TRIBUNALE CIVILE ROMA
ATTO DI CITAZIONE
Per
La società Nosenzo Insurance Brokers Srl con sede in Via
Cortelonga, 14/a 20052 Monza, in persona del suo amministratore
unico Alessandro Nosenzo, nato a Torino il 31/08/1963, codice fiscale:
NSN LSN 63M31L219P), rappresentato e difeso nel presente giudizio
all’avv. Enzo Fogliani (cod. fisc. FGL NZE 58M04 F205E – email:
[email protected] – fax: 06.35.45.35.01) presso il cui studio in Roma, via
Prisciano 42, è elettivamente domiciliato giusta delega in calce al
presente atto;
PREMESSA IN FATTO
La Nosenzo Insurance Brokers Srl è socia da tempo dell’AIBA,
Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni.
Nell’ottobre 2009 l'AIBA propagandava fra i suoi soci una cena di
gala organizzata per festeggiare i 40 anni dalla fondazione (cfr. doc.
1). Poiché, come risulta dallo stesso sito dell'AIBA (cfr. doc. 2), la
nascita della stessa nella conformazione di Associazione di Categoria
e con gli attuali Associati trova origine in data successiva alla
costituzione della stessa - allorquando, dopo aver cambiato il proprio
statuto, nell'Associazione confluirono i numerosissimi associati
dell'Associazione Nazionale Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni
(ANBAR) fusasi con AIBA nel 1988 – Alessandro Nosenzo
(amministratore della odierna attrice e figlio di uno dei fondatori
dell’ANBAR) riteneva opportuno fosse ricordata come data di
fondazione dell’attuale organizzazione quella della confluenza delle
due associazioni ANBAR ed AIBA.
Alessandro Nosenzo inviava pertanto in data 19.10.2009 una email in tal senso al Segretario Generale dell'AIBA Giorgio Ghezzi,
declinando l’invito alla serata di gala (cfr. doc. 3). Questi, anziché
prendere atto della mancata partecipazione sig. Nosenzo alla serata di
gala o comunque dibattere serenamente sulle motivazioni di tale
decisione, affermava di non condividerne le motivazioni e di ritenere
“incomprensibili i motivi del mantenimento dello status di iscritto”
all’associazione; in sostanza, un invito a dare le dimissioni dall’AIBA
(cfr. doc. 4).
Alla replica di Alessandro Nosenzo (doc. 5) rispondeva il
presidente Francesco Paparella (doc. 6) che, evitando di entrare nel
merito, si limitava a chiedere l'intervento del Collegio dei Probiviri.
Senza che le fossero pervenute ulteriori comunicazioni al
riguardo, la Nosenzo Insurance Brokers riceveva in data 9 Dicembre
2009 raccomandata del 2 Dicembre 2009 (doc. 8) con la quale le
veniva comunicata l’esclusione dall'Associazione ai sensi dell'Art. 10
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dello Statuto dell’AIBA.
Si precisava, in tale missiva, che la decisione era stata assunta
nella riunione del Collegio dei Probiviri tenutasi il giorno 1 Dicembre
2009 ed “esaminate le mail del 19/10/2009 e la newsletter della
Nosenzo Ins.ce Broker s.r.l. del mese di ottobre e novembre 2009
[pubblicata il 1 dicembre 2009, n.d.r.]” (cfr. doc. 9).
Il 29 dicembre 2009 la Nosenzo Insurance Brokers impugnava la
decisione dei probiviri innanzi al Consiglio direttivo dell’AIBA (cfr. doc.
10). Il ricorso, pur senza entrare nel merito della vicenda, rilevava
come il procedimento disciplinare fosse radicalmente nullo, in quanto,
in palese violazione dello statuto:
a) non risultava alcuna previa riunione del collegio dei probiviri
per valutare la rilevanza della questione;
b) del procedimento non era stata data alcuna comunicazione
all’interessata;
c) non era stato dato all’interessata il termine previsto dallo
statuto per presentare proprie difese;
d) la decisione non indicava gli addebiti mossi alla Nosenzo
Insurance Brokers;
e) la decisione era priva di motivazione:
f) non era stato inviato alla Nosenzo Insurance Brokers il
verbale della decisione;
g) la decisione era stata sottoscritta dal segretario generale,
privo di poteri in tal senso.
Con raccomandata 25 marzo 2010 il Consiglio
comunicava di aver respinto il ricorso (cf. doc. 11).
direttivo
In relazione alle censure indicate in precedenza sub a), b), e c), il
Consiglio confermava ed ammetteva la mancata previa riunione del
Collegio dei Probiviri, la mancata comunicazione del procedimento
all’interessato e la mancata concessione di termini a difesa, ma
giustificava il tutto sostenendo che
“Il collegio ha preso in carico la pratica e, con tutta evidenza, non ha
ritenuto di dover contestare alcunché, né sentire l’associato, prima
di assumere la propria decisione, essendo incontrovertibile il
contenuto delle affermazioni da questi fatte per iscritto ed in forma
pubblica”.
Con tale affermazione veniva giustificata l’assenza di motivazioni
e la mancata indicazione degli addebiti. Nulla diceva invece la
comunicazione circa i punti f) e g) del ricorso.
La richiesta della Nosenzo Insurance Brokers di avere copia dei
verbali delle decisioni cadeva nel vuoto (cfr. doc. 12).
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DIRITTO
L’atto con cui si costituisce un’associazione costituisce un
contratto vincolante per i suoi fondatori ed i suoi aderenti. I reciproci
diritti e le reciproche obbligazioni sono fissate nello statuto (cfr. doc.
13).
La violazione delle prescrizioni previste nello statuto costituisce
quindi una violazione dei diritti acquisiti dai singoli associati.
Nel caso di specie, gli organi direttivi dell’AIBA hanno a più riprese
violato lo statuto, sia sotto l’aspetto procedurale che sotto il profilo
sostanziale. Il provvedimento di esclusione preso dal collegio dei
probiviri e la sua conferma da parte del consiglio direttivo sono infatti
da un lato viziati da nullità, dall’altro presi in posizione di conflitto di
interesse con sviamento di potere.
Più in particolare:
IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO SEGUÌTO.
A) SULLA DECISIONE DEL PROBIVIRI.
Il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari e
l’esclusione del socio è codificato dall’art. 10 dello Statuto dell’AIBA,
che, per quel che qui rileva, così recita:
“Quando un organo dell’Associazione o un Associato riscontri una
inosservanza degli obblighi facenti carico agli associati od un
comportamento comunque incompatibile con tali obblighi, il
Presidente, se richiestone per iscritto, ne rimette l’esame al
Collegio dei Probiviri, il quale, ove ritenga che i fatti denunciati
abbiano rilevanza, li contesta all’Associato interessato, invitandolo
a presentare entro 20 giorni le proprie deduzioni. Entro 60 giorni il
Collegio, sentito, se lo ritiene opportuno, l’associato ed assunta
ogni altra informazione, ove constati l’esistenza delle violazioni
contestate, può adottare nei confronti dell’associato a seconda
della gravità del caso (...) una delle seguenti sanzioni: (…)
L’esclusione dall’associazione.”
La suddetta disciplina è poi completata dall’ultimo comma dell’art. 26
dello statuto, secondo il quale:
“Le decisioni del collegio dei probiviri devono risultare da verbale
sottoscritto dai membri presenti. Le stesse devono essere
comunicate entro 15 giorni dalla loro assunzione agli interessati ed
al presidente dell’associazione”.
Pertanto, secondo la suddetta normativa, la corretta irrogazione di
una sanzione disciplinare passa attraverso i seguenti, necessari punti:
a) richiesta scritta da parte di un associato o di un organo
dell’associazione al presidente di sottoporre la questione al Collegio
dei Probiviri;
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b) riunione del Collegio dei Probiviri per valutare la rilevanza della
suddetta richiesta;
c) in caso il Collegio ne ritenga la rilevanza, contestazione degli
addebiti all’Associato;
d) termine di venti giorni all’Associato per presentare proprie
deduzioni;
e) adozione, entro 60 giorni, dell’eventuale sanzione disciplinare
da parte del Collegio dei Probiviri;
f) redazione di verbale sottoscritto dai Probiviri presenti alla
riunione;
g) comunicazione del verbale all’interessato entro 15 giorni dalla
riunione.
Nulla di tutto ciò risulta essere mai stato fatto. La laconica
decisione (se mai decisione del collegio v’è stata) non dà atto né degli
addebiti, né del procedimento seguito, né di chi era presente alla
riunione.
La decisione comunicata alla Nosenzo Insurance Brokers (doc. 9)
si limita a quanto segue:
“Il Collegio dei Probiviri dell’Associazione, riunitosi in data
1/12/2009, verificate le mail del 19/10/2009 e la newsletter della
Nosenzo Ins.ce Broker s.r.l. del mese di ottobre e novembre 2009,
ha stabilito la esclusione dall’associazione a norma dell’art. 10
dello statuto vigente e delle norme regolanti i rapporti con
l’associazione contenute nel codice deontologico.
Avverso tale sanzione può essere opposto ricorso al Consiglio
direttivo entro 30 giorni dal ricevimento della presente.
Il consiglio ha infine delegato alla firma il segretario generale.”
Tale decisione è del tutto illegittima (se non inesistente) per i
seguenti motivi:
1.
Inesistenza della decisione per mancata sottoscrizione
da parte del collegio.
Anzitutto, si deduce che la decisione in questione è inesistente,
in quanto non sottoscritta.
La sottoscrizione da parte del segretario generale (che è peraltro
parte interessata alla vicenda) è nulla, inesistente ed inammissibile.
Anzitutto, non c’è traccia della pretesa delega che sarebbe stata data
dal Collegio dei Probiviri al Segretario generale.
Ma anche se vi fosse, sarebbe nulla. Lo statuto non prevede
infatti che il Collegio dei Probiviri possa delegare la firma di propri atti
a terzi o ad altri organi dell’associazione. Al contrario, l’art. 26, ultimo
comma prevede che le decisioni debbano essere sottoscritte dai
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membri presenti alla riunione (cfr. doc. 12).
Mancando tale sottoscrizione, la decisione è inesistente.
2.
Mancata riunione del Collegio dei Probiviri per la
valutazione della rilevanza dei fatti addebitati
all’associato.
Come visto in precedenza, il Collegio dei Probiviri deve riunirsi
una prima volta per valutare la rilevanza degli addebiti all’associato.
Tale riunione non c’è mai stata (e pertanto non è neppure indicata
nella lettera); e mai avrebbe potuto esserci. Se infatti fra gli addebiti
contestati è la newsletter della Nosenzo Insurance Brokers di
novembre 2009, pubblicata il 1 dicembre 2009, e la decisione è del 1
dicembre 2009, non v’è stato evidentemente spazio per la riunione di
valutazione prevista dall’art. 10 dello statuto. Il che rende invalida la
procedura.
E’ inoltre appena il caso di sottolineare che, anche nell’assurda
ipotesi in cui tale riunione ci fosse stata, il relativo verbale non è stato
comunicato all’interessato entro i 15 giorni previsti dall’art. 26, ultimo
comma dello statuto. Il che costituisce ulteriore motivo di invalidità
della procedura.
3.
Violazione del diritto di difesa dell’associato previsto
dall’art. 10 dello statuto.
Oltre a ciò, dalla decisione risulta palesemente violato il diritto di
difesa dell’associato, cui il Collegio dei Probiviri, una volta ritenuta la
rilevanza della questione, avrebbe dovuto concedere 20 giorni di
tempo per presentare le proprie difese.
Non avendo la Nosenzo Insurance Brokers avuto modo di
contraddire nel procedimento, la decisione è nulla.
4.
Mancata comunicazione del verbale della riunione in
cui è stata assunta la decisione di esclusione.
Altro motivo di nullità del procedimento è la circostanza che il
verbale della riunione del 1 dicembre 2009 in cui sarebbe stata
assunta la decisione di esclusione dell’Associato, non è stato
trasmesso all’interessato entro i 15 giorni, come prescritto dall’art. 26
ultimo comma dello statuto.
Anche questa mancanza è motivo di nullità della decisione.
Ogni richiesta di poterne avere copia è fin’ora caduta nel vuoto.
Ci si riserva quindi, al momento in cui sarà stato acquisito, di formulare
ulteriori censure al provvedimento dei Probiviri.
5.
Decisione su questioni non inizialmente deferite al
Collegio dei Probiviri.
E’ principio cardine del nostro ordinamento che in ogni
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procedimento debba esserci corrispondenza fra il richiesto ed il
pronunciato.
Il Presidente ha deferito la questione al Collegio dei Probiviri in
relazione allo scambio di e-mail avvenuto nell’ottobre 2009 fra AIBA
ed Alessandro Nosenzo.
Eppure, nella raccomandata del 12 dicembre 2009 (cfr. doc. 8),
si legge che la decisione del Collegio dei Probiviri è stata presa “in
data 1/12/2009, verificate le mail del 19/10/2009 e le newsletter della
Nosenzo Ins.ce Broker s.r.l. del mese di ottobre e novembre 2009”.
Dato che il deferimento da parte del presidente al Collegio dei
Probiviri è del 19 ottobre 2009, il Collegio non era investito della
valutazione (e quindi non poteva prendere in considerazione) atti
successivi a tale data. In particolare, non potevano essere valutate le
newsletter di ottobre e di novembre, inviate rispettivamente il 1
novembre ed il primo dicembre 2009 (quest’ultima, si noti, nello stesso
giorno e dopo due ore e mezza dall’inizio della riunione dei probiviri;
cfr. doc. 9).
Anche per questo motivo la decisione è nulla.
***
B) SULLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Anche la decisione del Consiglio direttivo che ha confermato
quella dei Probiviri appare nulla.
Anche se lo statuto tace sulle procedure di decisione del
Consiglio direttivo sui ricorsi avverso le decisioni dei probiviri, ad esso
non possono non essere applicati (per espresso rinvio dell’art. 33 dello
statuto) i principi processuali vigenti in Italia, ed in particolare quelli
che sanciscono il diritto di difesa, la necessità del contraddittorio, il
divieto di giudicare in appello su fatti non contestati in primo grado.
Questi principi sono stati palesemente violati dalla decisione del
consiglio direttivo, la cui decisione è pertanto nulla per i seguenti
motivi:
1. Violazione del diritto di difesa.
Anche il Consiglio direttivo ha violato il diritto di difesa.
Di per sé, nel nostro ordinamento non è ammissibile un
procedimento nel quale l’interessato non possa far sentire la propria
voce.
Nel caso di specie, ciò era a maggior ragione necessario, visto
che ciò che si lamentava era proprio il fatto che il Collegio dei Probiviri
non aveva dato la possibilità alla Nosenzo Insurance Broker di
interloquire nel merito.
La decisione è quindi nulla.
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2. Decisione su questioni non deferite al Consiglio direttivo.
Come visto, motivo di nullità della decisione del Collegio dei
Probiviri è l’aver valutato fatti accaduti dopo che esso era stato
investito della questione.
Il Consiglio direttivo, anziché censurare sul punto il Collegio dei
probiviri, volendo ha fatto di peggio. Ha aggiunto, nella motivazione
della sua decisione, la newsletter della Nosenzo Insurance Broker di
dicembre 2009, pubblicata il 1 gennaio 2010.
3. Mancata comunicazione del verbale della riunione in cui è
stata assunta la decisione di esclusione.
Anche nel caso della decisione del Comitato direttivo, il relativo
verbale non è stato comunicato. Anzi, le esplicite richieste in tal senso
non sono state degnate di risposta.
Anche in questo caso ci si riserva, di formulare ulteriori censure
al provvedimento del Consiglio al momento in cui sarà stato acquisito
agli atti.
NEL MERITO
Carenza di legittimazione.
Nel merito, la decisione di espellere la Nosenzo Insurance
Brokers è priva di fondamento.
Il Presidente l’ha deferita al Collegio dei Probiviri per uno
scambio di e-mail non imputabile alla società, ma al suo
amministratore quale persona fisica.
Basta leggere le e-mail per verificarlo. In nessuna di esse ricorre
il nome della Nosenzo Insurance Brokers. Quelle dell’AIBA sono
dirette esclusivamente a Alessandro Nosenzo; questi, nelle proprie, si
firma solo Alessandro Nosenzo, senza spendere la sua qualità di
amministratore, della società, né tantomeno nominarla.
Le stesse e-mail sono inviate al suo indirizzo personale
([email protected]).
La conferma è nelle motivazioni della disputa. Come accennato,
Alessandro Nosenzo è figlio di Dario Nosenzo, oggi deceduto, che fu
uno dei fondatori dell’ANBAR, una delle due associazioni che diede
vita all’attuale AIBA. Le osservazioni di Alessandro Nosenzo circa la
data di fondazione dell’AIBA avevano motivazioni storiche ed affettive,
riguardando suo padre, ed in nulla riguardano la società NOSENZO
Insurance Broker, che invece è stata oggetto del provvedimento di
espulsione.
Da una civile contestazione di una persona fisica circa la data in
cui “festeggiare”, il direttivo dell’AIBA ha preso lo spunto per togliersi di
mezzo un socio persona giuridica che con voce critica esprimeva
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opinioni diverse dalle sue.
Ciò, peraltro, costituisce un evidente sviamento di potere, preso
in situazione di evidente conflitto di interesse.
Sviamento di potere e conflitto di interesse.
Basta leggere lo scambio di e-mail intercorso fra Alessandro
Nosenzo, Giorgio Ghezzi (segretario dell’AIBA) e Francesco Paparella
(presidente dell’AIBA) per comprendere come le opinioni espresse da
Alessandro Nosenzo (ammesso fossero riferibili alla Nosenzo
Insurance Brokers) non siano tali da comportare l’esclusione
dall’associazione, ma rientrino nella dialettica dello scambio di opinioni
fra gli associati.
Per quale motivo quindi l’AIBA ha preso una (illegittima)
decisione disciplinare così drastica?
E’ presto detto. Alessandro Nosenzo è stato sempre critico nei
confronti della recente dirigenza dell’associazione, nei cui bilanci sono
sempre più aumentati i rimborsi delle spese per i dirigenti e per la
rappresentanza, con proporzionale diminuzione dell’attenzione per i
problemi della categoria.
Oltre a ciò, è da rilevare che la Nosenzo Insurance Brokers ha
recentemente offerto sul mercato una polizza di assicurazione di
responsabilità del broker sottoscritta dai Lloyd’s di Londra, che molti
dei brokers associati all’AIBA hanno stipulato. La Nosenzo Insurance
Brokers ha contemporaneamente offerto all’AIBA una convenzione per
offrire agli associati la medesima polizza. La cosa - per motivi
facilmente immaginabili - non è piaciuta alla dirigenza dell’AIBA, per la
quale evidentemente l’offerta di un buon servizio agli associati non era
la priorità essenziale (cfr. docc. 13, 14 e 15).
Così, un innocente scambio di e-mail sulla opportunità di
festeggiare una ricorrenza in una data piuttosto che in un’altra è stato
il pretesto per espellere dall’associazione la Nosenzo Insurance
Brokers, rea probabilmente di fare una sana concorrenza commerciale
ad un’associazione di categoria che invece scopo di lucro non
dovrebbe avere.
La espulsione della Nosenzo Insurance Brokers è quindi viziata
anche nel merito.
RISARCIMENTO DEL DANNO.
La decisione di cui sopra ha anche provocato un danno
d’immagine alla Nosenzo Insurance Brokers innanzi ai suoi colleghi
brokers iscritti all’associazione.
Se ne chiede il risarcimento, da liquidarsi in via equitativa e
simbolica, con riserva di ogni ulteriore azione nei confronti delle
persone fisiche che hanno preso parte alle decisioni qui impugnate.
8/9
***
Pertanto la Nosenzo Insurance Brokers s.r.l., come sopra
rappresentata e difesa, con riserva di ulteriormente dedurre e
produrre,
CITA
la AIBA - Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e
Riassicurazioni, in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, con sede in viale Liegi 48/b, 00198 Roma, a comparire
innanzi al Tribunale civile di Roma, giudice e sezione designandi,
all’udienza che si terrà in data 16 dicembre 2010 ore di rito,
invitandola a costituirsi in giudizio con le modalità di cui all’art. 166
c.p.c. almeno 20 giorni prima dell’udienza sopra indicata, avvertendola
che la mancata costituzione nei termini comporterà le decadenze di
cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI:
Voglia il Tribunale di Roma, contrariis rejectis:
Dichiarare nulle, inesistenti, illegittime o comunque annullare le
decisioni:
a) del Collegio dei Probiviri dell’AIBA in data 1 dicembre 2009;
b) del Consiglio direttivo dell’AIBA in data 24 marzo 2009,
con le quali la Nosenzo Insurance Brokers è stata espulsa
dall’AIBA, e, per l’effetto,
Dichiarare il diritto della Nosenzo Insurance Brokers s.r.l. ad
essere socio dell’AIBA, previo saldo delle quote associative che
risulteranno dovute alla data della decisione;
Condannare l’AIBA al risarcimento del danno, da liquidarsi in via
equitativa e simbolica.
Con vittoria di spese e di onorari.”
***
IN VIA ISTRUTTORIA.
In via istruttoria si chiede fin d’ora sia ordinata all’AIBA la
produzione di:
a)
Verbale della riunione del Collegio dei Probiviri del 1
dicembre 2009;
b)
Verbale della riunione del Consiglio direttivo del 24
marzo 2010.
Con riserva di ulteriormente articolare prove in relazione alle
difese e contestazioni avversarie nei termini ex art. 183 c.p.c.
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Atto di Citazione Nosenzo