Il Collegato
lavoro
Legge 183/2010
G.U. n.243 del 9.11.2010
Francesco Natalini
COLLEGATO LAVORO
ENTRATO IN VIGORE IL
24.11.2010
COLLEGATO LAVORO
• 50 ARTICOLI
• NORME CON FUNZIONI DI LEGGE
DELEGA
• NORME IMMEDIATAMENTE
PRECETTIVE
LAVORI USURANTI
Art. 1.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori
usuranti)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di
riassetto normativo, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti
impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per
l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2008 la
possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento
anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei
lavoratori dipendenti, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui
all’articolo 1, comma 3, lettere da a) a f) della legge 24 dicembre
2007, n. 247.
Restano ferme le modalità procedurali per l’emanazione dei predetti
decreti legislativi indicate nei commi 90 e 91 e le norme di copertura
finanziaria di cui al comma 92 del citato articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 247.
LEGGE DELEGA
LAVORI USURANTI
Quali sono
usuranti ?
i
lavori
- da
elenco
DM
19.5.1999
- notturni (Dlgs 66/2003)
- addetti a lavorazioni a
catena
- conducenti
veicoli
pesanti
trasporto
pubblico di persone
 Requisito anagrafico
ridotto di 3 anni
 Età minima 57 anni
con 35 anni di
contributi
Se le domande sono troppe =
criteri di priorità
MAXI SANZIONE LAVORO NERO (Art.4)
•
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già
previste dalla normativa in vigore, l'impiego di
lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria è altresì punito con la
sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro
12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro
150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso
versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun
lavoratore di cui al periodo precedente non può
essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente
dalla durata della prestazione lavorativa accertata.
•
«3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già
previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di
lavoratori subordinati senza preventiva
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro
da parte del datore di lavoro privato, con la sola
esclusione del datore di lavoro domestico, si
applica altresì la sanzione amministrativa da euro
1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare,
maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro
effettivo. L’importo della sanzione è da euro 1.000 a
euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare,
maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro
irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti
regolarmente occupato per un periodo lavorativo
successivo. L’importo delle sanzioni civili connesse
all’evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun
lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è
aumentato del 50 per cento»;
•
4. Alla constatazione della violazione procedono gli
organi preposti ai controlli in materia fiscale,
contributiva e del lavoro.
•
«4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano
applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere
contributivo [oppure da altri adempimenti
obbligatori] precedentemente assolti, si evidenzi
comunque la volontà di non occultare il rapporto,
anche se trattasi di differente qualificazione»;
•
5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di
cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale
del lavoro territorialmente competente. Nei confronti
della sanzione non è ammessa la procedura di
diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124.
•
«5. All’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui
al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che
effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e
previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto
ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, è la Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente».
MAXI SANZIONE LAVORO NERO
La modifica sul lavoro nero in pillole
→ Solo per lavoratori subordinati (ritorno al passato)
→ Non si applica per i lavoratori domestici
→ Si applica anche alle agenzie di somministrazione ed alle scuole private (secondo
Min.Lav. Circ. 38/2010)
→ In caso di lavoro nero successivamente regolarizzato la sanzione è ridotta: da 1.000 a
8.000 euro + 30 euro per ogni giorno di lavoro nero.
→ Per tutti gli altri casi confermata la “vecchia” sanzione: da 1.500 a 12.000 euro + 150 euro
al giorno.
→ Assorbe la sanzione amministrativa inerente la comunicazione al C.p.i.
→ Le sanzioni civili contributive aumentano del 50% = quindi 30% * 1,5 = 45%
→ No sanzione se si dimostra tramite adempimento contributivo la volontà a non occultare il
rapporto
→ Estensione potere di irrogazione sanzione anche da parte dell’Inps e degli organi fiscali
(Agenzia entrate, GDF)
→ Non è più vietata la diffida
MAXI SANZIONE LAVORO NERO
Circolare n.38/2010 Ministero lavoro
E’ possibile la diffida anche per la quota
sanzionatoria giornaliera: € 150 o € 30
150/ 4 = € 37,50
Quindi:
30/4 = € 7,50
MAXI SANZIONE LAVORO NERO
Se vi è stata una successione di trasgressori:
Parte fissa: a carico di entrambi
Parte variabile (150 / 30 euro): ripartita sui
trasgressori in base al periodo di reciproca
responsabilità.
MAXI SANZIONE LAVORO NERO
Circolare n.38/2010 Ministero lavoro
Decorrenza nuove disposizioni sanzionatorie:
Sanzioni amministrative:
- accertamenti in corso al 24.11.2010 (anche se
le omissioni si riferiscono a periodi antecedenti)
- ordinanze ingiunzioni non ancora emesse
Sanzioni civili
- Accertamenti in corso al 24.11.2010 (anche se
le omissioni si riferiscono a periodi antecedenti)
MAXI SANZIONE LAVORO NERO
Circolare n.38/2010 Ministero lavoro
Perplessità:
• concetto di “requisito della subordinazione
dato per accertato” per i lavoratori
accessori, familiari e soci ?
• Requisiti per i lavoratori occasionali
(iscrizione CCIAA, p.iva, ecc.) ?
• Obbligo di denunciare spontaneamente la
situazione debitoria entro 12 mesi
MAXI SANZIONE LAVORO NERO
La maxi-sanzione torna ad applicarsi al
solo lavoro subordinato
Però
N.B. il lavoro nero “non subordinato”
continua ad incidere sul provvedimento di
sospensione ex art.16 TUSIC (20% di
lavoratori in nero rispetto al totale)
MAXI SANZIONE LAVORO NERO (Art.4)
Esempio A
Un dipendente presta un mese di “lavoro nero” (20 giorni lavorativi) assieme ad
altri 4 regolarmente assunti senza essere retribuito, poi regolarizzato a seguito di
diffida.
SANZIONI
Maxi-sanzione
OGGI
(3000+3000)
DOMANI
6000
(1500+3000)
4500
Lettera di assunzione
250
250
Comunicazione C.P.I.
100
-
Libro unico del lavoro
150
150
Sanzioni civili INPS/INAIL
3000
+ 45%
Sospensione
1500
1500
MAXI SANZIONE LAVORO NERO (Art.4)
Esempio B
Un lavoratore subordinato dichiara di avere svolto una settimana di “prova
in nero” (5 gg.) prima della regolare assunzione, poi regolarizzata a
seguito di diffida.
SANZIONI
Maxi-sanzione
OGGI
(3000+750)
DOMANI
3750
(1000+150)
1150
Lettera di assunzione
250
250
Comunicazione C.P.I.
100
-
Libro unico del lavoro
150
150
Prospetto di paga
125
125
3000
+ 45%
Sanzioni civili INPS/INAIL
MAXI SANZIONE LAVORO NERO (Art.4)
Esempio C
Un collaboratore autonomo viene impiegato “in nero” da un anno (200 gg.)
assieme ad altri quattro regolarmente assunti, poi regolarizzato a seguito di
diffida.
SANZIONI
Maxi-sanzione
OGGI
DOMANI
(3000+30000) 33000
-
100
100
1800
1800
Sanzioni civili INPS/INAIL
3000
+ 45%
Sospensione (oltre 20%)
1500
1500
Comunicazione C.P.I.
Libro unico del lavoro
(150 x 12)*
(*) Cfr. vademecum sul libro unico del lavoro, pubblicato dal Ministero del lavoro
(°) Cfr. Lettera circolare del Ministero del lavoro, 18/04/2008, prot. n. 5407
MAXI SANZIONE LAVORO NERO (Art.4)
Esempio D
Una lavoratrice domestica (*) viene impiegata “in nero” (violazione non
regolarizzata a seguito di diffida) e non le vengono pagate le ferie da due anni
(600 giorni).
SANZIONI
Maxi-sanzione
OGGI
DOMANI
(3000+90000) 93000,00
-
Comunicazione C.P.I.
166,66
166,66
Lettera di assunzione
250,00
250,00
520,00
500,00
Ferie
(260x2)
ASSUNZIONE NEL TURISMO
Comunicazione di assunzione al C.p.i. in
due tempi:
- Preventiva (con dati essenziali)
- A “completamento” (con dati mancanti)
entro 3 gg. dall’assunzione
Per il solo settore del turismo
ASSUNZIONI P.A.
Comunicazione di assunzione, modificazione
ed estinzione del rapporto entro il 20° giorno
del mese successivo all’assunzione
Quindi:
NON PIU’
COMUNICAZIONE PREVENTIVA
O NEI 5 GG.
(in caso di assunzione)
(modifica e cessazione)
OBBLIGHI CONNESSI ASSUNZIONE PER LE P.A.
Obblighi di informazione ex D.Lgs 152/1997
Sempre entro 20 gg.
Puo essere assolto:
 con la copia dell’UNILAV
 con la copia del contratto di lavoro
OLD
13. Diffida.
1. In caso di constatata inosservanza delle
norme in materia di lavoro e legislazione
sociale e qualora il personale ispettivo rilevi
inadempimenti dai quali derivino sanzioni
amministrative, questi provvede a diffidare il
datore di lavoro alla regolarizzazione delle
inosservanze comunque sanabili, fissando il
relativo termine.
2. In caso di ottemperanza alla diffida, il datore
di lavoro è ammesso al pagamento dell'importo
delle sanzioni nella misura pari al minimo
previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad
un quarto della sanzione stabilita in misura
fissa. Il pagamento dell'importo delle sanzioni
amministrative estingue il procedimento
sanzionatorio.
3. L'adozione della diffida interrompe i termini di
cui all'articolo 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689, fino alla scadenza del termine per
la regolarizzazione di cui al comma 1.
4. Il potere di diffida nei casi previsti al comma
1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, è
esteso, limitatamente alla materia della
previdenza e dell'assistenza sociale, anche agli
ispettori degli enti previdenziali, per le
inadempienze da loro rilevate.
ACCESSO ISPETTIVO
DIFFIDA
VERBALE UNICO
NEW
Art. 13. (Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica)
1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei
tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attivita` di verifica
compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al
datore di lavoro o alla persona presente all’ispezione, con l’obbligo alla
tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso
ispettivo contenente: a) l’identificazione dei lavoratori trovati intenti al
lavoro e la descrizione delle modalita`del loro impiego;
b) la specificazione delle attivita` compiute dal personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste,
o dalla persona presente all’ispezione;
d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento
dell’istruttoria finalizzata all’accertamento degli illeciti, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio
1961, n. 628.
2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del
contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il
personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni
amministrative questi provvede a diffidare il trasgressore e l’eventuale
obbligato in solido, ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 novembre
1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque
materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di
notificazione del verbale di cui al comma 4.
3. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l’eventuale
obbligato in solido e` ammesso al pagamento di una somma pari
all’importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge
ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura
fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di
cui al comma 2. Il pagamento dell’importo della predetta somma
estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze
oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida
stessa.
………………………………..
SEGUE %
SEGUE:
ART.33 (NUOVO ART.13 D.LGS 124/2004)
4. All’ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonche´ alla contestazione delle violazioni
amministrative di cui all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo
esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all’eventuale
obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere:
a) gli esiti dettagliati dell’accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2;
c) la possibilita` di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al
comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti gia` oggetto di regolarizzazione;
d) la possibilita` di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il
pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
e) l’indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di
impugnazione.
5. L’adozione della diffida interrompe i termini di cui all’articolo 14 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e del ricorso di cui all’articolo 17 del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere
gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o dell’obbligato in solido non sia stata fornita prova al
personale ispettivo dell’avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al comma
4 produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della
persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato.
6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, e` esteso anche
agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti
e gli istituti previdenziali svolgono tale attivita` con le risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente.
7. Il potere di diffida di cui al comma 2 e` esteso agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi
dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino
inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore e l’eventuale obbligato
in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di cui ai
commi 3, 4 e 5».
Potere di diffida
• Il personale ispettivo del Ministero del lavoro diffida il
trasgressore e l’eventuale obbligato in solido a regolarizzare
le violazioni da cui derivano sanzioni amministrative, che
siano materialmente sanabili, entro il termine di 30 giorni.
• Ottemperando, il trasgressore è ammesso al pagamento della
sanzione in misura pari al minimo o ad 1/4 della sanzione
stabilita in misura fissa, entro ulteriori 15 giorni.
• La diffida interrompe i termini di contestazione e di ricorso al
Comitato regionale per i rapporti di lavoro.
• Il potere di diffida è esteso anche ai funzionari degli enti
previdenziali per le inadempienze da essi rilevate ed a tutti gli
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano violazioni
in materia di lavoro e legislazione sociale
Verbale unico
4. All’ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3,
nonche´ alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all’articolo 14
della legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del personale
ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e
notificazione, notificato al trasgressore e all’eventuale obbligato in solido. Il
verbale di accertamento e notificazione deve contenere:
a) gli esiti dettagliati dell’accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di
prova degli illeciti rilevati;
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2;
c) la possibilita` di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al
pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma
nei casi di illeciti gia` oggetto di regolarizzazione;
d) la possibilita` di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di
diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in
misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
e) l’indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso,
con specificazione dei termini di impugnazione.
Diffida e verbale unico
Per la disciplina delle nuove procedure
relative alla diffida ed al verbale unico
vedasi
Circolare Ministero del lavoro n.41/2010
ORARIO DI LAVORO
Art. 18 bis (Sanzioni)
1. La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6,
dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del
bambino, è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro a
2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le categorie di lavoratrici e
lavoratori di cui alle lett. a), b), c), dell'art. 11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno
nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro
entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, è punita con l'arresto da
tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.
3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall'articolo 9,
comma 1, e dall'articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 130
a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4,
commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione (1).
4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, è punita con la
sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore
e ad ogni singolo periodo di 24 ore (2).
5. (4).
Art. 18 bis (Sanzioni)
1. La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6,
dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del
bambino, è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516
euro a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le categorie di
lavoratrici e lavoratori di cui alle lett. a), b), c), dell'art. 11, comma 2, sono adibite al
lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato
al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, è punita con l'arresto
da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.
«3. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 4, comma 2, e
dall’articolo 9, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
100 a 750 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si
è verificata in almeno tre periodi di riferimento di cui all’articolo 4, commi 3 o
4, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si
riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque
periodi di riferimento di cui all’articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione
amministrativa è da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento della
sanzione in misura ridotta. In caso di violazione delle disposizioni previste
dall’articolo 10, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si
è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500
euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata
in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro e
non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta»;
«4. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 7, comma 1,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro. Se la
violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in
almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 300 a
1.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è
verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione
amministrativa è da 900 a 1.500 euro e non è ammesso il pagamento della
sanzione in misura ridotta».
5. (4).
6. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, è soggetta alla
sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque
lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate
lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non è ammesso il
pagamento della sanzione in misura ridotta (3).
7. La violazione delle disposizioni previste dall'art. 13, commi 1 e 3, è soggetta alla
sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore
adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.
6. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, è soggetta
alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di
cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di
cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e
non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta (3).
7. La violazione delle disposizioni previste dall'art. 13, commi 1 e 3, è soggetta alla
sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni
lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.
ORARIO DI LAVORO
Superamento limite
48 ore
medio/massime nel
periodo di
riferimento
Vecchia sanzione
(€)
Nuova
sanzione (€)
Note
Fino a 5 lavoratori e fino a 2
periodi di riferimento
(4 mesi, 6 mesi, 12 mesi,
ecc)
130 a 780
Per ogni periodo (4 mesi, 6
mesi, ecc.) di riferimento
100 a 750
No diffida
Non si ripropone la sanzione per la
violazione di cui all’art.4, commi 3 e 4 (?)
Più di 5 lavoratori
IDEM
400 a 1.500
IDEM
Verificatasi in almeno 3
periodi di riferimento (4
mesi, 6 mesi, 12 mesi, ecc)
IDEM
400 a 1.500
IDEM
Più di 10 lavoratori
IDEM
1.000 a 5.000
IDEM
No pagamento in misura ridotta
Verificatasi in almeno 5
periodi di riferimento (4
mesi, 6 mesi, 12 mesi, ecc)
IDEM
1.000 a 5.000
IDEM
No pagamento in misura ridotta
ORARIO DI LAVORO
Inosservanza
limite minimo
riposo settimanale
(2 gg. nei 14)
Vecchia sanzione
(€)
Nuova sanzione (€)
Note
Fino a 5 lavoratori e fino a
2 periodi di riferimento
(4 mesi, 6 mesi, 12 mesi,
ecc)
130 a 780
Per ogni periodo (4 mesi, 6
mesi, ecc.) di riferimento
100 a 750
No diffida
Più di 5 lavoratori
IDEM
400 a 1.500
IDEM
Verificatasi in almeno 3
periodi di riferimento (4
mesi, 6 mesi, 12 mesi, ecc)
IDEM
400 a 1.500
IDEM
Più di 10 lavoratori
IDEM
1.000 a 5.000
IDEM
No pagamento in misura ridotta
Verificatasi in almeno 5
periodi di riferimento (4
mesi, 6 mesi, 12 mesi, ecc)
IDEM
1.000 a 5.000
IDEM
No pagamento in misura ridotta
ORARIO DI LAVORO
Mancato godimento
limite minimo ferie
Vecchia sanzione
(€)
Nuova sanzione (€)
Note
Fino a 5 lavoratori e per 1
solo anno
130 a 780
Per ogni periodo (4 mesi,
6 mesi, ecc.) di
riferimento
100 a 600
No diffida
Più di 5 lavoratori
IDEM
400 a 1.500
IDEM
Verificatasi in almeno 2 anni
IDEM
400 a 1.500
IDEM
Più di 10 lavoratori
IDEM
800 a 4.500
IDEM
(4 settimane, anche
nella modalità 12 + 12)
No pagamento in misura ridotta
Verificatasi in almeno 4 anni
IDEM
800 a 4.500
IDEM
No pagamento in misura ridotta
ORARIO DI LAVORO
Inosservanza limite
11 ore riposo gg. e
consecutività.
Vecchia sanzione
(€)
Nuova sanzione (€)
Note
Fino a 5 lavoratori e fino a 2
periodi di 24 ore
da 25 euro a 100 euro in relazione
ad ogni singolo lavoratore e ad
ogni singolo periodo di 24 ore
50 a 150
No diffida
Più di 5 lavoratori
IDEM
300 a 1.000
IDEM
Verificatasi in almeno 3
periodi di 24 ore
IDEM
300 a 1.000
IDEM
Più di 10 lavoratori
IDEM
900 a 1.500
IDEM
(Art.7, co 1 D.Lgs 66/2003)
No pagamento in misura ridotta
Verificatasi in almeno 5
periodi di 24 ore
IDEM
900 a 1.500
IDEM
No pagamento in misura ridotta
Esempio 1
Un portiere notturno lavora anche nel giorno di riposo settimanale per 50
settimane (3 periodi), retribuito “fuori busta” (violazione non sanata a seguito di
diffida).
SANZIONI
Riposo settimanale
OGGI
(260 x 52)
Straordinario non registrato
DOMANI
13520
500
50
50
3600
Libro unico del lavoro
(300 x 12)*
3600
Prospetto di paga
(250 x 12)°
3000
(250 x 12)°
(*) Cfr. vademecum sul libro unico del lavoro, pubblicato dal Ministero del lavoro
(°) Cfr. Lettera circolare del Ministero del lavoro, 18/04/2008, prot. n. 5407
3000
Esempio 2
Un lavoratore in regime di reperibilità, viene chiamato al lavoro, senza usufruire
del riposo giornaliero di almeno 11 ore, anche frazionate, per 50 volte in un anno.
SANZIONI
Riposo giornaliero
OGGI
DOMANI
(33,33 x 50) 1666,50
(non ridotta)900-1500
Straordinario non registrato
-
-
Prospetto di paga
-
-
Libro unico del lavoro
-
-
Esempio 3
Un operaio presta regolarmente lavoro straordinario tutti i sabati, arrivando a 48
ore settimanali e talvolta superando tale soglia, per un intero anno (3 periodi):
SANZIONI
Superamento delle 48
ore settimanali medie
Superamento delle 250 ore
annue di straordinario
OGGI
(260 x 3)
DOMANI
780
500
(non ridotta) 154-1032
(non ridotta) 154-1032
Art.20 – Censure PDR
Interpretazione autentica art.2 legge
51/1955
Si era interpretato in modo autentico una legge delega
del 1955 (poi attuata a mezzo del D.p.r. 303/1956) nel
senso di escludere dalle responsabilità penali in materia
di igiene del lavoro anche il lavoro svolto sul naviglio
dello Stato (e non solo sulle navi mercantili private).
Su questo punto (oltre che su alcuni aspetti legati
all'arbitrato: vedi infra art.31) si era incentrata la censura
del Presidente della Repubblica che aveva rimandato il
testo alle Camere ritenendo che tale norma penalizzasse
i lavoratori che hanno subito danni causati dall'amianto
presente sul naviglio di proprietà statale.
Nuovo art.20 (2° comma)
2. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno del
lavoratore, le norme aventi forza di legge emanate in
attuazione della delega di cui all'articolo 2, lettera b),
della legge 12 febbraio 1955, n. 51, si interpretano nel
senso che esse non trovano applicazione in relazione al
lavoro a bordo del naviglio di Stato e, pertanto, le
disposizioni penali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non si applicano, per
il periodo di loro vigenza, ai fatti avvenuti a bordo dei
mezzi del medesimo naviglio. I provvedimenti adottati
dal giudice penale non pregiudicano le azioni risarcitone
eventualmente intraprese in ogni sede, dai soggetti
danneggiati o dai loro eredi, per l'accertamento della
responsabilità civile contrattuale o extracontrattuale
derivante dalle violazioni delle disposizioni del citato
decreto n. 303 del 1956.
Art.20
Correzione di tiro sull’art.20
Resta fermo il diritto al risarcimento del
danno da parte del lavoratore o dei suoi
eredi
AGEVOLAZIONI PER ASSISTENZA PORTATORI HANDICAP
Art. 33
(Agevolazioni)
Art. 33
(Agevolazioni)
1.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di
lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del
periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero
retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
1.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di
lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del periodo
di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino
al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di
minore con handicap in situazione di gravità, nonchè colui che assiste
una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il
terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile
coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a
condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia
ricoverata a tempo pieno (1).
«3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo
pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con
handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo
grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della
persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i
sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di
permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in
maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più
di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con
handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con
handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i
genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente»;
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti
all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le
disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n.
1204 del 1971, nonchè quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9
dicembre 1977, n. 903.
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o
privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo
grado handicappato, ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro
più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo
consenso ad altra sede (2).
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può
usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e
non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso (3).
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli
affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti
all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni
di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del
1971, nonchè quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre
1977, n. 903.
5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere ove possibile, la
sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può
essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede (2).
b) al comma 5, le parole da: «Il genitore» fino a: «handicappato» sono
sostituite dalle seguenti: «» e le parole: «al proprio domicilio» sono
sostituite dalle seguenti: «»;
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può
usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e
non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso (3).
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli
affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.
«7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l’accertamento della
responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti
di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro, avvalendosi dei
competenti organi della pubblica amministrazione, accerti l’insussistenza o
il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei
medesimi diritti».
AGEVOLAZIONI PER ASSISTENZA PORTATORI HANDICAP
“Nuovo” Art.33 legge 104/1992
Il permesso di 3 giorni al mese (retribuiti) per
assistere un familiare affetto da grave handicap
spetta :
→solo a parenti ed affini entro il 2° grado
→fino al 3° grado se impossibilitati genitori o coniuge
(basta uno dei due soggetti)
→solo ad un lavoratore per ogni disabile da assistere
→ai due genitori per assistere il figlio (alternandosi fra
loro)
Per maggiori dettagli: cfr. Circ. Inps n.155/2010
CERTIFICATI DI MALATTIA ON LINE
Art. 25
(Certificati di malattia)
. Al fine di assicurare un quadro completo delle
assenze per malattia nei settori pubblico e
privato, nonché un efficace sistema di controllo
delle stesse, a decorrere dal 1º gennaio 2010, in
tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti
di datori di lavoro privati, per il rilascio e la
trasmissione della attestazione di malattia si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 55septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
CERTIFICATI DI MALATTIA ON LINE
Art. 55-septies. Controlli sulle assenze.
1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso,
dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante
certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente
dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla
normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto
dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità,
all'amministrazione interessata.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre
amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e
umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica
concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso
di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto
convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile
dai contratti o accordi collettivi.
5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche
nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce
orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo,
sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione .
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto
all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della
funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli
21 e 55-sexies, comma 3.
CLAUSOLE AL CONTRATTO DI LAVORO
Art. 23
32 30
(Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro)
1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e
all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le
norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e
recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai princìpi generali dell’ordinamento,
all’accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni
tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente.
2. Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell’interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi
dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto,
di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
]Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto, [oltre che delle fondamentali regole
del vivere civile e dell’oggettivo interesse dell’organizzazione], delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo
presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei
contratti individuali di lavoro ove stipulati con l’assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al
titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Nel definire le conseguenze
da riconnettere al licenziamento ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni,
il giudice tiene egualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le
dimensioni e le condizioni dell’attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale,
l’anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.
4. (VEDI SUCCESSIVE SLIDES)
5 (VEDI SUCCESSIVE SLIDES)
6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti
dal presente articolo sono svolti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
CLAUSOLE AL CONTRATTO DI LAVORO
Comma 1
1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui:
- art.409 c.p.c. (lavoro subordinato e parasubordinato)
- Art.63, comma 1, D.Lgs n. 165/2001 (lavoratori dipendenti del pubblico impiego),
contengano clausole generali, (norme in tema di instaurazione di un rapporto
di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso)
il controllo giudiziale solo per
accertamento del presupposto di legittimità
No sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive
(art.41 cost.).
Lo diceva già la giurisprudenza
Tra tutte: Cass. civ., Sez. lavoro, 04/11/2004, n.21121
CLAUSOLE AL CONTRATTO DI LAVORO
Comma 2
Nella qualificazione del contratto di lavoro e
nell’interpretazione delle relative clausole
il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle
parti, espresse in sede di certificazione
Si preannunciano proteste
Salvo:
e ricorso alla Corte Cost.
- erronea qualificazione del contratto,
- vizi del consenso
- difformità tra il programma negoziale certificato e la
sua successiva attuazione.
CLAUSOLE AL CONTRATTO DI LAVORO
Comma 3
Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento
il Giudice
ELIMINATE
NELL’ULTIMO ESAME DELLE CAMERE
DOPO LA CENSURA PDR
“ tiene conto “
CHE VUOL DIRE:
TIENE CONTO ?
LO IMPEGNA O NO AL
RISPETTO DELLE CLAUSOLE ?
- fondamentali regole del vivere civile
- oggettivo interesse dell’organizzazione
- tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi
di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi
- tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti nei
contratti individuali di lavoro ove stipulati con l’assistenza e la consulenza delle
commissioni di certificazione.
CLAUSOLE AL CONTRATTO DI LAVORO
Comma 3, (2° periodo)
Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi dell’art. 8 della
legge 604/1966 (da 2,5 a 6 mensilità, ovvero fino a 10 o 14 in alcuni casi)
Tiene conto
Il Giudice
di elementi
e di parametri fissati
dai contratti collettivi
ed individuali
•le dimensioni della struttura del datore di lavoro
•condizioni dell’attività esercitata dal datore di lavoro
•la situazione del mercato del lavoro locale
•l’anzianità del lavoratore
•le condizioni del lavoratore
considera
•il comportamento delle parti anche prima
del licenziamento
La conciliazione e l’arbitrato nel
Ddl 1167
Francesco Natalini
“NUOVA” CONCILIAZIONE
«Art. 410. – (Tentativo di conciliazione).
Ferma restando l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione di cui all’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo
409 del presente codice e dall’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può
promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo
di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all’articolo 413 del
presente codice.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e
sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso
di ogni termine di decadenza.
Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è
composta dal direttore dell’ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di
presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti
effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni,
presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la
composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del
presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.
La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall’istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata
con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita
con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.
La richiesta deve precisare:
1) nome, cognome e residenza dell’istante e del convenuto; se l’istante o il convenuto sono una persona
giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta
nonché la sede;
2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il
lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
4) l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.
Entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, la controparte deposita presso la commissione di
conciliazione una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in
via riconvenzionale. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per
il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il
lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da un’organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.
La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi
dell’articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa
grave».
“NUOVA” CONCILIAZIONE
«Art. 410. – (Tentativo di conciliazione). – Chi intende proporre in giudizio una domanda
relativa ai rapporti previsti dall’articolo 409 può promuovere, anche tramite
l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo
di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di
cui all’articolo 413.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione
interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i
venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro.
La commissione è composta dal direttore dell’ufficio stesso o da un suo delegato o da
un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti
effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e
da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello territoriale.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a
proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro
o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In
ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di
almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei
lavoratori.
La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall’istante, è consegnata o
spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del
tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con
ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.
segue
“NUOVA” CONCILIAZIONE
La richiesta deve precisare:
1) nome, cognome e residenza dell’istante e del convenuto; se l’istante o il
convenuto sono una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un
comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la
sede;
2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza
alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera
al momento della fine del rapporto;
3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla
procedura;
4) l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa. Se la
controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la
commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia
della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in
diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non
avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria. Entro i dieci
giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti
per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi
trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche
da un’organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.
La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica
amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell’articolo 420, commi
primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo
e colpa grave».
CONCILIAZIONE
Art. 410
(Tentativo obbligatorio di conciliazione) (*)
Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti
dall'articolo 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste
dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione
sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione
presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui
all'articolo 413
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione
interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione
e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di
decadenza
La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia,
convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal
ricevimento della richiesta.
Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione è istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione
composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di
presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di
lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori,
designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
su base nazionale.
Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e
con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le
sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di
conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, che
rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma.
In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente
e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.
Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di
almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro certifica l'impossibilità di procedere al tentativo di
conciliazione.
TESTO PRECEDENTE
NON PIU’ OBBLIGATORIO !!
«Art. 410. – (Tentativo di conciliazione).
Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo 409
può promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce
mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione
individuata secondo i criteri di cui all’articolo 413.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione
interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i
venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro.
La commissione è composta dal direttore dell’ufficio stesso o da un suo delegato o da
un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti
effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e
da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello territoriale.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a
proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o
da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni
caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno
un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.
La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall’istante, è consegnata o spedita
mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di
conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di
ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.
La richiesta deve precisare:
1) nome, cognome e residenza dell’istante e del convenuto; se l’istante o il convenuto
sono una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, l’istanza
deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;
2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla
quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento
della fine del rapporto;
3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla
procedura;
4) l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa. Se la
controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la
commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della
richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le
eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è
libera di adire l’autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la
commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve
essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può
farsi assistere anche da un’organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.
La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche
in sede giudiziale ai sensi dell’articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar
luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave».
CONCILIAZIONE
Il tentativo di conciliazione di cui all’art.80,
comma 4, del D.Lgs 276/2003
resta obbligatorio.
Trattasi dei contratti certificati (e non solo *)
(N.B. Tentativo obbligatorio anche per gli Enti se il contenzioso su un contratto
certificato viene avviato da costoro: cfr. Circ. Min.Lav. 3428/2010)
* Vedi slide successiva
Altro caso di obbligatorietà della
conciliazione
La “riviviscenza” dell’art.5 della legge 108/90.
Permane un altro obbligo di esperire le procedure di conciliazione ex art.410 c.p.c., (e
411 c.p.c.) non espressamente abrogato, anzi proprio “riesumato” proprio dal venir
meno, in via ordinaria, del tentativo di conciliazione obbligatorio.
Si tratta dell’art.5 della legge 108/90, laddove, al comma 1, si prevede che “la domanda
in giudizio di cui all’articolo 2 della presente legge non può essere proposta se non è
preceduta alla richiesta di conciliazione avanzata secondo le procedure previste dai
contratti e accordi collettivi di lavoro, ovvero dagli articoli 410 e 411 del codice di
procedura civile”
Si verte in tema di contenzioso afferente i licenziamenti nell’area della tutela
obbligatoria, tale norma venne di fatto superata dalla previsione introdotta dall’art.36 del
D.Lgs 80/1998 (e del successivo art.19 del D.Lgs 387/1998) che introdusse l’obbligo
conciliativo per tutti i casi di contenzioso prima di attivare la via giudiziaria.
Oggi che, con l’entrata in vigore del Collegato lavoro, tale obbligo in via generale viene
a mancare, la norma di cui sopra, perlomeno per i casi a cui essa si rivolge
(licenziamenti al di fuori dell’ambito della tutela reale ex art.18) potrebbe ritornare ad
avere una sua applicabilità.
Peraltro, la riviviscenza di tale disposizione potrebbe creare problemi di sovrapposizione
con le nuove decadenze previste per l’impugnativa e la presentazione del ricorso di cui
all’art.32 del Collegato.
CONCILIAZIONE
Art. 411 (Processo verbale di conciliazione)
Se la conciliazione riesce, si forma processo
verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal
presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il
quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle
parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
Il processo verbale è depositato a cura delle parti o
dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione nella cancelleria del tribunale nella cui
circoscrizione è stato formato. Il giudice, su istanza
della parte interessata, accertata la regolarità
formale del verbale di conciliazione, lo dichiara
esecutivo con decreto (1).
Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede
sindacale, il processo verbale di avvenuta
conciliazione è depositato presso l'ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione a cura di
una delle parti o per il tramite di un'associazione
sindacale. Il direttore, o un suo delegato,
accertatane la autenticità, provvede a depositarlo
nella cancelleria del tribunale nella cui
circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza
della parte interessata, accertata la regolarità
formale del verbale di conciliazione, lo dichiara
esecutivo con decreto
«Art. 411. – (Processo verbale di conciliazione).
Se la conciliazione esperita ai sensi dell’articolo 410
riesce, anche limitatamente ad una parte della
domanda, viene redatto separato processo verbale
sottoscritto dalle parti e dai componenti della
commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza
della parte interessata, lo dichiara esecutivo con
decreto.
Se non si raggiunge l’accordo tra le parti, la
commissione di conciliazione deve formulare una
proposta per la bonaria definizione della
controversia. Se la proposta non è accettata, i
termini di essa sono riassunti nel verbale con
indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
Delle risultanze della proposta formulata dalla
commissione e non accettata senza adeguata
motivazione il giudice tiene conto in sede di
giudizio.
Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto
dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell’articolo
415 devono essere allegati i verbali e le memorie
concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito.
Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede
sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 410. Il processo verbale di
avvenuta conciliazione è depositato presso la
Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle
parti o per il tramite di un’associazione sindacale. Il
direttore, o un suo delegato, accertatane
l’autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria
del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto.
Il giudice, su istanza della parte interessata,
accertata la regolarità formale del verbale di
conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto».
“NUOVA” CONCILIAZIONE
LA NUOVA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE C/O DPL IN PILLOLE
→ NON PIU’ OBBLIGATORIA
→ SI PUO’ ESPERIRE ANCHE PRESSO LE COMMISSIONI DI CERTIFICAZIONE
→ SONO PREVISTE MEMORIE DIFENSIVE (ECCEZIONI DI FATTO, DI DIRITTO ED
EVENTUALI RICONVENZIONALI)
→ SE NON C’E’ ACCORDO (ANCHE PARZIALE) LA COMMISSIONE PROMUOVE UN
(ULTIMO) TENTATIVO DI COMPOSIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA
→ IL GIUDICE TIENE CONTO DEL RIFIUTO AD ACCETTARE LA PROPOSTA BONARIA
SENZA MOTIVAZIONE
→ SE NON RIESCE IL TENTATIVO IL RICORSO AL GIUDICE DEVE CONTENERE IN
ALLEGATO ANCHE IL VERBALE DI MANCATO ACCORDO E LE MEMORIE
→ SI PUO’, IN CORSO DI SVOLGIMENTO, RICORRERE ALL’ARBITRATO (ARBITRO E’
LA STESSA COMMISSIONE DPL: ART.412 CPC) (*)
VEDI SLIDE SUCCESSIVA
(*) E’ però possibile anche il passaggio “inverso”:
cioè da arbitrato c/o collegio di conciliazione e arbitrato irrituale a conciliazione
“nuovo” art.412-quater, 8 comma
CONCILIAZIONI
Disciplina regime transitorio
• Vedi circolare Ministero lavoro n.3428 del
25.11.2010
ARBITRATO
QUATTRO POSSIBILITA’:
1. Arbitrato presso la Commissione DPL nel corso
di un tentativo di conciliazione (art.412 cpc)
2. Arbitrato in base alle regole stabilite dai contratti
collettivi (art.412-ter cpc)
3. Arbitrato c/o “collegio di conciliazione e
arbitrato” irrituale (art.412-quater cpc)
4. Arbitrato istituito da commissioni di
certificazione (art. 31, comma 10 ddl 1167)
ARBITRATO
•
•
•
«Art. 412-quater. – (Altre modalità di conciliazione e arbitrato). – Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l’autorità giudiziaria e
di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all’articolo 409 possono essere altresì
proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti.
Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente,
scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla
Corte di cassazione.
La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all’altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di
una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il
domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell’arbitro di parte e indicare l’oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si
fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda. Il ricorso deve contenere il
riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei
princìpi generali dell’ordinamento,
Nonché nel rispetto dei principi regolatori della materia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni
dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l’altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio. Ove ciò
non avvenga, la parte che ha presentato ricorso può chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede
dell’arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è sorto il
rapporto di lavoro o ove si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera
al momento della fine del rapporto.
In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare
presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia
conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le
eventuali domande in via riconvenzionale e l’indicazione dei mezzi di prova.
Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza
modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica senza
modificare il contenuto della memoria difensiva. Il collegio fissa il giorno dell’udienza, da tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine
per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima.
All’udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce, si applicano le disposizioni dell’articolo 411, commi
primo e terzo.
Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti invita
all’immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove, il collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di
distanza, l’assunzione delle stesse e la discussione orale.
La controversia è decisa, entro venti giorni dall’udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato,
sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113, quarto comma, del codice civile e ha efficacia
di titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 474 del presente codice a seguito del provvedimento del giudice su istanza della parte interessata ai
sensi dell’articolo 825. Il lodo è impugnabile ai sensi dell’articolo 808-ter, anche in deroga all’articolo 829, commi quarto e quinto, se ciò è stato
previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia.
Il compenso del presidente del collegio è fissato in misura pari al 2 per cento del valore della controversia dichiarato nel ricorso ed è versato
dalle parti, per metà ciascuna, presso la sede del collegio mediante assegni circolari intestati al presidente almeno cinque giorni prima
dell’udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l’arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del presidente e
dell’arbitro di parte, queste ultime nella misura dell’1 per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli
articoli 91, primo comma, e 92.
I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del presidente del
collegio e del proprio arbitro di parte».
ARBITRATO
(quando e possibile ricorrere all’arbitrato)
9. In relazione alle materie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, le parti
contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all’articolo 808 del codice di
procedura civile che rinviano alle modalità di espletamento dell’arbitrato di cui agli articoli
412 e 412-quater del codice di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da accordi
interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La
clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata in base alle disposizioni
di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di
certificazione di cui all’articolo 76 del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni. Le commissioni di certificazione accertano la effettiva volontà delle parti di
devolvere ad arbitri le controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto di
lavoro. In assenza dei predetti accordi interconfederali o contratti collettivi, trascorsi dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali definisce con proprio decreto, sentite le parti sociali, le modalità di
attuazione e di piena operatività delle disposizioni di cui al presente comma.
Art.31 DDL 1167
Trattasi di fattispecie ex art.806 c.p.c.
Quindi:
Trattasi di fattispecie ex art. 5 legge 533/1973
Arbitrato possibile se:
Nei casi in cui l’arbitrato sia stato previsto
in contratti “certificati”
ARBITRATO
In ogni caso:
• La clausole compromissoria può essere pattuita solo
dopo aver superato il periodo di prova
• Oppure dopo 30 gg. se non c’è prova
• Non può riguardare controversie relative alla risoluzione
del rapporto di lavoro
• In assenza di accordi interconfederali sull’arbitrato, dopo
12 mesi il Ministero del Lavoro individua in via
sperimentale, con proprio decreto le ipotesi di ricorso,
tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra
le parti sociali.
• la decisione secondo equità deve essere pronunciata ,
oltre che nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento, anche nel rispetto dei principi
regolatori della materia
NUOVE COMPETENZE DEGLI ORGANI DI CERTIFICAZIONE IN
MATERIA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
10. Gli organi di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono istituire
camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell’articolo 808-ter del codice di
procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all’articolo 409 del
medesimo codice e all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Le commissioni di cui al citato articolo 76 del decreto legislativo
n. 276 del 2003, e successive modificazioni, possono concludere
convenzioni con le quali prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie.
Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 412, commi terzo e quarto, del
codice di procedura civile.
Camere arbitrali
11. Presso le sedi di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, può altresì essere esperito il
tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile.Presso le
sedi di certificazione può altresì essere esperito il tentativo di conciliazione di cui
all’articolo 410 del codice di procedura civile.
Tentativo di conciliazione
CERTIFICAZIONE CONTRATTI
OGGI
Art. 75 - (Finalità)
1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia
di qualificazione dei contratti di lavoro, le
parti possono ottenere la certificazione del
contratto secondo la procedura volontaria
stabilita nel presente Titolo.
Art.76, comma 1, lettera c-ter
c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del
lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n.
12, esclusivamente per i contratti di lavoro
instaurati nell'ambito territoriale di
riferimento senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica
DOMANI
«Art. 75. – (Finalità).
1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di
lavoro, le parti possono ottenere la
certificazione dei contratti in cui sia dedotta,
direttamente o indirettamente, una prestazione
di lavoro secondo la procedura volontaria
stabilita nel presente titolo».
c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del
lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12,
esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati
nell'ambito territoriale di riferimento senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica «e
comunque unicamente nell’ambito di intese
definite tra il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei
consulenti del lavoro, con l’attribuzione a
quest’ultimo delle funzioni di coordinamento e
vigilanza per gli aspetti organizzativi».
INTRODUZIONE VINCOLI PER
LA CERTIFICAZIONE DA PARTE
GLI ORDINI PROVINCIALI DEI CDL
SLIDE SUCCESSIVA: NUOVO ART.76 D.LGS 276
ORGANI DI CERTIFICAZIONE
OGGI
Art. 76
(Organi di certificazione)
1. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di
certificazione istituite presso:
a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello
nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di
organismi bilaterali a competenza nazionale;
b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto stabilito da
apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni
dalla entrata in vigore del presente decreto;
c) le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate
nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e
consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela
delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le
proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per
quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni
imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni
certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già operanti
presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro (1);
c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979,
n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di
riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (1).
1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis), le commissioni di certificazione
istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione
alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali (2).
2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1, le università sono
tenute a registrarsi presso un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, della università e della ricerca. Per
ottenere la registrazione le università sono tenute a inviare, all'atto della registrazione
e ogni sei mesi, studi ed elaborati contenenti indici e criteri giurisprudenziali di
qualificazione dei contratti di lavoro con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che precedono possono concludere
convenzioni con le quali prevedano la costituzione di una commissione unitaria di
certificazione.
DOMANI
Art. 76
(Organi di certificazione)
1. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di
certificazione istituite presso:
a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello
nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di
organismi bilaterali a competenza nazionale;
b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto stabilito da
apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta
giorni dalla entrata in vigore del presente decreto;
c) le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate
nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione
e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela
delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le
proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per
quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni
imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni
certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già operanti
presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro (1);
c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio
1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale
di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica «e comunque
unicamente nell’ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del
lavoro, con l’attribuzione a quest’ultimo delle funzioni di coordinamento e
vigilanza per gli aspetti organizzativi». (1).
1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis), le commissioni di certificazione
istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro
funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (2).
2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1, le università sono
tenute a registrarsi presso un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, della università e della ricerca. Per
ottenere la registrazione le università sono tenute a inviare, all'atto della
registrazione e ogni sei mesi, studi ed elaborati contenenti indici e criteri
giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro con riferimento a tipologie di
lavoro indicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che precedono possono concludere
convenzioni con le quali prevedano la costituzione di una commissione unitaria di
certificazione.
CERTIFICAZIONE
Capo II
Altre ipotesi di certificazione
Art 82.
Rinunzie e transazioni.
1. Le sedi di certificazione di cui
all'articolo 76, comma 1, lettera a),
del presente decreto legislativo
sono competenti altresì a
certificare le rinunzie e transazioni
di cui all'articolo 2113 del codice
civile a conferma della volontà
abdicativa o transattiva delle parti
stesse.
Capo II
Altre ipotesi di certificazione
Art. 82.
Rinunzie e transazioni.
1. Le sedi di certificazione di cui
all'articolo 76, comma 1, lettera a),
del presente decreto legislativo
sono competenti altresì a certificare
le rinunzie e transazioni di cui
all'articolo 2113 del codice civile a
conferma della volontà abdicativa o
transattiva delle parti stesse.
«1-bis. Si applicano, in quanto
compatibili, le procedure previste
dal capo I del presente titolo».
CERTIFICAZIONE
Art. 83.
Deposito del regolamento interno delle
cooperative.
1. La procedura di certificazione di cui al
capo I è estesa all'atto di deposito del
regolamento interno delle cooperative
riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro
attuati o che si intendono attuare, in forma
alternativa, con i soci lavoratori, ai sensi
dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.
142, e successive modificazioni. La
procedura di certificazione attiene al
contenuto del regolamento depositato.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la
procedura di certificazione deve essere
espletata da specifiche commissioni istituite
nella sede di certificazione di cui all'articolo
76, comma 1, lettera b). Tali commissioni
sono presiedute da un presidente indicato
dalla provincia e sono costituite, in maniera
paritetica,
da
rappresentanti
delle
associazioni di rappresentanza, assistenza
e tutela del movimento cooperativo e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori,
comparativamente più rappresentative.
Art. 83.
Deposito del regolamento interno delle
cooperative.
1. La procedura di certificazione di cui al
capo I è estesa all'atto di deposito del
regolamento interno delle cooperative
riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro
attuati o che si intendono attuare, in forma
alternativa, con i soci lavoratori, ai sensi
dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.
142, e successive modificazioni. La
procedura di certificazione attiene al
contenuto del regolamento depositato.
2. Abrogato
Quindi
I regolamenti delle coop
si possono certificare
presso tutti
gli organi di certificazione !!
DECADENZA IMPUGNAZIONE LICENZIAMENTO
Art. 25. 34 32
(Decadenze)
Il primo e il secondo comma dell’articolo 6 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, sono sostituiti dal seguente:
«Il licenziamento da parte del datore di lavoro deve essere impugnato a
pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua
comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non
contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a
rendere nota la volontà del lavoratore, anche attraverso l’intervento
dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento
stesso».
però
Vedi slide successiva
DECADENZA IMPUGNAZIONE LICENZIAMENTO
L’impugnazione nei 60 gg. è inefficace se
entro i successivi 270 gg. non si:
1) deposita il ricorso
2) non si chiede il tentativo di
conciliazione o arbitrato (*)
(*) in questo secondo caso il ricorso deve essere
presentato entro 60 gg. dal rifiuto o mancato
accordo
DECADENZA IMPUGNAZIONE LICENZIAMENTO
Le disposizioni in materia di decadenza si applicano a tutti i
casi di:
“invalidità” del licenziamento
Anche i licenziamenti NULLI ?
E per il licenziamento inefficace ?
Il licenziamento è inefficace se manca la forma scritta.
Se però manca la forma scritta = NO decadenza se non si
impugna nei 60 gg. (la legge fa partire i 60 gg. dalla
comunicazione scritta: art.32, comma 1)
segue
DECADENZA PER ALTRE CAUSE DI CONTENZIOSO
I termini di decadenza sopra richiamati, si applicano inoltre:
a) ai licenziamenti che presuppongano la risoluzione di questioni
relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla
legittimità del termine apposto al contratto;
b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui
all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;
c) al trasferimento ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, con
termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di
trasferimento;
d) all’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro ai
sensi degli artt.1, 2 e 4 del D.Lgs 368/2001, con termine decorrente
dalla scadenza del medesimo.
DECADENZA PER ALTRE CAUSE DI CONTENZIOSO
a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla
data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla
scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di
disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge,
con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente
legge.
c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112
del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;
d) in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’articolo 27 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o
l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal
titolare del contratto.
Contratti a termine
•
l’impugnazione dell’assunzione a termine è soggetta ai termini di decadenza
previsti per il licenziamento.
•
In caso di conversione del contratto a termine, il giudice condanna il datore di
lavoro al pagamento di un’indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità. (*)
•
Il massimo dell’indennità è dimezzato in presenza di accordi collettivi nazionali,
territoriali o aziendali, che prevedano l’assunzione, anche a tempo
indeterminato, dei lavoratori già occupati con contratto a termine, secondo
specifiche graduatorie
(*) Si deve intendere:
Conversione a T.IND + indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità.
Vedasi anche dichiarazioni Ministro Sacconi ad interpello Presidente
Commissione Lavoro nel corso dell’audizione del 19.10.2010
( art. 32 , commi 5-7 ).
CONCILIAZIONE MONOCRATICA
Modifiche al D.Lgs 124/2004
Il verbale di conciliazione monocratica, su
istanza delle parti, è dichiarato esecutivo con
decreto del Giudice.
Prima la legge non diceva nulla al riguardo.
Indicatore di situazione
economica equivalente (ISEE)
•
•
•
•
•
•
•
•
Ai fini del riconoscimento del diritto a prestazioni "non destinati alla
generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a
determinate situazioni economiche" (escluse prestazioni previdenziali;
invalidità civile, di accompagnamento ed assimilate),
l’ISEE è determinato dall’INPS in base ai dati dichiarati dall’interessato
La dichiarazione è presentata all’amministrazione cui è richiesta la
prestazione, ai Comuni , ai CAF o all’INPS, anche in via telematica.
L’ente rilascia un’attestazione, riportante l’indicatore della situazione
economica equivalente determinato dall’INPS, nonché il contenuto della
dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo.
La dichiarazione, munita dell’attestazione, ha validità di un anno e può
essere utilizzata da ogni componente del nucleo familiare
Resta salva la facoltà di presentare una nuova dichiarazione per far valere
eventuali mutamenti delle condizioni economiche familiari
L’Agenzia delle Entrate effettua i controlli automatici sui dati dichiarati,
La Guardia di finanza effettua i controlli sostanziali, con criteri selettivi.
Gli enti erogatori eseguono, gli ulteriori controlli necessari.
( art. 34 )
Apprendistato per l’assolvimento dell’obbligo scolastico
( art. 48, comma 8 )
Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 48 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresa la
necessaria intesa tra le regioni, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, sentite le parti sociali, prevista dal comma 4 del
citato articolo 48, l’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, si assolve anche nei percorsi di apprendistato
per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
di cui al predetto articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del
2003.
Trattasi dell’apprendistato per l’espletamento
del diritto – dovere di istruzione e formazione
(non ancora avviato)
10 anni
NUOVI CRITERI PER LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
Articolo 40
(Contribuzione figurativa)
Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la
liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per
i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da
attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente
per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso
del rapporto di lavoro, è pari all’importo della normale retribuzione che
sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel
mese in cui si colloca l’evento. Il predetto importo deve essere
determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi
ricorrenti e continuativi.
NUOVI CRITERI PER LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
Osservazioni e perplessità:
 Unificazione ed omogeneizzazione del calcolo della contribuzione figurativa
 L’imponibile su cui calcolare la CF è pari all’importo della “normale retribuzione
che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese
in cui si colloca l’evento”.
 Si dispone che nella c.d. normale retribuzione entrano gli “elementi retributivi
ricorrenti e continuativi”. E gli elementi “non continuativi”, ancorché non
occasionali ?
 La disposizione ha effetto, retroattivo, dal 1° gennaio 2005
 Bisogna chiarire se il concetto di prestazioni a sostegno o integrazione del
reddito sia da intendersi in modo estensivo (nel qual caso entrano in gioco
tutte le prestazioni: malattia, maternità, ecc.) ovvero riduttivo (solo Cig, Cigs,
solidarietà, ecc.)
 La legge sembra comunque riferirsi ad eventi verificatisi nel corso del rapporto
di lavoro escludendo la novellata disciplina ai trattamenti “esterni” al medesimo
(es. disoccupazione, mobilità, ecc.)
 Non è chiaro il riferimento alla “liquidazione delle prestazioni a sostegno o
integrazione del reddito”. Cosa vuol significare ? Che anche le prestazioni da
erogare devono adeguarsi all’ammontare della normale retribuzione persa ? E
addirittura con effetto retroattivo al 1° gennaio 2005?
ESTENSIONE REATO PER OMESSO
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI
Art.39
(Obbligo di versamento delle ritenute
previdenziali)
L’omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge,
delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal
committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei
titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti
alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, configura le ipotesi di cui ai
commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’articolo 2 del decretolegge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI
Anche l’omesso versamento contributi a
carico co.co.co. e co.co.pro.
È reato
Reclusione fino a 3 anni e multa fino a
1.032,00 euro
ESTENSIONE REATO PER OMESSO
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI
Osservazioni e perplessità
- Non sono computati gli associati in partecipazione ed i
lavoratori occasionali > 5.000 euro.
- Quindi per costoro: NO reato (principio di legalità e divieto di
applicazione analogica del precetto penale)
- Pena: reclusione fino a 3 anni e multa fino a € 1.032,00.
- Categoria della pena: delitto = NO prescrizione obbligatoria
- Non punibilità se si provvede entro 3 mesi dalla
contestazione o notifica accertamento della violazione
- Applicazione solo per omissioni verificatesi dalla data di
entrata in vigore della legge = NO retroattività legge penale
- Accertamenti svolti dopo l’entrata in vigore del Collegato ma
riferiti ad omissioni commesse nel periodo previgente = No
reato.
SANATORIA CO.CO.CO.
Articolo 50
(Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e
continuative)
•
1. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di
accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad un progetto o
programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto entro il 30
settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai
sensi dell’articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, nonche´ abbia, dopo la data di entrata in vigore della
presente legge, ulteriormente offerto la conversione a tempo
indeterminato del contratto in corso ovvero offerto l’assunzione a
tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il
rapporto di lavoro precedentemente in essere, è tenuto unicamente a
indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di importo
compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di
retribuzione, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge
15 luglio 1966, n. 604.
SANATORIA CO.CO.CO.
Osservazioni e perplessità
 Si può ricorrere a questa sorta di sanatoria se c’è contenzioso pendente (e non
definitivo) vertente sulla natura subordinata di una co.co.co./co.co.pro.
Quindi = NO se c’è già sentenza passata in giudicato
 Dovrebbe valere per le istanze di stabilizzazione (co.co.co. e co.co.pro.) ex art.1,
co. 1202 e ss. legge 296/2006 che non sono andate a buon fine
 E’ necessario aver offerto al lavoratore, entro il 30.09.2008, la stipulazione di un
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
 Oppure, è necessario aver ulteriormente offerto, dopo il 24.11.2010, la
conversione a tempo indeterminato del contratto in corso ovvero offerto
l’assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte
durante il rapporto di lavoro precedentemente in essere
 Si chiude la “partita” con il lavoratore pagando unicamente una penale compresa
tra 2,5 e 6 mensilità (come per il licenziamento illegittimo in regime di tutela
obbligatoria)
 Per individuare l’importo (tra 2,5 e 6) Si tiene conto dei criteri (novellati dal
collegato) di cui all’art.8 della legge 604/1966. Ma chi stabilisce l’esatto
ammontare?
 E i risvolti contributivi ? Vengono sanati con la penale o possono sempre essere
richiesti ? Sembra di no visto che la norma dice “è tenuto unicamente a
indennizzare il prestatore di lavoro” e non altri.
AMPLIAMENTO AMBITO DI POSSIBILE RICORSO ALLE
MINI CO.CO.CO.
Art.48
(Modifiche al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276)
comma 7
7.All’articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al
comma 2, dopo le parole: «rapporti di durata complessiva non superiore
a trenta giorni nel corso dell’anno solare» sono inserite le seguenti:
«ovvero, nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non
superiore a 240 ore,».
AMPLIAMENTO AMBITO DI POSSIBILE RICORSO ALLE MINI
CO.CO.CO.
D.Lgs 276/2003
Art. 61
(Definizione e campo di applicazione)
1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente
personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del
codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti
specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e
gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto
del coordinamento con la organizzazione del committente e
indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività
lavorativa.
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni
occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non
superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare «ovvero,
nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore
a 240 ore,» con lo stesso committente, salvo che il compenso
complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore
a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni
contenute nel presente capo.
AMPLIAMENTO AMBITO DI POSSIBILE RICORSO ALLE MINI
CO.CO.CO.
Osservazioni e perplessità:
Si legittima la prestazione su base oraria di una
mini-co.co.co. (con relativo compenso a ore)
Ancorché abbia efficacia ex nunc la novella
potrebbe riverberare i suoi effetti anche sul
contenzioso giacente in materia di prestazioni
occasionali (purché rientranti nel limite dei 30 gg.).
Si ritiene che il limite di 240 ore per le mini.co.co.co
impegnati in lavori di cura e assistenza alla persona
vada considerato (alla pari dell’ordinario limite di 30
gg.) sempre per anno solare, ancorché l’inciso
aggiunto dal Collegato non lo stabilisca in modo
chiaro.
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slides – Dott. Natalini - Camera Civile del Foro di Vercelli