Minis tero della Gius tiz ia DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA Direzione Generale della Giustizia Penale Ufficio I – Affari Legislativi, Internazionali e Grazie STRUMENTI UNIONE EUROPEA Le voci contrassegnate con la croce (†) si devono intendere sostituite, abrogate o annullate, come indicato nei commenti. STRUMENTO CONVENZIONE 29/05/2000 RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA & PROTOCOLLO DEL 16/10/2001DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL’ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA GLI STATI MEMBRI DECISIONE QUADRO 2000/383/GAI relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all’introduzione dell’euro. TERMINE DI ATTUAZIONE STATO DI ATTUAZIONE NO In materia di squadre investigative comuni l’entrata in vigore della Convenzione, il 23/08/2006, rende caduca, per gli stati parte della Convenzione, la decisione quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre comuni d'inchiesta. SI V. L. 23 novembre 2001 n. 409, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recanti disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro” (G.U. n. 274 del 24/11/2001) Modificata dalla decisione 2001/887/GAI 1 gennaio 2001 1 luglio 2002 31 dicembre 2000 (per art. 5, lettera a); entro il 29 maggio 2001 per le altre disposizioni. COMMENTI 1 † DECISIONE QUADRO 2001/220/GAI del 15/3/2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale Sostituita dalla DIRETTIVA 2012/29/UE del 25 Ottobre 2012 DECISIONE QUADRO 2001/413/GAI del 28/5/2001 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti DECISIONE QUADRO 2001/500/GAI del 26/6/2001 concernente il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei Art.10: 22 marzo 2006, artt. 5 e 6, il 22 marzo 2004; altre disposizioni: 22 marzo 2002 Delega ex art. 53, Legge Comunitaria 2009 (scaduta il 10/07/2011) inserita come proposta di modifica n. 27.0.6, atto Senato n. 3129, Legge Comunitaria 2011 (ex. Art. 27 bis) = INIZIATO ESAME IN COMMISSIONE (sett. 2012). In parte1 16 Novembre 2015 02 giugno 2003 In parte4 31 dicembre 2002 SI5 AC.199 per la modifica dell’articolo 111 Cost. (in corso di esame in commissione dal 19/05/2011)2 e AS.77 su una proposta di Legge quadro per l'assistenza, il sostegno e la tutela di vittime dei reati (assegnato il 19/03/2009, non iniziato l’esame) 3. La Proposta di direttiva del 18/5/2011 COM(2011) 275 final per stabilire livelli minimi in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reati, sostituirà la DQ 2001/220/GAI. Delega ex art. 54, Legge comunitaria 2009 (scaduta il 10/07/2011). Decreto Legge 25/9/2009 n. 135 “Attuazione della decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, e 1 V. C.P.P. artt. 90 (“Diritti e facoltà della persona offesa dal reato”), 391-bis (“Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore”), 408 commi 2 e 3 (“Richiesta di archiviazione per infondatezza del reato”, commi 2 e 3: diritto della persona offesa di ricevere notifica dell’archiviazione e di presentare opposizione), 410 c.1 (“Opposizione alla richiesta di archiviazione”), 472 commi 2 e 3-bis (“Casi in cui si procede a porte chiuse”). V. anche sentenza della Corte di Giustizia nel caso “Pupino” C-105/03. 2 La proposta mira ad inserire la questione della tutela delle vittime da reato all’interno della Costituzione all’articolo 111, nel quale sono raccolti i principi costituzionali che presiedono al «giusto processo» regolato dalla legge; la proposta mira inoltre ad integrare la questione dell'erogazione di un risarcimento statale alle vittime di reati commessi sul territorio italiano, stigmatizzandola nei disposti del dettato costituzionale, garantendo tale risarcimento da parte dello Stato soltanto qualora, nonostante gli sforzi, non sia stato possibile identificare l'autore del reato, e quando l'autore del reato sia stato identificato ma non possieda mezzi sufficienti per risarcire la vittima in modo adeguato. 3 La normativa italiana appare insufficiente con riguardo al diritto della vittima di ottenere informazioni, la cui effettività è ostacolata, da un lato, dal predominio della difesa privata che ostacola il flusso delle informazioni dallo Stato alle vittime in ordine ai diritti di cui sono titolari; dall’altro, il diritto di ricevere informazioni dalla vittima si scontra con l’esigenza del segreto investigativo. Necessario l’adeguamento normativo dell’Italia alla sentenza Pupino della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 16 giungo 2005 (causa C-105/03), intervenuta in materia, affermando l’obbligo di interpretare il diritto interno – in particolare una norma del codice di procedura penale italiano che limita l’incidente probatorio a casi tassativi – in modo conforme alle decisioni quadro adottate a norma dell’art. 34, n. 2, lett. b) del Trattato UE. 4 V. C.P. Artt. 624 (“Furto”) e 646 (“Appropriazione indebita”); L. 5 luglio 1991 n.197 “recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio” (G.U. n.157 del 6/07/1991 ), come modificata dal D. Lgs 20 febbraio 2004 n.56 che attua la Direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite; art. 25-bis (“Delitti contro l’industria e il commercio”) del D. Lgs. 8 giugno 2001 n.231. Da attuare: responsabilità delle persone giuridiche. (25-bis 231/2001 incompleto: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento) 5 V. C.C. art. 2641 (“Confisca”), C.P. artt. 644 (“Usura”), 322-ter (“Confisca”), 600-septies (“Confisca e pene accessorie”). Sull’incriminazione: artt. 648-bis “Riciclaggio”, 648-ter “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”). Sulla responsabilità degli enti: art. 25-octies (“Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita”) D.Lgs. 231 del 2001 (introdotto dal d.lgs. 231 del 2007, per i reati di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter); l’art. 10 della L. 146 del 2006, ratifica della convenzione UNTOC di Palermo del 2000, ha previsto la responsabilità degli enti per il reato transnazionale in relazione ai reati di riciclaggio di cui agli art. 648-bis e 648-ter etc. In forza dell’art. 19, comma 2, della l. 231/2001 si devono ritenere estese anche le previsioni in materia di confisca di valore. V. anche D.lgs. 231 del 2007. 2 proventi di reato DECISIONE 2001/887/GAI del 6/12/2001 relativa alla protezione dell’euro dalla falsificazione DECISIONE QUADRO 2001/888/GAI del 6/12/2001 relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro DECISIONE 2002/187/GAI del 28/02/2002 che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità DECISIONE QUADRO 2002/584/GAI del 13/6/2002 relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati DECISIONE QUADRO 2002/465/GAI del 13/6/2002 relativa alle squadre investigative comuni recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009”. La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale GU n. L 329 del 14/12/2001 31 dicembre 2002 06 settembre 2003 31 dicembre 2003 01 gennaio 2003 SI V. art. 25-bis del D. Lgs. N. 231/2001; introduzione nell’art. 461 C.P. (attraverso il D. L. 350/2001) del reato di fabbricazione di “programmi informatici” destinati alla falsificazione; Modifica la decisione quadro 2000/383/GAI e integra il regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione. SI SI SI NO V. artt. 453–461 del C.P., modifiche ex L. 23 novembre 2001, n. 409 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recanti disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro” (G.U. n. 274 del 24 novembre 2001); art. 25-bis D. Lgs. 8 giugno 2001 n.231. Modifica la decisione quadro 2000/383/GAI V. L. 14 marzo 2005, n. 41 “Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità” (G.U. n. 72 del 29 marzo 2005). Modificata dalla decisione 2009/426/GAI V. L. 22 aprile 2005 n. 69 “Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri” (G.U. n. 98 del 29 aprile 2005 ). Modificata dalla Decisione quadro 2009/299/GAI del 26/02/2009 (“In absentia”) AS. 804 e 841 (approvati dal Senato con Testo unificato AC. 4262: Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali il 6/04/2001, in corso di esame in commissione dal 30/06/2011. V. 3 anche AC. 2506 presentata l’11/06/2009 (in corso di esame in commissione dal 12/01/2012) e AC. 17766 presentato il 13/10/2008 (assegnato, incorso di esame in commissione dal 12/01/2012) DECISIONE QUADRO 2002/475/GAI del 13/6/2002 sulla lotta contro il terrorismo † DECISIONE QUADRO 2002/629/GAI del 19/7/2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani 31 dicembre 2002 SI 7 1 agosto 2004 In parte DIRETTIVA 2002/90/CE del 28/11/2002 volta a definire il favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali 5 dicembre 2004 SI DECISIONE QUADRO 2002/946/GAI del 28/11/2002 relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali 05 dicembre 2004 In parte V. Relazione COMM 6.11.2007 COM(2007) 681 definitivo8; Modificata dalla decisione quadro 2008/913/GAI Sostituita dalla Direttiva 2011/36/UE V. D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286; per le sanzioni: L. 30 luglio 2002, 189; per la responsabilità delle persone giuridiche: L. 146/2006. Per le due fattispecie-base (favoreggiamento dell’ingresso o del transito illegali, favoreggiamento del soggiorno illegale a scopo di lucro): D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (G.U. n. 191 del 18/08/1998) e successive modificazioni; per le sanzioni: L. 30 luglio 2002, n.189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”; per la responsabilità delle persone giuridiche: L. 146/2006 V. D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Da attuare: Responsabilità degli enti per l’ipotesi di cui all’art. 12, comma 5, qualora non sia stato commesso nell’ambito di reato transnazionale; Delega ex art. 52 lett. C), Legge comunitaria 2009 (scaduta il 6 “Modifiche al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali, in attuazione della decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002”. Ultimo aggiornamento: audizione informale presso la Camera dei Deputati nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 4262, approvata dal Senato, C. 1776 e C. 2506 in data 07/03/2012. 7 V. artt. 270-bis (“Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico”), 270-sexies (“Condotte con finalità di terrorismo”), art. 280-bis (“Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi”), 289-bis (“Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione”), 280 (“Attentato per finalità terroristiche o di eversione”), 285 (“Devastazione, saccheggi e strage”) del C.P., introdotti dalle L. 18 ottobre 2001 n. 374 “Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale” (G.U. n. 244 del 19.10.2001) e L. 31 luglio 2005 n.155 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale” (G.U. n. 177 del 1 agosto 2005); L. 14 gennaio 2003 n. 7 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno” (G.U. n. 21 del 27 gennaio 2003); art. 25-quater (“Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”) D. Lgs. 8 giugno 2001 n.231 sulla “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”. 8 Relazione della Commissione europea del 6/11/2007, COM(2007) 681 definitivo. “L'insufficiente trasposizione dell'articolo 1 in Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Slovenia e Regno Unito. Questa disposizione è di cruciale importanza ai fini non solo della decisione quadro ma della politica di lotta contro il terrorismo in generale. Una definizione comune del terrorismo costituisce il fondamento di tutte le altre disposizioni della decisione quadro e consente l'applicazion ivo all'armonizzazione delle sanzioni per i reati riconducibili a un'organizzazione terroristica in Danimarca, Germania, Ungheria, Italia, Slovenia e Svezia, in quanto si tratta – anche in questo caso - di un aspetto determinante della decisione quadro. […] Una responsabilità penale armonizzata delle persone giuridiche per i reati terroristici riveste importanza fondamentale nella lotta contro il terrorismo.” 4 10/07/2011) DIRETTIVA 2003/6/CE del 28/01/2003 relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) DECISIONE 2003/48/GAI del 19/12/2002 relativa all'applicazione di misure specifiche di cooperazione di polizia e giudiziaria per la lotta al terrorismo † DECISIONE QUADRO 2003/80/GAI del 27/01/2003 relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale DECISIONE QUADRO 2003/577/GAI del 22/07/2003 relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI del 22/07/2003 relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato 12 ottobre 2004 La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale GU n. L 016 del 22/01/2003 (27 gennaio 2005) SI9 La proposta di Direttiva del 20/10/2011 COM(2011) 654 final, sull’introduzione di sanzioni penali contro gli abusi di mercato, sostituirà la direttiva 2003/6/CE NO Da attuare: Art. 3 sulla designazione del corrispondente nazionale dell'Eurojust (autorità giudiziaria competente avente accesso a tutte le informazioni riguardanti reati di terrorismo) NO 02 agosto 2005 NO 22 luglio 2005 In parte10 Annullata dalla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee: C. 176/03 del 13/09/2005. Delega ex art. 30, Legge comunitaria 2007 (scaduta il 21/03/2009) (V. anche proposta di direttiva relativa all'ordine investigativo europeo) Delega ex art. 29, Legge comunitaria 2007 (scaduta il 21/03/2009). 9 V. L. 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), art. 9: “Recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato - abusi di mercato - e delle direttive della Commissione di attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE”; D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52” (G.U. n. 71 del 26/03/1998). 10 V. art. 2635 c.c. “Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità”, come modificato dal D.L. 11 aprile 2002 n. 61 e dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262. L’art. 2635 C.C. ha un ambito soggettivo di applicazione piuttosto limitato, sia con riguardo agli enti collettivi cui si applica, sia alle persone fisiche che possono commettere il reato: la disposizione si applica solo ai fatti commessi nell’ambito di società di capitali (cosa che esclude gli enti privati a struttura non societaria, ricompresi nella decisione-quadro); inoltre essa concerne unicamente gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori. Inoltre è presupposto per l’applicazione dell’art. 2365 C.C. che si realizzi un nocumento per la società in seguito, il che finisce per autorizzare gravi violazioni dei doveri d’ufficio sulla base della sola circostanza che non abbia arrecato danno alla società di appartenenza del corrotto. Da attuare: 1. Le sanzioni devono essere applicabili a tutte le attività professionali svolte nell’ambito di entità a scopo di lucro; 2. Artt. 5 e 6 sulla responsabilità delle persone giuridiche. 5 † DECISIONE QUADRO 2004/68/GAI del 22/12/2003 relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile DIRETTIVA 2004/80/CE del 29/04/2004 relativa all'indennizzo delle vittime di reato DECISIONE QUADRO 2004/757/GAI del 25/10/2004 riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti DECISIONE QUADRO 2005/212/GAI del 24/02/2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato DECISIONE QUADRO 2005/222/GAI del 24/02/2005 relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione (20 gennaio 2006) SI11 1 gennaio 2006, fatta eccezione per l'art. 12, par.2, per il quale tale data è fissata al 1 luglio 2005 In parte 12 maggio 2006 15 marzo 2007 16 marzo 2007 In parte13 In parte SI14 La direttiva 2011/92/UE relativa allo sfruttamento e agli abusi sessuali nei confronti dei minori ha sostituito la decisione quadro 2004/68/GAI V. D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 204 “Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato” (G.U. n. 261 del 9/11/2007). Delega ex Allegato B, Legge comunitaria 2005; Da attuare: previsione di un sistema generalizzato di risarcimento per le vittime da reati violenti, intenzionali e dolosi, ex art. 12.12 Delega ex art. 52 c.1 lett. d), Legge comunitaria 2009 (scaduta il 10/07/2011) Da attuare: implementazione delle regole di giurisdizione anche quando non si tratta di un reato transnazionale. Delega ex art. 31, Legge comunitaria 2007 (scaduta il 21/03/2009). V. C.P. Art. 240 (“Confisca”) ed aumento delle ipotesi di confisca obbligatoria dei beni e delle utilità che costituiscono il prodotto o il profitto del reato (es. in materia di terrorismo, usura, delitti dei pubblici uffici, mafia ed altri reati gravi). Da attuare: Confisca di valore per tutti indistintamente i reati (presente in Italia solo per specifiche tipologie di reato) La proposta di direttiva del 30/09/2010 COM(2010) 517 definitivo relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione (cybercrimes), abrogherà la decisione quadro 2005/222/GAI 11 V. L. 15 febbraio 1996, n. 66 “Norme contro la violenza sessuale” (G.U. n. 42 del 20/02/1996); L. 3 agosto 1998, n. 269 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù” (G.U. n. 185 del 10/08/1998); L. 11 agosto 2003, n. 228 “Misure contro la tratta di persone” (G.U. n. 195 del 23/08/2003), che ha rivisitato la sezione dei delitti contro la personalità individuale estendendo ai reati di pedopornografia strumenti investigativi e sanzioni accessorie contestualmente introdotte per i delitti di tratta; L. 6 febbraio 2006, n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet” (G.U. n. 38 del 15/02/2006); C.P. art. 600-quater.1 (“Pornografia virtuale”); art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001. 12 Si veda anche: AS.77:“Legge quadro per l'assistenza, il sostegno e la tutela di vittime dei reati” (assegnato il 19/03/2009, non ancora iniziato l’esame) e AC 202:“Introduzione dell'articolo 187 - bis del codice penale e altre disposizioni in materia di risarcimento dei danni da parte dello Stato in favore delle vittime di reati” (assegnato il 28/07/2008, non ancora iniziato l’esame) 13 V. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” (G.U. n. 255 del 31/10/1990), come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi” (G.U. n. 48 del 27/02/2006); Art. 10 della L. 16 marzo 2006, n. 146. 14 V. C.P. Artt. 420 (“Attentato a impianti di pubblica utilità”) e 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies introdotti dalla L. 23 dicembre 1993, n. 547 “Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica” (G.U. n. 305 del 30/12/1993); L. 18 marzo 2008, n. 48 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno” (G.U. n. 80 del 4/04/2008); art. 24-bis D. Lgs. 231/2001. 6 DECISIONE QUADRO 2005/214/GAI del 24/02/2005 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie DIRETTIVA 2005/35/CE del 07/09/2005 relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni15 22 marzo 2007 1 marzo 2007 NO Delega ex art. 32, Legge comunitaria 2007 (scaduta il 21/03/2009); Modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del 26/02/2009 (“In absentia”) SI V. D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni” (G.U. n. 261 del 9/11/2007). Modificata dalla Direttiva 2009/123/CE del 21/10/2009 NO La Corte di Giustizia delle Comunità europee ha annullato la decisione quadro con la sentenza del 23/10/2007 (causa C-440/05 Commissione/Consiglio, Racc. 2007, pag. I-9097). NO V. in particolare art. 2.2. della decisione che prevede la designazione di una o più autorità, quale corrispondente nazionale dell’Eurojust per le questioni legate al terrorismo † DECISIONE QUADRO 2005/667/GAI del 12/07/2005 intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell’inquinamento provocato dalle navi (e a completamento della direttiva 2005/35/CE del 7/09/2005) DECISIONE 2005/671/GAI del 20/09/2005 concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici. † DECISIONE 2005/876/GAI del 21/11/2005 relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario (abrogata) DIRETTIVA DEL 2005/60/CE del 26/10/2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo DIRETTIVA 2006/24/CE del 15/03/2006 riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE DECISIONE QUADRO 2006/783/GAI del 6/10/2006 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (12 gennaio 2007) 30 giugno 2006 (21 maggio 2006) NO 15 dicembre 2007 SI 15 settembre 2007 SI 24 novembre 2008 NO Sostituita dalla Decisione quadro 2009/315/GAI relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi tra Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario. V. D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e D. Lgs. 11 maggio 2009, n. 54 16 V. D. Lgs 109/2008 "Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2008 ) Delega ex art. 50 Legge comunitaria 2008; D. Lgs. trasmesso al Senato il 28/07/2010 (AS 239) scaduto il 7/09/2010; AC.4605 17, assegnato il 24/10/2011 – non ancora iniziato l’esame. 15 Rettifica del 7/09/2005 (L. 255, art. 16 comma 1, pubblicata in Gazzetta ufficiale Unione Europea il 30/06/2005) in merito allo spostamento del termine per conformarsi alla direttiva, ora fissato per l’1/04/2007. 16 D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” (G.U. n. 290 del 14 dicembre 2007), attuativo degli artt. 21 e 22 della Legge comunitaria 2005; D. Lgs. 11 maggio 2009, n. 54 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento al terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale” (G.U. n. 122 del 28 maggio 2009). 7 Modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del 26/02/2009 (“In absentia”) DECISIONE QUADRO 2006/960/GAI del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’UE incaricate dell’applicazione della legge DECISIONE 2007/845/GAI del 06/12/2007 concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell’identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi DECISIONE 2008/615/GAI del 23/06/2008 sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (“Convenzione di Prüm”) DECISIONE 2008/616/GAI del 23 giugno 2008 relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera. DECISIONE QUADRO 2008/675/GAI del 24/07/2008 relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (“recidiva europea”) 19 dicembre 2008 18 dicembre 2008 NO Delega ex art. 51, Legge comunitaria 2009 (scaduta il 29/7/2010) SI Il Ministero dell’Interno ha proceduto all’individuazione dell’autorità ARO italiana con Decreto del Capo della Polizia del 23 maggio 2011 In parte18 V. L. 30 giugno 2009, n. 85 “Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 […], relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale” (G.U. n. 160 del 13 luglio 2009). 13 luglio 2009; capo 2: 13 luglio 2011 Si veda DQ 2008/615/GAI NO 15 agosto 2010 NO19 Si veda sopra 17 “Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca”. 18 La banca dati nazionale del DNA, la cui istituzione è prevista dalla L. 85 del 30 giugno 2009, non è mai stata creata. 19 Appare necessario un intervento, quantomeno interpretativo, sull’art. 99 C.P. sulla “recidiva” 8 DECISIONE QUADRO 2008/841/GAI del 24/10/2008 relativa alla lotta contro la criminalità organizzata 11 maggio 2010 DIRETTIVA 2008/99/CE del 19/11/2008 sulla tutela penale dell’ambiente (che ha abrogato la Decisione quadro 2003/80/GAI relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale) 26 dicembre 2010 DECISIONE QUADRO 2008/909/GAI del 27/11/2008 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali 5 dicembre 2011 DECISIONE QUADRO 2008/947/GAI del 27/11/2008 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale 6 dicembre 2011 DECISIONE QUADRO 2008/977/GAI del 27/11/2008 sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. 27 novembre 2010. In parte20 SI SI NO Delega ex art. 53, Legge comunitaria 2008 (scaduta il 29/07/2010) V. D. Lgs. del 07/07/2011, n. 121 (G.U. n.177 del 1/8/2011) in attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni21. V. D. Lgs. 7 settembre 2010, n. 161 “Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea” (G.U. n.230 del 1/10/2010 ) Modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del 26/02/2009 (“In absentia”) Delega ex art.52, Legge comunitaria 2008 (scaduta il 29/07/2010) Modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del 26/02/2009 (“In absentia”) In parte22 20 V. C.P. Artt. 416 “Associazione per delinquere”, 416-bis “Associazione di tipo mafioso anche straniere”, 418 “Assistenza agli associati”, L. 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (G.U. n. 170 del 24 luglio 2009 ). La responsabilità degli enti è prevista dall’art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001 (inserito dall’art.2, c. 29, della l. 15.7.2009, n.94). La competenza giurisdizionale nei confronti dell’ente quando il reato è commesso a beneficio di una persona giuridica con sede in Italia è disciplinato dall’art. 4 del D.Lgs. 231/2001. 21 Si veda, inoltre, il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale” in particolare gli articoli del Capo II “Sanzioni Penali”, 137 e seguenti, e gli artt. Del Titolo VI, Capo I “Sanzioni”, 254 e seguenti. (G.U. n. 88 del 14/04/2006), che attua la Direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. 22 V. D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (G.U. n. 174 del 29/07/2003) e L. 30 giugno 2009, n. 85 (adesione italiana al Trattato di Prüm). l codice privacy prevede deroghe nell'applicazione di alcuni fondamentali principi di protezione dei dati i trattamenti nazionali effettuati nel settore polizia e giustizia, deroghe che andavano definite con l'introduzione di regole specifiche (v. in particolare articoli 46, 53 e 57). 9 DECISIONE QUADRO 2008/913/GAI del 28/11/2008 sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale DECISIONE QUADRO 2008/919/GAI del 28/11/2008 che modifica la decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo DECISIONE 2009/426/GAI del 16/12/2008 relativa al rafforzamento dell’Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità DECISIONE QUADRO 2008/978/GAI del 18/12/2008 relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all’acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali. DECISIONE QUADRO 2009/299/GAI del 26/02/2009 relativa al rafforzamento dei diritti processuali delle persone e alla 28 novembre 2010 9 dicembre 2010 4 giugno 2011. 19 gennaio 2011. 01 gennaio 2014 26 In parte23 In parte24 Modifica la decisione quadro 2002/475/GAI Nell’attuazione della presente Decisione quadro gli Stati membri garantiscono che l’incriminazione è proporzionata alle finalità legittime perseguite e necessaria in una società democratica ed esclude qualunque forma di arbitrarietà o di discriminazione. V. Nota Ufficio Legislativo MINGIUST del 20/03/201325 NO Modifica la decisione 2002/187/GAI NO La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale – E.I.O - (2010/C) sostituirà la DQ 2008/978/GAI. NO 23 V. L. 25 giugno 1993, n. 205 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” (G.U. 26/06/1993, n. 148), come modificata dall’art.13 (che modifica la legge 13 ottobre 1975, n. 654 sulla convenzione contro la discriminazione razziale del 1966) della L. 24 febbraio 2006, n. 85 “Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione” (G.U. n. 60 del 13/03/2006). Da attuare: Fattispecie c) e d) della DQ ( Parzialmente coperte dalla “pubblica istigazione e apologia del delitto di genocidio” di cui all’art. 8 della L. 9 ottobre 1967, n. 962 (“Prevenzione e repressione del delitto di genocidio”) adottata in attuazione della relativa Convenzione ONU del 1948) sotto il profilo delle condotte di “negazione o minimizzazione grossolana” del crimine di genocidio e degli altri crimini internazionali di cui agli Statuti dei tribunali internazionali; Art. 6 sulla previsione di sanzioni nei confronti delle persone giuridiche; Art. 8 sulla perseguibilità d’ufficio “quantomeno nei casi più gravi” mentre In Italia appare perlopiù richiesta la querela di parte. 24 V. C.P. artt. 270-bis, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, come modificato dalle L. 18 ottobre 2001 n. 438 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale” (G.U. n. 293 del 18/12/2001) e L. 31 luglio 2005 n.155 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale” (G.U. n. 177 del 1/10/2005); L. 6 febbraio 1980, n. 15 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica” (G.U. n.37 del 7-2-1980); C.P. artt. 56 sul “Delitto tentato” e 110 ss “Del concorso di persone nel reato”. La legislazione nazionale non punisce l’addestramento posto in essere al di fuori di contesti associativi ex art. 270-bis C.P. per il compimento di uno dei reati di cui all’art.1 della DQ 2002/475, e l’arruolamento (e l’induzione) è penalmente rilevante solo con riferimento al compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, non con riferimento a tutte le condotte contemplate dalla DQ 2002/475; in assenza di modifica, pertanto, l’arruolamento svolto da singoli, non inquadrati in organizzazioni terroristiche, per il compimento degli atti contemplati dall’art. 1 della DQ rischierebbe di rimanere privo di sanzione penale. 25 “Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si ritiene che la normativa nazionale sia pienamente conforme con le disposizioni contenute nella decisione quadro 2008/919/GAI e che pertanto non vi sia la necessità di intervenire con nuovi strumenti normativi nel nostro sistema penale”. Tuttavia si segnala che i delitti ex art. 270 quater (arruolamento) e 270 quinquies cp (addestramento) non sembrano riguardare il compimento di atti di terrorismo in generale (ex art. 270 sexies cp) ma solo atti di violenza o di sabotaggio dei servizi pubblici essenziali. Con riferimento a tali ipotesi la legislazione interna potrebbe risultare deficitaria. 10 promozione del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo (“in absentia”). DECISIONE QUADRO 2009/315/GAI del 26/02/2009 relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario. & DECISIONE QUADRO 2009/316/GAI del 06/04/2009 che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell’art. 11 della DQ 2009/315 DIRETTIVA 2009/52/CE del 18/06/2009 che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Manca normativa interna di attuazione 27 aprile 2012 & In corso 7 aprile 2012. 20 luglio 2011. SI27 DIRETTIVA 2009/123/CE del 21/10/2009 che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni. 16 novembre 2010. SI DECISIONE QUADRO 2009/829/GAI del 23/10/2009 sul reciproco riconoscimento alle sanzioni alternative alla detenzione cautelare 1 dicembre 2012 NO Da attuare per DQ 2009/316/GAI: Art. 12 c.p. sul riconoscimento delle sentenze penali straniere, e gli artt. 730 e segg. c.p.p. sulla procedura di delibazione delle sentenze straniere; Norme del t.u. del casellario (d.p.r. 313/2002). In particolare: art. 3 (iscrizioni nel casellario), art. 5 (eliminazioni), art. 37 (certificati richiesti da autorità straniere). Decreto Legislativo n. 109, del 16/07/2012: “Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”. In vigore dal 9/08/2012. (Pubblicato in G.U n.172 Anno 153° del 25 luglio 2012). Delega in disegno di Legge comunitaria 2010 (AS 2322), all. B. L. del 15/12/2011 n. 217 (GU n. 1 del 2-1-2012): “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010. In particolare vd. Art. 21 (Delega al Governo per l’attuazione della Direttiva). Testo in vigore dal: 17-1-2012. V. D. Lgs 7 luglio 2011 , n. 121 (G.U. n.177 del 1/8/2011): “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”. 28 Modifica la direttiva 2005/35/CE 26 In base all’art. 8 paragrafo 3 della decisione quadro 2009/299/GAI per l’Italia “la decisione quadro si applicherà a decorrere dal 1 gennaio 2014 al più tardi al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo che sono emesse dalle autorità italiane competenti”. (Si veda Dichiarazione dell’Italia pubblicata in G.U.U.E. L 97 pag. 26 del 16/04/2009). 27 V. Artt. 22 c. 12 e 24 c. 6 del D. Lgs 25 luglio 1998, n.286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); Art. 36-bis della L. 4 agosto 2006, n. 248; Art.4 della L. 4 novembre 2010, n.183 (misure contro il lavoro sommerso). 28 Si veda, inoltre, il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale” in particolare gli articoli del Capo II “Sanzioni Penali”, 137 e seguenti, e gli artt. Del Titolo VI, Capo I “Sanzioni”, 254 e seguenti. (G.U. n. 88 del 14/04/2006), che attua la Direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. 11 DECISIONE QUADRO 2009/948/GAI del 30/11/2009 sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali 15 giugno 2012 NO V. Titolo IV del C.P.P. “Traduzione degli atti”, artt. 143-147. Delega in disegno di legge Comunitaria 2011 (All.B – Art.1, commi 1 e 3) AC. 4623 approvato alla Camera il 2/02/2012 e trasmesso al Senato (AS 3129) il 7/02/2012. In corso di esame in Commissione (1/08/2012). DIRETTIVA 2010/64/UE del 20 ottobre 2010 sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali 29 27 ottobre 2013 In parte Decreto 21/11/2011 Corte di Cassazione costituisce “con decorrenza immediata, l'Ufficio traduzioni e interpretariato al quale sono destinate le seguenti competenze: attività di traduzione; attività di interpretariato; attuazione della Direttiva comunitaria 2010/64/UE secondo le modalità indicate nei futuri provvedimenti che saranno adottati dall'Amministrazione centrale. http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione%20anno%20gi udiziario2011.pdf Da attuare 29 : disposizioni concernenti l’ambito applicativo (art. 1, comma 2; art. 2, comma 2); i colloqui difensivi e nomina di un interprete (art.2, comma 2) e accesso “remoto” all’interprete (art. 2, comma 6); meccanismi di reclamo (art.2, comma 5; art.3, comma 5); traduzioni [traduzione scritta, traduzioni addizionali di documenti probatori e traduzioni parziali (art. 3, comma 4) e/o orali o per riassunto (art.3, comma 7)]; qualità (art. 5). Punto 1. L’art. 1 comma 2 e 2 comma 2 della direttiva prevedono anche gli indagati come destinatari del diritto di interpretazione e traduzione, mentre l’art. 143 C.P.P. si indirizza solo agli imputati. (Occorre estendere la disciplina dell’art.143 e ss., incluse le norme in materia di incapacità, ricusazione e sostituzione, ecc., anche alla fase delle indagini preliminari); Punto 2. Nomina di un interprete in relazione ai colloqui difensivi: occorre una disciplina ad hoc, che tenga conto del potere discrezionale dell’autorità procedente nel valutare la necessità del colloquio; Punto 3. Per l’interpretazione è prevista la possibilità di accesso “remoto” all’interprete (telefono, videoconferenza, ecc.), fondamentale anche ai fini del contenimento dei costi; Punto 4. Previsione di un meccanismo di reclamo in relazione alle decisioni delle autorità procedenti sulla necessità dell’opera dell’interprete e del traduttore, così come in relazione alla qualità dell’opera prestata. La direttiva di per sé non richiede un meccanismo ad hoc, ma rimettere la soluzione di queste questioni ai mezzi di impugnazione potrebbe contrastare con esigenze di economia processuale; Punto 4. Traduzione dei documenti fondamentali: è necessario elencare espressamente alcuni atti procedimentali per i quali la direttiva richiede in defettibilmente la traduzione per iscritto (le sentenze e le ordinanze applicative delle misure cautelari in primis, ma anche altri – ad es. avviso ex art. 415 –bis c.p.p., provvedimenti che incidono sulle libertà fondamentali quali ad es. decreti di perquisizione e sequestro). Sarebbe inoltre utile prevedere una possibilità di sanatoria per i casi nei quali tali atti non siano stati originariamente tradotti in quanto non era noto all’autorità procedente ch l’indagato/imputato non parlava italiano. Circa le traduzioni addizionali e altri documenti probatori occorre prevedere un meccanismo tramite il quale l’autorità procedente, d’ufficio o su sollecitazione dell’indagato/imputato/difensore possa disporre la traduzione di documenti diversi da quelli puntualmente individualmente nei punti precedenti, ivi incluse le prove documentali, in base ad una valutazione discrezionale relativa alla necessità di tutelare il diritto di difesa e di autodifesa; Punto 5. Per migliorare la qualità dell’interpretazione/traduzione appare necessaria l’istituzione di un registro centralizzato degli interpreti e dei traduttori debitamente qualificati” (vd. Artt. 68 e 69 disp. att. c.p.p. in base ai quali interpeti e traduttori, senza alcuna distinzione tra di essi, sono inseriti in albi dei periti presso i tribunali, senza valutazione in merito alle effettive competenze e conoscenze linguistiche, neppure accertabili da un comitato o da esperti in materia). Andrebbe allora disciplinato il ricorso da parte delle autorità procedenti ai professionisti inseriti in tale elenco nazionale, nonché le ipotesi nelle quali è consentito loro di rivolgersi ai soggetti non inseriti nel suddetto elenco. Punto 6. Lo Stato dovrebbe garantire la copertura dei relativi costi, indipendentemente dall’esito del processo (art.4). 12 Delega in disegno di legge Comunitaria 2011 (All. B – Art.1, commi 1e 3) AC. 4623 approvato alla Camera il 2/02/2012 e trasmesso al Senato (AS 3129) il 7/02/2012. In corso di esame in Commissione (1/08/2012). DIRETTIVA 2011/36/UE del 05/04/2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime DIRETTIVA 2011/99/UE del 13 dicembre 2011 sull’ordine di protezione europeo DIRETTIVA 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. DIRETTIVA 2012/13/UE del 22 maggio 2012 sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (Letter of rights) DIRETTIVA 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato 6 aprile 2013. Inserita come proposta di modifica n.25.0.8, atto Senato n. 3129, Legge Comunitaria 2011 (ex. Art. 25 bis). In parte 30 Sostituisce la decisione 2002/629/GAI introducendo una più dettagliata descrizione delle condotte (accattonaggio…) L’Irlanda ha notificato la sua partecipazione all’adozione e all’applicazione della presente direttiva; Regno Unito e Danimarca non partecipano.31 11 gennaio 2015. NO 18 dicembre 2013. NO 2 giugno 2014 NO 16 novembre 2015 In parte33 Rettifica della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011: in copertina, nel sommario, e a pagina 1, nel titolo: anziché: «2011/92/UE», leggi: «2011/93/UE» in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 18 del 21/01/2012. Sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del 18/12/2013. Regno Unito e Irlanda hanno notificato che parteciperanno all’adozione e all’applicazione della direttiva, la Danimarca no.32 30 V. C.P. artt. 600, 601, 602; L. 11.8.2003, n. 228 “Misure contro la tratta di persone” (G.U. n. 195 del 23 agosto 2003); art. 25-quinquies (“Delitti contro la personalità individuale”) del D. lgs. 8 giugno 2001 n.231; L. 16 marzo 2006 n. 146 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”. V. anche L. 2 luglio 2010, n. 108 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno; DDL C.4623, presentato il 19/09/2011; stato: in corso d’esame in commissione dal 12/10/2011. 31 Cfr. “considerando” # (34), (35), (36) della Direttiva 2011/36/UE. Cfr. “considerando” # (51), (52) della DIRETTIVA 2011/92/UE del 13/12/2011. 33 La Direttiva trova sostanziale attuazione, in linea generale attraverso l’articolo 90 del c.p.p., il quale pure opera riferimento alla persona offesa dal reato piuttosto che alla vittima. Le varie disposizioni previste dalla direttiva trovano attuazione in particolare attraverso il rinvio alle disposizioni del c.p.p. in tema di prove, indagini preliminari e giudizio (libri III, V, VII) che disciplinano il ruolo della persona offesa, alle disposizioni attuative del codice di procedura penale (artt. 107, attestazione della denuncia, e 147 bis, esame dei testimoni a distanza), del c.p. (artt. 185, in materia di restituzioni e risarcimento danno, nonché 307.4 per ciò che riguarda la definizione di prossimi congiunti) e altre normative speciali, quali il Decreto legislativo 28 Agosto 2000 n. 274, il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, la L. 26 Luglio 1975, n. 354 e il D.P.R. 30 giugno 200 n. 230, tutti relativi alla giustizia riparativa; il D.P.R. 26 Luglio 1975, n. 354, il D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 e Dlgs 4 Maggio 2001, n. 207 per l’attuazione delle norme inerenti i servizi di assistenza delle vittime; la L. 15 marzo 1991, n. 82 in materia di protezione della vittima. Per la disciplina relativa agli interpreti rileva l’interpretazione estensiva del concetto di “persona” previsto dall’articolo 143 comma 2 del codice di procedura penale. Non è dato rinvenire dirette norme di attuazione per le disposizioni del Capo 5 della Direttiva operanti riferimento alla formazione. 32 13 ACCORDI UNIONE EUROPEA – PAESI TERZI ACCORDI DATA Accordo sull'estradizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America. 25.06.2003 Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America. 25.06.2003 Accordo del tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia. 28.06.2006 Accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. 27.02.2008 COMMENTI L’Italia non possiede le norme interne di attuazione che permettano di sottoscrivere l’accordo. 14 CONVENZIONI DEL CONSIGLIO D’EUROPA CONVENZIONE Convenzione europea sull'efficacia internazionale delle sentenze penali del 28/5/1970 Convenzione europea sul trasferimento delle procedure penali del 15/5/1972 Convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27/1/1977 Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21/3/1983 Convenzione relativa al riciclaggio, al sequestro ed alla confisca dei proventi del 8/11/1990 Accordo sul traffico illecito via mare che applica l'art. 17 della Convenzione delle Nazioni unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 31/1/1995 Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 18/12/1997 Convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale del 4/11/1998 II protocollo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria del 8/11/2001 Convenzione penale sulla corruzione del 27/1/1999 Convenzione sulla criminalità informatica del 23/11/2001 STATO DI RATIFICA COMMENTI FIRMATA FIRMATA RATIFICATA34 RATIFICATA35 RATIFICATA36 FIRMATO FIRMATO FIRMATO RATIFICATA LEGGE 28 giugno 2012 , n. 110 : “Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999” (GU n. 173 del 26-7-2012 ). LEGGE 28 giugno 2012, n. 112: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999” (GU n. 174 del 27-7-2012). RATIFICATA37 34 V. L. 26 novembre 1985 n. 719 “Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977” (G.U. 12 dicembre 1985, n. 292). V. L. 25 luglio 1988, n. 334 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983” (G.U. n.188 del 11/08/1988). 36 V. L. 9 agosto 1993, n. 328 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990” (G.U. n.202 del 28/8/1993). 37 V. L. 18 marzo 2008, n. 48 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno” (G.U. n. 80 del 4/04/2008). 35 15 Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica, relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici del 28/01/2003 Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo del 15/5/2003 Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 16/5/2005 Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo del 16/5/2005 Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo del 16/5/2005 Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale del 25/10/2007 FIRMATO FIRMATO RATIFICATA38 FIRMATA AC. 178939, assegnato – non ancora iniziato l’esame; AS. 85240, in stato di relazione dal 14/05/2010 FIRMATA AC. 26941, assegnato – non ancora iniziato l’esame RATIFICATA42 38 V. L.2 luglio 2010, n.108 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno” (G.U. n.163 del 15/07/2010). 39 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno”. 40 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia, il 16 maggio 2005, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno”. 41 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005. 42 V. L. 1 Ottobre 2012, n. 172 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’ abuso sessuale fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno”. 16 STRUMENTI NAZIONI UNITE CONVENZIONI Convenzione ONU contro il traffico illecito di stupefacenti 20/12/1988 Convenzione ONU per la repressione del finanziamento al terrorismo del 9/12/1999 Convenzione del 15/11/2000 e Protocolli del 31/05/2001 delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale Convenzione ONU contro la corruzione del 31/10/2003 STATO DI RATIFICA COMMENTI RATIFICATA43 RATIFICATA44 RATIFICATI45 RATIFICATA46 43 V. L.5 novembre 1990, n.328 “Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, con annesso, atto finale e relative raccomandazioni, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988”. (GU n.267 del 15-11-1990 - Suppl. Ordinario n. 71 ). 44 V. L.14 gennaio 2003, n.7 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno” (G.U. n.21 del 27/01/2003). 45 V. L.16 marzo 2006, n.146 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001” (G.U. n. 85 dell'11/04/2006). 46 V. L.3 agosto 2009, n.116 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale” (G.U. n. 188 del 14 /08/2009). 17