VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI SINDACI N. 69 (27/11/2014) OGGETTO: ESTENSIONE DEI TERMINI DI VALIDITÀ, ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2015, DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E (COMUNITÀ MONTANE MONTE CERVINO, EVANÇON, MONT ROSE E WALSER – ALTA VALLE DEL LYS). TECNICHE IN MATERIA DI RADIOTELECOMUNICAZIONI L'anno duemila quattordici addì ventisette del mese di novembre alle ore 16,15 in Châtillon, nella sala delle adunanze della Comunità Monte Cervino, convocato dal Presidente della Comunità Montana Monte Cervino con avvisi scritti debitamente notificati a ciascun Consigliere, si è riunito il CONSIGLIO DEI SINDACI DELLA COMUNITÀ MONTANA MONTE CERVINO nelle persone dei Signori: TREVES Fabrizio Presidente PRESENTE THEODULE Guido Vice Presidente PRESENTE BRUNOD Roberto Consigliere PRESENTE CALZA Henri Consigliere PRESENTE CASTIGLIONI Maurizio Consigliere PRESENTE CHATILLARD Domenico Consigliere PRESENTE CHATRIAN Elio Consigliere PRESENTE DUCLY Remo Consigliere PRESENTE DUJANY Edi Emilio Consigliere PRESENTE LAVEVAZ Erik Consigliere PRESENTE MACHET Cristina Consigliere PRESENTE TILLIER Rudy Consigliere PRESENTE I Consiglieri non presenti sono ritenuti giustificati. Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. Ernesto DEMARIE. Il Presidente TRÈVES Fabrizio, assunta la presidenza della riunione e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto suindicato. 1 I L CO N S I G L IO D E I S IN D A CI Vista la legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54 “Sistema delle autonomie locali in Valle d’Aosta”; Visto il vigente statuto della Comunità Montana Monte Cervino; Visto il vigente regolamento del Consiglio; Considerato che: a) l’articolo 4 “Competenze” della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 “Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31”, assegna, al comma secondo, al Comune di Aosta e agli altri Comuni, in forma associata attraverso le Comunità montane, ai sensi dell’articolo 83 “Esercizio associato delle funzioni comunali” della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”: • l’approvazione dei progetti di rete e delle loro varianti, ai sensi dell'articolo 6; • la predisposizione, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e tenuto conto dei progetti di rete già approvati, dei piani di interesse generale, con le modalità di cui all'articolo 7; • il censimento dei siti attrezzati e delle postazioni; • la realizzazione di nuovi siti attrezzati ed eventualmente di nuove postazioni, ai sensi dell'articolo 9; • il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 11; • l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo di cui al capo V; b) con deliberazione n. 1164, in data 18 aprile 2005, la Giunta regionale ha provveduto all’approvazione, ai sensi dell’art. 84 “Ruolo della Regione” della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, di un ulteriore nucleo di servizi e funzioni comunali da esercitarsi in forma associata da parte delle Comunità montane; c) fra queste, alla lettera d) del punto 1, risultano le funzioni attribuite ai Comuni in materia di disciplina per l’installazione e l’esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni; d) l’articolo 32 “Impianti per le telecomunicazioni” della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 “Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta”, ha previsto la predisposizione della pianificazione urbanistica dei siti di telecomunicazione; e) l’esercizio di tali funzioni presuppone la gestione di attività di coordinamento tra tutti gli enti locali investiti dalla nuova funzione al fine di individuare un unico interlocutore dei soggetti pubblici e privati interessati dalla applicazione delle disposizioni sopra richiamate e della gestione delle connesse attività amministrative e tecniche; f) in precedenza la stessa materia era regolata dalla legge regionale 21 agosto 2000, n. 31 “Disciplina per l’installazione e l’esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni”, la quale anch’essa assegnava la gestione di tali funzioni, in forma associata, alle Comunità montane, ai sensi del già richiamato art. 83 della legge regionale n. 54 del 1998; g) nella prima fase di applicazione della legge regionale n. 31 del 2000, le Comunità montane avevano incaricato la Comunità montana Grand Combin di provvedere all’incarico professionale per l’esame dei progetti dei rete presentati dai gestori; 2 h) tale prima fase si è conclusa con la consegna degli elaborati relativi che costituiscono la base tecnica per l’avvio della pianificazione; i) la collaborazione tra le Comunità montane ha consentito di elaborare procedure e modulistica standard e di gestire in modo unitario i rapporti con i gestori con grande vantaggio in termini di trasparenza ed efficienza delle procedure; j) in seguito a tale collaborazione si è concordato tra i Presidenti delle Comunità montane di consolidare la collaborazione su tutto il territorio regionale organizzando due poli di riferimento di cui uno per l’“alta valle” ed uno per la “bassa valle”, al fine di individuare un modello organizzativo che potesse far fronte alle numerose problematiche poste dall’applicazione delle disposizioni appena richiamate e che permettesse di superare le limitazioni operative dei singoli uffici, costituendo un servizio comprensoriale competente; k) tra le Comunità montane Monte Cervino, Mont Rose, Evançon, Walser – Alta Valle del Lys si è pertanto pervenuti alla stipulazione, ai sensi dell’art. 104 “Convenzioni” della legge regionale n. 54 del 1998, di un’apposita convenzione per la costituzione a decorrere dall’anno 2003 del servizio associato intercomunitario in materia di radiotelecomunicazioni, a seguito dell’approvazione dei suoi contenuti avvenuta con: l) • deliberazione del Consiglio della Comunità montana Monte Cervino n. 1 del 27 febbraio 2003; • deliberazione della Consiglio della Comunità montana Evançon n. 4 del 31 marzo 2003; • deliberazione della Consiglio della Comunità montana Mont Rose n. 3 del 26 febbraio 2003; • deliberazione della Consiglio della Comunità montana Walser – Alta Valle del Lys n. n. 8 del 7 febbraio 2003; tra le stesse Comunità montane si è pervenuti alla stipulazione, ai sensi dell’art. 104 “Convenzioni” della legge regionale n. 54 del 1998, di un’apposita convenzione ai fini dello svolgimento, a decorrere dall’anno 2006, in forma associata intercomunitaria delle funzioni di cui all’articolo 9 della legge regionale 9 aprile 2003, n. 11, “Disposizioni concernenti l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive”; m) è risultato opportuno, onde dare continuità alle attività in corso, rinnovare la convenzione in scadenza in materia di radiotelecomunicazioni, in attesa di una sua riconsiderazione, una volta consolidato l’assetto organizzativo del servizio associato in materia di sportello unico le cui attività in parte si intrecciano con quelle degli servizio in materia di radiotelecomunicazioni, procedendo, per chiarezza espositiva e di lettura all’approvazione di un nuovo testo - che ha confermato gli accordi già intercorsi con la precedente convenzione, fatti salvi i necessari adeguamenti imposti dall’aggiornato quadro normativo e regolamentare e dai chiarimenti interpretativi nel frattempo maturati in merito alla sua applicazione - con: • deliberazione del Consiglio dei Sindaci della Comunità montana Monte Cervino n. 80 del 21 dicembre 2006; • deliberazione della Consiglio dei Sindaci della Comunità montana Evançon n. 150 dell’11 dicembre 2006; • deliberazione della Consiglio dei Sindaci della Comunità montana Mont Rose n. 126 del 6 dicembre 2006; • deliberazione della Consiglio dei Sindaci della Comunità montana Walser – Alta Valle del Lys n. 56 del 20 dicembre 2006; n) l’art. 4 (Durata) della convenzione in essere con le Comunità montane, in materia di radiotelecomunicazioni, prevede che: 3 1. La presente convenzione ha validità sino al 31 dicembre 2010, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa. 2. La stessa s’intende prorogata sino al 31 dicembre 2011, qualora entro i tre mesi antecedenti la scadenza del termine, di cui al precedente comma 1, non sia comunicata una volontà contraria, anche solo da parte di uno dei soggetti contraenti. 3. La convenzione potrà essere ridefinita nel caso in cui intervengano modifiche sostanziali delle leggi di riferimento o nel caso in cui i soggetti partecipanti ne riconoscano la necessità. o) entro la data del 30 settembre 2010 nessuna delle parti interessate ha manifestato una volontà contraria alla proroga della validità delle convenzioni al 31 dicembre 2011; p) con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 11 del 25 marzo 2011 si è, comunque, preso formalmente atto della proroga della validità della convenzione in essere al 31 dicembre 2011; q) successivamente, con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 64 del 22 dicembre 2011 si è prorogata la validità della convenzione in essere al 31 dicembre 2012 al fine di consentire, nel corso dell’anno 2012, di esaminare le bozze dei testi di convenzione, elaborate a cura di un apposito gruppo di lavoro costituitosi presso il CPEL, atti ad unificare, per le ragioni in precedenza evidenziate, la gestione associata, sia al livello comunitario che a livello intercomunitario, dell’attività dei Servizi in materia di radiotelecomunicazioni e di sportello unico e di assumere i conseguenti provvedimenti; r) i testi in argomento, nel frattempo predisposti in bozza, prevedevano una riorganizzazione dell’assetto dei Servizi in un’unica struttura articolata in due sedi operative con la finalità di perseguire, in particolare per quanto concerne le attività dello Sportello unico degli Enti locali, una più agevole gestione dei carichi di lavoro (trasferimento di pratiche da una sede all’altra nei momenti di maggior carico di lavoro) ed a una maggior flessibilità nella gestione delle presenze del personale. Inoltre si era perseguito l’obiettivo di costituire quattro strutture di front desk, con competenza territoriale allargata, al fine di offrire il miglior servizio possibile all’utenza, articolate in sette presidi, integrando, in particolare, le attuali strutture di back office con funzioni proprie del front desk; s) tale riorganizzazione, in sede di definizione finale dei trasferimenti regionali utili al suo avvio, prevista inizialmente per il primo gennaio 2012 è stata, tuttavia, procrastinata nel corso dello stesso anno, senza l’assunzione di alcuna decisione in merito; t) con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 68 del 20 dicembre 2012 si è quindi prorogata la validità della convenzione in essere a tutto il 31 dicembre 2013, al fine di consentire il prosieguo della gestione associata dell’attività dei Servizi in materia di radiotelecomunicazioni; u) la prevista riorganizzazione è stata successivamente ulteriormente rimandata nel corso dell’anno 2013, risultando le sue linee di riferimento ancora in fase di discussione tra gli Organismi di coordinamento degli Enti locali e l’Amministrazione regionale; v) con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 65 del 19 dicembre 2013 si è pertanto prorogata la validità della convenzione in essere a tutto il 31 dicembre 2014; w) nel corso dell’anno 2014, con deliberazione del Consiglio permanente degli Enti locali n. 17 del 22 aprile 2014, nelle more dell’attuazione del progetto complessivo di riorganizzazione dello Sportello unico, si è addivenuti all’assunzione di alcune decisioni, specifiche per il 2014, tali comunque, in forza delle novità introdotte, da determinare la necessità di un’ulteriore rielaborazione, da effettuarsi nel corso dell’anno 2015, dello schema di convenzione atta ad unificare, la gestione associata, sia al livello comunitario che a livello intercomunitario, dell’attività dei Servizi in materia di radiotelecomunicazioni e di sportello unico; x) preso atto, pertanto, dell’impossibilità di addivenire, al momento, all’approvazione dei nuovi testi di convenzione e nel contempo della necessità, sempre al fine di garantire 4 la continuità del servizio, di prorogare almeno fino al 31 dicembre 2015, i termini di validità della convenzione in essere in materia di radiotelecomunicazioni, considerato che quella in materia di sportello unico ha validità sino al 7 febbraio 2016; Visti gli artt. 85 “Ruolo dei Comuni”, 86 “Convenzioni” e 104 “Convenzioni” della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”; Visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Dirigente, ai sensi dell’art. 59, comma 2º, della legge regionale 23 luglio 2010 “Nuova disciplina dell’Organizzazione regionale e degli Enti locali del Comparto Unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale”; Dopo breve discussione, con votazione palese si ottiene il seguente risultato: Presenti n. 9 Votanti n. 9 Astenuti n. = Voti contrari n. = Voti favorevoli n. 9 Il Consiglio dei Sindaci della Comunità Montana Monte Cervino, DELIBERA 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente dispositivo; 2) di prorogare la validità sino al 31 dicembre 2015 della convenzione in essere regolante i rapporti fra le Comunità montane Monte Cervino, Evançon, Mont Rose e Walser – Alta Valle del Lys per la gestione associata intercomunitaria delle attività amministrative e tecniche in materia di radiotelecomunicazioni, di cui alla legge regionale 25/2005; Rose 3) di trasmettere il presente provvedimento alle Comunità montane Evançon, Mont e Walser Alta Valle del Lys e allo Sportello Unico-Bassa Valle. 5 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI SINDACI N. 69 DEL 27/11/2014 «ESTENSIONE DEI TERMINI DI VALIDITÀ, ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2015, DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E TECNICHE IN MATERIA DI RADIOTELECOMUNICAZIONI (COMUNITÀ MONTANE MONTE CERVINO, EVANÇON, MONT ROSE E WALSER –– ALTA VALLE DEL LYS) » Vista la proposta di deliberazione suindicata, si esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell’art. 59, comma 2º, della legge regionale 23 luglio 2010, n.22“Nuova disciplina dell’Organizzazione regionale e degli Enti locali del Comparto Unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale”. IL DIRIGENTE ........................................ Châtillon, lì 6