Versione 1.1 Aggiornato al 27 Novembre 2009 www.to.camcom.it/guideregistroimprese Società Società Società Società Società Società Società per Azioni a Responsabilità Limitata Cooperative Consortili in Nome Collettivo in Accomandita Semplice Semplici GRUPPI SOCIETARI - DICHIARAZIONE INIZIO CONTROLLO ANAGRAFE ECONOMICA - REGISTRO IMPRESE Guida alla presentazione della domanda di iscrizione della dichiarazione compiuta dall’amministratore in merito alla sussistenza della soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento art. 2497bis c.c. REGISTRO IMPRESE CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO Via San Francesco da Paola 24 10123 Torino Tel.: +39 011 571 6424 Fax: +39 011 571 6445 [email protected] www.to.camcom.it/registroimprese A cura di: S. Marino Con la collaborazione di: E. C. Vocale, A. Baravaglio Redazione: S. Marino Coordinamento testi e contenuti: E. C. Vocale. S.P.A. – S.R.L. – SOCIETA’ COOPERATIVE SOCIETA’ CONSORTILI - S.N.C. – S.A.S. – S.S. Gruppi societari Dichiarazione di inizio controllo INDICE DEI CONTENUTI AGGIORNAMENTI ALLA GUIDA............................................................................ 2 GRUPPI SOCIETARI............................................................................................... 3 NORMATIVA............................................................................................................... 3 GRUPPO SOCIETARIO ................................................................................................ 4 DIREZIONE E COORDINAMENTO ............................................................................... 4 CONTROLLO SOCIETARIO ......................................................................................... 5 SOGGETTI DEL GRUPPO ............................................................................................ 6 A. HOLDING: SOCIETA’ CAPOGRUPPO ..............................................................................6 B. SOCIETA’ CONTROLLATE ...............................................................................................7 C. SOCIETA’ SORELLE..........................................................................................................8 D. SOCIETA’ COLLEGATE ....................................................................................................8 REGIME PUBBLICITARIO: DOMANDA DI ISCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO CONTROLLO SOCIETARIO (COSTITUZIONE DEL GRUPPO SOCIETARIO) ..................... 8 SCHEDA ADEMPIMENTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO CONTROLLO SOCIETARIO (COSTITUZIONE DEL GRUPPO SOCIETARIO) .. 10 AVVERTENZE E CASI PARTICOLARI ...................................................................... 14 GRUPPI A CATENA O A CASCATA ............................................................................. 14 REGOLAMENTO CONTRATTUALE............................................................................. 16 DATI PUBBLICIZZATI IN VISURA ................................................................................. 16 COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO CONTROLLO SOCIETARIO (COSTITUZIONE DEL GRUPPO SOCIETARIO) .. 17 COMPILAZIONE DEL MODELLO S2........................................................................... 18 COMPILAZIONE DEL MODELLO INTERCALARE S ....................................................... 19 LA NORMATIVA ................................................................................................. 25 GLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE............................................................................. 25 Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 1 S.P.A. – S.R.L. – SOCIETA’ COOPERATIVE SOCIETA’ CONSORTILI - S.N.C. – S.A.S. – S.S. Gruppi societari Dichiarazione di inizio controllo AGGIORNAMENTI ALLA GUIDA La presente guida è stata aggiornata al 27 novembre 2009. Rispetto alla versione precedente pubblicata in data 20 ottobre 2009, la presente guida è stata aggiornata inserendo ulteriori Avvertenze e casi particolari nel capitolo corrispondente. Inoltre nel capitolo Scheda Adempimento è stato precisato che i soggetti obbligati sono gli amministratori della società controllata. Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 2 S.P.A. – S.R.L. – SOCIETA’ COOPERATIVE SOCIETA’ CONSORTILI - S.N.C. – S.A.S. – S.S. Gruppi societari Dichiarazione di inizio controllo GRUPPI SOCIETARI NORMATIVA Sino alla recente riforma del diritto societario1 il nostro ordinamento, sebbene il fenomeno del gruppo societario fosse una realtà già da tempo diffusa e radicata nel mercato, ancora risultava privo di una legislazione organica in materia. Solo in sede di attuazione della delega di riforma del diritto societario2 il legislatore, pur non fornendo alcuna nozione di “gruppo societario” (utilizza genericamente l’espressione “direzione e coordinamento di società), ha codificato la disciplina dei gruppi di società nel Codice Civile. Il codice detta specifici obblighi per i soggetti che appartengono al gruppo ed introduce un particolare regime di responsabilità nel caso vengano posti in essere atti pregiudizievoli per i soci o i creditori delle società soggette a direzione e coordinamento. Gli articoli del codice civile che dispongono in materia di gruppi societari sono: 1 2 - l’art. 2497 c.c. (Responsabilità) che delinea il regime di responsabilità delle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di altre società; - l’art. 2497-bis c.c. (Pubblicità) che disciplina la pubblicità nel registro delle imprese delle società coinvolte nell’attività di direzione e coordinamento; - l’art. 2497-ter c.c (Motivazione delle decisioni) che disciplina le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento; - l’art. 2497-quater c.c. (Diritto di recesso) che delinea le ipotesi di recesso del socio di società controllata (oltre a quelle previste, in via generale, dal testo dell’art. 2437); - l’art. 2497-quinquies c.c. (Finanziamenti nell'attività di direzione e coordinamento) che regola la materia dei finanziamenti concessi dalla società capogruppo a favore delle società controllate; - l’art. 2497-sexies c.c. (Presunzioni) che, nel fornire i criteri necessari ad individuare la ricorrenza di un’attività di direzione e coordinamento, utilizza la tecnica delle presunzioni; - l’art. 2497-septies c.c. (Coordinamento fra società) che risponde all’esigenza di evitare possibili equivoci interpretativi in materia di coordinamento tra società (per non confondere il fenomeno del controllo c.d. “verticale” con quello del controllo c.d. “paritetico od orizzontale”). D.lgs. n. 6/2003. L. 3 ottobre 2001, n. 366. Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 3 S.P.A. – S.R.L. – SOCIETA’ COOPERATIVE SOCIETA’ CONSORTILI - S.N.C. – S.A.S. – S.S. Gruppi societari Dichiarazione di inizio controllo GRUPPO SOCIETARIO Il gruppo di società consiste in un’aggregazione di imprese formalmente autonome e indipendenti l’una dall’altra ma assoggettate tutte ad una direzione unitaria. Tutte sono sotto l’influenza dominante di un’unica società (la capogruppo-holding) che direttamente o indirettamente controlla e dirige, secondo un disegno unitario, la loro attività d’impresa per il perseguimento di uno scopo unitario e comune (cd. interesse di gruppo) a tutte le società del gruppo (controllate). Si parla, infatti, di gruppo di imprese quando un soggetto controllante capogruppo, esercita nei confronti di altre società, un’attività di direzione e coordinamento. Il gruppo non diventa mai un unico soggetto di diritto: ciascuna delle società interessate al fenomeno costituisce una realtà indipendente rispetto alle altre partecipanti, nonché alla stessa società-capogruppo. In altre parole, nel gruppo, ad un’unica impresa, sotto il profilo economico, corrispondono più imprese, sotto il profilo giuridico, le quali mantengono, infatti, la loro autonomia formale garantendo così una certa flessibilità strutturale del gruppo3. Le società controllate possono, a loro volta, controllare altre società venendosi così a creare delle sub-holding (o sotto-gruppi). L’organizzazione del gruppo può, difatti, assumere due configurazioni: 1) a catena o a cascata4, nel caso in cui la holding controlli direttamente una società che, a sua volta, ne controlla un’altra e così via; 2) a stella5; quando soltanto la capogruppo controlla direttamente, o a raggiera, tutte le società. Riepilogando, gli elementi qualificanti del gruppo societario sono due: 1) la direzione economica unitaria (direzione e coordinamento); 2) l’autonomia formale delle società partecipanti. DIREZIONE E COORDINAMENTO Il codice civile non definisce in modo puntuale l’attività di “direzione e coordinamento”. In linea generale si ritiene che svolga attività di “direzione” la holding che esercita un’influenza marcata e incisiva imponendo la propria volontà e sostituendola quasi integralmente a quella degli organi amministrativi delle società controllate. Svolge attività di “coordinamento”, invece, la holding che esercita sulle controllate un’influenza meno penetrante di quella conseguente all’attività di direzione poiché si limita a 3 Il gruppo non è un’entità giuridica distinta dalle imprese che lo compongono, non ha la personalità giuridica, né costituisce centro autonomo di imputazione di diritti e doveri. 4 La società Alfa controlla la società Beta che a sua volta controlla la società Gamma. 5 La società Alfa controlla direttamente la società Beta, Gamma, …. Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 4 S.P.A. – S.R.L. – SOCIETA’ COOPERATIVE SOCIETA’ CONSORTILI - S.N.C. – S.A.S. – S.S. Gruppi societari Dichiarazione di inizio controllo quanto necessario ad assicurare che le attività delle diverse società controllate vengano svolte in modo organizzato e non confliggente. La legge, in realtà, si limita a presumere soltanto6, fino a prova contraria, che la holding svolga attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società figlie quando: a) ha l’obbligo di redigere il bilancio consolidato (con riguardo alle sole controllate incluse nel consolidato); b) controlla una o più società secondo quanto prevede l’articolo 2359 c.c. CONTROLLO SOCIETARIO L’acquisizione del controllo societario è lo strumento giuridico più ricorrente per la costituzione di un gruppo: esso infatti costituisce una particolare situazione per effetto della quale una società è potenzialmente in grado di improntare, con la propria volontà, l’attività economica di un’altra società e per l’esistenza del gruppo è necessario l’esercizio effettivo di tale potenzialità. L’art. 23597 prevede due forme generali di controllo: a. quello azionario (o interno) che si attua attraverso la partecipazione sociale. Il controllo azionario, a sua volta può essere: - di diritto, quando la holding detiene la maggioranza delle azioni con diritto di voto; - di fatto, quando, pur non avendo la maggioranza assembleare, la società capogruppo è in grado di esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria delle società controllate; b. quello contrattuale (o esterno), che deriva da particolari vincoli contrattuali (ad esempio: di finanziamento, di locazione di azienda, di know-how, di fornitura di merci) le cui prestazioni siano essenziali per il gruppo societario. L’attività di controllo, in pratica, consente alla società controllante di esercitare un’influenza dominante all’interno dell’assemblea ordinaria della controllata (pur non disponendo della maggioranza dei voti) o di influenzare le scelte della società controllata in virtù, di determinati rapporti contrattuali con essa. 6 Si presume, ai sensi dell´art. 2497 sexies, salvo prova contraria, che l´attività di direzione e coordinamento di società sia comunque esercitata: - da società o enti tenuti al consolidamento dei loro bilanci; - da società o enti che comunque le controllano, ai sensi dell´articolo 2359 c.c., in quanto: a) dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell´assemblea ordinaria; b) dispongono di voti sufficienti per esercitare un´influenza dominante nell´assemblea ordinaria; c) esercitano influenza dominante per effetto di particolari vincoli contrattuali con la società controllata. - da chi esercita direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole statutarie. 7 Ai sensi dell’art. 2359 , dunque si considerano controllate quelle società: - in cui un’altra società possiede (direttamente o tramite altre controllate) la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea; - in cui un’altra società possiede voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea; - che sono sottoposte ad un’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali. Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 5 S.P.A. – S.R.L. – SOCIETA’ COOPERATIVE SOCIETA’ CONSORTILI - S.N.C. – S.A.S. – S.S. Gruppi societari Dichiarazione di inizio controllo SOGGETTI DEL GRUPPO Nell’ambito del gruppo si evidenziano i seguenti soggetti: A. Holding: società madre o capogruppo; B. Controllate: società figlie; C. Società sorelle: società controllate da una medesima società; D. Società collegate: società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole, ma non dominante. A. HOLDING: SOCIETA’ CAPOGRUPPO Tra le società appartenenti al gruppo primeggia la holding. La holding o società capogruppo è il soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento. La holding può assumere qualsiasi forma giuridica: sia di società (di persone, di capitali, cooperativa o consortile) sia di ente. La holding può essere: - pura: se la società capogruppo si limita esclusivamente a gestire le proprie partecipazioni nelle altre società del gruppo; - impura (o operativa): se la società capogruppo esercita, oltre all’attività di direzione e coordinamento sulle proprie controllate o collegate, anche un’attività di produzione e di scambio. Con particolare riguardo ai principali obblighi delle holding si osserva che la società madre ha l’obbligo di indicare nel bilancio i suoi rapporti con le società controllate (annotazioni nella relazione di gestione, nella nota integrativa, nel conto economico e nello stato patrimoniale). L’esistenza di un gruppo può comportare, inoltre, per la holding l’obbligo di redigere il bilancio consolidato, a meno che non si tratti di un gruppo di modeste dimensioni. Alla holding è riconosciuta la qualità di imprenditore con la conseguenza che essa, in caso di insolvenza, è soggetta al fallimento. Con riferimento, invece, alla responsabilità solidale delle holding, si evidenzia che il socio ed il creditore sociale della controllata possono agire contro la società madre solo nel caso in cui gli stessi non siano stati soddisfatti preventivamente dalla società controllata. Risponderà in solido con la holding anche qualunque soggetto che con il suo comportamento abbia preso parte all’evento che ha leso il socio o il terzo8. 8 Ad esempio, la responsabilità si estenderà all’amministratore della holding che con il suo comportamento ha causato direttamente l’evento o che ha violato la norma che impone di vigilare sull’operato degli amministratori della controllata (la responsabilità può estendersi anche all’organo di controllo, ai soci o anche agli amministratori della controllata). Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 6 S.P.A. – S.R.L. – SOCIETA’ COOPERATIVE SOCIETA’ CONSORTILI - S.N.C. – S.A.S. – S.S. Gruppi societari Dichiarazione di inizio controllo B. SOCIETA’ CONTROLLATE Le società controllate sono soggetti autonomi ed indipendenti tra loro che svolgono proprie attività imprenditoriali, sebbene siano sottoposte alla direzione ed al coordinamento della holding. Ai sensi dell’articolo 2359 c.c. si considerano controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Queste società possono assumere sia la forma di società di persone, sia di capitali, ma anche di società cooperative e consortili. Come tutte le società, ogni controllata risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni contrattuali e non contrattuali che ha assunto nell’esercizio dell’impresa. Come stabilito dall’articolo 2359-bis c.c., la controllata incontra particolari limiti per l’acquisto e la sottoscrizione delle azioni o quote della holding. Le società controllate sono tenute al rispetto di specifici adempimenti nella redazione del bilancio e nell’assunzione delle decisioni. Sono, inoltre, soggette al rispetto di determinati obblighi pubblicitari a tutela dei soci e dei terzi, come l’iscrizione in apposita sezione del registro imprese delle società o enti che esercitano sulle stesse attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497-bis c.c. Ai sensi dell’articolo 2497-bis c.c., le società controllate sono, infatti, sottoposte ad un particolare regime pubblicitario: a) ogni società deve indicare la propria soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, specificando tutti i dati della holding; b) le società che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che ne sono sottoposte vanno iscritte in un’apposita sezione del registro delle imprese; c) ogni società sottoposta ad altrui direzione e coordinamento, in sede di bilancio deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento; d) gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l’attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette. Gli amministratori della controllata che omettono di adempiere ai predetti obblighi sono responsabili degli eventuali danni che la mancata conoscenza di tali fatti ha arrecato ai soci e ai terzi. Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 7 S.P.A. – S.R.L. – SOCIETA’ COOPERATIVE SOCIETA’ CONSORTILI - S.N.C. – S.A.S. – S.S. Gruppi societari Dichiarazione di inizio controllo C. SOCIETA’ SORELLE Società controllate da una medesima società, collocate allo stesso livello della catena del controllo. D. SOCIETA’ COLLEGATE Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole, ma non dominante (art. 2359 comma 3 c.c). L'influenza notevole si presume quando l’altra società può esercitare nell'assemblea ordinaria della società collegata almeno un quinto dei diritti di voto o, almeno un decimo se la collegata ha azioni in mercati regolamentati (art. 2359 comma 3 c.c.). E’ sufficiente che l’influenza notevole esista come possibilità anche se, di fatto, non esercitata. L’esistenza di una situazione di collegamento non comporta l’applicabilità della normativa che disciplina la fattispecie del gruppo societario, ma rileva esclusivamente in materia di bilancio per l’obbligatorietà di determinate iscrizioni che ad essa si riconnettono. REGIME PUBBLICITARIO: DOMANDA DI ISCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO CONTROLLO SOCIETARIO (COSTITUZIONE DEL GRUPPO SOCIETARIO) Presso il registro delle imprese è istituita apposita sezione nella quale sono indicate le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette. La novità legislativa dell’istituzione, presso il registro imprese, di apposita sezione9, ha sollevato alcune reazioni critiche. Secondo autorevole dottrina10, la logica e coerente conseguenza della scelta di istituire un’apposita sezione del registro delle imprese, da parte del legislatore, avrebbe dovuto essere quella di fare di tale sezione una banca-dati quanto più possibile completa e di agevole consultazione in ordine alla composizione dei diversi gruppi di società. E a tal fine sarebbe stato necessario e sufficiente allestire un sistema informativo ispirato al modello dell’”albo dei gruppi bancari” (di cui all’art. 64 T.U.B.), a sua volta improntato a un meccanismo del tipo “top down”, tale per cui, sul piano dell’input (istanza), fosse l’impresa “a monte11” a dover denunciare per l’iscrizione le proprie relazioni di controllo a valle12 e, correlativamente, sul piano dell’output (pubblicità), fosse possibile conoscere l’intera composizione del gruppo, anche attraverso un’unica e semplice interrogazione del sistema informatico. 9 Nell’articolo 2497-bis c.c., rubricato “Pubblicità”, è dettata una disciplina il cui obiettivo è quello di fornire ai terzi informazioni utili per garantire un adeguato livello di “trasparenza” circa la soggezione (o la cessazione della soggezione) della società ad un’attività di direzione e coordinamento da parte di altra società o ente: il tutto attraverso il triplice strumento di una peculiare iscrizione, da effettuarsi in una apposita sezione del registro delle imprese, di una “indicazione” da fornire negli atti e nella corrispondenza della società e di una specifica informazione di bilancio. 10 V. DONATIVI, La pubblicità legale delle società di capitali-tensioni evolutive e nuove fattispecie, Giuffré, Milano 2006. 11 Impresa capogruppo. 12 Società controllate. Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 8 S.P.A. – S.R.L. – SOCIETA’ COOPERATIVE SOCIETA’ CONSORTILI - S.N.C. – S.A.S. – S.S. Gruppi societari Dichiarazione di inizio controllo Per contro, l’articolo 2497-bis c.c. dà luogo ad un sistema basato su un meccanismo “bottom-up”, tale per cui, sul piano dell’input (istanza), è l’impresa “a valle13” a dover denunciare per l’iscrizione la propria soggezione ad un’attività di direzione e coordinamento, con indicazione della società o dell’ente alla cui attività di direzione e coordinamento essa è soggetta. Correlativamente, sul piano dell’output (pubblicità), resta il fatto che chi volesse ricostruire l’intera trama delle relazioni facenti capo ad un determinato gruppo di società, potrebbe pervenire all’informazione in questione solo attraverso una serie di interrogazioni, ripercorrendo la catena del controllo da singoli gradini più bassi, gradatamente, fino ad arrivare al vertice. In ragione di detta impostazione, la funzione dell’iscrizione in questione risulterebbe quindi essere piuttosto quella, non già di rispondere ad un interesse generale all’informazione in ordine alla composizione del gruppo, ma all’interesse particolare di tutti coloro (soci o terzi) che, intrattenendo rapporti attuali o potenziali con una determinata società, devono essere posti nella possibilità di conoscere se la stessa è amministrata in condizioni di indipendenza o non, piuttosto, di soggezione all’attività di direzione e coordinamento di altra società o ente. Gli obblighi pubblicitari, infatti, ricadono sulla società soggetta all’attività di direzione e coordinamento, in particolare ricadono sull’amministratore della società controllata come precisato dal terzo comma dell’articolo 2497-bis c.c., tramite iscrizione presso l’apposita sezione del registro delle imprese, nella quale saranno conseguentemente indicati la società o l’ente che sulla stessa esercita l’attività di direzione e coordinamento.14 A parere dell’ufficio del Registro Imprese di Torino l’obbligo riguarda, peraltro, “tutte le società” senza distinzione di natura giuridica, dal momento che la disciplina riguardante la direzione e il coordinamento è contenuta in uno specifico capo (Capo IX) del libro V del codice civile riferito alle società in generale15. La legge non prescrive alcun termine per l’adempimento che deve essere però tempestivo. Gli effetti della pubblicità legale nel registro delle imprese sono quelli della pubblicità dichiarativa (art. 2193 c.c.): l’iscrizione del gruppo nell’apposita sezione, se non eseguita, non può essere opposta ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L’ignoranza della dichiarazione di inizio controllo non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta. Gli amministratori della controllata che omettono di adempiere ai predetti obblighi sono responsabili degli eventuali danni che la mancata conoscenza di tali fatti ha arrecato ai soci o ai terzi (art. 2497-bis comma 3 c.c.): la loro responsabilità è personale e non coinvolge la holding. 13 Società controllata. Una parte minoritaria della dottrina sostiene, invece, che l’obbligo di iscrivere nel registro imprese la dichiarazione di inizio controllo societario, incomberebbe tanto sugli amministratori della società controllata, quanto su quelli della società controllante. 14 15 L'assoggettabilità di una società o di un ente alla disciplina di cui al Capo in esame non presuppone una specifica forma giuridica (è cioè irrilevante che la società sia costituita in forma di società di capitali o di persone, o ancora che l'ente sia un'associazione, fondazione o altro), né tanto meno richiede l'esercizio di un'attività imprenditoriale. L'elemento qualificante, ai fini della configurabilità dell'attività di direzione e coordinamento è, invece, l'esistenza di un rapporto tra impresa capogruppo e quelle ad essa soggette, a prescindere dalla forma giuridica. Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 9 S.P.A. – S.R.L. – SOCIETA’ COOPERATIVE SOCIETA’ CONSORTILI - S.N.C. – S.A.S. – S.S. Gruppi societari Dichiarazione di inizio controllo SCHEDA ADEMPIMENTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO CONTROLLO SOCIETARIO (COSTITUZIONE DEL GRUPPO SOCIETARIO) Ufficio competente L’ufficio del registro delle imprese della provincia nella quale è ubicata la sede legale della società controllata Riferimenti normativi Art. 2497-bis c.c. Modalità di presentazione La domanda deve essere trasmessa telematicamente, oppure, presentata su supporto informatico (floppy disk, cd rom) Regime pubblicitario Pubblicità dichiarativa Termine Nessuno Soggetti obbligati Amministratori della società controllata Soggetti legittimati Procuratore, professionista incaricato16 Intestazione/ firme distinta Fedra • Se la domanda è presentata da un amministratore con CNS/smart card: la distinta Fedra deve essere intestata allo stesso amministratore e da questi firmata digitalmente. • Se la domanda è presentata da un amministratore senza CNS/smart card: la distinta Fedra deve essere intestata allo stesso amministratore; alla domanda deve essere allegato il “modello firme” sul quale l’amministratore deve apporre la propria firma autografa e deve esservi anche indicato il codice pratica corrispondente. Il modello firme deve poi essere scansionato, trasformato in .pdf/A, o .pdf o .tif, e sottoscritto digitalmente dall’intermediario che provvede all’invio telematico della domanda. • Se la domanda è presentata da un procuratore: la distinta Fedra deve essere intestata al procuratore e da questi firmata digitalmente; alla domanda deve essere allegata copia informatica della “procura” sulla quale l’amministratore che l’ha conferita deve apporre la propria firma autografa e deve esservi anche indicato il codice pratica corrispondente. La procura deve poi essere scansionata, trasformata in .pdf/A, .pdf o .tif, e sottoscritta digitalmente dal procuratore. • Se la domanda è presentata da un professionista incaricato: la distinta Fedra deve essere intestata al professionista e da questi firmata digitalmente. Modello base S2 16 Commercialista, ragioniere, perito commerciale regolarmente iscritto nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (art. 31, legge n. 340/2000, comma 2-quater e quinquies). Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 10 S.P.A. – S.R.L. – SOCIETA’ COOPERATIVE SOCIETA’ CONSORTILI - S.N.C. – S.A.S. – S.S. Gruppi societari Dichiarazione di inizio controllo ALLEGATO 1 (obbligatorio) Int. S ALLEGATO 2 (eventuale) Modello Note, nell’ipotesi in cui la domanda sia presentata da un professionista incaricato, nel quale dovrà dichiarare: - se il professionista ha sottoscritto la domanda con un dispositivo di firma digitale rilasciato da Certicom oppure per il tramite degli Ordini convenzionati (solo incarico): “Il sottoscritto …………………... dottore commercialista/ragioniere, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di presentare la domanda su incarico dell’amministratore della società ”. Modelli allegati - se il professionista ha sottoscritto la domanda con un dispositivo di firma digitale che non è stato rilasciato da Certicom oppure per il tramite degli Ordini convenzionati, quindi privo del certificato di ruolo (incarico e iscrizione): “Il sottoscritto ………...., dottore commercialista/ragioniere, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di essere iscritto nella sezione A “Commercialisti” dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di ………….. al numero …….. Dichiara, inoltre, di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all’esercizio della professione e di presentare la domanda su incarico dell’amministratore della società”. Atti/Documenti obbligatori da allegare alla domanda Non previsti17 ALLEGATO 1 Atti/Documenti eventuali da allegare alla domanda Quando la domanda è presentata dall’amministratore senza CNS/smart card: copia informatica del modello firme sottoscritta autografamente dal soggetto che ha presentato la domanda e digitalmente dal soggetto che provvede all’invio telematico della stessa; oppure, Quando la domanda è presentata dal procuratore: copia informatica della procura sottoscritta autografamente dal soggetto che l’ha conferita (amministratore) e digitalmente dal procuratore; e ALLEGATO 2 Copia informatica semplice del documento di identità dell’amministratore 17 La dichiarazione deve essere resa dagli amministratori compilando la sola modulistica. Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 11 S.P.A. – S.R.L. – SOCIETA’ COOPERATIVE SOCIETA’ CONSORTILI - S.N.C. – S.A.S. – S.S. Gruppi societari Dichiarazione di inizio controllo che presenta la domanda o che ha conferito procura quando lo stesso non abbia la CNS/smart card. Tale copia deve essere allegata in file a parte e codificata con il codice E20. Formato file contenente gli atti/documenti .pdf/A, .pdf o .tif18 Codice atto A99 (ALTRI ATTI) Codice forma atto X (altra forma) Data atto Data di presentazione della domanda19 Euro 90,00 da pagarsi tramite il sistema di pagamento elettronico Telemaco-pay (o altro sistema consentito), se la domanda è inviata telematicamente Diritti di segreteria Euro 18,00, in caso di società semplice. Euro 120,00 da pagarsi tramite c.c.p. n. 311100, intestato alla C.C.I.A.A. di Torino, se la domanda è presentata su supporto informatico Euro 23,00, in caso di società semplice Euro 59,0020, in caso di società di persone Euro 65,0020, in caso di società di capitali da pagarsi tramite il sistema di pagamento elettronico Telemaco-pay (o altro sistema consentito) se la domanda è inviata telematicamente, o tramite c.c.p. n. 311100, intestato alla C.C.I.A.A. di Torino, se la domanda è presentata su supporto informatico. Imposta di bollo Come previsto dall’art. 15 del D.P.R. n. 642/72, la Distinta Fedra deve indicare la modalità di pagamento dell’imposta di bollo recando, in testa o in calce, la dicitura corrispondente: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di Torino – autorizzazione del Ministero delle Finanze Direzione Generale delle Entrate in Piemonte – n. 9/2000 del 26/09/2000.” 18 Il formato .pdf/A è obbligatorio solo per gli atti soggetti ad iscrizione o deposito nel registro delle imprese, gli altri documenti (per esempio, la procura, il modello firme e il documento di identità) possono essere allegati anche in formato .pdf oppure .tif, in quanto l’art. 6, comma 3, del D.P.C.M., prevede l’obbligo, nelle more della definizione delle specifiche XML, di utilizzare il formato .pdf/A solo per gli atti, diversi dal bilancio d’esercizio, per i quali sussiste “l’obbligo di deposito nel registro imprese”, inteso come deposito per l’iscrizione. 19 Oggetto dell’adempimento pubblicitario, infatti, è l’indicazione (dichiarazione) delle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette. 20 Se il professionista è titolare di una propria autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, all’atto del deposito della domanda di iscrizione non dovrà versare l’importo di 59,00 o 65,00 euro, qualora l’abbia già versato all’erario con propria autorizzazione. In questo caso, nella distinta Fedra dovrà indicare gli estremi della propria autorizzazione. Lo stessa cosa vale nell’ipotesi in cui il professionista si avvalga della dichiarazione contenente il numero presuntivo degli atti da presentare durante l’anno per pagare all’Agenzia delle Entrate l’imposta di bollo in modo virtuale. Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 12 S.P.A. – S.R.L. – SOCIETA’ COOPERATIVE SOCIETA’ CONSORTILI - S.N.C. – S.A.S. – S.S. Gruppi societari Dichiarazione di inizio controllo “Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite l’autorizzazione del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Entrate …………. – n. …………… del ……………...”21 “Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite presentazione della dichiarazione inviata in data ……………... all’Agenzia delle Entrate di …………..….”22 Registrazione atto Non prevista Sanzioni Non previste 21 Nel caso in cui il professionista (in genere il notaio) sia titolare di una propria autorizzazione al pagamento virtuale dell’imposta di bollo. 22 Secondo le modalità stabilite dall’art. 2 del D.M.n.127/2002, cioè previa presentazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di una dichiarazione contenente il numero presuntivo degli atti da presentare durante l’anno. Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 13 S.P.A. – S.R.L. – SOCIETA’ COOPERATIVE SOCIETA’ CONSORTILI - S.N.C. – S.A.S. – S.S. Gruppi societari Dichiarazione di inizio controllo AVVERTENZE E CASI PARTICOLARI GRUPPI A CATENA O A CASCATA23 Ci si chiede se, nell’ipotesi di attività di direzione e coordinamento nell’ambito di un gruppo articolato verticalmente su più livelli, la società che domanda l’iscrizione possa e/o debba indicare uno solo tra i soggetti (società o enti) collocati a monte lungo la catena del controllo o non, piuttosto, tutti i soggetti collocati lungo la catena medesima, ovvero, infine, uno o più di essi, a discrezione del soggetto che domanda l’iscrizione. Secondo la dottrina23, la risposta alla domanda risulta scontata se si considerano gli effetti che per gli amministratori conseguono all’inosservanza dell’adempimento pubblicitario previsto dall’articolo 2497-bis c.c. A norma del terzo comma della disposizione in commento, difatti, è previsto che “Gli amministratori che omettono l’indicazione di cui al comma primo ovvero l’iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbiano recato ai soci o ai terzi”. Sarebbe irragionevole24, quindi, impedire agli amministratori delle società a valle l’indicazione di tutti quei soggetti che, a loro giudizio, esercitano sulla società medesima attività di direzione e coordinamento, e correlativamente impedire loro di indicare quello/i, tra i vari soggetti posti lungo la catena verticale del controllo, cui essi accreditano la titolarità dell’attività di direzione e coordinamento, quand’anche non si trattasse del soggetto posto al vertice della catena medesima. Allo stesso modo, non merita nemmeno porsi il dubbio su quali, tra le società collocate ai diversi livelli della catena di controllo, incomba l’obbligo dell’iscrizione, dovendosi senz’altro ritenere che legittimate a chiedere l’iscrizione siano non solo e non necessariamente quelle società che siano collocate allo stadio più basso della catena del controllo, potendo (e, in presenza dei presupposti di legge, altresì dovendo) provvedervi anche le società sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di altra società o ente, che siano collocate in una posizione intermedia lungo la catena del controllo ed eventualmente risultino soggetti attivi, a loro volta, di un’attività di direzione e di controllo nei confronti di altre società, collocate ai gradini inferiori della medesima catena. 23 V. DONATIVI, La pubblicità legale delle società di capitali-tensioni evolutive e nuove fattispecie, Giuffré, Milano 2006. 24 Considerando che la sussistenza di una relazione aggregativa riconducibile a quelle descritte nell’art. 2497sexies c.c. forma oggetto di una mera presunzione relativa di esercizio dell’attività di direzione e coordinamento e che presupposto per l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese è invece l’esercizio effettivo dell’attività di direzione unitaria; ed inoltre che l’esercizio della direzione unitaria può anche avvenire in modo congiunto o concorrente da parte di più soggetti eventualmente collocati su livelli diversi della catena di controllo; ed infine che la mancata indicazione della soggezione all’attività di direzione e coordinamento è fonte di responsabilità per danno a carico degli amministratori della società che vi è sottoposta. Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 14 S.P.A. – S.R.L. – SOCIETA’ COOPERATIVE SOCIETA’ CONSORTILI - S.N.C. – S.A.S. – S.S. Gruppi societari Dichiarazione di inizio controllo Ad esempio, il gruppo societario potrebbe essere articolato come nello schema seguente: A Holding B Sub - Holding C Controllata D Controllata La società controllata C dovrà presentare la domanda di iscrizione nell’apposita sezione indicando A, la società Holding; per la società D, invece, è possibile ipotizzare le diverse alternative che ha per dichiarare la soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento, come di seguito indicato (tutte le ipotesi sono valide e consentite): - Ipotesi 1 1. D dovrà presentare la domanda di iscrizione nell’apposita sezione e potrà indicare soltanto B; 2. B dovrà a sua volta presentare la domanda di iscrizione nell’apposita sezione indicando A (in pratica si sale nella catena della direzione e del coordinamento e ogni società indica la società più in alto). - Ipotesi 2 1. D dovrà presentare la domanda di iscrizione nell’apposita sezione e potrà indicare sia B e sia A; 2. B dovrà comunque presentare la domanda di iscrizione nell’apposita sezione indicando A (anche se D ha già provveduto ad indicare A). - Ipotesi 3 1. D dovrà presentare la domanda di iscrizione nell’apposita sezione e potrà indicare direttamente A (saltando B, la società che si trova in posizione intermedia e dichiarando direttamente la holding)25; 2. B dovrà comunque presentare la domanda di iscrizione nell’apposita sezione indicando A (anche se D ha già provveduto ad indicare A). 25 Non si consiglia di optare per questa alternativa in quanto non essendoci un rapporto di controllo diretto, laddove cessasse A (società Holding), gli amministratori di D dovrebbero ricordarsi di dichiarare il controllo da parte di B (sua controllante), diversamente incorrerebbero nelle responsabilità che conseguono all’inosservanza dell’adempimento pubblicitario previsto dall’articolo 2497-bis c.c. Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 15 S.P.A. – S.R.L. – SOCIETA’ COOPERATIVE SOCIETA’ CONSORTILI - S.N.C. – S.A.S. – S.S. Gruppi societari Dichiarazione di inizio controllo REGOLAMENTO CONTRATTUALE Qualora la fonte del controllo sia costituita dalla stipulazione di un contratto tra Holding e società controllata, lo stesso non dovrà essere allegato alla domanda di iscrizione della dichiarazione di inizio controllo societario. DATI PUBBLICIZZATI IN VISURA Le informazioni relative ai gruppi societari variano a seconda dei blocchi informativi o del documento predefinito che si seleziona: - se viene selezionato il documento predefinito “visura ordinaria”, in corrispondenza del blocco “Informazioni da Statuto/atto costitutivo” sotto la voce “Altri riferimenti statutari” – “Gruppi Societari”, vengono visualizzate le informazioni indicate nel riquadro 20 del modello S2; - se viene selezionato il documento predefinito “visura storica”, in corrispondenza del blocco “Informazioni da Statuto/atto costitutivo” sotto la voce “Altri riferimenti statutari” – “Gruppi Societari”, vengono visualizzate le informazioni indicate nel riquadro 20 del modello S2, inoltre al fondo sotto la voce “Storia delle Modifiche” – “Atti iscritti e/o depositati nel registro delle imprese” viene riportata la trascrizione del deposito della domanda nel registro delle imprese, ovvero gli estremi del relativo protocollo; - diversamente selezionando il blocco informativo “Società o Enti controllanti” verranno visualizzate le informazioni identificative della/le società che esercita/esercitano attività di direzione e coordinamento sull'impresa in oggetto. In particolare gli estremi delle dichiarazioni (data dichiarazione, data e numero protocollo, tipo elenco), l’elenco dei controllanti (denominazione, codice fiscale, CCIAA e numero Repertorio Economico Amministrativo, data costituzione) e le informazioni sulla direzione/coordinamento (data, tipo). E’ possibile anche richiedere l’elenco storico delle società controllanti. Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 16 S.P.A. – S.R.L. – SOCIETA’ COOPERATIVE SOCIETA’ CONSORTILI - S.N.C. – S.A.S. – S.S. Gruppi societari Dichiarazione di inizio controllo COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO CONTROLLO SOCIETARIO (COSTITUZIONE DEL GRUPPO SOCIETARIO) Prima di procedere alla compilazione della domanda, è opportuno stampare e verificare la visura. Per la compilazione della domanda, nell’esempio di seguito riportato, è stata utilizzata la versione Fe.Dra 6.1.526. Esempio Domanda di iscrizione della dichiarazione di inizio controllo presentata in data 01/08/2009 dalla società Alpha e Omega S.r.l., controllata dalla società Beta S.r.l. che esercita l’attività di direzione e coordinamento disponendo della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. La dichiarazione da parte dell’amministratore è stata depositata in data 01/08/09; la società è venuta a conoscenza della soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento in data 20/07/2009; la sottoscrizione del capitale sociale è avvenuta in data 27/04/2009. Selezionare la cartella “Modello Base” e scegliere il modello S2. Cliccare sul pulsante Avanti per proseguire. 26 Si precisa che possono ancora essere utilizzate le versioni precedenti Fe.Dra 6.0.5, Fe.Dra 6.1.3 e Fe.Dra 6.1.4. Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 17 S.P.A. – S.R.L. – SOCIETA’ COOPERATIVE SOCIETA’ CONSORTILI - S.N.C. – S.A.S. – S.S. Gruppi societari Dichiarazione di inizio controllo Dopo avere compilato, nelle maschere precedenti, i “Dati di intestazione della pratica”, predisporre la domanda inserendo il modello INTERCALARE S, con il tasto Aggiungi modulo. Valorizzare nella parte denominata “Modelli e Riquadri costituenti la pratica” della maschera in alto: nella sezione sinistra, la riga corrispondente al modello S2 e, nella sezione destra, il riq.20/ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI AD ISCRIZIONE E A DEPOSITO. Il riq. B/ESTREMI DELL’ATTO viene valorizzato automaticamente. COMPILAZIONE DEL MODELLO S2 Selezionare la cartella ESTREMI DELL’ATTO (B). Cliccare sul tasto Aggiungi per compilare tutti i campi come nella maschera riportata a lato. - Forma atto: X; - Codice atto: A99; - Data atto: nel caso in esempio 01/08/2009, data della dichiarazione compiuta dall’amministratore in merito alla sussistenza della soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento27. Inoltre, alla voce “Allegato statuto/patto integrale” selezionare, a seconda dei casi, la casella SI oppure No. Nel caso in esempio selezionare NO poiché la domanda non ha anche per oggetto l’iscrizione di una deliberazione modificativa dell’atto costitutivo, né il deposito dello statuto aggiornato della società. 27 Coincidente con la data di presentazione della domanda (data di invio della pratica): oggetto dell’adempimento pubblicitario, infatti, è l’indicazione (dichiarazione) delle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette. Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 18 S.P.A. – S.R.L. – SOCIETA’ COOPERATIVE SOCIETA’ CONSORTILI - S.N.C. – S.A.S. – S.S. Gruppi societari Dichiarazione di inizio controllo Selezionare la cartella ALTRI ATTI E FATTI (20). Cliccare sul tasto “Aggiungi” per compilare la maschera. Selezionare il codice Tipo Atto/Fatto 004 GRUPPI SOCIETARI [004] dal menù a tendina. Procedere inserendo in “Descrizione Atto/Fatto”: “In data… (data dichiarazione)28 è stato dichiarato che la società è sottoposta all’altrui attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497-bis c.c. – inizio controllo”. Convalidare con il tasto Applica. COMPILAZIONE DEL MODELLO INTERCALARE S Tornare alla maschera principale e valorizzare nella parte denominata “Modelli e Riquadri costituenti la pratica” della maschera a lato: nella sezione sinistra, la riga corrispondente al modello INTERCALARE S. Selezionare, oltre alla voce GENERALITA’, già selezionata automaticamente dal sistema, la voce GRUPPI SOCIETARI. 28 Che deve corrispondere alla data atto. Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 19 S.P.A. – S.R.L. – SOCIETA’ COOPERATIVE SOCIETA’ CONSORTILI - S.N.C. – S.A.S. – S.S. Gruppi societari Dichiarazione di inizio controllo N.B. Nel caso in cui fosse una società di persone a compilare la domanda, comparirà la maschera riportata a lato, relativa alla suddivisione del capitale. Selezionare la casella corrispondente alla voce Quote e proseguire con il tasto Salva. Selezionare la cartella Generalità ed indicare il capitale sociale sottoscritto; nel campo “Sottoscritto al” indicare la data dell’ultima sottoscrizione del capitale sociale, nel caso in esempio il 27/04/200929. N.B. Nel caso in cui fosse una società di persone a compilare la domanda, si consiglia di indicare nei campi obbligatori “Capitale sociale30” il valore dell’ammontare dei conferimenti e nel campo “Sottoscritto al”30 la data dichiarazione31 per poter proseguire nella compilazione. Convalidare con il tasto Applica. 29 I dati indicati nei campi della cartella Generalità non verranno visualizzati in visura. Poiché non è prescritta la pubblicità nel registro delle imprese. 31 Data già indicata nel riquadro B del modello S2. 30 Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 20 S.P.A. – S.R.L. – SOCIETA’ COOPERATIVE SOCIETA’ CONSORTILI - S.N.C. – S.A.S. – S.S. Gruppi societari Dichiarazione di inizio controllo Selezionare la cartella Gruppi societari. Cliccando su Nuovo, compare la maschera relativa ai dati dei soggetti controllanti che esercitano l’attività di direzione e coordinamento. Nel campo “Data dichiarazione”32 deve essere indicata la data della dichiarazione compiuta dall’amministratore in merito alla sussistenza della soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento, cioè la data di presentazione della domanda di iscrizione del gruppo societario. Selezionare dal menù a tendina in corrispondenza del Tipo elenco il codice I – INIZIO CONTROLLO [I]. Procedere cliccando su Avanti. Cliccando sul tasto Avanti compare la maschera riportata a lato. 32 Che deve corrispondere alla data atto. Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 21 S.P.A. – S.R.L. – SOCIETA’ COOPERATIVE SOCIETA’ CONSORTILI - S.N.C. – S.A.S. – S.S. Gruppi societari Dichiarazione di inizio controllo Cliccare sul tasto Nuovo, e nella maschera successiva, completare con i dati della società controllante Beta Srl.33 Nel campo “Tipo dichiarazione” selezionare, attraverso il menù a tendina il codice “I – INIZIO CONTROLLO”. Nel campo “Data riferimento” deve essere indicata la data in cui la società soggetta all’altrui attività di direzione e coordinamento viene a conoscenza di tale soggezione, nel caso in esempio indicare 20/07/200934. Nel campo “Tipo controllo” selezionare, attraverso il menù a tendina il tipo di controllo esercitato, nel caso in esempio selezionare 1-MAGGIORANZA VOTI ESERCITABILI [1]. Utilizzare il campo di videoscrittura “Descrizione controllo” soprattutto nel caso in cui si sia scelto come tipo controllo “Altra forma” per precisare la forma di controllo esercitata. Cliccare su Inserisci. Automaticamente viene visualizzato l’inserimento dati della controllante come nella maschera a lato. Cliccare quindi su Avanti per chiuderlo. 33 Nel caso in cui la società controllante sia un soggetto straniero nel campo “Persona giuridica” risulterà soltanto la denominazione senza il codice fiscale. 34 Tale data può coincidere o essere precedente alla “data dichiarazione”. Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 22 S.P.A. – S.R.L. – SOCIETA’ COOPERATIVE SOCIETA’ CONSORTILI - S.N.C. – S.A.S. – S.S. Gruppi societari Dichiarazione di inizio controllo Terminare la compilazione con il tasto Fine. Al termine della composizione verranno visualizzati i dati inseriti. Cliccare su Chiudi per tornare alla maschera principale e proseguire con le operazioni di completamento per lo scarico ed invio della pratica. Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 23 S.P.A. – S.R.L. – SOCIETA’ COOPERATIVE SOCIETA’ CONSORTILI - S.N.C. – S.A.S. – S.S. Gruppi societari Dichiarazione di inizio controllo VISURA A DOMANDA QUADRI RISULTANTE DALLA CORRETTA COMPILAZIONE Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese DELLA 24 S.P.A. – S.R.L. – SOCIETA’ COOPERATIVE SOCIETA’ CONSORTILI - S.N.C. – S.A.S. – S.S. Gruppi societari Dichiarazione di inizio controllo LA NORMATIVA GLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE Art. 2359 (Società controllate e società collegate) Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa. Art. 2359 bis (Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate) La società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma dell'articolo 2357. In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale della società controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o quote possedute dalla medesima società controllante e dalle società da essa controllate. Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della società controllante iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite. La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona. Art. 2497 (Responsabilità) Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei princìpi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 25 S.P.A. – S.R.L. – SOCIETA’ COOPERATIVE SOCIETA’ CONSORTILI - S.N.C. – S.A.S. – S.S. Gruppi societari Dichiarazione di inizio controllo sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette. Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio. Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento. Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario. Art. 2497-bis (Pubblicità) La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo. È istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale sono indicate le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette. Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi. La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento. Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati. Art. 2497-ter (Motivazione delle decisioni) Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'articolo 2428 c.c. Art. 2497-quater (Diritto di recesso) Il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento può recedere: Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 26 S.P.A. – S.R.L. – SOCIETA’ COOPERATIVE SOCIETA’ CONSORTILI - S.N.C. – S.A.S. – S.S. Gruppi societari Dichiarazione di inizio controllo a) quando la società o l'ente che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l'esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento; b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l'intera partecipazione del socio; c) all'inizio ed alla cessazione dell'attività di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una società con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica di acquisto. Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto compatibili, le disposizioni previste per il diritto di recesso del socio nella società per azioni o in quella a responsabilità limitata. Art. 2497-quinquies (Finanziamenti nell'attività di direzione e coordinamento) Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467 c.c. Art. 2497-sexies (Presunzioni) Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359 c.c. …OMISSIS… Art. 2497-septies (Coordinamento fra società) Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla società o all'ente che, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 2497-sexies, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti. Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 27