Articolo tratto dal
Bollettino di
informazioni dal
Mercato del Lavoro
SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI
CONNESSI ALL’INSTAURAZIONE,
TRASFORMAZIONE E CESSAZIONE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
C OMUNICAZIONI
LUGLIO 2007
Anno IV - n. 2/2007
OBBLIGATORIE DEI DATORI DI LAVORO
I nuovi adempimenti connessi
all’instaurazione, trasformazione e
cessazione dei rapporti di lavoro
introdotti, a far data dal 1° gennaio 2007, dall’ art. 1, commi 1180
– 1185, della Legge 296/2006
(Legge Finanziaria 2007), sono
stati oggetto in questi primi mesi dell’anno, di due specifici
interventi chiarificatori del Ministero del Lavoro (nota 440
del 4 gennaio 2007 e nota 4746 del 14 febbraio 2007) seguiti da ulteriori contributi ministeriali (lettera circolare
4024 del 29 marzo 2007 e nota 6366 del 22 maggio 2007)
in materia di profili sanzionatori connessi alle violazioni
relative all’istituzione e tenuta dei
libri paga e matricola ma indirettamente utili a chiarire la
natura sostanziale degli obblighi comunicativi in argomento, oltre che di una notevole mole di approfondimenti dottrinari cha hanno contribuito ad apportare sufficiente chiarezza a una questione non scevra da dubbi interpretativi.
Con la consueta attenzione per gli aspetti pratici e operativi
si fornisce, di seguito, un quadro sintetico ma analitico della situazione normativa e dell’orientamento amministrativo
vigenti:
Sintesi dei nuovi adempimenti
NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
I datori di lavoro devono comunicare al Centro per l’Impiego competente l’assunzione dei lavoratori entro le ore 24
del giorno precedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti
DATORI DI LAVORO OBBLIGATI
Per datore di lavoro si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che instaura un rapporto di lavoro:
a)
b)
c)
datori di lavoro privati compresi quelli del settore agricolo (per questi ultimi, fino all’entrata in vigore del decreto interministeriale di definizione dei nuovi modelli unificati per le comunicazioni obbligatorie, rimane dovuto
anche l’obbligo di comunicazione telematica di avviamento al lavoro all’Inps, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge 81/2006 – modalità operative in circolare Inps n. 80 del 27 aprile 2007); nel caso di lavoro autonomo il soggetto obbligato si identifica con il committente, nel caso di contratto di agenzia e rappresentanza con il preponente, nel caso di associazione in partecipazione con l’associante, nel caso di tirocini formativi o esperienze assimilate con il soggetto ospitante o, in sua vece, con il soggetto promotore;
enti pubblici economici intendendosi per tali quelli che operano nel campo della produzione di beni e servizi con
svolgimento di attività prevalentemente o esclusivamente economiche;
pubbliche amministrazioni identificate dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 (amministrazioni
dello Stato, istituti, scuole e istituzioni educative di ogni ordine e grado, aziende e amministrazioni dello stato a ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni, università, istituti
autonomi case popolari, camere di commercio e loro associazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale,
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo 300/1999 che detta norme in materia di razionalizzazione e riordino di ministeri, agenzie e amministrazioni
periferiche dello stato; l’onere dell’esecuzione dell’adempimento grava sul Dirigente, anche periferico, che sottoscrive il contratto di assunzione o sul Responsabile del procedimento individuato ai sensi della Legge 241/1990
e riguarda tutte le assunzioni indipendentemente dalle modalità di accesso (concorso, selezione attraverso avviamento a selezione di cui all’art. 16, Legge 56/1987, assunzione diretta); per i rapporti di pubblico impiego esclusi
dalla c.d. privatizzazione e la cui disciplina rimane regolamentata dalla legge quali quelli dei magistrati, degli avvocati dello stato, del personale militare e delle forze di polizia, del personale della carriera diplomatica e prefettizia, dei professori e ricercatori universitari, l’obbligo di comunicazione non sussiste.
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TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO SOGGETTE
ALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA
•
RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO
Si intendono tutti i rapporti di lavoro dipendente rientranti nell’alveo dell’art. 2094 del codice civile, a tempo
indeterminato o a termine, a orario pieno o ridotto, a causa mista, nonchè con carattere di specialità quali il rapporto di
lavoro nautico e aeronautico, il rapporto di lavoro sportivo, il rapporto di lavoro dello spettacolo, il rapporto di lavoro domestico, il rapporto di lavoro dei disabili, il rapporto di lavoro con lavoratori stranieri anche in caso di primo ingresso, il
rapporto di lavoro dei dirigenti.
L’assunzione dei lavoratori stranieri va comunicata anche nel caso di lavoratori extracomunitari al loro primo ingresso per i
quali sia stata rilasciata l’autorizzazione al lavoro da parte dello Sportello unico per l’immigrazione (la richiesta di autorizzazione e la comunicazione preventiva di assunzione al Centro per l’Impiego sono due adempimenti distinti); l’assunzione del lavoratore straniero o anche la semplice ospitalità o fornitura di alloggio non devono, invece, essere più comunicate, entro le 48 ore, all’Autorità di P. S., a seguito dell’abrogazione dell’art. 7 del decreto legislativo 286/1998
(Testo unico delle leggi in materia di immigrazione) operata dalla Legge 46/2007 di conversione del decreto legge 10/2007.
•
RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO IN FORMA COORDINATA E CONTINUATIVA, ANCHE NELLA MODALITÀ A PROGETTO
Trattasi di quelle tipologie lavorative qualificate come “parasubordinate” e caratterizzate dai requisiti di collaborazione (assenza di ogni vincolo di subordinazione), coordinamento (collegamento funzionale tra prestatore d’opera e committente), continuità (natura non meramente occasionale) e personalità della prestazione (apporto lavorativo a prevalente carattere personale; devono essere incluse in tali tipologie:
a)
b)
c)
f)
contratti di lavoro a progetto (art. 61, comma 1, D. Lgs. 276/2003);
contratti di collaborazione coordinata e continuativa nelle Pubbliche Amministrazioni;
contratti di agenzia e rappresentanza commerciale caratterizzati dal coordinamento, dalla continuità e
dalla personalità della prestazione;
collaborazioni occasionali, c. d. mini co. co. co., di cui all’art. 61, comma 2, del D. Lgs. 276/2003, identificate
in quei rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno non superi i 5 mila euro, per i quali non vi
è l’obbligo di specificazione di un progetto, programma di lavoro o fase di esso; la mancanza del requisito della continuità della prestazione in presenza, invece, della caratteristica del coordinamento e dell’integrazione tra collaboratore e committente, non ha impedito ai tecnici del ministero di ricomprendere questa tipologia lavorativa tra quelle
soggette all’obbligo comunicativo;
prestazioni sportive effettuate in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le altre collaborazioni rese
nell’ambito dello sport dilettantistico;
prestazioni rientranti nel settore dello spettacolo per le quali vige l’obbligo di iscrizione all’Enpals.
•
RAPPORTI DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
d)
e)
Individuati dall’art. 2549 del codice civile, sono soggetti all’obbligo di comunicazione solo nel caso in cui l’apporto dell’associato sia costituito, anche in via non esclusiva, da una prestazione di lavoro.
•
RAPPORTI CON SOCI LAVORATORI DI SOCIETÀ COOPERATIVA
In considerazione delle modifiche apportate dalla Legge 142/2001, art. 1, comma 3, alla definizione del rapporto che si instaura tra il socio e la cooperativa oltre a quello associativo, ogni rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto deve essere comunicato al Centro per l’Impiego.
•
TIROCINI DI CUI ALL’ART. 18, DELLA LEGGE 196/1997 E DEL REGOLAMENTO DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE
N. 142/1998
Si tratta di tutti i tirocini formativi promossi dai Centri per l’impiego e dagli altro soggetti autorizzati e operanti nel campo
delle politiche per il lavoro, al fine di realizzare percorsi di inserimento lavorativo.
L’obbligo di comunicazione sussiste in capo al soggetto che ospita il tirocinante ma nulla vieta che la comunicazione
possa essere effettuata dal soggetto promotore sul quale, peraltro, incombe l’attivazione della copertura assicurativa
obbligatoria.
•
ESPERIENZE DI BORSE LAVORO, LAVORI SOCIALMENTE UTILI E BORSE POST DOTTORATO DI RICERCA
Trattasi di esperienze che possono essere assimilate ai tirocini formativi e per le quali va effettuata la comunicazione
preventiva al servizio competente.
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TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO NON SOGGETTE
ALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
Professioni intellettuali per le quali è prevista l’iscrizione in appositi albi professionali;
Amministratori e sindaci di società;
Membri di collegi e commissioni;
Prestazioni di lavoro accessorio individuate dall’art. 70, del D. Lgs. 276/2003 per lo svolgimento di lavori domestici a carattere straordinario, lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti, attività nell’ambito di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, collaborazioni con enti pubblici o associazioni di
volontariato in occasione di calamità o per scopi di solidarietà;
Prestazioni rese da parenti e affini entro il terzo grado nell’ambito delle attività agricole in modo occasionale o, se ricorrente, di breve periodo, senza erogazione di compensi così come definite dall’art. 74, del D. Lgs. 276/2003;
Collaborazioni occasionali eseguite da parenti entro il terzo grado che siano anche studenti, in favore di imprenditori artigiani, per un periodo non superiore a novanta giorni nel corso dell’anno e fornite a titolo di aiuto e di obbligazione morale senza erogazione di compensi (art. 21, comma 6 ter, Legge 326/2003);
Ogni forma di lavoro autonomo resa sia professionalmente che occasionalmente ai sensi dell’art. 2222 del
codice civile nonché le altre forme di lavoro autonomo esercitate in forma imprenditoriale (rispetto alle forme di
collaborazione, anche nella modalità a progetto, e delle c. d. mini collaborazioni coordinate e continuative prevale il
carattere di autonomia del prestatore d’opera che risulta svincolato da ogni forma di coordinamento con il committente) tre le quali le categorie più significative possono essere individuate nei:
1) Lavoratori agricoli autonomi;
2) Collaboratori familiari;
3) Agenti e rappresentanti di commercio costituiti in forma societaria o che si avvalgono di un’autonoma struttura imprenditoriale.
Rapporti associativi intercorrenti con soggetti che risultano iscritti ad albi professionali;
Attività di volontariato prive di qualsiasi vincolo contrattuale di corrispettività (da includersi tra queste attività il
servizio civile);
Tirocini formativi promossi dalle istituzioni scolastiche e formative a favore dei propri studenti e allievi
all’interno del periodo di frequenza e finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro;
Periodi di pratica professionale (c. d. praticantato) di cui sia stata eseguita regolare comunicazione ai rispettivi Ordini.
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
L’adempimento comunicativo deve essere realizzato dal datore di lavoro attraverso l’uso di documentazione avente
data certa.
Tale requisito si può considerare soddisfatto con l’esecuzione della prevista comunicazione preventiva attraverso le seguenti modalità:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Comunicazione telematica tramite il portale di Veneto Lavoro (www.venetolavoro.it - AOL (Adempimenti on
line);
Comunicazione con lettera raccomandata A/R;
Comunicazione tramite fax (di cui andrà conservato, ai fini probatori, il rapporto di trasmissione);
Consegna diretta della comunicazione al Centro per l’Impiego;
Comunicazione tramite mail ma solo nel caso che i modelli di comunicazione allegati risultino in formato pdf,
tif, jpg o comunque formati derivanti dalla scansione dei modelli originali (con firma autografa) in quanto assimilabili all’impiego del fax;
Comunicazioni con l’utilizzo di posta certificata esclusivamente al seguente indirizzo:
[email protected] .
La modulistica da impiegare è la seguente:
a)
b)
c)
d)
Per le comunicazioni di assunzione: mod. C/ASS che nel caso di impiego relativo all’instaurazione di rapporti
di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa anche a progetto, dovrà contenere una serie minima di informazioni riguardanti la data iniziale e finale del rapporto, il corrispettivo lordo e una sintetica descrizione delle attività e mansioni concordate; le informazioni richieste nel caso di comunicazioni relative all’attivazione di tirocini formativi si limitano alla specificazione del tipo di rapporto nonché alla data di inizio e fine;
Per le comunicazioni di cessazione: mod. C/CRL;
Per le comunicazioni di trasformazione: mod. C/CTRL;
Per le agenzie di somministrazione: mod. Unificato/Temp, istituito con decreto ministeriale 1 settembre 1999.
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TERMINI PER LE COMUNICAZIONI
Il termine utile per procedere alla comunicazione di assunzione scade alle ore 24 del giorno precedente l’inizio del
rapporto di lavoro.
L’ inizio del rapporto di lavoro coincide con il momento dal quale decorrono l’obbligo della prestazione lavorativa e il corrispettivo obbligo della retribuzione, corrispondente, normalmente, alla registrazione del lavoratore a
libo matricola.
Nel caso in cui il giorno precedente l’assunzione cada di domenica o in un giorno festivo, l’obbligo della comunicazione non può essere posticipato al giorno immediatamente successivo ma va invece assolto con gli strumenti disponibili (comunicazione telematica, raccomandata A/R, fax ecc.) o anticipando la comunicazione al giorno precedente non festivo.
In caso di avvenuta comunicazione a cui non consegua l’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, della circostanza dovrà essere fornita notizia, attraverso una nuova comunicazione, entro i cinque gironi successivi alla prima comunicazione.
La regola generale della comunicazione entro il giorno antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro incontra due eccezioni:
a)
L’assunzione d’urgenza connessa a “esigenze produttive”: si tratta di assunzioni non procrastinabili per
ragioni produttive e di cui il datore di lavoro, non disponendo di tutti i dati e gli elementi per procedere alla normale
comunicazione, provvederà a darne notizia al Centro per l’ Impiego attraverso l’invio, entro il giorno antecedente, di una comunicazione sintetica contenente i dati essenziali riferiti alla data di inizio della prestazione lavorativa e alle generalità del datore di lavoro e del lavoratore (ragione sociale, nome e cognome, codice fiscale) cui farà
seguito, nell’arco dei cinque giorni successivi all’instaurazione del rapporto di lavoro, la comunicazione tradizionale munita di tutte le informazioni richieste;
b)
L’assunzione dovute a causa di “forza maggiore”: si tratta di assunzioni non solo non procrastinabili ma,
altresì, non prevedibili con un giorno di anticipo; oltre alle ipotesi di eventi naturali straordinari quali incendi, alluvioni, terremoti e altri analoghi, nella casistica vanno ricomprese anche situazioni meno drammatiche
quali, come espressamente specificato nella nota ministeriale del 14 febbraio 2007, il conferimento di supplenze
temporanee da parte degli istituti scolastici pubblici a personale docente, amministrative, tecnico e
ausiliario.
Nelle Faq (quesito 1. 37 a pag. 12) pubblicate sul proprio portale, il Ministero del Lavoro sembra individuare un’altra situazione riconducibile all’assunzione di forza maggiore nelle assunzione dei lavoratori agricoli a giornata - il datore di
lavoro dovrà, tuttavia, dimostrare che l’assunzione è stata condizionata dalla mutevolezza e imprevedibilità delle condizioni
atmosferiche - non apparendo ipotizzabile un’estensione generalizzata alle assunzioni a termine nel settore agricolo, statisticamente esposto al rischio del lavoro irregolare, della possibilità del differimento degli obblighi comunicativi. In tutti
quei casi in cui l’assunzione sia causata da “forza maggiore”, il datore di lavoro risulta esonerato dall’obbligo della
preventiva comunicazione sintetica e provvederà all’adempimento entro il primo giorno utile successivo all’inizio della prestazione lavorativa e, comunque, non oltre il quinto giorno.
Le Agenzie di somministrazione di lavoro possono effettuare le comunicazioni di assunzione, cessazione e proroga
del rapporto di lavoro entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’assunzione, cessazione e proroga dei medesimi rapporti di lavoro. Il centro per l’impiego a cui fare riferimento sarà quello di ubicazione
della sede operativa dell’Agenzia che potrà anche diversificarsi dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.
La gestione dei flussi informativi necessari all’aggiornamento della scheda anagrafico – professionale dei lavoratori (si pensi al lavoratore residente in località distinta da quella in cui ha sede l’azienda utilizzatrice a sua volta situata in luogo diverso rispetto a quello dell’agenzia di somministrazione) sarà a carico del centro per l’impiego destinatario della comunicazione.
INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZIO COMPETENTE ALLA RICEZIONE DELLE COMUNICAZIONI
Il criterio generale da seguire ai fini dell’individuazione del servizio competente all’acquisizione della comunicazione è
quello dell’ ubicazione della sede di lavoro, intendendosi per tale il luogo dove viene realizzata la prestazione
lavorativa.
Alcune difficoltà possono sorgere, principalmente, in alcuni settori produttivi:
a)
Edilizia: per sede di lavoro può essere inteso anche il cantiere mobile da identificarsi, ai fini dell’individuazione
del servizio competente a cui inviare la comunicazione di assunzione, nel comune dove è stata fissata l’apertura del
cantiere stesso; gli ulteriori spostamenti fisici del cantiere non avranno alcuna rilevanza in merito agli obblighi comunicativi, fatte salve le ipotesi del distacco e del trasferimento del lavoratore da un cantiere mobile a un altro;
b)
Agricoltura: considerata la frequenza del caso di fondi agricoli insistenti in territori di pertinenza di più centri per
l’impiego, è lasciata al datore di lavoro la facoltà di individuare il centro a cui destinare la comunicazione.
In via generale, con riferimento a comunicazioni relative a rapporti di lavoro autonomo o a rapporti di lavoro che
si realizzano in più sedi di lavoro, per l’individuazione del servizio competente alla ricezione della comunicazione va
fatto riferimento alla sede del committente presso cui si realizza il coordinamento anche temporale della
prestazione lavorativa (considerando che la locuzione usata nella nota ministeriale riprende il tenore letterale adoperato dal decreto legislativo 276/2003 per le collaborazioni a progetto, appare logico identificare tale sede in quella nella quale
principalmente si intrattengono i rapporti connessi all’esecuzione della prestazione lavorativa).
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COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
La comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro va effettuata in due casi:
a)
b)
Rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
Rapporto di lavoro a tempo determinato qualora la scadenza non coincida con la data finale indicata al momento della comunicazione di assunzione; nel caso della prosecuzione del rapporto oltre la data inizialmente fissata,
entro cinque giorni da tale data dovrà esserne comunicata la proroga.
Le comunicazioni di cessazione e anche di proroga di collaborazioni autonome, vanno effettuate nel caso in cui la data
finale del rapporto non sia stata indicata o, ancora, non sia determinata ma determinabile (si pensi alle collaborazioni a
progetto il cui termine coincide con il conseguimento del risultato specifico dedotto nel contratto).
La comunicazione di cessazione e anche di trasformazione è obbligatoria anche se riferita a rapporti di lavoro di
cui non sia stata fornita, ai servizi competenti, alcuna comunicazione di instaurazione ( è il caso dei rapporti di
natura autonoma connotati dal requisito della collaborazione coordinata e continuativa sorti prima del 1° gennaio 2007 e
ancora dei rapporti di lavoro pubblico antecedenti a tale data).
La comunicazione di cessazione va effettuata entro i cinque giorni successivi all’evento (in ossequio al brocardo latino “dies a quo non, dies ad quem computatur in termino” i cinque giorni decorrono a far data dal giorno successivo a
quello in cui si è verificata la cessazione); nel caso di ultimo giorno utile coincidente con la domenica o altro
giorno festivo, il termine automaticamente si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
COMUNICAZIONE DI TRASFORMAZIONE E PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO
La comunicazione degli eventi modificativi del rapporto di lavoro è obbligatoria in relazione alle ipotesi di trasformazione di seguito elencate.
Con riguardo ai termini entro cui effettuare l’adempimento, va ribadito che, fino all’entrata in vigore del decreto di cui
all’art. 4 bis, comma 7, del decreto legislativo 181/2002 così come modificato dal decreto legislativo 297/2002 che prevede
l’istituzione di un modello unificato per le comunicazioni obbligatorie, il termine dei cinque giorni successivi all’evento non è obbligatorio.
Le indicazioni ministeriali invitano, tuttavia, al fine di garantire la corretta registrazione dei flussi informativi da parte dei
servizi competenti, a rispettare il termine di cui sopra, in considerazione anche dalla non vessatorietà del termine, peraltro,
confermato per le comunicazioni di cessazione.
Le variazioni del rapporto di lavoro interessate dall’obbligo comunicativo ai sensi dell’art. 4 bis, del decreto legislativo 181/2000 così come modificato dal comma 1183 delle Legge 296/2006 sono:
a)
Trasformazione da tirocinio a rapporto di lavoro subordinato (il passaggio dall’esperienza formativa all’instaurazione di un vero e proprio rapporto di lavoro deve avvenire senza soluzione di continuità);
b)
Proroga del contratto di lavoro (le fattispecie contrattuali interessate sono riconducibili al contratto a termine e
al contratto di inserimento);
c)
Trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
d)
Trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
e)
Trasformazione da apprendistato a tempo indeterminato;
f)
Trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato;
g)
Trasformazione del contratto di inserimento in contratto a tempo indeterminato;
h)
Trasferimento del lavoratore da una sede all’altra o da un cantiere mobile a un altro;
i)
Distacco del lavoratore (art. 30, decreto legislativo 276/2003);
j)
Modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
k)
Trasferimento di azienda o di ramo di essa (art. 2112 codice civile come novellato dall’art. 32 del decreto legislativo 276/2003).
In relazione alla determinazione del servizio competente all’acquisizione delle comunicazioni nei casi di trasferimento e distacco del lavoratore, a nulla giovando le note ministeriali esplicative dell’argomento, appare consigliabile che, nel
primo caso, la comunicazione del trasferimento sia indirizzata all’ufficio che ha ricevuto la comunicazione originaria, mentre nel caso del distacco, non vi è dubbio che la comunicazione deve essere inoltrata al centro nel cui ambito territoriale
risiede il datore di lavoro a cui rimane in capo il rapporto; lo smistamento razionale dei dati, utile alla gestione delle informazioni anagrafico-professionali dei lavoratori, sarà a carico dei centri per l’impiego.
ADEMPIMENTI ANCORA IN VIGORE
Come già segnalato, fino all’emanazione del decreto interministeriale che definirà un modello unico, da utilizzare in via telematica, tale da assolvere attraverso un’unica comunicazione tutti gli adempimenti comunicativi previsti dalla
normativa vigente in favore di enti diversi, rimangono in vigore le seguenti comunicazioni:
a)
Comunicazione all’ INAIL, contestualmente all’assunzione o alla cessazione del lavoratore, del codice fiscale del
medesimo lavoratore assunto o cessato, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 38/2000;
b)
Comunicazione telematica di avviamento al lavoro all’INPS da parte dei datori di lavoro agricoli, ai
sensi dell’art. 1, comma 9 della Legge n. 81/2006;
c)
Comunicazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione, entro cinque giorni, dell’assunzione, della cessazione e della variazione del rapporto di lavoro con i cittadini extra comunitari ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo 286/1998 e dell’art. 36 bis del D. P. R. n. 394/1999.
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PROFILI SANZIONATORI
Le nuove disposizioni in materia di collocamento decorrono dal 1° gennaio 2007.
Con lettera circolare del 29 marzo 2007, il Ministero del Lavoro, occupandosi del nuovo regime sanzionatorio connesso
all’omessa istituzione e esibizione dei libri di page e matricola, di cui si tratta nell’articolo seguente della presente pubblicazione, preliminarmente, ribadisce che le comunicazioni obbligatorie ai centri per l’impiego e in particolare la comunicazione preventiva di assunzione, oltre a rappresentare uno strumento indispensabile per il monitoraggio dei flussi occupazionali, assume la valenza di mezzo sostanziale di contrasto al lavoro irregolare.
La questione relativa alla natura delle violazioni in materia di collocamento ha assunto notevole importanza a seguito dell’abolizione delle sanzioni amministrative connesse a violazioni formali della disciplina del collocamento operata dall’art.
116, comma 12, della Legge 388/2000 (Finanziaria 2001) e su cui il Ministero si era già espresso, confermando la natura
sostanziale degli adempimenti in tema di comunicazioni di assunzione ai servizi competenti, con circolare n. 12/2001 e
lettera circolare n. 5/2003, senza, tuttavia, influire perentoriamente sulle decisioni dei giudici che in alcuni casi si erano
discostate dagli indirizzi ministeriali.
La definizione di lavoro irregolare, elaborata a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 36 bis della legge di conversione
n. 248/2006 (instaurazione della comunicazione preventiva di assunzione nel settore edile, introduzione della cosiddetta
maxisanzione) e coincidente con il lavoro totalmente in nero, ossia non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, concetto, quest’ultimo, interpretato correttamente dalla Direzione Regionale del Lavoro
Veneto con nota 604 del 30 agosto 2006 nel senso di lavoro prestato da personale oltre che non iscritto nei registri di legge, del tutto sconosciuto alla pubblica amministrazione per l’assenza di qualsiasi adempimento
comunicativo relativo al collocamento (comunicazione di assunzione, lettera di assunzione) e agli enti
previdenziali, assicurativi e fiscali, ha posto fine, ad avviso di chi scrive, a ogni dubbio circa la qualità sostanziale della violazione riferita al mancato o ritardato avviso preventivo di assunzione al centro per l’impiego.
Confermato, pertanto, l’apparato sanzionatorio previsto dall’art. 19, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 276/2003, di
seguito si evidenziano le principali violazioni in argomento e gli importi delle relative sanzioni:
a) Comunicazione di assunzione: per aver omesso o ritardato di inviare al centro per l’impiego competente, entro il
giorno antecedente all’instaurazione del rapporto di lavoro, una comunicazione contenete il nominativo del lavoratore,
la tipologia contrattuale, la qualifica e il trattamento economico e normativo ( nelle condotte punibili vanno ricomprese anche le ipotesi di invio di comunicazione priva degli elementi informativi essenziali o con un’ errata indicazione di
tali elementi): sanzione da 100 a 500 euro; sanzione ridotta (ex art. 16, legge 689/1981) pari a 166,66 euro; sanzione in ottemperanza di diffida (art. 13, D. Lgs. 124/2004*) pari a 100 euro (applicazione del minimo edittale);
b) Comunicazione di variazione e proroga: per aver omesso di comunicare al centro per l’impiego competente, entro cinque giorni, le variazioni dei rapporti di lavoro indicate nell’art. 4 bis del decreto legislativo 181/2000 come riformato dal comma 1183 della Legge 296/2006: sanzione come sopra, attualmente non operativa in attesa dell’entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’art. 4 bis , comma 7, del decreto legislativo 181/2000 identificativo del modello unico per le comunicazioni obbligatorie;
c) Comunicazione di cessazione: per aver omesso di comunicare al centro per l’impiego competente, entro cinque
giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato ma, in
questo caso, solo se la scadenza indicata nella comunicazione di assunzione non coincida con quella effettiva; sanzione come sopra; come già indicato, i cinque giorni decorrono dal giorno successivo a quello dell’evento. Un’ interpretazione logica dell’intero apparato normativo sul collocamento come delineato dall’art. 1, comma 1180, della
Legge 296/2006, conduce a considerare incluse nell’obbligo di comunicazione di cessazione non solo le tipologie lavorative di natura subordinata ma tutte le esperienza lavorative fatte oggetto dell’omologo obbligo di comunicazione
di assunzione;
d) Comunicazione di assunzione, proroga e cessazione per le agenzie di somministrazione: per aver omesso di comunicare al centro per l’impiego competente, entro il ventesimo giorno del mese successivo all’assunzione,
proroga e cessazione la relativa comunicazione dei lavoratori assunti, prorogati o cessati; sanzione da 50 a 250 euro;
sanzione ridotta (ex art. 16, Legge 689/1981) pari a 83,33 euro; sanzione in ottemperanza di diffida (art. 13, D. Lgs.
124/2004) pari a 50 euro (applicazione del minimo edittale) e) Lettera di assunzione: per non aver consegnato al lavoratore subordinato, all’atto dell’assunzione, una dichiarazione sottoscritta, contenente i dati della registrazione nel libro matricola in uso nonché di tutte le altre informazioni di
cui al decreto legislativo 152/1997 (luogo di lavoro, durata e data di inizio del rapporto, durata del periodo di prova,
livello e inquadramento contrattuale, importo della retribuzione, durata delle ferie e termini del preavviso) esprimibili
anche attraverso il richiamo esplicito al contratto collettivo applicato; sanzione da 250 a 1.500 euro; sanzione ridotta (ex art. 16, legge 689/1981) pari a 500 euro; sanzione in ottemperanza di diffida (art. 13, D. Lgs. 124/2004) pari a 250 euro (applicazione del minimo edittale);
f) Denuncia nominativa all’INAIL (DNA): per non aver denunciato alla sede INAIL competente, contestualmente
all’instaurazione o alla cessazione del rapporto di lavoro, il codice fiscale dei lavoratori assicurati, attraverso gli strumenti informatici; sanzione pari a 51 euro; sanzione ridotta (ex art. 16, Legge 689/1981) pari a 17 euro; sanzione
in ottemperanza di diffida (art. 13, D. Lgs. 124/2004) pari a 12,75 euro.
Eventuali ritardi nelle comunicazioni effettuate attraverso il sistema AOL di Veneto Lavoro e imputabili oggettivamente a
inconvenienti tecnici non riconducibili al soggetto obbligato all’adempimento, non comporteranno l’applicazione delle
sanzioni previste, se rientreranno nella casistica individuata con la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 504
del 6 marzo 2007 (i macro eventi indicati sono: mancanza di accesso a internet – mancanza di accesso al sito
www.venetolavoro.it - disfunzioni applicative).
* In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro e' ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero
nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Il pagamento dell'importo delle sanzioni amministrative estingue il procedimento sanzionatorio.
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AOL – Adempimenti On Line
I soggetti
• Promotori: Regione del Veneto, Veneto Lavoro, Province del Veneto.
• Beneficiari: Centri per l’impiego (C.P.I.), datori di lavoro, intermediari autorizzati.
Descrizione
Datori di lavoro, intermediari e consulenti del lavoro possono inviare ai CPI le comunicazioni di
assunzioni, cessazioni o trasformazioni dei rapporti di lavoro mediante l’applicativo software
“Adempimenti On Line”, attivo sul portale di Veneto lavoro. Tale servizio consente di inviare le
informazioni in due modalità
• on Line, mediante compilazione diretta dei moduli previsti, da inviare al sistema adottando la
firma digitale come meccanismo di sicurezza;
• off Line, mediante un apposito software capace di produrre le comunicazioni sul proprio PC,
per poi inoltrarli in un secondo tempo al sistema. Anche in questo caso la firma digitale è
garante dell’integrità e dell’autenticità della comunicazione.
Successivamente all’invio di ogni comunicazione, il sistema inoltrerà una ricevuta di ritorno a
conferma dell’operazione conclusa con successo.
Obiettivi
Adempimenti On Line ha l’obiettivo di gestire le comunicazioni obbligatorie relative al collocamento ordinario e sui lavoratori disabili.
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Servizi per l’Impiego
Settore Politiche Attive per il Lavoro
Via delle Franceschine, 10 - 37122 Verona
tel. 0459288887-840 - fax 0459288821
e-mail: [email protected]
Servizio Collocamento Mirato (disabili)
Via delle Franceschine, 10 - 37122 Verona
tel. 0459288478 - fax 0459288483
e-mail: [email protected]
Ufficio Apprendistato
Via delle Franceschine, 10 - 37122 Verona
tel. 0459288854 - fax 0459288805
e-mail: [email protected]
Ufficio Stage
Via delle Franceschine, 10 - 37122 Verona
tel. 0459288315 - fax 0459288821
e-mail: [email protected]
CENTRI PER L’IMPIEGO
Verona
Via delle Franceschine, 10 - 37122 Verona
tel. 0459288465-470-481 - fax 0459288458
e-mail: [email protected]
Villafranca di Verona
Piazza IV Novembre - 37069 Villafranca di Verona
tel. 0457900377 - fax 0456303271
e-mail: [email protected]
Affi
Località Cà Nove - 37010 Affi
tel. 0456261056 - fax 0456261094
e-mail: [email protected]
Bovolone
Via IV Novembre, 1 - 37051 Bovolone
tel. 0457100123 - fax 0456900522
e-mail: [email protected]
San Bonifacio
Via C. Battisti, 5 - 37047 San Bonifacio
tel. 0457610201 - fax 0456101350
e-mail: [email protected]
Legnago
Via G. Matteotti, 6 - 37045 Legnago
tel. 044220277 - fax 0442601010
e-mail: [email protected]
verona
di
provincia
SERVIZI DEI CENTRI PER L’IMPIEGO
centri
per
• ACCOGLIENZA
Individuazione e accoglimento della domanda dell’utente – informazioni sui servizi interni ed esterni – acquisizione della dichiarazione di disponibilità
l’impiego
• ORIENTAMENTO
Interventi di consulenza orientativa e attività di counselling
finalizzata all’analisi delle competenze e delle aspettative dell’utente
• ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO
Realizzazione di azioni mirate alla costruzione di percorsi individualizzati di inserimento lavorativo – ricerca e offerta di opportunità formative e occupazionali – elaborazione del Piano di Azione Individuale
• RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE
(INCONTRO DOMANDA/OFFERTA)
Promozione incentivazione dell’incontro tra chi cerca un lavoro e
chi ricerca un lavoratore da assumere – raccolta e gestione delle
candidature dei lavoratori e delle richieste dei datori di lavoro colloqui approfonditi per la definizione dei profili professionali e
la costruzione e verifica dei curricula da segnalare alle aziende
richiedenti
• SPORTELLO STAGE
Sostegno all’inserimento in azienda attraverso i tirocini formativi
che consentono di sperimentare le proprie scelte professionali
mediante la conoscenza del mondo del lavoro e di analizzare le
proprie competenze e abilità all’interno di un contesto produttivo
• EURES
Consultazione del catalogo delle offerte di impiego presenti nella
banca dati in rete con gli altri Paesi dell’Unione Europea
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Provincia di Verona
Settore Politiche Attive per il Lavoro
Ufficio di progetto per il Marketing
Via delle Franceschine, 10 - 37122 Verona
Tel 0459288469 Fax 0459288458
Redazione a cura di
Lanza Alberto
Realizzazione grafica a cura di
Laudanna Dario
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Notizia-Sintesi dei nuovi adempimenti - Provincia di Verona