Anno XXX - N. 91 Spedizione in abb. post. art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA MILANO - LUNEDÌ, 3 APRILE 2000 SERIE EDITORIALE ORDINARIA N. 14 AVVISO AGLI INSERZIONISTI Si comunica che in occasione delle festività di Pasqua il termine per la consegna degli avvisi e/o bandi in pubblicazione nel BUR Se.I. e Se.I. Concorsi n. 17 del 26 aprile 2000 sarà il seguente: MARTEDÌ 18 APRILE 2000 - ORE 12.00 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 SOMMARIO A) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE Deliberazione Consiglio regionale 29 febbraio 2000 – n. VI/1528 [4.2.0] Approvazione, ai sensi della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 del progetto infrastrutturale di rilevanza regionale: «Residenza e servizi universitari» (Progetto Bicocca), localizzato in Milano, riconducibile al progetto strategico n. 15 «Infrastrutture per la competitività» del PRS vigente . . . . . . . . . . . . Deliberazione Consiglio regionale 29 febbraio 2000 – n. VI/1529 [4.2.0] Approvazione, ai sensi della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 del sub-progetto di rilevanza regionale: «Residenza universitaria del Politecnico di Milano. Incremento delle strutture edilizie per l’ospitalità degli studenti – Area Campus Leonardo» a parziale attuazione del progetto di rilevanza regionale: «Progetto per le residenze universitarie del Politecnico di Milano; A) Residenza universitaria del Politecnico di Milano. Incremento delle strutture edilizie per l’ospitalità degli studenti. Area: Campus Bovisa; B) Residenza universitaria del Politecnico di Milano. Incremento delle strutture edilizie per l’ospitalità degli studenti. Area Campus Leonardo» riconducibile al progetto strategico n. 15 «Infrastrutture per la competitività» del P.R.S. vigente Deliberazione Consiglio regionale 29 febbraio 2000 – n. VI/1530 [4.2.0] «Approvazione ai sensi della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 del progetto infrastrutturale di rilevanza regionale: «Ampliamento e adeguamento del quartiere fieristico di Cremona», riconducibile al progetto strategico n. 15 «Infrastrutture per la competitività» del PRS vigente . . . . . . . . . . . . . Deliberazione Consiglio regionale 29 febbraio 2000 – n. VI/1531 [5.3.1] Progetto di bonifica dell’area «F.lli Pigni» localizzata nel comune di Fagnano Olona (VA) – riconducibile al progetto strategico n. 7 «Bonifica e riqualificazione delle aree inquinate» del PRS vigente . . . . . Deliberazione Consiglio regionale 29 febbraio 2000 – n. VI/1533 [3.5.0] Piano di riparto dei contributi per specifiche iniziative in campo musicale, stagione 2000, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della l.r. 18 dicembre 1978, n. 75 «Interventi promozionali della Regione Lombardia in campo musicale» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deliberazione Consiglio regionale 29 febbraio 2000 – n. VI/1534 [4.2.2] Legge 13 luglio 1966, n. 615 ed art. 17 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 – parere richiesto dal ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato con nota 12460 del 16 marzo 1999 ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. 203/88 relativo alla richiesta di autorizzazione per l’ampliamento di un impianto per la produzione di energia elettrica e calore (Installazione di un nuovo motore con potenza termica di 5.335 KW, alimentato a metano), da parte della Ditta Raffmetal, località Ferriera, Casto (BS). . . . . . . . . . . Deliberazione Consiglio regionale 29 febbraio 2000 – n. VI/1535 [4.2.2] Legge 615/66 ed art. 17 d.P.R. 203/88 – Parere richiesto dal ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato con nota n. 22830 del 10 maggio 1999 ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. 203/88 relativo alla richiesta di installazione di una centrale termoelettrica di cogenerazione alimentata a metano da parte della ditta Consorzio Energetico Gaviratese C.E.G., via Milano 5, Gavirate (VA) . . . . . . . . . . . Deliberazione Consiglio regionale 29 febbraio 2000 – n. VI/1540 [5.3.1] Programma provvisorio di bonifica del territorio lombardo di competenza dell’associazione irrigazione est Sesia ai sensi dell’art. 2, l.r. 14 gennaio 1995, n. 5 e dell’art. 9, l.r. 26 novembre 1984, n. 59 . . . . . Deliberazione Consiglio regionale 1 marzo 2000 – n. VI/1544 [3.2.0] Ordine del giorno concernente le conclusioni della commissione d’inchiesta sulla spesa sanitaria in Lombardia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deliberazione Consiglio regionale 1 marzo 2000 – n. VI/1545 [4.2.0] Approvazione, ai sensi della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31, del progetto infrastrutturale di rilevanza regionale, riconducibile al progetto strategico n. 15 «Infrastrutture per la competitività del vigente PRS denominato: A) «IFOM-Istituto FIRC di Oncologia Molecolare» localizzato nel comune di Milano. . . . . . . Deliberazione Consiglio regionale 1 marzo 2000 – n. VI/1548 [4.2.0] Assunzione ai sensi della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 della deliberazione di approvazione del progetto «Centro Espositivo Permanente Polivalente di Bergamo» riconducibile al progetto strategico n. 15 «Infrastrutture per la competitività del PRS vigente» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deliberazione Consiglio regionale 1 marzo 2000 – n. VI/1549 [4.0.0] Mozione concernente la situazione del calzificio Carabelli s.p.a. con sede in Solbiate Arno (VA) . . . Deliberazione Consiglio regionale 1 marzo 2000 – n. VI/1550 [3.2.0] Tickets ed accorpamenti di prestazioni sanitarie. (Deliberazione di non passaggio all’esame del provvedimento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE Deliberazione Giunta regionale 1 marzo 2000 – n. 6/48785 [5.2.3] Presa d’atto dell’accordo di programma quadro in materia di trasporti – aeroporto intercontinentale di Malpensa 2000 avente ad oggetto: «Interventi di mitigazione d’impatto ambientale e di delocalizzazione degli insediamenti residenziali ricompresi nell’ambito territoriale prioritario del piano territoriale d’area Malpensa, ed in particolare, in prima istanza, siti nel territorio dei comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno, adiacenti al sedime aeroportuale» . . . . . . . . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 1 marzo 2000 – n. 6/48802 [4.6.1] Modalità per la fruizione della riduzione del prezzo alla pompa delle benzine – Legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 «Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine» . . . . . . 4.2.0 5.3.1 3.5.0 4.2.2 3.2.0 4.0.0 5.2.3 4.6.1 770 SVILUPPO ECONOMICO / Infrastrutture generali AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette SERVIZI SOCIALI / Attività culturali SVILUPPO ECONOMICO / Infrastrutture generali / Energia SERVIZI SOCIALI / Sanità SVILUPPO ECONOMICO AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Aeroporti ed eliporti SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Commercio 772 773 774 776 777 780 782 784 784 785 787 788 788 789 797 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 Deliberazione Giunta regionale 1 marzo 2000 – n. 6/48841 [5.3.1] Assegnazione ai comuni di contributi finanziari per la gestione subdelegata delle competenze autorizzative in materia di beni ambientali di cui alla legge regionale 9 giugno 1997, n. 18. . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 1 marzo 2000 – n. 6/48843 [3.1.0] Estinzione a’ sensi del comma 33 dell’art. 4 della l.r. 5 gennaio 2000 dell’I.P.A.B. «Asilo Infantile Luisa Bassetti» di Sesto Calende (VA), provvedimenti conseguenti e contestuale revoca della d.g.r. 6/47225 del 22 dicembre 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 1 marzo 2000 – n. 6/48848 [3.1.0] Proroga dei termini previsti dalla d.g.r. 12 marzo 1999, n. 6/41878, per la conclusione da parte delle A.S.L. delle istruttorie e verifiche per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture di riabilitazione e reinserimento di soggetti tossicodipendenti già provvisoriamente accreditate, e contestuale aggiornamento delle rette a carico del Fondo Sanitario Regionale . . . . . . . . . . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 1 marzo 2000 – n. 6/48854 [3.2.0] Integrazione alla d.g.r. n. 6/37597 del 24 luglio 1998 «Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni ospedaliere in regime di ricovero e attuazione del punto 3) del dispositivo della d.g.r. n. 6/34437 del 4 febbraio 1998»: Introduzione di tre nuovi d.r.g. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 1 marzo 2000 – n. 6/48886 [5.2.1] Legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 – «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia» – Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/44313 del 16 luglio 1999 avente ad oggetto: «Approvazione dello schema di accordo di programma tra la Regione Lombardia e le comunità montane per il conferimento, di funzioni amministrative in materia di impianti a fune e di risalita in genere non classificati di trasporto pubblico locale» – Modifica art. 7, c. 2, dell’accordo di programma approvato con d.g.r. n. 6/44313/99 . . . . Deliberazione Giunta regionale 1 marzo 2000 – n. 6/48887 [5.2.1] Approvazione delle direttive per l’esercizio delle funzioni conferite alle province ed ai comuni in materia di impianti fissi e sistemi a guida vincolata – L.r. 29 ottobre 1998 n. 22 – «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 1 marzo 2000 – n. 6/48906 [2.2.1] Presa d’atto del protocollo di accordo tra la Regione Lombardia, la provincia di Milano, il comune di Milano ed il comune di Assago in ordine alla attivazione dell’accordo di programma finalizzato alla realizzazione del collegamento Milano Famagosta – Assago Milanofiori mediante prolungamento della linea 2 della metropolitana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 1 marzo 2000 – n. 6/48907 [2.2.1] Approvazione dello schema di Convenzione da stipularsi tra Regione Lombardia, provincia di Pavia, CCIAA di Pavia, comune di Voghera, comune di Casei Gerola, comune di Silvano Pietra e I.Re.R. – Istituto Regionale di Ricerca – per lo studio di fattibilità relativo alla «Realizzazione di un centro polifunzionale finalizzato a sostenere lo sviIuppo economico ed imprenditoriale dell’Oltrepò pavese» di cui all’accordo di programma promosso con d.g.r. n. 43752 del 18 giugno 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . Deliberazione Giunta regionale 1 marzo 2000 – n. 6/48918 [4.6.4] Approvazione del Programma Esecutivo Annuale ai sensi della l.r. 11 agosto 1973 n. 28 cosı̀ come modificata dalla l.r. 27 gennaio 1998 n. 1. Punto 5.3.2 e 5.3.2.bis «Sostegno all’attività promozionale di consorzi turistici». Anno 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D) CIRCOLARI E COMUNICATI Comunicato regionale 27 marzo 2000 – n. 69 [3.5.0] Direzione Generale Presidenza – Comunicato del Presidente della Giunta Regionale relativo alla presentazione delle proposte di candidatura al premio «La Lombardia per il Lavoro» per l’anno 2000 . . . . Comunicato regionale 28 marzo 2000 – n. 70 Comunicato della Direzione Generale Presidenza – Segreteria di Giunta – Riepilogo fascicoli BURL del mese di febbario 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3.1 3.1.0 3.2.0 5.2.1 2.2.1 4.6.4 3.5.0 799 800 800 801 801 802 807 809 813 815 815 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette SERVIZI SOCIALI / Assistenza SERVIZI SOCIALI / Sanità AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Trasporti ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Turismo SERVIZI SOCIALI / Attività culturali 771 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 A) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE [BUR2000011] [4.2.0] D.c.r. 29 febbraio 2000 – n. VI/1528 Approvazione, ai sensi della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 del progetto infrastrutturale di rilevanza regionale: «Residenza e servizi universitari» (Progetto Bicocca), localizzato in Milano, riconducibile al progetto strategico n. 15 «Infrastrutture per la competitività» del PRS vigente Presidenza del presidente Morandi IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA Vista la l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 «Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» e sue successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 3; Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 6/48211 del 14 febbraio 2000 con la quale si propone al Consiglio Regionale l’approvazione del progetto infrastrutturale di rilevanza regionale: «Residenza e Servizi Universitari» (Progetto Bicocca), localizzato in Milano; Vista la scheda allegata al progetto ex art. 3, comma 5, della l.r. 31/1996; Visto il Programma regionale di sviluppo (PRS) vigente; Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) per gli anni 2000-2002, approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. n. VI/1324 del 5 ottobre 1999; Dato atto che il suindicato progetto rientra: a) nell’area di intervento «Realizzazione delle infrastrutture per la competitività e di strutture universitarie e formative integrate», di cui alla lettera e) dell’art. 2 della l.r. 31/1996; b) nel progetto strategico n. 15 previsto dal PRS vigente, denominato «Infrastrutture per la competitività», attività di progetto 15.4.2 «Sviluppo delle infrastrutture universitarie e per il diritto allo studio», cosı̀ come modificata dal precitato DPEFR; Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni; Sentita la relazione della VII commissione consiliare «Cultura – informazione e formazione professionale – commercio – turismo, sport e giovani» Con votazione palese, per alzata di mano: Delibera 1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. 31/1996, il seguente progetto infrastrutturale di rilevanza regionale, come di seguito specificato: A) «Residenza e servizi universitari» (Progetto Bicocca), localizzato in Milano, riconducibile al progetto strategico n. 15 «Infrastrutture per la competitività del PRS vigente, nel testo di cui agli elaborati progettuali allegati alla d.g.r. n. 6/48211 del 14 febbraio 2000 e descritti in premessa, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione (1); 2) che l’erogazione del cofinanziamento regionale è subordinata alla previa verifica dell’effettiva disponibilità complessiva della quota a carico dell’ISU – Istituto Universitario dell’Università degli Studi di Milano; 3) di far fronte agli oneri finanziari a carico della Regione Lombardia, conseguenti all’approvazione del precitato progetto, con gli stanziamenti, previsti nel bilancio regionale 2000-2002, che verranno iscritti in apposito capitolo con deliberazione di variazione del bilancio della Giunta Regionale, ai sensi della l.r. 22 gennaio 1999, n. 2 – art. 1, comma 2, lettera c) – sostitutivo dell’art. 6 della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31. Il presidente: Giancarlo Morandi I consiglieri segretari: Luciano Valaguzza – Corrado Tomassini Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri (1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la sede del Consiglio regionale. ——— • ——— 772 A.01 A.02 A.03 A.04 A.05 A.06 A.07 A.08 A.09 A.10 A.11 A.12 A.13 A.14 A.15 A.16 A.17 A.18 A.19 A.20 A.21 A.22 A.23 A.24 A.25 A.26 A.27 A.28 A.29 A.30 A.31 A.32 A.33 A.34 A.35 A.36 A.37 A.38 A.39 A.40 A.41 A.42 A.43 A.44 A.45 ALLEGATO alla deliberazione di Consiglio Scheda ex art. 3, comma V, l.r. n. 31/96 del progetto «Residenza e servizi universitari» (Progetto Bicocca), localizzato in Milano. Comparto 1H – Unità edilizia 14 – Bicocca Milano (12 marzo 1999) (Omissis); Planimetria (12 marzo 1999) (Omissis); Planimetria comparto 1H (12 marzo 1999) (Omissis); Pianta – 8.85 Piano terzo int. (12 marzo 1999) (Omissis); Pianta – 6.06 Piano secondo int. (12 marzo 1999) (Omissis); Pianta – 2.80 Piano primo int. (12 marzo 1999) (Omissis); Pianta + 0.01 Piano terra (12 marzo 1999) (Omissis); Pianta + 4.54 Piano primo (12 marzo 1999) (Omissis); Pianta + 9.07 Piano secondo (12 marzo 1999) (Omissis); Pianta + 13.60 Piano terzo (12 marzo 1999) (Omissis); Pianta + 18.13 Piano quarto 12 marzo 1999) (Omissis); Pianta + 22.66 Piano quinto (12 marzo 1999) (Omissis); Pianta + 25.82 Piano sesto (12 marzo 1999) (Omissis); Pianta + 28.98 Piano settimo (12 marzo 1999) (Omissis); Pianta + 32.14 Piano ottavo (12 marzo 1999) (Omissis); Pianta + 35.30 Piano nono (12 marzo 1999) (Omissis); Pianta + 38.46 Piano decimo (12 marzo 1999) (Omissis); Pianta + 41.62 Piano undicesimo (12 marzo 1999) (Omissis); Pianta + 44.78 Pianta dodicesimo (12 marzo 1999) (Omissis); Profilo (12 marzo 1999) (Omissis); Sezione trasv. (12 marzo 1999) (Omissis); Prospetto sud (12 marzo 1999) (Omissis); Progetto Grande Bicocca – Planimetria generale (28 settembre 1999) (Omissis); Planimetria generale localizzazione ISU (30 settembre 1999) (Omissis); Comparto 1H – Planimetria generale (30 settembre 1999) (Omissis); Pianta – 8.85 – Piano terzo int. (30 settembre 1999) (Omissis); Pianta – 6.07 – Piano secondo int. (30 settembre 1999) (Omissis); Pianta – 3.05 – Piano primo int. (30 settembre 1999) (Omissis); Pianta + 0.01 – Piano terra (30 settembre 1999) (Omissis); Pianta + 5.82 – Piano primo (30 settembre 1999) (Omissis); Pianta + 10.03 – Piano secondo (30 settembre 1999) (Omissis); Pianta + 14.24 – Piano terzo (30 settembre 1999) (Omissis); Pianta + 18.45 – Piano quarto (30 settembre 1999) (Omissis); Pianta + 22.66 – Piano quinto (30 settembre 1999) (Omissis); Pianta + 25.82 – Piano sesto (30 settembre 1999) (Omissis); Pianta + 28.98 – + 32.14 – + 35.30/Piano 7/8/9 (30 settembre 1999) (Omissis); Pianta + 38.46 – + 41.62 – + 44.78/Piano 10/11/12 (30 settembre 1999) (Omissis); Pianta + 47.94 – Piano tredicesimo (30 settembre 1999) (Omissis); Sezione trasversale (30 settembre 1999) (Omissis); Prospetto nord (30 settembre 1999) (Omissis); Prospetto sud piano sesto (30 settembre 1999) (Omissis); Prospetto ovest (30 settembre 1999) (Omissis); Profilo nord sul parco (30 settembre 1999) (Omissis); Profilo sud sulla piazza comm. Ribassata (30 settembre 1999) (Omissis); Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 A.46 Calcolo superfici schemi riassuntivi (30 settembre 1999) (Omissis). ——— • ——— All. A.01 SCHEDA ART. 3, COMMA QUINTO, l.r. n. 31/96 Progetto PRS 15.4.2 – Sviluppo delle infrastrutture universitarie e per il diritto allo studio. Progetto di intervento: Residenza e servizi universitari dell’Università di Milano Bicocca. Obiettivi e risultati Il progetto prevede l’inserimento nell’edificio 14 del comparto 1H dell’area Bicocca di una serie di servizi collegati con l’università quali ricerca, auditorium, mediateca, residenze universitarie, spazi per lo studio e l’attività fisica per una superficie di 10.725 mq. di S.L.P. Risorse impiegate L. 52.934 ML. (IVA inclusa) di cui L. 25.408 ML Regione Lombardia – L.r. 31/96, L. 16.000 ML ISU. Università Statale, L. 11.526 MURST Università degli Studi di Milano Bicocca. Soggetti responsabili Regione Lombardia, Università degli Studi di Milano Bicocca, ISU. Localizzazione territoriale Comune di Milano, l’intervento si trova nella Zona Speciale Z4 Bicocca. Durata progetto, attuazione e previsione di spesa Realizzazione delle opere previste in 24 mesi. La previsione di spesa ammonta a L. 52.934 ML. (IVA inclusa). Costi/anno 2000 2001 2002 Finanziamento Regionale a fondo perduto ISU MURST 8.408 8.000 5.646 2.000 8.000 5.880 15.000 22.054 15.880 15.000 TOTALE Modalità di verifica di conseguimento degli obiettivi – Creazione di 208 posti letto da assegnare agli aventi diritto – Economicità dell’impatto degli studi universitari sulle famiglie dei meno agiati – Riduzione del pendolarismo abitazione/ateneo – Creazione di servizi per il sostegno allo studio – Riduzione della percentuale degli abbandoni – Riduzione della percentuale degli studenti fuori corso [BUR2000012] [4.2.0] D.c.r. 29 febbraio 2000 – n. VI/1529 Approvazione, ai sensi della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 del sub-progetto di rilevanza regionale: «Residenza universitaria del Politecnico di Milano. Incremento delle strutture edilizie per l’ospitalità degli studenti – Area Campus Leonardo» a parziale attuazione del progetto di rilevanza regionale: «Progetto per le residenze universitarie del Politecnico di Milano; A) Residenza universitaria del Politecnico di Milano. Incremento delle strutture edilizie per l’ospitalità degli studenti. Area: Campus Bovisa; B) Residenza universitaria del Politecnico di Milano. Incremento delle strutture edilizie per l’ospitalità degli studenti. Area Campus Leonardo» riconducibile al progetto strategico n. 15 «Infrastrutture per la competitività» del P.R.S. vigente Presidenza del presidente Morandi IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA Vista la l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 «Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» e sue successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 3; Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 6/48213 del 14 febbraio 2000 con la quale si propone al Consiglio Regionale l’approvazione del sub-progetto di rilevanza regionale: A) Residenza universitaria del Politecnico di Milano. Incremento delle strutture edilizie per l’ospitalità degli studenti – Area: Campus Leonardo; Vista la scheda allegata ai progetti ex art. 3, comma 5, della l.r. 31/1996; Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) vigente; Visti i Documenti di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) per gli anni 1999-2001 e per gli anni 2000-2002 rispettivamente approvati dal Consiglio Regionale con d.c.r. 8 ottobre 1998, n. VI/1038 e con d.c.r. 5 ottobre 1999, n. VI/1324; Dato atto che il suindicato sub-progetto rientra: a) nell’area di intervento «Realizzazione delle infrastrutture per la competitività e di strutture universitarie e formative integrate, di cui alla lettera e) dell’art. 2, della l.r. 31/1996; b) nel progetto strategico n. 15 previsto dal PRS vigente, denominato «Infrastrutture per la competitività», attività di progetto 15.4.2 «Sviluppo delle infrastrutture universitarie e per il diritto allo studio», cosı̀ come prevista dai predetti DPEFR; Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni; Sentita la relazione della VII commissione consiliare «Cultura – informazione e formazione professionale – commercio – turismo, sport e giovani» Con votazione palese, per alzata di mano: Delibera 1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. 31/1996, il seguente sub-progetto infrastrutturale di rilevanza regionale, come di seguito specificato: A) «Residenza universitaria del Politecnico di Milano. Incremento delle strutture edilizie per l’ospitalità degli studenti – Area Campus Leonardo, a parziale attuazione del Progetto di rilevanza regionale: «Progetto per le residenze universitarie del Politecnico di Milano A) Residenza universitaria del Politecnico di Milano. Incremento delle strutture edilizie per l’ospitalità degli studenti. Area: Campus Bovisa B) Residenza universitaria del Politecnico di Milano. Incremento delle strutture edilizie per l’ospitalità degli studenti. Area: Campus Leonardo, riconducibile al progetto strategico n. 15 «Infrastrutture per la competitività» del PRS vigente, nel testo di cui agli elaborati progettuali allegati alla d.g.r. n. 6/48213 del 14 febbraio 2000 e descritti in premessa, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione (1); 2) di far fronte agli oneri finanziari a carico della Regione Lombardia, conseguenti all’approvazione del precitato subprogetto, con gli stanziamenti, previsti nel bilancio regionale 2000/2002, che verranno iscritti in apposito capitolo con deliberazione di Giunta di variazione di bilancio, ai sensi della l.r. 22 gennaio 1999, n. 2, lettera c) – sostitutivo dell’art. 6 della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31. Il presidente: Giancarlo Morandi I consiglieri segretari: Luciano Valaguzza – Corrado Tomassini Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri (1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la sede del Consiglio regionale. A.01 A.02 A.03 A.04 A.05 ——— • ——— ALLEGATI alla deliberazione di Consiglio Scheda ex art. 3, comma V, l.r. n. 31/96 relativa al subprogetto «Residenza universitaria del Politecnico di Milano. Incremento delle strutture edilizie per l’ospitalità degli studenti – Area Campus Leonardo»; Indicazione della localizzazione – inquadramento territoriale dei due interventi (Campus Bovisa e Campus Leonardo) (tav. 1) (Omissis); Indicazione della localizzazione – inquadramento nell’ambito del PRU – (tav. 3) (Omissis); Schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche dei lavori da realizzare – piante piani terra e primo (tav. 9) (Omissis); Schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche dei lavori da realizzare – piante piani 1-7 (tav. 10) (Omissis); 773 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia A.06 Schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche dei lavori da realizzare – schemi di prospetti (tav. 11) (Omissis); A.07 Progetto definitivo – Relazione (Omissis); A.08 Progetto definitivo – Planimetria generale (tav. 1) (Omissis); A.09 Progetto definitivo – Verifica indici urbanistici (tav. 2) (Omissis); A.10 Progetto definitivo – Verifica legge 24 marzo 1989, n. 122 (tav. 3) (Omissis); A.11 Progetto definitivo – Pianta piano interrato – quota 3.05 (tav. 4) (Omissis); A.12 Progetto definitivo – Pianta piano terra – quota + 0,05 (tav. 5) (Omissis); A.13 Progetto definitivo – Pianta piano primo – quota + 3,10 (tav. 6) (Omissis); A.14 Progetto definitivo – Pianta piano secondo – quota + 6,15 (tav. 7) (Omissis); A.15 Progetto definitivo – Pianta piano terzo – quota + 9,20 (tav. 8) (Omissis); A.16 Progetto definitivo – pianta piani quarto e quinto – quote: + 12,25, + 15,30 (tav.9) (Omissis); A.17 Progetto definitivo – pianta piano sesto – quota + 18,35 (tav.10) (Omissis); A. 18 Progetto definitivo – pianta piano settimo – quota + 21,40 (tav. 11) (Omissis); A.19 Progetto definitivo – pianta piano copertura (tav. 12) (Omissis); A.20 Progetto definitivo – prospetto nord (tav. 13) (Omissis); A.21 Progetto definitivo – prospetto sud (tav. 14) (Omissis); A.22 Progetto definitivo – prospetto est (tav. 15) (Omissis); A.23 Progetto definitivo – prospetto ovest (tav. 16) (Omissis); A.24 Progetto definitivo – sezione AA (tav. 17) (Omissis); A.25 Progetto definitivo – sezione BB (tav. 18) (Omissis); A.26 Progetto definitivo – sezione CC (tav. 19) (Omissis); A.27 Progetto definitivo – particolare di facciata (tav. 20) (Omissis); A.28 Progetto definitivo – schema fognatura piano interrato (tav. 21) (Omissis). ——— • ——— All. A.01 SCHEDA ART. 3, COMMA QUINTO, l.r. n. 31/96 Progetto PRS 15.4.2 – Sviluppo delle infrastrutture universitarie e per il diritto allo studio. Progetto di intervento: Progetto per le residenze universitarie del Politecnico di Milano: a) Residenza universitaria del Politecnico di Milano. Incremento delle strutture edilizie per l’ospitalità degli studenti. Area: Campus Bovisa. b) Residenza universitaria del Politecnico di Milano. Incremento delle strutture edilizie per l’ospitalità degli studenti. Area: Campus Leonardo. Intervento relativo al sub-progetto: Residenza universitaria del Politecnico di Milano. Incremento delle strutture edilizie per l’ospitalità degli studenti. Area: Campus Leonardo. Obiettivi e risultati Incremento (di circa 190 posti letto) delle strutture edilizie per l’ospitalità degli studenti. Risorse impiegate L. 25,0272 miliardi (IVA inclusa) di cui L. 13,761 miliardi Regione Lombardia – L.r. 31/96 – e L. 11,2662 miliardi dalla Fondazione Pier Giorgio Falciola. Soggetti responsabili Regione Lombardia, Politecnico di Milano, Fondazione Pier Giorgio Falciola. Localizzazione territoriale L’intervento si inserisce all’interno del PRU ed è localizzato a sud del nuovo asse viario di via Crespi immediatamente a 774 Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 est dell’edificio commerciale posto ad angolo tra via Crespi e via Pitteri. Durata progetto, attuazione e previsione di spesa Inizio lavori aprile 2000, completamento entro 20 mesi. La previsione di spesa ammonta a L. 25,0272 miliardi (IVA compresa) (in milioni di lire) 2000 2001 Finanziamento Regionale (ex l.r. 31/96) 9.253,98 4.507,02 13.761 Privati 5.057,22 6.208,98 11.266,2 TOTALE 14.311,20 10.716 Totale 25.027,2 Modalità di verifica di conseguimento degli obiettivi – Maggiori posti letto assegnati ad ogni avente diritto – Economicità dell’importo degli studi universitari sulle famiglie meno agiate – Riduzione del pendolarismo abitazione/ateneo – Positivo impatto economico sulla zona in cui si inserisce. [BUR2000013] [4.2.0] D.c.r. 29 febbraio 2000 – n. VI/1530 «Approvazione ai sensi della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 del progetto infrastrutturale di rilevanza regionale: «Ampliamento e adeguamento del quartiere fieristico di Cremona», riconducibile al progetto strategico n. 15 «Infrastrutture per la competitività» del PRS vigente Presidenza del presidente Morandi IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA Vista la l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 «Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» e sue successive modificazioni ed integrazioni; Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 6/48212 del 14 febbraio 2000 con la quale si propone al Consiglio Regionale l’approvazione del progetto infrastrutturale di rilevanza regionale «Ampliamento e adeguamento del Quartiere fieristico di Cremona»; Vista la scheda allegata al progetto ex art. 3, comma 5 della l.r. 31/96; Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) vigente; Visto, in particolare, il «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» (D.P.E.F.R.) per gli anni 2000-2002, approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. n. VI/1324 del 5 ottobre 1999; Dato atto che il suindicato progetto rientra: a) nell’area di intervento «Realizzazione delle infrastrutture per la competitività e di strutture universitarie e formative integrate», lettera e) dell’art. 2, della l.r. 31/96; b) nel progetto strategico n. 15 previsto dal PRS vigente, denominato «Infrastrutture per la competitività», attività di progetto 15.2.1. «Sviluppo di un efficiente sistema fieristico lombardo», cosı̀ come modificato dal precitato D.P.E.F.E.R.; Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni; Sentita la relazione della VII commissione consiliare «Cultura – informazione e formazione professionale – commercio – turismo, sport e giovani» Con votazione palese, per alzata di mano: Delibera 1. di approvare, ai sensi della l.r. 31/96, il seguente progetto infrastrutturale di rilevanza regionale, come di seguito specificato: A) «Ampliamento e adeguamento del Quartiere fieristico di Cremona» nel testo di cui gli elaborati progettuali allegati alla d.g.r. n. 6/48212 del 14 febbraio 2000 e descritti in premessa, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione (1); 2. di far fronte agli oneri finanziari a carico della Regione Lombardia, conseguenti all’approvazione del precitato progetto, con gli stanziamenti, previsti nel bilancio regionale 2000/2002, che verranno iscritti in apposito capitolo con deliberazione di variazione del bilancio della Giunta Regionale, ai sensi della l.r. 22 gennaio 1999, n. 2 – art. 1, comma 2, Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia lettera c) – sostitutivo dell’art. 6 della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31. Il presidente: Giancarlo Morandi I consiglieri segretari: Luciano Valaguzza – Corrado Tomassini Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri (1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la sede del Consiglio regionale. ——— • ——— ALLEGATO alla deliberazione di Consiglio A.01 Scheda ex art. 3, comma V, l.r. n. 31/96 del progetto «Ampliamento e adeguamento del Quartiere fieristico di Cremona». A.02 Nuovo padiglione espositivo – 5 – progetto definitivo – Relazione tecnica architettonica e funzionale (Omissis); A.03 Nuovo padiglione espositivo – computo metrico espositivo parametrico (Omissis); A.04 Lavori di costruzione del nuovo padiglione fieristico «5» – interventi di adeguamento viabilistico del comparto – quadro economico generale (Omissis); A.05 Nuovo padiglione espositivo – Cronoprogramma (Omissis); A.06 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo – Rilievo plano-altimetrico del quartiere fieristico in località Ca’ de’ Somenzi (Cremona) – tav. A01 (Omissis); A.07 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo – Rilievo plano-altimetrico del quartiere fieristico in località Ca’ de’ Somenzi (Cremona): stato di progetto – tav. A02 (Omissis); A.08 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo – Pianta piano terra – tav. A03 (Omissis); A.09 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo – Blocco 1 – Piante – tav. A04 (Omissis); A.10 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo – Blocco 2 – Piante – tav. A05 (Omissis); A.11 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo, – Blocco 3 – Piante – tav. A06 (Omissis); A.12 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo – Blocco 4 – Piante – tav. A07 (Omissis); A.13 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo – Pianta copertura – tav. A08 (Omissis); A.14 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo – Sezioni A-A, B-B, C-C – tav. A09 (Omissis); A. 15 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo – Prospetto sud prospetto ovest – tav. A10 (Omissis); A.16 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo – Particolari costruttivi – tav. A.11 (Omissis); A.17 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo – Particolari prospetti – tav. A12 (Omissis); A.18 Sistemazioni esterne: progetto definitivo – Relazione tecnica (Omissis); A.19 Sistemazioni esterne: progetto definitivo – Computo metrico estimativo (Omissis); A.20 Sistemazioni esterne: progetto definitivo – Stralcio dello strumento urbanistico generale (Omissis); A.21 Sistemazioni esterne: progetto definitivo – Planimetria generale – Stato attuale (Omissis); A.22 Sistemazioni esterne: progetto definitivo – Planimetria generale – Progetto (Omissis); A.23 Sistemazioni esterne: progetto definitivo – Reti impianti tecnologici – Stato attuale (Omissis); A.24 Sistemazioni esterne: progetto definitivo – Interventi sulle aree (Omissis); A.25 Sistemazioni esterne: progetto definitivo – Rete impianti tecnologici – progetto (Omissis); A.26 Sistemazioni esterne – Sezione tipo pavimentazione stradale (Omissis); A.27 Nuovo padiglione fieristico: rapporto, progetto geotecnico delle fondazioni (Omissis); A.28 Nuovo padiglione fieristico: progetto definitivo, computo metrico estimativo parametrico (Omissis); Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 A.29 Nuovo padiglione fieristico: progetto definitivo, relazioni e specifiche tecniche (Omissis); A.30 Nuovo Padiglione Espositivo: progetto definitivo – schema impianto di riscaldamento (Omissis); A.31 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo – schema impianto di ventilazione principale (Omissis); A.32 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo – schema impianto di trattamento aria blocchi (Omissis); A.33 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo – schema rete idrica antincendio (Omissis); A.34 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo – planimetria impianto aerotermi (Omissis); A.35 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo – planimetria canali di ventilazione (Omissis); A.36 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo – planimetria impianto rete idrica antincendio (Omissis); A.37 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo – planimetria locali tecnologici (Omissis); A.38 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo – planimetria impianti rivelazione fumi ed evacuatori (Omissis); A.39 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo – planimetria impianto di terra (Omissis); A.40 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo – planimetria impianto elettrico (Omissis). ——— • ——— All. A.01 SCHEDA ART. 3, COMMA QUINTO, l.r. n. 31/96 Progetto PRS 15.2.1 Progetto di intervento Ampliamento e adeguamento del quartiere fieristico di Cremona. Obiettivi e risultati – 1. Aumento capacità espositiva a 28.000 mq. con nuovo padiglione di 20.000 mq. – 2. Incremento attività fieristica – 3. Incremento indotto economico occupazionale – 4. Creazione primato nazionale per il settore agro-zootecnico – 5. Lancio nuove manifestazioni fieristiche Risorse impiegate L. 6.500.000.000 contributo l.r. 31/96 L. 7.913.000.000 comune di Cremona L. 2.500.000.000 provincia di Cremona L. 2.500.000.000 altri soggetti pubblici (CCIAA) L. 3.013.000.000 Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona. Per il reperimento di parte delle risorse necessarie (pari a L. 7.500.000.000) l’Ente Autonomo Manifestazioni Fieristiche di Cremona contrarrà mutuo immobiliare presso la Banca Popolare di Cremona che verrà rimborsato anche con i contributi degli EELL e Territoriali per la quota parte prevista nel piano finanziario. Soggetti responsabili Comune di Cremona Provincia di Cremona CCIAA di Cremona Ente Autonomo Manifestazioni Fieristiche di Cremona Localizzazione territoriale Comune di Cremona Durata progetto, attuazione e previsione di spesa Il completamento delle opere è previsto per il 31 maggio 2001. Il costo complessivo è di L. 22.426.000.000. Finanz. regionale a fondo perduto anno 2000 L. 4.500.000.000 anno 2001 L. 2.000.000.000. Finanz. comune di Cremona anno 2000 L. 7.613.000.000 anno 2001 L. 300.000.000. Finanz. provincia di Cremona anno 2000 L. 2.500.000.000. 775 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 Finanz. altri soggetti pubblici (CCIAA) anno 2000 L. 2.500.000.000. Finanz. Cremona fiere anno 1999 L. 425.000.000 anno 2000 L. 2.375.000.000 anno 2001 L. 213.000.000. Modalità di verifica di conseguimento degli obiettivi La verifica avverrà a cura del centro di coordinamento sulla base delle infrastrutture di ricerca e misura realizzate, mediante l’analisi dei servizi previsti. [BUR2000014] [5.3.1] D.c.r. 29 febbraio 2000 – n. VI/1531 Progetto di bonifica dell’area «F.lli Pigni» localizzata nel comune di Fagnano Olona (VA) – riconducibile al progetto strategico n. 7 «Bonifica e riqualificazione delle aree inquinate» del PRS vigente Presidenza del presidente Morandi IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA Vista la legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale) e sue successive modificazioni ed integrazioni; Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale: – 18 febbraio 1997, n. 24846 di istituzione del nucleo di valutazione di cui all’art. 5 della sopracitata legge regionale e sue successive modificazioni ed integrazioni; – 6 marzo 1998, n. 34893 con la quale è stato approvato lo schema tipo applicabile a tutte le tipologie di progetti infrastrutturali finanziabili ai sensi della suindicata l.r. n. 31/1996 e sono stati individuati i relativi responsabili; – 24 giugno 1999, n. 43864, relativa agli indirizzi alle direzioni generali circa la presentazione di progetti al nucleo di valutazione ex l.r. 31/1996; – 22 ottobre 1999, n. 45821, relativa alla presa d’atto della comunicazione del presidente della Giunta Regionale avente ad oggetto «Esiti seminario di Giunta del 14 ottobre 1999»; Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 47869 del 28 gennaio 2000 con la quale viene proposta al Consiglio Regionale l’approvazione del progetto infrastrutturale di rilevanza regionale: A) «Progetto di bonifica dell’area ex cava F.lli Pigni» localizzata nel comune di Fagnano Olona (VA) contrassegnato come allegato A al presente atto, di cui costituisce parte integrante, comprensivo della relativa scheda predisposta ai sensi dell’art. 3 – comma 5 l.r. n. 31/1996; Vista la d.c.r. 22 ottobre 1996, n. VI/397 «Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.)» vigente; Visti i Documenti di programmazione economico-finanziaria regionale (D.P.E.F.R.) per gli anni 1999-2001 e per gli anni 2000-2002 rispettivamente approvati con d.c.r. 8 ottobre 1998, n. VI/1038 e con d.c.r. 5 ottobre 1999, n. VI/1324; Dato atto che il suindicato progetto rientra: a) nell’area d’intervento «Bonifica e riqualificazione delle aree inquinate e attivazione degli strumenti di gestione integrata territorio/ambiente», prevista dalla lettera d) dell’art. 2, l.r. n. 31/1996; b) nel progetto strategico n. 7 del P.R.S. vigente, denominato «Bonifica e riqualificazione delle aree inquinate», attività di progetto 7.1.1 «Pianificazione e realizzazione dei progetti di bonifica (delle aree inquinate) con l’alta sorveglianza della Regione» cosı̀ come modificata dai citati D.P.E.F.R.; Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e sue successive modificazioni ed integrazioni; Udita la relazione della VI commissione «Ambiente, energia e protezione civile» ed acquisito il parere della I commissione «Programmazione e bilancio»; Con votazione palese, per alzata di mano: Delibera 1) di approvare, ai sensi della l.r. n. 31/1996, il progetto infrastrutturale di rilevanza regionale, contrassegnato A: A) «Progetto di bonifica dell’area ex cava F.lli Pigni» localizzata nel comune di Fagnano Olona (VA) allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante (1), riconducibile al Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) vigente, progetto strategico n. 7 «Bonifica e riqualificazione delle aree inquinate», attività di progetto 7.1.1 «Piani- 776 ficazione e realizzazione dei progetti di bonifica (delle aree inquinate) con l’alta sorveglianza della Regione», cosı̀ come modificata dai D.P.E.F.R. approvati con d.c.r. n. VI/1038/98 e con d.c.r. n. VI/1324/99; 2) di far fronte agli oneri finanziari a carico della Regione Lombardia, conseguenti all’approvazione del precitato progetto, con gli stanziamenti, previsti nel bilancio regionale 2000/2002, che vengono iscritti in apposito capitolo con deliberazione di Giunta di variazione del bilancio, ai sensi dell’art. 6 della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31, come sostituito dalla l.r. 22 gennaio 1999, n. 2, art. 1, comma 2, lett. c). Il presidente: Giancarlo Morandi I consiglieri segretari: Luciano Valaguzza – Corrado Tomassini Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri (1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la sede del Consiglio regionale. A.01 A.02 A.03 A.04 A.05 A.06 A.07 A.08 A.09 A.10 A.11 ——— • ——— ALLEGATO A) alla deliberazione di Consiglio Scheda ex art. 3, comma V, l.r. n. 31/96 del progetto «Progetto di bonifica dell’area ex cava «F.lli Pigni» localizzato nel comune di Fagnano Olona (VA); Piano di bonifica (febbraio 1998): relazione generale e relativi allegati 1, 2, 3, 4, 5 (esclusa documentazione fotografica) (Omissis); Piano di bonifica: tav. 1 «Caratteri geologici e geomorfologici» (Omissis); Piano di bonifica: tav. 2 «Caratteri idrogeologici territoriali» (Omissis); Piano di bonifica: tav. 3/1 «Sezioni idrogeologiche» (Omissis); Piano di bonifica: tav. 3/2 «Sezioni idrogeologiche» (Omissis); Piano di bonifica: tav. 3/3 «Sezioni idrogeologiche» (Omissis); Piano di bonifica: tav. 4 «Risultati delle indagini geognostiche preliminari» (Omissis); Piano di bonifica: tav. 5 «Sezioni geognostiche di dettaglio» (Omissis); Integrazione alla documentazione presentata in data febbraio 1998 (Omissis); Rilievo celerimetrico (Omissis). ——— • ——— All. A.01 DIREZIONE GENERALE TUTELA AMBIENTALE Servizio Rifiuti e Residui Recuperabili U.O.O. n. 3 «Piani e Programmi di Bonifica delle aree contaminate» PROGETTI F.I.P. (Fondo progetti infrastrutturali) ex l.r. 31/96 SCHEDA ART. 3, COMMA QUINTO, l.r. 31/96 Progetto PRS 7.1.1 – «Pianificazione e realizzazione dei progetti di bonifica delle aree inquinate con l’alta sorveglianza della Regione» Progetto d’intervento: Progetto di bonifica dell’area ex cava «F.lli Pigni». Obiettivi e risultati Le conoscenze acquisite hanno messo in evidenza la necessità di un sollecito intervento per la messa in sicurezza del sito ex Cava F.lli Pigni in quanto è accertata una situazione di rischio ambientale e di danno ecologico in essere. Ai sensi della d.g.r. 17252/96 si ritiene che l’intervento di bonifica debba perseguire l’obbiettivo di ridurre in modo definitivo il rischio di propagazione di inquinamento nella falda idrica sotterranea, di cui si è riconosciuta l’elevata vulnerabilità nonché la comunicazione con i livelli acquiferi a maggiore profondità. L’intervento dovrà quindi costituire una soluzione di sicu- Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 rezza duratura nel tempo che non obblighi necessariamente ad onerosi monitoraggi a lungo termine, ridando all’area una valenza naturalistica propria dell’ambiente in cui è collocata. A questo proposito si rammenta che le amministrazioni locali stanno promuovendo il riconoscimento di un parco regionale della Valle Olona comprendente il territorio comunale di Fagnano Olona e quindi l’area della ex Cava F.lli Pigni. L’intervento di bonifica prevede che dopo la fase di selezione vengano smaltiti in discarica solo le frazioni più pericolose e vengano invece mantenuti in loco i rifiuti speciali e gli RSU non pericolosi. È prevista a tale scopo una adeguata impermeabilizzazione del fondo del settore settentrionale della cava. Questa soluzione permette di conseguire un migliore rapporto costi/benefici con riduzione dei costi di trasporto e smaltimento di buona parte dei rifiuti che non presentano caratteristiche di pericolosità per l’ambiente. Il finanziamento regionale, di cui al presente progetto infrastrutturale, al comune di Fagnano Olona, chiamato d’ufficio alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto di bonifica, a seguito dell’inottemperanza all’ordinanza n. 21050 del 21 dicembre 1990, emessa dal sindaco di Fagnano Olona avverso i responsabili dell’illecito, in cui si fa obbligo agli stessi di provvedere alla bonifica dell’area della ex Cava F.lli Pigni, consentiranno all’amministrazione comunale di raggiungere gli obiettivi previsti dal progetto di bonifica. Risorse impiegate Spesa complessiva prevista per la realizzazione del progetto infrastrutturale: L. 8.889.694.390. Spesa ripartita per annualità: – anno 2000 – 1.000.000.000 – anno 2001 – 7.889.694.390. L’intervento in questione supera la soglia del 50% della spesa ritenuta ammissibile (comma 4, art. 1 l.r. n. 31/1996), in quanto lo stesso, è di notevole rilevanza ambientale, urgente ed indifferibile; inoltre, il soggetto interessato, cioè il comune, al quale è rivolto il finanziamento pubblico, è nella comprovata impossibilità di disporre e di impegnare le somme indispensabili a valere sul proprio bilancio. Soggetti responsabili Giunta Regionale della Lombardia – Direzione Generale Tutela Ambientale – via Fabio Filzi, 22 – 20124 Milano. Comune di Fagnano Olona – piazza Cavour, 9 – 21054 Fagnano Olona. Localizzazione territoriale L’area oggetto di intervento è ubicata nel comune di Fagnano Olona, in provincia di Varese raggiungibile da un unico percorso di tipo campestre (via delle Paschelle). Durata progetto, attuazione e previsione di spesa La programmazione economico finanziaria è stata proposta fino a tutto il 2001. In merito ai tempi, di esecuzione degli interventi, si prevedono tre fasi successive: – indagine di dettaglio e predisposizione dell’area di intervento di bonifica vero e proprio, durata circa 9 mesi; – movimentazione, smaltimento di rifiuti pericolosi e messa in sicurezza di quelli non pericolosi, durata circa 6 mesi; – recupero ambientale dell’area, durata circa 4 mesi. Per quanto riguarda l’attuazione e la previsione di spesa si rimanda alla lettura degli allegati alla scheda di predisposizioni dei progetti, in particolare il programma temporale di massima e la tabella riepilogativa degli interventi, che comunque riporta i dati già evidenziati al secondo punto della presente scheda. Modalità di verifica di conseguimento degli obiettivi La verifica dei risultati previsti dal progetto sono essenzialmente indirizzati nell’approntamento di una barriera dinamica di bonifica e di controllo della falda idrica a valle dell’area Codice destinatario 113338.4 che prevede la perforazione di due pozzi in grado di intercettare il flusso idrico inquinato durante le operazioni di bonifica e di monitoraggio a conclusione degli interventi stessi. Il chimismo delle acque costituisce un parametro di raffronto per la verifica della positività dell’intervento ambientale effettuato. La provincia di Varese provvederà a rilasciare l’attestazione di avvenuta bonifica, per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto (d.lgs. n. 22/1997); fatta salva la competenza attribuita a soggetto diverso, in applicazione di nuovi dispositivi normativi statali e/o regionali, intervenuti nella specifica materia. [BUR2000015] [3.5.0] D.c.r. 29 febbraio 2000 – n. VI/1533 Piano di riparto dei contributi per specifiche iniziative in campo musicale, stagione 2000, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della l.r. 18 dicembre 1978, n. 75 «Interventi promozionali della Regione Lombardia in campo musicale» Presidenza del presidente Morandi IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA Vista la l.r. 18 dicembre 1978, n. 75 «Interventi promozionali della Regione Lombardia in campo musicale» ed in particolare il secondo comma dell’art. 6 che attribuisce al Consiglio Regionale il compito di approvare il piano di riparto dei contributi per specifiche iniziative in campo musicale; Richiamati gli obiettivi e i criteri per la predisposizione di tale piano di riparto, approvati con d.c.r. n. VI/1176 del 10 marzo 1999 e confermati con d.c.r. esecutiva n. VI/1399 del 17 novembre 1999; Dato atto che la consulta per i problemi della musica, appositamente convocata nella seduta del 4 febbraio 2000, si è espressa rispetto alla rispondenza del piano agli obiettivi e criteri soprarichiamati; Vista la l.r. 15 gennaio 2000, n. 4 concernente il bilancio per l’esercizio finanziario 2000; Vista la proposta della Giunta Regionale approvata con deliberazione n. 6/48159 del 14 febbraio 2000; Sentita la relazione della VII commissione consiliare «Cultura – informazione e formazione professionale – commercio – turismo, sport e giovani» Con votazione palese, per alzata di mano: Delibera 1. di approvare il piano di riparto dei contributi per specifiche iniziative in campo musicale per l’anno 2000 cosı̀ come formulato nell’allegato A che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2. di disporre che all’impegno di spesa, alla liquidazione ed al pagamento delle somme assegnate a ciascuno dei beneficiari si provveda con decreto del direttore generale competente o di suo delegato, con imputazione al cap. 2431/1106 del bilancio per l’esercizio finanziario 2000 che prevede lo stanziamento di L. 4.100.000.000. Il presidente: Giancarlo Morandi I consiglieri segretari: Luciano Valaguzza – Corrado Tomassini Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri ——— • ——— Allegato «A» Oggetto: Piano di riparto dei contributi assegnati per specifiche iniziative in campo musicale (anno 2000) ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della legge regionale n. 75/78. Atto d.g.r. n. 48159 Impegno n. Capitolo di bilancio 2.4.3.1/1106 Anno 2000 Stanziamento L. 4. 100.000.000 Territorio Codice: DIVERSI Denominazione Oggetto A.GI.MUS. SEZIONE DI MANTOVA BRESCIA E PROVINCIA CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CONCERTI DELLA DOMENICA CONCERTI DI FINE SETTIMANA CONCERTI ROMANTICI ACCADEMIA CONCERTANTE D’ARCHI DI MILANO – ACAM – ASSOC. ONLUS MILANO STAGIONE CONCERTISTICA 2000 – XIII EDIZIONE Codice territorio Importo Assegnato 10.000.000 01.15146 25.000.000 777 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Codice destinatario Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 Denominazione Oggetto Codice territorio Importo Assegnato 11605.5 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA MANTOVA MANTOVA JAZZ FESTIVAL – MJF V EDIZIONE 08.00020 10.000.000 11606.9 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MILANO MILANO RASSEGNA SUONI E VISIONI 08.00015 45.000.000 11602.4 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA BRESCIA I MARTEDI MUSICALI 08.00017 10.000.000 11609.9 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VARESE VARESE STAGIONE CONCERTISTICA – RASSEGNA ANTICHI ORGANI PATRIMONIO D’EUROPA – RASSEGNE MUSICALI «PREZIOSITÀ DA VIVERE» 08.00012 10.000.000 11601.0 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO BERGAMO CIRCUITO MUSICALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 08.00016 15.000.000 100553.9 ARCI MILANO MILANO XIII EDIZIONE DEL FESTIVAL «LA NOTTE DI SAN LORENZO» 01.15146 10.000.000 28074.2 AS.LI.CO. ASSOCIAZIONE LIRICO-CONCERTISTICA MILANO ATTIVITÀ LIRICO CONCERTISTICA ANNO 2000 01.15146 170.000.000 100236.5 ASSOCIAZIONE AGON MILANO FESTIVAL REGOLA GIOCO 2000 – KOINÈ O LA LINGUA COMUNE 01.15146 15.000.000 120162.3 ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI CASTEGGIO CASTEGGIO FESTIVAL MUSICALE BORGHI E VALLI DELL’OLTREPO’ 01.18037 10.000.000 103443.9 ASSOCIAZIONE AMICI SCUOLA DIOCESIANA S. CECILIA BRESCIA ITINERARI ORGANISTICI BRESCIANI INCONTRI CON LA MUSICA 01.17029 10.000.000 ASSOCIAZIONE APPUNTAMENTI MUSICALI BRUNATE BRUNATE APPUNTAMENTI MUSICALI A BRUNATE 139239.5 ASSOCIAZIONE ARTEMUSICA SCANZOROSCIATE V FESTIVAL MUSICALE DI CASELGAVARNO 01.16194 15.000.000 113339.8 ASSOCIAZIONE CULTURALE SECONDO MAGGIO MILANO ATELIER MUSICALE DEL VENTESIMO SECOLO VI EDIZIONE 01.15146 10.000.000 ASSOCIAZIONE CULTURALE DANZARTE BRESCIA CIRCUITO DANZA LOMBARDA – «INCASTRO DANZA» – «USCITE D’EMERGENZA» – «DANZA ESTATE» 10.000.000 ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA OGGI MILANO ORCHESTRE SENZA CONFINE 10.000.000 ASSOCIAZIONE GIOSUÈ CARDUCCI COMO STAGIONE CONCERTISTICA 2000 10.000.000 ASSOCIAZIONE MOZART ITALIA MILANO W.A. MOZART: L’OPERA OMNIA DELLA PRODUZIONE CAMERISTICA W.A. MOZART: REQUIEM KW626 IN OCCASIONE DEL GIUBILEO 10.000.000 100234.8 ASSOCIAZIONE MUSICA APERTA BERGAMO INCONTRI CON LA MUSICA XIX – COMPORRE OGGI NUOVA MUSICA ITALIANA ALL’ESTERO COMPLESSI STABILI 01.16024 10.000.000 151162 ASSOCIAZIONE MUSICALE «ALL’UNISONO» LUMEZZANE FESTIVAL MUSICALE DI LUMEZZANE INCANTESIMI 01.17096 10.000.000 120149.9 ASSOCIAZIONE NOVURGIA MILANO ARTE 2000 – CICLO DEDICATO ALLA MUSICA CONTEMPORANEA E AI MAESTRI DELLE ALTRE ARTI 01.15146 10.000.000 120150.1 ASSOCIAZIONE ORCHESTRA STABILE DI COMO COMO STAGIONE SINFONICA 2000 01.13075 35.000.000 120169.9 ASSOCIAZIONE SERATE MUSICALI MILANO ATTIVITÀ CONCERTISTICA 2000 – FESTIVAL OMAGGIO A MILANO 01.15146 72.000.000 120163.7 ASSOCIAZIONE SOCIETÀ DELL’ACCADEMIA VOGHERA FESTIVAL ULTRAPADUM MUSICA IN CASTELLO FESTIVAL ULTRAPADUM SUONI DELL’ALTRO MONDO 01.18182 30.000.000 129720.8 ASSOCIAZIONE SOCIETÀ DELLA MUSICA MANTOVA CONCERTI DI SOCIETÀ DELLA MUSICA 01.20030 10.000.000 26324.3 C.I.D. CENTRO INFORMAZIONE E DOCUMENTAZ. SONDRIO XXXIX STAGIONE CONCERTISTICA 01.14061 10.000.000 69502.6 C.R.A.M.S. – CENTRO RICERCA ARTE MUSICA E SPETTACOLO – COOP. A.R.L. LECCO MUSIQUE MOSAIQUE – MUSICHE TRA GENERI E GENERAZIONI 01.13124 10.000.000 20347.5 CENTRO ATTIVITÀ MUSICALI TEATRALI AUTUNNO MUSICALE COMO FESTIVAL INTERNAZIONALE AUTUNNO MUSICALE A COMO 2000 01.13075 110.000.000 120164.0 CIVICA ISTITUZIONE TEATRO G. FRASCHINI PAVIA STAGIONE CONCERTISTICA, DI DANZA, JAZZ, OPERETTA 01.18110 80.000.000 46826.2 CLUSONE JAZZ CLUSONE CLUSONE JAZZ FESTIVAL 01.16077 20.000.000 122769.4 COMITATO LOMBARDIA EUROPA MUSICA 2000 LODI FESTIVAL LOMBARDIA EUROPA MUSICA 01.98031 70.000.000 122769.4 COMITATO LOMBARDIA EUROPA MUSICA 2000 LODI IL CANTO DELLE PIETRE 2000 01.98031 225.000.000 COMO JAZZ CLUB COMO – BRECCIA JAZZ & CO – IDEA MUSICA 10025.5 COMUNE DI BERGAMO BERGAMO STAGIONE DI BALLETTO ESTIVA TEATRO DELLE NOVITÀ 01.16024 20.000.000 10915.9 COMUNE DI BOLLATE BOLLATE INSIEME GROANE 01.15027 40.000.000 COMUNE DI BRESCIA BRESCIA FESTE D’ESTATE 10724 COMUNE DI CASALMAGGIORE CASALMAGGIORE MOMENTI MUSICALI – PROGETTO JAZZ – OBERLIN A CASALMAGGIORE 01.19021 10.000.000 10739.2 COMUNE DI CREMONA CREMONA STAGIONE CONCERTISTICA 01.19036 25.000.000 10.000.000 10.000.000 35.000.000 10739.2 COMUNE DI CREMONA CREMONA RASSEGNA LA DANZA XII EDIZIONE 01.19036 35.000.000 10739.2 COMUNE DI CREMONA CREMONA FESTIVAL C. MONTEVERDI 01.19036 140.000.000 11006.6 COMUNE DI LEGNANO LEGNANO IX FESTIVAL CORALE INTERNAZIONALE «LA FABBRICA DEL CANTO» 01.15118 COMUNE DI S. BENEDETTO PO S. BENEDETTO PO FESTIVAL DI MUSICA ANTICA 10420.9 COMUNE DI SALÒ SALÒ ESTATE GIOVANI NOTE SUL LAGO EDIZ. 2000 01.17170 35.000.000 11110.4 COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA TREZZO SULL’ADDA FESTIVAL NAZIONALE E INTERNAZIONALE DELLA DANZA «ADDA DANZA 2000» 01.15221 25.000.000 77340.0 FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE DI BRESCIA E BERGAMO BRESCIA XXXVII FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE ARTURO BENEDETTI MICHELANGELI DI BRESCIA E BERGAMO 01.7029 180.000.000 778 30.000.000 10.000.000 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Codice destinatario Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 Denominazione Oggetto Codice territorio Importo Assegnato 01.15146 973.000.000 01.15146 50.000.000 16628.7 FONDAZIONE DE «I POMERIGGI MUSICALI» MILANO MILANO STAGIONE LIRICA E SINFONICA ANNO 2000 120168.5 FONDAZIONE ORCHESTRA GUIDO CANTELLI MILANO STAGIONE SINFONICA 2000 21886.3 G.M.I. – FEDERAZIONE LOMBARDIA MILANO FESTIVAL LAGO MAGGIORE MUSICA VIII ED – RASSEGNA OMAGGIO ALL’EUROPA – RASSEGNA I PREMI INTERNAZIONALI 01.15146 85.000.000 111804.0 GRUPPO DA CAMERA CARONTE BRESCIA GIROVAGANDO IN MUSICA 01.17029 10.000.000 113340.9 GRUPPO MUSICA INSIEME CREMONA RASSEGNA SPAZIO NOVECENTO 2000 01.19036 10.000.000 48045.7 HARMONIA GENTIUM LECCO PROGETTO GIUBILEO TERZO MILLENNIO «LA BIBBIA NELLA MUSICA» 01.97042 15.000.000 113320.0 I CONCERTI DEL QUARTETTO MILANO SETTIMANE BACH XIII E XIV CICLO 01.15146 70.000.000 120166.8 I MADRIGALISTI AMBROSIANI MILANO FESTIVAL PER LE VIE DEL BAROCCO 01.15146 10.000.000 113321.4 LA SOCIETÀ DEI CONCERTI MILANO STAGIONE CONCERTISTICA 2000 01.15146 65.000.000 120167.1 LA SOCIETÀ DELL’OPERA BUFFA MILANO FESTIVAL DELL’OPERA BUFFA 2000 01.15146 115.000.000 103448.7 MILANO CLASSICA A R.L. MILANO STAGIONE CONCERTISTICA 2000 01.15146 80.000.000 100241.1 MILANO MUSICA ASSOCIAZIONE PER LA MUSICA CONT. MILANO FESTIVAL LUIGI NONO E IL SUONO ELETTRONICO 01.15146 80.000.000 24681.3 NUOVA POLIFONICA AMBROSIANA MILANO STAGIONE CONCERTISTICA DI MUSICA CLASSICA 01.15146 15.000.000 93833.3 ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA MANTOVA STAGIONE CONCERTISTICA «TEMPO D’ORCHESTRA» 01.20030 55.000.000 108676.6 ORCHESTRA SINFONICA DI MILANO G. VERDI MILANO STAGIONE CONCERTISTICA 01.15146 210.000.000 108671.8 ORCHESTRA STABILE DI BERGAMO «GAETANO DONIZETTI» BERGAMO ATTIVITÀ CONCERTISTICA 2000 STAGIONE SINFONICA 01.16024 90.000.000 21880.1 SOCIETÀ DEI CONCERTI DI BRESCIA BRESCIA STAGIONI CONCERTISTICHE «ITINERARI NELLA MUSICA» 01.17029 10.000.000 19860.6 SOCIETÀ UMANITARIA FONDAZIONE P.M. LORIA MILANO XV STAGIONE DEI CONCERTI DELL’UMANITARIA «DALLE RADICI DI BACH» 01.15146 10.000.000 40615.3 SOCIETÀ DEL QUARTETTO BUSTO ARSIZIO STAGIONE CONCERTISTICA DI MUSICA CLASSICA SABATO IN CONCERTO 01.12026 10.000.000 8727.4 TRAIETTORIE SONORE COMO RASSEGNA DI MUSICA MODERNA E CONTEMPORANEA 01.13075 10.000.000 23051.0 A.M.I.S. – COMO ANTIQUAE MUSICAE ITALICAE STUDIOSI COMO ANTICHI ORGANI DELLA PROVINCIA DI COMO RICERCACONVEGNO CAPPELLE MUSICALI IN AREA LOMBARDO PADANA 01.13075 10.000.000 100236.5 ASSOCIAZIONE AGON MILANO PROGETTO CATALOGO DI MUSICA ELETTROACUSTICA 01.15146 10.000.000 151163 ASSOCIAZIONE MUSICALE «G. CARISSIMI» ARCHIVIO MANUSARDI MILANO RIORDINO E CATALOGAZIONE DELL’ARCHIVIO MUSICALE «GIANMARCO MANUSARDI» DI MILANO 01.15146 CENTRO STUDI ARCIPELAGO MUSICA MILANO BIBLIOTECA MULTIMEDIALE DI MUSICA ATTIVITÀ DI RICERCA 10.000.000 10.000.000 16484.9 CENTRO STUDI MUSICALI LUCA MARENZIO BRESCIA RICERCA STORICO-BIBLIOGRAFICO-MUSICOLOGICA 01.17029 16.000.000 11247.9 COMUNE DI PAVIA PAVIA VITA MUSICALE PAVESE: RIPRESA, VALORIZZAZIONE E DIFFUSIONE DEL PATRIMONIO MUSICALE D’AMBIENTE PAVESE 01.18110 10.000.000 24252.1 FONDAZIONE RUSSOLO PRATELLA – VARESE VARESE I PIONIERI DEL NUOVO SUONO IN MUSICA DAGLI INTONA-RUMORI DI L. RUSSOLO ALLA MUSICA ELETTROACUSTICA 01.12133 10.000.000 16630.2 ISTITUTO DISCIPLINE MUSICOLOGICHE UNIVERSITÀ STATALE MILANO RICERCA SULLA RICOSTRUZIONE DELLA VITA MUSICALE E TEATRALE MILANESE DAL XVII ALLA FINE DEL XVIII SECOLO 113322.8 24681.3 MM&T – MUSICA MUSICISTI E TECNOLOGIE MILANO NUOVA POLIFONICA AMBROSIANA MILANO 139614.9 RES MUSICA – CENTRO RICERCA E PROMOZIONE MUSICALE LECCO 120170.0 11601.0 U.R.F.M. – ASSOCIAZIONE ufficio RICERCA FONDI MUSICALI MILANO PROVINCIA DI BERGAMO ELARKIV 2 I PARTE: LA NUOVA POL. AMBR. 1947/1999 OLTRE MEZZO SECOLO DI MUSICHE... Il PARTE: IL FONDO BIELLA SPINELLI IL CANTO LITURGICO DI TRADIZIONE ORALE NELLE AREE LOMBARDE DELL’ANTICO RITO PATRIARCHINO REGISTR. SONORA E DISCOGRAFICA ARCHIVIO PER LA STORIA DELLA MUSICA IN LOMBARDIA 11602.4 PROVINCIA DI BRESCIA 11603.8 PROVINCIA DI COMO 11604.1 PROVINCIA DI CREMONA 113958.6 PROVINCIA DI LECCO 114451.9 PROVINCIA DI LODI 11605.5 PROVINCIA DI MANTOVA Iniziative musicali, complessi bandistici, strumentali e corali (erogazioni delegate ex art. 6 ultimo comma l.r. 75/78) Iniziative musicali, complessi bandistici, strumentali e corali (erogazioni delegate ex art. 6 ultimo comma l.r. 75/78) Iniziative musicali, complessi bandistici, strumentali e corali (erogazioni delegate ex art. 6 ultimo comma l.r. 75/78) Iniziative musicali, complessi bandistici, strumentali e corali (erogazioni delegate ex art. 6 ultimo comma l.r. 75/78) Iniziative musicali, complessi bandistici, strumentali e corali (erogazioni delegate ex art. 6 ultimo comma l.r. 75/78) Iniziative musicali, complessi bandistici. strumentali e corali (erogazioni delegate ex art. 6 ultimo comma l.r. 75/78) Iniziative musicali, complessi bandistici, strumentali e corali (erogazioni delegate ex art. 6 ultimo comma l.r. 75/78) 01.15146 10.000.000 01.15146 10.000.000 01.15146 10.000.000 01.97042 10.000.000 01.15146 10.000.000 08-00016 61.700.000 08-00017 45.000.000 08-00013 32.400.000 08-00019 5.000.000 08-00097 23.900.000 08-00098 3.900.000 08-00020 6.300.000 779 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Codice destinatario Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 Denominazione Oggetto Codice territorio Importo Assegnato 11606.9 PROVINCIA DI MILANO Iniziative musicali, complessi bandistici, strumentali e corali (erogazioni delegate ex art. 6 ultimo comma l.r. 75/78) 08-00015 52.200.000 11607.2 PROVINCIA DI PAVIA Iniziative musicali, complessi bandistici, strumentali e corali (erogazioni delegate ex art. 6 ultimo comma l.r. 75/78) 08-00018 8.600.000 11608.6 PROVINCIA DI SONDRIO Iniziative musicali, complessi bandistici, strumentali e corali (erogazioni delegate ex art. 6 ultimo comma l.r. 75/78) 08-00014 18.000.000 11609.9 PROVINCIA DI VARESE Iniziative musicali, complessi bandistici, strumentali e corali (erogazioni delegate ex art. 6 ultimo comma l.r. 75/78) 08-00012 32.000.000 TOTALE COMPLESSIVO [BUR2000016] L. 4.100.000.000 [4.2.2] D.c.r. 29 febbraio 2000 – n. VI/1534 Legge 13 luglio 1966, n. 615 ed art. 17 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 – parere richiesto dal ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato con nota 12460 del 16 marzo 1999 ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. 203/88 relativo alla richiesta di autorizzazione per l’ampliamento di un impianto per la produzione di energia elettrica e calore (Installazione di un nuovo motore con potenza termica di 5.335 KW, alimentato a metano), da parte della Ditta Raffmetal, località Ferriera, Casto (BS) Presidenza del presidente Morandi IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA Considerato che il ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con nota n. 12460 del 16 marzo 1999, ha presentato alla Regione Lombardia una richiesta di parere ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, relativa alla domanda di autorizzazione per l’ampliamento di un impianto per la produzione di energia elettrica e calore (installazione di un nuovo motore con potenza termica di 5.335 Kw, alimentato a metano), da parte della ditta Raffmetal, località Ferriera, Casto (BS); Vista la legislazione statale e regionale in materia: legge 13 luglio 1966, n. 615: «Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico.»; d.P.R. 15 aprile 1971, n. 322: «Regolamento per l’esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al settore delle industrie.»; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616: «Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.»; d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, concernente norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali; d.p.c.m. 21 luglio 1989, costituente atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, ai sensi dell’art. 9 della l. 349/1986, per l’attuazione e l’interpretazione del d.P.R. n. 203/1988; d.m. 12 luglio 1990: «Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione.»; d.P.R. 25 luglio 1991: «Modifiche dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con d.p.c.m. del 21 luglio 1989.»; d.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53 «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione, alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell’art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la proposta di deliberazione formulata dalla Giunta Regionale con d.g.r. n. 6/46641 del 26 novembre 1999, nella quale si dà conto: a) del contenuto e dell’esito dell’istruttoria tecnico-amministrativa relativa all’istanza presentata dalla ditta, conclusasi con una valutazione positiva delle caratteristiche tecnologiche dell’impianto in oggetto, con particolare riferimento alle caratteristiche chimico-fisiche delle emissioni in atmosfera ed ai principi di funzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni stesse; b) del parere espresso in data 28 febbraio 1996 dal C.R.I.A.L., di cui all’art. 2 della l.r. 13 luglio 1984, n. 35, favorevole all’accoglimento delle istanze di autorizzazione per questa tipologia di impianti, secondo le condizioni riportate in dispositivo; c) che per l’individuazione dei limiti delle emissioni viene 780 fatto riferimento alla classificazione degli inquinanti indicata dal d.m. 12 luglio 1990, alla classificazione adottata con deliberazione della Giunta Regionale 4/20998 del 26 maggio 1987 e alle indicazioni fissate dal C.R.I.A.L. nella seduta del 6 aprile 1989, unicamente per le sostanze non previste nell’allegato 1 del citato decreto ministeriale; Visto l’art. 6, comma 5, punto 13 dello Statuto; Udita la relazione della VI commissione consiliare «Ambiente, energia e protezione civile»; Con votazione palese, per alzata di mano: Delibera 1) di esprimere parere favorevole ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. 203/1988 alla richiesta del ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato relativa alla domanda di autorizzazione per l’ampliamento di un impianto per la produzione di energia elettrica e calore (installazione di un nuovo motore con potenza termica di 5.335 Kw, alimentato a metano), da parte della ditta Raffmetal, località Ferriera, Casto (BS); 2) di imporre che gli impianti siano realizzati come da progetto e siano inoltre rispettate le condizioni riportate nell’allegato tecnico che fa parte integrante della presente deliberazione; 3) di far presente che ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 203/1988 la ditta deve comunicare, almeno quindici giorni prima, al sindaco e alla Regione la data della messa in esercizio dell’impianto; 4) di far presente gli adempimenti previsti dall’art. 8, nonché quanto prescritto dagli artt. 10, 11 e 15 del d.P.R. 203/1988; 5) di demandare all’ente responsabile del servizio di rilevamento della provincia interessata la verifica ed il controllo dell’osservanza da parte della ditta di quanto riportato nell’autorizzazione; 6) di richiamare l’attenzione del comune e della ASL, sui controlli di competenza in relazione a quanto riportato nell’autorizzazione; 7) di richiamare l’attenzione del Sindaco sul fatto che, prima del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio degli impianti di cui alla presente deliberazione, è necessario controllare che la ditta sia in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla legge. È necessario inoltre verificare che siano rispettate le norme di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell’elemento nocivo; 8) di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri enti; 9) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, nonché al ministero della sanità, al ministero dell’ambiente e alla commissione istituita presso il ministero dell’ambiente ai sensi dell’art. 1 dell’accordo procedimentale del 10 aprile 1991. Il presidente: Giancarlo Morandi I consiglieri segretari: Luciano Valaguzza – Corrado Tomassini Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri ——— • ——— ALLEGATO TECNICO Identificazione della ditta Ditta Raffmetal, località Ferriera, Casto (BS). fasc. 6843/50860/99 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Attività dell’Azienda L’attività dello stabilimento consiste nel recupero di materiali metallici con la successiva fusione per la preparazione di lingotti. Durante la fase della fusione Si utilizza una salomoia per la depurazione. Successivamente per il recupero del sale e il suo successivo riutilizzo, si impiegano degli evaporatori riscaldati con olio diatermico prodotto da una caldaia tradizionale a gas metano. A – Descrizione tecnica A1 – Informazioni relative al ciclo tecnologico dichiarato da autorizzare. Per soddisfare i fabbisogni energetici è entrato in esercizio un impianto di cogenerazione, già autorizzato, che è caratterizzato dalle seguenti prestazioni. potenza elettrica lorda 3.000 Kw consumi elettrici ausiliari 14,5 Kw potenza elettrica netta 2.985,5 Kw potenza termica utilizzata 2.709 Kw potenza assorbita 8.643 Kw ore esercizio 7.000 ore/anno Oggetto della presente richiesta di autorizzazione è l’ampliamento di un impianto di cogenerazione, già in esercizio, e della potenza elettrica di circa 2.990 kW. La ditta dichiara che il nuovo gruppo di cogenerazione permette il recupero di 2.095 Kw e che il primo impianto forniva 2.709 Kw. Il calore totale recuperabile, pari a 4.804 Kw, sarà totalmente assorbito ed utilizzato. L’impianto di cogenerazione è composto da: – motore a combustione interna del tipo a ciclo otto alimentato con gas metano; – un generatore elettrico sincrono accoppiato al motore a gas; – una serie di recuperatori di calore; – quadri controllo e parallelo con rete elettrica. Il nuovo impianto di cogenerazione è composto da 1 cogeneratore, cosı̀ costituito: • Motore primo costruttore Cimins Wartsila tipo 220 SG 12W velocità 1.500 giri/min ciclo otto 4 tempi numero cilindri 12 potenza meccanica 2.180 Kw potenza assorbita 5.335 Kw consumo gas metano 540 mc/h • Generatore tipo sincrono velocità di rotazione 1.500 giri/min tensione 400 volts frequenza 50 Hz potenza nominale 2.625 KVA potenza attiva a costi 2.100 Kw • Recupero termico 1) costituito da scambiatori a piastre per il recupero calore dei circuiti di raffreddamento dall’acqua delle camicie motore sotto forma di acqua calda; 2) recupero di calore dai fumi di scarico; In caso di parziale assorbimento da parte delle utenze, del calore recuperato, intervengono: – elettroventilatore di emergenza per il raffreddamento olio-motore ed acqua camicie, – by-pass fumi di scarico L’impianto dispone anche di quadri elettrici di controllo e parallelo rete, accessori idraulici, accessori elettrici. La ditta dichiara le seguenti emissioni: consumo gas metano 540 mc/h gas di scarico 15.160 kg/h (pari a circa 11.710 Nmc/h) temperatura gas di scarico all’uscita del motore prima del recupero termico 400 C. Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 temperatura fumi di scarico 170 C. tenore di ossigeno 5% polveri 130 mg/Nmc CO 300 mg/Nmc ossidi d’azoto 250 mg/Nmc Il sistema di combustione adottato nelle testate dei motori e l’installazione del catalizzatore, permette di ottenere i sopracitati valori in emissione, con un tenore di ossigeno pari al 5%, anche per il nuovo motore. B – Prescrizioni Le prescrizioni valgono per tutti i motori della centrale termoelettrica della ditta. B1 – Limiti alla emissione Altezza geometrica del punto di emissione: in analogia a quanto previsto dall’art. 6 del d.P.R. 22 dicembre 1970 n. 1391 deve risultare più alto almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri e comunque dato i consumi di combustibile non inferiore a 12 m. Ogni motore dovrà rispettare i seguenti limiti: Limiti – NOX (come NO2) – CO mg/Nmc 450 300 I limiti sono riferiti ad un tenore di 02 libero nei fumi del 5%. – Le concentrazioni sono le massime ammesse su base oraria da ogni punto di emissione. – Tali limiti dovranno comunque essere rispettati nelle emissioni dal motore, nelle più gravose condizioni di esercizio. • Sistemi di controllo e criteri di manutenzione La frequenza delle operazioni di manutenzione parziale deve essere settimanale. quella totale del sistema deve essere semestrale. – le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con la relativa data di effettuazione; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità di controllo. • Messa in esercizio ed a regime – Il termine per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 gg. a partire dalla data della messa in esercizio degli stessi. • Controllo emissioni – Entro 15 gg. a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro 105 gg. dalla data di entrata in esercizio, la ditta dovrà presentare i referti analitici alla Regione ed agli enti preposti al controllo. – Le analisi di controllo degli NOX nei punti di emissione dovranno successivamente essere eseguite con cadenza semestrale per i primi due anni, poi con cadenza annuale, a partire dalla data di messa in esercizio dell’attività, ed i risultati dovranno essere trasmessi alla Regione Lombardia ed agli enti preposti al controllo. • Metodologia analitica e modalità del controllo Devono essere analizzati in continuo il CO e l’O2 in emissione. Le misurazioni degli NOX dovranno essere effettuate adottando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall’allegato 4 del d.m. 12 luglio 1990 o equivalenti concordate con il dirigente del servizio di rilevamento. – I campionamenti degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio – I risultati delle analisi eseguite all’emissione, dovranno riportare i seguenti dati: - concentrazione degli inquinanti espressa in mg/m3 - portata aeriforme espressa in m3/h. - temperatura dell’aeriforme in ºC. N.B. Le portate di cui sopra si intendono normalizzate a 273 K e 101,323 KPa. L’accesso ai punti di prelievo dovrà essere a norma di sicurezza. I condotti di adduzione e di scarico nonché i punti di cam- 781 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 pionamento dovranno essere disposti a norma di legge (art. 3.6 d.P.R. 322/71 «i condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento devono essere provvisti di fori di diametro 100 mm per il campionamento analitico». I punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni. [BUR2000017] [4.2.2] D.c.r. 29 febbraio 2000 – n. VI/1535 Legge 615/66 ed art. 17 d.P.R. 203/88 – Parere richiesto dal ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato con nota n. 22830 del 10 maggio 1999 ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. 203/88 relativo alla richiesta di installazione di una centrale termoelettrica di cogenerazione alimentata a metano da parte della ditta Consorzio Energetico Gaviratese C.E.G., via Milano 5, Gavirate (VA) Presidenza del presidente Morandi IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA Considerato che il ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con nota n. 22830 del 10 maggio 1999, ha presentato alla Regione Lombardia una richiesta di parere ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, relativa alla domanda di autorizzazione per l’installazione di una centrale termoelettrica di cogenerazione alimentata a metano da parte della ditta Consorzio Energetico Gaviratese C.E.G., via Milano, 5 Gavirate (VA); Vista la legislazione statale e regionale in materia: legge 13 luglio 1966, n. 615: «Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico.»; d.P.R. 15 aprile 1971, n. 322: «Regolamento per l’esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al settore delle industrie.»; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616: «Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.»; d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, concernente norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali; d.p.c.m. 21 luglio 1989, costituente atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell’art. 9 della l. 349/1986, per l’attuazione e l’interpretazione del d.P.R. n. 203/1988; d.m. 12 luglio 1990: «Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione.»; d.P.R. 25 luglio 1991: «Modifiche dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con d.p.c.m. del 21 luglio 1989.»; d.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53 «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione, alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell’art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la proposta di deliberazione formulata dalla Giunta Regionale con d.g.r. n. 6/47017 del 13 dicembre 1999, nella quale si dà conto: a) del contenuto e dell’esito dell’istruttoria tecnico-amministrativa relativa all’istanza presentata dalla ditta, conclusasi con una valutazione positiva delle caratteristiche tecnologiche dell’impianto in oggetto, con particolare riferimento alle caratteristiche chimico-fisiche delle emissioni in atmosfera ed ai principi di funzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni stesse; b) del parere espresso in data 28 febbraio 1996 dal C.R.I.A.L., di cui all’art. 2 della l.r. 13 luglio 1984, n. 35, favorevole all’accoglimento delle istanze di autorizzazione per questa tipologia di impianti, secondo le condizioni riportate in dispositivo; c) che per l’individuazione dei limiti delle emissioni viene fatto riferimento alla classificazione degli inquinanti indicata dal d.m. 12 luglio 1990, alla classificazione adottata con deliberazione della Giunta Regionale 4/20998 del 26 maggio 1987 e alle indicazioni fissate dal C.R.I.A.L. nella seduta del 6 aprile 1989, unicamente per le sostanze non previste nell’allegato 1 del citato decreto ministeriale; Visto l’art. 6, comma 5, punto 13 dello Statuto; Udita la relazione della VI commissione consiliare «Ambiente, energia e protezione civile»; Con votazione palese, per alzata di mano: 782 Delibera 1) di esprimere parere favorevole ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. 203/1988 alla richiesta del ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato relativa alla domanda di autorizzazione per l’installazione di una centrale termoelettrica mediante turbogas alimentata a metano da parte della ditta Consorzio Energetico Gaviratese C.E.G., via Milano, 5, Gavirate (VA); 2) di imporre che gli impianti siano realizzati come da progetto e siano inoltre rispettate le condizioni riportate nell’allegato tecnico che fa parte integrante della presente deliberazione; 3) di far presente che ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 203/1988 la ditta deve comunicare, almeno quindici giorni prima, al sindaco e alla Regione la data della messa in esercizio dell’impianto; 4) di far presente gli adempimenti previsti dall’art. 8, nonché quanto prescritto dagli artt. 10, 11 e 15 del d.P.R. 203/1988; 5) di demandare all’ente responsabile del servizio di rilevamento della provincia interessata la verifica ed il controllo dell’osservanza da parte della ditta di quanto riportato nell’autorizzazione; 6) di richiamare l’attenzione del comune e della ASL, sui controlli di competenza in relazione a quanto riportato nell’autorizzazione; 7) di richiamare l’attenzione del Sindaco sul fatto che, prima del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio degli impianti di cui alla presente deliberazione, è necessario controllare che la ditta sia in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla legge. È necessario inoltre verificare che siano rispettate le norme di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell’elemento nocivo; 8) di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri enti; 9) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, nonché al ministero della sanità, al ministero dell’ambiente e alla commissione istituita presso il ministero dell’ambiente ai sensi dell’art. 1 dell’accordo procedimentale del 10 aprile 1991. Il presidente: Giancarlo Morandi I consiglieri segretari: Luciano Valaguzza – Corrado Tomassini Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri ——— • ——— ALLEGATO TECNICO Identificazione della ditta: Ragione Sociale: Ditta Consorzio Energetico Gaviratese C.E.G., via Milano 5, Gavirate (VA) Fasc. 30321 Attività dell’azienda Il consorzio è formato da 7 ditte, con la finalità di ottimizzare le proprie necessità energetiche, sfruttando un sistema cogenerativo atto a produrre le energie termiche ed elettriche, totalmente o parzialmente necessarie. A – Descrizione tecnica A1 – Informazioni relative al ciclo tecnologico dichiarato da autorizzare. L’impianto è conformato per la generazione e la distribuzione dell’energia termica con un sistema di teleriscaldamento composto da una rete di distribuzione vapore collegante la centrale con 5 delle 7 aziende. La tecnologia processuale prevista è quella del turbogas con recupero di energia termica per la generazione di vapore tecnologico. La centrale avrà una capacità produttiva di circa 3,9 MkWe, alimentata a gas naturale. La ditta dichiara che, sulla base di un rendimento elettrico a regime del 39% e di un rendimento termico a regime del 32%, è previsto un assorbimento di circa 1.042 Nmc/h per un consumo annuo di circa 8.500.000 mc/anno di gas metano. La centrale sarà alimentata a gas naturale, ivi compresi i sistemi di potenza meccanica di emergenza. Il fluido vettore previsto è il vapore a bassa pressione (4,2 t/h di vapore saturo a 12 bar). L’assetto iniziale della centrale Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia non prevede alcun tipo di recupero di fluidi secondari quali la condensa. L’impianto opererà adottando la tecnologia di cogenerazione con turbogas a rigenerazione e recupero semplice. Tale assetto prevede, a valle di una combustione del metano, sviluppata nella camera di combustione della turbina a gas, l’installazione di una caldaia per il recupero del calore dei gas combusti, con generazione di vapore, sviluppato congiuntamente alla produzione di energia meccanica attraverso un asse sul quale sono calettante alcune ruote di palettatura e un alternatore. Lo schema impiantistico prescelto prevede la successiva distribuzione del calore in forma di vapore attraverso una rete di trasporto collegante la centrale termoelettrica e le varie utenze. La centrale si compone di: 1) impianto di riduzione e contabilizzazione del gas metano; 2) turbina a gas rigenerativa e accessori; 3) generatore di vapore saturo e accessori; 4) impianto di trattamento dell’acqua; 5) rete di distribuzione del vapore; 6) sistema di regolazione e sistema elettrico di potenza; Il sistema consente i seguenti modi funzionali indipendenti: a) solo energia elettrica, mediante turbogas con fumi di scarico portati dal by-pass ala camino b) produzione integrata elettrica e termica con il turbogas e la caldaia a recupero. Strutture dell’impianto. 1) impianto di riduzione e contabilizzazione del gas metano; Il gas naturale viene elevato in pressione. 2) Turbina a gas; Trattasi di turbina a gas di tipo aeroderivato, accoppiata tramite giunto riduttore ad alternatore asincrono. La macchina è provvista di uno stadio di compressione assiale, subito a valle di un sistema di filtrazione dell’aria, di uno scambiatore rigenerativo, di uno stadio di combustione a media temperatura. La ditta dichiara che la quantità di aria di combustione, opportunamente dosata in questa fase di combustione, permette di mantenere a livelli accettabili la produzione di NOX. La quantità di combustibile introdotta è sempre controllata in rapporto all’aria comburente immessa. La successiva fase di trasformazione del gas avviene negli stadi della turbina, nei quali si riduce pressione e temperatura fino a valori intorno ai 550 C. e pressione prossima a quella atmosferica. Successivamente lo scambiatore rigenerativo riduce la temperatura dei gas poi immessi nella caldaia; 3) Generatore di vapore; 4) Camino; 5) Impianto di trattamento acqua mediante resine a scambio ionico; 6) Rete di distribuzione del vapore; 7) sistema di regolazione e sistema elettrico di potenza; La ditta dichiara che per contenere le emissioni di NOX si adotta il seguente sistema: – ottimizzazione del rapporto aria/combustibile; la riduzione della temperatura della fiamma all’interno della camera di combustione diventa efficace nel ridurre le emissioni di NOX; Caratteristiche della centrale di autoproduzione e cogenerazione a ciclo semplice 3.900 kW (4146 kW s/ISO). ore anno 7.500 h/anno potenza termica media immessa 10.002 kW potenza elettrica media prodotta 3.892 kW potenza termica media prodotta 3.150 kW combustibile metano consumo orario 1.042 Nmc/h • Emissioni E1 provenienza turbogruppo di cogenerazione combustibile metano potenzialità 10.002 kWt Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 durata emissione continua frequenza circa 24 h/gg, 350 gg/anno inquinanti NOX < 100 mg/Nmc CO < 80 mg/Nmc Altezza del camino 15 metri E2 provenienza camino di BY-PASS combustibile metano durata emissione discontinua frequenza occasionale E3 provenienza aria di raffreddamento container del turbogeneratore portata n. d durata emissioni discontinua frequenza occasionale inquinanti aria ambiente altezza camina 7 metri emissioni riferite al 15% di O2 libero NOX 100 mg/Nmc CO 80 mg/Nmc altezza camino 15 m • Prescrizioni 1 Di imporre che gli impianti siano realizzati come da progetto e siano inoltre rispettate le condizioni riportate di seguito: • Turbogas La turbogas deve essere alimentata con gas naturale. I fumi provenienti dalla turbina a gas in emissione devono rispettare i seguenti limiti espressi in mg/Nmc e riferiti ad un contenuto di ossigeno libero nei fumi del 15% NOX espressi come NO2 100 CO 100 I limiti valgono anche nel caso di funzionamento del postcombustore. Il camino di esercizio deve avere un’altezza minima di 15 m ed una velocità di emissione dei fumi maggiore di 15 m/s. I limiti di NOX e CO si intendono medi sulle ore di effettivo funzionamento nell’arco di 24 ore e ciascun valore di concentrazione oraria non deve superare il 125% del limite. Deve essere installato un analizzatore in continuo dell’O2 libero e del CO. Le apparecchiature relative devono essere esercite, verificate e calibrate ad intervalli regolari secondo le modalità previste dal d.m. 21 dicembre 1995. • Prescrizioni generali Le altezze dei camini soprafissati devono essere alzate qualora dovessero ricorrere le condizioni di seguito riportate: Come minimo le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque ostacolo o struttura distante meno di 10 m. Le bocche dei camini situati a distanza compresa tra 10 e 50 m da aperture di locali abitati possono sboccare ad altezza non inferiore a quella del filo superiore dell’apertura più alta, diminuita di 1 metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. L’azienda, oltre agli obblighi fissati dall’art. 8 d.P.R. 203/88 deve, con cadenza semestrale, effettuare analisi di controllo delle emissioni dandone preavviso di almeno 15 gg. alla USSL ed adottando le metodiche di prelievo ed analisi ritenute idonee dal dirigente del servizio di rilevamento. I prelievi devono essere almeno due in ogni occasione. I dati, che devono servire anche per una taratura degli analizzatori in continuo, devono essere trasmessi alla Regione ed alle autorità preposte al controllo al termine della stagione termica (30 marzo), unitamente ad una relazione sui valori misurati in continuo. La documentazione relativa ai risultati analitici deve essere corredata dei seguenti dati: – localizzazione dei punti di prelievo e indicazione dei carichi in atto al momento del prelievo – metodologia di prelievo e di analisi 783 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 – portata e temperatura dell’aeriforme – concentrazione e denominazione chimica degli inquinanti 2 L’impianto deve andare a regime entro 120 giorni dalla messa in esercizio degli impianti. 3 La ditta deve trasmettere i risultati di una indagine analitica eseguita ai punti di emissione attenendosi a quanto indicato all’art. 8, comma 2, del d.P.R. 203/88 e al punto 22 del d.p.c.m. 21 luglio 1989; in particolare, nell’arco di un periodo di dieci giorni di marcia controllata degli impianti, devono essere effettuati campionamenti di aeriforme. – nel caso di un’emissione proveniente da un processo produttivo di tipo continuo, devono essere effettuati almeno cinque campionamenti. 4 Di far presente che ai sensi dell’art. 8 d.P.R. 203/88, la ditta deve comunicare, almeno quindici giorni prima, al sindaco e alla Regione, la data della messa in esercizio degli impianti. 5 Di far presente gli adempimenti previsti dall’art. 8 nonché quanto prescritto dagli artt. 10, 11, 15 del d.P.R. 203/88. [BUR2000018] [5.3.1] D.c.r. 29 febbraio 2000 – n. VI/1540 Programma provvisorio di bonifica del territorio lombardo di competenza dell’associazione irrigazione est Sesia ai sensi dell’art. 2, l.r. 14 gennaio 1995, n. 5 e dell’art. 9, l.r. 26 novembre 1984, n. 59 Presidenza del presidente Morandi IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA Visto l’articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 1995, n. 5 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 26 novembre 1984, n. 59. Riordino dei consorzi di bonifica, cosı̀ come modificata dalla l.r. 25 maggio 1989, n. 18) che stabilisce che nelle more dell’approvazione del programma generale di bonifica i consorzi predispongano programmi provvisori di bonifica; Visti gli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale 26 novembre 1984, n. 59 (Riordino dei consorzi di bonifica) in merito alle procedure di adozione e approvazione dei programmi di bonifica; Vista la delibera della Giunta Regionale del 18 aprile 1996 n. 6/11982 (Approvazione dei criteri regionali di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dei programmi provvisori di bonifica); Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 6/44128 del 9 luglio 1999 con la quale viene approvato il documento direttore per la bonifica, l’irrigazione e il territorio rurale; Visto il verbale di riunione del consiglio dei delegati per la gestione speciale di bonifica dell’associazione irrigazione est Sesia in data 26 febbraio 1999, durante il quale è stato approvato il programma provvisorio di bonifica per il territorio di competenza ricadente in Regione Lombardia; Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 6/47907 del 28 gennaio 2000; Preso atto che il presidente dell’associazione irrigazione est Sesia con dichiarazione inviata alla direzione generale agricoltura con nota n. 496 del 3 settembre 1999, agli atti della stessa direzione generale, attesta quanto segue: – l’adozione del programma provvisorio di bonifica sopracitato, è stata pubblicizzata mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 22 del 2 giugno 1999 e sui quotidiani «La Provincia Pavese» e «La Stampa dello»; – per trenta giorni, a decorrere dal 2 giugno 1999, è stato pubblicato avviso dell’avvenuta adozione del programma provvisorio di bonifica agli albi dei comuni del territorio interessato dal programma; – la suddetta deliberazione di adozione del programma, unitamente alla documentazione relativa, è stata depositata in pubblica visione presso la segreteria dell’associazione irrigazione est Sesia e presso il servizio tecnico amministrativo provinciale (STAP) della provincia di Pavia per trenta giorni consecutivi a partire dal 2 giugno 1999; – entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito non sono state presentate osservazioni e opposizioni; Considerato che: – il suddetto programma è stato predisposto tenendo conto dei criteri regionali di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dei programmi provvisori di bonifica; 784 – sulla base del succitato articolo 9 della l.r. 59/1984 il Consiglio Regionale delibera l’approvazione dei programmi di bonifica decidendo sulle eventuali osservazioni; Valutato che il programma provvisorio di bonifica adottato dell’associazione irrigazione est Sesia è in linea con gli obiettivi regionali in materia di bonifica, irrigazione e territorio rurale, cosı̀ come contenuti anche nel «Documento direttore per la bonifica, l’irrigazione e il territorio rurale» e che nei confronti dello stesso programma non sono state presentate opposizioni e osservazioni; Udita la relazione della IV commissione consiliare «Sviluppo economico»; Con votazione palese, per alzata di mano: Delibera di approvare il programma provvisorio di bonifica per il territorio lombardo di competenza dell’associazione irrigazione est Sesia di cui all’allegato A, parte integrante del presente atto. (1) Il presidente: Giancarlo Morandi I consiglieri segretari: Luciano Valaguzza – Corrado Tomassini Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri (1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la sede del Consiglio regionale. ——— • ——— Allegato A – Relazione programma provvisorio di bonifica del territorio lombardo di competenza dell’associazione irrigazione est Sesia (Omissis); – Relazione di pagine 1311 (Omissis); – n. 16 cartografie (Omissis). [BUR2000019] [3.2.0] D.c.r. 1 marzo 2000 – n. VI/1544 Ordine del giorno concernente le conclusioni della commissione d’inchiesta sulla spesa sanitaria in Lombardia Presidenza del vice Presidente Adamo IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA Visto l’ordine del giorno n. 0807 presentato in data 1 marzo 2000 collegato alla relazione del presidente della commissione d’inchiesta sulla spesa sanitaria della Regione Lombardia; a norma dell’art. 74 del regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano Delibera di approvare l’ordine del giorno n. 0807 concernente le conclusioni della commissione d’inchiesta della spesa sanitaria in Lombardia, nel testo che cosı̀ recita: «Il Consiglio regionale della Lombardia Visto il documento conclusivo approvato all’unanimità dalla commissione d’inchiesta sulla spesa sanitaria in Lombardia; Constatato che la commissione in oggetto ha espletato il mandato affidatogli sia nei tempi stabiliti che in modo del tutto soddisfacente per i risultati alla quale è pervenuta; Considerato che il lavoro della commissione potrà essere utilizzato dal Consiglio Regionale come asse portante per migliorare sia il controllo, che lo stato della spesa sanitaria in Lombardia e potrà essere utile elemento per la realizzazione del “Progetto salute” che auspicabilmente tutto il Consiglio Regionale dovrà considerare un importante obiettivo da realizzare nell’interesse dei cittadini della Lombardia; Udita la relazione del presidente della commissione; approva il documento presentato dalla commissione d’inchiesta sulla spesa sanitaria in Lombardia e fa proprie le proposte in esso contenute.» Il vice presidente: Marilena Adamo I consiglieri segretari: Luciano Valaguzza – Corrado Tomassini Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri ——— • ——— Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Documento approvato ex art. 112, comma 5 del regolamento interno nella seduta del 22 dicembre 1999 Dall’esame del caso Poggi-Longostrevi e dalle altre informazioni raccolte su altri casi (Galeazzi, S. Raffaele), nonché attraverso la verifica dei primi risultati del lavoro avviato dai NOC, sono emerse indicazioni utili sulle cause specifiche che hanno determinato il verificarsi di certi episodi sui meccanismi che hanno portato ad un gonfiamento ingiustificato della spesa sanitaria, nonché sul funzionamento (o non funzionamento) delle procedure di controllo sulla spesa. Indipendentemente dagli aspetti morali o penali (che esulano ovviamente dai compiti della commissione) è importante riassumere i principali elementi emersi da questa parte del lavoro svolto perché da essi possono essere tratti suggerimenti e proposte per migliorare gli strumenti di controllo della spesa e in particolare per adeguare il sistema dei controlli, compito questo che costituisce certamente uno degli obiettivi importanti della commissione. La commissione è cosciente naturalmente del fatto che i controlli sono solo un aspetto del complesso problema della spesa sanitaria, e spesso agiscono solo «a valle» delle procedure di organizzazione dei servizi sanitari, ma è indubbio che un miglioramento dei sistemi di controllo può dare un contributo notevole al contenimento della spesa sanitaria. La sintesi che segue dalle conclusioni della commissione su questa parte del lavoro tiene conto naturalmente delle valutazioni già espresse nelle relazioni predisposte dal presidente Baruffi, che sono agli atti. LE CAUSE – La causa generale da cui derivano i numerosi episodi di aumento ingiustificato della spesa evidenziati dall’indagine della commissione, è quello delle prescrizioni improprie (sia di esami, come di farmaci o di ricoveri) che traggono origini cioè non da un reale e corretto riferimento al bisogno del paziente, ma che rispondono ad altri criteri (spesso di materia «economica»). – Sul fenomeno diffuso delle prescrizioni improprie si nota un sistema di controlli inadeguato perché basato quasi esclusivamente su controlli solo formali e non sostanziali e senza alcun coordinamento fra la fase della prescrizione e quello della fatturazione. Non vi è alcun controllo cioè sulla corrispondenza fra ciò che viene prescritto e ciò che viene contabilizzato come costo della prescrizione. Non vi è inoltre «a monte» nessun controllo sistematico sulla appropriatezza delle prescrizioni. – I due fattori sopra indicati, fra loro combinati, hanno reso possibile una serie di modalità concrete con le quali si è determinato un aumento ingiustificato della spesa, che si manifesta, in qualche caso, attraverso la fattispecie di vere e proprie truffe di rilevanza anche penale (è stato rilevato per esempio che il 20% del fatturato nel caso Poggi-Longostrevi sia classificabile come truffa) e in altri casi con irregolarità amministrativo-contabili, o con pratiche di erogazione dei servizi ispirate a convenienza economica, anche in disprezzo dei bisogni dell’utente. Ricordiamo le principali di queste modalità: – fatture gonfiate e con aggiunte apocrife; – fatture di esami non inclusi nella prescrizione; – fatturazione di esami non convenzionati col SSN; - ricoveri in day-hospital per prestazioni eseguibili per via ambulatoriale; o ricoveri ospedalieri per prestazioni eseguibili in day-hospital; - riduzioni «ingiustificate» delle giornate di degenza; - manipolazioni ingiustificate dei DRG per aumentarne il valore; - non corrispondenza fra DRG richiesto e cause reali del ricovero; - forte aumento ingiustificato di determinate prestazioni chirurgiche o di esami ambulatoriali. I RIMEDI Distinguendo tra la fase «a monte» del determinarsi dell’evento prescrizione, che potremmo definire dei controlli preventivi, da quella «a valle» che prende avvio dal momento della prescrizione, che potremmo definire dei controlli successivi, la commissione ha individuato alcune proposte possibili per migliorare il controllo della spesa. Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 CONTROLLI PREVENTIVI – Monitoraggio sistematico dell’andamento delle prescrizioni (esami, ricoveri, interventi chirurgici.....) con conseguente segnalazione dei «picchi» anomali; – applicazione della normativa esistente che prevede che le Regioni predispongano attraverso apposite linee guida, specifici iter diagnostico terapeutici per le patologie di rilevanza sociale, al fine di favorire a monte l’appropriatezza delle prescrizioni; – valorizzazione del ruolo del medico di base anche attraverso la messa in atto di una procedura che consenta la segnalazione di prescrizioni improprie originate dai medici specialisti; – controllo delle schede di dimissione quale elemento cardine della spesa ospedaliera, che risulta la voce più importante; – riconducibilità ed addebitamento all’amministrazione ospedaliera di rispettivo ricovero di tutte le spese derivanti dalla prescrizione di farmaci, esami e visite strettamente connesse all’ospedalizzazione, con inclusione delle stesse nel corrispondente DRG e conseguente sgravio del medico di famiglia dall’onere delle prescrizioni etero-indotte; – verifica periodica del sistema dei DRG per apportare le eventuali modifiche necessarie per ridurre le possibilità di manipolazioni e abusi; – realizzare le forme di partecipazione democratica previste dalle leggi nazionali e regionali. CONTROLLI SUCCESSIVI – Passaggio da un sistema di controlli formali ad un sistema di controlli sostanziali di merito con il conseguente adeguamento quantitativo e qualitativo del personale e la partecipazione di personale medico. A tal fine si può far riferimento anche alle proposte formulate dall’Associazione dei Revisori dei Conti (A.N.C.R.E.L.); – in particolare si dovrà garantire la possibilità di controllare sia la corrispondenza fra prescrizioni e fatturazione, sia la coerenza tra la prescrizione (e relativo DRG) e la causa reale del ricovero o della richiesta di esame specialistico; – per realizzare compiutamente un sistema di controlli sostanziali è necessario garantire uno stretto coordinamento fra i soggetti e le strutture preposte al momento della prescrizione e quelle incaricati dei controlli. GLI STRUMENTI OPERATIVI A questo proposito la commissione ha formulato le seguenti proposte: 1. potenziamento del lavoro dei NOC, sia a livello regionale che a livello di ASL, per disporre in modo sistematico di dati e informazioni su tutte le fattispecie di aumenti ingiustificati di spesa; 2. costituzione in tutte le ASL di «uffici» di coordinamento fra le varie fasi che determinano poi il momento finale della contabilizzazione del costo dell’intervento sanitario; 3. costituzione di un comitato tecnico regionale con funzioni consultive per l’assessorato, per la formazione del personale e le metodiche dei controlli. [BUR20000110] [4.2.0] D.c.r. 1 marzo 2000 – n. VI/1545 Approvazione, ai sensi della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31, del progetto infrastrutturale di rilevanza regionale, riconducibile al progetto strategico n. 15 «Infrastrutture per la competitività del vigente PRS denominato: A) «IFOM-Istituto FIRC di Oncologia Molecolare» localizzato nel comune di Milano Presidenza del vice presidente Adamo IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA Vista la legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 «Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» e sue successive modificazioni ed integrazioni; Viste le deliberazioni della Giunta Regionale: – 18 febbraio 1997, n. 24846 di istituzione del nucleo di valutazione di cui all’art. 5 della sopracitata legge e sue successive modificazioni ed integrazioni; – 6 marzo 1998, n. 34893 con la quale è stato approvato lo schema tipo applicabile a tutte le tipologie di progetti infrastrutturali finanziabili ai sensi della suindicata l.r. n. 31/96 e sono stati individuati i relativi responsabili; 785 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – 24 giugno 1999, n. 43864, relativa alla presa d’atto della comunicazione del vice presidente della Giunta Regionale avente ad oggetto «indirizzi alle direzioni generali circa le presentazioni di progetti al nucleo di valutazione ex l.r. n. 31/96»; – 22 ottobre 1999, n. 45821, relativa alla presa d’atto della comunicazione del presidente Formigoni avente ad oggetto «Esiti seminario di Giunta del 14 ottobre 1999»; – Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 48210 del 14 febbraio 2000 con la quale: 1. Viene adottato il seguente progetto infrastrutturale di rilevanza regionale «IFOM -Istituto FIRC di Oncologia Molecolare» localizzato nel comune di Milano; 2. Viene sottoposta all’approvazione del Consiglio Regionale la proposta di deliberazione concernente il suindicato progetto, di cui costituisce parte integrante, comprensiva della relativa scheda predisposta ai sensi dell’art. 3 – comma V – l.r. 31/96; Visto il progetto di che trattasi; Visto il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) vigente; Visto, in particolare, il «Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale» (D.P.E.F.R.) per gli anni 2000-2002, approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. 5 ottobre 1999, n. VI/1324; Dato atto che il suindicato progetto rientra: – Nell’area d’intervento «realizzazione delle infrastrutture per la competitività e di strutture universitarie e formative integrate», prevista alla lettera e) dell’art. 2, l.r. n. 31/96; – Nel progetto strategico n. 15 previsto dal P.R.S. vigente, denominato «Infrastrutture per la competitività», attività di progetto 15.3.1 «Sostegno e sviluppo dei centri per l’innovazione, presenza sul territorio e promozione dei centri di eccellenza», cosı̀ come modificata dal precitato D.P.E.F.R.; Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni; Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127; Sentita la relazione della III commissione «Sicurezza sociale»; Con votazione palese, per alzata di mano: Delibera 1. Di approvare, ai sensi della l.r. 31/96, il seguente progetto infrastrutturale: A) «IFOM – Istituto FIRC di Oncologia Molecolare» localizzato nel comune di Milano, allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante, (1) riconducibile al Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) vigente, progetto strategico n. 15 «Infrastrutture per la competitività», attività di progetto 15.3.1 «Sostegno e sviluppo dei centri per l’innovazione, presenza sul territorio e promozione dei centri di eccellenza», cosı̀ come modificata dal D.P.E.F.R. approvato con d.c.r. n. VI/1324/99; 2. Che agli oneri finanziari a carico della Regione Lombardia, conseguenti all’approvazione del precitato progetto, si farà fronte con gli stanziamenti, previsti nel bilancio regionale 2000/2002, che verranno iscritti in apposito capitolo con deliberazione di Giunta di variazione di bilancio, ai sensi della l.r. 22 gennaio 1999, n. 2 – art. 1, comma 2, lettera c) – sostitutivo dell’art. 6 della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31. Il vice presidente: Marilena Adamo I consiglieri segretari: Luciano Valaguzza – Corrado Tomassini Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri (1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la sede del Consiglio regionale. ——— • ——— ALLEGATO A) alla deliberazione di Consiglio A.01 Scheda ex art. 3, comma V, l.r. n. 31/96 del progetto «IFOM – Istituto FIRC di Oncologia Molecolare» localizzato nel comune di Milano; A.02 Nuovo Istituto di Ricerca – IFOM (complesso edifici di via Serio – via Adamello Milano): Progetto definitivo – Relazione descrittiva – Quadro economico riassuntivo (Omissis); 786 Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 A.03 PCO: Estratto PRG – Aerofotogrammetrico – Planimetria generale (Omissis); A.04 PCO: Edifici 2-3-4 – Stato di fatto – Pianta piano 1º interrato/piano terra (Omissis); A.05 PCO: Edifici 2-3-4 – Stato di fatto – Pianta piano 1º/2º/3º/4º (Omissis); A.06 PCO: Edifici 5-6-7 – Stato di fatto – Pianta piano terra (Omissis); A.07 PCO: Edificio 9 – Stato di fatto – Pianta piano terra (Omissis); A.08 PCO: Edificio 9 – Stato di fatto – Pianta piano 1º (Omissis); A.09 PCO: Edifici 2-3-4 – Stato sovrapposto – Pianta piano 1º interrato/piano terra (Omissis); A.10 PCO: Edifici 2-3-4 – Stato sovrapposto – Pianta piano 1º/2º/3º/4º (Omissis); A.11 PCO: Edifici 5-6-7 – Stato sovrapposto – Pianta piano terra/Sezione C-C/Prospetto sud (Omissis); A.12 PCO: Edificio 9 – Stato sovrapposto – Pianta piano terra (Omissis); A.13 PCO: Edificio 9 – Stato sovrapposto – Pianta piano 1º (Omissis); A.14 DEF: Planimetria generale di progetto (Omissis); A.15 DEF: Ed. 2-3-4 e autorimessa – Pianta piano seminterrato (Omissis); A.16 DEF: Ed. 2-3-4-5-7 – Pianta piano rialzato/terra (Omissis); A.17 DEF: Ed. 2-3-4 – Pianta piano tipo (Omissis); A.18 DEF: Ed. 4 – Pianta piano 1º e 4º (Omissis); A.19 DEF: Ed. 2-3-4 – Sezione longitudinale (Omissis); A.20 DEF: Ed. 9 – Piante piano terra/1º – Sezioni (Omissis); A.21 Abstract – Progetto IFOM – Promosso da FIRC (Fondazione Italiana Ricerca Cancro) settembre 1999. ——— • ——— All. A.01 SCHEDA ART. 3, COMMA QUINTO, l.r. n. 31/96 Progetto PRS 15.3.1 Progetto d intervento: IFOM – Istituto FIRC di Oncologia Molecolare Obiettivi e risultati Costruzione di strutture ove sviluppare la ricerca di oncologia molecolare nelle aree: – 1. genetica molecolare; – 2. immunoterapie e terapia genetica; – 3. controllo proliferazione tumorale; – 4. angiogenesi; – 5. validazione di nuovi bersagli terapeutici. Risorse impiegate L. 10.115.000.000 contributo l.r. 31/96 L. 10.525.000.000 FIRC Soggetti responsabili IFOM Localizzazione territoriale Comune di Milano Durata progetto, attuazione e previsione di spesa Il completamento delle opere è previsto per il 31 agosto 2001. Il costo complessivo è di L. 20.640.000.000. Finanz. regionale a fondo perduto anno 2000 L. 5.804.000.000 anno 2001 L. 4.311.000.000. Finanz. FIRC anno 2000 L. 6.039.000.000 anno 2001 L. 4.486.000.000. Modalità di verifica di conseguimento degli obiettivi La verifica avverrà a cura del centro di coordinamento sulla base delle infrastrutture di ricerca e misura realizzate, mediante l’analisi dei servizi previsti. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia [BUR20000111] Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 [4.2.0] D.c.r. 1 marzo 2000 – n. VI/1548 Assunzione ai sensi della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 della deliberazione di approvazione del progetto «Centro Espositivo Permanente Polivalente di Bergamo» riconducibile al progetto strategico n. 15 «Infrastrutture per la competitività del PRS vigente» Presidenza del presidente Morandi IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA Vista la l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 «Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» e sue successive modificazioni ed integrazioni; Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 6/48421 del 21 febbraio 2000 con la quale si propone al Consiglio Regionale l’approvazione del seguente progetto infrastrutturale di rilevanza regionale «Centro Espositivo Permanente polivalente di Bergamo»; Vista la scheda allegata al progetto ex art. 3, comma 5 della l.r. 31/96; Visto il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) vigente; Visto, il «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» (D.P.E.F.R.) per gli anni 2000-2002 approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. n. VI/ 1324 del 5 ottobre 1999; Dato atto che il suindicato progetto rientra: a) nel progetto strategico n. 15 del vigente P.R.S. «Infrastrutture per la competitività», attività di progetto 15.2.1 «Sviluppo di un efficiente sistema fieristico lombardo» cosı̀ come modificata dal precitato D.P.E.F.R.; b) nell’area di intervento «Realizzazione delle infrastrutture per la competitività e di strutture universitarie e formative integrate» prevista alla lettera e) dell’articolo 2, della l.r. 31/96; Atteso che l’erogazione del contributo regionale ai fini di cui al presente atto è subordinata: – alla verifica dell’effettiva disponibilità complessiva della relativa quota di cofinanziamento non regionale; – all’acquisizione dell’area destinata alla realizzazione del nuovo centro fieristico, di proprietà di privati e dell’amministrazione comunale di Bergamo; Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni; Sentita la relazione della VII commissione consiliare «Cultura – informazione e formazione professionale – commercio – turismo, sport e giovani» Con votazione palese, per alzata di mano: Delibera 1. di approvare, ai sensi della l.r. n. 31/96 il seguente progetto infrastrutturale di rilevanza regionale, come di seguito specificato: A) «Centro Espositivo Permanente Polivalente di Bergamo» riconducibile al progetto strategico n. 15 «Infrastrutture per la competitività» del PRS vigente, nel testo di cui agli elaborati alla d.g.r. n. 6/48421 del 21 febbraio 2000 e descritti in premessa, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione (1); 2. di subordinare l’erogazione del cofinanziamento regionale alla previa verifica dell’effettiva disponibilità complessiva della relativa quota di cofinanziamento non regionale ed alla previa acquisizione dell’area destinata alla realizzazione del nuovo centro fieristico, di proprietà di privati e dell’amministrazione comunale di Bergamo; 3. di far fronte agli oneri finanziari a carico della Regione Lombardia, conseguenti all’approvazione del precitato progetto, con gli stanziamenti, previsti nel bilancio regionale 2000/2002, che verranno iscritti in apposito capitolo con deliberazione di Giunta di variazione del bilancio, ai sensi della l.r. 22 gennaio 1999, n. 2 – art. 1, comma 2, lettera c) – sostitutivo dell’art. 6 della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31. Il presidente: Giancarlo Morandi I consiglieri segretari: Luciano Valaguzza – Corrado Tomassini Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri (1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la sede del Consiglio regionale. ALLEGATO A) alla deliberazione di Consiglio A.01 Scheda ex art. 3, comma V. l.r. n. 31/96 del progetto «Centro Espositivo Permanente Polivalente di Bergamo»; Progetto preliminare 1ª fase: A.02 Preventivo di massima (Omissis); A.03 Documentazione integrativa (Omissis); A.04 Studio di fattibilità economica (Omissis); A.05 Relazione tecnica urbanistico-architettonica (Omissis); A.06 Relazione tecnica strutturale (Omissis); A.07 Relazione Tecnica impianti tecnologici ed elettrici (Omissis); A.08 Centro Espositivo Permanente Polivalente di Bergamo: Cronogramma della esecuzione dei lavori – 1ª fase (Omissis); Centro Espositivo Permanente Polivalente di Bergamo – Area via Lunga A.09 Piante palazzina polifunzionale (Omissis); A.10 Grande viabilità (Omissis); A.11 Estratto aerofotogrammetrico stato di fatto (Omissis); A.12 Estratto catastale (Omissis); A.13 Estratto P.R.G. adottato il 24 luglio 1995 ripubblicato il 15 dicembre 1998 (Omissis); A.14 Estratto P.R.G. vigente (Omissis); A.15 Planimetria generale viabilità (Omissis); A.16 Planimetria generale prima fase (Omissis); A.17 Planimetria generale ipotesi di sviluppo futuro (Omissis); A.18 Prospetto, sez. A-A1, sez. B-B1 (Omissis); A.19 Piante e sezioni padiglione uno (Omissis); A.20 Piante e sezioni padiglione due (Omissis); A.21 Prospetto sviluppo finale (Omissis). ——— • ——— All. A.01 SCHEDA ART. 3, COMMA QUINTO. l.r. n. 31/96 Progetto PRS 1521 Progetto di intervento Centro espositivo permanente Polivalente di Bergamo. Obiettivi e risultati – Principale obiettivo del progetto infrastrutturale è quello di dotare la provincia di Bergamo di una struttura espositiva adeguata alle esigenze commerciali e promozionali delle realtà produttive presenti sul territorio bergamasco. – Altra nota risultante nel sistema infrastrutturale bergamasco è l’insufficienza di adeguate strutture congressuali che possano raccogliere le diverse attività convegnistiche e congressuali promosse dalle realtà economiche e culturali della provincia. – In aggiunta alle iniziative tipicamente fieristiche il quartiere potrà ospitare altri tipi di eventi quali: mostre d’arte, concerti avvenimenti sportivi. – Per ultimo si evidenzia l’indotto generato dalla vendita di servizi connessi all’attività fieristica, con evidenti riflessi occupazionali. Risorse impiegate L. 9.000.000.000 contributo l.r. 31/96 L. 25.171.500.000 Bergamo Fiera Nuova L. 4.428.500.000 Prestito bancario L. 1.000.000.000 Ente Fiera Promoberg Soggetti responsabili Bergamo Fiera Nuova Ente Fiera Promoberg Localizzazione territoriale Comune di Bergamo Durata del progetto, attuazione e previsione di spesa 36 mesi dall’erogazione (primo lotto). Costo complessivo: L. 39.600.000.000. 787 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 Finanziamento regionale anno 2000 L. 250.000.000 anno 2001 L. 2.000.000.000 anno 2002 L. 6.750.000.000. Finanziamento Bergamo Fiera Nuova anno 2000 L. 6.000.000.000 anno 2001 L. 9.000.000.000 anno 2002 L. 10.171.500.000 Prestito bancario anno 2000 L. 428.500.000 anno 2001 L. 2.000.000.000 anno 2002 L. 2.000.000.000. Finanziamento Ente Fiera Promoberg anno 2001 L. 1.000.000.000. Il prestito bancario sarà attivato da Bergamo Fiera Nuova s.p.a. che ne risulterà il beneficiario, presso l’istituto di credito Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino. Modalità di verifica di conseguimento degli obiettivi La verifica degli obiettivi avverrà a mezzo delle prassi procedurali di cui all’Accordo di Programma avviato. [BUR20000112] [4.0.0] D.c.r. 1 marzo 2000 – n. VI/1549 Mozione concernente la situazione del calzificio Carabelli s.p.a. con sede in Solbiate Arno (VA) Presidenza del Presidente Morandi IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA Vista la mozione n. 875 presentata in data 1 febbraio 2000; A norma degli artt. 97 e 98 del regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano Delibera di approvare la mozione n. 0875 concernente la situazione del calzificio Carabelli s.p.a. con sede in Solbiate Arno (VA), nel testo che cosı̀ recita: «Il Consiglio regionale della Lombardia Premesso che il calzificio Carabelli s.p.a. di Solbiate Arno è in gravi difficoltà finanziarie con notevole pregiudizio per i 349 posti di lavoro; l’azienda era stata ceduta, con trasferimento di ramo d’azienda, alla fine di giugno’99, dopo 11 mesi di trattativa, dalla vecchia proprietà, famiglia Carabelli, alla Holding belga Uniwear, il cui amministratore delegato, dottor Cattaneo Della Volta, assumeva la presidenza del consiglio di amministrazione; l’operazione avrebbe dovuto consentire alla Carabelli di risollevarsi dai suoi notevoli problemi finanziari (debiti molto consistenti, garantiti da ipoteche, nei confronti di banche e nei confronti dell’INPS), che avevano ormai compromesso la continuità dell’azienda; l’impegno della proprietà, oltre all’accollarsi i debiti accumulati negli anni, prevedeva l’immissione di nuovo capitale per una cifra pari a 10 miliardi in 18 mesi; al momento del passaggio, il dottor Cattaneo Della Volta, marchese di Belfiore, di origine genovese, aveva presentato al sindacato un piano industriale che prevedeva un potenziamento del fatturato di circa 10/15 miliardi, attraverso il trasferimento della produzione di calze da bambino, dall’inglese PEX (azienda del gruppo Uniwear) alla Carabelli; il piano prevedeva, quindi, anche il relativo spostamento di 120 macchine (dalla Pex alla Carabelli) adibite a quel tipo di produzione; la collaborazione della Carabelli all’interno di un gruppo europeo avrebbe consentito una possibile espansione del mercato, soprattutto all’estero; nel corso dell’incontro del 17 novembre, il dottor Cattaneo, faceva rilevare alcune difficoltà mai dichiarate prima: – problemi relativi al gruppo Uniwear: la Pex era in concordato preventivo e le notizie apparse sulla stampa internazionale avevano irrigidito le banche; – necessità per Carabelli di un nuovo partner finanziario; – previsioni di fatturato eccessivamente stimate al momento del passaggio e crediti verso clienti trattenuti dalla vecchia proprietà; – difficoltà di liquidità dovute alla cattiva fama della precedente gestione Carabelli nei confronti delle banche; – atteggiamenti di resistenza da parte di alcuni settori della produzione nei confronti della nuova proprietà; tutto questo spingeva l’organizzazione sindacale a chiedere un incontro di verifica con la vecchia proprietà per approfondire gli aspetti relativi al passaggio; nell’incontro tenutosi il 1 788 dicembre, emergevano una serie di interrogativi circa la correttezza della nuova gestione, tali da far richiedere una verifica al collegio sindacale della società; tutto ciò premesso chiede alla Giunta Regionale di attivare un tavolo di concertazione tra le parti (Azienda, sindacato, Regione, governo) per verificare i piani dell’azienda, garantire le salvaguardie occupazionali e il rilancio delle attività produttive». Il presidente: Giancarlo Morandi I consiglieri segretari: Luciano Valaguzza – Corrado Tomassini Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri [BUR20000113] [3.2.0] D.c.r. 1 marzo 2000 – n. VI/1550 Tickets ed accorpamenti di prestazioni sanitarie. (Deliberazione di non passaggio all’esame del provvedimento) Presidenza del presidente Morandi IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA Visto il Pdl n. 383 «Tickets ed accorpamenti di prestazioni sanitarie» d’iniziativa popolare; Udita l’illustrazione del progetto svolta dai proponenti; Valutate positivamente le finalità del Pdl n. 0383, che mira sia a facilitare l’accesso alle prestazioni sanitarie per le patologie di maggiore rilevanza sociale, sia ad introdurre agevolazioni economiche; Visto tuttavia il d.lgs. 29 aprile 1998 n. 124, che ha ridefinito tutto il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni; Visto il regolamento ministeriale pubblicato sulla G.U. del 25 maggio 1999 in attuazione del d.lgs. 124/98, con il quale sono state previste le esenzioni per le malattie croniche invalidanti; Rilevato altresı̀ che il regolamento ministeriale che prevede le esenzioni per le malattie rare è in fase di emanazione; Ritenuto che la disciplina delle esenzioni, già compiutamente delineata a livello statale, risponda alla finalità, del Pdl 0383, di riduzione della partecipazione alla spesa sanitaria e renda pertanto superfluo un intervento della regione in merito; Vista altresı̀ la d.g.r. 23 dicembre 1999, n. 6/47508 che al punto 1, art. 5, allegato 1 stabilisce che entro 30 giorni dalla stipula del contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’azienda sanitaria locale e i soggetti erogatori di prestazioni in regime di servizio sanitario regionale, la struttura accreditata depositi presso l’ASL i protocolli diagnostici e terapeutici adottati che riguardano le patologie più frequenti, corrispondenti ad almeno il 30% della casistica trattata; Osservato che con la previsione sopra citata è da considerarsi già vigente in Regione Lombardia l’obbligo di individuare percorsi di cura unitari per le patologie di maggiore rilevanza sociale; Considerato che per raggiungere completamente le finalità del Pdl 383 sarebbe sufficiente prevedere che più prestazioni relative ad una medesima patologia possano essere prescritte su un’unica ricetta e con pagamento di un solo ticket; Ritenuto non congruo lo strumento legislativo per il raggiungimento di tale scopo; Considerato che la modalità operativa sopracitata possa essere più opportunamente raggiunta mediante l’adozione di un provvedimento amministrativo; Valutata l’opportunità di raccomandare all’assessorato alla sanità di attivarsi al fine di rendere possibile un’unica ricetta e un solo pagamento di ticket per i percorsi diagnostici-terapeutici di cui al punto 1, art. 5, all. 2, della d.g.r. n. 6/47508 del 1999; Udita la relazione della III commissione consiliare «Sicurezza sociale» Con votazione palese, per alzata di mano: Delibera 1. Di raccomandare all’assessore alla sanità di attivarsi al fine di rendere possibile un’unica ricetta e il pagamento di un solo ticket per i percorsi diagnostici-terapeutici corrispondenti alle patologie di maggiore rilevanza sociale di cui al punto 1, art. 5, allegato 1 della d.g.r. n. 47508 del 1999; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 2. Il non passaggio all’esame degli articoli del Pdl n. 0383 «Tickets ed accorpamenti di prestazioni sanitarie» d’iniziativa del signor Proietto ed altri. Il presidente: Giancarlo Morandi I consiglieri segretari: Luciano Valaguzza – Corrado Tomassini Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE [BUR20000114] [5.2.3] D.g.r. 1 marzo 2000 – n. 6/48785 Presa d’atto dell’accordo di programma quadro in materia di trasporti – aeroporto intercontinentale di Malpensa 2000 avente ad oggetto: «Interventi di mitigazione d’impatto ambientale e di delocalizzazione degli insediamenti residenziali ricompresi nell’ambito territoriale prioritario del piano territoriale d’area Malpensa, ed in particolare, in prima istanza, siti nel territorio dei comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno, adiacenti al sedime aeroportuale» LA GIUNTA REGIONALE Considerata la legge regionale 12 aprile 1999, n. 10 con la quale si approva il piano territoriale d’area Malpensa ed in cui la Giunta Regionale, in prima attuazione, individua le risorse finanziarie necessarie all’elaborazione, attuazione e realizzazione prioritaria di programmi di riqualificazione diretti alla riduzione di situazioni di particolare disagio dei nuclei abitati e dei centri storici prossimi alla sede aeroportuale; Considerato che il piano territoriale d’area Malpensa individua le frazioni di Case Nuove in Somma Lombardo ed il Quartiere Moncucco in Lonate Pozzolo quali nuclei abitati da assoggettare a interventi di riqualificazione diretti alla riduzione dei disagi per i residenti o di eventuale trasformazione urbanistica; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» ed in particolare l’art. 2, comma 203, lettera c) che definisce normativamente l’accordo di programma quadro (d’ora innanzi semplicemente accordo quadro); Vista la deliberazione CIPE del 21 marzo 1997 «Disciplina della programmazione negoziata», per la parte del dispositivo che disciplina finalità, oggetto e procedura dell’accordo quadro, ed in particolare, il punto 1, lettera b) in cui si prevede che gli accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo; Visto il d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego», a norma dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16, recante: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta Regionale»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni concernente «Ordinamento delle autonomie locali»; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni recante: «Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto l’articolo 15 comma 4 del d.l. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l’articolo 2, comma 203, lettere b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l’articolo 10, comma 5 del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 367; Visto il d.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 e successive modifiche e integrazioni, concernente: «Regolamento recante semplificazione e accelerazione della procedura di spese e contabili»; Visto che in data 3 marzo 1999 la Regione Lombardia ha sottoscritto con il governo l’intesa istituzionale di programma ai sensi della lettera b), comma 203, art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, approvata dal CIPE il 19 febbraio 1999, in cui s’individuano: 789 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – il superamento del deficit di dotazione infrastrutturale della Lombardia, orientando altresı̀ gli investimenti su politiche di settore che pongono al centro il rapporto tra territorio, infrastrutture ed ambiente tra gli obiettivi dell’azione di sviluppo che s’intende promuovere, – gli accordi di programma quadro quali strumenti di attuazione degli obiettivi e dei relativi piani d’intervento nei settori di interesse comune ivi indicati; Considerato in particolare l’impegno sottoscritto nella suddetta intesa istituzionale di programma di stipulare un accordo di programma quadro in materia di trasporti e mobilità, concernente il sistema integrato di accessibilità a Malpensa 2000, di cui alle tabelle b) e c), nonché all’allegato tecnico della suddetta intesa; Vista la deliberazione regionale n. VI/41334 del 12 febbraio 1999 che approva l’intesa istituzionale di programma e l’ipotesi di accordo di programma quadro in materia di trasporti: «Realizzazione di un sistema integrato di accessibilità ferroviaria e stradale all’aeroporto di Malpensa 2000»; Visto l’art. 43 della legge 17 maggio 1999 n. 144, che prevede l’esecuzione di interventi destinati alla delocalizzazione degli insediamenti residenziali nei comuni sul cui territorio ricade il sedime aeroportuale; Visto l’art. 54, Iº comma della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede finanziamenti per la realizzazione di opere funzionali al progetto Malpensa 2000; Considerato che con decreto del ministero dei trasporti 8 luglio 1999, n. 82 T sono stati assegnati finanziamenti alla Regione Lombardia per la realizzazione di interventi di contenimento e riduzione dell’inquinamento acustico; Preso atto che in data 29 febbraio 2000 presso il ministero dei trasporti è stato sottoscritto, dal ministero dei trasporti e navigazione, ministero dell’ambiente, Regione Lombardia, province di Varese e Milano, comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno, l’accordo quadro in materia di trasporti – aeroporto intercontinentale di Malpensa avente ad oggetto: «Interventi di mitigazione d’impatto ambientale e di delocalizzazione degli insediamenti residenziali ricompresi nell’ambito territoriale prioritario del piano territoriale d’area Malpensa, ed in particolare, in prima istanza, siti nel territorio dei comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno, adiacenti al sedime aeroportuale», allegato «A» del presente atto deliberativo, del quale costituisce parte integrante e sostanziale; Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127; Delibera 1. di prendere atto dell’accordo quadro in materia di trasporti – aeroporto intercontinentale di Malpensa avente ad oggetto: «Interventi di mitigazione d’impatto ambientale e di delocalizzazione degli insediamenti residenziali ricompresi nell’ambito territoriale prioritario del piano territoriale d’area Malpensa, ed in particolare, in prima istanza, siti nel territorio dei comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno, adiacenti al sedime aeroportuale» allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 2. di dare mandato, nel rispetto delle competenze di cui al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni e alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16, all’assessore al territorio ed edilizia residenziale, nonché al direttore della direzione generale territorio ed edilizia residenziale, per la definizione e realizzazione degli adempimenti ad esso connessi e conseguenti. Il segretario: Sala ——— • ——— PROTOCOLLO D’INTESA TRA: Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Il Ministero dell’Ambiente, La Regione Lombardia, La Provincia di Milano, La Provincia di Varese, Il Comune di Somma Lombardo, Il Comune di Lonate, Il Comune di Ferno. Definito in Roma in data 29 febbraio 2000 per l’autorizzazione alla sottoscrizione dell’accordo di programma quadro 790 Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 di cui all’articolo 43 della legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente interventi di mitigazione di impatto ambientale e di delocalizzazione degli insediamenti residenziali nell’area dell’infrastruttura aeroportuale di Malpensa 2000, che viene allegato al presente protocollo e ne costituisce parte integrante. Il ministro dei trasporti e della navigazione ..... Il ministro dell’ambiente ..... Per il presidente della Regione Lombardia, l’assessore al territorio ed edilizia residenziale ..... Il presidente della provincia di Milano ..... Il presidente della provincia di Varese ..... Il sindaco di Somma Lombardo ..... Il sindaco di Lonate ..... Il sindaco di Ferno ..... Accordo di programma quadro in materia di trasporti aeroporto intercontinentale di Malpensa 2000 Interventi di mitigazione d’impatto ambientale e di delocalizzazione degli insediamenti residenziali ricompresi nell’ambito territoriale prioritario del piano territoriale d’area Malpensa, ed in particolare, in prima istanza, siti nel territorio dei comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno, adiacenti al sedime aeroportuale. SOMMARIO: Art. 1 – Premesse Art. 2 – Finalità e obiettivi Art. 3 – Impegni dei soggetti sottoscrittori Art. 4 – Individuazione dei soggetti attuatori Art. 5 – Interventi finalizzati alla mitigazione ambientale: insonorizzazione di edifici pubblici e di pubblico interesse Art. 6 – Interventi di delocalizzazione di edifici privati a destinazione residenziale – Previsione dei due piani operativi Art. 7 – Interventi finalizzati alla mitigazione ambientale: insonorizzazione di edifici privati a destinazione residenziale Art. 8 – Comitato dell’accordo di programma quadro Art. 9 – Tempi di attuazione Art. 10 – Soggetto responsabile dell’accordo di programma quadro Art. 11 – Copertura finanziaria Art. 12 – Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze Art. 13 – Procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all’accordo Art. 14 – Disposizioni generali Art. 15 – Disposizione finale. Visto l’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata; Vista in particolare la lettera c) dello stesso articolo 2, comma 203, che definisce e delinea i contenuti dell’accordo di programma quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato alla attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’accordo quadro deve contenere; Visto il d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego», a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992 n. 421; Vista la legge regionale 23 luglio 1996 n. 16 recante «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta Regionale»; Vista, per quanto occorrer possa, in materia di lavori pubblici la legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifica- Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia zioni ed integrazioni, concernente «Ordinamento delle autonomie locali»; Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ad enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59»; Visto il d.P.R. 20 aprile 1994 n. 367 e successive modificazioni ed integrazioni concernente «Regolamento recante semplificazione e accelerazione della procedura di spese e contabili»; Visto l’articolo 15 comma 4 del d.l. 30 gennaio 1998 n. 6 convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1998 n. 61, che integra l’articolo 2, comma 203, lett. b) della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e l’articolo 10, comma 5, del d.P.R. 20 aprile 1994 n. 367; Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 21 marzo 1997, concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull’intesa istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli accordi di programma, quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al procedimento e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c) del comma 203 dell’articolo 2 della legge n. 662 del 1996; Vista l’intesa istituzionale di programma tra il presidente del consiglio dei ministri e il presidente della Regione Lombardia approvata dal C.I.P.E. il 19 febbraio 1999, con la deliberazione n. 30/99 e pubblicata sulla G.U. n. 113 del 17 maggio 1999. Visto l’accordo di programma quadro per l’accessibilità ferroviaria e stradale all’aeroporto di Malpensa 2000; Visto l’art. 43 della legge 17 maggio 1999 n. 144, che prevede l’esecuzione di interventi destinati alla delocalizzazione degli insediamenti residenziali nei comuni sul cui territorio ricade il sedime aeroportuale; Vista la deliberazione regionale n. 41334 del 12 febbraio 1999 che approva l’intesa istituzionale di programma (con la conseguente ipotesi di accordo di programma quadro), designando altresı̀ i componenti regionali in seno al comitato istituzionale di gestione ed al comitato paritetico di attuazione, di cui agli articoli 10 e 11 dell’intesa stessa; Considerato che la suddetta intesa istituzionale di programma ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse comune, da attuarsi prioritariamente attraverso la stipulazione di accordi di programma quadro, dettando altresı̀ i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli accordi stessi; Visto il d.m. del 31 ottobre 1997, riguardante le procedure e la metodologia per la definizione delle curve isofoniche e delle relative fasce; Visto il P.R.G. «Malpensa 2000» approvato nel giugno 1986 dal ministero dei trasporti per il quale la Regione Lombardia ha espresso parere ai sensi della legge 22 agosto 1985, n. 449 con deliberazione di Consiglio Regionale del 3 giugno 1986, n. VI/274; Visto il decreto n. 4231 del 26 novembre 1999 con il quale il ministro dell’ambiente, di concerto con il ministro per i beni culturali ed ambientali, ha espresso il proprio parere sulla procedura di valutazione di impatto ambientale VIA; Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 13 dicembre 1999 avente per oggetto «Conferma del trasferimento programmato dei voli di linea da Linate a Malpensa, a norma dell’art. 6, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349 ed in particolare il punto C dell’allegato. Vista la legge finanziaria per l’anno 2000. Considerato che risulta opportuno definire le azioni necessarie alla realizzazione del programma di mitigazione ambientale e di delocalizzazione delle residenze classificate in- Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 compatibili con le attività aeroportuali secondo la metodologia e le procedure indicate dal d.m. del 31 ottobre 1997, con l’esplicito impegno ad adeguare tale programma dopo la definizione dello «scenario di minino impatto ambientale» che non dovrà concentrare il disagio su una sola parte del territorio circostante l’aeroporto e che dovrà altresı̀ tener conto della valutazione d’impatto ambientale e del suo partecipato completamento. Ritenuto altresı̀ opportuno acquisire l’adesione degli altri soggetti pubblici eventualmente interessati alla realizzazione del programma cosı̀ come individuato a seguito della intervenuta definizione dello scenario di minimo impatto ambientale, nonché di estendere a questi i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale. – La Regione Lombardia; – il ministero dei trasporti e della navigazione; – il ministero dell’ambiente; – la provincia di Varese, relativamente al territorio di propria competenza; – la provincia di Milano, relativamente al territorio di propria competenza; – il comune di Somma Lombardo; – il comune di Lonate Pozzolo; – il comune di Ferno, nonché, quali soggetti strumentali attuatori delle prestazioni infra meglio specificate per conto della Regione Lombardia: – la Finlombarda – Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia s.p.a., con sede in Milano, piazza Belgioioso n. 2, società a prevalente capitale pubblico controllata dalla Regione Lombardia avente nel proprio oggetto sociale, fra l’altro, l’assistenza e la consulenza finanziaria ed amministrativa su interventi e progetti finanziati da istituzioni ed enti ivi comprese istruttorie, rendicontazioni ed impegni ad erogare fondi» (cfr. l’art. 4, comma 2, dello statuto sociale); – L’A.L.E.R. di Varese, azienda lombarda edilizia residenziale, ente pubblico di natura economica, cosı̀ come definito ai sensi della l.r. 10 giugno 1996 n. 13, stipulano il seguente ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO Art. 1 – Premesse 1.1 Le premesse fanno parte integrante del presente accordo di programma quadro. Art. 2 – Finalità e obiettivi 2.1 Il presente accordo di programma quadro assume quale finalità la soluzione dei problemi causati dall’inquinamento acustico ed atmosferico, indotti dall’attività e dal traffico dell’aeroporto intercontinentale di Malpensa 2000, agli attuali insediamenti residenziali ricompresi nell’ambito territoriale prioritario del piano territoriale d’area Malpensa, ed in particolare, in prima istanza, siti nel territorio dei comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno, adiacenti al sedime aeroportuale. 2.2 In particolare, gli interventi oggetto del presente accordo di programma quadro, in conformità alle previsioni contenute nell’art. 43 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive eventuali modificazioni ed integrazioni dovranno essere rivolti: a) alla realizzazione d’interventi di mitigazione ambientale per l’insonorizzazione di edifici pubblici e di pubblico interesse, in relazione agli adempimenti di cui al successivo art. 5; b) alla delocalizzazione degli insediamenti residenziali posti sempre nei comuni di cui sopra, ricadenti nell’ambito applicativo meglio specificato nel successivo art. 6, in favore dei proprietari residenti a titolo principale da almeno cinque anni all’atto dell’entrata in vigore della legge 17 maggio 1999, n. 144 ed eventuali successive modifiche e integrazioni, che intendono trasferirsi altrove, nonché alla delocalizzazione dei c.d. «ricettori sensibili» (per tali intendendosi, a titolo esemplificativo, scuole, ospedali, case di cura, eccetera). Ciò, mediante l’erogazione di indennizzi, nonché di altri contributi accessori, destinati all’acquisizione delle relative proprietà immobiliari in favore del patrimonio disponibile della regione ovvero mediante l’offerta, in alternativa, di alloggi in permuta precedentemente acquisiti alla disponibilità della regione medesima. Il tutto, in relazione agli adempimenti di cui al successivo art. 6; 791 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia c) alla realizzazione di interventi di mitigazione ambientale per gli insediamenti residenziali posti nell’ambito applicativo di cui alla precedente lett. b), in favore dei residenti che non intendono trasferirsi altrove, nonché per gli insediamenti residenziali posti nel diverso ambito applicativo meglio specificato nel successivo art. 6. Il tutto, in relazione agli adempimenti di cui ai successivi artt. 6 e 7. Art. 3 – Impegni dei soggetti sottoscrittori 3.1 Ciascun soggetto, sottoscrittore del presente accordo di programma quadro, s’impegna nello svolgimento dell’attività di propria competenza: a) a rispettare i termini massimi concordati ed indicati nel presente accordo di programma quadro, nel cronoprogramma di cui alla tabella 1 (costituente a tutti gli effetti parte integrante del presente accordo di programma quadro) e nei piani operativi previsti nel successivo art. 6; b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente facendo ricorso agli accordi previsti dall’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241; c) a procedere periodicamente alla verifica dell’accordo e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti al soggetto responsabile dell’attuazione del presente accordo di programma quadro, di cui al successivo art. 10; d) ad attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo di programma quadro per la realizzazione delle diverse attività e tipologie d’intervento; e) a rimuovere qualsivoglia ostacolo, in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi, accettando sin d’ora in caso d’inerzia, ritardo o inadempienza, gli effetti dell’intervento sostitutivo dell’autorità competente, individuato ai sensi del successivo art. 12; f) ad utilizzare tutte le forme di semplificazione amministrativa volte all’ottenimento in tempi rapidi di variazioni urbanistiche e cambi di destinazione funzionale, finalizzati a promuovere la valorizzazione del territorio secondo i principi dello sviluppo sostenibile ed in relazione allo specifico contenuto del successivo art. 6, paragrafo 6.4. Art. 4 – Individuazione dei soggetti strumentali attuatori di prestazioni per conto della Regione Lombardia 4.1 Per realizzare la gestione del fondo, nonché per l’espletamento delle ulteriori funzioni previste nel presente accordo di programma quadro, le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che la Regione Lombardia s’avvarrà in via prioritaria di Finlombarda s.p.a., secondo le modalità meglio specificate nei successivi articoli, nonché nei piani operativi previsti in base al successivo art 6. 4.2 In relazione alle funzioni puntualizzate sempre nei successivi artt. 5, 6 e 7, nel cronoprogramma di cui alla tabella 1, nonché per gli ulteriori specifici compiti di supporto che dovessero venir individuati dal comitato per l’accordo di programma quadro di cui al successivo art. 8, la Regione Lombardia s’avvarrá altresı̀ dell’A.L.E.R. della provincia di Varese. 4.3 Qualora, alla luce degli indirizzi formulati dal comitato per l’accordo di programma quadro di cui al successivo art. 8, emerga la necessità di acquisire ulteriori prestazioni di carattere specialistico, la Regione Lombardia potrà utilizzare altri soggetti strumentali della Regione medesima, nonché avvalersi di altri enti o uffici pubblici in conformità alla normativa vigente. 4.4 Sulla base degli indirizzi determinati dal comitato per l’accordo di programma quadro di cui al successivo art. 8, nei 30 giorni successivi all’approvazione del primo dei piani operativi previsti dal successivo art. 6, paragrafi 6.1.1.e 6.1.2., la Regione Lombardia procederà alla sottoscrizione di apposite convenzioni con Finlombarda s.p.a., con l’A.L.E.R. della provincia di Varese e con gli eventuali ulteriori soggetti attuatori di cui al precedente paragrafo 4.3. Tali convenzioni, in particolare, determineranno le modalità di gestione del fondo, con specifico riferimento all’attuazione degli interventi finanziati, nonché all’individuazione delle forme di remunerazione e di rimborso dei costi anticipati o da sostenersi a carico del fondo medesimo, costituito con gli stanziamenti previsti all’art. 11, paragrafo 11.4, ed alla specificazione degli obblighi di rendicontazione per ciascuno dei soggetti sunnominati. Nella determinazione della remunerazione, le predet- 792 Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 te convenzioni terranno conto della complessità (sia sotto il profilo qualitativo sia sotto il profilo quantitativo) delle prestazioni richieste ai soggetti attuatori anche in relazione all’assistenza tecnica, economica, amministrativa e giuridica, prevista a carico dei soggetti medesimi. La sottoscrizione delle convenzioni, di cui al presente paragrafo, costituisce espressa condizione sospensiva dell’efficacia degli impegni assunti da Finlombarda s.p.a. e dall’A.L.E.R. della provincia di Varese quali soggetti attuatori di singole prestazioni per conto della Regione Lombardia, fatto salvo quanto ulteriormente previsto nel successivo art. 11, paragrafo 11.3, per quel che concerne le prestazioni attinenti alla redazione del primo dei piani operativi di cui all’art. 6 nonché alle conseguenti attività identificate nel paragrafo 6.1.2., del medesimo art. 6. Art 5 – Interventi finalizzati alla mitigazione ambientale: insonorizzazione di edifici pubblici e di pubblico interesse 5.1 Al fine della soluzione delle problematiche connesse alla mitigazione dell’impatto dovuto all’inquinamento acustico, le parti concordano sulla necessità di realizzare una serie d’interventi d’insonorizzazione di edifici pubblici e di pubblico interesse ricompresi nell’ambito territoriale prioritario del piano territoriale d’area Malpensa ed in particolare, in prima istanza, nei comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno (adiacenti al sedime aeroportuale di Malpensa 2000). 5.2 In particolare, le parti si danno reciprocamente atto che la Regione Lombardia, in forza della deliberazione della Giunta Regionale del 30 luglio 1999, n. 44606, ha già stipulato con CNR-ICITE un contratto di ricerca, avente ad oggetto lo svolgimento di attività di studio finalizzate alla progettazione e sperimentazione di interventi di insonorizzazione sugli edifici pubblici e di pubblico interesse. 5.3 La Regione Lombardia s’impegna ad acquisire e mettere a disposizione degli altri soggetti sottoscrittori del presente accordo di programma quadro, i risultati dell’attività effettuata da CNR-ICITE. 5.4 L’ALER della provincia di Varese si impegna a fornire ai comuni, attraverso la propria struttura tecnica, quanto necessario alle fasi di: appalto, direzione lavori, sicurezza, contabilità e collaudi dei lavori. 5.5 Gli enti locali sottoscrittori del presente accordo di programma quadro s’impegnano a fornire alla Regione Lombardia e al CNR-ICITE ogni elemento documentale (piante, sezioni, prospetti, particolari costruttivi di ogni singolo immobile) necessario all’espletamento delle attività individuate; inoltre s’impegnano ad approvare i progetti relativi agli interventi entro 30 giorni dalla consegna da parte di CNR-ICITE degli elaborati di cui al presente articolo e, conseguentemente, ad individuare il responsabile unico del procedimento che, con il supporto dell’ALER, provvederà ad attivare tutte le procedure di appalto, esecuzione, direzione lavori e collaudo dandone comunicazione al responsabile dell’accordo di programma quadro di cui al successivo art. 10. 5.6 Il comitato per l’accordo di programma quadro di cui al successivo art. 8, verificherà e/o prescriverà i criteri per l’impiego delle somme stanziate, sulla base della copertura finanziaria di cui al successivo art. 11, paragrafi 11.2 e 11.2.1, per gli interventi previsti nel presente articolo, nonché per l’assunzione di eventuali oneri aggiuntivi (rispetto ai prezzi contrattuali previsti per ciascun contratto d’appalto), procedendo alle relative verifiche periodiche. 5.7 In caso d’inadempimento da parte del singolo ente locale, nell’esercizio delle funzioni rientranti nella propria veste di amministrazione appaltante, trovano applicazione le disposizioni contenute nei successivi artt. 12 e 13. Art. 6 – Interventi di delocalizzazione di edifici privati a destinazione residenziale-Previsione dei due piani operativi 6.1 Le parti sottoscrittrici promuovono, attraverso il presente accordo di programma quadro, un procedimento finalizzato alla delocalizzazione attraverso il trasferimento delle residenze, anche previa effettuazione di permute immobiliari, dai centri abitati dei comuni sottoscrittori o dalle frazioni di essi soggette a fenomeni di inquinamento acustico e/o atmosferico, tali da non consentire la prosecuzione della residenza. Per l’attuazione della delocalizzazione la Regione Lombardia procederà all’erogazione d’indennizzi destinati all’acquisizione degli edifici residenziali soggetti alla delocalizzazione medesima. Gli edifici cosı̀ acquisiti entreranno a fare parte del patrimonio disponibile della Regione Lombardia. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia In particolare, saranno soggette a delocalizzazione le residenze ricadenti nella zona «B» – come definita dal detto art. 6 del d.m. 31 ottobre 1997 – individuate nello scenario di traffico di minimo impatto ed in particolare, a quanto definito nel punto 6.1.2. Per quanto attiene ai fenomeni di inquinamento atmosferico, le provincie di Varese e di Milano e le AA.SS.LL. competenti avvieranno una campagna di indagine estesa al territorio dei comuni compresi nel piano d’area Malpensa, la cui conclusione è prevista entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo di programma quadro; sulla scorta dei risultati di tale campagna di indagine saranno individuati gli ulteriori soggetti che potranno essere ammessi al procedimento di delocalizzazione ed agli interventi di mitigazione ambientale, con forme e modalità analoghe a quelle già previste per i soggetti destinatari dei fenomeni di inquinamento acustico. Il procedimento di delocalizzazione, in relazione alle prescrizioni contenute nei successivi paragrafi del presente articolo, verrà attuato secondo le seguenti fasi: I) individuazione dei soggetti complessivamente interessati dai fenomeni di inquinamento acustico e/o atmosferico; II) raccolta delle domande di delocalizzazione formulate dai cittadini residenti tramite procedure di evidenza pubblica; III) definizione di una graduatoria per l’attuazione dei procedimenti di delocalizzazione. Tale graduatoria dovrà tener conto dell’ubicazione delle residenze da delocalizzare rispetto alla fascia «B» di inquinamento acustico, rispetto ai livelli di inquinamento atmosferico, nonché di particolari condizioni socio-sanitarie sussistenti in capo ai residenti o determinate in seguito alle attività dell’aerostazione. 6.1.1 I tempi e le modalità dell’erogazione degli indennizzi previsti nel precedente paragrafo 6.1 avverranno sulla base del primo dei due piani operativi che saranno predisposti da Finlombarda s.p.a., da questa sottoposti al comitato dell’accordo di programma quadro di cui all’art. 8, che li approva. 6.1.2 Più precisamente, in attesa della definitiva classificazione delle fasce acustiche cosı̀ come indicato dal d.m. 31 ottobre 1997, nonché in attesa della definizione dello scenario di minimo impatto, cosı̀ come inteso nelle premesse, il primo piano operativo dovrà essere finalizzato alla definizione delle modalità di soluzione dei problemi urgenti ed indifferibili attinenti alla fase di emergenza per gli insediamenti residenziali siti, in via prioritaria, nei comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo, Ferno e rispettivamente nelle frazioni di Case Nuove, Moncucco, S. Maria ricadenti nella fascia «B» di inquinamento acustico (di cui al citato d.m. 31 ottobre 1997, art. 6) e/o soggetti ai livelli più elevati di inquinamento atmosferico, nonché per particolari necessità sanitarie ed altre eventuali «priorità sociali» dei residenti ricadenti nella fascia «A» di inquinamento acustico (di cui al predetto d.m. 31 ottobre 1997, art. 6), definite dal comitato per l’accordo di programma quadro di cui all’art. 8, nonché infine per i c.d. «ricettori sensibili» (quali a titolo esemplificativo scuole, ospedali, case di cura, eccetera) ubicati in entrambe le predette fasce «A» e «B». Tale primo piano operativo dovrà prevedere lo svolgimento degli interventi di delocalizzazione connessi con la predetta fase di emergenza in esito al completamento dell’iter definito nel cronoprogramma di cui alla tabella 1, costituente parte integrante del presente accordo di programma quadro. La predisposizione del predetto primo piano operativo avverrà a cura di Finlombarda s.p.a. nei termini del cronoprogramma di cui alla citata tabella 1, e comunque dovrà intendersi subordinata alla sottoscrizione della convenzione con la Regione Lombardia di cui all’art. 11, paragrafo 11.3. Lo stesso piano operativo dovrà essere approvato dal comitato dell’accordo di programma quadro. 6.1.3 A seguito della definizione dello scenario di minimo impatto, cosı̀ come inteso nelle premesse, nonché dopo la definizione delle conseguenti fasce A, B, C, secondo la metodologia e le procedure indicate dal d.m. 31 ottobre 1997, si definirà il secondo piano operativo che dovrà essere finalizzato: – al completamento del programma di mitigazione ambientale e di delocalizzazione delle residenze classificate incompatibili in base a quanto previsto dal citato decreto; – alla soluzione dei problemi afferenti a tutte le restanti aree ricadenti nella fascia «A» (di cui al d.m. 31 ottobre 1997, art. 6) e soggette a fenomeni di inquinamento atmosferico, riscontrati con le procedure di rilevazione di cui al preceden- Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 te paragrafo 6.1, non tali da prevedere il ricorso alla delocalizzazione in base al precedente paragrafo 6.1.2 ed al relativo primo piano operativo. Tale secondo piano operativo, dovrà acquisire tutti gli elementi in ordine agli interventi da realizzare sugli immobili dei residenti nella fascia «B» (di cui al d.m. 31 ottobre 1997, art. 6) che avranno optato per rimanere nell’attuale abitazione e, pertanto, di usufruire del contributo per la realizzazione di opere d’insonorizzazione, di cui al successivo art. 7. Tutte le opere previste nel secondo piano operativo dovranno essere attuate tenuto conto delle soluzioni tecnologiche individuate nel manuale redatto dal CNR-ICITE, di cui al precedente art. 5. La predisposizione del secondo piano operativo avverrà, sempre a cura di Finlombarda s.p.a., sulla base degli indirizzi formulati dal comitato dell’accordo di programma quadro. Lo stesso secondo piano operativo, dovrà essere approvato dal comitato per l’accordo di programma quadro. 6.1.4 Entro 60 giorni dalla definizione dello scenario di minimo impatto, cosı̀ come inteso nelle premesse, le amministrazioni comunali s’impegnano ad adeguare i propri strumenti urbanistici, assumendo varianti urbanistiche che escludano la funzione residenziale nelle parti di territorio ritenute incompatibili con la presenza aeroportuale, nonché, con specifica normativa, a prescrivere particolari modalità costruttive finalizzate alla tutela da inquinamento acustico. Tali varianti dovranno comunque garantire almeno il recupero delle volumetrie esistenti nelle aree delocalizzate al fine di garantire le risorse di cui al successivo punto 6.3.2. 6.2 Sin d’ora le parti sottoscrittrici, ai fini della predisposizione e dell’attuazione dei due piani operativi di cui al presente articolo, dichiarano di condividere e fare propri i seguenti criteri orientativi: a) affidamento all’A.L.E.R. della provincia di Varese del monitoraggio del proprio patrimonio da mettere a disposizione per l’eventuale cessione di immobili in permuta ai soggetti residenti ed aventi titolo interessati, nonché degli ulteriori compiti di assistenza tecnica previsti nei piani operativi di cui al presente articolo; b) affidamento a Finlombarda s.p.a., con l’avvalimento dell’A.L.E.R. della provincia di Varese nonché eventualmente – in presenza delle condizioni di cui al precedente art. 4, paragrafo 4.3 – di altri soggetti strumentali della Regione Lombardia, dei seguenti compiti: b1) supporto alla Regione Lombardia nella gestione della fase di emergenza, individuata in base al primo piano operativo; b2) predisposizione dei criteri per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse alla delocalizzazione delle residenze attraverso il trasferimento delle residenze medesime (eventualmente anche previa effettuazione di permute immobiliari) e/o all’esecuzione di interventi di mitigazione ambientale e per lo svolgimento dei relativi procedimenti amministrativi, da sottoporre all’approvazione del comitato dell’accordo di programma quadro in relazione al contenuto dei due piani operativi di cui al presente articolo. A questo proposito Finlombarda s.p.a. procederà altresı̀ alla predisposizione dei criteri per il reperimento di offerte d’immobili da destinare in permuta ai soggetti interessati entro un’area ricompresa indicativamente in 15 km (salvo diversa indicazione del comitato per l’accordo di programma quadro); b3) definizione dei valori delle voci d’indennizzo per l’acquisto dei beni sulla base degli indirizzi stabiliti dal comitato dell’accordo di programma quadro, garantendo comunque la salvaguardia del valore del patrimonio immobiliare posseduto dal soggetto indennizzato. Per la determinazione di tali valori verrà comunque fatto riferimento al valore venale attualizzato dei beni senza tenere conto del deprezzamento conseguito alla localizzazione dell’aeroporto intercontinentale di Malpensa 2000, maggiorato di ulteriori voci d’indennizzo a titolo di rimborso delle spese sostenute per il trasferimento della residenza principale nonché per gli oneri fiscali conseguenti al trasferimento della proprietà; b4) redazione e pubblicazione, nel rispetto dei termini fissati nel cronoprogramma di cui alla tabella 1 e, sulla base degli indirizzi determinati dal comitato dell’accordo di programma quadro, dei bandi per l’erogazione dei contributi previsti per la delocalizzazione dei residenti proprietari secondo quanto previsto nel presente articolo, nonché per l’erogazione degli ulteriori contributi previsti in favore dei locatari residenti da almeno cinque anni all’atto dell’entrata in vigore 793 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della legge 17 maggio 1999, n. 144 limitatamente al rimborso delle spese sostenute per il trasferimento della residenza principale, da sottoporre per l’approvazione al comitato per l’accordo di programma quadro, nonché approvazione delle relative graduatone. Qualora si presentino casi di particolare problematicità per la presenza di funzioni miste e comunque non prevedibili ad oggi, la determinazione delle azioni da attivare è messa in capo al comitato per l’accordo di programma quadro. b5) redazione di modelli contratuali standard per l’erogazione dei contributi predetti e per il perfezionamento dei conseguenti trasferimenti di proprietà, nonché in alternativa per la conclusione delle permute immobiliari previste dal presente accordo di programma quadro, da sottoporre all’approvazione del comitato dell’accordo di programma quadro di cui all’art. 8; b6) supporto alla Regione Lombardia negli ulteriori adempimenti previsti in favore dei soggetti residenti che optino per la cessione in permuta degli immobili attualmente di proprietà, in alternativa alla percezione dell’indennizzo; b7) supporto alla Regione Lombardia nella gestione dei flussi finanziari connessi al fondo oggetto del presente accordo di programma quadro, nonché nella gestione (amministrativa, e finanziaria) dell’acquisizione e del successivo trasferimento della proprietà degli immobili provenienti dai proprietari attualmente residenti, in relazione alla finalità rotativa di gestione del fondo medesimo, puntualizzata nel successivo paragrafo 6.3. 6.3 Sulla base degli indirizzi formulati dal comitato dell’accordo di programma quadro di cui all’art. 8, la Regione Lombardia col supporto di Finlombarda s.p.a. di cui al precedente paragrafo 6.2, procederà all’acquisizione delle unità immobiliari interessate dalla delocalizzazione dei residenti al proprio patrimonio disponibile. Successivamente, anche in relazione ad una gestione rotativa del fondo, tali beni potranno essere alienati a terzi, col vincolo d’utilizzo a funzione non residenziale ivi compresi gli enti locali sottoscrittori del presente accordo che godranno del diritto di prelazione corrispondendo un prezzo stabilito dal comitato per l’accordo. 6.3.1 L’acquisto degli immobili oggetto della delocalizzazione nonché la loro alienazione a terzi, verrà effettuata dalla Regione Lombardia, tenuto conto di quanto previsto nel precedente paragrafo 6.3, con forme e modalità che verranno previamente concordate col comitato dell’accordo di programma quadro e conseguentemente trasfuse in apposita deliberazione della Giunta Regionale. Il tutto nel rispetto delle disposizioni contenute nella l.r. del 14 dicembre 1999 n. 178, assicurando in ogni caso il rispetto di regole di trasparenza e di concorrenzialità congrue in relazione all’attuazione del presente accordo di programma quadro. 6.3.2 I proventi conseguiti dalla Regione Lombardia per effetto dell’alienazione dei beni di cui al presente articolo saranno soggetti al vincolo espresso di destinazione all’attuazione del presente accordo di programma quadro, prioritariamente ai comuni interessati alla delocalizzazione e in prospettiva potranno essere usati per gli interventi di mitigazione e riqualificazione ambientale previsti dal piano d’area e dall’accordo procedimentale di cui al d.p.c.m. 13 dicembre 1999, nonché per la risoluzione di ulteriori problemi di incompatibilità legati alla funzione residenziale. Tali risorse verranno, comunque, destinate secondo modalità previamente determinate dal comitato dell’accordo di programma quadro. 6.3.3 Con le medesime forme e modalità di cui ai precedenti paragrafi 6.3, 6.3.1 e 6.3.2, la Regione Lombardia procederà alle operazioni di permuta fra le unità immobiliari attualmente di proprietà dei soggetti residenti interessati ed aventi titolo, da un lato, e, dall’altro lato, le unità immobiliari messe a disposizione dall’A.L.E.R. della provincia di Varese, nonché dagli altri soggetti pubblici e privati. 6.4 In relazione alle esigenze di modificazioni della destinazione urbanistica, che si renderanno necessarie in base ai precedenti paragrafi 6.3, 6.3.1, 6.3.2 e 6.3.3, la Regione Lombardia e gli enti locali sottoscrittori s’impegnano a promuovere, nel rispetto dei generali principi d’efficienza e d’efficacia dell’azione amministrativa, con la massima celerità, gli occorrenti procedimenti amministrativi per il conseguimento degli effetti di variante ai vigenti strumenti urbanistici, ricorrendo – in mancanza di forme più celeri – all’istituto dell’accordo di programma, di cui all’art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 ed alla l.r. 15 maggio 1993 n. 14. 794 Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 Art. 7 – Interventi finalizzati alla mitigazione ambientale: insonorizzazione di edifici privati a destinazione residenziale 7.1 Qualora i soggetti, attualmente residenti nell’area di territorio ricompresa nella fascia qualificata come «B» (ai sensi del d.m. 31 ottobre 1997 art. 6), adiacente al sedime aeroportuale di Malpensa 2000 ed ubicata nei comuni sottoscrittori del presente accordo, optino per il mantenimento dell’attuale residenza, potranno ricevere i contributi occorrenti per la realizzazione dei necessari interventi di insonorizzazione, in forza del contenuto del secondo dei piani operativi di cui al precedente art. 6. Tale secondo piano operativo terrà conto del contenuto del precedente art. 5 per l’insonorizzazione degli edifici pubblici e di pubblico interesse e prevederà l’intervento dei soggetti attuatori sulla base di modalità analoghe a quelle previste dal precedente art. 6. 7.1.1 Con le stesse forme e modalità previste nel precedente paragrafo 7.1 si procederà altresı̀ all’erogazione dei contributi occorrenti per la realizzazione dei necessari interventi di insonorizzazione in favore dei soggetti attualmente residenti nell’area ricompresa nella fascia qualificata come «A» (in base al d.m. 31 ottobre 1997, art. 6), adiacente al sedime aeroportuale di Malpensa 2000 ed ubicata nei comuni sottoscrittori del presente accordo, oltreché dai soggetti residenti in comuni ricompresi nel piano d’area Malpensa che dovessero in futuro (sulla base della ridefinizione dello scenario di minimo impatto) ricadere nella fascia qualificata come «A». 7.2 In ogni caso, la corresponsione dei contributi previsti dal presente articolo dovrà essere subordinata alle seguenti condizioni: a) dimostrazione della proprietà dell’immobile nonché della residenza principale nello stesso da almeno cinque anni all’atto dell’entrata in vigore della legge 17 maggio 1999 n. 144; b) sottoscrizione, nelle forme giuridicamente vincolanti, di un’espressa dichiarazione di rinunzia ad ogni futura richiesta d’indennizzo, salvo variazioni dello scenario di riferimento, a qualsivoglia titolo, nei confronti dei soggetti sottoscrittori del presente accordo di programma quadro in relazione all’apertura dell’aeroporto intercontinentale di Malpensa 2000. Art. 8 – Comitato dell’accordo di programma quadro 8.1 Per l’attuazione dei programmi contenuti nel presente accordo è istituito, presso la Regione Lombardia, il comitato dell’accordo di programma quadro. 8.2 Tale comitato è composto dall’assessore regionale al territorio ed edilizia residenziale quale garante dell’attuazione dell’accordo di programma quadro, che lo presiede, dall’assessore regionale ai trasporti e mobilità, dall’assessore regionale all’ambiente ed energia, dal ministro dei trasporti o suo delegato, dal ministro dell’ambiente o suo delegato, dai sindaci, o assessori delegati, dei comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno nonché dai presidenti o assessori delegati, delle province di Varese e Milano e dai presidenti o rispettivi rappresentanti di Finlombarda s.p.a. e dell’A.L.E.R., della provincia di Varese nonché degli eventuali ulteriori soggetti attuatori ai sensi dell’art. 4, paragrafo 4.3. In particolare il comitato, con riguardo al programma degli interventi previsti dal presente accordo, provvede: a) per gli interventi di delocalizzazione, a: a1) determinare gli indirizzi e procedere agli atti di approvazione previsti per l’esercizio delle funzioni affidate alla Regione Lombardia, a Finlombarda s.p.a., all’A.L.E.R. della provincia di Varese ed agli altri eventuali soggetti attuatori in forza del precedente art. 7; a2) approvare i piani operativi, di cui agli artt. 5 e 6; a3) formulare gli indirizzi per l’individuazione dei compiti di supporto da attribuire all’A.L.E.R. della provincia di Varese nonché, ove emerga la necessità di acquisire ulteriori prestazioni di carattere specialistico, ad altri soggetti strumentali della regione medesima; a4) formulare nei confronti della Regione Lombardia, gli indirizzi per la sottoscrizione di convenzioni con Finlombarda s.p.a., con l’A.L.E.R. della provincia di Varese e con gli eventuali ulteriori soggetti attuatori aventi il contenuto di cui all’art. 4, paragrafo 4.4; a5) definire le linee guida, le modalità e le condizioni per l’alienazione a terzi del patrimonio acquisito dalla Regione Lombardia, in base al precedente art. 6, paragrafi 6.3, 6.3.1 e 6.3.2, nonché per la permuta fra le diverse unità immobiliari interessate, in base al precedente art. 6, paragrafo 6.3.3; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a6) assolvere alle funzioni previste dall’art. 6 per la gestione della prima fase di emergenza; a7) disporre, entro trenta giorni dalla sua costituzione, uno studio di fattibilità al fine di verificare le possibilità di riduzione dell’impatto ambientale dell’aeroporto attraverso una modifica dei suoi elementi strutturali, nonché definire i contenuti e le modalità di redazione e di finanziamento dello studio stesso; – b) in generale, per tutti gli interventi previsti nel presente accordo di programma quadro, a: – verificare e monitorare la piena attuazione degli interventi previsti dal presente accordo, sulla base delle relazioni del soggetto responsabile, di cui al successivo art. 10; – c) in ogni caso, a svolgere ogni ulteriore incombenza prevista in base al presente accordo; Art. 9 – Tempi di attuazione 9.1 Il comitato per l’accordo di programma quadro è costituito contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo. Il comitato dovrà: a) riunirsi, per la prima volta, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto; b) approvare un regolamento per il proprio funzionamento; c) provvedere celermente a tutti gli adempimenti rientranti nelle relative competenze in base al cronoprogramma ricompreso nella tabella 1 costituente parte integrante del presente accordo di programma quadro. 9.2 Finlombarda s.p.a., fatte salve le condizioni sospensive di cui rispettivamente all’articolo 4 paragrafo 4.4 nonché agli artt. 6, paragrafo 6.1.2, e 11 paragrafo 11.3, procederà ad espletare i compiti ad essa affidati in base ai precedenti artt. 6 e 7 nonché in base al cronoprogramma ricompreso nella predetta tabella 1. 9.3 I tempi di attuazione del presente accordo di programma quadro, determinati dal cronoprogramma di cui alla citata tabella 1, potranno essere derogati soltanto per effetto di circostanze sopravvenute ed imprevedibili, accertate da parte del comitato dell’accordo di programma quadro di cui all’art. 8. Art. 10 – Soggetto responsabile dell’accordo di programma quadro 10.1 Onde assicurare il coordinamento e la vigilanza sull’attuazione del presente accordo l’assessore competente, in confomità, al d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 (art. 3, comma 2) e successive modificazioni ed integrazioni nonché alla l.r. 23 luglio 1996 n. 16 (artt. 3, 4 e 7), si avvale del direttore generale della competente direzione generale della Regione Lombardia per l’esercizio delle funzioni tecniche, organizzative e gestionali connesse all’attuazione dell’accordo medesimo. Il soggetto responsabile dell’accordo di programma Quadro e della realizzazione degli interventi è il direttore generale della competente direzione generale della Regione Lombardia. 10.2 Quale responsabile dell’attuazione dell’accordo di programma quadro, il direttore generale ha il compito di: a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori; b) coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nell’accordo; c) promuovere, in via autonoma o su richiesta dei responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni o iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni da parte dei soggetti sottoscrittori dell’accordo; d) monitorare in modo continuativo lo Stato di attuazione dell’accordo, attraverso il coordinamento delle attività di monitoraggio svolte dai responsabili dei singoli interventi; e) trasmettere al comitato paritetico di attuazione (previsto nell’intesa istituzionale di programma fra il governo della repubblica e la Regione Lombardia) con cadenza semestrale le schede di monitoraggio dei piani operativi; f) promuovere innanzi al comitato paritetico di attuazione l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’art. 12 del presente accordo, ove ne sussistano i relativi presupposti. Art. 11 – Copertura finanzia 11.1 La copertura finanziaria degli interventi oggetto del presente accordo di programma quadro, meglio puntualizzati nei precedenti artt. 5 (Interventi finalizzati alla mitigazione Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 ambientale: insonorizzazione di edifici pubblici e di pubblico interesse), 6 (Interventi di delocalizzazione di edifici privati a destinazione residenziale) e 7 (Interventi finalizzati alla mitigazione ambientale: insonorizzazione di edifici privati a destinazione residenziale) risulta complessivamente garantita sulla base dei paragrafi seguenti. 11.2 In particolare, il fabbisogno finanziario necessario per la realizzazione degli interventi di insonorizzazione degli edifici pubblici e di pubblico interesse previsti nel presente accordo di programma quadro (art. 5) ammonta a L. 5 miliardi, di cui: a) L. 4 miliardi, derivanti dall’imposta in aggiunta ai diritti d’approdo e partenza degli aeromobili assegnati alla Regione Lombardia col decreto del ministero dei trasporti 82 dell’8 luglio 1999; b) L. 1 miliardo, messo a disposizione dalla Regione Lombardia ai sensi dell’art. 8 della l.r. n. 10 del 1999, da destinare ad opere di mitigazione e alla loro realizzazione. 11.2.1 Il piano di finanziamento relativo agli interventi di cui al precedente paragrafo 11.2, è cosı̀ specificato: a) per l’attività del CNR-ICITE: – attraverso lo stanziamento di L. 300 milioni da parte della Regione Lombardia, messo a disposizione ai sensi dell’art. 8 della l.r. n. 10 del 1999, per la riduzione di situazioni di particolare disagio dei nuclei abitati prossimi alla sede aeroportuale; b) per la realizzazione degli interventi di insonorizzazione: – dal decreto del ministero dei trasporti 82 dell’8 luglio 1999 con cui sono stati assegnati, per l’anno 1999, alla Regione Lombardia L. 4 miliardi, a valere sull’imposta in aggiunta ai diritti d’approdo e partenza degli aeromobili;. – attraverso un ulteriore stanziamento di L. 700 milioni, da parte della Regione Lombardia, messo a disposizione ai sensi dell’art. 8 della l.r. n. 10 del 1999, per la riduzione di situazioni di particolare disagio dei nuclei abitati prossimi alla sede aeroportuale. 11.3 Per quel che concerne la predisposizione da parte di Finlombarda s.p.a. del primo piano operativo previsto dal precedente art. 6 nonché conseguenti prestazioni identificate nel paragrafo 6.1.2 del medesimo art. 6 specificate nel cronoprogramma di cui alla tabella 1, la copertura finanziaria viene assicurata dalla Regione Lombardia con riferimento all’esercizio finanziario 2000 attraverso uno stanziamento di L. 500 milioni che verrà messo a disposizione con le forme e le modalità di cui alla l.r. 15 maggio 1993 n. 14. Le prestazioni di supporto di Finlombarda s.p.a. verranno regolate sulla base di un’apposita convenzione da stipularsi con la Regione Lombardia, nel rispetto di quanto previsto al punto a.4 dell’art. 8.2, la cui sottoscrizione costituisce espressa condizione sospensiva dell’efficacia degli impegni assunti dalla stessa Finlombarda s.p.a.. 11.4 La copertura finanziaria necessaria per la redazione del secondo piano operativo, previsto dall’art. 6, nonché per la realizzazione degli interventi di delocalizzazione e di insonorizzazione degli edifici privati (artt. 6 e 7), ricompresi nei due piani operativi, tiene conto dello stanziamento di risorse previsto per l’importo complessivo di L. 30 miliardi annui per 15 anni (a partire dall’anno 2001), in base all’art. 54, I comma, della legge del 23 dicembre 1999, n. 488. Art 12 – Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze 12.1 L’inerzia, l’omissione e l’attività ostativa, riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni, costituiscono agli effetti del presente accordo fattispecie d’inadempimento. 12.2 Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il soggetto responsabile dell’accordo di programma quadro di cui all’art. 10, invita il soggetto sottoscrittore al quale il ritardo, l’inerzia o l’inadempimento siano imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. 12.3 Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l’inadempimento é tenuto a far conoscere entro il termine prefissato al soggetto responsabile dell’accordo di cui all’art. 10, le iniziative assunte e i risultati conseguiti. 12.4 In caso d’ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il soggetto responsabile dell’accordo invia gli atti, con una motivata rela- 795 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia zione, al comitato paritetico d’attuazione formulando, se del caso, una proposta circa le misure da adottare in via sostitutiva. 12.5 Il comitato paritetico propone al comitato istituzionale di gestione (sempre previsto nell’intesa istituzionale di programma tra il governo della repubblica e la Regione Lombardia) le misure da adottare in relazione agli inadempimenti. 12.6 Il comitato istituzionale detta, anche sulla base delle misure individuate dal comitato paritetico d’attuazione, i provvedimenti che ritenga più opportuni per risolvere le controversie insorte, anche provvedendo alla nomina di commissari ad acta nonché, se del caso, ad una riformulazione del presente accordo. Art. 13 – Procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all’accordo 13.1 In caso d’insorgenza di conflitti tra due o più dei soggetti partecipanti agli accordi sottoscritti in ordine all’interpretazione e attuazione dello stesso, il comitato paritetico d’attuazione, su segnalazione del responsabile dell’accordo di programma quadro di cui all’art. 10 o su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d’ufficio, convoca le parti in conflitto per l’esperimento di un tentativo di conciliazione. 13.2 Qualora in tale sede si raggiunga un’intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all’osservanza dell’accordo raggiunto. 13.3 Qualora non risulti possibile addivenire ad una conciliazione, ciascuno dei soggetti tra cui è sorto il conflitto ha facoltà di richiedere al comitato istituzionale di gestione la nomina di un collegio composto da tre arbitri cui compete decidere ai sensi degli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile. Qualora il comitato non pervenga alla nomina del collegio arbitrale, questo sarà nominato dal presidente del tribunale di Milano su istanza della parte più diligente. 13.4 Qualora sia accertato l’inadempimento di una delle parti, il collegio arbitrale potrà condannare la parte inadempiente al risarcimento dei danni patiti dagli altri soggetti sottoscrittori, tenuto conto di quanto stabilito nel successivo art. 14, paragrafo 14.4. Art. 14 – Disposizioni generali 14.1 Il presente accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. 14.2 Previa approvazione del comitato istituzionale di gestione, possono aderire al presente accordo di programma quadro altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3 della deliberazione C.I.P.E. 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente accordo. L’adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale. 14.3 L’accordo ha durata fino al completamento delle opere e delle attività, può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti in conformità ai principi di verifi- Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 ca e aggiornamento dell’intesa istituzionale di programma fra il governo della repubblica e la Regione Lombardia, di cui all’art. 12 della stessa intesa, previa approvazione da parte del comitato istituzionale di gestione. 14.4 Qualora l’inadempimento di una o più delle parti sottoscrittrici comprometta l’attuazione di un intervento previsto nel presente accordo, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l’accordo stesso. 14.5 Allorquando se ne presenti la necessità, il comitato paritetico d’attuazione, su segnalazione del soggetto responsabile dell’accordo di cui al precedente art. 10, è incaricato della risoluzione delle eventuali incombenze derivanti dalla sussistenza di rapporti pendenti e d’attività non ultimate. 14.6 Il presente accordo sostituisce ed innova ogni diversa ed ulteriore pattuizione in precedenza eventualmente intercorsa fra le parti e che risulti in contrasto con l’accordo medesimo. 14.7 Le Parti infine convengono che, a fronte d’ogni evento comportante effetti rilevanti sull’esecuzione degli impegni assunti col presente accordo, attinente a cause di forza maggiore, ivi compresa la sopravvenienza d’ulteriori prescrizioni imperative, siano esse di natura legislativa, regolamentare o amministrativa, il contenuto dell’accordo medesimo venga necessariamente soggetto a revisione, alla luce dei generali principi di trasparenza, di buon andamento dei pubblici uffici e di leale cooperazione tra i diversi soggetti sottoscrittori. Art. 15 – Disposizione finale L’utilizzo delle risorse relative agli interventi a valere sul fondo di cui all’art. 54 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, non compresi fra quelli previsti dall’art. 43 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è subordinato al recepimento dell’emendamento al medesimo articolo di legge proposto dalla Regione Lombardia, e di seguito riportato: Al fine di agevolare lo sviluppo dell’economia e dell’occupazione, sono disposti i seguenti finanziamenti... (omissis)......... f) per la prosecuzione degli interventi previsti dall’art. 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché per la realizzazione di interventi finalizzati alla compensazione e mitigazione ambientale degli effetti conseguenti alle attività di Malpensa 2000, è autorizzato il limite d’impegno quindicennale di L. 30 miliardi, a partire dall’anno 2001». Nel caso il citato emendamento non sia accolto i sottoscrittori del presente accordo di programma quadro si riservano la possibilità di rivedere i contenuti dello stesso. Ministero dei trasporti e della navigazione Ministero dell’ambiente Regione Lombardia Provincia di Milano Provincia di Varese Comune di Somma Lombardo Comune di Lonate Pozzolo Comune di Ferno Roma, 29 febbraio 2000 TABELLA 1 – Cronoprogramma accordo di programma quadro 1. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di stipulazione dell’accordo di programma quadro; Elaborazione da parte di Finlombarda s.p.a. dei criteri per la predisposizione del prebando per l’accertamento preventivo dei bisogni, da trasmettere per l’approvazione al comitato per l’accordo di programma quadro; 2. Negli stessi 30 giorni lavorativi dalla data di stipulazione dell’accordo di programma quadro Monitoraggio da parte dell’A.L.E.R. della provincia di Varese del patrimonio a disposizione per cessione di immobili in permuta ai soggetti residenti interessati 796 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 3. Entro 30 giorni dalla acquisizione delle dichiarazioni di volontà dei soggetti interessati alla delocalizzazione e alle manifestazioni di volontà dei soggetti pubblici e privati interessati alla cessione di immobili da destinare in permuta; 4. Entro i primi 20 giorni lavorativi dalla approvazione del comitato dell’accordo di programma del primo piano operativo [BUR20000115] [4.6.1] D.g.r. 1 marzo 2000 – n. 6/48802 Modalità per la fruizione della riduzione del prezzo alla pompa delle benzine – Legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 «Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine» LA GIUNTA REGIONALE Visto l’articolo 3, comma 15, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»; Visto l’articolo 10, comma 1, lettera p), della legge 13 maggio 1999, n. 133 «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale»; Visto l’articolo 12 del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri in data 18 febbraio 2000 «Disposizioni in materia di federalismo fiscale», in corso di pubblicazione; Vista la legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 «Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine»; Ritenuto opportuno procedere alla definizione di disposizioni attuative delle modalità di fruizione della riduzione del prezzo alla pompa delle benzine; Verificato da parte del Dirigente del Servizio Affari tributari la regolarità dell’istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità; Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni; Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’articolo 17, trentunesimo comma, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge; Delibera 1. di approvare l’Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente disposizioni attuative in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine; 2. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il segretario: Sala ——— • ——— Allegato A) Disposizioni attuative della legge regionale 20 dicembre 1999 n. 28 «Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine» Finalità Il presente Allegato definisce le principali procedure amministrative relative all’applicazione della legge regionale 20 dicembre 1999 n. 28 «Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine». Definizioni Ai fini dell’applicazione della legge regionale 20 dicembre 1999 n. 28 vengono definiti: a) con il termine «beneficiari»: le persone fisiche residenti nel territorio dei comuni individuati con provvedimento della Giunta Regionale di cui all’art. 2, comma 1, della predetta legge regionale, intestatari, cointestatari o titolari del diritto Redazione, da parte di Finlombarda S.p.A, del primo piano operativo, che provvede a: a) definire il fabbisogno finanziario complessivo per l’attuazione della fase di emergenza dell’accordo di programma quadro; b) definire in modo puntuale il patrimonio immobiliare interessato dagli interventi di delocalizzazione sempre nella fase di emergenza; c) definire in modo puntuale i criteri di computo degli indennizzi, sulla base delle prescrizioni dell’accordo di programma quadro, nonché le relative procedure di erogazione; d) definire le modalità di permuta per i soggetti residenti che abbiano optato per tale situazione; e) definire le procedure di controllo e di rendicontazione Redazione da parte di Finlombarda s.p.a., del bando definitivo per l’acquisizione della conferma dell’adesione dei soggetti residenti interessati alla delocalizzazione, secondo le due diverse opzioni (di cui sub 3, lett. b). reale di godimento dei veicoli autorizzati a beneficiare della riduzione del prezzo alla pompa delle benzine; b) con il termine «veicoli»: gli autoveicoli e i motoveicoli soggetti ad iscrizione nei Pubblici Registri Automobilistici; c) con il termine «identificativi»: le tessere rilasciate ai beneficiari i cui contenuti sono esplicitati nell’appendice allegata ed uniformate alle caratteristiche tecniche definite con apposito provvedimento; d) con il termine «POS»: gli apparecchi uniformati alle caratteristiche tecniche definite con apposito provvedimento; e) con il termine «gestori degli impianti di carburante»: i gestori degli impianti di carburante ad uso stradale, con esclusione degli impianti ad uso autostradale e raccordi autostradali. Requisiti e modalità per il rilascio degli identificativi L’identificativo per la fruizione della riduzione del prezzo alla pompa delle benzine, con validità pluriennale, è rilasciato ai soggetti interessati, previa autorizzazione dei rispettivi Comuni di residenza, a seguito del versamento di una somma, definita in apposito successivo provvedimento, da parte dei beneficiari. Ai fini del rilascio dell’identificativo, i soggetti interessati presentano apposita istanza, con i contenuti e le modalità indicati nell’appendice allegata, al Comune di residenza previa esibizione dei seguenti documenti: a) documento di riconoscimento in corso di validità; b) carta di circolazione dalla quale risulti la titolarità, contitolarità o il diritto reale di godimento per il quale si chiede il rilascio dell’identificativo, la cilindrata del mezzo ed il tipo di benzina utilizzata; c) autocertificazione attestante il pagamento annuale della tassa automobilistica; L’identificativo deve essere utilizzato esclusivamente per il rifornimento del veicolo per il quale è stato rilasciato, fermo restando la responsabilità del beneficiario per ogni uso improprio dell’identificativo medesimo. Il beneficiario è tenuto a segnalare al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione la variazione di residenza in altro comune, il venir meno dell’intestazione o titolarità del diritto reale di godimento del veicolo, nonché lo smarrimento, il furto, il deterioramento, la distruzione dell’identificativo entro cinque giorni dall’evento o dalla notizia del medesimo. Le variazioni di residenza nel medesimo territorio comunale, ivi comprese quelle derivanti dalla variazione della toponomastica, non comportano l’obbligo di segnalazione. Entità delle riduzioni di prezzo La riduzione di prezzo è determinata in relazione alla fascia di appartenenza del Comune di residenza dei beneficiari. Il beneficiario ha titolo alla riduzione del prezzo alla pompa per ogni rifornimento effettuato in tutti i punti di vendita dotati di POS situati nei Comuni interessati dal beneficio della riduzione del prezzo alla pompa delle benzine e comunque secondo la propria fascia di appartenenza. Modalità di erogazione Per l’acquisto della benzina a prezzo ridotto il beneficiario è tenuto a consegnare al gestore del punto vendita di benzine, 797 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dotato di POS, l’identificativo relativo al «veicolo» per il quale è stato rilasciato. Il gestore è tenuto a verificare che il «veicolo» sul quale viene effettuato il rifornimento sia quello risultante dall’identificativo. Effettuato il rifornimento, il gestore è tenuto immediatamente a registrare, tramite il POS, il quantitativo di litri erogati e contestualmente memorizzati dall’apparecchio sull’identificativo e a rilasciare al beneficiario lo scontrino emesso dal POS, con le modalità e i contenuti indicati nell’appendice allegata. Il beneficiario è tenuto a verificare la corrispondenza del quantitativo di litri erogati con quanto riportato nello scontrino del POS. Il gestore è tenuto a dare idonea evidenza al pubblico dei prezzi praticati, che devono essere debitamente registrati nei POS, e della fascia di appartenenza del Comune in cui è ubicato l’impianto. Le inadempienze del gestore dell’impianto di carburanti derivanti dall’inosservanza degli adempimenti previsti nei commi precedenti comporta in capo allo stesso l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge regionale 20 dicembre 1999 n. 28. Sistema Informativo Per le finalità previste dalla legge regionale 20 dicembre 1999 n. 28, è istituita una banca dati informatica relativa: – all’anagrafe dei beneficiari e dei gestori degli impianti di distribuzione carburanti; – alla rilevazione e conseguente monitoraggio dei consumi delle benzine; – alla rilevazione di eventuali anomalie nei consumi delle benzine; – alle gestioni delle procedure di rimborso; – alle sanzioni amministrative comminate. Per le finalità di cui sopra le Amministrazioni Comunali comunicano all’Amministrazione Regionale i dati specificati nell’appendice allegata relativi ai cittadini residenti nel proprio Comune. Le informazioni sono trasmesse alla banca dati regionale con cadenza settimanale in via informatica. Nelle funzioni delegate alle Amministrazioni Comunali dalla legge regionale 20 dicembre 1999 n. 28, l’Amministrazione Regionale esercita funzioni di vigilanza, anche avvalendosi dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardi di atti dovuti per legge o da provvedimenti amministrativi. Per prevenire e contrastare comportamenti elusivi ed evasivi delle disposizioni della legge regionale 20 dicembre 1999 n. 28 l’Amministrazione Regionale definirà con apposito provvedimento ulteriori parametri superati i quali il sistema informativo riterrà anomali i consumi. In ogni caso si dovranno esperire apposite verifiche in relazione ai: a) consumi effettuati a prezzo ridotto la cui quantità, nell’ambito della stessa giornata, risulta superiore rispetto alla quantità dei consumi complessivamente rilevati, compresi quelli a prezzo pieno; b) rifornimenti giornalieri effettuati dallo stesso beneficiario superiori a litri 100; c) rifornimenti mensili effettuati dallo stesso beneficiario superiori a litri 500; d) rifornimenti plurimi e consecutivi effettuati nello stesso giorno e per lo stesso veicolo dallo stesso beneficiario; e) rifornimenti effettuati in Comuni inseriti in diversa fascia territoriale rispetto a quella di residenza del beneficiario effettuati in periodi consecutivi superiori a 30 giorni. Per consentire l’effettuazione dei rimborsi ai gestori degli impianti di distribuzione carburanti il sistema informativo dovrà rendere disponibili i dati necessari per l’effettuazione dei rimborsi ai gestori medesimi con cadenza non superiore ad una settimana. Funzioni dei Comuni I Comuni provvedono: a) alla raccolta delle domande per il rilascio degli identificativi; b) alla verifica ed alla certificazione del diritto al rilascio dell’identificativo in capo al beneficiario; c) alla trasmissione degli elenchi dei beneficiari all’Amministrazione Regionale; 798 Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 d) alle comunicazioni all’Amministrazione regionale delle sospensioni e revoche delle autorizzazioni per il rilascio dell’identificativo; e) all’aggiornamento dell’anagrafe dei beneficiari; f) agli adempimenti relativi ai controlli sui consumi richiesti dall’Amministrazione Regionale con conseguente trasmissione dei risultati; g) agli adempimenti relativi all’applicazione delle sanzioni amministrative di loro competenza. I Comuni, di propria iniziativa, segnalano all’Amministrazione Regionale eventuali irregolarità rilevate nei confronti sia dei gestori che dei beneficiari. L’Amministrazione Regionale emana opportune direttive ai fini dell’applicazione della legge 20 dicembre 1999 n. 28, dei relativi provvedimenti attuativi e del coordinamento dell’attività dei Comuni al fine di garantire parità di trattamento tra i beneficiari e i gestori degli impianti, anche in relazione all’applicazione delle sanzioni amministrative di loro competenza. Per le funzioni delegate ai Comuni l’Amministrazione Regionale riconosce agli stessi una cifra capitaria parametrata al numero degli identificativi rilasciati, ai quantitativi di benzine erogati a prezzo scontato e al numero delle operazioni di rifornimento effettuate dagli impianti esistenti sul territorio comunale. Autorizzazione alla vendita e relativi adempimenti Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 20 dicembre 1999 n. 28 si intendono autorizzati alla vendita delle benzine a prezzo ridotto i gestori di punti vendita situati nei Comuni individuati con provvedimento della Giunta Regionale e che si sono dotati, con oneri a proprio carico, di POS. Giornalmente i gestori dei punti vendita sono tenuti a comunicare al sistema informativo i dati memorizzati nei POS, relativi alle benzine con e senza piombo vendute il giorno precedente. Le comunicazioni devono avvenire in via informatica. La trasmissione dei dati dai POS avviene tramite rete telefonica con collegamento al programma di gestione delle connessioni su apposite apparecchiature ad interfaccia. Ai fini della comunicazione di cui sopra il gestore è altresı̀ tenuto a registrare tramite il POS i dati relativi ai quantitativi di benzine complessivamente vendute, risultanti dalla lettura delle colonnine e riportate nel registro UTF. Il gestore è inoltre tenuto, all’inizio di ogni giornata lavorativa, a verificare l’avvenuto corretto invio dei dati dal POS riferiti al giorno precedente. Il gestore del punto vendita non può consentire il rifornimento a prezzo ridotto qualora l’identificativo a tal fine consegnato risulti rilasciato per un mezzo diverso rispetto a quello per il quale è richiesto il rifornimento o risulti disabilitato. Le notizie ai gestori relative all’avvenuto corretto invio dei dati all’elaboratore ed alle disabilitazioni degli identificativi avvengono mediante comunicazione sui POS, in via informatica. Rimborsi attinenti alle riduzioni di prezzo Le riduzioni di prezzo praticate sono rimborsate con cadenza settimanale ai gestori degli impianti presso i quali sono installati i POS. Per l’effettuazione dei rimborsi il sistema informativo provvede a trasmettere al funzionario regionale delegato ai sensi della legge regionale 10.11.1979 n. 57 tutte le informazioni sintetiche ed analitiche necessarie per l’accredito al gestore degli impianti di distribuzione carburanti degli importi derivanti dalle riduzioni di prezzo praticate sui consumi rilevati nella settimana precedente. ——— • ——— APPENDICE Modalità di presentazione della domanda per l’ottenimento dell’identificativo e dati da memorizzare sull’identificativo all’atto del rilascio dello stesso 1. La domanda per l’ottenimento dell’identificativo deve contenere i seguenti dati: • Dati anagrafici: a) nome e cognome; b) data di nascita; c) luogo di nascita; d) cittadinanza; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 e) comune di residenza; f) codice fiscale; • Dati relativi al mezzo: a) targa del veicolo; b) cilindrata; c) tipo di benzina prevalentemente utilizzato. 2. All’atto della presentazione della domanda devono essere esibiti: a) documento di riconoscimento in corso di validità; b) carta di circolazione; c) autocertificazione attestante il pagamento annuale della tassa automobilistica; 3. Sull’identificativo all’atto del rilascio sono memorizzati i seguenti dati: a) codice dell’identificativo; b) nome e cognome; c) codice fiscale; d) codice ISTAT del Comune di residenza; e) targa del veicolo. Caratteristiche del POS 4. Dati da registrare per ogni rifornimento a prezzo ridotto: • Il gestore dell’impianto digita sul POS i seguenti dati: a) tipo di benzina (super o senza piombo); b) litri erogati (fino a due decimali) e corrispondente importo a prezzo ridotto; 5. Il POS memorizza, oltre i dati sopra indicati, anche i seguenti: c) data e ora; d) codice dell’identificativo; e) targa del veicolo. 6. Nell’identificativo sono trasferiti dal POS i seguenti dati: a) data ed ora; b) codice del POS; c) tipo di benzina (super o super senza piombo); d) litri del rifornimento: 7. Il POS emette uno scontrino contenente i seguenti dati: a) data ed ora; b) estremi identificativi del punto vendita; c) codice dell’identificativo; d) nome e cognome; e) targa del veicolo; f) litri del rifornimento; g) tipo di benzina (super o super senza piombo); h) importo. 8. Dati da riportare nella stampa riepilogativa delle operazioni nella giornata ai fini dei rimborsi delle riduzioni di prezzo praticate: a) codice del POS che ha effettuato la registrazione; b) per ogni rifornimento; • data ed ora; • codice dell’identificativo; • targa del veicolo; • tipo di benzina (super o super senza piombo); • litri; • importo. c) per ogni fascia: • numero dei rifornimenti effettuati; • numero dei litri erogati; • numero delle riduzioni di prezzo operate; d) riepilogo complessivo dei litri erogati a prezzo scontato ed importo complessivo degli sconti praticati. [BUR20000116] [5.3.1] D.g.r. 1 marzo 2000 – n. 6/48841 Assegnazione ai comuni di contributi finanziari per la gestione subdelegata delle competenze autorizzative in materia di beni ambientali di cui alla legge regionale 9 giugno 1997, n. 18 LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 «Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni» e in particolare l’art. 12 che prevede l’erogazione ai comuni di contributi per la costituzione di strutture tecniche idonee all’esercizio delle funzioni loro subdelegate relative alle autorizzazioni di cui all’art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497; Visto il decreto legislativo 29 ottobre, n. 490 «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352» che ricomprende al Titolo II Capo I, art. 151 i disposti del citato art. 7 della legge 1497/1939; Vista la legge regionale 9 giugno 1997, n. 18 «Riordino delle competenze amministrative in materia dei beni ambientali e dei beni paesaggistici. Subdelega agli Enti Locali», che attribuisce ai comuni le competenze autorizzative richiamate nel citato art. 12 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57; Considerato che la stessa l.r. 18/1997 richiede che le Commissioni Edilizie comunali, nell’esercizio delle sopra dette funzioni subdelegate, siano integrate da almeno due esperti in materia paesistico-ambientale; Ritenuto che detta integrazione comporti un significativo onere a carico dei comuni, particolarmente quando per estensione e rilevante sensibilità degli ambiti comunali vincolati e per entità dei progetti da esaminare si richieda alle Commissioni edilizie e agli esperti ambientali che le integrano un consistente impegno; Considerato, altresı̀, che ai sensi dello Statuto regionale rientra nelle competenze della Regione la tutela dei valori del paesaggio; Ritenuto che l’assegnazione di un contributo economico ai comuni, commisurato ad una dimostrata entità dell’impegno richiesto, risponda al ruolo regionale di promozione della tutela del patrimonio paesistico lombardo; Constatato che il capitolo di spesa 4.1.1.1.5068 «Contributi agli Enti locali per l’esercizio di funzioni amministrative subdelegate in materia paesistica» dispone della somma necessaria per avviare questa iniziativa; Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 17. Comma 32, della legge 127 del 15 maggio 1997; A voti unanimi espressi nelle forme di legge Delibera 1. Di provvedere all’assegnazione ai comuni di contributi finanziari per la gestione subdelegata delle competenze autorizzative in materia di beni ambientali di cui alla legge regionale 9 giugno 1997, n. 18; 2. Di approvare i criteri di valutazione per l’assegnazione ai comuni dei contributi finanziari contenuti nell’allegato schema, che costituisce parte integrante del presente atto deliberativo; 3. Di prevedere idonea divulgazione illustrativa dei contenuti della presente deliberazione mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, in congruo numero di copie supplementari rispetto alla tiratura ordinaria. Il segretario: Sala ——— • ——— Criteri di valutazione per l’assegnazione ai comuni di contributi finanziari per la gestione subdelegata delle competenze autorizzative in materia di beni ambientali A decorrere dal corrente anno 2000, la Regione Lombardia ha previsto l’assegnazione ai Comuni di contributi finanziari per la gestione subdelegata delle competenze amministrative in materia di beni ambientali. È prevista la disponibilità di un importo complessivo pari a L. 500.000.000. Si ritiene opportuno sostenere l’attività delle Amministrazioni comunali che hanno operato secondo le disposizioni della legge nella gestione subdelegata delle competenze autorizzative in materia di beni ambientali, la valutazione, ovviamente, terrà conto della corretta applicazione dei principi sottesi alla l. 1497/1939 (*), alla l.r. 18/1997, ai criteri che hanno accompagnato quest’ultima, al fine di accertare il reale perseguimento dell’obbiettivo prioritario: la tutela del paesaggio. Al fine di poter conseguire il finanziamento regionale i Comuni potranno presentare, entro e non oltre le ore 12.00 del 12 maggio 2000, presso l’Ufficio Protocllo della Direzione Generale Urbanistica apposita domanda di contributo. 799 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia L’entità del contributo verrà determinata sulla base degli elementi di valutazione di seguito indicati e del numero di domande pervenute, e comunque in misura non superiore a L. 10.000.000 per ciascun Comune. Trattandosi del primo anno di realizzazione della iniziativa di finanziamento regionale, le modalità di riconoscimento del contributo potranno essere perfezionate ed aggiornate nel corso dei prossimi anni. La domanda di contributo dovrà essere corredata della scheda di seguito riportata, con la relativa documentazione ivi richiesta, atta ad evidenziare la consistenza dell’attività svolta e le modalità di esecuzione della stessa. A – QUADRO VINCOLISTICO Quali dei seguenti vincoli sussistono sul territorio comunale? a) vincoli individui ex art. 1 commi 1) e 2) della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (*) 䊐 sı̀ quanti .................. 䊐 no b) vincoli d’insieme ex art. 1 commi 3) e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (*) 䊐 sı̀ 䊐 tutto il territorio 䊐 parzialmente dimensione in ha .................. 䊐 no c) vincoli ex art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 (*) 䊐 sı̀ quali categorie dimensione ha .................. 䊐 no d) vincoli di immodificabilità temporanea ex art. 1 ter della legge 8 agosto 1985, n. 431 (*) e della d.g.r. 10 dicembre 1985, n. 3859 䊐 sı̀ 䊐 no È stata redatta una carta di localizzazione dei vincoli di cui sopra? 䊐 sı̀ 䊐 no B – ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA – Anno 1999 a) numero pratiche edilizie (concessioni, D.I.A. ecc.) ............. a1) numero sedute della C.E. (totale) ............. a2) numero sedute della C.E. (con espressione di pareri paesistici) ............. b) Numero di richieste di autorizzazione ex art. 7 della legge 1497/1939 (*) pervenute ............. Di queste ne sono state autorizzate senza prescrizioni ............. con prescrizioni ............. non hanno ottenuto autorizzazione ............. c) numero di pratiche di autorizzazione per le quali sono state richieste integrazioni alla documentazione qualora sia stata rilevata carente rispetto all’indicazione espressa nei criteri (d.g.r. n. 6/30194 del 25 luglio 1997) d) il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha annullato ........ (numero) autorizzazioni. C – ESPERTI AMBIENTALI a) La Commissione Edilizia è integrata con due o più (indicare il numero) esperti ambientali 䊐 2 esperti ambientali 䊐 più esperti ambientali che hanno il seguente curriculum (allegare copia) c) In quanti casi l’esito della pratica si è discostato dall’indicazione data dagli esperti? ................. D – RELAZIONI DEGLI ESPERTI Si richiede che venga allegata copia delle relazioni scritte stese dagli esperti ambientali nel 1999 (relative tanto a pratiche che abbiano conseguito autorizzazione quanto a pratiche che abbiano conseguito un diniego), come previsto dall’art. 5, 2º comma, della l.r. 18/97. E – RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DEL PAESAGGIO Si richiede che venga allegata copia del Rapporto annuale 800 Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 predisposto in base a quanto previsto dal paragrafo 3.9 dei Criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative subdelegate (d.g.r. 6/30194 del 25 luglio 1997). (*) Ora ricompresa nel Titolo II «beni paesaggistici e ambientali» del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, «testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali». [BUR20000117] [3.1.0] D.g.r. 1 marzo 2000 – n. 6/48843 Estinzione a’ sensi del comma 33 dell’art. 4 della l.r. 5 gennaio 2000 dell’I.P.A.B. «Asilo Infantile Luisa Bassetti» di Sesto Calende (VA), provvedimenti conseguenti e contestuale revoca della d.g.r. 6/47225 del 22 dicembre 1999 LA GIUNTA REGIONALE Omissis Delibera 1. Di revocare per le motivazioni addotte in premessa la d.g.r. n. 47225 del 22 dicembre 1999 avente all’oggetto: «Estinzione a’ sensi del 1º comma, art. 4 della l.r. 28 dicembre 1981, n. 72 dell’I.P.A.B. «Asilo Infantile Luisa Bassetti» di Sesto Calende (VA) e provvedimenti conseguenti. Richiesta di parere ex art. 55, punto a) del 4º comma, della l.r. 7 gennaio 1986 n. 1 alla Commissione Consiliare competente; 2. di estinguere, a’ sensi del comma 33, art. 4 l.r. 5 gennaio 2000 n. 1, l’I.P.A.B. «Asilo Infantile Luisa Bassetti» di Sesto Calende (VA); 3. di disporre l’attribuzione del patrimonio di pertinenza dell’I.P.A.B. in parola e di cui alla deliberazione ricognitiva del Commissario Straordinario n. 5 del 9 luglio 1999, al Comune di Sesto Calende (VA) con vincolo di destinazione a servizi sociali, con subentro altresı̀ all’Ente beneficiario nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti facenti capo all’Ente estinto; 4. di provvedere, allo nomina di un Commissario liquidatore dell’I.P.A.B. in premessa, nella persona del Commissario Straordinario incaricato, con il compito di procedere, entro 30 gg. dall’avvenuta notifica del presente atto, al compimento delle operazioni di consegna del patrimonio mediante appositi verbali, da redigersi con l’intervento in contraddittorio del legale rappresentante dell’Ente destinatario, che dovranno indi formare oggetto di formale delibera di recepimento da parte di quest’ultimo e con obbligo infine di trasmissione di copia della suaccennata delibera e dei relativi verbali al Settore Regionale Famiglia e Politiche Sociali; 5. di disporre per la comunicazione del presente atto all’Istituzione interessata, all’A.S.L., all’O.RE.CO. ed al Comune territorialmente competenti, per quanto di rispettiva competenza ed alla pubblicazione infine del dispositivo dello stesso sul B.U.R.L. Il segretario: Sala [BUR20000118] [3.1.0] D.g.r. 1 marzo 2000 – n. 6/48848 Proroga dei termini previsti dalla d.g.r. 12 marzo 1999, n. 6/41878, per la conclusione da parte delle A.S.L. delle istruttorie e verifiche per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture di riabilitazione e reinserimento di soggetti tossicodipendenti già provvisoriamente accreditate, e contestuale aggiornamento delle rette a carico del Fondo Sanitario Regionale LA GIUNTA REGIONALE Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 marzo 1999, n. 41878 «Definizione dei requisiti e delle modalità per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento delle strutture di riabilitazione e reinserimento di soggetti tossicodipendenti e relativa circolare regionale 31 marzo 1999 n. 24»; Atteso che detta deliberazione per il permanere dello «status» di soggetto accreditato per le strutture già provvisoriamente accreditate prevede i seguenti termini: – presentazione entro 60 gg. dalla pubblicazione della d.g.r. (B.U.R.L. del 20 aprile 1999) della istanza di accreditamento corredata da piano di adeguamento da parte delle strutture; – conclusione, entro 180 gg. dal deposito della domanda, della fase di istruttoria e verifica con espressione di parere formale da parte delle A.S.L.; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Atteso che il termine per la conclusione della fase di istruttoria e verifica con espressione di parere formale da parte delle A.S.L. è scaduto; Considerato che per la complessità del processo di istruttoria e verifica lo stesso risulta tuttora in corso, ma non concluso, per la generalità delle A.S.L.; Considerata altresı̀ la necessità, pur nel rispetto della normativa, di tutelare gli utenti ospiti delle strutture che contribuiscono al sistema di assistenza nei confronti dei soggetti tossicodipendenti; Ritenuto quindi necessario prorogare i termini per la conclusione della fase di istruttoria e verifica con espressione di parere formale da parte delle A.S.L.; Rilevata altresı̀ l’opportunità di aggiornare le rette a carico del Fondo Sanitario Regionale in base al tasso di inflazione annuo, anche in considerazione della sopravvenuta approvazione Provvedimento del 5 agosto 1999 di determinazione dei requisiti minimi standard per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento dei servizi di assistenza alle persone dipendenti da sostanze d’abuso e di porre tale aumento a carico delle disponibilità previste dal budget per gli interventi socio-sanitari integrati delle A.S.L.; Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo, ai sensi dell’art. 17 della legge 127/97; A voti unanimi espressi nelle forme di legge Delibera 1. Di prorogare alla data del 31 dicembre 2000, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si riportano, i termini ultimi per la conclusione della fase di istruttoria e verifica con espressione di parere formale da parte delle A.S.L. nei confronti delle strutture già provvisoriamente accreditate. 2. Di richiedere alle Aziende Sanitarie Locali di predisporre ed inviare alla Direzione Generale Interventi Sociali, entro il 30 giugno 2000, una relazione sul processo di istruttoria e verifica delle strutture che hanno richiesto l’accreditamento. 3. Di aggiornare, per le motivazioni di cui in premessa, gli importi delle rette di cui alla d.g.r. 41878/99, come meglio precisato nell’allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, con esonero di trascrizione, composto di una pagina, con decorrenza dal 1º gennaio 2000. 4. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il segretario: Sala ——— • ——— Allegato 1 Rette giornaliere per le prestazioni rese nelle strutture accreditate che operano a favore di tossicodipendenti Tipologie strutture ex d.g.r. 41878/99 Rette in vigore fino al 31 dicembre 1999 Nuove rette in vigore dal 1º gennaio 2000 L. 61.000 L. 31.000 L. 62.000 L. 32.000 L. 72.000 L. 39.000 L. 74.000 L. 40.000 L. 33.000 L. 38.000 L. 34.000 L. 39.000 Stutture pedagogico-riabilitative • Retta residenziale • Retta semi-residenziale Stutture terapeutico-riabilitative • Retta residenziale • Retta semi-residenziale Centri psicoterapici • Terapia individuale • Terapia di gruppo (*) gli aumenti sono calcolati in base al tasso di inflazione lordo rilevato dall’Istat al dicembre 1999 (2,1%), e sono arrotondati alle 1.000 lire per eccesso o per difetto. Producono i loro effetti dal 1º gennaio 2000. [BUR20000119] [3.2.0] D.g.r. 1 marzo 2000 – n. 6/48854 Integrazione alla d.g.r. n. 6/37597 del 24 luglio 1998 «Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni ospedaliere in regime di ricovero e attuazione del punto 3) del dispositivo della d.g.r. n. 6/34437 del 4 febbraio 1998»: Introduzione di tre nuovi d.r.g. LA GIUNTA REGIONALE Richiamata la d.g.r. n. 6/37597 del 24 luglio 1998 «Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni ospedaliere in regime di ricovero e attuazione del punto 3) del dispositivo della d.g.r. n. 6/34437 del 4 febbraio 1998», cosı̀ come modificata dalla d.g.r. n. 6/45079 del 13 settembre 1999 «Modifica alla d.g.r. n. 6/37597 del 24 luglio 1998: Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni ospedaliere in regime di ricovero» e attuazione del punto 3) del dispositivo della d.g.r. n. 6/34437 del 4 febbraio 1998; Richiamato il decreto del presidente della Regione Lombardia n. H/47640 del 24 novembre 1999 «Modifica della scheda regionale di dimissione ospedaliera prevista dall’art. 13 della l.r. 15 gennaio 1975, n. 5», con il quale, a partire dai casi dimessi dal 1º gennaio 2000, viene modificata nei contenuti la scheda di dimissione ospedaliera, ed in particolare il punto 10 che definisce di adottare la versione 14 del Grouper HCFA e di individuare, con successivo provvedimento della Giunta regionale, l’elenco dei nuovi DRG corrispondenti a tale versione del Grouper, nonché la tariffa in vigore; Ravvisata, pertanto, la necessità di integrare il suddetto elenco con i tre nuovi DRG precisati nel dispositivo del presente atto unitamente alle relative tariffe, con decorrenza 1º gennaio 2000; Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della d.g. Sanità ai fini della diffusione dell’atto; A voti unanimi ed espressi nelle forme di legge Delibera 1. di determinare le tariffe di tre nuovi DRG come di seguito indicato: Valore > soglia (migliaia di lire) Valore ordinario (migliaia di lire) Valore 01 die-dh (migliaia di lire) Soglia degenza (giornate) Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto comune con CC 9.262 6.947 44 313 C Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto comune senza CC 5.062 3.796 23 302 C Trapianto di polmone 47.085 35.314 60 1.217 DRG MDC Tipo Descrizione 493 07 C 494 07 495 Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 2. di dare atto che le tariffe di cui al precedente punto 1 si applicano ai pazienti dimessi a decorrere dal 1º gennaio 2000; 3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale, ai fini della notifica a tutti i soggetti interessati e sul sito web della d.g. Sanità ai fini della diffuzione dell’atto. Il segretario: Sala [BUR20000120] [5.2.1] D.g.r. 1 marzo 2000 – n. 6/48886 Legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 – «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia» – Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/44313 del 16 luglio 1999 avente ad oggetto: «Approvazione dello schema di accordo di programma tra la Regione Lombardia e le comunità montane per il conferimento, di funzioni amministrative in materia di impianti a fune e di risalita in genere non classificati di trasporto pubblico locale» – Modifica art. 7, c. 801 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 2, dell’accordo di programma approvato con d.g.r. n. 6/44313/99 LA GIUNTA REGIONALE Vista la l.r. 29 ottobre 1998, n. 22 di «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia»; Vista la d.g.r. n. 6/44313 del 16 luglio 1999, avente ad oggetto «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia». Approvazione dello schema di accordo di programma tra la Regione Lombardia e le comunità montane per il conferimento di funzioni amministrative in materia di impianti a fune e di risalita in genere non classificati di trasporto pubblico locale», di cui agli artt. 5, comma 1, lett. a) e lett. b) e 31 della l.r. n. 22/98; Dato atto che in data 20 luglio 1999 l’accordo di programma sopra citato è stato sottoscritto dai presidenti o loro delegati di tutte e trenta le comunità montane; Vista la d.g.r. n. 6/45419 del 1 ottobre 1999, avente ad oggetto «Approvazione delle direttive per l’esercizio delle funzioni trasferite alle comunità montane in materia di impianti a fune di risalita in genere non classificati di trasporto pubblico locale – l.r. 29 ottobre 1998, n. 22 riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia»; Vista la d.g.r. n. 6/45876 del 22 ottobre 1999, avente ad oggetto «l.r. 29 ottobre 1998, n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia. Conferimento alle comunità montane delle funzioni amministrative e di vigilanza relative agli impianti a fune e di risalita in genere non classificati di trasporto pubblico locale», il cui esercizio effettivo decorre dall’1 gennaio 2000; Visto il decreto n. 2451 del 3 febbraio 2000, a firma dell’assessore ai trasporti e viabilità della Regione Lombardia, relativo alla istituzione e nomina del comitato tecnico di gestione previsto dall’art. 8, c. 1, dell’accordo di programma approvato con la richiamata d.g.r. n. 6/44313/99, composto da rappresentanti della regione e delle comunità montane; Dato atto che, ai sensi dell’art. 8, c. 2 del più volte citato accordo di programma, al comitato tecnico di gestione risultano attribuite le seguenti competenze: a) monitorare l’accordo di programma; b) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell’accordo di programma; c) individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si frapponessero all’attuazione dell’accordo di programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione; d) richiedere verifiche al medesimo accordo; e) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione dell’accordo stesso; Visto, altresı̀, in particolare, l’art. 7, c. 2, del medesimo accordo di programma, il quale prevede che ai fini della liquidazione a ciascuna comunità montana delle risorse finanziarie annualmente trasferite per l’esercizio delle funzioni amministrative, le comunità montane devono produrre entro il 30 giugno di ogni anno apposita certificazione alla competente struttura della Giunta Regionale attestante il numero di impianti esistenti e in esercizio nel proprio ambito territoriale. Per l’anno 2000 tale certificazione deve essere prodotta entro e non oltre il 31 marzo; Considerato l’impegno assunto dalle competenti strutture della direzione generale trasporti e mobilità di individuare un percorso formativo ai responsabili e al personale di area tecnico – amministrativa delle comunità montante, articolato in specifiche giornate di formazione specialistica, in attuazione di quanto previsto nella d.g.r. n. 6/45876 del 22 ottobre 1999; Considerato che, in data 3 febbraio 2000, si è svolta la seconda giornata di formazione del personale amministrativo e tecnico delle comunità montane nella quale si è proceduto, tra l’altro, all’insediamento del comitato tecnico di gestione, previsto dall’art. 8 dell’accordo di programma e istituito con decreto n. 2451/2000, e all’esame e all’approfondimento dell’ipotesi relativa alle norme tecnico operative di organizzazione, gestione e funzionamento del comitato stesso, necessaria ai fini dell’espletamento delle competenze allo stesso attribuite; Preso atto che in tale sede, su richiesta unanime dei rappresentanti delle comunità montane presenti, si è concordato lo spostamento della data, prevista dall’art. 7, c. 2, dell’accordo di programma, per la produzione della certificazione atte- 802 Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 stante il numero degli impianti esistenti ed in esercizio nel proprio ambito territoriale, dal «entro il 30 giugno» al «entro il 30 settembre di ogni anno» per gli anni successivi al 2000; Considerato che per quanto riguarda l’anno 2000 l’impegno e la liquidazione delle somme a ciascuna comunità montana, a sostegno delle funzioni conferite, avverrà secondo quanto indicato nell’Allegato A) all’accordo di programma approvato con d.g.r. n. 6/44313 del 16 luglio 1999, come concordato con le stesse comunità montane presenti all’incontro del 3 febbraio 2000 e che pertanto è da ritenersi superato l’obbligo della produzione della certificazione entro il 31 marzo 2000, di cui all’ultimo periodo del comma 2, art. 7 dell’accordo di programma; Valutate e fatte proprie le predette considerazioni; Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 32, l. 15 maggio 1997, n. 127; Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 26 della l. 7 agosto 1990, n. 241; A voti unanimi espressi nelle forme di legge Delibera 1. di approvare la modifica del termine previsto dall’art. 7, c. 2, dell’accordo di programma approvato con d.g.r. n. 6/44313 del 16 luglio 1999, dal «entro il 30 giugno» al «entro il 30 settembre» per gli anni successivi al 2000 entro il quale ciascuna comunità montana deve produrre apposita certificazione, alla competente struttura della Giunta Regionale, attestante il numero di impianti esistenti ed in esercizio nel proprio ambito territoriale; 2. di dare atto che per quanto riguarda l’anno 2000 l’impegno e la liquidazione delle somme a ciascuna comunità montana, a sostegno delle funzioni conferite, avverrà secondo quanto indicato nell’Allegato A) all’accordo di programma approvato con d.g.r. n. 6/44313 del 16 luglio 1999, come concordato con le stesse comunità montane presenti all’incontro del 3 febbraio 2000 e che pertanto è da ritenersi superato l’obbligo della produzione della certificazione entro il 31 marzo 2000, di cui all’ultimo periodo del comma 2, art. 7 dell’accordo di programma; 3. di comunicare il presente atto a tutti i componenti del comitato tecnico di gestione; 4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il segretario: Sala [BUR20000121] [5.2.1] D.g.r. 1 marzo 2000 – n. 6/48887 Approvazione delle direttive per l’esercizio delle funzioni conferite alle province ed ai comuni in materia di impianti fissi e sistemi a guida vincolata – L.r. 29 ottobre 1998 n. 22 – «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia» LA GIUNTA REGIONALE Visti gli artt. 4, 6 e 31 della l.r. 29 ottobre 1998 n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia»; Premesso che l’aspetto fondamentale della l.r. n. 22/98 è il conferimento agli enti locali di tutte le funzioni in materia di trasporto pubblico locale che non richiedono l’unitario esercizio a livello regionale; Rilevato che i citati artt. 4, 6 e 31 della l.r. 22/98 prevedono, tra l’altro, il conferimento tramite trasferimento alle province e ai comuni (Quest’ultimi anche in forma associata mediante il ricorso alle forme organizzative previste dalla l. 142/90) delle funzioni e dei compiti amministrativi e di vigilanza concernenti: – per le province – art. 4, co. 2, lett. k) l.r. 22/98: * gli impianti fissi, quali le linee tranviarie, filoviarie e metropolitane, di interesse sovracomunale e gli impianti a fune e relative infrastrutture di interscambio di cui all’art. 5, co. 1bis, lettera b) l.r. 22/98 cosı̀ come introdotto dalla l.r. n. 1/2000; – per i comuni (anche in forma associata) – art. 6, co. 1, lett. f,) n. 1, 2, 3 e 4 l.r. 22/98: * gli impianti fissi che operano nel territorio comunale e nell’area urbana, quali linee tranviarie, filoviarie, metropolitane; * gli ascensori e le scale mobili; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 * le interferenze, quali gli attraversamenti ed i parallelismi tra gli impianti fissi e gasdotti, acquedotti, canali, fognature, elettrodotti, linee telefoniche; * gli impianti a fune e le relative infrastrutture di cui all’art. 5 co. 1-bis, lettera a) cosı̀ come introdotto dalla l.r. n. 1/2000. Richiamata la deliberazione n. 6/44862 del 5 agosto 1999 «legge regionale 29 ottobre 1998 n. 22. «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia». Approvazione dello schema di accordo di programma tra la Regione Lombardia e le amministrazioni provinciali per il conferimento di funzioni amministrative in materia di servizi di gran turismo, immatricolazione e noleggio autobus, impianti fissi e a guida vincolata, ruolo dei tassisti e autonoleggiatori, navigazione interna; Richiamata la deliberazione n. 6/46345 del 12 novembre 1999 «legge regionale 29 ottobre 1998 n. 22. «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia» Approvazione dello schema di accordo di programma tra la Regione Lombardia e le amministrazioni comunali per il conferimento di funzioni amministrative e di vigilanza in materia di impianti fissi e sistemi a guida vincolata; Preso atto della sottoscrizione degli accordi di programma sopra citati tra la Giunta Regionale in persona dell’assessore ai trasporti e viabilità e: le province in persona dei rispettivi assessori ai trasporti da una parte, i comuni interessati in persona dei rispettivi sindaci dall’altra, per le rispettive competenze; Richiamata la deliberazione n. 6/47011 del 13 dicembre 1999 «Approvazione delle direttive per il conferimento alle province dell’esercizio di funzioni amministrative in materia di: immatricolazione e noleggio autobus, ruolo dei tassisti e degli autonoleggiatori, legge regionale 29 ottobre 1998 n. 22. Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia»; Ritenuto pertanto, in ottemperanza alle norme succitate, di emanare specifiche direttive, sulla base delle quali le province ed i comuni interessati eserciteranno le funzioni loro trasferite; Dato atto che la presente deliberazione non è soggetto a controllo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, co. 32, l. 15 maggio 1997, n. 127; A voti unanimi espressi nelle forme di legge Delibera 1. di prendere atto della sottoscrizione tra la Giunta Regionale e le province dell’accordo di programma il cui schema è stato approvato con d.g.r. n. . 6/44862 del 5 agosto 1999; 2. di prendere atto della sottoscrizione tra la Giunta Regionale e i comuni interessati dell’accordo di programma il cui schema, meglio specificato nelle premesse, è stato approvato con d.g.r. n. 6/46345 del 12 novembre 1999; 3. di approvare le direttive per l’esercizio del conferimento mediante trasferimento alle province e ai comuni interessati, delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di impianti fissi e sistemi a guida vincolata di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto; 4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il segretario: Sala ——— • ——— Allegato A Direttive per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e di vigilanza, conferiti alle province e ai comuni, in materia di impianti fissi e sistemi a guida vincolata Legge regionale n. 22 del 29 ottobre 1998 INDICE A) PREMESSA. A.1 Conferimento di funzioni; A.2 Impegni dell’accordo di programma; A.3 Concessioni; A.4 Finalità; A.5 Normativa statale e regionale di riferimento; A.6 Formazione B) IMPIANTI FISSI, MODALITÀ OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI CONFERITE. B.1 Articolazione delle attività per lo svolgimento delle funzioni; B.2 Attività tecnico-amministrative, autorizzative e di vigilanza per l’approvazione dei progetti di nuovi impianti o interventi di adeguamento tecnico ed apertura all’esercizio; B.2.1 Efficacia trasportistica e congruenza con gli atti di programmazione degli enti locali; B.2.2 Valutazione economiche gestionali; B.2.3 Istruttoria del progetto definitivo; B.2.4 Istruttoria del progetto esecutivo; B.3 Esame per l’autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio; B.3.1 verifiche e prove funzionali; B.3.2 autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio; B.4 Attività di vigilanza e verifiche – prove funzionali. C) PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA). C.1 Finalità della VIA; C.2 Evoluzione quadro normativo; C.3 Procedure VIA nel periodo transitorio. D) IMPIANTI A FUNE DI TPL. E) INTERFERENZE DI RETI TECNOLOGICHE CON IMPIANTI FISSI. E.1 Normativa di riferimento. E.2 Istruttoria A) Premessa A.1 Conferimento di funzioni Gli artt. 4, 6 e 31 della l.r. 29 ottobre 1998 n. 22, «Riforma del trasporto pubblico in Lombardia», prevedono, tra l’altro, il conferimento mediante trasferimento alle province (art. 4) e ai comuni (art. 6) delle funzioni e dei compiti amministrativi e di vigilanza, nei termini seguenti: – per le province – art. 4, co. 2, lett. k) l.r. 22/98: - gli impianti fissi, quali le linee tranviarie, filoviarie e metropolitane di interesse sovracomunale e gli impianti a fune e relative infrastrutture di interscambio di cui all’art. 5, co. 1-bis, lettera b) l.r. 22/98 cosı̀ come introdotto dalla l.r. n. 1/2000; – per i comuni – art. 6, co. 1, lett. f) n. 1, 2, 3, e 4 l.r. 22/98 come sostituito dall’art. 3, comma 135, l.r. 5 gennaio 2000, n. 1; - gli impianti fissi che operano nel territorio comunale e nell’area urbana, quali linee tranviarie, filotranviarie, metropolitane; - gli ascensori e le scale mobili; - le interferenze, quali gli attraversamenti ed i parallelismi tra gli impianti fissi e gasdotti, acquedotti, canali fognature, elettrodotti, linee telefoniche; - gli impianti a fune e le relative infrastrutture di cui all’art. 5 co. 1-bis, lettera a) cosı̀ come introdotto dalla l.r. n. 1/2000. A.2 Impegni di cui agli accordi di programma, approvati con d.g.r. 44862 del 5 agosto 1999, (sottoscritto con le province) e con d.g.r. 46345 del 12 novembre 1999 (sottoscritto con i comuni di Bergamo, Cremona e Milano) Gli accordi di programma succitati prevedono, in particolare: – l’impegno della Giunta Regionale ad emanare, con conforme deliberazione, le direttive necessarie per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti, fornendo agli enti locali interessati tutta la documentazione tecnicoamministrativa a supporto dello svolgimento delle funzioni conferite; – la permanenza in capo alla direzione generale trasporti e mobilità dei procedimenti amministrativi non conclusi alla data di effettivo conferimento delle funzioni; – una attività di supporto tecnico-operativo da parte delle strutture della direzione generale trasporti e mobilità agli enti locali destinatari del conferimento; – l’impegno della Giunta Regionale a trasferire annualmente (a decorrere dall’anno 2000) alle province e ai comuni le risorse finanziarie previste nelle tabelle contenute nei rispettivi accordi di programma; – l’istituzione di comitati tecnici di gestione degli accordi 803 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia di programma, nominati con decreto del presidente della giunta regionale o suo delegato, composto da rappresentanti della regione e degli enti locali, con il compito di monitorare, vigilare e verificare la piena, tempestiva e corretta attuazione degli accordi di programma, nonché di dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione degli accordi stessi. A seguito dell’entrata in vigore della l.r. 1/2000 sono in via di definizione i relativi accordi di programma ex art. 31 l.r. 22/1998. A.3. Concessioni La l.r. 14 gennaio 2000 n. 2 ha definito le competenze concessorie in ordine agli impianti fissi, agli impianti a fune e ai sistemi a guida vincolata, come segue: – rilascio della concessione di competenza del comune qualora l’impianto operi nel territorio comunale o in area urbana; – rilascio della concessione di competenza della provincia qualora l’impianto operi nel territorio di più comuni. Nel caso in cui l’impianto abbia estensione interprovinciale, il rilascio della concessione compete alla provincia sul cui territorio si estende maggiormente l’impianto. A.4 Finalità Le presenti direttive hanno la finalità di mettere in grado gli enti locali di svolgere le attività tecniche amministrative relative alle funzioni conferite. Nei capitoli successivi si illustrano le principali attività da svolgere per l’istruttoria e la predisposizione dei conseguenti atti amministrativi, nonchè per la vigilanza degli impianti stessi. Le attività tecniche – amministrative di approvazione dei progetti e di vigilanza da svolgere riguardano: – gli impianti fissi quali: * filovie; * metropolitane, tram; * attrezzature di deposito e di interscambio connesse ad impianti fissi; – gli impianti a fune che svolgono funzioni di pubblico trasporto: * funicolari e funivie classificate di TPL; A.5 Normativa statale e regionale di riferimento. Le direttive necessarie per l’esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, illustrate nel presente documento, ottemperano a quanto espressamente statuito nella legislazione, statale e regionale in materia, ed in particolare fanno riferimento precipuo alla seguente normativa: – l. 23 luglio 1927, n. 1110 (Provvedimenti per la concessione all’industria privata dell’impianto e dell’esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico); – d.P.R. 28 giugno 1955 n. 771 (Decentramento dei servizi del ministero dei trasporti, ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); – l. 29 dicembre 1969 n. 1042 (Disposizioni concernenti la costruzione e l’esercizio di ferrovie metropolitane); – d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 (Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali e dei relativi personali ed uffici); – l.r. 6 giugno 1972, n. 9 (Determinazione delle competenze degli organi regionali per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali); – d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382 norme sull’ordinamento regionale e sull’organizzazione della pubblica amministrazione); – d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto); – d.m. 15 marzo 1982, n. 706 (Regolamento di disciplina delle sciovie); – d.m. 4 agosto 1998 n. 400 (Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone); 804 Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 – l.r. 5 aprile 1976, n. 8, cosı̀ come modificata ed integrata dalla l.r. 22 dicembre 1989 n. 80 (legge forestale regionale); – l.r. 23 aprile 1985, n. 36 (Ordinamento delle piste per la pratica dello sci ed interventi per lo sviluppo in Lombardia); – l.r. 9 giugno 1997, n. 18 (Riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e di piani paesistici. Sub-deleghe agli enti locali) e d.g.r.l. n. 6/30194 del 25 luglio 1997 (deleghe della regione agli enti locali per la tutela del paesaggio: criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative ai sensi della l.r. n. 18/97); – l.r. 20 aprile 1995, n. 24 (Riorganizzazione delle competenze e funzioni della commissione tecnico amministrativo regionale in materia di opere pubbliche); – d.P.R. 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale); – l.r. 3 settembre 1999 n. 20 (Normativa in materia di impatto ambientale); – d.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59); – legge 18 novembre 1998, n. 415 recante modifiche alla l. 11 febbraio 1994 n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici – cd Merloni ter- il d.lgs. 24 luglio 1992 n. 358, d.lgs. 17 marzo 1995 n. 157 (attuazione della direttiva 9250 CEE in materia di appalti pubblici di servizi); – legge 7 agosto 1990 n. 241, cosı̀ come modificata ed integrata dalla l. 15 maggio 1997 n. 127; – l.r. 29 ottobre 1998, n. 22; – l.r. 5 gennaio 2000, n. 1; – l.r. 14 gennaio 2000, n. 2. A.5 Formazione Il processo di trasferimento delle funzioni amministrative in materia di impianti fissi e sistemi a guida vincolata, oggetto della presente direttiva, dovrà essere accompagnato da un percorso formativo rivolto ai responsabili ed al personale di area tecnico-amministrativo e di vigilanza dei comuni e delle province. A tal fine si provvederà all’approfondimento degli aspetti tecnico-amministrativi e di vigilanza connessi alle funzioni conferite ed a fornire le basi operative per l’espletamento delle funzioni stesse. Le strutture regionali della direzione generale trasporti e mobilità assicureranno, inoltre, una costante attività di supporto tecnico-amministrativo ai comuni e alle province destinatarie dei conferimenti. B) Impianti fissi, modalità operative per lo svolgimento delle funzioni conferite. B.1 Articolazione delle attività per lo svolgimento delle funzioni Lo svolgimento delle funzioni conferite ai comuni e alle province dalla l.r. 22/98 e successive modificazioni si articola in diverse attività: – istruttorie – amministrative, finalizzate all’approvazione dei progetti, comprensive qualora richiesto, della valutazione di impatto ambientale; – autorizzative, in relazione all’apertura, ed all’esercizio degli impianti; – di vigilanza, riguardanti la regolarità dell’esercizio. Le attività sopra descritte sono da predisporre, ai sensi delle leggi nazionali vigenti in stretto rapporto con il ministero dei trasporti tramite il competente «ufficio speciale trasporti impianti fissi» (USTIF di Milano) per la Lombardia. Esso è tenuto ad esprimere il parere tecnico vincolante (nulla osta) relativo ai profili di sicurezza degli impianti nonchè ad effettuare le necessarie verifiche e prove funzionali atte ad accertare la sussistenza dei suddetti requisiti. B.2 Attività tecnico-amministrative, autorizzative e di vigilanza per l’approvazione dei progetti di nuovi impianti o di intervento di adeguamento tecnico ed apertura all’esercizio. B.2.1 Efficacia trasportistica e congruenza con gli atti di programmazione degli enti locali Nella valutazione dei progetti di realizzazione degli impian- Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ti a guida vincolata è preliminarmente da valutare la congruenza del progetto dell’opera proposta con il quadro di programmazione della mobilità e dei trasporti relativo all’area considerata, con particolare riferimento all’integrazione con le altre infrastrutture esistenti e/o di prossima realizzazione. Altro aspetto rilevante riguarda la compatibilità dell’intervento proposto con gli strumenti urbanistici vigenti nonché con obiettivi di miglioramento ambientale. A questi fini è importante acquisire elementi circa gli effetti dell’intervento considerando ad esempio: – il miglioramento del rapporto modale nell’area; – la domanda di utenza acquisibile; – la riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico e il risparmio energetico; – i costi di investimento in relazione ai benefici e all’efficienza trasportistica realizzata dall’intervento. B.2.2 Valutazioni economiche gestionali Altro elemento importante per la valutazione del progetto è sicuramente il profilo economico dell’intervento, al fine di valutare l’efficacia trasportistica gestionale rapportata con criteri di efficienza della spesa pubblica per la produzione dei servizi pubblici. Sarà quindi necessario, nel corso della fase istruttoria, effettuare una valutazione economico – gestionale in merito alla fattibilità dell’intervento. B.2.3 Istruttoria del progetto definitivo L’istruttoria sul progetto di livello «definitivo» tiene conto dei pareri dei vigili del fuoco e T.T.V. ed eventuali ulteriori studi ed indagini tra le quali le procedure VIA, con riguardo alla particolare natura ed alle caratteristiche dell’opera. L’attività istruttoria verificherà, ai sensi delle leggi vigenti, che la documentazione prodotta contenga: – istanza di approvazione del progetto; – progetto definitivo firmato dal progettista e vistato per accettazione dal soggetto richiedente. Gli elaborati del progetto, dovranno riguardare: – un inquadramento territoriale dell’opera e congruenza con la programmazione territoriale, urbanistica e socio-economica; – il disciplinare (o capitolato) descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici richiesti dalla P.A. concedente in capo al concessionario; – la relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell’inserimento dell’opera nel territorio; – i disegni generali nelle opportune scale, descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare verificando le normative relative ai disabili e delle norme anticendi; – i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; – gli eventuali ulteriori studi ed indagini occorrenti con riguardo alla particolare natura ed alle caratteristiche dell’opera; – gli eventuali elaborati e convenzioni relativi ad attraversamenti e parallelismi di reti tecnologiche; – la documentazione riguardante le aree su cui sarà realizzata l’opera (disponibilità dei suoli, piani parcellari per eventuali espropri, convenzioni); – l’organizzazione servizio; – la relazione economico-finanziaria costituita da: * computo metrico estimativo; * piano economico comprensivo di tutti gli oneri; * modalità della copertura finanziaria evidenziando gli eventuali contributi da parte di enti pubblici; – l’elenco dei prezzi unitari delle voci più significative; – le modalità di appalto, bozza del bando di appalto; – la temporizzazione di tutte le attività necessarie a dare compimento all’opera; La fase istruttoria, si conclude con l’invio di una relazione contenente le valutazioni del progetto definitivo alla commissione tecnico – amministrativa regionale (C.T.A.R.) per l’espressione del parere consultivo come previsto dalla l.r. n. 24/95. Quest’ultimo parere di natura tecnica, contenente eventuali prescrizioni, andrà poi notificato ai soggetti interessati ai fini della successiva predisposizione del progetto esecutivo. Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 B.2.4 Istruttoria del progetto esecutivo L’istruttoria consiste nell’esame tecnico-amministrativo del progetto esecutivo verificandone la coerenza con il progetto definitivo. A seguito del rilascio del nulla osta di sicurezza del ministero dei trasporti attraverso il competente ufficio speciale trasporti impianti fissi (U.S.T.I.F. di Milano), l’iter amministrativo si conclude con l’atto di approvazione dell’intervento ed autorizzazione alla costruzione dell’impianto. Il progetto esecutivo, da redigersi da parte del soggetto concessionario in conformità al progetto definitivo ed ai pareri e valutazioni descritte al precedente punto, approfondisce in ogni dettaglio le opere da realizzare, quantifica il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, pertanto dovrà essere costituito da: – relazione tecnica e calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, secondo quanto previsto dalla normativa del ministero dei trasporti; – elaborati grafici ed architettonici, strutturali e degli impianti nelle scale adeguate a descriverli compiutamente, secondo quanto previsto dalla normativa del ministero dei trasporti; – piano di manutenzione dell’opera; – computo metrico-estimativo; – elenco dei prezzi unitari delle voci più significative; – capitolati speciali di appalto (prestazionali/descrittivi), bandi di gara; piani di sicurezza. L’istruttoria si conclude, acquisito il predetto nulla osta del ministero (U.S.T.I.F.), con l’atto di approvazione del progetto dell’intervento, che autorizza inoltre per quanto di competenza, ai fini della regolarità e sicurezza, la costruzione dell’impianto. B.3 Esame per l’autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio B.3.1 Verifiche e prove funzionali Terminati i lavori di esecuzione dell’opera, ai fini dell’apertura all’esercizio, è da svolgere una specifica attività per i profili della regolarità dell’esercizio, mediante verifiche e prove funzionali (visita di ricognizione). L’attività è da espletare di concerto con l’U.S.T.I.F che verifica la sicurezza dell’impianto, a seguito della dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori rilasciata dal direttore dei lavori (art. 5 d.P.R. 753/80). L’esito di dette verifiche e prove risulterà da apposito verbale. B.3.2 Autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio Al termine dei lavori, il concessionario richiederà all’U.S.T.I.F. di Milano e all’ente concedente l’effettuazione delle prescritte verifiche e prove funzionali (visita di ricognizione) per la messa in esercizio dell’impianto. Si provvederà quindi ad effettuare le verifiche e prove funzionali prescritte per legge, indispensabili per l’apertura al pubblico esercizio. Il provvedimento, che autorizza il pubblico esercizio dell’impianto, come prescritto dall’art. 4 del d.P.R. 753/80, è rilasciato solo a seguito dell’acquisizione: – dell’acquisizione documentazione sottoscritta dal direttore dei lavori con verbale di inizio lavori e di fine lavori e dichiarazione concernente l’ultimazione dei lavori, la loro esecuzione a regola d’arte e la conformità al progetto approvato; – dell’individuazione del soggetto gestore del servizio; – della nomina del direttore d’esercizio da parte del soggetto gestore, previo nulla osta da parte dell’U.S.T.I.F; – dell’approvazione del regolamento di esercizio, previo nulla osta dell’U.S.T.I.F.; – del nulla osta di sicurezza all’esercizio dell’impianto rilasciato dall’U.S.T.I.F. di Milano. B.4 Attività di vigilanza e verifiche – Prove periodiche. Durante la vita tecnica dell’impianto in esercizio, sono da svolgere verifiche e prove funzionali tese a verificare, su l’istanza del richiedente e la relativa documentazione, la sussistenza nel tempo delle condizioni di regolarità e sicurezza per espletare il pubblico servizio. Potrà essere altresı̀ richiesto di partecipare alle commissio- 805 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ni incidenti indette dalle società esercenti, cosı̀ come stabilito dall’art. 93, d.P.R. 753/80, in caso di anormalità d’esercizio accadute sull’impianto. C) Procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) C.1 Finalità della VIA Le procedure di VIA è disciplinata dalla l.r. 3 settembre 1999 n. 20, in conformità alla direttiva del consiglio della comunità europea 337/85/CEE del 27 giugno 1985 ed in attuazione degli indirizzi di cui al d.P.R. 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della l. 22 febbraio 1994, n. 146). Le procedure VIA perseguono la finalità di verificare la sostenibilità ambientale dei nuovi interventi: sono, infatti, da valutare impatti di varia natura su un territorio. Gli studi di impatto ambientale possono inoltre consentire un corretto inserimento urbanistico ambientale dei manufatti progettati. C.2 Evoluzione quadro normativo (l.r. n. 20 del 3 settembre 1999) Il quadro legislativo regionale è oggetto di una recente evoluzione. All’uopo, la l.r. n. 20 «Norme in materia di impatto ambientale» prevede all’art. 3, comma 4 che: «comuni e le comunità montane (comma. 4) territorialmente interessati sono autorità competenti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica nei casi e per le tipologie di opere compresi in specifico elenco approvato dalla giunta regionale predisposti ed aggiornati dalle competenti direzioni generali regionali, recanti la ricognizione delle opere e degli interventi soggetti alla competenza dei comuni o delle comunità montane. È in ogni caso in facoltà dei comuni e delle comunità montane richiedere anche a mezzo di apposite convenzioni, l’espletamento delle procedure in oggetto alla provincia o, qualora competente all’emanazione di atti autorizzativi relativi all’intervento, alla regione. È inoltre consentito ai comuni e alle comunità montane di convenire tra loro, ai sensi dell’art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e successive modificazioni, la costituzione di unità operative unificate per l’espletamento delle procedure di verifica e valutazione di impatto ambientale. C.3 Procedure VIA nel periodo transitorio In attesa dell’individuazione da parte della giunta regionale dello specifico elenco, le procedure di via rimangono in capo alla regione (Direzione urbanistica – servizio sviluppo sostenibile del territorio – ufficio VIA). Il comune dovrà verificare le vigenti casistiche di applicabilità, delle procedure di VIA in relazione alle tipologie di intervento, sotto illustrate, ai fini di orientare l’invio della documentazione da parte dei soggetti proponenti, alla regione. Le procedure di VIA e di verifica, previste rispettivamente dagli artt. 5 e 10 del d.P.R. 12 aprile 1996, si applicano con le seguenti modalità: – progetti sottoposti a procedure di verifica: * sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane); * funicolari o linee di natura similare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri. – Progetti sottoposti a procedura di VIA: i progetti ritenuti, in sede di verifica, da sottoporre a procedura VIA e quelli che eventualmente ricadano, anche parzialmente, all’interno delle aree naturali protette, come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette). D) Impianti a fune di T.P.L. Per le indicazioni sullo svolgimento delle attività tecniche relative agli impianti a fune di T.P.L., di cui alla l.r. 22/1998, come modificata ed integrata dalla l.r. 1/2000, si fa riferimento alle «direttive per l’esercizio delle funzioni trasferite alle comunità montane in materia di impianti a fune di risalita in genere non classificati di trasporto pubblico locale – l.r. 29 ottobre 1998, n. 22. Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia», approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 45419 dell’1 ottobre 1999. E) Interferenze di reti tecnologiche con impianti fissi E1 Normativa di riferimento La legge regionale del 29 ottobre 1998 n. 22, (art. 6, co. 1, lett. f) n. 3) trasferisce ai comuni le funzioni amministrative 806 Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 in materia di interferenze di reti tecnologiche con impianti fissi quali, gli attraversamenti ed i parallelismi tra gli impianti fissi e gasdotti, acquedotti, canali, fognature, elettrodotti, linee telefoniche. Le tipologie di reti sono illustrate nella seguente tabella: INTERFERENZE PREVISTE DAL D.P.R. 753/1980 Tipologia Gasdotti Acquedotti/ Fognature Elettrodotti Linee Telefoniche Normativa d.m. 1/84, 2445/71; C.M. 938/RC/72,56/74; d.g.r. 13675/75, 35184/98, 35182/98 d.m. 2445/71; c.m. 938/RC/72; d.g.r. 35182/98 L. 52/82; C.M. 36/71, 938/RC/72; d.g.r. 12879/81, 28210/81, 35178/98, 35182/98 c.m. 938/RC/72, 147/53; d.g.r. 35182/98 Le funzioni conferite sono disciplinate dalle seguenti normative di riferimento: – leggi: * n. 52 del 16 agosto 1982 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt.) – Decreti ministeriali: * n. 753 dell’11 luglio 1980 ( Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporti); * n. 2445 del 23 febbraio 1971 (Norme tecniche per gli attraversamenti e i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie e altre linee di trasporto); * n. 1 del 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzo di gas naturale con densità non superiore a 0,8). – Circolari ministeriali: * n. 36 del 15 giugno 1971 (Attraversamenti e parallelismi di linee di trasporto ad impianti fissi con linee elettriche esterne); * n. 938/RC del 31 marzo 1972 (Delega di funzioni amministrative statali alle regioni a statuto ordinario n. 147 del 22 maggio 1953); * n. 147 del 22 maggio 1953 (Prescrizioni generali da osservarsi per regolare gli attraversamenti o parallelismi di ferrovie, tramvie, filovie urbane ed extraurbane, funicolari aeree e terrestri ed altri mezzi di trasporto con trazione a fune, con linee di telecomunicazione escluse quelle in servizio di linee elettriche); * n. 56 del 16 maggio 1964 (Metanodotti). – Convenzioni generali per regolare la materia Ai fini di regolamentare la materia sono state sottoscritte dai soggetti interessati alcune convenzioni, le quali verranno consegnate agli enti interessati. Esse sono: * n. 13675 dell’8 aprile 1975 (Tramvie urbane ed extraurbane del comune di Milano. Attraversamenti con gasdotti alla pressione di esercizio fino a 12 Kg/cm, cubo da parte della Montedison Gas s.p.a.); * n. 12879 del 9 dicembre 1981 (Approvazione della «Convenzione generale» regolante le interferenze (attraversamenti e parallelismi) di ferrotramvie e relative pertinenze, in concessione all’azienda trasporti milanesi, linee elettriche e di teletrasmissione dell’E.N.E.L. aventi tensione fino a 150.000 volt.); * n. 28210 del 14 ottobre 1992 (Approvazione dello schema di «Convenzione generale» regolante interferenze, (parallelismi e attraversamenti) di ferrotramvie e relative pertinenze, in concessione all’azienda trasporti milanesi, con linee elettriche e di teletrasmissione dell’A.E.M. di Milano aventi tensione fino a 150.000 volt); * n. 35184 del 20 marzo 1998 (Modifica delle procedure concernenti l’effettuazione delle visite di constatazione per la messa in esercizio degli attraversamenti da realizzarsi sulla rete di pubblico trasporto gestita dall’A.T.M. di Milano, regolamentati dalla concessione 281/A approvata con d.g.r. 13675/75); * n. 35719 del 20 marzo 1998 (Modifica delle procedure concernenti l’effettuazione delle visite di constatazione per la messa in esercizio delle interferenze (attraversamenti e parallelismi) da realizzarsi sulla rete di pubblico trasporto gestita dall’A.T.M. di Milano, regolamentate dalla d.g.r. 12879/81); Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 * n. 35178 del 20 marzo 1998 (Modifica delle procedure concernenti l’effettuazione delle visite di constatazione per la messa in esercizio delle interferenze (attraversamenti e parallelismi) da realizzarsi sulla rete di pubblico trasporto gestita dall’A.T.M. di Milano, regolamentate dalla d.g.r. 28210/92); * n. 35182 del 20 marzo 1998 (Modifica delle procedure concernenti l’effettuazione delle visite di constatazione per la messa in esercizio delle interferenze (attraversamenti e parallelismi) da realizzarsi sulla rete di pubblico trasporto gestita dall’A.T.M. di Milano, non regolamentate dalle d.g.r. 13675/75, 12879/81, 28210/92). E.2 Istruttoria Il procedimento istruttorio tenderà a verificare quanto stabilito dalla normativa sopra descritta e per la sua completezza dovrà contenere la seguente documentazione: – domanda di autorizzazione (originale in bollo); – domanda del concessionario (copia semplice); – relazione tecnico-descrittiva in (3 copie); – disegni in (3 copie); – convenzione regolante i rapporti tra le parti. [BUR20000122] [2.2.1] D.g.r. 1 marzo 2000 – n. 6/48906 Presa d’atto del protocollo di accordo tra la Regione Lombardia, la provincia di Milano, il comune di Milano ed il comune di Assago in ordine alla attivazione dell’accordo di programma finalizzato alla realizzazione del collegamento Milano Famagosta – Assago Milanofiori mediante prolungamento della linea 2 della metropolitana LA GIUNTA REGIONALE Premesso che la Regione Lombardia, la provincia di Milano, il comune di Milano e il comune di Assago intendono realizzare il prolungamento della linea metropolitana 2 in attuazione del quadro programmatico individuato nel protocollo di accordo in ordine alla «Realizzazione del collegamento Milano M2 – Assago nell’area sud Milano», sottoscritto in data 28 novembre 1998 (presa d’atto d.g.r. n. 6/41543 del 19 febbraio 1999); Considerato che gli enti sottoscrittori intendono accedere ai finanziamenti previsti dall’art. 10 della legge n. 30/1998 autorizzate dall’art. 50, comma 1, lettera a), della legge n. 448/1998 e finalizzate alla prosecuzione del programma di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge n. 211/192, per la realizzazione del citato intervento; Visto il protocollo di accordo in ordine alla «Attivazione dell’accordo di programma finalizzato alla realizzazione del collegamento Milano Famagosta – Assago Milanofiori mediante prolungamento della linea M2», sottoscritto in data 24 gennaio 2000 tra Regione Lombardia, provincia di Milano, comune di Milano e comune di Assago, facente parte integrante del presente provvedimento, nel quale i sottoscrittori hanno, tra l’altro: – individuato nel prolungamento della linea M2 in adiacenza al tracciato dell’autostrada A7 l’intervento atto al potenziamento del servizio di trasporto pubblico tra Milano e Assago per un costo complessivo di L. 104 miliardi e, a completamento dell’intervento, nella realizzazione di un sistema innovativo di trasporto del costo di L. 28 miliardi per il collegamento con il quartiere S. Ambrogio è l’ospedale S. Paolo; – convenuto che la provincia di Milano presenti istanza di richiesta di finanziamento al ministero dei trasporti e della navigazione ai sensi della sopra citata normativa; – stabilito che i comuni si impegnino ad adeguare il contenuto dei propri strumenti urbanistici vigenti e dei propri strumenti di pianificazione alle indicazioni progettuali, oltre a garantire l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell’intervento e ad adeguare i propri piani urbani del traffico secondo quanto previsto dall’art. 1 del d.m. 22 ottobre 1999 del capo del dipartimento trasporti terrestri; – indicata la ripartizione della quota (40% del totale) di finanziamenti non coperta da contributi statali pari a L. 41,6 miliardi per l’intervento principale di prolungamento della linea 2 della metropolitana dalla stazione di Milano Famagosta alla stazione di Assago Milanofiori come segue: - Regione Lombardia 0,5 mld di L. , pari a circa lo 0,48% del totale; - comune di Milano 0,5 mld di L. , pari a circa lo 0,48% del totale; - provincia di Milano 0,6 mld di L. , pari a circa lo 0,57% del totale; - comune di Assago 40 mld di L. , pari a circa il 38% del totale; – convenuto che la quota di finanziamento non statale, pari a 11,2 miliardi di L. , relativa all’intervento complementare di un sistema innovativo tra la stazione M2 Famagosta, il quartiere S. Ambrogio e l’ospedale S. Paolo sarà interamente coperta dal comune di Milano; – dato atto che il presente protocollo di accordo costituisce il presupposto per l’avvio, a cura della Regione Lombardia, di un accordo di programma, ai sensi dell’art. 27 della l. 142/90; Precisato che gli enti firmatari attiveranno le procedure di reperimento delle quote di finanziamento, di propria competenza successivamente al pronunciamento del ministero in merito all’ammissibilità del progetto e alla conseguente delibera di emissione dei finanziamenti statali; Considerato che, a seguito della sottoscrizione del protocollo oggetto del presente provvedimento, la provincia di Milano, di concerto con gli enti locali, definirà, nell’ambito della legislazione di riferimento in materia di trasporto pubblico locale, un programma di riorganizzazione delle linee di trasporto su gomma operanti nell’area, allo scopo di integrare i servizi e di sfruttare al meglio l’utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla produzione dei servizi; Visto che la documentazione preliminare dell’intervento, ai sensi dell’art. 4, del d.m. 22 ottobre 1999, è stata predisposta da M.M. metropolitana milanese s.p.a. in coerenza con il tracciato concordato precedentemente dalle amministrazioni sottoscrittrici del protocollo di accordo allegato; Visto che la documentazione preliminare suddetta è stata presentata dalla provincia di Milano alla Regione Lombardia nei termini previsti dall’art. 4 del d.m. 22 ottobre 1999 affinché la regione potesse, nei successivi 45 giorni esprimere delle priorità nell’ambito delle proposte ricadenti nel territorio di rispettiva pertinenza; Vista la d.g.r. n. 6/47962 del 28 gennaio 2000 che approva il documento «Orientamenti per la programmazione in materia di sistemi a guida vincolata in Lombardia: espressione del parere regionale ai sensi del d.m. 22 ottobre 1999 ai fini della prosecuzione del programma di interventi di cui alla legge 211/92 quale «Parere regionale» cosı̀ come richiesto dall’art. 4 del d.m. 22 ottobre 1999 ai fini dell’ammissibilità ai finanziamenti per gli interventi in esso indicati; Considerato che in tale documento il prolungamento M2 al comune di Assago «è considerato prioritario, nell’ambito della programmazione regionale, in quanto configura un efficace estensione a livello extra comunale del servizio di trasporto della rete metropolitana milanese»; Preso atto che in data 24 gennaio 2000 è stato sottoscritto il «Protocollo di accordo tra la Regione Lombardia, la provincia di Milano, il comune di Milano ed il comune di Assago in ordine alla attivazione dell’accordo di programma finalizzato alla realizzazione del collegamento Milano Famagosta – Assago Milanofiori mediante prolungamento della linea 2 della metropolitana», allegato «A» del presente atto deliberativo, del quale costituisce parte integrante e sostanziale; Vista la delibera di giunta provinciale di Milano n. 70386/140/97 del 27 gennaio 2000 in cui si prende atto del protocollo di accordo allegato al presente atto deliberativo del quale costituisce parte integrante e sostanziale e con la quale si procede all’inoltro dell’istanza di finanziamento al ministero dei trasporti e della navigazione ai sensi dell’art. 1 del d.m. 22 ottobre 1999; Vista la delibera di giunta comunale di Milano atti P.G. 3179.522 seduta del 29 febbraio 2000 in cui si prende atto del Protocollo di Accordo allegato al presente atto deliberativo del quale costituisce parte integrante e sostanziale; Vista la delibera di giunta comunale di Assago n. 21 del 15 febbraio 2000 in cui si prende atto del Protocollo di Accordo allegato al presente atto deliberativo del quale costituisce parte integrante e sostanziale; Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127; All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, Delibera 1. di prendere atto del Protocollo di Accordo tra la Regione Lombardia, la provincia di Milano, il comune di Assago in 807 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 ordine alla «Attivazione dell’accordo di programma finalizzato alla realizzazione del collegamento Milano Famagosta – Assago Milanofiori mediante prolungamento della linea M2» sottoscritto in data 24 gennaio 2000, facente parte integrante del presente provvedimento; 2. di dare mandato all’assessore al territorio ed edilizia residenziale e all’assessore ai trasporti e viabilità per la definizione degli adempimenti connessi al protocollo medesimo. Il segretario: Sala ——— • ——— Allegato A PROTOCOLLO DI ACCORDO TRA: REGIONE LOMBARDIA PROVINCIA DI MILANO COMUNE DI MILANO COMUNE DI ASSAGO in ordine all’attivazione dell’accordo di programma finalizzato alla realizzazione del collegamento Milano Famagosta – Assago Milanofiori mediante prolungamento della linea 2 della metropolitana Considerato che: la Regione Lombardia la provincia di Milano, il comune di Milano, il comune di Assago, intendono realizzare il prolungamento della linea 2 della metropolitana da Milano ad Assago, nel quadro della programmazione di rete avviata in stretto coordinamento dagli enti interessati con il precedente protocollo di accordo per la «Realizzazione del collegamento Milano M2 – Assago nell’area sud Milano» (d.g.r. di presa d’atto n. 6/41543 19 febbraio 1999 e ratifica d.g.p. 101144/89 del 19 gennaio 1999): a seguito delle verifiche di fattibilità effettuate da metropolitana milanese s.p.a. gli enti sopracitati hanno concordato un tracciato in direzione Assago, al fine di accedere ai finanziamenti della legge 448/1998 ai sensi del d.m. 22 ottobre 1999. Visti: la delibera di consiglio provinciale atti n. 98887/1013/97 del 18 marzo 1999, mediante la quale la provincia di Milano ha preso atto del «Progetto di piano territoriale di coordinamento», che conferma la necessità di sviluppare i collegamenti pubblici a guida vincolata; • il primo aggiornamento del «Piano generale del traffico urbano» del comune di Milano; • la «Proposta di indirizzi per il piano regionale della mobilità e dei trasporti» della Regione Lombardia; • la d.g.r. n. 11588 del 12 aprile 1996, in cui la Regione Lombardia ha preso atto del «Piano di fattibilità di una rete di forza del trasporto pubblico a guida vincolata di interesse extraurbano nell’area nord milanese e su alcune direttrici del sud Milano», realizzato da M.M. in collaborazione con A.T.M. e centro studi P.I.M. nel 1995, in cui si sono valutate come opzioni alternative di collegamento tra Milano ed Assago la realizzazione di una metrotranvia tra la stazione M2 di Famagosta e Assago oppure il prolungamento della linea M2 da Famagosta; • lo «Studio di fattibilità di interventi sulla rete infrastrutturale di trasporto pubblico in provincia di Milano» redatto a cura di M.M. su incarico della provincia di Milano (aprile’99) in cui vengono riprospettati gli interventi di cui sopra; • lo studio di fattibilità «Ipotesi di interventi infrastrutturali e di potenziamento e riassetto della rete di trasporto pubblico locale nell’area sud Milano» redatto nel 1998 da M.M. su incarico del comune di Milano, in cui si sono valutati diversi scenari infrastrutturali per il sud Milano; • le integrazioni al precedente studio «Ipotesi di interventi infrastrutturali di potenziamento e riassetto della rete di trasporto pubblico locale nell’area sud Milano», redatto da A.T.M. su incarico del comune di Milano con l’intento di integrare le verifiche svolte da M.M. contenente un’analisi degli effetti sul sistema dei trasporti pubblici dell’area e dei relativi parametri di esercizio mediante esame di uno scenario di rete selezionato sulla base della presunta maggior efficienza ed efficacia nel rispondere alla domanda di mobilitá espressa dall’area; • lo studio redatto nel 1999 dal comune di Assago «Studio viabilistico zone D4 – D5 del comune di Assago», che consiste 808 in una serie di rilevazioni del traffico indotto dal centro commerciale e direzionale Milanofiori oltreché chi alcune manifestazioni presso il centro polivalente «Forum», al fine di valutare gli spostamenti non sistematici nell’area; • il protocollo di accordo per la «Realizzazione del collegamento Milano M2 – Assago nell’area sud Milano» sottoscritto in data 28 novembre 1998 da Regione Lombardia. provincia di Milano, comune di Milano e comune di Assago, in cui si sono definiti i seguenti impegni; – definizione da parte del comune di Milano, in collaborazione con la Regione Lombardia, la provincia di Milano ed il comune di Assago, della fattibilità dell’intervento di collegamento Milano M2 – Assago, ai fini della successiva progettazione prevista ai sensi dalla legge 211/92; – ripartizione tra gli enti sottoscrittori dei costi delle attività previste (studio di fattibilità e progettazione cosı̀ come prevista dalla legge 211/92); – costituzione di una segreteria tecnica composta dai rappresentanti degli enti sottoscrittori, coordinata dalla Regione Lombardia, quale strumento di supporto alle decisioni istituzionali; • lo studio di fattibilità «Collegamento Milano M2 – Assago nell’area sud Milano» redatto e consegnato in bozza da M.M. su incarico del comune di Milano, previsto dal protocollo di accordo di cui sopra, in cui sono state esaminate nel dettaglio tre alternative di tracciato; • la relazione finale della segreteria tecnica in merito al Protocollo di accordo in ordine alla «Realizzazione del collegamento Milano M2 – Assago nell’area sud Milano», in cui si è evidenziata la fattibilità, congruità e convenienza di due tra le soluzioni analizzate e l’esigenza di definire misure coordinate di politica tariffaria e concessoria dei parcheggi d’interscambio esistenti e previsti, oltreché sul sistema delle autolinee interessate dagli interventi; • la sottoscrizione, in data 16 novembre 1999, della convenzione tra Regione Lombardia, provincia di Milano, comune di Milano, comune di Assago per la predisposizione della progettazione del prolungamento della linea M2 in direzione Assago ai fini dell’ammissione ai finanziamenti d.m. 22 ottobre 1999, in cui tutti gli enti si sono impegnati a reperire la quota di propria competenza per il finanziamento della progettazione. Atteso che: • la Regione Lombardia intende promuovere, ai sensi del vigente piano regionale dei trasporti, e alla luce del progetto strategico «Reinfrastrutturazione della Lombardia» sottoprogetto 8.1.4. «Promozione dei sistemi urbani di trasporto innovativi», individuato nel programma regionale di sviluppo della VI legislatura, ai sensi della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (d.c.r. 22 ottobre 1996, n. 397), lo sviluppo delle reti di trasporto a guida vincolata; • con decreto del 22 ottobre 1999, pubblicato il 2 novembre 1999, il ministero dei trasporti e della navigazione d’intesa col ministero dei lavori pubblici, ha definito i criteri per la prosecuzione del programma di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge 211/92 a cui assegnare, nella misura massima del 60% del costo complessivo delle opere, i finanziamenti previsti dalla legge 448/98 e successive modificazioni ed integrazioni da destinarsi nella misura dell’80% alle aree metropolitane ed del 20% alle restanti aree del territorio nazionale; • in base all’art. 4 del suddetto d.m., i soggetti proponenti devono presentare alla regione entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto una documentazione preliminare dell’intervento che intendono proporre, sulla base della quale l’amministrazione regionale possa esprimere delle priorità; • M.M. ha realizzato, su incarico del comune di Milano, la progettazione dell’intervento ai fini dell’ammissibilità ai finanziamenti della legge 211/92 ai sensi del d.m. 22 ottobre 1999; tale progettazione è stata finanziata da Regione Lombardia, provincia di Milano, comune di Milano e comune di Assago. Si conviene quanto segue: 1) gli enti sottoscrittori individuano nel prolungamento della linea M2 in adiacenza al tracciato dell’autostrada A7 (tramite sbinamento dal ramo in direzione p.le Abbiategrasso a sud della stazione di Famagosta) l’intervento atto al potenziamento del servizio di trasporto pubblico tra Milano ed Assago. Il prolungamento si sviluppa per una lunghezza di circa Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 4,5 km e comprende due stazioni (Milanofiori nord e Milanofiori Forum), per un costo complessivo di 104 mld di lire, comprensivo di oneri di progettazione e direzione lavori. A complemento dell’intervento, gli stessi individuano un sistema innovativo di trasporto, del costo di 28 mld di lire, comprensivo di oneri di progettazione e di direzione lavori, quale soluzione atta al collegamento tra la linea M2 (stazione di Famagosta), il quartiere Sant’Ambrogio e l’Ospedale San Paolo; 2) gli enti sottoscrittori prendono atto del progetto redatto da M.M. s.p.a, relativo al prolungamento della M2 e al sistema innovativo di adduzione secondo quanto previsto al punto 1 ai fini della presentazione della richiesta di finanziamento ai sensi della legge 211/92 secondo quanto previsto dal d.m. 22 ottobre 1999; 3) la provincia di Milano presenta istanza di richiesta di finanziamento del progetto in questione al ministero dei trasporti e della navigazione, ai fini dell’ammissibilità ai contributi ai sensi del d.m. 22 ottobre 1999; 4) i comuni si impepano ad adeguare il contenuto dei propri strumenti urbanistici vigenti e dei propri strumenti di pianificazione alle indicazioni progettuali, oltre a garantire l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell’intervento di cui al progetto in parola; 5) i comuni si impegnano ad adeguare il contenuto dei propri piani urbani del traffico secondo quanto previsto dall’art. 1 comma d del d.m. 22 ottobre 1999 del dirigente generale capo del dipartimento trasporti terresti; 6) le parti, in merito alla quota di finanziamenti non coperta da contributi statali, pari al 40% del totale (quantificabile in 41,6 miliardi di lire) convengono la seguente ripartizione: Regione Lombardia 0.5 mld di lire, pari a circa lo 0.48% del totale; provincia di Milano 0.6 mld di lire, pari a circa lo 0,57% del totale; comune di Milano 0,5 mld di lire, pari a circa lo 0.48% del totale; comune di Assago 40 mld di lire, pari a circa il 38.5% del totale. 7) successivamente al pronunciamento del ministero in merito all’ammissibilità del progetto, gli enti firmatari si impegnano ad attivare le procedure di reperimento delle quote d’investimento di competenza; 8) in merito all’intervento integrativo di adduzione alla linea M2 dal quartiere Sant’Ambrogio e Ospedale San Paolo tramite sistema innovativo di cui al punto 1, la quota di finanziamento non statale è interamente coperta dal comune di Milano; 9) la provincia di Milano, di concerto con gli enti locali, definisce, nell’ambito della legislazione di riferimento in materia di trasporto pubblico locale, un programma di riorganizzazione delle linee di trasporto su gomma operanti nell’area, allo scopo di integrare i servizi e di sfruttare al meglio l’utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla produzione dei servizi stessi; 10) il presente Protocollo costituisce il presupposto per l’avvio, a cura della Regione Lombardia, di un Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n 142. Per la Regione Lombardia l’assessore ai trasporti e mobilità: Giorgio Pozzi Per la Regione Lombardia l’assessore al territorio ed edilizia residenziale: Alessandro Moneta Per la provincia di Milano il vice presidente: Dario Vermi Per la provincia di Milano l’assessore al territorio: Marco Di Tolle Per il comune di Milano l’assessore ai trasporti: Giorgio Goggi Per il comune di Milano l’assessore all’urbanistica: Maurizio Lupi Per il comune di Assago il sindaco: Graziano Musella Milano, 24 gennaio 2000 [BUR20000123] [2.2.1] D.g.r. 1 marzo 2000 – n. 6/48907 Approvazione dello schema di Convenzione da stipularsi tra Regione Lombardia, provincia di Pavia, CCIAA di Pa- via, comune di Voghera, comune di Casei Gerola, comune di Silvano Pietra e I.Re.R. – Istituto Regionale di Ricerca – per lo studio di fattibilità relativo alla «Realizzazione di un centro polifunzionale finalizzato a sostenere lo sviIuppo economico ed imprenditoriale dell’Oltrepò pavese» di cui all’accordo di programma promosso con d.g.r. n. 43752 del 18 giugno 1999 LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 27 concernente la disciplina degli accordi di programma; Vista la legge regionale 15 maggio 1993, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la disciplina degli accordi di programma di competenza regionale ed in particolare: – l’art. 4, lett. e), che riconosce al comitato per l’accordo di programma il compito di proporre eventuali consulenze tecnico-specialistiche, indicando le fonti di finanziamento; – l’art. 8, che prevede, al fine di favorire l’attuazione degli accordi di programma, la facoltà per la Regione di erogare contributi per la predisposizione degli strumenti tecnici e degli studi preliminari ovvero realizzare gli stessi direttamente, anche avvalendosi di enti regionali; Vista la d.g.r. n. 43752 del 18 giugno 1999, con la quale la Regione Lombardia ha promosso l’Accordo di Programma per la «Realizzazione di un centro polifunzionale finalizzato a sostenere lo sviluppo economico ed imprenditoriale dell’Oltrepò Pavese»; Visto il d.p.g.r. n. 34295 del 6 luglio 1999, con il quale il presidente ha delegato l’assessore regionale al territorio ed edilizia residenziale Alessandro Moneta a svolgere tutti gli adempimenti di propria competenza connessi alle procedure previste dalla legge regionale 15 maggio 1993, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, per l’attuazione del sopracitato accordo di programma; Rilevato che in data 25 ottobre 1999 si è insediato, come previsto dell’art. 3 della legge regionale 15 maggio 1993, n. 14, il comitato per l’Accordo di Programma di cui alla citata d.g.r. n. 43752 del 18 giugno 1999; Considerato che nella predetta riunione il comitato per l’Accordo di Programma ha condiviso l’esigenza di avvalersi, al fine di meglio perseguire gli obiettivi indicati nell’Accordo stesso, di un appositò studio di fattibilità per definire l’arca e le caratteristiche del sistema insediativo, ambientale, infrastrutturale e socio-economico, oltre che per valutarne la fattibilità amministrativa ed economico-finanziaria, stipulando apposita convenzione con l’I.Re.R.; Rilevato altresı̀ che nella medesima riunione: – sono state individuate quali principali attività connesse allo studio preliminare: a) Definizione dell’area b) Caratteristiche del sistema insediativo ed ambientale c) Accessibilità ed integrazione con le reti di mobilità d) Caratteristiche del sistema socio-economico e) Proposta d’intervento f) Possibili assetti territoriali urbanistici e l’organizzazione funzionale dell’area g) L’impatto socio-economico e le misure appropriate per governarlo h) I possibili percorsi procedurali finalizzati all’efficace attuazione dell’accordo – è stato determinato che il contributo da erogarsi per tale attività di studio, pari a L. 400 milioni, sarà ripartito tra la Regione Lombardia, la provincia di Pavia, la CCIAA di Pavia, il comune di Voghera, il comune di Casei Gerola e il comune di Silvano Pietra secondo le quote di seguito riportate: - 240 milioni Regione Lombardia - 50 milioni provincia di Pavia - 50 milioni CCIAA di Pavia - 50 milioni comune di Voghera - 5 milioni comune di Casei Gerola - 5 milioni comune di Silvano Pietra Ritenuto, quindi, di stipulare una convenzione con l’I.Re.R. per il raggiungimento degli scopi sopra citati, individuando i tempi, i criteri guida, le specificità operative dell’attività di studio e di ricerca e le modalità di erogazione del contributo; Dato atto che trattasi di attività che I.Re.R. esplica per il 809 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia perseguimento dei fini istituzionali e che pertanto tali attività non assumono il carattere della commercialità; Atteso, conseguentemente, che i contributi erogati per l’espletamento dell’attività stessa, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’IVA; Visto lo schema di convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto avente ad oggetto «Convenzione tra Regione, Lombardia, provincia di Pavia, CCIAA di Pavia, comune di Voghera, comune di Casei Gerola, comune di Silvano Pietra e I.Re.R. – Istituto Regionale di Ricerca – per lo studio di fattibilità» relativo alla «Realizzazione di un centro polifunzionale finalizzato a sostenere lo sviluppo economico ed imprenditoriale dell’Oltrepò pavese» di cui all’accordo di programma promosso con d.g.r. n. 43752 del 18 giugno 1999; Preso atto che l’I.Re.R., con nota prot. n. 21/22320 del 2 dicembre 1999, ha espresso il proprio consenso allo schema di convenzione di cui sopra; Vista la legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1, ed in particolare, l’art. 4, comma 17, ai sensi del quale agli oneri conseguenti l’applicazione dell’art. 8, legge regionale 15 maggio 1993, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, si provvede con le somme stanziate nel bilancio di previsione per l’esercizio in corso sul cap. 5.5.4./4548, avente ad oggetto «Contributi per la predisposizione degli strumenti tecnici e degli studi preliminari relativi agli interventi oggetto di Accordi di programma»; Vista la nota della D.G. Presidenza, Servizio programmazione e sviluppo, prot. n. 2000.0005083 del 4 febbraio 2000 nella quale si attesta che il capitolo di spesa 5.5.4.1.4548 «Contributi per la predisposizione degli strumenti tecnici e degli studi preliminari relativi ad interventi oggetto di accordi di programma» presenta la necessaria disponibilità; Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 17 commi 31 e 32, della l. 127/97; A voti unanimi espressi nelle forme di legge Delibera 1. di approvare, recepite le motivazioni di cui alle premesse, lo schema di convenzione, con I.Re.R., di cui all’allegato A con I.Re.R. che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, avente ad oggetto «Convenzione tra Regione Lombardia, provincia di Pavia, CCIAA di Pavia, comune di Voghera, comune di Casei Gerola, comune di Silvano Pietra e I.Re.R. – Istituto Regionale di Ricerca – per lo studio di fattibilità relativo alla realizzazione di un centro polifunzionale finalizzato a sostenere lo sviluppo economico ed imprenditoriale dell’Oltrepò pavese», di cui all’Accordo di Programma promosso con d.g.r. n. 43752 del 18 giugno 1999; 2. di dare atto che il direttore generale della direzione territorio ed edilizia residenziale provvederà alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto; 3. di fissare in L. 240.000.000 IVA esclusa il contributo di competenza della Regione Lombardia da erogare all’I.Re.R. ai sensi dell’art. 8 della l.r. 14/93 e successive modificazioni; 4. di dare atto che la somma di 240.000.000 (duecentoquarantamilioni) trova capienza al cap. 5.5.4.1./4548 del bilancio di esercizio 2000, nel rispetto dell’art. 59, comma 1, l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni; 5. di provvedere con successivi provvedimenti, all’assunzione dell’impegno corrispondente all’obbligazione pecuniaria a carico della Regione, imputandola al relativo capitolo di bilancio, secondo le modalità e i tempi della convenzione approvata con il presente provvedimento e con la procedura degli art. 60 e 63 della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni; 6. di provvedere con successivi provvedimenti di liquidazione, all’erogazione del contributo, IVA esente, non assoggettabile alla ritenuta del 4%, di cui all’art. 28, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai sensi dell’art. 88 del d.P.R. 917/86, assegnato all’I.Re.R., secondo le modalità ed i tempi della Convenzione approvata con il presente provvedimento e con la procedura degli artt. 64 e 65 della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni. Il segretario: Sala ——— • ——— 810 Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 Allegato A Convenzione tra Regione Lombardia, provincia di Pavia, CCIAA di Pavia, comune di Voghera, comune di Casei Gerola, comune di Silvano Pietra e I.Re.R. – Istituto Regionale di Ricerca – per lo studio di fattibilità relativo alla realizzazione di un centro polifunzionale finalizzato a sostenere lo sviluppo economico ed imprenditoriale dell’Oltrepò Pavese di cui all’Accordo di Programma promosso con d.g.r. n. 43752 del 18 giugno 1999. Premesso – che il 16 dicembre 1996 presso la sede dell’Associazione Industriali Oltrepò Lombardo – Voghera alla presenza del prefetto di Pavia si è costituito il comitato promotore del Progetto SAT, costituito da: Provincia di Pavia – CCIAA di Pavia – Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese – comune di Voghera – comune di Casei Gerola – comune di Silvano Pietra – Associazione Artigiani Oltrepò Lombardo – Associazione Industriali Oltrepò Lombardo – Confederazione Italiana Agricoltori – Federazione Provinciale Coltivatori Diretti della provincia di Pavia – Unione Agricoltori della provincia di Pavia – Associazione Commercianti della provincia di Pavia; – che la realizzazione di un insediamento polifunzionale, rientra tra gli obiettivi specifici del progetto strategico 16.3.1 «Progetto integrato di sviluppo produttivo, logistico, energetico e agro-forestale Oltrepò Pavese», che ha come obiettivo strategico la promozione dello sviluppo economico dell’area dell’oltrepò pavese, sia montano che di pianura, mediante l’attivazione di una pluralità di interventi convergenti su di un’area omogenea, e finalizzati a sfruttare ai fini dello sviluppo delle potenzialità imprenditoriali dell’area, la felice collocazione di questa entro la rete delle direttrici infrastrutturali e di sviluppo sia regionali che sovra-regionali; – che la provincia di Pavia ha adottato la revisione del piano provinciale attività estrattive – settore argilla – ambito 150 in comune di Casei Gerola, estensione mq 405.000 – superficie da scavare mq 146.500 – volume utile estraibile mc 900.000 – classificazione urbanistica attuale: A1 «Zona estrattiva» A2 «Parco di interesse sovracomunale» – Uso attuale del suolo da scavare: coltivo, incolto; – che la Giunta Regionale con delibera n. 6/42442 del 12 aprile 1999 ha riconosciuto il parco di interesse sovracomunale «Le Folaghe», in comune di Casei Gerola; – che il 7 giugno i rappresentanti degli enti coinvolti hanno concordato sulle finalità di seguito indicate e hanno deciso di chiedere alla Regione Lombardia la promozione di un Accordo di Programma: • «Finalizzare l’attività di escavazione in modo da assicurare la continuità di un comparto produttivo, quello dei laterizi, da realizzarsi nei termini previsti dal provvedimento di revisione del Piano Cave Provinciale, secondo una logica economica e gestionale nonché attraverso l’individuazione di adeguati strumenti – quali una società d’intervento pubblico-privata – al fine di determinare positive ricadute per il territorio interessato» • «Consentire la riqualificazione e la promozione ambientale dell’area, sia di quella già riconosciuta quale parco lacustre di interesse sovracomunale – anche attraverso la realizzazione degli interventi previsti dal Piano Particolareggiato di prossima adozione – che quella oggetto delle previste attività di escavazione» • «Pervenire alla elaborazione di uno studio di fallibilità che definisca le modalità di realizzazione dell’area attrezzata per gli insediamenti produttivi, anche in sinergia con il contestuale sviluppo del Polo logistico integrato di Voghera»; – che la Giunta Regionale con delibera n. 43752 del 18 giugno 1999 ha promosso l’Accordo di programma per la «Realizzazione di un centro polifunzionale finalizzato a sostenere lo sviluppo economico ed imprenditoriale dell’Oltrepò Pavese; – che il presidente della Giunta Regionale con decreto n. 34295 del 6 luglio 1999 ha delegato l’assessore Moneta per gli atti di competenza in relazione alla promozione dell’Accordo di Programma; – che il comitato per l’Accordo insediatosi il 25 ottobre 1999 ha concordato sulla necessità di procedere all’elaborazione di uno studio di fattibilità che oltre a definire l’ambito oggetto dell’intervento e le caratteristiche del sistema insedia- Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia tivo, ambientale, infrastrutturale e socio-economico dovrà valutarne la fattibilità amministrativa ed economico-finanziaria; – che il comitato per l’Accordo ha deciso di affidare l’incarico all’I.Re.R. per l’elaborazione dello studio di fattibilità; – che il contributo per l’attività di studio è stato stimato in 400.000.000 (quattrocentomilioni) di cui 240.000.000 (duecentoquarantamilioni) in capo alla Regione Lombardia a valersi sul capitolo di spesa 5.5.4.1.4548; la rimanente quota sarà a carico degli altri Enti sottoscrittori, cosı̀ di seguito ripartita: – 50.000.000 (cinquantamilioni) provincia di Pavia – 50.000.000 (cinquantamilioni) CCIAA di Pavia – 50.000.000 (cinquantamilioni) comune di Voghera – 5.000.000 (cinquemilioni) comune di Casei Gerola – 5.000.000 (cinquemilioni) comune di Silvano Pietra Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue L’anno 1999, il giorno ..................... del mese ..................... negli uffici della Giunta Regionale della Lombardia, Direzione Territorio ed Edilizia Residenziale, siti in Milano, via Fabio Filzi 22 TRA: La Regione Lombardia, nella persona del direttore generale al territorio ed edilizia residenziale, domiciliato per la carica in Milano, via Fabio Filzi 22, La provincia di Pavia, nella persona del dirigente ............... domiciliato per la carica La CCIAA di Pavia nella persona del presidente pro tempore................................................................................................... domiciliato per la carica Il comune di Voghera nella persona del dirigente ................ domiciliato per la carica Il comune di Casei Gerola nella persona del dirigente......... domiciliato per la carica Il comune di Silvano Pietra nella persona del dirigente ...... domiciliato per la carica E L’Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia, d’ora in poi definito I.Re.R., con sede in Milano, via Mauro Macchi, 54, nella persona del suo legale rappresentante prof. Adriano De Maio, domiciliato per la carica in via Mauro Macchi, 54; quale soggetto incaricato per lo svolgimento dello studio di fattibilità relativo alla realizzazione di un centro polifunzionale finalizzato a sostenere lo sviluppo economico ed imprenditoriale dell’Oltrepò Pavese di cui all’Accordo di Programma promosso con d.g.r. n. 43752 del 18 giugno 1999. Art. 1 – Oggetto della convenzione Oggetto della presente convenzione è la predisposizione dello studio di fattibilità relativo alla «Realizzazione di un centro polifunzionale finalizzato a sostenere lo sviluppo economico ed imprenditoriale dell’Oltrepò Pavese» di cui all’Accordo di Programma promosso con d.g.r. n. 43752 del 18 giugno 1999, il tutto secondo gli obiettivi e i contenuti riportati nei successivi articoli 2 e 3. Art. 2 – Obiettivi dello studio di fattibilità L’elaborazione dello studio di fattibilità oltre a definire l’ambito oggetto dell’intervento, la struttura socio-economica, le prestazioni del sistema infrastrutturale, la competitività del sistema economico nel suo complesso, al fine di cogliere sia le dinamiche spontanee, sia i possibili effetti delle politiche e dei progetti avviati, dovrà valutarne la fattibilità amministrativa ed economico-finanziaria; non solo in considerazione delle esigenze dell’area dell’Oltrepò Pavese, ma anche rispetto alla felice collocazione di questo ambito entro la rete delle direttrici infrastrutturali e di sviluppo regionale e sovra-regionale. Art. 3 – Contenuti ed elaborati dello studio di fattibilità Lo Studio di fattibilità dovrà essere sviluppato, secondo i contenuti di cui all’allegato A, parte integrante del presente atto e secondo le fasi e le scadenze operative di cui all’art. 5. Lo studio, sarà composto da una relazione tecnica e da elaborati cartografici redatti alle scale 1:25.000 e 1:10.000 da restituire sia su supporto cartaceo che su supporto informatico, mentre gli elaborati progettuali saranno rappresentati con scale di maggior dettaglio. Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 Art. 4 – Forme di collaborazione L’I.Re.R. potrà, nel corso dello studio, avere accesso ai dati, alle informazioni ed agli studi disponibili presso la Regione Lombardia, la provincia di Pavia, la CCIAA di Pavia, i comuni di Voghera, Casei Gerola e Silvano Pietra e si impegna ad utilizzarli esclusivamente ai fini del raggiungimento degli obiettivi dello studio. L’I.Re.R. dovrà mantenere riservate le notizie di cui entrerà in possesso nel corso dei lavori ed agire nel pieno rispetto della legge sulla privacy. L’I.Re.R. si avvarrà della collaborazione della dott.ssa Liliana Grancini, con funzione di raccordo tra lo stesso I.Re.R. e la segreteria tecnica dell’Accordo di Programma. Art. 5 – Prodotti, tempi L’attività di studio prende avvio con la sottoscrizione della presente convenzione e dovrà concludersi entro i successivi 8 (otto) mesi dalla data della ricordata sottoscrizione, termine entro il quale I.Re.R. dovrà consegnare al comitato per l’Accordo di Programma, di cui alla d.g.r. n. 43752 del 18 giugno 1999, tutti gli elaborati e le risultanze di detto studio in 10 copie, unitamente ai relativi supporti informatici, compatibili con i sistemi operativi in uso presso la Regione Lombardia; secondo le modalità ed i tempi di seguito indicati: a) Programma dettagliato dell’attività di studio entro quindici giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione b) Elaborati costituenti lo studio di fattibilità di cui all’allegato A (Parti A – B – C – D) ed i relativi allegati cartografici entro centoventi giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione A Definizione dell’area B Caratteristiche del sistema insediativo ed ambientale C Accessibilità ed integrazione con le reti di mobilità D Caratteristiche del sistema economico Tav. 1 Rete stradale Tav. 2 Rete ferroviaria Tav. 3 Parchi ed aree protette Tav. 4 Struttura insediativa e principali progetti urbanistici ed ambientali Tav. 5 Principali interventi infrastrutturali. Rete stradale e ferroviaria Tav. 6 Previsioni del PRG comunali Tav. 7 Vincoli e potenzialità dell’area e del suo intorno urbanistico c) Elaborati costituenti lo studio di fattibilità di cui all’allegato A (Parti E – F – G – H) ed i relativi allegati cartografici entro duecentoquaranta giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione E Proposta d’intervento F I possibili assetti urbanistici e territoriali e l’organizzazione funzionale dell’area G L’impatto socio-economico e le misure appropriate per governarlo H I possibili percorsi procedurali finalizzati all’efficace attuazione del piano Tav. 8 Misure di compensazione, ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico Gli elaborati di cui al punto a), b) e c) del presente articolo, formeranno oggetto di approvazione da parte del comitato per l’Accordo di Programma, mediante parere di conformità e corrispondenza con quanto convenzionato, con il presente atto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione al presidente del comitato dell’Accordo di Programma. Il comitato per l’Accordo di Programma, valuterà eventuali riorientamenti, variazioni e integrazioni, compatibili con il programma dei lavori che si rendessero necessari per carenze o deficienze dei prodotti o a seguito di esigenze emerse nel corso dell’istruttoria dell’Accordo di Programma, fermo restando i termini del contributo di cui al successivo articolo 7. Le fatture dovranno pervenire agli enti secondo gli importi percentuali indicati al successivo art. 7. Art. 6 – Proroghe, penali Nel caso non vengano consegnati gli elaborati dello studio di fattibilità nei termini previsti, verrà applicata una penale 811 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 2% (duepercento) sul compenso complessivo, previsto, per ogni mese o frazione superiore ai quindici giorni di ritardo; fatta salva la possibilità di una sola proroga, concessa dal comitato dell’Accordo di Programma sulla base di elementi probanti. Proroga, che nell’eventualità venga concessa, non dovrà, comunque essere superiore ai 30 giorni rispetto alle scadenze temporali fissate dal presente articolo. L’I.Re.R. dovrà notificare per iscritto, al presidente del comitato dell’Accordo di Programma, almeno quindici giorni prima dei termini di consegna, l’eventuale necessità di proroga per completare i lavori oggetto della presente convenzione, specificando i motivi e la durata che ne giustifichino la richiesta. Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo Il contributo complessivo da erogarsi all’I.Re.R. per la predisposizione dello studio cosı̀ come indicato agli artt. 2 e 3 ammonta a 400.000.000 di lire (quattrocentomilioni). La Regione Lombardia, per l’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, corrisponderà all’I.Re.R. un importo complessivo di 240.000.000 di lire (duecentoquarantamilioni); la rimanente quota sarà ripartita a carico degli altri soggetti interessati, secondo le quote e con le modalità di seguito indicate: – 50.000.000 provincia di Pavia – 50.000.000 CCIAA di Pavia – 50.000.000 comune di Voghera – 5.000.000 comune di Casei Gerola – 5.000.000 comune di Silvano Pietra Prima anticipazione, a carico della Regione Lombardia, per un importo di 72.000.000 di lire (settantaduemilioni), successivamente alla sottoscrizione del presente atto e previa presentazione ed approvazione, ai sensi dell’art. 5, del programma dettagliato dell’attività di studio, di cui all’art. 5 lettera a), secondo la quota di seguito indicata: – Regione Lombardia 30% di 240.000.000 = 72.000.000 Seconda anticipazione, a carico dei soggetti sotto indicati, per un importo complessivo di 168.000.000 di lire (centosessantottomilioni), alla consegna da parte dell’I.Re.R. degli elaborati di cui all’art. 5, lettera b) e previa approvazione, secondo le quote di seguito indicate: – Regione Lombardia 30% di 240.000.000 = 72.000.000 – Provincia di Pavia 60% di 50.000.000 = 30.000.000 – CCIAA di Pavia 60% di 50.000.000 = 30.000.000 – Comune di Voghera 60% di 50.000.000 = 30.000.000 – Comune di Casei Gerola 60% di 5.000.000 = 3.000.000 Comune di Silvano Pietra 60% di 5.000.000 = 3.000.000 Saldo, a carico dei soggetti sotto indicati, per un importo complessivo di 160.000.000 di lire (centosessantamilioni), alla consegna da parte dell’I.Re.R. degli elaborati di cui all’art. 5, lettera c) e previa approvazione, secondo le quote di seguito indicate: – Regione Lombardia 40% di 240.000.000 = 96.000.000 – Provincia di Pavia 40% di 50.000.000 = 20.000.000 – CCIAA di Pavia 40% di 50.000.000 = 20.000.000 – Comune di Voghera 40% di 50.000.000 = 20.000.000 – Comune di Casei Gerola 40% di 5.000.000 = 2.000.000 – Comune di Silvano Pietra 40% di 5.000.000 = 2.000.000 Art. 8 – Arbitrato Tutte le controversie che potessero insorgere in ordine all’interpretazione e all’applicazione della presente convenzione, saranno devolute ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri: uno nominato dal comitato per l’Accordo di Programma, uno dall’I.Re.R. ed il terzo, con funzione di presidente, dai due arbitri stessi o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale di Milano. Il collegio, come sopra costituito, avrà sede in Milano, giudicherà ritualmente e, rispettato il principio del contraddittorio, dovrà decidere la controversia entro novanta giorni dalla sua costituzione. Art. 9 – Proprietà e diffusione dei risultati I risultati della presente ricerca e l’elaborato finale resteranno di proprietà della Regione Lombardia della provincia di 812 Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 Pavia, della CCIAA di Pavia, del comune di Voghera, del comune di Casei Gerola, del comune di Silvano Pietra che potranno disporne, pubblicarli e diffonderli, anche parzialmente, con l’impegno comunque alla citazione dell’I.Re.R. come autore degli stessi. Art. 10 – Registrazione Il presente atto redatto in 8 copie, delle quali una viene conservata presso il Servizio risorse strumentali e contratti della Regione sarà registrato in caso d’uso e le relative spese saranno a carico della parte che ne chiederà la registrazione. Milano, ........................... per l’I.RE.R. ................................................................................ per la Regione Lombardia ......................................................... per la provincia di Pavia ............................................................ per la CCIAA di Pavia ................................................................ per il comune di Voghera .......................................................... per il comune di Casei Gerola ................................................... per il comune di Silvano Pietra ................................................. I soggetti sottoscrittori dichiarano di approvare specificatamente; ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., l’art. 7 della presente convenzione relativo alla clausola compromissoria. per l’I.RE.R. ................................................................................ per la Regione Lombardia ......................................................... per la provincia di Pavia ............................................................ per la CCIAA di Pavia ................................................................ per il comune di Voghera .......................................................... per il comune di Casei Gerola ................................................... per il comune di Silvano Pietra ................................................. ——— • ——— Allegato A A. Definizione dell’area 1. L’Oltrepò e la sua apertura alle relazioni interregionali e internazionali 1.1 L’ambito oggetto dell’intervento B. Caratteristiche del sistema insediativo ed ambientale 1. Struttura insediativa urbana 1.1 Componenti della struttura insediativa 1.2 Elementi dimensionali 1.3 Quadro delle principali previsioni in campo urbanistico 1.4 Quadro delle principali previsioni in campo infrastrutturale 2. Il verde, il territorio extraurbano e la situazione ambientale 2.1 Il sistema ambientale di area vasta 2.2 Il paesaggio, i parchi 2.3 Il territorio rurale e il paesaggio agrario 2.4 Le condizioni ambientali dell’Oltrepò 3. Vulnerabilità e rischi ambientali 3.1 Inquadramento geomorfologico 3.2 Collettamento, depurazione delle acque e tutela della falda acquifera C. Accessibilità ed integrazione con le reti di mobilità 1. Struttura infrastrutturale 1.1 Gli interventi di priorità assoluta 1.2 La maglia di livello intermedio 1.3 Lo sviluppo strategico delle connessioni e compatibilità territoriali-ambientali D. Caratteristiche del sistema socio-economico 1. Le caratteristiche demografiche dell’area 1.1 L’importanza delle trasformazioni demografiche 1.2 Le caratteristiche demografiche attuali 1.3 Proiezioni demografiche 2. L’assetto produttivo 2.1 Le fonti informative per l’analisi della struttura produttiva 2.2 I caratteri peculiari del sistema industriale 2.3 Un tessuto produttivo in profonda trasformazione 3. Il sistema socio-economico dell’Oltrepò alcune linee interpretative 3.1 Le tendenze in atto e le «sfide» del futuro Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 3.2 I rapporti con le realtà al contorno 3.3 I punti di forza e di debolezza 4. Quali indicazioni trarre dal contesto socio-economico per la valorizzazione dell’Oltrepò 4.1 Una valutazione qualitativa delle grandezze in gioco 4.2 La valorizzazione delle opportunità offerte dall’area E. Proposta d’intervento 1. Definizione e dimensione dell’ambito oggetto dell’intervento 2. Caratteristiche dimensionali 3. Interventi previsti 4. Mix di funzioni e attività insediabili 5. Proposta progettuale 6. Stima di massima dei costi di realizzazione 7. Ipotesi dei costi di gestione 8. Ipotesi di finanziamento pubblico/privato per la realizzazione e la gestione dell’intervento F. I possibili assetti territoriali urbanistici e l’organizzazione funzionale dell’area 1. Assetto urbanistico 2. Ipotesi di riassetto della rete infrastrutturale 3. Considerazioni sulle problematiche di impatto ambientale G. L’impatto socio-economico e le misure appropriate per governarlo 1. Infrastruttura di servizio all’economia locale 2. Valutazione delle grandezze in gioco 3. Valorizzazione delle opportunità 4. Prospettive per il futuro H. I possibili percorsi procedurali finalizzati all’efficace attuazione dell’accordo 1. Ipotesi di gestione 1.1 Costituzione di una società pubblico-privata 1.2 Modalità di costituzione 1.3 Caratteristiche 1.4 Competenze ——— • ——— Allegati cartografici alle parti B – C – F Tav. 1 Rete stradale Tav. 2 Rete ferroviaria Tav. 3 Parchi ed aree protette Tav. 4 Struttura insediativa e principali progetti urbanistici ed ambientali Tav. 5 Principali interventi infrastrutturali. Rete stradale e ferroviaria Tav. 6 Previsioni del PRG comunali Tav. 7 Vincoli e potenzialità dell’area e del suo intorno urbanistico Tav. 8 Misure di compensazione, ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico [BUR20000124] [4.6.4] D.g.r. 1 marzo 2000 – n. 6/48918 Approvazione del Programma Esecutivo Annuale ai sensi della l.r. 11 agosto 1973 n. 28 cosı̀ come modificata dalla l.r. 27 gennaio 1998 n. 1. Punto 5.3.2 e 5.3.2.bis «Sostegno all’attività promozionale di consorzi turistici». Anno 2000 LA GIUNTA REGIONALE Vista la l.r. 11 agosto 1973 n. 28 «Interventi diretti per la promozione del turismo regionale»; Vista la d.c.r. n. VI/1223 del 30 marzo 1999 «Programma tecnico-finanziario per l’incremento dei flussi turistici verso la Lombardia – triennio 1999-2001»; Considerato che la l.r. 11 agosto 1973 n. 28, cosı̀ come modificata dalla l.r. 27 gennaio 98 n. 1 «Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche e integrazioni» prevede all’art. 3 che la Giunta Regionale approvi annualmente i programmi esecutivi an- nuali in attuazione del Programma triennale approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. n. VI/1223 del 30 marzo 1999; Rilevato che, al punto 5.3.2 Sostegno all’attività promozionale di consorzi turistici e 5.3.2.bis Incentivazione alla locazione di seconde case, sono previste le condizioni per accedere alla misura; Ritenuto di approvare il Programma esecutivo annuale, cosı̀ come descritto nell’allegato 1 alla presente deliberazione, che contiene la descrizione delle modalità di presentazione delle domande, l’ammissibilità dei soggetti, dei progetti e delle spese nonché l’entità del finanziamento e le modalità di esecuzione; Considerato che, la somma già impegnata a favore dei consorzi e delle associazioni che stanno realizzando i propri progetti risulta essere di L. 1.291.913.200 sul cap. 3.5.1.2/4543 dell’esercizio finanziaria 2000 e che pertanto la somma residua da impegnare ammonta a L. 708.086.800; Considerata la normativa relativa al rispetto del regime de minimis stabilito dall’Unione Europea sugli aiuti di stato alle imprese; Preso atto degli accertamenti compiuti dagli uffici e vagliati dal dirigente di servizio proponente che al riguardo dichiara che sono state rispettate le normative vigenti già peraltro richiamate nel presente provvedimento; Vagliate ed assunte come proprie le suddette valutazioni e considerazioni; Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 17 della legge 127 del 15 maggio 1997; Su proposta dell’assessore alle attività produttive; A voti unanimi espressi nelle forme di legge Delibera – Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Programma esecutivo annuale relativo al «Sostegno all’attività promozionale dei consorzi turistici», allegato A alla presente deliberazione di cui al punto 5.3.2. e 5.3.2.bis della d.c.r. n. VI/1223 del 30 marzo 1999 «Programma tecnico-finanziario per l’incremento dei flussi turistici verso la Lombardia – triennio 1999-2001. Anno 2000». – Di prevedere che i contributi verranno assegnati sulla base del rispetto del regime de minimis stabilito dall’Unione Europea sugli aiuti alle imprese. Il segretario: Sala ——— • ——— Allegato A Presentazione I progetti di intervento devono essere indirizzati al Servizio promozione economica della Direzione Generale Attività Produttive della Regione Lombardia e devono pervenire al protocollo della Direzione Generale Attività Produttive. Ammissibilità dei soggetti Sono ammissibili a contributo: a) i consorzi, b) le società consortili, c) le associazioni. Tutti i soggetti sopra elencati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: – assenza di finalità di lucro – avere fra gli associati/consorziati almeno 5 imprese operanti in campo turistico; – avere la maggioranza delle aziende consorziate e/o associate con sede nel territorio regionale – avere fra le finalità statutarie la realizzazione di attività promozionale in materia turistica a favore dei propri consorziati o associati; Ammissibilità dei progetti Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di intervento: a) servizi per lo sviluppo ed il sostegno della commercializzazione e delle reti distributive delle imprese consorziate; b) servizi per la promozione dei prodotti turistici delle imprese; c) servizi e strutture per la qualificazione dell’offerta turistica e per l’incentivazione delle vendite; 813 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia d) progetti di sostegno diretto alla commercializzazione dei prodotti turistici dei consorziati; I progetti devono indicare, pena la loro esclusione dal contributo: a) il contenuto e la tipologia delle azioni; b) le modalità e i tempi di attuazione delle iniziative; c) i risultati attesi e gli indicatori di risultato; d) un dettagliato piano finanziario, con la previsione analitica delle singole voci di costo e di copertura delle spese, ivi compreso il piano relativo alla gestione del servizio dal quale risultino i mezzi finanziari necessari all’ottenimento del pareggio di esercizio del servizio stesso nonché l’indicazione dei soggetti interessati e delle relative quote di partecipazione alla realizzazione dell’intervento; e) limitatamente agli strumenti pubblicitari, la quantità e la tipologia dello spazio acquistato, eventuali azioni di direct marketing, la tiratura e la veicolazione degli stampati; f) una relazione sull’attività svolta negli anni precedenti se oggetto di contributo; g) l’atto costitutivo del soggetto proponente. Gli interventi dovranno essere coerenti con gli obiettivi generali fissati dal presente piano. Non sono finanziabili le iniziative per la cui realizzazione siano già stati concessi contributi da parte della Regione Lombardia e da enti e Aziende dipendenti dalla Regione stessa. Ammissibilità delle spese Nell’ambito delle tipologie di intervento evidenziate, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 1) per i soggetti di nuova costituzione gli investimenti relativi alla sede della struttura stessa, alla installazione di attrezzature ed impianti, arredi, strumentazioni informatiche hardware e software e spese relative alla formazione del personale per la gestione dei servizi previsti dall’intervento, all’acquisizione delle consulenze specialistiche relative al progetto di intervento, per un periodo di tempo non superiore a due anni; 2) per i soggetti già esistenti gli investimenti relativi all’ampliamento e adeguamento di attrezzature e di strumentazioni informatiche hardware e software e spese relative all’acquisizione di consulenze specialistiche relative al progetto presentato, per un periodo di tempo non superiore a due anni; 3) spese relative alla diffusione a alla predisposizione di materiale promozionale; 4) spese relative alla organizzazione e realizzazione di missioni commerciali all’estero nonché alla partecipazione a fiere ed iniziative promozionali; 5) spese di interpretariato e di traduzione; 6) spese concernenti la realizzazione o l’acquisto di servizi promozionali; 7) spese relative a strutture permanenti come l’acquisto o l’affitto di locali (o altre forme che garantiscono una stabile permanenza) destinati a filiali di vendita, punti di informazione e di assistenza escluse le strutture destinate al funzionamento del consorzio, ivi compresi i costi per il loro funzionamento, personale, supporti operativi, predisposizione di cataloghi, vetrinistica, ecc.; 8) spese relative a mezzi di trasporto finalizzati ad una migliore fruizione delle strutture turistiche; 9) incentivi da destinare al sostegno alle azioni di commercializzazione. Entità del finanziamento Le spese di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 possono essere finanziate fino ad una percentuale del 50% dei costi ammessi a contributo e fino ad un tetto massimo di L. 200.000.000. Le spese di cui ai precedenti punti 7 e 8 possono essere finanziate fino ad una percentuale del 70% dei costi ammessi a contributo e fino ad un tetto massimo di L. 350.000.000. Le spese di cui al precedente punto 9 possono essere finanziate fino ad una percentuale del 35% e fino ad un tetto massimo di L. 200.000.000 per consorzio. I contributi verranno assegnati sulla base del rispetto del regime de minimis stabilito dall’Unione Europea sugli aiuti di Stato alle imprese. Valutazione Le domande sono esaminate dai competenti uffici della Direzione Generale Attività Produttive per verificare la coerenza 814 Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 dei progetti con le linee del presente piano e la sussistenza dei requisiti previsti. Sulla base dei risultati istruttori la Direzione Generale Attività Produttive dispone con cadenza trimestrale la concessione dei relativi contributi per l’approvazione dal parte della Giunta Regionale. Nei casi in cui l’ammontare del fondo disponibile non permette l’accoglimento di tutte le domande ammissibili, verrà formata una graduatoria secondo le seguenti priorità: a) grado di coerenza del progetto con gli obiettivi del presente programma b) omogeneità del territorio regionale coinvolto c) numero di imprese direttamente coinvolte d) innovatività delle azioni previste In caso di presenza sullo stesso territorio di più realtà consortili e associative, ai fini dell’ottimizzazione della spesa, verranno concordate azioni non ripetitive con i soggetti interessati. Esecuzione Gli interventi per i quali è concesso e liquidato il contributo non possono essere diversi da quelli previsti nella domanda di concessione. Eventuali variazioni in aumento del costo complessivo degli interventi previsti non incidono sull’ammontare del contributo. Le pubblicazioni promozionali e gli strumenti per i quali è concesso il contributo dovranno contenere i luoghi turistici regionali ed essere preventivamente autorizzate al «visto si stampi» dal servizio promozione economica. Qualora il progetto oggetto del contributo sia realizzato in misura inferiore al 70% del costo complessivo ammesso, il beneficiario perde il diritto al contributo stesso. L’eventuale diminuzione delle spese, in ogni caso, non deve pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi previsti. Il contributo concesso verrà erogato secondo le seguenti modalità: • Il 50% del contributo ad avvenuta esecutività del provvedimento di assegnazione dello stesso e dietro presentazione di apposita garanzia fidejussoria per un uguale importo di durata corrispondente al periodo compreso tra la data della firma della convenzione e la fine del terzo mese successivo alla presentazione di rendicontazione. • Il 50% della parte restante, a saldo alla presentazione di rendicontazione. La rendicontazione dovrà contenere una relazione finale circa l’attività svolta e il resoconto delle spese sostenute e quietanzate unitamente ai campioni del materiale promozionale prodotto. La liquidazione del contributo è fatta previa verifica della conformità delle iniziative realizzate con riferimento agli obiettivi, ai contenuto ed ai risultati ottenuti e certificati da presentarsi alla conclusione delle azioni. In caso di mancata o difforme realizzazione delle azioni previste, il contributo viene revocato. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000 [BUR20000126] D) CIRCOLARI E COMUNICATI [BUR20000125] [3.5.0] Com.r. 27 marzo 2000 – n. 69 Direzione Generale Presidenza – Comunicato del Presidente della Giunta Regionale relativo alla presentazione delle proposte di candidatura al premio «La Lombardia per il Lavoro» per l’anno 2000 La Giunta Regionale della Lombardia con deliberazione 2 dicembre 1996, n. 21085 ha istituito il premio annuale «La Lombardia per il Lavoro», per riconoscere pubblicamente l’impegno di coloro che abbiano significativamente contribuito allo sviluppo economico e sociale della Lombardia nel mondo del lavoro, delle professioni e dell’impresa anche a carattere mutualistico e solidale. Si invitano a presentare le proposte di candidatura a tale premio: – consiglieri regionali – enti locali – fondazioni e associazioni giuridicamente riconosciute – ordini professionali – associazioni di categoria Le proposte di candidature possono essere presentate, altresı̀, da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni lombardi. Nel caso in cui il proponente sia una persona giuridica, la proposta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. Le proposte, indicanti un solo nominativo, devono essere redatte in carta semplice e adeguatamente motivate, nonché corredate dai dati anagrafici del candidato e da dettagliato curriculum. Le proposte di candidatura devono essere indirizzate al Presidente della Giunta Regionale e devono pervenire al Protocollo Generale – piazza Duca d’Aosta n. 5 – 20124 Milano, entro e non oltre il 15 maggio 2000. Il regolamento del premio è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 31 dicembre 1998, n. 52, 3º Supplemento Straordinario. Roberto Formigoni Com.r. 28 marzo 2000 – n. 70 Comunicato della Direzione Generale Presidenza – Segreteria di Giunta – Riepilogo fascicoli BURL del mese di febbario 2000 Si comunica che nel mese di febbraio 2000 sono stati pubblicati i seguenti fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia LEGENDA Se.O. S.O. S.S. Se.I. Se.I.C. Se.I.Bis Se.O.Bis = = = = = = = Serie Editoriale Ordinaria Supplemento Ordinario Supplemento Straordinario Serie Editoriale Inserzioni Serie Editoriale Inserzioni Concorsi Serie Editoriale Inserzioni Bis Serie Editoriale Ordinaria Bis FEBBRAIO 2000 N. BUR DATA EDIZIONE N. POSTA 5 1.2 1.2 2.2 2.2 3.2 4.2 4.2 I S.S. II S.S. Se.I. Se.I.C. III S.S. IV S.S. V S.S. 31 31 32 33 34 35 35 6 7.2 7.2 8.2 9.2 9.2 9.2 10.2 11.2 11.2 Se.O. Se.O.Bis I S.S. Se.I. Se.I.C. Se.I.Bis II S.S. III S.S. I S.O. 36 36 37 38 38 39 40 41 42 7 14.2 14.2 15.2 16.2 16.2 16.2 17.2 18.2 Se.O. Se.O.Bis I S.S. Se.I. Se.I.Bis Se.I.C. II S.S. III S.S. 43 43 44 45 45 46 47 48 8 21.2 21.2 22.2 23.2 23.2 23.2 24.2 25.2 25.2 Se.O. Se.O.Bis I S.S. Se.I. Se.I.Bis Se.I.C. II S.S. I S.O. III S.S. 49 49 50 51 51 52 53 54 55 815 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 816 Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000