Napoli, 28 Maggio 2009 La riforma del lavoro pubblico e la legge di semplificazione A cura del Dott. Arturo Bianco 1 Un insieme di riforme • • • • • DL 112/2008 Legge finanziaria 2009 Legge 15/2009 Federalismo fiscale Legge su semplificazione, snellimento e sviluppo economico • I provvedimenti in itinere:lavoro (AS 1167), riforma del TUEL 2 I tratti essenziali • Il Governo sta realizzando un disegno di riforma assai ampio e radicale nel funzionamento delle PA e degli enti locali • Al centro della riforma il lavoro pubblico • Per importanza si possono paragonare alle leggi cd Bassanini ed alla privatizzazione del rapporto di lavoro nelle PA (DLgs n. 29/1993) 3 Le finalità • Razionalizzare il modello organizzativo • Contenere la spesa per il personale ed il numero dei dipendenti pubblici • Migliorare la efficienza, efficacia ed economicità della attività amministrativa • Offrire maggiori tutele ai cittadini • Fare delle PA un fattore di sviluppo 4 La riforma del lavoro pubblico • Legge delega • In corso le procedure per l’approvazione dei decreti delegati • Scelta del Governo: due DLgs • I pareri: Conferenza Unificata, Cnel, Consiglio di Stato (?), commissioni parlamentari • A luglio/agosto la loro emanazione 5 Articolo 1 (rapporto leggi contratti) • I contratti possono derogare le norme di legge, regolamenti e statuti solo se questi prevedano la possibilità di deroga, mentre fino ad ieri i contratti potevano derogare alle leggi, salvo espresso divieto • La disposizione si applica alle norme emanate successivamente alla entrata in vigore della legge • Norma immediatamente applicabile, mentre per il resto siamo in presenza di una legge delega • Importanza rilevante sul terreno dei principi, ma di fatto siamo in presenza di una norma con ridotti effetti concreti 6 Articolo 2 (principi legge delega) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Avvicinare il lavoro pubblico a quello privato, soprattutto nelle relazioni sindacali (principio contraddetto dalle scelte sulla contrattazione decentrata integrativa) Migliorare le procedure della contrattazione collettiva Introdurre sistemi interni ed esterni di valutazione del personale per offrire servizi di qualità riferiti a standard internazionali Facilitare l’accesso dei politici alle valutazioni del personale Valorizzare il merito e introdurre meccanismi premiali Responsabilità più rigorose dei dipendenti Preferenza per il metodo concorsuale sia per l’accesso dall’esterno che dall’interno Procedure concorsuali su base territoriale e preferenza/riserva per i residenti a fronte di servizi non altrimenti attuabili con identico risultato Maggiore trasparenza nell’organizzazione del lavoro Obbligo di permanenza per un quinquennio nella sede di 1^ destinazione, anche per le selezioni verticali Queste disposizioni sono applicabili anche agli enti locali Possibilità per il Governo di adottare un decreto correttivo entro i 24 mesi successivi 7 Articolo 3 (contrattazione collettiva) • Restrizione degli spazi riservati alla contrattazione collettiva • Imposizione di limiti alla contrattazione decentrata • Rafforzamento dei controlli sui contratti decentrati • Ampliamento delle forme di pubblicità (scelta contenuta anche nel ddl sulla semplificazione di prossima entrata in vigore) 8 segue • Ripresa e sviluppo delle linee guida dettate dal DL n. 112/2008: - Monitoraggio dei contratti decentrati integrativi - Rafforzamento degli obblighi di pubblicità 9 Il contesto • In questi anni per la contrattazione decentrata si è registrato: 1)esplosione dei costi, 2)illegittimità diffuse, 3)estensione delle materie trattate, 4)diffusione di pratiche di tipo consociativo 10 Le finalità • Migliore organizzazione del lavoro • Rispetto della ripartizione tra le materie rimesse alla contrattazione e quelle sottoposte alla legge, agli atti organizzativi ed alla autonoma determinazione dei dirigenti • Stop alle tendenze alla cogestione (realtà largamente diffusa e protocollo Nicolaissindacato del gennaio 2007) 11 I criteri di carattere generale/1 • “Convergenza degli assetti regolativi.. con il privato, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali” (?) • Ridefinizione dei rapporti tra norme di legge e contrattazione collettiva • Riserva alla contrattazione della determinazione dei diritti e delle obbligazioni pertinenti al rapporto di lavoro • Ripubblicizzazione della gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici 12 I criteri di carattere generale/2 • Fare salvi i rapporti tra norme di legge e disposizioni contrattuali • Monitoraggio degli effetti derivanti dalla concreta applicazione delle nuova ripartizione delle materie tra legge e contratti • Applicazione delle norme del codice civile (inserzione automatica e nullità parziale) 13 I criteri di carattere generale/3 • Fissazione di vincoli per assicurare il rispetto dei tetti di bilancio, “anche mediante limiti massimi di spesa ovvero di limiti minimi e massimi di spesa” • “Imputabilità della spesa per il personale rispetto ai servizi erogati” • “Modalità di pubblicizzazione .. della spesa per il personale e dei contratti attraverso gli istituti e gli strumenti del codice dell’amministrazione digitale” 14 Le indicazioni per i contratti nazionali/1 • Riordino delle procedure per la contrattazione nazionale: utilizzo dei principi dettati per il privato e salvaguardia delle specificità del settore pubblico • Semplificazione del procedimento ed eliminazione dei controlli superflui, salva la verifica della compatibilità dei costi • Armonizzazione alle nuove regole delle procedure per i contratti dei settori non privatizzati 15 Le indicazioni per i contratti nazionali/2 Riforma dell’Aran: • competenze, struttura ed organi • senza maggiori costi • rafforzamento della indipendenza rispetto al sindacato dell’organo direttivo (incompatibilità e requisiti soggettivi) • potenziamento del potere di rappresentanza di regioni ed eell 16 Le indicazioni per i contratti nazionali/3 • ridefinizione del ruolo dei comitati di settore e rafforzamento del loro potere direttivo (Aran come tecnostruttura) • riduzione del numero dei comparti, ferma restando la competenza della contrattazione collettiva • Modificazione dei tempi di durata dei contratti (riduzione dei ritardi ed unificazione dei periodi di durata della regolamentazione giuridica ed economica) 17 I vincoli alla contrattazione decentrata/1 • Attivazione di “autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio .., sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, con possibilità” di contrattazione su base territoriale 18 I vincoli alla contrattazione decentrata/2 • Riordino delle procedure dei contratti decentrati • Schema standardizzato di relazione tecnica con i contenuti minimi necessari per la valutazione degli organi di controllo sulla compatibilità economico finanziaria • Adeguate forme di pubblicizzazione per consentire la valutazione da parte dell’utente sull’impatto della contrattazione, in particolare sulle richieste e le previsioni di interesse per la collettività 19 I vincoli alla contrattazione decentrata/3 • Riordino delle procedure dei contratti decentrati • Schema standardizzato di relazione tecnica con i contenuti minimi necessari per la valutazione degli organi di controllo sulla compatibilità economico finanziaria • Adeguate forme di pubblicizzazione per consentire la valutazione da parte dell’utente sull’impatto della contrattazione, in particolare sulle richieste e le previsioni di interesse per la collettività 20 I vincoli alla contrattazione decentrata/4 • Rafforzamento delle strutture preposte al controllo tramite la mobilità del personale • Rafforzamento del regime dei controlli • Previsione di “specifiche responsabilità della parte contraente pubblica e degli organismi deputati al controllo sulla compatibilità dei costi” (rafforzamento delle regole attualmente in vigore per come applicate dalla giurisprudenza della Corte dei Conti) 21 Articolo 4 (valutazione e class action) • • • • • • • • • • • • Individuare sistemi di valutazione diretti ad assicurare standard di qualità dei servizi erogati a livello internazionale Verifica del rispetto degli standard di qualità anche con il concorso dei cittadini Obbligo di riallineamento per chi è sotto la media degli standard del 25 % dei migliori enti definiti dall’organismo centrale Possibilità di segnalazione di disfunzioni da parte dei cittadini Definire obiettivi annui, pubblicizzare i risultati ed introduzione di metodi di valutazione ancorati alla verifica dei risultati raggiunti Prevedere confronti pubblici annuali tra amministrazioni con la partecipazione di rappresentanti esterni pubblicizzando risultati e contenuti Promuovere la confrontabilità delle prestazioni tra enti simili Estendere la valutazione a tutti i dipendenti (competenza dirigenziale) Valutare i dirigenti anche per i comportamenti organizzativi Definire i requisiti di professionalità dei componenti dei nuclei di valutazione Assicurare autonomia dei nuclei e dei dirigenti nella valutazione Subordinare il conferimento e la revoca degli incarichi alla valutazione… 22 segue • • • • • • • • Prevedere l’istituzione di un organismo centrale presso l’Aran Questo organismo proporrà metodologie di valutazione e svolgerà compiti di stimolo, proposta e monitoraggio Assicurare l’accesso ai dati dei servizi resi all’utenza Disponibilità in rete dei dati e delle informazioni delle valutazioni per analisi e confronti Confronto tra valutazioni interne e valutazioni esterne, basate cioè sui giudizi degli utenti Adozione di un programma triennale per la trasparenza Aumentare i controlli ispettivi (cioè rafforzare la Ragioneria Generale dello Stato) Consentire la possibilità di agire in giudizio da parte dei cittadini per violazione degli standard dei servizi erogati, anche rispetto ai concessionari, se l’omissione comporti lesione di diritti rilevanti 23 segue • • • • • • Affidare il giudizio di merito al giudice amministrativo (previa diffida ad adempiere alla PA), possibilità di nomina di un commissario, accertamento di responsabilità disciplinari e dirigenziali e la pubblicità della sua conclusione Escluso il risarcimento del danno nella class action (con il ddl sulla semplificazione le PA dovranno rimborsare i cittadini dei danni provocati dalla mancata conclusione dei procedimenti entro i termini) Sviluppare metodologie di valutazione basate sulla cd soddisfazione del cliente Diffusione con internet di informazioni, valutazioni, criteri e risultati raggiunti sviluppando la trasparenza I dati riguardanti la valutazione dei dipendenti pubblici non sono compresi nella tutela della privacy (con il ddl sulla semplificazione obbligo di pubblicità anche per curricula, trattamento economico e recapiti di dirigenti e segretari, nonché per i tassi di presenza ed assenza dei dipendenti per singoli uffici) Finanziabili progetti sperimentali ed innovativi per la valutazione tra amministrazioni centrali e periferiche 24 Articolo 5 merito • • • • • • • • Introdurre strumenti di valorizzazione del merito, selettività e concorsualità nei percorsi di carriera I decreti fisseranno direttamente la quota del fondo da riservare alla produttività non generale e collegata ai risultati (conseguenze assai rilevanti sulla ripartizione delle risorse per la contrattazione) La valutazione positiva costituisce titolo per le progressioni e le selezioni interne Retribuire il personale con parte delle economie ottenute razionalizzando il lavoro Le progressioni economiche devono essere selettive Definire una riserva di accesso dall’esterno nelle posizioni economiche apicali Stabilire che gli accessi avvengano per concorso pubblico e le riserve interne non siano superiori al 50% (di fatto fortissima limitazione alle progressioni verticali) Stabilire criteri premiali per soggetti innovatori che ampliano i servizi al pubblico 25 Articolo 6 dirigenza • • • • • • • Finalità della disposizione: migliorare l’organizzazione, assicurare il miglioramento della qualità dei servizi erogati, adottare criteri di valutazione privatistici, realizzare adeguati standard di produttività, regolare il rapporto tra organi politici e gestionali Piena autonomia del dirigente datore di lavoro e conseguente ampliamento della sua responsabilità Spetta al dirigente: individuare i profili professionali, valutare il personale assegnato e riconoscere gli incentivi La mobilità individuale deve essere razionale e trasparente Nuova forma di responsabilità: omessa vigilanza sulla produttività e sui risultati; sanzione il divieto di riconoscere l’indennità di risultato Responsabilità in caso di omesso avvio del procedimento disciplinare (per dolo, colpa grave, valutazioni irragionevoli o infondate) e divieto di riconoscere l’indennità di risultato Prevedere la necessità di formazione nella UE prima dell’accesso per dirigenti generali 26 segue • Rivedere i criteri di conferimento, revoca e mutamento degli incarichi dirigenziali sulla base dei principi definiti dalla giurisprudenza (riduzione del cd spoil system) • Ridurre la possibilità di conferire incarichi dirigenziali al personale esterno • Ridefinire ed ampliare i compiti del comitato dei garanti anche ai fini delle metodologie di valutazione • Dare la massima indennità di risultato a pochi dirigenti • Rivedere le incompatibilità dei dirigenti e aumentare l’autonomia dai sindacati e dai politici • Semplificare la mobilità nazionale ed internazionale 27 segue • Promuovere la mobilità professionale e tra i comparti • L’indennità di risultato deve essere non inferiore, nel medio periodo, al 30% del trattamento economico complessivo (di conseguenza il peso della indennità di risultato sarà almeno analogo a quella di posizione) • Non erogare l’indennità di risultato se non vengono utilizzati metodi di valutazione coerenti con quelli previsti a livello nazionale dall’organismo istituito presso l’Aran • L’anzianità massima di 40 anni, ai fini del possibile collocamento in quiescenza da parte dell’ente, è riferita solo al servizio effettivo; viene escluso il riscatto della laurea e del servizio militare (il Governo ha in animo di tornare alla situazione precedente) 28 Articolo 7: sanzioni disciplinari e responsabilità • La delega riguarda la revisione delle sanzioni disciplinari e della responsabilità dei dipendenti (rafforzamento del ruolo della legge a scapito dei contratti collettivi) • Semplificare le fasi del procedimento rivedendo termini e meccanismi • Il procedimento disciplinare deve essere autonomo da quello penale (per cui a differenza di oggi esso viene portato a termine senza attendere la conclusione definitiva del processo penale) • Ridefinire le tipologie delle infrazioni soggette al licenziamento anche per scarso rendimento • Prevedere sanzioni per medici che fanno attestazioni mendaci • Prevedere il rimborso di quanto illegalmente incassato e il rimborso del danno provocato all’immagine della PA 29 segue • Non retribuire dirigenti e dipendenti di uffici inefficienti • Prevedere la sanzione per i dipendenti che hanno fatto condannare la PA, per chi procura inefficienza, per chi fa scadere i termini per l’azione disciplinare, per mancata individuazione degli esuberi • Aumentare i poteri disciplinari dei dirigenti fino alla sospensione • Diventa sufficiente il semplice inserimento del codice disciplinare nel sito • Vietata la istituzione dei collegi arbitrali di disciplina • Obbligo del cartellino nominativo e/o della targa sulla scrivania 30 Articolo 8, 9 e 10 • Art. 8 Vicedirigenza La vicedirigenza si attua solo nei comparti dove viene prevista dai contratti collettivi nazionali Art. 9 Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro • Cura i livelli di erogazione dei servizi ai cittadini e raccoglie i contratti decentrati Art. 10 Efficienza • Entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge sono individuate le misure per accrescere la capacità di analisi cognitiva e valutativa 31 Articoli 11, 12 e 13 Art.11 Corte dei Conti • Sono ampiamente estese le competenze dalla Corte dei Conti e sonno modificate le regole che presiedono al suo funzionamento (ampliamento del ruolo del comitato di presidenza) Art. 12 Il Governo trasmette annualmente al Parlamento e alla Corte dei Conti una relazione sull’efficacia degli istituti connessi alle prerogative sindacali Art. 13 Norme in materia di semplificazione della legislazione 32 La legge di semplificazione/1 • Stimolo alla introduzione della cd banda larga (art. 1) • Riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi (art. 7): riforma della legge 241 • Obbligo del provvedimento conclusivo • Termine generale 30 giorni (e non 90 come oggi) 33 La legge di semplificazione/2 • Autonomia degli enti nella fissazione, di regola entro 90 giorni, con obbligo di motivazione e comunque mai oltre i 180 giorni • I termini decorrono dall’avvio del procedimento o dalla ricezione della domanda • Sospensione per un volta sola (attenzione alla acquisizione dei documenti) • Possibilità di ricorso in caso di mancato rispetto, anche senza la preventiva diffida 34 La legge di semplificazione/3 • Conseguenze sulla valutazione dei dirigenti per il mancato rispetto dei termini • Risarcimento del danno provocato dal ritardo nella risposta • 1 anno per emanare le norme regolamentari: dopo di che sono abrogati i termini superiori a 90 giorni • Riduzione dei termini per i pareri tecnici (art. 8) 35 La legge di semplificazione/4 • Conferenza dei servizi anche in forma telematica, chiarimenti sui partecipanti e rafforzamento del silenzio assenso (art. 9) • Rafforzamento della tutela del diritto di accesso nelle regioni ed enti locali ed estensione alle società a partecipazione pubblica (art. 10) • Comuni fino a 5.000 abitanti: farmacie, campagne di prevenzione, prenotazione delle visite mediche dalla farmacia, sostegno economico per garantire le prestazioni sanitarie minime, revisione criteri ruralità e semplificazione delle comunicazioni (art. 11) 36 La legge di semplificazione/5 • Delega per la revisione dei testi ambientali (art. 12) • Semplificazioni per i piccoli llpp (art. 17) • Obbligo di pubblicità sul sito internet di curriculum, recapiti e trattamento economico segretari e dirigenti, tassi di presenza/assenza dei dipendenti per singoli uffici (art. 21) • Possibilità di acquisto di beni e servizi prima prodotti all’interno: conseguenze sulla organizzazione (art. 22) • Precisazioni sulle collaborazioni (art. 22) 37 La legge di semplificazione/6 • Diffusione delle buone prassi (art. 23) • Delega alla riforma del CNIPA, del Formez e della SSPA (art. 24) • Tutela rafforzata (anche in forma non giurisdizionale) per gli utenti: rafforzamento delle carte dei servizi (art. 30) • Eliminazione degli sprechi e pubblicità legale (art. 32) • Delega per la riforma del codice digitale (art. 33) 38 La legge di semplificazione/7 • Utilizzazione della posta elettronica certificata: dal giugno 2009 per le PA che hanno un sito interne e possibilità di offrire caselle ai cittadini (art. 34) • Diffusione del sistema Voip (art. 36) • Rafforzamento della carta nazionale dei servizi (art. 37) • Stimolo alla conciliazione dei tempi di lavoro con quelli delle città (art. 38) • Ritocchi alle norme sul SUAP (art. 40) 39