PESSION MOTTA VERCELLIO
DOTTORI COMMERCIALISTI
Dott. Alberto PESSION
Dott. Stefano MOTTA
Dott. Maura VERCELLIO
Dott. Cristina ROCCAVILLA
Dott. Mattia DEVALLE
Spett.li Clienti
Loro recapiti
CIRCOLARE INFORMATIVA n. 03/2015
20 Marzo 2015
Prossime scadenze fiscali
Comunicazione delle operazioni IVA dell’anno 2014 (“Spesometro 2014”)
I soggetti titolari di partita IVA (con la sola esclusione dei contribuenti “minimi”, e degli
“enti non commerciali” limitatamente alle operazioni estranee all’attività commerciale) sono
tenuti a trasmettere il modello di Comunicazione Polivalente contenente l’indicazione delle
operazioni IVA riferite all’anno 2014 entro le seguenti scadenze:
- venerdì 10 aprile 2015 per i soggetti IVA che nel corrente anno 2015 effettuano la
liquidazione IVA con periodicità mensile;
- lunedì 20 aprile 2015 per i soggetti IVA con periodicità di liquidazione trimestrale.
Il modello di comunicazione e le relative modalità di compilazione sono invariate rispetto a
quelle utilizzate lo scorso anno con riferimento alle operazioni 2013.
Lo Studio provvederà alla presentazione della Comunicazione previo ricevimento dei relativi
files telematici entro e non oltre 10 giorni antecedenti le suddette scadenze, che andranno
predisposti inserendo nell’ultimo riquadro del frontespizio del modello, relativo all’impegno
alla presentazione i seguenti dati:
 codice fiscale di SECAT S.r.l. : 07946450017
 casella di impegno a presentare : codice 1
 numero iscrizione CAF : nessuna indicazione
 data dell’impegno: la data di predisposizione del modello
Fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione
A decorrere dal prossimo 31 marzo 2015 entra in vigore l’obbligo generalizzato di
fatturazione elettronica delle operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione
ed il conseguente divieto, per quest’ultima, di procedere al pagamento delle fatture emesse in
formato cartaceo.
La fatturazione elettronica opera, in via obbligatoria, con riferimento a tutte le cessioni di
beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, per tali
intendendosi:
-
le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
le istituzioni universitarie;
gli Istituti autonomi case popolari;
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www.studiopmv.it
-
le Camere di commercio e loro associazioni;
gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
le amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
le Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia del Demanio);
il CONI;
le Autorità indipendenti (es. Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per l’energia elettrica e il
gas, Garante per la protezione dei dati personali);
le amministrazioni autonome;
gli altri enti e soggetti indicati nell’elenco pubblicato dall’ISTAT, entro il 30 settembre, in base alla ricognizione
operata annualmente (da ultimo, si veda l’elenco pubblicato sulla G.U. 10.9.2014 n. 210, come modificato dal
comunicato di rettifica pubblicato sulla G.U. 28.10.2014 n. 251).
Le fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione devono
necessariamente:
 essere rappresentate in un file in formato XML (eXtensible Markup Language);
 contenere, oltre agli ordinari dati fiscali previsti dagli artt. 21 e 21bis del DPR 633/72, le
ulteriori informazioni previste per la corretta trasmissione e dematerializzazione (quali ad es.
il codice identificativo univoco “IPA” della P.A. destinataria, e se previsto il codice
identificativo di gara CIG e/o il codice unico di progetto “CUP”);
 riportare l’indicazione dell’imposta di bollo assolta, qualora dovuta;
 riportare l’annotazione della “scissione dei pagamenti” in tutti i casi di applicazione del
meccanismo dello “split payment” (vedasi ns. Circ. 01/2015);
 essere sottoscritte con firma elettronica qualificata o digitale;
 essere veicolate tramite il Sistema di Interscambio “SDI” gestito dall’Agenzia delle Entrate,
il quale provvede ad inoltrarle al competente ufficio dell’Amministrazione committente ed a
rilasciare una ricevuta di consegna o una notifica di mancata consegna (la trasmissione delle
fatture allo “SDI” può avvenire attraverso PEC ovvero via web, direttamente o tramite
intermediari).
Ulteriori approfondimenti sono acquisibili direttamente sul sito dello SDI all’indirizzo
www.fatturapa.gov.it .
Le piccole e medie imprese, abilitandosi al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), possono utilizzare i servizi informatici messi a disposizione
gratuitamente sul portale www.acquistinretepa.it, diretti a facilitare le PMI nel processo di
creazione, invio in formato standard allo SDI e conservazione delle fatture elettroniche.
All’indirizzo https://fattura-pa.infocamere.it è inoltre disponibile, gratuitamente, il servizio
base di fatturazione elettronica dedicato alle PMI che abbiano rapporti di fornitura con le
Pubbliche Amministrazioni. Il servizio consente, per un numero limitato di documenti nell’arco
dell’anno, la compilazione delle fatture verso le Pubbliche Amministrazioni, la trasmissione
attraverso il Sistema SDI e il monitoraggio delle fatture inviate.
IMU terreni agricoli
Entro il prossimo 31 marzo è possibile effettuare il versamento in unica soluzione
dell’IMU dovuta sui terreni agricoli per l’anno 2014, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
La disciplina sull’esenzione IMU per i terreni agricoli ha subito recentemente una serie di
modifiche, concluse con la conversione in Legge del DL 4/2015 che stabilisce i seguenti
parametri di esenzione, applicabili retroattivamente dall’anno d’imposta 2014:
 terreni agricoli ubicati nei Comuni classificati come “totalmente montani” (elenco Istat):
sempre esenti;
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 terreni agricoli ubicati nei Comuni classificati come “parzialmente montani” (elenco Istat):
esenti limitatamente a quelli posseduti o condotti da Coltivatori Diretti e da Imprese Agricole
Professionali.
In assenza di tali requisiti, i terreni agricoli sono soggetti ad IMU con l’aliquota deliberata
dal Comune di competenza ovvero, in mancanza di determinazione, all’aliquota ordinaria dello
0,76%.
Informativa varia
Novità in tema di redazione dei bilanci 2014 - OIC 16 e scorporo dei terreni
Per effetto delle modifiche apportate ai Principi Contabili Nazionali dal documento OIC 16,
i terreni su cui insistono fabbricati devono essere rilevati tra i “terreni”, mentre non risulta più
possibile rilevarli unitamente ai relativi fabbricati.
Sotto il profilo contabile lo scorporo è evidente per le situazioni cosiddette «terra-cielo»,
anche se è egualmente plausibile anche qualora un fabbricato sia posto in un edificio (come i
singoli appartamenti, in analogia a quanto previsto dalla normativa fiscale).
Il valore del terreno può venire determinato come conseguenza della valutazione
quantitativa del fabbricato (il valore del terreno risulta come differenza tra il prezzo di acquisto
complessivo del bene e il valore stimato del fabbricato), salvo l’esistenza di una perizia che
stimi il valore del solo terreno.
Per i fabbricati acquisiti in esercizi precedenti al 2014, il Documento pubblicato in data 28
febbraio scorso dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti fornisce le seguenti indicazioni :
- le società che avevano rilevato il terreno separatamente dal fabbricato e avevano determinato
l’ammortamento sulla sola componente relativa al fabbricato, applicando quindi già in
precedenza in modo corretto il principio contabile 16, non dovranno, in linea generale,
apportare alcuna modifica nel bilancio 2014;
- le società che non scorporavano il valore del terreno dal fabbricato e ammortizzavano l’intero
immobile, poiché fruivano dell’eccezione concernente la presenza di costi di
bonifica/ripristino prevista dal precedente OIC 16, saranno tenute a stornare il fondo
ammortamento per la quota relativa al terreno, con contropartita un provento straordinario da
cambiamento di principi contabili, e contestualmente appostare un fondo oneri per ripristino
ambientale, con contropartita un onere straordinario (in termini operativi, appare comunque
possibile riqualificare direttamente il fondo ammortamento nel fondo di ripristino ambientale);
- le società che avevano erroneamente rilevato il terreno unitamente al fabbricato e avevano
ammortizzato il valore complessivo dell’immobile, pur in assenza di oneri di
ripristino/bonifica, dovranno correggere l’errore, se rilevante, rettificando il valore del fondo
ammortamento ed imputando la contropartita tra i proventi straordinari.
Emersione di capitali detenuti all’estero - “Voluntary disclosure”
Facendo seguito a quanto indicato nella nostra Circ. 02/2014, segnaliamo che in data 13
marzo scorso l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 10/E avente ad oggetto “Prime
indicazioni relative alla procedura di Collaborazione Volontaria” di cui alla Legge 186/2014
(Legge di Stabilità 2014).
Ricordiamo che la procedura è avocabile da persone fisiche, società semplici ed enti non
commerciali, e si perfeziona mediante la presentazione all’amministrazione finanziaria - entro il
prossimo 30 settembre 2015 e comunque prima dell’eventuale avvio di una verifica finalizzata
all’accertamento di violazioni tributarie - di apposita richiesta indicante gli elementi non
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dichiarati ed il successivo versamento delle conseguenti imposte e sanzioni liquidate nell’avviso
di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate sulla base dell’istanza presentata dal
contribuente.
Il modello dell’istanza con le relative istruzioni - approvato con Provvedimento del
30.01.2015 - è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
I professionisti dello Studio sono a disposizione per eventuali approfondimenti.
Liquidazione anticipata del T.F.R.
Con la pubblicazione in G.U. del DPCM 20.02.2015 n. 29 diventa operativa la possibilità,
per i lavoratori dipendenti, di richiedere la corresponsione mensile in busta paga delle quote di
TFR maturande, a titolo di quota integrativa della retribuzione (“Qu.I.R.”)assoggettata a
tassazione ordinaria.
L’esercizio della facoltà richiede la presentazione di apposita istanza da parte del lavoratore
interessato, e la conseguente opzione è irrevocabile sino al 30 giugno 2018.
Per i datori di lavoro con un numero di dipendenti inferiori a 50 e non tenuti alla
corresponsione del TFR al Fondo di Tesoreria INPS è prevista la possibilità, qualora non
intendano erogare la “Qu.I.R.” con proprie risorse, di accedere ad uno specifico finanziamento
assistito da una duplice garanzia prestata dall’INPS e dallo Stato.
Per ogni approfondimento Vi invitiamo a contattare il Consulenti del Lavoro.
Mod. 730/2015 precompilato
Dal corrente anno è data facoltà - in via sperimentale – ai contribuenti persone fisiche
titolari esclusivamente di reddito di lavoro dipendente o di pensione che nell’anno 2014 hanno
presentato il mod. 730, ovvero il mod. Unico pur avendo i requisiti per presentare il mod. 730
(esclusi quelli che hanno presentato dichiarazioni correttive o integrative ancora in fase di
liquidazione) di presentare la dichiarazione dei redditi 2014 mediante inoltro del mod. 730
precompilato.
Il suddetto modello è reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 15
aprile 2015 nell’apposita sezione alla quale è possibile accedere direttamente (previa
acquisizione del codice PIN personale) ovvero tramite il proprio sostituto d’imposta, Caf od
altro intermediario abilitato.
Il modello precompilato deve essere presentato entro il 7 luglio 2015 all’Agenzia delle
Entrate:
 nella versione originaria, ovvero previa inserimento delle eventuali correzioni ed
integrazioni;
 direttamente, ovvero tramite sostituto d’imposta, Caf od altro intermediario abilitato.
In alternativa al modello precompilato, i contribuenti interessati possono presentare il mod.
730 con le consuete modalità.
Lo Studio è a disposizione dei contribuenti interessati, su istanza degli stessi, per concordare
modalità di acquisizione e di presentazione del mod. 730.
Novità in tema dell’addizionale IRES “Robin Tax”
Con sentenza 11.2.2015 n. 10 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’addizionale IRES del 6,5% per le imprese di rilevanti dimensioni operanti
nei settori del petrolio e dell’energia (c.d. “Robin Tax”), introdotta dall’art. 81 co. 16 del D.L. n.
112/2008 (conv. in Legge n. 133/2008) e successive modifiche, affermando che tale addizionale
viola i principi di uguaglianza e capacità contributiva, riveste carattere permanente ed è inidonea
a conseguire le finalità solidaristiche che intende esplicitamente perseguire.
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La declaratoria d’incostituzionalità produce effetti solo dal 12 febbraio 2015. L’esclusione
dell’efficacia retroattiva della sentenza implica che, per i soggetti interessati, sarà inutile
presentate istanze di rimborso dei versamenti eseguiti in passato, dal momento che i rimborsi
verrebbero negati dall’Agenzia delle Entrate e, presumibilmente, anche dalle Commissioni
tributarie.
Si attende a breve un chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate sull’applicabilità
dell’addizionale con riferimento al calcolo del saldo delle imposte dovute per l’esercizio 2014,
tenuto conto che i termini del relativo versamento e della presentazione della dichiarazione dei
redditi per il periodo d’imposta 2014 scadono in data successiva alla data di efficacia della
sentenza.
Contratti “Rent to buy” – profili fiscali
Con la Circolare n. 4/E del 19.2.2015 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema dei
contratti aventi per oggetto il godimento di un immobile con clausola di riscatto (recentemente
normati dall’art. 23 del D.L. “Sblocca Italia” n. 133/2014), chiarendone il regime fiscale
applicabile ai fini delle imposte dirette ed indirette, distintamente nella iniziale fase di
“godimento” ed in quella di successivo “trasferimento”.
Il tema è stato inoltre ripreso da un approfondito studio pubblicato dalla Fondazione Dottori
Commercialisti lo scorso 15 marzo, che ne approfondisce l’inquadramento civilistico e
tributario.
DURC e Lavori Edili
A decorrere dal 1° gennaio 2015 la validità del DURC (Documento Unico di Regolarità
Contributiva) riferito a lavori edili a favore di committenti privati è ridotta da 120 a 90 giorni
dalla data di emissione.
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Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento ed approfondimento.
Ricordiamo che le Circolari dello Studio sono consultabili sul nostro sito internet, all’indirizzo:
www.studiopmv.it
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