 dlgs
74/2000), dichiarazione infedele (art. 4 dlgs
74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 dlgs
74/2000), omesso versamento di ritenute
certificate (art. 10bis dlgs 74/2000) e omesso
versamento di Iva (art.
10­ter dlgs 74/2000).
Rimane escluso e dunque non sussiste copertura per il reato ex art. 8 dlgs 74/2000 in merito all'
emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ugualmente rimangono punibili i reati ex
artt. 10 e 11 del medesimo decreto legislativo, rispettivamente «Occultamento o distruzione di
documenti contabili» nonché «Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte»).
Sul versante penale, è altresì esclusa la punibilità per il reato di riciclaggio ai sensi dell' art.
648­bis c.p., per il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ai sensi dell' art. 648­
ter c.p. nonché per il reato di autoriciclaggio ai sensi dell' art.
648­ter1 c.p.
(quest' ultimo introdotto con l' approvazione definitiva del ddl sulla voluntary disclosure). Tale esclusione
opera solo ed esclusivamente nel caso siano commessi in relazione alle violazioni tributarie sopra
indicate.
Non vi è dubbio che tali benefici premiali costituiscono un rilevante punto di forza e attrazione che, con
tutta probabilità, persuaderà molti contribuenti ad accedere alla procedura de qua.
Anche dal punto di vista delle sanzioni amministrative, sono evidenti i vantaggi che possono derivare
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
80
8 dicembre 2014
Pagina 4
<­­ Segue
Italia Oggi Sette
Enti locali
dall' adesione.
Invero, le sanzioni previste per le violazioni sul Quadro RW vengono ridotte alla metà del minimo
edittale (minimo edittale che è pari al 3% nel caso di attività detenute in paesi White List, e del 6% nel
caso di attività detenute in paesi Black List) per arrivare, quindi, a una percentuale dell' 1,5 ovvero del 3.
Ciò si realizza, si badi, in presenza di talune condizioni ovvero se le attività sono o vengono trasferite in
Italia o in un paese See, oppure se il contribuente rilascia all' intermediario estero apposita
autorizzazione a trasmettere tutte le informazioni.
Nei casi diversi dalle fattispecie sopracitate, il comma 4 dell' art. 5­quinquies, secondo periodo, della
Legge 167 del 1990 prevede che la sanzione sia determinata nella misura del minimo edittale ridotta di
un quarto. In tali situazioni, quindi, la sanzione è pari al 2,25% ovvero al 4,5% (che sono rispettivamente
un quarto del minimo edittale del 3% e del 6%) a seconda che gli investimenti e le attività non dichiarate
siano detenute in Stati White List ovvero in Stati a fiscalità privilegiata.
In caso di definizione agevolata delle sanzioni ex art. 16, co 3, dlgs 472/97, il legislatore prevede un
ulteriore abbattimento a 1/3 del minimo.
Per quanto concerne le sanzioni in caso di omessa o infedele dichiarazione dell' imposta sui redditi e
relative addizionali, di imposte sostitutive, Irap e Iva, le stesse sono ridotte di 1/4 del minimo della
misura prevista ex lege. Anche in tale circostanza è possibile l' abbattimento sino a 1/6 del minimo
dovuto all' adesione.
La procedura, alla luce di quanto esposto, prevede dei vantaggi evidenti dei quali il contribuente, ove
decidesse di non aderire entro la data ultima del 30 settembre 2015, non potrebbe godere andando
incontro non solo a un esborso economico non indifferente ma soprattutto, nel caso si riscontrino reati
penali, alla mancata copertura penale.
La valutazione ultima andrà compiuta caso per caso ma di certo, allo stato dell' arte, la collaborazione
volontaria rappresenta l' ultima valida e opportuna occasione per il contribuente di regolarizzare
definitivamente la propria situazione con il Fisco alla luce, si ricorda, del mutato scenario internazionale
che vede finito il segreto bancario e automatizzato lo scambio di informazioni.
© Riproduzione riservata.
PAGINA A CURA DI STEFANO LOCONTE
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
81
8 dicembre 2014
Pagina 6
Italia Oggi Sette
Enti locali
Pro e contro del partenariato transatlantico (Ttip) su commercio e investimenti.
Usa­Ue, gioco di squadra partendo dallo stop ai dazi
Vecchio e Nuovo continente vanno a braccetto
verso la liberalizzazione degli scambi.
Dopo il via libera della Commissione europea
all' avvio dei negoziati con gli Usa, approvato
nel giugno del 2013, uno sparuto gruppo di
mediatori sta tessendo la ragnatela delle
norme e condizioni destinate a cambiare, una
volta per tutte, le regole del commercio
mondiale. Il braccio di ferro tra le due sponde
dell' Atlantico si presenta ricco di insidie.
A tal punto che Bruxelles ha imposto per il
primo anno di mantenere top secret i
documenti di lavoro, diffusi poi alla comunità
internazionale solamente all' inizio di ottobre.
Quando sono venute alla luce le vere
intenzioni delle due delegazioni: eliminazione
dei dazi e di altre limitazioni al commercio di
beni; a b o l i z i o n e d i r e s t r i z i o n i a i servizi
commerciali, assicurando il massimo livello
possibile di tutela, certezza e parità di
condizioni agli investitori europei negli Stati
Uniti; e incremento dell' accesso al mercato
statunitense degli appalti pubblici. Ma anche
eliminazione dei vincoli normativi superflui che
gravano sul commercio e ottenimento di
maggiore tutela per le indicazioni geografiche
europee, oltre allo snellimento delle formalità
doganali e della discussione sulle norme sulla
concorrenza. Ce n' è un po' per tutti i gusti. Basti pensare che l' effettiva conclusione di un accordo di
questo livello comporterebbe per la famiglia media europea un aumento del reddito di 545 euro e per l'
economia del vecchio continente un impulso aggiuntivo tra lo 0,5% e l' 1% del Pil, pari a un incremento
annuo di 119 miliardi di euro una volta completata l' attuazione. «Puntiamo ad assicurare che l' accordo
rispetti i trattati e standard internazionali in tema di tutela dell' ambiente e del lavoro e promuova alti
livelli di protezione dell' ambiente, dei lavoratori e dei consumatori», si sono affrettati a dichiarare i
rappresentanti della Commissione. Questo non vuol dire concedere in cambio riduzioni di qualità di tali
livelli pur di stimolare il commercio o gli investimenti. Ma per arrivare a questo accordo commerciale l'
Ue dovrà rinunciare ai suoi alti standard attuali? Assolutamente no, si sono affrettati a rispondere da
Bruxelles secondo cui il negoziato su commercio e investimenti viene portato avanti tenendo presente l'
obiettivo preminente di arrecare vantaggio alla società europea, ai suoi cittadini e alle sue imprese. Ne
consegue che qualsiasi vantaggio economico prospettato nell' accordo dovrà rispettare gli elevati
standard attuali in fatto di ambiente, salute e sicurezza, tutela dei dati personali, diritti dei consumatori e
dei lavoratori. «I nostri elevati livelli di tutela non sono oggetto di negoziazione», si legge nel memo
messo a punto dalla Commissione europea. «Il progresso, espresso in migliori condizioni di commercio
e investimento, non si realizzerà a spese dei nostri valori fondamentali e non può pregiudicare il nostro
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
82
8 dicembre 2014
Pagina 6
<­­ Segue
Italia Oggi Sette
Enti locali
diritto di legiferare così come l' Ue ritiene opportuno».
Quali sono, dunque, i principali elementi del mandato?
Il mandato comprende sostanzialmente tre elementi: accesso ai mercati, allineamento delle regole e
norme in materia di commercio che sappiano rispondere alle comuni sfide globali.
Accesso ai mercati. «L' accordo si propone di avvicinarsi il più possibile all' abolizione di tutti i dazi sul
commercio transatlantico di prodotti industriali e agricoli, con regimi di trattamento speciale per i
prodotti maggiormente sensibili», hanno spiegato da Bruxelles. «Le attuali barriere tariffarie
transatlantiche sono relativamente basse, con una media di 5,2% per l' Ue e 3,5% per gli Usa. In
considerazione però degli enormi volumi del commercio tra i due blocchi, le tariffe impongono
comunque costi non trascurabili. Non solo. Secondo le intenzioni, si punterà al ravvicinamento delle
norme che nell' Ue e negli Usa definiscono come determinare l' origine dei prodotti, con l' obiettivo di
agevolare i rapporti commerciali, tenendo però ben presenti gli interessi dei produttori dell' Unione.
Oltre a misure di difesa commerciale. «L' Ue si propone di istituire colloqui regolari con gli Stati Uniti in
merito alle misure antidumping e antisovvenzioni, fermo restando il diritto dell' Unione di applicare tali
misure nel contesto delle pertinenti norme dell' Omc», si legge nel documento della Commissione. E
cosa dire dei servizi in questo caso, entrambe le parti dovrebbero aprire il settore almeno allo stesso
livello ottenuto negli altri accordi commerciali già in essere. Allo stesso tempo entrambe le parti
vorranno provare ad aprire il mercato dei servizi in nuovi settori, come i trasporti. «L' Ue intende
ricevere garanzie che le qualifiche professionali europee verranno riconosciute sull' altra sponda dell'
Atlantico e che le imprese europee, così come le società loro affiliate, potranno operare negli Usa alle
stesse condizioni delle società di diritto statunitense», hanno avvertito da Bruxelles. Con un occhio di
riguardo al tema degli investimenti. «Lo scopo è ottenere il più alto livello di liberalizzazione e
protezione degli investimenti raggiunto dalle parti negli altri accordi commerciali finora negoziati.
L' Ue si avvarrà delle esperienze e delle buone pratiche già accumulate dagli Stati membri in materia di
accordi bilaterali sugli investimenti.
Non solo. Si vorrebbe inserire in futuro anche un accordo di garanzie a tutela dall' espropriazione, oltre
a norme sul libero trasferimento dei capitali, sul trattamento giusto ed equo e sull' assenza di condizioni
discriminatorie nei confronti delle imprese dell' Ue che investono negli Usa». Sul fronte degli appalti
pubblici, «sarà possibile creare nuove e sostanziose opportunità commerciali aprendo senza
discriminazioni alle aziende europee l' accesso ai mercati pubblici degli appalti a tutti i livelli di governo.
Questo implica che l' Ue si porrà come obiettivo un maggiore livello di trasparenza nelle procedure d'
appalto e l' eliminazione delle restrizioni a livello locale».
Regolamentazione e barriere non tariffarie. Il più grande vantaggio economico potenziale offerto dai
negoziati su commercio e investimenti riguarda la convergenza in materia di regolamentazione.
Oggi nelle relazioni commerciali transatlantiche l' ostacolo più significativo agli scambi non è costituito
dalle tariffe doganali, ma dai cosiddetti «ostacoli oltre frontiera», come le differenti norme relative all'
ambiente o alla sicurezza degli autoveicoli. «I produttori che intendono vendere i propri prodotti su
entrambe le sponde dell' Atlantico devono spesso affrontare doppie spese e seguire due procedure
diverse per ottenere l' omologazione», hanno spiegato da Bruxelles. «L' obiettivo dell' accordo
commerciale è ridurre i costi non necessari e i ritardi per le aziende mantenendo un livello elevato di
protezione della salute, di sicurezza e di tutela dei consumatori e dell' ambiente». Con questo spirito
Usa e Ue intendono negoziare un accordo ambizioso sugli ostacoli di ordine sanitario e fitosanitario agli
scambi (norme relative alla salute e all' igiene, per esempio in materia di prodotti alimentari) oltre che
sulle barriere di natura tecnica. I negoziatori inoltre lavoreranno insieme sulla compatibilità della
regolamentazione in settori specifici come quello chimico e quello automobilistico, nelle tecnologie dell'
informazione e della comunicazione e in altri ambiti connessi alla salute, come quello dei dispositivi
medici. Ma l' esigenza di convergenza in fatto di regolamentazione non riguarda solo il commercio di
beni. Sul fronte dei servizi finanziari, per esempio, il negoziato studierà la possibilità di elaborare
contesti comuni in vista di una collaborazione a fini di vigilanza prudenziale.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
83
8 dicembre 2014
Pagina 6
<­­ Segue
Italia Oggi Sette
Enti locali
© Riproduzione riservata.
PAGINE A CURA DI TANCREDI CERNE
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
84
8 dicembre 2014
Pagina 7
Italia Oggi Sette
Enti locali
Dagli Ogm all' energia: le ragioni del fronte del no
Niente da dire dunque. L' accordo di libero
scambio tra i due blocchi porterà benefici
innegabili tali da giustificarne la realizzazione.
O almeno in parte. Al di là dei numeri ufficiali
sbandierati dalle istituzioni comunitarie, infatti,
sono in molti a giurare che il mercato unico
transatlantico (Tafta) negoziato dalla
Commissione europea e dagli Stati Uniti, sarà
fatto solo a profitto delle multinazionali e contro
gli interessi dei popoli europei e americani.
«Dal luglio 2013, l' accordo transatlantico per il
libero scambio viene negoziato al di fuori dell'
ambito democratico, da parte di
rappresentanti non eletti», si legge nel
manifesto dei no Tafta. «La società civile e i
cittadini sono messi da parte, mentre le
multinazionali e altre lobby finanziarie hanno
un accesso diretto alle negoziazioni». Secondo
i critici dell' iniziativa, infatti, nel mandato di
negoziazione ci sarebbe scritto che l' accordo
mira a imporre «l' eliminazione, la riduzione o
la prevenzione di politiche nazionali
superflue»: una messa in discussione
flagrante della sovranità dei popoli a stabilire
le proprie leggi e le proprie norme di sicurezza
sanitaria.
«Ne abbiamo abbastanza delle false
promesse di crescita: dopo aver provocato la
crisi, le multinazionali se ne servono come scusa per liquidare ogni forma di regolazione del marcato o
di protezione dei cittadini», avvertono gli oppositori dell' accordo che hanno lanciato una raccolta firme
online per mettere i bastoni fra le ruote all' intesa Ue­Usa. «Rifiutiamo che le multinazionali rubino il
denaro pubblico: nel mandato di negoziazione della Commissione è prevista la creazione di un
tribunale privato per la risoluzione delle controversie fra stati e multinazionali, ovvero il riconoscimento
alle imprese straniere del diritto di fare causa agli Stati per esigere dei risarcimenti di vari milioni di
dollari quando una politica pubblica si oppone ai loro profitti». Ma esisterebbero altre buone ragioni per
fermare il Tafta. In primis, la sicurezza alimentare.
«Le nostre norme, più severe di quelle internazionali e di quelle americane (livelli di pesticidi, Ogm,
carne di manzo agli ormoni) potrebbero essere condannate come barriere commerciali illegali», si
legge nel manifesto. Per non parlare dei temi legati all' acqua e all' energia. Beni che diventerebbero
privatizzabili. E qualsiasi municipalità che vi si opponesse potrebbe essere accusata d' intralcio alla
libertà del commercio.
Stessa cosa per l' energia, che sia fossile, nucleare o rinnovabile. «La frantumazione idraulica, finora
vietata in Francia a causa dei conseguenti pericoli per l' ambiente, diventerebbe un diritto per le società
petrolifere che potrebbero esigere dei risarcimenti da parte degli stati in caso di rifiuto dello
sfruttamento», si legge nel manifesto secondo cui il Tafta limiterebbe anche il potere degli stati di
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
85
8 dicembre 2014
Pagina 7
<­­ Segue
Italia Oggi Sette
Enti locali
organizzare servizi pubblici quali i servizi alla persona, i trasporti su strada, ferroviari e ridurrebbe i
principi di accesso universale a questi bisogni essenziali, a beneficio di una privatizzazione generale.
Senza dimenticare il tema della libertà su internet: «I giganti del web vogliono indebolire il regime di
protezione europea dei dati personali per ridurlo al livello (quasi inesistente) degli Usa, autorizzando in
questo modo uno spionaggio legale e lucrativo da parte di marche private».
Così come avvenuto nel caso delle rivelazioni sullo spionaggio dei dirigenti europei da parte della Nsa
americana che hanno mostrato la scarsa attendibilità di queste negoziazioni.
© Riproduzione riservata.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
86
8 dicembre 2014
Pagina 8
Italia Oggi Sette
Enti locali
Il regime forfettario modificato dalla legge di Stabilità, operativo dall' 1/1/2015.
Minimi, per ricavi e compensi il limite diventa
variabile
Niente scritture contabili. Esclusione dall' Iva e
d a l l ' Irap. Reddito determinato su base
forfettaria variabile a seconda del tipo di
attività esercitata.
Niente ritenute sui compensi riscossi e nessun
obbligo in materia di studi di settore,
s p e s o m e t r o e comunicazioni B l a c k l i s t .
Imposta sostitutiva in misura pari al 15% del
reddito che può essere ridotto di un terzo per i
primi tre anni, per le nuove attività. È il nuovo
regime forfettario per le piccole imprese e i
lavoratori autonomi, contenuto nella legge di
Stabilità 2015, nel testo che ha superato l'
esame della camera dei deputati. Il nuovo
regime forfetario avrà decorrenza dal 1°
gennaio 2015 e sostituirà gli attuali regimi
esistenti destinati alle piccole imprese e ai
lavoratori autonomi (regime dei minimi, regime
delle nuove iniziative produttive e regime
contabile agevolato). L' introduzione del nuovo
regime sta suscitando, proprio in questi giorni,
notevole attenzione e interesse anche perché
molti contribuenti devono valutare quali
saranno i costi o gli eventuali benefici connessi
al passaggio forzato al nuovo sistema di
determinazione del reddito.
I limiti di ricavi e compensi. Rispetto ai regimi
agevolati del passato il nuovo regime
forfettario prevede dei limiti variabili di ricavi o compensi in base alla tipologia di attività svolta dal
contribuente che consentono sia l' accesso sia la successiva permanenza nel regime. Particolarmente
ridotto appare il volume d' affari previsto per le attività professionali, per gli intermediari del commercio
e per le attività di costruzioni e immobiliari. Per questi contribuenti infatti il limite è posto a livello di 15
mila euro su base annua. Si tratta di un importo pari alla metà di quello previsto dall' attuale regime dei
minimi e che, con molta probabilità, escluderà molti contribuenti che dal 1° gennaio 2015 si vedranno
catapultati nel regime ordinario.
Per altre tipologie di attività il nuovo regime forfettario prevede, invece, limiti dimensionali più ampi. Si
pensi, per esempio, alle attività di commercio all' ingrosso e al dettaglio o ai servizi di alloggio e
ristorazione, dove il limite dei ricavi o compensi è posto a 40 mila euro su base annua.
I coefficienti di redditività. Al variare della tipologia di attività varia non solo il limite dimensionale per l'
accesso o la permanenza al nuovo regime ma anche la percentuale di redditività sulla base della quale
si determina il reddito da assoggettare a tassazione sostitutiva del 15%. Esaminando i coefficienti di
redditività si notano differenze sostanziali a seconda delle attività esercitate. I più penalizzati sono
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
87
8 dicembre 2014
Pagina 8
<­­ Segue
Italia Oggi Sette
Enti locali
nuovamente i liberi professionisti e le attività immobiliari. Per i primi infatti il coefficiente di redditività è
posto al 78% del volume dei ricavi mentre per le attività del settore delle costruzioni e immobiliari il
coefficiente raggiunge addirittura quota 86%. Il trattamento migliore viene invece riservato al settore
alimentare e al commercio dove la percentuale di redditività si attesta al 40% dei ricavi conseguiti. Letti
al contrario i coefficienti indicano la percentuale forfettaria di spese che ogni contribuente potrà dedurre
dal proprio volume d' affari. Per i liberi professionisti il nuovo regime prevede dunque una percentuale
forfettaria di costi deducibili pari soltanto al 22% dei compensi percepiti.
Il confronto con i minimi.
Se è vero che dal 1° gennaio 2015 il nuovo regime sostituirà tutti gli attuali regimi agevolati è comunque
previsto che i contribuenti minimi in attività al 31/12/2014, potranno continuare a usufruire del regime di
vantaggio fino all' esaurimento del quinquennio o al raggiungimento del 35° anno di età. Ciò posto è
ovvio che tutti coloro in possesso dei requisiti per l' accesso al regime dei minimi stanno valutando,
proprio in questi ultimi giorni del 2014, l' opportunità di anticipare l' apertura della loro posizione Iva. Per
agevolare una simile decisione, in tabella, sono poste a confronto le principali caratteristiche dei due
regimi alternativi. Come si può notare una delle differenze più rilevanti fra i due regimi, è il limite annuo
di ricavi o compensi che consentono sia l' accesso che la successiva permanenza. Nel regime dei
minimi tale livello è posizionato, per ogni tipologia di attività, a 30 mila euro su base annua. Nel nuovo
regime forfettario invece il livello è variabile con attività economiche poste su un livello nettamente
inferiore (15 mila euro soltanto per le professioni) o maggiore.
Anche la percentuale dell' imposta sostitutiva gioca un ruolo importante nell' eventuale decisione di
anticipare l' apertura della partita Iva.
Nel regime dei minimi l' aliquota dell' imposta sostitutiva è del 5% mentre nel nuovo regime forfettario l'
aliquota risulta addirittura triplicata essendo posizionata al 15%.
L' altra sostanziale differenza fra i due regimi riguarda il reddito imponibile. Mentre nel regime dei
minimi il reddito si determina su base analitica quale differenza fra componenti positivi e negativi, nel
regime forfettario esso è determinato applicando una percentuale di redditività ai ricavi o compensi
conseguiti.
Da ciò deriva che nel nuovo regime ci sarà sempre un utile da tassare al 15% mentre nel regime dei
minimi tale utile potrebbe anche non esserci nell' ipotesi in cui vi siano componenti negativi pari o
superiori a quelli positivi.
Conclusioni. Dal 1° gennaio 2015 il nuovo regime introdotto dalla legge di Stabilità 2015 sarà l' unica l'
alternativa possibile per i piccoli imprenditori e i lavoratori autonomi. Da qui alla fine dell' anno potranno
ancora essere attivati, a esaurimento, gli attuali regimi semplificati. Resta comunque aperta una delle
maggiori incognite legate al particolare meccanismo di determinazione del reddito del nuovo regime
forfettario.
Essendo quest' ultimo caratterizzato dalla forfettizzazione del reddito imponibile i contribuenti non
avranno alcun interesse a certificare i costi e le spese sostenute.
L' esatto contrario di ciò che il fisco ha perseguito negli ultimi anni con le politiche di tracciabilità e
individuazione dei costi e delle spese sostenute dai contribuenti italiani.
© Riproduzione riservata.
PAGINA A CURA DI ANDREA BONGI
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
88
8 dicembre 2014
Pagina 9
Italia Oggi Sette
Enti locali
ItaliaOggi Sette ha raccolto i pareri degli ordini e delle associazioni di categoria.
Vanno riviste le soglie massime
Nuovo regime dei minimi da rivedere. Il
sistema forfetario per le piccole partite Iva
previsto dalla legge di stabilità penalizza
soprattutto i professionisti, ma anche artigiani
e piccole imprese chiedono un ritocco dei
ricavi massimi per essere ammessi. E il balzo
dell' imposta sostitutiva dal 5% al 15% deve
essere compensato da ulteriori vantaggi sul
fronte previdenziale. È quanto spiegano a
ItaliaOggi Sette i rappresentanti del mondo
degli ordini professionali e delle associazioni
di categoria del mondo produttivo.
«Il nuovo regime danneggia in maniera
significativa le nuove leve che intendono
affacciarsi alla professione», afferma Luigi
M a n d o l e s i , consigliere n a z i o n a l e d e i
commercialisti, delegato alla fiscalità, «si
continua a ripetere che in questo paese c' è un
grave problema di occupazione giovanile e poi
si approvano norme che vanno nella direzione
opposta. Peraltro, se non si interverrà con
delle modifiche, ci ritroveremo giovani
professionisti di serie A e altri di serie B». Chi
ha iniziato l' attività prima del 31 dicembre
2014, infatti, potrà portare a scadenza il
vecchio regime superagevolato con ricavi
massimi a 30 mila euro annui, aliquota al 5% e
deduzione analitica dei costi. Chi parte nel
2015, invece, avrà il tetto di fatturato di 15 mila e un' aliquota triplicata. «Una simile disparità non ha
senso», prosegue Mandolesi, «il Cndcec continuerà a battersi per apportare dei miglioramenti alla
norma. Va ripristinato un più elevato limite di ricavi ed eliminato il coefficiente redditività. L' utile va
determinato per quello che effettivamente è. Peraltro la presunzione del 78% è troppo alta per i primi
anni di attività, quando i costi sono molto più significativi rispetto agli incassi».
Dello stesso parere anche i consulenti del lavoro. «Le soglie previste sono assolutamente insufficienti e
inadeguate alla reale situazione esistente», commenta Rosario De Luca, presidente della Fondazione
studi dei consulenti del lavoro, «prevedere che si possa aderire non superando il volume d' affari di 15
mila euro significa impedire alla quasi totalità dei giovani professionisti in fase di start­up di poter
aderire.
Non può infatti sfuggire che il contribuente, anche se a inizio attività, cerchi di incassare perlomeno
quanto necessario per coprire i costi». Per tutti i liberi professionisti (inclusi quelli che operano nel
settore sanitario, finanziario e assicurativo), l' asticella fissata dalla legge di Stabilità 2015 corrisponde
invece a una media di 1.250 euro lordi fatturati al mese. «È dunque comprensibile lo scetticismo che
accompagna questa norma che, se resterà parametrata su queste soglie, si rileverà inefficace», chiosa
De Luca. Anche artigiani e piccole imprese auspicano ritocchi in senato. «Il nuovo regime forfettario
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
89
8 dicembre 2014
Pagina 9
<­­ Segue
Italia Oggi Sette
Enti locali
rappresenta senz' altro un buon inizio di un riordino più generale dei regimi contabili semplificati
applicabili alle imprese, peraltro previsto dalla legge delega n. 23/2014», osserva Andrea Trevisani,
direttore politiche fiscali di Confartigianato, «del nuovo regime si apprezza la struttura in quanto
semplifica notevolmente gli adempimenti per le imprese, riducendo al minimo quelli connessi alla tenuta
della contabilità. Va nella giusta direzione pure la possibilità, del tutto nuova, per i soggetti obbligati ai
versamenti previdenziali alle gestioni speciali artigiani e commercianti, di versare alle predette gestioni
solo la quota percentuale calcolata sul reddito dichiarato, superando quindi il sistema dei versamenti su
un reddito minimo.
È però necessario, nel corso del dibattito parlamentare, un intervento affinché venga innalzato il tetto dei
ricavi previsti».
Sul piatto della bilancia non finisce solo l' ammontare delle imposte dovute ogni anno, ma anche
vantaggi di altra natura (tra questi anche la possibilità per i nuovi minimi di operare con l' estero e il fatto
che il regime semplificato non avrà più scadenza temporale né vincoli anagrafici). Il risultato, però,
secondo le piccole partite Iva pende ancora a favore dell' erario. «Nel regime forfetario si riscontrano
delle concrete riduzioni degli oneri amministrativi. Tuttavia, in moltissimi casi, i vantaggi economici
derivanti dai risparmi di tempo e risorse sono completamente annullati dai maggiori tributi dovuti»,
puntualizza Claudio Carpentieri, responsabile fiscale di Cna, «addirittura questo quadro di carattere
generale è confermato dalla relazione governativa alla legge di stabilità». In un passaggio, infatti, i
tecnici dell' esecutivo ipotizzano che «il soggetto abbia convenienza ad aderire al nuovo regime anche a
fronte di un aumento annuo di imposizione fino a 1.000 euro, ipotizzando che tale incremento impositivo
venga compensato dal risparmio dei costi di adempimento degli obblighi contabili­fiscali». Una visione
che non trova d' accordo Cna.
«In altre parole, con una mano lo stato dà (riduzione di oneri amministrativi) e con l' altra mano prende
(aumento delle imposte dovute), giocando sulla necessità degli imprenditori di ottenere delle
semplificazioni», chiosa Carpentieri, «l' unico modo per avere dei vantaggi in termini di minori somme
dovute, per gli iscritti nella gestione speciale artigiani e commercianti, è quello di scegliere di rinunciare
a una parte della futura pensione derogando alle regole sul reddito minimale. Soluzione che gli iscritti
alla gestione separata Inps non possono neanche adottare, dovendo scontare comunque un' aliquota
che supera il 27%».
© Riproduzione riservata.
PAGINA A CURA DI VALERIO STROPPA
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
90
8 dicembre 2014
Pagina 11
Italia Oggi Sette
Enti locali
Fisco Flash A cura dello Studio F. Ghiglione e A.
Ghio
Esenzione Imu per i terreni agricoli siti in zone
montane stabilita in base all' altitudine (decreto
del ministero dell' economia e delle finanze del
28 novembre 2014) Possibile il versamento
con F24 dei diritti relativi ai titoli di proprietà
industriale e delle tasse di concessione
governativa sui marchi (provvedimento dell'
Agenzia delle entrate del 20 novembre 2014 in
Gazzetta ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2014)
Istituiti i codici tributo per il versamento tramite
F24 dell' imposta di bollo dovuta per i libri,
registri e documenti tenuti con modalità
informatiche (risoluzione dell' Agenzia delle
entrate numero 106/e del 2 dicembre 2014)
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
91
8 dicembre 2014
Pagina 13
Italia Oggi Sette
Enti locali
Niente sospensive legate ai disponenti
In tema di imposta di registro, subordinare un
atto di trasferimento al verificarsi di una
condizione sospensiva, consente di rinviare gli
effetti dell' imposizione. Tuttavia, quando la
condizione espressa dipende dalla mera
volontà del disponente, l' atto stesso non si
considera sottoposto a condizione sospensiva,
ma sconta le imposte immediatamente in
misura proporzionale, al di là delle condizioni
indicate dalle parti. Sono le conclusioni che si
leggono nella sentenza n. 5169/14 emessa
dalla sezione 67ª della Ct regionale della
Lombardia. La vicenda riguarda l' acquisto di
un immobile con le agevolazioni per la prima
casa in comproprietà al 50% con altro
soggetto; mentre quest' ultimo non aveva mai
fruito dell' agevolazione, il comproprietario
ricorrente subordinava l' agevolazione al
verificarsi della vendita di un altro immobile
già acquistato come prima casa, e indicava
come, in caso di mancata rivendita di questo
precedente immobile, l' intera proprietà
doveva intendersi acquistata interamente dal
comproprietario. Le Entrate d i B r e s c i a ,
tuttavia, ritenendo che il contribuente, al
momento della stipula dell' atto, risultava
proprietario di un' altra abitazione,
recuperavano le imposte relative alla parte
soggetta a condizione sospensiva. La Ctp di Brescia rigettava il ricorso del contribuente, proposto
contro la liquidazione erariale, con una decisione confermata dal collegio di secondo grado. I giudici
regionali hanno fondato la loro decisione sull' articolo 27 del dpr n. 131/86, laddove al comma terzo dice
che «non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli
atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell' acquirente o del
creditore».
BENITO FUOCO
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
92
8 dicembre 2014
Pagina 15
Italia Oggi Sette
Enti locali
Scade il 16/12 l' acconto imposta sostitutiva sulla
rivalutazione del tfr
Alla cassa per versare l' acconto fiscale sui
rendimenti del tfr dei dipendenti. Entro il 16
dicembre, va pagato l' anticipo di tasse dovute
dai lavoratori sul «guadagno» (rendimento) del
trattamento di fine rapporto. Una tassazione
ridotta perché al posto dell' ordinaria Irpef, sui
rendimenti, si paga un' imposta sostitutiva di
misura pari all' 11%.
Ma dal prossimo anno è previsto l' incremento
al 17% nel ddl Stabilità per il 2015.
­ Datori di lavoro interessati. L' appuntamento
riguarda tutti i datori di lavoro. In quanto
sostituti d' imposta, infatti, sono tenuti all'
adempimento che consiste nel determinare l'
imposta sostitutiva dovuta dai lavoratori e di
versarla all' erario. Restano fuori, pertanto,
quei datori di lavoro che non sono anche
sostituti di imposta, come per esempio i datori
di lavoro di colf e badanti (domestici). Unica
deroga opera nei confronti dei sostituti d'
imposta che sono diventati tali durante l' anno
precedente a quello per il quale è dovuto l'
acconto che sono, praticamente, le aziende
che hanno fatto le prime assunzioni nel corso
di quest' anno. L' Agenzia delle entrate, infatti,
ha spiegato che tali sostituti d' imposta
possono versare direttamente il saldo dell'
imposta sostitutiva, entro la naturale scadenza
del 16 febbraio dell' anno successivo a quello di riferimento; e inoltre che possono determinare l'
acconto in via presuntiva considerando, cioè, il 90% delle rivalutazioni di tfr che matureranno nello
stesso anno. Discorso da ritenersi rinviato all' anno prossimo poiché, con riferimento all' anno durante il
quale sono state effettuate le prime assunzioni, manca una rivalutazione del tfr e di conseguenza i
sostituti di imposta non devono neppure versare l' imposta sostitutiva dell' 11% (perché non c' è nulla da
tassare).
­ Le imprese con almeno 50 addetti. Per effetto della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), le imprese
con più di 49 addetti (almeno 50), a partire dal 1° gennaio 2007 sono costrette a liberarsi del tfr
maturando dei propri dipendenti, sia nell' ipotesi in cui i lavoratori abbiano deciso o decidano di aderire
alla previdenza integrativa (in tal caso devono versare il tfr a un fondo pensione) sia nell' ipotesi in cui
abbiano deciso o decidano di conservare il tfr come retribuzione differita. In quest' ultimo caso, le
imprese sono tenute a versare il tfr a un fondo di tesoreria statale gestito dall' Inps.
Queste imprese, poiché non gestiscono più il tfr dall' anno 2007 in avanti (hanno subito lo smobilizzo
forzoso, come detto) sono tenute ad assolvere al compito del versamento dell' imposta sostitutiva sulle
rivalutazione limitatamente alle quote di tfr accantonate fino al 31 dicembre 2006.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
93
8 dicembre 2014
Pagina 15
<­­ Segue
Italia Oggi Sette
Enti locali
­ Due criteri per determinare l' acconto. Per determinare l' acconto da versare (cioè l' imposta sostitutiva
dovuta) il datore di lavoro può usare uno dei due criteri previsti dalla legge, a sua scelta. Le due
modalità operative sono: a) il metodo storico, in base al quale l' acconto è calcolato sul 90% delle
rivalutazioni maturate nell' anno solare precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relativi ai
trattamenti di fine rapporto erogati eventualmente nel corso dello stesso anno; b) il metodo previsionale,
in base al quale l' acconto può essere determinato presuntivamente avendo riguardo al 90% delle
rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale si versa l' acconto.
­ Il pagamento con F24. Per il versamento dell' imposta sostitutiva (sia in acconto che a saldo) va
utilizzato il modello F24. Pertanto, è possibile esercitare, eventualmente, la facoltà di compensazione
del debito con crediti vantati a titolo di altre imposte e/o contributi. L' agenzia delle entrate (ris. n.
87/2001), ha provveduto a istituire i codici tributi da utilizzare (si veda tabella).
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
94
8 dicembre 2014
Pagina 17
Italia Oggi Sette
Enti locali
Le indicazioni di una circolare di Confindustria. Varia la commisurazione del beneficio.
Investimenti, bonus apparentati
Diversità e analogie fra credito d' imposta e Tremonti­ter.
Il nuovo credito d' imposta per gli investimenti
i n beni strumentali pari al 15% (strumento
introdotto dall' articolo 18 decreto legge n.
91/2014 cosiddetto competitività) sul piano
storico può ricollegarsi alla cosiddetta
«Tremonti­ter» (all' art. 5 del decreto legge 1°
luglio 2009, n. 78), operante nel biennio 2009­
2010. Va subito precisato, tuttavia, che la
disciplina del nuovo credito d' imposta del
15% non costituisce una semplice replica di
quella del 2009, presentando una serie di
«varianti» sostanziali di portata non marginale.
In particolare, i principali elementi di
differenziazione riguardano la commisurazione
del beneficio non più sull' ammontare lordo dei
nuovi investimenti effettuati nel periodo
agevolato, ma solo sulla parte che eccede la
media degli investimenti effettuati nei
precedenti periodi, l' esclusione dal beneficio
degli investimenti di costo unitario inferiore a
10 mila euro e la trasformazione del beneficio
da variazione in diminuzione del reddito d'
impresa in credito d' imposta utilizzabile
esclusivamente in compensazione e il vincolo
di destinazione dei beni alle sole strutture
produttive dell' impresa situate sul territorio
nazionale. Queste le importanti indicazioni
contenute nella circolare di Confindustria, area
politiche fiscali, in merito al credito d' imposta per investimenti in beni strumentali di cui all' articolo 18
del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 (cosiddetto «decreto competitività»).
Incentivo automatico.
Il credito d' imposta del 15% per nuovi investimenti, come quello della Tremonti­ter, può ricondursi nella
categoria dei cosiddetti incentivi automatici, la cui fruizione non è sottoposta ad alcun processo
valutativo discrezionale, sia nell' an che nel quantum, da parte dello stato, essendo direttamente
applicabili dai soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge istitutiva.
Le imprese che intendono avvalersi dell' agevolazione in commento, dunque, non sono tenute a
presentare alcuna domanda preventiva o a richiedere l' approvazione di specifici programmi di
investimento da parte dell' Agenzia delle entrate. Esse sono tenute semplicemente a comunicare, a
consuntivo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d' imposta di effettuazione degli
investimenti agevolabili, tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione necessari per il calcolo e
l' applicazione del beneficio (ammontare degli investimenti effettuati, media storica di raffronto,
eccedenza agevolabile, importo del credito d' imposta spettante).
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
95
8 dicembre 2014
Pagina 17
<­­ Segue
Italia Oggi Sette
Enti locali
Tale documentazione va conservata in quanto è necessaria per comprovare in sede di accertamento la
legittima acquisizione del diritto a fruire del beneficio e, quindi, la correttezza dei dati forniti in
dichiarazione e dei calcoli eseguiti per la sua determinazione.
Deve, però, precisarsi che è proprio con la compilazione dell' apposito quadro dichiarativo che l'
impresa manifesta nei confronti dell' erario la volontà di avvalersi della disciplina agevolativa e che può,
quindi, dirsi perfezionato il diritto a fruire del beneficio spettante sulla base dei dati da esso indicati.
In questa prospettiva, è importante ricordare che, come già riconosciuto dalla stessa agenzia delle
entrate in riferimento alla Tremonti­ter, non solo il contribuente può, in caso di errate indicazioni dei dati
rilevanti per il calcolo del beneficio, provvedere, secondo le ordinarie regole, alla rettifica (a suo favore o
a suo svantaggio) dei dati originariamente esposti, ma, in caso di omessa compilazione dell' apposito
quadro nella dichiarazione originaria, può utilizzare lo strumento della dichiarazione integrativa a favore
anche per richiedere il dritto all' agevolazione (sempre che ne ricorrano i presupposti ovviamente), non
potendo tale mancata compilazione nella dichiarazione originaria essere interpretata come espressione
della volontà di rinunciare alla fruizione del beneficio.
Credito d' imposta. Una delle principali innovazioni introdotte dall' odierna agevolazione rispetto alla
Tremonti­ter attiene alla forma del beneficio, che non consiste più in un abbattimento dell' imponibile
(variazione in diminuzione del reddito d' impresa, di importo pari al 50% dell' ammontare degli
investimenti agevolabili), ma nell' attribuzione di un credito d' imposta (pari al 15% della cosiddetta
«eccedenza agevolabile»).
Le regole di fruizione del credito d' imposta sono dettate dal comma 4 dell' art. 18 decreto legge n.
91/2014. Tale norma regolamenta anche il trattamento dello stesso ai fini del reddito d' impresa e del
valore della produzione. Stabilisce, in particolare, il terzo periodo del citato comma 4 dell' art. 18 il
credito accordato «è utilizzabile esclusivamente in compensazione» ai sensi dell' articolo 17 del dlgs. n.
241 del 1997 (cosiddetta «compensazione orizzontale»), con esclusione quindi di ogni possibilità di
richiesta a rimborso.
Soggetti interessati. L' ambito soggettivo di applicazione del nuovo credito d' imposta viene definito dell'
articolo 18, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014 attraverso il riferimento ai « soggetti titolari di
reddito d' impresa», senza alcuna ulteriore specificazione. Per effetto di tale dettato normativo, dunque,
il beneficio potrà essere applicato, in linea generale, da tutte le imprese residenti, quale che sia la forma
giuridica e indipendentemente dal sistema contabile e dalle modalità di determinazione del reddito.
Potranno beneficiare del credito, inoltre, le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri, in relazione
evidentemente agli investimenti relativi all' attività esercitata in Italia; nonché gli enti non commerciali, in
relazione agli investimenti eventualmente destinati ad attività commerciali. Stante l' assenza nell' art.
18 in commento di una previsione espressa di segno contrario, l' eventuale fruizione del credito d'
imposta non è preclusa per le cosiddette «società di comodo»: le società, vale a dire, che nei periodi d'
imposta agevolabili siano (contestualmente) assoggettate alla disciplina di cui all' art. 30 del dlgs n.
724/1994. In questo senso, va sottolineato, che l' Agenzia delle entrate in occasione della Tremonti­ter
con la circolare n.
44/E del 2009 (cfr. il paragrafo 7.2) si era espressa sostenendo che non si ravvisano elementi nell'
odierna disciplina che potrebbero giustificare una diversa soluzione. Devono poi considerarsi ammesse
al beneficio le società (o le imprese) in stato di liquidazione volontaria. Ciò risulta pacifico, quantomeno,
nell' ipotesi di liquidazione con esercizio provvisorio dell' attività ordinaria dell' impresa.
© Riproduzione riservata.
PAGINA A CURA DI CINZIA DE STEFANIS
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
96
8 dicembre 2014
Pagina 22
Italia Oggi Sette
Enti locali
Contabilità e fisco separati in casa
Non sempre coerenti contabilità e fisco.
Un esempio è dato dalla risoluzione 83/E del
230 marzo 2009 in tema di trattamento
riservato agli acquisti di valuta.
Il caso in esame riguardava una società che
procedeva ad acquistare sul mercato estero
materie prime in dollari.
Per tutelarsi dei rischi di cambi stipulava
appositi contratti di copertura.
Secondo la società la contabilizzazione
corretta porta a iscrivere il costo di acquisto
delle materie prime per un controvalore
determinato al cambio spot alla data di stipula
del contratto a termine.
Infatti, dopo una prima iscrizione intervenuta al
cambio esistente alla data di consegna, tale
importo è rettificato mediante imputazione
della differenza tra cambio spot e cambio data
di consegna.
Ad esempio dopo aver iscritto la merce a
1.000, l' importo è ridotto di 166,66 Nel
contempo il debito verso fornitore è iscritto per
un controvalore determinato al cambio a
termine previsto dal contratto di copertura.
Il dubbio della società era se tale
comportamento fosse in linea con quanto
previsto dal Tuir. In effetti, l' art.9 e l' art.109,
comma 2, lett. a) in tema di valutazione delle
spese in valuta estera, porta a ritenere che la contabilizzazione dovrebbe avvenire secondo il cambio
del giorno in cui le spese sono sostenute, vale a dire, trattandosi nel caso specifico di beni mobili, alla
data di consegna o spedizione.
Tornando al nostro esempio, ciò avrebbe significato che le merci avrebbero dovuto essere valutate
fiscalmente a ​1.000 e non invece a ​833,33.
Cercando di superare il dettato letterale delle previsioni del Tuir, la società chiedeva però
(considerando la peculiarità del caso concreto) se non si potessero considerare corretti, anche
fiscalmente, i risultati raggiunti in base alla contabilizzazione esemplificata.
In sostanza, invocando anche il principio di derivazione dell' imponibile dal bilancio, si chiedeva: se
fosse possibile ritenere fiscalmente corretta una valorizzazione delle merci per 833 e non, invece, per
1.000; e anche, indipendentemente dai risultati a cui si sarebbe giunti in tema di Ires, se quanto meno
ai fini Irap, fosse corretto ritenere non necessario attivare alcun doppio binario.
L' Agenzia delle entrate non ha accettato la soluzione proposta dalla società istante, con la conseguenza
di ritenere, nel caso concreto, necessaria la gestione di un doppio binario contabile e fiscale.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
97
8 dicembre 2014
Pagina 51
Italia Oggi Sette
Enti locali
Nuovo bonus abitazioni
So che è stata introdotta da poco una nuova
agevolazione per l' acquisto di abitazioni:
vorrei saperne di più sulla portata e sull'
ambito di applicazione. R.O. La nuova
deduzione Irpef per l' acquisto/costruzione di
abitazioni è compatibile o esclude altre
agevolazioni fiscali? R.O. Vorrei una
delucidazione sulla nuova normativa del dl
«Sblocca Italia» per l' acquisto o la costruzione
di abitazioni da locare: precisamente, in caso
di acquisto, il venditore può essere qualunque
soggetto oppure deve essere per forza un'
impresa di costruzioni? O.L. Nei casi in cui
sarà possibile scegliere fra la nuova
deduzione del «dl Sblocca Italia» e la
«vecchia» detrazione del 50% per l' acquisto
di abitazioni da locare, quale delle due è più
conveniente? Y.F. Sono socia di una grande
cooperativa di consumo. Quando sono
passata dalla cassa a pagare mi hanno
informata che è stato pubblicato un nuovo
decreto che interessa anche i soci delle
cooperative di grosse dimensioni. Ma non
sono stati in grado di fornirmi spiegazioni più
dettagliate, anche perché stanno aspettando
una circolare dalla loro sede centrale. È
possibile sapere qualche informazione, come
per esempio se i soci devono assolvere a
qualche procedura particolare? S.S. Leggo di recente che i confidi sono in difficoltà. In questo giornale
leggo talvolta che i due soggetti, che attualmente e con maggiori chance riescono a riposizionarsi
positivamente sui mercati sono i confidi e le reti d' impresa. Non sarebbe utile che entrambi dessero vita
a un aggregato per aiutare le imprese in difficoltà nel ricuperare credito e a ottenerlo? R.E. Leggo nel
numero di ItaliaOggi del 18 novembre che il ministro Guidi ha disatteso le aspettative, anche dei confidi
nello specifico, in ordine all' emissione delle cambiali finanziarie e delle obbligazioni. Il tutto, secondo il
commento, in base a un decreto del 5 giugno, che avrebbe neutralizzato il lavoro già pronto per mettere
in moto una vasta operazione nel settore. G.D.F. Leggo la sentenza n. 18738 del 05/09/2014 della Corte
di cassazione in cui si tratta di una cooperativa (nel caso una Banca di credito cooperativo) circa le
riserve indivisibili e la possibilità, sancita dallo statuto, di destinare la somma disponibile, dopo la
deduzione degli utili di competenza dei soci, a scopi di pubblica utilità in sede di liquidazione e quindi
scioglimento della società. Anche nella nostra cooperativa, che non è banca, sta scritto nello statuto che,
in caso di scioglimento i residui vadano a scopi di pubblica utilità. Non c' è equivalenza con la
destinazione ai fondi mutualistici (che alla fin fine sono destinati a pubblica utilità)? W.B. Una
cooperativa sociale di tipo b ha rilevato variazioni nel numero dei soci svantaggiati per cui ha dovuto
ricorrere a reintegrare il loro numero secondo il parametro del 30% dei soci dettato dall' art. 4 della
legge 381. Non c' è pericolo che, per il periodo in cui la percentuale è scesa sotto della succitata, si
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
98
8 dicembre 2014
Pagina 51
<­­ Segue
Italia Oggi Sette
Enti locali
rischi di non essere considerata cooperativa sociale rientrante nel tipo citato? C.C. La cooperativa in cui
sono socio lavoratore purtroppo sta passando un periodo di difficoltà e di diminuzione delle commesse
di lavoro; anche se gli appaltanti i lavori hanno assicurato alla dirigenza della nostra cooperativa che nel
2015 probabilmente il nostro mercato riparte. Temo, però, che nel frattempo si potrà arrivare al
licenziamento di parecchi di noi soci. Potrebbe esserci qualche soluzione, anche transitoria, per evitare
questa fase traumatica? P.R. Nel caso di vendita infraquinquennale dell' abitazione acquistata con le
agevolazioni «prima casa» la legge prescrive che la perdita del beneficio fiscale è evitata se il
contribuente, entro un anno dall' alienazione, acquista altro immobile «da adibire a propria abitazione
principale». In tal caso, visto che ho ricevuto risposte contrastanti, occorre o no trasferire la residenza
entro 18 mesi, come richiesto per il primo acquisto e, se sì, nell' immobile o nel comune? U.G. Per il
calcolo del valore degli immobili ereditati bisogna applicare le stesse regole fissate per l' Imu? D.S. I
ticket per le prestazioni ambulatoriali esenti da Iva devono essere assoggettati a Iva se superano i 77,47
euro? O.Q. Nel 2012 ho acquistato un' auto per disabili usufruendo della detrazione fiscale Irpef. L' altro
giorno mi è stata rubata. Posso acquistarne un' altra usufruendo della stessa agevolazione o mi è
impedito perché non sono trascorsi i quattro anni dall' altro acquisto? F.R. Ho acquistato dei mobili
utilizzando la carta di credito. Mi è stato rilasciato uno scontrino. Avendo ristrutturato il mio
appartamento, posso usufruire dell' agevolazione del risparmio Irpef del 50% per l' acquisto dei mobili?
G.F. Se un fornitore applica erroneamente l' Iva invece di operare il reverse charge il committente può
legittimamente detrarla? C.D. Al superamento dei 50 mila euro il contribuente deve presentare gli
elenchi Intrastat con cadenza mensile. Da subito cioè? F.P. Un imprenditore individuale vuole cedere l'
intera e unica azienda posseduta. L' azienda è stata costituita nel 2005 per l' esercizio dell' attività di
«vendita di giornali e riviste» e dal 2008 si è aggiunta l' attività di «vendita di generi di monopolio». Nello
stesso locale l' attività principale è rimasta sempre la prima. Per il calcolo del quinquennio di possesso
ai fini dell' opzione per la tassazione separata, si deve prendere a riferimento il 2005 o il 2008? R.E. La
mia società di consulenza (una Srl) intende assumere un laureato magistrale e successivamente
iscriverlo a un master negli Usa. È possibile scaricare dal reddito d' impresa i costi di iscrizione e gli
eventuali accessori? (vitto, alloggio, viaggi). V.B. Il titolare di una ditta individuale vorrebbe inserire tra i
beni aziendali un autocarro di proprietà personale. Questa iscrizione deve essere fatta considerando il
costo originario del bene, come da fattura di acquisto o in base al valore corrente? V.B. Una società
immobiliare ha concesso in locazione un immobile non abitativo a una cooperativa, che è stata morosa
per diversi mesi, fino alla convalida di sfratto da parte del giudice. È possibile contabilizzare e dedurre
la relativa perdita su crediti in bilancio? R.O. Una Srl che svolge attività di agenzia e rappresentanza,
nel fatturare le provvigioni alla propria casa mandante, non applica alcuna ritenuta d' acconto poiché ci
si trova nel campo del reddito d' impresa, così come chiarito dalla risoluzione dell' agenzia delle Entrate
56/E del 2006? I.P. Un' immobiliare ha acquistato un capannone in Spagna che ha poi locato (il canone
è soggetto a Iva e ritenuta). Il rappresentante fiscale della società adempie agli obblighi Iva spagnoli. La
società può imputare l' ammortamento del capannone, e con quale aliquota, nel reddito d' impresa
dichiarato in Italia? Come dichiara il canone di locazione e recupera le ritenute subite in Spagna nel
modello Unico? F.G. È possibile optare per la cedolare secca se il conduttore è una società ? M.K.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
99
8 dicembre 2014
Pagina 204
Italia Oggi Sette
Enti locali
Gianni (Gop): ora prevale l' incertezza, ma il piano italiano è il più ambizioso d' Europa.
Liberalizzare per poter crescere
Prossimo capitolo: le municipalizzate, che vanno aggregate.
L' incertezza registrata dai mercati nelle ultime
settimane non dovrebbe frenare l' impianto
delle liberalizzazioni in Italia. Dato che queste
ultime, se non possono consentire di abbattere
in maniera considerevole il debito pubblico
(ormai sopra quota 2.100 miliardi di euro),
hanno dimostrato di offrire benefici importanti
per l' apertura della nostra economia.
È l' auspicio di Francesco Gianni, senior
partner di Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli &
Partner, che Affari Legali­Italia Oggi Sette ha
voluto sentire su uno dei temi caldi dell'
agenda politica ed economica. Una scelta non
casuale, dato che Gianni è l' avvocato più in
vista su questo fronte, avendo affiancato (tra
gli altri) Cassa depositi e prestiti, nella
cessione di Tag a Snam e nell' apertura del
capitale alle Fondazioni, e per aver seguito,
negli anni passati, alcune delle operazioni di
privatizzazione più importanti del paese.
Domanda. Diversi studi internazionali indicano
nella prudenza con cui in Italia si è proceduto
con le liberalizzazione uno dei grandi ostacoli
alla ripresa economica.
Nel programma dei Mille Giorni il premier
Renzi aveva indicato proprio nell' apertura
dei mercati, attraverso privatizzazioni e
dismissioni pubbliche, una delle strade prioritarie per il rilancio del Paese. Come giudica lo
stop degli ultimi mesi?
Risposta In questo momento il mercato dei capitali è caratterizzato dall' incertezza. Anche l' interesse
degli investitori internazionali è diventato più tiepido, non solo verso l' Italia, ma non lo definirei uno stop.
Nel frattempo sono state realizzate operazioni come l' Ipo di Ray Way, che confermano il fatto che storie
solide e di successo non fanno fatica ad attrarre l' attenzione dei capitali.
Tutto questo poggia in ogni caso su un percorso che l' Italia ha intrapreso da tempo e in modo
coraggioso, considerato che si è trattato di uno dei più vasti programmi di privatizzazione in Europa, in
un quadro congiunturale sfidante.
D. Cosa manca per riprendere la strada di apertura al mercato?
R. L' approccio più prudente degli investitori deve essere affrontato lavorando sulle equity story delle
società che si presentano al mercato. Bisogna preparare le aziende da privatizzare in modo di poterle
valorizzare al massimo. La solidità e la disciplina dei modelli di business continueranno sempre ad
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
100
8 dicembre 2014
Pagina 204
<­­ Segue
Italia Oggi Sette
Enti locali
essere elementi fondamentali, ma gli investitori stanno dimostrando di apprezzare sempre di più anche
la «semplicità» delle strutture di business e la facilità con cui queste possono essere comunicate.
D. A suo modo di vedere, le privatizzazioni possono effettivamente contribuire ad abbassare il
debito pubblico?
R. Considerando l' entità del debito pubblico del nostro Paese, l' effetto diretto delle privatizzazioni non
può che essere residuale, per quanto vasto e ben strutturato possa essere stato il programma messo in
campo dagli ultimi Governi.
Il vero vantaggio deve essere tuttavia identificato nell' effetto indiretto che le privatizzazioni hanno avuto
sul nostro sistema economico: lo hanno reso più efficiente, più aperto, e dunque più competitivo.
D. Quali strade seguire per ottenere buoni risultati ed evitare gli errori del passato, a cominciare
dalla privatizzazione di Telecom Italia?
R. I problemi del passato non sono stati causati da abusi nei processi di privatizzazione, ma dalle
modalità con cui alcune operazioni sono state realizzate. Mi riferisco, ad esempio, a un utilizzo
eccessivo della leva, che ha rappresentato un evidente freno alla capacità delle aziende oggetto di buy
out di essere competitive e di prosperare negli anni successivi all' operazione.
Si tratta in ogni caso di modalità che oggi non sarebbero più attuabili.
D. Sulle professioni condivide le preoccupazioni europee per la scarsa apertura del mercato?
R. Non credo che in questo momento, almeno nel nostroPaese, si sia in presenza di un vero problema,
rispetto alla liberalizzazione delle professioni. Per citare un esempio a me vicino, il numero di avvocati
nel Paese è probabilmente sovradimensionato rispetto alla domanda.
D. Quali settori, a suo avviso, sono ancora poco liberalizzati?
R. Penso che ci sia ancora del lavoro da fare nei comparti contigui alle amministrazioni locali: è il caso
delle municipalizzate, e in particolare delle utility. Si tratta di un settore in cui ci aspettiamo un
importante trend di consolidamento. L' aggregazione creerebbe società più grandi, più capitalizzate, più
attrezzate per competere con successo sul mercato.
PAGINA A CURA DI LUIGI DELL' OLIO
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
101
8 dicembre 2014
Pagina 205
Italia Oggi Sette
Enti locali
Disco rosso al concordato per le società in house
Ai fini della procedura di concordato
preventivo ex art. 161, comma 6, l.f. non
sussistono i requisiti ex art. 1, comma 1, l.f. in
capo alle società controllate dagli enti locali a
cui è riservata l' erogazione di servizi pubblici
essenziali, in quanto esentate dalle procedure
concorsuali. Con questa affermazione il
Tribunale di Teramo ha dichiarato l'
inammissibilità di un ricorso per concordato
c.d. con riserva avanzato da una srl
interamente in mano pubblica. La sentenza ha
il pregio di ripercorrere l' intero iter logico­
giuridico dottrinale e giurisprudenziale, pur
non univoco, sia sul piano societario, sia sul
piano concorsuale. Nel pronunciarsi per l'
inammissibilità del ricorso, infatti, il Tribunale
affronta la spinosa questione sul se tra gli «enti
pubblici» esclusi dal fallimento ex art. 1,
comma 1, l.f., rientrino anche le società in
house, ossia aziende pubbliche costituite in
forma societaria, il cui capitale è detenuto in
tutto o in parte, direttamente o indirettamente,
d a u n ente pubblico che affida loro attività
strumentali o di produzione. Il Tribunale ha
sostanzialmente rigettato la tesi in base alla
quale sono assoggettabili a procedura
concorsuale le società c.d. in house, in quanto
la natura del rapporto funzionale con l' ente
proprietario non si riflette sulla disciplina normativa applicabile all' organizzazione societaria, che
rimane quella ordinaria prevista dal codice civile. In ordine alla tematica della fallibilità delle società a
partecipazione pubblica si sono contrapposte due impostazioni di fondo, volte rispettivamente ad
affermare e a negare la soggezione a procedure concorsuali ditali società. Fra coloro che hanno ritenuto
possibile una siffatta estensione dell' ambito di applicazione del primo comma dell' art. 1, l.f., sono
ulteriormente emersi due distinti orientamenti: il primo, che può essere definito tipologico, ha aderito alla
tradizionale teoria degli indici sintomatici della pubblicità e un secondo teso all' individuazione della
concreta disciplina applicabile all' ente, secondo un approccio «funzionale» ritenendo applicabile le
disposizioni di diritto pubblico, qualora espressamente previste, e di diritto privato, in assenza di
diverse previsioni, quando non vi sia ragione di derogare ad esse in considerazione degli interessi
protetti.
GIAMPAOLO DI MARCO
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
102
8 dicembre 2014
Pagina 205
Italia Oggi Sette
Enti locali
Tar Campania e permessi di costruire.
Serve la Dia per il soppalco
Non basta la Dia ma serve il permesso di
costruire quando si scopre che nel soppalco c'
è il bagno, per quanto chimico: ciò significa
che i locali sono comunque abitabili. È quanto
emerge dalla sentenza 5027/14, pubblicata dal
Tar Campania.
Confermato l' ordine di demolizione di due
soppalchi di otto metri quadrati ciascuno
impostati a due metri dal calpestìo. Non ha
buon gioco il proprietario a sostenere che si
tratta di semplici magazzini. In realtà dal
sopralluogo emerge che si tratta di strutture
servite da una scala, dotate di wc,
perfettamente abitabili anche perché posti a
un' altezza compatibile con la natura
residenziale, vale a dire a un metro settanta
centimetri dalla copertura. In realtà si tratta di
un' opera qualificabile come ristrutturazione
edilizia ai sensi dell' articolo 10 del testo unico
sull' edilizia, come tale soggetta al rilascio del
permesso di costruire, aumentando la
superficie utile. E il soppalco deve ritenersi
abitabile sia per la presenza del bagno
chimico sia per la presenza di un bagno
chimico. Ancora: per l' ordinanza di
demolizione emessa dall' ente locale n o n
sussiste alcun obbligo da parte dell'
amministrazione di comunicare l' avvio del
procedimento, essendo questa un atto repressivo tipizzato e vincolato, per il quale, dunque, non è
richiesta alcuna partecipazione del privato destinatario, che non avrebbe alcuna utilità, vista la natura
dell' atto. Al proprietario del manufatto non resta che pagare le spese processuali al Comune.
DARIO FERRARA
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
103
8 dicembre 2014
Pagina 207
Italia Oggi Sette
Enti locali
letture di diritto
Autori ­ Aa.vv.
Titolo ­ TASI. Tributo per i servizi indivisibili
Casa editrice ­ Seac, Trento, 2014, pagg. 224
Prezzo ­ Euro 29 Argomento ­ L' imposta unica
comunale (Iuc) è costituita da una componente
di natura patrimoniale (Imu) e d a u n a
componente riferita ai servizi che a sua volta si
articola nella tassa sui rifiuti (Tari) e nel tributo
per i servizi indivisibili (Tasi).
Presupposto impositivo della Tasi è il
possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di
fabbricati e la relativa base imponibile è la
medesima prevista ai fini Imu. Le regole che
disciplinano il funzionamento della Tasi,
malgrado la legge istitutiva sia recentissima
(legge 147/2013) ha già subito alcune
modifiche (legge 68/2014 e legge 89/2014)
complicando non poco una normativa già di
per sé non chiarissima. Alcuni punti in
comune, dunque, con l' Imu (base imponibile e
modalità di versamento), e molte differenze
come ad esempio il presupposto impositivo,
alcuni aspetti della soggettività passiva e della
detenzione temporanea. Il testo edito da Seac
offre una panoramica specifica della disciplina
della Tasi esaminando analogie e differenze
con l' Imu, ma soprattutto gli aspetti pratici del
tributo comunale p e r i servizi indivisibili
mettendo in luce le metodologie di determinazione della base imponibile, le aliquote, le detrazioni e le
riduzioni applicabili, il calcolo dell' imposta e il suo versamento, gli adempimenti dichiarativi e gli aspetti
sanzionatori.
Chiude il testo un copiosa sezione di esempi di calcolo e versamento e una appendice normativa.
Autore ­ a cura di Simone Massimo Titolo ­ Adempimenti amministrativi. Guida al bilancio e reddito di
impresa Casa editrice ­ Ipsoa, Milano, 2014, pagg. 960 Prezzo ­ Euro 50 Argomento ­ Il testo si rivolge
al direttore amministrativo o comunque a quella figura che in azienda gestisce e coordina tutti i settori
dell' amministrazione. Gli adempimenti che competono a tale figura sono quelli relativi alla redazione
del bilancio e alle dichiarazioni fiscali. Il testo, pertanto, partendo dagli adempimenti per la redazione
del bilancio e dallo schema di bilancio, affronta gli aspetti civilistici, fiscali e contabili delle varie poste e
la determinazione del reddito d' impresa, oltre che gli adempimenti per le dichiarazioni fiscali. L'
approccio è operativo: parte dal singolo adempimento che viene descritto in modo schematico,
evidenziando gli aspetti più propriamente pratici e fornendo indicazioni di sintesi sulle attività da
svolgere. Il linguaggio è semplice e concreto; non si sofferma su commenti e «questioni» dottrinali o
giuridiche ma si propone di puntare all' operatività e al «cosa fare». Le sintesi sono corredate da
formule, modelli, quesiti e soluzioni. Con la nuova edizione sono state aggiornate le voci alla luce dei dl
24 aprile 2014, n. 66 («Decreto Irpef»), dl 24 giugno 2014, n. 91 («Decreto sviluppo»), dl n. 47 del 28
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
104
8 dicembre 2014
Pagina 207
<­­ Segue
Italia Oggi Sette
Enti locali
marzo 2014, Dpcm del 19 febbraio 2014 e la nuova edizione dell' Oic 15, Oic 20 e Oic 21. Oltre all'
aggiornamento delle parti descrittive sono stati aggiunti nuovi casi.
Autori ­ Piergiorgio Valente, Emanuela Fusa, Fabio Ghiselli, Alberto Tron Titolo ­ Marchi, Brevetti e
Know­How. Gestione internazionale degli intangibili Casa editrice ­ Ipsoa, Milano, 2014, pagg. 344
Prezzo ­ Euro 35 Argomento ­ Col passare del tempo la dottrina economico­aziendale ha riconosciuto
alle risorse intangibili un ruolo sempre più rilevante nella gestione strategica delle imprese. La capacità
di produrre valore da parte dei beni immateriali è conclamata tant' è che operazioni aziendali di
gestione ordinaria o straordinaria non possono più prescindere da un' attenta considerazione del
patrimonio intangibile.
Le transazioni internazionali aventi ad oggetto beni immateriali sono, per tale motivo, guardate con
attenzione non solo dai gruppi multinazionali ma anche dalle istituzioni nazionali preoccupate di
possibili erosioni di base imponibile eventualmente originate da tali operazioni. Nell' attuale contesto
economico internazionale, un' approfondita conoscenza della disciplina fiscale delle risorse intangibili
risulta indispensabile ai fini della corretta gestione, anche in sede di verifica, delle principali tematiche
connesse alla disciplina del transfer pricing, all' individuazione dei criteri di valutazione e di
classificazione in bilancio e alle operazioni di riorganizzazione aziendale delle imprese multinazionali.
Le operazioni di business restructuring, infatti, possono essere uno strumento attraverso il quale
realizzare la «migrazione» di beni immateriali verso legislazioni con un trattamento favorevole non solo
per lo sviluppo ma anche per la tassazione dei beni immateriali. Il testo in recensione, appartenente alla
collana «Fiscalità internazionale» edita da Ipsoa sotto la direzione di Piergiorgio Valente, è frutto di un
articolato lavoro di ricerca e di una consolidata esperienza degli autori e approfondisce in maniera
puntuale le tematiche relative alla gestione internazionale degli intangibili fornendo a studiosi della
materia, professionisti, manager d' azienda e funzionari dell' amministrazione finanziaria risposte
adeguate alle problematiche di carattere pratico­applicativo sollevate dalla valutazione e dal trattamento
civilistico, contabile e fiscale della materia.
A CURA DI FRANCESCO ROMANO
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
105
8 dicembre 2014
Il Resto del Carlino (ed.
Ravenna)
Il Resto del Carlino Ravenna
Inseguimento a 200 all'ora dopo un furto in casa
DOPO un furto con inseguimentoi malviventi
hanno abbandonatol auto che da mesi era
stata avvista­ta in diverse zone tra il Faentino
eLughese sulla quale si muovevanouna banda
di ladri. La fantomaticaAudi station wagon
scura è stata ri­trovata sabato pomeriggio
dopo uninseguimento dei carabinieri diFaenza
sul filo dei duecento chilo­metri orari tra le
strette strade diBagnara di Romagna e Villa
SanMartino. All interno è stato ritrova­to un
vero arsenale di attrezzi perlo scasso oltre ad
un piccolo conge­gno per rilevare la presenza
di tra­smettitori radio e microspie. L epi­sodio
si è verificato sabato, verso le18, quando
almeno tre persone sisono introdotte in una
elegante abi­tazione di via Fossette, a
Bagnara. Imalviventi si erano introdotti dauna
finestra in un momento duran­te il quale in
casa non c era nessu­no ed hanno rubato
alcuni oggettid oro per un valore di qualche
cen­tinaio di euro. Alcuni vicini hannoperò
visto qualcosa e hanno chia­mato i carabinieri.
Sul posto unapattuglia dei carabinieri di
Bagna­ra e quelli del Radiomobile di Faen­za.
I testimoni avevano segnalatonelle vicinanze una grossa Audiscura station wagon. Dopo un oradi
ricerche i carabinieri, lungo laprovinciale Ripe che porta versoVillaSan Martino hanno intercetta­to un ?
Audi nera che corrispondevaalla descrizione, con all interno al­meno tre persone. Ne è nato un in­
seguimento sul filo dei 200 chilo­metri l ora: la potente Audi a VillaSan Martino, si è infilata in un ca­nale
dove a causa del fango è rima­sta impantanata.A quel punto i malviventi sono fug­giti a piedi. I
carabinieri hanno ini­ziato le indagini preliminari. L Au­di, una potente A4 SLine 3.0Tdi ?da quasi 240
cavalli, risultava esse­re stata rubata nel Milanese a ini­zio ottobre. A bordo c era un veroarmamentario
per rubare: attrezzida scasso come lunghi piedi di por­co ? una cesoia idraulica, un flessibi­le con
dischi di ricambio, lunghicacciaviti, decine di batterie, poitorce, guanti, una grossa mazzetta ?da
muratore oltre a tre radio verosi­milmente per tenersi in comunica­zione ed un aggeggio elettronico,un
rilevatore di emissioni radio,forse usato per scoprire se all inter­no delle case prese di mira vi fosse­ro
allarmi. L auto dopo essere statarecuperata è stata portata nella ca­serma della compagnia dei carabi­
nieri di Faenza dove si inizierà coni rilievi sull auto. La banda sembramolto ben organizzata, forse
partedi qualche gruppo più grosso chemuove batterie ? sul territorio italia­no per commettere reati
predatori:dei manovali del crimine.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
106
8 dicembre 2014
Il Resto del Carlino (ed.
Ravenna)
Il Resto del Carlino Ravenna
Inaugura oggi Cacciatori di teste
Oggi alla Pescheria della Rocca sarà
presentata la grande quadreria che conpone e
coistituisce cacciatori di teste galleria di
sguardi e volti. La quadreria rimarrà esposta
fino al 6 gennaio (giovedì e venerdì 15:30
18:30, sabato e domenica 15 ­ 18)
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
107
8 dicembre 2014
Il Resto del Carlino (ed.
Ravenna)
Il Resto del Carlino Ravenna
Al via la creatività per la mostra di presepi
A VILLANOVA di Bagnacavallo: al via la
creativity per la mostra di presepi
dell'ecomuseo. Da oggi sara allestita la mostra
di prese­pi creativi 'La capanna del
Bambinello' all'Ecomuseo delle Erbe palustri a
Villa­nova di Bagnacavallo, in via Ungaretti 1.
La mostra intende riproporre un Natale
creativo e sostenibile, rispettoso della
tradizione rurale e autentica del territo­rio della
Bassa Romagna. TUTTI possono contribuire
alla mo­stra: le classi delle scuole di infanzia
ed elementari, gli appassionati del presepe, gli
artigiani e i creativi sono infatti invita­ti fin da
ora a partecipare dando sfogo al­la propria
fantasia, utilizzando ogni sorta di tecnica
privilegiando i materiali natu­rali e di recupero.
Le opere potranno essere consegnate
all'Ecomuseo dall'l al 22 dicembre. I pre­sepi
rimarranno in esposizione fino al 28 febbraio.
Info: 0545 47122 e www.erbepa­lustri.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
108
8 dicembre 2014
Pagina 7
Il Resto del Carlino (ed.
Ravenna)
Il Resto del Carlino Ravenna
Cotignola, le prove del concerto di Paolo Olmi
OGGI alle 16,30 nella chiesa di San Francesco
d i Cotignola l ' a n t e p r i m a g r a t u i t a d e l
tradizionale concerto di Natale che si terrà a
Ravenna l' 11 dicembre. Come lo scorso anno,
la Young Musicians' European Orchestra,
diretta dal maestro Paolo Olmi, effettuerà le
prove dell' evento e sarà possibile ascoltare il
concerto integrale.
Info: 0545 908826/908873.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
109
8 dicembre 2014
Il Resto del Carlino (ed.
Ravenna)
Il Resto del Carlino Ravenna
Villoresi e Casadio Prima nazionale a Bagnacavallo
Pamela Villoresi e Claudio Casadio questa
sera sono in scena al teatro Goldoni con Il
mondo non mi deve nulla' di Massimo Carlotto.
Si tratta della prima nazionale dello spettacolo
(alle 21). La tournée approderà poi al teatro
Masini di Faenza, dal 12 al 14 dicembre. Il
Goldoni è in piazza Libertà 18, tel: 0545­
64330, www.accademiaperduta. it.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
110
8 dicembre 2014
Pagina 24
Corriere di Romagna
(ed. Ravenna­Imola)
Corriere di Romagna Ravenna
Caccia grossa ai ladri ai 200 all' ora nella notte fra
Bagnara, Faenza e Lugo
FAENZA. Caccia al ladro ai duecento all' ora
nella notte. I ladri avevano preso di mira le
abitazioni di Bagnara di Romagna, quando
sono stati intercettati dai carabinieri Sono
quindi fuggiti su un' Audi di grossa cilindrata a
fortissima velocità, tanto che sono finiti fuori
strada e sono stati costretti ad abbandonare la
potente Audi A4 con il bagagliaio pieno di
attrezzi da scasso altrettanto efficaci per aprire
qualsiasi cosa, segno che la banda aveva mire
ambiziose per la nottata.
Erano circa le 18 di sabato quando il figlio
minorenne di un professionista di Bagnara di
Romagna nel rincasare, ha sorpreso nell'
abitazione due individui che si erano introdotti
nell' abitazione e dopo aver messo a
soqquadro la camera da letto si erano
impossessati di alcuni gioielli. I due intrusi,
entrati dalla finestra dopo averla scassinata, si
erano immediatamente dati alla fuga a bordo
di un' autovettura guidata da un complice che,
auto secondo alcune testimonianze, poteva
essere un' Audi di grossa cilindrata. Appena
avuta notizia del furto, i carabinieri di Bagnara
di Romagna si sono portati sul luogo del reato
contestualmente la centrale operativa dei
carabinieri di Faenza ha inviato in zona altri
equipaggi dell' Arma già impegnati e di
pattuglia proprio nel contrasto ai furti in appartamenti.
Una pattuglia dell' aliquota radiomobile ha intercettato in zona l' autovettura sospetta con tre individui a
bordo. Alla vista dei carabinieri l' Audi è partita a folle velocità potendo contare sulla potenza di un
motore da 233 cavalli. I malviventi hanno così imboccato la provinciale 21 in direzione Lugo effettuando
numerose manovre spericolate per seminare i carabinieri lanciatisi al loro inseguimento. Nel frattempo
la notizia dell' auto in fuga è stata comunicata a tutte le pattuglie ed alle centrali operative limitrofe, fra
cui quella di Lugo.
L' inseguimento dei carabinieri si è protratto per alcuni chilometri sino a quando i ladri, percorrendo la
via Lunga superiore altezza Villa San Martino in direzione Lugo, dopo aver perso il controllo a causa
della velocità sono usciti fuori strada e il veicolo è rimasto impantanato in un fossato dove di lì a poco è
stato trovato con il motore ancora acceso dai carabinieri della stazione di Sant' Agata sul Santerno , che
nel frattempo si erano portati sulla via di fuga sperando di poterli bloccare. Sul posto venivano fatti
convergere gli altri equipaggi delle compagnie di Faenza e Lugo, in supporto per le ricerche, tuttavia
dei fuggitivi nessuna traccia, si erano già dileguati per la campagna circostante favoriti dal buio. L' auto
è stata recuperata e trasportata alla Compagnia carabinieri di Faenza dove si è appurato che le targhe
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
111
8 dicembre 2014
Pagina 24
<­­ Segue
Corriere di Romagna
(ed. Ravenna­Imola)
Corriere di Romagna Ravenna
non erano quelle originali, bensì rubate il 18 novembre scorso da un' autovettura Audi A3 nell' hinterland
milanese. I carabinieri hanno rinvenuto a bordo dell' auto l' intero "armamentario" in dotazione,
sicuramente di "professionisti" del furto. C' erano infatti: alcuni palanchini, una cesoia idraulica, un flex e
lame di ricambio, cacciavi ti, una grossa mazzetta, guanti da lavoro, un rilevatore di frequenze,
numerose torce , tre walkie talkie .
I carabinieri hanno anche appurato che il veicolo, dal giorno del furto, era stato ripetutamente fotografato
dagli autovelox autostradali per eccesso di velocità con "punte" fino a 250 km orari.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
112
8 dicembre 2014
Pagina 24
Corriere di Romagna
(ed. Ravenna­Imola)
Corriere di Romagna Ravenna
Club Ferrari, un 2014 alla grande
Il bilancio dei proprietari di rosse a Lugo. Già in cantiere il calendario 2015.
LUGO. Un 2014 alla grande per il Ferrari club
di Lugo. Con l' approssimarsi del 2015, i vertici
ed i soci del Ferrari Club "F.Baracca", tirano le
fila, decisamente soddisfatti delle iniziative
sostenute nel corso del 2014. «In diverse
occasioni, pur non essendo i promotori ,
abbiamo dato la nostra disponibilità a
contribuire alla riuscita di eventi di rilievo
(Mercoledì sotto le stelle, la Sagra di San
Lorenzo, Rombi di passione, raduni di vario
genere, manifestazioni indirizzate alla
esaltazione del connubio Baracca ­Ferrari)
culminati con la Festa del Cavallino Rampante
commenta il presidente Maurizio Cortesi ­. Un
evento riuscito alla grande anche per l'
abbinamento suggestivo, quello della Contesa
Estense, con alcune decine di esemplari, tutti
molto interessanti, dalle classiche 12 calità
distanti. Con una marea di intere famiglie,
specie nel pomeriggio, pronte a contribuire,
con un giro in Ferrari (fai un giro in Ferrari), ad
opere di solidarietà, quest' anno alla
Associazione Demetra donne in aiuto. I
possessori delle Rosse sono stati impegnati
per diverso tempo, ad accontentare i numerosi
cittadini, anzi i loro figli, a soddisfare questa
opportunità unica. Una vera festa di tutta la
città, all' insegna del connubio Baracca­
Maranello». Senza sbilanciarsi troppo, e precisare dettagli e date, lo staff della Scuderia fa presente che
sono già in preparazione gli appuntamenti per il 2015. (a.r.g.
)
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
113
8 dicembre 2014
Pagina 11
La Voce di Romagna
La Voce di Romagna Ravenna
Inseguimento mozzafiato di 3 ladri
BAGNARA Sorpresi a rubare in casa scappano su Audi da 233 cavalli piena di strumenti
da scasso.
Avevano preso di mira le abitazioni di Bagnara
di Romagna quando sono stati inter cettati dai
carabinieri. Ne è nato un inseguimento
mozzafiato ai 200 orari al termine del quale un
incidente ha costretto i tre malviventi a bordo
ad abbandonare l' auto, una potente Audi A4
con il bagagliaio pieno zeppo di attrezzi da
scasso.
Tutto si è innescato verso le 18 di sabato
quando il figlio 17enne di un noto
professionista della zona nel rincasare si è
imbattuto in due ladri che, dopo avere forzato
una finestra, erano entrati in casa ed erano già
riusciti a prendere alcuni monili in oro. A quel
punto i due sono scappati su un' Audi A4 3.0
Tdi guidata da un complice.
Sono subito intervenuti i militari della locale
Stazione; dalle Compagnia di Faenza e di
Lugo sono poi arrivate altre gazzelle in aiuto.
Poco dopo una pattuglia del Radiomobile ha
intercettato in zona l' Audi la quale, potendo
contare su 233 cavalli di potenza, è subito
schizzata via imboccando la Provinciale 21. L'
inseguimento è andato avanti per alcuni
chilometri sino a quando i tre fuggiaschi,
percorrendo via Lunga Superiore all' altezza
della frazione di Villa San Martino in direzione
Lugo, dopo avere perso il controllo dell' auto a
causa dell' alta velocità e del fondo stradale bagnato dalla pioggia, sono usciti fuori strada. A quel punto
il veicolo è rimasto impantanato in un fossato laterale dove è stato ritrovato poco dopo con il motore
ancora acceso dai carabinieri della Stazione di Sant' Agata sul San terno. Dei tre malviventi, dileguatisi
nel buio, ancora nessuna traccia.
Dalle successive verifiche è emerso che le targhe della vettura non erano quelle originali ma erano state
rubate il 18 novembre scorso da una "Audi A3 2.0 Tdi" nell' hinterland milanese.
E che il veicolo, dal giorno del furto, era stato più volte fotografato dagli autovelox autostradali per
eccesso di velocità con punte fino ai 250 orari.
Insomma, con quel mezzo i tre avevano probabilmente visitato altre case sparse per l' Italia. A bordo c'
erano an cora tutti gli attrezzi del "mestiere".
Nella lista degli oggetti sequestrati dall' Arma figurano alcuni palanchini, una cesoia idraulica, un
flessibile con lame di ricambio, dei cacciaviti, una grossa mazzetta, dei guanti da lavoro, un rilevatore di
frequenze, numerose torce elettriche e tre walkie­talkie, uno a testa per ciascun componente della
banda.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
114
8 dicembre 2014
Pagina 47
La Voce di Romagna
La Voce di Romagna Ravenna
Diari di guerra
Amore e disperazione sul Senio, placido flume di campagna dove la vita fu sconvolta
dalla ritirata tedesca del 1944 Sono decine i libri che raccontano quei drammatici giorni
Ultimo arrivato tra le opere è "La vita vale sempre la pena di essere vissuta" di Fortunato
Guerrini, a cura di Enrico Carioli.
n quella parte della Bassa Romagna dove
serpeggia il Senio, che oggi attraversa una
ricca terra agricola che convive con la piccola
industria e l' artigianato, ben pochi potrebbero
credere che, tra l' inizio del «44 e il «45, si sia
scatenata una delle battaglie più lunghe e
sanguinose di tutta la II Guerra Mondiale. Fino
ad allora la vita scorreva serena; tra
Fusignano, Masiera, Rossetta ed Alfonsine, le
ville di campagna nobiliari e borghesi
godevano ancora di un elegante decoro e
contadini e mezzadri erano spesso legati ai
loro "padroni" da un vincolo di rispettoso
affetto. Questa plaga privilegiata divenne meta
di tante famiglie sfollate dall' inferno delle
grandi città come Bologna, Milano e Roma,
ma, ben presto, si trovarono ugualmente in un
tragico teatro di guerra. Su quei pochi
chilometri dell' argine del Senio, da una parte
si erano insediati i tedeschi, che, pur in netta
inferiorità numerica e di mezzi, cercavano di
resistere strenuamente, per disperazione e per
proteggere la ritirata dei compagni. Dall' altra
inglesi, scozzesi, indiani, protesi a risolvere
nel minor tempo possibile e col minimo delle
perdite una battaglia ormai vinta. Tanti sono i
diari e le testimonianze che hanno fissato quei
terribili mesi: dall' afflato cristiano del "Diario di
guerra" di don Paolo Rambelli, al taglio documentario di "Tempo di guerra a Fusignano" d i Sante
Cantagalli, alle drammatiche, scarne notazioni di Liliana Corelli e Quirino Majorana in "I giorni della
guerra". Ma, forse, i due documenti che più originalmente esprimono, dal di dentro, la ferocia, ma anche
l' umanità di tanti episodi di quell' interminabile passaggio del fronte sono "Senio, piccolo fiume" di
Antonietta Viana Annaratone e "Dentro la bufera e ritorno" di Giuseppe Fugattini. Nel primo, con
sensibilità femminile, si rievocano le vicissitudini dei cinquanta disperati, che fuggiti dalle case più a
ridosso del Senio, dove infuriava la lotta, avevano trovato accoglienza nella lussuosa dimora della
scrittrice. La villa, creata per signorili ozi estivi, era diventata sede di distaccamenti e acquartieramenti
militari e, per un certo periodo, aveva ospitato anche un ospedale da campo: "Sul lungo sofà antico
vedo seduti feriti. Li guardo. Adolescenti sono, non uomini. Mi chiedono pane ... passo leggera tra le
lettighe. Sete! Sete! E' l' invocazione! Un sorso d' acqua! Mi chino e lascio cadere alcune gocce sulle
labbra di ognuno ... Quale terribile avventura! Eppure la comunità con gente amica, conoscente od
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
115
8 dicembre 2014
Pagina 47
<­­ Segue
La Voce di Romagna
La Voce di Romagna Ravenna
ignota fino ad ora, di condizione, educazione e principi, mi avvince di un sentimento di fraternità e
tenerezza ... qualunque sia la sorte, bella o brutta, vita o morte." E proprio l' alternarsi di crudeltà e
pietà, di spietatezza e solidarietà è il motivo caratterizzante di "Dentro la bufera e ritorno". Qui, il
protagonista, che è poi l' autore del diario, è Giuseppe, smilzo studente di 16 anni, rastrellato dai
tedeschi assieme ad altri giovani e impiegato nella costruzione di fortificazioni. Un giorno, dopo ore di
lavoro al freddo gelido e sotto l' incubo delle granate, il ragazzo, colto da un accesso di febbre, si
distende per terra avvolto in una coperta. Scoperto da un suo coetaneo e omonimo, Josef, ufficiale in
erba della gioventù hitleriana, è brutalmente preso a calci e posto sotto processo. Qui i due giovani si
chiariscono e, una volta costata la sua reale infermità, il giovane romagnolo viene scagionato. Da quel
momento, ecco nascere un' incredibile amicizia tra i due "nemici", un' amicizia basata su una dialettica
tra l' appassionato, ma pericoloso "sturm und drang" germanico e il disincantato scetticismo italiano,
conciliati, poi, da una sorta di "pietas" cristiana.
Ultimo arrivato "La vita vale sempre la pena di essere vissuta" di Fortunato Guerrini, lettere di un
disperso in Russia a cura di Enrico Carioli delle lughesi edizioni "An. Walberti 1795". In queste pagine
in "presa diretta" appare, anche se adombrata da un' apparente tranquillità, tutta la tragedia e l' inanità
della guerra, capace, oltre che di ferire e uccidere, anche di rescindere i legami più teneri, come
mostrano queste intense lettere di un innamorato alla fidanzata.
Fortunato Guerrini, 28 anni, nato a Masiera, piccola frazione sotto l' argine del Senio appartenente
amministrativamente a Bagnacavallo, ma gravitante su Fusignano da cui è divisa solo dal ponte sul
fiume, era un bel giovane appassionato di letteratura, in particolare di Dante e Monti, in procinto di
laurearsi in Pedagogia all' Università di Urbino.
Nonostante avesse avuto la possibilità di evitare l' inferno della guerra, "imboscandosi", rifiutò dicendo:
"Non voglio mandare un altro a morire al mio posto"! Richiamato nell' estate del '41, dopo aver seguito il
corso ufficiali a Bracciano, fu assegnato all' ARMIR e rimase in prima linea sul fronte del Don per diversi
mesi; poi, dopo la controffensiva russa di fine «42, pur avendo già una licenza per fine anno, fu
costretto, con la sua squadra, a una rovinosa ritirata in mezzo al gelo e praticamente senza cibo. Non si
ebbe più notizia di lui dopo il 23 dicembre, forse fu colpito o abbandonato a se stesso nelle nevi della
pianura russa come tanti altri feriti e congelati.
Fidanzato con la compaesana Antonietta Giugni, dalle sue lettere traspare un animo romantico e
sensibile che si manifesta in un' accorata malinconia per la donna e la terra lontane: "Il mio pensiero
vola spesso a Fusignano e passa in rivista le persone più care e talora si annida tra le fronde del parco
Severoli per vederti quando esci di casa o ti affacci alla finestra". Ma Fortunato sa anche esprimere in
toni appassionati il suo amore per la lontana Antonietta: "Tu regni sovrana nella mente mia, nel ricordo
mio, nella vita mia. Tu hai acceso in me una fiamma di sincero amore che non può alimentarsi di
sentimenti platonici. Io ti penso sempre vicino a me, con me, come cosa tutta mia e solo mia".
Quando poi il giovane Guerrini è catapultato in Russia, il primo impatto è deprimente: "La deserta,
desolata, squallida Russia fa disperdere ogni caro fantasma ed opprime tutto l' essere; la solitudine
riempie l' animo di tristezza e di tedio ... la più brutta, la più infelice, la più miserabile, la più tetra
regione che vi sia sulla terra".
Sebbene di formazione e di convinzione religiose, l' inevitabile indottrinamento nazionalista l' aveva
portato ad accettare di combattere per un ideale patriottico, che poi dovette scoprire che andava a
infrangersi nella violenta invasione e occupazione della patria altrui. Nelle sue ultime lettere, quando sta
avvicinandosi il terribile inverno russo, Fortunato tenta in ogni modo di tranquillizzare la fidanzata,
parlando di sistemazioni in case confortevoli e di cene raffinate, ma poi si lascia andare a riflessioni
sempre più dolorose che lo portano a una visione sconsolatamente pessimistica della vita: "Tutta la vita
è vana, quando i sogni più cari si svelano nella loro illusoria apparenza! Quanti dorati sogni non sono
svaniti in pochi giorni?
Eppure ancora si continua ad essere vittime di sogni più o meno rosei; e forse nel vuoto di queste
illusioni c' è tutto il contenuto della vita".
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
Continua ­­>
116
8 dicembre 2014
Pagina 47
<­­ Segue
La Voce di Romagna
La Voce di Romagna Ravenna
E in una delle ultime lettere, a pochi giorni dalla scomparsa, quasi per farsi forza di fronte al baratro che
vedeva aprirsi intorno, fantastica un suo benevolo futuro con una prosa ricca di riferimenti classici.: "Io
non chiedo molto alla vita; ancora vorrei qualche giorno di giovinezza non per procurarmi gioia sfrenata,
ma per scrivere una pagina oraziana di vera, semplice, genuina letizia. Poi venga pure la vecchiaia, non
la temo come faceva Mimnermo che preferiva ad essa la morte. Penso già con piacere che cosa farò
allora: quando le terrene cose mi verranno a noia, mi affiderò alle gioie dello studio ...
" I diari racchiudono, così, esperienze che furono traumatiche per molti, ma che permisero anche la
possibilità di conoscere e capire realtà diverse e c' insegnano anche ad apprezzare quel bene supremo
che è la pace e a fare di tutto per conservarlo preziosamente, in particolare ai nostri giorni quando
guerre nascoste o palesi insanguinano ferocemente ancora i continenti e quando i governi di tutto il
mondo investono in sofisticatissimi e costosissimi strumenti bellici, foraggiando le multinazionali della
morte.
Giovanni Zaccherini [email protected]­XII­14.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013­2016
117
Scarica

Il Sole 24 Ore - Unione dei Comuni della Bassa Romagna