Notizie sulle Pensioni
Nota Nr. 7 del 5 marzo 2015 a cura di Alessandro Rumore
-Sintesi dal 1973 ad oggiQuando si parla del sistema previdenziale per il Comparto Sicurezza e Difesa, bisogna armarsi di
molta pazienza, per via delle norme in quantificabili che ne compongono la struttura.
Spesso anche gli stessi tecnici hanno difficoltà a spiegare nel modo più semplice possibile la
situazione pensionistica, per via della complessità di Leggi, Decreti, Circolari, D.P.R e
Regolamenti che modificano anche in parte le fonti di diritto precedenti.
In ogni caso cercherò in queste pagine di fare un riassunto generale al fine di comprendere la
situazione pensionistica attuale, ma anche del passato.
Per eventuali chiarimenti farò fede alle sei precedenti comunicazioni già inviate via mail agli
iscritti della mia mailing list e pubblicati nel sito web www.alessandrorumore.com alla sezione
Pensioni e Previdenza.
La presente Nota di 10 pagine è la sintesi dello studio da me redatto in forma completa che si
compone di ben 36 pagine.
Prima di addentrarmi nella lettura delle Norme attuali,credo sia opportuno eseguire una carrellata
veloce su quanto successe tra gli anni 1973 e 2011.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1973, n. 1092
Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato.
(GU n.120 del 9-5-1974 - Suppl. Ordinario )
Testo in vigore dal: 24-5-1974
Art. 54.
(Misura del trattamento normale)
La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti
anni di servizio utile e' pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel
penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra e' aumentata di 1,80 per ogni
anno di servizio utile oltre il ventesimo.
Potrei dire "bei tempi", quando ancora vigeva un certo rispetto per chi indossava una divisa e la
considerazione di aver un trattamento diversificato dal pubblico impiego avveniva non perché vi
era una legge sulla specificità, bensì perche vi era una legge morale sul nostro gravoso lavoro.
Nell'articolo di cui sopra bastano queste poche frasi per capire che il D.P.R. sanciva due cose ben
precise. La prima nel poter andare in pensione con meno di 20 anni di servizio; nella seconda che
nonostante la percentuale ricoprisse il 44% del montante retributivo poteva essere sostenuta da un
coefficiente, pari all'epoca di 1.80 per ogni anno di servizio utile. In quei tempi il tetto dell'80%
poteva essere superato tranquillamente al fine di accrescere la nostra pensione mensile.
Le riforme Amato, Dini , Prodi e D'Alema
1989-1997
La riforma Amato
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 503
Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma
dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
(GU n.305 del 30-12-1992 - Suppl. Ordinario n. 137 )
Entrata in vigore: 1-1-1993
Si tratta del decreto,con il quale si sono dettate le prime norme di riforma del sistema pensionistico
e di contenimento della spesa. Ecco le principali novità introdotte:
 L'armonizzazione della normativa tra pubblico e privato;
 L'innalzamento dell'età pensionabile in 65 anni per gli uomini e 60 per le donne;
 L'introduzione di un coefficiente più "morbido" di rivalutazione della retribuzione
pensionabile;
 Sconti sull'età pensionabile in un massimo di cinque anni complessivi in favore di chi è
impegnato in attività lavorative usuranti:
 La modifica dell'integrazione al trattamento minimo, legato principalmente al coniuge
lavoratore ed al cumulo complessivo delle pensioni, le quali non dovevano superare dei
limiti fissati di anno in anno;
 Il divieto parziale di cumulo tra pensione e lavoro autonomo.
La riforma Dini
LEGGE 8 agosto 1995, n. 335
Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.
(GU n.190 del 16-8-1995 - Suppl. Ordinario n. 101
Entrata in vigore della legge: 17-8-1995
Tale legge ha gettato le basi della riforma del sistema pensionistico futuro, con il passaggio dal
calcolo della pensione dal metodo retributivo a quello contributivo, con l'inserimento anche del
sistema misto. Ecco le principali novità:
1. Retributivo:- per chi al 31.12.1995 aveva maturato 18 anni di servizio utile comprensivo
delle maggiorazioni previste dalle leggi. La pensione si calcola in base agli ultimi 10 anni
di contributi;
2. Misto :per chi al 31 .12.1995 non aveva 18 anni di cui sopra; La pensione va
calcolata in due modi distinti:- Si sommano gli ultimi cinque anni di contributi fino al
31.12.1995. Dal 1.1.1996, si calcolano tutte le contribuzioni fatte fino alla data del
congedo.
3. Contributivo:-per chi si è arruolato dopo il 31.12.1995 quindi 1.1.1996. La pensione va
calcolata in base a tutti gli anni di contribuzione versata. Quindi peggiorativo.
Inoltre nella legge venivano introdotte altre novità, come : La flessibilità dell’età pensionabile, in una fascia che oscilla tra i 57 e i 65 anni;
 Incentivi a rimanere al lavoro;
 La graduale abolizione delle pensioni di anzianità, entro il 2008;
 Regole più favorevoli in attività lavorative usuranti, ove poter usufruire di un
"bonus" per "ammorbidire" il requisito anagrafico richiesto per l'accesso alla
pensione di anzianità, in aggiunta a quello contributivo dei 35 anni di versamento.
In questo modo, per ogni anno di lavoro "usurante" sarà possibile ottenere per la
pensione di vecchiaia uno "sconto" sull'eta' pensionabile di due mesi, fino ad un
massimo di cinque anni;
 L'estensione del Tfr anche ai dipendenti pubblici;
 Finestre d'uscita, con i criteri per le uscite programmate per la pensione di
anzianità;
 Pensioni di invalidità e reversibilità vengono ridotte in presenza di altri redditi;
 Nascita del Fondo pensione per le casalinghe.
La riforma Prodi
LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
(GU n.302 del 30-12-1997 - Suppl. Ordinario n. 255 )
Entrata in vigore della legge: 1-1-1998
Tale Legge modifica alcuni punti della riforma delle pensioni del 1995, inasprendo i requisiti per la
pensione di anzianità.
Le più importanti novità introdotte dal provvedimento legislativo sono:
 Accelerazione della fase transitoria che porta gradualmente, per i lavoratori dipendenti, al
conseguimento della pensione di anzianità al possesso di 35 anni di contribuzione e un’età
di almeno 57 anni, oppure al possesso di 40 anni di contribuzione indipendentemente
dall’età posseduta;
 Possibilità di cumulare i trattamenti pensionistici di anzianità con i redditi da lavoro
autonomo;
 Nuove procedure di individuazione delle "mansioni usuranti", per le quali saranno previsti
più favorevoli requisiti d'accesso alla pensione;
 Fissazione di un tetto massimo di 5 anni all'aumento dei periodi di servizio computabili ai
fini pensionistici;
 Destinazione a previdenza complementare di una quota della vigente aliquota contributiva
relativa all'indennità di fine servizio per i dipendenti pubblici.
La riforma D'Alema
LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2000). (GU n.302 del 27-12-1999 - Suppl. Ordinario n. 227 )
Entrata in vigore della legge: 1-1-2000
Poche le norme che ci riguardano in tale legge ove è stato istituito il contributo di solidarietà a
carico delle cosiddette pensioni d'oro, superiori ai 145 milioni di lire.
La riforma Amato
LEGGE 8 novembre 2000, n. 328
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. (GU n.265 del
13-11-2000 - Suppl. Ordinario n. 186 )
Entrata in vigore della legge: 28-11-2000
In tale disposizione sono stati concessi miglioramenti per le pensioni minime e sociali ed è stato
soppresso il divieto di cumulo tra la pensione di vecchiaia e di anzianità con 40 anni di contributi
e il reddito da lavoro sia autonomo, sia dipendente. Chi va in pensione di anzianità con meno di 40
di contributi ed ha redditi da lavoro autonomo perde solo il 30% della quota di pensione superiore
al minimo, non più il 50%.
Fin qui abbiamo visto le norme del passato, che gradualmente ci toglievano sempre qualcosa.
Adesso passiamo ai tempi recenti, partendo dal Decreto Legge 78/2010 e finendo con L'ultima
legge finanziaria nr. 190 del 2014.
Governo Berlusconi
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (10G0101)
(GU n.125 del 31-5-2010 - Suppl. Ordinario n. 114 )
Entrata in vigore del decreto: 31/5/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122
G.U. 30/07/2010, n.176.
Tale Decreto colpi il Comparto Sicurezza e Difesa in modo assai pesante, andando a lesionare
molti aspetti economici, normativi e pensionistici. Per fortuna in sede di conversione il Cocer
Carabinieri unito ai Sindacati di Polizia e gli altri Cocer di Forza Armata, riuscì a limitare i danni,
andando a salvare alcuni aspetti normativi ed economici che di fatto ci avrebbero penalizzato
fortemente come per esempio l'attivazione di 160 milioni di euro per tamponare l'emorragia del
blocco stipendiale per il 2011 e 2012. Purtroppo il Governo Berlusconi con a Capo il Ministro
Brunetta, fù irremovibile sulla questione pensioni, in special modo sulle cosiddette finestre mobili
e differimento.
Vediamo nel dettaglio cosa sanciva:L’art. 12 del D.L. introdusse importanti novità in materia pensionistica, Infatti questo fù dopo il 1995 il secondo
passo verso la distruzione del nostro sistema previdenziale, in primo luogo perchè posticipò l'elargizione
economica della pensione di Vecchiaia ed in secondo luogo aumentò gli anni di contribuzione per la pensione di
Anzianità.
In pratica: PENSIONI DI VECCHIAIA:- I soggetti che a decorrere dal 1.1.2011 maturano il
diritto ad essere collocati in quiescenza di vecchiaia, devono attendere 12 mesi prima
di aver diritto al trattamento economico della pensione.
La finestra mobile aumenta a 13 mesi nel 2012, 14 nel 2013 e 15 nel 2014).
(Tale norma non si riferisce al diritto ad essere posti in quiescenza ma
esclusivamente al diritto a percepire il trattamento economico)
 PENSIONI DI ANZIANITA':- I soggetti che a decorrere dal 1.1.2011 maturano il
diritto all’accesso alla pensione di anzianità, conseguono il diritto al trattamento
pensionistico trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione del requisito.
La finestra mobile aumenta a 13 mesi nel 2012, 14 nel 2013 e 15 nel 2014).
Introduzione del meccanismo di adeguamento alle speranze di vita (art. 12 c.2 D.L.
78/2012): A decorrere dal 1° gennaio 2013, i requisiti anagrafici e contributivi per accedere al
trattamento pensionistico, sono adeguati, con cadenza triennale, agli incrementi della speranza
di vita calcolati dall’ISTAT. In sede di prima applicazione, ovvero dal 1.1.2013 l’incremento è
determinato in 3 mesi. Pertanto secondo la vigente normativa dal 1° gennaio 2013 il requisito
contributivo per l’accesso alla pensione di anzianità non sarà più 40 anni ma 41 anni e 5 mesi
comprensivo di finestra mobile e dell’adeguamento alle speranze di vita.
Governo Monti
DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247) (GU
n.284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 251 )
Entrata in vigore del provvedimento: 6/12/2011, ad eccezione dell'art. 4 che entra in vigore
l'1/1/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214
G.U. 27/12/2011, n. 300)
A pochi giorni dall'insediamento del nuovo Governo, il Presidente Monti sfodera un provvedimento
di penalizzazioni ulteriori sul sistema pensionistico. Non bastava quanto aveva fatto il Ministro
Tremonti ed il suo antagonista Brunetta nei confronti delle Forze di Polizia e Forze Armate. Il
Presidente Monti appoggiato dalle lacrime ipocrite del Ministro Elsa Fornero vuole essere più
bravo di tutti i cattivi!!!
Infatti Il D.L. in questione, : introduce rilevanti novità al sistema pensionistico del Pubblico Impiego, ma di fatto
introduce anche per il Comparto Sicurezza e Difesa il passaggio al sistema contributivo.
Quindi tutti i lavoratori che avrebbero usufruito di una pensione calcolata esclusivamente
con il calcolo retributivo percepiranno una pensione in pro rata calcolata con entrambi i
sistemi di calcolo. N.B.: ne consegue che la quantificazione del trattamento di pensione è
legata al numero di anni di effettiva contribuzione maturati dal lavoratore e non dalle sue
ultime retribuzioni. Infatti maggiore sarà il numero di anni di contribuzione e maggiore
sarà il trattamento pensionistico che il dipendente consegue.
Inoltre sancisce nuovamente che bisogna rivedere il sistema pensionistico del Comparto Difesa e
Sicurezza con l'emanazione di un Regolamento di Armonizzazione. da adottarsi su proposta del
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il MEF (previa audizione delle
commissioni parlamentari competenti per materia) che tenga conto delle obiettive peculiarità ed
esigenze dei rispettivi ordinamenti.
Detto, fatto. Infatti dal presente Decreto viene sviluppato l'art 24 che si interessa sulle pensioni del
pubblico impiego ed anche del nostro Comparto.
Alla prima stesura del citato articolo, vengono abolite l'Ausiliaria, gli anni di supervalutazione e la
pensione di anzianità, la quale viene denominata pensione anticipata. Inoltre vengono confermate
le finestre mobili e i differimenti del Decreto Legge 78/2010 ed istituiti delle penalizzazioni per chi
decide di andare in pensione (vecchiaia o anticipata) prima dei nuovi criteri rideterminati,
salvando solo coloro che acquisiscono il diritto alla pensione entro il 31.12.2010.
Ci sono voluti innumerevoli riunioni con le Commissioni Parlamentari, al fine di salvare il
salvabile. Infatti dopo forti scontri tra il Co.ce.r. Carabinieri sostenuto dai CO.Ba.R. (quello
Siciliano in testa) e gli Organi Parlamentari, si giunse ad una limatura dell'art. 24, riuscendo a
salvare l'Ausiliaria, Le Supervalutazioni ed a far sparire le Penalizzazioni.
Ecco come appariva il nuovo sistema pensionistico per il Comparto dopo la Conversione in Legge
del Decreto cosiddetto"Fornero".
40 anni e 3 mesi di contributi a prescindere dall’età anagrafica
+ 1 ANNO E 2 MESI DI FINESTRA MOBILE *
57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contributi
+ 1 ANNO DI FINESTRA MOBILE *
Massima anzianità contributiva (aliquota dell’80%)
se raggiunta entro il 31 dicembre 2011
e con requisito anagrafico di 53 anni e 3 mesi
+ 1 ANNO DI FINESTRA MOBILE *
* La finestra mobile di 12 mesi non si applica al dipendente che ha maturato il diritto a pensione entro il 31
dicembre 2010. N.B.:ai fini del raggiungimento del requisito contributivo per l’accesso al trattamento
pensionistico restano computabili gli aumenti dei periodo di servizio, nel limite massimo di 5 anni, ai sensi
degli artt. 5 e 7 del D.Lgs. 165/1997 (c.d. supervalutazioni).
GRADO
GEN. C.A
GEN. D
GEN. B
COLONNELLO
S.TEN-TEN.COL
RUOLO ISPETTORI
RUOLO BAC
RUOLO NORMALE
65
(LIMITE ORDINAMENTALE)
65
(LIMITE ORDINAMENTALE)
63
(LIMITE ORDINAMENTALE)
RUOLO SPECIALE
RTL
-
-
-
65
(LIMITE ORDINAMENTALE)
63
(LIMITE ORDINAMENTALE)
60
61
61
(LIMITE ORDINAMENTALE)
(LIMITE ORDINAMENTALE)
(LIMITE ORDINAMENTALE)
60
60
60
(LIMITE ORDINAMENTALE)
(LIMITE ORDINAMENTALE)
(LIMITE ORDINAMENTALE)
-
-
-
-
60
(LIMITE ORDINAMENTALE)
60
(LIMITE ORDINAMENTALE)
E'da chiarire che l'unico aspetto positivo del Decreto Fornero riguardava lo sforamento dell'80%
dell'ammontare dei contributi versati, il quale era stato cassato dalla Legge Dini. Ciò avviene per
effetto della possibilità dell'allungamento oltre il limite fissato dalle norme al fine di costituire un
montante contributivo più solido. Su questo aspetto tutto il Comparto Difesa e Sicurezza è stato
rimosso in quanto molti articoli del citato Decreto, per effetto della Legge sulla specificità sono
stati aboliti per il nostro Comparto. Questo è un fatto importante perchè lo ritroveremo nella legge
Finanziaria nr. 190 votata dal Governo Renzi a fine 2014.
Infatti come detto, anche il Governo Renzi non poteva che partecipare alla mattanza dei suoi
predecessori contro il Comparto Difesa e Sicurezza. Infatti a dicembre del 2014 sfodera, anche lui,
la legge finanziaria che si interessa di pensioni, andando a colpire 12 mila Carabinieri di cui 600
già in congedo e 6000 ancora in servizio.
Vediamo nel dettaglio l'ultima manovra che riguarda il nostro sistema pensionistico:-
Governo Renzi
LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita'
2015). (14G00203) (GU n.300 del 29-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 99 )
Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2015
L'articolo 1 comma 707 cita delle disposizioni che a partire dal 1° gennaio 2015, interessano i
Militari in servizio i quali in relazione ai propri requisiti pensionistici, hanno maturato al
31.12.2014 la quota dell'80% della base pensionabile. Secondo una stima del CNA si tratta di
circa 6000 colleghi scaglionati in:-428 Ufficiali, 2.218 Ispettori e 3.255 BAC.
A tali colleghi il calcolo pensionistico si effettua in modo comparativo tra due Leggi.
Il primo calcolo tramite la Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 che racchiude in se quanto disposto
dal'art 54 del D.P.R. 1092 del 1973(QUOTA A), dall'artt. 7 e 13 del Decreto Legislativo nr. 503
del 30 dicembre 1992, (QUOTA B) e dall'art. 1 della Legge n. 335 dell' 8 agosto 1995 (QUOTA
C).
Successivamente sempre allo stesso Collega gli si fanno i calcoli pensionistici tramite i dettami
della Legge 335/1995 che sanciva le QUOTE A e B più il tetto max all'80%.
I due trattamenti vengono confrontati e al Militare si applica quello di misura minore.
La tabella della pagina seguente chiarisce come viene applicata la norma:-
Sistema
Retributivo
Misto
A chi si applica
Militari che alla data del
31.12.1995, possedevano almeno
18 anni di servizio utile
comprensivi delle maggiorazioni
previste dalle leggi
Militari che alla data del
31.12.1995, possedevano meno di
18 anni di servizio utile
Contributivo Militari arruolati dal 01.01.1996
Quota
A
Dalla Data
31.12.1992
Periodo
di arruolamento
al
B
Dal 01.01.1993 al 31.12.2011
C
Dal 01.01.2012 fino alla data del
congedo
A
Dalla Data
31.12.1992
B
C
Dal 01.01.1993 al 31.12.1995
Dal 01.01.1996 fino alla data del
congedo
di
arruolamento
al
Solo C Dalla data di arruolamento fino al
congedo
La norma dettata dalla Legge Finanziaria nr. 190 si applica anche a chi è andato in pensione dal
1° gennaio 2012. Sono circa 6100 i colleghi interessati, suddivisi in 187 Ufficiali, 1.730 Ispettori e
4.193 BAC. Costoro grazie ad una norma di salvaguardia non dovranno restituire nulla delle
somme già percepite.
Liquidazione o Buonuscita
Altro argomento che riguarda il nostro sistema pensionistico è la Liquidazione o Buonuscita
Andiamo a vedere di cosa si tratta:-
Il T.F.R. riguarda il settore privato. Il Calcolo, in linea di massima si ha con la somma degli
accantonamenti di una mensilità all’anno moltiplicata per dei coefficienti di trasformazione.
Il T.F.S. riguarda il settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Il Calcolo, in linea di massima si ha
moltiplicando l’ultimo Stipendio per gli anni di sevizio più gli anni riscattati.
Nel sistema T.F.S. il riscatto degli anni, risulta molto più conveniente effettuarlo, quando si è in
giovane età di servizio in quanto si paga meno rispetto al grado apicale, ma all'atto del congedo
viene rivalutato come quest'ultimo.
Il riscatto è un onere deducibile per intero. Lo stesso se pagato in unica soluzione si porta in
detrazione l’anno successivo se invece viene pagato ratealmente in busta paga viene calcolato per
abbattere l’imponibile.
Le voci che compongono il TFS sono:
 Ass. Funzione
 Stipendio
 R.I.A per quelli che l’hanno avuto fino al 1996. Dopo è stata inserita nei parametri.
 Indennità Integrativa Speciale in misura del 60%. (Vale lo stesso per quanto detto sopra).
 6 Scatti aggiuntivi ( se cessano dal servizio per imiti di età o riforma e non a domanda
anticipata.
 13° mensilità
 Quota aggiuntiva (Solo cat Uff.)
Tutte le voci di cui sopra sono inserite nella buonuscita all’80%. Per l’Indennità Integrativa
Speciale si calcola 80% del 60% dell' ammontare totale.
IRPEF o Ritenuta Erariale
La ritenuta erariale (IRPEF) viene sottratta alla fine dei calcoli sviluppati, formando il Capitale
Iniziale Lordo.
Per ottenere l’Irpef bisogna determinare il reddito medio annuo il quale si calcola in questo modo:Bisogna fare il totale delle voci inserite nella buonuscita pari all’80%. Tale risultato va abbattuto
del 26% e viene diviso per gli anni di effettiva contribuzione. Dopo di che moltiplicato per 12 mesi.
In questo modo si ha l’aliquota media del contribuente, la quale come detto sopra va ad abbattere
il totale dei Calcoli avvenuti per la Pensione o per il TFS.
Conclusioni
Come avrete visto, parlare del sistema pensionistico del Comparto Difesa e Sicurezza o in genere
anche nel pubblico impiego non è facile. Nel tempo siamo stati ingombrati da norme sempre più
restrittive e solo grazie alla capacità di convincimento da parte delle parti sociali (COCER e
Sindacati) avverso il mondo Parlamentare non siamo stati, totalmente distrutti.
Le pensioni fanno cassa e quindi sono quelle più colpite al fine di risanare le finanze dello Stato.
Il Futuro
In Futuro dobbiamo cercare di indirizzare le nostre strategie in tre direzioni:-
1. Previdenza Complementare al fine di garantire ai colleghi arruolati dal 1° gennaio 1996
una pensione almeno dignitosa, magari partendo anche dal 2006 al fine di un minor onere
di spesa da parte del Governo;
2. Cercare di attuare quanto previsto dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, al fine di
consentire a chi lo desidera, un allungamento per rimanere in servizio oltre il limite
ordinamentale, al fine di accumulare il più possibile contributi da riversare sulla pensione
e sul TFS;
3. Interagire con i Governi al fine di aprire un tavolo contrattuale dove far incrementare le
indennità fisse che si riservano sul sistema previdenziale in misura maggiore rispetto alle
indennità accessorie. Un punto focale potrebbe essere l'aumento dell'assegno di funzione
già dal compimento del 17° anno di servizio, il quale per effetto del trascinamento sarebbe
assorbibile dagli altri due assegni funzionali.
Non è facile attuare questi tre punti strategici, ma credo che fino a quando ne avremo le forze
dobbiamo tentarci, con l'aiuto indiscusso dei Consigli di Base di Rappresentanza e con l'ausilio dei
vertici Militari.
Nella speranza di avervi fatto capire ancor meglio il nostro sistema pensionistico,visto le notizie
frammentate e sbagliate che vi provengono da tutte le direzioni, vi saluto cordialmente.
Appuntato Scelto
Alessandro Rumore
Delegato CO.CE.R. Carabinieri.
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