ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA
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30 dicembre 2013
Responsabile: Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – email: [email protected])
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ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA
SOMMARIO
Pag. 5 AVVOCATI: Rimborso ancora escluso per le spese a forfait (Il Sole 24 Ore)
Pag. 4 AVVOCATI: Penalisti in sciopero a gennaio: basta intercettare le nostre conversazioni con
gli assistiti (Mondoprofessionisti)
Pag. 5 AVVOCATI: Gli avvocati saranno collegati ai tribunali per via telematica (Il Giornale)
Pag. 6 GEOGRAFIA GIUDIZIARIA: Sindaco Bassano del Grappa, scandalosa chiusura tribunale
(Adnkronos)
Pag. 7 GEOGRAFIA GIUDIZIARIA: Tribunale di Lanciano, un corteo per evitarne la chiusura
(Abruzzo 24 Ore)
Pag. 8 GEOGRAFIA GIUDIZIARIA: Lucchetti per 947 uffici giudiziari: D’Ortona, referendum
abrogativo (Il Corriere d’Abruzzo)
Pag. 9 COSTI GIUSTIZIA: Giustizia più cara dal nuovo anno (Italia Oggi Sette)
Pag.11 COSTI GIUSTIZIA: Arriva un'altra tassa per iscriversi all'esame forense (Italia Oggi Sette)
Pag.12 TEMPI GIUSTIZIA: Giustizia civile lumaca: ritardi pari a 680 mila anni (Il Giornale)
Pag.15 TEMPI GIUSTIZIA: La giustizia? Lenta e cara. Costa allo stato 340 milioni
di Luca Fazzo (Il Giornale)
Pag.18 CARCERI: Detenuti in calo, ma iter in salita per il decreto svuota celle (Il Messaggero)
Pag.19 CARCERI: Carcere preventivo, il governo accelera (Il Sole 24 Ore)
Pag.21 CARCERI: Con lo svuota-carceri la galera non fa più paura ai delinquenti
(Il Fatto Quotidiano)
Pag.22 MALAGIUSTIZIA: Storia di lettori rovinate da una giustizia malata (Il Giornale)
Pag.23 LEGGE STABILITA’: Salta il fondo per tagliare l'Irap (Il Sole 24 Ore)
Pag.25 LEGGE STABILITA’: Nelle Casse private «rafforzate» le delibere sui tagli alle pensioni
(Il Sole 24 Ore)
Pag.27 DESTINAZIONE ITALIA: Condominio, fondo-lavori per step (Il Sole 24 Ore)
Pag.29 PROFESSIONI: Registro revisori, iscrizione automatica dei commercialisti (Il Sole 24 Ore)
Pag.31 PROFESSIONI: Revisione sempre e solo europea (Italia Oggi)
Pag.32 FISCO: Il fisco all'esame della Consulta (Il Sole 24 Ore)
Pag.34 CONDOMINIO: In condominio interventi «verdi» solo con perizia
di Corrado Sforza Fogliani (Il Sole 24 Ore)
Pag.36 CASSAZIONE: Spettanze dei legali, ok al rito camerale (Italia Oggi Sette)
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IL SOLE 24 ORE
Rimborso ancora escluso per le spese a forfait
mar. 24 - Per gli avvocati niente rimborso delle spese forfettarie. La Cassazione, con la sentenza
51760 depositata ieri, ribadisce l'impossibilità per il giudice di liquidare al legale le spese sostenute
e le somme eventualmente anticipate, in assenza dei parametri su cui basarsi.
Non è, infatti, ancora approdato in Gazzetta il decreto che contiene l'unità di misura che
consentirebbe al giudice di liquidare al difensore quelle che, nel luglio 2012, erano indicate dal Dm
140 come «spese generali». Per la Cassazione resta quindi lettera morta il nuovo Statuto degli
avvocati (legge 247/2012) che, all'articolo 13 comma 10 prevede che «oltre al compenso per la
prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione
contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso per le spese effettivamente
sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una
somma per il rimborso delle spese forfettarie la cui misura massima è determinata dal decreto di cui
al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive». Non
manca la Cassazione di ricordare che il comma 6 stabilisce che i parametri si applicano al momento
dell'incarico o in un secondo tempo nel caso il compenso non sia stato pattuito in forma scritta, o
quando esiste un sul punto un divergenza di "opinioni" tra il legale e il suo assistito. I parametri
entrano poi in gioco nella liquidazione giudiziale dei compensi e quando la prestazione
professionale è resa nell'interesse di terzi o «per prestazioni officiose previste dalla legge». Tuttavia
la norma non è operativa. Al difensore vengono dunque liquidati i soli compensi. Per il giudice non
è, infatti, sufficiente la generica previsione di una voce denominata «spese forfettarie» se manca il
presupposto di fatto in base al quale quantificare le somme.
Ovviamente l'approdo in Gazzetta del decreto è molto atteso dagli avvocati come spiega il
presidente dell' Organismo unitario dell'avvocatura Nicola Marino: «Ieri la Cassazione ha
reiterato un orientamento che danneggia di fatto gli avvocati e soprattutto i giovani più
penalizzati dalla crisi. La promessa di chiudere questa vicenda prima di natale si è rivelata un
bluff».
Anche il segretario dell'associazione nazionale forense Ester Perifano chiede che si faccia in fretta:
«L'iter è del decreto è completato i pareri ci sono tutti. I nuovi parametri si applicheranno a tutte le
controversi definite dopo la loro pubblicazione. Per questo speriamo che arrivino presto in Gazzetta:
i redditi della categoria sono diminuiti del 25% negli ultimi cinque anni». Patrizia Maciocchi
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MONDOPROFESSIONISTI
Penalisti in sciopero a gennaio: basta intercettare le nostre conversazioni con gli
assistiti
I penalisti scendono di nuovo in campo contro i «reiterati casi di aggressione alla funzione
difensiva» degli ultimi anni, proclamando l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel
settore penale dal 13 al 15 gennaio prossimi. È quanto fa sapere l'Unione delle camere penali in una
nota. Il 13, si legge, è previsto un incontro-manifestazione a Napoli. «Non la prima su questo fronte
- scrivono i penalisti - poiché una prima astensione per le stesse ragioni era stata indetta dal 17 al 21
settembre 2012. Da allora la situazione non è migliorata, anzi, se possibile, si è aggravata, con
riguardo alle prassi investigative e giudiziarie». Tra le ragioni, si spiega nella nota, l'abitudine,
«illegittima ed anche illecita di ascoltare e registrare le conversazioni tra avvocato e difeso fino al
punto di arrivare, in alcuni casi, a ritrovare conversazioni tra avvocato e cliente persino nelle
ordinanze di custodia cautelare redatte dai Gip. Ancora, il sistema del cosiddetto doppio binario,
che si è da tempo stabilizzato nel nostro ordinamento ed ha preso a dilagare in ambiti che non
riguardano più soltanto la criminalità organizzata, diventando il pretesto per la riduzione delle
garanzie difensive e di libertà in tutto il processo penale». Nel mirino anche le «preannunciate
iniziative di legge che mirano al totale superamento del principio dell'immutabilità del giudice, così
da far emettere la sentenza a chi non ha seguito il dibattimento, cosa contraria al dettato
costituzionale anche se attualmente consentita, in via di eccezione, nei processi di criminalità
organizzata».
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IL GIORNALE
Gli avvocati saranno collegati ai tribunali per via telematica
Dom. 29 - Una società moderna passa innanzitutto per una Giustizia senza faldoni polverosi da
consultare, senza perdite di tempo e senza una burocrazia che affossa ogni tentativo di snellezza
delle procedure. Lo sa bene la giunta Cappellaci che con il suo programma di interventi sulla
"Giustizia digitale" ha destinato ben quattro milioni per il miglioramento della macchina
giudiziaria. D'intesa con il ministero di Grazia e Giustizia sono stati forniti a tutti gli uffici
giudiziari circa mille computer e stampanti oltre ad apparati moderni. Ora, come regalo di fine
anno, ecco che viene inserito un importante tassello che avvia il processo civile telematico
nell'isola. All'inizio di dicembre, infatti, è stato aperto il primo punto di acceso telematico della
giustizia che permette di consultare da casa, in ufficio o in qualunque altro luogo, i propri fascicoli
informatici, i documenti e le comunicazioni. Il servizio via web, messo a disposizione dalla
Regione, consentirà alla classe forense di gestire l'attività legale in modo semplice, veloce e sicuro,
in una logica di riduzione del carico burocratico dei Tribunali. Per collegarsi al Punto d'accesso
regionale, all'indirizzo regionesardegna.accessogiustizia.it, è sufficiente disporre della connessione
alla rete internet, della tessera sanitaria con certificato di firma digitale installato e di un lettore di
smart card.
D'ora in poi, dunque, i 5200 avvocati della Sardegna, a partire da quelli di Cagliari, potranno
utilizzare il nuovo sistema per consultare da casa, ufficio o da qualsiasi altro supporto informatico
come tablet e telefonini, i propri fascicoli, i documenti e le varie comunicazioni giudiziarie. Partita
proprio dal capoluogo l'iniziativa si è estesa a tutti i tribunali.
Si avvia, dunque, il processo civile telematico nell'Isola. Infatti, dopo una fase transitoria di "doppio
binario" che consentirà il deposito di atti sia in forma cartacea che informatizzata, a partire dal 30
giugno 2014 nei procedimenti civili i difensori avranno l'obbligo di passare alla sola modalità
telematica. “Ridurre i tempi della giustizia civile – sottolinea l'assessore degli Affari generali,
personale e riforma della Regione, Mario Floris – è una delle precondizioni per la ripresa dello
sviluppo e per attrarre investitori e capitali stranieri. Con la digitalizzazione dei fascicoli giudiziari
diamo un contributo alla macchina della giustizia per imprimere un'accelerazione alle risposte che
attendono i cittadini e il sistema paese.
In pratica ci saranno benefici immediati per il cittadino e le imprese (riduzione della durata dei
procedimenti, risparmio dei costi per le comunicazioni tradizionali) e per l'apparato pubblico in
generale. Soddisfatto dell'evoluzione anche il presidente dell'Ordine degli avvocati di Cagliari,
Ettore Atzori, secondo cui il processo civile telematico rappresenta “una svolta, un modo nuovo per
affrontare tante pratiche che vengono svolte nella vita quotidiana traducendosi in più
semplificazione per avvocati e cancelleria e, magari, anche per una maggiore scorrevolezza di tutta
l'attività amministrativa”. Gli fa eco anche il presidente del Tribunale di Cagliari, Francesco Sette
che spiega: “Si tratta di un dispositivo tecnico-organizzativo indispensabile per l'attuazione del
processo civile telematico perché consente agli avvocati di accedere al circuito processuale”.
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ADNKRONOS
Giustizia: sindaco Bassano del Grappa, scandalosa chiusura tribunale
Bassano del Grappa (Vi), 23 dic. (Adnkronos) -"Ho sempre detto e lo ribadisco oggi: la chiusura del
nuovo tribunale di Bassano e' una cosa scandalosa. E non e' una questione che riguarda solo la mia
citta', ma tutto il Veneto. Secondo un'indagine del ministero, nella regione ci sono tre tribunali:
quelli di Vicenza, Treviso e Padova che sono in una fascia 'ottimale' in rapporto alla popolazione.
Chiudendo il tribunale di Bassano, andremo a far 'scoppiare' Vicenza, che registra gia' tempi
lunghissimi per i processi". Cosi', il sindaco di Bassano del Grappa, Stefano Cimatti, torna oggi
sulla chiusura del nuovo palazzo di giustizia in un' intervista all'Adnkonos.
Secondo il primo cittadino di Bassano invece "si poteva allargare la competenza del nostro tribunale
a tutta la fascia pedemontana, da Cittadella a Castelfranco Veneto, alleggerendo cosi' i tribunali di
Padova e Treviso. Ma su questo fronte si e' speso, purtroppo inutilmente, anche il presidente della
Regione Luca Zaia".
Da parte del sindaco Cimatti c'e' amarezza: "si chiude il tribunale di Bassano che era piu' che
efficiente: con cause civili concluse in media in tre anni contro i sei anni del tribunale di Vicenza.
Con la chiusura anche di Schio, si arrivera' a vedere allungare i tempi di Vicenza fino a 7-8 anni".
"E' un danno enorme per la collettivita': il nuovo tribunale di Bassano e' costato 12 milioni di euro,
e' un complesso edilizio nuovo che rimarra' inutilizzato. L'unica speranza e' che il carico eccessivo e
l'allungamento dei tempi dei procedimenti al tribunale di Vicenza provochi una marcia indietro. Ed
e' per questo che trovo giusto il ricorso presentato alla Corte dei Conti, perche' cosi' non si fa
spending review".
"Al danno -conclude- si aggiunge anche la beffa, perche' stavo per avviare il bando per gli appalti
per la nuova cittadella dei servizi del Comune, che dovra' riunire tutti gli uffici, e ho dovuto
necessariamente rinviare la procedura, in attesa di sapere se potro' utilizzare l'edificio che doveva
ospitare il tribunale, ma chissa' quando avverra"'.
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ABRUZZO 24 ORE
Tribunale di Lanciano, un corteo per evitarne la chiusura
Cotellessa: "Tempi e costi aumenterebbero"
mar. 24 - Non ci stanno, gli avvocati di Lanciano, alla chiusura del Tribunale e della Procura del
capoluogo frentano ed al conseguente accorpamento con q viuello di Chieti, decisa un anno fa dal
decreto legislativo 155/2012.
E' stato quindi organizzato un corteo pacifico degli avvocati dell'intero foro giudiziario, intenzionati
a gridare il loro netto rifiuto alla paventata riforma che, al pari di altri 30 tra tribunali e Procure
minori, comporterebbe la chiusura del presidio frentano entro il 15 settembre 2015.
Un'iniziativa che ha riscosso ampia adesione in tutta la città, al punto che vi hanno preso parte
anche studenti e semplici cittadini, ed ha percorso il centro cittadino da piazza Plebiscito fino al
Palazzo di Giustizia, per opposi ad un provvedimento che provocherebbe "l'aumento dei costi della
Giustizia, l'allungamento dei tempi dei processi, e soprattutto grandi disagi anche solo per chiedere
un atto, perché occorrerà andare fino a Chieti, il cui Tribunale è ora sottoposto a lavori del costo di
ben 10 milioni per accogliere un utenza triplicata", come ha sottolineato l'avvocato Pietro
Cotellessa, promotore della manifestazione.
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IL CORRIERE D’ABRUZZO
Lucchetti per 947 uffici giudiziari: D’Ortona, referendum abrogativo
Lun. 23 - LANCIANO - I lucchetti’ di chiusura definitiva scatteranno per 947 uffici giudiziari, pari
al 47,27% di quelli esistenti, circa la metà. In soffitta 30 tribunali, tra i quali Lanciano, Avezzano,
Sulmona e Vasto, 30 procure, 220 sezioni distaccate e 667 sedi di giudice di pace. Risparmio
dichiarato: 80 milioni annui ovvero lo 0,1x1000 della spesa totale sostenuta ogni anno dallo stato di
800 miliardi. Quindi una cifra ridicola”. Inoltre, è una perdita d'identità e di riferimento, che non
riguarda solo l'ordine forense locale, ma tutte le comunità coinvolte nei tagli. Così Lanciano si
organizza , con la costituzione di un comitato che nasce grazie alla spinta e determinazione
dell'ordine degli avvocati frentani. Non solo: la soluzione è ravvisata anche nel ricorso all'istituto
referendario, sostenendo , con tutti i mezzi possibili, il referendum abrogativo.
Del resto, l' idea di ribellarsi è partita ad agosto dal Consiglio regionale dell’Abruzzo, con una
accelerazione decisiva, che nasce con l’adesione di Basilicata, Calabria, Marche, Friuli-Venezia
Giulia, Puglia, Campania, Liguria e Piemonte. Il superamento del numero minimo di cinque
consigli regionali per richiedere il referendum è stato ampiamente superato. Il giudizio più
importante, quello sull’ammissibilità, dovrà poi darlo la Corte Costituzionale entro 15 gennaio
2014. Poi toccherà ai comitati sensibilizzare le varie comunità per "vincere" il referendum
abrogativo”. Toccherà adesso coinvolgere le istituzioni, gli ordini professionali di ogni genere, i
commercianti, gli artigiani, i cittadini tutti. A sostenere , con forza, tutto questo iter, è Manlio
D’Ortona, consigliere di opposizione al Comune di Lanciano, che questa mattina ha partecipato alla
manifestazione organizzata in città: “La chiusura dei tribunali minori, tra cui quello di Lanciano,
‘giustificata’ dal Governo centrale dalla spending review, comporterà un risparmio per le casse
centrali di una cifra ridicola, che non può compensare affatto gli effetti negativi che comporterà in
termini di perdita di servizi, identità, cultura, storia, radici. Ma cosa perdono, dall'altra parte, il
cittadino e la comunità di riferimento di fronte ad una chiusura del proprio tribunale? Servizi,
identità, cultura, storia, radici.
Ma non solo. Perde il senso della giustizia, perde un pezzo dello stato, perde sicurezza e speranza e
apre una breccia alla criminalità. Uno stato che da una parte chiede sacrifici e dall'altra si allontana.
“La questione che si pone, quindi non è una questione di una singola categoria professionale,
ovvero quella degli avvocati ma di una intera comunità e delle conseguenze socio-economiche che
ne derivano per un intero territorio”. Poi si pone una questione di riorganizzazione generale dei
territori. Ovvero può capitare che in alcuni ambiti "spariscano" contemporaneamente istituzioni
come la Provincia, presidi ospedalieri e tribunali. Occorre quindi un'analisi di sistema e
infrastrutturale – aggiunge l’esponente di opposizione - in quanto di fronte ad una convergenza di
tali provvedimenti su un unico comprensorio, l'esito sarebbe devastante per l'impoverimento
sociale, economico e culturale conseguente”. Insieme è possibile vincere – conclude D’Ortona - E
la costituzione di un comitato aiuta a ritrovare le ragioni di una sfida e i valori comuni di una
comunità e può solo far bene. Insieme si può e questa battaglia merita l'appoggio di tutti”.
Francesca Cucca
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ITALIA OGGI SETTE
Aumentano i costi di accesso. Nuove assunzioni per magistrati e avvocati dello stato
Giustizia più cara dal nuovo anno
Lun. 30 - Il 2014 porterà l'aumento delle spese di giustizia, l'assunzione di magistrati e avvocati
dello stato, la proroga dei giudici onorari, vedrà compensi calmierati nel gratuito patrocinio, mentre
un quarto degli onorari degli avvocati delle pubbliche amministrazioni sarà incamerato dall'ente.
Questo il menu in materia di giustizia della legge di Stabilità per il 2014, cui si affianca il disegno
di legge Collegato sulla giustizia civile, approvato dal consiglio dei ministri del 17 dicembre 2013.
Rimanendo alla legge di Stabilità, che entrerà in vigore il 1°gennaio 2014, analizziamo le novità più
importanti.
Spese di giustizia. L'articolo 30 del T.U. delle spese di giustizia, vigente, stabilisce che la parte che
per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, o che, nei processi esecutivi
di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i
diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del
funzionario addetto all'ufficio, in modo forfetizzato, nella misura di 8 euro (salvo che nei giudizi di
lavoro). La legge di Stabilità per il 2014 aumenta l'anticipazione forfetaria da 8 a 27 euro. Con un
incremento di gettito stimato in 43,7 milioni di euro, sufficiente a coprire le spese di assunzione dei
magistrati vincitori di concorso nel 2013. Vista dal cittadino la novità significa un sostanzioso
aumento del costo di accesso alla giustizia, soprattutto per le cause di piccolo importo. Trattandosi
di anticipazione in misura fissa, l'aumento è meno rilevante con il crescere del valore della causa.
Per le liti di importo basso è comunque un salasso, che rischia di sbarrare definitivamente la strada
a chi vuole accedere ai tribunali per le liti di piccolo valore.
L'aumento da 8 a 27 euro del diritto forfetizzato si applica ai procedimenti iscritti a ruolo
successivamente al 1° gennaio 2014.
Proroga giudici onorari. La legge di Stabilità dispone la proroga al 31 dicembre 2014 dei magistrati
onorari, complice la riforma della geografia giudiziaria (dlgs. n. 155 e n. 156 del 2012): va
assicurata, infatti, nelle circoscrizioni giudiziarie, la continuità delle funzioni svolte dalla
magistratura onoraria. La proroga riguarda i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari
il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 e i giudici di pace, il cui mandato scade entro il 31
dicembre 2014.
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Assunzione magistrati. Viene autorizzato il ministero della giustizia nell'anno 2014, in aggiunta alle
facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di
concorso già concluso nel 2013.
Assunzione avvocati dello stato. Anche l'Avvocatura dello Stato è autorizzata a effettuare, in
aggiunta alle sue ordinarie facoltà, ulteriori assunzioni di procuratori dello Stato a decorrere dal
2014. I neo-assunti dovranno dedicarsi in particolare alla costituzione di parte civile dell'Agenzia
delle entrate nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati tributari; all'assistenza delle
amministrazioni dello Stato e degli enti patrocinati nei procedimenti di mediazione obbligatoria;
alla consulenza in favore dell'Unità tecnica amministrativa di cui all'articolo 15 dell'Ordinanza del
Presidente del consiglio n. 3920 del 2011, recante disposizioni urgenti di protezione civile
Onorari. La legge di Stabilità alleggerisce (di 1/3) i compensi di difensori e consulenti nei
procedimenti di gratuito patrocinio (anche quelli già definiti) e anche per gli avvocati degli enti
pubblici (di 1/4). La legge di Stabilità 2014 prevede, infatti, che nei procedimenti, in cui sono
coinvolti indigenti beneficiari del patrocinio a spese dello stato, gli importi spettanti al difensore,
all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato
sono ridotti di 1/3. Questo con valore retroattivo. La disposizione prevede che l'abbattimento si
applicherà alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della legge di Stabilità e cioè
dopo il 1° gennaio 2014. Questo significa che anche per i processi già definiti, se il giudice non ha
ancora determinato (liquidato) il compenso, si abbatterà comunque la scure. Il risparmio previsto è
di 10 milioni di euro.
Per gli avvocati pubblici, dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali
liquidati, esclusi, nella misura del 50%, quelli a carico della controparte, a seguito di sentenza
favorevole per le pubbliche amministrazioni o di altre analoghe disposizioni legislative o
contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, incluso il personale
dell'Avvocatura dello Stato, saranno corrisposti nella misura pari al 75%. Le somme provenienti
dalle riduzioni di spesa saranno versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di
autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione sul versamento
allo stato non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, del Ssn. Antonio Ciccia
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ITALIA OGGI SETTE
Arriva un'altra tassa per iscriversi all'esame forense
Lun. 30 - Tassa d'esame per chi vuole intraprendere una carriera forense: costerà iscriversi agli
esami di avvocato o notaio e al concorso in magistratura. La somma andrà versata al momento della
presentazione della domanda in base a modalità che saranno stabilite con successivo decreto
ministeriale; l'importo del contributo dovrà essere aggiornato ogni tre anni in base all'inflazione.
Vediamo quanto si pagherà.
Esame di avvocato. Si introduce un contributo obbligatorio per la partecipazione all'esame di
abilitazione forense: sarà di euro 50,00 che si aggiungerebbe alla tassa attualmente prevista di euro
12,91. La stima di gettito è di 1 milione 850 mila euro (non bastano, comunque, a coprire le spese
ammontanti complessivamente a quasi 3 milioni di euro all'anno). Le norme prevedono altresì di
fissare un contributo di euro 75,00 a carico degli aspiranti cassazionisti, anche il gettito stimato è
poca cosa (7.500,00 euro).
Concorso di notaio. Previsto l'aumento a 50 euro del contributo per la partecipazione alle prove
concorsuali di notaio. Si stima un introito di 550 mila euro (anche qui si copriranno solo
parzialmente le spese, pari a 940 euro).
Concorso per magistrato. Si prevede di introdurre un contributo obbligatorio di euro 50,00, quale
partecipazione alle spese del concorso per l'accesso in magistratura ordinaria. L'introito dovrebbe
fruttare circa 1.250.000 euro, da destinare a parziale copertura delle ingenti spese sostenute
dall'amministrazione giudiziaria per l'organizzazione annuale del concorso per magistrato ordinario
(la spesa complessiva ammontante a circa 2 milioni di euro per ciascuna tornata concorsuale).
Geografia giudiziaria. La legge di stabilità interviene sulla geografia giudiziaria stabilendo che, in
via sperimentale, il ministro della giustizia possa disporre, mediante convenzioni stipulate con le
regioni e le province autonome, che per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi
vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari
periferici e delle sezioni distaccate soppressi.
Notai. Notai e gli altri pubblici ufficiali sono obbligati a versare su un apposito conto dedicato di
una serie di onorari e somme a vario titolo dovute al professionista o a lui affidate (compreso
l'intero prezzo pagato dal compratore per il trasferimento di proprietà di un immobile), che saranno
svincolate solo una volta provata la mancanza di eventi pregiudizievoli al buon esito dell'atto
ovvero la verifica di un determinato evento o prestazione. Gli interessi maturati sul conto correnti
sono destinati, al netto delle spese di gestione del servizio, al rifinanziamento dei fondi di credito
agevolato per le piccole e medie imprese.
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IL MESSAGGERO
Detenuti in calo, ma iter in salita per il decreto svuota celle
IL DECRETO
Dom. 29 - ROMA E` in vigore da cinque giorni il decreto legge sulle carceri che dovrebbe portare ad
alleggerire le sovraffollate celle di circa 3mila detenuti nel giro di un paio di anni. E` troppo presto per
misurarne gli effetti, fanno notare al Dipartimento dell`amministrazione penitenziaria, ma il 2013 si sta per
chiudere con un dato che lascia ben sperare: i detenuti sono calati sotto quota 63mila. Per la precisione,
la scorsa notte erano 62.756. Senz`altro ben oltre la capienza regolamentare di circa 47mila posti,
ma comunque un livello di molto inferiore a quello di novembre 2011, quando i detenuti erano
69mila, esattamente tanti quanti affollavano gli istituti penitenziari prima dell`indulto del 2007. Grazie ai
tre decreti Alfano-Severino-Cancellieri sull`esecuzione presso il domicilio degli ultimi 12-18 mesi di
pena sono infatti usciti 12.109 detenuti.
UN ITER DIFFICILE
Un`ulteriore spinta dovrebbe arrivare dall`ultimo decreto Cancellieri, varato prima di Natale, che introduce la
liberazione anticipata speciale (uno sconto per buona condotta che passa da 45 a 75 giorni ogni sei mesi). Ma
sulla strada della sua conversione in legge il provvedimento rischia di trovare diverse incognite. Il decreto
comincia il suo iter in Commissione Giustizia alla Camera il 7 gennaio. Il giorno dopo, in aula, sempre
alla Camera, si voteranno gli emendamenti al disegno di legge sulla custodia cautelare, approvato
in Commissione da tutte le forze politiche, ad eccezione della Lega. L`ipotesi che sta prendendo piede è che
al vagone veloce del decreto si possano agganciare anche le nuove norme sulla custodia cautelare. Ci aveva
già provato il vicepremier Alfano, poi stoppato dal Guardasigilli Cancellieri e dallo stesso presidente del
Consiglio Letta. Ora i giochi potrebbero riaprirsi, anche perché, da un lato, l`Associazione nazionale
magistrati non condivide alcuni paletti posti nel testo per far scattare la custodia cautelare in carcere, e
dall`altro aumenta la tentazione di alcuni parlamentari vicini a Berlusconi di presentare un emendamento
che vieti il carcere agli ultrasettantacinquenni. Quando si tratta di carcere e di norme penali gli
equilibri politici sono sempre instabili. Lo sa bene la presidente Donatella Ferranti (Pd) presidente
della Commissione giustizia della Camera. «Per ora il decreto e il ddl viaggiano su due binari paralleli e
ben distinti. Sarebbe grave se venisse saccheggiata e snaturata parte di una proposta di legge condivisa
a livello parlamentare. Quanto ai dubbi espressi dall`Anm, ricordo che il testo non cambia nulla
sulle esigenze cautelari per fini probatori, mentre negli altri casi introduce una motivazione più rigorosa e
articolata sulla reiterazione del reato».
EMENDAMENTO CIE
Ma al decreto carceri, specialmente nella parte in cui è prevista una procedura accelerata di
identificazione degli extracomunitari in cella, il governo potrebbe agganciare anche un altro emendamento
per far scendere da 18 mesi a due mesi la permanenza nei Centri di identificazione ed espulsione. Resta
infine da vedere cosa entrerà e cosa sarà espunto dalla bozza del ddl di riforma del processo penale che
il ministro Cancellieri dovrebbe portare in uno dei prossimi consigli dei ministri. Oltre a una serie di misure
sulle impugnazioni per velocizzare il processo, infatti, i 13 articoli della bozza attribuiscono al governo una
delega affinché introduca una serie di misure su cui in passato l`Anm e la politica di sono divise, come ad
esempio la previsione di un collegio di giudici per decidere le misure cautelari in carcere. Silvia Barocci
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IL SOLE 24 ORE
Giustizia. La scelta di far confluire la riforma verrà presa dal 7 gennaio quando il dl arriverà in
commissione della Camera
Carcere preventivo, il governo accelera
L'ipotesi di agganciare la nuova custodia cautelare al decreto carceri
ven. 27 - ROMA. Il 7 gennaio parte alla Camera il treno del decreto-carceri, che dovrà essere
convertito in legge entro il 22 febbraio. A quel treno si potrebbe aggiungere il vagone della riforma
della custodia cautelare (all'esame dell'aula della Camera dal 9 dicembre) con un emendamento
parlamentare o addirittura del governo, che ha rinunciato a inserire nel decreto-carceri le norme
restrittive della custodia cautelare proprio per rispetto del Parlamento, considerato l'iter già avanzato
del ddl (a metà gennaio è previsto il voto sugli emendamenti). L'operazione di assorbimento
avrebbe il vantaggio di portare al traguardo, entro febbraio, due riforme strutturali destinate a
svuotare le carceri di qualche migliaio di detenuti. Ma non è senza rischi.
Il carcere è un terreno politicamente scivoloso. Perciò il governo dovrà tenere a bada le
strumentalizzazioni (trasversali a tutte le forze politiche) della sicurezza collettiva, per evitare che il
Parlamento svuoti o indebolisca il decreto. Al tempo stesso, però, si trova davanti a una riforma
della custodia cautelare, approvata finora all'unanimità (fatta accezione per Lega), che secondo
quanto sostiene il presidente dell'Anm Rodolfo Sabelli «va a detrimento della sicurezza collettiva».
Imbarcarla così com'è nella legge di conversione del decreto-carceri significherebbe assumersi la
responsabilità politica dei suoi effetti; modificarla significherebbe rischiare uno sgretolamento della
maggioranza, non solo sulla custodia cautelare ma anche sul decreto-carceri.
Palazzo Chigi spinge per far confluire tutto in un unico provvedimento, correggendo in alcuni punti
le nuove norme sul carcere preventivo. Quelle più discusse sono contenute negli articoli 2 e 3, in
base ai quali il giudice non potrà più emettere una misura cautelare (né coercitiva né interdettiva)
desumendo il pericolo di reiterazione del reato o di fuga dell'indagato «esclusivamente» dalla
gravità del reato commesso e dalle modalità e circostanze del fatto. Quanto basta per far dire a
Sabelli che «il giudice sarà disarmato di fronte a un indagato per omicidio, incensurato e con una
storia personale tranquilla, anche se l'omicidio è particolarmente efferato». Niente custodia
cautelare e neppure misure interdittive. «Paradossalmente, il carcere preventivo si applicherà al
borseggiatore recidivo ma non nel caso di un omicidio, di una corruzione, di una bancarotta
particolarmente gravi, se commessi da incensurati» dice sempre Sabelli, secondo cui si tratta di una
«forte limitazione alla discrezionalità del giudice» introdotta dal ddl. Che sul punto andrebbe quindi
corretto. «Per carità - aggiunge -: non passi l'idea che i magistrati vogliono tutti in galera. I giudici
sono i primi a opporsi agli automatismi, ma anche questo sarebbe un automatismo, sia pure in
negativo, perché si vieta la custodia cautelare, a meno che...». Di qui la conclusione: la riforma
all'esame della Camera, così com'è, «introduce un irrigidimento sbagliato e spinge molto l'equilibrio
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in favore della libertà e a detrimento della sicurezza. Quindi, attenzione alle responsabilità – avverte
Sabelli – quando un omicida rimarrà libero».
L'Anm aveva già denunciato questa criticità durante le audizioni in commissione Giustizia, dove
però è prevalsa la scelta, diversa, di non desumere le esigenze cautelari dalla gravità del reato,
peraltro in linea con il parere dei presidenti delle commissioni ministeriali che hanno lavorato su
carcere e custodia cautelare, Gianni Canzio e Glauco Giostra. Di qui il rischio che un emendamento
correttivo del governo faccia saltare l'equilibrio politico. «Il lavoro parlamentare va rispettato»
osserva Donatella Ferranti, presidente della commissione Giustizia, che a gennaio dovrà valutare se
sfruttare il treno più veloce del decreto-carcere anche per la riforma della custodia cautelare. «Il
testo licenziato dalla commissione - dice – è frutto di un equilibrio condiviso dalla maggioranza
delle forze politiche e del contemperamento delle esigenze di indagine con quelle di tutela della
libertà personale». Quanto alla criticità segnalata dall'Anm, Ferranti ricorda l'allarme lanciato l'anno
scorso dal primo presidente della Cassazione Ernesto Lupo sull'abuso della custodia cautelare.
Perciò «si è ritenuta necessaria una motivazione più articolata e rigorosa anche sulla sussistenza
delle esigenze cautelari - spiega – soprattutto con riferimento al pericolo di reiterazione del reato,
che non può essere desunto solo dalla sua gravità. Ed è stata - conclude – una scelta ponderata».
Donatella Stasio
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IL SOLE 24 ORE
LEGGE DI STABILITÀ
Le professioni
Salta il fondo per tagliare l'Irap
Nuove opportunità dalle regole che rivedono le deduzioni sul leasing immobiliare
mar. 24 - Tra le pieghe della Legge di stabilità i professionisti trovano, come spesso accade, sia note
positive che negative.
Stop ai fondi. Tra quelle negative spicca l'abolizione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 515,
della legge di Stabilità 2013 (legge 228/2012), che doveva consentire, proprio a dal 2014, a
escludere dall'ambito di applicazione Irap le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arti e
professioni, a condizione che non si avvalessero di lavoratori dipendenti o assimilati e che
impiegassero, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo doveva essere
determinato con decreto ministeriale.
Il fatto stesso che il decreto non abbia mai visto la luce evidenzia la poca fortuna di questa
disposizione, sottolineata anche dal fatto che già in corso 2013 una buona parte delle risorse
destinate al Fondo è stata destinata alla copertura di altri provvedimenti (si veda «Il Sole 24 Ore»
del 12 ottobre scorso).
Se non si porrà rimedio, continuerà il dilemma su quali professionisti e piccoli imprenditori possano
definirsi «non organizzati» e, quindi, esonerati dagli obblighi Irap. Un problema non da poco, se si
pensa che ancora nel 2013, a oltre sei anni di distanza dal famoso «Irap-day» dell'8 febbraio 2007,
la Suprema corte, con le sentenze 22020/2013 e 22022/2013 ha meglio precisato il ruolo giocato dal
lavoro dipendente, che, laddove marginale e prettamente operativo, può non essere la variabile
decisiva per la definizione del requisito organizzativo.
Anche se il testo del comma 515 era criticabile sotto diversi aspetti (non rispettando appieno le linee
di pensiero emergenti dalle pronunce della Cassazione), l'istituzione del fondo era almeno un
segnale per limitare il contenzioso, con un costo per i contribuenti e per l'Erario.
Scelta, invece, dettata più dalla assenza di fondi che dalla volontà, è quella di mantenere
l'incertezza, lasciando ai contribuenti (e ai loro consulenti) l'onere di interpretare i messaggi
provenienti dalla Cassazione.
Leasing e immobili. Tra i fatti positivi per i professionisti, la deducibilità "a regime" dei contratti di
leasing immobiliare. Infatti, con una modifica all'articolo 54, comma 2 del Tuir il legislatore,
parallelamente a quanto statuisce per le imprese, prevede anche per i lavoratori autonomi che, in
caso di locazione finanziaria di beni immobili, la deduzione sia ammessa per un periodo non
inferiore a 12 anni.
La norma attuale (che stabiliva una deduzione correlata alla metà del periodo di ammortamento con
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un minimo di otto ed un massimo di quindici anni) era in realtà inoperante, se non per i contratti
stipulati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 (articolo 1, comma 335 legge 296/2006).
Escludendo che il legislatore abbia ritoccato una norma destinata a non applicarsi, occorre
concludere che, per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2014 i professionisti potranno dedurre (per
competenza) i canoni di leasing immobiliare, stipulando liberamente la durata contrattuale, ma
rispettando fiscalmente una "spalmatura" non inferiore a dodici anni (circolare 17/E/2013), con
scorporo dell'area di sedime (articolo 36, comma 7-bis, decreto legge 223/2006).
Questa novità ha molteplici conseguenze. In primo luogo questi immobili, una volta riscattati,
saranno suscettibili di generare plusvalenze nell'ambito della medesima categoria reddituale in cui
sono stati dedotti i costi; occorre poi chiedersi cosa accade all'eventuale sopravvenienza attiva da
cessione del contratto.
Infatti, questo provento non è citato tra quelli imponibili dall'articolo 54, ma secondo l'agenzia delle
Entrate esso rientrerebbe tra gli "elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o
professionale" di cui al comma 1-quater.
Con la possibilità di stipulare contratti deducibili autonomamente, inoltre, dovrebbe essere meno
frequente il ricorso da parte dei lavoratori autonomi alla costituzione di società immobiliari "ad
hoc", peraltro prese di mira da molti Uffici che ne contestano l'elusività (senza dimenticare l'abuso e
l'antieconomicità). Giorgio Gavelli
LE NOVITÀ
Cancellato il fondo Irap. La nuova legge di stabilità ha abolito il fondo istituito dall'articolo 1,
comma 515, della legge di stabilità 2013 (legge 228/2012), che doveva consentire, proprio dal 2014,
di escludere dall'ambito di applicazione Irap le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arti e
professioni, a condizione che non si avvalessero di lavoratori dipendenti o assimilati e che
impiegassero, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo doveva essere
determinato con decreto ministeriale. Se non si porrà rimedio, continuerà il dilemma su quali
professionisti e piccoli imprenditori possano definirsi «non organizzati» e, quindi, esonerati dagli
obblighi Irap
Leasing. L'articolo 54 del Tuir – come modificato dalla legge di stabilità – afferma che «in caso di
beni immobili la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni». Dunque, da gennaio
2014 i professionisti potranno tornare a dedurre gli acquisti di immobili in leasing superando così il
blocco disposto dal comma 335, dell'articolo 1, della legge 296 del 2006, che aveva limitato la
deducibilità dei leasing immobiliari solo per i contratti stipulati nel triennio 2007-2009
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IL SOLE 24 ORE
Equità tra generazioni. Il nuovo intervento
Nelle Casse private «rafforzate» le delibere sui tagli alle pensioni
mar. 24 - Legge di stabilità in chiaroscuro per gli enti di previdenza dei professionisti (quelli cioè
disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996,
n. 103).
Viene in particolare rafforzata la posizione delle Casse rispetto ai contenziosi accesi dagli iscritti
che lamentano – nelle riforme adottate in questi anni – il mancato rispetto del principio del pro-rata,
cioè la salvaguardia dei trattamenti acquisiti fino all'entrata in vigore delle manovre più restrittive.
Per quanto riguarda la spending review le Casse non sono state esentate, ma possono "pagare" per
acquistare libertà di gestione rispetto ai tagli di spesa.
Primo punto: la legge di Stabilità contiene un'interpretazione autentica – quindi retroattiva – relativa
a legittimità ed efficacia delle delibere adottate dalle Casse per garantire la sostenibilità finanziaria,
attraverso una riduzione delle prestazioni previdenziali, o con contributi di solidarietà o con criteri
di calcolo più penalizzanti senza un rispetto rigido del principio del pro-rata.
In particolare la legge interviene sull'ultimo periodo del comma 763 della legge 296/06, che già
aveva fatto salve le deliberazioni delle Casse, con una nuova blindatura: i provvedimenti si
intendono legittimi «a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo
termine».
Le Casse sono dunque legittimate ad adottare «i provvedimenti necessari per la salvaguardia
dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle
anzianità già maturate (...). Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale»
approvati prima del 1° gennaio 2007.
Quest'ultima specificazione va letta nel senso che le delibere sono legittime ed efficaci se volte ad
assicurare l'equilibrio finanziario di lungo periodo; il principio del pro rata non va rispettato in
modo stringente, ma va semplicemente tenuto presente.
Diverse Casse si sono trovate a dover fronteggiare una serie di ricorsi presentati dagli iscritti nei
confronti delle varie disposizioni introdotte per assicurare la stabilità. In alcuni casi tali ricorsi sono
stati accolti, mettendo in seria difficoltà la gestione degli enti previdenziali.
La norma della legge di Stabilità ha l'obiettivo di limitare la possibilità che contenziosi del genere
possano penalizzare le Casse, anche intervenendo a indirizzare le decisioni dei giudici sui
contenziosi in corso.
Con riferimento invece alle disposizioni che stabiliscono la partecipazione degli enti di previdenza
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ai fini del conseguimento dei risparmi di finanza pubblica, la legge di Stabilità prevede una
normativa specifica che sostituisce quella normalmente applicata nei confronti delle altre
amministrazioni pubbliche.
Le Casse si trovano soggette alla spending review in quanto incluse nell'articolo 1, commi 2 e 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (in definitiva, l'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni).
Inclusione che deriva direttamente dalle modalità di classificazione dei vari organismi a livello
internazionale (nel caso specifico, come appunto organismi che gestiscono contributi raccolti sulla
base di previsioni di legge).
Ebbene dal 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e del rispetto dei
saldi strutturali, gli enti privatizzati possono assolvere alle disposizioni in materia di contenimento
della spesa effettuando un versamento a favore del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di
ciascun anno, in misura pari al 12% della spesa sostenuta nel corso dell'anno 2010 per consumi
intermedi (fondamentalmente, i costi operativi).
In sostanza, le casse versando il contributo hanno la possibilità di continuare a gestire i programmi
con una relativa flessibilità senza essere soggette in via automatica alle limitazioni stabilite a livello
centrale. Claudio Pinna
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Destinazione Italia. Il Dl, pubblicato ieri in «Gazzetta», corregge la riforma in vigore dal 18 giugno
2013: semplificazioni subito operative
Condominio, fondo-lavori per step
Gli importi devono essere parametrati allo stato di avanzamento delle operazioni
sab. 24 - Benefici, incentivi e semplificazioni: il decreto legge Destinazione Italia (pubblicato ieri in
Gazzetta Ufficiale - si tratta del decreto legge 145/2013) parte pieno di buone intenzioni e già
all'articolo 1 contiene importanti disposizioni per la casa. Anzitutto per le tariffe elettriche,
limitando gli incentivi (che sono a carico delle tariffe) ai produttori. Poi intervenendo sulla
questione, che aveva preoccupato moltissimo i notai e gli operatori immobiliari, della nullità dei
contatti di cessione e locazione privi dell'Ape (attestazione di prestazione energetica). Dall'entrata in
vigore del Dl, in sostanza, esisterà l'obbligo di sottoscrivere una clausola dove acquirente o
l'inquilino dichiareranno di aver ricevute le informazioni e la documentazione (Ape compresa, che
va allegata). In caso di omissione, scatterà la sanzione da 3mila a 18mila euro (per le locazioni da
mille a 4mila euro). Interessante la possibilità di "convertire" la sanzione della nullità (che di fatto
aveva bloccato da agosto i rogiti delle case prive di Ape) nella nuova sanzione amministrativa
pecuniaria. Ciascuna delle parti (inquilino o proprietario) potrà bloccare la causa di nullità
eventualmente avviata semplicemente chiedendolo e pagando la sanzione, purché non sia già
passata in giudicato (cosa del tutto improbabile). Il terzo intervento sul mattone consiste nei
correttivi alla riforma del condominio (legge 220/2013), risultato dell'iniziativa del «Sole» e delle
associazioni di proprietari e amministratori (si veda anche «Il Sole 24 Ore» del 18 dicembre scorso)
e dell'impegno del sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri (si veda l'intervista in pagina).
Il primo correttivo riguarda la formazione degli amministratori: a dettare le regole ci penserà la
giustizia. Per Franco Pani (presidente di Confamministrare) la regolamentazione dei corsi per
amministratori «è sicuramente positiva e non potrà che qualificare maggiormente gli operatori del
nostro settore, anche a beneficio degli utenti finali». L'Anaci ricorda anche che con la legge 4/2013
«è stato assegnato vastissimo ambito di intervento alle Associazioni rappresentative delle diverse
professioni e sarebbe straordinario che il sistema sempre operante per tutte le professioni non
organizzate in ordini o collegi risulti smentita unicamente per gli amministratori di condominio».
Sono stati poi liberati gli interventi di risparmio energetico dall'obbligo di una pesante maggioranza
(almeno 500 millesimi e la metà più uno degli intervenuti in assemblea): basterà la maggioranza
degli intervenuti, che rappresenti almeno un terzo dei millesimi. Occorrerà però la diagnosi o la
certificazione energetica, che con la maggioranza "pesante" non serviva. Semplificata anche
l'anagrafe condominiale, con l'eliminazione dell'obbligo per i singoli proprietari di dichiarare
all'amministratore la perfetta rispondenza alle norme di sicurezza della loro unità immobiliare:
l'obbligo è rimasto solo per le parti comuni. È stato chiarito che le sanzioni per la violazioni al
regolamento condominiale verranno irrogate dall'assemblea. È passata la possibilità di considerare
regolarmente costituito il fondo condominiale obbligatorio per le opere di manutenzione
straordinaria, sulla base degli importi stabiliti a stato avanzamento lavori. Saverio Fossati
01|IN VIGORE DA SUBITO. Con l'entrata in vigore del decreto legge Destinazione Italia
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numerose norme partono da subito, senza bisogno di disposizioni attuative. Vediamole:
1) La mancata allegazione ai contratti di cessione o di locazione dei fabbricati dell'Attestazione di
prestazione energetica non causa più la nullità dell'atto
2) Le modifiche alla legge 220/2012: questo vuol dire che dalla prima assemblea utile si devono
applicare le nuove regole
3) Le agevolazioni per la riqualificazione produttiva di aree in crisi industriale e il fondo di
investimento nel capitale di rischio delle Pmi (tra cui i mutui a tasso zero)
4) La misure per le bonifiche dei siti di interesse nazionale e per il porto di Trieste. Da subito
l'Ambiente e il Mise possono stipulare accordi di programma con la Regione interessata
5) Credito d'imposta per le imprese che sottoscrivono accordi di programma per l'acquisto di nuove
macchine, software e fabbricati
6) semplificazioni da subito per potenziare l'azione a favore dei prodotti italiani nel mondo, e dal
2014 22.594.000 euro
7) Procedura di ruling di standard internazionali per le imprese con attività internazionale
8) Nuove regole per la Rc auto
9) Applicazione delle agevolazioni per favorire il credito alle Pmi
10) Nuove disponibilità per il Fondo Expo 2015 e possibilità di affidare appalti per interventi
immediatamente cantierabili
02|VALIDITÀ POSTICIPATA
1) Per le nuove tariffe elettriche l'Authority deve determinare i criteri entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del Dl;
dal 1° gennaio 2014 cambieranno i prezzi minimi. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Dl i
produttori potranno scegliere se mantenere o cambiare il regime incentivante
2) Dal periodo d'imposta 2014 e sino al 31 dicembre 2016 è riconosciuto un credito d'imposta a
favore delle imprese che investono in ricerca e sviluppo. Un decreto del Mise-Economia da
emanarsi entro 60 giorni definirà le modalità
2) Occorre un decreto Economia-Mise per il voucher (massimo 100mila euro) per la
digitalizzazione e la connettività delle Pmi e per pianificare le frequenze per il servizio televisivo
digitale terrestre
3) Credito d'imposta Irpef del 19% sull'acquisto di libri dal 2014 al 2016
4) Le nuove regole per il Tribunale delle società si applicano ai giudizi instaurati dal 60° giorno
dall'entrata in vigore del Dl
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Professionisti. Nel decreto legge la risposta a chi ha fatto domanda tra novembre e dicembre
Registro revisori, iscrizione automatica dei commercialisti
dom. 29 - L'iscrizione automatica dei dottori commercialisti nel Registro dei revisori legali (la
cosiddetta equipollenza) troverà spazio nel decreto Milleproroghe. E così i circa mille giovani
professionisti che hanno fatto domanda di iscrizione al Registro tra novembre e dicembre avranno
certezza che la loro pratica andrà avanti. Poi si vedrà se effettivamente l'equipollenza andrà
definitivamente a regime e renderà automatica, dopo 36 mesi di tirocinio, l'iscrizione dei dottori
commercialisti al Registro revisori legali.
A quanto filtra dal ministero dell'Economia, infatti, il testo del decreto su cui il Governo sta ancora
lavorando prevede, all'articolo 29, la norma contenuta nel Dl Salva Roma, poi stoppato dalla
presidenza della Repubblica, che aveva superato il vaglio del Senato. E si tratta della previsione non
solo della riapertura del Registro dei revisori – di fatto chiuso per effetto del Dm 145/2012
(attuativo del Dlgs 39/2010 a sua volta frutto della direttiva comunitaria 43/2006) che aveva
cristallizzato la situazione esistente al 13 settembre 2012 non essendo più stato possibile indire
sessioni d'esame avendo cancellato le vecchie norme senza varane di nuove – operata d'urgenza con
il Dl 126/2013 (articolo 1, comma 19) per chi aveva nel frattempo maturato i requisiti per
l'iscrizione ma anche della messa a regime dell'equipollenza, cancellata dal regolamento attuativo
della riforma degli esami di accesso al Registro dei revisori che è in corso di approvazione.
Quest'ultimo aspetto era stato introdotto durante il dibattito al Senato e dopo la veemente protesta
dei Dottori commercialisti che chiedevano il ripristino dell'equipollenza: tesi condivisa anche dai
ministeri dell'Economia (in particolare il viceministro Stefano Fassina) e dal sottosegretario alla
Giustizia Giuseppe Berretta. Si tratta ora di capire se il Milleproroghe ripristinerà l'equipollenza
come prevista inizialmente nel Dl 126 (per sanare la situazione in corso) oppure accoglierà anche la
cosiddetta equipollenza a regime.
Attualmente al Registro gestito da Consip (e prima dal Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti) sono iscitti oltre 80mila professionisti, molti meno di quelli che ne facevano parte
prima della riorganizzazione partita circa due anni fa. E che ha portato anche ai disservizi e alle
lentezze lamentate per mesi dal mondo delle professioni e di cui si è dato ampiamente conto sul
Sole 24 Ore. Di certo c'è che il ministero dell'Economia (così come la Giustizia) sostiene, con
convinzione, il tema dell'equipollenza mentre gli apparati burocratici la pensano in maniera
opposta, come emerge chiaramente dal testo del regolamento emanato e che verrebbe superato
proprio da una norma di legge di rango superiore. «Mi aspetto – spiega Enrico Zanetti, Scelta
civica, vice presidente della commissione finanze della Camera che presentò nei mesi scorso
l'interpellanza da cui è poi partita l'iniziativa del governo – che la norma sia presente nel decreto
Milleproroghe perché la sua eventuale mancanza significherebbe scaricare sui giovani
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problematiche che non hanno minimamente a che fare con loro». Giorgio Costa
IL NODO EQUIPOLLENZA
Il regolamento attuativo. Si tratta del testo, in corso di approvazione, che attua la riforma degli
esami di accesso al Registro dei revisori legali. La norma cancella la cosiddetta equipollenza, vale a
dire l'iscrizione automatica dei commercialisti al Registro dei revisori contabili (con l'esonero
quindi dalla prova d'esame per l'accesso)
La riapertura del Registro. Nel decreto milleproroghe è inserita una norma che prevede la riapertura
del Registro dei revisori: i circa mille giovani professionisti che hanno fatto domanda di iscrizione
al Registro tra novembre e dicembre avranno certezza che la loro pratica andrà avanti. Poi si vedrà
se effettivamente l'equipollenza andrà definitivamente a regime e renderà automatica, dopo 36 mesi
di tirocinio, l'iscrizione dei dottori commercialisti al Registro revisori legali
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ITALIA OGGI
All'incontro di fine anno anche il punto sui decreti ai quali lavorano le commissioni Mef
Revisione sempre e solo europea
L'Inrl conferma la propria linea contro l'equipollenza
Ven. 27 - Si chiude un anno «straordinario» per i revisori legali che sono prossimi ad avere un contesto
operativo ben definito con gli ultimi decreti attuativi che il Mef potrebbe emanare già a fine gennaio e si
apprestano a consolidare in Europa una rappresentanza professionale che l'Inrl svolgerà anche per conto di
Confassociazioni, presieduta da Angelo Deiana, presente all'incontro.
Una confederazione che attualmente conta 99 associazioni e rappresenta oltre 270 mila professionisti.
Questo, in estrema sintesi, il quadro tracciato dal presidente dell'Istituto, Virgilio Baresi, nell'incontro di fine
anno tenutosi nei giorni scorsi a Roma e conclusosi con l'ormai tradizionale Memorial Day, dedicato al
fondatore dell'Inrl, Modesto Bertolli. Nel corso dell'incontro, alla presenza del coordinatore delle
commissioni Mef, Marcello Bessone, Baresi ha confermato la linea dell'Inrl contraria al riconoscimento
dell'equipollenza ribadendo che «bisogna essere consapevoli delle conseguenze di violazioni di leggi europee
che farebbero scaturire procedure d'infrazione e sanzioni che ricadrebbero sulla collettività. Noi non abbiamo
nulla contro i commercialisti, ma non possiamo accettare che la politica si presti a tutelare solo interessi di
una parte dei revisori, quella appartenente al sistema ordinistico, danneggiando altri 70 mila revisori legali
non ordinistici. Continueremo a vigilare affinché ci si attenga ai dettami dell'Unione europea».
Motivo di soddisfazione espresso poi dal presidente Baresi circa il mandato ricevuto direttamente dal
direttore della Commissione Ue di promuovere un coordinamento di tutte le associazioni professionali
europee che rappresentano i revisori per un proficuo lavoro di arricchimento e di proponimenti per la crescita
professionale dei revisori legali nell'Unione europea. Altri passaggi importanti della riunione sono state le
relazioni dei due componenti Inrl della commissione Mef per i decreti attuativi del dlgs 39/2010, Gianluigi
Bertolli, segretario nazionale dell'Inrl, e Stefano Mandolesi, vicesegretario nazionale dell'Istituto. Relazioni
che sono state precedute da un breve intervento di Marcello Bessone, dirigente Mef e coordinatore delle
commissioni per i decreti, che ha espresso il plauso per il clima costruttivo creatosi nelle commissione, che
lascia ben sperare per un licenziamento dei testi entro fine gennaio. Bertolli e Mandolesi hanno quindi
aggiornato i consiglieri e i delegati Inrl circa i lavori della commissione preposta alla stesura dei regolamenti
sull'etica, sull'indipendenza e sui principi di revisione. In particolare in commissione è stata ribadita
l'esigenza di attenersi sempre alla economia reale per mantenere gli equilibri finanziari che sono al centro
dell'attività professionale di ogni revisore. È stato poi spiegato nel dettaglio che nella stesura dei regolamenti
relativi al codice etico, tra i punti chiave fissati vi è quello relativo all'ambito operativo del revisore legale,
vale a dire la sua completa attività, che implica anche servizi di «non assurance» quali la tenuta della
scrittura contabile, i servizi fiscali, i servizi informativi e la finanza aziendale; in tale ambito è addirittura
contemplata quella rappresentanza tributaria per la quale lo stesso Inrl si sta battendo da tempo per un pieno
riconoscimento a favore dei revisori legali.
Alla riunione dell'Inrl hanno partecipato alcune autorevoli personalità quali monsignor Giuseppe Costa,
direttore delle Librerie Vaticane, e Alfonso Celotto, capo gabinetto del ministro della coesione, due
autorevoli membri del Comitato scientifico dell'Inrl, istituito di recente, di cui fanno parte anche Rainer
Masera, già ministro del bilancio e attualmente rettore dell'università «Marconi», e Caterina Garufi,
magistrato dell'ufficio legislativo del ministero di giustizia.
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IL SOLE 24 ORE
Corte costituzionale. Nel 2014 saranno decise controversie importanti in fatto di reclamo, indagini
finanziarie e aggi
Il fisco all'esame della Consulta
Sotto tiro l'imparzialità degli uffici e le contestazioni sui prelievi bancari dei professionisti
dom. 29 - Nel corso del 2014 la Corte costituzionale dovrà pronunciarsi su una serie di questioni
tributarie particolarmente importanti per i contribuenti e per la stessa amministrazione (si veda
l'elenco sotto). Il primo appuntamento è fissato per la Camera di consiglio del 15 gennaio in cui la
Consulta affronterà nuovamente la questione della sospensione delle sentenze tributarie in pendenza
di appello o di ricorso per cassazione. Va detto che in passato la Corte è già intervenuta con
un'ordinanza grazie alla quale si è finalmente ammessa la sospensione delle sentenze di primo e
secondo grado, per cui la nuova decisione non dovrebbe discostarsi molto dalla precedente.
L'appuntamento, invece, decisamente più importante riguarda la costituzionalità dell'istituto del
reclamo in campo tributario, la cui camera di consiglio è fissata, dopo un rinvio di alcuni mesi, per
il 26 febbraio 2014.
Sono ben cinque le commissioni tributarie (con sette ordinanze) che hanno messo in dubbio la
costituzionalità del reclamo. Le modifiche apportate con la legge di stabilità in base alle quali la
mancata presentazione del reclamo non costituisce più una causa di inammissibilità del successivo
ricorso ma soltanto un motivo di improcedibilità, dovrebbero in parte attenuare le eccezioni di
costituzionalità sollevate dai giudici tributari.
Restano tuttavia ulteriori questioni per le quali la Consulta potrebbe assumere importanti decisioni.
Molti giudici, infatti, hanno giustamente rilevato l'assenza di imparzialità di chi assume la
decisione: di fatto è la stessa Direzione provinciale che ha emesso l'atto impositivo a nulla rilevando
che si tratti di due uffici differenti (area legale piuttosto che area controllo). Del resto la totale
assenza di imparzialità è stata evidenziata anche dalla Corte dei conti (si veda Il Sole 24 Ore del 20
giugno 2013).
Resta poi il problema delle spese sostenute in questa fase dal contribuente non recuperabili, e della
opponibilità della ritardata costituzione in giudizio anche nei confronti delle altre parti chiamate in
causa (si pensi al caso di impugnazione di cartella panche per vizi propri con citazione anche di
Equitalia). Va detto, peraltro, che, aldilà delle posizioni istituzionali, gli stessi uffici periferici
dell'agenzia delle Entrate palesano di sovente dubbi sulla concreta utilità dell'istituto. In molti
reclami essi riescono a stento a rispondere (negativamente) negli ultimi giorni a disposizione
giustificando tale comportamento con la necessità di rispettare "gli obiettivi" fissati a livello
centrale di rispondere comunque entro i 90 giorni (ancorchè poi, tale risposta, si risolva in una mail
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di non accoglimento che però fa centrare l'obiettivo).
Del resto, se lo scopo dell'istituto è di deflazionare il contenzioso per importi non significativi, mal
si comprende per quale ragione non si introduca una conciliazione giudiziale obbligatoria (innanzi
al giudice tributario terzo) per le medesime controversie. Così facendo risparmierebbero molto
tempo (e oneri) sia il contribuente, sia la stessa amministrazione e si ridurrebbero, altresì, i tempi
dei contenzioso. Vi è quindi da sperare in una coraggiosa decisione della Consulta che non abbia
problemi a contraddire un istituto così fortemente voluto dall'amministrazione ma che ha costretto il
legislatore, già con la recente legge di stabilità, ad intervenire per sistemare alla meglio alcune delle
evidenti anomalie.
Altra questione particolarmente importante, che si spera venga decisa nel 2014, attiene la
presunzione relativa ai prelevamenti bancari dei professionisti che, secondo la norma vigente,
avallata da una rigorosa posizione della Corte di cassazione, ha di fatto tradotto qualunque indagine
finanziaria nei confronti di un professionista nella constatazione di maggiori compensi: ben
difficilmente, infatti, è possibile provare la destinazione (come pretendono Agenzia e Gdf) di
prelevamenti di somme avvenuti in anni precedenti per contanti e per importi non significativi.
Anche in questo caso si tratta di una vicenda molto delicata per la quale il buon senso, prima ancora
dei principi costituzionali consente di far emergere l'irrazionalità della disposizione.
Infine la questione dell'aggio della riscossione che risulta del tutto scollegato all'attività svolta
dall'agente: Equitalia incassa l'8% sia se non fa assolutamente nulla (si pensi al caso del
contribuente che, ricevuto l'accertamento esecutivo, decide di pagare dopo i trenta giorni dalla
scadenza del termine) sia se pone in esser una serie di attività volte al recupero del credito. Antonio
Iorio
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IL SOLE 24 ORE
In condominio interventi «verdi» solo con perizia
di Corrado Sforza Fogliani
La legge di riforma del condominio, in vigore dal 18 giugno scorso, è stata a sua volta riformata con
un decreto legge che su di essa interviene in diversi aspetti: dalle opere di risparmio energetico alla
sicurezza, dal fondo per gli interventi straordinari alle sanzioni.
Le opere finalizzate al risparmio energetico ora possono essere decise solo con la procedura della
legge 10/91: gli interventi devono essere individuati attraverso un attestato di certificazione
energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato; le delibere devono essere
approvate – sia in prima che in seconda convocazione – dalla maggioranza degli intervenuti
all'assemblea che rappresentino un terzo del valore dell'edificio; l'assemblea è legalmente costituita
(quorum costitutivo) se in prima convocazione è presente la maggioranza dei condomini che
rappresentino 667 millesimi; in seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di un terzo dei
condomini (334 millesimi).
La nuova normativa ha abrogato la possibilità - già prevista dall'articolo 1120, comma 2, n. 2 - di
eseguire le opere in questione senza alcuna documentazione, ma con la maggioranza assembleare
che rappresenti la metà del valore (fermi i quorum costituitivi già citati). La nuova legge ha
specificato che i dati relativi alla sicurezza, che devono essere contenuti nel Registro di anagrafe
condominiale, redatto e tenuto aggiornato dall'amministratore, sono solo quelli relativi alle proprietà
comuni. Cade quindi l'interpretazione che i condomini debbano comunicare i dati relativi alla
"sicurezza" della propria unità immobiliare.
A questo proposito, è da sottolineare che lo stato di sicurezza o meno delle parti comuni deve essere
già noto all'amministratore. Per cui (al fine di dare un senso logico alla previsione della nuova
normativa, coerente anche con l'interpretazione della norma già data in questi mesi) si deve ritenere
che il legislatore abbia inteso riferirsi alle parti comuni "accessibili" dai singoli condomini (come le
parti interne dei muri maestri) o dagli stessi più facilmente controllabili (collegamenti vari
precedenti il punto di diramazione di questi ultimi ai locali di proprietà individuale).
La nuova normativa sul «Fondo opere manutenzione straordinaria e innovazioni» - recependo un
orientamento già da molti condomini praticato - stabilisce che il Fondo speciale, da costituirsi
obbligatoriamente a garanzia del soggetto esecutore dei lavori, per le opere di manutenzione
straordinaria e le innovazioni può essere costituito in base ai singoli pagamenti dovuti se i lavori
devono essere eseguiti in relazione a un contratto che ne preveda il pagamento graduale in funzione
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del loro progressivo stato di avanzamento. La previsione di cui alla nuova normativa è stabilita sulla
base della condizione contrattuale precisata e, comunque, in alternativa alla costituzione di un
Fondo di importo pari ai lavori (com'era obbligatoriamente, prima delle recenti modifiche, per ogni
caso).
Le sanzioni per le infrazioni al regolamento condominiale possono, o presumibilmente devono,
essere irrogate – si ritiene – dall'amministratore solo a seguito di delibera dell'assemblea approvata
con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore
dell'edificio, sia in prima che in seconda convocazione.
La previsione dell'intervento dell'assemblea (già ampiamente seguita, da tempo presente nel
regolamento tipo della Confedilizia) deve essere naturalmente confrontata con eventuali norme al
proposito contenute nei singoli regolamenti (contrattuali o assembleari) ed è particolarmente
opportuna dato che la riforma del 2012 ha sostituito l'importo pecuniario "secco" della sanzione in
precedenza previsto, con un importo variabile, che necessariamente deve essere stabilito
dall'assemblea. Resta aperto il problema dell'indispensabilità (come si ritiene) o meno che i nuovi
importi della legge di riforma siano recepiti nel regolamento.
A proposito di quanto detto finora, si precisa che sono ovviamente fatte salve le eventuali modifiche
che le disposizioni della nuova normativa dovessero subire in sede di conversione in legge del
decreto.
La nuova normativa prevede anche che con regolamento del ministro della Giustizia siano
determinati i requisiti necessari per esercitare l'attività di formazione degli amministratori di
condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione
iniziale e periodica. L'emanazione del regolamento - che dovrà essere preceduta da una
comunicazione al presidente del consiglio - è prevista per la prima metà di marzo.
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ITALIA OGGI SETTE
Spettanze dei legali, ok al rito camerale
Lun. 30 - In tema di controversie aventi ad oggetto la liquidazione delle spettanze dovute al
professionista, il ricorso al rito camerale deve ritenersi valido anche nell'ipotesi di eccezione di
prescrizione presuntiva dei crediti proposta dal cliente: a ribadirlo è stata la II Sez. civile della
Cassazione, la quale, nella sentenza n. 25945/2013, ha affermato che «il ricorso alla speciale
procedura di liquidazione delle spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati [_] non è ammesso nei
soli casi in cui vi sia stata contestazione sul rapporto di clientela (cioè sul presupposto contrattuale
del diritto al compenso), sulla natura giudiziale dei compensi pretesi, sull'avvenuta transazione della
lite ovvero quando il cliente, convenuto per la liquidazione delle spettanze, opponga una domanda
riconvenzionale poiché tale domanda, introducendo un nuovo petitum e una pretesa che fa capo non
più all'avvocato ma al cliente, non consente di utilizzare la procedura sommaria che deroga al
principio del doppio grado di giurisdizione». Né vale ad escluderne la compatibilità la contestazione
che quest'ultimo faccia di nulla dovere «per aver già estinto il credito vantato e/o perché il credito
stesso è stato prescritto». Così argomentando ha rigettato il ricorso proposto da un avvocato avverso
la sentenza di inammissibilità pronunciata dalla Corte di Appello competente, secondo la quale,
trattandosi nella specie di controversia avente ad oggetto il pagamento di competenze professionali,
non essendoci stata alcuna contestazione del rapporto di clientela né altra idonea a introdurre un
nuovo petitum, era da considerarsi legittimo il rito de quo.
Nell'unico motivo di censura il legale lamentava violazione e falsa applicazione degli artt. 28, 29 e
30 della l. 794/42, nonché vizio di motivazione, sostenendo che tale rito speciale (con il quale aveva
deciso il Tribunale in primo grado, in composizione collegiale e con ordinanza) doveva ritenersi
«applicabile esclusivamente alle controversie aventi ad oggetto la determinazione della misura del
compenso» per cui non poteva estendersi alla fattispecie in oggetto «nella quale era stata eccepita la
prescrizione» del credito. Adelaide Caravaglios
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Rassegna Stampa - Organismo Unitario dell`Avvocatura Italiana