UNIONE DEI COMUNI BASSA ROMAGNA Lunedì, 08 dicembre 2014 UNIONE DEI COMUNI BASSA ROMAGNA Lunedì, 08 dicembre 2014 Prime Pagine 08/12/2014 Prima Pagina 1 Il Sole 24 Ore 08/12/2014 Prima Pagina 2 La Voce di Romagna Enti locali 08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 1 3 Più facile e rapido pignorare le auto 08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 1 5 1618 Agevolazioni sulla casa 08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 1 6 Non paga più chi affitta l' unica azienda 08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 1 7 Saldo Imu e Tasi: domande e risposte sul... 08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 1 8 Tributi, agricoltura, lavoro e previdenza: gli appuntamenti 08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 2 9 come pagare l' imu e la tasi 08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 2 10 Imu e Tasi, la check list per il saldo di... 08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 2 13 Terreni, rebus sui pagamenti 08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 3 15 Il conto delle tasse locali: 466 euro per abitante 08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 3 17 Sulla spesa tagli finti, sui tributi aumenti veri 08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 3 18 Il quesito 08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 4 19 Scambio di informazioni con il Qatar 08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 5 23 La disclosure punta anche all' Italia 08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 5 25 Una finestra utilizzabile anche dalle società 08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 5 27 Martedì 16 Addizionale Irpef Ultima rata... 08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 7 32 Le Regioni «dimenticano» i principi della concorrenza 08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 7 34 FISCO Agevolazioni sulla casa 08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 10 51 Sul demansionamento previsto dal Jobs Act vanno evitati gli abusi 08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 14 52 i termini da conoscere 08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 15 BARBARA NEPITELLI a cura di Barbara Nepitelli MERCOLEDì 10 pA Presentazione della... 08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 17 54 Un nuovo modello ibrido per le imprese sociali 08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 21 56 Senato a tutta manovra 2015, Camera a fari spenti o quasi. 08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 22 57 Remissione in bonis preclusa ai ritardatari 08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 22 59 Unico ai supplementari per rimediare agli errori 08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 24 61 Fideiussioni, il costo va rimborsato 08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 24 63 L' anomalia nell' arbitraggio prova il «dividend washing» 08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 24 65 Quote sociali conferite al trust tassate con l' imposta fissa 08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 26 67 in edicola e in libreria Come difendersi dal Fisco: due volumi 08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 27 Le massime. 08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 27 Consolidato al via negli sperimentatori 08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 27 Gli incentivi 53 VITTORIO ITALIA 69 71 73 08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 27 74 Per le partecipate «razionalizzazione» solo sulla carta 08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 27 76 Personale «libero» nelle fusioni se la spesa è sotto il... 08/12/2014 Il Sole 24 Ore Pagina 27 78 Sulle casse l' incognita dell' Imu 08/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 4 PAGINA A CURA DI STEFANO LOCONTE Voluntary, impunità e sanzioni spingono l' ago della bilancia 08/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 6 PAGINE A CURA DI TANCREDI CERNE UsaUe, gioco di squadra partendo dallo stop ai dazi 08/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 7 PAGINA A CURA DI ANDREA BONGI Minimi, per ricavi e compensi il limite diventa variabile 08/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 9 PAGINA A CURA DI VALERIO STROPPA Vanno riviste le soglie massime 08/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 11 BENITO FUOCO Niente sospensive legate ai disponenti 08/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 15 PAGINA A CURA DI CINZIA DE STEFANIS Investimenti, bonus apparentati 08/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 22 08/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 51 PAGINA A CURA DI LUIGI DELL' OLIO Liberalizzare per poter crescere GIAMPAOLO DI MARCO Disco rosso al concordato per le società in house 08/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 205 DARIO FERRARA Serve la Dia per il soppalco 08/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 207 letture di diritto 95 98 Nuovo bonus abitazioni 08/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 205 92 97 Contabilità e fisco separati in casa 08/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 204 89 93 Scade il 16/12 l' acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione del tfr 08/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 17 87 91 Fisco Flash A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio 08/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 13 82 85 Dagli Ogm all' energia: le ragioni del fronte del no 08/12/2014 Italia Oggi Sette Pagina 8 80 A CURA DI FRANCESCO ROMANO 100 102 103 104 Il Resto del Carlino Ravenna 08/12/2014 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Inseguimento a 200 all'ora dopo un furto in casa 08/12/2014 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Inaugura oggi Cacciatori di teste 08/12/2014 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Al via la creatività per la mostra di presepi 08/12/2014 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 7 Cotignola, le prove del concerto di Paolo Olmi 08/12/2014 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Villoresi e Casadio Prima nazionale a Bagnacavallo 106 107 108 109 110 Corriere di Romagna Ravenna 08/12/2014 Corriere di Romagna (ed. RavennaImola) Pagina 24 Caccia grossa ai ladri ai 200 all' ora nella notte fra Bagnara, Faenza e... 08/12/2014 Corriere di Romagna (ed. RavennaImola) Pagina 24 Club Ferrari, un 2014 alla grande 111 113 La Voce di Romagna Ravenna 08/12/2014 La Voce di Romagna Pagina 11 Inseguimento mozzafiato di 3 ladri 08/12/2014 La Voce di Romagna Pagina 47 Diari di guerra 114 115 8 dicembre 2014 Il Sole 24 Ore Prima Pagina Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 1 8 dicembre 2014 La Voce di Romagna Prima Pagina Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 2 8 dicembre 2014 Pagina 1 Il Sole 24 Ore Enti locali norme& tributi. Più facile e rapido pignorare le auto Controlli più serrati e procedure più veloci per i pignoramenti che riguardano auto, moto e rimorchi. I debitori infatti dovranno consegnare entro dieci giorni i veicoli all' istituto vendite giudiziarie. E se non lo faranno, la polizia che li trovi al volante potrà ritirare la carta di circolazione del mezzo. Le nuove regole si applicano ai procedimenti che iniziano giovedì 11 dicembre. Servizi pagina 25 La ricerca dei beni da pignorare prova a imboccare il canale telematico; una strada che potrebbe rendere il processo esecutivo più veloce ed efficace. In teoria, la novità si applica ai procedimenti che inizieranno da giovedì 11 dicembre. Nella pratica, però, la partenza è destinata di fatto a slittare, in attesa delle disposizioni attuative e dell' adeguamento tecnologico degli uffici giudiziari. Ma andiamo con ordine. Il passaggio A veicolare la novità è il Dl 132/2014 (convertito nella legge 162/2014). L' articolo 19, comma 1, lettera d), introduce infatti l' articolo 492bis del Codice di procedura civile, che disciplina la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare e consente ai creditori di accedere alle banche dati di enti pubblici per ricostruire il patrimonio dei loro debitori. Ad accedere ai database sarà direttamente l' ufficiale giudiziario, se autorizzato dal presidente del tribunale o da un suo delegato. Al contempo il Dl sopprime il comma 7 dell' articolo 492 del Codice d i r i t o , c h e d i s c i p l i n a l e m o d a l i t à d i r i c e r c a tradizionale: secondo questa procedura, l' ufficiale giudiziario deve individuare i beni in base alle indicazioni del creditore e, se non riesce o non trova beni sufficienti, può chiedere notizie ai gestori dell' anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. Un sistema che si è rivelato lento, farraginoso e dagli incerti esiti. La nuova procedura Secondo il nuovo articolo 492bis, il creditore può chiedere che sia usata la ricerca telematica al presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Per farlo, va pagato il contributo unificato di 43 euro. Nell' istanza vanno indicati indirizzo di posta elettronica ordinaria, numero di fax e indirizzo Pec del difensore. Il presidente del tribunale verifica il diritto del creditore all' esecuzione forzata e, se ne ravvisa la fondatezza, autorizza la ricerca telematica. Quindi dispone che l' ufficiale giudiziario acceda con collegamento telematico diretto ai dati contenuti nei database delle Pa o alle quali le stesse possono accedere, nell' anagrafe tributaria, compreso l' archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e nei database degli enti previdenziali. L' obiettivo è quello di acquisire tutte le Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 3 8 dicembre 2014 Pagina 1 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali informazioni rilevanti per individuare cose e crediti da sottoporre a esecuzione. Terminate le operazioni, l' ufficiale giudiziario redige un processo verbale in cui indica tutte le banche dati interrogate e le risultanze. Se la consultazione consente di individuare cose che si trovano in luoghi del debitore inclusi nel territorio di competenza dell' ufficiale giudiziario, quest' ultimo provvede d' ufficio al pignoramento, senza ulteriore impulso del creditore. Se invece i beni si trovano fuori dal territorio di competenza dell' ufficiale giudiziario che ha svolto le ricerche, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che ha tempo 15 giorni per rivolgersi all' ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se non rispetta questo termine, la richiesta di pignoramento perde efficacia. Se l' ufficiale giudiziario non trova una cosa individuata consultando le banche dati, intima al debitore di indicare entro 15 giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l' omessa o falsa comunicazione è punita con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 516 euro (in base all' articolo 388, comma 6, del Codice penale). Se l' accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest' ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l' ufficiale giudiziario notifica d' ufficio, se possibile tramite Pec o fax, al debitore e al terzo il verbale in cui si dà atto delle ricerche effettuate. Se poi dalle ricerche derivano i presupposti sia per l' espropriazione mobiliare presso il debitore di singoli beni, sia per l' espropriazione presso terzi, l' ufficiale giudiziario sottopone a esecuzione i beni scelti dal creditore. La ricerca telematica si applica anche per l' esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell' attivo e del passivo nell' ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. L' attuazione Mancano però due tasselli perché la ricerca diretta dei beni da parte dell' ufficiale giudiziario diventi operativa. Da un lato, infatti, occorre attendere le istruzioni sui casi, i limiti e le modalità dell' accesso telematico alle banche dati, il loro trattamento e la loro conservazioni e le tutele alla riservatezza dei debitori. A disciplinare questi aspetti sarà un decreto attuativo, che il ministero della Giustizia dovrà emanare di concerto con l' Interno e l' Economia e sentito il Garante della privacy. Ma soprattutto, perché la ricerca diretta parta occorre che gli uffici giudiziari adeguino le loro strutture tecnologiche. Se mancano, il Dl 132 (con il nuovo articolo 155quinquies delle disposizioni per l' attuazione del Codice di procedura civile) prevede che i creditori possano ottenere le informazioni dai gestori delle banche dati: vale a dire, continuando a usare la "vecchia" consultazione indiretta. © RIPRODUZIONE RISERVATA Pagina a cura di Giovanbattista Tona. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 4 8 dicembre 2014 Pagina 1 Il Sole 24 Ore Enti locali 1618 Agevolazioni sulla casa 1618 Agevolazioni sulla casa A cura di Marco Zandonà 1618 Accertamento/Contenzioso A cura di Giorgio Bommarco, Ezio Maria Pisapia 1619 Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche A cura di Alfredo Calvano 1620 Imposta di successione e donazione A cura di Caterina Valia 1621 Contribuenti minori, minimi e regimi contabili A cura di Nicola Forte, Paolo Meneghetti 1622 Irap A cura di Roberto Moscati, Romano Mosconi 1622 Iva A cura di Stefano Aldovisi, Giuseppe Barbiero, Giampaolo Giuliani, Albino Leonardi, Romano Mosconi 1624 Redditi dei terreni e fabbricati A cura di Luigi Lovecchio 1626 Riscossione A cura di Ezio Maria Pisapia 1627 Tributi locali A cura di Alberto Bonino e Gianni Marchetti, Luigi Lovecchio, Ezio Maria Pisapia 1628 Ravvedimento operoso A cura di Ezio Maria Pisapia 1629 AntiriciclaggioTracciabilità dei pagamenti A cura di Nicola Forte 1630 Agenti, rappresentanti, promotori e mediatori A cura di Piero Gualtierotti 1631 Banche e clienti A cura di Marco Marinaro 1631 Condominio A cura di Ezio Maria Pisapia, Paola Pontanari, Edoardo Riccio 1634 Diritto dell' ambiente A cura di Marco Fabrizio 1636 Edilizia e Urbanistica A cura di Massimo Ghiloni, Vincenzo Petrone, Massimo Sanguini 1638 Enti locali A cura di Umberto Fantigrossi, Giorgio Lovili 1639 Locazioni A cura di Matteo Rezzonico, Luca Stendardi 1640 Previdenza A cura di Aldo Ciccarella, Fabio Venanzi 1641 Sicurezza sul lavoro A cura di Carmelo G. Catanoso 1642 Controversie legali A cura di Paolo Mariotti 1643 Controversie stradali A cura di Maria Laura Barbera 1644 Diritto di famiglia A cura di Alfredo Calvano, Silvia Giamminola 1646 Libere professioni A cura di Alessandra Pacchioni 1647 Assicurazioni A cura di Raffaele Pellino. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 5 8 dicembre 2014 Pagina 1 Il Sole 24 Ore Enti locali Non paga più chi affitta l' unica azienda Con l' affitto dell' unica azienda da parte di una persona fisica viene meno il requisito soggettivo della qualità d' imprenditore, e, pertanto, l' Irap non è più dovuta. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 6 8 dicembre 2014 Pagina 1 Il Sole 24 Ore Enti locali Saldo Imu e Tasi: domande e risposte sul sito del Sole Sono presenti, nella sezione Esperto risponde del sito del Sole 24 Ore, domande dei lettori e risposte degli esperti sul saldo di Imu e Tasi. Ulteriori quesiti possono essere inviati fino a venerdì, 12 dicembre. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 7 8 dicembre 2014 Pagina 1 Il Sole 24 Ore Enti locali Tributi, agricoltura, lavoro e previdenza: gli appuntamenti Dall' Irap all' Iva e all' Imu, dai contributi all' imposta sulle rivalutazioni del Tfr, gli adempimenti in tema di Fisco, agricoltura, lavoro e previdenza nella seconda metà di dicembre. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 8 8 dicembre 2014 Pagina 2 Il Sole 24 Ore Enti locali online. come pagare l' imu e la tasi Ne dossier online che raccoglie le delibere locali e il calcolatore delle imposte, è possibile accedere alla versione digitale di «Come p a g a r e l ' Imu e l a Tasi» c o n t u t t i g l i approfondimenti. www.ilsole24ore.com/sosimutasi. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 9 8 dicembre 2014 Pagina 2 Il Sole 24 Ore Enti locali DOMANDE?& RISPOSTE. Imu e Tasi, la check list per il saldo di martedì 16 Quali soggetti sono chiamati alla cassa il 16 dicembre prossimo? Tutti i proprietari di beni immobili devono fare i conti con Imu e Tasi i n s e d e d i s a l d o i n scadenza il prossimo 16 dicembre. Sono interessati anche i soggetti non residenti che possiedono beni immobili in Italia. Quali sono gli immobili considerati? Sono considerati beni immobili i fabbricati, compresa l' abitazione principale, le aree fabbricabili e i terreni agricoli. Ai fini della tasi, inoltre, sono chiamati alla cassa anche i detentori degli immobili, cioè coloro i quali utilizzano il bene senza esserne proprietari. Si tratta, ad esempio, degli inquilini e dei comodatari. A tale scopo, occorre tuttavia leggere con attenzione la delibera comunale poiché in molti Comuni si è deciso di applicare l a Tasi solo sull' abitazione principale, escludendo di fatto la generalità dei detentori. Va ricordato che in caso di utilizzi di immobili di durata inferiore a 6 mesi, l' intero importo della Tasi è dovuto solo dal proprietario. Quali imposte devono versare i proprietari di abitazione principale? L' abitazione principale è esente da Imu. Fanno eccezione le abitazioni principali di lusso, e cioè quelle classificate catastalmente come A1, A8 e A9. L' abitazione principale è invece di regola soggetta sempre a Tasi. Cosa si intende per abitazione principale? Il concetto di abitazione principale è diverso da quello di prima casa, valevole ai fini delle agevolazioni per l' imposta di registro. Non rileva infatti la circostanza che si tratti dell' unico immobile posseduto, poiché è necessario che in quella casa il proprietario e il suo nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente. La nozione di abitazione principale è identica nella Tasi e nell' Imu. Come deve comportarsi chi possiede un immobile ma risiede in un altro immobile, in affitto? Se il proprietario di un immobile risiede in una casa detenuta in locazione, sull' immobile posseduto le imposte locali dovranno essere versate con l' aliquota delle seconde case. Cosa devono fare i coniugi con residenze anagrafiche diverse? Se due coniugi non separati hanno residenze anagrafiche distinte in due immobili posseduti e ubicati nello stesso Comune, solo uno di essi, a scelta del contribuente, potrà essere considerato abitazione Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 10 8 dicembre 2014 Pagina 2 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali principale. Viceversa, se le residenze separate sono in due città diverse entrambe potranno beneficiare del trattamento dell' abitazione principale. Quali agevolazioni ci sono per l' abitazione principale? L' abitazione principale non di lusso è del tutto esente da Imu. Se si tratta invece di immobile di categoria catastale A1, A8 o A9 l' aliquota base è il 4 per mille e può essere elevata sino al 6 per mille. Spetta inoltre una detrazione base di 200 euro che i Comuni possono elevare. Nella tasi l' abitazione principale è soggetta a imposta. La disciplina di riferimento non prevede nessuna agevolazione di legge per tale tipologia, ma i Comuni possono prevedere detrazioni o riduzioni in regolamento. Se il Comune si è avvalso del potere di superare il tetto dell' aliquota massima dello 0,8 per mille, allora vi è obbligo di deliberare agevolazioni in favore dell' abitazione principale. La misura di queste agevolazioni è tuttavia rimessa alla discrezionalità del comune. Qual è il trattamento fiscale in presenza di separazione o divorzio? Le regole sulla soggettività passiva sono diverse nell' Imu e nella Tasi. Nel caso di assegnazione dell' immobile che costituiva la dimora coniugale, per effetto di un provvedimento del giudice, nell' Imu vi è una specifica disposizione di legge che prevede che il diritto dell' assegnatario sia assimilato al diritto di abitazione. Ne consegue che gli eventuali obblighi Imu faranno capo all' assegnatario e non all' effettivo proprietario del bene. peraltro, trattandosi di una fattispecie esente, il problema della soggettività si porrà solo nell' ipotesi di immobili di lusso. Le cose cambiano nella Tasi: in questa imposta, infatti, non esiste alcuna regola specifica per gli immobili assegnati in sede di separazione o divorzio, il che comporta l' applicazione delle regole ordinarie. Ne deriva che l' imposta sarà dovuta, per la quota del possessore, da parte dell' effettivo titolare del bene, mentre l' assegnatario, qualora non vanti alcun diritto reale sull' immobile, sarà chiamato a versare la quota del detentore. In assenza di specifiche previsioni deliberative locali, l' immobile assegnato al coniuge separato o divorziato, nella Tasi, deve essere trattato con le regole (aliquote e detrazioni) valevoli per l' abitazione principale. Quali sono le aliquote da applicare nella Tasi? In linea di principio, bisogna applicare le aliquote che il Comune ha pubblicato sull' apposito sito delle Finanze. il termine ultimo per la pubblicazione è scaduto il 18 settembre scorso. Se il Comune non ha pubblicato nulla, occorre applicare l' aliquota di base dell' 1 per mille sulla totalità degli immobili soggetti a Tasi e versare l' intero importo dovuto in un' unica soluzione entro il 16 dicembre. Si tratta dei fabbricati, compresa l' abitazione principale, e delle aree fabbricabili. Tuttavia, la normativa di riferimento stabilisce che anche in caso di mancata pubblicazione bisogna rispettare il limite massimo di legge, derivante dalla somma di Tasi e Imu, rappresentato dal 10,6 per mille, per gli immobili diversi dall' abitazione principale. Ciò comporta la necessità di verificare quale è l' aliquota imu deliberata per l' anno in corso, in modo che il prelievo della tasi si conformi alla prima. Così, per fare alcuni esempi: se il Comune ha un' aliquota Imu al massimo di legge (10,6 per mille, per l' appunto) il contribuente non dovrà versare nulla a titolo di tasi sugli immobili diversi dall' abitazione principale; qualora il Comune dovesse aver deliberato una aliquota Imu del 10 per mille, la Tasi sarà conseguentemente applicata con l' aliquota dello 0,6 per mille, è così via. Come si calcola la quota tasi del detentore? La quota tasi del detentore può variare tra il 10 e il 30 per cento dell' imposta complessiva, a seconda di quanto deciso a livello locale. In assenza di precisazioni in delibera, trova applicazione la quota minima del 10 per cento. L' importo complessivo sul quale calcolare la quota del detentore va determinato sulla base dell' aliquota spettante al proprietario, trattandosi di una frazione del totale. Il numero dei detentori non cambia l' importo dovuto. L' obbligazione dei detentori è solidale: quindi, in caso di versamento Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 11 8 dicembre 2014 Pagina 2 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali omesso o carente, il Comune potrà rivolgersi per l' intero importo dovuto a tutti o ad alcuni di essi, senza alcun distinzione. Dunque, in presenza di una pluralità di detentori i criteri di riparto tra di essi della quota di tasi dovuta avranno una mera rilevanza interna e non potranno essere opposti ai Comuni. il criterio più diffuso è quello di suddividere la Tasi in proporzione alla superficie da ciascuno occupata. Come si determina la base imponibile? Su questo aspetto le regole sono comuni a Imu e Tasi. In particolare: per i fabbricati si parte dalla rendita catastale rivalutata del 5 per cento e si moltiplica l' importo per i coefficienti previsti dalla legge, differenziati in funzione della tipologia catastale dell' immobile; per le aree edificabili, invece, si assume il valore di mercato al primo gennaio dell' anno di riferimento. Per orientare il contribuente nella determinazione di questo valore di mercato, in molti Comuni sono adottati con delibere i valori medi di riferimento. Di norma, il contribuente che si attiene a tali valori non è soggetto ad accertamento in rettifica; per i terreni agricoli, che sono soggetti solo a Imu e non anche a Tasi, il valore imponibile si ottiene assumendo il reddito dominicale rivalutato del 25 per cento, poi moltiplicato per il coefficiente di legge, che per i soggetti Iap e per i coltivatori diretti è pari a 75. Come si versano le imposte e cosa accade in presenza di più contitolari? Sia la Tasi che l' Imu si versano solo con il modello F24. le regole inoltre cambiano in presenza di più contitolari, a seconda che si tratti di Imu o Tasi. Nell' Imu ogni comproprietario risponde della sua quota d' imposta corrispondente alla quota di possesso. Nella Tasi, invece, vi è solidarietà tra comproprietari, di modo che in caso di versamento complessivamente insufficiente per l' immobile in questione il Comune può rivolgersi a tutti o ad uno qualsiasi dei proprietari per richiedere l' intera differenza dovuta. Come si versano le imposte in caso di eredità? Il periodo di possesso che si è verificato in capo al de cuius deve essere oggetto di un versamento a nome del soggetto deceduto, eseguito da uno qualsiasi degli eredi. il periodo successivo sarà assoggettato a tassazione pro quota in capo a ciascun erede. Va però ricordato che se cade in successione la dimora coniugale spetta per legge il diritto di abitazione al coniuge superstite. Quindi,in questo caso l' applicazione delle imposte locali grava interamente sul coniuge. © RIPRODUZIONE RISERVATA a cura di Luigi Lovecchio. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 12 8 dicembre 2014 Pagina 2 Il Sole 24 Ore Enti locali Fisco e comuni. Terreni, rebus sui pagamenti In settimana la decisione sui versamenti delle aree ex montane. Arriverà in settimana la "soluzione" al pasticcio dell' Imu sui terreni che stanno perdendo l' esenzione riservata fino a ieri nei Comuni classificati come «montani» dall' Istat. Dopo un' ipotesi iniziale di un rinvio del problema a giugno, si è fatta strada la tesi di un rinvio più stretto, a gennaio, anche per l' impossibilità di trovare a fine anno coperture alternative per i 350 milioni che hanno finanziato una piccola parte del bonus Irpef 2014, e che il bilancio pubblico attende dai terreni ex montani. Dalla scelta finale del Governo dipende anche l' applicazione dei criteri per distinguere chi viene chiamato al pagamento e chi continua a esserne escluso. La bozza di decreto pubblicata dall' Economia individua tre diverse fasce altimetriche e per ciascuna prevede un diverso trattamento. Se il terreno è fra quelli per i quali è ancora prevista l' esenzione (dunque terreni situati in comuni di altezza superiore a 280 metri se posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap), e 600 metri per tutti gli altri), non si dovrà effettuare nessun versamento. Se, invece, il terreno rientra tra quelli soggetti a tassazione, le cose si complicano. Occorre sempre fare riferimento al titolare del diritto reale; se ad esempio un terreno posto a 300 metri di altezza è di proprietà di un coltivatore diretto ma l' usufrutto è a favore del padre pensionato, non iscritto all' Inps, non scatta l' esenzione. L' imposta si calcola applicando alla base imponibile l' aliquota approvata dai Comuni; se i Comuni non l' hanno deliberata per i terreni, si dovrebbe applicare quella del 7,6 per mille (articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011). Il calcolo dell' imposta avviene in tre fasi: anzitutto occorre individuare il reddito dominicale risultante in catasto alla data del 1° gennaio dell' anno di imposizione; quindi occorre rivalutare la tariffa catastale del 25% e, infine, applicare al risultato così ottenuto un moltiplicatore pari a 135 ridotto a 75 per i coltivatori diretti e Iap. Infatti se il terreno è posseduto e coltivato da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella previdenza agricola, come individuati dal decreto legislativo 99/2004, si applica il moltiplicatore ridotto pari a 75. In tutti gli altri casi si applica, invece, il moltiplicatore pari a 135. I soggetti che posseggono e coltivano un terreno e che sono in possesso delle qualifiche professionali agricole hanno diritto a un' ulteriore agevolazione sotto forma di riduzione della base imponibile. Questa Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 13 8 dicembre 2014 Pagina 2 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali agevolazione consiste nella esenzione sul valore del terreno fino a 6mila euro e alla riduzione del 70 per cento dell' imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 6.000 euro e fino a euro 15.500; quindi la riduzione è del 50 per cento sul valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro e del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro. Se il terreno è situato alla altitudine compresa fra 281 e 600 metri ed è in comproprietà di più persone alcune delle quali con la qualifica di coltivatore diretto o Iap, che lo coltivano, mentre gli altri comproprietari sono estranei alla conduzione del fondo, secondo il dato letterale della norma (in senso contrario pe le aree edificabili la circolare n. 3/DF/2012), l' imposta è dovuta solo da questi ultimi, sulla rispettiva quota di proprietà determinando la base imponibile con il coefficiente 135. © RIPRODUZIONE RISERVATA Gian Paolo Tosoni Gianni Trovati. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 14 8 dicembre 2014 Pagina 3 Il Sole 24 Ore Enti locali Da Imu, Irpef e rifiuti le casse dei Comuni attendono pagamenti per 16 miliardi da oggi al 16 dicembre. Il conto delle tasse locali: 466 euro per abitante Milano è la città più cara Subito dopo vengono Venezia e Roma. Le tasse sulla casa. Ma anche l' addizionale Irpef e u n a miriade di altri balzelli che, tutto incluso, valgono in media 466 euro per ogni abitante. È questo il conto annuale che i sindaci presentano ai cittadini: un malloppo che porta nella casse dei Comuni 27 miliardi all' anno (erano meno di 20 nel 2008). Un risultato che cambia drasticamente da città a città, come mostrano i numeri elaborati dal Centro Studi ReAl Sintesi sulla base dei rendiconti 2013 dei capoluoghi di regione. Nella corsa delle tasse locali è Milano a tagliare il traguardo per prima, con 905 euro ad abitante, tallonata da Venezia che presenta un conto pro capite da 853 euro e da Roma, che si ferma a 813. Intanto, da qui ai prossimi nove giorni, il fisco municipale chiederà ai cittadini qualcosa come 16 miliardi di euro, tra Imu, Tasi e Rifiuti. Trovati pagina 3 Il «conto» per cittadino nei capoluoghi di regione La «Iuc», l' imposta unica nel nome e triplice nei fatti che ha deliziato la vita dei contribuenti nel 2014, arriva alla sua stretta finale: finale davvero, a quanto pare, perché lo sfortunato esperimento partorito dalla legge di stabilità dell' anno scorso sembra destinato a cedere il passo alla nuova «tassa locale» in costruzione per l' anno prossimo. Prima di abbandonare la scena, però, nei prossimi nove giorni chiederà ai contribuenti circa 16 miliardi di euro, per più della metà targati Imu (il suo saldo varrà intorno ai 10 miliardi, due dei quali destinati allo Stato per la «quota erariale» p a g a t a s u c a p a n n o n i , a l b e r g h i e c e n t r i commerciali). L' anno prossimo, comunque, cambieranno i nomi e miglioreranno (si spera) i meccanismi, ma gli importi non offriranno sorprese, quanto meno piacevoli. Immobili protagonisti Il Fisco del mattone rappresenta ormai il piatto principale nel menu dei bilanci comunali, dopo che le diverse ondate di tagli più o meno lineari hanno alleggerito fino a cancellare l' intervento statale, ma non è l' unico. Sindaci e amministrazioni hanno contato sempre di più in questi anni anche sull' addizionale Irpef, che dopo aver viaggiato per lungo tempo intorno ai 2,9 miliardi di euro all' anno veleggia ora a quota 4 miliardi, con un aumento del 38 per cento tra il 2011 e oggi. Ancora più robusta, ma legata esclusivamente al finanziamento dell' igiene urbana, è l' entrata del tributo sui rifiuti, che è stato protagonista di una girandola di nomi (dalla Tarsu alla Tia, in formato «1» e Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 15 8 dicembre 2014 Pagina 3 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali «2», dalla Tares fino alla Tari di oggi) e chiede ai cittadini 8 miliardi all' anno. Chiudono la partita i cosiddetti tributi "minori", che comprendono la tassa (o il canone) per l' occupazione del suolo pubblico, l' imposta sulla pubblicità e, dove c' è, l' imposta di soggiorno. Il conto complessivo Tutto compreso, questo arcobaleno fiscale chiede porta nelle casse dei Comuni 27 miliardi all' anno, cioè 466 euro per ogni cittadino, bambini compresi. Nel 2008, per fare solo un confronto, le entrate tributarie d e i Comuni non arrivavano a quota 20 miliardi, ma negli anni del federalismo prima e della crisi di finanza pubblica poi lo scambio è stato chiaro:?lo Stato, a suon di tagli, ha progressivamente alleggerito fino ad azzerarlo il proprio contributo alla finanza locale, e le norme hanno chiesto ai cittadinicontribuenti di sostituirlo in questo ruolo. Nelle città Il risultato cambia però drasticamente da città a città, come mostrano i numeri messi in vetrina dal grafico in questa pagina e realizzati dal Centro Studi ReAlSintesi sulla base degli ultimi rendiconti dei capoluoghi di regione. Nella corsa delle tasse locali, in base a questi calcoli, è Milano a tagliare il traguardo per prima, con 905 euro ad abitante, tallonata da Venezia che presenta un conto pro capite da 853 euro e da Roma, che si ferma a 813. All' altro capo della graduatoria si incontrano l' Aquila, dove il rapporto fra entrate tributarie e abitanti non supera i 314 euro anche per le esenzioni Imu seguite al terremoto del 2009, Campobasso (452 euro) e Trento (453 euro, grazie allo Statuto di Autonomia che ha permesso di non esagerare con l' Imu e di evitare, unico tra i capoluoghi, l' addizionale Irpef). Dati e pressione fiscale La classifica, è bene dirlo subito, non indica direttamente la pressione fiscale decisa da sindaco e giunta, perché i risultati dipendono da un insieme di variabili:?le aliquote, certo, ma anche il qaudro locale della ricchezza immobiliare misurata dal Fisco, la situazione dei redditi e l' intensità delle attività economiche. Milano e Roma, per intenderci, hanno aliquote pressoché uguali, ma dal punto di vista dei soldi chiesti ai cittadini la Capitale economica si rivela anche la Capitale delle tasse locali. A spingere in alto Venezia, poi, è il ruolo dell' imposta di soggiorno, che gonfia la voce dedicata agli «altri tributi»:?è ovvio, in questo caso, che il numero indica il rapporto fra le entrate e gli abitanti, e non i soldi chiesti ai residenti perché a pagare l' imposta di soggiorno sono i turisti. Sui redditi La geografia dei redditi influenza invece l' addizionale Irpef, ma in questo caso i risultati effettivi mostrano un collegamento più diretto con le scelte fiscali dei sindaci. Da segnalare, a questo riguardo, oltre all' eccezione trentina, è anche il dato di Firenze (34 euro a cittadino), destinato a migliorare ancora nel conto 2014 dopo che la Giunta Nardella ha deciso di azzerare l' addizionale per i redditi sotto i 25mila euro. [email protected] © RIPRODUZIONE RISERVATA Gianni Trovati. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 16 8 dicembre 2014 Pagina 3 Il Sole 24 Ore Enti locali Sulla spesa tagli finti, sui tributi aumenti veri L' ANALISI Fino a oggi le tasse locali sono state trattate da Governi e Parlamenti come un ramo cadetto della politica fiscale. Per dirla in modo più chiaro, le varie "riforme" che si sono affastellate in questi anni hanno sempre risposto a scopi estranei alla finanza locale, cioè prima di tutto a trovare soldi per puntellare il bilancio statale. La vicenda dell' Imu, che almeno nel nome pare destinata a concludersi dopo tre anni di sofferenza, è esemplificativa. Fin dall' inizio, questa versione geneticamente modificata della vecchia (e ordinata) Ici ha gonfiato il gettito con l' obiettivo di aumentare le entrate statali, al punto da girare allo Stato quote rilevanti di un' imposta municipale solo nel nome. Questo difetto d' origine si è inevitabilmente riverberato su tutti gli sviluppi dell' Imu, fino all' ultima puntata che interessa in questi giorni i terreni agricoli ex montani (lo raccontiamo nella pagina a fianco). Anche in questo caso, si è partiti dall' esigenza di trovare 350 milioni già spesi dallo Stato con il bonus Irpef, e per raggiungere questo scopo che non c' entra nulla con l' eventuale ricchezza tassabile dei terreni si sono costruiti criteri riconosciuti come irrazionali dallo stesso Governo, che infatti ora annuncia proroghe e correzioni future. Questa prassi, intendiamoci, è iniziata anni fa, e all' inizio deve essere sembrata geniale a Governi in cerca di risorse e consensi. In questo modo, infatti, è stato possibile a tanta politica far finta di tagliare spesa pubblica senza aumentare le tasse, dando però ad altri il compito di trovare le risorse per far quadrare i conti. Il gioco, però, ha il fiato corto, i contribuenti l' hanno capito da tempo e la moltiplicazione degli importi e delle complicazioni per pagarli ha azzerato la pazienza. La nuova «tassa locale» ha il compito titanico di affrontare questo problema:?anche per dare ai contribuenti la possibilità di capire quali sindaci sono stati vittime del meccanismo, e quali invece l' hanno sfruttato per continuare a finanziare inefficienze sulle spalle degli altri. [email protected] © RIPRODUZIONE RISERVATA Gianni Trovati. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 17 8 dicembre 2014 Pagina 3 Il Sole 24 Ore Enti locali Il quesito Qualche giorno fa a mia madre è arrivata una raccomandata da parte del Comune di residenza, che la invita a integrare, con molteplici documenti, la domanda di condono edilizio presentata nel lontano 1986. Preciso che sull' immobile oggetto del condono vengono pagate l' ex Ici, attuale Imu, la tassa s u i rifiuti eccetera. La documentazione che abbiamo consiste nella fotocopia della domanda con la ricevuta di presentazione , nei versamenti dell' oblazione e in una serie di planimetrie e cose simili. Può il Comune chiedere, a distanza di 20 anni, la documentazione che definisce mancante? Può un immobile essere dichiarato abusivo se su di esso vengono pagate le tasse? m. f. vicenza. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 18 8 dicembre 2014 Pagina 4 Il Sole 24 Ore Enti locali Scambio di informazioni con il Qatar Scambio di informazioni con il Qatar Accertamento Decreto ministeriale 24 ottobre 2014 Convenzioni sulle doppie imposizioni Scambio informazioni Elenco Stati Stato del Qatar. Aggiunto, con decreto, lo Stato del Qatar all' elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle Convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana ex articolo 1 del Dm 4 settembre 1996 [CFF 2 6540]. «Gazzetta Ufficiale» 17 novembre 2014, n. 267 «Il Sole 24 Ore» 18 novembre 2014 Agevolazioni Risoluzione agenzia Entrate 17 novembre 2014, n. 100/E Agevolazioni per la piccola proprietà contadina Ammissibilità di altre agevolazioni chieste in subordine. Alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, costituito, in particolare, dalle sentenze 5 aprile 2013, n. 8409, e 22 gennaio 2014, n. 1259, della Corte di cassazione, non è ritenuto più attuale quanto sancito dalla circolare 23 maggio 2007, n. 32/E, laddove si afferma che il regime fiscale degli imprenditori agricoli professionali può essere riconosciuto in via subordinata, se richiesto nell' atto di acquisto e alle altre condizioni di legge. Tale principio si applica dunque anche al caso di specie di una società agricola che aveva acquistato terreni agricoli e pertinenze fruendo delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina (ex articolo 2, comma 4bis, del Dl 194/2009, convertito con modifiche dalla legge 25/2010 [CFF 1 2349]) ,e che aveva chiesto nell' atto di acquisto, in via subordinata, le agevolazioni previste per gli Iap iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale ex articolo 1, comma 4, del Dlgs 99/2004 [CFF 1 2293], in base al quale si applicano le imposte di registro e ipotecaria in misura fissa, l' imposta catastale dell' 1% e l' esenzione da bollo, nonché, in ulteriore subordine, le agevolazioni previste per gli Iap (imposta di registro dell' 8 per cento, imposte ipotecaria del 2% e catastale dell' 1 per cento. La stessa società era poi decaduta dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, in quanto non aveva coltivato i terreni agricoli acquistati. Alla luce di quanto affermato, dunque, non si può applicare l' agevolazione chiesta in via subordinata e vanno recuperate le imposte, applicando in particolare l' aliquota del 15% per l' imposta di registro, e non quella dell' 8% prevista per gli acquisti effettuati dai soggetti Iap. La risoluzione evidenzia anche che la nota I dell' articolo 1 della tariffa, parte prima, del Dpr 131/1986 [CFF 1 2101], che prevedeva l' aliquota dell' 8 per cento, è stata abrogata con effetto dal 1° gennaio 2014. «Il Sole 24 Ore» 18 novembre 2014 Antiriciclaggio Legge 17 ottobre 2014, n. 167 Accordo tra Italia e Repubblica di San Marino Prevenzione e repressione della criminalità. La legge dispone la ratifica e l' esecuzione dell' accordo tra il Governo italiano e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 19 8 dicembre 2014 Pagina 4 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali prevenzione e la repressione della criminalità, stilato a Roma il 29 febbraio 2012. Per quanto riguarda i settori di tale cooperazione, si prevede che le parti collaborino, nel rispetto delle reciproche legislazioni nazionali, per prevenire, contrastare e condurre indagini sul crimine, comprendendo, ma non esclusivamente, il crimine organizzato transnazionale, inclusi la criminalità informatica e il traffico illecito d i beni culturali, la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori utilizzati per la loro preparazione, l' immigrazione irregolare e la tratta di persone in tutte le sue forme, con particolare riferimento allo sfruttamento, anche sessuale, di donne e minori; la frode, la falsificazione o la contraffazione di documenti, il traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, sostanze tossiche e radioattive e il riciclaggio e i reati economici e finanziari. «Gazzetta Ufficiale» 14 novembre 2014, n. 265 Dal 1° gennaio c' è il bollo «virtuale» Bollo Provvedimento agenzia Entrate 14 novembre 2014 Imposta di bollo «virtuale» Approvazione del modello. È stato approvato, con le istruzioni per la compilazione, il modello di dichiarazione dell' imposta di bollo assolta in modo virtuale, ai sensi dell' articolo 15, comma 5, del Dpr 642/1972 [CFF 1 2715]. Il modello dev' essere utilizzato, a partire dal prossimo 1° gennaio, per la dichiarazione ai fini dell' imposta di bollo "virtuale" relativa agli atti e documenti emessi nell' anno precedente, nonché, in caso di rinuncia, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il giorno da cui la rinuncia ha effetto. Il modello è disponibile gratuitamente in formato elettronico nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it e può essere prelevato anche da altri siti internet, purché sia conforme a quello approvato con il provvedimento e rechi l' indirizzo del sito dal quale è stato prelevato. Tale modello può essere presentato solo online, direttamente, dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni di cui al Dpr 322/1998, o tramite uno dei soggetti incaricati del' invio delle dichiarazioni. Invece, per quanto riguarda il periodo transitorio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, le dichiarazioni da inviare a seguito di rinuncia all' autorizzazione (anche nei casi in cui quest' ultima avvenga in relazione a operazioni straordinarie) devono essere presentate in formato cartaceo all' ufficio territoriale competente. Gli utenti del servizio telematico devono inviare online i dati contenuti nel modello di dichiarazione in conformità delle specifiche tecniche per la trasmissione, contenute nell' allegato B al provvedimento. Sito agenzia Entrate 14 novembre 2014 «Il Sole 24 Ore» 15 novembre 2014 Concessioni governative Risoluzione agenzia Entrate 27 novembre 2014, n. 105/E Licenza di pesca professionale marittima Tassa sulle concessioni governative . Chiarimenti in merito alla tassa sulle concessioni governative per il rilascio della licenza di pesca professionale marittima e, in particolare, sull' individuazione del momento impositivo. Posto quanto previsto dall' articolo 8 della tariffa del Dpr 641/1972 [CFF 1 3648], le Entrate precisano che tale tassa, corrisposta per il rilascio della licenza di pesca, non dev' essere nuovamente assolta fino al momento della naturale scadenza del titolo abilitativo, salvo che non si verifichi una ipotesi di mutamento sostanziale dello stesso. Ciò in quanto la tassa sulle concessioni governative, corrisposta a norma del citato articolo 8, non ha una propria validità, ma segue la validità della licenza per la cui emanazione è stata pagata. In particolare, secondo quanto stabilito dall' articolo 2, comma 2, del Dpr 641/1972 [CFF 1 3602] e chiarito nella risoluzione 391/E/2008, il presupposto applicativo della tassa sorge nel momento in cui si rende necessario rinnovare il titolo amministrativo poiché il precedente non è più valido. Pertanto, nel caso in cui, a seguito della richiesta di rinnovo della licenza di pesca, sia rilasciata al richiedente l' attestazione provvisoria, in attesa della definitiva emanazione della licenza di pesca, è dovuta comunque la tassa sulle concessioni governative. La tassa, tuttavia, non dovrà essere nuovamente versata al momento del rilascio della licenza, in quanto copre anche il periodo di utilizzo dell' attestazione provvisoria. «Il Sole 24 Ore» 28 novembre 2014 Imposte dirette Decreto presidente della Repubblica 17 novembre 2014, n. 172 Otto per mille dell' Irpef Utilizzazione della quota Criteri e procedure. Il decreto contiene il regolamento recante le modifiche e le integrazioni agli articoli 2, 2bis, 3, 5, 6, 8 e 8ter del Dpr 76/1998, in materia di criteri e procedure per l' utilizzazione della quota dell' otto per mille dell' Irpef devoluta alla diretta gestione statale. In merito alle disposizioni transitorie, si prevede che per il 2014 la scadenza per la presentazione delle istanze per la concessione del contributo a valere sulla suddetta quota, in base all' articolo 6, comma 2 ,del Dpr 76/1998, sia Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 20 8 dicembre 2014 Pagina 4 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali differita al prossimo 15 dicembre limitatamente agli interventi per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l' adeguamento antisismico e l' efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti a uso scolastico di proprietà dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all' articolo 56 della legge 222/1985. «Gazzetta Ufficiale» 26 novembre 2014, n. 275 Risoluzione agenzia Entrate 19 novembre 2014, n. 101/E Partecipazione a Oicr Obblighi del sostituto d' imposta Regime del risparmio amministrato. L' agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti riguardo agli obblighi di sostituzione d' imposta ex articolo 26quinquies, commi 1 e 3 del Dpr 600/1973 [CFF?2 6326d], a carico delle società di gestione del risparmio (Sgr) sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) istituiti in Italia e in Lussemburgo, diversi dagli Oicr immobiliari, e riguardo all' applicazione, da parte delle stesse Sgr, del regime di risparmio amministrato (articolo 6 del Dlgs 461/1997 [CFF 2?5648]) sui redditi diversi realizzati tramite cessione a titolo oneroso di quote o azioni degli stessi organismi. In particolare, per quanto riguarda i proventi periodici e gli altri proventi erogati per effetto del rimborso (anche parziale) delle quote e della liquidazione, il sostituto d' imposta che deve applicare la ritenuta di cui al citato articolo 26quinquies, comma 1, del Dpr 600/1973 è l' emittente delle quote, ossia la Sgr. Nell' ipotesi di cessione a titolo oneroso delle quote, il sostituto d' imposta sui relativi redditi di capitale è la Sgr nel caso in cui sia stata incaricata della cessione dal contribuente, oppure l' intermediario che abbia ricevuto tale incarico. Laddove la cessione sia avvenuta senza l' intervento di tali soggetti, il contribuente non esercente attività d' impresa è tenuto all' autoliquidazione dell' imposta sostitutiva nel quadro RM della dichiarazione annuale dei redditi, nella misura della ritenuta a titolo d' imposta che avrebbe applicato il sostituto, e deve compilare il quadro RT per fruire delle eventuali minusvalenze realizzate. Per le cessioni di quote al portatore di valore pari o superiore a 1.000 euro per le quali è obbligatorio l' intervento dell' intermediario, così come nel caso in cui il contribuente attribuisca l' incarico alla cessione, resta fermo che l' intermediario interessato (compresa la Sgr) applica la ritenuta di cui al citato articolo 26quinquies. Il soggetto che deve applicare il regime del risparmio amministrato (compreso l' adempimento del rilascio della certificazione delle eventuali minusvalenze) è l' intermediario presso cui le quote sono in custodia, amministrazione, deposito o gestione o in altro stabile rapporto anche non formalizzato, vale a dire la Sgr nel caso di collocamento diretto delle quote, oppure l' intermediario collocatore. «Il Sole24 Ore» 20 novembre 2014 Modello TR, le possibilità di modifica Iva Risoluzione agenzia Entrate 11 novembre 2014, n. 99/E Crediti Iva Rimborsi Chiarimenti. In merito alla facoltà di modificare la scelta di utilizzo dell' eccedenza di credito Iva trimestrale tramite la presentazione del modello TR, l' agenzia delle Entrate precisa che la facoltà di rettificare il modello, presentato in modo valido e tempestivo ex articolo 8 del Dpr 542/1999 [CFF 1 1702o], dev' essere concessa anche una volta decorso il termine ultimo di presentazione della «correttiva nei termini», ossia l' ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. In particolare, il contribuente può variare la scelta operata anche oltre i termini di presentazione del modello TR, chiedendo l' utilizzo in compensazione della somma già richiesta a rimborso, previa verifica con l' ufficio territorialmente competente che non sia già stata conclusa la fase istruttoria e non sia stata validata la disposizione di pagamento. Nel caso di avvenuta validazione della disposizione di pagamento, la rettifica non è consentita. Inoltre, è precisato che la modifica della scelta da compensazione a rimborso può essere effettuata a condizione che il credito non sia stato utilizzato in compensazione. Si evidenzia, inoltre, che, comunque, la modifica della modalità di utilizzo del credito, effettuata presentando un nuovo modello TR, deve successivamente trovare una corretta esposizione nella dichiarazione annuale Iva; pertanto, la rettifica del modello non può essere esercitata dopo la data di presentazione della stessa dichiarazione. Riguardo, invece, al caso in cui sia utilizzata in compensazione l' eccedenza di credito Iva infrannuale già chiesta a rimborso, senza avere previamente operato la rettifica dell' istanza, si ritiene che si verifichi il caso di indebito utilizzo di somme in compensazione, violazione sanzionabile in base all' articolo 13 del Dlgs 471/1997 [CFF 1 1628]. È, in ogni caso, riconosciuta la possibilità per il contribuente di avvalersi, qualora ne ricorrano i presupposti, Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 21 8 dicembre 2014 Pagina 4 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali del ravvedimento operoso. «Il Sole24 Ore» 12 novembre 2014 Riscossione Risoluzione agenzia Entrate 6 novembre 2014, n. 96/E Imposta sostitutiva sui redditi diversi Ridenominazione dei codici tributo. A seguito della reintroduzione (da parte dell' articolo 3, commi 15 e 16, del Dl 66/2014, convertito con modifiche dalla legge 89/2014) della possibilità per i contribuenti di affrancare i valori degli strumenti finanziari, posseduti al di fuori dell' esercizio di impresa commerciale alla data del 30 giugno 2014 ,mediante l' esercizio di una opzione per l' applicazione di un' imposta sostitutiva sui redditi diversi, maturati fino alla medesima data, sono stati rinominati i codici tributo 1133, «Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all' articolo 67, comma 1, lettera da cbis) a cquinquies) del Tuir a seguito dell' opzione per l' affrancamento articolo 3, commi 15 e 16 del Dl 66/2014 regime dichiarativo», e 1135, «Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all' articolo 67, comma 1, lettere da cbis) a cquinquies) del Tuir a seguito dell' opzione per l' affrancamento articolo 3, commi 15 e 16 del Dl 66/2014 regime amministrato». «Il Sole24 Ore» 14 novembre 2014 Comunicato stampa Mef 12 novembre 2014, n. 255 Eventi alluvionali di ottobre 2014 Sostituti d' imposta Sanzioni. Le Entrate potranno decidere di non applicare sanzioni nei confronti dei sostituti d' imposta che operano nelle zone colpite dall' alluvione che si è verificata tra il 10 e il 14 ottobre 2014 e che hanno versato in ritardo le ritenute. Si ricorda che il Dm 20 ottobre 2014 ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nelle zone colpite dall' alluvione di ottobre 2014 che ha interessato la Liguria, il Piemonte, l' Emilia Romagna, la Toscana, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, escludendo da tale sospensione le ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d' imposta. In caso di impossibilità dei sostituti a effettuare i versamenti delle ritenute alla scadenza prevista per il mese di ottobre, a causa dei disagi procurati dal maltempo a ridosso della medesima scadenza, l' agenzia delle Entrate valuterà la possibilità di non applicare le sanzioni a tali sostituti, in applicazione di quanto disposto dall' articolo 6, comma 5 del Dlgs 472/1997 [CFF 2 9469]. «Il Sole24 Ore» 13 novembre 2014. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 22 8 dicembre 2014 Pagina 5 Il Sole 24 Ore Enti locali Dal provvedimento appena approvato un' opportunità per i contribuenti più a rischio di contestazioni. La disclosure punta anche all' Italia Si possono regolarizzare contanti, preziosi, immobili e altri beni «domestici» Voluntary disclosure non solo dai paradisi fiscali. La legge sull' emersione e il rientro dei capitali dall' estero appena approvata dal?Parlamento prevede anche una procedura per sanare l' evasione di redditi con cui sono stati formati capitali non esportati oltreconfine. L' emersione riguarda contanti (anche detenuti nelle cassette di sicurezza) immobili «fantasma», beni ereditati e non riportati in successione. L' adeguamento in ambito nazionale può completare l' iter per il rientro dall' estero. Valerio Vallefuoco pagina 5 La legge sull' emersione e il rientro dei capitali dall' estero approvata dal Parlamento la scorsa settimana (la voluntary disclosure ) prevede anche una procedura di collaborazione volontaria «nazionale». C' è la possibilità di sanare, con la nuova procedura, anche l' evasione di redditi con cui siano stati formati capitali non esportati all' estero:?ad esempio, quelli detenuti nelle cassette di sicurezza. Le riflessioni che sin da subito devono fare i contribuenti e i loro consulenti che vogliono far emergere delle attività non dichiarate in Italia sono le reali motivazioni sottese all' uso del nuovo strumento. Innanzitutto, se lo stesso contribuente ha deciso di aderire alla procedura di rientro dei capitali dall' estero, deve valutare il pericolo di decadere dagli effetti favorevoli della voluntary disclosure . La normativa prevede infatti anche se non manca qualche opinione diversa che la collaborazione sia completa; quindi, in caso di successivo accertamento, il contribuente potrebbe subire la revoca e il disconoscimento degli effetti favorevoli della procedura già azionata per i capitali all' estero che ormai però ha dichiarato. Non mancherà infatti qualche soggetto che, nel clima di incertezza precedente all' approvazione della nuova norma sul rientro dei capitali, avrà prelevato ingenti somme dal suo conto corrente estero nell' errata convinzione che la chiusura del conto o i prelievi non siano poi riportati a tassazione una volta scoperti dall' amministrazione. Peraltro, proprio la collaborazione volontaria si presta a essere l' unico strumento lecito per sanare tali prelievi magari detenuti in cassette di sicurezza o nelle case di questi contribuenti. Infatti, se i prelievi sono compatibili con le somme da dichiarare, si potrà chiedere all' amministrazione di riconoscere che le somme siano Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 23 8 dicembre 2014 Pagina 5 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali riconducibili ai capitali dichiarati. Anche per le cassette di sicurezza detenute in Italia il cui contenuto non è stato dichiarato al momento della successione ereditaria, questo strumento appare l' unico utilizzabile per evitare gravose sanzioni e la sottoposizione a integrale tassazione ordinaria. Si può ipotizzare anche l' utilizzo dello strumento per far emergere mobili e immobili non registrati (le cosiddette case fantasma non registrate al catasto): questi beni possono infatti essere significativi di redditi nascosti. Com' è noto, peraltro, l' uso del contante per pagamenti non può superare mille euro e ci sono specifiche segnalazioni in caso di utilizzo anomalo e ripetuto nonché frazionato di contante per tutti gli operatori commerciali, non solo per le banche. I mezzi di cui dispone l' Amministrazione finanziaria sono tali e tanti che a oggi, più di qualche tempo fa, è impossibile pensare di sfuggire allo studio incrociato delle banche dati di cui il Fisco dispone. L' istituzione dell' archivio dei rapporti finanziari, come sezione dell' Anagrafe tributaria, con procedure esclusivamente telematiche, rappresenta infatti un grande strumento di indagine per l' amministrazione, dal momento che è ormai possibile confrontare le dichiarazioni dei contribuenti, anche passate, con i loro conti correnti e con tutte le operazioni di acquisto, vendita e spese effettuate da loro, dai loro familiari e dai soggetti da loro delegati. Spesso, peraltro, prima della decadenza dell' ultimo anno di accertamento, partono richieste di informazioni e giustificazione da parte del Fisco dalle quali scaturiscono accertamenti su tutte le annualità precedenti e sulle successive, perché si superano le soglie di rilevanza penale. Anche il moltiplicarsi delle segnalazioni antiriciclaggio è un patrimonio informativo per l' amministrazione tale da far scaturire numerosi accertamenti fiscali. Quindi, chi è consapevole che i movimenti dei propri conti correnti, negli ultimi cinque anni, non sono coerenti con le dichiarazioni presentate, avrà un motivo in più per riflettere sull' opportunità di aderire alla nuova procedura. © RIPRODUZIONE RISERVATA Pagina a cura di Valerio Vallefuoco. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 24 8 dicembre 2014 Pagina 5 Il Sole 24 Ore Enti locali Una finestra utilizzabile anche dalle società Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione commesse fino al 30 settembre 2014 anche contribuenti diversi da quelli sottoposti al monitoraggio fiscale e quelli destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che abbiano adempiuto correttamente. La formulazione della legge estende alle società di capitali la procedura e introduce (si veda l' altro articolo) la possibilità di sanare anche l' evasione di redditi con cui siano stati formati capitali non esportati all' estero. I contribuenti interessati dovranno presentare, con le modalità previste da un provvedimento ad hoc del direttore dell' agenzia delle Entrate (le bozze per la pubblica consultazione sono già disponibili sul sito dell' Agenzia), un' istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, fornendo spontaneamente all' Amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni per determinare i maggiori imponibili delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell' Irap, dei contributi previdenziali, dell' Iva e delle ritenute, per tutti i periodi d' imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l' accertamento. Dovranno poi essere versate le somme dovute in base un invito a comparire dell' Agenzia, ovvero in base all' accertamento con adesione. Tra i punti di forza di questo provvedimento meritano di essere sottolineati: la riduzione di un quarto delle sanzioni amministrative; la previsione per chi aderisce, dell' applicazione delle stesse cause di non punibilità previste per chi si avvale della voluntary disclosure per capitali detenuti all' estero (si vedano le schede). Da questa situazione di non punibilità potrebbe scaturire anche l' effetto del mancato raddoppio dei termini di accertamento. Secondo alcuni pareri costituzionalmente orientati, l' amministrazione non potrebbe valersi strumentalmente della comunicazione di reato al solo fine di poter accertare le annualità ordinariamente prescritte. Secondo altri orientamenti, invece, il mancato raddoppio dei termini deriva dalla prescrizione ordinaria dei reati tributari medio tempore maturata e dalla mancata tempestiva comunicazione di reato. Quest' ultimo orientamento è stato peraltro recepito nella legge delega fiscale (art. 8, c. 2). Da ultimo si segnala che la voluntary nazionale evita al contribuente di incorrere nel nuovo reato di autoriclaggio (648 1 ter c.p.c) oltre che ovviamente quello di riciclaggio (648 bis c.p.) e di utilizzo di denaro di provenienza illecita (648 quater c.p.). Tale esclusione di punibilità si estende sia alle società che sarebbero ormai passibili di ulteriori sanzioni dato l' inserimento di tale nuovo reato nell' elenco dei Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 25 8 dicembre 2014 Pagina 5 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali reati presupposto del dlgs 231/01 che agli eventuali soggetti concorrenti mettendo in salvo il contribuente dalla conseguente confisca. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 26 8 dicembre 2014 Pagina 5 Il Sole 24 Ore Enti locali Martedì 16 Addizionale Irpef Ultima rata conguagli 2012 M a r t e d ì 1 6 Addizionale Irpef U l t i m a r a t a conguagli 2012 Entro oggi i datori di lavoro devono versare l' ultima rata dell' addizionale regionale Irpef trattenuta ai dipendenti in sede di operazioni di conguaglio di fine 2013. Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, l' addizionale regionale all' Irpef è determinata dai sostituti d' imposta all' atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio. Per l' addizionale provinciale e comunale, se dovute, valgono le stesse regole previste per la regionale. Riferimenti normativi Articoli 17, 18 e 19, Dlgs 9 luglio 1997, n. 241 . Articolo 50, Dlgs 446 del 15 dicembre 1997. Articolo 1, Dlgs 360 del 28 settembre 1998. Circolare 247/E del 29 dicembre 1999, paragrafo 1.10. Assistenza fiscale Datori di lavoro Versamento acconto Irpef t r a t t e n u t o i n n o v e m b r e a i "percipientisostituiti". Scade il termine per i datori di lavoro che effettuano l' assistenza fiscale per versare la seconda o unica rata, a titolo di acconto Irpef dovuta dai dipendenti, collaboratori o pensionati, trattenuta dalle retribuzioni, dai compensi o dalle pensioni corrisposte in novembre. Riferimenti normativi Articolo 19, Dm164 del 31 maggio 1999. Circolare 31/E del 23 marzo 2001. Associazioni sportive dilettantistiche Versamento ritenute Ultimo giorno per società e associazioni sportive dilettantistiche per versare ritenute d' imposta sui compensi erogati nel mese precedente. Riferimenti normativi Articoli 17, 18 e 19, Dlgs 9 luglio 1997, n. 241 . Articolo 37, legge 342 del 21 novembre 2000. Condomìni Versamento ritenuta del 4% Scade il termine per i condomini che devono versare ritenuta d' acconto del 4% operata alle imprese per i corrispettivi pagati nel mese di novembre in relazione a contratti di appalto . Riferimenti normativi Articolo 25ter, Dpr 29 settembre 1973, n. 600. Articoli 17, 18 e 19, Dlgs 9 luglio 1997, n. 241. Articolo 25, Dl 31 maggio 2010, n. 78. Circolare 40/E del 28 luglio 2010. Enti pubblici Versamento ritenute Ultimo giorno per versare le ritenute operate nel mese precedente da parte degli enti pubblici. Riferimenti normativi Articolo 3, secondo comma, lettera hbis), Dpr 602/73. Legge 29 ottobre 1984, n. 720. Articolo 18, Dlgs 9 luglio 1997, n. 241. Imposta sugli intrattenimenti Versamento mese precedente (F24) Ultimo giorno per gli esercenti attività da intrattenimento che svolgono l' attività in modo continuativo per eseguire il versamento relativo al mese precedente con il modello F24. Riferimenti normativi Articoli 17, 18 e 19, Dlgs 9 luglio 1997, n. 241. Articolo 6, Dpr 544 del 30 dicembre 1999. Circolare 165/E del 7 settembre 2000. Imu Versamento a saldo 2014 Ultimo giorno per versare la seconda e ultima rata a saldo dell' imposta municipale sugli immobili (Imu) per il 2014. Il versamento Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 27 8 dicembre 2014 Pagina 5 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente. Riferimenti normativi Articoli 8, 9 e 13, Dlgs 14 marzo 2011. Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504. Articolo 13, comma 11, Dl 6 dicembre 2011, n. 201. Risoluzione 35/E del 12 aprile 2012. Irap Acconto mensile delle amministrazioni dello Stato Gli organi, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici, devono versare entro oggi l' acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente. Riferimenti normativi Articolo 18, Dlgs9 luglio 1997, n. 241. Articolo 3, comma 1, e 10bis, Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446. Articolo 30, comma 5,Dlgs446/97. Articolo 2, comma 1, Dm 421 del 2 novembre 1998. Iva Contribuenti mensili Entro il 16 di ciascun mese il contribuente Iva mensile determina la differenza tra l' Iva esigibile nel mese precedente, risultante dalle operazioni attive registrate o da registrare, e l' Iva detraibile risultante dagli acquisti registrati. Entro lo stesso giorno deve essere versata la differenza. Riferimenti normativi Articoli 17 e 18, Dlgs 9 luglio 1997, n. 241. Articolo 1, Dpr 23 marzo 1998, n. 100. Dichiarazioni d' intento ricevute Ultimo giorno per presentare la comunicazione relativa alle dichiarazioni d' intento ricevute nel mese precedente, per i contribuenti mensili. Riferimenti normativi Articolo 1, comma 1, lettera c), Dl 746/83. Articolo 1, comma 381, legge 30 dicembre 2004, n. 311, Finanziaria 2005. Articolo 2, comma 4, Dl 16 del 2 marzo 2012. Poste o Banche Ritenuta del 4% sui bonifici del 36, 50, 55 o 65% Entro oggi le banche e le Poste Italiane devono effettuare il versamento con il modello F24 delle ritenute del 4% operate nel mese precedente sui bonifici del 36, 50, 55 o 65%. Le banche e le Poste operano la ritenuta del 4% a titolo di acconto dell' imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all' atto dell' accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare del 36% o 50% in relazione alle spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, o del 55% o 65% in relazione alle spese per interventi di risparmio energetico, o per altri lavori, cosiddetti "ecobonus". Riferimenti normativi: Articolo 25, Dl 31 maggio 2010, n. 78. Articolo 17, Dlgs 9 luglio 1997, n. 241. Articolo 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449. Articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, legge 27 dicembre 2006, n. 296. Risoluzione 65/E del 30 giugno 2010. Ritenute Mese di novembre Entro oggi devono essere versate le ritenute operate nel mese precedente su: redditi di lavoro dipendente e assimilati; compensi di lavoro autonomo e sulle provvigioni ad agenti e rappresentanti di commercio; redditi di capitale e assimilati; compensi per la perdita dell' avviamento commerciale; premi e contributi corrisposti dall' Unire e dalla Fise; premi per l' allevamento equino; riscatto assicurazione vita; premi e altre vincite; contributi degli enti pubblici ad imprese; redditi derivanti dall' utilizzazione di marchi e opere dell' ingegno. Riferimenti normativi Articolo 23 e seguenti, Dpr 600/1973. Articoli 17, 18 e 19, Dlgs 9 luglio 1997, n. 241. Unico 2014 Persone fisiche decedute dopo il 16 febbraio 2014 Scade il termine per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi 2013, modello Unico 2014, che devono eseguire gli eredi di persone decedute dopo il 16 febbraio 2014. Per tali persone, i termini ordinari sono prorogati di sei mesi. Il termine per il versamento delle imposte scade perciò il 16 dicembre 2014 (dal 16 giugno 2014). I contribuenti possono anche versare le somme dovute con l' aumento dello 0,40% entro il 15 gennaio 2015. Riferimenti normativi Articolo 65, terzo comma, Dpr 600/73. Mercoledì 17 Ravvedimento breve Tributi omessi scaduti il 17 novembre 2014 Scade il termine per i contribuenti che intendono fruire del ravvedimento "breve", cioè entro i trenta giorni dalla scadenza, per sanare omessi versamenti di tributi in scadenza al 17 novembre 2014 (il 16, di scadenza, era domenica). Con lo stesso modello F24 vanno versate le somme dovute, più la sanzione del 3%, e gli interessi dell' 1% annuo per i giorni dal 18 novembre 2014 fino al giorno di pagamento compreso . Riferimenti normativi Articoli 17, 18 e 19, Dlgs 9 luglio 1997, n. 241. Articolo 13, Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472. Risoluzione 109/E del 22 maggio 2007. Ravvedimento sprint Tributi scaduti il 17 novembre 2014, pagati entro il 1° dicembre I contribuenti che hanno "saltato" l' appuntamento con i versamenti, in scadenza il 17 novembre 2014 (il 16, di scadenza, era domenica), ma che hanno pagato solo le imposte, nel periodo dal 18 novembre fino al 1° dicembre 2014, possono avvalersi del ravvedimento "sprint". La sanzione varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo. Nel calcolo delle somme da pagare, oltre alle sanzioni, occorre anche considerare gli interessi dovuti nella misura dell' 1% annuo. Riferimenti normativi: Articolo 23, comma 31, Dl 6 luglio 2011, n. 98. Articolo 13, Dlgs 471/1997. Articolo 13, Dlgs 472/1997. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 28 8 dicembre 2014 Pagina 5 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali Circolare 41/E del 5 agosto 2011. Giovedì 18 770 semplificato o ordinario Presentazione tardiva del modello 770/2014 Scade il termine per i contribuenti che, non avendo presentato il modello 770/2014 semplificato o ordinario entro il 19 settembre 2014, lo presentano tardivamente. La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a 90 giorni può essere regolarizzata, eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione ridotta di 25 euro (un decimo di 258 euro, con troncamento dei decimali), ferma restando l' applicazione delle sanzioni per eventuali violazioni per il tardivo o omesso pagamento delle ritenute. Riferimenti normativi Articolo 4, Dpr 22 luglio 1998, n. 322. Articolo 2, Dlga 18 dicembre 1997, n. 471. Articolo 13, Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471. Lunedì 22 (slitta da sabato 20) Imposta sulle assicurazioni Versamento mensile Entro oggi deve essere versata l' imposta sui premi e accessori incassati nel mese di novembre 2014 nonché gli eventuali conguagli dell' imposta dovuta sui premi e accessori incassati in ottobre 2014. Riferimenti normativi Articolo 9, legge 1216/61. Lunedì 29 (slitta da giovedì 25) Operazioni intracomunitarie Elenchi Intrastat di novembre Entro oggi devono essere presentati agli uffici doganali o alle Entrate esclusivamente per via telematica gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente da parte dei soggetti tenuti agli adempimenti mensili. Riferimenti normativi Articolo 7ter, comma 2, lettere b) e c), decreto Iva, Dpr 633/1972. Articolo 17, secondo comma, decreto Iva, Dpr 633/1972. Dlgs 11 febbraio 2010, n. 18. Articolo 3, comma 2, legge 212 del 27 luglio 2000. Lunedì 29 (slitta da sabato 27) Iva Acconto 2014 Scade il termine per versare l' acconto Iva per il 2014. Acconto non dovuto se di ammontare inferiore a 103,29 euro. I contribuenti Iva che lo versano scomputano l' importo dal debito d' imposta relativo: al mese di dicembre 2014, se contribuente mensile; al quarto trimestre 2014, se contribuente trimestrale "particolare" di cui all' articolo 74 del Dpr 633/72; alla dichiarazione annuale 2014, se contribuente trimestrale normale. Riferimenti normativi Articolo 6, comma 4, legge 405/90. Articolo 74 del Dpr 633/72. Lunedì 29 Ravvedimento Unico 2014, Irap 2014, Iva 2014 Presentazione entro 90 giorni. Scade oggi il termine per i contribuenti che, essendosi dimenticati di presentare Unico 2014, Irap 2014, Iva 2014, in scadenza ordinaria al 30 settembre 2014, intendono valersi del ravvedimento. Per i contribuenti che presentano Unico in ritardo, ma entro 90 giorni dalla scadenza, sono applicabili tante distinte sanzioni per ogni dichiarazione compresa nella dichiarazione unificata. Per la tardiva presentazione delle dichiarazioni, tenuto conto che la sanzione applicabile è di 258 euro per ciascuna dichiarazione, ha diritto alla riduzione a un decimo del minimo di ciascuna sanzione. Deve quindi la sanzione minima di 25 euro (un decimo arrotondato di 258 euro, con troncamento dei decimali) per ogni dichiarazione tardiva. Riferimenti normativi Articolo 4, Dpr 22 luglio 1998, n. 322. Articoli 2, 13 e 14, Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471. Articolo 13, Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472. Martedì 30 Locazioni Imposta di registro Scade il termine per la registrare e pagare l' imposta in banca, all' agente della riscossione o alla posta, per i contratti di locazione soggetti a imposta di registro che hanno avuto inizio con il primo dicembre 2014. Scade anche il termine per pagare l' imposta sui rinnovi scaduti a fine novembre. L' adempimento non riguarda i contratti di locazione di abitazione e pertinenze per i quali il locatore ha esercitato opzione per la cedolare secca o tassa piatta. Riferimenti normativi Articolo 17, Dpr 26 aprile 1986, n. 131. Dlgs 9 luglio 1997, n. 237. Dlgs 14 marzo 2011, n. 23. Circolare 1° giugno 2011, n. 26/E. Ravvedimento sprint Tributi scaduti il 16 dicembre 2014 Chi ha "saltato" l' appuntamento con i versamenti, in scadenza il 16 dicembre 2014, a partire dal 17 dicembre fino al 30 dicembre 2014, ha la possibilità di avvalersi del ravvedimento "sprint", che può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine. Con ravvedimento "sprint", la sanzione varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo. Nel calcolo dei pagamenti, per imposte e sanzioni, vanno considerati gli interessi dovuti dell' 1% annuo. Riferimenti normativi: Articolo 23, comma 31, Dl 6 luglio 2011, n. 98. Articolo 13, Dlgs 471/1997. Articolo 13, Dlgs 472/1997. Circolare 41/E del 5 agosto 2011. Mercoledì 31 Attività di intrattenimento Opzione per l' Iva normale. Scade il termine per imprese esercenti attività di intrattenimento che intendono optare per l' applicazione dell' Iva nei modi ordinari. L' opzione ha effetto fino a quando non è revocata e, comunque, per almeno un quinquennio. Riferimenti normativi Articolo 74, comma 6, del Dpr 633/72. Black list Comunicazioni per il mese di Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 29 8 dicembre 2014 Pagina 5 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali novembre Scade il termine per la trasmissione telematica delle comunicazioni per novembre degli elenchi clienti e fornitori di black list. Riferimenti: Dm 27 luglio 2010. Dm 5 agosto 2010. Circolare 53/E del 2010. Bollo Pagamento in modo virtuale sesta rata 2014 I soggetti autorizzati al pagamento dell' imposta di bollo in modo virtuale devono versare entro oggi la sesta rata bimestrale, in base alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2014. Riferimenti normativi Articolo 15, Dpr 642/1972. Contabilità tenuta con sistemi meccanografici Stampa scritture Scade oggi il termine per stampare su carta i libri contabili dei contribuenti che hanno presentato in via telematica la dichiarazione unificata, modello Unico 2014, in scadenza al 30 settembre 2014. Riferimenti normativi Articolo 7, comma 4ter, Dl 10 giugno 1994, n. 357. Articolo 1, comma 161, Imprese Scheda carburanti Rilevazione dei chilometri. I soggetti che usano i mezzi di trasporto nell' esercizio di impresa devono rilevare alla fine del mese o del trimestre il numero complessivo dei chilometri da riportare nella scheda carburanti, mensile o trimestrale. Riferimenti normativi Articolo 4, Dpr 444/1997. Iva Autofattura per acquisti intracomunitari Ultimo giorno per emettere autofattura nel caso di acquisti intracomunitari fatti in ottobre per i quali l' operatore non ha emesso fattura entro novembre. Riferimenti normativi Articolo 46, comma 5, Dl 331/93, convertito nella legge 427/93. Articolo 2, comma 1, lettera e, n. 3, Dlgs 11 febbraio 2010, n. 18. Annotazione fatture intracomunitarie Le fatture per acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro acquisti e in quello delle vendite entro il mese di ricevimento, oppure dopo, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento allo stesso mese. Riferimenti normativi Articolo 47, comma 1, Dl 331/93. Trasporti pubblici urbani di persone Ultimo giorno per annotare nel registro di cui all' articolo 39 del Dpr 633/72 le provvigioni di novembre liquidate ai rivenditori autorizzati, da fatturare entro il 5 gennaio 2015. Riferimenti normativi Articoli 2 e 3, Dm 5 maggio 1980. Iva Enti non commerciali Dichiarazione e versamento per acquisti intracomunitari Entro oggi i soggetti di cui all' articolo 4, quarto comma, del Dpr 633/72 enti non commerciali, associazioni o altre organizzazioni non commerciali non soggetti passivi ai fini Iva, devono presentare dichiarazione degli acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l' Iva, registrati con riferimento al secondo mese precedente, ed effettuare il pagamento dell' Iva relativa. Riferimenti normativi Articolo 4, quarto comma, Dpr 633/72. Articolo 49, comma 1, Dl 331/93. Articolo 2, comma 1, lettera g, Dlgs 11 febbraio 2010, n. 18. Articolo 1, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Consolidato fiscale mondiale Le società con esercizio coincidente con l' anno solare che intendono esercitare l' opzione per il consolidato mondiale, per il periodo d' imposta 2014 e seguenti, devono presentare interpello all' agenzia delle Entrate. Riferimenti normativi Articoli 130 e 132 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/86. Opzione per la trasparenza fiscale. Le società con esercizio coincidente con l' anno solare che intendano esercitare opzione per la trasparenza fiscale, per il periodo d' imposta 2014 e seguenti (triennio 20142016), devono comunicarla all' Amministrazione finanziaria. Riferimenti normativi Articoli 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/86. Provvedimento del 4 agosto 2004. Ravvedimento sprint e breve Sanatoria secondo acconto per il 2014. Doppio ravvedimento in pista mercoledì 31 dicembre. In agenda il ravvedimento "breve", cioè entro i trenta giorni dalla scadenza, per sanare gli omessi versamenti di tributi che erano in scadenza al 1° dicembre 2014 (il 30 novembre, di scadenza, era domenica). Questo ravvedimento "breve" può riguardare persone fisiche e società di persone che hanno omesso il secondo acconto per il 2014 delle imposte sui redditi, dell' Irap o della cedolare secca, in scadenza il 1° dicembre. Chi si ravvede deve versare con lo stesso modello F24 le somme dovute, più la sanzione del 3%, più gli interessi dell' 1% annuo per i giorni dal 2 dicembre 2014 fino al giorno di pagamento compreso. Mercoledì 31 dicembre è anche l' ultimo giorno per i contribuenti che intendono avvalersi del ravvedimento sprint, che hanno "saltato" l' appuntamento con i versamenti, in scadenza il 1° dicembre 2014, ma hanno pagato solo le imposte, nel periodo dal 2 dicembre al 15 dicembre 2014. Il ravvedimento "sprint", per sole sanzioni e interessi, può infatti essere fatto entro 30 giorni nel caso di contribuente che ha pagato le sole imposte, entro i 14 giorni successivi alla scadenza originaria. Con il ravvedimento "sprint", la sanzione varia dallo 0,2% per ogni giorno di ritardo, fino al 2,80 % per 14 giorni di ritardo. Nel calcolo delle somme da pagare, oltre alle sanzioni, occorre anche considerare gli interessi dovuti nella misura dell' 1% annuo. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 30 8 dicembre 2014 Pagina 5 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali Riferimenti normativi Articolo 23, comma 31, Dl 6 luglio 2011, n. 98. Articolo 13, Dlgs 471/1997. Articolo 13, Dlgs 472/1997. Risoluzione 109/E del 22 maggio 2007. Circolare 41/E del 5 agosto 2011. Unico 2014 Persone fisiche decedute dopo il 28 febbraio 2014 Scade il termine per presentre alla posta Unico 2014, delle persone fisiche decedute dopo il 28 febbraio 2014. Riferimenti normativi Articolo 65, terzo comma, Dpr 600/73. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 31 8 dicembre 2014 Pagina 7 Il Sole 24 Ore Enti locali Federalismo. Bilancio Antitrust sui ricorsi alla Consulta contro le leggi locali. Le Regioni «dimenticano» i principi della concorrenza La concorrenza non abita in regione. Nello scrivere le leggi, i parlamentini locali, infatti, dimenticano spesso di rispettare le dinamiche del mercato, indulgendo attraverso deroghe, proroghe, divieti a situazioni di monopolio o di esclusiva. Il tutto favorito dall' intrico normativo scaturito dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, che nel 2001 ha rivisto la ripartizione delle compentenze tra centro e periferia. Per questo la Corte costituzionale è intervenuta più volte per dichiarare illegittime l e p r e t e s e d e l l e regioni d i l e g i f e r a r e i n determinati settori. Tra questi, quello della concorrenza, dove negli ultimi due anni diverse pronunce della Consulta sono state originate dalla collaborazione tra Governo e Antitrust, che ha segnalato a Palazzo Chigi le leggi regionali lesive della competitività. Questo è accaduto in 27 casi: con altrettanti pareri, l' Autorità ha suggerito al Governo di impugnare davanti alla Corte le normative regionali. La Presidenza del consiglio ha accolto i suggerimenti dell' Authority in 16 casi, 13 dei quali sono già arrivati a sentenza, confermando, in buona parte, i rilievi dell' Antitrust. Delle 13 pronunce, 9 sono, infatti, di illegittimità costituzionale , 3 hanno dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni processuali e una è di rigetto per erroneità del presupposto interpretativo. È, dunque, positivo il primo bilancio del canale di comunicazione tra Palazzo Chigi e Antitrust aperto nel 2012 dal decreto CresciItalia (Dl n. 1). L' articolo 4 della manovra varata dal Governo Monti ha come obiettivo quello di promuovere e tutelare la concorrenza nella pubblica amministrazione e per perseguirlo prevede che la Presidenza del consiglio raccolga le segnalazioni delle Autorità indipendenti in materia di restrizioni della competitività e di vincoli al corretto funzionamento dei mercati. A finire nel mirino dell' Antitrust sono state, in particolare, le leggi regionali che, in barba alle misure di liberalizzazione adottate negli ultimi anni con le varie manovre anticrisi, hanno continuato a privilegiare situazioni di freno alla concorrenza. È il caso dell' orario di chiusura e apertura dei negozi, che con il decreto SalvaItalia (Dl 201/2011) è stato reso flessibile, facendo inoltre cadere il vincolo di chiusura nei giorni festivi e infrasettimanali. Misure che sono state, invece, ignorate da diverse leggi regionali. Così ha fatto, per esempio, la regione Toscana con la Finanziaria per il 2012 la prima normativa a essere censurata dalla Consulta su richiesta di Palazzo Chigi e dell' Antitrust , che aveva imposto vincoli agli orari dei negozi e reintrodotto la chiusura festiva per i bar. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 32 8 dicembre 2014 Pagina 7 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali Tra le altre, sono finite sotto la lente della Corte anche le disposizioni regionali in materia di aiuti di Stato l' Abruzzo aveva, per esempio, istituito alcuni contributi per valorizzare l' aeroporto senza darne preventiva comunicazione alla Commissione europea e quelle sull' affidamento di servizi e di ambiti demaniali o sulla concessione di contributi. La provincia di Bolzano ha, per esempio, subordinato gli aiuti finanziari alle emittenti radiotelevisive e ai portali informativi online al requisito che avessero la sede legale a la redazione principale nella provincia. Vincolo che la Consulta ha dichiarato incostituzionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 33 8 dicembre 2014 Pagina 7 Il Sole 24 Ore Enti locali FISCO Agevolazioni sulla casa FISCO Agevolazioni sulla casa [4037][350470] IVA AL 22% PER MATERIALI ACQUISTATI DAL COMMITTENTE In caso di manutenzione straordinaria di un bagno con sostituzione di pavimenti, rivestimenti e sanitari l' agevolazione fiscale del 50% è fruibile anche se i materiali vengono fatturati e pagati, con bonifico, al committente proprietario dell' appartamento, oppure, per utilizzare i vantaggi fiscali, i beni devono essere acquistati dal muratore o dall' idraulico che poi li ingloberà nella fattura relativa ai lavori? L.T.FIRENZE Il rifacimento del bagno (comprese le tubature e il massetto) è definibile come intervento di manutenzione straordinaria (articolo 3, comma 1, lettera b, del Dpr 380/2001) e, come tale, fruisce della detrazione del 50 per cento (articolo 16bis del Tuir, Dpr 917/1986, articolo 1, comma 139, della legge 147/2013; si veda anche la guida al 36%50% su www.agenziaentrate.it). Nell' ipotesi di acquisto diretto dei materiali da parte del committente, la detrazione si applica ugualmente. Per i sanitari,in caso di acquisto diretto, l' Iva è al 22 per cento, cosi come per tutti gli altri materiali, mentre se è l' impresa ad acquistare i materiali l' Iva per l' appalto del rifacimento integrale del bagno, compreso l' acquisto dei sanitari, si applica con l' aliquota del 10 per cento (articolo 2, comma 11, della legge 191/2009; circolare 71/E/2000). In ogni caso, l' Iva, per il committente, rientra tra le spese detraibili ai fini del 50 per cento. [4038][350379] TASSATIVI I SEI MESI POST RISTRUTTURAZIONE Per un appartamento comprato a dicembre del 2013 da una impresa che ha effettuato una ristrutturazione edilizia sull' intero fabbricato, è possibile fruire dell' agevolazione del 50% sul 25% del costo dell' appartamento, nel limite di 96.000 euro, anche se, per pochi giorni, sono trascorsi più di sei mesi dalla data di termine dei lavori? Se, prima del rogito, ci fosse stato un preliminare di compravendita registrato, ci sarebbe differenza? G.P.VERONA La cessione dopo i sei mesi dall' ultimazione dei lavori, anche se lo "sforamento" è avvenuto per pochi giorni, impedisce l' applicazione dei benefici fiscali. La detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie (articolo 1, comma 139, della legge 147/2013) si applica anche alla fattispecie indicata nel comma 3 dell' articolo 16bis del Tuir (Dpr 917/1986), che agevola l' acquisto di abitazioni poste in edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione, o da cooperative edilizie, che provvedano, entro sei mesi dalla fine dei lavori, alla vendita dell' immobile. Il termine dei sei mesi è tassativo a pena di decadenza, ed è stato inserito nell' articolo 16bis con l' assunzione a regime dei benefici fiscali (sino al 2012, in pratica, si avevano ben 18 mesi per vendere il fabbricato ristrutturato). Per tale fattispecie, la detrazione del 36% "a regime" viene riconosciuta (solo all' acquirente privato e non all' impresa costruttrice), forfetariamente sul 25% del corrispettivo d' Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 34 8 dicembre 2014 Pagina 7 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali acquisto dell' abitazione, nel limite massimo di 48.000 euro (ora 96.000), a condizione che l' intervento di recupero abbia interessato l' intero fabbricato. In alternativa, la detrazione del 50 per cento, in presenza di preliminare registrato, si rende applicabile solo se vi sia stata formale immissione in possesso dell' abitazione prima del rogito, e a condizione che si provveda alla registrazione del contratto preliminare e che nella dichiarazione dei redditi siano indicati gli estremi di registrazione del medesimo preliminare nell' apposito spazio predisposto. In tal caso, la detrazione si applica solo per le spese sostenute per la ristrutturazione dopo l' immissione in possesso. A cura di Marco Zandonà Accertamento/Contenzioso [4039][350913] SPESOMETRO, FATTURA PRO QUOTA AI COINTESTATARI Le istruzioni ministeriali per il cosiddetto Spesometro stabiliscono che, per le fatture cointestate, le operazioni debbano essere comunicate per ognuno dei cointestatari. Ipotizzando una fattura emessa da un professionista e intestata a due persone fisiche, l' importo da indicare per ognuno dei cointestatari sarà pari al totale fatturato o al 50 per cento di esso? M.S.VARESE Come rileva il lettore, le istruzioni ministeriali indicano che «le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per ciascuno dei cointestatari», senza precisare se il corrispettivo vada ripartito tra i plurimi acquirenti o se, per ciascuno di essi, sia necessario indicare l' importo totale riportato in fattura. In assenza di indicazioni ufficiali a riguardo, si segnala che la stampa specializzata propende per ritenere che per ciascun cointestatario vada indicato in autonomo campo record il relativo corrispettivo pro quota, indicando quale modalità di pagamento «importo frazionato» (si veda «Il Sole 24 Ore» nelle edizioni del 27 marzo 2014, del 23 ottobre 2013 e del 22 dicembre 2011). A cura di Giorgio Bommarco [4040][350938] LE POSSIBILI CONSEGUENZE PER DICHIARAZIONI OMESSE Un soggetto ha omesso di inviare la dichiarazione Unico per gli anni 2008 e 2009. Nel 2013, a seguito di comunicazione di irregolarità, al fine di ottenere il riconoscimento di un credito dell' anno 2007 che era stato usato in compensazione nel 2010, l' agenzia delle Entrate ha obbligato il soggetto in questione a effettuare la dichiarazione omessa per gli anni 2008 e 2009, riportando in tal modo il credito del 2007 al 2008 e al 2009. A oggi, il soggetto non ha ricevuto alcuna sanzione da parte dell' Agenzia. Ove entro il 31 dicembre 2014 non venga notificato alcun atto, si può ritenere prescritta ogni possibile richiesta per tributi, Inps, sanzioni relativamente all' anno 2008? Oppure la dichiarazione effettuata nel 2013 (per il 2008) ha allungato i termini per l' accertamento? In tal caso, fino a quando? G.G.TREVISO L' invito a presentare le dichiarazioni omesse era rivolto a dare continuità a un "salto" nel riporto del credito maturato nel periodo d' imposta 2007, utilizzato in compensazione nel 2010, ma del quale si erano perse le tracce. Le dichiarazioni omesse nel 2009 e nel 2010 (per il 2008 e il 2009) possono dare luogo ad accertamenti d' ufficio, da notificare, rispettivamente, entro la fine del 2014 e del 2015 (articolo 43, comma 2, del Dpr 600 del 1973). A tal fine, è insignificante la data in cui la dichiarazione omessa è stata presentata tardivamente, e ciò non ha allungato i termini per l' accertamento. Se il soggetto in questione era tenuto a redigere le scritture contabili (poiché titolare di redditi commerciali, artigianali o professionali), e visto che egli teme per richieste di non meglio specificati contributi Inps, l' obbligo di presentare la dichiarazione sussisteva «anche in mancanza di redditi» (articolo 1, comma 1, del Dpr 600/1973). Se non c' erano tributi da pagare, l' omissione è punita con la sanzione minima di 258 euro (articolo 1 del Dlgs 471 del 1997), che il contravventore può definire pagandola nella misura ridotta a un terzo (articolo 16, comma 3, del Dlgs 472 del 1997). Se, invece, il lettore non era tenuto alle scritture contabili, e non aveva redditi imponibili, l' obbligo di presentare la dichiarazione non sussisteva (articolo 1, comma 4, del Dpr 600/1973: «sono esonerati dall' obbligo della dichiarazione... le persone fisiche che non possiedono alcun reddito, sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili»). Se l' agenzia delle Entrate ha revocato la comunicazione d' irregolarità riconoscendo il credito, tutto fa pensare che la questione si sia chiusa in tal modo, e non c' è ragione di aspettarsi gli accertamenti per le denunce omesse. A cura di Ezio Maria Pisapia Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche [4041] [350935] NASCITA DI FIGLI: ESENTE IL CONTRIBUTO ENASARCO Ho percepito il contributo Enasarco per la nascita di mio figlio: tale importo va inserito in dichiarazione dei redditi? Giuseppe Del MonacoFOGGIA L' Enasarco eroga due specifiche tipologie di contributi ai propri iscritti: una riferita alla Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 35 8 dicembre 2014 Pagina 7 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali nascita o all' adozione di figli, l' altra alla maternità. Dal regolamento istitutivo si desume che la prima si connota quale mera liberalità, mentre la seconda risulta esplicitamente finalizzata ad assistere la donna agente per la diminuzione di reddito e l' incremento degli oneri derivanti dal completamento della gravidanza. In base ai princìpi generali regolati dal comma 2 dell' articolo 6 del Tuir, pertanto, è da ritenere rilevante, ai fini reddituali, soltanto quest' ultima erogazione. [4042][350789] NESSUN ADEMPIMENTO PER L'«AIUTO» DEI GENITORI Mia figlia vive in Germania, dove intende acquistare un immobile. Dovrò intervenire con una liberalità per consentirle l' investimento. Devo segnalare l' operazione nel quadro RW di Unico? Che cosa dovrà dichiarare mia figlia in Italia, pur vivendo all' estero per circa 10 mesi l' anno? G.D.TORINO Con la legge europea 97/2013 sono state introdotte significative modifiche in merito agli obblighi di monitoraggio fiscale disciplinati dal Dl 167/1990, fino a ora attuati mediante il quadro RW di Unico persone fisiche. In particolare, già a decorrere dall' anno in corso (periodo d' imposta 2013), è stato soppresso l' obbligo di indicare i trasferimenti da, verso e sull' estero relativi a investimenti e attività estere (sezione III del quadro RW) , nonché i trasferimenti transfrontalieri effettuati per cause diverse da quelle menzionate (sezione I). La circolare 38/E del 23 dicembre 2013 ha posto in evidenza che il nuovo quadro RW (Unico 2014) dev' essere compilato soltanto per indicare la consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all' estero nel periodo d' imposta di riferimento (ex sezione II). Pertanto, il genitore non è tenuto ad alcun adempimento di monitoraggio, che incombe invece nei confronti della figlia, qualora essa abbia mantenuto la propria soggettività fiscale in Italia, in relazione all' immobile che andrà ad acquistare all' estero. Fatte salve le specifiche ipotesi di esenzione oggettive, la figlia dovrà, inoltre, corrispondere l' Ivie (imposta sul valore degli immobili all' estero). [4043][350934] SE LA FIGLIA NON PIÙ A CARICO RISULTA INCAPIENTE Mia figlia, nel 2014, ha prestato per 10 mesi servizio civile, percependo un compenso di 4.000 euro; di conseguenza, non potrà essere considerata a mio carico per il 2014. Io, nell' anno in corso, pagherò circa 2.000 euro per riscatto della sua laurea e per sue spese sanitarie. In che modo potrò portare in detrazione, nel mio 730/2015, tali spese da me sostenute a suo nome, considerato che, per incapienza di reddito, lei non le può recuperare facendo un suo 730? F.D.TRIESTE Non ricorre alcuna forma di rimedio all' incapienza reddituale della figlia del lettore, non più a carico fiscalmente del genitore, che consenta a quest' ultimo di recuperare la detrazione delle quote di riscatto previdenziale della laurea, nonché di ogni altra spesa a rilevanza fiscale, versate in favore della figlia stessa. La preclusione opera inevitabilmente per il periodo d' imposta 2014. Se dovessero ripristinarsi, nei successivi periodi d' imposta, le condizioni reddituali richieste dalla norma (reddito del familiare non superiore a ? 2.840,51), il contribuente potrà legittimamente tornare a beneficiare della detrazione delle eventuali residue rate sostenute per il riscatto e/o di ogni altro onere, previsto dalla norma, a favore della figlia. [4044][350780] SUCCESSIONE, TRANSAZIONE SENZA VALORE REDDITUALE In caso di transazione tra erede testamentario ed erede pretermesso, che preveda il pagamento di una somma al pretermesso a tacitazione di ogni richiesta e a chiusura del contenzioso intrapreso, quale imposta di registro si applica alla transazione? L' importo ricevuto a titolo di transazione può essere considerato reddito diverso e, quindi, soggetto a tassazione Irpef? M.G.FIRENZE La definizione transattiva del contenzioso con la quale l' erede viene, in certa misura, indennizzato della lesione dei diritti economico patrimoniali che gli sarebbero ordinariamente spettati non può assumere valenza reddituale, trattandosi di utilità acquisite, in via sostitutiva, a titolo di successione ereditaria. Verosimilmente, il contenuto della transazione deve intendersi incentrato su questo elemento d' intesa. Quindi, la eventuale presenza anche di una dichiarazione di rinuncia a ogni ulteriore pretesa, non espressamente remunerata, è da intendere meramente accessoria, e, come tale, si ritiene che non implichi la qualificazione dell' importo ricevuto dalla controparte quale reddito diverso, derivante dall'«assunzione dell' obbligo di non fare», previsto dalla lettera l, comma 1, dell' articolo 67 del Tuir. Ai fini del registro si ritiene applicabile in base all' articolo 29 del Dpr 131/1986 l' imposta proporzionale del 3% delle somme pagate, prevista dall' articolo 9 della tariffa, parte prima. A cura di Alfredo Calvano Imposta di successione e donazione [4045][350787] I BUONI POSTALI FRUTTIFERI VANNO IN DICHIARAZIONE In data 16 ottobre 2014 è Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 36 8 dicembre 2014 Pagina 7 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali deceduto mio papà (lasciando come eredi legittimi il coniuge e me), che, oltre che nella prima casa, aveva investito in buoni postali fruttiferi emessi in due tranche, a novembre 2000 e a febbraio 2001. Si tratta di buoni cartacei intestati a lui, a mia mamma e a me, e con Pfr (pari facoltà di riscossione). Non avendo intenzione di riscuoterli, e volendo bensì portarli a scadenza, chiedo se questi buoni vanno indicati in denuncia di successione (quadri B2/B4), oppure se si deve espletare una pratica successoria alle Poste (su loro modulistica), ma senza obbligo di indicazione nella denuncia di successione. G.P.PAVIA I buoni postali fruttiferi, essendo intestati in parte al genitore defunto, per la quota di sua titolarità devono essere inseriti nella dichiarazione di successione; nessuna pratica successoria si espleta alle Poste. A seguito della presentazione della dichiarazione di successione, i buoni postali fruttiferi saranno, anche per la parte appartenuta al defunto, del coniuge superstite e del figlio. A cura di Caterina Valia Contribuenti minori, minimi e regimi contabili [4046][350690] ADESIONE CON LIMITI SE SI PARTECIPA A UNA STP Sono un socio non professionista di una società tra professionisti (Stp). In data recente ho deciso di iscrivermi all' Albo degli architetti, e pensavo di aprire la partita Iva con il regime dei minimi (2011), dato che ritengo di possedere tutti i relativi requisiti. Unico nodo rimane la mia partecipazione a questa Stp. La mia posizione, in qualità di socio non professionista, può essere di ostacolo alla mia decisione di adottare questo tipo di regime fiscale? S.L.ROMA Con decorrenza dal 1° gennaio 2015, il regime dei minimi sarà gradualmente sostituito da un nuovo regime forfetario, disciplinato dalla legge di stabilità del 2015. Le nuove disposizioni prevedono che non possono avvalersi del nuovo regime gli esercenti arti e professioni che partecipano, contemporaneamente all' esercizio dell' attività, a società di persone o ad associazioni professionali di cui all' articolo 5 del Tuir. Non possono avvalersi del medesimo regime neppure i professionisti che partecipano a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza (articolo 116 del Tuir).Pertanto, se la società di professionisti partecipata non si avvale del regime di trasparenza, il soggetto in questione potrà scegliere il nuovo regime forfetario . [4047][350689] IL NUOVO REGIME «APRE» A CHI ERA USCITO IN PASSATO Sulla base della nuova legge di stabilità, il nuovo sistema introdotto, che consente anche di superare i cinque anni previsti per i "minimi", potrà essere applicato anche a chi ha già fruito dei cinque anni previsti dalla normativa precedente e ne è uscito? Antonio MarandolaROMA La risposta è positiva. Nessuna specifica disposizione impedisce ai soggetti che in passato hanno già fruito del regime dei minimi, e successivamente ne sono usciti, di fruire, in presenza delle condizioni di legge, del nuovo regime forfetario disciplinato dalla legge di stabilità del 2015. [4048][350442] È POSSIBILE RIMANERE TRA I VECCHI MINIMI Ho 22 anni e opero nel regime dei minimi, con aliquota agevolata al 5 per cento. Con le nuove regole che verranno introdotte della legge di stabilità, potrò scegliere di continuare a operare in questo regime fino ai 35 anni di età, o devo per forza aderire al nuovo regime con l' aliquota al 15 per cento? Giovanni MengasciniMACERATA La legge di stabilità non dispone, con effetto dall' inizio dell' anno prossimo, l' abrogazione del regime dei minimi, ma prevede l' introduzione di un nuovo regime forfetario riguardante i soggetti di modeste dimensioni il cui ammontare di compensi massimo (che non deve essere superato) è variabile a seconda della tipologia di attività esercitata (avendo riguardo alla codifica Ateco 2007). Conseguentemente, sarà possibile continuare ad applicare anche il vecchio regime dei minimi, limitatamente ai contribuenti che già ne fruiscono, fino a esaurimento. Pertanto, fino al raggiungimento del 35° anno di età (per il lettore ventiduenne, dunque, ancora per 13 anni), in presenza dei presupposti di legge, sarà possibile ancora assoggettare a tassazione il reddito in misura forfetaria con l' applicazione dell' aliquota del 5 per cento. Infine, dev' essere evidenziato che, mentre in base al regime dei minimi il reddito va determinato in base a criteri analitici, il nuovo regime prevede che il reddito tassabile sia determinato seguendo criteri di tipo forfetario. A cura di Nicola Forte [4049][350769] LA RILEVANZA DELL' ACQUISTO DI UN BENE STRUMENTALE Un soggetto, contribuente minimo, ha acquistato a settembre un' autovettura, del valore di 18.000 euro, da un soggetto privato. A giustificazione dell' acquisto, ha fornito come documentazione la copia del certificato di proprietà e il documento di trascrizione dell' atto di vendita. Avendo concluso la transazione con un soggetto privato, non è stato fatto alcun riferimento alla partita Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 37 8 dicembre 2014 Pagina 7 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali Iva. Al fine di poter detrarre il 50% del costo di acquisto, è necessario porre in essere qualche adempimento? Nel caso in cui il soggetto procedesse alla rivendita del bene, l' eventuale prezzo di vendita andrebbe tutto a plusvalenza, o è necessario considerare il 50% del prezzo? Sara QuinzaniFIORENZUOLA D' ARDA L' acquisto di un bene strumentale è rilevante per il contribuente minimo a prescindere dalla circostanza che il cedente sia o meno un soggetto Iva. In particolare, l' acquisto di un' autovettura determina una deduzione del 50% del costo effettivamente sostenuto, che verrà documentato dal cedente con una ricevuta soggetta a imposta di bollo. Il contribuente minimo conserverà tale documento, senza dover istituire alcun registro dei beni strumentali. Infine, in caso di cessione del bene, il corrispettivo incassato dal contribuente minimo sarà assoggettato a tassazione nella misura della deduzione, cioè il 50 per cento. A cura di Paolo Meneghetti Irap [4050][350352] AFFITTO DELL' UNICA AZIENDA: NON SI È PIÙ IMPRENDITORI L' imprenditore individuale esercente attività commerciale, che mette in affitto l' unica azienda, è esente dall' Irap? G.B.BOMPORTO L' Irap, nel caso descritto, non è dovuta perché viene a mancare il presupposto impositivo (articolo 2 del Dlgs 446/1997). Con l' affitto dell' unica azienda da parte di una persona fisica viene meno, infatti, il requisito soggettivo della qualità d' imprenditore, mentre il canone di affitto rientra, ai fini dell' imposizione diretta, nei redditi diversi ex articolo 67, lettera h, del Tuir. A cura di Roberto Moscati [4051][350726] L' IMPONIBILE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI In merito alla determinazione dell' Irap per Enc (enti non commerciali), Onlus e imprese sociali, con il metodo retributivo per l' esclusivo svolgimento di attività istituzionale, e non anche commerciale, l' importo delle retribuzioni spettanti al personale dipendente e assimilato è da assumere in misura pari all' ammontare imponibile ai fini previdenziali, determinato a norma dell' articolo 12 del Dpr 153/1969, come sostituito dall' articolo 6 del Dlgs 314/1997, e illustrato nella circolare del ministero delle Finanze n. 326 del 23 dicembre 1997, con l' esclusione, quindi, dei contributi e oneri previdenziali? M.G.NAPOLI La risposta è affermativa. Per gli enti non commerciali, ai fini della individuazione dell' imponibile Irap, la nozione di "retribuzioni erogate ai lavoratori dipendenti" fa riferimento alla nozione di redditi da lavoro dipendente agli effetti previdenziali, così come determinata ex articolo 12 della legge 153/1969 (sostituito dall' articolo 6 del Dlgs 314/1997). Tale norma stabilisce, al comma 1, che ai fini contributivi costituiscono reddito di lavoro dipendente i redditi individuati, agli effetti fiscali, come redditi di lavoro dipendente ex articolo 49, comma 1, del Tuir, nel cui ambito rientra tutto ciò che è conseguito "sulla base del rapporto" di lavoro, anche indipendentemente dal nesso di corrispettività tra la prestazione di lavoro reso e le somme e i valori percepiti dal lavoratore. Per tale motivo, diversamente da quanto avviene per le società, l' imponibile Irap degli Enc non comprende i contributi previdenziali e gli oneri sociali. A cura di Romano Mosconi Iva [4052][350939] INTERMEDIAZIONI ONLINE: LE REGOLE DA SEGUIRE Un' agenzia d' affari, tramite portale web, vuole svolgere attività di intermediazione nella vendita di beni/servizi mettendo in contatto i prestatori di servizi con i clienti finali. Tramite Paypal l' agenzia incassa tutto l' importo dal cliente finale in virtù di mandato all' incasso in nomeconto e rappresentanza del prestatore, trattenendo la sua commissione e trasferendo in automatico la rimanente somma al prestatore. Il rapporto tra l' agenzia e il prestatore costituisce una mera movimentazione finanziaria, esclusa da Iva, mentre la commissione di intermediazione sarà fatturata al prestatore. Il rapporto giuridico, quindi, si instaura direttamente tra cliente e prestatore, con obbligo di quest' ultimo di emettere fattura direttamente al cliente (come da risoluzione 228/E/2008 dell' agenzia delle Entrate). Le movimentazioni (denaro) tracciate saranno oggetto di prospetti riepilogativi allegati alle fatture di intermediazione e verranno stampate sul registro d' affari. L' impostazione giuridica e fiscale prospettata è corretta? Gianni InfanteSPINEA La risposta è affermativa. Si conferma, in particolare, che la fattispecie è inquadrabile nel mandato all' incasso con rappresentanza, che ricorre quando il mandatario agisce in nome e per conto del mandante, su cui ricadono tutti gli effetti giuridici del rapporto, che, pertanto, s' instaura direttamente tra cliente finale e prestatore del servizio (mandante della rappresentanza). Nel caso di specie, infatti, l' agenzia d' affari si limita a riscuotere gli incassi per poi riversarli al mandante, e rimane soggetto terzo rispetto al rapporto tra il prestatore di servizi e il cliente. Dal punto di vista impositivo, Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 38 8 dicembre 2014 Pagina 7 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali come afferma la risoluzione 228/E/2008, richiamata nel quesito, i soggetti terzi devono emettere un documento che attesti l' incasso di somme in nome e per conto terzi; tuttavia, il riversamento alla società mandante costituisce una mera movimentazione finanziaria e, come tale, non rilevante ai fini Iva, ex articolo 2 del Dpr 633/1972. La commissione trattenuta dall' agenzia d' affari è invece rilevante ai fini Iva, in quanto è il corrispettivo percepito dalla stessa a seguito di una prestazione di servizi (l' attività di intermediazione) di cui all' articolo 3 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633. Corretta appare anche l' istituzione di un registro degli affari, così come previsto dall' articolo 120 del Tulps (testo unico pubblica sicurezza) per gli esercenti attività di agenzia d' affari. Si segnala che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai servizi elettronici resi via Internet a soggetti privati, non residenti in Italia (tra i quali rientrano i servizi contemplati dal quesito), si applicheranno le nuove disposizioni dell' articolo 58 della direttiva 2006/112/CE, così come modificato dall' articolo 5 della direttiva 2008/8/CE. Secondo il citato articolo 58, il luogo delle prestazioni dei suddetti servizi nei confronti di destinatari privi di soggettività passiva Iva è identificato nel luogo in cui il fruitore del servizio è stabilito, ha il suo domicilio oppure la sua residenza abituale. Da ciò consegue, in via generale, per i prestatori di tali servizi che abbiano nel territorio dell' Unione europea i rispettivi clienti, l' esigenza di identificarsi ai fini Iva nei diversi Stati di localizzazione dei clienti (denominati "Stati di consumo"), ove devono assolvere i rilevanti obblighi fiscali. A tal fine, sempre a partire dal 1° gennaio 2015, essi potranno avvalersi di speciali regimi opzionali previsti dagli articoli 358 e seguenti della citata direttiva Iva 2006/112/CE, nonché dal regolamento del Consiglio 967/2012 del 9 ottobre 2012: si tratta, in particolare, del cosiddetto regime del "mini sportello unico Iva" (in acronimo Moss mini one stop shop), che permette a tutte le imprese che operano in Stati membri in cui non sono stabilite di avere un unico punto di contatto elettronico per tutti gli adempimenti d' iscrizione, dichiarazione e pagamento dell' Iva. A cura di Stefano Aldovisi [4053] [350947] IL «DDT» SUPERA LE PRESUNZIONI DI ACQUISTO Una Srl (committente), operante nel settore del commercio all' ingrosso di calzature, ha concluso un contratto di commissione (ex articolo 1731 del Codice civile) con una società con decine di punti vendita sul territorio nazionale, operante nel settore al dettaglio (commissionaria). Le consegne sono documentate a mezzo Ddt (documento di trasporto) con riferimento al contratto di commissione, e mensilmente viene emessa fattura sulla base delle vendite effettuate dal commissionario. Quest' ultimo ha richiesto espressamente che il committente presenti il modello AA7/10 per comunicare l' apertura di un deposito per ciascun punto vendita presso il quale vengono fatte le consegne. È corretta tale richiesta? E, in caso affermativo, sulla base di quale norma o documento di prassi? L' obbligo sussisterebbe anche per i contratti estimatori? Secondo l' articolo 53, commi 1 e 3, del Dpr 633/1972, che tratta anche dei contratti estimatori e di commissione, non è sufficiente l' emissione dei Ddt per vincere la presunzione di cessione/acquisto? G.F.PISA A norma dell' articolo 3, commi 1 e 2, del Dpr 10 novembre 1997, n. 441 (che ha sostituito le disposizioni di cui all' articolo 53 del Dpr 633/1972), i beni che si trovano in uno dei luoghi in cui il contribuente (ossia, il commissionario, nel caso in esame) svolge la propria attività, si presumono acquistati dallo stesso, qualora non dimostri di averli ricevuti in base a un titolo non traslativo della proprietà (quale il contratto di commissione e quello estimatorio), e ciò risulti dal documento di trasporto, progressivamente numerato dal ricevente, di cui all' articolo 1, comma 3, del Dpr 14 agosto 1996, n. 472. Preso atto, inoltre, che anche quest' ultima norma dispone che il documento di trasporto è idoneo a superare le presunzioni di acquisto dei beni nei confronti del contribuentecommissionario, quest' ultimo, verificandosi tali condizioni, è considerato legittimamente non acquirente dei beni ricevuti per la vendita. Quindi,non è giuridicamente fondata la richiesta del commissionario di apertura da parte del committente di un deposito per ciascun punto di vendita, al fine di superare la presunzione indicata. A cura di Giuseppe Barbiero [4054][351037] IL 22% PER LA DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE Un fabbricato viene demolito senza successiva riscostruzione, ma solo al fine di rendere il terreno edificabile per la vendita. Quale aliquota Iva si applica a chi demolisce lo stabile? J.R.ANCONA Non essendoci disposizioni agevolative per la sola demolizione, dev' essere applicata l' aliquota Iva ordinaria del 22 per cento. [4055][350944] PRESTAZIONI PROFESSIONALI, ALIQUOTA SEMPRE Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 39 8 dicembre 2014 Pagina 7 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali ORDINARIA In riferimento alla risposta 3143 dell' Esperto risponde del 29 settembre 2014, dal titolo «La cappella sepolcrale con l' aliquota agevolata», nella quale si conferma, l' aliquota del 10% per la costruzione della cappella cimiteriale, si chiede se tale aliquota è applicabile anche alla prestazione del tecnico progettista. Gerardo VigliottiSANT' AGATA DE' GOTI Le prestazioni professionali non sono mai interessate dalle aliquote ridotte e, pertanto, scontano sempre l' aliquota ordinaria del 22 per cento. A cura di Giampaolo Giuliani [4056][350909] LIMITI ALL' OBBLIGO DI USARE FATTURE PRENUMERATE La mia impresa ha per oggetto l' installazione e la manutenzione di impianti idrotermosanitari. Al termine del lavoro di appalto, emetto fattura (ricevuta fiscale) prenumerata. Chiedo se è corretta questa impostazione o se, anziché la fattura fiscale prenumerata, basterebbe emettere semplice fattura con il solo numero progressivo per anno solare. Egidio BelleggiaMONTEGIORGIO L' impostazione indicata dal lettore nella prima parte del quesito è corretta. Va, tuttavia, evidenziato che la fattura, se emessa contestualmente alla consegna del bene o all' ultimazione della prestazione, sostituisce lo scontrino e la ricevuta fiscale (circolare 97 del 4 aprile 1997), non rendendo necessario l' utilizzo della fatturaricevuta fiscale prenumerata. A cura di Albino Leonardi [4057][351074] COOP A PROPRIETÀ DIVISA, SI «ATTENDONO» I MUTUI In base a un contratto, vanno eseguiti lavori edili con detrazione fiscale da parte di un condominio in cui, oltre ad alloggi di proprietà privata, vi sono alloggi di una cooperativa edilizia divisa, con soci non ancora ti tolari dei mutui individuali. Le spese da affrontare (lavori più Iva) verranno sostenute in base alle quote millesimali, che, per la cooperativa, sono rappresentate dal totale degli alloggi di appartenenza, di cui, peraltro, verrà curata la provvista finanziaria per poi versarla al condominio. Ricevendo dall' amministratore condominale i documenti di rito (riguardanti anche i bonifici di pagamento a favore della ditta), si ritiene che la cooperativa andrà a rilasciare una ulteriore documentazione aggiuntiva ai singoli soci, per fruire delle detrazioni fiscali. Inoltre, si pensa che la cooperativa potrebbe contabilizzare, a credito, la somma Iva complessivamente versata da parte dei propri soci. È corretta la procedura illustrata? N.F.ROMA La risposta è affermativa. La cooperativa a proprietà divisa, fintanto che non viene effettuata la ripartizione dei mutui individuali con contestuale assegnazione degli alloggi, gode delle medesime attribuzioni della cooperativa edilizia a proprietà indivisa. In conseguenza di ciò, regolerà direttamente i rapporti con il condominio, chiedendo però all' amministratore del condominio di rilasciare ai propri soci la documentazione idonea a godere delle detrazioni fiscali. In tale documentazione, infatti, dovrà risultare il codice fiscale del condominio che ha svolto la relativa pratica presso l' amministrazione finanziaria. Nella medesima documentazione, verrà data comunque l' indicazione del destinatario del beneficio con la specifica di "socio della cooperativa XY". Se la documentazione di spesa verrà intestata al condominio, la cooperativa non potrà contabilizzare Iva a credito. Per poterlo fare, dovrebbero esservi delle fatture di spesa intestate alla medesima. Tale ipotesi, però, non si potrà determinare, essendo il condominio il committente del lavori. A cura di Romano Mosconi Redditi dei terreni e fabbricati [4058][350791] IL DIRITTO DI ABITAZIONE INDICA IL SOGGETTO PASSIVO A seguito di successione legittima, al coniuge del de cuius, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, se di proprietà del defunto o comune. Quindi, il coniuge che succede, con quattro figli, rappresenta l' unico soggetto passivo, ai fini Irpef e dei tributi locali, della casa adibita a residenza familiare. Successivamente, il coniuge superstite cede i diritti di nuda proprietà, pari ai due sesti dell' intero (con riserva a sé dell' usufrutto) per un sesto a uno dei figli, convivente, e per la medesima quota a un terzo estraneo. A seguito di tale cessione, il coniuge superstite è considerato ancora l' unico soggetto passivo, ai fini Irpef e dei tributi locali, della casa adibita a residenza familiare? Biagio LisbinoFRATTAMINORE L' atto di cessione dei diritti di nuda proprietà non comporta la rinuncia al diritto di abitazione, che continua, pertanto, a trovare applicazione, salvo diversa previsione nel contratto di cessione. Ne consegue che il coniuge superstite resta sempre l' unico soggetto passivo ai fini Irpef e dei tributi locali. [4059][351132] I REQUISITI PER APPLICARE LA CEDOLARE «ARRETRATA» Il 29 gennaio 2014 ho registrato un contratto di locazione abitativo di natura transitoria, a uso foresteria, con una impresa di costruzioni (che vi alloggia suoi operai), della Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 40 8 dicembre 2014 Pagina 7 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali durata di 12 mesi, non esercitando l' opzione per la cedolare secca, sin qui preclusa, e versando, quindi, l' imposta di registro del 2 per cento. Dopo la sentenza 470/03/2014 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, posso esercitare l' opzione in sede di Unico 2015 (relativo ai redditi 2014) anche senza inviare una raccomandata all' impresa locataria, non essendo previsti adeguamenti Istat contrattuali? Posso anche fare istanza di rimborso dell' imposta di registro, non dovuta ai sensi della legge istitutiva della tassa "piatta"? D.O.GROSSETO Per chiedere l' applicazione della cedolare secca, con effetto retroattivo, avvalendosi della rimessione in termini prevista dall' articolo 2 del Dl 16/2012, il contribuente avrebbe dovuto, pur in assenza di obbligo di comunicazione all' inquilino: a) non pagare l' imposta di registro per la prima (e, nel caso in questione, unica annualità); b) comunicare tardivamente l' opzione con il modello Rli all' agenzia delle Entrate, entro la scadenza del modello Unico 2014 (in "scadenza" a fine settembre scorso); c) versare la sanzione fissa di 258 euro. In questo senso, si veda la circolare 47/E del 20 dicembre 2012. Nel caso descritto, le suddette condizioni non risultano rispettate e, quindi, l' opzione tardiva non è ammessa. [4060][350563] PER IL PRIMO ANNO L' ACCONTO NON VA VERSATO Sono titolare di un appartamento, sfitto nel corso del 2013 e locato a partire dal 1° febbraio 2014. Ho effettuato l' opzione per la cedolare secca. Dovevo pagare l' acconto per il 2014, che scadeva il 30 novembre? Sul sito dell' agenzia delle Entrate si legge che «l' acconto non è dovuto nel primo anno di esercizio dell' opzione». Tuttavia, nel 2012, in una situazione analoga, sono stato multato per avere versato un acconto inferiore al dovuto. A.G.AREZZO Si conferma che, come evidenziato anche nel sito dell' agenzia delle Entrate, l' acconto di cedolare non dev' essere versato, trattandosi del primo anno di applicazione di tale tributo sostitutivo dell' Irpef. Si tratta, peraltro, di una regola ordinaria nella disciplina sulle modalità di versamento degli acconti, che si pagano, di regola, assumendo come base di commisurazione l' imposta di riferimento dell' anno precedente, che, nella specie, per l' appunto, manca del tutto. [4061][350984] SI DICHIARANO ANCHE I CANONI NON PERCEPITI Il conduttore di un immobile abitativo risulta moroso per alcune mensilità. A seguito del decesso dello stesso conduttore, l' immobile viene liberato; tuttavia, gli eredi rinunciano all' eredità (il patrimonio del defunto è nullo) e, pertanto, per il locatore non vi è alcun modo di recuperare il proprio credito. Si precisa che il locatore, in pendenza della situazione di morosità, non ha promosso alcuna domanda giudiziale per intimare lo sfratto al conduttore. I canoni non incassati sono comunque imponibili, nonostante il disposto del 1° comma dell' articolo 26 del Tuir, considerando l' oggettiva impossibilità di recuperare le somme citate, e il conseguente prelievo fiscale su redditi mai percepiti che ne deriverebbe? A.C.PADOVA Considerato che il criterio di tassazione dei redditi fondiari è quello di competenza, e non quello di cassa, per cui i canoni di locazione vanno chiarati anche se non percepiti, e che l' unico caso in cui è ammesso il rimborso delle imposte pagate su canoni non riscossi riguarda, per l' appunto, le locazioni abitative oggetto di sfratto per morosità (articolo 26 del Tuir), non vi è una procedura tipizzata per rimediare alla situazione descritta nel quesito. Si dovrebbe, al limite, provare a presentare istanza di rimborso, eccependo in via pregiudiziale l' illegittimità costituzionale della disciplina di legge. A cura di Luigi Lovecchio Riscossione [4062][350926] NO A IPOTECHE SU BENI INESPROPRIABILI La titolare di una ditta individuale ha accumulato debiti con Equitalia per più di 120.000 euro. Equitalia ha iscritto ipoteca sulla sua prima casa, per il suo 50% di proprietà. È possibile chiedere a Equitalia che venga tolta l' ipoteca, in quanto si tratta, da sempre, della piccola imprenditrice in questione e del marito? P.G.TORINO Si ritiene che la risposta sia positiva. Quando non è ammessa l' espropriazione forzata di un immobile, non è ammessa, in linea di massima, nemmeno l' ipoteca, perché questa non ha senso. L' articolo 76 del Dpr 602 del 1973 prevede che «l' agente della riscossione non dà corso all' espropriazione, se l' unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso... e... dei fabbricati classificati nelle categorie... A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente». Se la debitrice si trova in tale situazione, la sua quota del cinquanta per cento nella comproprietà dell' immobile non può esserle espropriata. Da ciò discende che l' iscrizione dell' ipoteca esattoriale, «rappresentando un atto preordinato e strumentale all' espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest' ultima stabiliti dall' articolo 76 del Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 41 8 dicembre 2014 Pagina 7 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali medesimo Dpr» (Cassazione, sezioni unite, 22 febbraio 2010, n. 4077) e, come tale, non è ammessa. Non deve indurre in errore la norma contenuta nell' articolo 77 del medesimo decreto laddove consente l' iscrizione ipotecaria «anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all' espropriazione di cui all' articolo 76, commi 1 e 2» perché il divieto di espropriare l' abitazione principale, una volta che esistono i requisiti fissati, è assoluto e non è subordinato a condizioni di alcun genere. [4063][350790] RIMBORSI DA 730 SENZA TERMINI PERENTORI Vorrei sapere se l' agenzia delle Entrate deve rispettare un termine entro il quale effettuare i controlli e, quindi, provvedere al rimborso risultante da un 730 superiore a 4.000 euro. Il 31 dicembre 2014 è un termine verosimile? M.O.BELLUNO L' articolo 1, comma 586, della legge 147 del 2013 prevede che i controlli in parola siano completati dall' agenzia delle Entrate «entro sei mesi dalla scadenza dei termini» previsti per la trasmissione dei modelli 730, oppure entro sei mesi dalla data della trasmissione effettiva, se questa è avvenuta con ritardo. Il modello 730 per il 2013 andava spedito, di regola, entro la fine di aprile del 2014, e per la fine di ottobre (entro i sei mesi) l' Agenzia doveva avere completato i controlli. La stessa legge non stabilisce anche termini speciali per i rimborsi, i quali comunque dipendono dall' esito dei controlli. I risultati dei controlli dovrebbero essere stati comunicati agli interessati entro la fine di ottobre. Non si tratta, però, di termini perentori, e il lettore dovrebbe pazientare ancora qualche settimana, se il suo modello 730 è stato spedito puntualmente ad aprile scorso. Se, invece, è stato spedito con ritardo e questo glielo può dire il centro di assistenza fiscale presso il quale ha presentato il modello 730 l' attesa è proporzionalmente più lunga. La procedura di rimborso delle imposte risultanti dalle dichiarazioni è disciplinata dall' articolo 42bis del Dpr 602 del 1973, e tutto lascia prevedere che il rimborso, se supera il controllo, avverrà durante il 2015. [4064][350568] LA RESPONSABILITÀ PER L' IMU NON È SOLIDALE Secondo i quesiti 3235, dal titolo «Tasi, sì al pagamento unico di uno dei comproprietari», e 3603, dal titolo «Comproprietari, un credito bilancia per tutti», comparsi rispettivamente sull' Esperto risponde del 6 ottobre e del 3 novembre 2014, un solo comproprietario può pagare l' intera Tasi con il modello F24 (con possibilità di compensazione di crediti Irpef eccetera). Chiedo se è possibile usare lo stesso criterio per l' Imu, cioè, ad esempio, se il marito, creditore di un importo Irpef, paga anche per la moglie, indicando nel modello F24 il codice fiscale della moglie e il codice 50. F.R.FOGGIA La risposta è negativa. Per l' Imu è ammesso il versamento congiunto, ma per gli altri comproprietari non può essere indicato il codice 50 ("coobbligato solidale"), dato che fra i comproprietari non esiste responsabilità solidale (la moglie non risponde del debito Imu del marito, e viceversa). Per la Tasi e per la Tari esiste la responsabilità solidale tra i vari compossessori (proprietari, usufruttuari eccetera), oppure tra i vari occupanti (per esempio, inquilini). Questo permette che uno dei contribuenti si accolli il debito degli altri, e lo compensi con un proprio credito. Nell' Imu le obbligazioni dei vari comproprietari sono personali ("parziarie"). Non essendo ammesso l' accollo del debito di un compossessore da parte di un altro, questo impedisce di compensare il debito di un soggetto (per esempio, della moglie) con il credito Irpef di un altro soggetto (per esempio, il marito). [4065][351128] NON SI POSSONO RIFIUTARE PAGAMENTI PARZIALI Un contribuente ottiene da Equitalia un provvedimento di rateazione per debiti tributari iscritti a ruolo, con un piano di rientro in 48 rate (scadenza 23 di ogni mese). Il decreto "del fare" prevede la decadenza dal beneficio della dilazione, se non sono pagate otto rate anche non consecutive. Il contribuente paga regolarmente, o con pochi giorni di ritardo rispetto alla scadenza, le prime 22 rate; poi, per fare fronte alla grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, ritarda il pagamento delle rate successive (per esempio, la rata scadente il 23 marzo viene pagata a settembre 2014, maggiorata degli interessi di mora), cercando di non ritardare più di sette rate. Equitalia ha bloccato la rateazione e non ha permesso di pagare allo sportello la rata successiva. È giusto il comportamento di Equitalia? N.F.LATINA Concordiamo con la lettrice sul fatto che il comportamento dell' agente della riscossione lascia perplessi. Intanto, l' esattore delle imposte non può mai rifiutare «pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute» (articolo 31 del Dpr 602 del 1973), il che già implica che il pagamento andava accettato comunque. Inoltre, con comunicato stampa Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 42 8 dicembre 2014 Pagina 7 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali del 19 marzo 2014, l' agenzia delle Entrate ha chiarito che «possono avvalersi della norma agevolativa che ha innalzato da due a otto il numero delle rate il cui mancato pagamento comporta la decadenza dal beneficio della rateazione delle somme iscritte a ruolo anche i piani di rateazione in corso alla data del 22 giugno 2013, data di entrata in vigore dal "decreto fare"» (ex Dl 69/2013, il cui articolo 52 ha elevato il numero delle rate). A cura di Ezio Maria Pisapia Tributi locali [4066][350776] I LOTTI AUTONOMI SONO SOGGETTI A IMU Sono proprietaria di due terreni (particelle fondiarie) che circondano casa mia e che il piano regolatore del Comune classifica come zona satura, con indice di edificabilità nullo, mentre è consentito, una tantum, un ampliamento volumetrico di eventuali edifici esistenti. Dato che ho scoperto che il Comune ha attribuito un valore venale anche ad aree verdi in zona satura, su queste mie due particelle è dovuta l' Imu? F.Z.TRENTO La condizione che i terreni circostanti la casa della lettrice siano considerati "lotti autonomi" conferisce loro la natura di cespite indipendente, che va qualificato come area agricola o come area edificabile. Stante la destinazione attribuita dal piano regolatore, diversa da "area agricola", il loro valore venale (diverso da zero) va assoggettato all' Imu. Solo nel caso in cui tali aree assumessero la qualità di aree pertinenziali al fabbricato, il loro valore sarebbe assorbito dal valore del fabbricato cui sono asservite. Per ricondurle a tale situazione, si dovrebbe procedere a una fusione catastale con il fabbricato stesso. Nella situazione attuale, comunque, risulta corretta la loro imposizione ai fini Imu. A cura di Alberto Bonino e Gianni Marchetti [4067][350870] COME SI QUALIFICA LA RURALITÀ STRUMENTALE Una società a responsabilità limitata, che si occupa di gestione immobiliare, ha affittato terreni agricoli unitamente a un fabbricato strumentale agricolo, iscritto al Catasto urbano tramite procedura Docfa (documenti catasto fabbricati), con attribuzione della categoria D/10. Spetta l' esenzione Imu, prevista nel 2013 e ribadita per il 2014, per i fabbricati agricoli strumentali, di categoria D/10, anche se la Srl proprietaria non svolge direttamente attività agricola? A.F.MILANO Ai fini della qualificazione di ruralità strumentale di un fabbricato, occorre che tale qualifica sia riconosciuta catastalmente e che il fabbricato sia oggettivamente destinato allo svolgimento di un' attività agricola, ex articolo 2135 del Codice civile, anche da parte di soggetti diversi dal proprietario dell' immobile. Quanto alla prima condizione, essa sussiste se, trattandosi di unità accatastata entro la fine del 2011, è stata attribuita la categoria catastale D/10. A partire dal 2012, invece, si applicano le regole stabilite nel Dm del 26 luglio 2012 del ministero delle Finanze, in forza delle quali occorre un' annotazione apposta dagli uffici catastali, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza. [4068][350936] ISTANZA DI RIMBORSO ENTRO CINQUE ANNI Sono comproprietario di una mansarda e di un secondo piano non ultimato, mentre il piano terra e il primo piano sono accatastati. Sulla base della risposta al quesito 1532, pubblicato dall' Esperto risponde del 12 maggio 2014, dal titolo «L' immobile in costruzione non entra nel 730», si evince che l' immobile non è soggetto a Imu. Considerando il pagamento dell' Isi per il 1992, quelli dell' Ici e dell' Imu fino al 31 dicembre 2013, già effettuati, è possibile inoltrare la richiesta di rimborso con decorrenza 1992? V.G.BENEVENTO Secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza 17035/2013, in caso di sopraelevazione di un fabbricato già esistente, l' area di sedime dei lavori di costruzione non è considerata come area edificabile e non è comunque tassabile ai fini Ici/Imu, in quanto ricompresa nel valore imponibile del fabbricato già ultimato ed esistente. Ne consegue che il pagamento dell' imposta sulla parte di fabbricato ultimata "assorbe" il tributo dovuto sull' area di costruzione, fino alla ultimazione dei lavori. Si ritiene che l' istanza di rimborso possa essere presentata, al massimo, entro il termine decadenziale di cinque anni dal pagamento. A cura di Luigi Lovecchio [4069][350810] TASI, SE IL COMUNE DELIBERA L' ALIQUOTA ZERO Un alloggio è detenuto, in comproprietà al 50 per cento, dalla figlia (abitazione principale) e dalla madre (abitazione non principale). La figlia pagherà la Tasi per il suo 50% di proprietà (come abitazione principale). La madre pagherà solo l' Imu per il suo 50 per cento (in quanto il Comune ha deliberato aliquota zero per la Tasi sulle abitazioni diverse dalla principale). È corretto questo ragionamento? P.C.ASTI Si condivide l' impostazione indicata nel quesito. Siccome il Comune si è avvalso del potere di azzerare l' aliquota Tasi per la tipologia d' immobile in argomento (abitazioni diverse da quelle principali), la comproprietaria che non abita la casa paga solo l' Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 43 8 dicembre 2014 Pagina 7 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali Imu, rapportata alla metà del valore catastale. La comproprietaria che la abita, invece, paga solo la Tasi, rapportata alla metà del valore catastale, e non paga alcunché quale occupante "non proprietaria" della metà della casa spettante alla madre. [4070][350788] NIENTE CONTRIBUTO PER IL CATASTO CONSORTILE Un consorzio di bonifica mi ha richiesto il pagamento del contributo generale di bonifica di 15 euro (per terreni non irrigabili, in quanto coperti da un bosco con alberi di alto fusto) e di un nuovo balzello, denominato "contributo per la gestione delle attività del catasto consortile", per cui dovrei sborsare 10 euro. A parte quella che ritengo la palese illegittimità del primo, non mi sembra che il secondo rientri nelle previsioni degli articoli 10 e 11 del Rd 25/1933 e dell' articolo 860 del Codice civile. Ritengo, pertanto, che anche questo secondo contributo sia illegittimo e, dunque, non dovuto. Ho ragione? G.N.L' AQUILA Il lettore parte dal ragionamento che il presupposto del contributo di bonifica sia circoscritto all' irrigazione dei fondi, la qual cosa non è del tutto corretta. Le opere di bonifica «sono quelle che si compiono in base a un piano generale di lavori e di attività coordinate, con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici o sociali, in comprensori in cui cadano laghi, stagni, paludi e terre paludose, o costituiti da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero da terreni, estensivamente utilizzati per gravi cause d' ordine fisico e sociale, e suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione dell' ordinamento produttivo» (articolo 1 del Rd 253 del 1933). Quindi, è verosimile che le opere di bonifica per le quali è stato imposto il contributo abbiano uno spessore diverso da quello della sola irrigazione. Il presupposto per concorrere nella spesa (articolo 10 del Rd 253/1933) è il «beneficio che il proprietario ritrae dalla bonifica», non necessariamente circoscritto all' irrigazione. I proprietari tenuti a concorrere sono quelli inclusi nel «perimetro di contribuenza», riguardo ai quali il beneficio è presunto, fatta salva la prova contraria. Gli altri proprietari, inclusi nel più ampio perimetro del comprensorio, concorrono nella spesa, se il consorzio prova che anche i loro fondi ne hanno beneficiato (Cassazione, 29 settembre 2004, n. 19509; 26 febbraio 2006, n. 4605). Condividiamo, invece, la tesi dell' illegittimità dell' imposizione del "contributo per la gestione delle attività del catasto consortile", che non è esattamente un' opera di bonifica da cui il contribuente riceva un beneficio, diretto o indiretto. Contro l' imposizione, il lettore può ricorrere alla Commissione tributaria provinciale nel cui territorio si trova il consorzio, entro 60 giorni da quello in cui gli è pervenuta la richiesta di pagamento. A cura di Ezio Maria Pisapia Ravvedimento operoso [4071][350097] COMPENSAZIONE NEI CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI Un contribuente, in data 3 gennaio 2013, ha compensato parzialmente il credito Irpef 2011, di 907 euro, con il debito annuale Iva 2011, scaduto il 16 marzo 2012, di 1.010 euro, avvalendosi del ravvedimento per maggiori imponibili non dichiarati e pagando gli interessi e la sanzione del 12,50% sulla differenza da versare, e precisamente su 103 euro, secondo il principio che l' importo non versato su cui calcolare le sanzioni e gli interessi è costituito dalla differenza fra i tributi a debito e i crediti utilizzati in compensazione. L' ufficio delle Entrate sostiene, invece, che la sanzione bisogna applicarla sul debito, e non sulla differenza, e che questa disposizione è valida solo in presenza della maggiorazione dello 0,40 per cento. Qual è il parere dell' esperto? C.D.PALERMO Premesso che non abbiamo trovato precedenti giurisprudenziali o di prassi amministrativa sul caso prospettato dal lettore, concordiamo con quanto afferma l' agenzia delle Entrate. La compensazione, nell' ambito dei rapporti fra privati, è un modo di estinzione "legale" dei debiti tra due persone reciprocamente obbligate, e si verifica dal momento in cui i due debiti coesistono (articoli 1241 e 1242 d e l Codice civile). Se nei rapporti tributari si potesse applicare la compensazione così come è disciplinata dal Codice civile, avrebbe ragione il lettore, perché la violazione sarebbe consistita nell' avere omesso un versamento (alla data del 16 marzo 2012) pari all' eccedenza del debito Iva rispetto al credito Irpef. In tal caso, sarebbe corretto applicare la sanzione di omesso versamento anche in via di ravvedimento alla sola eccedenza del debito (nel quesito, 1.010 meno 907, vale a dire 103 euro). Senonché, «in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui "ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione" è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge» (Corte di cassazione, 25 maggio 2007, n. 12262). Questa Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 44 8 dicembre 2014 Pagina 7 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali sentenza rinviando alle specifiche, inderogabili norme di legge contiene tutte le regole che governano la compensazione fiscale e ciò che ne consegue in termini sanzionatori per effetto di violazioni agli obblighi di versamento. Quando si verte in tema di compensazione "interna" o "verticale" (quella che opera all' interno del medesimo tributo: per esempio, Iva da Iva, Irpef da Irpef) e il contribuente vanta un credito per il quale ha optato per il riporto invece che per il rimborso, i reciproci debiti si compensano ex lege (per esempio, articolo 22, comma 2, del Tuir approvato con Dpr 917/1986, per l' Irpef; articolo 30, comma 2, del Dpr 633/1972, per l' Iva). In tal caso è corretto che, in ipotesi di pagamento tardivo dell' eccedenza, la sanzione sia applicata solo all' eccedenza. Sul piano prettamente pratico o procedurale, si osservi che la compensazione dell' Irpef (o dell' Iva) a credito con quella a debito avviene nella dichiarazione stessa (e non nel modello F24). Siccome il contribuente ha manifestato l' intenzione di compensare prima o contemporaneamente al versamento, la violazione sussiste, ed è punibile, solo per l' eccedenza non compensata. Le cose si complicano quando il contribuente effettui una compensazione "esterna" od "orizzontale", che concerne tributi diversi (per esempio, credito Irpef con debito Iva, o viceversa). Non esiste un momento precedente al versamento in cui il contribuente possa manifestare l' intenzione di compensare. Il minore debito per compensazione viene "a esistenza" solo nel momento in cui si presenta o si inoltra telematicamente il modello F24 (che è cruciale nella disciplina delle compensazioni "esterne" o "orizzontali"). Al momento di effettuare il pagamento tardivo (dell' Iva scaduta il 16 marzo 2012), la violazione investiva tutto il debito ed era punibile in proporzione in quanto nessuna decurtazione del debito si era "già" verificata. Il che aveva fatto "già" scattare la sanzione del 30 per cento. Essendo già maturato il diritto alla sanzione, la successiva decurtazione del debito al momento di redigere l' F24 non incide sulla violazione e, quindi, nemmeno sull' entità della sanzione. A cura di Ezio Maria Pisapia AntiriciclaggioTracciabilità dei pagamenti [4072][350616] DA SEGNALARE I DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE In tema di antiriciclaggio ho un dubbio: se siano o meno da registrare nel registro della clientela i dati del legale rappresentante, quando il cliente è una società. A stretto tenore letterale, l' articolo 38, comma 1bis, del Dlgs 231/2007 rimanda all' articolo 36, comma 2, che, tra le informazioni da "conservare", indica anche «le generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto» (in sostanza, pare di capire che ci si riferisca ai legali rappresentanti nel caso in cui il cliente sia una società). Però è l' articolo 38, comma 2, che per i commercialisti prevede la possibilità di istituire il registro della clientela in luogo dell' archivio informatico; quindi, sembrerebbe che non valga, per loro, il rimando all' articolo 36, comma 2, in quanto è previsto solo dall' articolo 38, comma 1bis, e non dall' articolo 38, comma 2. A favore di questa tesi, inoltre, i dati del legale rappresentante quando il cliente è società, non rientrano tra quelli che l' articolo 1 definisce "dati identificativi". A.S.PADOVA In caso di società o di ente, il professionista deve verificare la sussistenza in capo al soggetto del relativo potere di rappresentanza. In tal senso, il cliente che sia rappresentante di società o di un altro ente dovrà fornire al professionista la documentazione ufficiale da cui risultino i dati identificativi e il conferimento dei poteri rappresentativi. Ad esempio, costituiscono documentazione idonea ad attestare i dati identificativi e i poteri rappresentativi del cliente le visure camerali, i certificati rilasciati da enti competenti, le delibere assembleari o consiliari eccetera. In concreto, l' identificazione del cliente avviene mediante presentazione (e rilevazione degli estremi) di un documento valido a tale fine, e non scaduto, da cui risultino il nome e cognome del cliente, il luogo e la data di nascita, l' indirizzo della residenza o del domicilio e il codice fiscale. Qualora il cliente sia soggetto diverso da una persona fisica, devono risultare la denominazione, la sede legale e il codice fiscale. [4073][350601] NIENTE REGISTRO PER L' INVIO DI DICHIARAZIONI FISCALI Il mio studio ha sempre tenuto il registro protocollo delle dichiarazioni trasmesse con Entratel in via telematica. La tenuta di questo registro è un adempimento obbligatorio per i commercialisti? Se sì, è sufficiente la stampa dal nostro programma gestionale degli invii effettuati, riportante la data della presa in carico degli stessi e il nominativo e il codice fiscale del cliente? Claudio RossiMARTINENGO L' adempimento descritto dal quesito non è obbligatorio ai fini delle disposizioni antiriciclaggio. Il professionista che si limita a svolgere la mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 45 8 dicembre 2014 Pagina 7 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali fiscali non è tenuto agli obblighi di registrazione e archiviazione del cliente ai fini di antiriciclaggio, previsti dal Dlgs 231/2007. Alla luce di quanto previsto dall' articolo 12 del Dlgs 231/2007, il professionista che si limita a svolgere la mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni dei redditi è esonerato dagli obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione delle informazioni nell' archivio unico e segnalazione delle operazioni sospette, in relazione ai soggetti per cui si limita a fare tale attività. Pertanto, qualora un contribuente si presentasse dal professionista per la sola richiesta di elaborazione del 730/2013 o di Unico 2013, non vi sarà alcun obbligo di verificare l' identità del cliente o l' identità del titolare effettivo, né di registrare e conservare le informazioni acquisite. A cura di Nicola Forte Agenti, rappresentanti, promotori e mediatori [4074][350651] IMPONIBILE ENASARCO AL NETTO DEGLI STORNI Liquidiamo le provvigioni sulla base della merce consegnata e fatturata, salvo poi trattenerle fino a che non avviene l' incasso. Gli storni provvigionali incidono sull' imponibile Enasarco? Per esempio, nel caso di provvigioni maturate nel trimestre per mille euro, con storni provvigionali per insolvenze ammontanti a 200 euro e una somma di 800 euro liquidata all' agente, la base imponibile per il contributo Enasarco mille o 800 euro? M.M.PADOVA L' articolo 4 del regolamento Enasarco stabilisce che i contributi sono dovuti per tutte le somme spettanti all' agente, anche se non ancora liquidate. Nel caso prospettato, l' azienda corrisponde le provvigioni prima del buon fine degli affari, al quale è stato evidentemente condizionato il pagamento. In tal modo, effettua il versamento su somme che successivamente si rivelano non dovute a causa di sopravvenute insolvenze. Pertanto, legittimamente viene considerato imponibile, stando all' esempio, l' importo di 800 euro, in quanto tale è la somma spettante all' agente in quel trimestre. Se, poi, la somma stornata verrà riaccreditata, essa tornerà a fare parte delle somme spettanti e dovrà essere assoggettata a contribuzione nel periodo di riferimento. [4075][350343] SI CONSIDERANO LIQUIDATE LE CIFRE RESE ESIGIBILI La normativa per gli agenti e rappresentanti prescrive che «le ditte preponenti sono tenute ad accantonare annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo le aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi». La somma in questione è quella effettivamente corrisposta, oppure è l' importo fatturato, ancorché non pagato all' agente? Antonio CaponeAFRAGOLA Il termine «liquidate», riferito alle provvigioni, non sta per "corrisposte", ma per "rese esigibili". Negli accordi, con riferimento alle provvigioni, si hanno tre momenti: 1) la maturazione, che individua la mera insorgenza del diritto durante ogni singolo trimestre; 2) la liquidazione, fissata al termine di ogni trimestre attraverso l' estratto conto, che dà ragione del dovuto; 3) il pagamento, che dev' essere effettuato contestualmente all' invio dell' estratto conto. La non coincidenza del termine "liquidate" con quello "corrisposte" si ricava anche dall' articolo 1749 del Codice civile il quale stabilisce che entro il medesimo termine (30 giorni dalla scadenza del trimestre) le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all' agente; il che significa che non si tratta di sinonimi. Con specifico riferimento all' indennità per la cessazione del rapporto da accantonare all' Enasarco, gli accordi economici hanno sempre fatto riferimento, quale base di computo, alle provvigioni maturate e liquidate, indipendentemente dall' avvenuto pagamento. L' accordo 30 luglio 2014 del settore industria ha portato un elemento di disturbo alla pacifica interpretazione, laddove, nel prendere in esame in via generale le tre indennità, ha precisato che vanno computate «su tutte le somme, comunque denominate, percepite dall' agente nel corso del rapporto»; ma poi, nell' indicare la percentuale di calcolo, ha fatto riferimento alle «provvigioni annualmente maturate», sopprimendo il richiamo a quelle liquidate. Tenuto conto che, in caso di cessazione del rapporto, si deve avere riguardo alle provvigioni per le quali sia sorto il diritto al pagamento, anche se non ancora corrisposte, sembra corretto ritenere che la base di calcolo delle somme da accantonare sia costituita tuttora dalle provvigioni liquidate, nel senso ricavabile dalla formulazione letterale della legge e degli accordi, richiamata in precedenza. A cura di Piero Gualtierotti Banche e clienti [4076][350962] NULLA LA POSTDATAZIONE, VALIDO L' ASSEGNO Vorrei sapere se si può versare un assegno post datato prima della data, e, in caso di risposta negativa, che cosa rischia chi lo versa. D.F.NUORO L' articolo 31 del Rd 1736/1933 prevede che «l' assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta. L' assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 46 8 dicembre 2014 Pagina 7 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione». Inoltre, l' articolo 121 del Rd 1736/1933 precisa che, «qualora nell' assegno venga indicata una data di emissione posteriore a quella dell' effettiva emissione dell' assegno non giustificata dal periodo di tempo necessario per far pervenire il titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione e sempreché la data non differisca di oltre quattro giorni da quella dell' emissione, si rende applicabile la tassa graduale delle cambiali, salvo le sanzioni di cui all' articolo 66, n. 5, della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268». Ciò significa che la data successiva (postdatazione) non comporta la nullità dell' assegno bancario, ma soltanto la nullità del relativo patto ("pactum de non petendo") per contrarietà a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento. Per cui l' assegno bancario postdatato, non diversamente da quello regolarmente datato, deve considerarsi venuto a esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento stesso della sua emissione, che si identifica con il distacco dalla sfera giuridica del traente e il passaggio nella disponibilità del prenditore (Cassazione, 2160/2006). Occorre precisare che, qualora non vi fosse la disponibilità sul conto corrente bancario del debitore, al fine di procedere al protesto, l' articolo 121 citato impone la regolarizzazione fiscale a carico del presentatore del titolo (il prenditore dovrà recarsi all' agenzia delle Entrate per versare sia l' imposta dovuta, pari al 12 per mille dell' importo, sia la sanzione). Il presentatore dovrà altresì versare le spese notarili per il protesto, tenendo presente che tutti i costi sostenuti sono da ritenere anticipati dal prenditore dell' assegno e che, pertanto, nella procedura esecutiva che sarà poi avviata saranno posti a esclusivo carico del debitore (Cassazione, 191/1985). A cura di Marco Marinaro Condominio [4077][350812] RETTIFICA DEL 770 CON IL CODICE FISCALE GIUSTO Abbiamo inviato un modello 770 per un condominio, con un codice fiscale non corrispondente, ma comunque esistente, per cui il modello stesso non è stato scartato da Entratel. Come possiamo rimediare all' errore? A.D.RIETI Il condominio deve inviare una dichiarazione "rettificativa" (articolo 2 del Dpr 322 del 1998) identica alla precedente, ma con il codice fiscale appropriato. L' adempimento non comporta sanzioni, perché si tratta di «una mera violazione formale senza alcun debito d' imposta» (articolo 10 dello statuto dei diritti del contribuente, approvato con legge 212 del 2000). La rettifica è doverosa e urgente, perché l' invio della prima dichiarazione, contenente il codice fiscale di un altro contribuente, mette in grave difficoltà quest' ultimo (iscrizione a ruolo delle imposte emergenti dalla dichiarazione, che il contribuente identificato con il codice sbagliato non ha pagato e non era tenuto a pagare). A cura di Ezio Maria Pisapia [4078][350648] ASSEMBLEA, MAGGIORANZA SEMPLICE PER IL PRESIDENTE Come si fa, in un' assemblea condominiale, a nominare il segretario e il presidente, e quale maggioranza è necessaria per ogni singola designazione? Costituisce titolo preferenziale che a ricoprire uno dei due incarichi sia l' amministratore condominiale? Il verbale dev' essere compilato all' istante e, su richiesta dell' amministratore, dev' essere firmato da tutti i condòmini? Si chiede, inoltre, se tale richiesta dell' amministratore rientrerebbe nelle sue mansioni. R.P. VICENZA L' assemblea di condominio è l' organo di autogoverno dei condòmini e serve ad amministrare i servizi e le cose comuni. Il compito di far eseguire le delibere assembleari è nelle mani dell' amministratore del condominio. Si tenga comunque presente che la prima decisione che deve prendere l' assemblea condominiale riunita è, per prassi, la nomina di un presidente e di un segretario, due figure non previste da alcuna norma ma estremamente utili per il corretto funzionamento dell' assemblea stessa. Si ritiene comunemente che per la nomina del presidente e del segretario sia sufficiente il voto della maggioranza semplice degli intervenuti (ossia la metà più uno dei votanti), prescindendo dai millesimi, dato che non è una di quelle decisioni "formali" previste dalla legge (articolo 1136 del Codice civile). Compito del presidente dell' assemblea è quello di constatare che siano stati convocati tutti i condòmini, che siano raggiunti i quorum previsti, che le deleghe siano valide; più in generale, egli dovrebbe gestire gli aspetti procedurali della riunione. Il segretario, invece, ha il compito di redigere il verbale dell' assemblea con la massima cura possibile, in quanto dalla mancata o inesatta verbalizzazione potrebbero sorgere spiacevoli conseguenze. Si ricordi, altresì, che l' amministratore non è obbligato a partecipare all' assemblea. Tuttavia, è preferibile che lo Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 47 8 dicembre 2014 Pagina 7 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali faccia direttamente, in quanto egli è in grado di fornire tutte le delucidazioni e i chiarimenti relativi al rendiconto e alle varie questioni condominiali. Emerge, pertanto, che la figura di amministratore di condominio non costituisce "titolo preferenziale" al fine di ricoprire la carica di presidente o segretario. Qualora il regolamento condominiale non disponga alcunché, l' amministratore di condominio può ricoprire la carica di presidente o segretario dell' assemblea condominiale. Tuttavia, è preferibile che le due cariche siano ricoperte da condòmini. Al riguardo, infatti, si precisa che è nulla la delibera adottata da un' assemblea condominiale nella quale le funzioni di segretario e/o di presidente siano state affidate all' amministratore, quando ciò avvenga in violazione delle norme del regolamento condominiale sulla validità della costituzione dell' assemblea stessa (Tribunale di Bologna 12 marzo 1997). Inoltre, il verbale dell' assemblea dev' essere compilato durante il suo svolgimento. L' ultimo comma dell' articolo 1136 del Codice civile prevede che «delle riunioni dell' assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall' amministratore». Il verbale di assemblea può essere scritto a penna dal segretario e riprodotto, successivamente, mediante stampa su formato word. Ciò che importa è che esso documenti in maniera fedele lo svolgimento di tutte le attività compiute in sede assembleare. Il verbale dev' essere sottoscritto solo dal presidente e dal segretario. Non rientra nelle mansioni dell' amministratore la richiesta di farlo sottoscrivere a tutti i condòmini. Tuttavia, se c' è unanimità sul punto, tutti i condòmini lo possono sottoscrivere. A cura di Paola Pontanari [4079][349934] NON È NECESSARIA LA PREESISTENZA DI TABELLE Un condominio orizzontale è composto da 17 unità immobiliari con quote uguali, in quanto non sono state credatte tabelle millesimali. Ora una villetta è stata acquisita da un condomino, per cui risultano 17 unità immobiliari e 16 condòmini. Le villette sono di varie grandezze e le spese vengono divise, con delibera unanime del 2000, sempre per 17. Alla luce della nuova legge, qual è la maggioranza necessaria per la nomina dell' amministratore? A.Z.SASSARI L' amministratore dev' essere nominato con la maggioranza ex articolo 1136, comma 2, cioè la maggioranza degli intervenuti all' assemblea e almeno la metà dei millesimi. La norma è inderogabile. Occorrerà pertanto che l' assemblea, anche ai fini delle ripartizioni delle spese, approvi una tabella millesimale con la stessa maggioranza indicata sopra. Fino alla loro approvazione, tuttavia, non deve intendersi paralizzata la vita del condominio. Giova richiamare la sentenza della Cassazione 10 febbraio 2009, n. 3245, secondo la quale le tabelle millesimali possono esistere (o non esistere), posto che l' allegazione di esse al regolamento rappresenta un dato meramente formale che non muta la diversa natura intrinseca dei due atti, non potendosi escludere che i condòmini, in mancanza di un regolamento con annesse tabelle, ai fini della ripartizione delle spese (di tutte o alcune di esse) si accordino liberamente tra loro stabilendone i criteri, purché siano rispettate la quota di spesa posta a carico di ciascun condomino e la quota di proprietà esclusiva di questi, essendo il criterio di ripartizione previsto dalla legge (articolo 1123 del Codice civile) preesistente e indipendente dalla formazione delle tabelle. Del resto, la (pre)esistenza di tabelle millesimali non è necessaria per il funzionamento e la gestione del condominio, non solo ai fini della ripartizione delle spese, ma neppure per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni, tanto più se si considera che la necessità del regolamento di condominio e delle annesse tabelle millesimali è obbligatoria (articolo 1138 del Codice civile) solo per i condomìni con più di dieci partecipanti. [4080][350645] IL CANCELLO SI PAGA SECONDO I MILLESIMI Abito in una palazzina di quattro appartamenti di diversa metratura, appartenenti a quattro proprietari diversi. Tre dei quattro alloggi hanno a disposizione anche un terreno. Per raggiungere l' entrata dello stabile, bisogna passare da un cancello e poi percorrere un viale di circa 40 metri. Ultimamente abbiamo sostituito il cancello, con accordo di tutti, perché obsoleto. Per il riparto delle spese, su quali basi dobbiamo regolarci? Avevamo pensato di dividere in parti uguali, ma la persona che non ha il terreno si è opposta e dice che la quota va divisa per millesimi. Ma il criterio dei millesimi non si adotta per interventi sul solo fabbricato? G.P.COMO La tabella millesimale generale dev' essere utilizzata per la ripartizione delle spese afferenti alla conservazione di tutte le parti comuni (siano esse riferite all' edificio o ad altri beni), a norma dell' articolo 1123, comma 1, del Codice civile. Non si ritiene, infatti, che il cancello sia uno di quei beni che vanno a servire i condòmini in misura Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 48 8 dicembre 2014 Pagina 7 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali diversa, ex articolo 1123, comma 2, del Codice civile. Appare, pertanto, fondata l' opinione del condomino, il quale ritiene che la spesa vada ripartita in base alla tabella millesimale. [4081][350316] IL REGOLAMENTO PUÒ RIDURRE IL NUMERO DELLE DELEGHE Il regolamento contrattuale del nostro condominio prevede che «i condòmini possono farsi rappresentare nell' assemblea da altro condomino, con mandato e delega scritta» (quindi, esclusi figli e coniuge non proprietari), «ma ciascun condomino non potrà rappresentare più di due condòmini». L' articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, al comma 1, stabilisce che «ogni condomino può intervenire all' assemblea a mezzo di rappresentante». Non pone alcun tipo di limite per le persone che possono essere delegate a partecipare, per cui si può anche trattare di estranei al condominio. Quale delle due norme prevale per quanto riguarda i delegati condòmini, i soli che sarebbero ammessi secondo il regolamento, e i delegati estranei (consentiti dal citato articolo 67)? Inoltre, un condomino proprietario di quattro unità immobiliari in quale modo può gestire le sue deleghe? A.C.CASERTA Si consideri che l' articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile non è norma derogabile, nemmeno da un regolamento avente natura contrattuale. Il requisito della forma scritta deve pertanto essere soddisfatto in ogni caso. L' articolo 67, comma 1, periodo primo, in ogni caso, disciplina esclusivamente il diritto di delegare. Si ritiene che il regolamento, nei limiti della norma, possa prevedere ulteriori disposizioni, quali ad esempio proprio quella di limitare la possibilità di essere delegati solo per i condòmini. Si incontrerebbero, però, serie difficoltà a considerare non valida la delega a un familiare convivente, posto che, in ogni caso, la riforma del condominio (legge 220/2012, entrata in vigore il 18 giugno 2013) riconosce diritti anche a soggetti diversi dai condòmini. Il limite al cumulo di deleghe vale unicamente se il numero dei condòmini è superiore a venti. Pertanto, si ritiene che fino a tale limite il regolamento possa disporre diversamente (senza arrivare a vietare la possibilità di delega). Sopra il numero di 20, data l' inderogabilità dell' articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, sembrerebbe prevalere la norma codicistica. Secondo quest' ultima, si ricorda, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale. [4082][350198] UN RICORSO PER ATTUARE I PROVVEDIMENTI NECESSARI Il Dlgs 102/2014 dispone l' obbligo, per i condòmini dotati di riscaldamento centralizzato, di installare sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore nelle singole unità immobiliari del condominio stesso. In caso di "pigrizia" dell' assemblea, da cui derivi la mancata assunzione della dovuta delibera, quale via si può perseguire per applicare la norma di legge citata? L.C.BARI L' articolo 1105 del Codice civile che verte in materia di comunione, ma è applicabile anche al condominio in virtù del rinvio disposto dall' articolo 1139 del Codice stesso prevede che, se non si prendono i provvedimenti necessari per l' amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, o se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all' autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore. In caso di delibera negativa o di mancato raggiungimento del quorum di legge per la validità della costituzione dell' assemblea, ciascun condomino potrà pertanto rivolgersi al Tribunale allegando il verbale al ricorso. Si tratta di un procedimento di volontaria giurisdizione. Non è, pertanto, un contenzioso e i tempi sono molto più ristretti. [4083][350197] GLI ONERI RESIDUI PER CHI SI È «DISTACCATO» Il Dlgs 102/2014 dispone l' obbligo, per i condòmini dotati di riscaldamento centralizzato, di installare sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore nelle singole unità immobiliari del condominio stesso. I condòmini che si sono distaccati dall' impianto centralizzato, come devono comportarsi? La delibera assembleare che, all' uopo, verrà adottata, è valida e impegnativa anche per loro? In caso di risposta negativa, come viene gestita la procedura amministrativa/contabile relativa al bonus fiscale, posto che il bonifico bancario a favore di chi esegue i lavori viene considerato dell' intero condominio, ma in effetti trasferisce i quattrini dei soli condòmini rimasti allacciati all' impianto centralizzato? La tragressione alle norme previste comporta l' applicazione di pesanti sanzioni a carico degli interessati e di «eventuali obbligati in solido»: chi sono questi ultimi? E.R.FOGGIA Il condomino che si è distaccato dall' impianto centralizzato di riscaldamento ha rinunziato al servizio, ma non alla proprietà dello stesso. Tuttavia, non essendo da questo servito, sarà esonerato Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 49 8 dicembre 2014 Pagina 7 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali da alcune spese. La termoregolazione e contabilizzazione prevede due principali gruppi di spesa: 1) incarico al professionista che rediga il progetto e faccia i calcoli ai sensi della norma Uni 10200 (dovendo questa anche ripartire le dispersioni di calore, riguarda i distaccati); 2) installazione delle valvole termostatiche e dei ripartitori all' interno delle unità immobiliari. In quanto proprietari dell' impianto, ne consegue che i condomini distaccati devono essere convocati in assemblea e la loro votazione dev' essere conteggiata. La sanzione è prevista dall' articolo 16, comma 7, del Dlgs 4 luglio 2014, n. 102, ed è diretta al «condominio e ai clienti finali» per un importo da 500 a 2.500 euro per ciascuno. Non è chiaro, quindi, se la sanzione riguarda sia il condominio nel suo insieme sia i singoli condòmini. Parrebbe che la sanzione ai singoli non debba essere pagata dal distaccato, mentre lo stesso contribuirà per l' eventuale sanzione al condominio. Per i benefici fiscali, infine, il distaccato ne godrà in proporzione a quanto avrà contribuito. [4084][350611] NUOVA CALDAIA: VALE LA TABELLA MILLESIMALE L' assemblea condominiale dello stabile nel quale abito ha deciso di procedere alla contabilizzazione del calore, con la sostituzione della caldaia con una a condensazione. La spesa relativa sia all' installazione dei ripartitori e delle valvole termostatiche sia a quella per la sostituzione della caldaia e della nuova canna fumaria dev' essere ripartita in base alla tabella millesimale di proprietà oppure applicando quella relativa al riscaldamento? A.R.ROMA L' impianto di riscaldamento è composto da quattro sottoinsiemi: 1) produzione del calore . Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 50 8 dicembre 2014 Pagina 10 Il Sole 24 Ore Enti locali Lettere. Sul demansionamento previsto dal Jobs Act vanno evitati gli abusi Tutti, ancora oggi, continuano a parlare dell' articolo 18, ma pochi hanno fatto caso alla modifica dell' articolo 13 dello Statuto dei lavoratori contenuta nel Jobs Act. Una norma che offre la possibilità secondo quanto ho letto anche sul Sole 24 Ore di arrivare al demansionamento del dipendente nei casi di riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione aziendale. Secondo me, occorre vigilare sui possibili abusi. Si sa come, spesso, finiscano queste cose in Italia: la nuova norma potrebbe essere utilizzata semplicemente per tagliare gli stipendi, abbassando la mansione con la scusa che la globalizzazione e la congiuntura rendono necessario riorganizzare l' azienda. Speriamo che il tutto non si traduca, automaticamente, nell' ennesimo passo in direzione dello smantellamento dei diritti del lavoro. L. I. email Troppe tasse sotto l' albero Dopo Natale spero che i giornali evitino di pubblicare i s o l i t i articoli allarmati sul calo dei consumi natalizio sul crollo nell' acquisto di panettoni e regali. Lo sappiamo già: a noi cittadini comuni tra Imu, Tasi, Tari, tasse dell' auto e canone Rai non restano poi molti soldi da spendere. Come ha scritto anche Il Sole, le tasse peseranno il 18% in più. G. Q. email. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 51 8 dicembre 2014 Pagina 14 Il Sole 24 Ore Enti locali i termini da conoscere Obbligazione L' obbligazione è un titolo di credito rappresentativo di un prestito emesso da una società privata (in questo caso si parla di obbligazioni societarie oppure di corporate bond), oppure da un soggetto della pubblica amministrazione (in questo caso si parla di titoli di Stato o obbligazioni governative) per finanziare parte del proprio fabbisogno finanziario Scadenza La scadenza di un' obbligazione indica la data in cui si prevede di riavere il proprio capitale e per quanto tempo ci si può aspettare di ricevere gli interessi Tasso d' interesse Il tasso di interesse di un' obbligazione o di un titolo di Stato può essere fisso per tutta la durata del bond, oppure variabile e quindi indicizzato a un tasso di riferimento, come per esempio il Libor o l' Euribor Cedola La cedola (o il coupon) è l' interesse delle obbligazioni, societarie o governative, che viene pagato semestralmente o annualmente. Le obbligazioni zerocoupon, vendute sotto la pari, non pagano interessi con cadenza periodica Rendimento Il rendimento di un titolo obbligazionario è dato dal valore delle cedole staccate e dalla differenza tra prezzo di acquisto e valore di mercato. Se l' obbligazione viene acquistata alla pari e porta fino alla scadenza, allora il rendimento complessivo coinciderà con gli interessi corrisposti Fondo obbligazionario È un o strumento del risparmio gestito che investe il patrimonio in titoli obbligazionari, governativi e corporate a seconda della sottocategoria di appartenenza. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 52 8 dicembre 2014 Pagina 15 Il Sole 24 Ore Enti locali L' Agenda. a cura di Barbara Nepitelli MERCOLEDì 10 pA Presentazione della Relazione annuale 2014 al ... a cura di Barbara Nepitelli MERCOLEDì 10 pA Presentazione della Relazione annuale 2014 al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi offerti dalle Pa centrali e locali alle imprese e ai cittadini. Palazzo Giustiniani, via della Dogana Vecchia 29, Roma (ore 10). GIOVEDì 11 IMPRESE L' Istat diffonde i dati sulla produzione industriale a ottobre (ore 10). Terza edizione del "Premio imprese per la sicurezza". Confindustria, viale dell' Astronomia 30, Roma (ore 14). ItaliaGermania Primo ItalianGerman High Level Dialogue. Oggi cerimonia inaugurale con i presidenti della Repubblica di Italia e di Germania, Giorgio Napolitano e Joachim Gauck. Teatro Regio, Torino (ore 18,15). I lavori proseguono domani, Reggia di Venaria, Torino (ore 9). BARBARA NEPITELLI Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 53 8 dicembre 2014 Pagina 17 Il Sole 24 Ore Enti locali INTERVENTO. Un nuovo modello ibrido per le imprese sociali Mai come in questo momento il Terzo settore è stato al centro del dibattito e della visibilità politica nel nostro Paese. Nel nascente processo di ricostruzione politica e riforma istituzionale, l' impresa sociale deve essere protagonista del cambiamento, partendo dalla consapevolezza dell' impatto sociale fin qui generato e dalla capacità di progettare un futuro adeguato al momento storico. Finora il Gruppo cooperativo Cgm ha costruito un modello economico sostenibile, fatto di vicinanza e prossimità alle comunità, fondato su inclusione, coesione sociale e redistribuzione della ricchezza. Componenti fondamentali per il vivere civile e la tutela dei diritti e dei beni comuni. Tuttavia oggi a questi elementi è necessario aggiungere un' ulteriore sfida: lo sviluppo e la capacità di rispondere al cambiamento. Le trasformazioni che investono il tessuto sociale, in Italia come in Europa, nascono dalla necessità di rispondere ai bisogni primari sempre più complessi dei cittadini e dalla riduzione delle risorse economiche che l' amministrazione pubblica è in grado di mettere a disposizione per finanziare l' offerta dei servizi. Il cambiamento investe naturalmente il modello di business della cooperazione. Infatti l' architettura del welfare si orienta verso una maggiore sostenibilità, da un lato, al sostegno alla domanda espressa dai cittadini, dall' altro verso un allargamento del numero e delle tipologie di fornitori di servizi accreditati a operare nei mercati pubblici. Vi sono poi elementi emergenti e sfidanti: l' apertura di mercati nuovi, dalle politiche di welfare aziendale alla sanità, dall' energia all' abitare, dalla cultura al turismo. Sono contesti che richiedono la capacità di operare in modo competitivo, con alta intensità di investimenti. A questa sfida dobbiamo rispondere sperimentando un nuovo modello di impresa sociale che opera come agente di sviluppo del territorio. Ciò significa aggiungere alla capacità unica della cooperazione sociale di rispondere ai bisogni e di sostenere le comunità, nuovi elementi di forza. La capacità di fare investimenti e di attrarre capitali, sviluppare nuove competenze manageriali, costruire collaborazioni e partnership con gli enti pubblici e con gli attori dell' economia for profit, per strutturare processi di valorizzazione globale dei territori generando innovazione, occupazione, ricchezza, nuovi patti di coesione e di solidarietà. I cosiddetti ibridi organizzativi che si stanno sviluppando all' interno della rete Cgm vanno in questa direzione. Si tratta di forme organizzative e societarie aperte all' ingresso di soggetti differenti, appartenenti al settore for profit, che partecipano all' iniziativa e al rischio imprenditoriale ed entrano nella governance insieme alle imprese sociali. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 54 8 dicembre 2014 Pagina 17 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali Sono queste ultime ad avere in mano le quote di maggioranza di queste società. Questo nuovo modello apre alla possibilità di realizzare progetti di impatto sociale con processi industriali, con grandi volumi di investimenti portati proprio dai soggetti for profit che permettono di agire su mercati altrimenti preclusi alle iniziative delle sole imprese sociali, per esempio l' housing. Per contro le imprese sociali hanno legami consolidati nei territori, sono accreditate presso una molteplicità di stakeholder e con il loro lavoro garantiscono la coesione e l' inclusione nelle comunità. Questo le rende interlocutori primari per soggetti esterni che intendono arrivare dentro quegli stessi territori in modo efficace con le proprie iniziative d' impresa, soprattutto in settori che riguardano i beni comuni. L' unione di queste due prospettive sta generando l' ibridazione: l' espansione dei mercati per il for profit si può tradurre in occupazione, sviluppo e inclusione se a governare l' azione è il non profit. Questa convergenza costituisce la via per costruire un modello di sviluppo nuovo, sostenibile e inclusivo che può valere non solo per l' Italia, ma per l' Europa. Presidente Gruppo cooperativo Cgm © RIPRODUZIONE RISERVATA Stefano Granata. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 55 8 dicembre 2014 Pagina 21 Il Sole 24 Ore Enti locali L' Agenda dei decreti legge A cura diRoberto Turno. Senato a tutta manovra 2015, Camera a fari spenti o quasi. Senato a tutta manovra 2015, Camera a fari spenti o quasi. Sarà una settimana "corta" in Parlamento, e non solo per il ponte festivo di oggi. A palazzo Madama comincia la sessione di bilancio che fatalmente metterà la sordina a tutti gli altri provvedimenti in calendario per un autentico tour de force che dovrà portare la legge di stabilità in aula dopo soli dieci giorni di lavori per martedì 16 dicembre. Dopo di che la manovra tornerà in terza lettura alla Camera per il voto finale proprio sotto Natale. Una navigazione che costringerà la commissione Bilancio a lavorare a tappe forzate: emendamentri entro domani, poi via al voto. 7 Novità rispetto alla settimana precedente DECRETI LEGGE Provvedimento N. N. atto Scad. Stato dell' iter Bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati 165 C 2715 10 gen All' esame della commissione Ambiente della Camera Elezione dei componenti i comitati degli italiani all' estero e adempimenti relativi alle armi a uso scenico 168 C 2727 17 gen La commissione Affari costituzionali della Camera ne ha concluso l' esame DISEGNI DI LEGGE Provvedimento (relatore) N. atto Stato dell' iter Delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali, servizi e politiche del lavoro S 1428 B 7 Approvato definitivamente dopo 244 giorni dalla presentazione. Riforma della legge elettorale (Finocchiaro, Pd) S 1385 Approvato dalla Camera. All' esame della commissione Affari costituzionali del Senato in sede referente presentato da 342 giorni Riforma del Senato, del titolo V, abolizione delle Province e del Cnel (Sisto, Fi, e Fiano, Pd) C 2613 Approvato dal Senato. All' esame della commissione Affari costituzionali della Camera in sede referente Delega per la riforma della Pa (Pagliari, Pd) S 1577 All' esame della commissione Affari costituzionali del Senato in sede referente presentato da 138 giorni Green Economy (collegato alla legge di Stabilità 2014) (Vaccari, Pd) S 1676 Approvato dalla Camera. All' esame della commissione Territorio del Senato in sede referente presentato da 299 giorni Misure sanitarie omnibus Ddl Lorenzin (De Biase, Pd) S 1324 All' esame della commissione Igiene e sanità del Senato in sede referente presentato da 290 giorni. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 56 8 dicembre 2014 Pagina 22 Il Sole 24 Ore Enti locali Il caso. Il Dl 16/2012. Remissione in bonis preclusa ai ritardatari Le dichiarazioni tardive, entro 90 giorni dal termine, si considerano validamente presentate, ma non rilevano ai fini della cosiddetta "remissione in bonis". È questa una particolare forma di ravvedimento operoso, introdotto dall' articolo 2, comma 1, del Dl n. 16/2012 (convertito dalla legge n. 44/2012), che consente al contribuente, qualora sia in possesso dei requisiti sostanziali, di regolarizzare gli obblighi di preventiva comunicazione e, in generale, gli adempimenti formali non eseguiti tempestivamente, necessari per poter fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali. Il presupposto richiesto dal legislatore per fruire dell' istituto della remissione in bonis è che il contribuente effettui la comunicazione (o esegua l' adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. Secondo le indicazioni contenute nella circolare del 28 settembre 2012, n. 38/E, il termine entro cui deve essere effettuata la comunicazione è da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per eseguire l' adempimento originariamente omesso. A tal fine la circolare ha precisato che per «termine di presentazione» si intende quello ordinario di presentazione del modello Unico, a nulla rilevando il "periodo di tolleranza" di 90 giorni previsto dall' articolo 2, comma 7, Dpr 322/98. Pertanto, secondo quanto previsto dal documento di prassi, superato il termine della prima dichiarazione utile, la remissione in bonis non può più essere esercitata e, quindi, il beneficio di natura fiscale o l' accesso a regimi fiscali opzionali deve ritenersi precluso. La relazione illustrativa al decreto 16 ha individuato, a titolo meramente esemplificativo, alcune fattispecie alle quali risulta applicabile la remissione. In particolare: il regime di tassazione per trasparenza nell' ambito delle società di capitali; il consolidato fiscale; le disposizioni di favore introdotte per gli enti di tipo associativo (omesso invio del modello Eas, sul punto si veda anche la risoluzione del 12 dicembre 2012, n. 110/E). Ulteriori ipotesi sono state, individuate dalla circolare n. 38/E: l' opzione per l' adesione al regime di liquidazione e versamento mensile o trimestrale dell' Iva di gruppo; l' opzione per la determinazione dell' Irap in base al bilancio; il regime della tonnage tax . Inoltre, la circolare del 20 dicembre 2012, n. 47/E ha previsto che l' istituto della remissione in bonis è utilizzabile anche per sanare il tardivo esercizio dell' opzione per la cedolare secca. Seppur non previsto espressamente, si dovrebbe ritenere che anche la mancata comunicazione d i Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 57 8 dicembre 2014 Pagina 22 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali adesione al regime di oneri documentali, in quanto astrattamente riconducibile tra i regimi fiscali opzionali, potrebbe fruire della possibilità di "ravvedimento" con l' istituto della remissione in bonis. Tale impostazione sarebbe coerente con lo spirito a cui è improntata la disciplina in materia di documentazione sul transfer pricing , volta a premiare i comportamenti collaborativi dei contribuenti, e con la ratio dell' istituto che intende evitare che mere dimenticanze possano precludere al contribuente la possibilità di fruire di benefici concessi dall' ordinamento fiscale. © RIPRODUZIONE RISERVATA Umberto Iannarilli. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 58 8 dicembre 2014 Pagina 22 Il Sole 24 Ore Enti locali Dichiarazioni. La presentazione entro il 2014 non prolunga i termini di accertamento. Unico ai supplementari per rimediare agli errori Entro lunedì 29 gli invii per «tardiva» e «rettificativa» Tre chance per rimediare da qui a fine anno al mancato invio o agli errori in dichiarazione: per la generalità dei soggetti, entro il 29 dicembre scade il termine di 90 giorni entro il quale si può presentare la dichiarazione "tardiva", prevista dall' articolo 2, comma 7, del Dpr 322/98; per chi ha già presentato Unico, sempre entro il 29 dicembre può essere presentata la cosiddetta dichiarazione "rettificativa", cioè l' integrativa a sfavore che arriva entro 90 giorni e che sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione originaria; per chi intende dedurre componenti negativi derivanti da errori contabili di competenza 2009, entro il 31 dicembre è il termine ultimo per presentare l' integrativa (si veda l' articolo più sotto). Per i ritardatari La norma prevede che sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, salva l' applicazione della sanzione amministrativa ( d a 2 5 8 a 1 . 0 3 2 e u r o , aumentata fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili). La sanzione è tuttavia ridotta ad 1/10 del minimo se si accede all' istituto del ravvedimento operoso. Le dichiarazioni presentate con un ritardo superiore a 90 giorni si considerano invece a tutti gli effetti omesse e quindi fanno scattare le sanzioni per omessa dichiarazione (dal 120% al 240% dell' imposta accertata) ma costituiscono comunque titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili ivi indicati. L' istituto della dichiarazione tardiva nasce quindi per "sanare" le ipotesi di mancata presentazione della dichiarazione. La dichiarazione tardiva è inoltre equiparata ex lege alla dichiarazione presentata nei termini, ed infatti le scadenze ancorate al termine di presentazione della dichiarazione, salvo alcune eccezioni (si veda articolo in pagina), vanno generalmente intese nel termine più ampio di 90 giorni dalla scadenza (circolare 8/E/2010). L' integrativa a sfavore La dichiarazione tardiva si differenzia dalla dichiarazione rettificativa (o integrativa a sfavore), disciplinata dal successivo comma 8 dell' articolo 2 Dpr 322, in base al quale il contribuente può correggere errori e omissioni che hanno determinato un minor reddito o un minor debito d' imposta o un maggior credito d' imposta, presentando una dichiarazione integrativa. La dichiarazione integrativa presuppone infatti che la dichiarazione originaria sia stata validamente presentata (nei termini, ovvero entro 90 giorni dalla scadenza). Se l' integrativa è presentata entro la scadenza della dichiarazione relativa all' anno successivo, si può Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 59 8 dicembre 2014 Pagina 22 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali accedere all' istituto del ravvedimento operoso, beneficiando, pertanto, di sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo; se la dichiarazione integrativa a sfavore è invece presentata oltre i termini del ravvedimento, ma entro i termini per l' accertamento (31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione), non sono previste riduzioni delle sanzioni. La materia è comunque soggetta a variazioni per effetto di quanto previsto dal Ddl di stabilità all' esame del Parlamento, che prevede diverse modifiche all' istituto del ravvedimento, incluso un allungamento dei termini per perfezionarlo. Nonostante la diversa funzione della dichiarazione "tardiva" rispetto alla dichiarazione "integrativa", con la circolare 55/E del 14 giugno 2001 le Entrate hanno in qualche modo unificato le due casistiche, introducendo la dichiarazione rettificativa presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione originaria. Benché tale fattispecie non sia espressamente disciplinata dal punto di vista sanzionatorio e in effetti la disciplina del ravvedimento operoso non preveda finora alcuna agevolazione per la dichiarazione integrativa presentata entro 90 giorni secondo le Entrate anche la dichiarazione rettificativa presentata entro il termine "di tolleranza" sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione originaria. Ciò consentirebbe, ad esempio, di esercitare opzioni non effettuate nella dichiarazione originaria o di correggere scelte non ravvedibili attraverso l' istituto della remissione in bonis. I tempi di accertamento L' opportunità di presentare una dichiarazione integrativa di Unico 2014 entro 90 giorni, o comunque entro il 31 dicembre, potrebbe essere valutata anche per evitare l' allungamento dei termini per l' accertamento. Secondo le Entrate, infatti, le dichiarazione integrative comportano l' allungamento dei termini di accertamento, pur se con esclusivo riferimento agli elementi rigenerati con la nuova dichiarazione, indipendentemente dal fatto che questi siano a favore del contribuente o dell' Erario (circolare n. 31/E del 2013, par. 8). In tal senso, la presentazione di una dichiarazione integrativa di Unico 2014 entro il prossimo 31 dicembre evita l' allungamento di un anno dei termini di accertamento, con riferimento agli elementi rettificati. © RIPRODUZIONE RISERVATA Giacomo Albano. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 60 8 dicembre 2014 Pagina 24 Il Sole 24 Ore Enti locali Contenzioso. Per il recupero degli oneri accessori dopo la sentenza definitiva non serve alcun provvedimento attuativo. Fideiussioni, il costo va rimborsato Il giudice tributario decide sulla restituzione delle spese pagate per garanzie non più dovute. La giurisdizione per le controversie relative al rimborso del costo delle fideiussioni prestate spetta alle commissioni tributarie in base al principio di concentrazione della tutela. È il principio statuito dalla Ctr Lombardia, con la sentenza 4903/30/2014 depositata lo scorso 24 settembre (presidente Venditti, relatore Ramondetta), in linea con quanto affermato anche dalla Ctp Vicenza 740/1/2014 del 10 novembre (presidente Manduzio, relatore Parenzo). La controversia decisa dalla Ctr Lombardia nasceva a seguito del silenziorifiuto opposto contro l' istanza di rimborso del costo della fideiussione prestata dal contribuente per evitare il versamento delle somme già rimborsate dall' Ufficio, fino a concorrenza dei tributi in seguito accertati e successivamente dichiarati non dovuti con sentenza definitiva. La Ctp di Milano rigettava il ricorso dichiarando il proprio difetto di giurisdizione. Il contribuente appellava la decisione invocando il diritto al rimborso in base all' articolo 8, comma 4, della legge 212/2000 (lo statuto del contribuente). Ad ulteriore prova l' interessato sosteneva l' erronea interpretazione della sentenza 25934/2011 delle Sezioni unite sulla quale si fondava la decisione della Ctp. A questo punto l' Ufficio resisteva, insistendo sul difetto di giurisdizione: il credito chiesto a rimborso non rientrerebbe nell' articolo 2 del Dlgs 546/1992. La Ctr osserva che la Suprema corte (sentenza 19751/13) ha statuito che, in base al principio di concentrazione della tutela, il giudice tributario può riconoscere il rimborso non solo delle imposte indebitamente versate, ma anche degli accessori. Tra questi ultimi gli interessi, il maggior danno oppure l' importo pagato per la prestazione di cauzioni non dovute. La Ctr evidenzia che, secondo la Corte, il costo della fideiussione si pone in relazione diretta con il rapporto d' imposta, da elemento accessorio a principale. Quindi il giudice tributario può trattare il caso (ex articolo 2, Dlgs 546/92). Pertanto secondo la Ctr, in conclusione, sussistono sia la giurisdizione sia il diritto al rimborso, stante la specifica previsione dell' articolo8, comma 4, della legge 212/2000. Va nella stessa direzione la decisione della Ctp di Vicenza 740/1/2014, che ritiene altresì infondata la tesi secondo cui l' azione di rimborso prevista dall' articolo 8 della legge 212/2000 sarebbe Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 61 8 dicembre 2014 Pagina 24 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali subordinata alla previa emanazione del regolamento di attuazione, tuttora non adottato. Entrambe le sentenze riconoscono, dunque, il diritto al rimborso sulla base del carattere "accessorio" del costo della fideiussione rispetto al tributo. Questa natura si fonda sull' attività di accertamento: l' onere di prestazione della garanzia, previsto dall' articolo 38 bis del Dpr 633/72, in questo caso strumentale alla concessione della sospensione del versamento, risponde ad un principio di adeguatezza e proporzionalità rispetto all' interesse erariale. In base agli stessi principi, quindi, l' Agenzia non può non essere tenuta a rimborsare il costo della fideiussione qualora l' interesse erariale sia venuto meno con sentenza definitiva. La tesi, secondo cui il rimborso sarebbe subordinato alla previa emanazione del regolamento attuativo, non trova fondamento normativo. In particolare, collide con la natura chiaramente precettiva dell' articolo 8, comma 4, della legge 212/2000, che dispone un preciso dovere a carico della pubblica amministrazione, legato alla mera verifica che l' imposta accertata è, in tutto o in parte, non dovuta. © RIPRODUZIONE RISERVATA Marcello Maria De Vito. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 62 8 dicembre 2014 Pagina 24 Il Sole 24 Ore Enti locali Abuso del diritto. L' intermediazione finanziaria nella stagione dei dividendi non sempre è speculativa. L' anomalia nell' arbitraggio prova il «dividend washing» Non è fondata la contestazione di un abuso del diritto con riferimento a operazioni di arbitraggio finanziario che rappresentano l' attività tipica di un intermediario finanziario, anche se queste operazioni vengono realizzate nella codiddetta "stagione dei dividendi". Questo il principio stabilito dalla Ctp di Milano, con le sentenze 9582/41/14, 9583/41/14, 9584/41/14 e 9593/41/14 (presidente e relatore Ortolani). L' oggetto del contendere ha riguardato delle operazioni di arbitraggio finanziario, legate all' acquisto di attività finanziarie sul mercato azionario e la rivendita sul mercato dei derivati, al fine di sfruttare le differenze di prezzo tra i due mercati. Secondo l' agenzia delle Entrate, attraverso alcune operazioni di questo tipo, effettuate in prossimità dello stacco di dividendi, in realtà la società oggetto di verifica fiscale avrebbe realizzato dei trasferimenti dissimulati degli stessi dividendi. In questo modo avrebbe commesso un abuso del diritto, comportante dei recuperi a tassazione per Ires, Irap e ritenute (oltre alla consequenziale irrogazione di sanzioni). La Ctp ha accolto i ricorsi della contribuente, negando nel caso di specie la sussistenza di una fattispecie abusiva qualificabile come dividend washing . Preliminarmente, il collegio di primo grado ha rammentato che si può parlare di abuso del diritto solo quando attraverso un uso improprio e indebito di norme di legge un contribuente ritragga un vantaggio fiscale indebito, disapprovato dal sistema. «In via di principio ha proseguito la Ctp il legittimo risparmio d' imposta e l' evasione sono i punti estremi entro i quali può collocarsi l' abuso del diritto. Poiché, infatti, quest' ultimo ha una portata indefinita, si ha abuso quando il vantaggio fiscale non è legittimo, anche allorché il vantaggio, purché indebito, avvenga senza violazione di norma specifica di legge». Partendo da tale premessa, i giudici milanesi hanno rilevato che le operazioni speculative oggetto di accertamento sono «tipiche e normali per gli intermediari finanziari, qual è la ricorrente, e ne costituiscono il core business e pertanto affinché si possa parlare di abuso di diritto occorre verificare se le stesse sono avvenute in modo anomalo o con un disegno preordinato a finalità diverse». Anomalie nelle modalità e nei disegni che nel caso di specie, a parere dei giudici milanesi, non sono state adeguatamente dimostrate dall' Ufficio. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 63 8 dicembre 2014 Pagina 24 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali In questa direzione i giudici di primo grado hanno rammentato come l' attività di arbitraggio finanziario della ricorrente fosse stata «continua ed esercitata per tutto il periodo d' imposta e non solo durante la "stagione dei dividendi"». Questa circostanza è pacifica e incontroversa tra le parti, con la conseguenza che trattandosi di operazioni rientranti nella normale operatività della società, non si poteva ipotizzare come fatto dall' Ufficio che fossero state poste in essere con l' esclusivo o principale intento di ottenere un vantaggio fiscale indebito. © RIPRODUZIONE RISERVATA Gianluca Boccalatte. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 64 8 dicembre 2014 Pagina 24 Il Sole 24 Ore Enti locali Donazioni. Bocciata l' aliquota proporzionale in assenza di effetti traslativi. Quote sociali conferite al trust tassate con l' imposta fissa È illegittima l' applicazione dell' imposta di successione e donazione in misura proporzionale in sede di conferimento del trust. Lo ha affermato dalla Ctp di Lodi con la sentenza 164/01/2014. L' Ufficio ha liquidato una maggiore imposta di donazione in relazione all' atto istitutivo di un trust mediante il quale una persona fisica in qualità di disponente aveva conferito nel trust una partecipazione posseduta in una Srl indicando tra i beneficiari sé stesso, il figlio e la nipote. Secondo l' amministrazione finanziaria la costituzione del vincolo di destinazione dei beni nel trust giustificaval' applicazione dell' imposta di donazione in misura proporzionale, in conformità con l' articolo 2, commi 4749, del Dl 262/2006. Il contribuente ha evidenziato l' illegittimità dell' accertamento sotto diversi profili. In particolare è stata sottolineata la necessità di assoggettare la costituzione del trust alla sola imposta di donazione nella misura fissa (articolo 58, comma 2, del Dl 346/90), visto che questa operazione è assimilabile ad una donazione soggetta a condizione sospensiva. Inoltre è stata evidenziata l' assenza del presupposto per l' applicazione dell' imposta di donazione e l' illegittimità dell' atto notificato, vista l' illogicità e l' insufficienza di motivazione. Nel costituirsi in giudizio, l' Ufficio ha ribadito che il presupposto per l' applicazione dell' imposta di donazione è costituito dall' istituzione del vincolo di destinazione, così come era stato previsto nell' atto costitutivo del trust. La Ctp ha accolto le ragioni del contribuente. In particolare, secondo i giudici di primo grado, nel caso specifico il conferimento delle quote sociali nel trust non ha determinato il trasferimento della proprietà a favore del trust, confermando l' assenza del presupposto per l' applicazione dell' imposta di donazione nella misura proporzionale (dovuta, invece, nella sola misura fissa, in base a quanto previsto dall' articolo 1 del Dlgs 346/1990 per gli atti che non prevedono il trasferimento del diritto di proprietà). A conferma dell' irragionevolezza della pretesa erariale la Ctp ha ricordato che nella circolare 3/E /2008 è previsto che la trascrizione degli atti di destinazione prevista dall' articolo 2645ter del Codice civile può essere richiesta anche nelle ipotesi di costituzione di vincoli che non hanno effetti traslativi e che, in questo caso, le imposte sono dovute in misura fissa. La sentenza a fronte di una sola sentenza in senso opposto emessa dalla Ctr Firenze 1702/2014 (peraltro con riferimento ad un caso molto particolare di evidente abuso del diritto tenuto dal Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 65 8 dicembre 2014 Pagina 24 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali contribuente) conferma così l' orientamento che si può definire ormai consolidato in relazione all' esclusione dell' imposta donazione in misura proporzionale per i beni che vengono conferiti nel trust (Ctp Milano 5200/2014; Ctp Reggio Emilia 418/02/14; Ctp Perugia 470/2014; Ctp Lodi 70/2014; Ctp Milano 1208/2014; Ctp Milano 1002/2014). © RIPRODUZIONE RISERVATA Marco Nessi. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 66 8 dicembre 2014 Pagina 26 Il Sole 24 Ore Enti locali Le proposte del Sole. in edicola e in libreria Come difendersi dal Fisco: due volumi in edicola e in libreria Come difendersi dal Fisco: due volumi La tutela del contribuente è l' orizzonte in cui si muovono i due volumi della collana «Come difendersi dal Fisco». Concepiti con l' obiettivo di costituire strumenti di lavoro affidabili e completi, i volumi affrontano in modo organico la normativa e la prassi relative ai dei vari istituti, offrendo al lettore una guida efficace per difendersi dalle pretese dell' Erario in un' ottica di deflazione del contenzioso. Il secondo volume «Accertamento esecutivo e cartella di pagamento» prende in esame gli strumenti con i quali l' amministrazione finanziaria esercita il proprio potere di riscossione delle imposte. Il testo è disponibile in edicola a 12,90 euro oltre al prezzo del quotidiano. Il primo volume, già disponibile in edicola dal 26 novembre, è dedicato a «Interpello e consulenza giuridica». La guida al bilancio per il 2015 Una guida completa in otto volumi per la corretta predisposizione del bilancio 2015 (relativo all' esercizio 2014) dal punto di vista civilistico, fiscale e contabile. La prima applicazione dei nuovi principi contabili nazionali, completamente rivisitati dall' Oic, i rapporti con gli Ias/Ifrs e i relativi riflessi fiscali, le novità civilistiche impongono ad aziende e professionisti di aggiornarsi e dotarsi di strumenti operativi adeguati al nuovo scenario normativo. Il primo volume della collana è dedicato all' analisi delle poste di bilancio relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali e alle svalutazioni ed è arricchito dai contributi degli esperti del Sole 24 Ore tratti da Norme e tributi. Il volume è disponibile in edicola da domani, martedì 9 dicembre, a 9,90 euro oltre al prezzo del quotidiano. Imu e Tasi: la bussola per non sbagliare Una guida di agevole consultazione, in cui gli esperti del Sole 24 Ore spiegano nel dettaglio come affrontare senza rischi, entro il 16 dicembre, l' adempimento con il saldo Imu e Tasi 2014: le regole da rispettare, le agevolazioni e le esenzioni, i percorsi di calcolo, gli esempi pratici. In più, l' accesso al dossier online del Sole 24 Ore con tutte le delibere e i calcolatori Imu e Tasi. In edicola dal 27 novembre a 9,90 euro oltre al prezzo del quotidiano. La via semplificata per il divorzio La monografia «Divorzio facile» illustra nel dettaglio tutte le nuove regole sulla semplificazione dei procedimenti di separazione e divorzio introdotte dalla legge di conversione del Dl 132/2014. Gli approfondimenti si concentrano sulla negoziazione assistita dagli avvocati e sulla nuova procedura davanti al sindaco, senza trascurare le altre novità in cantiere come il Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 67 8 dicembre 2014 Pagina 26 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali divorzio breve. Un ricco apparato di norme, schemi orientativi e formule ad hoc per i nuovi istituti completa la monografia. In edicola pe r tutto il mese di dicembre a 9,90 euro oltre al prezzo del quotidiano. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 68 8 dicembre 2014 Pagina 27 Il Sole 24 Ore Enti locali Le massime. a cura di Vittorio Italia DEMOLIZIONE Stop implicito al vecchio permesso È legittima la demolizione di un manufatto abusivo, anche se non è stato prima annullato il permesso di costruire. (Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 novembre 2014, n. 5887) La sentenza ha precisato che il «comportamento conseguente» (la demolizione) è un «provvedimento amministrativo implicito». PARGHEGGI L' area gratuita non è obbligatoria È legittima la delibera della Giunta che ha derogato all' obbligo di attivare, nei pressi delle zone blu, anche aree di sosta libere. (Cassazione, Sez. VI, ordinanza 24 novembre 2014, n. 24939) Le deroghe erano giustificate dall' offerta di parcheggi a pagamento che era inferiore alla domanda, e dai "siti attrattivi" del traffico in queste strade. COSTRUZIONE Il titolare di servitù è «legittimato» Il titolare della servitù di passaggio è legittimato a chiedere il permesso per allargare la strada con servitù a favore del fondo di pertinenza. (Tar Sardegna, Sez. II, 27 novembre 2014, n. 1026) L' articolo 15, comma 1, del Dpr 380/2004 stabilisce che «il permesso di costruire è rilasciato al proprietario ( ) o a chi abbia titolo per richiederli», e cioè al titolare di diritti reali o personali. CONCORSI PUBBLICI Date comunicabili con la «Gazzetta» È legittima l' esclusione di un concorrente che non si è presentato se le date erano state pubblicate suInternet e sulla Gazzetta Ufficiale. (Tar Lazio Roma, Sez. I bis, 26 novembre 2014, n. 11873) Se il bando o il regolamento non prevedono la comunicazione individuale, si deve far riferimento all' articolo 7 del Dpr 483/1997, che prevede la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale». DIPENDENTE COMUNALE La nomina è danno se manca il titolo Vi è danno erariale se è stato nominato ed inquadrato come responsabile per il gabinetto del Sindaco una persona che non aveva il titolo di studio richiesto. (Corte dei conti, Sez. giur. Regione Emilia Romagna, 18 novembre 2014, n. 155) La nomina e l' inquadramento sono illegittimi per violazione dell' articolo 90 del Tuel ACCESSO / 1 Consultabile il parere esterno Si può accedere a un parere pro veritate redatto da un professionista esterno, se il parere è interno e destinato alla determinazione finale della Pa. (Tar Calabria Catanzaro, Sez. I, 25 novembre 2014, n. 1991) Il parere deve avere una funzione interna alla Pa, e non una funzione defensionale nelle controversie ACCESSO / 2 La concorrenza è «trasparente» È illegittimo il diniego del Comune alla richiesta del titolare di un bar per conoscere la pratica edilizia e la licenza di un concorrente. (Tar Puglia Lecce, Sez. II, 27 novembre 2014, n. 2933) C' è l' interesse diretto, concreto ed attuale, alla conoscenza della legittimità dei titoli di un esercizio concorrente. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 69 8 dicembre 2014 Pagina 27 Il Sole 24 Ore Enti locali < Segue www.ilsole24ore.com I testi delle sentenze. VITTORIO ITALIA Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 70 8 dicembre 2014 Pagina 27 Il Sole 24 Ore Enti locali Armonizzazione. Dal 1°?gennaio. Consolidato al via negli sperimentatori L' armonizzazione dei sistemi contabili ridefinisce dal 2015 alcuni elementi essenziali d e l r a p p o r t o t r a g l i enti locali e l e l o r o partecipate. L' avvio "soft" della nuova contabilità determina una consistente differenza tra gli enti sperimentatori e gli altri, in quanto i primi devono adottare dal prossimo a n n o i l bilancio consolidato. Il principio contabile per il consolidato è comunque utile per la definizione dei rapporti economico finanziari degli enti locali con le partecipate, secondo la logica del «gruppo ente locale». La struttura informativa si connota come una vera checklist, che può essere ricondotta agli strumenti di controllo sviluppati dagli articoli 147, 147quater e 147quinquies del Tuel. Le norme di riferimento chiariscono quali sono le tipologie di organismi che fanno parte del «gruppo»;?gli articoli 11ter, 11quater e 11 quinquies del Dlgs 118/2011 indicano gli enti strumentali (controllati e partecipati), le società controllate e le società partecipate. Il dato più innovativo è costituito dalla precisa identificazione dei presupposti che determinano il controllo sull' organismo o la semplice partecipazione. Per le società controllate, ad esempio, il rapporto più intenso con l' ente socio deriva anzitutto dal possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell' assemblea ordinaria o dalla possibilità di disporre di voti sufficienti per esercitare un' influenza dominante sull' assemblea ordinaria. Questo presupposto deve essere accompagnato dal diritto, per contratto o clausola statutaria, di esercitare un' influenza dominante, quando la legge consente questi contratti o clausole. La regola delinea anche un indicatore sostanziale dell' influenza dominante, che si ha se la società svolge prevalentemente l' attività oggetto dei contratti di servizio pubblico e degli atti di concessione stipulati con l' ente locale. Altro aspetto interessante è la classificazione degli organismi (entri strumentali, società controllate e partecipate) in funzione delle missioni di bilancio, dal quale si desumono gli ambiti di potenziale operatività dei soggetti partecipati. Dal principio sulla contabilità economicopatrimoniale si desume un ulteriore elemento importante: in caso di durevolezza delle perdite delle società partecipate, è necessario svalutare direttamente le partecipazioni. Questo profilo si collega all' obbligo di costituzione del fondo per la copertura delle perdite delle società partecipate, che tutte le amministrazioni locali (anche quelle non in sperimentazione) devono attivare dal 2015 come è previsto dall' articolo 1, commi 5512, della legge 147/2013. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 71 8 dicembre 2014 Pagina 27 Il Sole 24 Ore Enti locali < Segue © RIPRODUZIONE RISERVATA Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 72 8 dicembre 2014 Pagina 27 Il Sole 24 Ore Enti locali Gli incentivi Gli incentivi 01 FUSIONI E PERSONALE Esenzione per cinque anni dai tetti alle assunzioni se rispettano i limiti di spesa complessiva e spendono per il personale (tutto compreso) fino al 30% delle uscite correnti (articolo 2, comma 159, lettera a) 02 fusioni e patto Esonero dei Comuni nati a partire dal 2011 a seguito di fusioni dai vincoli del Patto di stabilità per i quattro anni successivi ed assunzione quale base di riferimento delle risultanze del triennio precedente (articolo 2, c o m m a 1 9 4 ) 0 3 UNIONI E PERSONALE Calcolo in modo cumulativo della spesa del personale e delle facoltà di assunzione nell' ambito delle convenzioni e delle Unioni (articolo 2, comma 159, lettera b) 04 UNIONI E BILANCI Contributo di 5 milioni alle Unioni (articolo 2, comma 159, lettera b) Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 73 8 dicembre 2014 Pagina 27 Il Sole 24 Ore Enti locali Società. L' emendamento alla legge di stabilità. Per le partecipate «razionalizzazione» solo sulla carta L' emendamento al disegno di legge di stabilità c h e a l l u d e a u n a s o r t a d i «applicazione» del programma Cottarelli è talmente debole che non sembra certo andare incontro ai desiderata espressi dallo slogan «da 8mila a mille» società partecipate più volte evocato dallo stesso premier Matteo Renzi. Un obiettivo ambizioso come questo, infatti, richiederebbe una legge interamente dedicata all' argomento, in modo da affrontare compiutamente e con ragionevole fermezza le tante criticità che si dovrebbero affrontare, dal destino dei dipendenti all' inquadramento normativo dei servizi prodotti, dagli incentivi alle sanzioni per gli inadempienti. Il nuovo comma, invece, ripropone l' abituale copione del compitino in classe affidato alle amministrazioni locali, c o n l ' a g g r a v a n t e , recidiva, dei tempi strettissimi che per altro fanno presagire che il tutto sia destinato a restare lettera morta: i Comuni e le altre Pa, infatti, dal 1° gennaio 2015 «avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni» dirette e indirette, «in modo da conseguirne la riduzione entro il 31 dicembre 2015». Come non bastasse, per altro, il tema è a libera scelta, o dovrà essere svolto «anche tenendo conto dei seguenti criteri», che non sono quindi tassativi ma solo esemplificativi, e rappresentano per di più una successione di indicazioni vaghe che in parte già si ritrovano (inascoltate) nella normativa. È il caso della richiesta di eliminare le società «non indispensabili» (cosa richiesta già dall' articolo 3, comma 27 della Finanziaria 2008) e della previsione di arrivare alla «aggregazione di società di servizi pubblici locali», questione per altro assai più concretamente affrontata nella stessa manovra 2015. Alcune indicazioni, ancora, sono assolutamente ovvie: deve essere evitato che vi siano più aziende che svolgono attività analoghe o similari. In questi casi il Comune dovrà attivarsi anche con fusioni (e questo è logico) o internalizzazioni delle funzioni (e questo tanto logico non è: perché si dovrebbe ricorrere alla reinternalizzazione solo in questo caso?). Si arriva infine alla pretesa del classico «contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni». È solo il caso di ricordare che ancora non ha trovato applicazione l' articolo 16 del Dl 90/2014, che richiede la riduzione dei compensi degli amministratori in misura almeno del 20% di quanto prendeva il medesimo organo nel 2013 a decorrere dal 1° gennaio 2015. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 74 8 dicembre 2014 Pagina 27 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali In tutto questo non si prevede alcuna sanzione, ma solo l' invio alla competente sezione della Corte dei Conti del piano da redigere entro marzo 2015 e della relazione sui risultati da produrre entro il marzo del 2016. Si noti, per altro, che gli interventi sulle società sono deliberati d a l Consiglio Comunale, mentre il piano e la relazione sui risultati andranno firmati dal Sindaco. Utile, invece, la proroga dei termini del comma 568bis della legge di stabilità 2014 (agevolazioni fiscali alla liquidazione ed alla cessione delle società). Sarebbe stato preferibile, però rivederlo ed adeguarlo, alla luce dei problemi di applicazione che si sono riscontrati quest' anno. © RIPRODUZIONE RISERVATA Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 75 8 dicembre 2014 Pagina 27 Il Sole 24 Ore Enti locali Piccoli?Comuni. Le agevolazioni per i «virtuosi» Personale «libero» nelle fusioni se la spesa è sotto il 30 per cento Una decisa spinta alla realizzazione di fusioni tra i piccoli Comuni sia con l' assoggettamento a l Patto d i stabilità solamente a partire dal quinto anno sia, per gli enti virtuosi, con l' allentamento dei vincoli alle assunzioni, nonchè l' aumento significativo della flessibilità nelle assunzioni e nella spesa del personale p e r i Comuni aderenti alle unioni e d a l l e convenzioni. Sono queste le principali misure per i piccoli?Comuni dettate dalla legge di stabilità approvata dalla Camera in prima lettura. A queste si aggiungono i limitati finanziamenti aggiuntivi, appena cinque milioni di euro, per le Unioni di Comuni. Si deve sottolineare che nessuno di questi provvedimenti era presente nella proposta iniziale: queste misure sono state tutte inserite nel corso dell' esame da p a r t e d e l l a C o m m i s s i o n e Bilancio d i Montecitorio. I Comuni che danno vita a un nuovo municipio a seguito di fusioni, beneficio che si estende a quelle che sono realizzate a partire dal 2011, sono esentati per i quattro anni successivi dai vincoli del Patto di stabilità. La base di calcolo per il Patto di stabilità sarà costituita dai conti del triennio precedente. La materia era disciplinata dall' articolo 31 comma 23, della legge n. 183/2011, che disponeva la esenzione dai vincoli del Patto di stabilità per tre anni per tutte le amministrazioni locali di nuova nascita e l' assunzione come base di calcolo di tutto il periodo successivo alla formazione del nuovo ente. È evidente la volontà di garantire una maggiore flessibilità ai Comuni risultanti da fusioni, sia ampliando la durata di esenzione dai vincoli del Patto, sia garantendo che nel primo anno i conti non saranno utilizzati come base di calcolo per determinare la base di riferimento del Patto. Sempre per questi enti è prevista una ulteriore agevolazione che riguarda la spesa del personale e la possibilità di effettuare assunzioni per quelle amministrazioni "virtuose" nella gestione delle risorse umane. Sono considerate tali quelle che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento. Questo rapporto deve essere calcolato inserendo nella spesa del personale tutte le componenti, ivi comprese le voci escluse per la verifica del rispetto del tetto di spesa. Queste amministrazioni sfuggono per i primi cinque anni dai tetti alle assunzioni a tempo indeterminato e determinato, a condizione che rispettino il tetto alla spesa del personale e quello complessivo. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 76 8 dicembre 2014 Pagina 27 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali Non è sicuramente meno importante la possibilità di allentamento delle soglie massime dettate per le assunzioni e per la spesa del personale. Questa possibilità è offerta ai Comuni che hanno aderito a forme di gestione associata. La norma amplia la chance prima offerta solo alle unioni che sforavano la spesa del personale e/o i tetti alle assunzioni di giustificarsi attingendo ai risparmi dei comuni aderenti. Sulla base delle nuove regole si possono operare compensazioni, ovviamente con il consenso delle singole amministrazioni, anche tra i comuni. La condizione è che non venga superato il tetto complessivo. Questa agevolazione viene estesa anche ai Comuni che realizzano la gestione associata delle funzioni fondamentali tramite convenzioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA Arturo Bianco. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 77 8 dicembre 2014 Pagina 27 Il Sole 24 Ore Enti locali Bilanci. Rinvio dei pagamenti accompagnato dall' accertamento convenzionale, ma restano divergenze sulle cifre. Sulle casse l' incognita dell' Imu Nuova versione del decreto sull' imposta agricola con i tagli agli enti. Nella travagliata vicenda dell' Imu sui terreni che perdono la definizione di «montani» e quindi l' esenzione dall' imposta ha fatto capolino anche un piccolo giallo, ininfluente per i contribuenti ma determinante per i Comuni:?nei giorni scorsi il ministero dell' Economia ha pubblicato la bozza di decreto attuativo, quello che fissa le nuove fasce fino a 280 metri (niente esenzione), da 281 a 600 (esenzione solo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali) e sopra i 600 (esenzione per tutti), e l' allegato A con i tagli alle migliaia di Comuni interessati dalla novità. L' allegato però, dopo aver suscitato allarme in parecchi amministratori che l' hanno consultato, è scomparso dal sito ministeriale, per poi ricomparire solo nel pomeriggio di venerdì. Il problema è stato rappresentato con tutta probabilità da alcuni errori individuati nella versione iniziale dell' allegato, corretti poi in corso d' opera. Ora tocca alle amministrazioni locali verificare la propria condizione, ma vanno date per scontate le divergenze fra le stime ministeriali e quelle elaborate dai Comuni interessati, che come dimostrano l' esperienze recenti sono il corollario abituale di queste "regolazioni contabili L' incognita è aggravata dal meccanismo dell'«accertamento convenzionale» che sarà messo in campo dal decreto (destinato a confluire con tutta probabilità nella legge di stabilità) con il quale il Governo ha intenzione di spostare un po' in avanti la scadenza per i pagamenti da parte dei nuovi contribuenti. L' accertamento convenzionale è una vecchia conoscenza per i Comuni, e permette di iscrivere a bilancio un' entrata che si trasformerà (forse) in incasso effettivo solo l' anno successivo, e serve sostanzialmente a evitare sforamenti al Patto di stabilità determinati dai tagli di risorse in extremis La pubblicazione dei numeri definitivi non risolve comunque tutti i problemi. Rimane comunque una forte incognita sulla cassa, proprio nelle settimane in cui il debutto generalizzato dell' armonizzazione dovrebbe avviare quella «operazione verità» sui bilanci locali evocata pochi giorni fa dalla Corte dei conti. Se fosse stata confermata la scadenza del 16 settembre, gli incassi effettivi nei tempi ordinari sarebbero con tutta probabilità rimasti vicini allo zero. Occorre infatti chiamare alla cassa qualche milione di contribuenti su beni che sono esenti dalle imposte immobiliari dal lontano 1992, anno di debutto dell' Ici:?un' operazione difficile che diventa praticamente impossibile se si considera che le società di software hanno annunciato l' impossibilità di aggiornare in Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 78 8 dicembre 2014 Pagina 27 < Segue Il Sole 24 Ore Enti locali pochi giorni i sistemi operativi utilizzati da professionisti e centri di assistenza fiscale per gestire l' imposta. Il rinvio in arrivo non modifica però di molto i termini del problema per le amministrazioni locali. La competenza si può infatti gestire con normative più o meno ordinate, ma per la cassa non c' è «convenzione» che tenga, e le conseguenze più probabili sono due:?l' esigenza di anticipazioni di tesoreria aggiuntive, e la formazione di una dose extra di residui attivi, che con i bilanci armonizzati hanno ricadute ben più pesanti rispetto al passato. [email protected] © RIPRODUZIONE RISERVATA Gianni Trovati. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 79 8 dicembre 2014 Pagina 4 Italia Oggi Sette Enti locali Vantaggi e svantaggi dell' adesione o meno alla procedura di collaborazione volontaria. Voluntary, impunità e sanzioni spingono l' ago della bilancia La voluntary disclosure è legge. La lotta all' evasione e all' elusione fiscale, nonché all' erosione della base impositiva, così voluta soprattutto per le difficoltà finanziarie degli ultimi anni, trova finalmente nel dettato normativo la sua, si auspica, concreta realizzazione. Nessuna modifica rispetto al disegno di legge approvato precedentemente alla Camera. Vediamo dunque quale situazione si prospetta, con particolare riferimento agli effetti, nel caso di adesione o meno alla procedura di collaborazione volontaria. È innanzitutto confermata l' esclusione di punibilità per chi accede alla procedura di disclosure per tutti i reati tributari dichiarativi (compresi quelli fraudolenti) e l' omesso versamento di ritenute certificate e di Iva. Nello specifico non sono punibili i seguenti reati: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 dlgs 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 dlgs 74/2000), dichiarazione infedele (art. 4 dlgs 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 dlgs 74/2000), omesso versamento di ritenute certificate (art. 10bis dlgs 74/2000) e omesso versamento di Iva (art. 10ter dlgs 74/2000). Rimane escluso e dunque non sussiste copertura per il reato ex art. 8 dlgs 74/2000 in merito all' emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ugualmente rimangono punibili i reati ex artt. 10 e 11 del medesimo decreto legislativo, rispettivamente «Occultamento o distruzione di documenti contabili» nonché «Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte»). Sul versante penale, è altresì esclusa la punibilità per il reato di riciclaggio ai sensi dell' art. 648bis c.p., per il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ai sensi dell' art. 648 ter c.p. nonché per il reato di autoriciclaggio ai sensi dell' art. 648ter1 c.p. (quest' ultimo introdotto con l' approvazione definitiva del ddl sulla voluntary disclosure). Tale esclusione opera solo ed esclusivamente nel caso siano commessi in relazione alle violazioni tributarie sopra indicate. Non vi è dubbio che tali benefici premiali costituiscono un rilevante punto di forza e attrazione che, con tutta probabilità, persuaderà molti contribuenti ad accedere alla procedura de qua. Anche dal punto di vista delle sanzioni amministrative, sono evidenti i vantaggi che possono derivare Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 80 8 dicembre 2014 Pagina 4 < Segue Italia Oggi Sette Enti locali dall' adesione. Invero, le sanzioni previste per le violazioni sul Quadro RW vengono ridotte alla metà del minimo edittale (minimo edittale che è pari al 3% nel caso di attività detenute in paesi White List, e del 6% nel caso di attività detenute in paesi Black List) per arrivare, quindi, a una percentuale dell' 1,5 ovvero del 3. Ciò si realizza, si badi, in presenza di talune condizioni ovvero se le attività sono o vengono trasferite in Italia o in un paese See, oppure se il contribuente rilascia all' intermediario estero apposita autorizzazione a trasmettere tutte le informazioni. Nei casi diversi dalle fattispecie sopracitate, il comma 4 dell' art. 5quinquies, secondo periodo, della Legge 167 del 1990 prevede che la sanzione sia determinata nella misura del minimo edittale ridotta di un quarto. In tali situazioni, quindi, la sanzione è pari al 2,25% ovvero al 4,5% (che sono rispettivamente un quarto del minimo edittale del 3% e del 6%) a seconda che gli investimenti e le attività non dichiarate siano detenute in Stati White List ovvero in Stati a fiscalità privilegiata. In caso di definizione agevolata delle sanzioni ex art. 16, co 3, dlgs 472/97, il legislatore prevede un ulteriore abbattimento a 1/3 del minimo. Per quanto concerne le sanzioni in caso di omessa o infedele dichiarazione dell' imposta sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, Irap e Iva, le stesse sono ridotte di 1/4 del minimo della misura prevista ex lege. Anche in tale circostanza è possibile l' abbattimento sino a 1/6 del minimo dovuto all' adesione. La procedura, alla luce di quanto esposto, prevede dei vantaggi evidenti dei quali il contribuente, ove decidesse di non aderire entro la data ultima del 30 settembre 2015, non potrebbe godere andando incontro non solo a un esborso economico non indifferente ma soprattutto, nel caso si riscontrino reati penali, alla mancata copertura penale. La valutazione ultima andrà compiuta caso per caso ma di certo, allo stato dell' arte, la collaborazione volontaria rappresenta l' ultima valida e opportuna occasione per il contribuente di regolarizzare definitivamente la propria situazione con il Fisco alla luce, si ricorda, del mutato scenario internazionale che vede finito il segreto bancario e automatizzato lo scambio di informazioni. © Riproduzione riservata. PAGINA A CURA DI STEFANO LOCONTE Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 81 8 dicembre 2014 Pagina 6 Italia Oggi Sette Enti locali Pro e contro del partenariato transatlantico (Ttip) su commercio e investimenti. UsaUe, gioco di squadra partendo dallo stop ai dazi Vecchio e Nuovo continente vanno a braccetto verso la liberalizzazione degli scambi. Dopo il via libera della Commissione europea all' avvio dei negoziati con gli Usa, approvato nel giugno del 2013, uno sparuto gruppo di mediatori sta tessendo la ragnatela delle norme e condizioni destinate a cambiare, una volta per tutte, le regole del commercio mondiale. Il braccio di ferro tra le due sponde dell' Atlantico si presenta ricco di insidie. A tal punto che Bruxelles ha imposto per il primo anno di mantenere top secret i documenti di lavoro, diffusi poi alla comunità internazionale solamente all' inizio di ottobre. Quando sono venute alla luce le vere intenzioni delle due delegazioni: eliminazione dei dazi e di altre limitazioni al commercio di beni; a b o l i z i o n e d i r e s t r i z i o n i a i servizi commerciali, assicurando il massimo livello possibile di tutela, certezza e parità di condizioni agli investitori europei negli Stati Uniti; e incremento dell' accesso al mercato statunitense degli appalti pubblici. Ma anche eliminazione dei vincoli normativi superflui che gravano sul commercio e ottenimento di maggiore tutela per le indicazioni geografiche europee, oltre allo snellimento delle formalità doganali e della discussione sulle norme sulla concorrenza. Ce n' è un po' per tutti i gusti. Basti pensare che l' effettiva conclusione di un accordo di questo livello comporterebbe per la famiglia media europea un aumento del reddito di 545 euro e per l' economia del vecchio continente un impulso aggiuntivo tra lo 0,5% e l' 1% del Pil, pari a un incremento annuo di 119 miliardi di euro una volta completata l' attuazione. «Puntiamo ad assicurare che l' accordo rispetti i trattati e standard internazionali in tema di tutela dell' ambiente e del lavoro e promuova alti livelli di protezione dell' ambiente, dei lavoratori e dei consumatori», si sono affrettati a dichiarare i rappresentanti della Commissione. Questo non vuol dire concedere in cambio riduzioni di qualità di tali livelli pur di stimolare il commercio o gli investimenti. Ma per arrivare a questo accordo commerciale l' Ue dovrà rinunciare ai suoi alti standard attuali? Assolutamente no, si sono affrettati a rispondere da Bruxelles secondo cui il negoziato su commercio e investimenti viene portato avanti tenendo presente l' obiettivo preminente di arrecare vantaggio alla società europea, ai suoi cittadini e alle sue imprese. Ne consegue che qualsiasi vantaggio economico prospettato nell' accordo dovrà rispettare gli elevati standard attuali in fatto di ambiente, salute e sicurezza, tutela dei dati personali, diritti dei consumatori e dei lavoratori. «I nostri elevati livelli di tutela non sono oggetto di negoziazione», si legge nel memo messo a punto dalla Commissione europea. «Il progresso, espresso in migliori condizioni di commercio e investimento, non si realizzerà a spese dei nostri valori fondamentali e non può pregiudicare il nostro Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 82 8 dicembre 2014 Pagina 6 < Segue Italia Oggi Sette Enti locali diritto di legiferare così come l' Ue ritiene opportuno». Quali sono, dunque, i principali elementi del mandato? Il mandato comprende sostanzialmente tre elementi: accesso ai mercati, allineamento delle regole e norme in materia di commercio che sappiano rispondere alle comuni sfide globali. Accesso ai mercati. «L' accordo si propone di avvicinarsi il più possibile all' abolizione di tutti i dazi sul commercio transatlantico di prodotti industriali e agricoli, con regimi di trattamento speciale per i prodotti maggiormente sensibili», hanno spiegato da Bruxelles. «Le attuali barriere tariffarie transatlantiche sono relativamente basse, con una media di 5,2% per l' Ue e 3,5% per gli Usa. In considerazione però degli enormi volumi del commercio tra i due blocchi, le tariffe impongono comunque costi non trascurabili. Non solo. Secondo le intenzioni, si punterà al ravvicinamento delle norme che nell' Ue e negli Usa definiscono come determinare l' origine dei prodotti, con l' obiettivo di agevolare i rapporti commerciali, tenendo però ben presenti gli interessi dei produttori dell' Unione. Oltre a misure di difesa commerciale. «L' Ue si propone di istituire colloqui regolari con gli Stati Uniti in merito alle misure antidumping e antisovvenzioni, fermo restando il diritto dell' Unione di applicare tali misure nel contesto delle pertinenti norme dell' Omc», si legge nel documento della Commissione. E cosa dire dei servizi in questo caso, entrambe le parti dovrebbero aprire il settore almeno allo stesso livello ottenuto negli altri accordi commerciali già in essere. Allo stesso tempo entrambe le parti vorranno provare ad aprire il mercato dei servizi in nuovi settori, come i trasporti. «L' Ue intende ricevere garanzie che le qualifiche professionali europee verranno riconosciute sull' altra sponda dell' Atlantico e che le imprese europee, così come le società loro affiliate, potranno operare negli Usa alle stesse condizioni delle società di diritto statunitense», hanno avvertito da Bruxelles. Con un occhio di riguardo al tema degli investimenti. «Lo scopo è ottenere il più alto livello di liberalizzazione e protezione degli investimenti raggiunto dalle parti negli altri accordi commerciali finora negoziati. L' Ue si avvarrà delle esperienze e delle buone pratiche già accumulate dagli Stati membri in materia di accordi bilaterali sugli investimenti. Non solo. Si vorrebbe inserire in futuro anche un accordo di garanzie a tutela dall' espropriazione, oltre a norme sul libero trasferimento dei capitali, sul trattamento giusto ed equo e sull' assenza di condizioni discriminatorie nei confronti delle imprese dell' Ue che investono negli Usa». Sul fronte degli appalti pubblici, «sarà possibile creare nuove e sostanziose opportunità commerciali aprendo senza discriminazioni alle aziende europee l' accesso ai mercati pubblici degli appalti a tutti i livelli di governo. Questo implica che l' Ue si porrà come obiettivo un maggiore livello di trasparenza nelle procedure d' appalto e l' eliminazione delle restrizioni a livello locale». Regolamentazione e barriere non tariffarie. Il più grande vantaggio economico potenziale offerto dai negoziati su commercio e investimenti riguarda la convergenza in materia di regolamentazione. Oggi nelle relazioni commerciali transatlantiche l' ostacolo più significativo agli scambi non è costituito dalle tariffe doganali, ma dai cosiddetti «ostacoli oltre frontiera», come le differenti norme relative all' ambiente o alla sicurezza degli autoveicoli. «I produttori che intendono vendere i propri prodotti su entrambe le sponde dell' Atlantico devono spesso affrontare doppie spese e seguire due procedure diverse per ottenere l' omologazione», hanno spiegato da Bruxelles. «L' obiettivo dell' accordo commerciale è ridurre i costi non necessari e i ritardi per le aziende mantenendo un livello elevato di protezione della salute, di sicurezza e di tutela dei consumatori e dell' ambiente». Con questo spirito Usa e Ue intendono negoziare un accordo ambizioso sugli ostacoli di ordine sanitario e fitosanitario agli scambi (norme relative alla salute e all' igiene, per esempio in materia di prodotti alimentari) oltre che sulle barriere di natura tecnica. I negoziatori inoltre lavoreranno insieme sulla compatibilità della regolamentazione in settori specifici come quello chimico e quello automobilistico, nelle tecnologie dell' informazione e della comunicazione e in altri ambiti connessi alla salute, come quello dei dispositivi medici. Ma l' esigenza di convergenza in fatto di regolamentazione non riguarda solo il commercio di beni. Sul fronte dei servizi finanziari, per esempio, il negoziato studierà la possibilità di elaborare contesti comuni in vista di una collaborazione a fini di vigilanza prudenziale. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 83 8 dicembre 2014 Pagina 6 < Segue Italia Oggi Sette Enti locali © Riproduzione riservata. PAGINE A CURA DI TANCREDI CERNE Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 84 8 dicembre 2014 Pagina 7 Italia Oggi Sette Enti locali Dagli Ogm all' energia: le ragioni del fronte del no Niente da dire dunque. L' accordo di libero scambio tra i due blocchi porterà benefici innegabili tali da giustificarne la realizzazione. O almeno in parte. Al di là dei numeri ufficiali sbandierati dalle istituzioni comunitarie, infatti, sono in molti a giurare che il mercato unico transatlantico (Tafta) negoziato dalla Commissione europea e dagli Stati Uniti, sarà fatto solo a profitto delle multinazionali e contro gli interessi dei popoli europei e americani. «Dal luglio 2013, l' accordo transatlantico per il libero scambio viene negoziato al di fuori dell' ambito democratico, da parte di rappresentanti non eletti», si legge nel manifesto dei no Tafta. «La società civile e i cittadini sono messi da parte, mentre le multinazionali e altre lobby finanziarie hanno un accesso diretto alle negoziazioni». Secondo i critici dell' iniziativa, infatti, nel mandato di negoziazione ci sarebbe scritto che l' accordo mira a imporre «l' eliminazione, la riduzione o la prevenzione di politiche nazionali superflue»: una messa in discussione flagrante della sovranità dei popoli a stabilire le proprie leggi e le proprie norme di sicurezza sanitaria. «Ne abbiamo abbastanza delle false promesse di crescita: dopo aver provocato la crisi, le multinazionali se ne servono come scusa per liquidare ogni forma di regolazione del marcato o di protezione dei cittadini», avvertono gli oppositori dell' accordo che hanno lanciato una raccolta firme online per mettere i bastoni fra le ruote all' intesa UeUsa. «Rifiutiamo che le multinazionali rubino il denaro pubblico: nel mandato di negoziazione della Commissione è prevista la creazione di un tribunale privato per la risoluzione delle controversie fra stati e multinazionali, ovvero il riconoscimento alle imprese straniere del diritto di fare causa agli Stati per esigere dei risarcimenti di vari milioni di dollari quando una politica pubblica si oppone ai loro profitti». Ma esisterebbero altre buone ragioni per fermare il Tafta. In primis, la sicurezza alimentare. «Le nostre norme, più severe di quelle internazionali e di quelle americane (livelli di pesticidi, Ogm, carne di manzo agli ormoni) potrebbero essere condannate come barriere commerciali illegali», si legge nel manifesto. Per non parlare dei temi legati all' acqua e all' energia. Beni che diventerebbero privatizzabili. E qualsiasi municipalità che vi si opponesse potrebbe essere accusata d' intralcio alla libertà del commercio. Stessa cosa per l' energia, che sia fossile, nucleare o rinnovabile. «La frantumazione idraulica, finora vietata in Francia a causa dei conseguenti pericoli per l' ambiente, diventerebbe un diritto per le società petrolifere che potrebbero esigere dei risarcimenti da parte degli stati in caso di rifiuto dello sfruttamento», si legge nel manifesto secondo cui il Tafta limiterebbe anche il potere degli stati di Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 85 8 dicembre 2014 Pagina 7 < Segue Italia Oggi Sette Enti locali organizzare servizi pubblici quali i servizi alla persona, i trasporti su strada, ferroviari e ridurrebbe i principi di accesso universale a questi bisogni essenziali, a beneficio di una privatizzazione generale. Senza dimenticare il tema della libertà su internet: «I giganti del web vogliono indebolire il regime di protezione europea dei dati personali per ridurlo al livello (quasi inesistente) degli Usa, autorizzando in questo modo uno spionaggio legale e lucrativo da parte di marche private». Così come avvenuto nel caso delle rivelazioni sullo spionaggio dei dirigenti europei da parte della Nsa americana che hanno mostrato la scarsa attendibilità di queste negoziazioni. © Riproduzione riservata. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 86 8 dicembre 2014 Pagina 8 Italia Oggi Sette Enti locali Il regime forfettario modificato dalla legge di Stabilità, operativo dall' 1/1/2015. Minimi, per ricavi e compensi il limite diventa variabile Niente scritture contabili. Esclusione dall' Iva e d a l l ' Irap. Reddito determinato su base forfettaria variabile a seconda del tipo di attività esercitata. Niente ritenute sui compensi riscossi e nessun obbligo in materia di studi di settore, s p e s o m e t r o e comunicazioni B l a c k l i s t . Imposta sostitutiva in misura pari al 15% del reddito che può essere ridotto di un terzo per i primi tre anni, per le nuove attività. È il nuovo regime forfettario per le piccole imprese e i lavoratori autonomi, contenuto nella legge di Stabilità 2015, nel testo che ha superato l' esame della camera dei deputati. Il nuovo regime forfetario avrà decorrenza dal 1° gennaio 2015 e sostituirà gli attuali regimi esistenti destinati alle piccole imprese e ai lavoratori autonomi (regime dei minimi, regime delle nuove iniziative produttive e regime contabile agevolato). L' introduzione del nuovo regime sta suscitando, proprio in questi giorni, notevole attenzione e interesse anche perché molti contribuenti devono valutare quali saranno i costi o gli eventuali benefici connessi al passaggio forzato al nuovo sistema di determinazione del reddito. I limiti di ricavi e compensi. Rispetto ai regimi agevolati del passato il nuovo regime forfettario prevede dei limiti variabili di ricavi o compensi in base alla tipologia di attività svolta dal contribuente che consentono sia l' accesso sia la successiva permanenza nel regime. Particolarmente ridotto appare il volume d' affari previsto per le attività professionali, per gli intermediari del commercio e per le attività di costruzioni e immobiliari. Per questi contribuenti infatti il limite è posto a livello di 15 mila euro su base annua. Si tratta di un importo pari alla metà di quello previsto dall' attuale regime dei minimi e che, con molta probabilità, escluderà molti contribuenti che dal 1° gennaio 2015 si vedranno catapultati nel regime ordinario. Per altre tipologie di attività il nuovo regime forfettario prevede, invece, limiti dimensionali più ampi. Si pensi, per esempio, alle attività di commercio all' ingrosso e al dettaglio o ai servizi di alloggio e ristorazione, dove il limite dei ricavi o compensi è posto a 40 mila euro su base annua. I coefficienti di redditività. Al variare della tipologia di attività varia non solo il limite dimensionale per l' accesso o la permanenza al nuovo regime ma anche la percentuale di redditività sulla base della quale si determina il reddito da assoggettare a tassazione sostitutiva del 15%. Esaminando i coefficienti di redditività si notano differenze sostanziali a seconda delle attività esercitate. I più penalizzati sono Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 87 8 dicembre 2014 Pagina 8 < Segue Italia Oggi Sette Enti locali nuovamente i liberi professionisti e le attività immobiliari. Per i primi infatti il coefficiente di redditività è posto al 78% del volume dei ricavi mentre per le attività del settore delle costruzioni e immobiliari il coefficiente raggiunge addirittura quota 86%. Il trattamento migliore viene invece riservato al settore alimentare e al commercio dove la percentuale di redditività si attesta al 40% dei ricavi conseguiti. Letti al contrario i coefficienti indicano la percentuale forfettaria di spese che ogni contribuente potrà dedurre dal proprio volume d' affari. Per i liberi professionisti il nuovo regime prevede dunque una percentuale forfettaria di costi deducibili pari soltanto al 22% dei compensi percepiti. Il confronto con i minimi. Se è vero che dal 1° gennaio 2015 il nuovo regime sostituirà tutti gli attuali regimi agevolati è comunque previsto che i contribuenti minimi in attività al 31/12/2014, potranno continuare a usufruire del regime di vantaggio fino all' esaurimento del quinquennio o al raggiungimento del 35° anno di età. Ciò posto è ovvio che tutti coloro in possesso dei requisiti per l' accesso al regime dei minimi stanno valutando, proprio in questi ultimi giorni del 2014, l' opportunità di anticipare l' apertura della loro posizione Iva. Per agevolare una simile decisione, in tabella, sono poste a confronto le principali caratteristiche dei due regimi alternativi. Come si può notare una delle differenze più rilevanti fra i due regimi, è il limite annuo di ricavi o compensi che consentono sia l' accesso che la successiva permanenza. Nel regime dei minimi tale livello è posizionato, per ogni tipologia di attività, a 30 mila euro su base annua. Nel nuovo regime forfettario invece il livello è variabile con attività economiche poste su un livello nettamente inferiore (15 mila euro soltanto per le professioni) o maggiore. Anche la percentuale dell' imposta sostitutiva gioca un ruolo importante nell' eventuale decisione di anticipare l' apertura della partita Iva. Nel regime dei minimi l' aliquota dell' imposta sostitutiva è del 5% mentre nel nuovo regime forfettario l' aliquota risulta addirittura triplicata essendo posizionata al 15%. L' altra sostanziale differenza fra i due regimi riguarda il reddito imponibile. Mentre nel regime dei minimi il reddito si determina su base analitica quale differenza fra componenti positivi e negativi, nel regime forfettario esso è determinato applicando una percentuale di redditività ai ricavi o compensi conseguiti. Da ciò deriva che nel nuovo regime ci sarà sempre un utile da tassare al 15% mentre nel regime dei minimi tale utile potrebbe anche non esserci nell' ipotesi in cui vi siano componenti negativi pari o superiori a quelli positivi. Conclusioni. Dal 1° gennaio 2015 il nuovo regime introdotto dalla legge di Stabilità 2015 sarà l' unica l' alternativa possibile per i piccoli imprenditori e i lavoratori autonomi. Da qui alla fine dell' anno potranno ancora essere attivati, a esaurimento, gli attuali regimi semplificati. Resta comunque aperta una delle maggiori incognite legate al particolare meccanismo di determinazione del reddito del nuovo regime forfettario. Essendo quest' ultimo caratterizzato dalla forfettizzazione del reddito imponibile i contribuenti non avranno alcun interesse a certificare i costi e le spese sostenute. L' esatto contrario di ciò che il fisco ha perseguito negli ultimi anni con le politiche di tracciabilità e individuazione dei costi e delle spese sostenute dai contribuenti italiani. © Riproduzione riservata. PAGINA A CURA DI ANDREA BONGI Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 88 8 dicembre 2014 Pagina 9 Italia Oggi Sette Enti locali ItaliaOggi Sette ha raccolto i pareri degli ordini e delle associazioni di categoria. Vanno riviste le soglie massime Nuovo regime dei minimi da rivedere. Il sistema forfetario per le piccole partite Iva previsto dalla legge di stabilità penalizza soprattutto i professionisti, ma anche artigiani e piccole imprese chiedono un ritocco dei ricavi massimi per essere ammessi. E il balzo dell' imposta sostitutiva dal 5% al 15% deve essere compensato da ulteriori vantaggi sul fronte previdenziale. È quanto spiegano a ItaliaOggi Sette i rappresentanti del mondo degli ordini professionali e delle associazioni di categoria del mondo produttivo. «Il nuovo regime danneggia in maniera significativa le nuove leve che intendono affacciarsi alla professione», afferma Luigi M a n d o l e s i , consigliere n a z i o n a l e d e i commercialisti, delegato alla fiscalità, «si continua a ripetere che in questo paese c' è un grave problema di occupazione giovanile e poi si approvano norme che vanno nella direzione opposta. Peraltro, se non si interverrà con delle modifiche, ci ritroveremo giovani professionisti di serie A e altri di serie B». Chi ha iniziato l' attività prima del 31 dicembre 2014, infatti, potrà portare a scadenza il vecchio regime superagevolato con ricavi massimi a 30 mila euro annui, aliquota al 5% e deduzione analitica dei costi. Chi parte nel 2015, invece, avrà il tetto di fatturato di 15 mila e un' aliquota triplicata. «Una simile disparità non ha senso», prosegue Mandolesi, «il Cndcec continuerà a battersi per apportare dei miglioramenti alla norma. Va ripristinato un più elevato limite di ricavi ed eliminato il coefficiente redditività. L' utile va determinato per quello che effettivamente è. Peraltro la presunzione del 78% è troppo alta per i primi anni di attività, quando i costi sono molto più significativi rispetto agli incassi». Dello stesso parere anche i consulenti del lavoro. «Le soglie previste sono assolutamente insufficienti e inadeguate alla reale situazione esistente», commenta Rosario De Luca, presidente della Fondazione studi dei consulenti del lavoro, «prevedere che si possa aderire non superando il volume d' affari di 15 mila euro significa impedire alla quasi totalità dei giovani professionisti in fase di startup di poter aderire. Non può infatti sfuggire che il contribuente, anche se a inizio attività, cerchi di incassare perlomeno quanto necessario per coprire i costi». Per tutti i liberi professionisti (inclusi quelli che operano nel settore sanitario, finanziario e assicurativo), l' asticella fissata dalla legge di Stabilità 2015 corrisponde invece a una media di 1.250 euro lordi fatturati al mese. «È dunque comprensibile lo scetticismo che accompagna questa norma che, se resterà parametrata su queste soglie, si rileverà inefficace», chiosa De Luca. Anche artigiani e piccole imprese auspicano ritocchi in senato. «Il nuovo regime forfettario Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 89 8 dicembre 2014 Pagina 9 < Segue Italia Oggi Sette Enti locali rappresenta senz' altro un buon inizio di un riordino più generale dei regimi contabili semplificati applicabili alle imprese, peraltro previsto dalla legge delega n. 23/2014», osserva Andrea Trevisani, direttore politiche fiscali di Confartigianato, «del nuovo regime si apprezza la struttura in quanto semplifica notevolmente gli adempimenti per le imprese, riducendo al minimo quelli connessi alla tenuta della contabilità. Va nella giusta direzione pure la possibilità, del tutto nuova, per i soggetti obbligati ai versamenti previdenziali alle gestioni speciali artigiani e commercianti, di versare alle predette gestioni solo la quota percentuale calcolata sul reddito dichiarato, superando quindi il sistema dei versamenti su un reddito minimo. È però necessario, nel corso del dibattito parlamentare, un intervento affinché venga innalzato il tetto dei ricavi previsti». Sul piatto della bilancia non finisce solo l' ammontare delle imposte dovute ogni anno, ma anche vantaggi di altra natura (tra questi anche la possibilità per i nuovi minimi di operare con l' estero e il fatto che il regime semplificato non avrà più scadenza temporale né vincoli anagrafici). Il risultato, però, secondo le piccole partite Iva pende ancora a favore dell' erario. «Nel regime forfetario si riscontrano delle concrete riduzioni degli oneri amministrativi. Tuttavia, in moltissimi casi, i vantaggi economici derivanti dai risparmi di tempo e risorse sono completamente annullati dai maggiori tributi dovuti», puntualizza Claudio Carpentieri, responsabile fiscale di Cna, «addirittura questo quadro di carattere generale è confermato dalla relazione governativa alla legge di stabilità». In un passaggio, infatti, i tecnici dell' esecutivo ipotizzano che «il soggetto abbia convenienza ad aderire al nuovo regime anche a fronte di un aumento annuo di imposizione fino a 1.000 euro, ipotizzando che tale incremento impositivo venga compensato dal risparmio dei costi di adempimento degli obblighi contabilifiscali». Una visione che non trova d' accordo Cna. «In altre parole, con una mano lo stato dà (riduzione di oneri amministrativi) e con l' altra mano prende (aumento delle imposte dovute), giocando sulla necessità degli imprenditori di ottenere delle semplificazioni», chiosa Carpentieri, «l' unico modo per avere dei vantaggi in termini di minori somme dovute, per gli iscritti nella gestione speciale artigiani e commercianti, è quello di scegliere di rinunciare a una parte della futura pensione derogando alle regole sul reddito minimale. Soluzione che gli iscritti alla gestione separata Inps non possono neanche adottare, dovendo scontare comunque un' aliquota che supera il 27%». © Riproduzione riservata. PAGINA A CURA DI VALERIO STROPPA Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 90 8 dicembre 2014 Pagina 11 Italia Oggi Sette Enti locali Fisco Flash A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio Esenzione Imu per i terreni agricoli siti in zone montane stabilita in base all' altitudine (decreto del ministero dell' economia e delle finanze del 28 novembre 2014) Possibile il versamento con F24 dei diritti relativi ai titoli di proprietà industriale e delle tasse di concessione governativa sui marchi (provvedimento dell' Agenzia delle entrate del 20 novembre 2014 in Gazzetta ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2014) Istituiti i codici tributo per il versamento tramite F24 dell' imposta di bollo dovuta per i libri, registri e documenti tenuti con modalità informatiche (risoluzione dell' Agenzia delle entrate numero 106/e del 2 dicembre 2014) Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 91 8 dicembre 2014 Pagina 13 Italia Oggi Sette Enti locali Niente sospensive legate ai disponenti In tema di imposta di registro, subordinare un atto di trasferimento al verificarsi di una condizione sospensiva, consente di rinviare gli effetti dell' imposizione. Tuttavia, quando la condizione espressa dipende dalla mera volontà del disponente, l' atto stesso non si considera sottoposto a condizione sospensiva, ma sconta le imposte immediatamente in misura proporzionale, al di là delle condizioni indicate dalle parti. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 5169/14 emessa dalla sezione 67ª della Ct regionale della Lombardia. La vicenda riguarda l' acquisto di un immobile con le agevolazioni per la prima casa in comproprietà al 50% con altro soggetto; mentre quest' ultimo non aveva mai fruito dell' agevolazione, il comproprietario ricorrente subordinava l' agevolazione al verificarsi della vendita di un altro immobile già acquistato come prima casa, e indicava come, in caso di mancata rivendita di questo precedente immobile, l' intera proprietà doveva intendersi acquistata interamente dal comproprietario. Le Entrate d i B r e s c i a , tuttavia, ritenendo che il contribuente, al momento della stipula dell' atto, risultava proprietario di un' altra abitazione, recuperavano le imposte relative alla parte soggetta a condizione sospensiva. La Ctp di Brescia rigettava il ricorso del contribuente, proposto contro la liquidazione erariale, con una decisione confermata dal collegio di secondo grado. I giudici regionali hanno fondato la loro decisione sull' articolo 27 del dpr n. 131/86, laddove al comma terzo dice che «non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell' acquirente o del creditore». BENITO FUOCO Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 92 8 dicembre 2014 Pagina 15 Italia Oggi Sette Enti locali Scade il 16/12 l' acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione del tfr Alla cassa per versare l' acconto fiscale sui rendimenti del tfr dei dipendenti. Entro il 16 dicembre, va pagato l' anticipo di tasse dovute dai lavoratori sul «guadagno» (rendimento) del trattamento di fine rapporto. Una tassazione ridotta perché al posto dell' ordinaria Irpef, sui rendimenti, si paga un' imposta sostitutiva di misura pari all' 11%. Ma dal prossimo anno è previsto l' incremento al 17% nel ddl Stabilità per il 2015. Datori di lavoro interessati. L' appuntamento riguarda tutti i datori di lavoro. In quanto sostituti d' imposta, infatti, sono tenuti all' adempimento che consiste nel determinare l' imposta sostitutiva dovuta dai lavoratori e di versarla all' erario. Restano fuori, pertanto, quei datori di lavoro che non sono anche sostituti di imposta, come per esempio i datori di lavoro di colf e badanti (domestici). Unica deroga opera nei confronti dei sostituti d' imposta che sono diventati tali durante l' anno precedente a quello per il quale è dovuto l' acconto che sono, praticamente, le aziende che hanno fatto le prime assunzioni nel corso di quest' anno. L' Agenzia delle entrate, infatti, ha spiegato che tali sostituti d' imposta possono versare direttamente il saldo dell' imposta sostitutiva, entro la naturale scadenza del 16 febbraio dell' anno successivo a quello di riferimento; e inoltre che possono determinare l' acconto in via presuntiva considerando, cioè, il 90% delle rivalutazioni di tfr che matureranno nello stesso anno. Discorso da ritenersi rinviato all' anno prossimo poiché, con riferimento all' anno durante il quale sono state effettuate le prime assunzioni, manca una rivalutazione del tfr e di conseguenza i sostituti di imposta non devono neppure versare l' imposta sostitutiva dell' 11% (perché non c' è nulla da tassare). Le imprese con almeno 50 addetti. Per effetto della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), le imprese con più di 49 addetti (almeno 50), a partire dal 1° gennaio 2007 sono costrette a liberarsi del tfr maturando dei propri dipendenti, sia nell' ipotesi in cui i lavoratori abbiano deciso o decidano di aderire alla previdenza integrativa (in tal caso devono versare il tfr a un fondo pensione) sia nell' ipotesi in cui abbiano deciso o decidano di conservare il tfr come retribuzione differita. In quest' ultimo caso, le imprese sono tenute a versare il tfr a un fondo di tesoreria statale gestito dall' Inps. Queste imprese, poiché non gestiscono più il tfr dall' anno 2007 in avanti (hanno subito lo smobilizzo forzoso, come detto) sono tenute ad assolvere al compito del versamento dell' imposta sostitutiva sulle rivalutazione limitatamente alle quote di tfr accantonate fino al 31 dicembre 2006. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 93 8 dicembre 2014 Pagina 15 < Segue Italia Oggi Sette Enti locali Due criteri per determinare l' acconto. Per determinare l' acconto da versare (cioè l' imposta sostitutiva dovuta) il datore di lavoro può usare uno dei due criteri previsti dalla legge, a sua scelta. Le due modalità operative sono: a) il metodo storico, in base al quale l' acconto è calcolato sul 90% delle rivalutazioni maturate nell' anno solare precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relativi ai trattamenti di fine rapporto erogati eventualmente nel corso dello stesso anno; b) il metodo previsionale, in base al quale l' acconto può essere determinato presuntivamente avendo riguardo al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale si versa l' acconto. Il pagamento con F24. Per il versamento dell' imposta sostitutiva (sia in acconto che a saldo) va utilizzato il modello F24. Pertanto, è possibile esercitare, eventualmente, la facoltà di compensazione del debito con crediti vantati a titolo di altre imposte e/o contributi. L' agenzia delle entrate (ris. n. 87/2001), ha provveduto a istituire i codici tributi da utilizzare (si veda tabella). Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 94 8 dicembre 2014 Pagina 17 Italia Oggi Sette Enti locali Le indicazioni di una circolare di Confindustria. Varia la commisurazione del beneficio. Investimenti, bonus apparentati Diversità e analogie fra credito d' imposta e Tremontiter. Il nuovo credito d' imposta per gli investimenti i n beni strumentali pari al 15% (strumento introdotto dall' articolo 18 decreto legge n. 91/2014 cosiddetto competitività) sul piano storico può ricollegarsi alla cosiddetta «Tremontiter» (all' art. 5 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78), operante nel biennio 2009 2010. Va subito precisato, tuttavia, che la disciplina del nuovo credito d' imposta del 15% non costituisce una semplice replica di quella del 2009, presentando una serie di «varianti» sostanziali di portata non marginale. In particolare, i principali elementi di differenziazione riguardano la commisurazione del beneficio non più sull' ammontare lordo dei nuovi investimenti effettuati nel periodo agevolato, ma solo sulla parte che eccede la media degli investimenti effettuati nei precedenti periodi, l' esclusione dal beneficio degli investimenti di costo unitario inferiore a 10 mila euro e la trasformazione del beneficio da variazione in diminuzione del reddito d' impresa in credito d' imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione e il vincolo di destinazione dei beni alle sole strutture produttive dell' impresa situate sul territorio nazionale. Queste le importanti indicazioni contenute nella circolare di Confindustria, area politiche fiscali, in merito al credito d' imposta per investimenti in beni strumentali di cui all' articolo 18 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 (cosiddetto «decreto competitività»). Incentivo automatico. Il credito d' imposta del 15% per nuovi investimenti, come quello della Tremontiter, può ricondursi nella categoria dei cosiddetti incentivi automatici, la cui fruizione non è sottoposta ad alcun processo valutativo discrezionale, sia nell' an che nel quantum, da parte dello stato, essendo direttamente applicabili dai soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge istitutiva. Le imprese che intendono avvalersi dell' agevolazione in commento, dunque, non sono tenute a presentare alcuna domanda preventiva o a richiedere l' approvazione di specifici programmi di investimento da parte dell' Agenzia delle entrate. Esse sono tenute semplicemente a comunicare, a consuntivo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d' imposta di effettuazione degli investimenti agevolabili, tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione necessari per il calcolo e l' applicazione del beneficio (ammontare degli investimenti effettuati, media storica di raffronto, eccedenza agevolabile, importo del credito d' imposta spettante). Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 95 8 dicembre 2014 Pagina 17 < Segue Italia Oggi Sette Enti locali Tale documentazione va conservata in quanto è necessaria per comprovare in sede di accertamento la legittima acquisizione del diritto a fruire del beneficio e, quindi, la correttezza dei dati forniti in dichiarazione e dei calcoli eseguiti per la sua determinazione. Deve, però, precisarsi che è proprio con la compilazione dell' apposito quadro dichiarativo che l' impresa manifesta nei confronti dell' erario la volontà di avvalersi della disciplina agevolativa e che può, quindi, dirsi perfezionato il diritto a fruire del beneficio spettante sulla base dei dati da esso indicati. In questa prospettiva, è importante ricordare che, come già riconosciuto dalla stessa agenzia delle entrate in riferimento alla Tremontiter, non solo il contribuente può, in caso di errate indicazioni dei dati rilevanti per il calcolo del beneficio, provvedere, secondo le ordinarie regole, alla rettifica (a suo favore o a suo svantaggio) dei dati originariamente esposti, ma, in caso di omessa compilazione dell' apposito quadro nella dichiarazione originaria, può utilizzare lo strumento della dichiarazione integrativa a favore anche per richiedere il dritto all' agevolazione (sempre che ne ricorrano i presupposti ovviamente), non potendo tale mancata compilazione nella dichiarazione originaria essere interpretata come espressione della volontà di rinunciare alla fruizione del beneficio. Credito d' imposta. Una delle principali innovazioni introdotte dall' odierna agevolazione rispetto alla Tremontiter attiene alla forma del beneficio, che non consiste più in un abbattimento dell' imponibile (variazione in diminuzione del reddito d' impresa, di importo pari al 50% dell' ammontare degli investimenti agevolabili), ma nell' attribuzione di un credito d' imposta (pari al 15% della cosiddetta «eccedenza agevolabile»). Le regole di fruizione del credito d' imposta sono dettate dal comma 4 dell' art. 18 decreto legge n. 91/2014. Tale norma regolamenta anche il trattamento dello stesso ai fini del reddito d' impresa e del valore della produzione. Stabilisce, in particolare, il terzo periodo del citato comma 4 dell' art. 18 il credito accordato «è utilizzabile esclusivamente in compensazione» ai sensi dell' articolo 17 del dlgs. n. 241 del 1997 (cosiddetta «compensazione orizzontale»), con esclusione quindi di ogni possibilità di richiesta a rimborso. Soggetti interessati. L' ambito soggettivo di applicazione del nuovo credito d' imposta viene definito dell' articolo 18, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014 attraverso il riferimento ai « soggetti titolari di reddito d' impresa», senza alcuna ulteriore specificazione. Per effetto di tale dettato normativo, dunque, il beneficio potrà essere applicato, in linea generale, da tutte le imprese residenti, quale che sia la forma giuridica e indipendentemente dal sistema contabile e dalle modalità di determinazione del reddito. Potranno beneficiare del credito, inoltre, le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri, in relazione evidentemente agli investimenti relativi all' attività esercitata in Italia; nonché gli enti non commerciali, in relazione agli investimenti eventualmente destinati ad attività commerciali. Stante l' assenza nell' art. 18 in commento di una previsione espressa di segno contrario, l' eventuale fruizione del credito d' imposta non è preclusa per le cosiddette «società di comodo»: le società, vale a dire, che nei periodi d' imposta agevolabili siano (contestualmente) assoggettate alla disciplina di cui all' art. 30 del dlgs n. 724/1994. In questo senso, va sottolineato, che l' Agenzia delle entrate in occasione della Tremontiter con la circolare n. 44/E del 2009 (cfr. il paragrafo 7.2) si era espressa sostenendo che non si ravvisano elementi nell' odierna disciplina che potrebbero giustificare una diversa soluzione. Devono poi considerarsi ammesse al beneficio le società (o le imprese) in stato di liquidazione volontaria. Ciò risulta pacifico, quantomeno, nell' ipotesi di liquidazione con esercizio provvisorio dell' attività ordinaria dell' impresa. © Riproduzione riservata. PAGINA A CURA DI CINZIA DE STEFANIS Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 96 8 dicembre 2014 Pagina 22 Italia Oggi Sette Enti locali Contabilità e fisco separati in casa Non sempre coerenti contabilità e fisco. Un esempio è dato dalla risoluzione 83/E del 230 marzo 2009 in tema di trattamento riservato agli acquisti di valuta. Il caso in esame riguardava una società che procedeva ad acquistare sul mercato estero materie prime in dollari. Per tutelarsi dei rischi di cambi stipulava appositi contratti di copertura. Secondo la società la contabilizzazione corretta porta a iscrivere il costo di acquisto delle materie prime per un controvalore determinato al cambio spot alla data di stipula del contratto a termine. Infatti, dopo una prima iscrizione intervenuta al cambio esistente alla data di consegna, tale importo è rettificato mediante imputazione della differenza tra cambio spot e cambio data di consegna. Ad esempio dopo aver iscritto la merce a 1.000, l' importo è ridotto di 166,66 Nel contempo il debito verso fornitore è iscritto per un controvalore determinato al cambio a termine previsto dal contratto di copertura. Il dubbio della società era se tale comportamento fosse in linea con quanto previsto dal Tuir. In effetti, l' art.9 e l' art.109, comma 2, lett. a) in tema di valutazione delle spese in valuta estera, porta a ritenere che la contabilizzazione dovrebbe avvenire secondo il cambio del giorno in cui le spese sono sostenute, vale a dire, trattandosi nel caso specifico di beni mobili, alla data di consegna o spedizione. Tornando al nostro esempio, ciò avrebbe significato che le merci avrebbero dovuto essere valutate fiscalmente a 1.000 e non invece a 833,33. Cercando di superare il dettato letterale delle previsioni del Tuir, la società chiedeva però (considerando la peculiarità del caso concreto) se non si potessero considerare corretti, anche fiscalmente, i risultati raggiunti in base alla contabilizzazione esemplificata. In sostanza, invocando anche il principio di derivazione dell' imponibile dal bilancio, si chiedeva: se fosse possibile ritenere fiscalmente corretta una valorizzazione delle merci per 833 e non, invece, per 1.000; e anche, indipendentemente dai risultati a cui si sarebbe giunti in tema di Ires, se quanto meno ai fini Irap, fosse corretto ritenere non necessario attivare alcun doppio binario. L' Agenzia delle entrate non ha accettato la soluzione proposta dalla società istante, con la conseguenza di ritenere, nel caso concreto, necessaria la gestione di un doppio binario contabile e fiscale. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 97 8 dicembre 2014 Pagina 51 Italia Oggi Sette Enti locali Nuovo bonus abitazioni So che è stata introdotta da poco una nuova agevolazione per l' acquisto di abitazioni: vorrei saperne di più sulla portata e sull' ambito di applicazione. R.O. La nuova deduzione Irpef per l' acquisto/costruzione di abitazioni è compatibile o esclude altre agevolazioni fiscali? R.O. Vorrei una delucidazione sulla nuova normativa del dl «Sblocca Italia» per l' acquisto o la costruzione di abitazioni da locare: precisamente, in caso di acquisto, il venditore può essere qualunque soggetto oppure deve essere per forza un' impresa di costruzioni? O.L. Nei casi in cui sarà possibile scegliere fra la nuova deduzione del «dl Sblocca Italia» e la «vecchia» detrazione del 50% per l' acquisto di abitazioni da locare, quale delle due è più conveniente? Y.F. Sono socia di una grande cooperativa di consumo. Quando sono passata dalla cassa a pagare mi hanno informata che è stato pubblicato un nuovo decreto che interessa anche i soci delle cooperative di grosse dimensioni. Ma non sono stati in grado di fornirmi spiegazioni più dettagliate, anche perché stanno aspettando una circolare dalla loro sede centrale. È possibile sapere qualche informazione, come per esempio se i soci devono assolvere a qualche procedura particolare? S.S. Leggo di recente che i confidi sono in difficoltà. In questo giornale leggo talvolta che i due soggetti, che attualmente e con maggiori chance riescono a riposizionarsi positivamente sui mercati sono i confidi e le reti d' impresa. Non sarebbe utile che entrambi dessero vita a un aggregato per aiutare le imprese in difficoltà nel ricuperare credito e a ottenerlo? R.E. Leggo nel numero di ItaliaOggi del 18 novembre che il ministro Guidi ha disatteso le aspettative, anche dei confidi nello specifico, in ordine all' emissione delle cambiali finanziarie e delle obbligazioni. Il tutto, secondo il commento, in base a un decreto del 5 giugno, che avrebbe neutralizzato il lavoro già pronto per mettere in moto una vasta operazione nel settore. G.D.F. Leggo la sentenza n. 18738 del 05/09/2014 della Corte di cassazione in cui si tratta di una cooperativa (nel caso una Banca di credito cooperativo) circa le riserve indivisibili e la possibilità, sancita dallo statuto, di destinare la somma disponibile, dopo la deduzione degli utili di competenza dei soci, a scopi di pubblica utilità in sede di liquidazione e quindi scioglimento della società. Anche nella nostra cooperativa, che non è banca, sta scritto nello statuto che, in caso di scioglimento i residui vadano a scopi di pubblica utilità. Non c' è equivalenza con la destinazione ai fondi mutualistici (che alla fin fine sono destinati a pubblica utilità)? W.B. Una cooperativa sociale di tipo b ha rilevato variazioni nel numero dei soci svantaggiati per cui ha dovuto ricorrere a reintegrare il loro numero secondo il parametro del 30% dei soci dettato dall' art. 4 della legge 381. Non c' è pericolo che, per il periodo in cui la percentuale è scesa sotto della succitata, si Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 98 8 dicembre 2014 Pagina 51 < Segue Italia Oggi Sette Enti locali rischi di non essere considerata cooperativa sociale rientrante nel tipo citato? C.C. La cooperativa in cui sono socio lavoratore purtroppo sta passando un periodo di difficoltà e di diminuzione delle commesse di lavoro; anche se gli appaltanti i lavori hanno assicurato alla dirigenza della nostra cooperativa che nel 2015 probabilmente il nostro mercato riparte. Temo, però, che nel frattempo si potrà arrivare al licenziamento di parecchi di noi soci. Potrebbe esserci qualche soluzione, anche transitoria, per evitare questa fase traumatica? P.R. Nel caso di vendita infraquinquennale dell' abitazione acquistata con le agevolazioni «prima casa» la legge prescrive che la perdita del beneficio fiscale è evitata se il contribuente, entro un anno dall' alienazione, acquista altro immobile «da adibire a propria abitazione principale». In tal caso, visto che ho ricevuto risposte contrastanti, occorre o no trasferire la residenza entro 18 mesi, come richiesto per il primo acquisto e, se sì, nell' immobile o nel comune? U.G. Per il calcolo del valore degli immobili ereditati bisogna applicare le stesse regole fissate per l' Imu? D.S. I ticket per le prestazioni ambulatoriali esenti da Iva devono essere assoggettati a Iva se superano i 77,47 euro? O.Q. Nel 2012 ho acquistato un' auto per disabili usufruendo della detrazione fiscale Irpef. L' altro giorno mi è stata rubata. Posso acquistarne un' altra usufruendo della stessa agevolazione o mi è impedito perché non sono trascorsi i quattro anni dall' altro acquisto? F.R. Ho acquistato dei mobili utilizzando la carta di credito. Mi è stato rilasciato uno scontrino. Avendo ristrutturato il mio appartamento, posso usufruire dell' agevolazione del risparmio Irpef del 50% per l' acquisto dei mobili? G.F. Se un fornitore applica erroneamente l' Iva invece di operare il reverse charge il committente può legittimamente detrarla? C.D. Al superamento dei 50 mila euro il contribuente deve presentare gli elenchi Intrastat con cadenza mensile. Da subito cioè? F.P. Un imprenditore individuale vuole cedere l' intera e unica azienda posseduta. L' azienda è stata costituita nel 2005 per l' esercizio dell' attività di «vendita di giornali e riviste» e dal 2008 si è aggiunta l' attività di «vendita di generi di monopolio». Nello stesso locale l' attività principale è rimasta sempre la prima. Per il calcolo del quinquennio di possesso ai fini dell' opzione per la tassazione separata, si deve prendere a riferimento il 2005 o il 2008? R.E. La mia società di consulenza (una Srl) intende assumere un laureato magistrale e successivamente iscriverlo a un master negli Usa. È possibile scaricare dal reddito d' impresa i costi di iscrizione e gli eventuali accessori? (vitto, alloggio, viaggi). V.B. Il titolare di una ditta individuale vorrebbe inserire tra i beni aziendali un autocarro di proprietà personale. Questa iscrizione deve essere fatta considerando il costo originario del bene, come da fattura di acquisto o in base al valore corrente? V.B. Una società immobiliare ha concesso in locazione un immobile non abitativo a una cooperativa, che è stata morosa per diversi mesi, fino alla convalida di sfratto da parte del giudice. È possibile contabilizzare e dedurre la relativa perdita su crediti in bilancio? R.O. Una Srl che svolge attività di agenzia e rappresentanza, nel fatturare le provvigioni alla propria casa mandante, non applica alcuna ritenuta d' acconto poiché ci si trova nel campo del reddito d' impresa, così come chiarito dalla risoluzione dell' agenzia delle Entrate 56/E del 2006? I.P. Un' immobiliare ha acquistato un capannone in Spagna che ha poi locato (il canone è soggetto a Iva e ritenuta). Il rappresentante fiscale della società adempie agli obblighi Iva spagnoli. La società può imputare l' ammortamento del capannone, e con quale aliquota, nel reddito d' impresa dichiarato in Italia? Come dichiara il canone di locazione e recupera le ritenute subite in Spagna nel modello Unico? F.G. È possibile optare per la cedolare secca se il conduttore è una società ? M.K. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 99 8 dicembre 2014 Pagina 204 Italia Oggi Sette Enti locali Gianni (Gop): ora prevale l' incertezza, ma il piano italiano è il più ambizioso d' Europa. Liberalizzare per poter crescere Prossimo capitolo: le municipalizzate, che vanno aggregate. L' incertezza registrata dai mercati nelle ultime settimane non dovrebbe frenare l' impianto delle liberalizzazioni in Italia. Dato che queste ultime, se non possono consentire di abbattere in maniera considerevole il debito pubblico (ormai sopra quota 2.100 miliardi di euro), hanno dimostrato di offrire benefici importanti per l' apertura della nostra economia. È l' auspicio di Francesco Gianni, senior partner di Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partner, che Affari LegaliItalia Oggi Sette ha voluto sentire su uno dei temi caldi dell' agenda politica ed economica. Una scelta non casuale, dato che Gianni è l' avvocato più in vista su questo fronte, avendo affiancato (tra gli altri) Cassa depositi e prestiti, nella cessione di Tag a Snam e nell' apertura del capitale alle Fondazioni, e per aver seguito, negli anni passati, alcune delle operazioni di privatizzazione più importanti del paese. Domanda. Diversi studi internazionali indicano nella prudenza con cui in Italia si è proceduto con le liberalizzazione uno dei grandi ostacoli alla ripresa economica. Nel programma dei Mille Giorni il premier Renzi aveva indicato proprio nell' apertura dei mercati, attraverso privatizzazioni e dismissioni pubbliche, una delle strade prioritarie per il rilancio del Paese. Come giudica lo stop degli ultimi mesi? Risposta In questo momento il mercato dei capitali è caratterizzato dall' incertezza. Anche l' interesse degli investitori internazionali è diventato più tiepido, non solo verso l' Italia, ma non lo definirei uno stop. Nel frattempo sono state realizzate operazioni come l' Ipo di Ray Way, che confermano il fatto che storie solide e di successo non fanno fatica ad attrarre l' attenzione dei capitali. Tutto questo poggia in ogni caso su un percorso che l' Italia ha intrapreso da tempo e in modo coraggioso, considerato che si è trattato di uno dei più vasti programmi di privatizzazione in Europa, in un quadro congiunturale sfidante. D. Cosa manca per riprendere la strada di apertura al mercato? R. L' approccio più prudente degli investitori deve essere affrontato lavorando sulle equity story delle società che si presentano al mercato. Bisogna preparare le aziende da privatizzare in modo di poterle valorizzare al massimo. La solidità e la disciplina dei modelli di business continueranno sempre ad Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 100 8 dicembre 2014 Pagina 204 < Segue Italia Oggi Sette Enti locali essere elementi fondamentali, ma gli investitori stanno dimostrando di apprezzare sempre di più anche la «semplicità» delle strutture di business e la facilità con cui queste possono essere comunicate. D. A suo modo di vedere, le privatizzazioni possono effettivamente contribuire ad abbassare il debito pubblico? R. Considerando l' entità del debito pubblico del nostro Paese, l' effetto diretto delle privatizzazioni non può che essere residuale, per quanto vasto e ben strutturato possa essere stato il programma messo in campo dagli ultimi Governi. Il vero vantaggio deve essere tuttavia identificato nell' effetto indiretto che le privatizzazioni hanno avuto sul nostro sistema economico: lo hanno reso più efficiente, più aperto, e dunque più competitivo. D. Quali strade seguire per ottenere buoni risultati ed evitare gli errori del passato, a cominciare dalla privatizzazione di Telecom Italia? R. I problemi del passato non sono stati causati da abusi nei processi di privatizzazione, ma dalle modalità con cui alcune operazioni sono state realizzate. Mi riferisco, ad esempio, a un utilizzo eccessivo della leva, che ha rappresentato un evidente freno alla capacità delle aziende oggetto di buy out di essere competitive e di prosperare negli anni successivi all' operazione. Si tratta in ogni caso di modalità che oggi non sarebbero più attuabili. D. Sulle professioni condivide le preoccupazioni europee per la scarsa apertura del mercato? R. Non credo che in questo momento, almeno nel nostroPaese, si sia in presenza di un vero problema, rispetto alla liberalizzazione delle professioni. Per citare un esempio a me vicino, il numero di avvocati nel Paese è probabilmente sovradimensionato rispetto alla domanda. D. Quali settori, a suo avviso, sono ancora poco liberalizzati? R. Penso che ci sia ancora del lavoro da fare nei comparti contigui alle amministrazioni locali: è il caso delle municipalizzate, e in particolare delle utility. Si tratta di un settore in cui ci aspettiamo un importante trend di consolidamento. L' aggregazione creerebbe società più grandi, più capitalizzate, più attrezzate per competere con successo sul mercato. PAGINA A CURA DI LUIGI DELL' OLIO Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 101 8 dicembre 2014 Pagina 205 Italia Oggi Sette Enti locali Disco rosso al concordato per le società in house Ai fini della procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, l.f. non sussistono i requisiti ex art. 1, comma 1, l.f. in capo alle società controllate dagli enti locali a cui è riservata l' erogazione di servizi pubblici essenziali, in quanto esentate dalle procedure concorsuali. Con questa affermazione il Tribunale di Teramo ha dichiarato l' inammissibilità di un ricorso per concordato c.d. con riserva avanzato da una srl interamente in mano pubblica. La sentenza ha il pregio di ripercorrere l' intero iter logico giuridico dottrinale e giurisprudenziale, pur non univoco, sia sul piano societario, sia sul piano concorsuale. Nel pronunciarsi per l' inammissibilità del ricorso, infatti, il Tribunale affronta la spinosa questione sul se tra gli «enti pubblici» esclusi dal fallimento ex art. 1, comma 1, l.f., rientrino anche le società in house, ossia aziende pubbliche costituite in forma societaria, il cui capitale è detenuto in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, d a u n ente pubblico che affida loro attività strumentali o di produzione. Il Tribunale ha sostanzialmente rigettato la tesi in base alla quale sono assoggettabili a procedura concorsuale le società c.d. in house, in quanto la natura del rapporto funzionale con l' ente proprietario non si riflette sulla disciplina normativa applicabile all' organizzazione societaria, che rimane quella ordinaria prevista dal codice civile. In ordine alla tematica della fallibilità delle società a partecipazione pubblica si sono contrapposte due impostazioni di fondo, volte rispettivamente ad affermare e a negare la soggezione a procedure concorsuali ditali società. Fra coloro che hanno ritenuto possibile una siffatta estensione dell' ambito di applicazione del primo comma dell' art. 1, l.f., sono ulteriormente emersi due distinti orientamenti: il primo, che può essere definito tipologico, ha aderito alla tradizionale teoria degli indici sintomatici della pubblicità e un secondo teso all' individuazione della concreta disciplina applicabile all' ente, secondo un approccio «funzionale» ritenendo applicabile le disposizioni di diritto pubblico, qualora espressamente previste, e di diritto privato, in assenza di diverse previsioni, quando non vi sia ragione di derogare ad esse in considerazione degli interessi protetti. GIAMPAOLO DI MARCO Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 102 8 dicembre 2014 Pagina 205 Italia Oggi Sette Enti locali Tar Campania e permessi di costruire. Serve la Dia per il soppalco Non basta la Dia ma serve il permesso di costruire quando si scopre che nel soppalco c' è il bagno, per quanto chimico: ciò significa che i locali sono comunque abitabili. È quanto emerge dalla sentenza 5027/14, pubblicata dal Tar Campania. Confermato l' ordine di demolizione di due soppalchi di otto metri quadrati ciascuno impostati a due metri dal calpestìo. Non ha buon gioco il proprietario a sostenere che si tratta di semplici magazzini. In realtà dal sopralluogo emerge che si tratta di strutture servite da una scala, dotate di wc, perfettamente abitabili anche perché posti a un' altezza compatibile con la natura residenziale, vale a dire a un metro settanta centimetri dalla copertura. In realtà si tratta di un' opera qualificabile come ristrutturazione edilizia ai sensi dell' articolo 10 del testo unico sull' edilizia, come tale soggetta al rilascio del permesso di costruire, aumentando la superficie utile. E il soppalco deve ritenersi abitabile sia per la presenza del bagno chimico sia per la presenza di un bagno chimico. Ancora: per l' ordinanza di demolizione emessa dall' ente locale n o n sussiste alcun obbligo da parte dell' amministrazione di comunicare l' avvio del procedimento, essendo questa un atto repressivo tipizzato e vincolato, per il quale, dunque, non è richiesta alcuna partecipazione del privato destinatario, che non avrebbe alcuna utilità, vista la natura dell' atto. Al proprietario del manufatto non resta che pagare le spese processuali al Comune. DARIO FERRARA Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 103 8 dicembre 2014 Pagina 207 Italia Oggi Sette Enti locali letture di diritto Autori Aa.vv. Titolo TASI. Tributo per i servizi indivisibili Casa editrice Seac, Trento, 2014, pagg. 224 Prezzo Euro 29 Argomento L' imposta unica comunale (Iuc) è costituita da una componente di natura patrimoniale (Imu) e d a u n a componente riferita ai servizi che a sua volta si articola nella tassa sui rifiuti (Tari) e nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi). Presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e la relativa base imponibile è la medesima prevista ai fini Imu. Le regole che disciplinano il funzionamento della Tasi, malgrado la legge istitutiva sia recentissima (legge 147/2013) ha già subito alcune modifiche (legge 68/2014 e legge 89/2014) complicando non poco una normativa già di per sé non chiarissima. Alcuni punti in comune, dunque, con l' Imu (base imponibile e modalità di versamento), e molte differenze come ad esempio il presupposto impositivo, alcuni aspetti della soggettività passiva e della detenzione temporanea. Il testo edito da Seac offre una panoramica specifica della disciplina della Tasi esaminando analogie e differenze con l' Imu, ma soprattutto gli aspetti pratici del tributo comunale p e r i servizi indivisibili mettendo in luce le metodologie di determinazione della base imponibile, le aliquote, le detrazioni e le riduzioni applicabili, il calcolo dell' imposta e il suo versamento, gli adempimenti dichiarativi e gli aspetti sanzionatori. Chiude il testo un copiosa sezione di esempi di calcolo e versamento e una appendice normativa. Autore a cura di Simone Massimo Titolo Adempimenti amministrativi. Guida al bilancio e reddito di impresa Casa editrice Ipsoa, Milano, 2014, pagg. 960 Prezzo Euro 50 Argomento Il testo si rivolge al direttore amministrativo o comunque a quella figura che in azienda gestisce e coordina tutti i settori dell' amministrazione. Gli adempimenti che competono a tale figura sono quelli relativi alla redazione del bilancio e alle dichiarazioni fiscali. Il testo, pertanto, partendo dagli adempimenti per la redazione del bilancio e dallo schema di bilancio, affronta gli aspetti civilistici, fiscali e contabili delle varie poste e la determinazione del reddito d' impresa, oltre che gli adempimenti per le dichiarazioni fiscali. L' approccio è operativo: parte dal singolo adempimento che viene descritto in modo schematico, evidenziando gli aspetti più propriamente pratici e fornendo indicazioni di sintesi sulle attività da svolgere. Il linguaggio è semplice e concreto; non si sofferma su commenti e «questioni» dottrinali o giuridiche ma si propone di puntare all' operatività e al «cosa fare». Le sintesi sono corredate da formule, modelli, quesiti e soluzioni. Con la nuova edizione sono state aggiornate le voci alla luce dei dl 24 aprile 2014, n. 66 («Decreto Irpef»), dl 24 giugno 2014, n. 91 («Decreto sviluppo»), dl n. 47 del 28 Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 104 8 dicembre 2014 Pagina 207 < Segue Italia Oggi Sette Enti locali marzo 2014, Dpcm del 19 febbraio 2014 e la nuova edizione dell' Oic 15, Oic 20 e Oic 21. Oltre all' aggiornamento delle parti descrittive sono stati aggiunti nuovi casi. Autori Piergiorgio Valente, Emanuela Fusa, Fabio Ghiselli, Alberto Tron Titolo Marchi, Brevetti e KnowHow. Gestione internazionale degli intangibili Casa editrice Ipsoa, Milano, 2014, pagg. 344 Prezzo Euro 35 Argomento Col passare del tempo la dottrina economicoaziendale ha riconosciuto alle risorse intangibili un ruolo sempre più rilevante nella gestione strategica delle imprese. La capacità di produrre valore da parte dei beni immateriali è conclamata tant' è che operazioni aziendali di gestione ordinaria o straordinaria non possono più prescindere da un' attenta considerazione del patrimonio intangibile. Le transazioni internazionali aventi ad oggetto beni immateriali sono, per tale motivo, guardate con attenzione non solo dai gruppi multinazionali ma anche dalle istituzioni nazionali preoccupate di possibili erosioni di base imponibile eventualmente originate da tali operazioni. Nell' attuale contesto economico internazionale, un' approfondita conoscenza della disciplina fiscale delle risorse intangibili risulta indispensabile ai fini della corretta gestione, anche in sede di verifica, delle principali tematiche connesse alla disciplina del transfer pricing, all' individuazione dei criteri di valutazione e di classificazione in bilancio e alle operazioni di riorganizzazione aziendale delle imprese multinazionali. Le operazioni di business restructuring, infatti, possono essere uno strumento attraverso il quale realizzare la «migrazione» di beni immateriali verso legislazioni con un trattamento favorevole non solo per lo sviluppo ma anche per la tassazione dei beni immateriali. Il testo in recensione, appartenente alla collana «Fiscalità internazionale» edita da Ipsoa sotto la direzione di Piergiorgio Valente, è frutto di un articolato lavoro di ricerca e di una consolidata esperienza degli autori e approfondisce in maniera puntuale le tematiche relative alla gestione internazionale degli intangibili fornendo a studiosi della materia, professionisti, manager d' azienda e funzionari dell' amministrazione finanziaria risposte adeguate alle problematiche di carattere praticoapplicativo sollevate dalla valutazione e dal trattamento civilistico, contabile e fiscale della materia. A CURA DI FRANCESCO ROMANO Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 105 8 dicembre 2014 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Il Resto del Carlino Ravenna Inseguimento a 200 all'ora dopo un furto in casa DOPO un furto con inseguimentoi malviventi hanno abbandonatol auto che da mesi era stata avvistata in diverse zone tra il Faentino eLughese sulla quale si muovevanouna banda di ladri. La fantomaticaAudi station wagon scura è stata ritrovata sabato pomeriggio dopo uninseguimento dei carabinieri diFaenza sul filo dei duecento chilometri orari tra le strette strade diBagnara di Romagna e Villa SanMartino. All interno è stato ritrovato un vero arsenale di attrezzi perlo scasso oltre ad un piccolo congegno per rilevare la presenza di trasmettitori radio e microspie. L episodio si è verificato sabato, verso le18, quando almeno tre persone sisono introdotte in una elegante abitazione di via Fossette, a Bagnara. Imalviventi si erano introdotti dauna finestra in un momento durante il quale in casa non c era nessuno ed hanno rubato alcuni oggettid oro per un valore di qualche centinaio di euro. Alcuni vicini hannoperò visto qualcosa e hanno chiamato i carabinieri. Sul posto unapattuglia dei carabinieri di Bagnara e quelli del Radiomobile di Faenza. I testimoni avevano segnalatonelle vicinanze una grossa Audiscura station wagon. Dopo un oradi ricerche i carabinieri, lungo laprovinciale Ripe che porta versoVillaSan Martino hanno intercettato un ? Audi nera che corrispondevaalla descrizione, con all interno almeno tre persone. Ne è nato un in seguimento sul filo dei 200 chilometri l ora: la potente Audi a VillaSan Martino, si è infilata in un canale dove a causa del fango è rimasta impantanata.A quel punto i malviventi sono fuggiti a piedi. I carabinieri hanno iniziato le indagini preliminari. L Audi, una potente A4 SLine 3.0Tdi ?da quasi 240 cavalli, risultava essere stata rubata nel Milanese a inizio ottobre. A bordo c era un veroarmamentario per rubare: attrezzida scasso come lunghi piedi di porco ? una cesoia idraulica, un flessibile con dischi di ricambio, lunghicacciaviti, decine di batterie, poitorce, guanti, una grossa mazzetta ?da muratore oltre a tre radio verosimilmente per tenersi in comunicazione ed un aggeggio elettronico,un rilevatore di emissioni radio,forse usato per scoprire se all interno delle case prese di mira vi fossero allarmi. L auto dopo essere statarecuperata è stata portata nella caserma della compagnia dei carabi nieri di Faenza dove si inizierà coni rilievi sull auto. La banda sembramolto ben organizzata, forse partedi qualche gruppo più grosso chemuove batterie ? sul territorio italiano per commettere reati predatori:dei manovali del crimine. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 106 8 dicembre 2014 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Il Resto del Carlino Ravenna Inaugura oggi Cacciatori di teste Oggi alla Pescheria della Rocca sarà presentata la grande quadreria che conpone e coistituisce cacciatori di teste galleria di sguardi e volti. La quadreria rimarrà esposta fino al 6 gennaio (giovedì e venerdì 15:30 18:30, sabato e domenica 15 18) Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 107 8 dicembre 2014 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Il Resto del Carlino Ravenna Al via la creatività per la mostra di presepi A VILLANOVA di Bagnacavallo: al via la creativity per la mostra di presepi dell'ecomuseo. Da oggi sara allestita la mostra di presepi creativi 'La capanna del Bambinello' all'Ecomuseo delle Erbe palustri a Villanova di Bagnacavallo, in via Ungaretti 1. La mostra intende riproporre un Natale creativo e sostenibile, rispettoso della tradizione rurale e autentica del territorio della Bassa Romagna. TUTTI possono contribuire alla mostra: le classi delle scuole di infanzia ed elementari, gli appassionati del presepe, gli artigiani e i creativi sono infatti invitati fin da ora a partecipare dando sfogo alla propria fantasia, utilizzando ogni sorta di tecnica privilegiando i materiali naturali e di recupero. Le opere potranno essere consegnate all'Ecomuseo dall'l al 22 dicembre. I presepi rimarranno in esposizione fino al 28 febbraio. Info: 0545 47122 e www.erbepalustri. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 108 8 dicembre 2014 Pagina 7 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Il Resto del Carlino Ravenna Cotignola, le prove del concerto di Paolo Olmi OGGI alle 16,30 nella chiesa di San Francesco d i Cotignola l ' a n t e p r i m a g r a t u i t a d e l tradizionale concerto di Natale che si terrà a Ravenna l' 11 dicembre. Come lo scorso anno, la Young Musicians' European Orchestra, diretta dal maestro Paolo Olmi, effettuerà le prove dell' evento e sarà possibile ascoltare il concerto integrale. Info: 0545 908826/908873. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 109 8 dicembre 2014 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Il Resto del Carlino Ravenna Villoresi e Casadio Prima nazionale a Bagnacavallo Pamela Villoresi e Claudio Casadio questa sera sono in scena al teatro Goldoni con Il mondo non mi deve nulla' di Massimo Carlotto. Si tratta della prima nazionale dello spettacolo (alle 21). La tournée approderà poi al teatro Masini di Faenza, dal 12 al 14 dicembre. Il Goldoni è in piazza Libertà 18, tel: 0545 64330, www.accademiaperduta. it. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 110 8 dicembre 2014 Pagina 24 Corriere di Romagna (ed. RavennaImola) Corriere di Romagna Ravenna Caccia grossa ai ladri ai 200 all' ora nella notte fra Bagnara, Faenza e Lugo FAENZA. Caccia al ladro ai duecento all' ora nella notte. I ladri avevano preso di mira le abitazioni di Bagnara di Romagna, quando sono stati intercettati dai carabinieri Sono quindi fuggiti su un' Audi di grossa cilindrata a fortissima velocità, tanto che sono finiti fuori strada e sono stati costretti ad abbandonare la potente Audi A4 con il bagagliaio pieno di attrezzi da scasso altrettanto efficaci per aprire qualsiasi cosa, segno che la banda aveva mire ambiziose per la nottata. Erano circa le 18 di sabato quando il figlio minorenne di un professionista di Bagnara di Romagna nel rincasare, ha sorpreso nell' abitazione due individui che si erano introdotti nell' abitazione e dopo aver messo a soqquadro la camera da letto si erano impossessati di alcuni gioielli. I due intrusi, entrati dalla finestra dopo averla scassinata, si erano immediatamente dati alla fuga a bordo di un' autovettura guidata da un complice che, auto secondo alcune testimonianze, poteva essere un' Audi di grossa cilindrata. Appena avuta notizia del furto, i carabinieri di Bagnara di Romagna si sono portati sul luogo del reato contestualmente la centrale operativa dei carabinieri di Faenza ha inviato in zona altri equipaggi dell' Arma già impegnati e di pattuglia proprio nel contrasto ai furti in appartamenti. Una pattuglia dell' aliquota radiomobile ha intercettato in zona l' autovettura sospetta con tre individui a bordo. Alla vista dei carabinieri l' Audi è partita a folle velocità potendo contare sulla potenza di un motore da 233 cavalli. I malviventi hanno così imboccato la provinciale 21 in direzione Lugo effettuando numerose manovre spericolate per seminare i carabinieri lanciatisi al loro inseguimento. Nel frattempo la notizia dell' auto in fuga è stata comunicata a tutte le pattuglie ed alle centrali operative limitrofe, fra cui quella di Lugo. L' inseguimento dei carabinieri si è protratto per alcuni chilometri sino a quando i ladri, percorrendo la via Lunga superiore altezza Villa San Martino in direzione Lugo, dopo aver perso il controllo a causa della velocità sono usciti fuori strada e il veicolo è rimasto impantanato in un fossato dove di lì a poco è stato trovato con il motore ancora acceso dai carabinieri della stazione di Sant' Agata sul Santerno , che nel frattempo si erano portati sulla via di fuga sperando di poterli bloccare. Sul posto venivano fatti convergere gli altri equipaggi delle compagnie di Faenza e Lugo, in supporto per le ricerche, tuttavia dei fuggitivi nessuna traccia, si erano già dileguati per la campagna circostante favoriti dal buio. L' auto è stata recuperata e trasportata alla Compagnia carabinieri di Faenza dove si è appurato che le targhe Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 111 8 dicembre 2014 Pagina 24 < Segue Corriere di Romagna (ed. RavennaImola) Corriere di Romagna Ravenna non erano quelle originali, bensì rubate il 18 novembre scorso da un' autovettura Audi A3 nell' hinterland milanese. I carabinieri hanno rinvenuto a bordo dell' auto l' intero "armamentario" in dotazione, sicuramente di "professionisti" del furto. C' erano infatti: alcuni palanchini, una cesoia idraulica, un flex e lame di ricambio, cacciavi ti, una grossa mazzetta, guanti da lavoro, un rilevatore di frequenze, numerose torce , tre walkie talkie . I carabinieri hanno anche appurato che il veicolo, dal giorno del furto, era stato ripetutamente fotografato dagli autovelox autostradali per eccesso di velocità con "punte" fino a 250 km orari. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 112 8 dicembre 2014 Pagina 24 Corriere di Romagna (ed. RavennaImola) Corriere di Romagna Ravenna Club Ferrari, un 2014 alla grande Il bilancio dei proprietari di rosse a Lugo. Già in cantiere il calendario 2015. LUGO. Un 2014 alla grande per il Ferrari club di Lugo. Con l' approssimarsi del 2015, i vertici ed i soci del Ferrari Club "F.Baracca", tirano le fila, decisamente soddisfatti delle iniziative sostenute nel corso del 2014. «In diverse occasioni, pur non essendo i promotori , abbiamo dato la nostra disponibilità a contribuire alla riuscita di eventi di rilievo (Mercoledì sotto le stelle, la Sagra di San Lorenzo, Rombi di passione, raduni di vario genere, manifestazioni indirizzate alla esaltazione del connubio Baracca Ferrari) culminati con la Festa del Cavallino Rampante commenta il presidente Maurizio Cortesi . Un evento riuscito alla grande anche per l' abbinamento suggestivo, quello della Contesa Estense, con alcune decine di esemplari, tutti molto interessanti, dalle classiche 12 calità distanti. Con una marea di intere famiglie, specie nel pomeriggio, pronte a contribuire, con un giro in Ferrari (fai un giro in Ferrari), ad opere di solidarietà, quest' anno alla Associazione Demetra donne in aiuto. I possessori delle Rosse sono stati impegnati per diverso tempo, ad accontentare i numerosi cittadini, anzi i loro figli, a soddisfare questa opportunità unica. Una vera festa di tutta la città, all' insegna del connubio Baracca Maranello». Senza sbilanciarsi troppo, e precisare dettagli e date, lo staff della Scuderia fa presente che sono già in preparazione gli appuntamenti per il 2015. (a.r.g. ) Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 113 8 dicembre 2014 Pagina 11 La Voce di Romagna La Voce di Romagna Ravenna Inseguimento mozzafiato di 3 ladri BAGNARA Sorpresi a rubare in casa scappano su Audi da 233 cavalli piena di strumenti da scasso. Avevano preso di mira le abitazioni di Bagnara di Romagna quando sono stati inter cettati dai carabinieri. Ne è nato un inseguimento mozzafiato ai 200 orari al termine del quale un incidente ha costretto i tre malviventi a bordo ad abbandonare l' auto, una potente Audi A4 con il bagagliaio pieno zeppo di attrezzi da scasso. Tutto si è innescato verso le 18 di sabato quando il figlio 17enne di un noto professionista della zona nel rincasare si è imbattuto in due ladri che, dopo avere forzato una finestra, erano entrati in casa ed erano già riusciti a prendere alcuni monili in oro. A quel punto i due sono scappati su un' Audi A4 3.0 Tdi guidata da un complice. Sono subito intervenuti i militari della locale Stazione; dalle Compagnia di Faenza e di Lugo sono poi arrivate altre gazzelle in aiuto. Poco dopo una pattuglia del Radiomobile ha intercettato in zona l' Audi la quale, potendo contare su 233 cavalli di potenza, è subito schizzata via imboccando la Provinciale 21. L' inseguimento è andato avanti per alcuni chilometri sino a quando i tre fuggiaschi, percorrendo via Lunga Superiore all' altezza della frazione di Villa San Martino in direzione Lugo, dopo avere perso il controllo dell' auto a causa dell' alta velocità e del fondo stradale bagnato dalla pioggia, sono usciti fuori strada. A quel punto il veicolo è rimasto impantanato in un fossato laterale dove è stato ritrovato poco dopo con il motore ancora acceso dai carabinieri della Stazione di Sant' Agata sul San terno. Dei tre malviventi, dileguatisi nel buio, ancora nessuna traccia. Dalle successive verifiche è emerso che le targhe della vettura non erano quelle originali ma erano state rubate il 18 novembre scorso da una "Audi A3 2.0 Tdi" nell' hinterland milanese. E che il veicolo, dal giorno del furto, era stato più volte fotografato dagli autovelox autostradali per eccesso di velocità con punte fino ai 250 orari. Insomma, con quel mezzo i tre avevano probabilmente visitato altre case sparse per l' Italia. A bordo c' erano an cora tutti gli attrezzi del "mestiere". Nella lista degli oggetti sequestrati dall' Arma figurano alcuni palanchini, una cesoia idraulica, un flessibile con lame di ricambio, dei cacciaviti, una grossa mazzetta, dei guanti da lavoro, un rilevatore di frequenze, numerose torce elettriche e tre walkietalkie, uno a testa per ciascun componente della banda. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 114 8 dicembre 2014 Pagina 47 La Voce di Romagna La Voce di Romagna Ravenna Diari di guerra Amore e disperazione sul Senio, placido flume di campagna dove la vita fu sconvolta dalla ritirata tedesca del 1944 Sono decine i libri che raccontano quei drammatici giorni Ultimo arrivato tra le opere è "La vita vale sempre la pena di essere vissuta" di Fortunato Guerrini, a cura di Enrico Carioli. n quella parte della Bassa Romagna dove serpeggia il Senio, che oggi attraversa una ricca terra agricola che convive con la piccola industria e l' artigianato, ben pochi potrebbero credere che, tra l' inizio del «44 e il «45, si sia scatenata una delle battaglie più lunghe e sanguinose di tutta la II Guerra Mondiale. Fino ad allora la vita scorreva serena; tra Fusignano, Masiera, Rossetta ed Alfonsine, le ville di campagna nobiliari e borghesi godevano ancora di un elegante decoro e contadini e mezzadri erano spesso legati ai loro "padroni" da un vincolo di rispettoso affetto. Questa plaga privilegiata divenne meta di tante famiglie sfollate dall' inferno delle grandi città come Bologna, Milano e Roma, ma, ben presto, si trovarono ugualmente in un tragico teatro di guerra. Su quei pochi chilometri dell' argine del Senio, da una parte si erano insediati i tedeschi, che, pur in netta inferiorità numerica e di mezzi, cercavano di resistere strenuamente, per disperazione e per proteggere la ritirata dei compagni. Dall' altra inglesi, scozzesi, indiani, protesi a risolvere nel minor tempo possibile e col minimo delle perdite una battaglia ormai vinta. Tanti sono i diari e le testimonianze che hanno fissato quei terribili mesi: dall' afflato cristiano del "Diario di guerra" di don Paolo Rambelli, al taglio documentario di "Tempo di guerra a Fusignano" d i Sante Cantagalli, alle drammatiche, scarne notazioni di Liliana Corelli e Quirino Majorana in "I giorni della guerra". Ma, forse, i due documenti che più originalmente esprimono, dal di dentro, la ferocia, ma anche l' umanità di tanti episodi di quell' interminabile passaggio del fronte sono "Senio, piccolo fiume" di Antonietta Viana Annaratone e "Dentro la bufera e ritorno" di Giuseppe Fugattini. Nel primo, con sensibilità femminile, si rievocano le vicissitudini dei cinquanta disperati, che fuggiti dalle case più a ridosso del Senio, dove infuriava la lotta, avevano trovato accoglienza nella lussuosa dimora della scrittrice. La villa, creata per signorili ozi estivi, era diventata sede di distaccamenti e acquartieramenti militari e, per un certo periodo, aveva ospitato anche un ospedale da campo: "Sul lungo sofà antico vedo seduti feriti. Li guardo. Adolescenti sono, non uomini. Mi chiedono pane ... passo leggera tra le lettighe. Sete! Sete! E' l' invocazione! Un sorso d' acqua! Mi chino e lascio cadere alcune gocce sulle labbra di ognuno ... Quale terribile avventura! Eppure la comunità con gente amica, conoscente od Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 115 8 dicembre 2014 Pagina 47 < Segue La Voce di Romagna La Voce di Romagna Ravenna ignota fino ad ora, di condizione, educazione e principi, mi avvince di un sentimento di fraternità e tenerezza ... qualunque sia la sorte, bella o brutta, vita o morte." E proprio l' alternarsi di crudeltà e pietà, di spietatezza e solidarietà è il motivo caratterizzante di "Dentro la bufera e ritorno". Qui, il protagonista, che è poi l' autore del diario, è Giuseppe, smilzo studente di 16 anni, rastrellato dai tedeschi assieme ad altri giovani e impiegato nella costruzione di fortificazioni. Un giorno, dopo ore di lavoro al freddo gelido e sotto l' incubo delle granate, il ragazzo, colto da un accesso di febbre, si distende per terra avvolto in una coperta. Scoperto da un suo coetaneo e omonimo, Josef, ufficiale in erba della gioventù hitleriana, è brutalmente preso a calci e posto sotto processo. Qui i due giovani si chiariscono e, una volta costata la sua reale infermità, il giovane romagnolo viene scagionato. Da quel momento, ecco nascere un' incredibile amicizia tra i due "nemici", un' amicizia basata su una dialettica tra l' appassionato, ma pericoloso "sturm und drang" germanico e il disincantato scetticismo italiano, conciliati, poi, da una sorta di "pietas" cristiana. Ultimo arrivato "La vita vale sempre la pena di essere vissuta" di Fortunato Guerrini, lettere di un disperso in Russia a cura di Enrico Carioli delle lughesi edizioni "An. Walberti 1795". In queste pagine in "presa diretta" appare, anche se adombrata da un' apparente tranquillità, tutta la tragedia e l' inanità della guerra, capace, oltre che di ferire e uccidere, anche di rescindere i legami più teneri, come mostrano queste intense lettere di un innamorato alla fidanzata. Fortunato Guerrini, 28 anni, nato a Masiera, piccola frazione sotto l' argine del Senio appartenente amministrativamente a Bagnacavallo, ma gravitante su Fusignano da cui è divisa solo dal ponte sul fiume, era un bel giovane appassionato di letteratura, in particolare di Dante e Monti, in procinto di laurearsi in Pedagogia all' Università di Urbino. Nonostante avesse avuto la possibilità di evitare l' inferno della guerra, "imboscandosi", rifiutò dicendo: "Non voglio mandare un altro a morire al mio posto"! Richiamato nell' estate del '41, dopo aver seguito il corso ufficiali a Bracciano, fu assegnato all' ARMIR e rimase in prima linea sul fronte del Don per diversi mesi; poi, dopo la controffensiva russa di fine «42, pur avendo già una licenza per fine anno, fu costretto, con la sua squadra, a una rovinosa ritirata in mezzo al gelo e praticamente senza cibo. Non si ebbe più notizia di lui dopo il 23 dicembre, forse fu colpito o abbandonato a se stesso nelle nevi della pianura russa come tanti altri feriti e congelati. Fidanzato con la compaesana Antonietta Giugni, dalle sue lettere traspare un animo romantico e sensibile che si manifesta in un' accorata malinconia per la donna e la terra lontane: "Il mio pensiero vola spesso a Fusignano e passa in rivista le persone più care e talora si annida tra le fronde del parco Severoli per vederti quando esci di casa o ti affacci alla finestra". Ma Fortunato sa anche esprimere in toni appassionati il suo amore per la lontana Antonietta: "Tu regni sovrana nella mente mia, nel ricordo mio, nella vita mia. Tu hai acceso in me una fiamma di sincero amore che non può alimentarsi di sentimenti platonici. Io ti penso sempre vicino a me, con me, come cosa tutta mia e solo mia". Quando poi il giovane Guerrini è catapultato in Russia, il primo impatto è deprimente: "La deserta, desolata, squallida Russia fa disperdere ogni caro fantasma ed opprime tutto l' essere; la solitudine riempie l' animo di tristezza e di tedio ... la più brutta, la più infelice, la più miserabile, la più tetra regione che vi sia sulla terra". Sebbene di formazione e di convinzione religiose, l' inevitabile indottrinamento nazionalista l' aveva portato ad accettare di combattere per un ideale patriottico, che poi dovette scoprire che andava a infrangersi nella violenta invasione e occupazione della patria altrui. Nelle sue ultime lettere, quando sta avvicinandosi il terribile inverno russo, Fortunato tenta in ogni modo di tranquillizzare la fidanzata, parlando di sistemazioni in case confortevoli e di cene raffinate, ma poi si lascia andare a riflessioni sempre più dolorose che lo portano a una visione sconsolatamente pessimistica della vita: "Tutta la vita è vana, quando i sogni più cari si svelano nella loro illusoria apparenza! Quanti dorati sogni non sono svaniti in pochi giorni? Eppure ancora si continua ad essere vittime di sogni più o meno rosei; e forse nel vuoto di queste illusioni c' è tutto il contenuto della vita". Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 Continua > 116 8 dicembre 2014 Pagina 47 < Segue La Voce di Romagna La Voce di Romagna Ravenna E in una delle ultime lettere, a pochi giorni dalla scomparsa, quasi per farsi forza di fronte al baratro che vedeva aprirsi intorno, fantastica un suo benevolo futuro con una prosa ricca di riferimenti classici.: "Io non chiedo molto alla vita; ancora vorrei qualche giorno di giovinezza non per procurarmi gioia sfrenata, ma per scrivere una pagina oraziana di vera, semplice, genuina letizia. Poi venga pure la vecchiaia, non la temo come faceva Mimnermo che preferiva ad essa la morte. Penso già con piacere che cosa farò allora: quando le terrene cose mi verranno a noia, mi affiderò alle gioie dello studio ... " I diari racchiudono, così, esperienze che furono traumatiche per molti, ma che permisero anche la possibilità di conoscere e capire realtà diverse e c' insegnano anche ad apprezzare quel bene supremo che è la pace e a fare di tutto per conservarlo preziosamente, in particolare ai nostri giorni quando guerre nascoste o palesi insanguinano ferocemente ancora i continenti e quando i governi di tutto il mondo investono in sofisticatissimi e costosissimi strumenti bellici, foraggiando le multinazionali della morte. Giovanni Zaccherini [email protected]XII14. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016 117