AREA COORDINAMENTO Ufficio Rapporti Finanziari Via Salandra, 13 – 00187 Roma Tel. 06.49499.1 – Fax 06.49499.770 Prot. N. ACIU.2014.91 (CITARE NELLA RISPOSTA) Roma li. 21.02.2014 All’ Organismo Pagatore AGEA Via Palestro, 81 00185 ROMA All’ AVEPA Via N. Tommaseo, 63-69 35131 PADOVA All’ AGREA Largo Caduti del Lavoro, 6 40122 BOLOGNA All’ Organismo pagatore della Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura Piazza Città di Lombardia, 1 20100 MILANO All’ ARTEA Via San Donato, 42/1 50127 FIRENZE All’ ARPEA Via Bogino, 23 10123 Torino All’ APPAG Trento Via G.B. Trener, 3 38100 Trento All’ OPPAB Via Crispi, 15 39100 Bolzano All’ ARCEA Via E.Molè 88100 Catanzaro Al Centro Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l. Via XXIV Maggio, 43 00187 ROMA E p.c. 2 Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l. Corso Vittorio Emanuele II, 101 00185 ROMA Al C.A.A. CIA S.r.l. Lungotevere Michelangelo, 9 00192 ROMA Al CAA Copagri S.r.l. Via Calabria, 32 00187 ROMA Al CAA LiberiAgricoltori Via Dessiè 2 00199 ROMA Al Coordinamento CAA AIPO Via Alberico II, 35 00193 ROMA Al Coordinamento CAA Liberi Professionisti Via Carlo Alberto, 30 10123 TORINO Al Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dip.to delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale - Dir. Gen. delle politiche internazionali e dell’Unione europea Via XX Settembre 20 00186 ROMA Alla Regione Puglia Assessorato alle risorse agroalimentari Coordinamento Commissione Politiche agricole Lungomare N. Sauro, 45/47 71100 BARI A SIN S.p.A. Via Salandra, 13 00187 ROMA OGGETTO: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER I PRODUTTORI AGRICOLI Sono pervenute alla scrivente Direzione richieste di chiarimento da parte di alcuni CAA, per quanto riguarda l’oggetto. In proposito, si evidenzia quanto segue. L’art. 5, commi 1 e 2 del decreto legge n. 179/2012, convertito con modificazioni in legge n. 221/2012, stabilisce che le imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese hanno l’obbligo di depositare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata presso il competente ufficio del registro delle imprese. Detta norma ha esteso alle imprese individuali l’obbligo originariamente previsto in capo alle imprese costituite in forma societaria. I produttori agricoli di cui all’art. 2, comma 3, della legge n. 77/1997 sono espressamente esonerati dall’obbligo di iscrizione al registro delle imprese al quale, tuttavia, possono decidere di iscriversi su base volontaria. Il Ministero dello Sviluppo Economico, richiesto di un parere in merito all’applicabilità a detti produttori della disposizione di cui all’art. 5, commi 1 e 2 del decreto legge n. 179/2012, convertito con modificazioni in legge n. 221/2012, ha affermato che “i peculiari effetti pubblicitari connessi alle iscrizioni nel registro delle imprese implicano necessariamente che ove, seppure nell’esercizio di una facoltà, si richieda l’iscrizione in detto registro, non sia possibile sottrarsi agli adempimenti susseguenti connessi a detta iscrizione e relativi, in generale, alla tipologia cui appartiene l’impresa in questione”. Conseguentemente, nel caso in cui i produttori agricoli di cui all’art. 2, comma 3, della legge n. 77/1997 abbiano provveduto o provvedano, pur in mancanza di un obbligo di legge, a richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese, gli stessi sono obbligati a depositare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata presso il competente ufficio del registro delle imprese. Qualora, invece, detti soggetti non siano iscritti o non intendano richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese, sono da considerarsi sottratti all’obbligo in questione. Per quanto precede, gli Organismi pagatori in indirizzo provvedono ad acquisire, secondo le modalità definite dai medesimi, l’indirizzo di posta elettronica certificata dei produttori assoggettati all’obbligo di deposito sopra indicato. IL DIRETTORE DELL’AREA COORDINAMENTO Dr. Francesco Martinelli 3