Milano, 6 ottobre 2010 Egregi Signori Clienti Loro indirizzi Circolare n. 20-2010 Black list Premessa E’ stato approvato, unitamente alle relative istruzioni, in attuazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 marzo 2010, il modello (allegato A) per la comunicazione da parte dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto dei dati relativi alle operazioni, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001. (cd. Black list) Il modello di comunicazione è presentato all’Agenzia delle entrate per via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. Soggetti obbligati alla comunicazione I soggetti passivi nazionali devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni poste in essere con operatori residenti in Paesi e territori black list. Precisamente: a) cessioni di beni; b) prestazioni di servizi rese; c) acquisti di beni; d) prestazioni di servizi ricevute. Un primo aspetto che necessita alcune precisazioni riguarda l'individuazione dei www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente soggetti tenuti a compilare il modello di comunicazione. Infatti, l'art. 1 del D.M. 30.3.2010, “restringe” l'ambito applicativo della comunicazione in commento, esclusivamente ai soggetti passivi Iva che pongono in essere operazioni riguardanti beni e servizi con soggetti residenti in territori e Paesi a fiscalità privilegiata. Il concetto di soggetto passivo d'imposta utilizzato dal Legislatore nazionale non pone alcun dubbio per quanto riguarda i soggetti passivi d'imposta “tradizionali”, quali ad esempio le società di capitali e le società di persone, le imprese individuali e i professionisti1. 1 Qualche dubbio, invece, è insito nella qualifica di soggetto passivo ai fini Iva e di conseguenza sulla sussistenza dell'obbligo comunicativo, per i rappresentanti fiscali di soggetti non residenti e per i soggetti non residenti identificati direttamente in Italia. Il dubbio, a cui si fa riferimento, riguarda meramente la qualifica di soggetto passivo d'imposta ai fini Iva per tali soggetti - con riferimento al rappresentante fiscale e al soggetto identificato direttamente - in quanto, come stabilito dall'art. 9 della Direttiva 2006/112/CE “si considera soggetto passivo chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività...”. Inoltre, con l'istituto della rappresentanza fiscale o dell'identificazione diretta il soggetto estero mantiene per sempre lo status di soggetto non residente, ai fini anche del requisito della territorialità, ma nel contempo diviene destinatario degli obblighi e dei diritti previsti dalla disciplina fiscale interna per le operazioni rilevanti nel territorio italiano. In altri termini, quindi - volendo attribuire anche formalmente la qualifica di soggetto passivo Iva al rappresentante fiscale di un soggetto estero o ad un soggetto residente in altro stato identificato direttamente in Italia - i richiamati soggetti dovrebbero procedere all'invio della comunicazione in commento esclusivamente per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia eseguite con operatori residenti in Paesi black list. In quanto, seguendo tale impostazione, la soggettività Iva sussiste nella sola ipotesi in cui siano effettuate compravendite di beni che si trovano in Italia; mentre la stessa condizione soggettiva con riferimento alla soggettività Iva del rappresentante fiscale o del soggetto estero identificato in Italia - verrebbe meno, per le ragioni di cui sopra, nell'ipotesi in cui siano poste in essere compravendite non rilevanti ai fini Iva nel territorio dello Stato. La mancanza della condizione soggettiva - sempre con riferimento alla soggettività Iva del rappresentante fiscale o del soggetto estero identificato in Italia - risulta ancora più evidente con riferimento alle prestazioni di servizi rese da un soggetto non residente, ma con rappresentante fiscale o identificato direttamente in Italia, a favore di un operatore residente in un Paese a fiscalità privilegiata. In tale ipotesi, infatti, la “figura” del rappresentante fiscale o dell'identificazione diretta non ha alcun ragione di esistere, in quanto i relativi obblighi Iva sono adempiuti eventualmente dal www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente In merito ai soggetti interessati alla presentazione della comunicazione in oggetto, come già evidenziato nella precedente Circolare n. 11/2010, non è chiaro se tale obbligo sussista anche per gli enti non commerciali, soprattutto con riferimento alle operazioni "miste", ossia che si riferiscono sia alla sfera commerciale, sia alla sfera istituzionale. 2.2. L'oggetto della comunicazione Da un punto di vista meramente oggettivo, si ricorda che oggetto della comunicazione sono tutte le operazioni attive e passive: • effettuate a decorrere dall'1.7.2010; • registrate o soggette a registrazione ai sensi del D.P.R. n. 633/1972; • che hanno quale controparte un soggetto economico, localizzato in un paradiso fiscale di cui al D.M. 4.51999 (relativo alla presunzione di residenza in Italia delle persone fisiche) e al D.M. 21.11.2001 (relativo all'applicazione della disciplina sulle imprese controllate estere c.d. CFC)2. In particolare, oggetto della comunicazione risultano essere le operazioni imponibili e non imponibili, le operazioni esenti e anche le operazioni non soggette ad Iva, in ogni caso, caratterizzate dagli elementi di cui sopra. Oltre ai dubbi meramente di carattere oggettivo già sollevati nella precedente circolare - riguardanti l'inclusione o meno nella comunicazione delle operazioni soggetto non residente(in base alla propria legislazione), anche nell'ipotesi in cui lo stesso sia identificato direttamente in Italia o abbia nominato un proprio rappresentante fiscale. 2 Si ricorda che con riferimento al D.M. 21.11.2001 valgono le esclusioni ivi indicate, così ad esempio per l'Angola, per la Corea del Sud, la Giamaica, il Kenia, il Lussemburgo e per Portorico. Inoltre, allo stato attuale, la Repubblica di San Marino è ricompresa nella black list di cui al D.M. 4.5.1999 e, pertanto, gli operatori italiani devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le transazioni effettuate con gli operatori economici sanmarinesi. www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente effettuate a favore di soggetti passivi d'imposta residenti in Paesi Extra Ue, per i quali non sussiste l'obbligo di emissione e di registrazione ai fini Iva dell'operazione, ma vige esclusivamente l'obbligo di annotazione ai fini contabili dell'operazione - sussistono alcune apparenti perplessità anche con riferimento alle operazioni poste in essere da una stabile organizzazione in Italia con la casa madre, stabilita in un paradiso fiscale. In particolare, il dubbio riguarda le prestazioni di servizi tra la casa madre, ubicata in un Paese black list, e la stabile organizzazione italiana, per le quali la Corte di Giustizia europea con la sentenza del 23 marzo 2006- causa C-210/04 - relativa ai rapporti ai fini Iva tra casa madre e stabile organizzazione - ha stabilito che, con esclusivo riferimento all'imposta sul valore aggiunto, “un centro di attività stabile, che non sia un ente giuridico distinto dalla società di cui fa parte, stabilito in un altro Stato membro e al quale la società fornisce prestazioni di servizi, non deve essere considerato un soggetto passivo in ragione dei costi che gli vengono imputati a fronte di tali prestazioni”. In altri termini, secondo i giudici europei non sussiste in capo alla stabile organizzazione la soggettività Iva esclusivamente nei rapporti con la propria casa madre. Di conseguenza, seguendo tale interpretazione, l'adempimento informativo in commento non sembrerebbe dovuto per la stabile organizzazione italiana di una società non residente, ma limitatamente per le operazioni poste in essere con la stessa casa madre. Un aspetto che, invece per certi aspetti, sembra essere stato chiarito dalle istruzioni relative alla compilazione del modello in parola, riguarda l'esclusione dall'obbligo informativo per le operazioni di importazione, in quanto, con riferimento alle operazioni passive da indicare vengono richiamate esclusivamente gli acquisti senza alcuna menzione delle importazioni, le q u al i sembrerebbero quindi escluse della comunicazione3. Tale semplificazione, in attesa di una conferma ufficiale da parte dell'Agenzia delle Entrate, in considerazione del fatto che tali operazioni non rappresentano operazioni caratterizzate da un elevato rischio di frode, in quanto 3 In tal senso anche F. RICCA - Scambi black list, modello al via - in Italia Oggi del 29.5.2010 e L. GAIANI - Pronto il prospetto clienti-fornitori - in Il Sole 24 Ore del 29.5.2010. www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente l'Iva è assolta in dogana secondo quanto disposto dall'art. 69 e ss del D.P.R. n. 633/1972. Un'ulteriore questione, non caratterizzata da elementi di certezza, riguarda l'indicazione delle note di variazione riferite a cessioni e acquisti di beni e a prestazioni di servizi resi e/o ricevuti in annualità precedenti. Il dubbio cui si fa riferimento, riguarda la necessità o meno di inserire, già a partire dal 1° luglio 2010, le note di variazione riferite ad operazioni intercorse in epoca precedente all'entrata in vigore della comunicazione in commento, quali ad esempio le note di variazione emesse o ricevute a far data dal 1° luglio 2010, ma riferite ad operazioni del 2009. Seguendo le finalità perseguite dal Legislatore con l'introduzione di tale comunicazione - quali il contrasto alle frodi Iva e alle c.d. frodi carosello sembrerebbe che anche tali informazioni - con riferimento ai dati delle note di variazione - debbano essere indicate nel modello in commento, in quanto, le note di variazione: • costituiscono delle rettifiche alle operazioni principali; • rappresentano, in certi casi, dei documenti rilevanti anche ai fini Iva. Un secondo “indizio” che potrebbe far ritenere la necessità di indicare anche le note di variazione, emesse o ricevute a far data dall'1 luglio 2010, ma relative ad operazioni concluse in data anteriore, è costituito dall'introduzione di una doppia sezione, sia con riferimento alle operazioni attive sia con riferimento alle operazioni passive: • una relativa alle note di variazione relative ad operazioni già comunicate nell'anno; • e una relativa alle note di variazione relative ad annualità precedenti (si dovrebbe • intendere quindi anche con riferimento ad annualità non interessate da tale obbligo). Su tale ultimo aspetto, tuttavia, sarebbe opportuno un intervento chiarificatore da parte dell'Amministrazione Finanziaria. www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente 2.3. Periodicità e termini di presentazione Con riferimento alla periodicità di presentazione della comunicazione, si ricorda che la comunicazione in commento deve essere presentata con periodicità: • trimestrale, se i soggetti obbligati hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni e acquisti di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute) un ammontare non superiore ad € 50.000; • mensile, se i soggetti obbligati alla comunicazione non hanno superato il limite di cui sopra. In entrambi i casi, la comunicazione deve essere inviata entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo - mese o trimestre - di riferimento. Qualora il termine scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. Di seguito vengono riportate le tabella riepilogativa con tutte le scadenze, a seconda della periodicità di presentazione, mensile o trimestrale. PERIODICITA' MENSILE OPERAZIONI MENSILI TERMINI DI PRESENTAZIONE Operazioni luglio 2010 31/08/2010 Operazioni di Agosto 2010 30/09/2010 Operazioni di Settembre 2010 31/10/2010 Operazioni di Ottobre 2010 30/11/2010 Operazioni di Novembre 2010 31/12/2010 Operazioni di Dicembre 2010 31/01/2011 www.commercialistatelematico.com E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente PERIODICITA' TRIMESTRALE OPERAZIONI TRIMESTRALI TERMINE DI PRESENTAZIONE Operazioni 3' trimestre 2010 31/10/2010 Operazioni 4' trimestre 2010 31/01/2011 3. La compilazione Da un punto di vista meramente compilativo, la comunicazione si compone di un frontespizio, in cui devono essere riportate le informazioni generali relative alla comunicazione in commento, e di una successiva sezione riguardante le operazioni poste in essere dal soggetto interessato alla comunicazione. 3.1. La tipologia di comunicazione La prima informazione richiesta riguarda la tipologia di comunicazione. In particolare,deve essere indicato se si tratta ad esempio: · di una comunicazione correttiva nei termini, nell'ipotesi in cui il contribuente, obbligato a tale adempimento, intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, · rettificare o integrare una comunicazione già presentata, compilando una nuova comunicazione, completa in tutte le sue parte; · di una comunicazione integrativa, nel caso in cui, scaduti i termini di presentazione · della comunicazione, il contribuente intende rettificare o integrare la stessa, presentando, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione originaria, una nuova comunicazione completa in tutte le sue parti4. Esempio 1: Alfa S.r.l. nel corso del mese di luglio 2010 effettua cessioni di beni a favore di Beta, società di San Marino, per un importo complessivo di € 57.000. Secondo quanto disposto dal D.M. 30.3.2010 la stessa società, in data 18.8.2010, procede alla presentazione della comunicazione delle operazioni effettuate con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. Tuttavia, in data 22.8.2010, a seguito di un controllo interno rileva che le operazioni effettuate nei confronti di Beta San Marino sono pari ad € 62.000. Di conseguenza, Alfa S.r.l. può procede ad inviare un'ulteriore comunicazione barrando la casella "Correttiva nei termini", se la stessa procede alla presentazione della “nuova” comunicazione entro il 31.8.2010, quale ultimo giorno utile per la presentazione della comunicazione entro il termine di presentazione. 3.2. Il periodo di riferimento Con riferimento alla sezione "Periodo di riferimento" viene chiesto di indicare, oltre all'anno di riferimento, anche il periodo di tempo a cui si riferiscono le operazioni oggetto di comunicazione, con l'indicazione, quindi, della periodicità mensile, se le operazioni oggetto di comunicazione si riferiscono al mese precedente, o della periodicità trimestrale, se le operazioni oggetto di comunicazione si riferiscono al trimestre precedente. L'ulteriore informazione da indicare nella comunicazione in commento riguarda la casella "Variazione della periodicità", la quale va utilizzata · se si è verificata la variazione del periodo di riferimento della comunicazione per effetto del superamento nel trimestre della soglia di € 50.000 anche in una sola delle operazioni oggetto di comunicazione. In tal caso, la casella deve essere contrassegnata per ognuna delle comunicazioni mensili eventualmente da effettuarsi, in considerazione della decadenza della facoltà di produrre la comunicazione con cadenza trimestrale; · per indicare la variazione del periodo di riferimento per effetto dell'esercizio dell'opzione per l'invio mensile. In tal caso, va utilizzata la casella della prima comunicazione mensile dell'anno. 3.3. I dati del contribuente La sezione dedicata all'indicazione dei dati relativi al contribuente non presenta particolari problematiche compilative. Infatti, in tale sezione devono essere riportati i dati relativi al contribuente obbligato alla presentazione della comunicazione. La peculiarità è caratterizzata esclusivamente dall'indicazione del codice identificativo del contribuente soggetto all'obbligo informativo. 3.4. Il contenuto della dichiarazione Per quanto concerne il contenuto della comunicazione, lo stesso trova espressione nel quadro A della comunicazione, il quale può essere suddiviso tra: · i dati anagrafici dell'operatore economico localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata, con il quale viene posta in essere l'operazione oggetto di comunicazione; · i dati delle operazioni intrattenute con ciascuno dei soggetti di cui al precedente punto. Entro il termine di presentazione della comunicazione - secondo le scadenze indicate nei paragrafi precedenti - il contribuente, obbligato a tale obbligo informativo, deve procedere all'invio di un numero di quadri "A" tanti quanti sono gli operatori economici ubicati in Paesi a fiscalità privilegiata, con i quali, nel corso del mese o trimestre di riferimento, sono state intrattenute operazioni da inserire nella comunicazione in commento. Esempio 2: Alfa S.r.l. nel corso del mese di luglio 2010 effettua le seguenti operazioni: · cessioni di beni a favore di Beta, società di San Marino, per € 62.000; · prestazioni di servizi a favore di Gamma, società delle Isole Cayman, per € 77.000. La comunicazione di cui al D.M. 30.3.2010, da presentare entro il 31.8.2010 è così composta: · un quadro A con riferimento alle operazioni effettuate con Beta (San Marino); · un quadro A con riferimento alle operazioni effettuate con Gamma (Isole Cayman). Per quanto riguarda i dati relativi alle operazioni effettuate con soggetti ubicati in territori o Paesi black list, come già anticipato, le informazioni riguardano le due macro categorie di operazioni, ossia: · le operazioni attive, ed in particolare, dai righi da A2 a A10 devono essere indicati gli importi relativi: · alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese, imponibili (A2 e A4), non imponibili (A6 e A7), esenti (A8) e non soggette (A9 e A10), effettuate a favore del soggetto indicato nella prima parte del quadro A; · all'Iva sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi rese (A3 e A5); · le operazioni passive, ed in particolare dai righi da A19 ad A27 devono essere indicati gli importi relativi: · agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute imponibili (A19 e A21), non imponibili (A23 e A 24), esenti (A25) e non soggette ad Iva (A26 e A27), sempre con riferimento al soggetto indicato nella prima parte del quadro A; · all'iva sugli acquisti di beni e sulle prestazioni di servizi ricevuti (A20 e A22). Nel quadro A in commento, sia con riferimento alle operazioni attive sia per quanto concerne le operazioni passive, è necessario procedere all'indicazione anche delle relative note di variazione, per le quali è prevista una separata indicazione se riferite ad operazioni concluse in annualità precedenti (con riferimento a tali dati si rinvia ai dubbi applicativi indicati in precedenza). 4. Modalità di invio della comunicazione Come già anticipato, le comunicazioni in parola devono essere presentate all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, alternativamente: · direttamente dal contribuente, il quale deve avvalersi del servizio telematico Entratel, qualora per lo stesso sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti, o del servizio telematico Internet (Fisconline) qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero, pur avendo l'obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322/1998, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta; · tramite intermediari abilitati ex art. 3, co. 3 del D.P.R. n. 322/1998 Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo i migliori saluti. 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