IL TESTAMENTO BIOLOGICO
DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI
TRATTAMENTO
11 febbraio 2012
Alfredo Anzani, HSR Milano
In Italia, il Comitato Nazionale di
Bioetica ha approvato,
il 18 dicembre 2003,
un apposito
Documento sulle
dichiarazioni anticipate
di trattamento
La parola “testamento”
(o direttive) non è quella
giusta perché con essa si
intende la facoltà di disporre
di una cosa che si possiede e
che si vuole donare ad altra
persona o ad altra istituzione.
La vita non è una cosa qualsiasi, un
semplice oggetto che si possiede e di cui
si può disporre liberamente a proprio
piacimento.
Essa è indisponibile. E’ un dono.
Non la si è potuta scegliere
all’origine e non la si può
conseguentemente rifiutare
al termine.
La vita è sì disponibile perché posta nelle
nostre mani di soggetti liberi.
Ma è anche indisponibile nella sua
radicalità: nascita, crescita, morte.
Unanime è la condanna dell’eugenetica e della
pena di morte.
Il “non uccidere” è connaturale all’uomo.
C’è un oggettivo autoporsi della vita umana che
la rende non del tutto immanente alla libertà
del singolo.
Per il credente questo aspetto ad
extra è riferita al Creatore.
Per il laico sarà, invece, la natura che
ci eccede, ci precede e segue; entro di
essa possiamo agire e intervenire ma
senza ricondurla totalmente alla
soggettività dell’arbitrio individuale.
(Gianfranco Ravasi: La nostra vita è anche degli altri.
L’Espresso, 15.12.2012)
“Essere consci del lato misterioso e
indisponibile della vita è il più bel
sentimento che ci sia dato provare:
sta alla radice di ogni arte e di ogni
scienza vera”.
Albert Einstein
E’ preferibile parlare di
DICHIARAZIONI
ANTICIPATE
SUL TRATTAMENTO
DI FINE VITA
Si tratta di un documento
con il quale una persona, dotata di
piena capacità, esprime la sua volontà
circa i trattamenti ai quali
desidererebbe o non desidererebbe
essere sottoposta nel caso in cui non
fosse più in grado di esprimere il
proprio consenso o il proprio dissenso
informato.
Le dichiarazioni anticipate
non devono in alcun modo
essere intese come una pratica
che possa indurre o facilitare
logiche di abbandono
terapeutico, neppure in modo
indiretto.
IL PRINCIPIO GENERALE
al quale il contenuto delle
dichiarazioni anticipate
dovrebbe ispirarsi può quindi
essere così formulato:
ogni persona ha il diritto di
esprimere i propri desideri,
anche in modo anticipato,
in relazione a tutti i trattamenti
terapeutici e a tutti gli interventi
medici circa i quali può lecitamente
esprimere la propria volontà attuale.
Da questa definizione appare evidente
che questo principio esclude che tra le
dichiarazioni anticipate possano
annoverarsi quelle che siano in
contraddizione
- col diritto positivo,
- con le norme di buona pratica
clinica,
- con la deontologia medica,
o che pretendano
di imporre attivamente al
medico pratiche
in scienza e coscienza
inaccettabili.
Il CNB ritiene essenziale eliminare ogni
equivoco e ribadire che
il diritto che si vuol riconoscere al
paziente non è un diritto
all’eutanasia,
né un diritto soggettivo a morire che il
paziente possa far valere nel rapporto
col medico.
Dopo l’approvazione al Senato,
il 12 luglio 2011 è stato approvato dalla
Camera il Disegno Legge sulle DAT. Tornerà
in Senato per l’approvazione definitiva.
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ALLEANZA TERAPEUTICA,
DI CONSENSO INFORMATO E
DI DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI
TRATTAMENTO.
Art. 1. TUTELA DELLA VITA E DELLA SALUTE
La presente legge, …
a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto
inviolabile ed indisponibile,…
c) vieta… ogni forma di eutanasia e ogni forma di
assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività
medica e quella di assistenza alle persone
esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della
salute…
d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente
sui trattamenti sanitari più appropriati,… e sul
divieto di qualunque forma di eutanasia,…
e) riconosce che nessun trattamento sanitario può
essere attivato a prescindere dall'espressione del
consenso informato…
f) garantisce che in casi di pazienti in stato di fine vita
o in condizioni di morte prevista come imminente, il
medico debba astenersi da trattamenti straordinari non
proporzionati, non efficaci o non tecnicamente
adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o
agli obiettivi di cura.
ART. 2. CONSENSO INFORMATO
1. Salvo i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è
attivato previo consenso informato esplicito ed attuale del
paziente prestato in modo libero e consapevole.
2. L'espressione del consenso informato è preceduta da
corrette informazioni rese dal medico curante al paziente…
3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno
della relazione fra medico e paziente… può esplicitarsi, se il
medico lo ritiene necessario o se il paziente lo richiede, in un
documento di consenso informato firmato dal paziente e dal
medico.
Tale documento è inserito nella cartella clinica su richiesta del
medico o del paziente.
4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in
tutto o in parte le informazioni che gli competono.
Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e
deve essere esplicitato in un documento sottoscritto
dal soggetto interessato che diventa parte integrante
della cartella clinica.
5. Il consenso informato al trattamento sanitario può
essere sempre revocato, anche parzialmente.
Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.
6. In caso di interdetto, il consenso informato è
prestato dal tutore che sottoscrive il documento.
…
9. Il consenso informato al trattamento
sanitario non è richiesto quando ci si trovi in una
situazione di emergenza, nella quale si configuri
una situazione di rischio attuale e immediato per
la vita del paziente.
ART. 3. CONTENUTI E LIMITI DELLA
DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI
TRATTAMENTO.
1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento
il dichiarante, in stato di piena capacità di intendere e
di volere e di compiuta informazione medico-clinica,
con riguardo ad un'eventuale futura perdita
permanente della propria capacità di intendere e di
volere, esprime orientamenti e informazioni utili per il
medico, circa l'attivazione di trattamenti terapeutici,
purché in conformità a quanto prescritto dalla
presente legge.
2. Nella dichiarazione anticipata di
trattamento può essere esplicitata
la rinuncia da parte del soggetto ad
ogni o ad alcune forme particolari
di trattamenti terapeutici in quanto
di carattere sproporzionato o
sperimentale.
4. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a
New York il 13 dicembre 2006, alimentazione e
idratazione, nelle diverse forme in cui la
scienza e la tecnica possono fornirle al
paziente, devono essere mantenute fino al
termine della vita, ad eccezione del caso in cui le
medesime risultino non più efficaci nel fornire al
paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari
alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo.
Esse non possono formare oggetto di
dichiarazione anticipata di trattamento.
5. La dichiarazione anticipata di trattamento assume
rilievo nel momento in cui il soggetto si trovi
nell'incapacità permanente di comprendere le
informazioni circa il trattamento sanitario e le sue
conseguenze per accertata assenza di attività
cerebrale integrativa cortico-sottocorticale e,
pertanto, non possa assumere decisioni che lo
riguardano.
Tale accertamento è certificato da un collegio
medico … (anestetista-rianimatore, neurologo,
medico curante e medico specialista)…
ART. 4. FORMA E DURATA DELLA
DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI
TRATTAMENTO
1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono
obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto
avente data certa e firma del soggetto interessato
maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere
dopo una compiuta e puntuale informazione medicoclinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di
medicina generale che contestualmente le sottoscrive.
2. Le dichiarazioni anticipate di trattamento
devono essere adottate in piena libertà e
consapevolezza, nonché sottoscritte con firma
autografa.
Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti
espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei
modi previsti dalla presente legge non hanno
valore e non possono essere utilizzati ai fini della
ricostruzione della volontà del soggetto.
3. Salvo che il soggetto sia divenuto
incapace, la dichiarazione anticipata di
trattamento ha validità per cinque anni, …
La dichiarazione anticipata di trattamento
può essere rinnovata più volte, con la forma
e le modalità prescritte dai commi 1 e 2.
4. La dichiarazione anticipata di trattamento può
essere revocata o modificata in ogni momento dal
soggetto interessato. …
5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve
essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui
assume rilievo dal punto di vista clinico.
6. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa
in pericolo di vita immediato, la dichiarazione
anticipata di trattamento non si applica.
ART. 5. ASSISTENZA AI SOGGETTI IN STATO
VEGETATIVO
1. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso
all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai
soggetti in stato vegetativo rappresenta livello
essenziale di assistenza…
L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o
aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata
attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e
domiciliari secondo le modalità previste dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri …
ART. 6. FIDUCIARIO
1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il
dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne.
2. Il dichiarante che abbia nominato un fiduciario può
sostituirlo,… in qualsiasi momento senza alcun
obbligo di motivare la decisione.
3. Il fiduciario… si impegna a vigilare perché al
paziente vengano somministrate le migliori terapie
palliative disponibili,…
4. Il fiduciario è legittimato a richiedere al medico e a
ricevere dal medesimo ogni informazione sullo stato di
salute del dichiarante.
7. Il fiduciario può rinunciare per iscritto
all'incarico, comunicandolo al dichiarante o,
ove quest'ultimo sia incapace di intendere e
dì volere, al medico responsabile del trattamento
terapeutico.
8. In assenza di nomina del fiduciario, i
compiti previsti … sono adempiuti dai familiari,
…
ART. 7. RUOLO DEL MEDICO
1. Gli orientamenti espressi dal soggetto nella sua dichiarazione
anticipata di trattamento sono presi in considerazione dal
medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella
clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirli o meno.
2. Il medico curante, qualora non intenda seguire gli
orientamenti espressi dal paziente nelle dichiarazioni anticipate
di trattamento, è tenuto a sentire il fiduciario o i familiari, …
ad esprimere la sua decisione motivandola in modo
approfondito e sottoscrivendola sulla cartella clinica o
comunque su un documento scritto, che è allegato alla
dichiarazione anticipata di trattamento.
3. Il medico non può prendere in considerazione
orientamenti volti comunque a cagionare la
morte del paziente o comunque in contrasto con
le norme giuridiche o la deontologia medica.
Gli orientamenti sono valutati dal medico,
sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in
applicazione del principio dell'inviolabilità della
vita umana e della tutela della salute e della vita,
secondo i principi di precauzione,
proporzionalità e prudenza.
A favore della legge
1. Una legge a protezione della vita è necessaria.
2. La vita è un valore tutelato dalla Costituzione e da
tutto il nostro ordinamento.
3. Non è accettabile la dizione ‘testamento biologico’
(e neppure quella di ’disposizioni o dichiarazioni’)
perché in questo caso si intende che le volontà
espresse dalla persona sono vincolanti, confliggendo
con l’indisponibilità della vita umana.
4. L’obbligo tassativo per il medico di mettere in atto
la volontà espressa ‘ora per allora’ è insostenibile.
5. La vincolatività delle DAT di fatto stabilirebbe il
potere di qualcuno di disporre sulla vita umana.
6. La legge rispetta quanto affermato nella
Convenzione di Oviedo che ritiene che i
medici curanti abbiano il dovere di
prendere in considerazione i testamenti
biologici ma non il dovere inderogabile di
applicarli quando ritengano in scienza e
coscienza che essi non siano più attendibili
o non conformi alla situazione reale in cui
versa il malato o eutanasici.
In realtà, il problema vero,
“il cuore” della questione non è
tanto quello di far conoscere le
proprie intenzioni, quanto
piuttosto quello di ottenere il
diritto all’eutanasia volontaria.
Dall’eutanasia come condizione interiore
di serenità davanti alla morte
(significato originario)
▼
all’eutanasia come strumento per la
realizzazione di fini di pubblica utilità
(e. eugenetica: involuzione)
▼
all’eutanasia come pratica attiva od omissiva
mediante la quale liberare il soggetto malato,
dietro sua richiesta o meno, dalla sofferenza
(eutanasia pietosa, propria dell’età contemporanea)
E’ un diritto civile
pretendere
l’eutanasia?
NO
Legalizzare l’eutanasia non significa
riconoscere ai malati e ai morenti un diritto
civile ma dare ai medici (e alla struttura
sanitaria) il potere di decidere sul destino
finale dei malati più fragili, più deboli,
più soli.
Cedere alla pressione che vuole la legalizzazione
dell’eutanasia (perché così si difenderebbero
diritti civili) di fatto aprirebbe la porta
all’abbandono terapeutico.
La vera domanda che ci poniamo
diventa:
di fronte ad una persona
che è priva di coscienza
ESISTE O NON ESISTE
il dovere di prestare le cure
ordinarie che le permettono di
vivere?
Il fatto di tenere conto dei desideri e delle
volontà pregresse di una persona non può
minare due doveri fondamentali della
convivenza umana:
- il dovere del pronto soccorso e
- il dovere di non uccidere,
riconoscendo che la vita umana non è mai
disponibile alla volontà, propria ed altrui.
L’indisponibilità della vita non
deriva da una particolare visione
della vita stessa o da una fede
religiosa, ma dal fatto che soltanto
riconoscendo questo principio
possiamo assicurare la convivenza
umana e
il riconoscimento
dell’eguaglianza tra gli uomini.
Il diritto
all’autodeterminazione
non ha senso se è pensato e
esercitato contro il dovere
della tutela della vita umana,
perché
SOLO L’UOMO VIVO HA
DIRITTI.
Anche se di fatto possiamo disporre della vita,
uccidendoci o uccidendo,
non dobbiamo disporre della nostra vita
e di quella altrui perché
LA VITA non è una proprietà,
un’acquisizione, un dono, qualcosa che si
aggiunge o si toglie ad un soggetto, ma
è lo stesso esserci di qualcuno,
che è la fonte di tutti
gli altri diritti.
Per questo motivo non si può
rinunciare al diritto di
vivere e nessuna forma di
testamento biologico dovrebbe
ammettere richieste che
possano minare questo
principio basilare.
“Nessun uomo è un’isola…
Ogni morte d’uomo mi
diminuisce, perché partecipo
dell’umanità;
e dunque non mandare mai a
chiedere per chi suona la
campana: suona per te”.
John Donne
Non si appartiene mai
esclusivamente a se stessi:
la vita non è mai soltanto mia.
La libertà, valore
incommensurabile, va esercitata in
equilibrio con la relazione nei
confronti dell’altro.
Contrari alla legge
IGNAZIO MARINO
http://ldmultimedia.be-online.net/?p=716
La legge introduce il testamento biologico,
salvo stabilire che non è vincolante.
Insomma vale poco e niente…
Da una parte i difensori della vita, così si
definiscono loro, convinti assertori della sacralità
e intangibilità della vita anche quando la sola vita
che resta è quella di un corpo privo di funzioni
cerebrali, indissolubilmente legato a macchinari
che ne mantengono artificialmente alcune
funzioni essenziali.
Dall’altra parte, quelli come me, più
realisticamente consapevoli dei limiti
della tecnologia che in molti casi consente
di mantenere il ritmo di un battito cardiaco
senza poter consentire al paziente un
recupero della sua integrità intellettiva, e
che ritengono dunque giusto tutelare la
dignità e la libertà del singolo, difendendo il
suo diritto alla libera scelta delle terapie.
La legge sul testamento biologico
che la Camera dei Deputati ha votato è
un’amara bugia poiché ne fa un pezzo
di carta che senza valore.
Questa legge, voluta per ragioni di
basso tatticismo politico, toglie agli
italiani il diritto di scegliere della
propria vita.
http://diksa53a.blogspot.com/2011/07/testamento-biologico-ignazio-marino.html
Con questa legge si obbligano le persone,
anche coloro che hanno indicato di non
volere un tubo nell'intestino, a riceverlo
per legge, e poi le indicazioni che ognuno
lascerà non saranno vincolanti per il
medico.
Il medico dovrà solo documentare in
cartella per quale motivo la pensa
diversamente dal paziente.
Questo è incivile e inaccettabile.
Si è arrivati addirittura ad inserire un
articolo che dice che per applicare il
testamento biologico bisogna accertare
l'assenza di attività celebrali, in altre
parole si dovrebbe scrivere in una legge
che i medici quando una persona è
morta possono sospendere di curarla.
UMBERTO VERONESI
http://www.ok-salute.it/varie/09_a_veronesi-eutanasia-testamento-biologico_2.shtml
Quando ci si chiede che cos'è la vita, che cos'è la
morte io penso che la vita sia il Dna: in
queste tre lettere è racchiuso il mistero della vita.
Gli esseri viventi hanno la stessa costituzione,
cioè tutto ciò che vive è fatto del medesimo Dna
composto di quattro elementi, quattro basi di
azoto dai nomi vezzosi: adenina, citosina, guanina
e timina.
L'aldilà e l'immortalità dell'anima, per coloro che
credono, rendono più tollerabile la morte.
Ma un laico, che non ha il dono della fede,
non crede a tutto ciò che la religione gli ha
suggerito per consolarlo dell'inesorabilità
della fine.
Sa che la sua vita è fragile, che deve terminare e alla
morte si prepara nel tempo. Penso di essere anch'io
preparato ad affrontarla come un fatto normale.
Confesso solo che non so come mi comporterei se mi
accorgessi che la mia mente, cioè le mie facoltà
mentali e intellettuali, non mi sostenesse nella sua
integrità.
Non penso al suicidio, perché contempla un rituale
penoso e a volte sgradevole ed è inoltre penalizzante per
chi rimane.
La mia vera paura è quella di perdere la
consapevolezza della mia natura di uomo, cioè
della dignità umana. Gli ultimi attimi di vita, quando
la malattia non è più curabile e quando la situazione non
solo è irreversibile, ma porta con sé sofferenze e
umiliazioni, sono attimi di debolezza e di
sconvolgimento totale. Per questo ho affidato a una
persona a me vicina il mio testamento biologico, nel
quale chiedo di essere aiutato a morire con dignità, se e
quando le mie condizioni non me lo permettessero.
Di fronte a queste situazioni
c'è da chiedersi qual è la vita che
va difesa:
la vita in quanto tale, cioè la vita
biologica, spesso appesa al filo di una
macchina che la rende un fatto
vegetativo,
oppure la vita in cui esiste la
consapevolezza del sé?
Ho sempre affrontato il tema del
diritto di morire con un profondo rispetto
delle opinioni di tutti, anche quando non le
condivido. E lo affronto con la consapevolezza che
può essere un tema lacerante per la sensibilità di
molti, perché è difficile accettare che si spenga la
vita.
E tuttavia continuo a difendere questo
diritto, nell'ambito di quel concetto
onnicomprensivo che è il diritto di ogni uomo
all'autodeterminazione, cioè alla libertà.
Io penso, tout court, che il
diritto di morire faccia parte
del corpus fondamentale dei
diritti individuali:
diritto a una giustizia uguale per tutti,
diritto all'istruzione, diritto al lavoro,
diritto all'esercizio di voto, diritto di
scegliere il proprio domicilio.
Card. ANGELO BAGNASCO, CEI 25.05.2009
“… il morire non può diventare un diritto che
taluno invoca per sé o per altri. Se una tale
pretesa infatti dovesse approdare nella legislazione…
le conseguenze sarebbero fatali anzitutto sul piano di
quegli autentici diritti umani che costituiscono il
portato di una intera civiltà.
Tra il cosiddetto ‘diritto a morire’ e gli altri
diritti non vi è infatti alcuna omogeneità
ontologica. E’ semmai la teoria
dell’autodeterminazione che funge in questo caso da
dottrina qualificante il discutibile diritto a morire.
Il valore della libertà si iscrive
nella dimensione relazionale che
costituisce la persona e la rende
non isola tra isole, ma punto
luminoso correlato intrinsecamente agli
altri soggetti. E si iscrive altresì nella
verità delle cose e nell’orizzonte delle
nostre scelte che infatti ci qualificano
sul piano morale del bene e del male”.
Il concetto di
‘diritto alla morte’,
deve configurarsi come
IL DIRITTO AD UNA
MORTE DIGNITOSA E
UMANA, degna dell’uomo
e della sua vita.
“È molto importante oggi
proteggere, nel momento della
morte, la dignità della persona
umana e la concezione cristiana
della vita contro un tecnicismo
che rischia di divenire abusivo”.
NON ESISTE IL DIRITTO ALLA MORTE MA
“il diritto di morire in tutta
serenità, con dignità umana e
cristiana”.
“Da questo punto di vista,
l’uso dei mezzi terapeutici
talvolta può sollevare dei
problemi”.
Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede,
Dichiarazione sull´eutanasia, Roma, 05.05.1980
Gli elementi chiave che
definiscono l’accanimento
terapeutico sono
l'inutilità, (inefficacia)
la penosità, (sofferenza)
l’eccezionalità, (sproporzione)
Rifiutare l'accanimento
diventa non solo
legittimo, ma anzi
doveroso, come segno di
estrema responsabilità e
rispetto verso la vita umana.
Chi rifiuta l'accanimento
terapeutico non facilita la
morte della persona, ma
semplicemente accetta i limiti
della vita umana.
Obbligo morale del medico è quello
di conservare la salute e la vita, non
quello di prolungare l'agonia.
C'è un momento a partire dal
quale alcuni interventi
terapeutici devono essere
interrotti perché ormai non
influiscono più sul decorso
della malattia e anzi recano
danno al malato.
Se cessano le cure specifiche, resta sempre
l'obbligo invece di proseguire con
LE CURE ORDINARIE e LE CURE
PALLIATIVE o SINTOMATICHE
Il confine tra rifiuto
dell’accanimento terapeutico
l’abbandono del malato,
è molto sottile ed è affidato alle
intenzioni del paziente e del medico.
Dipende dal rapporto tra tecnica
usata e intenzione perseguita
nell’usarla.
È necessario ANDARE AL DI LÀ DEL
SEMPLICE CONSENSO INFORMATO,
spesso non reale date le fragili condizioni
del malato, per battersi al fianco del
paziente, per assisterlo, per evitare la sua
solitudine e lenire il suo dolore, insistere
cioè sull’alleanza medico-paziente
anche quando non ci sono speranze
terapeutiche.
Non si dimentichi che
il gesto MEDICO è
in primis “soccorso”,
poi si misura col resto.
La voce del PAZIENTE
verso il medico è
in primis “aiutami”,
e non “giù le mani”.
E’ possibile, oggi,
MORIRE NELLA TENEREZZA
fra
sostegno
familiare
e cure ?
Il compito
del MEDICO è
essenziale.
Quale medico ???
Il medico NON è Caronte
Il medico DEVE assumersi la responsabilità
Il medico sa che
- quando possibile, deve procurare
la guarigione (to cure);
- se questo risulta impraticabile, deve
alleviare le sofferenze e/o migliorare la
qualità di vita del paziente (to relieve),
- in ogni caso, cioè sempre, deve prendersi
cura della persona malata (to care).
conclusioni
Io sono un medico.
Il mio mestiere è “CURARE”.
- curare CHE COSA ?
la salute? guarire le malattie?
- o curare CHI ?
cioè prendersi cura di chi soffre,
di chi ha problemi di male?
(malattia ha radice di “male”, salute ha radice di “salvamento”)
CURARE, PRENDERSI CURA,
appartiene alla condotta umana universale, prima
che alla professione.
*a) La cura parentale, per esempio,
appartiene all’istinto della vita (persino a livello
animale):
- alimenta la vita
- scampa dal pericolo della morte
*b) La cura dei propri simili, fratelli,
prossimo è vincolo di civiltà umana
(principio di soccorso)
*c) La scienza medica è il soccorso
specifico contro il male
o delle infermità
o delle disabilità
o della prossimità della morte
*d) La misura con cui la scienza tenta
di rimontare
- le infermità (farmaci)
- le disabilità (protesi, ecc)
- le minacce di morte (chirurgia, trapianti,
pratiche rianimative, terapie di
sostentamento vitale ecc.)
è misura - volta per volta - diversa.
Nel corso della
storia accade che
la speranza di vita
aumenti in modo
considerevole.
Resta, comunque, per ogni essere
umano (mortale) l’appuntamento
con la morte.
LA CONSAPEVOLEZZA DELLA
MORTE COME EXITUS NATURALE
NON VANIFICA L’ATTEGGIAMENTO DI
CURA E NON DIVENTA MAI UN
ABBANDONO.
Nulla interrompe, infatti, il prendersi cura del
malato nell’approssimarsi del morire. Per il
medico, il criterio di condotta non è dissimile da
quello di ogni uomo-fratello che “tiene a cuore”
la vicenda del fratello:
prendersi cura “sempre”
Da ciò nasce il rifiuto di ogni
pratica di morte
(eutanasia), diretta o indiretta
che sia, derivante
da intervento letale o
da abbandono terapeutico.
La qual cosa non significa
opposte pratiche di
accanimento, quando
l’exitus si annuncia.
OGGI, si fa facendo strada
un’opinione che – innestandosi sopra
vicende drammatiche particolari – intende
avallare un principio generale di
“autodeterminazione” terapeutica.
Anzi non solo terapeutica, ma vitale, nel
senso che ciascuno sarebbe “libero” di
decidere se vivere o morire e quando
morire, e non “farlo decidere ad
altri”.
Siccome l’argomento, se preso
sul serio, ha uno spessore
antropologico e filosofico
importante,
è bene levar di mezzo
equivoci e ingenuità.
Si dice che il medico non deve
poter far niente senza il consenso
informato.
Giusto, ma attenti a non gettar via
la medicina.
Questa immagine di una medicina che
ti violenta (perché ti cura) è una
falsificazione, prima che un sofisma.
- magari fosse possibile scegliere,
sempre, di non morire!
- la libertà di “voler morire”, se fosse
prerogativa difendibile, dovrebbe
prescindere da malattia o salute.
Saul può voler morire perché ha perso la
battaglia.
L’adolescente può voler morire perché la
sua ragazza l’ha lasciato e la vita non ha più
senso per lui.
Il concetto di consenso vive
dentro l’alleanza, non dentro il
conflitto.
Chi immagina una
medicina conflittuale
bestemmia la medicina.
Vado meditando quale enorme errore,
difficilmente ipotizzabile come
involontario, ci sia nel richiamare
l’art. 32 della Costituzione, letto come
diritto di rifiutare la salute.
Quelli che l’hanno scritto non
pensavano per niente così.
Occorre una minima onestà
storica.
Certo che chi non vuole le cure
non può essere curato a forza, ma
questo sta dentro un principio di
libertà personale
(art. 13 Costituzione).
Ciò, però, non si capovolge nella pretesa di
far fare al medico quel che si vuole. Non si
può chiedergli, per esempio, l’eutanasia.
Un dialogo a voce spenta
In determinati casi, nel rapporto medicopaziente, il dialogo è muto, perché una voce è
spenta.
Lo chiamo ancora dialogo, perché il bisogno di
soccorso pone da sé la prima parola, che non
può restare inascoltata.
Questo concetto vale per tutti i casi.
PER I PAZIENTI IN STATO VEGETATIVO
LA SITUAZIONE È PECULIARE.
Solitamente non vi è un’acuzie, non un pericolo
di vita, non una malattia che evolve verso la
morte, non una situazione “terminale”.
Vi è un’assenza di coscienza (o una “minima
coscienza”) stazionaria, persistente, permanente,
che può durare anni e anni; mentre le altre
funzioni vitali sono intatte, “sane”.
E’ necessaria la nutrizione e l’idratazione (e
tante altre cure del corpo, l’igiene, la protezione
termica, ecc.), senza le quali nessun organismo
sopravvive.
Schematizzando, la disabilità nell’assumere
acqua e cibo è rimontata dal sondino.
Il sondino non è la terapia dell’assenza di
coscienza, che permane.
Togliendo il sondino sopravviene la morte.
L’assunzione di cibo e acqua è necessaria alla vita;
la sua somministrazione con l’aiuto di altri (ad
esempio agli infanti, ai disabili vigili) sostituisce il
gesto naturale impossibilitato;
la somministrazione per via artificiale inserisce
una tecnologia lato sensu sanitaria, ma non le fa
cambiare natura. In quelle condizioni è un mezzo
ordinario e proporzionato di conservazione della
vita. La nutrizione artificiale è
indubbiamente un artificio, ma non fa
diventare l’acqua una medicina.
Sulle DICHIARAZIONI ANTICIPATE
DI TRATTAMENTO,
il dibattito in sede normativa incontra oggi
in Italia alcuni nodi non semplici.
E’ possibile tuttavia porre alcuni
punti per evitare equivoci o
improprietà che persino nel lessico possono
trarre in errore.
1)
Le DAT non possono essere una
prenotazione di eutanasia.
2)
Lo specifico dello SVP, rispetto alla
malattia che se non guarita o curata provoca
la morte, è che il cibo e l’acqua non
sono destinati a guarire o curare lo
stato di assenza di coscienza,
e la loro privazione è causa (parallela,
autonoma, sufficiente) di morte.
3)
Le DAT esprimono
desiderio e orientamento,
non sono l’equivalente di
“istruzioni” destinate a
un medico-robot in positivo o in
negativo.
E’ un punto delicatissimo che nessuna
casistica normativa potrebbe esaurire.
4)
Le DAT sono sì una manifestazione di
libertà, ma anche di “spendita” di quella
medesima libertà; la quale dunque di lì in poi vi
sta rinchiusa.
C’è sempre la possibilità di mutarle, ma se lo SVP
sopraggiunge prima che il soggetto faccia in
tempo a ripensarle, per confermarle o mutarle,
c’è il rischio di una minor tutela.
Dico questo perché la funzione delle DAT viene generalmente proposta e
percepita (e già questa è una improprietà) non come cura richiesta, ma
come elenco delle terapie rifiutate.
5)
La lettura delle DAT non sarà mai la
stessa cosa dello scanning di un
codice a barre.
Per quanto si possa accentuare l’importanza di
una indicazione soggettiva remota, per
definizione inattuale, la sua autenticazione
attualizzata passa fatalmente per riflessioni e
congetture che spaziano in campi dove
i “dottori della legge” dovranno sempre cedere il
passo agli “esperti in umanità”.
Le dichiarazioni anticipate hanno
senso come colloquio virtuale
che perdura dopo l’interruzione
di quello materiale, nel quadro
di alleanza.
Ma la lettura vuole
intelligenza.
Se l’adolescente diciottenne, trovato
riverso nella sua stanza, col tubetto di
barbiturici vuoto ha lasciato un biglietto
“la mia ragazza non mi ama più,
addio, non rianimatemi” dovrà una
madre lasciarlo morire, o chiamare il 118?
E il medico, gli farà la lavanda gastrica,
o metterà la lettera d’addio in un
quadretto?
Intelligenza, ci
vuole, questo è il
rispetto della voce
umana confidente,
e non confliggente.
Io sono medico
e per noi medici la cura è il canale
permanente di un colloquio che ha i
suoi sussulti,
le sue intermittenze apparenti, persino
i suoi anacoluti, ma
che non può mai dismettere
la sintassi dell’amore.
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dichiarazioni anticipate di trattamento