Versione 1.1
Aggiornato al 27 Novembre 2009
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Società
Società
Società
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Società
Società
Società
per Azioni
a Responsabilità Limitata
Cooperative
Consortili
in Nome Collettivo
in Accomandita Semplice
Semplici
GRUPPI SOCIETARI - DICHIARAZIONE INIZIO CONTROLLO
ANAGRAFE ECONOMICA - REGISTRO IMPRESE
Guida alla presentazione della domanda di iscrizione della dichiarazione compiuta dall’amministratore in merito alla sussistenza della
soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento art. 2497bis c.c.
REGISTRO IMPRESE
CAMERA DI COMMERCIO DI
TORINO
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10123 Torino
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A cura di: S. Marino
Con la collaborazione di: E. C. Vocale, A. Baravaglio
Redazione: S. Marino
Coordinamento testi e contenuti: E. C. Vocale.
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SOCIETA’ CONSORTILI - S.N.C. – S.A.S. – S.S.
Gruppi societari
Dichiarazione di inizio controllo
INDICE DEI CONTENUTI
AGGIORNAMENTI ALLA GUIDA............................................................................ 2
GRUPPI SOCIETARI............................................................................................... 3
NORMATIVA............................................................................................................... 3
GRUPPO SOCIETARIO ................................................................................................ 4
DIREZIONE E COORDINAMENTO ............................................................................... 4
CONTROLLO SOCIETARIO ......................................................................................... 5
SOGGETTI DEL GRUPPO ............................................................................................ 6
A.
HOLDING: SOCIETA’ CAPOGRUPPO ..............................................................................6
B.
SOCIETA’ CONTROLLATE ...............................................................................................7
C.
SOCIETA’ SORELLE..........................................................................................................8
D.
SOCIETA’ COLLEGATE ....................................................................................................8
REGIME PUBBLICITARIO: DOMANDA DI ISCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO
CONTROLLO SOCIETARIO (COSTITUZIONE DEL GRUPPO SOCIETARIO) ..................... 8
SCHEDA ADEMPIMENTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI
INIZIO CONTROLLO SOCIETARIO (COSTITUZIONE DEL GRUPPO SOCIETARIO) .. 10
AVVERTENZE E CASI PARTICOLARI ...................................................................... 14
GRUPPI A CATENA O A CASCATA ............................................................................. 14
REGOLAMENTO CONTRATTUALE............................................................................. 16
DATI PUBBLICIZZATI IN VISURA ................................................................................. 16
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI
INIZIO CONTROLLO SOCIETARIO (COSTITUZIONE DEL GRUPPO SOCIETARIO) .. 17
COMPILAZIONE DEL MODELLO S2........................................................................... 18
COMPILAZIONE DEL MODELLO INTERCALARE S ....................................................... 19
LA NORMATIVA ................................................................................................. 25
GLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE............................................................................. 25
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AGGIORNAMENTI ALLA GUIDA
La presente guida è stata aggiornata al 27 novembre 2009.
Rispetto alla versione precedente pubblicata in data 20 ottobre 2009, la presente guida è
stata aggiornata inserendo ulteriori Avvertenze e casi particolari nel capitolo
corrispondente.
Inoltre nel capitolo Scheda Adempimento è stato precisato che i soggetti obbligati sono gli
amministratori della società controllata.
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GRUPPI SOCIETARI
NORMATIVA
Sino alla recente riforma del diritto societario1 il nostro ordinamento, sebbene il fenomeno del
gruppo societario fosse una realtà già da tempo diffusa e radicata nel mercato, ancora
risultava privo di una legislazione organica in materia.
Solo in sede di attuazione della delega di riforma del diritto societario2 il legislatore, pur non
fornendo alcuna nozione di “gruppo societario” (utilizza genericamente l’espressione
“direzione e coordinamento di società), ha codificato la disciplina dei gruppi di società nel
Codice Civile.
Il codice detta specifici obblighi per i soggetti che appartengono al gruppo ed introduce un
particolare regime di responsabilità nel caso vengano posti in essere atti pregiudizievoli per i
soci o i creditori delle società soggette a direzione e coordinamento.
Gli articoli del codice civile che dispongono in materia di gruppi societari sono:
1
2
-
l’art. 2497 c.c. (Responsabilità) che delinea il regime di responsabilità delle società o
enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di altre società;
-
l’art. 2497-bis c.c. (Pubblicità) che disciplina la pubblicità nel registro delle imprese
delle società coinvolte nell’attività di direzione e coordinamento;
-
l’art. 2497-ter c.c (Motivazione delle decisioni) che disciplina le decisioni delle società
soggette ad attività di direzione e coordinamento;
-
l’art. 2497-quater c.c. (Diritto di recesso) che delinea le ipotesi di recesso del socio di
società controllata (oltre a quelle previste, in via generale, dal testo dell’art. 2437);
-
l’art. 2497-quinquies c.c. (Finanziamenti nell'attività di direzione e coordinamento)
che regola la materia dei finanziamenti concessi dalla società capogruppo a favore
delle società controllate;
-
l’art. 2497-sexies c.c. (Presunzioni) che, nel fornire i criteri necessari ad individuare la
ricorrenza di un’attività di direzione e coordinamento, utilizza la tecnica delle
presunzioni;
-
l’art. 2497-septies c.c. (Coordinamento fra società) che risponde all’esigenza di
evitare possibili equivoci interpretativi in materia di coordinamento tra società (per
non confondere il fenomeno del controllo c.d. “verticale” con quello del controllo c.d.
“paritetico od orizzontale”).
D.lgs. n. 6/2003.
L. 3 ottobre 2001, n. 366.
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GRUPPO SOCIETARIO
Il gruppo di società consiste in un’aggregazione di imprese formalmente autonome e
indipendenti l’una dall’altra ma assoggettate tutte ad una direzione unitaria.
Tutte sono sotto l’influenza dominante di un’unica società (la capogruppo-holding) che
direttamente o indirettamente controlla e dirige, secondo un disegno unitario, la loro attività
d’impresa per il perseguimento di uno scopo unitario e comune (cd. interesse di gruppo) a
tutte le società del gruppo (controllate).
Si parla, infatti, di gruppo di imprese quando un soggetto controllante capogruppo, esercita
nei confronti di altre società, un’attività di direzione e coordinamento.
Il gruppo non diventa mai un unico soggetto di diritto: ciascuna delle società interessate al
fenomeno costituisce una realtà indipendente rispetto alle altre partecipanti, nonché alla
stessa società-capogruppo.
In altre parole, nel gruppo, ad un’unica impresa, sotto il profilo economico, corrispondono
più imprese, sotto il profilo giuridico, le quali mantengono, infatti, la loro autonomia formale
garantendo così una certa flessibilità strutturale del gruppo3.
Le società controllate possono, a loro volta, controllare altre società venendosi così a creare
delle sub-holding (o sotto-gruppi).
L’organizzazione del gruppo può, difatti, assumere due configurazioni:
1) a catena o a cascata4, nel caso in cui la holding controlli direttamente una società che,
a sua volta, ne controlla un’altra e così via;
2) a stella5; quando soltanto la capogruppo controlla direttamente, o a raggiera, tutte le
società.
Riepilogando, gli elementi qualificanti del gruppo societario sono due:
1)
la direzione economica unitaria (direzione e coordinamento);
2)
l’autonomia formale delle società partecipanti.
DIREZIONE E COORDINAMENTO
Il codice civile non definisce in modo puntuale l’attività di “direzione e coordinamento”.
In linea generale si ritiene che svolga attività di “direzione” la holding che esercita
un’influenza marcata e incisiva imponendo la propria volontà e sostituendola quasi
integralmente a quella degli organi amministrativi delle società controllate.
Svolge attività di “coordinamento”, invece, la holding che esercita sulle controllate
un’influenza meno penetrante di quella conseguente all’attività di direzione poiché si limita a
3
Il gruppo non è un’entità giuridica distinta dalle imprese che lo compongono, non ha la personalità giuridica, né
costituisce centro autonomo di imputazione di diritti e doveri.
4
La società Alfa controlla la società Beta che a sua volta controlla la società Gamma.
5
La società Alfa controlla direttamente la società Beta, Gamma, ….
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quanto necessario ad assicurare che le attività delle diverse società controllate vengano svolte
in modo organizzato e non confliggente.
La legge, in realtà, si limita a presumere soltanto6, fino a prova contraria, che la holding
svolga attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società figlie quando:
a) ha l’obbligo di redigere il bilancio consolidato (con riguardo alle sole controllate
incluse nel consolidato);
b) controlla una o più società secondo quanto prevede l’articolo 2359 c.c.
CONTROLLO SOCIETARIO
L’acquisizione del controllo societario è lo strumento giuridico più ricorrente per la costituzione
di un gruppo: esso infatti costituisce una particolare situazione per effetto della quale una
società è potenzialmente in grado di improntare, con la propria volontà, l’attività economica
di un’altra società e per l’esistenza del gruppo è necessario l’esercizio effettivo di tale
potenzialità.
L’art. 23597 prevede due forme generali di controllo:
a. quello azionario (o interno) che si attua attraverso la partecipazione sociale.
Il controllo azionario, a sua volta può essere:
- di diritto, quando la holding detiene la maggioranza delle azioni con diritto di voto;
- di fatto, quando, pur non avendo la maggioranza assembleare, la società capogruppo è in grado di esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria
delle società controllate;
b. quello contrattuale (o esterno), che deriva da particolari vincoli contrattuali (ad esempio:
di finanziamento, di locazione di azienda, di know-how, di fornitura di merci) le cui
prestazioni siano essenziali per il gruppo societario.
L’attività di controllo, in pratica, consente alla società controllante di esercitare un’influenza
dominante all’interno dell’assemblea ordinaria della controllata (pur non disponendo della
maggioranza dei voti) o di influenzare le scelte della società controllata in virtù, di determinati
rapporti contrattuali con essa.
6
Si presume, ai sensi dell´art. 2497 sexies, salvo prova contraria, che l´attività di direzione e coordinamento di
società sia comunque esercitata:
- da società o enti tenuti al consolidamento dei loro bilanci;
- da società o enti che comunque le controllano, ai sensi dell´articolo 2359 c.c., in quanto:
a) dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell´assemblea ordinaria;
b) dispongono di voti sufficienti per esercitare un´influenza dominante nell´assemblea ordinaria;
c) esercitano influenza dominante per effetto di particolari vincoli contrattuali con la società controllata.
- da chi esercita direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di
clausole statutarie.
7
Ai sensi dell’art. 2359 , dunque si considerano controllate quelle società:
- in cui un’altra società possiede (direttamente o tramite altre controllate) la maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea;
- in cui un’altra società possiede voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea;
- che sono sottoposte ad un’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali.
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SOGGETTI DEL GRUPPO
Nell’ambito del gruppo si evidenziano i seguenti soggetti:
A. Holding: società madre o capogruppo;
B. Controllate: società figlie;
C. Società sorelle: società controllate da una medesima società;
D. Società collegate: società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole, ma
non dominante.
A. HOLDING: SOCIETA’ CAPOGRUPPO
Tra le società appartenenti al gruppo primeggia la holding.
La holding o società capogruppo è il soggetto che esercita l’attività di direzione e
coordinamento.
La holding può assumere qualsiasi forma giuridica: sia di società (di persone, di capitali,
cooperativa o consortile) sia di ente.
La holding può essere:
- pura: se la società capogruppo si limita esclusivamente a gestire le proprie partecipazioni
nelle altre società del gruppo;
- impura (o operativa): se la società capogruppo esercita, oltre all’attività di direzione e
coordinamento sulle proprie controllate o collegate, anche un’attività di produzione e di
scambio.
Con particolare riguardo ai principali obblighi delle holding si osserva che la società madre
ha l’obbligo di indicare nel bilancio i suoi rapporti con le società controllate (annotazioni nella
relazione di gestione, nella nota integrativa, nel conto economico e nello stato patrimoniale).
L’esistenza di un gruppo può comportare, inoltre, per la holding l’obbligo di redigere il
bilancio consolidato, a meno che non si tratti di un gruppo di modeste dimensioni.
Alla holding è riconosciuta la qualità di imprenditore con la conseguenza che essa, in caso di
insolvenza, è soggetta al fallimento.
Con riferimento, invece, alla responsabilità solidale delle holding, si evidenzia che il socio ed
il creditore sociale della controllata possono agire contro la società madre solo nel caso in cui
gli stessi non siano stati soddisfatti preventivamente dalla società controllata. Risponderà in
solido con la holding anche qualunque soggetto che con il suo comportamento abbia preso
parte all’evento che ha leso il socio o il terzo8.
8
Ad esempio, la responsabilità si estenderà all’amministratore della holding che con il suo comportamento ha
causato direttamente l’evento o che ha violato la norma che impone di vigilare sull’operato degli amministratori
della controllata (la responsabilità può estendersi anche all’organo di controllo, ai soci o anche agli amministratori
della controllata).
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B. SOCIETA’ CONTROLLATE
Le società controllate sono soggetti autonomi ed indipendenti tra loro che svolgono proprie
attività imprenditoriali, sebbene siano sottoposte alla direzione ed al coordinamento della
holding.
Ai sensi dell’articolo 2359 c.c. si considerano controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza
dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Queste società possono assumere sia la forma di società di persone, sia di capitali, ma anche
di società cooperative e consortili.
Come tutte le società, ogni controllata risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni
contrattuali e non contrattuali che ha assunto nell’esercizio dell’impresa.
Come stabilito dall’articolo 2359-bis c.c., la controllata incontra particolari limiti per
l’acquisto e la sottoscrizione delle azioni o quote della holding.
Le società controllate sono tenute al rispetto di specifici adempimenti nella redazione del
bilancio e nell’assunzione delle decisioni. Sono, inoltre, soggette al rispetto di determinati
obblighi pubblicitari a tutela dei soci e dei terzi, come l’iscrizione in apposita sezione del
registro imprese delle società o enti che esercitano sulle stesse attività di direzione e
coordinamento ai sensi dell’articolo 2497-bis c.c.
Ai sensi dell’articolo 2497-bis c.c., le società controllate sono, infatti, sottoposte ad un
particolare regime pubblicitario:
a)
ogni società deve indicare la propria soggezione all’altrui attività di direzione e
coordinamento negli atti e nella corrispondenza, specificando tutti i dati della
holding;
b)
le società che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che ne sono
sottoposte vanno iscritte in un’apposita sezione del registro delle imprese;
c)
ogni società sottoposta ad altrui direzione e coordinamento, in sede di bilancio
deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo
dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercita su di
essa l’attività di direzione e coordinamento;
d)
gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi
con chi esercita l’attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi
sono soggette.
Gli amministratori della controllata che omettono di adempiere ai predetti obblighi sono
responsabili degli eventuali danni che la mancata conoscenza di tali fatti ha arrecato ai soci e
ai terzi.
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C. SOCIETA’ SORELLE
Società controllate da una medesima società, collocate allo stesso livello della catena del
controllo.
D. SOCIETA’ COLLEGATE
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole,
ma non dominante (art. 2359 comma 3 c.c).
L'influenza notevole si presume quando l’altra società può esercitare nell'assemblea ordinaria
della società collegata almeno un quinto dei diritti di voto o, almeno un decimo se la
collegata ha azioni in mercati regolamentati (art. 2359 comma 3 c.c.).
E’ sufficiente che l’influenza notevole esista come possibilità anche se, di fatto, non esercitata.
L’esistenza di una situazione di collegamento non comporta l’applicabilità della normativa
che disciplina la fattispecie del gruppo societario, ma rileva esclusivamente in materia di
bilancio per l’obbligatorietà di determinate iscrizioni che ad essa si riconnettono.
REGIME PUBBLICITARIO: DOMANDA DI ISCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE
DI INIZIO CONTROLLO SOCIETARIO (COSTITUZIONE DEL GRUPPO
SOCIETARIO)
Presso il registro delle imprese è istituita apposita sezione nella quale sono indicate le società
o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.
La novità legislativa dell’istituzione, presso il registro imprese, di apposita sezione9, ha
sollevato alcune reazioni critiche. Secondo autorevole dottrina10, la logica e coerente
conseguenza della scelta di istituire un’apposita sezione del registro delle imprese, da parte
del legislatore, avrebbe dovuto essere quella di fare di tale sezione una banca-dati quanto più
possibile completa e di agevole consultazione in ordine alla composizione dei diversi gruppi
di società. E a tal fine sarebbe stato necessario e sufficiente allestire un sistema informativo
ispirato al modello dell’”albo dei gruppi bancari” (di cui all’art. 64 T.U.B.), a sua volta
improntato a un meccanismo del tipo “top down”, tale per cui, sul piano dell’input (istanza),
fosse l’impresa “a monte11” a dover denunciare per l’iscrizione le proprie relazioni di controllo
a valle12 e, correlativamente, sul piano dell’output (pubblicità), fosse possibile conoscere
l’intera composizione del gruppo, anche attraverso un’unica e semplice interrogazione del
sistema informatico.
9
Nell’articolo 2497-bis c.c., rubricato “Pubblicità”, è dettata una disciplina il cui obiettivo è quello di fornire ai terzi
informazioni utili per garantire un adeguato livello di “trasparenza” circa la soggezione (o la cessazione della
soggezione) della società ad un’attività di direzione e coordinamento da parte di altra società o ente: il tutto
attraverso il triplice strumento di una peculiare iscrizione, da effettuarsi in una apposita sezione del registro delle
imprese, di una “indicazione” da fornire negli atti e nella corrispondenza della società e di una specifica
informazione di bilancio.
10
V. DONATIVI, La pubblicità legale delle società di capitali-tensioni evolutive e nuove fattispecie, Giuffré, Milano
2006.
11
Impresa capogruppo.
12
Società controllate.
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Dichiarazione di inizio controllo
Per contro, l’articolo 2497-bis c.c. dà luogo ad un sistema basato su un meccanismo
“bottom-up”, tale per cui, sul piano dell’input (istanza), è l’impresa “a valle13” a dover
denunciare per l’iscrizione la propria soggezione ad un’attività di direzione e coordinamento,
con indicazione della società o dell’ente alla cui attività di direzione e coordinamento essa è
soggetta.
Correlativamente, sul piano dell’output (pubblicità), resta il fatto che chi volesse ricostruire
l’intera trama delle relazioni facenti capo ad un determinato gruppo di società, potrebbe
pervenire all’informazione in questione solo attraverso una serie di interrogazioni,
ripercorrendo la catena del controllo da singoli gradini più bassi, gradatamente, fino ad
arrivare al vertice.
In ragione di detta impostazione, la funzione dell’iscrizione in questione risulterebbe quindi
essere piuttosto quella, non già di rispondere ad un interesse generale all’informazione in
ordine alla composizione del gruppo, ma all’interesse particolare di tutti coloro (soci o terzi)
che, intrattenendo rapporti attuali o potenziali con una determinata società, devono essere
posti nella possibilità di conoscere se la stessa è amministrata in condizioni di indipendenza o
non, piuttosto, di soggezione all’attività di direzione e coordinamento di altra società o ente.
Gli obblighi pubblicitari, infatti, ricadono sulla società soggetta all’attività di direzione e
coordinamento, in particolare ricadono sull’amministratore della società controllata come
precisato dal terzo comma dell’articolo 2497-bis c.c., tramite iscrizione presso l’apposita
sezione del registro delle imprese, nella quale saranno conseguentemente indicati la società o
l’ente che sulla stessa esercita l’attività di direzione e coordinamento.14
A parere dell’ufficio del Registro Imprese di Torino l’obbligo riguarda, peraltro, “tutte le
società” senza distinzione di natura giuridica, dal momento che la disciplina riguardante la
direzione e il coordinamento è contenuta in uno specifico capo (Capo IX) del libro V del
codice civile riferito alle società in generale15.
La legge non prescrive alcun termine per l’adempimento che deve essere però tempestivo.
Gli effetti della pubblicità legale nel registro delle imprese sono quelli della pubblicità
dichiarativa (art. 2193 c.c.): l’iscrizione del gruppo nell’apposita sezione, se non eseguita, non
può essere opposta ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi
non provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L’ignoranza della dichiarazione di inizio
controllo non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta.
Gli amministratori della controllata che omettono di adempiere ai predetti obblighi sono
responsabili degli eventuali danni che la mancata conoscenza di tali fatti ha arrecato ai soci o
ai terzi (art. 2497-bis comma 3 c.c.): la loro responsabilità è personale e non coinvolge la
holding.
13
Società controllata.
Una parte minoritaria della dottrina sostiene, invece, che l’obbligo di iscrivere nel registro imprese la
dichiarazione di inizio controllo societario, incomberebbe tanto sugli amministratori della società controllata,
quanto su quelli della società controllante.
14
15
L'assoggettabilità di una società o di un ente alla disciplina di cui al Capo in esame non presuppone una
specifica forma giuridica (è cioè irrilevante che la società sia costituita in forma di società di capitali o di persone, o
ancora che l'ente sia un'associazione, fondazione o altro), né tanto meno richiede l'esercizio di un'attività
imprenditoriale. L'elemento qualificante, ai fini della configurabilità dell'attività di direzione e coordinamento è,
invece, l'esistenza di un rapporto tra impresa capogruppo e quelle ad essa soggette, a prescindere dalla forma
giuridica.
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Dichiarazione di inizio controllo
SCHEDA ADEMPIMENTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE DELLA
DICHIARAZIONE DI INIZIO CONTROLLO SOCIETARIO
(COSTITUZIONE DEL GRUPPO SOCIETARIO)
Ufficio
competente
L’ufficio del registro delle imprese della provincia nella quale è ubicata la
sede legale della società controllata
Riferimenti
normativi
Art. 2497-bis c.c.
Modalità di
presentazione
La domanda deve essere trasmessa telematicamente, oppure, presentata
su supporto informatico (floppy disk, cd rom)
Regime
pubblicitario
Pubblicità dichiarativa
Termine
Nessuno
Soggetti
obbligati
Amministratori della società controllata
Soggetti
legittimati
Procuratore, professionista incaricato16
Intestazione/
firme distinta
Fedra
• Se la domanda è presentata da un amministratore con CNS/smart card:
la distinta Fedra deve essere intestata allo stesso amministratore e da
questi firmata digitalmente.
• Se la domanda è presentata da un amministratore senza CNS/smart card:
la distinta Fedra deve essere intestata allo stesso amministratore; alla
domanda deve essere allegato il “modello firme” sul quale
l’amministratore deve apporre la propria firma autografa e deve esservi
anche indicato il codice pratica corrispondente. Il modello firme deve poi
essere scansionato, trasformato in .pdf/A, o .pdf o .tif, e sottoscritto
digitalmente dall’intermediario che provvede all’invio telematico della
domanda.
• Se la domanda è presentata da un procuratore:
la distinta Fedra deve essere intestata al procuratore e da questi firmata
digitalmente; alla domanda deve essere allegata copia informatica della
“procura” sulla quale l’amministratore che l’ha conferita deve apporre la
propria firma autografa e deve esservi anche indicato il codice pratica
corrispondente. La procura deve poi essere scansionata, trasformata in
.pdf/A, .pdf o .tif, e sottoscritta digitalmente dal procuratore.
• Se la domanda è presentata da un professionista incaricato:
la distinta Fedra deve essere intestata al professionista e da questi firmata
digitalmente.
Modello base
S2
16
Commercialista, ragioniere, perito commerciale regolarmente iscritto nella sezione A dell’Albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili (art. 31, legge n. 340/2000, comma 2-quater e quinquies).
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10
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SOCIETA’ CONSORTILI - S.N.C. – S.A.S. – S.S.
Gruppi societari
Dichiarazione di inizio controllo
ALLEGATO 1 (obbligatorio)

Int. S
ALLEGATO 2 (eventuale)

Modello Note, nell’ipotesi in cui la domanda sia presentata da un
professionista incaricato, nel quale dovrà dichiarare:
-
se il professionista ha sottoscritto la domanda con un dispositivo
di firma digitale rilasciato da Certicom oppure per il tramite degli
Ordini convenzionati (solo incarico):
“Il sottoscritto …………………... dottore commercialista/ragioniere,
consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di
presentare la domanda su incarico dell’amministratore della società ”.
Modelli allegati
-
se il professionista ha sottoscritto la domanda con un dispositivo
di firma digitale che non è stato rilasciato da Certicom oppure per
il tramite degli Ordini convenzionati, quindi privo del certificato di
ruolo (incarico e iscrizione):
“Il sottoscritto ………...., dottore commercialista/ragioniere, consapevole
delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi
degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di essere iscritto nella
sezione A “Commercialisti” dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di ………….. al numero ……..
Dichiara, inoltre, di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari
ostativi all’esercizio della professione e di presentare la domanda su incarico
dell’amministratore della società”.
Atti/Documenti
obbligatori da
allegare alla
domanda
Non previsti17
ALLEGATO 1
Atti/Documenti
eventuali da
allegare alla
domanda
Quando la domanda è presentata dall’amministratore senza CNS/smart
card:
copia informatica del modello firme sottoscritta autografamente dal
soggetto che ha presentato la domanda e digitalmente dal soggetto che
provvede all’invio telematico della stessa;
oppure,
Quando la domanda è presentata dal procuratore:
copia informatica della procura sottoscritta autografamente dal soggetto
che l’ha conferita (amministratore) e digitalmente dal procuratore;
e
ALLEGATO 2
Copia informatica semplice del documento di identità dell’amministratore
17
La dichiarazione deve essere resa dagli amministratori compilando la sola modulistica.
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Gruppi societari
Dichiarazione di inizio controllo
che presenta la domanda o che ha conferito procura quando lo stesso non
abbia la CNS/smart card. Tale copia deve essere allegata in file a parte e
codificata con il codice E20.
Formato file
contenente gli
atti/documenti
.pdf/A, .pdf o .tif18
Codice atto
A99 (ALTRI ATTI)
Codice forma
atto
X (altra forma)
Data atto
Data di presentazione della domanda19
Euro 90,00 da pagarsi tramite il sistema di pagamento elettronico
Telemaco-pay (o altro sistema consentito), se la domanda è inviata
telematicamente
Diritti di
segreteria
Euro 18,00, in caso di società semplice.
Euro 120,00 da pagarsi tramite c.c.p. n. 311100, intestato alla C.C.I.A.A.
di Torino, se la domanda è presentata su supporto informatico
Euro 23,00, in caso di società semplice
Euro 59,0020, in caso di società di persone
Euro 65,0020, in caso di società di capitali
da pagarsi tramite il sistema di pagamento elettronico Telemaco-pay (o
altro sistema consentito) se la domanda è inviata telematicamente, o
tramite c.c.p. n. 311100, intestato alla C.C.I.A.A. di Torino, se la
domanda è presentata su supporto informatico.
Imposta di
bollo
Come previsto dall’art. 15 del D.P.R. n. 642/72, la Distinta Fedra deve
indicare la modalità di pagamento dell’imposta di bollo recando, in testa o
in calce, la dicitura corrispondente:

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di
commercio di Torino – autorizzazione del Ministero delle Finanze Direzione Generale delle Entrate in Piemonte – n. 9/2000 del
26/09/2000.”
18
Il formato .pdf/A è obbligatorio solo per gli atti soggetti ad iscrizione o deposito nel registro delle imprese, gli
altri documenti (per esempio, la procura, il modello firme e il documento di identità) possono essere allegati anche
in formato .pdf oppure .tif, in quanto l’art. 6, comma 3, del D.P.C.M., prevede l’obbligo, nelle more della
definizione delle specifiche XML, di utilizzare il formato .pdf/A solo per gli atti, diversi dal bilancio d’esercizio, per i
quali sussiste “l’obbligo di deposito nel registro imprese”, inteso come deposito per l’iscrizione.
19
Oggetto dell’adempimento pubblicitario, infatti, è l’indicazione (dichiarazione) delle società o enti che esercitano
attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.
20
Se il professionista è titolare di una propria autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale,
all’atto del deposito della domanda di iscrizione non dovrà versare l’importo di 59,00 o 65,00 euro, qualora
l’abbia già versato all’erario con propria autorizzazione. In questo caso, nella distinta Fedra dovrà indicare gli
estremi della propria autorizzazione. Lo stessa cosa vale nell’ipotesi in cui il professionista si avvalga della
dichiarazione contenente il numero presuntivo degli atti da presentare durante l’anno per pagare all’Agenzia delle
Entrate l’imposta di bollo in modo virtuale.
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Gruppi societari
Dichiarazione di inizio controllo

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite l’autorizzazione del
Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Entrate …………. –
n. …………… del ……………...”21

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite presentazione della
dichiarazione inviata in data ……………... all’Agenzia delle Entrate di
…………..….”22
Registrazione
atto
Non prevista
Sanzioni
Non previste
21
Nel caso in cui il professionista (in genere il notaio) sia titolare di una propria autorizzazione al pagamento
virtuale dell’imposta di bollo.
22
Secondo le modalità stabilite dall’art. 2 del D.M.n.127/2002, cioè previa presentazione al competente Ufficio
dell’Agenzia delle Entrate di una dichiarazione contenente il numero presuntivo degli atti da presentare durante
l’anno.
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Gruppi societari
Dichiarazione di inizio controllo
AVVERTENZE E CASI PARTICOLARI
GRUPPI A CATENA O A CASCATA23
Ci si chiede se, nell’ipotesi di attività di direzione e coordinamento nell’ambito di un gruppo
articolato verticalmente su più livelli, la società che domanda l’iscrizione possa e/o debba
indicare uno solo tra i soggetti (società o enti) collocati a monte lungo la catena del controllo
o non, piuttosto, tutti i soggetti collocati lungo la catena medesima, ovvero, infine, uno o più
di essi, a discrezione del soggetto che domanda l’iscrizione.
Secondo la dottrina23, la risposta alla domanda risulta scontata se si considerano gli effetti
che per gli amministratori conseguono all’inosservanza dell’adempimento pubblicitario
previsto dall’articolo 2497-bis c.c. A norma del terzo comma della disposizione in commento,
difatti, è previsto che “Gli amministratori che omettono l’indicazione di cui al comma primo
ovvero l’iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando la soggezione è
cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbiano recato ai
soci o ai terzi”.
Sarebbe irragionevole24, quindi, impedire agli amministratori delle società a valle
l’indicazione di tutti quei soggetti che, a loro giudizio, esercitano sulla società medesima
attività di direzione e coordinamento, e correlativamente impedire loro di indicare quello/i, tra
i vari soggetti posti lungo la catena verticale del controllo, cui essi accreditano la titolarità
dell’attività di direzione e coordinamento, quand’anche non si trattasse del soggetto posto al
vertice della catena medesima.
Allo stesso modo, non merita nemmeno porsi il dubbio su quali, tra le società collocate ai
diversi livelli della catena di controllo, incomba l’obbligo dell’iscrizione, dovendosi senz’altro
ritenere che legittimate a chiedere l’iscrizione siano non solo e non necessariamente quelle
società che siano collocate allo stadio più basso della catena del controllo, potendo (e, in
presenza dei presupposti di legge, altresì dovendo) provvedervi anche le società sottoposte
all’attività di direzione e coordinamento di altra società o ente, che siano collocate in una
posizione intermedia lungo la catena del controllo ed eventualmente risultino soggetti attivi, a
loro volta, di un’attività di direzione e di controllo nei confronti di altre società, collocate ai
gradini inferiori della medesima catena.
23
V. DONATIVI, La pubblicità legale delle società di capitali-tensioni evolutive e nuove fattispecie, Giuffré, Milano
2006.
24
Considerando che la sussistenza di una relazione aggregativa riconducibile a quelle descritte nell’art. 2497sexies c.c. forma oggetto di una mera presunzione relativa di esercizio dell’attività di direzione e coordinamento e
che presupposto per l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese è invece l’esercizio effettivo
dell’attività di direzione unitaria; ed inoltre che l’esercizio della direzione unitaria può anche avvenire in modo
congiunto o concorrente da parte di più soggetti eventualmente collocati su livelli diversi della catena di controllo;
ed infine che la mancata indicazione della soggezione all’attività di direzione e coordinamento è fonte di
responsabilità per danno a carico degli amministratori della società che vi è sottoposta.
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Gruppi societari
Dichiarazione di inizio controllo
Ad esempio, il gruppo societario potrebbe essere articolato come nello schema seguente:
A
Holding
B
Sub - Holding
C
Controllata
D
Controllata
La società controllata C dovrà presentare la domanda di iscrizione nell’apposita sezione
indicando A, la società Holding; per la società D, invece, è possibile ipotizzare le diverse
alternative che ha per dichiarare la soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento,
come di seguito indicato (tutte le ipotesi sono valide e consentite):
-
Ipotesi 1
1. D dovrà presentare la domanda di iscrizione nell’apposita sezione e potrà indicare
soltanto B;
2. B dovrà a sua volta presentare la domanda di iscrizione nell’apposita sezione
indicando A (in pratica si sale nella catena della direzione e del coordinamento e ogni
società indica la società più in alto).
-
Ipotesi 2
1. D dovrà presentare la domanda di iscrizione nell’apposita sezione e potrà indicare sia
B e sia A;
2. B dovrà comunque presentare la domanda di iscrizione nell’apposita sezione
indicando A (anche se D ha già provveduto ad indicare A).
-
Ipotesi 3
1. D dovrà presentare la domanda di iscrizione nell’apposita sezione e potrà indicare
direttamente A (saltando B, la società che si trova in posizione intermedia e
dichiarando direttamente la holding)25;
2. B dovrà comunque presentare la domanda di iscrizione nell’apposita sezione
indicando A (anche se D ha già provveduto ad indicare A).
25
Non si consiglia di optare per questa alternativa in quanto non essendoci un rapporto di controllo diretto,
laddove cessasse A (società Holding), gli amministratori di D dovrebbero ricordarsi di dichiarare il controllo da
parte di B (sua controllante), diversamente incorrerebbero nelle responsabilità che conseguono all’inosservanza
dell’adempimento pubblicitario previsto dall’articolo 2497-bis c.c.
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Gruppi societari
Dichiarazione di inizio controllo
REGOLAMENTO CONTRATTUALE
Qualora la fonte del controllo sia costituita dalla stipulazione di un contratto tra Holding e
società controllata, lo stesso non dovrà essere allegato alla domanda di iscrizione della
dichiarazione di inizio controllo societario.
DATI PUBBLICIZZATI IN VISURA
Le informazioni relative ai gruppi societari variano a seconda dei blocchi informativi o del
documento predefinito che si seleziona:
-
se viene selezionato il documento predefinito “visura ordinaria”, in corrispondenza del
blocco “Informazioni da Statuto/atto costitutivo” sotto la voce “Altri riferimenti statutari” –
“Gruppi Societari”, vengono visualizzate le informazioni indicate nel riquadro 20 del
modello S2;
-
se viene selezionato il documento predefinito “visura storica”, in corrispondenza del
blocco “Informazioni da Statuto/atto costitutivo” sotto la voce “Altri riferimenti statutari” –
“Gruppi Societari”, vengono visualizzate le informazioni indicate nel riquadro 20 del
modello S2, inoltre al fondo sotto la voce “Storia delle Modifiche” – “Atti iscritti e/o
depositati nel registro delle imprese” viene riportata la trascrizione del deposito della
domanda nel registro delle imprese, ovvero gli estremi del relativo protocollo;
-
diversamente selezionando il blocco informativo “Società o Enti controllanti” verranno
visualizzate le informazioni identificative della/le società che esercita/esercitano attività di
direzione e coordinamento sull'impresa in oggetto.
In particolare gli estremi delle dichiarazioni (data dichiarazione, data e numero protocollo,
tipo elenco), l’elenco dei controllanti (denominazione, codice fiscale, CCIAA e numero
Repertorio Economico Amministrativo, data costituzione) e le informazioni sulla
direzione/coordinamento (data, tipo). E’ possibile anche richiedere l’elenco storico delle
società controllanti.
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SOCIETA’ CONSORTILI - S.N.C. – S.A.S. – S.S.
Gruppi societari
Dichiarazione di inizio controllo
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE DELLA
DICHIARAZIONE DI INIZIO CONTROLLO SOCIETARIO
(COSTITUZIONE DEL GRUPPO SOCIETARIO)
Prima di procedere alla compilazione della domanda, è opportuno stampare e
verificare la visura.
Per la compilazione della domanda, nell’esempio di seguito riportato, è stata utilizzata la
versione Fe.Dra 6.1.526.
Esempio
Domanda di iscrizione della dichiarazione di inizio controllo presentata in data 01/08/2009
dalla società Alpha e Omega S.r.l., controllata dalla società Beta S.r.l. che esercita l’attività di
direzione e coordinamento disponendo della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea
ordinaria.



La dichiarazione da parte dell’amministratore è stata depositata in data 01/08/09;
la società è venuta a conoscenza della soggezione all’altrui attività di direzione e
coordinamento in data 20/07/2009;
la sottoscrizione del capitale sociale è avvenuta in data 27/04/2009.
Selezionare la cartella
“Modello Base” e
scegliere il modello S2.
Cliccare sul pulsante
Avanti per proseguire.
26
Si precisa che possono ancora essere utilizzate le versioni precedenti Fe.Dra 6.0.5, Fe.Dra 6.1.3 e Fe.Dra 6.1.4.
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Gruppi societari
Dichiarazione di inizio controllo
Dopo avere compilato, nelle
maschere precedenti, i “Dati
di intestazione della pratica”,
predisporre la domanda
inserendo il modello
INTERCALARE S, con il tasto
Aggiungi modulo.
Valorizzare nella parte denominata “Modelli e Riquadri costituenti la pratica” della
maschera in alto: nella sezione sinistra, la riga corrispondente al modello S2 e, nella
sezione destra, il riq.20/ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI AD ISCRIZIONE E A DEPOSITO.
Il riq. B/ESTREMI DELL’ATTO viene valorizzato automaticamente.
COMPILAZIONE DEL MODELLO S2
Selezionare la cartella ESTREMI
DELL’ATTO (B).
Cliccare sul tasto Aggiungi per
compilare tutti i campi come
nella maschera riportata a lato.
- Forma atto: X;
- Codice atto: A99;
- Data atto: nel caso in
esempio 01/08/2009, data
della dichiarazione compiuta
dall’amministratore in merito
alla sussistenza della
soggezione all’altrui attività di
direzione e coordinamento27.
Inoltre, alla voce “Allegato statuto/patto integrale” selezionare, a seconda dei casi, la
casella SI oppure No. Nel caso in esempio selezionare NO poiché la domanda non ha
anche per oggetto l’iscrizione di una deliberazione modificativa dell’atto costitutivo, né il
deposito dello statuto aggiornato della società.
27
Coincidente con la data di presentazione della domanda (data di invio della pratica): oggetto dell’adempimento
pubblicitario, infatti, è l’indicazione (dichiarazione) delle società o enti che esercitano attività di direzione e
coordinamento e quelle che vi sono soggette.
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SOCIETA’ CONSORTILI - S.N.C. – S.A.S. – S.S.
Gruppi societari
Dichiarazione di inizio controllo
Selezionare la cartella ALTRI ATTI E FATTI (20).
Cliccare sul tasto “Aggiungi” per compilare la maschera.
Selezionare il codice Tipo Atto/Fatto 004 GRUPPI SOCIETARI [004] dal menù a tendina.
Procedere inserendo in “Descrizione Atto/Fatto”: “In data… (data dichiarazione)28 è stato
dichiarato che la società è sottoposta all’altrui attività di direzione e coordinamento ai sensi
dell’articolo 2497-bis c.c. – inizio controllo”.
Convalidare con il tasto Applica.
COMPILAZIONE DEL MODELLO INTERCALARE S
Tornare alla maschera
principale e valorizzare nella
parte denominata “Modelli e
Riquadri costituenti la
pratica” della maschera a
lato: nella sezione sinistra, la
riga corrispondente al
modello INTERCALARE S.
Selezionare, oltre alla voce
GENERALITA’, già selezionata
automaticamente dal sistema,
la voce GRUPPI SOCIETARI.
28
Che deve corrispondere alla data atto.
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S.P.A. – S.R.L. – SOCIETA’ COOPERATIVE
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Gruppi societari
Dichiarazione di inizio controllo
N.B. Nel caso in cui fosse
una società di persone a
compilare la domanda,
comparirà la maschera
riportata a lato, relativa alla
suddivisione del capitale.
Selezionare la casella
corrispondente alla voce
Quote e proseguire con il
tasto Salva.
Selezionare la cartella
Generalità ed indicare il
capitale sociale sottoscritto;
nel campo “Sottoscritto al”
indicare la data dell’ultima
sottoscrizione del capitale
sociale, nel caso in esempio il
27/04/200929.
N.B. Nel caso in cui fosse una società di persone a compilare la domanda, si consiglia di
indicare nei campi obbligatori “Capitale sociale30” il valore dell’ammontare dei
conferimenti e nel campo “Sottoscritto al”30 la data dichiarazione31 per poter proseguire
nella compilazione.
Convalidare con il tasto Applica.
29
I dati indicati nei campi della cartella Generalità non verranno visualizzati in visura.
Poiché non è prescritta la pubblicità nel registro delle imprese.
31
Data già indicata nel riquadro B del modello S2.
30
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20
S.P.A. – S.R.L. – SOCIETA’ COOPERATIVE
SOCIETA’ CONSORTILI - S.N.C. – S.A.S. – S.S.
Gruppi societari
Dichiarazione di inizio controllo
Selezionare la cartella
Gruppi societari.
Cliccando su Nuovo,
compare la maschera
relativa ai dati dei soggetti
controllanti che esercitano
l’attività di direzione e
coordinamento.
Nel campo “Data dichiarazione”32 deve essere indicata la data della dichiarazione
compiuta dall’amministratore in merito alla sussistenza della soggezione all’altrui attività di
direzione e coordinamento, cioè la data di presentazione della domanda di iscrizione del
gruppo societario.
Selezionare dal menù a tendina in corrispondenza del Tipo elenco il codice I – INIZIO
CONTROLLO [I].
Procedere cliccando su Avanti.
Cliccando sul tasto Avanti
compare la maschera
riportata a lato.
32
Che deve corrispondere alla data atto.
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Dichiarazione di inizio controllo
Cliccare sul tasto Nuovo, e nella maschera successiva, completare con i dati della società
controllante Beta Srl.33
Nel campo “Tipo dichiarazione” selezionare, attraverso il menù a tendina il codice “I –
INIZIO CONTROLLO”.
Nel campo “Data riferimento” deve essere indicata la data in cui la società soggetta
all’altrui attività di direzione e coordinamento viene a conoscenza di tale soggezione, nel
caso in esempio indicare 20/07/200934.
Nel campo “Tipo controllo” selezionare, attraverso il menù a tendina il tipo di controllo
esercitato, nel caso in esempio selezionare 1-MAGGIORANZA VOTI ESERCITABILI [1].
Utilizzare il campo di videoscrittura “Descrizione controllo” soprattutto nel caso in cui si sia
scelto come tipo controllo “Altra forma” per precisare la forma di controllo esercitata.
Cliccare su Inserisci.
Automaticamente viene
visualizzato l’inserimento
dati della controllante
come nella maschera a
lato.
Cliccare quindi su
Avanti per chiuderlo.
33
Nel caso in cui la società controllante sia un soggetto straniero nel campo “Persona giuridica” risulterà
soltanto la denominazione senza il codice fiscale.
34
Tale data può coincidere o essere precedente alla “data dichiarazione”.
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Dichiarazione di inizio controllo
Terminare la
compilazione con il tasto
Fine.
Al termine della
composizione verranno
visualizzati i dati
inseriti.
Cliccare su Chiudi per
tornare alla maschera
principale e proseguire
con le operazioni di
completamento per lo
scarico ed invio della
pratica.
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SOCIETA’ CONSORTILI - S.N.C. – S.A.S. – S.S.
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Dichiarazione di inizio controllo
VISURA A
DOMANDA
QUADRI
RISULTANTE
DALLA
CORRETTA
COMPILAZIONE
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DELLA
24
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Dichiarazione di inizio controllo
LA NORMATIVA
GLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE
Art. 2359 (Società controllate e società collegate)
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare
un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di
particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i
voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si
computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita
un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni
quotate in borsa.
Art. 2359 bis
(Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate)
La società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante
se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo
bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni
interamente liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma
dell'articolo 2357.
In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei
commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale della società
controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o quote possedute dalla
medesima società controllante e dalle società da essa controllate.
Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della società
controllante iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le
azioni o quote non siano trasferite.
La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle
assemblee di questa.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per il tramite
di società fiduciaria o per interposta persona.
Art. 2497 (Responsabilità)
Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di
società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei
princìpi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime,
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sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio
arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei
confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio
della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce
del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero
integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.
Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del
vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.
Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita
l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla
società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.
Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione
straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione
spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario
liquidatore o dal commissario straordinario.
Art. 2497-bis (Pubblicità)
La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e
coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante
iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese
di cui al comma successivo.
È istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale sono indicate
le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che
vi sono soggette.
Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al comma primo ovvero
l'iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando la soggezione è
cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia
recato ai soci o ai terzi.
La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto
riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che
esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento.
Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i
rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le
altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto
sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati.
Art. 2497-ter (Motivazione delle decisioni)
Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando
da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale
indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla
decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'articolo 2428
c.c.
Art. 2497-quater (Diritto di recesso)
Il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento può recedere:
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a) quando la società o l'ente che esercita attività di direzione e coordinamento ha
deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale,
ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l'esercizio
di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e
patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento;
b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva,
condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo
2497; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l'intera
partecipazione del socio;
c) all'inizio ed alla cessazione dell'attività di direzione e coordinamento, quando non
si tratta di una società con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva
un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento e non venga promossa
un'offerta pubblica di acquisto.
Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto compatibili, le disposizioni previste
per il diritto di recesso del socio nella società per azioni o in quella a responsabilità
limitata.
Art. 2497-quinquies (Finanziamenti nell'attività di direzione e coordinamento)
Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e
coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica
l'articolo 2467 c.c.
Art. 2497-sexies (Presunzioni)
Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che
l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente
tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi
dell'articolo 2359 c.c.
…OMISSIS…
Art. 2497-septies (Coordinamento fra società)
Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla società o all'ente che, fuori
dalle ipotesi di cui all'articolo 2497-sexies, esercita attività di direzione e
coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di
clausole dei loro statuti.
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Guida Gruppi societari – dichiarazione inizio controllo