TREMONTI-QUATER:
IL NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE CRT
di Alessandro Borgoglio
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 12 settembre 2010, ha
approvato il nuovo modello CRT, necessario per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati
relativi agli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo
finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell’Unione europea dalle imprese
appartenenti ai settori del tessile e della moda, che intendono fruire dell’agevolazione
cosiddetta Tremonti-quater. Nello scritto, prima di esaminare il modello CRT, viene
brevemente delineata la misura incentivante di cui trattasi, per concludere, quindi, con
un’esemplificazione di compilazione di detto modello.
Come ormai noto, il D.L. 40/20101, meglio conosciuto come “decreto
incentivi”, ha introdotto molteplici misure di sostegno ai settori maggiormente
colpiti dalla recente crisi economica. Per quanto concerne le imprese del cosiddetto
“made in Italy”, ovvero i settori del tessile e della moda in generale, con il succitato
decreto è stato introdotto un incentivo fiscale specifico sottoforma di detassazione
del reddito d’impresa relativamente a determinati investimenti effettuati in un arco
di tempo prefissato. Più precisamente si tratta degli investimenti in attività di
ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di
campionari fatti nell'Unione europea dalle imprese che appartengono ai predetti
settori del “made in Italy”2.
D.L. 25 marzo 2010, n. 40, pubblicato in Gazz. Uff. n. 71 del 26 marzo 2010 Serie Generale, recante
“Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e
nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di
destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in
particolari settori”, entrato in vigore il 26 marzo 2010.
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Cfr. articolo 4, comma 2, del D.L. 40/2010.
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Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
La formulazione originaria delle disposizioni agevolative, contenute nel D.L.
40/2010,
prevedeva
che
le
imprese
avrebbero
dovuto
richiedere
all’Amministrazione Finanziaria di poter accedere al beneficio fiscale attraverso
l’invito telematico di una comunicazione preventiva, secondo le modalità che
sarebbero state stabilite, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del “decreto
incentivi”, con apposito Provvedimento dell’Amministrazione Finanziaria3. In
ossequio a tale previsione normativa, con il Provvedimento del 2 aprile 2010, il
Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello denominato CRT per
la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’accesso all’agevolazione de qua.
In sede di conversione in legge del D.L. 40/20104, però, il legislatore è
intervenuto modificando la normativa di riferimento della fattispecie agevolativa, e
rendendo necessario, quindi, l’approvazione di un nuovo modello CRT che tenesse
in considerazione le modifiche intervenute successivamente all’approvazione di
quello precedente5. Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del
10 settembre 2010, ha quindi approvato il nuovo modello CRT per la
comunicazione dei dati degli investimenti in attività di ricerca industriale e di
sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti
nell’Unione europea dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13,
14, 15 o al codice 32.99.20 della tabella ATECO 2007, e che intendono fruire
dell’agevolazione.
Prima di illustrare il nuovo modello CRT, giova tuttavia delineare
brevemente il quadro normativo di riferimento dell’incentivo fiscale in oggetto,
anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare
esplicativa numero 22/E del 29 aprile 20106.
L’articolo 4, comma 4, del D.L. 40/2010, stabiliva, infatti, che “Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 2, anche al fine di assicurare
il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate”.
4
Il D.L. 25 marzo 2010, numero 40, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, numero
73.
5
Il vecchio modello CRT è stato approvato con Provvedimento del 2 aprile 2010, mentre la legge di
conversione del “decreto incentivi” è del 22 maggio 2010.
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Circolare n. 22/E del 29 aprile 2010, emessa dall’Agenzia delle entrate – Dir. centrale normativa, recante
“Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 – Articolo 4 – Detassazione degli investimenti in attività di ricerca
industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari”.
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LA TREMONTI-QUATER
Proprio per le analogie con la precedente agevolazione fiscale cosiddetta
Tremonti-ter7, in particolare per quanto concerne il meccanismo incentivante – la
detassazione di determinati investimenti effettuati dalle imprese –, il nuovo
beneficio fiscale è stato ribattezzato Tremonti-quater.
Esso consiste, come previsto dall’articolo 4 del D.L. 40/2010, nell’esclusione
dall'imposizione sul reddito d'impresa, nel limite complessivo di settanta milioni di
euro, del valore degli investiment in attività di ricerca industriale e di sviluppo
precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell'Unione
europea dalle imprese che appartengono a determinati settori, a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla
chiusura di quello in corso alla data del 31 dicembre 20108.
Occorre precisare, però, che soltanto le imprese operanti in determinati
settori economici possono accedere all’agevolazione in oggetto. Nella formulazione
originaria, il “decreto incentivi” prevedeva l’ammissibilità al beneficio fiscale per le
sole imprese che svolgessero una delle attività ricomprese nelle divisioni 13 e 14
della classificazione ATECO 2007. Su questo aspetto, però, si è verificata la prima
grande modifica in sede di conversione in legge del succitato decreto: in tale sede,
infatti, è stata aggiunta la divisione 15 della classificazione ATECO 2007, nonché il
codice attività 32.99.20 in relazione all’attività di fabbricazione di bottoni, sempre
della tabella ATECO 2007. Pertanto, come si può ben comprendere, la platea dei
soggetti beneficiari è stata estesa rispetto a quella originariamente prevista.
Di seguito si riporta l’elencazione delle attività ammesse all’agevolazione in
oggetto, secondo la nuova formulazione dell’articolo 4, comma 2, del D.L. 40/2010,
di cui, ovviamente, si tiene conto nel nuovo modello CRT.
Cfr. articolo 5 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, pubblicato in Gazz. Uff. n. 150 del 1 luglio 2009 - Serie Generale,
modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.
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L’articolo 4, comma 2, del D.L. 40/2010 convertito, stabilisce che “È escluso dall'imposizione sul reddito di
impresa, nel limite complessivo di settanta milioni di euro, il valore degli investimenti in attività di ricerca
industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell'Unione
europea dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all’attività
di fabbricazione di bottoni della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita
esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta
di effettuazione degli investimenti. Per il periodo di imposta successivo a quello di effettuazione degli
investimenti l'acconto dell'IRPEF e dell'IRES è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente
quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente comma”.
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Attiv ità econo miche a mm esse alla Tremo nti-quater
Divisione 13
indu strie tessili
fibre tessili
Divisione 14
confezione d i articoli d i
abb ig liamen to e in pelle e
pelliccia
D ivis ione 15
fab bricazione di articoli in p elle
e simili
abbigliamento in pelle e similpelle
preparazione e concia del cuoio
e articoli in pelliccia
Codice attività 32.99.20
fabb ric azione d i botton i
bottoni
tessuti a maglia
indumenti da lavoro
fabbricazione di articoli da
viaggio
bottoni automatici
articoli tessili (esclusi quelli di
abbigliamento)
altro abbigliamento esterno
borse
bottoni a pressione
biancheria da letto, da tavola e persartoria e confezione su misura di
l’arredamento
abbigliamento esterno
pelletteria
tappeti e moquette
biancheria intima
selleria
spago, corde, funi e reti
camicie, t-shirt, corsetteria
preparazione e tintura di pellicce
tessuti non tessuti e articoli in tali
altri articoli di abbigliamento e
materie (esclusi quelli di
accessori
abbigliamento)
tulle, pizzi, merletti e ricami
abbigliamento sportivo
articoli tessi li tecnici e industriali
articoli in pelliccia
fabbricazione di calzature
articoli in maglieria
calzature in materiale tessile senza
suole applicate
L’altra grande modifica apportata dal legislatore in sede di conversione in
legge del “decreto incentivi” riguarda i limiti di fruibilità dell’agevolazione de qua
(in quanto considerata aiuto di Stato ai fini della normativa comunitaria). Nella
formulazione originaria, l’articolo 4, comma 3, del D.L. 40/2010 9, prevedeva che il
beneficio fiscale fosse fruibile nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006
della Commissione del 15 dicembre 2006, cosiddetto “de minimis”, relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato concernente gli aiuti d'importanza
minore fino all'autorizzazione della Commissione europea. In sede di conversione
in legge, la disposizione è stata modificata, stabilendo che l’agevolazione sia
fruibile nei limiti di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. 3 giugno 2009 ed alla decisione
della Commissione europea n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009, con cui è stato
L’articolo 4, comma 3, del D.L. 40/2010, prima della conversione in legge, stabiliva che “L'agevolazione di
cui al comma 2 è fruibile nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15
dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore fino
all'autorizzazione della Commissione europea”.
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approvato il regime di aiuti temporanei d'importo limitato previsto dalla
comunicazione n. 2009/C83/01 della Commissione10. Sotto il profilo operativo,
l’impresa, in conclusione, deve quindi verificare che con l’eventuale ottenimento
della Tremonti-quater non superi il limite di aiuti di Stato di 500.000 euro nel
triennio 2008-2010, al lordo delle imposte dovute.
Al di là delle due modifiche sopra illustrate, in sede di conversione in legge
del “decreto incentivi”, non sono stati apportati ulteriori cambiamenti alla
disciplina della Tremonti-quater.
Mette conto di evidenziare, allora, che, per quanto attiene all’individuazione
delle attività che possono rientrare nell’agevolazione in oggetto, la relazione
illustrativa del “decreto incentivi” ha precisato che occorre fare riferimento alle
indicazione già fornite, in precedenti occasioni, con la circolare numero 46586 del 16
aprile 2009, emessa dal Ministero dello Sviluppo Economico. Con essa è stato
evidenziato che il processo di realizzazione del campionario e delle collezioni nel
settore tessile e moda si suddivide, in linea di massima, nelle seguenti cinque fasi:
a)
ricerca ed ideazione estetica;
b)
realizzazione dei prototipi;
c)
preparazione del campionario o delle collezioni;
d)
promozione del campionario;
e)
gestione del magazzino campioni.
In particolare, l’articolo 3 del D.P.C.M. 3 giugno 2009, stabilisce che “Ai fini della concessione di aiuti di
Stato alle imprese nel limite massimo di 500.000 euro per impresa, o di 15.000 euro in caso di aiuto alle
imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo
2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1857/2006, del 15 dicembre 2006, nel triennio dal 1° gennaio 2008 al
31 dicembre 2010, di cui al paragrafo 4.2.2 della Comunicazione citata all'articolo 1, le amministrazioni
assicurano che: a) gli aiuti siano in forma di regime; b) gli aiuti siano trasparenti ai sensi dell'articolo 5 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 e ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 1535/2007, del 20
dicembre 2007; c) prima della concessione degli aiuti sia acquisita, anche in via telematica, una dichiarazione
scritta dall'impresa beneficiaria che informi su eventuali importi de minimis ricevuti a partire dal 1° gennaio
2008, nonché su altri aiuti di cui al presente articolo. Gli aiuti sono concessi previa verifica che il totale degli
aiuti ricevuti dalla stessa impresa nel triennio di cui al presente comma non superi l'importo, calcolato
secondo le modalità del presente comma, di 500.000 euro o di 15.000 euro in caso di aiuto concesso alle
imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli direttamente o mediante
trasferimento da imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli; d) l'importo dell'aiuto, nel limite massimo di 500.000 euro o di 15.000 euro in caso di aiuto alle
imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, sia calcolato al lordo delle imposte
dovute”.
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L’Agenzia delle Entrate, con la circolare numero 22/E del 29 aprile 2010,
esplicativa dell’agevolazione de qua, ha puntualizzato che le attività di cui alle
prime due lettere sono sempre agevolabili, mentre le altre lo sono soltanto se
collegate alla realizzazione di un prodotto nuovo o sostanzialmente modificato11.
In riferimento, invece, ai costi rientranti nel beneficio fiscale – considerando
sempre le indicazioni fornite con il documento di prassi sopra richiamato –
l’Amministrazione Finanziaria ha chiaramente elencato quelli ammissibili, riportati
nella tabella seguente12.
Co sti am missibili per la Trem onti-qua ter
lavoro del personale interno (stilisti e tecnici) impiegato nella attività di ideazione e realizzazione dei
prototipi
prestazioni dei professionisti (stilisti, altri consulenti esterni, etc)
materie prime e materiali di consumo connessi alla attività di ideazione e realizzazione dei prototipi
lavorazioni esterne connesse alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi
attrezzature tecniche specifiche (computer e software dedicato, macchinari), nella misura e per il periodo in
cui sono utilizzati per l’attività di ideazione e realizzazione dei prototipi
i fabbricati e i terreni esclusivamente per la realizzazione dei laboratori utilizzati, nella misura e per il
periodo in cui sono destinati alle fasi di ideazione e realizzazione dei prototipi (rimane comunque ferma la
non ammissibilità del costo relativo ai terreni)
Occorre aggiungere, peraltro, che tutti i costi devono essere supportati da
adeguata documentazione dalla quale sia possibile desumere la loro imputabilità al
periodo agevolato, nonché la loro correlazione alle attività ammissibili
all’agevolazione.
Per quanto attiene, invece, alle modalità di fruizione della misura di
sostegno, occorre puntualizzare, innanzitutto, che il beneficio fiscale riguarda
soltanto l’IRES e l’IPERF ma non l’IRAP, atteso che l’articolo 4, comma 2, del
“decreto incentivi” si riferisce specificamente alla “imposizione sul reddito di
impresa”.
Il beneficio fiscale, inoltre, opera soltanto in sede di versamento del saldo e
non anche degli acconti, per espressa previsione normativa. Pertanto, i soggetti che
hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e che effettuano
investimenti nel 2010 non devono tenere conto degli effetti dell’agevolazione nel
11
12
Cfr. punto 2.1 della circolare 22/E del 29 aprile 2010.
Cfr. punto 2.2 della circolare 22/E del 29 aprile 2010.
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calcolo degli acconti dovuti per il 2010 ed anche per il 2011, sempre soltanto ai fini
Ires e Irpef.
Infine, occorre precisare che l’agevolazione in oggetto si traduce, di fatto, in
un risparmio d’imposta, derivante dalla deduzione dal reddito d’impresa di un
valore pari all’ammontare degli investimenti sopra illustrati. Tale risparmio
d’imposta è il dato fondamentale che deve essere indicato nella comunicazione
CRT da inviare preventivamente all’Agenzia delle Entrate per poter accedere
all’agevolazione. Per effettuare il calcolo di detto risparmio d’imposta occorre
considerare quanto indicato dalla stessa Agenzia delle Entrate nel succitato
documento dio prassi13:
• per i soggetti Ires, si applica l'aliquota del 27,5% all'importo deducibile
dal reddito d'impresa, corrispondente al valore degli investimenti
agevolabili;
• per gli imprenditori individuali, si calcola la differenza tra l'Irpef
dovuta in riferimento al solo reddito d'impresa (senza tener conto,
quindi, dell'eventuale cumulo con altri redditi posseduti), determinato
al lordo dell'importo degli investimenti agevolabili (che costituiscono
un componente negativo deducibile), e l'Irpef corrispondente al
reddito d'impresa al netto di detto importo;
• per le società di persone e società di capitali "trasparenti", si assume la
somma delle minori imposte dovute da ciascun socio relative al
reddito di partecipazione in tali società, computate secondo il criterio
indicato sub b).
IL NUOVO MODELLO CRT E L’INVIO DELLA COMUNICAZIONE
Come già anticipato, il nuovo modello CRT ha recepito le novità introdotte in
sede di conversione in legge del “decreto incentivi”, ovvero l’ampliamento della
platea dei soggetti beneficiari dell’agevolazione ed i nuovi limiti di fruibilità della
stessa.
A tal fine, nella prima parte del modello, insieme ai dati identificativi
dell’impresa, deve essere anche indicato il codice attività della stessa, che
naturalmente deve rientrare tra quelli previsti dalle succitate norme. Inoltre,
13
Cfr. punto 5.2 della circolare 22/E del 29 aprile 2010.
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Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
devono anche essere inseriti i dati relativi al rappresentante firmatario della
comunicazione.
Il cambiamento più consistente rispetto al vecchio modello CRT è la parte
recante la dichiarazione sostitutiva che deve essere resa dall’impresa, che ora deve
attestare:
 che l’impresa non versava in condizioni di difficoltà alla data del 30
giugno 2008 (art. 2, c. 2, del DPCM 3 giugno 2009);
 che l’impresa non rientra fra coloro che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato
aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione
di recupero adottata dalla Commissione europea (art. 2, c. 4, del DPCM
3 giugno 2009);
 che l’impresa beneficia dell’agevolazione nel rispetto del limite di aiuti
di 500.000 euro nel triennio 2008/2010, al lordo delle imposte dovute,
determinato tenendo conto degli aiuti di importo limitato di cui all’art.
3 del DPCM 3 giugno 2009 e degli aiuti “de minimis” (art. 3, c. 1, lett.
c), del DPCM 3 giugno 2009).
Non ha subito, invece, alcuna modifica il quadro A del modello CRT, che è
rimasto uguale al precedente: nel suo rigo A1 deve essere indicato l’ammontare
complessivo degli investimenti in ricerca e sviluppo agevolabili, nonché il relativo
risparmio d’imposta conseguibile; nei successivi righi da A2 a A4 vanno invece
indicati i luoghi di svolgimento dell’attività di ricerca.
Per quanto concerne le modalità di accesso all’agevolazione, esse non sono
cambiate rispetto a quelle definite con il Provvedimento del 2 aprile 2010. Infatti, il
contribuente interessato dovrà inviare telematicamente, con l’apposito software
(“Agevolazionecrt”) messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate
a partire dal 20 novembre 2010, il nuovo modello CRT, approvato con
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 settembre 201014.
L’invio della domanda dovrà essere effettuato tra il 1 dicembre 2010 ed il 20
gennaio 2011, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Infine, il nuovo Provvedimento del 10 settembre 2010 stabilisce che, per
semplificare le modalità di attuazione dell’agevolazione, l’Agenzia delle entrate
Il modello CRT è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Agenzia delle Entrate. Il link diretto è:
http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/nsilib/nsi/strumenti/modelli/comunicazioni+e+domande/da
ti+investimenti+attivita+ricerca+industriale+crt
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comunicherà la percentuale massima del risparmio d’imposta spettante con
successivo provvedimento, in luogo della comunicazione individuale prevista dal
punto 4 del provvedimento del 2 aprile 2010.
Per concludere, si consideri il seguente esempio di compilazione del modello
CRT, nell’ipotesi in cui l’azienda richiedente sia la società Beta Srl, che svolge
l’attività di fabbricazione di bottoni, e che ha realizzato nel 2010 un campionario
presso lo stabilimento di Milano, sostenendo costi pari ad euro 200.000 interamente
agevolabili.
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18 ottobre 2010
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