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I NUOVI MODELLI INTRASTAT
Prima Parte
di Sandro Cerato
Il 9 aprile il dott. Sandro Cerato terrà una
videoconferenza sulle Novità Intrastat 2010,
per maggiori infomazioni clicca qui
Il
recepimento
2008/117/CE,
delle
avvenuto
Direttive
con
il
2008/8/CE,
D.Lgs.
2008/9/CE
18.2.2010,
n.
11,
e
ha
comportato importanti modifiche in materia di:
 territorialità delle prestazioni di servizi ai fini Iva;
 rimborso dell’Iva assolta in uno Stato membro diverso da
quello in cui il soggetto passivo è stabilito ai fini Iva;
 contrasto
alle
frodi
Iva,
che
si
è
realizzato
con
il
rafforzamento dei modelli Intrastat, prevedendo l’obbligo di
listing anche per le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti
passivi d’imposta stabiliti in due Stati membri diversi.
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E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
In attuazione del suddetto DLgs. 18/2010 sono stati quindi
emanati:
 il DM 22.2.2010, contenente la nuova disciplina relativa alle
modalità e ai termini di presentazione dei modelli INTRASTAT;
 il provvedimento dell’Agenzia delle Dogane 22.2.2010 n.
22778, che ha approvato i nuovi modelli INTRASTAT, con le
relative istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche per
la presentazione in via telematica o in formato elettronico;
 la C.M. 17.2.2010, n. 5/E, e la nota Agenzia delle Dogane
19.2.2010 n. 24265, con i quali sono stati forniti alcuni
chiarimenti
sulla
gestione
del
periodo
transitorio
per
il
passaggio al nuovo regime, tenuto conto del ritardo con il
quale sono stati emanati i provvedimenti di recepimento della
normativa comunitaria.
Da ultimo, si segnala che la recente C.M. 12.3.2010, n. 12/E, ha
fornito
ulteriori
chiarimenti
in
tema
di
territorialità
delle
prestazioni di servizi, alla luce delle novità introdotte con il citato
D.Lgs. n. 18/2010.
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I “nuovi” modelli Intrastat
Le modifiche normative in materia di modelli Intrastat riguardano
principalmente i seguenti aspetti:
 estensione dell’obbligo di inclusione negli elenchi anche
delle prestazioni di servizi;
 obbligo di presentazione telematica dei modelli;
 nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione
mensile/trimestrale;
 nuove modalità per il cambio di periodicità.
E’ bene sin d’ora precisare che, per quanto riguarda gli acquisti e le
cessioni
intracomunitarie
di
beni,
non
sono
state
apportate
modifiche in merito ai dati da includere negli elenchi, ma devono
essere tenute in considerazione le nuove soglie previste per la
periodicità di presentazione dei modelli stessi.
Tutte le novità dei modelli Intrastat 2010 saranno ampliamente
analizzate nella videoconferenza del 9 aprile.
8 aprile 2010
Sandro Cerato
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I NUOVI MODELLI INTRASTAT
Seconda parte
di Sandro Cerato
Per leggere la prima parte clicca qui
Obbligo di inclusione delle prestazioni di servizi
Il primo aspetto da affrontare riguarda, come anticipato, l’obbligo di
includere, nei modelli Intrastat, anche le prestazioni di servizi. In particolare,
tale obbligo è normativamente previsto dall’art. 50, co. 6, del DL 331/93,
come modificato dal D.Lgs. n. 18/2010, secondo cui “i contribuenti presentano
in via telematica all'Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e
degli acquisti intracomunitari, nonchè delle prestazioni di servizi diverse da
quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi
stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi
ricevute. I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, presentano l'elenco riepilogativo degli
acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello
stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro
della Comunità. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo ed
al secondo periodo non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta
nello Stato membro in cui è' stabilito il destinatario”.
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Dal contenuto della riportata disposizione normative, emerge che nei modelli
Intrastat:
 devono essere incluse le prestazioni di servizi (rese o ricevute) di cui
all’art. 7-ter del DPR 633/72, a condizione che la controparte
dell’operazione sia un soggetto passivo stabilito ai fini Iva in altro Stato
Ue (cd. servizi “B2B”). E’ importante ricordare che sono disciplinate
dall’art. 7-ter del DPR 633/72, e sono quindi oggetto di inclusione nei
modelli in esame, anche le prestazioni di servizi incluse negli artt. 7sexies e 7-septies, dello stesso DPR 633/72, purchè rese a soggetto
passivo d’imposta in altro Stato membro, ovvero ricevute in qualità di
committente soggetto passivo d’imposta in Italia, e rese da altro
soggetto passivo Ue. Infatti, trattandosi di deroghe cd. “relative”,
laddove si tratti di servizi “B2B”, la reogla applicabile è quella generale
di cui all’art. 7-ter;
 non devono essere incluse le prestazioni di servizi di cui agli artt. 7quater e 7-quinquies dello stesso DPR 633/72 (trattasi, come detto, delle
deroghe cd. “assolute”), pur se rese o ricevute da un soggetto passivo in
altro Stato Ue;
 non devono essere incluse le operazioni per le quali non è dovuta
l’imposta nello Stato membro di destinazione. Come si vedrà meglio nel
seguito, trattasi delle prestazioni di servizi, per le quali si rende
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applicabile, nello Stato in cui sono rilevanti territorialmente ai fini Iva, il
trattamento di non imponibilità o di esenzione.
E’ appena il caso di precisare che non sono soggette all’obbligo di indicazione
nei modelli Intrastat le prestazioni di servizi rese a soggetti che non rivestono
la qualifica di soggetto passivi ai fini Iva (servizi cd. “B2C”), anche se
residenti in altro Stato Ue.
Si rendono inoltre opportune le seguenti osservazioni:

per
i
servizi
acquisiti,
l’assoggettamento
ad
e
Iva
rilevanti
deve
territorialmente
avvenire
con
in
il
Italia,
sistema
dell’autofatturazione, di cui all’art. 17, co. 2, del DPR 633/72. Tuttavia,
come già anticipato, la C.M. 12.3.2010, n. 12/E, ha precisato che per i
servizi acquisti da fornitori comunitari,1 è possibile procedere con
l’integrazione della fattura del fornitore stesso (con le regole di cui al
D.L. 331/93), al pari di quanto già accade per gli acquisti
intracomunitari di beni;
 il contenuto degli elenchi riguarda le operazioni registrate o soggette a
registrazione ai fini Iva, nel periodo di effettuazione dell’operazione.
Proprio tale ultimo aspetto deve portare ad un’attenta gestione degli
adempimenti
connessi
all’assolvimento
del
tributo.
In
particolare,
l’operazione deve essere inclusa, come detto, nei modelli Intrastat in
1
Per i servizi acquisti da fornitori extraUe resta fermo l’obbligo di autofatturazione.
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relazione al periodo di effettuazione dell’operazione stessa, che si determina
ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72. Tale disposizione, come novellata dal
D.Lgs. n. 18/2010, prevedono che le prestazioni di servizi si considerano
effettuate:
 come regola generale, al momento del pagamento del corrispettivo;
 in deroga, laddove antecedentemente al pagamento del corrispettivo,
sia stata emessa fattura, al momento di emissione della fattura stessa;
 per quelle “continuative”, e per le quali non si prevedono pagamenti
anche parziali, al termine di ciascun anno solare.
Da tale disposizione, discende che, per i servizi acquisiti, nel caso in cui non
pervenga la fattura del fornitore Ue entro la fine del mese in cui è avvenuto il
pagamento del corrispettivo (e quindi l’operazione si considera effettuata), è
necessario procedere all’emissione dell’autofattura, ai sensi dell’art. 17, co. 2,
del DPR 633/72, così da evitare un ritardo nell’inclusione dell’operazione
negli elenchi Intra, soprattutto laddove la periodicità degli stessi sia con
cadenza mensile.
In tal modo, è possibile distinguere le seguenti ipotesi (per acquisti di servizi,
ed ipotizzando una cadenza mensile di presentazione):
 pagamento del corrispettivo e fattura pervenuta nello stesso mese: in
tal caso, è possibile integrare la fattura del fornitore comunitario,
secondo le regole del DL 331/93 (resta ferma, ovviamente, la possibilità
di “optare” per l’emissione dell’autofattura);
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 pagamento del corrispettivo avvenuto in un mese e fattura pervenuta
il mese successivo: in tale ipotesi, è necessario emettere autofattura, ai
sensi dell’art. 17, co. 2, del DPR 633/72, al fine di poter includere la
prestazione nel modello Intra riferito al momento di effettuazione
dell’operazione.
Soggetti interessati
A seguito dell’obbligo di inserimento negli elenchi anche delle prestazioni di
servizi, l’ambito dei soggetti interessati alla compilazione dei modelli si è
notevolmente ampliato. In particolare, oltre a quelli già interessati in
precedenza, in base all’art. 2 del D.M. 27.10.1990 (soggetti passivi che
effettuano scambi intracomunitari di beni), occorre ora includere anche i
seguenti soggetti:
 soggetti passivi (per le persone fisiche, limitatamente alle operazioni
afferenti l’attività d’impresa o professionale eventualmente svolta) che
effettuano prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 (in
qualità di prestatore o committente);

enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all’art. 4 del DPR
633/72, identificati ai fini Iva.2
Al fine di evitare possibili errori, laddove i servizi sano prestati nei confronti
di persone fisiche residenti in altri Stati Ue, che svolgono anche attività
2
Trattasi sia degli enti che svolgono anche attività commerciale, sia di quelli che svolgono attività solo
istituzionale, ma che si sono identificate ai fini Iva in quanto effettuano acquisti intracomunitari sopra la
soglia annua di euro 10.000 (art. 38 del DL 331/93).
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d’impresa o professionale, è opportuno “indagare” sulla sfera di acquisizione
del servizio da parte di tale soggetto. A tal fine, si consiglia di richiedere una
dichiarazione alla controparte, in cui si evidenzi che la prestazione è stata
acquisita (o meno) nella sfera d’impresa o professionale.
I modelli Intra-quater
L’obbligo di inclusione delle prestazioni di servizi ha comportato la necessità
di “aggiornare” la modulistica che gli operatori devono utilizzare per
segnalare le operazioni interessate. Nella tabella che segue sono riepilogati i
nuovi modelli.
MODELLO
Intra-1
SEZIONE
-
CONTENUTO
Frontespizio dell’elenco riepilogativo delle
cessioni intracomunitarie di beni e dei
1
2
servizi resi registrati nel periodo
Cessioni di beni registrate nel periodo
Rettifiche delle cessioni di beni relative a
Intra-1quater
Intra-1quinquies
3
4
periodi precedenti
Servizi resi registrati nel periodo
Rettifiche dei servizi resi indicati nella
Intra-2
-
sezione 3 di periodi precedenti
Frontespizio dell’elenco riepilogativo degli
Intra-1bis
Intra-1ter
acquisti
Intra-2bis
Intra-2ter
Intra-2quater
Intra-2quinquies
intracomunitari
di
beni
e
dei
1
2
servizi ricevuti registrati nel periodo
Acquisti di beni registrati nel periodo
Rettifiche degli acquisti di beni relative a
3
4
periodi precedenti
Servizi ricevuti registrati nel periodo
Rettifiche dei servizi ricevuti indicati in
sezione 3 di periodi precedenti
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Considerato che le informazioni relative agli scambi di beni sono immutate
rispetto al passato, è necessario focalizzare l’attenzione sui dati da inserire in
merito alle prestazioni di servizi. A tale fine, nella tabella che segue è
indicato il contenuto delle colonne relative ai modelli Intra-1quater e Intra2quater.
Colonna Intra-1quater
1
2
Colonna Intra-2quater
1
2
Contenuto
Progressivo riga
Codice ISO del Paese
della
3
3
controparte
Numero identificativo
della
4
4
controparte
Ammontare
-
5
espressi in euro
Ammontare dei
dei
Iva
servizi
servizi
resi,
ricevuti,
espresso nella valuta dello Stato
del fornitore.
Nota bene: tale colonna non va
compilata se lo Stato membro del
fornitore
5
6
rientra
tra
quelli
che
hanno adottato l’Euro
Numero della fattura relativa al
servizio reso (Intra-1quater) o del
servizio ricevuto, quale risultante
dal documento del fornitore (Intra-
6
7
2quater)
Indicare la
data
della
fattura
relativa al servizio reso (Intra1quater) o del servizio ricevuto,
quale risultante dal documento del
fornitore (Intra-2quater)
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7
7
8
8
9
Codice
a
6
cifre
del
desumibile
dalla
CPA
(disponibile
2008
servizio,
classificazione
sul
sito
www.agenziadogane.gov.it)
Indicare il codice:

“I”
(istantanea)
se
il
servizio reso è erogato in
unica soluzione

“R” (a più riprese) se il
servizio è erogato a più
9
10
riprese
Indicare il codice:

“B” (bonifico) se il servizio
reso venga pagato a mezzo
bonifico bancario

“A” (accredito) se il servizio
reso
venga
pagato
mediante accredito in conto
corrente bancario

“X” (altro) nel caso in cui il
servizio reso venga pagato
con altra modalità (diversa
10
11
da quelle precedenti)
Codice ISO del Paese in cui viene
effettuato
il
pagamento
del
servizio reso (Intra-1quater) o del
Paese nel quale viene effettuato il
pagamento del servizio ricevuto
(Intra-2quinquies)
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La periodicità di presentazione
Tra le novità di rilievo nella compilazione dei modelli, assume particolare
rilevanza anche la nuova periodicità di presentazione degli elenchi.
Ricordando che fino al 2009, tale cadenza poteva assumere valenza annuale,
trimestrale ovvero mensile, in funzione del volume delle operazioni
realizzate, a decorrere dall’anno 2010, per effetto delle novità introdotte
dall’art. 2 del D.M. 22.2.2010, la nuova cadenza di presentazione è la
seguente:
 trimestrale, per i soggetti che non hanno effettuato acquisti/cessioni
intracomunitarie di beni, ovvero ricevuto/reso prestazioni di servizi
IntraUe (ossia quelle soggette all’obbligo di listing) per un ammontare
non superiore a euro 50.000, per ciascuna categoria di operazioni, negli
ultimi quattro trimestri rispetto a quello di riferimento;
 mensile, per tutti gli altri operatori, ossia laddove non si verifichino le
condizioni indicate al punto precedente.
Al fine di individuare la cadenza di presentazione, è necessario prima di tutto
fare riferimento al dato storico di partenza, ossia alle operazioni effettuate ne
corso dei quattro trimestri precedenti, sia per quanto riguarda le cessioni, sia
per quanto riguarda gli acquisti. A tale fine, è opportuno puntualizzare sin
d’ora che resta ferma la possibilità anche dopo l’introduzione delle novità in
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esame, di essere soggetti a cadenze differenziate di presentazione per le
cessioni (Intra 1) e per gli acquisti (Intra 2).
Più in particolare, al fine di stabilire la periodicità di “partenza”, è
necessario verificare l’ammontare delle cessioni/acquisti di beni, e di servizi,
effettuate nel corso dei quattro trimestri precedenti, ossia quelli riferiti
all’anno 2009 (nel caso in cui l’attività sia iniziata da meno di quattro
trimestri, è necessario far riferimento al minor numero di trimestri). Tuttavia,
poiché tale dato storico è reperibile solo per le cessioni/acquisti di beni, la
suddetta verifica si rende necessaria solo per tali operazioni, e non anche per
le prestazioni di servizi (C.M. 18.3.2010, n. 14/E).
Operativamente:
 se il soggetto passivo verifica che per ognuno dei quattro trimestri
precedenti (per acquisti e cessioni), il volume degli scambi di beni, per
ciascun trimestre, è stato non superiore a euro 50.000, la cadenza di
“partenza” è trimestrale;
 se il soggetto passivo verifica che per almeno uno dei quattro trimestri
precedenti (per acquisti e cessioni), il volume degli scambi di beni ha
superato la soglia di euro 50.000, la cadenza di presentazione dei
modelli Intrastat per l’anno 2010 è mensile.
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Una volta determinata la periodicità di partenza, soprattutto nel caso in cui la
stessa sia trimestrale, è necessario monitorare il volume di operazioni
effettuate in ciascun trimestre solare dell’anno in corso, in quanto
l’eventuale superamento della predetta soglia, alternativamente per gli
scambi di beni o di servizi, determina il cambio di periodicità di
presentazione in corso d’anno.
Esempio
La società ALFA srl, nel corso dei quattro trimestri del 2009, ha effettuato un
volume di scambi intracomunitari, sia in acquisto sia in vendita, non
superiore a euro 50.000, con conseguente periodicità trimestrale di partenza
per l’anno 2010. Nel corso del mese di gennaio 2010, la società stessa ha
effettuato:
 cessioni di beni per euro 60.000;
 prestazioni di servizi rese per euro 20.000;
 acquisti di beni per euro 40.000;
 acquisti di servizi per euro 20.000.
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In base a tali volumi:
 per il modello INTRA 2 si mantiene la periodicità trimestrale, in quanto
non è ancora avvenuto il superamento della sogli di euro 50.000;
 per il modello INTRA 1, la periodicità passa da trimestrale a mensile, in
quanto nel corso del mese di gennaio 2010 (e quindi del primo
trimestre) il volume delle operazioni (cessione di beni) ha superato la
soglia di euro 50.000.
Per quanto riguarda l’efficacia temporale del superamento della soglia (da
trimestrale a mensile), l’art. 2, co. 4, del DM 22.2.2010, precisa che l’obbligo
mensile si applica “a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata”.
Tale disposizione, che non brilla per chiarezza, dovrebbe significare,
riprendendo l’esempio sopra indicato, che entro il 25 marzo deve essere
presentato il modello Intra mensile, con riferimento ai dati sia di gennaio sia
di
febbraio
2010.
I
modelli,
infatti,
devono
essere
appositamente
contrassegnati al fine di evidenziare che la periodicità è mutata, e che i
modelli contengono i dati riferiti a due mesi.
Tale ultima interpretazione è stata fatta propria anche dall’Agenzia delle
Entrate, che nella C.M. n. 14/E/2010, ha confermato che il cambio di
periodicità scatta immediatamente, ossia già con riferimento al mese in cui la
soglia di euro 50.000 è stata superata.
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Modalità e termini di presentazione
Novità di rilievo sono previste anche in relazione alle modalità ed ai termini
di presentazione degli elenchi riepilogativi.
In particolare, i modelli devono essere presentati in via telematica entro il
giorno 25 del mese successivo al mese o trimestre di riferimento. Tuttavia al
fine di rendere meno “traumatico” l’obbligo generalizzato di invio telematico,
fino al 30.04.2010, è ammessa anche la presentazione agli uffici doganali
territorialmente competenti, ma in formato elettronico e nel più breve
termine del giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento; in
questa ipotesi, inoltre, è necessario presentare i frontespizi dei modelli
compilati e sottoscritti dal soggetto obbligato o dal delegato, redatti anche
su carta bianca, purché il contenuto sia sostanzialmente identico a quello dei
modelli telematici. Resta in ogni caso esclusa la possibilità di presentare il
modello in formato cartaceo.
In pratica, la presentazione telematica diventa obbligatoria solo a decorrere
dagli elenchi mensili di aprile 2010 e da quelli del secondo trimestre 2010
(aprile-giugno). In relazione alla gestione del periodo transitorio e in
considerazione
dei
ritardi
intervenuti
nell’emanazione
delle
nuove
disposizioni, la nota Agenzia delle Dogane 19.2.2010 n. 24265 ha chiarito che:
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 nel caso di invio per raccomandata, o di consegna diretta, agli uffici
doganali dei modelli INTRASTAT cartacei avvenuta entro il 19.2.2010
(ossia prima dell’entrata in vigore del DLgs. 18/2010), gli elenchi si
intendono regolarmente presentati;
 nel caso di invio per raccomandata di modelli INTRASTAT cartacei, nel
periodo dal 20.02.2010 (entrata in vigore del DLgs. 18/2010) al
30.4.2010, il contribuente sarà invitato (a mezzo raccomandata) a inviare
nuovamente i modelli in via telematica o in formato elettronico, entro 10
giorni dal ricevimento dell’avviso, con l’avvertenza che non sarà più
possibile l’invio a mezzo posta;
 nel caso di invio per raccomandata di modelli INTRASTAT su formato
elettronico, nel periodo dal 20.2.2010 al 30.4.2010, i dati verranno
acquisiti ma verrà comunicato al contribuente che non sarà più
possibile l’invio a mezzo posta.
A regime, come sopra accennato, i nuovi modelli INTRASTAT dovranno
essere presentati esclusivamente in via telematica. Attualmente, per la
presentazione telematica dei modelli INTRASTAT si può utilizzare solo il
canale telematico delle Dogane (EDI - Electronic Data Interchange)3. A tal fine, i
soggetti tenuti alla presentazione dei modelli INTRASTAT devono richiedere
3
In un secondo momento sarà possibile trasmettere i modelli INTRASTAT anche tramite i canali
telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
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all’Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l’apposita
autorizzazione.
A tale proposito l’Agenzia delle Dogane ha precisato, con nota del 13
gennaio 2010, che:
 a decorrere dall’01.01.2010 i certificati di firma digitale sono rilasciati
alle sole persone fisiche;
 i soggetti che non sono in possesso di un certificato sono invitati ad
iscriversi al Servizio Telematico dell’Agenzia delle Dogane, indicando
almeno un sottoscrittore persona fisica;
 sempre a decorrere dall’01.01.2010, sono revocati i certificati di firma
rilasciati a persone giuridiche; a tal fine, le persone giuridiche titolari
di certificati possono inserire la sottoscrizione di una persona fisica
attraverso l’apposita funzione presente nel Servizio Telematico.
12 aprile 2010
Sandro Cerato
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