PESSION MOTTA VERCELLIO DOTTORI COMMERCIALISTI Dott. Alberto PESSION Dott. Stefano MOTTA Dott. Maura VERCELLIO Dott. Cristina ROCCAVILLA Dott. Mattia DEVALLE Spett.li Clienti Loro recapiti CIRCOLARE INFORMATIVA n. 03/2015 20 Marzo 2015 Prossime scadenze fiscali Comunicazione delle operazioni IVA dell’anno 2014 (“Spesometro 2014”) I soggetti titolari di partita IVA (con la sola esclusione dei contribuenti “minimi”, e degli “enti non commerciali” limitatamente alle operazioni estranee all’attività commerciale) sono tenuti a trasmettere il modello di Comunicazione Polivalente contenente l’indicazione delle operazioni IVA riferite all’anno 2014 entro le seguenti scadenze: - venerdì 10 aprile 2015 per i soggetti IVA che nel corrente anno 2015 effettuano la liquidazione IVA con periodicità mensile; - lunedì 20 aprile 2015 per i soggetti IVA con periodicità di liquidazione trimestrale. Il modello di comunicazione e le relative modalità di compilazione sono invariate rispetto a quelle utilizzate lo scorso anno con riferimento alle operazioni 2013. Lo Studio provvederà alla presentazione della Comunicazione previo ricevimento dei relativi files telematici entro e non oltre 10 giorni antecedenti le suddette scadenze, che andranno predisposti inserendo nell’ultimo riquadro del frontespizio del modello, relativo all’impegno alla presentazione i seguenti dati: codice fiscale di SECAT S.r.l. : 07946450017 casella di impegno a presentare : codice 1 numero iscrizione CAF : nessuna indicazione data dell’impegno: la data di predisposizione del modello Fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione A decorrere dal prossimo 31 marzo 2015 entra in vigore l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica delle operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione ed il conseguente divieto, per quest’ultima, di procedere al pagamento delle fatture emesse in formato cartaceo. La fatturazione elettronica opera, in via obbligatoria, con riferimento a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, per tali intendendosi: - le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni; le istituzioni universitarie; gli Istituti autonomi case popolari; ____________________________________________________________ 10122 TORINO – VIA ASSAROTTI 7 – TEL. +39011 19703869 / 870 – FAX +39011 19703871 www.studiopmv.it - le Camere di commercio e loro associazioni; gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); le Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia del Demanio); il CONI; le Autorità indipendenti (es. Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per l’energia elettrica e il gas, Garante per la protezione dei dati personali); le amministrazioni autonome; gli altri enti e soggetti indicati nell’elenco pubblicato dall’ISTAT, entro il 30 settembre, in base alla ricognizione operata annualmente (da ultimo, si veda l’elenco pubblicato sulla G.U. 10.9.2014 n. 210, come modificato dal comunicato di rettifica pubblicato sulla G.U. 28.10.2014 n. 251). Le fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione devono necessariamente: essere rappresentate in un file in formato XML (eXtensible Markup Language); contenere, oltre agli ordinari dati fiscali previsti dagli artt. 21 e 21bis del DPR 633/72, le ulteriori informazioni previste per la corretta trasmissione e dematerializzazione (quali ad es. il codice identificativo univoco “IPA” della P.A. destinataria, e se previsto il codice identificativo di gara CIG e/o il codice unico di progetto “CUP”); riportare l’indicazione dell’imposta di bollo assolta, qualora dovuta; riportare l’annotazione della “scissione dei pagamenti” in tutti i casi di applicazione del meccanismo dello “split payment” (vedasi ns. Circ. 01/2015); essere sottoscritte con firma elettronica qualificata o digitale; essere veicolate tramite il Sistema di Interscambio “SDI” gestito dall’Agenzia delle Entrate, il quale provvede ad inoltrarle al competente ufficio dell’Amministrazione committente ed a rilasciare una ricevuta di consegna o una notifica di mancata consegna (la trasmissione delle fatture allo “SDI” può avvenire attraverso PEC ovvero via web, direttamente o tramite intermediari). Ulteriori approfondimenti sono acquisibili direttamente sul sito dello SDI all’indirizzo www.fatturapa.gov.it . Le piccole e medie imprese, abilitandosi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), possono utilizzare i servizi informatici messi a disposizione gratuitamente sul portale www.acquistinretepa.it, diretti a facilitare le PMI nel processo di creazione, invio in formato standard allo SDI e conservazione delle fatture elettroniche. All’indirizzo https://fattura-pa.infocamere.it è inoltre disponibile, gratuitamente, il servizio base di fatturazione elettronica dedicato alle PMI che abbiano rapporti di fornitura con le Pubbliche Amministrazioni. Il servizio consente, per un numero limitato di documenti nell’arco dell’anno, la compilazione delle fatture verso le Pubbliche Amministrazioni, la trasmissione attraverso il Sistema SDI e il monitoraggio delle fatture inviate. IMU terreni agricoli Entro il prossimo 31 marzo è possibile effettuare il versamento in unica soluzione dell’IMU dovuta sui terreni agricoli per l’anno 2014, senza applicazione di sanzioni ed interessi. La disciplina sull’esenzione IMU per i terreni agricoli ha subito recentemente una serie di modifiche, concluse con la conversione in Legge del DL 4/2015 che stabilisce i seguenti parametri di esenzione, applicabili retroattivamente dall’anno d’imposta 2014: terreni agricoli ubicati nei Comuni classificati come “totalmente montani” (elenco Istat): sempre esenti; ____________________________________________________________ PESSION MOTTA VERCELLIO 10122 TORINO – VIA ASSAROTTI 7 – TEL. +39011 19703869 / 870 – FAX +39011 19703871 terreni agricoli ubicati nei Comuni classificati come “parzialmente montani” (elenco Istat): esenti limitatamente a quelli posseduti o condotti da Coltivatori Diretti e da Imprese Agricole Professionali. In assenza di tali requisiti, i terreni agricoli sono soggetti ad IMU con l’aliquota deliberata dal Comune di competenza ovvero, in mancanza di determinazione, all’aliquota ordinaria dello 0,76%. Informativa varia Novità in tema di redazione dei bilanci 2014 - OIC 16 e scorporo dei terreni Per effetto delle modifiche apportate ai Principi Contabili Nazionali dal documento OIC 16, i terreni su cui insistono fabbricati devono essere rilevati tra i “terreni”, mentre non risulta più possibile rilevarli unitamente ai relativi fabbricati. Sotto il profilo contabile lo scorporo è evidente per le situazioni cosiddette «terra-cielo», anche se è egualmente plausibile anche qualora un fabbricato sia posto in un edificio (come i singoli appartamenti, in analogia a quanto previsto dalla normativa fiscale). Il valore del terreno può venire determinato come conseguenza della valutazione quantitativa del fabbricato (il valore del terreno risulta come differenza tra il prezzo di acquisto complessivo del bene e il valore stimato del fabbricato), salvo l’esistenza di una perizia che stimi il valore del solo terreno. Per i fabbricati acquisiti in esercizi precedenti al 2014, il Documento pubblicato in data 28 febbraio scorso dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti fornisce le seguenti indicazioni : - le società che avevano rilevato il terreno separatamente dal fabbricato e avevano determinato l’ammortamento sulla sola componente relativa al fabbricato, applicando quindi già in precedenza in modo corretto il principio contabile 16, non dovranno, in linea generale, apportare alcuna modifica nel bilancio 2014; - le società che non scorporavano il valore del terreno dal fabbricato e ammortizzavano l’intero immobile, poiché fruivano dell’eccezione concernente la presenza di costi di bonifica/ripristino prevista dal precedente OIC 16, saranno tenute a stornare il fondo ammortamento per la quota relativa al terreno, con contropartita un provento straordinario da cambiamento di principi contabili, e contestualmente appostare un fondo oneri per ripristino ambientale, con contropartita un onere straordinario (in termini operativi, appare comunque possibile riqualificare direttamente il fondo ammortamento nel fondo di ripristino ambientale); - le società che avevano erroneamente rilevato il terreno unitamente al fabbricato e avevano ammortizzato il valore complessivo dell’immobile, pur in assenza di oneri di ripristino/bonifica, dovranno correggere l’errore, se rilevante, rettificando il valore del fondo ammortamento ed imputando la contropartita tra i proventi straordinari. Emersione di capitali detenuti all’estero - “Voluntary disclosure” Facendo seguito a quanto indicato nella nostra Circ. 02/2014, segnaliamo che in data 13 marzo scorso l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 10/E avente ad oggetto “Prime indicazioni relative alla procedura di Collaborazione Volontaria” di cui alla Legge 186/2014 (Legge di Stabilità 2014). Ricordiamo che la procedura è avocabile da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, e si perfeziona mediante la presentazione all’amministrazione finanziaria - entro il prossimo 30 settembre 2015 e comunque prima dell’eventuale avvio di una verifica finalizzata all’accertamento di violazioni tributarie - di apposita richiesta indicante gli elementi non ____________________________________________________________ PESSION MOTTA VERCELLIO 10122 TORINO – VIA ASSAROTTI 7 – TEL. +39011 19703869 / 870 – FAX +39011 19703871 dichiarati ed il successivo versamento delle conseguenti imposte e sanzioni liquidate nell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate sulla base dell’istanza presentata dal contribuente. Il modello dell’istanza con le relative istruzioni - approvato con Provvedimento del 30.01.2015 - è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). I professionisti dello Studio sono a disposizione per eventuali approfondimenti. Liquidazione anticipata del T.F.R. Con la pubblicazione in G.U. del DPCM 20.02.2015 n. 29 diventa operativa la possibilità, per i lavoratori dipendenti, di richiedere la corresponsione mensile in busta paga delle quote di TFR maturande, a titolo di quota integrativa della retribuzione (“Qu.I.R.”)assoggettata a tassazione ordinaria. L’esercizio della facoltà richiede la presentazione di apposita istanza da parte del lavoratore interessato, e la conseguente opzione è irrevocabile sino al 30 giugno 2018. Per i datori di lavoro con un numero di dipendenti inferiori a 50 e non tenuti alla corresponsione del TFR al Fondo di Tesoreria INPS è prevista la possibilità, qualora non intendano erogare la “Qu.I.R.” con proprie risorse, di accedere ad uno specifico finanziamento assistito da una duplice garanzia prestata dall’INPS e dallo Stato. Per ogni approfondimento Vi invitiamo a contattare il Consulenti del Lavoro. Mod. 730/2015 precompilato Dal corrente anno è data facoltà - in via sperimentale – ai contribuenti persone fisiche titolari esclusivamente di reddito di lavoro dipendente o di pensione che nell’anno 2014 hanno presentato il mod. 730, ovvero il mod. Unico pur avendo i requisiti per presentare il mod. 730 (esclusi quelli che hanno presentato dichiarazioni correttive o integrative ancora in fase di liquidazione) di presentare la dichiarazione dei redditi 2014 mediante inoltro del mod. 730 precompilato. Il suddetto modello è reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 aprile 2015 nell’apposita sezione alla quale è possibile accedere direttamente (previa acquisizione del codice PIN personale) ovvero tramite il proprio sostituto d’imposta, Caf od altro intermediario abilitato. Il modello precompilato deve essere presentato entro il 7 luglio 2015 all’Agenzia delle Entrate: nella versione originaria, ovvero previa inserimento delle eventuali correzioni ed integrazioni; direttamente, ovvero tramite sostituto d’imposta, Caf od altro intermediario abilitato. In alternativa al modello precompilato, i contribuenti interessati possono presentare il mod. 730 con le consuete modalità. Lo Studio è a disposizione dei contribuenti interessati, su istanza degli stessi, per concordare modalità di acquisizione e di presentazione del mod. 730. Novità in tema dell’addizionale IRES “Robin Tax” Con sentenza 11.2.2015 n. 10 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’addizionale IRES del 6,5% per le imprese di rilevanti dimensioni operanti nei settori del petrolio e dell’energia (c.d. “Robin Tax”), introdotta dall’art. 81 co. 16 del D.L. n. 112/2008 (conv. in Legge n. 133/2008) e successive modifiche, affermando che tale addizionale viola i principi di uguaglianza e capacità contributiva, riveste carattere permanente ed è inidonea a conseguire le finalità solidaristiche che intende esplicitamente perseguire. ____________________________________________________________ PESSION MOTTA VERCELLIO 10122 TORINO – VIA ASSAROTTI 7 – TEL. +39011 19703869 / 870 – FAX +39011 19703871 La declaratoria d’incostituzionalità produce effetti solo dal 12 febbraio 2015. L’esclusione dell’efficacia retroattiva della sentenza implica che, per i soggetti interessati, sarà inutile presentate istanze di rimborso dei versamenti eseguiti in passato, dal momento che i rimborsi verrebbero negati dall’Agenzia delle Entrate e, presumibilmente, anche dalle Commissioni tributarie. Si attende a breve un chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate sull’applicabilità dell’addizionale con riferimento al calcolo del saldo delle imposte dovute per l’esercizio 2014, tenuto conto che i termini del relativo versamento e della presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2014 scadono in data successiva alla data di efficacia della sentenza. Contratti “Rent to buy” – profili fiscali Con la Circolare n. 4/E del 19.2.2015 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema dei contratti aventi per oggetto il godimento di un immobile con clausola di riscatto (recentemente normati dall’art. 23 del D.L. “Sblocca Italia” n. 133/2014), chiarendone il regime fiscale applicabile ai fini delle imposte dirette ed indirette, distintamente nella iniziale fase di “godimento” ed in quella di successivo “trasferimento”. Il tema è stato inoltre ripreso da un approfondito studio pubblicato dalla Fondazione Dottori Commercialisti lo scorso 15 marzo, che ne approfondisce l’inquadramento civilistico e tributario. DURC e Lavori Edili A decorrere dal 1° gennaio 2015 la validità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) riferito a lavori edili a favore di committenti privati è ridotta da 120 a 90 giorni dalla data di emissione. *** Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento ed approfondimento. Ricordiamo che le Circolari dello Studio sono consultabili sul nostro sito internet, all’indirizzo: www.studiopmv.it ____________________________________________________________ PESSION MOTTA VERCELLIO 10122 TORINO – VIA ASSAROTTI 7 – TEL. +39011 19703869 / 870 – FAX +39011 19703871