TRIBUNALE CIVILE ROMA ATTO DI CITAZIONE Per La società Nosenzo Insurance Brokers Srl con sede in Via Cortelonga, 14/a 20052 Monza, in persona del suo amministratore unico Alessandro Nosenzo, nato a Torino il 31/08/1963, codice fiscale: NSN LSN 63M31L219P), rappresentato e difeso nel presente giudizio all’avv. Enzo Fogliani (cod. fisc. FGL NZE 58M04 F205E – email: [email protected] – fax: 06.35.45.35.01) presso il cui studio in Roma, via Prisciano 42, è elettivamente domiciliato giusta delega in calce al presente atto; PREMESSA IN FATTO La Nosenzo Insurance Brokers Srl è socia da tempo dell’AIBA, Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni. Nell’ottobre 2009 l'AIBA propagandava fra i suoi soci una cena di gala organizzata per festeggiare i 40 anni dalla fondazione (cfr. doc. 1). Poiché, come risulta dallo stesso sito dell'AIBA (cfr. doc. 2), la nascita della stessa nella conformazione di Associazione di Categoria e con gli attuali Associati trova origine in data successiva alla costituzione della stessa - allorquando, dopo aver cambiato il proprio statuto, nell'Associazione confluirono i numerosissimi associati dell'Associazione Nazionale Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni (ANBAR) fusasi con AIBA nel 1988 – Alessandro Nosenzo (amministratore della odierna attrice e figlio di uno dei fondatori dell’ANBAR) riteneva opportuno fosse ricordata come data di fondazione dell’attuale organizzazione quella della confluenza delle due associazioni ANBAR ed AIBA. Alessandro Nosenzo inviava pertanto in data 19.10.2009 una email in tal senso al Segretario Generale dell'AIBA Giorgio Ghezzi, declinando l’invito alla serata di gala (cfr. doc. 3). Questi, anziché prendere atto della mancata partecipazione sig. Nosenzo alla serata di gala o comunque dibattere serenamente sulle motivazioni di tale decisione, affermava di non condividerne le motivazioni e di ritenere “incomprensibili i motivi del mantenimento dello status di iscritto” all’associazione; in sostanza, un invito a dare le dimissioni dall’AIBA (cfr. doc. 4). Alla replica di Alessandro Nosenzo (doc. 5) rispondeva il presidente Francesco Paparella (doc. 6) che, evitando di entrare nel merito, si limitava a chiedere l'intervento del Collegio dei Probiviri. Senza che le fossero pervenute ulteriori comunicazioni al riguardo, la Nosenzo Insurance Brokers riceveva in data 9 Dicembre 2009 raccomandata del 2 Dicembre 2009 (doc. 8) con la quale le veniva comunicata l’esclusione dall'Associazione ai sensi dell'Art. 10 1/9 dello Statuto dell’AIBA. Si precisava, in tale missiva, che la decisione era stata assunta nella riunione del Collegio dei Probiviri tenutasi il giorno 1 Dicembre 2009 ed “esaminate le mail del 19/10/2009 e la newsletter della Nosenzo Ins.ce Broker s.r.l. del mese di ottobre e novembre 2009 [pubblicata il 1 dicembre 2009, n.d.r.]” (cfr. doc. 9). Il 29 dicembre 2009 la Nosenzo Insurance Brokers impugnava la decisione dei probiviri innanzi al Consiglio direttivo dell’AIBA (cfr. doc. 10). Il ricorso, pur senza entrare nel merito della vicenda, rilevava come il procedimento disciplinare fosse radicalmente nullo, in quanto, in palese violazione dello statuto: a) non risultava alcuna previa riunione del collegio dei probiviri per valutare la rilevanza della questione; b) del procedimento non era stata data alcuna comunicazione all’interessata; c) non era stato dato all’interessata il termine previsto dallo statuto per presentare proprie difese; d) la decisione non indicava gli addebiti mossi alla Nosenzo Insurance Brokers; e) la decisione era priva di motivazione: f) non era stato inviato alla Nosenzo Insurance Brokers il verbale della decisione; g) la decisione era stata sottoscritta dal segretario generale, privo di poteri in tal senso. Con raccomandata 25 marzo 2010 il Consiglio comunicava di aver respinto il ricorso (cf. doc. 11). direttivo In relazione alle censure indicate in precedenza sub a), b), e c), il Consiglio confermava ed ammetteva la mancata previa riunione del Collegio dei Probiviri, la mancata comunicazione del procedimento all’interessato e la mancata concessione di termini a difesa, ma giustificava il tutto sostenendo che “Il collegio ha preso in carico la pratica e, con tutta evidenza, non ha ritenuto di dover contestare alcunché, né sentire l’associato, prima di assumere la propria decisione, essendo incontrovertibile il contenuto delle affermazioni da questi fatte per iscritto ed in forma pubblica”. Con tale affermazione veniva giustificata l’assenza di motivazioni e la mancata indicazione degli addebiti. Nulla diceva invece la comunicazione circa i punti f) e g) del ricorso. La richiesta della Nosenzo Insurance Brokers di avere copia dei verbali delle decisioni cadeva nel vuoto (cfr. doc. 12). 2/9 DIRITTO L’atto con cui si costituisce un’associazione costituisce un contratto vincolante per i suoi fondatori ed i suoi aderenti. I reciproci diritti e le reciproche obbligazioni sono fissate nello statuto (cfr. doc. 13). La violazione delle prescrizioni previste nello statuto costituisce quindi una violazione dei diritti acquisiti dai singoli associati. Nel caso di specie, gli organi direttivi dell’AIBA hanno a più riprese violato lo statuto, sia sotto l’aspetto procedurale che sotto il profilo sostanziale. Il provvedimento di esclusione preso dal collegio dei probiviri e la sua conferma da parte del consiglio direttivo sono infatti da un lato viziati da nullità, dall’altro presi in posizione di conflitto di interesse con sviamento di potere. Più in particolare: IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO SEGUÌTO. A) SULLA DECISIONE DEL PROBIVIRI. Il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari e l’esclusione del socio è codificato dall’art. 10 dello Statuto dell’AIBA, che, per quel che qui rileva, così recita: “Quando un organo dell’Associazione o un Associato riscontri una inosservanza degli obblighi facenti carico agli associati od un comportamento comunque incompatibile con tali obblighi, il Presidente, se richiestone per iscritto, ne rimette l’esame al Collegio dei Probiviri, il quale, ove ritenga che i fatti denunciati abbiano rilevanza, li contesta all’Associato interessato, invitandolo a presentare entro 20 giorni le proprie deduzioni. Entro 60 giorni il Collegio, sentito, se lo ritiene opportuno, l’associato ed assunta ogni altra informazione, ove constati l’esistenza delle violazioni contestate, può adottare nei confronti dell’associato a seconda della gravità del caso (...) una delle seguenti sanzioni: (…) L’esclusione dall’associazione.” La suddetta disciplina è poi completata dall’ultimo comma dell’art. 26 dello statuto, secondo il quale: “Le decisioni del collegio dei probiviri devono risultare da verbale sottoscritto dai membri presenti. Le stesse devono essere comunicate entro 15 giorni dalla loro assunzione agli interessati ed al presidente dell’associazione”. Pertanto, secondo la suddetta normativa, la corretta irrogazione di una sanzione disciplinare passa attraverso i seguenti, necessari punti: a) richiesta scritta da parte di un associato o di un organo dell’associazione al presidente di sottoporre la questione al Collegio dei Probiviri; 3/9 b) riunione del Collegio dei Probiviri per valutare la rilevanza della suddetta richiesta; c) in caso il Collegio ne ritenga la rilevanza, contestazione degli addebiti all’Associato; d) termine di venti giorni all’Associato per presentare proprie deduzioni; e) adozione, entro 60 giorni, dell’eventuale sanzione disciplinare da parte del Collegio dei Probiviri; f) redazione di verbale sottoscritto dai Probiviri presenti alla riunione; g) comunicazione del verbale all’interessato entro 15 giorni dalla riunione. Nulla di tutto ciò risulta essere mai stato fatto. La laconica decisione (se mai decisione del collegio v’è stata) non dà atto né degli addebiti, né del procedimento seguito, né di chi era presente alla riunione. La decisione comunicata alla Nosenzo Insurance Brokers (doc. 9) si limita a quanto segue: “Il Collegio dei Probiviri dell’Associazione, riunitosi in data 1/12/2009, verificate le mail del 19/10/2009 e la newsletter della Nosenzo Ins.ce Broker s.r.l. del mese di ottobre e novembre 2009, ha stabilito la esclusione dall’associazione a norma dell’art. 10 dello statuto vigente e delle norme regolanti i rapporti con l’associazione contenute nel codice deontologico. Avverso tale sanzione può essere opposto ricorso al Consiglio direttivo entro 30 giorni dal ricevimento della presente. Il consiglio ha infine delegato alla firma il segretario generale.” Tale decisione è del tutto illegittima (se non inesistente) per i seguenti motivi: 1. Inesistenza della decisione per mancata sottoscrizione da parte del collegio. Anzitutto, si deduce che la decisione in questione è inesistente, in quanto non sottoscritta. La sottoscrizione da parte del segretario generale (che è peraltro parte interessata alla vicenda) è nulla, inesistente ed inammissibile. Anzitutto, non c’è traccia della pretesa delega che sarebbe stata data dal Collegio dei Probiviri al Segretario generale. Ma anche se vi fosse, sarebbe nulla. Lo statuto non prevede infatti che il Collegio dei Probiviri possa delegare la firma di propri atti a terzi o ad altri organi dell’associazione. Al contrario, l’art. 26, ultimo comma prevede che le decisioni debbano essere sottoscritte dai 4/9 membri presenti alla riunione (cfr. doc. 12). Mancando tale sottoscrizione, la decisione è inesistente. 2. Mancata riunione del Collegio dei Probiviri per la valutazione della rilevanza dei fatti addebitati all’associato. Come visto in precedenza, il Collegio dei Probiviri deve riunirsi una prima volta per valutare la rilevanza degli addebiti all’associato. Tale riunione non c’è mai stata (e pertanto non è neppure indicata nella lettera); e mai avrebbe potuto esserci. Se infatti fra gli addebiti contestati è la newsletter della Nosenzo Insurance Brokers di novembre 2009, pubblicata il 1 dicembre 2009, e la decisione è del 1 dicembre 2009, non v’è stato evidentemente spazio per la riunione di valutazione prevista dall’art. 10 dello statuto. Il che rende invalida la procedura. E’ inoltre appena il caso di sottolineare che, anche nell’assurda ipotesi in cui tale riunione ci fosse stata, il relativo verbale non è stato comunicato all’interessato entro i 15 giorni previsti dall’art. 26, ultimo comma dello statuto. Il che costituisce ulteriore motivo di invalidità della procedura. 3. Violazione del diritto di difesa dell’associato previsto dall’art. 10 dello statuto. Oltre a ciò, dalla decisione risulta palesemente violato il diritto di difesa dell’associato, cui il Collegio dei Probiviri, una volta ritenuta la rilevanza della questione, avrebbe dovuto concedere 20 giorni di tempo per presentare le proprie difese. Non avendo la Nosenzo Insurance Brokers avuto modo di contraddire nel procedimento, la decisione è nulla. 4. Mancata comunicazione del verbale della riunione in cui è stata assunta la decisione di esclusione. Altro motivo di nullità del procedimento è la circostanza che il verbale della riunione del 1 dicembre 2009 in cui sarebbe stata assunta la decisione di esclusione dell’Associato, non è stato trasmesso all’interessato entro i 15 giorni, come prescritto dall’art. 26 ultimo comma dello statuto. Anche questa mancanza è motivo di nullità della decisione. Ogni richiesta di poterne avere copia è fin’ora caduta nel vuoto. Ci si riserva quindi, al momento in cui sarà stato acquisito, di formulare ulteriori censure al provvedimento dei Probiviri. 5. Decisione su questioni non inizialmente deferite al Collegio dei Probiviri. E’ principio cardine del nostro ordinamento che in ogni 5/9 procedimento debba esserci corrispondenza fra il richiesto ed il pronunciato. Il Presidente ha deferito la questione al Collegio dei Probiviri in relazione allo scambio di e-mail avvenuto nell’ottobre 2009 fra AIBA ed Alessandro Nosenzo. Eppure, nella raccomandata del 12 dicembre 2009 (cfr. doc. 8), si legge che la decisione del Collegio dei Probiviri è stata presa “in data 1/12/2009, verificate le mail del 19/10/2009 e le newsletter della Nosenzo Ins.ce Broker s.r.l. del mese di ottobre e novembre 2009”. Dato che il deferimento da parte del presidente al Collegio dei Probiviri è del 19 ottobre 2009, il Collegio non era investito della valutazione (e quindi non poteva prendere in considerazione) atti successivi a tale data. In particolare, non potevano essere valutate le newsletter di ottobre e di novembre, inviate rispettivamente il 1 novembre ed il primo dicembre 2009 (quest’ultima, si noti, nello stesso giorno e dopo due ore e mezza dall’inizio della riunione dei probiviri; cfr. doc. 9). Anche per questo motivo la decisione è nulla. *** B) SULLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Anche la decisione del Consiglio direttivo che ha confermato quella dei Probiviri appare nulla. Anche se lo statuto tace sulle procedure di decisione del Consiglio direttivo sui ricorsi avverso le decisioni dei probiviri, ad esso non possono non essere applicati (per espresso rinvio dell’art. 33 dello statuto) i principi processuali vigenti in Italia, ed in particolare quelli che sanciscono il diritto di difesa, la necessità del contraddittorio, il divieto di giudicare in appello su fatti non contestati in primo grado. Questi principi sono stati palesemente violati dalla decisione del consiglio direttivo, la cui decisione è pertanto nulla per i seguenti motivi: 1. Violazione del diritto di difesa. Anche il Consiglio direttivo ha violato il diritto di difesa. Di per sé, nel nostro ordinamento non è ammissibile un procedimento nel quale l’interessato non possa far sentire la propria voce. Nel caso di specie, ciò era a maggior ragione necessario, visto che ciò che si lamentava era proprio il fatto che il Collegio dei Probiviri non aveva dato la possibilità alla Nosenzo Insurance Broker di interloquire nel merito. La decisione è quindi nulla. 6/9 2. Decisione su questioni non deferite al Consiglio direttivo. Come visto, motivo di nullità della decisione del Collegio dei Probiviri è l’aver valutato fatti accaduti dopo che esso era stato investito della questione. Il Consiglio direttivo, anziché censurare sul punto il Collegio dei probiviri, volendo ha fatto di peggio. Ha aggiunto, nella motivazione della sua decisione, la newsletter della Nosenzo Insurance Broker di dicembre 2009, pubblicata il 1 gennaio 2010. 3. Mancata comunicazione del verbale della riunione in cui è stata assunta la decisione di esclusione. Anche nel caso della decisione del Comitato direttivo, il relativo verbale non è stato comunicato. Anzi, le esplicite richieste in tal senso non sono state degnate di risposta. Anche in questo caso ci si riserva, di formulare ulteriori censure al provvedimento del Consiglio al momento in cui sarà stato acquisito agli atti. NEL MERITO Carenza di legittimazione. Nel merito, la decisione di espellere la Nosenzo Insurance Brokers è priva di fondamento. Il Presidente l’ha deferita al Collegio dei Probiviri per uno scambio di e-mail non imputabile alla società, ma al suo amministratore quale persona fisica. Basta leggere le e-mail per verificarlo. In nessuna di esse ricorre il nome della Nosenzo Insurance Brokers. Quelle dell’AIBA sono dirette esclusivamente a Alessandro Nosenzo; questi, nelle proprie, si firma solo Alessandro Nosenzo, senza spendere la sua qualità di amministratore, della società, né tantomeno nominarla. Le stesse e-mail sono inviate al suo indirizzo personale ([email protected]). La conferma è nelle motivazioni della disputa. Come accennato, Alessandro Nosenzo è figlio di Dario Nosenzo, oggi deceduto, che fu uno dei fondatori dell’ANBAR, una delle due associazioni che diede vita all’attuale AIBA. Le osservazioni di Alessandro Nosenzo circa la data di fondazione dell’AIBA avevano motivazioni storiche ed affettive, riguardando suo padre, ed in nulla riguardano la società NOSENZO Insurance Broker, che invece è stata oggetto del provvedimento di espulsione. Da una civile contestazione di una persona fisica circa la data in cui “festeggiare”, il direttivo dell’AIBA ha preso lo spunto per togliersi di mezzo un socio persona giuridica che con voce critica esprimeva 7/9 opinioni diverse dalle sue. Ciò, peraltro, costituisce un evidente sviamento di potere, preso in situazione di evidente conflitto di interesse. Sviamento di potere e conflitto di interesse. Basta leggere lo scambio di e-mail intercorso fra Alessandro Nosenzo, Giorgio Ghezzi (segretario dell’AIBA) e Francesco Paparella (presidente dell’AIBA) per comprendere come le opinioni espresse da Alessandro Nosenzo (ammesso fossero riferibili alla Nosenzo Insurance Brokers) non siano tali da comportare l’esclusione dall’associazione, ma rientrino nella dialettica dello scambio di opinioni fra gli associati. Per quale motivo quindi l’AIBA ha preso una (illegittima) decisione disciplinare così drastica? E’ presto detto. Alessandro Nosenzo è stato sempre critico nei confronti della recente dirigenza dell’associazione, nei cui bilanci sono sempre più aumentati i rimborsi delle spese per i dirigenti e per la rappresentanza, con proporzionale diminuzione dell’attenzione per i problemi della categoria. Oltre a ciò, è da rilevare che la Nosenzo Insurance Brokers ha recentemente offerto sul mercato una polizza di assicurazione di responsabilità del broker sottoscritta dai Lloyd’s di Londra, che molti dei brokers associati all’AIBA hanno stipulato. La Nosenzo Insurance Brokers ha contemporaneamente offerto all’AIBA una convenzione per offrire agli associati la medesima polizza. La cosa - per motivi facilmente immaginabili - non è piaciuta alla dirigenza dell’AIBA, per la quale evidentemente l’offerta di un buon servizio agli associati non era la priorità essenziale (cfr. docc. 13, 14 e 15). Così, un innocente scambio di e-mail sulla opportunità di festeggiare una ricorrenza in una data piuttosto che in un’altra è stato il pretesto per espellere dall’associazione la Nosenzo Insurance Brokers, rea probabilmente di fare una sana concorrenza commerciale ad un’associazione di categoria che invece scopo di lucro non dovrebbe avere. La espulsione della Nosenzo Insurance Brokers è quindi viziata anche nel merito. RISARCIMENTO DEL DANNO. La decisione di cui sopra ha anche provocato un danno d’immagine alla Nosenzo Insurance Brokers innanzi ai suoi colleghi brokers iscritti all’associazione. Se ne chiede il risarcimento, da liquidarsi in via equitativa e simbolica, con riserva di ogni ulteriore azione nei confronti delle persone fisiche che hanno preso parte alle decisioni qui impugnate. 8/9 *** Pertanto la Nosenzo Insurance Brokers s.r.l., come sopra rappresentata e difesa, con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, CITA la AIBA - Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in viale Liegi 48/b, 00198 Roma, a comparire innanzi al Tribunale civile di Roma, giudice e sezione designandi, all’udienza che si terrà in data 16 dicembre 2010 ore di rito, invitandola a costituirsi in giudizio con le modalità di cui all’art. 166 c.p.c. almeno 20 giorni prima dell’udienza sopra indicata, avvertendola che la mancata costituzione nei termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI: Voglia il Tribunale di Roma, contrariis rejectis: Dichiarare nulle, inesistenti, illegittime o comunque annullare le decisioni: a) del Collegio dei Probiviri dell’AIBA in data 1 dicembre 2009; b) del Consiglio direttivo dell’AIBA in data 24 marzo 2009, con le quali la Nosenzo Insurance Brokers è stata espulsa dall’AIBA, e, per l’effetto, Dichiarare il diritto della Nosenzo Insurance Brokers s.r.l. ad essere socio dell’AIBA, previo saldo delle quote associative che risulteranno dovute alla data della decisione; Condannare l’AIBA al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa e simbolica. Con vittoria di spese e di onorari.” *** IN VIA ISTRUTTORIA. In via istruttoria si chiede fin d’ora sia ordinata all’AIBA la produzione di: a) Verbale della riunione del Collegio dei Probiviri del 1 dicembre 2009; b) Verbale della riunione del Consiglio direttivo del 24 marzo 2010. Con riserva di ulteriormente articolare prove in relazione alle difese e contestazioni avversarie nei termini ex art. 183 c.p.c. 9/9