AREA COORDINAMENTO
Ufficio Rapporti Finanziari
Via Salandra, 13 – 00187 Roma
Tel. 06.49499.1 – Fax 06.49499.770
Prot. N. ACIU.2014.91
(CITARE NELLA RISPOSTA)
Roma li. 21.02.2014
All’
Organismo Pagatore AGEA
Via Palestro, 81
00185 ROMA
All’
AVEPA
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
All’
AGREA
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
All’
Organismo pagatore della Regione
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
All’
ARTEA
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE
All’
ARPEA
Via Bogino, 23
10123 Torino
All’
APPAG Trento
Via G.B. Trener, 3
38100 Trento
All’
OPPAB
Via Crispi, 15
39100 Bolzano
All’
ARCEA
Via E.Molè
88100 Catanzaro
Al
Centro Assistenza Agricola Coldiretti
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
E p.c.
2
Al
C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
Al
C.A.A. CIA S.r.l.
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
Al
CAA Copagri S.r.l.
Via Calabria, 32
00187 ROMA
Al
CAA LiberiAgricoltori
Via Dessiè 2
00199 ROMA
Al
Coordinamento CAA AIPO
Via Alberico II, 35
00193 ROMA
Al
Coordinamento CAA Liberi
Professionisti
Via Carlo Alberto, 30
10123 TORINO
Al
Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali
e dell’Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
Alla
Regione Puglia
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI
A
SIN S.p.A.
Via Salandra, 13
00187 ROMA
OGGETTO: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
PER I PRODUTTORI AGRICOLI
Sono pervenute alla scrivente Direzione richieste di chiarimento da parte di alcuni CAA, per quanto
riguarda l’oggetto.
In proposito, si evidenzia quanto segue.
L’art. 5, commi 1 e 2 del decreto legge n. 179/2012, convertito con modificazioni in legge n.
221/2012, stabilisce che le imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese hanno
l’obbligo di depositare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata presso il competente
ufficio del registro delle imprese.
Detta norma ha esteso alle imprese individuali l’obbligo originariamente previsto in capo alle
imprese costituite in forma societaria.
I produttori agricoli di cui all’art. 2, comma 3, della legge n. 77/1997 sono espressamente esonerati
dall’obbligo di iscrizione al registro delle imprese al quale, tuttavia, possono decidere di iscriversi
su base volontaria.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, richiesto di un parere in merito all’applicabilità a detti
produttori della disposizione di cui all’art. 5, commi 1 e 2 del decreto legge n. 179/2012, convertito
con modificazioni in legge n. 221/2012, ha affermato che “i peculiari effetti pubblicitari connessi
alle iscrizioni nel registro delle imprese implicano necessariamente che ove, seppure nell’esercizio
di una facoltà, si richieda l’iscrizione in detto registro, non sia possibile sottrarsi agli adempimenti
susseguenti connessi a detta iscrizione e relativi, in generale, alla tipologia cui appartiene
l’impresa in questione”.
Conseguentemente, nel caso in cui i produttori agricoli di cui all’art. 2, comma 3, della legge n.
77/1997 abbiano provveduto o provvedano, pur in mancanza di un obbligo di legge, a richiedere
l’iscrizione nel registro delle imprese, gli stessi sono obbligati a depositare il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata presso il competente ufficio del registro delle imprese.
Qualora, invece, detti soggetti non siano iscritti o non intendano richiedere l’iscrizione nel registro
delle imprese, sono da considerarsi sottratti all’obbligo in questione.
Per quanto precede, gli Organismi pagatori in indirizzo provvedono ad acquisire, secondo le
modalità definite dai medesimi, l’indirizzo di posta elettronica certificata dei produttori assoggettati
all’obbligo di deposito sopra indicato.
IL DIRETTORE DELL’AREA COORDINAMENTO
Dr. Francesco Martinelli
3
Scarica

Circolare 21 febbraio 2014 n. ACIU.2014.91