N. 23546/11 RGNR Brescia
N. 8/2012 R.G. mod. 17
TRIBUNALE DI BRESCIA
-Sezione del RiesameII Tribunale di Brescia, riunito in camera di consiglio nelle persone dei
magistrati:
- dr. Michele Mocciola
Presidente
- dr. Paolo Talamo
Giudice rei. est.
- dr. Elena Stefana
Giudice
letta la richiesta di riesame pervenuta in data 10/1/2012 e proposta
dall'avv. Angelo Villini del Foro di Mantova quale difensore e nell'interesse di
D'Angelo Vito avverso l'ordinanza 30/12/2011 pronunciata ai sensi
dell'art. 27 cpp. dal gip presso il Tribunale di Brescia che ha applicato a
carico del ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere,
esaminati gli atti trasmessi dal PM, sentito l'avv. Angelo Villini, a
scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale del 17 gennaio
2011,
premesso che
D'Angelo Vito è indagato in relazione al delitto omicidio aggravato di Zanella
Luca
e
di
porto
in
luogo
pubblico
dell'arma
-una
pistola
calibro
9
regolarmente acquistata dal D'Angelo- utilizzata per la consumazione, in
data 24/12/2011 in Calvisano, del delitto.
Dagli atti d'indagine emerge come la sera del 24 dicembre il D'Angelo si sia
presentato
presso
la
Stazione
Carabinieri
di
Castelgoffredo
riferendo
dell'omicidio poco prima consumato, indicandone il movente e facendo
scoprire il corpo inanimato dello Zanella (fratello della ex compagna del
D'Angelo,
da
questi
ritenuto
responsabile
delle
proprie
disavventure
economiche e dell'interruzione della relazione con Zanella Barbara).
Risulta
inoltre come
le dichiarazioni spontaneamente rese dall'indagato
abbiano trovato numerose conferme di carattere esterno di cui, peraltro, si
dà pienamente conto nell'ordinanza impugnata.
Sulla base degli elementi rapidamente raccolti dagli inquirenti si è proceduto
all'arresto del D'Angelo alla cui convalida, all'esito di udienza nel corso della
quale l'indagato si è avvalso del diritto al silenzio, ha provveduto il gip di
Mantova
(luogo
di
esecuzione
della
1
misura/ precautelare)
che
ha
contestualmente dichiarato la propria incompetenza territoriale essendosi il
delitto consumato nella circoscrizione del Tribunale di Brescia.
Detta ordinanza è stata reiterata, ai sensi dell'art. 27 cpp., dal gip di Brescia
che, dato atto della confessione resa dal D'Angelo e dei solidi e convergenti
elementi di riscontro (anche per quanto attiene alla premeditazione della
condotta) ha poi affermato la sussistenza del pericolo di reiterazione di
condotte della medesima specie di quella per cui si procede e la comunque
non vinta presunzione di sussistenza di simili esigenze e di adeguatezza
della sola misura cautelare massima.
Avverso tale ordinanza il difensore del D'Angelo ha proposto istanza di
riesame riservandosi l'esposizione dei motivi all'udienza fissanda nel corso
della quale, il 17/1/2012, anche depositando memoria scritta, ha eccepito
l'inefficacia della misura cautelare per omesso interrogatorio, da parte del
gip di Brescia, dell'indagato. Il difensore ha in particolare, sotto un primo
profilo, affermato la nullità dell'interrogatorio eseguito dal Gip di Mantova in
quanto
giudice
ritenuto
funzionalmente
incompetente
essendo
stato
l'arresto del D'Angelo formalizzato in Desenzano del Garda (BS) e, sotto
altro
profilo,
ha
evidenziato
la
difformità tra
l'imputazione che
aveva
sorretto la misura disposta dal gip Mantovano e quella reiterata dal gip di
Brescia, da ciò desumendo la necessità da parte di quest'ultimo di sentire in
interrogatorio il D'Angelo in ordine al fatto nuovo/diverso, limitatamente alle
indicate aggravanti,
contestato.
Da simili
rilievi
il difensore
ha quindi
ricavato, eccependola, l'inefficacia della misura cautelare disposta ex art. 27
cpp. dal gip di Brescia per omesso interrogatorio dell'indagato. Il difensore
nulla
ha
eccepito
in
ordine
alla
gravità
indiziaria
ed
in
merito
alla
sussistenza delle esigenze cautelari.
Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue.
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Devono, preliminarmente, essere affrontate le doglianze esposte in rito dal
difensore.
Il
difensore,
come
primo
motivo
formalmente
espresso,
ha
eccepito
l'inefficacia ai sensi dell'art. 302 cpp. del provvedimento /impugnato per
2
omesso
espletamento,
entro
il
termine
previsto
dall'art.
294
cpp.,
dell'interrogatorio di garanzia del ricorrente da parte del gip di Brescia, il
quale il
30/12/2011
ha
rinnovato ex art.
27 cpp.
analoga
ordinanza
pronunciata dal gip di Mantova, che il difensore reputa funzionalmente
incompetente,
dichiaratosi
territorialmente
incompetente.
Il
difensore,
ritenuta l'incompetenza funzionale del gip di Mantova essendo intervenuto,
ad opinione del ricorrente, l'arresto del D'Angelo in territorio Bresciano, ha
quindi dedotto l'obbligo dell'Autorità Giudiziaria bresciana di disporre un
nuovo
interrogatorio.
giurisprudenziale,
in
La
ad
un
difensiva
precedenti
Collegio, secondo cui alla
procedere
tesi
nuovo
si
occasioni
fonda
su
condiviso
quell'orientamento
anche
regola generale che esclude la
interrogatorio
di
garanzia
da
questo
necessità di
qualora
la
misura
cautelare disposta da giudice incompetente per territorio sia stata rinnovata
ad opera di quello competente, faccia eccezione l'ipotesi in cui la convalida
della misura precautelare sia stata effettuata da giudice funzionalmente
incompetente
(quale
deve
ritenersi
quello
che
non
sia
individuato
in
relazione al luogo di esecuzione del fermo o dell'arresto) e lo stesso giudice,
previo
interrogatorio
del
fermato
o
dell'arrestato,
abbia
pronunciato
ordinanza applicativa della custodia cautelare dichiarandosi, nel contempo,
incompetente. Secondo il detto orientamento giurisprudenziale, pur avendo
l'ordinanza emessa dal giudice incompetente efficacia provvisoria, nullo
deve invece ritenersi l'interrogatorio e questo, pertanto, non potrà valere ai
fini del
mantenimento della
misura che dovesse essere eventualmente
disposta, nei 20 giorni, dal giudice competente. La regola richiamata è
quindi quella secondo cui in ipotesi di interrogatorio di garanzia espletato
dal giudice funzionalmente incompetente alla rinnovazione dell'ordinanza
cautelare
deve
seguire
nuovo
interrogatorio
da
parte
del
giudice
competente che ha pronunciato l'ordinanza in rinnovazione.
La sopra esposta questione, al pari della seconda doglianza sollevata dal
difensore e di cui oltre si dirà, attenendo all'efficacia/inefficacia della misura
per ragioni diverse da quelle concernenti l'inosservanza dei termini stabiliti
dai commi 5 e 9 dell'art. 309 cpp. è inammissibilmente proposta in questa
sede di riesame potendo al più, per giurisprudenza/costante del Supremo
Collegio (da ultimo cass. pen. 16386/2010), formare oggetto di istanza al
giudice del procedimento principale il cui eventuale provvedimento negativo
pronunciato ex art. 306 cpp. potrà essere soggetto ad appello ai sensi
dell'art. 310 cpp.. Evidente è infatti come lo strumento del riesame, con la
sola eccezione normativamente prevista dall'art. 309, commi 5 e 9 cpp. (e
ben spiegata nel suo fondamento da cass. pen. ss.uu. 22/1994 e 26/1995),
abbia ad oggetto i soli vizi genetici del provvedimento cautelare e non
anche tutte quelle carenze o vizi processuali, del tutto avulsi dall'ordinanza
cautelare, attinenti al successivo sviluppo del procedimento che possono
quindi essere sollevati nel contraddittorio delle parti e nel rispetto dalla
garanzia del doppio grado di giudizio (ed eventuale terzo presso il Supremo
Collegio)
dapprima
innanzi
al
giudice della
cautela
e,
poi,
innanzi
al
Tribunale della Libertà in sede di appello.
Rileva in ogni caso il Collegio come, anche ove si dovesse ritenere che
l'omissione dell'interrogatorio ex art. 294 cpp. integri un vizio genetico
dell'ordinanza
cautelare
(come
pare
affermare
l'isolata
cass.
pen.
11975/11), non potrebbe essere dichiarata alcuna nullità dell'interrogatorio
tenutosi
innanzi
al
gip
di
Mantova
essendo
detto
giudice,
invero,
funzionalmente competente al fine della convalida della misura precautelare
e,
quindi,
anche
in
relazione
dell'espletamento
dell'interrogatorio
di
garanzia.
Ed infatti dalla lettura degli atti trasmessi a questo Collegio e, in particolare,
dal verbale di arresto del ricorrente, si apprende come il D'Angelo, recatosi
alle
ore
19:05
del
24/12/2011
presso
la
Stazione
Carabinieri
di
Catelgoffredo (MN) al fine di confessare il delitto, ivi sia stato privato, alle
ore 20:30, della libertà e che solo in un successivo momento, condotto
l'indagato in vinculis presso la Caserma della Compagnia di Desenzano del
Garda (BS), sia stato formalizzato, mediante redazione di apposito verbale,
lo stato di arresto.
Quanto appena ricordato, in fatto, consente di affermare come il luogo di
esecuzione della misura precautelare, ciò determinando il radicamento della
competenza a provvedere alla susseguente convalida, sia Catelgoffredo
(MN) e ciò in quanto, secondo il costante orientamento/ del Supremo
4
Collegio (tra le molteplici, cass. pen. 263/2007), il momento esecutivo
dell'arresto o del fermo deve eseere individuato in quello di effettiva
apprensione
del
soggetto
restando
quindi
irrilevante
il
momento
della
formazione del verbale atto a documentare un'attività (già) svolta e per il
cui espletamento, a mente dell'art. 379 ss. cpp., non sono necessarie
formule
sacramentali
di
sorta
(cass.
Pen.
21995/2009);
luogo
e
ora
dell'arresto sono, nel caso di specie, perfettamente documentate nel verbale
redatto,
in
Desenzano del
Garda,
dai
Carabinieri
della
Compagnia
di
Desenzano del Garda.
Una simile interpretazione, che privilegia il dato sostanziale della privazione
della libertà rispetto al dato formale della documentazione dell'attività di
arresto/fermo, appare a questo Collegio imposta oltre che dal dato letterale
delle norme che disciplinato l'arresto/fermo le quali non prevedono, come
detto sopra, alcuna specifica forma per l'esecuzione della misura, ma anche
perché una simile interpretazione è in grado di scongiurare possibili abusi nel caso di specie evidentemente non verificatisi- da parte della Polizia
Giudiziaria (e non solo) quali, ad esempio, la scelta (previo "trasporto"
dell'arrestato in luogo diverso da quello in cui è stato bloccato) del giudice
competente per la convalida.
Alla
luce di
quanto
sopra,
e quindi
essendo
intervenuto
l'arresto del
D'Angelo in Castelgoffredo (MN), deve pertanto affermarsi la competenza
(funzionale) per il giudizio di convalida e per l'espletamento del relativo
interrogatorio in capo al gip di Mantova e, conseguentemente, la non
necessità da parte del gip di Brescia di procedere e nuovo interrogatorio di
garanzia in seguito alla rinnovazione della misura cautelare.
Il difensore del D'Angelo ha, con secondo motivo formalmente espresso,
eccepito l'inefficacia della misura cautelare per omesso interrogatorio del
cautelato, interrogatorio al quale questi avrebbe dovuto essere sottoposto
poiché nell'ordinanza pronunciata in rinnovazione dal gip di Brescia il fatto
di reato -questa la valutazione difensiva- doveva dirsi differente rispetto a
quello sul quale si era pronunciato il gip di Mantova in quanto diversamente
circostanziato:
nell'imputazione
di
cui
5
al
capo
A),/ inerente
l'omicidio,
nell'ordinanza qui impugnata sono infatti menzionate, differentemente da
come
emerge
dall'ordinanza
del
gip
di
Mantova,
le
aggravanti
della
premeditazione e dell'aver il D'Angelo agito per motivi abbietti. Il difensore
ha quindi basato la propria doglianza sulla regola giurisprudenziale secondo
cui
il
giudice
che
ha
provveduto
a
rinnovare
l'ordinanza
cautelare
pronunciata dal giudice incompetente è comunque tenuto a procedere a
nuovo interrogatorio di garanzia nell'ipotesi in cui nell'ordinanza emessa in
rinnovazione siano stati contestati fatti nuovi, ovvero la misura sia fondata
su indizi o esigenze cautelari in tutto o in parte diversi rispetto a quelli posti
a fondamento dell'ordinanza cautelare emessa dal giudice incompetente.
L'eccezione
oltre
ad
essere,
come
già
sopra
argomentato,
inammissibilmente proposta, è infondata.
Ed infatti, escluso che l'ordinanza emessa in rinnovazione sia fondata su
indizi o esigenze cautelari in tutto o in parte differenti rispetto a quelli
valorizzati nella genetica ordinanza pronunciata dal gip di Mantova, non può
certo affermarsi la diversità del fatto (inteso quale accadimento intervenuto
nel mondo reale), ma al più la parzialmente difforme giuridica valutazione
dello stesso, per effetto della suppletiva contestazione di aggravanti della
cui sussistenza, peraltro, già il gip di Mantova nella sostanza dava atto in
motivazione avendo infatti, sulla scorta degli esiti degli atti d'indagine
contestati all'indagato il quale ha inteso avvalersi del diritto al silenzio,
evidenziato come il
D'Angelo avesse (pag.
l'arma
prima
pochi
ragionevole
consumato
come
la
giorni
tesi
dovesse
condotta
della
della
(pag.
consumazione
premeditazione),
ritenersi
3
1 dell'ordinanza) acquistato
<<aggravato>>
dell'ordinanza)
dell'omicidio
come
(pag.
fosse
(da
l'omicidio
2
qui
la
volontario
dell'ordinanza)
collegata
a
e
<<banali
questioni di natura economica e per dissapori di carattere famigliare>>
(da
cui la contestazione, non illogica, dell'aggravante dei futili motivi).
Alla luce di quanto sopra, ed in ogni caso affermata la perdurante efficacia
della misura cautelare quantomeno in relazione al reato di cui al capo B e,
comunque, in relazione alla fattispecie di omicidio semplice, non può essere
sostenuto che nell'ordinanza emessa in rinnovazione siano stati contestati
fatti -intesi quali concreti accadimenti della vita/reale- nuovi e tali da
6
imporre al giudice che ha pronunciato la misura in rinnovazione di esperire
nuovo (ed integrativo) interrogatorio di garanzia.
Venendo ora al merito.
Non contestata, ed invero non contestabile, è la sussistenza della gravità
indiziaria.
Sufficiente è quindi a tal proposito ricordare come lo stesso D'Angelo abbia
dato comunicazione, essendosi recato presso la Stazione Carabinieri di
Castelgoffredo, di quanto pochi minuti prima aveva realizzato e come le
dichiarazioni
autoaccusatorie dallo stesso spontaneamente
rese abbiano
trovato piena conferma nelle numerose e convergenti circostanze (di per sé
prova
della
responsabilità
nell'ordinanza
impugnata
del
D'Angelo)
alla
quale,
compiutamente
sotto
tale
indicate anche
profilo,
si
rimanda.
Significativo è quindi, a tal riguardo, come il corpo dello Zanella sia stato
trovato in conseguenza delle dichiarazioni del D'Angelo, che questi fosse a
conoscenza del
numero di colpi sparati, che nell'auto dell'indagato gli
inquirenti abbiano rinvenuto alcune lettere con le quali il D'Angelo spiegava
le ragioni della propria condotta, che presso l'abitazione dell'indagato gli
inquirenti abbiano reperito una scatola di proiettili della stessa marca e
calibro di quelli utilizzati per uccidere lo Zanella, ed il fatto che i vicini di
casa dello Zanella abbiano sentito distintamente colpi di arma da fuoco e
abbiano anche visto in loco un'auto identica a quella in uso al ricorrente.
Quanto
alle
esigenze
cautelari
inevitabile
è
riportarsi
alle
condivisibili
valutazioni espresse dal Gip.
La condotta posta in essere dal
D'Angelo, soprattutto ove valutata in
rapporto alle motivazioni dallo stesso addotte (ritenuta responsabilità dello
Zanella nel proprio dissesto economico e nell'interruzione della relazione con
la compagna ed ex convivente Barbara Zanella), danno evidentemente
conto
non
solo
della
risolutezza
criminale
del
D'Angelo
e
della
forte
distorsione dei valori di riferimento comuni alla maggioranza dei consociati,
ma anche rivelano una fortissima incapacità da parte del ricorrente di
tollerare
le
frustrazioni
e
ciò
ben
7
consente
di
fondare
prognosi
di
reiterazione di condotte in danno della
persona e di adeguatezza,
in
considerazione della forte spinta criminale dimostrata e dell'incapacità ad
assorbire in modi socialmente e legalmente accettabili le frustrazioni, della
più contenitiva tra le misure cautelari consentite dall'Ordinamento.
Simili circostanze, quindi, non solo non consento di ritenere superata la
presunzione relativa, ai sensi dell'art. 275, co. 3 cpp., di sussistenza delle
esigenze cautelari e di adeguatezza della soma misura cautelare carceraria,
ma forniscono dimostrazione diretta dell'elevata consistenza del pencolo di
reiterazione di condotte della medesima specie di quella per cui si procede e
di necessità di contenere una simile spinta criminale con la più afflittiva
delle misure cautelari.
p.q.m.
visto l'art. 309 c.p.p.
rigetta
nei
confronti
di
D'Angelo
Vito
la
richiesta
e
per
l'effetto
conferma
l'ordinanza 30/12/2011 pronunciata ai sensi dell'art. 27 cpp. con la quale il
gip presso il Tribunale di Brescia ha applicato a carico del ricorrente la
misura della custodia cautelare in carcere,
pone
le spese di procedura a carico del ricorrente,
manda
alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 gennaio 2012.
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Trib. di Brescia, 20 gennaio 2012, n. 23546