ART. 99 nonies EX COLONIA ALPINA, PIANO ATTUATIVO N. 31 L’area perimetrata dal Piano attuativo comprende il complesso edificato dell’ex-Colonia Alpina ed il relativo ambito di pertinenza, parte integrate del Parco Palù. Trattasi delle pp.ff. 2845/1, 2845/3, 2847/1, 2470/2, 2471, 2472, 2520/1, 2521/2, 2523/1 e delle p.ed. .904 e .905. La finalità è la ridefinizione dell’imponente volumetria esistente in stato di abbandono un tempo utilizzata come colonia per consentire, viste le caratteristiche, l’estensione e la collocazione di una più ideale fruizione turistico-alberghiera di elevata qualità. Il Piano Attuativo, nella forma del programma integrato di intervento, dovrà determinare una riqualificazione del tessuto urbano, edilizio ed ambientale. Il programma integrato dovrà caratterizzarsi attraverso la presenza di pluralità di funzioni, l’integrazione di diverse tipologie d’intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e potrà attuarsi con il concorso di più operatori e risorse finanziarie (si rinvia alla L.P. 22/91, art. 56bis e ss.mm.). E’ obiettivo decisivo per l’Amministrazione una generale riqualificazione della ricettività turistica ed, in riferimento all’area in questione, si ritiene, come specificato in premessa, che per le caratteristiche morfologiche ed ambientali, per l’estensione tale da permettere un intervento adeguato e per la collocazione immersa nel verde ed aderente al parco pubblico, costituisca il sito ideale per una struttura alberghiera di elevata qualità. A tal fine, la destinazione urbanistica prevista per l’intero ambito dovrà essere alberghiero tradizionale, con il vincolo di realizzare una struttura che offra servizi di elevata qualità, (rinviando alla L.P. 7/2002 e ss.m.. per la definizione della categoria 4 stelle) e parco pubblico, (quest’ultimo direttamente collegamento con il parco Palù esistente). La predetta pluralità funzionale potrà consistere anche nell’accostamento, ferma la prevalente finalità turistico-ricettiva dell’intero comparto, di attività produttive di beni e servizi alimentari destinati al settore terziario e direttamente connessi alla stessa attività prevalente. In tal caso la struttura alberghiera potrà essere realizzata anche nella tipologia del villaggio alberghiero, fermo il divieto di divisione delle unità abitative in unità immobiliari autonome ai sensi dell’art. 13bis, comma 1bis, della L.P. 15 maggio 2002, n. 7, e dovrà presentare una categoria minima di 4 stelle superiore. A livello operativo, il promotore dovrà esibire, prima della presentazione del Piano Attuativo, delle tavole idonee a comprendere le intenzioni progettuali e da usarsi come base per redigere una specifica convenzione con il Comune che regoli i rapporti tra l’area a servizio alberghiero e quella ad utilizzo parco pubblico, le interrelazione tra le medesime, nonchè l’esatta individuazione e quantificazione delle aree a destinazione parco pubblico da cedere eventualmente al Comune. Il Piano Attuativo, oltre ad essere conforme alle norme vigenti, dovrà rispettare i seguenti parametri: la progettazione dovrà essere finalizzata alla ricomposizione volumetrica e tipologica attraverso, anche, un intervento di demolizione e ricostruzione su sedime diverso con un volume massimo realizzabile di 24.500 m³; si dovrà prediligere la tipologia monoblocco e l’adozione di elementi coerenti alla tipologia tipica e comunque costruiti con materiali leggeri; per esigenze funzionali di gestione dell’attività alberghiera, sono ammesse, nel numero minimo necessario, strutture separate per eventuali servizi complementari che, comunque, devono rispettare la tipologia sopra indicata; nel caso di accostamento di attività complementari a carattere produttivo, il piano attuativo dovrà dimostrare l’inscindibilità della funzione produttiva con la gestione delle attività e dei servizi alberghieri, e quindi la piena coerenza dell’intervento complessivo con la destinazione turistico-ricettiva. All’approvazione del Programma Integrato di Intervento da parte del Consiglio comunale seguirà l’immediata eventuale cessione al Comune di aree da destinare a parco pubblico. E’ auspicabile un principio di progettazione attento al consumo energetico dei manufatti, realizzando edifici a basso consumo, con uso di materiali e tipologie adeguati a tale scopo; in questo caso la volumetria massima realizzabile potrà essere di 28.500 m³. Tale premio volumetrico, nel caso in cui l’intervento preveda l’accostamento di attività complementari a carattere produttivo, è concesso unicamente ove l’intervento alberghiero presenti una categoria pari o superiore a 5 stelle. Il perimetro previsto dal Piano attuativo potrà essere modificato per una migliore funzionalizzazione dell’impianto urbanistico complessivo. Fino all’approvazione del Piano attuativo sugli edifici esistenti sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia senza aumento di volume.