INTERNATIONALE VEREINIGUNG DER BERFÜHRERVERBÄNDE
UNIONE INTERNAZIONALE ASSOCIAZIONI GUIDE DI MONTAGNA
UNION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DE GUIDES DE MONTAGNE
UIAGM
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POSIZIONE E FUNZIONE DELL'UIAGM
1.
L'UIAGM
L'UIAGM è stata fondata nel 1965 da 4 associazioni nazionali di guide alpine di Austria,
Francia, Svizzera e Italia. Oggi i paesi membri a livello internazionale dell'UIAGM sono 22 e
tra questi, 15 sono in Europa. L'UIAGM è l'unica organizzazione che rappresenta la
professione delle guide alpine in tutto il mondo. Attualmente, le guide alpine affiliate
all'UIAGM sono 6.000 di cui oltre l'85% si trova in Europa (Vedere appendici 1 e 2).
2.
LE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELLE GUIDE ALPINE
I membri dell'UIAGM sono le associazioni nazionali delle guide alpine. È importante notare
che un'associazione nazionale per diventare membro dell'UIAGM, deve necessariamente
rappresentare tutte le guide alpine del proprio paese. La formazione deve essere aperta a
tutti i cittadini di un paese senza alcuna discriminazione. In caso contrario, l'associazione
nazionale
dovrà
contattare
le
autorità
competenti
responsabili
della
formazione
professionale. L'UIAGM ha sempre raccomandato ai suoi membri, le associazioni nazionali
delle guide alpine, di richiedere alle autorità dei rispettivi paesi il riconoscimento ufficiale
dell'esercizio della professione di guida alpina e di regolamentarne la formazione. La
formulazione esatta è stabilita nel regolamento nell'appendice 3.
(Vedere appendice 3; l'elenco di tutti i paesi, compresi i dettagli relativi alla
regolamentazione e al riconoscimento professionale, si trovano nell'appendice 9).
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3.
GLI STANDARD PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Uno degli obiettivi principali dell'UIAGM è quello di garantire ai clienti delle guide alpine
abilitate la massima sicurezza possibile. Questo può essere assicurato attraverso una
formazione di qualità molto elevata. Negli standard di questa formazione di tipo unitario
vengono descritti, in particolare, il livello tecnico, le competenze richieste e le necessarie
attestazioni professionali specifiche. Questi standard vengono garantiti e controllati dalla
commissione tecnica dell'UIAGM che rappresenta tutte le persone responsabili della
formazione di tutti i membri. (Vedere appendice 2, 4 (B) e 10).
4.
IL PROCESSO DI AMMISSIONE ALL'UIAGM
L'ammissione di un'associazione nazionale all'UIAGM di solito può richiedere dai 5 ai 10 anni
e le informazioni dettagliate relative all'ammissione di un'associazione all'UIAGM possono
essere trovate nelle appendici 7 e 8. Per dare conto di questo aspetto, prendiamo l'esempio
della Bulgaria: la commissione tecnica dell'UIAGM sta lavorando con l'associazione
nazionale della Bulgaria allo scopo di creare un sistema di formazione che tenga conto delle
esigenze specifiche dei Bulgari da un lato e che sia compatibile con gli standard dell’UIAGM
dall'altro. Il comitato direttivo dell'UIAGM si impegna inoltre a garantire che lo stato bulgaro
metta in pratica i principi della libera professione e del sostegno reciproco in questo settore.
(Vedere appendici 7(E) e 8).
5.
CONTROLLO DELLA SOSTENIBILITÀ NELLA QUALITÀ DELLA
FORMAZIONE NEI PAESI MEMBRI.
I responsabili della formazione professionale sono tenuti a garantire un livello elevato e
sostenibile di questa formazione. La commissione tecnica dell'UIAGM effettua controlli
periodici allo scopo di garantire una formazione e un insegnamento di tipo unitario a livello
internazionale. Se questo livello non viene raggiunto, un paese membro può essere sospeso
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o espulso dall'UIAGM. La Spagna ne è un esempio: dopo la sospensione a causa di gravi
problemi nella formazione delle guide, è stato necessario un periodo di 5 anni per riportare la
qualità della formazione ai livelli internazionali che una volta raggiunti, hanno permesso di
ripristinare l'affiliazione della Spagna. (Vedere appendice 8).
6.
CODICE DI PRATICA PROFESSIONALE
Nel 2009 l'UIAGM ha adottato un codice di pratica professionale che richiede alle guide
alpine certificate UIAGM di rispettare specifici standard professionali. (Vedere appendice 6
(D)).
7.
LA TESSERA DELLA GUIDA ALPINA UIAGM
Le guide alpine abilitate ad esercitare questa professione che siano affiliate ad
un'associazione nazionale membro dell'UIAGM, ricevono la relativa tessera di affiliazione.
Questa tessera viene prodotta dall'UIAGM e distribuita dall'associazione nazionale. Sulla
tessera è presente un adesivo annuale fornito soltanto a coloro che hanno frequentato la
formazione obbligatoria di avanzamento professionale e dispongono dell'assicurazione di
responsabilità professionale necessaria. Questa tessera di affiliazione può essere sostituita
da una tessera europea. (Vedere appendice 5 (C)).
8.
PAESI EUROPEI SENZA MONTAGNE
L'esempio del Belgio, dove i cittadini hanno la possibilità di partecipare alla formazione in
Francia grazie a uno specifico accordo, dimostra che la formazione per diventare guida
alpina è aperta a tutti i cittadini di paesi che non hanno montagne attraverso la
partecipazione alle attività formative in un paese membro dell'UIAGM.
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9.
CHE COSA SI ASPETTA L'UIAGM DA UNA TESSERA PROFESSIONALE
EUROPEA?
Da una tessera professionale europea (che include l'area Schengen), L'UIAGM si aspetta:
Una semplificazione dell'esercizio della libera professione all'interno
dell'Europa, soprattutto perché si tratta di una professione per natura
transfrontaliera
Una semplificazione del controllo e dell'identificazione delle guide alpine
professioniste da parte delle autorità responsabili della regolamentazione
così come da parte degli utenti
La garanzia di una migliore protezione dei clienti
L'UIAGM persegue la creazione di una tessera di identificazione professionale europea
come mezzo per fornire alla commissione europea competente le risorse umane e materiali
necessarie e per dare un contributo fattivo ai diversi gruppi di lavoro che sono stati istituiti da
questa commissione.
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SOMMARIO
APPENDICE TITOLO
PAGINA
1
Presentazione dell'UIAGM
7
2
Piattaforma UIAGM
9
13
6 (D)
Regolamento UIAGM
Dettagli relativi ai criteri generali per la formazione delle
guide alpine
I presupposti normativi dell'UIAGM relativi ai requisiti per
praticare a titolo professionale
Il codice UIAGM di pratica professionale
37
7 (E)
Linee guida per l'affiliazione all'UIAGM
43
8
Rivista 76 - UIAGM-AEGM (L'esempio della Spagna)
51
9
Situazione dei paesi - qualificazioni
54
9a
Situazione dei paesi - suddivisioni in UE
55
10
Organigramma
56
3 (A)
4 (B)
5 (C)
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19
36
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APPENDICE 1: Presentazione dell'UIAGM
L'UIAGM: UN'ASSOCIAZIONE DI LIVELLO INTERNAZIONALE
L'UIAGM, fondata nel 1965 dalle guide di Austria, Francia, Svizzera e Italia, attualmente è un
ente costituito da associazioni di guide alpine provenienti da oltre 20 paesi di Europa, Asia,
Americhe e Oceania e rappresenta oltre 6.000 guide in totale.
Lo scopo dell'associazione è di mantenere uno stretto legame tra le guide alpine,
armonizzare la regolamentazione che disciplina la professione, garantire migliori condizioni
di sicurezza per i clienti e facilitare le guide nella possibilità di lavorare all'estero e sulle
montagne di tutto il mondo. Quest'ultimo punto si manifesta nella solidarietà che esiste tra
tutte le guide, a prescindere dal loro paese di origine, e nell'assistenza spontanea che si
offrono a vicenda.
GUIDE ALTAMENTE COMPETENTI CON UNA FORMAZIONE DI ALTO LIVELLO
Per diventare una guida alpina certificata UIAGM è necessario il più alto livello di formazione
esistente in quattro diverse discipline: arrampicata su roccia, arrampicata su ghiaccio,
alpinismo, scialpinismo. La formazione UIAGM fornisce alle guide la capacità di lavorare su
ogni tipo di montagna, sia che la conoscano già o no. Sono necessari da cinque a 10 anni
per diventare una guida alpina, a partire dal momento in cui la potenziale guida inizia a
praticare seriamente l'alpinismo fino al momento in cui riceve il diploma.
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UN FORMAZIONE ADEGUATA GARANTISCE UNO STANDARD
INTERNAZIONALE
La Commissione Tecnica dell'UIAGM fa riferimento al suo gruppo di lavoro permanente per
studiare l'evoluzione delle tecniche e le modalità per migliorare il livello di formazione delle
guide. Questa Commissione, costituita dai direttori tecnici nazionali, si riunisce due volte
l'anno.
Le guide vengono formate secondo schemi di formazione gestiti o condotti dalle proprie
associazioni nazionali in collaborazione con organizzazioni come scuole o università.
DIVENTARE MEMBRO DELL'UIAGM È UN PROCESSO DI INTEGRAZIONE
LUNGO CHE DEVE AVERE IL SOSTEGNO DI UNA LEGISLAZIONE NAZIONALE.
Sono necessari da cinque a 15 anni per l'ammissione di un nuovo paese all'UIAGM, ovvero
fino a che non vengano soddisfatti i criteri necessari (ciò si esplica in particolare nella
capacità dell'associazione nazionale di formare le guide fino al livello richiesto).
L'esperienza dimostra che lo sviluppo armonico dell'attività di guida alpina, necessario per la
sicurezza delle persone, è favorito dalle condizioni normative o da regolamentazioni chiare.
Infatti, per ottenere un diploma valido UIAGM è necessario un investimento molto lungo e
intensivo da parte della guida. Al contrario, in assenza di linee guida rigorose, sarebbero
pochissime le guide che si sottoporrebbero ad una formazione di livello sufficientemente alto
dando all'intera professione un'immagine confusa che non favorirebbe il progresso della
professione stessa o che non riuscirebbe a proteggere l'interesse pubblico in materia di
sicurezza. Pertanto è a volte difficile per il pubblico distinguere tra le guide UIAGM molto
competenti e le guide meno competenti scarsamente o niente affatto qualificate.
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APPENDICE 2: Piattaforma UIAGM
PREMESSA
La piattaforma UIAGM è il documento di riferimento che punta a rendere operativi gli obiettivi
definiti negli statuti UIAGM (vedere appendice 3), in particolare nello sviluppo e nel sostegno
degli alti livelli qualitativi necessari per accedere alla professione di guida alpina, nonché
nell'agevolazione dell'esercizio della professione in tutti gli stati membri.
La piattaforma è suddivisa in cinque sezioni:
Accesso alla professione di guida alpina
Autorizzazione all'esercizio
Diritti e doveri dei paesi membri dell'UIAGM
Ammissione di un paese membro all'UIAGM
Espulsione di un paese membro dall'UIAGM
Il presente testo è corredato di cinque allegati:
Appendice 3: Gli statuti dell'UIAGM
Appendice 4 (B): Le norme dell'UIAGM relative agli standard minimi per la
formazione delle guide alpine
Appendice 5 (C): I presupposti normativi dell'UIAGM relativi ai requisiti per
l'esercizio a titolo professionale.
Appendice 6 (D): Il codice di Pratica Professionale di UIAGM
Appendice 7 (E): Le norme relative al procedimento di accettazione o
esclusione di un paese dall'UIAGM
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I ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI GUIDA ALPINA
ART. 1
L'accesso
e
l'esercizio
della
professione
di
guida
alpina
sono
indissolubilmente legati al rispetto dei requisiti descritti qui di seguito, sia che l'attività
professionale venga svolta come occupazione principale o secondaria su base fissa,
stagionale o occasionale.
ART. 2
Una guida alpina è un professionista la cui competenza sia stata certificata. È
in grado di accompagnare e istruire qualsiasi utente che voglia intraprendere attività
specifiche della professione in maniera sicura, responsabile e autonoma, in cambio di un
compenso. Può esercitare su qualsiasi tipo di terreno che corrisponda alle sue competenze e
capacità, nei limiti delle norme e dei regolamenti della professione.
ART. 3
L'accesso alla professione di guida alpina è aperto a tutti i possessori di un
diploma di guida alpina. Questo diploma certifica che la guida alpina ha completato con
successo tutte le fasi del programma di formazione e valutazione elencate nell'allegato B.
ART. 4
La formazione professionale nei paesi membri dell'UIAGM, si basa su uno
standard minimo comune, richiesto a tutti i candidati alla fine del loro periodo di formazione.
La formazione completa, nonché i requisiti di idoneità per l’accesso a questa formazione,
sono descritti nell'appendice 4 (B).
II IL DIRITTO AD ESERCITARE
ART. 5
Il diritto ad esercitare la professione è subordinato ad autorizzazione. Questa
autorizzazione viene assegnata dalle organizzazioni nazionali, regionali o indipendenti
incaricate della professione. Il modello relativo all'ottenimento di questo certificato che
autorizza al diritto di esercitare la professione, nonché i doveri sociali e professionali, sono
definiti nell'appendice 5 (C).
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ART. 6
Il
professionista
avente
diritto
ad
esercitare
che
sia
membro
di
un'associazione dell'UIAGM, è titolare della tessera di guida alpina UIAGM. La descrizione di
questa tessera viene data nell'appendice 5 (C).
.
III DIRITTI E DOVERI DEI PAESI MEMBRI DELL'UIAGM
ART. 7
Tutti i membri UIAGM devono tutelare le normative e i regolamenti
nazionali/regionali relativi alla professione.
ART. 8
Tutti i membri dell'UIAGM dovrebbero mostrare e fornire reciprocità e mutua
assistenza.
ART. 9
I membri dell'UIAGM devono rendere accessibile a tutti i possessori della
tessera dell'UIAGM il diritto ad esercitare la professione nel rispetto delle leggi
nazionali/regionali vigenti.
.
ART. 10
Tutti i membri dell'UIAGM promettono di mettere in pratica il codice di pratica
professionale durante l'esercizio della professione, come descritto nell'appendice 6 (D).
IV AMMISSIONE DI UN PAESE ALL'UIAGM
ART. 11
Qualsiasi organizzazione che rappresenta la professione di guida alpina nel
proprio paese a livello nazionale o federale negli stati federali, può diventare membro
dell'UIAGM. Le norme e le tempistiche necessarie per l'ammissione all'IUAGM di
un'associazione di guide alpine sono definite nell'Appendice 7 (E).
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V ESPULSIONE DI UN PAESE MEMBRO DALL'UIAGM
ART. 12
Qualsiasi paese membro dell'UIAGM può essere espulso dall'associazione in
caso di palese inadempimento ai propri obblighi. La procedura di espulsione è descritta
nell'allegato E.
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APPENDICE 3 (A): Regolamento UIAGM
I rappresentanti delle guide alpine di Italia, Francia, Svizzera e Austria, in occasione della
celebrazione del centenario della prima scalata del Matterhorn nel luglio del 1965, hanno
deciso di costituire l’Unione Internazionale delle Associazioni di Guide di Montagna.
L'associazione ha promulgato il suo primo regolamento in occasione dell'assemblea dei
delegati a Sitten il 22 ottobre 1966.
.
NOME E SEDE DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 1 L'associazione si dà il nome di "Unione Internazionale Associazioni Guide di
Montagna" (UIAGM). Costituita secondo le leggi svizzere, in particolare i parr. 60-79 del
codice civile svizzero.
ART. 2
La sede dell'associazione è presso l'attuale domicilio del segretariato
dell'associazione.
SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 3
Scopo dell'associazione è quello di rafforzare le relazioni tra le autorità che, su
base nazionale, sono responsabili della professione di guida alpina:
Attraverso l'assimilazione delle norme sull'attività di guida alpina
Attraverso la promozione di standard formativi per guide alpine quanto più
unitari possibile
Agevolando le guide alpine nell'esercizio della propria professione
all'estero, tra l'altro attraverso l'emissione di una tessera unitaria d'identità
internazionale
Nominando, quando necessario, una commissione di arbitrale con funzioni
consultive in caso di dispute tra i membri o tra i membri e terze parti.
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Esaminando problematiche generali ed economiche che influiscono sulla
professione di guida alpina
Incoraggiando un cameratismo più saldo e lo scambio di idee tra le guide
alpine di tutte le nazioni
AFFILIAZIONE
ART. 4
L'affiliazione all'Associazione è aperta a quelle organizzazioni di ogni paese
che sono ufficialmente riconosciute come rappresentanti degli interessi delle guide alpine su
base nazionale purché siano entità di natura giuridica e i cui membri ricevano un certificato di
guida alpina dopo un esame effettuato presso un ente statale o un'agenzia autorizzata dallo
stato.
Su mozione dei dirigenti o di un'associazione nazionale, l'assemblea generale può conferire
la condizione di socio onorario a persone che hanno prestato lodevole servizio nelle attività
correlate all’accompagnamento alpino o per l'Associazione Internazionale.
I membri che non adempiono ai loro doveri in base ai regolamenti possono essere espulsi
dall'UIAGM.
ART. 5
I membri sono rappresentati nell'associazione da una delegazione di tre
soggetti: Il presidente o il direttore della rispettiva associazione nazionale (definita nel 4) e
due membri eletti.
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ASSEMBLEA GENERALE
ART. 6
L'assemblea generale è l'autorità massima dell'associazione ed è costituita dai
delegati rappresentanti dei membri. L'assemblea generale ordinaria viene convocata due
volte l'anno dal segretario su indicazione del presidente. Sono loro a stabilire l'ordine del
giorno.
Inoltre, il presidente può convocare un'assemblea generale straordinaria ogni qualvolta lo
ritenga opportuno o su richiesta scritta da parte di un membro.
ART. 7
L'assemblea generale delibera sull'ammissione o espulsione dei membri,
nomina i membri dirigenti e tratta tutte le questioni che non rientrano sotto il controllo di altri
enti esecutivi. Controlla le azioni degli enti esecutivi e può destituirli in qualsiasi momento.
Approva l'ordine del giorno.
Durante l'assemblea autunnale, almeno i seguenti punti devono essere messi all'ordine del
giorno:
Verbale dell'ultima assemblea
Relazione annuale del Presidente
Bilancio
Definizione della quota associativa annuale
Mozioni
Nuove opportunità commerciali
ART. 8
Le decisioni dell'assemblea generale diventano operative attraverso un voto a
maggioranza semplice. Le modifiche agli statuti sono possibili soltanto con il consenso dei
due terzi dei membri.
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ART. 9
Ciascuna
delegazione
in
qualità
di
rappresentante
dei
membri
dell'associazione, durante l'assemblea generale, ha a disposizione un voto per ciascuno dei
100 membri della propria associazione o parte di essa.
In caso di parità, il presidente esprimerà il voto decisivo.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 10
Il comitato direttivo dell'associazione è composto dal Presidente, il Vice
Presidente, l'Ex Presidente e il Presidente, il Vice Presidente e l'Ex Presidente della CT. In
occasione dell'Assemblea Generale essi vengono eletti dai delegati delle associazioni
affiliate e rimangono in carica per un periodo di tre anni. Ciascuno può essere eletto per un
massimo di tre volte ogni tre anni. Dapprima come Vice Presidente, poi come Presidente e
infine come Ex Presidente. I candidati provengono dai cinque paesi delle Alpi nel seguente
ordine: Francia, Svizzera, Austria, Italia e Germania.
Il Presidente ed il Presidente della CT devono essere membri della stessa associazione
nazionale. Il Segretario Generale è obbligatoriamente una guida alpina con domicilio in
Svizzera. Dopo sei anni viene rieletto per altri tre anni. Ai membri del comitato direttivo
vengono corrisposti dei rimborsi in base alle norme sulle spese.
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 11
Il Presidente gestisce l'associazione e la rappresenta nelle sue funzioni in
conformità con gli scopi dell'associazione, egli convoca le assemblee e ne è a capo.
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ART. 12
La CT è incaricata di garantire una formazione aggiornata e coerente e
un'istruzione avanzata. La CT dell'associazione è composta da due delegati di ciascuno
degli stati membri. In occasione di ogni Assemblea generale, il presidente della CT fornisce
una relazione sul lavoro della sua commissione. La CT è supportata da un gruppo di lavoro
permanente costituito dai rappresentati dei 5 paesi alpini.
ART. 13
Il Segretario Generale gestisce i documenti e le ricevute che riguardano
l'amministrazione dell'associazione. Si occupa della corrispondenza e ha potere di firma su
istruzione del Presidente. Redige i verbali di assemblea, controlla le liste dei membri e
svolge la funzione di capo contabile nel corso dell'esercizio. Amministra il patrimonio
dell'associazione, paga le spese che vengono autorizzate dal Presidente e calcola il budget
per l'assemblea autunnale.
Il resoconto viene presentato per approvazione in occasione dell'assemblea primaverile.
L'associazione che organizza l'assemblea sceglie due revisori. La contabilità deve essere
verificata da una società fiduciaria certificata. L'anno fiscale corrisponde all'anno solare.
I registri dell'associazione sono depositati presso gli Archivi Nazionali del Vallese a Sion
(VS/CH).
ART. 14
I
costi
per
gli
spostamenti
dei
membri
dirigenti
vengono
pagati
dall'associazione. I costi per gli spostamenti dei delegati delle associazioni vengono pagati
dalle associazioni stesse.
ART. 15
In caso di disaccordo tra i membri dirigenti, la decisione finale verrà presa
durante l'assemblea generale.
ART. 16
Ogni anno, l'assemblea generale stabilisce le quote annuali che devono
essere pagate al tesoriere entro il 15 aprile. Le quote fisse devono essere pagate da tutti i
membri fino al loro 60° compleanno.
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ART. 17
Le entrate dell'associazione consistono in:
Quote annuali ordinarie
Donazioni da parte di enti, società o individui
Proventi derivanti da beni mobili e immobili
TUTELA LEGALE PER I MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 18
Qualsiasi disputa tra uno dei membri e l'associazione verrà trattata in
presenza di una commissione arbitrale la cui composizione è decisa dalle due parti.
ART. 19
L'associazione respinge categoricamente qualsiasi discussione su questioni di
politica, religione o razza. Non verrà coinvolta nelle norme interne alle associazioni nazionali
fintanto che queste non siano contrarie agli scopi e allo spirito dell'UIAGM.
ART. 20
L'associazione può sciogliersi su mozione presentata dal presidente e dai due
terzi della maggioranza votante. La dirigenza prende in carico la liquidazione dei beni e
spetta all'assemblea generale la decisione sull'impiego degli utili netti in base a quanto
stabilito dalla legge.
ART. 21
Le linee guida per l'ammissione dei paesi candidati sono riportate in
appendice agli statuti. Sono state approvate durante l'assemblea del 9 maggio 2003 sullo
Schilthorn a Mürren.
Questi regolamenti sono stati approvati durante l'assemblea generale dell'UIAGM il 29
novembre 2008 a Stoccolma e sono entrati in vigore con decorrenza immediata.
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APPENDICE 4 (B): Dettagli relativi ai criteri generali per la
formazione delle guide alpine
B0 GENERALITÀ
ART. B0.1
Una guida alpina è un professionista la cui competenza sia stata certificata. È
in grado di accompagnare e istruire chiunque in maniera sicura, responsabile e autonoma
nelle attività proprie della professione. La sua capacità si basa sulla profonda conoscenza
delle montagne e la sua competenza gli permette di svolgere cinque tipi di funzioni:
Il ruolo di supervisore a scopo sportivo o ricreativo
Il ruolo di insegnante
Il ruolo di allenatore in
contesti sportivi
Il ruolo derivante dalla funzione di
consulente tecnico o di
specialista degli sport di montagna
Il ruolo legato al salvataggio in montagna
ARTICOLAZIONE DELLA FORMAZIONE
ART. B0.2
Il titolare del diploma di guida alpina viene certificato durante e dopo il suo
programma di formazione organizzata su base collettiva e individuale.
ART. B0.3
Nessuno può pensare di raggiungere la fase finale del programma di
formazione di guida alpina senza aver prima superato (vedere art. B2):
□ la totalità dei test di ammissione per il diploma di aspirante guida alpina
□ un ammontare minimo di pratica professionale
□ Allo stesso modo, nessuno può pensare di intraprendere il programma di formazione
per aspiranti guide alpine senza aver prima superato l'esame di ammissione per
aspiranti guide alpine (vedere art. B1).
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ART. B0.4
La formazione organizzata va intesa come un insegnamento dato in forma di
formazione ufficiale sulla base delle normative giuridiche, di regolamentazione o
amministrazione, o ove mancanti, delle linee guida imposte da un'associazione o
un'organizzazione riconosciuta in forma specifica da un paese membro.
La formazione organizzata è impartita:
in forma di Formazione Collettiva Organizzata (FCO) o,
nella forma di cui sopra con l'aggiunta della Formazione Individuale
Organizzata (FIO).
ART. B0.5
La Formazione Collettiva Organizzata va intesa come qualsiasi tipo di
insegnamento dato ad un gruppo di studenti all'interno della struttura di un'organizzazione o
una struttura specifica incaricata di fornire formazione professionale.
ART. B0.6
L'Addestramento Individuale Organizzato va inteso come qualsiasi tipo di
insegnamento in un contesto professionale impartito da un istruttore/specialista ad
un'aspirante guida alpina.
Tutta la formazione individuale deve essere preceduta da una
formazione organizzata di gruppo:
L'istruttore/specialista deve essere titolare del
diploma di guida alpina e avere un'esperienza
professionale di almeno tre anni
Un istruttore/specialista può occuparsi unicamente di
un allievo alla volta
Il partecipante è sotto supervisione costante e diretta
Le attività del partecipante vengono registrate
giornalmente in una relazione che viene consegnata
dall'ente o dall'autorità competente
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DURATA DELLA FORMAZIONE/MONTE ORE DI INSEGNAMENTO
ART. B0.7
La formazione, inclusi tutti gli esami, dovrebbe ammontare ad un minimo di 80
giornate effettive distribuite lungo un periodo minimo di tre anni e massimo di cinque anni. La
sessione della formazione di gruppo non può avere una durata inferiore a 60 giornate inclusi
gli esami.
ART. B0.8
Il programma di formazione include elementi di teoria e di pratica.
ART. B0.9
Le sessioni di pratica hanno una durata minima di 60 giornate distribuite lungo
l'intero programma di formazione:
Almeno 20 giornate di formazione su "roccia" (alpinismo/arrampicata
sportiva)
Almeno 20 giornate di formazione su neve, ghiaccio e misto
Almeno 20 giornate di formazione invernale (ad esempio: scialpinismo,
fuori pista, escursionismo sciistico, escursionismo invernale su racchette,
ecc.)
Questa formazione ha luogo nelle zone di alta montagna per un minimo di 40 giornate.
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B1 L'ESAME DI AMMISSIONE
ART. B1.1
Per accedere all'esame di ammissione i candidati devono essere in possesso
dei seguenti requisiti
Aver compiuto i 18 anni di età
Essere in ottimo stato di salute
Avere elevati standard morali
Possedere un livello molto alto di: esperienza di alpinismo (roccia, neve,
ghiaccio e misto), competenze di arrampicata sportiva su roccia,
competenze sciistiche su tutti i tipi di neve e su altri tipi di terreni. Questa
esperienza è certificata dal proprio elenco di corsi, come descritto all'art.
B1.3.
ART. B1.2
L'accesso al corso di aspirante guida alpina è subordinato al superamento
dell'esame di ammissione. Le prove scelte per l'esame nonché i requisiti tecnici minimi sono
descritti di seguito:
Un test di arrampicata su roccia di livello minimo 5a con scarponi da
montagna
Un test di arrampicata su roccia di livello minimo 6b con scarpe da
arrampicata
Un test di arrampicata su ghiaccio con piccozze da ghiaccio usando la
tecnica classica
Un test di arrampicata su ghiaccio con una o due piccozze da ghiaccio
usando la tecnica faccia a monte
Un test di sci per testare la padronanza su ogni tipo di neve e su tutti i
terreni. Questo test non è richiesto per quei paesi in cui non è presente
alcuna attività sciistica professionale
L'esame di ammissione può essere incluso sia in un programma di formazione propedeutica
o appositamente organizzato.
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ART B1.3
L'esperienza di alpinismo di un candidato viene comprovata dal suo elenco di
itinerari sulla base del modello che segue.
Requisiti minimi per presentarsi all'esame di ammissione: Il candidato deve fornire un elenco
di almeno 35 varietà di itinerari che sono stati effettuati in un periodo di almeno tre anni e
distribuiti come segue:
Alpinismo estivo:
Misto, neve e ghiaccio: minimo 10 itinerari di cui cinque di livello "difficile"
e con un dislivello di 800 metri.
Roccia: minimo 10 itinerari con un dislivello di almeno 250 metri (o
almeno 10 pendenze), con difficoltà minima 4, con protezioni da
aggiungere per almeno una parte dell'arrampicata e scarponi da
montagna.
La discesa di una parte di questi itinerari non può essere eseguita con
corda doppia, deve essersi verificata tramite un percorso diverso da quello
della salita e deve avere caratteristiche alpine
L'avvicinamento e il viaggio di ritorno di questi itinerari devono avere luogo
su terreni montuosi e/o ghiacciai
Alpinismo invernale:
I dieci giorni in montagna saranno di escursionismo sciistico (se si tratta di
un paese "non-sciistico", nel periodo invernale potrebbe essere svolta
l'attività di trekking) con un minimo di 1000 metri di pendio/declivio di cui
un minimo di cinque giorni su ghiacciaio. I rimanenti 5 giorni/itinerari sono
a discrezione di ciascuna struttura che li definirà in funzione delle
particolari specificità del terreno di pratica:
Inoltre, il candidato dovrà presentare un elenco di arrampicate tecniche in cui siano mostrati:
roccia: percorsi con diverse pendenze, difficoltà minima 6a
ghiaccio: diverse pendenze su ghiaccio ripido, difficoltà minima 4
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B2: DETTAGLI RELATIVI AI CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE PER ASPIRANTI GUIDE ALPINE
PREMESSA
ART. B2.1
Il diploma di aspirante guida alpina è un diploma transitorio della durata
minima di un anno e massima di cinque anni che consente la concentrazione progressiva di
una conoscenza e una competenza certificate con la finalità di ottenere il diploma finale di
guida alpina. Il titolare del diploma di aspirante è certificato come detentore del livello di
competenza necessario negli ambiti descritti di seguito, questo circoscrive le sue possibilità
di azione e limita le difficoltà che può affrontare come segue:
IL MONTE ORE DELLA FORMAZIONE IMPARTITA AGLI ASPIRANTI GUIDA
ART. B2.2
Il titolo di aspirante guida consente la partecipazione ad un corso di
formazione organizzata di gruppo della durata minima di 50 giornate durante le quali
dovrebbero essere insegnati i seguenti argomenti per numero minimo di giornate:
Neve e valanghe, 5 giornate
Auto salvataggio, 4 giornate
Medicina di montagna, 2 giornate
Addestramento pratico invernale, 10 giornate
Addestramento pratico estivo, 20 giornate - distribuite in:
10 giornate di formazione su roccia ad alta quota/10 giornate di
formazione su neve, ghiaccio e terreno misto.
Le nove giornate che rimangono vengono lasciate a disposizione di ciascuna struttura per la
scelta della formazione necessaria in base alle particolari specificità del terreno di pratica.
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ABILITÀ INSEGNATE E CERTIFICATE NEI CORSI DI ASPIRANTE GUIDA.
ART. B2.3
L'elenco delle competenze è il seguente:
I ISTRUIRE E FORMARE TUTTI I MEMBRI DEL PUBBLICO
1. ABILITÀ COMPLESSIVE
Abilità/obiettivi formativi:
Aspetti pedagogici della professione con riguardo alle relazioni didattiche e
con la clientela
Contenuti:
Gestione dei rischi
Comunicazione
Personalità
Abilità sociali
2. TECNICHE E TATTICHE
Abilità/obiettivi formativi:
Tecniche di accompagnamento su diversi terreni e in diverse situazioni
Tattiche e approcci su diversi terreni e in diverse situazioni
Adeguamento della tattica e della tecnica pianificata alla situazione reale
Ampliamento e mantenimento delle proprie tecniche su tutti i tipi di terreni
nei limiti delle abilità richieste
Contenuti:
Roccia/ghiaccio/neve/misto/sci
Tattiche e tecniche senza corda durante la salita e la discesa
Tattiche e tecniche con corda durante la salita e la discesa
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3. METODOLOGIA E DIDATTICA
Abilità/obiettivi formativi:
Metodi pedagogici e procedure didattiche
Pianificazione e attuazione di diversi metodi pedagogici con riguardo ad
uno o più obiettivi di apprendimento
Contenuti:
Abilità di base nella metodologia
Il proprio comportamento nel ruolo di istruttore
Interventi pedagogici
Pianificazione e svolgimento della lezione
II CONOSCENZE E ABILITÀ SPECIFICHE LEGATE AL MONDO DELLA
MONTAGNA
1.
RIGUARDO LA SICUREZZA E IL SALVATAGGIO
1.1. ORIENTAMENTO
Abilità/obiettivi formativi:
Diverse tecniche di orientamento
Adeguamento di queste tecniche e le loro possibili combinazioni nelle
rispettive situazioni
Contenuti:
Orientamento senza ausili tecnici
Orientamento con ausili tecnici
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1.2 METEOROLOGIA
Abilità/obiettivi formativi:
Previsione del tempo: lettura, interpretazione e osservazione personale
Attenzione al bollettino meteorologico nella pianificazione dell'escursione
Osservazione dell'evoluzione delle condizioni meteorologiche e
adeguamento dell'escursione
Contenuti:
Conoscenze meteorologiche di base
Fonti di informazione e osservazione personale
Fare previsioni
1.3 VALANGHE
Abilità/obiettivi formativi:
Capacità di giudizio della situazione valanghe
Analisi e valutazione della situazione
Comportamento responsabile che tiene conto dei rischi
Contenuti:
Conoscenze di base su neve e valanghe
Analisi e valutazione della situazione
Inclusione dell'analisi della situazione nella strategia di gestione dei rischi
1.4 PRIMO SOCCORSO
Abilità/obiettivi formativi:
Gestione delle varie tecniche di sopravvivenza e salvataggio
Conoscenze di base di anatomia e fisiologia, peculiarità della fisiologia in
montagna
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Organizzazione di casi di sopravvivenza e salvataggio
Attrezzature di primo soccorso della guida alpina
Contenuti:
□
roccia, ghiaccio, sci
□
basi di anatomia e fisiologia, inclusa fisiologia ad alta quota
□
supplemento sui problemi di salute e infortuni
□
farmacia da zaino
2.
NATURA E AMBIENTE
2.1.
SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE
Abilità/obiettivi formativi:
Conoscenze di base sulla pratica dell'alpinismo ecocompatibile
Interpretare la montagna come un luogo multiculturale
Pianificazione e attuazione di un'escursione ecocompatibile
Contenuti:
Fauna
Flora
Geologia
Ecologia
Cultura
CERTIFICAZIONE DELLE ABILITÀ
ART. B2.4
L'esperienza teorica e pratica sopra elencata deve essere certificata. Le
conoscenze e le capacità dei candidati vengono valutate sulla base di un programma di
formazione che è controllato e obbligatorio a tutti gli effetti.
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Può essere organizzata una verifica a seconda del metodo di insegnamento, in base a uno o
più metodi:
Valutazione continua (i candidati sono valutati per un lungo periodo di
tempo)
Esami organizzati (i candidati sono valutati per un periodo di tempo
determinato): test pratico e/o test scritto e/o test orale
ART. B2.5
Una volta superati tutti i test/esami l'allievo diventa titolare del diploma di
aspirante guida.
PRATICA PROFESSIONALE E DIRITTI DELL'ASPIRANTE GUIDA
ART. B2.6
Il corso pratico va considerato come un corso individuale strutturato. È una
parte importante del programma di formazione e consente ai praticanti di acquisire
un'autonomia progressiva e controllata. Gli aspiranti guida devono intraprendere un corso
pratico di almeno 14 giornate (7 in inverno e 7 in estate) accompagnati da una guida
certificata UIAGM.
Questo corso pratico è subordinato ad una relazione scritta che sarà esaminata dall'autorità
appropriata. Verrà controfirmata dalla guida incaricata della supervisione.
I DIRITTI DELL'ASPIRANTE GUIDA
ART. B2.7
L'aspirante guida può ricevere un compenso per l'attività di guida e di
insegnamento. Per via della mancanza di esperienza, le attività della guida sono soggette
alle seguenti condizioni:
La sua formazione nell'ambito professionale deve essere verificata
La preparazione di un'attività dovrebbe rimanere semplice
Le tecniche di insegnamento dovrebbero rimanere semplici
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La strategia d'insegnamento dovrebbe rimanere semplice
I rischi non dovrebbero essere troppo alti e la loro
gestione dovrebbe essere semplice
È a discrezione del paese membro mettere in pratica e far rispettare queste norme nel
rispetto delle direttive. Queste condizioni diventano nulle e inefficaci nel momento in cui
l'aspirante guida accompagna una guida certificata UIAGM.
B3: ABILITA' INSEGNATE E CERTIFICATE ALLE GUIDE ALPINE
ART. B3.1
L'elenco delle competenze è il seguente.
I ACCOMPAGNARE E ISTRUIRE TUTTI I MEMBRI DEL PUBBLICO
1.
COMPETENZE INTERDISCIPLINARI
Abilità/obiettivi formativi:
Perfezionamento degli aspetti non tecnici del lavoro quali l'istruzione e
l'accompagnamento dei clienti
Verifica dell'autonomia dell'allievo nella scelta e nella pratica di questi
aspetti
Contenuti:
Gestione dei rischi
Comunicazione
Personalità
Abilità sociali
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2.
TECNICHE E TATTICHE
Abilità/obiettivi formativi:
Verifica e l'autonomia dell'allievo nelle sue scelte e nella pratica delle
tecniche di insegnamento e il sostegno sui vari terreni e nelle diverse
situazioni.
Verifica dell'autonomia dell'allievo nelle sue scelte e nei mezzi di
progressione e tattiche adottate sui diversi terreni e nelle diverse
situazioni.
Verifica dell'autonomia dell'allievo nell'adeguamento delle tattiche e delle
tecniche di ciascuna situazione
Mantenimento e perfezionamento delle tecniche di progressione personale
su tutti i tipi di terreno sulla base delle competenze già padroneggiate
Contenuti:
Roccia/Ghiaccio/Neve/Misto/Sci
Tattiche e tecniche senza l'uso della corda, salita e discesa
Tattiche e tecniche con l'uso della corda, salita e discesa
4.
METODOLOGIA E DIDATTICA
Abilità/obiettivi formativi:
Perfezionamento dei metodi di insegnamento e dell'approccio formativo.
Verifica dell'autonomia dell'allievo nella pianificazione e nella pratica delle
diverse forme di insegnamento adattate ad uno o più obiettivi.
Contenuti:
Fondamenti di didattica
Comportamento del supervisore
Ausili didattici
Pianificazione e conduzione delle sessioni didattiche
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II CONOSCENZE E ABILITÀ SPECIFICHE LEGATE AL MONDO DELLA
MONTAGNA
2.
RIGUARDO LA SICUREZZA E IL SOCCORSO
1.1. ORIENTAMENTO
Abilità/obiettivi formativi:
Verifica dell'autonomia dell'allievo nell'adeguamento delle diverse tecniche
di orientamento e le loro possibili combinazioni nelle situazioni riscontrate.
Contenuti:
Orientamento senza ausili tecnici
Orientamento con ausili tecnici
1.2.
METEOROLOGIA
Abilità/obiettivi formativi:
Verifica dell'autonomia dell'allievo nella definizione e interpretazione dei
bollettini meteorologici e della sua personale interpretazione
Verifica dell'autonomia dell'allievo nella sua capacità di prendere in
considerazione il bollettino meteorologico nella pianificazione di un
percorso nonché la sua capacità di adeguarsi alle variazioni
meteorologiche durante il percorso
Contenuti:
Fondamenti di meteorologia
Fonti di informazione e osservazione personale
Previsioni
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1.3.
VALANGHE
Abilità/obiettivi formativi:
Verifica dell'autonomia dell’allievo nella sua capacità di riconoscere,
analizzare e valutare un possibile rischio di valanghe
Comportamento responsabile che tenga conto dei fattori di rischio
Contenuti:
Conoscenze di base su neve e valanghe
Analisi e interpretazione di possibili rischi di valanghe
Integrazione dell'analisi di un possibile rischio di valanghe nella strategia di
gestione dei rischi
1.4 PRIMO SOCCORSO
Abilità/obiettivi formativi:
Verifica dell'autonomia dell'allievo nella gestione delle situazioni di
sopravvivenza e salvataggio
Conoscenze di base di anatomia e fisiologia, tra cui fisiologia ad alta quota
Prendere in carico una situazione di salvataggio e sopravvivenza
Kit di primo soccorso da montagna
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2.
NATURA E AMBIENTE
Abilità/obiettivi formativi:
Conoscenze di base dei fondamenti che consentano la partecipazione agli
sport di montagna in armonia con l'ambiente e la natura
Concezione dell'ambiente di montagna come un luogo multiculturale
Verifica dell'autonomia dell'allievo nella pianificazione e nella scelta di
itinerari nel rispetto della natura e dell'ambiente
Contenuti:
Fauna
Flora
Geologia
Ecologia
Cultura
CERTIFICAZIONE
ART. B3.2
Le abilità pratiche e le competenze elencate sopra devono essere certificate.
Le conoscenze e le capacità del candidato verranno valutate sulla base di ciò che è a tutti gli
effetti una formazione continua e obbligatoria.
La verifica può essere organizzata a seconda del metodo didattico, in uno o più dei seguenti
modi:
Valutazione costante (a lungo termine)
Esame/test organizzato (valutazione del candidato in un arco di tempo
prestabilito): esame pratico e/o scritto e/o esame orale
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ART. B3.3
Una volta che l'aspirante guida ha superato tutti gli esami/test diventerà
titolare del diploma di guida alpina.
B4: FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO
DEFINIZIONE E SCOPI DELLA FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO
ART. B4.1
Il termine formazione di aggiornamento va inteso come una serie di corsi
messi a disposizione da un'organizzazione o un soggetto qualificato.
ART. B4.2
Queste giornate servono ad approfondire e ad ampliare le conoscenze
nonché ad accrescere le esperienze.
PERIODICITÀ E DURATA DELLA FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO
ART. B4.3
La durata minima di questi corsi di aggiornamento è fissata da ciascuno degli
stati membri. Il rapporto tra le giornate della formazione di aggiornamento fornite per ogni
anno civile trascorso non deve essere inferiore a 1:2. L'intervallo tra questi corsi di
aggiornamento non deve superare i sei anni. Si consiglia di contare un giorno per anno e di
inserire almeno un corso di aggiornamento ogni quattro anni.
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APPENDCE 5 (C): I presupposti normativi dell'UIAGM relativi ai
requisiti per praticare a titolo professionale
Essere in possesso della certificazione del proprio titolo professionale composta da:
presentazione del diploma di guida/aspirante guida alpina come stabilito nell'appendice 4 (B)
del presente testo, ripetere la frequenza di corsi periodici di formazione come stabilito
nell'allegato 4 (B) del presente testo.
L'esercizio della professione è, come minimo, subordinato al rispetto dei seguenti requisiti:
Sottoscrizione dei doveri socio-professionali nella regione/stato di
residenza della guida.
Stipula di un'assicurazione di Responsabilità Civile alle condizioni stabilite
dalle autorità competenti per la professione e che copra tutti gli aspetti
della professione
Se rispondente ai requisiti elencati sopra, la qualificazione che consente l'esercizio della
professione viene consegnata in forma di una tessera per guida alpina nazionale/regionale.
Su questa tessera è presente
Il cognome della guida (o aspirante guida)
Il nome della guida/aspirante guida
La data di nascita e l'indirizzo
Una foto tessera
Il numero della carta d'identità
Il timbro di identificazione annuale
Il nome e l'indirizzo dell'ente che ha rilasciato la tessera
nazionale/regionale
Un adesivo dell'UIAGM soggetto al pagamento di una quota annuale da
parte dell'associazione all'UIAGM.
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APPENDCE 6 (D): Il codice UIAGM di pratica professionale
1.
INTRODUZIONE
1.1.
Il presente codice di pratica professionale definisce le responsabilità di una guida
alpina nei confronti tanto dei clienti che dei membri del pubblico o i colleghi. Costituisce
l'Obbligo di Diligenza a cui deve attenersi una Guida.
1.2.
Tutti i riferimenti di genere maschile contenuti in questo Codice includono anche il
genere femminile. Tutti i riferimenti alla "guida alpina" includono il genere femminile e
maschile delle guide alpine e aspiranti guide alpine.
2.
LE ATTIVITÀ DELLA GUIDA ALPINA
2.1.
Le attività di una giuda sono: l'alpinismo, le escursioni in montagna o il trekking,
l'arrampicata su roccia inclusa l'arrampicata sportiva e l'utilizzo di pareti artificiali,
l'arrampicata
assistita,
l'arrampicata
su
neve
e
ghiaccio,
l'escursionismo
sciistico/scialpinismo e lo sci fuori pista. A seguito di una formazione supplementare,
possono essere inclusi anche il torrentismo e attività didattiche di alpinismo e tecniche di
corda.
2.2.
La guida alpina insegna le attività menzionate nel punto 2.1. impiegando le
metodologie didattiche più appropriate. Fornisce ai partecipanti un ambiente appropriato in
modo tale che questi possano progredire in sicurezza nelle loro abilità. Può scegliere di farli
scalare sia come leader o come cordata indipendente fintanto che non si assumano rischi
superflui. Il numero degli studenti che ha in carico non deve superare la sua capacità di
un'adeguata supervisione
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2.3
La guida alpina guida o accompagna una persona o un gruppo. Sceglie il rapporto di
accompagnamento in base a: le consuetudini e/o normative locali, le abilità dei suoi clienti, il
rischio, la lunghezza del percorso, le condizioni meteorologiche e le condizioni della
montagna.
2.4.
La guida alpina può lavorare anche come allenatore per tutte le attività menzionate al
punto 2.1.
2.5.
La guida alpina può svolgere la funzione di consulente tecnico per i suoi clienti, per le
municipalità e per altre collettività pubbliche e private nel loro campo di esperienza con
particolare riguardo all'organizzazione di percorsi, spedizioni, sessioni di insegnamento, ecc.
2.6.
L'ambito lavorativo della guida alpina si applica a:
Attività in montagna (incluse quelle ad alta quota), parchi avventura,
roccia, neve e ghiaccio
Tutte le strutture naturali e artificiali che consentono ad una guida di
mettere in pratica le proprie abilità tecniche in attività che hanno luogo su
strutture come scogliere, massi e strutture artificiali
Zone innevate che comprendono: lo sci (sci fuori pista, escursionismo
sciistico e scialpinismo) e scalate invernali con tutti i tipi di attrezzature
2.7.
Alla guida alpina è consentito esercitare la propria attività in tutti i paesi purché ciò
avvenga nel rispetto delle consuetudini e delle leggi locali.
2.8.
La guida alpina rispetta gli ambiti di altri gruppi professionali e si attiene ai vigenti
requisiti di legge.
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3.
LA POSIZIONE DELLA GUIDA ALPINA
3.1.
La guida alpina può lavorare come direttore di una scuola di alpinismo, come guida
indipendente o come impiegato.
3.2.
Può anche lavorare freelance per un'organizzazione. Può mantenere la sua
autonomia nell'organizzazione del suo lavoro.
3.3.
A prescindere dalla sua posizione, la guida alpina è responsabile per tutte le sue
decisioni e deve rifiutare qualsiasi progetto che sia troppo rischioso per sé o che possa
sembrare non etico. Deve informare l'organizzazione competente nel caso in cui abbia delle
preoccupazioni in merito alla sicurezza. Può fare riferimento al codice d'onore dell'UIAGM
e/o alle normative e consuetudini locali.
3.4.
In qualità di impiegato è tenuto a rispettare le indicazioni del proprio datore di lavoro a
condizione che non siano in contrasto con il punto 3
4.
DOVERI PROFESSIONALI GENERALI
4.1.
Tutte le attività richiedono cautela, consapevolezza e attenzione riguardo la
valutazione delle condizioni e delle abilità dei partecipanti. Il rischio è comunque insito
nell'ambito delle attività della guida alpina. Per la guida alpina non è comunque possibile
prevedere i rischi con esattezza o garantire la sicurezza dei partecipanti con certezza
assoluta.
4.2.
La guida alpina ha l'obbligo di essere consapevole delle condizioni del momento e di
impiegare i mezzi appropriati per farlo.
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4.3.
Quando lavora la guida alpina ha sempre con sé un kit di primo soccorso oppure può
disporre di accesso immediato ad esso. Ha anche l'obbligo di dotarsi di tutto il
materiale necessario per condurre l'attività in maniera responsabile.
4.4.
Mantiene le sue conoscenze e le sue abilità tecniche costantemente aggiornate
soprattutto nei settori della sicurezza, del salvataggio e della navigazione.
4.5.
Ha l'obbligo di aprirsi alla comunicazione con altre guide alpine. Deve informare i suoi
colleghi e le organizzazioni competenti riguardo i rischi e i pericoli straordinari che ha
incontrato durante la sua escursione.
4.6.
In caso di incidente, la guida alpina deve informare il nucleo di salvataggio più vicino
o chiedere a qualcuno di farlo. Ove possibile, deve aiutare in maniera ragionevole chiunque
abbia avuto un incidente purché questo non metta in pericolo i suoi stessi clienti.
4.7.
La guida alpina deve rispettare la natura.
4.8.
La guida alpina deve avere un comportamento leale e collaborativo verso gli altri. In
particolare, va evitata l'attività competitiva e il reciproco aumento del rischio causato da un
atteggiamento competitivo.
4.9.
Durante l'attività professionale, la guida alpina deve indossare in modo visibile il
distintivo di guida alpina. Deve anche portare con sé la licenza di guida alpina.
4.10. I punti 4.2. e 4.8. sono validi anche per le attività alpine agonistiche che non abbiano
luogo durante i periodi lavorativi.
4.11. La guida alpina si impegna ad avere e mantenere buoni rapporti con le persone
collegate alla sua professione.
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5.
IL RAPPORTO CON I CLIENTI
5.1.
La guida alpina è tenuta ad avere l'obbligo di diligenza e stima nei confronti dei suoi
clienti.
5.2.
I clienti devono essere messi a conoscenza del fatto che esistono dei rischi insiti nelle
attività che vengono intraprese insieme alle guide alpine e i rischi particolari devono essere
identificati.
5.3.
L'obiettivo primario della guida alpina deve essere quello di offrire ai suoi clienti
un'esperienza gratificante. La priorità principale della guida alpina è la sicurezza dei suoi
clienti e le aspettative e le abilità dei clienti devono essere equilibrate rispetto alle condizioni
riscontrate.
5.4.
La guida alpina deve preoccuparsi soprattutto della sicurezza dei minori e deve
essere consapevole delle diverse fasi del loro sviluppo.
5.5.
La guida alpina deve essere prudente e deve garantire che ci sia un accordo chiaro
con il cliente. Questo accordo può ad esempio includere: lo scopo dell'escursione, il
compenso della guida (anche se il percorso viene modificato o interrotto), i costi aggiuntivi,
ecc.
5.6.
Deve insegnare ai suoi clienti ad avere un comportamento responsabile in base alle
situazioni e deve sviluppare le loro capacità di responsabilizzarsi e avere consapevolezza di
sé. Verifica gli standard tecnici e fisici e le attrezzature dei suoi clienti prima, durante e dopo
l'attività.
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5.7.
Alla guida è consentito lasciare i propri clienti sulla montagna nel caso di eventi
eccezionali dominanti, ad esempio per coadiuvare o organizzare un salvataggio o nel caso in
cui siano richieste speciali tecniche alpine. Una valutazione responsabile della situazione è
una condizione necessaria in casi del genere.
5.8.
La decisione di interrompere un'escursione o di variare un percorso dovrebbe essere
affrontata attraverso il dialogo con i clienti. La guida alpina ha il diritto di prendere decisioni
per conto proprio per ragioni di sicurezza ma è' tenuta comunque a spiegare ai suoi clienti, le
ragioni della sua decisione il prima possibile.
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APPENDCE 7 (E): Linee guida per l'affiliazione all'UIAGM
(Emanate in occasione dell'Assemblea dei Delegati del 9 maggio 2003 a Mürren/Schilthorn.)
Le direttive sono le norme basilari e vincolanti relative all'affiliazione all'UIAGM. Da un lato
definiscono il processo di ammissione dei nuovi membri e dall'altro indicano la possibilità che
vengano punite gravi violazioni agli obblighi dei membri attuali.
1.
I PREREQUISITI DI UN PAESE CANDIDATO
1.1.
LA DOMANDA PER I PAESI CANDIDATI
Un nuovo paese/associazione in linea di principio deve fare domanda e presentare di
persona una documentazione scritta.
Diversi sono i prerequisiti che devono essere soddisfatti:
L'associazione deve avere almeno 20 membri (guide alpine)
Deve essere soddisfatto il livello richiesto di abilità personali relative alle
discipline su roccia, ghiaccio e misto nonché per lo sci.
Deve esistere un piano di formazione per le guide alpine
Deve essere possibile praticare due delle quattro discipline nel proprio
paese
L'associazione deve avere come scopo il riconoscimento della formazione
e della professione di guida alpina da parte delle autorità governative.
Se questi criteri vengono soddisfatti senza eccezioni, il paese verrà ammesso come
candidato e potrà intraprendere le fasi successive.
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1.2.
LA PROCEDURA SUCCESSIVA
□
L'UIAGM sostiene il paese candidato lungo il suo percorso di ammissione
come paese membro soprattutto per quanto riguarda le priorità della
formazione (articolazione, scopi e livello). Prima di iniziare il corso di
formazione, è necessario che venga elaborato un progetto da presentare
alla commissione tecnica per l'approvazione. Il progetto deve tenere conto
degli obiettivi dell'UIAGM e delle specificità del paese candidato.
È auspicabile il sostegno relativamente alle questioni politiche inerenti
l'associazione.
Il paese candidato ha l'obbligo di partecipare alle assemblee della
commissione tecnica dell'UIAGM.
Sono due le possibilità per il sostegno attraverso il paese sponsor:
a) I membri del paese candidato partecipano alla formazione in un paese
membro UIAGM e ottengono i prerequisiti nel loro paese
b) Gli esperti dell'UIAGM ispezionano la formazione nel paese candidato sia
in qualità di consulenti sia di istruttori
La formazione che impiega sia a) sia b) sarebbe l'ideale. Questi costi devono essere
sostenuti dal paese candidato.
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1.3.
IL PROFILO DELL'ESPERTO
Grande esperienza nella formazione delle guide
Esperienza come direttore di corsi di formazione
Deve garantire una buona comunicazione con il candidato
(ad esempio linguistica)
Capacità di empatia culturale
Conoscenza delle strutture e degli obiettivi dell'UIAGM
2.
AMMISSIONE DI UN CANDIDATO, PAESE/ASSOCIAZIONE, COME PAESE
MEMBRO DELL'UIAGM
In linea di principio è il paese candidato che presenta la domanda all'UIAGM per la verifica
finale.
2.1.
PREREQUISITI
L'articolazione, lo scopo e il livello della formazione corrispondono agli
standard della piattaforma UIAGM
Questo livello deve essere verificabile durante un corso di formazione.
2.2.
VERIFICHE PER L'AMMISSIONE
Verranno verificate soltanto le attività principali della formazione:
□
roccia compresa l'arrampicata libera
□
neve/ghiaccio/misto compresa l'arrampicata su ghiaccio
□
scialpinismo comprese le tecniche sciistiche per i paesi dove si
scia, per i paesi "non sci" solo attività invernali.
□
Le diverse verifiche hanno luogo durante un percorso di
accompagnamento in montagna con un minimo di 5 partecipanti. È
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pertanto necessario un accordo dettagliato tra la CT, il comitato
direttivo dell'UIAGM e il paese candidato:
□
Questa verifica viene effettuata da due diversi esperti provenienti
da due paesi diversi
□
Sarebbe auspicabile se non preferibile che i paesi impegnati in
questa verifica siano diversi
Le priorità della verifica:
Valutazione degli istruttori (capacità didattiche e metodologiche, abilità
personali, esperienza A.S.O.)
Valutazione
dei
partecipanti
alla
formazione
(capacità
personali,
esperienza A.S.O.)
Valutazione generale (standard e livello della formazione)
La CT riceve una relazione dettagliata per ciascuna verifica.
I costi sostenuti per gli esperti (spese di viaggio + compensi) per la prima
verifica, sono a carico dell'UIAGM. Le spese di vitto e alloggio sono a
carico del paese candidato. Se sono necessarie ulteriori verifiche a causa
di elementi insufficienti, i costi saranno interamente a carico del paese
candidato
2.3.
AMMISSIONE DI UN PAESE CANDIDATO
A seguito della verifica della formazione con esito positivo e del controllo delle strutture
dell'associazione in qualità di organizzazione professionale attraverso il comitato direttivo
dell'UIAGM, avrà luogo la votazione in occasione dell'assemblea dei delegati e
successivamente il paese candidato potrà essere ammesso in qualità di membro.
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2.4.
ADDESTRAMENTO TRANSITORIO
Deve essere concordata una soluzione transitoria con il comitato direttivo dell'UIAGM per
tutti quei membri che sono già guide alpine e deve essere nota a tutti (il "Sistema
Gerarchico").
3.
CONDIZIONI DOPO L'AMMISSIONE
3.1.
CONDIZIONI DEI PRIMI 5 ANNI
Successivamente all'ammissione, il sostegno attraverso l'UIAGM deve continuare per altri 5
anni. Deve avere una funzione di consulenza ma anche di controllo.
Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
organizzazione di almeno un ciclo di formazione;
le norme transitorie per i membri con il "Sistema Gerarchico"
devono esaurirsi entro 5 anni;
possibilità di effettuare una verifica o un controllo;
eventuali carenze devono essere immediatamente colmate
4.
AMMISSIONE DI PAESI MEMBRI SENZA DISCIPLINA SCIISTICA
L'ammissione di membri senza disciplina sciistica è possibile ma soltanto a determinate
condizioni. Queste precondizioni devono essere verificate individualmente e specificamente
per ciascun nuovo paese candidato e devono poi essere valutate e inquadrate.
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4.1.
PREREQUISITI
Tutti i prerequisiti che seguono devono essere soddisfatti senza eccezioni:
a) Lo sci non è presente come disciplina nella descrizione dell'attività di guida
alpina del paese in questione e non può essere praticato in quel paese
perché non esistono infrastrutture dedicate.
b) Deve essere evidente che le discipline sciistiche non faranno parte,
nemmeno in futuro, della professione della guida alpina del paese in
questione
c) Devono essere pienamente soddisfatti gli standard di tutte le altre
discipline;
d) Deve essere seguita una formazione adeguata in inverno (sulla neve in
zone ad alta quota) ad es. con racchette da neve.
e) La materia "Studio della neve e delle valanghe" (valutazione di base,
decisione, comportamento) deve essere inclusa nel programma di
formazione e deve essere trattata in maniera approfondita.
f)
I paesi europei e sud americani con infrastrutture sciistiche attive, sono
generalmente esclusi da questa norma (ad es. Argentina e Cile)
4.2.
RESTRIZIONI DERIVANTI DALLA PRESENTE NORMATIVA
a) Le guide alpine provenienti da paesi senza discipline sciistiche non
godono di diritti reciproci con altri paesi membri in questo settore.
b) Non è consentito alle associazioni senza le discipline sciistiche di formare
guide alpine di paesi membri con discipline sciistiche
c) Una tessera di guida alpina con la dicitura "NOSKI" identifica le guide
alpine dei paesi senza discipline sciistiche
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4.3.
ALTRE DISPOSIZIONI
Le guide alpine senza discipline sciistiche hanno la possibilità di intraprendere la formazione
sciistica (qualificazione) in una fase successiva.
Prerequisiti:
a) Si svolge in un altro paese membro dell'UIAGM in cui si praticano le
discipline sciistiche
b) Affinché venga garantita la prosecuzione della formazione nelle discipline
sciistiche, la guida alpina interessata deve ottenere una seconda
affiliazione all'associazione
c) Sulla tessera della guida alpina deve comparire il contrassegno di: ad es.
"SKISWISS" o "SKIUSA"
5.
NORME PER ASSOCIAZIONI/PAESI MEMBRI
5.1.
NOTE GENERALI
Dovrebbe essere sottinteso che associazioni/paesi membri soddisfino le norme e i
regolamenti della piattaforma UIAMG come requisito minimo. È inoltre ovvio che ogni
associazione affiliata offra un contributo fattivo al lavoro associativo dell'UIAGM e con esso
alle caratteristiche e allo sviluppo degli interessi professionali delle guide alpine professionali.
5.2.
FORMAZIONE
Deve essere organizzata una formazione personale al ritmo di almeno una volta ogni 5 anni.
Ove on fosse possibile a causa dell'assenza del numero sufficiente di partecipanti, la
formazione deve essere eseguita insieme ad un altro paese membro.
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5.3.
MISURE IN CASO DI GRAVI MANCANZE E VIOLAZIONI
È molto probabile che si verifichino mancanze relative alla formazione o, nel caso in cui
siano evidenti, può essere disposto un controllo che verrà effettuato a seguito della relativa
votazione:
a) Se vengono ad instaurarsi mancanze gravi queste devono essere
compensate e eliminate a seguito di un periodo di tempo ragionevole
b) Se le mancanze non sono o non possono essere colmate dopo il periodo
di tempo fissato, a seguito di votazione dell'assemblea dei delegati, è
possibile sospendere l'affiliazione o terminarla nei casi più gravi e
irrecuperabili.
Se un'associazione viene espulsa dall'UIAGM, è consentito ai membri di questa
associazione di entrare a far parte di un'altra associazione affiliata, sempre nel rispetto dei
diritti e dei doveri.
Peter Geyer (4 marzo 2003)
Gruppo di lavoro della CT (28 gennaio 2008)
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APPENDICE 8: Rivista 76 - UIAGM (l'esempio della Spagna)
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APPENDICE 9: Situazione dei paesi e delle qualificazioni
Paese
Svizzera
Francia
Austria
Italia
Germania
Canada
Gran Bretagna
Nuova
Zelanda
Norvegia
Perù
Giappone
Spagna
Slovacchia
Slovenia
Svezia
USA
Bolivia
Polonia
Argentina
Repubblica
Ceca
Grecia
Nepal
Cile
Venezuela
Ecuador
Bulgaria
Kirghizistan
Russia
Romania
1965
1965
1965
1965
1969
1973
1977
Verifica
stabilita
dallo
stato
NAZ
NAZ
NAZ
NAZ
NAZ
REG
NO
1981
Membro
da
Legislazione
N.
Associazione
professionale
Guide
nazionale
regionale/nazionale
UIAGM
REG
NAZ
REG
REG
REG
REG
NO
SI
SI
SI
REG
SI
SI
SI
1121
1227
1164
937
350
118
140
NO
NO
SI
33
1982
1990
1991
1994
1996
1997
1997
1997
2004
2005
2005
NO
NAZ
NO
NAZ
NAZ
NAZ
NO
NAZ
SI
NAZ
NAZ
NO
NAZ
NO
REG
NAZ
NAZ
NAZ
REG
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
55
74
46
66
40
37
28
45
27
20
17
2006
NAZ
NAZ
SI
13
Sosp
Cand
Int
Int
Int
Int
Cand
Int
Int
NO
NO
SI
5
4
4
Legenda:
NAZ
nazionale
REG
regionale
PARZ
parziale
Sosp
sospeso
Cand
Candidato
Int
Interessato
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APPENDICE 9a:
Situazione dei paesi e suddivisione in UE (Schengen)
CAND.
CAND.
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APPENDICE 10: Organigramma
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