N. R.G. 30005/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa B Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Elena Maria Riva
Crugnola Presidente
dott. Alessandra Dal Moro
Giudice Relatore
dott. Enrico Consolandi
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30005/2012 promossa da:
N.T. SRL IN LIQ. (C.F.08233530016), con il patrocinio dell’avv. PICCIONI GIOVANNI e dell’avv.
CONSONNI CHIARA GIOVANNA (CNSCRG63H64F205P) VIA FONTANA, 18 20122 MILANO; ,
elettivamente domiciliata in CORSO VITTORIO EMANUELE, 44 26100 CREMONA
attore
contro
MARCO CALOVOLO (C.F. CLVMRC56C12E625I), con il patrocinio dell’avv. FORMIGARO
IVO, elettivamente domiciliato in PIAZZA DUSE 1 MILANO
convenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
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Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA E
Sentenza n. 14687/2013 pubbl. il 21/11/2013
RG n. 30005/2012
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società N.T. Srl, in persona del liquidatore Guido Giarrusso, ha chiesto la condanna del precedente
liquidatore Marco Calovolo ( in carica dalla data della liquidazione, 6 settembre 2011 al 10 novembre
2011) al pagamento della somma di euro 79.409,91 a titolo di risarcimento danni.
A fondamento della domanda ha dedotto che, raffrontando l'inventario fisico dei beni della società
redatto dal nuovo liquidatore con l'ultimo inventario redatto dal precedente liquidatore, sono risultati
mancare beni per un valore commerciale di euro 79.409,91.
Parte convenuta :
o preliminarmente ha eccepito la carenza di legittimazione ad agire del liquidatore in assenza di una
previa delibera dell'assemblea dei soci di N.T. e l'improponibilità della domanda;
o nel merito ha dedotto che controparte pretende di provare la sussistenza di un nesso di causalità
tra il preteso ammanco di beni ed una condotta (attiva od omissiva) del liquidatore convenuto sulla
base del mero raffronto tra due documenti di inventario nonostante che:
a) l’inventario del nuovo liquidatore fosse stato redatto solo dopo che in data 16, 19-21
dicembre 2011 NT (più di un mese dopo che il precedente liquidatore aveva cessato le sue
funzioni) aveva provveduto al ritiro della merce stoccata nel magazzino allestito dentro
una porzione del capannone sublocata dalla società Proto s.r.l. di strada Cascinotto 106 a
Torino, sicchè non poteva esserci alcuna certezza che l’ammanco dei beni non
inventariati dopo detto ritiro dovesse imputarsi al precedente liquidatore, specie in
mancanza di informazioni precise sulla destinazione che tali beni avessero avuto una volta
asportati;
b) nel corso dell’attività di liquidazione antecedente alle sue dimissioni erano stati venduti
alcuni cespiti di NT a socieà del settore ( L.M. Gianetti, Art Gran Prix sr.l, Art Gran Prix
sas, Top run s.r.l.) come da relative fatture, ma la brevità del mandato di liquidatore determinata dalle dimissioni imposte dal rifiuto del socio di maggioranza (MS s.r.l.) di
versare i decimi di capitali dovuti da N.T. quale socio della partecipata Proto Srl gli
impediva di adempiere al mandato compiendo un atto dovuto - non gli avrebbe permesso di
predisporre le consuete rettifiche inventariali al libro cespiti, in previsione della redazione
del bilancio al 31 dicembre 2011, nonostante alcuni beni fossero stati nel frattempo venduti
a terzi;
c) che non era affatto vero che il precedente liquidatore Calovolo non aveva dato alcun
riscontro alla richiesta formulata da Giarrusso di dar conto dei beni mancanti, poiché, anzi,
in data 28 dicembre, nel corso di un incontro a Cremona cui parteciparono il convenuto, il
nuovo liquidatore Giarrusso,la rag. Lorenza Grezzi ( A.U di MS s.r.l. socio di maggioranza
di NT) e la sig. Bezzi (collaboratrice di MS) il sig. Calovolo avrebbe fornito delucidazioni
precise e puntuali sull’ubicazione delle varie attrezzature al momento dell’inventario da lui
redatto senza che Giarrusso formulasse al riguardo alcuna obiezione; nessun chiarimento
inoltre era stato più chiesto prima della notifica dell’atto di citazione;
d) i beni indicati nel doc. 6 (elenco dei pretesi beni mancanti ) sotto le voci “Magazzino
ricambi generici (WIP N)” , “Magazzino minuteria varia” e “ Magazzino materiali di
consumo”, del preteso valore di euro 18.042,02 , costituirebbero "minuteria" che non
presenta un codice matricola e che pertanto non è registrata ( per sua natura) nel libro
cespiti, onde il loro preteso ammanco non potrebbe trovare riscontro dal mero raffronto alla
luce dei due documenti invocati da controparte;
e) in ogni caso non vi sarebbe alcun ammanco in quanto:
- quanto ai beni “Magazzino ricambi generici (WIP N)” , “Magazzino minuteria
varia”, NT lamenterebbe, comunque, un ammanco di beni superiore a quello dei
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beni presenti al 10.11.2011; non indicherebbe nel proprio elenco (doc. n. 6) molti
altri beni che erano presenti nell’inventario del 10.11.2011; aggiungerebbe beni non
presenti in quest’ultimo e duplicherebbe molte voci ( invoca il raffronto analitico
effettuato nel proprio doc. 20);
i beni predetti unitamente a quelli “ magazzino materiali di consumo” sarebbero
stati : in parte ritirati dal magazzino di Torino contestualmente a quelli concessi in
comodato a Proto s.r.l.; in parte utilizzati (consumati) nel corso del 2011 per
l'attività sportiva relativa al progetto "P 4/5 Competizione"; in parte venduti alla
società francese Aart Grande Prix s.a.s., come da fattura 1.10.2011;
quanto ai beni sotto la voce "Racing Equipment" essi : in parte non sarebbero mai
stati di proprietà della NT, bensì del " team Cameron Glickenhaus" che li avrebbe
utilizzati per il progetto "P 4/5 Competizione" nell’ambito del quale a NT era stato
conferita la gestione tecnico- sportiva; in altre parole NT li avrebbe acquistati quale
gestore tecnico in nome e per conto del predetto “Team" che ne aveva pagato il
corrispettivo in adempimento del contratto di servizi intercorso; sicchè i relativi
beni non avrebbero dovuto essere inseriti nel libro cespiti ma tra i costi di esercizio
della NT; in parte ( l’antenna satellitare, parte del cd. “Motorhome” della NT )
sarebbero stati ritirati il 16,19-21 dicembre 2011 dagli incaricati da NT come
mostrerebbero le specifiche fotografie prodotte ( doc.24); in parte, essendo parte
integrante di un semirimorchio NT adibito al trasporto delle vetture da competizione
sarebbero stati venduti alla Art Gran Prix s.r.l. ( come da relativa fattura
1.10.2011); in parte sarebbero stati ritirati da terzi acquirenti e da NT stessa dal
magazzino dov’erano stoccati;
in ogni caso un raffronto tra i due inventari evidenzierebbe che beni di cui viene
lamentato l’ammanco dal nuovo liquidatore erano tutti presenti nell’inventario
redatto il 5.3.2012 da quest’ultimo;
quanto ai beni “ Attrezzatura officina” per lo piu’ sarebbero stati ritirati da NT (
come da foto sub doc. 25) e per il resto sarebbero stati ritirati da terzi cui erano stati
venduti ( doc. 26) ;
anche in questo caso un raffronto tra i due inventari evidenzia che beni di cui viene
lamentato l’ammanco dal nuovo liquidatore erano tutti presenti nell’inventario
redatto il 5.3.2012 da quest’ultimo ;
anche i beni “ arredi ufficio” sarebbero stati ritirati in parte da NT in parte da terzi
acquirenti ( doc. 27,28)
o parte convenuta ha quindi stigmatizzato la superficialità con cui il nuovo liquidatore avrebbe
compiuto le attività di verifica ed avrebbe sostenuto l’ammanco di beni ( in effetti presenti) o
l’ammanco ingiustificato degli stessi ( stanti le fatture a comprova del fatto che erano stati
venduti), ed ha contestato, comunque, la valorizzazione della merce asseritamente mancante
effettuata da parte attrice sulla base di un presunto "valore commerciale", valorizzazione priva
di alcun riferimento ai parametri utilizzati;
o In via riconvenzionale il convenuto ha proposto domanda di condanna della società alla
corresponsione dei compensi maturati nel periodo in cui ha rivestito la carica di amministratore
unico e poi di liquidatore della società a fronte di attività svolte dal 30 giugno 2011 al 6
settembre 2011 come amministratore unico e dal 6 settembre 2011 al 31 ottobre 2011 come
liquidatore;
a tale titolo ha chiesto il pagamento della somma di euro 12.000 oltre Iva, importo calcolato
alla luce del contratto di consulenza stipulato con la società NT il 1 dicembre 2010, contratto
che prevedeva la corresponsione di € 6000 mensili oltre Iva: il convenuto ha dimezzato il
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predetto compenso per il periodo 30.6.2011 - 31.10.2011 in quanto la sua attività si era limitata
alla sola gestione aziendale e non anche alla consulenza tecnica;
ha chiesto inoltre il rimborso forfettario giornaliero di euro 70,00 - come previsto dall'articolo
10 del richiamato contratto del 1 dicembre 2010, per i 22 giorni in cui si sarebbe recato presso
la sede della società a Torino e Cremona.
*
Parte attrice nella memoria 183VI n. 1 c.p.c. :
- ha provveduto a produrre la delibera assembleare in data 24 ottobre 2012 relativa all'esercizio
dell'azione di responsabilità nei confronti dell'ex liquidatore, così sanando il difetto del presupposto di
procedibilità dell’azione: infatti l’azione deve essere promossa a seguito di delibera dell’assemblea
anche se la società è in liquidazione; la delibera assembleare è un presupposto processuale da
verificarsi anche d’ufficio dal giudice, che è sufficiente che sussista al momento della pronuncia che
definisce il giudizio1;
- ha rilevato del tutto genericamente, l'infondatezza in fatto delle eccezioni sollevate nel merito dal
convenuto;
- ha eccepito, quanto alla riconvenzionale, che il contratto di consulenza era stato sottoscritto tra la
società NT e la società Hexathron Racing System s.r.l., onde il convenuto non potrebbe invocarlo agli
effetti della determinazione del compenso per gli incarichi espletati quale amministratore e quale
liquidatore della società, incarichi per i quali nessun compenso era stato previsto dalla società, atteso
che le delibere assembleari di nomina e conferimento incarico prevedevano unicamente il rimborso
spese.
*
La domanda dell’attrice NT è risultata infondata:
 come ha da subito eccepito il convenuto, parte attrice si è limitata a contestare del tutto
genericamente il merito delle difese del convenuto (“la società NT srl non può che rilevare
l’infondatezza in fatto e diritto delle eccezioni sollevate nel merito da sig. Calovolo ed insistere
per l’accoglimento di tutte le domande già svolte essendo esse ampiamente provate per
documenti”) senza prendere posizione alcuna con riguardo alle articolate ricostruzioni in fatto
proposte a sua difesa dal convenuto nella comparsa di costituzione, corredate di specifiche
produzioni documentali versate in atti; ciò che invero ha fatto solo nella memoria
conclusionale, quindi del tutto tardivamente rispetto alle regole che governano il
contraddittorio in funzione del diritto di difesa;
 l'articolo 115 comma 1 c.p.c. esplicita il c.d. “principio di non contestazione” ai sensi del quale
solo la contestazione specifica è idonea a rendere controverso un fatto ( in continuità con
quanto previsto nel rito del lavoro all’art. 416 c.p.c. in ragione del quale il convenuto deve
prendere posizione precisa sui fatti affermati dall’attore e “non limitata ad una generica
contestazione”); si tratta di un principio che si fonda sulla responsabilità delle parti del
processo anche in funzione della sua conclusione in tempi congrui e ragionevoli: invero in
mancanza di specifica contestazione il giudice deve ritenere i fatti non contestati e non deve
perciò compiere l’indagine istruttoria atta a comprovarli; è del tutto evidente, perciò, la
tardività e l’inammissibilità di contestazioni successive alla chiusura del contraddittorio (nella
specie veicolate con la memoria conclusionale) del tutto incompatibili con la chiusura
dell’istruttoria e la compiuta valutazione circa la rilevanza delle prove richieste;
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Cass., sez. I, 10.9.2007, n. 18939.
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Sentenza n. 14687/2013 pubbl. il 21/11/2013
RG n. 30005/2012
La domanda riconvenzionale del convenuto è invece fondata:
 pacifico è il fatto che il sig. Calovolo ha svolto dal 30 giugno 2011 al 6 settembre 2011 le
funzioni di amministratore unico, e dal 6 settembre 2011 al 31 ottobre 2011 quelle di
liquidatore, e che per tali attività non ha ricevuto alcun compenso né alcun rimborso spese;
 in linea di principio l’amministratore di una società ha diritto ad un compenso adeguato per
l’attività che svolge nell’ambito del rapporto organico, sicché anche se lo statuto non lo
preveda e l’assemblea non abbia deliberato in proposito, egli ha diritto di ottenere la
liquidazione di detto compenso; pertanto il signor Calovolo ha diritto di ottenere la
liquidazione del compenso per l’attività espletata;
 anche la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che “la pretesa di un
amministratore di s.p.a. al compenso per l’opera prestata ha natura di diritto soggettivo
perfetto sicché ove la natura di tale compenso non sia stata stabilita nell’atto costitutivo o
dall’assemblea a norma degli artt.2364 e 2389 cod. civ. può esserne chiesta al giudice la
determinazione”(cfr. Cass. 1647/97).
 ciò premesso deve rilevarsi che nella specie non v’è stata alcuna rinuncia da parte del sig.
Calovolo al compenso per l’attività espletata, né rileva il fatto – invocato dalla società ( cfr pag
2 memoria 183VI n. 1 c.p.c ) - che questi non lo abbia chiesto prima di essere citato in
giudizio, in quanto, come ribadito da costante giurisprudenza, “il fatto che l’amministratore
non richieda il compenso per l’attività prestata costituisce un comportamento neutro, tale da
non costituire elemento di prova atto a dimostrare la sua rinuncia ad un diritto derivante da
un rapporto sociale” (Cfr. Cass.3964/2003).
 il convenuto ha chiesto un compenso di euro 12.000,00 oltre Iva utilizzando, quale parametro
per la determinazione, il compenso stabilito nel contratto di consulenza stipulato il 1.12.2010
tra la società NT e la Hexathron Racing System s.r.l di cui Calovolo è socio e AU, contratto
che prevedeva il conferimento da parte di NT a Calovolo dell’incarico di amministrazione
della società (come formalizzato nella delibera assembleare del 23.12.2010) e di
coordinamento dell’attività tecnica, per il compenso complessivo di euro 6.000,00 mensili
(puntualmente e pacificamente corrisposto per il periodo gennaio –giugno 2011);
 poiché dal 30 giugno 2011 era cessata l’attività di consulenza e coordinamento, ma era rimasto
l’incarico di amministrazione trasformato, poi, in quello di liquidazione, il sig. Calovolo
reputa congruo richiedere per l’attività svolta un compenso dimidiato rispetto a quanto in
origine stabilito, oltre Iva e rimborso spese, rimborso, peraltro, riconosciuto anche in sede
assembleare;
 poichè il criterio di liquidazione utilizzato dal convenuto è del tutto condivisibile, il Collegio
reputa fondata la domanda di condanna al pagamento della somma di euro 12.000,00 (euro
3.000,00 per 4 mesi) oltre iva ( euro 14.400,00), a titolo di compenso, e di euro 1.540,00 a
titolo di rimborso spese forfettario (70 euro giornalieri moltiplicati per i 22 giorni di trasferta
del sig. Calovolo presso la sede legale della società a Cremona e la sede operativa della stessa
a Torino): del resto parte attrice ha contestato che il convenuto avesse diritto al compenso e
che potesse invocare, quale “titolo” dello stesso, il contratto di consulenza concluso con la
società e non con il Calovolo (eccezione non pertinente atteso che del tutto chiaramente il
convenuto aveva invocato quel contratto solo agli effetti di ottenere un parametro di
liquidazione), ma non ha contestato né che abbia prestato le attività predette né che abbia
compiuto le trasferte per cui invoca il rimborso;
 sulle somme predette (euro 15.940,00) da intendersi già comprensive di rivalutazione spettano
gli interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
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Stante la soccombenza l’attrice va condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano,
tenuto conto delle tariffe professionali della complessità della causa e delle difese svolte in complessivi
euro 6.500,00, per compensi oltre CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione VIII civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta
cosi’ provvede:
a) respinge la domanda proposte da N.T.s.rl. in liquidazione nei confronti di Marco Calovolo;
b) accoglie la domanda riconvenzionale proposta da Marco Calovolo nei confronti di N.T. s.r.l. in
liquidazione, e, per l’effetto, condanna quest’ultima a corrispondere a Marco Calovolo la
somma di euro 15.940,00 oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo;
c) condanna N.T. s.r.l. in liquidazione a rifondere a Marco Calovolo le spese di lite, liquidate in
complessivi euro 6.500,00 oltre CPA e IVA come per legge.
Milano così deciso nella camera di consiglio del 7.11.2013 .
Il Giudice Estensore
dott.ssa Alessandra Dal Moro
Il Presidente
dott.ssa Elena Riva Crugnola
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