N. 23546/11 RGNR Brescia N. 8/2012 R.G. mod. 17 TRIBUNALE DI BRESCIA -Sezione del RiesameII Tribunale di Brescia, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: - dr. Michele Mocciola Presidente - dr. Paolo Talamo Giudice rei. est. - dr. Elena Stefana Giudice letta la richiesta di riesame pervenuta in data 10/1/2012 e proposta dall'avv. Angelo Villini del Foro di Mantova quale difensore e nell'interesse di D'Angelo Vito avverso l'ordinanza 30/12/2011 pronunciata ai sensi dell'art. 27 cpp. dal gip presso il Tribunale di Brescia che ha applicato a carico del ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere, esaminati gli atti trasmessi dal PM, sentito l'avv. Angelo Villini, a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale del 17 gennaio 2011, premesso che D'Angelo Vito è indagato in relazione al delitto omicidio aggravato di Zanella Luca e di porto in luogo pubblico dell'arma -una pistola calibro 9 regolarmente acquistata dal D'Angelo- utilizzata per la consumazione, in data 24/12/2011 in Calvisano, del delitto. Dagli atti d'indagine emerge come la sera del 24 dicembre il D'Angelo si sia presentato presso la Stazione Carabinieri di Castelgoffredo riferendo dell'omicidio poco prima consumato, indicandone il movente e facendo scoprire il corpo inanimato dello Zanella (fratello della ex compagna del D'Angelo, da questi ritenuto responsabile delle proprie disavventure economiche e dell'interruzione della relazione con Zanella Barbara). Risulta inoltre come le dichiarazioni spontaneamente rese dall'indagato abbiano trovato numerose conferme di carattere esterno di cui, peraltro, si dà pienamente conto nell'ordinanza impugnata. Sulla base degli elementi rapidamente raccolti dagli inquirenti si è proceduto all'arresto del D'Angelo alla cui convalida, all'esito di udienza nel corso della quale l'indagato si è avvalso del diritto al silenzio, ha provveduto il gip di Mantova (luogo di esecuzione della 1 misura/ precautelare) che ha contestualmente dichiarato la propria incompetenza territoriale essendosi il delitto consumato nella circoscrizione del Tribunale di Brescia. Detta ordinanza è stata reiterata, ai sensi dell'art. 27 cpp., dal gip di Brescia che, dato atto della confessione resa dal D'Angelo e dei solidi e convergenti elementi di riscontro (anche per quanto attiene alla premeditazione della condotta) ha poi affermato la sussistenza del pericolo di reiterazione di condotte della medesima specie di quella per cui si procede e la comunque non vinta presunzione di sussistenza di simili esigenze e di adeguatezza della sola misura cautelare massima. Avverso tale ordinanza il difensore del D'Angelo ha proposto istanza di riesame riservandosi l'esposizione dei motivi all'udienza fissanda nel corso della quale, il 17/1/2012, anche depositando memoria scritta, ha eccepito l'inefficacia della misura cautelare per omesso interrogatorio, da parte del gip di Brescia, dell'indagato. Il difensore ha in particolare, sotto un primo profilo, affermato la nullità dell'interrogatorio eseguito dal Gip di Mantova in quanto giudice ritenuto funzionalmente incompetente essendo stato l'arresto del D'Angelo formalizzato in Desenzano del Garda (BS) e, sotto altro profilo, ha evidenziato la difformità tra l'imputazione che aveva sorretto la misura disposta dal gip Mantovano e quella reiterata dal gip di Brescia, da ciò desumendo la necessità da parte di quest'ultimo di sentire in interrogatorio il D'Angelo in ordine al fatto nuovo/diverso, limitatamente alle indicate aggravanti, contestato. Da simili rilievi il difensore ha quindi ricavato, eccependola, l'inefficacia della misura cautelare disposta ex art. 27 cpp. dal gip di Brescia per omesso interrogatorio dell'indagato. Il difensore nulla ha eccepito in ordine alla gravità indiziaria ed in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari. Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue. Il ricorso è infondato e non può essere accolto. Devono, preliminarmente, essere affrontate le doglianze esposte in rito dal difensore. Il difensore, come primo motivo formalmente espresso, ha eccepito l'inefficacia ai sensi dell'art. 302 cpp. del provvedimento /impugnato per 2 omesso espletamento, entro il termine previsto dall'art. 294 cpp., dell'interrogatorio di garanzia del ricorrente da parte del gip di Brescia, il quale il 30/12/2011 ha rinnovato ex art. 27 cpp. analoga ordinanza pronunciata dal gip di Mantova, che il difensore reputa funzionalmente incompetente, dichiaratosi territorialmente incompetente. Il difensore, ritenuta l'incompetenza funzionale del gip di Mantova essendo intervenuto, ad opinione del ricorrente, l'arresto del D'Angelo in territorio Bresciano, ha quindi dedotto l'obbligo dell'Autorità Giudiziaria bresciana di disporre un nuovo interrogatorio. giurisprudenziale, in La ad un difensiva precedenti Collegio, secondo cui alla procedere tesi nuovo si occasioni fonda su condiviso quell'orientamento anche regola generale che esclude la interrogatorio di garanzia da questo necessità di qualora la misura cautelare disposta da giudice incompetente per territorio sia stata rinnovata ad opera di quello competente, faccia eccezione l'ipotesi in cui la convalida della misura precautelare sia stata effettuata da giudice funzionalmente incompetente (quale deve ritenersi quello che non sia individuato in relazione al luogo di esecuzione del fermo o dell'arresto) e lo stesso giudice, previo interrogatorio del fermato o dell'arrestato, abbia pronunciato ordinanza applicativa della custodia cautelare dichiarandosi, nel contempo, incompetente. Secondo il detto orientamento giurisprudenziale, pur avendo l'ordinanza emessa dal giudice incompetente efficacia provvisoria, nullo deve invece ritenersi l'interrogatorio e questo, pertanto, non potrà valere ai fini del mantenimento della misura che dovesse essere eventualmente disposta, nei 20 giorni, dal giudice competente. La regola richiamata è quindi quella secondo cui in ipotesi di interrogatorio di garanzia espletato dal giudice funzionalmente incompetente alla rinnovazione dell'ordinanza cautelare deve seguire nuovo interrogatorio da parte del giudice competente che ha pronunciato l'ordinanza in rinnovazione. La sopra esposta questione, al pari della seconda doglianza sollevata dal difensore e di cui oltre si dirà, attenendo all'efficacia/inefficacia della misura per ragioni diverse da quelle concernenti l'inosservanza dei termini stabiliti dai commi 5 e 9 dell'art. 309 cpp. è inammissibilmente proposta in questa sede di riesame potendo al più, per giurisprudenza/costante del Supremo Collegio (da ultimo cass. pen. 16386/2010), formare oggetto di istanza al giudice del procedimento principale il cui eventuale provvedimento negativo pronunciato ex art. 306 cpp. potrà essere soggetto ad appello ai sensi dell'art. 310 cpp.. Evidente è infatti come lo strumento del riesame, con la sola eccezione normativamente prevista dall'art. 309, commi 5 e 9 cpp. (e ben spiegata nel suo fondamento da cass. pen. ss.uu. 22/1994 e 26/1995), abbia ad oggetto i soli vizi genetici del provvedimento cautelare e non anche tutte quelle carenze o vizi processuali, del tutto avulsi dall'ordinanza cautelare, attinenti al successivo sviluppo del procedimento che possono quindi essere sollevati nel contraddittorio delle parti e nel rispetto dalla garanzia del doppio grado di giudizio (ed eventuale terzo presso il Supremo Collegio) dapprima innanzi al giudice della cautela e, poi, innanzi al Tribunale della Libertà in sede di appello. Rileva in ogni caso il Collegio come, anche ove si dovesse ritenere che l'omissione dell'interrogatorio ex art. 294 cpp. integri un vizio genetico dell'ordinanza cautelare (come pare affermare l'isolata cass. pen. 11975/11), non potrebbe essere dichiarata alcuna nullità dell'interrogatorio tenutosi innanzi al gip di Mantova essendo detto giudice, invero, funzionalmente competente al fine della convalida della misura precautelare e, quindi, anche in relazione dell'espletamento dell'interrogatorio di garanzia. Ed infatti dalla lettura degli atti trasmessi a questo Collegio e, in particolare, dal verbale di arresto del ricorrente, si apprende come il D'Angelo, recatosi alle ore 19:05 del 24/12/2011 presso la Stazione Carabinieri di Catelgoffredo (MN) al fine di confessare il delitto, ivi sia stato privato, alle ore 20:30, della libertà e che solo in un successivo momento, condotto l'indagato in vinculis presso la Caserma della Compagnia di Desenzano del Garda (BS), sia stato formalizzato, mediante redazione di apposito verbale, lo stato di arresto. Quanto appena ricordato, in fatto, consente di affermare come il luogo di esecuzione della misura precautelare, ciò determinando il radicamento della competenza a provvedere alla susseguente convalida, sia Catelgoffredo (MN) e ciò in quanto, secondo il costante orientamento/ del Supremo 4 Collegio (tra le molteplici, cass. pen. 263/2007), il momento esecutivo dell'arresto o del fermo deve eseere individuato in quello di effettiva apprensione del soggetto restando quindi irrilevante il momento della formazione del verbale atto a documentare un'attività (già) svolta e per il cui espletamento, a mente dell'art. 379 ss. cpp., non sono necessarie formule sacramentali di sorta (cass. Pen. 21995/2009); luogo e ora dell'arresto sono, nel caso di specie, perfettamente documentate nel verbale redatto, in Desenzano del Garda, dai Carabinieri della Compagnia di Desenzano del Garda. Una simile interpretazione, che privilegia il dato sostanziale della privazione della libertà rispetto al dato formale della documentazione dell'attività di arresto/fermo, appare a questo Collegio imposta oltre che dal dato letterale delle norme che disciplinato l'arresto/fermo le quali non prevedono, come detto sopra, alcuna specifica forma per l'esecuzione della misura, ma anche perché una simile interpretazione è in grado di scongiurare possibili abusi nel caso di specie evidentemente non verificatisi- da parte della Polizia Giudiziaria (e non solo) quali, ad esempio, la scelta (previo "trasporto" dell'arrestato in luogo diverso da quello in cui è stato bloccato) del giudice competente per la convalida. Alla luce di quanto sopra, e quindi essendo intervenuto l'arresto del D'Angelo in Castelgoffredo (MN), deve pertanto affermarsi la competenza (funzionale) per il giudizio di convalida e per l'espletamento del relativo interrogatorio in capo al gip di Mantova e, conseguentemente, la non necessità da parte del gip di Brescia di procedere e nuovo interrogatorio di garanzia in seguito alla rinnovazione della misura cautelare. Il difensore del D'Angelo ha, con secondo motivo formalmente espresso, eccepito l'inefficacia della misura cautelare per omesso interrogatorio del cautelato, interrogatorio al quale questi avrebbe dovuto essere sottoposto poiché nell'ordinanza pronunciata in rinnovazione dal gip di Brescia il fatto di reato -questa la valutazione difensiva- doveva dirsi differente rispetto a quello sul quale si era pronunciato il gip di Mantova in quanto diversamente circostanziato: nell'imputazione di cui 5 al capo A),/ inerente l'omicidio, nell'ordinanza qui impugnata sono infatti menzionate, differentemente da come emerge dall'ordinanza del gip di Mantova, le aggravanti della premeditazione e dell'aver il D'Angelo agito per motivi abbietti. Il difensore ha quindi basato la propria doglianza sulla regola giurisprudenziale secondo cui il giudice che ha provveduto a rinnovare l'ordinanza cautelare pronunciata dal giudice incompetente è comunque tenuto a procedere a nuovo interrogatorio di garanzia nell'ipotesi in cui nell'ordinanza emessa in rinnovazione siano stati contestati fatti nuovi, ovvero la misura sia fondata su indizi o esigenze cautelari in tutto o in parte diversi rispetto a quelli posti a fondamento dell'ordinanza cautelare emessa dal giudice incompetente. L'eccezione oltre ad essere, come già sopra argomentato, inammissibilmente proposta, è infondata. Ed infatti, escluso che l'ordinanza emessa in rinnovazione sia fondata su indizi o esigenze cautelari in tutto o in parte differenti rispetto a quelli valorizzati nella genetica ordinanza pronunciata dal gip di Mantova, non può certo affermarsi la diversità del fatto (inteso quale accadimento intervenuto nel mondo reale), ma al più la parzialmente difforme giuridica valutazione dello stesso, per effetto della suppletiva contestazione di aggravanti della cui sussistenza, peraltro, già il gip di Mantova nella sostanza dava atto in motivazione avendo infatti, sulla scorta degli esiti degli atti d'indagine contestati all'indagato il quale ha inteso avvalersi del diritto al silenzio, evidenziato come il D'Angelo avesse (pag. l'arma prima pochi ragionevole consumato come la giorni tesi dovesse condotta della della (pag. consumazione premeditazione), ritenersi 3 1 dell'ordinanza) acquistato <<aggravato>> dell'ordinanza) dell'omicidio come (pag. fosse (da l'omicidio 2 qui la volontario dell'ordinanza) collegata a e <<banali questioni di natura economica e per dissapori di carattere famigliare>> (da cui la contestazione, non illogica, dell'aggravante dei futili motivi). Alla luce di quanto sopra, ed in ogni caso affermata la perdurante efficacia della misura cautelare quantomeno in relazione al reato di cui al capo B e, comunque, in relazione alla fattispecie di omicidio semplice, non può essere sostenuto che nell'ordinanza emessa in rinnovazione siano stati contestati fatti -intesi quali concreti accadimenti della vita/reale- nuovi e tali da 6 imporre al giudice che ha pronunciato la misura in rinnovazione di esperire nuovo (ed integrativo) interrogatorio di garanzia. Venendo ora al merito. Non contestata, ed invero non contestabile, è la sussistenza della gravità indiziaria. Sufficiente è quindi a tal proposito ricordare come lo stesso D'Angelo abbia dato comunicazione, essendosi recato presso la Stazione Carabinieri di Castelgoffredo, di quanto pochi minuti prima aveva realizzato e come le dichiarazioni autoaccusatorie dallo stesso spontaneamente rese abbiano trovato piena conferma nelle numerose e convergenti circostanze (di per sé prova della responsabilità nell'ordinanza impugnata del D'Angelo) alla quale, compiutamente sotto tale indicate anche profilo, si rimanda. Significativo è quindi, a tal riguardo, come il corpo dello Zanella sia stato trovato in conseguenza delle dichiarazioni del D'Angelo, che questi fosse a conoscenza del numero di colpi sparati, che nell'auto dell'indagato gli inquirenti abbiano rinvenuto alcune lettere con le quali il D'Angelo spiegava le ragioni della propria condotta, che presso l'abitazione dell'indagato gli inquirenti abbiano reperito una scatola di proiettili della stessa marca e calibro di quelli utilizzati per uccidere lo Zanella, ed il fatto che i vicini di casa dello Zanella abbiano sentito distintamente colpi di arma da fuoco e abbiano anche visto in loco un'auto identica a quella in uso al ricorrente. Quanto alle esigenze cautelari inevitabile è riportarsi alle condivisibili valutazioni espresse dal Gip. La condotta posta in essere dal D'Angelo, soprattutto ove valutata in rapporto alle motivazioni dallo stesso addotte (ritenuta responsabilità dello Zanella nel proprio dissesto economico e nell'interruzione della relazione con la compagna ed ex convivente Barbara Zanella), danno evidentemente conto non solo della risolutezza criminale del D'Angelo e della forte distorsione dei valori di riferimento comuni alla maggioranza dei consociati, ma anche rivelano una fortissima incapacità da parte del ricorrente di tollerare le frustrazioni e ciò ben 7 consente di fondare prognosi di reiterazione di condotte in danno della persona e di adeguatezza, in considerazione della forte spinta criminale dimostrata e dell'incapacità ad assorbire in modi socialmente e legalmente accettabili le frustrazioni, della più contenitiva tra le misure cautelari consentite dall'Ordinamento. Simili circostanze, quindi, non solo non consento di ritenere superata la presunzione relativa, ai sensi dell'art. 275, co. 3 cpp., di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della soma misura cautelare carceraria, ma forniscono dimostrazione diretta dell'elevata consistenza del pencolo di reiterazione di condotte della medesima specie di quella per cui si procede e di necessità di contenere una simile spinta criminale con la più afflittiva delle misure cautelari. p.q.m. visto l'art. 309 c.p.p. rigetta nei confronti di D'Angelo Vito la richiesta e per l'effetto conferma l'ordinanza 30/12/2011 pronunciata ai sensi dell'art. 27 cpp. con la quale il gip presso il Tribunale di Brescia ha applicato a carico del ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere, pone le spese di procedura a carico del ricorrente, manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 gennaio 2012. 8