ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA
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21 maggio 2014
Responsabile: Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – email: [email protected])
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ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA
SOMMARIO
Pag. 4 PROCESSO TELEMATICO: Il processo civile diventa elettronico dal primo luglio
(La Stampa)
Pag. 6 PROCESSO TELEMATICO: Orlando: nessun rinvio per il processo telematico
(Guida al Diritto)
Pag. 8 PROCESSO TELEMATICO: OUA, ancora difficoltà per avvio processo civile telematico
(Adnkronos)
Pag. 9 PROCESSO TELEMATICO: L’avvocatura contro un processo telematico a macchia di
leopardo (Mondoprofessionisti)
Pag.12 PROCESSO TELEMATICO: Pct, incontro tecnico a via Arenula (Golem Informazione)
Pag.14 PROCESSO TELEMATICO: Giorgi: «In molti tribunali manca il software» (La Stampa)
Pag.15 PROCESSO TELEMATICO: A Sulmona i master sulla giustizia digitale organizzati
insieme all'Oua (ilsole24ore.com)
Pag.16 PROCESSO TELEMATICO: A Genova parte la «fase di incentivazione» (ilsole24ore.com)
Pag.17 GEOGRAFIA GIUDIZIARIA: Unagipa, giudici di pace Roma in sciopero il 3 e 4 giugno
(Asca)
Pag.18 GEOGRAFIA GIUDIZIARIA: I candidati convocati in tribunale. C’è da parlare di giustizia
e riforme (Il Tempo – Abruzzo)
Pag.19 GEOGRAFIA GIUDIZIARIA: Manduria, gli avvocati insistono: "Atti concreti per il
mantenimento del GdP" (Mondoprofessionisti)
Pag.20 GEOGRAFIA GIUDIZIARIA: Lazio: Tidei (Pd), colmare carenze uffici giudiziari a
Civitavecchia (Asca)
Pag.21 GEOGRAFIA GIUDIZIARIA: Dal 3 al 7 giugno i magistrati onorari del Tribunale tornano
a incrociare le braccia (News Biella)
Pag.22 AVVOCATI: Avvocati, onorario «vincolato» al Pos solo su richiesta (Il Sole 24 Ore)
Pag.23 AVVOCATI: Aspiranti avvocato: i compiti sono ancora fermi a Palermo (Lecce 24)
Pag.24 CARCERI: Caldoro firma intesa con ministro Orlando (Asca)
Pag.25 CARCERI: Sappe, servono interventi concreti per polizia penitenziaria (Adnkronos)
Pag.26 UNIVERSITA’: Università, spariscono i test d’ingresso (Il Messaggero)
Pag.27 UNIVERSITA’: Medicina, addio ai test (Italia Oggi)
Pag.28 L’INTERVENTO/1: Processi e avvocati, il Paese degli eccessi
di Pietro Trimarchi – Professore emerito di Diritto civile all’Università Statale di Milano
(Il Corriere della Sera)
Pag.29 L’INTERVENTO/2: Il Csm inquieto vota sul «pacchetto» delle tre Procure
di Giovanni Bianconi (Il Corriere della Sera)
Pag.30 L’INTERVENTO/3: Con il redditometro diritti del cittadino ancora sacrificati
di Gerardo Villanacci - Ordinario di Diritto privato Università Politecnica delle Marche
(Il Sole 24 Ore)
Pag.32 L’INTERVENTO/4: La privacy non può annullare la memoria collettiva della rete
di Caterina Malavenda (Il Sole 24 Ore)
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Pag.33 L’INTERVENTO/5: Causa civile a Roma. In 18 mesi, prima udienza, è assente il giudice.
Alla seconda, va a un funerale. Alla terza, un giudice è incompatibile
di Serena Gana Cavallo (Italia Oggi)
Pag.35 CSM: Pure sulle nomine lite tra le toghe. Oggi la decisione su tre procuratori
(La Repubblica)
Pag.35 PROFESSIONI: Ingegneri, assunzioni in ripresa (Italia Oggi)
Pag.36 PREVIDENZA: Pensioni, una busta arancione tutta per i consulenti del lavoro (Italia Oggi)
Pag.37 FISCO: Studi di settore in porto (Italia Oggi)
Pag.39 FISCO: Studi di settore, pronti i modelli (Il Sole 24 Ore)
Pag.41 FISCO: Srl, la proporzionalità tra voto e quote non è obbligatoria (Il Sole 24 Ore)
Pag.43 FISCO: Srl a voto capitario e plurimo (Italia Oggi)
Pag.45 FISCO: Incarichi nelle partecipate a rischio di danno erariale (Il Sole 24 Ore)
Pag.47 FISCO: Ordini professionali fuori dal controllo (Il Sole 24 Ore)
Pag.48 FISCO: Bonus arredi, regime allargato (Italia Oggi)
Pag.50 CASSAZIONE: Irap, Cassazione senza linea (Il Sole 24 Ore)
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GUIDA AL DIRITTO
IL TAVOLO AL MINISTERO
Orlando: nessun rinvio per il processo telematico
«Non è opportuno alcun rinvio» rispetto alla data del 30 giugno prossimo, fissata per l'avvio del
processo civile telematico. È quanto si è convenuto ieri nel corso del tavolo tecnico, voluto dal
ministro della Giustizia, Andrea Orlando, in vista dell'imminente entrata in vigore
dell'obbligatorietà del processo civile telematico.
Tutti i partecipanti al tavolo - Csm, Cnf, Avvocatura dello Stato, Associazioni di magistrati e di
avvocati, e altre amministrazioni pubbliche - «hanno unanimemente convenuto che il processo
civile telematico - spiega il ministero in una nota - è una fondamentale occasione di crescita
economica e che non è dunque opportuno alcun rinvio».
I lavori del tavolo proseguiranno nelle prossime settimane «per affrontare - aggiunge il ministero le residue criticità connesse alla fase di transizione». L'informatizzazione e lo sviluppo del processo
civile telematico sono tra gli «obiettivi prioritari» del ministero della Giustizia, secondo cui
«l'informatizzazione avanzata degli uffici giudiziari è una delle misure per restituire efficienza e
modernità al sistema giustizia».
Le criticità sollevate dall'Oua
Ma l'Oua sottolinea anche le numerose criticità rilevate. Oltre alla informatizzazione diffusa
«a macchia di leopardo nel paese», con tribunali «senza copertura o con connessioni
mediocri», vi è la necessità di «risorse straordinarie dal punto di vista delle infrastrutture, ma
anche norme attuatorie per mettere il tutto davvero a regime».
Sotto il profilo degli inciampi già riscontrati sul campo, invece, il sindacato delle toghe
lamenta che subito dopo il deposito telematico, l'atto (memoria conclusionale o memorie ai
sensi dell'art. 183 Cpc) «solitamente è immediatamente pubblicato» con la possibilità per
l'avvocato di controparte di leggerlo e quindi predisporre la propria memoria, in risposta di
quella già pubblicata. Mentre «sarebbe opportuno predisporre un filtro (o altro sistema) per
fare in modo che siano pubblicate contemporaneamente, evitando di dare così vantaggio a
una delle parti costituite».
Talvolta poi accade che la cancelleria «apre e pubblica con ritardo la memoria inviata, non
consentendo di farla conoscere alla controparte tempestivamente riducendo, quindi, di fatto, i
giorni di lettura e di risposta».
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E ancora, le cancellerie, soprattutto nei grandi centri o nelle Corti di Appello, lamentano una
mancanza di corsi pratici. Secondo l'Oua i corsi «dovrebbero svolgersi in orari straordinari,
ma al funzionario non viene riconosciuto lo straordinario e quindi, di fatto, spesso, non si
svolgono. E quando si effettuano vengono fatti da un solo tecnico avanti a un solo computer e
cioè in pessime condizioni».
Infine, «molti uffici giudiziari anche nello stesso distretto non sono ancora pronti». Infatti,
mentre «alcuni tribunali sono all'avanguardia altri non prevedono neppure il deposito dei
ricorsi per decreto ingiuntivo». Ed è necessario prevede re una riforma in ordine alla "
domiciliazione" e ai diritti e doveri ad essa correlati.
Anf, bene ma adeguare il codice di procedura
Anche per l'Associazione nazionale forense «il processo civile telematico è una fondamentale
occasione di crescita». «Gli ordini forensi – continua il segretario Perifano - sono chiamati a
svolgere un ruolo importante e ci aspettiamo che sappiano fare la loro parte sui territori, senza
incertezze». L'Anf, in particolare, ha chiesto che «si metta immediatamente mano alle modifiche del
codice di procedura civile necessarie per rendere compatibile il processo civile con le modalità
telematiche, poiché vi sono una quantità di norme processuali da adeguare». Infatti, denuncia
l'associazione, «uno dei rischi legati all'entrata in vigore del PCT è che, per molte parti, il suo
funzionamento non è compatibile con le norme dell'attuale codice di rito». Francesco Machina
Grifeo
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ADNKRONOS
OUA, ancora difficoltà per avvio processo civile telematico
MARINO, SISTEMA A MACCHIA DI LEOPARDO, ALCUNE ZONE PAESE NON
HANNO CONNESSIONI
Roma, 20 mag. (Adnkronos) - ''Purtroppo non possiamo eludere la realta' strutturale del
Paese: l'informatizzazione e' in alcune zone inesistente e in altre le connessioni sono
lentissime, con conseguenti interruzioni. Per depositare documenti corposi o comprensivi di
fotografie l'invio puo' impiegare anche ore. Bisogna innanzitutto, e necessariamente,
intervenire, quindi, sul sistema telematico per evitare eventuali interruzioni del servizio, con
conseguenti danni per il lavoro dei legali e per l'esercizio stesso del diritto di difesa''.
A sottolineare le difficolta' in vista dell'avvio, il 30 giugno prossimo, del processo civile
telematico, e' stato il presidente dell'Oua, Nicola Marino, che ha partecipato al tavolo che si e'
tenuto ieri al ministero della Giustizia.
Sul piano degli attori del processo ''esistono anche altre criticita': molte volte le cancellerie
comunicano solo il dispositivo dei provvedimenti, obbligando cosi' gli avvocati a prendere
visione della motivazione e della copia integrale ancora con il sistema cartaceo - ha ricordato
Marino - Va aggiunto che molti giudici continuano, spesso, a scrivere a mano i documenti, i
quali devono essere poi scannerizzati e spesso non sono totalmente leggibili. Altra nota dolente
e' quella della formazione: non si e' lavorato adeguatamente tanto con gli avvocati, cosi' come
con i funzionari''.
Marino ha comunque espresso soddisfazione per il metodo del dialogo, avviato dal ministro
con tutti gli attori in campo, e ha invitato a guardare alle 'best practices', ''come quella del
Tribunale 'tecnologico' di Sulmona che ha riconvertito la sua organizzazione e raggiunto
livelli esemplari di efficacia nella risposta alla domanda di giustizia dei cittadini gia' nel
triennio 2010-2013''.
(Red/Opr/Adnkronos)
16:47 20 May 2014
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MONDOPROFESSIONISTI
L’avvocatura contro un processo telematico a macchia di leopardo
È ora che il composito mondo dei protagonisti del sistema giustizia facciano squadra nell'interesse
del Paese
di Luigi Berliri
Si è tenuto nella serata di ieri il previsto incontro con il ministro di Giustizia, Andrea Orlando (e il
suo ufficio), sul processo telematico. Presenti le rappresentanze degli avvocati e dei magistrati e dei
dirigenti.
Per l’Organismo Unitario dell’Avvocatura ha partecipato il presidente, Nicola Marino, che
alla fine della riunione ha espresso soddisfazione per le modalità del confronto: “Continuiamo
sulla strada del dialogo, come sta già avvenendo tanto con il “Tavolo dell’Avvocatura”,
quanto in quello sul processo civile. Non poteva, quindi, mancare, anche un ambito di
riflessione comune sul nodo strategico dell’innovazione e della modernizzazione della
macchina giudiziaria, a partire dal processo telematico e dalla prossima entrata in vigore
dell’obbligatorietà del nuovo meccanismo a luglio. Purtroppo – continua il presidente Oua –
non possiamo, però, eludere la realtà strutturale del Paese: l’informatizzazione è in alcune
zone inesistente e in altre le connessioni sono lentissime (con conseguenti interruzioni). Per
depositare documenti corposi o comprensivi di fotografie l'invio può impiegare anche ore.
Bisogna innanzitutto, e necessariamente, intervenire, quindi, sul sistema telematico per
evitare eventuali interruzioni del servizio, con conseguenti danni per il lavoro dei legali e per
l’esercizio stesso del diritto di difesa. Sul piano, quindi, degli attori del processo – aggiunge esistono anche altre criticità: molte volte le cancellerie comunicano solo il dispositivo dei
provvedimenti, obbligando così gli avvocati a prendere visione della motivazione e della copia
integrale ancora con il sistema cartaceo. Va aggiunto che molti giudici continuano, spesso, a
scrivere a mano i documenti, i quali devono essere poi scannerizzati e spesso non sono
totalmente leggibili. Altra nota dolente è quella della formazione: non si è lavorato
adeguatamente tanto con gli avvocati, così come con i funzionari. Serve l’impegno di tutti per
costruire la "giurisdizione 2.0", con norme attuative e transitorie (vedi le altre criticità
esposte di seguito), anche dopo l’entrata in vigore dell’obbligatorietà – conclude, quindi,
Marino – ma sono necessarie risorse straordinarie sul piano infrastrutturale (connessioni e
software adeguati e presenti in modo omogeneo in tutti i presidi di giustizia) e una vera e forte
iniziativa per la formazione di tutto il personale: magistrati, funzionari e avvocati. Ma anche
una seria modernizzazione e razionalizzazione degli uffici, anche con una implementazione
del personale di cancelleria. Crediamo che possa essere utile, in tal senso, guardare alle best
practices, come quella del Tribunale “tecnologico” di Sulmona che ha riconvertito la sua
organizzazione e raggiunto livelli esemplari di efficacia nella risposta alla domanda di
giustizia dei cittadini già nel triennio 2010-2013, proprio sulla base di uno storico progetto
dell'Oua. In queste settimane, inoltre, abbiamo dato un nostro ulteriore contributo
propositivo (grazie all’impegno del delegato Oua per i master, Vittorio Mormando) con la
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stipula del protocollo di intesa con l’Università dell’Aquila per l’organizzazione di due master
di I livello, uno su: “Processo telematico e linguaggi giudiziari”, l’altro su: “Indagini
giudiziarie e computer forensics”, proprio con il fine di fornire agli operatori e professionisti
di ambito giuridico-legale adeguate conoscenze giuridiche e tecniche, in materia di
informatica e sistemi informatici, nonché di utilizzo del WEB, idonee a svolgere le fasi di
acquisizione, gestione, utilizzo dei dati provenienti da sistemi informatici fissi e mobili, nonché
dalla rete nell’ambito di indagini penali e amministrative oppure nell'ambito di svolgimento
delle attività proprie della professione forense”.
Per Ester Perifano, segretario generale dell'Associazione Nazionale Forense “Il processo civile
telematico è una fondamentale occasione di crescita, culturale prima che economica, e dunque è
estremamente importante che questa misura, che innoverà profondamente i tribunali e la giustizia
italiana, prenda il via senza tentennamenti il 30 giugno. No dunque a soluzioni a macchia di
leopardo , l'Avvocatura si sta preparando coscienziosamente a raccogliere la sfida e confidiamo che
facciano lo stesso anche le altri parti che concorrono al funzionamento della macchina della
giustizia. Gli ordini forensi – continua Perifano - sono chiamati a svolgere un ruolo importante e ci
aspettiamo che sappiano fare la loro parte sui territori, senza incertezze. Le Associazioni, dal canto
loro, sono pronte a collaborare fattivamente. L'Anf ha chiesto in particolare che si metta
immediatamente mano alle modifiche del codice di procedura civile necessarie per rendere
compatibile il processo civile con le modalità telematiche, poiché vi sono una quantità di norme
processuali da adeguare. Infatti, uno dei rischi legati all’entrata in vigore del PCT è che, per molte
parti, il suo funzionamento non è compatibile con le norme dell’attuale codice di rito. È, quindi,
importante, gestire attentamente la transizione, pensando anche alla soluzione di problemi che già
esistono. Riscontriamo con soddisfazione che questa nostra proposta è stata ripresa, condivisa e
supportata anche dal CSM. Il processo civile telematico – conclude Perifano - è una grande
opportunità e una risposta fattiva alla cronica lentezza della giustizia italiana, ma per sfruttare al
massimo le potenzialità occorre la piena collaborazione di tutte le componenti. È ora che il
composito mondo dei protagonisti del sistema giustizia facciano squadra nell’interesse del Paese".
“Aiga ha partecipato al tavolo ministeriale sul PCT portando i dati divulgati alla Conferenza di
Parma – dichiara il presidente Nicoletta Giorgi –. In base a questi dati chiediamo interventi precisi
ed efficaci affinché la partenza del 30 giugno possa essere seguita in tempi brevi dal recupero dei
Tribunali che oggi non sono ancora pronti. È importante avere la certezza che la data del 30 giugno
verrà rispettata, ma è altrettanto importante che il Governo investa sulla riorganizzazione degli
uffici giudiziari e il Pct potrà essere l’occasione per portare questo importante risultato. È stato
infatti apprezzata da tutte le componenti del sistema giustizia la proposta Aiga per una maggiore
efficienza della stessa dove tra gli elementi riformatori si indica proprio la riorganizzazione degli
organici di magistrati e amministrativi e una nuova modalità manageriale di gestione degli uffici”.
Ecco alcune specifiche criticità riscontrate dall’Oua:
1) subito dopo il deposito telematico dell'atto (memoria conclusionale o memorie ai sensi
dell'art.183cpc) lo stesso solitamente è immediatamente pubblicato con la possibilità per
l'avvocato di controparte di leggerlo e quindi predisporre la propria memoria, in risposta di
quella già pubblicata; sarebbe opportuno predisporre un filtro o altro sistema per fare in
modo che siano pubblicate contemporaneamente, evitando di dare così vantaggio a una delle
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parti costituite;
2) talvolta la cancelleria apre e pubblica con ritardo la memoria inviata, non consentendo di
farla conoscere alla controparte tempestivamente riducendo, quindi, di fatto, i giorni di
lettura e di risposta;
3) le cancellerie, soprattutto nei grandi centri o nelle Corti di Appello, lamentano una
mancanza di corsi pratici. I corsi dovrebbero svolgersi in orari straordinari, ma al
funzionario non viene riconosciuto lo straordinario e quindi, di fatto, spesso, non si svolgono.
Quando si effettuano vengono fatti da un solo tecnico avanti a un solo computer e cioè in
pessime condizioni;
4) molti uffici giudiziari anche nello stesso distretto non ancora sono pronti. Alcuni Tribunali
sono all'avanguardia altri non ancora prevedono neppure il depositi dei ricorsi per decreto
ingiuntivo;
5) necessario prevedere una riforma in ordine alla " domiciliazione" e ai diritti e doveri ad
essa correlati.
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GOLEM INFORMAZIONE
Pct, incontro tecnico a via Arenula
L'Oua sottolinea le molte criticità riscontrate, l'Anf dice no a soluzioni a macchia di leopardo e
l'Aiga chiede di recuperare i tribunali rimasti indietro.
Si è riunito ieri pomeriggio il Tavolo sul Processo Civile Telematico composto da rappresentanze
dell'avvocatura e della magistratura, voluto dal ministro Andrea Orlando per raccogliere e
approfondire le istanze sociali e professionali collegate all'imminente entrata in vigore fissata per il
30 giugno prossimo.
Per l’Organismo Unitario dell’Avvocatura ha partecipato il presidente, Nicola Marino, che
alla fine della riunione ha espresso soddisfazione per le modalità del confronto.
«Purtroppo – ha continuato il presidente Oua – non possiamo, però, eludere la realtà
strutturale del Paese: l’informatizzazione è in alcune zone inesistente e in altre le connessioni
sono lentissime (con conseguenti interruzioni). Per depositare documenti corposi o
comprensivi di fotografie l'invio può impiegare anche ore. Bisogna innanzitutto, e
necessariamente, intervenire, quindi, sul sistema telematico per evitare eventuali interruzioni
del servizio, con conseguenti danni per il lavoro dei legali e per l’esercizio stesso del diritto di
difesa».
«Sul piano, quindi, degli attori del processo – aggiunge - esistono anche altre criticità: molte
voltele cancellerie comunicano solo il dispositivo dei provvedimenti, obbligando così gli
avvocati a prendere visione della motivazione e della copia integrale ancora con il sistema
cartaceo. Va aggiunto che molti giudici continuano, spesso, a scrivere a mano i documenti, i
quali devono essere poi scannerizzati e spesso non sono totalmente leggibili. Altra nota dolente
è quella della formazione: non si è lavorato adeguatamente tanto con gli avvocati, così come
con i funzionari».
Queste alcune specifiche criticità riscontrate dall’Oua:
1) subito dopo il deposito telematico dell'atto (memoria conclusionale o memorie ai sensi
dell'art.183cpc) lo stesso solitamente è immediatamente pubblicato con la possibilità per
l'avvocato di controparte di leggerlo e quindi predisporre la propria memoria, in risposta di
quella già pubblicata; sarebbe opportuno predisporre un filtro o altro sistema per fare in
modo che siano pubblicate contemporaneamente, evitando di dare così vantaggio a una delle
parti costituite;
2) talvolta la cancelleria apre e pubblica con ritardo la memoria inviata, non consentendo di
farla conoscere alla controparte tempestivamente riducendo, quindi, di fatto, i giorni di
lettura e di risposta;
3) le cancellerie, soprattutto nei grandi centri o nelle Corti di Appello, lamentano una
mancanza di corsi pratici. I corsi dovrebbero svolgersi in orari straordinari, ma al
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funzionario non viene riconosciuto lo straordinario e quindi, di fatto, spesso, non si svolgono.
Quando si effettuano vengono fatti da un solo tecnico avanti a un solo computer e cioè in
pessime condizioni;
4) molti uffici giudiziari anche nello stesso distretto non ancora sono pronti. Alcuni Tribunali
sono all'avanguardia altri non ancora prevedono neppure il depositi dei ricorsi per decreto
ingiuntivo;
5) necessario prevedere una riforma in ordine alla " domiciliazione" e ai diritti e doveri ad
essa correlati.
L'Associazione italiana giovani avvocati ha partecipato con il presidente Nicoletta Giorgi,
portando i dati già pubblicati in occasione della Conferenza di Parma della scorsa settimana.
"In base a questi dati - ha detto il presidente Giorgi - chiediamo interventi precisi ed efficaci
affinché la partenza del 30 giugno possa essere seguita in tempi brevi dal recupero dei Tribunali che
oggi non sono ancora pronti. È importante avere la certezza che la data del 30 giugno verrà
rispettata, ma è altrettanto importante che il Governo investa sulla riorganizzazione degli uffici
giudiziari e il PCT potrà essere l’occasione per portare questo importante risultato. È stato infatti
apprezzata da tutte le componenti del sistema giustizia la proposta AIGA per una maggiore
efficienza della stessa dove tra gli elementi riformatori si indica proprio la riorganizzazione degli
organici di magistrati e amministrativi e una nuova modalità manageriale di gestione degli uffici".
Per l'Associazione nazionale forense, è intervenuta il segretario generale Ester Perifano che ha
detto no a soluzioni a macchia di leopardo: "l'Avvocatura si sta preparando coscienziosamente a
raccogliere la sfida e confidiamo che facciano lo stesso anche le altri parti che concorrono al
funzionamento della macchina della giustizia".
“Gli ordini forensi – continua Perifano - sono chiamati a svolgere un ruolo importante e ci
aspettiamo che sappiano fare la loro parte sui territori, senza incertezze. Le Associazioni, dal canto
loro, sono pronte a collaborare fattivamente. L'ANF ha chiesto in particolare che si metta
immediatamente mano alle modifiche del codice di procedura civile necessarie per rendere
compatibile il processo civile con le modalità telematiche, poiché vi sono una quantità di norme
processuali da adeguare. Infatti, uno dei rischi legati all’entrata in vigore del PCT è che, per molte
parti, il suo funzionamento non è compatibile con le norme dell’attuale codice di rito. E', quindi,
importante, gestire attentamente la transizione, pensando anche alla soluzione di problemi che già
esistono. Riscontriamo con soddisfazione che questa nostra proposta è stata ripresa, condivisa e
supportata anche dal CSM”.
“Il processo civile telematico – conclude Perifano - è una grande opportunità e una risposta fattiva
alla cronica lentezza della giustizia italiana, ma per sfruttare al massimo le potenzialità occorre la
piena collaborazione di tutte le componenti. E’ ora che il composito mondo dei protagonisti del
sistema giustizia facciano squadra nell’interesse del Paese".
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ILSOLE 24 ORE.COM
A Sulmona i master sulla giustizia digitale organizzati insieme all'Oua
Saranno presentatati il 20 giugno i master di primo livello in «Processo telematico e linguaggi
giudiziari» e in «Indagini giudiziarie e computers forensics (forensi, ndr)». Saranno i primi in Italia.
La sede dei corsi annuali (per l'anno accademico 2014-15) sarà Sulmona con un massimo di 26
partecipanti, un costo di mille euro e 60 crediti formativi. Coinvolti: Università dell'Aquila,
Organismo Unitario dell'Avvocatura, Tribunale di Sulmona e Consorzio per il polo universitario
di Sulmona e del Centro Abruzzo (Cpus). Si svolgeranno dal giovedì al sabato.
Il processo telematico partirà in modo obbligatorio il 30 giugno. Il master mira a fornire a personale
amministrativo degli uffici giudiziari, avvocati, magistrati, consulenti legali, periti e così via
conoscenze specifiche nell'informatizzazione e digitalizzazione della giustizia. Dal processo civile
al penale, dall'amministrativo al tributario, con riguardo anche agli aspetti di deontologia
professionale e di gestione dello studio legale.
Il master sulle indagini giudiziarie fornirà invece conoscenze in materia di informatica nonché di
utilizzo del web, idonee a svolgere le fasi di acquisizione, gestione, utilizzo dei dati provenienti da
sistemi informatici fissi e mobili nonché dalla rete, nell'ambito di indagini penali e amministrative o
nell'ambito di attività forensi. Enrico Bronzo
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Processo telematico, a Genova parte la «fase di incentivazione»
Inizia lunedì 19 maggio a Genova la «fase di incentivazione» del processo civile telematico, durante
la quale gli operatori della giustizia si attiveranno per abbandonare la carta e imboccare il canale
digitale. Così Genova – una delle sedi pilota del processo informatico e la prima dove, nel 2006, è
stato presentato un decreto ingiuntivo telematico – si prepara al debutto dell'obbligo, fissato per il
30 giugno, di depositare in formato digitale nei processi civili tutti gli atti e i documenti (con
l'eccezione di quelli introduttivi) presentati dagli avvocati e dagli altri professionisti.
Il documento - A prevederlo è il protocollo messo a punto in modo congiunto da magistrati,
avvocati e personale amministrativo e siglato, lo scorso 5 maggio, dal presidente del tribunale di
Genova, Claudio Carlo Viazzi, dal referente informatico dell'Ordine degli avvocati di Genova,
Mauro Ferrando, e dal presidente dell'Ordine di Chiavari, Marisa Elisabetta Gallo. «La parte
centrale del protocollo – spiega Ferrando – raccoglie i principi ed è accompagnata da cinque
vademecum, con le "istruzioni per l'uso" del processo civile telematico: il primo è dedicato alla
redazione degli atti processuali, il secondo alla trasmissione e al deposito degli atti telematici, il
terzo alle comunicazioni telematiche di cancelleria, il quarto al rilascio delle copie a all'accesso alle
cancellerie e il quinto ai decreti ingiuntivi telematici».
L'impegno - Nel dettaglio, durante la «fase di incentivazione», i giudici del tribunale di Genova si
attiveranno per utilizzare gli strumenti informatici per depositare tutte le decisioni e, se possibile, i
verbali di udienza. E garantiranno una "corsia preferenziale" ai decreti telematici. Anche gli
avvocati cercheranno di ricorrere il più possibile all'informatica per redigere e depositare gli atti,
consultare i fascicoli a distanza e trasmettere le conclusioni.
La fase transitoria - Inoltre, il protocollo disciplina anche la coabitazione, nella fase iniziale, tra
carta e telematica. Infatti, fino al 15 ottobre gli avvocati si impegnano a depositare, oltre all'atto
digitale, anche una «copia di cortesia» cartacea per i magistrati. Si tratta di un aggravio per i legali,
frutto però di un compromesso: «Dovremo depositare la copia di cortesia solo nella fase transitoria
– precisa Ferrando – e non sarà necessario rispettare i termini processuali perché la versione
"ufficiale" sarà quella telematica». Valentina Maglione
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ASCA
Giustizia: Unagipa, giudici di pace Roma in sciopero il 3 e 4 giugno
20 Maggio 2014 - 15:39
(ASCA) - Roma, 20 mag 2014 - Sciopero di due giorni - il 3 e 4 giugno - dei giudici di pace nella
sede di Roma. Lo ha deciso - riferisce una nota - l'Unione nazionale giudici di Pace (Unagipa),
denunciando che ''nonostante il notevole carico di lavoro dell'ufficio di Roma ed i gravi ritardi delle
cancellerie, pure particolarmente efficienti, si sono registrati notevoli ritardi nella pubblicazione
delle sentenze, non e' stato disposto alcun trasferimento di personale amministrativo e addirittura,
una circolare del 10 aprile del Capo dipartimento Organizzazione del ministero della Giustizia, ha
stato disposto, in aperta violazione della previsione normativa, il trasferimento presso Tribunali e
Procure del 97% del personale amministrativo addetto negli uffici del Giudice di Pace soppressi, il
cui carico di lavoro sara' assegnato integralmente agli uffici accorpati''. Nel caso di Roma, ''a
seguito dell'accorpamento di Ostia - rileva il presidente dell'Unione nazionale giudici di pace,
Gabriele Longo - oltre 8 mila procedimenti l'anno graveranno in piu' sui gia' insostenibili carichi di
lavoro''. Nella proclamazione di astensione inviata al Guardasigilli, al Csm e al Presidente della
Corte d'Appello di Roma, si denuncia anche ''l'inadempienza dell'ufficio per il pagamento delle
competenze dei giudici da due mesi'' e ''il gravissimo disagio dei cittadini e degli avvocati per il
ritardo nella pubblicazione delle sentenze e dei decreti ingiuntivi''. Pertanto, ''si protesta per le
gravissime disfunzioni degli uffici capitolini, determinate dalla assoluta insufficienza del personale
amministrativo in servizio, carente del 50% rispetto alle necessita', che ha provocato ritardi di oltre
2 anni nella pubblicazione delle sentenze, nonche' per l'incomprensibile e reiterato atteggiamento
negativo dei competenti dirigenti del Ministero della Giustizia, a cui compete assicurare l'efficienza
degli uffici giudiziari, e che hanno determinato gravissimi disservizi a carico degli utenti
dell'Ufficio e, addirittura, il blocco del pagamento degli stipendi dei giudici di pace''. comstt/mau/rob
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IL TEMPO – Abruzzo
I candidati convocati in tribunale. C’è da parlare di giustizia e riforme
Durante la campagna elettorale non si è detto nulla sulla soppressione
SULMONA «La questione della soppressione dei quattro Tribunali abruzzesi e della revisione delle
circoscrizioni giudiziarie in Abruzzo deve essere al centro della campagna elettorale». Lo chiedono
con forza gli avvocati del foro di Sulmona che per domani alle 10.30, a palazzo di Giustizia, hanno
convocato i quattro candidati presidenti della Regione e i candidati consiglieri regionali, aspiranti
rappresentanti del Centro Abruzzo. «La questione degli uffici giudiziari che restano a rischio non è
chiusa assolutamente - ricorda Gabriele Tedeschi, presidente dell'ordine forense sulmonese - la
battaglia continua e deve andare avanti fin quando non si otterrà la certezza piena della sventata
minaccia di chiusura degli uffici giudiziari». E nella campagna elettorale in corso, che volge ormai
alla conclusione, pochi sono stati i candidati che hanno riproposto tutta l'urgenza di risolvere i
problemi che prendono le mosse dalla legge delega che ha segnato il destino dei Tribunali cosidetti
minori. «Poco si è detto finora al riguardo di una questione tanto delicata per i cittadini del nostro
territorio» osserva il presidente dell'ordine forense. La Regione ha un ruolo importante nella
vertenza, ancora aperta. Nel passato recente il Consiglio regionale ha espresso un orientamento
risultato blando e per niente confortante per i destini dei Tribunali. Una pronuncia che ha detto poco
rispetto al problema. Per il prossimo futuro gli avvocati si attendono una pronuncia più chiara. Un
unico segnale positivo, nella campagna elettorale attuale, è giunto solo dall'annuncio del senatore
Enrico Buemi (Psi) che ha presentato una mozione per una revisione dei provvedimenti del
Ministero di via Arenula, in commissione Giustizia, a palazzo Madama. Una mozione sottoscritta
da tutti i gruppi parlamentari. Per il resto c'è stato silenzio. Un silenzio diventato in questi giorni
insopportabile dopo i clamori e le battaglie dell'autunno scorso, culminati con lo sciopero della
fame di alcuni avvocati. Gli avvocati sono preoccupati da questo silenzio e chiederanno una ripresa
immediata del confronto sulla sorte dei Tribunali, appena dopo le elezioni regionali. L'obiettivo è
quello di una revisione dei provvedimenti di soppressione dei Tribunali, cominciando invece a
mettere nero su bianco l'ipotesi di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, ampliando quella
sulmonese fino all'Alta Valpescara, così da allargare le competenze territoriali della sede giudiziaria
peligna. Così come bisogna riprendere la battaglia per l'istituzione dei Tribunali di montagna.
Finora il Ministero di Giustizia sembra aver negato perfino minima attenzione alle norme della
legge delega che dispongono eccezioni alla soppressione delle sedi giudiziarie per Tribunali che
sorgono in aree caratterizzate da particolare orografia e da un territorio assai ampio. Criteri di
eccezione che ben corrispondono al caso del Centro Abruzzo. Dunque domani mattina su questi
temi il confronto va riavviato e gli avvocati attendono non solo formali manifestazioni di
solidarietà, per una causa che peraltro non è di categoria né di mero campanile. Attendono piuttosto
impegni chiari e motivati dai candidati alla guida della Regione e al Consiglio regionale. «Noi
abbiamo invitato tutti, per adesso non abbiamo avuto riscontro a questi inviti» avverte Tedeschi. C'è
la preoccupazione ed il sospetto che l'invito a riaprire il dibattito sui Tribunali incontri indifferenza
o anche la volontà di sottrarvisi. Preoccupazioni e sospetti che potranno essere fugati solo
domattina. Se non avranno palese conferma. Giuseppe Fuggetta
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MONDOPROFESSIONISTI
Manduria, gli avvocati insistono: "Atti concreti per il mantenimento del GdP"
Si è tenuta venerdì 16 maggio, a Manduria, l’ennesima assemblea aperta tra i rappresentanti delle
amministrazioni di Manduria e del comprensorio e l’Associazione Forense Messapica. Obiettivo,
fare il punto della situazione circa la costituzione del ‘Consorzio dei Comuni’ per il mantenimento
dell'Ufficio del Giudice di Pace In occasione dell’Assemblea, Associazione Forense Messapica ha
nuovamente sensibilizzato gli Amministratori dei Comuni di Manduria, Avetrana, Sava e Maruggio,
ad adottare gli adempimenti necessari al mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Manduria
nel breve tempo rimasto a disposizione, ovvero entro e non oltre il 28 giugno 2014. All’incontro
anno preso parte l'assessore ai servizi sociali del Comune di Manduria, Giusy Distratis e del
Sindaco di Sava Dario Iaia, mentre nessuno ha presenziato per i Comuni di Avetrana e Maruggio.
All'invito di AFM ha aderito anche il Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Manduria,
Francesco Bruto, nonché il personale di Cancelleria. “Al momento – sottolinea il presidente di AFM
Antonio Casto - preoccupa l'assenza reiterata del Comune di Maruggio, il cui Sindaco uscente,
Alberto Chimienti, non ha ancora comunicato il nominativo della figura professionale da inquadrare
nel costituendo Consorzio, circostanza ritenuta indispensabile dagli Amministratori di Manduria al
fine di concludere positivamente l'iter amministrativo”. Anche alla luce della incertezza del quadro
politico che si delineerà a Maruggio (il prossimo 25 maggio si voterà per le comunali, ndr) –
l’avvocato Casto - ha chiesto al Comune di Manduria “di valutare da subito una soluzione
alternativa, ovvero di considerare anche la denegata ipotesi in cui Maruggio non aderisca al
Consorzio e pertanto non fornisca un proprio dipendente”. “L’associazione degli avvocati messapici
- sottolinea Casto - con i suoi numerosi associati presenti in sala e forte delle oltre mille firme di
cittadini già raccolte - vuole scongiurare il rischio che gli amministratori manduriani sottovalutino
la circostanza e si facciano poi trovare impreparati, anche tenendo l'esempio ammirevole di Martina
Franca, che manterrà l'ufficio del Giudice di Pace contando solo sulle proprie forze. “Il 28 giugno –
conclude l’avvocato manduriano - ultimo giorno utile per la costituzione del Consorzio - si avvicina
e, alle più volte manifestate buone intenzioni devono ora seguire gli atti amministrativi concreti".
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ASCA
Lazio: Tidei (Pd), colmare carenze uffici giudiziari a Civitavecchia
20 Maggio 2014 - 15:24
(ASCA) - Roma, 20 mag 2014 - Incrementare l'organico degli uffici giudiziari di Civitavecchia per
renderli in grado di affrontare con fattivita' ed efficienza la crescente domanda di giustizia. E'
quanto chiede la deputata del Pd, Marietta Tidei, in una lettera inviata al ministro della Giustizia,
Andrea Orlando, a pochi giorni dalla risposta del ministro a un'interrogazione alla Camera sulla
situazione dei tirocinanti della giustizia. ''Ho apprezzato molto la sua sensibilita': occorre, come lei
ha rilevato, intervenire sul personale della giustizia che deve essere quantitativamente adeguato e
professionalmente preparato'', si legge nella missiva. ''Per questo - aggiunge - e' necessario favorire
una riqualificazione del personale esistente, mediante idonei percorsi di aggiornamento, cosi' come
e' necessario intervenire al fine di non disperdere, da un lato, la positiva esperienza del tirocinio
formativo, e dall'altro, il sostanzioso contributo offerto agli uffici giudiziari dai quei lavoratori per
lo piu' in mobilita', cassintegrati, lavoratori socialmente utili, inoccupati e disoccupati''. ''Gli uffici
giudiziari di Civitavecchia, in grave carenza di organico - sottolinea la deputata del Pd - riescono
con estrema difficolta' a gestire l'ingente mole del contenzioso civile e penale della citta': con la
disposizione di accorpamento degli uffici giudiziari di Fiumicino e Bracciano, la situazione si e'
particolarmente aggravata''. ''Solo Fiumicino - spiega Tidei - registra una popolazione residente pari
a circa 70mila abitanti ai quali bisogna aggiungere i 60mila di Civitavecchia e i circa 29mila di
Bracciano, cui vanno a sommarsi gli abitanti dei comuni vicini''. ''Per quanto concerne il tribunale di
Civitavecchia - prosegue - il rapporto tra personale amministrativo per numero di magistrati e' pari a
tre, a fronte di una media di 3,7 dipendenti amministrativi per magistrato degli altri tribunali del
distretto della Corte di Appello di Roma''. ''Le medesime criticita' - sottolinea - si riscontrano presso
la procura della Repubblica di Civitavecchia, dove, a fronte di 34 unita' previste nella pianta
organica se ne contano al momento solo 19: in particolare, va segnalata l'assenza di un direttore
amministrativo quando, sempre nella pianta organica, ne sarebbero previsti due''. ''La disposizione
di accorpamento degli uffici giudiziari, pur rispondendo ad una logica di contenimento della spesa,
rischia fortemente di sacrificare il principio della cosiddetta giustizia di prossimita', trasferendo ai
cittadini i costi dell'accesso alla giustizia'', conclude la deputata del Pd. bet/mau
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NEWS BIELLA
Dal 3 al 7 giugno i magistrati onorari del Tribunale tornano a incrociare le
braccia
Protestano contro le decisioni prese dal Ministro della Giustizia in merito a retribuzioni,
accorpamenti e competenze
Tornano a incrociare le braccia i magistrati onorari in forza al tribunale di Biella, come quelli che
operano nel resto d’Italia. L’annuncio arriva da Federmot (Federazione magistrati onorari di
tribunale), che ha nel giudice Pietro Brovarone il suo rapprensentante locale, che ha indetto
l’astensione dalle udienze, dal 3 al 7 giugno. La decisione è stata presa dopo che il Ministro della
Giustizia, Andrea Orlando, ha annunciato di voler accorpare giudici onorari e giudici di pace,
limitare le competenze, vincolare la retribuzione al raggiungimento degli obbiettivi predefiniti e
senza riconoscimenti assicurativo-previdenziali.
“Le uniche buone notizie – spiegano i vertici di Federmot - riguardano stagisti e tirocinanti
giudiziari: con i primi il Ministro si impegna a reperire risorse finanziarie per retribuirne l’attività
formativa; a favore dei secondi si stanziano nel 2014 ben 14 milioni di euro, il 40% della spesa
annuale per Giudici Onorari di Tribunale (Got) e Vice Procuratori Onorari (Vpo). Si alimenta e
promuove, quindi, altro precariato non qualificato. Per questo motivo i magistrati onorari di
tribunale aderiranno a uno sciopero proclamato da quasi tutte le associazioni di categoria (Anmo,
Cogita, Conamo e Mou), astenendosi dal servizio”.
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IL SOLE 24 ORE
Tracciabilità. Circolare del Consiglio forense
Avvocati, onorario «vincolato» al Pos solo su richiesta
Il Consiglio nazionale forense con la circolare 10-C-2014 del Presidente Alpa, inviata ieri a tutti i
Consigli dell'Ordine, fa chiarezza sul «presunto obbligo di dotarsi di Pos che - secondo notizie da
ultimo diffuse con una certa insistenza da alcuni media - graverebbe su tutti i professionisti e quindi
anche sugli iscritti nei nostri albi dal prossimo 30 giugno 2014».
La norma di riferimento è l'articolo 15 comma IV del decreto sviluppo bis, poi modificata dal
milleproroghe, e prevede che «a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di
vendita di prodotti e di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti
effettuati attraverso carte di debito».
Il Cnf chiarisce però che «la previsione corrisponde a chiari intendimenti di semplificazione e non
stabilisce affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di Pos, né che tutti i pagamenti indirizzati
agli avvocati dovranno essere effettuati in questo modo a partire dalla data indicata, ma solo che,
nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad accettare tale
forma di pagamento». In altre parole «la volontà del contratto d'opera professionale (cliente ed
avvocato) resta ancora il riferimento principale per la individuazione delle forme di pagamento»,
quali, ad esempio, «l'assegno o il bonifico bancario».
La novella non introduce, dunque, alcun «obbligo giuridico», bensì un «onere» - limitato agli
importi superiori a 30 euro e, di fatto, non particolarmente cogente, posto che «nessuna sanzione è
prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento mediante carta di debito» - che potrebbe anche
rimanere ipotetico. Infatti, nel caso in cui il cliente chieda di pagare la prestazione professionale con
carta di debito - la cui definizione è individuata dal Dm Sviluppo Economico 24 gennaio 2014 - e
l'avvocato ne sia sprovvisto, si determinerà «semplicemente la fattispecie della mora del creditore»
disciplinata dagli articoli 1206 e seguenti del Codice civile, «che, come noto, non libera il debitore
dall'obbligazione».
Nel caso degli avvocati l'obbligo di Pos potrebbe risultare di remota applicazione pratica, per la
peculiarietà del rapporto che lega avvocato e cliente. Difficilmente, infatti, l'avvocato «presenta il
conto» al cliente sull'uscio dello studio per una prestazione occasionale: generalmente, infatti, i
compensi degli avvocati, dopo una prima fase di fidelizzazione del cliente, riguardano attività svolta
sul medio e lungo periodo, e detti compensi vengono generalmente pagati, come ben spiegato dal
Cnf, con bonifico bancario oppure assegno a seguito di presentazione di nota dettagliata delle
prestazioni e delle spese sostenute. Guido Camera
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LECCE 24
Aspiranti avvocato: i compiti sono ancora fermi a Palermo
20 MAGGIO 2014
Lecce. I più di 1.300 aspiranti avvocato che hanno sostenuto la prova d'esame per l'abilitazione alla
professione forense lo scorso dicembre, dovranno aspettare ancora per conoscere gli esiti dei
compiti svolti. I test, infatti, si trovano ancora presso la Corte d'Appello di Palermo, in attesa di
essere corretti.
"Il buio e l'attesa hanno lo stesso colore", scriveva nel lontano 2004 Giorgio Faletti. Mai frase fu più
azzeccata per i milioni di aspiranti avvocato italiani. Dall'Università al praticantato, per loro, gli
anni si susseguono in un ciclo di infiniti esami ed estenuanti attese che metterebbero a dura prova
anche il Dalai Lama.
Così, proprio quando il momento della verità si avvicina, le forze iniziano a cedere. Manca poco
all'uscita dei risultati delle prove d'esame per l'abilitazione alla professione forense, svolte lo scorso
dicembre, ma gli aspiranti avvocato - più di 1.300 a Lecce - sono giunti allo stremo. In fondo, si
tratta solo del destino delle loro carriere!
Non saranno felici, dunque, nel sapere che le prove svolte si trovano ancora ferme negli uffici della
Corte d'Appello di Palermo, la commissione incaricata della correzione dei test. "I compiti non sono
ancora partiti in direzione Lecce" fanno sapere dall'Ufficio Esami Avvocato di Palermo, perché la
correzione non è ancora stata ultimata.
La notizia non è piacevole, ma "di certo il momento si avvicina e i colleghi di Palermo sono vicini
alla fine dei lavori" ha tenuto a sottolineare l'Avvocato Roberta Altavilla, Consigliere Segretario
dell'Ordine degli Avvocati di Lecce. Ad ogni modo, infatti, i risultati saranno resi noti entro il mese
di Giugno. Barbara Tornese
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ASCA
Carceri: Caldoro firma intesa con ministro Orlando
20 Maggio 2014 - 20:57
(ASCA) - Napoli, 20 mag 2014 - E' stato firmato oggi a Roma un protocollo d'intesa tra Ministero
della Giustizia, Regione Campania, ANCI Campania, Tribunale di Sorveglianza di Napoli,
Tribunale Sorveglianza di Salerno, per migliorare le condizioni del sistema carcerario regionale,
attraverso il potenziamento delle strutture penitenziarie, l'ampliamento degli interventi di supporto,
la tutela della salute dei detenuti, l'integrazione con il territorio. A sottoscrivere l'intesa - come
riferisce una nota diffusa da Palazzo Santa Lucia - il ministro della Giustizia Andrea Orlando, il
presidente della Regione Campania Stefano Caldoro, i presidenti dell'ANCI Campania Francesco
Paolo Iannuzzi, del Tribunale di Sorveglianza di Napoli Carmine Antonio Esposito e del Tribunale
di Sorveglianza di Salerno Maria Antonia Vertaldi. Obiettivi dell'accordo sono interventi per il
recupero e il reinserimento; tutela della salute, formazione e lavoro dei detenuti e di edilizia
penitenziaria. Per garantire una programmazione congiunta degli interventi viene istituito presso la
Regione Campania un tavolo permanente operativo, composto da un rappresentante della Regione,
uno del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, uno dell'ANCI Campania, uno degli
istituti penitenziari coinvolti nei progetti previsti dall'intesa e uno della Magistratura di
Sorveglianza. ''E' una risposta forte che riguarda le strutture, la qualita' e la salute'' il commento del
governatore Caldoro. Com-dqu/mau
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ADNKRONOS
Carceri: Sappe, servono interventi concreti per polizia penitenziaria
Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Chiedono le dimissioni di Giovanni Tamburino da capo del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap) e "interventi concreti ed efficaci per la
Polizia Penitenziaria, come formazione e aggiornamento, più assunzioni, migliori condizioni di
lavoro e di vivibilità" i poliziotti penitenziari del sindacato autonomo Sappe che, riporta un
comunicato dell'organizzazione, hanno manifestato questa mattina a Roma. Con loro, anche i
commissari di polizia penitenziaria aderenti all'Anfu (Associazione nazionale funzionari) e una
delegazione della Cisal Fpc.
"I vertici del DAP filosofeggiano e intanto i poliziotti continuano a sventare suicidi in carcere
(1.067 nel solo 2013!), a gestire eventi critici come gli atti di autolesionismo, le aggressioni, le
risse, a circolare su mezzi vecchi e fatiscenti", si legge nel comunicato. Gli agenti "sono arrivati dai
14 penitenziari del Lazio" e dagli istituti di altre regioni, continua la nota, chiedendo il rinnovo del
parco automezzi, lo sblocco del pagamento degli assegni di funzione e degli scatti di anzianità come
pure un rinnovo del contratto di lavoro e un riordino delle carriere che equipari la polizia
penitenziaria agli altri corpi di polizia.
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ITALIA OGGI
L'annuncio del ministro Stefania Giannini: entro luglio la riforma
Medicina, addio ai test
Accesso aperto a tutti. Primo anno decisivo
Addio al test di medicina. Dopo averlo già annunciato il ministro dell'istruzione e università
Stefania Giannini lo ha ribadito ieri: entro il mese di luglio sarà riformulato il sistema di selezione
per gli accessi alle facoltà di medicina ora vincolati al numero chiuso.
Il modello a cui ci si ispirerà sarà quello francese che prevede l'immatricolazione aperta a tutti e poi
la selezione basata sugli esami sostenuti e sul merito degli studenti. In sostanza tutti i candidati che
lo desiderano possono iscriversi al primo anno di corso e la selezione si effettua basandosi sul
risultato degli esami del primo anno, ammettendo al proseguimento degli studi soltanto gli studenti
più bravi. Il ministro ha anche parlato delle scuole di specializzazione, specificando di aver «trovato
una quota di fondi per arrivare a un aumento che però non è sufficiente al ripristino delle quote
dello scorso anno». Nel 2013 i posti per gli aspiranti camici bianchi in formazione furono 4.500
(500 in meno rispetto al precedente), per l'anno in corso sono scesi a circa 3.500. Ma qui il nodo da
sciogliere rimane quello dello scollamento tra quanti si laureano ogni anno, circa 9 mila, e quanti
invece riescono a entrare nelle scuole. Finora il calcolo del fabbisogno di medici in Italia, ha detto
la Giannini, «è stato fatto con criteri discutibili e quando si tratta di mettere fondi sulle borse resta
solo il Miur intorno al tavolo». L'obiettivo del ministero in questo senso, accanto a quello di
rastrellare risorse in più, è quello di procedere a un doppio restyling. Da un lato riorganizzare le
classi, le tipologie e la durata dei corsi, rivisitandone la durata. Dall'altro effettuare una revisione
dell'attuale offerta formativa attraverso anche la fusione tra alcune vecchie tipologie di scuole. Ciò
permetterà di semplificare e razionalizzare il quadro delle attuali tipologie di specializzazioni, visto
che sono più di 50 le tipologie di corsi attualmente attive, ma anche di ottimizzare la qualità
dell'offerta formativa. Benedetta Pacelli
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IL SOLE 24 ORE
Con il redditometro diritti del cittadino ancora sacrificati
di Gerardo Villanacci - Ordinario di Diritto privato Università Politecnica delle Marche
Numerose recenti disposizioni legislative, soprattutto in materia fiscale, si pongono in evidente
contrapposizione con il processo evolutivo dei paesi maggiormente sviluppati, europei e del Nord
America, volto al rafforzamento delle garanzie dei soggetti privati nei confronti del potere pubblico.
Il mutamento è ispirato dalla progressiva valorizzazione dell'uomo come individuo (persona), dei
suoi diritti e libertà, rispetto all'uomo come collettività, la cui enfatizzazione nei confronti del
singolo cittadino ha, nel passato, alimentato le grandi dittature della destra e della sinistra.
Nella misconoscenza di tale insidia è stato recentemente attivato il "redditometro", strumento
dell'agenzia delle Entrate finalizzato a reprimere l'evasione fiscale mediante la verifica concreta
della congruenza tra spese sostenute nel corso del periodo d'imposta e reddito dichiarato dal
contribuente.
Taluni dei profili di illegittimità evidenziati dalla giurisprudenza di merito possono ritenersi superati
dal successivo recepimento, da parte dell'agenzia delle Entrate, delle indicazioni fornite dal Garante
della protezione dei dati personali con parere del 21 novembre 2013.
La circolare n. 6/E dell'11 marzo 2014 emanata dall'Agenzia chiarisce, ad esempio, che i parametri
per valutare la congruenza del tenore di vita rispetto al reddito dichiarato saranno rappresentati
unicamente dalle spese certe (non più presunte e/o figurate in linea con le medie risultanti
dall'indagine annuale Istat sui consumi delle famiglie, come originariamente previsto), in
considerazione dell'effettiva composizione del nucleo familiare del contribuente, al fine di
scongiurare l'insorgere di potenziali criticità connesse alla (possibile) discordanza tra famiglia
"anagrafica" e famiglia "fiscale" presente nell'anagrafe tributaria.
La centralità del contraddittorio dovrebbe poi garantire il contribuente che potrà, se del caso, fornire
le opportune delucidazioni in ordine alle spese effettuate.
Al di là degli apprezzabili miglioramenti apportati allo strumento di indagine, ferma restando la
valenza marginale e, in un certo senso, simbolica dello stesso, posto che saranno 20mila gli
accertamenti nell'anno in corso, è chiaro che lo stesso rappresenti un vulnus per il diritto alla
riservatezza e all'intimità familiare, la cui tutela è una delle primarie finalità del nostro ordinamento.
La necessità di contrastare efficacemente un fenomeno odioso come l'evasione fiscale, non può
aprioristicamente motivare una compressione significativa e generalizzata del diritto di ogni
persona di non subire intrusioni esterne nella propria sfera personale fino a quando non violi un
precetto normativo, ovvero non vi siano dubbi fondati in ordine alla sua inosservanza.
Il possibile accesso ai dati personali e familiari di tutti i contribuenti, al di fuori di qualsiasi indagine
specifica, mal si concilia con i nostri principi giuridici, costruiti sulla centralità e inviolabilità della
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persona, e conduce ad una cruda, ma quantomai realistica, semplificazione per cui ogni soggetto è
controllato e schedato in quanto potenziale, per non dire, presunto trasgressore.
Il pagamento di un tributo non è un esercizio piacevole, ma la consapevolezza che i servizi che uno
Stato sociale è chiamato a garantire presuppongono determinate spese e mezzi idonei per
fronteggiarle dovrebbe essere più che sufficiente per far perdere all'imposizione fiscale ogni
connotato di detestabilità ed infondere il convincimento che per la concreta attuazione di molti dei
diritti che ogni giorno esercitiamo, ogni cittadino è chiamato a svolgere un ruolo attivo, per quanto
proporzionato alla propria capacità contributiva.
Ecco quindi che nella prospettiva recepita dal Costituente l'evasione fiscale oltre ad essere
un'attività contra legem è la rappresentazione plastica di una grave e intollerabile ingiustizia sul
piano economico e, soprattutto, sociale che, tuttavia, in nessun caso può giustificare l'adozione di
misure di carattere straordinario che violino i principi espressi dalla Carta Fondamentale .
Certamente la valorizzazione dell'individuo non può realizzarsi al punto di prevalere su quella della
collettività, il cui primato non è in discussione, ma non possono essere eccessivamente, inutilmente,
arbitrariamente, in altri termini sproporzionalmente sacrificati i valori fondanti sul sacro altare di un
interesse pubblico, spesso trasfuso in obiettivi ad elevato quoziente di astrazione.
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IL SOLE 24 ORE
Dopo la sentenza su Google
La privacy non può annullare la memoria collettiva della rete
di Caterina Malavenda
Un giudice spagnolo e la Corte di giustizia Ue hanno dato un duro colpo alla tradizionale e fin qui vincente
posizione dei motori di ricerca - Google nel caso -, che sostengono di non avere responsabilità in ordine ai
dati che visualizzano, traendoli dai siti-sorgente e indicizzandoli in modo automatico, con una sentenza che
potrà vincolare i giudici degli stati membri chiamati a decidere su questioni analoghe. Una vicenda di cui
molto si è parlato, ma della quale sono state forse sottovalutate le conseguenze nella quotidiana gestione dei
problemi connessi al rispetto della vita privata, da un lato, e della memoria collettiva, dal l'altro.
La Corte ha fissato alcuni principi, in parte inediti: il primo e più importante è l'attribuzione ai gestori dei
motori di ricerca della qualifica di responsabile del trattamento dei dati personali, con il conseguente obbligo
di cancellare i link contenuti nella relativa pagina web, a richiesta del titolare di quei dati. E ciò a prescindere
dalla condotta dei singoli siti di informazione, ai quali i link rimandano e che possono decidere come gestire
i dati personali in loro possesso senza il consenso del titolare, necessario invece per i motori di ricerca: la
relativa pagina può essere mantenuta visibile ove conservi la sua funzione informativa, profilo questo che
sottolinea differenze, spesso dimenticate o sottovalutate anche dai giudici "domestici", che hanno negato loro
tutela analoga a quella prevista per la stampa. I motori di ricerca, infatti – ed è questa la vera ragione della
decisione – esercitano un'ingerenza nella vita privata assai più rilevante di quella che deriva dalla
pubblicazione della singola pagina web, poiché offrono una visione complessiva strutturata delle
informazioni relative a una persona, un profilo dettagliato, impossibile da ottenere diversamente.
La prima prevedibile conseguenza è che un massiccio ricorso alle richieste di cancellazione e una altrettanto
massiccia adesione dei motori di ricerca, anche solo per quieto vivere, potrebbero portare, assai rapidamente,
alla definitiva sparizione delle informazioni negative. Per tacere delle conseguenze di natura anche
economica a livello pubblicitario che la autonoma cancellazione dei link e la permanenza delle relative
pagine web potrebbe causare ai gestori di queste ultime. A ciò si aggiunge – e il principio non è inedito, per
l'Italia – il riconoscimento del diritto al l'oblio, i cui contorni rimangono però assai sfumati: posta la evidente
impossibilità per l'uomo pubblico di pretendere un azzeramento delle informazioni che lo riguardano, se pure
risalenti nel tempo, rimane una vastissima platea di persone in relazione alle quali il principio può apparire
meno solido e, quindi, patire di progressive eccezioni, nonostante il loro permanere in ruoli rilevanti. E
soprattutto difettano i criteri per determinare il lasso di tempo minimo decorso il quale può essere attivato il
rimedio previsto. Per l'interessato bastano a volte pochi mesi per sostenere il venir meno dell'interesse
pubblico per sue vicende non commendevoli, a volte ancora mentre sono in corso i processi. Assai più spesso
il diritto all'oblio viene confuso con quello all'aggiornamento del dato: un'assoluzione che sia intervenuta alla
fine di un lungo processo non consente di stendere un velo di silenzio sulla vicenda, ma impone di
completare la notizia iniziale con la sintesi dell'esito fausto. E se quella sentenza viene impugnata, è davvero
possibile – come pure alcuni hanno preteso vedendosi dare ragione – che la vicenda debba essere cancellata
dalla memoria della rete?
Le centinaia di richieste di deindicizzazione di singole pagine web, accolte anche per sfinimento dai gestori
di siti, stanno già creando veri e propri "buchi neri" al posto di vicende che mantengono intatto il loro
interesse, tranne che per i loro protagonisti e che i motori di ricerca non visualizzano più. Se la particolare
natura della vicenda sottoposta alla Corte Ue ha reso inevitabile la conclusione cui è pervenuta, i principi
generali individuati rischiano di incentivare un contenzioso sconfinato fra chi intende mantenere viva la
memoria e chi, spesso per ragioni inconfessabili, attende solo che una coltre di silenzio copra il suo passato,
ancorché prossimo e non remoto.
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ITALIA OGGI
E poi si dice che la riforma della giustizia non è urgente perchè serve solo a Berlusconi
Causa civile a Roma. In 18 mesi, prima udienza, è assente il giudice. Alla
seconda, va a un funerale. Alla terza, un giudice è incompatibile
di Serena Gana Cavallo
Se andiamo a vedere come il singolo cittadino si trova nei confronti del sistema giudiziario, vengono i
brividi. Innanzitutto la giustizia dovrebbe essere un DIRITTO dei cittadini, così come la salute, ma questo
diritto è scarsamente accessibile dati i costi elevatissimi ed i tempi eterni, due aspetti a fronte dei quali la
maggior parte dei cittadini si scoraggia a priori e molti altri soccombono per impotenza economica durante il
percorso. Il primo provvedimento del nuovo ministro della Giustizia è stato alzare le parcelle degli avvocati.
Il gratuito patrocinio, che lo Stato dovrebbe fornire a tutti come fornisce il medico di base, è vincolato a
requisiti tipici degli «incapienti», ovvero reddito annuo imponibile (quindi lordo) non superiore ad e
10.766.33 euro, che vale solo se non ci siano altri redditi familiari. (non domandatevi chi ha fissato tale
astrusa somma, ma sappiate che almeno i redditi non si sommano se volete agire contro gli altri familiari).
Questo si applica per il processo civile, le azioni per separazioni divorzi etc., e nel processo amministrativo,
contabile e tributario (cosa che, con quel reddito, deve essere frequentissima!) e, naturalmente se la richiesta
viene giudicata per una azione «non manifestamente infondata». Alquanto bizzarramente, visto che si tratta
della decisione di una spesa a carico dello Stato, chi decide in merito è una commissione dell'ordine degli
avvocati della sede interessata. Il Ministero della Giustizia non pubblica statistiche in merito, gli ordini degli
avvocati neanche, ma da un convegno della «Fondazione forense dell'ordine degli avvocati di Arezzo» si
apprende che «nel 2013, fino al settembre, il Consiglio dell'Ordine, ha ricevuto 178 domande, di cui 144 da
cittadini italiani e 34 da stranieri, accogliendone 162 e dichiarandone inammissibili 16, mentre ne sono
approssimativamente previste altre 60 fino alla fine dell'anno». Una vera folla!
E al cittadino inerme e pagante, sappiate che può capitare che per una causa civile si susseguano per 18 mesi
tre udienze di cui, alle prime due è assente il giudice relatore, per la prima non si sa il motivo, per la seconda
è andato a presenziare alle esequie del consigliere giuridico del Presidente della Repubblica, e le priorità son
queste, mentre alla terza udienza c'è, ma non può nemmeno aprire bocca perché uno (una) dei giudici a latere
scopre improvvisamente la sua incompatibilità in quanto parte interessata nella questione in oggetto.
Avviene al Tribunale civile di Roma, dove anche può accadere che un procedimento cautelare (vale a dire di
urgenza) venga emesso esattamente tre mesi dopo la presentazione del ricorso, citando tuttavia in una
decisione che è solo un ulteriore rinvio, proprio «le ragioni di urgenza prospettate dall'istante».
Invece alla Procura della Repubblica di Roma un'indagine può andare avanti un paio di anni senza alcuna
richiesta di proroga e può perfino concludersi con una citazione a giudizio che contempla anche un reato
ambientale (sanabile con una multa) che un imputato non poteva commettere, mentre per la collegata
indagine su una fattispecie di truffa aggravata del valore di 5 milioni di euro, lo stesso imputato mai è stato
interrogato e le indagini fatte sono inconsistenti. E può anche accadere che reati rilevabili d'ufficio, ma anche
denunciati, non vengano perseguiti. E può anche accadere che l'attività del Pm vada a giovamento degli
imputati. E, naturalmente, può anche accadere che il tutto venga segnalato al Procuratore capo ed al
Consiglio superiore della magistratura, ma quel che sicuramente accade è che, da lì in poi, regnerà il silenzio,
quello che avvolge e protegge la non riformata giustizia italiana. Oportet ut scandala eveniant, ma per carità:
non si cambi nulla!
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LA REPUBBLICA
Pure sulle nomine lite tra le toghe
Oggi la decisione su tre procuratori
Per Torino è in corsa Spataro. Creazzo a Bari e Volpe a Firenze
ROMA. Poltrone eccellenti, che valgono molto nello scacchiere delle inchieste, le procure di
Torino, Firenze e Bari. I capi dei tre uffici. Tre possibili vincitori, nell`ordine Armando Spataro,
Giuseppe Crearlo, Giuseppe Volpe. Oggi pomeriggio si vota al Csm, prima per Bari, poi per
Firenze, Torino è in coda. Incombe però il caso Robledo con la sfida mortale tra destra e centrosinistra della magistratura. Tra due mesi si vota per il nuovo Csm, gli schieramenti si misurano.
Serpeggia nelle mailing list una forte polemica su come si arriva a una nomina, sui "cartelli" delle
correnti che determinano il vincitore, sulla libertà effettiva del voto, sui tempi delle scelte.
L`ex segretario dell`Anm Giuseppe Cascini, toga storica di Magistratura democratica, lancia
un`accusa che rimbomba nella sua e negli altri gruppi. Parla di «veleni». Ipotizza accordi «di bassa
cucina» tra il suo gruppo, Area, frutto della fusione tra Md e Movimento Giustizia, e Unicost,
la corrente centrista. Argomento, da sempre, caro al consigliere dissidente di Area Nello Nappi, che
subito risponde a Cascini e dice «io l`avevo detto». Ovviamente Cascini tiene fuori da tutto questo
la figura di Spataro, «che merita di essere nominato procuratore esclusivamente perle sue
qualità professionali e non certo sulla base di scambi da bassa cucina». Lo definisce «uno dei
magistrati migliori in servizio, un pm "completo" per esperienza professionale, capacità
investigative, doti organizzative, cultura dell`indipendenza». Chi conosce Cascini, rigido pm a
Roma, feroce e caustico negli scontri professionali e nelle polemiche di corrente, non può che
stupirsi. Che succede al Csm? La consigliatura volge al termine, e siamo alla guerra. Sicuramente i
riflettori dei media giocano un ruolo. Oggi si prevedono faville. Perché la tornata di nomine- «State
proprio esagerando» dice il presidente della quinta commissione Roberto Rossi che ha gestito la
faticosa selezione - è stretta tra Robledo, le accuse di Cascini, lo scontro elettorale. Una settimana
fa, in plenum, si è arrivati alla rissa sul voto per il segretario generale. Finito in parità: ha prevalso
Paola Piraccini, segretario della Scuola della magistratura, sul procuratore di Trento Giuseppe
Amato, "portato" da Area con Unicost. Ma un esponente di Unicost è passata dall`altra parte. Parte
da qui la polemica di Cascini, che parla di «presunto accordo tra Area e Unicost» e, da integralista
qual è sempre stato, chiede che venga smentita «con nettezza ogni ipotesi di accordo o di scambio
con Unicost sulle nomine». Ovviamente un "veleno" colpisce di striscio pure lui, perché al Csm
corre la voce che Cascini, perdente alle primarie per la candidatura al prossimo Csm, sarebbe in
rotta di collisione con il suo stesso gruppo e ne contesterebbe le scelte. Fatto sta che il suo
messaggio già viene cavalcato dalla destra politica e da Magistratura indipendente che, per le
tre città, ha votato per i suoi candidati. Al Csm ieri minimizzavano. Tra Unicost e Area si poteva
cogliere questo commento: «Non c`è nessuno accordo sotto banco, ma una normale dinamica nella
scelta dei candidati. In commissione s`è discusso a lungo. I più votati sono magistrati con un
curriculum di grande rilievo». A Bari, il sostituto pg della Cassazione Giuseppe Volpe, diArea, la
spunterebbe sull`attuale procuratore aggiunto Pasquale Drago, e su Fausto Zuccarelli, appoggiato da
Mi. A Firenze vincerebbe Giuseppe Creazzo contro Alfredo Morvillo, il noto cognato di Giovarmi
Falcone, oggi capo della procura di Termini Imerese. Non c`è storia a Torino, dove Spataro ha
come concorrente il procuratore di Novara Francesco Saluzzo, votato da Mi e dal centrodestra.
Procure vacanti da mesi, tanti solleciti da Napolitano, oggi al Csm giornata al cardiopalma. (l.mi.)
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ITALIA OGGI
Occupazione
Ingegneri, assunzioni in ripresa
Tornano a crescere le assunzioni di laureati in ingegneria. Nel 2013, infatti, le imprese italiane
hanno offerto lavoro a 16.360 ingegneri, il 7,4% in più rispetto al 2012, quando si contavano 15.230
assunzioni. È quanto emerge dai dati forniti dal sistema informativo Excelsior-Unioncamere,
rielaborati dal Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri. Entrando nel dettaglio, rispetto
al 2012, è aumentata la domanda delle competenze ingegneristiche per tutti gli indirizzi di laurea,
ma in particolar modo (+70%) le assunzioni di laureati del settore civile e ambientale, sebbene il
2013 si sia rivelato il peggiore degli ultimi vent'anni per quanto riguarda le gare per servizi di
ingegneria. I laureati più ambiti dal mercato restano quelli del settore elettronico e
dell'informazione, con 7.600 posizioni lavorative offerte, seguiti dai laureati degli indirizzi
industriali con circa 4.600 assunzioni. L'attenzione delle imprese verso i laureati in ingegneria,
emerge ancora dall'indagine, è in generale finalizzata al reperimento delle professioni intellettuali,
scientifiche e di elevata specializzazione (48,8% delle assunzioni) e di quelle tecniche (49,4%), ma
limitando l'osservazione al solo comparto delle costruzioni la ricerca di laureati in ingegneria è
rivolta in larga misura al reperimento di professioni tecniche (58%), a conferma, sottolinea il Centro
studi del Cni, della tendenza alla sottutilizzazione della categoria soprattutto per questa tipologia di
laureati cui vengono affidate spesso mansioni di competenza solitamente dei geometri o dei periti.
Torna inoltre a crescere la domanda di ingegneri nel settore delle costruzioni (880 richieste, 400 in
più rispetto al 2012), mentre cala in quello delle industrie elettriche, elettroniche, ottiche e medicali
(1.440 contro le 1.610 del 2012), che si conferma tuttavia il quarto settore in assoluto per numero di
assunzioni, immediatamente prima di quello delle costruzioni. Gabriele Ventura
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ITALIA OGGI
Nel documento elaborato dall'ente di previdenza il calcolo della prestazione attesa
Pensioni, una busta arancione tutta per i consulenti del lavoro
Una busta arancione tutta per i consulenti del lavoro. Si tratta di una comunicazione periodica
dell'ente di previdenza di categoria (Enpacl) rivolta agli iscritti nella quale sono raccolte le
informazioni necessarie per consentire a ciascun professionista di migliorare il proprio futuro
pensionistico. In base al metodo di calcolo contributivo in vigore per la categoria molteplici fattori
concorrono a determinare la rendita previdenziale: il principale è l'entità dei contributi
effettivamente versati. In collaborazione con l'Inps, in passato le casse private avevano avviato la
sperimentazione (su 100 mila soggetti) dell'Estratto conto integrato: un documento con la storia dei
versamenti e dei periodi contributivi maturati presso diversi fondi o gestioni previdenziali
obbligatorie. L'idea dell'ente guidato da Alessandro Visparelli, invece, ha come obiettivo di
comunicare annualmente a ogni iscritto il proprio montante contributivo e, soprattutto, la
decorrenza e la stima della futura pensione. L'iniziativa verrà presentata nell'ambito del prossimo
Festival del Lavoro, che si terrà a Fiuggi dal 25 al 28 giugno.
Come ogni proiezione, avvertono dalla cassa, «l'entità della pensione futura va presa con le dovute
cautele, ossia considerando un margine di variazione derivante dal mutare delle condizioni assunte
per la valutazione (andamento reddituale, variazione del gettito contributivo ecc.). Nonostante ciò, è
fondamentale poter disporre di tale proiezione. La simulazione dell'entità della pensione che si
percepirà, in base alle possibili età di pensionamento, infatti, è utile all'interessato per prendere in
maniera consapevole le decisioni necessarie a programmare nel tempo quanto risparmio indirizzare
al proprio futuro pensionistico».
Con la riforma «Dini» del 1995, che ha introdotto il metodo contributivo in Italia, si prevedeva già
che l'Inps inviasse periodicamente un'informazione analoga a ciascun iscritto. Disposizione mai
attuata. A riaccendere i riflettori sul tema era stato, nel dicembre 2011, il decreto «salva Italia», che
recava un preciso riferimento proprio all'informazione previdenziale. In base a detta normativa, i
lavoratori italiani devono ricevere annualmente la comunicazione della loro posizione
previdenziale, sia per facilitare la stima della prestazione futura, sia per valutare l'opportunità di
procedere ad altri tipi di accantonamenti. Ignazio Marino
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ITALIA OGGI
Studi di settore in porto
Definitivi 205 modelli da allegare a Unico
L'operazione studi di settore 2014 si avvicina al traguardo. Grazie a un provvedimento direttoriale
ad hoc sono stati infatti resi definitivi, nella giornata di ieri, i 205 modelli per gli studi di settore
dell'anno 2013 comprensivi dei correttivi anticrisi da allegare al modello Unico 2014. A questo
punto per dirsi veramente completa all'operazione studi di settore del 2014 manca soltanto la
canonica circolare esplicativa.
Pronte anche le istruzioni per la compilazione dei modelli che come per gli scorsi anni si dividono,
di fatto, in due parti: una generale comune per tutti gli studi di settore e una specifica per ciascuno
studio.
Tra le principali novità della modulistica da utilizzare per il periodo d'imposta 2013 si segnala
l'implementazione del quadro Z - dati complementari, nel quale vengono richieste informazioni e
dati aggiuntivi per gli studi di settore per i quali è prevista l'evoluzione triennale nel prossimo anno.
I 205 modelli degli studi di settore da allegare al modello Unico 2014 sono suddivisi nelle seguenti
categorie: 51 per il settore delle manifatture, 60 per il settore dei servizi, 24 per il settore delle
professioni e 70 per il settore del commercio.
Novità particolari vengono segnalate per i seguenti studi di settore: VG82U, UG96U e VG87U.
Per quanto riguarda il primo modello (VG82U) relativo ai contribuenti che nel 2013 hanno
effettuato in via prevalente l'attività di conduzione di campagne di marketing e altri servizi
pubblicitari e attività di concessionarie di pubblicità, è prevista unicamente la compilazione dei dati
nel caso in cui le attività stesse siano state svolte in forma di lavoro autonomo. Lo studio di settore
in tali casi svolge solamente una funzione puramente statistica e non implica verifiche in ordine allo
scostamento fra compensi dichiarati e compensi presunti né potrà essere utilizzato in chiave
accertativa dall'Agenzia delle entrate.
Avranno valenza puramente statistica anche gli altri due studi di settore relativi alla gestione dei
parcheggi e autorimesse (UG96U) e alla consulenza nella gestione della logistica aziendale
(VG87U), indipendentemente però dalle modalità e dalla forma di svolgimento delle attività stesse.
Questa operazione di pura acquisizione dei dati dovrebbe consentire, almeno queste sono le
intenzioni del fisco, un alleggerimento degli adempimenti a carico dei contribuenti. Compilando i
dati dello studio di settore e inviando gli stessi in allegato al modello Unico 2014 i contribuenti in
oggetto non dovrebbero essere raggiunti da eventuali questionari o ulteriori inviti alla trasmissione
delle informazioni richieste.
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Con l'approvazione della modulistica e delle istruzioni per la compilazione l'operazione studi di
settore per l'anno 2014 taglia un importante traguardo.
Dopo il rilascio sul sito internet delle Entrate della prima versione definitiva del software Gerico,
avvenuta lo scorso 15 maggio, non resta ora che attendere la circolare esplicativa per considerare
chiusa, almeno nelle sue linee fondamentali, l'operazione studi di settore per il periodo d'imposta
2013. Il documento di prassi amministrativa si rende necessario soprattutto per esplicitare il
concreto funzionamento dei correttivi anticrisi previsti dal decreto ministeriale del 2 maggio 2014.
Rispetto agli ultimi anni l'operazione studi di settore è proceduta con maggior celerità e si sono
evitati alcuni passaggi, davvero poco utili, quali la diffusione della versione sperimentale del
software Gerico non utilizzabile né per i calcoli né per la trasmissione.
Nei prossimi giorni, terminate le verifiche necessarie, le software house dovrebbero implementare i
propri gestionali con la prima versione di Gerico 2014 completa dei correttivi crisi. Da quel
momento si potranno iniziare le prime verifiche e simulazioni utili in vista delle scadenze di
pagamento del modello Unico 2014 di imprese e professionisti che sono ormai alle porte. Andrea
Bongi
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Dichiarazioni 2014. Via libera dell'agenzia delle Entrate ai prospetti da utilizzare per 205 strumenti
per l'accertamento
Studi di settore, pronti i modelli
Kit quasi completo: mancano all'appello software e regole sul regime premiale
Con l'approvazione dei modelli ufficiali si chiude la corsa applicativa per i 205 studi di settore che
confluiscono in Unico 2014. Sono state tre le tappe della marcia forzata che ha caratterizzato questi
ultimi giorni: il varo del decreto correttivi 2013, la messa in linea di Gerico 2014 e ora la
pubblicazione della modulistica.
Per completare il quadro manca ancora il provvedimento con cui l'agenzia delle Entrate individua
annualmente l'ambito del cosiddetto regime premiale per i soggetti congrui e coerenti (lo scorso
anno fu varato il 5 luglio) e la circolare omnibus per fare il punto della situazione. L'esperienza,
peraltro, insegna che Gerico solitamente necessita di qualche aggiustamento, per cui c'è da
aspettarsi anche qualche release dello strumento informatico. Per Unico 2013 la versione di 1.0.4 di
Gerico è stata messa in linea il 19 luglio 2013. Ora si attende che le software house mettano a
disposizione degli utenti gli aggiornamenti per poter cominciare effettivamente a lavorare. I tempi
stringono visto che la scadenza del versamento del saldo 2013 e del primo acconto 2014, è ormai
alle porte.
La modulistica ufficiale 2014, almeno per la parte generale, conferma quella dello scorso anno. Le
istruzioni alle parti comuni vengono ancora divise in fascicoli che hanno ad oggetto oltre la "parte
generale" i quadri specifici: A - Personale addetto all'attività, F e G - dati contabili, X - Altre
informazioni; V - ulteriori dati specifici e il quadro T - congiuntura economica fondamentale per
gestione dei correttivi anticrisi. In alcuni modelli relativi agli studi che presumibilmente andranno in
evoluzione per il periodo d'imposta 2015, è stato inserito anche il quadro Z (dati complementari)
per fornire ulteriori informazioni utili per l'aggiornamento degli stessi. Per i quadri tipicamente
extracontabili (B, C, D ed E) occorre consultare le istruzioni previste per ogni singolo studio di
settore.
Con riguardo alla parte generale si segnalano alcune novità. Per le imprese (quadro F) è stato
aggiunto al rigo F18 - costo per il godimento beni di terzi, un nuovo campo interno (campo 5),
destinato ad accogliere le informazioni relative all'incidenza specifica dei canoni fiscalmente
deducibili oltre il periodo di durata del contratto. La modifica trova giustificazione nel fatto che per
i leasing stipulati dopo il 29 aprile 2012, la durata contrattuale può essere più breve rispetto al
periodo di deduzione fiscale previsto dall'articolo 102, comma 7 del Tuir (Dl n. 16/2012). Va detto,
peraltro, che la nuova informazione non ha alcuna influenza nel calcolo effettuato dal Gerico ai fini
della congruità dei ricavi e della coerenza degli indici. Il quadro G relativo alle informazioni
contabili riguardante gli studi dei lavoratori autonomi resta invece praticamente invariato.
Nelle istruzioni 2014 viene ulteriormente specificato, rispetto allo scorso anno, che nei campi
interni al rigo F18 non si deve indicare la quota parte di canone di locazione riferita a beni immobili
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(campo 2) e a beni mobili strumentali (campo 3) in affitto di azienda. Dello stesso tenore anche la
modifica relativa al rigo F29, nel campo 2 interno allo stesso rigo, nel quale viene specificato che lo
stesso non deve comprendere il valore dei beni strumentali inclusi nel contratto di affitto d'azienda.
Altre modifiche riguardano il rigo F23, dove va indicato l'ammontare dell'Irap deducibile riferita
alle spese per il personale. Le istruzioni precisano che si tratta dell'Irap versata nel periodo
d'imposta oggetto della presente dichiarazione, a titolo di saldo e di acconto, deducibile, dal reddito
di lavoro autonomo. Si tratta di un evidente refuso dato che il quadro F deve essere compilato dalle
imprese e non dai professionisti.
Altra piccola novità riguarda gli ex minimi. Nel nuovo rigo F40 per le imprese e G23 per i
professionisti, va segnalato (barrando la relativa casella) se il contribuente nel periodo d'imposta
2011 e/o in quelli precedenti tale annualità, si è avvalso del regime dei contribuenti minimi. Il rigo
non va compilato nel caso in cui fosse già stato barrato il quadro V in relazione al periodo d'imposta
2012.
Infine nell'ambito del quadro A, si precisa che nel rigo A10 la percentuale da indicare è pari a quella
derivante dal rapporto tra l'apporto di lavoro complessivamente prestato dall'amministratore (quindi
sia per l'attività specifica di amministratore che quelle diverse) e quello necessario per l'attività a
tempo pieno da parte di un dipendente. Lo scorso anno le istruzioni indicavano solamente l'attività
relativa alla funzione di amministratore.
Le linee guida
01|LE ISTRUZIONI
Le istruzioni ai modelli si compongono di una parte generale, unica per tutti gli studi, per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. In tale ambito si
distinguono le istruzioni ai quadri A (Personale addetto all'attività), F e G (dati contabili
rispettivamente imprese e professionisti), X (Altre informazioni); V (ulteriori dati specifici) e il
quadro T (congiuntura economica- correttivi). Il quadro Z (dati complementari) serve per la
revisione programmata dello studio. Per i quadri, riguardanti i dati extracontabili (B, C, D ed E) la
modulistica base rinvia alle istruzioni previste per ognuno dei 205 studi di settore applicabili in
Unico 2014
02|LE SANZIONI
L'infedeltà (o l'omissione) può comportare, tra l'altro, il rischio di un accertamento induttivo in
presenza di errori che comportino una differenza superiore al 15% o comunque a 50.000 euro, tra i
ricavi/compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli calcolati
con il supporto dei dati indicati in dichiarazione
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IL SOLE 24 ORE
Diritto societario. Nuove massime dal Consiglio notarile di Milano
Srl, la proporzionalità tra voto e quote non è obbligatoria
Nelle fusioni si può rinunciare alla situazione patrimoniale
Nelle decisioni dei soci di srl, il principio di proporzionalità tra voto e quota di capitale non è
inderogabile: è possibile distaccarsi dalla previsione di legge secondo la quale il voto del socio
«vale in misura proporzionale alla sua partecipazione» (articolo 2479, comma 5, del Codice civile).
Lo afferma l'ultima produzione di orientamenti in materia societaria da parte del Consiglio notarile
di Milano e precisamente nella nuova massima n. 138.
Nello statuto della srl può dunque essere contenuta una deroga, per tutte o alcune delle decisioni di
competenza dei soci, al principio di proporzionalità. Lo si può fare in due modi:
- con clausole applicabili in via generale e astratta a tutti i soci (ad esempio: voto con "tetto
massimo", "scalare", "scaglionato", "capitario");
- con clausole che attribuiscono a taluni soci particolari diritti che comportano una "maggiorazione"
del diritto di voto (ad esempio: voto "plurimo", casting vote, voto "determinante") o che lo limitano
(ad esempio: voto "limitato", "condizionato").
Clausole di quest'ultimo tipo danno luogo ai cosiddetti diritti particolari dei soci, ai sensi
dell'articolo 2468, comma 3, del Codice civile. Quindi possono essere introdotte, modificate e
soppresse solo col consenso unanime di tutti i soci, a meno che lo statuto, sul punto, disponga
diversamente. Invece, le clausole del primo tipo (quelle applicabili in via generale e astratta a tutti i
soci) sono "normali" clausole statutarie: pertanto, la loro introduzione, modificazione e
soppressione può essere decisa, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, con la maggioranza
disposta dall'articolo 2479-bis, comma 3, del Codice civile, vale a dire con il voto favorevole dei
soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. È importante notare che, vertendosi qui
in materia di srl, non trovano applicazione in questo ambito né la norma secondo la quale il valore
delle azioni a voto limitato «non può complessivamente superare la metà del capitale sociale»
(contenuta nell'articolo 2351, comma 2, secondo periodo, del Codice civile) né la norma recante il
divieto di emissione di «azioni a voto plurimo» (contenuta nel successivo comma 4 del medesimo
articolo 2351 del Codice civile). Entrambi i limiti vanno infatti strettamente contenuti entro il
perimetro delle società azionarie.
Sempre in tema di voto, ma con riferimento alle azioni, c'è un'altra nuova massima societaria dei
notai milanesi (la n. 136). Essa osserva che la clausola statutaria (legittimata dall'articolo 2351,
comma 3, del Codice civile) secondo la quale, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno
stesso soggetto, il diritto di voto può essere «limitato ad una misura massima o disporne
scaglionamenti», è riferibile non solo alla generalità delle azioni che rappresentano il capitale
sociale, ma anche a una o più categorie di azioni. Nel caso in cui il voto contingentato o scaglionato
si riferisca alla generalità delle azioni, la norma secondo cui «il valore di tali azioni non può
complessivamente superare la metà del capitale sociale» (contenuta nell'articolo 2351, comma 2,
del Codice civile) non trova applicazione. Invece, nel caso in cui invece il voto contingentato o
scaglionato si riferisca a una o più categorie di azioni, questo limite riferito alla metà del capitale
sociale è rispettato non solo quando le azioni di categoria speciale non eccedano la metà del capitale
sociale, ma anche quando il numero complessivo dei voti esprimibili dalla totalità delle azioni sia
almeno pari alla metà delle azioni complessivamente emesse.
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Un'ultima massima (la n. 137) in tema di fusione reputa legittima la rinuncia alla situazione
patrimoniale, qualora vi sia il consenso di tutti i soci. Anche quando alla fusione partecipano una o
più società per le quali non sia stato ancora approvato il primo bilancio di esercizio: in tal caso gli
amministratori devono segnalare se siano intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e
del passivo tra la data di costituzione della società e la data in cui è adottata la decisione di fusione.
A.Bu.
I nuovi orientamenti
AZIONI A VOTO CONTINGENTATO O SCAGLIONATO
La disciplina statutaria, consentita dall'articolo 2351, comma 3 del Codice civile, volta a prevedere
che in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto il diritto di voto sia limitato
a una misura massima o sia soggetto a scaglionamenti, può riferirsi non solo alla generalità delle
azioni che rappresentano il capitale sociale, ma anche a una o più categorie di azioni. Nel caso in
cui il voto contingentato o scaglionato si riferisca alla generalità delle azioni, il limite previsto
dall'articolo 2351, comma 2 Cc non trova applicazione. Nel caso in cui invece il voto contingentato
o scaglionato si riferisca ad una o più categorie di azioni, il limite previsto dall'articolo 2351,
comma 2 Cc è rispettato non solo quando le azioni di categoria speciale non eccedano la metà del
capitale sociale, ma anche quando il numero complessivo dei voti esprimibili dalla totalità delle
azioni sia almeno pari alla metà delle azioni complessivamente emesse (massima n. 136 del 13
maggio 2014)
FUSIONI: RINUNCIA ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
Rinuncia alla situazione patrimoniale nelle fusioni di società neo-costituite, nelle fusioni con
indebitamento e nelle fusioni transfrontaliere. Si reputa legittima la rinuncia alla situazione
patrimoniale ai sensi dell'articolo 2501-quater, comma 3 Cc, quindi con il consenso di tutti i soci e
di tutti i possessori di strumenti finanziari aventi diritto di voto nelle società coinvolte, anche
quando alla fusione partecipano una o più società per le quali non sia stato ancora approvato il
primo bilancio di esercizio: con riferimento a tali società la segnalazione degli amministratori di cui
all'articolo 2501-quinquies, comma 3 Cc va riferita al periodo intercorrente tra la costituzione della
società e la data della decisione di fusione.
Tale rinuncia unanime è legittima anche in caso di fusione con indebitamento ai sensi dell'articolo
2501-bis Cc e, almeno per quanto alla società italiana, in ipotesi di fusione transfrontaliera
(massima n. 137 del 13 maggio)
VOTO NON PROPORZIONALE NELLE SRL
L'atto costitutivo delle Srl può derogare, per tutte o alcune delle decisioni di competenza dei soci, al
principio di proporzionalità del diritto di voto sancito dall'articolo 2479, comma 5 Cc. Ciò può
avvenire: (i) con clausole applicabili in via generale e astratta a tutti i soci; (ii) con clausole che
attribuiscono a taluni soci particolari diritti che comportano una "maggiorazione" del diritto di voto
o che lo limitano; non trovando in ogni caso applicazione il limite e il divieto di cui all'articolo
2351, comma 2, ultimo periodo e comma 4 Cc. Le clausole sub (i), applicabili in via generale e
astratta a tutti i soci, costituiscono normali clausole "statutarie", la cui introduzione, modificazione e
soppressione può essere decisa con la maggioranza richiesta dall'art. 2479-bis, comma 3 Cc. Le
clausole sub (ii), invece, danno luogo a diritti particolari ai sensi dell'articolo 2468, comma 3 Cc e
possono essere introdotte, modificate e soppresse solo con il consenso unanime di tutti i soci
(massima n. 138 del 13 maggio2014)
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ITALIA OGGI
Dal Consiglio notarile di Milano arriva una serie di massime in materia societaria
Srl a voto capitario e plurimo
Non si applicano i limiti e i divieti previsti per le spa
Il principio del voto proporzionale può essere oggetto di deroga anche nelle srl. In tali tipologie
societarie è ammesso sia il voto capitario che plurimo. In dette società non si applicano i limiti e i
divieti stabiliti dall'art. 2351 c.c. per le spa. Lo si legge nella massima n. 138, resa nota ieri dalla
Commissione societaria del Consiglio notarile di Milano, coordinata da Mario Notari, su «Voto non
proporzionale nelle srl» con altre due su voto contingentato o scaglionato nelle spa e rinuncia alla
situazione patrimoniale nelle fusioni.
La deroga al voto proporzionale. Secondo i notai milanesi, nelle srl sarebbe ammissibile derogare
per tutte o alcune delle decisioni dei soci (ad esempio le assemblee che votano per le cariche
sociali), al diritto di proporzionalità del voto stabilito dall'art. 2479, comma 5° c.c.. Il ragionamento
parte proprio dalla considerazione che il principio di cui al comma sopra citato (al pari della
corrispondente norma, di cui all'art. 2351, comma 1, c.c. per le spa) in tema di srl è contenuto in una
norma dispositiva. Dall'ampia autonomia statutaria conferita della legge delega, nonché dall'art.
2468, comma 3°, c.c., che sancisce la «derogabilità dei particolari diritti riguardanti
l'amministrazione», il notariato motiva la massima. Si legge, a riguardo, in motivazione che i diritti
relativi all'amministrazione vanno in realtà riferiti ai «diritti concernenti i poteri nella società» e
dunque virtualmente anche il voto in tutte le decisioni di competenza dei soci. In questa prospettiva
(come già asserito nella massima n. 39: diritti particolari dei soci nella srl) si ritiene che il novero
dei diritti particolari di cui all'art. 2468, comma 3, non può essere inteso in senso tassativo ma
esemplificativo. Essi possono cioè avere ad oggetto materie non strettamente riguardanti
l'amministrazione della società o la distribuzione di utili, ma anche diritti diversi, il cui contenuto
(al pari di quanto previsto nelle spa dall'art. 2348 c.c. è rimesso all'autonomia negoziale). Tale
contenuto può riguardare anche la possibilità di attribuire a uno o più soci diritti particolari
comportanti una maggiorazione del diritto di voto che costituisce una deroga al principio di
proporzionalità. Ma se sono ammessi tali diritti particolari a singoli soci, a maggior ragione,
secondo il notariato, si deve ammettere la derogabilità del principio di proporzionalità del voto
quale regola organizzativa applicabile in via generale ed astratta a tutti i soci.
Introduzione o soppressione di clausole. In merito all'l'introduzione o soppressione delle nuove
clausole negli atti costitutivi, la massima n. 138 distingue le clausole applicabili in via generale e
astratta a tutti i soci (es. tetto massimo di voto, voto scalare...) ammissibili con decisione a
maggioranza, dato che tali eventuali sistemi di voto sono finalizzati a rendere meno incisivo il voto
oltre certe soglie di dimensione della quota e ben difficilmente, quindi, potrebbero danneggiare la
minoranza. Per ciò che concerne, invece, quelle clausole che attribuiscano a taluni soci particolari
diritti che comportino una maggiorazione del diritto di voto (es.: voto plurimo, casting vote...) o che
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lo limitano (es. voto limitato, voto condizionato ecc.), se l'atto costitutivo non dispone
diversamente, esse debbono essere introdotte con il consenso unanime dei soci, configurando diritti
particolari ai sensi dell'art. 2468, c. 3 c.c..
Le azioni a voto contingentato o scaglionato. La quantità di azioni a voto contingentato (cioè
limitato a una percentuale massima di azioni possedute oltre le quali il voto viene sterilizzato) o
scaglionato (cioè depotenziato al crescere della partecipazione azionaria) potrà, secondo la massima
n. 136, riferirsi non solo alle azioni rappresentative l'intero capitale sociale, ma anche a una o più
categorie di azioni. Nel primo caso tali limiti potranno essere riferiti anche all'intero capitale, non
applicandosi il limite dell'art. 2351, comma 2 c.c. (secondo cui, invece, il valore di tali azioni non
può complessivamente superare la metà del capitale sociale). Nel caso in cui, invece il voto limitato
si riferisca ad una certa categoria di azioni il numero delle azioni che compongono tale categoria
può anche superare il 50% del capitale sociale a condizione che le azioni a voto pieno possano
esercitare almeno il 50% dei diritti di voto (perché nessun socio di categoria speciale superi la
soglia oltre la quale si attiva il depotenziamento).
Massima n. 137. In tema di fusioni, infine, viene previsto che l'art. 2501-quater c.c. non pone
eccezioni alla regola che consente la rinuncia unanime dei soci e di tutti i possessori di strumenti
finanziari aventi diritto di voto, alla situazione patrimoniale ante fusione. Essa, quindi, si riferisce
sia alla rinuncia a una situazione patrimoniale più aggiornata rispetto all'ultimo bilancio, sia alla
situazione patrimoniale che risultasse la prima in assoluto per la società. Tale rinuncia unanime è
legittima anche nella fusione per indebitamento e, per quanto concerne la società italiana nelle
ipotesi di fusione transfrontaliere. Luciano De Angelis
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Professionisti e responsabilità. I limiti fissati dalle decisioni della Corte dei conti
Incarichi nelle partecipate a rischio di danno erariale
La personalità giuridica della società decide la giurisdizione
Amministratori, dipendenti e sindaci di società ed enti pubblici possono rispondere davanti alla
Corte dei conti di eventuali danni arrecati all'impresa. La giurisdizione della Corte contabile, con
tutte le conseguenze che ne possono derivare, è spesso sottovalutata – se non del tutto ignorata – dai
professionisti che assumono incarichi all'interno di tali società ed enti. La circostanza non è di poco
conto anche ai fini di un'idonea copertura assicurativa professionale.
Nell'ultimo periodo, peraltro, la stessa giurisprudenza non si è espressa in modo concorde
nell'individuazione dei limiti della giurisdizione contabile che è tuttora oggetto di dibattito. Si tratta,
infatti, di questione spesso sollevata nei giudizi da parte dei difensori di amministratori, sindaci,
revisori e dipendenti che, a vario titolo, vengono citati in giudizio dalle Procure erariali per danni
causati a società aventi veste di diritto privato, che svolgono servizi pubblici e sono partecipate da
soci-amministrazioni pubbliche.
La giurisdizione della Corte dei conti, in tema di responsabilità, si radica nel regio decreto n.
1214/34, articolo 13, per i danni arrecati all'erario da pubblici funzionari nell'esercizio delle loro
funzioni. Tali limiti sono stati poi ampliati dalla legge n. 20/94, che ha esteso il giudizio contabile
alla responsabilità di amministratori e dipendenti pubblici anche per danni cagionati ad
amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza.
Nel 2013 ci sono state varie pronunce della Cassazione a sezioni unite (n. 3038, n. 7374, n. 8352, n.
10299, n. 20075, n. 20696, n. 26283, n. 26936, n. 27489 e n. 27993) che hanno ritenuto
determinante per l'individuazione della giurisdizione l'autonoma personalità giuridica della società.
Ne consegue che non è configurabile alcun rapporto di servizio tra l'agente danneggiatore e l'ente
pubblico titolare della partecipazione, anche se totalitaria: il danno è da considerare inferto soltanto
al patrimonio della società.
In questi casi la giurisdizione spetta al giudice ordinario, con possibile attivazione attraverso
l'esercizio delle azioni previste dal Codice civile, ovviamente in dovrà essere la società a rivestire la
parte di attore nel giudizio.
Le conclusioni cui giungono i giudici di legittimità si basa, in buona sostanza, sull'autonoma
personalità giuridica della società e sull'assenza di un danno direttamente arrecato allo Stato o ad
altro ente pubblico, non sussistendo così alcun danno erariale. I patrimoni dei due soggetti restano
distinti ed è quello della società – che rimane un soggetto privato – che viene colpito e non quello
dei singoli soci, siano essi privati o pubblici. Questi ultimi sono unicamente titolari delle proprie
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quote di partecipazione e i loro conferimenti nella società sono confusi e assorbiti nel patrimonio
sociale.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto poi di devolvere alla Corte dei conti anche i
procedimenti sulla responsabilità del concessionario privato di un pubblico servizio, quando lo
stesso sia investito di funzioni obiettivamente pubbliche; in sostanza, quindi, ciò avviene quando il
concessionario può essere qualificato come un organo indiretto dell'amministrazione (Cassazione n.
4112/2007).
Particolarmente delicata è invece la questione sulle società in house. Le sezioni unite della
Cassazione hanno confermato la giurisdizione della Corte dei conti sull'azione diretta a far valere la
responsabilità degli organi sociali per danni da essi cagionati al patrimonio di tali società, se sono
presenti tre fondamentali requisiti:
- la natura esclusivamente pubblica dei soci, cioè società costituita da uno o più enti pubblici per
l'esercizio di pubblici servizi, di cui non possono far parte soggetti privati;
- l'esercizio dell'attività in prevalenza a favore dei soci stessi: è comunque possibile che vi sia
un'attività ulteriore e accessoria, purché non comporti una significativa presenza della società quale
concorrente con altre imprese sul mercato di beni o servizi della stessa specie;
- l'assoggettamento a un controllo corrispondente a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri
uffici ("controllo analogo"): l'ente pubblico partecipante deve avere il potere di dettare le linee
strategiche e le scelte operative della società "in house", i cui organi amministrativi vengono
pertanto a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica. Antonio Iorio
Stefano Sereni
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Esclusi e compresi. I casi in cui scatta il giudizio contabile
Ordini professionali fuori dal controllo
A fronte di alcune pronunce della Cassazione che sembrano ridurre l'ambito della giurisdizione
contabile, occorre segnalare recenti decisioni delle varie sezioni regionali della Corte dei conti che,
al contrario, hanno affermato la propria competenza.
È il caso, ad esempio, di un'azienda intercomunale partecipata, a capitale interamente pubblico,
dedita allo svolgimento del servizio idrico (sezione prima centrale di appello, n. 375/2012) e ancora
di una società per azioni, originariamente nata come consorzio, operante nel settore dei servizi idrici
e fognari avente come soci 72 Comuni e la Provincia comprendente gli stessi (sezione prima
centrale di appello, n. 489/2013).
In un altro caso una fondazione privata è stata ritenuta soggetta alla giurisdizione contabile, in
quanto era stata costituita tra la Regione e l'Università ed era subentrata alla precedente Azienda
universitaria in tutti i rapporti giuridici esistenti, non aveva fini di lucro e svolgeva gli stessi compiti
della precedente Azienda universitaria (sezione giurisdizionale Lazio n. 758/2013).
Sono state ancora ricomprese nella giurisdizione contabile le società a partecipazione pubblica
concessionarie di servizi pubblici e comprese tra gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, e
tenute all'osservanza delle procedure di evidenza pubblica nell'affidamento degli appalti (caso di
Anas spa sezione Lazio, n. 683/2013).
Da evidenziare, invece, che la stessa Corte (sezione Veneto, sentenza n. 199/2013 e n. 326/2013) ha
escluso la sussistenza della giurisdizione nei confronti dell'Ordine dei dottori commercialisti,
nonostante sia un ente pubblico non economico. Ciò in quanto gli Ordini si autofinanziano con i soli
contributi degli iscritti, senza alcun apporto a carico del bilancio statale, sicché il depauperamento
delle risorse si traduce in un danno essenzialmente privato, come private sono le entrate dell'ente.
È invece, pacificamente, ricompreso nella giurisdizione contabile l'accertamento della
responsabilità erariale derivante dall'illecito o indebito utilizzo di contributi e di provvidenze
economiche pubbliche (da ultimo Cassazione n. 1774/2013). Ne consegue la giurisdizione della
Corte dei conti nei confronti di soggetti, pubblici o privati – siano essi persone fisiche o giuridiche –
che indebitamente percepiscono o utilizzano contributi di derivazione europea oppure nazionale,
finalizzati e vincolati a programmi pubblici. Si tratta di un caso singolare perché viene attratto alla
giurisdizione contabile anche il privato, determinandosi così un'eccezione al principio generale che
vuole sottoposti a tale giurisdizione i soggetti in qualche modo riconducibili alle amministrazioni e
agli enti pubblici. È il caso, ad esempio, di un danno cagionato da una società privata che aveva
lucrato sovvenzioni non dovute, attraverso un apporto di capitale inferiore a quello richiesto per
l'erogazione pubblica; nella circostanza, peraltro è stato precisato che costituisce danno il totale
delle somme percepite, senza che possa operarsi una riduzione proporzionale alla misura del reale
apporto di mezzi propri della società percipiente. A. I. St.Se.
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ITALIA OGGI
Bonus arredi, regime allargato
Il valore delle detrazioni potrà superare quello dei lavori
Il bonus mobili dice addio alle restrizioni. È quindi possibile usufruire della detrazione per le spese
sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici anche nel caso in cui queste spese
superino quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione. L'importo delle detrazioni andrà ora solo
incontro al limite dei 10 mila euro.
A mettere un punto su una questione che aveva già provato a trovare spazio nel testo del dl salvaRoma bis (dl 151/2013 mai convertito), il via libera definitivo al Piano casa (dl 47/2014) arrivato
ieri da Montecitorio, in tempo per la dead line di conversione fissata il 27 maggio, dopo che lunedì
l'Aula aveva votato la fiducia al testo. Nel dettaglio, la disposizione ha trovato accoglimento nel
corso dei lavori al testo che si sono svolti nella Commissioni lavori pubblici e territorio del Senato
con un emendamento ad hoc presentato dai relatori Franco Mirabelli (Pd) e Stefano Esposito (Pd).
Il nuovo meccanismo, instaurato attraverso l'aggiunta di un comma all'art. 7 del dl, rubricato
«Detrazioni fiscali Irpef per il conduttore di alloggi sociali», prevede ora che, fermo restando la
possibilità di usufruire delle detrazioni solo per chi ha effettuato la richiesta per ottenere le
agevolazioni previste per le ristrutturazioni edilizie, nel caso in cui vengano acquistati mobili e
grandi elettrodomestici sia possibile portare in detrazione fino a 10 mila spalmati in 10 anni,
attraverso quote costanti da indicare in dichiarazione dei redditi (si veda ItaliaOggi del 3, 5, 9 e 14
maggio 2014). Il tutto, a prescindere dall'importo della ristrutturazione e per il periodo compreso tra
il 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. Nel caso, quindi, in cui un soggetto decida di effettuare una
ristrutturazione dell'importo complessivo di 4 mila euro e acquisti mobili o elettrodomestici ad alta
efficienza energetica per 6 mila euro, le detrazioni concesse saranno 2 mila euro sul fronte delle
spese per la ristrutturazione (50% dei 4 mila) e 3 mila euro per il comparto dei mobili e degli
elettrodomestici.
Novità per la cedolare secca. Per il quadriennio 2014-2017, nei maggiori comuni d'Italia, nei
comuni ad emergenza abitativa e nei comuni colpiti da calamità naturali negli ultimi cinque anni,
l'aliquota della cedolare secca passa dal 15 al 10% per i contratti a canone concordato. Il regime
della cedolare, inoltre, viene esteso anche alle abitazioni locate a cooperative edilizie per la
locazione o a enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione
dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.
Tra le novità introdotte dal piano casa, arriva, inoltre, la possibilità, a partire dal 29 marzo 2014, di
inserire la clausola di riscatto dell'unità immobiliare e le relative condizioni economiche, nelle
convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli alloggi sociali. Il conduttore, quindi,
potrà imputare i corrispettivi pagati al locatore in parte in conto del prezzo di acquisto futuro
dell'alloggio e in parte in conto affitto. In questi casi, ai fini Irap e delle imposte sui redditi, i
corrispettivi si considereranno come canoni di locazione e, nei casi in cui questo sia possibile, tali
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corrispettivi saranno parzialmente esentati dalle imposte sui redditi e da Irap. Ai fini fiscali, inoltre,
in caso di riscatto dell'unità immobiliare, l'esercizio di competenza in cui si considerano conseguiti i
corrispettivi derivanti dalla cessione è quello in cui avviene l'effetto traslativo della proprietà del
bene mentre, le eventuali imposte correlate agli acconti costituiscono un credito di imposta (si veda
ItaliaOggi del 15 maggio 2014). L'esercizio del diritto di riscatto dell'immobile necessita, però, del
rispetto di alcune condizioni, la prime della quali, pone il vincolo temporale dei sette anni.
L'opzione, infatti, non può essere esercitata prima di sette anni dall'inizio della locazione e, solo ed
esclusivamente, da parte dei conduttori privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze
del nucleo familiare. L'art 8 rubricato «Riscatto a termine dell'alloggio sociale», stabilisce, inoltre, il
divieto di rivendere l'immobile prima dello scadere dei 5 anni. Posto il rispetto di queste condizioni,
il conduttore, fino alla data del riscatto dell'alloggio sociale, ha la facoltà di imputare i corrispettivi
pagati al locatore: parte in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio, parte in conto affitto. Ai
fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, i corrispettivi si considerano canoni di locazione, anche se
imputati in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio, ricevendo lo stesso trattamento fiscale.
Ai fini Irpef, infine, se ricorrono le condizioni, il conduttore potrà usufruire della detrazione per
canoni di locazione prevista dall'art. 7. In quest'ultimo caso, invece, ai fini Irap, le società di persone
e gli imprenditori individuali potranno portare in detrazione anche i costi dei canoni di locazione di
beni strumentali. Beatrice Migliorini e Antonio G. Paladino
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IL SOLE 24 ORE
Contenzioso. Le pronunce della Corte non consentono di avere un'interpretazione univoca su part
time, immobili e studi associati
Irap, Cassazione senza linea
Per i contribuenti pochi punti di riferimento in attesa delle Sezioni unite
Anche quest'anno il problema della soggettività passiva Irap dei professionisti e delle piccole
imprese non dotati di una organizzazione significativa di capitale e lavoro costringe gli interessati e
i loro consulenti a scelte piuttosto difficili. Anzi, le oscillazioni della giurisprudenza e l'attesa per
l'attuazione della delega prevista dall'articolo 11, comma 2, della legge 23/2014 rendono il tema più
che mai delicato e attuale.
Le decisioni dei contribuenti, in assenza di una disciplina specifica e con interpretazioni
dell'Agenzia oramai datate, non possono che far riferimento alla copiosa giurisprudenza, in
particolare quella della Cassazione, che con cadenza quasi giornaliera si occupa di questa tematica.
Tuttavia, le oscillazioni della Suprema Corte su questioni per nulla marginali, non consentono di
tracciare un "identikit" preciso del soggetto che è estraneo al presupposto del tributo regionale,
lasciando troppi margini di incertezza. Emblematico è il caso del professionista che si avvale di un
dipendente part time con funzioni meramente esecutive, senza avere beni strumentali eccedenti la
normale dotazione necessaria per svolgere l'attività. Le pronunce della Cassazione rese su questa
tematica nell'ultimo semestre si dividono equamente in due filoni. Il primo, inaugurato con le
sentenze 22020/2013 e 22022/2013 e più volte richiamato nel corso del 2014, non ravvisa in questo
modesto utilizzo di lavoro altrui un elemento tale da connaturare di per sé solo il presupposto
organizzativo necessario per la soggettività Irap. Il secondo orientamento, meno recente ma
anch'esso riproposto in più occasioni nelle pronunce depositate nel 2014, collega invece "a doppio
filo" la presenza di un rapporto stabile di lavoro dipendente al concetto di "autonoma
organizzazione" del professionista, senza necessità alcuna di indagare sull'incidenza di questo
apporto lavorativo (per livello professionale e per tempo occupato) sul valore aggiunto prodotto dal
contribuente. Si è arrivati al paradosso che nel giro di due giorni (7 e 9 maggio scorso) sono state
depositate due pronunce di segno diametralmente opposto: nella prima (sentenza 9790) l'impiego
non occasionale di lavoro altrui, indipendentemente dalla tipologia del medesimo, è tale da
«assorbire e rendere superflua la valutazione complessiva degli altri fattori e del valore dei beni
strumentali complessivamente impiegati». La sentenza richiama il diverso orientamento della
decisione 22024/2013, ma solo per definirlo alle stregua di un "isolato precedente contrario". Di
senso opposto l'ordinanza n. 10173, depositata due giorni dopo, dove si afferma che «la
disponibilità di un dipendente (magari part time o con funzioni meramente esecutive) non
necessariamente accresce la capacità produttiva del professionista, ossia non necessariamente si
risolve in un fattore impersonale ed aggiuntivo alla sua produttività, potendo anche costituire una
mera comodità per il professionista medesimo e per i suoi clienti». Questa evidente diversità di
veduta in seno alla Cassazione si riscontra anche con riguardo al ruolo di alcuni beni strumentali
significativi (quali l'immobile) ovvero alla possibilità dei professionisti di esercitare l'attività in
forma di "studio associato", pur mantenendo minimale l'assetto organizzativo.
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In attesa che (probabilmente per intervento delle Sezioni Unite) la giurisprudenza giunga a una
posizione univoca, il "cerino" resta (acceso) in mano ai contribuenti, che devono decidere se non
presentare la dichiarazione o pagare ed eventualmente chiedere il rimborso.
Su queste scelte "incombe" il decreto che il Governo è delegato ad emanare entro 12 mesi dal 27
marzo (entrata in vigore della legge 23/2014), con il compito di chiarire «la definizione di autonoma
organizzazione, anche mediante la definizione di criteri oggettivi, adeguandoli ai più consolidati
princìpi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti,
degli artisti e dei piccoli imprenditori» all'Irap. Infatti, tutto lascia prevedere che,
indipendentemente dalla sua decorrenza, i parametri che verranno fissati non serviranno solo per
incardinare su linee meno ambigue i futuri comportamenti dei contribuenti, ma costituiranno anche,
per i giudici tributari chiamati a decidere sul pregresso, un utile riferimento per motivare i propri
orientamenti.
Una norma del tipo "dentro o fuori" come quella che si profila ai fini Irap, difficilmente potrà
occuparsi delle posizioni di confine, che rischiano, quindi, di trovarsi spiazzate anche per il
contenzioso in corso. Un esempio per tutti: la Corte, in più occasioni, ha affermato che il valore dei
beni strumentali va "calato" nella singola attività svolta dal contribuente, poiché è impensabile che
un cardiologo od un oculista non utilizzino attrezzature costose. Se il legislatore fisserà un limite
unitario per i beni strumentali, questi contribuenti (che oggi spesso si vedono riconoscere il
rimborso dell'imposta versata) vedranno peggiorare la propria posizione. E non è dato sapere che
ruolo giocherà, sotto questo aspetto, l'utilizzo di un immobile. Giorgio Gavelli
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