COMUNE DI ZUCCARELLO Provincia di Savona Tel 0182 79022 fax 0182 79088 - Email [email protected] -p.i.00331480095 Prot. 35 del 04.01.2013 ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 1 /2013 del 04.01.2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTA la richiesta del Sig. FRECCERO Renato, in qualità di Presidente della locale Pro Loco di Zuccarello, prot. 2 del 02.01.2013, con la quale intende allestire per il giorno 06.01.2012, nel Centro Storico di Zuccarello, l’arrivo della BEFANA ed atteso che per tale manifestazione lo stesso richiede la chiusura al traffico veicolare dalle ore 13,00 alle ore 19,00di tutto il Centro Storico. CONSIDERATO che nulla osta a quanto richiesto da parte dell’ Amministrazione Comunale e che compete al sottoscritto l’emissione di apposita ordinanza per limitare il traffico veicolare in occasione della succitata manifestazione il tutto al fine di preservare l’incolumità dei partecipanti. ATTESO che i Comuni nei centri abitati, ai sensi dell’art. 7 del C. d. S., possono adottare con ordinanza provvedimenti atti a regolamentare la circolazione stradale e fatto salvo quanto impartito dalla Provincia di Savona (Ufficio Strade e Concessioni), Prefettura U.T.G. Savona e Questura di Savona. CONSIDERATO che in occasione delle manifestazioni di cui sopra, occorre disciplinare il traffico veicolare nella Via A. Tornatore e Centro Storico di Zuccarello e spazi individuati. CONSIDERATO che per evitare inconvenienti alla circolazione stradale e per prevenire problematiche di pubblica incolumità occorre sospendere la circolazione stradale nelle zone ed ore interessate dalla manifestazione, nonché di vietarne la sosta (ad esclusione dei veicoli autorizzati e/o facenti parte dell’organizzazione); VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali art. 107, del D.L.vo 267/2000 e s. m. ed int.; VISTO il D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s. m. ed integrazioni ( Disposizioni Nuovo Codice della Strada) ; FATTI SALVI i diritti di terzi e quant’altre ed eventuali comunicazioni pervenute e/o acquisite in atti successivamente all’emissione della presente ordinanza e per quanto di competenza. DISPONE E ORDINA - che nella giornata sotto indicata sia vietata la circolazione e la sosta di tutti i veicoli nel Centro Storico di Zuccarello (Via Tornatore) e sia così regolamentata : 1- DOMENICA 06 GENNAIO 2013 dalle ore 13,00 alle ore 19,00 per manifestazione “ARRIVO DELLA BEFANA” DISPONE Ad insindacabile giudizio degli operatori oltre al pagamento della sanzione prevista dal C. d. S., l’eventuale rimozione del veicoli in sosta vietata (qualora ne risultasse la necessità) ed il conseguente addebito di tutte le spese di trasporto e custodia. Sono esclusi dai divieti i veicoli di emergenza, gli autorizzati ed i veicoli impiegati per la manifestazione. Che i provvedimenti adottati vengano resi noti mediante la collocazione della prescritta segnaletica stradale almeno 48 ore l’evento. La delega della vigilanza a tutti i soggetti incaricati dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del C. d. S. Al personale della Polizia Municipale, la facoltà di concedere deroghe alle disposizioni della presente ordinanza. La Pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio (ON LINE) per 15 giorni consecutivi, nonché nelle strade e luoghi di maggior frequenza. E’ fatto d’obbligo a chiunque spetti, di osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, precisando che : - I responsabili la manifestazione sono incaricati di predisporre l’opportuna segnaletica (in quanto il Comune non dispone di adeguate risorse umane), nonché di provvedere alla pulizia del suolo pubblico. - Il personale e Amministrazione Comunale si ritengono indenni da qualsiasi molestia, azione o spesa che potesse derivare durante o conseguente allo svolgimento della manifestazione di che trattasi, in particolare questa Amministrazione si ritiene sollevata da ogni responsabilità civile e/o penale, circa eventuali incidenti ai partecipanti. - Le forze di Polizia preposte, sono incaricate di far osservare la presente disposizione, eventuali proroghe o sospensioni della presente Ordinanza , potranno essere concesse dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio la P.M. Comm. Capo Geom. Enrico Antonello (titolare di P.O.) qualora gli stessi lo riterranno indispensabile per motivi di sicurezza o ordine pubblico. AVVERTE Che a norma dell’art. 3 comma 4, della Legge 07 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione. Che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del C. d. S. D.Lgv. 285/1992 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni, può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero dei LL. PP., nel rispetto delle forme stabilite dall’art. 74 del Regolamento del C. d. S. D.P.R. 495/1992 e s.m.i.. Zuccarello li 04.01.2013 IL Responsabile la P.M. Commissario Capo f.to Geom. Enrico Antonello COMUNE DI ZUCCARELLO Provincia di Savona Tel 0182 79022 fax 0182 79088 - Email [email protected] -p.i.00331480095 Prot. 450 del 08.02.2013 ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 2 /2013 del 08.02.2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTA la richiesta del Sig. FRECCERO Renato, in qualità di Presidente della locale Pro Loco di Zuccarello, prot. 449 del 08.02.2013, con la quale intende effettuare per il giorno Martedì 12.02.2013 dalle ore 14,00 alle ore 19,00, nel Centro Storico di Zuccarello (Via Tornatore), una manifestazione denominata “CARNEVALE DEI BAMBINI” ed atteso che per tale manifestazione lo stesso richiede la chiusura al traffico veicolare e sosta, dalle ore 14,00 alle ore 19,00di tutto il Centro Storicoe Via Tornatore. CONSIDERATO che nulla osta a quanto richiesto da parte dell’ Amministrazione Comunale e che compete al sottoscritto (Responsabile del Servizio P.M. e titolare di P.O.) l’emissione di apposita ordinanza per limitare il traffico veicolare e la sosta in occasione della succitata manifestazione il tutto al fine di preservare l’incolumità dei partecipanti. ATTESO che i Comuni nei centri abitati, ai sensi dell’art. 7 del C. d. S., possono adottare con ordinanza provvedimenti atti a regolamentare la circolazione stradale e fatto salvo quanto impartito dalla Provincia di Savona (Ufficio Strade e Concessioni), Prefettura U.T.G. Savona e Questura di Savona. CONSIDERATO che in occasione delle manifestazioni di cui sopra, occorre disciplinare il traffico veicolare nella Via A. Tornatore e Centro Storico di Zuccarello e spazi individuati. CONSIDERATO che per evitare inconvenienti alla circolazione stradale e per prevenire problematiche di pubblica incolumità occorre sospendere la circolazione stradale nelle zone ed ore interessate dalla manifestazione, nonché di vietarne la sosta (ad esclusione dei veicoli autorizzati e/o facenti parte dell’organizzazione); VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali art. 107, del D.L.vo 267/2000 e s. m. ed int.; VISTO il D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s. m. ed integrazioni ( Disposizioni Nuovo Codice della Strada) ; FATTI SALVI i diritti di terzi e quant’altre ed eventuali comunicazioni pervenute e/o acquisite in atti successivamente all’emissione della presente ordinanza e per quanto di competenza. DISPONE E ORDINA - che nella giornata sotto indicata sia vietata la circolazione e la sosta di tutti i veicoli nel Centro Storico di Zuccarello (Via Tornatore) e sia così regolamentata : 1- MARTEDI’ 12 FEBBRAIO 2013 dalle ore 14,00 alle ore 19,00 per manifestazione “CARNEVALE DEI BAMBINI” DISPONE Ad insindacabile giudizio degli operatori oltre al pagamento della sanzione prevista dal C. d. S., l’eventuale rimozione del veicoli in sosta vietata (qualora ne risultasse la necessità) ed il conseguente addebito di tutte le spese di trasporto e custodia. Sono esclusi dai divieti i veicoli di emergenza, gli autorizzati ed i veicoli impiegati per la manifestazione. Che i provvedimenti adottati vengano resi noti mediante la collocazione della prescritta segnaletica stradale almeno 48 ore l’evento. La delega della vigilanza a tutti i soggetti incaricati dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del C. d. S. Al personale della Polizia Municipale, la facoltà di concedere deroghe alle disposizioni della presente ordinanza. La Pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio (ON LINE) per 15 giorni consecutivi, nonché nelle strade e luoghi di maggior frequenza. E’ fatto d’obbligo a chiunque spetti, di osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, precisando che : - I responsabili la manifestazione sono incaricati di predisporre l’opportuna segnaletica (in quanto il Comune non dispone di adeguate risorse umane), nonché di provvedere alla pulizia del suolo pubblico. - Il personale e Amministrazione Comunale si ritengono indenni da qualsiasi molestia, azione o spesa che potesse derivare durante o conseguente allo svolgimento della manifestazione di che trattasi, in particolare questa Amministrazione si ritiene sollevata da ogni responsabilità civile e/o penale, circa eventuali incidenti ai partecipanti. - Le forze di Polizia preposte, sono incaricate di far osservare la presente disposizione, eventuali proroghe o sospensioni della presente Ordinanza , potranno essere concesse dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio la P.M. Comm. Capo Geom. Enrico Antonello (titolare di P.O.) qualora gli stessi lo riterranno indispensabile per motivi di sicurezza o ordine pubblico. AVVERTE Che a norma dell’art. 3 comma 4, della Legge 07 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione. Che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del C. d. S. D.Lgv. 285/1992 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni, può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero dei LL. PP., nel rispetto delle forme stabilite dall’art. 74 del Regolamento del C. d. S. D.P.R. 495/1992 e s.m.i.. Zuccarello li 08.02.2013 IL Responsabile la P.M. Commissario Capo P.O. f.to Geom. Enrico Antonello COMUNE DI ZUCCARELLO Provincia di Savona Tel 0182 79022 fax 0182 79088 - Email [email protected] -p.i.00331480095 ORDINANZA/DISPOSIZIONE n. 03/ 2013/Resp. Serv. del 19.02.2013 ORDINANZA/DISPOSIZIONE DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI Il Responsabile del Servizio VISTO l’art.6 comma 2 lettera f della Legge 15.05.1997, n.127, così integrata dall’art. 2 p.to 12 della legge 16.06.1998, n.191 e loro s.m. ed int., ed il D.L.vo 18.08.2000 n.267; PREMESSO che : - In data 19.03.2012 prot. 903 è pervenuto un esposto nel quale viene comunicato l’esistenza di presunti abusi edili (copertura piana a lastrico/terrazza del w.c.) realizzati nell’immobile sito in Zuccarello Via Tornatore 137/2 piano primo e secondo di proprietà della Sig.ra Ronco Rina ivi residente. - In data 23.03.2012 prot. 976, in considerazione dell’esposto sopra riportato, è stato emesso dal Comune di Zuccarello un avvio di procedimento ai sensi dell’art. 8 della Legge n.241/1990 e s.m.i. - In data 12.06.2012 prot. 1828 sono pervenuti in atti comunali dalla Sig.ra Ronco Rina (a firma del nipote Enrico Vignola) documentazione e scritti difensivi per dimostrare la liceità delle opere contestate (copertura piana a lastrico/terrazza del w.c.) - In data 16.07.2012 prot. 2211 è pervenuta una richiesta di chiarimenti in relazione all’esposto pervenuto il 19.03.2012 prot. 903 (di cui al primo punto) - In base a quanto sopra si è giunti alla necessità di esperire sopralluogo congiunto tra personale della locale Stazione del Corpo Forestale di Zuccarello e personale Comunale al fine di addivenire ad una risoluzione delle problematiche, tenuto conto che da atti comunali emergerebbe che le opere siano state eseguite tra il 1982 ed il 1986 circa. PRESO ATTO dell’art. 27 c. 4 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e L.R. 16/2008, e del sopralluogo congiunto tra personale del C.F.S. di Zuccarello e Polizia Municipale (U.T.C.) di Zuccarello effettuato il 14.02.2013 ore 08,30, nel quale risulta che nel fabbricato sito in Zuccarello Via Tornatore 137/2 piano primo e secondo (censito a catasto dal Fg. 8 mapp. 102 parte), di proprietà della Sig.ra RONCO Rina nata a Zuccarello il 13.10.1923 e ivi residente in Via Tornatore 137/2, sono state riscontrate presunte irregolarità in materia edilizia a seguito di comparazioni con quanto in possesso in atti comunali, concernenti : realizzazione di una copertura piana in legno e perline (sempre in legno) con piano di calpestio in piastrelle di ceramica (dimensioni mt. 2,00 x mt. 2,00 circa) e posa in opera di ringhiera in ferro di protezione, sorretta da pilastrino in legno. Il tutto a copertura di sottostante w.c. esistente e terrazzo. VISTA la comunicazione di Avvio di Procedimento Amministrativo citata prot. 976 del 23.03.2012 e preso atto degli scritti difensivi e documentazione pervenuta. PRESO ATTO dalla documentazione in atti comunali che l’esistente w.c. è stato realizzato in forza dell’Autorizzazione Comunale prot. 1302/82 del 02.11.1982 e che comunque la stessa è priva di sezione atta a stabilire l’esatta rappresentazione e/o liceità della copertura anche oltre il perimetro del w.c. autorizzato. CONSIDERATO inoltre che la zona d’intervento risulta essere ubicata in : Zona A Centro Storico ed in zona sottoposta a vincolo ambientale ai sensi del D.M. 24.04.1985 (Galassini) e D.L.vo 42/2004 e s.m. ed int. CONSIDERATO altresì che dalla cartografia e norme attuative del Piano di Recupero del Centro Storico è emerso che le opere autorizzate (w.c.) e non autorizzate (copertura piana di calpestio e ringhiera in ferro) hanno la prescrizione urbanistica della completa demolizione delle opere ubicate nel terrazzino in oggetto, il tutto secondo il Piano di Recupero del Centro Storico approvato con D.G.R. 454 del 08.07.1997. VISTI il D.P.R. 380/2001 – L.R. 16/2008 – D.L.vo 42/2004 – D.M. 24.04.1985 – INGIUNGE Ai seguenti soggetti : - Sig.ra RONCO Rina nata a Zuccarello il 13.10.1923 e ivi residente in Via Tornatore 137/2, – IN QUALITA’ DI PROPRIETARIA – - DI PROVVEDERE ALLA DEMOLIZIONE delle opere abusivamente segnalate e sopraccitate ed all’adeguamento prospettico delle bucature del w.c. autorizzate con Aut. Comunale 1302/82 del 02.11.1982 Entro novanta giorni dalla data di notifica della presente ingiunzione, con l’avvertenza che trascorso infruttuoso detto termine si darà corso alla procedura per l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del bene, dell’area di sedime nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva, a norma del combinato disposto dall’art. 31 comma 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m. ed i. e comma 4 del medesimo articolo. DISPONE 1- di notificare la presente Ingiunzione : - Alla proprietaria del fabbricato : Sig.ra RONCO Rina nata a Zuccarello il 13.10.1923 e ivi residente in Via Tornatore 137/2, - Al direttore dei lavori : non presente - All’esecutore delle opere : non presente SI DA ATTO CHE CON SEPARATO PROVVEDIMENTO, DA TRASMETTERE AGLI INTERESSATI, SI PROVVEDERA’ ALL’EMISSIONE DELLE MISURE SANZIONATORIE A LORO CARICO AI SENSI dell’art. 43 DELLA L.R. 16/2008 e s.m. 1- L’invio della stessa a : - Procura della Repubblica c/o Tribunale Al Presidente dell’Amministrazione Provinciale Alla Soprintendenza BB.AA. Liguri Zuccarello, li 19. Febbraio. 2013. di 17100 SAVONA di 17100 SAVONA di 16100 GENOVA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Geom. Enrico Antonello ____________________________ Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni dalla data di notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data stessa. Relata di notifica : La presente è notificata agli interessati tramite il servizio postale con raccomandata A.R. e spedita in data ______________________________ Consegnata a _________________________________ il ____________________________ Via ______________________________a mani di _________________________________ Il notificatore ____________________ N0523-CH COMUNE DI ZUCCARELLO Provincia di Savona UFFICIO ANAGRAFE Prot. n. 883 del 20.03.2013 PROVVEDIMENTO di CANCELLAZIONE ANAGRAFICA per IRREPERIBILITÀ n. 4 del 20.03.2013 (Art. 11, comma 1°, lettera c), D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, come sostituito dall'art. 15, comma 3, del D.P.R. 31-8-1999, n. 394) L' U F F I C I A L E D I A N A G R A F E Premesso che in data 13.02.2013 prot. n. 499 veniva avviato d'ufficio un procedimento anagrafico per la verifica della dimora abituale dei Sigg.ri : 1. LA PAGLIA Amedeo n. Vallelunga Pratameno il 16.02.1938 – cittadino italiano scritto/a in questa anagrafe in via Tornatore 31/1 piano primo; 2. MORFEA Anna nata a Laureana di Borrello in data 16.11.1938 – cittadina italiana scritto/a in anagrafe in Via Tornatore 31/1 piano primo; 3. EL MOUJAHID Saida nata a Fes (Marocco) in data 27.03.1973 – cittadina marocchina scritto/a in anagrafe in Via Tornatore 31/1 piano primo Che tutte le persone sopra riportate appartengono allo stesso foglio di famiglia ubicato in Via Tornatore 31/1 Vista la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata ed integrata; Accertato che a seguito delle risultanze delle operazioni del_____ Censimento Gen.le della Popolazione; di ripetuti ed intervallati accertamenti, eseguiti dalla Polizia Municipale nel corso di un’arco temporale di anni UNO; di accertata irreperibilità (per i cittadini stranieri); del mancato rinnovo della dichiarazione di cui agli artt. 7 e 11, D.P.R. n. 223/1989 e s.m.i., trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte di questo ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni effettuato il 13.02.2013; la/e persona/e sottoindicata/e è/sono risultata/e irreperibile/i all'indirizzo dichiarato, non essendo stato possibile sono riscontrare la nuova dimora abituale e che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, per effettuare la cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione residente; DISPONE - la cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione residente, per irreperibilità, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dall'art. 15 del D.P.R. 31-8-1999, n. 394, di: N. COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA GIÀ RESIDENTE IN VIA d'ord. 1 LA PAGLIA Amedeo Vallelunga Pratameno il 16.02.1938 Tornatore 31/1 piano primo 2 MORFEA Anna Laureana di Borrello in data 16.11.1938 Tornatore 31/1 piano primo 3 EL MOUJAHID Saida Fes (Marocco) in data 27.03.1973 Tornatore 31/1 piano primo (1) e la conseguente eliminazione delle schede individuali e di famiglia , con decorrenza dalla data odierna 20.03.2013 DISPONE -che il presente provvedimento venga notificato all'interessato/a attraverso deposito nella casa comunale di questo N0523-CH Comune, ai sensi dell'art. 143 C.P.C., nonché di inviare opportuna comunicazione ai seguenti uffici: al Prefetto - U.T.G. della Provincia di SAVONA ai sensi dell'art. 11, comma 2°, D.P.R. 223; all'Ufficio Elettorale di questo Comune, per i provvedimenti di cancellazione dalle liste elettorali; all'Azienda A.S.L. di ALBENGA ; alla Questura - Ufficio Stranieri / Commissariato di P.S.: di SAVONA all'Ufficio Messi Notificatori S E D E ; a __________________________________________________________________________________ - contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di SAVONA entro 30 (giorni) dalla data di deposito dello stesso nella casa comunale oppure al TAR di GENOVA (Liguria) nei termini e modi di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni oppure, qualora si ritenga leso in un diritto soggettivo, al Tribunale di SAVONA nei termini e modi di cui al c.p.c. L'UFFICIALE DI ANAGRAFE f.to in originale geom. Enrico Antonello (1) Se del caso. COMUNE DI ZUCCARELLO Provincia di Savona Tel 0182 79022 fax 0182 79088 - Email [email protected] -p.i.00331480095 Prot. 952 del 26.03.2013 DISPOSIZIONE/ORDINANZA N. 05/2013 DEL 26.03.2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RICHIAMATE le precedenti disposizioni dell’Ordinanza Sindacale in cui si delega al responsabile del servizio il rilascio di autorizzazioni e/o limitazioni al traffico veicolare (funzioni religiose,manifestazioni, lavori edili ecc),tutt’oggi in vigore. VISTA la richiesta del Parroco Don Basso Francesco della parrocchia di San Bartolomeo Apostolo di Zuccarello, pervenuta in data 26.03.2013 prot. 951, relativo al preavviso di pubblica manifestazione ai sensi dell’art. 18 del TULPS 773/31 e s.m. ed int.; PREMESSO che occorre disciplinare il traffico veicolare nella Via A.Tornatore, Centro Storico di Zuccarello nella giornata di Venerdì 29 Marzo 2013, in occasione della Processione del “Venerdì Santo”; CONSIDERATO che per evitare inconvenienti alla circolazione stradale e per prevenire problematiche di pubblica incolumità occorre sospendere la circolazione stradale in tutto il centro storico di Zuccarello e Via Tornatore nella giornata di Venerdì 29 Marzo 2013 dalle ore 19,00 alle ore 24,00, nonché di vietarne la sosta nei luoghi indicati dallo stesso parroco; VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali art. 107, del D.L.vo 267/2000 e s. m.ed int.; VISTO il D. L.vo 30.04.1992 n. 285 e s. m. ed integrazioni ( Disposizioni Nuovo Codice della Strada) ; DISPONE - che nella giornata di Venerdì 29 Marzo 2013 dalle ore 19,00 alle ore 24,00, sia vietata la circolazione stradale e sosta di tutti i veicoli nel Centro Storico di Zuccarello, Via Tornatore e luoghi all’uopo indicati, allo scopo di consentire il regolare svolgimento della Processione del VENERDI’ SANTO. E’ fatto d’obbligo a chiunque spetti, di osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, precisando che : - Il personale e Amministrazione Comunale si ritengono indenni da qualsiasi molestia, azione o spesa che potesse derivare durante o conseguente allo svolgimento della manifestazione di che trattasi, in particolare questa Amministrazione si ritiene sollevata da ogni responsabilità civile e/o penale, circa eventuali incidenti che si potrebbero verificare ai partecipanti - Della presente ne viene data comunicazione alla cittadinanza mediante affissione all’albo Pretorio Comunale on line , nelle strade e nei luoghi pubblici di maggior frequenza. Avverso la presente è ammesso ricorso al TAR Liguria e Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione della Presente. IL Responsabile del Servizio f.to Geom. Enrico Antonello COMUNE DI ZUCCARELLO Provincia di Savona Tel 0182 79022 fax 0182 79088 - Email [email protected] -p.i.00331480095 Prot. 953 del 26.03.2013 ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 06/2013 del 26.03.2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTA la richiesta della U.C. - Garlenda prot. 685 del 01.03.2013, nella persona del Presidente Pro Tempore Sig. PINCIN Dr. Antonio, nato a Bianzè (VC) il 12.01.1951 res. in Garlenda Via Lerrone 105 (cf PNCNTN51A12A847S) intesa ad ottenere nulla osta Comunale per lo svolgimento della Gara ciclistica AMATORI/MASTER denominata “ XVI° Trofeo Ilaria del Carretto”, in programma per SABATO 06 APRILE 2013 (pomeriggio), comprensiva di occupazione suolo pubblico per premiazione e/o portici e chiusura al traffico veicolare del Centro Storico di Zuccarello, Via Tornatore, Piazza Scuole e territorio Comunale competente. VISTA l’Autorizzazione dell’Amministrazione Comunale con nulla osta Sindacale Prot. 839 del 17.03.2013, per lo svolgimento la manifestazione (gara) ciclistica denominata XVI° Trofeo Ilaria del Carretto, in programma nel Comune di Zuccarello – Centro Storico – Via Tornatore nel pomeriggio di Sabato 06.04.2013. VISTA la nota della Questura di Savona prot. 216/O Cat. A.4/2013/Gab. del 25.03.2013 pervenuta il 25.03.2013 prot. 949. ATTESO che i Comuni nei centri abitati, ai sensi dell’art. 7 del C. d. S., possono adottare con ordinanza provvedimenti atti a regolamentare la circolazione stradale e fatto salvo quanto impartito dalla Provincia di Savona (Ufficio Strade e Concessioni), Prefettura U.T.G. Savona e Questura di Savona. CONSIDERATO che in occasione di tale manifestazione, occorre disciplinare il traffico veicolare nella Via A. Tornatore, Piazza delle Scuole e Centro Storico di Zuccarello, e spazi individuati. CONSIDERATO che per evitare inconvenienti alla circolazione stradale e per prevenire problematiche di pubblica incolumità occorre sospendere la circolazione stradale nelle zone ed ore interessate dalla manifestazione, nonché di vietarne la sosta (ad esclusione dei veicoli autorizzati partecipanti e/o facenti parte dell’organizzazione); VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali art. 107, del D.L.vo 267/2000 e s. m.ed int.; VISTO il D. L.vo 30.04.1992 n. 285 e s. m. ed integrazioni ( Disposizioni Nuovo Codice della Strada) ; FATTI SALVI i diritti di terzi e quant’altre ed eventuali comunicazioni pervenute e/o acquisite in atti successivamente all’emissione della presente ordinanza e per quanto di competenza. ORDINA - che nella giornata di Sabato 06.04.2013 dalle ore 10,00 alle ore 19,00 e comunque da inizio a fine manifestazione, sia vietata la circolazione stradale di tutti i veicoli nel Centro Storico di Zuccarello, Via Tornatore, nonché sia vietata la sosta nel parcheggio pubblico della Piazza delle Scuole, allo scopo di consentire il regolare svolgimento della manifestazione. DISPONE Ad insindacabile giudizio degli operatori oltre al pagamento della sanzione prevista dal C. d.S., l’eventuale rimozione del veicoli in sosta vietata ed il conseguente addebito di tutte le spese di trasporto e custodia. Sono esclusi dai divieti i veicoli di emergenza, gli autorizzati ed i veicoli impiegati per la manifestazione. Che i provvedimenti adottati vengano resi noti mediante la collocazione della prescritta segnaletica stradale almeno 48 ore l’evento. La delega della vigilanza a tutti i soggetti incaricati dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del C. d. S. Al personale della Polizia Municipale, la facoltà di concedere deroghe alle disposizioni della presente ordinanza. La Pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio (ON LINE) per 15 giorni consecutivi, nonché nelle strade e luoghi di maggior frequenza. E’ fatto d’obbligo a chiunque spetti, di osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, precisando che : - I responsabili la manifestazione sono incaricati di predisporre l’opportuna segnaletica, nonché di provvedere alla pulizia del suolo pubblico. - Il personale e Amministrazione Comunale si ritengono indenni da qualsiasi molestia, azione o spesa che potesse derivare durante o conseguente allo svolgimento della manifestazione di che trattasi, in particolare questa Amministrazione si ritiene sollevata da ogni responsabilità civile e/o penale, circa eventuali incidenti ai partecipanti. - Le forze di Polizia preposte, sono incaricate di far osservare la presente disposizione, eventuali proroghe o sospensioni della presente Ordinanza , potranno essere concesse dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio la P.M. Comm. Capo Geom. Enrico Antonello qualora gli stessi lo riterranno indispensabile per motivi di sicurezza o ordine pubblico. AVVERTE Che a norma dell’art. 3 comma 4, della Legge 07 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione. Che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del C. d. S. D.Lgv. 285/1992 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni, può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero dei LL. PP., nel rispetto delle forme stabilite dall’art. 74 del Regolamento del C. d. S. D.P.R. 495/1992 e s.m.i.. Zuccarello li 26.03.2013 IL Responsabile la P.M. Commissario Capo f.to Geom. Enrico Antonello N0523-CH COMUNE DI ZUCCARELLO Provincia di Savona UFFICIO ANAGRAFE Prot. n. 995 del 28.03.2013 Ordinanza/Disposizione Responsabile del Servizio n. 07/2013 del 28.03.2013 PROVVEDIMENTO di CANCELLAZIONE ANAGRAFICA per IRREPERIBILITÀ (Art. 11, comma 1°, lettera c), D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, come sostituito dall'art. 15, comma 3, del D.P.R. 31-8-1999, n. 394) L' U F F I C I A L E D I A N A G R A F E Premesso che a seguito del 15 Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni 2011 veniva pubblicato dal Comune di Zuccarello pubblico avviso in considerazione delle operazioni di compilazione dei questionari da parte della cittadinanza e che quindi si ritinene avviato un procedimento per la verifica della dimora abituale del Sig. EL MAHSRI Lahsen nato a BOULANOUAR (Marocco) il 14.10.1963 – c.f. LMHLSN63R14Z330L - cittadino marocchino scritto/a in questa anagrafe in via Nazionale 23/2; Vista la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata ed integrata; Accertato che a seguito delle risultanze delle operazioni del 15° Censimento Gen.le della Popolazione; di ripetuti ed intervallati accertamenti, eseguiti dalla Polizia Municipale; di accertata irreperibilità (per i cittadini stranieri); del mancato rinnovo della dichiarazione di cui agli artt. 7 e 11, D.P.R. n. 223/1989, trascorso un anno dalla scadenza la/e persona/e sottoindicata/e è/sono risultata/e irreperibile/i all'indirizzo dichiarato, non essendo stato possibile sono riscontrare la nuova dimora abituale e che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, per effettuare la cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione residente; DISPONE - la cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione residente, per irreperibilità, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dall'art. 15 del D.P.R. 31-8-1999, n. 394, di: N. COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA GIÀ RESIDENTE IN VIA d'ord. 1 MAHSRI Lahsen BOULANOUAR (Marocco) il 14.10.1963 Nazionale 23/2 (1) e la conseguente eliminazione delle schede individuali e di famiglia , con decorrenza dalla data odierna. DISPONE -che il presente provvedimento venga notificato all'interessato/a attraverso deposito nella casa comunale di questo Comune, ai sensi dell'art. 143 C.P.C., nonché di inviare opportuna comunicazione ai seguenti uffici: al Prefetto - U.T.G. della Provincia di SAVONA ai sensi dell'art. 11, comma 2°, D.P.R. 223; all'Ufficio Elettorale di questo Comune, per i provvedimenti di cancellazione dalle liste elettorali; all'Azienda A.S.L. di ALBENGA ; alla Questura - Ufficio Stranieri / Commissariato di P.S.: di SAVONA all'Ufficio Messi Notificatori S E D E ; a __________________________________________________________________________________ N0523-CH - contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di SAVONA entro 30 (giorni) dalla data di deposito dello stesso nella casa comunale oppure al TAR di GENOVA (Liguria) nei termini e modi di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni oppure, qualora si ritenga leso in un diritto soggettivo, al Tribunale di SAVONA nei termini e modi di cui al c.p.c. L'UFFICIALE DI ANAGRAFE f.to geom. Enrico Antonello (1) Se del caso. N0523-CH COMUNE DI ZUCCARELLO Provincia di Savona UFFICIO ANAGRAFE Prot. n. 996 del 28.03.2013 Ordinanza/Disposizione Responsabile del Servizio n. 08/2013 del 28.03.2013 PROVVEDIMENTO di CANCELLAZIONE ANAGRAFICA per IRREPERIBILITÀ (Art. 11, comma 1°, lettera c), D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, come sostituito dall'art. 15, comma 3, del D.P.R. 31-8-1999, n. 394) L' U F F I C I A L E D I A N A G R A F E Premesso che a seguito del 15 Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni 2011 veniva pubblicato dal Comune di Zuccarello pubblico avviso in considerazione delle operazioni di compilazione dei questionari da parte della cittadinanza e che quindi si ritiene avviato un procedimento per la verifica della dimora abituale della Sig.ra CAUSHAJ Mjaftime nata a VLORE (Albania) il 02.10.1979 – c.f. CSHMFT79R42Z100X - cittadina marocchina scritto/a in questa anagrafe in via Nazionale 35; Vista la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata ed integrata; Accertato che a seguito delle risultanze delle operazioni del 15° Censimento Gen.le della Popolazione; di ripetuti ed intervallati accertamenti, eseguiti dalla Polizia Municipale; di accertata irreperibilità (per i cittadini stranieri); del mancato rinnovo della dichiarazione di cui agli artt. 7 e 11, D.P.R. n. 223/1989, trascorso un annod alla scadenza; la/e persona/e sottoindicata/e è/sono risultata/e irreperibile/i all'indirizzo dichiarato, non essendo stato possibile sono riscontrare la nuova dimora abituale e che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, per effettuare la cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione residente; DISPONE - la cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione residente, per irreperibilità, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dall'art. 15 del D.P.R. 31-8-1999, n. 394, di: N. COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA GIÀ RESIDENTE IN VIA d'ord. 1 CAUSHAJ Mjaftime VLORE (Albania) il 02.10.1979 Nazionale 35 (1) e la conseguente eliminazione delle schede individuali e di famiglia , con decorrenza dalla data odierna. DISPONE -che il presente provvedimento venga notificato all'interessato/a attraverso deposito nella casa comunale di questo Comune, ai sensi dell'art. 143 C.P.C., nonché di inviare opportuna comunicazione ai seguenti uffici: al Prefetto - U.T.G. della Provincia di SAVONA ai sensi dell'art. 11, comma 2°, D.P.R. 223; all'Ufficio Elettorale di questo Comune, per i provvedimenti di cancellazione dalle liste elettorali; all'Azienda A.S.L. di ALBENGA ; alla Questura - Ufficio Stranieri / Commissariato di P.S.: di SAVONA all'Ufficio Messi Notificatori S E D E ; a __________________________________________________________________________________ N0523-CH - contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di SAVONA entro 30 (giorni) dalla data di deposito dello stesso nella casa comunale oppure al TAR di GENOVA (Liguria) nei termini e modi di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni oppure, qualora si ritenga leso in un diritto soggettivo, al Tribunale di SAVONA nei termini e modi di cui al c.p.c. L'UFFICIALE DI ANAGRAFE f.to geom. Enrico Antonello (1) Se del caso. N0523-CH COMUNE DI ZUCCARELLO Provincia di Savona UFFICIO ANAGRAFE Prot. n. 997 del 28.03.2013 Ordinanza/Disposizione Responsabile del Servizio n. 09/2013 del 28.03.2013 PROVVEDIMENTO di CANCELLAZIONE ANAGRAFICA per IRREPERIBILITÀ (Art. 11, comma 1°, lettera c), D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, come sostituito dall'art. 15, comma 3, del D.P.R. 31-8-1999, n. 394) L' U F F I C I A L E D I A N A G R A F E Premesso che a seguito del 15 Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni 2011 veniva pubblicato dal Comune di Zuccarello pubblico avviso in considerazione delle operazioni di compilazione dei questionari da parte della cittadinanza e che quindi si ritinene avviato un procedimento per la verifica della dimora abituale della Sig.ra MULE’ Santra nata a AALEN (Germania) il 20.06.1976 – c.f. MLUSTR76H60Z112Q - cittadino marocchino scritto/a in questa anagrafe in via Nazionale 1/A; Vista la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata ed integrata; Accertato che a seguito delle risultanze delle operazioni del 15° Censimento Gen.le della Popolazione; di ripetuti ed intervallati accertamenti, eseguiti dalla Polizia Municipale; di accertata irreperibilità (per i cittadini stranieri); trascorso un anno dalla scadenza la/e persona/e sottoindicata/e è/sono risultata/e irreperibile/i all'indirizzo dichiarato, non essendo stato possibile sono riscontrare la nuova dimora abituale e che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, per effettuare la cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione residente; DISPONE - la cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione residente, per irreperibilità, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dall'art. 15 del D.P.R. 31-8-1999, n. 394, di: N. COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA GIÀ RESIDENTE IN VIA d'ord. 1 MULE’ Santra AALEN (Germania) il 20.06.1976 Nazionale 1/A (1) e la conseguente eliminazione delle schede individuali e di famiglia , con decorrenza dalla data odierna. DISPONE -che il presente provvedimento venga notificato all'interessato/a attraverso deposito nella casa comunale di questo Comune, ai sensi dell'art. 143 C.P.C., nonché di inviare opportuna comunicazione ai seguenti uffici: al Prefetto - U.T.G. della Provincia di SAVONA ai sensi dell'art. 11, comma 2°, D.P.R. 223; all'Ufficio Elettorale di questo Comune, per i provvedimenti di cancellazione dalle liste elettorali; all'Azienda A.S.L. di ALBENGA ; alla Questura - Ufficio Stranieri / Commissariato di P.S.: di SAVONA all'Ufficio Messi Notificatori S E D E ; a __________________________________________________________________________________ N0523-CH - contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di SAVONA entro 30 (giorni) dalla data di deposito dello stesso nella casa comunale oppure al TAR di GENOVA (Liguria) nei termini e modi di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni oppure, qualora si ritenga leso in un diritto soggettivo, al Tribunale di SAVONA nei termini e modi di cui al c.p.c. L'UFFICIALE DI ANAGRAFE f.to geom. Enrico Antonello (1) Se del caso. N0523-CH COMUNE DI ZUCCARELLO Provincia di Savona UFFICIO ANAGRAFE Prot. n. 998 del 28.03.2013 Ordinanza/Disposizione Responsabile del Servizio n. 10/2013 del 28.03.2013 PROVVEDIMENTO di CANCELLAZIONE ANAGRAFICA per IRREPERIBILITÀ (Art. 11, comma 1°, lettera c), D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, come sostituito dall'art. 15, comma 3, del D.P.R. 31-8-1999, n. 394) L' U F F I C I A L E D I A N A G R A F E Premesso che in data 01.12.2011 prot. n. 3754 veniva avviato d'ufficio un procedimento anagrafico per la verifica della dimora abituale dei Sigg.ri : 1. DEMNATI Mustapha nato a Mediouna (Marocco) il 27.12.1976 c.f. DMNMTP76T27Z330Q 2. DEMNATI Ahmed n.Mediouna (Marocco) il 11.07.1974 c.f. DMNHMD74L11Z330Z 3. EDDERYOUCH Fatima n. Lebkhati (Marocco) il 21.02.1991 c.f. DDRFTM91B61Z330J Tutti residenti in Zuccarello Via Tornatore 152/2 – cittadini Marocchini Vista la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata ed integrata; Accertato che a seguito delle risultanze delle operazioni del 15° Censimento Gen.le della Popolazione; di ripetuti ed intervallati accertamenti, eseguiti dalla Polizia Municipale; di accertata irreperibilità (per i cittadini stranieri); del mancato rinnovo della dichiarazione di cui agli artt. 7 e 11, D.P.R. n. 223/1989, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte di questo ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni effettuato il 01.12.2011; la/e persona/e sottoindicata/e è/sono risultata/e irreperibile/i all'indirizzo dichiarato, non essendo stato possibile sono riscontrare la nuova dimora abituale e che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, per effettuare la cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione residente; DISPONE - la cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione residente, per irreperibilità, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dall'art. 15 del D.P.R. 31-8-1999, n. 394, di: N. COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA GIÀ RESIDENTE IN VIA d'ord. 1 DEMNATI Mustapha Mediouna (Marocco) il 27.12.1976 Via Tornatore 152/2 2 DEMNATI Ahmed Mediouna (Marocco) il 11.07.1974 Via Tornatore 152/2 3 EDDERYOUCH Fatima Lebkhati (Marocco) il 21.02.1991 Via Tornatore 152/2 (1) e la conseguente eliminazione delle schede individuali e di famiglia , con decorrenza dalla data odierna. DISPONE -che il presente provvedimento venga notificato all'interessato/a attraverso deposito nella casa comunale di questo Comune, ai sensi dell'art. 143 C.P.C., nonché di inviare opportuna comunicazione ai seguenti uffici: al Prefetto - U.T.G. della Provincia di SAVONA ai sensi dell'art. 11, comma 2°, D.P.R. 223; all'Ufficio Elettorale di questo Comune, per i provvedimenti di cancellazione dalle liste elettorali; all'Azienda A.S.L. di ALBENGA ; alla Questura - Ufficio Stranieri / Commissariato di P.S.: di SAVONA all'Ufficio Messi Notificatori S E D E ; a __________________________________________________________________________________ N0523-CH - contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di SAVONA entro 30 (giorni) dalla data di deposito dello stesso nella casa comunale oppure al TAR di GENOVA (Liguria) nei termini e modi di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni oppure, qualora si ritenga leso in un diritto soggettivo, al Tribunale di SAVONA nei termini e modi di cui al c.p.c. L'UFFICIALE DI ANAGRAFE f.to Geom. Enrico Antonello (1) Se del caso. COMUNE DI ZUCCARELLO Provincia di Savona Tel 0182 79022 fax 0182 79088 - Email [email protected] -p.i.00331480095 Prot. 1379 del 09.05.2013 ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 11/2013 del 09.05.2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREMESSO che in data 06.04.2013 la gara ciclistica AMATORI/MASTER denominata “ XVI° Trofeo Ilaria del Carretto, non si è svolta causa maltempo e che la stessa gara è stata spostata in data Sabato 18 Maggio 2013 (pomeriggio) VISTA la precedente Ordinanza/Disposizione n. 6/2013 emessa VISTA la richiesta della U.C. - Garlenda nella persona del Presidente Pro Tempore Sig. PINCIN Dr. Antonio, nato a Bianzè (VC) il 12.01.1951 res. in Garlenda Via Lerrone 105 (cf PNCNTN51A12A847S) intesa ad ottenere nulla osta Comunale per lo svolgimento della Gara ciclistica AMATORI/MASTER denominata “ XVI° Trofeo Ilaria del Carretto”, in programma per SABATO 18 Maggio 2013 (pomeriggio), comprensiva di occupazione suolo pubblico per premiazione e/o portici e chiusura al traffico veicolare del Centro Storico di Zuccarello, Via Tornatore, Piazza Scuole e territorio Comunale competente. VISTA la precedente Autorizzazione dell’Amministrazione Comunale con nulla osta Sindacale valida in caso di spostamento per maltempo, per lo svolgimento la manifestazione (gara) ciclistica denominata XVI° Trofeo Ilaria del Carretto, in programma nel Comune di Zuccarello – Centro Storico – Via Tornatore nel pomeriggio di Sabato 18.05.2013. VISTA la nota della Questura di Savona prot. 313/O Cat. A.4/2013/Gab. Del 03.05.2013 pervenuta il 06.05.2013 prot. 1324. FATTA SALVA l’acquisizione di tutti le Autorizzazioni o Nulla Osta autorizzativi da rilasciare a cura degli Enti preposti, senza dei quali la presente è priva di efficacia. ATTESO che i Comuni nei centri abitati, ai sensi dell’art. 7 del C. d. S., possono adottare con ordinanza provvedimenti atti a regolamentare la circolazione stradale e fatto salvo quanto impartito dalla Provincia di Savona (Ufficio Strade e Concessioni), Prefettura U.T.G. Savona e Questura di Savona. CONSIDERATO che in occasione di tale manifestazione, occorre disciplinare il traffico veicolare nella Via A. Tornatore, Piazza delle Scuole e Centro Storico di Zuccarello, e spazi individuati. CONSIDERATO che per evitare inconvenienti alla circolazione stradale e per prevenire problematiche di pubblica incolumità occorre sospendere la circolazione stradale nelle zone ed ore interessate dalla manifestazione, nonché di vietarne la sosta (ad esclusione dei veicoli autorizzati partecipanti e/o facenti parte dell’organizzazione); VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali art. 107, del D.L.vo 267/2000 e s. m.ed int.; VISTO il D. L.vo 30.04.1992 n. 285 e s. m. ed integrazioni ( Disposizioni Nuovo Codice della Strada) ; FATTI SALVI i diritti di terzi e quant’altre ed eventuali comunicazioni pervenute e/o acquisite in atti successivamente all’emissione della presente ordinanza e per quanto di competenza. ORDINA - che nella giornata di Sabato 18.05.2013 dalle ore 10,00 alle ore 19,00 e comunque da inizio a fine manifestazione, sia vietata la circolazione stradale di tutti i veicoli nel Centro Storico di Zuccarello, Via Tornatore, nonché sia vietata la sosta nel parcheggio pubblico della Piazza delle Scuole, allo scopo di consentire il regolare svolgimento della manifestazione. DISPONE Ad insindacabile giudizio degli operatori oltre al pagamento della sanzione prevista dal C. d.S., l’eventuale rimozione del veicoli in sosta vietata ed il conseguente addebito di tutte le spese di trasporto e custodia. Sono esclusi dai divieti i veicoli di emergenza, gli autorizzati ed i veicoli impiegati per la manifestazione. Che i provvedimenti adottati vengano resi noti mediante la collocazione della prescritta segnaletica stradale almeno 48 ore l’evento. La delega della vigilanza a tutti i soggetti incaricati dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del C. d. S. Al personale della Polizia Municipale, la facoltà di concedere deroghe alle disposizioni della presente ordinanza. La Pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio (ON LINE) per 15 giorni consecutivi, nonché nelle strade e luoghi di maggior frequenza. E’ fatto d’obbligo a chiunque spetti, di osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, precisando che : - I responsabili la manifestazione sono incaricati di predisporre l’opportuna segnaletica, nonché di provvedere alla pulizia del suolo pubblico. - Il personale e Amministrazione Comunale si ritengono indenni da qualsiasi molestia, azione o spesa che potesse derivare durante o conseguente allo svolgimento della manifestazione di che trattasi, in particolare questa Amministrazione si ritiene sollevata da ogni responsabilità civile e/o penale, circa eventuali incidenti ai partecipanti. - Le forze di Polizia preposte, sono incaricate di far osservare la presente disposizione, eventuali proroghe o sospensioni della presente Ordinanza , potranno essere concesse dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio la P.M. Comm. Capo Geom. Enrico Antonello qualora gli stessi lo riterranno indispensabile per motivi di sicurezza o ordine pubblico. AVVERTE Che a norma dell’art. 3 comma 4, della Legge 07 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione. Che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del C. d. S. D.Lgv. 285/1992 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni, può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero dei LL. PP., nel rispetto delle forme stabilite dall’art. 74 del Regolamento del C. d. S. D.P.R. 495/1992 e s.m.i.. Zuccarello li 09.05.2013 IL Responsabile la P.M. Commissario Capo f.to Geom. Enrico Antonello COMUNE DI ZUCCARELLO Provincia di Savona Tel 0182 79022 fax 0182 79088 - Email [email protected] -p.i.00331480095 Prot. 1605 del 30.05.2013 DISPOSIZIONE/ORDINANZA N. 12/2013 del 30.05.2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RICHIAMATE le precedenti disposizioni dell’Ordinanza Sindacale in cui si delega al responsabile del servizio il rilascio di autorizzazioni e/o limitazioni al traffico veicolare (funzioni religiose,manifestazioni, lavori edili ecc),tutt’oggi in vigore. VISTA la richiesta/preavviso di manifestazione (ai sensi dell’art. 18 del TULPS 773/1931 e s.m.i.) del Parroco Don Basso Francesco della parrocchia di San Bartolomeo Apostolo di Zuccarello, pervenuta in data 30.05.2013 prot. 1599 e relativo allo svolgimento della processione religiosa “CORPUS DOMINI” in programma il giorno Domenica 02.06.2013 dalle ore 11,0 alle ore 14,00 (circa e comunque sino al termine della processione) PREMESSO che occorre disciplinare il traffico veicolare nella Via A.Tornatore, Centro Storico di Zuccarello nella giornata di Domenica 02 giugno 2013, in occasione della Processione del “Corpus Domini”; CONSIDERATO che per evitare inconvenienti alla circolazione stradale e per prevenire problematiche di pubblica incolumità occorre sospendere la circolazione stradale in tutto il centro storico di Zuccarello e Via Tornatore nella giornata di Domenica 02.giugno 2013 dalle ore 09,00 alle ore 14,00, nonché di vietarne la sosta nei luoghi indicati dallo stesso parroco; VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali art. 107, del D.L.vo 267/2000 e s. m.ed int.; VISTO il D. L.vo 30.04.1992 n. 285 e s. m. ed integrazioni ( Disposizioni Nuovo Codice della Strada) ; DISPONE - che nella giornata di Domenica 02 Giugno 2013 dalle ore 09,00 alle ore 14,00, sia vietata la circolazione stradale e sosta di tutti i veicoli nel Centro Storico di Zuccarello, Via Tornatore e luoghi all’uopo indicati, allo scopo di consentire il regolare svolgimento della Processione del “Corpus Domini”. E’ fatto d’obbligo a chiunque spetti, di osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, precisando che : - Il personale e Amministrazione Comunale si ritengono indenni da qualsiasi molestia, azione o spesa che potesse derivare durante o conseguente allo svolgimento della manifestazione di che trattasi, in particolare questa Amministrazione si ritiene sollevata da ogni responsabilità civile e/o penale, circa eventuali incidenti che si potrebbero verificare ai partecipanti - Della presente ne viene data comunicazione alla cittadinanza mediante affissione all’albo Pretorio Comunale on line , nelle strade e nei luoghi pubblici di maggior frequenza. Avverso la presente è ammesso ricorso al TAR Liguria e Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione della Presente. IL Responsabile del Servizio f.to Geom. Enrico Antonello COMUNE DI ZUCCARELLO Provincia di Savona Tel 0182 79022 fax 0182 79088 - Email [email protected] -p.i.00331480095 Prot. 1676 del 06.06.2013 ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 13/2013 del 06.06.2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREMESSO che in data 06.04.2013 e in data 18.05.2013 la gara ciclistica AMATORI/MASTER denominata “ XVI° Trofeo Ilaria del Carretto, non si è svolta causa maltempo e che la stessa gara è stata spostata in data Sabato 08 giugno 2013 (pomeriggio) VISTA l’Autorizzazione del Sindaco del Comune di Zuccarello, tramite Ordinanza n. 2/2013 VISTA la richiesta della U.C. - Garlenda nella persona del Presidente Pro Tempore Sig. PINCIN Dr. Antonio, nato a Bianzè (VC) il 12.01.1951 res. in Garlenda Via Lerrone 105 (cf PNCNTN51A12A847S) intesa ad ottenere nulla osta Comunale per lo svolgimento della Gara ciclistica AMATORI/MASTER denominata “ XVI° Trofeo Ilaria del Carretto”, in programma per SABATO 08 giugno 2013 (pomeriggio), comprensiva di occupazione suolo pubblico per premiazione e/o portici e chiusura al traffico veicolare del Centro Storico di Zuccarello, Via Tornatore, Piazza Scuole e territorio Comunale competente. VISTA la nota della Questura di Savona prot. 407/O Cat. A.4/2013/Gab. Del 03.06.2013 pervenuta il 04.06.2013 prot. 1642 e Autorizzazione della Provincia di Savona Ufficio Strade con Atto Dirigenziale n. 2013/2897 del 13.05.2013 prot. n. 36483 del 13.05.2013.. FATTA SALVA l’acquisizione di tutti le Autorizzazioni o Nulla Osta autorizzativi da rilasciare a cura degli Enti preposti, senza dei quali la presente è priva di efficacia. ATTESO che i Comuni nei centri abitati, ai sensi dell’art. 7 del C. d. S., possono adottare con ordinanza provvedimenti atti a regolamentare la circolazione stradale e fatto salvo quanto impartito dalla Provincia di Savona (Ufficio Strade e Concessioni), Prefettura U.T.G. Savona e Questura di Savona. CONSIDERATO che in occasione di tale manifestazione, occorre disciplinare il traffico veicolare nella Via A. Tornatore, Piazza delle Scuole e Centro Storico di Zuccarello, e spazi individuati. CONSIDERATO che per evitare inconvenienti alla circolazione stradale e per prevenire problematiche di pubblica incolumità occorre sospendere la circolazione stradale nelle zone ed ore interessate dalla manifestazione, nonché di vietarne la sosta (ad esclusione dei veicoli autorizzati partecipanti e/o facenti parte dell’organizzazione); VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali art. 107, del D.L.vo 267/2000 e s. m.ed int.; VISTO il D. L.vo 30.04.1992 n. 285 e s. m. ed integrazioni ( Disposizioni Nuovo Codice della Strada) ; FATTI SALVI i diritti di terzi e quant’altre ed eventuali comunicazioni pervenute e/o acquisite in atti successivamente all’emissione della presente ordinanza e per quanto di competenza. ORDINA - che nella giornata di Sabato 08.06.2013 dalle ore 10,00 alle ore 19,00 e comunque da inizio a fine manifestazione, sia vietata la circolazione stradale di tutti i veicoli nel Centro Storico di Zuccarello, Via Tornatore, nonché sia vietata la sosta nel parcheggio pubblico della Piazza delle Scuole, allo scopo di consentire il regolare svolgimento della manifestazione. DISPONE Ad insindacabile giudizio degli operatori oltre al pagamento della sanzione prevista dal C. d.S., l’eventuale rimozione del veicoli in sosta vietata ed il conseguente addebito di tutte le spese di trasporto e custodia. Sono esclusi dai divieti i veicoli di emergenza, gli autorizzati ed i veicoli impiegati per la manifestazione. Che i provvedimenti adottati vengano resi noti mediante la collocazione della prescritta segnaletica stradale almeno 48 ore l’evento. La delega della vigilanza a tutti i soggetti incaricati dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del C. d. S. Al personale della Polizia Municipale, la facoltà di concedere deroghe alle disposizioni della presente ordinanza. La Pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio (ON LINE) per 15 giorni consecutivi, nonché nelle strade e luoghi di maggior frequenza. E’ fatto d’obbligo a chiunque spetti, di osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, precisando che : - I responsabili la manifestazione sono incaricati di predisporre l’opportuna segnaletica, nonché di provvedere alla pulizia del suolo pubblico. - Il personale e Amministrazione Comunale si ritengono indenni da qualsiasi molestia, azione o spesa che potesse derivare durante o conseguente allo svolgimento della manifestazione di che trattasi, in particolare questa Amministrazione si ritiene sollevata da ogni responsabilità civile e/o penale, circa eventuali incidenti ai partecipanti. - Le forze di Polizia preposte, sono incaricate di far osservare la presente disposizione, eventuali proroghe o sospensioni della presente Ordinanza , potranno essere concesse dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio la P.M. Comm. Capo Geom. Enrico Antonello qualora gli stessi lo riterranno indispensabile per motivi di sicurezza o ordine pubblico. AVVERTE Che a norma dell’art. 3 comma 4, della Legge 07 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione. Che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del C. d. S. D.Lgv. 285/1992 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni, può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero dei LL. PP., nel rispetto delle forme stabilite dall’art. 74 del Regolamento del C. d. S. D.P.R. 495/1992 e s.m.i.. Zuccarello li 06.06.2013 IL Responsabile la P.M. Commissario Capo f.to Geom. Enrico Antonello COMUNE DI ZUCCARELLO Provincia di Savona Tel 0182 79022 fax 0182 79088 - Email [email protected] -p.i.00331480095 Prot. 1894 del 26.06.2013 ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 14/2013 del 26.06.2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTA la richiesta/comunicazione del Sindaco del Comune di Zuccarello, prot. 1893 del 26.06.2013, nella quale comunica di effettuare per il giorno Domenica 30.06.2013 dalle ore 14,00 alle ore 20,00, nel Centro Storico di Zuccarello (Via Tornatore – Centro Storico), una gara di pesca per bambini nonché l’inaugurazione del Campo Estivo Comunale 2013 ed atteso che per tale manifestazione lo stesso richiede la chiusura al traffico veicolare e sosta, dalle ore 14,00 alle ore 20,00di tutto il Centro Storico e Via Tornatore, stante la presenza di numerosi bambini. CONSIDERATO che nulla osta a quanto richiesto da parte dell’ Amministrazione Comunale e che compete al sottoscritto (Responsabile del Servizio P.M. e titolare di P.O.) l’emissione di apposita ordinanza per limitare il traffico veicolare e la sosta in occasione della succitata manifestazione il tutto al fine di preservare l’incolumità dei partecipanti. ATTESO che i Comuni nei centri abitati, ai sensi dell’art. 7 del C. d. S., possono adottare con ordinanza provvedimenti atti a regolamentare la circolazione stradale e fatto salvo quanto impartito dalla Provincia di Savona (Ufficio Strade e Concessioni), Prefettura U.T.G. Savona e Questura di Savona. CONSIDERATO che in occasione delle manifestazioni di cui sopra, occorre disciplinare il traffico veicolare nella Via A. Tornatore e Centro Storico di Zuccarello e spazi individuati. CONSIDERATO che per evitare inconvenienti alla circolazione stradale e per prevenire problematiche di pubblica incolumità occorre sospendere la circolazione stradale nelle zone ed ore interessate dalla manifestazione, nonché di vietarne la sosta (ad esclusione dei veicoli autorizzati e/o facenti parte dell’organizzazione); VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali art. 107, del D.L.vo 267/2000 e s. m. ed int.; VISTO il D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s. m. ed integrazioni ( Disposizioni Nuovo Codice della Strada) ; FATTI SALVI i diritti di terzi e quant’altre ed eventuali comunicazioni pervenute e/o acquisite in atti successivamente all’emissione della presente ordinanza e per quanto di competenza. DISPONE E ORDINA - che nella giornata sotto indicata sia vietata la circolazione e la sosta di tutti i veicoli nel Centro Storico di Zuccarello (Via Tornatore) e sia così regolamentata : 1- DOMENICA 30 giugno 2013 dalle ore 14,00 alle ore 20,00 per : GARA DI PESCA INAUGURAZIONE CAMPO ESTIVO COMUNALE 2013 DISPONE Ad insindacabile giudizio degli operatori oltre al pagamento della sanzione prevista dal C. d. S., l’eventuale rimozione del veicoli in sosta vietata (qualora ne risultasse la necessità) ed il conseguente addebito di tutte le spese di trasporto e custodia. Sono esclusi dai divieti i veicoli di emergenza, gli autorizzati ed i veicoli impiegati per la manifestazione. Che i provvedimenti adottati vengano resi noti mediante la collocazione della prescritta segnaletica stradale almeno 48 ore l’evento. La delega della vigilanza a tutti i soggetti incaricati dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del C. d. S. Al personale della Polizia Municipale, la facoltà di concedere deroghe alle disposizioni della presente ordinanza. La Pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio (ON LINE) per 15 giorni consecutivi, nonché nelle strade e luoghi di maggior frequenza. E’ fatto d’obbligo a chiunque spetti, di osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, precisando che : - I responsabili la manifestazione sono incaricati di predisporre l’opportuna segnaletica (in quanto il Comune non dispone di adeguate risorse umane), nonché di provvedere alla pulizia del suolo pubblico. - Il personale e Amministrazione Comunale si ritengono indenni da qualsiasi molestia, azione o spesa che potesse derivare durante o conseguente allo svolgimento della manifestazione di che trattasi, in particolare questa Amministrazione si ritiene sollevata da ogni responsabilità civile e/o penale, circa eventuali incidenti ai partecipanti. - Le forze di Polizia preposte, sono incaricate di far osservare la presente disposizione, eventuali proroghe o sospensioni della presente Ordinanza , potranno essere concesse dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio la P.M. Comm. Capo Geom. Enrico Antonello (titolare di P.O.) qualora gli stessi lo riterranno indispensabile per motivi di sicurezza o ordine pubblico. AVVERTE Che a norma dell’art. 3 comma 4, della Legge 07 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione. Che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del C. d. S. D.Lgv. 285/1992 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni, può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero dei LL. PP., nel rispetto delle forme stabilite dall’art. 74 del Regolamento del C. d. S. D.P.R. 495/1992 e s.m.i.. Zuccarello li 26.06.2013 IL Responsabile la P.M. Commissario Capo P.O. Geom. Enrico Antonello f.to in originale COMUNE DI ZUCCARELLO Provincia di Savona Tel 0182 79022 fax 0182 79088 - Email [email protected] -p.i.00331480095 Prot. 1936 del 01.07.2013 ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 15/2013 del 01.07.2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTA la comunicazione del Vice Presidente del FIAT Club 500 Italia datata 06.06.2013 a firma del Vice Direttore Alessandro Scarpa, pervenuta in data 06.06.2013 prot. 1686 intesa a comunicare il passaggio delle Fiat 500 nel centro Storico di Zuccarello ( Via Tornatore), in programma per Venerdì 05 Luglio 2013 (presumibilmente alle ore 14,30 circa). VISTO il nulla osta del Sindaco del Comune di Zuccarello in calce alla comunicazione di cui sopra. VISTA la nota della Questura di Savona prot. 586/O Cat. A.4/2013/Gab. del 27.06.2013 pervenuta il 28.06.2013 prot. 1924. FATTA SALVA l’acquisizione di tutti le Autorizzazioni o Nulla Osta autorizzativi da rilasciare a cura degli Enti preposti, senza dei quali la presente è priva di efficacia. ATTESO che i Comuni nei centri abitati, ai sensi dell’art. 7 del C. d. S., possono adottare con ordinanza provvedimenti atti a regolamentare la circolazione stradale e fatto salvo quanto impartito dalla Provincia di Savona (Ufficio Strade e Concessioni), Prefettura U.T.G. Savona e Questura di Savona. CONSIDERATO che in occasione di tale passaggio nel centro storico di Zuccarello, occorre disciplinare il traffico veicolare nella Via A. Tornatore, al fine di consentire il deflusso delle autovetture partecipanti la manifestazione che continueranno il tragitto verso il Comune di Castelvecchio(tramite innesto tra la Via Tornatore e la S.P. 582 del Colle San Bernardo) CONSIDERATO ALTRESI’ che per evitare inconvenienti alla circolazione stradale e per prevenire problematiche di pubblica incolumità occorre sospendere la circolazione stradale in tutto il centro storico e Via Tornatore nelle zone ed ore interessate dalla manifestazione, nonché di vietarne la sosta (ad esclusione dei veicoli autorizzati partecipanti e/o facenti parte dell’organizzazione); VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali art. 107, del D.L.vo 267/2000 e s. m.ed int.; VISTO il D. L.vo 30.04.1992 n. 285 e s. m. ed integrazioni ( Disposizioni Nuovo Codice della Strada) ; FATTI SALVI i diritti di terzi e quant’altre ed eventuali comunicazioni pervenute e/o acquisite in atti successivamente all’emissione della presente ordinanza e per quanto di competenza. ORDINA - che nella giornata di Venersì 05.06.2013 dalle ore 13,00 alle ore 15,30 e comunque da inizio a fine manifestazione, sia vietata la circolazione stradale di tutti i veicoli nel Centro Storico di Zuccarello, Via Tornatore, allo scopo di consentire il regolare svolgimento della manifestazione tramite il passaggio delle autovetture del corteo FIAT 500. DISPONE Ad insindacabile giudizio degli operatori oltre al pagamento della sanzione prevista dal C. d.S., l’eventuale rimozione del veicoli in sosta vietata ed il conseguente addebito di tutte le spese di trasporto e custodia. Sono esclusi dai divieti i veicoli di emergenza, gli autorizzati ed i veicoli impiegati per la manifestazione. Che i provvedimenti adottati vengano resi noti mediante la collocazione della prescritta segnaletica stradale almeno 48 ore l’evento. La delega della vigilanza a tutti i soggetti incaricati dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del C. d. S. Al personale della Polizia Municipale, la facoltà di concedere deroghe alle disposizioni della presente ordinanza. La Pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio (ON LINE) per 15 giorni consecutivi, nonché nelle strade e luoghi di maggior frequenza. E’ fatto d’obbligo a chiunque spetti, di osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, precisando che : - I responsabili la manifestazione sono incaricati di predisporre l’opportuna segnaletica, nonché di provvedere alla pulizia del suolo pubblico. - Il personale e Amministrazione Comunale si ritengono indenni da qualsiasi molestia, azione o spesa che potesse derivare durante o conseguente allo svolgimento della manifestazione di che trattasi, in particolare questa Amministrazione si ritiene sollevata da ogni responsabilità civile e/o penale, circa eventuali incidenti ai partecipanti. - Le forze di Polizia preposte, sono incaricate di far osservare la presente disposizione, eventuali proroghe o sospensioni della presente Ordinanza , potranno essere concesse dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio la P.M. Comm. Capo Geom. Enrico Antonello qualora gli stessi lo riterranno indispensabile per motivi di sicurezza o ordine pubblico. AVVERTE Che a norma dell’art. 3 comma 4, della Legge 07 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione. Che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del C. d. S. D.Lgv. 285/1992 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni, può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero dei LL. PP., nel rispetto delle forme stabilite dall’art. 74 del Regolamento del C. d. S. D.P.R. 495/1992 e s.m.i.. Zuccarello li 01.07.2013 IL Responsabile la P.M. Commissario Capo f.to Geom. Enrico Antonello COMUNE DI ZUCCARELLO Provincia di Savona Tel 0182 79022 fax 0182 79088 - Email [email protected] -p.i.00331480095 Prot. 2098 del 15.07.2013 ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 16 del 15.07.2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LA P.M. VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 20 del 10 maggio 2013, avente ad oggetto “MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL CENTRO ABITATO CON ISTITUZIONE DI SENSO UNICO NELLA VIA TORNATORE – LINEE DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA PER ISTITUZIONE E LA REALIZZAZIONE“. PRESO ATTO della successiva Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 26 giugno 2013, avente ad oggetto “ MODIFICA ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 20 DEL 10.05.2013 – MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL CENTRO STORICO CON ISTITUZIONE DI SENSO UNICO NELLA VIA A. TORNATORE”. RAVVISATA la necessità di provvedere in merito, al fine di dare seguito a quanto contenuto nelle Deliberazioni di cui sopra e precisamente : - - istituzione di senso unico nella Via A. Tornatore (Centro Storico) nel tratto compreso tra i giardini pubblici adiacenti le Scuole Comunali (lato sud) e incrocio nord con l’accesso al parcheggio pubblico di Loc. Balzo, per tutti i veicoli ; di confermare altresì il divieto di sosta per tutti i veicoli nel Centro Storico; di confermare il limite massimo di velocità in 20 Km/h; di concedere altresì la possibilità di fermata dei veicoli (come contenuto nelle succitata Deliberazione) per il tempo strettamente necessario a compiere piccole operazioni di scarico/scarico (sia per esigenze commerciali che pei i privati), il tutto senza ostacolare la viabilità e i diritti di terzi (accessi pedonali e carrabili) e comunque a discrezione e secondo quanto impartito dagli agenti e forze dell’ordine operanti al momento; il tutto al fine di rendere più scorrevole e disciplinato il traffico veicolare, per far salve le esigenze rappresentate e per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica; RILEVATO che ha seguito dell’adozione del presente provvedimento, risultano incompatibili le precedenti ordinanze e che pertanto risulta necessario disporne l’abrogazione; CONSIDERATO altresì, che l’installazione avviene con proprio personale interno Comunale e che quindi l’entrata in vigore della presente è collegata alla posa in opera di tutta la relativa cartellonistica necessaria il tutto secondo le risorse umane disponibili. ATTESA la necessità di provvedere in merito all’ordine di servizio prot. 2044 del 10.07.2013 a firma del Sindaco di Zuccarello, circa l’esigenza di una traslazione verso nord dello spazio riservato agli invalidi e l’eliminazione di n. 2 posti auto adiacenti (antecedente all’acceso all’ex caserma carabinieri). VISTI gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del D. Lgs. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) e sue successive modificazione e integrazioni; ATTESO che i Comuni nei centri abitati, ai sensi dell’art. 7 del C. d. S., possono adottare con ordinanza provvedimenti atti a regolamentare la circolazione stradale; VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali art. 107, del D.L.vo 267/2000 e s. m.ed int.; FATTI SALVI i diritti di terzi e quant’altre ed eventuali comunicazioni pervenute e/o acquisite in atti successivamente all’emissione della presente ordinanza e per quanto di competenza. ORDINA 1. DI ISTITUIRE il senso unico nella Via A Tornatore (Centro Storico) nel tratto compreso tra i giardini pubblici adiacenti le Scuole Comunali (lato sud) e incrocio nord con l’accesso al parcheggio pubblico di Loc. Balzo --- DIREZIONE SUD >> NORD ---, per tutti i veicoli; 2. DI PROVVEDERE alla traslazione verso nord del posto riservato alle persone disabili e di eliminare n. 2 posti auto ubicati prima dell’accesso all’ex caserma carabinieri, il tutto al fine di agevolare l’accesso e l’uscita degli automezzi dai ricoveri privati adiacenti; 3. di confermare altresì il divieto di sosta per tutti i veicoli nel Centro Storico; 4. di confermare il limite massimo di velocità in 20 Km/h; 5. di concedere altresì la possibilità di fermata dei veicoli (come contenuto nelle succitata Deliberazione) per il tempo strettamente necessario a compiere piccole operazioni di scarico/scarico (sia per esigenze commerciali che pei i privati), il tutto senza ostacolare la viabilità e i diritti di terzi (accessi pedonali e carrabili) e comunque a discrezione e secondo quanto impartito dagli agenti e forze dell’ordine operanti al momento; 6. di rendere la presente operante solo al momento dell’installazione di tutta la relativa cartellonistica e rimodulazione, da posizionare con le risorse umane comunali disponibili, il tutto previa verificare al opera del sottoscritto Responsabile del Servizio. DISPONE La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Web del Comune di Zuccarello nonché l’affissione nei luoghi di maggior frequenza (ufficio postale, tabelloni comunali ed esercizi commerciali) e di inviare la presente a : - Prefettura di Savona - Comando Stazione Carabinieri di Cisano sul Neva - Comando Polizia Stradale di Albenga - Comando Polizia Provinciale di Savona Le forze di Polizia sono incaricate dell’esecuzione del presente provvedimento e, chiunque violi le norme contenute sarà soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada. AVVERTE Che a norma dell’art. 3 comma 4, della Legge 07 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione con le modalità di cui alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27.10.1993, pubblicato sulla G.U. n. 176 del 29.07.1993. Che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del C. d. S. D.Lgv. 285/1992 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni, può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero dei LL. PP., nel rispetto delle forme stabilite dall’art. 74 del Regolamento del C. d. S. D.P.R. 495/1992 e s. m. i.. IL Responsabile la P.M. Commissario Capo f.to Geom. Enrico Antonello COMUNE DI ZUCCARELLO Provincia di Savona Tel 0182 79022 fax 0182 79088 - Email [email protected] -p.i.00331480095 Prot. 2099 del 15.07.2013 ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 17 /2013 del 15.07.2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTA la richiesta pervenuta in data 03.07.2013 prot. 1973 dalla Sig.ra Oricchio Francesca nata ad Albenga in data 29.09.1982,residente in Villanova d’Albenga Via Roma 51, in qualità’ di L.R. delle TESTEMATTE PARRUCCHIERI con sede in Via Garibaldi 14 Zuccarello, per lo svolgimento di una manifestazione denominata “Una sfilata per il cuore” in programma presso il Borgo di Zuccarello (Centro Storico) nelle giornate di Domenica 28 Luglio 2013 dalle ore 8,00 al 29 Luglio 2013 alle ore 01,30. VISTA l’Autorizzazione di P.S. del Sindaco del Comune di Zuccarello prot. 2059 del 11.07.2013 ed il preavviso di manifestazione prot. 1973 del 03.07.2013 comunicato dalla Sig.ra Oricchio Francesca alla Questura di Savona. CONSIDERATO che nella richiesta è altresì compreso l’utilizzo della Piazza IV Novembre nonché del parcheggio pubblico di Via Nazionale (posteggio riservato partecipanti la manifestazione) al fine dello svolgimento della suddetta manifestazione ATTESO che i Comuni nei centri abitati, ai sensi dell’art. 7 del C. d. S., possono adottare con ordinanza provvedimenti atti a regolamentare la circolazione stradale e fatto salvo quanto impartito dalla Provincia di Savona (Ufficio Strade e Concessioni), Prefettura U.T.G. Savona e Questura di Savona. CONSIDERATO che in occasione di tale manifestazione storica, occorre disciplinare il traffico veicolare nella Via A.Tornatore – Centro Storico di Zuccarello e spazi individuati. CONSIDERATO che per evitare inconvenienti alla circolazione stradale e per prevenire problematiche di pubblica incolumità occorre sospendere la circolazione stradale nelle zone ed ore interessate dalla manifestazione, nonché di vietarne la sosta (ad esclusione dei veicoli autorizzati partecipanti e/o facenti parte dell’organizzazione); VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali art. 107, del D.L.vo 267/2000 e s. m.ed int.; VISTO il D. L.vo 30.04.1992 n. 285 e s. m. ed integrazioni ( Disposizioni Nuovo Codice della Strada) ; FATTI SALVI i diritti di terzi e quantaltre ed eventuali comunicazioni pervenute e/o acquisite in atti successivamente all’emissione della presente ordinanza e per quanto di competenza. DISPONE E ORDINA - - che nelle giornate di Domenica 28 Luglio 2013 dalle ore 08,00 alle ore 01,30 del 29 luglio 2013, e comunque da inizio a fine della manifestazione, sia vietata la circolazione stradale e la sosta di tutti i veicoli nel Centro Storico di Zuccarello, Via Tornatore, Piazza IV Novembre e Parcheggio pubblico di Via Nazionale (riservato partecipanti) allo scopo di consentire il regolare svolgimento della manifestazione di cui in premessa. Che nel parcheggio pubblico di Via Nazionale (in sponda opposta del torrente Neva antistante P.zza IV Novembre) sia vietata la sosta dalle ore 8,00 di Sabato 27.07.2013 sino alle ore 01,30 del 29.07.2013, allo scopo di riservare l’area di parcheggio ad uso organizzazione la manifestazione. DISPONE Sono esclusi dai divieti i veicoli di emergenza, gli autorizzati ed i veicoli impiegati per la manifestazione. Che i provvedimenti adottati vengano resi noti mediante la collocazione della prescritta segnaletica stradale almeno 48 ore l’evento. La delega della vigilanza a tutti i soggetti incaricati dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del C. d. S. Al personale della Polizia Municipale, la facoltà di concedere deroghe alle disposizioni della presente ordinanza. La Pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio (ON LINE) per 15 giorni consecutivi, nonché nelle strade e luoghi di maggior frequenza. E’ fatto d’obbligo a chiunque spetti, di osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, precisando che : - I responsabili la manifestazione sono incaricati di predisporre l’opportuna segnaletica, nonché di provvedere alla pulizia del suolo pubblico. - Il personale e Amministrazione Comunale si ritengono indenni da qualsiasi molestia, azione o spesa che potesse derivare durante o conseguente allo svolgimento della manifestazione di che trattasi, in particolare questa Amministrazione si ritiene sollevata da ogni responsabilità civile e/o penale, circa eventuali incidenti ai partecipanti. - Le forze di Polizia preposte, sono incaricate di far osservare la presente disposizione, eventuali proroghe o sospensioni della presente Ordinanza , potranno essere concesse dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio la P.M. Comm. Capo Geom. Enrico Antonello qualora gli stessi lo riterranno indispensabile per motivi di sicurezza o ordine pubblico. AVVERTE Che a norma dell’art. 3 comma 4, della Legge 07 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione. Che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del C. d. S. D.Lgv. 285/1992 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni, può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero dei LL. PP., nel rispetto delle forme stabilite dall’art. 74 del Regolamento del C. d. S. D.P.R. 495/1992 e s.m.i.. Zuccarello li 15.07.2013 IL Responsabile la P.M. Commissario Capo f.to Geom. Enrico Antonello COMUNE DI ZUCCARELLO Provincia di Savona Tel 0182 79022 fax 0182 79088 - Email [email protected] -p.i.00331480095 Prot. 2279 del 31.07.2013 ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 18 /2013 del 31.07.2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le comunicazioni a nome di : 1. Prot. 2255 del 25.07.2013 a nome di Rosso Cesare in qualità di Presidente dell’Associazione culturale AMICI DI ZUCCARELLO per festa dell’Associazione Notte di Note, intrattenimento musicale e cena in P.zza della Posta e Centro Storico(largo e portici antistante il civ. 35 di via Tornatore) per il giorno Sabato 10.Agosto 2013 dalle ore 18,00 alle ore 24,00 2. Preso Atto della Deliberazione Autorizzativa della Giunta Comunale n. 24 del 26.06.2013 con la quale venivano approvate e autorizzate le seguenti manifestazioni di cui necessita chiusura al traffico veicolare : a) Marchesato in Festa “Rievocazione Storica” da svolgersi Domenica 11 Agosto 2013 dalle ore 16,00 alle ore 24,00 nel Centro Storico di Zuccarello a richiesta di Centro Studi delle arti Castello di Ilaria L.R. Mantovani Eleonora. b) Festa Patronale di San Bartolomeo Apostolo da svolgersi Sabato 24 Agosto 2013 dalle ore 8,00 alle ore 24,00 (con messa solenne) nel Centro Storico di Zuccarello a cura della Locale Pro Loco di Zuccarello c) Trofeo di Pesca Sportiva alla trota da svolgersi Domenica 25 Agosto 2013 dalle ore 8,00 a fine manifestazione, da svolgersi nel Centro Storico e aree e piazze coinvolte a cura dell’Associazione Amici di Sampei. VISTA la Comunicazione alla Questura di Savona inviata con nota prot. 1830 del 20.06.2013 circa lo svolgimento delle manifestazioni estive. ATTESO che i Comuni nei centri abitati, ai sensi dell’art. 7 del C. d. S., possono adottare con ordinanza provvedimenti atti a regolamentare la circolazione stradale e fatto salvo quanto impartito dalla Provincia di Savona (Ufficio Strade e Concessioni), Prefettura U.T.G. Savona e Questura di Savona. CONSIDERATO che in occasione di tali manifestazioni, occorre disciplinare il traffico veicolare nella Via A. Tornatore, Centro Storico di Zuccarello e spazi individuati. CONSIDERATO che per evitare inconvenienti alla circolazione stradale e per prevenire problematiche di pubblica incolumità occorre sospendere la circolazione stradale nelle zone ed ore interessate dalle manifestazioni, nonché di vietarne la sosta (ad esclusione dei veicoli autorizzati, e/o partecipanti e/o facenti parte dell’organizzazione); VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali art. 107, del D.L.vo 267/2000 e s. m.ed int.; VISTO il D. L.vo 30.04.1992 n. 285 e s. m. ed integrazioni ( Disposizioni Nuovo Codice della Strada) ; FATTI SALVI i diritti di terzi e quant’altre ed eventuali comunicazioni pervenute e/o acquisite in atti successivamente all’emissione della presente ordinanza e per quanto di competenza. ORDINA - che nelle giornate di : 1. 2. 3. 4. SABATO 10 AGOSTO 2013 dalle ore 18,00 alle ore 24,00 in occasione della manifestazione “Notte di Note” a cura dell’Ass. Amici a Zuccarello DOMENICA 11 AGOSTO 2013 dalle ore 16,00 alle ore 24,00 in occasione della manifestazione storica Marchesato in Festa a cura de Centro Studi delle Arti Castello di Ilaria L. R. Mantovani Eleonora. SABATO 24 AGOSTO 2013 dalle ore 08,00 alle ore 24,00 in occasione della Festa Patronale di San Bartolomeo Apostolo a cura della Pro Loco di Zuccarello. DOMENICA 25 AGOSTO 2013 dalle ore 08,00 a fine manifestazione in occasione della gara di pesca alla trota a cura dell’Associazione Amici di Sampei e comunque da inizio a fine manifestazioni, sia vietata la circolazione stradale e la sosta di tutti i veicoli nel Centro Storico di Zuccarello, Via Tornatore (ad esclusione dei veicoli autorizzati, e/o partecipanti e/o facenti parte dell’organizzazione) allo scopo di consentire il regolare svolgimento delle stesse. DISPONE Sono esclusi dai divieti i veicoli di emergenza, gli autorizzati ed i veicoli impiegati per la manifestazione. Che i provvedimenti adottati vengano resi noti mediante la collocazione della prescritta segnaletica stradale almeno 48 ore l’evento. La delega della vigilanza a tutti i soggetti incaricati dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del C. d. S. Al personale della Polizia Municipale, la facoltà di concedere deroghe alle disposizioni della presente ordinanza. La Pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio (ON LINE) per 15 giorni consecutivi, nonché nelle strade e luoghi di maggior frequenza. E’ fatto d’obbligo a chiunque spetti, di osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, precisando che : - I responsabili le manifestazione sono incaricati di predisporre l’opportuna segnaletica, nonché di provvedere alla pulizia del suolo pubblico, nonché di vigilare con un congruo numero di personale all’uopo incaricato circa il regolare svolgimento delle manifestazioni in quanto l’A.C. non dispone di sufficiente ed adeguato personale. - Il personale e Amministrazione Comunale si ritengono indenni da qualsiasi molestia, azione o spesa che potesse derivare durante o conseguente allo svolgimento delle manifestazioni di che trattasi, in particolare questa Amministrazione si ritiene sollevata da ogni responsabilità civile e/o penale, circa eventuali incidenti ai partecipanti. - Le forze di Polizia preposte, sono incaricate di far osservare la presente disposizione, eventuali proroghe o sospensioni della presente Ordinanza , potranno essere concesse dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio la P.M. Comm. Capo Geom. Enrico Antonello qualora gli stessi lo riterranno indispensabile per motivi di sicurezza o ordine pubblico. AVVERTE Che a norma dell’art. 3 comma 4, della Legge 07 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione. Che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del C. d. S. D.Lgv. 285/1992 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni, può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero dei LL. PP., nel rispetto delle forme stabilite dall’art. 74 del Regolamento del C. d. S. D.P.R. 495/1992 e s.m.i.. Zuccarello li 30.07.2013 IL Responsabile la P.M. Commissario Capo F.to in originale Geom. Enrico Antonello COMUNE DI ZUCCARELLO Provincia di Savona Tel 0182 79022 fax 0182 79088 - Email [email protected] -p.i.00331480095 Prot. 2768 del 17.09.2013 ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 19/2013 del 17.09.2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTA l’Autorizzazione a firma del Sindaco del Comune di Zuccarello prot. 2767 del 19.07.2013 per lo svolgimento della manifestazione/evento “1° Mare e Monti CAP” in programma per il giorno Domenica 22 Settembre 2013 dalle ore 08,00 alle ore 10,30 presso Centro Storico di Zuccarello e parcheggio di Via Nazionale (pontino in legno) con utilizzo di tale parcheggio dalle ore 17,00 alle ore 20,00 per sosta dei mezzi partecipanti all’evento, a firma del Sig.Franco Torsoli nato ad Albenga in data 24.04.1953, residente in Albenga Vua Beffa 6/6 in qualità di Presidente del Club 4WD Promotion con sede in Zuccarello Via Colombo, VISTA comunicazione di preavviso inviata alla Questura di Savona FATTA SALVA l’acquisizione di tutti le Autorizzazioni o Nulla Osta autorizzativi da rilasciare a cura degli Enti preposti, senza dei quali la presente è priva di efficacia. ATTESO che i Comuni nei centri abitati, ai sensi dell’art. 7 del C. d. S., possono adottare con ordinanza provvedimenti atti a regolamentare la circolazione stradale e fatto salvo quanto impartito dalla Provincia di Savona (Ufficio Strade e Concessioni), Prefettura U.T.G. Savona e Questura di Savona. CONSIDERATO che in occasione di tale passaggio nel centro storico di Zuccarello, occorre disciplinare il traffico veicolare nella Via A. Tornatore, al fine di consentire il deflusso delle autovetture partecipanti la manifestazione che continueranno il tragitto verso il parcheggio a loro riservato ubicato in fregio alla Via Nazionale (pontino in legno) CONSIDERATO ALTRESI’ che per evitare inconvenienti alla circolazione stradale e per prevenire problematiche di pubblica incolumità occorre sospendere la circolazione stradale in tutto il centro storico e Via Tornatore nelle zone ed ore interessate dalla manifestazione, nonché di vietarne la sosta (ad esclusione dei veicoli autorizzati partecipanti e/o facenti parte dell’organizzazione); VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali art. 107, del D.L.vo 267/2000 e s. m.ed int.; VISTO il D. L.vo 30.04.1992 n. 285 e s. m. ed integrazioni ( Disposizioni Nuovo Codice della Strada) ; FATTI SALVI i diritti di terzi e quant’altre ed eventuali comunicazioni pervenute e/o acquisite in atti successivamente all’emissione della presente ordinanza e per quanto di competenza. ORDINA E DISPONE - - che nella giornata di Domenica 22.09.2013 dalle ore 08,00 alle ore 10,30 e comunque da inizio a fine manifestazione, sia vietata la circolazione stradale di tutti i veicoli nel Centro Storico di Zuccarello, Via Tornatore, allo scopo di consentire il regolare svolgimento della manifestazione di cui premessa che nella medesima giornata dalle ore 17,00 alle ore 20,00 sia vietata la sosta nel parcheggio pubblico di Via Nazionale in adiacenza del pontino in legno allo scopo di consentire il ricoveri dei mezzi partecipanti la manifestazione. DISPONE Ad insindacabile giudizio degli operatori oltre al pagamento della sanzione prevista dal C. d.S., l’eventuale rimozione del veicoli in sosta vietata ed il conseguente addebito di tutte le spese di trasporto e custodia. Sono esclusi dai divieti i veicoli di emergenza, gli autorizzati ed i veicoli impiegati per la manifestazione. Che i provvedimenti adottati vengano resi noti mediante la collocazione della prescritta segnaletica stradale almeno 48 ore l’evento. La delega della vigilanza a tutti i soggetti incaricati dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del C. d. S. Al personale della Polizia Municipale, la facoltà di concedere deroghe alle disposizioni della presente ordinanza. La Pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio (ON LINE) per 15 giorni consecutivi, nonché nelle strade e luoghi di maggior frequenza. E’ fatto d’obbligo a chiunque spetti, di osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, precisando che : - I responsabili la manifestazione sono incaricati di predisporre l’opportuna segnaletica, nonché di provvedere alla pulizia del suolo pubblico. - Il personale e Amministrazione Comunale si ritengono indenni da qualsiasi molestia, azione o spesa che potesse derivare durante o conseguente allo svolgimento della manifestazione di che trattasi, in particolare questa Amministrazione si ritiene sollevata da ogni responsabilità civile e/o penale, circa eventuali incidenti ai partecipanti. - Le forze di Polizia preposte, sono incaricate di far osservare la presente disposizione, eventuali proroghe o sospensioni della presente Ordinanza , potranno essere concesse dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio la P.M. Comm. Capo Geom. Enrico Antonello qualora gli stessi lo riterranno indispensabile per motivi di sicurezza o ordine pubblico. AVVERTE Che a norma dell’art. 3 comma 4, della Legge 07 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione. Che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del C. d. S. D.Lgv. 285/1992 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni, può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero dei LL. PP., nel rispetto delle forme stabilite dall’art. 74 del Regolamento del C. d. S. D.P.R. 495/1992 e s.m.i.. Zuccarello li 17.09.2013 IL Responsabile la P.M. Commissario Capo f.to Geom. Enrico Antonello COMUNE DI ZUCCARELLO Provincia di Savona Tel 0182 79022 fax 0182 79088 - Email [email protected] -p.i.00331480095 Prot. 3604 del 22.11.2013 ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 20 /2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTA la Deliberazione Approvativa della Giunta Municipale n. 48 del 13.11.2013 esecutiva, nella quale si approva la richiesta della Pro Loco di Zuccarello per lo svolgimento di un mercatino straordinario per artigiani, artisti ed altro denominato “ZUCCA-RELLO IN FESTA” in programma Domenica 01 Dicembre 2013 nel Centro Storico di Zuccarello, Deliberazione nella quale si demanda al sottoscritto l’emissione di apposita ordinanza per limitare il traffico veicolare in occasione del succitato mercatino. ATTESO che i Comuni nei centri abitati, ai sensi dell’art. 7 del C. d. S., possono adottare con ordinanza provvedimenti atti a regolamentare la circolazione stradale e fatto salvo quanto impartito dalla Provincia di Savona (Ufficio Strade e Concessioni), Prefettura U.T.G. Savona e Questura di Savona. CONSIDERATO che in occasione delle manifestazioni di cui sopra, occorre disciplinare il traffico veicolare nella Via A. Tornatore e Centro Storico di Zuccarello e spazi individuati. CONSIDERATO che per evitare inconvenienti alla circolazione stradale e per prevenire problematiche di pubblica incolumità occorre sospendere la circolazione stradale nelle zone ed ore interessate dalla manifestazione, nonché di vietarne la sosta (ad esclusione dei veicoli autorizzati e/o facenti parte dell’organizzazione); VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali art. 107, del D.L.vo 267/2000 e s. m.ed int.; VISTO il D. L.vo 30.04.1992 n. 285 e s. m. ed integrazioni ( Disposizioni Nuovo Codice della Strada) ; FATTI SALVI i diritti di terzi e quant’altre ed eventuali comunicazioni pervenute e/o acquisite in atti successivamente all’emissione della presente ordinanza e per quanto di competenza. DISPONE E ORDINA - che nella giornata sotto indicata sia vietata la circolazione e la sosta di tutti i veicoli nel Centro Storico di Zuccarello (Via Tornatore) e sia così regolamentata : 1- Domenica 01 DICEMBRE 2013 dalle ore 07,00 alle ore 24,00 DISPONE Ad insindacabile giudizio degli operatori oltre al pagamento della sanzione prevista dal C. d. S., l’eventuale rimozione del veicoli in sosta vietata (qualora ne risultasse la necessità) ed il conseguente addebito di tutte le spese di trasporto e custodia. Sono esclusi dai divieti i veicoli di emergenza, gli autorizzati ed i veicoli impiegati per la manifestazione. Che i provvedimenti adottati vengano resi noti mediante la collocazione della prescritta segnaletica stradale almeno 48 ore l’evento. La delega della vigilanza a tutti i soggetti incaricati dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del C. d. S. Al personale della Polizia Municipale, la facoltà di concedere deroghe alle disposizioni della presente ordinanza. La Pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio (ON LINE) per 15 giorni consecutivi, nonché nelle strade e luoghi di maggior frequenza. E’ fatto d’obbligo a chiunque spetti, di osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, precisando che : - I responsabili la manifestazione sono incaricati di predisporre l’opportuna segnaletica (in quanto il Comune non dispone di adeguate risorse umane), nonché di provvedere alla pulizia del suolo pubblico. - Il personale e Amministrazione Comunale si ritengono indenni da qualsiasi molestia, azione o spesa che potesse derivare durante o conseguente allo svolgimento della manifestazione di che trattasi, in particolare questa Amministrazione si ritiene sollevata da ogni responsabilità civile e/o penale, circa eventuali incidenti ai partecipanti. - Le forze di Polizia preposte, sono incaricate di far osservare la presente disposizione, eventuali proroghe o sospensioni della presente Ordinanza , potranno essere concesse dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio la P.M. Comm. Capo Geom. Enrico Antonello(titolare di P.O.) qualora gli stessi lo riterranno indispensabile per motivi di sicurezza o ordine pubblico. AVVERTE Che a norma dell’art. 3 comma 4, della Legge 07 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione. Che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del C. d. S. D.Lgv. 285/1992 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni, può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero dei LL. PP., nel rispetto delle forme stabilite dall’art. 74 del Regolamento del C. d. S. D.P.R. 495/1992 e s.m.i.. Zuccarello li 22.11.2013 IL Responsabile la P.M. Commissario Capo f.to Geom. Enrico Antonello in originale