Anno XXX - N. 91
Spedizione in abb. post. art. 2, comma 20/c - Legge 662/96
REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE LOMBARDIA
MILANO - LUNEDÌ, 3 APRILE 2000
SERIE EDITORIALE ORDINARIA N. 14
AVVISO AGLI INSERZIONISTI
Si comunica che in occasione delle festività di Pasqua il termine per
la consegna degli avvisi e/o bandi in pubblicazione nel BUR Se.I. e
Se.I. Concorsi n. 17 del 26 aprile 2000 sarà il seguente:
MARTEDÌ 18 APRILE 2000 - ORE 12.00
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
SOMMARIO
A) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
Deliberazione Consiglio regionale 29 febbraio 2000 – n. VI/1528
[4.2.0]
Approvazione, ai sensi della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 del progetto infrastrutturale di rilevanza regionale:
«Residenza e servizi universitari» (Progetto Bicocca), localizzato in Milano, riconducibile al progetto strategico n. 15 «Infrastrutture per la competitività» del PRS vigente . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Consiglio regionale 29 febbraio 2000 – n. VI/1529
[4.2.0]
Approvazione, ai sensi della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 del sub-progetto di rilevanza regionale: «Residenza
universitaria del Politecnico di Milano. Incremento delle strutture edilizie per l’ospitalità degli studenti –
Area Campus Leonardo» a parziale attuazione del progetto di rilevanza regionale: «Progetto per le residenze universitarie del Politecnico di Milano; A) Residenza universitaria del Politecnico di Milano. Incremento
delle strutture edilizie per l’ospitalità degli studenti. Area: Campus Bovisa; B) Residenza universitaria del
Politecnico di Milano. Incremento delle strutture edilizie per l’ospitalità degli studenti. Area Campus Leonardo» riconducibile al progetto strategico n. 15 «Infrastrutture per la competitività» del P.R.S. vigente
Deliberazione Consiglio regionale 29 febbraio 2000 – n. VI/1530
[4.2.0]
«Approvazione ai sensi della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 del progetto infrastrutturale di rilevanza regionale:
«Ampliamento e adeguamento del quartiere fieristico di Cremona», riconducibile al progetto strategico
n. 15 «Infrastrutture per la competitività» del PRS vigente
. . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Consiglio regionale 29 febbraio 2000 – n. VI/1531
[5.3.1]
Progetto di bonifica dell’area «F.lli Pigni» localizzata nel comune di Fagnano Olona (VA) – riconducibile al
progetto strategico n. 7 «Bonifica e riqualificazione delle aree inquinate» del PRS vigente . . . . .
Deliberazione Consiglio regionale 29 febbraio 2000 – n. VI/1533
[3.5.0]
Piano di riparto dei contributi per specifiche iniziative in campo musicale, stagione 2000, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 6 della l.r. 18 dicembre 1978, n. 75 «Interventi promozionali della Regione Lombardia in
campo musicale» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Consiglio regionale 29 febbraio 2000 – n. VI/1534
[4.2.2]
Legge 13 luglio 1966, n. 615 ed art. 17 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 – parere richiesto dal ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato con nota 12460 del 16 marzo 1999 ai sensi dell’art. 17 del d.P.R.
203/88 relativo alla richiesta di autorizzazione per l’ampliamento di un impianto per la produzione di energia elettrica e calore (Installazione di un nuovo motore con potenza termica di 5.335 KW, alimentato a
metano), da parte della Ditta Raffmetal, località Ferriera, Casto (BS). . . . . . . . . . .
Deliberazione Consiglio regionale 29 febbraio 2000 – n. VI/1535
[4.2.2]
Legge 615/66 ed art. 17 d.P.R. 203/88 – Parere richiesto dal ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato con nota n. 22830 del 10 maggio 1999 ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. 203/88 relativo alla richiesta
di installazione di una centrale termoelettrica di cogenerazione alimentata a metano da parte della ditta
Consorzio Energetico Gaviratese C.E.G., via Milano 5, Gavirate (VA) . . . . . . . . . . .
Deliberazione Consiglio regionale 29 febbraio 2000 – n. VI/1540
[5.3.1]
Programma provvisorio di bonifica del territorio lombardo di competenza dell’associazione irrigazione est
Sesia ai sensi dell’art. 2, l.r. 14 gennaio 1995, n. 5 e dell’art. 9, l.r. 26 novembre 1984, n. 59 . . . . .
Deliberazione Consiglio regionale 1 marzo 2000 – n. VI/1544
[3.2.0]
Ordine del giorno concernente le conclusioni della commissione d’inchiesta sulla spesa sanitaria in Lombardia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Consiglio regionale 1 marzo 2000 – n. VI/1545
[4.2.0]
Approvazione, ai sensi della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31, del progetto infrastrutturale di rilevanza regionale,
riconducibile al progetto strategico n. 15 «Infrastrutture per la competitività del vigente PRS denominato:
A) «IFOM-Istituto FIRC di Oncologia Molecolare» localizzato nel comune di Milano. . . . . . .
Deliberazione Consiglio regionale 1 marzo 2000 – n. VI/1548
[4.2.0]
Assunzione ai sensi della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 della deliberazione di approvazione del progetto «Centro
Espositivo Permanente Polivalente di Bergamo» riconducibile al progetto strategico n. 15 «Infrastrutture
per la competitività del PRS vigente» . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Consiglio regionale 1 marzo 2000 – n. VI/1549
[4.0.0]
Mozione concernente la situazione del calzificio Carabelli s.p.a. con sede in Solbiate Arno (VA)
. . .
Deliberazione Consiglio regionale 1 marzo 2000 – n. VI/1550
[3.2.0]
Tickets ed accorpamenti di prestazioni sanitarie. (Deliberazione di non passaggio all’esame del provvedimento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
Deliberazione Giunta regionale 1 marzo 2000 – n. 6/48785
[5.2.3]
Presa d’atto dell’accordo di programma quadro in materia di trasporti – aeroporto intercontinentale di
Malpensa 2000 avente ad oggetto: «Interventi di mitigazione d’impatto ambientale e di delocalizzazione
degli insediamenti residenziali ricompresi nell’ambito territoriale prioritario del piano territoriale d’area
Malpensa, ed in particolare, in prima istanza, siti nel territorio dei comuni di Somma Lombardo, Lonate
Pozzolo e Ferno, adiacenti al sedime aeroportuale» . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 1 marzo 2000 – n. 6/48802
[4.6.1]
Modalità per la fruizione della riduzione del prezzo alla pompa delle benzine – Legge regionale 20 dicembre
1999, n. 28 «Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine» . . . . . .
4.2.0
5.3.1
3.5.0
4.2.2
3.2.0
4.0.0
5.2.3
4.6.1
770
SVILUPPO ECONOMICO / Infrastrutture generali
AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette
SERVIZI SOCIALI / Attività culturali
SVILUPPO ECONOMICO / Infrastrutture generali / Energia
SERVIZI SOCIALI / Sanità
SVILUPPO ECONOMICO
AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Aeroporti ed eliporti
SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Commercio
772
773
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776
777
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785
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789
797
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
Deliberazione Giunta regionale 1 marzo 2000 – n. 6/48841
[5.3.1]
Assegnazione ai comuni di contributi finanziari per la gestione subdelegata delle competenze autorizzative
in materia di beni ambientali di cui alla legge regionale 9 giugno 1997, n. 18. . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 1 marzo 2000 – n. 6/48843
[3.1.0]
Estinzione a’ sensi del comma 33 dell’art. 4 della l.r. 5 gennaio 2000 dell’I.P.A.B. «Asilo Infantile Luisa
Bassetti» di Sesto Calende (VA), provvedimenti conseguenti e contestuale revoca della d.g.r. 6/47225 del 22
dicembre 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 1 marzo 2000 – n. 6/48848
[3.1.0]
Proroga dei termini previsti dalla d.g.r. 12 marzo 1999, n. 6/41878, per la conclusione da parte delle A.S.L.
delle istruttorie e verifiche per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture di riabilitazione e reinserimento di soggetti tossicodipendenti già provvisoriamente accreditate, e contestuale aggiornamento delle
rette a carico del Fondo Sanitario Regionale . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 1 marzo 2000 – n. 6/48854
[3.2.0]
Integrazione alla d.g.r. n. 6/37597 del 24 luglio 1998 «Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni ospedaliere in regime di ricovero e attuazione del punto 3) del dispositivo della d.g.r. n. 6/34437 del 4 febbraio
1998»: Introduzione di tre nuovi d.r.g. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 1 marzo 2000 – n. 6/48886
[5.2.1]
Legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 – «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia» – Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/44313 del 16 luglio 1999 avente ad oggetto: «Approvazione dello schema
di accordo di programma tra la Regione Lombardia e le comunità montane per il conferimento, di funzioni
amministrative in materia di impianti a fune e di risalita in genere non classificati di trasporto pubblico
locale» – Modifica art. 7, c. 2, dell’accordo di programma approvato con d.g.r. n. 6/44313/99
. . . .
Deliberazione Giunta regionale 1 marzo 2000 – n. 6/48887
[5.2.1]
Approvazione delle direttive per l’esercizio delle funzioni conferite alle province ed ai comuni in materia
di impianti fissi e sistemi a guida vincolata – L.r. 29 ottobre 1998 n. 22 – «Riforma del trasporto pubblico
locale in Lombardia». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 1 marzo 2000 – n. 6/48906
[2.2.1]
Presa d’atto del protocollo di accordo tra la Regione Lombardia, la provincia di Milano, il comune di Milano
ed il comune di Assago in ordine alla attivazione dell’accordo di programma finalizzato alla realizzazione
del collegamento Milano Famagosta – Assago Milanofiori mediante prolungamento della linea 2 della metropolitana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 1 marzo 2000 – n. 6/48907
[2.2.1]
Approvazione dello schema di Convenzione da stipularsi tra Regione Lombardia, provincia di Pavia, CCIAA
di Pavia, comune di Voghera, comune di Casei Gerola, comune di Silvano Pietra e I.Re.R. – Istituto Regionale di Ricerca – per lo studio di fattibilità relativo alla «Realizzazione di un centro polifunzionale finalizzato
a sostenere lo sviIuppo economico ed imprenditoriale dell’Oltrepò pavese» di cui all’accordo di programma
promosso con d.g.r. n. 43752 del 18 giugno 1999 . . . . . . . . . . . . . . . .
Deliberazione Giunta regionale 1 marzo 2000 – n. 6/48918
[4.6.4]
Approvazione del Programma Esecutivo Annuale ai sensi della l.r. 11 agosto 1973 n. 28 cosı̀ come modificata dalla l.r. 27 gennaio 1998 n. 1. Punto 5.3.2 e 5.3.2.bis «Sostegno all’attività promozionale di consorzi
turistici». Anno 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D) CIRCOLARI E COMUNICATI
Comunicato regionale 27 marzo 2000 – n. 69
[3.5.0]
Direzione Generale Presidenza – Comunicato del Presidente della Giunta Regionale relativo alla presentazione delle proposte di candidatura al premio «La Lombardia per il Lavoro» per l’anno 2000 . . . .
Comunicato regionale 28 marzo 2000 – n. 70
Comunicato della Direzione Generale Presidenza – Segreteria di Giunta – Riepilogo fascicoli BURL del
mese di febbario 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.1
3.1.0
3.2.0
5.2.1
2.2.1
4.6.4
3.5.0
799
800
800
801
801
802
807
809
813
815
815
AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette
SERVIZI SOCIALI / Assistenza
SERVIZI SOCIALI / Sanità
AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Trasporti
ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma
SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Turismo
SERVIZI SOCIALI / Attività culturali
771
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
A) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
[BUR2000011]
[4.2.0]
D.c.r. 29 febbraio 2000 – n. VI/1528
Approvazione, ai sensi della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 del
progetto infrastrutturale di rilevanza regionale: «Residenza e servizi universitari» (Progetto Bicocca), localizzato in Milano, riconducibile al progetto strategico n. 15
«Infrastrutture per la competitività» del PRS vigente
Presidenza del presidente Morandi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 «Norme concernenti la
disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» e sue successive modificazioni
ed integrazioni ed in particolare l’art. 3;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 6/48211 del
14 febbraio 2000 con la quale si propone al Consiglio Regionale l’approvazione del progetto infrastrutturale di rilevanza
regionale: «Residenza e Servizi Universitari» (Progetto Bicocca), localizzato in Milano;
Vista la scheda allegata al progetto ex art. 3, comma 5, della
l.r. 31/1996;
Visto il Programma regionale di sviluppo (PRS) vigente;
Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) per gli anni 2000-2002, approvato
dal Consiglio Regionale con d.c.r. n. VI/1324 del 5 ottobre
1999;
Dato atto che il suindicato progetto rientra:
a) nell’area di intervento «Realizzazione delle infrastrutture
per la competitività e di strutture universitarie e formative
integrate», di cui alla lettera e) dell’art. 2 della l.r. 31/1996;
b) nel progetto strategico n. 15 previsto dal PRS vigente,
denominato «Infrastrutture per la competitività», attività di
progetto 15.4.2 «Sviluppo delle infrastrutture universitarie e
per il diritto allo studio», cosı̀ come modificata dal precitato
DPEFR;
Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
Sentita la relazione della VII commissione consiliare «Cultura – informazione e formazione professionale – commercio
– turismo, sport e giovani»
Con votazione palese, per alzata di mano:
Delibera
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r.
31/1996, il seguente progetto infrastrutturale di rilevanza regionale, come di seguito specificato:
A) «Residenza e servizi universitari» (Progetto Bicocca),
localizzato in Milano, riconducibile al progetto strategico
n. 15 «Infrastrutture per la competitività del PRS vigente, nel
testo di cui agli elaborati progettuali allegati alla d.g.r.
n. 6/48211 del 14 febbraio 2000 e descritti in premessa, che
costituiscono parte integrante della presente deliberazione (1);
2) che l’erogazione del cofinanziamento regionale è subordinata alla previa verifica dell’effettiva disponibilità complessiva della quota a carico dell’ISU – Istituto Universitario dell’Università degli Studi di Milano;
3) di far fronte agli oneri finanziari a carico della Regione
Lombardia, conseguenti all’approvazione del precitato progetto, con gli stanziamenti, previsti nel bilancio regionale
2000-2002, che verranno iscritti in apposito capitolo con deliberazione di variazione del bilancio della Giunta Regionale,
ai sensi della l.r. 22 gennaio 1999, n. 2 – art. 1, comma 2,
lettera c) – sostitutivo dell’art. 6 della l.r. 28 ottobre 1996,
n. 31.
Il presidente: Giancarlo Morandi
I consiglieri segretari:
Luciano Valaguzza – Corrado Tomassini
Il segretario del consiglio:
Maria Emilia Paltrinieri
(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino,
possono essere consultati presso la sede del Consiglio regionale.
——— • ———
772
A.01
A.02
A.03
A.04
A.05
A.06
A.07
A.08
A.09
A.10
A.11
A.12
A.13
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A.19
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A.24
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A.26
A.27
A.28
A.29
A.30
A.31
A.32
A.33
A.34
A.35
A.36
A.37
A.38
A.39
A.40
A.41
A.42
A.43
A.44
A.45
ALLEGATO
alla deliberazione di Consiglio
Scheda ex art. 3, comma V, l.r. n. 31/96 del progetto
«Residenza e servizi universitari» (Progetto Bicocca),
localizzato in Milano.
Comparto 1H – Unità edilizia 14 – Bicocca Milano (12
marzo 1999) (Omissis);
Planimetria (12 marzo 1999) (Omissis);
Planimetria comparto 1H (12 marzo 1999) (Omissis);
Pianta – 8.85 Piano terzo int. (12 marzo 1999) (Omissis);
Pianta – 6.06 Piano secondo int. (12 marzo 1999) (Omissis);
Pianta – 2.80 Piano primo int. (12 marzo 1999) (Omissis);
Pianta + 0.01 Piano terra (12 marzo 1999) (Omissis);
Pianta + 4.54 Piano primo (12 marzo 1999) (Omissis);
Pianta + 9.07 Piano secondo (12 marzo 1999) (Omissis);
Pianta + 13.60 Piano terzo (12 marzo 1999) (Omissis);
Pianta + 18.13 Piano quarto 12 marzo 1999) (Omissis);
Pianta + 22.66 Piano quinto (12 marzo 1999) (Omissis);
Pianta + 25.82 Piano sesto (12 marzo 1999) (Omissis);
Pianta + 28.98 Piano settimo (12 marzo 1999) (Omissis);
Pianta + 32.14 Piano ottavo (12 marzo 1999) (Omissis);
Pianta + 35.30 Piano nono (12 marzo 1999) (Omissis);
Pianta + 38.46 Piano decimo (12 marzo 1999) (Omissis);
Pianta + 41.62 Piano undicesimo (12 marzo 1999) (Omissis);
Pianta + 44.78 Pianta dodicesimo (12 marzo 1999) (Omissis);
Profilo (12 marzo 1999) (Omissis);
Sezione trasv. (12 marzo 1999) (Omissis);
Prospetto sud (12 marzo 1999) (Omissis);
Progetto Grande Bicocca – Planimetria generale (28 settembre 1999) (Omissis);
Planimetria generale localizzazione ISU (30 settembre
1999) (Omissis);
Comparto 1H – Planimetria generale (30 settembre
1999) (Omissis);
Pianta – 8.85 – Piano terzo int. (30 settembre 1999) (Omissis);
Pianta – 6.07 – Piano secondo int. (30 settembre 1999)
(Omissis);
Pianta – 3.05 – Piano primo int. (30 settembre 1999)
(Omissis);
Pianta + 0.01 – Piano terra (30 settembre 1999) (Omissis);
Pianta + 5.82 – Piano primo (30 settembre 1999) (Omissis);
Pianta + 10.03 – Piano secondo (30 settembre 1999) (Omissis);
Pianta + 14.24 – Piano terzo (30 settembre 1999) (Omissis);
Pianta + 18.45 – Piano quarto (30 settembre 1999) (Omissis);
Pianta + 22.66 – Piano quinto (30 settembre 1999) (Omissis);
Pianta + 25.82 – Piano sesto (30 settembre 1999) (Omissis);
Pianta + 28.98 – + 32.14 – + 35.30/Piano 7/8/9 (30 settembre 1999) (Omissis);
Pianta + 38.46 – + 41.62 – + 44.78/Piano 10/11/12 (30
settembre 1999) (Omissis);
Pianta + 47.94 – Piano tredicesimo (30 settembre 1999)
(Omissis);
Sezione trasversale (30 settembre 1999) (Omissis);
Prospetto nord (30 settembre 1999) (Omissis);
Prospetto sud piano sesto (30 settembre 1999) (Omissis);
Prospetto ovest (30 settembre 1999) (Omissis);
Profilo nord sul parco (30 settembre 1999) (Omissis);
Profilo sud sulla piazza comm. Ribassata (30 settembre
1999) (Omissis);
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
A.46 Calcolo superfici schemi riassuntivi (30 settembre 1999)
(Omissis).
——— • ———
All. A.01
SCHEDA ART. 3, COMMA QUINTO, l.r. n. 31/96
Progetto PRS 15.4.2 – Sviluppo delle infrastrutture universitarie e per il diritto allo studio.
Progetto di intervento:
Residenza e servizi universitari dell’Università di Milano Bicocca.
Obiettivi e risultati
Il progetto prevede l’inserimento nell’edificio 14 del comparto 1H dell’area Bicocca di una serie di servizi collegati con
l’università quali ricerca, auditorium, mediateca, residenze universitarie, spazi per lo studio e l’attività fisica per una superficie di 10.725 mq. di S.L.P.
Risorse impiegate
L. 52.934 ML. (IVA inclusa) di cui L. 25.408 ML Regione
Lombardia – L.r. 31/96, L. 16.000 ML ISU. Università Statale,
L. 11.526 MURST Università degli Studi di Milano Bicocca.
Soggetti responsabili
Regione Lombardia, Università degli Studi di Milano Bicocca, ISU.
Localizzazione territoriale
Comune di Milano, l’intervento si trova nella Zona Speciale
Z4 Bicocca.
Durata progetto, attuazione e previsione di spesa
Realizzazione delle opere previste in 24 mesi.
La previsione di spesa ammonta a L. 52.934 ML. (IVA inclusa).
Costi/anno
2000
2001
2002
Finanziamento Regionale
a fondo perduto
ISU
MURST
8.408
8.000
5.646
2.000
8.000
5.880
15.000
22.054
15.880
15.000
TOTALE
Modalità di verifica di conseguimento degli obiettivi
– Creazione di 208 posti letto da assegnare agli aventi diritto
– Economicità dell’impatto degli studi universitari sulle famiglie dei meno agiati
– Riduzione del pendolarismo abitazione/ateneo
– Creazione di servizi per il sostegno allo studio
– Riduzione della percentuale degli abbandoni
– Riduzione della percentuale degli studenti fuori corso
[BUR2000012]
[4.2.0]
D.c.r. 29 febbraio 2000 – n. VI/1529
Approvazione, ai sensi della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 del
sub-progetto di rilevanza regionale: «Residenza universitaria del Politecnico di Milano. Incremento delle strutture edilizie per l’ospitalità degli studenti – Area Campus
Leonardo» a parziale attuazione del progetto di rilevanza
regionale: «Progetto per le residenze universitarie del Politecnico di Milano; A) Residenza universitaria del Politecnico di Milano. Incremento delle strutture edilizie per
l’ospitalità degli studenti. Area: Campus Bovisa; B) Residenza universitaria del Politecnico di Milano. Incremento
delle strutture edilizie per l’ospitalità degli studenti. Area
Campus Leonardo» riconducibile al progetto strategico
n. 15 «Infrastrutture per la competitività» del P.R.S. vigente
Presidenza del presidente Morandi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 «Norme concernenti la
disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» e sue successive modificazioni
ed integrazioni ed in particolare l’art. 3;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 6/48213 del
14 febbraio 2000 con la quale si propone al Consiglio Regionale l’approvazione del sub-progetto di rilevanza regionale:
A) Residenza universitaria del Politecnico di Milano. Incremento delle strutture edilizie per l’ospitalità degli studenti –
Area: Campus Leonardo;
Vista la scheda allegata ai progetti ex art. 3, comma 5, della
l.r. 31/1996;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) vigente;
Visti i Documenti di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) per gli anni 1999-2001 e per gli anni
2000-2002 rispettivamente approvati dal Consiglio Regionale
con d.c.r. 8 ottobre 1998, n. VI/1038 e con d.c.r. 5 ottobre
1999, n. VI/1324;
Dato atto che il suindicato sub-progetto rientra:
a) nell’area di intervento «Realizzazione delle infrastrutture
per la competitività e di strutture universitarie e formative
integrate, di cui alla lettera e) dell’art. 2, della l.r. 31/1996;
b) nel progetto strategico n. 15 previsto dal PRS vigente,
denominato «Infrastrutture per la competitività», attività di
progetto 15.4.2 «Sviluppo delle infrastrutture universitarie e
per il diritto allo studio», cosı̀ come prevista dai predetti
DPEFR;
Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
Sentita la relazione della VII commissione consiliare «Cultura – informazione e formazione professionale – commercio
– turismo, sport e giovani»
Con votazione palese, per alzata di mano:
Delibera
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r.
31/1996, il seguente sub-progetto infrastrutturale di rilevanza
regionale, come di seguito specificato:
A) «Residenza universitaria del Politecnico di Milano. Incremento delle strutture edilizie per l’ospitalità degli studenti
– Area Campus Leonardo, a parziale attuazione del Progetto
di rilevanza regionale: «Progetto per le residenze universitarie
del Politecnico di Milano A) Residenza universitaria del Politecnico di Milano. Incremento delle strutture edilizie per l’ospitalità degli studenti. Area: Campus Bovisa B) Residenza
universitaria del Politecnico di Milano. Incremento delle
strutture edilizie per l’ospitalità degli studenti. Area: Campus
Leonardo, riconducibile al progetto strategico n. 15 «Infrastrutture per la competitività» del PRS vigente, nel testo di
cui agli elaborati progettuali allegati alla d.g.r. n. 6/48213 del
14 febbraio 2000 e descritti in premessa, che costituiscono
parte integrante della presente deliberazione (1);
2) di far fronte agli oneri finanziari a carico della Regione
Lombardia, conseguenti all’approvazione del precitato subprogetto, con gli stanziamenti, previsti nel bilancio regionale
2000/2002, che verranno iscritti in apposito capitolo con deliberazione di Giunta di variazione di bilancio, ai sensi della
l.r. 22 gennaio 1999, n. 2, lettera c) – sostitutivo dell’art. 6
della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31.
Il presidente: Giancarlo Morandi
I consiglieri segretari:
Luciano Valaguzza – Corrado Tomassini
Il segretario del consiglio:
Maria Emilia Paltrinieri
(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino,
possono essere consultati presso la sede del Consiglio regionale.
A.01
A.02
A.03
A.04
A.05
——— • ———
ALLEGATI
alla deliberazione di Consiglio
Scheda ex art. 3, comma V, l.r. n. 31/96 relativa al subprogetto «Residenza universitaria del Politecnico di Milano. Incremento delle strutture edilizie per l’ospitalità
degli studenti – Area Campus Leonardo»;
Indicazione della localizzazione – inquadramento territoriale dei due interventi (Campus Bovisa e Campus
Leonardo) (tav. 1) (Omissis);
Indicazione della localizzazione – inquadramento nell’ambito del PRU – (tav. 3) (Omissis);
Schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche
dei lavori da realizzare – piante piani terra e primo (tav.
9) (Omissis);
Schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche
dei lavori da realizzare – piante piani 1-7 (tav. 10) (Omissis);
773
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
A.06 Schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche
dei lavori da realizzare – schemi di prospetti (tav. 11)
(Omissis);
A.07 Progetto definitivo – Relazione (Omissis);
A.08 Progetto definitivo – Planimetria generale (tav. 1) (Omissis);
A.09 Progetto definitivo – Verifica indici urbanistici (tav. 2)
(Omissis);
A.10 Progetto definitivo – Verifica legge 24 marzo 1989,
n. 122 (tav. 3) (Omissis);
A.11 Progetto definitivo – Pianta piano interrato – quota 3.05 (tav. 4) (Omissis);
A.12 Progetto definitivo – Pianta piano terra – quota + 0,05
(tav. 5) (Omissis);
A.13 Progetto definitivo – Pianta piano primo – quota + 3,10
(tav. 6) (Omissis);
A.14 Progetto definitivo – Pianta piano secondo – quota +
6,15 (tav. 7) (Omissis);
A.15 Progetto definitivo – Pianta piano terzo – quota + 9,20
(tav. 8) (Omissis);
A.16 Progetto definitivo – pianta piani quarto e quinto – quote: + 12,25, + 15,30 (tav.9) (Omissis);
A.17 Progetto definitivo – pianta piano sesto – quota + 18,35
(tav.10) (Omissis);
A. 18 Progetto definitivo – pianta piano settimo – quota +
21,40 (tav. 11) (Omissis);
A.19 Progetto definitivo – pianta piano copertura (tav. 12) (Omissis);
A.20 Progetto definitivo – prospetto nord (tav. 13) (Omissis);
A.21 Progetto definitivo – prospetto sud (tav. 14) (Omissis);
A.22 Progetto definitivo – prospetto est (tav. 15) (Omissis);
A.23 Progetto definitivo – prospetto ovest (tav. 16) (Omissis);
A.24 Progetto definitivo – sezione AA (tav. 17) (Omissis);
A.25 Progetto definitivo – sezione BB (tav. 18) (Omissis);
A.26 Progetto definitivo – sezione CC (tav. 19) (Omissis);
A.27 Progetto definitivo – particolare di facciata (tav. 20) (Omissis);
A.28 Progetto definitivo – schema fognatura piano interrato
(tav. 21) (Omissis).
——— • ———
All. A.01
SCHEDA ART. 3, COMMA QUINTO, l.r. n. 31/96
Progetto PRS 15.4.2 – Sviluppo delle infrastrutture universitarie e per il diritto allo studio.
Progetto di intervento:
Progetto per le residenze universitarie del Politecnico
di Milano:
a) Residenza universitaria del Politecnico di Milano. Incremento delle strutture edilizie per l’ospitalità degli studenti. Area: Campus Bovisa.
b) Residenza universitaria del Politecnico di Milano. Incremento delle strutture edilizie per l’ospitalità degli studenti. Area: Campus Leonardo.
Intervento relativo al sub-progetto:
Residenza universitaria del Politecnico di Milano. Incremento delle strutture edilizie per l’ospitalità degli studenti. Area: Campus Leonardo.
Obiettivi e risultati
Incremento (di circa 190 posti letto) delle strutture edilizie
per l’ospitalità degli studenti.
Risorse impiegate
L. 25,0272 miliardi (IVA inclusa) di cui L. 13,761 miliardi
Regione Lombardia – L.r. 31/96 – e L. 11,2662 miliardi dalla
Fondazione Pier Giorgio Falciola.
Soggetti responsabili
Regione Lombardia, Politecnico di Milano, Fondazione
Pier Giorgio Falciola.
Localizzazione territoriale
L’intervento si inserisce all’interno del PRU ed è localizzato
a sud del nuovo asse viario di via Crespi immediatamente a
774
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
est dell’edificio commerciale posto ad angolo tra via Crespi e
via Pitteri.
Durata progetto, attuazione e previsione di spesa
Inizio lavori aprile 2000, completamento entro 20 mesi. La
previsione di spesa ammonta a L. 25,0272 miliardi (IVA compresa)
(in milioni di lire)
2000
2001
Finanziamento Regionale
(ex l.r. 31/96)
9.253,98
4.507,02
13.761
Privati
5.057,22
6.208,98
11.266,2
TOTALE
14.311,20 10.716
Totale
25.027,2
Modalità di verifica di conseguimento degli obiettivi
– Maggiori posti letto assegnati ad ogni avente diritto
– Economicità dell’importo degli studi universitari sulle famiglie meno agiate
– Riduzione del pendolarismo abitazione/ateneo
– Positivo impatto economico sulla zona in cui si inserisce.
[BUR2000013]
[4.2.0]
D.c.r. 29 febbraio 2000 – n. VI/1530
«Approvazione ai sensi della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 del
progetto infrastrutturale di rilevanza regionale: «Ampliamento e adeguamento del quartiere fieristico di Cremona», riconducibile al progetto strategico n. 15 «Infrastrutture per la competitività» del PRS vigente
Presidenza del presidente Morandi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 «Norme concernenti la
disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» e sue successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 6/48212 del
14 febbraio 2000 con la quale si propone al Consiglio Regionale l’approvazione del progetto infrastrutturale di rilevanza
regionale «Ampliamento e adeguamento del Quartiere fieristico di Cremona»;
Vista la scheda allegata al progetto ex art. 3, comma 5 della
l.r. 31/96;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) vigente;
Visto, in particolare, il «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» (D.P.E.F.R.) per gli anni
2000-2002, approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r.
n. VI/1324 del 5 ottobre 1999;
Dato atto che il suindicato progetto rientra:
a) nell’area di intervento «Realizzazione delle infrastrutture
per la competitività e di strutture universitarie e formative
integrate», lettera e) dell’art. 2, della l.r. 31/96;
b) nel progetto strategico n. 15 previsto dal PRS vigente,
denominato «Infrastrutture per la competitività», attività di
progetto 15.2.1. «Sviluppo di un efficiente sistema fieristico
lombardo», cosı̀ come modificato dal precitato D.P.E.F.E.R.;
Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni;
Sentita la relazione della VII commissione consiliare «Cultura – informazione e formazione professionale – commercio
– turismo, sport e giovani»
Con votazione palese, per alzata di mano:
Delibera
1. di approvare, ai sensi della l.r. 31/96, il seguente progetto
infrastrutturale di rilevanza regionale, come di seguito specificato:
A) «Ampliamento e adeguamento del Quartiere fieristico
di Cremona» nel testo di cui gli elaborati progettuali allegati
alla d.g.r. n. 6/48212 del 14 febbraio 2000 e descritti in premessa, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione (1);
2. di far fronte agli oneri finanziari a carico della Regione
Lombardia, conseguenti all’approvazione del precitato progetto, con gli stanziamenti, previsti nel bilancio regionale
2000/2002, che verranno iscritti in apposito capitolo con deliberazione di variazione del bilancio della Giunta Regionale,
ai sensi della l.r. 22 gennaio 1999, n. 2 – art. 1, comma 2,
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
lettera c) – sostitutivo dell’art. 6 della l.r. 28 ottobre 1996,
n. 31.
Il presidente: Giancarlo Morandi
I consiglieri segretari:
Luciano Valaguzza – Corrado Tomassini
Il segretario del consiglio:
Maria Emilia Paltrinieri
(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino,
possono essere consultati presso la sede del Consiglio regionale.
——— • ———
ALLEGATO
alla deliberazione di Consiglio
A.01 Scheda ex art. 3, comma V, l.r. n. 31/96 del progetto
«Ampliamento e adeguamento del Quartiere fieristico di
Cremona».
A.02 Nuovo padiglione espositivo – 5 – progetto definitivo –
Relazione tecnica architettonica e funzionale (Omissis);
A.03 Nuovo padiglione espositivo – computo metrico espositivo parametrico (Omissis);
A.04 Lavori di costruzione del nuovo padiglione fieristico «5»
– interventi di adeguamento viabilistico del comparto –
quadro economico generale (Omissis);
A.05 Nuovo padiglione espositivo – Cronoprogramma (Omissis);
A.06 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo – Rilievo plano-altimetrico del quartiere fieristico in località
Ca’ de’ Somenzi (Cremona) – tav. A01 (Omissis);
A.07 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo – Rilievo plano-altimetrico del quartiere fieristico in località
Ca’ de’ Somenzi (Cremona): stato di progetto – tav. A02
(Omissis);
A.08 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo – Pianta piano terra – tav. A03 (Omissis);
A.09 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo – Blocco 1 – Piante – tav. A04 (Omissis);
A.10 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo – Blocco 2 – Piante – tav. A05 (Omissis);
A.11 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo, – Blocco 3 – Piante – tav. A06 (Omissis);
A.12 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo – Blocco 4 – Piante – tav. A07 (Omissis);
A.13 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo – Pianta copertura – tav. A08 (Omissis);
A.14 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo – Sezioni A-A, B-B, C-C – tav. A09 (Omissis);
A. 15 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo – Prospetto sud prospetto ovest – tav. A10 (Omissis);
A.16 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo – Particolari costruttivi – tav. A.11 (Omissis);
A.17 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo – Particolari prospetti – tav. A12 (Omissis);
A.18 Sistemazioni esterne: progetto definitivo – Relazione
tecnica (Omissis);
A.19 Sistemazioni esterne: progetto definitivo – Computo
metrico estimativo (Omissis);
A.20 Sistemazioni esterne: progetto definitivo – Stralcio dello
strumento urbanistico generale (Omissis);
A.21 Sistemazioni esterne: progetto definitivo – Planimetria
generale – Stato attuale (Omissis);
A.22 Sistemazioni esterne: progetto definitivo – Planimetria
generale – Progetto (Omissis);
A.23 Sistemazioni esterne: progetto definitivo – Reti impianti
tecnologici – Stato attuale (Omissis);
A.24 Sistemazioni esterne: progetto definitivo – Interventi
sulle aree (Omissis);
A.25 Sistemazioni esterne: progetto definitivo – Rete impianti tecnologici – progetto (Omissis);
A.26 Sistemazioni esterne – Sezione tipo pavimentazione
stradale (Omissis);
A.27 Nuovo padiglione fieristico: rapporto, progetto geotecnico delle fondazioni (Omissis);
A.28 Nuovo padiglione fieristico: progetto definitivo, computo metrico estimativo parametrico (Omissis);
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
A.29 Nuovo padiglione fieristico: progetto definitivo, relazioni e specifiche tecniche (Omissis);
A.30 Nuovo Padiglione Espositivo: progetto definitivo – schema impianto di riscaldamento (Omissis);
A.31 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo – schema impianto di ventilazione principale (Omissis);
A.32 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo – schema impianto di trattamento aria blocchi (Omissis);
A.33 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo – schema rete idrica antincendio (Omissis);
A.34 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo – planimetria impianto aerotermi (Omissis);
A.35 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo – planimetria canali di ventilazione (Omissis);
A.36 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo – planimetria impianto rete idrica antincendio (Omissis);
A.37 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo – planimetria locali tecnologici (Omissis);
A.38 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo – planimetria impianti rivelazione fumi ed evacuatori (Omissis);
A.39 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo – planimetria impianto di terra (Omissis);
A.40 Nuovo padiglione espositivo: progetto definitivo – planimetria impianto elettrico (Omissis).
——— • ———
All. A.01
SCHEDA ART. 3, COMMA QUINTO, l.r. n. 31/96
Progetto PRS 15.2.1
Progetto di intervento
Ampliamento e adeguamento del quartiere fieristico di
Cremona.
Obiettivi e risultati
– 1. Aumento capacità espositiva a 28.000 mq. con nuovo
padiglione di 20.000 mq.
– 2. Incremento attività fieristica
– 3. Incremento indotto economico occupazionale
– 4. Creazione primato nazionale per il settore agro-zootecnico
– 5. Lancio nuove manifestazioni fieristiche
Risorse impiegate
L. 6.500.000.000 contributo l.r. 31/96
L. 7.913.000.000 comune di Cremona
L. 2.500.000.000 provincia di Cremona
L. 2.500.000.000 altri soggetti pubblici (CCIAA)
L. 3.013.000.000 Ente autonomo manifestazioni fieristiche
di Cremona.
Per il reperimento di parte delle risorse necessarie (pari a
L. 7.500.000.000) l’Ente Autonomo Manifestazioni Fieristiche
di Cremona contrarrà mutuo immobiliare presso la Banca
Popolare di Cremona che verrà rimborsato anche con i contributi degli EELL e Territoriali per la quota parte prevista
nel piano finanziario.
Soggetti responsabili
Comune di Cremona
Provincia di Cremona
CCIAA di Cremona
Ente Autonomo Manifestazioni Fieristiche di Cremona
Localizzazione territoriale
Comune di Cremona
Durata progetto, attuazione e previsione di spesa
Il completamento delle opere è previsto per il 31 maggio
2001.
Il costo complessivo è di L. 22.426.000.000.
Finanz. regionale a fondo perduto anno 2000
L. 4.500.000.000 anno 2001 L. 2.000.000.000.
Finanz. comune di Cremona anno 2000 L. 7.613.000.000
anno 2001 L. 300.000.000.
Finanz. provincia di Cremona anno 2000 L. 2.500.000.000.
775
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
Finanz. altri soggetti pubblici (CCIAA) anno 2000
L. 2.500.000.000.
Finanz. Cremona fiere anno 1999 L. 425.000.000 anno 2000
L. 2.375.000.000 anno 2001 L. 213.000.000.
Modalità di verifica di conseguimento degli obiettivi
La verifica avverrà a cura del centro di coordinamento sulla
base delle infrastrutture di ricerca e misura realizzate, mediante l’analisi dei servizi previsti.
[BUR2000014]
[5.3.1]
D.c.r. 29 febbraio 2000 – n. VI/1531
Progetto di bonifica dell’area «F.lli Pigni» localizzata nel
comune di Fagnano Olona (VA) – riconducibile al progetto strategico n. 7 «Bonifica e riqualificazione delle aree
inquinate» del PRS vigente
Presidenza del presidente Morandi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti
infrastrutturali di rilevanza regionale) e sue successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale:
– 18 febbraio 1997, n. 24846 di istituzione del nucleo di
valutazione di cui all’art. 5 della sopracitata legge regionale e
sue successive modificazioni ed integrazioni;
– 6 marzo 1998, n. 34893 con la quale è stato approvato lo
schema tipo applicabile a tutte le tipologie di progetti infrastrutturali finanziabili ai sensi della suindicata l.r. n. 31/1996
e sono stati individuati i relativi responsabili;
– 24 giugno 1999, n. 43864, relativa agli indirizzi alle direzioni generali circa la presentazione di progetti al nucleo di
valutazione ex l.r. 31/1996;
– 22 ottobre 1999, n. 45821, relativa alla presa d’atto della
comunicazione del presidente della Giunta Regionale avente
ad oggetto «Esiti seminario di Giunta del 14 ottobre 1999»;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 47869 del
28 gennaio 2000 con la quale viene proposta al Consiglio Regionale l’approvazione del progetto infrastrutturale di rilevanza regionale:
A) «Progetto di bonifica dell’area ex cava F.lli Pigni» localizzata nel comune di Fagnano Olona (VA)
contrassegnato come allegato A al presente atto, di cui costituisce parte integrante, comprensivo della relativa scheda
predisposta ai sensi dell’art. 3 – comma 5 l.r. n. 31/1996;
Vista la d.c.r. 22 ottobre 1996, n. VI/397 «Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.)» vigente;
Visti i Documenti di programmazione economico-finanziaria regionale (D.P.E.F.R.) per gli anni 1999-2001 e per gli
anni 2000-2002 rispettivamente approvati con d.c.r. 8 ottobre
1998, n. VI/1038 e con d.c.r. 5 ottobre 1999, n. VI/1324;
Dato atto che il suindicato progetto rientra:
a) nell’area d’intervento «Bonifica e riqualificazione delle
aree inquinate e attivazione degli strumenti di gestione integrata territorio/ambiente», prevista dalla lettera d) dell’art. 2,
l.r. n. 31/1996;
b) nel progetto strategico n. 7 del P.R.S. vigente, denominato «Bonifica e riqualificazione delle aree inquinate», attività
di progetto 7.1.1 «Pianificazione e realizzazione dei progetti
di bonifica (delle aree inquinate) con l’alta sorveglianza della
Regione» cosı̀ come modificata dai citati D.P.E.F.R.;
Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure
della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della
Regione) e sue successive modificazioni ed integrazioni;
Udita la relazione della VI commissione «Ambiente, energia e protezione civile» ed acquisito il parere della I commissione «Programmazione e bilancio»;
Con votazione palese, per alzata di mano:
Delibera
1) di approvare, ai sensi della l.r. n. 31/1996, il progetto infrastrutturale di rilevanza regionale, contrassegnato A:
A) «Progetto di bonifica dell’area ex cava F.lli Pigni» localizzata nel comune di Fagnano Olona (VA)
allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante (1), riconducibile al Programma Regionale di Sviluppo
(P.R.S.) vigente, progetto strategico n. 7 «Bonifica e riqualificazione delle aree inquinate», attività di progetto 7.1.1 «Piani-
776
ficazione e realizzazione dei progetti di bonifica (delle aree
inquinate) con l’alta sorveglianza della Regione», cosı̀ come
modificata dai D.P.E.F.R. approvati con d.c.r. n. VI/1038/98 e
con d.c.r. n. VI/1324/99;
2) di far fronte agli oneri finanziari a carico della Regione
Lombardia, conseguenti all’approvazione del precitato progetto, con gli stanziamenti, previsti nel bilancio regionale
2000/2002, che vengono iscritti in apposito capitolo con deliberazione di Giunta di variazione del bilancio, ai sensi dell’art. 6 della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31, come sostituito dalla
l.r. 22 gennaio 1999, n. 2, art. 1, comma 2, lett. c).
Il presidente: Giancarlo Morandi
I consiglieri segretari:
Luciano Valaguzza – Corrado Tomassini
Il segretario del consiglio:
Maria Emilia Paltrinieri
(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino,
possono essere consultati presso la sede del Consiglio regionale.
A.01
A.02
A.03
A.04
A.05
A.06
A.07
A.08
A.09
A.10
A.11
——— • ———
ALLEGATO A)
alla deliberazione di Consiglio
Scheda ex art. 3, comma V, l.r. n. 31/96 del progetto
«Progetto di bonifica dell’area ex cava «F.lli Pigni» localizzato nel comune di Fagnano Olona (VA);
Piano di bonifica (febbraio 1998): relazione generale e
relativi allegati 1, 2, 3, 4, 5 (esclusa documentazione fotografica) (Omissis);
Piano di bonifica: tav. 1 «Caratteri geologici e geomorfologici» (Omissis);
Piano di bonifica: tav. 2 «Caratteri idrogeologici territoriali» (Omissis);
Piano di bonifica: tav. 3/1 «Sezioni idrogeologiche» (Omissis);
Piano di bonifica: tav. 3/2 «Sezioni idrogeologiche» (Omissis);
Piano di bonifica: tav. 3/3 «Sezioni idrogeologiche» (Omissis);
Piano di bonifica: tav. 4 «Risultati delle indagini geognostiche preliminari» (Omissis);
Piano di bonifica: tav. 5 «Sezioni geognostiche di dettaglio» (Omissis);
Integrazione alla documentazione presentata in data
febbraio 1998 (Omissis);
Rilievo celerimetrico (Omissis).
——— • ———
All. A.01
DIREZIONE GENERALE TUTELA AMBIENTALE
Servizio Rifiuti e Residui Recuperabili
U.O.O. n. 3 «Piani e Programmi di Bonifica
delle aree contaminate»
PROGETTI F.I.P.
(Fondo progetti infrastrutturali) ex l.r. 31/96
SCHEDA ART. 3, COMMA QUINTO, l.r. 31/96
Progetto PRS 7.1.1 – «Pianificazione e realizzazione dei
progetti di bonifica delle aree inquinate con l’alta sorveglianza della Regione»
Progetto d’intervento:
Progetto di bonifica dell’area ex cava «F.lli Pigni».
Obiettivi e risultati
Le conoscenze acquisite hanno messo in evidenza la necessità di un sollecito intervento per la messa in sicurezza del
sito ex Cava F.lli Pigni in quanto è accertata una situazione
di rischio ambientale e di danno ecologico in essere.
Ai sensi della d.g.r. 17252/96 si ritiene che l’intervento di
bonifica debba perseguire l’obbiettivo di ridurre in modo definitivo il rischio di propagazione di inquinamento nella falda
idrica sotterranea, di cui si è riconosciuta l’elevata vulnerabilità nonché la comunicazione con i livelli acquiferi a maggiore profondità.
L’intervento dovrà quindi costituire una soluzione di sicu-
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
rezza duratura nel tempo che non obblighi necessariamente
ad onerosi monitoraggi a lungo termine, ridando all’area una
valenza naturalistica propria dell’ambiente in cui è collocata.
A questo proposito si rammenta che le amministrazioni locali stanno promuovendo il riconoscimento di un parco regionale della Valle Olona comprendente il territorio comunale di Fagnano Olona e quindi l’area della ex Cava F.lli Pigni.
L’intervento di bonifica prevede che dopo la fase di selezione vengano smaltiti in discarica solo le frazioni più pericolose
e vengano invece mantenuti in loco i rifiuti speciali e gli RSU
non pericolosi. È prevista a tale scopo una adeguata impermeabilizzazione del fondo del settore settentrionale della
cava.
Questa soluzione permette di conseguire un migliore rapporto costi/benefici con riduzione dei costi di trasporto e
smaltimento di buona parte dei rifiuti che non presentano caratteristiche di pericolosità per l’ambiente.
Il finanziamento regionale, di cui al presente progetto infrastrutturale, al comune di Fagnano Olona, chiamato d’ufficio
alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto di bonifica, a seguito dell’inottemperanza all’ordinanza n. 21050
del 21 dicembre 1990, emessa dal sindaco di Fagnano Olona
avverso i responsabili dell’illecito, in cui si fa obbligo agli stessi di provvedere alla bonifica dell’area della ex Cava F.lli Pigni, consentiranno all’amministrazione comunale di raggiungere gli obiettivi previsti dal progetto di bonifica.
Risorse impiegate
Spesa complessiva prevista per la realizzazione del progetto
infrastrutturale: L. 8.889.694.390.
Spesa ripartita per annualità:
– anno 2000 – 1.000.000.000
– anno 2001 – 7.889.694.390.
L’intervento in questione supera la soglia del 50% della spesa ritenuta ammissibile (comma 4, art. 1 l.r. n. 31/1996), in
quanto lo stesso, è di notevole rilevanza ambientale, urgente
ed indifferibile; inoltre, il soggetto interessato, cioè il comune,
al quale è rivolto il finanziamento pubblico, è nella comprovata impossibilità di disporre e di impegnare le somme indispensabili a valere sul proprio bilancio.
Soggetti responsabili
Giunta Regionale della Lombardia – Direzione Generale
Tutela Ambientale – via Fabio Filzi, 22 – 20124 Milano.
Comune di Fagnano Olona – piazza Cavour, 9 – 21054 Fagnano Olona.
Localizzazione territoriale
L’area oggetto di intervento è ubicata nel comune di Fagnano Olona, in provincia di Varese raggiungibile da un unico
percorso di tipo campestre (via delle Paschelle).
Durata progetto, attuazione e previsione di spesa
La programmazione economico finanziaria è stata proposta fino a tutto il 2001. In merito ai tempi, di esecuzione degli
interventi, si prevedono tre fasi successive:
– indagine di dettaglio e predisposizione dell’area di intervento di bonifica vero e proprio, durata circa 9 mesi;
– movimentazione, smaltimento di rifiuti pericolosi e messa in sicurezza di quelli non pericolosi, durata circa 6 mesi;
– recupero ambientale dell’area, durata circa 4 mesi.
Per quanto riguarda l’attuazione e la previsione di spesa si
rimanda alla lettura degli allegati alla scheda di predisposizioni dei progetti, in particolare il programma temporale di
massima e la tabella riepilogativa degli interventi, che comunque riporta i dati già evidenziati al secondo punto della
presente scheda.
Modalità di verifica di conseguimento degli obiettivi
La verifica dei risultati previsti dal progetto sono essenzialmente indirizzati nell’approntamento di una barriera dinamica di bonifica e di controllo della falda idrica a valle dell’area
Codice
destinatario
113338.4
che prevede la perforazione di due pozzi in grado di intercettare il flusso idrico inquinato durante le operazioni di bonifica e di monitoraggio a conclusione degli interventi stessi. Il
chimismo delle acque costituisce un parametro di raffronto
per la verifica della positività dell’intervento ambientale effettuato.
La provincia di Varese provvederà a rilasciare l’attestazione
di avvenuta bonifica, per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto (d.lgs. n. 22/1997); fatta salva la competenza attribuita a soggetto diverso, in applicazione di nuovi dispositivi normativi statali e/o regionali, intervenuti nella specifica materia.
[BUR2000015]
[3.5.0]
D.c.r. 29 febbraio 2000 – n. VI/1533
Piano di riparto dei contributi per specifiche iniziative in
campo musicale, stagione 2000, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 6 della l.r. 18 dicembre 1978, n. 75 «Interventi
promozionali della Regione Lombardia in campo musicale»
Presidenza del presidente Morandi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la l.r. 18 dicembre 1978, n. 75 «Interventi promozionali della Regione Lombardia in campo musicale» ed in particolare il secondo comma dell’art. 6 che attribuisce al Consiglio Regionale il compito di approvare il piano di riparto dei
contributi per specifiche iniziative in campo musicale;
Richiamati gli obiettivi e i criteri per la predisposizione di
tale piano di riparto, approvati con d.c.r. n. VI/1176 del 10
marzo 1999 e confermati con d.c.r. esecutiva n. VI/1399 del
17 novembre 1999;
Dato atto che la consulta per i problemi della musica, appositamente convocata nella seduta del 4 febbraio 2000, si è espressa rispetto alla rispondenza del piano agli obiettivi e criteri soprarichiamati;
Vista la l.r. 15 gennaio 2000, n. 4 concernente il bilancio
per l’esercizio finanziario 2000;
Vista la proposta della Giunta Regionale approvata con deliberazione n. 6/48159 del 14 febbraio 2000;
Sentita la relazione della VII commissione consiliare «Cultura – informazione e formazione professionale – commercio
– turismo, sport e giovani»
Con votazione palese, per alzata di mano:
Delibera
1. di approvare il piano di riparto dei contributi per specifiche iniziative in campo musicale per l’anno 2000 cosı̀ come
formulato nell’allegato A che fa parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
2. di disporre che all’impegno di spesa, alla liquidazione ed
al pagamento delle somme assegnate a ciascuno dei beneficiari si provveda con decreto del direttore generale competente o di suo delegato, con imputazione al cap. 2431/1106 del
bilancio per l’esercizio finanziario 2000 che prevede lo stanziamento di L. 4.100.000.000.
Il presidente: Giancarlo Morandi
I consiglieri segretari:
Luciano Valaguzza – Corrado Tomassini
Il segretario del consiglio:
Maria Emilia Paltrinieri
——— • ———
Allegato «A»
Oggetto: Piano di riparto dei contributi assegnati per specifiche iniziative in campo musicale (anno 2000) ai sensi e per
gli effetti dell’art. 6 della legge regionale n. 75/78.
Atto d.g.r. n. 48159
Impegno n. Capitolo di bilancio 2.4.3.1/1106
Anno 2000 Stanziamento L. 4. 100.000.000 Territorio Codice: DIVERSI
Denominazione
Oggetto
A.GI.MUS. SEZIONE DI MANTOVA BRESCIA E PROVINCIA
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
CONCERTI DELLA DOMENICA CONCERTI DI FINE SETTIMANA CONCERTI ROMANTICI
ACCADEMIA CONCERTANTE D’ARCHI DI MILANO – ACAM
– ASSOC. ONLUS MILANO
STAGIONE CONCERTISTICA 2000 – XIII EDIZIONE
Codice
territorio
Importo
Assegnato
10.000.000
01.15146
25.000.000
777
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Codice
destinatario
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
Denominazione
Oggetto
Codice
territorio
Importo
Assegnato
11605.5
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA MANTOVA
MANTOVA JAZZ FESTIVAL – MJF V EDIZIONE
08.00020
10.000.000
11606.9
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MILANO MILANO
RASSEGNA SUONI E VISIONI
08.00015
45.000.000
11602.4
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA BRESCIA
I MARTEDI MUSICALI
08.00017
10.000.000
11609.9
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VARESE VARESE
STAGIONE CONCERTISTICA – RASSEGNA ANTICHI ORGANI PATRIMONIO D’EUROPA – RASSEGNE MUSICALI «PREZIOSITÀ DA VIVERE»
08.00012
10.000.000
11601.0
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO BERGAMO
CIRCUITO MUSICALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
08.00016
15.000.000
100553.9
ARCI MILANO MILANO
XIII EDIZIONE DEL FESTIVAL «LA NOTTE DI SAN LORENZO»
01.15146
10.000.000
28074.2
AS.LI.CO. ASSOCIAZIONE LIRICO-CONCERTISTICA MILANO
ATTIVITÀ LIRICO CONCERTISTICA ANNO 2000
01.15146
170.000.000
100236.5
ASSOCIAZIONE AGON MILANO
FESTIVAL REGOLA GIOCO 2000 – KOINÈ O LA LINGUA
COMUNE
01.15146
15.000.000
120162.3
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI CASTEGGIO CASTEGGIO
FESTIVAL MUSICALE BORGHI E VALLI DELL’OLTREPO’
01.18037
10.000.000
103443.9
ASSOCIAZIONE AMICI SCUOLA DIOCESIANA S. CECILIA
BRESCIA
ITINERARI ORGANISTICI BRESCIANI INCONTRI CON LA
MUSICA
01.17029
10.000.000
ASSOCIAZIONE APPUNTAMENTI MUSICALI BRUNATE
BRUNATE
APPUNTAMENTI MUSICALI A BRUNATE
139239.5
ASSOCIAZIONE ARTEMUSICA SCANZOROSCIATE
V FESTIVAL MUSICALE DI CASELGAVARNO
01.16194
15.000.000
113339.8
ASSOCIAZIONE CULTURALE SECONDO MAGGIO MILANO
ATELIER MUSICALE DEL VENTESIMO SECOLO VI EDIZIONE
01.15146
10.000.000
ASSOCIAZIONE CULTURALE DANZARTE BRESCIA
CIRCUITO DANZA LOMBARDA – «INCASTRO DANZA» –
«USCITE D’EMERGENZA» – «DANZA ESTATE»
10.000.000
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA OGGI MILANO
ORCHESTRE SENZA CONFINE
10.000.000
ASSOCIAZIONE GIOSUÈ CARDUCCI COMO
STAGIONE CONCERTISTICA 2000
10.000.000
ASSOCIAZIONE MOZART ITALIA MILANO
W.A. MOZART: L’OPERA OMNIA DELLA PRODUZIONE CAMERISTICA W.A. MOZART: REQUIEM KW626 IN OCCASIONE DEL GIUBILEO
10.000.000
100234.8
ASSOCIAZIONE MUSICA APERTA BERGAMO
INCONTRI CON LA MUSICA XIX – COMPORRE OGGI NUOVA MUSICA ITALIANA ALL’ESTERO COMPLESSI STABILI
01.16024
10.000.000
151162
ASSOCIAZIONE MUSICALE «ALL’UNISONO» LUMEZZANE
FESTIVAL MUSICALE DI LUMEZZANE INCANTESIMI
01.17096
10.000.000
120149.9
ASSOCIAZIONE NOVURGIA MILANO
ARTE 2000 – CICLO DEDICATO ALLA MUSICA CONTEMPORANEA E AI MAESTRI DELLE ALTRE ARTI
01.15146
10.000.000
120150.1
ASSOCIAZIONE ORCHESTRA STABILE DI COMO COMO
STAGIONE SINFONICA 2000
01.13075
35.000.000
120169.9
ASSOCIAZIONE SERATE MUSICALI MILANO
ATTIVITÀ CONCERTISTICA 2000 – FESTIVAL OMAGGIO A
MILANO
01.15146
72.000.000
120163.7
ASSOCIAZIONE SOCIETÀ DELL’ACCADEMIA VOGHERA
FESTIVAL ULTRAPADUM MUSICA IN CASTELLO
FESTIVAL ULTRAPADUM SUONI DELL’ALTRO MONDO
01.18182
30.000.000
129720.8
ASSOCIAZIONE SOCIETÀ DELLA MUSICA MANTOVA
CONCERTI DI SOCIETÀ DELLA MUSICA
01.20030
10.000.000
26324.3
C.I.D. CENTRO INFORMAZIONE E DOCUMENTAZ. SONDRIO
XXXIX STAGIONE CONCERTISTICA
01.14061
10.000.000
69502.6
C.R.A.M.S. – CENTRO RICERCA ARTE MUSICA E SPETTACOLO – COOP. A.R.L. LECCO
MUSIQUE MOSAIQUE – MUSICHE TRA GENERI E GENERAZIONI
01.13124
10.000.000
20347.5
CENTRO ATTIVITÀ MUSICALI TEATRALI AUTUNNO MUSICALE COMO
FESTIVAL INTERNAZIONALE AUTUNNO MUSICALE A
COMO 2000
01.13075
110.000.000
120164.0
CIVICA ISTITUZIONE TEATRO G. FRASCHINI PAVIA
STAGIONE CONCERTISTICA, DI DANZA, JAZZ, OPERETTA
01.18110
80.000.000
46826.2
CLUSONE JAZZ CLUSONE
CLUSONE JAZZ FESTIVAL
01.16077
20.000.000
122769.4
COMITATO LOMBARDIA EUROPA MUSICA 2000 LODI
FESTIVAL LOMBARDIA EUROPA MUSICA
01.98031
70.000.000
122769.4
COMITATO LOMBARDIA EUROPA MUSICA 2000 LODI
IL CANTO DELLE PIETRE 2000
01.98031
225.000.000
COMO JAZZ CLUB COMO – BRECCIA
JAZZ & CO – IDEA MUSICA
10025.5
COMUNE DI BERGAMO BERGAMO
STAGIONE DI BALLETTO ESTIVA TEATRO DELLE NOVITÀ
01.16024
20.000.000
10915.9
COMUNE DI BOLLATE BOLLATE
INSIEME GROANE
01.15027
40.000.000
COMUNE DI BRESCIA BRESCIA
FESTE D’ESTATE
10724
COMUNE DI CASALMAGGIORE CASALMAGGIORE
MOMENTI MUSICALI – PROGETTO JAZZ – OBERLIN A CASALMAGGIORE
01.19021
10.000.000
10739.2
COMUNE DI CREMONA CREMONA
STAGIONE CONCERTISTICA
01.19036
25.000.000
10.000.000
10.000.000
35.000.000
10739.2
COMUNE DI CREMONA CREMONA
RASSEGNA LA DANZA XII EDIZIONE
01.19036
35.000.000
10739.2
COMUNE DI CREMONA CREMONA
FESTIVAL C. MONTEVERDI
01.19036
140.000.000
11006.6
COMUNE DI LEGNANO LEGNANO
IX FESTIVAL CORALE INTERNAZIONALE «LA FABBRICA
DEL CANTO»
01.15118
COMUNE DI S. BENEDETTO PO S. BENEDETTO PO
FESTIVAL DI MUSICA ANTICA
10420.9
COMUNE DI SALÒ SALÒ
ESTATE GIOVANI NOTE SUL LAGO EDIZ. 2000
01.17170
35.000.000
11110.4
COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA TREZZO SULL’ADDA
FESTIVAL NAZIONALE E INTERNAZIONALE DELLA DANZA
«ADDA DANZA 2000»
01.15221
25.000.000
77340.0
FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE DI BRESCIA E
BERGAMO BRESCIA
XXXVII FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE ARTURO
BENEDETTI MICHELANGELI DI BRESCIA E BERGAMO
01.7029
180.000.000
778
30.000.000
10.000.000
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Codice
destinatario
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
Denominazione
Oggetto
Codice
territorio
Importo
Assegnato
01.15146
973.000.000
01.15146
50.000.000
16628.7
FONDAZIONE DE «I POMERIGGI MUSICALI» MILANO MILANO
STAGIONE LIRICA E SINFONICA ANNO 2000
120168.5
FONDAZIONE ORCHESTRA GUIDO CANTELLI MILANO
STAGIONE SINFONICA 2000
21886.3
G.M.I. – FEDERAZIONE LOMBARDIA MILANO
FESTIVAL LAGO MAGGIORE MUSICA VIII ED – RASSEGNA
OMAGGIO ALL’EUROPA – RASSEGNA I PREMI INTERNAZIONALI
01.15146
85.000.000
111804.0
GRUPPO DA CAMERA CARONTE BRESCIA
GIROVAGANDO IN MUSICA
01.17029
10.000.000
113340.9
GRUPPO MUSICA INSIEME CREMONA
RASSEGNA SPAZIO NOVECENTO 2000
01.19036
10.000.000
48045.7
HARMONIA GENTIUM LECCO
PROGETTO GIUBILEO TERZO MILLENNIO «LA BIBBIA NELLA MUSICA»
01.97042
15.000.000
113320.0
I CONCERTI DEL QUARTETTO MILANO
SETTIMANE BACH XIII E XIV CICLO
01.15146
70.000.000
120166.8
I MADRIGALISTI AMBROSIANI MILANO
FESTIVAL PER LE VIE DEL BAROCCO
01.15146
10.000.000
113321.4
LA SOCIETÀ DEI CONCERTI MILANO
STAGIONE CONCERTISTICA 2000
01.15146
65.000.000
120167.1
LA SOCIETÀ DELL’OPERA BUFFA MILANO
FESTIVAL DELL’OPERA BUFFA 2000
01.15146
115.000.000
103448.7
MILANO CLASSICA A R.L. MILANO
STAGIONE CONCERTISTICA 2000
01.15146
80.000.000
100241.1
MILANO MUSICA ASSOCIAZIONE PER LA MUSICA CONT.
MILANO
FESTIVAL LUIGI NONO E IL SUONO ELETTRONICO
01.15146
80.000.000
24681.3
NUOVA POLIFONICA AMBROSIANA MILANO
STAGIONE CONCERTISTICA DI MUSICA CLASSICA
01.15146
15.000.000
93833.3
ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA MANTOVA
STAGIONE CONCERTISTICA «TEMPO D’ORCHESTRA»
01.20030
55.000.000
108676.6
ORCHESTRA SINFONICA DI MILANO G. VERDI MILANO
STAGIONE CONCERTISTICA
01.15146
210.000.000
108671.8
ORCHESTRA STABILE DI BERGAMO «GAETANO DONIZETTI» BERGAMO
ATTIVITÀ CONCERTISTICA 2000 STAGIONE SINFONICA
01.16024
90.000.000
21880.1
SOCIETÀ DEI CONCERTI DI BRESCIA BRESCIA
STAGIONI CONCERTISTICHE «ITINERARI NELLA MUSICA»
01.17029
10.000.000
19860.6
SOCIETÀ UMANITARIA FONDAZIONE P.M. LORIA MILANO
XV STAGIONE DEI CONCERTI DELL’UMANITARIA «DALLE
RADICI DI BACH»
01.15146
10.000.000
40615.3
SOCIETÀ DEL QUARTETTO BUSTO ARSIZIO
STAGIONE CONCERTISTICA DI MUSICA CLASSICA SABATO IN CONCERTO
01.12026
10.000.000
8727.4
TRAIETTORIE SONORE COMO
RASSEGNA DI MUSICA MODERNA E CONTEMPORANEA
01.13075
10.000.000
23051.0
A.M.I.S. – COMO ANTIQUAE MUSICAE ITALICAE STUDIOSI
COMO
ANTICHI ORGANI DELLA PROVINCIA DI COMO RICERCACONVEGNO CAPPELLE MUSICALI IN AREA LOMBARDO
PADANA
01.13075
10.000.000
100236.5
ASSOCIAZIONE AGON MILANO
PROGETTO CATALOGO DI MUSICA ELETTROACUSTICA
01.15146
10.000.000
151163
ASSOCIAZIONE MUSICALE «G. CARISSIMI» ARCHIVIO MANUSARDI MILANO
RIORDINO E CATALOGAZIONE DELL’ARCHIVIO MUSICALE
«GIANMARCO MANUSARDI» DI MILANO
01.15146
CENTRO STUDI ARCIPELAGO MUSICA MILANO
BIBLIOTECA MULTIMEDIALE DI MUSICA
ATTIVITÀ DI RICERCA
10.000.000
10.000.000
16484.9
CENTRO STUDI MUSICALI LUCA MARENZIO BRESCIA
RICERCA STORICO-BIBLIOGRAFICO-MUSICOLOGICA
01.17029
16.000.000
11247.9
COMUNE DI PAVIA PAVIA
VITA MUSICALE PAVESE: RIPRESA, VALORIZZAZIONE E
DIFFUSIONE DEL PATRIMONIO MUSICALE D’AMBIENTE
PAVESE
01.18110
10.000.000
24252.1
FONDAZIONE RUSSOLO PRATELLA – VARESE VARESE
I PIONIERI DEL NUOVO SUONO IN MUSICA DAGLI INTONA-RUMORI DI L. RUSSOLO ALLA MUSICA ELETTROACUSTICA
01.12133
10.000.000
16630.2
ISTITUTO DISCIPLINE MUSICOLOGICHE UNIVERSITÀ STATALE MILANO
RICERCA SULLA RICOSTRUZIONE DELLA VITA MUSICALE
E TEATRALE MILANESE DAL XVII ALLA FINE DEL XVIII
SECOLO
113322.8
24681.3
MM&T – MUSICA MUSICISTI E TECNOLOGIE MILANO
NUOVA POLIFONICA AMBROSIANA MILANO
139614.9
RES MUSICA – CENTRO RICERCA E PROMOZIONE MUSICALE LECCO
120170.0
11601.0
U.R.F.M. – ASSOCIAZIONE ufficio RICERCA FONDI MUSICALI MILANO
PROVINCIA DI BERGAMO
ELARKIV 2
I PARTE: LA NUOVA POL. AMBR. 1947/1999 OLTRE MEZZO
SECOLO DI MUSICHE... Il PARTE: IL FONDO BIELLA SPINELLI
IL CANTO LITURGICO DI TRADIZIONE ORALE NELLE AREE
LOMBARDE DELL’ANTICO RITO PATRIARCHINO REGISTR.
SONORA E DISCOGRAFICA
ARCHIVIO PER LA STORIA DELLA MUSICA IN LOMBARDIA
11602.4
PROVINCIA DI BRESCIA
11603.8
PROVINCIA DI COMO
11604.1
PROVINCIA DI CREMONA
113958.6
PROVINCIA DI LECCO
114451.9
PROVINCIA DI LODI
11605.5
PROVINCIA DI MANTOVA
Iniziative musicali, complessi bandistici, strumentali e corali (erogazioni delegate ex art. 6 ultimo comma l.r. 75/78)
Iniziative musicali, complessi bandistici, strumentali e corali (erogazioni delegate ex art. 6 ultimo comma l.r. 75/78)
Iniziative musicali, complessi bandistici, strumentali e corali (erogazioni delegate ex art. 6 ultimo comma l.r. 75/78)
Iniziative musicali, complessi bandistici, strumentali e corali (erogazioni delegate ex art. 6 ultimo comma l.r. 75/78)
Iniziative musicali, complessi bandistici, strumentali e corali (erogazioni delegate ex art. 6 ultimo comma l.r. 75/78)
Iniziative musicali, complessi bandistici. strumentali e corali (erogazioni delegate ex art. 6 ultimo comma l.r. 75/78)
Iniziative musicali, complessi bandistici, strumentali e corali (erogazioni delegate ex art. 6 ultimo comma l.r. 75/78)
01.15146
10.000.000
01.15146
10.000.000
01.15146
10.000.000
01.97042
10.000.000
01.15146
10.000.000
08-00016
61.700.000
08-00017
45.000.000
08-00013
32.400.000
08-00019
5.000.000
08-00097
23.900.000
08-00098
3.900.000
08-00020
6.300.000
779
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Codice
destinatario
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
Denominazione
Oggetto
Codice
territorio
Importo
Assegnato
11606.9
PROVINCIA DI MILANO
Iniziative musicali, complessi bandistici, strumentali e corali (erogazioni delegate ex art. 6 ultimo comma l.r. 75/78)
08-00015
52.200.000
11607.2
PROVINCIA DI PAVIA
Iniziative musicali, complessi bandistici, strumentali e corali (erogazioni delegate ex art. 6 ultimo comma l.r. 75/78)
08-00018
8.600.000
11608.6
PROVINCIA DI SONDRIO
Iniziative musicali, complessi bandistici, strumentali e corali (erogazioni delegate ex art. 6 ultimo comma l.r. 75/78)
08-00014
18.000.000
11609.9
PROVINCIA DI VARESE
Iniziative musicali, complessi bandistici, strumentali e corali (erogazioni delegate ex art. 6 ultimo comma l.r. 75/78)
08-00012
32.000.000
TOTALE COMPLESSIVO
[BUR2000016]
L. 4.100.000.000
[4.2.2]
D.c.r. 29 febbraio 2000 – n. VI/1534
Legge 13 luglio 1966, n. 615 ed art. 17 d.P.R. 24 maggio
1988, n. 203 – parere richiesto dal ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato con nota 12460 del
16 marzo 1999 ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. 203/88 relativo alla richiesta di autorizzazione per l’ampliamento di
un impianto per la produzione di energia elettrica e calore (Installazione di un nuovo motore con potenza termica
di 5.335 KW, alimentato a metano), da parte della Ditta
Raffmetal, località Ferriera, Casto (BS)
Presidenza del presidente Morandi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Considerato che il ministero dell’industria, del commercio
e dell’artigianato, con nota n. 12460 del 16 marzo 1999, ha
presentato alla Regione Lombardia una richiesta di parere ai
sensi dell’art. 17 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, relativa
alla domanda di autorizzazione per l’ampliamento di un impianto per la produzione di energia elettrica e calore (installazione di un nuovo motore con potenza termica di 5.335 Kw,
alimentato a metano), da parte della ditta Raffmetal, località
Ferriera, Casto (BS);
Vista la legislazione statale e regionale in materia:
legge 13 luglio 1966, n. 615: «Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico.»;
d.P.R. 15 aprile 1971, n. 322: «Regolamento per l’esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al settore
delle industrie.»;
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616: «Attuazione della delega di
cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.»;
d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, concernente norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici inquinanti e
di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;
d.p.c.m. 21 luglio 1989, costituente atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, ai sensi dell’art. 9 della l. 349/1986,
per l’attuazione e l’interpretazione del d.P.R. n. 203/1988;
d.m. 12 luglio 1990: «Linee guida per il contenimento delle
emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione
dei valori minimi di emissione.»;
d.P.R. 25 luglio 1991: «Modifiche dell’atto di indirizzo e
coordinamento in materia di emissioni poco significative e
di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con
d.p.c.m. del 21 luglio 1989.»;
d.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53 «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione, alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia
elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell’art.
20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la proposta di deliberazione formulata dalla Giunta
Regionale con d.g.r. n. 6/46641 del 26 novembre 1999, nella
quale si dà conto:
a) del contenuto e dell’esito dell’istruttoria tecnico-amministrativa relativa all’istanza presentata dalla ditta, conclusasi
con una valutazione positiva delle caratteristiche tecnologiche dell’impianto in oggetto, con particolare riferimento alle
caratteristiche chimico-fisiche delle emissioni in atmosfera ed
ai principi di funzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni stesse;
b) del parere espresso in data 28 febbraio 1996 dal
C.R.I.A.L., di cui all’art. 2 della l.r. 13 luglio 1984, n. 35, favorevole all’accoglimento delle istanze di autorizzazione per
questa tipologia di impianti, secondo le condizioni riportate
in dispositivo;
c) che per l’individuazione dei limiti delle emissioni viene
780
fatto riferimento alla classificazione degli inquinanti indicata
dal d.m. 12 luglio 1990, alla classificazione adottata con deliberazione della Giunta Regionale 4/20998 del 26 maggio 1987
e alle indicazioni fissate dal C.R.I.A.L. nella seduta del 6 aprile
1989, unicamente per le sostanze non previste nell’allegato 1
del citato decreto ministeriale;
Visto l’art. 6, comma 5, punto 13 dello Statuto;
Udita la relazione della VI commissione consiliare «Ambiente, energia e protezione civile»;
Con votazione palese, per alzata di mano:
Delibera
1) di esprimere parere favorevole ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. 203/1988 alla richiesta del ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato relativa alla domanda di autorizzazione per l’ampliamento di un impianto per la produzione di energia elettrica e calore (installazione di un nuovo motore con potenza termica di 5.335 Kw, alimentato a metano),
da parte della ditta Raffmetal, località Ferriera, Casto (BS);
2) di imporre che gli impianti siano realizzati come da progetto e siano inoltre rispettate le condizioni riportate nell’allegato tecnico che fa parte integrante della presente deliberazione;
3) di far presente che ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 203/1988
la ditta deve comunicare, almeno quindici giorni prima, al
sindaco e alla Regione la data della messa in esercizio dell’impianto;
4) di far presente gli adempimenti previsti dall’art. 8, nonché quanto prescritto dagli artt. 10, 11 e 15 del d.P.R.
203/1988;
5) di demandare all’ente responsabile del servizio di rilevamento della provincia interessata la verifica ed il controllo
dell’osservanza da parte della ditta di quanto riportato nell’autorizzazione;
6) di richiamare l’attenzione del comune e della ASL, sui
controlli di competenza in relazione a quanto riportato nell’autorizzazione;
7) di richiamare l’attenzione del Sindaco sul fatto che, prima del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio degli impianti
di cui alla presente deliberazione, è necessario controllare che
la ditta sia in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla
legge. È necessario inoltre verificare che siano rispettate le
norme di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi,
esplosioni e propagazione dell’elemento nocivo;
8) di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri enti;
9) di disporre la trasmissione del presente provvedimento
al ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
nonché al ministero della sanità, al ministero dell’ambiente e
alla commissione istituita presso il ministero dell’ambiente
ai sensi dell’art. 1 dell’accordo procedimentale del 10 aprile
1991.
Il presidente: Giancarlo Morandi
I consiglieri segretari:
Luciano Valaguzza – Corrado Tomassini
Il segretario del consiglio:
Maria Emilia Paltrinieri
——— • ———
ALLEGATO TECNICO
Identificazione della ditta
Ditta Raffmetal, località Ferriera, Casto (BS). fasc.
6843/50860/99
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Attività dell’Azienda
L’attività dello stabilimento consiste nel recupero di materiali metallici con la successiva fusione per la preparazione di
lingotti.
Durante la fase della fusione Si utilizza una salomoia per
la depurazione. Successivamente per il recupero del sale e il
suo successivo riutilizzo, si impiegano degli evaporatori riscaldati con olio diatermico prodotto da una caldaia tradizionale a gas metano.
A – Descrizione tecnica
A1 – Informazioni relative al ciclo tecnologico dichiarato
da autorizzare.
Per soddisfare i fabbisogni energetici è entrato in esercizio
un impianto di cogenerazione, già autorizzato, che è caratterizzato dalle seguenti prestazioni.
potenza elettrica lorda 3.000 Kw
consumi elettrici ausiliari 14,5 Kw
potenza elettrica netta 2.985,5 Kw
potenza termica utilizzata 2.709 Kw
potenza assorbita 8.643 Kw
ore esercizio 7.000 ore/anno
Oggetto della presente richiesta di autorizzazione è l’ampliamento di un impianto di cogenerazione, già in esercizio,
e della potenza elettrica di circa 2.990 kW.
La ditta dichiara che il nuovo gruppo di cogenerazione permette il recupero di 2.095 Kw e che il primo impianto forniva
2.709 Kw. Il calore totale recuperabile, pari a 4.804 Kw, sarà
totalmente assorbito ed utilizzato.
L’impianto di cogenerazione è composto da:
– motore a combustione interna del tipo a ciclo otto alimentato con gas metano;
– un generatore elettrico sincrono accoppiato al motore a
gas;
– una serie di recuperatori di calore;
– quadri controllo e parallelo con rete elettrica.
Il nuovo impianto di cogenerazione è composto da 1 cogeneratore, cosı̀ costituito:
• Motore primo
costruttore Cimins Wartsila
tipo 220 SG 12W
velocità 1.500 giri/min
ciclo otto 4 tempi
numero cilindri 12
potenza meccanica 2.180 Kw
potenza assorbita 5.335 Kw
consumo gas metano 540 mc/h
• Generatore
tipo sincrono
velocità di rotazione 1.500 giri/min
tensione 400 volts
frequenza 50 Hz
potenza nominale 2.625 KVA
potenza attiva a costi 2.100 Kw
• Recupero termico
1) costituito da scambiatori a piastre per il recupero calore
dei circuiti di raffreddamento dall’acqua delle camicie motore
sotto forma di acqua calda;
2) recupero di calore dai fumi di scarico;
In caso di parziale assorbimento da parte delle utenze, del
calore recuperato, intervengono:
– elettroventilatore di emergenza per il raffreddamento
olio-motore ed acqua camicie,
– by-pass fumi di scarico
L’impianto dispone anche di quadri elettrici di controllo e
parallelo rete, accessori idraulici, accessori elettrici.
La ditta dichiara le seguenti emissioni:
consumo gas metano 540 mc/h
gas di scarico 15.160 kg/h (pari a circa 11.710 Nmc/h)
temperatura gas di scarico all’uscita del motore prima del
recupero termico 400 C.
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
temperatura fumi di scarico 170 C.
tenore di ossigeno 5%
polveri 130 mg/Nmc
CO 300 mg/Nmc
ossidi d’azoto 250 mg/Nmc
Il sistema di combustione adottato nelle testate dei motori
e l’installazione del catalizzatore, permette di ottenere i sopracitati valori in emissione, con un tenore di ossigeno pari
al 5%, anche per il nuovo motore.
B – Prescrizioni
Le prescrizioni valgono per tutti i motori della centrale termoelettrica della ditta.
B1 – Limiti alla emissione
Altezza geometrica del punto di emissione: in analogia a
quanto previsto dall’art. 6 del d.P.R. 22 dicembre 1970
n. 1391 deve risultare più alto almeno un metro rispetto al
colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o
struttura distante meno di 10 metri e comunque dato i consumi di combustibile non inferiore a 12 m.
Ogni motore dovrà rispettare i seguenti limiti:
Limiti
– NOX (come NO2)
– CO
mg/Nmc
450
300
I limiti sono riferiti ad un tenore di 02 libero nei fumi del
5%.
– Le concentrazioni sono le massime ammesse su base oraria da ogni punto di emissione.
– Tali limiti dovranno comunque essere rispettati nelle emissioni dal motore, nelle più gravose condizioni di esercizio.
• Sistemi di controllo e criteri di manutenzione
La frequenza delle operazioni di manutenzione parziale
deve essere settimanale. quella totale del sistema deve essere
semestrale.
– le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate
su apposito registro con la relativa data di effettuazione; tale
registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità di
controllo.
• Messa in esercizio ed a regime
– Il termine per la messa a regime degli impianti è fissato
in 90 gg. a partire dalla data della messa in esercizio degli
stessi.
• Controllo emissioni
– Entro 15 gg. a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro 105 gg. dalla data di entrata in esercizio, la ditta dovrà presentare i referti analitici alla Regione ed agli enti preposti al controllo.
– Le analisi di controllo degli NOX nei punti di emissione
dovranno successivamente essere eseguite con cadenza semestrale per i primi due anni, poi con cadenza annuale, a partire
dalla data di messa in esercizio dell’attività, ed i risultati dovranno essere trasmessi alla Regione Lombardia ed agli enti
preposti al controllo.
• Metodologia analitica e modalità del controllo
Devono essere analizzati in continuo il CO e l’O2 in emissione.
Le misurazioni degli NOX dovranno essere effettuate adottando le metodologie di campionamento e di analisi previste
dall’allegato 4 del d.m. 12 luglio 1990 o equivalenti concordate con il dirigente del servizio di rilevamento.
– I campionamenti degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio
– I risultati delle analisi eseguite all’emissione, dovranno
riportare i seguenti dati:
- concentrazione degli inquinanti espressa in mg/m3
- portata aeriforme espressa in m3/h.
- temperatura dell’aeriforme in ºC.
N.B. Le portate di cui sopra si intendono normalizzate a
273 K e 101,323 KPa.
L’accesso ai punti di prelievo dovrà essere a norma di sicurezza.
I condotti di adduzione e di scarico nonché i punti di cam-
781
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
pionamento dovranno essere disposti a norma di legge (art.
3.6 d.P.R. 322/71 «i condotti di adduzione e di scarico degli
impianti di abbattimento devono essere provvisti di fori di
diametro 100 mm per il campionamento analitico».
I punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.
[BUR2000017]
[4.2.2]
D.c.r. 29 febbraio 2000 – n. VI/1535
Legge 615/66 ed art. 17 d.P.R. 203/88 – Parere richiesto
dal ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato con nota n. 22830 del 10 maggio 1999 ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. 203/88 relativo alla richiesta di installazione di una centrale termoelettrica di cogenerazione alimentata a metano da parte della ditta Consorzio Energetico Gaviratese C.E.G., via Milano 5, Gavirate (VA)
Presidenza del presidente Morandi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Considerato che il ministero dell’industria, del commercio
e dell’artigianato, con nota n. 22830 del 10 maggio 1999, ha
presentato alla Regione Lombardia una richiesta di parere ai
sensi dell’art. 17 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, relativa
alla domanda di autorizzazione per l’installazione di una centrale termoelettrica di cogenerazione alimentata a metano da
parte della ditta Consorzio Energetico Gaviratese C.E.G., via
Milano, 5 Gavirate (VA);
Vista la legislazione statale e regionale in materia:
legge 13 luglio 1966, n. 615: «Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico.»;
d.P.R. 15 aprile 1971, n. 322: «Regolamento per l’esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al settore
delle industrie.»;
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616: «Attuazione della delega di
cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.»;
d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, concernente norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici inquinanti e
di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;
d.p.c.m. 21 luglio 1989, costituente atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell’art. 9 della l. 349/1986,
per l’attuazione e l’interpretazione del d.P.R. n. 203/1988;
d.m. 12 luglio 1990: «Linee guida per il contenimento delle
emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione
dei valori minimi di emissione.»;
d.P.R. 25 luglio 1991: «Modifiche dell’atto di indirizzo e
coordinamento in materia di emissioni poco significative e
di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con
d.p.c.m. del 21 luglio 1989.»;
d.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53 «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione, alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia
elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell’art.
20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la proposta di deliberazione formulata dalla Giunta
Regionale con d.g.r. n. 6/47017 del 13 dicembre 1999, nella
quale si dà conto:
a) del contenuto e dell’esito dell’istruttoria tecnico-amministrativa relativa all’istanza presentata dalla ditta, conclusasi
con una valutazione positiva delle caratteristiche tecnologiche dell’impianto in oggetto, con particolare riferimento alle
caratteristiche chimico-fisiche delle emissioni in atmosfera ed
ai principi di funzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni stesse;
b) del parere espresso in data 28 febbraio 1996 dal
C.R.I.A.L., di cui all’art. 2 della l.r. 13 luglio 1984, n. 35, favorevole all’accoglimento delle istanze di autorizzazione per
questa tipologia di impianti, secondo le condizioni riportate
in dispositivo;
c) che per l’individuazione dei limiti delle emissioni viene
fatto riferimento alla classificazione degli inquinanti indicata
dal d.m. 12 luglio 1990, alla classificazione adottata con deliberazione della Giunta Regionale 4/20998 del 26 maggio 1987
e alle indicazioni fissate dal C.R.I.A.L. nella seduta del 6 aprile
1989, unicamente per le sostanze non previste nell’allegato 1
del citato decreto ministeriale;
Visto l’art. 6, comma 5, punto 13 dello Statuto;
Udita la relazione della VI commissione consiliare «Ambiente, energia e protezione civile»;
Con votazione palese, per alzata di mano:
782
Delibera
1) di esprimere parere favorevole ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. 203/1988 alla richiesta del ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato relativa alla domanda di autorizzazione per l’installazione di una centrale termoelettrica
mediante turbogas alimentata a metano da parte della ditta
Consorzio Energetico Gaviratese C.E.G., via Milano, 5, Gavirate (VA);
2) di imporre che gli impianti siano realizzati come da progetto e siano inoltre rispettate le condizioni riportate nell’allegato tecnico che fa parte integrante della presente deliberazione;
3) di far presente che ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 203/1988
la ditta deve comunicare, almeno quindici giorni prima, al
sindaco e alla Regione la data della messa in esercizio dell’impianto;
4) di far presente gli adempimenti previsti dall’art. 8, nonché quanto prescritto dagli artt. 10, 11 e 15 del d.P.R.
203/1988;
5) di demandare all’ente responsabile del servizio di rilevamento della provincia interessata la verifica ed il controllo
dell’osservanza da parte della ditta di quanto riportato nell’autorizzazione;
6) di richiamare l’attenzione del comune e della ASL, sui
controlli di competenza in relazione a quanto riportato nell’autorizzazione;
7) di richiamare l’attenzione del Sindaco sul fatto che, prima del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio degli impianti
di cui alla presente deliberazione, è necessario controllare che
la ditta sia in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla
legge. È necessario inoltre verificare che siano rispettate le
norme di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi,
esplosioni e propagazione dell’elemento nocivo;
8) di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri enti;
9) di disporre la trasmissione del presente provvedimento
al ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
nonché al ministero della sanità, al ministero dell’ambiente e
alla commissione istituita presso il ministero dell’ambiente
ai sensi dell’art. 1 dell’accordo procedimentale del 10 aprile
1991.
Il presidente: Giancarlo Morandi
I consiglieri segretari:
Luciano Valaguzza – Corrado Tomassini
Il segretario del consiglio:
Maria Emilia Paltrinieri
——— • ———
ALLEGATO TECNICO
Identificazione della ditta:
Ragione Sociale: Ditta Consorzio Energetico Gaviratese
C.E.G., via Milano 5, Gavirate (VA)
Fasc. 30321
Attività dell’azienda
Il consorzio è formato da 7 ditte, con la finalità di ottimizzare le proprie necessità energetiche, sfruttando un sistema
cogenerativo atto a produrre le energie termiche ed elettriche,
totalmente o parzialmente necessarie.
A – Descrizione tecnica
A1 – Informazioni relative al ciclo tecnologico dichiarato
da autorizzare.
L’impianto è conformato per la generazione e la distribuzione dell’energia termica con un sistema di teleriscaldamento composto da una rete di distribuzione vapore collegante la
centrale con 5 delle 7 aziende.
La tecnologia processuale prevista è quella del turbogas
con recupero di energia termica per la generazione di vapore
tecnologico. La centrale avrà una capacità produttiva di circa
3,9 MkWe, alimentata a gas naturale.
La ditta dichiara che, sulla base di un rendimento elettrico
a regime del 39% e di un rendimento termico a regime del
32%, è previsto un assorbimento di circa 1.042 Nmc/h per un
consumo annuo di circa 8.500.000 mc/anno di gas metano.
La centrale sarà alimentata a gas naturale, ivi compresi i
sistemi di potenza meccanica di emergenza.
Il fluido vettore previsto è il vapore a bassa pressione (4,2
t/h di vapore saturo a 12 bar). L’assetto iniziale della centrale
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
non prevede alcun tipo di recupero di fluidi secondari quali
la condensa.
L’impianto opererà adottando la tecnologia di cogenerazione con turbogas a rigenerazione e recupero semplice. Tale
assetto prevede, a valle di una combustione del metano, sviluppata nella camera di combustione della turbina a gas, l’installazione di una caldaia per il recupero del calore dei gas
combusti, con generazione di vapore, sviluppato congiuntamente alla produzione di energia meccanica attraverso un
asse sul quale sono calettante alcune ruote di palettatura e
un alternatore. Lo schema impiantistico prescelto prevede la
successiva distribuzione del calore in forma di vapore attraverso una rete di trasporto collegante la centrale termoelettrica e le varie utenze.
La centrale si compone di:
1) impianto di riduzione e contabilizzazione del gas metano;
2) turbina a gas rigenerativa e accessori;
3) generatore di vapore saturo e accessori;
4) impianto di trattamento dell’acqua;
5) rete di distribuzione del vapore;
6) sistema di regolazione e sistema elettrico di potenza;
Il sistema consente i seguenti modi funzionali indipendenti:
a) solo energia elettrica, mediante turbogas con fumi di
scarico portati dal by-pass ala camino
b) produzione integrata elettrica e termica con il turbogas
e la caldaia a recupero.
Strutture dell’impianto.
1) impianto di riduzione e contabilizzazione del gas metano;
Il gas naturale viene elevato in pressione.
2) Turbina a gas;
Trattasi di turbina a gas di tipo aeroderivato, accoppiata
tramite giunto riduttore ad alternatore asincrono. La macchina è provvista di uno stadio di compressione assiale, subito a
valle di un sistema di filtrazione dell’aria, di uno scambiatore
rigenerativo, di uno stadio di combustione a media temperatura. La ditta dichiara che la quantità di aria di combustione,
opportunamente dosata in questa fase di combustione, permette di mantenere a livelli accettabili la produzione di NOX.
La quantità di combustibile introdotta è sempre controllata
in rapporto all’aria comburente immessa. La successiva fase
di trasformazione del gas avviene negli stadi della turbina, nei
quali si riduce pressione e temperatura fino a valori intorno ai
550 C. e pressione prossima a quella atmosferica. Successivamente lo scambiatore rigenerativo riduce la temperatura dei
gas poi immessi nella caldaia;
3) Generatore di vapore;
4) Camino;
5) Impianto di trattamento acqua mediante resine a scambio ionico;
6) Rete di distribuzione del vapore;
7) sistema di regolazione e sistema elettrico di potenza;
La ditta dichiara che per contenere le emissioni di NOX si
adotta il seguente sistema:
– ottimizzazione del rapporto aria/combustibile; la riduzione della temperatura della fiamma all’interno della camera
di combustione diventa efficace nel ridurre le emissioni di
NOX;
Caratteristiche della centrale di autoproduzione e cogenerazione a ciclo semplice 3.900 kW (4146 kW s/ISO).
ore anno 7.500 h/anno
potenza termica media immessa 10.002 kW
potenza elettrica media prodotta 3.892 kW
potenza termica media prodotta 3.150 kW
combustibile metano
consumo orario 1.042 Nmc/h
• Emissioni
E1
provenienza turbogruppo di cogenerazione
combustibile metano
potenzialità 10.002 kWt
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
durata emissione continua
frequenza circa 24 h/gg, 350 gg/anno
inquinanti NOX < 100 mg/Nmc
CO < 80 mg/Nmc
Altezza del camino 15 metri
E2
provenienza camino di BY-PASS
combustibile metano
durata emissione discontinua
frequenza occasionale
E3
provenienza aria di raffreddamento container del turbogeneratore
portata n. d
durata emissioni discontinua
frequenza occasionale
inquinanti aria ambiente
altezza camina 7 metri
emissioni riferite al 15% di O2 libero
NOX 100 mg/Nmc
CO 80 mg/Nmc
altezza camino 15 m
• Prescrizioni
1 Di imporre che gli impianti siano realizzati come da progetto e siano inoltre rispettate le condizioni riportate di seguito:
• Turbogas
La turbogas deve essere alimentata con gas naturale.
I fumi provenienti dalla turbina a gas in emissione devono
rispettare i seguenti limiti espressi in mg/Nmc e riferiti ad un
contenuto di ossigeno libero nei fumi del 15%
NOX espressi come NO2 100
CO 100
I limiti valgono anche nel caso di funzionamento del postcombustore.
Il camino di esercizio deve avere un’altezza minima di 15
m ed una velocità di emissione dei fumi maggiore di 15 m/s.
I limiti di NOX e CO si intendono medi sulle ore di effettivo
funzionamento nell’arco di 24 ore e ciascun valore di concentrazione oraria non deve superare il 125% del limite.
Deve essere installato un analizzatore in continuo dell’O2
libero e del CO.
Le apparecchiature relative devono essere esercite, verificate e calibrate ad intervalli regolari secondo le modalità previste dal d.m. 21 dicembre 1995.
• Prescrizioni generali
Le altezze dei camini soprafissati devono essere alzate qualora dovessero ricorrere le condizioni di seguito riportate:
Come minimo le bocche dei camini devono risultare più
alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque ostacolo o struttura distante meno di 10 m.
Le bocche dei camini situati a distanza compresa tra 10 e
50 m da aperture di locali abitati possono sboccare ad altezza
non inferiore a quella del filo superiore dell’apertura più alta,
diminuita di 1 metro per ogni metro di distanza orizzontale
eccedente i 10 metri.
L’azienda, oltre agli obblighi fissati dall’art. 8 d.P.R. 203/88
deve, con cadenza semestrale, effettuare analisi di controllo
delle emissioni dandone preavviso di almeno 15 gg. alla USSL
ed adottando le metodiche di prelievo ed analisi ritenute idonee dal dirigente del servizio di rilevamento.
I prelievi devono essere almeno due in ogni occasione. I
dati, che devono servire anche per una taratura degli analizzatori in continuo, devono essere trasmessi alla Regione ed
alle autorità preposte al controllo al termine della stagione
termica (30 marzo), unitamente ad una relazione sui valori
misurati in continuo.
La documentazione relativa ai risultati analitici deve essere
corredata dei seguenti dati:
– localizzazione dei punti di prelievo e indicazione dei carichi in atto al momento del prelievo
– metodologia di prelievo e di analisi
783
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
– portata e temperatura dell’aeriforme
– concentrazione e denominazione chimica degli inquinanti
2 L’impianto deve andare a regime entro 120 giorni dalla
messa in esercizio degli impianti.
3 La ditta deve trasmettere i risultati di una indagine analitica eseguita ai punti di emissione attenendosi a quanto indicato all’art. 8, comma 2, del d.P.R. 203/88 e al punto 22 del
d.p.c.m. 21 luglio 1989; in particolare, nell’arco di un periodo
di dieci giorni di marcia controllata degli impianti, devono
essere effettuati campionamenti di aeriforme.
– nel caso di un’emissione proveniente da un processo produttivo di tipo continuo, devono essere effettuati almeno cinque campionamenti.
4 Di far presente che ai sensi dell’art. 8 d.P.R. 203/88, la
ditta deve comunicare, almeno quindici giorni prima, al sindaco e alla Regione, la data della messa in esercizio degli impianti.
5 Di far presente gli adempimenti previsti dall’art. 8 nonché
quanto prescritto dagli artt. 10, 11, 15 del d.P.R. 203/88.
[BUR2000018]
[5.3.1]
D.c.r. 29 febbraio 2000 – n. VI/1540
Programma provvisorio di bonifica del territorio lombardo di competenza dell’associazione irrigazione est Sesia
ai sensi dell’art. 2, l.r. 14 gennaio 1995, n. 5 e dell’art. 9,
l.r. 26 novembre 1984, n. 59
Presidenza del presidente Morandi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto l’articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 1995, n. 5
(Modifiche ed integrazioni alla l.r. 26 novembre 1984, n. 59.
Riordino dei consorzi di bonifica, cosı̀ come modificata dalla
l.r. 25 maggio 1989, n. 18) che stabilisce che nelle more dell’approvazione del programma generale di bonifica i consorzi
predispongano programmi provvisori di bonifica;
Visti gli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale 26 novembre
1984, n. 59 (Riordino dei consorzi di bonifica) in merito alle
procedure di adozione e approvazione dei programmi di bonifica;
Vista la delibera della Giunta Regionale del 18 aprile 1996
n. 6/11982 (Approvazione dei criteri regionali di indirizzo e
coordinamento per la realizzazione dei programmi provvisori
di bonifica);
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 6/44128 del
9 luglio 1999 con la quale viene approvato il documento direttore per la bonifica, l’irrigazione e il territorio rurale;
Visto il verbale di riunione del consiglio dei delegati per la
gestione speciale di bonifica dell’associazione irrigazione est
Sesia in data 26 febbraio 1999, durante il quale è stato approvato il programma provvisorio di bonifica per il territorio di
competenza ricadente in Regione Lombardia;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 6/47907 del
28 gennaio 2000;
Preso atto che il presidente dell’associazione irrigazione est
Sesia con dichiarazione inviata alla direzione generale agricoltura con nota n. 496 del 3 settembre 1999, agli atti della
stessa direzione generale, attesta quanto segue:
– l’adozione del programma provvisorio di bonifica sopracitato, è stata pubblicizzata mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 22 del 2 giugno 1999 e sui
quotidiani «La Provincia Pavese» e «La Stampa dello»;
– per trenta giorni, a decorrere dal 2 giugno 1999, è stato
pubblicato avviso dell’avvenuta adozione del programma
provvisorio di bonifica agli albi dei comuni del territorio interessato dal programma;
– la suddetta deliberazione di adozione del programma, unitamente alla documentazione relativa, è stata depositata in
pubblica visione presso la segreteria dell’associazione irrigazione est Sesia e presso il servizio tecnico amministrativo
provinciale (STAP) della provincia di Pavia per trenta giorni
consecutivi a partire dal 2 giugno 1999;
– entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo
di deposito non sono state presentate osservazioni e opposizioni;
Considerato che:
– il suddetto programma è stato predisposto tenendo conto
dei criteri regionali di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dei programmi provvisori di bonifica;
784
– sulla base del succitato articolo 9 della l.r. 59/1984 il Consiglio Regionale delibera l’approvazione dei programmi di bonifica decidendo sulle eventuali osservazioni;
Valutato che il programma provvisorio di bonifica adottato
dell’associazione irrigazione est Sesia è in linea con gli obiettivi regionali in materia di bonifica, irrigazione e territorio
rurale, cosı̀ come contenuti anche nel «Documento direttore
per la bonifica, l’irrigazione e il territorio rurale» e che nei
confronti dello stesso programma non sono state presentate
opposizioni e osservazioni;
Udita la relazione della IV commissione consiliare «Sviluppo economico»;
Con votazione palese, per alzata di mano:
Delibera
di approvare il programma provvisorio di bonifica per il
territorio lombardo di competenza dell’associazione irrigazione est Sesia di cui all’allegato A, parte integrante del presente atto. (1)
Il presidente: Giancarlo Morandi
I consiglieri segretari:
Luciano Valaguzza – Corrado Tomassini
Il segretario del consiglio:
Maria Emilia Paltrinieri
(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino,
possono essere consultati presso la sede del Consiglio regionale.
——— • ———
Allegato A
– Relazione programma provvisorio di bonifica del territorio lombardo di competenza dell’associazione irrigazione est
Sesia (Omissis);
– Relazione di pagine 1311 (Omissis);
– n. 16 cartografie (Omissis).
[BUR2000019]
[3.2.0]
D.c.r. 1 marzo 2000 – n. VI/1544
Ordine del giorno concernente le conclusioni della commissione d’inchiesta sulla spesa sanitaria in Lombardia
Presidenza del vice Presidente Adamo
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto l’ordine del giorno n. 0807 presentato in data 1 marzo
2000 collegato alla relazione del presidente della commissione d’inchiesta sulla spesa sanitaria della Regione Lombardia;
a norma dell’art. 74 del regolamento interno, con votazione
palese, per alzata di mano
Delibera
di approvare l’ordine del giorno n. 0807 concernente le conclusioni della commissione d’inchiesta della spesa sanitaria
in Lombardia, nel testo che cosı̀ recita:
«Il Consiglio regionale della Lombardia
Visto il documento conclusivo approvato all’unanimità dalla commissione d’inchiesta sulla spesa sanitaria in Lombardia;
Constatato che la commissione in oggetto ha espletato il
mandato affidatogli sia nei tempi stabiliti che in modo del
tutto soddisfacente per i risultati alla quale è pervenuta;
Considerato che il lavoro della commissione potrà essere
utilizzato dal Consiglio Regionale come asse portante per migliorare sia il controllo, che lo stato della spesa sanitaria in
Lombardia e potrà essere utile elemento per la realizzazione
del “Progetto salute” che auspicabilmente tutto il Consiglio
Regionale dovrà considerare un importante obiettivo da realizzare nell’interesse dei cittadini della Lombardia;
Udita la relazione del presidente della commissione;
approva
il documento presentato dalla commissione d’inchiesta sulla spesa sanitaria in Lombardia e fa proprie le proposte in
esso contenute.»
Il vice presidente: Marilena Adamo
I consiglieri segretari:
Luciano Valaguzza – Corrado Tomassini
Il segretario del consiglio:
Maria Emilia Paltrinieri
——— • ———
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Documento approvato ex art. 112, comma 5 del regolamento interno nella seduta del 22 dicembre 1999
Dall’esame del caso Poggi-Longostrevi e dalle altre informazioni raccolte su altri casi (Galeazzi, S. Raffaele), nonché attraverso la verifica dei primi risultati del lavoro avviato dai
NOC, sono emerse indicazioni utili sulle cause specifiche che
hanno determinato il verificarsi di certi episodi sui meccanismi che hanno portato ad un gonfiamento ingiustificato della
spesa sanitaria, nonché sul funzionamento (o non funzionamento) delle procedure di controllo sulla spesa.
Indipendentemente dagli aspetti morali o penali (che esulano ovviamente dai compiti della commissione) è importante
riassumere i principali elementi emersi da questa parte del
lavoro svolto perché da essi possono essere tratti suggerimenti e proposte per migliorare gli strumenti di controllo della
spesa e in particolare per adeguare il sistema dei controlli,
compito questo che costituisce certamente uno degli obiettivi
importanti della commissione.
La commissione è cosciente naturalmente del fatto che i
controlli sono solo un aspetto del complesso problema della
spesa sanitaria, e spesso agiscono solo «a valle» delle procedure di organizzazione dei servizi sanitari, ma è indubbio che
un miglioramento dei sistemi di controllo può dare un contributo notevole al contenimento della spesa sanitaria.
La sintesi che segue dalle conclusioni della commissione su
questa parte del lavoro tiene conto naturalmente delle valutazioni già espresse nelle relazioni predisposte dal presidente
Baruffi, che sono agli atti.
LE CAUSE
– La causa generale da cui derivano i numerosi episodi di
aumento ingiustificato della spesa evidenziati dall’indagine
della commissione, è quello delle prescrizioni improprie (sia
di esami, come di farmaci o di ricoveri) che traggono origini
cioè non da un reale e corretto riferimento al bisogno del paziente, ma che rispondono ad altri criteri (spesso di materia
«economica»).
– Sul fenomeno diffuso delle prescrizioni improprie si nota
un sistema di controlli inadeguato perché basato quasi esclusivamente su controlli solo formali e non sostanziali e senza
alcun coordinamento fra la fase della prescrizione e quello
della fatturazione. Non vi è alcun controllo cioè sulla corrispondenza fra ciò che viene prescritto e ciò che viene contabilizzato come costo della prescrizione. Non vi è inoltre «a
monte» nessun controllo sistematico sulla appropriatezza
delle prescrizioni.
– I due fattori sopra indicati, fra loro combinati, hanno
reso possibile una serie di modalità concrete con le quali si
è determinato un aumento ingiustificato della spesa, che si
manifesta, in qualche caso, attraverso la fattispecie di vere e
proprie truffe di rilevanza anche penale (è stato rilevato per
esempio che il 20% del fatturato nel caso Poggi-Longostrevi
sia classificabile come truffa) e in altri casi con irregolarità
amministrativo-contabili, o con pratiche di erogazione dei
servizi ispirate a convenienza economica, anche in disprezzo
dei bisogni dell’utente. Ricordiamo le principali di queste modalità:
– fatture gonfiate e con aggiunte apocrife;
– fatture di esami non inclusi nella prescrizione;
– fatturazione di esami non convenzionati col SSN;
- ricoveri in day-hospital per prestazioni eseguibili per via
ambulatoriale; o ricoveri ospedalieri per prestazioni eseguibili in day-hospital;
- riduzioni «ingiustificate» delle giornate di degenza;
- manipolazioni ingiustificate dei DRG per aumentarne il
valore;
- non corrispondenza fra DRG richiesto e cause reali del
ricovero;
- forte aumento ingiustificato di determinate prestazioni
chirurgiche o di esami ambulatoriali.
I RIMEDI
Distinguendo tra la fase «a monte» del determinarsi dell’evento prescrizione, che potremmo definire dei controlli preventivi, da quella «a valle» che prende avvio dal momento della prescrizione, che potremmo definire dei controlli successivi, la commissione ha individuato alcune proposte possibili
per migliorare il controllo della spesa.
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
CONTROLLI PREVENTIVI
– Monitoraggio sistematico dell’andamento delle prescrizioni (esami, ricoveri, interventi chirurgici.....) con conseguente segnalazione dei «picchi» anomali;
– applicazione della normativa esistente che prevede che le
Regioni predispongano attraverso apposite linee guida, specifici iter diagnostico terapeutici per le patologie di rilevanza
sociale, al fine di favorire a monte l’appropriatezza delle prescrizioni;
– valorizzazione del ruolo del medico di base anche attraverso la messa in atto di una procedura che consenta la segnalazione di prescrizioni improprie originate dai medici specialisti;
– controllo delle schede di dimissione quale elemento cardine della spesa ospedaliera, che risulta la voce più importante;
– riconducibilità ed addebitamento all’amministrazione ospedaliera di rispettivo ricovero di tutte le spese derivanti dalla prescrizione di farmaci, esami e visite strettamente connesse all’ospedalizzazione, con inclusione delle stesse nel corrispondente DRG e conseguente sgravio del medico di famiglia
dall’onere delle prescrizioni etero-indotte;
– verifica periodica del sistema dei DRG per apportare le
eventuali modifiche necessarie per ridurre le possibilità di
manipolazioni e abusi;
– realizzare le forme di partecipazione democratica previste dalle leggi nazionali e regionali.
CONTROLLI SUCCESSIVI
– Passaggio da un sistema di controlli formali ad un sistema di controlli sostanziali di merito con il conseguente adeguamento quantitativo e qualitativo del personale e la partecipazione di personale medico. A tal fine si può far riferimento
anche alle proposte formulate dall’Associazione dei Revisori
dei Conti (A.N.C.R.E.L.);
– in particolare si dovrà garantire la possibilità di controllare sia la corrispondenza fra prescrizioni e fatturazione, sia
la coerenza tra la prescrizione (e relativo DRG) e la causa
reale del ricovero o della richiesta di esame specialistico;
– per realizzare compiutamente un sistema di controlli sostanziali è necessario garantire uno stretto coordinamento fra
i soggetti e le strutture preposte al momento della prescrizione e quelle incaricati dei controlli.
GLI STRUMENTI OPERATIVI
A questo proposito la commissione ha formulato le seguenti proposte:
1. potenziamento del lavoro dei NOC, sia a livello regionale
che a livello di ASL, per disporre in modo sistematico di dati
e informazioni su tutte le fattispecie di aumenti ingiustificati
di spesa;
2. costituzione in tutte le ASL di «uffici» di coordinamento
fra le varie fasi che determinano poi il momento finale della
contabilizzazione del costo dell’intervento sanitario;
3. costituzione di un comitato tecnico regionale con funzioni consultive per l’assessorato, per la formazione del personale e le metodiche dei controlli.
[BUR20000110]
[4.2.0]
D.c.r. 1 marzo 2000 – n. VI/1545
Approvazione, ai sensi della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31, del
progetto infrastrutturale di rilevanza regionale, riconducibile al progetto strategico n. 15 «Infrastrutture per la
competitività del vigente PRS denominato: A) «IFOM-Istituto FIRC di Oncologia Molecolare» localizzato nel comune di Milano
Presidenza del vice presidente Adamo
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 «Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti
infrastrutturali di rilevanza regionale» e sue successive modificazioni ed integrazioni;
Viste le deliberazioni della Giunta Regionale:
– 18 febbraio 1997, n. 24846 di istituzione del nucleo di
valutazione di cui all’art. 5 della sopracitata legge e sue successive modificazioni ed integrazioni;
– 6 marzo 1998, n. 34893 con la quale è stato approvato lo
schema tipo applicabile a tutte le tipologie di progetti infrastrutturali finanziabili ai sensi della suindicata l.r. n. 31/96 e
sono stati individuati i relativi responsabili;
785
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
– 24 giugno 1999, n. 43864, relativa alla presa d’atto della
comunicazione del vice presidente della Giunta Regionale avente ad oggetto «indirizzi alle direzioni generali circa le presentazioni di progetti al nucleo di valutazione ex l.r. n. 31/96»;
– 22 ottobre 1999, n. 45821, relativa alla presa d’atto della
comunicazione del presidente Formigoni avente ad oggetto
«Esiti seminario di Giunta del 14 ottobre 1999»;
– Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 48210
del 14 febbraio 2000 con la quale:
1. Viene adottato il seguente progetto infrastrutturale di
rilevanza regionale «IFOM -Istituto FIRC di Oncologia Molecolare» localizzato nel comune di Milano;
2. Viene sottoposta all’approvazione del Consiglio Regionale la proposta di deliberazione concernente il suindicato
progetto, di cui costituisce parte integrante, comprensiva della relativa scheda predisposta ai sensi dell’art. 3 – comma V –
l.r. 31/96;
Visto il progetto di che trattasi;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) vigente;
Visto, in particolare, il «Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale» (D.P.E.F.R.) per gli anni
2000-2002, approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. 5 ottobre 1999, n. VI/1324;
Dato atto che il suindicato progetto rientra:
– Nell’area d’intervento «realizzazione delle infrastrutture
per la competitività e di strutture universitarie e formative
integrate», prevista alla lettera e) dell’art. 2, l.r. n. 31/96;
– Nel progetto strategico n. 15 previsto dal P.R.S. vigente,
denominato «Infrastrutture per la competitività», attività di
progetto 15.3.1 «Sostegno e sviluppo dei centri per l’innovazione, presenza sul territorio e promozione dei centri di eccellenza», cosı̀ come modificata dal precitato D.P.E.F.R.;
Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a
controllo ai sensi dell’art. 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127;
Sentita la relazione della III commissione «Sicurezza sociale»;
Con votazione palese, per alzata di mano:
Delibera
1. Di approvare, ai sensi della l.r. 31/96, il seguente progetto
infrastrutturale:
A) «IFOM – Istituto FIRC di Oncologia Molecolare» localizzato nel comune di Milano, allegato al presente atto del quale
costituisce parte integrante, (1) riconducibile al Programma
Regionale di Sviluppo (P.R.S.) vigente, progetto strategico
n. 15 «Infrastrutture per la competitività», attività di progetto
15.3.1 «Sostegno e sviluppo dei centri per l’innovazione, presenza sul territorio e promozione dei centri di eccellenza»,
cosı̀ come modificata dal D.P.E.F.R. approvato con d.c.r.
n. VI/1324/99;
2. Che agli oneri finanziari a carico della Regione Lombardia, conseguenti all’approvazione del precitato progetto, si
farà fronte con gli stanziamenti, previsti nel bilancio regionale 2000/2002, che verranno iscritti in apposito capitolo con
deliberazione di Giunta di variazione di bilancio, ai sensi della l.r. 22 gennaio 1999, n. 2 – art. 1, comma 2, lettera c) –
sostitutivo dell’art. 6 della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31.
Il vice presidente: Marilena Adamo
I consiglieri segretari:
Luciano Valaguzza – Corrado Tomassini
Il segretario del consiglio:
Maria Emilia Paltrinieri
(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino,
possono essere consultati presso la sede del Consiglio regionale.
——— • ———
ALLEGATO A)
alla deliberazione di Consiglio
A.01 Scheda ex art. 3, comma V, l.r. n. 31/96 del progetto
«IFOM – Istituto FIRC di Oncologia Molecolare» localizzato nel comune di Milano;
A.02 Nuovo Istituto di Ricerca – IFOM (complesso edifici di
via Serio – via Adamello Milano): Progetto definitivo –
Relazione descrittiva – Quadro economico riassuntivo
(Omissis);
786
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
A.03 PCO: Estratto PRG – Aerofotogrammetrico – Planimetria generale (Omissis);
A.04 PCO: Edifici 2-3-4 – Stato di fatto – Pianta piano 1º
interrato/piano terra (Omissis);
A.05 PCO: Edifici 2-3-4 – Stato di fatto – Pianta piano
1º/2º/3º/4º (Omissis);
A.06 PCO: Edifici 5-6-7 – Stato di fatto – Pianta piano terra
(Omissis);
A.07 PCO: Edificio 9 – Stato di fatto – Pianta piano terra (Omissis);
A.08 PCO: Edificio 9 – Stato di fatto – Pianta piano 1º (Omissis);
A.09 PCO: Edifici 2-3-4 – Stato sovrapposto – Pianta piano 1º
interrato/piano terra (Omissis);
A.10 PCO: Edifici 2-3-4 – Stato sovrapposto – Pianta piano
1º/2º/3º/4º (Omissis);
A.11 PCO: Edifici 5-6-7 – Stato sovrapposto – Pianta piano
terra/Sezione C-C/Prospetto sud (Omissis);
A.12 PCO: Edificio 9 – Stato sovrapposto – Pianta piano terra
(Omissis);
A.13 PCO: Edificio 9 – Stato sovrapposto – Pianta piano 1º
(Omissis);
A.14 DEF: Planimetria generale di progetto (Omissis);
A.15 DEF: Ed. 2-3-4 e autorimessa – Pianta piano seminterrato (Omissis);
A.16 DEF: Ed. 2-3-4-5-7 – Pianta piano rialzato/terra (Omissis);
A.17 DEF: Ed. 2-3-4 – Pianta piano tipo (Omissis);
A.18 DEF: Ed. 4 – Pianta piano 1º e 4º (Omissis);
A.19 DEF: Ed. 2-3-4 – Sezione longitudinale (Omissis);
A.20 DEF: Ed. 9 – Piante piano terra/1º – Sezioni (Omissis);
A.21 Abstract – Progetto IFOM – Promosso da FIRC (Fondazione Italiana Ricerca Cancro) settembre 1999.
——— • ———
All. A.01
SCHEDA ART. 3, COMMA QUINTO, l.r. n. 31/96
Progetto PRS 15.3.1
Progetto d intervento:
IFOM – Istituto FIRC di Oncologia Molecolare
Obiettivi e risultati
Costruzione di strutture ove sviluppare la ricerca di oncologia molecolare nelle aree:
– 1. genetica molecolare;
– 2. immunoterapie e terapia genetica;
– 3. controllo proliferazione tumorale;
– 4. angiogenesi;
– 5. validazione di nuovi bersagli terapeutici.
Risorse impiegate
L. 10.115.000.000 contributo l.r. 31/96
L. 10.525.000.000 FIRC
Soggetti responsabili
IFOM
Localizzazione territoriale
Comune di Milano
Durata progetto, attuazione e previsione di spesa
Il completamento delle opere è previsto per il 31 agosto
2001.
Il costo complessivo è di L. 20.640.000.000.
Finanz. regionale a fondo perduto anno 2000
L. 5.804.000.000 anno 2001 L. 4.311.000.000.
Finanz. FIRC anno 2000 L. 6.039.000.000 anno 2001
L. 4.486.000.000.
Modalità di verifica di conseguimento degli obiettivi
La verifica avverrà a cura del centro di coordinamento sulla
base delle infrastrutture di ricerca e misura realizzate, mediante l’analisi dei servizi previsti.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
[BUR20000111]
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
[4.2.0]
D.c.r. 1 marzo 2000 – n. VI/1548
Assunzione ai sensi della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 della
deliberazione di approvazione del progetto «Centro Espositivo Permanente Polivalente di Bergamo» riconducibile
al progetto strategico n. 15 «Infrastrutture per la competitività del PRS vigente»
Presidenza del presidente Morandi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 «Norme concernenti la
disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» e sue successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 6/48421 del
21 febbraio 2000 con la quale si propone al Consiglio Regionale l’approvazione del seguente progetto infrastrutturale di
rilevanza regionale «Centro Espositivo Permanente polivalente di Bergamo»;
Vista la scheda allegata al progetto ex art. 3, comma 5 della
l.r. 31/96;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) vigente;
Visto, il «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» (D.P.E.F.R.) per gli anni 2000-2002 approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. n. VI/ 1324 del 5
ottobre 1999;
Dato atto che il suindicato progetto rientra:
a) nel progetto strategico n. 15 del vigente P.R.S. «Infrastrutture per la competitività», attività di progetto 15.2.1 «Sviluppo di un efficiente sistema fieristico lombardo» cosı̀ come
modificata dal precitato D.P.E.F.R.;
b) nell’area di intervento «Realizzazione delle infrastrutture
per la competitività e di strutture universitarie e formative
integrate» prevista alla lettera e) dell’articolo 2, della l.r.
31/96;
Atteso che l’erogazione del contributo regionale ai fini di
cui al presente atto è subordinata:
– alla verifica dell’effettiva disponibilità complessiva della
relativa quota di cofinanziamento non regionale;
– all’acquisizione dell’area destinata alla realizzazione del
nuovo centro fieristico, di proprietà di privati e dell’amministrazione comunale di Bergamo;
Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni;
Sentita la relazione della VII commissione consiliare «Cultura – informazione e formazione professionale – commercio
– turismo, sport e giovani»
Con votazione palese, per alzata di mano:
Delibera
1. di approvare, ai sensi della l.r. n. 31/96 il seguente progetto infrastrutturale di rilevanza regionale, come di seguito specificato:
A) «Centro Espositivo Permanente Polivalente di Bergamo» riconducibile al progetto strategico n. 15 «Infrastrutture
per la competitività» del PRS vigente, nel testo di cui agli elaborati alla d.g.r. n. 6/48421 del 21 febbraio 2000 e descritti in
premessa, che costituiscono parte integrante della presente
deliberazione (1);
2. di subordinare l’erogazione del cofinanziamento regionale alla previa verifica dell’effettiva disponibilità complessiva
della relativa quota di cofinanziamento non regionale ed alla
previa acquisizione dell’area destinata alla realizzazione del
nuovo centro fieristico, di proprietà di privati e dell’amministrazione comunale di Bergamo;
3. di far fronte agli oneri finanziari a carico della Regione
Lombardia, conseguenti all’approvazione del precitato progetto, con gli stanziamenti, previsti nel bilancio regionale
2000/2002, che verranno iscritti in apposito capitolo con deliberazione di Giunta di variazione del bilancio, ai sensi della
l.r. 22 gennaio 1999, n. 2 – art. 1, comma 2, lettera c) – sostitutivo dell’art. 6 della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31.
Il presidente: Giancarlo Morandi
I consiglieri segretari:
Luciano Valaguzza – Corrado Tomassini
Il segretario del consiglio:
Maria Emilia Paltrinieri
(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino,
possono essere consultati presso la sede del Consiglio regionale.
ALLEGATO A)
alla deliberazione di Consiglio
A.01 Scheda ex art. 3, comma V. l.r. n. 31/96 del progetto
«Centro Espositivo Permanente Polivalente di Bergamo»;
Progetto preliminare 1ª fase:
A.02 Preventivo di massima (Omissis);
A.03 Documentazione integrativa (Omissis);
A.04 Studio di fattibilità economica (Omissis);
A.05 Relazione tecnica urbanistico-architettonica (Omissis);
A.06 Relazione tecnica strutturale (Omissis);
A.07 Relazione Tecnica impianti tecnologici ed elettrici (Omissis);
A.08 Centro Espositivo Permanente Polivalente di Bergamo:
Cronogramma della esecuzione dei lavori – 1ª fase (Omissis);
Centro Espositivo Permanente Polivalente di Bergamo – Area
via Lunga
A.09 Piante palazzina polifunzionale (Omissis);
A.10 Grande viabilità (Omissis);
A.11 Estratto aerofotogrammetrico stato di fatto (Omissis);
A.12 Estratto catastale (Omissis);
A.13 Estratto P.R.G. adottato il 24 luglio 1995 ripubblicato il
15 dicembre 1998 (Omissis);
A.14 Estratto P.R.G. vigente (Omissis);
A.15 Planimetria generale viabilità (Omissis);
A.16 Planimetria generale prima fase (Omissis);
A.17 Planimetria generale ipotesi di sviluppo futuro (Omissis);
A.18 Prospetto, sez. A-A1, sez. B-B1 (Omissis);
A.19 Piante e sezioni padiglione uno (Omissis);
A.20 Piante e sezioni padiglione due (Omissis);
A.21 Prospetto sviluppo finale (Omissis).
——— • ———
All. A.01
SCHEDA ART. 3, COMMA QUINTO. l.r. n. 31/96
Progetto PRS 1521
Progetto di intervento
Centro espositivo permanente Polivalente di Bergamo.
Obiettivi e risultati
– Principale obiettivo del progetto infrastrutturale è quello
di dotare la provincia di Bergamo di una struttura espositiva
adeguata alle esigenze commerciali e promozionali delle realtà produttive presenti sul territorio bergamasco.
– Altra nota risultante nel sistema infrastrutturale bergamasco è l’insufficienza di adeguate strutture congressuali che
possano raccogliere le diverse attività convegnistiche e congressuali promosse dalle realtà economiche e culturali della
provincia.
– In aggiunta alle iniziative tipicamente fieristiche il quartiere potrà ospitare altri tipi di eventi quali: mostre d’arte,
concerti avvenimenti sportivi.
– Per ultimo si evidenzia l’indotto generato dalla vendita
di servizi connessi all’attività fieristica, con evidenti riflessi
occupazionali.
Risorse impiegate
L. 9.000.000.000 contributo l.r. 31/96
L. 25.171.500.000 Bergamo Fiera Nuova
L. 4.428.500.000 Prestito bancario
L. 1.000.000.000 Ente Fiera Promoberg
Soggetti responsabili
Bergamo Fiera Nuova
Ente Fiera Promoberg
Localizzazione territoriale
Comune di Bergamo
Durata del progetto, attuazione e previsione di spesa
36 mesi dall’erogazione (primo lotto).
Costo complessivo: L. 39.600.000.000.
787
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
Finanziamento regionale anno 2000 L. 250.000.000 anno
2001 L. 2.000.000.000 anno 2002 L. 6.750.000.000.
Finanziamento Bergamo Fiera Nuova anno 2000
L. 6.000.000.000 anno 2001 L. 9.000.000.000 anno 2002
L. 10.171.500.000
Prestito bancario anno 2000 L. 428.500.000 anno 2001
L. 2.000.000.000 anno 2002 L. 2.000.000.000.
Finanziamento Ente Fiera Promoberg anno 2001
L. 1.000.000.000.
Il prestito bancario sarà attivato da Bergamo Fiera Nuova
s.p.a. che ne risulterà il beneficiario, presso l’istituto di credito Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino.
Modalità di verifica di conseguimento degli obiettivi
La verifica degli obiettivi avverrà a mezzo delle prassi procedurali di cui all’Accordo di Programma avviato.
[BUR20000112]
[4.0.0]
D.c.r. 1 marzo 2000 – n. VI/1549
Mozione concernente la situazione del calzificio Carabelli
s.p.a. con sede in Solbiate Arno (VA)
Presidenza del Presidente Morandi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la mozione n. 875 presentata in data 1 febbraio 2000;
A norma degli artt. 97 e 98 del regolamento interno, con
votazione palese, per alzata di mano
Delibera
di approvare la mozione n. 0875 concernente la situazione
del calzificio Carabelli s.p.a. con sede in Solbiate Arno (VA),
nel testo che cosı̀ recita:
«Il Consiglio regionale della Lombardia
Premesso che il calzificio Carabelli s.p.a. di Solbiate Arno è
in gravi difficoltà finanziarie con notevole pregiudizio per i
349 posti di lavoro;
l’azienda era stata ceduta, con trasferimento di ramo d’azienda, alla fine di giugno’99, dopo 11 mesi di trattativa, dalla
vecchia proprietà, famiglia Carabelli, alla Holding belga Uniwear, il cui amministratore delegato, dottor Cattaneo Della
Volta, assumeva la presidenza del consiglio di amministrazione;
l’operazione avrebbe dovuto consentire alla Carabelli di risollevarsi dai suoi notevoli problemi finanziari (debiti molto
consistenti, garantiti da ipoteche, nei confronti di banche e
nei confronti dell’INPS), che avevano ormai compromesso la
continuità dell’azienda;
l’impegno della proprietà, oltre all’accollarsi i debiti accumulati negli anni, prevedeva l’immissione di nuovo capitale
per una cifra pari a 10 miliardi in 18 mesi;
al momento del passaggio, il dottor Cattaneo Della Volta,
marchese di Belfiore, di origine genovese, aveva presentato al
sindacato un piano industriale che prevedeva un potenziamento del fatturato di circa 10/15 miliardi, attraverso il trasferimento della produzione di calze da bambino, dall’inglese
PEX (azienda del gruppo Uniwear) alla Carabelli;
il piano prevedeva, quindi, anche il relativo spostamento di
120 macchine (dalla Pex alla Carabelli) adibite a quel tipo di
produzione;
la collaborazione della Carabelli all’interno di un gruppo
europeo avrebbe consentito una possibile espansione del
mercato, soprattutto all’estero;
nel corso dell’incontro del 17 novembre, il dottor Cattaneo,
faceva rilevare alcune difficoltà mai dichiarate prima:
– problemi relativi al gruppo Uniwear: la Pex era in concordato preventivo e le notizie apparse sulla stampa internazionale avevano irrigidito le banche;
– necessità per Carabelli di un nuovo partner finanziario;
– previsioni di fatturato eccessivamente stimate al momento del passaggio e crediti verso clienti trattenuti dalla vecchia
proprietà;
– difficoltà di liquidità dovute alla cattiva fama della precedente gestione Carabelli nei confronti delle banche;
– atteggiamenti di resistenza da parte di alcuni settori della
produzione nei confronti della nuova proprietà;
tutto questo spingeva l’organizzazione sindacale a chiedere
un incontro di verifica con la vecchia proprietà per approfondire gli aspetti relativi al passaggio; nell’incontro tenutosi il 1
788
dicembre, emergevano una serie di interrogativi circa la correttezza della nuova gestione, tali da far richiedere una verifica al collegio sindacale della società;
tutto ciò premesso chiede alla Giunta Regionale
di attivare un tavolo di concertazione tra le parti (Azienda,
sindacato, Regione, governo) per verificare i piani dell’azienda, garantire le salvaguardie occupazionali e il rilancio delle
attività produttive».
Il presidente: Giancarlo Morandi
I consiglieri segretari:
Luciano Valaguzza – Corrado Tomassini
Il segretario del consiglio:
Maria Emilia Paltrinieri
[BUR20000113]
[3.2.0]
D.c.r. 1 marzo 2000 – n. VI/1550
Tickets ed accorpamenti di prestazioni sanitarie. (Deliberazione di non passaggio all’esame del provvedimento)
Presidenza del presidente Morandi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il Pdl n. 383 «Tickets ed accorpamenti di prestazioni
sanitarie» d’iniziativa popolare;
Udita l’illustrazione del progetto svolta dai proponenti;
Valutate positivamente le finalità del Pdl n. 0383, che mira
sia a facilitare l’accesso alle prestazioni sanitarie per le patologie di maggiore rilevanza sociale, sia ad introdurre agevolazioni economiche;
Visto tuttavia il d.lgs. 29 aprile 1998 n. 124, che ha ridefinito tutto il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni
sanitarie e del regime delle esenzioni;
Visto il regolamento ministeriale pubblicato sulla G.U. del
25 maggio 1999 in attuazione del d.lgs. 124/98, con il quale
sono state previste le esenzioni per le malattie croniche invalidanti;
Rilevato altresı̀ che il regolamento ministeriale che prevede
le esenzioni per le malattie rare è in fase di emanazione;
Ritenuto che la disciplina delle esenzioni, già compiutamente delineata a livello statale, risponda alla finalità, del Pdl
0383, di riduzione della partecipazione alla spesa sanitaria e
renda pertanto superfluo un intervento della regione in merito;
Vista altresı̀ la d.g.r. 23 dicembre 1999, n. 6/47508 che al
punto 1, art. 5, allegato 1 stabilisce che entro 30 giorni dalla
stipula del contratto per la definizione dei rapporti giuridici
ed economici tra l’azienda sanitaria locale e i soggetti erogatori di prestazioni in regime di servizio sanitario regionale, la
struttura accreditata depositi presso l’ASL i protocolli diagnostici e terapeutici adottati che riguardano le patologie più frequenti, corrispondenti ad almeno il 30% della casistica trattata;
Osservato che con la previsione sopra citata è da considerarsi già vigente in Regione Lombardia l’obbligo di individuare percorsi di cura unitari per le patologie di maggiore rilevanza sociale;
Considerato che per raggiungere completamente le finalità
del Pdl 383 sarebbe sufficiente prevedere che più prestazioni
relative ad una medesima patologia possano essere prescritte
su un’unica ricetta e con pagamento di un solo ticket;
Ritenuto non congruo lo strumento legislativo per il raggiungimento di tale scopo;
Considerato che la modalità operativa sopracitata possa essere più opportunamente raggiunta mediante l’adozione di
un provvedimento amministrativo;
Valutata l’opportunità di raccomandare all’assessorato alla
sanità di attivarsi al fine di rendere possibile un’unica ricetta
e un solo pagamento di ticket per i percorsi diagnostici-terapeutici di cui al punto 1, art. 5, all. 2, della d.g.r. n. 6/47508
del 1999;
Udita la relazione della III commissione consiliare «Sicurezza sociale»
Con votazione palese, per alzata di mano:
Delibera
1. Di raccomandare all’assessore alla sanità di attivarsi al
fine di rendere possibile un’unica ricetta e il pagamento di un
solo ticket per i percorsi diagnostici-terapeutici corrispondenti alle patologie di maggiore rilevanza sociale di cui al
punto 1, art. 5, allegato 1 della d.g.r. n. 47508 del 1999;
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
2. Il non passaggio all’esame degli articoli del Pdl n. 0383
«Tickets ed accorpamenti di prestazioni sanitarie» d’iniziativa del signor Proietto ed altri.
Il presidente: Giancarlo Morandi
I consiglieri segretari:
Luciano Valaguzza – Corrado Tomassini
Il segretario del consiglio:
Maria Emilia Paltrinieri
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
[BUR20000114]
[5.2.3]
D.g.r. 1 marzo 2000 – n. 6/48785
Presa d’atto dell’accordo di programma quadro in materia di trasporti – aeroporto intercontinentale di Malpensa
2000 avente ad oggetto: «Interventi di mitigazione d’impatto ambientale e di delocalizzazione degli insediamenti
residenziali ricompresi nell’ambito territoriale prioritario del piano territoriale d’area Malpensa, ed in particolare, in prima istanza, siti nel territorio dei comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno, adiacenti al sedime aeroportuale»
LA GIUNTA REGIONALE
Considerata la legge regionale 12 aprile 1999, n. 10 con la
quale si approva il piano territoriale d’area Malpensa ed in cui
la Giunta Regionale, in prima attuazione, individua le risorse
finanziarie necessarie all’elaborazione, attuazione e realizzazione prioritaria di programmi di riqualificazione diretti alla
riduzione di situazioni di particolare disagio dei nuclei abitati
e dei centri storici prossimi alla sede aeroportuale;
Considerato che il piano territoriale d’area Malpensa individua le frazioni di Case Nuove in Somma Lombardo ed il
Quartiere Moncucco in Lonate Pozzolo quali nuclei abitati da
assoggettare a interventi di riqualificazione diretti alla riduzione dei disagi per i residenti o di eventuale trasformazione
urbanistica;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» ed in particolare l’art. 2,
comma 203, lettera c) che definisce normativamente l’accordo di programma quadro (d’ora innanzi semplicemente accordo quadro);
Vista la deliberazione CIPE del 21 marzo 1997 «Disciplina
della programmazione negoziata», per la parte del dispositivo
che disciplina finalità, oggetto e procedura dell’accordo quadro, ed in particolare, il punto 1, lettera b) in cui si prevede
che gli accordi di programma quadro da stipulare dovranno
coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici
dello Stato, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo;
Visto il d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego», a norma dell’art.
2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16, recante: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta Regionale»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche
e integrazioni «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche
ed integrazioni concernente «Ordinamento delle autonomie
locali»;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche
ed integrazioni recante: «Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
Visto l’articolo 15 comma 4 del d.l. 30 gennaio 1998, n. 6,
convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61,
che integra l’articolo 2, comma 203, lettere b) della legge 23
dicembre 1996, n. 662 e l’articolo 10, comma 5 del d.P.R. 20
aprile 1994, n. 367;
Visto il d.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 e successive modifiche
e integrazioni, concernente: «Regolamento recante semplificazione e accelerazione della procedura di spese e contabili»;
Visto che in data 3 marzo 1999 la Regione Lombardia ha
sottoscritto con il governo l’intesa istituzionale di programma
ai sensi della lettera b), comma 203, art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, approvata dal CIPE il 19 febbraio 1999,
in cui s’individuano:
789
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
– il superamento del deficit di dotazione infrastrutturale
della Lombardia, orientando altresı̀ gli investimenti su politiche di settore che pongono al centro il rapporto tra territorio,
infrastrutture ed ambiente tra gli obiettivi dell’azione di sviluppo che s’intende promuovere,
– gli accordi di programma quadro quali strumenti di attuazione degli obiettivi e dei relativi piani d’intervento nei settori di interesse comune ivi indicati;
Considerato in particolare l’impegno sottoscritto nella suddetta intesa istituzionale di programma di stipulare un accordo di programma quadro in materia di trasporti e mobilità,
concernente il sistema integrato di accessibilità a Malpensa
2000, di cui alle tabelle b) e c), nonché all’allegato tecnico
della suddetta intesa;
Vista la deliberazione regionale n. VI/41334 del 12 febbraio
1999 che approva l’intesa istituzionale di programma e l’ipotesi di accordo di programma quadro in materia di trasporti:
«Realizzazione di un sistema integrato di accessibilità ferroviaria e stradale all’aeroporto di Malpensa 2000»;
Visto l’art. 43 della legge 17 maggio 1999 n. 144, che prevede l’esecuzione di interventi destinati alla delocalizzazione
degli insediamenti residenziali nei comuni sul cui territorio
ricade il sedime aeroportuale;
Visto l’art. 54, Iº comma della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, che prevede finanziamenti per la realizzazione di opere funzionali al progetto Malpensa 2000;
Considerato che con decreto del ministero dei trasporti 8
luglio 1999, n. 82 T sono stati assegnati finanziamenti alla Regione Lombardia per la realizzazione di interventi di contenimento e riduzione dell’inquinamento acustico;
Preso atto che in data 29 febbraio 2000 presso il ministero
dei trasporti è stato sottoscritto, dal ministero dei trasporti
e navigazione, ministero dell’ambiente, Regione Lombardia,
province di Varese e Milano, comuni di Somma Lombardo,
Lonate Pozzolo e Ferno, l’accordo quadro in materia di trasporti – aeroporto intercontinentale di Malpensa avente ad
oggetto: «Interventi di mitigazione d’impatto ambientale e di
delocalizzazione degli insediamenti residenziali ricompresi
nell’ambito territoriale prioritario del piano territoriale d’area
Malpensa, ed in particolare, in prima istanza, siti nel territorio dei comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno, adiacenti al sedime aeroportuale», allegato «A» del presente atto deliberativo, del quale costituisce parte integrante
e sostanziale;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a
controllo ai sensi dell’art. 17, comma 32 della legge 15 maggio
1997, n. 127;
Delibera
1. di prendere atto dell’accordo quadro in materia di trasporti – aeroporto intercontinentale di Malpensa avente ad
oggetto: «Interventi di mitigazione d’impatto ambientale e di
delocalizzazione degli insediamenti residenziali ricompresi
nell’ambito territoriale prioritario del piano territoriale d’area
Malpensa, ed in particolare, in prima istanza, siti nel territorio dei comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno, adiacenti al sedime aeroportuale» allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di dare mandato, nel rispetto delle competenze di cui al
d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni e alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16, all’assessore
al territorio ed edilizia residenziale, nonché al direttore della
direzione generale territorio ed edilizia residenziale, per la
definizione e realizzazione degli adempimenti ad esso connessi e conseguenti.
Il segretario: Sala
——— • ———
PROTOCOLLO D’INTESA TRA:
Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione,
Il Ministero dell’Ambiente,
La Regione Lombardia,
La Provincia di Milano,
La Provincia di Varese,
Il Comune di Somma Lombardo,
Il Comune di Lonate,
Il Comune di Ferno.
Definito in Roma in data 29 febbraio 2000 per l’autorizzazione alla sottoscrizione dell’accordo di programma quadro
790
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
di cui all’articolo 43 della legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente interventi di mitigazione di impatto ambientale e di
delocalizzazione degli insediamenti residenziali nell’area dell’infrastruttura aeroportuale di Malpensa 2000, che viene allegato al presente protocollo e ne costituisce parte integrante.
Il ministro dei trasporti e della navigazione .....
Il ministro dell’ambiente .....
Per il presidente della Regione Lombardia,
l’assessore al territorio ed edilizia residenziale .....
Il presidente della provincia di Milano .....
Il presidente della provincia di Varese .....
Il sindaco di Somma Lombardo .....
Il sindaco di Lonate .....
Il sindaco di Ferno .....
Accordo di programma quadro in materia di trasporti
aeroporto intercontinentale di Malpensa 2000
Interventi di mitigazione d’impatto ambientale e di delocalizzazione degli insediamenti residenziali ricompresi nell’ambito territoriale prioritario del piano territoriale d’area Malpensa, ed in particolare, in prima istanza, siti nel territorio
dei comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno,
adiacenti al sedime aeroportuale.
SOMMARIO:
Art. 1 – Premesse
Art. 2 – Finalità e obiettivi
Art. 3 – Impegni dei soggetti sottoscrittori
Art. 4 – Individuazione dei soggetti attuatori
Art. 5 – Interventi finalizzati alla mitigazione ambientale: insonorizzazione di edifici pubblici e di pubblico interesse
Art. 6 – Interventi di delocalizzazione di edifici privati a
destinazione residenziale – Previsione dei due
piani operativi
Art. 7 – Interventi finalizzati alla mitigazione ambientale: insonorizzazione di edifici privati a destinazione residenziale
Art. 8 – Comitato dell’accordo di programma quadro
Art. 9 – Tempi di attuazione
Art. 10 – Soggetto responsabile dell’accordo di programma quadro
Art. 11 – Copertura finanziaria
Art. 12 – Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze
Art. 13 – Procedimenti di conciliazione o definizione di
conflitti tra i soggetti partecipanti all’accordo
Art. 14 – Disposizioni generali
Art. 15 – Disposizione finale.
Visto l’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996
n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta la
disciplina della programmazione negoziata;
Vista in particolare la lettera c) dello stesso articolo 2, comma 203, che definisce e delinea i contenuti dell’accordo di
programma quadro, quale strumento della programmazione
negoziata, dedicato alla attuazione di una intesa istituzionale
di programma per la definizione di un programma esecutivo
di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati
e che fissa le indicazioni che l’accordo quadro deve contenere;
Visto il d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego», a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992 n. 421;
Vista la legge regionale 23 luglio 1996 n. 16 recante «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della
Giunta Regionale»;
Vista, per quanto occorrer possa, in materia di lavori pubblici la legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifica-
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
zioni ed integrazioni, concernente «Ordinamento delle autonomie locali»;
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ad enti locali, per
la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, recante «Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997 n. 59»;
Visto il d.P.R. 20 aprile 1994 n. 367 e successive modificazioni ed integrazioni concernente «Regolamento recante semplificazione e accelerazione della procedura di spese e contabili»;
Visto l’articolo 15 comma 4 del d.l. 30 gennaio 1998 n. 6
convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1998 n. 61,
che integra l’articolo 2, comma 203, lett. b) della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e l’articolo 10, comma 5, del d.P.R. 20
aprile 1994 n. 367;
Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 21 marzo 1997, concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in
particolare il punto 1 sull’intesa istituzionale di programma
nel quale, alla lettera b), è previsto che gli accordi di programma, quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo
di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e
privato interessato al procedimento e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c) del comma 203 dell’articolo 2 della
legge n. 662 del 1996;
Vista l’intesa istituzionale di programma tra il presidente
del consiglio dei ministri e il presidente della Regione Lombardia approvata dal C.I.P.E. il 19 febbraio 1999, con la deliberazione n. 30/99 e pubblicata sulla G.U. n. 113 del 17 maggio 1999.
Visto l’accordo di programma quadro per l’accessibilità ferroviaria e stradale all’aeroporto di Malpensa 2000;
Visto l’art. 43 della legge 17 maggio 1999 n. 144, che prevede l’esecuzione di interventi destinati alla delocalizzazione
degli insediamenti residenziali nei comuni sul cui territorio
ricade il sedime aeroportuale;
Vista la deliberazione regionale n. 41334 del 12 febbraio
1999 che approva l’intesa istituzionale di programma (con la
conseguente ipotesi di accordo di programma quadro), designando altresı̀ i componenti regionali in seno al comitato istituzionale di gestione ed al comitato paritetico di attuazione,
di cui agli articoli 10 e 11 dell’intesa stessa;
Considerato che la suddetta intesa istituzionale di programma ha individuato i programmi di intervento nei settori
di interesse comune, da attuarsi prioritariamente attraverso
la stipulazione di accordi di programma quadro, dettando altresı̀ i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli
accordi stessi;
Visto il d.m. del 31 ottobre 1997, riguardante le procedure
e la metodologia per la definizione delle curve isofoniche e
delle relative fasce;
Visto il P.R.G. «Malpensa 2000» approvato nel giugno 1986
dal ministero dei trasporti per il quale la Regione Lombardia
ha espresso parere ai sensi della legge 22 agosto 1985, n. 449
con deliberazione di Consiglio Regionale del 3 giugno 1986,
n. VI/274;
Visto il decreto n. 4231 del 26 novembre 1999 con il quale il
ministro dell’ambiente, di concerto con il ministro per i beni
culturali ed ambientali, ha espresso il proprio parere sulla
procedura di valutazione di impatto ambientale VIA;
Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri del
13 dicembre 1999 avente per oggetto «Conferma del trasferimento programmato dei voli di linea da Linate a Malpensa, a
norma dell’art. 6, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349
ed in particolare il punto C dell’allegato.
Vista la legge finanziaria per l’anno 2000.
Considerato che risulta opportuno definire le azioni necessarie alla realizzazione del programma di mitigazione ambientale e di delocalizzazione delle residenze classificate in-
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
compatibili con le attività aeroportuali secondo la metodologia e le procedure indicate dal d.m. del 31 ottobre 1997, con
l’esplicito impegno ad adeguare tale programma dopo la definizione dello «scenario di minino impatto ambientale» che
non dovrà concentrare il disagio su una sola parte del territorio circostante l’aeroporto e che dovrà altresı̀ tener conto della valutazione d’impatto ambientale e del suo partecipato
completamento.
Ritenuto altresı̀ opportuno acquisire l’adesione degli altri
soggetti pubblici eventualmente interessati alla realizzazione
del programma cosı̀ come individuato a seguito della intervenuta definizione dello scenario di minimo impatto ambientale, nonché di estendere a questi i medesimi effetti giuridici
della sottoscrizione originale.
– La Regione Lombardia;
– il ministero dei trasporti e della navigazione;
– il ministero dell’ambiente;
– la provincia di Varese, relativamente al territorio di propria competenza;
– la provincia di Milano, relativamente al territorio di propria competenza;
– il comune di Somma Lombardo;
– il comune di Lonate Pozzolo;
– il comune di Ferno,
nonché, quali soggetti strumentali attuatori delle prestazioni infra meglio specificate per conto della Regione Lombardia:
– la Finlombarda – Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia s.p.a., con sede in Milano, piazza Belgioioso n. 2, società a prevalente capitale pubblico controllata dalla Regione
Lombardia avente nel proprio oggetto sociale, fra l’altro, l’assistenza e la consulenza finanziaria ed amministrativa su interventi e progetti finanziati da istituzioni ed enti ivi comprese istruttorie, rendicontazioni ed impegni ad erogare fondi»
(cfr. l’art. 4, comma 2, dello statuto sociale);
– L’A.L.E.R. di Varese, azienda lombarda edilizia residenziale, ente pubblico di natura economica, cosı̀ come definito
ai sensi della l.r. 10 giugno 1996 n. 13,
stipulano il seguente
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
Art. 1 – Premesse
1.1 Le premesse fanno parte integrante del presente accordo di programma quadro.
Art. 2 – Finalità e obiettivi
2.1 Il presente accordo di programma quadro assume quale
finalità la soluzione dei problemi causati dall’inquinamento
acustico ed atmosferico, indotti dall’attività e dal traffico dell’aeroporto intercontinentale di Malpensa 2000, agli attuali
insediamenti residenziali ricompresi nell’ambito territoriale
prioritario del piano territoriale d’area Malpensa, ed in particolare, in prima istanza, siti nel territorio dei comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno, adiacenti al sedime
aeroportuale.
2.2 In particolare, gli interventi oggetto del presente accordo di programma quadro, in conformità alle previsioni contenute nell’art. 43 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive eventuali modificazioni ed integrazioni dovranno essere
rivolti:
a) alla realizzazione d’interventi di mitigazione ambientale
per l’insonorizzazione di edifici pubblici e di pubblico interesse, in relazione agli adempimenti di cui al successivo art. 5;
b) alla delocalizzazione degli insediamenti residenziali posti sempre nei comuni di cui sopra, ricadenti nell’ambito applicativo meglio specificato nel successivo art. 6, in favore dei
proprietari residenti a titolo principale da almeno cinque
anni all’atto dell’entrata in vigore della legge 17 maggio 1999,
n. 144 ed eventuali successive modifiche e integrazioni, che
intendono trasferirsi altrove, nonché alla delocalizzazione dei
c.d. «ricettori sensibili» (per tali intendendosi, a titolo esemplificativo, scuole, ospedali, case di cura, eccetera). Ciò, mediante l’erogazione di indennizzi, nonché di altri contributi
accessori, destinati all’acquisizione delle relative proprietà
immobiliari in favore del patrimonio disponibile della regione ovvero mediante l’offerta, in alternativa, di alloggi in permuta precedentemente acquisiti alla disponibilità della regione medesima. Il tutto, in relazione agli adempimenti di cui al
successivo art. 6;
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
c) alla realizzazione di interventi di mitigazione ambientale
per gli insediamenti residenziali posti nell’ambito applicativo
di cui alla precedente lett. b), in favore dei residenti che non
intendono trasferirsi altrove, nonché per gli insediamenti residenziali posti nel diverso ambito applicativo meglio specificato nel successivo art. 6. Il tutto, in relazione agli adempimenti di cui ai successivi artt. 6 e 7.
Art. 3 – Impegni dei soggetti sottoscrittori
3.1 Ciascun soggetto, sottoscrittore del presente accordo di
programma quadro, s’impegna nello svolgimento dell’attività
di propria competenza:
a) a rispettare i termini massimi concordati ed indicati nel
presente accordo di programma quadro, nel cronoprogramma di cui alla tabella 1 (costituente a tutti gli effetti parte
integrante del presente accordo di programma quadro) e nei
piani operativi previsti nel successivo art. 6;
b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di
stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti
dalla vigente normativa, eventualmente facendo ricorso agli
accordi previsti dall’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
c) a procedere periodicamente alla verifica dell’accordo e,
se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti al soggetto responsabile dell’attuazione del presente accordo di programma quadro, di cui al successivo art. 10;
d) ad attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte
le risorse finanziarie individuate nel presente accordo di programma quadro per la realizzazione delle diverse attività e
tipologie d’intervento;
e) a rimuovere qualsivoglia ostacolo, in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi, accettando sin d’ora
in caso d’inerzia, ritardo o inadempienza, gli effetti dell’intervento sostitutivo dell’autorità competente, individuato ai sensi del successivo art. 12;
f) ad utilizzare tutte le forme di semplificazione amministrativa volte all’ottenimento in tempi rapidi di variazioni urbanistiche e cambi di destinazione funzionale, finalizzati a
promuovere la valorizzazione del territorio secondo i principi
dello sviluppo sostenibile ed in relazione allo specifico contenuto del successivo art. 6, paragrafo 6.4.
Art. 4 – Individuazione dei soggetti strumentali attuatori
di prestazioni per conto della Regione Lombardia
4.1 Per realizzare la gestione del fondo, nonché per l’espletamento delle ulteriori funzioni previste nel presente accordo
di programma quadro, le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che la Regione Lombardia s’avvarrà in via
prioritaria di Finlombarda s.p.a., secondo le modalità meglio
specificate nei successivi articoli, nonché nei piani operativi
previsti in base al successivo art 6.
4.2 In relazione alle funzioni puntualizzate sempre nei successivi artt. 5, 6 e 7, nel cronoprogramma di cui alla tabella
1, nonché per gli ulteriori specifici compiti di supporto che
dovessero venir individuati dal comitato per l’accordo di programma quadro di cui al successivo art. 8, la Regione Lombardia s’avvarrá altresı̀ dell’A.L.E.R. della provincia di Varese.
4.3 Qualora, alla luce degli indirizzi formulati dal comitato
per l’accordo di programma quadro di cui al successivo art.
8, emerga la necessità di acquisire ulteriori prestazioni di carattere specialistico, la Regione Lombardia potrà utilizzare
altri soggetti strumentali della Regione medesima, nonché avvalersi di altri enti o uffici pubblici in conformità alla normativa vigente.
4.4 Sulla base degli indirizzi determinati dal comitato per
l’accordo di programma quadro di cui al successivo art. 8,
nei 30 giorni successivi all’approvazione del primo dei piani
operativi previsti dal successivo art. 6, paragrafi 6.1.1.e 6.1.2.,
la Regione Lombardia procederà alla sottoscrizione di apposite convenzioni con Finlombarda s.p.a., con l’A.L.E.R. della
provincia di Varese e con gli eventuali ulteriori soggetti attuatori di cui al precedente paragrafo 4.3. Tali convenzioni, in
particolare, determineranno le modalità di gestione del fondo, con specifico riferimento all’attuazione degli interventi
finanziati, nonché all’individuazione delle forme di remunerazione e di rimborso dei costi anticipati o da sostenersi a
carico del fondo medesimo, costituito con gli stanziamenti
previsti all’art. 11, paragrafo 11.4, ed alla specificazione degli
obblighi di rendicontazione per ciascuno dei soggetti sunnominati. Nella determinazione della remunerazione, le predet-
792
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
te convenzioni terranno conto della complessità (sia sotto il
profilo qualitativo sia sotto il profilo quantitativo) delle prestazioni richieste ai soggetti attuatori anche in relazione all’assistenza tecnica, economica, amministrativa e giuridica,
prevista a carico dei soggetti medesimi. La sottoscrizione delle convenzioni, di cui al presente paragrafo, costituisce espressa condizione sospensiva dell’efficacia degli impegni assunti da Finlombarda s.p.a. e dall’A.L.E.R. della provincia di
Varese quali soggetti attuatori di singole prestazioni per conto della Regione Lombardia, fatto salvo quanto ulteriormente
previsto nel successivo art. 11, paragrafo 11.3, per quel che
concerne le prestazioni attinenti alla redazione del primo dei
piani operativi di cui all’art. 6 nonché alle conseguenti attività
identificate nel paragrafo 6.1.2., del medesimo art. 6.
Art 5 – Interventi finalizzati alla mitigazione ambientale:
insonorizzazione di edifici pubblici e di pubblico interesse
5.1 Al fine della soluzione delle problematiche connesse alla
mitigazione dell’impatto dovuto all’inquinamento acustico, le
parti concordano sulla necessità di realizzare una serie d’interventi d’insonorizzazione di edifici pubblici e di pubblico
interesse ricompresi nell’ambito territoriale prioritario del
piano territoriale d’area Malpensa ed in particolare, in prima
istanza, nei comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e
Ferno (adiacenti al sedime aeroportuale di Malpensa 2000).
5.2 In particolare, le parti si danno reciprocamente atto che
la Regione Lombardia, in forza della deliberazione della
Giunta Regionale del 30 luglio 1999, n. 44606, ha già stipulato con CNR-ICITE un contratto di ricerca, avente ad oggetto
lo svolgimento di attività di studio finalizzate alla progettazione e sperimentazione di interventi di insonorizzazione sugli
edifici pubblici e di pubblico interesse.
5.3 La Regione Lombardia s’impegna ad acquisire e mettere a disposizione degli altri soggetti sottoscrittori del presente
accordo di programma quadro, i risultati dell’attività effettuata da CNR-ICITE.
5.4 L’ALER della provincia di Varese si impegna a fornire
ai comuni, attraverso la propria struttura tecnica, quanto necessario alle fasi di: appalto, direzione lavori, sicurezza, contabilità e collaudi dei lavori.
5.5 Gli enti locali sottoscrittori del presente accordo di programma quadro s’impegnano a fornire alla Regione Lombardia e al CNR-ICITE ogni elemento documentale (piante, sezioni, prospetti, particolari costruttivi di ogni singolo immobile) necessario all’espletamento delle attività individuate; inoltre s’impegnano ad approvare i progetti relativi agli interventi entro 30 giorni dalla consegna da parte di CNR-ICITE
degli elaborati di cui al presente articolo e, conseguentemente, ad individuare il responsabile unico del procedimento che,
con il supporto dell’ALER, provvederà ad attivare tutte le procedure di appalto, esecuzione, direzione lavori e collaudo
dandone comunicazione al responsabile dell’accordo di programma quadro di cui al successivo art. 10.
5.6 Il comitato per l’accordo di programma quadro di cui
al successivo art. 8, verificherà e/o prescriverà i criteri per
l’impiego delle somme stanziate, sulla base della copertura
finanziaria di cui al successivo art. 11, paragrafi 11.2 e 11.2.1,
per gli interventi previsti nel presente articolo, nonché per
l’assunzione di eventuali oneri aggiuntivi (rispetto ai prezzi
contrattuali previsti per ciascun contratto d’appalto), procedendo alle relative verifiche periodiche.
5.7 In caso d’inadempimento da parte del singolo ente locale, nell’esercizio delle funzioni rientranti nella propria veste
di amministrazione appaltante, trovano applicazione le disposizioni contenute nei successivi artt. 12 e 13.
Art. 6 – Interventi di delocalizzazione di edifici privati
a destinazione residenziale-Previsione dei due piani operativi
6.1 Le parti sottoscrittrici promuovono, attraverso il presente accordo di programma quadro, un procedimento finalizzato alla delocalizzazione attraverso il trasferimento delle
residenze, anche previa effettuazione di permute immobiliari,
dai centri abitati dei comuni sottoscrittori o dalle frazioni di
essi soggette a fenomeni di inquinamento acustico e/o atmosferico, tali da non consentire la prosecuzione della residenza.
Per l’attuazione della delocalizzazione la Regione Lombardia procederà all’erogazione d’indennizzi destinati all’acquisizione degli edifici residenziali soggetti alla delocalizzazione
medesima. Gli edifici cosı̀ acquisiti entreranno a fare parte
del patrimonio disponibile della Regione Lombardia.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
In particolare, saranno soggette a delocalizzazione le residenze ricadenti nella zona «B» – come definita dal detto art.
6 del d.m. 31 ottobre 1997 – individuate nello scenario di traffico di minimo impatto ed in particolare, a quanto definito
nel punto 6.1.2.
Per quanto attiene ai fenomeni di inquinamento atmosferico, le provincie di Varese e di Milano e le AA.SS.LL. competenti avvieranno una campagna di indagine estesa al territorio dei comuni compresi nel piano d’area Malpensa, la cui
conclusione è prevista entro sei mesi dalla sottoscrizione del
presente accordo di programma quadro; sulla scorta dei risultati di tale campagna di indagine saranno individuati gli ulteriori soggetti che potranno essere ammessi al procedimento
di delocalizzazione ed agli interventi di mitigazione ambientale, con forme e modalità analoghe a quelle già previste per
i soggetti destinatari dei fenomeni di inquinamento acustico.
Il procedimento di delocalizzazione, in relazione alle prescrizioni contenute nei successivi paragrafi del presente articolo, verrà attuato secondo le seguenti fasi:
I) individuazione dei soggetti complessivamente interessati
dai fenomeni di inquinamento acustico e/o atmosferico;
II) raccolta delle domande di delocalizzazione formulate
dai cittadini residenti tramite procedure di evidenza pubblica;
III) definizione di una graduatoria per l’attuazione dei procedimenti di delocalizzazione. Tale graduatoria dovrà tener
conto dell’ubicazione delle residenze da delocalizzare rispetto
alla fascia «B» di inquinamento acustico, rispetto ai livelli di
inquinamento atmosferico, nonché di particolari condizioni
socio-sanitarie sussistenti in capo ai residenti o determinate
in seguito alle attività dell’aerostazione.
6.1.1 I tempi e le modalità dell’erogazione degli indennizzi
previsti nel precedente paragrafo 6.1 avverranno sulla base
del primo dei due piani operativi che saranno predisposti da
Finlombarda s.p.a., da questa sottoposti al comitato dell’accordo di programma quadro di cui all’art. 8, che li approva.
6.1.2 Più precisamente, in attesa della definitiva classificazione delle fasce acustiche cosı̀ come indicato dal d.m. 31 ottobre 1997, nonché in attesa della definizione dello scenario
di minimo impatto, cosı̀ come inteso nelle premesse, il primo
piano operativo dovrà essere finalizzato alla definizione delle
modalità di soluzione dei problemi urgenti ed indifferibili attinenti alla fase di emergenza per gli insediamenti residenziali siti, in via prioritaria, nei comuni di Somma Lombardo,
Lonate Pozzolo, Ferno e rispettivamente nelle frazioni di Case
Nuove, Moncucco, S. Maria ricadenti nella fascia «B» di inquinamento acustico (di cui al citato d.m. 31 ottobre 1997,
art. 6) e/o soggetti ai livelli più elevati di inquinamento atmosferico, nonché per particolari necessità sanitarie ed altre eventuali «priorità sociali» dei residenti ricadenti nella fascia
«A» di inquinamento acustico (di cui al predetto d.m. 31 ottobre 1997, art. 6), definite dal comitato per l’accordo di programma quadro di cui all’art. 8, nonché infine per i c.d. «ricettori sensibili» (quali a titolo esemplificativo scuole, ospedali,
case di cura, eccetera) ubicati in entrambe le predette fasce
«A» e «B».
Tale primo piano operativo dovrà prevedere lo svolgimento
degli interventi di delocalizzazione connessi con la predetta
fase di emergenza in esito al completamento dell’iter definito
nel cronoprogramma di cui alla tabella 1, costituente parte
integrante del presente accordo di programma quadro.
La predisposizione del predetto primo piano operativo avverrà a cura di Finlombarda s.p.a. nei termini del cronoprogramma di cui alla citata tabella 1, e comunque dovrà intendersi subordinata alla sottoscrizione della convenzione con la
Regione Lombardia di cui all’art. 11, paragrafo 11.3. Lo stesso piano operativo dovrà essere approvato dal comitato dell’accordo di programma quadro.
6.1.3 A seguito della definizione dello scenario di minimo
impatto, cosı̀ come inteso nelle premesse, nonché dopo la definizione delle conseguenti fasce A, B, C, secondo la metodologia e le procedure indicate dal d.m. 31 ottobre 1997, si definirà il secondo piano operativo che dovrà essere finalizzato:
– al completamento del programma di mitigazione ambientale e di delocalizzazione delle residenze classificate incompatibili in base a quanto previsto dal citato decreto;
– alla soluzione dei problemi afferenti a tutte le restanti
aree ricadenti nella fascia «A» (di cui al d.m. 31 ottobre 1997,
art. 6) e soggette a fenomeni di inquinamento atmosferico,
riscontrati con le procedure di rilevazione di cui al preceden-
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
te paragrafo 6.1, non tali da prevedere il ricorso alla delocalizzazione in base al precedente paragrafo 6.1.2 ed al relativo
primo piano operativo.
Tale secondo piano operativo, dovrà acquisire tutti gli elementi in ordine agli interventi da realizzare sugli immobili
dei residenti nella fascia «B» (di cui al d.m. 31 ottobre 1997,
art. 6) che avranno optato per rimanere nell’attuale abitazione e, pertanto, di usufruire del contributo per la realizzazione
di opere d’insonorizzazione, di cui al successivo art. 7. Tutte
le opere previste nel secondo piano operativo dovranno essere
attuate tenuto conto delle soluzioni tecnologiche individuate
nel manuale redatto dal CNR-ICITE, di cui al precedente art.
5. La predisposizione del secondo piano operativo avverrà,
sempre a cura di Finlombarda s.p.a., sulla base degli indirizzi
formulati dal comitato dell’accordo di programma quadro. Lo
stesso secondo piano operativo, dovrà essere approvato dal
comitato per l’accordo di programma quadro.
6.1.4 Entro 60 giorni dalla definizione dello scenario di minimo impatto, cosı̀ come inteso nelle premesse, le amministrazioni comunali s’impegnano ad adeguare i propri strumenti urbanistici, assumendo varianti urbanistiche che escludano la funzione residenziale nelle parti di territorio ritenute
incompatibili con la presenza aeroportuale, nonché, con specifica normativa, a prescrivere particolari modalità costruttive finalizzate alla tutela da inquinamento acustico. Tali varianti dovranno comunque garantire almeno il recupero delle
volumetrie esistenti nelle aree delocalizzate al fine di garantire le risorse di cui al successivo punto 6.3.2.
6.2 Sin d’ora le parti sottoscrittrici, ai fini della predisposizione e dell’attuazione dei due piani operativi di cui al presente articolo, dichiarano di condividere e fare propri i seguenti
criteri orientativi:
a) affidamento all’A.L.E.R. della provincia di Varese del
monitoraggio del proprio patrimonio da mettere a disposizione per l’eventuale cessione di immobili in permuta ai soggetti
residenti ed aventi titolo interessati, nonché degli ulteriori
compiti di assistenza tecnica previsti nei piani operativi di cui
al presente articolo;
b) affidamento a Finlombarda s.p.a., con l’avvalimento dell’A.L.E.R. della provincia di Varese nonché eventualmente –
in presenza delle condizioni di cui al precedente art. 4, paragrafo 4.3 – di altri soggetti strumentali della Regione Lombardia, dei seguenti compiti:
b1) supporto alla Regione Lombardia nella gestione della
fase di emergenza, individuata in base al primo piano operativo;
b2) predisposizione dei criteri per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse alla delocalizzazione delle residenze
attraverso il trasferimento delle residenze medesime (eventualmente anche previa effettuazione di permute immobiliari) e/o all’esecuzione di interventi di mitigazione ambientale
e per lo svolgimento dei relativi procedimenti amministrativi,
da sottoporre all’approvazione del comitato dell’accordo di
programma quadro in relazione al contenuto dei due piani
operativi di cui al presente articolo. A questo proposito Finlombarda s.p.a. procederà altresı̀ alla predisposizione dei criteri per il reperimento di offerte d’immobili da destinare in
permuta ai soggetti interessati entro un’area ricompresa indicativamente in 15 km (salvo diversa indicazione del comitato
per l’accordo di programma quadro);
b3) definizione dei valori delle voci d’indennizzo per l’acquisto dei beni sulla base degli indirizzi stabiliti dal comitato
dell’accordo di programma quadro, garantendo comunque la
salvaguardia del valore del patrimonio immobiliare posseduto dal soggetto indennizzato. Per la determinazione di tali valori verrà comunque fatto riferimento al valore venale attualizzato dei beni senza tenere conto del deprezzamento conseguito alla localizzazione dell’aeroporto intercontinentale di
Malpensa 2000, maggiorato di ulteriori voci d’indennizzo a
titolo di rimborso delle spese sostenute per il trasferimento
della residenza principale nonché per gli oneri fiscali conseguenti al trasferimento della proprietà;
b4) redazione e pubblicazione, nel rispetto dei termini fissati nel cronoprogramma di cui alla tabella 1 e, sulla base
degli indirizzi determinati dal comitato dell’accordo di programma quadro, dei bandi per l’erogazione dei contributi
previsti per la delocalizzazione dei residenti proprietari secondo quanto previsto nel presente articolo, nonché per l’erogazione degli ulteriori contributi previsti in favore dei locatari
residenti da almeno cinque anni all’atto dell’entrata in vigore
793
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
della legge 17 maggio 1999, n. 144 limitatamente al rimborso
delle spese sostenute per il trasferimento della residenza principale, da sottoporre per l’approvazione al comitato per l’accordo di programma quadro, nonché approvazione delle relative graduatone.
Qualora si presentino casi di particolare problematicità per
la presenza di funzioni miste e comunque non prevedibili ad
oggi, la determinazione delle azioni da attivare è messa in
capo al comitato per l’accordo di programma quadro.
b5) redazione di modelli contratuali standard per l’erogazione dei contributi predetti e per il perfezionamento dei conseguenti trasferimenti di proprietà, nonché in alternativa per
la conclusione delle permute immobiliari previste dal presente accordo di programma quadro, da sottoporre all’approvazione del comitato dell’accordo di programma quadro di cui
all’art. 8;
b6) supporto alla Regione Lombardia negli ulteriori adempimenti previsti in favore dei soggetti residenti che optino per
la cessione in permuta degli immobili attualmente di proprietà, in alternativa alla percezione dell’indennizzo;
b7) supporto alla Regione Lombardia nella gestione dei
flussi finanziari connessi al fondo oggetto del presente accordo di programma quadro, nonché nella gestione (amministrativa, e finanziaria) dell’acquisizione e del successivo trasferimento della proprietà degli immobili provenienti dai proprietari attualmente residenti, in relazione alla finalità rotativa
di gestione del fondo medesimo, puntualizzata nel successivo
paragrafo 6.3.
6.3 Sulla base degli indirizzi formulati dal comitato dell’accordo di programma quadro di cui all’art. 8, la Regione Lombardia col supporto di Finlombarda s.p.a. di cui al precedente
paragrafo 6.2, procederà all’acquisizione delle unità immobiliari interessate dalla delocalizzazione dei residenti al proprio
patrimonio disponibile.
Successivamente, anche in relazione ad una gestione rotativa del fondo, tali beni potranno essere alienati a terzi, col
vincolo d’utilizzo a funzione non residenziale ivi compresi gli
enti locali sottoscrittori del presente accordo che godranno
del diritto di prelazione corrispondendo un prezzo stabilito
dal comitato per l’accordo.
6.3.1 L’acquisto degli immobili oggetto della delocalizzazione nonché la loro alienazione a terzi, verrà effettuata dalla
Regione Lombardia, tenuto conto di quanto previsto nel precedente paragrafo 6.3, con forme e modalità che verranno
previamente concordate col comitato dell’accordo di programma quadro e conseguentemente trasfuse in apposita deliberazione della Giunta Regionale. Il tutto nel rispetto delle
disposizioni contenute nella l.r. del 14 dicembre 1999 n. 178,
assicurando in ogni caso il rispetto di regole di trasparenza
e di concorrenzialità congrue in relazione all’attuazione del
presente accordo di programma quadro.
6.3.2 I proventi conseguiti dalla Regione Lombardia per effetto dell’alienazione dei beni di cui al presente articolo saranno soggetti al vincolo espresso di destinazione all’attuazione del presente accordo di programma quadro, prioritariamente ai comuni interessati alla delocalizzazione e in prospettiva potranno essere usati per gli interventi di mitigazione
e riqualificazione ambientale previsti dal piano d’area e dall’accordo procedimentale di cui al d.p.c.m. 13 dicembre 1999,
nonché per la risoluzione di ulteriori problemi di incompatibilità legati alla funzione residenziale. Tali risorse verranno,
comunque, destinate secondo modalità previamente determinate dal comitato dell’accordo di programma quadro.
6.3.3 Con le medesime forme e modalità di cui ai precedenti paragrafi 6.3, 6.3.1 e 6.3.2, la Regione Lombardia procederà
alle operazioni di permuta fra le unità immobiliari attualmente di proprietà dei soggetti residenti interessati ed aventi
titolo, da un lato, e, dall’altro lato, le unità immobiliari messe
a disposizione dall’A.L.E.R. della provincia di Varese, nonché
dagli altri soggetti pubblici e privati.
6.4 In relazione alle esigenze di modificazioni della destinazione urbanistica, che si renderanno necessarie in base ai precedenti paragrafi 6.3, 6.3.1, 6.3.2 e 6.3.3, la Regione Lombardia e gli enti locali sottoscrittori s’impegnano a promuovere,
nel rispetto dei generali principi d’efficienza e d’efficacia dell’azione amministrativa, con la massima celerità, gli occorrenti procedimenti amministrativi per il conseguimento degli
effetti di variante ai vigenti strumenti urbanistici, ricorrendo
– in mancanza di forme più celeri – all’istituto dell’accordo di
programma, di cui all’art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142
ed alla l.r. 15 maggio 1993 n. 14.
794
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
Art. 7 – Interventi finalizzati alla mitigazione ambientale:
insonorizzazione di edifici privati a destinazione residenziale
7.1 Qualora i soggetti, attualmente residenti nell’area di territorio ricompresa nella fascia qualificata come «B» (ai sensi
del d.m. 31 ottobre 1997 art. 6), adiacente al sedime aeroportuale di Malpensa 2000 ed ubicata nei comuni sottoscrittori
del presente accordo, optino per il mantenimento dell’attuale
residenza, potranno ricevere i contributi occorrenti per la
realizzazione dei necessari interventi di insonorizzazione, in
forza del contenuto del secondo dei piani operativi di cui al
precedente art. 6. Tale secondo piano operativo terrà conto
del contenuto del precedente art. 5 per l’insonorizzazione degli edifici pubblici e di pubblico interesse e prevederà l’intervento dei soggetti attuatori sulla base di modalità analoghe a
quelle previste dal precedente art. 6.
7.1.1 Con le stesse forme e modalità previste nel precedente
paragrafo 7.1 si procederà altresı̀ all’erogazione dei contributi
occorrenti per la realizzazione dei necessari interventi di insonorizzazione in favore dei soggetti attualmente residenti
nell’area ricompresa nella fascia qualificata come «A» (in base
al d.m. 31 ottobre 1997, art. 6), adiacente al sedime aeroportuale di Malpensa 2000 ed ubicata nei comuni sottoscrittori
del presente accordo, oltreché dai soggetti residenti in comuni ricompresi nel piano d’area Malpensa che dovessero in futuro (sulla base della ridefinizione dello scenario di minimo
impatto) ricadere nella fascia qualificata come «A».
7.2 In ogni caso, la corresponsione dei contributi previsti
dal presente articolo dovrà essere subordinata alle seguenti
condizioni:
a) dimostrazione della proprietà dell’immobile nonché della residenza principale nello stesso da almeno cinque anni
all’atto dell’entrata in vigore della legge 17 maggio 1999
n. 144;
b) sottoscrizione, nelle forme giuridicamente vincolanti, di
un’espressa dichiarazione di rinunzia ad ogni futura richiesta
d’indennizzo, salvo variazioni dello scenario di riferimento, a
qualsivoglia titolo, nei confronti dei soggetti sottoscrittori del
presente accordo di programma quadro in relazione all’apertura dell’aeroporto intercontinentale di Malpensa 2000.
Art. 8 – Comitato dell’accordo di programma quadro
8.1 Per l’attuazione dei programmi contenuti nel presente
accordo è istituito, presso la Regione Lombardia, il comitato
dell’accordo di programma quadro.
8.2 Tale comitato è composto dall’assessore regionale al territorio ed edilizia residenziale quale garante dell’attuazione
dell’accordo di programma quadro, che lo presiede, dall’assessore regionale ai trasporti e mobilità, dall’assessore regionale all’ambiente ed energia, dal ministro dei trasporti o suo
delegato, dal ministro dell’ambiente o suo delegato, dai sindaci, o assessori delegati, dei comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno nonché dai presidenti o assessori delegati, delle province di Varese e Milano e dai presidenti o rispettivi rappresentanti di Finlombarda s.p.a. e dell’A.L.E.R.,
della provincia di Varese nonché degli eventuali ulteriori soggetti attuatori ai sensi dell’art. 4, paragrafo 4.3.
In particolare il comitato, con riguardo al programma degli
interventi previsti dal presente accordo, provvede:
a) per gli interventi di delocalizzazione, a:
a1) determinare gli indirizzi e procedere agli atti di approvazione previsti per l’esercizio delle funzioni affidate alla Regione Lombardia, a Finlombarda s.p.a., all’A.L.E.R. della provincia di Varese ed agli altri eventuali soggetti attuatori in
forza del precedente art. 7;
a2) approvare i piani operativi, di cui agli artt. 5 e 6;
a3) formulare gli indirizzi per l’individuazione dei compiti
di supporto da attribuire all’A.L.E.R. della provincia di Varese
nonché, ove emerga la necessità di acquisire ulteriori prestazioni di carattere specialistico, ad altri soggetti strumentali
della regione medesima;
a4) formulare nei confronti della Regione Lombardia, gli
indirizzi per la sottoscrizione di convenzioni con Finlombarda s.p.a., con l’A.L.E.R. della provincia di Varese e con gli
eventuali ulteriori soggetti attuatori aventi il contenuto di cui
all’art. 4, paragrafo 4.4;
a5) definire le linee guida, le modalità e le condizioni per
l’alienazione a terzi del patrimonio acquisito dalla Regione
Lombardia, in base al precedente art. 6, paragrafi 6.3, 6.3.1 e
6.3.2, nonché per la permuta fra le diverse unità immobiliari
interessate, in base al precedente art. 6, paragrafo 6.3.3;
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
a6) assolvere alle funzioni previste dall’art. 6 per la gestione
della prima fase di emergenza;
a7) disporre, entro trenta giorni dalla sua costituzione, uno
studio di fattibilità al fine di verificare le possibilità di riduzione dell’impatto ambientale dell’aeroporto attraverso una modifica dei suoi elementi strutturali, nonché definire i contenuti e le modalità di redazione e di finanziamento dello studio
stesso;
– b) in generale, per tutti gli interventi previsti nel presente
accordo di programma quadro, a:
– verificare e monitorare la piena attuazione degli interventi previsti dal presente accordo, sulla base delle relazioni
del soggetto responsabile, di cui al successivo art. 10;
– c) in ogni caso, a svolgere ogni ulteriore incombenza prevista in base al presente accordo;
Art. 9 – Tempi di attuazione
9.1 Il comitato per l’accordo di programma quadro è costituito contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo.
Il comitato dovrà:
a) riunirsi, per la prima volta, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
b) approvare un regolamento per il proprio funzionamento;
c) provvedere celermente a tutti gli adempimenti rientranti
nelle relative competenze in base al cronoprogramma ricompreso nella tabella 1 costituente parte integrante del presente
accordo di programma quadro.
9.2 Finlombarda s.p.a., fatte salve le condizioni sospensive
di cui rispettivamente all’articolo 4 paragrafo 4.4 nonché agli
artt. 6, paragrafo 6.1.2, e 11 paragrafo 11.3, procederà ad espletare i compiti ad essa affidati in base ai precedenti artt. 6
e 7 nonché in base al cronoprogramma ricompreso nella predetta tabella 1.
9.3 I tempi di attuazione del presente accordo di programma
quadro, determinati dal cronoprogramma di cui alla citata tabella 1, potranno essere derogati soltanto per effetto di circostanze sopravvenute ed imprevedibili, accertate da parte del
comitato dell’accordo di programma quadro di cui all’art. 8.
Art. 10 – Soggetto responsabile dell’accordo di programma
quadro
10.1 Onde assicurare il coordinamento e la vigilanza sull’attuazione del presente accordo l’assessore competente, in confomità, al d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 (art. 3, comma 2) e successive modificazioni ed integrazioni nonché alla l.r. 23 luglio
1996 n. 16 (artt. 3, 4 e 7), si avvale del direttore generale della
competente direzione generale della Regione Lombardia per
l’esercizio delle funzioni tecniche, organizzative e gestionali
connesse all’attuazione dell’accordo medesimo.
Il soggetto responsabile dell’accordo di programma Quadro
e della realizzazione degli interventi è il direttore generale
della competente direzione generale della Regione Lombardia.
10.2 Quale responsabile dell’attuazione dell’accordo di programma quadro, il direttore generale ha il compito di:
a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti
sottoscrittori;
b) coordinare il processo complessivo di realizzazione degli
interventi ricompresi nell’accordo;
c) promuovere, in via autonoma o su richiesta dei responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni o iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni da parte dei soggetti sottoscrittori dell’accordo;
d) monitorare in modo continuativo lo Stato di attuazione
dell’accordo, attraverso il coordinamento delle attività di monitoraggio svolte dai responsabili dei singoli interventi;
e) trasmettere al comitato paritetico di attuazione (previsto
nell’intesa istituzionale di programma fra il governo della repubblica e la Regione Lombardia) con cadenza semestrale le
schede di monitoraggio dei piani operativi;
f) promuovere innanzi al comitato paritetico di attuazione
l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’art. 12 del presente
accordo, ove ne sussistano i relativi presupposti.
Art. 11 – Copertura finanzia
11.1 La copertura finanziaria degli interventi oggetto del
presente accordo di programma quadro, meglio puntualizzati
nei precedenti artt. 5 (Interventi finalizzati alla mitigazione
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
ambientale: insonorizzazione di edifici pubblici e di pubblico
interesse), 6 (Interventi di delocalizzazione di edifici privati a
destinazione residenziale) e 7 (Interventi finalizzati alla mitigazione ambientale: insonorizzazione di edifici privati a destinazione residenziale) risulta complessivamente garantita sulla base dei paragrafi seguenti.
11.2 In particolare, il fabbisogno finanziario necessario per
la realizzazione degli interventi di insonorizzazione degli edifici pubblici e di pubblico interesse previsti nel presente accordo di programma quadro (art. 5) ammonta a L. 5 miliardi,
di cui:
a) L. 4 miliardi, derivanti dall’imposta in aggiunta ai diritti
d’approdo e partenza degli aeromobili assegnati alla Regione
Lombardia col decreto del ministero dei trasporti 82 dell’8
luglio 1999;
b) L. 1 miliardo, messo a disposizione dalla Regione Lombardia ai sensi dell’art. 8 della l.r. n. 10 del 1999, da destinare
ad opere di mitigazione e alla loro realizzazione.
11.2.1 Il piano di finanziamento relativo agli interventi di
cui al precedente paragrafo 11.2, è cosı̀ specificato:
a) per l’attività del CNR-ICITE:
– attraverso lo stanziamento di L. 300 milioni da parte della Regione Lombardia, messo a disposizione ai sensi dell’art.
8 della l.r. n. 10 del 1999, per la riduzione di situazioni di
particolare disagio dei nuclei abitati prossimi alla sede aeroportuale;
b) per la realizzazione degli interventi di insonorizzazione:
– dal decreto del ministero dei trasporti 82 dell’8 luglio
1999 con cui sono stati assegnati, per l’anno 1999, alla Regione Lombardia L. 4 miliardi, a valere sull’imposta in aggiunta
ai diritti d’approdo e partenza degli aeromobili;.
– attraverso un ulteriore stanziamento di L. 700 milioni,
da parte della Regione Lombardia, messo a disposizione ai
sensi dell’art. 8 della l.r. n. 10 del 1999, per la riduzione di
situazioni di particolare disagio dei nuclei abitati prossimi
alla sede aeroportuale.
11.3 Per quel che concerne la predisposizione da parte di
Finlombarda s.p.a. del primo piano operativo previsto dal
precedente art. 6 nonché conseguenti prestazioni identificate
nel paragrafo 6.1.2 del medesimo art. 6 specificate nel cronoprogramma di cui alla tabella 1, la copertura finanziaria viene
assicurata dalla Regione Lombardia con riferimento all’esercizio finanziario 2000 attraverso uno stanziamento di L. 500
milioni che verrà messo a disposizione con le forme e le modalità di cui alla l.r. 15 maggio 1993 n. 14. Le prestazioni di
supporto di Finlombarda s.p.a. verranno regolate sulla base
di un’apposita convenzione da stipularsi con la Regione Lombardia, nel rispetto di quanto previsto al punto a.4 dell’art.
8.2, la cui sottoscrizione costituisce espressa condizione sospensiva dell’efficacia degli impegni assunti dalla stessa Finlombarda s.p.a..
11.4 La copertura finanziaria necessaria per la redazione
del secondo piano operativo, previsto dall’art. 6, nonché per
la realizzazione degli interventi di delocalizzazione e di insonorizzazione degli edifici privati (artt. 6 e 7), ricompresi nei
due piani operativi, tiene conto dello stanziamento di risorse
previsto per l’importo complessivo di L. 30 miliardi annui per
15 anni (a partire dall’anno 2001), in base all’art. 54, I comma, della legge del 23 dicembre 1999, n. 488.
Art 12 – Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi
e inadempienze
12.1 L’inerzia, l’omissione e l’attività ostativa, riferite alla
verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili
di tali funzioni, costituiscono agli effetti del presente accordo
fattispecie d’inadempimento.
12.2 Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il soggetto responsabile dell’accordo di programma quadro di cui
all’art. 10, invita il soggetto sottoscrittore al quale il ritardo,
l’inerzia o l’inadempimento siano imputabili, ad assicurare
che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine
prefissato.
12.3 Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l’inadempimento é tenuto a far conoscere entro il termine prefissato al
soggetto responsabile dell’accordo di cui all’art. 10, le iniziative assunte e i risultati conseguiti.
12.4 In caso d’ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il soggetto responsabile dell’accordo invia gli atti, con una motivata rela-
795
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
zione, al comitato paritetico d’attuazione formulando, se del
caso, una proposta circa le misure da adottare in via sostitutiva.
12.5 Il comitato paritetico propone al comitato istituzionale di gestione (sempre previsto nell’intesa istituzionale di programma tra il governo della repubblica e la Regione Lombardia) le misure da adottare in relazione agli inadempimenti.
12.6 Il comitato istituzionale detta, anche sulla base delle
misure individuate dal comitato paritetico d’attuazione, i
provvedimenti che ritenga più opportuni per risolvere le controversie insorte, anche provvedendo alla nomina di commissari ad acta nonché, se del caso, ad una riformulazione del
presente accordo.
Art. 13 – Procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
tra i soggetti partecipanti all’accordo
13.1 In caso d’insorgenza di conflitti tra due o più dei soggetti partecipanti agli accordi sottoscritti in ordine all’interpretazione e attuazione dello stesso, il comitato paritetico
d’attuazione, su segnalazione del responsabile dell’accordo di
programma quadro di cui all’art. 10 o su istanza di uno dei
soggetti interessati dalla controversia o anche d’ufficio, convoca le parti in conflitto per l’esperimento di un tentativo di
conciliazione.
13.2 Qualora in tale sede si raggiunga un’intesa idonea a
comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale
sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione
del verbale impegna i firmatari all’osservanza dell’accordo
raggiunto.
13.3 Qualora non risulti possibile addivenire ad una conciliazione, ciascuno dei soggetti tra cui è sorto il conflitto ha
facoltà di richiedere al comitato istituzionale di gestione la
nomina di un collegio composto da tre arbitri cui compete
decidere ai sensi degli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile. Qualora il comitato non pervenga alla nomina del
collegio arbitrale, questo sarà nominato dal presidente del tribunale di Milano su istanza della parte più diligente.
13.4 Qualora sia accertato l’inadempimento di una delle
parti, il collegio arbitrale potrà condannare la parte inadempiente al risarcimento dei danni patiti dagli altri soggetti sottoscrittori, tenuto conto di quanto stabilito nel successivo art.
14, paragrafo 14.4.
Art. 14 – Disposizioni generali
14.1 Il presente accordo di programma quadro è vincolante
per tutti i soggetti sottoscrittori.
14.2 Previa approvazione del comitato istituzionale di gestione, possono aderire al presente accordo di programma
quadro altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3 della deliberazione
C.I.P.E. 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia rilevante per
la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente accordo. L’adesione successiva determina i
medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
14.3 L’accordo ha durata fino al completamento delle opere
e delle attività, può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti in conformità ai principi di verifi-
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
ca e aggiornamento dell’intesa istituzionale di programma fra
il governo della repubblica e la Regione Lombardia, di cui
all’art. 12 della stessa intesa, previa approvazione da parte del
comitato istituzionale di gestione.
14.4 Qualora l’inadempimento di una o più delle parti sottoscrittrici comprometta l’attuazione di un intervento previsto nel presente accordo, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere
gli impegni assunti con l’accordo stesso.
14.5 Allorquando se ne presenti la necessità, il comitato paritetico d’attuazione, su segnalazione del soggetto responsabile dell’accordo di cui al precedente art. 10, è incaricato della
risoluzione delle eventuali incombenze derivanti dalla sussistenza di rapporti pendenti e d’attività non ultimate.
14.6 Il presente accordo sostituisce ed innova ogni diversa
ed ulteriore pattuizione in precedenza eventualmente intercorsa fra le parti e che risulti in contrasto con l’accordo medesimo.
14.7 Le Parti infine convengono che, a fronte d’ogni evento
comportante effetti rilevanti sull’esecuzione degli impegni assunti col presente accordo, attinente a cause di forza maggiore, ivi compresa la sopravvenienza d’ulteriori prescrizioni imperative, siano esse di natura legislativa, regolamentare o amministrativa, il contenuto dell’accordo medesimo venga necessariamente soggetto a revisione, alla luce dei generali principi di trasparenza, di buon andamento dei pubblici uffici e
di leale cooperazione tra i diversi soggetti sottoscrittori.
Art. 15 – Disposizione finale
L’utilizzo delle risorse relative agli interventi a valere sul
fondo di cui all’art. 54 della legge 23 dicembre 1999 n. 488,
non compresi fra quelli previsti dall’art. 43 della legge 17
maggio 1999, n. 144, è subordinato al recepimento dell’emendamento al medesimo articolo di legge proposto dalla Regione Lombardia, e di seguito riportato:
Al fine di agevolare lo sviluppo dell’economia e dell’occupazione, sono disposti i seguenti finanziamenti... (omissis).........
f) per la prosecuzione degli interventi previsti dall’art. 43,
comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché per la
realizzazione di interventi finalizzati alla compensazione e
mitigazione ambientale degli effetti conseguenti alle attività
di Malpensa 2000, è autorizzato il limite d’impegno quindicennale di L. 30 miliardi, a partire dall’anno 2001».
Nel caso il citato emendamento non sia accolto i sottoscrittori del presente accordo di programma quadro si riservano
la possibilità di rivedere i contenuti dello stesso.
Ministero dei trasporti e della navigazione
Ministero dell’ambiente
Regione Lombardia
Provincia di Milano
Provincia di Varese
Comune di Somma Lombardo
Comune di Lonate Pozzolo
Comune di Ferno
Roma, 29 febbraio 2000
TABELLA 1 – Cronoprogramma accordo di programma quadro
1. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di stipulazione dell’accordo di programma quadro;
Elaborazione da parte di Finlombarda s.p.a. dei criteri per la
predisposizione del prebando per l’accertamento preventivo
dei bisogni, da trasmettere per l’approvazione al comitato per
l’accordo di programma quadro;
2. Negli stessi 30 giorni lavorativi dalla data di stipulazione
dell’accordo di programma quadro
Monitoraggio da parte dell’A.L.E.R. della provincia di Varese
del patrimonio a disposizione per cessione di immobili in permuta ai soggetti residenti interessati
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
3. Entro 30 giorni dalla acquisizione delle dichiarazioni di
volontà dei soggetti interessati alla delocalizzazione e alle manifestazioni di volontà dei soggetti pubblici e privati interessati alla cessione di immobili da destinare in permuta;
4. Entro i primi 20 giorni lavorativi dalla approvazione del
comitato dell’accordo di programma del primo piano operativo
[BUR20000115]
[4.6.1]
D.g.r. 1 marzo 2000 – n. 6/48802
Modalità per la fruizione della riduzione del prezzo alla
pompa delle benzine – Legge regionale 20 dicembre 1999,
n. 28 «Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla
pompa delle benzine»
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 3, comma 15, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;
Visto l’articolo 10, comma 1, lettera p), della legge 13 maggio 1999, n. 133 «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale»;
Visto l’articolo 12 del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri in data 18 febbraio 2000 «Disposizioni in
materia di federalismo fiscale», in corso di pubblicazione;
Vista la legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 «Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine»;
Ritenuto opportuno procedere alla definizione di disposizioni attuative delle modalità di fruizione della riduzione del
prezzo alla pompa delle benzine;
Verificato da parte del Dirigente del Servizio Affari tributari
la regolarità dell’istruttoria e della proposta di deliberazione
sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;
Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e
considerazioni;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a
controllo ai sensi dell’articolo 17, trentunesimo comma, della
legge 15 maggio 1997, n. 127;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
Delibera
1. di approvare l’Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente disposizioni attuative in materia di riduzione del prezzo alla
pompa delle benzine;
2. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Sala
——— • ———
Allegato A)
Disposizioni attuative della legge regionale 20 dicembre
1999 n. 28 «Disposizioni in materia di riduzione del prezzo
alla pompa delle benzine»
Finalità
Il presente Allegato definisce le principali procedure amministrative relative all’applicazione della legge regionale 20 dicembre 1999 n. 28 «Disposizioni in materia di riduzione del
prezzo alla pompa delle benzine».
Definizioni
Ai fini dell’applicazione della legge regionale 20 dicembre
1999 n. 28 vengono definiti:
a) con il termine «beneficiari»: le persone fisiche residenti
nel territorio dei comuni individuati con provvedimento della
Giunta Regionale di cui all’art. 2, comma 1, della predetta
legge regionale, intestatari, cointestatari o titolari del diritto
Redazione, da parte di Finlombarda S.p.A, del primo piano
operativo, che provvede a:
a) definire il fabbisogno finanziario complessivo per l’attuazione della fase di emergenza dell’accordo di programma
quadro;
b) definire in modo puntuale il patrimonio immobiliare interessato dagli interventi di delocalizzazione sempre nella fase
di emergenza;
c) definire in modo puntuale i criteri di computo degli indennizzi, sulla base delle prescrizioni dell’accordo di programma
quadro, nonché le relative procedure di erogazione;
d) definire le modalità di permuta per i soggetti residenti che
abbiano optato per tale situazione;
e) definire le procedure di controllo e di rendicontazione
Redazione da parte di Finlombarda s.p.a., del bando definitivo per l’acquisizione della conferma dell’adesione dei soggetti
residenti interessati alla delocalizzazione, secondo le due diverse opzioni (di cui sub 3, lett. b).
reale di godimento dei veicoli autorizzati a beneficiare della
riduzione del prezzo alla pompa delle benzine;
b) con il termine «veicoli»: gli autoveicoli e i motoveicoli
soggetti ad iscrizione nei Pubblici Registri Automobilistici;
c) con il termine «identificativi»: le tessere rilasciate ai beneficiari i cui contenuti sono esplicitati nell’appendice allegata ed uniformate alle caratteristiche tecniche definite con apposito provvedimento;
d) con il termine «POS»: gli apparecchi uniformati alle caratteristiche tecniche definite con apposito provvedimento;
e) con il termine «gestori degli impianti di carburante»: i
gestori degli impianti di carburante ad uso stradale, con esclusione degli impianti ad uso autostradale e raccordi autostradali.
Requisiti e modalità per il rilascio degli identificativi
L’identificativo per la fruizione della riduzione del prezzo
alla pompa delle benzine, con validità pluriennale, è rilasciato
ai soggetti interessati, previa autorizzazione dei rispettivi Comuni di residenza, a seguito del versamento di una somma,
definita in apposito successivo provvedimento, da parte dei
beneficiari.
Ai fini del rilascio dell’identificativo, i soggetti interessati
presentano apposita istanza, con i contenuti e le modalità indicati nell’appendice allegata, al Comune di residenza previa
esibizione dei seguenti documenti:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) carta di circolazione dalla quale risulti la titolarità, contitolarità o il diritto reale di godimento per il quale si chiede il
rilascio dell’identificativo, la cilindrata del mezzo ed il tipo di
benzina utilizzata;
c) autocertificazione attestante il pagamento annuale della
tassa automobilistica;
L’identificativo deve essere utilizzato esclusivamente per il
rifornimento del veicolo per il quale è stato rilasciato, fermo
restando la responsabilità del beneficiario per ogni uso improprio dell’identificativo medesimo.
Il beneficiario è tenuto a segnalare al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione la variazione di residenza in altro comune, il venir meno dell’intestazione o titolarità del diritto
reale di godimento del veicolo, nonché lo smarrimento, il furto, il deterioramento, la distruzione dell’identificativo entro
cinque giorni dall’evento o dalla notizia del medesimo.
Le variazioni di residenza nel medesimo territorio comunale, ivi comprese quelle derivanti dalla variazione della toponomastica, non comportano l’obbligo di segnalazione.
Entità delle riduzioni di prezzo
La riduzione di prezzo è determinata in relazione alla fascia di appartenenza del Comune di residenza dei beneficiari.
Il beneficiario ha titolo alla riduzione del prezzo alla pompa
per ogni rifornimento effettuato in tutti i punti di vendita dotati di POS situati nei Comuni interessati dal beneficio della
riduzione del prezzo alla pompa delle benzine e comunque
secondo la propria fascia di appartenenza.
Modalità di erogazione
Per l’acquisto della benzina a prezzo ridotto il beneficiario
è tenuto a consegnare al gestore del punto vendita di benzine,
797
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
dotato di POS, l’identificativo relativo al «veicolo» per il quale
è stato rilasciato.
Il gestore è tenuto a verificare che il «veicolo» sul quale
viene effettuato il rifornimento sia quello risultante dall’identificativo.
Effettuato il rifornimento, il gestore è tenuto immediatamente a registrare, tramite il POS, il quantitativo di litri erogati e contestualmente memorizzati dall’apparecchio sull’identificativo e a rilasciare al beneficiario lo scontrino emesso
dal POS, con le modalità e i contenuti indicati nell’appendice
allegata.
Il beneficiario è tenuto a verificare la corrispondenza del
quantitativo di litri erogati con quanto riportato nello scontrino del POS.
Il gestore è tenuto a dare idonea evidenza al pubblico dei
prezzi praticati, che devono essere debitamente registrati nei
POS, e della fascia di appartenenza del Comune in cui è ubicato l’impianto.
Le inadempienze del gestore dell’impianto di carburanti derivanti dall’inosservanza degli adempimenti previsti nei commi precedenti comporta in capo allo stesso l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge regionale 20 dicembre 1999
n. 28.
Sistema Informativo
Per le finalità previste dalla legge regionale 20 dicembre
1999 n. 28, è istituita una banca dati informatica relativa:
– all’anagrafe dei beneficiari e dei gestori degli impianti di
distribuzione carburanti;
– alla rilevazione e conseguente monitoraggio dei consumi
delle benzine;
– alla rilevazione di eventuali anomalie nei consumi delle
benzine;
– alle gestioni delle procedure di rimborso;
– alle sanzioni amministrative comminate.
Per le finalità di cui sopra le Amministrazioni Comunali
comunicano all’Amministrazione Regionale i dati specificati
nell’appendice allegata relativi ai cittadini residenti nel proprio Comune. Le informazioni sono trasmesse alla banca dati
regionale con cadenza settimanale in via informatica.
Nelle funzioni delegate alle Amministrazioni Comunali dalla legge regionale 20 dicembre 1999 n. 28, l’Amministrazione
Regionale esercita funzioni di vigilanza, anche avvalendosi
dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardi di atti dovuti
per legge o da provvedimenti amministrativi.
Per prevenire e contrastare comportamenti elusivi ed evasivi delle disposizioni della legge regionale 20 dicembre 1999
n. 28 l’Amministrazione Regionale definirà con apposito
provvedimento ulteriori parametri superati i quali il sistema
informativo riterrà anomali i consumi. In ogni caso si dovranno esperire apposite verifiche in relazione ai:
a) consumi effettuati a prezzo ridotto la cui quantità, nell’ambito della stessa giornata, risulta superiore rispetto alla
quantità dei consumi complessivamente rilevati, compresi
quelli a prezzo pieno;
b) rifornimenti giornalieri effettuati dallo stesso beneficiario superiori a litri 100;
c) rifornimenti mensili effettuati dallo stesso beneficiario
superiori a litri 500;
d) rifornimenti plurimi e consecutivi effettuati nello stesso
giorno e per lo stesso veicolo dallo stesso beneficiario;
e) rifornimenti effettuati in Comuni inseriti in diversa fascia territoriale rispetto a quella di residenza del beneficiario
effettuati in periodi consecutivi superiori a 30 giorni.
Per consentire l’effettuazione dei rimborsi ai gestori degli
impianti di distribuzione carburanti il sistema informativo
dovrà rendere disponibili i dati necessari per l’effettuazione
dei rimborsi ai gestori medesimi con cadenza non superiore
ad una settimana.
Funzioni dei Comuni
I Comuni provvedono:
a) alla raccolta delle domande per il rilascio degli identificativi;
b) alla verifica ed alla certificazione del diritto al rilascio
dell’identificativo in capo al beneficiario;
c) alla trasmissione degli elenchi dei beneficiari all’Amministrazione Regionale;
798
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
d) alle comunicazioni all’Amministrazione regionale delle
sospensioni e revoche delle autorizzazioni per il rilascio dell’identificativo;
e) all’aggiornamento dell’anagrafe dei beneficiari;
f) agli adempimenti relativi ai controlli sui consumi richiesti dall’Amministrazione Regionale con conseguente trasmissione dei risultati;
g) agli adempimenti relativi all’applicazione delle sanzioni
amministrative di loro competenza.
I Comuni, di propria iniziativa, segnalano all’Amministrazione Regionale eventuali irregolarità rilevate nei confronti
sia dei gestori che dei beneficiari.
L’Amministrazione Regionale emana opportune direttive ai
fini dell’applicazione della legge 20 dicembre 1999 n. 28, dei
relativi provvedimenti attuativi e del coordinamento dell’attività dei Comuni al fine di garantire parità di trattamento tra
i beneficiari e i gestori degli impianti, anche in relazione all’applicazione delle sanzioni amministrative di loro competenza.
Per le funzioni delegate ai Comuni l’Amministrazione Regionale riconosce agli stessi una cifra capitaria parametrata
al numero degli identificativi rilasciati, ai quantitativi di benzine erogati a prezzo scontato e al numero delle operazioni di
rifornimento effettuate dagli impianti esistenti sul territorio
comunale.
Autorizzazione alla vendita e relativi adempimenti
Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 20 dicembre
1999 n. 28 si intendono autorizzati alla vendita delle benzine
a prezzo ridotto i gestori di punti vendita situati nei Comuni
individuati con provvedimento della Giunta Regionale e che
si sono dotati, con oneri a proprio carico, di POS.
Giornalmente i gestori dei punti vendita sono tenuti a comunicare al sistema informativo i dati memorizzati nei POS,
relativi alle benzine con e senza piombo vendute il giorno precedente. Le comunicazioni devono avvenire in via informatica. La trasmissione dei dati dai POS avviene tramite rete telefonica con collegamento al programma di gestione delle connessioni su apposite apparecchiature ad interfaccia.
Ai fini della comunicazione di cui sopra il gestore è altresı̀
tenuto a registrare tramite il POS i dati relativi ai quantitativi
di benzine complessivamente vendute, risultanti dalla lettura
delle colonnine e riportate nel registro UTF.
Il gestore è inoltre tenuto, all’inizio di ogni giornata lavorativa, a verificare l’avvenuto corretto invio dei dati dal POS riferiti al giorno precedente.
Il gestore del punto vendita non può consentire il rifornimento a prezzo ridotto qualora l’identificativo a tal fine consegnato risulti rilasciato per un mezzo diverso rispetto a quello per il quale è richiesto il rifornimento o risulti disabilitato.
Le notizie ai gestori relative all’avvenuto corretto invio dei
dati all’elaboratore ed alle disabilitazioni degli identificativi
avvengono mediante comunicazione sui POS, in via informatica.
Rimborsi attinenti alle riduzioni di prezzo
Le riduzioni di prezzo praticate sono rimborsate con cadenza settimanale ai gestori degli impianti presso i quali sono
installati i POS.
Per l’effettuazione dei rimborsi il sistema informativo provvede a trasmettere al funzionario regionale delegato ai sensi
della legge regionale 10.11.1979 n. 57 tutte le informazioni
sintetiche ed analitiche necessarie per l’accredito al gestore
degli impianti di distribuzione carburanti degli importi derivanti dalle riduzioni di prezzo praticate sui consumi rilevati
nella settimana precedente.
——— • ———
APPENDICE
Modalità di presentazione della domanda per l’ottenimento dell’identificativo e dati da memorizzare sull’identificativo all’atto del rilascio dello stesso
1. La domanda per l’ottenimento dell’identificativo deve contenere i seguenti dati:
• Dati anagrafici:
a) nome e cognome;
b) data di nascita;
c) luogo di nascita;
d) cittadinanza;
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
e) comune di residenza;
f) codice fiscale;
• Dati relativi al mezzo:
a) targa del veicolo;
b) cilindrata;
c) tipo di benzina prevalentemente utilizzato.
2. All’atto della presentazione della domanda devono essere esibiti:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) carta di circolazione;
c) autocertificazione attestante il pagamento annuale della tassa automobilistica;
3. Sull’identificativo all’atto del rilascio sono memorizzati i seguenti dati:
a) codice dell’identificativo;
b) nome e cognome;
c) codice fiscale;
d) codice ISTAT del Comune di residenza;
e) targa del veicolo.
Caratteristiche del POS
4. Dati da registrare per ogni rifornimento a prezzo ridotto:
• Il gestore dell’impianto digita sul POS i seguenti dati:
a) tipo di benzina (super o senza piombo);
b) litri erogati (fino a due decimali) e corrispondente importo a prezzo ridotto;
5. Il POS memorizza, oltre i dati sopra indicati, anche i seguenti:
c) data e ora;
d) codice dell’identificativo;
e) targa del veicolo.
6. Nell’identificativo sono trasferiti dal POS i seguenti dati:
a) data ed ora;
b) codice del POS;
c) tipo di benzina (super o super senza piombo);
d) litri del rifornimento:
7. Il POS emette uno scontrino contenente i seguenti dati:
a) data ed ora;
b) estremi identificativi del punto vendita;
c) codice dell’identificativo;
d) nome e cognome;
e) targa del veicolo;
f) litri del rifornimento;
g) tipo di benzina (super o super senza piombo);
h) importo.
8. Dati da riportare nella stampa riepilogativa delle operazioni
nella giornata ai fini dei rimborsi delle riduzioni di prezzo praticate:
a) codice del POS che ha effettuato la registrazione;
b) per ogni rifornimento;
• data ed ora;
• codice dell’identificativo;
• targa del veicolo;
• tipo di benzina (super o super senza piombo);
• litri;
• importo.
c) per ogni fascia:
• numero dei rifornimenti effettuati;
• numero dei litri erogati;
• numero delle riduzioni di prezzo operate;
d) riepilogo complessivo dei litri erogati a prezzo scontato
ed importo complessivo degli sconti praticati.
[BUR20000116]
[5.3.1]
D.g.r. 1 marzo 2000 – n. 6/48841
Assegnazione ai comuni di contributi finanziari per la gestione subdelegata delle competenze autorizzative in materia di beni ambientali di cui alla legge regionale 9 giugno 1997, n. 18
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 «Esercizio
delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze
naturali e subdelega ai comuni» e in particolare l’art. 12 che
prevede l’erogazione ai comuni di contributi per la costituzione di strutture tecniche idonee all’esercizio delle funzioni loro
subdelegate relative alle autorizzazioni di cui all’art. 7 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre, n. 490 «Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352»
che ricomprende al Titolo II Capo I, art. 151 i disposti del
citato art. 7 della legge 1497/1939;
Vista la legge regionale 9 giugno 1997, n. 18 «Riordino delle
competenze amministrative in materia dei beni ambientali e
dei beni paesaggistici. Subdelega agli Enti Locali», che attribuisce ai comuni le competenze autorizzative richiamate nel
citato art. 12 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57;
Considerato che la stessa l.r. 18/1997 richiede che le Commissioni Edilizie comunali, nell’esercizio delle sopra dette
funzioni subdelegate, siano integrate da almeno due esperti
in materia paesistico-ambientale;
Ritenuto che detta integrazione comporti un significativo
onere a carico dei comuni, particolarmente quando per estensione e rilevante sensibilità degli ambiti comunali vincolati e
per entità dei progetti da esaminare si richieda alle Commissioni edilizie e agli esperti ambientali che le integrano un consistente impegno;
Considerato, altresı̀, che ai sensi dello Statuto regionale
rientra nelle competenze della Regione la tutela dei valori del
paesaggio;
Ritenuto che l’assegnazione di un contributo economico ai
comuni, commisurato ad una dimostrata entità dell’impegno
richiesto, risponda al ruolo regionale di promozione della tutela del patrimonio paesistico lombardo;
Constatato che il capitolo di spesa 4.1.1.1.5068 «Contributi
agli Enti locali per l’esercizio di funzioni amministrative subdelegate in materia paesistica» dispone della somma necessaria per avviare questa iniziativa;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a
controllo ai sensi dell’art. 17. Comma 32, della legge 127 del
15 maggio 1997;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1. Di provvedere all’assegnazione ai comuni di contributi
finanziari per la gestione subdelegata delle competenze autorizzative in materia di beni ambientali di cui alla legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;
2. Di approvare i criteri di valutazione per l’assegnazione
ai comuni dei contributi finanziari contenuti nell’allegato
schema, che costituisce parte integrante del presente atto deliberativo;
3. Di prevedere idonea divulgazione illustrativa dei contenuti della presente deliberazione mediante pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, in congruo numero di copie supplementari rispetto alla tiratura ordinaria.
Il segretario: Sala
——— • ———
Criteri di valutazione per l’assegnazione ai comuni di contributi finanziari per la gestione subdelegata delle competenze autorizzative in materia di beni ambientali
A decorrere dal corrente anno 2000, la Regione Lombardia
ha previsto l’assegnazione ai Comuni di contributi finanziari
per la gestione subdelegata delle competenze amministrative
in materia di beni ambientali.
È prevista la disponibilità di un importo complessivo pari
a L. 500.000.000.
Si ritiene opportuno sostenere l’attività delle Amministrazioni comunali che hanno operato secondo le disposizioni
della legge nella gestione subdelegata delle competenze autorizzative in materia di beni ambientali, la valutazione, ovviamente, terrà conto della corretta applicazione dei principi
sottesi alla l. 1497/1939 (*), alla l.r. 18/1997, ai criteri che hanno accompagnato quest’ultima, al fine di accertare il reale
perseguimento dell’obbiettivo prioritario: la tutela del paesaggio.
Al fine di poter conseguire il finanziamento regionale i Comuni potranno presentare, entro e non oltre le ore 12.00 del
12 maggio 2000, presso l’Ufficio Protocllo della Direzione Generale Urbanistica apposita domanda di contributo.
799
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
L’entità del contributo verrà determinata sulla base degli
elementi di valutazione di seguito indicati e del numero di
domande pervenute, e comunque in misura non superiore a
L. 10.000.000 per ciascun Comune.
Trattandosi del primo anno di realizzazione della iniziativa
di finanziamento regionale, le modalità di riconoscimento del
contributo potranno essere perfezionate ed aggiornate nel
corso dei prossimi anni.
La domanda di contributo dovrà essere corredata della
scheda di seguito riportata, con la relativa documentazione
ivi richiesta, atta ad evidenziare la consistenza dell’attività
svolta e le modalità di esecuzione della stessa.
A – QUADRO VINCOLISTICO
Quali dei seguenti vincoli sussistono sul territorio comunale?
a) vincoli individui ex art. 1 commi 1) e 2) della legge 29
giugno 1939, n. 1497 (*)
䊐 sı̀
quanti ..................
䊐 no
b) vincoli d’insieme ex art. 1 commi 3) e 4) della legge 29
giugno 1939, n. 1497 (*)
䊐 sı̀
䊐 tutto il territorio
䊐 parzialmente
dimensione in ha ..................
䊐 no
c) vincoli ex art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 (*)
䊐 sı̀
quali categorie
dimensione ha ..................
䊐 no
d) vincoli di immodificabilità temporanea ex art. 1 ter della
legge 8 agosto 1985, n. 431 (*) e della d.g.r. 10 dicembre 1985,
n. 3859
䊐 sı̀
䊐 no
È stata redatta una carta di localizzazione dei vincoli di cui
sopra?
䊐 sı̀
䊐 no
B – ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA – Anno 1999
a) numero pratiche edilizie (concessioni, D.I.A.
ecc.)
.............
a1) numero sedute della C.E. (totale)
.............
a2) numero sedute della C.E. (con espressione
di pareri paesistici)
.............
b) Numero di richieste di autorizzazione ex art.
7 della legge 1497/1939 (*) pervenute
.............
Di queste ne sono state autorizzate
senza prescrizioni
.............
con prescrizioni
.............
non hanno ottenuto autorizzazione
.............
c) numero di pratiche di autorizzazione per le quali sono
state richieste integrazioni alla documentazione qualora sia
stata rilevata carente rispetto all’indicazione espressa nei criteri (d.g.r. n. 6/30194 del 25 luglio 1997)
d) il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha annullato
........ (numero) autorizzazioni.
C – ESPERTI AMBIENTALI
a) La Commissione Edilizia è integrata con due o più (indicare il numero) esperti ambientali
䊐 2 esperti ambientali
䊐 più esperti ambientali
che hanno il seguente curriculum (allegare copia)
c) In quanti casi l’esito della pratica si è discostato dall’indicazione data dagli esperti? .................
D – RELAZIONI DEGLI ESPERTI
Si richiede che venga allegata copia delle relazioni scritte
stese dagli esperti ambientali nel 1999 (relative tanto a pratiche che abbiano conseguito autorizzazione quanto a pratiche
che abbiano conseguito un diniego), come previsto dall’art. 5,
2º comma, della l.r. 18/97.
E – RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO
DEL PAESAGGIO
Si richiede che venga allegata copia del Rapporto annuale
800
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
predisposto in base a quanto previsto dal paragrafo 3.9 dei
Criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative subdelegate (d.g.r. 6/30194 del 25 luglio 1997).
(*) Ora ricompresa nel Titolo II «beni paesaggistici e ambientali»
del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, «testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali».
[BUR20000117]
[3.1.0]
D.g.r. 1 marzo 2000 – n. 6/48843
Estinzione a’ sensi del comma 33 dell’art. 4 della l.r. 5
gennaio 2000 dell’I.P.A.B. «Asilo Infantile Luisa Bassetti»
di Sesto Calende (VA), provvedimenti conseguenti e contestuale revoca della d.g.r. 6/47225 del 22 dicembre 1999
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Delibera
1. Di revocare per le motivazioni addotte in premessa la
d.g.r. n. 47225 del 22 dicembre 1999 avente all’oggetto: «Estinzione a’ sensi del 1º comma, art. 4 della l.r. 28 dicembre
1981, n. 72 dell’I.P.A.B. «Asilo Infantile Luisa Bassetti» di Sesto Calende (VA) e provvedimenti conseguenti. Richiesta di
parere ex art. 55, punto a) del 4º comma, della l.r. 7 gennaio
1986 n. 1 alla Commissione Consiliare competente;
2. di estinguere, a’ sensi del comma 33, art. 4 l.r. 5 gennaio
2000 n. 1, l’I.P.A.B. «Asilo Infantile Luisa Bassetti» di Sesto
Calende (VA);
3. di disporre l’attribuzione del patrimonio di pertinenza
dell’I.P.A.B. in parola e di cui alla deliberazione ricognitiva
del Commissario Straordinario n. 5 del 9 luglio 1999, al Comune di Sesto Calende (VA) con vincolo di destinazione a
servizi sociali, con subentro altresı̀ all’Ente beneficiario nelle
situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti
a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre
che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti facenti capo
all’Ente estinto;
4. di provvedere, allo nomina di un Commissario liquidatore dell’I.P.A.B. in premessa, nella persona del Commissario
Straordinario incaricato, con il compito di procedere, entro
30 gg. dall’avvenuta notifica del presente atto, al compimento
delle operazioni di consegna del patrimonio mediante appositi verbali, da redigersi con l’intervento in contraddittorio del
legale rappresentante dell’Ente destinatario, che dovranno
indi formare oggetto di formale delibera di recepimento da
parte di quest’ultimo e con obbligo infine di trasmissione di
copia della suaccennata delibera e dei relativi verbali al Settore Regionale Famiglia e Politiche Sociali;
5. di disporre per la comunicazione del presente atto all’Istituzione interessata, all’A.S.L., all’O.RE.CO. ed al Comune
territorialmente competenti, per quanto di rispettiva competenza ed alla pubblicazione infine del dispositivo dello stesso
sul B.U.R.L.
Il segretario: Sala
[BUR20000118]
[3.1.0]
D.g.r. 1 marzo 2000 – n. 6/48848
Proroga dei termini previsti dalla d.g.r. 12 marzo 1999,
n. 6/41878, per la conclusione da parte delle A.S.L. delle
istruttorie e verifiche per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture di riabilitazione e reinserimento di
soggetti tossicodipendenti già provvisoriamente accreditate, e contestuale aggiornamento delle rette a carico del
Fondo Sanitario Regionale
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 marzo
1999, n. 41878 «Definizione dei requisiti e delle modalità per
l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento delle
strutture di riabilitazione e reinserimento di soggetti tossicodipendenti e relativa circolare regionale 31 marzo 1999
n. 24»;
Atteso che detta deliberazione per il permanere dello «status» di soggetto accreditato per le strutture già provvisoriamente accreditate prevede i seguenti termini:
– presentazione entro 60 gg. dalla pubblicazione della
d.g.r. (B.U.R.L. del 20 aprile 1999) della istanza di accreditamento corredata da piano di adeguamento da parte delle
strutture;
– conclusione, entro 180 gg. dal deposito della domanda,
della fase di istruttoria e verifica con espressione di parere
formale da parte delle A.S.L.;
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Atteso che il termine per la conclusione della fase di istruttoria e verifica con espressione di parere formale da parte delle A.S.L. è scaduto;
Considerato che per la complessità del processo di istruttoria e verifica lo stesso risulta tuttora in corso, ma non concluso, per la generalità delle A.S.L.;
Considerata altresı̀ la necessità, pur nel rispetto della normativa, di tutelare gli utenti ospiti delle strutture che contribuiscono al sistema di assistenza nei confronti dei soggetti
tossicodipendenti;
Ritenuto quindi necessario prorogare i termini per la conclusione della fase di istruttoria e verifica con espressione di
parere formale da parte delle A.S.L.;
Rilevata altresı̀ l’opportunità di aggiornare le rette a carico
del Fondo Sanitario Regionale in base al tasso di inflazione
annuo, anche in considerazione della sopravvenuta approvazione Provvedimento del 5 agosto 1999 di determinazione dei
requisiti minimi standard per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento dei servizi di assistenza alle persone
dipendenti da sostanze d’abuso e di porre tale aumento a carico delle disponibilità previste dal budget per gli interventi socio-sanitari integrati delle A.S.L.;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al
controllo, ai sensi dell’art. 17 della legge 127/97;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1. Di prorogare alla data del 31 dicembre 2000, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si riportano, i termini
ultimi per la conclusione della fase di istruttoria e verifica
con espressione di parere formale da parte delle A.S.L. nei
confronti delle strutture già provvisoriamente accreditate.
2. Di richiedere alle Aziende Sanitarie Locali di predisporre ed inviare alla Direzione Generale Interventi Sociali, entro
il 30 giugno 2000, una relazione sul processo di istruttoria e
verifica delle strutture che hanno richiesto l’accreditamento.
3. Di aggiornare, per le motivazioni di cui in premessa, gli
importi delle rette di cui alla d.g.r. 41878/99, come meglio
precisato nell’allegato 1), che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto deliberativo, con esonero di trascrizione, composto di una pagina, con decorrenza dal 1º gennaio 2000.
4. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Sala
——— • ———
Allegato 1
Rette giornaliere per le prestazioni rese nelle strutture accreditate che operano a favore di tossicodipendenti
Tipologie strutture
ex d.g.r. 41878/99
Rette
in vigore fino al
31 dicembre 1999
Nuove rette
in vigore dal
1º gennaio 2000
L. 61.000
L. 31.000
L. 62.000
L. 32.000
L. 72.000
L. 39.000
L. 74.000
L. 40.000
L. 33.000
L. 38.000
L. 34.000
L. 39.000
Stutture pedagogico-riabilitative
• Retta residenziale
• Retta semi-residenziale
Stutture terapeutico-riabilitative
• Retta residenziale
• Retta semi-residenziale
Centri psicoterapici
• Terapia individuale
• Terapia di gruppo
(*) gli aumenti sono calcolati in base al tasso di inflazione lordo rilevato dall’Istat al
dicembre 1999 (2,1%), e sono arrotondati alle 1.000 lire per eccesso o per difetto.
Producono i loro effetti dal 1º gennaio 2000.
[BUR20000119]
[3.2.0]
D.g.r. 1 marzo 2000 – n. 6/48854
Integrazione alla d.g.r. n. 6/37597 del 24 luglio 1998 «Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni ospedaliere in
regime di ricovero e attuazione del punto 3) del dispositivo della d.g.r. n. 6/34437 del 4 febbraio 1998»: Introduzione di tre nuovi d.r.g.
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la d.g.r. n. 6/37597 del 24 luglio 1998 «Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni ospedaliere in regime
di ricovero e attuazione del punto 3) del dispositivo della
d.g.r. n. 6/34437 del 4 febbraio 1998», cosı̀ come modificata
dalla d.g.r. n. 6/45079 del 13 settembre 1999 «Modifica alla
d.g.r. n. 6/37597 del 24 luglio 1998: Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni ospedaliere in regime di ricovero» e attuazione del punto 3) del dispositivo della d.g.r. n. 6/34437 del 4
febbraio 1998;
Richiamato il decreto del presidente della Regione Lombardia n. H/47640 del 24 novembre 1999 «Modifica della scheda
regionale di dimissione ospedaliera prevista dall’art. 13 della
l.r. 15 gennaio 1975, n. 5», con il quale, a partire dai casi dimessi dal 1º gennaio 2000, viene modificata nei contenuti la
scheda di dimissione ospedaliera, ed in particolare il punto
10 che definisce di adottare la versione 14 del Grouper HCFA
e di individuare, con successivo provvedimento della Giunta
regionale, l’elenco dei nuovi DRG corrispondenti a tale versione del Grouper, nonché la tariffa in vigore;
Ravvisata, pertanto, la necessità di integrare il suddetto elenco con i tre nuovi DRG precisati nel dispositivo del presente atto unitamente alle relative tariffe, con decorrenza 1º gennaio 2000;
Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della d.g. Sanità ai fini della diffusione
dell’atto;
A voti unanimi ed espressi nelle forme di legge
Delibera
1. di determinare le tariffe di tre nuovi DRG come di seguito indicato:
Valore > soglia
(migliaia di lire)
Valore ordinario
(migliaia di lire)
Valore 01 die-dh
(migliaia di lire)
Soglia degenza
(giornate)
Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione
del dotto comune con CC
9.262
6.947
44
313
C
Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione
del dotto comune senza CC
5.062
3.796
23
302
C
Trapianto di polmone
47.085
35.314
60
1.217
DRG
MDC
Tipo
Descrizione
493
07
C
494
07
495
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
2. di dare atto che le tariffe di cui al precedente punto 1 si
applicano ai pazienti dimessi a decorrere dal 1º gennaio 2000;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale, ai fini della notifica a tutti i soggetti interessati
e sul sito web della d.g. Sanità ai fini della diffuzione dell’atto.
Il segretario: Sala
[BUR20000120]
[5.2.1]
D.g.r. 1 marzo 2000 – n. 6/48886
Legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 – «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia» – Deliberazione
della Giunta Regionale n. 6/44313 del 16 luglio 1999 avente ad oggetto: «Approvazione dello schema di accordo di
programma tra la Regione Lombardia e le comunità montane per il conferimento, di funzioni amministrative in
materia di impianti a fune e di risalita in genere non classificati di trasporto pubblico locale» – Modifica art. 7, c.
801
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
2, dell’accordo di programma approvato con d.g.r.
n. 6/44313/99
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l.r. 29 ottobre 1998, n. 22 di «Riforma del trasporto
pubblico locale in Lombardia»;
Vista la d.g.r. n. 6/44313 del 16 luglio 1999, avente ad oggetto «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia». Approvazione dello schema di accordo di programma tra la Regione Lombardia e le comunità montane per il conferimento
di funzioni amministrative in materia di impianti a fune e di
risalita in genere non classificati di trasporto pubblico locale», di cui agli artt. 5, comma 1, lett. a) e lett. b) e 31 della l.r.
n. 22/98;
Dato atto che in data 20 luglio 1999 l’accordo di programma sopra citato è stato sottoscritto dai presidenti o loro delegati di tutte e trenta le comunità montane;
Vista la d.g.r. n. 6/45419 del 1 ottobre 1999, avente ad oggetto «Approvazione delle direttive per l’esercizio delle funzioni trasferite alle comunità montane in materia di impianti
a fune di risalita in genere non classificati di trasporto pubblico locale – l.r. 29 ottobre 1998, n. 22 riforma del trasporto
pubblico locale in Lombardia»;
Vista la d.g.r. n. 6/45876 del 22 ottobre 1999, avente ad oggetto «l.r. 29 ottobre 1998, n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia. Conferimento alle comunità montane delle funzioni amministrative e di vigilanza relative agli
impianti a fune e di risalita in genere non classificati di trasporto pubblico locale», il cui esercizio effettivo decorre dall’1
gennaio 2000;
Visto il decreto n. 2451 del 3 febbraio 2000, a firma dell’assessore ai trasporti e viabilità della Regione Lombardia, relativo alla istituzione e nomina del comitato tecnico di gestione
previsto dall’art. 8, c. 1, dell’accordo di programma approvato
con la richiamata d.g.r. n. 6/44313/99, composto da rappresentanti della regione e delle comunità montane;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 8, c. 2 del più volte citato
accordo di programma, al comitato tecnico di gestione risultano attribuite le seguenti competenze:
a) monitorare l’accordo di programma;
b) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione
dell’accordo di programma;
c) individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si frapponessero all’attuazione dell’accordo di programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
d) richiedere verifiche al medesimo accordo;
e) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero
insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione dell’accordo stesso;
Visto, altresı̀, in particolare, l’art. 7, c. 2, del medesimo accordo di programma, il quale prevede che ai fini della liquidazione a ciascuna comunità montana delle risorse finanziarie
annualmente trasferite per l’esercizio delle funzioni amministrative, le comunità montane devono produrre entro il 30
giugno di ogni anno apposita certificazione alla competente
struttura della Giunta Regionale attestante il numero di impianti esistenti e in esercizio nel proprio ambito territoriale.
Per l’anno 2000 tale certificazione deve essere prodotta entro
e non oltre il 31 marzo;
Considerato l’impegno assunto dalle competenti strutture
della direzione generale trasporti e mobilità di individuare un
percorso formativo ai responsabili e al personale di area tecnico – amministrativa delle comunità montante, articolato in
specifiche giornate di formazione specialistica, in attuazione
di quanto previsto nella d.g.r. n. 6/45876 del 22 ottobre 1999;
Considerato che, in data 3 febbraio 2000, si è svolta la seconda giornata di formazione del personale amministrativo e
tecnico delle comunità montane nella quale si è proceduto,
tra l’altro, all’insediamento del comitato tecnico di gestione,
previsto dall’art. 8 dell’accordo di programma e istituito con
decreto n. 2451/2000, e all’esame e all’approfondimento dell’ipotesi relativa alle norme tecnico operative di organizzazione, gestione e funzionamento del comitato stesso, necessaria
ai fini dell’espletamento delle competenze allo stesso attribuite;
Preso atto che in tale sede, su richiesta unanime dei rappresentanti delle comunità montane presenti, si è concordato lo
spostamento della data, prevista dall’art. 7, c. 2, dell’accordo
di programma, per la produzione della certificazione atte-
802
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
stante il numero degli impianti esistenti ed in esercizio nel
proprio ambito territoriale, dal «entro il 30 giugno» al «entro
il 30 settembre di ogni anno» per gli anni successivi al 2000;
Considerato che per quanto riguarda l’anno 2000 l’impegno
e la liquidazione delle somme a ciascuna comunità montana,
a sostegno delle funzioni conferite, avverrà secondo quanto
indicato nell’Allegato A) all’accordo di programma approvato
con d.g.r. n. 6/44313 del 16 luglio 1999, come concordato con
le stesse comunità montane presenti all’incontro del 3 febbraio 2000 e che pertanto è da ritenersi superato l’obbligo
della produzione della certificazione entro il 31 marzo 2000,
di cui all’ultimo periodo del comma 2, art. 7 dell’accordo di
programma;
Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a
controllo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 32,
l. 15 maggio 1997, n. 127;
Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 26 della l. 7
agosto 1990, n. 241;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1. di approvare la modifica del termine previsto dall’art. 7,
c. 2, dell’accordo di programma approvato con d.g.r.
n. 6/44313 del 16 luglio 1999, dal «entro il 30 giugno» al «entro il 30 settembre» per gli anni successivi al 2000 entro il
quale ciascuna comunità montana deve produrre apposita
certificazione, alla competente struttura della Giunta Regionale, attestante il numero di impianti esistenti ed in esercizio
nel proprio ambito territoriale;
2. di dare atto che per quanto riguarda l’anno 2000 l’impegno e la liquidazione delle somme a ciascuna comunità montana, a sostegno delle funzioni conferite, avverrà secondo
quanto indicato nell’Allegato A) all’accordo di programma approvato con d.g.r. n. 6/44313 del 16 luglio 1999, come concordato con le stesse comunità montane presenti all’incontro del
3 febbraio 2000 e che pertanto è da ritenersi superato l’obbligo della produzione della certificazione entro il 31 marzo
2000, di cui all’ultimo periodo del comma 2, art. 7 dell’accordo di programma;
3. di comunicare il presente atto a tutti i componenti del
comitato tecnico di gestione;
4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Sala
[BUR20000121]
[5.2.1]
D.g.r. 1 marzo 2000 – n. 6/48887
Approvazione delle direttive per l’esercizio delle funzioni
conferite alle province ed ai comuni in materia di impianti fissi e sistemi a guida vincolata – L.r. 29 ottobre 1998
n. 22 – «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia»
LA GIUNTA REGIONALE
Visti gli artt. 4, 6 e 31 della l.r. 29 ottobre 1998 n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia»;
Premesso che l’aspetto fondamentale della l.r. n. 22/98 è il
conferimento agli enti locali di tutte le funzioni in materia di
trasporto pubblico locale che non richiedono l’unitario esercizio a livello regionale;
Rilevato che i citati artt. 4, 6 e 31 della l.r. 22/98 prevedono,
tra l’altro, il conferimento tramite trasferimento alle province
e ai comuni (Quest’ultimi anche in forma associata mediante
il ricorso alle forme organizzative previste dalla l. 142/90) delle funzioni e dei compiti amministrativi e di vigilanza concernenti:
– per le province – art. 4, co. 2, lett. k) l.r. 22/98:
* gli impianti fissi, quali le linee tranviarie, filoviarie e metropolitane, di interesse sovracomunale e gli impianti a fune
e relative infrastrutture di interscambio di cui all’art. 5, co. 1bis, lettera b) l.r. 22/98 cosı̀ come introdotto dalla l.r.
n. 1/2000;
– per i comuni (anche in forma associata) – art. 6, co. 1,
lett. f,) n. 1, 2, 3 e 4 l.r. 22/98:
* gli impianti fissi che operano nel territorio comunale e
nell’area urbana, quali linee tranviarie, filoviarie, metropolitane;
* gli ascensori e le scale mobili;
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
* le interferenze, quali gli attraversamenti ed i parallelismi
tra gli impianti fissi e gasdotti, acquedotti, canali, fognature,
elettrodotti, linee telefoniche;
* gli impianti a fune e le relative infrastrutture di cui all’art.
5 co. 1-bis, lettera a) cosı̀ come introdotto dalla l.r. n. 1/2000.
Richiamata la deliberazione n. 6/44862 del 5 agosto 1999
«legge regionale 29 ottobre 1998 n. 22. «Riforma del trasporto
pubblico locale in Lombardia». Approvazione dello schema
di accordo di programma tra la Regione Lombardia e le amministrazioni provinciali per il conferimento di funzioni amministrative in materia di servizi di gran turismo, immatricolazione e noleggio autobus, impianti fissi e a guida vincolata,
ruolo dei tassisti e autonoleggiatori, navigazione interna;
Richiamata la deliberazione n. 6/46345 del 12 novembre
1999 «legge regionale 29 ottobre 1998 n. 22. «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia» Approvazione dello
schema di accordo di programma tra la Regione Lombardia e
le amministrazioni comunali per il conferimento di funzioni
amministrative e di vigilanza in materia di impianti fissi e
sistemi a guida vincolata;
Preso atto della sottoscrizione degli accordi di programma
sopra citati tra la Giunta Regionale in persona dell’assessore
ai trasporti e viabilità e: le province in persona dei rispettivi
assessori ai trasporti da una parte, i comuni interessati in persona dei rispettivi sindaci dall’altra, per le rispettive competenze;
Richiamata la deliberazione n. 6/47011 del 13 dicembre
1999 «Approvazione delle direttive per il conferimento alle
province dell’esercizio di funzioni amministrative in materia
di: immatricolazione e noleggio autobus, ruolo dei tassisti e
degli autonoleggiatori, legge regionale 29 ottobre 1998 n. 22.
Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia»;
Ritenuto pertanto, in ottemperanza alle norme succitate, di
emanare specifiche direttive, sulla base delle quali le province
ed i comuni interessati eserciteranno le funzioni loro trasferite;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetto a
controllo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, co. 32, l. 15
maggio 1997, n. 127;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1. di prendere atto della sottoscrizione tra la Giunta Regionale e le province dell’accordo di programma il cui schema è
stato approvato con d.g.r. n. . 6/44862 del 5 agosto 1999;
2. di prendere atto della sottoscrizione tra la Giunta Regionale e i comuni interessati dell’accordo di programma il cui
schema, meglio specificato nelle premesse, è stato approvato
con d.g.r. n. 6/46345 del 12 novembre 1999;
3. di approvare le direttive per l’esercizio del conferimento
mediante trasferimento alle province e ai comuni interessati,
delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di impianti fissi e sistemi a guida vincolata di cui all’allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Sala
——— • ———
Allegato A
Direttive per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e di vigilanza, conferiti alle province e ai comuni, in materia di impianti fissi e sistemi a guida vincolata
Legge regionale n. 22 del 29 ottobre 1998
INDICE
A) PREMESSA.
A.1 Conferimento di funzioni;
A.2 Impegni dell’accordo di programma;
A.3 Concessioni;
A.4 Finalità;
A.5 Normativa statale e regionale di riferimento;
A.6 Formazione
B) IMPIANTI FISSI, MODALITÀ OPERATIVE PER LO
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI CONFERITE.
B.1 Articolazione delle attività per lo svolgimento delle
funzioni;
B.2 Attività tecnico-amministrative, autorizzative e di vigilanza per l’approvazione dei progetti di nuovi impianti o interventi di adeguamento tecnico ed apertura all’esercizio;
B.2.1 Efficacia trasportistica e congruenza con gli atti
di programmazione degli enti locali;
B.2.2 Valutazione economiche gestionali;
B.2.3 Istruttoria del progetto definitivo;
B.2.4 Istruttoria del progetto esecutivo;
B.3 Esame per l’autorizzazione all’apertura al pubblico
esercizio;
B.3.1 verifiche e prove funzionali;
B.3.2 autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio;
B.4 Attività di vigilanza e verifiche – prove funzionali.
C) PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA).
C.1 Finalità della VIA;
C.2 Evoluzione quadro normativo;
C.3 Procedure VIA nel periodo transitorio.
D) IMPIANTI A FUNE DI TPL.
E) INTERFERENZE DI RETI TECNOLOGICHE CON IMPIANTI FISSI.
E.1 Normativa di riferimento.
E.2 Istruttoria
A) Premessa
A.1 Conferimento di funzioni
Gli artt. 4, 6 e 31 della l.r. 29 ottobre 1998 n. 22, «Riforma
del trasporto pubblico in Lombardia», prevedono, tra l’altro,
il conferimento mediante trasferimento alle province (art. 4)
e ai comuni (art. 6) delle funzioni e dei compiti amministrativi e di vigilanza, nei termini seguenti:
– per le province – art. 4, co. 2, lett. k) l.r. 22/98:
- gli impianti fissi, quali le linee tranviarie, filoviarie e metropolitane di interesse sovracomunale e gli impianti a
fune e relative infrastrutture di interscambio di cui all’art. 5, co. 1-bis, lettera b) l.r. 22/98 cosı̀ come introdotto
dalla l.r. n. 1/2000;
– per i comuni – art. 6, co. 1, lett. f) n. 1, 2, 3, e 4 l.r. 22/98
come sostituito dall’art. 3, comma 135, l.r. 5 gennaio 2000,
n. 1;
- gli impianti fissi che operano nel territorio comunale e
nell’area urbana, quali linee tranviarie, filotranviarie,
metropolitane;
- gli ascensori e le scale mobili;
- le interferenze, quali gli attraversamenti ed i parallelismi tra gli impianti fissi e gasdotti, acquedotti, canali
fognature, elettrodotti, linee telefoniche;
- gli impianti a fune e le relative infrastrutture di cui all’art. 5 co. 1-bis, lettera a) cosı̀ come introdotto dalla l.r.
n. 1/2000.
A.2 Impegni di cui agli accordi di programma, approvati
con d.g.r. 44862 del 5 agosto 1999, (sottoscritto con le province) e con d.g.r. 46345 del 12 novembre 1999 (sottoscritto con i comuni di Bergamo, Cremona e Milano)
Gli accordi di programma succitati prevedono, in particolare:
– l’impegno della Giunta Regionale ad emanare, con conforme deliberazione, le direttive necessarie per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti, fornendo
agli enti locali interessati tutta la documentazione tecnicoamministrativa a supporto dello svolgimento delle funzioni
conferite;
– la permanenza in capo alla direzione generale trasporti e
mobilità dei procedimenti amministrativi non conclusi alla
data di effettivo conferimento delle funzioni;
– una attività di supporto tecnico-operativo da parte delle
strutture della direzione generale trasporti e mobilità agli enti
locali destinatari del conferimento;
– l’impegno della Giunta Regionale a trasferire annualmente (a decorrere dall’anno 2000) alle province e ai comuni
le risorse finanziarie previste nelle tabelle contenute nei rispettivi accordi di programma;
– l’istituzione di comitati tecnici di gestione degli accordi
803
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
di programma, nominati con decreto del presidente della
giunta regionale o suo delegato, composto da rappresentanti
della regione e degli enti locali, con il compito di monitorare,
vigilare e verificare la piena, tempestiva e corretta attuazione
degli accordi di programma, nonché di dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione degli accordi stessi.
A seguito dell’entrata in vigore della l.r. 1/2000 sono in via
di definizione i relativi accordi di programma ex art. 31 l.r.
22/1998.
A.3. Concessioni
La l.r. 14 gennaio 2000 n. 2 ha definito le competenze concessorie in ordine agli impianti fissi, agli impianti a fune e ai
sistemi a guida vincolata, come segue:
– rilascio della concessione di competenza del comune
qualora l’impianto operi nel territorio comunale o in area urbana;
– rilascio della concessione di competenza della provincia
qualora l’impianto operi nel territorio di più comuni. Nel caso
in cui l’impianto abbia estensione interprovinciale, il rilascio
della concessione compete alla provincia sul cui territorio si
estende maggiormente l’impianto.
A.4 Finalità
Le presenti direttive hanno la finalità di mettere in grado
gli enti locali di svolgere le attività tecniche amministrative
relative alle funzioni conferite.
Nei capitoli successivi si illustrano le principali attività da
svolgere per l’istruttoria e la predisposizione dei conseguenti
atti amministrativi, nonchè per la vigilanza degli impianti
stessi.
Le attività tecniche – amministrative di approvazione dei
progetti e di vigilanza da svolgere riguardano:
– gli impianti fissi quali:
* filovie;
* metropolitane, tram;
* attrezzature di deposito e di interscambio connesse ad
impianti fissi;
– gli impianti a fune che svolgono funzioni di pubblico trasporto:
* funicolari e funivie classificate di TPL;
A.5 Normativa statale e regionale di riferimento.
Le direttive necessarie per l’esercizio delle funzioni e dei
compiti trasferiti, illustrate nel presente documento, ottemperano a quanto espressamente statuito nella legislazione, statale e regionale in materia, ed in particolare fanno riferimento
precipuo alla seguente normativa:
– l. 23 luglio 1927, n. 1110 (Provvedimenti per la concessione all’industria privata dell’impianto e dell’esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico);
– d.P.R. 28 giugno 1955 n. 771 (Decentramento dei servizi
del ministero dei trasporti, ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
– l. 29 dicembre 1969 n. 1042 (Disposizioni concernenti la
costruzione e l’esercizio di ferrovie metropolitane);
– d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 (Trasferimento alle regioni
a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in
materia di tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali e dei relativi personali ed
uffici);
– l.r. 6 giugno 1972, n. 9 (Determinazione delle competenze degli organi regionali per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali);
– d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di
cui all’art. 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382 norme sull’ordinamento regionale e sull’organizzazione della pubblica amministrazione);
– d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri
servizi di trasporto);
– d.m. 15 marzo 1982, n. 706 (Regolamento di disciplina
delle sciovie);
– d.m. 4 agosto 1998 n. 400 (Regolamento generale recante
norme per le funicolari aeree terrestri in servizio pubblico
destinate al trasporto di persone);
804
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
– l.r. 5 aprile 1976, n. 8, cosı̀ come modificata ed integrata
dalla l.r. 22 dicembre 1989 n. 80 (legge forestale regionale);
– l.r. 23 aprile 1985, n. 36 (Ordinamento delle piste per la
pratica dello sci ed interventi per lo sviluppo in Lombardia);
– l.r. 9 giugno 1997, n. 18 (Riordino delle competenze e
semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni
ambientali e di piani paesistici. Sub-deleghe agli enti locali)
e d.g.r.l. n. 6/30194 del 25 luglio 1997 (deleghe della regione
agli enti locali per la tutela del paesaggio: criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative ai sensi della l.r. n. 18/97);
– l.r. 20 aprile 1995, n. 24 (Riorganizzazione delle competenze e funzioni della commissione tecnico amministrativo
regionale in materia di opere pubbliche);
– d.P.R. 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento
per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge n. 146/1994,
concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto
ambientale);
– l.r. 3 settembre 1999 n. 20 (Normativa in materia di impatto ambientale);
– d.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, della l. 15 marzo
1997, n. 59);
– legge 18 novembre 1998, n. 415 recante modifiche alla
l. 11 febbraio 1994 n. 109, e ulteriori disposizioni in materia
di lavori pubblici – cd Merloni ter- il d.lgs. 24 luglio 1992
n. 358, d.lgs. 17 marzo 1995 n. 157 (attuazione della direttiva
9250 CEE in materia di appalti pubblici di servizi);
– legge 7 agosto 1990 n. 241, cosı̀ come modificata ed integrata dalla l. 15 maggio 1997 n. 127;
– l.r. 29 ottobre 1998, n. 22;
– l.r. 5 gennaio 2000, n. 1;
– l.r. 14 gennaio 2000, n. 2.
A.5 Formazione
Il processo di trasferimento delle funzioni amministrative
in materia di impianti fissi e sistemi a guida vincolata, oggetto della presente direttiva, dovrà essere accompagnato da un
percorso formativo rivolto ai responsabili ed al personale di
area tecnico-amministrativo e di vigilanza dei comuni e delle
province.
A tal fine si provvederà all’approfondimento degli aspetti
tecnico-amministrativi e di vigilanza connessi alle funzioni
conferite ed a fornire le basi operative per l’espletamento delle funzioni stesse.
Le strutture regionali della direzione generale trasporti e
mobilità assicureranno, inoltre, una costante attività di supporto tecnico-amministrativo ai comuni e alle province destinatarie dei conferimenti.
B) Impianti fissi, modalità operative per lo svolgimento
delle funzioni conferite.
B.1 Articolazione delle attività per lo svolgimento delle funzioni
Lo svolgimento delle funzioni conferite ai comuni e alle
province dalla l.r. 22/98 e successive modificazioni si articola
in diverse attività:
– istruttorie – amministrative, finalizzate all’approvazione
dei progetti, comprensive qualora richiesto, della valutazione
di impatto ambientale;
– autorizzative, in relazione all’apertura, ed all’esercizio
degli impianti;
– di vigilanza, riguardanti la regolarità dell’esercizio.
Le attività sopra descritte sono da predisporre, ai sensi delle leggi nazionali vigenti in stretto rapporto con il ministero
dei trasporti tramite il competente «ufficio speciale trasporti
impianti fissi» (USTIF di Milano) per la Lombardia. Esso è
tenuto ad esprimere il parere tecnico vincolante (nulla osta)
relativo ai profili di sicurezza degli impianti nonchè ad effettuare le necessarie verifiche e prove funzionali atte ad accertare la sussistenza dei suddetti requisiti.
B.2 Attività tecnico-amministrative, autorizzative e di vigilanza per l’approvazione dei progetti di nuovi impianti o
di intervento di adeguamento tecnico ed apertura all’esercizio.
B.2.1 Efficacia trasportistica e congruenza con gli atti di programmazione degli enti locali
Nella valutazione dei progetti di realizzazione degli impian-
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
ti a guida vincolata è preliminarmente da valutare la congruenza del progetto dell’opera proposta con il quadro di programmazione della mobilità e dei trasporti relativo all’area
considerata, con particolare riferimento all’integrazione con
le altre infrastrutture esistenti e/o di prossima realizzazione.
Altro aspetto rilevante riguarda la compatibilità dell’intervento proposto con gli strumenti urbanistici vigenti nonché
con obiettivi di miglioramento ambientale.
A questi fini è importante acquisire elementi circa gli effetti
dell’intervento considerando ad esempio:
– il miglioramento del rapporto modale nell’area;
– la domanda di utenza acquisibile;
– la riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico e
il risparmio energetico;
– i costi di investimento in relazione ai benefici e all’efficienza trasportistica realizzata dall’intervento.
B.2.2 Valutazioni economiche gestionali
Altro elemento importante per la valutazione del progetto
è sicuramente il profilo economico dell’intervento, al fine di
valutare l’efficacia trasportistica gestionale rapportata con
criteri di efficienza della spesa pubblica per la produzione dei
servizi pubblici. Sarà quindi necessario, nel corso della fase
istruttoria, effettuare una valutazione economico – gestionale
in merito alla fattibilità dell’intervento.
B.2.3 Istruttoria del progetto definitivo
L’istruttoria sul progetto di livello «definitivo» tiene conto
dei pareri dei vigili del fuoco e T.T.V. ed eventuali ulteriori
studi ed indagini tra le quali le procedure VIA, con riguardo
alla particolare natura ed alle caratteristiche dell’opera.
L’attività istruttoria verificherà, ai sensi delle leggi vigenti,
che la documentazione prodotta contenga:
– istanza di approvazione del progetto;
– progetto definitivo firmato dal progettista e vistato per
accettazione dal soggetto richiedente.
Gli elaborati del progetto, dovranno riguardare:
– un inquadramento territoriale dell’opera e congruenza
con la programmazione territoriale, urbanistica e socio-economica;
– il disciplinare (o capitolato) descrittivo degli elementi
prestazionali, tecnici ed economici richiesti dalla P.A. concedente in capo al concessionario;
– la relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte
progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell’inserimento dell’opera nel territorio;
– i disegni generali nelle opportune scale, descrittivi delle
principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare verificando le normative relative ai disabili
e delle norme anticendi;
– i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
– gli eventuali ulteriori studi ed indagini occorrenti con riguardo alla particolare natura ed alle caratteristiche dell’opera;
– gli eventuali elaborati e convenzioni relativi ad attraversamenti e parallelismi di reti tecnologiche;
– la documentazione riguardante le aree su cui sarà realizzata l’opera (disponibilità dei suoli, piani parcellari per eventuali espropri, convenzioni);
– l’organizzazione servizio;
– la relazione economico-finanziaria costituita da:
* computo metrico estimativo;
* piano economico comprensivo di tutti gli oneri;
* modalità della copertura finanziaria evidenziando gli
eventuali contributi da parte di enti pubblici;
– l’elenco dei prezzi unitari delle voci più significative;
– le modalità di appalto, bozza del bando di appalto;
– la temporizzazione di tutte le attività necessarie a dare
compimento all’opera;
La fase istruttoria, si conclude con l’invio di una relazione
contenente le valutazioni del progetto definitivo alla commissione tecnico – amministrativa regionale (C.T.A.R.) per l’espressione del parere consultivo come previsto dalla l.r.
n. 24/95.
Quest’ultimo parere di natura tecnica, contenente eventuali
prescrizioni, andrà poi notificato ai soggetti interessati ai fini
della successiva predisposizione del progetto esecutivo.
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
B.2.4 Istruttoria del progetto esecutivo
L’istruttoria consiste nell’esame tecnico-amministrativo del
progetto esecutivo verificandone la coerenza con il progetto
definitivo. A seguito del rilascio del nulla osta di sicurezza del
ministero dei trasporti attraverso il competente ufficio speciale trasporti impianti fissi (U.S.T.I.F. di Milano), l’iter amministrativo si conclude con l’atto di approvazione dell’intervento
ed autorizzazione alla costruzione dell’impianto. Il progetto
esecutivo, da redigersi da parte del soggetto concessionario
in conformità al progetto definitivo ed ai pareri e valutazioni
descritte al precedente punto, approfondisce in ogni dettaglio
le opere da realizzare, quantifica il relativo costo previsto e
deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, pertanto dovrà essere costituito da:
– relazione tecnica e calcoli esecutivi delle strutture e degli
impianti, secondo quanto previsto dalla normativa del ministero dei trasporti;
– elaborati grafici ed architettonici, strutturali e degli impianti nelle scale adeguate a descriverli compiutamente, secondo quanto previsto dalla normativa del ministero dei trasporti;
– piano di manutenzione dell’opera;
– computo metrico-estimativo;
– elenco dei prezzi unitari delle voci più significative;
– capitolati speciali di appalto (prestazionali/descrittivi),
bandi di gara; piani di sicurezza.
L’istruttoria si conclude, acquisito il predetto nulla osta del
ministero (U.S.T.I.F.), con l’atto di approvazione del progetto
dell’intervento, che autorizza inoltre per quanto di competenza, ai fini della regolarità e sicurezza, la costruzione dell’impianto.
B.3 Esame per l’autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio
B.3.1 Verifiche e prove funzionali
Terminati i lavori di esecuzione dell’opera, ai fini dell’apertura all’esercizio, è da svolgere una specifica attività per i profili della regolarità dell’esercizio, mediante verifiche e prove
funzionali (visita di ricognizione). L’attività è da espletare di
concerto con l’U.S.T.I.F che verifica la sicurezza dell’impianto, a seguito della dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori rilasciata dal direttore dei lavori (art. 5
d.P.R. 753/80). L’esito di dette verifiche e prove risulterà da
apposito verbale.
B.3.2 Autorizzazione all’apertura al pubblico esercizio
Al termine dei lavori, il concessionario richiederà all’U.S.T.I.F. di Milano e all’ente concedente l’effettuazione delle prescritte verifiche e prove funzionali (visita di ricognizione) per la messa in esercizio dell’impianto.
Si provvederà quindi ad effettuare le verifiche e prove funzionali prescritte per legge, indispensabili per l’apertura al
pubblico esercizio.
Il provvedimento, che autorizza il pubblico esercizio dell’impianto, come prescritto dall’art. 4 del d.P.R. 753/80, è rilasciato solo a seguito dell’acquisizione:
– dell’acquisizione documentazione sottoscritta dal direttore dei lavori con verbale di inizio lavori e di fine lavori e
dichiarazione concernente l’ultimazione dei lavori, la loro esecuzione a regola d’arte e la conformità al progetto approvato;
– dell’individuazione del soggetto gestore del servizio;
– della nomina del direttore d’esercizio da parte del soggetto gestore, previo nulla osta da parte dell’U.S.T.I.F;
– dell’approvazione del regolamento di esercizio, previo
nulla osta dell’U.S.T.I.F.;
– del nulla osta di sicurezza all’esercizio dell’impianto rilasciato dall’U.S.T.I.F. di Milano.
B.4 Attività di vigilanza e verifiche – Prove periodiche.
Durante la vita tecnica dell’impianto in esercizio, sono da
svolgere verifiche e prove funzionali tese a verificare, su l’istanza del richiedente e la relativa documentazione, la sussistenza nel tempo delle condizioni di regolarità e sicurezza per
espletare il pubblico servizio.
Potrà essere altresı̀ richiesto di partecipare alle commissio-
805
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
ni incidenti indette dalle società esercenti, cosı̀ come stabilito
dall’art. 93, d.P.R. 753/80, in caso di anormalità d’esercizio
accadute sull’impianto.
C) Procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA)
C.1 Finalità della VIA
Le procedure di VIA è disciplinata dalla l.r. 3 settembre
1999 n. 20, in conformità alla direttiva del consiglio della comunità europea 337/85/CEE del 27 giugno 1985 ed in attuazione degli indirizzi di cui al d.P.R. 12 aprile 1996 (Atto di
indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della l. 22 febbraio 1994, n. 146).
Le procedure VIA perseguono la finalità di verificare la sostenibilità ambientale dei nuovi interventi: sono, infatti, da
valutare impatti di varia natura su un territorio. Gli studi di
impatto ambientale possono inoltre consentire un corretto inserimento urbanistico ambientale dei manufatti progettati.
C.2 Evoluzione quadro normativo (l.r. n. 20 del 3 settembre
1999)
Il quadro legislativo regionale è oggetto di una recente evoluzione.
All’uopo, la l.r. n. 20 «Norme in materia di impatto ambientale» prevede all’art. 3, comma 4 che: «comuni e le comunità
montane (comma. 4) territorialmente interessati sono autorità competenti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica nei casi e per le tipologie di opere compresi in specifico elenco approvato dalla giunta regionale predisposti ed aggiornati dalle competenti direzioni generali regionali, recanti la ricognizione delle opere e degli interventi
soggetti alla competenza dei comuni o delle comunità montane.
È in ogni caso in facoltà dei comuni e delle comunità montane richiedere anche a mezzo di apposite convenzioni, l’espletamento delle procedure in oggetto alla provincia o, qualora competente all’emanazione di atti autorizzativi relativi
all’intervento, alla regione. È inoltre consentito ai comuni e
alle comunità montane di convenire tra loro, ai sensi dell’art.
24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e successive modificazioni, la costituzione di
unità operative unificate per l’espletamento delle procedure
di verifica e valutazione di impatto ambientale.
C.3 Procedure VIA nel periodo transitorio
In attesa dell’individuazione da parte della giunta regionale
dello specifico elenco, le procedure di via rimangono in capo
alla regione (Direzione urbanistica – servizio sviluppo sostenibile del territorio – ufficio VIA).
Il comune dovrà verificare le vigenti casistiche di applicabilità, delle procedure di VIA in relazione alle tipologie di intervento, sotto illustrate, ai fini di orientare l’invio della documentazione da parte dei soggetti proponenti, alla regione.
Le procedure di VIA e di verifica, previste rispettivamente
dagli artt. 5 e 10 del d.P.R. 12 aprile 1996, si applicano con le
seguenti modalità:
– progetti sottoposti a procedure di verifica:
* sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane);
* funicolari o linee di natura similare, esclusivamente o
principalmente adibite al trasporto di passeggeri.
– Progetti sottoposti a procedura di VIA:
i progetti ritenuti, in sede di verifica, da sottoporre a procedura VIA e quelli che eventualmente ricadano, anche parzialmente, all’interno delle aree naturali protette, come definite
dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree
protette).
D) Impianti a fune di T.P.L.
Per le indicazioni sullo svolgimento delle attività tecniche
relative agli impianti a fune di T.P.L., di cui alla l.r. 22/1998,
come modificata ed integrata dalla l.r. 1/2000, si fa riferimento alle «direttive per l’esercizio delle funzioni trasferite alle
comunità montane in materia di impianti a fune di risalita in
genere non classificati di trasporto pubblico locale – l.r. 29
ottobre 1998, n. 22. Riforma del trasporto pubblico locale in
Lombardia», approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 45419 dell’1 ottobre 1999.
E) Interferenze di reti tecnologiche con impianti fissi
E1 Normativa di riferimento
La legge regionale del 29 ottobre 1998 n. 22, (art. 6, co. 1,
lett. f) n. 3) trasferisce ai comuni le funzioni amministrative
806
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
in materia di interferenze di reti tecnologiche con impianti
fissi quali, gli attraversamenti ed i parallelismi tra gli impianti
fissi e gasdotti, acquedotti, canali, fognature, elettrodotti, linee telefoniche.
Le tipologie di reti sono illustrate nella seguente tabella:
INTERFERENZE PREVISTE DAL D.P.R. 753/1980
Tipologia
Gasdotti
Acquedotti/
Fognature
Elettrodotti
Linee Telefoniche
Normativa
d.m. 1/84, 2445/71; C.M. 938/RC/72,56/74;
d.g.r. 13675/75, 35184/98, 35182/98
d.m. 2445/71; c.m. 938/RC/72; d.g.r. 35182/98
L. 52/82; C.M. 36/71, 938/RC/72;
d.g.r. 12879/81, 28210/81, 35178/98, 35182/98
c.m. 938/RC/72, 147/53; d.g.r. 35182/98
Le funzioni conferite sono disciplinate dalle seguenti normative di riferimento:
– leggi:
* n. 52 del 16 agosto 1982 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt.)
– Decreti ministeriali:
* n. 753 dell’11 luglio 1980 ( Norme in materia di polizia,
sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporti);
* n. 2445 del 23 febbraio 1971 (Norme tecniche per gli attraversamenti e i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie e altre linee di trasporto);
* n. 1 del 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzo di
gas naturale con densità non superiore a 0,8).
– Circolari ministeriali:
* n. 36 del 15 giugno 1971 (Attraversamenti e parallelismi
di linee di trasporto ad impianti fissi con linee elettriche esterne);
* n. 938/RC del 31 marzo 1972 (Delega di funzioni amministrative statali alle regioni a statuto ordinario n. 147 del 22
maggio 1953);
* n. 147 del 22 maggio 1953 (Prescrizioni generali da osservarsi per regolare gli attraversamenti o parallelismi di ferrovie, tramvie, filovie urbane ed extraurbane, funicolari aeree e
terrestri ed altri mezzi di trasporto con trazione a fune, con
linee di telecomunicazione escluse quelle in servizio di linee
elettriche);
* n. 56 del 16 maggio 1964 (Metanodotti).
– Convenzioni generali per regolare la materia
Ai fini di regolamentare la materia sono state sottoscritte
dai soggetti interessati alcune convenzioni, le quali verranno
consegnate agli enti interessati.
Esse sono:
* n. 13675 dell’8 aprile 1975 (Tramvie urbane ed extraurbane del comune di Milano. Attraversamenti con gasdotti alla
pressione di esercizio fino a 12 Kg/cm, cubo da parte della
Montedison Gas s.p.a.);
* n. 12879 del 9 dicembre 1981 (Approvazione della «Convenzione generale» regolante le interferenze (attraversamenti
e parallelismi) di ferrotramvie e relative pertinenze, in concessione all’azienda trasporti milanesi, linee elettriche e di teletrasmissione dell’E.N.E.L. aventi tensione fino a 150.000
volt.);
* n. 28210 del 14 ottobre 1992 (Approvazione dello schema
di «Convenzione generale» regolante interferenze, (parallelismi e attraversamenti) di ferrotramvie e relative pertinenze,
in concessione all’azienda trasporti milanesi, con linee elettriche e di teletrasmissione dell’A.E.M. di Milano aventi tensione fino a 150.000 volt);
* n. 35184 del 20 marzo 1998 (Modifica delle procedure
concernenti l’effettuazione delle visite di constatazione per la
messa in esercizio degli attraversamenti da realizzarsi sulla
rete di pubblico trasporto gestita dall’A.T.M. di Milano, regolamentati dalla concessione 281/A approvata con d.g.r.
13675/75);
* n. 35719 del 20 marzo 1998 (Modifica delle procedure
concernenti l’effettuazione delle visite di constatazione per la
messa in esercizio delle interferenze (attraversamenti e parallelismi) da realizzarsi sulla rete di pubblico trasporto gestita
dall’A.T.M. di Milano, regolamentate dalla d.g.r. 12879/81);
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
* n. 35178 del 20 marzo 1998 (Modifica delle procedure
concernenti l’effettuazione delle visite di constatazione per la
messa in esercizio delle interferenze (attraversamenti e parallelismi) da realizzarsi sulla rete di pubblico trasporto gestita
dall’A.T.M. di Milano, regolamentate dalla d.g.r. 28210/92);
* n. 35182 del 20 marzo 1998 (Modifica delle procedure
concernenti l’effettuazione delle visite di constatazione per la
messa in esercizio delle interferenze (attraversamenti e parallelismi) da realizzarsi sulla rete di pubblico trasporto gestita
dall’A.T.M. di Milano, non regolamentate dalle d.g.r.
13675/75, 12879/81, 28210/92).
E.2 Istruttoria
Il procedimento istruttorio tenderà a verificare quanto stabilito dalla normativa sopra descritta e per la sua completezza dovrà contenere la seguente documentazione:
– domanda di autorizzazione (originale in bollo);
– domanda del concessionario (copia semplice);
– relazione tecnico-descrittiva in (3 copie);
– disegni in (3 copie);
– convenzione regolante i rapporti tra le parti.
[BUR20000122]
[2.2.1]
D.g.r. 1 marzo 2000 – n. 6/48906
Presa d’atto del protocollo di accordo tra la Regione Lombardia, la provincia di Milano, il comune di Milano ed il
comune di Assago in ordine alla attivazione dell’accordo
di programma finalizzato alla realizzazione del collegamento Milano Famagosta – Assago Milanofiori mediante
prolungamento della linea 2 della metropolitana
LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che la Regione Lombardia, la provincia di Milano, il comune di Milano e il comune di Assago intendono realizzare il prolungamento della linea metropolitana 2 in attuazione del quadro programmatico individuato nel protocollo
di accordo in ordine alla «Realizzazione del collegamento Milano M2 – Assago nell’area sud Milano», sottoscritto in data
28 novembre 1998 (presa d’atto d.g.r. n. 6/41543 del 19 febbraio 1999);
Considerato che gli enti sottoscrittori intendono accedere
ai finanziamenti previsti dall’art. 10 della legge n. 30/1998 autorizzate dall’art. 50, comma 1, lettera a), della legge
n. 448/1998 e finalizzate alla prosecuzione del programma di
interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa
di cui alla legge n. 211/192, per la realizzazione del citato intervento;
Visto il protocollo di accordo in ordine alla «Attivazione
dell’accordo di programma finalizzato alla realizzazione del
collegamento Milano Famagosta – Assago Milanofiori mediante prolungamento della linea M2», sottoscritto in data 24
gennaio 2000 tra Regione Lombardia, provincia di Milano,
comune di Milano e comune di Assago, facente parte integrante del presente provvedimento, nel quale i sottoscrittori
hanno, tra l’altro:
– individuato nel prolungamento della linea M2 in adiacenza al tracciato dell’autostrada A7 l’intervento atto al potenziamento del servizio di trasporto pubblico tra Milano e Assago per un costo complessivo di L. 104 miliardi e, a completamento dell’intervento, nella realizzazione di un sistema innovativo di trasporto del costo di L. 28 miliardi per il collegamento con il quartiere S. Ambrogio è l’ospedale S. Paolo;
– convenuto che la provincia di Milano presenti istanza di
richiesta di finanziamento al ministero dei trasporti e della
navigazione ai sensi della sopra citata normativa;
– stabilito che i comuni si impegnino ad adeguare il contenuto dei propri strumenti urbanistici vigenti e dei propri strumenti di pianificazione alle indicazioni progettuali, oltre a garantire l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione
dell’intervento e ad adeguare i propri piani urbani del traffico
secondo quanto previsto dall’art. 1 del d.m. 22 ottobre 1999
del capo del dipartimento trasporti terrestri;
– indicata la ripartizione della quota (40% del totale) di finanziamenti non coperta da contributi statali pari a L. 41,6
miliardi per l’intervento principale di prolungamento della linea 2 della metropolitana dalla stazione di Milano Famagosta
alla stazione di Assago Milanofiori come segue:
- Regione Lombardia 0,5 mld di L. , pari a circa lo 0,48%
del totale;
- comune di Milano 0,5 mld di L. , pari a circa lo 0,48%
del totale;
- provincia di Milano 0,6 mld di L. , pari a circa lo 0,57%
del totale;
- comune di Assago 40 mld di L. , pari a circa il 38% del
totale;
– convenuto che la quota di finanziamento non statale, pari
a 11,2 miliardi di L. , relativa all’intervento complementare di
un sistema innovativo tra la stazione M2 Famagosta, il quartiere S. Ambrogio e l’ospedale S. Paolo sarà interamente coperta dal comune di Milano;
– dato atto che il presente protocollo di accordo costituisce
il presupposto per l’avvio, a cura della Regione Lombardia, di
un accordo di programma, ai sensi dell’art. 27 della l. 142/90;
Precisato che gli enti firmatari attiveranno le procedure di
reperimento delle quote di finanziamento, di propria competenza successivamente al pronunciamento del ministero in
merito all’ammissibilità del progetto e alla conseguente delibera di emissione dei finanziamenti statali;
Considerato che, a seguito della sottoscrizione del protocollo oggetto del presente provvedimento, la provincia di Milano, di concerto con gli enti locali, definirà, nell’ambito della
legislazione di riferimento in materia di trasporto pubblico
locale, un programma di riorganizzazione delle linee di trasporto su gomma operanti nell’area, allo scopo di integrare i
servizi e di sfruttare al meglio l’utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla produzione dei servizi;
Visto che la documentazione preliminare dell’intervento, ai
sensi dell’art. 4, del d.m. 22 ottobre 1999, è stata predisposta
da M.M. metropolitana milanese s.p.a. in coerenza con il tracciato concordato precedentemente dalle amministrazioni sottoscrittrici del protocollo di accordo allegato;
Visto che la documentazione preliminare suddetta è stata
presentata dalla provincia di Milano alla Regione Lombardia
nei termini previsti dall’art. 4 del d.m. 22 ottobre 1999 affinché la regione potesse, nei successivi 45 giorni esprimere delle priorità nell’ambito delle proposte ricadenti nel territorio
di rispettiva pertinenza;
Vista la d.g.r. n. 6/47962 del 28 gennaio 2000 che approva
il documento «Orientamenti per la programmazione in materia di sistemi a guida vincolata in Lombardia: espressione del
parere regionale ai sensi del d.m. 22 ottobre 1999 ai fini della
prosecuzione del programma di interventi di cui alla legge
211/92 quale «Parere regionale» cosı̀ come richiesto dall’art.
4 del d.m. 22 ottobre 1999 ai fini dell’ammissibilità ai finanziamenti per gli interventi in esso indicati;
Considerato che in tale documento il prolungamento M2 al
comune di Assago «è considerato prioritario, nell’ambito della programmazione regionale, in quanto configura un efficace
estensione a livello extra comunale del servizio di trasporto
della rete metropolitana milanese»;
Preso atto che in data 24 gennaio 2000 è stato sottoscritto
il «Protocollo di accordo tra la Regione Lombardia, la provincia di Milano, il comune di Milano ed il comune di Assago in
ordine alla attivazione dell’accordo di programma finalizzato
alla realizzazione del collegamento Milano Famagosta – Assago Milanofiori mediante prolungamento della linea 2 della
metropolitana», allegato «A» del presente atto deliberativo,
del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
Vista la delibera di giunta provinciale di Milano
n. 70386/140/97 del 27 gennaio 2000 in cui si prende atto del
protocollo di accordo allegato al presente atto deliberativo del
quale costituisce parte integrante e sostanziale e con la quale
si procede all’inoltro dell’istanza di finanziamento al ministero dei trasporti e della navigazione ai sensi dell’art. 1 del d.m.
22 ottobre 1999;
Vista la delibera di giunta comunale di Milano atti P.G.
3179.522 seduta del 29 febbraio 2000 in cui si prende atto del
Protocollo di Accordo allegato al presente atto deliberativo
del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
Vista la delibera di giunta comunale di Assago n. 21 del 15
febbraio 2000 in cui si prende atto del Protocollo di Accordo
allegato al presente atto deliberativo del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a
controllo ai sensi dell’art. 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,
Delibera
1. di prendere atto del Protocollo di Accordo tra la Regione
Lombardia, la provincia di Milano, il comune di Assago in
807
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
ordine alla «Attivazione dell’accordo di programma finalizzato alla realizzazione del collegamento Milano Famagosta –
Assago Milanofiori mediante prolungamento della linea M2»
sottoscritto in data 24 gennaio 2000, facente parte integrante
del presente provvedimento;
2. di dare mandato all’assessore al territorio ed edilizia residenziale e all’assessore ai trasporti e viabilità per la definizione degli adempimenti connessi al protocollo medesimo.
Il segretario: Sala
——— • ———
Allegato A
PROTOCOLLO DI ACCORDO TRA:
REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA DI MILANO
COMUNE DI MILANO
COMUNE DI ASSAGO
in ordine all’attivazione dell’accordo di programma finalizzato alla realizzazione del collegamento Milano Famagosta – Assago Milanofiori mediante prolungamento della linea 2 della metropolitana
Considerato che:
la Regione Lombardia la provincia di Milano, il comune di
Milano, il comune di Assago, intendono realizzare il prolungamento della linea 2 della metropolitana da Milano ad Assago, nel quadro della programmazione di rete avviata in stretto
coordinamento dagli enti interessati con il precedente protocollo di accordo per la «Realizzazione del collegamento Milano M2 – Assago nell’area sud Milano» (d.g.r. di presa d’atto
n. 6/41543 19 febbraio 1999 e ratifica d.g.p. 101144/89 del 19
gennaio 1999):
a seguito delle verifiche di fattibilità effettuate da metropolitana milanese s.p.a. gli enti sopracitati hanno concordato un
tracciato in direzione Assago, al fine di accedere ai finanziamenti della legge 448/1998 ai sensi del d.m. 22 ottobre 1999.
Visti:
la delibera di consiglio provinciale atti n. 98887/1013/97 del
18 marzo 1999, mediante la quale la provincia di Milano ha
preso atto del «Progetto di piano territoriale di coordinamento», che conferma la necessità di sviluppare i collegamenti
pubblici a guida vincolata;
• il primo aggiornamento del «Piano generale del traffico
urbano» del comune di Milano;
• la «Proposta di indirizzi per il piano regionale della mobilità e dei trasporti» della Regione Lombardia;
• la d.g.r. n. 11588 del 12 aprile 1996, in cui la Regione
Lombardia ha preso atto del «Piano di fattibilità di una rete
di forza del trasporto pubblico a guida vincolata di interesse
extraurbano nell’area nord milanese e su alcune direttrici del
sud Milano», realizzato da M.M. in collaborazione con A.T.M.
e centro studi P.I.M. nel 1995, in cui si sono valutate come
opzioni alternative di collegamento tra Milano ed Assago la
realizzazione di una metrotranvia tra la stazione M2 di Famagosta e Assago oppure il prolungamento della linea M2 da
Famagosta;
• lo «Studio di fattibilità di interventi sulla rete infrastrutturale di trasporto pubblico in provincia di Milano» redatto a
cura di M.M. su incarico della provincia di Milano (aprile’99)
in cui vengono riprospettati gli interventi di cui sopra;
• lo studio di fattibilità «Ipotesi di interventi infrastrutturali e di potenziamento e riassetto della rete di trasporto pubblico locale nell’area sud Milano» redatto nel 1998 da M.M. su
incarico del comune di Milano, in cui si sono valutati diversi
scenari infrastrutturali per il sud Milano;
• le integrazioni al precedente studio «Ipotesi di interventi
infrastrutturali di potenziamento e riassetto della rete di trasporto pubblico locale nell’area sud Milano», redatto da
A.T.M. su incarico del comune di Milano con l’intento di integrare le verifiche svolte da M.M. contenente un’analisi degli
effetti sul sistema dei trasporti pubblici dell’area e dei relativi
parametri di esercizio mediante esame di uno scenario di rete
selezionato sulla base della presunta maggior efficienza ed efficacia nel rispondere alla domanda di mobilitá espressa dall’area;
• lo studio redatto nel 1999 dal comune di Assago «Studio
viabilistico zone D4 – D5 del comune di Assago», che consiste
808
in una serie di rilevazioni del traffico indotto dal centro commerciale e direzionale Milanofiori oltreché chi alcune manifestazioni presso il centro polivalente «Forum», al fine di valutare gli spostamenti non sistematici nell’area;
• il protocollo di accordo per la «Realizzazione del collegamento Milano M2 – Assago nell’area sud Milano» sottoscritto
in data 28 novembre 1998 da Regione Lombardia. provincia
di Milano, comune di Milano e comune di Assago, in cui si
sono definiti i seguenti impegni;
– definizione da parte del comune di Milano, in collaborazione con la Regione Lombardia, la provincia di Milano ed il
comune di Assago, della fattibilità dell’intervento di collegamento Milano M2 – Assago, ai fini della successiva progettazione prevista ai sensi dalla legge 211/92;
– ripartizione tra gli enti sottoscrittori dei costi delle attività previste (studio di fattibilità e progettazione cosı̀ come prevista dalla legge 211/92);
– costituzione di una segreteria tecnica composta dai rappresentanti degli enti sottoscrittori, coordinata dalla Regione
Lombardia, quale strumento di supporto alle decisioni istituzionali;
• lo studio di fattibilità «Collegamento Milano M2 – Assago
nell’area sud Milano» redatto e consegnato in bozza da M.M.
su incarico del comune di Milano, previsto dal protocollo di
accordo di cui sopra, in cui sono state esaminate nel dettaglio
tre alternative di tracciato;
• la relazione finale della segreteria tecnica in merito al
Protocollo di accordo in ordine alla «Realizzazione del collegamento Milano M2 – Assago nell’area sud Milano», in cui si
è evidenziata la fattibilità, congruità e convenienza di due tra
le soluzioni analizzate e l’esigenza di definire misure coordinate di politica tariffaria e concessoria dei parcheggi d’interscambio esistenti e previsti, oltreché sul sistema delle autolinee interessate dagli interventi;
• la sottoscrizione, in data 16 novembre 1999, della convenzione tra Regione Lombardia, provincia di Milano, comune di Milano, comune di Assago per la predisposizione della
progettazione del prolungamento della linea M2 in direzione
Assago ai fini dell’ammissione ai finanziamenti d.m. 22 ottobre 1999, in cui tutti gli enti si sono impegnati a reperire la
quota di propria competenza per il finanziamento della progettazione.
Atteso che:
• la Regione Lombardia intende promuovere, ai sensi del
vigente piano regionale dei trasporti, e alla luce del progetto
strategico «Reinfrastrutturazione della Lombardia» sottoprogetto 8.1.4. «Promozione dei sistemi urbani di trasporto innovativi», individuato nel programma regionale di sviluppo della VI legislatura, ai sensi della legge regionale 31 marzo 1978,
n. 34 (d.c.r. 22 ottobre 1996, n. 397), lo sviluppo delle reti di
trasporto a guida vincolata;
• con decreto del 22 ottobre 1999, pubblicato il 2 novembre 1999, il ministero dei trasporti e della navigazione d’intesa col ministero dei lavori pubblici, ha definito i criteri per
la prosecuzione del programma di interventi nel settore dei
sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge 211/92
a cui assegnare, nella misura massima del 60% del costo complessivo delle opere, i finanziamenti previsti dalla legge
448/98 e successive modificazioni ed integrazioni da destinarsi nella misura dell’80% alle aree metropolitane ed del 20%
alle restanti aree del territorio nazionale;
• in base all’art. 4 del suddetto d.m., i soggetti proponenti
devono presentare alla regione entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto una documentazione preliminare dell’intervento che intendono proporre, sulla base della quale l’amministrazione regionale possa esprimere delle priorità;
• M.M. ha realizzato, su incarico del comune di Milano, la
progettazione dell’intervento ai fini dell’ammissibilità ai finanziamenti della legge 211/92 ai sensi del d.m. 22 ottobre
1999; tale progettazione è stata finanziata da Regione Lombardia, provincia di Milano, comune di Milano e comune di
Assago.
Si conviene quanto segue:
1) gli enti sottoscrittori individuano nel prolungamento della linea M2 in adiacenza al tracciato dell’autostrada A7 (tramite sbinamento dal ramo in direzione p.le Abbiategrasso a
sud della stazione di Famagosta) l’intervento atto al potenziamento del servizio di trasporto pubblico tra Milano ed Assago. Il prolungamento si sviluppa per una lunghezza di circa
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
4,5 km e comprende due stazioni (Milanofiori nord e Milanofiori Forum), per un costo complessivo di 104 mld di lire,
comprensivo di oneri di progettazione e direzione lavori. A
complemento dell’intervento, gli stessi individuano un sistema innovativo di trasporto, del costo di 28 mld di lire, comprensivo di oneri di progettazione e di direzione lavori, quale
soluzione atta al collegamento tra la linea M2 (stazione di
Famagosta), il quartiere Sant’Ambrogio e l’Ospedale San
Paolo;
2) gli enti sottoscrittori prendono atto del progetto redatto
da M.M. s.p.a, relativo al prolungamento della M2 e al sistema innovativo di adduzione secondo quanto previsto al punto
1 ai fini della presentazione della richiesta di finanziamento
ai sensi della legge 211/92 secondo quanto previsto dal d.m.
22 ottobre 1999;
3) la provincia di Milano presenta istanza di richiesta di
finanziamento del progetto in questione al ministero dei trasporti e della navigazione, ai fini dell’ammissibilità ai contributi ai sensi del d.m. 22 ottobre 1999;
4) i comuni si impepano ad adeguare il contenuto dei propri strumenti urbanistici vigenti e dei propri strumenti di pianificazione alle indicazioni progettuali, oltre a garantire l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell’intervento di cui al progetto in parola;
5) i comuni si impegnano ad adeguare il contenuto dei propri piani urbani del traffico secondo quanto previsto dall’art.
1 comma d del d.m. 22 ottobre 1999 del dirigente generale
capo del dipartimento trasporti terresti;
6) le parti, in merito alla quota di finanziamenti non coperta da contributi statali, pari al 40% del totale (quantificabile
in 41,6 miliardi di lire) convengono la seguente ripartizione:
Regione Lombardia 0.5 mld di lire, pari a circa lo 0.48% del
totale;
provincia di Milano 0.6 mld di lire, pari a circa lo 0,57%
del totale;
comune di Milano 0,5 mld di lire, pari a circa lo 0.48% del
totale;
comune di Assago 40 mld di lire, pari a circa il 38.5% del
totale.
7) successivamente al pronunciamento del ministero in merito all’ammissibilità del progetto, gli enti firmatari si impegnano ad attivare le procedure di reperimento delle quote
d’investimento di competenza;
8) in merito all’intervento integrativo di adduzione alla linea M2 dal quartiere Sant’Ambrogio e Ospedale San Paolo
tramite sistema innovativo di cui al punto 1, la quota di finanziamento non statale è interamente coperta dal comune
di Milano;
9) la provincia di Milano, di concerto con gli enti locali,
definisce, nell’ambito della legislazione di riferimento in materia di trasporto pubblico locale, un programma di riorganizzazione delle linee di trasporto su gomma operanti nell’area, allo scopo di integrare i servizi e di sfruttare al meglio
l’utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla produzione
dei servizi stessi;
10) il presente Protocollo costituisce il presupposto per l’avvio, a cura della Regione Lombardia, di un Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n 142.
Per la Regione Lombardia
l’assessore ai trasporti e mobilità: Giorgio Pozzi
Per la Regione Lombardia
l’assessore al territorio
ed edilizia residenziale: Alessandro Moneta
Per la provincia di Milano
il vice presidente: Dario Vermi
Per la provincia di Milano
l’assessore al territorio: Marco Di Tolle
Per il comune di Milano
l’assessore ai trasporti: Giorgio Goggi
Per il comune di Milano
l’assessore all’urbanistica: Maurizio Lupi
Per il comune di Assago
il sindaco: Graziano Musella
Milano, 24 gennaio 2000
[BUR20000123]
[2.2.1]
D.g.r. 1 marzo 2000 – n. 6/48907
Approvazione dello schema di Convenzione da stipularsi
tra Regione Lombardia, provincia di Pavia, CCIAA di Pa-
via, comune di Voghera, comune di Casei Gerola, comune
di Silvano Pietra e I.Re.R. – Istituto Regionale di Ricerca
– per lo studio di fattibilità relativo alla «Realizzazione di
un centro polifunzionale finalizzato a sostenere lo sviIuppo economico ed imprenditoriale dell’Oltrepò pavese» di
cui all’accordo di programma promosso con d.g.r.
n. 43752 del 18 giugno 1999
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche
ed integrazioni ed in particolare l’art. 27 concernente la disciplina degli accordi di programma;
Vista la legge regionale 15 maggio 1993, n. 14 e successive
modifiche ed integrazioni, concernente la disciplina degli accordi di programma di competenza regionale ed in particolare:
– l’art. 4, lett. e), che riconosce al comitato per l’accordo
di programma il compito di proporre eventuali consulenze
tecnico-specialistiche, indicando le fonti di finanziamento;
– l’art. 8, che prevede, al fine di favorire l’attuazione degli
accordi di programma, la facoltà per la Regione di erogare
contributi per la predisposizione degli strumenti tecnici e degli studi preliminari ovvero realizzare gli stessi direttamente,
anche avvalendosi di enti regionali;
Vista la d.g.r. n. 43752 del 18 giugno 1999, con la quale la
Regione Lombardia ha promosso l’Accordo di Programma
per la «Realizzazione di un centro polifunzionale finalizzato
a sostenere lo sviluppo economico ed imprenditoriale dell’Oltrepò Pavese»;
Visto il d.p.g.r. n. 34295 del 6 luglio 1999, con il quale il
presidente ha delegato l’assessore regionale al territorio ed
edilizia residenziale Alessandro Moneta a svolgere tutti gli adempimenti di propria competenza connessi alle procedure
previste dalla legge regionale 15 maggio 1993, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, per l’attuazione del sopracitato accordo di programma;
Rilevato che in data 25 ottobre 1999 si è insediato, come
previsto dell’art. 3 della legge regionale 15 maggio 1993, n. 14,
il comitato per l’Accordo di Programma di cui alla citata d.g.r.
n. 43752 del 18 giugno 1999;
Considerato che nella predetta riunione il comitato per
l’Accordo di Programma ha condiviso l’esigenza di avvalersi,
al fine di meglio perseguire gli obiettivi indicati nell’Accordo
stesso, di un appositò studio di fattibilità per definire l’arca e
le caratteristiche del sistema insediativo, ambientale, infrastrutturale e socio-economico, oltre che per valutarne la fattibilità amministrativa ed economico-finanziaria, stipulando
apposita convenzione con l’I.Re.R.;
Rilevato altresı̀ che nella medesima riunione:
– sono state individuate quali principali attività connesse
allo studio preliminare:
a) Definizione dell’area
b) Caratteristiche del sistema insediativo ed ambientale
c) Accessibilità ed integrazione con le reti di mobilità
d) Caratteristiche del sistema socio-economico
e) Proposta d’intervento
f) Possibili assetti territoriali urbanistici e l’organizzazione funzionale dell’area
g) L’impatto socio-economico e le misure appropriate per
governarlo
h) I possibili percorsi procedurali finalizzati all’efficace attuazione dell’accordo
– è stato determinato che il contributo da erogarsi per tale
attività di studio, pari a L. 400 milioni, sarà ripartito tra la
Regione Lombardia, la provincia di Pavia, la CCIAA di Pavia,
il comune di Voghera, il comune di Casei Gerola e il comune
di Silvano Pietra secondo le quote di seguito riportate:
- 240 milioni Regione Lombardia
- 50 milioni provincia di Pavia
- 50 milioni CCIAA di Pavia
- 50 milioni comune di Voghera
- 5 milioni comune di Casei Gerola
- 5 milioni comune di Silvano Pietra
Ritenuto, quindi, di stipulare una convenzione con l’I.Re.R.
per il raggiungimento degli scopi sopra citati, individuando i
tempi, i criteri guida, le specificità operative dell’attività di
studio e di ricerca e le modalità di erogazione del contributo;
Dato atto che trattasi di attività che I.Re.R. esplica per il
809
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
perseguimento dei fini istituzionali e che pertanto tali attività
non assumono il carattere della commercialità;
Atteso, conseguentemente, che i contributi erogati per l’espletamento dell’attività stessa, non rientrano nell’ambito di
applicazione dell’IVA;
Visto lo schema di convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto avente ad oggetto «Convenzione tra Regione, Lombardia, provincia di Pavia, CCIAA
di Pavia, comune di Voghera, comune di Casei Gerola, comune di Silvano Pietra e I.Re.R. – Istituto Regionale di Ricerca
– per lo studio di fattibilità» relativo alla «Realizzazione di
un centro polifunzionale finalizzato a sostenere lo sviluppo
economico ed imprenditoriale dell’Oltrepò pavese» di cui all’accordo di programma promosso con d.g.r. n. 43752 del 18
giugno 1999;
Preso atto che l’I.Re.R., con nota prot. n. 21/22320 del 2
dicembre 1999, ha espresso il proprio consenso allo schema
di convenzione di cui sopra;
Vista la legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1, ed in particolare, l’art. 4, comma 17, ai sensi del quale agli oneri conseguenti l’applicazione dell’art. 8, legge regionale 15 maggio
1993, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, si provvede con le somme stanziate nel bilancio di previsione per l’esercizio in corso sul cap. 5.5.4./4548, avente ad oggetto «Contributi per la predisposizione degli strumenti tecnici e degli
studi preliminari relativi agli interventi oggetto di Accordi di
programma»;
Vista la nota della D.G. Presidenza, Servizio programmazione e sviluppo, prot. n. 2000.0005083 del 4 febbraio 2000
nella quale si attesta che il capitolo di spesa 5.5.4.1.4548
«Contributi per la predisposizione degli strumenti tecnici e
degli studi preliminari relativi ad interventi oggetto di accordi
di programma» presenta la necessaria disponibilità;
Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a
controllo ai sensi dell’art. 17 commi 31 e 32, della l. 127/97;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1. di approvare, recepite le motivazioni di cui alle premesse, lo schema di convenzione, con I.Re.R., di cui all’allegato
A con I.Re.R. che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto, avente ad oggetto «Convenzione tra Regione
Lombardia, provincia di Pavia, CCIAA di Pavia, comune di
Voghera, comune di Casei Gerola, comune di Silvano Pietra
e I.Re.R. – Istituto Regionale di Ricerca – per lo studio di
fattibilità relativo alla realizzazione di un centro polifunzionale finalizzato a sostenere lo sviluppo economico ed imprenditoriale dell’Oltrepò pavese», di cui all’Accordo di Programma promosso con d.g.r. n. 43752 del 18 giugno 1999;
2. di dare atto che il direttore generale della direzione territorio ed edilizia residenziale provvederà alla sottoscrizione
della convenzione di cui al precedente punto;
3. di fissare in L. 240.000.000 IVA esclusa il contributo di
competenza della Regione Lombardia da erogare all’I.Re.R.
ai sensi dell’art. 8 della l.r. 14/93 e successive modificazioni;
4. di dare atto che la somma di 240.000.000 (duecentoquarantamilioni) trova capienza al cap. 5.5.4.1./4548 del bilancio
di esercizio 2000, nel rispetto dell’art. 59, comma 1, l.r. 34/78
e successive modificazioni ed integrazioni;
5. di provvedere con successivi provvedimenti, all’assunzione dell’impegno corrispondente all’obbligazione pecuniaria a
carico della Regione, imputandola al relativo capitolo di bilancio, secondo le modalità e i tempi della convenzione approvata con il presente provvedimento e con la procedura degli art. 60 e 63 della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed
integrazioni;
6. di provvedere con successivi provvedimenti di liquidazione, all’erogazione del contributo, IVA esente, non assoggettabile alla ritenuta del 4%, di cui all’art. 28, comma secondo,
del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai sensi dell’art. 88 del
d.P.R. 917/86, assegnato all’I.Re.R., secondo le modalità ed i
tempi della Convenzione approvata con il presente provvedimento e con la procedura degli artt. 64 e 65 della l.r. 34/78 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Il segretario: Sala
——— • ———
810
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
Allegato A
Convenzione tra Regione Lombardia, provincia di Pavia,
CCIAA di Pavia, comune di Voghera, comune di Casei Gerola, comune di Silvano Pietra e I.Re.R. – Istituto Regionale di Ricerca – per lo studio di fattibilità relativo alla realizzazione di un centro polifunzionale finalizzato a sostenere
lo sviluppo economico ed imprenditoriale dell’Oltrepò Pavese di cui all’Accordo di Programma promosso con d.g.r.
n. 43752 del 18 giugno 1999.
Premesso
– che il 16 dicembre 1996 presso la sede dell’Associazione
Industriali Oltrepò Lombardo – Voghera alla presenza del
prefetto di Pavia si è costituito il comitato promotore del Progetto SAT, costituito da:
Provincia di Pavia – CCIAA di Pavia – Comunità Montana
dell’Oltrepò Pavese – comune di Voghera – comune di Casei
Gerola – comune di Silvano Pietra – Associazione Artigiani
Oltrepò Lombardo – Associazione Industriali Oltrepò Lombardo – Confederazione Italiana Agricoltori – Federazione
Provinciale Coltivatori Diretti della provincia di Pavia – Unione Agricoltori della provincia di Pavia – Associazione Commercianti della provincia di Pavia;
– che la realizzazione di un insediamento polifunzionale,
rientra tra gli obiettivi specifici del progetto strategico 16.3.1
«Progetto integrato di sviluppo produttivo, logistico, energetico e agro-forestale Oltrepò Pavese», che ha come obiettivo
strategico la promozione dello sviluppo economico dell’area
dell’oltrepò pavese, sia montano che di pianura, mediante l’attivazione di una pluralità di interventi convergenti su di un’area omogenea, e finalizzati a sfruttare ai fini dello sviluppo
delle potenzialità imprenditoriali dell’area, la felice collocazione di questa entro la rete delle direttrici infrastrutturali e
di sviluppo sia regionali che sovra-regionali;
– che la provincia di Pavia ha adottato la revisione del piano provinciale attività estrattive – settore argilla – ambito 150
in comune di Casei Gerola, estensione mq 405.000 – superficie da scavare mq 146.500 – volume utile estraibile mc
900.000 – classificazione urbanistica attuale: A1 «Zona estrattiva» A2 «Parco di interesse sovracomunale» – Uso attuale del
suolo da scavare: coltivo, incolto;
– che la Giunta Regionale con delibera n. 6/42442 del 12
aprile 1999 ha riconosciuto il parco di interesse sovracomunale «Le Folaghe», in comune di Casei Gerola;
– che il 7 giugno i rappresentanti degli enti coinvolti hanno
concordato sulle finalità di seguito indicate e hanno deciso di
chiedere alla Regione Lombardia la promozione di un Accordo di Programma:
• «Finalizzare l’attività di escavazione in modo da assicurare la continuità di un comparto produttivo, quello dei laterizi, da realizzarsi nei termini previsti dal provvedimento di revisione del Piano Cave Provinciale, secondo una logica economica e gestionale nonché attraverso l’individuazione di adeguati strumenti – quali una società d’intervento pubblico-privata – al fine di determinare positive ricadute per il territorio
interessato»
• «Consentire la riqualificazione e la promozione ambientale dell’area, sia di quella già riconosciuta quale parco lacustre di interesse sovracomunale – anche attraverso la realizzazione degli interventi previsti dal Piano Particolareggiato di
prossima adozione – che quella oggetto delle previste attività
di escavazione»
• «Pervenire alla elaborazione di uno studio di fallibilità
che definisca le modalità di realizzazione dell’area attrezzata
per gli insediamenti produttivi, anche in sinergia con il contestuale sviluppo del Polo logistico integrato di Voghera»;
– che la Giunta Regionale con delibera n. 43752 del 18 giugno 1999 ha promosso l’Accordo di programma per la «Realizzazione di un centro polifunzionale finalizzato a sostenere
lo sviluppo economico ed imprenditoriale dell’Oltrepò Pavese;
– che il presidente della Giunta Regionale con decreto
n. 34295 del 6 luglio 1999 ha delegato l’assessore Moneta per
gli atti di competenza in relazione alla promozione dell’Accordo di Programma;
– che il comitato per l’Accordo insediatosi il 25 ottobre
1999 ha concordato sulla necessità di procedere all’elaborazione di uno studio di fattibilità che oltre a definire l’ambito
oggetto dell’intervento e le caratteristiche del sistema insedia-
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
tivo, ambientale, infrastrutturale e socio-economico dovrà valutarne la fattibilità amministrativa ed economico-finanziaria;
– che il comitato per l’Accordo ha deciso di affidare l’incarico all’I.Re.R. per l’elaborazione dello studio di fattibilità;
– che il contributo per l’attività di studio è stato stimato in
400.000.000 (quattrocentomilioni) di cui 240.000.000 (duecentoquarantamilioni) in capo alla Regione Lombardia a valersi sul capitolo di spesa 5.5.4.1.4548; la rimanente quota
sarà a carico degli altri Enti sottoscrittori, cosı̀ di seguito ripartita:
– 50.000.000 (cinquantamilioni) provincia di Pavia
– 50.000.000 (cinquantamilioni) CCIAA di Pavia
– 50.000.000 (cinquantamilioni) comune di Voghera
– 5.000.000 (cinquemilioni) comune di Casei Gerola
– 5.000.000 (cinquemilioni) comune di Silvano Pietra
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue
L’anno 1999, il giorno ..................... del mese .....................
negli uffici della Giunta Regionale della Lombardia, Direzione Territorio ed Edilizia Residenziale, siti in Milano, via Fabio Filzi 22
TRA:
La Regione Lombardia, nella persona del direttore generale
al territorio ed edilizia residenziale, domiciliato per la carica
in Milano, via Fabio Filzi 22,
La provincia di Pavia, nella persona del dirigente ...............
domiciliato per la carica
La CCIAA di Pavia nella persona del presidente pro tempore...................................................................................................
domiciliato per la carica
Il comune di Voghera nella persona del dirigente ................
domiciliato per la carica
Il comune di Casei Gerola nella persona del dirigente.........
domiciliato per la carica
Il comune di Silvano Pietra nella persona del dirigente ......
domiciliato per la carica
E
L’Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia, d’ora in
poi definito I.Re.R., con sede in Milano, via Mauro Macchi,
54, nella persona del suo legale rappresentante prof. Adriano
De Maio, domiciliato per la carica in via Mauro Macchi, 54;
quale soggetto incaricato per lo svolgimento dello studio di
fattibilità relativo alla realizzazione di un centro polifunzionale finalizzato a sostenere lo sviluppo economico ed imprenditoriale dell’Oltrepò Pavese di cui all’Accordo di Programma
promosso con d.g.r. n. 43752 del 18 giugno 1999.
Art. 1 – Oggetto della convenzione
Oggetto della presente convenzione è la predisposizione
dello studio di fattibilità relativo alla «Realizzazione di un
centro polifunzionale finalizzato a sostenere lo sviluppo economico ed imprenditoriale dell’Oltrepò Pavese» di cui all’Accordo di Programma promosso con d.g.r. n. 43752 del 18 giugno 1999, il tutto secondo gli obiettivi e i contenuti riportati
nei successivi articoli 2 e 3.
Art. 2 – Obiettivi dello studio di fattibilità
L’elaborazione dello studio di fattibilità oltre a definire
l’ambito oggetto dell’intervento, la struttura socio-economica,
le prestazioni del sistema infrastrutturale, la competitività del
sistema economico nel suo complesso, al fine di cogliere sia
le dinamiche spontanee, sia i possibili effetti delle politiche e
dei progetti avviati, dovrà valutarne la fattibilità amministrativa ed economico-finanziaria; non solo in considerazione
delle esigenze dell’area dell’Oltrepò Pavese, ma anche rispetto
alla felice collocazione di questo ambito entro la rete delle
direttrici infrastrutturali e di sviluppo regionale e sovra-regionale.
Art. 3 – Contenuti ed elaborati dello studio di fattibilità
Lo Studio di fattibilità dovrà essere sviluppato, secondo i
contenuti di cui all’allegato A, parte integrante del presente
atto e secondo le fasi e le scadenze operative di cui all’art. 5.
Lo studio, sarà composto da una relazione tecnica e da elaborati cartografici redatti alle scale 1:25.000 e 1:10.000 da restituire sia su supporto cartaceo che su supporto informatico,
mentre gli elaborati progettuali saranno rappresentati con
scale di maggior dettaglio.
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
Art. 4 – Forme di collaborazione
L’I.Re.R. potrà, nel corso dello studio, avere accesso ai dati,
alle informazioni ed agli studi disponibili presso la Regione
Lombardia, la provincia di Pavia, la CCIAA di Pavia, i comuni
di Voghera, Casei Gerola e Silvano Pietra e si impegna ad
utilizzarli esclusivamente ai fini del raggiungimento degli obiettivi dello studio.
L’I.Re.R. dovrà mantenere riservate le notizie di cui entrerà
in possesso nel corso dei lavori ed agire nel pieno rispetto
della legge sulla privacy.
L’I.Re.R. si avvarrà della collaborazione della dott.ssa Liliana Grancini, con funzione di raccordo tra lo stesso I.Re.R. e
la segreteria tecnica dell’Accordo di Programma.
Art. 5 – Prodotti, tempi
L’attività di studio prende avvio con la sottoscrizione della
presente convenzione e dovrà concludersi entro i successivi 8
(otto) mesi dalla data della ricordata sottoscrizione, termine
entro il quale I.Re.R. dovrà consegnare al comitato per l’Accordo di Programma, di cui alla d.g.r. n. 43752 del 18 giugno
1999, tutti gli elaborati e le risultanze di detto studio in 10
copie, unitamente ai relativi supporti informatici, compatibili
con i sistemi operativi in uso presso la Regione Lombardia;
secondo le modalità ed i tempi di seguito indicati:
a) Programma dettagliato dell’attività di studio entro quindici giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione
b) Elaborati costituenti lo studio di fattibilità di cui all’allegato A (Parti A – B – C – D) ed i relativi allegati cartografici
entro centoventi giorni dalla sottoscrizione della presente
Convenzione
A Definizione dell’area
B Caratteristiche del sistema insediativo ed ambientale
C Accessibilità ed integrazione con le reti di mobilità
D Caratteristiche del sistema economico
Tav. 1 Rete stradale
Tav. 2 Rete ferroviaria
Tav. 3 Parchi ed aree protette
Tav. 4 Struttura insediativa e principali progetti urbanistici ed ambientali
Tav. 5 Principali interventi infrastrutturali. Rete stradale
e ferroviaria
Tav. 6 Previsioni del PRG comunali
Tav. 7 Vincoli e potenzialità dell’area e del suo intorno
urbanistico
c) Elaborati costituenti lo studio di fattibilità di cui all’allegato A (Parti E – F – G – H) ed i relativi allegati cartografici
entro duecentoquaranta giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione
E Proposta d’intervento
F I possibili assetti urbanistici e territoriali e l’organizzazione funzionale dell’area
G L’impatto socio-economico e le misure appropriate per
governarlo
H I possibili percorsi procedurali finalizzati all’efficace attuazione del piano
Tav. 8 Misure di compensazione, ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico
Gli elaborati di cui al punto a), b) e c) del presente articolo,
formeranno oggetto di approvazione da parte del comitato
per l’Accordo di Programma, mediante parere di conformità
e corrispondenza con quanto convenzionato, con il presente
atto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione al presidente del comitato dell’Accordo di Programma.
Il comitato per l’Accordo di Programma, valuterà eventuali
riorientamenti, variazioni e integrazioni, compatibili con il
programma dei lavori che si rendessero necessari per carenze
o deficienze dei prodotti o a seguito di esigenze emerse nel
corso dell’istruttoria dell’Accordo di Programma, fermo restando i termini del contributo di cui al successivo articolo 7.
Le fatture dovranno pervenire agli enti secondo gli importi
percentuali indicati al successivo art. 7.
Art. 6 – Proroghe, penali
Nel caso non vengano consegnati gli elaborati dello studio
di fattibilità nei termini previsti, verrà applicata una penale
811
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
del 2% (duepercento) sul compenso complessivo, previsto,
per ogni mese o frazione superiore ai quindici giorni di ritardo; fatta salva la possibilità di una sola proroga, concessa dal
comitato dell’Accordo di Programma sulla base di elementi
probanti.
Proroga, che nell’eventualità venga concessa, non dovrà,
comunque essere superiore ai 30 giorni rispetto alle scadenze
temporali fissate dal presente articolo.
L’I.Re.R. dovrà notificare per iscritto, al presidente del comitato dell’Accordo di Programma, almeno quindici giorni
prima dei termini di consegna, l’eventuale necessità di proroga per completare i lavori oggetto della presente convenzione,
specificando i motivi e la durata che ne giustifichino la richiesta.
Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo
Il contributo complessivo da erogarsi all’I.Re.R. per la predisposizione dello studio cosı̀ come indicato agli artt. 2 e 3
ammonta a 400.000.000 di lire (quattrocentomilioni).
La Regione Lombardia, per l’esecuzione delle prestazioni
oggetto della presente convenzione, corrisponderà all’I.Re.R.
un importo complessivo di 240.000.000 di lire (duecentoquarantamilioni); la rimanente quota sarà ripartita a carico degli
altri soggetti interessati, secondo le quote e con le modalità
di seguito indicate:
– 50.000.000 provincia di Pavia
– 50.000.000 CCIAA di Pavia
– 50.000.000 comune di Voghera
– 5.000.000 comune di Casei Gerola
– 5.000.000 comune di Silvano Pietra
Prima anticipazione, a carico della Regione Lombardia, per
un importo di 72.000.000 di lire (settantaduemilioni), successivamente alla sottoscrizione del presente atto e previa presentazione ed approvazione, ai sensi dell’art. 5, del programma dettagliato dell’attività di studio, di cui all’art. 5 lettera a),
secondo la quota di seguito indicata:
– Regione Lombardia 30% di 240.000.000 = 72.000.000
Seconda anticipazione, a carico dei soggetti sotto indicati,
per un importo complessivo di 168.000.000 di lire (centosessantottomilioni), alla consegna da parte dell’I.Re.R. degli elaborati di cui all’art. 5, lettera b) e previa approvazione, secondo le quote di seguito indicate:
– Regione Lombardia 30%
di 240.000.000 = 72.000.000
– Provincia di Pavia 60%
di 50.000.000 = 30.000.000
– CCIAA di Pavia 60%
di 50.000.000 = 30.000.000
– Comune di Voghera 60%
di 50.000.000 = 30.000.000
– Comune di Casei Gerola 60%
di 5.000.000 = 3.000.000
Comune di Silvano Pietra 60% di 5.000.000 = 3.000.000
Saldo, a carico dei soggetti sotto indicati, per un importo
complessivo di 160.000.000 di lire (centosessantamilioni),
alla consegna da parte dell’I.Re.R. degli elaborati di cui all’art.
5, lettera c) e previa approvazione, secondo le quote di seguito
indicate:
– Regione Lombardia 40%
di 240.000.000 = 96.000.000
– Provincia di Pavia 40%
di 50.000.000 = 20.000.000
– CCIAA di Pavia 40%
di 50.000.000 = 20.000.000
– Comune di Voghera 40%
di 50.000.000 = 20.000.000
– Comune di Casei Gerola 40%
di 5.000.000 = 2.000.000
– Comune di Silvano Pietra 40%
di 5.000.000 = 2.000.000
Art. 8 – Arbitrato
Tutte le controversie che potessero insorgere in ordine all’interpretazione e all’applicazione della presente convenzione, saranno devolute ad un collegio arbitrale composto da tre
arbitri: uno nominato dal comitato per l’Accordo di Programma, uno dall’I.Re.R. ed il terzo, con funzione di presidente,
dai due arbitri stessi o, in caso di disaccordo, dal presidente
del tribunale di Milano.
Il collegio, come sopra costituito, avrà sede in Milano, giudicherà ritualmente e, rispettato il principio del contraddittorio, dovrà decidere la controversia entro novanta giorni dalla
sua costituzione.
Art. 9 – Proprietà e diffusione dei risultati
I risultati della presente ricerca e l’elaborato finale resteranno di proprietà della Regione Lombardia della provincia di
812
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
Pavia, della CCIAA di Pavia, del comune di Voghera, del comune di Casei Gerola, del comune di Silvano Pietra che potranno disporne, pubblicarli e diffonderli, anche parzialmente, con l’impegno comunque alla citazione dell’I.Re.R. come
autore degli stessi.
Art. 10 – Registrazione
Il presente atto redatto in 8 copie, delle quali una viene conservata presso il Servizio risorse strumentali e contratti della
Regione sarà registrato in caso d’uso e le relative spese saranno a carico della parte che ne chiederà la registrazione.
Milano, ...........................
per l’I.RE.R. ................................................................................
per la Regione Lombardia .........................................................
per la provincia di Pavia ............................................................
per la CCIAA di Pavia ................................................................
per il comune di Voghera ..........................................................
per il comune di Casei Gerola ...................................................
per il comune di Silvano Pietra .................................................
I soggetti sottoscrittori dichiarano di approvare specificatamente; ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., l’art. 7 della
presente convenzione relativo alla clausola compromissoria.
per l’I.RE.R. ................................................................................
per la Regione Lombardia .........................................................
per la provincia di Pavia ............................................................
per la CCIAA di Pavia ................................................................
per il comune di Voghera ..........................................................
per il comune di Casei Gerola ...................................................
per il comune di Silvano Pietra .................................................
——— • ———
Allegato A
A. Definizione dell’area
1. L’Oltrepò e la sua apertura alle relazioni interregionali e
internazionali
1.1 L’ambito oggetto dell’intervento
B. Caratteristiche del sistema insediativo ed ambientale
1. Struttura insediativa urbana
1.1 Componenti della struttura insediativa
1.2 Elementi dimensionali
1.3 Quadro delle principali previsioni in campo urbanistico
1.4 Quadro delle principali previsioni in campo infrastrutturale
2. Il verde, il territorio extraurbano e la situazione ambientale
2.1 Il sistema ambientale di area vasta
2.2 Il paesaggio, i parchi
2.3 Il territorio rurale e il paesaggio agrario
2.4 Le condizioni ambientali dell’Oltrepò
3. Vulnerabilità e rischi ambientali
3.1 Inquadramento geomorfologico
3.2 Collettamento, depurazione delle acque e tutela della
falda acquifera
C. Accessibilità ed integrazione con le reti di mobilità
1. Struttura infrastrutturale
1.1 Gli interventi di priorità assoluta
1.2 La maglia di livello intermedio
1.3 Lo sviluppo strategico delle connessioni e compatibilità territoriali-ambientali
D. Caratteristiche del sistema socio-economico
1. Le caratteristiche demografiche dell’area
1.1 L’importanza delle trasformazioni demografiche
1.2 Le caratteristiche demografiche attuali
1.3 Proiezioni demografiche
2. L’assetto produttivo
2.1 Le fonti informative per l’analisi della struttura produttiva
2.2 I caratteri peculiari del sistema industriale
2.3 Un tessuto produttivo in profonda trasformazione
3. Il sistema socio-economico dell’Oltrepò alcune linee interpretative
3.1 Le tendenze in atto e le «sfide» del futuro
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
3.2 I rapporti con le realtà al contorno
3.3 I punti di forza e di debolezza
4. Quali indicazioni trarre dal contesto socio-economico per
la valorizzazione dell’Oltrepò
4.1 Una valutazione qualitativa delle grandezze in gioco
4.2 La valorizzazione delle opportunità offerte dall’area
E. Proposta d’intervento
1. Definizione e dimensione dell’ambito oggetto dell’intervento
2. Caratteristiche dimensionali
3. Interventi previsti
4. Mix di funzioni e attività insediabili
5. Proposta progettuale
6. Stima di massima dei costi di realizzazione
7. Ipotesi dei costi di gestione
8. Ipotesi di finanziamento pubblico/privato per la realizzazione e la gestione dell’intervento
F. I possibili assetti territoriali urbanistici e l’organizzazione funzionale dell’area
1. Assetto urbanistico
2. Ipotesi di riassetto della rete infrastrutturale
3. Considerazioni sulle problematiche di impatto ambientale
G. L’impatto socio-economico e le misure appropriate per
governarlo
1. Infrastruttura di servizio all’economia locale
2. Valutazione delle grandezze in gioco
3. Valorizzazione delle opportunità
4. Prospettive per il futuro
H. I possibili percorsi procedurali finalizzati all’efficace attuazione dell’accordo
1. Ipotesi di gestione
1.1 Costituzione di una società pubblico-privata
1.2 Modalità di costituzione
1.3 Caratteristiche
1.4 Competenze
——— • ———
Allegati cartografici alle parti B – C – F
Tav. 1 Rete stradale
Tav. 2 Rete ferroviaria
Tav. 3 Parchi ed aree protette
Tav. 4 Struttura insediativa e principali progetti urbanistici
ed ambientali
Tav. 5 Principali interventi infrastrutturali. Rete stradale e
ferroviaria
Tav. 6 Previsioni del PRG comunali
Tav. 7 Vincoli e potenzialità dell’area e del suo intorno urbanistico
Tav. 8 Misure di compensazione, ripristino, riqualificazione
e miglioramento ambientale e paesaggistico
[BUR20000124]
[4.6.4]
D.g.r. 1 marzo 2000 – n. 6/48918
Approvazione del Programma Esecutivo Annuale ai sensi
della l.r. 11 agosto 1973 n. 28 cosı̀ come modificata dalla
l.r. 27 gennaio 1998 n. 1. Punto 5.3.2 e 5.3.2.bis «Sostegno
all’attività promozionale di consorzi turistici». Anno 2000
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l.r. 11 agosto 1973 n. 28 «Interventi diretti per la
promozione del turismo regionale»;
Vista la d.c.r. n. VI/1223 del 30 marzo 1999 «Programma
tecnico-finanziario per l’incremento dei flussi turistici verso
la Lombardia – triennio 1999-2001»;
Considerato che la l.r. 11 agosto 1973 n. 28, cosı̀ come modificata dalla l.r. 27 gennaio 98 n. 1 «Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 9-ter della l.r. 31
marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche e integrazioni» prevede all’art. 3 che la Giunta
Regionale approvi annualmente i programmi esecutivi an-
nuali in attuazione del Programma triennale approvato dal
Consiglio Regionale con d.c.r. n. VI/1223 del 30 marzo 1999;
Rilevato che, al punto 5.3.2 Sostegno all’attività promozionale di consorzi turistici e 5.3.2.bis Incentivazione alla locazione di seconde case, sono previste le condizioni per accedere alla misura;
Ritenuto di approvare il Programma esecutivo annuale,
cosı̀ come descritto nell’allegato 1 alla presente deliberazione,
che contiene la descrizione delle modalità di presentazione
delle domande, l’ammissibilità dei soggetti, dei progetti e delle spese nonché l’entità del finanziamento e le modalità di
esecuzione;
Considerato che, la somma già impegnata a favore dei consorzi e delle associazioni che stanno realizzando i propri progetti risulta essere di L. 1.291.913.200 sul cap. 3.5.1.2/4543
dell’esercizio finanziaria 2000 e che pertanto la somma residua da impegnare ammonta a L. 708.086.800;
Considerata la normativa relativa al rispetto del regime de
minimis stabilito dall’Unione Europea sugli aiuti di stato alle
imprese;
Preso atto degli accertamenti compiuti dagli uffici e vagliati
dal dirigente di servizio proponente che al riguardo dichiara
che sono state rispettate le normative vigenti già peraltro richiamate nel presente provvedimento;
Vagliate ed assunte come proprie le suddette valutazioni e
considerazioni;
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al
controllo ai sensi dell’art. 17 della legge 127 del 15 maggio
1997;
Su proposta dell’assessore alle attività produttive;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
– Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il
Programma esecutivo annuale relativo al «Sostegno all’attività promozionale dei consorzi turistici», allegato A alla presente deliberazione di cui al punto 5.3.2. e 5.3.2.bis della d.c.r.
n. VI/1223 del 30 marzo 1999 «Programma tecnico-finanziario per l’incremento dei flussi turistici verso la Lombardia –
triennio 1999-2001. Anno 2000».
– Di prevedere che i contributi verranno assegnati sulla
base del rispetto del regime de minimis stabilito dall’Unione
Europea sugli aiuti alle imprese.
Il segretario: Sala
——— • ———
Allegato A
Presentazione
I progetti di intervento devono essere indirizzati al Servizio
promozione economica della Direzione Generale Attività Produttive della Regione Lombardia e devono pervenire al protocollo della Direzione Generale Attività Produttive.
Ammissibilità dei soggetti
Sono ammissibili a contributo:
a) i consorzi,
b) le società consortili,
c) le associazioni.
Tutti i soggetti sopra elencati devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
– assenza di finalità di lucro
– avere fra gli associati/consorziati almeno 5 imprese operanti in campo turistico;
– avere la maggioranza delle aziende consorziate e/o associate con sede nel territorio regionale
– avere fra le finalità statutarie la realizzazione di attività
promozionale in materia turistica a favore dei propri consorziati o associati;
Ammissibilità dei progetti
Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di intervento:
a) servizi per lo sviluppo ed il sostegno della commercializzazione e delle reti distributive delle imprese consorziate;
b) servizi per la promozione dei prodotti turistici delle imprese;
c) servizi e strutture per la qualificazione dell’offerta turistica e per l’incentivazione delle vendite;
813
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
d) progetti di sostegno diretto alla commercializzazione dei
prodotti turistici dei consorziati;
I progetti devono indicare, pena la loro esclusione dal contributo:
a) il contenuto e la tipologia delle azioni;
b) le modalità e i tempi di attuazione delle iniziative;
c) i risultati attesi e gli indicatori di risultato;
d) un dettagliato piano finanziario, con la previsione analitica delle singole voci di costo e di copertura delle spese, ivi
compreso il piano relativo alla gestione del servizio dal quale
risultino i mezzi finanziari necessari all’ottenimento del pareggio di esercizio del servizio stesso nonché l’indicazione dei
soggetti interessati e delle relative quote di partecipazione
alla realizzazione dell’intervento;
e) limitatamente agli strumenti pubblicitari, la quantità e
la tipologia dello spazio acquistato, eventuali azioni di direct
marketing, la tiratura e la veicolazione degli stampati;
f) una relazione sull’attività svolta negli anni precedenti se
oggetto di contributo;
g) l’atto costitutivo del soggetto proponente.
Gli interventi dovranno essere coerenti con gli obiettivi generali fissati dal presente piano.
Non sono finanziabili le iniziative per la cui realizzazione
siano già stati concessi contributi da parte della Regione
Lombardia e da enti e Aziende dipendenti dalla Regione
stessa.
Ammissibilità delle spese
Nell’ambito delle tipologie di intervento evidenziate, sono
ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
1) per i soggetti di nuova costituzione gli investimenti relativi alla sede della struttura stessa, alla installazione di attrezzature ed impianti, arredi, strumentazioni informatiche hardware e software e spese relative alla formazione del personale
per la gestione dei servizi previsti dall’intervento, all’acquisizione delle consulenze specialistiche relative al progetto di intervento, per un periodo di tempo non superiore a due anni;
2) per i soggetti già esistenti gli investimenti relativi all’ampliamento e adeguamento di attrezzature e di strumentazioni
informatiche hardware e software e spese relative all’acquisizione di consulenze specialistiche relative al progetto presentato, per un periodo di tempo non superiore a due anni;
3) spese relative alla diffusione a alla predisposizione di
materiale promozionale;
4) spese relative alla organizzazione e realizzazione di missioni commerciali all’estero nonché alla partecipazione a fiere
ed iniziative promozionali;
5) spese di interpretariato e di traduzione;
6) spese concernenti la realizzazione o l’acquisto di servizi
promozionali;
7) spese relative a strutture permanenti come l’acquisto o
l’affitto di locali (o altre forme che garantiscono una stabile
permanenza) destinati a filiali di vendita, punti di informazione e di assistenza escluse le strutture destinate al funzionamento del consorzio, ivi compresi i costi per il loro funzionamento, personale, supporti operativi, predisposizione di cataloghi, vetrinistica, ecc.;
8) spese relative a mezzi di trasporto finalizzati ad una migliore fruizione delle strutture turistiche;
9) incentivi da destinare al sostegno alle azioni di commercializzazione.
Entità del finanziamento
Le spese di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 possono
essere finanziate fino ad una percentuale del 50% dei costi
ammessi a contributo e fino ad un tetto massimo di
L. 200.000.000.
Le spese di cui ai precedenti punti 7 e 8 possono essere
finanziate fino ad una percentuale del 70% dei costi ammessi
a contributo e fino ad un tetto massimo di L. 350.000.000.
Le spese di cui al precedente punto 9 possono essere finanziate fino ad una percentuale del 35% e fino ad un tetto massimo di L. 200.000.000 per consorzio.
I contributi verranno assegnati sulla base del rispetto del
regime de minimis stabilito dall’Unione Europea sugli aiuti di
Stato alle imprese.
Valutazione
Le domande sono esaminate dai competenti uffici della Direzione Generale Attività Produttive per verificare la coerenza
814
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
dei progetti con le linee del presente piano e la sussistenza
dei requisiti previsti. Sulla base dei risultati istruttori la Direzione Generale Attività Produttive dispone con cadenza trimestrale la concessione dei relativi contributi per l’approvazione dal parte della Giunta Regionale.
Nei casi in cui l’ammontare del fondo disponibile non permette l’accoglimento di tutte le domande ammissibili, verrà
formata una graduatoria secondo le seguenti priorità:
a) grado di coerenza del progetto con gli obiettivi del presente programma
b) omogeneità del territorio regionale coinvolto
c) numero di imprese direttamente coinvolte
d) innovatività delle azioni previste
In caso di presenza sullo stesso territorio di più realtà consortili e associative, ai fini dell’ottimizzazione della spesa, verranno concordate azioni non ripetitive con i soggetti interessati.
Esecuzione
Gli interventi per i quali è concesso e liquidato il contributo
non possono essere diversi da quelli previsti nella domanda
di concessione. Eventuali variazioni in aumento del costo
complessivo degli interventi previsti non incidono sull’ammontare del contributo.
Le pubblicazioni promozionali e gli strumenti per i quali è
concesso il contributo dovranno contenere i luoghi turistici
regionali ed essere preventivamente autorizzate al «visto si
stampi» dal servizio promozione economica.
Qualora il progetto oggetto del contributo sia realizzato in
misura inferiore al 70% del costo complessivo ammesso, il
beneficiario perde il diritto al contributo stesso. L’eventuale
diminuzione delle spese, in ogni caso, non deve pregiudicare
il raggiungimento degli obiettivi previsti.
Il contributo concesso verrà erogato secondo le seguenti
modalità:
• Il 50% del contributo ad avvenuta esecutività del provvedimento di assegnazione dello stesso e dietro presentazione
di apposita garanzia fidejussoria per un uguale importo di
durata corrispondente al periodo compreso tra la data della
firma della convenzione e la fine del terzo mese successivo
alla presentazione di rendicontazione.
• Il 50% della parte restante, a saldo alla presentazione di
rendicontazione.
La rendicontazione dovrà contenere una relazione finale
circa l’attività svolta e il resoconto delle spese sostenute e
quietanzate unitamente ai campioni del materiale promozionale prodotto. La liquidazione del contributo è fatta previa
verifica della conformità delle iniziative realizzate con riferimento agli obiettivi, ai contenuto ed ai risultati ottenuti e certificati da presentarsi alla conclusione delle azioni. In caso
di mancata o difforme realizzazione delle azioni previste, il
contributo viene revocato.
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Ordinaria - N. 14 - 3 aprile 2000
[BUR20000126]
D) CIRCOLARI E COMUNICATI
[BUR20000125]
[3.5.0]
Com.r. 27 marzo 2000 – n. 69
Direzione Generale Presidenza – Comunicato del Presidente della Giunta Regionale relativo alla presentazione
delle proposte di candidatura al premio «La Lombardia
per il Lavoro» per l’anno 2000
La Giunta Regionale della Lombardia con deliberazione 2
dicembre 1996, n. 21085 ha istituito il premio annuale «La
Lombardia per il Lavoro», per riconoscere pubblicamente
l’impegno di coloro che abbiano significativamente contribuito allo sviluppo economico e sociale della Lombardia nel
mondo del lavoro, delle professioni e dell’impresa anche a carattere mutualistico e solidale.
Si invitano a presentare le proposte di candidatura a tale
premio:
– consiglieri regionali
– enti locali
– fondazioni e associazioni giuridicamente riconosciute
– ordini professionali
– associazioni di categoria
Le proposte di candidature possono essere presentate, altresı̀, da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei
comuni lombardi.
Nel caso in cui il proponente sia una persona giuridica, la
proposta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.
Le proposte, indicanti un solo nominativo, devono essere
redatte in carta semplice e adeguatamente motivate, nonché
corredate dai dati anagrafici del candidato e da dettagliato
curriculum.
Le proposte di candidatura devono essere indirizzate al
Presidente della Giunta Regionale e devono pervenire al Protocollo Generale – piazza Duca d’Aosta n. 5 – 20124 Milano,
entro e non oltre il 15 maggio 2000.
Il regolamento del premio è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 31 dicembre 1998, n. 52,
3º Supplemento Straordinario.
Roberto Formigoni
Com.r. 28 marzo 2000 – n. 70
Comunicato della Direzione Generale Presidenza – Segreteria di Giunta – Riepilogo fascicoli BURL del mese di febbario 2000
Si comunica che nel mese di febbraio 2000 sono stati pubblicati i seguenti fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
LEGENDA
Se.O.
S.O.
S.S.
Se.I.
Se.I.C.
Se.I.Bis
Se.O.Bis
=
=
=
=
=
=
=
Serie Editoriale Ordinaria
Supplemento Ordinario
Supplemento Straordinario
Serie Editoriale Inserzioni
Serie Editoriale Inserzioni Concorsi
Serie Editoriale Inserzioni Bis
Serie Editoriale Ordinaria Bis
FEBBRAIO 2000
N. BUR
DATA
EDIZIONE
N. POSTA
5
1.2
1.2
2.2
2.2
3.2
4.2
4.2
I S.S.
II S.S.
Se.I.
Se.I.C.
III S.S.
IV S.S.
V S.S.
31
31
32
33
34
35
35
6
7.2
7.2
8.2
9.2
9.2
9.2
10.2
11.2
11.2
Se.O.
Se.O.Bis
I S.S.
Se.I.
Se.I.C.
Se.I.Bis
II S.S.
III S.S.
I S.O.
36
36
37
38
38
39
40
41
42
7
14.2
14.2
15.2
16.2
16.2
16.2
17.2
18.2
Se.O.
Se.O.Bis
I S.S.
Se.I.
Se.I.Bis
Se.I.C.
II S.S.
III S.S.
43
43
44
45
45
46
47
48
8
21.2
21.2
22.2
23.2
23.2
23.2
24.2
25.2
25.2
Se.O.
Se.O.Bis
I S.S.
Se.I.
Se.I.Bis
Se.I.C.
II S.S.
I S.O.
III S.S.
49
49
50
51
51
52
53
54
55
815
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
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