Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
a.a. 2006 - 2007
DIRITTI UMANI
E BIOETICA
Prof. CARLO CASINI
(lezione del 20-3-07)
DICHIARAZIONI E
CONVENZIONI
INTERNAZIONALI
SUI
DIRITTI UMANI
• Dichiarazione Universale dei diritti
dell’uomo
(10. 12. 1948)
• Patto sui diritti civili e politici
(16. 12. 1966)
• Patto sui diritti sociali, economici e
culturali
(16. 12. 1966)
• Convenzione per la prevenzione e la
repressione del delitto di genocidio
(1948)
• Convenzione per l’eliminazione di ogni
forma di discriminazione razziale
(1965)
• Convenzione contro la tortura e altre
pene e trattamenti crudeli, disumani o
degradanti (1984)
CONVENZIONI E DICHIARAZIONI
UNIVERSALI E SPECIALI
• Dichiarazione sui diritti del fanciullo (20. 11.
1959)
• Convenzione sui diritti del fanciullo (20. 11.
1989)
• Convenzione sui diritti politici della donna
(1952)
• Convenzione sulla eliminazione di ogni forma
di discriminazione nei confronti della donna
(1979)
• Dichiarazione sui diritti delle persone
ritardate mentali (1971)
… segue:
• Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo dell’Islam
(Parigi, 19. 9. 1981)
• Carta araba dei diritti dell’uomo
(15. 9. 1994)
CONVENZIONI E
DICHIARAZIONI REGIONALI
• Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti e delle libertà fondamentali
(Consiglio d’Europa, 4. 11. 1950)
• Convenzione americana dei diritti umani
(San Josè de Costa Rica 22. 11. 1969)
• Carta africana dei diritti dell’uomo e dei
popoli
(Nairobi, 28. 6. 1969)
LA TITOLARITA’
DEL DIRITTO ALLA VITA
• LA DIGNITA’ UMANA
• “OGNUNO”, “OGNI
INDIVIDUO”, “OGNI
PERSONA”, “TUTTI”
• PRINCIPIO DI
UGUAGLIANZA
Segue:
LA CONVENZIONE AMERICANA
SUI DIRITTI DELL’UOMO
• Art. 4: “Ogni persona ha diritto al rispetto
della sua vita. Tale diritto deve essere
protetto dalla legge, e, in generale, a partire
dal momento del concepimento”
• Art. 1, 2° comma: “Ogni essere umano è
persona”
PERSONALITA’ GIURIDICA
• Art. 6 - Dichiarazione Universale D.U.
• Art. 16 - Patto sui diritti civili e politici
• Art. 3 - Convenzione americana sui
diritti dell’uomo
• Art. 18 - Carta araba diritti dell’ uomo
• Art. 5 - Carta africana diritti umani

• Dichiarazione Universale dei diritti
dell’uomo (1948) , art. 6 e Patto
Internazionale sui diritti civili e politici
(1966), art. 16:
“Ogni individuo ha diritto al riconoscimento
in qualsiasi luogo della sua capacità
giuridica”
• Convenzione americana sui diritti dell’uomo
(1969),
art. 1: “… ogni essere umano è persona”
art. 3: “Ogni persona ha diritto al
riconoscimento della sua personalità
giuridica”
art. 4: “Ogni persona ha diritto al rispetto
della sua vita. Tale diritto deve essere
protetto dalla legge sin dal momento del
concepimento”
• Carta araba diritti uomo (….), art. 18:
“La personalità giuridica è inerente a
ciascun individuo”
• Carta africana diritti umani (…..), art. 5:
“Ogni individuo ha diritto al rispetto della
dignità umana e al riconoscimento della
personalità giuridica”
LA PENA DI MORTE
• INAPPLICABILITÀ NEI CONFRONTI
DELLE DONNE INCINTE
art. 6/5 Patto sui diritti civili e politici (1966)
«Una sentenza capitale non può essere
pronunciata per delitti commessi dai minori
di 18 anni e non può essere eseguita nei
confronti di donne incinte» 
• N.B. SENTENZA COSTITUZIONALE
POLACCA, 1997:
“
Art. 4/5 Convenzione americana sui diritti
dell’uomo (San José de Costa Rica, 1969)
«La pena capitale non sarà inflitta a persone
che, al momento in cui il crimine era stato
commesso, erano minori di 18 anni e di età
superiore ai 70; non sarà applicata a donne
incinte»
 Art. 12 Carta della lega araba (1994)
«La pena di morte non può essere eseguita
sui minori di diciotto anni, su una donna in
stato di gravidanza fino al parto o su una
donna con figli in tenera età se non siano
trascorsi due anni dalla data del parto».
PROGRESSIVA ABOLIZIONE
IN EUROPA:
Articolo 2/1 (CEDU)
Diritto alla vita
• Il diritto alla vita di ogni persona è
protetto dalla legge. Nessuno può essere
intenzionalmente privato della vita, salvo
che in esecuzione di una sentenza
capitale pronunciata da un tribunale,
nel caso in cui il delitto è punito dalla
legge con tale pena”
1) Consiglio d’Europa: VI protocollo
aggiuntivo, 1983 (in vigore dal
1985)
 vieta in tempo di pace il ricorso
alla pena di morte
2) Consiglio d’Europa:
XII protocollo
aggiuntivo, 2002
abolisce la pena di
morte in ogni
circostanza, anche per
gli atti commessi in
tempo di guerra o di
minaccia di guerra
3) art. 2 Carta dei
diritti
fondamentali UE,
2004
"nessuno può
essere condannato
alla pena di morte,
né giustiziato”
FLASH (1):
Il Parlamento Europeo
e la pena di morte
RISOLUZIONE SULL'INIZIATIVA A
FAVORE DELLA MORATORIA
UNIVERSALE IN MATERIA DI PENA DI
MORTE Bruxelles, 1 febbraio 2007
FLASH (2)
• In Italia, il primo Stato ad abolire la pena di
morte fu il Granducato di Toscana, in data
30 novembre 1786, sotto il regno di Pietro
Leopoldo Asburgo Lorena, Granduca di
Toscana. Si trattò del primo Paese civile al
mondo ad aver abolito la tortura e la pena
capitale.
FANCIULLO
“Il fanciullo, a causa della sua
immaturità fisica e intellettuale ha
bisogno di una particolare protezione e
di cure speciali, compresa una
adeguata tutela giuridica, sia prima
che dopo la nascita”
(Preambolo Dichiarazione 1959;
e Preambolo Convenzione 1989)
… segue
“Si intende per fanciullo ogni essere
umano avente un’età inferiore ai 18
anni, salvo se abbia raggiunto prima la
maturità in virtù della legislazione
applicabile”
(Art. 1 Convenzione 1989)

N.B.
• Corte Costituzionale italiana, sentenza n. 35
del 10.2.1997
• Corte Costituzionale polacca, sentenza del
28. 5. 1997
• “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di
competenza sia delle istituzioni pubbliche e
private di assistenza sociale, sia dei
Tribunali, delle autorità amministrative o
degli organi legislativi, l’interesse superiore
del fanciullo deve essere considerato
preminente”
• (art. 3 Convenzione 1989; art. …. Progetto
Costituzione europea)
• Art. 9 Convenzione 1989:
Applicazione nell’ambito familiare
• Art. 21 Convenzione, 1989
• Applicazione nell’ambito dell’adozione
Gli altri diritti del fanciullo
nella Convenzione
del 1989
• Diritto a conoscere , nella misura del
possibile, i suoi genitori e ad esser allevato
da essi (art. 7)
• Diritto del fanciullo a conservare la propria
identità (art. 8)
• Dovere dello Stato a fornire ogni possibile
cura e attenzione ai fanciulli fisicamente o
mentalmente handicappati
• Protezione dei fanciulli contro lo
sfruttamento sessuale (prostituzione
infantile e utilizzazione dei fanciulli nella
produzione di materiale pornografico)
• LA CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL
FANCIULLO DOVREBBE ESSERE
CONSIDERATA RIGUARDO:
- AL MATRIMONIO
- ALL’ABORTO
- ALLA PROCREAZIONE ARTIFICIALE
LA FAMIGLIA
Dichiarazione Universale
diritti uomo (1948), art. 16/3
“La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della
società e dello Stato e come tale deve essere riconosciuta
e protetta”
Convenzione europea diritti e libertà (1950), art. 12
“Uomini e donne, in età matrimoniale, hanno il diritto di
sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi
nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.
Patto diritti civili e politici (1966), art. 23/1
 “La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale
della società e ha diritto ad essere protetta dalla
società e dallo Stato”
Patto diritti economici, sociali, culturali (1966),
art. 10/1
 “La protezione e l’assistenza più ampia che sia
possibile devono essere accordate alla famiglia, che
è il nucleo naturale e fondamentale della società,
in particolare per la sua costituzione e fin quando
essa abbia la responsabilità del mantenimento e
dell’educazione di figli a suo carico”.
• Carta africana, art. 18:
“La famiglia è l’elemento naturale e la base
della società”
LA DONNA
• Accordi internazionali per combattere la
prostituzione (1904, q910, 1921, 1923)
• Statuto ONU: uguaglianza uomini e donne
(art. 8)
• Patti del 1966: parità degli esseri umani
indipendentemente dal sesso (artt. 2 e 3)
• Convenzione sui diritti politici della donna
(1952)
• Convenzione per l’eliminazione di ogni
forma di discriminazione nei confronti della
donna (1979)
La Convenzione del 1979
• Ruolo sociale della maternità
• Tutela condizioni di lavoro
• Protezione speciale donne incinte
• Servizi sanitari compresi quelli che si riferiscono
alla pianificazione familiare (art. 12)
• Parità nel matrimonio e preminente
interesse dei figli (art. 16)
• Libera decisione sul numero e
sull’intervallo delle nascite e diritto ai
mezzi per realizzare tale obiettivo
Interpretazione femminista
• Salute riproduttiva, diritti riproduttivi,
servizi riproduttivi
• Tendenze sessuali (progetto di costituzione
europea)
• Gender
• Conferenza ONUsulla donna:
Città del Messico (1975), Copenaghen
(1980), Nairobi (1985), Pechino (1995)
• Conferenze ONU su popolazione:
Bucarest (1974), Città del Messico (1984),
Cairo (1994)
Una sentenza significativa
• Corte costituzionale ungherese, sentenza del
17 dicembre 1991, n. 64 a proposito della
discriminazione tra la posizione pro –
choise e pro – life

Segue: LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA
SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E
DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI
Articolo 2 - Diritto alla vita
1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla
legge. Nessuno può essere intenzionalmente
privato della vita, salvo che in esecuzione di una
sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel
caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale
pena.
2. La morte non si considera inflitta in violazione di
questo articolo quando risulta da un ricorso alla
forza resosi assolutamente necessario:
a. per assicurare la difesa di ogni persona
dalla violenza illegale;
b. per eseguire un arresto regolare o per
impedire l'evasione di una persona
regolarmente detenuta;
c. per reprimere, in modo conforme alla legge,
una sommossa o una insurrezione.
ALCUNI CASI …
• OPEN DOOR/DUBLIN WELL WOMAN
vs. REGNO UNITO (1992)
Norme invocate:
Art. 8: rispetto vita privata e familiare
Art. 10: libertà di manifestazione del pensiero
Art. 14: divieto di discriminazione
• Decisione: applicazione del solo art. 10
nella parte in cui consente ingerenza dello
Stato a protezione della morale.
• Non necessità di discutere sulla difesa dei
diritti altrui
• VO vs. FRANCIA (8 luglio 2004)
Confusione tra Thi Thanh Van Vo e Thi no Vo
Processo in I e II grado per omicidio colposo
promosso da Thi no Vo
Assoluzione della Corte di Appello
Ricorso alla Corte Europea invocando l’art. 2
Convenzione
Sentenza di rigetto
 pluralismo di idee, diversità di legislazioni,
omessa indicazione dell’embrione nell’art. 2
• PRETTY vs. REGNO UNITO
29 APRILE 2002 Ricorso n° 2346/02 Diniego di
autorizzazione al suicidio assistito
Non - violazione art. 2 (diritto alla vita)
 Non violazione art. 3 (divieto trattamenti
disumani e degradanti)
 Non violazione art. 8 (diritto al rispetto
della vita privata)
Non violazione art. 9 (libertà di coscienza)
 Non violazione art. 14 (divieto di
discriminazione)
NB
• NELLA SENTENZA PRETTY contro
REGNO UNITO E’ CITATA LA
RACCOMANDAZIONE SULLA
PROTEZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO
E LA DIGNITA’ DEI MALATI E DEI
MORENTI (1999) DOVE SI LEGGE:

• “Il desiderio di morire da parte di
un malato incurabile o di un
morente non può giuridicamente
legittimare né giustificare il
comportamento di u terzo volto ad
esaudire tale desiderio”
• CASO EVANS C. REGNO UNITO,
6 MARZO 2006
La questione della sorte degli embrioni
soprannumerari e l’evasione della Corte Europea
• HA DIRITTO
ALLA VITA?
Consiglio d’Europa e Bioetica
(Assemblea Parlamentare)
– Ris. e Racc. sui diritti dei malati e dei morenti (1976,
1976, 1977)
– Racc. sull’ingegneria genetica (1982)
– Racc. sull’uso di embrioni e feti umani a fini
diagnostici, terapeutici, scientifici, industriali e
commerciali (1986)
– Racc. sull’uso di embrioni e feti umani nella ricerca
scientifica (1989)
• Racc. sugli xenotrapianti (1999)
• Racc. sui diritti dell’uomo e la dignità dei
malati incurabili e dei morenti (1999)
• Racc. sulle biotecnologie (2000)
segue: Consiglio d’Europa
(Comitato dei Ministri)
– Racc. sulla ricerca medica sull’essere umano
(1990)
– Racc. sulla diagnosi e sulla selezione
genetica prenatale (1990)
– Racc. sulla gestione delle liste di attesa in
materia di trapianto di organi (2001)
segue: Consiglio d’Europa
• Conf. sui diritti dell’uomo (Vienna 1985):
Ris. sui diritti dell’uomo e il progresso
scientifico nel campo della biologia, della
medicina e della biochimica
• Conf. dei Ministri europei della Giustizia
(Instanbul 1990): Ris. sulla bioetica
… segue
CONVENZIONE SUI DIRITTI
DELL’UOMO E LA BIOMEDICINA
(Oviedo, 4.4.1997)
• PROTOCOLLO ADDIZIONALE SUL DIVIETO DI
CLONAZIONE DI ESSERI UMANI (12. 1. 1998)
[Legge 28. 3. 2001, n. 145]
• PROTOCOLLO SUI TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI DI
ORIGINE UMANA (4.12. 2001)
• PROTOCOLLO SULLA RICERCA BIOMEDICA (25. 1. 2005)
RICHIAMO AI DIRITTI DELL’UOMO
NELLE COSTITUZIONI NAZIONALI
• ITALIA (1948)
• GERMANIA (1949)
• LUSSEMBURGO
(1983)
• GRECIA (1975)
• SPAGNA (1978)
•
•
•
•
• SLOVACCHIA (1992)
• LITUANIA (1992)
ESTONIA (1991)
BULGARIA (1991)
• BOSNIA (1995)
• ALBANIA (1993)
CROAZIA (1990)
SLOVENIA (1991)
POLONIA (1997)
ROMANIA (1991)
• Evangelium vitae, n. 18:
La società moderna fa della
affermazione dei diritti umani il suo
obiettivo principale e il suo vanto
IL PERCORSO DEL
PENSIERO
CRISTIANO
• La Rivelazione cristiana: dimostrazione e
fondamento della dignità umana
• Dio Creatore: l’uomo, imago Dei
• Il Mistero dell’Incarnazione
• Dio Padre, l’uomo parola d’amore di Dio
• Dio redentore: il Mistero della Croce
• L’uomo nuovo: il Mistero della Redenzione
• Dio con noi: l’Eucarestia
La fatica del pensiero cristiano:
due testi così diversi
• 1537, Paolo III, BOLLA “SUBLIMIS
DEUS” sugli indios del nuovo mondo
• 1866, risposta del Santo Uffizio al
missionario Guglielmo Massaia sulla
schiavitù in Etiopia
• Paolo II: “Con l’autorità apostolica […]
stabiliamo e decretiamo che i suddetti
indios e tutti gli altri popoli che seguito
verranno scoperti dai cristiani, non si
possano privare della libertà o del dominio
della loro proprietà e che è lecito ad essi
godere della libertà […] né si debbano
ridurre in schiavitù”
• Bartolomeo de las Casas (1474 – 1566),
autore dell’Apologia:
“Tutti i popoli nel mondo sono umani ed
esiste una sola definizione di tutti gli esseri
umani e di cascuno di loro, cioè che sono
razionali. Così tutte le razze del genere
umano sono una razza sola”
• Jean de Sevulpeda (1490 – 1573)
“Gli spagnoli hanno diritto di regnare su dei
barbari che […] sono tanto inferiori agli
spagnoli quanto i bambini agli adulti, le
donne agli uomini, il selvaggio e il crudele
al mite e gentile […] e, oserei dire, le
scimmie all’uomo”
• La risposta a Massaia
“La schiavitù di per sé considerata in assoluto
non ripugna affatto né al diritto naturale, né
al diritto divino […] Pertanto i cristiani
possono lecitamente comprare schiavi o
darli in pagamento di debito o riceverli in
dono […] ”
Il sospetto cristiano verso le
moderne espressioni dei diritti umani
• Pio VI, 1791. Breve “Quod aliquandum”
Cause:
1) Rivoluzione francese
2) Costituzione civile del clero (1790)
3) Parificazione del cristianesimo ad altre
religioni nella Dichiarazione del 1789
4) Concezione autoritaria dello Stato
Evoluzione in Leone XIII e Pio XII
L’APPORTO DI
JAQUES MARITAIN (1882 – 1973)
• 1937: Umanesimo integrale
• 1942: I diritti dell’uomo e la legge naturale

Contributi alla Dichiarazione del 1948
1975: L’uomo e lo Stato
Il c.d. “paradosso mariteniano”
GIOVANNI XXIII
PACEM IN TERRIS (1963)
• Riconoscimento del ritardo nel riconoscere
l’importanza dei diritti umani (n. 17)
• Ogni essere umano è persona (n. 3)
• La dignità umana è deducibile dalla natura
sia dalla Rivelazione
• Compito precipuo degli Stati è quello di
tutelare e promuovere i diritti umani (n. 57)
CONCILIO VATICANO II
• Costituzioni “Dignitatis humanae personae”e
“Gaudium et spes”
• La libertà religiosa come fondamento di qualsiasi
altra libertà
• “… riguarda il modo di concepire l’uomo e
l’universo. Siamo alla radice della morale e del
finalismo dell’universo”
PAOLO VI – ONU – 1965
• “… Ciò che di più alto vi è nella saggezza
umana […] poichè è soprattutto della vita
dell’uomo che si tratta e la vita dell’uomo è
sacra: nessuno può osare attentare ad essa”
GIOVANNI PAOLO II: IL
GIGANTE DEI DIRITTI UMANI
•
•
•
•
•
•
Evangelium vitae
Laborem exercens
Sollicitudo rei socialis
Christifideles laici
Centesimus annus
Il Catechismo della Chiesa Cattolica: “E’ compito
della Chiesa richiamare alla memoria degli uomini
di buona volontà questi diritti e distinguerli dalle
rivendicazioni abusive e false”
• LA PRIMA SFIDA È QUELLA DELLA
VITA (10.1 2005)
BENEDETTO XVI
• Incessante prosecuzione del Magistero di
Giovanni Paolo II
ALTRI DOCUMENTI DI ORGANI
CENTRALI DELLA CHIESA
• III Sinodo dei Vescovi su “La giustizia nel
mondo” (30. 9. – 11.11. 1971)
“La DUDU sia ratificata da tutti i Governi e sia
integralmente rispettata da tutti.
• Pontificio Consiglio Iustitia et Pax,
1975: “La Chiesa e i diritti dell’uomo”
1978: “I diritti dell’uomo e la Chiesa:
riflessioni storiche e teologiche”
• Compendio della Dottrina Sociale della
Chiesa (2004):
“Il movimento verso la identificazione e la
proclamazione dei diritti dell’uomo è uno dei
più rilevanti sforzi per rispondere
efficacemente alle esigenze imprescindibili
della dignità umana” (n. 152)
• Commissione teologica internazionale (1983
– 1984), “Dignità e diritti della persona
umana” (I diritti come attesa dei poveri)
• Pontificia Accademia delle Scienze sociali
• Accademia per la vita
• Pontificio Consiglio per i testi legislativi
• Pontificio Consiglio per la famiglia
FINE…
…… PER ORA !!!
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